Requisiti richiesti per i materiali sostitutivi dell’amianto ai fini della loro omologazione

 

 

 

 

 

I materiali sostitutivi dell’amianto devono soddisfare integralmente tutti i requisiti che sono di seguito indicati ai fini della loro omologazione:

1) devono essere esenti da amianto ( ove per esenti si intende che il loro esame con tecniche di microscopia elettronica analitica non deve evidenziare presenza di fibre di amianto);

2) non devono contenere in concentrazione totale > o = allo 0,1 % sostanze elencate nell’allegato I al D.M. 16 febbraio 1993 e successive modificazioni che siano classificate "cancerogene di categoria 1 o 2 " e siano etichettate almeno come "Tossica " con la frase di rischio R45 " Può provocare il cancro" o con la frase di rischio R49 " Può provocare il cancro in seguito ad inalazione", ovvero - classificate dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN) nella categoria 1 o nella categoria 2, ovvero - classificate dall’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) nel gruppo 1 o nel gruppo 2a;

3) i materiali con abito fibroso (lunghezza/diametro > o = 3) devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) diametro geometrico medio> o = a 3 micron e contenuto di fibre con diametro geometrico medio minore di 3 micron in percentuale sul totale delle fibre inferiore al 20%;

b) non devono contenere fibre che indipendentemente dal loro diametro abbiano la tendenza a fratturarsi lungo l’asse longitudinale. Qualora contengano fibre che manifestino la tendenza a fratturarsi lungo l’asse longitudinale, devono essere considerati innocui da parte della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (C.C.T.N.) ovvero, essere classificati dalla stessa Commissione in categorie diverse dalla 1 e dalla 2 o classificati dalla Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) in categorie diver5se dalla 1 e dalla 2a;

c) nei materiali a base di fibre polimeriche il monomero presente in forma libera deve soddisfare i limiti stabiliti dal decreto ministeriale 26 aprile 1993 n° 220;

4) i materiali sostitutivi dell’amianto non devono dar luogo a rifiuti classificabili come tossici e nocivi a norma del decreto del Presidente della Repubblica n° 915/1982 e successive modifiche.

 

(Fonte: Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ministero Industria)