Ordinanza del Ministero della Sanità 26 giugno 1986

Restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono.

 

 

 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, con il quale, in attuazione della direttiva n. 76/769/CEE del 27 luglio 1976 furono imposte restrizioni alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1984, con il quale furono disposte, in esecuzione delle direttive n. 79/663/CEE del 24 luglio 1979, n. 82/806 del 22 novembre 1982, n. 82/828 del 3 dicembre 1982 e n. 83/264 del 16 maggio 1983, restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso di altre sostanze e preparati pericolosi;

Tenuto conto che nel frattempo e' stata adottata dalle Comunita' europee la direttiva n. 83/478/CEE del 19 settembre 1983 con la quale, tra l'altro, sono imposte misure restrittive all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono e che per il recepimento di tale direttiva e' fissato il termine del 21 marzo 1986;

Ravvisata, pertanto, la necessita', attesa la delicatezza e l'importanza della materia disciplinata, di dare immediata attuazione, per motivi di sanita' pubblica, alle disposizioni della direttiva n. 83/478/CEE concernente i predetti divieti, nelle more dell'approvazione di un apposito disegno di legge con il quale dovra' essere recepita la direttiva medesima; per quanto non considerato nella presente ordinanza, nonche' successive direttive CEE gia' diramate in materia;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 32;

Ordina:

Art. 1.

1. L'immissione sul mercato ed il relativo uso sul territorio nazionale della crocidolite (amianto blu) e dei prodotti che la contengono sono consentiti solamente nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni contemplate nell'allegato alla presente ordinanza.

2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano: a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea; b) all'esportazione verso Paesi terzi; c) alla crocidolite ed ai prodotti che la contengono in transito doganale purche' non siano oggetto di alcuna trasformazione.

Art. 2.

1. I divieti di cui all'allegato non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di tale fibra per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.

Art. 3.

1. La deroga al divieto prevista nell'allegato sara' riesaminata anteriormente alla data del 30 aprile 1991 anche alla luce degli studi e dei progressi tecnico-scientifici realizzati.

Art. 4.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 26 giugno 1986 Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO

Denominazione delle fibre di amianto Restrizioni Crocidolite Cas. n. 12001-28-4 L'immissione sul mercato ed il relativo uso di questa fibra e dei prodotti che la contengono sono vietati. Fino al 30 aprile 1991 sono esclusi dal divieto di cui sopra i prodotti di seguito elencati, comprese le fibre ed i semilavorati necessari alla loro fabbricazione: a) tubazioni di cemento-amianto. La deroga di cui sopra non si applica nel caso in cui le tubazioni di cemento-amianto sono impiegate per l'adduzione di acque potabili aggressive; b) giunti, guarnizioni, manicotti e compensatori flessibli resistenti agli acidi ed alle temperature; c) convertitori di coppia.