Legge 27 marzo 1992, n. 257
Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto
(Pubblicata sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 87 del 13
aprile 1992 - Serie generale)
Entrata in vigore: 28 aprile 1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
Finalita'
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'mportazione, la
lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento
e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonche' l'esportazione
dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la
dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione
dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e
dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per
la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle
aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca
finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla
riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da
amianto.
2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto. ((Previa autorizzazione
espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanita', e' ammessa la deroga ai
divieti di cui al presente articolo per una quantita' massima di 800
chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma
di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con
prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano
istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota
delle quantita' sopra indicate, nonche' determina le modalita'
operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui
all'articolo 4)). (4)
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che
la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo 1 ha
efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della suddetta legge.
ART. 2.
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di
prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato
in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di
prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di
amianto;
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attivita'
estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che
utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di
decoibentazione nonche' qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto
contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa
disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori
a quelle ammesse dall'articolo 3.
ART. 3.
(( (Valori limite.)
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di
lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei
luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unita'
produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti
autorizzati alle attivita' di trasformazione o di smaltimento
dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo' superare
i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione
dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti
liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 144.
Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1
e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, che su
proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' sostituita dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, e' abrogato)). ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che
le disposizioni di cui al presente articolo 3 hanno efficacia decorsi
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta
legge.
CAPO II
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
ART. 4.
Istituzione della commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei
rischi sanitari connessi all'impiego
dell'amianto
1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il
Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e' istituita, presso il Ministero della
sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto,
di seguito denominata commissione, composta da:
a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione
nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanita';
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza
delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
f) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA);
i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali
e artigianali del settore;
n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di
cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal Ministro della
sanita' o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
ART. 5.
Compiti della commissione
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:
a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;
b) a predisporre entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di
sanita' e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per
la formazione professionale del personale del Servizio sanitario
nazionale addetto al controllo dell'attivita' di bonifica;
c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalita' per il
trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul
trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi
nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, successive modificazioni
e integrazioni;
a) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali
sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono materiali, in
relazione alle necessita' d'uso ed a rischi sanitari ed ambientali,
avvalendosi anche dei laboratori delle universita' o del CNR o di
enti operanti nel settore del controllo della qualita' e della
sicurezza dei prodotti;
e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla
denominazione di qualita' dei prodotti costituiti da materiali
sostitutivi dell'amianto;
f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli
interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo
l'amianto.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la
commissione puo' avvalersi della collaborazione di istituti ed enti
di ricerca.
3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di
attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che
trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, al Ministro della sanita', al Ministro
dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
ART. 6.
Norme di attuazione
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della sanita', puo' integrare con proprio
decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la
lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277.
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro della sanita', stabilisce con proprio
decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui
all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i
requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto
e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per
i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.
3. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio
decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie
tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', adotta con proprio decreto, da emanare entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma
1, lettera c).
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle
attivita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.
400.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro della sanita', il Ministro dell'ambiente, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta
annualmente al Parlamento, anche in base dei rapporti annuali di cui
all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge.
7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali
sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali
non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di
fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente
legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore
ovvero di innocuita' accertata dall'Istituto superiore di sanita'.
ART. 7.
Conferenza nazionale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della
commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla
sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali,
nonche' dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con
la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale
di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle
associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge,
delle universita' e dei centri ed istituti di ricerca.
CAPO III
TUTELA DELL'AMBIENTE
E DELLA SALUTE
ART. 8.
Classificazione, imballaggio, etichettatura
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e
dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.
ART. 9.
Controllo sulle dispersioni causate dai
processi di lavorazione e sulle operazioni
di smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente,
nei processi produttivi, o che svolgono attivita' di smaltimento o di
bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle prov-
ince autonome di Trento e di Bolzano e alle unita' sanitarie locali
nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si
svolgono le attivita' dell'impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di
amianto che sono oggetto dell'attivita' di smaltimento o di bonifica;
b) le attivita' svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati
anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro
attivita' e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati
sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della
salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2. Le unita' sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di
concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono
relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che
trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano ed al Ministero della sanita'.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al
comma 1 deve riferirisi anche alle attivita' dell'impresa svolte
nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascin anno.
ART. 10.
Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5,
piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il censimento dei siti interessati da attivita' di estrazione
dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato
amianto nelle rispettive attivita' produttive, nonche' delle imprese
che operano nelle attivita' di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attivita'
estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per
l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrita' ambientale e di
sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione
delle unita' sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti
dalla presenza di amianto;
g) il controllo delle attivita' di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale
e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle
attivita' di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica
delle areee interessate, che e' condizionato alla frequenza di tali
corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unita' sanitarie
locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo
svolgimento delle attivita' di controllo previste dalla presente
legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o
prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con
priorita' per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o
di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di
organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano
non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo e' adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente,
entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo
comma 1.
ART. 11.
Risanamento della miniera di Balangero
1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo
di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il Ministero della sanita', con la regione
Piemonte, con la comunita' montana di Valle di Lanzo e con il Comune
di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi
esistente e del territorio interessato, con priorita' di utilizzo dei
lavoratori della medesima miniera nelle attivita' di bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1
e' autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire
30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15
miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15
miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3
miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
ART. 12.
Rimozione dell'amianto
e tutela dell'ambiente
1. Le unita' sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento
degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l),
avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli
uffici tecnici degli enti locali.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai
rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonche'
alla pianificazione e alla programmazione delle attivita' di
rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire
nei diversi processi lavorativi di rimozione.
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei
casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano
necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia
floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di
rimozione e' a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione
dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono
iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10
del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i requisiti, i termini, le modalita' e i
diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono
tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale gia' addetto
alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo
10, coma 2, lettera h), della presente legge.
5. Presso le unita' sanitarie locali e' istituito un registro nel
quale e' indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in
matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili
devono comunicare alle unita' sanitarie locali i dati relativi alla
presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese
incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono
tenute ad acquisire, presso le unita' sanitarie locali, le
informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli
addetti. Le unita' sanitarie locali comunicano alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini
del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali,
tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle
caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosita', come la
friabilita' e la densita'.
CAPO IV
MISURE DI SOSTEGNO
PER I LAVORATORI
Art. 13
Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento
anticipato
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero
estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e
riconversione produttiva, e' concesso il trattamento straordinario di
integrazione salariale secondo la normativa vigente anche se il
requisito occupazionale sia pari a quindici unita' per effetto di
decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di
cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a pro-
cedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
almeno trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli
effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma,
lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, hanno facolta' di richiedere la concessione di un
trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo
articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e
contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del
requisito dei trantacinque anni prescritto dalle disposizioni
soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra
la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di
sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese
di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unita', il
numero massimo di pensionamenti anticipati.
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza,
rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi
delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di
ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e
l'entita' delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone
l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 2.
5. La facolta' di pensionamento anticipato puo' essere esercitata
da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze
accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare
all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio
della facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta
giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese
degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla
maturazione dei trenta anni di anzianita' di cui al medesimo comma 2,
se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del
termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo
comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che
esercitano la facolta' di pensionamento anticipato sia superiore a
quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in
base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il
rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse
all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa
effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero
di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai
periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle
prestazioni pensionistiche e' moltiplicato per il coefficiente di
1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i
lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa
dell'esposizione all' amianto documentate dall'Istituto nazionale per
l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero
di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi
di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione
all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un
periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto
all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali
derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' INAIL e'
moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il
coefficiente di 1,5. (6) ((8))
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle
imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o
sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere
i medesimi requisiti di eta' e anzianita' contributiva previsti dal
comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali (INPDAI), e' dovuto, dall'Istituto medesimo, a
domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui
all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianita'
contributiva dei dirigenti ai quali e' corrisposto il predetto
assegno e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data
di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di
sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.
10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun
mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari
all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
tredicesima mensilita'. L'impresa, entro trenta giorni dalla
richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a favore
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento
anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri
complessivi di cui la presente comma, con facolta' di optare per il
pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella
misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate
mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di
anticipazione della pensione.
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni, nonche' nelle zone industriali in declino, individuate
dalla decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21
marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del
presente articolo e' ridotto al venti per cento. La medesima
percentuale ridotta si applica altresi' nei confronti delle imprese
assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica
l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con
il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44
miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il
1992, l'accantonamento "Finanziamento di un piano di pensionamenti
anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi in
aree di crisi occupazionale".
13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003, n.326, ha disposto (con l'art. 47, comma
1) che a decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dal
comma 8 del presente articolo, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la
stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica
ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni
pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle
medesime.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma
247) che "I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a decorrere dall'anno
2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attivita' nei
reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre
ceramiche refrattarie".
CAPO V
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
ART. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) ((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che
"I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato
1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge."
CAPO VI
SANZIONI
ART. 15.
Sanzioni
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto
dei valori limite di cui all'articolo 3, nonche' l'inosservanza del
divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda
da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle
misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa
da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attivita' di smaltimento, rimozione e
bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12,
comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a
lire 30 milioni.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti
dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la
sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone
la cessazione delle attivita' delle imprese interessate.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ART. 16.
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2
miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la protezione
dalla esposizione all'amianto".
2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono
concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8
miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo
modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro della sanita', entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8
miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la protezione
dalla esposizione all'amianto".
4. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere nell'anno
1992, entro il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa
medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti locali che
rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica
delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza
di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40
miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A
tal fine e' autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3
miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e
1994 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione delle
produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite
di impegno dal 1993)".
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI
TABELLA
(prevista dall'articolo 1, comma 2).
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge);
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo
stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge);
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti
industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli
ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari
caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge);
e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge);
f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi
sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge);
g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di
bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di
bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge);
i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge).