Legge 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
(Pubblicata sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 87 del 13 aprile 1992 - Serie generale)

Entrata in vigore: 28 aprile 1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)

 

 

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
                              Finalita' 
   1. La presente  legge  concerne  l'estrazione,  l'mportazione,  la
lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il  trattamento
e lo smaltimento, nel territorio  nazionale,  nonche'  l'esportazione
dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta  norme  per  la
dismissione dalla produzione  e  dal  commercio,  per  la  cessazione
dell'estrazione,     dell'importazione,      dell'esportazione      e
dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per
la realizzazione di misure di decontaminazione e  di  bonifica  delle
aree  interessate  dall'inquinamento  da  amianto,  per  la   ricerca
finalizzata alla  individuazione  di  materiali  sostitutivi  e  alla
riconversione produttiva e  per  il  controllo  sull'inquinamento  da
amianto. 
   2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione,  l'esportazione,  la
commercializzazione e  la  produzione  di  amianto,  di  prodotti  di
amianto o di prodotti  contenenti  amianto.  ((Previa  autorizzazione
espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente,  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e della sanita', e' ammessa la deroga ai
divieti di cui al presente articolo per una quantita' massima di  800
chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto  sotto  forma
di treccia o  di  materiale  per  guarnizioni  non  sostituibile  con
prodotti equivalenti disponibili. Le imprese  interessate  presentano
istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
che dispone, con proprio  provvedimento,  la  ripartizione  pro-quota
delle  quantita'  sopra  indicate,  nonche'  determina  le  modalita'
operative conformandosi alle indicazioni  della  commissione  di  cui
all'articolo 4)). (4) 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che
la disposizione di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo  1  ha
efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
della suddetta legge. 
                               ART. 2.
                             Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a)  amianto:  i  silicati  fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
b) utilizzazione dell'amianto: la  lavorazione  e  la  produzione  di
prodotti  di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato
in matrice friabile  o  in  matrice  cementizia  o  resinoide,  o  di
prodotti  che  comunque  possano  immettere  nell'ambiente  fibre  di
amianto;
c)  rifiuti  di  amianto:  i  materiali  di  scarto  delle  attivita'
estrattive  di  amianto,  i detriti e le scorie delle lavorazioni che
utilizzano   amianto,   anche   provenienti   dalle   operazioni   di
decoibentazione   nonche'  qualsiasi  sostanza  o  qualsiasi  oggetto
contenente che abbia perso la sua  destinazione  d'uso  e  che  possa
disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori
a quelle ammesse dall'articolo 3.
                               ART. 3. 
                          (( (Valori limite.) 
  1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi  di
lavoro ove si utilizza o si trasforma o  si  smaltisce  amianto,  nei
luoghi ove si  effettuano  bonifiche,  negli  ambienti  delle  unita'
produttive ove si utilizza amianto  e  delle  imprese  o  degli  enti
autorizzati  alle  attivita'  di  trasformazione  o  di   smaltimento
dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo'  superare
i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto  legislativo  15
agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge. 
  2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la  misurazione
dei valori  dell'inquinamento  da  amianto,  compresi  gli  effluenti
liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati  dal  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 144. 
    Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi  1
e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria,  che  su
proposta della commissione di cui all'articolo  4,  con  decreto  del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  4.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  31  del  decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' sostituita dalla seguente: 
    "a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo". 
  5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto  legislativo  15  agosto
1991, n. 277, e' abrogato)). ((4)) 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che
le disposizioni di cui al presente articolo 3 hanno efficacia decorsi
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  suddetta
legge. 

CAPO II
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
 

                               ART. 4.
                Istituzione della commissione per la
              valutazione dei problemi ambientali e dei
                rischi sanitari connessi all'impiego
                            dell'amianto
1.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  con  il
Ministro  dell'ambiente,  con  il  Ministro  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e con  il  Ministro  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale  e'  istituita,  presso il Ministero della
sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la  commissione  per  la  valutazione  dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi  all'impiego  dell'amianto,
di seguito denominata commissione, composta da:
a)  due  esperti  di  tecnologia  industriale, designati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati  dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione
nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanita';
d)  due  esperti  di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza
delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della  previdenza  sociale,  designato  dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
f) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h)  un  esperto  dell'Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e
l'ambiente (ENEA);
i) un  esperto  dell'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
l)  tre  rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese  industriali
e artigianali del settore;
n)  un  rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di
cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal Ministro  della
sanita' o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
                               ART. 5.
                      Compiti della commissione
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:
a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;
b)  a  predisporre  entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto  superiore  di
sanita'  e  dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per
la formazione professionale  del  personale  del  Servizio  sanitario
nazionale addetto al controllo dell'attivita' di bonifica;
c)   a  predisporre  disciplinari  tecnici  sulle  modalita'  per  il
trasporto  e  il  deposito  dei  rifiuti  di  amianto   nonche'   sul
trattamento,  l'imballaggio  e  la  ricopertura  dei rifiuti medesimi
nelle discariche autorizzate ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, successive modificazioni
e integrazioni;
a) ad individuare i  requisiti  per  la  omologazione  dei  materiali
sostitutivi  dell'amianto e dei prodotti che contengono materiali, in
relazione alle necessita' d'uso ed a rischi sanitari  ed  ambientali,
avvalendosi  anche  dei  laboratori  delle universita' o del CNR o di
enti operanti nel  settore  del  controllo  della  qualita'  e  della
sicurezza dei prodotti;
e)  a  definire  i  requisiti  tecnici  relativi  ai  marchi  e  alla
denominazione  di  qualita'  dei  prodotti  costituiti  da  materiali
sostitutivi dell'amianto;
f)  a  predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli
interventi di bonifica,  ivi  compresi  quelli  per  rendere  innocuo
l'amianto.
2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  la
commissione puo' avvalersi della collaborazione di istituti  ed  enti
di ricerca.
3.   La  commissione  predispone  rapporti  annuali  sullo  stato  di
attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla  presente  legge  che
trasmette    al    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato,   al   Ministro   della   sanita',   al    Ministro
dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
                               ART. 6.
                         Norme di attuazione
1.  Il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della sanita', puo'  integrare  con  proprio
decreto,  su  proposta  della  commissione  di cui all'articolo 4, la
lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del  decreto  legislativo
15 agosto 1991, n. 277.
2.  Entro  trecentosessantacinque  giorni  dalla  data  di entrata in
vigore  della  presente  legge,  il  Ministro   dell'industria,   del
commercio   e   dell'artigianato,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'ambiente e con il Ministro della sanita', stabilisce con proprio
decreto, sulla base di  quanto  indicato  dalla  commissione  di  cui
all'articolo  4  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 1, lettera d), i
requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi  dell'amianto
e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per
i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.
3.   Il   Ministro   della  sanita',  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con  proprio
decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie
tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).
4.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il Ministro della
sanita',   adotta   con   proprio   decreto,   da    emanare    entro
trecentosessantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo  5,  comma
1, lettera c).
5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  emana  con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,  gli  atti  di  indirizzo  e  di coordinamento delle
attivita' delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  di  cui  all'articolo  10  della  presente  legge,  ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,  n.
400.
6.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro della  sanita',  il  Ministro  dell'ambiente,  il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,  presenta
annualmente  al Parlamento, anche in base dei rapporti annuali di cui
all'articolo 5, comma 3, una  relazione  sullo  stato  di  attuazione
della presente legge.
7.   Le   disposizioni   concernenti   l'omologazione  dei  materiali
sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali
non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti  privi  di
fibre  di  amianto  che alla data di entrata in vigore della presente
legge risultino omologabili sulla base  della  normativa  di  settore
ovvero di innocuita' accertata dall'Istituto superiore di sanita'.
                               ART. 7.
                        Conferenza nazionale
1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  avvalendosi della
commissione di cui  all'articolo  4  e  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  una  conferenza  nazionale sulla
sicurezza  ambientale  e  sanitaria  delle  tecnologie   industriali,
nonche'  dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con
la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale
di  cui  all'articolo  13  della  legge  8 luglio 1986, n. 349, delle
associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute  per  legge,
delle universita' e dei centri ed istituti di ricerca.

CAPO III
TUTELA DELL'AMBIENTE
E DELLA SALUTE
 

                               ART. 8.
             Classificazione, imballaggio, etichettatura
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e
dei  prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.
                               ART. 9.
               Controllo sulle dispersioni causate dai
             processi di lavorazione e sulle operazioni
                      di smaltimento e bonifica
1.  Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente,
nei processi produttivi, o che svolgono attivita' di smaltimento o di
bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni,  alle  prov-
ince  autonome  di Trento e di Bolzano e alle unita' sanitarie locali
nel cui ambito di competenza  sono  situati  gli  stabilimenti  o  si
svolgono le attivita' dell'impresa, una relazione che indichi:
a)  i  tipi  e  i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di
amianto che sono oggetto dell'attivita' di smaltimento o di bonifica;
b) le attivita' svolte, i procedimenti applicati, il numero e i  dati
anagrafici  degli  addetti,  il  carattere  e  la  durata  delle loro
attivita'  e  le  esposizioni  dell'amianto  alle  quali  sono  stati
sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della
salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2.  Le  unita'  sanitarie  locali vigilano sul rispetto dei limiti di
concentrazione di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e  predispongono
relazioni  annuali  sulle  condizioni  dei  lavoratori  esposti,  che
trasmettono alle competenti regioni e province autonome di  Trento  e
di Bolzano ed al Ministero della sanita'.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al
comma  1  deve  riferirisi  anche  alle attivita' dell'impresa svolte
nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascin anno.
                              ART. 10.
              Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
entro  centottanta  giorni  dalla  data di emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5,
piani  di   protezione   dell'ambiente,   di   decontaminazione,   di
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a)  il  censimento  dei  siti  interessati da attivita' di estrazione
dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano  o  abbiano  utilizzato
amianto  nelle rispettive attivita' produttive, nonche' delle imprese
che operano nelle attivita' di smaltimento o di bonifica;
c)  la  predisposizione  di  programmi  per  dismettere   l'attivita'
estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d)  l'individuazione  dei  siti  che  devono  essere  utilizzati  per
l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo  delle  condizioni  di  salubrita'  ambientale  e  di
sicurezza  del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione
delle unita' sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo  derivanti
dalla presenza di amianto;
g) il controllo delle attivita' di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto;
h)  la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale
e il  rilascio  di  titoli  di  abilitazione  per  gli  addetti  alle
attivita'  di  rimozione  e di smaltimento dell'amianto e di bonifica
delle areee interessate, che e' condizionato alla frequenza  di  tali
corsi;
i)  l'assegnazione  delle  risorse  finanziarie alle unita' sanitarie
locali per  la  dotazione  della  strumentazione  necessaria  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  controllo  previste dalla presente
legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti  materiali  o
prodotti  contenenti  amianto  libero  o  in  matrice  friabile,  con
priorita' per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o
di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1  devono  armonizzarsi  con  i  piani  di
organizzazione  dei  servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,  e
successive modificazioni e integrazioni.
4.  Qualora  le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano
non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo  e'  adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e  con  il  Ministro  dell'ambiente,
entro  novanta  giorni  dalla scadenza del termine di cui al medesimo
comma 1.
                              ART. 11.
               Risanamento della miniera di Balangero
1.  Il  Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo
di  programma  con  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  con  il  Ministero  della  sanita', con la regione
Piemonte, con la comunita' montana di Valle di Lanzo e con il  Comune
di   Balangero  per  il  risanamento  ambientale  della  miniera  ivi
esistente e del territorio interessato, con priorita' di utilizzo dei
lavoratori della medesima miniera nelle attivita' di bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al  comma  1
e'  autorizzata,  a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire
30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di  lire  15
miliardi per il 1993.
3.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15
miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi  per  l'anno  1993,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  9001
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992,
all'uopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Norme  per  la
riconversione  delle  produzioni  a  base di amianto (di cui lire 6,3
miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
                              ART. 12.
                       Rimozione dell'amianto
                       e tutela dell'ambiente
1.  Le  unita' sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento
degli  edifici  di  cui  all'articolo  10,  comma  2,   lettera   l),
avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli
uffici tecnici degli enti locali.
2.   Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da  emanare  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge,  sono  stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai
rilevamenti e alle analisi del rivestimento  degli  edifici,  nonche'
alla   pianificazione   e  alla  programmazione  delle  attivita'  di
rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da  seguire
nei diversi processi lavorativi di rimozione.
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei
casi   in  cui  i  risultati  del  processo  diagnostico  la  rendano
necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano
dispongono   la  rimozione  dei  materiali  contenenti  amianto,  sia
floccato che in  matrice  friabile.  Il  costo  delle  operazioni  di
rimozione e' a carico dei proprietari degli immobili.
4.  Le  imprese  che  operano  per  lo  smaltimento  e  la  rimozione
dell'amianto  e  per  la  bonifica  delle  aree  interessate  debbono
iscriversi  a  una  speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10
del  decreto-legge  31  agosto   1987,   n.   361,   convertito   con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1987,  n. 441. Il Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  stabilisce  con  proprio  decreto da
emanare entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  i  requisiti,  i  termini,  le modalita' e i
diritti di iscrizione. Le imprese  di  cui  al  presente  comma  sono
tenute  ad  assumere,  in  via prioritaria, il personale gia' addetto
alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo
10, coma 2, lettera h), della presente legge.
5. Presso le unita' sanitarie locali e'  istituito  un  registro  nel
quale  e'  indicata  la  localizzazione  dell'amianto  floccato  o in
matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili
devono comunicare alle unita' sanitarie locali i dati  relativi  alla
presenza   dei  materiali  di  cui  al  presente  comma.  Le  imprese
incaricate di eseguire lavori  di  manutenzione  negli  edifici  sono
tenute   ad   acquisire,   presso  le  unita'  sanitarie  locali,  le
informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per  gli
addetti.  Le  unita'  sanitarie locali comunicano alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati,  ai  fini
del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).
6.  I  rifiuti  di  amianto sono classificati tra i rifiuti speciali,
tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica  10  settembre  1982,  n.   915,   in   base   alle
caratteristiche  fisiche che ne determinano la pericolosita', come la
friabilita' e la densita'.

CAPO IV
MISURE DI SOSTEGNO
PER I LAVORATORI
 

                               Art. 13 
Trattamento straordinario di integrazione salariale  e  pensionamento
                             anticipato 
 
  1.  Ai  lavoratori  occupati  in  imprese  che  utilizzano   ovvero
estraggono amianto,  impegnate  in  processi  di  ristrutturazione  e
riconversione produttiva, e' concesso il trattamento straordinario di
integrazione salariale secondo  la  normativa  vigente  anche  se  il
requisito occupazionale sia pari a quindici  unita'  per  effetto  di
decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato. 
  2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di
cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a  pro-
cedure fallimentari, e  che  possano  far  valere  nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
almeno trenta anni di anzianita'  assicurativa  e  contributiva  agli
effetti delle disposizioni previste dall'articolo  22,  primo  comma,
lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni, hanno facolta' di  richiedere  la  concessione  di  un
trattamento di pensione secondo la  disciplina  di  cui  al  medesimo
articolo 22  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianita'  assicurativa  e
contributiva pari  al  periodo  necessario  per  la  maturazione  del
requisito  dei  trantacinque  anni  prescritto   dalle   disposizioni
soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo  compreso  tra
la data di risoluzione  del  rapporto  e  quella  del  compimento  di
sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne. 
  3. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
(CIPE), su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  sentito  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle  imprese
di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unita', il
numero massimo di pensionamenti anticipati. 
  4.  Le  imprese,  singolarmente  o  per  gruppo  di   appartenenza,
rientranti nei criteri di cui al comma  3,  che  intendano  avvalersi
delle disposizioni del presente  articolo,  presentano  programmi  di
ristrutturazione  e  riorganizzazione  e  dichiarano  l'esistenza   e
l'entita' delle eccedenze strutturali  di  manodopera,  richiedendone
l'accertamento da parte del  CIPE  unitamente  alla  sussistenza  dei
requisiti di cui al comma 2. 
  5. La facolta' di pensionamento anticipato puo'  essere  esercitata
da un numero di lavoratori non superiore  a  quello  delle  eccedenze
accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare
all'impresa di  appartenenza  domanda  irrevocabile  per  l'esercizio
della facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, entro  trenta
giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di  imprese
degli  accertamenti  del  CIPE,  ovvero  entro  trenta  giorni  dalla
maturazione dei trenta anni di anzianita' di cui al medesimo comma 2,
se posteriore.  L'impresa  entro  dieci  giorni  dalla  scadenza  del
termine trasmette all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS) le domande dei lavoratori, in deroga  all'articolo  22,  primo
comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153,  e  successive
modificazioni.  Nel  caso  in  cui  il  numero  dei  lavoratori   che
esercitano la facolta' di pensionamento anticipato  sia  superiore  a
quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera  una  selezione  in
base  alle  esigenze  di  ristrutturazione  e  riorganizzazione.   Il
rapporto di lavoro dei  dipendenti  le  cui  domande  sono  trasmesse
all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del  mese  in  cui  l'impresa
effettua la trasmissione. 
  6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero
di  settimane  coperto  da  contribuzione  obbligatoria  relativa  ai
periodi di prestazione lavorativa ai  fini  del  conseguimento  delle
prestazioni pensionistiche e' moltiplicato  per  il  coefficiente  di
1,5. 
  7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i
lavoratori, che abbiano  contratto  malattie  professionali  a  causa
dell'esposizione all' amianto documentate dall'Istituto nazionale per
l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),  il  numero
di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi
di prestazione lavorativa  per  il  periodo  di  provata  esposizione
all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5. 
  8. Per i lavoratori che siano  stati  esposti  all'amianto  per  un
periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo  soggetto
all' assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie  professionali
derivanti  dall'  esposizione  all'amianto  gestita  dall'  INAIL  e'
moltiplicato,  ai  fini  delle  prestazioni  pensionistiche  per   il
coefficiente di 1,5. (6) ((8)) 
  9. Ai dipendenti delle miniere o delle  cave  di  amianto  o  delle
imprese di cui al comma  1,  anche  se  in  corso  di  dismissione  o
sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere
i medesimi requisiti di eta' e anzianita' contributiva  previsti  dal
comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti  di
aziende industriali (INPDAI), e' dovuto,  dall'Istituto  medesimo,  a
domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo  a  quello
della  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,   l'assegno   di   cui
all'articolo 17 della legge 23  aprile  1981,  n.  155.  L'anzianita'
contributiva dei  dirigenti  ai  quali  e'  corrisposto  il  predetto
assegno e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data
di risoluzione del rapporto di lavoro  e  quella  del  compimento  di
sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne. 
  10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti  per  ciascun
mese di anticipazione  della  pensione  una  somma  pari  all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una  somma  pari
all'importo  mensile  della  pensione  anticipata,  ivi  compresa  la
tredicesima  mensilita'.  L'impresa,  entro   trenta   giorni   dalla
richiesta da parte dell'INPS, e'  tenuta  a  corrispondere  a  favore
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9  marzo  1989,  n.
88, per ciascun dipendente  che  abbia  usufruito  del  pensionamento
anticipato, un contributo  pari  al  trenta  per  cento  degli  oneri
complessivi di cui la presente comma, con facolta' di optare  per  il
pagamento del contributo stesso,  con  addebito  di  interessi  nella
misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un  numero  di  rate
mensili, di  pari  importo,  non  superiore  a  quello  dei  mesi  di
anticipazione della pensione. 
  11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato   con   decreto   del
Presidente della Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  e  successive
modificazioni, nonche' nelle zone industriali in declino, individuate
dalla decisione della Commissione  delle  Comunita'  europee  del  21
marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88  del
Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma  10  del
presente  articolo  e'  ridotto  al  venti  per  cento.  La  medesima
percentuale ridotta si applica altresi' nei confronti  delle  imprese
assoggettate alle procedure  concorsuali  di  cui  alle  disposizioni
approvate con regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,  n.  95,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e  al  relativo  pagamento  si  applica
l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate  con
il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44
miliardi per il 1994, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
degli  stanziamenti  iscritti,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il
1992, l'accantonamento "Finanziamento di un  piano  di  pensionamenti
anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi in
aree di crisi occupazionale". 
  13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 settembre 2003, n.  269,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003, n.326, ha disposto (con l'art.  47,  comma
1) che a decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito  dal
comma 8 del presente articolo, e' ridotto  da  1,5  a  1,25.  Con  la
stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica
ai soli fini  della  determinazione  dell'importo  delle  prestazioni
pensionistiche e non della maturazione del diritto  di  accesso  alle
medesime. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
247) che "I benefici previdenziali di cui all'articolo 13,  comma  8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a decorrere dall'anno
2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attivita'  nei
reparti di produzione degli stabilimenti di  fabbricazione  di  fibre
ceramiche refrattarie". 

CAPO V
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
 

                              ART. 14. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83,  CONVERTITO,  CON
        MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) ((8)) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  che
"I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente
decreto-legge." 

CAPO VI
SANZIONI
 

                              ART. 15.
                              Sanzioni
1.  La  mancata  adozione delle misure idonee a garantire il rispetto
dei valori limite di cui all'articolo 3, nonche'  l'inosservanza  del
divieto  di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda
da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Per l'inosservanza degli  obblighi  concernenti  l'adozione  delle
misure   di   sicurezza   previste   dai  decreti  emanati  ai  sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la  sanzione  amministrativa
da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3.  A  chiunque  operi  nelle  attivita'  di smaltimento, rimozione e
bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui  all'articolo  12,
comma  4,  si  applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a
lire 30 milioni.
4.  Per  l'inosservanza  degli  obblighi  di  informazione  derivanti
dall'articolo  9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la
sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  dispone
la cessazione delle attivita' delle imprese interessate.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
 

                              ART. 16.
                      Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1992,  1993 e 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Norme per la protezione
dalla esposizione all'amianto".
2. Per la  realizzazione  dei  piani  di  cui  all'articolo  10  sono
concessi  contributi  a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8
miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e  1994  a  favore  delle
regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano secondo
modalita' definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  emanato  su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente  e  con il Ministro della sanita', entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,  pari  a  lire  8
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1992,  1993 e 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Norme per la protezione
dalla esposizione all'amianto".
4. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere  nell'anno
1992,  entro  il  limite  massimo  di  mutui  concedibili dalla Cassa
medesima ai sensi della legislazione vigente, agli  enti  locali  che
rientrano  nei  piani  di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica
delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza
di cespiti  delegabili,  entro  il  limite  complessivo  di  lire  40
miliardi,  mutui  decennali  con ammortamento a carico dello Stato. A
tal fine e' autorizzata  la  spesa  di  lire  6,3  miliardi  annui  a
decorrere dall'anno 1993.
5.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3
miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli  anni  1993  e
1994   mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  per  i
medesimi anni dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale  1992-1994,  al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno   1992,   all'uopo   parzialmente
utilizzando   l'accantonamento  "Norme  per  la  riconversione  delle
produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi  quale  limite
di impegno dal 1993)".
6.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1992
                               COSSIGA
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI
                               TABELLA 
                                 (prevista dall'articolo 1, comma 2). 
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande  formato  (due  anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge); 
b)  tubi,  canalizzazioni  e  contenitori  per  il  trasporto  e   lo
stoccaggio di fluidi, ad uso civile e  industriale  (due  anni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge); 
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine  e  impianti
industriali (un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge); 
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a  motore,  veicoli
ferroviari,  macchine  e   impianti   industriali   con   particolari
caratteristiche tecniche (due anni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge); 
e) guarnizioni delle testate per motori di  vecchio  tipo  (due  anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge); 
f)  giunti  piatti  statici  e  guarnizioni  dinamiche  per  elementi
sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge); 
g) filtri e mezzi  ausiliari  di  filtraggio  per  la  produzione  di
bevande (un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge); 
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e  per  la  produzione  di
bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge); 
i) diaframmi per processi di elettrolisi  (due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge).