Delibera Giunta Regionale MARCHE 30 dicembre 1999, n. 3496
(B.U.R. Marche
n. 13
del 6/2/98)
(Deliberazione non soggetta a controllo -
Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)
Approvazione del piano regionale amianto
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
- di adottare e di approvare il PIANO REGIONALE AMIANTO di cui all'allegato A;
- di far pubblicare il presente atto per intero compreso l'allegato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
ALLEGATO A
PIANO DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI
DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI
BONIFICA, AI FINI DELLA DIFESA DAI
PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO
(art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e
D.P.R. 8 agosto 1994)
Premessa
Il presente documento costituisce il Piano Amianto per la Regione Marche,
predisposto ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1994 recante "Atto di indirizzo e
coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per
l'adozione di Piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto".
Le principali norme a tutela della popolazione e dell'ambiente dal rischio di
contaminazione da amianto sono le seguenti:
Decreto legislativo 15/8/1991 n. 277
D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915
Comitato Interministeriale - deliberazione 27/7/1984
Ordinanza Min. San. 26/06/86
Legge 27 marzo 1992, n. 257
Circolare 1 luglio 1986, n. 42 Ministero della Sanità
Circolare 10 luglio 1986 Ministero della Sanità
DPR 24/05/88 n. 215
DPR 08/08/94
DM San. 06/09/94
Decreto legislativo 17/03/95 n. 114
Circolare Min. San. 12/04/95 n. 7
DPCM 16/11/95
DM San. 26/10/95
Al momento mancano ancora importanti norme attuative della Legge 257/92; a
livello nazionale risultano attualmente in discussione protocolli relativi a:
- normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo
e la bonifica di siti industriali dismessi;
- disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti
di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio, la ricopertura dei rifiuti
medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del D.P.R. 915/82 e successive
modificazioni e integrazioni;
- tubazioni e cassoni di cemento-amianto per il trasporto e/o il deposito di
acqua potabile e non;
- requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare
attività analitiche sull'amianto;
- criteri per la manutenzione e l'uso di unità prefabbricate contenenti amianto;
- normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo,
la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti a bordo
di mezzi di trasporto marittimo, fluviale e lacustre e di impianti galleggianti;
- classificazione delle "pietre verdi" in funzione del loro contenuto in amianto
e criteri di utilizzo bonifica di manufatti in cemento-amianto tramite i
prodotti incapsulanti.
Il Piano regionale si prefigura come lo strumento con il quale l'Ente Regione
contribuisce a mettere a regime quanto di sua competenza in materia di rischi
sanitari ed ambientali collegati all'amianto, nel rispetto delle norme nazionali
di cui sopra, ma anche avendo ben chiare le sue specificità territoriali (di
politica regionale in materia di discariche, di tessuto industriale e produttivo
in genere che concorre a definire il quadro delle aziende a rischio, ecc.).
Lo scenario in cui opera il Piano
Lo scenario in cui viene ad operare il Piano regionale amianto é quello che si é
andato creando con la Legge 257/92 che ha vietato l'uso di nuovi manufatti con
amianto; la situazione attuale é cioè caratterizzata dalla sola presenza dei
manufatti con amianto in opera, in quanto applicati in periodi antecedenti alla
Legge 257/92 e dalle attività di scoibentazione di questi con la loro
progressiva trasformazione in rifiuto da smaltire.
Normalmente l'amianto in opera determina concentrazioni basse o bassissime di
fibre aerodisperse: ad esse pertanto si associano limitatissime dosi di
esposizione, per le quali non avrebbe nemmeno senso a rigore di logica, parlare
di "rischio".
Alte concentrazioni di amianto aerodisperso si possono al contrario determinare
durante le scoibentazioni di manufatti con amianto (soprattutto se poco
compatti), con interessamento oltreché dei lavoratori, anche dell'ambiente
circostante.
Infine lo scenario é quello, particolarmente delicato, della gestione dei
rifiuti prodotti contenenti amianto.
Gli obiettivi del Piano
Gli obiettivi che questo Piano deve realizzare, così come indicati all'art. 10
della Legge 257/92 ed esplicitati nel D.P.R. 8 agosto 1994, sono molteplici.
Il primo obiettivo é il censimento delle situazioni in Regione potenzialmente
caratterizzate da presenza e/o esposizione all'amianto (dalle attività
produttive alle centrali termiche, dagli edifici privati alle imprese di
bonifica). Con i dati del censimento, dopo opportune verifiche, viene costruito
l'archivio delle situazioni caratterizzate da presenza e/o da rischio amianto, e
si contribuisce a far mettere in atto, rispetto ad esse, una qualificata
attività di sorveglianza.
La sorveglianza copre ogni fase attuale e futura, dal controllo dell'amianto in
opera a quello sulle attività di bonifica e sulla gestione delle discariche.
La sorveglianza va supportata da protocolli tecnici di intervento, in parte già
in via di definizione da parte dello Stato (Commissione Nazionale Amianto) ed in
parte, se del caso, da elaborare localmente.
Affinché la sorveglianza sia svolta con competenza e preparazione di devono
garantire idonei momenti formativi alle strutture territoriali delegate ai
controlli, nei quali approfondire tra l'altro i protocolli scritti d'intervento
sopra citati.
La competenza e la preparazione dei diversi soggetti interessati sono perciò una
premessa indispensabile, affinché questo Piano raggiunga gli obiettivi
prefissati.
Il Piano garantisce altresì un efficiente supporto strumentale per la ricerca
dell'amianto nei campioni di massa e per la valutazione della concentrazione in
aria delle fibre di amianto .
Infine, questo Piano definisce, uniformandosi alle norme preesistenti, una
chiara e praticabile politica di smaltimento dei rifiuti con amianto.
In sostanza il Piano regionale amianto è in primo luogo strumento operativo, ma
è anche atto di indirizzo e di governo: esso avvia un censimento con il
coinvolgimento delle parti sociali e da questo realizza l'archivio di base
(delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto o che svolgono attività
di smaltimento e bonifica, degli edifici nei quali è presente amianto libero o
in matrice friabile, ecc.), sulle cui situazioni va esercitata la sorveglianza;
fornisce ai diversi utenti e soggetti interessati le linee tecniche di indirizzo
ad integrazione delle norme preesistenti, ne cura la sensibilizzazione e
formazione e mette a disposizione di tutti gli operatori ed in primis delle
strutture territoriali incaricate della sorveglianza la dotazione
analitico-strumentale necessaria alle analisi.
Vengono individuate, quindi, con il piano le discariche e le modalità per una
corretta gestione dello smaltimento di rifiuti contenenti amianto .
Per concludere il Piano regionale fornisce un contributo fondamentale alla messa
a regime del problema amianto in tutte le sue fasi, per farlo uscire
definitivamente da quella che potremmo chiamare la "continua emergenza amianto".
La gestione a regime del Piano
La Regione Marche intende mantenere un ruolo fortemente attivo sull'attuazione
del Piano per il raggiungimento dei relativi obiettivi.
Attraverso le relazioni annuali delle Aziende per i Servizi Sanitari (A.S.L.) la
Regione verifica le modalità ed i progressi nell'attuazione del Piano e
trasmette allo Stato la sintesi di quanto realizzato alfine della
predisposizione della Conferenza Nazionale sull'amianto.
LE STRUTTURE TERRITORIALI DI CONTROLLO
Per quanto riguarda le strutture territoriali di controllo, si precisa che le
fasi di sorveglianza sull'attuazione del Piano e quelle di vigilanza e prelievo
semplice di base, per i loro stretti collegamenti con la prevenzione primaria
collettiva, sono di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende per
i Servizi Sanitari, di seguito definite A.S.L.; mentre sono demandate ai Servizi
Multizonali di Sanità Pubblica, strutture laboratoristiche destinate a confluire
nell'A.R.P.A. in base alla Legge della Regione Marche N. 60 del 02/09/97, le
analisi specialistiche di laboratorio ed i prelievi complessi, che richiedono
una strumentazione a valenza regionale.
IL CENSIMENTO, L'ARCHIVIO DELLE
SITUAZIONI A RISCHIO E LA
SORVEGLIANZA A REGIME
Il censimento
Le situazioni oggetto del censimento, così come individuate dall'art. 10 della
Legge 257/92, sono richiamate ed esplicitate dagli artt. 2, 3, 8 e 9 del D.P.R.
8 agosto 1994.
Il punto a) non interessa questa regione, mancando siti estrattivi di pietre
verdi.
Il punto b) individua come oggetto di censimento le imprese che utilizzano o
hanno utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché le imprese
che operano o hanno operato nella zona nelle attività di smaltimento o di
bonifica, fra cui sono note:
Sirio Ecologica, zona Padule - Gubbio
Protex, Via Cartesino - Forlì
Therma snc, Via dei Giaggioli - Ascoli Piceno
IPIGI SPA, Via Piemonte - Ascoli Piceno
SIGEC, Via Spadari - Ferrara
ISOLFIN ROMAGNOLA, Via Trieste - Ravenna
ORIM srl, Via della Concordia - Piediripa di Macerata
MA.NI ECOTRASPORTI srl, SS77 - Ctr. Le Grazie - Tolentino
Perini Ivo, Via G. Da Vittorio - Castrocaro Terme
La Cart srl, Via A. Da Costa - Rimini
Saccomandi - Teramo
Il Piano regionale amianto censisce inoltre le situazioni che il DPR 8 agosto
1994, all'art. 8, individua tra quelle prioritariamente oggetto della
sorveglianza a regime in quanto possibili situazioni di pericolo, in particolare
nella realtà delle Marche queste situazioni sono:
A) materiale rotabile accumulato nelle stazioni ferroviarie (Fano, ...)
consistente in mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari ecc.);
B) capannoni in amianto-cemento ;
C) edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato.
D) anche oggetto del censimento la rete dei sistemi di smaltimento che accolgono
i rifiuti con amianto, al fine di una corretta vigilanza.
Imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto
Contrariamente a quanto previsto dal citato art. 3, le relazioni annuali di cui
al comma 1 dell'art. 9 della Legge 257/92, almeno nelle Marche risultano essere
state compilate dalle sole ditte che hanno condotto lavori di bonifica: esse
pertanto non hanno potuto costituire la base del censimento delle aziende.
Pertanto lo strumento fondamentale da utilizzare per condurre questa parte del
censimento sono gli elenchi, reperibili presso le Camere di Commercio, delle
aziende che per le loro tipologie potrebbero risultare maggiormente implicate
nel problema amianto.
Per agevolare l'individuazione di queste tipologie, il D.P.R. 8 agosto 1994 ha
allegato un elenco dei codici ISTAT delle aziende ed attività con possibile
presenza di amianto.
Un elenco così modificato è stato sottoposto a verifica nelle fasi di
consultazione e nei coordinamenti interregionali.
Un elenco finale delle tipologie produttive che si è ritenuto di censire è
riportato in tavola 1.
Sulla base degli elenchi di Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL
provvedono alle ispezioni ed alle rilevazioni di tutte le situazioni di presenza
o sospetta presenza di amianto, indicandone la situazione di pericolo ed ogni
altro elemento utile a minimizzare il rischio sanitario.
Altre attività, in cui l'amianto può permanere, indirettamente, nell'attività
produttiva sono ad esempio le autocarrozzerie (manutenzione/sostituzione di
ferodi con amianto), e le attività di manutenzione ascensori.
Anche per queste categorie pur ritenute non prioritarie i Dipartimenti
provvederanno a redigere un elenco nominativo di queste attività per eventuali
iniziative locali, constatando in primo luogo se la ditta è ancora in attività.
In caso di verifica positiva procedono al sopralluogo diretto per ricercare la
presenza dell'amianto, la sua quantità e stato di conservazione. In tal modo si
costruisce un elenco di situazioni tutte caratterizzate da presenza di manufatti
in amianto, già pesate in termini di gravità, e solo questo elenco confluisce
nell'archivio.
Si ritiene raccomandabile che i Dipartimenti di Prevenzione controllino
innanzitutto, al di là di altri criteri di priorità, le aziende che dispongono
di una centrale di produzione di vapore e/o di acqua calda surriscaldata. In
queste centrali infatti si deve fortemente sospettare una presenza massiccia di
amianto come coibente termico.
Desta preoccupazione il ridotto numero di scoibentazioni dei manufatti con
amianto di cui si ha conoscenza tramite i piani di lavoro.
Edifici e strutture con presenza di amianto spruzzato
La Legge 257/92 prevede il censimento, a cura dei proprietari, degli edifici nei
quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice
friabile. Il censimento ha carattere di obbligatorietà per gli edifici pubblici,
per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva (piscine,
palestre, cinema, teatri, sale conferenze, poligoni di tiro, ecc.) e per i
blocchi di appartamenti.
Per attuare questo censimento si sceglie lo strumento dell'avviso pubblico a
cura dei Sindaci dei comuni della Regione, secondo un testo predefinito che
ricorda ai proprietari i dati minimi da trasmettere, mette a disposizione ogni
forma di assistenza presso gli uffici comunali, nonché individua nel
Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. competente la struttura alla quale fare
pervenire direttamente le segnalazioni e della quale servirsi per le valutazioni
sullo stato di rivestimento e sulle scelte operative.
Non si prevede una trasmissione in copia alla Regione, che verrà solamente
informata da parte della A.S.L. all'interno della relazione annuale, di cui
all'art. 7, comma 2, del D.P.R. 8 agosto 1994, sullo stato di avanzamento del
censimento. In tal modo le A.S.L. avranno a disposizione un fondamentale
strumento di conoscenza sulla presenza di amianto nella sua forma più
"polverosa" da mettere al servizio di chi debba attuare i lavori in quegli
ambienti.
La campagna di ricerca dell'amianto libero o in matrice friabile viene
naturalmente preceduta da un'idonea informazione a mezzo stampa e
radio-televisione.
Si ritiene che i Dipartimenti di Prevenzione debbano avviare momenti di contatto
con referenti di particolare importanza, che possono contribuire in modo
rilevante alla riuscita del censimento e curare con particolare attenzione la
stesura dei capitolati dei lavori di scoibentazione o comunque lavori
interessati a strutture con amianto, se affidati a ditte in appalto.
Discariche e stoccaggi provvisori
Il sistema di smaltimento dei rifiuti contenti amianto viene realizzato sia
tramite stoccaggi provvisori che definitivi (discariche). Lo stoccaggio
provvisorio è ammesso esclusivamente al coperto e quello definitivo in discarica
è ammesso, a seconda del tipo di manufatto, nella rete di discariche regionali
di I' Categoria, II' Categoria Tipo A e Tipo B.
Sui siti in attività deve esplicarsi la sorveglianza secondo le modalità
previste nell'art. 9, co. 2.
Scuole ed ospedali
Questi ambienti di uso collettivo non sono esplicitamente richiamati negli artt.
2, 3, 8 e 9. Essi tuttavia sono noti ed in conseguenza le strutture territoriali
devono relazionare all'Unità Sanitaria e fornire i dati necessari ad effettuare
le verifiche ed il censimento.
Resta inteso che le strutture scolastiche ed ospedalire nelle quali sussiste
ancora presenza di manufatti con amianto devono essere controllate nel tempo:
esse confluiscono nell'archivio oggetto del Piano regionale amianto.
Deve essere fatta la verifica della presenza di amianto nelle reti
acquedottistiche, come ad esempio in quella del Comune di Pesaro. Su questo
argomento, in attesa dello specifico D.M., è emersa l'opportunità di
quantificare la presenza di tubazioni e serbatoi di cemento-amianto,
verificando, da un lato la correttezza delle procedure di smaltimento del
materiale delle tratte sostituite e, dall'altro, raccomandando che per le stesse
non vengano utilizzate condotte in cemento-amianto anche se già esistenti in
magazzino.
Con le fasi di censimento sopra descritte si realizza l'archivio delle
situazioni sulle quali articolare la sorveglianza a regime da parte delle
strutture di controllo (i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende per i
Servizi Sanitari).
Un archivio è così composto
1. i nominativi delle aziende risultate positive rispetto alla presenza di
amianto in seguito alla verifica diretta, già suddivise per gravità delle
situazioni riscontrate;
2. i nominativi delle aziende edili ed installatori termoidraulici - che sono
state personalmente informate sulle procedure da adottare (non è prevista
nessuna ulteriore iniziativa);
3. i nominativi di altre attività sulle quali però il Piano non ipotizza
specifiche iniziative;
4. i nominativi dei grossisti presso i quali si ritiene auspicabile avviare una
verifica del rispetto dell'embargo dell'amianto;
5. i nominativi delle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica
dell'amianto;
6. l'elenco delle discariche e degli stoccaggi provvisori;
7. l'elenco degli edifici civili con presenza di amianto friabile;
8. l'elenco dei capannoni industriali con coperture in cemento-amianto;
9. l'elenco dei rotabili con amianto esistenti presso le stazioni ferroviarie;
10. l'elenco delle scuole e degli ospedali in cui risultano ancora presenti
manufatti con amianto;
11. altre eventuali situazioni di interesse locali.
Come già accennato, la sorveglianza (richiamata in dettaglio degli art. 7, 8 e 9
del D.P.R. 8 agosto 1994) può assumere modalità diverse per diverse tipologie di
attività e di situazioni. Laddove sia previsto un controllo diretto, si mettono
a disposizione del Dipartimento di Prevenzione linee guida e protocolli (ad
esempio su come controllare l'amianto nei rotabili FF.SS. e su come controllare
una discarica).
Le fasi formative perseguono la giusta esigenza di omogeneizzare le modalità con
le quali i Dipartimenti di Prevenzione delle diverse Aziende per i Servizi
Sanitari conducono e condurranno le fasi di controllo e di sorveglianza.
FORMAZIONE
Una condizione fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del Piano
regionale amianto e più in generale della prevenzione dei danni da amianto, è
rappresentata dall'elevato grado di consapevolezza e preparazione di chiunque
sia chiamato ad operare nella materia: dall'addestramento dei lavoratori e dei
responsabili delle ditte di bonifica, di trasporto rifiuti e di gestione
discariche, alla preparazione delle strutture pubbliche di controllo, della
consapevolezza dei proprietari e amministratori di stabili con amianto a quella
degli installatori termoidraulici, delle ditte edili e dei responsabili di
stabilimenti industriali, alla preparazione infine dei laboratori di analisi e
dei consulenti aziendali.
La loro formazione, pertanto, è uno degli obiettivi primari di questo Piano.
1. un seminario d'informazione generale per tutti gli operatori tecnici dei
Dipartimenti di prevenzione, da estendere alle strutture tecniche dei Comuni,
delle Provincie, e, se già definibili, sulle strutture operative provinciali
dell'A.R.P.A., in modo da garantire una diffusa capacità gestionale di base;
2. un corso di perfezionamento per un gruppo ristretto di operatori dei
Dipartimenti di Prevenzione (indicativamente 3-4 per singola Azienda per i
Servizi Sanitari, per complessive 25 persone) per mettermi in grado di gestire
ogni problematica, anche la più complessa, collegata all'amianto. I Dipartimenti
segnaleranno i nominativi degli operatori prescelti, individuati tra quelli che
hanno già seguito corsi di formazione o che hanno già affrontato
professionalmente le problematiche collegate all'uso dell'amianto. Il corso
(della dura di circa 90 ore) ha carattere fortemente applicativo; si avvale di
fasi di simulazione ed ha tra i suoi argomenti il Piano Regionale Amianto;
3. un corso di addestramento sulle tecniche di analisi dell'amianto in
microscopio ottica.
Un'altra importante fase formativa riguarda le imprese specializzate in
bonifica.
Il corso di perfezionamento per gli operatori pubblici già definito all'interno
del Piano, è stato articolato in modo da costituire, con limitati aggiustamenti,
il momento di formazione per il personale delle ditte di bonifica.
STRUMENTAZIONE
La strumentazione necessaria
L'art. 11 del D.P.R. 8 agosto 1994 indica quale deve essere la strumentazione
necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo di cui ai capitoli
precedenti, collocandola a due livelli diversi:
1. Strumentazione e valenza regionale.
Le Regioni devono provvedere ad assicurare alla proprie strutture di controllo
almeno la seguente strumentazione:
a. microscopio elettronico analitico, a scansione c/o trasmissione;
b. diffrattometro a RX c/o spettrofotometro IR; oltre al personale necessario.
2. Strumentazione a valenza subregionale.
Le strutture a livello subregionale devono essere dotate almeno di
strumentazione e materiali per il campionamento delle fibre aerodisperse.
Ipotesi organizzativa
Strumentazione di base
In questa logica, sono ipotizzate:
i quattro Laboratori di Sanità Pubblica, localizzati nei capoluoghi di
provincia, saranno dotati della strumentazione di base per il campionamento
delle fibre aerodisperse, come da Allegato 2 - punto 1A - del Decreto
Ministeriale 6 settembre 1994.
Il corso sulle tecniche di analisi in microscopia ottica garantisce la
formazione specifica.
La strumentazione a valenza regionale
La scelta su come strutturare la strumentazione a valenza regionale scaturisce
da una serie di considerazioni, relativamente alla dimensione della Regione ed
alla situazione già esistente che vede nel SMSP di Pesaro una rilevante
esperienza nel campo dell'amianto, con l'adesione ai programmi di controllo con
il Ministero della Sanità per le tecniche di DRX, FTIR, MOCF e per la
classificazione dei rifiuti e delle fibre libere di amianto.
Il microscopio elettronico viene utilizzato per valutare la concentrazione di
amianto in aria alla fine di una bonifica. E' in base all'esito di questa misura
che il Dipartimento di Prevenzione concede il nulla-osta al riutilizzo
dell'ambiente bonificato (in tutte le altre fasi dell'intervento di bonifica le
misure di concentrazione in aria possono essere eseguite mediante microscopio
ottica).
La microscopia elettronica è anche richiesta nella ricerca delle fibre di
amianto aerodisperse in atmosfera.
La difrattometria a raggi X e la spettrofotometria IR sono utilizzate dall'Area
Chimica del SMSP di Pesaro per la determinazione quantitativa dell'amianto in un
campione di massa e la classificazione del tipo di rifiuto e del tipo di
discarica che può accoglierlo.
Sulla base di queste considerazioni, l'organizzazione delle strumentazioni a
valenza regionale viene prevista nel modo seguente:
acquisto a cura della Regione di un microscopio elettronico a scansione con
microanalisi a RX, da collocare all'interno di un laboratorio pubblico già
esistente, Area Fisica del SMSP di Pesaro.
Si prevede dunque una sola sede regionale situata in Pesaro, presso il S.M.S.P.
in cui l'Area Fisica effettua le misure fisiche con microscopio ottica ed
elettronica e l'Area Chimica effettua le analisi chimiche e le classificazioni
con tecniche IR e Diffrattometria e questo consente sia di avvalersi
dell'organizzazione e degli accessori analitici disponibili sia, soprattutto, di
utilizzare la sofisticata apparecchiatura anche per altre analisi in materia
ambientale (per esempio sull'inquinamento atmosferico) nei momenti in cui siano
in corso misure sull'amianto. Resta inteso ovviamente che queste ultime hanno
precedenza assoluta.
Per l'area Fisica si prevede un Laureato in Fisica e due Tecnici.
Per l'Area Chimica si prevede un Laureato in Chimica, un Laureato in Fisica e
tre tecnici.
L'attuale criterio di legge, basato sulla determinazione della "quantità di
fibra libera" (grammi di fibra libera di amianto per chilo di rifiuto),
oltretutto privo di una metodica ufficiale, sarà sostituito dalla determinazione
dell'"indice di rilascio", collegato a due parametri: la densità del materiale e
la percentuale di amianto. A seconda del valore assunto dall'indice di rilascio
si determina la tipologia di discarica in cui può essere smaltito il rifiuto e
quindi l'importanza delle tecniche analitiche RX ed IR (per la valutazione del
contenuto di amianto) è naturalmente destinata a crescere considerevolmente.
SMALTIMENTO DI DISCARICA
In riferimento allo smaltimento in discarica, a seconda del contenuto in fibre
libere o della matrice o inertizzata di prevede per la Regione Marche la
possibilità di abbancamento del rifiuto contenente amianto nella propria rete di
discarica.
Non si prevedono realizzazioni di nuove discariche, poiché l'amianto in matrice
inerte cementizia o resinoide proveniente da attività edilizia che contenga
fibre libere in quantità inferiore a 100 mg/Kg deve essere collocato in impianti
già esistenti ed autorizzati di seconda categoria Tipo A o anche in discariche
di prima categoria, purché in esse venga riservato un apposito spazio delimitato
che separi l'amianto dal RSU per evitare l'azione disgregatrice dei liquami.
Lo smaltimento di amianto con fibre libere superiori al limite deve essere
collocato in discariche di seconda categoria tipo B, allocato in apposito spazio
e comunque evitando il contatto con altri rifiuti suscettibili di disgregare la
matrice inerte ed adottando ogni utile elemento operativo, finalizzato ad
evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto .
I rifiuti contenenti amianto in fibre libere superiori a 10.000 mg/Kg (amianto
friabile) devono recapitare in discariche di 2' categoria tipo C o in 3'
categoria, che non esistono nella regione Marche e quindi devono essere
inertizzati per poter trovare collocazione nelle discariche marchigiane.
In particolare le norme impongono l'immediato interramento dei rifiuti di
amianto e la tenuta di appositi registri di presa in carico e prescrivono
vincoli all'utilizzo dell'area di discarica dopo la sua chiusura e sistemazione
finale.
Al 3' comma, l'art. 6 del decreto sopra citato prevede la possibilità di
utilizzare discariche di seconda categoria tipo A per rifiuti con amianto
derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavi, purchè in
formulazione compatta e non polverosa. Si ribadisce di seguito che "dovranno
essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme
tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti
amianto durante le operazioni di movimentazione".
Dal momento che non esistono nella Regione Marche discariche di seconda
categoria tipo C e di terza categoria, il materiale deve essere posto a rifiuto
dopo avere subito un trattamento di innocuizzazione o inertizzazione.
Tavola 1. Elenco delle tipologie produttive oggetto del censimento
Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica gas vapore e
acqua calda (1 6)
Industria della raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua (1 7)
Industria petrolifera (1 40)
Siderurgia (221)
Fabbricazione di tubi di acciaio (222)
Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima
trasformazione dei metalli non ferrosi; laminazione stiratura, estrusione ed
altre lavorazioni (224. 1)
Produzione di materiali da costruzione in laterizio (241)
Produzione di prodotti di ceramica (248)
Produzione di cemento, calce e gesso (242)
Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di modellati, di mattoni
ed altri prodotti silico-calcarei, di prodotti in pomice e cemento (243.2)
Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli articoli di
amianto-cemento) (244)
Industria del vetro (247)
Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati
ottenuti da successive trasformazioni) (2 5 1) Produzione di altri prodotti
chimici principalmente destinati all'industria e all'agricoltura (256)
Produzione di prodotti farmaceutici (257)
Fonderie (31 1)
Costruzione e installazione forni elettrici (328.4)
Industria di grassi vegetali e animali (41 1)
Industria delle paste alimentari (417)
Industria della pianificazione, pasticceria e biscotti (419)
Industria della produzione e raffinazione dello zucchero (420)
Produzione di cacao, cioccolato e caramelle (42 1. 1)
Preparazione del caffè, di succedanei del caffè e del the (423. 1)
Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori (424)
Industria del vino (425)
Industria della birra e del malto (427)
Lavorazione e confezione dei tabacchi (429.2)
Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone (471)
Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta,
cartone e ovatta di cellulosa (472)
Industria della gomma (48 1)
Industria dei prodotti delle materie plastiche (483)
Produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e coniazione di monete e
medaglie (49 1. 1)
Trasporti e comunicazioni (710-721-725-740-750)
Costruzioni edili restauro e manutenzione fabbricati (501)
Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari
e di distribuzione di gas e di acqua calda (503. 1)
Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi (361)
Riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario (362.2)
Costruzione e riparazione di aeronavi (364)
Riparazione di autoveicoli e riparazione di motoveicoli e biciclette (671.1-
671.3)
Elenco dei soggetti con i quali avviare prioritariamente il censimento sugli
immobili di proprietà con amianto in matrice friabile
1 REGIONE, PROVINCIA E COMUNI
2 ENEL
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Poichè il divieto d'uso di manufatti con amianto riguarda solo le nuove
costruzioni, il rischio di esposizione all'amianto va sempre tenuto presente
nelle attività in edilizia su immobili esistenti.
Infatti, a meno che non si tratta di costruzioni recenti, è molto probabile che,
negli edifici, l'amianto sia presente in manufatti di vario genere, che si
possono schematicamente suddividere in tre grandi categorie:
1- rivestimenti termo-isolanti di tubazioni e caldaie;
2- una numerosa categoria di altri materiali, in particolare pannelli ad alta
densità (il cemento-amianto comunemente noto come "eternit") sotto forma di
lastre piane o ondulate, di canne fumarie, pluviali, tubazioni, ecc.; pannelli a
bassa densità (cartoni) e prodotti tessili;
3- materiali di rivestimento, applicabili a spruzzo o cazzuola, di soffitti,
volte, strutture portanti dei sottotetti, pannelli di controsoffittatura, ecc.
Il responsabile della Ditta edile nell'accingersi ad un lavoro di
ristrutturazione, manutenzione o demolizione di un edificio, soprattutto se di
vecchia costruzione, dovrà sospettare che esso contenga manufatti con amianto.
La presenza di manufatti con amianto deve essere evidenziata prima di procedere
con i lavori edili, al fine di assumere tutte le necessarie iniziative.
Nella individuazione della presenza di manufatti con amianto, in alcuni casi
saranno sufficienti l'esperienza della Ditta edile (ad es.: un tetto in eternit
è facilmente riconoscibile) o le informazioni assunte dal proprietario
dell'immobile; in altri casi sarà necessario ricorrere all'aiuto di strutture
specializzate, quali i Servizi Multizonali di Sanità Pubblica per l'attività
analitica o le Aziende U.S.L. competenti per territorio per la tenuta degli
archivi o informazioni generali. Si tratta di strutture perfettamente addestrate
ed in grado di fornire ogni necessaria indicazione.
Avendo provveduto in precedenza ad identificare i manufatti con amianto, in caso
di riscontro positivo, il responsabile dei lavori potrà:
- mettere in atto tutti gli accorgimenti di prevenzione primaria necessari per
ridurre il minimo il rischio collegato all'amianto. Ricordiamo che i manufatti
con amianto non sono pericolosi per il semplice fatto di contenere amianto, ma
solo se sono in grado di rilasciare fibre in aria. La tossicità dell'amianto si
esplica infatti solo se si determinano le condizioni affinchè possano essere
respirate le sue fibre. Queste condizioni possono venire causate in edilizia da
lavori svolti su manufatti con amianto o nelle loro vicinanze, operando in modo
inconsapevole e non appropriato;
- definire con esattezza il costo aggiuntivo di questi accorgimenti e di quanto
essi modificheranno la durata complessiva dei lavori.
Nel caso abbia rilevata la presenza di amianto, il responsabile dei lavori deve
informare le altre Ditte eventualmente presenti nel cantiere (pensiamo ad
esempio agli installatori, ai pittori, ecc.), e cooperare con le stesse
nell'adozione ed attuazione delle misure preventive.
Per ogni ulteriore aggiornamento si ricorda che le modalità con cui ricercare
l'amianto in un edificio ed i comportamenti da adottare sono riportati nel D.M.
6 settembre 1994, "Normativa e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6,
comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa
alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
4- La rimozione dei manufatti con amianto
A norma di legge (art. 34 D.L.vo 277/91), qualora i lavori edili comprendano
anche la rimozione e l'asporto di manufatti in amianto, la ditta che li eseguirà
deve predisporre per iscritto un piano dettagliato dei lavori.
Copia di questo dovrà essere inviata all'organo di vigilanza (Servizio di
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda per i Servizi
Sanitari), che dovrà pronunciarsi in merito entro novanta giorni.
Il piano non rappresenta un puro obbligo di carattere burocratico ma, tramite la
correttezza delle procedure previste, esso costituisce la garanzia che i lavori
verranno svolti in modo da evitare ogni rischio di esposizione dei lavoratori e
di inquinamento dell'ambiente esterno.
In dettaglio il piano di lavoro deve contenere i seguenti elementi:
- ragione sociale del committente e della Ditta esecutrice dei lavori;
- ubicazione urbanistica, corredata da planimetrie e possibilmente da
documentazione fotografica delle quote parti dell'edificio oggetto
dell'intervento;
- notizie circa la presenza di barriere tra i manufatti con amianto da rimuovere
e gli ambienti circostanti, e circa eventuali altre lavorazioni svolte e numero
di addetti impiegati nello stesso locale;
- estremi della concessione/autorizzazione/asseverazione delle opere da compiere
se espressamente richiesto o copia delle domande inoltrate.
5- Scelte operative per rimozione di manufatti con amianto
Nella definizione dei criteri da adottare va prima di tutto valutata la
friabilità dei manufatti con amianto, anche mediante semplice pressione manuale.
Indicativamente, i materiali applicati a spruzzo sono molto friabili mentre i
pannelli in cemento-amianto sono poco friabili.
La rimozione di manufatti con amianto friabile deve essere condotta da una ditta
specializzata in bonifiche.
Si ritiene invece che la stessa ditta edile, opportunamente attrezzata, sia in
grado di procedere in proprio all'asporto di manufatti in cemento-amianto
(lastre piane e ondulate di copertura, vasche e tubazioni idriche e
tamponamenti, canne fumarie), secondo le procedure di seguito descritte.
6- La rimozione di manufatti in cemento-amianto
La ditta edile dovrà procedere ad una specifica formazione degli addetti.
Fermo restando l'obbligo di notifica del piano di lavoro, si riportano di
seguito alcune norme tecniche che dovranno essere rispettate, al fine di
salvaguardare il più possibile l'integrità del materiale in tutte le fasi di
intervento e limitare quindi il rischio di rilascio di fibre:
- nel caso si tratti di coperture, dovranno essere realizzate idonee opere
provvisionali per la protezione del rischio di caduta degli addetti per
sfondamento delle lastre ovvero dovranno essere adottati opportuni atti a
rendere calpestabili le coperture (ATTENZIONE: una copertura in cemento amianto
non sopporta il peso di una persona);
- è obbligatorio l'uso di soluzioni liquide di prodotti incapsulanti specifici,
con cui irrorare il manufatto prima del suo asporto, che dovranno essere
applicati mediante nebulizzazione;
- eventuali accumuli di detriti di materiali fibrosi dovranno essere eliminati a
priori mediante aspirazione dotata di filtro idoneo o previo inumidimento. Nel
caso di coperture, eventuali fibre di amianto nei canali di gronda dovranno
essere inumidite con acqua e la fanghiglia risultante dovrà essere raccolta con
palette e messa in sacchi di plastica. Questi, sigillati, dovranno essere
smaltiti come rifiuti di amianto friabile;
- la successiva rimozione dei manufatti in cemento e amianto va fatta evitando
per quanto possibile di frantumarli. Le lastre di copertura dovranno essere
rimosse senza l'uso di martelli pneumatici, trapani, mole abrasive ad alta
velocità o altri strumenti demolitori. Esse devono essere smontate rimuovendo
ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le lastre
stesse. Se necessario, si dovrà far ricorso esclusivamente ad utensili manuali o
ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la
lavorazione del cemento amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita;
- dati anagrafici del responsabile del cantiere, dei lavoratori addetti
all'intervento, corredato da eventuali certificati di idoneità redatti dal
medico competente e dai certificati di partecipazione ai corsi di formazione ed
informazione. Il capocantiere sarà ritenuto responsabile della corretta gestione
dei lavori e della vigilanza sulle procedure di igiene e sicurezza.
Inoltre la Ditta dovrà conservare un elenco dei lavoratori indicando:
- il periodo di esposizione all'amianto;
- la descrizione dell'intervento, con indicazione di superfici volumi e/o
quantità di materiale da rimuovere e relativa tipologia;
- la durata presumibile dell'intervento (dell'allestimento del cantiere alla
rimozione e pulizia finale) e comunicazione delle date previste di inizio e di
fine lavori di bonifica;
- le procedure di rimozione e strumenti Utilizzati;
- le modalità di imballaggio, confezionamento, accumulo temporaneo e smaltimento
degli sfridi, delle risorse e del materiale a perdere;
- il dispositivo di protezione individuale degli operatori;
- la destinazione del rifiuto con amianto, specificando se prima dello
smaltimento finale lo stesso sarà stoccato provvisoriamente in conto proprio in
siti diversi dal luogo di produzione.
Il piano di lavoro dovrà essere firmato dal Responsabile Legale dell'impresa
esecutrice e controfirmato per presa visione dal Responsabile della Committenza.
Premesso che la titolarità dei rifiuti provenienti da demolizioni è dal soggetto
che effettua le suddette operazioni, e che pertanto le fasi dello smaltimento di
detti rifiuti sono da considerarsi attività in conto proprio, si precisa che
tali rifiuti prodotti vanno stoccati separatamente dagli altri derivanti dalla
demolizione.
I rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti dal produttore del rifiuto
nel rispetto delle normative vigenti, dalla produzione fino al loro conferimento
finale (stoccaggio provvisorio o definitivo, trattamento).
Per concludere, tre considerazioni molto importanti:
- contrariamente a quanto da più parti si continua ad affermare le leggi in
materia di amianto non sanciscono in alcun modo l'obbligo di asportare manufatti
con amianto;
- sono in un caso vi è l'obbligo di procedere all'asporto di manufatti con
amianto, vale a dire prima di procedere alla demolizione dell'edificio che li
contiene, al fine di differenziare nettamente i rifiuti con amianto degli altri
rifiuti;
- il mancato rispetto delle prescrizioni sull'amianto è pesantemente sanzionato.