Delibera Giunta Regionale LIGURIA
6 marzo 1998, n. 567
Piano regionale di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27
marzo 1992, n. 257 - Approvazione documenti informativi e di attuazione
(Bollettino Ufficiale
Regione 1° aprile 1998, n. 13, supplemento ordinario)
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate le deliberazioni del Consiglio regionale n. 105 del 20 dicembre 1996
e n. 36 del 3 giugno 1997 riguardanti rispettivamente l'approvazione del "Piano
di protezione dell'ambiente, di decontaminazione e di bonifica ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27
marzo 1992, n. 257" e la "Modifica dei termini previsti all'Allegato IV" del
Piano medesimo.
Preso atto che la deliberazione del Consiglio regionale n. 36 del 3 giugno 1997
attribuisce alla Giunta regionale il mandato di stabilire, tra l'altro, modalità
applicative, tempistiche e provvedimenti esecutivi atti a conseguire gli
obiettivi fissati dal Piano di che trattasi.
Tenuto conto che in esecuzione di ciò si è proceduto alla definizione dei
contatti opportuni individuando le priorità e gli interlocutori e prevedendo i
conseguenti impegni finanziari giusta la decisione della Giunta regionale
adottata in data 25 luglio 1997 con atto n. 192 che prevedeva l'utilizzo dei
fondi necessari reperiti sul Cap. 5296 (quota spese gestione diretta) del
bilancio dell'anno in corso che presenta la necessaria disponibilità.
Tenuto conto altresì che tutto ciò ha permesso di giungere congiuntamente e
comunque nel modo più partecipato possibile alla definizione dei contenuti e
delle modalità di attuazione oltre che di diffusione delle iniziative previste
dal Piano di che trattasi.
Considerato che si è ritenuto di coinvolgere e si sono coinvolte le Strutture
regionali formazione professionale e interventi per l'occupazione e lavori
socialmente utili al fine, rispettivamente, di congiuntamente programmare
iniziative di formazione - in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 4715 del 27 dicembre 1996 (Allegato 1) - rivolte ad addetti ed a
dirigenti preposti alle attività di bonifica e per la predisposizione di un
progetto di reclutamento di 50 giovani, per la durata di un anno, nell'ambito
dei lavori socialmente utili - deliberato con provvedimento n. 4099 del 17
ottobre 1997 (Allegato 2) - riguardanti l'attività di supporto all'informazione
per l'attuazione del Piano di protezione dall'amianto.
Considerato inoltre che sempre in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 4715 del 27 dicembre 1996 l'Università degli Studi di Genova ha
elaborato i contenuti dei corsi di formazione per gli operatori delle strutture
di vigilanza delle Unità sanitarie locali prevedendo per essi la collaborazione
del personale esperto delle strutture di vigilanza delle stesse Unità sanitarie
locali.
Preso atto che per agevolare, favorire e sopportare il conseguimento di un
sempre migliore risultato di carattere informativo ed operativo è stata ritenuta
utile - anche in relazione alla molteplicità delle iniziative promosse ed
avviate - la costituzione di uno specifico Gruppo di lavoro atto a presiedere al
Governo del processo che riguarda il censimento, gli esiti del medesimo nonchè
le iniziative conseguenti volte alla tutela della salute della popolazione e
dell'ambiente ligure e che lo stesso Gruppo - istituito con deliberazione della
Giunta regionale n. 4911 del 3 dicembre 1997 (Allegato 3) - ha iniziato la
propria attività contestualmente alla sua istituzione.
Preso atto ancora che nell'ambito delle attività adottate in esecuzione delle
decisioni Consiliari sono state avviate iniziative di studio - che hanno
coinvolto, tra l'altro, le Unità sanitarie locali quali dirette interlocutrici
della popolazione in ambito locale - riguardanti la redazione dei documenti
informativi.
Preso atto infine che tali elaborazioni sono state oggetto di approfondimento e
analisi da parte del citato Gruppo di lavoro.
Avuto riguardo agli specifici coinvolgimenti sulla materia, ritenuti necessari
ed opportuni, dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente ligure.
Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 5600 del 30 dicembre
1997 (Allegato 4) sono state approvate le schede di autonotifica per edifici ed
impianti con presenza di amianto composte da tre frontespizi (1. Scheda di
localizzazione; 2. Scheda materiali friabili; 3. Scheda materiali compatti) e
fissate le date per la consegna delle medesime rispettivamente al 31 maggio 1998
per quelle riguardanti il materiale friabile ed al 31 luglio 1998 per quelle
riguardanti il materiale compatto.
Preso altresì atto che, decorsa la data del 31 maggio 1998 l'organo di vigilanza
sul territorio avvierà le procedure di verifica e di riscontro di quanto
autonotificato e si attiverà per l'individuazione di quanto non notificato.
Considerato che il Piano di protezione dall'amianto assolve a funzioni di
pubblico interesse e tutela della collettività oltre che dell'ambiente ligure e
che pertanto le prestazioni che dovranno essere erogate da parte dell'organo di
tutela sanitaria sul territorio - rappresentato dalle Unità sanitarie locali - a
seguito delle attività connesse al censimento del prodotto ed ai relativi
interventi di bonifica, dovranno essere fornite sulla base di tariffe che
tengano conto delle finalità perseguite e che riducano l'incidenza di quelle
determinate con provvedimento di Giunta n. 4966 del 5 dicembre 1997.
Ritenuta l'opportunità di fornire elementi utili alla conoscenza ed alla
comprensione delle realtà per un corretto comportamento della popolazione in
ordine alle problematiche connesse con la presenza del prodotto amianto nei
materiali e nei manufatti e la prevista autonotifica.
Ritenuto altresì che tali elementi possano essere compresi in documenti
informativi appositamente redatti con il concorso del Gruppo di lavoro e che
possono così sintetizzarsi:
- Istruzioni per la compilazione delle schede di autonotifica edifici o impianti
con presenza di amianto (Allegato 5);
- Schede utili ad una migliore conoscenza del Piano regionale amianto (Allegato
6);
- Indicazioni tecniche con procedure ed obblighi per interventi di rimozione di
manufatti e materiali contenenti amianto in forma compatta (Allegato 7);
- Linee di indirizzo e criteri per la sorveglianza, manutenzione, bonifica di
materiali contenenti amianto (Allegato 8),
Su proposta dell'Assessore alla sanità e servizi sociali
Delibera
1 - di approvare gli uniti documenti informativi redatti con il concorso del
Gruppo di lavoro predisposti per l'informazione della popolazione interessata.
- Istruzioni per la compilazione delle schede di autonotifica edifici o impianti
con presenza di amianto (Allegato 5);
- Schede utili ad una migliore conoscenza del Piano regionale amianto (Allegato
6);
- Indicazioni tecniche con procedure ed obblighi per interventi di rimozione di
manufatti e materiali contenenti amianto in forma compatta (Allegato 7);
- Linee di indirizzo e criteri per la sorveglianza manutenzione bonifica di
materiali contenenti amianto (Allegato 8),
protocollo degli allegati n. 1405/1998.
2 - Di riservarsi di rivedere le tariffe adottate con provvedimento n. 4966 del
5 dicembre 1997 relativamente alle prestazioni che dovranno essere erogate da
parte delle Unità sanitarie locali a seguito delle attività connesse al
censimento del prodotto amianto presente in manufatti e materiali ed ai relativi
interventi di bonifica.
3 - Di riservarsi di approvare con successivi provvedimenti specifici ogni
ulteriore procedura o progetto esecutivo connesso con l'esercizio del processo
informativo per il censimento previsto dal Piano di protezione dall'amianto, i
suoi esiti e le conseguenti iniziative volte alla tutela della salute della
popolazione e dell'ambiente ligure.
4 - Di autorizzare la trasmissione del presente provvedimento, corredato degli
allegati contraddistinti dal n. 1 al n. 8, ai competenti Servizi del Consiglio
regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria.
Elenco allegati
Allegato 1 - Delibera Giunta regionale n. 4715 del 27 dicembre 1996
(dispositivo)
Allegato 2 - Delibera Giunta regionale n. 4099 del 17 ottobre 1997 (dispositivo)
Allegato 3 - Delibera Giunta regionale n. 4911 del 3 dicembre 1997 (dispositivo)
Allegato 4 - Delibera Giunta regionale n. 5600 del 30 dicembre 1997
(dispositivo)
Allegato 5 - Istruzioni per la compilazione delle schede di autonotifica edifici
o impianti con presenza di amianto
Allegato 6 - Schede utili ad una migliore conoscenza dal Piano regionale amianto
Allegato 7 - Indicazioni tecniche con procedure ed obblighi per interventi di
rimozione di manufatti contenenti amianto in forma compatta
Allegato 8 - Linee di indirizzo e criteri per la sorveglianza manutenzione
bonifica di materiali contenenti amianto
Allegato 1
Deliberazione della Giunta regionale n. 4715 del 27 dicembre 1996
"Programma dei corsi di formazione di cui all'articolo 10 del D.P.R. 8 agosto
1994"
LA GIUNTA REGIONALE
(Omissis)
Delibera
- di approvare i programmi di formazione per il personale delle strutture di
vigilanza delle UUSSLL secondo i prospetti di massima qui di seguito riportati:
1) Livello di base per gli operatori tecnici delle strutture di vigilanza (Unità
operativa prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro - U.O. PSAL - ed Unità
operativa igiene e sanità pubblica - U.O. ISP) in due moduli, con i seguenti
contenuti.
Argomento Durata minima approssimativa in ore
Generalità sui materiali contenenti amianto 4
Utilizzi dei materiali 2
Aspetti sanitari dell'esposizione 4
Normativa 6
Contenuti minimi dei Piani di intervento (D.Lgs. n. 277/1991, art. 34) 4
Criteri approvazione piani (D.M. 6/9/1994 3
Criteri di sorveglianza sui lavori 3
Criteri di restituzione aree bonificate (D.M. 6/9/1994 e D.M. 14/5/1996) 3
Gestione dei rifiuti 4
Criteri di monitoraggio 3
Tecniche analitiche 4
Totale presuntivo in ore 40
2a) Livello di perfezionamento per un gruppo ristretto di operatori PSAL su
tutte le problematiche del controllo delle bonifiche e della valutazione delle
situazioni di rischi legate alla presenza di amianto.
Argomento Durata minima approssimativa in ore
Aspetti sanitari dell'esposizione degli addetti alle bonifiche 4
Criteri di sorveglianza sui lavori 4
Criteri di restituzione aree bonificate (D.M. 6/9/1994) 4
Esercitazioni pratiche partecipazione a collaudo zona confinata 4
Metodi di valutazione materiali da rimuovere (Versar, ENEL, Index) 8
Gestione dei rifiuti nel cantiere 4
Criteri di monitoraggio 3
Campionamenti ambientali, utilizzo delle apparecchiature 5
Principali tecniche analitiche 4
Totale presuntivo in ore 40
2b) Livello di addestramento per un gruppo ristretto di operatori sulle tecniche
di analisi in Microscopia ottica in Contrasto di Fase per determinazione
quantitativa di fibre aerodisperse e identificazione qualitativa di fibre di
amianto.
Argomento, addestramento al MOCF Durata minima approssimativa in ore
Generalità microscopia ottica 4
Manualità generica al microscopio in Contrasto di Fase 4
Manualità allo stereomicroscopio 2
Preparazione campione per diafanizzazione 4
Preparazione campione per analisi in massa 4
Manualità per lettura/conteggio filtri al MOCF 6
Esercitazione di analisi di un campione 4
Manualità per analisi di materiale in MOCF e polarizzazione 6
Valutazioni statistiche della validità di più risultati 6
Totale presuntivo in ore 40
- di impegnarsi ad approvare i programmi formativi per il personale delle
imprese che vogliono effettuare interventi di bonifica di materiali contenenti
amianto proposti da istituti di formazione riconosciuti nonchè a costituire una
Commissione per il rilascio dei relativi titoli di abilitazione. I progetti
formativi verteranno in linea di massima sugli argomenti riportati nei seguenti
schemi:
Per gli addetti alle attività di bonifica: durata 30 ore di cui 12 in aula
teorica e 18 di esercitazioni pratiche, art. 10, comma 1, punto a) del D.P.R. 8
agosto 1994.
Argomento Durata minima approssimativa in ore
Rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto 3
Sistemi di prevenzione ambientale e di protezione respiratoria 3
Finalità del controllo sanitario dei lavoratori 3
Corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento 3
Esercitazioni pratiche:
Uso dei mezzi di protezione respiratorio 2
Manutenzione dei mezzi di protezione respiratoria 2
Uso dei mezzi di protezione ambientale 2
Manutenzione dei mezzi di protezione ambientale 2
Gestione di un'area confinata 3
Utilizzo Glove-Bags 2
Applicazione materiali fissativi e impregnanti 2
Utilizzo delle zone filtro di ingresso/uscita e procedure 3
Totale presuntivo in ore 30
Per chi dirige le attività di bonifica: durata 50 ore di cui 33 in aula teorica
e 17 di esercitazioni pratiche, art. 10, comma 1, punto b) del D.P.R. 8 agosto
1994.
Argomento Durata minima approssimativa in ore
Rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto 4
Normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e
responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza 6
Gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti 4
Metodi di misura delle fibre di amianto 4
Criteri, sistemi ed apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento
ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori; isolamento delle aree di
lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione 6
Corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica
e smaltimento 6
Prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza 3
Esercitazioni pratiche:
Collaudo di zona confinata 2
Progettazione di un Piano di intervento in situazione data simulazione di
emergenza ambientale in zona confinata 3
Simulazione di emergenza operativa in zona confinata 3
Prova di campionamento ambientale 3
Prova di campionamento di materiale sospetto 2
Totale presuntivo in ore 50
- Il presente atto non rientra tra quelli soggetti a controllo ai sensi del
D.Lgs. n. 40/1993.
Allegato 2
Deliberazione della Giunta regionale n. 4099 del 17 ottobre 1997
"Lavori socialmente utili - Progetto amianto"
LA GIUNTA REGIONALE
(Omissis)
Delibera
- di approvare lo stralcio del progetto "Amianto" dal contesto del progetto
interregionale di lavori socialmente utili denominato "Liguria, Piemonte, Valle
d'Aosta: regioni per l'occupazione";
- di approvare la realizzazione del progetto "Amianto" così come definito nella
scheda progettuale allegata quale parte integrante al presente provvedimento
Prot. n. 1686, che sarà trasmessa alla Commissione regionale per l'impiego per
l'approvazione;
- di dare atto che il predetto progetto non comporta oneri a carico della
regione e che gli oneri assicurativi INAIL e RCT saranno a carico delle singole
USL competenti, come da scheda allegata.
Scheda progettuale
Legge 19 luglio 1994, n. 451 e legge 28 novembre 1996, n. 608
Ridefinizione del "Multiprogetto" socialmente utile per 116 lavoratori già
approvato dalla C.R.I. nella seduta del 28 maggio 1997.
Progetto "Amianto" con l'impiego di n. 50 lavoratori iscritti da più di due anni
nella prima classe delle liste di collocamento.
Premessa
L'Amministrazione regionale, sentite le OO.SS., ha predisposto un piano di
inserimento di 116 lavoratori iscritti da più di due anni nelle liste di
collocamento e in mobilità senza indennità, per svolgere lavori di carattere
straordinario, non eseguibile con personale proprio, come previsto dall'art. 14
della legge n. 451/1994. il "Multiprogetto" è stato approvato dalla Commissione
regionale per l'impiego nella seduta del 28 maggio 1997.
Trattandosi di un progetto comprensivo di molteplici attività, l'avvio delle
singole iniziative può avvenire in tempi diversi. Infatti finora sono stati
avviati tre progetti "Collocamento", "Piano delle Cave" e "Commissione pari
opportunità", per un totale di 15 lavoratori ed altri 43 lavoratori saranno
avviati a breve.
La regione Liguria nel frattempo ha predisposto un progetto interregionale di
lavori socialmente utili con Piemonte e Valle d'Aosta per l'utilizzo di 1000
lavoratori su tutto il territorio regionale, approvato dalla Commissione
centrale per l'impiego.
Nel dare attuazione a questo progetto la regione ha stabilito di avviare tre
progetti a "regia regionale", tra cui quello denominato "Amianto", relativo al
censimento dei manufatti contenenti amianto, informativa alla popolazione, ecc.
(Omissis)
Tipo di attività
1ª fase - Informazione adeguata alla popolazione relativamente all'attuazione
del Piano regionale di protezione dal rischio amianto ed agli interventi
collegati agli adempimenti necessari o alle rilevazioni per la raccolta di dati
(censimento).
2ª fase - Elaborazione dei dati raccolti ed effettuazione delle opportune
verifiche dirette ed indirette sulla congruenza dei medesimi, con successiva
costituzione di una banca dati finalizzata alla conoscenza della consistenza e
della dimensione della presenza di manufatti contenenti amianto sul territorio
regionale.
Scopi e finalità del progetto
Il progetto prevede l'utilizzo dei 50 lavoratori per attività di supporto che
consentano di fornire:
- Conoscenze e competenze in ordine alla protezione della popolazione dai
pericoli derivanti dall'amianto ed alla capacità di trasferimento del messaggio
informativo.
- Acquisizione di elementi per orientare la popolazione richiedente ad una
corretta operatività di rilevazione, valutazione ed interventi manutentivi e di
bonifica che vengono attuati in presenza di manufatti ed opere contenenti
amianto.
- Indicazioni sulla fornitura di servizi connessi con la dismissione, la
raccolta e lo smaltimento di prodotti e manufatti contenenti amianto.
(Omissis)
Sviluppo operativo del progetto
Per la ricerca dei lavoratori ed il supporto tecnico allo sviluppo operativo del
progetto l'Amministrazione regionale si avvarrà delle competenze messe a
disposizione dall'Agenzia per l'impiego della Liguria e dagli Uffici provinciali
del lavoro.
La scelta dei lavoratori sarà eseguita sulla base dell'adesione volontaria alla
S.C.I. competente, sulla base della ripartizione di seguito indicata:
- 25 Provincia di Genova di cui:
18 lavoratori facenti capo alla Sezione circoscrizionale di Genova;
4 lavoratori facenti capo alla Sezione circoscrizionale di Chiavari;
3 lavoratori facenti capo alla Sezione circoscrizionale di Busalla.
- 10 Provincia di La Spezia di cui:
7 lavoratori facenti capo alla Sezione circoscrizionale di La Spezia;
3 lavoratori facenti capo alla Sezione circoscrizionale di Sarzana.
- 10 Provincia di Savona di cui:
2 lavoratori facenti capo alla Sezione circoscrizionale di Albenga;
2 lavoratori facenti capo alla Sezione circoscrizionale di Finale Ligure;
3 lavoratori facenti capo alla Sezione circoscrizionale di Savona;
3 lavoratori facenti capo alla Sezione circoscrizionale di Cairo Montenotte.
- 5 Provincia di Imperia di cui:
3 lavoratori facenti capo alla Sezione circoscrizionale di Imperia
1 lavoratore facente capo alla Sezione circoscrizionale di Ventimiglia
1 lavoratore facente capo alla Sezione circoscrizionale di Sanremo
I lavoratori saranno dislocati sul territorio, presso strutture delle Unità
sanitarie locali competenti per territorio.
(Omissis)
Attività formativa
Formazione prevista per la prima fase (durata 28 ore - di cui 12 presso la sede
della regione)
Obiettivi
Far acquisire conoscenze e competenze e motivazioni affichè possano essere
forniti all'utenza i riscontri e le informazioni necessarie a soddisfare -
compatibilmente con la realtà di riferimento - i quesiti posti.
Contenuti
Conoscenza del piano di protezione dai pericoli derivanti dall'amianto -
Informativa sui prodotti a base o contenenti amianto - Conoscenza e padronanza
dell'informazione da erogare - Contenuti della modulistica di riferimento -
Atteggiamento e rapporto con l'Utenza.
Metodi
Lezioni - Discussi di gruppo (ricerca di una sempre più ampia partecipazione
attiva) ed esposizioni individuali - Verifiche e riscontri - Attività in
affiancamento (16 ore) ad esperti USL presso le sedi operative
Strumenti
Dispense - Trasparenti - Lavagna luminosa.
Docenti
Funzionari regionali - Esperti specifici USL.
Formazione prevista per la seconda fase (durata 12 ore - presso la sede della
regione)
Obiettivi
Far acquisire conoscenze per l'utilizzo dei dati a fini informatici con relativo
trasferimento su programma per la costituzione di una banca dati ed il suo
reimpiego per i fini studio, statistici e di verifica.
Contenuti
Conoscenza del programma e dei mezzi informatici disponibili - Trasposizione dei
dati dalla forma cartacea a quella informatica - Prime elaborazioni conseguenti.
Metodi
Lezioni - Esercitazioni - Verifiche.
Strumenti -
Modulistica - Computer.
Docenti
Funzionari regionali - Esperti specifici USL.
Il progetto in questione potrebbe alla fine dell'attività di lavoro socialmente
utile dare spazi concreti per la creazione di imprese operanti per gli
interventi manutentivi o di bonifica attuati anche in presenza di manufatti ed
opere contenenti amianto. I lavoratori impegnati nel progetto potrebbero avere
successivamente spazi operativi continuativi nella fornitura di servizi connessi
con la dismissione, la raccolta o lo smaltimento di prodotti e manufatti
contenenti amianto.
(Omissis)
Allegato 3
Deliberazione della Giunta regionale n. 4911 del 3 dicembre 1997
"Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui
all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Costituzione Gruppo di
lavoro"
LA GIUNTA REGIONALE
(Omissis)
Delibera
1 - di costituire, al fine di presiedere al governo del processo che riguarda il
censimento - previsto dal piano di protezione dall'amianto -, gli esiti del
medesimo nonchè le iniziative conseguenti volte alla tutela della salute della
popolazione e dell'ambiente liguri, uno specifico "gruppo di lavoro";
2 - di individuare, quali componenti di detto "gruppo di lavoro", i
rappresentanti dei seguenti organismi competenti nella materia per una sempre
maggiore tutela e garanzia delle azioni che verranno svolte al riguardo:
Struttura regionale igiene, Struttura regionale discariche bonifiche, ASL 1, ASL
2, ASL 3, ASL 4, ASL 5, ARPAL;
3 - di nominare quali componenti del "gruppo di lavoro" - sulla base delle
indicazioni ricevute dagli organismi di cui sopra - le seguenti persone;
- Struttura igiene - Signor Verardo Alberto;
- Struttura discariche bonifiche - Dott. Castello Renzo;
- ASL 1 - Dott. Mazzarella Salvatore;
- ASL 2 - Dott. Mazzoleni Claudio;
- ASL 3 - Dott. Bruzzone Massimo;
- ASL 4 - Dott.ssa Cabona Maria;
- ASL 5 - Dott.ssa Di Capua Anna Maria;
- ARPAL - Dott. Ledda Sergio o, in caso di impossibilità, altra persona da lui
delegata;
- di incaricare la Struttura igiene di procedere, nella persona del Dirigente
della medesima Dott.ssa Speranza Sensi, al coordinamento del "gruppo di lavoro"
in questione.
Allegato 4
Deliberazione della Giunta regionale n. 5600 del 30 dicembre 1997
"Ridefinizione dei termini previsti all'Allegato IV alla deliberazione
consigliare n. 105 del 20 dicembre 1996 (Piano di protezione dell'ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n.
257)".
LA GIUNTA REGIONALE
(Omissis)
Delibera
1 - di considerare la scadenza del 31 dicembre 1997 data di avvio operativo del
progetto complessivo di comunicazione e informazione previsto dal piano di
protezione dall'amianto, prendendo atto delle iniziative intraprese ed enunciate
in premessa riguardanti i vari aspetti che caratterizzano il piano medesimo ed
inefficace ai fini della conclusione dei termini di presentazione delle schede
di autonotifica;
2 - di fissare al 31 maggio 1998 la scadenza per la consegna delle schede di
autonotifica riguardanti il materiale friabile ed al 31 luglio 1998 la data per
la consegna delle schede di autonotifica riguardanti il solo materiale compatto;
3 - di approvare l'allegata scheda di autonotifica composta di tre frontespizi
denominati rispettivamente:
1) Scheda localizzazione;
2) Scheda materiali friabili;
3) Scheda materiali compatti.
(Omissis)
4 - di riservarsi di approvare con successivi specifici provvedimenti ogni
procedura o progetto esecutivo connesso con l'esercizio del processo informativo
per il censimento previsto dal piano di protezione dall'amianto, i suoi esiti e
le conseguenti iniziative volte alla tutela della salute della popolazione e
dell'ambiente ligure.
(seguono tabelle)
Allegato 5
Istruzioni per la compilazione delle schede di autonotifica (o di rilevazione)
edifici o impianti con presenza di amianto
Indice argomenti
Premessa alla scheda di autonotifica (o di rilevazione) edifici o impianti con
presenza di amianto
Informazione specifiche per le imprese
Informazioni specifiche per gli edifici ed i blocchi di appartamenti
Descrizione della scheda
a. 1 Scheda localizzazione
Sezione A - Dati anagrafici proprietà o gestione
Sezione B - Edificio o impianto
Sezione C - Risultati accertamento presenza di amianto
Sezione D - Responsabile per la gestione del problema amianto
a.2 Scheda materiali friabili
Sezione B - Edificio o impianto
Sezione D - Responsabile per la gestione del problema amianto
Sezione E - Tipologia e dimensionamento
Sezione F - Diffusione
Sezione G - Accessibilità
Sezione H - Danneggiamenti
a.3 Scheda materiali compatti
Sezione B - Edificio o impianto
Sezione D - Responsabile per la gestione del problema amianto
Sezione I - Tipologia e dimensionamento
Allegato 1 - Responsabile per la gestione del "problema amianto"
Allegato 2 - Elenco normativa esistente sul "problema amianto"
Premessa
alla scheda di autonotifica (o di rilevazione) edifici o impianti con presenza
di amianto
La presenza di fibre libere di amianto negli ambienti di vita e di lavoro
costituisce un rischio per la salute oramai conosciuto.
Le cause che, in via principale, determinano gli effetti dannosi sono la
inalazione di polveri contenenti fibre rilasciate negli ambienti dai materiali
che le contengono.
L'esposizione - per periodi più o meno lunghi a seconda della tipologia del
prodotto - a dette fibre può produrre infatti effetti dannosi, gravi ed
irreversibili.
Il rilascio delle fibre nell'aria può avvenire in occasione di manipolazione dei
materiali che le contengono, di una loro lavorazione, oppure spontaneamente.
Il rilascio avviene spontaneamente in presenza di materiali friabili, di
materiali diventati tali per consunzione prodotta dalle condizioni di uso e
d'impiego (tempo di installazione, tipologia di installazione e di uso,
esposizione ad agenti atmosferici, ecc.) o di materiali sottoposti a
sollecitazioni meccaniche tali da favorire il distacco di fibre (vibrazioni,
urti, ecc.).
In conseguenza di ciò occorre porre le massime attenzioni per la valutazione di
situazioni caratterizzate dalla presenza di amianto e per attività che possano
disturbare tali materiali al fine di evitare che fibre di amianto di distacchino
dai medesimi disperdendosi nell'aria.
La regione Liguria con il proprio "Piano di protezione dell'ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257"
ha avviato - in omogeneità con tutte le regioni e le province autonome - una
campagna di informazione, per fornire le giuste e necessarie conoscenze ai fini
di ridurre al minimo o, laddove possibile, eliminare l'esposizione a tale
sostanza, e di rilevazione della consistenza della presenza di prodotti
contenenti amianto.
Il Piano prevede un insieme di azioni che spaziano dalla conoscenza complessiva
del rischio connesso con la presenza dell'amianto nei manufatti, alla formazione
dei soggetti coinvolti, al controllo delle condizioni degli ambienti di vita e
lavoro (con riferimento per questi ultimi anche agli aspetti di sicurezza), allo
smaltimento dei prodotti dismessi.
Al fine di favorire la più ampia e concreta conoscenza possibile del rischio da
parte della popolazione ligure, vengono realizzati:
- il censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto (imprese
che hanno ancora all'interno o che hanno utilizzato in passato amianto o
materiali contenenti amianto);
- il censimento degli edifici pubblici, dei locali aperti al pubblico e di
utilizzazione collettiva, dei blocchi di appartamenti con presenza di amianto o
di manufatti contenenti amianto.
L'acquisizione delle conoscenze relative alle situazioni di cui sopra è elemento
necessario ed indispensabile alla regione Liguria per poter procedere alla
programmazione delle successive azioni di intervento che intendono fornire
indicazioni e supporto all'adozione delle giuste ed opportune misure di tutela
della salute della popolazione.
Elemento utile allo scopo sono le schede relative all'autonotifica (definito
altrimenti "censimento") che seguono questa premessa e che devono essere
compilate in ogni parte relativamente a quanto presente.
Con la compilazione delle schede ed il successivo recapito ai competenti uffici,
ciascuno contribuirà al successo di una iniziativa utile all'impresa, al singolo
ed alla collettività.
Informazioni specifiche per le imprese
Occorre avere presente che l'impresa può rientrare in una delle seguenti
tipologie di utilizzo dei prodotti contenenti amianto:
- utilizzo diretto - quando l'amianto, o i materiali, o i manufatti contenenti
amianto sono, o sono stati, presenti tra le materie prime, i semilavorati
utilizzati nel ciclo produttivo o in attrezzature o materiali (presidi
antincendio, ferodi e frizioni di impianti, ecc.). In questo caso non si è
prevista la compilazione delle schede di autonotifica; la caratterizzazione
della situazione (materiali, diffusione, stato, esposizione dei lavoratori,
ecc.) deve essere contenuta nei documenti di valutazione presenti in Azienda ai
sensi degli artt. 24 del D.Lgs. n. 277/1991 o 4 del D.Lgs. n. 626/1994 o nella
notifica annuale prevista all'art. 9 L. n. 257/1992;
- utilizzo indiretto - quando l'amianto, o prodotti contenenti amianto, sono
presenti nelle macchine, negli impianti o nelle strutture edilizie dell'azienda
ed il contatto con tale materiale avviene, o è avvenuto, per la tipologia del
lavoro svolto (manutenzione di macchinari, tubazioni, impianti o strutture
edilizie, coibentazioni, ecc.). In questo caso devono essere compilate le Schede
di autonotifica di edifici o impianti a.1, a.2 e a.3, a seconda dei casi.
Ogni scheda deve essere riferita ad una singola unità produttiva e compilata in
ogni sua parte, ovviamente in relazione alla presenza di amianto.
La scheda deve sempre essere compilata per ogni edificio o impianto e inviata,
come lettera raccomandata, alla USL, territoriale di competenza, onde poterla
considerare notificata a tutti gli effetti.
Presso la USL potranno essere acquisite eventuali informazioni integrative e di
maggiore esplicitazione sia per la corretta compilazione sia per l'acquisizione
di eventuali specifiche.
La collaborazione di tutti è utile e preziosa per la riuscita dell'iniziativa.
Informazioni specifiche per gli edifici ed i blocchi di appartamenti
La normativa in vigore prevede l'obbligo, per i proprietari di immobili, di
segnalare alle Unità sanitarie locali competenti per territorio, la presenza di
amianto negli edifici (articolo 12, comma 5, della legge n. 257/1992).
Per la precisione la norma esplicita che il rilievo deve essere rivolto alla
presenza di amianto friabile ma, la regione Liguria, al fine di disporre di un
dato più complessivo sicuramente maggiormente utile per le finalità esposte in
precedenza, ha ritenuto opportuno rivolgere l'indagine alla presenza totale di
amianto, o di manufatti contenenti amianto, negli edifici.
L'accertamento riguarda il materiale (a vista o facilmente accessibile) presente
nei locali o negli spazi che si definiscono condominiali indipendentemente dal
fatto che facciano parte o appartengano a servizi condominiali; pertanto anche
tratti o componenti privati o individuali che siano comunque presenti in
ambienti con accesso condominiale sono da dichiarare.
In particolare, in caso di accertamento di presenza di amianto che, per
definizione, viene qualificato come friabile, l'invio della scheda - debitamente
compilata - ha valore di notifica e consente di non incorrere nelle sanzioni
previste dalla legge (L. n. 257/1992 art. 12, comma 5, sanzioni indicate
all'art. 15 stessa legge).
La scheda deve sempre essere compilata per ogni edificio o impianto e inviata,
come lettera raccomandata, alla USL territoriale di competenza, onde poterla
considerare notificata a tutti gli effetti.
Presso la USL potranno essere acquisite eventuali informazioni integrative e di
maggiore esplicitazione sia per la corretta compilazione sia per l'acquisizione
di eventuali specifiche.
La collaborazione di tutti è utile e preziosa per la riuscita dell'iniziativa.
Descrizione della scheda
La scheda si articola in tre parti ciascuna delle quali è riferita ad un foglio
ed ogni foglio è composto da diverse sezioni.
I tre fogli sono rispettivamente denominati:
1 - Scheda di localizzazione - da consegnare unitamente alla scheda materiali
friabili o alla scheda materiali compatti nel caso la consegna avvenga per una
sola delle due tipologie. Nel caso di presenza di entrambi i tipi di materiali
la consegna può essere contemporanea, in questo caso entro la data prevista per
il materiale friabile, oppure una doppia consegna entro le due date previste.
2 - Scheda materiali friabili - da consegnare entro il 31 maggio 1998.
3 - Scheda materiali compatti - da consegnare entro il 31 luglio 1998.
a.1 Scheda di localizzazione
Sezione A - Dati anagrafici proprietà o gestione
La sezione è unica, non compare più in nessuna delle altre schede e riguarda i
dati identificativi; fondamentali: cognome e nome, luogo e data di nascita,
luogo di residenza ed indicazione della carica posseduta (barrare la casella
corrispondente, es: amministratore condominio).
La sezione si completa, in casi diversi dalla persona singola, con l'indicazione
della ragione sociale di chi amministra o gestisce l'edificio o impianto
riportato nelle schede (Società, Ente pubblico, Condominio), del suo Codice
fiscale o Partita IVA e della sua sede.
Sezione B - Edificio o impianto
La sezione, anche se con richiesta di dati più limitata, è presente in tutte le
tre schede e prevede l'indicazione della localizzazione dell'edificio o
dell'impianto (il dato è necessario in quanto può anche non coincidere con la
sede di chi amministra o gestisce della sezione A); nel caso l'edificio o
impianto sia munito di propria Partita IVA (o Codice fiscale) specificare.
Occorre poi barrare la casella corrispondente alla tipologia della destinazione
d'uso se viene individuata tra quelle indicate, in caso contrario occorre
barrare la casella Altro e scrivere la relativa voce; possono essere barrate più
caselle.
Anche relativamente all'anno di costruzione si deve barrare la casella
riguardante il periodo di costruzione dell'edificio o, in alternativa,
conoscendone l'anno, lo stesso deve essere indicato specificamente.
Completano la sezione l'indicazione della superficie (valore approssimato
ottenuto moltiplicando la lunghezza dell'edificio per la sua larghezza), del
numero dei piani (considerando primo piano l'eventuale piano rialzato sotto al
quale sono ricavati magazzini, cantine, box, negozi) e del numero dei vani di
uso collettivo (ad esempio: corridoi, locale caldaia, locale serbatoi, vano
ascensore, ecc.), nei quali è stata riscontrata presenza di prodotti o manufatti
contenenti amianto (utile diventa anche fornire la dimensione superficiale
complessiva dei vani interessati per poterla rapportare alla superficie
complessiva dell'edificio; il dato non è obbligatorio; se viene fornito
indicarlo successivamente al numero dei vani separato da esso da un trattino).
Sezione C - Risultati accertamento presenza di amianto
La sezione si compone di due parti: quella relativa alla indicazione della
presenza del prodotto amianto e quella riguardante il modo nel quale se ne è
individuata la presenza.
Relativamente alla presenza di amianto occorre barrare la casella relativa alle
caratteristiche del materiale presente (prima di barrare la casella, Friabile
oppure Compatto, leggere la definizione riportata sotto la specifica voce).
Relativamente al modo nel quale se ne è individuata la presenza occorre barrare
la casella corrispondente prestando attenzione alle indicazioni riportate tra
parentesi; in particolare, per quanto riguarda la ricognizione con costruttore o
installatore è possibile un accertamento svolto con persona di fiducia,
competente per la conoscenza dei prodotti contenenti amianto, che al termine del
sopralluogo sottoscriva un documento di avvenuto accertamento ed individuazione
della presenza dei medesimi.
Anche in questo caso è possibile barrare la casella Altre evidenze, con
l'indicazione di quali, se non contenute in quelle elencate.
Nel caso permangano dubbi sulla presenza di amianto nel materiale, specie in
presenza di materiale friabile in evidente stato di degrado (originato dalla
funzione cui il materiale assolve, l'età dello stesso, l'aspetto fibroso, ecc.),
dovrà essere effettuata l'analisi chimica del materiale da parte di un
laboratorio attrezzato (la regione si ripromette di fissare uno standard di
riconoscimento desunto dai disposti normativi esistenti e di darne la diffusione
opportuna) ed il relativo certificato sarà da allegare al "rapporto" di
valutazione [voce 4a), punto 5, Allegato 1].
Sezione D - Responsabile per la gestione del problema amianto
La sezione è presente in tutte le tre schede e deve essere compilata riportando
i dati anagrafici della persona che dovrà essere contattata per eventuali
verifiche, accertamenti, sopralluoghi, approfondimenti, ecc. Tale persona può
essere diversa dal dichiarante: deve essere individuato un responsabile per la
gestione del problema amianto che può essere il Dichiarante (Rappresentante) o
persona da Lui nominata.
Il responsabile per il materiale friabile può essere la stessa persona nominata
per quello compatto oppure può essere diversa a seconda di scelte organizzative:
ad esempio impianto (con materiale contenente amianto) già affidato in gestione
a qualcuno, materiale degradato che richiede una sorveglianza più "assidua"
rispetto al compatto, ecc. E' opportuno ricordare i compiti indicati
nell'Allegato 1 al punto 4a).
Senza sezione vi sono le indicazioni del numero di schede che compongono il
documento che viene inoltrato (siano esse riferite al materiale friabile o al
materiale compatto), la data di stesura del documento e la sottoscrizione da
parte di chi presenta e di chi controlla e coordina le attività manutentive che
possono interessare i materiali contenenti amianto. Indicare un numero
telefonico di riferimento.
a.2 Scheda materiali friabili
Si ricorda che con l'invio di questa scheda non vengono soddisfatte tutte le
necessarie incombenze connesse al problema amianto che vengono riprese
nell'Allegato 1 denominato "Responsabile per la gestione del problema amianto"
il quale riporta - per esteso - la parte del D.M. 6 settembre 1994
sull'argomento.
La scheda è quindi un estratto degli accertamenti da effettuare per valutare e
tenere sorvegliata la situazione.
Nel caso in cui in singoli edifici o per singoli impianti si presentino più
elementi riconducibili a impianti (tubazioni, serbatoi, caldaie, ecc.) o
ambiente (pareti, soffitti), per ognuna delle due tipologie è necessaria una
scheda. Se per una stessa tipologia esistono situazioni differenti rispetto a: -
diffusione (vedi Sezione F), - accessibilità (vedi Sezione G) e - danneggiamenti
(vedi Sezione H) ciò determina la compilazione di più schede che raggruppino le
situazioni il più omogeneamente possibile.
Il principio è quello di differenziare correttamente situazioni che richiedano
livelli di attenzione diversi rispetto al rischio potenziale che possono (o
potranno) rappresentare.
Sezione B - Edificio o impianto
Occorre riportare i dati chiesti (localizzazione edificio o impianto) già
scritti nella analoga sezione della scheda di localizzazione della Scheda a.1 -
Sez. B.
Sezione D - Responsabile per la gestione del problema amianto
Occorre riportare i dati chiesti, eventualmente identici a quelli già esposti
nella analoga sezione della scheda di localizzazione, si precisa che il
responsabile, nel caso specifico, può essere anche altra persona, dovendo essere
in grado di valutare le condizioni dei materiali e redigere un "rapporto"
corredato di fotografie illustrative che attestino lo stato del manufatto al
momento della ricognizione; si tratta di "rapporto" da aggiornare
periodicamente, almeno una volta all'anno, per poter constatare l'eventuale
evoluzione del degrado (Allegato 1 in particolare punto 5 del par. 4a).
E' evidente che condizioni di particolare pericolosità, rilevabili da una
ricognizione fatta in fase preliminare, possono suggerire la necessità di
ricorrere ad un esperto, o quantomeno ad una persona professionalmente
competente.
La persona nominata "responsabile" dovrà procedere ad una serie di
approfondimenti della questione, anche utilizzando le possibilità informative
che saranno offerte in corso di applicazione del Piano regionale di protezione
dall'amianto (potrebbero essere indicazioni bibliografiche, normativa, contatti
con personale (USL o ARPAL (Agenzia regionale protezione ambientale),
partecipazione ad iniziative formative o informative che verranno realizzate,
ecc.).
Sezione E - Tipologia e dimensionamento
E' bene ribadire che argomento della scheda è il materiale friabile contenente
amianto (friabili = materiali che possono essere facilmente sbriciolati o
ridotti in polvere con la semplice pressione manuale).
Le indicazioni "Tipo di impianto" e "Ambiente, parti rivestite" sono alternative
tra di loro; barrare una casella della prima riga esclude di poterne barrare
altra nella riga successiva e viceversa.
La presenza di entrambe le situazioni determina una doppia presentazione come
anticipato nell'introduzione alle specifiche di questa scheda.
Sezione F - Diffusione
Deve essere espresso un Giudizio sulla friabilità del materiale partendo dalla
sua definizione di individuazione (le fasce di individuazione sono poco =
resiste abbastanza bene alla pressione manuale; medio = la pressione permette di
modificare l'andamento della superficie nel punto di pressione; molto = la
pressione provoca sbriciolamenti più estesi del punto di pressione e rilascio di
materiali). Presenza di Correnti d'aria (le fasce sono bassa = passaggio
naturale d'aria senza correnti direzionali; moderata = flusso naturale con
direzioni rilevabili sul materiale; alta = flussi artificiali che canalizzano
l'aria in modo consistente) che favoriscono lo spostamento delle fibre volatili
aerodisperse. L'Aspetto delle superfici (la classificazione in liscia, ruvida o
molto ruvida può aversi sulla base del rilievo sensoriale) che possono essere
ricettacoli di fibre aerodisperse. Infine gli eventuali Trattamenti superficiali
dei materiali, deve essere rilevato (e può esserlo visivamente) se le superfici
dei materiali contenenti amianto hanno subito trattamenti particolari per una
loro migliore conservazione; l'incapsulamento costituisce un trattamento
specifico per i materiali contenenti amianto con l'applicazione di prodotti
particolarmente penetranti o sigillanti.
Sezione G - Accessibilità
Anche in questo caso debbono essere barrate le caselle corrispondenti alle
situazioni che oggettivamente vengo rilevate.
Per la voce "Impianti presenti", si intende la presenza di qualunque tipo di
impianto estraneo alla presenza di amianto ma prossimo al materiale: esempio
impianti elettrici, plafoniere o portalampade tubazioni di impianti di
riscaldamento o condizionamento non rivestiti, scarichi, tubazioni dell'acqua,
impianti telefonici o altri; la loro distanza dal materiale contenente amianto,
da riportare nella scheda, è quella minima.
Per "Attività all'interno" si intendono quelle sistematiche, quelle molto rare
sono da considerare nella classe "nessuna".
La "Popolazione presente" invece è da considerare anche per una singola
occasione, cioè il numero massimo di persone che, anche raramente, si possono
trovare in quell'ambiente.
La qualità delle "Barriere tra il materiale e l'ambiente" può prevedere di
barrare più di una casella. Per "accessibile solo per manutenzione" si intende
una situazione in cui il materiale è fisicamente totalmente separato
dall'ambiente e che tale separazione viene aperta solamente per il tempo
necessario all'intervento di manutenzione non sul materiale contenente amianto.
Sezione H - Danneggiamenti
Il rilievo deve essere compiuto utilizzando i medesimi criteri indicati per la
sezione relativa alla diffusione.
I parametri considerati sono sempre da riferire al materiale contenente amianto,
in particolare occorre porre attenzione alla presenza di infiltrazione d'acqua.
Danneggiamento, ci si riferisce sempre all'aspetto visibile: assente = la
superficie è integra; basso = sono presenti piccole fessure o crepe e/o piccole
mancanze di rivestimento; medio = fessure o crepe frequenti e di dimensioni
superiori a 1 cm e/o mancanze di materiale ripetute; alto = crepe frequenti e
molto superiori ad 1 cm, cadute visibili di materiale, "colaticci" di materiale,
cioè materiale in corso di distacco.
Tipo di danneggiamento: si tratta di indicare i modi con cui è in corso il
danneggiamento.
Infiltrazioni d'acqua: ci si riferisce alla presenza visibile di infiltrazioni
sul materiale contenente amianto.
Nella zona senza sezione sono da indicare la data di compilazione del documento,
la sottoscrizione da parte di chi presenta e di chi controlla e coordina le
attività manutentive che interessano i materiali contenenti amianto friabile.
a.3 Scheda materiali compatti
Sezione B - Edificio o impianto
Occorre riportare i dati chiesti (localizzazione edificio o impianto) e già
iscritti nella analoga sezione della scheda di localizzazione della Scheda a.1 -
Sez. B.
Sezione D - Responsabile per la gestione del problema amianto
Occorre riportare i dati chiesti e già esposti nella analoga sezione della
scheda di localizzazione.
Sezione I - Tipologia e dimensionamento
La sezione si compone di quattro colonne che portano all'individuazione del
prodotto (barrare 1 casella riguardante la tipologia del materiale presente),
alla Estensione o Dimensioni ma attendibile, individuata (metri quadrati, metri
lineari, numero o peso a seconda delle situazioni e dei prodotti), all'Anno - il
più attendibile possibile - di Installazione ed allo Stato di conservazione
(occorre indicare il numero in relazione alla situazione che esso rappresenta, 1
= non sono presenti danni visibili sulla superficie; 2 = sono presenti danni
limitati: scheggiature, fessure sottili; 3 = sono presenti fratture,
affioramenti visibili di materiali fibrosi, polvere caduta nella zona
sottostante).
Senza sezione sono state riportate informazioni utili per l'utente estratte dal
decreto ministeriale 6 settembre 1994 che ribadiscono il ruolo del responsabile
per la gestione del problema amianto, che indicano la necessità di tenere
(presso il luogo interessato o comunque agevolmente rintracciabile) una
documentazione che permetta di individuare la presenza dei manufatti, assicuri
il rispetto delle procedure nei casi di intervento manutentivo, fornisca gli
elementi informativi necessari agli occupanti la struttura interessata.
Completano la scheda l'indicazione della data del rilievo e le sottoscrizioni
secondo le indicazioni già fornite.
Informativa su censimento ed autonotifica presenza di amianto
Dislocazione territoriale e recapiti delle strutture che forniscono informazioni
e notizie
Regione Liguria
Servizio igiene pubblica e veterinaria - Via Gabriele d'Annunzio, 64 - Tel.
(010) 5484923/5485574
Ufficio rapporti con il cittadino - Tel. (010) 5485818
Unità sanitaria locale 1
ambito Liguria - Via Nizza, 4 (1° piano) - Tel. (0183) 794618
ambito Sanremo - Piazza Cassini, 14 - Tel. (0184) 536728
ambito Ventimiglia - Corso Genova, 88 - Tel. (0184) 275687
Unità sanitaria locale 2
ambito Albenga - Via Trieste, 54 (piano terra) - Tel. (0182) 546247
ambito Carcare - Via Garibaldi, 125 (Villa De Marini) - Tel. (019) 5009613
ambito Loano - Via Stella, 36 (ex Osp. Ramella ) - Tel. (019) 676052
ambito Savona - Via Collodi, 13 (1° piano) - Tel. (019) 8405718
Unità sanitaria locale 3 (orario 9/17 da lunedì a venerdì)
ambito 1 - Via Siffredi, 81 (da Cogoleto a Cornigliano e Valle Stura) - Tel.
(010) 6565699
ambito 2 - Via Bonghi, 6 (Sampierdarena, Valpolcevera e Vallescrivia) - Tel.
(010) 7401906/7402679
ambito 3, 4 e 5 - Corso Gastaldi, 7 (Centro Levante (fino a Camogli), Val
Bisagno e Valtrebbia) - Tel. (010) 3446650 - 3446727
ambito Porto - Piazza S. Matteo, 15 (Territorio Portuale e Aeroportuale) - Tel.
(010) 59982322
Unità sanitaria locale 4
Chiavari - Corso Dante, 163 (2° piano) - Tel. (0185) 329060
Unità sanitaria locale 5
ambito sarzanese - Villa Ollandini - Viale Mazzini, 135 (piano terra) - Tel.
(0187) 623441
ambito spezzino - Via Fiume, 137 (3° piano) - Tel. (0187) 534548
Gli indirizzi ed i numeri telefonici sopra elencati sono da considerare
indicativi in quanto possono venire modificati in relazione al manifestarsi di
esigenze impreviste ed imprevedibili localizzate diversamente da come
ipotizzato. I riferimenti potranno altresì essere integrati sulla base di nuove
disponibilità offerte da enti pubblici (esempio comuni, ecc.).
Allegato 1
Responsabile per la gestione del problema amianto
La persona nominata responsabile, congiuntamente al proprietario dell'immobile
e/o del responsabile dell'attività che vi si svolge, assolve ad un insieme di
compiti definiti nel D.M. 6 settembre 1994 (N.B.: il punto 5 del "Programma di
controllo" si riferisce esclusivamente ai materiali Friabili).
Estratto dal D.M. 6 settembre 1994 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 1994)
4. Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le
attività di custodia e di manutenzione
Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in
un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e
manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale
programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto,
prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire
correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le
condizioni dei materiali contenenti amianto.
4a) Programma di controllo
Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge
dovrà:
1. designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di
tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
2. tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali
contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi
manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo
scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;
3. garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di
pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa
causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere
predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di
manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una
documentazione verificabile;
4. fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza
di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
5. nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare
l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le
condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di
documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL
competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale
periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.
4b) Attività di manutenzione e custodia
Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre
categorie:
a) interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto;
b) interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti
amianto;
c) interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali
contenenti amianto.
Operazioni che comportino un esteso interessamento dell'amianto non possono
essere consentite, se non nell'ambito di progetti di bonifica.
Durante l'esecuzione degli interventi non deve essere consentita la presenza di
estranei nell'area interessata. L'area stessa deve essere isolata con misure
idonee in relazione al potenziale rilascio di fibre: per operazioni che non
comportano diretto contatto con l'amianto può non essere necessario alcun tipo
di isolamento; negli altri casi la zona di lavoro deve essere confinata e il
pavimento e gli arredi eventualmente presenti, coperti con teli di plastica a
perdere.
L'impianto di ventilazione deve essere localmente disattivato. Qualsiasi
intervento diretto sull'amianto deve essere effettuato con metodi ad umido.
Eventuali utensili elettrici impiegati per tagliare, forare o molare devono
essere muniti di aspirazione incorporata. Nel caso di operazioni su tubazioni
rivestite con materiali di amianto vanno utilizzati quando possibile gli
appositi "glove bag" (vedi par. 5b).
Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti di amianto caduti vanno
puliti con metodi ad umido o con aspiratori portatili muniti di filtri ad alta
efficienza. I lavoratori che eseguono gli interventi devono essere muniti di
mezzi individuali di protezione. Per la protezione respiratoria vanno adottate
maschere munite di filtro P3 di tipo semimaschera o a facciale completo, in
relazione al potenziale livello di esposizione. E' sconsigliabile l'uso di
facciali filtranti, se non negli interventi del primo tipo. Nelle operazioni che
comportano disturbo dell'amianto devono essere adottate inoltre tute intere a
perdere, munite di cappuccio e di copriscarpe, di tessuto atto a non trattenere
le fibre. Le tute devono essere eliminate dopo ogni intervento.
Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia,
ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili
chiusi ed etichettati. I materiali utilizzati per la pulizia ad umido vanno
insaccati finchè sono ancora bagnati. Procedure definite devono essere previste
nel caso di consistenti rilasci di fibre: evacuazione ed isolamento dell'area
interessata (chiusura delle porte e/o installazione di barriere temporanee);
affissione di avvisi di pericolo per evitare l'accesso di estranei;
decontaminazione dell'area da parte di operatori muniti di mezzi individuali di
protezione con sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei; monitoraggio finale
di verifica. In presenza di materiali di amianto friabili esposti, soprattutto
se danneggiati, la pulizia quotidiana dell'edificio deve essere effettuata con
particolari cautele, impiegando esclusivamente metodi ad umido con materiali a
perdere e/o aspiratori con filtri ad alta efficienza. La manutenzione ed il
cambio dei filtri degli aspiratori sono operazioni che comportano esposizione a
fibre di amianto e devono essere effettuate in un'area isolata, da parte di
operatori muniti di mezzi individuali di protezione. Ai sensi delle leggi
vigenti, il personale addetto alle attività di manutenzione e di custodia deve
essere considerato professionalmente esposto ad amianto.
Allegato 2
Elenco Normativa esistente sul problema "amianto"
Anno Norma Principali contenuti
1986 Circolare n. 45Ministero sanità (10 luglio 1986) - Ricognizione su presenza
di amianto in scuole ed ospedali - Divieto di applicazione di amianto "a
spruzzo" - Prime indicazioni tecniche sulle modalità di intervento
1991 D.Lgs. n. 277(G.U. 27 agosto 1991, n. 200) - Protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad amianto - Obbligo di presentazione
dei "Piani di lavoro" per gli interventi di rimozione
1992 L. n. 257/1992(G.U. 13 aprile 1992, n. 87) - Divieto di estrazione e
produzione di materiali contenenti amianto - Divieto di commercializzazione di
tutti i prodotti contenenti amianto - Piani per la progressiva fuoriuscita dal
problema amianto
1994 D.P.R. 8 agosto 1994(G.U. 26 ottobre 1994, n. 51) Compiti delle pubbliche
amministrazioni per applicazione L. n. 257/1992
D.M. 6 settembre 1994(G.U. 10 dicembre 1994, n. 288) - Norme tecniche per gli
interventi sui materiali contenenti amianto - Definizione degli obblighi dei
proprietari per la sorveglianza - Norme tecniche per le analisi di laboratorio
1995 D.Lgs. n. 114(G.U. 20 aprile 1995, n. 92) Limiti per emissioni e scarichi
di amianto
Ministero sanità, circolare n. 7 del 12 aprile 1995 Estensione dei contenuti del
D.M. 6 settembre 1994 agli impianti tecnici sia al chiuso che all'aperto -
estendibilità dei criteri di custodia, intervento per situazioni di emergenza o
buon funzionamento e per bonifiche generalizzate
D.M. 26 ottobre 1995 (G.U. 18 aprile 1996, n. 91) - Norme tecniche sulla
sorveglianza rotabili ferroviari - Norme tecniche bonifiche per carrozze
ferroviarie
1996 D.M. 14 maggio 1996(G.U. 25 ottobre 1996, n. 251) - Bonifiche per siti
dismessi - Manutenzione su prefabbricati in materiali contenenti amianto -
Manutenzione e bonifica per cassoni in cemento-amianto per acqua - Estrazione ed
uso di pietre verdi - Requisiti minimi dei laboratori
Piano regionale ligure (Delibera n. 105 del 20 dicembre 1996) - Sorveglianza e
valutazione - Indicazioni tecniche - Piani di formazione
D.Lgs. n. 494/1996(G.U. 23 settembre 1996, n. 223) - Obbligo di notifica
preliminare (art. 11), da parte del committente, per interventi su materiali
contenenti amianto
1997 D.M. 12 febbraio 1997(G.U. 13 marzo 1997, n. 60) - Criteri per
l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto
D.Lgs. n. 22(G.U. 15 febbraio 1997, n. 38) - Classificazione rifiuti -
autorizzazioni gestione rifiuti
D.Lgs. n. 389(G.U. 8 novembre 1997, n. 261) Modifiche ed integrazioni al D.Lgs.
5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di
imballaggi e di rifiuti di imballaggio
Delibera Giunta regionale n. 5600 (30 dicembre 1997) - Termine del 31 maggio
1998 per autonotifiche dei proprietari di ambienti con presenza di amianto in
matrice friabile e del 31 luglio 1998 per amianto in forma compatta -
Attivazione di iniziative per l'avanzamento applicativo del Piano
Allegato 6
Schede utili ad una migliore conoscenza del Piano regionale amianto
Indice argomenti
Scheda informativa n. 01 - Il Piano regionale di protezione dall'amianto
Scheda informativa n. 02 - Cose è l'amianto
Scheda informativa n. 03 - Dove è stato utilizzato l'amianto
Scheda informativa n. 04 - Conseguenze provocate dall'amianto su salute e
organismo
Scheda informativa n. 05 - Domande e risposte di presumibile interesse per una
informazione più ampia
Scheda informativa n. 1
Il Piano regionale di protezione dall'amianto
Il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui
all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257" è stato approvato dal
Consiglio regionale della Liguria in data 20 dicembre 1996 con la deliberazione
n. 105.
Con ulteriori provvedimenti sono state meglio individuate le scadenze temporali
da rispettare ed i vincoli operativi che avrebbero dovuto essere messi
concretamente in atto per assicurare la maggiore diffusione possibile
dell'informazione, la semplificazione degli adempimenti - nel rispetto dei
dettami delle norme in vigore -, le procedure operative per la raccolta delle
schede di autonotifica (da produrre per la costituzione di un archivio
utilizzabile per la conoscenza del rischio al fine dell'orientamento delle
azioni di tutela e protezione della salute delle persone fisiche e dell'ambiente
e per la programmazione delle attività di controllo e bonifica).
E' stato altresì, successivamente, individuato una specifico Gruppo di lavoro,
composto dalle Strutture regionali cointeressate alla gestione della materia e
da rappresentanti delle Unità sanitarie locali e dell'ARPAL, con il compito di
presiedere al governo del processo che riguarda il censimento (autonotifica) -
previsto dal piano di protezione dall'amianto -, gli esiti del medesimo nonchè
le iniziative conseguenti volte alla tutela della salute della popolazione e
dell'ambiente ligure.
Il Piano regionale - all'articolo 1 - dà atto che la regione ha già provveduto
ad effettuare la classificazione delle cave e di tutte le aree nelle quali
possono essere presenti concentrazioni di amianto da costituire potenziali
situazioni di pericolo o da richiedere un controllo delle condizioni di
sicurezza del lavoro nel caso di interventi di movimentazione.
All'articolo 2 viene prevista l'effettuazione del censimento delle imprese che
utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle attività produttive ed il
censimento delle imprese che svolgono attività di smaltimento e di bonifica; in
particolare saranno censite le imprese già utilizzatrici di amianto nel ciclo
produttivo, le imprese le cui attività possono ancora far venire in contatto con
prodotti contenenti amianto (attività edili e termoidrauliche, autocarrozzerie,
acquedotti, manutenzioni ascensori, manutenzioni centrali termiche, riparazioni
navali, ecc.), le imprese con produzione, movimentazione, stoccaggio fluidi ad
alta temperatura (raffinerie, impianti chimici e petrolchimici, grandi centrali,
termiche, imprese alimentari, ecc.), le imprese di bonifica liguri o operanti in
Liguria, comprese le imprese di rimozione di manufatti di cemento-amianto.
L'articolo 3 attribuisce alla regione Liguria - mediante il coinvolgimento delle
specifiche strutture territoriali - l'incombenza del censimento degli edifici,
degli impianti e delle strutture nei quali siano presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici
pubblici, i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i
blocchi di appartamenti.
Al riguardo dovrà essere data apposita informativa alla popolazione mediante la
diffusione di comunicati stampa ed affissione murali anche in collaborazione con
i comuni, i quali dovranno anche raccordarsi con le strutture regionali e delle
USL competenti.
L'individuazione dei siti è l'argomento sviluppato all'articolo 4 che prevede,
attraverso l'elaborazione dei risultati del censimento, l'individuazione di siti
idonei e la quantificazione volumetrica necessaria per lo smaltimento dei
rifiuti contenenti amianto in forma legata e quindi a matrice compatta e dei
rifiuti contenenti amianto in matrice friabile per i quali è necessaria una
maggiore cautela nelle fasi di scarico e copertura.
La regione Liguria non dispone, al momento, di aree, siti o altro nei quali
smaltire amianto friabile; sono viceversa presenti alcuni siti ove potrebbe
essere possibile lo smaltimento di prodotti o manufatti contenenti amianto
compatto in buono stato di conservazione.
Tenuto conto della situazione l'articolo prevede che, mediante accordi con gli
enti pubblici o incaricati di pubblico servizio che svolgono il servizio di
ritiro rifiuto, possano essere realizzati centri di stoccaggio dove i cittadini
possano conferire in modo separato oggetti o manufatti contenenti amianto in
forma legata presenti nelle abitazioni.
Il controllo delle attività di smaltimento, di competenza delle province, da
effettuarsi all'inizio dello smaltimento e successivamente con frequenza
bimestrale sino alla conclusione dell'attività e poi annualmente per la verifica
delle condizioni, è materia dell'articolo 5 che prevede anche la specifica dei
controlli sulle citate attività di smaltimento.
L'articolo 6 attribuisce alla regione il compito di individuare le attività e le
situazioni nelle quali è presente un rischio di esposizione a fibre di amianto -
per la popolazione ed i lavoratori - tale da rendere necessaria la
predisposizione di piani di indirizzo finalizzati alla vigilanza per la
protezione dei lavoratori, alla valutazione dei piani di bonifica, alla
valutazione dei rischi conseguenti.
Le situazioni di potenziale pericolo evidenziate dai censimenti saranno
periodicamente controllate per verificarne la rispondenza con le indicazioni
fornite con le linee guida enunciate negli allegati specifici.
All'articolo 7 viene attribuito alla regione il compito di approvare i programmi
dei corsi di formazione professionale per il personale delle imprese che
vogliono effettuare interventi di bonifica di materiali contenenti amianto e
costituirà la Commissione per il rilascio dei titoli di abilitazione. Allo
stesso modo la regione, avvalendosi dell'Università e con la collaborazione di
esperti delle Unità sanitarie locali, formerà gli operatori delle strutture di
vigilanza articolando gli interventi su due livelli (base e perfezionamento)
delle medesime.
L'articolo 8 prevede la successiva assegnazione delle risorse per la dotazione
strumentale per le attività di laboratorio, mentre l'impegno delle medesime -
per il conseguimento degli obiettivi previsti - sarà fatto, in base all'articolo
9, con la priorità per la dotazione strumentale, per i corsi di formazione per
gli operatori e per il censimento.
All'articolo 10 è previsto che le incombenze connesse con l'attività delle Unità
sanitarie locali vengano riviste in relazione alle competenze ARPAL dal momento
in cui la stessa opererà concretamente sul territorio.
All'articolo sopra sintetizzato, seguono gli allegati in numero di dieci che
sono di seguito elencati:
01 - Carta golitologica
02 - Aspetti geologici e attività estrattive caratteristiche della Liguria
03 - Elenco dei codici ISTAT delle aziende con possibile presenza di amianto
04 - Bozza di direttiva regionale applicativa del D.P.R. 8 agosto 1994
05 - Prescrizioni tecniche da adottare per lo smaltimento dei rifiuti d'amianto
06 - Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di
rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile
07 - Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di
rimozione di materiali in cemento amianto
08 - Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di
rimozione di materiali contenenti amianto a bordo di navi
09 - Apertura di nuova attività di bonifica potabili ferroviari
10 - Programma relativo ai materiali rotabili delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
Il Piano, in definitiva, prevede un insieme di azioni che, oltre a completare la
conoscenza del rischio amianto, vanno dalla formazione dei soggetti coinvolti
dai rischi derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto al controllo delle
condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro fino alle fasi di
smaltimento finale dei rifiuti e di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei
soggetti esposti.
Le azioni previste riguardano:
- la conoscenza del rischio (cosa significa e come svolgere il censimento per
giungere all'individuazione delle situazioni a rischio);
- la formazione dei soggetti coinvolti nei rischi per la esposizione alle fibre
d'amianto (preparazione professionale su due livelli - operativo e gestionale -
di tecnici USL);
- il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del
lavoro (procedure riguardanti la valutazione del rischio);
- gli indirizzi in materia di smaltimento dei rifiuti (rilevazione della
potenziale domanda e determinazione della relativa offerta articolata per
provincia e proiettata sul contingente attuale e sulla programmazione futura);
- la sorveglianza sanitaria e quella epidemiologica (rivolta agli attuali ed
agli ex lavoratori esposti; monitoraggio delle patologie).
Scheda informativa n. 2
Cosa è l'amianto
L'amianto, chiamato anche indifferentemente asbesto, è un minerale naturale a
struttura fibrosa appartenente alla classe chimica dei silicati ed alle serie
mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.
E' presente naturalmente in molte parti del globo terrestre e si ottiene
facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, in genere in
miniere a cielo aperto.
Per la normativa italiana sotto il nome di amianto sono compresi i seguenti sei
composti:
- Crisotilo - amianto di Serpentino;
- Amosite, Crocidolite, Tremolite, Antofillite, Actinolite - amianti di
Anfibolo.
L'amianto resiste al fuoco ed al calore, all'azione di agenti chimici e
biologici, all'abrasione ed all'usura.
La sua struttura fibrosa gli conferisce insieme una notevole resistenza
meccanica ed una alta flessibilità.
E' facilmente friabile e può essere tessuto.
E' dotato di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti.
Si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con
alcuni polimeri (gomma, PVC).
Per anni è stato considerato un materiale estremamente versatile a basso costo,
con estese e svariate applicazioni industriali, edilizie e in prodotti di
consumo.
In tali prodotti, manufatti ed applicazioni, le fibre possono essere libere o
debolmente legate: si parla in questi casi di amianto friabile, oppure possono
essere fortemente legate in una matrice stabile e solida (come il
cemento-amianto o il vinil-amianto): si parla in questo caso di amianto
compatto.
La consistenza fibrosa è alla base delle proprietà tecnologiche, ma anche delle
proprietà di rischio essendo essa causa di gravi patologie a carico
prevalentemente dell'apparato respiratorio.
La pericolosità consiste, infatti, nella capacità che i materiali di amianto
hanno di rilasciare fibre potenzialmente inalabili ed anche nella estrema
suddivisione cui tali fibre possono giungere.
Per dare una idea della estrema finezza delle stesse basti pensare che in un
centimetro lineare si possono affiancare 250 capelli umani, 1.300 fibre di nylon
o 335.000 fibre di amianto.
Non sempre l'amianto, però, è pericoloso: lo è sicuramente quando può disperdere
le sue fibre nell'ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di
sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento di acqua
piovana.
Come detto la potenziale pericolosità dei materiali che contengono amianto
dipende dall'eventualità che vi siano fibre aerodisperse nell'ambiente le quali
possono venire inalate.
Il criterio oggettivo per determinarne la pericolosità è la sua friabilità.
Si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in
polvere mediante la semplice pressione delle dita.
I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa
coesione interna (in particolare se sottoposti a vibrazioni, correnti d'aria,
infiltrazioni d'acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di
interventi di manutenzione, se sono collocati in aree accessibili.
In base alla friabilità i materiali contenenti amianto possono essere
classificati in
Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in
polvere con la semplice pressione manuale.
Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere
solo con l'impiego di attrezzi meccanici.
Per questa ragione il cosiddetto amianto friabile è considerato più pericoloso
dell'amianto compatto che per sua natura ha una scarsa e scarsissima tendenza a
liberare fibre.
L'amianto è un materiale usato comunemente laddove sia necessario un
assorbimento acustico e/o un isolamento termico.
L'assorbimento acustico è un fenomeno fisico che avviene tutte le volte che
un'onda sonora colpisce un corpo solido.
La riflessione dell'onda sarà tanto minore quanto più soffice e poroso sarà il
solido.
Per svolgere questa funzione l'amianto è stato applicato a spruzzo su pareti o
soffitti dove ha formato uno strato soffice di alcuni centimetri.
Nei locali così trattati si prova una sensazione acustica di ovattamento dei
suoni, i rumori sono meno intensi e la comprensione della parola non è
compromessa da echi acustici.
Questo tipo di impiego è oggi vietato dalla legge ma in passato i soffitti di
molti ambienti che richiedevano il contenimento della diffusione di suoni o
rumori (palestre, piscine, mense, stazioni sotterranee, ecc.), sono stati
spruzzati con amianto.
L'isolamento termico è una proprietà fisica di alcuni materiali e consiste
nell'opporre una notevole resistenza al passaggio del calore.
L'amianto è un ottimo termoisolante e per questo è stato sfruttato
tecnologicamente laddove si desiderava contenere il calore (fasciature di
tubazioni, trasporto del vapore, isolamento di caldaie e forni, ecc.).
Scheda informativa n. 3
Dove è stato utilizzato l'amianto
Le caratteristiche dell'amianto hanno fatto sì che nel passato venisse
largamente utilizzato nell'industria, nell'edilizia ed in molti prodotti di uso
domestico.
La fibra grezza veniva lavorata per ottenere vari prodotti adattabili a
molteplici usi.
Mentre gli effetti nocivi dell'amianto per la salute erano conosciuti già negli
anni cinquanta e sessanta, il divieto totale di produzione di manufatti
contenenti amianto interviene nel 1994, dopo che la pericolosità della sostanza
per la salute dell'uomo e dell'ambiente aveva determinato la promulgazione della
legge n. 257 del 27 marzo 1992 contenente norme per la cessazione del suo
impiego e per il relativo smaltimento controllato.
La legge inoltre ne contempla anche il divieto di estrazione, importazione,
esportazione, commercializzazione.
Il prodotto in questione è stato sistematicamente utilizzato nei seguenti
diversi settori di attività:
Industria
- come materia prima per produrre innumerevoli manufatti ed oggetti;
- come isolante termico nei cicli industriali con alte temperature (es. centrali
termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica, vetraria, ceramica e
di laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie);
- come isolante termico nei cicli industriali con basse temperature (es.
impianti frigoriferi e di condizionamento);
- come isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti
elettrici;
- come materiale fonoassorbente.
La produzione prevedeva di ricavare dalla tessitura del prodotto, corde, nastri,
guaine e tessuti per indumenti antifiamma; dalla pressatura, carta e cartoni,
coppelle e pannelli oltre a filtri per l'industria chimica; dall'impasto,
amianto a spruzzo per isolamento, materiali da attrito, cemento-amianto e
vinil-amianto.
Edilizia
- come materiale spruzzato per il rivestimento di strutture per aumentare la
resistenza al fuoco;
- nelle coperture sottoforma di lastre piane o ondulate, tubazioni e serbatoi,
canne fumarie ed altro nelle quali l'amianto è stato inglobato nel cemento per
formare il cemento-amianto (marche Eternit o Fibronit);
- come elementi prefabbricati sia sottoforma di cemento-amianto che di amianto
friabile;
- nella preparazione e posa in opera di intonaci con impasti spruzzati e/o
applicati a cazzuola;
- nei pannelli per controsoffittature;
- nei pavimenti costituiti da vinil-amianto in cui tale materiale è mescolato a
polimeri;
- come sottofondo di pavimenti in linoleum.
La produzione prevedeva la realizzazione di lastre piane o ondulate per
copertura, tubi per acquedotti e fognature, tegolature, canne fumarie, serbatoi
per acqua e liquidi, intonaci e stucchi per rivestimento di strutture portanti
quali solai e pilastri o per travi e colonne.
Ambito domestico
- in alcuni elettrodomestici (es. asciugacapelli, forni e stufe, ferri da
stiro);
- nelle prese e guanti da forno e nei teli da stiro;
- nei cartoni posti in genere a protezione degli impianti di riscaldamento come
stufe, caldaie, termosifoni, tubi di evacuazione fumi.
Mezzi di trasporto
- nei freni;
- nelle frizioni;
- negli schermi parafiamma;
- nelle guarnizioni;
- nelle vernici e mastici "antirombo";
- nella coibentazione di treni, navi e autobus.
In passato l'amianto è stato impiegato anche per alcuni usi che potrebbero
essere definiti "rari e insoliti".
Infatti è servito per adesivi e collanti, tessuti ignifughi per arredamento
(tendaggi, tappezzerie), tessuti per imballaggio (sacchi per la posta), tessuti
per abbigliamento (feltri per capelli, cachemire sintetico, coperte, grembiuli,
giacche, pantaloni, ghette, stivali), carta e cartone (filtri per purificare
bevande, filtri di sigarette e da pipa, assorbenti igienici interni, supporti
per deodoranti da ambiente, solette interne da scarpe), nei teatri (sipari,
scenari che simulano la neve, per protezione, in scene con fuoco, per simulare
la polvere sulle ragnatele, su vecchi barili, ecc.), quale sabbia artificiale
per giochi dei bambini e trattamento del riso per il mercato giapponese.
Scheda informativa n. 4
Conseguenze dell'amianto sulla salute
L'esposizione a fibre di amianto è associata a diverse malattie, in particolare
a carico dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare e
mesotelioma pleurico).
Dette malattie insorgono dopo molti anni dall'esposizione: dai 10 ai 15 anni per
l'asbestosi, dai 10 ai 30 anni per il carcinoma polmonare e tra i 20 ed i 50
anni per il mesotelioma.
L'asbestosi è la patologia cronica che per prima è stata correlata
all'inalazione di amianto.
E' una fibrosi con inspessimento ed indurimento del tessuto polmonare con
conseguente difficile scambio di ossigeno tra aria inspirata e sangue.
Si manifesta per esposizioni medio-alte ed è una tipica malattia professionale,
fortunatamente sempre meno presente.
Il carcinoma polmonare è malattia diffusa e originata dall'esposizione a diversi
fattori lavorativi e non, quali il fumo di sigaretta, cromo, nichel, materiali
radioattivi, inquinanti ambientali (idrocarburi aromatici di provenienza
industriale, derivati dal catrame, gas di scarico dei motori).
Il fumo di sigaretta potenzia gli effetti negativi dell'amianto e quindi fa
aumentare la probabilità di contrarre la malattia.
Il mesotelioma è invece patologia neoplastica rara della membrana di
rivestimento del polmone (pleura) o dell'intestino (peritoneo) o ancora del
cuore (pericardio) e del testicolo (tunica vaginale del medesimo) associata
quasi in modo esclusivo alle fibre d'amianto a seguito di inalazioni anche a
dosi molto piccole.
Le esposizioni negli ambienti di vita, in generale, sono di molto inferiori a
quelle professionali, purtuttavia non sono da sottovalutare perchè gli effetti
degenerativi non hanno teoricamente valori di soglia.
Relativamente ai pericoli conseguenti alla presenza di prodotti a base di
amianto, si individuano due diversi ambiti in funzione degli ambienti
considerati:
- di vita;
- di lavoro.
Le differenze sostanziali tra essi sono dettate dai diversi livelli di
esposizione e si esprimono in tutti gli aspetti seguenti:
- normativa;
- metodologie di misura (microscopia ottica o elettronica);
- livelli di accettabilità;
- provvedimenti di prevenzione;
- mezzi di protezione.
Ambienti di vita
La constatazione che i danni per la salute dovuti all'inalazione di amianto sono
relativamente indipendenti dalla quantità di fibre inalate da un lato e
dall'altro il diffuso utilizzo di materiali contenenti questa sostanza hanno
portato a considerarlo un contaminante ambientale.
Su questa base è stata emanata la legge n. 257/1992 e i diversi decreti
applicativi con l'intento di gestire il potenziale rischio per la popolazione
derivato dalla presenza di amianto in edifici, manufatti, impianti.
Questa legge infatti detta norme per la dismissione dalla produzione e dal
commercio, per la cessazione dell'estrazione, importazione, esportazione e
utilizzazione dell'amianto, per la bonifica, per la ricerca dei materiali
sostitutivi, per il controllo dell'inquinamento.
Il rischio causato dall'esposizione ad amianto nella popolazione è di più
difficile valutazione rispetto a quello professionale; per un migliore
dimensionamento del problema si ritiene opportuno puntualizzare due aspetti
importanti:
- esiste una netta differenza tra l'amianto friabile (ovvero l'amianto libero o
tessuto o spruzzato o steso a cazzuola con leganti deboli) e l'amianto in
matrice compatta (ovvero il cemento-amianto in buono stato di conservazione): il
primo è decisamente più pericoloso a causa del facile sbriciolamento con
conseguente dispersione in atmosfera di fibre libere che costituiscono il vero
elemento dannoso;
- l'amianto non è considerato rilevante tra gli inquinanti di tipo alimentare o
del sottosuolo. Ad esempio, per quanto riguarda la presenza di fibre di amianto
nell'acqua potabile trasportata in tubi di cemento-amianto, studi a livello
internazionale affermano non esservi associazione tra fatti patologici e il suo
consumo.
Ambienti di lavoro
L'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto ha avuto grande rilevanza in
passato quando le cautele previste dalla recente normativa di origine
comunitaria non erano operanti e tale esposizione era semplicemente considerata
genericamente come polvere nociva.
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992, sono praticamente
scomparse le lavorazioni che utilizzavano amianto come materia prima, e pertanto
il rischio attualmente si è molto ridimensionato: resta certamente la
possibilità che si manifestino danni alla salute dovuti a precedenti esposizioni
anche lontane nel tempo.
Rimane inoltre, ancora, l'esposizione al rischio per i lavoratori nelle attività
che prevedono la rimozione, la bonifica e lo smaltimento di tali materiali.
Gli ambienti di lavoro più significativi per presenza di amianto sono ora
cantieri temporanei nel caso di bonifica di edifici, o semipermanenti nel caso
di rimozione di amianto da mezzi di trasporto come le carrozze ferroviarie, le
navi, ecc.
Apposite norme tecniche definiscono i criteri di allestimento e conduzione di
questi cantieri, le modalità con cui condurre le varie operazioni per ridurre al
minimo la dispersione di fibre, i mezzi di protezione personale da adottare, i
criteri di confezionamento dei rifiuti, le metodiche di campionamento dell'aria
per il monitoraggio costante dell'inquinamento ambientale.
Inoltre i lavoratori addetti a queste operazioni devono essere appositamente
informati, formati ed addestrati e si devono sottoporre ad accertamenti sanitari
per una valutazione preventiva e periodica di idoneità allo svolgimento di
queste specifiche mansioni.
Scheda informativa n. 5
Domande e risposte di presumibile interesse per una informazione più ampia
01 - Che cosa è l'amianto?
R. - Sono indicati con il termine amianto o asbesto alcuni minerali (silicati) a
struttura fibrosa.
I più diffusi sono: crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite
antofillite (D.P.R. n. 215/1988).
L'amianto è virtualmente indistruttibile, resistente al calore e all'attacco
degli acidi, estremamente flessibile, resistente alla trazione, facilmente
friabile.
L'economicità dei materiali contenenti amianto ha contribuito alla diffusione
dello stesso.
Con il medesimo termine "amianto" a volte vengono denominati impropriamente
anche i materiali che lo contengono (materiale contenente amianto = MCA).
02 - Differenza tra amianto compatto e amianto friabile
R. - Il materiale viene considerato friabile quando può essere facilmente
sbriciolato o ridotto in polvere con semplice pressione manuale.
Il materiale, viceversa, si può definire compatto quando può essere sbriciolato
o ridotto in polvere solamente con l'impiego di attrezzi meccanici manuali o
funzionanti anche ad alta velocità (dischi abrasivi, frese, ecc.).
03 - Dove si ricerca l'amianto friabile?
R. - Le situazioni maggiormente ricorrenti riguardano le:
- ricoperture a spruzzo e rivestimenti isolanti termoacustici;
- controsoffittature;
- rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie;
- funi, corde, tessuti, cartoni, carte e prodotti affini.
04 - In quali materiali si può trovare?
R. - L'amianto è stato largamente utilizzato in passato per la realizzazione, ad
esempio, di:
- prodotti in cemento amianto quali ad esempio Eternit, Fibronit ed altri
sinonimi commerciali (amianto compatto);
- prodotti bituminosi, mattonelle e pavimenti vinilici con carta interposta di
amianto, mattonelle in PVC e plastiche rinforzate;
- ricoperture e vernici, mastici sigillanti, stucchi adesivi ed altri prodotti
spruzzati (amianti friabile).
05 - Come si può individuare un materiale contenente amianto?
R. - L'individuazione può essere fatta a seguito di un accertamento che parte
dall'aspetto del materiale, dall'eventuale marchiatura, dalle conoscenze del
rilevatore e può anche giungere all'analisi del materiale effettuata da un
laboratorio opportunamente ed adeguatamente attrezzato.
06 - Si può ancora utilizzare l'amianto?
R. - Dal 1994 sono vietate la produzione e la commercializzazione di prodotti o
manufatti contenenti amianto.
Rimane una attività residua per l'utilizzazione di materiali contenenti amianto
se già presenti come scorte di magazzino.
07 - Chi ha l'obbligo di individuare l'amianto?
R. - Ai fini dell'autonotifica ex articolo 12, comma 5, della legge n. 257/1992
e della successiva deliberazione consiliare della regione Liguria n. 105 del 20
dicembre 1996 e successive l'obbligo di gestione del rischio compete a tutti i
proprietari, rappresentanti, legali, amministratori o comunque figure
equipollenti di immobili, impianti e cose contenenti amianto (anche cemento
amianto) in quanto responsabili per eventuali danni causati dalla dispersione di
fibre di amianto nell'ambiente di vita o di lavoro.
08 - Deve l'ente pubblico individuare l'amianto?
R. - Anche l'ente pubblico deve provvedere all'individuazione della presenza di
amianto relativamente alle strutture di propria competenza e presentare
l'autonotifica.
09 - Che cosa si deve fare al fine della individuazione della possibile presenza
di amianto (sia friabile che compatto)?
R. - Il proprietario deve verificare se esiste documentazione attendibile circa
l'impiego dell'amianto nell'edificio o nella realizzazione dell'impianto di
competenza.
Deve fare una accurata ricognizione all'interno della struttura al fine di
evidenziare eventuali situazioni che possono destare perplessità; nel caso deve
possibilmente ricercare le specifiche presso il produttore (se individuabile o
rintracciabile) o un installatore.
Se del caso deve far intervenire un tecnico competente in materia in grado di
valutare la presenza di amianto, eventualmente anche tramite analisi e che sia
in grado di valutare il rischio.
Il tecnico consiglierà inoltre gli opportuni interventi del caso.
10 - Quanto costa individuare la presenza di amianto?
R. - Se l'individuazione avviene tramite le richieste delle specifiche del
materiale al produttore o all'installatore, non vi è alcun costo o è
circoscritto alle spese vive.
Se si ricorre a personale tecnico e all'eventuale analisi di laboratorio, i
costi sono quelli derivanti da tali consulenze o prestazioni.
11 - A chi ci si può rivolgere per individuare la presenza di amianto?
R. - L'utente può rivolgersi, sempre se necessario, ad un tecnico competente e/o
ad un laboratorio di analisi.
12 - L'USL effettua sopralluoghi per individuare l'amianto in manufatti presenti
all'interno di abitazioni?
L'Unità sanitaria locale effettua i sopralluoghi nel contesto delle attività di
accertamento e controllo di propria competenza.
Pertanto non svolge attività di ricerca fuori di questo ambito.
13 - A chi ci si deve rivolgere per svolgere l'analisi dei materiali sospetti?
R. - La risposta è desumibile dalle risposte fornite per i quesiti nn. 11 e 12.
14 - L'analisi dei materiali sospetti è gratuita od onerosa?
R. - L'analisi è sempre e comunque onerosa essendo una prestazione svolta
nell'interesse del soggetto privato.
15 - A chi possono essere chiesti chiarimenti o maggiori approfondimenti per gli
aspetti riguardanti la necessità di intervento?
R. - Le Unità sanitarie locali forniscono informazioni generali sulla
problematica; per approfondire aspetti specifici o particolari occorre
eventualmente rivolgersi ad un tecnico che indichi gli interventi da adottare.
16 - Cosa si deve fare in caso di accertata presenza di amianto?
R. - Procedere alla compilazione della scheda di autonotifica fornendo tutti i
dati chiesti seguendo le istruzioni che accompagnano le schede medesime.
Provvedere alla consegna delle schede di autonotifica entro le scadenze fissate
ed indicate nelle schede medesime.
Verificare lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto e quindi
l'eventuale rischio che ne può derivare dal loro stato e, se necessario,
procedere alla bonifica.
17 - Perchè si fa la rilevazione (o accertamento, o censimento)?
R. - Per individuare tutte le situazioni con amianto, che espongono a rischio
potenziale singoli individui e gruppi di cittadini.
18 - Che cosa è oggetto del censimento?
R. - Oggetto del censimento sono:
- gli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto
libero o in matrice friabile e/o amianto legato in matrice compatta; la priorità
è per gli edifici pubblici, per locali aperti al pubblico e di utilizzazione
collettiva e per i blocchi di appartamenti per i quali è vincolante ed
obbligatorio; la rilevazione è da effettuarsi su tutto il materiale "a vista"
presente in ambienti di uso collettivo;
- le ditte che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle proprie realtà
produttive e le imprese che operano nelle attività di smaltimento e di bonifica;
l'utilizzo deve intendersi legato all'uso diretto, quando l'amianto o i
materiali contenenti amianto sono o sono stati presenti fra le materie prime o i
semilavorati utilizzati nel ciclo produttivo (esempio manufatti, vernici,
mastici, impasti per l'applicazione a spruzzo o a cazzuola, pezzi di ricambio,
ecc.), o indiretti, quando l'amianto è stato presente nelle macchine, negli
impianti o nelle strutture edilizie dell'azienda ed il contatto con tale
materiale avviene o è avvenuto per il tipo di lavoro svolto (esempio
manutenzione macchine, tubazioni, impianti o strutture edili, movimentazione
pezzi ad alta temperatura, ripristino coibentazioni, ecc.).
19 - Tutti gli edifici devono essere censiti oppure dipende dal tipo di attività
svolta all'interno?
R. - Tutti edifici nei quali è presente amianto devono essere censiti.
20 - Quali sono gli obblighi ed i compiti di un proprietario di un edificio ad
uso collettivo?
R. - Ai fini della responsabilità generale sul problema amianto, compete
l'obbligo di gestione del rischio a tutti i proprietari di immobili e cose
contenenti amianto (anche cemento amianto) in quanto responsabili di eventuali
danni causati o provocati dalla dispersione di fibre di amianto.
In particolare per l'amianto friabile compete l'obbligo di comunicarne la
presenza alle Unità sanitarie locali competenti per territorio e di attuare una
serie di azioni in tempi brevi che consentano di accedere e di stazionare nei
locali in sicurezza.
In caso di presenza di manufatti o prodotti contenenti amianto (specialmente se
di tipo friabile) deve essere eseguita anche una valutazione del rischio mirata
alla scelta del possibile metodo di bonifica più efficace - da adottare
all'occorrenza - al fine di eliminare o comunque minimizzare la esposizione
degli occupanti siano essi lavoratori o cittadini.
21 - Che responsabilità ha l'amministratore di condominio?
R. - L'amministratore di condominio ha la responsabilità delle parti
condominiali comuni e no dei singoli appartamenti presso i quali può svolgere
un'azione di informazione e sensibilizzazione.
Deve pertanto inviare la notifica per la presenza di amianto nelle parti comuni
dell'edificio nei termini fissati dalla Giunta regionale, alle Unità sanitarie
locali competenti per territorio.
L'invio deve essere fatto a mezzo plico raccomandato.
22 - Che cosa succede se non si presenta la notifica o se la si presenta in
ritardo?
R. - Si contravviene alle normative e disposizioni nazionali e regionali e
quindi si incorre in sanzioni amministrative.
23 - Che tipo di ruolo può avere una Associazione rappresentativa nel divulgare
il questionario ai singoli associati?
R. - Alle Associazioni o Organismi rappresentativi, viene chiesta la fattiva
collaborazione per la diffusione delle schede di autorilevazione e notifica e
delle principali informazioni inerenti il censimento.
24 - Come può essere bonificato l'amianto o i manufatti contenenti amianto?
R. - Le tipologie di bonifica dell'amianto sono tre e precisamente:
rimozione, incapsulamento e confinamento.
- La rimozione prevede l'asportazione totale del materiale dal sito in cui è
presente.
- L'incapsulamento consiste nel trattamento del materiale con prodotti
penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, a
ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione
della superficie esposta.
- Il confinamento consiste nella installazione di una barriera a tenuta che
separi il materiale contenente amianto dalle aree occupate dell'edificio e
dall'ambiente.
L'adozione di una di queste tipologie è legata al tipo ed alle condizioni del
materiale, alla sua ubicazione, alla volontà della proprietà di eliminare alla
radice il rischio o mantenerlo in modo controllato (attività di controllo e
manutenzione).
L'approfondimento dell'argomento può essere fatto ricorrendo al D.M. 6 settembre
1994.
25 - Dove e come è possibile smaltire l'amianto (friabile e compatto)?
R. - Lo smaltimento deve avvenire in una discarica autorizzata specificatamente
per la tipologia del rifiuto prodotto.
In Liguria non vi sono siti o aree nelle quali smaltire amianto friabile, mentre
sono presenti alcuni siti ove potrebbe essere possibile lo smaltimento di
prodotti o manufatti contenenti amianto compatto in buono stato.
Ulteriori notizie e informazioni relative alle operazioni di smaltimento possono
essere chieste al Settore ambiente della provincia territorialmente competente
avendo l'ente la competenza diretta sulla materia.
26 - A chi ci si può rivolgere se si deve bonificare materiale contenente
amianto?
R. - Occorre interpellare una ditta che operi con competenza nel rispetto delle
norme di legge.
Quando saranno stati svolti i corsi di formazione rivolti a persone dipendenti
da imprese che intendono lavorare nello specifico campo, il cittadino avrà modo
di avvalersi di una delle ditte così riconosciute.
Tutto ciò nelle more di eventuali atti regolamentari da parte del competente
Ministero.
27 - Che cosa si deve fare se devono essere rimossi manufatti contenenti
amianto?
R. - Il proprietario può rimuovere l'amianto solo in caso di piccoli
quantitativi o piccoli manufatti e deve operare nel rispetto della salvaguardia
della salute pubblica nonchè di quella personale.
In particolare deve limitare la dispersione delle fibre nell'ambiente
utilizzando tecniche di rimozione consolidate che consistono principalmente:
- nell'utilizzare dispositivi di protezione individuale idonei;
- nel bagnare con appositi incapsulanti (es. colle viniliche) i materiali, siano
essi lastre o friabili o rifiuto;
- nella possibilità di smontare i materiali o le lastre senza romperli;
- nel non utilizzare apparecchiature elettriche portatili ad alta velocità di
rotazione dell'utensile;
- nel raccogliere il materiale di risulta in contenitori sigillati etichettati a
norma di legge e predisporlo per la successiva movimentazione;
- nel conferire il rifiuto contenente amianto a discariche o aziende autorizzate
per la specifica tipologia.
Quando il proprietario non è in grado di garantire il rispetto di queste
procedure e comunque nel caso in cui i quantitativi di amianto o materiale
contenente amianto sono di notevole entità, deve affidare il lavoro a ditte
specializzate.
28 - Come si può comprendere se l'Eternit (es. coperture di ondulato contenenti
amianto compatto) deve essere rimosso oppure può ancora essere conservato?
R. - Rimuovere le coperture di Eternit (o altra marca analoga) non è, in
generale, obbligatorio e quindi necessario purchè la sua consistenza non sia
origine di rischio.
Potrebbe invece essere obbligatorio bonificarlo secondo le modalità previste
dalla legge (che prevede l'incapsulamento, la sovracopertura e la rimozione
quale ultima soluzione), nel caso in cui questo risultasse friabile a causa di
un degrado molto avanzato.
29 - Quali protezioni possono essere adottate in presenza di Eternit localizzato
vicino alla propria residenza?
R. - E' obbligatorio, nell'effettuare lavori di ripristino della funzionalità
delle coperture, seguire le procedure previste dal D.M. 6 settembre 1994 per le
tipologie di lavoro in questione.
Tali procedure tese a limitare la aerodispersione delle fibre di amianto,
garantiscono la tutela della salute di chi lavora e di chi vive nei luoghi
circostanti.
Le lastre di copertura (definite con il nome del fabbricante - es. Eternit) sono
infatti materiali cementizi nei quali l'amianto è legato in una matrice compatta
e le fibre di questa sostanza non tendono a disperdersi nell'atmosfera se non
vengono sollecitate da agenti meccanici.
Nello specifico è stato riscontrato che la semplice presenza di una copertura in
Eternit non genera localmente un aumento dell'inquinamento di fondo delle fibre
di amianto aerodisperso e pertanto non sussiste un maggior rischio di malattia
rispetto a quello a cui tutta la popolazione di quella zona è soggetta.
Molteplici sono i fattori che determinano un inquinamento "naturale" di fondo e
tra questi si possono elencare sia la grande diffusione delle lastre di
copertura in cemento amianto che la presenza in natura dell'amianto stesso.
30 - Quali sono i rischi ed i pericoli dell'amianto confinato?
R. - L'amianto o i prodotti contenti amianto sono pericolosi solamente per gli
operatori che effettuano la manutenzione di impianti e strutture all'interno del
confinamento oppure nel caso di danneggiamento dello stesso.
31 - L'amianto è pericoloso per la salute?
R. - L'amianto rappresenta un pericolo per la salute a causa degli effetti che
provocano le fibre minerali di cui è costituito, che possono essere determinati
principalmente dalla inalazione di polveri rilasciate negli ambienti dai
materiali che li contengono.
Il rilascio delle fibre può avvenire o in occasione di una loro manipolazione o
lavorazione o spontaneamente, come nel caso di materiali friabili usurati e
sottoposti a sollecitazioni meccaniche (es. vibrazioni, correnti d'aria, urti,
ecc.).
32 - Quali effetti produce l'amianto sulla salute?
R. - L'esposizione a fibre di amianto viene associata a malattie che si
manifestano a carico dall'apparato respiratorio e delle membrane sierose,
principalmente la pleura, dopo molti anni dalla cessazione dell'esposizione (da
10 a 15 anni per l'asbestosi ad anche da 20 a 40 anni per il carcinoma polmonare
ed il mesotelioma).
L'asbestosi è una patologia cronica ed è quella che per prima è stata correlata
all'inalazione di amianto.
Essa consiste in una fibrosi con ispessimento ed indurimento del tessuto
polmonare con conseguente difficile scambio di ossigeno tra aria inspirata e
sangue.
Si manifesta per esposizioni medio-alte.
Il carcinoma polmonare è una degenerazione che si manifesta a livello polmonare
per esposizioni anche a basse dosi.
Il fumo ha l'effetto di aumentare fortemente la probabilità di contrarre la
malattia.
Il mesotelioma, riconosciuto dal regolamento recante le nuove tabelle delle
malattie professionali nell'industria ed in agricoltura come malattia
professionale legata a lavorazioni che espongono all'azione di fibre di amianto
è una forma tumorale maligna di più recente identificazione tra le patologie
asbesto-correlate, interessa invece la membrana di rivestimento del polmone
(pleura) o dell'intestino (peritoneo) ed è associato alla esposizione anche per
basse dosi.
Le esposizioni negli ambienti di vita, in generale, sono molto inferiori a
quelle professionali, purtuttavia non sono da sottovalutare perchè gli effetti
di formazioni che determinano danni irreversibili alle persone, non hanno
teoricamente valori di soglia.
Allegato 7
Presenza di materiali contenenti amianto in forma compatta negli edifici -
Valutazione dell'eventuale intervento - Indicazioni tecniche, procedure ed
obblighi per interventi di rimozione di manufatti e materiali
Presenza negli edifici di materiali contenenti amianto
Valutazione dell'eventuale intervento
Il decreto ministeriale 6 settembre 1994 contiene norme volte alla manutenzione
ed alla bonifica dei materiali contenenti amianto nelle strutture edilizie degli
edifici.
La presenza di amianto in un edificio impegna il proprietario, l'amministratore
di condominio o il rappresentante legale a produrre, entro i termini fissati
dalla regione Liguria (31 maggio 1998 per il materiale friabile - si definisce
in questo modo quello che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere
con la semplice pressione manuale e 31 luglio 1998 per il materiale compatto -
si definisce in questo modo quello che può essere sbriciolato o ridotto in
polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici quali pinze, dischi abrasivi,
frese, trapani, ecc.- ), le schede di autonotifica che debbono censire il
materiale "a vista" o facilmente accessibile.
La presenza di manufatti contenenti amianto in un edificio comporta l'adozione
di iniziative volte a circoscrivere, quanto più possibile, l'esposizione degli
occupanti.
In base alla condizione si possono comporre tre classi per ciascuna delle quali
debbono essere adottati provvedimenti di controllo, di manutenzione e di
bonifica specifici.
- Presenza di materiali integri non soggetti a danneggiamento - situazioni nelle
quali non esiste, allo stato, rischio di rilascio di fibre di amianto o di
esposizione degli occupanti (materiali non accessibili, materiali duri e
compatti, materiali localizzati in aree dell'edificio non utilizzate o
utilizzabili, ecc.).
In questi casi non è necessario un intervento di bonifica ma un controllo
periodico delle condizioni dei materiali ed il conseguente rispetto di idonee
procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile in modo da
tenere sorvegliato l'eventuale rilascio delle fibre di amianto attraverso un
programma di controllo e manutenzione (se e quando necessaria).
- Presenza di materiali integri ma suscettibili di danneggiamento - situazioni
nelle quali esiste un rischio potenziale di rilascio di fibre di amianto
(materiali ancora in buono stato di conservazione ma facilmente danneggiabili ad
esempio in occasione di interventi manutentivi, materiali esposti a fattori,
esterni o ambientali, di deterioramento).
In questi casi è necessario procedere all'eliminazione, se e per quanto
possibile, le cause di un potenziale danneggiamento confinando il materiale e
mettendo quindi in atto il programma di controllo e manutenzione (se e quando
necessaria).
- Presenza di materiali danneggiati - situazioni nelle quali il possibile
rilascio di fibre di amianto è un fatto oggettivo e quindi di rischio reale
(materiali a vista presenti in aree frequentate dell'edificio che presentano
danneggiamenti o deterioramenti e parti friabili, materiali in analogo stato di
conservazione posti in prossimità di sistemi di ventilazione).
E' necessario, nella situazione in questione, procedere alla valutazione
dell'estensione del danno considerando che:
- se il danno è limitato e se è possibile eliminare le cause che lo hanno
prodotto, può essere sufficiente procedere ad un restauro del materiale
adottando il successivo programma di controllo e manutenzione (se e quando
necessaria);
- se il danno è esteso, può rendersi necessario procedere all'incapsulamento, al
confinamento o (quale ultima ed indifferibile scelta) alla rimozione dei
manufatti contenenti amianto.
Un parametro utilizzabile per effettuare la valutazione sopra rappresentata può
essere quello desunto dall'entità di superficie interessata dalla condizione di
danneggiata-friabile che, se elevata, determina una condizione di particolare
attenzione per un radicale intervento di bonifica.
Le tipologie di bonifica dell'amianto sono quindi tre e precisamente
l'incapsulamento, il confinamento e la rimozione:
- l'incapsulamento consiste nel trattamento del materiale con prodotti
penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, a
ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione
della superficie esposta;
- il confinamento consiste nella installazione di una barriera a tenuta che
separi il materiale contenente amianto dalle aree occupate dell'edificio e
dall'ambiente;
- la rimozione prevede l'asportazione totale del materiale dal sito in cui è
presente.
L'adozione di una di queste tipologie è legata al tipo ed alle condizioni del
materiale, alla sua ubicazione, alla volontà della proprietà di optare per una
delle soluzioni.
In caso di necessità di intervento su manufatti contenenti amianto occorre
prioritariamente verificare l'applicabilità del procedimento di incapsulamento,
di quello di confinamento e, solamente quale ultima soluzione per la bonifica,
procedere alla rimozione. E' evidente che l'indicazione sopra espressa non può
rappresentare una coercizione nei confronti di coloro che, in piena autonomia,
decidessero comunque, di provvedere alla rimozione.
Decreto ministeriale 6 settembre 1994
3. Metodi di bonifica (estratto)
I metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi
circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi
generali, sono:
a) Incapsulamento
Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che
(a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto,
a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione
sulla superficie esposta. Costi e tempi dell'intervento risultano contenuti. Non
richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce
rifiuti tossici. Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento
dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione. E' il trattamento
di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio. Il principale
inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di
amianto e della conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e
manutenzione. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia
dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed
eventualmente ripetere il trattamento. L'eventuale rimozione di un materiale
d'amianto precedentemente incapsulato è più complessa, per la difficoltà di
bagnare il materiale a causa dell'effetto impermeabilizzante del trattamento.
Inoltre, l'incapsulamento può alterare le proprietà antifiamma e fonoassorbenti
del rivestimento d'amianto.
b) Confinamento
Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle
aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento
incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento.
Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera
resistente agli urti. E' indicato nel caso di materiali facilmente accessibili,
in particolare per bonifica di aree circoscritte (ad es. una colonna). Non è
indicato quando sia necessario accedere frequentemente nello spazio confinato.
Il costo è contenuto se l'intervento non comporta lo spostamento dell'impianto
elettrico, termoidraulico, di ventilazione, ecc. Occorre sempre un programma di
controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la
barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone
condizioni.
c) Rimozione
E' il procedimento più diffuso perchè elimina ogni potenziale fonte di
esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che
si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i
lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente; produce notevoli
quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che devono essere correttamente
smaltiti.
E' la procedura che comporta i costi più elevati ed i più lunghi tempi di
realizzazione. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in
sostituzione dell'amianto rimosso.
Indicazioni tecniche, procedure ed obblighi per interventi di rimozione di
materiali
contenenti amianto in forma compatta
Definizioni:
materiale friabile = materiali che possono essere facilmente sbriciolati o
ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;
materiale compatto = materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in
polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (pinze, abrasivi, frese,
trapani, ecc.).
Le seguenti procedure non si applicano se il materiale è friabile.
Un materiale contenente amianto in forma compatta e in buone condizioni non è da
considerare pericoloso; lo diventa, rilasciando in aria fibre di amianto, se
sottoposto ad attività meccaniche esterne (interventi, urti, sfregamenti, ecc.).
Allo stato attuale nessuna norma obbliga alla rimozione di tali materiali, se
non nel caso che sia già presente o imminente una condizione di rischio per la
salute: cioè una dispersione apprezzabile o potenziale di fibre nell'aria
(superiore a qualche fibra ogni litro d'aria che costituisce il "fondo urbano").
Le procedure riassunte si riferiscono alle quattro situazioni possibili sotto
elencate:
1 - Proprietario direttamente da solo ("in proprio").
2 - Proprietario (o committente) incarica 1 artigiano senza dipendenti.
3 - Proprietario (o committente) incarica più di 1 artigiano, tutti senza
dipendenti, (per durata complessiva inferiore ai 100 giorni-uomo).
4 - Proprietario (o committente) incarica una impresa (o artigiano) con
dipendenti, per durata complessiva inferiore ai 300 giorni-uomo.
Interventi con le seguenti caratteristiche:
A. una sola impresa e durata complessiva superiore ai 300 giorni-uomo
oppure
B. più imprese e durata complessiva superiore ai 100 giorni-uomo
prevedono ulteriori obblighi per il committente (D.Lgs. n. 494/1996).
Interventi, anche più brevi, su materiali friabili prevedono procedure tecniche
e attrezzature più complesse. In primo luogo per la salute di chi interviene, è
vivamente sconsigliata l'effettuazione "in proprio" di rimozioni di materiale
friabile.
Allo stato non esiste ancora un Albo delle Imprese Specializzate, pur previsto
dalla normativa.
Procedure per la rimozione di materiali compatti
1 - Proprietario direttamente da solo
Indicazioni tecniche
1 Soggetti Formalizzazioni Procedure tecniche Protezioni
Proprietario direttamente e da solo Comunicazione alla USL prima dell'inizio del
lavoro (o contestuale nei casi di urgenza) per aggiornamento del Censimento 1.
bagnatura, eventualmente con prodotti incapsulanti per amianto 2. utilizzo di
attrezzi manuali 3. rimozione degli elementi senza rompere (lastre, comignoli,
serbatoi, ecc.) 4. nel caso di elementi già "rotti" procedere con grande
cautela, confezionare subito i frammenti e pulire ad umido 5. confezionamento
dei rifiuti con doppio telo in polietilene resistente (spessore 0,20 mm) 6.
pulizia ad umido della polvere e materiale disperso (parallelamente alla sua
dispersione). Il materiale utilizzato va confezionato con i rifiuti 7.
conservazione rifiuti in luogo protetto/custodito fino al trasporto alla
raccolta 8. per quanto riguarda la provincia di Genova, l'AMIU sta completando
gli atti necessari per costituire un punto di raccolta di tali rifiuti. Le
specifiche riguardanti: - l'imballaggio - le condizioni di ritiro - la
documentazione necessaria - il costo di smaltimento saranno comunicate
direttamente da AMIU 9. analoga iniziativa è prevista anche per le altre
province 1. tuta monouso (da inserire nei rifiuti) 2. maschera semifacciale
(orinasale) con filtro per polveri classe P3 3. accurata igiene personale
N.B.: Interventi effettuati con metodi aggressivi o tali da produrre
inquinamento ambientale non sono comunque ammessi e sono quindi sanzionabili
così come il trasporto dei rifiuti al di fuori delle norme di confezionamento e
etichetta (vedi punto 6, la confezione deve essere sigillata con nastro adesivo
e, possibilmente, etichettata con la "a" di amianto).
2 - Proprietario (o committente) incarica 1 artigiano senza dipendenti
Indicazioni tecniche
1 Soggetti Formalizzazioni Procedure tecniche Protezioni
Proprietario o committente (in collabora-zione con il Responsabi-le per il
problema amianto se previsto) Comunicazione alla USL prima dell'inizio del
lavoro (o contestuale nei casi di urgenza) per aggiornamento del Censimento
L'artigiano (1) senza dipendenti o assimilati (apprendisti, formazione lavoro,
ecc.) 1. bagnatura, consigliabile con prodotti incapsulanti per amianto 2.
utilizzo di attrezzi manuali 3. rimozione degli elementi senza rompere (lastre,
comignoli, serbatoi, ecc.) 4. nel caso di elementi già "rotti" procedere con
grande cautela, confezionare subito i frammenti e pulire ad umido 5.
confezionamento dei rifiuti con doppio telo in polietilene resistente (spessore
0,20 mm) 6. pulizia ad umido della polvere e materiale disperso (parallelamente
alla sua dispersione). Il materiale utilizzato va confezionato con i rifiuti 7.
conservazione rifiuti in luogo protetto/custodito fino al trasporto alla
raccolta 8. per quanto riguarda la provincia di Genova, l'AMIU sta completando
gli atti necessari per costituire un punto di raccolta di tali rifiuti. Le
specifiche riguardanti: - l'imballaggio - le condizioni di ritiro - la
documentazione necessaria - il costo di smaltimento saranno comunicate
direttamente da AMIU 9. analoga iniziativa è prevista anche per le altre
province 1. tuta monouso (da inserire nei rifiuti) 2. maschera semifacciale
(orinasale) con filtro per polveri classe P3 3. accurata igiene personale
(doccia)
N.B.: Interventi effettuati con metodi aggressivi o tali da produrre
inquinamento ambientale non sono comunque ammessi e sono quindi sanzionabili
così come il trasporto dei rifiuti al di fuori delle norme di confezionamento e
etichetta (vedi punto 6, la confezione deve essere sigillata con nastro adesivo
e, possibilmente, etichettata con la "a" di amianto).
(1) Per gli artigiani, che frequentemente svolgono attività di rimozione di
materiali con amianto, si suggerisce di segnalare tale situazione al proprio
medico.
3 - Proprietario (o committente) incarica più artigiani, tutti senza dipendenti,
e con durata complessiva inferiore ai 100 giorni-uomo
Obblighi e indicazioni tecniche
2 Soggetti Obblighi Procedure tecniche Protezioni
Il proprietario o committente (in collaborazione con il responsabile per il
problema amianto) 1. Verifica l'iscrizione alla Camera di commercio del/degli
artigiano/i (art. 3, punto 8 a), D.Lgs. n. 494/1996) 2. Notifica, alla U.O. PSAL
della USL (D.Lgs. n. 494/1996, art. 11 e All. III), contenente: - Committente
(firmatario): nome e indirizzo. - Data comunicazione. - Indirizzo del cantiere.
- Natura dell'opera. - Data inizio dei lavori. - Durata presunta. - Numero
massimo di artigiani nel cantiere. - Identificazione imprese già selezionate. -
Ammontare in cifra dei lavori.
Gli Artigiani (1) senza dipendenti o assimilati (apprendisti, formazione lavoro,
ecc.) 1. bagnatura, consigliabile con prodotti incapsulanti per amianto
(fissativo) 2. applicazione del fissativo su tutte le superfici del materiale da
rimuovere man mano accessibili 3. utilizzo di attrezzi manuali 4. rimozione
degli elementi senza rompere (lastre, comignoli, serbatoi, ecc.) 5. nel caso di
elementi già "rotti" procedere con grande cautela, confezionare subito i
frammenti e pulire ad umido. Il materiale utilizzato va confezionato con i
rifiuti 6. confezionamento dei rifiuti con doppio telo in polietilene resistente
(spessore 0,20 mm) 7. conservazione rifiuti in luogo protetto/custodito fino al
trasporto al punto di raccolta o discarica 8. i rifiuti devono stazionare il
minor tempo possibile dopo la fine dei lavori 9. pulizia ad umido della polvere
e materiale disperso (parallelamente alla sua dispersione). 10. per quanto
riguarda Genova, l'AMIU sta completando gli atti necessari per costituire un
punto di raccolta di tali rifiuti. Le specifiche riguardanti: - l'imballaggio -
le condizioni di ritiro - il costo di smaltimento saranno comunicate
direttamente da AMIU 1. tuta monouso 2. maschera semifacciale (orinasale) con
filtro per polveri classe P3 3. accurata igiene personale (doccia)
N.B.: Interventi effettuati con metodi aggressivi o tali da produrre
inquinamento ambientale non sono comunque ammessi e sono quindi sanzionabili
così come il trasporto dei rifiuti al di fuori delle norme di confezionamento e
etichetta (vedi punto 6, la confezione deve essere sigillata con nastro adesivo
e, possibilmente, etichettata con la "a" di amianto).
(1) Per gli artigiani, che frequentemente svolgono attività di rimozione di
materiali con amianto, si suggerisce di segnalare tale situazione al proprio
medico.
4 - Proprietario (o committente) incarica una sola impresa (o artigiano) con
dipendenti. Durata complessiva inferiore ai 300 giorni-uomo
Obblighi
3 Soggetti Obblighi Procedure Protezioni
Il proprietario o committente (in collaborazione con il Responsabile per il
problema amianto, se previsto) 1. Verifica c/o CCIA (art. 3, punto 8 a), D.Lgs.
n. 494/1996) 2. Notifica, alla U.O. PSAL della USL (D.Lgs. n. 494/1996, art. 11
e All. III), contenente: - Committente (firmatario): nome e indirizzo. - Data
comunicazione. - Indirizzo del cantiere. - Natura dell'opera. - Data inizio dei
lavori. - Durata presunta. - Numero massimo di lavoratori nel cantiere. -
Identificazione imprese già selezionate. - Ammontare in cifra dei lavori.
L'impresa Presentazione di piano specifico (D.Lgs. n. 277/1991, art. 34),
contenente: - l'organigramma del cantiere - tutti i dettagli di un progetto
(piante topografiche, fasi di lavoro, modalità operative, attrezzature, opere
provvisionali, ecc.); - stato conservazione del materiale - descrizione delle
fasi operative con l'indicazione * delle misure di sicurezza, * delle
attrezzature utilizzate (utensili manuali o a bassa velocità), per ogni singola
fase; - tipo di fissativo utilizzato (corredato di scheda tecnica) - modalità di
applicazione dello stesso (sulle diverse superfici, con attrezzi quali:
pannello, rullo, nebulizzazione a bassa pressione, ecc.) - mezzi personali di
protezione (maschere orinasali con filtri di classe P3, tute a perdere, cinture
di sicurezza, ecc.) ed allegate le relative schede tecniche; - individuazione di
locali comunicanti per la loro separazione o per interventi di pulizia e
controllo durante e alla fine dell'intervento - organizzazione di un luogo di
accantonamento provvisorio del materiale rimosso, delimitato ed interdetto ai
non addetti ai lavori - durata limitata della permanenza dei rifiuti
(indicativamente non superiore ai 7-15 giorni dalla conclusione dei lavori di
bonifica) - per lavori in quota predisposizione di adeguate strutture per il
lavoro in sicurezza - documentazione (copia autorizzazioni) riguardanti lo
smaltimento dei rifiuti. - Annualmente la relazione periodica di tali attività
alla regione e alla USL (art. 9, L. n. 257/1992) 1. bagnatura con prodotti
incapsulanti per amianto 2. utilizzo di attrezzi manuali (o di attrezzi a basso
impatto previsti nel piano) 3. applicazione del fissativo su tutte le superfici
del materiale da rimuovere man mano accessibili 4. confezionamento dei rifiuti
con doppio telo in polietilene resistente (spessore 0,20 mm) 5. conservazione
rifiuti in luogo protetto/custodito fino al trasporto al punto di raccolta o
discarica 6. pulizia ad umido e/o con aspiratore della polvere e materiale
disperso via via che procede il lavoro 7. in caso di lavori su ponteggi, il
rifiuto deve essere calato a terra già confezionato con doppio imballaggio; non
deve stazionare sui ponteggi oltre la giornata di lavoro 8. in caso di rottura
del materiale durante la rimozione lo stesso va insaccato a parte e stoccato
separatamente da quello intero 9. i rifiuti devono stazionare il minor tempo
possibile dopo la fine dei lavori (come definito nel piano) 1. tuta monouso 2.
maschera semifacciale (orinasale) con filtro per polveri classe P3 3. aspiratore
con filtri per amianto (99,997% di filtrazione) per interventi di pulizia di
polveri disperse e 4. Certificato annuale Idoneità Sanitaria specifica per gli
addetti rilasciato da Medico Competente 5. Organizzazione, nelle adiacenze, di
adeguati servizi per pulizia personale (doccia)
Allegato 8
Linee di indirizzo e criteri per la sorveglianza, manutenzione, bonifica
di materiali contenenti amianto
Indice argomenti
Scheda - Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività
di rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile
Scheda - Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività
di rimozione di materiali in cemento amianto
Scheda - Coperture in cemento amianto
Scheda - Criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento
amianto destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non
Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di
rimozione
di materiali contenenti amianto in matrice friabile
(Deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 105)
1. Presentazione del progetto
a) Definizione data e scadenza per autorizzazione.
b) Verifica dell'iscrizione della Ditta alla speciale sezione dell'albo di cui
all'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 come previsto dalla legge n. 257/1992, art.
12, comma 4, (attualmente inesistente).
2. Requisiti specifici del progetto
a) Specifico progetto che tenga conto delle peculiarità ambientali e strutturali
del luogo in cui verrà fatta la bonifica e del tipo di bonifica.
b) Dovrà contenere tutti i dettagli normalmente contenuti in un progetto (piante
topografiche, fasi di lavoro, modalità operative, ecc.).
c) Deve essere ricordato che le condizioni di lavoro in un cantiere di bonifica
sono tra le più onerose da un punto di vista fisico.
d) Indicazioni delle motivazioni delle tecniche di bonifica adottate.
e) Confinamento "statico":
dovrà essere descritto il confinamento (teli in materiale plastico - polietilene
ad elevata resistenza - o materiali di altra natura - ad esempio ignifughi - in
funzione di specifiche esigenze di lavoro) della zona di lavoro ricoprendo tutte
le superfici su cui non si effettua intervento,
- pavimento;
- pareti;
- gli oggetti non rimovibili.
Descrizione del complemento di confinamento:
- supporti specifici;
- utilizzo di schiume ad espansione.
f) Confinamento "dinamico"
va prevista la messa in depressione, mediante aspiratori ad "alta portata",
della zona confinata in modo da realizzare un flusso d'aria pulita che entra
nella zona di lavoro attraverso le inevitabili imperfezioni delle sigillature,
si inquina, viene aspirata, passa attraverso il filtro ad alta efficienza e
ritorna all'esterno pulita.
Gli aspiratori dovranno:
- essere in numero e portata tali da garantire almeno 3-4 ricambi ora dell'aria
dell'ambiente confinato;
- essere tenuti in funzione sempre anche, nei periodi di pausa del lavoro, in
modo da mantenere costantemente in diminuzione la concentrazione di fibre di
amianto nell'aria;
- essere riportate le caratteristiche di filtrazione, nell'attesa di una
definizione normativa ci si può basare sulle Norme americane HEPA - High
Efficiency Particulate Air Filter - che fissano una capacità di ritenzione pari
al 99.97% di particelle fino a 0.3 micron di diametro;
- automatismi od operazioni in caso di mancanza di alimentazione;
- disposizione degli aspiratori nell'ambiente confinato per la valutazione dei
flussi dell'aria;
- schede tecniche degli aspiratori con i dettagli di:
* potenza;
* dispositivo di verifica di efficienza;
* modalità di cambio dei diversi tipi di filtri.
g) Area di decontaminazione:
progettata nei dettagli secondo quanto indicato nell'allegato del D.M. 6
settembre 1994 - punto 5 (misure di sicurezza da rispettare durante gli
interventi di bonifica), 3 a) (area di decontaminazione) - o eventualmente
prevedendo di separare i percorsi di ingresso e di uscita dalla zona di lavoro;
in sede di valutazione del piano va verificata la congruità della disposizione,
anche in riferimento eventuale a zone non direttamente coinvolte dalla bonifica.
h) Piano di monitoraggio ambientale
dovrà comprendere:
- monitoraggio dei valori di fondo prima dell'inizio della rimozione in numero
adeguato a quello che saranno le misure finali per la restituzione;
- monitoraggio all'interno, da definire a seconda delle dimensioni e della
durata dell'attività;
- monitoraggio all'esterno, per la garanzia di buona efficienza delle procedure
e delle opere provvisionali;
- tempi e modalità di comunicazione dei risultati alla USL; di norma entro le 24
ore dal prelievo in modo da poter adottare eventuali provvedimenti temporalmente
efficaci.
i) Piano di gestione dei rifiuti
deve comprendere:
- le procedure operative per il trasporto dei rifiuti al di fuori della zona
confinata;
- la sede di accantonamento in cantiere;
- le procedure di controllo ambientale della zona di accantonamento;
- il quantitativo massimo contemporaneamente presente e la frequenza dei flussi;
- l'individuazione, e la copia delle autorizzazioni, del trasportatore e della
discarica (in base alla previsione di classificazione del rifiuto).
j) Condizioni di "pre-allarme"
le condizioni operative per cui deve essere modificata la procedura, le più
frequenti:
- black-out elettrico;
- blocco dell'aspiratore ad alta portata;
- risultati dei monitoraggi superiori alle attese;
- mancanza di acqua, aumento del quantitativo di rifiuti accantonati al di sopra
di quello pianificato.
3. Sopralluogo preliminare
Devono essere verificate le corrispondenze concrete, degli ambienti e del
materiale contenente amianto, a quanto pianificato sulla carta e l'eventuale
presenza di altri tipi di problemi non evidenziati specialmente:
a) contiguità con altri ambienti lavorativi;
b) altri tipi di materiali esclusi dalla bonifica.
4. Corrispondenza con progetto
a) Non esiste corrispondenza ed il progetto è gravemente incompleto: si respinge
lo stesso.
5. Le verifiche sono state totalmente (o parzialmente) positive: si emette
specifica autorizzazione ("nulla-osta") all'inizio dei lavori (con prescrizioni
aggiuntive).
6. Realizzazione confinamento statico
Se ritenuta fase delicata o problematica in relazione alla situazione concreta:
- effettuare 1 o più sopralluoghi di verifica delle procedure operative.
7. Effettuazione "prova fumo"
Di norma e molto preferibilmente partecipare a tale prova in almeno due
operatori (1 all'interno della zona confinata ed 1 all'esterno).
E' di gran lunga preferibile l'utilizzo di macchine da palcoscenico rispetto ad
altri sistemi (fiale generatrici di fumo, ai razzi di segnalazione, ecc.).
Il fumo dovrà essere generato all'interno della zona confinata in condizioni di
tranquillità, a saturazione dell'ambiente dovranno essere visibili dall'esterno
solo piccole fuoriuscite del fumo (nella quasi totalità dei casi è impensabile
l'ermeticità). In caso contrario si dovrà procedere ad un rafforzamento della
sigillatura nelle parti evidenziate e ripetere successivamente la prova.
Il fumo dovrà permanere fitto nella zona confinata per almeno 15-20', altrimenti
sono, con grande probabilità, presenti "vie di fuga" nascoste.
In casi rari, ma possibili, potrà essere necessario far rifare il confinamento.
8. Inizio attività di rimozione
a) Sopralluoghi, controlli di operatività
Nei controlli di un cantiere di bonifica raramente esistono possibilità di
verifica a sorpresa della situazione di lavoro; i tempi necessari alla
vestizione per l'ingresso e la presenza di mezzi di comunicazione tra l'esterno
e l'interno annullano nei fatti tale possibilità. Sopralluoghi non preannunciati
hanno solo lo scopo di verificare le varie condizioni al contorno, che comunque
costituiscono un buon segnale della correttezza dei comportamenti generali,
quali ad esempio:
i) la verifica delle condizioni di mantenimento del confinamento fisico;
ii) la situazione degli aspiratori e l'efficienza del segnale di allarme sul
rilevatore di portata;
iii) il mantenimento della pulizia di tutte le superfici dai rifiuti di amianto;
iv) la presenza di personale all'esterno della zona confinata e la possibilità
di comunicazione con l'interno;
v) la verifica della imbibizione del materiale prima della rimozione: il
materiale nei sacchi infatti si deve conservare bagnato per molto tempo, è
possibile distinguere abbastanza facilmente se il materiale è impregnato, solo
umido o addirittura asciutto;
vi) il mantenimento di condizioni lavorative accettabili (spesso tali
lavorazioni, oltre al carico delle attrezzature personali ed alla tuta in TYVEK
che non traspira, si svolgono in ambienti in cui la presenza della coibentazione
era dovuta a fatti strutturali: sottotetti, locali caldaie, tubazioni in cavedi
o tunnel di passaggio, ecc.) e delle possibilità di uscita dalla zona confinata.
Si riporta, a titolo di soluzione ai problemi di sopralluogo a sorpresa in zona
confinata, far sistemare sui teli di confinamento una finestra in materiale
trasparente (es: plexiglas) che permette la visione delle operazioni in corso
all'interno della zona confinata; in rarissime occasioni e per interventi di
lunga durata si è utilizzato un sistema di telecamera in circuito interno.
Chiaramente in questa fase i sopralluoghi avranno anche la funzione, oltre che
della sorveglianza fino ad ora descritta, di evidenziare, affrontare e
possibilmente risolvere eventuali problemi imprevisti che si determinino
estemporaneamente.
b) Monitoraggi ambientali
Oltre a quelli effettuati dall'azienda esecutrice dei lavori sono opportuni
monitoraggi ambientali di controllo effettuati dall'organo di vigilanza in
completa autonomia (sia come prelievo che come analisi).
In caso di non corrispondenza tra le due serie di dati (dell'Azienda esecutrice
e della USL) devono essere considerati prevalenti (fino a chiarimento e
spiegazione con Laboratorio e prelevatore) i dati dell'organo di vigilanza.
c) Gestione rifiuti
Verifica delle condizioni e dell'accumulo dei sacchi di rifiuti nonchè delle
procedure di trasferimento al di fuori della zona confinata. Eventuale verifica
ambientale (cfr. punto precedente) della zona di accantonamento.
9. Ripetizione dei controlli
In relazione alla durata e complessità dell'intervento
10. Verifiche finali
a) Verifica visiva condizioni di pulizia: accurata ispezione visiva delle
superfici sottoposte a rimozione e delle altre superfici della zona confinata.
Deve essere effettuata con il cantiere ancora completamente in opera
(confinamenti, estrattori, ecc.). Nel caso di negatività far ripetere le
operazioni di pulizia fino a risultato soddisfacente [tali operazioni sono da
considerare a pagamento a carico del committente per la certificazione di
restituzione].
b) Monitoraggi finali: a cura della USL nella misura indicata dal D.M. 6
settembre 1994
superficie < 50 m = almeno 2 campioni;
superficie < 200 m = almeno 3 campioni;
superficie < 400 m = almeno 4 campioni;
superficie > 600 m = da definire,
il prelievo dovrà essere fatto in punti lontani tra di loro, la superficie è
intesa essere quella della zona confinata [tali operazioni, sia il prelievo che
l'analisi, sono da considerare a pagamento a carico del committente per la
certificazione di restituzione].
c) Classificazione e conferimento rifiuti
Dovranno essere valutati i certificati di classificazione: in assenza di
metodiche completamente standardizzate i certificati dovranno contenere:
- relazione sulla modalità di campionamento sui rifiuti (non sul materiale prima
dell'intervento), comprensiva del nome del "campionatore";
- identificazione del rifiuto (estremi della provenienza);
- data del campionamento;
- relazione dettagliata del trattamento preliminare;
- metodo analitico utilizzato;
- parametri adottati durante l'analisi;
- risultato analitico e relativa classificazione, con individuazione precisa
dell'analista.
Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività
di rimozione di materiali in cemento-amianto
(Deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 105)
1. Presentazione del Piano di intervento
a) Definizione data e scadenza per autorizzazione al fine di programmare entro,
preferibilmente ben prima, i 90 giorni il parere o il rilascio del nulla-osta.
Da evitare la procedura del "silenzio assenso".
b) Verifica dell'iscrizione della Ditta alla speciale sezione dell'albo di cui
all'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 come previsto dalla legge n. 257/1992, art.
12, comma 4, (attualmente inesistente).
2. Requisiti specifici del Piano di intervento
a) Specifico progetto che tenga conto delle peculiarità ambientali e strutturali
del luogo in cui verrà fatta la bonifica e del tipo di bonifica.
b) Dovrà contenere tutti i dettagli normalmente contenuti in un progetto (piante
topografiche, fasi di lavoro, modalità operative, attrezzature, opere
provvisionali, ecc.).
c) Stato conservazione del materiale: deve essere presente una dettagliata
descrizione dello stato di conservazione del materiale da rimuovere, in modo da
poter valutare se le precauzioni previste sono sufficienti.
d) Analisi del materiale-rifiuto: è una indicazione per la scelta del
trasportatore e della discarica, il certificato deve essere redatto secondo
quanto indicato direttamente ed indirettamente dal D.M. 6 settembre 1994.
e) Modalità di lavoro: devono essere descritte dettagliatamente le varie fasi
operative con l'indicazione delle misure di sicurezza, delle attrezzature
utilizzate (utensili manuali o a bassa velocità), per ogni singola fase.
f) Tipo di fissativo utilizzato: deve essere indicato il tipo di fissativo
utilizzato, corredato di scheda tecnica e, possibilmente, della classificazione
EPA (o altra equivalente), le modalità di applicazione (a pennello, a rullo, con
nebulizzanti a bassa pressione) su tutte le superfici dei manufatti.
g) Mezzi personali di protezione: devono essere elencati i mezzi personali di
protezione (quali maschere orinasali con filtri di classe P3, tute a perdere,
cinture di sicurezza, ecc.) ed allegate le relative schede tecniche.
h) Presenza di locali comunicanti: nell'eventualità che ci siano locali
comunicanti adiacenti o immediatamente sottostanti alla zona di rimozione di
m.c.a., devono essere descritte le precauzioni prese per evitare l'inquinamento
da fibre aerodisperse degli stessi, prevedendo in detti locali almeno due
monitoraggi ambientali di cui uno preliminare e uno finale.
i) Unità di decontaminazione: deve essere contenuta una procedura di "igiene"
personale che preveda l'utilizzo del box di decontaminazione alla fine di ogni
turno di lavoro e prima di ogni pausa.
j) Gestione del rifiuto: deve essere previsto un luogo di accantonamento
provvisorio del materiale rimosso: segnalato, delimitato ed interdetto ai non
addetti ai lavori. Lo stoccaggio comunque non deve avere durata prolungata
(indicativamente non superiore ai 7-10 giorni dalla conclusione dei lavori di
bonifica). Nel caso di lavori in quota il rifiuto deve essere calato a terra già
con il doppio imballaggio e non deve stazionare sulle opere provvisionali oltre
la giornata di lavoro; in caso di rottura del materiale durante la rimozione lo
stesso va insaccato a parte e stoccato separatamente da quello intero. Questo
tipo di rifiuto dovrà essere sottoposto ad analisi per la classificazione.
k) Trasporto e discarica rifiuti: dovranno essere fornite copie delle
autorizzazioni regionali del trasportatore e della discarica, occorre
verificarne la scadenza e rispondenza alla tipologia del rifiuto.
idoneità sanitaria degli addetti allegata al piano di lavoro: deve essere
fornito elenco con i nominativi dei componenti della squadra suddiviso per
mansioni, per ognuno di essi la cartella clinica sigillata.
3. Sopralluogo preliminare
Devono essere verificate le corrispondenze concrete, degli ambienti e del
materiale contenente amianto, a quanto pianificato sulla carta e l'eventuale
presenza di altri tipi di problemi non evidenziati specialmente:
a) - congruità con altri ambienti lavorativi;
- rispondenza alla normativa vigente delle opere provvisionali o di altri
sistemi utilizzati per l'arrivo e il lavoro in quota,
Corrispondenza con Piano di intervento
- Non esiste corrispondenza ed il progetto è gravemente incompleto: si respinge
lo stesso.
- Le verifiche sono state totalmente (o parzialmente) positive: si emette
specifica autorizzazione ("nulla-osta") all'inizio dei lavori (con prescrizioni
aggiuntive).
Inizio attività di rimozione
Sopralluoghi, controlli di operatività: essenzialmente per la verifica del
mantenimento delle condizioni operative definite, soprattutto per quanto
riguarda:
a) - mantenimento delle condizioni operative "personali": tute, maschere, lavoro
in zone sicure;
- mantenimento delle condizioni operative "strutturali": stato del ponteggio,
copertura con materiale plastico dei piani di intavolato vicini alla zona di
rimozione, assenza di accantonamenti sul ponteggio, buona pulizia delle zone
operative;
- corretta gestione dei passaggi smontaggio - confezionamento - trasferimento al
suolo - accantonamento;
Verifiche finali
Verifica visiva condizioni di pulizia: accurata ispezione visiva della zona di
rimozione, con particolare attenzione a zone di potenziali accumuli (grondaie,
imbocco di pluviali, cornici, ecc.) [tali operazioni sono da considerare a
pagamento a carico del committente per la certificazione di restituzione].
Coperture in cemento amianto
(Decreto Ministero sanità 6 settembre 1994)
7a) Bonifica delle coperture in cemento-amianto
Le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per copertura in
edilizia, sono costituite da materiale non friabile che, quando è nuovo o in
buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente. Il
cemento-amianto, quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo
tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un
rilascio di fibre, se non viene manomesso. Invece, lo stesso materiale esposto
ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge
acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e dei microrganismi vegetali.
Di conseguenza, dopo anni dall'installazione si possono determinare alterazioni
corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione.
I principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture
in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, sono:
- la friabilità del materiale;
- lo stato della superficie ed in particolare l'evidenza di affioramenti di
fibre;
- la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;
- la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli
d'acqua, grondaie, ecc.;
- la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in
corrispondenza dei punti di gocciolamento.
La bonifica delle coperture in cemento-amianto viene necessariamente effettuata
in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve essere condotta limitando
il più possibile la dispersione di fibre.
I metodi di bonifica applicabili sono:
a) Rimozione
Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l'integrità del materiale in
tutte le fasi dell'intervento. Comporta la produzione di notevoli quantità di
rifiuti contenenti amianto che devono essere correttamente smaltiti. Comporta la
necessità di installare una nuova copertura in sostituzione del materiale
rimosso.
b) Incapsulamento
Possono essere impiegati prodotti impregnanti, che penetrano legando le fibre di
amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti ricoprenti, che formano
una spessa membrana sulla superficie del manufatto. I ricoprenti possono essere
convenientemente additivati con sostanze che ne accrescono la resistenza agli
agenti atmosferici e ai raggi U.V. e con pigmenti. Generalmente i risultati più
efficaci e duraturi si ottengono con l'impiego di entrambi i prodotti.
Può essere conveniente applicare anche sostanze ad azione biocida.
L'incapsulamento richiede necessariamente un trattamento preliminare della
superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l'adesione del
prodotto incapsulante. Il trattamento deve essere effettuato con attrezzature
idonee che evitino la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente e consentano
il recupero ed il trattamento delle acque di lavaggio.
c) Sopracopertura
Il sistema della sopracopertura consiste in un intervento di confinamento
realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in
amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia
idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per tale scelta il
costruttore od il committente devono fornire il calcolo delle portate dei
sovraccarichi accidentali previsti per la relativa struttura.
L'installazione comporta generalmente operazioni di foratura dei materiali di
cemento-amianto, per consentire il fissaggio della nuova copertura e delle
infrastrutture di sostegno, che determinano liberazione di fibre di amianto.
La superficie inferiore della copertura in cemento-amianto non viene confinata e
rimane, quindi, eventualmente accessibile dall'interno dell'edificio, in
relazione alle caratteristiche costruttive del tetto.
Nel caso dell'incapsulamento e della sopracopertura si rendono necessari
controlli ambientali periodici ed interventi di normale manutenzione per
conservare l'efficacia e l'integrità dei trattamenti stessi.
7b) Misure di sicurezza durante gli interventi sulle coperture in cemento
amianto.
1. Caratteristiche del cantiere
Le aree in cui avvengono operazioni di rimozione di prodotti in cemento-amianto
che possono dar luogo a dispersione di fibre devono essere temporaneamente
delimitate e segnalate.
2. Misure di sicurezza antinfortunistiche
La bonifica delle coperture in cemento-amianto comporta un rischio specifico di
caduta per sfondamento delle lastre. A tal fine, fermo restando quanto previsto
dalle norme antinfortunistiche per i cantieri edili, dovranno in particolare
essere realizzate idonee opere provvisionali per la protezione dal rischio di
caduta, ovvero adottati opportuni accorgimenti atti a rendere calpestabili le
coperture (realizzazione di camminamenti in tavole da ponte; posa di rete
metallica antistrappo sulla superficie del tetto).
3. Procedure operative
Rimozione delle coperture
Lastre ed altri manufatti di copertura in cemento-amianto devono essere
adeguatamente bagnati prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione. Nel
caso di pedonamento della copertura, devono essere usati prodotti collanti,
vernicianti o incapsulanti specifici che non comportino pericolo di
scivolamento. La bagnatura dovrà essere effettuata mediante nebulizzazione o a
pioggia, con pompe a bassa pressione. In nessun caso si dovrà fare uso di getti
d'acqua ad alta pressione.
Qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda,
questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente sino ad
ottenere una fanghiglia densa che, mediante palette e contenitori a perdere,
viene posta all'interno di sacchi di plastica. Questi sacchi, sigillati con
nastro adesivo, vanno smaltiti come rifiuti di amianto.
Le lastre devono essere rimosse senza romperle evitando l'uso di strumenti
demolitori. Devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio,
avendo cura di non danneggiare le lastre stesse. Non devono essere utilizzati
trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità. In caso di
necessità, si dovrà far ricorso esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi
meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del
cemento-amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita.
I materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la
rimozione. Non devono assolutamente essere lasciate cadere a terra. Un idoneo
mezzo di sollevamento deve essere previsto per il calo a terra delle lastre.
Le lastre smontate, bagnate su entrambe le superfici, devono essere accatastate
e pallettizzate in modo da consentire un'agevole movimentazione con i mezzi di
sollevamento disponibili in cantiere.
I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non
deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi
acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento
degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al
momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile
non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono
essere etichettati a norma di legge.
I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile.
L'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti,
preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in una zona
appositamente destinata, in luogo non interessato dal traffico di mezzi che
possano provocarne la frantumazione.
Giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a
filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possano
essere state contaminate da fibre di amianto.
Installazione della sopracopertura
Utilizzando il sistema della sopracopertura è consigliabile l'impiego di
materiali che presentino idonee caratteristiche di leggerezza, infrangibilità,
insonorizzazione, elevata durata nel tempo e dilatazione termica compatibile con
il supporto in cemento-amianto.
Operatori muniti di indumenti protettivi a perdere e mezzi di protezione
individuali delle vie respiratorie (Allegato 4), mediante pompe a bassa
pressione spruzzano sulla superficie della lastra un prodotto incapsulante.
Vengono quindi bonificati i canali di gronda con le modalità già descritte.
In alternativa, il canale di gronda può essere trattato con un prodotto
incapsulante e successivamente confinato mediante idonea copertura. Qualora
risulti necessario movimentare le lastre di gronda, gli addetti eseguiranno tale
operazione svitando i vecchi gruppi di fissaggio senza creare fratture sulle
lastre. Eseguito il lavoro di bonifica e di eventuale sostituzione del canale,
le lastre movimentate vanno rimontate utilizzando gli stessi fori per i nuovi
gruppi di fissaggio.
Terminate tali operazioni preliminari si passa al montaggio della nuova
copertura. Questa deve essere posata su una nuova orditura secondaria,
generalmente in listelli di legno, fissata direttamente all'arcarecciatura
sottostante in modo che i carichi previsti insistano esclusivamente sulla
struttura portante. Montata l'orditura secondaria può essere steso un eventuale
materassino isolante e quindi le nuove lastre di copertura.
Le operazioni di cui sopra andranno effettuate con utensili provvisti di sistemi
di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento amianto.
4. Protezione dei lavoratori
Nelle operazioni che possono dar luogo a dispersione di fibre di amianto, i
lavoratori devono essere muniti di idonei mezzi di protezione individuali delle
vie respiratorie (Allegato 4) e di indumenti protettivi.
Le calzature devono essere di tipo idoneo al pedonamento dei tetti.
Criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto
destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non
(Decreto Ministero della sanità 14 maggio 1996)
In merito a tale problematica sono state eseguite una serie di valutazioni sia
tecniche che normative, in base alle quali sono stati individuati i seguenti
indirizzi comportamentali.
Innanzitutto è stata valutata la possibilità di utilizzare tubazioni e cassoni
in cemento-amianto per il trasporto e/o il deposito di acqua potabile.
In merito a tale aspetto, basandosi sulle indicazioni fornite dall'Istituto
Superiore di Sanità è stato rilevato che:
1) studi a livello internazionale su popolazioni esposte, attraverso l'acqua
potabile, a concentrazioni di fibre di amianto variabili da 1 x 10 a 200 x 10
fibre/litro, provenienti sia da sorgenti naturali contaminate che dalla cessione
da parte di condotte o cassoni in cemento-amianto, non hanno fornito finora
chiare evidenze di una associazione fra eccesso di tumori gastrointestinali e
consumo di acqua potabile contenente fibre di amianto. L'interpretazione dei
dati ottenuti dal complesso di tali ricerche è a tutt'oggi un problema dibattuto
sul quale non vi è unanimità di vedute.
2) L'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha pubblicato, nell'anno
1994, il documento "Direttive di qualità per l'acqua potabile" - Volume 1
Raccomandazioni - nel quale si è così espressa nei confronti del rischio per la
salute correlato all'ingestione di fibre di amianto attraverso l'acqua potabile
"... Non esiste dunque alcuna prova seria che l'ingestione di amianto sia
pericolosa per la salute, non è stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un
valore guida fondato su delle considerazioni di natura sanitaria, per la
presenza di questa sostanza nell'acqua potabile".
3) L'utilizzazione di acque contaminate potrebbe essere anche causa dell'aumento
della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse. E' stato riportato
infatti (dati di provenienza USA) che l'uso di acque con elevata contaminazione
di amianto (20 x 10 fibre/litro) può incrementare anche di 5 volte rispetto al
livello di fondo, i livelli di fibre aerodisperse all'interno delle abitazioni
servite da tali acque.
4) In ambito nazionale sono state svolte indagini sistematiche ad ampio raggio
sulla contaminazione da amianto delle acque potabili, tuttavia, i risultati
ottenuti nel corso degli ultimi anni dall'Istituto Superiore di Sanità in
collaborazione con 7 regioni, pur evidenziando che il fenomeno della
contaminazione da amianto delle acque potabili esiste anche in Italia, mostrano
che esso ha dimensioni assai inferiori di quelle osservate in vaste aree degli
USA e del Canada.
5) Il rilascio di fibre da tubazioni o cassoni in cemento-amianto dipende dalla
solubilizzazione della matrice cementizia, dovuta soprattutto alla sottrazione
di ioni calcio; in tale situazione le fibre possono essere liberate e cedute
all'acqua. Il rilascio di fibre è causato perciò essenzialmente dalla natura
dell'acqua condottata e in particolare dalla sua aggressività, che è funzione
del ph, dell'alcalinità totale e della durezza calcica. Il rilascio di fibre
dalle tubature è influenzato inoltre da altri fattori quali la temperatura,
l'ossigeno disciolto, il contenuto di solidi sospesi, la turbolenza e la
velocità dell'acqua. Nella circolare del Ministero della sanità n. 42 del 1°
luglio 1986 pubblicata sulla G.U. n. 157 del 9 luglio 1986 è suggerito un indice
di aggressività dell'acqua da usare come riferimento per l'individuazione delle
situazioni in cui potrebbe aversi rilascio di fibre dalle tubazioni in
cemento-amianto.
6) L'attuale normativa nazionale e comunitaria non sono previste prescrizioni
relative alla sostituzione dei cassoni in cemento-amianto per l'acqua potabile.
Per quanto riguarda eventuali difficoltà tecniche che potrebbero insorgere nella
sostituzione parziale di tubature in cemento-amianto con tubature in materiali
diversi, da un'indagine condotta presso le Associazioni industriali di settore,
risulta che generalmente non sussistono particolari problemi, essendo
disponibili sul mercato adeguati ed efficaci strumenti tecnici (giunti,
raccordi, ecc.), privi di amianto. Informazioni possono essere ottenute presso
le Associazioni industriali di settore.
E' stata altresì valutata la possibilità di utilizzazione di tubazioni in
cemento-amianto negli interventi di manutenzione-sostituzione di condotte per le
acque delle reti idriche e fognarie.
A riguardo il comma 2 dell'art. 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257 ha vietato
(con decorrenza dal 365° giorno dalla data di entrata in vigore della legge
medesima) "l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione
e la produzione di amianto, o di prodotti contenenti amianto", facendo peraltro
salvi i diversi termini previsti nella tabella allegata alla legge "per la
cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti".
Dalla formulazione della norma si evince che il divieto non è esteso anche
all'utilizzazione dei prodotti di amianto o contenenti amianto.
Oltre al dato testuale, anche l'interpretazione logica porta a concludere che
l'impiego dei prodotti contenenti amianto è escluso dall'ambito dei divieti
previsti dalla norma citata. Non avrebbe senso, infatti, la previsione che
consente l'ulteriore produzione e commercializzazione, per un periodo di due
anni, di vari prodotti contenenti amianto (fra cui "tubi, canalizzazioni e
contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile ed
industriale"), se non fosse poi lecito impiegare, anche dopo lo scadere del
biennio, i prodotti venduti prima della scadenza del predetto termine.
Si ritiene che l'utilizzazione, da parte dei gestori di opere idrauliche (ad
esempio consorzi irrigui, comuni, etc.), di tubature in cemento-amianto negli
interventi di manutenzione-sostituzione di condotte per le acque cittadine delle
reti idriche e fognanti non possa ritenersi vietata ai sensi della legge n.
257/1992, purchè si tratti di tubature regolarmente acquistate dai soggetti
medesimi entro i termini dalla stessa previsti e fatti salvi, in ogni caso, gli
effetti di eventuali successive disposizioni. In tali lavorazioni si ribadisce
l'obbligo del rispetto del decreto legislativo n. 277/1991 relativo alla
protezione dei lavoratori, nonchè, per la sostituzione dei materiali già in
opera, l'obbligo di seguire i criteri indicati dal punto 7 del D.M. 6 settembre
1994.
Va, peraltro, rilevato che, sotto il profilo dell'opportunità, l'impiego, anche
ai soli fini di manutenzione, di prodotti contenenti amianto dovrebbe essere,
con il passare del tempo, sempre più limitato, in coerenza con l'intento del
legislatore di assicurare una progressiva eliminazione dei materiali
potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
Per quanto sopra si richiama la necessità di valutare il reale stato di
conservazione dei manufatti in oggetto (degrado del cemento-amianto, danni alla
superficie dei cassoni, danni alle tubazioni, frattura della matrice cementizia,
in conseguenza dei quali si potrebbe avere una cessione di fibre di amianto
all'acqua) per decidere sulla opportunità della loro sostituzione. In proposito
si richiama l'attenzione delle competenti amministrazioni sulla esigenza di
programmare in tempi rapidi la progressiva e sistematica eliminazione delle
tubazioni e dei cassoni di deposito di acque, via via che lo stato di
manutenzione degli stessi e le circostanze legate ai vari interventi da
effettuarsi diano l'occasione per tale dismissione.
Nei casi di sostituzione sia parziale che totale dei manufatti, i criteri di
valutazione e di bonifica da prendere in considerazione sono quelli indicati al
punto 2 del decreto ministeriale 6 settembre 1994, adattandoli alle particolari
tipologie dei manufatti presi in esame.