Delibera Giunta Regionale LIGURIA
29 maggio 1998, n. 1678
Differimento dei termini di consegna delle schede di autonotifica per il
censimento dei prodotti, materiali e manufatti contenenti amianto
(Bollettino Ufficiale
Regione 24 giugno 1998, n. 25)
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 105 del 20 dicembre 1996
avente ad oggetto "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257".
Vista la propria deliberazione n. 567 del 6 marzo 1998 avente ad oggetto "Piano
regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui
all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Approvazione documenti
informativi e di attuazione".
Considerato che in attuazione dei mandati ricevuti dal Consiglio regionale, la
Giunta regionale ha provveduto - nel rispetto delle procedure - ad attivare
tutte le iniziative necessarie ed opportune allo svolgimento del censimento dei
prodotti, materiali, manufatti contenenti amianto, presenti sul territorio
regionale.
Considerato in particolare che nel corso del 1997 si sono attuati gli opportuni
coinvolgimenti di Enti, Rappresentanze, Organismi, Ordini professionali,
Associazioni e Categorie con la finalità di acquisire le indicazioni utili alla
redazione delle documentazioni di riferimento finalizzate all'effettuazione del
censimento previsto dal citato Piano.
Considerato ancora che in data 30 dicembre la Giunta regionale ha adottato, con
specifico provvedimento, le schede di autonotifica per la segnalazione della
presenza di amianto - elaborate e validate da parte dello specifico Gruppo di
lavoro costituito con deliberazione della stessa Giunta per presiedere alla
gestione del censimento - ed ha fissato le date di conclusione dell'operazione
di censimento (31 maggio 1998 per il friabile e 31 luglio 1998 per il compatto)
avendo riguardo alla scadenza prevista originariamente dal Piano deliberato dal
Consiglio regionale che prevedeva, tra l'altro, che in caso di presenza di
materiale friabile - entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal maggio 1997 -
dovesse essere ispezionato l'edificio per valutare le condizioni del materiale
ivi presente, realizzare una documentazione idonea, redigere un rapporto,
trasmettere alla Unità sanitaria locale competente la documentazione prevista.
Considerato altresì che la data del 31 dicembre 1997 è stata, per quanto sopra
esposto e considerato, ritenuta la data di inizio del processo di divulgazione
delle documentazioni e della ulteriore fase dell'azione informativa (la
precedente era consistita nella diffusione del messaggio attraverso atti e nella
raccolta di proposte ed indicazioni a seguito di specifici incontri), prevista
dal Piano regionale di protezione dall'amianto, riguardante la diffusione
capillare dei messaggi attraverso convegni, seminari, conferenze e dibattiti.
Considerato ulteriormente che all'avvio delle operazioni di censimento -
sottolineando la finalità primaria della tutela della salute della popolazione -
erano state previste forme opportune di coinvolgimento della popolazione ligure
- in modo da poter conseguire riscontri soddisfacenti e significativi anche se
proporzionalmente ridotti rispetto alla totalità dei soggetti coinvolti.
Considerato infine che con il mese di gennaio 1998 sono state avviate le
ulteriori azioni di diffusione - verbale e scritta - dell'informazione
attraverso la stampa quotidiana (comunicati ed articoli) e l'effettuazione - sia
in sede regionale che presso altre sedi dislocate sull'intero territorio - di
più conferenze illustrative rivolte anche e non solo agli stessi destinatari
interessati durante le diverse fasi di elaborazione delle documentazioni e
l'invio a tutte le Rappresentanze di specifiche e dettagliate istruzioni in
ordine alla compilazione delle schede ed alle procedure da seguire.
Preso atto che l'obiettivo primario del censimento è l'acquisizione, in modo
attendibile, della conoscenza della presenza d'amianto - in materiali,
manufatti, strutture, impianti - sul territorio finalizzato alla valutazione del
rischio reale per la salute della popolazione e per consentire una adeguata ed
efficace programmazione delle azioni di bonifica e di attivazione di idonee
discariche, pare opportuno - anche per acquisire sempre maggiori riscontri
rispetto a quelli che potranno pervenire nei termini già fissati, rendendo la
rilevazione sicuramente maggiormente rispondente alla realtà - cercare di
conseguirlo favorendo quanto più è possibile - nel rispetto dei vincoli posti
dalla normativa - la popolazione, procedendo ad una riconsiderazione dei termini
di conclusione del censimento della presenza di amianto friabile (entro il 31
maggio 1998) trasferendoli a nuova data.
Preso atto altresì che per mantenere all'iniziativa tutte le rilevanti finalità
della tutela della salute oltre che dell'ambiente, la riapertura dei termini di
conclusione dell'autonotifica per il materiale friabile si ritiene possibile -
per non vanificare l'efficacia delle azioni sino ad oggi condotte - solamente
per tempi ristretti e motivabili.
Preso atto con ciò che ampie dilazioni rispetto ad una scadenza entro il
corrente anno non troverebbero giustificazione se non nella esplicita ammissione
che i mancati o ulteriormente ritardati inoltri non potrebbero che essere
imputabili a negligenti attese dei tempi di scadenza.
Preso ulteriormente atto che - seppure da poco - è comunque avviata anche la
campagna di informazione di massa i cui capisaldi sono attualmente rappresentati
dalla diffusione dei manifesti e dalle inserzioni sui quotidiani e può essere
tempestivamente integrata con la campagna d'informazione televisiva che avrebbe
peraltro lo scopo di stimolare curiosità ed interesse per quanto è già stato
fatto o è in corso di attuazione e su dove possono essere acquisite le
necessarie ed opportune informazioni.
Considerato e ribadito ulteriormente per quanto sopra esposto che l'obiettivo
del censimento è l'acquisizione della conoscenza della presenza di amianto per
l'adozione, se necessario delle azioni opportune di tutela della salute e
salvaguardia dell'ambiente.
Valutata la congruità di un differimento - ultimo e definitivo al 30 novembre
1998 - dei termini per la presentazione delle schede di autonotifica siano esse
riferite alla presenza di amianto friabile o compatto.
Su proposta dell'Assessore alla sanità e servizi sociali
Delibera:
1) di fissare, per le considerazioni tutte di cui alla premessa, la data ultima
ed improcrastinabile per la presentazione delle schede di autonotifica della
presenza di amianto - sia friabile che compatto - in manufatti, strutture,
edifici, impianti, ecc. al 30 novembre 1998.
2) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino
regionale.
3) di incaricare l'Ufficio stampa della Giunta regionale di predisporre un
comunicato che evidenzi lo spostamento di date per la presentazione delle schede
di autonotifica, di divulgarlo alla stampa ed alle testate televisive e di
chiederne la replica nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio nonchè
nella giornata di lunedì 1° giugno.
4) di completare l'azione divulgativa, già capillarmente ed efficacemente
portata avanti, con possibili ulteriori iniziative ritenute congrue ed opportune
alla diffusione del messaggio.
5) di informare la competente Commissione consiliare dello spostamento ultimo e
definitivo della data di consegna delle autocertificazioni al 30 novembre 1998
fermo restando la scadenza degli aggiornamenti successivi delle autonotifiche al
31 maggio di ogni anno.
6) di provvedere, con successivo atto, all'adozione dei criteri per
l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, della legge n. 257/1992 a carico di
coloro che produrranno oltre il 30 novembre 1998 l'autonotifica connessa con la
presenza di materiali contenenti amianto friabile o compatto.