Delibera Giunta Provinciale BOLZANO
27 gennaio 1997, n. 274
Piano provinciale amianto: adozione di piani di protezione, di decontaminazione,
di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall'amianto - Revoca della deliberazione n. 6449 del 16 dicembre 1996
(Bollettino Ufficiale
Regione 4 febbraio 1997)
LA GIUNTA PROVINCIALE
Delibera
1) di adottare il seguente "Piano provinciale
amianto" secondo l'allegato schema, che forma parte integrante della presente
deliberazione;
2) di revocare la deliberazione n. 6449 del 16 dicembre 1996;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della
regione.
Piano provinciale amianto
Il Piano provinciale amianto si articola, ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1994, nei
punti seguenti:
1) censimento delle situazioni a "rischio amianto";
2) procedure di decontaminazione e bonifica;
3) procedure e individuazione degli impianti di smaltimento;
4) sorveglianza e controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di
sicurezza del lavoro;
5) formazione e specializzazione del personale;
6) strumentazione necessaria per le analisi dell'amianto.
1) Censimento delle situazioni a "rischio amianto"
a) Censimento delle strutture e delle opere contenenti amianto
Il censimento si riferisce in Alto Adige soprattutto alle imprese che utilizzano
o hanno utilizzato amianto e agli edifici nei quali sia presente amianto libero
o in matrice friabile, ai sensi dell'art. 3 e 12 del D.P.R. 8 agosto 1994 e
dell'art. 10 della legge 27 marzo, n. 257. Il suddetto censimento degli edifici
di cui all'art. 10, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257 viene effettuato
con priorità per gli edifici pubblici, per i locali di utilizzazione collettiva
e per i blocchi di appartamenti. L'agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente e la tutela del lavoro coordina il censimento. Dipendenti
provinciali disponibili attuano il censimento previsto con una durata di due
anni.
I comuni con più di 10.000 abitanti censiscono, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R.
8 agosto 1994, i propri edifici in collaborazione con l'agenzia.
Imprese
L'agenzia rileva le imprese:
- con l'ausilio della relazione annuale sull'attività svolta nel campo
dell'utilizzo e/o smaltimento e/o bonifica di cui all'art. 9, comma 1 e 3 della
legge 27 marzo 1992, n. 257 e di cui alla circolare 17 febbraio 1993, n. 124976
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- con l'ausilio di una scheda di censimento unificata, conformemente all'art. 3
del D.P.R. 8 agosto 1994.
Le fonti informative a tal fine sono: a) dati INAIL relative alle imprese che
risultino corrispondere al premio assicurativo "silicosi e asbestosi"; b)
estratto del Registro imprese della Camera di commercio di cui all'allegato B
del D.P.R. 8 agosto 1994; c) approvazione dei piani di lavoro relativi alla
bonifica dagli Enti competenti.
Edifici pubblici
Il censimento viene effettuato con l'ausilio degli operatori tecnici. Gli
edifici sono da visitare utilizzando la scheda di censimento di cui all'allegato
5 del D.M. Sanità 6 settembre 1994, accertando e valutando la presenza di
materiali contenenti amianto.
Edifici privati
Il censimento viene eseguito mediante un Protocollo di censimento, conformemente
all'art. 12 del D.P.R. 8 agosto 1994 e all'allegato 5 del D.M. Sanità 6
settembre 1994, in collaborazione con le Associazioni e gli Enti indicati
nell'allegato 1 ("Elenco delle Associazioni e degli Enti a cui inviare la
richiesta di notificazione dati sugli immobili di proprietà con amianto in
matrice friabile").
"Materiali rotabili"
Il censimento delle rispettive situazioni a "rischio amianto" viene eseguito
dall'agenzia in base ai dati forniti annualmente dall'Ente FF.SS. e dalle
società di ferrovie private. Per assicurare una sorveglianza adeguata, gli Enti
ferroviari garantiscono la sigillatura delle aperture delle carrozze contenenti
amianto e comunicano tempestivamente all'agenzia sia il numero di codice e la
posizione delle rispettive carrozze che i loro spostamenti.
b) Registro Alto Adige del mesotelioma
Il Registro tumori Alto Adige raccoglie la documentazione completa per tutti i
casi che si manifestano in Alto Adige. In questo modi si contribuisce alla
prevenzione sanitaria e si facilita il riconoscimento dei casi di malattia
professionale garantendo per questi le prestazioni sociali previste dalla legge.
Il Registro Alto Adige del mesotelioma funzionerà in collaborazione con i centri
di raccolta dati già attivati a livello nazionale (ISPESL, ISS, Panel italiano
mesoteliomi).
2) Procedure di decontaminazione e bonifica
Le procedure di decontaminazione e bonifica sono determinate dal D.Lgs. 15
agosto 1991 e dalla legge 27 marzo 1992, n. 257. Gli obblighi specifici relativi
a materiali edili contenenti amianto sono stati illustrati dai seguenti
elaborati e comunicati alle rispettive Associazioni, istituzioni e imprese
private:
a) circolare sull'applicazione del decreto legislativo n. 277/1991 "I rischi da
esposizione a rumore e amianto nel settore edile" pubblicata nel dicembre 1993
dal coordinamento servizi di prevenzione della provincia autonoma di Bolzano;
b) opuscolo sull'amianto "Protocollo tipo del piano di lavoro per la rimozione
di lastre o di altri manufatti contenenti amianto in matrice compatta"
pubblicato nel dicembre 1995 dal servizio multizonale di medicina del lavoro,
dall'Ufficio provinciale aria e rumore e dall'Ufficio provinciale gestione
rifiuti.
L'applicazione del piano di intervento dipende per quanto attiene alle coperture
in cemento-amianto (Eternit) dal loro stato di conservazione. La rimozione
immediata non è sempre prevista. Se il cemento amianto non si presenta in
cattive condizioni, si può provvedere alla "temporanea conservazione" trattando
le superfici con resine fissanti o coprendole con un'altra copertura. La
presenza di amianto dovrà essere segnalata per eventuali futuri inteventi di
manutenzione o rimozione in corrispondenza di tali superfici. Prima dell'inizio
dei lavori di demolizione e bonifica in strutture edificate e della rimozione di
materiali contenenti amianto dagli edifici, apparecchi e impianti di altro tipo,
un relativo piano di lavoro dovrà comunque essere inviato agli Organi di
vigilanza competenti e approvato da questi, conformemente all'art. 34 del
decreto legislativo n. 277/1991.
3) Procedure e individuazione dei siti per lo smaltimento
Il piano smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce, conformemente all'art.
5 del D.P.R. 8 agosto 1994, parte integrante del piano di organizzazione dei
servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. del 10 settembre 1982, n.
915.
I rifiuti di amianto che contengono concentrazioni di fibre di amianto libere o
in matrice friabile in quantitativi inferiori a 100 mgl/kg sono classificati
come speciali; con concentrazioni maggiori tali rifiuti sono da considerarsi
come tossico nocivi.
Durante la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto,
qualsiasi forma di stoccaggio provvisorio deve essere evitato, per quanto
possibile mediante le misure tecniche e organizzative.
In relazione al conferimento e lo stoccaggio definitivo in discarica di
materiali contenenti amianto (codice catasto italiano H0008, codice catasto
europeo 170105) sono da osservare le seguenti disposizioni:
- è vietato il conferimento di materiali contenenti amianto in discariche di
categoria I e II tipo A;
- il conferimento può avvenire unicamente presso discariche controllate
classificate di categoria II tipo B e II tipo C;
- materiali contenenti una concentrazione di fibre di amianto libere o in
matrice friabile in quantità superiore a 10.000 mgl/kg sono da conferire nelle
discariche di categoria II tipo C;
- per problemi connessi al rilascio di sostanze (polveri e fibre) riconosciute
altamente pericolose per la salute dell'uomo, tali rifiuti dovranno essere
conferiti inoltre nel seguente modo:
a) qualora trattasi di lastre e tubi interi, dovranno arrivare ben accatastati
(possibilmente su pallets), legati adeguatamente in modo da favorirne la fase di
scarico, imballati in resistenti teli di polietilene ed etichettati a norma;
b) materiali non interi (frantumati) dovranno arrivare immobilizzati tramite
l'impiego di sostanze fissanti (silicone, magrone, ecc.) imballati in resistenti
sacchi di polietilene etichettati a norma che ne permettano anche la fase di
scarico.
Tali materiali sono da collocare in porzioni di discariche non soggette a
ripetuto transito di mezzi pesanti;
c) i rifiuti sono da ricoprire immediatamente per evitare possibili dispersioni
di fibre.
- Sarà compito del gestore della discarica aggiornare su una mappa la posizione
dei rifiuti contenenti amianto;
- i manufatti contenenti amianto non possono essere destinati alla
termodistruzione.
I rispettivi gestori delle discariche inviano annualmente una relazione
all'agenzia, nella quale viene dichiarato il quantitativo accettato, il tipo e
la procedura applicata nello smaltimento dei rifiuti di amianto.
4) Sorveglianza e controllo delle situazioni a "rischio amianto" per l'ambiente,
e per la salute dei lavoratori
L'agenzia coordina, ai sensi degli artt. 7 e 9 del D.P.R. 8 agosto 1994, la
sorveglianza e il controllo delle diverse situazioni a "rischio amianto".
Il laboratorio analisi aria dell'agenzia effettua, come previsto dagli artt. 7 e
9 del D.P.R. 8 agosto 1994, prelievi ambientali periodici nei siti di bonifica e
nelle rispettive discariche (almeno annuale). I campioni prelevati verranno
sottoposti a un'analisi quali-quantitativa secondo le modalità standardizzate.
Le persone esposte professionalmente al "rischio amianto" (lavori di
manutenzione, di bonifica, di trasporto e di smaltimento relativi a materiali
contenenti amianto) sono soggette a sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n.
277/1991 e alla legge n. 257/1992.
Per quanto attiene all'art. 8 del D.P.R. 8 agosto 1994 l'agenzia provvede a
rilevare la presenza di materiali contenenti amianto e il loro stato di
conservazione.
Gli ispettori valutano lo stato di conservazione dei materiali, la necessità di
bonificare gli stessi e prescrivono nei casi di urgenza le opportune misure di
bonifica.
5) Formazione e specializzazione del personale
La formazione e specializzazione del personale è da considerarsi un presupposto
essenziale per una sorveglianza efficiente delle situazioni "rischio amianto" e
contribuisce in modo determinante alla gestione controllata e alla soluzione dei
problemi connessi all'amianto.
Contenuto e organizzazione dei corsi sull'amianto si articolano come segue:
1) corso base per tutti gli operatori tecnici che lavoreranno nell'ambito del
P.P.A.; il corso si propone di fornire informazioni di base per gestire le
problematiche collegate all'amianto. La durata corrisponde a due giornate;
2) corso di perfezionamento per gli operatori tecnici che effettuano il
censimento. L'obiettivo è di mettere gli operatori in grado di risolvere le
diverse problematiche connesse all'amianto. Il corso ha una durata di 40 ore e
comprende anche esempi pratici di carattere applicativo;
3) corso sulle tecniche di analisi dell'amianto per un operatore tecnico con una
durata di 3 giorni che permette di effettuare le analisi in microscopia ottica a
contrasto di fase e in microscopia elettronica a scansione.
In caso di necessità verranno tenuti successivamente corsi di cui all'art. 10
del D.P.R. 8 agosto 1994 rivolti ai lavoratori e ai coordinatori delle opere di
bonifica da amianto.
6) Strumentazione tecnica per l'analisi dell'amianto
Come previsto dall'art. 11 del D.P.R. 8 agosto 1994 l'agenzia dovrà avere a
disposizione per l'analisi dell'amianto la seguente strumentazione:
a) un microscopio elettronico a scansione e un diffrattometro per la
microanalisi RX a dispersione energetica;
b) un microscopio ottico a contrasto di fase;
c) la strumentazione per il campionamento dell'aria.
Allegato 1
Elenco delle Associazioni e degli Enti a cui inviare la richiesta di notifica
dati
sugli immobili di proprietà con amianto in matrice friabile
1. Provincia autonoma di Bolzano, comuni, Unità sanitarie
2. Aziende elettriche
3. Telecom
4. Aziende municipalizzate
5. Poste e telecomunicazioni
6. Vigili del fuoco
7. Caserme, Ministeri e dogane
8. Circoli sportivi (palestre e piscine)
9. Istituto per l'edilizia abitativa agevolata
10. Aziende di trasporto
11. Circoli ricreativi
12. Case di cura
13. Banche
14. Cinema
15. Associazioni di amministratori di condomini
16. Associazioni di piccoli proprietari
17. Istituti assicurativi
18. Chiese e curia
19. Alberghi
20. Grandi magazzini
21. Ente fiera
22. Strutture Universitarie
23. Immobiliari