Delibera Consiglio Regionale LIGURIA
20 dicembre 1996, n. 105
Piano di protezione dell'ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257
(Bollettino Ufficiale
Regione 5 febbraio 1997, n. 6, supplemento ordinario)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Delibera
di approvare il Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto, allegato al presente atto elaborato in conformità al disposto
dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
(Omissis)
Allegati
Legge n. 257/1992 art. 10
"Piano regionale"
(Omissis)
La regione Liguria, a norma dell'art. 10 della legge n. 257/1992 e dell'art. 1
del D.P.R. 8 agosto 1994 adotta il seguente:
Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento
e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
Art. 1
Non emerge la necessità di predisporre il programma di cui all'art. 10, comma 2,
lett. c) della legge n. 257/1992.
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 8 agosto 1994 e sulla base del Piano "Cave"
regionale e delle conoscenze geologiche e petrografiche esistenti la regione ha
effettuato il censimento delle cave di pietre verdi (comprendenti tutti i
termini delle sequenze ofiolitiche, poco metamorfiche o metamorfiche, e le rocce
anfibolitiche) con la preparazione della relativa cartografia (allegato I).
Sulla base del censimento di cui al comma precedente la regione ha effettuato la
classificazione delle cave e di tutte le aree nelle quali possano essere
presenti concentrazioni di amianti tali da costituire potenziali situazioni di
pericolo o da richiedere un controllo delle condizioni di sicurezza del lavoro
nel caso di interventi di movimentazione, con la predisposizione di prime linee
guida (allegato II).
Art. 2
La regione effettua il censimento delle imprese che utilizzano o che abbiano
utilizzato amianto nelle attività produttive ed il censimento delle imprese che
svolgono attività di smaltimento e di bonifica, secondo quanto previsto
dall'art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994. Questa attività sarà svolta, sulla base
dei codici ISTAT di cui all'allegato III, in collaborazione con le Associazioni
imprenditoriali e le Camere di commercio della regione, l'INAIL e l'Università
degli Studi di Genova. In particolare saranno censite:
- le imprese già utilizzatrici di amianto nel ciclo produttivo;
- le imprese le cui attività possono ancora far venire in contatto con prodotti
contenenti amianto (attività edili e termoidrauliche, autocarrozzerie,
acquedotti, manutenzione ascensori, manutenzione centrali termiche, riparazione
navale, ecc.);
- imprese con produzione, movimentazione, stoccaggio fluidi ad alta temperatura
(raffinerie, impianti chimici e petrolchimici, grandi centrali termiche, imprese
alimentari, ecc.);
- imprese di bonifica liguri o operanti in Liguria, comprese le imprese di
rimozione di manufatti di cemento-amianto.
Art. 3
La regione effettuerà, attraverso le strutture territoriali competenti, il
censimento degli edifici, impianti e strutture nei quali siano presenti
materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, come
definito dall'allegato al D.M. Sanità del 6 settembre 1994, con priorità per gli
edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva
e per i blocchi di appartamenti, con le modalità previste dall'art. 12, comma 5,
della legge n. 257 e dall'art. 12 del D.P.R. 8 agosto 1994.
La popolazione sarà informata degli obblighi derivanti dall'applicazione delle
norme anche tramite la diffusione di comunicati stampa ed affissioni murali
(allegato IV), anche in collaborazione con i comuni della regione.
I comuni dovranno attivare servizi al pubblico per fornire le necessarie
informazioni preliminari.
I comuni dovranno altresì raccordarsi con le strutture competenti a livello
regionale e delle Unità sanitaria locali, al fine di avviare contatti specifici
per il completamento del censimento, secondo le priorità di cui al comma 1, ivi
compresi edifici, impianti ed aree dismesse con presenza di amianto.
Art. 4
Individuazione dei siti
Il D.P.R. 8 agosto 1994 recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di
protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai
fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" stabilisce tra l'altro:
1) che le regioni devono predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti di
amianto che individui la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti
da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti basato sulla valutazione delle
tipologie e dei quantitativi di amianto presenti e su una appropriata analisi
territoriale;
2) che tale piano deve costituire parte integrante del Piano di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 915/1982;
3) che i rifiuti di amianto, sia speciali che tossici e nocivi ai sensi del
D.P.R. n. 915/1982, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento
mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata;
4) che limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti
amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti
speciali ai sensi del D.P.R. n. 915/1982, è consentito lo smaltimento anche in
discariche di seconda categoria, tipo A, purchè tali rifiuti provengano
esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi;
5) che devono essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa,
apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei
rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.
Occorre in proposito sottolineare che la mancata emanazione, prevista all'art.
6, comma 4, della legge n. 257/1992, del decreto dei Ministeri ambiente e sanità
riguardante i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il
deposito dei rifiuti di amianto, nonchè sul trattamento, imballaggio e la
ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del
D.P.R. n. 915/1982, determina difficoltà sia per una corretta pianificazione in
relazione alla tipologia e alla volumetria degli impianti da destinare allo
smaltimento dei rifiuti di amianto sia per la determinazione delle norme
tecniche di gestione degli impianti di smaltimento che allo stato possono avere
unicamente carattere provvisorio.
Fermo restando i limiti sopra rappresentati, la regione, sulla base dei
risultati elaborati, desunti dal censimento di cui all'art. 2, verifica
innanzitutto la possibilità dell'utilizzo degli impianti esistenti e, ove
necessario, individua i siti idonei e le volumetrie necessarie dei nuovi
impianti per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto secondo le seguenti
tipologie di amianto:
- smaltimento tramite discarica di seconda categoria, tipo A, per rifiuti
costituiti da cemento-amianto in forma legata tipo Eternit, Fibronit o altro. Le
discariche possono avere un bacino di utenza provinciale o più limitato
(comunità montana, consorzio di comuni) a seconda delle esigenze individuate dal
censimento;
- smaltimento tramite discarica di seconda categoria, tipo B, oltre che per i
rifiuti sopra specificati anche per rifiuti contenenti amianto in matrice
friabile per i quali è necessaria una maggiore cautela nelle fasi di scarico e
seppellimento. Porzioni di dette discariche potranno essere utilizzate anche per
lo smaltimento di rifiuti di amianto classificabili come tossici e nocivi.
Verrà favorita in particolare, mediante accordi con gli Enti pubblici che
svolgono il servizio di Nettezza urbana, la realizzazione di centri di
stoccaggio dove i cittadini possano conferire in modo separato oggetti o
manufatti contenenti amianto in forma legata presenti nelle abitazioni.
Caratteristiche dei siti
In linea generale le caratteristiche dei siti ove realizzare le discariche
dovranno rispondere ai criteri localizzativi previsti nel Piano di
organizzazione dei servizi di smaltimento della Liguria, approvato dal Consiglio
regionale con le delibere n. 124 del 24 novembre 1992 e n. 145 del 29 dicembre
1992. L'individuazione dei siti sopra indicati costituirà parte integrante del
Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento di cui all'art. 6 del D.P.R.
n. 915/1982.
A tal fine verranno seguite le procedure previste dalla legge regionale n.
11/1995 relative alle modifiche al Piano di organizzazione dei servizi di
smaltimento.
Regime transitorio
Nell'attesa di disporre dei dati conoscitivi necessari per l'elaborazione del
Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto, si ritiene necessario individuare
soluzioni da subito applicabili per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto
nelle discariche di seconda categoria A e B già in esercizio ovvero di futura
realizzazione alle condizioni riportate nell'allegato V.
Art. 5
Controllo delle attività di smaltimento
Controllo sugli impianti esistenti che smaltiscono rifiuti contenenti amianto
Le province, al fine di verificare la rispondenza alle disposizioni riportate
nell'allegato V, relative agli impianti in esercizio, provvederanno ad
effettuare un controllo all'inizio dello smaltimento dei rifiuti di amianto
negli impianti stessi.
Successivamente le province effettueranno controlli bimestrali fino alla
conclusione dell'attività di smaltimento.
Inoltre, con periodicità annuale, le province effettuano controlli per
verificare le condizioni degli impianti dopo la chiusura degli stessi.
Controlli sulle attività di smaltimento
I controlli riguarderanno:
- le imprese che svolgono attività di smaltimento obbligate alla comunicazione
annuale ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 527/1992;
- i produttori e gli smaltitori di rifiuti che ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della legge n. 475/1978 hanno presentato la dichiarazione annuale relativa ai
rifiuti contenenti amianto.
A tal fine la regione trasmetterà alle province l'elenco dei soggetti che hanno
effettuato le suddette dichiarazioni.
I controlli dovranno riguardare:
- la rispondenza dei registri di carico e scarico alle dichiarazioni effettuate;
- la validità delle autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di
smaltimento utilizzati.
Le province, nella relazione annuale prevista dalla legge regionale n. 11/1995,
dovranno indicare gli esiti dei controlli effettuati.
Art. 6
La regione, in base ai censimenti di cui agli artt. 1, 2, 3 del presente piano,
individuerà le attività e le situazioni nelle quali è presente un rischio di
esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e per la popolazione e
predisporrà un piano di indirizzo per le strutture territoriali finalizzato alla
vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori,
alla valutazione preventiva dei piani di lavoro relativi agli interventi di
bonifica di ed alla valutazione dei rischi connessi alla presenza di amianto in
edifici, strutture ed impianti.
Il piano di indirizzo di cui al comma precedente, del quale gli allegati VI, VII,
VIII, IX e X costituiscono prime linee guida, dovrà essere attuato dalle
strutture territoriali competenti.
Le strutture territoriali di cui al comma precedente dovranno inviare
annualmente alla regione una relazione sull'attività svolta comprendente, per il
periodo considerato, l'indicazione degli operatori responsabili degli interventi
di prevenzione per i lavoratori esposti al rischio di amianto, i livelli di
esposizione alle fibre di amianto nelle imprese attive nel territorio, gli
interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti amianto
effettuati nel territorio, gli interventi di prevenzione effettuati dalla
struttura presso le imprese interessate, gli interventi di prevenzione
effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e le disposizioni
impartite circa i piani di controllo e manutenzione.
Le strutture territoriali di cui al 2° comma provvederanno ad effettuare
controlli periodici nelle situazioni di potenziale pericolo evidenziate dai
censimenti, tra cui:
a) attività di estrazione, movimentazione e comminuzione di rocce contenenti
amianto;
b) stabilimenti dismessi di produzione di materiali contenenti amianto e non
ancora bonificato, la cui presenza sul territorio regionale sia evidenziata dal
censimento di cui all'art. 2;
c) materiale accumulato a seguito di operazioni di bonifica su mezzi di
trasporto vari (vagoni ferroviari, imbarcazioni, aerei, ecc.);
d) edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato;
e) impianti industriali dove è stato usato amianto per la coibentazione di
impianti e/o strutture;
f) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento.
Le strutture territoriali di cui al 2° comma effettueranno il controllo delle
imprese che hanno commercializzato all'ingrosso materiali contenenti amianto.
Art. 7
La regione approverà i programmi del corso di formazione professionale per il
personale delle imprese che vogliono effettuare interventi di bonifica di
materiali contenenti amianto e costituirà la Commissione per il rilascio dei
relativi titoli di abilitazione.
Uno degli obiettivi del Piano regionale amianto, in relazione agli obiettivi
primari della legge n. 257/1992 di controllo delle situazioni potenzialmente a
rischio, è la formazione degli operatori delle strutture di vigilanza delle
UUSSLL.
La regione organizzerà, avvalendosi dell'Università e con la collaborazione di
personale esperto delle strutture di vigilanza dell'USL, un programma di corsi
articolato su due livelli:
1) livello di base per tutti gli operatori tecnici delle strutture di vigilanza;
2) livello di perfezionamento per un gruppo ristretto di operatori su tutte le
problematiche del controllo delle bonifiche e della valutazione delle situazioni
di rischio legate alla presenza di amianto.
Art. 8
La regione provvederà ad assegnare alle UUSSLL le risorse finanziarie per la
dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività
previste dall'art. 10 della legge n. 257/1992 ed in percentuale alla cifra
complessiva determinata a livello ministeriale.
Art. 9
La regione, per la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 3, 6, 7
(comma 2) e 8 del presente piano, impegnerà le risorse finanziarie previste
dall'art. 16 della legge n. 257/1992, con le seguenti priorità:
1) dotazione strumentale;
2) corsi di formazione per gli operatori;
3) censimento.
Art. 10
Le incombenze connesse all'attività delle UUSSLL dovranno ovviamente essere
riviste al momento dell'avvio concreto del funzionamento dell'ARPAL in relazione
alle mansioni di propria competenza.
Allegati I, II e III
(Omissis)
Allegato IV
Regione Liguria - Struttura igiene, Educazione sanitaria
Osservatorio epidemiologico regionale
Bozza di Direttiva regionale
applicativa D.P.R. 8 agosto 1994
Divieti
Dal 12 settembre 1991 è vietata, salvo specifico "Piano di intervento"
autorizzato dalla USL, qualunque aggressione meccanica su materiali contenenti
amianto (cfr. art. 34 D.Lgs. n. 277/1991 e D.M. 6 settembre 1994).
Dal 28 aprile 1994 è vietata in Italia, ai sensi della legge n. 257/1992, la
produzione, commercializzazione, import-export di amianto o prodotti contenenti
amianto.
Dalla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992 è iniziata una
progressiva eliminazione controllata di tali materiali già installati o
presenti.
Definizioni
Materiali contenenti amianto: sono materiali compositi, formati da quantità
variabili di fibre di amianto generalmente mescolate a sostanze o materiali
leganti (cemento, materiali plastici, collanti, vernici, ecc.).
Gli utilizzi più diffusi sono:
- coperture o altri elementi in cemento amianto, quali Eternit, Fibronit, ecc.
(tetti, serbatoi, canne fumarie, tubazioni, ecc.);
- trattamenti antincendio su strutture portanti in ferro o barriere contro il
fuoco (es. porte tagliafuoco);
- trattamenti isolanti a scopo fonoassorbente (per la riduzione della
propagazione del rumore) o isolante termico;
- altri: ad esempio cartoni, funi, guarnizioni, tessuti, ferodi, frizioni, ecc.
Rischio da amianto: si verifica quando fibre di amianto sono rilasciate dai
materiali e possono venir respirate.
Materiali friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o
ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.
Materiali compatti (non friabili): materiali duri che possono essere sbriciolati
o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi,
frese, trapani, ecc.).
Nota: la dispersione spontanea di fibre nell'aria aumenta con l'aumentare della
friabilità del materiale. Si deve considerare che materiali compatti con il
tempo (e con le sollecitazioni meteorologiche e d'uso) perdono gradualmente la
loro consistenza.
Obblighi
I proprietari di immobili e/o i responsabili delle attività che si svolgono in
edifici o impianti nei quali siano presenti materiali contenenti amianto (D.M.
n. 619/1994):
a) devono entro il 31 maggio 1997:
1) designare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte
le attività manutentive che possano interessare i materiali contenenti amianto;
2) produrre e conservare una idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione
dei materiali contenenti amianto. Tale documentazione deve essere integrata
dalle osservazioni periodiche e dalla documentazione relativa ad eventuali
interventi;
3) garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante l'attività di
pulizia, manutenzione o in occasione di qualunque evento che possa causare
disturbi ai materiali in questione;
4) porre segnaletica di avvertenze e divieti specifici sulle installazioni
soggette a frequenti interventi di manutenzione (caldaie, tubazioni, ecc.);
5) predisporre una specifica procedura di autorizzazione interna per le attività
di manutenzione che possano eventualmente disturbare i materiali. Fermo restando
che interventi che intenzionalmente disturbano o rimuovono amianto devono essere
comunicati al dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio;
6) fornire corrette informazioni agli occupanti dell'edificio.
b) Nel caso di presenza di materiali friabili devono altresì, entro il 31 maggio
di ogni anno, a partire dal 1997:
1) far ispezionare l'edificio ed i materiali almeno una volta all'anno da
personale specificatamente in grado di valutare le condizioni dei materiali;
2) realizzare, nel corso di ogni sopralluogo annuale, idonea e sufficiente (di
insieme e di particolari sullo stato delle superfici) documentazione fotografica
a colori;
3) redigere dettagliato rapporto, relativo all'ispezione, da conservare nella
documentazione di cui al punto 2;
4) trasmettere al dipartimento di prevenzione della USL competente;
a) copia del rapporto,
b) nominativo e recapito del responsabile,
c) copia della documentazione fotografica.
Note: Nel caso di presenza di materiale sospetto i proprietari e/o gli
utilizzatori provvedono a farlo analizzare da laboratorio attrezzato che adotti
le metodiche indicate dal D.M. 6 settembre 1994.
I materiali non friabili, oltre a quanto indicato sopra, saranno oggetto di
future direttive.
Si consiglia ai proprietari di piccoli manufatti (pannelli anticalore situati
dietro elementi di riscaldamento, reticelle o cartoni, coperte ignifughe da
stiro o altro, ecc.) di confezionare accuratamente tali oggetti con teli
plastici resistenti e ben sigillati, da conservare in attesa dell'attivazione di
un sistema locale di raccolta per il successivo invio a discarica controllata.
Tale attivazione sarà oggetto di future comunicazioni.
Allegato V
Prescrizioni tecniche da adottare per lo smaltimento di rifiuti costituiti da
sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide,
classificabili quali rifiuti speciali
ai sensi del D.P.R. n. 915/1982 provenienti esclusivamente da attività di
demolizione, costruzioni e scavi, in discariche di seconda categoria tipo A e B
(Omissis)
Allegato VI
Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di
rimozione
di materiali contenenti amianto in matrice friabile
1. Presentazione del progetto
a) Definizione data e scadenza per autorizzazione.
b) Verifica dell'iscrizione della ditta alla speciale sezione dell'albo di cui
all'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 come previsto dalla legge n. 257/1992, art.
12, comma 4 (attualmente inesistente).
2. Requisiti specifici del progetto
a) Specifico progetto che tenga conto delle peculiarità ambientali e strutturali
del luogo in cui verrà fatta la bonifica e del tipo di bonifica.
b) Dovrà contenere tutti i dettagli normalmente contenuti in un progetto (piante
topografiche, fasi di lavoro, modalità operative, ecc.).
c) Deve essere ricordato che le condizioni di lavoro in un cantiere di bonifica
sono tra le più onerose da un punto di vista fisico.
d) Indicazioni delle motivazioni delle tecniche di bonifica adottate.
e) Confinamento "statico": dovrà essere descritto il confinamento (teli in
materiale plastico - polietilene ad elevata resistenza - o materiali di altra
natura - ad esempio ignifughi - in funzione di specifiche esigenze di lavoro)
della zona di lavoro ricoprendo tutte le superfici su cui non si effettua
intervento:
- pavimento;
- pareti;
- gli oggetti non rimovibili.
Descrizione del complemento di confinamento:
- supporti specifici;
- utilizzo di schiume ad espansione.
f) Confinamento "dinamico": va prevista la messa in depressione, mediante
aspiratori ad "alta portata", della zona confinata in modo da realizzare un
flusso d'aria pulita che entra nella zona di lavoro attraverso le inevitabili
imperfezioni delle sigillature, si inquina, viene aspirata, passa attraverso il
filtro ad alta efficienza e ritorna all'esterno pulita.
Gli aspiratori dovranno:
- essere in numero e portata tali da garantire almeno 3-4 ricambi ora dell'aria
dell'ambiente confinato;
- essere tenuti in funzione sempre anche, nei periodi di pausa del lavoro, in
modo da mantenere costantemente in diminuzione la concentrazione di fibre di
amianto nell'aria;
- essere riportate le caratteristiche di filtrazione, nell'attesa di una
definizione normativa ci si può basare sulle norme americane HEPA - High
Efficiency Particulate Air Filter - che fissano una capacità di ritenzione pari
al 99.97% di particelle fino a 0.3 micron di diametro;
- automatismi od operazioni in caso di mancanza di alimentazione;
- disposizione degli aspiratori nell'ambiente confinato per la valutazione del
flusso d'aria;
- schede tecniche degli aspiratori con i dettagli di potenza e portate,
dispositivo di verifica di efficienza;
- modalità di cambio dei diversi tipi di filtri.
g) Area di decontaminazione: progettata nei dettagli secondo quanto indicato
nell'allegato del D.M. 6 settembre 1994 - punto 5 (misure di sicurezza da
rispettare durante gli interventi di bonifica), 3 a) area di decontaminazione -,
o eventualmente prevedendo di separare i percorsi di ingresso e di uscita dalla
zona di lavoro; in sede di valutazione del piano va verificata la congruità
della disposizione, anche in riferimento eventuale a zone non direttamente
coinvolte dalla bonifica.
h) Piano di monitoraggio ambientale: dovrà comprendere:
- monitoraggio dei valori di fondo prima dell'inizio della rimozione in numero
adeguato a quelle che saranno le misure finali per la restituzione;
- monitoraggio all'interno, da definire a seconda delle dimensioni e della
durata dell'attività;
- monitoraggio all'esterno, per la garanzia di buona efficienza delle procedure
e delle opere provvisionali;
- tempi e modalità di comunicazione dei risultati alla USL; di norma entro le 24
ore dal prelievo in modo da poter adottare eventuali provvedimenti temporalmente
efficaci.
i) Piano di gestione dei rifiuti: deve comprendere:
- le procedure operative per il trasporto dei rifiuti al di fuori della zona
confinata;
- la sede di accantonamento in cantiere;
- le procedure di controllo ambientale della zona di accantonamento;
- il quantitativo massimo contemporaneamente presente e la frequenza dei flussi;
- l'individuazione, e la copia delle autorizzazioni, del trasportatore e della
discarica (in base alla previsione di classificazione del rifiuto).
j) Condizioni di "preallarme": le condizioni operative per cui deve essere
modificata la procedura, le più frequenti:
- black-out elettrico;
- blocco dell'aspiratore ad alta portata;
- risultati dei monitoraggi superiori alle attese;
- mancanza di acqua, aumento del quantitativo di rifiuti accantonati al di sopra
di quello pianificato.
3. Sopralluogo preliminare
Devono essere verificate le corrispondenze concrete, degli ambienti e del
materiale contenente amianto, a quanto pianificato sulla carta e l'eventuale
presenza di altri tipi di problemi non evidenziati specialmente:
a) continuità con altri ambienti lavorativi;
b) altri tipi di materiali esclusi dalla bonifica.
4. Corrispondenza con progetto
a) Non esiste corrispondenza ed il progetto è gravemente incompleto: si respinge
lo stesso.
5. Le verifiche sono state totalmente (o parzialmente) positive
Si emette specifica autorizzazione ("nulla-osta") all'inizio lavori (con
prescrizioni aggiuntive).
6. Realizzazione confinamento statico
Se ritenuta fase delicata o problematica in relazione alla situazione concreta:
- effettuare 1 o più sopralluoghi di verifica delle procedure operative.
7. Effettuazione "prova fumo"
Di norma è preferibile partecipare a tale prova in almeno due operatori (1
all'interno della zona confinata ed 1 all'esterno).
E' di gran lunga preferibile l'utilizzo di macchine da palcoscenico rispetto ad
altri sistemi (fiale generatrici di fumo, ai razzi di segnalazione, ecc.).
Il fumo dovrà essere generato all'interno della zona confinata in condizioni di
tranquillità, a saturazione dell'ambiente dovranno essere visibili dall'esterno
solo piccole fuoriuscite del fumo (nella quasi totalità dei casi è impensabile
l'ermeticità). In caso contrario si dovrà procedere ad un rafforzamento della
sigillatura nelle parti evidenziate e ripetere successivamente la prova.
Il fumo dovrà permanere fitto nella zona confinata per almeno 15-20', altrimenti
sono, con grande probabilità, presenti "vie di fuga" nascoste.
In casi rari, ma possibili, potrà essere necessario far rifare il confinamento.
8. Inizio attività di rimozione
a) Sopralluoghi, controlli di operatività: nei controlli di un cantiere di
bonifica raramente esistono possibilità di verifica a sorpresa della situazione
di lavoro; i tempi necessari alla vestizione per l'ingresso e la presenza di
mezzi di comunicazione tra l'esterno e l'interno annullano nei fatti tale
possibilità. Sopralluoghi non preannunciati hanno solo lo scopo di verificare le
varie condizioni al contorno, che comunque costituiscono un buon segnale della
correttezza dei comportamenti generali, quali ad esempio:
i) la verifica delle condizioni di mantenimento del confinamento fisico;
ii) la situazione degli aspiratori e l'efficienza del segnale di allarme sul
rilevatore di portata;
iii) il mantenimento della pulizia di tutte le superfici dai rifiuti di amianto;
iv) la presenza di personale all'esterno della zona confinata e la possibilità
di comunicazione con l'interno;
v) la verifica della imbibizione del materiale prima della rimozione: il
materiale nei sacchi infatti si deve conservare bagnato per molto tempo, è
possibile distinguere abbastanza facilmente se il materiale è impregnato, solo
umido o addirittura asciutto;
vi) il mantenimento di condizioni lavorative accettabili (spesso tali
lavorazioni, oltre al carico delle attrezzature personali ed alla tuta in TYVEK
che non traspira, si svolgono in ambienti in cui la presenza della coibentazione
era dovuta a fatti scrupoli sottotetti, locali caldaie, tubazioni in cavedi o
tunnel di passaggio, ecc.) e delle possibilità di uscita dalla zona confinata.
Si riporta, a titolo di soluzione ai problemi di sopralluogo a sorpresa in zona
confinata, far sistemare sui teli di confinamento una finestra in materiale
trasparente (es.: plexiglas) che permette la visione delle operazioni in corso
all'interno della zona confinata; in rarissime occasioni e per interventi di
lunga durata si è utilizzato un sistema di telecamera in circuito interno.
Chiaramente in questa fase i sopralluoghi avranno anche la funzione, oltre che
della sorveglianza fino ad ora descritta, di evidenziare, affrontare e
possibilmente risolvere eventuali problemi imprevisti che si determinino
estemporaneamente.
b) Monitoraggi ambientali: oltre a quelli effettuati dall'azienda esecutrice dei
lavori sono opportuni monitoraggi ambientali di controllo effettuati dall'organo
di vigilanza in completa autonomia (sia come prelievo che come analisi).
In caso di non corrispondenza tra le due serie di dati (dell'Azienda esecutrice
e della USL) devono essere considerati prevalenti (fino a chiarimento e
spiegazione con laboratorio e prelevatore) i dati dell'organo di vigilanza.
c) Gestione rifiuti: verifica delle condizioni e dell'accumulo dei sacchi di
rifiuti nonchè delle procedure di trasferimento al di fuori della zona
confinata. Eventualmente verifica ambientale (cfr. punto precedente) della zona
di accantonamento.
9. Ripetizione dei controlli
In relazione alla durata e complessità dell'intervento.
10. Verifiche finali
a) Verifica visiva condizioni di pulizia: accurata ispezione visiva delle
superfici sottoposte a rimozione e delle altre superfici della zona confinata.
Deve essere effettuata con il cantiere ancora completamente in opera (confinamenti,
estrattori, ecc.). Nel caso di negatività far ripetere le operazioni di pulizia
fino a risultato soddisfacente (tali operazioni sono da considerare a pagamento
a carico del committente per la certificazione di restituzione);
b) monitoraggi finali: a cura della USL nella misura indicata dal D.M. 6
settembre 1994:
- superficie <50 m = almeno 2 campioni;
- superficie <200 m = almeno 3 campioni;
- superficie <400 m = almeno 4 campioni;
- superficie >600 m = da definire;
il prelievo dovrà essere fatto in punti lontani tra di loro, la superficie è
intesa essere quella della zona confinata.
(Tali operazioni, sia il prelievo che l'analisi, sono da considerare a pagamento
a carico del committente per la certificazione di restituzione);
c) classificazione e conferimento rifiuti: dovranno essere valutati i
certificati di classificazione: in assenza di metodiche completamente
standardizzate i certificati dovranno contenere:
- relazione sulla modalità di campionamento sui rifiuti (non sul materiale prima
dell'intervento), comprensiva del nome del "campionatore";
- identificazione del rifiuto (estremi della provenienza);
- data del campionamento;
- relazione dettagliata del trattamento preliminare;
- metodo analitico utilizzato;
- parametri adottati durante l'analisi;
- risultato analitico e relativa classificazione, con individuazione precisa
dell'analista.
Allegato VI
Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività
di rimozione di materiali in cemento-amianto
1. Presentazione del Piano di intervento
a) Definizione data e scadenza per autorizzazione al fine di programmare entro,
preferibilmente ben prima, i 90 giorni il parere o il rilascio del nulla-osta.
Da evitare la procedura del "silenzio assenso".
b) Verifica dell'iscrizione della ditta alla speciale sezione dell'albo di cui
all'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 come previsto dalla legge n. 257/1992, art.
12, comma 4 (attualmente inesistente).
2. Requisiti specifici del Piano di intervento
a) Specifico progetto che tenga conto delle peculiarità ambientali e strutturali
del luogo in cui verrà fatta la bonifica e del tipo di bonifica;
b) dovrà contenere tutti i dettagli normalmente contenuti in un progetto (piante
topografiche, fasi di lavoro, modalità operative, attrezzature, opere
provvisionali, ecc.);
c) stato di conservazione del materiale: deve essere presente una dettagliata
descrizione dello stato di conservazione del materiale da rimuovere, in modo da
poter valutare se le precauzioni previste sono sufficienti;
d) analisi del materiale-rifiuto: è una indicazione per la scelta del
trasportatore e della discarica, il certificato deve essere redatto secondo
quanto indicato direttamente ed indirettamente dal D.M. 6 settembre 1994;
e) modalità di lavoro: devono essere descritte dettagliatamente le varie fasi
operative con l'indicazione delle misure di sicurezza, delle attrezzature
utilizzate (utensili manuali o a bassa velocità), per ogni singola fase;
f) tipo di fissativo utilizzato: deve essere indicato il tipo di fissativo
utilizzato, corredato di scheda tecnica e, possibilmente, della classificazione
EPA (o altra equivalente), le modalità di applicazione (a pennello, a rullo, con
nebulizzanti a bassa pressione) su tutte le superfici dei manufatti;
g) mezzi personali di protezione: devono essere elencati i mezzi personali di
protezione (quali maschere orinasali con filtri di classe P3, tute a perdere,
cinture di sicurezza, ecc.) ed allegate le relative schede tecniche;
h) presenza di locali comunicanti: nell'eventualità che ci siano locali
comunicanti adiacenti o immediatamente sottostanti alla zona di rimozione di
m.c.a., devono essere descritte le precauzioni prese per evitare l'inquinamento
da fibre aereodisperse degli stessi, prevedendo in detti locali almeno due
monitoraggi ambientali di cui uno preliminare e uno finale;
i) unità di decontaminazione: deve essere contenuta una procedura di "igiene"
personale che preveda l'utilizzo del box di decontaminazione alla fine di ogni
turno di lavoro e prima di ogni pausa;
j) gestione del rifiuto: deve essere previsto un luogo di accantonamento
provvisorio del materiale rimosso: segnalato, delimitato ed interdetto ai non
addetti ai lavori. Lo stoccaggio comunque non deve avere durata prolungata
(indicativamente non superiore ai 7-10 giorni dalla conclusione dei lavori di
bonifica). Nel caso di lavori in quota il rifiuto deve essere calato a terra già
con il doppio imballaggio e non deve stazionare sulle opere provvisionali oltre
la giornata di lavoro; in caso di rottura del materiale durante la rimozione lo
stesso va insaccato a parte e stoccato separatamente da quello intero. Questo
tipo di rifiuto dovrà essere sottoposto ad analisi per la classificazione;
k) trasporto e discarica rifiuti: dovranno essere fornite copie delle
autorizzazioni regionali del trasportatore e della discarica, occorre
verificarne la scadenza e rispondenza alla tipologia del rifiuto.
Idoneità sanitaria degli addetti allegata al piano di lavoro: deve essere
fornito elenco con i nominativi dei componenti della squadra suddiviso per
mansioni, per ognuno di essi la cartella clinica sigillata.
3. Sopralluogo preliminare
Devono essere verificate le corrispondenze concrete, degli ambienti e del
materiale contenente amianto, a quanto pianificato sulla carta e l'eventuale
presenza di altri tipi di problemi non evidenziati specialmente:
a) contiguità con altri ambienti lavorativi
- rispondenza alla normativa vigente delle opere provvisionali o di altri
sistemi utilizzati per l'arrivo e il lavoro in quota;
- corrispondenza con Piano di intervento;
- non esiste corrispondenza ed il progetto è gravemente incompleto: si respinge
lo stesso;
- le verificate sono state totalmente (o parzialmente) positive: si emette
specifica autorizzazione ("nulla-osta") all'inizio lavori (con prescrizioni
aggiuntive).
Inizio attività di rimozione
Sopralluoghi, controlli di operatività: essenzialmente per la verifica del
mantenimento delle condizioni operative definite, soprattutto per quanto
riguarda:
a) mantenimento delle condizioni operative "Personali": tute, maschere, lavoro
in zone sicure
- mantenimento delle condizioni operative "strutturali": stato del ponteggio,
copertura con materiale plastico dei piani di intavolato vicini alla zona di
rimozione, assenza di accantonamenti sul ponteggio, buona pulizia delle zone
operative;
- corretta gestione dei passaggi smontaggio -> confezionamento trasferimento al
suolo -> accantonamento.
Verifiche finali. Verifica visiva condizioni di pulizia: accurata ispezione
visiva della zona di rimozione, con particolare attenzione a zone di potenziali
accumuli (grondaie, imbocco di pluviali, cornici, ecc.) (tali operazioni sono da
considerare a pagamento a carico del committente per la certificazione di
restituzione).
Allegato VIII
Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di
rimozione
di materiali contenenti amianto a bordo di navi
Nota. La necessità di definire le procedure di sicurezza per gli interventi a
bordo di navi discende dalla particolare rilevanza delle aree portuali e di
cantieristica navale in regione Liguria, dalla ampia diffusione nel passato
dell'amianto in matrice friabile come materiale di coibentazione e tagliafuoco
sulle navi, dalla particolare criticità delle situazioni navali (tempi ristretti
di fermo nave, spazi angusti).
Le presenti linee di indirizzo valgono pertanto non con finalità di deroga dalle
normative e procedure tecniche nazionali, ma come puntualizzazione degli aspetti
applicativi più critici e specifici della realtà navalportuale.
- Preliminare a qualsiasi attività di controllo di operazioni di bonifica da
amianto in ambito portuale è una opera di attivazione e sensibilizzazione
dell'"ambiente" circa i flussi informativi obbligatori (verso il servizio
dell'USL) sugli interventi in navi con presenza di amianto, in particolare
rivolta ad imprese capocommessa, autorità portuale, autorità marittima;
- fondamentale è ancora un'opera di attivazione delle società armatoriali sulla
presenza di amianto nelle navi, finalizzato ad un censimento generale delle navi
con amianto ancora in opera, che potrebbero presentarsi ai lavori;
- un problema di cui tener massimo conto nella predisposizione delle misure di
prevenzione negli interventi a bordo è la presenza di un numero a volte
rilevante di altri lavoratori:
1) imprese che effettuano contemporaneamente altri lavori in zone vicine a
quelle della bonifica;
2) personale di equipaggio (con cointeressamento delle competenze anche della
Sanità marittima).
Fondamentale in tal senso è introdurre (a partire dalla fase di predisposizione
del piano) elementi di forte coordinamento dei lavori a bordo e di capillare
informazione di tutti i lavoratori sulla natura dell'intervento e sulle sue fasi
di sviluppo.
- Ancora irrisolto è il problema del controllo degli interventi effettuati
durante la navigazione fuori dalle acque territoriali; su tali situazioni deve
essere attivata la massima vigilanza per evitare che interventi così rischiosi
siano effettuati fuori della possibilità di controllo dei servizi dell'USL.
Si ripropone lo schema generale per le attività di rimozione di materiali
contenenti amianto (d'ora in poi m.c.a.) in matrice friabile (allegato VI), in
quanto sotto tale tipologia ricadono i materiali utilizzati a bordo di navi; si
specificano ulteriormente di seguito le considerazioni applicative alla realtà
portuale.
1. Presentazione del Piano di intervento da parte di impresa specialista
Definizione tempi di autorizzazione in relazione agli elementi di vincolo
prospettati dalla impresa richiedente e dal committente del lavoro; se possibile
è da attribuire carattere di priorità agli interventi di bonifica a bordo,
garantendo l'emissione del nulla osta nel tempo tecnico strettamente necessario
alla verifica di tutti gli elementi fondamentali.
Verifica dell'iscrizione della ditta alla speciale sezione dell'albo di cui
all'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 come previsto dalla legge n. 257/1992 art.
12, comma 4 (attualmente inesistente; in alternativa valutazione del curriculum
professionale dell'impresa).
2. Requisiti specifici del piano
Cfr. punti a), b), c), d) delle Prime linee di indirizzo regionale per la
sorveglianza sulle attività di rimozione di materiali contenenti amianto in
matrice friabile (allegato VI).
Tecnica tradizionale (o della zona confinata)
e) Confinamento "statico":
- dovrà essere descritto il confinamento (teli in materiale plastico -
polietilene ad elevata resistenza - o materiali di altra natura - ad esempio
ignifughi - in funzione di specifiche esigenze di lavoro) della zona di lavoro
ricoprendo tutte le superfici su cui non si effettua intervento.
Descrizione del complemento di confinamento (supporti specifici, utilizzo di
schiume ad espansione).
- Deve essere predisposta e lasciata agibile, pur non compromettendo il
confinamento una uscita di sicurezza.
- Deve essere predisposto un impianto elettrico poraneo di tipo stagno.
f) Confinamento "dinamico":
va prevista la messa in depressione, mediante estrattori ad "alta portata" della
zona confinata in modo da realizzare un flusso d'aria pulita che entra nella
zona di lavoro attraverso le inevitabili imperfezioni delle sigillature, si
inquina, viene aspirata, passa attraverso il filtro ad alta efficienza e ritorna
all'esterno pulita.
(Vedi Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di
rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allegato VI) per
i requisiti degli estrattori)
In alcune situazioni (es. bonifiche di doppi fondi o interni di paratie o volumi
comunque ristretti e strutturalmente a scarso ricambio dell'aria) può essere
utile prevedere una mandata d'aria forzata pulita tale comunque da non ridurre i
ricambi d'aria al di sotto dei parametri prefissati (3-4 ricambi/ora).
g) Area di decontaminazione.
h) Protocollo di monitoraggio ambientale.
i) Gestione dei rifiuti.
j) Condizioni di "pre-allarme".
Vedi Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di
rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allegato VI) per
i punti g), h), i) j).
3. Sopralluogo preliminare
Devono essere verificate le corrispondenze concrete, degli ambienti e del
materiale contenente amianto, a quanto pianificato sulla carta e l'eventuale
presenza di altri tipi di problemi non evidenziati specialmente:
- continuità con altri ambienti lavorativi;
- altri tipi di materiali esclusi dalla bonifica.
4. Corrispondenza con il piano
Non esiste corrispondenza ed il piano è gravemente incompleto: si respinge lo
stesso.
5. Nullaosta all'inizio dei lavori
Le verifiche sono state totalmente (o parzialmente) positive: si emette
specifico "nulla-osta" all'inizio lavori (con prescrizioni aggiuntive).
6. Realizzazione confinamento statico
7. Effettuazione "prova fumo"
8. Inizio attività di rimozione
- Sopralluoghi, controlli di operatività.
- Monitoraggi ambientali.
- Gestione rifiuti.
9. Ripetizione dei controlli
10. Verifiche finali
- Verifica visiva condizioni di pulizia.
- Monitoraggi finali: a cura della USL nella misura indicata dal D.M. 6
settembre 1994.
- Classificazione e conferimento rifiuti.
Vedi Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di
rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allegato VI) per
il dettaglio dei punti da 3. a 10.
Interventi di rimozione limitati
A) Tecnica del glove bag
In caso di limitati interventi di piccole superfici di m.c.a.
(tubazioni/valvole/giunzioni/ecc.) è utilizzabile la tecnica del glove bag come
definita dal D.M. 6 settembre 1994.
Sono da riproporsi anche per questa tecnica di bonifica le stesse procedure
previste per la tecnica tradizionale relativamente ai punti sottoelencati (i
punti non richiamati nel seguito non sono invece applicabili alla tecnica
glove-bag).
2. Requisiti specifici del piano
(Cfr. punti a), b), c), d) Prime linee di indirizzo regionale per la
sorveglianza sulle attività di rimozione di materiali contenenti amianto in
matrice friabile (allegato VI).
h) Protocollo di monitoraggio ambientale.
i) Gestione dei rifiuti.
j) Condizioni di "preallarme".
3. Sopralluogo preliminare
4. Corrispondenza con il piano
5. Nullaosta all'inizio dei lavori
8. Inizio attività di rimozione
- Sopralluoghi, controlli di operatività.
- Monitoraggi ambientali.
- Gestione rifiuti.
9. Ripetizione dei controlli
10. Verifiche finali
- Verifica visiva condizioni di pulizia
- Monitoraggi finali.
- Classificazione e conferimento rifiuti.
Vedi Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di
rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allegato VI) per
il dettaglio dei punti da 2. a 10.
B) Smontaggio e sbarco a terra di elementi con amianto
Nei casi in cui non è necessario, o anzi è sconsigliabile, effettuare a bordo la
rimozione del m.c.a. (es. grosse tubazioni / caldaie / valvole / elementi di
macchina da sostituire o smantellare) è da preferirsi lo sbarco degli elementi a
terra in condizioni di sicurezza e la successiva bonifica in apposita struttura
confinata con la procedura tradizionale.
Critica può essere l'operazione di smontaggio e sbarco degli elementi a terra,
da eseguirsi con le seguenti procedure:
1) se esistono soluzioni di continuità nel m.c.a. lo smontaggio o l'eventuale
taglio della struttura deve avvenire in corrispondenza del punto esente da
amianto, previa fasciatura, sigillatura e protezione della superficie che
presenta il m.c.a.;
2) se il m.c.a. non ha punti di interruzione utili preliminarmente va rimossa
(in piccola zona confinata o con glove bag) la superficie più ridotta possibile
di m.c.a.; si può quindi procedere al taglio o allo smontaggio nella zona
liberata da a., dopo fasciatura, sigillatura e protezione delle superfici che
presentano m.c.a.;
3) la movimentazione dei pezzi così protetti va condotta con la massima
attenzione;
4) devono essere a disposizione durante tutte le fasi di lavoro le attrezzature
per gli interventi che si rendessero necessari in caso di liberazione di fibre
nell'aria.
Lavori a bordo di navi con la presenza di m.c.a.
In situazioni di consistenti lavori di ristrutturazione o manutenzione navale di
navi con estesa presenza di m.c.a., pur in assenza di previsione di specifici
lavori sulle superfici con amianto, è da richiedere:
1) l'attivazione e la presenza sulla nave di una impresa specializzata per
bonifiche da amianto dotata di tutte le attrezzature necessarie per gli
interventi;
2) la predisposizione (da parte dell'impresa di bonifica) di un piano-tipo di
intervento di bonifica in emergenza per l'eventualità di episodi di "disturbo"
dei m.c.a. che portino a rilascio di fibre nell'aria e contestualmente di un
piano delle misure di emergenza per rischio di amianto da parte dell'impresa
capocommessa o responsabile dei lavori a bordo;
3) tali piani devono essere approvati dal servizio competente dell'USL.
Allegati IX e X
(Omissis)