Delibera Consiglio Regionale LIGURIA 20 dicembre 1996, n. 105
Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257
(Bollettino Ufficiale Regione 5 febbraio 1997, n. 6, supplemento ordinario)

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE


Delibera

 
di approvare il Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, allegato al presente atto elaborato in conformità al disposto dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
 

(Omissis)
Allegati
Legge n. 257/1992 art. 10
"Piano regionale"
(Omissis)
La regione Liguria, a norma dell'art. 10 della legge n. 257/1992 e dell'art. 1 del D.P.R. 8 agosto 1994 adotta il seguente:
Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
Art. 1
Non emerge la necessità di predisporre il programma di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) della legge n. 257/1992.
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 8 agosto 1994 e sulla base del Piano "Cave" regionale e delle conoscenze geologiche e petrografiche esistenti la regione ha effettuato il censimento delle cave di pietre verdi (comprendenti tutti i termini delle sequenze ofiolitiche, poco metamorfiche o metamorfiche, e le rocce anfibolitiche) con la preparazione della relativa cartografia (allegato I). Sulla base del censimento di cui al comma precedente la regione ha effettuato la classificazione delle cave e di tutte le aree nelle quali possano essere presenti concentrazioni di amianti tali da costituire potenziali situazioni di pericolo o da richiedere un controllo delle condizioni di sicurezza del lavoro nel caso di interventi di movimentazione, con la predisposizione di prime linee guida (allegato II).
Art. 2
La regione effettua il censimento delle imprese che utilizzano o che abbiano utilizzato amianto nelle attività produttive ed il censimento delle imprese che svolgono attività di smaltimento e di bonifica, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994. Questa attività sarà svolta, sulla base dei codici ISTAT di cui all'allegato III, in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio della regione, l'INAIL e l'Università degli Studi di Genova. In particolare saranno censite:
- le imprese già utilizzatrici di amianto nel ciclo produttivo;
- le imprese le cui attività possono ancora far venire in contatto con prodotti contenenti amianto (attività edili e termoidrauliche, autocarrozzerie, acquedotti, manutenzione ascensori, manutenzione centrali termiche, riparazione navale, ecc.);
- imprese con produzione, movimentazione, stoccaggio fluidi ad alta temperatura (raffinerie, impianti chimici e petrolchimici, grandi centrali termiche, imprese alimentari, ecc.);
- imprese di bonifica liguri o operanti in Liguria, comprese le imprese di rimozione di manufatti di cemento-amianto.
Art. 3
La regione effettuerà, attraverso le strutture territoriali competenti, il censimento degli edifici, impianti e strutture nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, come definito dall'allegato al D.M. Sanità del 6 settembre 1994, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, con le modalità previste dall'art. 12, comma 5, della legge n. 257 e dall'art. 12 del D.P.R. 8 agosto 1994.
La popolazione sarà informata degli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme anche tramite la diffusione di comunicati stampa ed affissioni murali (allegato IV), anche in collaborazione con i comuni della regione.
I comuni dovranno attivare servizi al pubblico per fornire le necessarie informazioni preliminari.
I comuni dovranno altresì raccordarsi con le strutture competenti a livello regionale e delle Unità sanitaria locali, al fine di avviare contatti specifici per il completamento del censimento, secondo le priorità di cui al comma 1, ivi compresi edifici, impianti ed aree dismesse con presenza di amianto.
Art. 4
Individuazione dei siti
Il D.P.R. 8 agosto 1994 recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" stabilisce tra l'altro:
1) che le regioni devono predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti di amianto che individui la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti basato sulla valutazione delle tipologie e dei quantitativi di amianto presenti e su una appropriata analisi territoriale;
2) che tale piano deve costituire parte integrante del Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 915/1982;
3) che i rifiuti di amianto, sia speciali che tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. n. 915/1982, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata;
4) che limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del D.P.R. n. 915/1982, è consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda categoria, tipo A, purchè tali rifiuti provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi;
5) che devono essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.
Occorre in proposito sottolineare che la mancata emanazione, prevista all'art. 6, comma 4, della legge n. 257/1992, del decreto dei Ministeri ambiente e sanità riguardante i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto, nonchè sul trattamento, imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del D.P.R. n. 915/1982, determina difficoltà sia per una corretta pianificazione in relazione alla tipologia e alla volumetria degli impianti da destinare allo smaltimento dei rifiuti di amianto sia per la determinazione delle norme tecniche di gestione degli impianti di smaltimento che allo stato possono avere unicamente carattere provvisorio.
Fermo restando i limiti sopra rappresentati, la regione, sulla base dei risultati elaborati, desunti dal censimento di cui all'art. 2, verifica innanzitutto la possibilità dell'utilizzo degli impianti esistenti e, ove necessario, individua i siti idonei e le volumetrie necessarie dei nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto secondo le seguenti tipologie di amianto:
- smaltimento tramite discarica di seconda categoria, tipo A, per rifiuti costituiti da cemento-amianto in forma legata tipo Eternit, Fibronit o altro. Le discariche possono avere un bacino di utenza provinciale o più limitato (comunità montana, consorzio di comuni) a seconda delle esigenze individuate dal censimento;
- smaltimento tramite discarica di seconda categoria, tipo B, oltre che per i rifiuti sopra specificati anche per rifiuti contenenti amianto in matrice friabile per i quali è necessaria una maggiore cautela nelle fasi di scarico e seppellimento. Porzioni di dette discariche potranno essere utilizzate anche per lo smaltimento di rifiuti di amianto classificabili come tossici e nocivi.
Verrà favorita in particolare, mediante accordi con gli Enti pubblici che svolgono il servizio di Nettezza urbana, la realizzazione di centri di stoccaggio dove i cittadini possano conferire in modo separato oggetti o manufatti contenenti amianto in forma legata presenti nelle abitazioni.
Caratteristiche dei siti
In linea generale le caratteristiche dei siti ove realizzare le discariche dovranno rispondere ai criteri localizzativi previsti nel Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento della Liguria, approvato dal Consiglio regionale con le delibere n. 124 del 24 novembre 1992 e n. 145 del 29 dicembre 1992. L'individuazione dei siti sopra indicati costituirà parte integrante del Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 915/1982.
A tal fine verranno seguite le procedure previste dalla legge regionale n. 11/1995 relative alle modifiche al Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento.
Regime transitorio
Nell'attesa di disporre dei dati conoscitivi necessari per l'elaborazione del Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto, si ritiene necessario individuare soluzioni da subito applicabili per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto nelle discariche di seconda categoria A e B già in esercizio ovvero di futura realizzazione alle condizioni riportate nell'allegato V.
Art. 5
Controllo delle attività di smaltimento
Controllo sugli impianti esistenti che smaltiscono rifiuti contenenti amianto
Le province, al fine di verificare la rispondenza alle disposizioni riportate nell'allegato V, relative agli impianti in esercizio, provvederanno ad effettuare un controllo all'inizio dello smaltimento dei rifiuti di amianto negli impianti stessi.
Successivamente le province effettueranno controlli bimestrali fino alla conclusione dell'attività di smaltimento.
Inoltre, con periodicità annuale, le province effettuano controlli per verificare le condizioni degli impianti dopo la chiusura degli stessi.
Controlli sulle attività di smaltimento
I controlli riguarderanno:
- le imprese che svolgono attività di smaltimento obbligate alla comunicazione annuale ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 527/1992;
- i produttori e gli smaltitori di rifiuti che ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 475/1978 hanno presentato la dichiarazione annuale relativa ai rifiuti contenenti amianto.
A tal fine la regione trasmetterà alle province l'elenco dei soggetti che hanno effettuato le suddette dichiarazioni.
I controlli dovranno riguardare:
- la rispondenza dei registri di carico e scarico alle dichiarazioni effettuate;
- la validità delle autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di smaltimento utilizzati.
Le province, nella relazione annuale prevista dalla legge regionale n. 11/1995, dovranno indicare gli esiti dei controlli effettuati.
Art. 6
La regione, in base ai censimenti di cui agli artt. 1, 2, 3 del presente piano, individuerà le attività e le situazioni nelle quali è presente un rischio di esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e per la popolazione e predisporrà un piano di indirizzo per le strutture territoriali finalizzato alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori, alla valutazione preventiva dei piani di lavoro relativi agli interventi di bonifica di ed alla valutazione dei rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture ed impianti.
Il piano di indirizzo di cui al comma precedente, del quale gli allegati VI, VII, VIII, IX e X costituiscono prime linee guida, dovrà essere attuato dalle strutture territoriali competenti.
Le strutture territoriali di cui al comma precedente dovranno inviare annualmente alla regione una relazione sull'attività svolta comprendente, per il periodo considerato, l'indicazione degli operatori responsabili degli interventi di prevenzione per i lavoratori esposti al rischio di amianto, i livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese attive nel territorio, gli interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti amianto effettuati nel territorio, gli interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese interessate, gli interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e le disposizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione.
Le strutture territoriali di cui al 2° comma provvederanno ad effettuare controlli periodici nelle situazioni di potenziale pericolo evidenziate dai censimenti, tra cui:
a) attività di estrazione, movimentazione e comminuzione di rocce contenenti amianto;
b) stabilimenti dismessi di produzione di materiali contenenti amianto e non ancora bonificato, la cui presenza sul territorio regionale sia evidenziata dal censimento di cui all'art. 2;
c) materiale accumulato a seguito di operazioni di bonifica su mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari, imbarcazioni, aerei, ecc.);
d) edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato;
e) impianti industriali dove è stato usato amianto per la coibentazione di impianti e/o strutture;
f) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento.
Le strutture territoriali di cui al 2° comma effettueranno il controllo delle imprese che hanno commercializzato all'ingrosso materiali contenenti amianto.
Art. 7
La regione approverà i programmi del corso di formazione professionale per il personale delle imprese che vogliono effettuare interventi di bonifica di materiali contenenti amianto e costituirà la Commissione per il rilascio dei relativi titoli di abilitazione.
Uno degli obiettivi del Piano regionale amianto, in relazione agli obiettivi primari della legge n. 257/1992 di controllo delle situazioni potenzialmente a rischio, è la formazione degli operatori delle strutture di vigilanza delle UUSSLL.
La regione organizzerà, avvalendosi dell'Università e con la collaborazione di personale esperto delle strutture di vigilanza dell'USL, un programma di corsi articolato su due livelli:
1) livello di base per tutti gli operatori tecnici delle strutture di vigilanza;
2) livello di perfezionamento per un gruppo ristretto di operatori su tutte le problematiche del controllo delle bonifiche e della valutazione delle situazioni di rischio legate alla presenza di amianto.
Art. 8
La regione provvederà ad assegnare alle UUSSLL le risorse finanziarie per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 10 della legge n. 257/1992 ed in percentuale alla cifra complessiva determinata a livello ministeriale.
Art. 9
La regione, per la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 3, 6, 7 (comma 2) e 8 del presente piano, impegnerà le risorse finanziarie previste dall'art. 16 della legge n. 257/1992, con le seguenti priorità:
1) dotazione strumentale;
2) corsi di formazione per gli operatori;
3) censimento.
Art. 10
Le incombenze connesse all'attività delle UUSSLL dovranno ovviamente essere riviste al momento dell'avvio concreto del funzionamento dell'ARPAL in relazione alle mansioni di propria competenza.
Allegati I, II e III
(Omissis)
Allegato IV
Regione Liguria - Struttura igiene, Educazione sanitaria
Osservatorio epidemiologico regionale
Bozza di Direttiva regionale
applicativa D.P.R. 8 agosto 1994
Divieti
Dal 12 settembre 1991 è vietata, salvo specifico "Piano di intervento" autorizzato dalla USL, qualunque aggressione meccanica su materiali contenenti amianto (cfr. art. 34 D.Lgs. n. 277/1991 e D.M. 6 settembre 1994).
Dal 28 aprile 1994 è vietata in Italia, ai sensi della legge n. 257/1992, la produzione, commercializzazione, import-export di amianto o prodotti contenenti amianto.
Dalla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992 è iniziata una progressiva eliminazione controllata di tali materiali già installati o presenti.
Definizioni
Materiali contenenti amianto: sono materiali compositi, formati da quantità variabili di fibre di amianto generalmente mescolate a sostanze o materiali leganti (cemento, materiali plastici, collanti, vernici, ecc.).
Gli utilizzi più diffusi sono:
- coperture o altri elementi in cemento amianto, quali Eternit, Fibronit, ecc. (tetti, serbatoi, canne fumarie, tubazioni, ecc.);
- trattamenti antincendio su strutture portanti in ferro o barriere contro il fuoco (es. porte tagliafuoco);
- trattamenti isolanti a scopo fonoassorbente (per la riduzione della propagazione del rumore) o isolante termico;
- altri: ad esempio cartoni, funi, guarnizioni, tessuti, ferodi, frizioni, ecc.
Rischio da amianto: si verifica quando fibre di amianto sono rilasciate dai materiali e possono venir respirate.
Materiali friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.
Materiali compatti (non friabili): materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).
Nota: la dispersione spontanea di fibre nell'aria aumenta con l'aumentare della friabilità del materiale. Si deve considerare che materiali compatti con il tempo (e con le sollecitazioni meteorologiche e d'uso) perdono gradualmente la loro consistenza.
Obblighi
I proprietari di immobili e/o i responsabili delle attività che si svolgono in edifici o impianti nei quali siano presenti materiali contenenti amianto (D.M. n. 619/1994):
a) devono entro il 31 maggio 1997:
1) designare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possano interessare i materiali contenenti amianto;
2) produrre e conservare una idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Tale documentazione deve essere integrata dalle osservazioni periodiche e dalla documentazione relativa ad eventuali interventi;
3) garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante l'attività di pulizia, manutenzione o in occasione di qualunque evento che possa causare disturbi ai materiali in questione;
4) porre segnaletica di avvertenze e divieti specifici sulle installazioni soggette a frequenti interventi di manutenzione (caldaie, tubazioni, ecc.);
5) predisporre una specifica procedura di autorizzazione interna per le attività di manutenzione che possano eventualmente disturbare i materiali. Fermo restando che interventi che intenzionalmente disturbano o rimuovono amianto devono essere comunicati al dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio;
6) fornire corrette informazioni agli occupanti dell'edificio.
b) Nel caso di presenza di materiali friabili devono altresì, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 1997:
1) far ispezionare l'edificio ed i materiali almeno una volta all'anno da personale specificatamente in grado di valutare le condizioni dei materiali;
2) realizzare, nel corso di ogni sopralluogo annuale, idonea e sufficiente (di insieme e di particolari sullo stato delle superfici) documentazione fotografica a colori;
3) redigere dettagliato rapporto, relativo all'ispezione, da conservare nella documentazione di cui al punto 2;
4) trasmettere al dipartimento di prevenzione della USL competente;
a) copia del rapporto,
b) nominativo e recapito del responsabile,
c) copia della documentazione fotografica.
Note: Nel caso di presenza di materiale sospetto i proprietari e/o gli utilizzatori provvedono a farlo analizzare da laboratorio attrezzato che adotti le metodiche indicate dal D.M. 6 settembre 1994.
I materiali non friabili, oltre a quanto indicato sopra, saranno oggetto di future direttive.
Si consiglia ai proprietari di piccoli manufatti (pannelli anticalore situati dietro elementi di riscaldamento, reticelle o cartoni, coperte ignifughe da stiro o altro, ecc.) di confezionare accuratamente tali oggetti con teli plastici resistenti e ben sigillati, da conservare in attesa dell'attivazione di un sistema locale di raccolta per il successivo invio a discarica controllata. Tale attivazione sarà oggetto di future comunicazioni.
Allegato V
Prescrizioni tecniche da adottare per lo smaltimento di rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali
ai sensi del D.P.R. n. 915/1982 provenienti esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi, in discariche di seconda categoria tipo A e B
(Omissis)
Allegato VI
Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di rimozione
di materiali contenenti amianto in matrice friabile
1. Presentazione del progetto
a) Definizione data e scadenza per autorizzazione.
b) Verifica dell'iscrizione della ditta alla speciale sezione dell'albo di cui all'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 come previsto dalla legge n. 257/1992, art. 12, comma 4 (attualmente inesistente).
2. Requisiti specifici del progetto
a) Specifico progetto che tenga conto delle peculiarità ambientali e strutturali del luogo in cui verrà fatta la bonifica e del tipo di bonifica.
b) Dovrà contenere tutti i dettagli normalmente contenuti in un progetto (piante topografiche, fasi di lavoro, modalità operative, ecc.).
c) Deve essere ricordato che le condizioni di lavoro in un cantiere di bonifica sono tra le più onerose da un punto di vista fisico.
d) Indicazioni delle motivazioni delle tecniche di bonifica adottate.
e) Confinamento "statico": dovrà essere descritto il confinamento (teli in materiale plastico - polietilene ad elevata resistenza - o materiali di altra natura - ad esempio ignifughi - in funzione di specifiche esigenze di lavoro) della zona di lavoro ricoprendo tutte le superfici su cui non si effettua intervento:
- pavimento;
- pareti;
- gli oggetti non rimovibili.
Descrizione del complemento di confinamento:
- supporti specifici;
- utilizzo di schiume ad espansione.
f) Confinamento "dinamico": va prevista la messa in depressione, mediante aspiratori ad "alta portata", della zona confinata in modo da realizzare un flusso d'aria pulita che entra nella zona di lavoro attraverso le inevitabili imperfezioni delle sigillature, si inquina, viene aspirata, passa attraverso il filtro ad alta efficienza e ritorna all'esterno pulita.
Gli aspiratori dovranno:
- essere in numero e portata tali da garantire almeno 3-4 ricambi ora dell'aria dell'ambiente confinato;
- essere tenuti in funzione sempre anche, nei periodi di pausa del lavoro, in modo da mantenere costantemente in diminuzione la concentrazione di fibre di amianto nell'aria;
- essere riportate le caratteristiche di filtrazione, nell'attesa di una definizione normativa ci si può basare sulle norme americane HEPA - High Efficiency Particulate Air Filter - che fissano una capacità di ritenzione pari al 99.97% di particelle fino a 0.3 micron di diametro;
- automatismi od operazioni in caso di mancanza di alimentazione;
- disposizione degli aspiratori nell'ambiente confinato per la valutazione del flusso d'aria;
- schede tecniche degli aspiratori con i dettagli di potenza e portate, dispositivo di verifica di efficienza;
- modalità di cambio dei diversi tipi di filtri.
g) Area di decontaminazione: progettata nei dettagli secondo quanto indicato nell'allegato del D.M. 6 settembre 1994 - punto 5 (misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica), 3 a) area di decontaminazione -, o eventualmente prevedendo di separare i percorsi di ingresso e di uscita dalla zona di lavoro; in sede di valutazione del piano va verificata la congruità della disposizione, anche in riferimento eventuale a zone non direttamente coinvolte dalla bonifica.
h) Piano di monitoraggio ambientale: dovrà comprendere:
- monitoraggio dei valori di fondo prima dell'inizio della rimozione in numero adeguato a quelle che saranno le misure finali per la restituzione;
- monitoraggio all'interno, da definire a seconda delle dimensioni e della durata dell'attività;
- monitoraggio all'esterno, per la garanzia di buona efficienza delle procedure e delle opere provvisionali;
- tempi e modalità di comunicazione dei risultati alla USL; di norma entro le 24 ore dal prelievo in modo da poter adottare eventuali provvedimenti temporalmente efficaci.
i) Piano di gestione dei rifiuti: deve comprendere:
- le procedure operative per il trasporto dei rifiuti al di fuori della zona confinata;
- la sede di accantonamento in cantiere;
- le procedure di controllo ambientale della zona di accantonamento;
- il quantitativo massimo contemporaneamente presente e la frequenza dei flussi;
- l'individuazione, e la copia delle autorizzazioni, del trasportatore e della discarica (in base alla previsione di classificazione del rifiuto).
j) Condizioni di "preallarme": le condizioni operative per cui deve essere modificata la procedura, le più frequenti:
- black-out elettrico;
- blocco dell'aspiratore ad alta portata;
- risultati dei monitoraggi superiori alle attese;
- mancanza di acqua, aumento del quantitativo di rifiuti accantonati al di sopra di quello pianificato.
3. Sopralluogo preliminare
Devono essere verificate le corrispondenze concrete, degli ambienti e del materiale contenente amianto, a quanto pianificato sulla carta e l'eventuale presenza di altri tipi di problemi non evidenziati specialmente:
a) continuità con altri ambienti lavorativi;
b) altri tipi di materiali esclusi dalla bonifica.
4. Corrispondenza con progetto
a) Non esiste corrispondenza ed il progetto è gravemente incompleto: si respinge lo stesso.
5. Le verifiche sono state totalmente (o parzialmente) positive
Si emette specifica autorizzazione ("nulla-osta") all'inizio lavori (con prescrizioni aggiuntive).
6. Realizzazione confinamento statico
Se ritenuta fase delicata o problematica in relazione alla situazione concreta:
- effettuare 1 o più sopralluoghi di verifica delle procedure operative.
7. Effettuazione "prova fumo"
Di norma è preferibile partecipare a tale prova in almeno due operatori (1 all'interno della zona confinata ed 1 all'esterno).
E' di gran lunga preferibile l'utilizzo di macchine da palcoscenico rispetto ad altri sistemi (fiale generatrici di fumo, ai razzi di segnalazione, ecc.).
Il fumo dovrà essere generato all'interno della zona confinata in condizioni di tranquillità, a saturazione dell'ambiente dovranno essere visibili dall'esterno solo piccole fuoriuscite del fumo (nella quasi totalità dei casi è impensabile l'ermeticità). In caso contrario si dovrà procedere ad un rafforzamento della sigillatura nelle parti evidenziate e ripetere successivamente la prova.
Il fumo dovrà permanere fitto nella zona confinata per almeno 15-20', altrimenti sono, con grande probabilità, presenti "vie di fuga" nascoste.
In casi rari, ma possibili, potrà essere necessario far rifare il confinamento.
8. Inizio attività di rimozione
a) Sopralluoghi, controlli di operatività: nei controlli di un cantiere di bonifica raramente esistono possibilità di verifica a sorpresa della situazione di lavoro; i tempi necessari alla vestizione per l'ingresso e la presenza di mezzi di comunicazione tra l'esterno e l'interno annullano nei fatti tale possibilità. Sopralluoghi non preannunciati hanno solo lo scopo di verificare le varie condizioni al contorno, che comunque costituiscono un buon segnale della correttezza dei comportamenti generali, quali ad esempio:
i) la verifica delle condizioni di mantenimento del confinamento fisico;
ii) la situazione degli aspiratori e l'efficienza del segnale di allarme sul rilevatore di portata;
iii) il mantenimento della pulizia di tutte le superfici dai rifiuti di amianto;
iv) la presenza di personale all'esterno della zona confinata e la possibilità di comunicazione con l'interno;
v) la verifica della imbibizione del materiale prima della rimozione: il materiale nei sacchi infatti si deve conservare bagnato per molto tempo, è possibile distinguere abbastanza facilmente se il materiale è impregnato, solo umido o addirittura asciutto;
vi) il mantenimento di condizioni lavorative accettabili (spesso tali lavorazioni, oltre al carico delle attrezzature personali ed alla tuta in TYVEK che non traspira, si svolgono in ambienti in cui la presenza della coibentazione era dovuta a fatti scrupoli sottotetti, locali caldaie, tubazioni in cavedi o tunnel di passaggio, ecc.) e delle possibilità di uscita dalla zona confinata.
Si riporta, a titolo di soluzione ai problemi di sopralluogo a sorpresa in zona confinata, far sistemare sui teli di confinamento una finestra in materiale trasparente (es.: plexiglas) che permette la visione delle operazioni in corso all'interno della zona confinata; in rarissime occasioni e per interventi di lunga durata si è utilizzato un sistema di telecamera in circuito interno.
Chiaramente in questa fase i sopralluoghi avranno anche la funzione, oltre che della sorveglianza fino ad ora descritta, di evidenziare, affrontare e possibilmente risolvere eventuali problemi imprevisti che si determinino estemporaneamente.
b) Monitoraggi ambientali: oltre a quelli effettuati dall'azienda esecutrice dei lavori sono opportuni monitoraggi ambientali di controllo effettuati dall'organo di vigilanza in completa autonomia (sia come prelievo che come analisi).
In caso di non corrispondenza tra le due serie di dati (dell'Azienda esecutrice e della USL) devono essere considerati prevalenti (fino a chiarimento e spiegazione con laboratorio e prelevatore) i dati dell'organo di vigilanza.
c) Gestione rifiuti: verifica delle condizioni e dell'accumulo dei sacchi di rifiuti nonchè delle procedure di trasferimento al di fuori della zona confinata. Eventualmente verifica ambientale (cfr. punto precedente) della zona di accantonamento.
9. Ripetizione dei controlli
In relazione alla durata e complessità dell'intervento.
10. Verifiche finali
a) Verifica visiva condizioni di pulizia: accurata ispezione visiva delle superfici sottoposte a rimozione e delle altre superfici della zona confinata. Deve essere effettuata con il cantiere ancora completamente in opera (confinamenti, estrattori, ecc.). Nel caso di negatività far ripetere le operazioni di pulizia fino a risultato soddisfacente (tali operazioni sono da considerare a pagamento a carico del committente per la certificazione di restituzione);
b) monitoraggi finali: a cura della USL nella misura indicata dal D.M. 6 settembre 1994:
- superficie <50 m = almeno 2 campioni;
- superficie <200 m = almeno 3 campioni;
- superficie <400 m = almeno 4 campioni;
- superficie >600 m = da definire;
il prelievo dovrà essere fatto in punti lontani tra di loro, la superficie è intesa essere quella della zona confinata.
(Tali operazioni, sia il prelievo che l'analisi, sono da considerare a pagamento a carico del committente per la certificazione di restituzione);
c) classificazione e conferimento rifiuti: dovranno essere valutati i certificati di classificazione: in assenza di metodiche completamente standardizzate i certificati dovranno contenere:
- relazione sulla modalità di campionamento sui rifiuti (non sul materiale prima dell'intervento), comprensiva del nome del "campionatore";
- identificazione del rifiuto (estremi della provenienza);
- data del campionamento;
- relazione dettagliata del trattamento preliminare;
- metodo analitico utilizzato;
- parametri adottati durante l'analisi;
- risultato analitico e relativa classificazione, con individuazione precisa dell'analista.
Allegato VI
Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività
di rimozione di materiali in cemento-amianto
1. Presentazione del Piano di intervento
a) Definizione data e scadenza per autorizzazione al fine di programmare entro, preferibilmente ben prima, i 90 giorni il parere o il rilascio del nulla-osta. Da evitare la procedura del "silenzio assenso".
b) Verifica dell'iscrizione della ditta alla speciale sezione dell'albo di cui all'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 come previsto dalla legge n. 257/1992, art. 12, comma 4 (attualmente inesistente).
2. Requisiti specifici del Piano di intervento
a) Specifico progetto che tenga conto delle peculiarità ambientali e strutturali del luogo in cui verrà fatta la bonifica e del tipo di bonifica;
b) dovrà contenere tutti i dettagli normalmente contenuti in un progetto (piante topografiche, fasi di lavoro, modalità operative, attrezzature, opere provvisionali, ecc.);
c) stato di conservazione del materiale: deve essere presente una dettagliata descrizione dello stato di conservazione del materiale da rimuovere, in modo da poter valutare se le precauzioni previste sono sufficienti;
d) analisi del materiale-rifiuto: è una indicazione per la scelta del trasportatore e della discarica, il certificato deve essere redatto secondo quanto indicato direttamente ed indirettamente dal D.M. 6 settembre 1994;
e) modalità di lavoro: devono essere descritte dettagliatamente le varie fasi operative con l'indicazione delle misure di sicurezza, delle attrezzature utilizzate (utensili manuali o a bassa velocità), per ogni singola fase;
f) tipo di fissativo utilizzato: deve essere indicato il tipo di fissativo utilizzato, corredato di scheda tecnica e, possibilmente, della classificazione EPA (o altra equivalente), le modalità di applicazione (a pennello, a rullo, con nebulizzanti a bassa pressione) su tutte le superfici dei manufatti;
g) mezzi personali di protezione: devono essere elencati i mezzi personali di protezione (quali maschere orinasali con filtri di classe P3, tute a perdere, cinture di sicurezza, ecc.) ed allegate le relative schede tecniche;
h) presenza di locali comunicanti: nell'eventualità che ci siano locali comunicanti adiacenti o immediatamente sottostanti alla zona di rimozione di m.c.a., devono essere descritte le precauzioni prese per evitare l'inquinamento da fibre aereodisperse degli stessi, prevedendo in detti locali almeno due monitoraggi ambientali di cui uno preliminare e uno finale;
i) unità di decontaminazione: deve essere contenuta una procedura di "igiene" personale che preveda l'utilizzo del box di decontaminazione alla fine di ogni turno di lavoro e prima di ogni pausa;
j) gestione del rifiuto: deve essere previsto un luogo di accantonamento provvisorio del materiale rimosso: segnalato, delimitato ed interdetto ai non addetti ai lavori. Lo stoccaggio comunque non deve avere durata prolungata (indicativamente non superiore ai 7-10 giorni dalla conclusione dei lavori di bonifica). Nel caso di lavori in quota il rifiuto deve essere calato a terra già con il doppio imballaggio e non deve stazionare sulle opere provvisionali oltre la giornata di lavoro; in caso di rottura del materiale durante la rimozione lo stesso va insaccato a parte e stoccato separatamente da quello intero. Questo tipo di rifiuto dovrà essere sottoposto ad analisi per la classificazione;
k) trasporto e discarica rifiuti: dovranno essere fornite copie delle autorizzazioni regionali del trasportatore e della discarica, occorre verificarne la scadenza e rispondenza alla tipologia del rifiuto.
Idoneità sanitaria degli addetti allegata al piano di lavoro: deve essere fornito elenco con i nominativi dei componenti della squadra suddiviso per mansioni, per ognuno di essi la cartella clinica sigillata.
3. Sopralluogo preliminare
Devono essere verificate le corrispondenze concrete, degli ambienti e del materiale contenente amianto, a quanto pianificato sulla carta e l'eventuale presenza di altri tipi di problemi non evidenziati specialmente:
a) contiguità con altri ambienti lavorativi
- rispondenza alla normativa vigente delle opere provvisionali o di altri sistemi utilizzati per l'arrivo e il lavoro in quota;
- corrispondenza con Piano di intervento;
- non esiste corrispondenza ed il progetto è gravemente incompleto: si respinge lo stesso;
- le verificate sono state totalmente (o parzialmente) positive: si emette specifica autorizzazione ("nulla-osta") all'inizio lavori (con prescrizioni aggiuntive).
Inizio attività di rimozione
Sopralluoghi, controlli di operatività: essenzialmente per la verifica del mantenimento delle condizioni operative definite, soprattutto per quanto riguarda:
a) mantenimento delle condizioni operative "Personali": tute, maschere, lavoro in zone sicure
- mantenimento delle condizioni operative "strutturali": stato del ponteggio, copertura con materiale plastico dei piani di intavolato vicini alla zona di rimozione, assenza di accantonamenti sul ponteggio, buona pulizia delle zone operative;
- corretta gestione dei passaggi smontaggio -> confezionamento trasferimento al suolo -> accantonamento.
Verifiche finali. Verifica visiva condizioni di pulizia: accurata ispezione visiva della zona di rimozione, con particolare attenzione a zone di potenziali accumuli (grondaie, imbocco di pluviali, cornici, ecc.) (tali operazioni sono da considerare a pagamento a carico del committente per la certificazione di restituzione).
Allegato VIII
Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di rimozione
di materiali contenenti amianto a bordo di navi
Nota. La necessità di definire le procedure di sicurezza per gli interventi a bordo di navi discende dalla particolare rilevanza delle aree portuali e di cantieristica navale in regione Liguria, dalla ampia diffusione nel passato dell'amianto in matrice friabile come materiale di coibentazione e tagliafuoco sulle navi, dalla particolare criticità delle situazioni navali (tempi ristretti di fermo nave, spazi angusti).
Le presenti linee di indirizzo valgono pertanto non con finalità di deroga dalle normative e procedure tecniche nazionali, ma come puntualizzazione degli aspetti applicativi più critici e specifici della realtà navalportuale.
- Preliminare a qualsiasi attività di controllo di operazioni di bonifica da amianto in ambito portuale è una opera di attivazione e sensibilizzazione dell'"ambiente" circa i flussi informativi obbligatori (verso il servizio dell'USL) sugli interventi in navi con presenza di amianto, in particolare rivolta ad imprese capocommessa, autorità portuale, autorità marittima;
- fondamentale è ancora un'opera di attivazione delle società armatoriali sulla presenza di amianto nelle navi, finalizzato ad un censimento generale delle navi con amianto ancora in opera, che potrebbero presentarsi ai lavori;
- un problema di cui tener massimo conto nella predisposizione delle misure di prevenzione negli interventi a bordo è la presenza di un numero a volte rilevante di altri lavoratori:
1) imprese che effettuano contemporaneamente altri lavori in zone vicine a quelle della bonifica;
2) personale di equipaggio (con cointeressamento delle competenze anche della Sanità marittima).
Fondamentale in tal senso è introdurre (a partire dalla fase di predisposizione del piano) elementi di forte coordinamento dei lavori a bordo e di capillare informazione di tutti i lavoratori sulla natura dell'intervento e sulle sue fasi di sviluppo.
- Ancora irrisolto è il problema del controllo degli interventi effettuati durante la navigazione fuori dalle acque territoriali; su tali situazioni deve essere attivata la massima vigilanza per evitare che interventi così rischiosi siano effettuati fuori della possibilità di controllo dei servizi dell'USL.
Si ripropone lo schema generale per le attività di rimozione di materiali contenenti amianto (d'ora in poi m.c.a.) in matrice friabile (allegato VI), in quanto sotto tale tipologia ricadono i materiali utilizzati a bordo di navi; si specificano ulteriormente di seguito le considerazioni applicative alla realtà portuale.
1. Presentazione del Piano di intervento da parte di impresa specialista
Definizione tempi di autorizzazione in relazione agli elementi di vincolo prospettati dalla impresa richiedente e dal committente del lavoro; se possibile è da attribuire carattere di priorità agli interventi di bonifica a bordo, garantendo l'emissione del nulla osta nel tempo tecnico strettamente necessario alla verifica di tutti gli elementi fondamentali.
Verifica dell'iscrizione della ditta alla speciale sezione dell'albo di cui all'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 come previsto dalla legge n. 257/1992 art. 12, comma 4 (attualmente inesistente; in alternativa valutazione del curriculum professionale dell'impresa).
2. Requisiti specifici del piano
Cfr. punti a), b), c), d) delle Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allegato VI).
Tecnica tradizionale (o della zona confinata)
e) Confinamento "statico":
- dovrà essere descritto il confinamento (teli in materiale plastico - polietilene ad elevata resistenza - o materiali di altra natura - ad esempio ignifughi - in funzione di specifiche esigenze di lavoro) della zona di lavoro ricoprendo tutte le superfici su cui non si effettua intervento.
Descrizione del complemento di confinamento (supporti specifici, utilizzo di schiume ad espansione).
- Deve essere predisposta e lasciata agibile, pur non compromettendo il confinamento una uscita di sicurezza.
- Deve essere predisposto un impianto elettrico poraneo di tipo stagno.
f) Confinamento "dinamico":
va prevista la messa in depressione, mediante estrattori ad "alta portata" della zona confinata in modo da realizzare un flusso d'aria pulita che entra nella zona di lavoro attraverso le inevitabili imperfezioni delle sigillature, si inquina, viene aspirata, passa attraverso il filtro ad alta efficienza e ritorna all'esterno pulita.
(Vedi Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allegato VI) per i requisiti degli estrattori)
In alcune situazioni (es. bonifiche di doppi fondi o interni di paratie o volumi comunque ristretti e strutturalmente a scarso ricambio dell'aria) può essere utile prevedere una mandata d'aria forzata pulita tale comunque da non ridurre i ricambi d'aria al di sotto dei parametri prefissati (3-4 ricambi/ora).
g) Area di decontaminazione.
h) Protocollo di monitoraggio ambientale.
i) Gestione dei rifiuti.
j) Condizioni di "pre-allarme".
Vedi Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allegato VI) per i punti g), h), i) j).
3. Sopralluogo preliminare
Devono essere verificate le corrispondenze concrete, degli ambienti e del materiale contenente amianto, a quanto pianificato sulla carta e l'eventuale presenza di altri tipi di problemi non evidenziati specialmente:
- continuità con altri ambienti lavorativi;
- altri tipi di materiali esclusi dalla bonifica.
4. Corrispondenza con il piano
Non esiste corrispondenza ed il piano è gravemente incompleto: si respinge lo stesso.
5. Nullaosta all'inizio dei lavori
Le verifiche sono state totalmente (o parzialmente) positive: si emette specifico "nulla-osta" all'inizio lavori (con prescrizioni aggiuntive).
6. Realizzazione confinamento statico
7. Effettuazione "prova fumo"
8. Inizio attività di rimozione
- Sopralluoghi, controlli di operatività.
- Monitoraggi ambientali.
- Gestione rifiuti.
9. Ripetizione dei controlli
10. Verifiche finali
- Verifica visiva condizioni di pulizia.
- Monitoraggi finali: a cura della USL nella misura indicata dal D.M. 6 settembre 1994.
- Classificazione e conferimento rifiuti.
Vedi Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allegato VI) per il dettaglio dei punti da 3. a 10.
Interventi di rimozione limitati
A) Tecnica del glove bag
In caso di limitati interventi di piccole superfici di m.c.a. (tubazioni/valvole/giunzioni/ecc.) è utilizzabile la tecnica del glove bag come definita dal D.M. 6 settembre 1994.
Sono da riproporsi anche per questa tecnica di bonifica le stesse procedure previste per la tecnica tradizionale relativamente ai punti sottoelencati (i punti non richiamati nel seguito non sono invece applicabili alla tecnica glove-bag).
2. Requisiti specifici del piano
(Cfr. punti a), b), c), d) Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allegato VI).
h) Protocollo di monitoraggio ambientale.
i) Gestione dei rifiuti.
j) Condizioni di "preallarme".
3. Sopralluogo preliminare
4. Corrispondenza con il piano
5. Nullaosta all'inizio dei lavori
8. Inizio attività di rimozione
- Sopralluoghi, controlli di operatività.
- Monitoraggi ambientali.
- Gestione rifiuti.
9. Ripetizione dei controlli
10. Verifiche finali
- Verifica visiva condizioni di pulizia
- Monitoraggi finali.
- Classificazione e conferimento rifiuti.
Vedi Prime linee di indirizzo regionale per la sorveglianza sulle attività di rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allegato VI) per il dettaglio dei punti da 2. a 10.
B) Smontaggio e sbarco a terra di elementi con amianto
Nei casi in cui non è necessario, o anzi è sconsigliabile, effettuare a bordo la rimozione del m.c.a. (es. grosse tubazioni / caldaie / valvole / elementi di macchina da sostituire o smantellare) è da preferirsi lo sbarco degli elementi a terra in condizioni di sicurezza e la successiva bonifica in apposita struttura confinata con la procedura tradizionale.
Critica può essere l'operazione di smontaggio e sbarco degli elementi a terra, da eseguirsi con le seguenti procedure:
1) se esistono soluzioni di continuità nel m.c.a. lo smontaggio o l'eventuale taglio della struttura deve avvenire in corrispondenza del punto esente da amianto, previa fasciatura, sigillatura e protezione della superficie che presenta il m.c.a.;
2) se il m.c.a. non ha punti di interruzione utili preliminarmente va rimossa (in piccola zona confinata o con glove bag) la superficie più ridotta possibile di m.c.a.; si può quindi procedere al taglio o allo smontaggio nella zona liberata da a., dopo fasciatura, sigillatura e protezione delle superfici che presentano m.c.a.;
3) la movimentazione dei pezzi così protetti va condotta con la massima attenzione;
4) devono essere a disposizione durante tutte le fasi di lavoro le attrezzature per gli interventi che si rendessero necessari in caso di liberazione di fibre nell'aria.
Lavori a bordo di navi con la presenza di m.c.a.
In situazioni di consistenti lavori di ristrutturazione o manutenzione navale di navi con estesa presenza di m.c.a., pur in assenza di previsione di specifici lavori sulle superfici con amianto, è da richiedere:
1) l'attivazione e la presenza sulla nave di una impresa specializzata per bonifiche da amianto dotata di tutte le attrezzature necessarie per gli interventi;
2) la predisposizione (da parte dell'impresa di bonifica) di un piano-tipo di intervento di bonifica in emergenza per l'eventualità di episodi di "disturbo" dei m.c.a. che portino a rilascio di fibre nell'aria e contestualmente di un piano delle misure di emergenza per rischio di amianto da parte dell'impresa capocommessa o responsabile dei lavori a bordo;
3) tali piani devono essere approvati dal servizio competente dell'USL.
Allegati IX e X
(Omissis)