Decreto Ministero Ambiente 12 luglio 1990

Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

(S.Ord. alla G.U. N. 176 Serie Generale Parte Prima del 30.07.1990 Supplemento 051 del 30.07.1990)

 

 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
e con il MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 ed in particolare l'art. 3, comma 2; Visto altresi' l'articolo 6 del decreto legge, 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288;
Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio assenso in ordine all'adozione del presente decreto con le modalita' fissate dal citato art. 3, comma 2;
Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1989, concernente "Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989;
Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso in data 19 giugno 1990;
Considerato che la disciplina relativa ai nuovi impianti potra' essere emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 allorche' meglio individuate le tecnologie disponibili per la limitazione delle emissioni di tali impianti;

Decreta:

Art. 1.
Finalita' 1.


Il presente decreto stabilisce:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti esistenti come definiti dal combinato disposto dall'art. 2, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 e dal punto 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 in attuazione ed interpretazione del decreto stesso;
b) i valori di emissioni minimi e massimi per gli impianti esistenti;
c) i metodi generali di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni;
d) i criteri per l'utilizzazione di tecnologie disponibili per il controllo delle emissioni;
e) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti.

Art. 2.


Linee guida per il contenimento delle emissioni
1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in modo da:
a) rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell'articolo 3, comma 5, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
2. L'allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti ai sensi dell'art. 3 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Per alcuni degli inquinanti emessi da specifiche tipologie di impianti l'allegato 2 fissa valori di emissione minimi e massimi diversi e preminenti rispetto ai corrispondenti dell'allegato 1. Per gli inquinanti non espressamente indicati per le specifiche tipologie di impianti in allegato 2 restano validi i valori in allegato 1.
3. Nei casi in cui negli allegati 1 e 2 siano indicati valori di flusso di massa, i valori limite di emissione devono essere rispettati i valori di flusso di massa stessi sono raggiunti o superati.
4. Per le raffinerie, gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW e per gli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei fluidi geotermici, si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni riportati nell'allegato 3.
5. Le regioni fissano i valori limite di emissione ai sensi dell'art. 4 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le sole sostanze previste dal presente decreto e da altri decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica.
6. Indicazioni su cicli tecnologici relativi a specifiche tipologie di impianti sono contenute nell'allegato 2.
7. Indicazioni su alcune delle tecnologie disponibile relative agli impianti di abbattimento sono contenute nell'allegato 5.
8. Successivi aggiornamenti ed integrazioni al presente decreto sono stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203.
9. Le prime integrazioni ed eventuali specifiche saranno stabilite entro il 31 gennaio 1991.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanita' e dell'industria, e' istituita a tal fine una commissione composta da: - due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; - due rappresentanti del Ministero della sanita'; - due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; - due rappresentanti della Presidenza del Consiglio; - sei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni.

 

Art. 3.
Valori limite di emissione


1. Le emissioni possono essere caratterizzate come segue:
a) per concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso (es. mg/m3);
b) per flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa per unita' di tempo (es. g/h);
c) per fattore di emissione: rapporto di massa di sostanza inquinante emessa e unita' di misura specifica di prodotto elaborato o fabbricato (es. kg/t; g/m2); d) per altre grandezze indicate nell'allegato 2.
2. I valori limite di emissione espressi in concentrazione e il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni fisiche normali (O,C, 0, 1013 MPa) previa detrazione, ove non indicato espressamente negli allegati, del tenore di vapore acqueo. Ove non indicato diversamente il tenore di ossigeno dell'effluente gassoso e' quello derivante dal processo.
3. I valori limite di emissione espressi in concentrazione si riferiscono alla quantita' di effluente gassoso non diluito piu' di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluzione dell'effluente gassoso le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:
E = Em.Pm:P
dove: Pm= portata misurata Em= concentrazione misurata P= portata di effluente gassoso non diluito piu' di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. E= concentrazione riferita alla portata P
4. Le regioni ai fini della valutazione dell'entita' della diluizione possono indicare portate di effluente gassoso caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. Le regioni comunicano tali indicazioni al Ministero dell'ambiente.
5. Se nell'effluente gassoso il tenore volumetrico di ossigeno e' diverso indicato come grandezza di riferimento, le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:
E = (21-O:21-Om).Em
21 - Om dove: Em= concentrazione misurata E= concentrazione Om= tenore di ossigeno misurato O= tenore di ossigeno di riferimento
6. Le regioni, sulla base dei criteri che saranno definiti dalla commissione di cui al precedente art. 2 punto 10, potranno verificare la convogliabilita' di specifiche emissioni diffuse, anche avvalendosi degli accertamenti gia' effettuati dagli ispettorati del lavoro o dagli altri organi tecnici previsti dalla normativa vigente.
7. Ove, il convogliamento non sia tecnicamente attuabile, le emissioni diffuse devono essere adeguate secondo le seguenti modalita': - al 31 dicembre 1991, conformemente agli allegati 6 e 7, per le sostanze di cui all'allegato 1, punto 1, tabelle A1 e A2; - al 31 dicembre 1997, conformemente agli allegati 6 e 7, per le sostanze di cui all'allegato 1, punto 2, tabella B, classi I e II punto 3, tabella C, classe I, punto 4, tabella D, classe I; - al 31 dicembre 1997 per le altre sostanze conformemente a quanto previsto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato da adottarsi entro il 30 ottobre 1990.
8. Le emissioni diffuse provenienti dai depositi di olii minerali e g.p.1, di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367 rientrano nell'ambito delle vigenti procedure di prevenzione e sicurezza, ed in particolare di quelle previste dalla citata legge n. 367 del 1934.
9. Le regioni, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione, possono fissare valori di flusso di massa maggiore di quelli indicati negli allegati 1 e 2 per impianti in funzione per meno di 2200 ore annue, utilizzando criteri di proporzionalita'.
10. Quando non indicato diversamente, i valori di emissione dell'allegato 1, ferme restando le condizioni di flusso indicate, rappresentano valori minimi, in tali casi il valore massimo di emissione e' uguale al doppio del valore indicato.
11. I valori di emissione degli allegati 2 e 3, ferme restando le condizioni di flusso indicate, rappresentano valori minimi e massimi coincidenti sono espressi con un unico dato numerico.
12. I valori di emissione espressi in flusso di massa o in concentrazione si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose.
13. L'autorita' competente puo', in sede di autorizzazione, consentire che le imprese provvedano alla limitazione delle emissioni attraverso misure compensative tra emissioni di inquinanti uguali o similari appartenenti alla stessa classe derivanti da impianti o linee produttive facenti parte dello stesso stabilimento. Il flusso di massa totale deve comunque essere non superiore a quello che si avrebbe non utilizzando le misure compensative.
14. Durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e nel caso di cui al comma successivo non si applicano i valori limite di emissione. L'autorita' competente in sede di autorizzazione, puo' stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi; puo' stabilire inoltre periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione.
15 In caso di guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'impresa deve provvedere al ripristino dell'impianto nel tempo piu' breve possibile e informare immediatamente l'autorita' competente, che dispone i provvedimenti necessari.


Art. 4


Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni
1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli indicati nell'allegato 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, punto b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, conformemente alla proposta dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), tali metodi saranno integrati entro nove mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.