Decreto Legislativo
25 gennaio 1992 n. 77
Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro.
NOTE
Si ritiene utile riportare anche la premessa del presente D.Lgs.
Art. 10, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 9, del D.
Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 11, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 10, del
D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 12, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 11, del
D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 13, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 12, del
D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
TESTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 49 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo
per l'attuazione della direttiva 88/364/CEE del Consiglio del 9 giugno 1988,
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Attività soggette. -
1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute dei
lavoratori contro i rischi di esposizione durante il lavoro ai seguenti agenti
chimici:
a) 2-naftilamina e suoi sali (numero C.A.S. 91-59-8);
b) 4-aminodifenile e suoi sali (numero C.A.S. 92-67-1);
c) benzidina e suoi sali (numero C.A.S. 92-87-5);
d) 4-nitrodifenile (numero C.A.S. 92-93-3).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle attività alle quali sono
addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori della
navigazione marittima ed aerea.
Art. 2. Definizioni. -
1. Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intendono per:
a) sostanze: gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale od
ottenuti mediante processi industriali, compresi gli additivi necessari alla
loro commercializzazione;
b) agenti: gli agenti chimici, fisici e biologici presenti durante il lavoro, e
potenzialmente dannosi per la salute;
c) preparati: le miscele e le soluzioni formati da due o più sostanze;
d) impurezze: le sostanze presenti a priori in quantità insignificanti in altre
sostanze;
e) prodotti intermedi: le sostanze che si formano durante una reazione chimica;
essi sono trasformati e perciò scompaiono prima del termine della reazione o del
processo;
f) sottoprodotti: le sostanze che si formano durante una reazione chimica e che
permangono al termine della reazione o del processo;
g) scarti: i resti di una reazione chimica che devono essere eliminati al
termine della reazione o del processo;
h) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le
diverse disposizioni previste da norme speciali.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i
loro rappresentanti nell'unità produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti
dalla normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi applicabili.
Art. 3. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. -
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono
alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze:
a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti emanati
in attuazione del medesimo;
b) informano i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei rischi specifici cui
sono esposti e delle misure di prevenzione adottate; informano altresì i
lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;
c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti,
l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;
d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali di
protezione;
f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
disposizioni aziendali e delle norme, nonché l'uso appropriato dei mezzi
individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed accertano
che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali
medesime;
g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti
dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e sugli agenti
inerenti all'attività.
2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i titolari di
imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito
aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di
lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese
incaricate sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende le
modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali,
al riguardo.
3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti
di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di
prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attività di cui all'art. 1
assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri
dipendenti in relazione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione di
questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui al comma 1 del medesimo
articolo.
4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e
sovraintendono alle attività indicate all'articolo 1, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al
comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei
rischi cui sono esposti i lavoratori.
Art. 4. Obblighi dei lavoratori. -
1. I lavoratori:
a) osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi
individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal datore di
lavoro;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le
deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonché le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per
eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza,
di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di
protezione;
e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro
competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;
f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.
Art. 5. Obblighi del medico competente. -
1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'art. 1,
comma 1, è accertato da un medico competente a cura e spese del datore di
lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e spese del datore
di lavoro.
2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneità specifica al lavoro.
3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente compila e aggiorna
sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire
presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.
4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato dei
controlli sanitari cui sono sottoposti;
fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai loro rappresentanti.
5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati del
controllo sanitario.
6. Nei casi di esposizione agli agenti di cui all'art. 1, comma 1, il medico
competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa
alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui
risultati gli sono forniti con tempestività, ai fini delle valutazioni e dei
pareri di competenza.
Art. 6. Divieti. -
1. La produzione e l'utilizzazione degli agenti di cui all'art. 1 sono vietate,
ad eccezione del caso in cui gli stessi siano presenti durante la lavorazione, o
al termine di esse in concentrazione inferiore allo 0,1% in peso.
Art. 7. Misure tecniche, organizzative, procedurali. -
1. Il datore di lavoro adotta le misure tecniche necessarie ad evitare che, in
concentrazione pari o superiore a quelle stabilite dall'art.6, gli agenti di cui
all'art. 1 si formino come prodotti intermedi ovvero si rinvengano come
sottoprodotti costituenti di scarti.
2. Se nonostante l'adozione delle misure di cui al comma 1 durante la fase di
lavorazione viene superato il valore di concentrazione di cui art. 6 il datore
di lavoro identifica e rimuove immediatamente le cause dell'evento.
3. Oltre alle misure di cui al comma 1 il datore di lavoro predispone, prima
dell'inizio dell'attività, un piano di lavoro per il trattamento dei prodotti
finali di una reazione o processo nei quali gli agenti di cui all'art. 1
risultino presenti come sottoprodotti in concentrazione uguale o superiore a
quella stabilita all'art. 6.
4. Il piano di lavoro contiene i seguenti dati:
a) operazioni previste per ricondurre la concentrazione degli agenti di cui
all'art. 1 presenti come sottoprodotti al disotto dal valore stabilito all'art.
6;
b) misure tecniche ed organizzative previste per evitare l'esposizione dei
lavoratori durante le operazioni di cui alla lettera a).
5. La copia del piano di lavoro di cui al comma 3 da trasmettere all'organo di
vigilanza deve essere, ai sensi del successivo comma 9 corredata dai seguenti
dati:
a) descrizione della reazione al processo;
b) stima dei quantitativi degli agenti di cui all'art. 1 che potrebbero essere
presenti come prodotti intermedi, sottoprodotti o costituenti di scarti;
c) numero dei lavoratori addetti.
6. Gli scarti contenenti agenti di cui all'art. 1 debbono essere smaltiti in
conformità alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Nel caso in cui intenda provvedere allo smaltimento per proprio conto ai
sensi dell'art. 3 del decreto di cui al comma 6 il datore di lavoro predispone
inoltre, prima dell'inizio dell'attività, un piano di lavoro in cui sono
descritte le operazioni lavorative dell'intero ciclo di smaltimento e le misure
tecniche ed organizzative previste per evitare l'esposizione dei lavoratori.
8. La copia del piano di lavoro di cui al comma 7 da trasmettere all'organo di
vigilanza, ai sensi del successivo comma 9, deve essere corredata dei dati di
cui al comma 5.
9. La documentazione di cui ai commi 5 ed 8 è trasmessa all'organo di vigilanza
anteriormente all'inizio dell'attività produttiva.
10. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui ai commi 5
ed 8, l'organo di vigilanza può disporre l'attuazione di ulteriori misure o
modifiche rispetto a quelle previste dal datore di lavoro. Decorso tale termine,
il datore di lavoro può altrimenti eseguire le operazioni di cui ai commi 3 e 7,
nell'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
11. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso ai dati di cui ai
commi 5 e 7.
12. Il datore di lavoro informa i lavoratori ovvero i loro rappresentanti nel
caso di cui al comma 2 e li consulta nei casi dei commi 3 e 7.
Art. 8. Autorizzazioni in deroga per attività di ricerca e sperimentazione. -
1. Chiunque intenda intraprendere un'attività intesa a produrre o utilizzare un
agente di cui all'art. 1 per ricerche, sperimentazioni ivi comprese le analisi,
deve inviare una richiesta di autorizzazione in deroga al disposto dell'art.1 al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. La richiesta di autorizzazione contiene i seguenti dati:
a) descrizione della ricerca o sperimentazione e indicazione dei motivi che
rendono indispensabile l'utilizzazione dell'agente;
b) quantitativi di agente impiegato o eventualmente prodotto;
c) numero dei lavoratori addetti;
d) caratteristiche dei locali ove gli agenti vengono prodotti, custoditi,
utilizzati e delle strumentazioni dei lavoratori;
e) misure di sicurezza previste per evitare l'esposizione dei lavoratori;
f) misure previste per distruggere gli agenti presenti negli scarti al termine
di ogni operazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della
commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547. Essa ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Tali autorizzazioni sono
comunicate all'organo di vigilanza competente.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso ai dati di cui al
comma 2.
Art. 9. Autorizzazioni per attività lavorative nelle quali gli agenti sono
presenti come prodotti intermedi. -
1. Il datore di lavoro che intende esercitare un'attività nella quale
inevitabilmente gli agenti di cui al comma 1 si formano e sono temporaneamente
presenti in una concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso deve inviare
una richiesta di autorizzazione in deroga al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
2. La richiesta di autorizzazione contiene i seguenti dati:
a) descrizione della reazione o processo, con particolare riguardo alle fasi
nelle quali sono presenti gli agenti di cui all'art. 1, che devono comunque
svolgersi in un sistema chiuso;
b) numero dei lavoratori addetti;
c) misure di sicurezza previste per evitare l'esposizione dei lavoratori;
d) copia della documentazione di cui all'art. 4, commi 5 e 7.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della
commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547. Essa ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Tali autorizzazioni sono
comunicate all'organo di vigilanza competente.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alle informazioni di
cui al comma 2.
Art. 10. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti. -
1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire
ventuno milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1,
lettera d); 6 e 7, comma 2. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed
i dirigenti che non osservano le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza
ai sensi dell'art. 7, comma 10;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire quindici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3,
commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4; 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere
c), f) e g), e 7, comma 12.
Art. 11. Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
dodici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, commi 1,
lettere b) e d), 2 e 4; 7, comma 2;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
quattro milioni o con l'arresto da uno a sei mesi per l'inosservanza delle norme
di cui agli articoli 3, comma 1, lettere c), e), f) e g); 7, commi 1, 3, 4, 5,
7, 8, 9 e 12.
Art. 12. Contravvenzioni commesse dai lavoratori. -
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire
due milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 4, comma 1, lettera
d);
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a
lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 4, comma 1,
lettere a), b), c) ed e).
Art. 13. Contravvenzioni commesse dal medico competente. -
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei
milioni per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 6;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
tre milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 5, comma 5.
Art. 14. Disposizioni transitorie. -
1. Per le attività già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la documentazione di cui all'articolo 7, commi 5 ed 8, è trasmessa
entro sessanta giorni da tale data.
2. In ogni caso i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti sono tenuti ad
adottare le misure necessarie ad evitare l'esposizione dei lavoratori agli
agenti presenti come sottoprodotti o costituenti di scarti.