Comma 132 dell'Articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n.350

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)"

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre 2003)

 

 



Comma 132 - Articolo 3 - Disposizioni in materia di oneri sociali e

di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici

 

 

In favore dei lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni gia' rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.