Circolare Regione LOMBARDIA Settore Sanità e Igiene 17 aprile 1993
Criteri di classificazione ai fini dello smaltimento in discarica dei rifiuti di cui alle lettere a) e b) della tabella allegata alla legge 27 marzo 1992, n. 257 recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»
In relazione alle continue richieste di chiarimento inoltrate dagli enti locali, dalle
USSL e dagli interessati in merito alla classificazione e allo smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto ed in particolare di quelli in oggetto specificati alla luce di quanto
previsto dalla legge . 27 marzo 1992, n. 257 recante «Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto», si ritiene utile di seguito fornire le seguenti indicazioni.
Esse derivano dall'applicazione della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto di cui al d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 e Deliberazione del 27
luglio 1984 del comitato interministeriale ex art. 5 dello stesso d.p.r. 915/82, alla luce
delle previsioni di cui alla richiamata legge 257/92, artt. 2 e 12.
Le indicazioni costituiscono anticipazione dei contenuti dell'apposito piano regionale
previsto dall'art. 10 della legge 257/92.
2) Le innovazioni introdotte nella materia con la legge 257192: considerazioni e
valutazioni ai fini della classificazione e dello smaltimento in discarica.
La emanazione della legge 257/92 comporta, anche per quanto concerne i rifiuti contenenti
amianto, delle innovazioni rispetto al sistema definito dal D.P.R. 915/82.
In particolare le innovazioni più significative sono contenute nell'art. 2, lettera c),
della stessa legge 257/92 ove viene definito il rifiuto di amianto.
Da tale definizione risulta che qualora non ricorrano le condizioni ivi specificate il
rifiuto può non essere considerato di amianto.
Tale previsione a nostro avviso:
-- costituisce un evidente ulteriore appesantimento burocratico e procedurale di un
sistema già complesso ed articolato obbligando sempre, e comunque in assenza di
indicazioni metodologiche, all'accertamento della quantità di fibre rilasciate da un
manufatto destinato all'abbandono al fine di considerarlo rifiuto di amianto o meno.
-- non risolve il problema fondamentale relativo alla effettiva pericolosità dei
materiali contenenti amianto destinati all'abbandono in particolare con riferimento alla
loro messa in discarica. La pericolosità, pur con le precisazioni dell'art. 12, legata
alla possibile dispersione di fibre nell'ambiente e alla possibilità di inalare fibre
disperse, nella fattispecie viene collegata soltanto ai livelli previsti dal decreto
legislativo 277/91 con le modifiche introdotte dall'art. 3 della stessa legge 257/92 e
quindi sembrerebbe tener conto prevalentemente della protezione dei lavoratori.
3) I risultati derivanti dalle attuali conoscenze nel settore.
Tra i manufatti contenenti amianto possono essere distinti due categorie a maggiore
diffusione: i manufatti in cemento amianti (lastre, tubi, ecc.) oggetto della presente
circolare e altri quali materiali di coibentazione, tessuti, guarnizioni, materiali di
attrito, ecc.
Tali materiali per caratteristiche di friabilità e densità risultano avere comportamento
differente soprattutto ai fini del rilascio delle fibre e quindi ai fini della tutela
dell'inquinamento ambientale e della tutela della salute pubblica.
Per quanto concerne i materiali in questione ai fini della loro definizione e
caratterizzazione secondo le normative citate, sono state eseguite valutazioni
sperimentali condotte presso la 2a unita operativa del P.M.I.P. della USSL n. 41,
struttura di riferimento prevista dal piano regionale «Amianto» ex deliberazione del
consiglio regionale n. IV/1373 del 31 maggio 1989.
I risultati sperimentali consentono di concludere:
a) per quanto concerne la definizione ex art. 2 della legge 257/92, i risultati hanno
evidenziato che tali materiali sono da considerarsi rifiuti di amianto e pertanto soggetti
alla relativa disciplina di classificazione;
b) per quanto concerne la caratterizzazione ai fini della classificazione a norma del
D.P.R. 915/82, le analisi delle lastre in cemento amianto hanno fatto rilevare
concentrazioni di "polveri e fibre libere", di amianti quasi sempre inferiori al
valore limite di 100 mg/kg valore discriminante fra rifiuto speciale e tossiconocivo.
In particolare i risultati su 49 campioni di diversa provenienza e stato di conservazione
hanno evidenziato una distribuzione prossima ad una di tipo lognormale che presenta un
valore di tendenza centrale basso (media geometrica 45,6) rispetto al valore discriminante
prima citato.
Più precisamente inoltre, come rappresentato nelle tabelle I e 2 allegate, si e osservata
un'ampia conformità al limite di 100 mg/kg per quanto riguarda le classi relative allo
stato di conservazione «ottimo, buono e discreto,,, classi che comprendono 1'80% dei
campioni esaminati; una zona di indeterminazione per quanto riguarda la classe
«scadente» ed infine sempre un superamento del limite per la classe «pessimo».
Considerato che per le classi «scadente» e «pessimo» e molto probabile che il valore
limite di 100 mg/kg di polveri e fibre libere venga superato, qualora si voglia ricorrere
alle condizioni di cui al successivo punto 4) si ritiene sufficiente l'applicazione delle
indicazioni già impartite con la circolare n. 115/91 del settore sanità e igiene
(trattamento, durante la fase di rimozione, di inglobamento e di immobilizzazione delle
fibre mediante l'impiego di sostanze fissanti).
I risultati di cui sopra sono stati ottenuti, in mancanza di indicazioni specifiche a
livello statale e a livello di organismi scientifici internazionali, circa le tecniche e
le metodiche standardizzate di valutazione analitica delle fibre libere, con metodiche
messe a punto dalla struttura di riferimento citata.
La metodica per le valutazioni di cui alla lettera b), standardizzata ed in uso presso le
strutture di riferimento per le indagini analitiche previste dal citato piano regionale
«amianto» risulta peraltro in buon accordo con quelle usualmente impiegate presso altre
strutture specialistiche, operanti in Italia, finalizzate allo studio delle stesse
problematiche.
Si informa che per eventuali richieste delle metodiche di riferimento adottate si può
inoltrare domanda alla 2a unita operativa--chimica--del P.M.I.P. della USSL n. 41 Brescia,
struttura di riferimento prevista dal più volte citato piano regionale «amianto».
4) Criteri di classificazione e smaltimento in discarica.
Ciò premesso, tenuta presente la normativa sopra richiamata (D.P.R. 915/82 e la
Deliberazione del 24 luglio 1984 del comitato interministeriale rifiuti nonché quanto
previsto dall'art. 2 lettera--c--e dal comma 6 dell'art. 12 della legge 257/92), ai fini
della classificazione e dello smaltimento in discarica, ne discende quanto segue.
A) Classificazione dei rifiuti.
I rifiuti contenenti amianto secondo il D.P.R. 915/82 e la deliberazione del comitato
interministeriale del 24 luglio 1984 alla luce delle previsioni di cui al comma 6
dell'art. 12 della legge 257/92 sono classificati quali:
-- rifiuti speciali nel caso in cui il contenuto di polveri e fibre libere per kg di
rifiuto sia inferiore a 100 mg/kg;
-- rifiuti tossico-nocivi nel caso in cui il contenuto di polveri e fibre libere sia
maggiore di 100 mg/kg di rifiuto.
In forza di quanto previsto dal punto 1.2 della più volte richiamata deliberazione del
comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e dalle precisazioni, circa la
pericolosità, introdotte dal comma 6 dell'art. 12 della legge 257/92 e accertato che
trattasi di rifiuto di amianto ai sensi dell'art. 2 della legge 257/92; considerato quanto
in proposito precedentemente esposto, in merito alla stabilità della matrice, ai
risultati sperimentali ottenuti alle precauzioni da adottarsi per la dismissione
richiamate nella circolare del settore sanità e igiene n. 115/92 e dal decreto
legislativo 277/91 e prima richiamate:
-- per i rifiuti costituiti dai materiali elencati ai punti a) e b) della tabella allegata
all'art. 1, comma 2, della legge 257/92, si ritiene corretta la procedura di
classificazione diretta quali rifiuti speciali, a prescindere dalla valutazione analitica
per la determinazione delle fibre libere;
B) Smaltimento in discarica.
Considerato quanto previsto dalla deliberazione del comitato interministeriale del 24
luglio 1984, preso atto delle specificazioni introdotte dall'art. 12, comma 6, della legge
257/92, si stabilisce che lo smaltimento in discarica può avvenire, in base alla
classificazione di cui al precedente punto A), nella seguente categoria di discarica:
- discarica di tipo 2B per rifiuti speciali (polveri e fibre libere inferiori a 100
mg/kg di rifiuto).
Allo scopo di evitare la dispersione eolica delle fibre anche nelle successive fasi di
movimentazione, trasporto e messa a dimora, per i rifiuti in questione devono essere
adottate apposite procedure di confezionamento (esempio teli o films di materiale
plastico) nonché di collocazione su palletts per facilitare il carico e lo scarico.
La fase di smaltimento in discarica deve essere eseguita adottando almeno le seguenti
precauzioni:
-- le lastre devono essere depositate utilizzando idonei mezzi di movimentazione in modo
da evitare eventuali frantumazioni del rifiuto;
-- il rifiuto deve essere depositato in porzioni di discariche non soggette a ripetuto
transito di mezzi pesanti;
-- il rifiuto deve comunque essere immediatamente ricoperto per evitare possibili
dispersioni di fibre;
-- aggiornare su mappa la posizione dei rifiuti contenenti amianto.