Circolare Regione LOMBARDIA Settore Sanità e Igiene 17 aprile 1993

Criteri di classificazione ai fini dello smaltimento in discarica dei rifiuti di cui alle lettere a) e b) della tabella allegata alla legge 27 marzo 1992, n. 257 recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»

 



In relazione alle continue richieste di chiarimento inoltrate dagli enti locali, dalle USSL e dagli interessati in merito alla classificazione e allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto ed in particolare di quelli in oggetto specificati alla luce di quanto previsto dalla legge . 27 marzo 1992, n. 257 recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», si ritiene utile di seguito fornire le seguenti indicazioni.
Esse derivano dall'applicazione della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto di cui al d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 e Deliberazione del 27 luglio 1984 del comitato interministeriale ex art. 5 dello stesso d.p.r. 915/82, alla luce delle previsioni di cui alla richiamata legge 257/92, artt. 2 e 12.
Le indicazioni costituiscono anticipazione dei contenuti dell'apposito piano regionale previsto dall'art. 10 della legge 257/92.
2) Le innovazioni introdotte nella materia con la legge 257192: considerazioni e valutazioni ai fini della classificazione e dello smaltimento in discarica.
La emanazione della legge 257/92 comporta, anche per quanto concerne i rifiuti contenenti amianto, delle innovazioni rispetto al sistema definito dal D.P.R. 915/82.
In particolare le innovazioni più significative sono contenute nell'art. 2, lettera c), della stessa legge 257/92 ove viene definito il rifiuto di amianto.
Da tale definizione risulta che qualora non ricorrano le condizioni ivi specificate il rifiuto può non essere considerato di amianto.
Tale previsione a nostro avviso:
-- costituisce un evidente ulteriore appesantimento burocratico e procedurale di un sistema già complesso ed articolato obbligando sempre, e comunque in assenza di indicazioni metodologiche, all'accertamento della quantità di fibre rilasciate da un manufatto destinato all'abbandono al fine di considerarlo rifiuto di amianto o meno.
-- non risolve il problema fondamentale relativo alla effettiva pericolosità dei materiali contenenti amianto destinati all'abbandono in particolare con riferimento alla loro messa in discarica. La pericolosità, pur con le precisazioni dell'art. 12, legata alla possibile dispersione di fibre nell'ambiente e alla possibilità di inalare fibre disperse, nella fattispecie viene collegata soltanto ai livelli previsti dal decreto legislativo 277/91 con le modifiche introdotte dall'art. 3 della stessa legge 257/92 e quindi sembrerebbe tener conto prevalentemente della protezione dei lavoratori.
3) I risultati derivanti dalle attuali conoscenze nel settore.
Tra i manufatti contenenti amianto possono essere distinti due categorie a maggiore diffusione: i manufatti in cemento amianti (lastre, tubi, ecc.) oggetto della presente circolare e altri quali materiali di coibentazione, tessuti, guarnizioni, materiali di attrito, ecc.
Tali materiali per caratteristiche di friabilità e densità risultano avere comportamento differente soprattutto ai fini del rilascio delle fibre e quindi ai fini della tutela dell'inquinamento ambientale e della tutela della salute pubblica.
Per quanto concerne i materiali in questione ai fini della loro definizione e caratterizzazione secondo le normative citate, sono state eseguite valutazioni sperimentali condotte presso la 2a unita operativa del P.M.I.P. della USSL n. 41, struttura di riferimento prevista dal piano regionale «Amianto» ex deliberazione del consiglio regionale n. IV/1373 del 31 maggio 1989.
I risultati sperimentali consentono di concludere:
a) per quanto concerne la definizione ex art. 2 della legge 257/92, i risultati hanno evidenziato che tali materiali sono da considerarsi rifiuti di amianto e pertanto soggetti alla relativa disciplina di classificazione;
b) per quanto concerne la caratterizzazione ai fini della classificazione a norma del D.P.R. 915/82, le analisi delle lastre in cemento amianto hanno fatto rilevare concentrazioni di "polveri e fibre libere", di amianti quasi sempre inferiori al valore limite di 100 mg/kg valore discriminante fra rifiuto speciale e tossiconocivo. In particolare i risultati su 49 campioni di diversa provenienza e stato di conservazione hanno evidenziato una distribuzione prossima ad una di tipo lognormale che presenta un valore di tendenza centrale basso (media geometrica 45,6) rispetto al valore discriminante prima citato.
Più precisamente inoltre, come rappresentato nelle tabelle I e 2 allegate, si e osservata un'ampia conformità al limite di 100 mg/kg per quanto riguarda le classi relative allo stato di conservazione «ottimo, buono e discreto,,, classi che comprendono 1'80% dei campioni esaminati; una zona di indeterminazione per quanto riguarda la classe «scadente» ed infine sempre un superamento del limite per la classe «pessimo».
Considerato che per le classi «scadente» e «pessimo» e molto probabile che il valore limite di 100 mg/kg di polveri e fibre libere venga superato, qualora si voglia ricorrere alle condizioni di cui al successivo punto 4) si ritiene sufficiente l'applicazione delle indicazioni già impartite con la circolare n. 115/91 del settore sanità e igiene (trattamento, durante la fase di rimozione, di inglobamento e di immobilizzazione delle fibre mediante l'impiego di sostanze fissanti).
I risultati di cui sopra sono stati ottenuti, in mancanza di indicazioni specifiche a livello statale e a livello di organismi scientifici internazionali, circa le tecniche e le metodiche standardizzate di valutazione analitica delle fibre libere, con metodiche messe a punto dalla struttura di riferimento citata.
La metodica per le valutazioni di cui alla lettera b), standardizzata ed in uso presso le strutture di riferimento per le indagini analitiche previste dal citato piano regionale «amianto» risulta peraltro in buon accordo con quelle usualmente impiegate presso altre strutture specialistiche, operanti in Italia, finalizzate allo studio delle stesse problematiche.
Si informa che per eventuali richieste delle metodiche di riferimento adottate si può inoltrare domanda alla 2a unita operativa--chimica--del P.M.I.P. della USSL n. 41 Brescia, struttura di riferimento prevista dal più volte citato piano regionale «amianto».
4) Criteri di classificazione e smaltimento in discarica.
Ciò premesso, tenuta presente la normativa sopra richiamata (D.P.R. 915/82 e la Deliberazione del 24 luglio 1984 del comitato interministeriale rifiuti nonché quanto previsto dall'art. 2 lettera--c--e dal comma 6 dell'art. 12 della legge 257/92), ai fini della classificazione e dello smaltimento in discarica, ne discende quanto segue.
A) Classificazione dei rifiuti.
I rifiuti contenenti amianto secondo il D.P.R. 915/82 e la deliberazione del comitato interministeriale del 24 luglio 1984 alla luce delle previsioni di cui al comma 6 dell'art. 12 della legge 257/92 sono classificati quali:
-- rifiuti speciali nel caso in cui il contenuto di polveri e fibre libere per kg di rifiuto sia inferiore a 100 mg/kg;
-- rifiuti tossico-nocivi nel caso in cui il contenuto di polveri e fibre libere sia maggiore di 100 mg/kg di rifiuto.
In forza di quanto previsto dal punto 1.2 della più volte richiamata deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e dalle precisazioni, circa la pericolosità, introdotte dal comma 6 dell'art. 12 della legge 257/92 e accertato che trattasi di rifiuto di amianto ai sensi dell'art. 2 della legge 257/92; considerato quanto in proposito precedentemente esposto, in merito alla stabilità della matrice, ai risultati sperimentali ottenuti alle precauzioni da adottarsi per la dismissione richiamate nella circolare del settore sanità e igiene n. 115/92 e dal decreto legislativo 277/91 e prima richiamate:
-- per i rifiuti costituiti dai materiali elencati ai punti a) e b) della tabella allegata all'art. 1, comma 2, della legge 257/92, si ritiene corretta la procedura di classificazione diretta quali rifiuti speciali, a prescindere dalla valutazione analitica per la determinazione delle fibre libere;
B) Smaltimento in discarica.
Considerato quanto previsto dalla deliberazione del comitato interministeriale del 24 luglio 1984, preso atto delle specificazioni introdotte dall'art. 12, comma 6, della legge 257/92, si stabilisce che lo smaltimento in discarica può avvenire, in base alla classificazione di cui al precedente punto A), nella seguente categoria di discarica:
- discarica di tipo 2B per rifiuti speciali (polveri e fibre libere inferiori a 100 mg/kg di rifiuto).
Allo scopo di evitare la dispersione eolica delle fibre anche nelle successive fasi di movimentazione, trasporto e messa a dimora, per i rifiuti in questione devono essere adottate apposite procedure di confezionamento (esempio teli o films di materiale plastico) nonché di collocazione su palletts per facilitare il carico e lo scarico.
La fase di smaltimento in discarica deve essere eseguita adottando almeno le seguenti precauzioni:
-- le lastre devono essere depositate utilizzando idonei mezzi di movimentazione in modo da evitare eventuali frantumazioni del rifiuto;
-- il rifiuto deve essere depositato in porzioni di discariche non soggette a ripetuto transito di mezzi pesanti;
-- il rifiuto deve comunque essere immediatamente ricoperto per evitare possibili dispersioni di fibre;
-- aggiornare su mappa la posizione dei rifiuti contenenti amianto.