Circolare Ministero
Sanità 1 luglio 1986, n.42
Indicazioni esplicative per
l'applicazione dell'ordinanza ministeriale 26 giugno 1986 relativa alle
restrizioni sul mercato ed all'uso della crocidolite e di taluni prodotti che la
contengono
Ai presidenti delle giunte regionali
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano
Al medico regionale della Valle d'Aosta
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto
Ufficio del Ministro per l'ecologia
Ufficio del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero dell'interno
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Al Ministero delle partecipazioni statali
Al Ministero del commercio estero
Al Ministero delle finanze
Al Ministero della pubblica istruzione
Al Ministero dei lavori pubblici
All'Istituto superiore di sanita'
All'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
Ai commissari di Governo presso le regioni a statuto ordinario e speciali
Ai prefetti della Repubblica
Ai presidenti delle amministrazioni provinciali
Agli assessori regionali alla sanita'
Alla Confederazione generale dell'industria italiana
Alla Federazione nazionale della industria chimica
All'Associazione sindacale aziende petrolchimiche a partecipazioni statali
All'Associazione italiana del cemento, fibrocemento, della calce e del gesso
Alla Confederazione italiana piccola e media industria
Alla Confederazione generale italiana del commercio All'Associazione commercio
chimico
All'Associazione mineraria italiana
Al Comitato difesa consumatori
All'Unione nazionale consumatori
All'Uni - Ente nazionale italiano unificazione
Con d.d.l. diramato in data 26 giugno 1986 si provvede al recepimento della
direttiva CEE n. 83/478/CEE del 19 settembre 1983 recante la quinta modifica
(amianto) della direttiva n. 76/769/CEE.
Nelle more dell'approvazione di detto provvedimento e' stata emanata l'ordinanza
ministeriale del 26 giugno 1986 con cui e' data attuazione, per motivi di
sanita' pubblica, alle disposizioni della direttiva n. 83/478/CEE nella parte in
cui sono imposte misure restrittive alla immissione sul mercato ed all'uso della
crocidolite e dei prodotti che la contengono.
Si ritengono necessarie alcune preliminari considerazioni, al fine di una
corretta ed univoca applicazione sul territorio nazionale di quanto disposto
nella precitata ordinanza ministeriale.
Il provvedimento, in aderenza allo spirito ed alla lettera della direttiva n.
83/478/CEE, sancisce il divieto di immissione sul mercato ed il relativo uso
della crocidolite (amianto blu) e dei prodotti che la contengono.
Tuttavia la medesima direttiva CEE prevede che gli Stati membri, nei casi in cui
non sia ancora possibile, per motivi tecnologici, ricorrere a sostituti della
crocidolite che presentino caratteristiche e proprieta' almeno equivalenti a
quelle di tale fibra, tenuto altresi' conto dell'incidenza che un divieto
generalizzato avrebbe anche sugli aspetti produttivi ed occupazionali, possono
valutare l'opportunita' di concedere talune deroghe a detto divieto nel
rispetto, comunque, della salvaguardia della salute pubblica.
Esaminate le opzioni poste dalla direttiva, considerate altresi' le particolari
esigenze tecnologiche ai fini produttivi, l'ordinanza prevede una deroga
temporanea fino al 30 aprile 1991 per:
a) le tubazioni di cemento-amianto ad eccezione del caso in cui tali tubazioni
sono impiegate per l'adduzione di acque potabili aggressive;
b) i giunti, le guarnizioni, i manicotti e i compensatori flessibili resistenti
agli acidi ed alle temperature;
c) i convertitori di coppia.
Per quanto attiene al punto a) ed in particolare al divieto di impiego delle
tubazioni (cioe' il complesso dei tubi, giunti e pezzi speciali) di
cemento-amianto nei sistemi di adduzione di acque potabili aggressive, e'
disposto che detto impiego deve essere vietato nel caso in cui l'indice di
aggressivita' dell'acqua, come di seguito definito, e' inferiore a 12.
Utilizzando la formula elaborata dall'American Water Works Associatio (AWWA),
ripresa sia dall'Environmental Protection Agency (EPA) statunitense sia dall'O.M.S.,
l'aggressivita' dell'acqua condottata in una tubazione, entro l'intervallo di
temperatura 4,5-26,5° C e' data da:
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L'acqua risulta tanto piu' aggressiva quanto piu' e' basso il valore dell'indice
di aggressivita'. Attualmente si ritiene che un'acqua avente un I.A magg. di 12
possa considerarsi essenzialmente non aggressiva.
Le ragioni del divieto in questione risiedono nell'esigenza di assumere
iniziative precauzionali a titolo preventivo atteso che, anche in assenza di
specifiche evidenze scientifiche al riguardo, le tubazioni di cemento-amianto
contenenti crocidolite nei sistemi di distribuzione dell'acqua potabile, secondo
l'O.M.S., costituiscono fonti potenziali di contaminazione da amianto delle
acque potabili. In ogni caso il regime derogatorio di cui ai punti a), b) e c)
che, si ribadisce, ha carattere temporaneo, dovra' essere riesaminato prima
della scadenza fissata anche alla luce degli studi e dei progressi
tecnico-scientifici realizzati nel frattempo al fine di pervenire o ad una
conferma della deroga stessa ovvero ad un divieto generale anche per i prodotti
in questione.
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Di fondamentale importanza e' inoltre la considerazione che il divieto di cui
all'allegato della ordinanza in questione non deve considerarsi come avente
carattere retroattivo, vale a dire che esso non si applica ai prodotti immessi
sul mercato e messi in opera anteriormente alla data di entrata in vigore
dell'ordinanza.
La problematica di tali manufatti, infatti, costituira' oggetto di successive
analisi e valutazioni al fine di conoscere la reale entita' e portata del
problema e di programmare gli eventuali interventi del caso.
Il Ministro: DEGAN