Legge Regionale LIGURIA 6 marzo 2009, n. 5
Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento.

(BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 18/03/2009 n. 5 Parte Prima)
 

 

 

 

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

 

 

la seguente legge regionale:

 

 

TITOLO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Articolo 1

(Obiettivi della legge)

 

1.      La Regione, al fine di tutelare la salute della popolazione e l’ambiente ligure, promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi, azioni di:

a)      sorveglianza e bonifica volte alla rimozione dei materiali e manufatti contenenti amianto, al fine di concorrere alla progressiva eliminazione dell’esposizione della popolazione alle fibre di amianto;

b)      prevenzione delle malattie conseguenti all’esposizione all’amianto;

c)      sostegno nei confronti di coloro che sono affetti da malattie causate da amianto;

d)      vigilanza, controllo e ricerca sanitaria, registrazione degli esposti ad amianto.

 

Articolo 2

(Funzioni regionali)

 

1.   La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone a revisione il Piano regionale di cui all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), adottato con deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 105 (Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto di cui all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257) e in particolare provvede a:

a)      censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto;

b)      censimento dei siti estrattivi (cave) e di ogni altro impianto di lavorazione che estrae o lavora materiale che contiene amianto;

c)      mappatura georeferenziata di quanto alle lettere a) e b) (scala non inferiore a 1:25000) e classificazione in relazione al livello di rischio rappresentato;

d)      mappatura georeferenziata delle formazioni geologiche contenenti amianto, in conformità con la legge regionale 28 marzo 1989, n.7 (Formazione e diffusione della carta geologica con elementi di geomorfologia della Regione Liguria);

e)      criteri per la definizione di un piano di smaltimento di materiali e manufatti contenenti amianto;

f)        promozione, a livello centrale e decentrato, di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulla problematica amianto, gestione della presenza, bonifica ed effetti sanitari.

2.   Alle azioni di cui al comma 1 provvedono i soggetti attuatori che saranno di volta in volta individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3.   Nella revisione del Piano regionale, di cui al comma 1, devono, altresì, essere tenuti in considerazione elementi conoscitivi ed informativi prodotti dall’Istituto nazionale per la ricerca sul cancro – Istituto scientifico per lo Studio e la Cura dei Tumori (IST) tramite l’utilizzo dei dati, anche epidemiologici, raccolti ed elaborati dal Registro Mesoteliomi Maligni (REMM), che opera al suo interno.

 

Articolo 3

(Commissione Regionale Amianto)

 

1.   Per il raggiungimento dei propri fini, la Regione istituisce presso l’Assessorato alla Salute una Commissione con compiti di natura propositiva e di ricerca, in ambito sanitario, che svolge le seguenti funzioni:

a)      verifica l’istituzione dei registri degli esposti e degli ex esposti a fibre di amianto e controlla la tenuta degli stessi;

b)      monitora le patologie asbesto correlate;

c)      attiva la ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto;

d)      valuta e propone progetti di ricerca;

e)      promuove iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti alle patologie dell’asbesto e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili all’esposizione all’amianto;

f)      promuove iniziative per i controlli sanitari.

 

Articolo 4

(Composizione della Commissione)

 

1.      La Commissione di cui all’articolo 3 è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura.

2.      La Commissione è composta da:

a)       cinque esperti designati dalla Giunta regionale di cui tre con comprovata esperienza nell’ambito delle patologie correlate alla esposizione all’amianto, uno con comprovata esperienza in materia ambientale, uno con comprovata esperienza in medicina legale;

b)       un esperto designato congiuntamente dalle Direzioni generali delle Aziende sanitarie locali;

c)       un esperto designato dal Dipartimento di Medicina Legale e del Lavoro dell’Università degli Studi di Genova individuato fra medici del lavoro, anatomo-patologi, clinici, igienisti industriali ed epidemiologi;

d)       un rappresentante dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL);

e)       un rappresentante delle associazioni esposti e vittime dell’amianto;

f)        tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

g)       un esperto designato dal Consiglio delle Autonomie Locali;

h)       un rappresentante dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL);

i)        il Responsabile della Strutture che attua l’applicazione del Piano regionale di cui all’articolo 2;

j)        un funzionario della Struttura di cui alla lettera i) che svolge anche funzioni di Segretario.

3.      I componenti designati da Enti o organismi esterni alla Regione possono essere riconfermati per una sola volta.

4.      Ai componenti la Commissione designati da enti o organismi esterni alla Regione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa regionale.

 

Articolo 5

(Conferenza Regionale Amianto)

 

1.      La Regione organizza, con cadenza biennale a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza Regionale sull’Amianto.

2.      Ad essa partecipa la Commissione di cui all’articolo 3 con funzioni propositive.

3.      Le principali tematiche trattate hanno i seguenti oggetti:

a)      stato di applicazione della vigente legislazione;

b)      andamento della mappatura e delle azioni di bonifica;

c)      andamento epidemiologico.

4.      La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare, al termine di ciascuna Conferenza, una specifica relazione sugli esiti della stessa.

5.      I dati raccolti in sede di Conferenza sono trasmessi dalla Commissione, di cui all’articolo 3, alle Aziende sanitarie locali, all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed agli Istituti di Previdenza.

 

Articolo 6

(Azioni di informazione)

 

1.      La Regione promuove ed attiva, di concerto con Province, Comuni, Comunità montane, iniziative di informazione dirette alla popolazione o a categorie di persone, relative alle problematiche amianto ed alle azioni di censimento, mappatura e bonifica.

2.      La Regione, sulla base delle indicazioni pervenute dalla Commissione di cui all’articolo 3, promuove, nei confronti della popolazione e dei lavoratori esposti all’amianto, ulteriori azioni di informazione sulle patologie dell’amianto o asbesto correlabili, con la partecipazione dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.

3.      In analogia con le azioni di sensibilizzazione individuate ai commi 1 e 2, l’Assessorato alla Salute collabora all’informazione pubblica circa le procedure e le modalità di svolgimento delle azioni di bonifica dalla presenza di amianto.

 

 

TITOLO II

AZIONI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

 

 

 

Articolo 7

(Interventi di bonifica finanziabili)

 

1.      Gli interventi di bonifica finanziabili possono avere ad oggetto i seguenti manufatti e materiali, a vista o di accesso diretto, sia di tipo compatto che friabile:

a)      lastre, pannelli e tegole utilizzate per la copertura di tetti o prospetti di edifici o per la costruzione di pareti divisorie, per condotte per acquedotto, rete nera, canne fumarie o di esalazione, serbatoi per acqua potabile, componenti connessi all’installazione ed all’utilizzo dei manufatti medesimi;

b)      impasti di resine sintetiche contenenti amianto con impiego prevalente nella realizzazione di piastrelle per pavimentazione;

c)      componenti di apparecchiature di utilizzo civile o industriale nell’ambito pubblico;

d)      rivestimenti coibenti di apparecchiature ed impianti.

 

Articolo 8

(Soggetti beneficiari del contributo regionale)

 

1.      La Regione concede contributi a Province, Comuni, singoli o associati, e Comunità montane per i seguenti interventi:

a)       bonifica di edifici pubblici o comunque destinati a servizi pubblici;

b)       informazione della popolazione e aggiornamento periodico in materia.

2.   Gli interventi di bonifica, di cui all’articolo 7 e quelli relativi allo smaltimento e alla rimozione dell’amianto, sono compiuti dalle imprese di cui all’articolo 12, comma 4, della l. 257/1992 utilizzando personale in possesso dei titoli di abilitazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della stessa legge.

 

Articolo 9

(Modalità di concessione dei contributi)

 

1.      Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui all’articolo 8, che intendono beneficiare del contributo regionale, devono presentare domanda, corredata da una relazione tecnica sullo stato del materiale, secondo le modalità definite, con proprio provvedimento, dalla Giunta regionale.

2.      I contributi sono concessi sulla base di una graduatoria che ha validità annuale, distinta:

a)      per tipologia di soggetto ammissibile a contributo;

b)      per tipologia di intervento di bonifica.

3.      La graduatoria, di cui al comma 2, lettera a), è predisposta dalla Giunta regionale sulla base delle priorità individuate con deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.      La graduatoria, di cui al comma 2, lettera b), tiene principalmente conto:

a)      degli elementi informativi indicati nella notifica della presenza di manufatti contenenti amianto prodotta all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente;

b)      dell’entità del materiale smaltito in relazione alle quantità totali presenti sul territorio del Comune nel quale insiste la struttura da bonificare.

5.      Le domande che non possono essere soddisfatte per mancanza di fondi o rinuncia del richiedente per giustificato motivo sono, a richiesta dei soggetti interessati, mantenute valide per l’anno successivo e considerate come nuove domande.

 

Articolo 10

(Entità dei contributi)

 

1.      Il 70 per cento dell’importo globale dello stanziamento regionale annuale è riservato al finanziamento dei progetti presentati per gli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), così ripartito:

a)      interventi di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, numeri 1), 2) e 3): 15 per cento ciascuno;

b)      interventi di cui alla tabella A, numero 4): 25 per cento.

2.      In riferimento agli interventi di cui alla Tabella A, numeri 1) e 3), il contributo è concesso nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile riferita ad ogni intervento che viene proposto; il contributo attribuibile per ogni singolo intervento non può comunque superare gli importi massimi fissati dalla Tabella B, allegata alla presente legge.

3.      I criteri per la definizione della spesa ammissibile sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.

4.      Il contributo per l’intervento di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), è erogato nella misura fissa di euro 2000,00 per la dimostrata effettuazione dell’informazione.

 

Articolo 11

(Discariche per lo smaltimento dell’amianto)

 

1.      Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede all’individuazione di idonei siti per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

 

 

TITOLO III

PRESENZA DI AMIANTO NATURALE

 

Articolo 12

(Attività estrattiva delle pietre verdi)

 

1.      E’ vietata la coltivazione delle cave di pietre verdi facenti parte dei gruppi A, B, C di cui all’allegato I della deliberazione del Consiglio regionale 105/1996, qualora il volume di materiale caratterizzato da un rilascio di fibre superiore alla norma, rilevato dall’ARPAL, ecceda all’1 per cento del volume totale del materiale oggetto di coltivazione.

2.      Nelle cave, di cui al comma 1, sono adottate le necessarie azioni di messa in sicurezza anche con riferimento agli impianti esistenti, ai fini del ripristino dello stato dei luoghi ed a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

 

Articolo 13

(Gestione delle terre e rocce da scavo in presenza di pietre verdi)

 

1.      Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento per la tutela ambientale e sanitaria in attuazione del disposto dell’allegato II della DCR 105/1996 in relazione alle movimentazioni, lavorazioni e sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia e/o infrastrutturale in presenza dei litotipi di cui ai gruppi A, B e C dell’allegato 1 del Piano di cui all’articolo 2 e dei depositi naturali da essi derivati.

2.      La presenza del minerale è comunque menzionata nel permesso a costruire che viene rilasciato o nella dichiarazione d’inizio attività.

3.      Nel caso in cui si incontrino materiali contenenti amianto non precedentemente individuati, deve essere immediatamente avvisata l’Azienda sanitaria locale competente per territorio che prescrive le misure che devono essere adottate per salvaguardare dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventuale rischio i lavoratori e la popolazione interessata, inclusa la sospensione dei lavori.

4.      In caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza di cui all’allegato II della DCR 105/1996 o delle eventuali indicazioni inserite nella revisione del Piano di cui all’articolo 2, gli Enti competenti possono chiedere all’Azienda sanitaria locale l’emissione di ordinanza di sospensione immediata dei lavori prescrivendo contestualmente i provvedimenti da adottarsi nei confronti del trasgressore ed il vincolo a porre in sicurezza il sito.

 

 

TITOLO IV

SORVEGLIANZA SANITARIA

 

 

Articolo 14

(Prevenzione e sorveglianza sanitaria)

 

1.      Le strutture territoriali dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Legale e del Lavoro dell’Università degli Studi di Genova ed in relazione alle risultanze espresse dalla Commissione regionale di cui all’articolo 3, predispongono gli opportuni piani di vigilanza finalizzati alla prevenzione e riferiti agli ambienti di lavoro.

2.      I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali predispongono e attuano attraverso le strutture di cui al comma 1, in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all’articolo 3, programmi di sorveglianza periodica e prevenzione destinati a soggetti iscritti nel Registro regionale degli esposti.

3.      I programmi di cui al comma 1 sono attuati a livello di Distretto in collaborazione con i medici di medicina generale.

4.      Presso il Dipartimento di Prevenzione di ciascuna Azienda sanitaria locale deve essere predisposto, sulla base di un protocollo adottato a livello regionale, un programma di sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti all'amianto del proprio territorio.

5.      Si intendono per lavoratori esposti quei lavoratori che sono addetti ad operazioni di manipolazione di materiali e manufatti contenenti amianto a fini di bonifica e smaltimento.

6.      Si intendono per lavoratori ex esposti tutti quei lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o materiali o manufatti contenenti amianto iscritti nel registro di cui all’articolo 15.

7.      Ai lavoratori ex esposti è in ogni caso assicurata la diagnostica e la specialistica più avanzata e gratuita.

8.      Il programma di sorveglianza sanitaria si applica, altresì, ai lavoratori esposti o ex esposti a fibre minerali artificiali.

9.      L’attuazione del programma di sorveglianza di cui al comma 4 ha inizio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Articolo 15

(Registri regionali delle esposizioni)

 

1.      La Giunta regionale stipula specifiche convenzioni per l’ampliamento delle indagini anche ad altre neoplasie correlabili all’esposizione all’amianto autorizzando, altresì, la classificazione in apposito registro delle lavorazioni a rischio amianto e la classificazione dei siti di particolare rilevanza per la presenza di amianto ed iscrivendo in apposito registro i lavoratori esposti ad amianto nelle lavorazioni di cava o di frantumazione della roccia.

2.      La Giunta regionale affida all’IST, quale soggetto titolare della funzione di tenuta dei registri, l’incarico di effettuare una stima dei tumori dei polmoni e degli altri tumori asbesto correlati.

3.      I registri sono aggiornati con cadenza annuale.

4.      L’IST, nello svolgimento dell’incarico di cui al comma 2, si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

 

Articolo 16

(Sostegno alle persone affette da patologie asbesto correlate)

 

1.      La Regione interviene a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e sociosanitarie sostenute dalle persone affette da malattie correlabili all’amianto, residenti nel territorio regionale, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia correlabile all’esposizione professionale o extraprofessionale all’amianto e la conclusione del relativo procedimento.

2.      La Regione garantisce, altresì, le prestazioni diagnostiche necessarie all’accertamento della malattia e la tutela legale alle persone con patologia accertata, individuando un limite di reddito con apposito provvedimento adottato da parte della Giunta regionale.

3.      Le domande per l’accesso alle prestazioni e per la concessione dei contributi sono presentate all’Azienda sanitaria locale, presso la sede del Distretto competente per territorio in base alla residenza della persona interessata, corredate dalla documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale.

4.      Le Aziende sanitarie locali provvedono alla corresponsione dei contributi, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 3.

5.      In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, agli eredi legittimari, fiscalmente a carico del deceduto nell’ultimo periodo di imposta. La Giuntaregionale rimborsa annualmente alle Aziende sanitarie locali le spese corrisposte per le finalità di cui al comma 1.

6.      Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per garantire l’esenzione della compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all’amianto e per gli accertamenti preventivi dei lavoratori operanti nelle aziende che inviano la relazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), della l. 257/1992.

 

Articolo 17

(Finanziamento della ricerca)

 

1.      La Regione, nell’ambito della ripartizione della spesa sanitaria, assegna stanziamenti alle Aziende sanitarie locali e/o agli Istituti di Ricerca operanti sul territorio regionale per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.

2.      La Regione può concedere contributi a sostegno delle iniziative documentate promosse dalle associazioni per la lotta all'amianto e delle vittime dell'amianto iscritte al registro di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

3.      La domanda per la concessione del contributo, di cui al comma 2, è presentata al competente Dipartimento dell’Assessorato alla Salute, entro il 30 giugno di ogni anno, corredata dal programma annuale di attività e dal relativo preventivo di spesa.

 

Articolo 18

(Sportelli di assistenza ad esposti ed ex esposti)

 

1.      La Regione Liguria istituisce nei territori a maggiore incidenza di mesotelioma uno “Sportello Amianto” tramite l’Azienda sanitaria locale interessata, stipulando eventuali accordi con il Comune più colpito da malattie asbesto correlate, allo scopo di fornire informazioni sulla legislazione e quant’altro utile ai fini dell’informazione ai lavoratori esposti ed ex esposti in relazione ai rischi cui sono o sono stati sottoposti, nonché al diritto alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 14.

 

Articolo 19

(Catasto delle aree a rischio amianto)

 

1.      E’ istituito presso il Dipartimento competente della Giunta regionale il Catasto delle aree a rischio amianto.

 

Articolo 20

(Pianificazione territoriale comunale)

 

1.      I Comuni, nella redazione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) di cui all’articolo 38 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modifiche e integrazioni, le Province e la Regione, nel formulare il parere previsto dall’articolo 39 della sopracitata l.r. 36/1997, valutano l’eventuale presenza di conformazioni geologiche che denotano la presenza di amianto e che possono comportare un rischio per la salute e l’ambiente.

2.      La Regione, in attuazione dell’articolo 65 della l.r. 36/1997, provvede altresì a mantenere aggiornato il censimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).

 

Articolo 21

(Vigilanza)

 

1.      La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplina le attività e i soggetti di vigilanza secondo le norme regionali e statali vigenti in materia.

 

Articolo 22

(Sanzioni)

 

1.      In caso di inadempienza totale o parziale, rilevata dalle Aziende sanitarie locali, da parte dei soggetti attuatori che devono ottemperare al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), si applicano le seguenti sanzioni:

a)            per la produzione di autonotifica incompleta nella segnalazione di parti visibili di prodotti o materiali contenenti amianto, viene formulata la prescrizione di integrazione della comunicazione da produrre entro trenta giorni dalla data della contestazione di accertamento ed applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 a euro 2.582,28, se trattasi di materiale a matrice friabile, e di euro 258,23, se trattasi di materiale a matrice compatta;

b)            per l’errore di classificazione dei materiali contenenti amianto in matrice friabile comunque indicati nell’autonotifica, viene formulata la prescrizione di presentazione della scheda di autonotifica modificata entro trenta giorni dalla data della contestazione ed applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,46;

c)            per l’omessa autonotifica, viene formulata la prescrizione di presentazione della scheda di autonotifica entro trenta giorni dalla data della contestazione ed applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 a euro 5.164,57, se trattasi di materiale a matrice friabile, e da euro 516,46 a euro 1.032,91, se trattasi di materiale a matrice compatta;

d)            per inesattezze formali contenute nelle schede di autonotifica viene formulata la prescrizione di presentazione della scheda di autonotifica corretta entro trenta giorni dalla data della contestazione ed applicata la sanzione della diffida amministrativa.

2.      Alla mancata presentazione del rapporto di aggiornamento periodico relativo alla presenza di manufatti contenenti amianto da parte dei soggetti attuatori che devono ottemperare al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), viene applicata la sanzione prevista al comma 1, lettera a).

3.      In caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 1, si applica l’articolo 650 del Codice Penale.

4.      Avverso l’applicazione delle sanzioni erogate è ammesso ricorso al Sindaco del Comune nel quale è ubicata la struttura o l’impianto.

5.      Chi detiene materiali o manufatti contenenti amianto non notificati, qualora provveda in modo volontario entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla notifica secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), beneficia dell’applicazione di una penalità fissata in euro 129,11, se trattasi di segnalazione di amianto in matrice compatta, ed euro 387,34, se trattasi di segnalazione di amianto in matrice friabile. L’ammontare delle penalità deve essere corrisposto all’atto della regolarizzazione della comunicazione, versando tale importo a favore della Azienda sanitaria locale competente per territorio.

6.      L’applicazione e la esazione delle sanzioni e delle penalità pecuniarie avviene ai sensi e per gli effetti della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).

7.      Le azioni di rimozione, confinamento ed incapsulamento che vengono compiute sui materiali e manufatti o impianti che contengono amianto e non rispettano il disposto del Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

8.      Le attività di cava e di trattamento del materiale estratto, eseguite in difformità alle indicazioni di cui agli articoli 12 e 13, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 100.000,00.

9.      Nel caso di estrazione di materiali di cava contenenti amianto, attuata senza osservare gli obblighi previsti dall’allegato II della DCR 105/1996 e dai successivi aggiornamenti del Piano di cui all’articolo 2, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 per ogni metro cubo di materiale movimentato, scavato o riportato.

10.  Alla terza irrogazione di sanzioni in base al comma 9, la Regione effettua la relativa segnalazione al competente Ministero per l’applicazione dell’articolo 15, comma 5, della l. 257/1992.

 

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

 

 

Articolo 23

(Norma finanziaria)

 

1.   Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009:

-        prelevamento di quota di euro 50.000,00 dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”;

-        iscrizione di euro 50.000,00 all’U.P.B. 9.109 “Servizi di Igiene e Veterinaria”.

2.      Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3.      Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, comma 4, si provvede annualmente con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, dell’U.P.B. 18.102 “Spese di funzionamento”.

 

Articolo 24

(Norma transitoria)

 

1.      I modelli per le domande di contributo, di cui alla presente legge, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino medesimo.

2.      In sede di prima applicazione la Commissione di cui all’articolo 3 è costituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

                        La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

 

 

Data a Genova, addì 6 marzo 2009

 

 

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

 

 


 

 

TABELLA A (Articolo 10)

(Classificazione degli interventi)

 

1)      Rimozione di manufatti in matrice compatta di peso sino a kg. 1000.

2)      Rimozione di manufatti in matrice compatta di peso compreso tra i kg. 1001 ed i kg. 4500.

3)      Rimozione di manufatti in matrice compatta di peso oltre i kg. 4500.

4)      Rimozione di materiali in matrice friabile senza alcun limite di quantità o tipologia.

 

 

 

TABELLA B (Articolo 10)

(Importo massimo dei contributi erogabili per tipologie di intervento)

 

- Euro 1.000,00 per gli interventi di cui alla Tabella A, numero 1).

- Euro 2.500,00 per gli interventi di cui alla Tabella A. numero 2).

- Euro 5.000,00 per gli interventi di cui alla Tabella A, numero 3).

- Euro 5.000,00 per gli interventi di cui alla Tabella A, numero 4).