Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA 3 settembre 1996, n. 39
Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto
Art. 1
(Finalita')
1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di dare concreta attuazione
all'attivita' pianificatoria di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in
applicazione dei criteri indicati nel DPR 8 agosto 1994, recante "Atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani
di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
ottobre 1994, n. 254, disciplina le modalita' e le procedure d'intervento attraverso il relativo Piano
regionale.
2. Nell'ambito dell'attivita' pianificatoria di competenza, l'Amministrazione regionale
tende al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) definire, in armonia con i vigenti piani per lo smaltimento dei rifiuti, criteri e modalita' di
smaltimento dell'amianto;
b) realizzare un archivio dati attraverso il censimento delle imprese che utilizzano o
hanno utilizzato amianto o che svolgono attivita' di smaltimento e bonifica di edifici con presenza
di amianto libero o in matrice friabile;
c) individuare le strutture territoriali di controllo per la gestione delle attivita' di sorveglianza;
d) organizzare un efficiente supporto strumentale, in grado di garantire lo svolgimento delle
attivita' di controllo e vigilanza;
e) garantire la formazione professionale degli addetti all'attivita' di controllo e vigilanza,
nonche' il rilascio dei titoli di abilitazione di cui alla legge 257/1992.
Art. 2
(Competenze)
1. Al fine del piu' ampio raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
all'Amministrazione regionale compete:
a) la predisposizione e l'approvazione del Pianoregionale di protezione dell'ambiente,
di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto, di seguito denominato "Piano regionale", secondo le procedure e con gli effetti
previsti dagli articoli 3 e 4;
b) l'attuazione della normativa vigente in materia di censimento delle situazioni a rischio;
c) la definizione e l'assegnazione della dotazione analitico-strumentale di base e a
valenza regionale, necessaria all'attivita' di controllo, nonche' l'effettuazione dei conseguenti
investimenti;
d) l'organizzazione, nel quadro della normativa di cui alla legge regionale 16 novembre
1982, n. 76, dei corsi di formazione professionale di base, di addestramento e di
perfezionamento per il personale delle strutture di controllo e per gli addetti alle attivita'
di bonifica, nonche' la promozione di idonee iniziative dirette alla sensibilizzazione dell'utenza,
anche attraverso l'istituzione di un apposito sportello regionale di consulenza ed assistenza ai
privati operatori.
Art. 3
(Pianificazione)
1. Il progetto di Piano regionale e' predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente, di
concerto con la Direzione regionale della pianificazione territoriale, sentite le Direzioni
regionali della sanita', dell'industria e della formazione professionale.
2. Il progetto di Piano regionale e' adottato dalla Giunta regionale e sottoposto alla
consultazione delle Amministrazioni provinciali, delle Aziende per i servizi sanitari e delle
rappresentanze delle categorie interessate a livello regionale.
3. Acquisiti, entro trenta giorni dalla data di inoltro del progetto di Piano regionale,
i pareri dei soggetti consultati, il progetto di Piano, eventualmente integrato o modificato
secondo le osservazioni formulate in fase di consultazione, viene approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere
favorevole del Consiglio regionale di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 novembre 1991,
n. 52.
4. Il Piano regionale approvato e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e
costituisce parte integrante del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla legge
regionale 7 settembre 1987, n. 30.
5. Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e puo' essere modificato in ogni tempo
qualora sopravvengano esigenze di miglioramento o integrazione.
6. Sono fatte salve le procedure gia' attuate, in sede di assunzione del Piano regionale,
in applicazione della normativa statale ed in conformita' ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4.
7. Le procedure per la revisione o per le modifiche del Piano regionale sono quelle previste
per l'approvazione del Piano stesso.
Art. 4
(Effetti del Piano)
1. Il Piano regionale, in linea con i contenuti di cui alla legge 257/1992 ed al DPR 8 agosto
1994, individua, fra l'altro, le tipologie e le norme tecniche gestionali degli impianti da utilizzare
per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.
2. Ferme restando le competenze autorizzatorie di cui alla legge regionale 30/1987, le
individuazioni di cui al comma 1, nonche' le specifiche tecniche di attuazione, contenute nel
Piano regionale, assumono efficacia vincolante ai fini del rilascio del relativo provvedimento
autorizzativo o della conseguente modifica di quello eventualmente gia' in essere per lo
smaltimento di altre tipologie di rifiuti.
3. Le procedure per l'emissione delle autorizzazioni di cui al comma 2 sono quelle previste
dalla legge regionale 30/1987 e devono garantire il recepimento di tutte le norme tecniche
e di gestione e gli eventuali vincoli previsti dal Piano regionale.
Art. 5
(Censimento)
1. Per la finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), essendo necessario provvedere ad
una puntuale rilevazione finalizzata al censimento delle situazioni a rischio per la presenza di
amianto secondo i criteri contenuti nel Piano regionale, l'Amministrazione regionale e'
autorizzata ad affidare incarichi ad enti, societa' o operatori privati.
Art. 6
(Controllo)
1. Le attivita' di controllo delle condizioni di salubrita' ambientale e di sicurezza del
lavoro e delle operazioni di bonifica, nonche' le attivita' analitiche di base sono di competenza
dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, i quali annualmente inviano
alla Direzione regionale dell'ambiente una relazione dettagliata sull'attivita' svolta con le
indicazioni di cui all'articolo 7 del DPR 8 agosto 1994.
2. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto sono
esercitate dalle Provincie ai sensi della legge regionale 30/1987, nonche' secondo le indicazioni contenute nel Piano
regionale, che costituiscono primo indirizzo per il coordinamento di tutte le funzioni in applicazione
dell'articolo 9, comma 2, del DPR 8 agosto 1994.
3. Le autorita' di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a dare puntuale applicazione alle norme statali emanate in
attuazione della legge 257/1992.
Art. 7
(Formazione professionale)
1. I corsi di formazione professionale di livello operativo, mirati all'acquisizione della sensibilizzazione
alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle
procedure operative, nonche' alla preparazione di soggetti con responsabilita' di gestione e direzione delle attivita'
di bonifica e di smaltimento dei rifiuti di amianto, sono svolti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del
DPR 8 agosto 1994, anche ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione legislativamente previsti.
2. L'articolazione dei corsi di cui al comma 1 viene individuata dal Piano regionale.
3. A tale fine la Direzione regionale dell'ambiente e' autorizzata a concedere apposito finanziamento
all'Istituto regionale per la formazione professionale per la realizzazione dei corsi, nonche' per l'acquisizione e la
predisposizione di materiale didattico-informativo, compresa la realizzazione di cantieri di simulazione.
4. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 3 avviene in unica soluzione in via anticipata,
contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione che fissa anche le modalita' di rendicontazione.
Art. 8
(Strumentazione)
1. Al fine di assicurare alle strutture di controllo la necessaria dotazione strumentale, come prevista dal Piano
regionale, la Direzione regionale dell'ambiente e' autorizzata a concedere apposito finanziamento alle Aziende
per i servizi sanitari ivi individuate.
2. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 avviene in unica soluzione in via anticipata,
contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione che fissa anche le modalita' di rendicontazione.
Art. 9
(Divulgazione)
1. Ai fini della divulgazione di materiale informativo per gli operatori del settore delle costruzioni
e affini, in attuazione delle previsioni del Piano regionale, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad
avvalersi di strutture esterne, tramite apposite convenzioni, per l'affidamento della diffusione dello
stesso.
Art. 10
(Norme finanziarie)
1. Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 820 milioni per l'anno 1996.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del
bilancio per l'anno 1996 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.1.1. - spese correnti - Categoria 1.4 - Sezione VIII -
sono istituiti i seguenti capitoli:
a) capitolo 2248 (1.1.142.2.08.29) con la denominazione "Spese per l'attuazione del Piano di
protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall'amianto - fondi regionali" e con lo stanziamento di lire 580.908.000 per l'anno 1996;
b) capitolo 2249 (1.1.142.2.08.29) con la denominazione "Spese per l'attuazione del Piano di
protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall'amianto - fondi statali" e con lo stanziamento di lire 239.092.000 per l'anno 1996.
3. Al predetto onere complessivo di lire 820 milioni, si provvede come di seguito indicato:
a) per lire 580.908.000 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo
8920 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 35 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti);
b) per lire 239.092.000 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo
8920 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 36 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
4. Sui precitati capitoli 2248 e 2249 e' altresi' iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire
580.908.000 e di lire 239.092.000 rispettivamente, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo di
riserva di cassa" dello stato di previsione precitato.