Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA 3 settembre 1996, n. 39

Attuazione   della  normativa  statale  in  materia   di cessazione dell'impiego dell'amianto

 

 

 

Art.   1
(Finalita')

 

      1.    Con  la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia,  al  fine di dare concreta attuazione all'attivita' pianificatoria di cui all'articolo 10 della legge  27  marzo 1992,  n.  257, ed in applicazione dei criteri indicati  nel DPR   8   agosto   1994,  recante  "Atto  di   indirizzo   e coordinamento  alle  regioni ed alle provincie  autonome di Trento  e Bolzano per l'adozione di piani di protezione,  di decontaminazione,    di   smaltimento    e    di bonifica dell'ambiente,  ai fini della difesa dai pericoli  derivanti dall'amianto",  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale 26 ottobre 1994, n.  254, disciplina le modalita' e le procedure d'intervento attraverso il relativo Piano regionale.
     2.    Nell'ambito  dell'attivita'  pianificatoria  di competenza,    l'Amministrazione    regionale tende al perseguimento dei seguenti obiettivi:
      a)    definire, in armonia con i vigenti piani per  lo smaltimento  dei rifiuti, criteri e modalita' di smaltimento dell'amianto;
      b)    realizzare  un  archivio  dati  attraverso   il censimento  delle imprese che utilizzano o hanno  utilizzato amianto  o che svolgono attivita' di smaltimento e  bonifica di  edifici  con  presenza di amianto libero  o  in  matrice friabile;
     c)   individuare le strutture territoriali di controllo per la gestione delle attivita' di sorveglianza;

     d)   organizzare un efficiente supporto strumentale, in grado  di  garantire  lo  svolgimento  delle attivita' di controllo e vigilanza;
       e)    garantire  la  formazione  professionale  degli addetti  all'attivita' di controllo e vigilanza, nonche'  il rilascio   dei   titoli   di  abilitazione    di   cui  alla legge 257/1992.

Art.   2
(Competenze)


      1.    Al  fine  del  piu'  ampio raggiungimento  degli obiettivi   di   cui   all'articolo  1, all'Amministrazione regionale compete:

a) la  predisposizione e l'approvazione  del  Pianoregionale  di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di  smaltimento  e  di  bonifica ai fini  della  difesa  dai pericoli derivanti dall'amianto,  di  seguito denominato "Piano  regionale", secondo le procedure e con  gli  effetti previsti dagli articoli 3 e 4;
b) l'attuazione della normativa vigente in materia di censimento delle situazioni a rischio;
c)  la  definizione e l'assegnazione della dotazione analitico-strumentale  di  base  e  a valenza   regionale, necessaria all'attivita' di controllo, nonche' l'effettuazione dei conseguenti investimenti;
     d)  l'organizzazione, nel quadro della normativa  di cui  alla legge regionale 16 novembre 1982, n.  76, dei corsi di  formazione professionale di base, di addestramento e  di perfezionamento   per  il  personale  delle   strutture di controllo  e  per  gli addetti alle attivita' di  bonifica, nonche'  la  promozione  di idonee iniziative  dirette  alla sensibilizzazione dell'utenza, anche attraverso l'istituzione di un apposito sportello regionale di consulenza ed assistenza ai privati operatori.


Art.   3
(Pianificazione)


      1.    Il  progetto di Piano regionale  e'  predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente, di concerto con  la Direzione   regionale  della  pianificazione   territoriale, sentite le Direzioni regionali della sanita', dell'industria e della formazione professionale.
      2.    Il progetto di Piano regionale e' adottato dalla Giunta  regionale  e  sottoposto  alla consultazione  delle Amministrazioni  provinciali, delle Aziende  per  i  servizi sanitari  e delle rappresentanze delle categorie interessate a livello regionale.
      3.    Acquisiti,  entro trenta giorni  dalla  data  di inoltro  del  progetto  di  Piano regionale, i  pareri  dei soggetti  consultati,  il progetto di  Piano,  eventualmente integrato o modificato secondo le osservazioni formulate  in fase  di  consultazione,  viene approvato  con  decreto  del Presidente  della  Giunta  regionale,  previa  deliberazione della Giunta stessa e previo parere favorevole del Consiglio regionale  di  cui all'articolo 11 della legge regionale  19 novembre 1991, n.  52.
      4.    Il  Piano regionale approvato e' pubblicato  sul Bollettino  Ufficiale  della  Regione  e costituisce  parte integrante  del  Piano  regionale  per  lo  smaltimento  dei rifiuti di cui alla legge regionale 7 settembre 1987, n.  30.
     5.   Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e puo' essere modificato in ogni tempo qualora sopravvengano esigenze di miglioramento o integrazione.
      6.    Sono  fatte salve le procedure gia' attuate,  in sede  di  assunzione  del Piano regionale, in  applicazione della  normativa  statale  ed in conformita'  ai  precedenti commi 1, 2, 3 e 4.       7.    Le procedure per la revisione o per le modifiche del  Piano regionale sono quelle previste per l'approvazione del Piano stesso.


Art.   4
(Effetti del Piano)

 

      1.    Il Piano regionale, in linea con i contenuti  di cui  alla legge 257/1992 ed al DPR 8 agosto 1994, individua, fra  l'altro,  le  tipologie e le norme tecniche  gestionali degli  impianti da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.
     2.   Ferme restando le competenze autorizzatorie di cui alla  legge regionale 30/1987, le individuazioni di  cui  al comma  1,  nonche'  le  specifiche tecniche  di  attuazione, contenute nel Piano regionale, assumono efficacia vincolante ai fini del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo  o  della  conseguente  modifica   di   quello eventualmente  gia'  in essere per lo smaltimento  di  altre tipologie di rifiuti.
      3.   Le procedure per l'emissione delle autorizzazioni di cui al comma 2 sono quelle previste dalla legge regionale 30/1987 e devono garantire il recepimento di tutte le  norme tecniche e di gestione e gli eventuali vincoli previsti  dal Piano regionale.

 

Art.   5
(Censimento)


    1.   Per la finalita' di cui all'articolo 2, comma  1, lettera  b),  essendo necessario provvedere ad una  puntuale rilevazione  finalizzata al censimento  delle  situazioni  a rischio  per  la  presenza  di amianto  secondo  i  criteri contenuti  nel Piano regionale, l'Amministrazione  regionale e' autorizzata  ad affidare incarichi ad enti,  societa'  o operatori privati.


   Art.   6

(Controllo)

 

      1.    Le  attivita' di controllo delle  condizioni  di salubrita'  ambientale e di sicurezza  del lavoro  e  delle operazioni  di bonifica, nonche' le attivita' analitiche  di base  sono  di  competenza dei Dipartimenti  di  prevenzione delle  Aziende  per i servizi sanitari, i quali  annualmente inviano alla Direzione regionale dell'ambiente una relazione dettagliata sull'attivita' svolta con le indicazioni di  cui all'articolo 7 del DPR 8 agosto 1994.
      2.    Le  funzioni  di  vigilanza  e  controllo  sulle attivita'  di  smaltimento  dei  rifiuti  di  amianto   sono esercitate  dalle Provincie ai sensi della  legge  regionale 30/1987, nonche' secondo le indicazioni contenute nel  Piano regionale,   che  costituiscono  primo  indirizzo   per   il coordinamento   di   tutte  le  funzioni   in   applicazione dell'articolo 9, comma 2, del DPR 8 agosto 1994.
      3.   Le autorita' di cui ai commi 1 e 2 sono tenute  a dare  puntuale  applicazione alle norme statali  emanate  in attuazione della legge 257/1992.

Art.   7
(Formazione professionale)


      1.    I  corsi di formazione professionale di  livello operativo,  mirati  all'acquisizione della sensibilizzazione alla  sicurezza e della consapevolezza del rischio,  all'uso corretto  dei  sistemi di protezione  e  al  rispetto  delle
procedure  operative, nonche' alla preparazione di  soggetti con  responsabilita' di gestione e direzione delle attivita' di  bonifica  e di smaltimento dei rifiuti di amianto,  sono svolti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10  del DPR 8 agosto 1994, anche ai fini del rilascio dei titoli  di abilitazione legislativamente previsti.
      2.   L'articolazione dei corsi di cui al comma 1 viene individuata dal Piano regionale.
      3.    A tale fine la Direzione regionale dell'ambiente e'    autorizzata   a   concedere   apposito   finanziamento all'Istituto  regionale per la formazione professionale  per la  realizzazione dei corsi, nonche' per l'acquisizione e la predisposizione di materiale didattico-informativo, compresa la realizzazione di cantieri di simulazione.
      4.   L'erogazione del finanziamento di cui al comma  3 avviene    in    unica   soluzione   in   via    anticipata, contestualmente    all'emissione   del   provvedimento    di concessione che fissa anche le modalita' di rendicontazione.

Art.   8

(Strumentazione)


      1.   Al fine di assicurare alle strutture di controllo la necessaria dotazione strumentale, come prevista dal Piano regionale,   la   Direzione   regionale   dell'ambiente   e' autorizzata a concedere apposito finanziamento alle  Aziende per i servizi sanitari ivi individuate.
      2.   L'erogazione del finanziamento di cui al comma  1 avviene    in    unica   soluzione   in   via    anticipata, contestualmente    all'emissione   del   provvedimento    di concessione che fissa anche le modalita' di rendicontazione.

Art.   9
(Divulgazione)

 

   1.     Ai   fini  della  divulgazione  di   materiale informativo  per gli operatori del settore delle costruzioni e   affini,   in  attuazione  delle  previsioni  del   Piano regionale,  l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  ad
avvalersi    di   strutture   esterne,   tramite    apposite convenzioni,   per  l'affidamento  della  diffusione   dello stesso.

Art.   10

(Norme finanziarie)


      1.   Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 820 milioni per l'anno 1996.
      2.    A tal fine nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1996-1998  e  del bilancio  per l'anno 1996 - alla Rubrica n.  14 -  programma 1.1.1.  -  spese correnti - Categoria 1.4 - Sezione  VIII  - sono istituiti i seguenti capitoli:
       a)     capitolo   2248   (1.1.142.2.08.29)   con   la denominazione   "Spese  per  l'attuazione   del   Piano   di protezione    dell'ambiente,   di    decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti  dall'amianto  -  fondi  regionali"   e   con   lo stanziamento di lire 580.908.000 per l'anno 1996;
       b)     capitolo   2249   (1.1.142.2.08.29)   con   la denominazione   "Spese  per  l'attuazione   del   Piano   di protezione    dell'ambiente,   di    decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti   dall'amianto  -  fondi   statali"   e   con   lo stanziamento di lire 239.092.000 per l'anno 1996.
     3.   Al predetto onere complessivo di lire 820 milioni, si provvede come di seguito indicato:
     a)   per lire 580.908.000 mediante prelevamento di pari importo  dall'apposito fondo globale  iscritto al  capitolo 8920 del citato stato di previsione della spesa (partita  n. 35 dell'elenco n.  5 allegato ai bilanci predetti);
     b)   per lire 239.092.000 mediante prelevamento di pari importo  dall'apposito fondo globale  iscritto  al  capitolo 8920 del citato stato di previsione della spesa (partita  n. 36 dell'elenco n.  5 allegato ai bilanci predetti).
      4.    Sui  precitati capitoli 2248 e 2249 e'  altresi' iscritto  lo  stanziamento, in termini  di  cassa,  di  lire 580.908.000 e di lire 239.092.000 rispettivamente,  mediante prelevamento  di pari importo dal capitolo  8842 "Fondo  di riserva di cassa" dello stato di previsione precitato.