Legge Regionale ABRUZZO 30 agosto 1996, n. 75

Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

HA APPROVATO

 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

 

HA APPOSTO IL VISTO

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

 

la seguente legge:

 

ART.1

1. La Regione, in attuazione dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, provvede ad adottare il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" nel rispetto delle norme nazionali, degli atti Governativi di indirizzo e delle direttive comunitarie in materia.

Per la realizzazione del piano la Regione si avvale dei contributi a carico del bilancio dello stato assegnati con D.P.C.M. 16 novembre 1995.

2. La Giunta regionale provvede alla elaborazione del progetto di piano avvalendosi delle strutture regionali, dell'apporto delle Province, dei Consorzi istituiti con L.R. 8 settembre 1988, n. 74, dei Comuni, delle Aziende Unità sanitarie locali della Regione e delle rappresentanze delle categorie interessate a livello regionale.

A tal fine la Giunta regionale istituisce presso il settore Ecologia e Tutela dell'Ambiente una speciale unità organizzativa a carattere temporaneo, chiamandovi a partecipare a tempo pieno o parziale dipendenti dei seguenti Settori interessati per materia: "Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale", "Commercio, artigianato e industria" e "Formazione professionale e lavoro".

3. Per l'espletamento dei compiti di supporto alle strutture regionali la Giunta regionale si avvale della collaborazione di Istituti, Enti o esperti esterni mediante conferimento di appositi incarichi. Per quanto attiene alle modalità di conferimento degli incarichi, ai compensi da corrispondere ed ai casi di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 9 settembre 1986, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione del piano regionale.

5. Il piano regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Le disposizioni contenute nel piano hanno carattere vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati interessati al fattore di rischio derivante dall'amianto.

 

ART. 2

Sino all'entrata in vigore del Piano regionale, il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell'amianto, sono affidati ai Servizi di prevenzione e igiene ambientale e ai Presidi multizonali di igiene e prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio.

Il controllo delle attività di smaltimento e di stoccaggio provvisorio dei rifiuti contenenti amianto viene svolto dai Servizi ecologici delle Province competenti per territorio.

 

ART. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 L. 329.720.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996:

Stato di previsione dell'entrata:

Titolo 2 - Ctg. 3 - Voce Economica 1, è istituito ed iscritto il Cap. 23184, denominato assegnazione dello Stato per la realizzazione del piano regionale di protezione e di difesa dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui all'art. 10 della Legge 27 marzo 1992, n. 257"

con la dotazione finanziaria di L. 229.720.000;

Stato di previsione della Spesa:

Cap. 323000 "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti"

n in diminuzione L. 100.000.000

Cap. 291424 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 29 - Tit. 1 - Ctg. 4 - Voce Economica 2, denominato "Contributo regionale di protezione e di bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui all'art. 10 della Legge 27-03-1992, n. 257"

n in aumento L. 100.000.000;

Cap. 291425 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 29 - Tit. I - Ctg. 4 - Voce Economica 2, denominato "Finanziamento statale per la realizzazione del Piano Regionale di cui all'art. 10 della Legge 27 marzo 1992, n. 257"

n in aumento L. 229.720.000

La partita n. 15 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio in corso è soppressa.

Per gli esercizi successivi al 1996 gli stanziamenti saranno determinati da soppresse leggi regionali per quanto successive al contributo regionale; per quanto concerne i fondi statal il saranno apportate le opportune variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 41 della Legge Regionale di Contabilità compatibilmente con le assegnazioni che saranno destinate in materia".

 

ART. 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

Data a L'Aquila, addì 30 agosto 1996

Verticelli