Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 39 del 29 dicembre 2005).
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge
Art. 1
Finalità
1. La Regione Sardegna, al fine di dare attuazione all’attività pianificatoria
di cui all’articolo 10 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, disciplina le modalità
e le procedure per l’adozione del Piano regionale di protezione,
decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall’amianto, di seguito denominato “Piano”.
Art. 2
Piano regionale
1. Il Piano, predisposto secondo i criteri stabiliti nel decreto del Presidente
della Repubblica 8 agosto 1994, è approvato dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, di concerto con l’Assessore
regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale.
2. Il Piano contiene le linee di indirizzo generale di protezione,
decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall’amianto, e prevede:
a) l’assegnazione delle risorse finanziarie alle province, ai comuni, alle
aziende sanitarie locali e agli altri organi per assicurare la dotazione
strumentale necessaria per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente
legge e le attività di controllo e vigilanza previste dalla Legge n. 257 del
1992;
b) le modalità e i tempi attraverso i quali i soggetti, pubblici e privati,
proprietari di siti, locali o edifici contenenti amianto libero o in matrice
friabile, devono effettuare le operazioni di bonifica e smaltimento dei
materiali suddetti, fermo restando l’obbligo della redazione del piano di lavoro
e l’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277;
c) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, con
rilascio di titolo di abilitazione, per gli addetti alle attività di rimozione e
di smaltimento dell’amianto, di bonifica delle aree interessate e per il
personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla
vigilanza;
d) la realizzazione di una capillare campagna d’informazione permanente
finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto.
3. Il Piano ha vigore a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione triennale;
il Piano, inoltre, può essere soggetto a revisione quando la Regione o le
province ne accertino la necessità; per la revisione si applicano le procedure
previste per l’approvazione.
4. Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e
costituisce parte integrante del Piano regionale per la gestione dei rifiuti.
5. Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui
luoghi di lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla
presenza dell’amianto, restano di competenza delle aziende sanitarie locali, o
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, per quanto attribuito.
Art. 3
Intesa fra Regione ed enti locali
1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo il raggiungimento
dell’intesa in sede di Conferenza permanente Regione - enti locali prevista
dall’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del
Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti
locali), sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri e gli indirizzi generali per la predisposizione
dei piani provinciali.
2. L’intesa di cui al comma 1 riguarda anche i criteri per l’assegnazione alle
province, ai comuni, alle aziende sanitarie locali e agli altri organi delle
risorse finanziarie previste dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2.
Art. 4
Piani provinciali
1. I piani provinciali prevedono:
a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell’amianto e
la relativa bonifica;
b) l’individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l’attività di
smaltimento dei rifiuti di amianto;
c) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla
presenza di amianto;
d) il controllo dell’attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) la creazione di sportelli informativi presso le strutture territoriali di
controllo.
2. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, di concerto con l’Assessore
regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, trasmette alle province i
criteri e gli indirizzi generali per la predisposizione dei piani provinciali;
le province, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento dei criteri e
degli indirizzi generali, approvano i piani provinciali che devono essere
coerenti ai criteri e agli indirizzi medesimi.
3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa
dell’ambiente di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e
assistenza sociale, entro i successivi trenta giorni, verifica la coerenza dei
piani provinciali con i criteri e gli indirizzi;
in caso di mancata coerenza invita le province a modificare i piani entro
sessanta giorni.
4. In caso di mancata osservanza da parte delle province delle disposizioni
contenute nel presente articolo, il Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, di concerto con l’Assessore
regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, previa deliberazione della
Giunta regionale, nomina un commissario ad acta per l’approvazione dei piani o
per la modifica degli stessi.
Art. 5
Attuazione dei piani provinciali
1. Compete alle province l’attuazione dei piani provinciali.
2. La bonifica dei siti dichiarati pericolosi dalle strutture di controllo è
obbligatoria e di competenza dei proprietari medesimi. In caso di inadempienza,
il sindaco provvede ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e
dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione
della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio).
Art. 6
Programmi di bonifica
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un programma
straordinario per la bonifica dei propri immobili e di quelli degli enti
regionali nei quali sia presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver
determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre e di polveri.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, a favore degli enti
locali, degli enti pubblici e degli enti pubblici economici, un programma
straordinario per la bonifica degli impianti di distribuzione dell’acqua nei
quali sia presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o
poter facilmente determinare il rilascio di fibre e di polveri.
3. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con deliberazione della
Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente
di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale.
Art. 7
Contributi
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle amministrazioni
provinciali risorse finanziarie, da ripartire annualmente, per la concessione di
contributi agli enti locali e loro consorzi, che effettuino interventi di
bonifica da amianto su immobili o infrastrutture pubbliche; l’ammontare del
contributo è pari al 100 per cento della spesa ammessa a finanziamento.
2. A valere sulle stesse disponibilità finanziarie trasferite dalla Regione, le
amministrazioni provinciali, sentite le amministrazioni comunali, sono
autorizzate a concedere un contributo ai privati che effettuino interventi di
bonifica da amianto nei propri immobili;
l’ammontare del contributo può essere quantificato fino ad un massimo del 60 per
cento delle spese ammesse a finanziamento.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi prioritariamente per la
realizzazione di interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui
condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare
rilascio di fibre e di polveri.
4. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa
dell’ambiente di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e
assistenza sociale, con propria deliberazione determina i criteri e le modalità
per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2; la deliberazione è
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 8
Attuazione degli aiuti
1. I contributi previsti dalla presente legge che costituiscono aiuti di Stato
sono attuati dall’Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da
parte della Commissione europea o solo dopo la decorrenza del termine per la
loro approvazione.
Art. 9
Sorveglianza sanitaria
1. È istituito presso l’Osservatorio regionale epidemiologico di cui alla legge
regionale 6 maggio 1991, n. 16, il Centro operativo regionale per la rilevazione
dei casi di mesotelioma in Sardegna di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, la cui organizzazione è
dettagliata nel Piano regionale di cui all’articolo 2.
2. L’Amministrazione regionale assume a proprio carico le spese necessarie per
sottoporre, presso le aziende sanitarie locali della Sardegna, gli ex esposti
all’amianto al controllo sanitario per la prevenzione delle patologie connesse
alla presenza di amianto.
3. L’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale individua, con
proprio decreto, le categorie di ex esposti che possono beneficiare dei
controlli sanitari.
Art. 10
Laboratorio di riferimento regionale
1. L’Amministrazione regionale, all’interno dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente, individua, fra quelli già esistenti, un laboratorio di
riferimento regionale per le analisi sui materiali contenenti amianto, collocato
in posizione baricentrica rispetto al territorio regionale.
2. Il laboratorio opera anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le
Università o altri istituti di ricerca.
Art. 11
Conferenza regionale annuale
1. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, di concerto con l’Assessore
regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, indice la Conferenza
regionale annuale sullo stato di attuazione della presente legge; alla
Conferenza partecipano:
a) gli assessorati regionali e gli enti regionali interessati;
b) il responsabile del Centro operativo regionale;
c) le province;
d) il Consiglio delle autonomie locali;
e) le associazioni degli enti locali;
f) le aziende sanitarie locali;
g) l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, se costituita;
h) le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti a livello regionale;
i) le associazioni regionali maggiormente rappresentative degli ex esposti ai
materiali contenenti
amianto.
Art. 12
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono valutati in
euro 600.000 per l’anno 2005;
agli oneri per gli anni 2006 e 2007 e per quelli successivi si provvede mediante
la legge finanziaria della Regione.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005/2007 sono introdotte le seguenti
modificazioni:
in diminuzione
03 - Programmazione
UPB S03.006
Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente
2005 euro 600.000
2006 euro —
2007 euro —
mediante la riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A)
allegata alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).
in aumento
05 - Difesa dell’ambiente
UPB S05.030
Spese per la redazione e l’attuazione del Piano regionale di protezione,
decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall’amianto, spese per l’attuazione dei programmi di
bonifica e per la concessione dei contributi.
2005 euro 600.000
2006 euro —
2007 euro —
12 - Sanità
UPB S12.041
Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente.
2005 euro —
2006 euro p.m.
2007 euro p.m.
UPB S12.055
Osservatorio epidemiologico regionale.
2005 euro —
2006 euro p.m.
2007 euro p.m.
3. Gli stanziamenti previsti in conto della UPB S05.030 non impegnati entro il
corrente anno, sono
conservati nel conto dei residui per essere impegnati nell’anno successivo.
Art. 13
Abrogazione
1. È abrogato il comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2002
(legge finanziaria 2002).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Data a Cagliari, addì 16 dicembre 2005
Soru