Delibera Giunta Regionale LAZIO 10 novembre 1998, n. 5892
Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica al fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto
.

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 16 del 10 giugno 1999)

 

 

 

 

1. INTRODUZIONE

1.1 L'impostazione del piano.

L'emanazione di un piano regionale per la difesa dai pericoli derivanti dall'amianto è prevista dall'art. 10 della legge 257/92 sulla dismissione dell'amianto. Secondo l'intento del legislatore tali piani dovevano essere predisposti entro gennaio del 1993 e rappresentavano il principale strumento per monitorare la fuoriuscita dall'amianto ed individuare le situazioni di rischio in uno scenario in rapida evoluzione.

I ritardi nell'emanazione delle norme di indirizzo (uscite solo negli ultimi mesi del 1994) e quelli nell'assegnazione dei fondi finalizzati hanno fatto sì che i piani fossero attuati 5 anni dopo la dismissione dell'amianto, in una situazione profondamente mutata rispetto a quella originariamente prevista.

Tali cambiamenti possono essere così schematizzati:

tutte le attività di produzione di amianto sono definitivamente cessate nell'aprile 1994. Le industrie di produzione di manufatti di amianto si sono ormai riconvertite o hanno chiuso; quelle che installavano o utilizzavano tali manufatti impiegano prodotti sostitutivi. Di conseguenza, il censimento di queste imprese, che aveva in origine lo scopo di valutare progressi ed ostacoli nell'abbandono dell'amianto, ha oggi esclusivamente una valenza epidemiologica nei confronti dei lavoratori ex-esposti;

il massiccio impiego di amianto effettuato in passato ha determinato l'immissione nell'ambiente di numerosi manufatti e prodotti contenenti amianto, alcuni dei quali assai duraturi, quali treni, natanti, tram e metropolitane, edifici ed impianti industriali. Tali situazioni possono rappresentare un rischio per la salute attraverso due differenti modalità: da un lato le attività di modifica, riparazione e demolizione; dall'altro l'esposizione dovuta al normale impiego (presenza nell'edificio, impiego del mezzo di trasporto, ecc.). La prima modalità riguarda un gruppo limitato di popolazione costituito dai lavoratori addetti a tali interventi, ma può comportare livelli di rischio anche molto elevati; la seconda modalità può riguardare gruppi molto estesi di popolazione, ma rappresenta normalmente un rischio estremamente contenuto;

le attività di bonifica hanno avuto un progressivo ed importante incremento, con lo sviluppo di numerose nuove imprese. Si tratta indubbiamente delle attuali attività lavorative a maggior rischio, in particolare quando riguardano materiali contenenti amianto in matrice friabile. In questo ambito, tuttavia, molti servizi di prevenzione hanno sviluppato specifiche esperienze;

il problema dello smaltimento dei rifiuti costituisce ancora una questione non risolta sia dal punto di vista tecnico, sia da quello normativo. Attualmente il destino finale dei rifiuti di amianto rimane l'interramento in discarica, cosa che comporta un forte depauperamento di risorse naturali e gravi problemi di impatto ambientale. Tale situazione costituisce uno dei vincoli principali all'attuazione di programmi generalizzati di bonifica.

In base a quanto esposto, si ritiene che le situazioni da considerare prioritarie oggi siano:

aziende che esercitano attività di bonifica e di smaltimento;
imprese che esercitano attività di manutenzione e demolizione di treni, tram, metropolitane, natanti;
industrie chimiche, impianti di produzione di energia, siti industriali con importanti impianti coibentati con amianto;
edifici di uso collettivo con rivestimenti di amianto applicati a spruzzo;
imprese che producevano, fino al 1994, manufatti in amianto (riconvertite o dismesse).

Con particolare riguardo alla casistica indicata, le azioni che prioritariamente il piano deve intraprendere sono:

il censimento delle situazioni di pericolo;
la formazione degli operatori dei dipartimenti di prevenzione;
la dotazione strumentale dei dipartimenti di prevenzione; l'informazione dei cittadini;
l'informazione/formazione delle aziende che esercitano attività a contatto con amianto;
la formazione degli addetti delle ditte di bonifica per il rilascio dei titoli di abilitazione.

La prima fase della attuazione del piano consiste quindi nella individuazione delle fonti informative per il censimento delle situazioni di pericolo ritenute prioritarie.

La realizzazione del censimento secondo le indicazioni contenute nel presente documento dovrà portare alla creazione, aggiornamento, verifica e gestione di una banca dati condivisa dai dipartimenti di prevenzione delle aziende USL e dai soggetti interessati alla tematica.

Per tale attività può essere utilizzato il sistema informativo attualmente in realizzazione con il progetto Giubilare E02 - 14 ("Potenziamento ed informatizzazione dei servizi PISLL") che prevede appunto la gestione di banche dati relative alle ditte regionali e la loro localizzazione territoriale.

Tale base di dati costituisce un archivio di gestione che rappresenta la premessa per la sorveglianza a regime dei rischi e la possibilità di pianificare razionalmente interventi di bonifica.

Il raggiungimento di questo obiettivo è comunque subordinato alla realizzazione dei programmi formativi mirati e all'adeguamento delle risorse, strumentali e di personale, da adibire a tale progetto.

A due anni dall'approvazione del presente atto si procederà ad una verifica dei risultati raggiunti, al fine di definire ulteriori strategie operative per l'ampliamento dei programmi di censimento e di bonifica.

1.2. Strategie di partecipazione.

La complessità dei problemi connessi all'attuazione del piano è tale che non risulta attuatile una strategia fondata sul ruolo di controllore da parte della rete regionale dei dipartimenti di prevenzione. Occorre invece puntare al coinvolgimento ed alla responsabilizzazione di altri soggetti (in particolare la pubblica amministrazione) detentori di informazioni e di competenze utili ai fini dell'individuazione e della gestione delle problematiche prioritarie.

 

I soggetti da coinvolgere e il rispettivo ambito di competenza sono indicati nella tabella seguente:

 

soggetto

Competenza

Regione, province, comuni

edifici di proprietà
scuole
siti di smaltimento

Aziende di servizio: ENEL, ACEA,
TELECOM, ITALGAS, aziende municipalizzate

presenza di amianto nelle proprie strutture

Ministeri, caserme, EPI, Università

proprie sedi (edifici di proprietà o in affitto)

Aziende di trasporti: FS, COTRAL, ATAC

presenza di amianto nei mezzi di trasporto e negli impianti di manutenzione

Chiesa e curia

edifici di proprietà

Aziende Ospedaliere ed USL

ospedali

Provveditorati

scuole

Entri autonomi: fiere, EUR, ecc.

edifici di proprietà

Grandi magazzini

proprie sedi

1.3. Strategie di comunicazione.

Una corretta e diffusa comunicazione del rischio ai soggetti interessati costituisce uno dei punti critici del piano di intervento di prevenzione per l'amianto.

Il raggiungimento dei soggetti potenzialmente coinvolti (aziende, cittadini, lavoratori, amministratori) con messaggi chiari e non equivoci su che cosa fare e con che finalità, resta un obiettivo prioritario del piano regionale amianto.

Un contesto di allarmismo e di impotenza non può giovare alla messa sotto controllo di un problema di sanità pubblica che al contrario necessita di azioni razionali e con scelte di priorità ben caratterizzate.

I destinatari dell'informazione sono rappresentati prioritariamente dai proprietari di immobili e dalle aziende. Il messaggio da comunicare è quello di mettere sotto controllo i materiali contenenti amianto e quindi l'attuazione dei programmi di controllo e manutenzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 6.9.94).

Gli obiettivi da realizzare sono:

l'informazione alle imprese edili e termoidrauliche;

la costituzione di un archivio regionale delle situazioni a rischio, organizzato su base territoriale (per USL) che consenta di fornire informazioni a tutti i soggetti interessati;

Le azioni da intraprendere sono:

diffusione di un foglio informativo ai cittadini tramite le edicole;
presentazione stampa e tv del piano regionale amianto;
predisposizione di un opuscolo per le ditte edili e termo idrauliche;
predisposizione di un opuscolo sull'amianto negli edifici;
attivazione di un numero verde e di uno sportello informativo.

Con specifico atto, in funzione delle risorse si provvede ad individuare le modalità e i criteri di programmazione per la realizzazione delle predette iniziative, anche affidando specifici progetti o parti di progetti ad aziende USL capofila e con il coinvolgimento degli enti bilaterali e (delle organizzazioni sindacali e datoriali.

 

IL PIANO AMIANTO DELLA REGIONE LAZIO


DIAGRAMMA DI FLUSSO

 

INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI INFORMATIVE

CENSIMENTO DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO

CREAZIONE DI UNA BANCA DATI CONDIVISA

FORMAZIONE OPERATORI S.S.N.

ADEGUAMENTO
STRUMENTAZIONE
DIPARTIMENTI DI
PREVENZIONE

FORMAZIONE ADDETTI IMPRESE DI BONIFICA

PIANO DI GESTIONE
RIFIUTI

SORVEGLIANZA A REGIME E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA


 

 

2. IL CENSIMENTO.

 

2.1 Il censimento delle imprese.

Una delle fonti per il censimento è rappresentata essenzialmente all'archivio regionale delle imprese costituito dall'osservatorio del mercato del lavoro a partire dagli archivi Cerved, INAIL, INPS, ISTAT c/o dagli archivi dell'ISPESL, selezionando per i codici ATECO di interesse.

Le tipologie di imprese prioritariamente soggette al censimento, le azioni da intraprendere ed i soggetti cui queste competono sono indicati dalla seguente tabella. Per la realizzazione delle azioni da parte di USL capofila, già individuate o da individuarsi con atti successivi, verranno destinate specifiche risorse.

 

TIPO DI IMPRESE

FONTE INFORMATIVA

AZIONI PREVISTE

SOGGETTI  COINVOLTI

Aziende di bonifica e smaltimento

Notifiche ex art. 9 L. 257/92 e art. 34 D.lg. 277/91. Albo Regionale Smaltitori

costituzione di un elenco regionale

Ass. Reg. PQV (Sett. 59)

 

Aziende di produzione di manufatti di amianto riconvertite o dismesse

anagrafe OML e ISPESL (invio a ciascun Dipartimento di prevenzione dell'elenco aggiornato delle imprese selezionate in base ai codici ISTAT presenti nel territorio di competenza.)

sopralluogo da parte dei

Dipartimenti di Prevenzione per verificare l'attuazione della dismissione e stato dei luoghi

Realizzazione anagrafe:

USL RM C
Sopralluoghi:
Di. di prevenzione di tutte
le USL

Ferrovie dello Stato e

metropolitane

elenco regionale dei rotabili e delle navi traghetto con amianto (da trasmettere a ciascun

Dipartimento di Prevenzione).

utilizzo degli elenchi organizzati per competenze territoriali e sopralluogo da parte dei Dipartimenti di

Prevenzione

Costituzione elenchi:

Ass. Reg. PQV (Sett. 59)

Sopralluoghi:
Di. di prevenzione di tutte
le USL

Imprese edili e   termoidrauliche

anagrafe OML e ISPESL

iniziative di informazione (opuscolo informativo)

da definire con apposito atto deliberativo

Attività di cui ai seguenti
codici ISTAT (ateco 8 1):

16
140
221
222
224.1
247
248
251
311
361
362.2
364
411
420
710
721
740
750
781
783
784

anagrafe OML e ISPESL (invio a ciascun Dipartimento di prevenzione dell'elenco aggiornato delle imprese selezionate in base ai codici ISTAT presenti nel territorio di competenza).

invio di un questionario + eventuale

sopralluogo da parte dei

Dipartimenti di prevenzione

 

Realizzazione anagrafe:

USL RM C

Interventi:

Dip. di prevenzione di tutte

le USL

Commercio all'ingrosso e

dettaglio di:
· materiale da costruzione ed articoli per installazione
· ricambi per autoveicoli

come sopra

sopralluogo per verificare presenza, commercio di materiali contenenti amianto

Realizzazione anagrafe:

USL RM C
Intervento:
Dip. di prevenzione di tutte le USL

 

2.2 Il censimento delle strutture edilizie.

L'art. 10 della legge 257/92 prevede l'obbligo per i proprietari di immobili (edifici pubblici locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e blocchi di appartamenti) di comunicare alle USL informazioni relative alla presenza di amianto floccato o in matrice friabile.

Al fine di rendere operativo tale obbligo (per l'inosservanza del quale è prevista una sanzione amministrativa) si ritiene necessario avviare un censimento attivo mediante l'invio di una scheda di autonotifica a soggetti ben individuati, assegnando un termine entro il quale rispondere, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

In via prioritaria il censimento riguarderà gli edifici di uso collettivo e contenenti materiali di amianto di tipo friabile applicati a spruzzo.

In fase di prima attuazione saranno presi in considerazione:

ministeri;
enti locali;
caserme;
scuole ed università;
aziende di servizi;
aziende municipalizzate;
ferrovie dello stato;
aziende USL e ospedaliere;
poste e telecomunicazioni;
enti autonomi;
musei e biblioteche;
cinema e teatri;
grandi magazzini.

Il censimento dovrà necessariamente prevedere due fasi: l'acquisizione di notizie da parte dei proprietari degli immobili secondo la scheda allegata; il sopralluogo ai fini dell’acquisizione degli elementi necessari per la valutazione del rischio da parte dei dipartimenti di prevenzione.

La richiesta d’informazioni, gestita a livello regionale. dovrà essere accompagnata da un'iniziativa informativa sull'amianto negli edifici. Con atto successivo saranno definite le modalità di realizzazione. L'iniziativa consisterà nella predisposizione di un opuscolo informativo da inviare contestualmente alla richiesta di informazioni nel quale, in particolare dovrà essere chiarito che sono esclusi dal censimento: materiali in cemento-amianto e materiali in vinil-amianto.

 

CODICI ISTAT (ATECO 81) DELLE AZIENDE CON POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO

 

COD.
ATECO81

ATTIVITA’

POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO

TIPO DI MATERIALE

16

produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore ed acqua calda

coibentazioni in amianto di impianti, tubazioni, serbatoi

impasti di tipo gessose, coppelle, cartoni, tessuti

 

140

industria petrolifera

coibentazioni in amianto di impianti, tubazioni, serbatoi

impasti di tipo gessose, coppelle, cartoni, tessuti

221

siderurgia

coibentazione in amianto dei forni e di attrezzature sottoposte a calore

pannelli, cartoni, tessuti

222

fabbricazione tubi in acciaio

coibentazione in amianto dei forni e di attrezzature sottoposte a calore

pannelli, cartoni, tessuti

224.1

produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima trasformazione dei metalli non ferrosi laminazione, stiratura, trafilatura, estrusione ed altre lavorazioni

coibentazione in amaianto dei forni e di attrezzature sottoposte a calore

pannelli, cartoni, tessuti

247

industria del vetro

rivestimento in amianto di attrezzature di lavoro

corde, nastri, trecce

248

produzione di prodotti in ceramica

coibentazione in amianto dei forni e di attrezzature sottoposte a calore

pannelli, cartoni, tessuti

251

produzione di prodotti chimici di base

coibentazioni in amianto di impianti, tubazioni, serbatoi

impasti di tipo gessore, coppelle, cartoni, tessuti

311

fonderie

coibentazione in amianto dei forni e di attrezzature sottoposte a calore

pannelli, cartoni, tessuti

361

costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi

rivestimenti di superfici, tubazioni e macchine

spruzzato pannelli tessuti cartoni amianto-cemento

362.2

riparazione di materiale rotabile Ferroviario e tramviario

rivestimenti di superfici, tubazioni e macchine

spruzzato pannelli tessuti cartoni amianto-cemento

364

costruzione e riparazione di aeronavi

1 - guarnizioni, materiali di attrito,
2 - coibentazione di hangar

I - amianto in matrice resinoide - 2 - spruzzato

411

industria dei grassi vegetali ed amianti

coibentazioni in amianto di impianti, impasti di tipo gessose, tubazioni, serbatoi

coppelle, cartoni, tessuti

420

produzione e raffinazione dello zucchero

coibentazioni in amianto di impianti, tubazioni, serbatoi

impasti di tipo gessose, coppelle, cartoni, tessuti

710

ferrovie

rivestimenti di superfici, tubazioni e macchine dei mezzi rotabili

spruzzato pannelli tessuti cartoni amianto-cemento

721

metropolitane, tramvie e servizi regolari di autobus

rivestimenti di superfici, tubazioni e macchine dei mezzi rotabili

spruzzato pannelli tessuti cartoni amianto-cemento

740

trasporti marittimi e cabotaggio

rivestimenti di superfici, tubazioni e macchine

spruzzato pannelli tessuti cartoni amianto-cemento

750

trasporti aerei

I - guarnizioni, materiali di attrito,
2 - coibentazione di hangar

I - amianto in matrice resinoide - 2 - spruzzato

781

attività connesse ai trasporti terrestri

rivestimenti di superfici, tubazioni e macchine dei mezzi di trasporto (in particolare rotabili)

spruzzato pannelli tessuti cartoni amianto-cemento

783

attività connesse ai trasporti marittimi e al cabotaggio

rivestimenti di superfici, tubazioni e macchine

spruzzato pannelli tessuti cartoni amianto-cemento

784

attività connesse ai trasporti aerei

1 - guarnizioni, materiali di attrito,
2 - coibentazione di hangar

I - amianto in matrice resinoide - 2 - spruzzato

 

TAVOLE REGIONALI

 

Le Tavole regionali sono presentate sulla base della classificazione Ateco '8 1.

A questa classificazione è stata associata, ma solo per sezioni e sottosezioni, quella dell'Ateco '91.

Nell'ambito della classificazione Ateco '81 è stata inserita una codifica spuria caratterizzata dal . O all'interno della quale sono state inserite tutte le unità locali per le quali non è stato possibile completare la procedura di linkage con il corrispondente dato Inps.

Alcune U.L. appaiono prive di dipendenti: questo dipende dal fatto che tali U.L. sono riferite a magazzini di stoccaggio depositi e simili.

 

C - ESTRAZIONE DI MINERALI - (Ateco'91)

 

CB - Estrazione di minerali non energetici - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

233.0

Produzione ed estrazione di sale...........................................

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

D – ATTIVITA’ MANIFATTURIERE - (Ateco'91)

 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

411.0

Industria dei grassi vegetali e animali

1

0

0

0

411.1

Prod. margarina, idrogenaz. e raffinaz. senza solventi dei grassi vegetali e animali

5

14

28

42

411.2

Produzione di olio di olivo grezzo

238

364

266

630

411.3

Produzione di olio di semi e di frutti oleosi

7

8

9

17

417.0

Industria delle paste alimentari

494

508

305

813

419.0

Industria panificazione, pasticceria, biscotti

330

405

310

715

419.1

Produzione del pane

1.231

2.345

1.453

3.798

419.2

Produzione di pasticceria

1.029

1.493

1.122

2.615

419.3

Produzione di fette biscottate e biscotti

148

268

181

449

420.0

Industrie della produzione e raffinazione dello zucchero

8

72

122

194

421.1

Produzione del cacao, cioccolato e caramelle

17

104

179

283

423.1

Preparazione del caffè, di succedanei del caffè e del the

71

119

74

193

424.0

Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori

2

8

2

10

424.1

Produzione di alcool etilico

 

 

 

 

424.2

Produzione di acquaviti

1

19

46

65

424.3

Produzione di li liquori e di altre bevande alcooliche

21

65

86

151

425.0

Industria del vino

7

18

37

55

425.1

Produzione e conservazione di vini (esclusi i vini spumanti e speciali

35

62

53

115

425.2

Produzione di vini spumanti e di altri vini speciali

3

2

1

3

427.0

Industria della birra e del malto

11

511

487

998

429.2

Lavorazione e confezione dei tabacchi

15

101

74

175

 

TOTALE

3.674

6.486

4.835

11.321

 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

438.0

Industria produzione arazzi, tappeti, copripavimento, linoleum e tele cerate

4

81

157

238

438.1

Produzione arazzi, tappeti e moquettes di qualsiasi fibra

16

39

133

172

438.2

Prod. linoleum e altri copripavimento a base di prod tessili o carta, tele cerate

4

14

22

36

439.1

Produzione di feltri battuti (non per cappelli)

 

 

 

 

439.5

Produzione di cordami e spaghi di qualsiasi tipo di fibra

4

5

2

7

 

TOTALE

28

139

314

453

 

DC - Industrie conciarie; fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

441.0

Concia e tintura delle pelli e del cuoio

64

116

124

240

 

TOTALE

64

116

124

240

 

DE - Fabbricazione della pasta - carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

471.0

Produzione della pasta-carta, carta e cartoni

91

2.672

4.410

7.082

472.0

Trasformazione carta e cartone, fabbr. articoli in carta, cartone, ovatta di cellulosa

241

779

1.432

2.211

 

TOTALE

332

3.451

5.842

9.293

 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

140.0

Industria petrolifera

2

28

24

52

140.1

Raffineria di petrolio

44

2.288

978

3.266

140.2

Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)

7

348

149

497

140.3

Miscelazione di gas petroliferi liquefatti e loro imbottigliamento

13

46

49

95

251.5

Produzione di emulsioni di bitume. catrame e leganti per uso stradale

34

82

63

145

 

TOTALE

100

2.792

1.263

4.055

 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

251.0

Produzione di prodotti chimici di base

 

 

 

 

251.1

Produzione di prodotti chimico-estrattivi e mineralurgici

25

182

130

312

251.2

Produzione di prodotti chimici primari organici, inorganici e loro derivati

75

1.012

758

1.770

251.3

Produzione di materie plastiche, resine sintetiche ed elastomeri

98

431

297

728

251.4

Produzione fertilizzanti e di relativi prodotti azotati di base

23

97

66

163

251.6

Produzione di trasparente di cellulosa e di cellophane

3

8

4

12

251.7

Produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione

8

23

14

37

251,8

Produzione di prodotti elettrochimici ed elettrotermici

3

15

10

25

251.9

Produzione di colori organici sintetici e relativi prodotti intermedi

3

21

14

35

255.0

Produzione di mastici. pitture, vernici e inchiostri da stampa

41

617

407

1.024

256.0

Produzione di altri prodotti chimici principalmente destinati a industria e agricoltura

6

283

235

518

256,1

Produzione di gas compressi

13

142

102

244

256.2

Produzione di colle varie (naturali) gelatine ed estratti di alghe

4

2

1

3

256.3

Trattamento chimico dei grassi

15

906

672

1.478

256.4

Produzione di oli essenziali e aromi naturali e sintetici

5

4

1

5

256.5

Produzione di esplosivi, di prodotti pirotecnici e di fiammiferi

27

105

69

174

256.6

Produzione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

-

-

-

-

256.7

Produzione di prodotti chimici vari per uso industriale

25

628

397

1.025

256.8

Produzione di prodotti chimici per agricoltura. insetticidi

13

246

195

441

257.0

Produzione di prodotti farmaceutici

154

6.628

3.685

10.313

258.0

Produzione sapone e detergenti sintetici, prod. per l'igiene del corpo, profumeria

7

202

167

369

258.1

Produzione di sapone e detergenti sintetici, liquidi e in polvere

46

293

212

505

258.2

Produzione di prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria

136

467

299

766

259.0

Produzione di altri prodotti chimici

10

8

6

14

259.1

Produzione di prodotti fotochimici (materiale sensibile)

28

178

131

309

259.2

Produzione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione

7

19

11

30

259.3

Produzione prodotti chimici impiegati per ufficio e consumo non industriale

3

25

18

43

260.0

Industrie della produzione di fibre artificiali e sintetiche

8

254

200

454

 

TOTALE

786

12.696

8.101

20.797

 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

481.0

Industria della gomma

 

 

 

 

481.1

Produzione di pneumatici

32

474

911

1.385

481.2

Produzione di altri articoli in gomma

70

618

923

1.541

482.0

Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e riparazione di pneumatici

582

505

388

893

483.0

Industria dei prodotti delle materie plastiche

721

1.529

2.569

4.098

 

TOTALE

1.405

3.126

4.791

7.917

 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

241.0

Produzione di materiali da costruzione in laterizio

36

105

242

347

242.0

Produzione di cemento, calce e gesso

3

11

31

42

242.1

Produzione di cemento ed agglomerante cementizio

57

200

684

884

242.2

Produzione di calce viva, idrata e idraulica

24

38

63

101

242.3

Produzione di gesso

21

32

58

90

243.1

Fabbricazione di prodotti in amianto-cemento

5

31

114

145

243.2

Prod. di elementi in calcestruzzo, modellati. mattoni, altri prod. silico-calcarei

359

866

2.027

2.893

244.0

Produzione di articoli in amianto (escluso amianto cemento)

4

10

14

24

247.0

Industria del vetro

10

16

38

54

247.1

Produzione del vetro piano

6

9

13

22

247.2

Produzione del vetro cavo e di altri prodotti similari

97

165

308

473

247.3

Produzione di vetro tecnico, industriale, fibre vetro ed altri lavori in vetro

13

18

16

34

247.4

Lavorazione e trasformazione del vetro piano

102

165

199

364

247.5

Lavorazione e trasformazione del vetro cavo

4

0

0

0

248.0

Produzione di prodotti in ceramica

63

219

724

943

248.1

Prod. materiali refrattari e prodotti in ceramica per usi tecnici e industriali

64

230

802

1.032

248.2

Prod.di prodotti in ceramica per uso domestico e ornamentale

175

253

961

1.214

248.3

Produzione di piastrelle per pavimenti e rivestimenti

14

23

48

71

248.4

Produzione di oggetti igienico-sanitari in terraglia forte, semiforte e dolce

23

153

715

868

 

TOTALE

1.080

2.544

7.057

9.601

 

DJ - Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

221.0

Siderurgia

68

[94

279

473

222.0

Fabbricazione di tubi di acciaio

2

89

44

133

222.1

Produzione di tubi senza saldatura (comprese le bambole)

8

99

77

176

222.2

Produzione di tubi avvicinati, o aggravati, saldati e simili

3

20

31

51

224.1

Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione,prima trasformazione

293

803

984

1.787

311.0

Fonderie

25

32

34

66

311.1

Fonderie di metalli ferrosi

17

149

209

358

311.2

Fonderie di metalli non ferrosi

17

38

51

89

312.0

Fucinatura, stampaggio, imbutitura, tranciatura e lavorazione a sbalzo

1

3

1

4

312.1

Produzione di pezzi di acciaio fucinato

6

132

620

752

312.2

Produzione di pezzi di acciaio stampato

6

7

5

12

312.3

Stampatura e imbutitura di lamiere d'acciaio, tranciatura e lavorazione a sbalzo

17

97

436

533

314.0

Costruzione e installazione di carpenteria metallica

123

247

524

771

314.1

Costruzione e installazione di carpenterie metalliche in genere

944

2.095

4.350

6.445

314.2

Costruzione di porte, finestre ecc.,. in profilati e laminati

502

622

679

1.301

315.0

Costruzione e installazione di caldaie e serbatoi

39

103

244

347

316.4

Costruzione di apparecchi per impianti di riscaldamento

60

'85

155

240

316.6

Costruzione di stoviglie, vasellame, posateria. accessori casalinghi

15

45

130

175

319.0

Officine meccaniche non altrove classificate

221

254

298

552

319.1

Officine di lattoniere, maniscalchi e fabbri

1.964

2015

1.817

3.832

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

4.331

7.129

10.968

18.097

 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi installazione, montaggio, riparazione, manutenzione - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

316.7

Costruzione di armi leggere e loro munizioni

7

175

598

773

319.2

Officine di reazione di macchine e attrezzatura agricola

256

401

402

803

323.0

Costruzione e installazione di macchine tessili e accessori da cucire e maglieria

32

32

26

58

324.0

Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per industrie alimentari, chimiche e affini

15

59

110

169

324.1

Costruzione, installazione macchine ed apparecchi per le industrie alimentari

71

68

66

134

324.2

Costruzione, installazione di macchine ed apparecchi per industrie chimiche, petrolchimiche

24

288

1.047

1.335

324.3

Costruzione installazione di macchine automatiche per dosatura, confezione e imballaggio

10

30

41

71

324.4

Costruzione e installazione di macchine per lavorazione materie plastiche e gomma

9

20

33

53

325.0

Costruzione installazione macchine industria estrattiva, lavorazioni minerali non metalliferi, edilizia, industria siderurgica

10

26

26

52

325.1

Costruzione e installazione di macchine per le miniere, per la preparazione meccanica dei mattoni

61

157

235

392

325.2

Costruzione e installazione macchine e apparecchiatura per le industrie metalsiderurgiche

11

47

82

129

325.3

Costruzione e installazione apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto

105

271

340

611

326.1

Costruzione di ingranaggi, catene di trasmissione, cambi di velocità

8

43

89

132

327.2

Costruzione e installazione macchine per l'industria carta-cartone

57

146

232

378

327.3

Costruzione e installazione macchine e apparecchi per l'industria pelle e cuoio

2

1

0

1

327.4

Costruzione di apparecchi igienico-sanitari e macchine per lavanderia

60

62

55

117

328.0

Costruzione e installazione e riparazione d altre macchine ed apparecchi meccanici

28

64

76

140

328.1

Costruzione e installazione di motori a combustione interna

18

46

57

103

328.2

Costruzione e installazione turbine idrauliche e termiche e altre macchine per energia - meccanica

19

26

31

57

328.3

Costruzione e installazione compressori, pompe, trasmissioni idrauliche e pneumatiche

113

237

279

516

328.4

Costruzione e installazione di forni industriali non elettrici

24

148

281

429

328.5

Costruzione di materiale per saldature non elettriche

4

9

11

20

328.6

Costruzione di rubinetterie, valvolame. saracinesche e simili

6

4

6

10

328.7

Costruzione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione

50

43

35

78

328.8

Costruzione di materiale meccanico non altrove classificato

47

61

50

111

328.9

Riparazioni apparecchi e materiale riscaldamento-condizionamento. impianti idraulici ecc.

751

988

1.158

2.146

 

TOTALE

1.808

3.452

5.366

8.818

 

DL - Fabbricazione di macchie elettriche e di apparecchiatura elettriche ed ottiche - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

341.0

Produzione di fili e cavi elettrici

17

181

355

536

345.1

Costruzione e/o montaggio di apparecchi radioriceventi, televisori e apparecchi elettro- acustici

368

3.270

2.836

6.106

345.4

Costruzione di componenti elettronici

124

902

814

1.716

 

TOTALE

509

4.353

4.005

8.358

 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

351.0

Costruzione e montaggio di autoveicoli e loro motori

55

214

745

959

352.0

Costruzione carrozzerie e rimorchi

118

222

415

637

353.0

Costruzione di parti e accessori per autoveicoli e rimorchi

57

286

1.063

1.349

361.0

Costruzioni navali, riparazioni e manutenzioni di navi

21

438

533

971

361.1

Cantieri navali per costruzioni metalliche

64

152

209

361

361.2

Picchettaggio. raschiatura. verniciatura e carenaggio di natanti

13

19

19

38

361.3

Cantieri di demolizione navi

3

64

74

138

362.2

Riparazione di materiale ferroviario e tranviario

1

0

0

0

363.0

Costruzione e/o montaggio di cieli, motocicli e loro parti staccate

2

0

0

0

363.1

Costruzioni c/o montaggio di cieli, motocicli e motoveicoli

11

77

91

168

363.2

Costruzioni di accessori e di pezzi staccati per cicli, motocicli e ciclomotori

7

77

89

166

364.0

Costruzione e riparazione di aeronavi

20

2.529

1.706

4.235

 

TOTALE

372

4.078

4.944

9.022

 

DN - Altre industrie manifatturiere - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

316.5

Costruzione mobili metallici

165

313

728

1.041

491.1

Produz. di oreficeria, argenteria, bigiotteria, coniazione di monete e medaglie

851

615

368

983

 

TOTALE

1.016

928

1.096

2.024

 

E - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

161.0

Produzione e distribuzione di energia elettrica

79

4.388

617

5.005

162.0

Produzione e distribuzione del gas

-

-

-

-

162.1

Officine del gas, distribuzione gas reti cittadine

27

414

362

776

163.0

Produzione e distribuzione di vapore e di acqua calda

5

2

3

5

170.0

Industria della raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua

10

11

29

40

170.1

Captazione, adduzione e distribuzione d'acqua potabile

55

111

219

330

170.2

Captazione, adduzione e distribuzione d'acqua non potabile

16

50

94

144

 

TOTALE

192

4.976

1.324

6.300

 

F - COSTRUZIONI - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

501.0

Costruzioni edili, restauro e manutenzione fabbricati

518

1.196

1.331

2.527

501.1

Costruzione di immobili per abitazione ed altri usi

25.637

33.811

43.724

77.535

501.2

Attività ausiliaria delle costruzioni

459

493

624

1.117

503.1

Install. impianti di riscaldamento, condizionamento, idrosanitari, distribuz. gas

4.635

4.389

4.730

9.119

 

TOTALE

31.249

39.889

50.409

90.298

 

I - TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

162.2

Stazioni di compressione gas metano

1

3

1

4

 

TOTALE

1

3

1

4

 

0 - ALTRI SERVIZI PUBBLICI SOCIALI E PERSONALI - (Ateco 91)

 

Ateco 81

Descrizione attività economica Ateco 81

Unità locali

Addetti

 

 

 

Impiegati

Operai

Totale

493.2

Produzione, sincronizzazione e doppiaggio di films

937

811

3.186

3.997

 

TOTALE

937

811

3.186

3.997

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO IMPRESE

(utilizzare una scheda per ogni unità produttiva)

 

Ditta:

con sede legale in via: …………………………………………………………n.

comune di: ……………………………………………………………………c.a.p.

tel………………….telefax……………iscrizione C.C.I.A.A. n……………

Unità produttiva sita in via ……………………………………………………..n.

comune di: ……………………………………………………………………..n.

tel telefax C.F. o partita IVA

esercente l'attività di:……………………………………………………n. addetti

codice ISTAT: codice INAIL:

codice ATECO 81: codice ATECO 91:

titolare o legale rappresentante:

nato a il

comune di: residente in via……………………………n………c.a.p

Ha utilizzato amianto nelle proprie attività produttive fine al:

Svolge attività di riparazione e manutenzione di beni contenenti amianto (indicare quali):

....................................................................................................................................................................................

Svolge attività di bonifica di beni e/o siti contenenti amianto (indicare quali):

.....................................................................................................................................
Sono presenti in azienda coibentazioni contenenti amianto, ancora in opera su impianti, macchine, edifici

In tal caso indicare:

Tipo di materiale contenente amianto (escluse lastre di copertura):

Impianti Macchine Edifici

- rivestimenti a spruzzo

- pannelli

- impasti di tipo gessoso

- coppelle, feltri, tele

- guarnizioni

Estensione superficie rivestita con materiali di amianto per le tubazioni indicare diametro e lunghezza):

...................................................................................................................…………………………………………

Rivestimenti o trattamenti superficiali:......................................................................................................................

Sono presenti in deposito materiali contenenti amianto:

Tipo di materiale: .... ……………………….………………Quantitativo tot. (kg)

Tipo di materiale: …………………………………………..Quantitativo tot. (kg)

Tipo di materiale:………………………………………………… Quantitativo tot. (kg)

Data: ..........................................................................

 

Firma legale rappresentante

.........................................................

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO EDIFICI

Proprietà dell'immobile

 

Ragione sociale: ………………………………………………………………C.F.I./P. IVA:

Sede legale: ……………………………………………………………………

Rappr. Legale (cognome e nome): …………………………………………….

nato a: il: ………………………………………………………………………..

residente in: …………………………………………………………………….

 

Edificio

Indirizzo dello stabile:.............................................................................................................

Uso a cui è adibito:

ufficio scuola ospedale/casa di cura

esercizio commerciale cinema/teatro museo/biblioteca

deposito/magazzino impianto sportivo luogo di culto

altro: …………………………………………………………………………………..

Anno di costruzione:………………. N. Piani:……………. Area totale (coperta) mq:………

N. occupanti:………………... Aperto al pubblico si no

 

Ditta/e incaricatale della manutenzione:………………………………....................................

...............................................................................................................................................

PRESENZA DI MATERIALI FRIABILI CONTENENTI AMIANTO: assenti presenti

SE PRESENTI INDICARE:

Intonaci di rivestimento di soffitti e/o pareti applicati a spruzzo o a cazzuola

Rivestimenti antincendio di strutture metalliche portanti

Rivestimenti di canalizzazioni

Altri materiali friabili:............................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Persone da contattare e tel.:...............................................................................................................................................

Data: ..........................................................................

 

Firma legale rappresentante

..........................................................................................

 

 

3. LA FORMAZIONE

 

3.1 La formazione degli operatori dei servizi di prevenzione.

Il controllo e la sorveglianza degli edifici, dei mezzi, delle macchine e degli impianti contenenti amianto, ha la finalità di prevenire la patologia da amianto nella popolazione esposta.

Tale attività rappresenta il punto di arrivo di processi decisionali piuttosto articolati, per valutare le priorità di azione al fine di realizzare corretti interventi, in particolare per quanto riguarda le operazioni di bonifica.

In conseguenza dell'emanazione della legge n. 257/1992, e considerando l'ubiquitarietà dell'esposizione ad amianto, è da prevedere che si avrà nei prossimi anni una crescente domanda di bonifiche da parte di singoli o di gruppi organizzati di soggetti esposti ad amianto in situazioni di varia tipologia o di siti contaminati.

Alla crescita della domanda concorrerà inoltre la pressione esercitata sull'opinione pubblica dalle ditte che effettuano bonifiche da amianto, analogamente a quanto già avviene in altri Paesi.

Una delle premesse fondamentali per garantire una adeguata risposta a tale situazione è quella rappresentata dalia presenza di operatori tecnici ben addestrati.

La loro formazione è uno degli obiettivi primari del piano regionale amianto, soprattutto per le responsabilità attribuite al S.S.N. sul controllo delle attività di bonifica.

Secondo quanto già indicato specificatamente nella deliberazione della Giunta regionale n. 10538/1995 e tenuto conto delle indicazioni emanate dalla commissione nazionale amianto (ex art. 4, legge n. 257/1992) relativamente al piano di formazione del personale S.S.N. (ex lettera a), art. 5, legge n. 257/1992), è stata approvata, in data 31 luglio 1997 la delibera di Giunta regionale n. 4908, che impegna la somma di L. 200.000.000 per l'effettuazione di corsi provinciali per il personale dei servizi di prevenzione, individuando nelle A.U.S.L. di Viterbo e della Roma C, le amministrazioni di riferimento per la gestione e l'organizzazione di tali iniziative.

Con questi momenti informativi si ritiene possano essere eliminate le carenze e difformità nella gestione della sorveglianza e dei controlli, e che i servizi di prevenzione del Lazio possano essere messi in grado di realizzare una corretta gestione delle problematiche collegate all'amianto, in particolare di quanto previsto dal decreto legislativo n. 277/1991, nonché delle fasi di cui all'art. 7, 8 e 9 del D.P.R. 8 agosto 1994 e di quanto indicato nei successivi disciplinari tecnici emanati.

    1. La formazione dei lavoratori addetti alla bonifica e gestione rifiuti.

Un'altra importante fase formativa riguarda le imprese specializzate in bonifica e gestione rifiuti.

Con la legge n. 257/1992 le attività di bonifica da amianto sono state riconosciute come attività ad alta specializzazione, da realizzare nel rispetto di precise norme di buona tecnica.

Secondo il D.P.R. 8 agosto 1994, ogni attività di bonifica da amianto deve essere realizzata da ditta specializzata e tale specializzazione deve discendere da specifici ed articolati momenti formativi, secondo i programmi di cui all'ari. 10 del citato decreto, che pone inoltre in capo alla Regione la certificazione di tale processo formativo.

Le imprese che operano per la bonifica, la rimozione e la gestione rifiuti sono tenute, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge n. 257/1992, ad assumere in via prioritaria il personale già addetto alle lavorazioni con amianto, che abbia i titoli di abilitazione rilasciati a seguito della partecipazione ad appositi corsi di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della stessa legge.

I corsi in oggetto, secondo quanto disposto all'art. 10, comma 1, del D.P.R. 8 agosto 1994, interessano:

lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica;

dirigenti in loco delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica;

dirigenti in loco delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica, e sono articolati in relazione al livello professionale dei partecipanti secondo gli obiettivi educativi specifici richiamati dall'art. 10, commi 2, 4 e 5 del D.P.R. sopra citato.

La durata minima prevista per ciascuna tipologia, riportata all'art. 10, commi 3 e 6 del D.P.R., è stabilita in:

30 ore per i corsi destinati agli operatori;

50 ore per i corsi destinati ai dirigenti la gestione.

Con successivo atto, la Regione provvederà ad attivare tali corsi e le modalità certificative, prevedendo, nel caso di corsi svolti da altri enti o aziende prima dell'entrata in vigore del provvedimento, la validazione tramite autocertificazione del soggetto gestore del medesimo; tale autocertificazione dovrà riportare del soggetto gestore e quello dei docenti, la data di svolgimento ed il programma dettagliato del corso comprensivo dei contenuti e del numero di ore, il numero ed i nominativi dei partecipanti per facilitare un'attività di verifica e controllo da parte dell'assessorato competente alla formazione professionale.

La frequenza a detti corsi costituirà per ogni partecipante, credito formativo per accedere agli esami di abilitazione regionale.

 

 

4. LE STRUTTURE TERRITORIALI DI CONTROLLO

4.1 Adeguamento della dotazione strumentale dei dipartimenti di prevenzione e le risorse.

La legge n. 257/1992 fa divieto di produzione e commercializzazione di amianto e di prodotti che lo contengono, ma non ne impedisce l'impianto e pertanto l'esposizione alle fibre di amianto può tuttora essere presente in ambienti di vita di lavoro.

La vigilanza ed il controllo esercitato dai servizi di prevenzione delle AUSL e dell'ARPA istituita con legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, soprattutto al fine di limitare al minimo l'esposizione dei lavoratori e della popolazione, necessita di supporto tecnico-analitico in tema di:

controllo dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 27711991;

controllo delle emissioni di fibre durante le attività di bonifica e smaltimento, ai sensi del decreto ministeriale 6 settembre 1994 e del decreto legislativo n. I 14/1995;

classificazione dei rifiuti di amianto ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997;

certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati ai sensi del decreto ministeriale 6 settembre 1994 del decreto ministeriale 25 ottobre 1995;

analisi dei materiali e dei rivestimenti in edifici ai sensi della legge n. 257/1992;

restituibilità dei siti e delle aree contaminate, sulla base della loro destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1994;

analisi e consulenze specialistiche, in casi particolari, per indagini e ricerche in aree considerate a rischio e per il controllo delle situazioni di pericolo ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1994.

La deliberazione della Giunta regionale n. 10538/1995 della Regione Lazio ha individuato il «Centro regionale amianto» (C.R.A.) presso il laboratorio di igiene industriale del servizio PRESAL dell'azienda U.S.L. di Viterbo, quale riferimento per l'intero territorio regionale per le problematiche relative alla destinazione di amianto nelle varie matrici, in considerazione della strumentazione e delle capacità tecniche e professionali presenti, soddisfacendo di fatto a quanto previsto dall'art. 11del D.P.R. 8 agosto 1994, come dotazione minima a livello regionale.

La realizzazione di un'efficace rete di controllo deve necessariamente prevedere una più diffusa capacità di risposta e va quindi prevista una maggiore capacità analitica dei servizi e dei presidi.

Nel rispetto delle esperienze positive realizzate dai servizi PRESAL e tenuto conto delle modalità di accreditamento, ai sensi del decreto ministeriale Sanità 14 maggio 1996 (allegato 5: «Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto»), le attività di determinazione analitica delle fibre aerodisperse di amianto e dei materiali finalizzati alla prevenzione collettiva e dei lavoratori, sono stabilite come da tabelle I e 2, e risultano così riorganizzate:

I. Livello: le attività di campionamento verranno svolte dai tecnici dei dipartimenti di prevenzione in collaborazione con le strutture laboratoristiche di riferimento, tenuto conto della prevalente competenza sanitaria della legislazione in materia (legge n. 257/1992 e suc-cessivi decreti attuativi del Ministero della sanità);

2. Livello: tenendo conto delle esperienze realizzate e delle professionalità attualmente presenti, della nuova zonizzazione delle USL regionali, le attività di analisi in microscopio ottica in contrasto di fase (MOCF), saranno effettuate nei servizi PRESAL delle USL provinciali (VT, LT, RI, e FR) e dai servizi PRESAL della Roma A, C e F, rispettivamente per Roma comune e provincia. In tal modo vengono individuate come strutture di riferimento l'azienda USL RM/C per le aziende USL RMIB e RM/H; l'Azienda USL RM/A per le aziende USL RMIE e RM/G; l'azienda USL RM/F per l'AUSL RM/D.

3. Livello: le attività di analisi per la determinazione dell'amianto in campioni di massa in diffrattometria a raggi X (DRX). in attesa del riordino della rete laboratoristica anche per la futura istituzione dell'ARPA. saranno effettuate dal C.R.A.

4. Livello: le attività di analisi della polvere di amianto nell'aria in microscopio elettronica a scansione (SEM) sono effettuate, in analogia al livello 3, dai CRA.

Le suddette strutture opereranno secondo un programma di controllo di qualità predisposte a cura del CRA in collaborazione con gli istituti centrali (I.S.S., I.S.P.E.S.L., C.N.R.); le indagini analitiche a favore dei dipartimenti di prevenzione delle AUSL non dotate di adeguata strumentazione, nell'ambito degli interventi previsti dal presente piano, verranno effettuate a carattere gratuito e saranno coperte con quota-parte del finanziamento nazionale ex art. 16, comma 2, della legge n. 257/92 tabella I allegata al DPCM 16 novembre 1995 e da finanziamento regionale (tabella n. 3).

Al fine di realizzare l'adeguamento della dotazione strumentale dei dipartimenti nonché il potenziamento di quella utilizzata dal settore 62bis, osservatorio epidemiologico regionale e dal settore 59 per l'attuazione di quanto di competenza nell'ambito del presente piano, le risorse finanziarie disponibili sono così ripartite:

tabella I dotazione prevista di strumenti; tabella 2 strumentazione da acquistare; tabella 3 risorse economiche.

I dipartimenti di prevenzione delle AUSL e l'ARPA esercitano le proprie attività di vigilanza e controllo in modo integrato e coordinato in applicazione delle direttive della Giunta regionale di cui all'art. 17 della legge regionale 6 ottobre 1998 n. 45 sulla base del riparto di competenze stabilito nell'all. A della legge regionale n. 45/98 medesima.

 

Tabella n. 1 - Dotazione prevista strumenti

 

Struttura SSR

Campionatori personali

Campionatori Area

MOCF

DRX

SEM

Stereo- microscopio

AUSL RMA Spresal
AUSL RMB Spresal
AUSL RMC Spresal
AUSL RMD Spresal
AUSL RME Spresal
AUSL RMF Spresal
AUSL RMG Spresal
AUSL RMH Spresal
AUSL Rieti Spresal
AUSL Latina Spresal
AUSL Viterbo Spresal
AUSL Frosinone Spresal

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1

1


1


1
1
1
1











1











1

1

1


1


1
1
1
1

TOTALI

24

24

6

1

1

7

 

Tabella n. 2 - Strumentazione da acquisire

 

Struttura SSR

Campionatori personali

Campionatori Area

MOCF

DRX

SEM

Stereo- microscopio

AUSL RMA Spresal
AUSL RMB Spresal
AUSL RMC Spresal
AUSL RMD Spresal
AUSL RME Spresal
AUSL RMF Spresal
AUSL RMG Spresal
AUSL RMH Spresal
AUSL Rieti Spresal
AUSL Latina Spresal
AUSL Viterbo Spresal
AUSL Frosinone Spresal

2
2
**
2
2
**
2
2
2
2
**
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

**

1


**


1
1
**
1











**











**

1

**


1


1
1
**
1

TOTALI

18

24

4

0

0

5

** Strumentazione già presente nel servizio.

 

Tabella n. 3 – Risorse economiche

 

Struttura SSR

N. 3
Componenti
personali

N. 3
Campionatori
Area

N. 1
MOCF

N. 1
Stereo
microscopio

Dotazione
laboratorio*

Creazione
anagrafe
censimento
**

Dotazione analitica
***

Attivazione
regionele
Mesoteliomi
#

Aggiorn.
e gestione
archivi ##

Materiale
informativo
###

Totale

Cap.
41354

Cap.
41353

AUSL RMA Spresal

2.5

3.0

 

5.0

5.0

 

15.0

 

 

 

30.5

30.5

 

AUSL RMB Spresal

2.5

3.0

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

5.5

 

AUSL RMC Spresal

 

3.0

15.0

 

5.0

20.0

15.0

 

 

10.0

68.0

68.0

 

AUSL RMD Spresal

2.5

3.0

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

5.5

 

AUSL RME Spresal

2.5

3.0

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

5.5

 

AUSL RMF Spresal

 

3.0

 

5.0

5.0

 

10.0

 

 

 

23.0

23.0

 

AUSL RMG Spresal

2.5

3.0

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

5.5

 

AUSL RMH Spresal

2.5

3.0

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

5.5

 

AUSL Rieti Spresal

2.5

3.0

15.0

5.0

5.0

 

 

 

 

 

30.5

30.5

 

AUSL Latina Spresal

2.5

3.0

15.0

5.0

5.0

 

 

 

 

 

30.5

30.5

 

Settore 59

 

 

 

 

 

 

 

 

94.04

 

94.04

2.5

91.54

AUSL Viterbo Spresal

 

3.0

 

 

5.0

 

200.0

 

 

10.0

218

 

218

AUSL Frosin. Spresal

2.5

3.0

15.0

5.0

5.0

 

 

 

 

 

30.5

 

30.5

Settore 62 Bis OER

 

 

 

 

 

 

 

10.0

 

 

10.0

 

10.0

TOTALI

22.5

36

60.0

25

35

20

240

10

94.04

20

562.54

212.5

350.04

* Dotazione per attrezzature di laboratorio;
** Dotazione per creare l’anagrafe informatizzata delle aziende a rischio per tutti i dipartimenti di Prevenzione e fornire un supporto informatico di gestione del censimento;
*** Dotazione per fornire supporto analitico al relativo bacino di utenza.

# Avvio a messa a regime del Registro Regionale dei Mesoteliomi e delle malattie absesto-correlate;
## Dotazione per la realizzazione e gestione del censimento e delle dichiarazioni ex art. 9 della legge n. 257/92;
### Dotazione per la predisposizione e realizzazione di materiale informativo sugli edifici con amianto friabile, oggetto del censimento;

 

 

 

5. GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

L'art. 5, secondo comma del DPR 8 agosto 1994, prevede che le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano predispongano un piano di smaltimento dei rifiuti di amianto che individui «la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti, basato sulla valutazione delle tipologie e dei relativi quantitativi di rifiuti di amianto presenti sul territorio nonché su una appropriata analisi territoriale».

Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto, ai sensi dell'art. 5, terzo comma del citato DPR, «costituisce parte integrante del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del DPR n. 915 del 1982».

Del resto, la stessa legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», all'art. 10 prevede l'adozione di un piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, specificando al comma 3 del medesimo art. 10, che tale piano deve armonizzarsi con il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al DPR n. 915/82.

Nella legislazione regionale, la pianificazione in materia di rifiuti in attuazione delle norme di cui al DPR n. 915/82, è disciplinato dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, modificata dalle leggi regionali 10 gennaio 1996, n. 5 e 23 maggio 1996, n. 19, che individua come strumento di pianificazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili nonché dei rifiuti speciali, anche tossici nocivi il «piano regionale di smaltimento dei rifiuti».

La Regione Lazio allo stato ha approvato ai sensi della citata legge regionale n. 38/95, la D.C.R. dell'1 I marzo 1996, n. 96 concernente le «Linee guida per la elaborazione dei piani provinciali di smaltimento dei rifiuti».

Detto provvedimento, individua i criteri che le amministrazioni provinciali dovranno seguire per la predisposizione dei piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché dei rifiuti speciali, tossico nocivi, anche di origine industriale.

Attualmente si è in attesa dell'inoltro da parte delle amministrazioni provinciali dei citati piani, che dovranno essere coordinati e resi compatibili tra loro.

Fino alla data di entrata in vigore del piano definitivo regionale di smaltimento dei rifiuti, che farà propri i piani provinciali, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili è regolamentato dal programma triennale di intervento in materia di smaltimento dei rifiuti, mentre quello dei rifiuti speciali e tossici-nocivi dalla deliberazione del consiglio regionale 11 dicembre 1986, n. 277 ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 38/95.

Il Piano approvato con la deliberazione n. 277/86 nel settore dello smaltimento dei rifiuti speciali individuava una produzione complessiva a regime di 5.700 t/g e prevedeva la realizzazione di due piattaforme polifunzionali ubicate la prima a Roma e l'altra a Colfelice, attrezzate entrambe con un impianto per la termodistruzione dei rifiuti prevalentemente organici e una discarica controllata rispondente ai requisiti previsti per gli impianti di 2' categoria di tipo C.

Con deliberazione 21 marzo 1990, n. 1258 la Regione ha modificato il piano del 1986, rendendo possibile, al di fuori delle piattaforme di Roma e di Colfelice, la realizzazione di impianti per particolare categorie di rifiuti che necessitavano di specifici trattamenti; tali impianti dovevano essere localizzati nell'ambito dei comprensori dei consorzi A.S.I., dove esisteva una adeguata domanda di smaltimento di rifiuti trattabili.

A seguito del DPCM - 3 agosto 1990, le previsioni del piano in merito ai rifiuti speciali, ed in particolare a quelli tossici e nocivi, hanno subito una ulteriore modifica con la deliberazione 20 novembre 1990, n. 8772, dove si approvava il programma d'emergenza per l'adeguamento dei sistema di smaltimento dei rifiuti industriali.

Intatti, prendendo atto della mancata realizzazione delle piattaforme di trattamento previste nel piano regionale del 1986, il programma d'emergenza della Regione individuava un sistema integrato di impianti, da realizzare per fronteggiare le più urgenti necessità di smaltimento, costituito da tre piattaforme, così ubicate:

un impianto di termodistruzione per rifiuti industriali della potenzialità di 200 t/g da ubicare nel comune di Roma;

un impianto di termodistruzione della potenzialità di I 00 t/g ubicato nel comprensorio del consorzio A.S.I. di Frosinone;

un impianto di termodistruzione della potenzialità di 100 t/g ubicato nel comprensorio A.S.1. di Roma-Latina e zone limitrofe.

A tutt'oggi però gli impianti previsti dal Piano di emergenza non sono stati realizzati anche se la stessa impostazione impiantistica del sistema integrato di impianti di smaltimento dei rifiuti speciali compresi i tossici-nocivi, sia stata successivamente confermata dal Consiglio e dalla Giunta regionale con rispettive deliberazioni nn. 129 e 7077 del 199 1.

Tenuto conto di quanto detto, la presente sezione del piano relativo allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, in assenza dell'attuazione dello strumento pianificatorio regionale per lo smaltimento dei rifiuti speciali, nonché tossici-nocivi, dovrà definire le scelte e le azioni prioritarie da realizzare per la strategia complessiva finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dello stesso piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

Per la quantificazione dei siti necessari allo smaltimento, il criterio metodologico dovrà essere incentrato sull'analisi della domanda ed offerta di smaltimento, in modo da poter in funzione della prima approntare un sistema impiantistico regionale in grado di accogliere la totalità dei rifiuti contaminati da fibre di amianto prodotti nel territorio regionale.

5.1. Tipologia dei rifiuti contenenti amianto

All'art. 2, comma 1, lett. c) la legge n. 257/92 definisce rifiuti di amianto, come:

materiali di scarto delle attività estrattive di amianto;

detriti e scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto anche provenienti da operazioni di decoibentazione;

qualsiasi sostanza od oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle previste dal decreto legislativo n. 277/91 e successive modifiche.

In particolare, si rileva la confusione nella identificazione dei rifiuti contenenti amianto, soprattutto nell'ultima definizione che richiama come parametro analitico il rilascio di fibre nell'ambiente utilizzato invece per valutare il rischio di esposizione ad agenti tossico nocivi. certamente sarebbe stato più chiaro rifarsi alla definizione di rifiuto aderente a quella già esistente in campo nazionale o europeo per tutti i rifiuti, aggiungendo l'indicazione di un parametro quantitativo riferito al minimo contenuto intenzionale di amianto aggiunto nei prodotti immessi in commercio.

Premesso quanto sopra, fin da ora si assume che non vi siano rifiuti derivanti dall'attività di estrazione, poiché nel territorio regionale non sono presenti miniere di amianto o affioramenti di minerali di questo tipo.

Per quanto riguarda i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, l'art. 1, comma 2. della legge n. 257/92 pur vietando l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, nel campo dei divieti non menziona l'impiego di tutti i prodotti in amianto o contenenti amianto già in esercizio.

Pertanto, sono possibili utilizzazioni indirette dei materiali contenenti amianto già installati nelle manutenzioni di impianti, attrezzature, natanti o veicoli, mentre nelle operazioni di bonifica dei siti contaminati o delle decoibentazioni, si possono produrre e manipolare notevoli quantità di rifiuti di amianto.

Infine, si devono considerare le sostanze ed oggetti potenzialmente in grado di rilasciare fibre di amianto dopo aver perso la loro originaria destinazione d'uso, che vanno ad aggiungersi ai rifiuti contenenti amianto (RCA) prodotti dalle attività citate.

Dalle precedenti considerazioni, si evince per l'attuazione del presente piano la necessità di determinare la quantità di rifiuti da smaltire annualmente per le varie tipologie definendo in questo modo la domanda complessiva di smaltimento.

5.2.Classificazione dei rifiuti contenenti amianto, in speciali o pericolosi ai fini dello smaltimento

L'emanazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive modificazioni (decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389) ha abrogato il DPR 10 settembre 1982, n. 915.

Ai fini dell'attuazione del suddetto decreto legislativo i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i rifiuti di amianto o contenenti amianto, all'allegato A del citato decreto che riporta il catalogo europeo dei rifiuti (CER), sono individuate le seguenti fattispecie:

060701: rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici; 10 I 302: rifiuti della fabbricazione di amianto cemento;

160204: apparecchiatura fuori uso contenenti amianto in fibre;

160206: rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto;

170105: materiali da costruzione a base di amianto;

170601: materiali isolanti contenenti amianto.

Parimenti, nell'allegato D dello stesso decreto "elenco dei rifiuti pericolosi» sono classificati come tali i seguenti rifiuti contenenti amianto:

060701: rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici;

170601: materiali isolanti contenenti amianto.

Tale classificazione è volta ad individuare la pericolosità ambientale del rifiuto sulla base degli allegati G, H e I e quindi a determinare le modalità più appropriata per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dello stesso e il regime amministrativo autorizzativo a cui assoggettare le attività per la gestione del rifiuto.

Poiché, ad oggi non sono state adottate specifiche norme tecniche e regolamentari di gestione dei rifiuti in esecuzione del decreto legislativo n. 22/97, anche ai sensi dell'art. 57, comma I dello stesso decreto, si continueranno ad applicare per l'attuazione del presente piano le disposizioni della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, emanata in base alla precedente normativa sui rifiuti (DPR n. 915/82).

Pertanto, i rifiuti contenenti amianto, sono classificabili in base all'origine e alle caratteristiche chimico-fisiche in due diverse tipologie: rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi (oggi pericolosi).

In particolare, l'identificazione del rifiuto nelle due diverse tipologie, si basa sul tenore di amianto (polveri e fibre libere) presente nello stesso in quantità superiore a 100 mg/Kg, vedi tabella 1.1 della D.1. del 27 luglio 1984.

Peraltro, la medesima deliberazione non prevede una precisa metodologia analitica, che consenta di definire in modo univoco il concetto di «polveri e fibre libere».

La stessa legge n. 257/92 non ha risolto questo problema, infatti all'art. 12, comma 6, introduce i criteri della friabilità e della densità per determinare la pericolosità di questa tipologia di rifiuti.

Quindi, ai fini della valutazione della quantità di rifiuti da smaltire, si possono suddividere i rifiuti in tre principali categorie: rifiuti friabili, rifiuti composti e altri manufatti.

I rifiuti friabili sono di norma considerati pericolosi, ritenendosi altamente probabile nella quasi totalità dei casi il superamento della soglia di tossicità prevista nella normativa specifica.

I rifiuti costituiti da materiali in cemento-amianto o legati in matrice resinoide, a condizione che provengano da operazioni di attività di demolizione, costruzione e scavi, possono essere considerati rifiuti speciali salvo diversa valutazione sulla base dello stato di deterioramento del materiale a causa dell'invecchiamento o di una erronea procedura di rimozione.

I rifiuti denominati altri manufatti richiedono valutazioni analitiche specifiche caso per caso, ai fini di una loro classificazione, in quanto il raggiungimento della soglia limite di tossicità dipende sia dal tipo di manufatto che dalle condizioni di impiego.

5.3. Stima della domanda di smaltimento

Il quantitativo e la tipologia di rifiuti di amianto da smaltire saranno determinati sulla base delle risultanze del censimento previsto nel presente piano.

Pertanto, sarà possibile procedere alla definizione delle necessità di smaltimento, solo dopo aver completato nel dettaglio le stime della quantità e qualità dei materiali da smaltire.

Infatti, in via provvisoria; le uniche fonti informative che possono essere impiegate al momento, sono le comunicazioni e gli atti amministrativi relativi ad alcuni adempimenti previsti dalla normativa vigente e più precisamente:

le relazioni annuali ex art. 9 della legge n. 257192 inviate alla Regione dalle imprese che utilizzano, smaltiscono o bonificano materiali contenenti amianto;

i piani di lavoro ex art. 34 del decreto legislativo n. 277/91 inviati all'organo di vigilanza (azienda unità sanitaria locale) dalle imprese prima dell'inizio dei lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto.

Documentazione questa che ad oggi non ci permette di quantificare l'effettiva domanda di smaltimento, sia per la frammentarietà e disomogeneità dei dati raccolti, che per la parzialità degli stessi a seguito della diffusa prassi della rimozione illegale dei materiali contenenti amianto.

5.4. Modalità di gestione dei rifiuti con amianto)

Il divieto imposto dalla vigente non-nativa e l'assenza di metodologie efficaci e collaudate di recupero dei materiali, beni o prodotti contenenti amianto e anche la mancanza di forme affidabili ed economicamente sostenibili di inertizzazione delle fibre libere di amianto, al momento rendono insostituibile lo smaltimento dell'intera totalità dei rifiuti contenenti amianto in impianti per lo stoccaggio definitivo a terra con procedure in grado di garantire un elevato livello di protezione ambientale.

Pertanto, in attesa della regolamentazione di forme di recupero dei rifiuti con amianto su base legislativa di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 22/97, la vigente normativa nazionale all'art. 6, comma I del DPR 8 agosto 1994 stabilisce che i rifiuti di amianto devono essere smaltiti in discarica di 2' categoria o di 3' categoria. Precisando al comma 2 dello stesso articolo, che lo smaltimento dei rifiuti di amianto deve avvenire in una distinta porzione a ciò esclusivamente destinata degli impianti esistenti o nuovi.

Inoltre l'autorizzazione per l'esercizio della discarica deve prevedere:

la ricopertura dei rifiuti di amianto;

la tenuta di appositi registri di presa in carico;

l'imposizione di vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto.

In particolare, i rifiuti contenenti amianto classificati come speciali, costituiti in genere da materiali in matrice cementizia o resinoide e da altri manufatti, purché non contenenti polveri e fibre libere in concentrazione superiore a I 00 mg/Kg e provenienti esclusivamente da attività di demolizione possono di norma essere smaltiti in discarica di 2' categoria tipo A.

Invece per i rifiuti con concentrazione di polveri e fibre libere superiori al valore di 100 mg/Kg sono previste le seguenti modalità di smaltimento:

discarica di 2' categoria tipo B per i rifiuti che contengono polveri e fibre libere in concentrazione inferiore o 10.000 mg/Kg;

discarica di 2' categoria tipo C per i rifiuti che contengono polveri e fibre libere in concentrazione superiore a 10.000 mg/Kg.

5.5. Individuazione dei siti per la realizzazione degli impianti di smaltimento

La mancanza di dati completi ed omogenei relativi alla produzione dei vari rifiuti contenenti amianto attualmente non consente di impostare la pianificazione della rete di impianti che dovrebbe far fronte fin d'ora alla domanda di smaltimento comunque presente sul territorio regionale.

Ad oggi nella Regione sono presenti due soli impianti di 2' categoria di tipo A autorizzati in via provvisoria dall'amministrazione regionale per il conferimento dei rifiuti di cemento-amianto localizzati uno nel comune di Pomezia e l'altro nel comune di Gavignano, peraltro non si può escludere la presenza sul territorio regionale di altre discariche di 2' categoria di tipo A che conferiscano anche rifiuti di cemento-amianto con autorizzazione all'esercizio comunale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 38/95.

Mentre non sono attivi impianti di 2' categoria di tipo B e C per il ricevimento di rifiuti con amianto in polvere e fibre in quantità superiore rispettivamente ai 100 e 10.000 mg/kg.

Nell'impostazione del presente piano per la realizzazione del sistema di impianti regionali adibiti per il momento al solo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e non al recupero come materia prima seconda, anche in conformità alle disposizioni e competenze definite dal decreto legislativo n. 22/97, si domanderà alle province l'accertamento del fabbisogno di smaltimento annuo delle diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto nel loro ambito territoriale e contemporaneamente l'individuazione nel piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di questi rifiuti, nonché dei luoghi o degli impianti adatti allo smaltimento degli stessi, anche sulla base dei criteri che prevederà il piano regionale.

In particolare, le amministrazioni provinciali per definire il numero e la localizzazione degli impianti di 2' categoria di tipo A dovranno attenersi ai criteri di seguito indicati:

raggiungere l'autosufficienza della gestione di questi rifiuti facendo cosi fronte alla domanda di smaltimento complessivo dell'intero bacino territoriale provinciale;

localizzare almeno una discarica per i rifiuti in cemento-amianto o simili sull'intero territorio provinciale al fine di favorire la riduzione della movimentazione degli stessi e quindi perseguire anche un abbattimento dei costi di trasporto;

evitare nella stesura del piano provinciale di gestione dei rifiuti l'individuazione di un eccessivo numero di queste discariche per minimizzare l'impatto complessivo sul territorio e poter controllare con maggior efficacia la gestione e la post-gestione delle stesse una volta realizzate e autorizzate all'esercizio;

procedere per l'individuazione dei siti alla ricognizione degli impianti di discarica controllata di 2' categoria di tipo A attualmente operanti sul proprio territorio regolarmente autorizzati dai comuni allo smaltimento di rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione e talvolta, anche quelli di amianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 38/95;

prendere in considerazione, quali possibili siti per lo smaltimento da inserire nel piano di gestione provinciale, tra tutti gli impianti 2' categoria di tipo A censiti, unicamente le discariche con disponibilità residua totale di elevate dimensioni, in modo da poter delimitare, all'interno delle stesse come previsto nell'art. 6, comma 2 del DPR 8 agosto 1994 uno specifico settore per il rifiuto cemento-amianto di volumetria adeguata alle specifiche esigenze di smaltimento del territorio.

Per quanto riguardo lo smaltimento dei rifiuti con un contenuto in fibre e polveri libere superiore oli 100 mg/kg, ma inferiore ai 10.000 mg/kg e di quelli ancora più pericolosi con un contenuto in fibre libere maggiore di 10.000 mg/kg l'attuale assetto impiantistico regionale con la totale assenza di discariche di 20 categoria di tipo B e C non è in grado di garantire il conferimento di questi rifiuti prodotti nel territorio regionale, che attualmente viene effettuato presso impianti collocati al di fuori della stessa Regione con un aumento considerevole dei costi complessivi di smaltimento, che incentiva le operazioni di rimozione e smaltimento illegale con modalità che possono arrecare grave danno all'ambiente e nel contempo creare elevati rischi di ordine igienico-sanitario.

Pertanto, è indispensabile ed urgente che le province individuino all'interno dei loro piani, anche d'intesa con la Regione i siti per la collocazione degli impianti di 2' categoria di tipo B e C tenendo presente che, mentre per le discariche di tipo B si potranno individuare anche bacini d'utenza di tipo interprovinciale, per quelle di tipo C si potrà fin da ora prevedere la realizzazione di un solo impianto a servizio di tutto il territorio regionale.

Per la localizzazione delle aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione degli impianti di smaltimento di 2' categoria di tipo B e C, fermo restando il rispetto delle disposizioni della vigente normativa, le province devono:

tenere conto delle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e paesaggistiche del territorio, nonché della presenza di centri abitati;

garantire che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza creare rischi per l'acqua, il suolo, la flora e la fauna;

tener conto della distribuzione quali-quantitativa della produzione di rifiuti su territorio;

privilegiare soluzioni impiantistiche policentriche per limitare l'impatto ambientale e sociale degli interventi, tenendo presente la dimensione minima che garantisca la corretta gestione sotto il profilo tecnico ed economico;

nazionalizzare i percorsi ed i tempi di percorrenza al fine di minimizzare i costi complessivi del trasporto dei rifiuti nonché i rischi connessi;

valorizzare, nei limiti della compatibilità ambientate, strutture e servizi esistenti.

5.6. Approvazione dei progetti, autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio degli impianti di smaltimento

Al comune, nel cui territorio è previsto dal piano provinciale di gestione dei rifiuti la realizzazione di una discarica di 2' categoria di tipo A per lo smaltimento anche dei rifiuti in forma compatt,1 contenenti amianto, è demandata l'approvazione del progetto dell'impianto, nonché il rilascio delle rispettive autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio.

Il comune, approverà il progetto dell'impianto in oggetto, mediante la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 17, comma I della legge regionale 22 ottobre 993, n. 57.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, il comune deve comunicare all'assessorato utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali della Regione e all'assessorato ambiente della provincia competente per territorio, l'attivazione dell'impianto, inviando una relazione che contenga almeno i seguenti dati:

denominazione e sede sociale dell'impresa; generalità del legale rappresentante;

categoria di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

generalità del direttore tecnico responsabile;

descrizione delle caratteristiche morfologiche della discarica: aree e volumetrie impegnate.

Inoltre, alla relazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

stralcio della carta tematica regionale (scala I: I 0.000) con riportata l'ubicazione dell'impianto;

mappa catastale con descrizione grafica dell'impianto;

planimetria descrittiva della morfologia finale dell'impianto, con evidenziati i settori destinati a ricevere i rifiuti con amianto (scala non inferiore a l:500);

sezioni (scala non inferiore a l:500) con descrizione grafica della sistemazione finale dell'impianto e individuazione dei settori destinati a ricevere i rifiuti con amianto.

L'approvazione dei progetti delle discariche di 2' categoria di tipo B e C nelle quali si vogliono conferire anche i rifiuti pericolosi contenenti amianto, nonché il rilascio delle rispettive autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio sono demandate alla Regione con le procedure previste dagli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modificazioni.

Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, comunque rilasciate dalla Regione o dal comune secondo le rispettive competenze, dovranno contenere anche le prescrizioni sulle modalità di gestione della discarica, sulle garanzie fidejussorie che il gestore dovrà fornire al comune sede dell'impianto e sull'utilizzo futuro dell'area di sedime dell'impianto dopo la sua chiusura e la sistemazione finale.

In attesa dell'individuazione dei siti, mediante l’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e la conseguente adozione dei piani provinciali, la Regione può approvare, sentita la competente commissione conciliare, i progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti con amianto ed autorizzare la realizzazione e l'esercizio degli stessi con le modalità previste dagli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modificazioni.

Qualora, le province abbiano adottato i piani provinciali ai sensi della legge regionale n. 38/95, l'approvazione dei progetti e le relative autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti stessi, sono rilasciate dalla Regione o dal Comune competente per territorio con le modalità sopra indicate.

5.7. Disposizioni tecnico-amministrative per l'autorizzazione allo smaltimento dei materiali contenenti amianto in discarica controllata di 2' categoria tipo A, B e C

I soggetti che intendano realizzare o chiedere l'autorizzazione per lo smaltimento anche dei rifiuti contenenti amianto in discariche già in esercizio, presentano secondo il tipo di impianto da realizzare, rispettivamente all'assessorato utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali della Regione o al comune competente per territorio, apposita domanda e il progetto contenente tra l'altro, i seguenti elementi o documenti:

indicazione del sito della discarica in conformità alle previsioni del piano provinciale;

studio geologico a idrogeologico relativo al sito;

studio dell'impatto ambientale effettuato in conformità al DPR 12 aprile 1996, ove richiesto;

descrizione delle caratteristiche tecniche della discarica; capacità, prescrizioni e modalità di smaltimento dei rifiuti; relazione economica e contabile contenete l'analisi dei costi.

5.7. 1. Prescrizione per le discariche di tipo A

Il gestore della discarica di 2' categoria di tipo A che intende ricevere anche i rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

predisporre idonea garanzia finanziaria. per il ripristino ambientale della discarica al termine dell'esercizio in favore del comune sede dell'impianto;

tenere un apposito registro di carico e scarico;

delimitare l'area di stoccaggio definitivo dei rifiuti con amianto, che dovrà essere chiaramente identificata a livello grafico e nel contempo delimitata sul terreno da capisaldi stabili e duraturi;

suddividere l'area della discarica dedicata allo smaltimento dei materiali in cemento-amianto in lotti funzionari alla gestione;

controllare che ogni partita di rifiuti sia accompagnata da un piano di lavoro approvato dalla azienda USL, di sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 277/91 e dalla notifica preliminare ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 494/96 per i cantieri temporanei o mobili;

rilasciare apposita dichiarazione di avvenuta messa a dimora del rifiuto ritirato, derivante da ogni singolo cantiere di bonifica, trasmettendone copia anche alla azienda USL territorialmente competente che ha approvato lo specifico piano di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 277/91 (la dichiarazione dovrà contenere i dati del cantiere di produzione, del committente, dell'appaltatore e del protocollo del piano di lavoro ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 277/91, una descrizione della tipologia e natura del rifiuto conferito e il suo quantitativo);

nominare un direttore tecnico responsabile dell'impianto;

formare il personale addetto alla conduzione dell'impianto sui rischi derivanti dalla manipolazione di rifiuti contaminati da amianto (comprovata da specifica documentazione aziendale da tenere a disposizione dell'autorità di controllo);

conferire solo i rifiuti che arriveranno alla discarica in doppio involucro di plastica. trasparente sigillante e collocati su pallets, atti ad impedire la frantumazione e dispersione delle fibre di amianto;

predisporre un piano di gestione dell'impianto da inviare all'assessorato ambiente della provincia competente territorialmente e da allegare al progetto, che preveda:

procedure di coltivazione del settore della discarica dedicato allo smaltimento dei rifiuti con amianto;

le modalità di movimentazione dei rifiuti dei mezzi e contenitori per il trasporto all'area di conferimento nella discarica e gli accorgimenti da porre in atto per evitare rotture degli imballaggi, dei sacchi o di altro presidio di contenimento e la stessa frantumazione dei rifiuti onde limitare al massimo il rilascio di polveri e fibre:

procedura di bonifica da attuare in caso di contaminazione accidentale da rifiuto di cemento-amianto dei mezzi o dei contenitori per il trasporto;

le modalità di copertura del rifiuto conferito giornalmente; tenendo presente che la ricopertura minima del rifiuto non deve essere comunque inferiore ai 20 cm per ottenere una sistemazione statica definitiva, impiegando a tale scopo del materiale inerte di granulometria minuta.

Inoltre dovranno essere rispettate anche le seguenti disposizioni:

la copertura finale della discarica; dovrà avere uno spessore complessivo di almeno I m dall'ultimo strato di rifiuti contenenti amianto al netto dei successivi assestamenti della stessa;

la destinazione finale dell'area interessata allo smaltimento di tali rifiuti dovrà prevedere solamente il recupero a prato, quindi sarà necessario vincolare tale settore in modo da evitare nel futuro escavazioni, perforazioni, arature e movimentazioni di terreno che possano riportare in superficie i materiali contaminati dalle fibre di. amianto. Pertanto, alla chiusura dell'impianto si dovranno depositare presso il comune e la provincia competenti per territorio, copia dei registri di carico e scarico e gli elaborati grafici planovolumetrici che dovranno riportare in particolare la disposizione dei lotti di stoccaggio dei residui contenenti amianto.

5.7.2. Prescrizioni per le discariche di tipo B e C

Il gestore di. ogni discarica di 2' categoria di tipo B o C che intende ricevere anche i rifiuti di amianto dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:

delimitare l'area di stoccaggio definitivo dei rifiuti contenenti amianto;

controllare che ogni partita di rifiuti sia accompagnata da un piano di lavoro approvato dalla azienda USL, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 277/91 e dalla notifica preliminare ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 494/96 per i cantieri temporanei o mobili:

rilasciare apposita dichiarazione di avvenuta messa a dimora del rifiuto ritirato, derivante da ogni singolo cantiere di bonifica, trasmettendone copia anche alla azienda USL territorialmente competente che ha approvato lo specifico piano di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 277/91 (la dichiarazione dovrà contenere dati del cantiere di produzione, del committente, dell'appaltatore e del protocollo del piano di lavoro ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 277/91, una descrizione della tipologia e natura del rifiuto conferito e il suo quantitativo); formare il personale addetto alla conduzione dell'impianto sui rischi derivanti dalla manipolazione di rifiuti contaminati da amianto (comprovata da specifica documentazione aziendale da tenere a disposizione dell'autorità di controllo);

conferire solo i rifiuti che arriveranno alla discarica in doppio involucro di plastica trasparente sigillante, in appositi sacchi o contenitori a doppia tenuta e collocati su pallets, atti ad impedire la frantumazione e dispersione delle fibre di amianto;

predisporre un piano di gestione dell'impianto da inviare all'assessorato ambiente della provincia competente territorialmente e da allegare al progetto, che preveda:

procedure di coltivazione del settore della discarica dedicato allo smaltimento dei rifiuti con amianto;

le modalità di movimentazione dei rifiuti dai mezzi e contenitori per il trasporto all'area di conferimento nella discarica e gli accorgimenti da porre in atto per evitare rotture degli imballaggi, dei sacchi o di altro presidio di contenimento e la stessa frantumazione dei rifiuti onde limitare al massimo il rilascio di polveri e fibre;

procedure di bonifica da attuare in caso di contaminazione accidentale da fibre o polveri di amianto dei mezzi o dei contenitori pel- il trasporto;

le modalità di copertura del rifiuto conferito giornalmente; tenendo presente che la ricopertura minima del rifiuto non deve essere comunque inferiore ai 20 cm per ottenere una sistemazione statica definitiva, impiegando a tale scopo del materiale inerte di granulometria minuta;

allestire un sistema di captazione delle acque di percolazione. Le acque di percolazione devono essere trattate in idoneo impianto di depurazione che deve rispettare i limiti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.

5.7.3. Prescrizioni generali per tutti i tipi di discarica

All'interno della discarica deve essere prevista una struttura adibita ad operazioni di bonifica degli automezzi e dei containers ove contaminati accidentalmente da amianto prima che gli stessi abbandonino la discarica. L'acqua impiegata per tali operazioni di bonifica deve essere sottoposta a trattamento di depurazione, in idoneo impianto di trattamento in grado di rispettare i limiti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114;

l'accumulo rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione per evitare successivi fenomeni di instabilità;

le operazioni di conferimento non devono essere svolte in presenza di vento ed è assolutamente vietato lo scarico di qualsiasi tipologia di rifiuti in assenza di specifico confezionamento atto ad impedire il rilascio di materiale contaminato;

i rifiuti di amianto non devono essere sottoposti prima della ricopertura ad operazioni che ne possano provocare la frantumazione e lo sminuzzamento; in particolare la discarica deve essere gestita in modo da evitare il passaggio ai mezzi direttamente sui rifiuti stessi;

i cassoni o altri manufatti voluminosi in matrice cementizia o resinoide non possono essere sottoposti ad operazione meccanica di riduzione volumetrica mediante frantumazione prima del conferimento definitivo nello specifico settore della discarica;

deve essere limitato al massimo il rilascio di polveri durante le operazioni di svuotamento degli automezzi e la collocazione in discarica dei rifiuti. Il settore nel quale si svolgono le operazioni di movimentazione dei rifiuti (scarico, accumulo) deve permettere il lavaggio della zona stessa ad operazioni ultimate;

presso l'impianto dovranno essere tenuti sacchi di adeguata capacità e teloni in materiale plastico di adeguato spessore, da utilizzarsi per il recupero o la copertura di eventuali materiali sparsi a causa di inconvenienti che possono verificarsi durante il conferimento:

gli addetti all'impianto devono disporre di adeguati dispositivo di protezione delle vie respiratorie e di indumenti a perdere da utilizzare nelle lavorazioni più polverose quali ad esempio la movimentazione dei rifiuti;

nell'impianto devono essere previsti adeguati locali per i servizi igienico-assistenziali quali: spogliatoi attrezzati per la custodia degli indumenti di lavoro e degli abiti civili, gabinetti, docce e ambienti per il ricovero e riposo come specificato dal DPR 19 marzo 1956, n. 303.

5.8.Controllo delle attività di smaltimento dei materiali con amianto

L'esigenza di assicurare il più alto livello possibile di tutela ambientale e sanitaria, rende indispensabile perseguire lo qualificazione degli impianti e dei soggetti gestori, nonché delle imprese che provvedono alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti con amianto esplicando anche al meglio le funzioni di controllo.

I controlli sono di competenza delle province con cadenza almeno semestrale:

sulle imprese che provvedono alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di amianto, verificando in particolare, la documentazione di legge relativa alla consegna ad un impianto di smaltimento idoneo ed autorizzato: sui sistemi di smaltimento che accolgono i rifiuti di amianto, verificando in particolare, la documentazione relativa alla gestione dell'impianto prevista dalle norme in materia,

Inoltre, l'art. 9, comma 4 del DPR 8 agosto 1994 prevede che strutture territoriali inviino alla Regione una relazione annuale dettagliata sull'attività svolta.

Pertanto, entro il mese di marzo di ogni anno, le province invieranno una relazione alla competente struttura dell'assessorato utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali con i seguenti contenuti:

elenco impianti di smaltimento attivi sul territorio provinciale;

quantitativi per teologia di rifiuto conferito nei singoli impianti;

volumetrie residue disponibili dei singoli impianti;

descrizione dell'attività e risultante dei controlli svolti nell'anno precedente.