Contenuti del Piano di lavoro per lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto
(art. 256 TESTO UNICO SICUREZZA)
I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto ovvero di materiali contenenti amianto da edifici, da strutture, da apparecchi e da impianti, nonchè dai mezzi di trasporto, il datore di lavoro deve predisporre un PIANO DI LAVORO.
Questo piano deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. Il piano, in particolare, deve prevedere:
la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto siano lasciati sul posto;
la fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
la verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
l’adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento del valore limite di 0,1 fibre/cm3 delle seguenti misure:
- fornire ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali, esigendone l’uso durante questi lavori;
- provvedere all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
- adottare le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o dei luoghi di lavoro;
- consultare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare prima di procedere a queste attività;
la natura dei lavori, data di inizio e la loro durata presumibile;
il luogo dove i lavori saranno effettuati;
le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
le caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare.
Copia del piano di lavoro deve essere inviata all’organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Inoltre, se entro questo periodo di trenta giorni l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.
L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione anche dell’orario di inizio delle attività.
La trasmissione del piano di lavoro sostituisce gli adempimenti inerenti alla presentazione della notifica.
Inoltre, il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione.
Ing. Sergio Clarelli