Obblighi, adempimenti e procedure per la Gestione del Rischio Amianto

Previsti dalla normativa nazionale

 

 

 

 

Obblighi accertamento presenza amianto negli edifici

Carattere obbligatorio e vincolante del censimento presenza di MCA libero o in matrice friabile per edifici pubblici, locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (Art.12 DPR 08/08/94)

 

Obbligo da parte dei datori di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, di individuare presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto (Art. 248 TU Sicurezza)

Se sussiste il minimo dubbio sulla presenza di amianto è necessario applicare le disposizioni previste per i MCA (Art. 248 TU Sicurezza)

 

Classificazione dei MCA in base alla friabilità ex D.M. 06/09/1994

In base alla friabilità, i materiali contenenti amianto possono essere classificati come:

Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale

Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.)

 

Accertamento iniziale del rischio amianto ex D.M. 06/09/1994

Individuazione strutture sospette meglio se da parte di personale qualificato (ad es. Coordinatore amianto abilitato ex Legge n. 257/92 e DPR 8/8/1994)

Ricerca documentazione tecnica disponibile

Ispezione diretta dei materiali meglio se da parte di personale qualificato

Verifica stato di conservazione meglio se da parte di personale qualificato

Acquisizione documentazione fotografica a colori


Campionamenti di materiali sospetti ex D.M. 06/09/1994

Campionamento corretto di materiali sospetti, secondo specifiche procedure, con massima cautela, con adeguato corredo fotografico, meglio se a cura di personale qualificato (ad es. Coordinatore amianto abilitato ex art. 10 Legge n. 257/92 e DPR 08/08/1994)

Trasmissione campioni massivi a laboratorio autorizzato qualificato ex D.M. 14/05/1996 (All. 5) ai fini dell’accertamento della presenza e contenuto di amianto

 

Valutazione del rischio ex D.M. 06/09/1994

Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:

Esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale

Misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale)

Indicazioni su eventuale possibilità che l’amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività

In fase di ispezione visiva dell'installazione, devono essere attentamente valutati:

Il tipo e le condizioni dei materiali

I fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado

I fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui

Dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo, separatamente per ciascuna area dell'edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto

 

Classificazione MCA ex D.M. 06/09/1994

Materiali integri non suscettibili di danneggiamento

Materiali integri suscettibili di danneggiamento

Materiali danneggiati

 

Scatta quindi l'obbligo di bonifica generale dei materiali danneggiati (mediante rimozione, incapsulamento o confinamento) quando il danno riguarda un'area estesa (>10% superficie).

 

Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell’attività con presenza di amianto ex D.M. 06/09/1994

Designare una Figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto

Tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto

Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato

?Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell’attività con presenza di amianto

Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto

A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile

?Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell’attività con presenza di amianto

Deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare

Nel caso siano in opera materiali friabili deve provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica

Deve provvedere a trasmettere copia del rapporto all’ASL competente

 

Programma di controllo, manutenzione e custodia MCA ex D.M. 06/09/1994

Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - procedure per le attività di custodia e di manutenzione (ex D.M. 06/09/1994)

Implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto

 

Attività di manutenzione e custodia dei MCA ex D.M. 06/09/1994

Operazioni di manutenzione vera e propria (se interessano un’ampia zona in cui è presente l’amianto, occorre prevedere un vero e proprio intervento di bonifica):

Interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto

Interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto

Interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto