Direttiva 1999/77/CE del 26/07/1999
Dir. 1999/77/CE del 26 luglio 1999

Direttiva della Commissione che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto)


 

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 2 bis introdotto dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio,

(1) considerando che l'uso dell'amianto e dei prodotti che lo contengono può, liberando le fibre, provocare asbestosi, mesotelioma e cancro ai polmoni; che, di conseguenza, l'immissione sul mercato e l'uso dell'amianto devono essere limitati nel modo più rigoroso possibile;

(2) considerando che la direttiva 83/478/CEE del Consiglio, recante quinta modifica della direttiva 76/769/CEE, dispone il divieto di immissione sul mercato e di uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono, salvo tre possibili eccezioni; che la stessa direttiva ha introdotto disposizioni di etichettatura obbligatoria per tutti i prodotti contenenti fibre di amianto;

(3) considerando che la direttiva 85/610/CEE del Consiglio, recante settima modifica della direttiva 76/769/CEE, stabilisce che l'immissione sul mercato e l'uso delle fibre di amianto sono vietate nella fabbricazione di giocattoli, materiali o preparati destinati ad essere applicati a spruzzo, prodotti finiti sotto forma di polvere venduti al dettaglio al pubblico, articoli per fumatori, vagli catalitici, pitture e vernici;

(4) considerando che la direttiva 91/659/CEE della Commissione, che adegua al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE, stabilisce che tutte le varietà di fibre di amianto anfibolo e i prodotti che le contengono non siano più immessi sul mercato e usati; che la stessa direttiva stabilisce che le fibre di amianto crisotilo e i prodotti che le contengono non siano più immessi sul mercato e usati in quattordici categorie di prodotti;

(5) considerando che il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente è stato consultato in merito agli effetti sulla salute dell'amianto crisotilo e dei suoi sostituti;

(6) considerando che per la maggior parte delle restanti applicazioni dell'amianto crisotilo sono ora disponibili prodotti sostitutivi o alternativi che sono considerati come non cancerogeni e meno pericolosi;

(7) considerando che non è ancora stato individuato un livello massimo di esposizione sotto il quale l'amianto crisotilo non presenta rischi cancerogeni;

(8) considerando che è estremamente difficile controllare l'esposizione dei lavoratori e di altri utilizzatori di prodotti contenenti amianto e che questa esposizione può, a intermittenza, superare ampiamente gli attuali valori limite; che questo tipo di esposizione presenta attualmente i maggiori rischi di insorgenza di malattie connesse con l'amianto;

(9) considerando che un metodo efficace per proteggere la salute umana è di vietare l'uso di fibre di amianto crisotilo e dei prodotti che le contengono;

(10) considerando che le conoscenze scientifiche sull'amianto e sui suoi sostituti sono in continuo sviluppo; che la Commissione europea chiederà pertanto al comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente di intraprendere entro il 1° gennaio 2003 un esame di tutti i nuovi dati scientifici concernenti i rischi per la salute presentati dall'amianto crisotilo e dai suoi sostituti; che questo esame terrà conto degli altri aspetti della presente direttiva, in particolare delle deroghe, alla luce del progresso tecnico; che, se necessario, la Commissione proporrà le opportune modifiche legislative;

(11) considerando che è necessario un periodo di adattamento per sopprimere progressivamente la commercializzazione e l'uso dell'amianto crisotilo e dei prodotti che lo contengono; che questo periodo deve essere più lungo per i diaframmi utilizzati nei processi di elettrolisi degli impianti esistenti in quanto il rischio di esposizione è estremamente basso ed è necessario disporre di più tempo per creare alternative adeguate a questa applicazione critica dal punto di vista della sicurezza; che la Commissione riesaminerà questa deroga anteriormente al 1° gennaio 2008, previa consultazione del comitato sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente;

(12) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 89/391/CEE del Consiglio che stabilisce requisiti minimi per la protezione dei lavoratori e le direttive particolari ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, come modificata dalla direttiva 97/42/CE;

(13) considerando che la direttiva 91/382/CEE del Consiglio, che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, fissa un quadro di controllo delle attività che implicano un'esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto;

(14) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 98/12/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

(15) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi, ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico come specificato nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2005 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva e fino al 1° gennaio 2005, gli Stati membri non possono autorizzare l'introduzione di nuove applicazioni di amianto crisotilo sul loro territorio.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

La presente direttiva è destinata agli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, il punto 6 è sostituito dal punto seguente:

(4).

(4) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 76/769/CEE.