Direttiva CEE/CEEA/CE del 03/12/1991, n.
659
91/659/CEE : Direttiva della Commissione del 3 dicembre 1991 che adegua al
progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/Cee del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di
immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
(amianto).
(Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n° L
363 del 31 dicembre 1991)
NOTE
La Direttiva non necessita di attuazione in
quanto le prescrizioni sono già contenute nella Legge ordinaria del Parlamento
n. 257 del 27/03/1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto".
TESTO
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri relative alla restrizione in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, modificata da ultimo
con la direttiva 91/339/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 2 bis
introdotto con la direttiva 89/678/CEE ,
considerando che l'impiego dell'amianto e anche di prodotti che lo contengono,
attraverso il rilascio di fibre può provocare asbestosi, mesotelioma e cancro ai
polmoni; che di conseguenza l'immissione sul mercato e l'impiego devono essere
subordinati a limitazioni particolarmente rigide;
considerando che la direttiva 83/478/CEE del Consiglio recante la quinta
modifica alla direttiva 76/769/CEE specifica che la varietà crocidolite delle
fibre di amianto e i prodotti che la contengono, a parte tre possibili
eccezioni, non siano più immessi sul mercato e usati; che la stessa direttiva ha
introdotto disposizioni di etichettatura obbligatorie per tutti i prodotti
contenenti fibre di amianto;
considerando che la direttiva 85/610/CEE del Consiglio recante la settima
modifica della direttiva 76/769/CEE stabilisce che l'immissione sul mercato e
l'uso delle fibre di amianto sono vietati nei giocattoli, nei materiali o
preparati destinati ad essere applicati a spruzzo, nei prodotti finiti sotto
forma di polvere, negli articoli per fumatori, nei vagli catalitici e nelle
pitture e vernici;
considerando che è necessario ottimizzare il controllo dell'immissione sul
mercato e dell'uso di fibre pericolose di amianto onde proteggere la salute
umana, soprattutto dato che esistono per certi impieghi dei prodotti di
sostituzione considerati, in base ad analisi del rischio, meno pericolosi;
considerando che un modo molto efficace per proteggere la salute umana e
l'ambiente consiste nel vietare l'uso di determinate fibre, ad esempio quelle di
amianto anfibolo, particolarmente pericolose secondo alcune fonti scientifiche;
che per motivi pratici non è attualmente possibile estendere tale divieto alle
materie che esistono in natura, quali minerali e sabbie contenenti come
impurezze fibre di amianto;
considerando che non è ancora disponibile su vasta scala un test di continuità
delle fibre per valutare i pericoli di determinati prodotti contenenti amianto;
che tuttavia occorre promuovere i prodotti che presentano minori rischi per le
persone e l'ambiente;
considerando che la direttiva 91/382/CEE del Consiglio del 25 giugno 1991,
modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE );
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al
parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive
concernenti l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e
preparati pericolosi
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Art. 1 .
L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico come
specificato nell'allegato alla presente direttiva.
Art. 2 .
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° gennaio 1993 le
disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano
immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal
1° luglio 1993.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva al più tardi entro diciotto mesi dalla data di adozione della stessa.
Art. 3 .
La presente direttiva è destinata agli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1991.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Vicepresidente
ALLEGATO .
Nell'allegato I alla direttiva 76/769/CEE , il punto 6 è sostituito dal punto
seguente:
" 6.1. Crocidolite CAS n. 12001-28-4 Amosite CAS n. 12172-73-5Antofillite
AmiantoCAS n. 77536-67-5 Actinolite AmiantoCAS n. 77536-66-4Tremolite AmiantoCAS
n. 77536-68-6 6. 1. L'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e dei
prodotti che contengono tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.
6.2. Crisotilo CAS n. 12001-29-5 6.2. L'immissione sul mercato e l'uso di
prodotti contenenti questa fibra è vietato per: a) giocattoli; b) materiali o
preparato destinati ad essere applicati a spruzzo; c) prodotti finiti sotto
forma di polvere, venduti al dettaglio al pubblico; d) articoli per fumatori,
quali pipe per tabacco e portasigari; e) vagli catalitici e dispositivi di
isolamento da incorporare in apparecchi di riscaldamento catalitici che
utilizzano gas liquefatto; f) pitture e vernici; g) filtri per liquidi. In via
di deroga, questo divieto non si applica ai filtri per uso medicale fino al 31
dicembre 1994; h) materiale per superfici stradali dove il tenore di fibre è
superiore al 2%; i malte, rivestimenti di protezione, materiali di riempimento,
materiali per intonaci, mastici e materiale per giunzione, colle, polveri e
materiali decorativi per la finitura; j) materiali isolanti o insonorizzanti a
bassa densità (densità inferiore a 1 g/cm³); k) filtri d'aria e filtri per
trasporto, distribuzione e utilizzazione di gas naturale e gas di città; i)
sottostrati per rivestimenti murali e pavimenti in plastica; m) tessili finiti
nella forma destinata alla fornitura all'utilizzatore finale tranne se trattati
per evitare il rilascio di fibre. In via di deroga questo divieto non si applica
ai diaframmi per processi di elettrolisi fino al 31 dicembre 1998; n) coperture
in asfalto. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati
pericolosi, l'immissione sul mercato e l'uso di prodotti contenenti queste fibre
possono essere consentiti soltanto se i prodotti sono muniti di un'etichetta
conformemente al disposto dell'allegato II della direttiva 76/769/CEE . "