Deliberazione 30/03/2004

(Deliberazione n. 01/CN/Albo).

Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto.

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004)

 

 

 

 

Il comitato nazionale dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

 

Visto  il  decreto  legislativo  15 agosto  1991,  n.  277  recante attuazione  di  direttive  comunitarie  in  materia di protezione dei lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  da  esposizione  ad  agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

Vista  la  legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'amianto;

Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e successive  modifiche e integrazioni, recante attuazione di direttive comunitarie  riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante  l'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle regioni e alle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano per l'adozione di piani di protezione,   di   decontaminazione,   di   smaltimento   e  bonifica dell'ambiente,   ai   fini   della   difesa  dai  pericoli  derivanti dall'amianto  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 26 ottobre 1994, n. 251);

Visti,  in particolare, l'art. 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo  1992,  n.  257 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, riguardanti la predisposizione di specifici corsi  di  formazione  professionale  e  il  rilascio  di  titoli  di abilitazione per gli addetti alle attivita' di bonifica e smaltimento dell'amianto;

Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita', di concerto con il Ministro    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato, 6 settembre   1994,  recante  normative  e  metodologie  tecniche  di applicazione  dell'art.  6,  comma  3, e dell'art. 12, comma 2, della citata  legge  27 marzo  1992,  n.  257  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   del   20 settembre  1994,  supplemento  ordinario,  serie generale, n. 220);

Visto, in particolare, il punto 3 dell'allegato al suddetto decreto del   Ministro   della   sanita',   di   concerto   con  il  Ministro dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, 6 settembre 1994, che  individua i seguenti metodi di bonifica dei materiali contenenti amianto:   rimozione  dei  materiali  di  amianto,  incapsulamento  e confinamento;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto,  in particolare, l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n.  22  che  individua,  tra  le imprese tenute ad iscriversi   all'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la gestione  dei  rifiuti,  in prosieguo denominato Albo, le imprese che intendono  effettuare  attivita'  di  bonifica  dei  beni  contenenti amianto;

Visto   il   decreto   28 aprile   1998,   n.   406,  del  Ministro dell'ambiente,   di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato,  dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento   di  organizzazione  e  funzionamento  dell'Albo,  e  in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11;

Vista  la propria deliberazione 1° febbraio 2000, prot. 002/CN/ALBO recante  criteri  per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 di cui all'art.  8  del  citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, modificata e integrata con deliberazione 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO;

Ravvisata  l'opportunita',  rilevata anche dalle associazioni degli operatori  economici, di adottare un provvedimento di aggiornamento e riordino  delle  disposizioni  contenute nella suddetta deliberazione 1° febbraio  2000,  prot.  002/CN/ALBO,  modificata  e  integrata con deliberazione 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO;

Ritenuto,  a  tal  fine,  di  ripartire  le  attivita'  di cui alla categoria 10 in:

a) attivita'  di  bonifica  di beni contenenti amianto effettuata sui  seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

b) attivita'  di  bonifica  di beni contenenti amianto effettuata sui  seguenti  materiali:  materiali  d'attrito,  materiali  isolanti (pannelli,  coppelle,  carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi,   smalti,   bitumi,   colle,  guarnizioni,  altri  materiali isolanti),  contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

 

Delibera:

 

Art. 1.

Generalita'

 

1.  Ai  fini  dell'iscrizione  all'Albo,  le  attivita' di cui alla categoria  10  dell'art.  8  del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono ripartite in:

a) attivita'  di  bonifica  di beni contenenti amianto effettuata sui  seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

b) attivita'  di  bonifica  di beni contenenti amianto effettuata sui  seguenti  materiali:  materiali  d'attrito,  materiali  isolanti (pannelli,  coppelle,  carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi,   smalti,   bitumi,   colle,  guarnizioni,  altri  materiali isolanti),  contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

2.  L'iscrizione  nella  categoria  10 per le attivita' di cui alla lettera  b)  del  comma  1  e' valida anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a) del medesimo comma.

 

Art. 2.

Requisiti e condizioni

 

  1.  Le  imprese che, anche ai fini dell'obbligo della presentazione dei  piani di lavoro ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.  277,  intendono  iscriversi  all'Albo  nella categoria 10, devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato A.

  2.  Le  attrezzature  minime  per  l'iscrizione  nella categoria 10 devono    rientrare   nella   piena   ed   esclusiva   disponibilita' dell'impresa.  Si  intendono  nella piena ed esclusiva disponibilita' dell'impresa  le attrezzature di proprieta', in usufrutto, acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing.

    3.  Le  tipologie  e  il  valore  di  acquisto delle attrezzature minime,   la  disponibilita'  in  capo  all'impresa  e  lo  stato  di conservazione   delle   stesse   sono   attestati  con  dichiarazione sostitutiva   di   atto   notorio,  resa  congiuntamente  dal  legale rappresentate  dell'impresa  e  dal  responsabile  tecnico,  ai sensi dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla base dei contenuti di cui all'allegato B.

  4.  Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10 devono   produrre,   in   sede  di  presentazione  della  domanda  di iscrizione,  una  dichiarazione  sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  in  merito alla conformita' dell'impresa stessa alle norme  dettate  dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

                              

Art. 3.

Responsabile tecnico

 

  1. I requisiti professionali dei responsabili tecnici delle imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10 sono individuati nell'allegato C.

  2.  L'abilitazione conseguita a seguito della frequenza ai corsi di cui  all'art.  10,  comma  1,  lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica  8 agosto  1994  sostituisce  la  partecipazione al modulo di specializzazione F dei corsi di formazione per responsabili tecnici, salvo l'obbligo della partecipazione al modulo di base e del superamento  del  relativo  test, di cui alla deliberazione 16 luglio 1999, prot. 003/CN/ALBO.

  3.  L'incarico  di  responsabile tecnico delle imprese in attivita' alla  data  di  efficacia  della  presente  deliberazione e che hanno presentato  domanda  d'iscrizione entro il termine previsto dall'art. 30,  comma  8,  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, puo' essere  assunto  dal  legale  rappresentante  dell'impresa,  anche in assenza  dei  requisiti  di  cui  al  comma 1. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data d'iscrizione.

  4. Ai fini del comma 3 le imprese dimostrano di essere in attivita' alla  data  di  efficacia  della  presente  deliberazione mediante la presentazione di copia autentica della relazione predisposta ai sensi dell'art.  9  della legge 27 marzo 1992, n. 257, o di copia autentica di almeno un piano di lavoro presentato alle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

 

Art. 4.

Capacita' finanziaria

 

1.  Il  requisito  di  capacita' finanziaria per l'iscrizione nella categoria   10   si  intende  soddisfatto  con  gli  importi  di  cui all'allegato  D. Tale requisito e' dimostrato con le modalita' di cui all'art.  11,  comma  2,  del  decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante  la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata  da  istituti  di  credito  o  da societa' finanziarie con capitale  sociale non inferiore a euro due milioni e cinquecentomila, secondo lo schema allegato sotto la lettera E, o da una dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la  cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.

 

Art. 5.

Entrata in vigore e abrogazioni

 

1.  L'efficacia  della presente deliberazione decorre dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  recante le modalita' e gli importi delle  garanzie  di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2.  Dalla  data  di  adozione  della  presente  deliberazione  sono abrogate  le  deliberazioni  1°  febbraio  2000,  prot. 002/CN/ALBO e 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO.

Roma, 30 marzo 2004

 

Il Presidente: Laraia

 

Il segretario: Onori


 

 

Allegati A-B-C-D

 

Allegato E