Deliberazione 10 luglio 2006
Disponibilità attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 - bonifica dei siti, e nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto.
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2006)
IL COMITATO NAZIONALE dell'albo nazionale gestori ambientali
Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia
ambientale, che ha istituito l'Albo
nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto il decreto 28 aprile
1998, n. 406, del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della
navigazione, e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, recante la disciplina
dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti;
Viste le proprie deliberazioni 12
dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO,
integrata con deliberazione 11 maggio 2005, prot. n.
01/CN/ALBO, e 30 marzo 2004,
prot. n. 01/CN/ALBO, recanti,
rispettivamente, criteri e requisiti per l'iscrizione nelle categoria
9 e nella categoria 10;
Visto che, ai sensi delle predette deliberazioni, le attrezzature
minime richieste ai fini della dimostrazione dei
requisiti tecnici debbono risultare di proprieta'
dell'impresa o dalla stessa tenute in usufrutto
o acquistate con patto di riservato dominio o prese in
leasing;
Ritenuto, anche al fine di coordinare la normativa per l'iscrizione
all'Albo con quella relativa alla
qualificazione dei soggetti esecutori
di lavori pubblici, di prevedere anche la locazione tra i
titoli da ritenersi idonei per dimostrare
la piena ed esclusiva disponibilita' delle attrezzature
minime;
Ritenuto, altresi', di stabilire le condizioni volte a garantire
nell'arco temporale dell'iscrizione la permanenza della
esclusiva e piena disponibilita' delle attrezzature
minime mediante locazione;
Delibera:
Art. 1.
1. La piena ed esclusiva
disponibilita' delle attrezzature minime per
l'iscrizione nella categoria 9 e nella categoria 10 di cui alla
deliberazione 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO,
integrata con deliberazione 11 maggio
2005, prot. n. 01/CN/ALBO, e
alla deliberazione 30 marzo 2004,
prot. n. 01/CN/ALBO, puo' essere
dimostrata anche mediante contratto di locazione.
2. Ai fini del comma 1, il contratto di locazione deve:
a) essere stipulato in forma
scritta con firme autenticate da pubblico ufficiale;
b) avere durata non inferiore ad anni cinque a decorrere dalla
data di efficacia dell'iscrizione all'Albo dell'impresa
locataria, oppure, in caso di impresa gia' iscritta,
avere durata almeno pari al residuo periodo di validita'
dell'iscrizione;
c) avere ad oggetto la messa in disponibilita' piena ed esclusiva
delle attrezzature, che dovranno essere identificate in modo
chiaro ed univoco, a favore dell'impresa locataria;
d) contenere la formale dichiarazione delle
parti che le attrezzature oggetto dello
stesso non sono e non saranno utilizzate, per tutta
la durata contrattuale, per iscrizioni all'Albo diverse da
quella del locatario.
Roma, 10 luglio 2006
Il presidente: Laraia