Deliberazione 10 luglio 2006

Disponibilità attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 - bonifica dei siti, e nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto.

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2006)

 

 

 

 

IL COMITATO NAZIONALE dell'albo nazionale gestori ambientali

 


Visto  l'art.  212  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante   norme  in  materia  ambientale,  che  ha  istituito  l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto   il   decreto   28   aprile   1998,  n.  406,  del  Ministro dell'ambiente,   di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato,  dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina  dell'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la gestione dei rifiuti;
Viste   le   proprie  deliberazioni  12  dicembre  2001,  prot.  n. 005/CN/ALBO,  integrata  con  deliberazione  11 maggio 2005, prot. n. 01/CN/ALBO,   e   30   marzo  2004,  prot.  n.  01/CN/ALBO,  recanti, rispettivamente, criteri e requisiti per l'iscrizione nelle categoria 9 e nella categoria 10;
Visto  che,  ai sensi delle predette deliberazioni, le attrezzature minime  richieste  ai  fini della dimostrazione dei requisiti tecnici debbono risultare di proprieta' dell'impresa o dalla stessa tenute in usufrutto  o  acquistate  con  patto  di riservato dominio o prese in leasing;
Ritenuto, anche al fine di coordinare la normativa per l'iscrizione all'Albo   con  quella  relativa  alla  qualificazione  dei  soggetti esecutori  di  lavori pubblici, di prevedere anche la locazione tra i titoli  da  ritenersi  idonei  per  dimostrare  la piena ed esclusiva disponibilita' delle attrezzature minime;
Ritenuto, altresi', di stabilire le condizioni volte a garantire nell'arco  temporale  dell'iscrizione la permanenza della esclusiva e piena disponibilita' delle attrezzature minime mediante locazione;
Delibera:

 

Art. 1.

 

1. La  piena ed esclusiva disponibilita' delle attrezzature minime per  l'iscrizione  nella categoria 9 e nella categoria 10 di cui alla deliberazione  12  dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, integrata con deliberazione   11 maggio   2005,   prot.   n.   01/CN/ALBO,  e  alla deliberazione  30  marzo  2004,  prot.  n.  01/CN/ALBO,  puo'  essere dimostrata anche mediante contratto di locazione.
2. Ai fini del comma 1, il contratto di locazione deve:

a) essere  stipulato  in  forma  scritta con firme autenticate da pubblico ufficiale;
b) avere  durata  non  inferiore ad anni cinque a decorrere dalla data  di  efficacia  dell'iscrizione all'Albo dell'impresa locataria, oppure, in caso di impresa gia' iscritta, avere durata almeno pari al residuo periodo di validita' dell'iscrizione;
c) avere ad oggetto la messa in disponibilita' piena ed esclusiva delle  attrezzature,  che dovranno essere identificate in modo chiaro ed univoco, a favore dell'impresa locataria;
d) contenere   la   formale  dichiarazione  delle  parti  che  le attrezzature  oggetto dello stesso non sono e non saranno utilizzate, per  tutta la durata contrattuale, per iscrizioni all'Albo diverse da quella del locatario.

Roma, 10 luglio 2006
                                                Il presidente: Laraia