Decreto Ministero del Lavoro 19 maggio 1999
Individuazione delle attività particolarmente usuranti (articolo 59, comma 11 della legge 449/97)
Decreto del ministro del Lavoro, di concerto con i ministri del Tesoro, della Sanità e della Funzione pubblica
(pubblicato sulla G.U. n.208 del 4/9/1999)
ARTICOLO 1
1. Ai fini dellindividuazione delle
mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da
definire secondo criteri attuariali riferiti allanticipo delletà
pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico
delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per
gli effetti di cui allarticolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 374, come sostituito dallarticolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
dette mansioni e determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri:
lattesa di vita al compimento delletà pensionabile;
la prevalenza della mansione usurante;
la mancanza di possibilità di prevenzione;
la compatibilità fisico-psichica in funzione delletà;
lelevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di
età superiori ai cinquanta anni;
letà media della pensione di invalidità;
il profilo ergonomico;
lesposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la
normativa di prevenzione vigente.
2. Le proposte delle organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, dovranno essere
congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine,
si applicano le disposizioni di cui allarticolo 3, comma 3, del decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dallarticolo 1, comma 34, della legge 8
agosto 1995, n. 335. La Commissione tecnico-scientifica ivi prevista formulerà il
relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.
ARTICOLO 2
1. Nellambito delle attività
particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374 sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle
caratteristiche di maggiore gravità dellusura che esse presentano anche sotto il
profilo dellincidenza della stessa sulle aspettative di vita, dellesposizione
al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei
rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti
socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività
economica:
«lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere
di prevalenza e continuità;
lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e
ornamentale;
lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con
carattere di prevalenza e continuità;
«lavori in cassoni ad aria compressa»;
«lavori svolti dai palombari»;
«lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando
non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle
degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi,
degli addetti a operazioni di colata manuale;
«lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nellindustria del
vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
«lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità e
in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le
mansioni svolte continuativamente allinterno di spazi ristretti, quali
intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
«lavori di asportazione dellamianto»: mansioni svolte con carattere
di prevalenza e continuità.
2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello
Stato, che non può superare il 20% del corrispondente onere ed è attribuito
nellambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dellarticolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto
dallarticolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Le organizzazioni sindacali, di cui allarticolo 1, comma 1, dovranno
congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dallarticolo 1, comma
2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle mansioni
individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2. Decorso
infruttuosamente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui allarticolo
3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito
dallarticolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
ARTICOLO 3
1. Per la declaratoria delle mansioni espletate
sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli
istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attività ispettive
condotte dai competenti uffici del ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
ARTICOLO 4
1. La Commissione tecnico-scientifica di cui al decreto ministeriale dell8 aprile 1998, resta in carica con il compito di assistere le parti ai fini dellattuazione dei criteri di cui al presente decreto.