Decreto Ministero Sanità 14 maggio 1996
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi . quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. f, della L257/92, recante: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Vista la L. 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto ed in particolare l'art. 6, comma 3, e l'art. 12, comma 2;
Visto il decreto del Ministro della sanità datato 6 settembre 1994 e pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente
normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12
comma 2, della L. 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego
dell'amianto dettante disposizioni per la valutazione del rischio, il controllo, la
manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture
edilizie;
Visto il decreto del Ministro della sanità 26 ottobre 1995, attualmente in fase di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale concernente normative e metodologie tecniche
relative agli interventi di bonifica dei mezzi mobili rotabili, ivi compresi quelli per
rendere innocuo l'amianto;
Visti i documenti tecnici predisposti dalla commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della
legge medesima, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera f), concernenti normative e
metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere
innocuo l'amianto;
Decreta:
Art. 1.
Gli interventi di bonifica dei siti industriali dismessi, ivi compresi quelli per rendere
innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche,
riportate in allegato 1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2.
L'uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di unità prefabbricate contenenti
amianto, devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 2, al presente
decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 3.
L'uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di tubazioni e di cassoni in
cemento-amianto per il trasporto e/o deposito di acqua potabile e non potabile devono
essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 3 al presente decreto, di cui
costituiscono parte integrante.
Art. 4.
Gli interventi di estrazione e l'uso di pietre verdi, nonché gli interventi di bonifica
dei materiali costituiti da pietre verdi contenenti amianto devono essere attuati in base
ai criteri riportati in allegato 4 al presente decreto, di cui costituiscono parte
integrante.
Art. 5.
I laboratori che intendono effettuare rilevamenti ed analisi ai sensi dell'art. 12, comma
2, della L. n. 257/1992 [Vedi] devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui
all'allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrerà in vigore il giorno della pubblicazione medesima.
Allegato 1
NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, IL CONTROLLO E LA
BONIFICA DI SITI INDUSTRIALI DISMESSI
Premessa
La presente normativa si applica:
a) alle aree ed agli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla
lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali
dismessi)
b) alle altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla
presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di
depositi di rifiuti.
Ai fini della bonifica le situazioni di queste aree possono risultare molto diverse fra di
loro anche in relazione alla differente tipologia industriale.
In considerazione di ciò per ogni intervento dovrà essere presentato alla Azienda U.S.L.
competente per territorio il piano di lavoro di cui all'art. 34 del D.L.vo 277/91[Vedi]
con i seguenti allegati:
- Autorizzazione discarica (copia)
- Autorizzazione trasportatore (copia)
- Nominativi del personale impegnato in cantiere con i rispettivi certificati di
idoneità medica.
A - Sopralluogo ricognitivo
Lo scopo del sopralluogo è quello di evidenziare le situazioni di presenza residuale di
amianto e di manufatti contenenti amianto.
Dal censimento dovranno emergere i seguenti elementi conoscitivi:
a) presenza o meno di residui di manufatti (non più commerciabili) e quindi da
considerare come rifiuti da smaltire (indicare le quantità in metri cubi e in
tonnellate);
b) presenza o meno di sfridi delle lavorazioni, valutando la tipologia (rottami, polveri)
dello sfrido (indicare le quantità in metri cubi e in tonnellate);
c) presenza o meno di residui di polveri contenenti amianto presenti in eventuali impianti
di abbattimento (indicare le quantità in chilogrammi).
B - Carotaggio dei terreni per evidenziare eventuali materiali interrati
I sondaggi:
a) dovranno essere eseguiti prendendo ogni possibile precauzione atta ad evitare il
sollevamento di polveri nel corso della perforazione;
b) saranno condotti per le profondità ritenute necessarie in relazione alla particolare
situazione del sito da investigare e quindi la lunghezza degli stessi dovrà essere
stabilita caso per caso;
c) dovranno permettere il prelievo delle carote, ad esempio di 10 cm. di diametro, che
dovranno essere sigillate e opportunamente conservate per il prelievo dei campioni da
analizzare.
C - Analisi dei materiali evidenziati durante le fasi A e B
I metodi di analisi dei materiali raccolti durante le attività ricognitive di cui ai
punti A e B, sono quelli indicati negli allegati tecnici al D.M. 6.9.94.
D - Le operazioni di bonifica
Le operazioni di bonifica dovranno tener conto di quanto emerso durante le fasi
conoscitive A, B, C; non potranno essere identiche in tutte le situazioni, ma dovranno
essere modulate caso per caso in relazione alle particolari situazioni.
In linea di massima dovranno essere eseguite per fasi la cui effettiva successione nel
piano di lavoro dovrà tenere conto della specifica situazione:
I fase: eventuale rimozione
delle coperture in amianto-cemento;
II fase: bonifica degli edifici;
III fase: bonifica delle reti fognarie e delle fosse
di decantazione;
IV fase: bonifica dei terreni.
Prima fase: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento.
Seguire le procedure previste dal D.M. 6.9.94 - punto 7).
Seconda fase: bonifica degli edifici.
La bonifica di questi siti deve permettere di rimuovere le eventuali polveri depositate ed
i materiali contenenti amianto come emerso durante le indagini conoscitive (vedi punti
A/B/C).
I materiali di cui ai punti Aa/Ab/Ac, dovranno essere raccolti e smaltiti secondo
procedure ad hoc in funzione della classificazione attribuita alle diverse tipologie di
rifiuto.
Verificato che nei capannoni industriali e negli edifici esistenti nell'area non sono
individuabili materiali contenenti amianto (fa eccezione la eventuale copertura in lastre
o ondulati di amianto-cemento), la bonifica si fonda su una preventiva aspirazione delle
polveri depositate con appositi aspiratori muniti di filtri assoluti e su di un lavaggio
con idropulitrice od altra idonea strumentazione.
Il lavaggio sarà effettuato in modo accurato allo scopo di rimuovere completamente le
polveri depositate.
Al termine di tale operazione i locali saranno lasciati in quiete per sette giorni;
successivamente si procederà ad un accurato lavaggio dei pavimenti con acqua.
Tutte le acque risultanti dalle operazioni di pulizia, ad esempio con idropulitrici od
altra idonea strumentazione, verranno convogliate, dopo il passaggio in pozzetti di
filtraggio, ad una vasca di raccolta e decantazione, prima dell'invio al sistema fognario;
dovrà essere rispettato il valore limite previsto dalla normativa vigente.
Alla fine della bonifica la vasca, tutti i pozzetti e le canalizzazioni verranno
bonificati ed il materiale risultante, dopo l'analisi per la caratterizzazione del
rifiuto, verrà inviato in idonea discarica.
Al termine delle operazioni di lavaggio verrà effettuato un controllo da parte di
competenti Organi territoriali di vigilanza prima di procedere ad un ulteriore trattamento
di tutte le superfici con idonei materiali incapsulanti.
Tutti gli addetti all'operazione di bonifica dovranno utilizzare tute ad un pezzo del tipo
a perdere, complete di cappuccio e calzari, nonché respiratori con filtro P3 a
ventilazione assistita.
Essi dovranno disporre di spogliatoio con locali separati civile/lavoro del tipo previsto
dal D.M. del 6.9.94.[DMS6S94]
Indicazione delle modalità di lavoro:
- Delimitazione dell'area di cantiere con nastro bicolore ed apposizione della
prescritta cartellonistica di legge;
- Intervento di pulizia meccanica di pavimenti e pareti con idonei strumenti atti a
rimuovere amianto minimizzandone la dispersione ambientale;
- Raccolta ed insaccamento delle eventuali melme dei pozzetti per lo smaltimento
finale (da effettuare dopo la terza fase di bonifica).
Il personale opererà indossando indumenti - tute con cappuccio, guanti e calzari a
perdere - . Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto tipo P3.
Il personale operante uscirà dalla zona di lavoro seguendo il percorso specificato nel
D.M. 6 settembre 1994 e più precisamente:
a) spogliatoio sporco: svestizione degli indumenti e collocazione degli stessi in appositi
sacchi;
b) locale docce - doccia praticata tenendo indossata la maschera;
c) chiusa d'aria - l'operaio si toglie la maschera;
d) spogliatoio pulito - deposito maschera e vestizione con gli indumenti personali.
Nel caso siano presenti materiali contenenti amianto utilizzati per la costruzione degli
edifici o materiali coibentati a spruzzo si dovranno attivare procedure più rigorose da
valutare caso per caso nell'ambito del piano di lavoro.
Terza fase: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione.
Per quanto riguarda le reti fognarie e le fosse di decantazione la bonifica dovrà essere
effettuata come segue:
a) nel caso in cui i materiali siano sotto forma di melme (ad esempio dopo la bonifica
degli edifici con idropulitura) si procederà ad una rimozione senza la realizzazione di
coperture e sistemi in depressione;
b) nel caso in cui i materiali siano sotto forma pulverulenta dovrà essere realizzato il
sistema di copertura in depressione così come previsto per la Quarta fase: bonifica dei
terreni.
Nel caso a) il personale dovrà seguire le procedure previste dal D.M. 6.9.94 punto 7
Rimozione delle lastre in cemento-amianto.
Nel caso b) il personale dovrà seguire quanto indicato per la Quarta fase: bonifica dei
terreni.
Quarta fase: bonifica dei terreni.
Sulla base della indagine di carotaggio si effettuerà la bonifica del suolo nei casi in
cui sia previsto un riutilizzo del sito industriale che renda necessaria una escavazione
del suolo stesso (fondazioni o altro).
Nel caso di riutilizzo del sito con conservazione della situazione superficiale esistente
ed in assenza di particolari situazioni di rischio derivanti dall'assetto idrogeologico
del_territorio, gli eventuali rifiuti interrati di amianto risultanti dal carotaggio
potranno non essere rimossi dall'area.
In questo caso dovrà comunque essere data comunicazione alle Aziende U.S.L. competenti
per territorio che vincoleranno il riutilizzo del sito stesso per utilizzazioni diverse da
quella conservativa alla rimozione dell'amianto residuale.
La bonifica del suolo si eseguirà attuando la installazione di due sale tecniche
spostabili realizzate con strutture in carpenteria metallica e rivestite con fogli di
polietilene di adeguato spessore. Le sale saranno mantenute in depressione attraverso
gruppi di aspirazione a filtrazione assoluta.
La prima sala avrà le dimensioni di metri 20 per 10 e sarà adibita alla decontaminazione
ed al condizionamento dei cassoni di trasporto prima di essere allontanati Le dimensioni
della seconda sala saranno stabilite in funzione delle dimensioni dei cassoni di trasporto
per consentirne una gestione corretta.
Il personale opererà indossando indumenti a perdere (tute col cappuccio, guanti e
calzari). Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto P3.
Il personale operante uscirà dalla zona di lavoro seguendo il dettato del D.M. del 6
settembre 1994.
Monitoraggi
Durante tutte e quattro le fasi si effettueranno i seguenti monitoraggi:
1 - Il personale impegnato nelle operazioni di bonifica verrà monitorato secondo quanto
disposto dal D.L.vo 277/91.
2 - All'esterno dello stabilimento, durante l'intervento di bonifica, dovrà essere
garantito un monitoraggio ambientale delle_fibre aerodisperse nelle aree circostanti il
cantiere di bonifica.
I criteri e le modalità del monitoraggio sono quelli indicati al punto 5a.11 del D.M.
6.9.94.
E - Certificazione della restituibilità del sito industriale bonificato
Per certificare la restituibilità del sito bonificato, si adotteranno i criteri previsti
nei punti 6a) e 6b) del D.M. 6.9.94 eventualmente adeguandoli caso per caso alla
particolarità della situazione.
Allegato 2
Criteri per la manutenzione e l'uso di unità prefabbricate contenenti amianto
Il presente allegato si riferisce alle unità prefabbricate, incluse quelle di pronto
intervento, adibite a mense, alloggi singoli e comunitari, scuole, posti di pronto
soccorso, piccoli ospedali, ecc. nelle quali è stata riscontrata la presenza di amianto.
Tali unità vengono comunemente utilizzate in caso di calamità naturali (terremoti,
alluvioni, ecc.) ed in genere in tutte quelle situazioni ambientali poco favorevoli in cui
difficilmente si possono far intervenire mezzi meccanici quali autogru, bulldozer, ecc.;
esse presentano infatti peso limitato dei singoli componenti, facilità di montaggio e non
necessitano di alcuna opera di fondazione.
A seconda degli anni di fabbricazione sono state impiegate in alcuni modelli lastre in
cemento-amianto principalmente per le pareti e le strutture del tetto; anche i
rivestimenti dei pavimenti possono essere costituiti da materiali contenenti amianto quali
mattonelle viniliche, ecc. L'amianto utilizzato è prevalentemente di tipo crisotilo nelle
lastre delle pareti e crocidolite in quelle del tetto; non mancano casi di lastre con
presenza di crisotilo in miscela con amianti di tipo anfibolico. Le lastre di
cemento-amianto sono poste in genere tra un rivestimento esterno e uno interno in lamiera
preporcellanata, laminato plastico, metallico o di altro tipo. Solitamente è presente,
dietro uno dei rivestimenti, uno strato di materiale isolante (poliuretano espanso,
polistirolo, lana di roccia, ecc.). Nelle strutture del tetto le lastre di cemento-amianto
possono non presentare un rivestimento esterno, mentre l'altra parete è solitamente
rivestita da materiale isolante. Se il confinamento fra le due lamiere è in stato
ottimale non si determina rilascio di fibre di amianto nell'area ambiente.
In letteratura non risultano descritti casi di inquinamento ambientale da fibre di amianto
associati ad unità prefabbricate.
Con i censimenti da realizzarsi nel rispetto dei piani regionali si otterranno i dati
relativi al numero, alla tipologia ed alla dislocazione nel territorio di tali unità
prefabbricate contenenti amianto, siano esse immagazzinate che in uso.
Durante l'installazione delle lastre componenti delle suddette strutture, ove le stesse
non risultino confinate fra due rivestimenti, andranno prese opportune precauzioni qualora
vengano eseguite operazioni (fori, ritocchi, ecc.) che possono dar luogo ad emissione di
fibre di amianto. Tali operazioni andranno comunque eseguite prima dell'installazione in
ambienti, diversi da quelli di destinazione e da personale qualificato munito di un idoneo
apparecchio di protezione delle vie respiratorie.
Per idoneo apparecchio di protezione delle vie respiratorie, trattandosi in ogni caso di
operazioni o lavorazioni occasionali e limitate nel tempo (cioè non inserite con
carattere di continuità in un ciclo lavorativo) si ritiene appropriata una semimaschera
con filtro antipolvere di classe P3 (alta efficienza), con un fattore di protezione
operativo (che tiene cioè conto delle reali condizioni di utilizzo del respiratore sul
posto di lavoro pari a trenta. L'operatore ha cioè la garanzia di poter lavorare in
condizioni di sicurezza fintanto che la concentrazione ambientale dell'inquinante non
superi di trenta volte il relativo valore limite di soglia. Nel caso più restrittivo
degli amianti anfibolici, ciò vuol dire fino alla concentrazione di 6 fibre/cm³ = 6000
fibre/litro.
Nel caso di interventi saltuari e di breve durata che vengano effettuati sui pannelli
delle pareti per la sostituzione delle parti metalliche di aggancio, si dovrà limitare al
massimo la manomissione delle lastre di cemento-amianto, ricorrendo ad esempio
all'utilizzo di prodotti deossidanti per ferro.
Qualora fosse assolutamente necessario l'impiego di attrezzature abrasive, queste dovranno
essere munite di idonea aspirazione coi relativi filtri assoluti. Tali interventi andranno
comunque effettuati in zone confinate da personale qualificato munito di idonei
respiratori. Tutte le operazioni di manutenzione e preparazione delle lastre destinate al
montaggio in zone di pronto intervento dovranno ovviamente essere effettuate nei magazzini
o depositi di tali prefabbricati, con le dovute attenzioni legate alla presenza di amianto
ed eseguendo le operazioni nel rispetto della normativa vigente (D.L.vo 277/91 e L.
257/92). Nel caso di bonifica di lastre deteriorate con prodotti incapsulanti, o di
rimozione delle stesse perché in stato di degrado avanzato, valgono naturalmente tutte le
raccomandazioni e disposizioni del D.M. 6.9.94.[Vedi]
Un apposito foglio di istruzioni, predisposto dagli Enti che hanno in dotazione le
suddette unità prefabbricate dovrà riportare in maniera dettagliata i criteri suindicati
per l'installazione, il controllo e la manutenzione delle stesse. Gli Enti proprietari
delle strutture medesime dovranno predisporre ed applicare sistematicamente un adeguato
piano di controllo e di manutenzione periodica.
Dovranno essere inoltre date indicazioni agli utenti dei prefabbricati per un buon uso dei
locali, raccomandando il divieto di impiego di trapani e attrezzature abrasive, in modo da
evitare tutte quelle operazioni che possano far disperdere amianto nell'ambiente. Tali
indicazioni dovranno essere contenute in maniera dettagliata in un apposito libretto
d'uso.
In caso di consegna di prefabbricati con suppellettili sarà posta cura che nessun arredo
necessiti di forature o di altro intervento sulle pareti.
Nell'installazione dell'impianto elettrico dovrà essere evitato l'attraversamento (se non
già predisposto) delle lastre, o di altro materiale contenente amianto, disponendo
canalette esterne fissate, ad esempio, mediante rivetti che interessino soltanto il
rivestimento delle lastre.
Allegato 3
criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al
trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non
In merito a tale problematica sono state eseguite una serie di valutazioni sia tecniche
che normative, in base alle quali sono stati individuati i seguenti indirizzi
comportamentali.
Innanzitutto è stata valutata la possibilità di utilizzare tubazioni e cassoni in
cemento-amianto per il trasporto e/o deposito di acqua potabile. In merito a tale aspetto,
basandosi sulle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità è stato rilevato
che:
1) studi a livello internazionale su popolazioni esposte, attraverso l'acqua potabile, a
concentrazioni di fibre di amianto variabili da 1x106 a 200x106 fibre/litro, provenienti
sia da sorgenti naturali contaminate che dalla cessione da parte di condotte o cassoni in
cemento-amianto, non hanno fornito finora chiare evidenze di una associazione fra eccesso
di tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile contenente fibre di amianto.
L'interpretazione dei dati ottenuti dal complesso di tali ricerche è a tutt'oggi un
problema dibattuto sul quale non vi è unanimità di vedute
2) l'Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) ha pubblicato, nell'anno 1994, il
documento Direttive di qualità per l'acqua potabile - Volume 1 Raccomandazioni - nel
quale si è così espressa nei confronti del rischio per la salute correlato
all'ingestione di fibre di amianto attraverso l'acqua potabile «.. . Non esiste dunque
alcuna prova seria che l'ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non è stato
ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di
natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza ne»l'acqua potabile»;
3) l'utilizzazione di acque contaminate potrebbe essere anche causa dell'aumento della
concentrazione di fibre di amianto aerodisperse. E' stato riportato infatti (dati di
provenienza USA) che l'uso di acque con elevata contaminazione di amianto (20x106
fibre/litro) può incrementare anche di 5 volte rispetto al livello di fondo, i livelli di
fibre aerodisperse all'interno delle abitazioni servite da tali acque;
4) in ambito nazionale non sono state svolte indagini sistematiche ad ampio raggio sulla
contaminazione da amianto delle acque potabili; tuttavia, i risultati ottenuti nel corso
degli ultimi anni dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con 7 regioni, pur
evidenziando che il fenomeno della contaminazione da amianto delle acque potabili esiste
anche in Italia, mostrano che esso ha dimensioni assai inferiori di quelle osservate in
vaste aree degli USA e del Canada;
5) il rilascio di fibre da tubazioni o cassoni in cemento-amianto dipende dalla
solubilizzazione della matrice cementizia, dovuta soprattutto alla sottrazione di ioni
calcio; in tale situazione le fibre possono essere liberate e cedute all'acqua. Il
rilascio di fibre è causato perciò essenzialmente dalla natura dell'acqua condottata e
in particolare dalla sua aggressività, che è funzione del ph, dell'alcalinità totale e
della durezza calcica. Il rilascio di fibre dalle tubature è influenzato inoltre da altri
fattori quali la temperatura, l'ossigeno disciolto, il contenuto di solidi sospesi, la
turbolenza e la velocità dell'acqua. Nella Circolare del Ministero della sanità n. 42
dell'1.8.86 pubblicata sulla G.U. n. 157 del 9.7.1986 è suggerito un indice di
aggressività dell'acqua da usare come riferimento per l'individuazione delle situazioni
in cui potrebbe aversi rilascio di fibre dalle tubazioni in cemento-amianto;
6) nell'attuale normativa nazionale e comunitaria non sono previste prescrizioni relative
alla sostituzione dei cassoni in cemento-amianto per l'acqua potabile.
Per quanto riguarda eventuali difficoltà tecniche che potrebbero insorgere nella
sostituzione parziale di tubature in cemento-amianto con tubature in materiali diversi, da
un'indagine condotta presso le Associazioni industriali di settore, risulta che
generalmente non sussistono particolari problemi, essendo disponibili sul mercato adeguati
ed efficaci strumenti tecnici (giunti, raccordi, ecc.) privi di amianto. Informazioni
possono essere ottenute presso le Associazioni industriali di settore.
E' stata altresì valutata la possibilità di utilizzazione di tubazioni in
cemento-amianto negli interventi di manutenzione-sostituzione di condotte per le acque
delle reti idriche e fognarie.
A riguardo il comma 2 dell'art. 1 della L. 27.3.1992 n. 257 [Vedi] ha vietato (con
decorrenza dal 365° giorno dalla data di entrata in vigore della legge medesima)
L'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di
amianto, o di prodotti contenenti amianto, facendo peraltro salvi i diversi termini
previsti nella tabella allegata alla legge per la cessazione della produzione e della
commercializzazione dei prodotti.
Dalla formulazione della norma si evince che il divieto non è esteso anche
all'utilizzazione dei prodotti di amianto o contenenti amianto.
Oltre al dato testuale, anche l'interpretazione logica porta a concludere che l'impiego
dei prodotti contenenti amianto è escluso dall'ambito dei divieti previsti dalla norma
citata. Non avrebbe senso, infatti, la previsione che consente l'ulteriore produzione e
commercializzazione, per un periodo di due anni, di vari prodotti contenenti amianto (fra
cui tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso
civile ed industriale), se non fosse poi lecito impiegare, anche dopo lo scadere del
biennio, i prodotti venduti prima della scadenza del predetto termine.
Si ritiene che l'utilizzazione, da parte dei gestori di opere idrauliche (ad esempio
consorzi irrigui, comuni, etc.), di tubature in cemento-amianto negli interventi di
manutenzione-sostituzione di condotte per le acque cittadine delle reti idriche e fognanti
non possa ritenersi vietata ai sensi della legge 257/92, purché si tratti di tubature
regolarmente acquistate dai soggetti medesimi entro i termini dalla stessa previsti e
fatti salvi, in ogni caso, gli effetti di eventuali successive disposizioni. In tali
lavorazioni si ribadisce l'obbligo del rispetto del D.L.vo 277/91 relativo alla protezione
dei lavoratori, nonché, per la sostituzione dei materiali già in opera, l'obbligo di
seguire i criteri indicati dal punto 7 del D.M. 6.9.94.
Va, peraltro, rilevato che, sotto il profilo dell'opportunità, l'impiego, anche ai soli
fini di manutenzione, di prodotti contenenti amianto dovrebbe essere, con il passare del
tempo, sempre più limitato, in coerenza con l'intento del legislatore di assicurare una
progressiva eliminazione dei materiali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
Per quanto sopra si richiama la necessità di valutare il reale stato di conservazione dei
manufatti in oggetto (degrado del cemento-amianto, danni alla superficie dei cassoni,
danni alle tubazioni, frattura della matrice cementizia, in conseguenza dei quali si
potrebbe avere una cessione di fibre di amianto all'acqua) per decidere sulla opportunità
della loro sostituzione. In proposito si richiama l'attenzione delle competenti
Amministrazioni sulla esigenza di programmare in tempi rapidi la progressiva e sistematica
eliminazione delle tubazioni e dei cassoni di deposito di acque, via via che lo stato di
manutenzione degli stessi e le circostanze legate ai vari interventi da effettuarsi diano
l'occasione per tale dismissione.
Nei casi di sostituzione sia parziale che totale dei manufatti, i criteri di valutazione e
di bonifica da prendere in considerazione sono quelli indicati al punto 2 del D.M. 6.9.94,
adattandoli alle particolari tipologie dei manufatti presi in esame.
ALLEGATO 4
Criteri relativi alla classificazione ed all'utilizzo delle pietre verdi in funzione del
loro contenuto di amianto
CLASSIFICAZIONE DELLE COSIDDETTE PIETRE VERDI IN FUNZIONEDEL LORO CONTENUTO DI AMIANTO
|
Litotipo |
Minerali principali |
serpentini s.l. |
antigorite, crisotilo, olivina, pirosseni orto
e clino, anfibolo |
prasiniti |
feldspato albite, epidoti, anfiboli,
tremolite-actinolite, |
eclogiti |
pirosseno monoclino, granato rutilo, anfibolo glaucofane |
anfiboliti antofillite-gedrite |
orneblenda, plagioclasio, zoisite, clorite, |
scisti actinolitici |
actinolite, talco, clorite, epidoto, olivina |
scisti cloritici, |
talco, clorite, dolomite, tremolite, actinolite, |
talcosi e serpentinosi |
serpentino, crisotilo, rutilo, titanite, granato |
oficalciti |
talco, antigorite, crisotilo, tremolite, dolomite, calcite,olivina |
La classificazione delle pietre verdi in funzione del loro contenuto di amianto è stata
eseguita sulla base delle informazioni di natura petrografica oggi disponibili in
letteratura. La quantità esatta di amianto, sia esso amianto di serpentino o amianto di
anfibolo non può essere definita in modo assoluto, ma deve essere valutata caso per caso.
Per una corretta definizione dei controlli da eseguire sulle pietre verdi al fine di un
loro utilizzo come rocce ornamentali o come inerti, si indicano i seguenti criteri
generali:
A - Valutazione del contenuto di amianto nel giacimento e controlli durante
l'attività estrattiva
La procedura prevede un controllo iniziale del contenuto di amianto stimato medio sul
giacimento, effettuato mediante rilevamento petrografico di dettaglio. Il rilevamento
dovrà effettuarsi su un'area tale da coprire tutta l'estensione del giacimento e le zone
di rispetto. La relazione geologica prodotta dovrà contenere i seguenti elementi:
- descrizione dell'area dal punto di vista geomorfologico, geologico e
idrogeologico;
- descrizione dell'area con cartografia dettagliata degli affioramenti;
- sezioni geologiche, effettuate in modo da descrivere il giacimento trasversalmente
all'avanzamento del fronte di cava.
L'eventuale presenza di amianto già evidente in superficie dovrà essere valutata in
termini quantitativi, riportata in cartografia e dovranno essere indicate, se possibile,
le direzioni di immersione dei filoni o degli strati che contengono amianto.
L'attività della cava dovrà essere tenuta sotto controllo mediante una descrizione
petrografica dei litotipi incontrati durante l'avanzamento del fronte di taglio. Tale
descrizione verrà effettuata sia con rilevamento sul campo che con l'ausilio di analisi
di tipo mineralogico-petrografico. La frequenza del controllo è da stabilirsi in
relazione alla volumetria del materiale estratto e alla velocità di avanzamento del
fronte di cava.
Contemporaneamente dovranno essere effettuati, da parte degli organi territoriali di
vigilanza, controlli con prelievo di campioni di particolato aerodisperso ed analisi
mediante microscopia ottica (MOCF) o elettronica a scansione (SEM).
L'eventuale affioramento di filoni ricchi di amianto dovrà essere prontamente segnalato
prima che il proseguire dell'attività estrattiva provochi un inquinamento ambientale da
fibre di amianto; in questo modo sarà possibile intervenire con un'azione preventiva, ad
esempio mediante incapsulamento o altri idonei sistemi e quindi modificare opportunamente
la procedura di estrazione.
B - Valutazione del contenuto di amianto nei materiali estratti
La valutazione del contenuto di amianto nei materiali ottenuti dall'attività estrattiva
deve essere eseguita con metodi che permettano la misura media del contenuto di fibre
liberabili dal materiale. Tale valutazione deve tenere conto dei seguenti fattori:
- caratteristiche petrografiche del materiale
- usurabilità del materiale in funzione delle condizioni di preparazione d'uso.
La misura deve quindi tendere ad ottenere un indice che determini la sua pericolosità.
Distinguendo tra materiali in breccia, materiali in lastre e materiali in blocchi, si
possono indicare tre procedure.
B1 - Materiali in breccia
Si farà riferimento ad un indice di rilascio determinato utilizzando come parametri la
percentuale di amianto liberato e la densità relativa del materiale solido.
I campioni di breccia verranno prelevati secondo un opportuno criterio statistico,
ordinariamente non inferiore a un campione ogni 1000 mc; nel caso in cui il controllo del
fronte di cava, effettuato in conformità a quanto descritto al precedente punto A,
evidenzi l'affioramento di filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale in
breccia dovrà avvenire con frequenza di un campione ogni 100 mc.
Quando il controllo del fronte di cava assicurerà l'assenza degli affioramenti
sopraddetti, la frequenza dei test potrà essere progressivamente ridotta ai limiti
ordinari.
Per la determinazione della percentuale in peso di amianto in fibre liberate si suggerisce
la seguente procedura:
1 - pesatura del materiale
2 - prova di sfregamento tramite automacinazione per quattro ore mediante la macchina di
cui alla Fig. 1
3 - lavaggio del materiale, filtrazione del liquido di lavaggio e raccolta della polvere
su filtro
4 - analisi della polvere con metodi quantitativi per la valutazione della presenza di
amianto in fibre (IR e SEM).
La densità relativa sarà calcolata sul materiale dopo la macinazione, secondo la
relazione:
% densità relativa = densità apparente/densità assoluta
L'espressione finale da utilizzare sarà la seguente:
I.r. = % amianto liberata / % densità relativa
Nella classificazione dei materiali naturali si dovrà fare riferimento quindi all'indice
di rilascio, modificato in modo da utilizzare la percentuale di amianto rilasciato dal
materiale e non la percentuale di amianto totale.
Il materiale verrà quindi definito non pericoloso quando l'indice di rilascio sarà
inferiore o uguale a 0,1.
B2 - Materiale in lastre
Si farà riferimento ad un indice di rilascio determinato utilizzando come parametri la
percentuale di amianto liberato e la densità relativa del materiale solido.
I materiali in lastre saranno sottoposti ad una prova di sfregamento per la determinazione
del peso di polvere di amianto liberata. Il numero di campioni da saggiare sarà stabilito
in funzione della superficie di lastre prodotta, ma in misura ordinariamente non inferiore
a nr. 1 campione ogni 50 mc. di materiale lavorato; nel caso in cui il controllo del
fronte di cava, effettuato in conformità a quanto descritto nel precedente punto A,
evidenzi l'affioramento di filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale da
sottoporre a lavorazione, dovrà avvenire con frequenza non inferiore a nr. 1 campione
ogni 10 mc di materiale lavorato. Quando il controllo del fronte di cava assicurerà
l'assenza degli affioramenti sopraddetti, la frequenza dei test potrà essere
progressivamente ridotta ai limiti ordinari. I campioni saranno presi da lastre non
immediatamente superficiali, ma almeno a 5 cm dalla superficie del blocco. Le dimensioni
dei campioni da analizzare sono indicate nella Fig. 2.
La prova di sfregamento va effettuata mediante una macchina rotazionale/abrasiva, secondo
lo schema di apparato in Fig. 2. La polvere ottenuta verrà raccolta mediante lavaggio e
filtrazione su un setto poroso da 0,45 mm. L'analisi della presenza e della quantità di
amianto verrà eseguita mediante diffrattometria a raggi X secondo quanto indicato nel
D.M. 6.9.94.[Vedi]
Il materiale verrà quindi considerato non pericoloso quando l'indice di rilascio sarà
inferiore o eguale a 0,1.
Gli organi territoriali di vigilanza dovranno altresì effettuare periodicamente prelievi
di polveri dall'ambiente di lavoro per verificare eventuale rilascio di fibre di amianto
durante le attività di taglio.
B3 - Materiali in blocchi destinati a costituire barriere costiere o massicciate
Per questo tipo di materiali le prove riguardano una valutazione mineralogica della
superficie visibile. L'osservazione dovrà accertare l'assenza di fibre superficiali sui
blocchi, eventualmente anche con il prelievo e l'analisi con idonea strumentazione di
campioni superficiali. Si valuterà quindi la distribuzione superficiale dell'amianto,
quantificando in modo orientativo la quantità di amianto rispetto alla superficie del
blocco.
La valutazione orientativa della superficie del blocco si può eseguire assimilando il
blocco ad un cubo con lato pari alla radice cubica del volume:
V (m³) = peso (t)/densità (t/m³) |
Superficie totale (orientativa) = |
|
I blocchi che risulteranno contaminati superficialmente da
amianto, in misura inferiore allo 0,1% della superficie totale stimata verranno
considerati non pericolosi.
|
Figura 1: Apparato suggerito per le prove di automacinazione
Il materiale viene immesso in un cilindro rotante in acciaio con tappo a chiusura
ermetica.
Il cilindro delle dimensioni suggerite, viene fatto rotare su rulli gommati, collegati ad
un motore elettrico.
La quantità di materiale immesso è di 500 g per pezzature da 5 mm a 5 cm.
La prova dura 4 ore; al termine il materiale si scarica e viene lavato. Viene inoltre
lavato anche l'interno del cilindro.
La polvere ottenuta si recupera dal liquido di lavaggio mediante filtrazione su setto
poroso.
|
Figura 2: Apparato suggerito per prove di abrasione su lastre.
Il sistema di abrasione è composto da tre parti:
A - Morsetto di contenimento del pezzo fisso
B - Morsetto di contenimento del pezzo in movimento
C - Sistema di raccolta della polvere
D - Sistema di normalizzazione della pressione di contatto.
La molla di cui al punto D agisce su una superficie che distribuisce il peso su tutto il
pezzo mobile.
Allegato 5
REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PUBBLICI E PRIVATI CHE INTENDONO EFFETTUARE ATTIVITA
ANALITICHE SULL'AMIANTO
Premessa
Il D.M. 6.9.94, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 156 della Gazzetta Ufficiale n.
288 del 10.12.1994, indica negli allegati 1, 2 e 3 le procedure di analisi qualitative e
quantitative dell'amianto.
La presente normativa definisce, pertanto, i requisiti necessari per le attività di
campionamento ed analisi dell'amianto indicate dal decreto succitato.
1. Requisiti minimi per le attività di campionamento
Il personale addetto al campionamento deve essere in possesso di diploma di scuola media
superiore, di documentata esperienza nel settore specifico e deve operare sotto la
direzione di un laureato in discipline tecnico-scientifiche con specifica e comprovata
esperienza nel settore.
2. Requisiti minimi dei laboratori per le analisi della polvere di amianto
nell'aria in microscopia ottica in contrasto di fase
Il laboratorio che intende effettuare analisi per la determinazione dell'amianto nell'aria
in microscopia ottica deve essere dotato di microscopio ottico a contrasto di fase (MOCF)
con le caratteristiche indicate nell'allegato 5 del D.L.vo n. 277 del 15.8.91[Vedi] e dei
necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni.
Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline
tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore,
entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di microscopia.
3. requisiti minimi dei laboratori per le analisi della polvere di amianto
nell'aria in microscopia elettronica a scansione
Il laboratorio che intende effettuare analisi per la determinazione della polvere di
amianto nell'aria deve essere dotato di un microscopio elettronico a scansione (SEM),
equipaggiato con sistemi per la microanalisi a raggi X mediante spettrometria a
dispersione di energia, nonché dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei
campioni.
Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline
tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore,
entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di microscopia.
4. Requisiti minimi dei laboratori per la determinazione quantitativa dell'amianto
in campioni di massa
Il laboratorio di analisi che intende effettuare analisi per la determinazione
dell'amianto nei materiali in massa, deve essere dotato di un diffrattometro a raggi X
(DRX) e/o di uno spettrofotometro IR, nonché dei necessari apparati ausiliari per la
preparazione dei campioni.
Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline
tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore,
entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di diffrattometria e di
spettroscopia
ad infrarosso.
5. Controlli di qualità per i laboratori per le analisi di amianto nell'aria e/o
in campioni massivi
Tutti i laboratori, sia pubblici che privati, che rispondono ai requisiti di cui ai punti
precedenti, devono partecipare e soddisfare ad un apposito programma di controllo di
qualità, predisposto congiuntamente dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dal Centro nazionale delle
ricerche - Istituto trattamento materiali - e dal Coordinamento tecnico interregionale.
a) Organizzazione dei programmi di controllo di qualità sui laboratori che effettuano
attività analitiche sull'amianto
I programmi di controllo di qualità sono previsti allo scopo di verificare l'idoneità
dei laboratori che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto.
Sono previsti quattro diversi programmi di controllo di qualità coordinati dagli istituti
centrali (Istituto superiore di sanità, Istituto per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, Consiglio nazionale delle ricerche) e dal Coordinamento tecnico interregionale.
Tali programmi si svolgeranno con periodicità che sarà definita mediante apposita
circolare del Ministero della sanità.
I programmi sono relativi alle seguenti metodologie analitiche:
- microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF);
- diffrattometria a raggi X (DXR);
- microscopia elettronica a scansione (SEM);
- spettrofotometria di assorbimento infrarosso (FTIR).
Tutti i programmi si articoleranno nelle seguenti fasi:
- iscrizione al programma dei laboratori partecipanti;
- preparazione e scelta dei campioni;
- distribuzione di campioni da parte di un laboratorio coordinatore;
- analisi dei campioni da parte dei laboratori partecipanti;
- raccolta dei risultati ottenuti dai laboratori partecipanti da parte del
laboratorio coordinatore;
- elaborazione dei risultati secondo adeguati criteri statistici;
- valutazione delle prestazioni dei laboratori partecipanti, comprese eventuali
visite in loco, da parte degli Istituti centrali e del Coordinamento tecnico
interregionale che ne informeranno il Ministero della sanità, Dipartimento della
prevenzione e dei farmaci.
Saranno altresì messi a punto criteri relativi alla sicurezza, la gestione dei campioni e
la gestione dei rifiuti a cui i laboratori pubblici e privati, che effettuano attività
analitiche sull'amianto, dovranno adeguarsi nell'arco del biennio 1996/97 in quanto, al
termine di tale periodo, il rispetto di tali criteri sarà considerato congiuntamente alla
qualità delle misure analitiche per la valutazione delle prestazioni del laboratorio
stesso.
b) Laboratori coordinatori dei programmi di controllo di qualità:
Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF):
Laboratorio polveri e fibre
Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
Via Fontana Candida, 1 - 00040 Monte Porzio - Roma.
Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF):
Laboratorio di igiene ambientale
Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma.
Diffrattometria a raggi X (XDR):
Laboratorio di igiene ambientale
Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma.
Diffrattometria a raggi X (XDR):
Istituto trattamento minerali
Consiglio nazionale delle ricerche
Via Bolognola, 7 - 00138 Roma.
Microscopia elettronica a scansione (SEM):
Laboratorio di ultrastrutture
Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma.
Spettrofotometria di assorbimento infrarosso (FTIR):
C.N.R. Istituto trattamento minerali
Via Bolognola, 7 - 00138 Roma.
L'organizzazione dettagliata dei programmi di controllo di qualità, per le diverse
metodologie analitiche, verrà definita attraverso la preparazione di specifici criteri
applicativi, nei relativi regolamenti emanati per mezzo di circolare del Ministero della
sanità.