Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 904

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi
Aggiornato con il D.M. 14 dicembre 2004

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 Dicembre 1982, n. 336)

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la L. 9 febbraio 1982, n. 42;
Vista la direttiva n. 76/769 del 27 luglio 1976, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relativi alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;
 

EMANA IL SEGUENTE DECRETO:

 

Art. 1.

1. Il presente decreto regola le restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi elencati nell' allegato.

2. La immissione sul mercato e l'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi specificati nell'allegato al presente decreto sono consentiti nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni in esso contemplate.

3. Le norme del presente decreto non si applicano:
a) al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi, di cui all'allegato, per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea;
b) alle sostanze ed ai preparati pericolosi esportati verso Paesi terzi;
c) alle sostanze ed ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale purché non siano oggetto di alcuna trasformazione.

 

 

Art. 1. bis

1. L'allegato di cui all'articolo 1 può essere modificato con decreto del Ministro della sanità per assicurarne la conformità alle direttive comunitarie.

2. Agli effetti del presente decreto si intendono per:
sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediate lavorazioni industriali;
preparati: i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nel mercato od utilizza le sostanze ed i preparati pericolosi elencati nell'allegato, fuori dei casi considerati dallo stesso quali eccezioni, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 1 milione fino a lire 5 milioni.
Il divieto non si applica alla immissione o all'uso di tali sostanze e preparati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato

 

Denominazione della sostanza dei gruppi di sostanze o di preparati

Restrizioni

1. Cloro-1-etilene (cloruro di vinile) monomero CAS n. 75-01-4 (Chemical Abstract Service Number)

Non è ammesso come agente propulsore degli aerosol, qualunque sia l'impiego.

2. Le sostanze o i preparati liquidi ritenuti pericolosi in conformità delle definizioni di cui all'articolo2, comma 2 del decreto legislativo n. 52 del 03/02/97 e ai criteri dell' allegato VI, punti 2,3 e 4 del D.M. 28 aprile 1997, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (1)

1. Non sono ammessi - in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti in particolare lampade ornamentali e portacenere, - in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi. 2. Fatto salvo quanto sopra le sostanze e i preparati: - classificati tra quelli che presentano rischi di ingestione ed etichettati come R65, - utilizzabili come combustibile nelle lampade ornamentali ed - immessi sul mercato in contenitori di capacità pari o inferiore a 15 litri, non devono contenere, salvo per ragioni di carattere fiscale, coloranti e/o profumi. Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'imballaggio delle sostanze e dei preparati di cui al punto 2, destinati ad essere utilizzati nelle lampade, devono recare in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini".

3. Fosfato di tri (2, 3-dibromopropile) CAS n. 126-72-7 (Chemical Abstract Service Number)

Non è ammesso per il trattamento degli articoli tessili, in particolare le sottovesti e gli articoli di biancheria destinati a venire in contatto con la pelle.

4. Benzene CAS n. 71-43-2 (Chemical Abstract Service Number)

Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli immessi sul mercato laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/Kg del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo. Non è ammesso in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato. A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile: a) ai carburanti contemplati dalla direttiva 85/210/così come recepita dal D.M. 28 maggio 1988, n. 214, e successive integrazioni; b) alle sostanze e ai preparati destinati ad essere adoperati in processi industriali che non permettono la emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti; c) ai residui oggetto delle direttive 75/442/e 78/319/CEE così come recepite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Ossido di trisaziridinilfosfina CAS n. 5455-55-1 (Chemical Abstract Service Number)
6. Difenile polibromurato (PBB) CAS n. 59536-65-1 (Chemical Abstract Service Number)

Non sono ammessi negli articoli tessili destinati a venire in contatto con la pelle, ad esempio gli oggetti di vestiario, le sottovesti e gli articoli di biancheria.

7. Polvere di Panama (Quillaja saponaria) e i suoi derivati contenenti saponine Polvere di radice di Helleborus viridis e di Helleborus niger Polvere di radice di Veratrum album e di Veratrum nigrum Benzidina e/o suoi derivati o-nitrobenzaldeide CAS n. 552-89-6 (Chemical Abstract Service Number) Polvere di legno 8. Solfuro e bisolfuro di ammonio CAS n. 12135-76-1 CAS n. 12124-99-1 (Chemical Abstract Service Number) Polisolfuri di ammonio CAS n. 12259-92-6 (Chemical Abstract Service Number)

 

9. Gli esteri volatili dell'acido bromoacetico: Bromoacetato: di metile
CAS n. 96-32-2
(Chemical Abstract Service Number) di etile
CAS n. 105-36-2
(Chemical Abstract Service Number) di propile
CAS n. 35223-80-4
(Chemical Abstract Service Number) di butile
CAS n. 18991-98-5
(Chemical Abstract Service Number)

Non sono ammessi negli oggetti che servono a fare scherzi o che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti.
Non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato.

10. 2-naftilammina
CAS n. 91-59-8 e i suoi sali
11. Benzidina
CAS n. 22-87-5 e i suoi sali
12. 4-nitrobifenile
CAS n. 92-93-3
13. 4-amminobifenile
CAS n. 92-67-1 e suoi sali
 

A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile ai rifiuti contenenti una o piu' di queste sostanze e che formano oggetto delle direttive 75/442/e 788/319/CEE così come recepite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni. Queste sostanze e questi preparati non possono essere venduti al dettaglio al pubblico. Salva l'applicazione di altre disposizioni in maeria di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio di tali preparati deve figurare in maniera chiara e indelebile la dicitura seguente: "Riservato ad utilizzatori professionali".

14. Carbonati di piombo:
- carbonato anidroneuto Pb CO CAS n. 598-63-0
- idrocarbonato di piombo 2 Pb CO Pb (OH)2 CAS n. 1319-46-6
15. Solfati di piombo
Pb SO 4 (1:1) CAS N. 7446-14-2
Pb SO4 CAS n. 15739-80-7

Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati a essere usati come vernici, fatta eccezione per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, purché usati conformemente alle disposizioni della convenzione dell'OIL n. 13 sull'uso della biacca di piombo nelle vernici.

16. Composti del mercurio

Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per:
a) impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:
- carene di imbarcazioni;
- gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura;
- qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente immerso;
b) la protezione del legno;
c) l'impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati usati per la loro fabbricazione;
d) il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione.

17. Componenti dell'arsenico. (1 bis)

1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati: a) per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:
carene di imbarcazioni;gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura; qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso;
b) nella protezione del legno. I legni che hanno subito tale trattamento non possono essere immessi sul mercato;
c) in deroga a quanto specificato al punto precedente:
i) non sono oggetto di divieto le soluzioni di composti inorganici di tipo rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione. Il legno cosi' trattato non puo' essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante;
ii) e' consentita l'immissione sul mercato di legno trattato con le soluzioni di tipo RCA in impianti industriali come indicato al punto i) se tale legno e' destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrita' strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame, senza che vi sia la probabilita' che entri in contatto con i non addetti:
nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali;
nei ponti;
nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, per esempio moli e ponti;
nelle barriere antirumore;
nei sistemi di protezione dalle valanghe;
nelle recinzioni e barriere autostradali;
nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame;
nelle strutture per il contenimento della terra;
nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni;
nelle traversine ferroviarie in sotterraneo.
Ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, il legno trattato dovra' recare la dicitura "Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico". Inoltre il legno immesso sul mercato in imballaggi dovra' riportare la dicitura "Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione, I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata";
iii) il legno trattato di cui ai punti i) e ii) non puo' essere usato:
in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione;
in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle;
nelle acque marine;
per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui al punto ii);
in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.

2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.

18. Composti organostannici (4 bis)

1. Non possono essere immessi nel mercato per essere utilizzati come sostanze e costituenti di preparazioni da utilizzare con funzioni di biocidi in vernici ad associazione libera

2. Non possono essere immessi nel mercato o utilizzati come sostanze e costituenti di preparazioni che abbiano funzione di biocidi per impedire la formazione di incrostazioni di microrganismi piante o animali su:
a) imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre;
b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;
c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso.

3. Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparazioni da impiegare nel trattamento delle acque industriali.

19.di-(Micron(-ossi-di-n-butil-stannoidrossiborano CAS n. 75113-37-0) (DBB)

Non è ammesso in concentrazione pari o superiore a 0,1% nelle sostanze e (C8 H19 BO3 Sn composti di preparati immessi sul mercato. A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile alla sostanza (DBB) e ai preparati che la cotengono e che sono destinati a essere trasformati esclusivamente in prodotti finiti, ove questa sostanza non figura più in una concentrazione pari o superiore a 0,1%.

20. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5) e relativi sali e esteri (2)

Non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in massa nelle sostanze e nei preparaci immessi sul mercato. In deroga o quanto precede, fino al 31 dicembre 2008 la Francia, l'Irlanda il Portogallo, la Spagna e il Regno Unito possono decidere di non applicare tale disposizione alle sostanze e ai preparati declinati ad essere utilizzati negli impianti industriali che non consentono l'emissione e/o lo scarico di pentacloro-fenolo (PCP) in quantità superiori a quelle prescritte dalle vigenti norme:
a) per il trattamento del legno.
Tuttavia il legno trattato non può essere utilizzato:
- all'interno di edifici per scopi decorativi o meno, indipendentemente dalla loro destinazione (abitazione, lavoro, tempo libero);
- per la fabbricazione e il ritrattamento di:
i) contenitori destinati a colture agricole;
ii) imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale;
iii) altri materiali che possano contaminare i prodotti di cui ai precedenti punti i) e ii);
b) per l'impregnazione di tessuti pesanti e di fibre comunque non destinati all'abbigliamento o all'arredamento;
e) in via eccezionale gli Stati membri possono autorizzare caso per caso utilizzatori professionali specializzati ad effettuare in loco sul loro territorio e in situazioni di emergenza trattamenti di restauro delle parti in legno e in muratura di edifici di interesse culturale, artistico e storico infestate dal fungo da carie secca (Serpula lacrymans) e dalla putredine rossa.
In ogni caso:
a) il pentaclorofenolo utilizzato in quanto tale o come componente di preparati impiegati nell'ambito delle suddette deroghe deve avere un tenore totale di esaclorodibenzoparadiossina (HCDD) non superiore a 2 parti per milione (ppm);v b) tali sostanze e preparati:
- possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi di capacita pari o superiore a 20 litri;
- non possono essere venduti al pubblico.
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparaci pericolosi, l'imballaggio di tali preparati dovrà recare in modo leggibile e indelebile la dicitura: "Riservato agli utilizzateci industriali e professionali".
Inoltre, la presente disposizione non si applica ai rifiuti oggetto del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22

21. Cadmio (CAS n. 7440-43-9) e suoi composti

1.1 Non sono ammessi per colorare i prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati elencati qui di seguito (1):
- cloruro di polivinile (PVC) (3904 10) (3904 21) (3904 22)
- poliuretano (PUR) (3909 50)
- polietilene a bassa densità, ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate (39
- acetato di cellulosa (CA) (3912 11) (3912 12)
- acetobutirrato di cellulosa (CAB) (3912 11) (3912 12)
- resine epossidiche (39
Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti o dei componenti dei prodotti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati sopra elencati, colorati con cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01% in massa del materiale plastico.
1.2 Le disposizioni del punto 1.1 sono anche applicabili, a decorrere dal gennaio 1996:
a) ai prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati che seguono (1):
- resina elammina-formaldeide (MF) (3909 20)
- resina d'urea-formaldeide (UF) (3909 1
- poliesteri insaturi (UP) (3907
- tereftalato di polietilene (PET) (3907 60)
- tereftalato di polibutilene (PBT)
- polistirene cristallo/standard (3903 11) (3903 19)
- metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA)
- polietilene reticolato (VPE)
- polistirene antiurto
- polipropilene (PP) (3902 10)
b) alle pitture (3208)
Tuttavia, se le pitture hanno un elevato tenore di zinco, le loro concentrazioni residue di cadmio devono essere le più basse possibili e comunque nonsuperiori allo 0,1% in massa.
1.3 Tuttavia le disposizioni dei punti 1.1 e 1.2 non sono applicabili ai prodotti che devono essere colorati per motivi di sicurezza.
2.1 Non sono ammessi per stabilizzare i prodotti finiti elencati qui di seguito fabbricati partendo da polimeri e copolimeri del cloruro di vinile (1):
- materiali da imballaggio (sacchi, contenitori, bottiglie, coperchi) 3923 29 10) (3920 41) (3920 42)
- articoli da ufficio e articoli scolastici (3926 10)
- guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili (3926 30)
- vestiti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti) (3926 20)
- rivestimenti di pavimenti e di muri (3918 10)
- tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (5903 10)
- cuoi sintetici (4202)
- dischi (musica) (8524 10)
- tubazioni e raccordi (3917
- porte girevoli ("tipo saloon")
- veicoli per il trasporto su strada (interno, esterno, carrozzeria)
- rivestimento di lamiere di acciaio destinate all'edilizia o all'industria
- guaine per cavi elettrici
Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti sopraelencati o dei componenti di tali prodotti, fabbricati a partire dai polimeri e copolimeri del coruro di vinile stabilizzati con sostanze contenenti cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01% in massa del polimero.
2.2 Tuttavia le disposizioni del punto 2.1 non sono applicabili ai prodotti finiti che impiegano stabilizzanti a base di cadmio per motivi di sicurezza.
3. Ai sensi del presente decreto, per "trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)" si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica.
3.1 Non sono ammessi per la cadmiatura i prodotti metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:
a) nelle attrezzature e nelle macchine per (1):
- la produzione di alimenti
(8210)
(8417 20)
(8419 81)
(8421 11)
(8421 22)
(8422)
(8435) (8437) (8438)
(8476 11)
l'agricoltura
(8419 31)
(8424 81)
(8432) (8433)
(8434) (8436)
- la refrigerazione e il congelamento
(8418)
- la tipografia e la stampa
(8440)
(8442)
b) nelle attrezzature e nelle macchine per la produzione (1):
- degli accessori per la casa
(7321)
(8421 12)
(8450)
(8509)
(8516)
- dell'arredamento
(8465) (8466)
(9401) (9402)
(9403) (9404)
- degli impianti sanitari (7324)
- del riscaldamento centrale e del condizionamento d'aria (7322) (8403) (8404) (8415)
Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti cadmiati o dei componenti di tali prodotti utilizzati nei settori/applicazioni elencati nelle precedenti lettere a ) e b), nonché dei prodotti manufatti dei settori di cui alla lettera b).
3.2 Le disposizioni di cui al punto 3.1 sono anche applicabili a decorrere dal 30 giugno 1995 ai prodotti cadmiati o ai componenti di tali prodotti impegati in settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a ) e b) nonche' ai prodotti manufatti dei settori di cui alla seguente lettera b):
a) le apparecchiature e macchine per la fabbricazione (1):
- della carta e del cartone
(8419 32)
(8439)
(8441)
- di prodotti tessili e dell'abbigliamento
(8444))
(8445) (8447)
(8448) (8449) (8451)
(8452)
b) le attrezzature e macchine per la produzione (1):
- di apparecchiature di movimentazione industriale
(8425) (8426) (8427)
(8428)
(8429)
(8430)
(8431)
- dei veicoli stradali e agricoli (capitolo 87)
- dei treni (capitolo 86)
- delle navi (capitolo 89)
3.3 Tuttavia le disposizioni dei punti 3.1 e 3.2 non sono applicabili:
- ai prodotti e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, offshore e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonche' agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nei treni e nelle imbarcazioni
- ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell'affidabilità dell'apparecchiatura su cui sono installati.
4. L'Austria e la Svezia che già applicano al cadmio restrizioni più severe rispetto a quelle previste dalle sezioni I, 2 e 3 possono continuare ad applicarle fino al 31 dicembre 2002. La Commissione riesaminerà le disposizioni relative al cadmio previste dall'allegato I della direttiva 76/769/CEE prima di tale data alla luce dei risultati della valutazione dei rischi connessi al cadmio e in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche in materia di sostituti del cadmio (3)

22. Monometiltetraclorodifenilmetano Nome commerciale Ugilec 141 CAS n. 76253-60-6

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di detta sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono. In deroga, la presente disposizione non è applicabile:
1)agli impianti e macchinari già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sino a quando l'impianto o il macchinario sono messi in disuso;
2) alla manutenzione di impianti o macchinari già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto. È vietata l'immissione sul mercato dell'usato di detta sostanza, di preparati e di impianti o macchinari contenenti detta sostanza.

23. Monometildiclorodifenilmetano Nome commerciale Ugilec 121, Ugilec 21 CAS n. sconosciuto

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di questa sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono.

24. Monometildibromodifenilmetano Nome commerciale DBBT CAS n. 99688-47-8

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di questa sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono.

25. Pile alcaline al manganese destinate ad utilizzazione prolungata a temperature inferiori a 0°C o superiori a 50°C ovvero con particolare esposizione agli urti, per le quali il limite e' dello 0,05 per cento in peso di mercurio.(4)

Vietata l'immissione sul mercato e l'uso.

26. Tutte le altre pile alcaline al manganese contenenti piu' dello 0,025% in peso di mercurio

Vietata l'immissione sul mercato e l'uso.

27.Sostanze elencate nell'allegato I del D.M.28 aprile 1997 classificate come "cancerogene della categoria 1 o della categoria 2" ed etichettate almeno come sostanza "Tossica (T)" con la frase di rischio R45: "Può provocare il cancro" con la frase di rischio R49:" Può provocare il cancro in seguito ad inalazione", riportate come segue: Cancerogene della categoria 1 : cfr. elenco in appendice.
Cancerogene della categoria 2: cfr. elenco in appendice;

Fatte salve le disposizioni di cui agli altri punti dell'allegato al D.M. 29 luglio 1994, non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:
-a quella fissata nell'allegato I del D.M.28 aprile1997
- o a quella fissata al punto 6,tabella VI dell' allegato I Del decreto legislativo n° 285del 16 luglio 1998 concernente attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi, nel caso in cui non figuri alcun limite di concentrazione nell'allegato I del D.M.28 aprile 1997.
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente ad uso di utilizzatori professionali".
In base a deroga, tale disposizione non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/del Consiglio;
b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/del Consiglio;
c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/del Consiglio,
- ai prodotti derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
- ai combustìbili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti di cui al decreto legislativo n° 285 del 16 luglio 1998, concernente attuazione di direttive in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi.

28.Sostanze elencate nell' allegato I del D.M.28 aprile 1997 classificate "mutagene della categoria 1 o della categoria 2" ed etichettate con la frase di rischio R46: "Può provocare alterazioni genetiche ereditarie", riportate come segue:
Mutagene della categoria 1 : cfr elenco in appendice.
Mutagene della categoria 2: cfr elenco in appendice.

Fatte salve le disposizioni di cui agli altri punti dell'allegato al D.M. 29 luglio 1994 , non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:
- a quella fissata nell' allegato I del D.M.28 aprile 1997
-o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I del decreto legislativo n° 285 del 16 luglio 1998 concernente attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi, nel caso in cui non figuri alcun limite di concentrazione nell'allegato I del D.M.28 aprile 1997 :
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, allo imballaggio e ali' etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente ad uso di utilizzatori professionali".
In base a deroga tale disposizione non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/del Consiglio;
b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/del Consiglio;
c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210 del Consiglio,
- ai prodotti derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, - ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti ai colori per artisti di cui al decreto legislativo n° 285 del 18 luglio 1998, concernente attuazione di direttive in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi.

29.Sostanze elencate nell' allegato I del D.M.28 aprile 1997 classificate "tossiche per la riproduzione della categoria 1 o della categoria 2" ed etichettate con la frase di rischio R60: "Può ridurre la fertilità" e/ o R61 può danneggiare i bambini non ancora nati", riportate come segue:
Tossico per la riproduzione della categoria 1 : cfr.elenco in appendice.
Tossico per la riproduzione della categoria 2: cfr. elenco in appendice.

Fatte salve le disposizioni di cui agli altri punti dell'allegato al D.M. 29 luglio 1994, non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale ot superiore :
-a quella fissata nell' allegato I del D.M.28 aprile 1997
- a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato del decreto legislativo n° 285 del 16 luglio 1998, concernente attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi, nel caso in cui non figuri alcun limite di concentrazione nell'allegato I del D.M.28 aprile 1997 .
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, allo imballaggio e ali' etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente ad uso di utilizzatori professionali".
In base a deroga tale disposizione non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/del Consiglio;
b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/del Consiglio;
c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210 del Consiglio,
- ai prodotti derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
- ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti ai colori per artisti di cui al decreto legislativo n° 285 del 16 luglio 1998. concernente attuazione di direttive in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi.

30. Sostanze e preparati contenenti una o più delle seguenti sostanze:
a) Creosoto EINECS n. 232-287-5 CAS n. 8001-58-9
b) Olio di creosoto EINECS n. 263-047-8 CAS n. 61789-28-4
b) Distillati (catrame di carbone), oli di naftalene EINECS n. 283-484-8 CAS n. 84650-04-4
c) Olio di creosoto, frazione di acenaftene EINECS n. 292-605-3 CAS n. 90640-84-9
d) Destillati (catrame di carbone) di testa EINECS n. 266-026-1 CAS n. 65996-91-0
f) Olio di antracene EINECS n. 292-602-7 CAS n. 90640-80-5
g) Fenoli di catrame, carbone, greggio EINECS n. 266-019-3 CAS n. 65996-85-2
h) Creosoto dal legno EINECS n. 232-419-1 CAS n. 8021-39-4
i) Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini EINECS n. 310-191-5 CAS n. 122384-78-5 (5)

1. Non si possono utilizzare per il trattamento del legno. Inoltre il legno così trattato non può essere immesso sul mercato

2. Tuttavia in deroga a quanto sopra:
i) per quanto riguarda le sostanze e i preparati, questi possono essere utilizzati per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, cui si applica la legislazione comunitaria sulla protezione di lavoratori, per nuovi trattamenti in situ se contengono:
a) una concentrazione di benzo(a) pirene superiore allo 0.005 % in massa e
b) una concentrazione di fenoli estraibili in acqua superiore al 3 % in massa.


Tali sostanze e preparati per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali:
- possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 20 litri,
- non possono essere venduti al pubblico.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali".

ii) Per quanto riguarda il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità del punto i), viene immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, tale legno può essere impiegato solo per usi professionali e industriali ad esempio: opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali.

iii) Per quanto riguarda il legno trattato con le sostanze elencate al punto 32. lettere da a) a i), prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, il divieto di cui al punto 1 circa l'immissione sul mercato non si applica se tale legno è immesso sul mercato dei prodotti usati.

3. Tuttavia il legno trattato di cui alprecedente punto 2 lettere ii) e iii) non può essere utilizzato:
- all'interno di edifici indipendentemente dalla loro destinazione; - per giocattoli;
- in campi da gioco;
- in parchi, giardini e altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle;
- per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic;
- per la fabbricazione, l'uso e qualsiasi nuovo trattamento di:
- contenitori destinati a colture agricole;
- imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale;
- altri materiali che possono contaminare i prodotti sopracitati.

31.Cloroformio CAS n. 71-55-6
32.tetracloruco di carbonio CAS n. 56-23-5
33 .1,1,2-tricloroetano CAS n. 79-00-5
34.1,1,2,2-tetracloroetano CAS n. 67-66-3
35.1,1,1,2-tetracloroetano CAS n. 79-34-5
36. pentacloroetano CAS n. 630-20-6
37.1,1-dicloroetilene CAS n. 76-01-7
38.1,1,1-tricloroetano CAS n. 75-35-4 (5)

Non si possono utilizzare in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1%in massa in sostanze o preparati immessi sul mercato per la ven dita al pubblico e/o per applicazioni diffusive quali la pulizia di superfici o tessuti. Senza pregiudizio per l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e dei preparati che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1% deve recare in maniera chiara ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali". In base a deroga, tale disposizione non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65765/del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/
b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 93/35/

39. Esacloroetano CAS n. 67-72-1 EINECS n. 2006664 (5)

Non può essere utilizzato nella produzione o nella lavorazione di metalli non ferrosi.

40. Nichel CAS n. 7440-02-0 EINECS 2311114 e suoi composti (6)

Non può essere utilizzato
1) in oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano durante la cicatrizzazione della ferita causata dalla perforazione, e vengono successivamente tolti oppure no, a meno che tali oggetti siano omogenei e la concentrazione di nichel - espressa in massa di nichel rispetto alla massa totale - sia inferiore allo 0,05%
2) in prodotti destinati ad entrare in contatto diretto con la pelle, quali:
- orecchini,
- collane, bracciali, catenelle, braccialetti da caviglia, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti se il tasso di cessione del nichel dalle parti di questi prodotti che vengono a contatto diretto con la pelle è superiore a 0,5 µg/cm 2/settimana;
3) in prodotti come quelli elencati al punto 2), se hanno un rivestimento senza nichel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nichel dalle pareti di tali prodotti che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 µg/cm 2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale del prodotto. I prodotti che sono oggetto dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono esserte immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di detti paragrafi, valutate secondo le norme armonizzate di cui alla Comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 20 luglio 1999 e qui di seguito riportata

41.
Coloranti azoici. (7)

1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o piu' gruppi azoici, possono rilasciare una o piu' delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioe' superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all'art. 2-bis della direttiva 2002/61/CE, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavita' orale umana, ad esempio:
abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo;
calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copri sedie, borse portate attorno al collo;
giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio;
filati e tessuti destinati al consumatore finale.

2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.
In deroga a quanto disposto, fino al 1° gennaio 2005, la presente disposizione non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni delle medesime fibre e se le ammine elencate sono rilasciate in concentrazioni inferiori a 70 ppm.

3. I coloranti azoici elencati nell'appendice non possono essere immessi sul mercato o usati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanza o componente di preparati in misura superiore allo 0,1% in massa.

42.

Alcani. C10-C13, cloro (paraffine clorurate catena corta).

1. Non possono essere immessi in commercio per riutilizzazione come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori all'1%: per la lavorazione dei metalli;
per l'ingrasso del cuoio.(8)

 

43. (9)
1) Nonilfenoto C6H4(OH)C9H19
2) Nonilfenolo etossifato (C2H4O)19C15H2O

Non può essere commercializzato od impiegato quale sostanza o contituente di preparati in concentrazione uguale o superiore allo 0,1% in massa ai seguenti fini:
1) ulizie industriali o civili tranne:
- sistemi a secco chiusi e controllati in cui il liquiso di lavaqggio viene riciclato o incenerito;
- sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido viene riciclato o incenerito
2) pulizie domestiche;
3) trattamento tessile e di pellame , tranne:
- trattamento senza rilascio in acqua di scarico;
- sistemi con trattamento speciale in cui l'acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrossatura di pelli ovine);
4) emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli;
5) lavorazione dei metalli, tranne:
- impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;
6) industria della pasta di carta e della carta;
7) cosmetici;
8) altri prodotti per l'giene e la cura personali, tranne:
- spermicidi
9) coformulanti nei pesticidi e nei biocidi

44. Cemento (9)

1) Il cemento e i preparati contenenti cemento non possono essere commercializzati o impiegati se contengono, una volta mescolati ad acqua, oltre lo 0,0002% di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento;
2) qualora si impieghino agenti riducenti, senza pregiudizio nei confronti dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura, sull'imballaggio del cemento o dei preparati contenenti cemento devono figurare informazioni leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati al mantenimento dell'attività dell'agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI idrosolubile al di sotto del limite indicato al punto1;
3) a titolo di deroga, i punti 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e i preparati contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e che non comportano alcuna possibilità di contatto con la pelle

45. (10)
Crocidolite, CAS n. 12001-28-4
Crisotilo, CAS n. 12001-29-5
Amosite, CAS n. 12172-73-5
Antofillite, CAS n. 77536-67-5
Actinolite, CAS n. 77536-66-4
Tremolite, CAS n. 77536-68-6

 


(1) Il punto 2 del presente allegato, come sostituito dal D.m. 29 luglio 1994, è stato sostituito dal punto 2 dell'allegato al D.m. 12 agosto 1998.
(1 bis) Punto sostituito dal D.m. 17 ottobre 2003.
(2) Punto sostituito dal D.m. 13 dicembre 1999.
(3) La sezione 4 è stata aggiunta al punto 21 dal D.m. 13 dicembre 1999.
(4) Voce aggiunta dal D.m. 20 marzo 1997.
(4 bis) Punto sostituito dal D.m. 11 febbraio 2003.
(5) Punto sostituito dal D.m. 17 aprile 2003.
(6) Punto aggiunto dall' art. 1, comma 1, D.m. 21 marzo 2000.
(7) Punto sostituito dal D.m. 17 ottobre 2003.
(8) Punto aggiunto dal D.m. 17 ottobre 2003.
(9) Punto aggiunto dal D.m. 10 maggio 2004.
(10) Punto aggiunto dal D.m. 14 dicembre 2004.

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, che stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi
(1999/C 205/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

OEN Riferimento (1)

Titolo della norma armonizzata

Anno di ratifica

CEN EN 1810:1998

Metodo di prova di riferimento per la determinazione del contenuto di nickel per mezzo della spettrometria ad assorbimento atomico

1998

CEN EN 1811:1998

Metodo di prova di riferimento per il rilascio del nichel da prodotti destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle

1998

CEN EN 12472:1998

Metodo per la simulazione dell'usura e della corrosione per la determinazione del rilascio di nichel da prodotti rivestiti

1998

(1) OEN (Organismo europeo di normalizzazione):
CEN: Rue de Stassart 36, B - 1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (G.U. n. L 256 del 7.9.1987).

APPENDICE
Punto 41. Coloranti Azoici
Elenco delle ammine aromatiche

 

 

Numero CAS

Numero Indice

Numero CE

Sostanza

1

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

Bifenil-4-ammina
4-amminobifenile
xenilammina

2

92-87-5

612-42-00-2

202-199-1

Benzidina

3

95-69-2

 

202-441-6

4-cloro-0-toluidina

4

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-Naftilammina

5

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-ammino-azotoluene
4-ammino-2', 3-dimetilazobenzene

6

99-55-8

 

202-765-8

5-nitro-o-toluidina

7

106-47-8

612-137-00-9

203-401-0

4-cloroanilina

8

615-05-4

 

210-406-1

4-metossi-m-fenilendiammina

9

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3'-diclorobenzidina
3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenediammina

11

119-90-4

612-036-00-x

204-355-4

3,3'-dimetossibenzidina-o-dianisidina

12

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3'-dimetilbenzidina

13

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4'-metilenedi-o-toluidina

14

102-71-8

 

204-419-1

6-metossi-m-toluidina-p-cresidina

15

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina)
2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina

16

101-80-4

 

202-977-0

4,4'-ossidianilina

17

139-65-1

 

205-370-9

4,4'-tiodianilina

18

95-53-4

612-091-00-x

202-429-0

o-toluidina
2-amminotoluene

19

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-metil-m-fenilendiammina

20

137-17-7

 

205-282-0

2,4,5-trimetilanilina

21

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidina
2-metossianilina

22

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-amino azobenzene



Elenco dei coloranti azoici

 

 

Numero CAS

Numero Indice

Numero CE

Sostanza

1

Componente 1:
N.CAS:118685-33-69
c19h23CICrN7O12S.2Na
Componente 2:
C46H30CrN10O20S2.3Na/span>

611-070-002

405-665-4

Miscela di: sodio (6-)4-anisidino) -3-sulfonato-2 (3,5-dinistro-2-ossidofenilazo-1-naftolato) (1-5 (cloro-2-ossidofenilazo) -2-naftolato) cromato (1-);

Trisodio bis (6-(4-anisidino) -3-solfonato-2- (3,5-dinitro-2-ossidofenilazo) ---naftolato) cromato (1)''