Allegato
Denominazione della sostanza dei gruppi di
sostanze o di preparati |
Restrizioni |
1. Cloro-1-etilene (cloruro di vinile)
monomero CAS n. 75-01-4 (Chemical Abstract Service Number) |
Non è ammesso come agente propulsore degli
aerosol, qualunque sia l'impiego. |
2. Le sostanze o i preparati liquidi
ritenuti pericolosi in conformità delle definizioni di cui
all'articolo2, comma 2 del decreto legislativo n. 52 del 03/02/97 e ai
criteri dell' allegato VI, punti 2,3 e 4 del D.M. 28 aprile 1997,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose (1) |
1. Non sono ammessi - in oggetti di
decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti
in fasi differenti in particolare lampade ornamentali e portacenere, -
in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad
essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi. 2. Fatto
salvo quanto sopra le sostanze e i preparati: - classificati tra quelli
che presentano rischi di ingestione ed etichettati come R65, -
utilizzabili come combustibile nelle lampade ornamentali ed - immessi
sul mercato in contenitori di capacità pari o inferiore a 15 litri, non
devono contenere, salvo per ragioni di carattere fiscale, coloranti e/o
profumi. Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie
in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze e dei preparati pericolosi, l'imballaggio delle sostanze e dei
preparati di cui al punto 2, destinati ad essere utilizzati nelle
lampade, devono recare in modo leggibile ed indelebile la seguente
dicitura: "Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della
portata dei bambini". |
3. Fosfato di tri (2, 3-dibromopropile)
CAS n. 126-72-7 (Chemical Abstract Service Number) |
Non è ammesso per il trattamento degli
articoli tessili, in particolare le sottovesti e gli articoli di
biancheria destinati a venire in contatto con la pelle. |
4. Benzene CAS n. 71-43-2 (Chemical
Abstract Service Number) |
Non è ammesso nei giocattoli o parti di
giocattoli immessi sul mercato laddove la concentrazione di benzene
libero è superiore a 5 mg/Kg del peso del giocattolo o di una parte di
giocattolo. Non è ammesso in concentrazione pari o superiore allo 0,1%
della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato. A titolo di
deroga, questa disposizione non è applicabile: a) ai carburanti
contemplati dalla direttiva 85/210/così come recepita dal D.M. 28 maggio
1988, n. 214, e successive integrazioni; b) alle sostanze e ai preparati
destinati ad essere adoperati in processi industriali che non permettono
la emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle
norme vigenti; c) ai residui oggetto delle direttive 75/442/e 78/319/CEE
così come recepite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive
modificazioni ed integrazioni. |
5. Ossido di trisaziridinilfosfina CAS n.
5455-55-1 (Chemical Abstract Service Number)
6. Difenile polibromurato (PBB) CAS n. 59536-65-1 (Chemical Abstract
Service Number) |
Non sono ammessi negli articoli tessili
destinati a venire in contatto con la pelle, ad esempio gli oggetti di
vestiario, le sottovesti e gli articoli di biancheria. |
7. Polvere di Panama (Quillaja saponaria)
e i suoi derivati contenenti saponine Polvere di radice di Helleborus
viridis e di Helleborus niger Polvere di radice di Veratrum album e di
Veratrum nigrum Benzidina e/o suoi derivati o-nitrobenzaldeide CAS n.
552-89-6 (Chemical Abstract Service Number) Polvere di legno 8. Solfuro
e bisolfuro di ammonio CAS n. 12135-76-1 CAS n. 12124-99-1 (Chemical
Abstract Service Number) Polisolfuri di ammonio CAS n. 12259-92-6 (Chemical
Abstract Service Number) |
|
9. Gli esteri volatili dell'acido
bromoacetico: Bromoacetato: di metile
CAS n. 96-32-2
(Chemical Abstract Service Number) di etile
CAS n. 105-36-2
(Chemical Abstract Service Number) di propile
CAS n. 35223-80-4
(Chemical Abstract Service Number) di butile
CAS n. 18991-98-5
(Chemical Abstract Service Number) |
Non sono ammessi negli oggetti che servono
a fare scherzi o che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali,
ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale
puzzolenti.
Non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della
massa in sostanze e preparati immessi sul mercato. |
10. 2-naftilammina
CAS n. 91-59-8 e i suoi sali
11. Benzidina
CAS n. 22-87-5 e i suoi sali
12. 4-nitrobifenile
CAS n. 92-93-3
13. 4-amminobifenile
CAS n. 92-67-1 e suoi sali
|
A titolo di deroga, questa disposizione
non è applicabile ai rifiuti contenenti una o piu' di queste sostanze e
che formano oggetto delle direttive 75/442/e 788/319/CEE così come
recepite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive
modificazioni ed integrazioni. Queste sostanze e questi preparati non
possono essere venduti al dettaglio al pubblico. Salva l'applicazione di
altre disposizioni in maeria di classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi,
sull'imballaggio di tali preparati deve figurare in maniera chiara e
indelebile la dicitura seguente: "Riservato ad utilizzatori
professionali". |
14. Carbonati di piombo:
- carbonato anidroneuto Pb CO CAS n. 598-63-0
- idrocarbonato di piombo 2 Pb CO Pb (OH)2 CAS n. 1319-46-6
15. Solfati di piombo
Pb SO 4 (1:1) CAS N. 7446-14-2
Pb SO4 CAS n. 15739-80-7 |
Non sono ammessi come sostanze e
componenti di preparati destinati a essere usati come vernici, fatta
eccezione per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici
storici e dei loro interni, purché usati conformemente alle disposizioni
della convenzione dell'OIL n. 13 sull'uso della biacca di piombo nelle
vernici. |
16. Composti del mercurio |
Non sono ammessi come sostanze e
componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per:
a) impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:
- carene di imbarcazioni;
- gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o
impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura;
- qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente
immerso;
b) la protezione del legno;
c) l'impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati
usati per la loro fabbricazione;
d) il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla
loro utilizzazione. |
17. Componenti dell'arsenico. (1 bis)
|
1. Non sono ammessi come sostanze e
componenti di preparati destinati ad essere utilizzati: a) per impedire
l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:
carene di imbarcazioni;gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra
apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura;
qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso;
b) nella protezione del legno. I legni che hanno subito tale trattamento
non possono essere immessi sul mercato;
c) in deroga a quanto specificato al punto precedente:
i) non sono oggetto di divieto le soluzioni di composti inorganici di
tipo rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C utilizzate negli impianti
industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione.
Il legno cosi' trattato non puo' essere immesso sul mercato prima del
completo fissaggio del conservante;
ii) e' consentita l'immissione sul mercato di legno trattato con le
soluzioni di tipo RCA in impianti industriali come indicato al punto i)
se tale legno e' destinato ad usi professionali e industriali al fine di
salvaguardare l'integrita' strutturale del legno per garantire la
sicurezza delle persone o del bestiame, senza che vi sia la probabilita'
che entri in contatto con i non addetti:
nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti
a uffici e locali industriali;
nei ponti;
nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, per esempio
moli e ponti;
nelle barriere antirumore;
nei sistemi di protezione dalle valanghe;
nelle recinzioni e barriere autostradali;
nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame;
nelle strutture per il contenimento della terra;
nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni;
nelle traversine ferroviarie in sotterraneo.
Ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati
pericolosi, il legno trattato dovra' recare la dicitura "Strettamente
riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico". Inoltre il
legno immesso sul mercato in imballaggi dovra' riportare la dicitura
"Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una
maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione, I
rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da
un'impresa autorizzata";
iii) il legno trattato di cui ai punti i) e ii) non puo' essere usato:
in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione;
in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la
pelle;
nelle acque marine;
per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi
strutturali di cui al punto ii);
in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con
prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.
2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad
essere utilizzati nel trattamento delle acque per uso industriale, a
prescindere dal loro uso. |
18. Composti organostannici (4 bis)
|
1. Non possono essere immessi nel mercato
per essere utilizzati come sostanze e costituenti di preparazioni da
utilizzare con funzioni di biocidi in vernici ad associazione libera
2. Non possono essere immessi nel mercato o utilizzati come sostanze e
costituenti di preparazioni che abbiano funzione di biocidi per impedire
la formazione di incrostazioni di microrganismi piante o animali su:
a) imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione
marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre;
b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o
impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;
c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente
sommerso.
3. Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di
preparazioni da impiegare nel trattamento delle acque industriali.
|
19.di-(Micron(-ossi-di-n-butil-stannoidrossiborano
CAS n. 75113-37-0) (DBB) |
Non è ammesso in concentrazione pari o
superiore a 0,1% nelle sostanze e (C8 H19 BO3 Sn composti di preparati
immessi sul mercato. A titolo di deroga, questa disposizione non è
applicabile alla sostanza (DBB) e ai preparati che la cotengono e che
sono destinati a essere trasformati esclusivamente in prodotti finiti,
ove questa sostanza non figura più in una concentrazione pari o
superiore a 0,1%. |
20. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5) e
relativi sali e esteri (2) |
Non sono ammessi in concentrazione pari o
superiore allo 0,1 % in massa nelle sostanze e nei preparaci immessi sul
mercato. In deroga o quanto precede, fino al 31 dicembre 2008 la
Francia, l'Irlanda il Portogallo, la Spagna e il Regno Unito possono
decidere di non applicare tale disposizione alle sostanze e ai preparati
declinati ad essere utilizzati negli impianti industriali che non
consentono l'emissione e/o lo scarico di pentacloro-fenolo (PCP) in
quantità superiori a quelle prescritte dalle vigenti norme:
a) per il trattamento del legno.
Tuttavia il legno trattato non può essere utilizzato:
- all'interno di edifici per scopi decorativi o meno, indipendentemente
dalla loro destinazione (abitazione, lavoro, tempo libero);
- per la fabbricazione e il ritrattamento di:
i) contenitori destinati a colture agricole;
ii) imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi,
intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale;
iii) altri materiali che possano contaminare i prodotti di cui ai
precedenti punti i) e ii);
b) per l'impregnazione di tessuti pesanti e di fibre comunque non
destinati all'abbigliamento o all'arredamento;
e) in via eccezionale gli Stati membri possono autorizzare caso per caso
utilizzatori professionali specializzati ad effettuare in loco sul loro
territorio e in situazioni di emergenza trattamenti di restauro delle
parti in legno e in muratura di edifici di interesse culturale,
artistico e storico infestate dal fungo da carie secca (Serpula
lacrymans) e dalla putredine rossa.
In ogni caso:
a) il pentaclorofenolo utilizzato in quanto tale o come componente di
preparati impiegati nell'ambito delle suddette deroghe deve avere un
tenore totale di esaclorodibenzoparadiossina (HCDD) non superiore a 2
parti per milione (ppm);v b) tali sostanze e preparati:
- possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi di capacita pari
o superiore a 20 litri;
- non possono essere venduti al pubblico.
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia
di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei
preparaci pericolosi, l'imballaggio di tali preparati dovrà recare in
modo leggibile e indelebile la dicitura: "Riservato agli utilizzateci
industriali e professionali".
Inoltre, la presente disposizione non si applica ai rifiuti oggetto del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22 |
21. Cadmio (CAS n. 7440-43-9) e suoi
composti |
1.1 Non sono ammessi per colorare i
prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati
elencati qui di seguito (1):
- cloruro di polivinile (PVC) (3904 10) (3904 21) (3904 22)
- poliuretano (PUR) (3909 50)
- polietilene a bassa densità, ad eccezione di quello impiegato per la
produzione di mescole madri colorate (39
- acetato di cellulosa (CA) (3912 11) (3912 12)
- acetobutirrato di cellulosa (CAB) (3912 11) (3912 12)
- resine epossidiche (39
Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è
vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti o dei componenti
dei prodotti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati sopra
elencati, colorati con cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd
metallico) è superiore allo 0,01% in massa del materiale plastico.
1.2 Le disposizioni del punto 1.1 sono anche applicabili, a decorrere
dal gennaio 1996:
a) ai prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati
che seguono (1):
- resina elammina-formaldeide (MF) (3909 20)
- resina d'urea-formaldeide (UF) (3909 1
- poliesteri insaturi (UP) (3907
- tereftalato di polietilene (PET) (3907 60)
- tereftalato di polibutilene (PBT)
- polistirene cristallo/standard (3903 11) (3903 19)
- metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA)
- polietilene reticolato (VPE)
- polistirene antiurto
- polipropilene (PP) (3902 10)
b) alle pitture (3208)
Tuttavia, se le pitture hanno un elevato tenore di zinco, le loro
concentrazioni residue di cadmio devono essere le più basse possibili e
comunque nonsuperiori allo 0,1% in massa.
1.3 Tuttavia le disposizioni dei punti 1.1 e 1.2 non sono applicabili ai
prodotti che devono essere colorati per motivi di sicurezza.
2.1 Non sono ammessi per stabilizzare i prodotti finiti elencati qui di
seguito fabbricati partendo da polimeri e copolimeri del cloruro di
vinile (1):
- materiali da imballaggio (sacchi, contenitori, bottiglie, coperchi)
3923 29 10) (3920 41) (3920 42)
- articoli da ufficio e articoli scolastici (3926 10)
- guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili (3926 30)
- vestiti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti) (3926 20)
- rivestimenti di pavimenti e di muri (3918 10)
- tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (5903 10)
- cuoi sintetici (4202)
- dischi (musica) (8524 10)
- tubazioni e raccordi (3917
- porte girevoli ("tipo saloon")
- veicoli per il trasporto su strada (interno, esterno, carrozzeria)
- rivestimento di lamiere di acciaio destinate all'edilizia o
all'industria
- guaine per cavi elettrici
Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è
vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti sopraelencati o dei
componenti di tali prodotti, fabbricati a partire dai polimeri e
copolimeri del coruro di vinile stabilizzati con sostanze contenenti
cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore
allo 0,01% in massa del polimero.
2.2 Tuttavia le disposizioni del punto 2.1 non sono applicabili ai
prodotti finiti che impiegano stabilizzanti a base di cadmio per motivi
di sicurezza.
3. Ai sensi del presente decreto, per "trattamento di superficie al
cadmio (cadmiatura)" si intende qualsiasi deposito o rivestimento di
cadmio metallico su una superficie metallica.
3.1 Non sono ammessi per la cadmiatura i prodotti metallici o i loro
componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:
a) nelle attrezzature e nelle macchine per (1):
- la produzione di alimenti
(8210)
(8417 20)
(8419 81)
(8421 11)
(8421 22)
(8422)
(8435) (8437) (8438)
(8476 11)
l'agricoltura
(8419 31)
(8424 81)
(8432) (8433)
(8434) (8436)
- la refrigerazione e il congelamento
(8418)
- la tipografia e la stampa
(8440)
(8442)
b) nelle attrezzature e nelle macchine per la produzione (1):
- degli accessori per la casa
(7321)
(8421 12)
(8450)
(8509)
(8516)
- dell'arredamento
(8465) (8466)
(9401) (9402)
(9403) (9404)
- degli impianti sanitari (7324)
- del riscaldamento centrale e del condizionamento d'aria (7322) (8403)
(8404) (8415)
Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è
vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti cadmiati o dei
componenti di tali prodotti utilizzati nei settori/applicazioni elencati
nelle precedenti lettere a ) e b), nonché dei prodotti manufatti dei
settori di cui alla lettera b).
3.2 Le disposizioni di cui al punto 3.1 sono anche applicabili a
decorrere dal 30 giugno 1995 ai prodotti cadmiati o ai componenti di
tali prodotti impegati in settori/applicazioni di cui alle seguenti
lettere a ) e b) nonche' ai prodotti manufatti dei settori di cui alla
seguente lettera b):
a) le apparecchiature e macchine per la fabbricazione (1):
- della carta e del cartone
(8419 32)
(8439)
(8441)
- di prodotti tessili e dell'abbigliamento
(8444))
(8445) (8447)
(8448) (8449) (8451)
(8452)
b) le attrezzature e macchine per la produzione (1):
- di apparecchiature di movimentazione industriale
(8425) (8426) (8427)
(8428)
(8429)
(8430)
(8431)
- dei veicoli stradali e agricoli (capitolo 87)
- dei treni (capitolo 86)
- delle navi (capitolo 89)
3.3 Tuttavia le disposizioni dei punti 3.1 e 3.2 non sono applicabili:
- ai prodotti e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico,
aerospaziale, minerario, offshore e nucleare le cui applicazioni
implicano un elevato grado di sicurezza, nonche' agli organi di
sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nei treni e nelle
imbarcazioni
- ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a
salvaguardia dell'affidabilità dell'apparecchiatura su cui sono
installati.
4. L'Austria e la Svezia che già applicano al cadmio restrizioni più
severe rispetto a quelle previste dalle sezioni I, 2 e 3 possono
continuare ad applicarle fino al 31 dicembre 2002. La Commissione
riesaminerà le disposizioni relative al cadmio previste dall'allegato I
della direttiva 76/769/CEE prima di tale data alla luce dei risultati
della valutazione dei rischi connessi al cadmio e in base all'evoluzione
delle conoscenze e delle tecniche in materia di sostituti del cadmio (3)
|
22. Monometiltetraclorodifenilmetano Nome
commerciale Ugilec 141 CAS n. 76253-60-6 |
Sono vietati l'immissione sul mercato e
l'uso di detta sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono.
In deroga, la presente disposizione non è applicabile:
1)agli impianti e macchinari già in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto sino a quando l'impianto o il macchinario
sono messi in disuso;
2) alla manutenzione di impianti o macchinari già in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. È vietata l'immissione sul
mercato dell'usato di detta sostanza, di preparati e di impianti o
macchinari contenenti detta sostanza. |
23. Monometildiclorodifenilmetano Nome
commerciale Ugilec 121, Ugilec 21 CAS n. sconosciuto |
Sono vietati l'immissione sul mercato e
l'uso di questa sostanza, dei preparati e dei prodotti che la
contengono. |
24. Monometildibromodifenilmetano Nome
commerciale DBBT CAS n. 99688-47-8 |
Sono vietati l'immissione sul mercato e
l'uso di questa sostanza, dei preparati e dei prodotti che la
contengono. |
25. Pile alcaline al manganese destinate
ad utilizzazione prolungata a temperature inferiori a 0°C o superiori a
50°C ovvero con particolare esposizione agli urti, per le quali il
limite e' dello 0,05 per cento in peso di mercurio.(4) |
Vietata l'immissione sul mercato e l'uso.
|
26. Tutte le altre pile alcaline al
manganese contenenti piu' dello 0,025% in peso di mercurio |
Vietata l'immissione sul mercato e l'uso.
|
27.Sostanze elencate nell'allegato I del
D.M.28 aprile 1997 classificate come "cancerogene della categoria 1 o
della categoria 2" ed etichettate almeno come sostanza "Tossica (T)" con
la frase di rischio R45: "Può provocare il cancro" con la frase di
rischio R49:" Può provocare il cancro in seguito ad inalazione",
riportate come segue: Cancerogene della categoria 1 : cfr. elenco in
appendice.
Cancerogene della categoria 2: cfr. elenco in appendice; |
Fatte salve le disposizioni di cui agli
altri punti dell'allegato al D.M. 29 luglio 1994, non si possono
ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati
alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:
-a quella fissata nell'allegato I del D.M.28 aprile1997
- o a quella fissata al punto 6,tabella VI dell' allegato I Del decreto
legislativo n° 285del 16 luglio 1998 concernente attuazione di direttive
comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura
di preparati pericolosi, nel caso in cui non figuri alcun limite di
concentrazione nell'allegato I del D.M.28 aprile 1997.
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative
alla classificazione, imballaggio e all'etichettatura di sostanze e
preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve
recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
"Unicamente ad uso di utilizzatori professionali".
In base a deroga, tale disposizione non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva
65/65/del Consiglio;
b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/del Consiglio;
c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva
85/210/del Consiglio,
- ai prodotti derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o
carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
- ai combustìbili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas
liquido);
d) ai colori per artisti di cui al decreto legislativo n° 285 del 16
luglio 1998, concernente attuazione di direttive in materia di
classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi.
|
28.Sostanze elencate nell' allegato I del
D.M.28 aprile 1997 classificate "mutagene della categoria 1 o della
categoria 2" ed etichettate con la frase di rischio R46: "Può provocare
alterazioni genetiche ereditarie", riportate come segue:
Mutagene della categoria 1 : cfr elenco in appendice.
Mutagene della categoria 2: cfr elenco in appendice. |
Fatte salve le disposizioni di cui agli
altri punti dell'allegato al D.M. 29 luglio 1994 , non si possono
ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati
alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:
- a quella fissata nell' allegato I del D.M.28 aprile 1997
-o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I del decreto
legislativo n° 285 del 16 luglio 1998 concernente attuazione di
direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed
etichettatura di preparati pericolosi, nel caso in cui non figuri alcun
limite di concentrazione nell'allegato I del D.M.28 aprile 1997 :
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative
alla classificazione, allo imballaggio e ali' etichettatura di sostanze
e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve
recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
"Unicamente ad uso di utilizzatori professionali".
In base a deroga tale disposizione non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva
65/65/del Consiglio;
b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/del Consiglio;
c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210
del Consiglio,
- ai prodotti derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o
carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, - ai
combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas
liquido);
d) ai colori per artisti ai colori per artisti di cui al decreto
legislativo n° 285 del 18 luglio 1998, concernente attuazione di
direttive in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di
preparati pericolosi. |
29.Sostanze elencate nell' allegato I del
D.M.28 aprile 1997 classificate "tossiche per la riproduzione della
categoria 1 o della categoria 2" ed etichettate con la frase di rischio
R60: "Può ridurre la fertilità" e/ o R61 può danneggiare i bambini non
ancora nati", riportate come segue:
Tossico per la riproduzione della categoria 1 : cfr.elenco in appendice.
Tossico per la riproduzione della categoria 2: cfr. elenco in appendice.
|
Fatte salve le disposizioni di cui agli
altri punti dell'allegato al D.M. 29 luglio 1994, non si possono
ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati
alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale ot superiore :
-a quella fissata nell' allegato I del D.M.28 aprile 1997
- a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato del decreto
legislativo n° 285 del 16 luglio 1998, concernente attuazione di
direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed
etichettatura di preparati pericolosi, nel caso in cui non figuri alcun
limite di concentrazione nell'allegato I del D.M.28 aprile 1997 .
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative
alla classificazione, allo imballaggio e ali' etichettatura di sostanze
e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve
recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
"Unicamente ad uso di utilizzatori professionali".
In base a deroga tale disposizione non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva
65/65/del Consiglio;
b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/del Consiglio;
c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210
del Consiglio,
- ai prodotti derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o
carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
- ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas
liquido);
d) ai colori per artisti ai colori per artisti di cui al decreto
legislativo n° 285 del 16 luglio 1998. concernente attuazione di
direttive in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di
preparati pericolosi. |
30. Sostanze e preparati contenenti una o
più delle seguenti sostanze:
a) Creosoto EINECS n. 232-287-5 CAS n. 8001-58-9
b) Olio di creosoto EINECS n. 263-047-8 CAS n. 61789-28-4
b) Distillati (catrame di carbone), oli di naftalene EINECS n. 283-484-8
CAS n. 84650-04-4
c) Olio di creosoto, frazione di acenaftene EINECS n. 292-605-3 CAS n.
90640-84-9
d) Destillati (catrame di carbone) di testa EINECS n. 266-026-1 CAS n.
65996-91-0
f) Olio di antracene EINECS n. 292-602-7 CAS n. 90640-80-5
g) Fenoli di catrame, carbone, greggio EINECS n. 266-019-3 CAS n.
65996-85-2
h) Creosoto dal legno EINECS n. 232-419-1 CAS n. 8021-39-4
i) Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini EINECS n.
310-191-5 CAS n. 122384-78-5 (5) |
1. Non si possono utilizzare per il
trattamento del legno. Inoltre il legno così trattato non può essere
immesso sul mercato
2. Tuttavia in deroga a quanto sopra:
i) per quanto riguarda le sostanze e i preparati, questi possono essere
utilizzati per il trattamento del legno in impianti industriali oppure
da parte di utilizzatori professionali, cui si applica la legislazione
comunitaria sulla protezione di lavoratori, per nuovi trattamenti in
situ se contengono:
a) una concentrazione di benzo(a) pirene superiore allo 0.005 % in massa
e
b) una concentrazione di fenoli estraibili in acqua superiore al 3 % in
massa.
Tali sostanze e preparati per il trattamento del legno in impianti
industriali oppure da parte di utilizzatori professionali:
- possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi con una
capacità pari o superiore a 20 litri,
- non possono essere venduti al pubblico.
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative
alla classificazione, all'imballaggio ed etichettatura di sostanze e
preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve
recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
"Unicamente per uso in impianti industriali".
ii) Per quanto riguarda il legno trattato in impianti industriali oppure
da parte di utilizzatori professionali in conformità del punto i), viene
immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ,
tale legno può essere impiegato solo per usi professionali e industriali
ad esempio: opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto
di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di
alberi, ecc.), porti o vie fluviali.
iii) Per quanto riguarda il legno trattato con le sostanze elencate al
punto 32. lettere da a) a i), prima dell'entrata in vigore della
presente direttiva, il divieto di cui al punto 1 circa l'immissione sul
mercato non si applica se tale legno è immesso sul mercato dei prodotti
usati.
3. Tuttavia il legno trattato di cui alprecedente punto 2 lettere ii) e
iii) non può essere utilizzato:
- all'interno di edifici indipendentemente dalla loro destinazione; -
per giocattoli;
- in campi da gioco;
- in parchi, giardini e altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria
aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle;
- per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic;
- per la fabbricazione, l'uso e qualsiasi nuovo trattamento di:
- contenitori destinati a colture agricole;
- imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti greggi,
intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale;
- altri materiali che possono contaminare i prodotti sopracitati.
|
31.Cloroformio CAS n. 71-55-6
32.tetracloruco di carbonio CAS n. 56-23-5
33 .1,1,2-tricloroetano CAS n. 79-00-5
34.1,1,2,2-tetracloroetano CAS n. 67-66-3
35.1,1,1,2-tetracloroetano CAS n. 79-34-5
36. pentacloroetano CAS n. 630-20-6
37.1,1-dicloroetilene CAS n. 76-01-7
38.1,1,1-tricloroetano CAS n. 75-35-4 (5) |
Non si possono utilizzare in
concentrazioni uguali o superiori allo 0,1%in massa in sostanze o
preparati immessi sul mercato per la ven dita al pubblico e/o per
applicazioni diffusive quali la pulizia di superfici o tessuti. Senza
pregiudizio per l'applicazione di altre disposizioni comunitarie
relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di
sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e dei
preparati che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo
0,1% deve recare in maniera chiara ed indelebile la seguente dicitura:
"Unicamente per uso in impianti industriali". In base a deroga, tale
disposizione non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva
65765/del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/
b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/del Consiglio,
modificata da ultimo dalla direttiva 93/35/ |
39. Esacloroetano CAS n. 67-72-1 EINECS n.
2006664 (5) |
Non può essere utilizzato nella produzione
o nella lavorazione di metalli non ferrosi. |
40. Nichel CAS n. 7440-02-0 EINECS 2311114
e suoi composti (6) |
Non può essere utilizzato
1) in oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o
in altre parti perforate del corpo umano durante la cicatrizzazione
della ferita causata dalla perforazione, e vengono successivamente tolti
oppure no, a meno che tali oggetti siano omogenei e la concentrazione di
nichel - espressa in massa di nichel rispetto alla massa totale - sia
inferiore allo 0,05%
2) in prodotti destinati ad entrare in contatto diretto con la pelle,
quali:
- orecchini,
- collane, bracciali, catenelle, braccialetti da caviglia, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi
metallici, se sono applicati agli indumenti se il tasso di cessione del
nichel dalle parti di questi prodotti che vengono a contatto diretto con
la pelle è superiore a 0,5 µg/cm 2/settimana;
3) in prodotti come quelli elencati al punto 2), se hanno un
rivestimento senza nichel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente
a garantire che il tasso di cessione di nichel dalle pareti di tali
prodotti che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non
superi 0,5 µg/cm 2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso
normale del prodotto. I prodotti che sono oggetto dei paragrafi 1, 2 e 3
non possono esserte immessi sul mercato se non sono conformi alle
prescrizioni di detti paragrafi, valutate secondo le norme armonizzate
di cui alla Comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee del 20 luglio 1999 e qui di seguito
riportata |
41.
Coloranti azoici. (7) |
1. I coloranti azoici che, per scissione
di uno o piu' gruppi azoici, possono rilasciare una o piu' delle ammine
aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili,
cioe' superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate
degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente
all'art. 2-bis della direttiva 2002/61/CE, non devono essere usati in
articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e
prolungato con la pelle o la cavita' orale umana, ad esempio:
abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli,
parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a
pelo;
calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli,
cartelle porta documenti, copri sedie, borse portate attorno al collo;
giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio;
filati e tessuti destinati al consumatore finale.
2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono
essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi
contenute.
In deroga a quanto disposto, fino al 1° gennaio 2005, la presente
disposizione non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre
riciclate se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da
precedenti colorazioni delle medesime fibre e se le ammine elencate sono
rilasciate in concentrazioni inferiori a 70 ppm.
3. I coloranti azoici elencati nell'appendice non possono essere immessi
sul mercato o usati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio
come sostanza o componente di preparati in misura superiore allo 0,1% in
massa. |
42.
Alcani. C10-C13, cloro (paraffine clorurate catena corta). |
1. Non possono essere immessi in commercio
per riutilizzazione come sostanze o come componenti di altre sostanze o
preparati in concentrazioni superiori all'1%: per la lavorazione dei
metalli;
per l'ingrasso del cuoio.(8)
|
43. (9)
1) Nonilfenoto C6H4(OH)C9H19
2) Nonilfenolo etossifato (C2H4O)19C15H2O |
Non può essere commercializzato od
impiegato quale sostanza o contituente di preparati in concentrazione
uguale o superiore allo 0,1% in massa ai seguenti fini:
1) ulizie industriali o civili tranne:
- sistemi a secco chiusi e controllati in cui il liquiso di lavaqggio
viene riciclato o incenerito;
- sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido viene
riciclato o incenerito
2) pulizie domestiche;
3) trattamento tessile e di pellame , tranne:
- trattamento senza rilascio in acqua di scarico;
- sistemi con trattamento speciale in cui l'acqua di lavorazione viene
pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del
rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrossatura di pelli ovine);
4) emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli;
5) lavorazione dei metalli, tranne:
- impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio
viene riciclato o incenerito;
6) industria della pasta di carta e della carta;
7) cosmetici;
8) altri prodotti per l'giene e la cura personali, tranne:
- spermicidi
9) coformulanti nei pesticidi e nei biocidi |
44. Cemento (9) |
1) Il cemento e i preparati contenenti
cemento non possono essere commercializzati o impiegati se contengono,
una volta mescolati ad acqua, oltre lo 0,0002% di cromo VI idrosolubile
sul peso totale a secco del cemento;
2) qualora si impieghino agenti riducenti, senza pregiudizio nei
confronti dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative
alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura,
sull'imballaggio del cemento o dei preparati contenenti cemento devono
figurare informazioni leggibili e indelebili riguardanti la data di
confezionamento, le condizioni di conservazione e il periodo di
conservazione adeguati al mantenimento dell'attività dell'agente
riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI idrosolubile al di
sotto del limite indicato al punto1;
3) a titolo di deroga, i punti 1 e 2 non si applicano all'immissione sul
mercato e all'uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati
chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e i preparati
contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e che non
comportano alcuna possibilità di contatto con la pelle |
45. (10)
Crocidolite, CAS n. 12001-28-4
Crisotilo, CAS n. 12001-29-5
Amosite, CAS n. 12172-73-5
Antofillite, CAS n. 77536-67-5
Actinolite, CAS n. 77536-66-4
Tremolite, CAS n. 77536-68-6
|
(1) Il punto 2 del presente allegato, come sostituito dal D.m. 29 luglio
1994, è stato sostituito dal punto 2 dell'allegato al D.m. 12 agosto 1998.
(1 bis) Punto sostituito dal D.m. 17 ottobre 2003.
(2) Punto sostituito dal D.m. 13 dicembre 1999.
(3) La sezione 4 è stata aggiunta al punto 21 dal D.m. 13 dicembre 1999.
(4) Voce aggiunta dal D.m. 20 marzo 1997.
(4 bis) Punto sostituito dal D.m. 11 febbraio 2003.
(5) Punto sostituito dal D.m. 17 aprile 2003.
(6) Punto aggiunto dall' art. 1, comma 1, D.m. 21 marzo 2000.
(7) Punto sostituito dal D.m. 17 ottobre 2003.
(8) Punto aggiunto dal D.m. 17 ottobre 2003.
(9) Punto aggiunto dal D.m. 10 maggio 2004.
(10) Punto aggiunto dal D.m. 14 dicembre 2004.
Comunicazione della Commissione nel quadro
dell'applicazione della direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 1994, che stabilisce la dodicesima modifica della
direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e
preparati pericolosi
(1999/C 205/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
OEN Riferimento (1) |
Titolo della norma armonizzata
|
Anno di ratifica |
CEN EN 1810:1998 |
Metodo di prova di riferimento per la
determinazione del contenuto di nickel per mezzo della spettrometria ad
assorbimento atomico |
1998 |
CEN EN 1811:1998 |
Metodo di prova di riferimento per il
rilascio del nichel da prodotti destinati ad entrare in contatto diretto
e prolungato con la pelle |
1998 |
CEN EN 12472:1998 |
Metodo per la simulazione dell'usura e
della corrosione per la determinazione del rilascio di nichel da
prodotti rivestiti |
1998 |
(1) OEN (Organismo europeo di
normalizzazione):
CEN: Rue de Stassart 36, B - 1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax
(32-2) 550 08 19
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo
alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
(G.U. n. L 256 del 7.9.1987).
APPENDICE
Punto 41. Coloranti Azoici
Elenco delle ammine aromatiche
|
Numero CAS |
Numero Indice |
Numero CE |
Sostanza |
1 |
92-67-1 |
612-072-00-6 |
202-177-1 |
Bifenil-4-ammina
4-amminobifenile
xenilammina |
2 |
92-87-5 |
612-42-00-2 |
202-199-1 |
Benzidina |
3 |
95-69-2 |
|
202-441-6 |
4-cloro-0-toluidina |
4 |
91-59-8 |
612-022-00-3 |
202-080-4 |
2-Naftilammina |
5 |
97-56-3 |
611-006-00-3 |
202-591-2 |
o-ammino-azotoluene
4-ammino-2', 3-dimetilazobenzene |
6 |
99-55-8 |
|
202-765-8 |
5-nitro-o-toluidina |
7 |
106-47-8 |
612-137-00-9 |
203-401-0 |
4-cloroanilina |
8 |
615-05-4 |
|
210-406-1 |
4-metossi-m-fenilendiammina |
9 |
91-94-1 |
612-068-00-4 |
202-109-0 |
3,3'-diclorobenzidina
3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenediammina |
11 |
119-90-4 |
612-036-00-x |
204-355-4 |
3,3'-dimetossibenzidina-o-dianisidina |
12 |
119-93-7 |
612-041-00-7 |
204-358-0 |
3,3'-dimetilbenzidina |
13 |
838-88-0 |
612-085-00-7 |
212-658-8 |
4,4'-metilenedi-o-toluidina |
14 |
102-71-8 |
|
204-419-1 |
6-metossi-m-toluidina-p-cresidina |
15 |
101-14-4 |
612-078-00-9 |
202-918-9 |
4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina)
2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina |
16 |
101-80-4 |
|
202-977-0 |
4,4'-ossidianilina |
17 |
139-65-1 |
|
205-370-9 |
4,4'-tiodianilina |
18 |
95-53-4 |
612-091-00-x |
202-429-0 |
o-toluidina
2-amminotoluene |
19 |
95-80-7 |
612-099-00-3 |
202-453-1 |
4-metil-m-fenilendiammina |
20 |
137-17-7 |
|
205-282-0 |
2,4,5-trimetilanilina |
21 |
90-04-0 |
612-035-00-4 |
201-963-1 |
o-anisidina
2-metossianilina |
22 |
60-09-3 |
611-008-00-4 |
200-453-6 |
4-amino azobenzene |
Elenco dei coloranti azoici
|
Numero CAS |
Numero Indice |
Numero CE |
Sostanza |
1 |
Componente 1:
N.CAS:118685-33-69
c19h23CICrN7O12S.2Na
Componente 2:
C46H30CrN10O20S2.3Na/span> |
611-070-002 |
405-665-4 |
Miscela di: sodio (6-)4-anisidino)
-3-sulfonato-2 (3,5-dinistro-2-ossidofenilazo-1-naftolato) (1-5
(cloro-2-ossidofenilazo) -2-naftolato) cromato (1-);
Trisodio bis (6-(4-anisidino) -3-solfonato-2-
(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo) ---naftolato) cromato (1)'' |
|