Decreto del Ministero della Salute 14 dicembre 2004
Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 31 del 8-2-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610, recante rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE numero 76/769;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;
Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la 26ª modifica della direttiva 76/769/CEE;
Vista la direttiva 1999/77/CE della Commissione del 26 luglio 1999, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE (Amianto);
Decreta:
Art. 1.
1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 18 giugno 2004 citato in premessa, e' aggiunto il punto 45 riportato nell'allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2004
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 13
Allegato
45. Crocidolite, CAS n. 12001-28-4
Crisotilo, CAS n. 12001-29-5
Amosite, CAS n. 12172-73-5
Antofillite, CAS n. 77536-67-5
Actinolite, CAS n. 77536-66-4
Tremolite, CAS n. 77536-68-6
L'uso delle fibre accanto elencate e dei prodotti contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte e' vietato. L'uso dei prodotti contenenti le fibre di amianto accanto elencate e che sono gia' installati o in servizio prima della data di entrata in vigore del presente decreto è autorizzato fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile.