Decreto del Ministero della Salute 14 dicembre 2004

Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 31 del 8-2-2005)

 

 

 

                     

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione  sul  mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215,  attuazione  delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610, recante rispettivamente  la  quinta  e  la  settima  modifica (amianto) della direttiva CEE numero 76/769;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in  particolare  l'art.  27  che  ha  introdotto  nel  citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;

Vista  la  legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  29 luglio  1994, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana   n.  288  del  10 dicembre  1994,  concernente l'attuazione  delle  direttive  89/677/CEE,  91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE  recanti  rispettivamente,  l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  12 agosto  1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  14  del  13 gennaio  1999,  concernente  il recepimento  delle  direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE  e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti   al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della  stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo  e  terzo  adeguamento,  quindicesima  e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 13 dicembre 1999, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del   21 marzo  2000,  concernente  il  recepimento  delle  direttive 1999/43/CE  e  1999/51/CE  recanti rispettivamente la diciassettesima modifica  della  direttiva  76/769/CEE  e  il  quinto  adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  2000, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del  15 giugno  2000,  concernente  il  recepimento  della  direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto   il   decreto  del  Ministro  della  salute  12 marzo  2003, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del  26 aprile  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva 2002/61/CE,   recante   diciannovesima   modifica   della   direttiva 76/769/CEE;

Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  11 febbraio 2003, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  15 maggio  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva 2002/62/CE,   recante   nono   adeguamento   al   progresso   tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 aprile  2003, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del  11  agosto  2003,  concernente  il  recepimento  delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo   adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della direttiva  76/769/CEE  e  ventiquattresima  modifica  della direttiva 76/769/CEE;

Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 ottobre  2003, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del  31 dicembre  2003,  concernente  il  recepimento delle direttive 2002/45/CE,  2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica   della  direttiva  76/769/CE  ed  il  decimo  e  dodicesimo adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della medesima direttiva;

Visto   il  decreto  del  Ministero  della  salute  10 maggio  2004 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 24 agosto  2004,  n  198,  che  recepisce  la  direttiva  comunitaria 2003/53/CE, recante la 26ª modifica della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 1999/77/CE della Commissione del 26 luglio 1999, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE (Amianto);

 

Decreta:

 

Art. 1.

1.   All'allegato   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 settembre  1982,  n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della  sanita'  del 18 giugno 2004 citato in premessa, e' aggiunto il punto 45 riportato nell'allegato al presente decreto.


Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

 

Il Ministro: Sirchia

 

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 13

  

 

 

Allegato

 45. Crocidolite, CAS n. 12001-28-4

 Crisotilo, CAS n. 12001-29-5

 Amosite, CAS n. 12172-73-5

 Antofillite, CAS n. 77536-67-5

 Actinolite, CAS n. 77536-66-4

 Tremolite, CAS n. 77536-68-6

 

L'uso  delle  fibre  accanto  elencate e dei prodotti contenenti tali fibre  intenzionalmente  aggiunte  e'  vietato.  L'uso  dei  prodotti contenenti  le  fibre  di  amianto  accanto  elencate e che sono gia' installati  o  in  servizio prima della data di entrata in vigore del presente   decreto   è  autorizzato fino  alla  data  della  loro eliminazione o fine della vita utile.