Decreto Ministero Ambiente 11 marzo 1998, n. 141
Regolamento recante Norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica

(
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1998)

ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N.36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (S.O. n. 40, G. U. 12 marzo 2003, n. 59), in vigore dal 27-3-2003.

 


 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sul rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sul rifiuti di imballaggio», ed in particolare l'articolo 18, commi 2, lettera a), e 4, e l'articolo 28;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante integrazioni e modifiche al predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Tenuto conto che il riciclaggio il recupero di materia e, ove il potere calorifico del rifiuto lo consenta, il recupero energetico costituiscono, nell'ordine, attività prioritarie nell'ambito della gestione dei rifiuti;

Vista la direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei PCB/PCT;

Visto l'elenco dei rifiuti pericolosi, istituito al sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/ CEE, riportato nell'allegato «D» al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto l'articolo 17, comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/04532 del 12 marzo 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Smaltimento in discarica dei rifiuti

1. I rifiuti possono essere smaltiti in discarica solo se accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Le caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I proprie dei singoli rifiuti pericolosi sono individuate sulla base dell'allegato Il.

3. Il gestore della discarica è tenuto ad accertare che i rifiuti siano accompagnati dal formulario di identificazione di cui al comma 1, nonché a verificare:

a) che in base alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione il rifiuto può essere conferito in discarica;

b) che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondono a quelle riportate nel formulario di identificazione.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al conferimento in discarica di rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti domestici.

Art. 2.

Divieto di smaltimento in discarica di rifiuti

È vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:

a) rifiuti allo stato liquido;

b) rifiuti classificati in base ai criteri fissati nell'allegato I Esplosivi (H1) e/o Comburenti (H2);

c) rifiuti con un punto di infiammabilità < 55 °C.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è altresì vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:

a) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > 1%;

b) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5%;

c) rifiuti sanitari a rischio infettivo (Categoria di rischio H9 di cui all'All. I);

d) rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medico-chirurgici e prodotti fitosanitari;

e) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili, policlorotrifenili, monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano in quantità superiore a 25 ppm;

f) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani di cui all'allegato III in quantità superiore a 10 ppb da calcolarsi sulla base dei fattori di tossicità equivalente di cui allo stesso allegato III;

g) rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico presenti tal quali nel rifiuto o che si possano generare a seguito di processi di degradazione;

h) rifiuti che contengono sostanze chimiche nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo i cui effetti sull'uomo e o sull'ambiente non siano noti.

Art. 3.

Identificazione e catalogazione dei rifiuti pericolosi

1. Il gestore della discarica è tenuto a predisporre apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore e la trincea della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso.

2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del registro di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 4.

Norme transitorie

1. Lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito in conformità alle prescrizioni ed alle norme tecniche previste dalle autorizzazioni vigenti fino al 31 dicembre 1999.

2. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 marzo 1998

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

Il Ministro della sanità

BINDI

Il Ministro dell'industria

del commercio e dell'artigianato

BERSANI

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 25

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

 

H1

«Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto, della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più dei dinitrobenzene;

H2

«Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3A

«Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

  • liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o

  • che a contatto con l'aria a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

  • solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o

  • gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o

  • che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3B

«Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 'C;

H4

«Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5

«Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6

«Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportate rischi per la saluti gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7

«Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8

«Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9

«Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10

«Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11

«Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12

Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13

Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14

«Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.



Note:

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte LA e parte II.B della direttiva 671548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(1), nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio(2)

(1) GU n. L 196 del 16. 6. 1967, pag.1.

(2) GU n. L 259 M 15. 10. 1979, pag. 10.

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche «cancerogeno», «teratogeno» e «mutageno» e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte Il D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione(1)

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 841449 / CEE della Commissione (2) o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

(1) GU n. 257 del 16.9.1983, pag. 1

(2) GU n. 251 del 19.9.1984, pag. 1

ALLEGATO II
ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE (13)

 

Codice CER

Designazione

02

RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA

0201

RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE

020105

Rifiuti agrochimici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H 10, H 14, H3A e H3B

03

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI

0302

RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO

030201

Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H3A e H3B

030202

Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3A e H3B

030203

Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B

030204

Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14

04

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE

0401

RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE

040103

Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida H04, H05, H06, H10, H3A e H3B

0402

RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE

040211

Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura H04, H05, H06, H14, H3A e H3B

05

RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO,DEL CARBONE

0501

RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI

050103

Morchie e fondi di serbatoi H04, H05, H07, H13, H14, H3B

050104

Fanghi acidi da processi di alchilazione H04, H05, H07, H08, H 14, H3A e H3B

050105

Perdite di olio H04, H05: H13, H14, H3A e H3B

050107

Catrami acidi H04, H07, H08, H Il, H14, H3A e H3B

050108

Altri catrami H04, H05, H06 H07, H10, H11, H14, H3A e H3B

0504

FILTRI DI ARGILLA ESAURITI

050401

Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H07, H10, H] 1, H13, H14, H3A e H3B

0506

RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

050601

Catrami acidi H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14

050603

Altri catrami H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B

0507

RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE

050701

Fanghi contenenti mercurio H05, H06, H11, H13, H14, H3A e H3B

0508

RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO

050801

Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H08, H 10, H 11, H 13, H 14, H3A

050802

Catrami acidi H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14

050803

Altri catrami H04, H05, H06, H07, H08, H10, H1 l, H14, H3B

050804

Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A

06

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI

0601

SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO

060101

Acido solforoso e solforico H04, H05, H06, H08

060102

Acido cloridrico H04, H05, H06, H08

060103

Acido fluoridrico H04, H05, H06, H08

060104

Acido fosforoso e fosforico H04, H05, H06, H08

060105

Acido nitroso e nitrico H02, H04, H05, H06, H08

060199

Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08

0602

SOLUZIONI ALCALINE

060201

Idrossido di calcio H04, H05, H06, H08

060202

Soda H04, H05, H06, H08

060203

Ammoniaca H04, H05, H06, H08, H14

060299

Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08

0603

SALI E LORO SOLUZIONI

060311

Sali e soluzioni contenenti cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14

0604

RIFIUTI CONTENENTI METALLI

060402

Sali metallici (tranne 060300) H02, H04, H05, H06, H08, H13, H14

060403

Rifiuti contenenti arsenico H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14

060404

Rifiuti contenenti mercurio H04, H05, H06, H08, H11, H12, H13, H14

060405

Rifiuti contenenti altri metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14

0607

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI

060701

Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolisi H04, H05, H06, H07

060702

Carbone attivo dalla produzione di cloro H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14

0613

RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

061301

Pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica H04, H05, H06, H11, H13, H14

061302

Carbone attivo esaurito (tranne 060702) H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H3B

07

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI

0701

RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU)

070101

Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070103

Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070104

Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070107

Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070108

Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070109

Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminanti da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05. H06, H07, H08, H10, H1 l, H12, H13, H14, H3A e H3B

070110

Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

0702

RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI

070201

Soluzioni di lavaggio e acque madri H05, H06, H08, H14

070203

Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H09, H13, H14, H3A e H3B

070204

Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B

070207

Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070208

Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B

070209

Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14

070210

Altri residui di filtrazione, assorbimenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

0703

RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 061100)

070301

Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H08, H13, H14

070303

Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B

070304

Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B

070307

Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070308

Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070309

Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070310

Altri residui di filtrazione assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

0704

RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 020105)

070401

Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14

070403

Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070404

Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070407

Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070408

Altri fondi di distillazione residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070409

Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070410

Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

0705

RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI

070501

Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14

070503

Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B

070504

Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

070507

Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B

070508

Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B

070509

Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

070510

Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

0706

RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI

070601

Soluzioni acquose di lavaggio ed acque di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14

070603

Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

070604

Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B

070607

Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

070608

Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

070609

Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

070610

Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

0707

RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

070701

Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070703

Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070704

Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070707

Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070708

Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070709

Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070710

Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

08

RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

0801

RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI

080101

Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

080102

Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

080106

Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

080107

Fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

0803

RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA

080301

Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

080302

Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

080305

Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

080306

Fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

08040

RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)

080401

Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

080402

Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

080405

Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

080406

Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

09

RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

0901

RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

090101

Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa H04, H05, H06, H08, H 13, H14

090102

Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14

090103

Soluzioni di sviluppo a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14, H3A

090104

Soluzioni di fissaggio H04, H05, H06, H08, H13, H14

090105

Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore H04, H05, H06, H08, H13, H14

090106

Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici H06, H07, H14

10

RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

1001

RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 190000)

100104

Ceneri leggere di olio H13

100109

Acido solforico H04, H08

'1003

RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO

100301

Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A

100303

Rifiuti di schiumatura H13, H14. H3A e H3B

100304

Scorie di prima fusione/scorie bianche H04, H05, H13, H14

100307

Rivestimenti di carbone usati H04, H05, H12, H13, H14

100308

Scorie saline di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14

100309

Scorie nere di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14

100310

Rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere H04, H05, H06, H12, H13, H14

1004

RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO

100401

Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14

100402

Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14

100403

Arsenato di calcio H04, H05, H06, H13, H14

100404

Polveri dal gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13, H 14, H3A

100405

Altre polveri e particolato H04, H05, H06, H 14, H3A

100406

Rifiuti derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14

100407

Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, HO5, H06, H13, H14

1005

RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO

100501

Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H13

100502

Scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione) H04, H05, H13

100503

Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H07, H13, H3A

100505

Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07. H13

100506

Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07, H13, H14, H3A

1006

RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME

100603

Polveri dal gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13

100605

Rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica H04, H05, H13

100606

Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi H04, H05, H06, H13

100607

Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi H04, H05, H06, H13

11

RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI, IDROMETALLURGIA NON FERROSA

1101

RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)

110101

Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo H04, H05, H06, H08, H12, H13

110102

Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13

110103

Rifiuti contenenti cromo da cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13

110105

Soluzioni acide di decapaggio H04, H05, H06, H07, H08, H13

110106

Acidi non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13

110107

Alcali non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13

110108

Fanghi di fosfatazione H04, H05, H08, H13, H14

1102

RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI

110202

Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) H04, H05, H06, H08, H13

1103

RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA

110301

Rifiuti contenenti cianuri H04. H05, H06, H12, H13, H14

110302

Altri rifiuti H04, H05, H06

12

RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

1201

RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENITO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)

120106

Oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

120107

Oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

120108

Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

120109

Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B

120110

Oli sintetici per macchinari H04, H05, H13, H14, H3A e H3B

120111

Fanghi di lavorazione H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

120112

Grassi e cere esauriti H04, H05, H13, H14, H3A

1203

RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 110000)

120301

Soluzioni acquose di lavaggio H04, H05, H08, H14

120302

Rifiuti di sgrassatura a vapore H04, H05, H08, H(TRANNE14

13

OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000)

1301

OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI

130101

Oli per circuiti idraulici contenenti PCD e PCT H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14

130102

Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14

130103

Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H14, H3B

130104

Emulsioni contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14

130105

Emulsioni non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14

130106

Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale H04, H05. H06, H13, H14, H3B

130107

Altri oli per circuiti idraulici H04, H05, H06, H13, H14, H3B

130108

Oli per freni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B

1302

OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI

130201

Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

130202

Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07. H08, H13, H14, H3A e H3B

130203

Altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

1303

OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI

130301

Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B

130302

Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14

130303

Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B

130304

Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica H04, H05, H06, H07, H13, H14

130305

Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B

1304

OLI DI CALA

130401

Oli di cala da navigazione interna H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

130402

Oli da cala derivanti dalle fognature dei moli1H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B

130403

0li di cala da altre navigazioni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

1305

PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA

130501

Solidi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14

130502

Fanghi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B

130503

Fanghi da collettori H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14

13050.4

Fanghi o emulsioni da dissalatori H04, H05, H06, H07, H13, H14

130505

Altre emulsioni H04, H05, H06, H07, H13, H14

1306

ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

130601

Alti rifiuti oleosi non specificati altrimenti H04, H05, H06, H07, H08, H10, H13, H14, H3B

14

RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)

1401

RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA

140101

Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14

140102

Altri solventi alogenati e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

140103

Altri solventi e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

140104

Miscele acquose contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B

140105

Miscele acquose non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14. H3A e H3B

140106

Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

140107

Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

1402

RIFIUTI DALLA PULIZIA DEI TESSUTI

140201

Solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

140202

Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B

140203

Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B

140204

Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B

1403

RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA

140301

Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B

140302

Altri solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

140303

Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B

140304

Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

140305

Fanghi o rifiuti contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B

1404

RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL

140401

Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B

140402

Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

140403

Altri solventi o miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

140404

Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

140405

Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B

1405

RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (fondi di distillazione)

140501

Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14

140502

Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B

140503

Altri solventi e miscele di solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B

140504

Fanghi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3B

140505

Fanghi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO

1602

APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO

160201

Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H13, H14

1604

RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO

160401

Munizioni di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B

160402

Fuochi artificiali H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B

160403

Altri rifiuti esplosivi di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B

1606

BATTERIE ED ACCUMULATORI

160601

Accumulatori al piombo H04, H05, H06, H08, H13

160602

Accumulatori al nichel-cadmio H04, H05, H06, H08, H13

160603

Pile a secco al mercurio H05, H06, H13

160606

Elettroliti da pile e accumulatori H04, H05, H08, H13, H14, H3A

1607

RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 050000 E 120000)

160701

Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B

160702

Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B

160703

Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H14, H3A e H3B

160704

Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici H01, H02. H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

160705

Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B

160706

Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli H01, H02, H04, H05, H13, H14, H3A e H3B

17

RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)

1706

MATERIALE ISOLANTE

17061

Materiali isolanti contenenti amianto H04, H05, H07, H11, H13, H14

18

RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE 1 RIFIUTI DI CUCINA E DI RICOSTRUZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)

1801

RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI

180103

Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni H09

1802

RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI

180202

Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni H09

180204

Sostanze chimiche di scarto H05, H06, H07, H09, H10, H11, H13, H3A e H3B

19

RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA

1901

RIFIUTI DA INCENERIMENTO 0 PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO. INDUSTRIE ED ISTITUZIONI

190103

Ceneri leggere H04, H05, H07, H10, H11, H13, H14

190104

Polveri di caldaie H04, H05, H13, H14

190105

Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14

190106

Acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue H04, H05, H08, H13, H14

190107

Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H07, H13, H14

190110

Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi H04, H06, H07, H13, H14

1902

RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONTE, DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE)

190201

Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli H04, H05, H06, H07, H 12, H 13, H 14

1904

RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE

190402

Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi H04, H05, H13

190403

Fase solida non vetrificata H05, H13

1908

RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

190803

Grassi ed oli da separatori olio/acqua H05, H13, H14, H3B

190806

Resine di scambio ionico sature od usate H04, H05. H08, H13

190807

Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico H04, H05, H07, H08. H13. H14, H3A e H3B

20

RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

2001

RACCOLTA DIFFERENZIATA

200112

Vernici, inchiostri, adesivi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

200113

Solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

200117

Prodotti fotochimici H04, H05, H08, H13, H14

200119

Pesticidi H05, H06, H07, H08, H10, H12, H13, H14

200121

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio H05, H06, H13, H14, H3A e H3B

 

ALLEGATO III

FATTORI DI EQUIVALENZA PER LE DIOSSINE E

I DIBENZOFURANI

 

2,3,7,8

Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)

1

1,2,3,7,8

Pentaclorodibenzodieossina (PeCDD)

0,5

1,2,3,4,7,8

Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)

0,1

1,2,3,7,8,9

Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)

0,1

1,2,3,6,7,8

Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)

0,1

1,2,3,4,6,7,8

EptacIorodibenzodiossina (HpCDD)

0,01

0ctaclorodibenzodiossina (OCDD)

0,001

2,3,7,8

Tetraclorodibenzofurano (TCDF)

0,01

2,3,4,7,8

Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)

0,5

1,2,3,7,8

Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)

0,05

1,2,3,4,7,8

Esaclorodibenzofurano (HxCDF)

0,1

1,2,3,7,8,9

Esaclorodibenzofurano (HxCDF)

0,1

1,2,3,6,7,8

Esaclorodibenzofurano (HxCDF)

0,1

2,3,4,6,7,8

Esaclorodibenzofurano (HxCDF)

0,1

1,2,3,4,6,7,8

EptacIorodibenzofurano (HpCDF)

0,01

1,2,3,4,7,8,9

Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)

0,01

Octaclorodibenzofurano (OCDF)

0,001

 

N0TE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto al sensi dell'art. 10. comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997 - supplemento ordinario. Il testo dell'art. 18, commi 2, lettera a), e 4, del citato D.Lgs. è il seguente:

«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;».

«4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, al sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, e dei trasporti e della navigazione».

- Il testo dell'art. 28 del citato D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero). - 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, al tipi ed al quantitativi massimi di rifiuti, ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

d) il luogo di smaltimento;

e) il metodo di trattamento e di recupero;

f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;

g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

h) le garanzie finanziarie;

i) l'idoneità del soggetto richiedente.

2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.

5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m).

6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.

7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica».

Il D.Lgs. 8 novembre 1997. n. 389, recante: «Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 1997.

- La direttiva 96/59/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 243 del 24 settembre 1996.

- La direttiva 91/689/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 377 del 31 dicembre 1991; l'art. 1, paragrafo 4, è il seguente:

«4. Al fini della presente direttiva, si intende per «rifiuti pericolosi»:

i rifiuti precisati in un elenco da stabilirsi conformemente alla procedura prevista all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE e basato sugli allegati I e II della presente direttiva entro i sei mesi che precedono la data di applicazione della presente direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato III. L'elenco precitato tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e eventualmente dei valori limite di concentrazione. L'elenco è riesaminato periodicamente, e, se necessario, riveduto secondo la stessa procedura;

qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Tali casi saranno notificati alla Commissione e riesaminati conformemente alla procedura prevista all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE al fini dell'adeguamento dell'elenco».

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti».

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«6. Dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, DIO e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia».