Decreto Ministero
Ambiente 11 marzo 1998, n. 141
Regolamento
recante Norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei
rifiuti pericolosi smaltiti in discarica
(Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1998)
ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N.36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (S.O. n. 40, G. U. 12 marzo 2003, n. 59), in vigore dal 27-3-2003.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sul rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sul rifiuti di imballaggio», ed in particolare l'articolo 18, commi 2, lettera a), e 4, e l'articolo 28;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante integrazioni e modifiche al predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Tenuto conto che il riciclaggio il recupero di materia e, ove il potere calorifico del rifiuto lo consenta, il recupero energetico costituiscono, nell'ordine, attività prioritarie nell'ambito della gestione dei rifiuti;
Vista la direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei PCB/PCT;
Visto l'elenco dei rifiuti pericolosi, istituito al sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/ CEE, riportato nell'allegato «D» al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto l'articolo 17, comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/04532 del 12 marzo 1998;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Smaltimento in discarica dei
rifiuti
1. I rifiuti possono essere smaltiti in discarica solo se accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I proprie dei singoli rifiuti pericolosi sono individuate sulla base dell'allegato Il.
3. Il gestore della discarica è tenuto ad accertare che i rifiuti siano accompagnati dal formulario di identificazione di cui al comma 1, nonché a verificare:
a) che in base alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione il rifiuto può essere conferito in discarica;
b) che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondono a quelle riportate nel formulario di identificazione.
5. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano al conferimento in discarica di rifiuti urbani non
pericolosi e dei rifiuti domestici.
Art. 2.
Divieto di smaltimento in
discarica di rifiuti
È vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati in base ai criteri fissati nell'allegato I Esplosivi (H1) e/o Comburenti (H2);
c) rifiuti con un punto di infiammabilità < 55 °C.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è altresì vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > 1%;
b) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5%;
c) rifiuti sanitari a rischio infettivo (Categoria di rischio H9 di cui all'All. I);
d) rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medico-chirurgici e prodotti fitosanitari;
e) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili, policlorotrifenili, monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano in quantità superiore a 25 ppm;
f) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani di cui all'allegato III in quantità superiore a 10 ppb da calcolarsi sulla base dei fattori di tossicità equivalente di cui allo stesso allegato III;
g) rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico presenti tal quali nel rifiuto o che si possano generare a seguito di processi di degradazione;
h) rifiuti che contengono
sostanze chimiche nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo i cui effetti
sull'uomo e o sull'ambiente non siano noti.
Art. 3.
Identificazione e catalogazione
dei rifiuti pericolosi
1. Il gestore della discarica è tenuto a
predisporre apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla
provenienza ed alla allocazione, il settore e la trincea della discarica dove è smaltito
il rifiuto pericoloso.
2. La documentazione di cui al comma
1 costituisce parte integrante del registro di cui all'articolo 12, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 4.
Norme transitorie
1. Lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche già
autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito in
conformità alle prescrizioni ed alle norme tecniche previste dalle autorizzazioni vigenti
fino al 31 dicembre 1999.
2. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 marzo 1998
Il Ministro dell'ambiente
RONCHI
Il Ministro della sanità
BINDI
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n.
25
ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I
RIFIUTI
H1 |
«Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto, della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più dei dinitrobenzene; |
H2 |
«Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; |
H3A |
«Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
|
H3B |
«Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 'C; |
H4 |
«Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; |
H5 |
«Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; |
H6 |
«Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportate rischi per la saluti gravi, acuti o cronici e anche la morte; |
H7 |
«Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza; |
H8 |
«Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; |
H9 |
«Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; |
H10 |
«Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; |
H11 |
«Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; |
H12 |
Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; |
H13 |
Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; |
H14 |
«Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente. |
Note:
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo
«tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» è effettuata
secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte LA e parte II.B della direttiva
671548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(1), nella versione
modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio(2)
(1) GU n. L 196 del 16. 6. 1967, pag.1.
(2) GU n. L 259 M 15. 10. 1979, pag. 10.
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle
caratteristiche «cancerogeno»,
«teratogeno» e «mutageno» e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni
supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui
all'allegato VI (parte Il D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla
direttiva 83/467/CEE della Commissione(1)
Metodi di prova
I metodi di prova sono intesi a conferire un
significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III
I metodi da utilizzare sono quelli descritti
nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva
841449 / CEE della Commissione (2) o dalle successive direttive della Commissione che
adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui
lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare
su quelli dell'OCSE.
(1) GU n. 257 del 16.9.1983, pag. 1
(2) GU n. 251 del 19.9.1984, pag. 1
ALLEGATO II
ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, DELLA DIRETTIVA
91/689/CEE (13)
Codice CER |
Designazione |
02 |
RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA |
0201 |
RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE |
020105 |
Rifiuti agrochimici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H 10, H 14, H3A e H3B |
03 |
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI |
0302 |
RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO |
030201 |
Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H3A e H3B |
030202 |
Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3A e H3B |
030203 |
Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B |
030204 |
Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14 |
04 |
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE |
0401 |
RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE |
040103 |
Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida H04, H05, H06, H10, H3A e H3B |
0402 |
RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE |
040211 |
Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura H04, H05, H06, H14, H3A e H3B |
05 |
RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO,DEL CARBONE |
0501 |
RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI |
050103 |
Morchie e fondi di serbatoi H04, H05, H07, H13, H14, H3B |
050104 |
Fanghi acidi da processi di alchilazione H04, H05, H07, H08, H 14, H3A e H3B |
050105 |
Perdite di olio H04, H05: H13, H14, H3A e H3B |
050107 |
Catrami acidi H04, H07, H08, H Il, H14, H3A e H3B |
050108 |
Altri catrami H04, H05, H06 H07, H10, H11, H14, H3A e H3B |
0504 |
FILTRI DI ARGILLA ESAURITI |
050401 |
Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H07, H10, H] 1, H13, H14, H3A e H3B |
0506 |
RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE |
050601 |
Catrami acidi H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14 |
050603 |
Altri catrami H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B |
0507 |
RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE |
050701 |
Fanghi contenenti mercurio H05, H06, H11, H13, H14, H3A e H3B |
0508 |
RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO |
050801 |
Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H08, H 10, H 11, H 13, H 14, H3A |
050802 |
Catrami acidi H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14 |
050803 |
Altri catrami H04, H05, H06, H07, H08, H10, H1 l, H14, H3B |
050804 |
Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A |
06 |
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI |
0601 |
SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO |
060101 |
Acido solforoso e solforico H04, H05, H06, H08 |
060102 |
Acido cloridrico H04, H05, H06, H08 |
060103 |
Acido fluoridrico H04, H05, H06, H08 |
060104 |
Acido fosforoso e fosforico H04, H05, H06, H08 |
060105 |
Acido nitroso e nitrico H02, H04, H05, H06, H08 |
060199 |
Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08 |
0602 |
SOLUZIONI ALCALINE |
060201 |
Idrossido di calcio H04, H05, H06, H08 |
060202 |
Soda H04, H05, H06, H08 |
060203 |
Ammoniaca H04, H05, H06, H08, H14 |
060299 |
Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08 |
0603 |
SALI E LORO SOLUZIONI |
060311 |
Sali e soluzioni contenenti cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14 |
0604 |
RIFIUTI CONTENENTI METALLI |
060402 |
Sali metallici (tranne 060300) H02, H04, H05, H06, H08, H13, H14 |
060403 |
Rifiuti contenenti arsenico H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14 |
060404 |
Rifiuti contenenti mercurio H04, H05, H06, H08, H11, H12, H13, H14 |
060405 |
Rifiuti contenenti altri metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14 |
0607 |
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI |
060701 |
Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolisi H04, H05, H06, H07 |
060702 |
Carbone attivo dalla produzione di cloro H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14 |
0613 |
RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI |
061301 |
Pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica H04, H05, H06, H11, H13, H14 |
061302 |
Carbone attivo esaurito (tranne 060702) H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H3B |
07 |
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI |
0701 |
RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) |
070101 |
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070103 |
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070104 |
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070107 |
Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070108 |
Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070109 |
Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminanti da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05. H06, H07, H08, H10, H1 l, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070110 |
Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
0702 |
RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI |
070201 |
Soluzioni di lavaggio e acque madri H05, H06, H08, H14 |
070203 |
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H09, H13, H14, H3A e H3B |
070204 |
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B |
070207 |
Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070208 |
Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B |
070209 |
Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14 |
070210 |
Altri residui di filtrazione, assorbimenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
0703 |
RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 061100) |
070301 |
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H08, H13, H14 |
070303 |
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B |
070304 |
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B |
070307 |
Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070308 |
Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070309 |
Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070310 |
Altri residui di filtrazione assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
0704 |
RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 020105) |
070401 |
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14 |
070403 |
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070404 |
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070407 |
Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070408 |
Altri fondi di distillazione residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070409 |
Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070410 |
Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B |
0705 |
RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI |
070501 |
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14 |
070503 |
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B |
070504 |
Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B |
070507 |
Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B |
070508 |
Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B |
070509 |
Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B |
070510 |
Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B |
0706 |
RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI |
070601 |
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14 |
070603 |
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B |
070604 |
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B |
070607 |
Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B |
070608 |
Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B |
070609 |
Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B |
070610 |
Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B |
0707 |
RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI |
070701 |
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070703 |
Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070704 |
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070707 |
Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070708 |
Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070709 |
Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
070710 |
Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
08 |
RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA |
0801 |
RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI |
080101 |
Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
080102 |
Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
080106 |
Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B |
080107 |
Fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B |
0803 |
RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA |
080301 |
Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
080302 |
Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
080305 |
Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
080306 |
Fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
08040 |
RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI) |
080401 |
Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
080402 |
Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
080405 |
Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
080406 |
Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
09 |
RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA |
0901 |
RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA |
090101 |
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa H04, H05, H06, H08, H 13, H14 |
090102 |
Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14 |
090103 |
Soluzioni di sviluppo a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14, H3A |
090104 |
Soluzioni di fissaggio H04, H05, H06, H08, H13, H14 |
090105 |
Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore H04, H05, H06, H08, H13, H14 |
090106 |
Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici H06, H07, H14 |
10 |
RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI |
1001 |
RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 190000) |
100104 |
Ceneri leggere di olio H13 |
100109 |
Acido solforico H04, H08 |
'1003 |
RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO |
100301 |
Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A |
100303 |
Rifiuti di schiumatura H13, H14. H3A e H3B |
100304 |
Scorie di prima fusione/scorie bianche H04, H05, H13, H14 |
100307 |
Rivestimenti di carbone usati H04, H05, H12, H13, H14 |
100308 |
Scorie saline di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14 |
100309 |
Scorie nere di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14 |
100310 |
Rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere H04, H05, H06, H12, H13, H14 |
1004 |
RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO |
100401 |
Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14 |
100402 |
Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14 |
100403 |
Arsenato di calcio H04, H05, H06, H13, H14 |
100404 |
Polveri dal gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13, H 14, H3A |
100405 |
Altre polveri e particolato H04, H05, H06, H 14, H3A |
100406 |
Rifiuti derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14 |
100407 |
Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, HO5, H06, H13, H14 |
1005 |
RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO |
100501 |
Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H13 |
100502 |
Scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione) H04, H05, H13 |
100503 |
Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H07, H13, H3A |
100505 |
Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07. H13 |
100506 |
Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07, H13, H14, H3A |
1006 |
RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME |
100603 |
Polveri dal gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13 |
100605 |
Rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica H04, H05, H13 |
100606 |
Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi H04, H05, H06, H13 |
100607 |
Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi H04, H05, H06, H13 |
11 |
RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI, IDROMETALLURGIA NON FERROSA |
1101 |
RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI) |
110101 |
Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo H04, H05, H06, H08, H12, H13 |
110102 |
Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13 |
110103 |
Rifiuti contenenti cromo da cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13 |
110105 |
Soluzioni acide di decapaggio H04, H05, H06, H07, H08, H13 |
110106 |
Acidi non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13 |
110107 |
Alcali non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13 |
110108 |
Fanghi di fosfatazione H04, H05, H08, H13, H14 |
1102 |
RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI |
110202 |
Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) H04, H05, H06, H08, H13 |
1103 |
RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA |
110301 |
Rifiuti contenenti cianuri H04. H05, H06, H12, H13, H14 |
110302 |
Altri rifiuti H04, H05, H06 |
12 |
RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA |
1201 |
RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENITO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA) |
120106 |
Oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
120107 |
Oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
120108 |
Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
120109 |
Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B |
120110 |
Oli sintetici per macchinari H04, H05, H13, H14, H3A e H3B |
120111 |
Fanghi di lavorazione H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
120112 |
Grassi e cere esauriti H04, H05, H13, H14, H3A |
1203 |
RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 110000) |
120301 |
Soluzioni acquose di lavaggio H04, H05, H08, H14 |
120302 |
Rifiuti di sgrassatura a vapore H04, H05, H08, H(TRANNE14 |
13 |
OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000) |
1301 |
OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI |
130101 |
Oli per circuiti idraulici contenenti PCD e PCT H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14 |
130102 |
Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14 |
130103 |
Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H14, H3B |
130104 |
Emulsioni contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14 |
130105 |
Emulsioni non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14 |
130106 |
Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale H04, H05. H06, H13, H14, H3B |
130107 |
Altri oli per circuiti idraulici H04, H05, H06, H13, H14, H3B |
130108 |
Oli per freni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B |
1302 |
OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI |
130201 |
Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B |
130202 |
Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07. H08, H13, H14, H3A e H3B |
130203 |
Altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B |
1303 |
OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI |
130301 |
Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B |
130302 |
Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14 |
130303 |
Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B |
130304 |
Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica H04, H05, H06, H07, H13, H14 |
130305 |
Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B |
1304 |
OLI DI CALA |
130401 |
Oli di cala da navigazione interna H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B |
130402 |
Oli da cala derivanti dalle fognature dei moli1H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B |
130403 |
0li di cala da altre navigazioni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B |
1305 |
PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA |
130501 |
Solidi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14 |
130502 |
Fanghi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B |
130503 |
Fanghi da collettori H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14 |
13050.4 |
Fanghi o emulsioni da dissalatori H04, H05, H06, H07, H13, H14 |
130505 |
Altre emulsioni H04, H05, H06, H07, H13, H14 |
1306 |
ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI |
130601 |
Alti rifiuti oleosi non specificati altrimenti H04, H05, H06, H07, H08, H10, H13, H14, H3B |
14 |
RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000) |
1401 |
RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA |
140101 |
Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14 |
140102 |
Altri solventi alogenati e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
140103 |
Altri solventi e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
140104 |
Miscele acquose contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B |
140105 |
Miscele acquose non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14. H3A e H3B |
140106 |
Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
140107 |
Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
1402 |
RIFIUTI DALLA PULIZIA DEI TESSUTI |
140201 |
Solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
140202 |
Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B |
140203 |
Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B |
140204 |
Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B |
1403 |
RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA |
140301 |
Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B |
140302 |
Altri solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
140303 |
Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B |
140304 |
Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
140305 |
Fanghi o rifiuti contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B |
1404 |
RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL |
140401 |
Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B |
140402 |
Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
140403 |
Altri solventi o miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
140404 |
Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
140405 |
Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B |
1405 |
RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (fondi di distillazione) |
140501 |
Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14 |
140502 |
Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B |
140503 |
Altri solventi e miscele di solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B |
140504 |
Fanghi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3B |
140505 |
Fanghi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B |
16 |
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO |
1602 |
APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO |
160201 |
Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H13, H14 |
1604 |
RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO |
160401 |
Munizioni di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B |
160402 |
Fuochi artificiali H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B |
160403 |
Altri rifiuti esplosivi di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B |
1606 |
BATTERIE ED ACCUMULATORI |
160601 |
Accumulatori al piombo H04, H05, H06, H08, H13 |
160602 |
Accumulatori al nichel-cadmio H04, H05, H06, H08, H13 |
160603 |
Pile a secco al mercurio H05, H06, H13 |
160606 |
Elettroliti da pile e accumulatori H04, H05, H08, H13, H14, H3A |
1607 |
RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 050000 E 120000) |
160701 |
Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B |
160702 |
Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B |
160703 |
Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H14, H3A e H3B |
160704 |
Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici H01, H02. H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B |
160705 |
Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B |
160706 |
Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli H01, H02, H04, H05, H13, H14, H3A e H3B |
17 |
RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE) |
1706 |
MATERIALE ISOLANTE |
17061 |
Materiali isolanti contenenti amianto H04, H05, H07, H11, H13, H14 |
18 |
RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE 1 RIFIUTI DI CUCINA E DI RICOSTRUZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA) |
1801 |
RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI |
180103 |
Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni H09 |
1802 |
RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI |
180202 |
Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni H09 |
180204 |
Sostanze chimiche di scarto H05, H06, H07, H09, H10, H11, H13, H3A e H3B |
19 |
RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA |
1901 |
RIFIUTI DA INCENERIMENTO 0 PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO. INDUSTRIE ED ISTITUZIONI |
190103 |
Ceneri leggere H04, H05, H07, H10, H11, H13, H14 |
190104 |
Polveri di caldaie H04, H05, H13, H14 |
190105 |
Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14 |
190106 |
Acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue H04, H05, H08, H13, H14 |
190107 |
Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H07, H13, H14 |
190110 |
Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi H04, H06, H07, H13, H14 |
1902 |
RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONTE, DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE) |
190201 |
Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli H04, H05, H06, H07, H 12, H 13, H 14 |
1904 |
RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE |
190402 |
Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi H04, H05, H13 |
190403 |
Fase solida non vetrificata H05, H13 |
1908 |
RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI |
190803 |
Grassi ed oli da separatori olio/acqua H05, H13, H14, H3B |
190806 |
Resine di scambio ionico sature od usate H04, H05. H08, H13 |
190807 |
Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico H04, H05, H07, H08. H13. H14, H3A e H3B |
20 |
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
2001 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA |
200112 |
Vernici, inchiostri, adesivi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
200113 |
Solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B |
200117 |
Prodotti fotochimici H04, H05, H08, H13, H14 |
200119 |
Pesticidi H05, H06, H07, H08, H10, H12, H13, H14 |
200121 |
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio H05, H06, H13, H14, H3A e H3B |
ALLEGATO III
FATTORI DI EQUIVALENZA PER LE DIOSSINE E
I DIBENZOFURANI
2,3,7,8 |
Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) |
1 |
1,2,3,7,8 |
Pentaclorodibenzodieossina (PeCDD) |
0,5 |
1,2,3,4,7,8 |
Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) |
0,1 |
1,2,3,7,8,9 |
Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) |
0,1 |
1,2,3,6,7,8 |
Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8 |
EptacIorodibenzodiossina (HpCDD) |
0,01 |
0ctaclorodibenzodiossina (OCDD) |
0,001 |
|
2,3,7,8 |
Tetraclorodibenzofurano (TCDF) |
0,01 |
2,3,4,7,8 |
Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) |
0,5 |
1,2,3,7,8 |
Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) |
0,05 |
1,2,3,4,7,8 |
Esaclorodibenzofurano (HxCDF) |
0,1 |
1,2,3,7,8,9 |
Esaclorodibenzofurano (HxCDF) |
0,1 |
1,2,3,6,7,8 |
Esaclorodibenzofurano (HxCDF) |
0,1 |
2,3,4,6,7,8 |
Esaclorodibenzofurano (HxCDF) |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8 |
EptacIorodibenzofurano (HpCDF) |
0,01 |
1,2,3,4,7,8,9 |
Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) |
0,01 |
Octaclorodibenzofurano (OCDF) |
0,001 |
N0TE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
al sensi dell'art. 10. comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante:
«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997 - supplemento ordinario. Il testo dell'art. 18,
commi 2, lettera a), e 4, del citato D.Lgs. è il seguente:
«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione
dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle
norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli
articoli 31, 32 e 33;».
«4. Salvo che non sia diversamente disposto dal
presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, al
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il
trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse
agricole, alimentari e forestali, e dei trasporti e della navigazione».
- Il testo dell'art. 28 del citato D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, è il seguente:
«Art 28 (Autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero). - 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e
di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato.
L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire
l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da
smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare
riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, al tipi ed al
quantitativi massimi di rifiuti, ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di
sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che
per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero
energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di
incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989,
89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994,
e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di
messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneità del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in
discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate
dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa
per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni
dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione
che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui
all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima
è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione,
l'autorizzazione stessa è revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di
miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito
temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1,
lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni
di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono
disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il
richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel
caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di
recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in via
definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole
campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova
il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di
gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può
adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento
motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con
la tutela dell'ambiente o della salute pubblica».
Il D.Lgs. 8 novembre 1997. n. 389, recante:
«Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di
rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio» è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 1997.
- La direttiva 96/59/CE è pubblicata in G.U.C.E. L
243 del 24 settembre 1996.
- La direttiva 91/689/CEE è pubblicata in G.U.C.E.
L 377 del 31 dicembre 1991; l'art. 1, paragrafo 4, è il seguente:
«4. Al fini della presente direttiva, si intende
per «rifiuti pericolosi»:
i rifiuti precisati in un elenco da stabilirsi
conformemente alla procedura prevista all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE e basato
sugli allegati I e II della presente direttiva entro i sei mesi che precedono la data di
applicazione della presente direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle
caratteristiche elencate nell'allegato III. L'elenco precitato tiene conto dell'origine e
della composizione dei rifiuti e eventualmente dei valori limite di concentrazione.
L'elenco è riesaminato periodicamente, e, se necessario, riveduto secondo la stessa
procedura;
qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato
membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Tali casi saranno
notificati alla Commissione e riesaminati conformemente alla procedura prevista all'art.
18 della direttiva 75/442/CEE al fini dell'adeguamento dell'elenco».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22, è il seguente:
«Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1.
Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal
quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantità del
rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma
1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei
rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso
il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono
acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al
detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in
materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio
pubblico.
5. Il modello uniforme di formulario di
identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto».
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22, è il seguente:
«Art. 12 (Registri di carico e scarico). -
1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico
e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono
annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative del rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale
al catasto.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle
imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre,
contenere:
a) l'origine, la quantità, le
caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei
rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede
delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei
commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono
conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere
conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati
all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti
non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti
pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico
dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di
servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese
in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello
uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché
delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti».
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, è il seguente:
«6. Dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, DIO e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia».