TESTO UNICO SICUREZZA

 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30-4-2008 - Supplemento Ordinario n.108). In vigore dal 15 maggio 2008.

 

 

 

 

Testo aggiornato 2017  
 

Titolo I

PRINCIPI COMUNI

Capo I

Disposizioni generali
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista  la  legge  3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di
tutela  della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164,  recante:  norme  per  la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  agosto  1991, n. 277, recante:
attuazione   delle   direttive  n.  80/1107/CEE,  n.  82/605/CEE,  n.
83/477/CEE,  n.  86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici,  fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo
7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
  Visto  il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante:
attuazione   delle   direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,
89/656/CEE,    90/269/CEE,    90/270/CEE,   90/394/CEE,   90/679/CEE,
93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,   98/24/CE,   99/38/CE,  99/92/CE,
2001/45/CE,   2003/10/CE,  2003/18/CE  e  2004/40/CE  riguardanti  il
miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 dicembre 1994, n. 758, recante:
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 493, recante
attuazione  della  direttiva  92/58/CEE  concernente  le prescrizioni
minime  per  la  segnaletica  di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 494, recante
attuazione  della  direttiva  92/57/CEE  concernente  le prescrizioni
minime  di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231, recante
disciplina   della   responsabilita'   amministrativa  delle  persone
giuridiche,  delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive di
personalita'  giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della legge 29
settembre 2000, n. 300;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione  delle  deleghe  in  materia  di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  Vista   la  direttiva  2004/40/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza
e  salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 187, recante
attuazione  della  direttiva  2002/44/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
  Vista   la  direttiva  2006/25/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di
sicurezza  e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
  Vista  la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre 2007, n. 257, recante
attuazione  della  direttiva  2004/40/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 marzo 2008;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella riunione del 12 marzo 2008;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  del  lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture,  dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
per  le  politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  dell'interno, della difesa, della pubblica
istruzione,  della  solidarieta'  sociale,  dell'universita'  e della
ricerca,   per   gli   affari  regionali  e  le  autonomie  locali  e
dell'economia e delle finanze;
Emana
    il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto legislativo
costituiscono  attuazione  dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n.  123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia
di  salute  e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi
di  lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in
un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le
finalita'  di  cui  al  presente  comma  nel rispetto delle normative
comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in
conformita'  all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano,   e   alle   relative   norme   di   attuazione,  garantendo
l'uniformita'  della  tutela  delle  lavoratrici e dei lavoratori sul
territorio  nazionale  attraverso  il rispetto dei livelli essenziali
delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo  alle  differenze di genere, di eta' e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
  2.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  e  dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge 4
febbraio   2005,   n.   11,  le  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo,  riguardanti  ambiti  di  competenza  legislativa  delle
regioni  e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere
sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni
e  nelle  province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata
la  normativa  regionale  e  provinciale e perdono comunque efficacia
dalla  data  di  entrata  in vigore di quest'ultima, fermi restando i
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della
Costituzione.
  3.  Gli  atti,  i  provvedimenti  e  gli  adempimenti attuativi del
presente  decreto  sono  effettuati  nel  rispetto  dei  principi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
                               Art. 2.
                             Definizioni

  1.  Ai  fini  ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo si intende per:
    a)  "lavoratore":  persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale,     svolge    un'attivita'    lavorativa    nell'ambito
dell'organizzazione  di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza  retribuzione,  anche  al  solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari.  Al  lavoratore  cosi'  definito  e'  equiparato: il socio
lavoratore  di  cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta
la  sua  attivita'  per  conto  delle  societa'  e  dell'ente stesso;
l'associato  in  partecipazione  di cui all'articolo 2549, e seguenti
del  codice  civile;  il  soggetto  beneficiario  delle iniziative di
tirocini  formativi  e  di  orientamento di cui all'articolo 18 della
legge  24  giugno  1997,  n.  196, e di cui a specifiche disposizioni
delle  leggi  regionali  promosse  al  fine  di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante  la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli
istituti  di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione  professionale  nei  quali  si  faccia  uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi   comprese   le   apparecchiature   fornite   di   videoterminali
limitatamente   ai   periodi  in  cui  l'allievo  sia  effettivamente
applicato  alla  strumentazioni  o  ai  laboratori  in  questione; il
volontario,  come  definito  dalla  legge  1°  agosto 1991, n. 266; i
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile;((...));  il  lavoratore  di  cui  al  decreto  legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; ((6))
    b)  "datore  di  lavoro":  il  soggetto  titolare del rapporto di
lavoro  con  il  lavoratore  o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo  e  l'assetto  dell'organizzazione  nel cui ambito il lavoratore
presta     la    propria    attivita',    ha    la    responsabilita'
dell'organizzazione   stessa   o  dell'unita'  produttiva  in  quanto
esercita   i   poteri   decisionali   e  di  spesa.  Nelle  pubbliche
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il
dirigente   al  quale  spettano  i  poteri  di  gestione,  ovvero  il
funzionario  non  avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo  sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato  dall'organo  di  vertice  delle  singole amministrazioni
tenendo  conto  dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici
nei  quali  viene  svolta  l'attivita',  e  dotato di autonomi poteri
decisionali  e  di  spesa.  In  caso  di  omessa individuazione, o di
individuazione  non  conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
    c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore
di lavoro pubblico o privato;
    d)   "dirigente":   persona  che,  in  ragione  delle  competenze
professionali  e  di  poteri  gerarchici  e  funzionali adeguati alla
natura  dell'incarico  conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
    e)   "preposto":   persona   che,  in  ragione  delle  competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla  natura  dell'incarico  conferitogli, sovrintende alla attivita'
lavorativa   e  garantisce  l'attuazione  delle  direttive  ricevute,
controllandone  la  corretta  esecuzione  da  parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;
    f)  "responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e protezione":
persona  in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di
cui  all'articolo  32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde,
per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
    g)  "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in
possesso  delle  capacita'  e  dei  requisiti  professionali  di  cui
all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
    h)  "medico  competente":  medico in possesso di uno dei titoli e
dei  requisiti  formativi e professionali di cui all'articolo 38, che
collabora,  secondo  quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il
datore  di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli
altri compiti di cui al presente decreto;
    i)  "rappresentante  dei  lavoratori  per  la sicurezza": persona
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
    l)  "servizio  di  prevenzione  e protezione dai rischi": insieme
delle   persone,  sistemi  e  mezzi  esterni  o  interni  all'azienda
finalizzati  all'attivita'  di  prevenzione  e  protezione dai rischi
professionali per i lavoratori;
    m)   "sorveglianza   sanitaria":   insieme   degli  atti  medici,
finalizzati  alla  tutela  dello  stato  di  salute  e  sicurezza dei
lavoratori,  in  relazione  all'ambiente  di  lavoro,  ai  fattori di
rischio  professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita'
lavorativa;
    n)  "prevenzione":  il  complesso  delle  disposizioni  o  misure
necessarie anche secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e
la  tecnica,  per  evitare  o  diminuire  i  rischi professionali nel
rispetto   della   salute   della   popolazione   e   dell'integrita'
dell'ambiente esterno;
    o)  "salute":  stato  di  completo  benessere  fisico,  mentale e
sociale,   non   consistente   solo   in  un'assenza  di  malattia  o
d'infermita';
    p)  "sistema  di  promozione della salute e sicurezza": complesso
dei  soggetti  istituzionali  che  concorrono,  con la partecipazione
delle  parti  sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento
finalizzati  a  migliorare  le  condizioni  di salute e sicurezza dei
lavoratori;
    q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di
tutti  i  rischi  per  la  salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell'ambito  dell'organizzazione  in  cui  essi  prestano  la propria
attivita',   finalizzata   ad   individuare  le  adeguate  misure  di
prevenzione  e di protezione e ad elaborare il programma delle misure
atte  a  garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza;
    r) "pericolo": proprieta' o qualita' intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di causare danni;
    s)   "rischio":   probabilita'   di  raggiungimento  del  livello
potenziale  di  danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad
un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
    t) "unita' produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione  di  beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia
finanziaria e tecnico funzionale;
    u)  "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un'organizzazione  internazionale,  da  un  organismo europeo o da un
organismo  nazionale  di  normalizzazione,  la cui osservanza non sia
obbligatoria;
    v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti
con  la  normativa  vigente e con le norme di buona tecnica, adottate
volontariamente  e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui
luoghi   di   lavoro   attraverso   la  riduzione  dei  rischi  e  il
miglioramento  delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle
regioni,  dall'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
del  lavoro  (ISPESL),  dall'Istituto  nazionale  per l'assicurazione
contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici
di   cui  all'articolo  51,  validate  dalla  Commissione  consultiva
permanente   di   cui  all'articolo  6,  previa  istruttoria  tecnica
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia diffusione;
    z)   "linee   guida":  atti  di  indirizzo  e  coordinamento  per
l'applicazione  della  normativa  in  materia  di  salute e sicurezza
predisposti  dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e
approvati  in  sede  di  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    aa)   "formazione":   processo   educativo  attraverso  il  quale
trasferire  ai  lavoratori  ed  agli  altri  soggetti  del sistema di
prevenzione  e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione  di  competenze  per  lo  svolgimento  in  sicurezza dei
rispettivi  compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione
e alla gestione dei rischi;
    bb)  "informazione":  complesso delle attivita' dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi in ambiente di lavoro;
    cc)  "addestramento":  complesso  delle  attivita' dirette a fare
apprendere  ai  lavoratori  l'uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti,  sostanze,  dispositivi, anche di protezione individuale, e
le procedure di lavoro;
    dd)   "modello   di   organizzazione   e  di  gestione":  modello
organizzativo  e  gestionale per la definizione e l'attuazione di una
politica  aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo
6,  comma  1,  lettera  a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo
comma,  del  codice  penale,  commessi  con  violazione  delle  norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
    ee)  "organismi paritetici": organismi costituiti a iniziativa di
una  o  piu'  associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate   per:   la  programmazione  di  attivita'  formative  e
l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
lo  sviluppo  di  azioni  inerenti  alla  salute e alla sicurezza sul
lavoro;  l'assistenza  alle  imprese finalizzata all'attuazione degli
adempimenti  in  materia;  ogni  altra attivita' o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
    ff)   "responsabilita'   sociale   delle  imprese":  integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e
organizzazioni  nelle  loro attivita' commerciali e nei loro rapporti
con le parti interessate.
----------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.  Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l'art. 2, comma
1)  che all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto, le
parole:  "il volontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991, n.
266" sono soppresse".
                               Art. 3 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori  di
attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 
  2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia,  del  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,
dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture
giudiziarie,  penitenziarie,  di  quelle  destinate   per   finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in  materia  di
ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',  degli  istituti  di
istruzione  universitaria,  delle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione  di
ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 1°  agosto  1991,  n.  266,  degli  uffici  all'estero  di  cui
all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n.  18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate  tenendo
conto delle  effettive  particolari  esigenze  connesse  al  servizio
espletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese  quelle  per
la tutela della  salute  e  sicurezza  del  personale  nel  corso  di
operazioni ed attivita' condotte dalla Forze armate, compresa  l'Arma
dei carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei
vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della  protezione  civile
fuori  dal  territorio  nazionale,  individuate  entro  e  non  oltre
ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri  competenti
di concerto con i Ministri del lavoro  e  della  previdenza  sociale,
della salute e  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, sentite le  organizzazioni  sindacali  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente  agli
schemi di decreti di interesse delle Forze  armate,  compresa  l'Arma
dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a
livello   nazionale   rappresentativi   del    personale    militare;
analogamente  si  provvede  per  quanto  riguarda  gli  archivi,   le
biblioteche e i musei solo nel caso siano  sottoposti  a  particolari
vincoli di  tutela  dei  beni  artistici  storici  e  culturali.  Con
decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei  Ministri
competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della  previdenza
sociale  e  della  salute,  acquisito  il  parere  della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  si  provvede  a   dettare   le
disposizioni  necessarie  a  consentire  il  coordinamento   con   la
disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa  alle
attivita'  lavorative  a  bordo  delle  navi,  di  cui   al   decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito  portuale,  di  cui  al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per  il  settore  delle
navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  298,
e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai  titoli  dal
II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto
ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e  relativi
decreti di attuazione. (6) (9) 
  3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma  2,  sono  fatte
salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.
298, e le disposizioni tecniche  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge  26  aprile
1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione.  Gli  schemi  dei
decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte  delle  Commissioni
parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di
assegnazione. 
  3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla  legge  8
novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di  volontariato  della
protezione  civile,  ivi  compresi  i  volontari  della  Croce  Rossa
Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e  speleologico,  e  i
volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente  decreto
legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari  modalita'
di svolgimento delle rispettive attivita', individuate  entro  il  31
dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro,  della  salute  e
delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Dipartimento  della
protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. (12) (13) 
  4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i  lavoratori
e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche' ai  soggetti  ad  essi
equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi  successivi  del
presente articolo. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. 
  6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui  all'articolo  30
del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono  a
carico  del  distaccatario,  fatto  salvo  l'obbligo  a  carico   del
distaccante di informare e formare il lavoratore  sui  rischi  tipici
generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni  per  le  quali
egli   viene   distaccato.   Per   il   personale   delle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio  con  rapporto
di dipendenza  funzionale  presso  altre  amministrazioni  pubbliche,
organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto
sono a carico del datore di  lavoro  designato  dall'amministrazione,
organo o autorita' ospitante. 
  7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61,
e seguenti, del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e
successive  modificazioni,   e   dei   collaboratori   coordinati   e
continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3,  del  codice
di procedura civile, le disposizioni di cui al  presente  decreto  si
applicano ove la prestazione  lavorativa  si  svolga  nei  luoghi  di
lavoro del committente. 
  ((8. Nei confronti dei lavoratori  che  effettuano  prestazioni  di
lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente  decreto  e  le
altre norme speciali vigenti in materia  di  tutela  della  salute  e
sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la  prestazione
sia svolta a favore di un committente imprenditore o  professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni  di  cui
all'articolo  21.  Sono  comunque  esclusi  dall'applicazione   delle
disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme  speciali
vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei  lavoratori
i  piccoli  lavori  domestici  a  carattere  straordinario,  compresi
l'insegnamento privato supplementare e  l'assistenza  domiciliare  ai
bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.)) 
  9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973,  n.
877, ai lavoratori a domicilio ed ai  lavoratori  che  rientrano  nel
campo di applicazione del contratto  collettivo  dei  proprietari  di
fabbricati  trovano  applicazione  gli  obblighi  di  informazione  e
formazione di cui agli articoli 36  e  37.  Ad  essi  devono  inoltre
essere forniti i necessari dispositivi di protezione  individuali  in
relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in  cui  il
datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il  tramite  di
terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni  di
cui al titolo III. 
  10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento  informatico
e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui  all'accordo-quadro  europeo
sul  telelavoro  concluso  il  16  luglio  2002,  si   applicano   le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente  dall'ambito  in
cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di
lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere  conformi  alle  disposizioni  di  cui  al
titolo III. I lavoratori a distanza  sono  informati  dal  datore  di
lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e  sicurezza
sul lavoro, in  particolare  in  ordine  alle  esigenze  relative  ai
videoterminali ed applicano correttamente le direttive  aziendali  di
sicurezza.  Al  fine  di  verificare  la  corretta  attuazione  della
normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte  del
lavoratore a distanza, il datore di  lavoro,  le  rappresentanze  dei
lavoratori e le autorita' competenti hanno accesso al  luogo  in  cui
viene svolto il lavoro nei limiti della  normativa  nazionale  e  dei
contratti collettivi, dovendo  tale  accesso  essere  subordinato  al
preavviso e al consenso del lavoratore  qualora  la  prestazione  sia
svolta presso  il  suo  domicilio.  Il  lavoratore  a  distanza  puo'
chiedere ispezioni. Il datore  di  lavoro  garantisce  l'adozione  di
misure dirette a prevenire l'isolamento  del  lavoratore  a  distanza
rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi  con  i  colleghi  e  di   accedere   alle   informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali. 
  11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo  2222
del codice civile si applicano le disposizioni di cui  agli  articoli
21 e 26. 
  12. Nei confronti dei  componenti  dell'impresa  familiare  di  cui
all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori  diretti  del
fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e  dei  soci  delle
societa' semplici operanti  nel  settore  agricolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 21. 
  12-bis. Nei confronti dei volontari di cui  alla  legge  11  agosto
1991, n. 266, dei volontari che  effettuano  servizio  civile,  ((dei
soggetti che svolgono  attivita'  di  volontariato  in  favore  delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, delle associazioni  sportive  dilettantistiche  di  cui  alla
legge 16 dicembre 1991, n. 39,  e  all'articolo  90  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei  volontari
accolti nell'ambito dei programmi internazionali  di  educazione  non
formale,))  nonche'  nei  confronti  di  tutti  i  soggetti  di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m),  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le
associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate
le modalita' di attuazione della tutela di cui al primo periodo.  Ove
uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga  la  sua  prestazione
nell'ambito di un'organizzazione di un datore di  lavoro,  questi  e'
tenuto a fornire al  soggetto  dettagliate  informazioni  sui  rischi
specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
sua attivita'. Egli e' altresi' tenuto ad adottare le misure utili  a
eliminare o, ove cio' non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi
da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attivita' che
si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione. 
  13. In considerazione della specificita' dell'attivita'  esercitata
dalle imprese medie e  piccole  operanti  nel  settore  agricolo,  il
Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con i Ministri della  salute  e  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nel rispetto  dei  livelli  generali  di
tutela di cui alla normativa in materia di  sicurezza  e  salute  nei
luoghi  di  lavoro,  e  limitatamente  alle  imprese  che   impiegano
lavoratori stagionali ciascuno dei  quali  non  superi  le  cinquanta
giornate  lavorative  e  per  un  numero  complessivo  di  lavoratori
compatibile con gli  ordinamenti  colturali  aziendali,  provvede  ad
emanare  disposizioni  per  semplificare  gli  adempimenti   relativi
all'informazione, formazione e sorveglianza  sanitaria  previsti  dal
presente decreto, sentite le  organizzazioni  sindacali  e  datoriali
comparativamente  piu'  rappresentative   del   settore   sul   piano
nazionale.  I   contratti   collettivi   stipulati   dalle   predette
organizzazioni definiscono specifiche modalita' di  attuazione  delle
previsioni  del   presente   decreto   legislativo   concernenti   il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel  caso  le  imprese
utilizzino esclusivamente la tipologia di  lavoratori  stagionali  di
cui al precedente periodo. 
  13-bis. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere  delle
competenti  Commissioni  parlamentari  e   sentite   la   Commissione
consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6
del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel
rispetto dei livelli generali di tutela  di  cui  alla  normativa  in
materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  fermi  restando  gli
obblighi di cui agli articoli 36 e  37  del  presente  decreto,  sono
definite misure di semplificazione  della  documentazione,  anche  ai
fini dell'inserimento di tale documentazione nel  libretto  formativo
del cittadino, che dimostra l'adempimento  da  parte  del  datore  di
lavoro degli obblighi  di  informazione  e  formazione  previsti  dal
presente decreto in relazione a prestazioni lavorative  regolamentate
dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano  una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non  superiore  a
cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. 
  13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministro della salute, adottato  di  concerto
con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
sentite le Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel  rispetto  dei  livelli
generali di tutela di cui alla  normativa  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro, sono definite misure di  semplificazione  degli
adempimenti relativi all'informazione,  formazione,  valutazione  dei
rischi  e  sorveglianza  sanitaria  per  le  imprese  agricole,   con
particolare  riferimento  a  lavoratori   a   tempo   determinato   e
stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l'art.  3,  comma
1, lettera a)) che all'articolo 3, comma 2 del  presente  decreto  le
parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui  alla  legge  11
agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle  seguenti:  "degli  uffici
all'estero di cui all'articolo 30 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma  12)  che
"al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti
delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del  2001  e  dei  datori  di  lavoro  del
settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di  cui
agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,
in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al  31
dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo,
del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione all'art. 3, comma 3-bis, che "E' fissato al 31 marzo
2011 il termine di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi  giuridici
indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data  anteriore  al
15 marzo 2011". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che il termine di  cui  al  comma  3-bis  del
presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
                               Art. 4.
                       Computo dei lavoratori

  1.  Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale
il  presente  decreto  legislativo fa discendere particolari obblighi
non sono computati:
    a)  i  collaboratori  familiari  di  cui all'articolo 230-bis del
codice civile;
    b)  i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi
e di orientamento ((...));
    c)  gli  allievi  degli istituti di istruzione e universitari e i
partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso  di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici   e   biologici,   ivi  comprese  le  attrezzature  munite  di
videoterminali;
    d)   i  lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato,  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro
assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
    e)  i  lavoratori  che  svolgono  prestazioni occasionali di tipo
accessorio  ai  sensi  degli  articoli  70,  e  seguenti, del decreto
legislativo  10  settembre  2003, n. 276, e successive modificazioni,
nonche'  prestazioni  che  esulano  dal  mercato  del lavoro ai sensi
dell'articolo 74 del medesimo decreto.
    f)  i  lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove
la  loro  attivita'  non  sia  svolta in forma esclusiva a favore del
datore di lavoro committente;
    g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266,
i  volontari  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e della
protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
    h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al
decreto   legislativo   1°   dicembre  1997,  n.  468,  e  successive
modificazioni;
    i)  i  lavoratori  autonomi  di  cui all'articolo 2222 del codice
civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);
    l)  i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
409,  primo  comma,  n.  3, del codice di procedura civile, nonche' i
lavoratori  a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo  10  settembre  2003, n. 276, e successive modificazioni,
ove  la loro attivita' non sia svolta in forma esclusiva a favore del
committente.
  (( l-bis) i lavoratori in prova.))
  2.  I  lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai
sensi  degli  articoli  20,  e  seguenti,  del decreto legislativo 10
settembre  2003,  n.  276, e successive modificazioni, e i lavoratori
assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio
2000,  n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del
numero  di  ore  di  lavoro  effettivamente  prestato nell'arco di un
semestre.
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma 4, nell'ambito delle
attivita'  stagionali  definite  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  7  ottobre  1963,  n.  1525  e  successive modificazioni,
nonche'  di  quelle  individuate  dai  contratti collettivi nazionali
stipulati  dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente  piu'  rappresentative,  il  personale  in  forza si
computa  a  prescindere  dalla  durata del contratto e dall'orario di
lavoro effettuato.
  ((4.  Il  numero  degli operai impiegati a tempo determinato, anche
stagionali,  nel  settore  agricolo si computa per frazioni di unita'
lavorative  anno  (ULA)  come  individuate sulla base della normativa
comunitaria..))

Capo II

Sistema istituzionale

 

                               Art. 5. 
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle  politiche  attive  e
per il  coordinamento  nazionale  delle  attivita'  di  vigilanza  in
              materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 
  ((1. Presso il Ministero della salute e' istituito il Comitato  per
l'indirizzo  e  la  valutazione  delle  politiche  attive  e  per  il
coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza  in  materia  di
salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal Ministro
della salute ed e' composto da: 
    a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e  i
Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute; 
    b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    c) il Direttore  Centrale  per  la  Prevenzione  e  la  sicurezza
tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico
del Ministero dell'interno; 
    d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale  del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
    e) il Coordinatore  della  Commissione  Salute  della  Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome; 
    f) quattro rappresentanti delle regioni e  province  autonome  di
Trento e di  Bolzano  individuati  per  un  quinquennio  in  sede  di
Conferenza delle regioni e delle province autonome.)) 
  2.  Al  Comitato   partecipano,   con   funzione   consultiva,   un
rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL  e  uno  dell'Istituto  di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). 
  3. Il Comitato di cui al comma 1, al  fine  di  garantire  la  piu'
completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e
regioni, ha il compito di: 
    a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia
di salute e sicurezza sul lavoro; 
    b) individuare obiettivi  e  programmi  dell'azione  pubblica  di
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 
    c) definire  la  programmazione  annuale  in  ordine  ai  settori
prioritari  di  intervento  dell'azione  di  vigilanza,  i  piani  di
attivita' e i progetti operativi a livello nazionale,  tenendo  conto
delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento
e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria; 
    d)  programmare  il  coordinamento  della  vigilanza  a   livello
nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
    e)  garantire  lo  scambio  di  informazioni   tra   i   soggetti
istituzionali al fine di promuovere  l'uniformita'  dell'applicazione
della normativa vigente; 
    f) individuare le priorita' della ricerca in tema di  prevenzione
dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. 
  4. Ai fini delle definizioni degli ((obiettivi di cui al comma 3)),
lettere  a),  b),  e),  f),  le   parti   sociali   sono   consultate
preventivamente.   Sull'attuazione   delle   azioni   intraprese   e'
effettuata una verifica con cadenza almeno annuale. 
  ((5. Le riunioni del  Comitato  si  svolgono  presso  la  sede  del
Ministero  della  salute,  con  cadenza  temporale  e  modalita'   di
funzionamento  fissate  con  regolamento  interno,  da   adottare   a
maggioranza qualificata. Le funzioni di  segreteria  sono  svolte  da
personale del Ministero della salute.)) 
  6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare
ai sensi del comma 1, non spetta alcun  compenso,  rimborso  spese  o
indennita' di missione. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera n)) che  sono  trasferite  ad  un  unico  organo  collegiale,
denominato  «Comitato  tecnico  sanitario»,  le  funzioni   in   atto
esercitate dal  Comitato  per  l'indirizzo  e  la  valutazione  delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita'  di
vigilanza in materia di salute e sicurezza  sul  lavoro,  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. 
                               Art. 6. 
   Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul 
                               Lavoro 
 
  ((1. Presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e'
istituita la  Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute  e
sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da: 
    a) un rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali con funzioni di presidente; 
    b) un rappresentante del Ministero della salute; 
    c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 
    d) un rappresentante del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    e) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
    f)   un   rappresentante   del   Ministero   della   difesa,   un
rappresentante del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali,   un   rappresentante   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca o un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
quando  il  Presidente  della  Commissione,  ravvisando  profili   di
specifica competenza, ne disponga la convocazione; 
    g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome  di
Trento e di Bolzano, designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
    h) sei  esperti  designati  delle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; 
    i) sei  esperti  designati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
datori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello
nazionale; 
    l) tre esperti in  medicina  del  lavoro,  igiene  industriale  e
impiantistica industriale; 
    m) un rappresentante dell'ANMIL.)) 
  2. Per ciascun componente puo' essere  nominato  un  supplente,  il
quale interviene unicamente in  caso  di  assenza  del  titolare.  Ai
lavori della Commissione possono altresi' partecipare  rappresentanti
di  altre  amministrazioni  centrali  dello  Stato  in   ragione   di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare
riferimento a quelle relative ((alle differenze di genere e a  quelle
relative)) alla materia dell'istruzione per le problematiche  di  cui
all'articolo 11, comma 1, lettera c). 
  3.  All'inizio  di  ogni  mandato  la  Commissione  puo'  istituire
comitati speciali permanenti, dei quali determina la  composizione  e
la funzione. 
  4.  La  Commissione  si  avvale  della  consulenza  degli  istituti
pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
puo' richiedere la partecipazione di esperti nei diversi  settori  di
interesse. 
  5. I componenti della Commissione e i segretari sono  nominati  con
decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali, su designazione  degli  organismi  competenti  e  durano  in
carica cinque anni. ((Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono individuati le  modalita'
e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti  di
cui al comma 1, lettere g), h), i) e l) )). 
  6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono fissate con
regolamento interno da adottarsi a maggioranza  qualificata  rispetto
al numero dei componenti; le funzioni di segreteria  sono  svolte  da
personale del ((Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali))
appositamente assegnato. 
  7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare
ai sensi del comma 1, non spetta alcun  compenso,  rimborso  spese  o
indennita' di missione. 
  8. La Commissione consultiva permanente per la salute  e  sicurezza
sul lavoro ha il compito di: 
    a) esaminare i problemi applicativi della normativa di  salute  e
sicurezza sul lavoro e  formulare  proposte  per  lo  sviluppo  e  il
perfezionamento della legislazione vigente; 
    b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal  Comitato  di
cui all'articolo 5; 
    c) definire le attivita' di promozione e le azioni di prevenzione
di cui all'articolo 11; 
    d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza  sul
lavoro; 
    e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal  sistema
informativo di cui all'articolo  8,  una  relazione  sullo  stato  di
applicazione  della  normativa  di  salute  e  sicurezza  e  sul  suo
possibile sviluppo,  da  trasmettere  alle  commissioni  parlamentari
competenti e ai presidenti delle regioni; 
    f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure
standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi  di  cui
all'articolo 29, comma 5, tenendo conto  dei  profili  di  rischio  e
degli  indici  infortunistici  di  settore.  Tali  procedure  vengono
recepite con decreto dei Ministeri  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, della  salute  e  dell'interno  acquisito  il  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e
province autonome di Trento e di Bolzano; ((La Commissione procede al
monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure  al  fine  di
un'eventuale rielaborazione delle medesime.)) 
    g) ((elaborare  i))  criteri  finalizzati  alla  definizione  del
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi  di
cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione  delle  imprese  e'
disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  acquisito  il
parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  emanarsi
entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto; 
    h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta
ed etici, adottati su base volontaria, che, in  considerazione  delle
specificita' dei  settori  produttivi  di  riferimento,  orientino  i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo  i  principi  della
responsabilita'  sociale,  dei  lavoratori  e  di  tutti  i  soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente; 
    i)  valutare  le  problematiche  connesse  all'attuazione   delle
direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in
materia di salute e sicurezza del lavoro; 
    i-bis) redigere ogni cinque anni  una  relazione  sull'attuazione
pratica della  direttiva  89/391/CEE  del  Consiglio  e  delle  altre
direttive dell'Unione europea in materia di salute  e  sicurezza  sul
lavoro, comprese le direttive del Consiglio  83/477/CEE,  91/383/CEE,
92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalita' previste dall'articolo  17-bis
della direttiva 89/391/CEE del Consiglio. (16) 
    l) promuovere la considerazione della  differenza  di  genere  in
relazione alla valutazione dei rischi e  alla  predisposizione  delle
misure di prevenzione; 
    m) indicare modelli di organizzazione  e  gestione  aziendale  ai
fini  di   cui   all'articolo   30.((La   Commissione   monitora   ed
eventualmente  rielabora  le  suddette  procedure,  entro   24   mesi
dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i
modelli  semplificati  per  l'adozione  ed  efficace  attuazione  dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole  e
medie imprese.)) 
    m-bis) elaborare  criteri  di  qualificazione  della  figura  del
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche  tenendo  conto
delle peculiarita' dei settori di riferimento; 
    m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma  3,
anche previa individuazione di tipologie di attivita'  per  le  quali
l'obbligo  in  parola  non  operi  in  quanto  l'interferenza   delle
lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante; 
    m-quater) elaborare le indicazioni  necessarie  alla  valutazione
del rischio  da  stress  lavoro-correlato.((La  Commissione  monitora
l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche  al  fine  di
verificare  l'efficacia  della  metodologia  individuata,  anche  per
eventuali integrazioni alla medesima.)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32 ha disposto (con l'art. 1, comma  2)
che "La prima delle relazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera
i-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, come  introdotta  dal
comma 1, relativa al periodo 2007-2012, e' predisposta  entro  il  30
giugno 2013". 
                               Art. 7.
                 Comitati regionali di coordinamento

  1.   Al   fine  di  realizzare  una  programmazione  coordinata  di
interventi,   nonche'  uniformita'  degli  stessi  ed  il  necessario
raccordo  con  il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione
di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera
il  comitato  regionale  di  coordinamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 21 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.
                               Art. 8. 
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro 
 
  1. E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione
(SINP) nei luoghi di  lavoro  al  fine  di  fornire  dati  utili  per
orientare, programmare,  pianificare  e  valutare  l'efficacia  della
attivita'  di  prevenzione   degli   infortuni   e   delle   malattie
professionali, relativamente ai lavoratori iscritti  e  non  iscritti
agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare  le  attivita'  di
vigilanza,  attraverso  l'utilizzo   integrato   delle   informazioni
disponibili  negli  attuali  sistemi   informativi,   anche   tramite
l'integrazione di specifici archivi e la  creazione  di  banche  dati
unificate. 
  2. Il Sistema informativo di cui  al  comma  1  e'  costituito  dal
Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali,  dal
Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali,  dal
Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e  dall'ISPESL,  con  il
contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e  gli
istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli  che
si occupano della salute delle donne. 
  3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica  del  SINP
e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati, secondo  quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, di concerto  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  adottarsi  entro  180
giorni  dalla  data  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione
ed il funzionamento del SINP, nonche' le regole  per  il  trattamento
dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di  quanto  previsto
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed
integrato dal decreto legislativo  4  aprile  2006,  n.  159,  e  dei
contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo  nazionale
integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro.  Con  il  medesimo
decreto sono disciplinate le speciali modalita' con le quali le forze
armate ((, le forze di polizia e il Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco))  partecipano  al  sistema  informativo   relativamente   alle
attivita' operative e addestrative. Per tale finalita'  e'  acquisita
l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno  e  dell'economia  e
delle finanze. 
  5. La partecipazione delle parti  sociali  al  Sistema  informativo
avviene attraverso la periodica consultazione  in  ordine  ai  flussi
informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6. 
  6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare: 
    a) il quadro produttivo ed occupazionale; 
    b) il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere; 
    c) il quadro  di  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  e  delle
lavoratrici; 
    d) il quadro degli interventi di  prevenzione  delle  istituzioni
preposte; 
    e) il quadro degli  interventi  di  vigilanza  delle  istituzioni
preposte. 
    e-bis) i dati degli  infortuni  sotto  la  soglia  indennizzabile
dall'INAIL. 
  7. La diffusione delle informazioni specifiche  e'  finalizzata  al
raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attivita'  dei
soggetti destinatari e degli enti  utilizzatori.  I  dati  sono  resi
disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della
normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  8. Le attivita' di cui al presente articolo sono  realizzate  dalle
amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando  le  ordinarie  risorse
personali, economiche e strumentali in dotazione. 
                               Art. 9.
  Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei
                          luoghi di lavoro

  1.  L'ISPESL,  l'INAIL  e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano
le  proprie  attivita', anche di consulenza, in una logica di sistema
con  il  ((Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche
sociali)),  il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali)), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2.   L'ISPESL,   l'INAIL  e  l'IPSEMA  operano  in  funzione  delle
attribuzioni  loro  assegnate  dalla  normativa vigente, svolgendo in
forma  coordinata,  per una maggiore sinergia e complementarieta', le
seguenti attivita':
    a)  elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di
attivita';
    b)  interazione,  per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche
di   conferenza   permanente  di  servizio,  per  assicurare  apporti
conoscitivi  al  sistema  di  sostegno  ai programmi di intervento in
materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2, comma
1,   lettera   p),   per  verificare  l'adeguatezza  dei  sistemi  di
prevenzione  e  assicurativi  e  per  studiare  e  proporre soluzioni
normative  e  tecniche  atte  a ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie professionali;
    c)  consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e
micro   imprese,   anche  attraverso  forme  di  sostegno  tecnico  e
specialistico  finalizzate sia al suggerimento dei piu' adatti mezzi,
strumenti  e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di
rischiosita'  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro, sia
all'individuazione  degli  elementi  di  innovazione  tecnologica  in
materia  con  finalita'  prevenzionali,  raccordandosi  con  le altre
istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;
    d)  progettazione  ed erogazione di percorsi formativi in materia
di  salute  e  sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformita' ai
criteri e alle modalita' elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
    e)  formazione  per  i  responsabili  e gli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;
    f)  promozione e divulgazione, della cultura della salute e della
sicurezza  del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari
e  delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica,  previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni
interessate;
    g)  partecipazione,  con  funzioni  consultive,  al  Comitato per
l'indirizzo  e  la  valutazione  delle  politiche  attive  e  per  il
coordinamento  nazionale  delle  attivita' di vigilanza in materia di
salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;
    h)  consulenza  alla  Commissione  consultiva  permanente  per la
salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6;
    i)  elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera v);
    l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma
1, lettera z);
    m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.
  3.  L'attivita'  di  consulenza di cui alla lettera c) del comma 2,
non  puo'  essere  svolta  dai  funzionari  degli  istituti di cui al
presente  articolo  che  svolgono  attivita'  di controllo e verifica
degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I
soggetti  che  prestano tale attivita' non possono, per un periodo di
tre  anni  dalla  cessazione  dell'incarico,  esercitare attivita' di
controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli
istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attivita' di consulenza non vi
e'  l'obbligo  di  denuncia  di  cui  all'articolo  331 del codice di
procedura  penale  o  di  comunicazione ad altre Autorita' competenti
delle  contravvenzioni  rilevate  ove  si riscontrino violazioni alla
normativa  in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso,
l'esercizio  dell'attivita'  di  consulenza  non  esclude o limita la
possibilita'  per  l'ente  di  svolgere  l'attivita'  di  controllo e
verifica  degli  obblighi  nelle materie di competenza degli istituti
medesimi.  Con  successivo  decreto  del ((Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali)), di concerto con il ((Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali))  per  la parte
concernente  i funzionari dell'ISPESL, e' disciplinato lo svolgimento
dell'attivita'  di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando
che  i  compensi  percepiti  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
consulenza   sono   devoluti  in  ragione  della  meta'  all'ente  di
appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.
  4.  L'INAIL  fermo  restando quanto previsto dall'articolo 12 della
legge  11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28
dicembre  1995,  n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonche' da ogni altra disposizione previgente,
svolge,  con  la finalita' di ridurre il fenomeno infortunistico e ad
integrazione     delle     proprie     competenze    quale    gestore
dell'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  i  seguenti compiti oltre a quanto previsto
negli altri articoli del presente decreto:
    a)  raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati
relativi  agli  infortuni  sul  lavoro  che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
    b)   concorre  alla  realizzazione  di  studi  e  ricerche  sugli
infortuni  e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il
((Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali)) e
con l'ISPESL;
    c)  partecipa  alla  elaborazione,  formulando pareri e proposte,
della normazione tecnica in materia;
    d)  eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte
del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)),
le  prestazioni  del  Fondo  di cui all'articolo 1, comma 1187, della
legge  27  dicembre  2006,  n. 296. In sede di prima applicazione, le
relative  prestazioni  sono  fornite  con  riferimento agli infortuni
verificatisi   a   fare   data   dal  1°  gennaio  2007.  ((Le  somme
eventualmente  riversate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  a
seguito   di   economie   di   gestione  realizzatesi  nell'esercizio
finanziario  sono  riassegnate  al pertinente capitolo dello stato di
previsione  del  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
    d-bis)   puo'   erogare   prestazioni   di  assistenza  sanitaria
riabilitativa  non  ospedaliera,  previo  accordo quadro stipulato in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, su proposta del
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, sentito
l'INAIL,  che  definisca le modalita' di erogazione delle prestazioni
da   parte   dell'INAIL,   senza  oneri  aggiuntivi  per  la  finanza
pubblica.))
  5.  L'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e la sicurezza del
lavoro  -  ISPESL  e'  ente  di  diritto  pubblico, nel settore della
ricerca,    dotato    di    autonomia   scientifica,   organizzativa,
patrimoniale,    gestionale    e    tecnica.   L'ISPESL   e'   organo
tecnico-scientifico  del  Servizio  sanitario  nazionale  di ricerca,
sperimentazione,  controllo, consulenza, assistenza, alta formazione,
informazione   e  documentazione  in  materia  di  prevenzione  degli
infortuni  e  delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di
promozione  e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro,
del  quale  si  avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai
settori  della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  6.  L'ISPESL,  nell'ambito  delle  sue  attribuzioni istituzionali,
opera  avvalendosi  delle  proprie strutture centrali e territoriali,
garantendo  unitarieta'  della azione di prevenzione nei suoi aspetti
interdisciplinari e svolge le seguenti attivita':
    a)  svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e
programmi  di  interesse  nazionale nel campo della prevenzione degli
infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro
e  della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di
lavoro;
    b)  interviene  nelle  materie  di  competenza  dell'Istituto, su
richiesta  degli  organi centrali dello Stato e delle regioni e delle
province  autonome  di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli
che  richiedono  un'elevata  competenza  scientifica.  Ai  fini della
presente   lettera,   esegue,   accedendo   nei   luoghi  di  lavoro,
accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
    c)   e'  organo  tecnico-scientifico  delle  Autorita'  nazionali
preposte  alla  sorveglianza  del mercato ai fini del controllo della
conformita'  ai  requisiti  di sicurezza e salute di prodotti messi a
disposizione dei lavoratori;
    d)  svolge  attivita' di organismo notificato per attestazioni di
conformita'  relative  alle Direttive per le quali non svolge compiti
relativi alla sorveglianza del mercato;
    e)  e'  titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto
di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
    f)  fornisce consulenza al ((Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali)), agli altri Ministeri e alle regioni e alle
province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;
    g)  fornisce assistenza al ((Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali)) e alle regioni e alle province autonome per
l'elaborazione  del  Piano  sanitario  nazionale,  dei piani sanitari
regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il
monitoraggio  delle  azioni  poste  in  essere  nel  campo  salute  e
sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli
essenziali di assistenza in materia;
    h)   supporta   il   Servizio   sanitario   nazionale,   fornendo
informazioni,  formazione,  consulenza  e  assistenza  alle strutture
operative  per  la  promozione  della salute, prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro;
    i)  ((puo' svolgere)), congiuntamente ai servizi di prevenzione e
sicurezza  nei  luoghi  di lavoro delle ASL, l'attivita' di vigilanza
sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
    l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti
dalle  attivita'  di  prevenzione  nei  luoghi di lavoro svolte dalle
strutture del Servizio sanitario nazionale;
    m)  partecipa  alla elaborazione di norme di carattere generale e
formula,  pareri  e  proposte circa la congruita' della norma tecnica
non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione
nazionale vigente;
    n)   assicura   la  standardizzazione  tecnico-scientifica  delle
metodiche  e  delle  procedure  per  la valutazione e la gestione dei
rischi  e  per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in
relazione  a  specifiche  condizioni  di  rischio e contribuisce alla
definizione dei limiti di esposizione;
    o)  diffonde,  previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera v);
    p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, in qualita' di focal point italiano nel network
informativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro;
    q)  supporta  l'attivita'  di  monitoraggio  del  ((Ministero del
lavoro,  della  salute e delle politiche sociali)) sulla applicazione
dei  livelli  essenziali  di  assistenza  relativi alla sicurezza nei
luoghi di lavoro.
  7.  L'IPSEMA  svolge,  con  la  finalita'  di  ridurre  il fenomeno
infortunistico  ed  ad  integrazione  delle  proprie competenze quale
gestore  dell'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul
lavoro  e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti
compiti  oltre  a  quanto  previsto negli altri articoli del presente
decreto:
    a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati
relativi  agli  infortuni  sul  lavoro  che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
    b)   concorre  alla  realizzazione  di  studi  e  ricerche  sugli
infortuni  e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il
((Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali)) e
con l'ISPESL;
    c)  finanzia,  nell'ambito  e  nei  limiti  delle  proprie  spese
istituzionali,  progetti  di  investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
    d)  supporta,  in  raccordo  con le amministrazioni competenti in
materia   di   salute   per  il  settore  marittimo,  anche  mediante
convenzioni  con  l'INAIL,  le  prestazioni  di  assistenza sanitaria
riabilitativa  per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare
il loro reinserimento lavorativo;
    e)  eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte
del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)),
le  prestazioni  del  Fondo  di cui all'articolo 1, comma 1187, della
legge  27  dicembre  2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del
settore  marittimo.  In  sede  di  prima  applicazione,  le  relative
prestazioni  sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi
a  fare  data dal 1° gennaio 2007. ((Le somme eventualmente riversate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  a  seguito  di  economie di
gestione  realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al
pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.))
                              Art. 10.
Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi
                              di lavoro

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
tramite  le  AA.SS.LL.  del SSN, il Ministero dell'interno tramite le
strutture  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, l'Istituto
superiore  per  la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il
((Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche sociali)), il
Ministero   dello  sviluppo  economico  per  il  settore  estrattivo,
l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro gli infortuni sul
lavoro  (INAIL),  l'Istituto  di  previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA),  gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono,
anche  mediante  convenzioni,  attivita' di informazione, assistenza,
consulenza,  formazione,  promozione in materia di sicurezza e salute
nei  luoghi  di  lavoro,  in  particolare nei confronti delle imprese
artigiane,  delle  imprese agricole e delle piccole e medie imprese e
delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
                              Art. 11.
                       Attivita' promozionali

  1.  Nell'ambito  della Commissione consultiva di cui all'articolo 6
sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato
di  cui  all'articolo  5,  le  attivita' promozionali della cultura e
delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:
    a)  finanziamento  ((, da parte dell'INAIL e previo trasferimento
delle  necessarie  risorse  da  parte del Ministero del lavoro, della
salute  e  delle politiche sociali, )) di progetti di investimento in
materia  di  salute  e  sicurezza  sul lavoro da parte delle piccole,
medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere
garantita la semplicita' delle procedure;
    b)  finanziamento ((, da parte dell'INAIL e delle regioni, previo
trasferimento  delle  necessarie  risorse  da parte del Ministero del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,  )) di progetti
formativi   specificamente  dedicati  alle  piccole,  medie  e  micro
imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera
b);
    c)  finanziamento  ((,  da  parte  del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'   e   della  ricerca.,  previo  trasferimento  delle
necessarie  risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali,)) delle attivita' degli istituti scolastici,
universitari    e    di    formazione    professionale    finalizzata
all'inserimento  in ogni attivita' scolastica ed universitaria, nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi
di  istruzione  e  formazione  professionale  di  specifici  percorsi
formativi  interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a
favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza
nel rispetto delle autonomie didattiche.
  2.  Ai  finanziamenti  di  cui  al  comma 1 si provvede con oneri a
carico  delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge
3  agosto  2007,  n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533,
della  legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del ((Ministro del
lavoro,  della  salute e delle politiche sociali)), di concerto con i
Ministri   dell'economia   e   delle   finanze,   dell'istruzione   e
dell'universita'   e   della   ricerca,  acquisito  il  parere  della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, si provvede al riparto
annuale  delle  risorse tra le attivita' di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1 e dell'articolo 52, comma 2, lettera d).
  3.  Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di
Trento   e   di  Bolzano,  nel  rispetto  delle  proprie  competenze,
concorrono  alla programmazione e realizzazione di progetti formativi
in  materia  di  salute  e sicurezza sul lavoro, attraverso modalita'
operative  da  definirsi  in  sede  di  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di
quanto previsto nel periodo precedente possono altresi' concorrere le
parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
  ((3-bis.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nel rispetto delle proprie competenze e con l'utilizzo appropriato di
risorse  gia'  disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la
diffusione  di  soluzioni  tecnologiche  o  organizzative avanzate in
materia  di  salute  e  sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici
protocolli  di  intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e
l'INAIL.   Ai   fini   della   riduzione  del  tasso  dei  premi  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo 23
febbraio  2000,  n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui
al   comma   1   del  predetto  articolo  3,  si  tiene  anche  conto
dell'adozione  , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche
o   organizzative   di   cui   al   precedente   periodo,  verificate
dall'INAIL.))
  4.  Ai  fini  della  promozione  e divulgazione della cultura della
salute  e sicurezza sul lavoro e' facolta' degli istituti scolastici,
universitari e di formazione professionale inserire in ogni attivita'
scolastica  ed  universitaria  nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica  e  coreutica  e  nei  percorsi  di istruzione e formazione
professionale,  percorsi  formativi  interdisciplinari  alle  diverse
materie  scolastiche  ulteriori  rispetto  a  quelli disciplinati dal
comma  1,  lettera c) e volti alle medesime finalita'. Tale attivita'
e'  svolta  nell'ambito  e nei limiti delle risorse disponibili degli
istituti.
  5.  ((L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell'ambito della
bilateralita'  e di protocolli con le parti sociali e le associazioni
nazionali di tutela degli invalidi del lavoro,)) finanzia progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti
volti  a  sperimentare  soluzioni  innovative  e  strumenti di natura
organizzativa  e  gestionale  ispirati ai principi di responsabilita'
sociale   delle   imprese.  Costituisce  criterio  di  priorita'  per
l'accesso  al  finanziamento  l'adozione da parte delle imprese delle
buone  passi  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera v). ((L'INAIL
svolge  tali  compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  5-bis.  Al  fine  di  garantire  il  diritto  degli  infortunati  e
tecnopatici  a  tutte  le  cure  necessarie  ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, l'INAIL puo' provvedere utilizzando servizi pubblici e
privati,  d'intesa  con  le  regioni interessate. L'INAIL svolge tali
compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente
e senza incremento di oneri per le imprese.))
  6.   Nell'ambito   dei   rispettivi   compiti   istituzionali,   le
amministrazioni   pubbliche   promuovono   attivita'   specificamente
destinate  ai  lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a
migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
  7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in
vigore  del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma
7-bis,   della   legge   3  agosto  2007,  n.  123,  come  introdotto
dall'articolo  2,  comma  533,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono  utilizzate,  secondo  le  priorita',  ivi compresa una campagna
straordinaria  di  formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata
in   vigore  del  presente  decreto,  con  accordo  adottato,  previa
consultazione  delle  parti sociali, in sede di Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e la province autonome di
Trento e di Bolzano.
                              Art. 12. 
                             Interpello 
 
  1. Gli organismi  associativi  a  rilevanza  nazionale  degli  enti
territoriali ((,  gli  enti  pubblici  nazionali,  le  regioni  e  le
province autonome,)) nonche', di propria iniziativa o su segnalazione
dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale  e  i   consigli   nazionali   degli   ordini   o   collegi
professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli  interpelli
di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica,  quesiti
di ordine generale sull'applicazione della normativa  in  materia  di
salute e sicurezza del lavoro. 
  2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali e' istituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  la  Commissione  per  gli  interpelli  composta   da   due
rappresentanti  del  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, da due rappresentanti del  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali e  da  quattro  rappresentanti
delle regioni e delle province autonome. Qualora la  materia  oggetto
di interpello investa competenze di altre  amministrazioni  pubbliche
la Commissione e'  integrata  con  rappresentanti  delle  stesse.  Ai
componenti della Commissione  non  spetta  alcun  compenso,  rimborso
spese o indennita' di missione. 
  3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma
1 costituiscono criteri interpretativi e  direttivi  per  l'esercizio
delle attivita' di vigilanza. 
                              Art. 13.
                              Vigilanza

  1.  La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro e' svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica
competenza,  dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di
competenze  da  adottarsi  ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  dal  Ministero  dello
sviluppo   economico,  e  per  le  industrie  estrattive  di  seconda
categoria  e  le  acque  minerali  e termali dalle regioni e province
autonome  di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di
Bolzano  provvedono alle finalita' del presente articolo, nell'ambito
delle  proprie  competenze,  secondo  quanto  previsto dai rispettivi
ordinamenti.
  ((1-bis.  Nei  luoghi  di lavoro delle Forze armate, delle Forze di
polizia  e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della
legislazione  in  materia  di salute e sicurezza sul lavoro e' svolta
esclusivamente  dai  servizi  sanitari  e tecnici istituiti presso le
predette amministrazioni.))
  2.  Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite
dalla legislazione vigente al personale ispettivo del ((Ministero del
lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali)) ((, ivi compresa
quella  in  materia  di  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori di cui
all'articolo  35  della  legge  26 aprile 1974, n. 191,)) ((lo stesso
personale esercita)) l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione  in  materia  di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
nelle seguenti attivita', ((nel quadro del coordinamento territoriale
di cui all'articolo 7)):
    a)  attivita'  nel  settore  delle  costruzioni  edili o di genio
civile  e  piu'  in  particolare lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse,
permanenti  o  temporanee,  in  muratura  e  in cemento armato, opere
stradali,  ferroviarie,  idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di
elementi  prefabbricati;  lavori  in  sotterraneo  e  gallerie, anche
comportanti l'impiego di esplosivi;
    b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
    c)    ulteriori    attivita'    lavorative   comportanti   rischi
particolarmente  elevati,  individuate con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza  sociale,  e della salute, adottato sentito il comitato di
cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  in  relazione  alle  quali  il  personale ispettivo del
((Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali))
svolge attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia  di  salute  e  sicurezza  nei luoghi di lavoro, informandone
preventivamente  il  servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda
sanitaria locale competente per territorio.
  3.  In  attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  restano  ferme  le competenze in
materia   di  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  attribuite  alle
autorita'  marittime  a  bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici  di  sanita'  aerea  e  marittima,  alle autorita' portuali ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo
di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonche'
ai  servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le
Forze  di  polizia  e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti  altresi'  per  le aree riservate o operative e per quelle
che  presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che
riguarda  le  modalita'  di  attuazione,  con  decreto  del  Ministro
competente,  di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale  e  della  salute.  L'Amministrazione  della  giustizia  puo'
avvalersi  dei  servizi  istituiti  per le Forze armate e di polizia,
anche  mediante  convenzione  con i rispettivi Ministeri, nonche' dei
servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
  4.  La  vigilanza  di  cui  al  presente articolo e' esercitata nel
rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
  5.  Il  personale  delle  pubbliche amministrazioni, assegnato agli
uffici  che  svolgono  attivita'  di vigilanza, non puo' prestare, ad
alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di
consulenza.
  6.  L'importo  delle  somme  che  l'ASL,  in  qualita' di organo di
vigilanza,   ammette   a  pagare  in  sede  amministrativa  ai  sensi
dell'articolo  21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19
dicembre  1994,  n.  758,  integra  l'apposito capitolo regionale per
finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
  7.  E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  19 marzo 1956, n. 303, con riferimento
agli  organi  di  vigilanza competenti, come individuati dal presente
decreto.
                              Art. 14. 
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per  la  tutela
               della salute e sicurezza dei lavoratori 
 
  1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute  e
la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il  fenomeno  del
lavoro sommerso e irregolare,  ferme  restando  le  attribuzioni  del
coordinatore per l'esecuzione dei  lavori  di  cui  all'articolo  92,
comma 1, lettera e),  gli  organi  di  vigilanza  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione
delle amministrazioni pubbliche  secondo  le  rispettive  competenze,
possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte
dell'attivita' imprenditoriale interessata  dalle  violazioni  quando
riscontrano   l'impiego   di   personale   non    risultante    dalla
documentazione obbligatoria in misura pari  o  superiore  al  20  per
cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonche'
in caso di gravi e reiterate violazioni in materia  di  tutela  della
salute e della sicurezza  sul  lavoro  individuate  con  decreto  del
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,
adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto,  le
violazioni in materia di tutela della salute e  della  sicurezza  sul
lavoro  che  costituiscono  il   presupposto   per   l'adozione   del
provvedimento  di  sospensione  dell'attivita'  imprenditoriale  sono
quelle individuate nell'Allegato I. Si ha  reiterazione  quando,  nei
cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto  di
prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal  contravventore
o di una violazione accertata  con  sentenza  definitiva,  lo  stesso
soggetto commette piu' violazioni della stessa indole. Si considerano
della stessa indole  le  violazioni  della  medesima  disposizione  e
quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della  adozione
del decreto di cui al precedente periodo, nell'allegato I. L'adozione
del provvedimento di sospensione e' comunicata all'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di
rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte del  Ministero
delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   di   un   provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni  ed
alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento  e'
pari alla citata sospensione nel  caso  in  cui  la  percentuale  dei
lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento  del  totale  dei
lavoratori  presenti  sul  luogo  di  lavoro;  nel  caso  in  cui  la
percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50  per
cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro,  ovvero
nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di  tutela  della
salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di  reiterazione
la durata e' incrementata di un ulteriore periodo di  tempo  pari  al
doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a  due
anni;  nel  caso  di  reiterazione  la  decorrenza  del  periodo   di
interdizione e' successiva  al  termine  del  precedente  periodo  di
interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di
sospensione entro quattro mesi dalla data  della  sua  emissione,  la
durata del provvedimento e' pari a due anni, fatta  salva  l'adozione
di  eventuali  successivi  provvedimenti  di  rideterminazione  della
durata dell'interdizione a  seguito  dell'acquisizione  della  revoca
della sospensione. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano
anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei  cantieri  edili.  Ai
provvedimenti del presente articolo non si applicano le  disposizioni
di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Limitatamente  alla
sospensione  dell'attivita'  di   impresa,   all'accertamento   delle
violazioni in materia di prevenzione incendi,  indicate  all'allegato
I,  provvede  il   comando   provinciale   dei   vigili   del   fuoco
territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o  le  altre
amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di
prevenzione incendi, ne  danno  segnalazione  al  competente  Comando
provinciale dei vigili del fuoco, il quale  procede  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e  di  cui
al comma 2. (11) 
  2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1  spettano  anche  agli
organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali,  con  riferimento
all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui
al comma 1. In  materia  di  prevenzione  incendi  in  ragione  della
competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di  cui
all'articolo 46 trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
  3. Il provvedimento di sospensione puo' essere  revocato  da  parte
dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. 
  4.  E'  condizione  per  la  revoca  del  provvedimento  da   parte
dell'organo di vigilanza del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali di cui al comma 1: 
    a)  la  regolarizzazione  dei  lavoratori  non  risultanti  dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria; 
    b) l'accertamento del ripristino  delle  regolari  condizioni  di
lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 
    c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di  cui
al comma 6 pari a ((2.000 euro)) euro nelle  ipotesi  di  sospensione
per lavoro irregolare e  a  ((3.200  euro))  euro  nelle  ipotesi  di
sospensione per gravi e reiterate violazioni  in  materia  di  tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro. (22) 
  5.  E'  condizione  per  la  revoca  del  provvedimento  da   parte
dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie  locali  di  cui  al
comma 2: 
    a) l'accertamento del ripristino  delle  regolari  condizioni  di
lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 
    b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro ((3.200
euro)) rispetto a quelle di cui al comma 6. (22) 
  ((5-bis. Su istanza di parte,  fermo  restando  il  rispetto  delle
altre condizioni di cui ai  commi  4  e  5,  la  revoca  e'  altresi'
concessa subordinatamente al  pagamento  del  venticinque  per  cento
della somma aggiuntiva  dovuta.  L'importo  residuo,  maggiorato  del
cinque  per  cento,  e'  versato  entro  sei  mesi  dalla   data   di
presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o
di versamento parziale dell'importo residuo entro detto  termine,  il
provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al  presente  comma
costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.)) 
  6. E' comunque fatta salva l'applicazione  delle  sanzioni  penali,
civili e amministrative vigenti. 
  7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera  c),
integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui  all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al
finanziamento degli interventi di contrasto  al  lavoro  sommerso  ed
irregolare individuati con decreto del  Ministro  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali di cui all'articolo 1,  comma  1156,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera  b),
integra l'apposito capitolo regionale per finanziare  l'attivita'  di
prevenzione nei luoghi di lavoro. 
  9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2  e'
ammesso ricorso, entro 30  giorni,  rispettivamente,  alla  Direzione
regionale del lavoro  territorialmente  competente  e  al  presidente
della Giunta regionale, i quali si  pronunciano  nel  termine  di  15
giorni dalla notifica del ricorso. Decorso  inutilmente  tale  ultimo
termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. 
  10. Il datore di lavoro  che  non  ottempera  al  provvedimento  di
sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto  fino
a sei mesi  nelle  ipotesi  di  sospensione  per  gravi  e  reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e  della  sicurezza  sul
lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da  2.500  a
6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. 
  11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del  presente  articolo
si applicano nel rispetto delle competenze in tema  di  vigilanza  in
materia. 
  11-bis. Il provvedimento di sospensione  nelle  ipotesi  di  lavoro
irregolare non si applica nel caso in cui  il  lavoratore  irregolare
risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni  caso  di  sospensione
nelle ipotesi di lavoro  irregolare  gli  effetti  della  sospensione
possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo
successivo ovvero dalla cessazione dell'attivita' lavorativa in corso
che  non  puo'  essere  interrotta,  salvo  che  non  si  riscontrino
situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei
lavoratori o dei terzi. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2-5 novembre 2010, n. 310 (in
G.U. 1a  s.s.  10/11/2010,  n.  45)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo  9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza  nei  luoghi
di lavoro), come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  in  materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella
parte  in  cui,  stabilendo  che  ai  provvedimenti  di   sospensione
dell'attivita' imprenditoriale previsti dalla  citata  norma  non  si
applicano le disposizioni di cui alla legge 7  agosto  1990,  n.  241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi),  esclude  l'applicazione  ai
medesimi provvedimenti dell'articolo 3, comma 1, della legge  n.  241
del 1990". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 14, comma 1,
lettera b)) che  "l'importo  [...]  delle  somme  aggiuntive  di  cui
all'articolo 14, comma 4, lettera c),  e  comma  5,  lettera  b)  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,
e' aumentato del 30%". 

Capo III

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione
I

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

 

                              Art. 15. 
                      Misure generali di tutela 
 
  1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza  dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono: 
   a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 
    b) la programmazione della prevenzione, mirata  ad  un  complesso
che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente
e dell'organizzazione del lavoro; 
    c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non  sia  possibile,  la
loro riduzione al minimo in relazione alle  conoscenze  acquisite  in
base al progresso tecnico; 
    d) il rispetto dei principi  ergonomici  nell'organizzazione  del
lavoro, nella concezione dei posti  di  lavoro,  nella  scelta  delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro  e  produzione,
in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro
monotono e di quello ripetitivo; 
    e) la riduzione dei rischi alla fonte; 
    f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non  lo
e', o e' meno pericoloso; 
    g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o
che possono essere, esposti al rischio; 
    h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici  e  biologici
sui luoghi di lavoro; 
    i) la priorita' delle misure di  protezione  collettiva  rispetto
alle misure di protezione individuale; 
    l) il controllo sanitario dei lavoratori; 
    m) l'allontanamento del lavoratore  dall'esposizione  al  rischio
per motivi sanitari inerenti  la  sua  persona  e  l'adibizione,  ove
possibile, ad altra mansione; 
    n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 
    o)  l'informazione  e  formazione  adeguate  per  dirigenti  e  i
preposti; 
    p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza; 
    q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori; 
    r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
    s) la  partecipazione  e  consultazione  dei  rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza; 
    t)  la  programmazione  delle  misure  ritenute   opportune   per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,  anche
attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; 
    u) le misure di emergenza da attuare in caso di  primo  soccorso,
di lotta antincendio, di evacuazione dei  lavoratori  e  di  pericolo
grave e immediato; 
    v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
    z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,  impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza  in  conformita'
alla indicazione dei fabbricanti. 
  2. Le misure relative alla sicurezza,  all'igiene  ed  alla  salute
durante  il  lavoro  non  devono  in  nessun  caso  comportare  oneri
finanziari per i lavoratori. 
                              Art. 16.
                         Delega di funzioni

  1.  La  delega  di  funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
    a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
    b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita'
ed   esperienza  richiesti  dalla  specifica  natura  delle  funzioni
delegate;
    c)   che   essa   attribuisca  al  delegato  tutti  i  poteri  di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate;
    d)   che  essa  attribuisca  al  delegato  l'autonomia  di  spesa
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
    e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
  2.  Alla  delega  di  cui  al  comma  1 deve essere data adeguata e
tempestiva pubblicita'.
  3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo
al  datore  di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato  delle  funzioni  trasferite.  ((L'obbligo  di  cui al primo
periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione
del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
  3-bis. Il soggetto delegato puo', a sua volta, previa intesa con il
datore  di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e
sicurezza  sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La  delega  di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo
di  vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento
delle  funzioni  trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita
la delega di cui al presente comma non puo', a sua volta, delegare le
funzioni delegate.))
                              Art. 17.
            Obblighi del datore di lavoro non delegabili

  1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
    a)   la   valutazione  di  tutti  i  rischi  con  la  conseguente
elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
    b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
                               Art. 18 
            Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
 
  1.  Il  datore  di  lavoro,  che  esercita  le  attivita'  di   cui
all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono  le  stesse
attivita' secondo le attribuzioni e  competenze  ad  essi  conferite,
devono: 
    a)  nominare  il  medico  competente  per  l'effettuazione  della
sorveglianza  sanitaria  nei  casi  previsti  dal  presente   decreto
legislativo. 
    b)   designare   preventivamente    i    lavoratori    incaricati
dell'attuazione  delle  misure  di  prevenzione   incendi   e   lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di  pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque,  di
gestione dell'emergenza; 
    c) nell'affidare i compiti  ai  lavoratori,  tenere  conto  delle
capacita' e delle condizioni  degli  stessi  in  rapporto  alla  loro
salute e alla sicurezza; 
    d) fornire ai lavoratori i  necessari  e  idonei  dispositivi  di
protezione individuale,  sentito  il  responsabile  del  servizio  di
prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 
    e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori
che hanno ricevuto  adeguate  istruzioni  e  specifico  addestramento
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
    f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori  delle
norme vigenti, nonche' delle disposizioni  aziendali  in  materia  di
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso  dei  mezzi  di  protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi  a  loro
disposizione; 
    g) inviare i lavoratori alla  visita  medica  entro  le  scadenze
previste dal programma di  sorveglianza  sanitaria  e  richiedere  al
medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a  suo  carico
nel presente decreto; 
    g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41,
comunicare tempestivamente al medico  competente  la  cessazione  del
rapporto di lavoro; 
    h) adottare le  misure  per  il  controllo  delle  situazioni  di
rischio  in  caso  di  emergenza  e  dare  istruzioni   affinche'   i
lavoratori, in caso di  pericolo  grave,  immediato  ed  inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
    i) informare il piu' presto possibile  i  lavoratori  esposti  al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
    l)  adempiere  agli  obblighi  di  informazione,   formazione   e
addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
    m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di
tutela della salute e sicurezza,  dal  richiedere  ai  lavoratori  di
riprendere la loro attivita' in  una  situazione  di  lavoro  in  cui
persiste un pericolo grave e immediato; 
    n)  consentire  ai  lavoratori   di   verificare,   mediante   il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione  delle
misure di sicurezza e di protezione della salute; 
    o) consegnare tempestivamente al  rappresentante  dei  lavoratori
per la sicurezza, su richiesta di questi e per  l'espletamento  della
sua funzione, copia del documento di cui all'articolo  17,  comma  1,
lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo
53,  comma  5,  nonche'  consentire  al  medesimo  rappresentante  di
accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento  e'  consultato
esclusivamente in azienda 
    p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma  3  anche
su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma  5,  e,
su richiesta di questi  e  per  l'espletamento  della  sua  funzione,
consegnarne tempestivamente copia ai  rappresentanti  dei  lavoratori
per la  sicurezza.  Il  documento  e'  consultato  esclusivamente  in
azienda; 
    q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che  le  misure
tecniche  adottate  possano  causare  rischi  per  la  salute   della
popolazione   o   deteriorare    l'ambiente    esterno    verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio; 
    r) comunicare in via telematica all'INAIL e  all'IPSEMA,  nonche'
per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro di  cui  all'articolo  8,  entro  48  ore  dalla
ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi,  i
dati e  le  informazioni  relativi  agli  infortuni  sul  lavoro  che
comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,  escluso  quello
dell'evento e, a fini assicurativi, quelli  relativi  agli  infortuni
sul lavoro che comportino  un'assenza  dal  lavoro  superiore  a  tre
giorni; l'obbligo di comunicazione degli  infortuni  sul  lavoro  che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si  considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53  del
testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
    s) consultare il rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza
nelle ipotesi di cui all'articolo 50; 
    t) adottare  le  misure  necessarie  ai  fini  della  prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il  caso
di pericolo  grave  e  immediato,  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 43. Tali  misure  devono  essere  adeguate  alla  natura
dell'attivita',   alle   dimensioni   dell'azienda   o    dell'unita'
produttiva, e al numero delle persone presenti; 
    u) nell'ambito  dello  svolgimento  di  attivita'  in  regime  di
appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita  tessera  di
riconoscimento, corredata di fotografia,  contenente  le  generalita'
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; (10) 
    v) nelle unita' produttive con piu' di 15  lavoratori,  convocare
la riunione periodica di cui all'articolo 35; 
    z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai  mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
sicurezza del lavoro, o in relazione al  grado  di  evoluzione  della
tecnica della prevenzione e della protezione; 
    aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA,  nonche'
per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione
o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza; in fase  di  prima  applicazione  l'obbligo  di  cui  alla
presente  lettera  riguarda  i  nominativi  dei  rappresentanti   dei
lavoratori gia' eletti o designati; 
    bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di
sorveglianza sanitaria non siano  adibiti  alla  mansione  lavorativa
specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'. 
  1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo  alla
comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi  agli
infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di  almeno  un  giorno,
escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del  ((termine  di
dodici mesi)) dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8,  comma
4. 
  2. Il datore di  lavoro  fornisce  al  servizio  di  prevenzione  e
protezione ed al medico competente informazioni in merito a: 
    a) la natura dei rischi; 
    b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e  l'attuazione
delle misure preventive e protettive; 
    c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
    d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli  relativi  alle
malattie professionali; 
    e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 
  3.  Gli  obblighi  relativi  agli  interventi  strutturali   e   di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente  decreto
legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso
a pubbliche amministrazioni o a  pubblici  uffici,  ivi  comprese  le
istituzioni   scolastiche   ed   educative,    restano    a    carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla
loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal
presente decreto legislativo, relativamente ai  predetti  interventi,
si intendono assolti, da parte dei dirigenti  o  funzionari  preposti
agli uffici  interessati,  con  la  richiesta  del  loro  adempimento
all'amministrazione competente o al  soggetto  che  ne  ha  l'obbligo
giuridico. 
  3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti  sono  tenuti  altresi'  a
vigilare  in  ordine  all'adempimento  degli  obblighi  di  cui  agli
articoli 19,  20,  22,  23,  24  e  25,  ferma  restando  l'esclusiva
responsabilita' dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli
qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia  addebitabile
unicamente  agli  stessi  e  non  sia  riscontrabile  un  difetto  di
vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4,  comma  2)  che  le
disposizioni di cui al comma 1, lettera r), del presente articolo, si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art.  32,  comma
1) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera  r),  del  presente
articolo 18, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 13 agosto 2010, n. 136, ha  disposto  (con  l'art.  5,  comma
1)che "La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma  1,
lettera u), del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  deve
contenere, oltre agli elementi ivi  specificati,  anche  la  data  di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione". 
                              Art. 19.
                        Obblighi del preposto

  1.   In  riferimento  alle  attivita'  indicate  all'articolo 3,  i
preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
    a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori  dei  loro  obblighi  di legge, nonche' delle disposizioni
aziendali  in  materia  di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi  di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
    b) verificare  affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
    c) richiedere  l'osservanza  delle  misure per il controllo delle
situazioni  di  rischio  in  caso  di  emergenza  e  dare  istruzioni
affinche'  i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
    d) informare  il  piu'  presto  possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
    e) astenersi,   salvo   eccezioni   debitamente   motivate,   dal
richiedere  ai  lavoratori  di  riprendere  la  loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
    f) segnalare  tempestivamente  al datore di lavoro o al dirigente
sia  le  deficienze  dei  mezzi  e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi  di  protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo  che  si  verifichi  durante  il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
    g) frequentare   appositi  corsi  di  formazione  secondo  quanto
previsto dall'articolo 37.
                              Art. 20. 
                       Obblighi dei lavoratori 
 
  1. Ogni lavoratore deve  prendersi  cura  della  propria  salute  e
sicurezza e di quella delle  altre  persone  presenti  sul  luogo  di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle  sue  azioni  o  omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro. 
  2. I lavoratori devono in particolare: 
    a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai  dirigenti  e  ai
preposti, all'adempimento degli  obblighi  previsti  a  tutela  della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
    b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,  ai  fini  della  protezione
collettiva ed individuale; 
    c)  utilizzare  correttamente  le  attrezzature  di  lavoro,   le
sostanze e i ((miscele pericolose)), i mezzi di trasporto, nonche'  i
dispositivi di sicurezza; 
    d) utilizzare in modo appropriato  i  dispositivi  di  protezione
messi a loro disposizione; 
    e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al  dirigente  o
al preposto le deficienze dei mezzi e dei  dispositivi  di  cui  alle
lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione  di  pericolo
di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente,  in  caso  di
urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e  fatto
salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per  eliminare  o  ridurre  le
situazioni  di  pericolo  grave  e  incombente,  dandone  notizia  al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
    f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i  dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
    g) non compiere di propria iniziativa operazioni  o  manovre  che
non sono di loro  competenza  ovvero  che  possono  compromettere  la
sicurezza propria o di altri lavoratori; 
    h) partecipare ai programmi  di  formazione  e  di  addestramento
organizzati dal datore di lavoro; 
    i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto
legislativo o comunque disposti dal medico competente. 
  3. I lavoratori di aziende che  svolgono  attivita'  in  regime  di
appalto  o   subappalto,   devono   esporre   apposita   tessera   di
riconoscimento, corredata di fotografia,  contenente  le  generalita'
del lavoratore e l'indicazione del datore  di  lavoro.  Tale  obbligo
grava  anche  in  capo  ai   lavoratori   autonomi   che   esercitano
direttamente la propria attivita' nel medesimo  luogo  di  lavoro,  i
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
                              Art. 21.
  Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui
   all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

  1.  I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis
del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi
ai  sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti
del  fondo,  i  soci  delle  societa'  semplici  operanti nel settore
agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
    a)   utilizzare   attrezzature  di  lavoro  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al titolo III;
    b)   munirsi   di   dispositivi   di  protezione  individuale  ed
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
    c)  munirsi  di  apposita  tessera di riconoscimento corredata di
fotografia,  contenente le proprie generalita', qualora effettuino la
loro  prestazione  in  un  luogo  di  lavoro  nel  quale  si svolgano
attivita' in regime di appalto o subappalto.((10))
  2.  I  soggetti  di  cui al comma 1, relativamente ai rischi propri
delle  attivita'  svolte  e con oneri a proprio carico hanno facolta'
di:
    a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni
di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali;
    b)  partecipare  a  corsi  di  formazione specifici in materia di
salute  e  sicurezza  sul  lavoro, incentrati sui rischi propri delle
attivita' svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi
restando gli obblighi previsti da norme speciali.
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
  La  L.  13 agosto 2010, n. 136, ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che   "  [...]  Nel  caso  di  lavoratori  autonomi,  la  tessera  di
riconoscimento  di  cui  all'articolo  21,  comma  1, lettera c), del
citato  decreto  legislativo  n.  81  del  2008  deve contenere anche
l'indicazione del committente."
                              Art. 22.
                      Obblighi dei progettisti

  1.  I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti
rispettano  i principi generali di prevenzione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e
scelgono   attrezzature,   componenti  e  dispositivi  di  protezione
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
                              Art. 23.
              Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

  1.  Sono  vietati  la  fabbricazione,  la vendita, il noleggio e la
concessione   in  uso  di  attrezzature  di  lavoro,  dispositivi  di
protezione  individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative  e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.
  2.  In  caso  di  locazione  finanziaria  di  beni  assoggettati  a
procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere
accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
                              Art. 24.
                     Obblighi degli installatori

  1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro
o  altri  mezzi  tecnici,  per  la  parte  di loro competenza, devono
attenersi  alle  norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
                              Art. 25.
                   Obblighi del medico competente

  1. Il medico competente:
    a)  collabora  con  il  datore  di  lavoro  e  con il servizio di
prevenzione  e  protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini
della  programmazione,  ove necessario, della sorveglianza sanitaria,
alla  predisposizione  della  attuazione  delle  misure per la tutela
della   salute   e  della  integrita'  psico-fisica  dei  lavoratori,
all'attivita'   di   formazione  e  informazione  nei  confronti  dei
lavoratori,  per  la  parte  di competenza, e alla organizzazione del
servizio  di  primo  soccorso  considerando  i  particolari  tipi  di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita' organizzative del
lavoro.   Collabora  inoltre  alla  attuazione  e  valorizzazione  di
programmi  volontari di "promozione della salute", secondo i principi
della responsabilita' sociale;
    b)  programma  ed  effettua  la  sorveglianza  sanitaria  di  cui
all'articolo  41  attraverso protocolli sanitari definiti in funzione
dei  rischi  specifici  e  tenendo  in  considerazione  gli indirizzi
scientifici piu' avanzati;
    ((c)   istituisce,   aggiorna  e  custodisce,  sotto  la  propria
responsabilita',  una  cartella  sanitaria  e  di  rischio  per  ogni
lavoratore  sottoposto  a  sorveglianza  sanitaria;  tale cartella e'
conservata  con  salvaguardia  del  segreto professionale e, salvo il
tempo  strettamente  necessario  per  l'esecuzione della sorveglianza
sanitaria  e  la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo
di   custodia   concordato   al   momento  della  nomina  del  medico
competente;))
    d)  consegna  al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico,
la  documentazione  sanitaria  in  suo  possesso,  nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.
196, e con salvaguardia del segreto professionale;
    ((e)  consegna  al  lavoratore,  alla  cessazione del rapporto di
lavoro,  copia  della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce
le   informazioni   necessarie   relative  alla  conservazione  della
medesima;  l'originale  della  cartella  sanitaria  e  di  rischio va
conservata,  nel  rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo
30  giugno  2003,  n.  196, da parte del datore di lavoro, per almeno
dieci  anni,  salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni
del presente decreto;))
    f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106));
    g)  fornisce  informazioni  ai  lavoratori  sul significato della
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivita' che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a richiesta,
informazioni   analoghe  ai  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la
sicurezza;
    h)  informa  ogni  lavoratore  interessato  dei  risultati  della
sorveglianza  sanitaria  di  cui all'articolo 41 e, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
    i)  comunica  per  iscritto,  in  occasione delle riunioni di cui
all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di
prevenzione  protezione  dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori
per  la  sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza
sanitaria  effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati  ai  fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;
    l)  visita  gli  ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a
cadenza  diversa  che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
la  indicazione  di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere
comunicata  al  datore  di  lavoro  ai fini della sua annotazione nel
documento di valutazione dei rischi;
    m)  partecipa  alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei  lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai
fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
    n)  comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli
e  requisiti  di cui all'articolo 38 al ((Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali)) entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
                              Art. 26. 
Obblighi  connessi  ai   contratti   d'appalto   o   d'opera   o   di
                          somministrazione 
 
  1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture  all'impresa   appaltatrice   o   a   lavoratori   autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva
della  stessa,  nonche'  nell'ambito  dell'intero  ciclo   produttivo
dell'azienda medesima, sempre che abbia la  disponibilita'  giuridica
dei luoghi in cui si svolge l'appalto  o  la  prestazione  di  lavoro
autonomo: 
    a) verifica,  con  le  modalita'  previste  dal  decreto  di  cui
all'articolo  6,   comma   8,   lettera   g),   l'idoneita'   tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori, ai servizi  e  alle  forniture  da  affidare  in
appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che  precede,
la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 
      1) acquisizione del certificato di iscrizione  alla  camera  di
commercio, industria e artigianato; 
      2)    acquisizione     dell'autocertificazione     dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti  di
idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 
    b) fornisce agli stessi  soggetti  dettagliate  informazioni  sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in  cui  sono  destinati  ad
operare e sulle misure di prevenzione  e  di  emergenza  adottate  in
relazione alla propria attivita'. 
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi
i subappaltatori: 
    a)  cooperano  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione   e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita'  lavorativa
oggetto dell'appalto; 
    b) coordinano gli interventi  di  protezione  e  prevenzione  dai
rischi cui sono esposti  i  lavoratori,  informandosi  reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi  dovuti  alle  interferenze  tra  i
lavori delle diverse  imprese  coinvolte  nell'esecuzione  dell'opera
complessiva. 
  ((3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e  il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando  un  unico  documento  di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate  per  eliminare
o, ove  cio'  non  e'  possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi  da
interferenze  ovvero  individuando,  limitatamente  ai   settori   di
attivita' a basso rischio di infortuni e  malattie  professionali  di
cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento  sia  all'attivita'
del datore di lavoro  committente  sia  alle  attivita'  dell'impresa
appaltatrice e dei lavoratori autonomi,  un  proprio  incaricato,  in
possesso  di  formazione,  esperienza  e  competenza   professionali,
adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche' di
periodico aggiornamento e  di  conoscenza  diretta  dell'ambiente  di
lavoro, per sovrintendere a tali  cooperazione  e  coordinamento.  In
caso di redazione del documento esso  e'  allegato  al  contratto  di
appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione
dei  lavori,  servizi  e  forniture.  A   tali   dati   accedono   il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  comparativamente  piu'
rappresentative    a    livello    nazionale.     Dell'individuazione
dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve
essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o  di  opera.
Le disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  ai  rischi
specifici propri dell'attivita'  delle  imprese  appaltatrici  o  dei
singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione  del  codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale  documento
e' redatto, ai fini  dell'affidamento  del  contratto,  dal  soggetto
titolare del potere decisionale e di  spesa  relativo  alla  gestione
dello specifico appalto. )) 
  ((3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2,
l'obbligo di cui al comma 3 non  si  applica  ai  servizi  di  natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali  o  attrezzature,  ai
lavori  o  servizi  la  cui  durata  non  e'   superiore   a   cinque
uomini-giorno, sempre che essi non comportino  rischi  derivanti  dal
rischio di incendio di livello elevato,  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dell'interno  10  marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7  aprile  1998,  o
dallo svolgimento di attivita'  in  ambienti  confinati,  di  cui  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
settembre 2011, n. 177,  o  dalla  presenza  di  agenti  cancerogeni,
mutageni o biologici, di amianto o di  atmosfere  esplosive  o  dalla
presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI  del  presente
decreto. Ai fini del presente comma,  per  uomini-giorno  si  intende
l'entita' presunta dei  lavori,  servizi  e  forniture  rappresentata
dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei
lavori, servizi o  forniture  considerata  con  riferimento  all'arco
temporale di un anno dall'inizio dei lavori.)) 
  3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato  dai  soggetti  di
cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con
il committente,  il  soggetto  che  affida  il  contratto  redige  il
documento di valutazione  dei  rischi  da  interferenze  recante  una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi  alla  tipologia
della   prestazione   che    potrebbero    potenzialmente    derivare
dall'esecuzione del contratto.  Il  soggetto  presso  il  quale  deve
essere eseguito  il  contratto,  prima  dell'inizio  dell'esecuzione,
integra il predetto documento  riferendolo  ai  rischi  specifici  da
interferenza presenti nei luoghi in cui verra'  espletato  l'appalto;
l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra
gli atti contrattuali. 
  4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti  in  materia  di
responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle  retribuzioni
e  dei  contributi  previdenziali  e   assicurativi,   l'imprenditore
committente  risponde  in  solido  con  l'appaltatore,  nonche'   con
ciascuno degli eventuali subappaltatori, per  tutti  i  danni  per  i
quali   il   lavoratore,   dipendente    dall'appaltatore    o    dal
subappaltatore,  non  risulti  indennizzato  ad  opera  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo  (IPSEMA).  Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza
dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o subappaltatrici. 
  5.  Nei  singoli  contratti  di  subappalto,  di   appalto   e   di
somministrazione, anche qualora in essere al momento  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad
esclusione dei  contratti  di  somministrazione  di  beni  e  servizi
essenziali, 1655, 1656  e  1677  del  codice  civile,  devono  essere
specificamente indicati a pena di  nullita'  ai  sensi  dell'articolo
1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento  a  quelli  propri  connessi  allo  specifico
appalto. I costi di cui primo periodo non sono  soggetti  a  ribasso.
Con riferimento ai contratti di cui al precedente  periodo  stipulati
prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza  del  lavoro  devono
essere indicati  entro  il  31  dicembre  2008,  qualora  gli  stessi
contratti siano ancora in corso a tale  data.  A  tali  dati  possono
accedere, su richiesta,  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 
(6) 
  6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella  valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti
di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a  valutare  che  il  valore  economico  sia  adeguato  e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e  al  costo  relativo  alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato  e  risultare
congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei  lavori,  dei
servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma  il  costo  del
lavoro  e'  determinato  periodicamente,  in  apposite  tabelle,  dal
Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  sulla
base dei valori economici previsti  dalla  contrattazione  collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi,  delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi  settori
merceologici e delle differenti aree  territoriali.  In  mancanza  di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e'  determinato
in relazione al contratto collettivo del  settore  merceologico  piu'
vicino a quello preso in considerazione. 
  7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma
1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia
di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 
  8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di  appalto
o subappalto,  il  personale  occupato  dall'impresa  appaltatrice  o
subappaltatrice  deve  essere   munito   di   apposita   tessera   di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l'art. 16,  comma
4) che al comma 5 del presente articolo, le parole: "i costi relativi
alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri
dello specifico appalto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "i  costi
delle misure adottate per eliminare o, ove cio'  non  sia  possibile,
ridurre al minimo i rischi in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". 
                              Art. 27. 
  Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 
 
  ((1.  Con  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  cui
all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori,  ivi
compresi  i  settori  della  sanificazione  del   tessile   e   dello
strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione  di
un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi,
con riferimento alla tutela della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,
fondato  sulla  base  della  specifica   esperienza,   competenza   e
conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi  mirati,  e
sulla base delle attivita' di cui all'articolo 21, comma  2,  nonche'
sull'applicazione   di   determinati    standard    contrattuali    e
organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione  agli
appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati  ai  sensi
del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10  settembre  2003,
n. 276, e successive modificazioni)). 
  1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema  di  qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso
la adozione e diffusione, nei termini e alle  condizioni  individuati
dal decreto del Presidente della Repubblica di  cui  all'articolo  6,
comma 8, lettera g),  di  uno  strumento  che  consenta  la  continua
verifica della idoneita' delle imprese e dei lavoratori autonomi,  in
assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai
requisiti previsti, tra cui la formazione  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro e i  provvedimenti  impartiti  dagli  organi  di
vigilanza. Tale strumento opera per  mezzo  della  attribuzione  alle
imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri
tale idoneita',  soggetto  a  decurtazione  a  seguito  di  accertate
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento
del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro determina l'impossibilita' per l'impresa  o  per
il lavoratore autonomo di svolgere attivita' nel settore edile. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potra',  con
le  modalita'  ivi  previste,  essere  esteso  ad  altri  settori  di
attivita'  individuati  con  uno  o  piu'  accordi   interconfederali
stipulati a livello  nazionale  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative,  il  possesso  dei   requisiti   per   ottenere   la
qualificazione di cui al comma 1 costituisce  elemento  preferenziale
per la partecipazione alle gare relative agli  appalti  e  subappalti
pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e  contributi
a carico della finanza pubblica,  sempre  se  correlati  ai  medesimi
appalti o subappalti. 
  2-bis.  Sono  fatte   salve   le   disposizioni   in   materia   di
qualificazione previste dal decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163, e successive modificazioni. 

Sezione II

VALUTAZIONE DEI RISCHI

 

                              Art. 28. 
                Oggetto della valutazione dei rischi 
 
  1. La valutazione di cui all'articolo  17,  comma  1,  lettera  a),
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e  delle  sostanze  o
dei ((miscele chimiche)) impiegati, nonche'  nella  sistemazione  dei
luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la  sicurezza  e
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti  gruppi  di
lavoratori  esposti  a  rischi  particolari,  tra  cui  anche  quelli
collegati  allo  stress   lavoro-correlato,   secondo   i   contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004,  e  quelli  riguardanti  le
lavoratrici in stato  di  gravidanza,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  nonche'  quelli  connessi
alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri  Paesi
e quelli connessi alla specifica  tipologia  contrattuale  attraverso
cui viene resa la prestazione di lavoro  e  i  rischi  derivanti  dal
possibile rinvenimento di  ordigni  bellici  inesplosi  nei  cantieri
temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera
a), del presente decreto, interessati da  attivita'  di  scavo.  (14)
(28) 
  1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma
1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera m-quater),  e  il  relativo  obbligo  decorre  dalla
elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in  difetto
di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010. 
  2. Il documento di  cui  all'articolo  17,  comma  1,  lettera  a),
redatto a conclusione della  valutazione,  puo'  essere  tenuto,  nel
rispetto  delle  previsioni  di  cui  all'articolo  53,  su  supporto
informatico  e  deve  essere  munito  anche  tramite   le   procedure
applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53,  di  data
certa o attestata dalla  sottoscrizione  del  documento  medesimo  da
parte del datore di lavoro, nonche', ai soli fini della  prova  della
data,  dalla  sottoscrizione  del  responsabile   del   servizio   di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei  lavoratori  per  la
sicurezza o  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza
territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: 
    a) una relazione sulla valutazione  di  tutti  i  rischi  per  la
sicurezza e la salute durante  l'attivita'  lavorativa,  nella  quale
siano specificati i criteri adottati per la  valutazione  stessa.  La
scelta dei criteri di redazione del documento e' rimessa al datore di
lavoro, che vi  provvede  con  criteri  di  semplicita',  brevita'  e
comprensibilita', in modo da garantirne la completezza e  l'idoneita'
quale  strumento  operativo  di   pianificazione   degli   interventi
aziendali e di prevenzione; 
    b) l'indicazione delle misure  di  prevenzione  e  di  protezione
attuate e dei  dispositivi  di  protezione  individuali  adottati,  a
seguito della valutazione di cui all'articolo 17,  comma  1,  lettera
a); 
    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire  il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 
    d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure
da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti
in possesso di adeguate competenze e poteri; 
    e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio  di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei  lavoratori  per  la
sicurezza o di quello territoriale e del  medico  competente  che  ha
partecipato alla valutazione del rischio; 
    f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono  i
lavoratori  a  rischi  specifici  che  richiedono  una   riconosciuta
capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione  e
addestramento. 
  3. Il contenuto del documento di  cui  al  comma  2  deve  altresi'
rispettare le  indicazioni  previste  dalle  specifiche  norme  sulla
valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli  del  presente
decreto. 
  3-bis. In caso di costituzione  di  nuova  impresa,  il  datore  di
lavoro e' tenuto ad  effettuare  immediatamente  la  valutazione  dei
rischi elaborando il relativo documento entro  novanta  giorni  dalla
data di inizio della propria attivita'. Anche in caso di costituzione
di nuova impresa, il datore di lavoro deve  comunque  dare  immediata
evidenza, attraverso idonea  documentazione,  dell'adempimento  degli
obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e  al  comma
3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per  la
sicurezza.  A  tale   documentazione   accede,   su   richiesta,   il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (9) 
  3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail,  anche
in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite  del
Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui  all'articolo
2, comma 1, lettera  ee),  rende  disponibili  al  datore  di  lavoro
strumenti tecnici e specialistici per la  riduzione  dei  livelli  di
rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono  la  predetta
attivita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma  12)  che
"al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti
delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del  2001  e  dei  datori  di  lavoro  del
settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di  cui
agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,
in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al  31
dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo,
del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177, ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
introdotte dal comma 1 del presente  articolo,  acquistano  efficacia
decorsi sei mesi dalla  data  della  pubblicazione  del  decreto  del
Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo.  Fino
a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  7,  commi  primo,  secondo  e   quarto,   del   decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che  riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata  in
vigore del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  sono  autorizzate  a  proseguire
l'attivita'  le  imprese  gia'  operanti  ai  sensi  delle   medesime
disposizioni." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177 come modificata dal D.L.  30  dicembre
2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016,
n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che  "Le  modificazioni  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1  del
presente articolo, acquistano efficacia  decorsi  dodici  mesi  dalla
data della pubblicazione del decreto del Ministro  della  difesa,  di
cui al comma 2 del presente articolo". 
                              Art. 29. 
       Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi 
 
  1. Il datore di  lavoro  effettua  la  valutazione  ed  elabora  il
documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,   lettera   a),   in
collaborazione con il responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 
  2.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  1  sono  realizzate   previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
  3.  La  valutazione   dei   rischi   deve   essere   immediatamente
rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e  2,  in
occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione
del lavoro  significative  ai  fini  della  salute  e  sicurezza  dei
lavoratori, o in relazione al  grado  di  evoluzione  della  tecnica,
della prevenzione  o  della  protezione  o  a  seguito  di  infortuni
significativi o quando i risultati della  sorveglianza  sanitaria  ne
evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure
di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle  ipotesi  di  cui  ai
periodi che precedono il documento di  valutazione  dei  rischi  deve
essere rielaborato, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1  e
2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive  causali.  Anche  in
caso di rielaborazione della valutazione dei  rischi,  il  datore  di
lavoro deve  comunque  dare  immediata  evidenza,  attraverso  idonea
documentazione, dell'aggiornamento  delle  misure  di  prevenzione  e
immediata comunicazione  al  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
sicurezza.  A  tale   documentazione   accede,   su   richiesta,   il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
  4. Il documento di cui all'articolo 17,  comma  1,  lettera  a),  e
quello di cui all'articolo  26,  comma  3,  devono  essere  custoditi
presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei
rischi. 
  5.Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, I datori di lavoro
che occupano fino a  10  lavoratori  effettuano  la  valutazione  dei
rischi di  cui  al  presente  articolo  sulla  base  delle  procedure
standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino  alla
scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),
e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2012,  gli  stessi  datori  di
lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione  dei
rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non  si  applica  alle
attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere  a),  b),  c),  d)
nonche g). (15) 
  6. Fermo restando quanto previsto  al  comma  6-ter,  I  datori  di
lavoro che occupano  fino  a  50  lavoratori  possono  effettuare  la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure  standardizzate  di
cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione
di tali procedure trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui  ai
commi 1, 2, 3, e 4. 
  6-bis. Le procedure standardizzate di cui al  comma  6,  anche  con
riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione  del
titolo IV, sono adottate  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 28. 
  6-ter. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della  Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro  e  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuati settori di attivita'  a  basso  rischio  di  infortuni  e
malattie professionali, sulla base di criteri e parametri  oggettivi,
desunti  dagli  indici  infortunistici  dell'INAIL  e  relativi  alle
malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.
Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il
quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di  lavoro  delle
aziende  che  operano  nei  settori  di  attivita'  a  basso  rischio
infortunistico possono dimostrare di aver effettuato  la  valutazione
dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta
ferma  la  facolta'  delle  aziende  di   utilizzare   le   procedure
standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. (19) 
  ((6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, da adottarsi  previo  parere  della  Commissione  consultiva
permanente per la salute e sicurezza  sul  lavoro,  sono  individuati
strumenti di supporto per la  valutazione  dei  rischi  di  cui  agli
articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i  quali  gli  strumenti
informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online  Interactive
Risk Assessment) )). 
  7. Le disposizioni  di  cui  al  comma  6  non  si  applicano  alle
attivita' svolte nelle seguenti aziende: 
    a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),  b),  c),
d), f) e g); 
    b)  aziende  in  cui  si  svolgono  attivita'  che  espongono   i
lavoratori a  rischi  chimici,  biologici,  da  atmosfere  esplosive,
cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; 
    c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106. (9) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma  12)  che
"al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti
delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del  2001  e  dei  datori  di  lavoro  del
settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di  cui
agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,
in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al  31
dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo,
del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
388) che e' fissato al 30 giugno 2013  il  termine  di  scadenza  dei
termini e dei regimi  giuridici  di  cui  al  comma  5  del  presente
articolo. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 32, comma 2)  che  "I
decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b),
ed h), del presente articolo sono  adottati,  rispettivamente,  entro
novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto.". 
                              Art. 30.
               Modelli di organizzazione e di gestione

  1.  Il  modello  di  organizzazione  e  di gestione idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche,  delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive di
personalita'  giuridica  di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema  aziendale  per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici
relativi:
    a)  al  rispetto  degli  standard  tecnico-strutturali  di  legge
relativi  a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici,
fisici e biologici;
    b)  alle attivita' di valutazione dei rischi e di predisposizione
delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
    c) alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo
soccorso,  gestione  degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
   e) alle attivita' di informazione e formazione dei lavoratori;
    f)  alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle
procedure  e  delle  istruzioni  di  lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori;
    g)   alla   acquisizione   di   documentazioni  e  certificazioni
obbligatorie di legge;
    h)  alle  periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia
delle procedure adottate.
  2.  Il  modello  organizzativo  e gestionale di cui al comma 1 deve
prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione
delle attivita' di cui al comma 1.
  3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto
richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di
attivita'  svolta,  un'articolazione  di  funzioni  che  assicuri  le
competenze   tecniche   e   i   poteri  necessari  per  la  verifica,
valutazione,  gestione  e  controllo  del rischio, nonche' un sistema
disciplinare  idoneo  a  sanzionare  il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
  4.  Il  modello  organizzativo  deve  altresi'  prevedere un idoneo
sistema  di  controllo  sull'attuazione  del  medesimo  modello e sul
mantenimento  nel  tempo  delle  condizioni di idoneita' delle misure
adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo
devono    essere   adottati,   quando   siano   scoperte   violazioni
significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e
all'igiene   sul   lavoro,   ovvero   in   occasione   di   mutamenti
nell'organizzazione   e  nell'attivita'  in  relazione  al  progresso
scientifico e tecnologico.
  5.  In  sede  di  prima  applicazione,  i modelli di organizzazione
aziendale  definiti  conformemente  alle Linee guida UNI-INAIL per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre  2001  o  al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono
conformi  ai  requisiti  di  cui  al  presente  articolo per le parti
corrispondenti.  Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione
e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui
all'articolo 6.
  ((5-bis.  La  commissione  consultiva  permanente  per  la salute e
sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e
la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite
con  decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.))
  6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al
presente  articolo  nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le
attivita' finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

Sezione III

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

 

                              Art. 31. 
                Servizio di prevenzione e protezione 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo  34,  il  datore  di  lavoro
organizza    il    servizio    di    prevenzione     e     protezione
((prioritariamente))  all'interno  della  azienda  o   della   unita'
produttiva, o incarica persone o  servizi  esterni  costituiti  anche
presso  le  associazioni  dei  datori  di  lavoro  o  gli   organismi
paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 
  2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni,  di
cui  al  comma  1,  devono  possedere  le  capacita'  e  i  requisiti
professionali  di  cui  all'articolo  32,  devono  essere  in  numero
sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre  di
mezzi e di  tempo  adeguati  per  lo  svolgimento  dei  compiti  loro
assegnati.  Essi  non  possono  subire  pregiudizio  a  causa   della
attivita' svolta nell'espletamento del proprio incarico. 
  3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno,  il  datore  di
lavoro puo' avvalersi di persone esterne  alla  azienda  in  possesso
delle  conoscenze  professionali  necessarie,  per   integrare,   ove
occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. 
  4. Il ricorso a  persone  o  servizi  esterni  e'  obbligatorio  in
assenza  di   dipendenti   che,   all'interno   dell'azienda   ovvero
dell'unita' produttiva,  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 32. 
  5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni  non
e' per questo esonerato dalla propria responsabilita' in materia. 
  6.  L'istituzione  del  servizio  di   prevenzione   e   protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e'  comunque
obbligatoria nei seguenti casi: 
    a) nelle aziende industriali di cui all'articolo  2  del  decreto
legislativo 17 agosto  1999,  n.  334,  e  successive  modificazioni,
soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli  articoli
6 e 8 del medesimo decreto; 
    b) nelle centrali termoelettriche; 
    c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7,  28  e
33 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  e  successive
modificazioni; 
    d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato  di
esplosivi, polveri e munizioni; 
    e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; 
    f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; 
    g) nelle strutture di ricovero e cura  pubbliche  e  private  con
oltre 50 lavoratori. 
  7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio  di
prevenzione e protezione deve essere interno. 
  8. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive nonche' nei  casi
di gruppi di imprese, puo' essere  istituito  un  unico  servizio  di
prevenzione e protezione. I datori di  lavoro  possono  rivolgersi  a
tale struttura per l'istituzione del servizio e per  la  designazione
degli addetti e del responsabile. 
                              Art. 32. 
Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei  responsabili
     dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 
 
  1. Le capacita' ed i requisiti  professionali  dei  responsabili  e
degli addetti ai  servizi  di  prevenzione  e  protezione  interni  o
esterni devono essere adeguati alla natura dei  rischi  presenti  sul
luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti  di  cui
al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo  di  studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria  superiore  nonche'
di un attestato di  frequenza,  con  verifica  dell'apprendimento,  a
specifici  corsi  di  formazione  adeguati  alla  natura  dei  rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi  alle  attivita'  lavorative.
Per lo  svolgimento  della  funzione  di  responsabile  del  servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti  di  cui  al  precedente
periodo, e' necessario  possedere  un  attestato  di  frequenza,  con
verifica dell'apprendimento,  a  specifici  corsi  di  formazione  in
materia di prevenzione e  protezione  dei  rischi,  anche  di  natura
ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma
1,   di   organizzazione   e   gestione   delle   attivita'   tecnico
amministrative e  di  tecniche  di  comunicazione  in  azienda  e  di
relazioni sindacali. I corsi di  cui  ai  periodi  precedenti  devono
rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo  sancito  il  26
gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del  14  febbraio  2006,  e
successive modificazioni. 
  3. Possono altresi' svolgere le funzioni di responsabile o  addetto
coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio  di  cui
al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni  richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da
sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo  svolgimento  dei  corsi
secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2. 
  4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono  organizzati  dalle
regioni e dalle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  dalle
universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la  parte  di
relativa  competenza,  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
dall'amministrazione  della  Difesa,  dalla  Scuola  superiore  della
pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole
amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro  o
dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonche' dai soggetti  di
cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti
e  delle  specifiche  modalita'  ivi  previste.  Ulteriori   soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  5. Coloro che sono in possesso di  laurea  in  una  delle  seguenti
classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26  di  cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in  data  16
marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del  6
luglio 2007, o nelle classi 8, 9,  10,  4,  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 
245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 
128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre  lauree  e  lauree  magistrali
riconosciute corrispondenti ai  sensi  della  normativa  vigente  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale  ai
sensi della normativa vigente,  sono  esonerati  dalla  frequenza  ai
corsi di formazione di cui  al  comma  2,  primo  periodo.  Ulteriori
titoli di studio possono essere individuati  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  ((5-bis. In tutti i casi di formazione  e  aggiornamento,  previsti
dal presente decreto legislativo, in cui  i  contenuti  dei  percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte,  a  quelli  previsti
per il responsabile e per gli  addetti  del  servizio  prevenzione  e
protezione, e' riconosciuto credito formativo  per  la  durata  ed  i
contenuti  della  formazione  e   dell'aggiornamento   corrispondenti
erogati. Le modalita' di riconoscimento del  credito  formativo  e  i
modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono
individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita  la
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti
di istruzione e universitari provvedono  a  rilasciare  agli  allievi
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera
a), e dell'articolo 37, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  presente
decreto,  gli  attestati  di  avvenuta  formazione  sulla  salute   e
sicurezza sul lavoro)). 
  6. I responsabili e  gli  addetti  dei  servizi  di  prevenzione  e
protezione sono tenuti a frequentare corsi di  aggiornamento  secondo
gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma  2.
E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34. 
  7. Le  competenze  acquisite  a  seguito  dello  svolgimento  delle
attivita' di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei
componenti  del  servizio  interno  sono  registrate   nel   libretto
formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  i),
del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
modificazioni, se concretamente disponibile in  quanto  attivato  nel
rispetto delle vigenti disposizioni. 
  8. Negli istituti di  istruzione,  di  formazione  professionale  e
universitari e nelle istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  e
coreutica, il datore di  lavoro  che  non  opta  per  lo  svolgimento
diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione  e  protezione
dei rischi designa il responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione, individuandolo tra: 
    a) il personale interno all'unita'  scolastica  in  possesso  dei
requisiti di cui al presente articolo che  si  dichiari  a  tal  fine
disponibile; 
    b) il personale interno ad una unita' scolastica in possesso  dei
requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile  ad
operare in una pluralita' di istituti. 
  9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8,
gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera  di
un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in
via  prioritaria  con  gli  enti  locali  proprietari  degli  edifici
scolastici e, in via subordinata, con enti o  istituti  specializzati
in materia di salute e sicurezza  sul  lavoro  o  con  altro  esperto
esterno libero professionista. 
  10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di
un esperto esterno  per  ricoprire  l'incarico  di  responsabile  del
servizio deve comunque  organizzare  un  servizio  di  prevenzione  e
protezione con un adeguato numero di addetti. 
                              Art. 33.
          Compiti del servizio di prevenzione e protezione

  1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
    a)  all'individuazione  dei  fattori di rischio, alla valutazione
dei  rischi  e  all'individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrita'  degli  ambienti  di  lavoro, nel rispetto della normativa
vigente  sulla  base  della  specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
    b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive  di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo
di tali misure;
    c)  ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita'
aziendali;
    d)  a  proporre  i  programmi  di  informazione  e formazione dei
lavoratori;
    e)  a  partecipare  alle consultazioni in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui
all'articolo 35;
    f)  a  fornire  ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo
36.
  2.  I  componenti  del  servizio  di  prevenzione e protezione sono
tenuti  al  segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza  nell'esercizio  delle funzioni di cui al presente decreto
legislativo.
  3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore
di lavoro.
                              Art. 34. 
Svolgimento diretto da parte del datore  di  lavoro  dei  compiti  di
                 prevenzione e protezione dai rischi 
 
  1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di
lavoro puo' svolgere direttamente i compiti propri  del  servizio  di
prevenzione e protezione dai rischi, di primo  soccorso,  nonche'  di
prevenzione  incendi  e  di  evacuazione,  nelle   ipotesi   previste
nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza  ed  alle  condizioni  di  cui  ai  commi
successivi. 
  1- bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)). 
  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i  compiti  di  cui  al
comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16
ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attivita'  lavorative,  nel  rispetto
dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di  dodici
mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto  legislativo.  Fino
alla  pubblicazione  dell'accordo  di  cui  al  periodo   precedente,
conserva validita' la formazione effettuata ai sensi dell'articolo  3
del decreto  ministeriale  16  gennaio  1997,  il  cui  contenuto  e'
riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in  sede  di
definizione dell'accordo di cui al periodo precedente. 
  2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i  compiti  ((di
primo soccorso nonche' di prevenzione incendi e di evacuazione)) deve
frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli  45
e 46. 
  3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al  comma  1  e'
altresi' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto  di
quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di
cui al precedente periodo si  applica  anche  a  coloro  che  abbiano
frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16
gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza  dei  corsi,  ai  sensi
dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
                              Art. 35.
                         Riunione periodica

  1.  Nelle aziende e nelle unita' produttive che occupano piu' di 15
lavoratori,  il  datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio
di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi,  indice almeno una volta
all'anno una riunione cui partecipano:
    a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
    b)  il  responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
    c) il medico competente, ove nominato;
    d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame
dei partecipanti:
    a) il documento di valutazione dei rischi;
    b)  l'andamento  degli infortuni e delle malattie professionali e
della sorveglianza sanitaria;
    c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia
dei dispositivi di protezione individuale;
    d)  i  programmi  di informazione e formazione dei dirigenti, dei
preposti  e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione
della loro salute.
  3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
    a)  codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi
di infortuni e di malattie professionali;
    b)  obiettivi  di miglioramento della sicurezza complessiva sulla
base  delle  linee  guida  per  un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro.
  4.  La  riunione  ha  altresi'  luogo  in  occasione  di  eventuali
significative  variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,
compresa  la  programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi
di  cui  al  presente  articolo, nelle unita' produttive che occupano
fino  a  15  lavoratori e' facolta' del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
  5.  Della  riunione  deve  essere  redatto  un  verbale  che  e'  a
disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Sezione IV

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

 

                              Art. 36. 
                     Informazione ai lavoratori 
 
  1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva
una adeguata informazione: 
    a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi  alla
attivita' della impresa in generale; 
    b) sulle procedure che riguardano il  primo  soccorso,  la  lotta
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; 
    c) sui nominativi  dei  lavoratori  incaricati  di  applicare  le
misure di cui agli articoli 45 e 46; 
    d) sui nominativi del responsabile e degli addetti  del  servizio
di prevenzione e protezione, e del medico competente. 
  2.  Il  datore  di  lavoro  provvede  altresi'  affinche'   ciascun
lavoratore riceva una adeguata informazione: 
    a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita'
svolta, le normative di sicurezza  e  le  disposizioni  aziendali  in
materia; 
    b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e  dei  ((miscele
pericolose)) sulla base delle schede dei dati di  sicurezza  previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 
    c) sulle misure  e  le  attivita'  di  protezione  e  prevenzione
adottate. 
  3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma  1,
lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di
cui all'articolo 3, comma 9. 
  4.  Il  contenuto  della  informazione   deve   essere   facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
relative  conoscenze.  Ove  la   informazione   riguardi   lavoratori
immigrati, essa avviene  previa  verifica  della  comprensione  della
lingua utilizzata nel percorso informativo. 
                              Art. 37. 
         Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
 
  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore  riceva  una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e  sicurezza,
anche  rispetto  alle  conoscenze   linguistiche,   con   particolare
riferimento a: 
    a)  concetti  di   rischio,   danno,   prevenzione,   protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
    b) rischi riferiti alle mansioni e  ai  possibili  danni  e  alle
conseguenti  misure  e  procedure   di   prevenzione   e   protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 
  2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di
cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione  delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto legislativo. 
  3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che  ciascun  lavoratore
riceva una formazione sufficiente ed adeguata  in  merito  ai  rischi
specifici di cui ai titoli del  presente  decreto  successivi  al  I.
Ferme  restando  le  disposizioni  gia'  in  vigore  in  materia,  la
formazione di  cui  al  periodo  che  precede  e'  definita  mediante
l'accordo di cui al comma 2. 
  4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico  devono
avvenire in occasione: 
    a) della  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  o  dell'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; 
    b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
    c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di  nuove
tecnologie, di nuove sostanze e ((miscele pericolose)). 
  5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul  luogo
di lavoro. 
  6. La formazione dei lavoratori  e  dei  loro  rappresentanti  deve
essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi
o all'insorgenza di nuovi rischi. 
  7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore  di  lavoro,
un'adeguata e specifica formazione e un  aggiornamento  periodico  in
relazione ai propri compiti in materia  di  salute  e  sicurezza  del
lavoro. I  contenuti  della  formazione  di  cui  al  presente  comma
comprendono: 
    a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
    b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
    c) valutazione dei rischi; 
    d)  individuazione  delle  misure   tecniche,   organizzative   e
procedurali di prevenzione e protezione. 
  7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere effettuata anche
presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51  o  le  scuole
edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali  dei  datori
di lavoro o dei lavoratori. 
  8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma  1,  possono  avvalersi
dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite  l'accordo  di
cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi  e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di  lavoro  in  caso  di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio,  di  primo  soccorso  e,
comunque, di gestione dell'emergenza devono  ricevere  un'adeguata  e
specifica  formazione  e  un  aggiornamento  periodico;   in   attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al  comma  3  dell'articolo
46, continuano a trovare  applicazione  le  disposizioni  di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo  1998,  pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile  1998,  attuativo
dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
  10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad
una  formazione  particolare  in  materia  di  salute   e   sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita
la propria rappresentanza, tale da assicurargli  adeguate  competenze
sulle principali tecniche  di  controllo  e  prevenzione  dei  rischi
stessi. 
  11.  Le  modalita',  la  durata  e  i  contenuti  specifici   della
formazione del rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza  sono
stabiliti  in  sede  di  contrattazione  collettiva  nazionale,   nel
rispetto  dei  seguenti  contenuti  minimi:  a)  principi   giuridici
comunitari e  nazionali;  b)  legislazione  generale  e  speciale  in
materia di salute e sicurezza  sul  lavoro;  c)  principali  soggetti
coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione  dei
fattori di rischio; e)  valutazione  dei  rischi;  f)  individuazione
delle misure tecniche, organizzative e procedurali di  prevenzione  e
protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei
lavoratori; h) nozioni di  tecnica  della  comunicazione.  La  durata
minima dei corsi e'  di  32  ore  iniziali,  di  cui  12  sui  rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di  prevenzione
e  protezione   adottate,   con   verifica   di   apprendimento.   La
contrattazione   collettiva   nazionale   disciplina   le   modalita'
dell'obbligo di aggiornamento  periodico,  la  cui  durata  non  puo'
essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15  ai
50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di  50
lavoratori. 
  12. La formazione dei lavoratori e quella dei  loro  rappresentanti
deve avvenire, in collaborazione con gli  organismi  paritetici,  ove
presenti nel settore e nel territorio in cui  si  svolge  l'attivita'
del  datore  di  lavoro,  durante  l'orario  di  lavoro  e  non  puo'
comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 
  13.  Il  contenuto  della   formazione   deve   essere   facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze e competenze necessarie in materia di salute  e  sicurezza
sul lavoro. Ove la formazione  riguardi  lavoratori  immigrati,  essa
avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della  lingua
veicolare utilizzata nel percorso formativo. 
  14. Le competenze  acquisite  a  seguito  dello  svolgimento  delle
attivita' di formazione di cui al presente  decreto  sono  registrate
nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera i), del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e
successive modificazioni,  se  concretamente  disponibile  in  quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.  Il  contenuto  del
libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini  della
programmazione della formazione e di esso  gli  organi  di  vigilanza
tengono conto ai  fini  della  verifica  degli  obblighi  di  cui  al
presente decreto. 
  14-bis. In tutti i casi di formazione  ed  aggiornamento,  previsti
dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti,  lavoratori
e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui  i  contenuti
dei percorsi formativi si sovrappongano, in  tutto  o  in  parte,  e'
riconosciuto il credito formativo per la durata  e  per  i  contenuti
della formazione  e  dell'aggiornamento  corrispondenti  erogati.  Le
modalita' di riconoscimento del credito formativo  e  i  modelli  per
mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono individuati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita  la  Commissione
consultiva  permanente  di  cui  all'articolo  6.  Gli  istituti   di
istruzione  e  universitari  provvedono  a  rilasciare  agli  allievi
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera
a), e dell'articolo 37, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  presente
decreto,  gli  attestati  di  avvenuta  formazione  sulla  salute   e
sicurezza sul lavoro. 

Sezione V

SORVEGLIANZA SANITARIA

 

                              Art. 38.
              Titoli e requisiti del medico competente

  1.  Per  svolgere  le  funzioni  di medico competente e' necessario
possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
    a)   specializzazione  in  medicina  del  lavoro  o  in  medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
    b)  docenza  in  medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori  e  psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale  o  in  fisiologia  e  igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
    c)  autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277;
    d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina
legale.
    ((d-bis)  con  esclusivo  riferimento al ruolo dei sanitari delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato
e  della  Guardia  di finanza, svolgimento di attivita' di medico nel
settore del lavoro per almeno quattro anni.))
  2.  I  medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d),
sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da
definire  con apposito decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca  di  concerto  con  il ((Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche sociali)). I soggetti di cui al precedente periodo i
quali,  alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano
le  attivita'  di medico competente o dimostrino di avere svolto tali
attivita'  per  almeno  un  anno  nell'arco  dei  tre  anni anteriori
all'entrata   in   vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono
abilitati  a  svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a
produrre  alla  Regione attestazione del datore di lavoro comprovante
l'espletamento di tale attivita'.
  3.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  medico competente e'
altresi'  necessario  partecipare al programma di educazione continua
in  medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
e  successive  modificazioni  e integrazioni, a partire dal programma
triennale  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente decreto
legislativo.  I  crediti  previsti  dal  programma triennale dovranno
essere  conseguiti  nella  misura  non  inferiore al 70 per cento del
totale  nella  disciplina  "medicina  del  lavoro  e  sicurezza degli
ambienti di lavoro".
  4.  I  medici  in  possesso  dei  titoli  e dei requisiti di cui al
presente  articolo  sono  iscritti  nell'elenco dei medici competenti
istituito  presso  il  ((Ministero  del  lavoro, della salute e delle
politiche sociali)).
                              Art. 39.
           Svolgimento dell'attivita' di medico competente

  1.  L'attivita'  di  medico competente e' svolta secondo i principi
della  medicina  del  lavoro  e  del  codice  etico della Commissione
internazionale di salute occupazionale (ICOH).
  2. Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di:
    a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o
privata, convenzionata con l'imprenditore;
    b) libero professionista;
    c) dipendente del datore di lavoro.
  3.  Il  dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici
che  svolgono  attivita'  di  vigilanza,  non puo' prestare, ad alcun
titolo  e  in  alcuna  parte  del  territorio nazionale, attivita' di
medico competente.
  4.  Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni
necessarie  per  lo  svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone
l'autonomia.
  5.   Il   medico   competente   puo'  avvalersi,  per  accertamenti
diagnostici,  della  collaborazione  di  medici specialisti scelti in
accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
  6.  Nei  casi  di  aziende  con piu' unita' produttive, nei casi di
gruppi  d'imprese  nonche'  qualora  la  valutazione  dei  rischi  ne
evidenzi la necessita', il datore di lavoro puo' nominare piu' medici
competenti   individuando   tra   essi  un  medico  con  funzioni  di
coordinamento.
                              Art. 40.
 Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

  1.  Entro  il  primo  trimestre  dell'anno  successivo  all'anno di
riferimento  il  medico  competente trasmette, esclusivamente per via
telematica,  ai  servizi  competenti  per territorio le informazioni,
elaborate  evidenziando  le  differenze  di  genere, relative ai dati
aggregati   sanitari  e  di  rischio  dei  lavoratori,  sottoposti  a
sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
trasmettono  le  informazioni  di  cui  al  comma  1, aggregate dalle
aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
  ((2-bis.  Entro  il  31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, sono definiti, secondo
criteri di semplicita' e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B
e  le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Gli  obblighi  di redazione e trasmissione relativi alle informazioni
di  cui  al  comma  1  decorrono  dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo.))
                               Art. 41
                       Sorveglianza sanitaria

  1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
    a)  nei  casi  previsti  dalla  normativa  vigente, ((...)) dalle
indicazioni  fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo
6;
    b)  qualora  il  lavoratore  ne  faccia richiesta e la stessa sia
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
  2. La sorveglianza sanitaria comprende:
    a)  visita  medica  preventiva  intesa  a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di
valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;
    b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei
lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio  di  idoneita'  alla mansione
specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista
dalla  relativa  normativa,  viene  stabilita, di norma, in una volta
l'anno.  Tale  periodicita'  puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal  medico  competente  in  funzione  della valutazione del rischio.
L'organo  di  vigilanza,  con  provvedimento  motivato, puo' disporre
contenuti  e  periodicita'  della  sorveglianza  sanitaria differenti
rispetto a quelli indicati dal medico competente;
    c)  visita  medica  su  richiesta  del  lavoratore,  qualora  sia
ritenuta  dal  medico  competente correlata ai rischi professionali o
alle  sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica;
    d)  visita  medica  in  occasione  del cambio della mansione onde
verificare l'idoneita' alla mansione specifica;
    e)  visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla normativa vigente.
    ((e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
    e-ter)  visita  medica  precedente  alla  ripresa  del  lavoro, a
seguito  di  assenza  per  motivi  di  salute  di durata superiore ai
sessanta  giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneita' alla
mansione.
  2-bis.  Le  visite mediche preventive possono essere svolte in fase
preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o
dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti
di prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni dell'articolo
39, comma 3.))
  3.  Le  visite  mediche  di  cui  al  comma  2  non  possono essere
effettuate:
    a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106));
    b) per accertare stati di gravidanza;
    c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
  4.  Le  visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore
di  lavoro,  comprendono  gli  esami  clinici  e biologici e indagini
diagnostiche   mirati   al  rischio  ritenuti  necessari  dal  medico
competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le
visite  di  cui al comma 2, (( lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) ))
sono  altresi'  finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di
alcol   dipendenza   e   di   assunzione  di  sostanze  psicotrope  e
stupefacenti.
  ((4-bis.  Entro  il  31  dicembre  2009,  con accordo in Conferenza
Stato-regioni,  adottato  previa  consultazione  delle parti sociali,
vengono  rivisitate  le  condizioni e le modalita' per l'accertamento
della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.))
  5.  Gli  esiti  della  visita  medica  devono  essere allegati alla
cartella  sanitaria  e  di  rischio  di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera  c),  secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e
predisposta  su  formato  cartaceo  o  informatizzato, secondo quanto
previsto dall'articolo 53.
  6.  Il  medico competente, sulla base delle risultanze delle visite
mediche  di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi
alla mansione specifica:
    a) idoneita';
    b)  idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni
o limitazioni;
    c) inidoneita' temporanea;
    d) inidoneita' permanente.
  ((6-bis.  Nei  casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6
il  medico  competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando
copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.))
  7.  Nel  caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea
vanno precisati i limiti temporali di validita'.
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106)).
  9.  Avverso i giudizi del medico competente ((, ivi compresi quelli
formulati  in  fase preassuntiva, )) e' ammesso ricorso, entro trenta
giorni  dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo
di  vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori  accertamenti,  la  conferma,  la  modifica o la revoca del
giudizio stesso.
                              Art. 42.
    Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

  ((1.  Il  datore  di  lavoro,  anche  in  considerazione  di quanto
disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di
cui  all'articolo  41,  comma  6, attua le misure indicate dal medico
competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione
specifica   adibisce   il   lavoratore,  ove  possibile,  a  mansioni
equivalenti  o,  in  difetto,  a  mansioni  inferiori  garantendo  il
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.))
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106)).

Sezione VI

GESTIONE DELLE EMERGENZE

 

                              Art. 43.
                        Disposizioni generali

  1.  Ai  fini  degli  adempimenti  di  cui all'articolo 18, comma 1,
lettera t), il datore di lavoro:
    a)   organizza  i  necessari  rapporti  con  i  servizi  pubblici
competenti   in   materia   di  primo  soccorso,  salvataggio,  lotta
antincendio e gestione dell'emergenza;
    b)  designa  preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera b);
    c)  informa  tutti  i  lavoratori che possono essere esposti a un
pericolo   grave   e  immediato  circa  le  misure  predisposte  e  i
comportamenti da adottare;
    d)  programma  gli  interventi,  prende  i  provvedimenti  e  da'
istruzioni  affinche'  i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo grave e
immediato  che  non  puo'  essere  evitato,  possano  cessare la loro
attivita', o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo
di lavoro;
    e)   adotta   i   provvedimenti   necessari  affinche'  qualsiasi
lavoratore,  in  caso  di  pericolo grave ed immediato per la propria
sicurezza  o  per  quella  di  altre persone e nell'impossibilita' di
contattare  il  competente  superiore  gerarchico,  possa prendere le
misure  adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
    ((e-bis)  garantisce  la  presenza  di mezzi di estinzione idonei
alla  classe  di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo
di  lavoro,  tenendo  anche conto delle particolari condizioni in cui
possono  essere  usati.  L'obbligo  si applica anche agli impianti di
estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla
valutazione dei rischi.))
  2.  Ai  fini  delle  designazioni di cui al comma 1, lettera b), il
datore  di  lavoro  tiene  conto  delle dimensioni dell'azienda e dei
rischi  specifici  dell'azienda  o  della unita' produttiva secondo i
criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
  3.  I  lavoratori  non  possono,  se  non  per giustificato motivo,
rifiutare  la  designazione.  Essi  devono  essere formati, essere in
numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto
delle  dimensioni  e  dei rischi specifici dell'azienda o dell'unita'
produttiva.  ((Con  riguardo  al personale della Difesa la formazione
specifica  svolta  presso  gli  istituti  o  la  scuole  della stessa
Amministrazione e' abilitativa alla funzione di addetto alla gestione
delle emergenze.))
  4.  Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate,
astenersi  dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita'
in  una  situazione  di  lavoro  in cui persiste un pericolo grave ed
immediato.
                              Art. 44.
    Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

  1.  Il  lavoratore  che, in caso di pericolo grave, immediato e che
non  puo'  essere  evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una
zona  pericolosa,  non  puo'  subire pregiudizio alcuno e deve essere
protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
  2.  Il  lavoratore  che,  in  caso  di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico,
prende  misure  per evitare le conseguenze di tale pericolo, non puo'
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una
grave negligenza.
                              Art. 45.
                           Primo soccorso

  1.  Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivita'
e delle dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva, sentito il
medico  competente  ove nominato, prende i provvedimenti necessari in
materia  di  primo  soccorso  e  di  assistenza  medica di emergenza,
tenendo  conto  delle  altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati.
  2.  Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso,
i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in
relazione  alla  natura  dell'attivita',  al  numero  dei  lavoratori
occupati  ed  ai  fattori  di  rischio  sono  individuati dal decreto
ministeriale  15  luglio  2003,  n.  388  e  dai  successivi  decreti
ministeriali  di  adeguamento  acquisito  il  parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
  3.  Con  appositi  decreti  ministeriali, acquisito il parere della
Conferenza   permanente,   acquisito   il   parere  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, vengono definite le modalita' di
applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio
2003, n. 388 e successive modificazioni.
                              Art. 46.
                         Prevenzione incendi

  1.  La  prevenzione  incendi e' la funzione di preminente interesse
pubblico,  di  esclusiva  competenza  statuale, diretta a conseguire,
secondo  criteri  applicativi  uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone
e di tutela dei beni e dell'ambiente.
  2.  Nei  luoghi  di lavoro soggetti al presente decreto legislativo
devono  essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per
tutelare l'incolumita' dei lavoratori.
  3.  Fermo  restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo
2006,  n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi
di  cui  al  presente  decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e
della  previdenza  sociale,  in  relazione  ai  fattori  di  rischio,
adottano uno o piu' decreti nei quali sono definiti:
    a) i criteri diretti atti ad individuare:
      1)  misure  intese  ad  evitare l'insorgere di un incendio ed a
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
      2) misure precauzionali di esercizio;
      3)  metodi  di  controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
      4) criteri per la gestione delle emergenze;
    b)  le  caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione  antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e
la sua formazione.
  4.  Fino  all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad
applicarsi  i  criteri  generali  di  sicurezza  antincendio e per la
gestione  delle  emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del
Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
  5.  Al  fine  di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma
2,  lettera  h),  del  decreto  legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con
decreto   del  Ministro  dell'interno  sono  istituiti,  presso  ogni
direzione  regionale  dei  vigili del fuoco, dei nuclei specialistici
per  l'effettuazione  di  una  specifica attivita' di assistenza alle
aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento
della attivita' di assistenza.
  6.  In  relazione  ai  principi  di  cui  ai commi precedenti, ogni
disposizione  contenuta nel presente decreto legislativo, concernente
aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attivita' di disciplina che
di  controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici
del  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa  civile,  di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8
marzo  2006,  n.  139.  Restano ferme le rispettive competenze di cui
all'articolo 13.
  7.  Le  maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione
di  controllo  di  cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo
nazionale  dei  vigili  per il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro.

Sezione VII

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

 

                              Art. 47.
           Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

  1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a
livello  territoriale  o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
L'elezione  dei  rappresentanti  per  la sicurezza avviene secondo le
modalita' di cui al comma 6.
  2.  In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  3.  Nelle  aziende  o  unita'  produttive  che  occupano  fino a 15
lavoratori  il  rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza e' di
norma  eletto  direttamente  dai lavoratori al loro interno oppure e'
individuato  per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto
produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
  4.  Nelle  aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il
rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato
dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In  assenza  di  tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
  5.  Il  numero,  le  modalita'  di  designazione  o di elezione del
rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di
lavoro  retribuito  e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
  6.  L'elezione  dei  rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali,  territoriali  o di comparto, salvo diverse determinazioni
in   sede   di   contrattazione   collettiva,  avviene  di  norma  in
corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul
lavoro,  individuata,  nell'ambito  della  settimana  europea  per la
salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del ((Ministro del lavoro,
della   salute  e  delle  politiche  sociali))  di  concerto  con  il
((Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali)),
sentite  le  confederazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Con  il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione
del presente comma.
  7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma
2  e'  il  seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita'
produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende
ovvero   unita'   produttive  da  201  a  1.000  lavoratori;  c)  sei
rappresentanti  in tutte le altre aziende o unita' produttive oltre i
1.000  lavoratori.  In  tali  aziende il numero dei rappresentanti e'
aumentato  nella  misura individuata dagli accordi interconfederali o
dalla contrattazione collettiva.
  8.  Qualora  non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4,
le  funzioni  di  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono
esercitate  dai  rappresentanti  di  cui agli articoli 48 e 49, salvo
diverse  intese  tra  le  associazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori  di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative sul piano
nazionale.
                              Art. 48.
     Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

  1.  Il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
di   cui  all'articolo  47,  comma  3,  esercita  le  competenze  del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50
e  i  termini e con le modalita' ivi previste con riferimento a tutte
le  aziende  o  unita'  produttive  del  territorio o del comparto di
competenza   nelle   quali  non  sia  stato  eletto  o  designato  il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  2.  Le  modalita'  di elezione o designazione del rappresentante di
cui  al  comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali,
interconfederali  o  di  categoria,  stipulati dalle associazioni dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative   sul  piano  nazionale.  In  mancanza  dei  predetti
accordi, le modalita' di elezione o designazione sono individuate con
decreto  del  ((Ministro  del  lavoro, della salute e delle politiche
sociali)), sentite le associazioni di cui al presente comma.
  3. Tutte le aziende o unita' produttive nel cui ambito non e' stato
eletto  o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. ((Con uno o piu' accordi
interconfederali  stipulati  a livello nazionale dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative   vengono  individuati  settori  e  attivita',  oltre
all'edilizia,  nei  quali,  in  ragione  della  presenza  di adeguati
sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di
pariteticita',  le  aziende  o  unita'  produttive,  a condizione che
aderiscano  a  tali sistemi di rappresentanza o di pariteticita', non
siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52.))
  4.  Per  l'esercizio  delle proprie attribuzioni, il rappresentante
dei  lavoratori  per  la  sicurezza  territoriale accede ai luoghi di
lavoro  nel  rispetto  delle  modalita'  e  del  termine di preavviso
individuati  dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso
non  opera  in  caso  di  infortunio  grave.  In  tale ultima ipotesi
l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
  5.  Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalita'
di  cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza  territoriale,  questi lo comunica all'organismo paritetico
o,   in   sua  mancanza,  all'organo  di  vigilanza  territorialmente
competente.
  6.   L'organismo  paritetico  o,  in  mancanza,  il  Fondo  di  cui
all'articolo  52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il
nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
  7.  Il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
ha  diritto  ad  una  formazione  particolare  in materia di salute e
sicurezza  concernente  i  rischi specifici esistenti negli ambiti in
cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze  sulle  principali tecniche di controllo e prevenzione dei
rischi  stessi. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della
formazione   del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza
territoriale  sono  stabiliti  in  sede  di contrattazione collettiva
secondo   un  percorso  formativo  di  almeno  64  ore  iniziali,  da
effettuarsi  entro  3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8
ore di aggiornamento annuale.
  8.  L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per
la  sicurezza  territoriale e' incompatibile con l'esercizio di altre
funzioni sindacali operative.
                              Art. 49.
  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

  1.   Rappresentanti   dei  lavoratori  per  la  sicurezza  di  sito
produttivo   sono   individuati   nei   seguenti  specifici  contesti
produttivi   caratterizzati  dalla  compresenza  di  piu'  aziende  o
cantieri:
    a)  i  porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d),
della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sedi di autorita' portuale
nonche' quelli sede di autorita' marittima da individuare con decreto
dei  Ministri  del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti,
da  adottare  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
    b)  centri  intermodali  di  trasporto  di cui alla direttiva del
Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
    c) impianti siderurgici;
    d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entita'
presunta  dei  cantieri,  rappresentata  dalla  somma  delle giornate
lavorative  prestate  dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione di tutte le opere;
    e)  contesti  produttivi  con complesse problematiche legate alla
interferenza  delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti
mediamente operanti nell'area superiore a 500.
  2.  Nei  contesti  di cui al comma precedente il rappresentante dei
lavoratori  per  la  sicurezza  di sito produttivo e' individuato, su
loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
delle aziende operanti nel sito produttivo.
  3.   La   contrattazione  collettiva  stabilisce  le  modalita'  di
individuazione di cui al comma 2, nonche' le modalita' secondo cui il
rappresentante  dei  lavoratori  per  la sicurezza di sito produttivo
esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o
cantieri  del  sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per
la  sicurezza  e  realizza  il coordinamento tra i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
                              Art. 50. 
   Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  in  sede   di   contrattazione
collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 
    a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 
    b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione  dei   rischi,   alla   individuazione,   programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione  nella  azienda  o  unita'
produttiva; 
    c) e' consultato sulla  designazione  del  responsabile  e  degli
addetti al servizio di prevenzione,  alla  attivita'  di  prevenzione
incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di  lavoro  e
del medico competente; 
    d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di
cui all'articolo 37; 
    e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale  inerente
alla valutazione dei rischi e  le  misure  di  prevenzione  relative,
nonche' quelle inerenti alle sostanze ed ai  ((miscele  pericolose)),
alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti  di
lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; 
    f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
    g) riceve una formazione adeguata e, comunque,  non  inferiore  a
quella prevista dall'articolo 37; 
    h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione idonee a  tutelare  la  salute  e  l'integrita'
fisica dei lavoratori; 
    i) formula  osservazioni  in  occasione  di  visite  e  verifiche
effettuate dalle autorita' competenti,  dalle  quali  e',  di  norma,
sentito; 
    l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; 
    m) fa proposte in merito alla attivita' di prevenzione; 
    n) avverte il responsabile della azienda dei  rischi  individuati
nel corso della sua attivita'; 
    o) puo' fare ricorso alle autorita'  competenti  qualora  ritenga
che le misure di prevenzione e protezione  dai  rischi  adottate  dal
datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non
siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 
  2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve  disporre
del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita  di
retribuzione,  nonche'  dei  mezzi  e  degli  spazi   necessari   per
l'esercizio delle funzioni e delle  facolta'  riconosciutegli,  anche
tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera
r),  contenuti  in  applicazioni  informatiche.   Non   puo'   subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria  attivita'
e nei suoi confronti si applicano le  stesse  tutele  previste  dalla
legge per le rappresentanze sindacali. 
  3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  1
sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 
  4. Il rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  su  sua
richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve  copia  del
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). 
  5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei  lavoratori
rispettivamente del datore di  lavoro  committente  e  delle  imprese
appaltatrici, su loro  richiesta  e  per  l'espletamento  della  loro
funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei  rischi  di
cui all'articolo 26, comma 3. 
  6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e'  tenuto  al
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo  30  giugno
2003,  n.  196  e  del   segreto   industriale   relativamente   alle
informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e  nel
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma  3,
nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono  a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni. 
  7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori  per
la sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto
al servizio di prevenzione e protezione. 
                              Art. 51.
                        Organismi paritetici

  1.  A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
  2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli
organismi  di  cui  al  comma  1 sono prima istanza di riferimento in
merito   a   controversie  sorte  sull'applicazione  dei  diritti  di
rappresentanza,  informazione  e  formazione,  previsti  dalle  norme
vigenti.
  3.   Gli   organismi   paritetici  possono  supportare  le  imprese
nell'individuazione  di  soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  ((3-bis.  Gli  organismi paritetici svolgono o promuovono attivita'
di    formazione,    anche    attraverso    l'impiego    dei    fondi
interprofessionali  di  cui  all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  e  dei  fondi  di cui
all'articolo  12  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
nonche',  su  richiesta  delle  imprese,  rilasciano una attestazione
dello  svolgimento  delle  attivita'  e  dei  servizi  di supporto al
sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della
efficace  attuazione  dei  modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza
possono  tener  conto  ai  fini  della  programmazione  delle proprie
attivita';
  3-ter.  Ai  fini  di  cui  al comma 3-bis, gli organismi paritetici
istituiscono   specifiche   commissioni   paritetiche,   tecnicamente
competenti.))
  4.  Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali
o  partecipativi  previsti da accordi interconfederali, di categoria,
nazionali, territoriali o aziendali.
  5.  Agli  effetti  dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  gli  organismi  di cui al comma 1 sono parificati ai
soggetti  titolari  degli  istituti  della  partecipazione  di cui al
medesimo articolo.
  6.  Gli  organismi paritetici di cui al comma 1, purche' dispongano
di  personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute
e  sicurezza  sul  lavoro,  possono  effettuare, nei luoghi di lavoro
rientranti  nei  territori  e  nei comparti produttivi di competenza,
sopralluoghi per le finalita' di cui al comma 3.
  7.  Gli  organismi  di  cui  al  presente  articolo  trasmettono al
Comitato  di  cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attivita'
svolta.
  8.   Gli  organismi  paritetici  comunicano  alle  aziende  di  cui
all'articolo  48,  comma  2,  i  nominativi  dei  rappresentanti  dei
lavoratori  per  la  sicurezza  territoriale.  Analoga  comunicazione
effettuano  nei  riguardi  degli organi di vigilanza territorialmente
competenti.
  ((8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi
delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici
e  il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza territoriali.))
                              Art. 52.
    Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei
    lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita'

  1.  Presso  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro gli
infortuni  sul lavoro (INAIL) e' costituito il fondo di sostegno alla
piccola  e  media  impresa,  ai  rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza  territoriali e alla pariteticita'. Il fondo opera a favore
delle  realta'  in  cui la contrattazione nazionale o integrativa non
preveda  o  costituisca  ((,  come  nel  settore  edile,)) sistemi di
rappresentanza  dei  lavoratori  e  di  pariteticita' migliorativi o,
almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
    a)  sostegno  ed  il  finanziamento,  in  misura non inferiore al
cinquanta  per  cento delle disponibilita' del Fondo, delle attivita'
delle  rappresentanze  dei  lavoratori per la sicurezza territoriali,
anche con riferimento alla formazione;
    b)  finanziamento  della  formazione  dei  datori di lavoro delle
piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083  del  codice  civile,  dei  lavoratori  stagionali  del  settore
agricolo e dei lavoratori autonomi;
    c) sostegno delle attivita' degli organismi paritetici.
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato:
    a)  da  un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma
3,  in  misura  pari  a  due ore lavorative annue per ogni lavoratore
occupato  presso  l'azienda  ovvero  l'unita'  produttiva ((calcolate
sulla  base  della  retribuzione  media  giornaliera  per  il settore
industria  e  convenzionale  per  il  settore agricoltura determinate
annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni
economiche   erogate   dall'INAIL.   Il  computo  dei  lavoratori  e'
effettuato   in   base   all'articolo  4  e  la  giornata  lavorativa
convenzionale e' stabilita in 8 ore));
    b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106));
    c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106));
    d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106)).
  3.  Con  decreto  del  ((Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche sociali)) e del ((Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali)),  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori
di  lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano  nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro  ((il  31  dicembre  2009)),  sono  definiti  le  modalita'  di
funzionamento  ((e  di  articolazione  settoriale  e territoriale del
Fondo))  del  fondo  di  cui  al  comma 1, i criteri di riparto delle
risorse tra le finalita' di cui al medesimo comma nonche' il relativo
procedimento  amministrativo  e  contabile  di  alimentazione  ((e la
composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo)).
  ((3-bis.  In  fase di prima attuazione il fondo e' alimentato con i
residui  iscritti  nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per
le finalita' di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.))
  4.  Il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
redige  una  relazione  annuale sulla attivita' svolta, da inviare al
Fondo.

Sezione VIII

DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

 

                              Art. 53. 
                     Tenuta della documentazione 
 
  1. E' consentito l'impiego di sistemi  di  elaborazione  automatica
dei dati per la memorizzazione di qualunque  tipo  di  documentazione
prevista dal presente decreto legislativo. 
  2. Le modalita' di memorizzazione dei dati e di accesso al  sistema
di gestione della  predetta  documentazione  devono  essere  tali  da
assicurare che: 
    a) l'accesso alle funzioni del sistema  sia  consentito  solo  ai
soggetti a cio' espressamente abilitati dal datore di lavoro; 
    b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo
alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati; 
    c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla  lettera  b)
siano univocamente riconducibili alle  persone  responsabili  che  le
hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice  identificativo
autogenerato dagli stessi; 
    d) le eventuali informazioni di  modifica,  ivi  comprese  quelle
inerenti alle generalita' e ai  dati  occupazionali  del  lavoratore,
siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate; 
    e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base  dei
singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo,  le
informazioni contenute nei supporti di memoria; 
    f) le  informazioni  siano  conservate  almeno  su  due  distinti
supporti informatici di memoria e  siano  implementati  programmi  di
protezione e di controllo del sistema da codici virali; 
    g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una  procedura
in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie  per
la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non  devono  essere
riportati i codici di accesso. 
  3. Nel caso  in  cui  le  attivita'  del  datore  di  lavoro  siano
articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori
funzionali,  l'accesso  ai  dati  puo'  avvenire  mediante  reti   di
comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della  password
in modalita' criptata e fermo restando quanto  previsto  al  comma  2
relativamente alla immissione e validazione dei dati da  parte  delle
persone responsabili. 
  4. La documentazione, sia su  supporto  cartaceo  che  informatico,
deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali. 
  5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro puo'  essere
tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.  Ferme  restando  le
disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le  modalita'  per
l'eventuale  eliminazione  o  per  la   tenuta   semplificata   della
documentazione di cui  al  periodo  che  precede  sono  definite  con
successivo  decreto,  adottato,  previa  consultazione  delle   parti
sociali, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  6.  ((Fino  ai  12  mesi))  successivi  all'adozione  del   decreto
interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto
restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli  esposti
ad agenti cancerogeni e biologici. 
                              Art. 54.
          Comunicazioni e trasmissione della documentazione

  1.  La  trasmissione  di documentazione e le comunicazioni a enti o
amministrazioni  pubbliche,  comunque  previste  dal presente decreto
legislativo  possono  avvenire  tramite  sistemi  informatizzati, nel
formato e con le modalita' indicati dalle strutture riceventi.

Capo IV

Disposizioni penali

Sezione I

SANZIONI

 

                              Art. 55. 
          (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) 
 
  1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi  o  con  l'ammenda  da
2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: 
    a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; 
    b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio  di
prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  lettera
b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2; 
  2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a),  si  applica  la  pena
dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione e' commessa: 
    a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b),
c), d), f) e g); 
    b) in aziende in  cui  si  svolgono  attivita'  che  espongono  i
lavoratori a rischi biologici  di  cui  all'articolo  268,  comma  1,
lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni,  e  da
attivita'  di  manutenzione,  rimozione  smaltimento  e  bonifica  di
amianto; 
    c) per le attivita' disciplinate  dal  Titolo  IV  caratterizzate
dalla compresenza di piu' imprese e la cui entita' presunta di lavoro
non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 
  3. E' punito con l'ammenda da 2.000  a  4.000  euro  il  datore  di
lavoro che adotta il documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo  28,  comma
2, lettere b), c) o d), o senza le modalita' di cui all'articolo  29,
commi 2 e 3. 
  4. E' punito con l'ammenda da 1.000  a  2.000  euro  il  datore  di
lavoro che adotta il documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo  28,  comma
2, lettere a), primo periodo, ed f). 
  5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: 
    a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da  750  a
4.000 euro per la violazione degli  articoli  3,  comma  12-bis,  18,
comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43,  commi  1,  lettere
a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1; 
    b)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000  a
4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a); 
    c)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200  a
5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1,  lettere  c),
e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10,  43,  comma  1,
lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; 
    d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a
6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere  a),
d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima  pena
si applica al soggetto che  viola  l'articolo  26,  commi  3,  quarto
periodo, o 3-ter. 
    e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per  la  violazione  degli
articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35,
comma 4; 
    f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro
per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41,  comma
3; 
    g) con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.000  a  4.500
euro per la violazione dell'articolo 18, comma  1,  lettere  r),  con
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; 
    h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800  euro
per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con
riferimento agli infortuni superiori ad un  giorno,  e  dell'articolo
25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo  35,  comma
5; 
    i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100  a  500  euro
per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma
8; 
    l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro  in
caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa). 
  6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con
riferimento  agli  infortuni  superiori  ai   tre   giorni,   esclude
l'applicazione   delle   sanzioni   conseguenti    alla    violazione
dell'articolo 53 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124. 
  ((6-bis.  In  caso  di  violazione  delle   disposizioni   previste
dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37,  commi  1,
7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a piu' di cinque  lavoratori
gli importi della sanzione sono  raddoppiati,  se  la  violazione  si
riferisce a piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione  sono
triplicati.)) 
                              Art. 56.
                     (( Sanzioni per il preposto

  1.  Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i
preposti,  nei  limiti  delle proprie attribuzioni e competenze, sono
puniti:
    a)  con  l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200
euro  per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e)
ed f);
    b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro
per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).))
                              Art. 57.
           (( (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti,
                   i fornitori e gli installatori)

  1.  I  proggettisti  che  violano il rispetto dell'articolo 22 sono
puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 1.600
euro.
  2.   I   fabbricanti   e   i  fornitori  che  violano  il  disposto
dell'articolo  23  sono  puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro.
  3.  Gli  installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono
puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200
euro.))
                              Art. 58.
               (( (Sanzioni per il medico competente)

  1. Il medico competente e' punito:
    a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800
per  la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo
periodo;
    b)  con  l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200
euro  per  la  violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e
g);
    c)  con  l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600
euro  per  la  violazione  dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con
riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
    d)  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro
per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
    e)  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000
euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e
6-bis. ))
                              Art. 59.
                   (( (Sanzioni per i lavoratori)

  1. I lavoratori sono puniti:
    a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro
per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e),
f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
    b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per
la violazione dell'articolo 20, comma 3.))
                              Art. 60.
     (( (Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui
 all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi,
   i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa' semplici
      operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
                            commercianti)

  1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
    a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro
per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
    b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per
ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera
c).
  2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma
3.))

Sezione II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

 

                              Art. 61.
             Esercizio dei diritti della persona offesa

  1.  In  caso  di  esercizio  dell'azione  penale  per  i delitti di
omicidio  colposo  o  di  lesioni  personali  colpose, se il fatto e'
commesso   con  violazione  delle  norme  per  la  prevenzione  degli
infortuni  sul  lavoro  o  relative all'igiene del lavoro o che abbia
determinato  una malattia professionale, il pubblico ministero ne da'
immediata   notizia   all'INAIL  ed  all'IPSEMA,  in  relazione  alle
rispettive  competenze,  ai fini dell'eventuale costituzione di parte
civile e dell'azione di regresso.
  2.  Le  organizzazioni  sindacali  e  le associazioni dei familiari
delle  vittime di infortuni sul lavoro hanno facolta' di esercitare i
diritti  e le facolta' della persona offesa di cui agli articoli 91 e
92  del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi
con  violazione  delle  norme  per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale.

Titolo II

LUOGHI DI LAVORO

Capo I

Disposizioni generali

 

                              Art. 62.
                             Definizioni

  ((1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  al  titolo  I, si
intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione
del  presente  titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro,
ubicati  all'interno  dell'azienda  o dell'unita' produttiva, nonche'
ogni  altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva
accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.))
  2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
    a) ai mezzi di trasporto;
    b) ai cantieri temporanei o mobili;
    c) alle industrie estrattive;
    d) ai pescherecci.
    (( d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte
di un'azienda agricola o forestale.))
                              Art. 63.
                 Requisiti di salute e di sicurezza

  1.  I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati
nell'allegato IV.
  2.  I  luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se
del caso, dei lavoratori disabili.
  ((3.  L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte,
le  vie  di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le
scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di
lavoro utilizzati da lavoratori disabili.))
  4.  La  disposizione  di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di
lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono
essere   adottate   misure   idonee   a  consentire  la  mobilita'  e
l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
  5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti
di  cui  al  comma  1  il  datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante   dei   lavoratori   per   la   sicurezza   e   previa
autorizzazione  dell'organo di vigilanza territorialmente competente,
adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106)).
                              Art. 64.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
    a)  i  luoghi  di  lavoro  siano  conformi  ai  requisiti  di cui
all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
    b)  le  vie  di circolazione interne o all'aperto che conducono a
uscite  o  ad  uscite  di  emergenza  e  le uscite di emergenza siano
sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
    c)  i  luoghi  di  lavoro,  gli  impianti e i dispositivi vengano
sottoposti  a  regolare  manutenzione  tecnica  e  vengano eliminati,
quanto  piu'  rapidamente  possibile,  i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
    d)  i  luoghi  di  lavoro,  gli  impianti e i dispositivi vengano
sottoposti  a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche
adeguate;
    e)  gli  impianti  e  i  dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione  o  all'eliminazione  dei  pericoli, vengano sottoposti a
regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
                              Art. 65.
                Locali sotterranei o semisotterranei

  1.  E'  vietato  destinare  al  lavoro  locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
  2.  In  deroga  alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere
destinati  al  lavoro  locali  chiusi  sotterranei o semisotterranei,
quando  ricorrano  particolari  esigenze  tecniche.  In  tali casi il
datore   di  lavoro  provvede  ad  assicurare  idonee  condizioni  di
aerazione, di illuminazione e di microclima.
  3.  L'organo  di  vigilanza puo' consentire l'uso dei locali chiusi
sotterranei  o  semisotterranei  anche  per  altre lavorazioni per le
quali  non  ricorrono  le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni
non  diano  luogo  ad  emissioni  di  agenti nocivi, sempre che siano
rispettate  le  norme  del  presente  decreto  legislativo  e  si sia
provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
                              Art. 66.
             Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

  1.  E'  vietato  consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri,
fogne,   camini,   fosse,  gallerie  e  in  generale  in  ambienti  e
recipienti,  condutture,  caldaie  e  simili,  ove  sia  possibile il
rilascio  di  gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata
l'assenza   di  pericolo  per  la  vita  e  l'integrita'  fisica  dei
lavoratori  medesimi,  ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera
mediante  ventilazione  o  altri  mezzi  idonei. Quando possa esservi
dubbio sulla pericolosita' dell'atmosfera, i lavoratori devono essere
legati  con  cintura  di  sicurezza, vigilati per tutta la durata del
lavoro   e,   ove  occorra,  forniti  di  apparecchi  di  protezione.
L'apertura  di  accesso  a detti luoghi deve avere dimensioni tali da
poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
                              Art. 67. 
(( (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). )) 
 
  ((1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o  locali
da adibire a lavorazioni industriali, nonche' nei casi di ampliamenti
e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi  lavori  devono
essere eseguiti nel rispetto della  normativa  di  settore  e  devono
essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i
seguenti elementi informativi: 
    a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle  principali
modalita' di esecuzione delle stesse; 
    b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. 
  2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma  1
nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni  o  delle  attestazioni
presentate allo sportello unico per le attivita'  produttive  con  le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  per
la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   sentita   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono  individuate,  secondo
criteri di semplicita' e  di  comprensibilita',  le  informazioni  da
trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare  per  i
fini di cui al presente articolo. 
  3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma
1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di  vigilanza
competente per territorio  le  informazioni  loro  pervenute  con  le
modalita' indicate dal comma 2. 
  4. L'obbligo di comunicazione di cui  al  comma  1  si  applica  ai
luoghi di  lavoro  ove  e'  prevista  la  presenza  di  piu'  di  tre
lavoratori. 
  5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.)) 

Capo II

Sanzioni

 

                              Art. 68.
        (( (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

  1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
    a)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione dell'articolo 66;
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a
4.800  euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi
1 e 2;
    c)  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.
  2.  La  violazione  di  piu'  precetti riconducibili alla categoria
omogenea  di  requisiti  di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di
cui  all'allegato  IV, punti 1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.9,  1.  10,  1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5, e 6.6, e' considerata una unica violazione ed e' punita con
la  pena  prevista  dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza e'
tenuto  a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi
precetti violati."))

Titolo III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo
I

Uso delle attrezzature di lavoro

 

                              Art. 69. 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti delle disposizioni di cui  al  presente  titolo  si
intende per: 
    a)  attrezzatura  di  lavoro:  qualsiasi  macchina,  apparecchio,
utensile  o  impianto,  inteso  come  il   complesso   di   macchine,
attrezzature e componenti necessari  all'attuazione  di  un  processo
produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; 
    b) uso  di  una  attrezzatura  di  lavoro:  qualsiasi  operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa  in
servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto,  la  riparazione,
la trasformazione, la manutenzione,  la  pulizia,  il  montaggio,  lo
smontaggio; 
    c)  zona  pericolosa:  qualsiasi  zona  all'interno   ovvero   in
prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza  di
un lavoratore costituisce un rischio per la  salute  o  la  sicurezza
dello stesso; 
    d)  lavoratore  esposto:  qualsiasi  lavoratore  che   si   trovi
interamente o in parte in una zona pericolosa; 
    e)  operatore:  il  lavoratore   incaricato   dell'uso   di   una
attrezzatura di lavoro ((o il datore di lavoro che ne fa uso)). 
                              Art. 70.
                       Requisiti di sicurezza

  1.  Salvo  quanto  previsto  al  comma 2, le attrezzature di lavoro
messe  a  disposizione  dei  lavoratori  devono  essere conformi alle
specifiche  disposizioni  legislative  e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto.
  2.  Le  attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative  e  regolamentari  di  cui  al  comma 1, e quelle messe a
disposizione  dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme
legislative   e   regolamentari   di   recepimento   delle  direttive
comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali
di sicurezza di cui all'allegato V.
  3.  Si  considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le
attrezzature  di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti
ministeriali   adottati   ai  sensi  dell'articolo  395  del  decreto
Presidente   della   Repubblica   27  aprile  1955,  n.  547,  ovvero
dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
  ((4.  Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro
funzioni  ispettive  in  materia  di  salute  e sicurezza sul lavoro,
constatino  che  un'attrezzatura  di lavoro, messa a disposizione dei
lavoratori  dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio
conformemente   alla  legislazione  nazionale  di  recepimento  delle
direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente
alle  indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio
riconducibile  al mancato rispetto di uno o piu' requisiti essenziali
di  sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari
di  cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorita' nazionale
di  sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale
caso  le  procedure  previste  dagli  articoli  20  e  21 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
    a)  dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo
la  situazione  di  rischio,  nei  confronti  del  datore  di  lavoro
utilizzatore   dell'esemplare   di  attrezzatura,  mediante  apposita
prescrizione  a  rimuovere  tale situazione nel caso in cui sia stata
accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in
ordine alle modalita' di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro
ove non sia stata accertata una contravvenzione;
    b)   dall'organo   di   vigilanza   territorialmente   competente
rispettivamente,  nei  confronti  del fabbricante ovvero dei soggetti
della   catena   della   distribuzione,   qualora,  alla  conclusione
dell'accertamento  tecnico effettuato dall'autorita' nazionale per la
sorveglianza    del    mercato,    risulti    la    non   conformita'
dell'attrezzatura  ad  uno  o  piu' requisiti essenziali di sicurezza
previsti  dalle  disposizioni  legislative  e regolamentari di cui al
comma 1 dell'articolo 70. ))
                              Art. 71. 
                    Obblighi del datore di lavoro 
 
  1.  Il  datore  di  lavoro  mette  a  disposizione  dei  lavoratori
attrezzature conformi ai requisiti di  cui  all'articolo  precedente,
idonee ai fini della salute e  sicurezza  e  adeguate  al  lavoro  da
svolgere o  adattate  a  tali  scopi  che  devono  essere  utilizzate
conformemente alle  disposizioni  legislative  di  recepimento  delle
direttive comunitarie. 
  2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di
lavoro prende in considerazione: 
    a) le condizioni e le caratteristiche specifiche  del  lavoro  da
svolgere; 
    b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 
    c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; 
    d) i rischi derivanti da interferenze con le  altre  attrezzature
gia' in uso. 
  3. Il datore di lavoro, al fine  di  ridurre  al  minimo  i  rischi
connessi all'uso delle attrezzature di  lavoro  e  per  impedire  che
dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali  non  sono  adatte,  adotta  adeguate  misure
tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI. 
  4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche': 
    a) le attrezzature di lavoro siano: 
      1) installate ed  utilizzate  in  conformita'  alle  istruzioni
d'uso; 
      2) oggetto di idonea manutenzione  al  fine  di  garantire  nel
tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70
e siano corredate, ove necessario, da  apposite  istruzioni  d'uso  e
libretto di manutenzione; 
      3) assoggettate alle  misure  di  aggiornamento  dei  requisiti
minimi   di   sicurezza   stabilite   con   specifico   provvedimento
regolamentare  adottato  in  relazione  alle  prescrizioni   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera z); 
    b) siano curati la  tenuta  e  l'aggiornamento  del  registro  di
controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto. 
  5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo
1, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  luglio
1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in  rapporto
alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera  a),  numero
3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo  1,
comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino  modifiche  delle
modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 
  6. Il datore di lavoro prende le  misure  necessarie  affinche'  il
posto di lavoro e la posizione dei  lavoratori  durante  l'uso  delle
attrezzature  presentino  requisiti  di  sicurezza  e  rispondano  ai
principi dell'ergonomia. 
  7.  Qualora  le  attrezzature  richiedano  per  il   loro   impiego
conoscenze o responsabilita' particolari in relazione ai loro  rischi
specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche': 
    a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai  lavoratori
allo  scopo  incaricati  che  abbiano  ricevuto   una   informazione,
formazione ed addestramento adeguati; 
    b) in caso di riparazione, di trasformazione  o  manutenzione,  i
lavoratori interessati siano qualificati  in  maniera  specifica  per
svolgere detti compiti. 
  8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro ,
secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza  di
queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle  buone  prassi  o  da
linee guida, provvede affinche': 
    a) le attrezzature di  lavoro  la  cui  sicurezza  dipende  dalle
condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo  iniziale
(dopo l'installazione e prima della  messa  in  esercizio)  e  ad  un
controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere  o  in  una  nuova
localita'  di  impianto,  al  fine  di  assicurarne   l'installazione
corretta e il buon funzionamento; 
    b) le attrezzature soggette  a  influssi  che  possono  provocare
deterioramenti suscettibili di dare origine a  situazioni  pericolose
siano sottoposte: 
      1. ad interventi  di  controllo  periodici,  secondo  frequenze
stabilite in base alle indicazioni fornite  dai  fabbricanti,  ovvero
dalle norme  di  buona  tecnica,  o  in  assenza  di  queste  ultime,
desumibili dai codici di buona prassi; 
      2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire
il mantenimento di buone condizioni  di  sicurezza,  ogni  volta  che
intervengano  eventi  eccezionali  che  possano   avere   conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro,  quali
riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali  o  periodi
prolungati di inattivita'; 
    c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e  b)  sono
volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza  a
fini di sicurezza  delle  attrezzature  di  lavoro  e  devono  essere
effettuati da persona competente. 
  9. I risultati dei controlli  di  cui  al  comma  8  devono  essere
riportati per iscritto e, almeno  quelli  relativi  agli  ultimi  tre
anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione  degli  organi
di vigilanza. 
  10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate
al  di  fuori  della  sede  dell'unita'  produttiva   devono   essere
accompagnate da  un  documento  attestante  l'esecuzione  dell'ultimo
controllo con esito positivo. 
  11. Oltre a quanto previsto  dal  comma  8,  il  datore  di  lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro  riportate  nell'allegato  VII  a
verifiche  periodiche  volte  a  valutarne   l'effettivo   stato   di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la  frequenza
indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica  il  datore  di
lavoro si  avvale  dell'INAIL,  che  vi  provvede  ((nel  termine  di
quarantacinque  giorni   dalla   richiesta)).   Una   volta   decorso
inutilmente il termine di quarantacinque giorni  sopra  indicato,  il
datore di lavoro puo' avvalersi, a propria scelta, di altri  soggetti
pubblici o privati abilitati secondo le modalita' di cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta  del  datore
di lavoro dalle ASL o, ove cio' sia  previsto  con  legge  regionale,
dall'ARPA,  o  da  soggetti  pubblici  o  privati  abilitati  che  vi
provvedono  secondo  le  modalita'  di   cui   al   comma   13.   Per
l'effettuazione delle verifiche l'INAIL puo' avvalersi  del  supporto
di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito
delle verifiche di cui al presente comma devono essere  conservati  e
tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche  di  cui
al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per  la
loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. 
  12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le  ASL
e l'ISPESL possono avvalersi del  supporto  di  soggetti  pubblici  o
privati  abilitati.  I  soggetti  privati  abilitati  acquistano   la
qualifica  di  incaricati   di   pubblico   servizio   e   rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 
  13. Le modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all'allegato VII, nonche' i criteri per l'abilitazione  dei  soggetti
pubblici o privati di cui al  comma  precedente  sono  stabiliti  con
decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali e del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
sociali, di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  adottarsi  entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  13-bis. Al fine di garantire  la  continuita'  e  l'efficienza  dei
servizi di soccorso pubblico e di  prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi, il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  puo'  effettuare
direttamente  le  verifiche  periodiche   di   cui   al   comma   11,
relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato  VII  di  cui
dispone a titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco provvede  a  tali  adempimenti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  14. Con decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano  e  sentita
la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le
modifiche   all'allegato   VII   relativamente    all'elenco    delle
attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui  al  comma
11. 
                              Art. 72.
          Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

  ((1.   Chiunque  venda,  noleggi  o  conceda  in  uso  o  locazione
finanziaria  macchine,  apparecchi  o  utensili  costruiti o messi in
servizio  al  di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma
1,  attesta,  sotto  la  propria responsabilita', che le stesse siano
conformi,  al  momento  della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio  o  locazione  finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui
all'allegato V.))
  2. Chiunque noleggi o conceda in uso ((...)) attrezzature di lavoro
senza  ((operatore))  deve,  al momento della cessione, attestarne il
buono  stato  di  conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di
sicurezza. Dovra' altresi' acquisire e conservare agli atti per tutta
la  durata  del  noleggio  o  della concessione dell'attrezzatura una
dichiarazione  del  datore  di  lavoro  che riporti l'indicazione del
lavoratore  o  dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono
risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo
((e,  ove  si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5,
siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista)).
                              Art. 73. 
              Informazione, formazione e addestramento 
 
  1. Nell'ambito degli obblighi di cui  agli  articoli  36  e  37  il
datore di lavoro provvede, affinche' per ogni attrezzatura di  lavoro
messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano  di
ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e
un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: 
    a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
    b) alle situazioni anormali prevedibili. 
  2. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare  i  lavoratori
sui rischi cui sono  esposti  durante  l'uso  delle  attrezzature  di
lavoro,  sulle  attrezzature   di   lavoro   presenti   nell'ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non usate  direttamente,
nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature. 
  3.  Le  informazioni  e  le  istruzioni  d'uso   devono   risultare
comprensibili ai lavoratori interessati. 
  4. Il datore di lavoro provvede affinche' i  lavoratori  incaricati
dell'uso   delle   attrezzature   che   richiedono    conoscenze    e
responsabilita' particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano
una formazione, informazione ed addestramento adeguati  e  specifici,
tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature  in  modo  idoneo  e
sicuro, anche in relazione ai rischi che possano  essere  causati  ad
altre persone. 
  5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   sono
individuate le attrezzature di lavoro per le quali e'  richiesta  una
specifica abilitazione degli operatori nonche' le  modalita'  per  il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della  formazione  e
le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione. 
  ((5-bis. Al fine di garantire la  continuita'  e  l'efficienza  dei
servizi di soccorso pubblico e di  prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi, la formazione  e  l'abilitazione  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui
al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale
medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.)) 
                            Art. 73-bis. 
   (( (Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore). )) 
 
  ((1. All'Allegato A annesso al decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927,
n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9
luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla  legge  16
giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali
sono disciplinati  i  gradi  dei  certificati  di  abilitazione  alla
conduzione dei generatori di vapore,  i  requisiti  per  l'ammissione
agli esami, le modalita' di svolgimento delle prove e di  rilascio  e
rinnovo dei  certificati.  Con  il  medesimo  decreto  e',  altresi',
determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in
base alla normativa vigente. 
  3.  Fino  all'emanazione  del   predetto   decreto,   resta   ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale 1°  marzo  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, cosi' come  modificato  dal
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.)) 

Capo II

Uso dei dispositivi di protezione individuale

 

                              Art. 74.
                             Definizioni

  1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito
denominato   "DPI",   qualsiasi   attrezzatura  destinata  ad  essere
indossata  e  tenuta  dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno  o  piu'  rischi  suscettibili  di  minacciarne la sicurezza o la
salute  durante  il  lavoro,  nonche'  ogni  complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
  2. Non costituiscono DPI:
    a)   gli   indumenti   di  lavoro  ordinari  e  le  uniformi  non
specificamente  destinati  a  proteggere la sicurezza e la salute del
lavoratore;
    b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
    c)  le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,
delle   forze  di  polizia  e  del  personale  del  servizio  per  il
mantenimento dell'ordine pubblico;
    d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di
trasporto ((...));
    e)  i  materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente
sportivi e non per attivita' lavorative;
    f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
    g)  gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e
fattori nocivi.
                              Art. 75.
                           Obbligo di uso

  1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da  mezzi  di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro.
                              Art. 76.
                          Requisiti dei DPI

  1.  I  DPI  devono  essere  conformi  alle  norme di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
  2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
    a)  essere  adeguati  ai rischi da prevenire, senza comportare di
per se' un rischio maggiore;
    b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
    c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del
lavoratore;
    d)   poter   essere  adattati  all'utilizzatore  secondo  le  sue
necessita'.
  3.  In  caso  di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di
piu'  DPI,  questi  devono  essere  tra  loro  compatibili  e tali da
mantenere,  anche  nell'uso  simultaneo,  la  propria  efficacia  nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
                              Art. 77.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
    a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi;
    b)  individua  le  caratteristiche  dei  DPI necessarie affinche'
questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto
delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi
DPI;
    c)  valuta,  sulla  base  delle  informazioni e delle norme d'uso
fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI
disponibili  sul  mercato  e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
    d)  aggiorna  la  scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione.
  2.  Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite
dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere
  usato,  specie  per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione
    di: a) entita' del rischio;
    b) frequenza dell'esposizione al rischio;
    c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
    d) prestazioni del DPI.
  3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di
cui  all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai
requisiti previsti dall'articolo 76.
  4. Il datore di lavoro:
    a)  mantiene  in  efficienza  i  DPI  e ne assicura le condizioni
d'igiene,  mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie   e   secondo   le   eventuali   indicazioni  fornite  dal
fabbricante;
    b)  provvede  a  che  i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi
previsti,  salvo  casi  specifici  ed eccezionali, conformemente alle
informazioni del fabbricante;
    c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
    d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze
richiedano  l'uso  di uno stesso DPI da parte di piu' persone, prende
misure adeguate affinche' tale uso non ponga alcun problema sanitario
e igienico ai vari utilizzatori;
    e)  informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il
DPI lo protegge;
    f)   rende  disponibile  nell'azienda  ovvero  unita'  produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI;
    g)  stabilisce  le  procedure  aziendali  da  seguire, al termine
dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
    h)  assicura  una formazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico
dei DPI.
  5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:
    a)  per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
    b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
                              Art. 78.
                       Obblighi dei lavoratori

  1.  In  ottemperanza  a  quanto previsto dall'articolo 20, comma 2,
lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e
addestramento  organizzato  dal  datore  di  lavoro nei casi ritenuti
necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
  2.  In  ottemperanza  a  quanto previsto dall'articolo 20, comma 2,
lettera  d),  i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente   all'informazione   e   alla   formazione  ricevute  e
all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
  3. I lavoratori:
    a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
    b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
  4.  Al  termine  dell'utilizzo  i  lavoratori  seguono le procedure
aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
  5.  I  lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente  o  al  preposto  qualsiasi difetto o inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
                              Art. 79.
                Criteri per l'individuazione e l'uso

  1.   Il  contenuto  dell'allegato  VIII,  costituisce  elemento  di
riferimento  per  l'applicazione  di quanto previsto all'articolo 77,
commi 1 e 4.
  2.  Con  decreto  del  ((Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali)),  di  concerto  con  il  Ministro dello sviluppo
economico,  sentita  la  Commissione  consultiva  permanente  di  cui
all'articolo  6,  tenendo  conto  della  natura, dell'attivita' e dei
fattori specifici di rischio sono indicati:
    a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
    b)  le  circostanze  e  le  situazioni  in cui, ferme restando le
priorita'  delle misure di protezione collettiva, si rende necessario
l'impiego dei DPI.
  ((2-bis.  Fino  alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano
ferme  le  disposizioni  di  cui al decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  in  data  2 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001.))

Capo III

Impianti e apparecchiature elettriche

 

                              Art. 80.
                    Obblighi del datore di lavoro

  ((1.  Il  datore  di lavoro prende le misure necessarie affinche' i
lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica
connessi  all'impiego  dei  materiali,  delle apparecchiature e degli
impianti  elettrici  messi a loro disposizione ed, in particolare, da
quelli derivanti da:))
    a) contatti elettrici diretti;
    b) contatti elettrici indiretti;
    c)  innesco  e  propagazione  di  incendi  e  di ustioni dovuti a
sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
    d) innesco di esplosioni;
    e) fulminazione diretta ed indiretta;
    f) sovratensioni;
    g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
  2.  A  tale  fine  il  datore  di lavoro esegue una valutazione dei
rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
    a)  le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi
comprese eventuali interferenze;
    b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
    c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
  3.  A  seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di
lavoro  adotta  le  misure  tecniche  ed  organizzative necessarie ad
eliminare  o  ridurre  al  minimo i rischi presenti, ad individuare i
dispositivi  di  protezione  collettivi ed individuali necessari alla
conduzione  in  sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di
uso  e  manutenzione  atte  a  garantire  nel tempo la permanenza del
livello  di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al
comma 1.
  ((3-bis. Il datore di lavoro prende, altresi', le misure necessarie
affinche'  le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano
predisposte  ed  attuate tenendo conto delle disposizioni legislative
vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione
delle   apparecchiature   ricadenti  nelle  direttive  specifiche  di
prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.))
                              Art. 81.
                       Requisiti di sicurezza

  1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche' le
installazioni  e  gli impianti elettrici ed elettronici devono essere
progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
  2.  Ferme  restando  le disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento  delle  direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i
macchinari,  le  apparecchiature,  le installazioni e gli impianti di
cui  al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se
sono realizzati secondo le ((pertinenti norme tecniche)).
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106)).
                              Art. 82. 
                        Lavori sotto tensione 
 
  1. E' vietato eseguire lavori  sotto  tensione.  Tali  lavori  sono
tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera  sono
di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica ((o))
quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) le  procedure  adottate  e  le  attrezzature  utilizzate  sono
conformi ai criteri definiti nelle norme ((tecniche)); 
    ((b) per sistemi di categoria  0  e  I  purche'  l'esecuzione  di
lavori su parti in tensione sia affidata  a  lavoratori  riconosciuti
dal datore di lavoro  come  idonei  per  tale  attivita'  secondo  le
indicazioni della pertinente normativa tecnica;)) 
    ((c) per sistemi di II e III categoria purche': 
      1) i lavori su parti in tensione siano  effettuati  da  aziende
autorizzate, con specifico provvedimento del  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione; 
      2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia  affidata  a
lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi  della  pertinente
normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita'.)) 
  2. Con decreto del ((Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali)), da adottarsi entro dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono  definiti  i
criteri per il rilascio delle  autorizzazioni  di  cui  al  comma  1,
lettera c), numero 1). 
  3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al  comma  2  le  aziende
gia' autorizzate ai sensi della legislazione vigente. 
                              Art. 83.
                Lavori in prossimita' di parti attive

  1.  Non possono essere eseguiti lavori ((non elettrici in vicinanza
di  linee  elettriche))  o di impianti elettrici con parti attive non
protette,  o  che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente  protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti
di  cui  alla  tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate
disposizioni  organizzative  e  procedurali  idonee  a  proteggere  i
lavoratori dai conseguenti rischi.
  2.  Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni
contenute ((nelle pertinenti norme tecniche)).
                              Art. 84.
                       Protezioni dai fulmini

  1.  Il  datore  di  lavoro  provvede  affinche'  gli  edifici,  gli
impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti
dei fulmini ((...)) realizzati secondo le norme ((tecniche)).
                              Art. 85.
      Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

  1.  Il  datore  di  lavoro  provvede  affinche'  gli  edifici,  gli
impianti,  le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli
determinati   dall'innesco   elettrico  di  atmosfere  potenzialmente
esplosive   per  la  presenza  o  sviluppo  di  gas,  vapori,  nebbie
((infiammabili))  o  polveri ((combustibili)) infiammabili, o in caso
di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
  2.  Le  protezioni  di  cui al comma 1 si realizzano utilizzando le
specifiche  disposizioni  di cui al presente decreto legislativo e le
pertinenti norme ((tecniche)) di cui all'allegato IX.
                              Art. 86.
                     (( (Verifiche e controlli)

  1.  Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica   22  ottobre  2001,  n.  462,  in  materia  di  verifiche
periodiche,  il  datore  di  lavoro  provvede  affinche' gli impianti
elettrici   e   gli   impianti   di   protezione  dai  fulmini  siano
periodicamente  sottoposti  a  controllo secondo le indicazioni delle
norme  di  buona  tecnica  e  la normativa vigente per verificarne lo
stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
  2.  Con  decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
adottato  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite  le  modalita'  ed  i  criteri  per  l'effettuazione  delle
verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
  3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 e' verbalizzato e tenuto
a disposizione dell'autorita' di vigilanza.))
                              Art. 87. 
(Sanzioni  a  carico  del  datore  di  lavoro,  del  dirigente,   del
                noleggiatore e del concedente in uso) 
 
  1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre  a
sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a  6.400  euro  per  la  violazione
dell'articolo 80, comma 2. 
  2. Il datore di lavoro e il  dirigente  sono  puniti  con  la  pena
dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400  euro
per la violazione: 
    a) dell'articolo 70, comma 1; 
    b) dell'articolo 70,  comma  2,  limitatamente  ai  punti  3.2.1,
5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9  dell'allegato  V,
parte II; 
    c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8; 
    d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5; 
    e) degli articoli ((80, comma 1)), 82, comma 1, 83,  comma  1,  e
85, comma 1. 
  3. Il datore di lavoro e il  dirigente  sono  puniti  con  la  pena
dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000  a  4.800
euro per la violazione: 
    a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8,
3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4,  5.5.3,  5.5.7,  5.7.1,  5.7.3,  5.12.1,
5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II; 
    b) dell'articolo 71,  comma  3,  limitatamente  ai  punti  3.1.3,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI; 
    c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h); 
    d) dell'articolo 80, ((commi 3 e 3-bis)). 
  4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione: 
    a)  dell'articolo   70,   comma   2,   limitatamente   ai   punti
dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a)
del comma 3 e alla lettera b) del comma 2; 
    b)  dell'articolo   71,   comma   3,   limitatamente   ai   punti
dell'allegato VI diversi da quelli indicati  alla  lettera  b)  ((del
comma 3)), e commi 6, 9, 10 e 11; 
    c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g); 
    d) dell'articolo 86, commi 1 e 3. 
  5. La violazione di  piu'  precetti  riconducibili  alla  categoria
omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi  di  lavoro  di
cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2,  3.3,  3.4,  4.1,
4.2, 4.3, 4.4 , 4.5 , 5.1, 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6, 5.7, 5.8, 5.9
, 5.10 , 5.11, 5.12 , 5.13 , 5.14 , 5.15 e 5.16  e'  considerata  una
unica violazione, penale o  amministrativa  a  seconda  della  natura
dell'illecito, ed e' punita con la pena o la sanzione  amministrativa
pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L'organo di
vigilanza  e'  tenuto  a  precisare  in  ogni  caso,   in   sede   di
contestazione, i diversi precetti violati. 
  6. La violazione di  piu'  precetti  riconducibili  alla  categoria
omogenea di requisiti di sicurezza relativi ((alle attrezzature))  di
lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3,  1.4,  1.5,  1.6,
1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e  10  ((e'  considerata
una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della  natura
dell'illecito, ed e' punita con la pena o la sanzione  amministrativa
pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal  comma
4, alinea)). L'organo di vigilanza e'  tenuto  a  precisare  in  ogni
caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. 
  7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per  la
violazione dell'articolo 72. 

Titolo IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo
I

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

 

                              Art. 88. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative  alle
misure per la tutela della salute e per la sicurezza  dei  lavoratori
nei cantieri temporanei o  mobili  quali  definiti  all'articolo  89,
comma 1, lettera a). 
  2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: 
    a)  ai  lavori  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  delle
sostanze minerali; 
    b) ai  lavori  svolti  negli  impianti  connessi  alle  attivita'
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni; 
    c) ai lavori svolti negli impianti che  costituiscono  pertinenze
della miniera: gli impianti fissi interni  o  esterni,  i  pozzi,  le
gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e  utensili  destinati
alla coltivazione della miniera, le opere e  gli  impianti  destinati
all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del  perimetro
delle concessioni; 
    d)  ai  lavori  di  frantumazione,  vagliatura,   squadratura   e
trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni  di  caricamento
di tali prodotti dai piazzali; 
    e)  alle  attivita'  di  prospezione,  ricerca,  coltivazione   e
stoccaggio  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel   territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma  continentale  e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; 
    f) ai lavori svolti in mare; 
    g) alle attivita'  svolte  in  studi  teatrali,  cinematografici,
televisivi o in altri luoghi in cui si  effettuino  riprese,  purche'
tali  attivita'  non  implichino  l'allestimento   di   un   cantiere
temporaneo o mobile. 
    ((g-bis)  ai  lavori  relativi   a   impianti   elettrici,   reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento  e  riscaldamento  che  non
comportino lavori edili o di ingegneria civile  di  cui  all'allegato
X)); 
    g-ter), alle attivita' di cui al decreto  legislativo  27  luglio
i1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile
di cui all'allegato X. 
  2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano  agli
spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni
fieristiche tenendo conto delle particolari  esigenze  connesse  allo
svolgimento delle relative attivita',  individuate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, sentita la Commissione  consultiva  permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato  entro
il 31 dicembre 2013. 
                              Art. 89.
                             Definizioni

  1.  Agli  effetti  delle  disposizioni  di  cui al presente capo si
intendono per:
    a)   cantiere   temporaneo   o  mobile,  di  seguito  denominato:
"cantiere":  qualunque  luogo  in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.
    b)  committente:  il  soggetto per conto del quale l'intera opera
viene  realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua  realizzazione.  Nel  caso  di  appalto  di  opera  pubblica,  il
committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto;
    ((c) responsabile dei lavori: soggetto che puo' essere incaricato
dal  committente  per  svolgere  i  compiti  ad  esso  attribuiti dal
presente  decreto;  nel campo di applicazione del decreto legislativo
12  aprile  2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile
dei lavori e' il responsabile del procedimento.))
    d)   lavoratore   autonomo:   persona  fisica  la  cui  attivita'
professionale   contribuisce   alla  realizzazione  dell'opera  senza
vincolo di subordinazione;
    e)  coordinatore  in  materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione  dell'opera,  di seguito denominato coordinatore per la
progettazione:   soggetto   incaricato,   dal   committente   o   dal
responsabile   dei   lavori,   dell'esecuzione  dei  compiti  di  cui
all'articolo 91;
    f)  coordinatore  in  materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione  dell'opera,  di  seguito  denominato  coordinatore per
l'esecuzione  dei  lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile   dei   lavori,   dell'esecuzione  dei  compiti  di  cui
all'articolo  92,  che  non  puo'  essere  il  datore di lavoro delle
imprese  ((affidatarie  ed))  esecutrici  o  un  suo  dipendente o il
responsabile  del  servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui
designato  ((.  Le  incompatibilita' di cui al precedente periodo non
operano   in   caso   di   coincidenza   fra  committente  e  impresa
esecutrice));
    g)  uomini-giorno:  entita'  presunta  del cantiere rappresentata
dalla  somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
    h)  piano  operativo  di sicurezza: il documento che il datore di
lavoro  dell'impresa  esecutrice  redige,  in  riferimento al singolo
cantiere  interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a),
i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
    i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto
con  il  committente  che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo'
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ((. Nel
caso  in  cui  titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra
imprese  che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle
imprese  aderenti  agli  appalti  pubblici  o privati, anche privo di
personale  deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria
e'   l'impresa   consorziata  assegnataria  dei  lavori  oggetto  del
contratto   di   appalto   individuata  dal  consorzio  nell'atto  di
assegnazione  dei  lavori  comunicato  al  committente  o, in caso di
pluralita'  di  imprese  consorziate  assegnatarie  di lavori, quella
indicata  nell'atto  di  assegnazione  dei  lavori  come affidataria,
sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione));
    ((i-bis)  impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte
di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;))
    l)   idoneita'   tecnico-professionale:   possesso  di  capacita'
organizzative,  nonche' disponibilita' di forza lavoro, di macchine e
di attrezzature, in riferimento ((ai lavori da realizzare)).
                              Art. 90.
       Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

  ((1.  Il  committente  o  il responsabile dei lavori, nelle fasi di
progettazione  dell'opera,  si  attiene  ai  principi  e  alle misure
generali  di  tutela  di  cui  all'articolo 15, in particolare: a) al
momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde
pianificare  i  vari  lavori  o  fasi  di  lavoro  che si svolgeranno
simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della
durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
  1-bis.  Per  i  lavori  pubblici l'attuazione di quanto previsto al
comma  1  avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile
del procedimento e al progettista.))
  2.  Il  committente  o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione dell'opera, ((prende in considerazione)) i documenti di
cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
  3.  Nei  cantieri  in  cui  e' prevista la presenza di piu' imprese
((esecutrici)),  anche  non  contemporanea, il committente, anche nei
casi  di  coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei
lavori,     contestualmente    all'affidamento    dell'incarico    di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
  4.  ((Nei  cantieri  in cui e' prevista la presenza di piu' imprese
esecutrici,   anche   non   contemporanea)),   il  committente  o  il
responsabile  dei  lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa
il   coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori,  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 98.
  5.  La  disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in
cui,  dopo  l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione
dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.
  6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso
dei  requisiti  di  cui  all'articolo  98, ha facolta' di svolgere le
funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore
per l'esecuzione dei lavori.
  7.  Il  committente  o  il  responsabile dei lavori comunica ((alle
imprese  affidatarie,))  alle  imprese  esecutrici  e  ai  lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello
del  coordinatore  per  l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono
indicati nel cartello di cantiere.
  8.  Il  committente  o  il  responsabile  dei lavori ha facolta' di
sostituire  in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso
dei  requisiti  di  cui  all'articolo  98,  i  soggetti  designati in
attuazione dei commi 3 e 4.
  9.  Il  committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento  dei  lavori  ad  un'unica  impresa  ((o ad un lavoratore
autonomo)):
    a)  verifica  l'idoneita'  tecnico-professionale  ((delle imprese
affidatarie)),  delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione  alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di
cui  all'allegato  XVII.  ((Nei  cantieri  la cui entita' presunta e'
inferiore  a  200  uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari  di cui all'allegato XI)), il requisito di cui al periodo
che  precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte
delle  imprese  ((e  dei  lavoratori  autonomi))  del  certificato di
iscrizione  alla  Camera  di commercio, industria e artigianato e del
documento   unico   di   regolarita'   contributiva,   corredato   da
autocertificazione  in  ordine  al  possesso  degli  altri  requisiti
previsti dall'allegato XVII;
    b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio  annuo,  distinto  per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce   dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della
previdenza   sociale  (INPS),  all'Istituto  nazionale  assicurazione
infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  alle  casse  edili,  nonche'  una
dichiarazione   relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle
organizzazioni   sindacali   comparativamente  piu'  rappresentative,
applicato  ai  lavoratori  dipendenti.  ((Nei cantieri la cui entita'
presunta  e'  inferiore  a  200  uomini-giorno  e  i  cui  lavori non
comportano  rischi particolari di cui all'allegato XI)), il requisito
di  cui  al  periodo  che  precede  si considera soddisfatto mediante
presentazione   da   parte  delle  imprese  del  documento  unico  di
regolarita'    contributiva   ((,   fatto   salvo   quanto   previsto
dall'articolo  16-bis,  comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n.  2,))  e  dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato;
    ((c)  trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio
dei  lavori  oggetto  del  permesso  di costruire o della denuncia di
inizio   attivita',   copia   della   notifica   preliminare  di  cui
all'articolo 99, il documento unico di regolarita' contributiva delle
imprese  e  dei  lavoratori  autonomi,  fatto  salvo  quanto previsto
dall'articolo  16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n.  2,  e  una  dichiarazione  attestante  l'avvenuta  verifica della
ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).))
  10.  In  assenza  del  piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo  100  o  del  fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera  b),  quando  previsti,  oppure in assenza di notifica di cui
all'articolo  99,  quando  prevista ((oppure in assenza del documento
unico  di  regolarita'  contributiva  delle  imprese o dei lavoratori
autonomi)),  e'  sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo
di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
  11.  La  disposizione  di  cui  al comma 3 non si applica ai lavori
privati  non  soggetti a permesso di costruire in base alla normativa
vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso,
le  funzioni  del  coordinatore  per la progettazione sono svolte dal
coordinatore per la esecuzione dei lavori.
                              Art. 91. 
           Obblighi del coordinatore per la progettazione 
 
  1. Durante la  progettazione  dell'opera  e  comunque  prima  della
richiesta di presentazione delle  offerte,  il  coordinatore  per  la
progettazione: 
    a) redige il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui
all'articolo 100, comma 1,  i  cui  contenuti  sono  dettagliatamente
specificati nell'allegato XV; 
    b)  predispone  un  fascicolo   adattato   alle   caratteristiche
dell'opera,  i  cui  contenuti  sono   definiti   all'allegato   XVI,
contenente le informazioni utili ai fini della  prevenzione  e  della
protezione dai rischi cui sono esposti i  lavoratori,  tenendo  conto
delle specifiche  norme  di  buona  tecnica  e  dell'allegato  II  al
documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso
di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,  comma  1,
lettera  a)  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
    b-bis)  coordina  l'applicazione  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 90, comma 1. 
  2. Il fascicolo di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'  preso  in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 
  2-bis. Fatta salva l'idoneita' tecnico-professionale  in  relazione
al  piano  operativo  di  sicurezza  redatto  dal  datore  di  lavoro
dell'impresa esecutrice,  la  valutazione  del  rischio  dovuto  alla
presenza  di  ordigni  bellici  inesplosi  rinvenibili   durante   le
attivita' di scavo nei cantieri e' eseguita dal coordinatore  per  la
progettazione. Quando il coordinatore per  la  progettazione  intenda
procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e' collocato il
cantiere,   il   committente   provvede   a   incaricare   un'impresa
specializzata, in possesso dei requisiti  di  cui  all'articolo  104,
comma 4-bis. L'attivita' di  bonifica  preventiva  e  sistematica  e'
svolta sulla base di un  parere  vincolante  dell'autorita'  militare
competente per territorio in merito alle specifiche  regole  tecniche
da osservare in considerazione della collocazione geografica e  della
tipologia  dei  terreni  interessati,  nonche'  mediante  misure   di
sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero  della
salute. (14) ((28)) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177, ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
introdotte dal comma 1 del presente  articolo,  acquistano  efficacia
decorsi sei mesi dalla  data  della  pubblicazione  del  decreto  del
Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo.  Fino
a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  7,  commi  primo,  secondo  e   quarto,   del   decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che  riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata  in
vigore del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  sono  autorizzate  a  proseguire
l'attivita'  le  imprese  gia'  operanti  ai  sensi  delle   medesime
disposizioni." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177 come modificata dal D.L.  30  dicembre
2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016,
n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che  "Le  modificazioni  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1  del
presente articolo, acquistano efficacia  decorsi  dodici  mesi  dalla
data della pubblicazione del decreto del Ministro  della  difesa,  di
cui al comma 2 del presente articolo". 
                              Art. 92.
        Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

  1.   Durante  la  realizzazione  dell'opera,  il  coordinatore  per
l'esecuzione dei lavori:
    a)  verifica,  con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione,  da  parte  delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi,  delle  disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ((ove previsto))
e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
    b)  verifica  l'idoneita'  del  piano  operativo di sicurezza, da
considerare  come  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano di
sicurezza  e  coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la
coerenza  con  quest'ultimo  ((,ove  previsto)),  adegua  il piano di
sicurezza   e   di  coordinamento  di  cui  all'articolo  100  ((,ove
previsto,))  e  il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera
b),   in  relazione  all'evoluzione  dei  lavori  ed  alle  eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici
dirette  a  migliorare  la  sicurezza  in  cantiere,  verifica che le
imprese  esecutrici  adeguino,  se  necessario,  i  rispettivi  piani
operativi di sicurezza;
    c)  organizza  tra  i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche'
la loro reciproca informazione;
    d)  verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti   sociali   al  fine  di  realizzare  il  coordinamento  tra  i
rappresentanti  della  sicurezza  finalizzato  al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
    e)  ((segnala  al  committente  o))  al  responsabile dei lavori,
previa  contestazione  scritta  alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati,  le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95
((96  e  97,  comma  1,))  e  alle  prescrizioni  del  piano  di  cui
all'articolo  100  ((,ove  previsto,)),  e propone la sospensione dei
lavori,  l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere,  o  la  risoluzione  del  contratto.  Nel  caso  in  cui il
committente   o   il   responsabile   dei  lavori  non  adotti  alcun
provvedimento  in  merito  alla  segnalazione,  senza  fornire idonea
motivazione,  il  coordinatore  per  l'esecuzione  da'  comunicazione
dell'inadempienza   alla  azienda  unita'  sanitaria  locale  e  alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
    f)  sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
  2.  Nei  casi  di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per
l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il
piano  di  sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di
cui  all'articolo  91,  comma  1,  lettere a) e b) ((, fermo restando
quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b))).
                              Art. 93.
    Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori

  1.  Il  committente  e'  esonerato  dalle  responsabilita' connesse
all'adempimento  degli  obblighi limitatamente all'incarico conferito
al  responsabile  dei lavori. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 AGOSTO
2009,N.106)).
  2.  La  designazione  del  coordinatore  per la progettazione e del
coordinatore  per  l'esecuzione  ((dei  lavori)),  non  esonera  ((il
committente  o))  il  responsabile  dei  lavori dalle responsabilita'
connesse  alla  verifica  dell'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, ((lettere a), b), c) d) ed e))).
                              Art. 94.
                  Obblighi dei lavoratori autonomi

  1.  I  lavoratori  autonomi che esercitano la propria attivita' nei
cantieri,  fermo  restando  gli  obblighi  di cui al presente decreto
legislativo,  si  adeguano  alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
                              Art. 95.
                      Misure generali di tutela

  1.   I   datori   di   lavoro  delle  imprese  esecutrici,  durante
l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo  15  e  curano,  ciascuno per la parte di competenza, in
particolare:
    a)  il  mantenimento  del  cantiere  in  condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrita';
    b)  la  scelta  dell'ubicazione  di posti di lavoro tenendo conto
delle  condizioni  di  accesso  a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;
    c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
    d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e
il  controllo  periodico ((degli apprestamenti, delle attrezzature di
lavoro))  degli  impianti  e  dei  dispositivi al fine di eliminare i
difetti  che  possono  pregiudicare  la  sicurezza  e  la  salute dei
lavoratori;
    e)  la  delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e
di  deposito  dei  vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;
    f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della
durata  effettiva  da  attribuire  ai  vari  tipi di lavoro o fasi di
lavoro;
    g)  la cooperazione ((e il coordinamento)) tra datori di lavoro e
lavoratori autonomi;
    h)  le  interazioni  con  le  attivita'  che avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimita' del cantiere.
                              Art. 96.
     Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

  1.  I  datori  di  lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici,  anche  nel  caso  in  cui  nel  cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
    a)   adottano   le  misure  conformi  alle  prescrizioni  di  cui
all'allegato XIII;
    b)  predispongono  l'accesso  e  la  recinzione  del cantiere con
modalita' chiaramente visibili e individuabili;
    c)  curano  la  disposizione  o  l'accatastamento  di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
    d)  curano  la  protezione  dei  lavoratori  contro  le influenze
atmosferiche  che  possono  compromettere la loro sicurezza e la loro
salute;
    e)  curano  le  condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,
previo,   se   del  caso,  coordinamento  con  il  committente  o  il
responsabile dei lavori;
    f)  curano  che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente;
    g)  redigono  il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo
89, comma 1, lettera h).
  ((1-bis.  La  previsione  di  cui  al  comma  1, lettera g), non si
applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.
  2.  L'accettazione  da  parte  di  ciascun  datore  di lavoro delle
imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100,   nonche'   la   redazione  del  piano  operativo  di  sicurezza
costituiscono,   limitatamente   al   singolo  cantiere  interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera
a),  all'articolo  26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo
29, comma 3.))
                              Art. 97.
       Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

  1.  Il  datore  di  lavoro  dell'impresa  affidataria ((verifica le
condizioni  di))  sicurezza dei lavori affidati ((e l'applicazione.))
delle  disposizioni  e  delle  prescrizioni  del piano di sicurezza e
coordinamento.
  2.   Gli  obblighi  derivanti  dall'articolo  26,  fatte  salve  le
disposizioni  di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al
datore   di   lavoro   dell'impresa   affidataria.  Per  la  verifica
dell'idoneita' tecnico professionale si fa riferimento alle modalita'
di cui all'allegato XVII.
  3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
    a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
    b)  verificare  la  congruenza  dei  piani operativi di sicurezza
(POS)  delle  imprese  esecutrici  rispetto  al  proprio, prima della
trasmissione   dei   suddetti   piani   operativi   di  sicurezza  al
coordinatore per l'esecuzione.
  ((3-bis.  In  relazione  ai  lavori affidati in subappalto, ove gli
apprestamenti,  gli  impianti  e le altre attivita' di cui al punto 4
dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa
affidataria  corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri
della sicurezza.
  3-ter)  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui al presente
articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e
i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.))
                              Art. 98. 
Requisiti professionali del coordinatore  per  la  progettazione  del
              coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
 
  1. Il coordinatore per  la  progettazione  e  il  coordinatore  per
l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti
requisiti: 
    a) laurea magistrale conseguita in  una  delle  seguenti  classi:
LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui  al  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca  in  data  16  marzo  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  157
del 9 luglio  2007,  ovvero  laurea  specialistica  conseguita  nelle
seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S,  86/S,  di  cui  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica in data 28  novembre  2000,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2001,  ovvero
corrispondente diploma di laurea ai sensi del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in  data  5  maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto  2004,
nonche' attestazione, da parte di datori  di  lavoro  o  committenti,
comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore  delle
costruzioni per almeno un anno; 
    b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17,  L23,
di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero
laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
in data 4 agosto 2000,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonche'  attestazione,
da  parte  di   datori   di   lavoro   o   committenti,   comprovante
l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle  costruzioni
per almeno due anni; 
    c) diploma di geometra o perito industriale o  perito  agrario  o
agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di  datori  di  lavoro  o
committenti, comprovante l'espletamento di attivita'  lavorativa  nel
settore delle costruzioni per almeno tre anni. 
  2. I soggetti di cui  al  comma  1,  devono  essere,  altresi',  in
possesso di attestato di frequenza, con  verifica  dell'apprendimento
finale, a specifico corso in materia di sicurezza  organizzato  dalle
regioni, mediante le strutture tecniche operanti  nel  settore  della
prevenzione e della formazione professionale, o, in via  alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina  sociale,
dagli  ordini  o  collegi  professionali,  dalle  universita',  dalle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o  dagli
organismi  paritetici  istituiti  nel  settore  dell'edilizia.  Fermo
restando l'obbligo di aggiornamento di  cui  all'allegato  XIV,  sono
fatti salvi gli attestati rilasciati nel  rispetto  della  previgente
normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  3. I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di cui al  comma
2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui  all'allegato  XIV.
((L'allegato XIV e' aggiornato con  accordo  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. I corsi  di  cui  all'allegato  XIV,
solo per il modulo giuridico (28 ore), e  i  corsi  di  aggiornamento
possono svolgersi in modalita'  e-learning  nel  rispetto  di  quanto
previsto  dall'allegato  I  dell'Accordo  in   sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato  per  la
formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.)) 
  4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per  coloro  che,
non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia  di
sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in  qualita'  di
pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per  coloro
che producano un certificato universitario attestante il  superamento
di un esame relativo ad  uno  specifico  insegnamento  del  corso  di
laurea nel cui programma siano presenti i  contenuti  minimi  di  cui
all'allegato XIV, o l'attestato di  partecipazione  ad  un  corso  di
perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalita'
di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al
comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea
magistrale LM-26. 
  5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al  comma  2
sono a totale carico dei partecipanti. 
  6.  Le  regioni  determinano  la  misura   degli   oneri   per   il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da  esse  organizzati,  da
porsi a carico dei partecipanti. 
                              Art. 99.
                        Notifica preliminare

  1.  Il  committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio
dei  lavori,  trasmette  all'azienda  unita'  sanitaria locale e alla
direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente  competenti  la
notifica   preliminare   elaborata  conformemente  all'allegato  XII,
nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
    a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
    b)   cantieri  che,  inizialmente  non  soggetti  all'obbligo  di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto
di varianti sopravvenute in corso d'opera;
    c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita' presunta
di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
  2.  Copia  della  notifica  deve essere affissa in maniera visibile
presso   il  cantiere  e  custodita  a  disposizione  dell'organo  di
vigilanza territorialmente competente.
  3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni
in  attuazione  dell'articolo  51  possono  chiedere  copia  dei dati
relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
                              Art. 100. 
                Piano di sicurezza e di coordinamento 
 
  1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica  e  prescrizioni
correlate  alla  complessita'  dell'opera  da  realizzare   ed   alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire
o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei  lavoratori,  ivi
compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI,  con  specifico
riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni
bellici inesplosi nei cantieri interessati  da  attivita'  di  scavo,
nonche' la stima dei costi di cui al punto  4  dell'allegato  XV.  Il
piano di sicurezza e  coordinamento  (PSC)  e'  corredato  da  tavole
esplicative di  progetto,  relative  agli  aspetti  della  sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del  cantiere
e, ove la particolarita' dell'opera lo richieda, una  tavola  tecnica
sugli  scavi.  I  contenuti  minimi  del  piano  di  sicurezza  e  di
coordinamento e l'indicazione della stima dei costi  della  sicurezza
sono definiti all'allegato XV. (14) ((28)) 
  2. Il piano di sicurezza e coordinamento e'  parte  integrante  del
contratto di appalto. 
  3. I datori di lavoro  delle  imprese  esecutrici  e  i  lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di  cui  al
comma 1 e nel piano operativo di sicurezza. 
  4.  I  datori  di  lavoro  delle  imprese  esecutrici   mettono   a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del  piano  di
sicurezza e di coordinamento  e  del  piano  operativo  di  sicurezza
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. 
  5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta' di presentare al
coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione  al  piano  di
sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter  meglio  garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base  della  propria  esperienza.  In
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare  modifiche
o adeguamento dei prezzi pattuiti. 
  6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori
la cui esecuzione immediata e'  necessaria  per  prevenire  incidenti
imminenti o per organizzare  urgenti  misure  di  salvataggio  o  per
garantire la continuita' in condizioni di  emergenza  nell'erogazione
di servizi essenziali per la popolazione  quali  corrente  elettrica,
acqua, gas, reti di comunicazione. 
  6-bis. Il committente o il responsabile dei  lavori,  se  nominato,
assicura l'attuazione degli obblighi a carico del  datore  di  lavoro
dell'impresa affidataria previsti dall'articolo  97,  comma  3-bis  e
3-ter. Nel campo di applicazione del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo  118,
comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177, ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
introdotte dal comma 1 del presente  articolo,  acquistano  efficacia
decorsi sei mesi dalla  data  della  pubblicazione  del  decreto  del
Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo.  Fino
a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  7,  commi  primo,  secondo  e   quarto,   del   decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che  riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata  in
vigore del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  sono  autorizzate  a  proseguire
l'attivita'  le  imprese  gia'  operanti  ai  sensi  delle   medesime
disposizioni." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177 come modificata dal D.L.  30  dicembre
2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016,
n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che  "Le  modificazioni  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1  del
presente articolo, acquistano efficacia  decorsi  dodici  mesi  dalla
data della pubblicazione del decreto del Ministro  della  difesa,  di
cui al comma 2 del presente articolo". 
                              Art. 101.
                      Obblighi di trasmissione

  1.  Il  committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano
di  sicurezza  e  di  coordinamento  a  tutte  le  imprese invitate a
presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di
opera  pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del
piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
  2.  Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il
piano  di  cui  al  comma  1  alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi.
  3.   Prima  dell'inizio  dei  rispettivi  lavori  ciascuna  impresa
esecutrice   trasmette   il  proprio  piano  operativo  di  sicurezza
all'impresa  affidataria,  la quale, previa verifica della congruenza
rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I
lavori  hanno  inizio  dopo l'esito positivo delle suddette verifiche
che  sono  effettuate  tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall'avvenuta ricezione.
                              Art. 102.
          Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

  1.   Prima   dell'accettazione   del   piano   di  sicurezza  e  di
coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative
apportate  allo  stesso,  il  datore  di  lavoro  di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e  gli  fornisce  eventuali  chiarimenti  sul contenuto del piano. Il
rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  ha  facolta'  di
formulare proposte al riguardo.
                              Art. 103.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106))
                              Art. 104. 
             Modalita' attuative di particolari obblighi 
 
  1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e'  inferiore  ai
duecento  giorni  lavorativi,  l'adempimento   di   quanto   previsto
dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo  di  riunione
di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta  del  rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza. 
  2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e'  inferiore  ai
200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la  sorveglianza  sanitaria
di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti
di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a  quelli  gia'
visitati dallo  stesso  medico  competente  e  gestiti  dalle  stesse
imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del medico competente,
con l'esame di  piani  di  sicurezza  relativi  ai  cantieri  in  cui
svolgono  la  loro  attivita'  i   lavoratori   soggetti   alla   sua
sorveglianza. Il medico competente visita almeno una  volta  all'anno
l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attivita'  i  lavoratori
soggetti alla sua sorveglianza. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri  e  i
contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro  rappresentanti
possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione
nazionale di categoria. 
  4. I  datori  di  lavoro,  quando  e'  previsto  nei  contratti  di
affidamento dei lavori che  il  committente  o  il  responsabile  dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione  dei  lavoratori,  sono  esonerati  da  quanto   previsto
dall'articolo 18, comma 1, lettera b). 
  4-bis. E' considerata impresa specializzata,  ai  sensi  del  comma
2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di  adeguata  capacita'
tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato
di brevetti per l'espletamento delle attivita' relative alla bonifica
sistematica e che risulta iscritta  in  un  apposito  albo  istituito
presso  il  Ministero  della  difesa.  L'idoneita'  dell'impresa   e'
verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e,  successivamente,  a
scadenze biennali. (14) ((28)) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177, ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
introdotte dal comma 1 del presente  articolo,  acquistano  efficacia
decorsi sei mesi dalla  data  della  pubblicazione  del  decreto  del
Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo.  Fino
a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  7,  commi  primo,  secondo  e   quarto,   del   decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che  riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata  in
vigore del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  sono  autorizzate  a  proseguire
l'attivita'  le  imprese  gia'  operanti  ai  sensi  delle   medesime
disposizioni." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177 come modificata dal D.L.  30  dicembre
2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016,
n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che  "Le  modificazioni  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1  del
presente articolo, acquistano efficacia  decorsi  dodici  mesi  dalla
data della pubblicazione del decreto del Ministro  della  difesa,  di
cui al comma 2 del presente articolo". 
                            Art. 104-bis. 
  (( Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili )). 
 
  ((1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
con il Ministro della salute,  da  adottare  sentita  la  Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza  sul  lavoro,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo
di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h),  del  piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma  1,  e
del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b),
fermi restando i relativi obblighi.))((19)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 32, comma 2)  che  "I
decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b),
ed h), del presente articolo sono  adottati,  rispettivamente,  entro
novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto.". 

Capo II

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I

Campo di applicazione

 

                              Art. 105.
                         Attivita' soggette

  1.  Le  norme del presente capo si applicano alle attivita' che, da
chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati
o  autonomi,  concernono  la  esecuzione  dei  lavori di costruzione,
manutenzione,  riparazione,  demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione    o    equipaggiamento,   la   trasformazione,   il
rinnovamento  o  lo  smantellamento  di  opere  fisse,  permanenti  o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in
altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere
stradali,  ferroviarie,  idrauliche,  marittime,  idroelettriche,  di
bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre,
lavori  di  costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione  di  lavori  edili o di ingegneria civile. Le norme del
presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo
e ad in ogni altra attivita' lavorativa.
                              Art. 106.
                          Attivita' escluse

  1.  Le  disposizioni del presente capo ((, ad esclusione delle sole
disposizioni relative ai lavori in quota,)) non si applicano:
    a)  ai  lavori  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  delle
sostanze minerali;
    b)   alle  attivita'  di  prospezione,  ricerca,  coltivazione  e
stoccaggio   degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel  territorio
nazionale,  nel  mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
    c) ai lavori svolti in mare.
                              Art. 107.
                             Definizioni

  1.  Agli  effetti  delle  disposizioni  di  cui al presente capo si
intende  per  lavoro  in  quota:  attivita'  lavorativa che espone il
lavoratore  al  rischio  di  caduta  da  una  quota  posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Sezione II

Disposizioni di carattere generale

 

                              Art. 108.
                       Viabilita' nei cantieri

  ((1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII,
durante  i  lavori  deve essere assicurata nei cantieri la viabilita'
delle persone e dei veicoli.))
                              Art. 109.
                       Recinzione del cantiere

  1.  Il  cantiere,  in  relazione al tipo di lavori effettuati, deve
essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire
l'accesso agli estranei alle lavorazioni.
                              Art. 110.
                         Luoghi di transito

  1.  Il  transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e
simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di
misure o cautele adeguate.
                              Art. 111.
Obblighi del datore di lavoro nell'uso  di attrezzature per lavori in
                                quota

  1.  Il  datore  di  lavoro,  nei casi in cui i lavori temporanei in
quota  non  possono  essere  eseguiti in condizioni di sicurezza e in
condizioni  ergonomiche  adeguate  a  partire da un luogo adatto allo
scopo,  sceglie  le  attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e
mantenere  condizioni  di  lavoro  sicure, in conformita' ai seguenti
criteri:
    a)  priorita'  alle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
    b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura
dei  lavori  da  eseguire,  alle  sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.
  2.  Il  datore  di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di
accesso  ai  posti  di  lavoro  temporanei  in quota in rapporto alla
frequenza  di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il  sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso
di  pericolo  imminente.  Il  passaggio  da  un  sistema di accesso a
piattaforme,  impalcati,  passerelle  e viceversa non deve comportare
rischi ulteriori di caduta.
  3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a
pioli  quale  posto  di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di
altre   attrezzature   di  lavoro  considerate  piu'  sicure  non  e'
giustificato  a  causa  del limitato livello di rischio e della breve
durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che
non puo' modificare.
  4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e'
direttamente  sostenuto,  soltanto  in  circostanze in cui, a seguito
della  valutazione  dei  rischi,  risulta  che  il lavoro puo' essere
effettuato  in  condizioni  di  sicurezza  e  l'impiego  di  un'altra
attrezzatura  di lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a
causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti
dei  siti che non puo' modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede
l'impiego  di  un  sedile  munito  di  appositi accessori in funzione
dell'esito  della  valutazione  dei  rischi ed, in particolare, della
durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
  5.  Il  datore  di  lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di
lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte
a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in
questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi
di  protezione  contro  le  cadute.  I  predetti  dispositivi  devono
presentare  una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da
arrestare  le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per
quanto  possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di
protezione   collettiva   contro   le   cadute   possono   presentare
interruzioni  soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o
a gradini.
  6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di
natura   particolare   richiede   l'eliminazione   temporanea  di  un
dispositivo  di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure
di  sicurezza  equivalenti  ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa
adozione  di  tali  misure.  Una  volta  terminato  definitivamente o
temporaneamente  detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
  7.  Il  datore  di  lavoro  effettua  i  lavori temporanei in quota
soltanto  se  le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
  8.  Il  datore  di  lavoro dispone affinche' sia vietato assumere e
somministrare   bevande  alcoliche  e  superalcoliche  ai  lavoratori
addetti ai ((cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota)).
                              Art. 112.
                 Idoneita' delle opere provvisionali

  1.   Le  opere  provvisionali  devono  essere  allestite  con  buon
materiale  ed  a  regola  d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo;
esse  devono essere conservate in efficienza per la intera durata del
lavoro.
  2.  Prima  di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si
deve  provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti
piu' idonei ai sensi dell'allegato XIX.
                              Art. 113.
                              S c a l e

  1.  Le  scale  fisse  a  gradini, destinate al normale accesso agli
ambienti  di  lavoro,  devono essere costruite e mantenute in modo da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni
di  emergenza.  I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a
regola  d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette
scale  ed  i  relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati
aperti,  di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe
delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
  2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o
incastellature  verticali  o  aventi  una inclinazione superiore a 75
gradi,  devono  essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o
dai  ripiani,  di  una  solida  gabbia metallica di protezione avente
maglie  o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della  persona  verso  l'esterno.  La  parete della gabbia opposta al
piano  dei  pioli  non  deve distare da questi piu' di cm 60. I pioli
devono  distare  almeno  15 centimetri  dalla  parete alla quale sono
applicati  o  alla  quale  la scala e' fissata. Quando l'applicazione
della   gabbia  alle  scale  costituisca  intralcio  all'esercizio  o
presenti notevoli difficolta' costruttive, devono essere adottate, in
luogo  della  gabbia,  altre  misure  di sicurezza atte ad evitare la
caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
  3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con
materiale   adatto   alle   condizioni   di  impiego,  devono  essere
sufficientemente  resistenti  nell'insieme  e  nei singoli elementi e
devono  avere  dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di
legno,  devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I
pioli   devono  essere  privi  di  nodi.  Tali  pioli  devono  essere
trattenuti  con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi;
nelle  scale  lunghe  piu'  di 4 metri deve essere applicato anche un
tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli
di  legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono
inoltre essere provviste di:
    a) dispositivi  antisdrucciolevoli  alle estremita' inferiori dei
due montanti;
    b) ganci   di   trattenuta   o  appoggi  antisdrucciolevoli  alle
estremita'   superiori,  quando  sia  necessario  per  assicurare  la
stabilita' della scala.
  4.  Per le scale provviste alle estremita' superiori di dispositivi
di  trattenuta,  anche  scorrevoli  su  guide,  non sono richieste le
misure  di  sicurezza  indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le
scale  a  mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle
impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.
Le  scale  che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono
sistemate  verso  la parte esterna del ponte, devono essere provviste
sul lato esterno di un corrimano parapetto.
  5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause,
comporti  pericolo  di  sbandamento, esse devono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.
  6.  Il  datore  di  lavoro  assicura  che  le  scale  a pioli siano
sistemate in modo da garantire la loro stabilita' durante l'impiego e
secondo i seguenti criteri:
    a) le  scale  a  pioli  portatili  devono poggiare su un supporto
stabile,  resistente,  di  dimensioni adeguate e immobile, in modo da
garantire la posizione orizzontale dei pioli;
    b) le  scale  a  pioli  sospese  devono essere agganciate in modo
sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare
spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
    c) lo  scivolamento  del  piede  delle  scale  a pioli portatili,
durante  il  loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte
superiore  o  inferiore  dei  montanti,  o  con qualsiasi dispositivo
antiscivolo,  o  ricorrendo  a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
    d) le  scale  a  pioli  usate per l'accesso devono essere tali da
sporgere  a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri
dispositivi garantiscono una presa sicura;
    e) le  scale  a  pioli  composte da piu' elementi innestabili o a
sfilo  devono  essere  utilizzate  in  modo  da  assicurare  il fermo
reciproco dei vari elementi;
    f) le  scale  a  pioli  mobili  devono essere fissate stabilmente
prima di accedervi.
  7.  Il  datore  di  lavoro  assicura  che  le  scale  a pioli siano
utilizzate  in  modo  da  consentire  ai  lavoratori  di  disporre in
qualsiasi   momento  di  un  appoggio  e  di  una  presa  sicuri.  In
particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve
precludere una presa sicura.
  8.  Per l'uso delle scale portatili composte di due o piu' elementi
innestati  (tipo  all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel
comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
    a) la  lunghezza  della  scala  in  opera  non deve superare i 15
metri,  salvo  particolari  esigenze,  nel  qual  caso  le estremita'
superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
    b) le  scale in opera lunghe piu' di 8 metri devono essere munite
di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
    c) nessun  lavoratore  deve  trovarsi  sulla  scala  quando se ne
effettua lo spostamento laterale;
    d) durante  l'esecuzione  dei lavori, una persona deve esercitare
da terra una continua vigilanza della scala.
  9.  Le  scale  doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono
essere  provviste  di  catena  di  adeguata  resistenza  o  di  altro
dispositivo  che  impedisca  l'apertura  della  scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.
  10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo
di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato
XX.
                              Art. 114.
                   Protezione dei posti di lavoro

  1.  Quando  nelle  immediate  vicinanze dei ponteggi o del posto di
caricamento   e   sollevamento   dei   materiali   vengono  impastati
calcestruzzi   e  malte  o  eseguite  altre  operazioni  a  carattere
continuativo  il  posto  di  lavoro deve essere protetto da un solido
impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
  2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere
delimitato  con  barriera  per  impedire la permanenza ed il transito
sotto i carichi.
  3.  Nei  lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come
quelli  di  spaccatura  o scalpellatura di blocchi o pietre e simili,
devono  essere  predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia
delle  persone  direttamente  addette a tali lavori sia di coloro che
sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per
i  lavori  di  normale  adattamento  di pietrame nella costruzione di
muratura comune.
                              Art. 115.
          Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

  1.  Nei  lavori  in quota qualora non siano state attuate misure di
protezione  collettiva  come  previsto  all'articolo  111,  comma  1,
lettera  a), e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi
di  protezione  ((idonei  per  l'uso  specifico)) composti da diversi
elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, ((conformi
alle norme tecniche,)) quali i seguenti:
    a) assorbitori di energia;
    b) connettori;
    c) dispositivo di ancoraggio;
    d) cordini;
    e) dispositivi retrattili;
    f) guide o linee vita flessibili;
    g) guide o linee vita rigide;
    h) imbracature.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106)).
  3.   ((Il   sistema   di   protezione))   deve  essere  assicurato,
direttamente  o  mediante  connettore lungo una guida o linea vita, a
parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
  4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o
mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
                              Art. 116.
Obblighi  dei  datori  di  lavoro concernenti l'impiego di sistemi di
              accesso e di posizionamento mediante funi

  1.   Il   datore   di  lavoro  impiega  sistemi  di  accesso  e  di
posizionamento mediante funi in conformita' ai seguenti requisiti:
    a) sistema  comprendente  almeno due funi ancorate separatamente,
una  per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e
l'altra  con  funzione  di  dispositivo  ausiliario,  detta  fune  di
sicurezza. E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in
cui  l'uso  di  una seconda fune rende il lavoro piu' pericoloso e se
sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
    b) lavoratori  dotati  di  un'adeguata  imbracatura  di  sostegno
collegata alla fune di sicurezza;
    c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa
e  dotata  di  un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel
caso  in  cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.
La  fune  di  sicurezza  deve  essere munita di un dispositivo mobile
contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
    d) attrezzi   ed   altri  accessori  utilizzati  dai  lavoratori,
agganciati  alla  loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro
strumento idoneo;
    e) lavori  programmati  e  sorvegliati in modo adeguato, anche al
fine  di  poter  immediatamente  soccorrere  il lavoratore in caso di
necessita'.  Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza,
le  tipologie  operative, i dispositivi di protezione individuale, le
tecniche  e  le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento
degli  operatori,  i  metodi  di  accesso, le squadre di lavoro e gli
attrezzi di lavoro;
    f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi
di  lavoro  ai  fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza
competente  per  territorio  di  compatibilita'  ai  criteri  di  cui
all'articolo 111, commi 1 e 2.
  2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  ai lavoratori interessati una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare
in materia di procedure di salvataggio.
  3.  La  formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare:
    a) l'apprendimento   delle  tecniche  operative  e  dell'uso  dei
dispositivi necessari;
    b) l'addestramento  specifico  sia  su strutture naturali, sia su
manufatti;
    c) l'utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione individuale, loro
caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
    d) gli elementi di primo soccorso;
    e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
    f) le procedure di salvataggio.
  4.  I  soggetti  formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validita' dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
                              Art. 117.
                Lavori in prossimita' di parti attive

  1.  ((Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando
occorre  effettuare))  lavori in prossimita' di linee elettriche o di
impianti   elettrici   con  parti  attive  non  protette  o  che  per
circostanze  particolari  si  debbano  ritenere  non sufficientemente
protette,   ferme  restando  le  norme  di  buona  tecnica,  si  deve
rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
    a)  mettere  fuori  tensione  ed in sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori;
    b)  posizionare  ostacoli  rigidi che impediscano l'avvicinamento
alle parti attive;
    c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi
di  sollevamento,  ponteggi  ed ogni altra attrezzatura a distanza di
sicurezza.
  2.  La  distanza  di  sicurezza  deve  essere  tale che non possano
avvenire  contatti  diretti  o  scariche  pericolose  per  le persone
tenendo  conto  del  tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle
tensioni  presenti  ((e  comunque  la  distanza di sicurezza non deve
essere  inferiore  ai  limiti  di  cui  all'allegato  IX  o  a quelli
risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche)).

Sezione III

Scavi e fondazioni

 

                              Art. 118.
                     Splateamento e sbancamento

  1. Nei lavori di splateamento o sbancamento ((se previsto l'accesso
di  lavoratori,))  le pareti delle fronti di attacco devono avere una
inclinazione  o  un  tracciato  tali,  in  relazione  alla natura del
terreno,  da  impedire  franamenti.  Quando  la  parete del fronte di
attacco  supera  l'altezza  di m 1,50, e' vietato il sistema di scavo
manuale  per  scalzamento  alla  base  e conseguente franamento della
parete.
  2.  Quando  per  la  particolare  natura del terreno o per causa di
piogge,  di  infiltrazione,  di  gelo  o disgelo, o per altri motivi,
siano  da  temere  frane  o  scoscendimenti,  deve  essere provveduto
all'armatura o al consolidamento del terreno.
  3.  Nei  lavori  di  escavazione  con  mezzi  meccanici deve essere
vietata  la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore
e sul ciglio del fronte di attacco.
  4.  Il  posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo
non  sia  munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido
riparo.
  5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi
alla  base  della  parete  di  attacco  e,  in  quanto  necessario in
relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita'
del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve
essere  almeno  delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili
col proseguire dello scavo.
                              Art. 119.
                       Pozzi, scavi e cunicoli

  1.  Nello  scavo  di  pozzi  e  di trincee profondi piu' di m 1,50,
quando  la  consistenza  del  terreno non dia sufficiente garanzia di
stabilita',  anche  in  relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere,  man  mano  che procede lo scavo, alla applicazione delle
necessarie armature di sostegno.
  2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi
degli scavi di almeno 30 centimetri.
  3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non
presenti  pericolo  di  distacchi, devono predisporsi idonee armature
per  evitare  franamenti  della  volta e delle pareti. Dette armature
devono   essere   applicate   man  mano  che  procede  il  lavoro  di
avanzamento; la loro rimozione puo' essere effettuata in relazione al
progredire del rivestimento in muratura.
  4.  Idonee  armature  e  precauzioni  devono  essere adottate nelle
sottomurazioni  e  quando  in  vicinanza  dei relativi scavi vi siano
fabbriche  o  manufatti  le  cui fondazioni possano essere scoperte o
indebolite dagli scavi.
  5.  Nella  infissione  di pali di fondazione devono essere adottate
misure  e  precauzioni  per  evitare  che gli scuotimenti del terreno
producano  lesioni  o  danni  alle  opere  vicine  con pericolo per i
lavoratori.
  6.  Nei  lavori  in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve
essere  disposto,  a  protezione  degli  operai addetti allo scavo ed
all'asportazione  del  materiale  scavato,  un  robusto impalcato con
apertura per il passaggio della benna.
  7.  Nei  pozzi  e  nei  cunicoli  deve essere prevista una adeguata
assistenza  all'esterno  e  le  loro dimensioni devono essere tali da
permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
  ((7-bis.  Il  sollevamento  di  materiale  dagli  scavi deve essere
effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII.))
                              Art. 120.
          Deposito di materiali in prossimita' degli scavi

  1.  E'  vietato  costituire  depositi di materiali presso il ciglio
degli  scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
                              Art. 121.
                     Presenza di gas negli scavi

  1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e
fosse  in  genere,  devono  essere  adottate  idonee  misure contro i
pericoli   derivanti   dalla   presenza  di  gas  o  vapori  tossici,
asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura
geologica  del  terreno  o  alla  vicinanza  di  fabbriche, depositi,
raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti
e  condutture  di  gas,  che  possono  dar  luogo ad infiltrazione di
sostanze pericolose.
  2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici,
asfissianti  o  la  irrespirabilita'  dell'aria  ambiente  e  non sia
possibile   assicurare  una  efficiente  aerazione  ed  una  completa
bonifica,  i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi
di  protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di
idonei  dispositivi  di protezione individuale collegati ad un idoneo
sistema  di  salvataggio,  che  deve  essere  tenuto  all'esterno dal
personale  addetto  alla  sorveglianza.  Questo  deve  mantenersi  in
continuo  collegamento  con gli operai all'interno ed essere in grado
di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
  3.  Possono  essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di
autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione
dei  gas  o  vapori  nocivi  o  asfissianti, esse offrano garanzia di
sicurezza  e  sempreche'  sia  assicurata  una  efficace  e  continua
aerazione.
  4.  Quando  si  sia  accertata  la  presenza  di gas infiammabili o
esplosivi,  deve  provvedersi  alla  bonifica  dell'ambiente mediante
idonea  ventilazione;  deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica,
se  siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi
a   fiamma,   di   corpi   incandescenti  e  di  apparecchi  comunque
suscettibili   di   provocare   fiamme  o  surriscaldamenti  atti  ad
incendiare il gas.
  5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere
abbinati nell'esecuzione dei lavori.

((Sezione IV

Ponteggi in legname e altre opere provvisionali.))

 

                              Art. 122.
                   Ponteggi ed opere provvisionali

  1.  ((Nei  lavori  in  quota)), devono essere adottate, seguendo lo
sviluppo  dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee
opere  provvisionali  o  comunque  precauzioni  atte  ad  eliminare i
pericoli  di  caduta di persone e di cose conformemente ((ai punti 2,
3.1, 3.2 e 3.3)) dell'allegato XVIII.
                              Art. 123.
          Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

  1.  Il  montaggio  e lo smontaggio delle opere provvisionali devono
essere  eseguiti  sotto  la  diretta  sorveglianza  di un preposto ai
lavori.
                              Art. 124.
               Deposito di materiali sulle impalcature

  1.  Sopra  i  ponti  di  servizio  e sulle impalcature in genere e'
vietato   qualsiasi   deposito,   eccettuato  quello  temporaneo  dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
  2.  Il  peso  dei  materiali  e  delle  persone  deve essere sempre
inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del
ponteggio;  lo  spazio  occupato  dai  materiali  deve  consentire  i
movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.
                              Art. 125.
                      Disposizione dei montanti

  1.  I  montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i
cui  punti  di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un
metro; devono altresi' essere verticali o leggermente inclinati verso
la costruzione.
  2.  Per  le  impalcature  fino  ad  8 metri di altezza sono ammessi
montanti  singoli  in  un  sol  pezzo;  per  impalcature  di  altezza
superiore,  soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere
ad elementi singoli.
  3.  Il  piede  dei montanti deve essere solidamente assicurato alla
base  di  appoggio  o  di  infissione  in  modo che sia impedito ogni
cedimento in senso verticale ed orizzontale.
  ((4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo
impalcato;  dalla  parte interna dei montanti devono essere applicati
correnti   e   tavola  fermapiede  a  protezione  esclusivamente  dei
lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.))
  5.  La  distanza  tra  due  montanti  consecutivi  non  deve essere
superiore  a  m  3,60;  puo'  essere consentita una maggiore distanza
quando  cio'  sia  richiesto  da  evidenti  motivi  di  esercizio del
cantiere,  purche',  in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti
da  un  progetto  redatto  da un ingegnere o architetto corredato dai
relativi calcoli di stabilita'.
  6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione
almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.
                              Art. 126.
                              Parapetti

  1.  Gli  impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie,
che  siano  posti  ad  un'altezza  maggiore di 2 metri, devono essere
provvisti  su  tutti  i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in
buono stato di conservazione.
                              Art. 127.
                           Ponti a sbalzo

  1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di
ponti  normali,  possono  essere consentiti ponti a sbalzo purche' la
loro  costruzione  risponda  a  idonei  procedimenti  di calcolo e ne
garantisca la solidita' e la stabilita'.
                              Art. 128.
                             Sottoponti

  1.  Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di
sicurezza,  costruito  come  il  ponte,  a distanza non superiore a m
2,50.
  2.  La  costruzione  del  sottoponte puo' essere omessa per i ponti
sospesi,  ((per  le  torri di carico,)) per i ponti a sbalzo e quando
vengano  eseguiti  lavori  di manutenzione e di riparazione di durata
non superiore a cinque giorni.
                              Art. 129.
      Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

  1.   Nella   esecuzione   di  opere  a  struttura  in  conglomerato
cementizio,  quando  non si provveda alla costruzione da terra di una
normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle
casseforme  per  il  getto  dei  pilastri  perimetrali,  deve  essere
sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di
sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.
  2.  Le  armature  di  sostegno  del  cassero  per  il  getto  della
successiva  soletta  o  della  trave  perimetrale,  non devono essere
lasciate  sporgere  dal filo del fabbricato piu' di 40 centimetri per
l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto
ponte  puo'  servire  l'impalcato  o  ponte  a  sbalzo  costruito  in
corrispondenza al piano sottostante.
  3.  In  corrispondenza  ai  luoghi di transito o stazionamento deve
essere  sistemato,  all'altezza  del  solaio  di  copertura del piano
terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la
caduta di materiali dall'alto. Tale protezione puo' essere sostituita
con  una  chiusura  continua  in  graticci  sul fronte del ponteggio,
qualora   presenti   le  stesse  garanzie  di  sicurezza,  o  con  la
segregazione dell'area sottostante.
                              Art. 130.
                        Andatoie e passerelle

  1.  Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando
siano  destinate  soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se
destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere
maggiore del 50 per cento.
  2.  Le  andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di
riposo  ad  opportuni  intervalli; sulle tavole delle andatoie devono
essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo
di un uomo carico.

Sezione V

Ponteggi fissi

 

                              Art. 131.
           Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

  1.  La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi
portanti  prefabbricati,  metallici  o  non,  sono disciplinati dalle
norme della presente sezione.
  2.  Per  ciascun  tipo  di  ponteggio,  il  fabbricante  chiede  al
((Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali))
l'autorizzazione  alla  costruzione  ed  all'impiego,  corredando  la
domanda  di  una  relazione nella quale devono essere specificati gli
elementi di cui all'articolo seguente.
  3.  Il  ((Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche
sociali)),  in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta,
a  richiesta  e  a  seguito di esame della documentazione tecnica, la
rispondenza  del  ponteggio  gia' autorizzato anche alle norme UNI EN
12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.
  4.  Possono  essere  autorizzati  alla  costruzione  ed all'impiego
ponteggi  aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila
a  condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di
carico  condotte  su  prototipi significativi degli schemi funzionali
garantiscano  la  sussistenza  dei  gradi di sicurezza previsti dalle
norme di buona tecnica.
  5.  L'autorizzazione  e'  soggetta  a  rinnovo  ogni dieci anni per
verificare  l'adeguatezza  del ponteggio all'evoluzione del progresso
tecnico.
  6.  Chiunque  intende  impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal
fabbricante  copia  della  autorizzazione  di  cui al comma 2 e delle
istruzioni  e  schemi  elencati  al  comma 1, lettere d), e), f) e g)
dell'articolo 132.
  7.  Il  ((Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche
sociali))   si  avvale  anche  dell'ISPESL  per  il  controllo  delle
caratteristiche   tecniche   dei  ponteggi  dichiarate  dal  titolare
dell'autorizzazione,  attraverso  controlli a campione presso le sedi
di produzione.
                              Art. 132.
                          Relazione tecnica

  1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:
    a) descrizione  degli  elementi  che  costituiscono il ponteggio,
loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
    b) caratteristiche   di  resistenza  dei  materiali  impiegati  e
coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
    c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti
i vari elementi;
    d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
    e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
    f) istruzioni   per   il  montaggio,  impiego  e  smontaggio  del
ponteggio;
    g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi
di  sovraccarico,  di  altezza  dei  ponteggi  e  di  larghezza degli
impalcati  per  i  quali  non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni
singola applicazione.
                              Art. 133.
                              Progetto

  1.  I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali
nella  relazione  di  calcolo  non  sono  disponibili  le  specifiche
configurazioni  strutturali  utilizzate  con  i  relativi  schemi  di
impiego, nonche' le altre opere provvisionali, costituite da elementi
metallici  o  non,  oppure  di  notevole importanza e complessita' in
rapporto  alle  loro  dimensioni  ed  ai sovraccarichi, devono essere
eretti in base ad un progetto comprendente:
    a) calcolo   di  resistenza  e  stabilita'  eseguito  secondo  le
istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
    b) disegno esecutivo.
  2.  Dal  progetto,  che  deve  essere  firmato  da  un  ingegnere o
architetto   abilitato   a   norma   di   legge  all'esercizio  della
professione,  deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio
nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
  3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e
copia  del  progetto  e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed
esibite,  a  richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui
vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.
                              Art. 134.
                           Documentazione

  1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed
esibita,   a   richiesta  degli  organi  di  vigilanza,  copia  della
documentazione  di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano
di  montaggio,  uso  e  smontaggio  (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in
quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente
Titolo.
  2.  Le  eventuali  modifiche al ponteggio, che devono essere subito
riportate  sul  disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo
che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
                              Art. 135.
                       Marchio del fabbricante

  1.  Gli  elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o
ad  incisione,  e  comunque in modo visibile ed indelebile il marchio
del fabbricante.
                              Art. 136.
                       Montaggio e smontaggio

  1.  Nei  lavori  in quota il datore di lavoro provvede a redigere a
mezzo  di  persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessita' del ponteggio scelto, con
la  valutazione  delle  condizioni di sicurezza realizzate attraverso
l'adozione  degli  specifici  sistemi  utilizzati  nella  particolare
realizzazione  e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano puo'
assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato
da  istruzioni  e  progetti particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti  il  ponteggio,  ed  e' messo a disposizione del preposto
addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
  2.  Nel  serraggio  di  piu'  aste  concorrenti in un nodo i giunti
devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.
  3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di
cui uno puo' fare parte del parapetto.
  4. Il datore di lavoro assicura che:
    a)  lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e'
impedito  tramite  fissaggio  su una superficie di appoggio, o con un
dispositivo  antiscivolo,  oppure  con  qualsiasi  altra soluzione di
efficacia equivalente;
    b)  i  piani  di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una
capacita' portante sufficiente;
    c) il ponteggio e' stabile;
    d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106));
    e)  le  dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di
un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate
ai  carichi  da  sopportare  e  tali  da consentire un'esecuzione dei
lavori e una circolazione sicure;
    f)  il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire
lo  spostamento  degli  elementi componenti durante l'uso, nonche' la
presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono
gli  impalcati  e  i  dispositivi  verticali di protezione collettiva
contro le cadute.
  5.  Il  datore  di  lavoro  provvede  ad  evidenziare  le  parti di
ponteggio  non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni
di  montaggio,  smontaggio  o trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento  di  pericolo  generico  e  delimitandole  con  elementi
materiali  che  impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi
del titolo V.
  6.  Il  datore  di  lavoro  assicura  che i ponteggi siano montati,
smontati  o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto,
a  regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori
che  hanno  ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste.
  7.  La  formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare:
    a)   la   comprensione  del  piano  di  montaggio,  smontaggio  o
trasformazione del ponteggio;
    b)  la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione   del  ponteggio  con  riferimento  alla  legislazione
vigente;
    c)  le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di
oggetti;
    d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
    e) le condizioni di carico ammissibile;
    f)   qualsiasi  altro  rischio  che  le  suddette  operazioni  di
montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
  8.  I  soggetti  formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validita' dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
                              Art. 137.
                      Manutenzione e revisione

  1.  Il  responsabile  del  cantiere, ad intervalli periodici o dopo
violente  perturbazioni  atmosferiche  o  prolungata  interruzione di
lavoro  deve  assicurarsi della verticalita' dei montanti, del giusto
serraggio   dei  giunti,  della  efficienza  degli  ancoraggi  e  dei
controventi,  curando  l'eventuale  sostituzione  o  il  rinforzo  di
elementi inefficienti. ((6))
  2.  I  vari  elementi  metallici  devono essere difesi dagli agenti
nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
-----------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l'art. 81, comma
1)  che  "All'articolo  137,  comma  1,  del  decreto, le parole: "Il
responsabile   di  cantiere"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il
preposto"."
                              Art. 138.
                          Norme particolari

  1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in
modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
  2.  E'  consentito  un distacco delle tavole del piano di calpestio
dalla muratura non superiore a ((20)) centimetri.
  3.   E'  fatto  divieto  di  gettare  dall'alto  gli  elementi  del
ponteggio.
  4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
  5.  Per  i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto
applicabili,  le  disposizioni  relative  ai  ponteggi in legno. Sono
ammesse deroghe:
    a)  alla  disposizione  di  cui  all'articolo  125,  comma  4,  a
condizione  che  l'altezza  dei  montanti  superi  di  almeno 1 metro
l'ultimo impalcato ((...));
    b)  alla  disposizione  di  cui  all'articolo  126,  comma  1,  a
condizione  che  l'altezza  del  parapetto  sia non inferiore a 95 cm
rispetto al piano di calpestio;
    c)  alla  disposizione  di  cui  all'articolo  126,  comma  1,  a
condizione  che  l'altezza  del  fermapiede sia non inferiore a 15 cm
rispetto al piano di calpestio;
    d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106)).

Sezione VI

Ponteggi movibili

 

                              Art. 139.
                         Ponti su cavalletti

  1.  I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri
2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. ((I ponti
su  cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati
nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.))
                              Art. 140.
                       Ponti su ruote a torre

  1.  I  ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere,
con  largo  margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui
possono  essere  sottoposti  durante  gli  spostamenti o per colpi di
vento e in modo che non possano essere ribaltati.
  2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il
carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con
tavoloni o altro mezzo equivalente.
  ((3.  Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate
con  cunei  dalle  due  parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso
dispositivi  appropriati  devono impedire lo spostamento involontario
dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.))
  4.  I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno
ogni due piani; e' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote
a torre conformi all'allegato XXIII.
  5.  La  verticalita' dei ponti su ruote deve essere controllata con
livello o con pendolino.
  6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche
di  contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o carichi.

Sezione VII

Costruzioni edilizie

 

                              Art. 141.
                         Strutture speciali

  1.  Durante  la  costruzione  o  il consolidamento di cornicioni di
gronda  e  di  opere  sporgenti  dai  muri,  devono  essere  adottate
precauzioni  per  impedirne  la  caduta, ponendo armature provvisorie
atte   a   sostenerle   fino  a  che  la  stabilita'  dell'opera  sia
completamente assicurata.
                              Art. 142.
                Costruzioni di archi, volte e simili

  1.  Le  armature  provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali
archi,  volte,  architravi,  piattabande, solai, scale e di qualsiasi
altra  opera  sporgente  dal muro, in cemento armato o in muratura di
ogni  genere,  devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni
fase  del  lavoro,  la  necessaria  solidita' e con modalita' tali da
consentire,  a  getto  o  costruzione  ultimata,  il loro progressivo
abbassamento e disarmo.
  2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti
ad  arco,  per  coperture  ad  ampia luce e simili, che non rientrino
negli  schemi  di  uso  corrente,  devono essere eseguite su progetto
redatto  da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli
di stabilita'.
  3.   I  disegni  esecutivi,  firmati  dal  progettista  di  cui  al
comma precedente,  devono  essere  esibiti  sul  posto  di  lavoro  a
richiesta degli organi di vigilanza.
                              Art. 143.
                 Posa delle armature e delle centine

  1.  Prima  della  posa  delle  armature e delle centine di sostegno
delle  opere  di  cui  all'articolo  precedente,  e' fatto obbligo di
assicurarsi  della  resistenza  del  terreno  o delle strutture sulle
quali  esse  debbono  poggiare,  in modo da prevenire cedimenti delle
armature  stesse  o  delle  strutture  sottostanti,  con  particolare
riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.
                              Art. 144.
                      Resistenza delle armature

  1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle
strutture,  anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali,
nonche'   le   sollecitazioni  dinamiche  che  possano  dar  luogo  a
vibrazioni  durante  l'esecuzione  dei lavori e quelle prodotte dalla
spinta del vento e dell'acqua.
  2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere
opportunamente distribuito.
                              Art. 145.
                       Disarmo delle armature

  1.  Il  disarmo  delle  armature  provvisorie  di  cui  al  comma 2
dell'articolo 142  deve  essere effettuato con cautela dai lavoratori
che  hanno  ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste  sotto  la  diretta  sorveglianza del capo cantiere e sempre
dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
  2.  E'  fatto  divieto  di  disarmare qualsiasi tipo di armatura di
sostegno  quando  sulle  strutture  insistano  carichi  accidentali e
temporanei.
  3.  Nel  disarmo  delle armature delle opere in calcestruzzo devono
essere  adottate  le misure precauzionali previste dalle norme per la
esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
                              Art. 146.
                        Difesa delle aperture

  1.  Le  aperture  lasciate  nei solai o nelle piattaforme di lavoro
devono  essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede
oppure  devono  essere  coperte con tavolato solidamente fissato e di
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio.
  2.  Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali
o  di  persone,  un  lato del parapetto puo' essere costituito da una
barriera  mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per
il tempo necessario al passaggio.
  3.  Le  aperture  nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano
una  profondita'  superiore  a m 0,50 devono essere munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate
in modo da impedire la caduta di persone.
                              Art. 147.
                          Scale in muratura

  1.   Lungo  le  rampe  ed  i  pianerottoli  delle  scale  fisse  in
costruzione,  fino  alla posa in opera delle ringhiere, devono essere
tenuti  parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a
strutture resistenti.
  2.  Il  vano-scala  deve essere coperto con una robusta impalcatura
posta  all'altezza  del  pavimento  del  primo  piano  a difesa delle
persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.
  3.  Sulle  rampe  delle  scale  in  costruzione  ancora mancanti di
gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono
essere  fissati  intavolati  larghi  almeno  60 centimetri, sui quali
devono  essere  applicati  trasversalmente  listelli di legno posti a
distanza non superiore a 40 centimetri.
                              Art. 148.
                           Lavori speciali

  ((1.  Prima  di  procedere  alla esecuzione di lavori su lucernari,
tetti,  coperture  e  simili, fermo restando l'obbligo di predisporre
misure  di  protezione  collettiva,  deve essere accertato che questi
abbiano  resistenza  sufficiente per sostenere il peso degli operai e
dei materiali di impiego.))
  2.  Nel  caso  in  cui  sia  dubbia  tale resistenza, devono essere
adottati  i  necessari  apprestamenti atti a garantire la incolumita'
delle  persone  addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra
le  orditure,  sottopalchi  e  facendo  uso  di idonei dispositivi di
protezione individuale anticaduta.
                              Art. 149.
                         Paratoie e cassoni

  1. Paratoie e cassoni devono essere:
    a) ben  costruiti,  con  materiali appropriati e solidi dotati di
resistenza sufficiente;
    b) provvisti   dell'attrezzatura   adeguata   per  consentire  ai
lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
  2.   La  costruzione,  la  sistemazione,  la  trasformazione  o  lo
smantellamento  di  una  paratoia  o  di  un  cassone  devono  essere
effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
  3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano
ispezionati ad intervalli regolari.

Sezione VIII

Demolizioni

 

                              Art. 150.
                    Rafforzamento delle strutture

  1.  Prima  dell'inizio di lavori di demolizione e' fatto obbligo di
procedere  alla  verifica  delle  condizioni  di  conservazione  e di
stabilita' delle varie strutture da demolire.
  2.  In  relazione  al  risultato  di  tale  verifica  devono essere
eseguite  le  opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad
evitare   che,   durante   la   demolizione,  si  verifichino  crolli
intempestivi.
                              Art. 151.
                      Ordine delle demolizioni

  1.  I  lavori  di  demolizione  devono  procedere con cautela e con
ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita' delle strutture
portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
  2.  La  successione dei lavori deve risultare da apposito programma
contenuto  nel  POS,  tenendo  conto  di quanto indicato nel PSC, ove
previsto,  che  deve  essere  tenuto  a  disposizione degli organi di
vigilanza.
                              Art. 152.
                         Misure di sicurezza

  1.  La  demolizione  dei  muri effettuata con attrez-zature manuali
deve  essere  fatta  servendosi  di  ponti  di  servizio indipendenti
dall'opera in demolizione.
  2.  E'  vietato  lavorare  e  fare  lavorare gli operai sui muri in
demolizione.
  3.  Gli  obblighi  di  cui  ai  commi 1  e  2 non sussistono quando
trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.
                              Art. 153.
             Convogliamento del materiale di demolizione

  1.  Il  materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto,
ma  deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il
cui  estremo  inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta.
  2.  I  canali  suddetti  devono  essere  costruiti in modo che ogni
tronco  imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono
essere adeguatamente rinforzati.
  3.  L'imboccatura  superiore  del  canale deve essere realizzata in
modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
  4.  Ove  sia  costituito  da  elementi  pesanti  od ingombranti, il
materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
  5.  Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il
sollevamento  della  polvere,  irrorando  con  acqua le murature ed i
materiali di risulta.
                              Art. 154.
                Sbarramento della zona di demolizione

  1.  Nella  zona  sottostante  la demolizione deve essere vietata la
sosta  ed  il  transito,  delimitando  la  zona  stessa  con appositi
sbarramenti.
  2.  L'accesso  allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento
ed  il  trasporto  del  materiale  accumulato  deve essere consentito
soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
                              Art. 155.
                    Demolizione per rovesciamento

  1.  Salvo  l'osservanza  delle  leggi  e dei regolamenti speciali e
locali,  la  demolizione  di  parti  di  strutture aventi altezza sul
terreno  non  superiore  a  5  metri  puo' essere effettuata mediante
rovesciamento per trazione o per spinta.
  2.  La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale
e  senza  strappi  e  deve  essere  eseguita  soltanto su elementi di
struttura   opportunamente   isolati  dal  resto  del  fabbricato  in
demolizione  in  modo  da  non  determinare crolli intempestivi o non
previsti di altre parti.
  3.  Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la
sicurezza  del  lavoro  quali: trazione da distanza non minore di una
volta  e  mezzo  l'altezza  del muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata.
  4.   Il   rovesciamento  per  spinta  puo'  essere  effettuato  con
martinetti  solo  per  opere  di altezza non superiore a 3 metri, con
l'ausilio  di  puntelli  sussidiari  contro il ritorno degli elementi
smossi.
  5.  Deve  essere  evitato  in  ogni caso che per lo scuotimento del
terreno  in  seguito  alla caduta delle strutture o di grossi blocchi
possano  derivare  danni  o  lesioni  agli  edifici vicini o ad opere
adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.
                              Art. 156.
                              Verifiche

  1.  Il  ((Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche
sociali)),   sentita   la  Commissione  consultiva  permanente,  puo'
stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature
per   costruzioni,   stabilendo   le  modalita'  e  l'organo  tecnico
incaricato.

Capo III

Sanzioni

 

                              Art. 157.
     (( (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)

  1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
    a)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a
4.800  euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a),
93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
    c)  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per  la  violazione  degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101,
comma 1, primo periodo.))
                              Art. 158.
                  (( (Sanzioni per i coordinatori)

  1.  Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da
tre  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  2.500  a  6.400 euro per la
violazione dell'articolo 91, comma 1;
  2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:
    a)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400  euro  per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a),
b), c), e) ed f), e 2;
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).))
                              Art. 159.
          (( (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)

  1.  Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con  l'ammenda  da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo
96,  comma  1,  lettera  g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8
mesi  o  l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione e' commessa
in  cantieri  temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni
in  presenza  di rischi particolari, individuati in base all'allegato
XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano
operativo  di  sicurezza  e'  redatto  in assenza di uno o piu' degli
elementi di cui all'allegato XV.
  2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
    a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111,
commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128,
comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a
4.800  euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125,
commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140,
comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
    c)  con  l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro  per  la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b),
c),  d),  e)  ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonche' per la violazione
delle  disposizioni  del  capo  II del presente titolo non altrimenti
sanzionate;
    d)  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
  3.  La  violazione  di  piu'  precetti riconducibili alla categoria
omogenea  di  requisiti  di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di
cui  all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i
servizi  igienico-assistenziali  a  disposizione  dei  lavoratori nei
cantieri",  punti  1,  2,  3,  4,  5 e 6, e nella parte relativa alle
"Prescrizioni  per  i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2,
3,  4,  5, 6, 7 e 8, e' considerata una unica violazione ed e' punita
con  la  pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza
e'  tenuto  a  precisare  in  ogni  caso, in sede di contestazione, i
diversi precetti violati.))
                              Art. 160.
               (( (Sanzioni per i lavoratori autonomi)

  1. I lavoratori autonomi sono puniti:
    a)  con  l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600
euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;
    b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro
per la violazione dell'articolo 94;
    c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro
per  la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma
2. ))

Titolo V

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Capo I

Disposizioni generali

 

                              Art. 161.
                        Campo di applicazione

  1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica
di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano alla
segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario,
fluviale, marittimo ed aereo.
  ((2-bis.  Entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro,
della  salute  e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei
trasporti,  acquisito  il  parere  della  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di   Bolzano,   sentite   le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale, e' emanato il regolamento per
l'individuazione   delle   procedure  di  revisione,  integrazione  e
apposizione  della  segnaletica  stradale  destinata  alle  attivita'
lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.))
                              Art. 162.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente titolo si intende per:
    a) segnaletica  di  sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
seguito  indicata  «segnaletica  di  sicurezza»: una segnaletica che,
riferita  ad  un  oggetto,  ad  una  attivita'  o  ad  una situazione
determinata,  fornisce una indicazione o una prescrizione concernente
la  sicurezza  o  la  salute  sul  luogo di lavoro, e che utilizza, a
seconda  dei  casi,  un  cartello,  un  colore, un segnale luminoso o
acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
    b) segnale  di divieto: un segnale che vieta un comportamento che
potrebbe far correre o causare un pericolo;
    c) segnale  di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio
o pericolo;
    d) segnale   di   prescrizione:   un  segnale  che  prescrive  un
determinato comportamento;
    e) segnale  di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce
indicazioni  relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso
o di salvataggio;
    f) segnale  di  informazione: un segnale che fornisce indicazioni
diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
    g) cartello:  un  segnale che, mediante combinazione di una forma
geometrica,  di  colori  e  di un simbolo o pittogramma, fornisce una
indicazione  determinata,  la  cui  visibilita'  e'  garantita da una
illuminazione di intensita' sufficiente;
    h) cartello  supplementare:  un  cartello impiegato assieme ad un
cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni
complementari;
    i) colore  di  sicurezza:  un  colore  al  quale  e' assegnato un
significato determinato;
    l) simbolo   o   pittogramma:  un'immagine  che  rappresenta  una
situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su
un cartello o su una superficie luminosa;
    m) segnale   luminoso:   un  segnale  emesso  da  un  dispositivo
costituito   da  materiale  trasparente  o  semitrasparente,  che  e'
illuminato  dall'interno  o dal retro in modo da apparire esso stesso
come una superficie luminosa;
    n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso
da  un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi
vocale;
    o) comunicazione  verbale:  un  messaggio verbale predeterminato,
con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
    p) segnale  gestuale:  un  movimento  o posizione delle braccia o
delle  mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano
manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
                              Art. 163.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1.   Quando,  anche  a  seguito  della  valutazione  effettuata  in
conformita'  all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere
evitati  o  sufficientemente  limitati  con  misure,  metodi,  ovvero
sistemi  di  organizzazione  del  lavoro,  o  con  mezzi  tecnici  di
protezione   collettiva,   il   datore  di  lavoro  fa  ricorso  alla
segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli
allegati da XXIV a XXXII.
  2.  Qualora  sia  necessario  fornire  mediante  la  segnaletica di
sicurezza   indicazioni   relative   a   situazioni  di  rischio  non
considerate  negli  allegati  da  XXIV  a XXXII, il datore di lavoro,
anche  in  riferimento  alle norme di buona tecnica, adotta le misure
necessarie,  secondo  le particolarita' del lavoro, l'esperienza e la
tecnica.
  3.  Il  datore  di  lavoro,  per  regolare  il traffico all'interno
dell'impresa  o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla
segnaletica  prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico
stradale,  ferroviario,  fluviale,  marittimo  o  aereo,  fatto salvo
quanto previsto nell'allegato XXVIII.
                              Art. 164.
                      Informazione e formazione

  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
    a) il   rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  e  i
lavoratori  siano  informati  di tutte le misure da adottare riguardo
alla  segnaletica  di  sicurezza  impiegata  all'interno dell'impresa
ovvero dell'unita' produttiva;
    b) i  lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare
sotto  forma  di  istruzioni  precise,  che  deve  avere  per oggetto
specialmente   il   significato   della   segnaletica  di  sicurezza,
soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonche'
i comportamenti generali e specifici da seguire.

Capo II

Sanzioni

 

                              Art. 165.
     (( (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

  1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
    a)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione dell'articolo 163;
    b)  con  l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a
4.000 euro per la violazione dell'articolo 164.
  2.  La  violazione  di  piu'  precetti riconducibili alla categoria
omogenea  di  requisiti  di  sicurezza  relativi  alla segnaletica di
sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,  11  e  12,  XXV,  punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per
l'intero,  XXVIII,  punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2,
XXXI,  punti  1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 e' considerata una unica
violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a).
L'organo  di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di
contestazione, i diversi precetti violati.))
                              Art. 166.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106))

Titolo VI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Capo I

Disposizioni generali

 

                              Art. 167.
                        Campo di applicazione

  1.  Le  norme  del  presente  titolo  si  applicano  alle attivita'
lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i
lavoratori  rischi  di  patologie  da  sovraccarico  biomeccanico, in
particolare dorso-lombari.
  2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
    a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto
o  di  sostegno  di  un  carico  ad  opera  di uno o piu' lavoratori,
comprese  le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare
o  spostare  un  carico,  che,  per  le  loro  caratteristiche  o  in
conseguenza  delle  condizioni  ergonomiche  sfavorevoli,  comportano
rischi  di  patologie  da  sovraccarico  biomeccanico, in particolare
dorso-lombari;
    b) patologie   da   sovraccarico  biomeccanico:  patologie  delle
strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
                              Art. 168.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1.  Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e
ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,
per  evitare  la necessita' di una movimentazione manuale dei carichi
da parte dei lavoratori.
  2.  Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei
carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative  necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai
lavoratori  stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che  comporta  la  movimentazione  manuale  di detti carichi, tenendo
conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
    a)  organizza  i posti di lavoro in modo che detta movimentazione
assicuri condizioni di sicurezza e salute;
    b)  valuta,  se  possibile  anche  in  fase di proget-tazione, le
condizioni  di  sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione
tenendo conto dell'allegato XXXIII;
    c)   evita  o  riduce  i  rischi,  particolarmente  di  patologie
dorso-lombari,   adottando  le  misure  adeguate,  tenendo  conto  in
particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita' comporta,
in base all'allegato XXXIII;
    d)  sottopone  i  lavoratori  alla  sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo  41,  sulla  base  della  valutazione  del rischio e dei
fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
  3.  Le  norme  tecniche costituiscono criteri di riferimento per le
finalita'   del   presente   articolo  e  dell'allegato  XXXIII,  ove
applicabili.  Negli  altri  casi  si puo' fare riferimento alle buone
prassi e alle linee guida.
                              Art. 169.
              Informazione, formazione e addestramento

  1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:
    a) fornisce  ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente
al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
    b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi
lavorativi ed alle modalita' di corretta esecuzione delle attivita'.
  2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  ai lavoratori l'addestramento
adeguato  in  merito  alle  corrette  manovre e procedure da adottare
nella movimentazione manuale dei carichi.

Capo II

Sanzioni

 

                              Art. 170.
     (( (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

  1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
    a)  con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino
a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2.
    b)  con  l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a
4.000 euro per la violazione dell'articolo 169, comma 1.))
                              Art. 171.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106))

Titolo VII

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Capo I

Disposizioni generali

 

                              Art. 172.
                        Campo di applicazione

  1.  Le  norme  del  presente  titolo  si  applicano  alle attivita'
lavorative   che   comportano   l'uso   di   attrezzature  munite  di
videoterminali.
  2.  Le  norme  del  presente  titolo non si applicano ai lavoratori
addetti:
    a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
    b)  ai  sistemi  informatici  montati  a  bordo  di  un  mezzo di
trasporto;
    c)   ai   sistemi   informatici  destinati  in  modo  prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
    d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte
le  attrezzature  munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione
dei   dati  o  delle  misure,  necessario  all'uso  diretto  di  tale
attrezzatura;
    e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
                              Art. 173.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
    a) videoterminale:   uno   schermo   alfanumerico   o  grafico  a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
    b) posto  di  lavoro:  l'insieme  che  comprende  le attrezzature
munite  di  videoterminale,  eventualmente  con tastiera ovvero altro
sistema  di  immissione  dati,  incluso  il  mouse,  il  software per
l'interfaccia    uomo-macchina,    gli    accessori   opzionali,   le
apparecchiature   connesse,   comprendenti   l'unita'  a  dischi,  il
telefono,  il  modem,  la  stampante, il supporto per i documenti, la
sedia,   il   piano   di   lavoro,   nonche'   l'ambiente  di  lavoro
immediatamente circostante;
    c) lavoratore:  il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita
di  videoterminali,  in  modo  sistematico  o abituale, per venti ore
settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

Capo II

Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

 

                              Art. 174.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1.  Il  datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di
cui  all'articolo 28,  analizza  i  posti  di  lavoro con particolare
riguardo:
    a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
    b) ai  problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o
mentale;
    c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
  2.  Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai
rischi  riscontrati  in  base  alle  valutazioni  di  cui al comma 1,
tenendo  conto  della somma ovvero della combinazione della incidenza
dei rischi riscontrati.
  3.  Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di
cui  all'articolo 173,  in  conformita'  ai  requisiti  minimi di cui
all'allegato XXXIV.
                              Art. 175.
                  Svolgimento quotidiano del lavoro

  1.  Il  lavoratore,  ha  diritto  ad  una  interruzione  della  sua
attivita' mediante pause ovvero cambiamento di attivita'.
  2.   Le   modalita'  di  tali  interruzioni  sono  stabilite  dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
  3.   In   assenza  di  una  disposizione  contrattuale  riguardante
l'interruzione  di  cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto
ad   una   pausa   di  quindici  minuti  ogni  centoventi  minuti  di
applicazione continuativa al videoterminale.
  4.  Le  modalita'  e  la  durata  delle interruzioni possono essere
stabilite   temporaneamente  a  livello  individuale  ove  il  medico
competente ne evidenzi la necessita'.
  5.   E'   comunque  esclusa  la  cumulabilita'  delle  interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
  6.  Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi
di  attesa  della risposta da parte del sistema elettronico, che sono
considerati,  a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore
non possa abbandonare il posto di lavoro.
  7.  La  pausa  e'  considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario  di lavoro e, come tale, non e' riassorbibile all'interno
di  accordi  che  prevedono  la  riduzione dell'orario complessivo di
lavoro.
                              Art. 176.
                       Sorveglianza sanitaria

  1.  I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, con particolare riferimento:
    a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
    b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
  2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1
i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.
  3.  Salvi  i  casi particolari che richiedono una frequenza diversa
stabilita  dal  medico  competente,  la  periodicita' delle visite di
controllo  e'  biennale per i lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi.
  4.  Per  i  casi  di  inidoneita'  temporanea  il medico competente
stabilisce il termine per la successiva visita di idoneita'.
  5.  Il  lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per i rischi
di  cui  al  comma 1  a  sua richiesta, secondo le modalita' previste
all'articolo 41, comma 2, lettera c).
  6.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  a  sue  spese ai lavoratori i
dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attivita'
svolta,  quando  l'esito  delle  visite  di  cui ai commi 1, 3 e 4 ne
evidenzi  la  necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi
normali di correzione.
                              Art. 177.
                      Informazione e formazione

  1.  In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo
18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
    a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto
riguarda:
      1)   le   misure  applicabili  al  posto  di  lavoro,  in  base
all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
      2) le modalita' di svolgimento dell'attivita';
      3) la protezione degli occhi e della vista;
    b)  assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Capo III

Sanzioni

 

                              Art. 178.
     (( (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

  1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
    a)  con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino
a  6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175,
commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5;
    b)  con  l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a
4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.
  2.  La  violazione  di  piu'  precetti riconducibili alla categoria
omogenea  di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite
di  videoterminale  di  cui  all'allegato  XXXIV,  punti  1, 2 e 3 e'
considerata  una  unica  violazione ed e' punita con la pena prevista
dal  comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare
in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.))
                              Art. 179.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106))

Titolo VIII

AGENTI FISICI

Capo I

Disposizioni generali

 

                              Art. 180.
                 Definizioni e campo di applicazione

  1. Ai  fini  del  presente decreto legislativo per agenti fisici si
intendono  il  rumore,  gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche,  i  campi  elettromagnetici,  le  radiazioni  ottiche, di
origine  artificiale,  il  microclima  e le atmosfere iperbariche che
possono   comportare   rischi  per  la  salute  e  la  sicurezza  dei
lavoratori.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  presente  capo,  per le
attivita' comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per
quelle  comportanti  esposizione a vibrazioni si applica il capo III,
per  quelle  comportanti  esposizione  a  campi  elettromagnetici  si
applica  il  capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni
ottiche artificiali si applica il capo V.
  3.  La  protezione  dei  lavoratori  dalle radiazioni ionizzanti e'
disciplinata  unicamente  dal  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e sue successive modificazioni.
                              Art. 181.
                       Valutazione dei rischi

  1. Nell'ambito  della valutazione di cui all'articolo 28, il datore
di  lavoro  valuta  tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti
fisici  in  modo  da  identificare  e adottare le opportune misure di
prevenzione  e  protezione  con particolare riferimento alle norme di
buona tecnica ed alle buone prassi.
  2.  La  valutazione  dei  rischi derivanti da esposizioni ad agenti
fisici e' programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale,
da  personale  qualificato  nell'ambito del servizio di prevenzione e
protezione  in  possesso  di  specifiche  conoscenze  in  materia. La
valutazione  dei  rischi e' aggiornata ogni qual volta si verifichino
mutamenti   che   potrebbero  renderla  obsoleta,  ovvero,  quando  i
risultati  della  sorveglianza  sanitaria  rendano  necessaria la sua
revisione.  I  dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo
dei   livelli  di  esposizione  costituiscono  parte  integrante  del
documento di valutazione del rischio.
  3.  Il  datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali
misure  di  prevenzione  e  protezione  devono  essere  adottate.  La
valutazione  dei  rischi e' riportata sul documento di valutazione di
cui  all'articolo 28,  essa  puo'  includere  una giustificazione del
datore  di  lavoro  secondo  cui la natura e l'entita' dei rischi non
rendono necessaria una valutazione dei rischi piu' dettagliata.
                              Art. 182.
        Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

  1. Tenuto  conto  del  progresso  tecnico e della disponibilita' di
misure  per  controllare  il  rischio  alla fonte, i rischi derivanti
dall'esposizione  agli  agenti  fisici  sono  eliminati  alla fonte o
ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione
agli  agenti  fisici  si  basa  sui  principi generali di prevenzione
contenuti nel presente decreto.
  2.  In  nessun  caso  i  lavoratori  devono essere esposti a valori
superiori  ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III,
IV  e  V.  Allorche',  nonostante i provvedimenti presi dal datore di
lavoro   in  applicazione  del  presente  capo  i  valori  limite  di
esposizione  risultino  superati,  il  datore di lavoro adotta misure
immediate  per  riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite
di  esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite
di  esposizione  e  adegua  di  conseguenza le misure di protezione e
prevenzione per evitare un nuovo superamento.
                              Art. 183.
                Lavoratori particolarmente sensibili

  1. Il  datore  di  lavoro  adatta le misure di cui all'articolo 182
alle  esigenze  dei  lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente
sensibili  al  rischio,  incluse le donne in stato di gravidanza ed i
minori.
                              Art. 184.
              Informazione e formazione dei lavoratori

  1.  Nell'ambito  degli  obblighi  di  cui agli articoli 36 e 37, il
datore  di  lavoro  provvede  affinche' i lavoratori esposti a rischi
derivanti   da   agenti   fisici   sul  luogo  di  lavoro  e  i  loro
rappresentanti  vengano informati e formati in relazione al risultato
della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
    a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
    b)  all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione
e  dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche' ai
potenziali rischi associati;
    c)  ai  risultati  della  valutazione,  misurazione o calcolo dei
livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
    d)  alle  modalita'  per  individuare  e  segnalare  gli  effetti
negativi dell'esposizione per la salute;
    e)  alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
    f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione;
    g)   all'uso  corretto  di  adeguati  dispositivi  di  protezione
individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie
all'uso.
                              Art. 185.
                       Sorveglianza sanitaria

  1. La  sorveglianza  sanitaria  dei  lavoratori esposti agli agenti
fisici   viene   svolta   secondo   i   principi   generali   di  cui
all'articolo 41,   ed  e'  effettuata  dal  medico  competente  nelle
modalita'  e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo
sulla  base  dei risultati della valutazione del rischio che gli sono
trasmessi  dal  datore  di  lavoro  per  il  tramite  del servizio di
prevenzione e protezione.
  2.  Nel  caso  in  cui  la  sorveglianza  sanitaria  riveli  in  un
lavoratore   un'alterazione   apprezzabile   dello  stato  di  salute
correlata  ai  rischi  lavorativi  il medico competente ne informa il
lavoratore  e,  nel  rispetto del segreto professionale, il datore di
lavoro, che provvede a:
    a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
    b) sottoporre  a  revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
    c) tenere  conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.
                              Art. 186.
                   Cartella sanitaria e di rischio

  1. Nella  cartella  di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il
medico  competente  riporta  i dati della sorveglianza sanitaria, ivi
compresi  i  valori  di  esposizione  individuali, ove previsti negli
specifici  capi  del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro
per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

Capo II

Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

 

                              Art. 187.
                        Campo di applicazione

  1. Il  presente capo determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione  al  rumore  durante  il lavoro e in particolare per
l'udito.
                              Art. 188.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente capo si intende per:
    a) pressione  acustica  di  picco  (ppeak):  valore massimo della
pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
    b) livello  di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A)
riferito  a 20 \muPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo,
dei  livelli  di  esposizione  al  rumore per una giornata lavorativa
nominale  di  otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:
1990  punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il
rumore impulsivo;
    c) livello  di  esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore
medio,  ponderato  in  funzione del tempo, dei livelli di esposizione
giornaliera  al  rumore per una settimana nominale di cinque giornate
lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:
1990 punto 3.6, nota 2.
                              Art. 189.
           Valori limite di esposizione e valori di azione

  1. I  valori  limite  di  esposizione  e  i  valori  di  azione, in
relazione  al  livello  di  esposizione  giornaliera al rumore e alla
pressione acustica di picco, sono fissati a:
    a) valori  limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e
ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);
    b) valori  superiori  di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e
ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);
    c) valori  inferiori  di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e
ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).
  2.   Laddove   a  causa  delle  caratteristiche  intrinseche  della
attivita'   lavorativa  l'esposizione  giornaliera  al  rumore  varia
significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e' possibile
sostituire,   ai   fini   dell'applicazione   dei  valori  limite  di
esposizione  e  dei  valori  di  azione,  il  livello  di esposizione
giornaliera  al  rumore  con  il livello di esposizione settimanale a
condizione che:
    a) il   livello   di  esposizione  settimanale  al  rumore,  come
dimostrato  da  un  controllo  idoneo, non ecceda il valore limite di
esposizione di 87 dB(A);
    b) siano  adottate  le  adeguate  misure  per ridurre al minimo i
rischi associati a tali attivita'.
  3.  Nel caso di variabilita' del livello di esposizione settimanale
va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.
                              Art. 190. 
                       Valutazione del rischio 
 
  1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il  datore  di
lavoro valuta l'esposizione  dei  lavoratori  al  rumore  durante  il
lavoro prendendo in considerazione in particolare: 
    a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi  inclusa
ogni esposizione a rumore impulsivo; 
    b) i valori limite di esposizione e i valori  di  azione  di  cui
all'articolo 189; 
    c)  tutti  gli  effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza   dei
lavoratori  particolarmente  sensibili  al  rumore,  con  particolare
riferimento alle donne in gravidanza e i minori; 
    d) per quanto possibile a  livello  tecnico,  tutti  gli  effetti
sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni  fra
rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivita' svolta  e  fra
rumore e vibrazioni; 
    e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori  risultanti  da  interazioni  fra  rumore  e  segnali   di
avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre  il
rischio di infortuni; 
    f)  le  informazioni  sull'emissione  di   rumore   fornite   dai
costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita'  alle  vigenti
disposizioni in materia; 
    g) l'esistenza di attrezzature di lavoro  alternative  progettate
per ridurre l'emissione di rumore; 
    h) il prolungamento del periodo di esposizione  al  rumore  oltre
l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile; 
    i)  le  informazioni  raccolte  dalla   sorveglianza   sanitaria,
comprese, per quanto possibile, quelle reperibili  nella  letteratura
scientifica; 
    l) la disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito  con
adeguate caratteristiche di attenuazione. 
  2. Se, a  seguito  della  valutazione  di  cui  al  comma  1,  puo'
fondatamente ritenersi che  i  valori  inferiori  di  azione  possono
essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i
lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento
di valutazione. 
  3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono  essere  adeguati
alle  caratteristiche   del   rumore   da   misurare,   alla   durata
dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle
norme  tecniche.   I   metodi   utilizzati   possono   includere   la
campionatura,  purche'  sia  rappresentativa   dell'esposizione   del
lavoratore. 
  4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il  datore
di  lavoro  tiene  conto  dell'incertezza  delle  misure  determinate
secondo la prassi metrologica. 
  5. La valutazione  di  cui  al  comma  1  individua  le  misure  di
prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193,
194, 195 e 196 ed e'  documentata  in  conformita'  all'articolo  28,
comma 2. 
  5-bis. ((L'emissione sonora di attrezzature di lavoro,  macchine  e
impianti puo' essere stimata in fase preventiva  facendo  riferimento
alle banche dati sul rumore approvate  dalla  Commissione  consultiva
permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui
si e' fatto riferimento.)) 
                              Art. 191.
  Valutazione di attivita' a livello di esposizione molto variabile

  1. Fatto  salvo  il  divieto  al  superamento  dei valori limite di
esposizione, per attivita' che comportano un'elevata fluttuazione dei
livelli  di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro
puo'  attribuire  a  detti  lavoratori un'esposizione al rumore al di
sopra  dei  valori  superiori di azione, garantendo loro le misure di
prevenzione   e  protezione  conseguenti  e  in  particolare:  a)  la
disponibilita'  dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b)  l'informazione  e  la  formazione;  c) il controllo sanitario. In
questo  caso  la  misurazione  associata alla valutazione si limita a
determinare  il  livello  di  rumore  prodotto dalle attrezzature nei
posti   operatore   ai  fini  dell'identificazione  delle  misure  di
prevenzione  e  protezione  e per formulare il programma delle misure
tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2.
  2.  Sul  documento  di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco
dei  nominativi  dei  lavoratori  cosi' classificati, va riportato il
riferimento al presente articolo.
                              Art. 192.
                 Misure di prevenzione e protezione

  1.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di
lavoro  elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le
seguenti misure:
    a)  adozione  di  altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore;
    b)  scelta  di  attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro  da  svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa
l'eventualita'  di  rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o
effetto e' di limitare l'esposizione al rumore;
    c)  progettazione  della  struttura  dei  luoghi  e  dei posti di
lavoro;
    d)  adeguata  informazione  e  formazione sull'uso corretto delle
attrezzature  di  lavoro  in  modo  da  ridurre  al  minimo  la  loro
esposizione al rumore;
    e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
      1)  del  rumore  trasmesso  per  via  aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
      2)  del  rumore  strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;
    f)  opportuni  programmi  di  manutenzione  delle attrezzature di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
    g)  riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro  attraverso  la  limitazione  della  durata  e dell'intensita'
dell'esposizione  e  l'adozione  di  orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
  2.  Se  a  seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
190  risulta  che  i valori ((superiori)) di azione sono superati, il
datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e
organizzative  volte  a ridurre l'esposizione al rumore, considerando
in particolare le misure di cui al comma 1.
  3.  I  luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad
un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da
appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle
stesse   e'   limitato,   ove   cio'  sia  tecnicamente  possibile  e
giustificato dal rischio di esposizione.
  4.  Nel  caso  in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore
benefici  dell'utilizzo  di locali di riposo messi a disposizione dal
datore  di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
                              Art. 193.
            Uso dei dispositivi di protezione individuali

  1.  In  ottemperanza  a  quanto disposto dall'articolo 18, comma 1,
lettera  c),  il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti
dal  rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e
protezione  di  cui  all'articolo  192,  fornisce  i  dispositivi  di
protezione   individuali   per  l'udito  conformi  alle  disposizioni
contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:
    a)  nel  caso  in  cui  l'esposizione  al  rumore superi i valori
inferiori  di  azione  il  datore  di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
    b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra
dei  valori  superiori  di azione esige che i lavoratori utilizzino i
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
    c)  sceglie  dispositivi di protezione individuale dell'udito che
consentono  di  eliminare  il  rischio  per  l'udito  o di ridurlo al
minimo,    previa   consultazione   dei   lavoratori   o   dei   loro
rappresentanti;
    d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale
dell'udito.
  2.  Il  datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai
dispositivi   di  protezione  individuale  dell'udito  indossati  dal
lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il
rispetto  del  valore  limite  di esposizione. I mezzi individuali di
protezione   dell'udito  sono  considerati  adeguati  ai  fini  delle
presenti  norme  se,  correttamente usati, ((e comunque rispettano le
prestazioni richieste dalle normative tecniche)).
                              Art. 194.
             Misure per la limitazione dell'esposizione

  1. Fermo  restando  l'obbligo del non superamento dei valori limite
di  esposizione,  se,  nonostante  l'adozione  delle  misure prese in
applicazione  del presente capo, si individuano esposizioni superiori
a detti valori, il datore di lavoro:
    a) adotta  misure  immediate  per  riportare  l'esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione;
    b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
    c) modifica  le misure di protezione e di prevenzione per evitare
che la situazione si ripeta.
                              Art. 195.
              Informazione e formazione dei lavoratori

  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 184 nell'ambito
degli  obblighi  di  cui  agli  articoli 36 e 37, il datore di lavoro
garantisce  che  i  lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai
valori  inferiori  di azione vengano informati e formati in relazione
ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.
                              Art. 196.
                       Sorveglianza sanitaria

  1. Il  datore  di  lavoro  sottopone  a  sorveglianza  sanitaria  i
lavoratori  la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di
azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una
volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente,
con  adeguata  motivazione riportata nel documento di valutazione dei
rischi  e  resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori
in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento  motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
  2.  La  sorveglianza  sanitaria  di  cui  al  comma 1  e' estesa ai
lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione,
su  loro  richiesta  e  qualora  il  medico  competente  ne  confermi
l'opportunita'.
                              Art. 197.
                               Deroghe

  1.  Il  datore  di  lavoro  puo'  richiedere  deroghe  all'uso  dei
dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite
di  esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di
tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza
dei  lavoratori  maggiori  rispetto a quanto accadrebbe senza la loro
utilizzazione.
  2.  Le  deroghe  di  cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti
sociali,  per  un  periodo  massimo  di  quattro  anni dall'organo di
vigilanza  territorialmente  competente  che  provvede  anche a darne
comunicazione,  specificando  le  ragioni  e le circostanze che hanno
consentito  la  concessione  delle stesse, al ((Ministero del lavoro,
della   salute  e  delle  politiche  sociali)).  Le  circostanze  che
giustificano  le  deroghe  di  cui  al  comma 1 sono riesaminate ogni
quattro  anni  e,  in  caso  di venire meno dei relativi presupposti,
riprende immediata applicazione la disciplina regolare.
  3.  La  concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata
dall'intensificazione  della  sorveglianza  sanitaria e da condizioni
che  garantiscano,  tenuto conto delle particolari circostanze, che i
rischi  derivanti  siano  ridotti  al  minimo.  Il  datore  di lavoro
assicura   l'intensificazione  della  sorveglianza  sanitaria  ed  il
rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
  4.  Il  ((Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche
sociali))  trasmette  ogni quattro anni alla Commissione della Unione
europea  un  prospetto  globale  e motivato delle deroghe concesse ai
sensi del presente articolo.
                              Art. 198.
Linee Guida per i settori della  musica  delle attivita' ricreative e
                           dei call center

  1.  Su  proposta  della  Commissione  permanente per la prevenzione
degli  infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 6, sentite
((le))  parti  sociali,  ((entro  due anni)) dalla data di entrata in
vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
definisce  le  linee  guida  per l'applicazione del presente capo nei
settori della musica, delle attivita' ricreative e dei call center.

Capo III

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

 

                              Art. 199.
                        Campo di applicazione

  1.  Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute
e  della  sicurezza  dei lavoratori che sono esposti o possono essere
esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei
soggetti  indicati  all'articolo 3,  comma 2,  del  presente  decreto
legislativo  le  disposizioni del presente capo sono applicate tenuto
conto  delle  particolari  esigenze  connesse  al servizio espletato,
quali individuate dai decreti ivi previsti.
                              Art. 200.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente capo, si intende per:
    a) vibrazioni  trasmesse  al  sistema mano-braccio: le vibrazioni
meccaniche  che,  se  trasmesse  al  sistema  mano-braccio nell'uomo,
comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare   disturbi   vascolari,  osteoarticolari,  neurologici  o
muscolari;
    b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche
che,  se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e
la  sicurezza  dei  lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del
rachide;
    c) esposizione  giornaliera  a  vibrazioni  trasmesse  al sistema
mano-braccio  A(8):  [ms-2]:  valore  mediato nel tempo, ponderato in
frequenza,  delle  accelerazioni misurate per una giornata lavorativa
nominale di otto ore;
    d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero
A(8):   [ms-2]:   valore   mediato   nel   tempo,   ponderato,  delle
accelerazioni  misurate  per una giornata lavorativa nominale di otto
ore.
                              Art. 201.
           Valori limite di esposizione e valori d'azione

  1. Ai  fini  del  presente  capo,  si definiscono i seguenti valori
limite di esposizione e valori di azione.
  a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
    1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo  di  riferimento  di  8  ore,  e' fissato a 5 m/s2; mentre su
periodi brevi e' pari a 20 m/s2;
    2)  il  valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento  di  8  ore,  che  fa scattare l'azione, e' fissato a 2,5
m/s2.
  b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
    1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo  di  riferimento  di  8 ore, e' fissato a 1,0 m/s2; mentre su
periodi brevi e' pari a 1,5 m/s2;
    2)  il  valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
  2.  Nel caso di variabilita' del livello di esposizione giornaliero
va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.
                              Art. 202.
                       Valutazione dei rischi

  1. Nell'ambito  di  quanto previsto dall'articolo 181, il datore di
lavoro  valuta  e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni
meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
  2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere
valutato   mediante   l'osservazione   delle   condizioni  di  lavoro
specifiche   e  il  riferimento  ad  appropriate  informazioni  sulla
probabile  entita'  delle  vibrazioni per le attrezzature o i tipi di
attrezzature  nelle  particolari  condizioni di uso reperibili presso
banche  dati  dell'ISPESL  o  delle regioni o, in loro assenza, dalle
informazioni  fornite  in materia dal costruttore delle attrezzature.
Questa   operazione  va  distinta  dalla  misurazione,  che  richiede
l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata
e che resta comunque il metodo di riferimento.
  3.  L'esposizione  dei  lavoratori  alle  vibrazioni  trasmesse  al
sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni
di cui all'allegato XXXV, parte A.
  4.  L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo
intero  e'  valutata  o  misurata  in  base  alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B.
  5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
    a) il  livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
    b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati
nell'articolo 201;
    c) gli  eventuali  effetti  sulla  salute  e  sulla sicurezza dei
lavoratori  particolarmente  sensibili  al  rischio  con  particolare
riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
    d) gli  eventuali  effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei
lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
    e) le  informazioni  fornite dal costruttore dell'attrezzatura di
lavoro;
    f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre
i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
    g) il  prolungamento  del  periodo  di  esposizione  a vibrazioni
trasmesse  al  corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali
di cui e' responsabile;
    h) condizioni  di  lavoro particolari, come le basse temperature,
il  bagnato,  l'elevata umidita' o il sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;
    i) informazioni  raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese,
per   quanto   possibile,   quelle   reperibili   nella   letteratura
scientifica.
                              Art. 203.
                 Misure di prevenzione e protezione

  1. Fermo  restando  quanto previsto nell'articolo 182, in base alla
valutazione  dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati
i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma
di  misure  tecniche  o  organizzative,  volte  a  ridurre  al minimo
l'esposizione   e   i  rischi  che  ne  conseguono,  considerando  in
particolare quanto segue:
    a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a
vibrazioni meccaniche;
    b) la  scelta  di  attrezzature  di lavoro adeguate concepite nel
rispetto  dei  principi  ergonomici e che producono, tenuto conto del
lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
    c) la  fornitura  di attrezzature accessorie per ridurre i rischi
di  lesioni  provocate  dalle  vibrazioni, quali sedili che attenuano
efficacemente  le  vibrazioni  trasmesse al corpo intero e maniglie o
guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
    d) adeguati  programmi  di  manutenzione  delle  attrezzature  di
lavoro,  del  luogo  di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei
DPI;
    e) la  progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di
lavoro;
    f) l'adeguata  informazione  e formazione dei lavoratori sull'uso
corretto  e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da
ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
    g) la     limitazione     della    durata    e    dell'intensita'
dell'esposizione;
    h) l'organizzazione  di orari di lavoro appropriati, con adeguati
periodi di riposo;
    i) la  fornitura,  ai  lavoratori  esposti,  di  indumenti per la
protezione dal freddo e dall'umidita'.
  2.   Se,  nonostante  le  misure  adottate,  il  valore  limite  di
esposizione  e'  stato  superato,  il  datore di lavoro prende misure
immediate  per  riportare  l'esposizione  al di sotto di tale valore,
individua  le  cause  del  superamento  e  adatta, di conseguenza, le
misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.
                              Art. 204.
                       Sorveglianza sanitaria

  1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori
d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza
viene  effettuata  periodicamente,  di  norma  una volta l'anno o con
periodicita'  diversa  decisa  dal  medico  competente  con  adeguata
motivazione  riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa
nota  ai  rappresentanti  per la sicurezza dei lavoratori in funzione
della   valutazione   del   rischio.   L'organo   di  vigilanza,  con
provvedimento  motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
  2.  I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti alla
sorveglianza  sanitaria  quando,  secondo  il  medico  competente, si
verificano  una  o  piu' delle seguenti condizioni: l'esposizione dei
lavoratori   alle   vibrazioni   e'   tale   da   rendere   possibile
l'individuazione  di  un  nesso  tra l'esposizione in questione e una
malattia  identificabile  o  ad  effetti  nocivi  per la salute ed e'
probabile   che  la  malattia  o  gli  effetti  sopraggiungano  nelle
particolari  condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche
sperimentate  che consentono di individuare la malattia o gli effetti
nocivi per la salute.
                              Art. 205.
                               Deroghe

  1.  Nei  settori  della navigazione marittima e aerea, il datore di
lavoro,  in  circostanze debitamente giustificate, puo' richiedere la
deroga,  limitatamente  al  rispetto dei valori limite di esposizione
per  il  corpo  intero  qualora,  tenuto  conto della tecnica e delle
caratteristiche  specifiche  dei  luoghi di lavoro, non sia possibile
rispettare  tale  valore  limite  nonostante  le  misure  tecniche  e
organizzative messe in atto.
  2.  Nel  caso  di  attivita'  lavorative in cui l'esposizione di un
lavoratore  a  vibrazioni  meccaniche  e'  abitualmente  inferiore ai
valori  di  azione, ma puo' occasionalmente superare il valore limite
di  esposizione,  il  datore  di  lavoro puo' richiedere la deroga al
rispetto   dei  valori  limite  a  condizione  che  il  valore  medio
dell'esposizione  calcolata  su un periodo di 40 ore sia inferiore al
valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i
rischi  derivanti  dal  tipo  di  esposizione  cui  e'  sottoposto il
lavoratore   sono   inferiori  a  quelli  derivanti  dal  livello  di
esposizione corrispondente al valore limite.
  3.  Le  deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo
massimo  di  quattro  anni, dall'organo di vigilanza territorialmente
competente  che provvede anche a darne comunicazione, specificando le
ragioni  e  le  circostanze che hanno consentito la concessione delle
stesse,  al  ((Ministero  del  lavoro, della salute e delle politiche
sociali)).  Le  deroghe  sono  rinnovabili  e possono essere revocate
quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.
  4.  La  concessione  delle  deroghe  di  cui  ai  commi  1  e  2 e'
condizionata  all'intensificazione  della sorveglianza sanitaria e da
condizioni   che   garantiscano,   tenuto   conto  delle  particolari
circostanze,  che  i  rischi  derivanti  siano  ridotti al minimo. Il
datore  di  lavoro  assicura  l'intensificazione  della  sorveglianza
sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
  5.  Il  ((Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche
sociali))  trasmette  ogni quattro anni alla Commissione della Unione
europea  un  prospetto  dal quale emergano circostanze e motivi delle
deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Capo IV

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

 

                              Art. 206. 
                    (( (Campo di applicazione).)) 
 
  ((1.  Il  presente  capo  determina  i  requisiti  minimi  per   la
protezione dei  lavoratori  contro  i  rischi  per  la  salute  e  la
sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da  0
Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le
disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute  e  la
sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli
effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici. 
  2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo
riguardano  soltanto  le  relazioni  scientificamente  accertate  tra
effetti biofisici diretti a breve termine  ed  esposizione  ai  campi
elettromagnetici. 
  3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti
a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con  i  conduttori
in tensione. 
  4. Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o
che partecipa  ad  attivita'  militari,  ivi  comprese  esercitazioni
militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli  3,
comma 2, e 13, comma 1-bis, ferme restando  le  disposizioni  di  cui
agli  articoli  182  e  210  del  presente  decreto,  il  sistema  di
protezione equivalente di cui all'articolo 10, paragrafo  1,  lettera
b), della direttiva 2013/35/UE e' costituito dalle particolari  norme
di  tutela  tecnico-militare  per  la  sicurezza  e  la  salute   del
personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto dei  criteri  ivi
previsti)). 
                              Art. 207. 
                         (( (Definizioni).)) 
 
  ((1. Ai fini del presente capo si intendono per: 
    a)  "campi  elettromagnetici",  campi  elettrici  statici,  campi
magnetici statici e campi elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici
variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz; 
    b) "effetti biofisici diretti",  effetti  provocati  direttamente
nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno  di  un  campo
elettromagnetico, che comprendono: 
      1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a  causa
dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici  nei  tessuti
medesimi; 
      2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi
e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la
salute  mentale  e  fisica  dei  lavoratori  esposti.   Inoltre,   la
stimolazione  degli  organi  sensoriali   puo'   comportare   sintomi
transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali  effetti  possono
generare disturbi temporanei e influenzare le capacita'  cognitive  o
altre funzioni cerebrali o muscolari e  possono,  pertanto,  influire
negativamente sulla capacita' di un lavoratore  di  operare  in  modo
sicuro; 
      3) correnti negli arti; 
    c) "effetti indiretti", effetti provocati dalla  presenza  di  un
oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un
pericolo per la salute e sicurezza, quali: 
      1)  interferenza  con   attrezzature   e   dispositivi   medici
elettronici,  compresi  stimolatori  cardiaci  e  altri  impianti   o
dispositivi medici portati sul corpo; 
      2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno  di
campi magnetici statici; 
      3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 
      4) incendi ed esplosioni  dovuti  all'accensione  di  materiali
infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti
di contatto o scariche elettriche; 
      5) correnti di contatto; 
    d) "Valori limite di esposizione (VLE)", valori  stabiliti  sulla
base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare  sulla
base degli effetti diretti acuti e a breve  termine  scientificamente
accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica  dei
tessuti; 
    e) "VLE relativi agli effetti sanitari",  VLE  al  di  sopra  dei
quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la
salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del  tessuto
nervoso o muscolare; 
    f) "VLE relativi agli effetti sensoriali", VLE al  di  sopra  dei
quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a  disturbi  transitori
delle percezioni sensoriali  e  a  modifiche  minori  nelle  funzioni
cerebrali; 
    g) "valori di  azione  (VA)",  livelli  operativi  stabiliti  per
semplificare  il  processo  di  dimostrazione  della  conformita'  ai
pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le  opportune  misure
di  protezione  o  prevenzione   specificate   nel   presente   capo.
Nell'allegato XXXVI, parte II: 
      1) per i campi elettrici, per "VA inferiori" e  "VA  superiori"
s'intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o
prevenzione stabilite nel presente capo; 
      2) per i campi magnetici,  per  "VA  inferiori"  s'intendono  i
valori connessi ai VLE relativi agli effetti  sensoriali  e  per  "VA
superiori" i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.)) 
                              Art. 208. 
      (( (Valori limite di esposizione e valori di azione). )) 
 
  ((1.  Le  grandezze  fisiche  relative  all'esposizione  ai   campi
elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte  I.  I  VLE
relativi  agli  effetti  sanitari,  i  VLE  relativi   agli   effetti
sensoriali e i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III. 
  2. Il datore di lavoro assicura che l'esposizione dei lavoratori ai
campi  elettromagnetici  non  superi  i  VLE  relativi  agli  effetti
sanitari  e  i  VLE  relativi  agli  effetti   sensoriali,   di   cui
all'allegato XXXVI, parte II per gli effetti non  termici  e  di  cui
all'allegato XXXVI, parte III per gli effetti  termici.  Il  rispetto
dei VLE relativi agli  effetti  sanitari  e  dei  VLE  relativi  agli
effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo  alle  procedure
di valutazione dell'esposizione  di  cui  all'articolo  209.  Qualora
l'esposizione dei lavoratori ai  campi  elettromagnetici  superi  uno
qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro  adotta  misure  immediate  in
conformita' dell'articolo 210, comma 7. 
  3. Ai fini  del  presente  capo,  si  considera  che  i  VLE  siano
rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i  pertinenti  VA
di cui all'allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati  superati.
Nel caso in cui l'esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta
misure in conformita'  dell'articolo  210,  comma  1,  salvo  che  la
valutazione effettuata in conformita'  dell'articolo  209,  comma  1,
dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono  essere
esclusi rischi per la sicurezza. 
  4. Fermo restando quanto previsto al comma  3,  l'esposizione  puo'
superare: 
    a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all'allegato XXXVI
parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica
o dal processo  produttivo,  purche'  siano  verificate  le  seguenti
condizioni: 
      1) non siano superati i VLE relativi agli effetti  sanitari  di
cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2; 
      2) siano evitate eccessive scariche elettriche  e  correnti  di
contatto di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B3)  attraverso
le misure specifiche di protezione di cui all'articolo 210, comma 5; 
      3) siano state fornite ai lavoratori e  ai  rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di  rischio
di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b); 
    b) i VA inferiori per  i  campi  magnetici  di  cui  all'allegato
XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato  dalla
pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e  del
tronco, durante il turno  di  lavoro,  purche'  siano  verificate  le
seguenti condizioni: 
      1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui
all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e  l'eventuale  superamento
dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all'allegato  XXXVI,  parte
II, tabella A3, sia solamente temporaneo  in  relazione  al  processo
produttivo; 
      2) non siano superati i VLE relativi agli effetti  sanitari  di
cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2; 
      3) siano adottate misure in conformita' all'articolo 210, comma
8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del  medesimo
comma; 
      4) siano state fornite ai lavoratori e  ai  rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di  rischio
di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b). 
  5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4,  l'esposizione
puo'  superare  i  VLE  relativi  agli  effetti  sensoriali  di   cui
all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte  III,  tabella
A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o  dal
processo produttivo, purche' siano verificate le seguenti condizioni: 
    a) il loro superamento sia solamente temporaneo in  relazione  al
processo produttivo; 
    b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli  effetti
sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte
III, tabelle A1 e A3; 
    c)  nel  caso  di  superamento  dei  VLE  relativi  agli  effetti
sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte  II,  tabella  A1,  siano
state  prese  misure  specifiche   di   protezione   in   conformita'
all'articolo 210, comma 6; 
    d) siano adottate misure in conformita' all'articolo  210,  comma
8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo
comma; 
    e)  siano  state  fornite  ai   lavoratori   informazioni   sulle
situazioni di rischio di cui all'articolo 210-bis, comma  1,  lettera
b). 
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il  datore  di  lavoro  comunica
all'organo di vigilanza territorialmente  competente  il  superamento
dei    valori    ivi     indicati,     mediante     una     relazione
tecnico-protezionistica contenente: 
    a) le motivazioni per cui ai fini della pratica  o  del  processo
produttivo e' necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o
degli VLE relativi agli effetti sensoriali; 
    b) il livello di  esposizione  dei  lavoratori  e  l'entita'  del
superamento; 
    c) il numero di lavoratori interessati; 
    d) le tecniche di valutazione utilizzate; 
    e) le specifiche misure di  protezione  adottate  in  conformita'
all'articolo 210; 
    f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori; 
    g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti  dei
lavoratori per la  sicurezza  sulle  situazioni  di  rischio  di  cui
all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b) )). 
                              Art. 209. 
  (( (Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione).)) 
 
  ((1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di  cui  all'articolo
181, il datore di lavoro valuta  tutti  i  rischi  per  i  lavoratori
derivanti da campi elettromagnetici sul luogo  di  lavoro  e,  quando
necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici  ai
quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e  il
calcolo devono essere effettuati  tenendo  anche  conto  delle  guide
pratiche della Commissione europea, delle pertinenti  norme  tecniche
europee  e  del  Comitato  elettrotecnico   italiano   (CEI),   delle
specifiche buone  prassi  individuate  o  emanate  dalla  Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6 del presente  decreto,  e
delle informazioni reperibili presso banche dati dell'INAIL  o  delle
regioni. La valutazione, la misurazione e il  calcolo  devono  essere
effettuati, inoltre, tenendo anche conto delle informazioni  sull'uso
e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle
attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformita'
alla  legislazione  europea,  ove  applicabili  alle  condizioni   di
esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione. 
  2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei
VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione
dell'esposizione e' effettuata sulla base di misurazioni  o  calcoli.
In tal caso si deve tenere  conto  delle  incertezze  riguardanti  la
misurazione o il  calcolo,  quali  errori  numerici,  modellizzazione
delle  sorgenti,  geometria  del  modello  anatomico   e   proprieta'
elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la  buona
prassi metrologica. 
  3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al  comma  1,
non devono necessariamente essere  effettuati  in  luoghi  di  lavoro
accessibili al pubblico, ove si sia gia' proceduto ad una valutazione
conformemente   alle   disposizioni   relative    alla    limitazione
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0  Hz
a 300 GHz e risultino rispettate  per  i  lavoratori  le  restrizioni
previste dalla raccomandazione  1999/519/CE  del  Consiglio,  del  12
luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza. 
  4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al  comma  1,
non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai
lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso,  attrezzature
destinate al pubblico,  conformi  a  norme  di  prodotto  dell'Unione
europea che stabiliscano livelli di sicurezza piu' rigorosi  rispetto
a  quelli  previsti  dal  presente  capo,  e   non   sia   utilizzata
nessun'altra attrezzatura. 
  5. Nell'ambito della valutazione del rischio  di  cui  all'articolo
181, il datore di lavoro presta particolare  attenzione  ai  seguenti
elementi: 
    a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di  esposizione,
inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e  sul  volume  del
luogo di lavoro; 
    b) i valori limite di esposizione e i valori  di  azione  di  cui
all'articolo 208; 
    c) effetti biofisici diretti; 
    d)  tutti  gli  effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza   dei
lavoratori particolarmente sensibili al  rischio;  eventuali  effetti
sulla  salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  esposti  a   rischi
particolari, con particolare  riferimento  a  soggetti  portatori  di
dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici
portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza; 
    e) qualsiasi effetto indiretto di cui all'articolo 207, comma  1,
lettera c); 
    f) l'esistenza di attrezzature di lavoro  alternative  progettate
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; 
    g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare
i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; 
    h) informazioni adeguate raccolte nel  corso  della  sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 211; 
    i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature; 
    l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza; 
    m) sorgenti multiple di esposizione; 
    n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. 
  6. Il datore di lavoro precisa, nel documento  di  valutazione  del
rischio  di  cui  all'articolo  28,  le  misure  adottate,   previste
dall'articolo 210. 
  7. Fatti salvi gli articoli 50, 184, 210  e  210-bis  del  presente
decreto, il datore di lavoro privato  puo'  consentire  l'accesso  al
documento di valutazione di cui al comma 1 in tutti i casi in cui  vi
sia interesse e in conformita' alle disposizioni vigenti  e  lo  puo'
negare  qualora  tale  accesso  pregiudichi  la  tutela  dei   propri
interessi  commerciali,  compresi  quelli  relativi  alla  proprieta'
intellettuale e in  conformita'  alle  disposizioni  vigenti.  Per  i
documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da pubbliche
amministrazioni, si applica la disciplina del decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33. Qualora la valutazione contenga i  dati  personali
dei lavoratori, l'accesso avviene nel rispetto delle disposizioni  di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.)) 
                              Art. 210. 
    (( (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi). )) 
 
  ((1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che  i
valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore  di
lavoro, a meno che la valutazione effettuata  a  norma  dell'articolo
209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di  esposizione
non sono superati e che possono essere esclusi rischi  relativi  alla
sicurezza, elabora ed applica un  programma  d'azione  che  comprenda
misure  tecniche  e  organizzative  intese  a  prevenire  esposizioni
superiori ai valori  limite  di  esposizione  relativi  agli  effetti
sensoriali e ai valori limite di esposizione  relativi  agli  effetti
sanitari, tenendo conto in particolare: 
    a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
ai campi elettromagnetici; 
    b)   della   scelta   di   attrezzature   che   emettano    campi
elettromagnetici di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro  da
svolgere; 
    c) delle  misure  tecniche  per  ridurre  l'emissione  dei  campi
elettromagnetici, incluso  se  necessario  l'uso  di  dispositivi  di
sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di  protezione  della
salute; 
    d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; 
    e) della progettazione e  della  struttura  dei  luoghi  e  delle
postazioni di lavoro; 
    f)   della   limitazione   della   durata    e    dell'intensita'
dell'esposizione; 
    g) della disponibilita' di  adeguati  dispositivi  di  protezione
individuale; 
    h) di misure  appropriate  al  fine  di  limitare  e  controllare
l'accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere; 
    i) in caso di esposizione  a  campi  elettrici,  delle  misure  e
procedure volte a gestire le scariche elettriche  e  le  correnti  di
contatto  mediante  mezzi  tecnici  e  mediante  la  formazione   dei
lavoratori. 
  2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209,
il datore di lavoro elabora  e  applica  un  programma  d'azione  che
comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi
rischio  per  lavoratori  appartenenti   a   gruppi   particolarmente
sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a  effetti  indiretti
di cui all'articolo 207. 
  3. Il datore di lavoro, in conformita' all'articolo 183, adatta  le
misure di cui al  presente  articolo  alle  esigenze  dei  lavoratori
appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se  del
caso, a  valutazioni  individuali  dei  rischi,  in  particolare  nei
confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito  delle
informazioni ricevute  ai  sensi  dell'articolo  210-bis,  di  essere
portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o  hanno
dichiarato l'uso di dispositivi medici  sul  corpo  o  nei  confronti
delle lavoratrici in stato  di  gravidanza  che  hanno  informato  il
datore di lavoro della loro condizione. 
  4. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209,
i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi
elettromagnetici che superano i  VA  sono  indicati  con  un'apposita
segnaletica conforme a quanto stabilito nel  titolo  V  del  presente
decreto,  recante  le  prescrizioni  minime  per  la  segnaletica  di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione  sono
inoltre identificate e l'accesso alle stesse e' limitato  in  maniera
opportuna. 
  5. Nei casi di cui all'articolo 208, commi 3  e  4,  sono  adottate
misure di protezione specifiche, quali l'informazione e la formazione
dei lavoratori a norma  dell'articolo  210-bis,  l'uso  di  strumenti
tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la
messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico  dei
lavoratori con gli oggetti di lavoro nonche', se del caso e  a  norma
degli articoli 75, 76 e 77, con l'impiego di scarpe e guanti isolanti
e di indumenti protettivi. 
  6. Nel caso di cui all'articolo 208, comma 5, sono adottate  misure
di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti. 
  7. I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE
relativi agli  effetti  sanitari  e  ai  VLE  relativi  agli  effetti
sensoriali  a  meno  che  non  sussistano  le   condizioni   di   cui
all'articolo 212, e all'articolo  208,  commi  3,  4  e  5.  Qualora,
nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione
del presente capo, i VLE relativi  agli  effetti  sanitari  o  i  VLE
relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore  di  lavoro
adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di  sotto  dei
VLE.  Il  datore  di  lavoro  individua  e  registra  le  cause   del
superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi
agli effetti sensoriali  e  modifica  di  conseguenza  le  misure  di
protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le  misure
di  protezione  e  prevenzione  modificate  sono  conservate  con  le
modalita' di cui all'articolo 53. 
  8. Nei casi di cui all'articolo  208,  commi  3,  4  e  5,  nonche'
nell'ipotesi in cui il lavoratore riferisce la  comparsa  di  sintomi
transitori,  il  datore  di  lavoro  aggiorna,  se   necessario,   la
valutazione dei rischi e  le  misure  di  prevenzione.  Ai  fini  del
presente comma, i sintomi transitori possono comprendere: 
    a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema
nervoso centrale, nella testa, indotti da campi  magnetici  variabili
nel tempo; 
    b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini  e
nausea.)) 
                            Art. 210-bis. 
(( (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei
                   lavoratori per la sicurezza).)) 
 
  ((1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 184, comma 1, lettera
b), il datore di lavoro garantisce, inoltre,  che  i  lavoratori  che
potrebbero   essere   esposti   ai   rischi   derivanti   dai   campi
elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano
le informazioni e la formazione necessarie in relazione al  risultato
della valutazione dei rischi con particolare riguardo: 
    a) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione; 
    b) alla possibilita' di sensazioni e sintomi transitori dovuti  a
effetti sul sistema nervoso centrale o periferico; 
    c)  alla  possibilita'  di  rischi  specifici  nei  confronti  di
lavoratori  appartenenti  a  gruppi  particolarmente   sensibili   al
rischio, quali i  soggetti  portatori  di  dispositivi  medici  o  di
protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.)) 
                              Art. 211. 
                   (( (Sorveglianza sanitaria).)) 
 
  ((La sorveglianza sanitaria  viene  effettuata  periodicamente,  di
norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente con particolare  riguardo  ai  lavoratori  particolarmente
sensibili al rischio  di  cui  all'articolo  183,  tenuto  conto  dei
risultati della  valutazione  dei  rischi  trasmessi  dal  datore  di
lavoro. L'organo  di  vigilanza,  con  provvedimento  motivato,  puo'
disporre contenuti e  periodicita'  diversi  da  quelli  forniti  dal
medico competente. 
  2. Nel caso in cui un lavoratore  segnali  effetti  indesiderati  o
inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore  di
lavoro garantisce, in conformita' all'articolo 41, che siano  forniti
al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico  e,  se
necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il  controllo  di
cui al presente comma e' garantito anche nei casi in  cui  sia  stata
rilevata un'esposizione superiore ai VLE per gli  effetti  sensoriali
oppure un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari. 
  3. I controlli e la sorveglianza di cui al presente  articolo  sono
effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto  da
lavoratore.)) 
                              Art. 212. 
                          (( (Deroghe). )) 
 
  ((1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero della salute, puo'  autorizzare,  su  richiesta  del
datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze  documentate
e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al  rispetto
dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalita'
da definirsi con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. Il datore  di  lavoro  informa  il  rappresentante  dei
lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga. 
  2. L'autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 e'  subordinata
al rispetto delle seguenti condizioni: 
    a)  dalla  valutazione  del  rischio   effettuata   conformemente
all'articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati; 
    b) tenuto conto dello stato dell'arte, risultano applicate  tutte
le misure tecnico-organizzative; 
    c) le circostanze giustificano  debitamente  il  superamento  dei
VLE; 
    d) si e' tenuto conto delle caratteristiche del luogo di  lavoro,
delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro; 
    e) il datore di lavoro dimostra  che  i  lavoratori  sono  sempre
protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i  rischi  per  la
sicurezza,  avvalendosi  in  particolare  di  norme  e   orientamenti
comparabili, piu' specifici e riconosciuti a livello internazionale; 
    f)  nel  caso  di  installazione,  controllo,  uso,  sviluppo   e
manutenzione  degli  apparati  di  Risonanza  magnetica  (RM)  per  i
pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata,  il  datore
di lavoro dimostra  che  i  lavoratori  sono  sempre  protetti  dagli
effetti  nocivi  per  la  salute  e  dai  rischi  per  la  sicurezza,
assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per  l'uso
in condizioni di sicurezza  fornite  dal  fabbricante  ai  sensi  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1997,   n.   46,   e   successive
modificazioni, concernente  "Attuazione  della  direttiva  93/42/CEE,
concernente i dispositivi medici.")). 

Capo V

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

 

                              Art. 213.
                        Campo di applicazione

  1. Il  presente  capo  stabilisce prescrizioni minime di protezione
dei  lavoratori  contro  i  rischi  per  la salute e la sicurezza che
possono    derivare,   dall'esposizione   alle   radiazioni   ottiche
artificiali  durante  il  lavoro  con  particolare riguardo ai rischi
dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
                              Art. 214.
                             Definizioni

  1.  Agli  effetti delle disposizioni del presente capo si intendono
per:
    a)  radiazioni  ottiche:  tutte  le  radiazioni elettromagnetiche
nella  gamma  di  lunghezza  d'onda  compresa  tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo
spettro   delle   radiazioni   ottiche  si  suddivide  in  radiazioni
ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:
      ((1)  radiazioni  ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza
d'onda  compresa  tra  100  e 400 nm. La banda degli ultravioletti e'
suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
      2)  radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda
compresa tra 380 e 780 nm;
      3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda
compresa  tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi e' suddivisa
in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);))
    b)  laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di
radiazione):  qualsiasi  dispositivo al quale si possa far produrre o
amplificare  le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze
d'onda  delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di
emissione stimolata controllata;
    c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;
    d)  radiazione  non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa
dalla radiazione laser;
    e)  valori  limite  di  esposizione:  limiti  di esposizione alle
radiazioni  ottiche  che sono basati direttamente sugli effetti sulla
salute  accertati  e  su  considerazioni  biologiche.  Il rispetto di
questi   limiti  garantisce  che  i  lavoratori  esposti  a  sorgenti
artificiali  di  radiazioni  ottiche  siano protetti contro tutti gli
effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
    f)  irradianza  (E)  o  densita'  di potenza: la potenza radiante
incidente  per  unita'  di area su una superficie espressa in watt su
metro quadrato (W m-2);
    g)  esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza
espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
    h)  radianza  (L):  il  flusso  radiante  o la potenza per unita'
d'angolo  solido  per unita' di superficie, espressa in watt su metro
quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
    i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e
radianza alle quali e' esposto un lavoratore.
                              Art. 215.
                    Valori limite di esposizione

  1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono
riportati nell'allegato XXXVII, parte I.
  2.  I  valori  limite  di  esposizione per le radiazioni laser sono
riportati nell'allegato XXXVII, parte II.
                              Art. 216.
      Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

  1.  Nell'ambito  della  valutazione  dei rischi di cui all'articolo
181,  il  datore  di  lavoro  valuta e, quando necessario, misura e/o
calcola  i  livelli  delle  radiazioni  ottiche  a cui possono essere
esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella
misurazione  e/o  nel  calcolo  rispetta  le  norme della Commissione
elettrotecnica   internazionale   (IEC),   per   quanto  riguarda  le
radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale
per  l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN)
per  quanto  riguarda  le  radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di
esposizione  che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino
a  quando  non  saranno  disponibili norme e raccomandazioni adeguate
dell'Unione  europea,  il datore di lavoro adotta ((le buone prassi))
individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la
prevenzione   degli  infortuni  e  per  l'igiene  del  lavoro  o,  in
subordine,  linee  guida  nazionali o internazionali scientificamente
fondate.  In  tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto
dei  dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate
da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.
  2.  Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi,
presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
    a)  il  livello,  la  gamma  di  lunghezze  d'onda  e  la  durata
dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
    b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
    c)   qualsiasi   effetto  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  dei
lavoratori   appartenenti   a  gruppi  particolarmente  sensibili  al
rischio;
    d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori  risultante  dalle  interazioni sul posto di lavoro tra le
radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
    e)  qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le
esplosioni o il fuoco;
    f)  l'esistenza  di attrezzature di lavoro alternative progettate
per   ridurre  i  livelli  di  esposizione  alle  radiazioni  ottiche
artificiali;
    g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare
i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
    h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso
della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
    i)  sorgenti  multiple  di  esposizione  alle  radiazioni ottiche
artificiali;
    l)  una  classificazione  dei  laser stabilita conformemente alla
pertinente  norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali
che  possono  arrecare danni simili a quelli di un laser della classe
3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
    m)  le  informazioni  fornite  dai  fabbricanti delle sorgenti di
radiazioni  ottiche  e  delle  relative  attrezzature  di  lavoro  in
conformita' delle pertinenti direttive comunitarie.
  3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve
precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.
                              Art. 217.
       Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

  1.  Se  la  valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera  a),  mette  in  evidenza  che  i valori limite d'esposizione
possono  essere  superati,  il  datore di lavoro definisce e attua un
programma  d'azione  che  comprende misure tecniche e/o organizzative
destinate  ad  evitare  che  l'esposizione  superi  i  valori limite,
tenendo conto in particolare:
    a)   di   altri  metodi  di  lavoro  che  comportano  una  minore
esposizione alle radiazioni ottiche;
    b)  della  scelta  di  attrezzature  che emettano meno radiazioni
ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
    c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni
ottiche,   incluso,   quando  necessario,  l'uso  di  dispositivi  di
sicurezza,  schermatura  o  analoghi  meccanismi  di protezione della
salute;
    d)  degli  opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
    e)  della  progettazione  e  della  struttura  dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
    f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
    g)  della  disponibilita'  di  adeguati dispositivi di protezione
individuale;
    h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
  2.  In  base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i
luoghi  di  lavoro  in  cui  i lavoratori potrebbero essere esposti a
livelli  di  radiazioni  ottiche  che  superino  i valori ((limite di
esposizione))  devono  essere  indicati  con un'apposita segnaletica.
Dette  aree  sono  inoltre  identificate  e  l'accesso alle stesse e'
limitato, laddove cio' sia tecnicamente possibile.
  3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo
alle  esigenze  dei  lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente
sensibili al rischio.
                              Art. 218.
                       Sorveglianza sanitaria

  1. La  sorveglianza  sanitaria  viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente  con  particolare  riguardo  ai lavoratori particolarmente
sensibili  al  rischio,  tenuto conto dei risultati della valutazione
dei  rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria
e' effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente
effetti  negativi  per  la  salute, nonche' prevenire effetti a lungo
termine  negativi  per  la  salute  e  rischi  di  malattie  croniche
derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
  2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182
e  di  quanto  previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a
controllo   medico  i  lavoratori  per  i  quali  e'  stata  rilevata
un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.
  3.  Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati
effetti nocivi sulla salute:
    a) il  medico o altra persona debitamente qualificata comunica al
lavoratore  i  risultati  che  lo riguardano. Il lavoratore riceve in
particolare   le  informazioni  e  i  pareri  relativi  al  controllo
sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
    b) il datore di lavoro e' informato di tutti i dati significativi
emersi   dalla  sorveglianza  sanitaria  tenendo  conto  del  segreto
professionale.

Capo VI

Sanzioni

 

                              Art. 219. 
      (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente) 
 
  1. Il datore di lavoro e' punito: 
    a) con l'arresto da tre a sei mesi o con  l'ammenda  da  2.500  a
6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190,  commi
1 e 5, 202, commi 1 e 5,((209, commi 1 e 6)), e 216; 
    b) con l'arresto da tre a sei mesi o con  l'ammenda  da  2.000  a
4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2  e  3,  202,
commi 3 e 4,((e 209, comma 5.)) 
  2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: 
    a) con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000
euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185,  192,  comma
2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo,  203,  205,
comma 4, secondo periodo ((, 210, commi 1 e 2,)) e 217, comma 1; 
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda  da  euro
750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma  3,
primo periodo((, 210, commi da 3 a 8.)) e 217, commi 2 e 3. 
                              Art. 220.
            (( (Sanzioni a carico del medico competente)

  1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino tre mesi o con
l'ammenda  da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e
186.))

Titolo IX

SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I

Protezione da agenti chimici

 

                              Art. 221.
                        Campo di applicazione

  1.  Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione
dei  lavoratori  contro  i  rischi  per  la salute e la sicurezza che
derivano,  o  possono  derivare,  dagli  effetti  di  agenti  chimici
presenti  sul  luogo  di  lavoro  o  come risultato di ogni attivita'
lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
  2.  I  requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti
gli  agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,
fatte  salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali
valgono  provvedimenti  di  protezione  radiologica regolamentati dal
decreto   legislativo   del  17 marzo  1995,  n.  230,  e  successive
modificazioni.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si applicano altresi' al
trasporto  di  agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni
specifiche  contenute  nei  decreti  ministeriali  4 settembre  1996,
15 maggio   1997,   28 settembre   1999  e  nel  decreto  legislativo
13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice
IBC  e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva
93/75/CEE,  del  Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni
dell'accordo  europeo  relativo  al trasporto internazionale di merci
pericolose  per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il
trasporto   delle   sostanze   pericolose   sul  Reno  (ADNR),  quali
incorporate  nella  normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche
per  il  trasporto  sicuro  di merci pericolose emanate alla data del
25 maggio 1998.
  4.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non  si  applicano  alle
attivita' comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate
dalle norme contenute al capo III del presente titolo.
                              Art. 222. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente capo si intende per: 
    a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia  da
soli  sia  nei  loro  miscugli,  allo  stato  naturale  o   ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi attivita' lavorativa, siano essi prodotti  intenzionalmente
o no e siano immessi o no sul mercato; 
    b) agenti chimici pericolosi: 
      1) agenti chimici che soddisfano i criteri  di  classificazione
come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di  pericolo
per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali  agenti
chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento; 
      2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 39; 
      3) agenti chimici che,  pur  non  essendo  classificabili  come
pericolosi ai sensi del presente articolo,  lettera  b),  numero  1),
comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei  lavoratori  a
causa di loro proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e
del modo in cui sono utilizzati  o  presenti  sul  luogo  di  lavoro,
compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un  valore  limite
di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII; 
    c) attivita' che comporta la presenza  di  agenti  chimici:  ogni
attivita' lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o  se  ne
prevede  l'utilizzo,  in  ogni  tipo  di  procedimento,  compresi  la
produzione, la  manipolazione,  l'immagazzinamento,  il  trasporto  o
l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da  tale
attivita' lavorativa; 
    d)  valore  limite   di   esposizione   professionale:   se   non
diversamente  specificato,  il  limite  della  concentrazione   media
ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno  della
zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un  determinato
periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori  e'  riportato
nell'allegato XXXVIII; 
    e) valore limite biologico: il limite  della  concentrazione  del
relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali  valori  e'
riportato nell'allegato XXXIX; 
    f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato  di  salute
del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici
sul luogo di lavoro; 
    g) pericolo: la proprieta' intrinseca di  un  agente  chimico  di
poter produrre effetti nocivi; 
    h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo
nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. 
                                                          (29) ((30)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 ha disposto (con l'art. 1,  comma
1, lettera  a))  che  al  presente  articolo  le  parole:  «preparati
pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose». 
------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  L'avviso di rettifica (in G.U. 26/5/2016, n.  122)  nel  modificare
l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n.  39  ha
conseguentemente disposto il venir meno della modifica  disposta  dal
suindicato D.Lgs. 39/2016. 
                              Art. 223. 
                       Valutazione dei rischi 
 
  1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il  datore  di  lavoro
determina preliminarmente  l'eventuale  presenza  di  agenti  chimici
pericolosi sul luogo di  lavoro  e  valuta  anche  i  rischi  per  la
sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali
agenti, prendendo in considerazione in particolare: 
    a) le loro proprieta' pericolose; 
    ((b) le informazioni sulla  salute  e  sicurezza  comunicate  dal
fornitore tramite la relativa  scheda  di  sicurezza  predisposta  ai
sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio;)) 
    c) il livello, il modo e la durata della esposizione; 
    d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro  in  presenza  di
tali agenti  tenuto  conto  della  quantita'  delle  sostanze  e  dei
((miscele)) che li contengono o li possono generare; 
    e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati XXXVIII
e XXXIX; 
    f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare; 
    g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali  azioni  di
sorveglianza sanitaria gia' intraprese. 
  2. Nella valutazione dei rischi il datore di  lavoro  indica  quali
misure  sono  state  adottate  ai  sensi  dell'articolo  224  e,  ove
applicabile, dell'articolo 225.  Nella  valutazione  medesima  devono
essere incluse le  attivita',  ivi  compresa  la  manutenzione  e  la
pulizia, per le quali e'  prevedibile  la  possibilita'  di  notevole
esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi
per la salute e la sicurezza,  anche  dopo  l'adozione  di  tutte  le
misure tecniche. 
  3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione  a
piu' agenti chimici pericolosi, i rischi sono  valutati  in  base  al
rischio che comporta la  combinazione  di  tutti  i  suddetti  agenti
chimici. 
  ((4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  regolamenti  (CE)  n.
1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti  chimici  pericolosi
e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori
informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.)) 
  5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che
la natura e l'entita' dei rischi  connessi  con  gli  agenti  chimici
pericolosi   rendono   non   necessaria   un'ulteriore    valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi. 
  6. Nel caso di un'attivita'  nuova  che  comporti  la  presenza  di
agenti  chimici  pericolosi,  la  valutazione  dei  rischi  che  essa
presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono  predisposte
preventivamente.  Tale  attivita'  comincia  solo  dopo  che  si  sia
proceduto  alla  valutazione  dei  rischi   che   essa   presenta   e
all'attuazione delle misure di prevenzione. 
  7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente  la  valutazione  e,
comunque, in occasione di notevoli mutamenti  che  potrebbero  averla
resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica  ne
mostrino la necessita'. 
                              Art. 224.
      Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 15,  i  rischi
derivanti  da  agenti  chimici  pericolosi  devono essere eliminati o
ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
    a) progettazione  e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul
luogo di lavoro;
    b) fornitura  di  attrezzature  idonee  per il lavoro specifico e
relative procedure di manutenzione adeguate;
    c) riduzione  al  minimo  del  numero  di  lavoratori  che sono o
potrebbero essere esposti;
    d) riduzione   al   minimo   della   durata   e   dell'intensita'
dell'esposizione;
    e) misure igieniche adeguate;
    f) riduzione  al  minimo  della  quantita' di agenti presenti sul
luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
    g) metodi  di  lavoro  appropriati  comprese  le disposizioni che
garantiscono  la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento
e  nel  trasporto  sul  luogo  di lavoro di agenti chimici pericolosi
nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
  2.  Se  i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in
relazione  al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e
alle  modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul
luogo  di  lavoro,  vi  e'  solo  un rischio basso per la sicurezza e
irrilevante  per  la  salute dei lavoratori e che le misure di cui al
comma 1  sono  sufficienti  a ridurre il rischio, non si applicano le
disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
                              Art. 225. 
          Misure specifiche di protezione e di prevenzione 
 
  1.  Il  datore  di  lavoro,  sulla  base  dell'attivita'  e   della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinche' il
rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora  la
natura dell'attivita' lo consenta, con altri agenti o  processi  che,
nelle condizioni di uso, non sono  o  sono  meno  pericolosi  per  la
salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attivita'  non  consente
di eliminare il rischio  attraverso  la  sostituzione  il  datore  di
lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante  l'applicazione
delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorita': 
    a) progettazione di appropriati processi lavorativi  e  controlli
tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati; 
    b) appropriate misure organizzative e  di  protezione  collettive
alla fonte del rischio; 
    c) misure di protezione individuali, compresi  i  dispositivi  di
protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire  con  altri
mezzi l'esposizione; 
    d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma  degli  articoli
229 e 230. 
  2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il  conseguimento  di
un adeguato livello di prevenzione e  di  protezione,  il  datore  di
lavoro,  periodicamente  ed  ogni  qualvolta   sono   modificate   le
condizioni  che  possono  influire  sull'esposizione,   provvede   ad
effettuare la misurazione degli  agenti  che  possono  presentare  un
rischio per  la  salute,  con  metodiche  standardizzate  di  cui  e'
riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in  loro
assenza, con metodiche appropriate e con particolare  riferimento  ai
valori  limite   di   esposizione   professionale   e   per   periodi
rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali. 
  3. Quando sia  stato  superato  un  valore  limite  di  esposizione
professionale stabilito dalla normativa vigente il datore  di  lavoro
identifica e rimuove le cause che hanno  cagionato  tale  superamento
dell'evento,  adottando  immediatamente  le  misure  appropriate   di
prevenzione e protezione. 
  4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai
documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per
la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro  tiene  conto  delle
misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per  l'adempimento  degli
obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui  all'articolo
223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi  generali
di prevenzione e protezione, il datore di  lavoro  adotta  le  misure
tecniche e  organizzative  adeguate  alla  natura  delle  operazioni,
compresi  l'immagazzinamento,  la  manipolazione  e  l'isolamento  di
agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare,  il  datore
di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di  concentrazioni
pericolose  di  sostanze  infiammabili  o  quantita'  pericolose   di
sostanze chimicamente instabili. 
  5. Laddove la natura  dell'attivita'  lavorativa  non  consenta  di
prevenire  sul  luogo  di  lavoro  la  presenza   di   concentrazioni
pericolose  di  sostanze  infiammabili  o  quantita'  pericolose   di
sostanze  chimicamente  instabili,  il  datore  di  lavoro  deve   in
particolare: 
    a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero  dar
luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza  di  condizioni  avverse
che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di  sostanze
o miscele di sostanze chimicamente instabili; 
    b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative
previste dalla normativa vigente, gli effetti  pregiudizievoli  sulla
salute e la sicurezza  dei  lavoratori  in  caso  di  incendio  o  di
esplosione dovuti all'accensione  di  sostanze  infiammabili,  o  gli
effetti  dannosi  derivanti  da  sostanze  o  miscele   di   sostanze
chimicamente instabili. 
  6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di  lavoro
ed adotta sistemi di protezione collettiva  ed  individuale  conformi
alle  disposizioni  legislative  e   regolamentari   pertinenti,   in
particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere
potenzialmente esplosive. 
  7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un  sufficiente
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche  mettendo  a
disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla  limitazione  del
rischio di esplosione o dispositivi per limitare la  pressione  delle
esplosioni. 
  8. Il datore di lavoro informa i  lavoratori  del  superamento  dei
valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e
delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  adottate  e   ne   da'
comunicazione,  senza  indugio,  all'organo  di   vigilanza.   ((Tale
comunicazione puo' essere effettuata in  via  telematica,  anche  per
mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro.)) 
                              Art. 226.
          Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

  1.  Ferme  restando  le  disposizioni di cui agli articoli 43 e 44,
nonche' quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data
10 marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  81  del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di
proteggere  la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze
di  incidenti  o  di  emergenze  derivanti  dalla  presenza di agenti
chimici  pericolosi  sul  luogo  di  lavoro,  predispone procedure di
intervento  adeguate  da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali
misure  comprendono  esercitazioni  di  sicurezza  da  effettuarsi  a
intervalli  connessi  alla  tipologia  di  lavorazione  e  la messa a
disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
  2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare,
di   assistenza,  di  evacuazione  e  di  soccorso  e  ne  informa  i
lavoratori.  Il  datore  di lavoro adotta inoltre misure adeguate per
porre rimedio alla situazione quanto prima.
  3.  Ai  lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai
lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle
attivita'  necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi
di  protezione  individuale  ed idonee attrezzature di intervento che
devono  essere  utilizzate  sino  a  quando  persiste  la  situazione
anomala.
  4.  Il  datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare
sistemi  d'allarme  e  altri  sistemi  di comunicazione necessari per
segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
  5.  Le  misure  di  emergenza  devono  essere  contenute  nel piano
previsto  dal  decreto  di  cui  al comma 1. In particolare nel piano
vanno inserite:
    a) informazioni  preliminari  sulle  attivita'  pericolose, sugli
agenti  chimici  pericolosi,  sulle  misure per l'identificazione dei
rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi
competenti  per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le
proprie procedure e misure precauzionali;
    b) qualunque  altra informazione disponibile sui rischi specifici
derivanti  o  che  possano  derivare  dal  verificarsi di incidenti o
situazioni  di  emergenza,  comprese  le informazioni sulle procedure
elaborate in base al presente articolo.
  6.  Nel  caso  di  incidenti o di emergenza i soggetti non protetti
devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
                              Art. 227. 
             Informazione e formazione per i lavoratori 
 
  1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il  datore
di lavoro  garantisce  che  i  lavoratori  o  i  loro  rappresentanti
dispongano di: 
    a)  dati  ottenuti  attraverso  la  valutazione  del  rischio   e
ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul  luogo
di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; 
    b) informazioni sugli  agenti  chimici  pericolosi  presenti  sul
luogo di lavoro, quali l'identita' degli  agenti,  i  rischi  per  la
sicurezza e la  salute,  i  relativi  valori  limite  di  esposizione
professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; 
    c) formazione ed informazioni su precauzioni ed  azioni  adeguate
da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri  lavoratori  sul
luogo di lavoro; 
    ((d) accesso ad  ogni  scheda  dei  dati  di  sicurezza  messa  a
disposizione dal fornitore.)) 
  2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: 
    a) fornite in modo adeguato al risultato  della  valutazione  del
rischio di cui all'articolo 223.  Tali  informazioni  possono  essere
costituite   da   comunicazioni   orali   o   dalla   formazione    e
dall'addestramento  individuali  con  il  supporto  di   informazioni
scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla
valutazione del rischio; 
    b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. 
  3. Laddove i contenitori e le condutture  per  gli  agenti  chimici
pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano  contrassegnati  da
segnali di sicurezza in base a  quanto  disposto  dal  titolo  V,  il
datore di lavoro provvede  affinche'  la  natura  del  contenuto  dei
contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi  siano
chiaramente identificabili. 
  ((4. Il fornitore deve trasmettere ai datori  di  lavoro  tutte  le
informazioni concernenti gli agenti  chimici  pericolosi  prodotti  o
forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.)) 
                              Art. 228. 
                               Divieti 
 
  1. Sono vietate la produzione, la  lavorazione  e  l'impiego  degli
agenti chimici sul lavoro e le attivita' indicate all'allegato XL. 
  2. Il divieto non si  applica  se  un  agente  e'  presente  in  un
((miscela)), o quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione
individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso. 
  3. In  deroga  al  divieto  di  cui  al  comma  1,  possono  essere
effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi  del  comma
5, le seguenti attivita': 
    a) attivita'  a  fini  esclusivi  di  ricerca  e  sperimentazione
scientifica, ivi comprese le analisi; 
    b) attivita' volte ad  eliminare  gli  agenti  chimici  che  sono
presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; 
    c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come
intermedi. 
  4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi
di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  il  datore  di   lavoro   evita
l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la  produzione  e  l'uso
piu' rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in
un sistema  chiuso  dal  quale  gli  stessi  possono  essere  rimossi
soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o  per
la manutenzione del sistema. 
  5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita'  di  cui
al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al  Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali  che  la  rilascia
sentito il Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali e la regione interessata. La richiesta di  autorizzazione  e'
corredata dalle seguenti informazioni: 
    a) i motivi della richiesta di deroga; 
    b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente; 
    c) il numero dei lavoratori addetti; 
    d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi; 
    e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza  e  per
prevenire l'esposizione dei lavoratori. 
                              Art. 229. 
                       Sorveglianza sanitaria 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  224,  comma  2,  sono
sottoposti alla sorveglianza  sanitaria  di  cui  all'articolo  41  i
lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la  salute  che
rispondono ai criteri per la classificazione ((di cui al  Regolamento
(CE)  n.  1272/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come   tossici   acuti,
corrosivi,  irritanti,  sensibilizzanti,   tossici   per   il   ciclo
riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici  specifici  per
organo bersaglio, tossici  in  caso  di  aspirazione,  cancerogeni  e
mutageni di categoria 2.)) 
  2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: 
    a) prima di adibire il  lavoratore  alla  mansione  che  comporta
l'esposizione; 
    b) periodicamente, di norma una volta l'anno o  con  periodicita'
diversa  decisa  dal  medico  competente  con  adeguata   motivazione
riportata nel documento di valutazione dei  rischi  e  resa  nota  ai
rappresentanti per la sicurezza dei  lavoratori,  in  funzione  della
valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; 
    c) all'atto della cessazione del  rapporto  di  lavoro.  In  tale
occasione  il  medico  competente  deve  fornire  al  lavoratore   le
eventuali  indicazioni  relative   alle   prescrizioni   mediche   da
osservare. 
  3. Il monitoraggio  biologico  e'  obbligatorio  per  i  lavoratori
esposti agli agenti per i quali e' stato  fissato  un  valore  limite
biologico. Dei risultati di  tale  monitoraggio  viene  informato  il
lavoratore interessato. I risultati di tale  monitoraggio,  in  forma
anonima, vengono allegati al documento di valutazione  dei  rischi  e
comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. 
  4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio  per  il
lavoratore. 
  5. Il datore di lavoro, su parere conforme del  medico  competente,
adotta misure preventive  e  protettive  particolari  per  i  singoli
lavoratori  sulla  base  delle  risultanze  degli  esami  clinici   e
biologici effettuati. Le misure possono comprendere  l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42. 
  6. Nel  caso  in  cui  all'atto  della  sorveglianza  sanitaria  si
evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di  lavoratori  esposti  in
maniera  analoga  ad  uno  stesso  agente,  l'esistenza  di   effetti
pregiudizievoli per la salute imputabili  a  tale  esposizione  o  il
superamento di un  valore  limite  biologico,  il  medico  competente
informa individualmente i lavoratori  interessati  ed  il  datore  di
lavoro. 
  7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve: 
    a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata  a
norma dell'articolo 223; 
    b) sottoporre a revisione le misure predisposte per  eliminare  o
ridurre i rischi; 
    c) tenere conto del parere del medico competente  nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; 
    d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita  medica
straordinaria  per  tutti  gli  altri  lavoratori  che  hanno  subito
un'esposizione simile. 
  8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti  e  periodicita'  della  sorveglianza   sanitaria   diversi
rispetto a quelli definiti dal medico competente. 
                              Art. 230.
                   Cartelle sanitarie e di rischio

  1.  Il  medico  competente,  per  ciascuno  dei  lavoratori  di cui
all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo
quanto  previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al
lavoratore   interessato   tutte   le   informazioni  previste  dalle
lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di
rischio   sono,  tra  l'altro,  indicati  i  livelli  di  esposizione
professionale  individuali  forniti  dal  Servizio  di  prevenzione e
protezione.
  2.  Su  richiesta,  e'  fornita  agli organi di vigilanza copia dei
documenti di cui al comma 1.
                              Art. 231.
            Consultazione e partecipazione dei lavoratori

  1.  La  consultazione  e  partecipazione  dei lavoratori o dei loro
rappresentanti  sono  attuate  ai  sensi  delle  disposizioni  di cui
all'articolo 50.
                              Art. 232.
                        Adeguamenti normativi

  1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della  salute,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  e'  istituito  senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,   un   comitato   consultivo   per   la   determinazione  e
l'aggiornamento  dei valori limite di esposizione professionale e dei
valori  limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e'
composto  da  nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica   e   sanitaria   di  cui  tre  in  rappresentanza  del
((Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche sociali)), su
proposta  dell'Istituto  superiore  di  sanita',  dell'ISPESL e della
Commissione  tossicologica  nazionale,  tre  in  rappresentanza della
Conferenza  dei  Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del
((Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche sociali)). Il
Comitato  si  avvale  del  supporto  organizzativo  e logistico della
Direzione  generale  della  tutela  delle  condizioni  di  lavoro del
((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)).
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  dei  Ministri  del  lavoro  e della
previdenza   sociale  e  della  salute  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome,  sentiti  il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato
di  cui  al  comma  1  e  le parti sociali, sono recepiti i valori di
esposizione  professionale  e biologici obbligatori predisposti dalla
Commissione   europea,   sono  altresi'  stabiliti  i  valori  limite
nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti
dalla  Commissione  medesima  e sono aggiornati gli allegati XXXVIII,
XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative   e   specifiche   comunitarie  o  internazionali  e  delle
conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
  3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 2 e' inoltre determinato il
rischio  basso  per  la  sicurezza  e  irrilevante  per la salute dei
lavoratori  di  cui  all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo,
alle  quantita'  ed  alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto
conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei
parametri di sicurezza.
  4.  Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno
o  piu'  decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della  salute,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, i parametri per
l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per
la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base
di  proposte  delle  associazioni  di  categoria dei datori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni
dei     prestatori    di    lavoro    interessate    comparativamente
rappresentative.  Scaduto  inutilmente  il termine di cui al presente
articolo,  la  valutazione  del  rischio  ((basso  per la sicurezza e
irrilevante per la salute dei lavoratori)) e' comunque effettuata dal
datore di lavoro.

Capo II

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I

Disposizioni generali

 

                              Art. 233.
                        Campo di applicazione

  1.  Fatto  salvo  quanto previsto per le attivita' disciplinate dal
capo  III  e  per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni
previste   dal   trattato   che   istituisce   la  Comunita'  europea
dell'energia  atomica,  le  norme  del presente titolo si applicano a
tutte  le  attivita'  nelle  quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivita'
lavorativa.
                              Art. 234. 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del presente decreto si intende per: 
    ((a) agente cancerogeno: 
      1) una  sostanza  o  miscela  che  corrisponde  ai  criteri  di
classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1  B  di
cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio; 
      2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato
XLII del presente decreto, nonche' sostanza o  miscela  liberate  nel
corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;)) 
    ((b) agente mutageno: 
      1)  una  sostanza  o  miscela  corrispondente  ai  criteri   di
classificazione  come  agente  mutageno  di  cellule   germinali   di
categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008.)) 
    c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite  della
concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di  un  agente
cancerogeno  o  mutageno  nell'aria,  rilevabile  entro  la  zona  di
respirazione  di  un  lavoratore,  in  relazione  ad  un  periodo  di
riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII. 

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

 

                              Art. 235. 
                      Sostituzione e riduzione 
 
  1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un  agente
cancerogeno  o  mutageno  sul  luogo   di   lavoro   in   particolare
sostituendolo, se tecnicamente  possibile,  con  una  sostanza  o  un
((miscela)) o un procedimento  che  nelle  condizioni  in  cui  viene
utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la  salute  e
la sicurezza dei lavoratori. 
  2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno
o mutageno il datore di lavoro provvede  affinche'  la  produzione  o
l'utilizzazione dell'agente cancerogeno  o  mutageno  avvenga  in  un
sistema chiuso purche' tecnicamente possibile. 
  3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile
il datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione  dei
lavoratori sia ridotto al piu' basso valore  tecnicamente  possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente
stabilito nell'allegato XLIII. 
                              Art. 236. 
                       Valutazione del rischio 
 
  1. Fatto salvo quanto  previsto  all'articolo  235,  il  datore  di
lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni
o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel  documento  di
cui all'articolo 17. 
  2.  Detta  valutazione   tiene   conto,   in   particolare,   delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro  durata  e  della  loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti
ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della  capacita'  degli
stessi  di  penetrare  nell'organismo   per   le   diverse   vie   di
assorbimento, anche in relazione al loro  stato  di  aggregazione  e,
qualora allo stato solido, se in massa compatta o  in  scaglie  o  in
forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne
riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto
di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in  cui  vi
e' assorbimento cutaneo. 
  3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione
di cui al comma 1, adotta  le  misure  preventive  e  protettive  del
presente  capo,  adattandole  alle  particolarita'  delle  situazioni
lavorative. 
  4.  Il   documento   di   cui   all'articolo   28,   comma   2,   o
l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei  rischi
di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati: 
    a) le attivita' lavorative che comportano la presenza di sostanze
o ((miscele cancerogene o mutagene)) o di processi industriali di cui
all'allegato XLII, con l'indicazione dei  motivi  per  i  quali  sono
impiegati agenti cancerogeni; 
    b) i quantitativi di  sostanze  ovvero  ((miscele  cancerogene  o
mutagene)) prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurita'
o sottoprodotti; 
    c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
ad agenti cancerogeni o mutageni; 
    d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove  nota  e  il  grado
della stessa; 
    e) le misure preventive e protettive applicate  ed  il  tipo  dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati; 
    f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli  agenti
cancerogeni e le sostanze e i  ((miscele))  eventualmente  utilizzati
come sostituti. 
  5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma  1  in  occasione  di   modifiche   del   processo   produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 
  6. Il rappresentante per la sicurezza puo' richiedere i dati di cui
al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6. 
                              Art. 237.
             Misure tecniche, organizzative, procedurali

  1. Il datore di lavoro:
    a) assicura,  applicando  metodi  e procedure di lavoro adeguati,
che  nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di
agenti  cancerogeni  o  mutageni  non superiori alle necessita' delle
lavorazioni  e  che  gli  agenti  cancerogeni o mutageni in attesa di
impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non
sono  accumulati  sul  luogo di lavoro in quantitativi superiori alle
necessita' predette;
    b) limita  al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o
che  possono  essere  esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche
isolando  le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati
segnali  di  avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato
fumare»,  ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi
per  motivi  connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In
dette aree e' fatto divieto di fumare;
    c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non
vi  e'  emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se cio'
non   e'   tecnicamente   possibile,   l'eliminazione   degli  agenti
cancerogeni  o  mutageni  deve  avvenire  il piu' vicino possibile al
punto  di  emissione  mediante  aspirazione localizzata, nel rispetto
dell'articolo 18,  comma 1,  lettera q).  L'ambiente  di  lavoro deve
comunque  essere  dotato  di  un  adeguato  sistema  di  ventilazione
generale;
    d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per
verificare  l'efficacia  delle  misure  di  cui alla lettera c) e per
individuare  precocemente le esposizioni anomale causate da un evento
non  prevedibile  o  da un incidente, con metodi di campionatura e di
misurazione  conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente
decreto legislativo;
    e) provvede  alla  regolare  e  sistematica  pulitura dei locali,
delle attrezzature e degli impianti;
    f) elabora   procedure  per  i  casi  di  emergenza  che  possono
comportare esposizioni elevate;
    g) assicura   che   gli   agenti   cancerogeni  o  mutageni  sono
conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
    h) assicura  che  la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento  degli  scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti
agenti   cancerogeni,   avvengano  in  condizioni  di  sicurezza,  in
particolare  utilizzando  contenitori  ermetici  etichettati  in modo
chiaro, netto, visibile;
    i) dispone,  su  conforme  parere  del  medico competente, misure
protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali
l'esposizione  a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi
particolarmente elevati.
                              Art. 238.
                           Misure tecniche

  1. Il datore di lavoro:
    a) assicura  che  i  lavoratori  dispongano  di  servizi igienici
appropriati ed adeguati;
    b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
    c) provvede  affinche'  i  dispositivi  di protezione individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni
utilizzazione,  provvedendo  altresi'  a  far  riparare  o sostituire
quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
  2.   Nelle   zone  di  lavoro  di  cui  all'articolo 237,  comma 1,
lettera b),  e'  vietato  assumere cibi e bevande, fumare, conservare
cibi  destinati  al  consumo umano, usare pipette a bocca e applicare
cosmetici.
                              Art. 239.
                      Informazione e formazione

  1.  Il  datore  di  lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle
conoscenze  disponibili,  informazioni  ed istruzioni, in particolare
per quanto riguarda:
    a) gli   agenti   cancerogeni   o  mutageni  presenti  nei  cicli
lavorativi,  la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al
loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
    b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
    c) le misure igieniche da osservare;
    d) la  necessita'  di indossare e impiegare indumenti di lavoro e
protettivi  e  dispositivi  individuali  di  protezione  ed  il  loro
corretto impiego;
    e) il  modo  di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure
da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
  2.  Il  datore  di  lavoro  assicura  ai  lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
  3.  L'informazione  e  la  formazione  di  cui  ai commi 1 e 2 sono
fornite  prima  che  i  lavoratori  siano  adibiti  alle attivita' in
questione  e  vengono  ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e
comunque  ogni  qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti
che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
  4.  Il  datore di lavoro provvede inoltre affinche' gli impianti, i
contenitori,  gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni
siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I
contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi
al  disposto  dei  decreti  legislativi  3 febbraio  1997,  n.  52, e
14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
                              Art. 240. 
                     Esposizione non prevedibile 
 
  1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili  o  incidenti  che
possono comportare un'esposizione anomala dei  lavoratori  ad  agenti
cancerogeni o mutageni, il  datore  di  lavoro  adotta  quanto  prima
misure appropriate per identificare e rimuovere la causa  dell'evento
e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 
  2.  I   lavoratori   devono   abbandonare   immediatamente   l'area
interessata,  cui  possono  accedere  soltanto   gli   addetti   agli
interventi  di  riparazione  ed  ad  altre   operazioni   necessarie,
indossando idonei indumenti protettivi e  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie, messi  a  loro  disposizione  dal  datore  di
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi  di  protezione  non  puo'
essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore,  e'  limitata
al tempo strettamente necessario. 
  3. Il  datore  di  lavoro  comunica  senza  indugio  all'organo  di
vigilanza il verificarsi degli eventi di cui  al  comma  1  indicando
analiticamente  le  misure  adottate  per  ridurre   al   minimo   le
conseguenze dannose o pericolose. ((Tale  comunicazione  puo'  essere
effettuata  in  via  telematica,  anche  per  mezzo  degli  organismi
paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.)) 
                              Art. 241.
                  Operazioni lavorative particolari

  1.  Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per
le  quali e' prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di
prevenzione  tecnicamente  applicabili,  un'esposizione rilevante dei
lavoratori  addetti  ad  agenti  cancerogeni o mutageni, il datore di
lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
    a) dispone  che  soltanto  tali  lavoratori  hanno  accesso  alle
suddette   aree   anche   provvedendo,  ove  tecnicamente  possibile,
all'isolamento  delle  stesse  ed  alla loro identificazione mediante
appositi contrassegni;
    b) fornisce  ai  lavoratori  speciali  indumenti e dispositivi di
protezione  individuale  che  devono  essere indossati dai lavoratori
adibiti alle suddette operazioni.
  2.  La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti
e'  in  ogni  caso  ridotta  al  tempo  strettamente  necessario  con
riferimento alle lavorazioni da espletare.

Sezione III

Sorveglianza sanitaria

 

                              Art. 242.
  Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

  1.  I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236
ha   evidenziato   un   rischio  per  la  salute  sono  sottoposti  a
sorveglianza sanitaria.
  2.  Il  datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta  misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
  3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
  4.   Ove   gli   accertamenti  sanitari  abbiano  evidenziato,  nei
lavoratori  esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza
di  una  anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
  5.  A  seguito  dell'informazione  di  cui  al comma 4 il datore di
lavoro effettua:
    a)  una nuova valutazione del rischio in conformita' all'articolo
236;
    b)   ove   sia  tecnicamente  possibile,  una  misurazione  della
concentrazione  dell'agente  in  aria  ((e  comunque dell'esposizione
all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione
possibilmente  rilevanti))  per  verificare  l'efficacia delle misure
adottate.
  6.   Il   medico   competente   fornisce   ai  lavoratori  adeguate
informazioni  sulla  sorveglianza  sanitaria cui sono sottoposti, con
particolare  riguardo all'oppor-tunita' di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa.
                              Art. 243.
            Registro di esposizione e cartelle sanitarie

  1.  I  lavoratori  di  cui  all'articolo  242  sono  iscritti in un
registro  nel  quale  e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita'
svolta,  l'agente  cancerogeno  o mutageno utilizzato e, ove noto, il
valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed
aggiornato  dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite
del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed
i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
  2.  Il  medico  competente,  per  ciascuno  dei  lavoratori  di cui
all'articolo  242,  provvede  ad  istituire e aggiornare una cartella
sanitaria  e  di  rischio  secondo  quanto previsto dall'articolo 25,
comma 1, lettera c).
  3.  Il  datore  di  lavoro  comunica  ai lavoratori interessati, su
richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro
di  cui  al  comma  1  e,  tramite il medico competente, i dati della
cartella sanitaria e di rischio.
  ((4.  In  caso  di  cessazione del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro  invia  all'ISPESL,  per  il tramite del medico competente, la
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente
alle  annotazioni  individuali  contenute  nel registro e, secondo le
previsioni  dell'articolo  25 del presente decreto, ne consegna copia
al lavoratore stesso.))
  5.  In  caso  di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di
lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie
e di rischio all'ISPESL.
  6.  Le  annotazioni  individuali  contenute  nel registro di cui al
comma  1  e  le  cartelle  sanitarie e di rischio sono conservate dal
datore  di  lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL  fino  a  quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita'
che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
  7.  I  registri  di  esposizione,  le  annotazioni individuali e le
cartelle  sanitarie  e  di  rischio  sono  custoditi  e trasmessi con
salvaguardia  del  segreto  professionale  e del trattamento dei dati
personali  e  nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni.
  8.  Il  datore  di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad
agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
    a)  consegna  copia  del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed
all'organo  di  vigilanza  competente per territorio, e comunica loro
ogni  tre  anni,  e  comunque  ogni  qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
    b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia
del registro di cui al comma 1;
    c)  in  caso  di  cessazione  di attivita' dell'azienda, consegna
copia  del  registro  di  cui  al  comma  1  all'organo  di vigilanza
competente per territorio;
    d)  in  caso  di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore
di  lavoro  chiede  all'ISPESL  copia  delle  annotazioni individuali
contenute  nel  registro  di  cui  al  comma  1,  nonche' copia della
cartella  sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in
possesso ai sensi del comma 4.
  9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle
sanitarie  e  di  rischio sono determinati dal decreto del ((Ministro
del  lavoro, della salute e delle politiche sociali)) 12 luglio 2007,
n.  155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di
concerto con il ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali))  e  con  il  Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica   amministrazione,   sentita   la   commissione   consultiva
permanente.
  10. L'ISPESL trasmette annualmente al ((Ministero del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali))  dati  di  sintesi relativi al
contenuto  dei  registri  di  cui  al comma 1 ed a richiesta li rende
disponibili alle regioni.
                              Art. 244.
                      Registrazione dei tumori

  1.   L'ISPESL,  tramite  una  rete  completa  di  Centri  operativi
regionali  (COR)  e  nei  limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
realizza   sistemi   di  monitoraggio  dei  rischi  occupazionali  da
esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che
ne  conseguono,  anche  in  applicazione  di  direttive e regolamenti
comunitari.  A  tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i
dati,  anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi
di   cui   all'articolo  8  e  dai  sistemi  di  registrazione  delle
esposizioni  occupazionali  e  delle  patologie  comunque  attivi sul
territorio  nazionale,  nonche'  i  dati  di  carattere occupazionale
rilevati,   nell'ambito  delle  rispettive  attivita'  istituzionali,
dall'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale,  dall'Istituto
nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni
sul  lavoro,  e  da  altre  amministrazioni  pubbliche.  I sistemi di
monitoraggio  di  cui  al  presente comma altresi' integrano i flussi
informativi di cui all'articolo 8.
  2.  I  medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche'
gli  istituti  previdenziali  ed assicurativi pubblici o privati, che
identificano  casi  di  neoplasie  da  loro  ritenute attribuibili ad
esposizioni  lavorative  ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione
all'ISPESL,  tramite  i  Centri  operativi  regionali (COR) di cui al
comma   1,  trasmettendo  le  informazioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che
regola   le   modalita'   di  tenuta  del  registro,  di  raccolta  e
trasmissione delle informazioni.
  3.  Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di
neoplasia    di   sospetta   origine   professionale,   con   sezioni
rispettivamente dedicate:
    a)  ai  casi  di  mesotelioma, sotto la denominazione di Registro
nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
    b)  ai  casi  di  neoplasie  delle  cavita'  nasali  e  dei  seni
paranasali,  sotto  la denominazione di Registro nazionale dei tumori
nasali e sinusali (ReNaTuNS);
    c)  ai casi di neoplasie a piu' bassa frazione eziologia riguardo
alle  quali,  tuttavia,  sulla  base  dei  sistemi di elaborazione ed
analisi  dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster
di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di
mortalita' di possibile significativita' epidemiologica in rapporto a
rischi occupazionali.
  4.  L'ISPESL  rende  disponibili  al  ((Ministero del lavoro, della
salute  e delle politiche sociali)), al ((Ministero del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali)),  all'INAIL  ed alle regioni e
province  autonome  i  risultati  del  monitoraggio  con periodicita'
annuale.
  5.  I  contenuti,  le  modalita' di tenuta, raccolta e trasmissione
delle  informazioni  e  di  realizzazione  complessiva dei sistemi di
monitoraggio  di  cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal ((Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali)), d'intesa con le
regioni e province autonome.
                              Art. 245.
                        Adeguamenti normativi

  1.  La  Commissione  consultiva  tossicologica  nazionale individua
periodicamente  le  sostanze  cancerogene, mutagene e tossiche per la
riproduzione  che,  pur non essendo classificate ai sensi del decreto
legislativo   3 febbraio  1997,  n.  52,  rispondono  ai  criteri  di
classificazione  ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del
lavoro  e  della  previdenza sociale e della salute, su richiesta, in
tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
  2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della  salute,  sentita  la  commissione  consultiva  permanente e la
Commissione consultiva tossicologica nazionale:
    a) sono  aggiornati  gli  allegati  XLII  e XLIII in funzione del
progresso   tecnico,   dell'evoluzione   di  normative  e  specifiche
comunitarie  o  internazionali  e  delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni o mutageni;
    b) e'    pubblicato   l'elenco   delle   sostanze   in   funzione
dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.

Capo III

Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I

Disposizioni generali

 

                              Art. 246.
                        Campo di applicazione

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dalla legge 27 marzo 1992, n.
257,  le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ((a  tutte le
rimanenti   attivita'   lavorative  che  possono  comportare,  per  i
lavoratori,  un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione
dell'amianto  o  dei  materiali  contenenti  amianto,  smaltimento  e
trattamento   dei  relativi  rifiuti,  nonche'  bonifica  delle  aree
interessate.))
                              Art. 247.
                             Definizioni

  l.  Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti
silicati fibrosi:
    a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
    b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
    c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
    d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
    e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
    f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

 

                              Art. 248.
              Individuazione della presenza di amianto

  1.  Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione,
il   datore   di  lavoro  adotta,  anche  chiedendo  informazioni  ai
proprietari  dei  locali, ogni misura necessaria volta ad individuare
la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
  2.  Se  vi  e'  il  minimo  dubbio  sulla presenza di amianto in un
materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste
dal presente capo.
                              Art. 249.
                       Valutazione del rischio

  l.  Nella  valutazione  di cui all'articolo 28, il datore di lavoro
valuta  i  rischi  dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai
materiali  contenenti  amianto,  al  fine di stabilire la natura e il
grado  dell'esposizione  e  le  misure  preventive  e  protettive  da
attuare.
  2.  Nei  casi  di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a
condizione  che  risulti  chiaramente dalla valutazione dei rischi di
cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e'
superato  nell'aria  dell'ambiente  di  lavoro,  non si applicano gli
articoli  250  ((251,  comma 1,)), 259 e 260, comma 1, nelle seguenti
attivita':
    a)  brevi  attivita'  non continuative di manutenzione durante le
quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
    b)  rimozione  senza deterioramento di materiali non degradati in
cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
    c)  incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto
che si trovano in buono stato;
    d)  sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai
fini  dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato
materiale.
  3.  Il  datore  di  lavoro  effettua nuovamente la valutazione ogni
qualvolta   si   verifichino  modifiche  che  possono  comportare  un
mutamento  significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
  4.  La  Commissione  consultiva  permanente  di  cui all'articolo 6
provvede  a definire orientamenti pratici per la determinazione delle
esposizioni sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2.
                              Art. 250. 
                              Notifica 
 
  1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il  datore
di lavoro presenta una notifica all'organo  di  vigilanza  competente
per  territorio.  ((Tale  notifica  puo'  essere  effettuata  in  via
telematica, anche  per  mezzo  degli  organismi  paritetici  o  delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.)) 
  2. La notifica di cui al comma l comprende almeno  una  descrizione
sintetica dei seguenti elementi: 
    a) ubicazione del cantiere; 
    b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; 
    c) attivita' e procedimenti applicati; 
    d) numero di lavoratori interessati; 
    e) data di inizio dei lavori e relativa durata; 
    f) misure adottate  per  limitare  l'esposizione  dei  lavoratori
all'amianto. 
  3. Il datore di lavoro provvede affinche' i  lavoratori  o  i  loro
rappresentanti abbiano  accesso,  a  richiesta,  alla  documentazione
oggetto della notifica di cui ai commi l e 2. 
  4.  Il  datore  di  lavoro,  ogni  qualvolta  una  modifica   delle
condizioni  di  lavoro  possa  comportare  un  aumento  significativo
dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali
contenenti amianto, effettua una nuova notifica. 
                              Art. 251.
                 Misure di prevenzione e protezione

  1.   In   tutte   le   attivita'  di  cui  all'articolo  246,  ((la
concentrazione  nell'aria  della)) polvere proveniente dall'amianto o
dai  materiali  contenenti  amianto  nel  luogo di lavoro deve essere
ridotta  al  minimo  e,  in  ogni caso, al di sotto del valore limite
fissato  nell'articolo  254,  in  particolare  mediante  le  seguenti
misure:
    a)  il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti
alla  polvere  proveniente  dall'amianto  o  da  materiali contenenti
amianto deve essere limitato al numero piu' basso possibile;
    ((b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di
protezione  individuale  (DPI)  delle vie respiratorie con fattore di
protezione   operativo   adeguato   alla  concentrazione  di  amianto
nell'aria.    La   protezione   deve   essere   tale   da   garantire
all'utilizzatore  in  ogni  caso che la stima della concentrazione di
amianto  nell'aria  filtrata,  ottenuta  dividendo  la concentrazione
misurata  nell'aria  ambiente per il fattore di protezione operativo,
sia   non   superiore   ad  un  decimo  del  valore  limite  indicato
all'articolo 254;))
    c)  l'utilizzo  dei  DPI  deve  essere intervallato da periodo di
riposo  adeguati  all'impegno  fisico richiesto dal lavoro, l'accesso
alle  aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione
di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);
    d)  per  la  protezione  dei  lavoratori addetti alle lavorazioni
previste  dall'articolo  249,  comma 3, si applica quanto previsto al
comma 1, lettera b), del presente articolo;
    e)  i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da
evitare  di  produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile,
da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
    f)   tutti   i  locali  e  le  attrezzature  per  il  trattamento
dell'amianto  devono  poter  essere  sottoposti  a regolare pulizia e
manutenzione;
    g)  l'amianto  o  i materiali che rilasciano polvere di amianto o
che  contengono  amianto  devono  essere  stoccati  e  trasportati in
appositi imballaggi chiusi;
    h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro
il  piu'  presto  possibile  in  appropriati imballaggi chiusi su cui
sara'  apposta  un'etichettatura  indicante  che  contengono amianto.
Detti  rifiuti  devono essere successivamente trattati in conformita'
alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
                              Art. 252.
                          Misure igieniche

  1.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per
tutte  le  attivita'  di  cui  all'articolo 246,  il datore di lavoro
adotta le misure appropriate affinche':
    a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:
      1)   chiaramente   delimitati   e  contrassegnati  da  appositi
cartelli;
      2)  accessibili  esclusivamente  ai  lavoratori  che vi debbano
accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
      3) oggetto del divieto di fumare;
    b) siano  predisposte  aree speciali che consentano ai lavoratori
di  mangiare  e  bere  senza  rischio di contaminazione da polvere di
amianto;
    c) siano  messi  a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti
di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
    d) detti  indumenti  di  lavoro  o protettivi restino all'interno
dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il
lavaggio  in  lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in
contenitori  chiusi,  qualora  l'impresa  stessa non vi provveda o in
caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo
le vigenti disposizioni;
    e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo
separato da quello destinato agli abiti civili;
    f) i  lavoratori  possano disporre di impianti sanitari adeguati,
provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
    g) l'equipaggiamento  protettivo  sia  custodito in locali a tale
scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano
prese  misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o
deteriorato prima di ogni utilizzazione.
                              Art. 253.
                     Controllo dell'esposizione

  1.  Al  fine  di  garantire  il  rispetto del valore limite fissato
all'articolo  254  e  in  funzione  dei  risultati  della valutazione
iniziale  dei  rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la
misurazione  della  concentrazione  di fibre di amianto nell'aria del
luogo  di  lavoro  tranne  nei  casi  in  cui ricorrano le condizioni
previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono
riportati nel documento di valutazione dei rischi.
  2.   Il   campionamento   deve   essere   rappresentativo   ((della
concentrazione  nell'aria  della)) polvere proveniente dall'amianto o
dai materiali contenenti amianto.
  3.   I  campionamenti  sono  effettuati  previa  consultazione  dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
  4.  Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in
possesso  di  idonee  qualifiche  nell'ambito  del  servizio  di  cui
all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati
((da laboratori qualificati)) ai sensi del decreto del Ministro della
sanita'  in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 178 del 25
ottobre 1996.
  5.  La  durata  dei campionamenti deve essere tale da consentire di
stabilire   un'esposizione   rappresentativa,   per   un  periodo  di
riferimento  di  otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel
tempo.
  6.  Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza
tramite  microscopia  a  contrasto  di  fase,  applicando  il  metodo
raccomandato  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita' (OMS) nel
1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
  7.  Ai  fini  della  misurazione  dell'amianto nell'aria, di cui al
comma  l,  si  prendono  in  considerazione  unicamente  le fibre che
abbiano  una  lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza
inferiore  a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia
superiore a 3:1.
                              Art. 254.
                            Valore limite

  1.  Il  valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1
fibre  per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel
tempo  di  riferimento  di  otto  ore.  I datori di lavoro provvedono
affinche'  nessun  lavoratore  sia  esposto  a  una concentrazione di
amianto nell'aria superiore al valore limite.
  2.  Quando  il  valore limite fissato al comma l viene superato, il
datore  di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu'
presto  possibile  le misure appropriate per ovviare alla situazione.
Il  lavoro  puo'  proseguire  nella  zona interessata solo se vengono
prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
  3.  Per  verificare  l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il
datore  di  lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione
della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
  4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri
mezzi ((e per rispettare il valore limite)) e' necessario l'uso di un
dispositivo  di  protezione  individuale  delle  vie respiratorie con
fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni
previste  dall'articolo  251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI
deve  essere  intervallato  da periodi di riposo adeguati all'impegno
fisico  richiesto  dal  lavoro;  l'accesso  alle  aree di riposo deve
essere  preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256,
comma 4, lettera d).
  5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma 4, il datore di lavoro, previa
consultazione  con  i  lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i
periodi  di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle
condizioni climatiche.
                              Art. 255.
                  Operazioni lavorative particolari

  1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante
l'adozione   di   misure   tecniche   preventive   per   limitare  la
concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che questa superi
il  valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta
adeguate  misure  per  la  protezione  dei  lavoratori addetti, ed in
particolare:
    a) fornisce  ai  lavoratori un adeguato dispositivo di protezione
delle  vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali
tali  da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1,
lettera b);
    b) provvede  all'affissione  di  cartelli  per  segnalare  che si
prevede il superamento del valore limite di esposizione;
    c) adotta  le misure necessarie per impedire la dispersione della
polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
    d) consulta   i   lavoratori  o  i  loro  rappresentanti  di  cui
all'articolo 46  sulle  misure  da adottare prima di procedere a tali
attivita'.
                              Art. 256.
           Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

  1.  I  lavori  di  demolizione  o di rimozione dell'amianto possono
essere  effettuati  solo  da  imprese rispondenti ai requisiti di cui
((all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)).
  2.  Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione
o  di  rimozione  dell'amianto  o  di materiali contenenti amianto da
edifici,  strutture,  apparecchi  e  impianti,  nonche'  dai mezzi di
trasporto, predispone un piano di lavoro.
  3.  Il  piano  di  cui  al comma 2 prevede le misure necessarie per
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
e la protezione dell'ambiente esterno.
  4.  Il  piano,  in particolare, prevede e contiene informazioni sui
seguenti punti:
    a)  rimozione  dell'amianto  o  dei  materiali contenenti amianto
prima  dell'applicazione  delle  tecniche  di demolizione, a meno che
tale  rimozione  non  possa  costituire  per  i lavoratori un rischio
maggiore  di  quello  rappresentato  dal  fatto  che  l'amianto  o  i
materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
    b)  fornitura  ai  lavoratori di idonei dispositivi di protezione
individuale;
    c)   verifica   dell'assenza  di  rischi  dovuti  all'esposizione
all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione
o di rimozione dell'amianto;
    d)  adeguate  misure  per la protezione e la decontaminazione del
personale incaricato dei lavori;
    e)  adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta
e lo smaltimento dei materiali;
    f)  adozione,  nel  caso  in  cui sia previsto il superamento dei
valori   limite   di  cui  all'articolo  254,  delle  misure  di  cui
all'articolo  255,  adattandole  alle particolari esigenze del lavoro
specifico;
    g)  natura  dei  lavori  ((,  data  di  inizio))  e  loro  durata
presumibile;
    h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
   i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
    l)  caratteristiche  delle  attrezzature  o  dispositivi  che  si
intendono  utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed
e).
  5.  Copia  del  piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza,
almeno  30 giorni prima dell'inizio dei lavori. ((Se entro il periodo
di  cui  al  precedente  capoverso  l'organo di vigilanza non formula
motivata  richiesta  di integrazione o modifica del piano di lavoro e
non  rilascia  prescrizione  operativa,  il  datore  di  lavoro  puo'
eseguire  i  lavori.  L'obbligo  del preavviso di trenta giorni prima
dell'inizio  dei  lavori  non si applica nei casi di urgenza. In tale
ultima  ipotesi,  oltre  alla data di inizio, deve essere fornita dal
datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attivita'.))
  6.  L'invio  della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli
adempimenti ((di cui all'articolo 250)).
  7.  Il  datore  di  lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
                              Art. 257.
                     Informazione dei lavoratori

  1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 36, il datore di
lavoro  fornisce  ai  lavoratori,  prima  che  essi  siano adibiti ad
attivita'   comportanti  esposizione  ad  amianto,  nonche'  ai  loro
rappresentanti, informazioni su:
    a) i  rischi  per  la  salute dovuti all'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
    b) le  specifiche  norme  igieniche da osservare, ivi compresa la
necessita' di non fumare;
    c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e
dei dispositivi di protezione individuale;
    d) le  misure  di precauzione particolari da prendere nel ridurre
al minimo l'esposizione;
    e) l'esistenza  del  valore  limite  di cui all'articolo 254 e la
necessita' del monitoraggio ambientale.
  2.  Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle
misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori
superiori  al  valore  limite fissato dall'articolo 254, il datore di
lavoro  informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i
loro  rappresentanti  del superamento e delle cause dello stesso e li
consulta  sulle  misure  da  adottare  o,  nel caso in cui ragioni di
urgenza  non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore
di  lavoro  informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro
rappresentanti delle misure adottate.
                              Art. 258.
                      Formazione dei lavoratori

  1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 37, il datore di
lavoro  assicura  che  tutti  i  lavoratori  esposti o potenzialmente
esposti   a   polveri  contenenti  amianto  ricevano  una  formazione
sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
  2.   Il   contenuto   della   formazione   deve  essere  facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze  e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di
sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
    a) le  proprieta'  dell'amianto  e  i  suoi effetti sulla salute,
incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
    b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
    c) le    operazioni   che   possono   comportare   un'esposizione
all'amianto  e  l'importanza  dei controlli preventivi per ridurre al
minimo tale esposizione;
    d) le  procedure  di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature
di protezione;
    e) la  funzione,  la scelta, la selezione, i limiti e la corretta
utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
    f) le procedure di emergenza;
    g) le procedure di decontaminazione;
    h) l'eliminazione dei rifiuti;
    i) la necessita' della sorveglianza medica.
  3.  Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto
e  alla  bonifica  delle  aree  interessate  i lavoratori che abbiano
frequentato    i   corsi   di   formazione   professionale   di   cui
all'articolo 10,  comma 2,  lettera h), della legge 27 marzo 1992, n.
257.
                              Art. 259.
                       Sorveglianza sanitaria

  1.  I  lavoratori  addetti  alle  opere  di manutenzione, rimozione
dell'amianto  o  dei  materiali  contenenti  amianto,  smaltimento  e
trattamento   dei  relativi  rifiuti,  nonche'  bonifica  delle  aree
interessate ((di)) cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo
svolgimento  dei  suddetti  lavori e periodicamente, almeno una volta
ogni tre anni, o con periodicita' fissata dal medico competente, sono
sottoposti   ((a   sorveglianza   sanitaria   finalizzata   anche   a
verificare))  la  possibilita' di indossare dispositivi di protezione
respiratoria durante il lavoro.
  2.  I  lavoratori che durante la loro attivita' sono stati iscritti
anche  una  sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo
243,  comma  1,  sono  sottoposti ad una visita medica all'atto della
cessazione  del  rapporto  di  lavoro;  in  tale  occasione il medico
competente  deve  fornire  al lavoratore le indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita' di sottoporsi a
successivi accertamenti sanitari.
  3.  Gli  accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi
individuale,  l'esame  clinico generale ed in particolare del torace,
nonche' esami della funzione respiratoria.
  4.   Il   medico   competente,  sulla  base  dell'evoluzione  delle
conoscenze  scientifiche  e  dello  stato  di  salute del lavoratore,
valuta  l'opportunita'  di  effettuare altri esami quali la citologia
dell'espettorato,    l'esame    radiografico    del   torace   o   la
tomodensitometria.  ((Ai  fini  della  valutazione  di  cui  al primo
periodo  il  medico  competente  privilegia  gli esami non invasivi e
quelli per i quali e' documentata l'efficacia diagnostica.))
                              Art. 260.
      Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

  1.  Il  datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246,
che  nonostante  le misure di contenimento della dispersione di fibre
nell'ambiente    e   l'uso   di   idonei   DPI,   nella   valutazione
dell'esposizione  accerta  che  l'esposizione  e'  stata  superiore a
quella  prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si
siano  trovati  nelle  condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive
nel  registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli
organi  di  vigilanza  ed  all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve
intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non
permanente  condizione  di  esposizione  superiore  a quanto indicato
all'articolo 251, comma 1, lettera b).
  2.  Il  datore  di  lavoro,  su  richiesta, fornisce agli organi di
vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma l.
  3.  Il  datore  di  lavoro,  in  caso di cessazione del rapporto di
lavoro,   trasmette   all'ISPESL   ((,  per  il  tramite  del  medico
competente,))  la  cartella  sanitaria  e  di  rischio del lavoratore
interessato,  unitamente  alle  annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1.
  4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per
un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.
                              Art. 261.
                             Mesoteliomi

  1.  Nei  casi  accertati  di  mesotelioma,  trovano applicazione le
disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.

Capo IV

Sanzioni

 

                              Art. 262.
        (( (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

  1. Il datore di lavoro e' punito:
    a)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236,
commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;
    b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000
euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6.
  2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
    a)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400  euro  per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1,
3,  4  e  5,  229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2,
241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4,
251,  252,  253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258,
259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
    b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000
euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi
1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
    c)  con  l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000
euro  per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi
5 e 7;
    d)  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per  la  violazione  degli  articoli  243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253,
comma 3, e 260, commi 2 e 3.))
                              Art. 263.
                    (( (Sanzioni per il preposto)

  1.  Con  riferimento  alle previsioni di cui al presente titolo, il
preposto e' punito:
    a)  con  l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600
euro  per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e
5,  235,  236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248,
comma 1, e 254;
    b)  con  l'arresto  fino  a un mese o con l'ammenda da 250 a 1000
euro  per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239,
commi 1, 2 e 4.))
                              Art. 264.
                (( Sanzioni per il medico competente

  1. Il medico competente e' punito:
    a)  con  l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200
euro  per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e
6, 230, e 242, comma 4;
    b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro
per la violazione dell'articolo 243, comma 2.))
                            Art. 264-bis
(( (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

  1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 238, comma 2,
e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 100 a 450
euro.))
                              Art. 265.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106))

Titolo X

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Capo I

 

                              Art. 266.
                        Campo di applicazione

  1.  Le  norme del presente titolo si applicano a tutte le attivita'
lavorative  nelle  quali  vi  e'  rischio  di  esposizione  ad agenti
biologici.
  2.  Restano  ferme le disposizioni particolari di recepimento delle
norme    comunitarie    sull'impiego   confinato   di   microrganismi
geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati.
                              Art. 267.
                             Definizioni

  1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:
    a) agente    biologico:    qualsiasi   microrganismo   anche   se
geneticamente  modificato,  coltura  cellulare ed endoparassita umano
che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
    b) microrganismo:  qualsiasi  entita' microbiologica, cellulare o
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
    c) coltura  cellulare:  il  risultato  della crescita in vitro di
cellule derivate da organismi pluricellulari.
                              Art. 268.
               Classificazione degli agenti biologici

  1.  Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi
a seconda del rischio di infezione:
    a) agente  biologico  del  gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilita' di causare malattie in soggetti umani;
    b) agente  biologico  del  gruppo  2:  un agente che puo' causare
malattie   in   soggetti   umani   e  costituire  un  rischio  per  i
lavoratori; e' poco probabile che si propaga nella comunita'; sono di
norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
    c) agente  biologico  del  gruppo  3:  un agente che puo' causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori; l'agente biologico puo' propagarsi nella comunita', ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
    d) agente  biologico  del  gruppo 4: un agente biologico che puo'
provocare  malattie  gravi  in  soggetti umani e costituisce un serio
rischio  per  i  lavoratori  e  puo' presentare un elevato rischio di
propagazione   nella  comunita';  non  sono  disponibili,  di  norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
  2.  Nel  caso  in cui l'agente biologico oggetto di classificazione
non  puo'  essere  attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due
gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio piu'
elevato tra le due possibilita'.
  3.   L'allegato   XLVI  riporta  l'elenco  degli  agenti  biologici
classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
                              Art. 269.
                            Comunicazione

  1.  Il  datore  di  lavoro  che  intende  esercitare  attivita' che
comportano  uso  di  agenti  biologici  dei  gruppi  2  o 3, comunica
all'organo  di  vigilanza  territorialmente  competente  le  seguenti
informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:
    a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
    b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.
  2.  Il  datore  di lavoro che e' stato autorizzato all'esercizio di
attivita'  che  comporta  l'utilizzazione  di un agente biologico del
gruppo 4 e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
  3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta
si   verificano   nelle  lavorazioni  mutamenti  che  comportano  una
variazione  significativa  del  rischio  per  la  salute sul posto di
lavoro,  o,  comunque,  ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo
agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
  4.  Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni
di cui al comma 1.
  5.  Ove  le  attivita'  di cui al comma 1 comportano la presenza di
microrganismi  geneticamente  modificati,  ai  quali  si  applicano i
livelli  di  contenimento  2,  3  e 4 individuati all'allegato IV del
decreto  legislativo  12 aprile  2001, n. 206, il documento di cui al
comma 1,  lettera b),  e'  sostituito  da  copia della documentazione
prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
  6.  I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti
alla  comunicazione  di  cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli
agenti biologici del gruppo 4.
                              Art. 270.
                           Autorizzazione

  1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della
propria  attivita',  un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di
autorizzazione  del  ((Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle
politiche sociali)).
  2. La richiesta di autorizzazione e' corredata da:
    a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
    b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
  3.   L'autorizzazione  e'  rilasciata  dai  competenti  uffici  del
((Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali))
sentito  il  parere  dell'Istituto  superiore  di sanita'. Essa ha la
durata  di 5 anni ed e' rinnovabile. L'accertamento del venir meno di
una  delle  condizioni  previste  per l'autorizzazione ne comporta la
revoca.
  4.  Il  datore  di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al
comma  1  informa  il  ((Ministero  del  lavoro, della salute e delle
politiche  sociali))  di  ogni  nuovo  agente  biologico del gruppo 4
utilizzato,  nonche'  di  ogni  avvenuta  cessazione di impiego di un
agente biologico del gruppo 4.
  5.  I  laboratori  che  forniscono  un  servizio  diagnostico  sono
esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
  6.  Il  ((Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche
sociali))  comunica all'organo di vigilanza competente per territorio
le    autorizzazioni    concesse   e   le   variazioni   sopravvenute
nell'utilizzazione  di  agenti biologici del gruppo 4. Il ((Ministero
del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali)) istituisce ed
aggiorna  un  elenco  di  tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei
quali e' stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni
di cui ai commi 1 e 4.

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

 

                              Art. 271.
                       Valutazione del rischio

  1.  Il  datore  di  lavoro,  nella  valutazione  del rischio di cui
all'articolo 17,  comma 1,  tiene  conto  di  tutte  le  informazioni
disponibili  relative  alle  caratteristiche  dell'agente biologico e
delle modalita' lavorative, ed in particolare:
    a) della  classificazione degli agenti biologici che presentano o
possono  presentare  un pericolo per la salute umana quale risultante
dall'allegato  XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di
lavoro  stesso  sulla  base delle conoscenze disponibili e seguendo i
criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
    b) dell'informazione    sulle   malattie   che   possono   essere
contratte;
    c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
    d) della  conoscenza  di  una patologia della quale e' affetto un
lavoratore,  che  e'  da  porre in correlazione diretta all'attivita'
lavorativa svolta;
    e) delle  eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorita'
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
    f) del   sinergismo   dei  diversi  gruppi  di  agenti  biologici
utilizzati.
  2.  Il  datore  di  lavoro  applica  i  principi  di  buona  prassi
microbiologica,  ed  adotta,  in  relazione  ai  rischi accertati, le
misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole
alle particolarita' delle situazioni lavorative.
  3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1   in   occasione   di   modifiche  dell'attivita'  lavorativa
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
  4. Nelle attivita', quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione
di  operare  con  agenti  biologici,  possono implicare il rischio di
esposizioni  dei  lavoratori  agli  stessi,  il datore di lavoro puo'
prescindere   dall'applicazione   delle   disposizioni  di  cui  agli
articoli 273,  274,  commi 1  e  2,  275,  comma 3,  e 279, qualora i
risultati  della  valutazione  dimostrano  che  l'attuazione  di tali
misure non e' necessaria.
  5.  Il  documento  di cui all'articolo 17 e' integrato dai seguenti
dati:
    a) le  fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio
di esposizione ad agenti biologici;
    b) il  numero  dei  lavoratori  addetti  alle  fasi  di  cui alla
lettera a);
    c) le  generalita' del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
    d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonche' le misure
preventive e protettive applicate;
    e) il  programma  di  emergenza  per la protezione dei lavoratori
contro  i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o
del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
  6.   Il   rappresentante  per  la  sicurezza  e'  consultato  prima
dell'effettuazione  della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso
anche ai dati di cui al comma 5.
                              Art. 272.
             Misure tecniche, organizzative, procedurali

  1.  In  tutte  le  attivita'  per  le  quali  la valutazione di cui
all'articolo  271  evidenzia  rischi  per la salute dei lavoratori il
datore  di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali,
per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
  2. In particolare, il datore di lavoro:
    a)  evita  l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo
di attivita' lavorativa lo consente;
    b)  limita  al  minimo  i  lavoratori  esposti,  o potenzialmente
esposti, al rischio di agenti biologici;
    c)   progetta  adeguatamente  i  processi  lavorativi  ((,  anche
attraverso  l'uso  di  dispositivi  di  sicurezza  atti  a proteggere
dall'esposizione accidentale ad agenti biologici));
    d)  adotta  misure  collettive  di  protezione  ovvero  misure di
protezione  individuali  qualora non sia possibile evitare altrimenti
l'esposizione;
    e)  adotta  misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la
propagazione  accidentale  di  un agente biologico fuori dal luogo di
lavoro;
    f)   usa   il   segnale   di   rischio  biologico,  rappresentato
nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
    g)  elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare
campioni di origine umana ed animale;
    h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
    i)  verifica  la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro
al  di  fuori  del  contenimento  fisico  primario,  se  necessario o
tecnicamente realizzabile;
    l)    predispone    i    mezzi   necessari   per   la   raccolta,
l'immagazzinamento  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti in condizioni di
sicurezza,    mediante   l'impiego   di   contenitori   adeguati   ed
identificabili  eventualmente  dopo  idoneo  trattamento  dei rifiuti
stessi;
    m)  concorda  procedure  per  la manipolazione ed il trasporto in
condizioni   di   sicurezza   di  agenti  biologici  all'interno  ((e
all'esterno)) del luogo di lavoro.
                              Art. 273.
                          Misure igieniche

  1.  In  tutte  le  attivita'  nelle  quali  la  valutazione  di cui
all'articolo  271  evidenzia  rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro assicura che:
    a)   i   lavoratori  dispongano  dei  servizi  sanitari  adeguati
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonche', se del caso, di
lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
    b)  i  lavoratori  abbiano  in  dotazione indumenti protettivi od
altri  indumenti  idonei,  da  riporre  in posti separati dagli abiti
civili;
    c)  i  dispositivi di protezione individuale ((ove non siano mono
uso,))   siano   controllati,   disinfettati   e   puliti  dopo  ogni
utilizzazione,  provvedendo  altresi'  a  far  riparare  o sostituire
quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
    d)  gli  indumenti  di  lavoro  e  protettivi  che possono essere
contaminati  da  agenti  biologici vengano tolti quando il lavoratore
lascia  la  zona  di  lavoro,  conservati  separatamente  dagli altri
indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
  2.  Nelle  aree  di  lavoro  in  cui c'e' rischio di esposizione e'
vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al
consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
                              Art. 274.
       Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

  1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in
sede  di  valutazione  dei rischi, presta particolare attenzione alla
possibile  presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o
degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale
presenza comporta in relazione al tipo di attivita' svolta.
  2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro
definisce  e  provvede a che siano applicate procedure che consentono
di   manipolare,   decontaminare   ed   eliminare  senza  rischi  per
l'operatore e per la comunita', i materiali ed i rifiuti contaminati.
  ((3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali
che  sono,  o  potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del
gruppo  2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al
minimo  il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell'
allegato   XLVII   in   funzione   delle  modalita'  di  trasmissione
dell'agente biologico.))
                              Art. 275.
         Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

  1.  Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI,
punto  6,  nei  laboratori  comportanti l'uso di agenti biologici dei
gruppi  2,  3  o  4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei
locali   destinati   ad   animali   da   laboratorio  deliberatamente
contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure
di contenimento in conformita' all'allegato XLVII.
  2.  Il  datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia
eseguito:
    a)  in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
    b)  in  aree  di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
    c)  in  aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
  3.  Nei  laboratori  comportanti  l'uso  di materiali con possibile
contaminazione  da  agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali
destinati  ad  animali  da  esperimento,  possibili portatori di tali
agenti,  il  datore  di  lavoro adotta misure corrispondenti almeno a
quelle del secondo livello di contenimento.
  4.  Nei  luoghi  di  cui  ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti
biologici  non ancora classificati, ma il cui uso puo' far sorgere un
rischio  grave  per  la  salute  dei  lavoratori, il datore di lavoro
adotta  misure  corrispondenti  almeno  a quelle del terzo livello di
contenimento.
  5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il ((Ministero del
lavoro,  della salute e delle politiche sociali)), sentito l'Istituto
superiore  di  sanita',  puo' individuare misure di contenimento piu'
elevate.
                              Art. 276.
            Misure specifiche per i processi industriali

  1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII,
punto  6,  nei  processi  industriali  comportanti  l'uso  di  agenti
biologici  dei  gruppi  2,  3  e 4, il datore di lavoro adotta misure
opportunamente  scelte  tra  quelle  elencate  nell'allegato  XLVIII,
tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.
  2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso
puo'  far  sorgere  un rischio grave per la salute dei lavoratori, il
datore  di  lavoro  adotta  misure corrispondenti almeno a quelle del
terzo livello di contenimento.
                              Art. 277. 
                         Misure di emergenza 
 
  1. Se si verificano incidenti che possono provocare la  dispersione
nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4,
i lavoratori devono abbandonare immediatamente la  zona  interessata,
cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi,
con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. 
  2. Il datore di lavoro informa al piu' presto l'organo di vigilanza
territorialmente   competente,   nonche'   i   lavoratori    ed    il
rappresentante per la sicurezza,  dell'evento,  delle  cause  che  lo
hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha  gia'
adottato,  per  porre  rimedio  alla  situazione   creatasi.   ((Tale
comunicazione puo' essere effettuata in  via  telematica,  anche  per
mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro.)) 
  3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro  o  al
dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio  o  incidente  relativo
all'uso di agenti biologici. 
                              Art. 278.
                      Informazioni e formazione

  1.   Nelle   attivita'   per   le   quali  la  valutazione  di  cui
all'articolo 271  evidenzia  rischi  per la salute dei lavoratori, il
datore  di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili,  informazioni  ed  istruzioni, in particolare per quanto
riguarda:
    a) i   rischi   per   la  salute  dovuti  agli  agenti  biologici
utilizzati;
    b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
    c) le misure igieniche da osservare;
    d) la  funzione  degli  indumenti  di  lavoro  e protettivi e dei
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
    e) le  procedure  da  seguire  per  la  manipolazione  di  agenti
biologici del gruppo 4;
    f) il  modo  di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure
da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
  2.  Il  datore  di  lavoro  assicura  ai  lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
  3.  L'informazione  e  la  formazione  di  cui  ai commi 1 e 2 sono
fornite  prima  che  i  lavoratori  siano  adibiti  alle attivita' in
questione,  e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque
ogni  qualvolta  si  verificano  nelle  lavorazioni  cambiamenti  che
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
  4.  Nel  luogo  di  lavoro  sono  apposti in posizione ben visibile
cartelli  su  cui  sono  riportate le procedure da seguire in caso di
infortunio od incidente.

Capo III

Sorveglianza sanitaria

 

                              Art. 279.
                       Prevenzione e controllo

  ((1.  Qualora  l'esito  della  valutazione del rischio ne rilevi la
necessita'  i  lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.))
  2.  Il  datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali,
anche  per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali
di protezione, fra le quali:
    a)   la  messa  a  disposizione  di  vaccini  efficaci  per  quei
lavoratori  che  non  sono  gia' immuni all'agente biologico presente
nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
    b)   l'allontanamento   temporaneo   del  lavoratore  secondo  le
procedure dell'articolo 42.
  3.   Ove   gli   accertamenti  sanitari  abbiano  evidenziato,  nei
lavoratori  esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza
di  anomalia  imputabile  a tale esposizione, il medico competente ne
informa il datore di lavoro.
  4.  A  seguito  dell'informazione  di  cui  al comma 3 il datore di
lavoro  effettua  una  nuova  valutazione  del rischio in conformita'
all'articolo 271.
  5.   Il   medico   competente   fornisce   ai  lavoratori  adeguate
informazioni  sul  controllo  sanitario  cui  sono sottoposti e sulla
necessita'  di  sottoporsi  ad  accertamenti  sanitari  anche dopo la
cessazione  dell'attivita'  che  comporta  rischio  di  esposizione a
particolari  agenti  biologici individuati nell'allegato XLVI nonche'
sui   vantaggi  ed  inconvenienti  della  vaccinazione  e  della  non
vaccinazione.
                              Art. 280.
          Registri degli esposti e degli eventi accidentali

  1.  I lavoratori addetti ad attivita' comportanti uso di agenti del
gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati,
per  ciascuno  di essi, l'attivita' svolta, l'agente utilizzato e gli
eventuali casi di esposizione individuale.
  ((2.  Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui
al  comma  1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante
per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
  3. Il datore di lavoro:
    a)  consegna  copia  del  registro di cui al comma 1 all'ISPESL e
all'organo  di  vigilanza  competente  per territorio, comunicando ad
essi  ogni  tre  anni  e  comunque  ogni qualvolta questi ne facciano
richiesta,le variazioni intervenute;
    b)  comunica  all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per
territorio la cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui
al  comma  1,  fornendo  al  contempo l'aggiornamento dei dati che li
riguardano  e  consegna  al  medesimo Istituto per tramite del medico
competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
    c)  in  caso  di  cessazione  di attivita' dell'azienda, consegna
all'Istituto   superiore   di   sanita'  e  all'organo  di  vigilanza
competente  per  territorio  copia  del registro di cui al comma 1 ed
all'ISPESL  copia  del  medesimo  registro nonche' per il tramite del
medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;
    d)  in  caso  di  assunzione  di  lavoratori che hanno esercitato
attivita'  che  comportano  rischio di esposizione allo stesso agente
richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro  di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e
di rischio;))
  4.  Le  annotazioni  individuali  contenute  nel registro di cui al
comma  1  e  le  cartelle  sanitarie e di rischio sono conservate dal
datore  di  lavoro  fino  a  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro e
dall'ISPESL  fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attivita' che
espone  ad  agenti  biologici. Nel caso di agenti per i quali e' noto
che  possono  provocare  infezioni  consistenti o latenti o che danno
luogo  a  malattie  con recrudescenza periodica per lungo tempo o che
possono  avere  gravi  sequele  a  lungo  termine  tale periodo e' di
quaranta anni.
  5.  La  documentazione  di  cui  ai precedenti commi e' custodita e
trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
  6.  I modelli e le modalita' di tenuta del registro di cui al comma
1  e  delle  cartelle  sanitarie  e  di  rischio sono determinati con
decreto  del  Ministro  della  salute e del lavoro e della previdenza
sociale sentita la Commissione consultiva permanente. ((6))
  7.  L'ISPESL trasmette annualmente al ((Ministero del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali))  dati di sintesi relativi alle
risultanze del registro di cui al comma 1.
------------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.  Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l'art. 1, comma
1,  lettera  a))  che al presente articolo, le parole: "Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale"  e le parole: "Ministero della
salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero
del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali"; le parole:
"Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale"  e  le parole:
"Ministro  della  salute",  ovunque  presenti,  sono sostituite dalle
seguenti:  "Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche
sociali".
                              Art. 281.
             Registro dei casi di malattia e di decesso

  1.  Presso  l'ISPESL  e'  tenuto  un  registro dei casi di malattia
ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
  2.  I  medici, nonche' le strutture sanitarie, pubbliche o private,
che  refertano  i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma
1,   trasmettono   all'ISPESL  copia  della  relativa  documentazione
clinica.
  3.  Con  decreto  dei  Ministri  della  salute e del lavoro e della
previdenza   sociale,   sentita   la   Commissione  consultiva,  sono
determinati  il  modello e le modalita' di tenuta del registro di cui
al comma 1, nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione
di cui al comma 2.
  4.  Il  ((Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche
sociali)) fornisce alla Commissione CE, su richiesta, informazioni su
l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

Capo IV

Sanzioni

 

                              Art. 282.
     (( (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)

  1.  Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con  l'ammenda  da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo
271, commi 1, 3 e 5.
  2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
    a)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400  euro  per  la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271,
comma  2,  272,  273,  comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279,
commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
    b)  con  l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000
euro  per  la  violazione  degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277,
comma 2;
    c)  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4.))
                              Art. 283.
                 (( (Sanzioni a carico dei preposti)

  1.  Con  riferimento  alle previsioni di cui al presente titolo, il
preposto  e'  punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
400  a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272,
274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.))
                              Art. 284.
            (( (Sanzioni a carico del medico competente)

  1.  Il  medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o
con  l'ammenda  da  300  a 1.200 euro per la violazione dell'articolo
279, comma 3.))
                              Art. 285.
                (( (Sanzioni a carico dei lavoratori)

  1. I lavoratori sono puniti:
    a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro
per la violazione dell'articolo 277, comma 3;
    b)  con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a
400 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 1.))
                              Art. 286.
(( (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

  1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2,
e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 100 a 450
euro.))

((Titolo X-bis

PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO))


 

                            Art. 286-bis. 
                     ((Ambito di applicazione)) 
 
  ((1. Le disposizioni del presente titolo si  applicano  a  tutti  i
lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attivita'
sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro,  indipendentemente
dalla  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i  tirocinanti,   gli
apprendisti,  i  lavoratori  a  tempo   determinato,   i   lavoratori
somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria
e i sub-fornitori.)) 
                            Art. 286-ter. 
                           ((Definizioni)) 
 
  ((1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo
si intende per: 
    a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del
settore pubblico e privato in cui si  svolgono  attivita'  e  servizi
sanitari sottoposti alla responsabilita' organizzativa e  decisionale
del datore di lavoro; 
    b) dispositivi medici taglienti: oggetti  o  strumenti  necessari
all'esercizio di  attivita'  specifiche  nel  quadro  dell'assistenza
sanitaria, che possono tagliare, pungere  o  infettare.  Gli  oggetti
taglienti  o  acuminati  sono  considerati,  ai  sensi  del  presente
decreto, attrezzature di lavoro; 
    c)  misure  di  prevenzione  specifiche:  misure   adottate   per
prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel  quadro  della
prestazione  di  servizi  e   dello   svolgimento   delle   attivita'
direttamente connesse all'assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso
l'impiego  di  attrezzature  ritenute  tecnicamente  piu'  sicure  in
relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici
taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di  meccanismo
di protezione  e  di  sicurezza,  in  grado  di  proteggere  le  mani
dell'operatore durante e al termine della procedura per la  quale  il
dispositivo  stesso  e'  utilizzato  e  di  assicurare   una   azione
protettiva  permanente  nelle  fasi   di   raccolta   e   smaltimento
definitivo; 
    d) subfornitore: ogni persona che operi in  attivita'  e  servizi
direttamente legati all'assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro
di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.)) 
                          Art. 286-quater. 
                    ((Misure generali di tutela)) 
 
  ((1. Il datore di lavoro ha l'obbligo  di  garantire  la  salute  e
sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita
professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del
lavoro, provvedendo in particolare: 
    a) ad assicurare che il  personale  sanitario  sia  adeguatamente
formato e dotato di risorse  idonee  per  operare  in  condizioni  di
sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate
da dispositivi medici taglienti; 
    b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al  massimo
il  rischio  di   ferite   ed   infezioni   sul   lavoro   attraverso
l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto
delle  tecnologie  piu'   avanzate,   dell'organizzazione   e   delle
condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali  legati  all'esercizio
della  professione  e  dell'influenza   esercitata   sui   lavoratori
dall'ambiente di lavoro; 
    c) a creare le condizioni  tali  da  favorire  la  partecipazione
attiva dei lavoratori  e  dei  loro  rappresentanti  all'elaborazione
delle politiche globali di prevenzione; 
    d)  a  non  supporre  mai  inesistente  un  rischio,   applicando
nell'adozione delle misure di  prevenzione  un  ordine  di  priorita'
rispondente ai principi  generali  dell'articolo  6  della  direttiva
89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva  2000/54/CE,  al
fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro
sicuro,   instaurando    un'appropriata    collaborazione    con    i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
    e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione  attraverso
un'azione  comune   di   coinvolgimento   dei   lavoratori   e   loro
rappresentanti; 
    f)  a  pianificare  ed   attuare   iniziative   di   prevenzione,
sensibilizzazione,  informazione  e  formazione  e  monitoraggio  per
valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta  nei
luoghi di lavoro interessati; 
    g) a promuovere la  segnalazione  degli  infortuni,  al  fine  di
evidenziare le cause sistemiche.)) 
                         Art. 286-quinquies. 
                     ((Valutazione dei rischi)) 
 
  ((1. Il datore di lavoro,  nella  valutazione  dei  rischi  di  cui
all'articolo 17, comma 1, deve garantire che  la  stessa  includa  la
determinazione del livello  di  rischio  espositivo  a  malattie  che
possono essere contratte in relazione alle modalita'  lavorative,  in
maniera da coprire tutte le  situazioni  di  rischio  che  comportano
ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione,
nella consapevolezza dell'importanza di un  ambiente  di  lavoro  ben
organizzato e dotato delle necessarie risorse. 
  2. Il datore  di  lavoro,  nella  valutazione  dei  rischi  di  cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve  altresi'  individuare  le
necessarie misure tecniche, organizzative e  procedurali  riguardanti
le   condizioni   lavorative,   il   livello   delle   qualificazioni
professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e  l'influenza
dei fattori connessi  con  l'ambiente  di  lavoro,  per  eliminare  o
diminuire i rischi professionali valutati.)) 
                          Art. 286-sexies. 
                ((Misure di prevenzione specifiche)) 
 
  ((1.  Qualora  la  valutazione  dei  rischi  di  cui   all'articolo
286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di
infezione, il datore di lavoro deve adottare  le  misure  di  seguito
indicate: 
    a) definizione  e  attuazione  di  procedure  di  utilizzo  e  di
eliminazione in  sicurezza  di  dispositivi  medici  taglienti  e  di
rifiuti contaminati con  sangue  e  materiali  biologici  a  rischio,
garantendo l'installazione di  contenitori  debitamente  segnalati  e
tecnicamente  sicuri  per  la  manipolazione  e  lo  smaltimento   di
dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta,
posti quanto piu' vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o
depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono  essere
periodicamente sottoposte a  processo  di  valutazione  per  testarne
l'efficacia  e  costituiscono  parte  integrante  dei  programmi   di
informazione e formazione dei lavoratori; 
    b) eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati  quando
tale utilizzo non sia strettamente necessario; 
    c)  adozione  di  dispositivi  medici  dotati  di  meccanismi  di
protezione e di sicurezza; 
    d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale
degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le
punture; 
    e) sorveglianza sanitaria; 
    f) effettuazione di formazione in ordine a: 
      1) uso corretto  di  dispositivi  medici  taglienti  dotati  di
meccanismi di protezione e sicurezza; 
      2) procedure da attuare per la  notifica,  la  risposta  ed  il
monitoraggio post-esposizione; 
      3) profilassi da attuare in caso di  ferite  o  punture,  sulla
base della valutazione della capacita' di infettare  della  fonte  di
rischio. 
    g)  informazione   per   mezzo   di   specifiche   attivita'   di
sensibilizzazione,  anche  in  collaborazione  con  le   associazioni
sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori  per  la
sicurezza,  attraverso  la  diffusione  di   materiale   promozionale
riguardante: programmi di sostegno da porre in essere  a  seguito  di
infortuni, differenti rischi associati all'esposizione al  sangue  ed
ai liquidi organici e  derivanti  dall'utilizzazione  di  dispositivi
medici taglienti o acuminati, norme di precauzione  da  adottare  per
lavorare in condizioni di sicurezza,  corrette  procedure  di  uso  e
smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di
infortunio,  della  segnalazione   da   parte   del   lavoratore   di
informazioni pertinenti a completare nel dettaglio  le  modalita'  di
accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e inconvenienti
della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa  preventiva
o in caso di esposizione ad agenti biologici  per  i  quali  esistono
vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente
a tutti  i  lavoratori  ed  agli  studenti  che  prestano  assistenza
sanitaria ed attivita' ad essa correlate nel luogo di lavoro; 
    h) previsione delle procedure che devono essere adottate in  caso
di ferimento del lavoratore per: 
      1) prestare cure immediate al  ferito,  inclusa  la  profilassi
post-esposizione e  gli  esami  medici  necessari  e,  se  del  caso,
l'assistenza psicologica; 
      2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio
per l'individuazione di adeguate misure di  prevenzione,  da  attuare
attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle  modalita'
e circostanze  che  hanno  comportato  il  verificarsi  di  infortuni
derivanti da punture o ferite e i  successivi  esiti,  garantendo  la
riservatezza per il lavoratore.)) 
                          Art. 286-septies. 
                            ((Sanzioni)) 
 
  ((1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei  mesi
o con l'ammenda da 2.740 euro  a  7.014,40  euro  per  la  violazione
dell'articolo 286-quinquies. 
  2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con  l'arresto  da
tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro  per  la
violazione dell'articolo 286-sexies.)) 

Titolo XI

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Capo I

Disposizioni generali

 

                              Art. 287.
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente  titolo  prescrive  le  misure per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al
rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.
  2.  Il  presente  titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo
ove   e'   presente   un'area  con  atmosfere  esplosive,  oppure  e'
prevedibile,  sulla  base  di  indagini  geologiche, che tale area si
possa formare nell'ambiente.
  3. Il presente titolo non si applica:
    a) alle  aree  utilizzate  direttamente  per  le cure mediche dei
pazienti, nel corso di esse;
    b) all'uso  di  apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
    c) alla  produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio
ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
    d) alle   industrie  estrattive  a  cui  si  applica  il  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
    e) all'impiego   di  mezzi  di  trasporto  terrestre,  marittimo,
fluviale  e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni
di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto
delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo
al  trasporto  internazionale  di merci pericolose per vie navigabili
interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale
(ICAO),  l'Organizzazione  marittima internazionale (IMO), nonche' la
normativa  comunitaria  che incorpora i predetti accordi. Il presente
titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva.
                              Art. 288.
                             Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  titolo,  si  intende  per:  "atmosfera
esplosiva"  una  miscela  con  l'aria,  a condizioni atmosferiche, di
sostanze  infiammabili  allo  stato  di gas, vapori, nebbie o polveri
((in  cui,  dopo  accensione,  la combustione si propaga nell'insieme
della miscela incombusta)).
  ((1-bis  Per  condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle
quali    la    concentrazione    di    ossigeno   nell'atmosfera   e'
approssimativamente  del  21  per cento e che includono variazioni di
pressione  e  temperatura  al  di  sopra e al di sotto dei livelli di
riferimento,  denominate  condizioni  atmosferiche normali (pressione
pari  a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purche' tali variazioni
abbiano  un  effetto  trascurabile  sulle  proprieta' esplosive della
sostanza infiammabile o combustibile.))

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

 

                              Art. 289.
            Prevenzione e protezione contro le esplosioni

  1.   Ai  fini  della  prevenzione  e  della  protezione  contro  le
esplosioni,  sulla  base  della valutazione dei rischi e dei principi
generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta
le   misure   tecniche   e   organizzative   adeguate   alla   natura
dell'attivita';  in  particolare  il  datore  di  lavoro  previene la
formazione di atmosfere esplosive.
  2.  Se  la  natura  dell'attivita'  non  consente  di  prevenire la
formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
    a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
    b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo
da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
  3.  Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e
integrate  con  altre  contro la propagazione delle esplosioni e sono
riesaminate   periodicamente   e,  in  ogni  caso,  ogniqualvolta  si
verifichino cambiamenti rilevanti.
                              Art. 290.
                Valutazione dei rischi di esplosione

  1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1,
il  datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere
esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
    a) probabilita' e durata della presenza di atmosfere esplosive;
    b) probabilita'  che le fonti di accensione, comprese le scariche
elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
    c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e
loro possibili interazioni;
    d) entita' degli effetti prevedibili.
  2. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente.
  3.  Nella  valutazione  dei  rischi  di  esplosione  vanno presi in
considerazione  i  luoghi  che sono o possono essere in collegamento,
tramite  aperture,  con  quelli  in  cui  possono  formarsi atmosfere
esplosive.
                              Art. 291.
                          Obblighi generali

  1.   Al  fine  di  salvaguardare  la  sicurezza  e  la  salute  dei
lavoratori,  e  secondo i principi fondamentali della valutazione dei
rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i
provvedimenti necessari affinche':
    a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantita' tale
da  mettere  in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di
altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere
di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
    b) negli  ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere
esplosive  in quantita' tale da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la
presenza  dei  lavoratori, in funzione della valutazione del rischio,
mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.
                              Art. 292.
                            Coordinamento

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal Titolo IV per i cantieri
temporanei  e  mobili,  qualora  nello stesso luogo di lavoro operino
lavoratori  di piu' imprese, ciascun datore di lavoro e' responsabile
per le questioni soggette al suo controllo.
  2.  ((Ferma))  restando  la  responsabilita' individuale di ciascun
datore  di  lavoro  e  quanto previsto dall'articolo 26, il datore di
lavoro che e' responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione
di  tutte  le  misure  riguardanti  la  salute  e  la  sicurezza  dei
lavoratori  e  specifica  nel  documento  sulla  protezione contro le
esplosioni,  di  cui  all'articolo  294,  l'obiettivo, le misure e le
modalita' di attuazione di detto coordinamento.
                              Art. 293.
          Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

  1.  Il  datore  di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato
XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
  2.  Il  datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1
siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.
  3.  Se  necessario,  le  aree  in  cui  possono  formarsi atmosfere
esplosive  in quantita' tali da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute  dei  lavoratori  sono  segnalate nei punti di accesso a norma
dell'allegato   LI  ((e  provviste  di  allarmi  ottico/acustici  che
segnalino  l'avvio e la fermata dell'impianto, sia durante il normale
ciclo sia nell'eventualita' di un'emergenza in atto)).
                              Art. 294.
           Documento sulla protezione contro le esplosioni

  1.  Nell'assolvere  gli  obblighi  stabiliti  dall'articolo  290 il
datore  di  lavoro  provvede  a  elaborare  e  a tenere aggiornato un
documento,   denominato:   "documento   sulla  protezione  contro  le
esplosioni".
 2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
    a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
    b)   che  saranno  prese  misure  adeguate  per  raggiungere  gli
obiettivi del presente titolo;
    c)  quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di
cui all'allegato XLIX;
    d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime
di cui all'allegato L;
    e)  che  i  luoghi  e  le  attrezzature  di  lavoro,  compresi  i
dispositivi  di  allarme,  sono  concepiti,  impiegati e mantenuti in
efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
    f)  che,  ai  sensi  del  titolo  III,  sono  stati  adottati gli
accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
  3.  Il  documento  di  cui  al  comma 1 deve essere compilato prima
dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro,
le   attrezzature   o  l'organizzazione  del  lavoro  abbiano  subito
modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
  4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento
di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.
                            Art. 294-bis
            (( (Informazione e formazione dei lavoratori)

  1.  Nell'ambito  degli  obblighi  di  cui agli articoli 36 e 37, il
datore  di  lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti al rischio
di  esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in
relazione  al risultato della valutazione dei rischi, con particolare
riguardo:
    a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
    b) alla classificazione delle zone;
    c)  alle modalita' operative necessarie a minimizzare la presenza
e l'efficacia delle sorgenti di accensione;
    d)  ai  rischi  connessi  alla  presenza di sistemi di protezione
dell'impianto;
    e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi
infiammabili e/o polveri combustibili;
    f)  al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi
ottico/acustici;
    g)  agli  eventuali  rischi  connessi alla presenza di sistemi di
prevenzione  delle  atmosfere  esplosive, con particolare riferimento
all'asfissia;
    h)   all'uso  corretto  di  adeguati  dispositivi  di  protezione
individuale   e   alle   relative   indicazioni  e  controindicazioni
all'uso.))
                              Art. 295.
                      Termini per l'adeguamento

  1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere  esplosive, gia' utilizzate o a disposizione dell'impresa o
dello  stabilimento  per  la  prima  volta  prima del 30 giugno 2003,
devono  soddisfare,  a  decorrere da tale data, i requisiti minimi di
cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le
disciplinano.
  2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere  esplosive,  che  sono  a disposizione dell'impresa o dello
stabilimento  per  la  prima  volta  dopo  il  30 giugno 2003, devono
soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti A e B.
  3.  I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere   esplosive   devono   soddisfare  le  prescrizioni  minime
stabilite dal presente titolo.
                              Art. 296.
                              Verifiche

  1.   Il  datore  di  lavoro  provvede  affinche'  le  installazioni
elettriche  nelle  aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi
dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III
e  IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.
462.

((Capo III

Sanzioni))

 

                              Art. 297.
     (( (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)

  1.  Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con  l'ammenda  da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo
290.
  2.  Il  datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da
tre  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  2.500  a  6.400 euro per la
violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi
1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296. ))

Titolo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

 

                              Art. 298.
                      Principio di specialita'

  1.  Quando  uno stesso fatto e' punito da una disposizione prevista
dal  titolo  I  e  da  una  o  piu' disposizioni previste negli altri
titoli, si applica la disposizione speciale.
                              Art. 299.
               Esercizio di fatto di poteri direttivi

  1.   Le   posizioni   di  garanzia  relative  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 2,  comma 1,  lettere b), d)  ed e), gravano altresi' su
colui  il  quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto  i  poteri  giuridici  riferiti  a ciascuno dei soggetti ivi
definiti.
                              Art. 300.
       Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

  1.  L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  25-septies  (Omicidio  colposo  o lesioni gravi o gravissime
commesse  con  violazione  delle  norme  sulla  tutela della salute e
sicurezza   sul  lavoro).  -  1.  In  relazione  al  delitto  di  cui
all'articolo 589   del   codice   penale,   commesso  con  violazione
dell'articolo 55,  comma 2,  del  decreto legislativo attuativo della
delega  di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute
e  sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura
pari  a  1.000  quote.  Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente  periodo  si  applicano  le  sanzioni  interdittive di cui
all'articolo 9,  comma 2,  per  una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore ad un anno.
  2.  Salvo  quanto  previsto dal comma 1, in relazione al delitto di
cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle
norme  sulla  tutela  della salute e sicurezza sul lavoro, si applica
una  sanzione  pecuniaria  in  misura non inferiore a 250 quote e non
superiore  a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente  periodo  si  applicano  le  sanzioni  interdittive di cui
all'articolo 9,  comma 2,  per  una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore ad un anno.
  3.  In  relazione  al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,
del  codice  penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela
della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  si  applica  una  sanzione
pecuniaria  in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna
per  il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive  di  cui  all'articolo 9,  comma 2,  per  una durata non
superiore a sei mesi.».
                              Art. 301.
Applicabilita'  delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti
          del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

  1.  Alle  contravvenzioni  in materia di igiene, salute e sicurezza
sul   lavoro   previste   dal   presente  decreto  nonche'  da  altre
disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena
alternativa  dell'arresto  o dell'ammenda ((ovvero la pena della sola
ammenda)), si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed
estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
                            Art. 301-bis
 (( (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di
                          regolarizzazione)

  1.  In  tutti  i  casi  di  inosservanza  degli obblighi puniti con
sanzione  pecuniaria  amministrativa  il  trasgressore,  al  fine  di
estinguere  l'illecito amministrativo, e' ammesso al pagamento di una
somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a
regolarizzare  la  propria  posizione  non oltre il termine assegnato
dall'organo   di   vigilanza   mediante   verbale  di  primo  accesso
ispettivo.))
                              Art. 302.
(( (Definizione delle contravvenzioni   punite   con   la  sola  pena
                            dell'arresto)

  1.  Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il
giudice puo', su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata
nel  limite  di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata
secondo  i  criteri  di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice
penale.  La  sostituzione  puo'  avvenire  solo  quando  siano  state
eliminate  tutte  le  fonti  di  rischio e le conseguenze dannose del
reato. La somma non puo' essere comunque inferiore a euro 2.000.
  2.  La  sostituzione  di cui al comma 1 non e' consentita quando la
violazione  ha  avuto  un  contributo  causale  nel verificarsi di un
infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione
personale  che  abbia  comportato  l'incapacita'  di  attendere  alle
ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.
  3.  Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della
sentenza  che  ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che
l'imputato  abbia  commesso  ulteriori  reati tra quelli previsti dal
presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo
comma,   e   590,  terzo  comma,  del  codice  penale,  limitatamente
all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, il reato si estingue.))
                            Art. 302-bis
                     (( (Potere di disposizione)

  1.  Gli  organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai
fini  dell'applicazione  delle  norme  tecniche e delle buone prassi,
laddove  volontariamente  adottate  dal  datore di lavoro e da questi
espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la
non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
  2.  Avverso  le  disposizioni di cui al comma 1 e' ammesso ricorso,
entro   trenta   giorni,   con  eventuale  richiesta  di  sospensione
dell'esecutivita'  dei  provvedimenti,  all'autorita' gerarchicamente
sovraordinata  nell'ambito  dei  rispettivi  organi di vigilanza, che
decide  il  ricorso  entro  quindici  giorni.  Decorso inutilmente il
termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con
riferimento  ai  provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, la
autorita'   gerarchicamente   sovraordinata  e'  il  dirigente  della
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.))
                              Art. 303.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106))

Titolo XIII

NORME TRANSITORIE E FINALI
 

                              Art. 304.
                             Abrogazioni

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  3, comma 3, e
dall'articolo  306,  comma  2,  dalla  data  di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono abrogati:
    a)  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547,  il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164,  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303,  fatta  eccezione  per  l'articolo 64, il decreto legislativo 15
agosto  1991,  n.  277,  il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626,  il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 493, il decreto
legislativo  14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 187;
    b)  l'articolo  36-bis,  commi  1  e 2 del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
    c)  gli  articoli:  2,  3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
123;
    d)  ogni  altra  disposizione  legislativa  e regolamentare nella
materia  disciplinata  dal decreto legislativo medesimo incompatibili
con lo stesso.
    ((d-bis)  la  lettera  c)  del terzo comma dell'articolo 3, della
legge 22 luglio 1961, n. 628;
    d-ter)  gli  articoli  42  e  43 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;
    d-quater:  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 luglio
2003, n. 222.
  1-bis.  Le  funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale dal
decreto   legislativo   17   marzo   1995,   n.   230,  e  successive
modificazioni,  sono  svolte  dalla struttura di livello dirigenziale
generale  del  Ministero  del  lavoro, della salute e delle politiche
sociali,   individuata   in   sede   regolamentare   nell'ambito  del
complessivo  processo  di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in
attuazione  dell'articolo  74  del  decreto- legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.))
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  integrativi  attuativi della delega
prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123,
si   provvede  all'armonizzazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto  con  quelle  contenute in leggi o regolamenti che dispongono
rinvii  a  norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive  modificazioni,  ovvero ad altre disposizioni abrogate dal
comma 1.
  3.  Fino  all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2,
laddove  disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a
norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni,  ovvero  ad  altre  disposizioni abrogate dal comma 1,
tali  rinvii  si  intendono  riferiti  alle  corrispondenti norme del
presente decreto legislativo.
                              Art. 305.
                        Clausola finanziaria

  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo 11,  commi 1 e 2,
dall'esecuzione  del  presente  decreto, ivi compreso quanto disposto
dagli  articoli 5  e  6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico   della   finanza   pubblica.  Le  amministrazioni  competenti
provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso
una  diversa  allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali
ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
                              Art. 306 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 marzo  1956,  n.  302,  costituiscono  integrazione  di
quelle contenute nel presente decreto legislativo. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a),  e
28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione  dei  rischi
che  ad  esse  rinviano,  ivi  comprese  le   relative   disposizioni
sanzionatorie, previste dal presente decreto,  diventano  efficaci  a
decorrere dal 1° gennaio 2009; fino a tale data continuano a  trovare
applicazione le disposizioni previgenti. (3) 
  3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore
alla data fissata dal primo  comma  dell'articolo  13,  paragrafo  1,
della  direttiva   2004/40/CE,   e   successive   modificazioni;   le
disposizioni di cui al capo V del medesimo  titolo  VIII  entrano  in
vigore il 26 aprile 2010. In caso di attrezzature di lavoro  messe  a
disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che  non
permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto  conto
del progresso tecnico e delle misure  organizzative  messe  in  atto,
l'obbligo del rispetto  dei  valori  limite  di  esposizione  di  cui
all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio  2010.  Per  il  settore
agricolo e forestale l'obbligo del  rispetto  dei  valori  limite  di
esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni  di
cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014.  Per  il
settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo  del  rispetto
dei valori limite di esposizione al rumore di  cui  all'articolo  189
entra in vigore il 15 febbraio 2011. 
  4. Con decreto del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri della  salute  e  dello
sviluppo economico, sentita la commissione consultiva  permanente  di
cui all'articolo 6, si da' attuazione alle direttive  in  materia  di
sicurezza e salute dei lavoratori sul  luogo  di  lavoro  dell'Unione
europea per le parti in cui le stesse modificano modalita'  esecutive
e caratteristiche  di  ordine  tecnico  previste  dagli  allegati  al
presente  decreto,  nonche'  da   altre   direttive   gia'   recepite
nell'ordinamento nazionale. 
  ((4-bis. Le ammende previste con riferimento  alle  contravvenzioni
in materia di igiene, salute e sicurezza sul  lavoro  e  le  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente  decreto  nonche'  da
atti aventi forza di legge  sono  rivalutate  ogni  cinque  anni  con
decreto  del  direttore  generale  della   Direzione   generale   per
l'Attivita' Ispettiva del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo
arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In  sede  di  prima
applicazione la rivalutazione avviene,  a  decorrere  dal  1°  luglio
2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni
irrogate per le violazioni  commesse  successivamente  alla  suddetta
data. Le maggiorazioni  derivanti  dalla  applicazione  del  presente
comma  sono  destinate,  per  la  meta'  del   loro   ammontare,   al
finanziamento di iniziative di vigilanza  nonche'  di  prevenzione  e
promozione in materia di salute e  sicurezza  del  lavoro  effettuate
dalle Direzioni territoriali del  lavoro.  A  tal  fine  le  predette
risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnate su  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato Roma, addi' 9 aprile 2008 
 
                             NAPOLITANO 
    

                                      Prodi, Presidente del Consiglio
                                                         dei Ministri

                                       Damiano, Ministro del lavoro e
                                             della previdenza sociale

                                         Turco, Ministro della salute

                                            Di Pietro, Ministro delle
                                                       infrastrutture

                                     Bersani, Ministro dello sviluppo
                                                            economico

                                              Bonino, Ministro per le
                                                    politiche europee

                                     Scotti, Ministro della giustizia

                                  De Castro, Ministro delle politiche
                                      agricole alimentari e forestali

                                         Amato, Ministro dell'interno

                                        Parisi, Ministro della difesa

                                     Fioroni, Ministro della pubblica
                                                           istruzione

                                              Ferrero, Ministro della
                                                 solidarieta' sociale

                                     Mussi, Ministro dell'universita'
                                                      e della ricerca

                                 Lanzillotta, Ministro per gli affari
                                      regionali e le autonomie locali

                               Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
                                                      e delle finanze

    
Visto, il Guardasigilli: Scotti 
 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto ( con l'art. 32,  comma
2) che il termine di cui al comma 2 del presente  articolo  306,  con
riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi  1  e  2,
del presente decreto legislativo, concernenti  la  valutazione  dello
stress lavoro-correlato e la data certa, e' prorogato  al  16  maggio
2009. 
                             Allegato I
   (( Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di
               sospensione dell'attivita' imprenditoriale

         Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

 - Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
 - Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
 - Mancata formazione ed addestramento;
 - Mancata costituzione del servizio di prevenzione  e  protezione  e
   nomina del relativo responsabile;
 - Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

       Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

 - Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro
   le cadute dall'alto;
 - Mancanza di protezioni verso il vuoto.

       Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

 - Mancata  applicazione  delle  armature di sostegno, fatte salve le
   prescrizioni  desumibili  dalla  relazione  tecnica di consistenza
   del terreno.

        Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

 - Lavori   in   prossimita'  di  linee  elettriche  in  assenza   di
   disposizioni organizzative e procedurali  idonee  a  proteggere  i
   lavoratori dai conseguenti rischi;
 - Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni
   organizzative e procedurali idonee  a  proteggere i lavoratori dai
   conseguenti rischi;
 - Mancanza  protezione   contro  i  contatti  diretti  ed  indiretti
   (impianto   di  terra, interruttore  magnetotermico,  interruttore
   differenziale).

            Violazioni che espongono al rischio d'amianto

   Mancata  notifica  all'organo  di  vigilanza prima dell'inizio dei
   lavori  che  possono  comportare  il  rischio  di  esposizione  ad
   amianto. ))
                           ALLEGATO II

((
Casi  in cui e' consentito lo svolgimento diretto da parte del datore
di  lavoro  dei  compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.
                                34)

1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche..............fino  a  30 lavoratori
3. Aziende  della  pesca................................fino   a   20
   lavoratori
4. Altre  aziende ........................................fino a  200
   lavoratori
    (1)  Escluse  le  aziende  industriali  di  cui  all'art. 1  del
         decreto  del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988,
         n.  175,  e  successive  modifiche, soggette all'obbligo di
         dichiarazione  o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del
         decreto  stesso,  le centrali termoelettriche, gli impianti
         ed  i  laboratori  nucleari,  le aziende estrattive e altre
         attivita'  minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il
         deposito  separato  di  esplosivi,  polveri e munizioni, le
         strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
))
                             Allegato 3A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                               ((15)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  Il Decreto 9 luglio 2012 (in G.U. 26/7/2012, n.  173)  ha  disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "I contenuti della cartella  sanitaria  e
di rischio, tenuta sia su supporto  cartaceo  che  informatico,  sono
specificati nell'allegato I del presente decreto recante la  modifica
dell' Allegato 3A del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  2,  comma  2)  che  "I  contenuti
previsti nell'allegato I sopra richiamato sono da  considerarsi  come
informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio". 
                             Allegato 3B 
 
Informazioni relative ai dati aggregati sanitari  e  di  rischio  dei
           lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria 
 
  Contenuti minimi 
 
    Dati identificativi dell'azienda 
    Dati identificativi del Medico competente 
    Rischi cui sono esposti i lavoratori 
    Protocolli sanitari adottati 
    Infortuni denunciati 
    Malattie professionali segnalate 
    Tipologia dei giudizi di idoneita' 
                                                               ((15)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  Il Decreto 9 luglio 2012 (in G.U. 26/7/2012, n.  173)  ha  disposto
(con l'art. 3, comma  1)  che  "I  contenuti  delle  informazioni  da
comunicare ai sensi del comma 1 dell'art. 40 del decreto  legislativo
9 aprile 2008 n. 81, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio
dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono  specificati
nell'allegato  II  del  presente  decreto,   recante   le   modifiche
dell'allegato 3B del richiamato decreto legislativo". 
                             ALLEGATO IV

((
                   REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1. AMBIENTI DI LAVORO
1.1	Stabilita' e solidita'
1.1.1.  Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra
opera  e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili
e  possedere  una solidita' che corrisponda al loro tipo d'impiego ed
alle caratteristiche ambientali.
1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.
1.1.3.  I  luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una
parete  o  in  altro  punto  ben  visibile, la chiara indicazione del
carico  massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato
di superficie.
1.1.4.  I  carichi  non  devono superare tale massimo e devono essere
distribuiti razionalmente ai fini della stabilita' del solaio.
1.1.5.  L'accesso  per i normali lavori di manutenzione e riparazione
ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine,
pali  e  simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego
di  mezzi  appropriati,  quali  andatoie, passerelle, scale, staffe o
ramponi montapali o altri idonei dispositivi.
1.1.6.  Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro,
facendo   eseguire   la  pulizia,  per  quanto  e'  possibile,  fuori
dell'orario  di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento
della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
1.1.7.  Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze,
il  datore  di  lavoro  non  puo'  tenere depositi di immondizie o di
rifiuti  e  di  altri  materiali  solidi o liquidi capaci di svolgere
emanazioni  insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci
per  evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare
ai lavoratori ed al vicinato.
1.2. Altezza, cubatura e superficie
1.2.1.  I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali
chiusi  destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali
che occupano piu' di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che
eseguono  le  lavorazioni  che  comportano la sorveglianza sanitaria,
sono i seguenti:
1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;
1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
1.2.1.3.  ogni  lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre
di una superficie di almeno mq 2.
1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono
lordi cioe' senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
1.2.3.   L'altezza   netta  dei  locali  e'  misurata  dal  pavimento
all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
1.2.4.  Quando  necessita' tecniche aziendali lo richiedono, l'organo
di vigilanza competente per territorio puo' consentire altezze minime
inferiori  a  quelle  sopra indicate e prescrivere che siano adottati
adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti
stabiliti  dal  presente  articolo  circa l'altezza, la cubatura e la
superficie  dei  locali chiusi di lavoro e' estesa anche alle aziende
industriali   che  occupano  meno  di  cinque  lavoratori  quando  le
lavorazioni  che  in  esse  si  svolgono  siano  ritenute, a giudizio
dell'organo  di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori
occupati.
1.2.5.   Per   i   locali   destinati   o  da  destinarsi  a  uffici,
indipendentemente  dal  tipo  di  azienda, e per quelli delle aziende
commerciali,  i  limiti  di  altezza  sono  quelli  individuati dalla
normativa urbanistica vigente.
1.2.6.  Lo  spazio  destinato  al lavoratore nel posto di lavoro deve
essere  tale  da  consentire  il  normale  movimento della persona in
relazione al lavoro da compiere.
1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale
e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
1.3.1.  A  meno  che  non sia richiesto diversamente dalle necessita'
della  lavorazione,  e'  vietato adibire a lavori continuativi locali
chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti
di  un  isolamento  termico  e acustico sufficiente, tenuto conto del
tipo di impresa e dell'attivita' fisica dei lavoratori;
1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita';
1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti
tali  da  poter  essere  pulite  e  deterse  per  ottenere condizioni
adeguate di igiene.
1.3.2.  I  pavimenti  dei  locali  devono  essere  fissi,  stabili ed
antisdrucciolevoli  nonche'  esenti  da protuberanze, cavita' o piani
inclinati pericolosi.
1.3.3.  Nelle  parti  dei  locali  dove  abitualmente  si versano sul
pavimento  sostanze  putrescibili  o liquidi, il pavimento deve avere
superficie  unita  ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare
rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
1.3.4.  Quando  il  pavimento  dei  posti  di  lavoro  e di quelli di
passaggio  si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza
di  palchetti  o  di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di
idonee calzature impermeabili.
1.3.5.  Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti
dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
1.3.6.  Le  pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti
completamente  vetrate,  nei  locali  o  nelle vicinanze dei posti di
lavoro  e  delle  vie  di  circolazione,  devono  essere  chiaramente
segnalate  e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di
1  metro  dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e
dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non
possano  entrare  in  contatto  con  le  pareti,  ne' rimanere feriti
qualora  esse  vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati
materiali  di  sicurezza  fino  all'altezza di 1 metro dal pavimento,
tale  altezza  e'  elevata  quando cio' e' necessario in relazione al
rischio  che  i  lavoratori  rimangano  feriti qualora esse vadano in
frantumi.
1.3.7.  Le  finestre,  i  lucernari  e  i dispositivi di ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori
in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati
in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
1.3.8.   Le   finestre   e   i   lucernari  devono  essere  concepiti
congiuntamente   con  l'attrezzatura  o  dotati  di  dispositivi  che
consentano  la  loro  pulitura  senza  rischi  per  i  lavoratori che
effettuano   tale   lavoro   nonche'   per   i   lavoratori  presenti
nell'edificio ed intorno ad esso.
1.3.9.    L'accesso    ai   tetti   costituiti   da   materiali   non
sufficientemente resistenti puo' essere autorizzato soltanto se siano
fornite  attrezzature  che  permettono di eseguire il lavoro in tutta
sicurezza.
1.3.10.  Le  scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena
sicurezza,   devono   essere  muniti  dei  necessari  dispositivi  di
sicurezza  e  devono  possedere  dispositivi  di arresto di emergenza
facilmente identificabili ed accessibili.
1.3.11.  Le  banchine  e  rampe di carico devono essere adeguate alle
dimensioni dei carichi trasportati.
1.3.12.  Le  banchine  di carico devono disporre di almeno un'uscita.
Ove  e'  tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m
25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremita'.
1.3.13.  Le  rampe  di  carico  devono  offrire una sicurezza tale da
evitare che i lavoratori possono cadere.
1.3.14.  Le  disposizioni  di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12.,
1.3.13. sono altresi' applicabili alle vie di circolazione principali
sul  terreno  dell'impresa,  alle  vie  di circolazione che portano a
posti  di  lavoro  fissi,  alle vie di circolazione utilizzate per la
regolare  manutenzione  e  sorveglianza  degli impianti dell'impresa,
nonche' alle banchine di carico.
1.3.15.1.  Le  parti  di  pavimento  contornanti i forni di qualsiasi
specie  devono  essere  costituite di materiali incombustibili. Sono,
tuttavia,  ammessi  pavimenti  di legno duro e stagionato nei casi in
cui  cio',  in  relazione  al  tipo  di  forno  ed alle condizioni di
impianto, non costituisca pericolo.
1.3.15.2.  Le  piattaforme  sopraelevate  dei  posti  di  lavoro e di
manovra dei forni, nonche' le relative scale e passerelle di accesso,
devono essere costruite con materiali incombustibili.
1.3.16.   I   pavimenti   e  le  pareti  dei  locali  destinati  alla
lavorazione,    alla   manipolazione,   all'utilizzazione   ed   alla
conservazione   di  materie  infiammabili,  esplodenti,  corrosive  o
infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile
e  completa  asportazione  delle  materie  pericolose  o  nocive, che
possano eventualmente depositarsi.
1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si
utilizzano  le  materie  o  i prodotti indicati tossici, asfissianti,
irritanti ed infettanti, nonche' i tavoli di lavoro, le macchine e le
attrezzature  in genere impiegati per dette operazioni, devono essere
frequentemente ed accuratamente puliti.
1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine
e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che
i  pedoni  o  i  veicoli  possano  utilizzarle  facilmente  in  piena
sicurezza  e  conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori
operanti  nelle  vicinanze  di queste vie di circolazione non corrano
alcun rischio.
1.4.2.  Il  calcolo  delle  dimensioni  delle vie di circolazione per
persone  ovvero  merci  dovra'  basarsi  sul  numero potenziale degli
utenti e sul tipo di impresa.
1.4.3.  Qualora  sulle  vie di circolazione siano utilizzati mezzi di
trasporto,  dovra'  essere  prevista  per  i  pedoni  una distanza di
sicurezza sufficiente.
1.4.4.  Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad
una  distanza  sufficiente  da  porte,  portoni, passaggi per pedoni,
corridoi e scale.
1.4.5.  Nella  misura  in  cui  l'uso  e l'attrezzatura dei locali lo
esigano  per  garantire  la  protezione  dei lavoratori, il tracciato
delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
1.4.6.  Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione
della  natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori
o  rischi  di  cadute  d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di
dispositivi  per  impedire  che  i lavoratori non autorizzati possano
accedere a dette zone.
1.4.7.  Devono  essere  prese  misure  appropriate  per  proteggere i
lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
1.4.8.   Le   zone  di  pericolo  devono  essere  segnalate  in  modo
chiaramente visibile.
1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al
passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere  in  condizioni  tali  da  rendere  sicuro  il movimento ed il
transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
1.4.10.  I  pavimenti  ed  i passaggi non devono essere ingombrati da
materiali che ostacolano la normale circolazione.
1.4.11.   Quando   per  evidenti  ragioni  tecniche  non  si  possono
completamente  eliminare  dalle  zone  di  transito  ostacoli fissi o
mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che
tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente
segnalati.
1.4.12.1.  Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per
il  sollevamento  o  la  discesa  dei carichi tra piani diversi di un
edificio  attraverso  aperture  nei solai o nelle pareti, le aperture
per  il passaggio del carico ai singoli piani, nonche' il sottostante
spazio  di  arrivo  o di sganciamento del carico stesso devono essere
protetti,  su  tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad
eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.
1.4.12.2.  I  parapetti devono essere disposti in modo da garantire i
lavoratori  anche  contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale
caduta del carico di manovra.
1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati
delle  aperture  dove  si effettua il carico e lo scarico, a meno che
per  le  caratteristiche  dei  materiali  in  manovra  cio'  non  sia
possibile.  In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve
essere   applicata   una  solida  barriera  mobile,  inasportabile  e
fissabile  nella  posizione di chiusura mediante chiavistello o altro
dispositivo.  Detta  barriera  deve  essere  tenuta chiusa quando non
siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.
1.4.13.   Lo   spazio  sottostante  ai  trasportatori  orizzontali  o
inclinati  deve  essere  reso  inaccessibile,  quando  la  natura del
materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire
pericoli  per  caduta  di  materiali  o  per  rottura degli organi di
sospensione,  a meno che non siano adottate altre misure contro detti
pericoli.
1.4.14.  Davanti  alle  uscite  dei  locali  e alle vie che immettono
direttamente  ed  immediatamente  in  una  via  di transito dei mezzi
meccanici   devono   essere   disposte   barriere   atte  ad  evitare
investimenti e, quando cio' non sia possibile, adeguate segnalazioni.
1.4.15.  I  segnali  indicanti  condizioni  di pericolo nelle zone di
transito  e  quelli  regolanti il traffico dei trasporti meccanici su
strada  o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante
il servizio notturno.
1.4.16.1.  Le  vie  di  transito  che,  per  lavori  di riparazione o
manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili
senza pericolo, devono essere sbarrate.
1.4.16.2.  Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto
di transito.
1.4.17.  Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione
su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il
traffico  non  e'  sospeso  o  la  linea  non e' sbarrata, una o piu'
persone  devono  essere  esclusivamente  incaricate  di  segnalare ai
lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.
1.4.18. Quando uno o piu' veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il
cui  conducente  non  puo',  direttamente  o a mezzo di altra persona
sistemata  su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono
essere  preceduti  o  affiancati  da  un incaricato che provveda alle
necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumita' delle persone.
1.4.19.  All'esterno  delle  fronti  di  partenza  e  di  arrivo  dei
vagonetti  alle  stazioni  delle  teleferiche devono essere applicati
solidi  ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in
caso  di  caduta.  Tali  ripari devono essere disposti a non oltre m.
0,50  sotto  il margine del piano di manovra e sporgere da questo per
almeno m. 2.
1.5. Vie e uscite di emergenza.
1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:
1.5.1.1.  via  di  emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che
consente  alle  persone  che  occupano  un  edificio  o  un locale di
raggiungere un luogo sicuro;
1.5.1.2.  uscita  di  emergenza:  passaggio  che  immette in un luogo
sicuro;
1.5.1.3.   luogo   sicuro:   luogo  nel  quale  le  persone  sono  da
considerarsi  al  sicuro  dagli  effetti  determinati dall'incendio o
altre situazioni di emergenza;
1.5.1.4.  larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza
di  passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di
massima  apertura  se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi
se incernierata (larghezza utile di passaggio).
1.5.2.  Le  vie  e  le  uscite di emergenza devono rimanere sgombre e
consentire  di  raggiungere  il  piu'  rapidamente possibile un luogo
sicuro.
1.5.3.  In  caso  di  pericolo  tutti  i posti di lavoro devono poter
essere evacuati rapidamente e in piena
sicurezza da parte dei lavoratori.
1.5.4.  Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi
di  lavoro,  alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle
attrezzature in essi installate, nonche' al numero massimo di persone
che possono essere presenti in detti luoghi.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di
m  2,0  e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia
antincendio.
1.5.6.  Qualora  le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste
devono  essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse,
devono  poter  essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di
qualsiasi  persona  che  abbia  bisogno  di  utilizzarle  in  caso di
emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso
dell'esodo  non  e'  richiesta  quando possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri
accorgimenti   adeguati   specificamente   autorizzati   dal  Comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
1.5.7.  Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a
chiave  quando  sono  presenti lavoratori in azienda, se non nei casi
specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza.
1.5.8.  Nei  locali  di  lavoro  e  in quelli destinati a deposito e'
vietato   adibire,   quali   porte  delle  uscite  di  emergenza,  le
saracinesche  a  rullo,  le  porte  scorrevoli verticalmente e quelle
girevoli su asse centrale.
1.5.9.   Le  vie  e  le  uscite  di  emergenza,  nonche'  le  vie  di
circolazione  e  le  porte  che  vi  danno  accesso non devono essere
ostruite  da  oggetti  in  modo  da  poter  essere utilizzate in ogni
momento senza impedimenti.
1.5.10.  Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da
apposita  segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e
collocata in luoghi appropriati.
1.5.11.   Le   vie   e   le   uscite   di  emergenza  che  richiedono
un'illuminazione   devono   essere   dotate  di  un'illuminazione  di
sicurezza di intensita' sufficiente, che entri in funzione in caso di
guasto dell'impianto elettrico.
1.5.12.  Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le
lavorazioni  che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi
di  incendio alle quali sono adibiti piu' di cinque lavoratori devono
avere  almeno  due  scale  distinte  di facile accesso o rispondere a
quanto  prescritto  dalla  specifica  normativa  antincendio. Per gli
edifici  gia'  costruiti  si dovra' provvedere in conformita', quando
non ne esista l'impossibilita' accertata dall'organo di vigilanza. In
quest'ultimo  caso  sono  disposte  le misure e cautele ritenute piu'
efficienti.  Le  deroghe  gia'  concesse mantengono la loro validita'
salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
1.5.13.  Per  i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio
1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli
stessi  devono  avere  un  numero  sufficiente  di  vie  ed uscite di
emergenza.
1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi,
degli  ambienti  di  lavoro  o  di  passaggio, comprese le fosse ed i
pozzi,  devono  essere  provviste  di solide coperture o di parapetti
normali,  atti  ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure
non  siano  attuabili,  le  aperture devono essere munite di apposite
segnalazioni di pericolo.
1.5.14.2.  Le  aperture  nelle pareti, che permettono il passaggio di
una  persona  e  che  presentano  pericolo  di  caduta per dislivelli
superiori  ad  un metro, devono essere provviste di solida barriera o
munite di parapetto normale.
1.5.14.3.  Per  le  finestre sono consentiti parapetti di altezza non
minore  di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale,
non vi siano condizioni di pericolo.
1.6. Porte e portoni
1.6.1.  Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni,
posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita
delle  persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il
lavoro.
1.6.2.  Quando  in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino
pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti
alle   attivita'  che  si  svolgono  nel  locale  stesso  piu'  di  5
lavoratori,  almeno  una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile
nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
1.6.3.  Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle
previste  al  punto  1.6.2,  la  larghezza  minima  delle porte e' la
seguente:
a)  quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano  fino  a  25,  il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 0,80;
b)  quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di
una  porta  avente  larghezza  minima di m 1,20 che si apra nel verso
dell'esodo;
c)  quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano  in  numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato
di  una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente
larghezza  minima  di  m  0,80,  che  si  aprano  entrambe  nel verso
dell'esodo;
d)  quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano  in  numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste al
punto  c)  il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra
nel  verso  dell'esodo  avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50
lavoratori  normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50,
calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
1.6.4.  Il  numero  complessivo  delle  porte di cui al punto 1.6.3.,
lettera  d),  puo'  anche  essere  minore,  purche' la loro larghezza
complessiva non risulti inferiore.
1.6.5.  Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m
1,20 e' applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m 0,80 e'
applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).
1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al
punto  1.5.5,  coincidono  con  le  porte  di  cui al punto 1.6.1, si
applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5.
1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono
ammesse  le  porte scorrevoli verticalmente, le saracinesche a rullo,
le  porte  girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte
apribili verso l'esterno del locale.
1.6.8.  Immediatamente  accanto  ai  portoni destinati essenzialmente
alla  circolazione  dei  veicoli  devono  esistere,  a  meno  che  il
passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni
che  devono  essere  segnalate  in modo visibile ed essere sgombre in
permanenza.
1.6.9.  Le  porte  e  i  portoni apribili nei due versi devono essere
trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
1.6.10.   Sulle  porte  trasparenti  deve  essere  apposto  un  segno
indicativo all'altezza degli occhi.
1.6.11.  Se  le  superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei
portoni  non  sono  costituite  da  materiali  di sicurezza e c'e' il
rischio  che  i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura
di   dette   superfici,  queste  devono  essere  protette  contro  lo
sfondamento.
1.6.12.  Le  porte  scorrevoli  devono  disporre  di  un  sistema  di
sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
1.6.13.  Le  porte  ed  i  portoni  che si aprono verso l'alto devono
disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
1.6.14.  Le  porte  ed  i  portoni  ad  azionamento  meccanico devono
funzionare  senza  rischi  di infortuni per i lavoratori. Essi devono
essere  muniti  di  dispositivi  di  arresto  di emergenza facilmente
identificabili   ed   accessibili   e   poter   essere  aperti  anche
manualmente,    salvo   che   la   loro   apertura   possa   avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
1.6.15.  Le  porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono
essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole
conformemente  alla  normativa  vigente.  Esse  devono  poter  essere
aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter
essere aperte.
1.6.17.  I luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993
devono  essere  provvisti  di  porte  di  uscita  che,  per numero ed
ubicazione,  consentono  la  rapida  uscita  delle persone e che sono
agevolmente  apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti
luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai
precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o
utilizzati   prima   del   27  novembre  1994  non  si  applicano  le
disposizioni  dei  punti  1.6.2.,  1.6.3.,  1.6.4.,  1.6.5.  e 1.6.6.
concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle
porte  di  uscita  di  detti  luoghi di lavoro deve essere conforme a
quanto  previsto  dalla  concessione edilizia ovvero dalla licenza di
abitabilita'.
1.7 Scale
1.7.1.1.  Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli
ambienti  di  lavoro,  devono essere costruite e mantenute in modo da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni
di  emergenza.  I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
1.7.1.2.  Dette  scale  ed  i  relativi  pianerottoli  devono  essere
provvisti,  sui  lati  aperti, di parapetto normale o di altra difesa
equivalente.  Le  rampe delimitate da due pareti devono essere munite
di almeno un corrimano.
1.7.1.3.  Le  scale  a  pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su
pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore
a  75  gradi,  devono  essere  provviste,  a  partire  da m. 2,50 dal
pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione
avente  maglie  o  aperture  di  ampiezza  tale da impedire la caduta
accidentale della persona verso l'esterno.
1.7.1.4.  La  parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve
distare da questi piu' di cm. 60.
1.7.1.5.  I  pioli  devono  distare almeno 15 centimetri dalla parete
alla quale sono applicati o alla quale la scala e' fissata.
1.7.1.6.  Quando  l'applicazione  della gabbia alle scale costituisca
intralcio  all'esercizio o presenti notevoli difficolta' costruttive,
devono  essere  adottate,  in  luogo  della  gabbia,  altre misure di
sicurezza  atte  ad  evitare  la  caduta  delle persone per un tratto
superiore ad un metro.
1.7.2.1.  Agli  effetti del presente decreto e' considerato "normale"
un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
1.7.2.1.1  sia  costruito  con materiale rigido e resistente in buono
stato di conservazione;
1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro;
1.7.2.1.3  sia  costituito  da  almeno  due  correnti,  di cui quello
intermedio  posto  a  circa meta' distanza fra quello superiore ed il
pavimento;
1.7.2.1.4  sia  costruito  e  fissato  in  modo  da  poter resistere,
nell'insieme  ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui puo' essere
assoggettato,  tenuto  conto  delle condizioni ambientali e della sua
specifica funzione.
1.7.2.2.  E'  considerato "parapetto normale con arresto al piede" il
parapetto   definito  al  comma  precedente,  completato  con  fascia
continua   poggiante  sul  piano  di  calpestio  ed  alta  almeno  15
centimetri.
1.7.2.3.  E'  considerata  equivalente ai parapetti definiti ai punti
precedenti,  qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e
simili,  realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i
lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso,
i  balconi  ed  i  posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono
essere  provvisti,  su  tutti i lati aperti, di parapetti normali con
arresto  al  piede  o  di  difesa equivalenti. Tale protezione non e'
richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2.00.
1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
1.8.1.  I  posti  di  lavoro e di passaggio devono essere idoneamente
difesi  contro  la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza
dell'attivita' lavorativa.
1.8.2.  Ove  non  sia  possibile  la difesa con mezzi tecnici, devono
essere adottate altre misure o cautele adeguate.
1.8.3.  I  posti  di  lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o
impianti  all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le
loro   attivita'   devono  essere  concepiti  in  modo  tale  che  la
circolazione dei pedoni e dei veicoli puo' avvenire in modo sicuro.
1.8.4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  punti  1.4.1., 1.4.2., 1.4.3.,
1.4.4.,  1.4.5.,  1.4.6.,  1.4.7.,  1.4.8., sono altresi' applicabili
alle  vie  di  circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle
vie  di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di
circolazione  utilizzate  per la regolare manutenzione e sorveglianza
degli impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico.
1.8.5.  Le  disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo
di  cui  ai  punti  1.4.1.,  1.4.2.,  1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6.,
1.4.7.,  1.4.8.,  si  applicano  per  analogia  ai  luoghi  di lavoro
esterni.
1.8.6.  I  luoghi  di  lavoro all'aperto devono essere opportunamente
illuminati  con  luce  artificiale  quando  la luce del giorno non e'
sufficiente.
1.8.7.  Quando  i  lavoratori  occupano  posti  di lavoro all'aperto,
questi  devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile,
in modo tale che i lavoratori:
1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario,
contro la caduta di oggetti;
1.8.7.2  non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni
nocivi, quali gas, vapori, polveri;
1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di
pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
1.8.7.4 non possono scivolare o cadere.
1.8.8.  I  terreni  scoperti costituenti una dipendenza dei locali di
lavoro  devono  essere  sistemati  in modo da ottenere lo scolo delle
acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.
1.9 Microclima
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
1.9.1.1.  Nei  luoghi  di  lavoro  chiusi,  e' necessario far si' che
tenendo  conto  dei  metodi  di lavoro e degli sforzi fisici ai quali
sono  sottoposti  i  lavoratori,  essi  dispongano di aria salubre in
quantita'   sufficiente   ottenuta   preferenzialmente  con  aperture
naturali e quando cio' non sia possibile, con impianti di areazione.
1.9.1.2.  Se  viene  utilizzato  un  impianto di aerazione, esso deve
essere  sempre  mantenuto  funzionante.  Ogni  eventuale  guasto deve
essere   segnalato  da  un  sistema  di  controllo,  quando  cio'  e'
necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
1.9.1.3.  Se  sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o
di  ventilazione  meccanica,  essi  devono  funzionare  in modo che i
lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
1.9.1.4.  Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti
a  controlli,  manutenzione,  pulizia  e  sanificazione per la tutela
della salute dei lavoratori.
1.9.1.5.  Qualsiasi  sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un
pericolo    immediato   per   la   salute   dei   lavoratori   dovuto
all'inquinamento    dell'aria   respirata   deve   essere   eliminato
rapidamente.
1.9.2. Temperatura dei locali
1.9.2.1.  La  temperatura  nei  locali di lavoro deve essere adeguata
all'organismo  umano  durante  il  tempo  di lavoro, tenuto conto dei
metodi   di  lavoro  applicati  e  degli  sforzi  fisici  imposti  ai
lavoratori.
1.9.2.2.  Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si
deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa
il grado di umidita' ed il movimento dell'aria concomitanti.
1.9.2.3.  La  temperatura  dei  locali  di  riposo, dei locali per il
personale  di  sorveglianza,  dei servizi igienici, delle mense e dei
locali  di  pronto  soccorso  deve  essere conforme alla destinazione
specifica di questi locali.
1.9.2.4.  Le  finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere
tali  da  evitare  un  soleggiamento  eccessivo dei luoghi di lavoro,
tenendo  conto  del  tipo  di  attivita'  e della natura del luogo di
lavoro.
1.9.2.5. Quando non e' conveniente modificare la temperatura di tutto
l'ambiente,  si  deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le
temperature  troppo  alte  o  troppo  basse  mediante misure tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione.
1.9.2.6.  Gli  apparecchi  a fuoco diretto destinati al riscaldamento
dell'ambiente  nei  locali  chiusi  di  lavoro  di  cui al precedente
articolo,  devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole
regolatrici  ed  avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione
dell'aria  con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in
cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.
1.9.3 Umidita'
1.9.3.1  Nei  locali  chiusi  di lavoro delle aziende industriali nei
quali  l'aria  e'  soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di
lavoro, si deve evitare, per quanto e' possibile, la formazione della
nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidita' nei limiti compatibili
con le esigenze tecniche.
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.1.  A  meno  che non sia richiesto diversamente dalle necessita'
delle  lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i
luoghi  di  lavoro  devono  disporre di sufficiente luce naturale. In
ogni  caso,  tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere
dotati  di  dispositivi  che  consentano un'illuminazione artificiale
adeguata  per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di
lavoratori.
1.10.2.  Gli  impianti  di illuminazione dei locali di lavoro e delle
vie  di  circolazione  devono  essere  installati in modo che il tipo
d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per
i lavoratori.
1.10.3.   I   luoghi   di   lavoro   nei   quali  i  lavoratori  sono
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione
artificiale,  devono  disporre  di  un'illuminazione  di sicurezza di
sufficiente intensita'.
1.10.4.  Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di
pulizia e di efficienza.
1.10.5.  Gli  ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere
illuminati  con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una
sufficiente visibilita'.
1.10.6.  Nei  casi  in  cui,  per le esigenze tecniche di particolari
lavorazioni    o   procedimenti,   non   sia   possibile   illuminare
adeguatamente  gli  ambienti,  i  luoghi ed i posti indicati al punto
1.10.5,  si  devono  adottare  adeguate misure dirette ad eliminare i
rischi   derivanti   dalla   mancanza  e  dalla  insufficienza  della
illuminazione.
1.10.7. Illuminazione sussidiaria
1.10.7.1.  Negli  stabilimenti  e negli altri luoghi di lavoro devono
esistere  mezzi  di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di
necessita'.
1.10.7.2.   Detti  mezzi  devono  essere  tenuti  in  posti  noti  al
personale,  conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle
condizioni ed alle necessita' del loro impiego.
1.10.7.3.  Quando  siano  presenti  piu'  di 100 lavoratori e la loro
uscita  all'aperto  in  condizioni  di  oscurita'  non  sia sicura ed
agevole;  quando  l'abbandono  imprevedibile ed immediato del governo
delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza
delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate
materie  esplodenti  o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve
essere  fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente
in  funzione  in  caso  di necessita' e a garantire una illuminazione
sufficiente  per intensita', durata, per numero e distribuzione delle
sorgenti  luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione
costituirebbe  pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da
entrare  automaticamente  in  funzione,  i  dispositivi di accensione
devono  essere  a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei
mezzi  stessi  devono  essere  rese  manifeste  al personale mediante
appositi avvisi.
1.10.7.4.  L'abbandono  dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del
personale  deve,  qualora  sia  necessario  ai  fini della sicurezza,
essere    disposto   prima   dell'esaurimento   delle   fonti   della
illuminazione sussidiaria.
1.10.8.  Ove  sia  prestabilita  la continuazione del lavoro anche in
caso  di  mancanza  dell'illuminazione  artificiale  normale,  quella
sussidiaria   deve  essere  fornita  da  un  impianto  fisso  atto  a
consentire  la  prosecuzione  del lavoro in condizioni di sufficiente
visibilita'.
1.11. Locali di riposo e refezione
1.11.1. Locali di riposo
1.11.1.1.   Quando   la   sicurezza   e  la  salute  dei  lavoratori,
segnatamente  a  causa  del  tipo  di  attivita',  lo  richiedono,  i
lavoratori  devono  poter  disporre di un locale di riposo facilmente
accessibile.
1.11.1.2. La disposizione di cui punto 1.11.1.1 non si applica quando
il  personale  lavora  in  uffici  o in analoghi locali di lavoro che
offrono equivalenti possibilita' di riposo durante la pausa.
1.11.1.3.  I  locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed
essere  dotati  di  un  numero  di  tavoli  e sedili con schienale in
funzione del numero dei lavoratori.
1.11.1.4.  Quando  il  tempo  di  lavoro e' interrotto regolarmente e
frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a
disposizione  del  personale  altri  locali  affinche'  questi  possa
soggiornarvi  durante  l'interruzione  del  lavoro nel caso in cui la
sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.
1.11.1.5.  L'organo  di  vigilanza  puo'  prescrivere  che, anche nei
lavori  continuativi,  il  datore di lavoro dia modo ai dipendenti di
lavorare  stando  a  sedere  ogni  qualvolta  cio'  non pregiudica la
normale esecuzione del lavoro.
1.11.2. Refettorio
1.11.2.1.  Salvo  quanto  e'  disposto  al punto 1.14.1. per i lavori
all'aperto,  le  aziende  nelle quali piu' di 30 dipendenti rimangono
nell'azienda  durante  gli  intervalli  di  lavoro, per la refezione,
devono  avere  uno  o  piu'  ambienti destinati ad uso di refettorio,
muniti di sedili e di tavoli.
1.11.2.2.   I  refettori  devono  essere  ben  illuminati,  aerati  e
riscaldati  nella  stagione  fredda.  Il  pavimento  non  deve essere
polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
1.11.2.3. L'organo di vigilanza puo' in tutto o in parte esonerare il
datore  di  lavoro  dall'obbligo  di  cui  al  punto 1.11.2.1, quando
riconosce che non sia necessario.
1.11.2.4.  Nelle  aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie
insudicianti,  sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l'organo
di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura
della  lavorazione, e' vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei
locali  di  lavoro  ed  anche di rimanervi durante il tempo destinato
alla refezione.
1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande
1.11.3.1.  Ai  lavoratori  deve essere dato il mezzo di conservare in
adatti  posti  fissi  le  loro  vivande, di riscaldarle e di lavare i
relativi recipienti.
1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre
bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.
1.11.3.3.  E'  tuttavia  consentita  la  somministrazione  di modiche
quantita'  di  vino  e  di  birra  nei  locali  di refettorio durante
l'orario dei pasti.
1.11.4.  Le  donne  incinte  e le madri che allattano devono avere la
possibilita'  di  riposarsi  in  posizione  distesa  e  in condizioni
appropriate.
1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.12.1.  Locali  appositamente  destinati  a spogliatoi devono essere
messi  a  disposizione  dei lavoratori quando questi devono indossare
indumenti  di  lavoro  specifici  e quando per ragioni di salute o di
decenza non si puo' loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2.  Gli  spogliatoi  devono  essere  distinti  fra i due sessi e
convenientemente  arredati.  Nelle aziende che occupano fino a cinque
dipendenti  lo spogliatoio puo' essere unico per entrambi i sessi; in
tal  caso  i  locali a cio' adibiti sono utilizzati dal personale dei
due   sessi,   secondo   oppotuni  turni  prestabiliti  e  concordati
nell'ambito dell'orario di lavoro.
1.12.3.  I  locali destinati a spogliatoio devono avere una capacita'
sufficiente,  essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati,
illuminati,  ben  difesi  dalle  intemperie,  riscaldati  durante  la
stagione fredda e muniti di sedili.
1.12.4.  Gli  spogliatoi  devono  essere  dotati  di attrezzature che
consentono  a  ciascun  lavoratore  di  chiudere  a  chiave  i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.
1.12.5.   Qualora   i  lavoratori  svolgano  attivita'  insudicianti,
polverose,  con  sviluppo  di fumi o vapori contenenti in sospensione
sostanze  untuose  od  incrostanti,  nonche'  in quelle dove si usano
sostanze  venefiche,  corrosive  od infettanti o comunque pericolose,
gli  armadi  per  gli  indumenti  da lavoro devono essere separati da
quelli per gli indumenti privati.
1.12.6.  Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore
deve  poter  disporre  delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per
poter riporre i propri indumenti.
1.13. Servizi igienico assistenziali
1.13.1. Acqua
1.13.1.1.  Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve
essere  messa  a  disposizione  dei  lavoratori  acqua  in  quantita'
sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
1.13.1.2.  Per  la  provvista,  la  conservazione  e la distribuzione
dell'acqua  devono  osservarsi  le  norme  igieniche atte ad evitarne
l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
1.13.2. Docce
1.13.2.1.  Docce  sufficienti  ed  appropriate  devono essere messe a
disposizione  dei  lavoratori  quando  il  tipo  di  attivita'  o  la
salubrita' lo esigono.
1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini
e  donne  o  un'utilizzazione  separata  degli stessi. Le docce e gli
spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
1.13.2.3.  I  locali  delle  docce  devono  essere  riscaldati  nella
stagione  fredda  ed  avere  dimensioni  sufficienti per permettere a
ciascun  lavoratore  di  rivestirsi  senza  impacci  e  in condizioni
appropriate di igiene.
1.13.2.4.  Le  docce  devono  essere dotate di acqua corrente calda e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3. Gabinetti e lavabi
1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimita' dei loro posti
di  lavoro,  dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di
gabinetti  e  di  lavabi  con  acqua corrente calda, se necessario, e
dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3.2.  Per  uomini  e  donne  devono  essere  previsti  gabinetti
separati;  quando cio' sia impossibile a causa di vincoli urbanistici
o  architettonici  e  nelle  aziende che occupano lavoratori di sesso
diverso  in numero non superiore a dieci, e' ammessa un'utilizzazione
separata degli stessi.
1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:
1.13.4.1.  Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli
spogliatoi,  ai  bagni,  alle  latrine,  ai dormitori ed in genere ai
servizi  di  igiene  e  di  benessere per i lavoratori, devono essere
mantenuti  in  stato  di  scrupolosa  pulizia,  a  cura del datore di
lavoro.
1.13.4.2.  I  lavoratori devono usare con cura e proprieta' i locali,
le installazioni e gli arredi indicati al punto precedente.
1.14. Dormitori
1.14.1.  Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo
a  disposizione  dei  lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi
durante  le  intemperie  e  nelle  ore  dei pasti o dei riposi. Detto
locale  deve  essere  fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere
riscaldato durante la stagione fredda.
1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso
di  dormitorio  stabile  devono possedere i requisiti di abitabilita'
prescritti  per  le  case  di  abitazione  della  localita'  ed avere
l'arredamento  necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi
devono  essere  riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di
luce  artificiale  in quantita' sufficiente, di latrine, di acqua per
bere  e  per  lavarsi  e  di cucina, in tutto rispondenti alle stesse
condizioni  indicate  nel  presente decreto per gli impianti analoghi
annessi ai locali di lavoro.
1.14.2.2.  In  detti  locali  e' vietata l'illuminazione a gas, salvo
casi  speciali  e  con  l'autorizzazione  e  le  cautele  che saranno
prescritte dall'organo di vigilanza.
1.14.3.  Per  i  lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni,
quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro
deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro
gli  agenti  atmosferici.  Nel  caso  in cui la durata dei lavori non
superi  i  15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre
stagioni,  possono  essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni
di  fortuna  costruite  in  tutto  o  in  parte  di  legno o di altri
materiali  idonei  ovvero  tende,  a  condizione che siano ben difese
dall'umidita' del suolo e dagli agenti atmosferici.
1.14.4.1.  Quando  la  durata  dei  lavori  superi  i 15 giorni nella
stagione  fredda  ed  i  30 giorni nelle altre stagioni, il datore di
lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi piu' idonei, quali
baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.
1.14.4.2.  Le  costruzioni  per  dormitorio  devono  rispondere  alle
seguenti condizioni:
1.14.4.2.1. gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e
donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai membri di
una stessa famiglia;
1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno
bene  asciutto  e  sistemato  in  guisa  da  non  permettere  ne'  la
penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, ne' il ristagno di essa in
una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;
1.14.4.2.3.  essere  costruite  in  tutte  le  loro  parti in modo da
difendere  bene  l'ambiente  interno contro gli agenti atmosferici ed
essere riscaldate durante la stagione fredda;
1.14.4.2.4.  avere  aperture  sufficienti  per  ottenere  una  attiva
ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;
1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
1.14.4.2.6.  nelle  zone  acquitrinose  infestate  dalla  presenza di
insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione
di essi.
1.14.4.3.  La  superficie  dei  dormitori non puo' essere inferiore a
3,50 metri quadrati per persona.
1.14.4.4.  A  ciascun  lavoratore deve essere assegnato un letto, una
branda  o  una  cuccetta  arredate  con materasso o saccone, cuscino,
lenzuola,  federe  e  coperte  sufficienti  ed  inoltre di sedile, un
attaccapanni ed una mensolina.
1.14.4.5.  Anche  per  i  dormitori  di cui al punto 1.14.2.1 vale la
norma prevista dal punto 1.14.4.2.1.
1.14.4.6.  In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi,
vi   devono  essere  convenienti  locali  per  uso  di  cucina  e  di
refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

2.1. Difesa dagli agenti nocivi:
2.1.1.  Ferme  restando  le  norme  di cui al regio decreto 9 gennaio
1927,  n.  147,  e  successive modificazioni, le materie prime non in
corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprieta'
tossiche  o  caustiche,  specialmente se sono allo stato liquido o se
sono  facilmente  solubili  o  volatili,  devono  essere custoditi in
recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o
possano  essere  nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli,
non  devono  essere  accumulate  nei  locali  di  lavoro in quantita'
superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.
2.1.3.  I  recipienti  e  gli apparecchi che servono alla lavorazione
oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare
emanazioni  sgradevoli,  devono  essere  lavati frequentemente e, ove
occorra, disinfettati.
2.1.4.  Il  datore  di lavoro e' tenuto ad effettuare, ogni qualvolta
sia  possibile,  le  lavorazioni  pericolose  o  insalubri  in luoghi
separati,  allo  scopo  di  non esporvi senza necessita' i lavoratori
addetti ad altre lavorazioni.
2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o
tossici  od  infiammabili  ed  in  quelli  nei  quali  si  sviluppano
normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve
adottare  provvedimenti  atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e'
possibile, lo sviluppo e la diffusione.
2.1.5.  L'aspirazione  dei  gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per
quanto   e'   possibile,  immediatamente  vicino  al  luogo  dove  si
producono.
2.1.6.1.   Nell'ingresso  di  ogni  stabilimento  o  luogo  dove,  in
relazione   alla   fabbricazione,   manipolazione,   utilizzazione  o
conservazione  di  materie o prodotti, sussistano specifici pericoli,
deve  essere  esposto  un estratto delle norme di sicurezza contenute
nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi
alle lavorazioni che sono eseguite.
2.1.6.2.  Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono
effettuate  operazioni  che  presentano  particolari pericoli, devono
essere  esposte  le  disposizioni  e  le  istruzioni  concernenti  la
sicurezza delle specifiche lavorazioni.
2.1.7.  Le  operazioni  che  presentano  pericoli  di  esplosioni, di
incendi,  di  sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni
nocive  devono  effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente
difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.
2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per
quanto  tecnicamente  possibile  impedito  o  ridotto  al  minimo  il
formarsi  di  concentrazioni  pericolose  o  nocive  di gas, vapori o
polveri  esplodenti,  infiammabili,  asfissianti o tossici; in quanto
necessario,  deve  essere  provveduto ad una adeguata ventilazione al
fine di evitare dette concentrazioni.
2.  1.8.2.  Nei  locali  o  luoghi di lavoro o di passaggio, quando i
vapori  ed  i  gas  che  possono  svilupparsi costituiscono pericolo,
devono   essere   installati   apparecchi   indicatori  e  avvisatori
automatici  atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o
delle  condizioni  pericolose.  Ove  cio'  non  sia possibile, devono
essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.
2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili,
esplodenti,  corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono
essere  raccolti  durante  la lavorazione ed asportati frequentemente
con  mezzi  appropriati,  collocandoli in posti nei quali non possano
costituire pericolo.
2.1.10.1.  Il  trasporto  e  l'impiego  delle  materie e dei prodotti
corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o
sistemi  tali  da  impedire  che  i  lavoratori  ne vengano a diretto
contatto.
2.1.10.2.  Quando  esigenze  tecniche o di lavorazione non consentano
l'attuazione  della  norma  di cui al punto precedente, devono essere
messi  a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione,
in conformita' a quanto e' stabilito nel Titolo III, Capo II.
2.1.11.1.  Negli  stabilimenti  o  luoghi  in  cui  si producono o si
manipolano  liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di
mano  dei  lavoratori,  adeguate prese di acqua corrente o recipienti
contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.
2.1.11.2.  Nei  casi in cui esista rischio di investimento da liquidi
corrosivi,  devono  essere  installati,  nei  locali di lavorazione o
nelle  immediate  vicinanze,  bagni  o  docce con acqua a temperatura
adeguata.
2.1.12.  In  caso  di  spandimento  di  liquidi corrosivi, questi non
devono  essere  assorbiti  con  stracci, segatura o con altre materie
organiche,  ma  eliminati  con  lavaggi  di acqua o neutralizzati con
materie idonee.
2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1. e
3.2.2.   devono   essere  osservate,  nella  parte  applicabile,  per
l'accesso  agli  ambienti  o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli,
fogne,  pozzi,  sottotetti,  nei  quali  esista  o  sia da temersi la
presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.
2.2. Difesa contro le polveri
2.2.1.  Nei  lavori  che  danno  luogo normalmente alla formazione di
polveri  di  qualunque  specie,  il  datore  di  lavoro  e' tenuto ad
adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e'
possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.
2.2.2.  Le  misure  da  adottare a tal fine devono tenere conto della
natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
2.2.3.  Ove  non  sia  possibile  sostituire  il  materiale di lavoro
polveroso,  si  devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi
chiusi  ovvero  muniti  di sistemi di aspirazione e di raccolta delle
polveri,  atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere
effettuata,  per  quanto e' possibile, immediatamente vicino al luogo
di produzione delle polveri.
2.2.4.  Quando  non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione
indicate nel punto precedente, e la natura del materiale polveroso lo
consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
2.2.5.   Qualunque   sia  il  sistema  adottato  per  la  raccolta  e
l'eliminazione  delle  polveri,  il  datore  di  lavoro  e' tenuto ad
impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la
natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei
provvedimenti  tecnici  indicati  ai  punti precedenti, e non possano
essere  causa  di  danno  o  di  incomodo  al  vicinato,  l'organo di
vigilanza  puo' esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti
dai   punti   precedenti,  prescrivendo,  in  sostituzione,  ove  sia
necessario, mezzi personali di protezione.
2.2.7.   I   mezzi   personali  possono  altresi'  essere  prescritti
dall'organo  di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti
ai punti 2.2.3 e 2.2.4 del presente articolo, in quelle operazioni in
cui,   per  particolari  difficolta'  d'ordine  tecnico,  i  predetti
provvedimenti  non siano atti a garantire efficacemente la protezione
dei lavoratori contro le polveri.

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

3.1.  Le  tubazioni,  le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche,
serbatoi  e  simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni
di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti
dall'esercizio   dell'impianto   o  dell'apparecchio,  devono  essere
provvisti  di  aperture  di  accesso  aventi dimensioni tali da poter
consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al
punto  precedente,  chi  sovraintende  ai lavori deve assicurarsi che
nell'interno  non  esistano  gas  o  vapori  nocivi o una temperatura
dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi,
ventilazione o altre misure idonee.
3.2.2.  Colui  che  sovraintende  deve,  inoltre,  provvedere  a  far
chiudere  e  bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti
in  comunicazione  col  recipiente, e a fare intercettare i tratti di
tubazione  mediante  flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a
far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso
con l'indicazione del divieto di manovrarli.
3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi
predetti   devono  essere  assistiti  da  altro  lavoratore,  situato
all'esterno presso l'apertura di accesso.
3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi
in  modo  assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti e'
disagevole,  i  lavoratori  che  vi  entrano  devono essere muniti di
cintura   di   sicurezza  con  corda  di  adeguata  lunghezza  e,  se
necessario,   di   apparecchi   idonei   a   consentire   la  normale
respirazione.
3.3.  Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la
presenza  anche  di  gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi,
oltre  alle  misure  indicate  nell'articolo  precedente,  si  devono
adottare  cautele  atte  ad  evitare  il  pericolo  di  incendio o di
esplosione,   quali   la   esclusione  di  fiamme  libere,  di  corpi
incandescenti,  di  attrezzi  di materiale ferroso e di calzature con
chiodi.  Qualora  sia  necessario l'impiego di lampade, queste devono
essere di sicurezza.
3.4.1.  Le  vasche,  i  serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a
livello  o  ad  altezza  inferiore  a  cm.  90  dal pavimento o dalla
piattaforma  di  lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie
contenute,  essere  difese,  su  tutti  i  lati mediante parapetto di
altezza  non  minore  di  cm.  90,  a  parete  piena o con almeno due
correnti. Il parapetto non e' richiesto quando sui bordi delle vasche
sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.
3.4.2.  Quando  per  esigenze  della  lavorazione o per condizioni di
impianto  non  sia  possibile  applicare il parapetto di cui al punto
3.4.1.,  le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste
di  solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di
caduta dei lavoratori entro di essi.
3.4.3.  Per  le  canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei
cantieri  e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da
piazzali  di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la
difesa  di  cui  al  punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un
metro.
3.4.4.  Quanto  previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non si applica
quando  le  vasche,  le  canalizzazioni,  i serbatoi ed i recipienti,
hanno  una  profondita'  non  superiore  a metri uno e non contengono
liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.
3.5.  Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondita'
di  oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al
fondo,  qualora  non  sia  possibile  predisporre  la scala fissa per
l'accesso  al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale
trasportabili, purche' provviste di ganci di trattenuta.
3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature
accessorie  ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo
che:
3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di
elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
3.6.1.2  in caso di necessita' sia attuabile il massimo e piu' rapido
svuotamento delle loro parti.
3.6.2.  Quando  esistono  piu'  tubazioni o canalizzazioni contenenti
liquidi  o  gas  nocivi  o  pericolosi  di  diversa natura, esse e le
relative  apparecchiature  devono  essere  contrassegnate,  anche  ad
opportuni  intervalli  se  si  tratta  di  reti  estese, con distinta
colorazione,  il  cui significato deve essere reso noto ai lavoratori
mediante tabella esplicativa.
3.7.  Le  tubazioni  e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono
una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere
provviste  di  dispositivi,  quali valvole, rubinetti, saracinesche e
paratoie,  atti  ad  effettuare l'isolamento di determinati tratti in
caso di necessita'.
3.8.  I  serbatoi  tipo  silos per materie capaci di sviluppare gas o
vapori,  esplosivi  o  nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei
lavoratori,  essere  provvisti  di appropriati dispositivi o impianti
accessori,  quali  chiusure,  impianti  di  ventilazione,  valvole di
esplosione.
3.9.1.  I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche,
corrosive  o  altrimenti  pericolose,  compresa l'acqua a temperatura
ustionante, devono essere provvisti:
3.9.1.1.  di  chiusure  che  per  i liquidi e materie tossiche devono
essere  a  tenuta  ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose
essere  tali  da  impedire che i lavoratori possano venire a contatto
con il contenuto;
3.9.1.2.  di  tubazioni  di  scarico  di troppo pieno per impedire il
rigurgito o traboccamento.
3.9.2.  Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto
3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di
sicurezza.
3.10.  I  recipienti  adibiti  al  trasporto  dei  liquidi  o materie
infiammabili,  corrosive,  tossiche  o comunque dannose devono essere
provvisti:
3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
3.10.2.  di  accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli
le operazioni di riempimento e svuotamento;
3.10.3.  di  accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature,
atti  a  rendere  sicuro  ed agevole il loro impiego, in relazione al
loro uso particolare;
3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.
3.11.1.  I  recipienti  di  cui al punto 3.10., compresi quelli vuoti
gia'  usati,  devono  essere conservati in posti appositi e separati,
con  l'indicazione  di  pieno  o  vuoto se queste condizioni non sono
evidenti.
3.11.2.  Quelli  vuoti,  non  destinati  ad essere reimpiegati per le
stesse materie gia' contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi
innocui  mediante  appropriati  lavaggi  a  fondo,  oppure  distrutti
adottando le necessarie cautele.
3.11.3.  In  ogni  caso  e' vietato usare recipienti che abbiano gia'
contenuto  liquidi  infiammabili  o  suscettibili  di  produrre gas o
vapori  infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi
da  quelli  originari,  senza che si sia provveduto ad una preventiva
completa  bonifica  del  loro  interno,  con  la eliminazione di ogni
traccia  del  primitivo  contenuto  o  dei  suoi  residui  o prodotti
secondari di trasformazione.

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

4.1.  Nelle  aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici
di incendio:
4.1.1. e' vietato fumare;
4.1.2.  e'  vietato  usare  apparecchi  a  fiamma libera e manipolare
materiali  incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure
di sicurezza;
4.1.3.  devono  essere  predisposti  mezzi  ed impianti di estinzione
idonei  in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere
usati,   in  essi  compresi  gli  apparecchi  estintori  portatili  o
carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere
mantenuti  in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi
da personale esperto;
4.2.1.  L'acqua  non deve essere usata per lo spegnimento di incendi,
quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in
modo  da  aumentare  notevolmente  di  temperatura  o da svolgere gas
infiammabili o nocivi.
4.2.2.  Parimenti  l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono
essere  usate  in  prossimita'  di  conduttori, macchine e apparecchi
elettrici sotto tensione.
4.2.3.  I  divieti  di  cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono essere resi
noti al personale mediante avvisi.
4.3.  Le  aziende  e  le  lavorazioni  nelle  quali  si producono, si
impiegano,  si  sviluppano  o  si  detengono  prodotti  infiammabili,
incendiabili o esplodenti o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed
altre  ragioni  presentano  in caso di incendio gravi pericoli per la
incolumita'  dei  lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione
degli  incendi,  al  controllo del Comando provinciale dei vigili del
fuoco  competente per territorio ad esclusione delle attivita' svolte
dal  Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede
ai  controlli  e  all'attuazione  di  idonee  misure  a  salvaguardia
dell'incolumita'  dei  lavoratori  in  conformita'  ai  provvedimenti
specifici emanati in materia di prevenzione incendi.
4.4.1.  I  progetti  di  nuovi  impianti  o  costruzioni  di  cui  al
precedente  punto  o  di  modifiche  di quelli esistenti alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al
preventivo  parere  di conformita' sui progetti, da parte del Comando
provinciale  dei vigili del fuoco al quale dovra' essere richiesta la
visita  di  controllo  ad  impianto  o  costruzione  ultimati,  prima
dell'inizio  delle  lavorazioni, secondo le procedure di cui all'art.
16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
4.4.2.  Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al
rilascio  del certificato di prevenzione incendi sono determinate con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da emanarsi ai sensi del
comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore
il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.
4.5.1.  Nella  fabbricazione,  manipolazione, deposito e trasporto di
materie  infiammabili  od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo
di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri,
esplosivi  o  infiammabili,  gli impianti, le macchine, gli attrezzi,
gli  utensili  ed  i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar
luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.
4.5.2.   Idonee   misure  contro  i  riscaldamenti  pericolosi  o  la
produzione  di  scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione
dei  locali  e  dei  posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto
alla distanza dalle sorgenti di calore.
4.5.3.  Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei
lavoratori.
4.6.1.   Il  riscaldamento  dei  locali  nei  quali  si  compiono  le
operazioni  o  esistono  i  rischi  per fabbricazione, manipolazione,
deposito  e  trasporto  di  materie  infiammabili od esplodenti e nei
luoghi  ove  vi  sia  pericolo  di  esplosione  o  di incendio per la
presenza  di  gas,  vapori  o  polveri, esplosivi o infiammabili deve
essere  ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi
generatori  o trasmittenti del calore possano raggiungere temperature
capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti.
4.6.2.  Nei  casi indicati al punto precedente le finestre e le altre
aperture  esistenti negli stessi locali devono essere protette contro
la penetrazione dei raggi solari.
4.7.1.   Nei   locali  di  cui  al  punto  precedente  devono  essere
predisposte  nelle  pareti  o  nei  solai adeguate superfici di minor
resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni.
4.7.2.  Dette  superfici  possono  essere anche costituite da normali
finestre  o  da  intelaiature  a  vetri  cieche fissate a cerniera ed
apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.
4.7.3. In ogni caso dette superfici di minor resistenza devono essere
disposte  in  modo  che  il  loro  eventuale  funzionamento non possa
arrecare danno alle persone.
4.8.1.  Negli  stabilimenti  dove si producono differenti qualita' di
gas  non  esplosivi  ne'  infiammabili  di  per  se stessi, ma le cui
miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che
servono  alla  preparazione di ciascuna qualita' di gas devono essere
sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.
4.8.2.  La  disposizione  di  cui  al punto precedente non si applica
quando  i  diversi  gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso
processo,  sempreche'  siano  adottate  idonee  misure per evitare la
formazione di miscele pericolose.
4.9.  Le  materie  ed  i prodotti suscettibili di reagire fra di loro
dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili
devono   essere   immagazzinati  e  conservati  in  luoghi  o  locali
sufficientemente  areati  e  distanziati ed adeguatamente isolati gli
uni dagli altri.
4.10.  I  dispositivi  di  aspirazione  per  gas,  vapori  e  polveri
esplosivi  o  infiammabili,  tanto se predisposti in applicazione del
punto  2.1.8.1.,  quanto  se  costituenti  elementi degli impianti di
produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:
4.10.1.   essere   provvisti  di  valvole  di  esplosione,  collocate
all'esterno  dei  locali in posizione tale da non arrecare danno alle
persone in caso di funzionamento;
4.10.2.  avere  tutte  le  parti  metalliche collegate fra loro ed il
relativo complesso collegato elettricamente a terra;
4.10.3.  essere  provvisti,  in  quanto  necessario,  di mezzi per la
separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
4.10.4.  avere  lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri
non possono essere causa di pericolo.
4.11.  Nelle  installazioni  in cui possono svilupparsi gas, vapori o
polveri  suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere
adottati  impianti  distinti di aspirazione per ogni qualita' di gas,
vapore  o  polvere,  oppure adottate altre misure idonee ad evitare i
pericoli di esplosione.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE

6.1. Abitazioni e dormitori:
6.1.1.  Ferme  restando  le  disposizioni relative alle condizioni di
abitabilita' delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi
sanitarie,  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e'
vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio
di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
6.1.1.1  grotte  naturali  od  artificiali o costruzioni di qualunque
specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte
dalla roccia;
6.1.1.2  capanne  costruite  in  tutto  o in parte con paglia, fieno,
canne,  frasche  o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di
ventura.
6.1.2.  E'  fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori
non  continuativi,  ne' periodici che si devono eseguire in localita'
distanti  piu'  di  cinque chilometri dal centro abitato, per il qual
caso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.14.3..
6.1.3.  E'  fatta  pure  eccezione per i ricoveri dei pastori, quando
siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si
debbano  cambiare  col  mutare  delle  zone  a questo di mano in mano
assegnate.
6.2. Dormitori temporanei:
6.2.1.  Le  costruzioni  fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio
dei  lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico,
devono  rispondere  alle  condizioni prescritte per le costruzioni di
cui   ai   punti   1.14.4.1.,  1.14.4.2.,  1.14.4.2.1.,  1.14.4.2.2.,
1.14.4.2.3.,   1.14.4.2.4.,   1.14.4.2.5.,   1.14.4.2.6.,  1.14.4.3.,
1.14.4.4., 1.14.4.5., 1.14.4.6. del presente allegato.
6.2.2.  L'organo  di  vigilanza  puo'  prescrivere  che  i  dormitori
dispongano  dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6., quando
li  ritenga  necessari  in  relazione  alla  natura e alla durata dei
lavori, nonche' alle condizioni locali.
6.3. Acqua:
6.3.1.   Per  la  provvista,  la  conservazione  e  la  distribuzione
dell'acqua  potabile  ai  lavoratori devono essere osservate le norme
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione
di malattie.
6.4. Acquai e latrine:
6.4.1.  Le  abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni
famiglia  di  lavoratori  devono  essere  provviste  di  acquaio e di
latrina.
6.4.2.  Gli  scarichi  degli  acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi
devono  essere  costruiti  in  modo  che  le  acque siano versate nel
terreno  a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonche'
dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
6.4.3.  Gli  scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini
impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
6.4.4.  I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con
le  stanze  di abitazione, a meno che le latrine non siano a chiusura
idraulica.
6.5. Stalle e concimaie:
6.5.1.  Le  stalle non devono comunicare direttamente con i locali di
abitazione o con i dormitori.
6.5.2.  Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono
avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.
6.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite
di  fossetti  di  scolo  per le deiezioni liquide, da raccogliersi in
appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme
consigliate dalla igiene.
6.5.4.  Nei  locali  di  nuova costruzione le stalle non devono avere
aperture  nella  stessa  facciata  ove  si  aprono  le finestre delle
abitazioni  o  dei  dormitori  a  distanza minore di 3 metri in linea
orizzontale.
6.5.5.  Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non
minore  di  25  metri  dalle  abitazioni  o dai dormitori nonche' dai
depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
6.5.6. Qualora, per difficolta' provenienti dalla ubicazione, non sia
possibile  mantenere la distanza suddetta, l'organo di vigilanza puo'
consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.
6.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:
6.6.1.   Le   aziende  devono  altresi'  tenere  a  disposizione  dei
lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione
necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.
6.6.2.  Nelle  attivita'  concernenti il diserbamento, la distruzione
dei  parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione
dei  topi o di altri animali nocivi, nonche' in quelle concernenti la
prevenzione  e  la  cura  delle  malattie infettive del bestiame e le
disinfezioni  da  eseguire  nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in
genere,  nei  lavori  in  cui  si  adoperano  o si producono sostanze
asfissianti,  tossiche,  infettanti o comunque nocive alla salute dei
lavoratori,  devono  essere  osservate  le  disposizioni contenute ai
punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. e 2.1.4..
))
                             ALLEGATO V

((
REQUISITI  DI  SICUREZZA  DELLE  ATTREZZATURE  DI LAVORO COSTRUITE IN
ASSENZA  DI  DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO
DELLE  DIRETTIVE  COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI
    LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.

                               PARTE I

  REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO

1. Osservazioni di carattere generale
1.1  I requisiti del presente allegato si applicano allorche' esiste,
per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
1.2  Eventuali  disposizioni concernenti l'uso di talune attrezzature
di lavoro sono riportate nel presente allegato al fine di consentirne
l'impiego sicuro, in relazione ai loro rischi specifici.
2. Sistemi e dispositivi di comando
2.1.  I  sistemi  di  comando  devono  essere sicuri ed essere scelti
tenendo  conto  dei  guasti,  dei  disturbi  e  delle  sollecitazioni
prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell'attrezzatura.
I   dispositivi  di  comando  di  un'attrezzatura  di  lavoro  aventi
un'incidenza  sulla  sicurezza  devono  essere  chiaramente visibili,
individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata.
I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone
pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando,
quali  ad  es. gli arresti di emergenza, le consolle di apprendimento
dei  robot,  ecc,  e  disposti  in modo che la loro manovra non possa
causare  rischi  supplementari.  Essi  non  devono  comportare rischi
derivanti da una manovra accidentale.
Se  necessario,  dal  posto  di  comando  principale l'operatore deve
essere  in  grado  di  accertarsi  dell'assenza di persone nelle zone
pericolose.  Se cio' non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in
moto    dell'attrezzatura    di    lavoro   deve   essere   preceduta
automaticamente  da  un  segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La
persona  esposta  deve  avere  il  tempo  e/o  i  mezzi  di sottrarsi
rapidamente  ad  eventuali  rischi  causati  dalla  messa in moto e/o
dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
I  dispositivi  di comando devono essere bloccabili, se necessario in
rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario.
I  motori soggetti a variazioni di velocita' che possono essere fonte
di  pericolo  devono  essere  provvisti  di  regolatore automatico di
velocita',  tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti.
Il  regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il
mancato funzionamento.
Quando   una   scorretta   sequenza  delle  fasi  della  tensione  di
alimentazione   puo'   causare  una  condizione  pericolosa  per  gli
operatori  e  le  persone  esposte  o un danno all'attrezzatura, deve
essere  fornita  una  protezione  affinche' sia garantita la corretta
sequenza delle fasi di alimentazione.
2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata
soltanto  mediante  un'azione  volontaria  su  un  organo  di comando
concepito a tal fine.
Lo stesso vale:
- per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua
origine,
- per  il  comando  di  una  modifica  rilevante  delle condizioni di
funzionamento  (ad  esempio,  velocita',  pressione, ecc.), salvo che
questa  rimessa  in  moto o modifica di velocita' non presenti nessun
pericolo per il lavoratore esposto.
Questa  disposizione  non  si  applica quando la rimessa in moto o la
modifica  delle  condizioni  di funzionamento risultano dalla normale
sequenza di un ciclo automatico.
2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo
di  comando  che  ne  permetta  l'arresto  generale  in condizioni di
sicurezza.
Ogni  postazione  di  lavoro  deve essere dotata di un dispositivo di
comando  che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti,
tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in
modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine
di  arresto  dell'attrezzatura  di  lavoro  deve  essere  prioritario
rispetto   agli   ordini   di   messa  in  moto.  Ottenuto  l'arresto
dell'attrezzatura   di   lavoro,  o  dei  suoi  elementi  pericolosi,
l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
2.4.  Se  cio'  e'  appropriato  e  funzionale  rispetto  ai pericoli
dell'attrezzatura   di   lavoro  e  del  tempo  di  arresto  normale,
un'attrezzatura  di  lavoro  deve  essere munita di un dispositivo di
arresto di emergenza.
3.  Rischi  di  rottura,  proiezione  e  caduta di oggetti durante il
funzionamento
3.1.  Un'attrezzatura  di  lavoro  che  presenti  pericoli causati da
cadute  o  da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi
appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.
3.2.  Nel  caso  in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di
elementi  mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri
pericoli  per  la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere
prese le misure di protezione appropriate.
4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.
4.1.  Un'attrezzatura  di  lavoro  che  comporti  pericoli  dovuti ad
emanazioni  di  gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri,
fumi  o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura
di  lavoro  deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta
e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.
5. Stabilita'
5.1.  Qualora cio' risulti necessario ai fini della sicurezza o della
salute  dei  lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi
debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.
6. Rischi dovuti agli elementi mobili
6.1.  Se  gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano
rischi  di  contatto  meccanico  che  possono causare incidenti, essi
devono  essere  dotati  di  protezioni  o  di  sistemi protettivi che
impediscano   l'accesso  alle  zone  pericolose  o  che  arrestino  i
movimenti  pericolosi  prima  che sia possibile accedere alle zone in
questione.
Le protezioni ed i sistemi protettivi:
- devono essere di costruzione robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono  essere  situati  ad  una  sufficiente  distanza  dalla zona
pericolosa,
- non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo di
lavoro,
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione
e/o   la  sostituzione  degli  attrezzi,  nonche'  per  i  lavori  di
manutenzione,  limitando  pero'  l'accesso unicamente al settore dove
deve  essere  effettuato  il  lavoro  e,  se possibile, senza che sia
necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.
6.2.  Quando  per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia
possibile  conseguire  una  efficace  protezione o segregazione degli
organi  lavoratori  e  delle  zone  di  operazione  pericolose  delle
attrezzature  di lavoro si devono adottare altre misure per eliminare
o   ridurre   il   pericolo,   quali  idonei  attrezzi,  alimentatori
automatici,  dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e
congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.
6.3.  Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori,
delle  zone  di  operazione  e  degli  altri  organi pericolosi delle
attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti
di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di
un  dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e
di movimento della attrezzatura di lavoro tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l'attrezzatura
di lavoro e' in moto o provochi l'arresto dell'attrezzatura di lavoro
all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo;
b) non consenta l'avviamento dell'attrezzatura di lavoro se il riparo
non e' nella posizione di chiusura.
6.4.  Nei  casi  previsti  nei  punti  6.2  e  6.5, quando gli organi
lavoratori   non   protetti  o  non  completamente  protetti  possono
afferrare,  trascinare  o  schiacciare  e  sono  dotati  di  notevole
inerzia, il dispositivo di arresto dell'attrezzatura di lavoro, oltre
ad  avere  l'organo  di  comando  a immediata portata delle mani o di
altre  parti  del  corpo  del  lavoratore,  deve comprendere anche un
efficace  sistema  di frenatura che consenta l'arresto nel piu' breve
tempo possibile.
6.5.   Quando  per  effettive  esigenze  della  lavorazione  non  sia
possibile   proteggere  o  segregare  in  modo  completo  gli  organi
lavoratori  e  le zone di operazione pericolose delle attrezzature di
lavoro,  la  parte  di  organo lavoratore o di zona di operazione non
protetti  deve  essere limitata al minimo indispensabile richiesto da
tali  esigenze  e  devono  adottarsi  misure per ridurre al minimo il
pericolo.
7. Illuminazione
7.1.  Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di
un'attrezzatura  di lavoro devono essere opportunamente illuminati in
funzione dei lavori da effettuare.
8.Temperature estreme
8.1.  Le  parti  di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o
molto  bassa debbono, ove necessario, essere protette contro i rischi
di contatti o di prossimita' a danno dei lavoratori.
9. Segnalazioni, indicazioni.
9.1.  I  dispositivi  di  allarme  dell'attrezzatura di lavoro devono
essere  ben  visibili  e le relative segnalazioni comprensibili senza
possibilita' di errore.
9.2.  L'attrezzatura  di  lavoro  deve  recare  gli avvertimenti e le
indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.
9.3.   Gli   strumenti   indicatori,   quali  manometri,  termometri,
pirometri,  indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti
in  modo  che  le  loro  indicazioni  siano  chiaramente  visibili al
personale addetto all'impianto o all'apparecchio.
9.4.   Le   macchine   e  gli  apparecchi  elettrici  devono  portare
l'indicazione  della tensione, dell'intensita' e del tipo di corrente
e  delle  altre  eventuali caratteristiche costruttive necessarie per
l'uso.
9.5.  Ogni  inizio  ed  ogni  ripresa  di  movimento  di trasmissioni
inseribili  senza  arrestare  il  motore  che comanda la trasmissione
principale devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto.
10. Vibrazioni
10.1. Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, installate e
mantenute  in  modo  da  evitare scuotimenti o vibrazioni che possano
pregiudicare la loro stabilita', la resistenza dei loro elementi e la
stabilita' degli edifici.
10.2.  Qualora  lo  scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una
specifica  funzione  tecnologica  dell'attrezzatura di lavoro, devono
adottarsi  le  necessarie  misure o cautele affinche' cio' non sia di
pregiudizio  alla  stabilita'  degli  edifici  od  arrechi danno alle
persone.
11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.
11.1.  Le  operazioni  di manutenzione devono poter essere effettuate
quando  l'attrezzatura  di lavoro e' ferma. Se cio' non e' possibile,
misure  di  protezione  appropriate  devono  poter  essere  prese per
l'esecuzione  di  queste  operazioni  oppure esse devono poter essere
effettuate al di fuori delle zone pericolose.
11.2.  Ogni  attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi
chiaramente  identificabili  che  consentano  di isolarla da ciascuna
delle sue fonti di energia.
Il  ripristino  dell'alimentazione  deve  essere  possibile  solo  in
assenza di pericolo per i lavoratori interessati.
11.3. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di
manutenzione  delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter
accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.
11.4. Le attrezzature di lavoro che per le operazioni di caricamento,
registrazione,  cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione,
richiedono  che  il  lavoratore si introduca in esse o sporga qualche
parte  del  corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono
essere  provviste  di dispositivi, che assicurino in modo assoluto la
posizione  di  fermo  dell'attrezzatura  di  lavoro e dei suoi organi
durante  l'esecuzione  di dette operazioni. Devono altresi' adottarsi
le  necessarie  misure e cautele affinche' l'attrezzatura di lavoro o
le sue parti non siano messe in moto da altri.
12. Incendio ed esplosione
12.1.  Tutte  le  attrezzature di lavoro debbono essere realizzate in
maniera  da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio o
di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa.
12.2.  Tutte  le  attrezzature  di lavoro devono essere realizzate in
maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi di esplosione
dell'attrezzatura   stessa   e   delle  sostanze  prodotte,  usate  o
depositate nell'attrezzatura di lavoro.

                              PARTE II
PRESCRIZIONI  SUPPLEMENTARI  APPLICABILI  AD  ATTREZZATURE  DI LAVORO
                             SPECIFICHE

1 Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione
1.1  Le  attrezzature,  insiemi ed impianti sottoposti a pressione di
liquidi,  gas,  vapori,  e  loro  miscele, devono essere progettati e
costruiti  in  conformita'  ai  requisiti  di  resistenza e idoneita'
all'uso stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, valutando in
particolare  i  rischi  dovuti alla pressione ed alla temperatura del
fluido nei riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura
e dell'ambiente circostante alla attrezzatura stessa
2   Prescrizioni   applicabili  ad  attrezzature  di  lavoro  mobili,
semoventi o no.
2.1  Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere
strutturate  in  modo  tale  da  ridurre i rischi per il lavoratore/i
durante lo spostamento.
Deve  essere  previsto  anche  il  rischio  che il lavoratore venga a
contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.
2.2 Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione
d'energia  accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e i suoi
accessori   e/o  traini  possa  provocare  rischi  specifici,  questa
attrezzatura  di  lavoro  deve  essere  realizzata  in  modo  tale da
impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.
Nel  caso  in  cui  tale bloccaggio non possa essere impedito, dovra'
essere  presa  ogni  precauzione  possibile  per  evitare conseguenze
pregiudizievoli per i lavoratori.
2.3  Se  gli  organi  di  trasmissione  di  energia  accoppiabili tra
attrezzature  di  lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi
strisciando al suolo, deve essere possibile il loro fissaggio.
2.4  Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono
limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti
da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
mediante  una  struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura
di ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,
ovvero  mediante  una struttura che garantisca uno spazio sufficiente
attorno  al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il
movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste    strutture    di   protezione   possono   essere   integrate
all'attrezzatura di lavoro.
Queste   strutture   di   protezione   non   sono   obbligatorie   se
l'attrezzatura  di  lavoro  e'  stabilizzata durante tutto il periodo
d'uso,  oppure  se  l'attrezzatura  di lavoro e' concepita in modo da
escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se  sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o
i    lavoratori   trasportati   rimangano   schiacciati   tra   parti
dell'attrezzatura  di  lavoro  e  il suolo, deve essere installato un
sistema di ritenzione.
2.5  I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu' lavoratori
devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di
ribaltamento, ad esempio,
-	istallando una cabina per il conducente, -	
-	mediante  una  struttura atta ad  impedire il ribaltamento  del
carrello elevatore, -	
- mediante  una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso
di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il
suolo  e  talune  parti  del  carrello  stesso  per il lavoratore o i
lavoratori a bordo, -	
- mediante  una  struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori
sul   sedile  del  posto  di  guida  per  evitare  che,  in  caso  di
ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati
da parti del carrello stesso -	
2.6  Le  attrezzature  di  lavoro mobili semoventi il cui spostamento
puo'  comportare  rischi per le persone devono soddisfare le seguenti
condizioni:
a. esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa
in moto non autorizzata;
b. esse  devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di
ridurre  al  minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso
di  movimento simultaneo di piu' attrezzature di lavoro circolanti su
rotaia;
c. esse  devono  essere  dotate  di  un  dispositivo  che consenta la
frenatura   e   l'arresto;   qualora   considerazioni   di  sicurezza
l'impongano,  un  dispositivo  di  emergenza  con  comandi facilmente
accessibili  o automatici deve consentire la frenatura e l'arresto in
caso di guasto del dispositivo principale;
d. quando il campo di visione diretto del conducente e' insufficiente
per  garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi
ausiliari per migliorare la visibilita';
e. le attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso notturno
o  in  luoghi  bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione
adeguato  al  lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai
lavoratori;
f. le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa dei
loro  traini  e/o  carichi,  un  rischio  di incendio suscettibile di
mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati
dispositivi  antincendio  a  meno che tali dispositivi non si trovino
gia'  ad  una  distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui
esse sono usate;
g. le   attrezzature   di   lavoro  telecomandate  devono  arrestarsi
automaticamente se escono dal campo di controllo;
h. le  attrezzature  di lavoro telecomandate che, usate in condizioni
normali,  possono  comportare rischi di urto o di intrappolamento dei
lavoratori,  devono essere dotate di dispositivi di protezione contro
tali  rischi,  a  meno che non siano installati altri dispositivi per
controllare il rischio di urto.
2.7  Al  termine  delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza
che  orizzontali,  devono  essere predisposti mezzi o adottate misure
per  evitare  danni  alle  persone  derivanti  da  eventuali  fughe o
fuoruscite dei veicoli.
2.8  I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono
essere  costruiti  in  modo  da  rendere  possibile di effettuare con
sicurezza  le  manovre  di  attacco  e  di distacco e da garantire la
stabilita' del collegamento.
E'  vietato procedere, durante il moto, all'attacco e al distacco dei
mezzi  di  trasporto,  a  meno  che  questi  non  siano  provvisti di
dispositivi  che rendano la manovra non pericolosa e che il personale
addetto sia esperto.
2.9 I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la
maniglia   dell'interruttore  principale  asportabile  o  bloccabile,
oppure  gli  apparati  di  comando  sistemati  in  cabina  o  armadio
chiudibili a chiave.
I  conducenti  di  detti  mezzi, alla cessazione del servizio, devono
asportare  o  bloccare  la  maniglia  dell'interruttore  o chiudere a
chiave la cabina.
2.10 I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizio
del  percorso  in  pendenza  alla  stazione superiore, di dispositivi
automatici  di  sbarramento  per  impedire  la fuga di vagonetti o di
convogli liberi.
Alla  stazione  o  al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del
piano  inclinato,  in  relazione  alle  condizioni di impianto devono
essere predisposte nicchie di rifugio per il personale.
Deve  essere  vietato  alle  persone  di percorrere i piani inclinati
durante il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai
lati  dei  binari,  passaggi  aventi larghezza e sistemazioni tali da
permettere il transito pedonale senza pericolo.
2.11  I  piani  inclinati  devono  essere provvisti di dispositivo di
sicurezza  atto  a  provocare  il  pronto  arresto dei carrelli o dei
convogli  in  caso  di  rottura  o  di  allentamento  degli organi di
trazione,  quando  cio'  sia  necessario in relazione alla lunghezza,
alla  pendenza  del  percorso, alla velocita' di esercizio o ad altre
particolari  condizioni  di  impianto, e comunque quando siano usati,
anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.
Quando   per   ragioni   tecniche   connesse  con  le  particolarita'
dell'impianto  o  del  suo  esercizio,  non sia possibile adottare il
dispositivo  di  cui  al  primo  comma,  gli  organi di trazione e di
attacco  dei carrelli devono presentare un coefficiente di sicurezza,
almeno  uguale  a  otto;  in  tal  caso  e'  vietato  l'uso dei piani
inclinati per il trasporto delle persone.
In  ogni  caso,  gli  organi  di  trazione  e di attacco, come pure i
dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile.
2.12 I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi
destinati all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo
sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti.
2.13  I  mezzi  di  trasporto meccanici, se per determinati tratti di
percorso  sono  mossi  direttamente  dai  lavoratori,  devono  essere
provvisti di adatti elementi di presa che rendano la manovra sicura.
2.14 I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento
devono   essere   provvisti   di   dispositivi   che  impediscano  il
ribaltamento  accidentale  e che consentano di eseguire la manovra in
modo sicuro.
2.15  All'esterno  delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti
alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari
a  grigliato  metallico  atti  a  trattenere  una  persona in caso di
caduta.  Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto
il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.
2.16  Le  teleferiche  dai  cui  posti  di  manovra non sia possibile
controllare  tutto  il percorso devono avere in ogni stazione o posto
di  carico e scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione dei
segnali per le manovre dalla stazione principale.
2.17  L'ingrassatura  delle  funi  portanti delle teleferiche e degli
impianti  simili  deve  essere  effettuata  automaticamente  mediante
apparecchio applicato ad apposito carrello.
3  Prescrizioni  applicabili  alle  attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi.
3.1 Prescrizioni generali
3.1.1  Le  attrezzature  di lavoro adibite al sollevamento di carichi
installate  stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare
la  solidita' e la stabilita' durante l'uso tenendo in considerazione
innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono
sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.
3.1  3 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle
azionate  a  mano,  devono recare un'indicazione chiaramente visibile
del  loro  carico  nominale  e,  all'occorrenza,  una targa di carico
indicante  il  carico  nominale  di ogni singola configurazione della
macchina.
Gli  accessori  di  sollevamento  devono  essere  marcati  in modo da
poterne   identificare  le  caratteristiche  essenziali  ai  fini  di
un'utilizzazione sicura.
I  ganci  utilizzati  nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono
portare  in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata
massima ammissibile.
Se  l'attrezzatura  di  lavoro  non  e'  destinata al sollevamento di
persone, una segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta in modo
visibile onde non ingenerare alcuna possibilita' di confusione.
3.1.4  Le  attrezzature  di lavoro adibite al sollevamento di carichi
installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre
il rischio che i carichi:
a) urtino le persone,
b)  in  modo  involontario  derivino pericolosamente o precipitino in
caduta libera, ovvero
c) siano sganciati involontariamente.
3.1.5  I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti
di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la
posizione  di fermo del carico e del mezzo e, quando e' necessario ai
fini della sicurezza, a consentire la gradualita' dell'arresto.
Il  presente  punto  non  si  applica  ai mezzi azionati a mano per i
quali,  in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocita' e
condizioni  di  uso,  la  mancanza del freno non costituisca causa di
pericolo.
3.1.6 Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento puo'
comportare  pericoli  per  le persone, i mezzi di sollevamento devono
essere  provvisti  di dispositivi che provochino l'arresto automatico
sia del mezzo che del carico.
In  ogni  caso  l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive
sollecitazioni  nonche'  il sorgere di oscillazioni pericolose per la
stabilita' del carico.
3.1.7  I  mezzi  di  sollevamento  e  di  trasporto  quando ricorrano
specifiche   condizioni   di  pericolo  devono  essere  provvisti  di
appropriati  dispositivi  acustici  e  luminosi  di segnalazione e di
avvertimento, nonche' di illuminazione del campo di manovra.
3.1.8  Gli  apparecchi  e gli impianti di sollevamento e di trasporto
per  trazione,  provvisti  di tamburi di avvolgimento e di pulegge di
frizione,  come  pure  di  apparecchi  di sollevamento a vite, devono
essere muniti di dispositivi che impediscano:
a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione
della  vite,  oltre  le  posizioni  limite prestabilite ai fini della
sicurezza   in   relazione   al   tipo   o   alle   condizioni  d'uso
dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
b)  la  fuoruscita delle funi o catene dalla sede dei tamburi e delle
pulegge durante il normale funzionamento.
Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui alla lettera
a)   i  piccoli  apparecchi  per  i  quali  in  relazione  alle  loro
dimensioni,  potenza,  velocita' e condizioni di uso, la mancanza dei
dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa
di pericolo.
3.1.9 I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati al
punto  3.1.8 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per
dimensioni  e  profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento
delle  stesse  funi  o  catene  in  modo  da evitare accavallamenti o
sollecitazioni anormali.
Quando  per  particolari  esigenze vengono usati tamburi o pulegge in
condizioni  diverse  da  quelle previste dal comma precedente, devono
essere  impiegate  funi  o  catene  aventi  dimensioni  e  resistenza
adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte
3.1.10  I  tamburi  e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti
indicati  nel  punto  3.1.8.  sui quali si avvolgono funi metalliche,
salvo  quanto  previsto  da  disposizioni  speciali,  devono avere un
diametro  non  inferiore  a  25 volte il diametro delle funi ed a 300
volte  il  diametro  dei fili elementari di queste. Per le pulegge di
rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a
250 volte.
3.1.11  Le  funi  e  le  catene  degli impianti e degli apparecchi di
sollevamento  e  di  trazione,  salvo quanto previsto al riguardo dai
regolamenti  speciali,  devono avere, in rapporto alla portata e allo
sforzo  massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6
per  le  funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le
catene.
3.1.12  Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti
in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonche' impigliamenti o
accavallamenti.
Le  estremita'  libere  delle  funi,  sia metalliche, sia composte di
fibre,   devono   essere   provviste   di  piombatura  o  legatura  o
morsettatura,  allo  scopo  di impedire lo scioglimento dei trefoli e
dei fili elementari.
3.1.13  I  posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e
di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle
manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c)  permettere la perfetta visibilita' di tutta la zona di azione del
mezzo.
3.1.14 Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto
devono  essere  collocati  in  posizione tale che il loro azionamento
risulti  agevole  e portare la chiara indicazione delle manovre a cui
servono.
Gli  stessi  organi  devono essere conformati, protetti o disposti in
modo da impedire la messa in moto accidentale.
3.1.15  Le modalita' di impiego degli apparecchi di sollevamento e di
trasporto  ed  i  segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre
devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.
3.2 Gru, argani, paranchi e simili
3.2.1  I  piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte
utilizzabili  per  l'accesso  al  carro ponte e per altre esigenze di
carattere  straordinario  relative  all'esercizio  delle gru medesime
devono   essere   agevolmente  percorribili  e  provvisti  di  solido
corrimano  posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani e ad
una  distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di
ingombro del carro ponte.
Detti  piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri oltre
la sagoma di ingombro della gru.
3.2.2  Le  gru  a  ponte,  le  gru  a  portale  e  gli altri mezzi di
sollevamento-trasporto,  scorrenti  su rotaie devono essere provvisti
alle  estremita'  di  corsa,  sia dei ponti che dei loro carrelli, di
tamponi  di  arresto  o respingenti adeguati per resistenza ed azione
ammortizzante alla velocita' ed alla massa del mezzo mobile ed aventi
altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.
3.2.3  Gli  apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie,
oltre  ai  mezzi  di  arresto indicati nel punto 3.2.2, devono essere
provvisti  di  dispositivo  agente sull'apparato motore per l'arresto
automatico del carro alle estremita' della sua corsa.
3.2.4 Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo
da funzionare a motore innestato anche nella discesa
3.3  Prescrizioni  specifiche  per  attrezzature  destinate ad essere
usate  durante  l'esecuzione  di lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura,  in  cemento  armato,  in  metallo,  in  legno  e  in altri
materiali,  comprese  le  linee  e  gli  impianti elettrici, le opere
stradali,  ferroviarie,  idrauliche,  marittime,  idroelettriche,  di
bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
3.3.1 Elevatori montati su impalcature di ponteggi
I  montanti  delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento
vengono  fissati  direttamente  ad  essi,  devono essere rafforzati e
controventati  in  modo  da  ottenere  una  solidita'  adeguata  alle
maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
Nei  ponti  metallici  i montanti, su cui sono applicati direttamente
gli  elevatori,  devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in
ogni caso non minore di due.
I  bracci  girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani
degli  elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe
con  bulloni  a  vite  muniti di dado e controdado; analogamente deve
essere  provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei
montanti quando gli argani sono installati a terra.
Gli  argani  installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati,
devono  essere  disposti  in  modo  che la fune si svolga dalla parte
inferiore del tamburo.
3.3.2 - Argani - Salita e discesa dei carichi nei cantieri
Gli  argani  a  motore  devono  essere muniti di dispositivi di extra
corsa  superiore;  e' vietata la manovra degli interruttori elettrici
mediante funi o tiranti di ogni genere.
Gli  argani  o  verricelli  azionati a mano per altezze superiori a 5
metri  devono  essere  muniti  di dispositivo che impedisca la libera
discesa del carico.
Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per
un carico di sicurezza non minore di 8.
3.3.3  -  Trasporti  con vagonetti su guide - Il binario di corsa dei
vagonetti  deve  essere  posato su terreno o altro piano resistente e
mantenuto in buono stato per tutta la durata dei lavori.
Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle traversine; le
piattaforme  girevoli  devono  essere  provviste  di  dispositivo  di
blocco.
I  binari  debbono essere posati in modo da lasciare un franco libero
di almeno 70 centimetri oltre la sagoma di ingombro dei veicoli.
Le  passerelle o le andatoie destinate al transito dei veicoli devono
lasciare  un  uguale  franco,  avere  il  piano  di  posa  dei binari
costituito  da  tavole  accostate  ed  essere  provviste  di  normali
parapetti nonche' di tavole fermapiede.
Nelle  passerelle  od andatoie lunghe, qualora il franco sia limitato
ad un sol lato, devono essere realizzate delle piazzole di rifugio ad
opportuni intervalli lungo l'altro lato.
Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti spinti a mano.
3.3.4  -  Pendenza  dei  binari  -  E'  fatto  divieto di disporre in
pendenza  il  binario adducente alle scariche delle materie scavate o
demolite.
Quando  per  esigenze  tecniche o per condizioni topografiche non sia
possibile  evitare  la  posa del binario in pendenza, l'ultimo tratto
deve essere in contropendenza.
Alle estremita' del binario deve essere disposto un arresto di sicuro
affidamento per la trattenuta del vagonetto.
3.3.5  -  Transito e attraversamento sui piani inclinati - E' vietato
il  transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i vagonetti
sono in movimento.
Tale  divieto  deve  essere  espresso  mediante avvisi posti alle due
estremita' del percorso in pendenza.
Quando  si  renda  necessario  un attraversamento, davanti a ciascuno
sbocco  e parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere con
la  parte  centrale  mobile  di  lunghezza pari almeno a tre volte la
larghezza dell'attraversamento.
3.4  Elevatori  e  trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a
nastro e simili
3.4.1  I  trasportatori  verticali  a piani mobili e quelli a tazza e
simili  devono  essere sistemati entro vani o condotti chiusi, muniti
delle sole aperture necessarie per il carico e lo scarico.
3.4.2  Presso  ogni  posto  di  carico  e  scarico  dei trasportatori
verticali  a  piani mobili deve essere predisposto un dispositivo per
il rapido arresto dell'apparecchio.
3.4.3  I  trasportatori  verticali  a  piani mobili, quelli a tazza e
simili  ed  i  trasportatori  a  nastro  e  simili  aventi tratti del
percorso  in  pendenza,  devono  essere  provvisti  di un dispositivo
automatico  per  l'arresto dell'apparecchio quando per l'interruzione
improvvisa della forza motrice si possa verificare la marcia in senso
inverso al normale funzionamento.
3.4.4  I  condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti
di  copertura  e  le  loro aperture di carico e scarico devono essere
efficacemente protette.
3.4.5  Le  aperture  per  il carico e lo scarico dei trasportatori in
genere devono essere protette contro la caduta delle persone o contro
il contatto con organi pericolosi in moto.
3.4.6.  Le  aperture  di  carico dei piani inclinati (scivoli) devono
essere circondate da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del
tratto strettamente necessario per l'introduzione del carico, purche'
il  ciglio  superiore  di  inizio del piano inclinato si trovi ad una
altezza  di  almeno  cm. 50 dal piano del pavimento. Gli stessi piani
devono  essere provvisti di difese laterali per evitare la fuoruscita
del carico in movimento e di difese frontali terminali per evitare la
caduta del carico.
4  Prescrizioni  applicabili  alle  attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento di persone e di persone e cose.
4.1  Le  macchine  per  il  sollevamento  o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale:
a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo
di dispositivi appropriati;
b)  da  evitare  per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori
dell'abitacolo, se esiste;
c)   da   escludere   qualsiasi   rischio   di   schiacciamento,   di
intrappolamento  oppure  di  urto dell'utilizzatore, in particolare i
rischi dovuti a collisione accidentale;
d)  da  garantire  che  i  lavoratori  bloccati  in caso di incidente
nell'abitacolo  non  siano esposti ad alcun pericolo e possano essere
liberati.
Qualora,  per  ragioni  inerenti  al  cantiere  e  al  dislivello  da
superare,  i  rischi  di  cui  alla precedente lettera a) non possano
essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovra' essere
installato  un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo
buono stato dovra' essere verificato ad ogni giornata di lavoro.
4.2 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice
4.2.1  I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere,
con  largo  margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui
possono  essere  sottoposti  durante  gli  spostamenti o per colpi di
vento e in modo che non possano essere ribaltati.
Il  piano  di  scorrimento  delle  ruote deve risultare livellato; il
carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con
tavoloni o altro mezzo equivalente.
Le  ruote  del  ponte  in opera devono essere saldamente bloccate con
cunei dalle due parti.
I  ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni
due piani.
La  verticalita'  dei  ponti  su  ruote  deve  essere controllata con
livello o con pendolino.
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza
per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I  ponti,  esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di
contatto,  non  devono  essere  spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
4.3 - Scale aeree su carro
4.3.1  Il  carro  della scala aerea deve essere sistemato su base non
cedevole,  orizzontale,  ed  in  modo che il piano di simmetria della
scala  sia verticale e controllabile mediante pendolino applicato sul
lato posteriore del carro stesso.
Le  scale  aeree  non possono essere adoperate con pendenze minori di
60°  ne'  maggiori  di  80° sull'orizzontale; la pendenza deve essere
controllata  mediante  dispositivo  a pendolo annesso al primo tratto
della scala.
I  pezzi  delle scale a tronchi distaccati, che compongono la volata,
devono portare un numero progressivo nell'ordine di montaggio.
Prima  che  la  scala sia montata, alle ruote devono essere applicate
robuste  calzatoie  doppie  per  ogni ruota, sagomate e collegate con
catenelle o tiranti.
4.3.2  Qualunque  operazione  di  spostamento e di messa a punto deve
essere eseguita a scala scarica.
Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti; il lavoratore
ed  eventuali  carichi  in ogni caso non superiori a 20 chilogrammi a
pieno  sviluppo della scala, devono gravare sulla linea mediana della
stessa.
E'  vietato  ogni  sforzo  di trazione da parte di chi lavora in cima
alla  scala, la quale non deve poggiare con la estremita' superiore a
strutture fisse.
Quando  sia  necessario  spostare  una  scala aerea in prossimita' di
linee  elettriche,  si  deve  evitare  ogni possibilita' di contatto,
abbassando opportunamente la volata della scala.
4.4 - Ponti sospesi e loro caratteristiche
4.4.1 Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione ed
un  argano  di  manovra  per  ciascuna estremita', non devono gravare
sovraccarichi,  compreso  il  peso  dei  lavoratori,  superiori a 100
chilogrammi per metro lineare di sviluppo.
Essi non devono avere larghezza superiore a m. 1.
Detti ponti, sui quali non e' consentita la contemporanea presenza di
piu'  di  due  persone,  devono  essere  usati soltanto per lavori di
rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di limitata entita'.
I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unita'
(ponte  singolo)  e  quattro  argani  di  manovra  non  devono  avere
larghezze maggiori di metri 1,50.
Detti ponti possono essere collegati e formare ponti continui purche'
le unita' di ponte siano allo stesso livello.
Su   ciascuna   unita'   di   ponti  pesanti  non  e'  consentita  la
contemporanea  presenza  di  persone  in  numero  superiore  a quello
indicato nelle targhette prescritte dal successivo punto 4.4.4.
Gli  argani di ogni unita' di ponte devono essere dello stesso tipo e
della stessa portata.
4.4.2   L'unita'  di  ponte  deve  essere  costituita  da  due  telai
metallici,  che sono collegati da correnti sostenenti i traversi, sui
quali viene fissato il tavolame.
I  due  telai  devono  essere montati con distanza di non piu' di tre
metri;  i  correnti  devono  avere  un franco a sbalzo, oltre ciascun
telaio,  di 50 centimetri e devono essere muniti di sicuro sistema di
trattenuta contro il pericolo di sfilamento dai telai.
Il  piano  di  calpestio deve essere costituito da tavole di spessore
non  inferiore  a 4 centimetri, bene accostate fra loro ed assicurate
contro  eventuali  spostamenti.  Il  legname impiegato nel ponte deve
essere a fibre longitudinali dirette e parallele, privo di nodi.
Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi metallici
di resistenza non minore.
Il   collegamento  di  piu'  unita'  di  ponti  pesanti  deve  essere
effettuato  rendendo  direttamente  connesse  fra  di  loro le unita'
contigue, senza inserzione di passerelle tra l'una e l'altra.
I  bulloni  usati nel montaggio devono essere assicurati con rondelle
elastiche e con contro-dadi.
4.4.3  Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di
normali  parapetti  e  tavola  fermapiede.  Il corrente superiore del
parapetto  esterno  dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di
ferro  di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere
di legno; le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il
corrente  intermedio  e  tra questo ed il superiore non devono essere
maggiori di 30 centimetri.
Gli  elementi  costituenti  il  parapetto  devono  essere  assicurati
solidamente  alla  parte  interna  dei  ritti  estremi  del  ponte in
corrispondenza degli argani.
I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente
la costruzione.
Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato
prospiciente  la  costruzione  e  privo  di  parapetto  una sponda di
arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri.
4.4.4  Gli  argani  devono essere rigidamente connessi con i telai di
sospensione.  Essi  devono essere a discesa autofrenante e forniti di
dispositivo di arresto.
Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di acciaio ed avere
le   flangie   laterali   di   diametro  tale  da  lasciare,  a  fune
completamente avvolta, un franco pari a due diametri della fune.
Il  diametro  del  tamburo  deve  essere  non inferiore a 12 volte il
diametro della fune.
Le  parti  dell'argano,  soggette  a sollecitazioni dinamiche, devono
avere un grado di sicurezza non minore di otto.
Su  ciascun  argano  deve  essere  fissata  in posizione visibile una
targhetta  metallica  indicante  il carico massimo utile ed il numero
delle  persone  ammissibili  riferite all'argano stesso. La targhetta
deve anche indicare la casa costruttrice, l'anno di costruzione ed il
numero di matricola.
4.4.5  Le  funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di
acciaio  al  crogiuolo,  con un carico di rottura non minore di 120 e
non  maggiore  di  160  kg.  per mm² e devono essere calcolate per un
coefficiente di sicurezza non minore di 10.
Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti
corrosivi esterni mediante ingrassatura.
L'attacco  al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura
a  bicchiere  o  in  altro  modo  che offra eguale garanzia contro lo
sfilamento.
L'attacco  alla  trave  di  sostegno  deve  essere  ottenuto mediante
chiusura  del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura, o
con  non  meno  di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere
inserita  apposita  redancia  per ripartire la pressione sul gancio o
anello di sospensione.
4.4.6  Le  travi  di sostegno devono essere in profilati di acciaio e
calcolate,  per  ogni specifica installazione, con un coefficiente di
sicurezza non minore di 6.
Le  travi  di  sostegno, che devono poggiare su strutture e materiali
resistenti,   devono   avere   un   prolungamento   verso   l'interno
dell'edificio  non  minore del doppio della sporgenza libera e devono
essere  saldamente  ancorate  ad  elementi  di  resistenza accertata,
provvedendosi  ad  una  sufficiente  distribuzione  degli sforzi e ad
impedire qualsiasi spostamento. Non e' ammesso l'ancoraggio con pesi.
Gli  anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di sostegno
devono avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed essere
assicurati  contro  lo  scivolamento  lungo  la  trave  stessa  verso
l'esterno.
4.4.7  -  L'accesso  e  l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda
delle  varie  condizioni  di  impiego,  da  punti e con mezzi tali da
rendere sicuri il passaggio e la manovra.
Nel  caso  di  ponti pesanti ad unita' collegate, si puo' fare uso di
scale  a mano, sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte
e della scala.
4.4.8  Ad  ogni  livello  di  lavoro,  i  ponti sospesi devono essere
ancorati a parti stabili della costruzione.
La  distanza  del  tavolato  dei  ponti  pesanti  dalla  parete della
costruzione non deve superare 10 centimetri.
Ove  per  esigenze  della  costruzione tale distanza non possa essere
rispettata,  i  vuoti  risultanti  devono  essere  protetti fino alla
distanza massima prevista dal comma precedente.
I  ponti  sospesi  non  devono  essere  usati  in  nessun  caso  come
apparecchi  di sollevamento e su di essi non devono essere installati
apparecchi del genere.
Nei  ponti  leggeri  il punto di attacco delle funi di sospensione ai
ponti  stessi  deve  essere  situato ad altezza non inferiore a metri
1,50 dal piano di calpestio.
4.4.9  -  Manovra  dei  ponti  - Prima di procedere al sollevamento o
all'abbassamento  del  ponte,  deve essere accertato che non esistano
ostacoli al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali.
Durante  la  manovra degli argani devono rimanere avvolte sul tamburo
almeno due spire di fune.
La  manovra  deve essere simultanea sui due argani nei ponti leggeri;
nei ponti pesanti la manovra deve essere simultanea sui due argani di
una  estremita'  dell'unita'  di  ponte,  procedendo per le coppie di
argani  successive con spostamenti che non determinano sull'impalcato
pendenze superiori al 10 per cento.
4.4.10  La  manutenzione  e l'efficienza del ponte, la lubrificazione
delle funi e degli argani devono essere costantemente curate.
Le  funi  non  devono  essere  piu' usate quando su un tratto di fune
lungo  quattro  volte  il  passo  dell'elica  del filo elementare nel
trefolo  il  numero  dei fili rotti apparenti sia superiore al 10 per
cento dei fili costituenti la fune.
4.5 Ascensori e montacarichi.
4.5.0.  Le  disposizioni  della  presente  sezione  si applicano agli
ascensori   e   montacarichi   comunque   azionati   non  soggetti  a
disposizioni speciali.
4.5.1 - Difesa del vano.
Gli  spazi  ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme
degli  ascensori  e dei montacarichi devono essere segregati mediante
solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno
di 70 centimetri.
Dette  difese  devono avere un'altezza minima di m.1,70 a partire dal
piano  di  calpestio  dei  ripiani  e  rispettivamente dal ciglio dei
gradini  ed  essere  costituite  da  pareti  cieche  o  da  traforati
metallici,  le  cui  maglie  non  abbiano  ampiezza  superiore  ad un
centimetro,  quando  le  parti mobili distino meno di 4 centimetri, e
non  superiore a 3 centimetri quando le parti mobili distino 4 o piu'
centimetri.
Se  il  contrappeso  non  e' sistemato nello stesso vano nel quale si
muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere
protetto in conformita' alle disposizioni dei commi precedenti.
4.5.2 Accessi al vano.
Gli  accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere
provvisti  di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo le
pareti,  di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina e' accessibile
alle  persone,  e  comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano
quando questa e' inferiore a m. 1,80.
Dette  porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o
traforati  metallici  con  maglie  di  larghezza  non superiore ad un
centimetro  se  la  cabina  e' sprovvista di porta, non superiore a 3
centimetri  se la cabina e' munita di una propria porta e la distanza
della  soglia  della  cabina dalla porta al vano non e' inferiore a 5
centimetri.
Sono   ammesse  porte  del  tipo  flessibile,  purche'  tra  le  aste
costituenti  le  porte  stesse  non  si  abbiano  luci  di  larghezza
superiore a 12 millimetri.
4.5.3 Porte di accesso al vano.
Le  porte di accesso al vano di cui al punto precedente devono essere
munite  di  un  dispositivo  che  ne  impedisca l'apertura, quando la
cabina  non  si  trova al piano corrispondente, e che non consenta il
movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse.
Il  dispositivo  di  cui  al  precedente comma non e' richiesto per i
montacarichi  azionati  a mano, a condizione che siano adottate altre
idonee misure di sicurezza.
4.5.4 Installazioni particolari.
Le  protezioni ed i dispositivi di cui ai punti 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3,
non  sono  richiesti quando la corsa della cabina o della piattaforma
non  supera  i m.2 e l'insieme dell'impianto non presenta pericoli di
schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano.
4.5.5 Pareti e porte della cabina.
Le  cabine  degli  ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose
accompagnate  da persone devono avere pareti di altezza non minore di
m.1,80  e  porte  apribili  verso l'interno od a scorrimento lungo le
pareti di altezza non minore a m. 1,80.
Le  pareti  e  le  porte  della  cabina  devono essere cieche o avere
aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri.
Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono
presentare  fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza
superiore a 12 millimetri.
Le  porte  o  le  chiusure  di cui ai comma precedenti possono essere
omesse  quando  il  vano  entro  il  quale  si  muove  la cabina o la
piattaforma  e'  limitato  per  tutta  la  corsa  da difese continue,
costituite da pareti cieche o da reti o da traforati metallici le cui
maglie  non  abbiano  una apertura superiore a un centimetro, purche'
queste  difese  non  presentino  sporgenze  pericolose  e  non  siano
distanti  piu'  di  4  centimetri  dalla  soglia della cabina o della
piattaforma.  In  tal  caso  deve essere assicurata la stabilita' del
carico.
Per  i  montacarichi per il trasporto di sole cose e' sufficiente che
le  cabine  o  piattaforme  abbiano  chiusure  o  dispositivi atti ad
impedire la fuoriuscita o la sporgenza del carico.
4.5.6 Spazi liberi al fondo ed alla sommita' del vano.
Quando  il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m²
0,25  di  sezione  deve  esistere  uno  spazio  libero  di  almeno 50
centimetri  di  altezza  tra il fondo del vano stesso e la parte piu'
sporgente  sottostante  alla  cabina.  Arresti  fissi  devono  essere
predisposti  al  fine  di  garantire che, in ogni caso, la cabina non
scenda al di sotto di tale limite.
Uno  spazio  libero  minimo  pure  dell'altezza di cm.50, deve essere
garantito,  con mezzi analoghi, al disopra del tetto della cabina nel
suo piu' alto livello di corsa.
4.5.7 Posizione dei comandi.
I  montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi di
manovra  posti  all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da
non poter essere azionati da persona che si trovi in cabina.
4.5. 8 Apparecchi paracadute.
Gli  ascensori  ed  i montacarichi per trasporto cose accompagnate da
persone  ed  i  montacarichi  per  trasporto  di sole cose con cabina
accessibile  per  le  operazioni  di  carico  e  scarico,  nonche'  i
montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e
scarico  purche'  di portata non inferiore ai 100 chilogrammi, quando
la  cabina  sia  sospesa  a  funi od a catene e quando la corsa della
stessa   sia  superiore  a  m.  4,  devono  essere  provvisti  di  un
apparecchio  paracadute  atto  ad  impedire la caduta della cabina in
caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione.
Per  montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio paracadute
non  e' richiesto quando, in relazione alle condizioni dell'impianto,
l'eventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le persone.
4.5.9 Arresti automatici di fine corsa.
Gli  ascensori  e  montacarichi  di  qualsiasi  tipo,  esclusi quelli
azionati  a  mano,  devono  essere  provvisti  di  un dispositivo per
l'arresto  automatico  dell'apparato  motore  o  del  movimento  agli
estremi inferiore e superiore della corsa.
4.5.10 Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore.
Negli  ascensori  e montacarichi azionati a motore anche il movimento
di discesa deve avvenire a motore inserito.
4.5.11 Carico e scarico dei montacarichi a gravita'.
Le  cabine  o  piattaforme dei montacarichi a gravita' accessibili ai
piani  devono  essere  munite  di  dispositivi  che  ne assicurino il
bloccaggio durante le operazioni di carico.
4.5.12 Regolazione della velocita' dei montacarichi.
I  montacarichi  azionati  a  mano  e quelli a gravita' devono essere
provvisti  di  un  dispositivo  di  frenatura  o  di  regolazione che
impedisca  che  la  cabina  o  piattaforma  possa  assumere velocita'
pericolosa.
4.5.13 Ascensori da cantiere a pignone e cremagliera
Ferma  restando  la  previsione  di  cui  al comma 3 dell'art. II, si
considerano  conformi  alle  disposizioni  della presente sezione gli
ascensori  da  cantiere a pignone e cremagliera realizzati secondo le
prescrizioni di cui alle pertinenti norme tecniche ovvero della linea
guida  Ispesl "Trasporto di persone e materiali fra piani definiti in
cantieri temporanei"
5 Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro
5.1 Mole abrasive
5.1.1
Le  macchine  molatrici a velocita' variabile devono essere provviste
di  un dispositivo, che impedisca l'azionamento della macchina ad una
velocita'  superiore  a  quella  prestabilita in rapporto al diametro
della mola montata.
5.1.2
Le  mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo
di  flange  di  fissaggio,  di acciaio o di altro materiale metallico
uguale fra loro e non inferiore ad 1\3 del diametro della mola, salvo
quanto  disposto al punto 5.1.4. L'aggiustaggio tra dette flange e la
mola  deve  avvenire  secondo una zona anulare periferica di adeguata
larghezza  e  mediante interposizione di una guarnizione di materiale
comprimibile quale cuoio, cartone, feltro.
Le  mole  ad  anello,  a  tazza,  a  scodella, a coltello ed a sagome
speciali  in  genere, devono essere montate mediante flange, piastre,
ghiere  o  altri  idonei  mezzi,  in  modo  da conseguire la maggiore
possibile  sicurezza  contro  i  pericoli di spostamento e di rottura
della mola in moto.
5.1.3
Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie
metalliche,  che  circondino  la massima parte periferica della mola,
lasciando  scoperto  solo  il  tratto  strettamente necessario per la
lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali
della  mola  ed  essere  il  piu'  vicino possibile alle superfici di
questa.
Lo  spessore  della  cuffia,  in  rapporto  al  materiale  di  cui e'
costituita  ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono
essere  tali  da  resistere all'urto dei frammenti di mola in caso di
rottura.
Le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di
diametro  non  superiore  a  25 centimetri, che non abbiano velocita'
periferica  di  lavoro  superiore  a 25 metri al secondo e purche' lo
spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.
5.1.4
1.   La   cuffia  di  protezione  delle  mole  abrasive  artificiali,
prescritta nel punto 5.1.3 precedente, puo', per particolari esigenze
di  carattere  tecnico,  essere  limitata  alla sola parte periferica
oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange
di  diametro  tale  che  essa  non  ne  sporga  piu' di 3 centimetri,
misurati  radialmente, per mole fino al diametro di 30 centimetri; di
centimetri  5  per  mole  fino  al  diametro  di  50 centimetri; di 8
centimetri per mole di diametro maggiore.
2.  Nel  caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli
"sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal
comma  precedente,  purche'  siano  adottate  altre  idonee misure di
sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.
5.1.5
Le  macchine  molatrici  devono  essere munite di adatto poggiapezzi.
Questo   deve  avere  superficie  di  appoggio  piana  di  dimensione
appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile
ed  il  suo lato interno deve distare non piu' di 2 millimetri, dalla
mola,  a  meno  che la natura del materiale in lavorazione (materiali
sfaldabili)  e  la  particolarita'  di questa non richiedano, ai fini
della sicurezza, una maggiore distanza.
5.1.6
Le  mole  abrasive  artificiali che sono usate promiscuamente da piu'
lavoratori  per  operazioni  di breve durata, devono essere munite di
uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno
che  tutti  i  lavoratori  che le usano non siano provvisti di adatti
occhiali di protezione in dotazione personale.
5.1.7
1. Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra
flange  di  fissaggio  aventi  un  diametro  non inferiore ai 5/10 di
quello  della mola fino ad un massimo di m. 1 e non devono funzionare
ad una velocita' periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.
2. Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai
5/10  di  quello della mola e quando la velocita' periferica supera i
10  metri  al  minuto secondo, esse devono essere provviste di solide
protezioni  metalliche,  esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i
pezzi della mola in caso di rottura.
5.1.8
Sulla  incastellatura  o in prossimita' delle macchine molatrici deve
essere  esposto,  a  cura  dell'utente  della  macchina,  un cartello
indicante  il  diametro massimo della mola che puo' essere montata in
relazione  al  tipo  di  impasto  ed  al numero dei giri del relativo
albero.
5.1.9
Le  macchine  pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli, a
disco,  operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere
la  parte abrasiva non utilizzata nell'operazione, protetta contro il
contatto accidentale.
5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili
5.2.1
Le  macchine  rotanti  costituite  da botti, cilindri o recipienti di
altra  forma  che,  in  relazione all'esistenza di elementi sporgenti
delle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i
lavoratori,   devono  essere  segregate,  durante  il  funzionamento,
mediante  barriere  atte ad evitare il contatto accidentale con dette
parti in movimento.
5.2.2
I  bottali  da  concia  e  le  altre  macchine  che  possono  ruotare
accidentalmente  durante  le  operazioni di carico e scarico, debbono
essere  provviste  di  un dispositivo che ne assicuri la posizione di
fermo.
5.2.3
1.  Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale
o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in
contatto con gli organi lavoratori in moto.
2.  Le  protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste
del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
3.  Quando  per  ragioni  tecnologiche non sia possibile applicare le
protezioni  ed  i  dispositivi  di cui ai commi precedenti, si devono
adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo.
5.2.4
1. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti:
a)  la  zona  di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca
girevole, mediante una griglia disposta anteriormente al cono stesso,
a meno che questo non sia preceduto da dispositivo voltapasta;
b)  il  tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore
della  vasca  contro il pericolo di trascinamento e cesoiamento delle
mani;
c)   lo   spazio  compreso  tra  il  cono  e  la  traversa  superiore
posteriormente  all'imbocco, quando la distanza tra la parte mobile e
quella fissa e' inferiore a 6 centimetri.
5.3 Macchine di fucinatura e stampaggio per urto
5.3.1
Le  macchine  di  fucinatura  e  di stampaggio per urto, quali magli,
berte  e  simili, devono essere provviste di un dispositivo di blocco
atto  ad  assicurare  la  posizione di fermo della testa portastampo,
durante il cambio e la sistemazione degli stampi e dei controstampi.
5.3.2
1.  Gli  schermi  di difesa contro le proiezioni di materiali devono,
per  le  macchine  di  fucinatura  e  di stampaggio, essere applicati
almeno  posteriormente  alla macchina e quando non ostino esigenze di
lavoro, anche sul davanti ed ai lati.
2. Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla ubicazione
della macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da escludersi
la possibilita' che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.
5.4 Macchine utensili per metalli
5.4.1
1.  Nei  torni,  le  viti  di  fissaggio del pezzo al mandrino devono
risultare   incassate   oppure   protette   con   apposito  manicotto
contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti
del  lavoratore  durante la rotazione. Analoga protezione deve essere
adottata  quando il pezzo da lavorare e' montato mediante briglia che
presenta gli stessi pericoli.
2.  Nei  torni  per  la  lavorazione  dei pezzi dalla barra, la parte
sporgente di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.
5.4.2
1. I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole,
sulla   quale   i   lavoratori  possono  salire  per  sorvegliare  lo
svolgimento   della   lavorazione,  devono  essere  provvisti  di  un
dispositivo  di arresto della macchina, azionabile anche dal posto di
osservazione sulla piattaforma.
5.4.3
1.  I  vani  esistenti  nella parte superiore del bancale fisso delle
piallatrici  debbono  essere  chiusi  allo scopo di evitare possibili
cesoiamenti  di  parti  del  corpo del lavoratore tra le traverse del
bancale e le estremita' della piattaforma scorrevole portapezzi.
5.4.4
1.  I  pezzi  da  forare al trapano, che possono essere trascinati in
rotazione   dalla   punta  dell'utensile,  devono  essere  trattenuti
mediante morsetti od altri mezzi appropriati.
5.4.5
1. Le seghe a nastro per metalli devono essere protette conformemente
a quanto disposto al punto 5.5.2, punto 2.
5.4.6
1.  Le  seghe  circolari  a  caldo  devono essere munite di cuffia di
protezione  in  lamiera  dello  spessore  di  almeno 3 millimetri per
arrestare le proiezioni di parti incandescenti.
5.5 Macchine utensili per legno e materiali affini
5.5.1
Le  seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite di
una solida protezione della biella atta a trattenerne i pezzi in caso
di rottura.
5.5.2
1.  Le  seghe  a  nastro  devono  avere i volani di rinvio del nastro
completamente  protetti.  La  protezione  deve  estendersi anche alle
corone dei volani in modo da trattenere il nastro in caso di rottura.
2.  Il  nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in
tutto  il  suo  percorso che non risulta compreso nelle protezioni di
cui  al  primo comma, ad eccezione del tratto strettamente necessario
per la lavorazione.
5.5.3
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a)  di  una  solida  cuffia  registrabile  atta a evitare il contatto
accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;
b)  di  coltello divisore in acciaio, quando la macchina e' usata per
segare  tavolame  in  lungo,  applicato  posteriormente  alla  lama a
distanza  di  non  piu' di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere
aperto il taglio;
c)  di  schermi  messi  ai  due lati della lama nella parte sporgente
sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.
Qualora  per  esigenze  tecniche  non  sia  possibile  l'adozione del
dispositivo  di  cui  alla  lettera a), si deve applicare uno schermo
paraschegge di dimensioni appropriate.
5.5.4
Le  seghe  circolari  a  pendolo, a bilanciere e simili devono essere
provviste  di  cuffie di protezione conformate in modo che durante la
lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco.
Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste
di  un  dispositivo  di  sicurezza atto ad impedire che la lama possa
uscire  fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura
dell'organo tirante.
5.5.5
Le  pialle  a  filo  devono  avere il portalame di forma cilindrica e
provvisto  di  scanalature di larghezza non superiore a 12 millimetri
per l'eliminazione dei trucioli.
La  distanza  fra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e il filo
tagliente  delle  lame  deve essere limitata al minimo indispensabile
rispetto alle esigenze della lavorazione.
Le  pialle  a  filo  devono  inoltre  essere  provviste  di un riparo
registrabile  a  mano  o di altro idoneo dispositivo per la copertura
del  portalame  o  almeno  del  tratto di questo eccedente la zona di
lavorazione  in relazione alle dimensioni ed alla forma del materiale
da piallare.
5.5.6
Le  pialle  a spessore devono essere munite di un dispositivo atto ad
impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in lavorazione.
5.5.7
Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi di protezione
atti   ad   evitare   che  le  mani  del  lavoratore  possano  venire
accidentalmente in contatto con l'utensile. Tali mezzi debbono essere
adatti alle singole lavorazioni ed applicati sia nei lavori con guida
che in quelli senza guida.
5.6 Presse e cesoie
5.6.1
Le  presse,  le  trance e le macchine simili debbono essere munite di
ripari  dispositivi  atti  ad  evitare  che le mani o altre parti del
corpo  dei  lavoratori  siano  offese  dal  punzone o da altri organi
mobili lavoratori.
Tali  ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle
esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da:
a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona
di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;
b)  schermi  mobili di completa protezione della zona pericolosa, che
non  consentano  il  movimento  del  punzone se non quando sono nella
posizione di chiusura;
c)  apparecchi  scansamano  comandati  automaticamente  dagli  organi
mobili della macchina;
d)  dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani
o  altre  parti  del  corpo dei lavoratori si trovino in posizione di
pericolo.
I  dispositivi  di  sicurezza consistenti nel comando obbligato della
macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con
ambo  le  mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso
che alla macchina sia addetto un solo lavoratore. I suddetti ripari e
dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando la macchina sia
provvista   di   apparecchi   automatici   o   semi   automatici   di
alimentazione.
5.6.2
Nei  lavori  di  meccanica minuta con macchine di piccole dimensioni,
qualora l'applicazione di uno dei dispositivi indicati al punto 5.6.1
o   di  altri  dispositivi  di  sicurezza  non  risulti  praticamente
possibile,  i  lavoratori, per le operazione di collocamento e ritiro
dei pezzi in lavorazione, debbono essere forniti e fare uso di adatti
attrezzi  di  lunghezza  sufficiente  a mantenere le mani fuori della
zona di pericolo.
5.6.3
L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in conformita' a
quanto  stabilisce il punto 5.6.1, puo' essere omessa per le presse o
macchine  simili  mosse  direttamente dalla persona che le usa, senza
intervento  diretto  o  indiretto  di  motori  nonche'  per le presse
comunque  azionate a movimento lento, purche' le eventuali condizioni
di   pericolo   siano   eliminate   mediante   altri   dispositivi  o
accorgimenti.
5.6.4
Le  presse  meccaniche  alimentate  a  mano  debbono essere munite di
dispositivo antiripetitore del colpo.
5.6.5
Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento
rappresenti  un  pericolo  per  il lavoratore, debbono avere le masse
rotanti protette mediante schermo circolare fisso o anello di guardia
solidale con le masse stesse.
5.6.6
Le  cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere provviste di
dispositivo  atto ad impedire che le mani o altre parti del corpo dei
lavoratori  addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a meno
che  non  siano munite di alimentatore automatico o meccanico che non
richieda l'introduzione delle mani o altre parti del corpo nella zona
di pericolo.
5.6.7
Le  grandi  cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente
due  o  piu'  lavoratori  debbono  essere provviste di dispositivi di
comando  che  impegnino ambo le mani degli stessi per tutta la durata
della  discesa  della  lama,  a  meno  che  non  siano adottati altri
efficaci mezzi di sicurezza.
5.6.8
Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono accessibili
e  pericolosi,  debbono  essere provviste di cuffia o di schermi o di
altri  mezzi  idonei  di  protezione applicati alla parte di coltello
soprastante  il  banco  di  lavoro  ed  estendersi quanto piu' vicino
possibile  alla  superficie  del  materiale  in lavorazione. Anche le
parti dei coltelli sottostanti il banco devono essere protette.
5.6.9
Le  cesoie  a tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste
di  mezzi di protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere
con le mani i coltelli in moto.
5.7 Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori
5.7.1  Gli  organi  lavoratori  dei  frantoi, dei disintegratori, dei
polverizzatori   e   delle   macchine   simili,  i  quali  non  siano
completamente  chiusi  nell'involucro  esterno fisso della macchina e
che  presentino  pericolo,  debbono  essere  protetti mediante idonei
ripari,  che  possono  essere  costituiti  anche da robusti parapetti
collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.
5.7.2
I  molini  a  palle  e  le  macchine  simili debbono essere segregati
mediante  barriere  o  parapetti  posti  a conveniente distanza, ogni
qualvolta  i  loro  elementi sporgenti vengano a trovarsi, durante la
rotazione, a meno di metri due di altezza dal pavimento.
5.7.3
Qualora  per  esigenze  tecniche  le  aperture  di  alimentazione dei
frantoi,  dei  disintegratori  e  delle  macchine simili, non possano
essere   provviste  di  protezioni  fisse  complete,  possono  essere
adottate  protezioni rimovibili o spostabili, le quali debbono essere
rimesse al loro posto o in posizione di difesa non appena sia cessata
l'esigenza che ne ha richiesto la rimozione.
In  ogni  caso  il  posto  di lavoro o di manovra dei lavoratori deve
essere   sistemato  o  protetto  in  modo  da  evitare  cadute  entro
l'apertura di alimentazione o offese da parte degli organi in moto.
5.7.4
Le  molazze  e  le  macchine  simili  debbono essere circondate da un
riparo  atto  ad  evitare possibili offese dagli organi lavoratori in
moto.
Le  aperture  di  scarico  della  vasca  debbono  essere  costruite o
protette  in  modo  da  impedire  che  le mani dei lavoratori possano
venire in contatto con gli organi mobili della macchina.
5.8 Macchine per centrifugare e simili
5.8.1  Le  macchine  per  centrifugare  e simili debbono essere usate
entro  i  limiti  di velocita' e di carico stabiliti dal costruttore.
Tali   limiti  debbono  risultare  da  apposita  targa  ben  visibile
applicata  sulla  macchina e debbono essere riportati su cartello con
le istruzioni per l'uso, affisso presso la macchina.
5.8.2
Le  macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i
separatori  a  forza  centrifuga,  debbono  essere  munite  di solido
coperchio  dotato  del  dispositivo  di  blocco previsto al punto 6.3
parte I e di freno adatto ed efficace.
Qualora,  in  relazione  al  particolare  uso della macchina, non sia
tecnicamente    possibile    applicare   il   coperchio,   il   bordo
dell'involucro  esterno  deve sporgere di almeno tre centimetri verso
l'interno rispetto a quello del paniere.
5.9 Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri
5.9.1   Nelle   macchine   con  cilindri  lavoratori  e  alimentatori
accoppiati  e  sovrapposti,  o  a  cilindro contrapposto a superficie
piana fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a
cilindri, raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri e simili, la
zona   di   imbocco,  qualora  non  sia  inaccessibile,  deve  essere
efficacemente  protetta  per  tutta la sua estensione, con riparo per
impedire  la presa e il trascinamento delle mani o di altre parti del
corpo del lavoratore.
Qualora  per  esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere
la  zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere
provviste  di  un  dispositivo  che,  in  caso di pericolo, permetta,
mediante  agevole  manovra,  di  conseguire  il  rapido  arresto  dei
cilindri.
Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente
possibile,   il   lavoratore  deve  essere  fornito  e  fare  uso  di
appropriati  attrezzi  che  gli  consentano di eseguire le operazioni
senza avvicinare le mani alla zona pericolosa.
Le  disposizioni del presente punto non si applicano nei casi in cui,
in  relazione  alla  potenza, alla velocita', alle caratteristiche ed
alle  dimensioni  delle  macchine,  sia  da  escludersi  il  pericolo
previsto dal primo comma.
5.9.2  I  laminatoi  e  le  calandre  che,  in  relazione  alle  loro
dimensioni,   potenza,   velocita'  o  altre  condizioni,  presentano
pericoli   specifici   particolarmente   gravi,   quali  i  laminatoi
(mescolatori)  per  gomma,  le calandre per foglie di gomma e simili,
debbono  essere  provvisti  di un dispositivo per l'arresto immediato
dei cilindri avente l'organo di comando conformato e disposto in modo
che  l'arresto  possa  essere  conseguito  anche  mediante semplice e
leggera  pressione  di una qualche parte del corpo del lavoratore nel
caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto.
Il  dispositivo  di arresto di cui al comma precedente oltre al freno
deve comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del
moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo.
5.10   Apritoii,  battitoi,  carde,  sfilacciatrici,  pettinatrici  e
macchine simili
5.10.1
Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle
sfilacciatrici,  delle pettinatrici e delle altre macchine pericolose
usate  per  la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili,
quali  catene a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizioni
a  punta  e  coppie  di  cilindri,  devono  essere  protetti mediante
custodie  conformate  e  disposte  in  modo da rendere impossibile il
contatto  con  essi  delle  mani  e  delle  altre parti del corpo dei
lavoratori.
Tali  custodie,  qualora  non siano costituite dallo stesso involucro
esterno  fisso  della  macchina, devono, salvo quanto e' disposto nel
punto  5.10.2,  essere  fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo
mezzo.
5.10.2  Le  custodie  degli organi lavoratori delle macchine indicate
nel  punto 5.10.1 e le loro parti, che, durante il lavoro, richiedono
di  essere aperte o spostate, devono essere provviste del dispositivo
di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
Lo  stesso  dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle
aperture  di  visita,  di  pulitura  e  di  estrazione dei rifiuti di
lavorazione,  qualora  gli  organi  lavoratori interni possano essere
inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.
5.10.3  Le  aperture  di  carico e scarico delle macchine indicate al
primo  comma  al  punto  5.10.1 devono avere una forma tale ed essere
disposte in modo che i lavoratori non possano, anche accidentalmente,
venire  in  contatto  con le mani o con altre parti del corpo con gli
organi lavoratori o di movimento interni della macchina.
5.10.4  La  zona  di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine
indicate  al  primo  comma  al  punto  5.10.1,  escluse le carde e le
pettinatrici,  deve  essere  resa  inaccessibile  mediante  griglia o
custodia  chiusa anche lateralmente, estendendosi fino a metri uno di
distanza  dall'imbocco  dei  cilindri, o protetta con rullo folle che
eviti  il pericolo di presa delle mani o di altre parti del corpo fra
i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo di sicurezza.
Se la griglia o custodia non e' fissa, essa deve essere provvista del
dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
5.11 Macchine per filare e simili
5.11.1
Le  custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli altri
organi  di movimento pericolosi degli stiratoi dei banchi a fusi, dei
filatoi,  dei  binatoi, dei ritorcitoi e delle altre macchine tessili
simili,  nonche'  gli sportelli delle aperture di accesso agli stessi
organi  eventualmente ricavate nell'involucro esterno della macchina,
devono  essere  provviste del dispositivo di blocco previsto al punto
6.3  parte  I,  qualora  debbano  essere  aperte o rimosse durante il
lavoro  e  gli  organi  pericolosi  possano  essere  inavvertitamente
raggiunti dal lavoratore.
5.11.2
L'imbocco  della  coppia  di tamburi longitudinali di comando di fusi
dei  filatoi  e  dei  ritorcitoi  continui  ad  anello ad aletta ed a
campana,  deve essere protetto, alle due estremita', mediante schermo
e,  longitudinalmente,  con  sbarre sulle due fronti della macchina o
con  un  riparo disposto nella zona angolare formata dai due cilindri
oppure con altro mezzo idoneo.
5.11.3
1.  Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nel punto 5.11.2
delle  funicelle  di  comando  dei  fusi deve essere fatto a macchina
ferma.
2.  E'  tuttavia  consentito  il  montaggio a macchina in moto, ferma
restando   l'osservanza   delle  disposizioni  del  punto  5.11.2,  a
condizione  che  all'operazione sia adibito personale esperto fornito
di appositi attrezzi, quali anello o asticciola con gancio.
5.11.4
I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di:
a)  staffe  fisse  alle  ruote  del  carro  distanti  non  piu'  di 6
millimetri  dalle rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento dei
piedi fra la ruota e la rotaia;
b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti ad
evitare  lo  schiacciamento  degli  arti inferiori tra il carro ed il
tampone  di  arresto,  salvo  il caso in cui questi siano disposti al
disotto  del banco dei cilindri alimentatori ed in posizione tale per
cui non risultino facilmente accessibili;
c)  custodie  complete delle varie pulegge a gola dei comandi che non
risultino  gia'  inaccessibili,  atte  a impedire ogni contatto con i
punti di avvolgimento delle funi;
d)  custodia  cilindrica  al nasello di arresto della bacchetta, allo
scopo di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso nasello e
l'albero della controbacchetta.
5.12 Telai meccanici di tessitura
5.12.1
I telai meccanici di tessitura e telai meccanici per la fabbricazione
di  tele  o  tessuti  metallici  o  di  altre  materie  devono essere
provvisti  di apparecchio guidanavetta applicato alla cassa battente,
atto ad impedire la fuoruscita della navetta dalla sua sede di corsa.
Quando  l'applicazione  del guidanavetta puo' riuscire dannosa per il
prodotto,  come nei casi di fabbricazione dei tessuti molto leggeri e
con  l'ordito  molto  debole  o  quando la velocita' della navetta e'
molto  limitata, l'apparecchio guidanavetta puo' essere sostituito da
reti  intelaiate,  poste sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la
navetta in caso di fuoruscita.
5.12.2
L'apparecchio  guidanavetta  di  cui  al primo comma del punto 5.12.1
deve essere applicato:
a)  ai  telai  da cotone, lino, canapa e juta, che battono piu' di 80
colpi  al minuto primo o aventi una luce pettine maggiore di m. 1,60,
anche  se  usati  per  la  fabbricazione  di tessuti di altre fibre o
misti,  ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione dei tessuti
leggeri  di  fantasia, per i quali l'applicazione del guidanavetta e'
facoltativa;
b)  ai  telai da lana che battono piu' di 100 colpi al minuto primo o
aventi  luce  pettine  maggiore  di  m.  2,  anche  se  adibiti  alla
fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.
5.12.3
L'apparecchio  guidanavetta  di  cui al primo comma del punto 5.12.1,
deve essere tale che:
a)   se   mobile,  assuma  automaticamente  la  posizione  di  lavoro
(posizione  attiva  di  protezione)  non appena il telaio e' messo in
moto;
b) le due estremita' laterali non distino dalla scatola delle navette
piu' di mezza lunghezza di navetta.
L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante
una costante ed accurata manutenzione.
5.12.4
Non  sono  ammessi  apparecchi  guidanavette  costituiti da una unica
barra avente un diametro inferiore a:
a)  12  millimetri  se  i  tratti  liberi  della  barra non hanno una
lunghezza superiore a 75 centimetri;
b)  14  millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
compresa tra i 75 centimetri e un metro;
c)  20  millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
superiore a un metro.
Ove  la  sezione  della  barra  sia  diversa  dalla circolare, le sue
dimensioni  devono  essere  tali  da  offrire  resistenza e rigidita'
corrispondenti.
5.12.5
Le reti paranavetta, di cui al secondo comma del punto 5.12.1, devono
avere le seguenti dimensioni
minime:
a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 1,20 di luce pettine;
b) cm. 40 x 60 per telai con luce pettine da m. 1,21 a m. 1,60;
c) cm. 70 x 70 per telai con luce pettine superiore a m. 1,60.
Dette  reti  devono essere disposte il piu' vicino possibile alle due
testate   del  telaio,  immediatamente  al  di  sopra  della  costola
inferiore  del  pettine  e davanti a questo quando si trovi nella sua
posizione estrema posteriore.
Le  reti  paranavetta  possono  essere  omesse alle testate dei telai
prospicienti  pareti  cieche,  purche'  non  vi  sia  possibilita' di
passaggio.
5.12.6
I  pesi  delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i pesi del
freno del subbio dell'ordito dei telai meccanici di tessitura e telai
meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre
materie  devono  essere  assicurati  con  mezzi idonei ad evitarne la
caduta.
5.12.7
Gli  impianti  di  tessitura  devono  essere attrezzati con mezzi che
permettano  di  eseguire  in modo sicuro il montaggio e lo smontaggio
sia del subbio del tessuto, che del subbio dell'ordito.
5.13 Macchine diverse
5.13.1
Nelle  ammorbidatrici  per  canapa  e  nelle  distenditrici per juta,
l'imbocco  dei  cilindri deve essere protetto lateralmente con ripari
fissi  alti  m.  1,30  da  terra,  estesi  fino a cm. 70 dall'imbocco
stesso.
Lo  scarico  delle stesse macchine deve essere protetto con un riparo
fisso  atto  ad  impedire  che, nel movimento retrogrado, le mani del
lavoratore possano essere prese dai cilindri.
5.13.2
Le  macchine  di  rottura per strappamento delle mannelle di canapa e
juta,  alimentate  a mano devono avere la caviglia fissa e l'albero a
sezione  quadrata  di  avvolgimento  disposti  a sbalzo, con gli assi
normali al fronte di lavoro.
5.13.3
Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde di
fibre  tessili  o  di  corde  metalliche,  devono essere provviste di
coperchio  o cuffia di protezione che impediscano la fuoruscita delle
bobine e siano muniti del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3
parte I.
Quando   le  dimensioni  della  parte  rotante  della  macchina  sono
rilevanti,  la  protezione  puo'  essere costituita da schermi o reti
metalliche  di  altezza,  forma  e  resistenza  atti  ad  impedire il
contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a trattenere le bobine
in caso di sfuggita.
5.13.4
Le  macchine  a  motore  per cucire con filo devono essere provviste,
compatibilmente  con  le  esigenze tecniche della lavorazione, di una
protezione dell'ago per evitare lesioni alle dita del lavoratore.
5.13.5
Le  macchine  a  motore  per  cucire  con graffe, quando non siano ad
alimentazione  automatica,  devono  essere provviste di un riparo che
impedisca alle dita del lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.
5.13.6
Le  bobine  delle macchine per trafilare fili metallici devono essere
provviste  di un dispositivo, azionabile direttamente dal lavoratore,
che   consenta   l'arresto   immediato  della  macchina  in  caso  di
necessita'.
5.13.7
Le  macchine  con  cilindro a lame elicoidali, quali le rasatrici, le
depilatrici,   le  scarnitrici  e  le  distenditrici,  devono  essere
provviste di cuffia di protezione al di sopra del cilindro portalame,
la  quale  lasci  scoperto  il  tratto strettamente necessario per la
lavorazione.
Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del dispositivo di
blocco previsto al punto 6.3 parte I.
5.13.8
Nelle  trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico dei covoni,
il  vano  d'imbocco  del  battitore  deve  essere munito di tavolette
fermapiedi alte almeno 15 centimetri e di un coperchio cernierato che
abbia  nella  parte  posteriore  un dispositivo di arresto che limiti
l'ampiezza  della  misura  strettamente  necessaria  per  la  normale
introduzione del covone.
5.13.9
Sulle  trebbiatrici,  la  parete  anteriore della fossetta ove prende
posto  l'imboccatore,  deve essere completata da un robusto parapetto
provvisto  di  un  dispositivo di blocco, che permetta di spostare la
traversa  orizzontale  nei  limiti  di  altezza, a partire dal fondo,
compresi  fra  un  minimo  di  70  centimetri  ed  un  massimo  di 90
centimetri.
5.13.10
Il  piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve essere munito
ai bordi di sponde alte almeno 50 centimetri.
L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano munite
di  ganci  di trattenuta e aventi un montante prolungato di almeno m.
0,80 oltre il piano stesso.
5.13.11
Le  trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni efficienti
e  di  calzatoie  di  legno  per assicurarne la stabilita' durante il
lavoro.
5.13.12
Le  macchine  per  riempire  bottiglie  di  vetro  con  liquidi sotto
pressione  devono  essere  provvisti  di  schermi atti a trattenere i
frammenti di vetro in caso di scoppio della bottiglia.
Detti  schermi  devono  essere  adottati  anche  per le operazioni di
chiusura  delle  bottiglie  quando  per  queste  operazioni  esistono
fondati pericoli di scoppio.
5.13.13
Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano
munite  di  alimentatore  automatico  devono  essere  provviste di un
dispositivo  atto  a  determinare l'arresto automatico della macchina
per  semplice  urto  della mano del lavoratore, quando questa venga a
trovarsi  in  posizione  di  pericolo  fra la tavola fissa e il piano
mobile,  ovvero  devono  essere munite di altro idoneo dispositivo di
sicurezza di riconosciuta efficacia.
5.13.14
Le  presse  fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle
fustelle  fra le due piastre devono essere attrezzate con fustelle di
altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente, allo
scopo di consentirne l'uso senza pericolo per le mani.
La  disposizione  di  cui  al  primo comma non e' obbligatoria quando
l'applicazione   delle  fustelle  sul  materiale  in  lavorazione  e'
effettuata a piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non
pericolose.
5.13.15
I  compressori  devono  essere  provvisti di una valvola di sicurezza
tarata  per  la  pressione  massima di esercizio e di dispositivo che
arresti  automaticamente  il lavoro di compressione al raggiungimento
della pressione massima d'esercizio.
5.14  Impianti  ed  operazioni  di saldatura o taglio ossiacetilenica
ossidrica, elettrica e simili
5.14.1
Fra  gli  impianti  di  combustione  o  gli  apparecchi a fiamma ed i
generatori o gasometri di acetilene deve intercorrere una distanza di
almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori o
gasometri  siano  protetti  contro  le scintille e l'irradiamento del
calore o usati per lavori all'esterno
5.14.2
Sulle  derivazioni  di  gas  acetilene o di altri gas combustibili di
alimentazione  nel  cannello  di  saldatura  deve essere inserita una
valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai
seguenti requisiti:
a)  impedisca  il  ritorno  di  fiamma  e  l'afflusso dell'ossigeno o
dell'aria nelle tubazioni del gas combustibile;
b)  permetta  un  sicuro  controllo, in ogni momento del suo stato di
efficienza;
c)  sia  costruito  in  modo  da  non  costituire pericolo in caso di
eventuale scoppio per ritorno di fiamma.
5.14.3
Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili devono
essere  provvisti di interruttore omnipolare sul circuito primario di
derivazione della corrente elettrica.
5.14.4
Quando  la saldatura od altra operazione simile non e' effettuata con
saldatrice  azionata  da  macchina rotante di conversione, e' vietato
effettuare  operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta
della  corrente  della normale linea di distribuzione senza l'impiego
di  un  trasformatore  avente  l'avvolgimento  secondario isolato dal
primario.
5.15 Forni e stufe di essiccamento o di maturazione
5.15.1 Le bocche di carico e le altre aperture esistenti nelle pareti
dei  forni, quando, per le loro posizioni e dimensioni, costituiscono
pericolo nell'interno, devono essere provviste di solide difese.
5.15.2  Le stufe di essiccamento o di maturazione, accessibili per le
operazioni connesse con il loro esercizio, devono essere provviste di
porte apribili anche dall'interno.
5.15.3  Le  porte  dei  forni,  delle  stufe, delle tramogge e simili
devono essere disposte in modo che le manovre di chiusura ed apertura
risultino  agevoli e sicure. In particolare deve essere assicurata la
stabilita' della posizione di apertura.
5.15.4 Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche,
tubazioni, forni e porte, che possono assumere temperature pericolose
per   effetto   del  calore  delle  materie  contenute  o  di  quello
dell'ambiente  interno,  devono  essere  efficacemente  rivestite  di
materiale   termicamente  isolante  o  protette  contro  il  contatto
accidentale.
5.16 Impianti macchine ed apparecchi elettrici
5.16.1   Le  macchine  e  gli  apparecchi  elettrici  devono  portare
l'indicazione  della tensione, dell'intensita' e del tipo di corrente
e  delle  altre  eventuali caratteristiche costruttive necessarie per
l'uso.
5.16.2  Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono
essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.
Puo'  derogarsi  per  gli  apparecchi di sollevamento, per i mezzi di
trazione,  per  le  cabine  mobili  di  trasformazione  e  per quelle
macchine  ed  apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego,
debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione.
5.16.4  Gli  utensili  elettrici portatili e gli apparecchi elettrici
mobili  devono  avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le
parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.
))
                             ALLEGATO VI

                                 ((
     DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Osservazione preliminare
Le  disposizioni del presente allegato si applicano allorche' esiste,
per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
1.1  Le  attrezzature  di lavoro devono essere installate, disposte e
usate  in  maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e
per  le  altre  persone,  ad  esempio  facendo  in  modo  che  vi sia
sufficiente  spazio  disponibile  tra  i  loro  elementi mobili e gli
elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze
utilizzate  o  prodotte  possano  essere addotte e/o estratte in modo
sicuro.
1.2  Le  operazioni  di  montaggio e smontaggio delle attrezzature di
lavoro  devono  essere  realizzate  in  modo  sicuro,  in particolare
rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
1.0.1  Le  attrezzature  di  lavoro non possono essere utilizzate per
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
1.3 Illuminazione
1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori
manuali,  i  campi  di lettura o di osservazione degli organi e degli
strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo
od  elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che
necessiti  di  una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in
modo diretto con mezzi particolari.
1.3.2.  Nei  casi  in  cui,  per  le esigenze tecniche di particolari
lavorazioni    o   procedimenti,   non   sia   possibile   illuminare
adeguatamente  i  posti  indicati  al  punto  precedente,  si  devono
adottare  adeguate  misure  dirette  ad  eliminare i rischi derivanti
dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.
1.4 Avviamento
Ogni  inizio  ed  ogni  ripresa  di movimento dei motori che azionano
macchine  complesse  o piu' macchine contemporaneamente devono essere
preceduti   da   un   segnale   acustico   convenuto,   distintamente
percettibile   nei  luoghi  dove  vi  sono  trasmissioni  e  macchine
dipendenti,  associato,  se  necessario,  ad  un  segnale  ottico. Un
cartello  indicatore  richiamante  l'obbligo  stabilito  dal presente
punto  e le relative modalita', deve essere esposto presso gli organi
di comando della messa in moto del motore.
1.5 Rischio di proiezione di oggetti
Nelle  operazioni  di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in
genere  nei  lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che
possono  dar  luogo  alla  proiezione  pericolosa  di  schegge  o  di
materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte
ad  evitare  che  le  materie  proiettate abbiano a recare danno alle
persone.
1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili
1.6.1  E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli
elementi  in  moto di attrezzature di lavoro, a meno che cio' non sia
richiesto  da  particolari  esigenze  tecniche,  nel  quale caso deve
essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
Del  divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.2  E'  vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di
riparazione o registrazione.
Qualora  sia  necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si
devono  adottare  adeguate  cautele  a  difesa  dell'incolumita'  del
lavoratore.
Del  divieto  indicato  nel  primo  comma devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.3  Quando  un  motore, per le sue caratteristiche di costruzione,
costituisce  un  pericolo per chi lo avvicina, deve essere installato
in apposito locale o recintato o comunque protetto.
L'accesso  ai  locali  o  ai recinti dei motori deve essere vietato a
coloro  che  non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato
mediante apposito avviso.
1.7 Rischio di caduta di oggetti
Durante  il  lavoro  su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili,
nel  tempo  in  cui  non  sono  adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi
1.8.1  Presso  le  macchine  e  gli  apparecchi  dove sono effettuate
operazioni  che  presentano  particolari  pericoli,  per  prodotti  o
materie:  infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose,
asfissianti,  irritanti,  tossici o infettanti, taglienti o pungenti,
devono  essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni.
1.8.2  Per la lubrificazione delle macchine o parti di  macchine  o))
((apparecchi  in contatto con materie esplodenti, devono essere usati
lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose
in  rapporto  alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie
stesse.
1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti
1.9.1  I  lavoratori  addetti  alle operazioni di colata e quelli che
possono  essere  investiti  da spruzzi di metallo fuso o di materiali
incandescenti  devono  essere  protetti mediante adatti schermi o con
altri mezzi.
1.9.2  Nelle  installazioni  in  cui la colata avviene entro canali o
fosse  o  spazi  comunque  delimitati  del  pavimento  devono  essere
predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori
vengano a contatto con il materiale fuso, nonche' per permettere loro
il   rapido  allontanamento  dalla  zona  di  pericolo  nel  caso  di
spandimento dello stesso materiale sul pavimento.
2 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o no.
2.1  Se  un'attrezzatura  di  lavoro  manovra  in una zona di lavoro,
devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
2.2  Si  devono  prendere  misure  organizzative  atte  e evitare che
lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita' di attrezzature
di  lavoro  semoventi.  Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia
necessaria  per  la  buona  esecuzione dei lavori, si devono prendere
misure   appropriate   per   evitare  che  essi  siano  feriti  dalle
attrezzature.
2.3  L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili
mosse  meccanicamente  e'  autorizzato esclusivamente su posti sicuri
predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo
spostamento,  la  velocita'  dell'attrezzatura  deve, all'occorrenza,
essere adeguata.
2.4   Le  attrezzature  di  lavoro  mobili  dotate  di  un  motore  a
combustione  possono  essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto
qualora sia assicurata una quantita' sufficiente di aria senza rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2.5  E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche
o  di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di
sole  cose,  salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e
riparazione  e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali,
quali   l'uso   di  cintura  di  sicurezza,  l'adozione  di  attacchi
supplementari  del  carrello alla fune traente, la predisposizione di
adeguati mezzi di segnalazione.
3  Disposizioni  concernenti  l'uso  delle attrezzature di lavoro che
servono a sollevare e movimentare carichi
3.1 Disposizioni di carattere generale
3.1.1  I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in
modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla
natura,  alla  forma  e  al  volume dei carichi al cui sollevamento e
trasporto  sono  destinati,  nonche'  alle  condizioni  d'impiego con
particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
3.1.2  Le  funi  e  le  catene  debbono essere sottoposte a controlli
trimestrali  in  mancanza  di  specifica  indicazione  da  parte  del
fabbricante.
3.1.3  Le  attrezzature  di  lavoro smontabili o mobili che servono a
sollevare  carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire
la  stabilita' dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in
tutte  le  condizioni  prevedibili  e  tenendo conto della natura del
suolo.
3.1.4   Il   sollevamento   di   persone  e'  permesso  soltanto  con
attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A  titolo  eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento
di  persone  attrezzature non previste a tal fine a condizione che si
siano  prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a
disposizioni  di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato
dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro
adibita  al  sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere
occupato  in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un
mezzo  di  comunicazione  sicuro.  Deve  essere  assicurata  la  loro
evacuazione in caso di pericolo.
3.1.5  Devono  essere  prese  misure  per  impedire  che i lavoratori
sostino  sotto i carichi sospesi, salvo che cio' sia richiesto per il
buon funzionamento dei lavori.
Non  e'  consentito  far  passare  i carichi al di sopra di luoghi di
lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.
In  tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto
svolgimento  del  lavoro,  si  devono definire ed applicare procedure
appropriate.
3.1.6  Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione
dei  carichi  da  movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di
aggancio,  delle  condizioni  atmosferiche  nonche' tenendo conto del
modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di piu'
accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro
onde  consentire  all'utilizzatore  di  conoscerne le caratteristiche
qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.
3.1.7  Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo
tale da non essere danneggiati o deteriorati.
3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati
3.2.1  Quando  due  o  piu'  attrezzature  di  lavoro  che servono al
sollevamento  di  carichi non guidati sono installate o montate in un
luogo  di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, e'
necessario  prendere misure appropriate per evitare la collisione tra
i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.
3.2.2  Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che
servono  al  sollevamento  di carichi non guidati, si devono prendere
misure  onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo
spostamento  e  lo  scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve
verificare la buona esecuzione di queste misure.
3.2.3  Se  l'operatore  di  un'attrezzatura  di  lavoro  che serve al
sollevamento  di  carichi  non  guidati  non  puo' osservare l'intera
traiettoria  del carico ne' direttamente ne' per mezzo di dispositivi
ausiliari  in  grado  di  fornire  le informazioni utili, deve essere
designato  un  capomanovra  in  comunicazione  con lui per guidarlo e
devono  essere  prese misure organizzative per evitare collisioni del
carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.
3.2.4  I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un
lavoratore  aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni
possano  svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il
lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.
3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente
progettate  nonche'  adeguatamente controllate ed eseguite al fine di
tutelare la sicurezza dei lavoratori.
In    particolare,   quando   un   carico   deve   essere   sollevato
simultaneamente  da  due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento  di  carichi  non guidati, si deve stabilire e applicare
una  procedura  d'uso  per  garantire  il  buon  coordinamento  degli
operatori.
3.2.6  Qualora  attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi  non  guidati  non  possono  trattenere  i carichi in caso di
interruzione  parziale  o  totale  dell'alimentazione  di energia, si
devono   prendere   misure  appropriate  per  evitare  di  esporre  i
lavoratori ai rischi relativi.
I  carichi  sospesi  non  devono rimanere senza sorveglianza salvo il
caso  in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico
sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.
3.2.7.  L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che
servono  al  sollevamento  di carichi non guidati deve essere sospesa
allorche'  le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale
da  mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi'
i  lavoratori  a  rischi.  Si  devono  adottare  adeguate  misure  di
protezione  per  evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e
in    particolare    misure    che    impediscano   il   ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro.
3.2.8  Il  sollevamento  dei  laterizi,  pietrame,  ghiaia e di altri
materiali  minuti  deve  essere  effettuato esclusivamente a mezzo di
benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e
le imbracature.
4  Disposizioni  concernenti  l'uso  delle attrezzature di lavoro che
servono a sollevare persone
4.1  Sui  ponti  sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare
uso di idonea cintura di sicurezza.
4.2  I  ponti  sviluppabili  devono  essere  usati esclusivamente per
l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I  ponti  non  devono  essere  spostati  quando su di essi si trovano
lavoratori  o  sovraccarichi.  E'  ammessa deroga quando si tratti di
lavori  per  le  linee  elettriche di contatto o dei ponti recanti la
marcatura  CE  o costruiti secondo le disposizioni dei decreti di cui
all'articolo  70,  comma  3,  del  presente  decreto, sempreche' tale
funzionalita' risulti esplicitamente prevista dal fabbricante.
5  Disposizioni  concernenti  l'uso  di  determinate  attrezzature di
lavoro
5.1. Berte a caduta libera
5.1.1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei
rottami  metallici  o di altri materiali debbono essere completamente
circondate   da   robuste  pareti  atte  ad  impedire  la  proiezione
all'esterno di frammenti di materiale.
5.1.2.  Anche  l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo
da rispondere allo stesso scopo.
5.1.3.   La  manovra  di  sganciamento  della  mazza  deve  eseguirsi
dall'esterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
5.2 Laminatoi siderurgici e simili
5.2.1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del
materiale  in  lavorazione,  quali  i laminatoi siderurgici e simili,
devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa
i lavoratori.
5.2.2.  Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni
di  impianto  non  sia  possibile  predisporre  una efficiente difesa
diretta,   dovranno  essere  adottate  altre  idonee  misure  per  la
sicurezza del lavoro.
6 Rischi per Energia elettrica
6.1  Le  attrezzature  di lavoro debbono essere installate in modo da
proteggere  i  lavoratori  dai  rischi  di  natura  elettrica  ed  in
particolare  dai  contatti  elettrici  diretti ed indiretti con parti
attive sotto tensione.
6.2  Nei  luoghi  a maggior rischio elettrico, come individuati dalle
norme  tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a
tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.
7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti
7.1.  Per  la  lubrificazione  delle  macchine  o parti di macchine o
apparecchi  in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono
essere  usati  lubrificanti  di  natura  tale  che  non diano luogo a
reazioni   pericolose   in   rapporto   alla   costituzione  ed  alle
caratteristiche delle materie stesse.
8.  Impianti  ed  operazioni  di  saldatura o taglio ossiacetilenica,
ossidrica, elettrica e simili
8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere
o  con  corpi  incandescenti  a  meno  di  5  metri  di  distanza dai
generatori o gasometri di acetilene.
8.2.  Il  trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro
degli   apparecchi  mobili  di  saldatura  al  cannello  deve  essere
effettuato  mediante  mezzi  atti  ad  assicurare  la  stabilita' dei
gasogeni  e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare
urti pericolosi.
8.3.  I  recipienti  dei  gas compressi o sciolti, ad uso di impianti
fissi  di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di
evitarne la caduta accidentale.
8.4.  E'  vietato  effettuare  operazioni  di  saldatura o taglio, al
cannello   od   elettricamente,  nelle  seguenti  condizioni:  a)  su
recipienti  o  tubi  chiusi;  b)  su  recipienti  o  tubi  aperti che
contengono  materie  le  quali  sotto l'azione del calore possono dar
luogo  a  esplosioni  o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o
tubi  anche  aperti  che  abbiano  contenuto materie che evaporando o
gassificandosi   sotto  l'azione  del  calore  possono  dar  luogo  a
esplosioni  o  altre  reazioni  pericolose.  E'  altresi'  vietato di
eseguire   le   operazioni  di  saldatura  nell'interno  dei  locali,
recipienti  o  fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le
condizioni  di pericolo previste dalla lettera a) del primo comma del
presente  articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente
chiuso,  con  l'asportazione  delle  materie  pericolose  e  dei loro
residui,  con  l'uso  di  gas  inerti  o con altri mezzi o misure, le
operazioni  di  saldatura  e taglio possono essere eseguite anche sui
recipienti  o  tubazioni  indicati  alla  stessa lettera a) del primo
comma, purche' le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed
effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
8.5. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di
recipienti  metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni
di  cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati e usate
pinze   porta   elettrodi  completamente  protette  in  modo  che  il
lavoratore  sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali
con  parti  in  tensione.  Le stesse operazioni devono inoltre essere
effettuate  sotto  la sorveglianza continua di un esperto che assista
il lavoratore dall'esterno del recipiente
9 Macchine utensili per legno e materiali affini
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno,
ancorche'  queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione,
deve  essere  effettuata  facendo  uso  di  idonee attrezzature quali
portapezzi, spingitoi e simili.
10 Macchine per filare e simili
Il  lavoratore  che  ha  la  responsabilita'  del  funzionamento  del
filatoio  automatico  intermittente,  prima  di  mettere  in  moto la
macchina,  deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro
mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.
E'  vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile
e  il  banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento
del filatoio automatico intermittente. E' altresi' vietato introdursi
nello  stesso  spazio  a  macchina  ferma  senza l'autorizzazione del
lavoratore addetto o di altro capo responsabile.
Le   disposizioni  del  presente  punto  integrate  con  il  richiamo
all'obbligo  di assicurare la posizione di fermo della macchina prima
di  introdursi  tra  il  carro mobile e il banco fisso, devono essere
rese note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.
))
                            ALLEGATO VII

     ---->   (( Parte di provvedimento in formato grafico ))   <----
                            Allegato VIII

((
 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI

                       Protezione dei capelli

I  lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione
presentanti  pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o
materiali  incandescenti,  devono  essere  provvisti  di  appropriata
cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli
in modo completo.

                         Protezione del capo

I  lavoratori  esposti  a  specifici  pericoli  di offesa al capo per
caduta  di  materiali  dall'alto o per contatti con elementi comunque
pericolosi   devono   essere   provvisti  di  copricapo  appropriato.
Parimenti  devono  essere  provvisti di adatti copricapo i lavoratori
che   devono   permanere,  senza  altra  protezione,  sotto  l'azione
prolungata dei raggi del sole.

                       Protezione degli occhi

I  lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni
di  schegge  o  di  materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque
dannosi,   devono  essere  muniti  di  occhiali,  visiere  o  schermi
appropriati.

                        Protezione delle mani

Nelle  lavorazioni  che  presentano  specifici  pericoli  di punture,
tagli,  abrasioni,  ustioni,  causticazioni  alle  mani, i lavoratori
devono  essere  forniti  di  guanti  o  altri  appropriati  mezzi  di
protezione.

                        Protezione dei piedi

Per  la  protezione  dei  piedi  nelle  lavorazioni  in  cui esistono
specifici  pericoli  di  ustioni,  di  causticazione, di punture o di
schiacciamento,  i  lavoratori  devono  essere provvisti di calzature
resistenti  ed  adatte  alla  particolare  natura  del  rischio. Tali
calzature devono potersi sfilare rapidamente.

               Protezione delle altre parti del corpo

Qualora  sia  necessario  proteggere  talune  parti  del corpo contro
rischi  particolari,  i lavoratori devono avere a disposizione idonei
mezzi  di  difesa,  quali  schermi  adeguati,  grembiuli,  pettorali,
gambali o uose.

                        Cinture di sicurezza

I  lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro
vani  o  che  devono  prestare  la loro opera entro pozzi, cisterne e
simili  in  condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta
cintura di sicurezza.

                        Maschere respiratorie

I  lavoratori  esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di
gas,  polveri  o  fumi  nocivi  devono  avere a disposizione maschere
respiratorie  o  altri  dispositivi  idonei,  da conservarsi in luogo
adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori

1. Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego
              di attrezzature di protezione individuale

         ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----


2.   Elenco   indicativo  e  non  esauriente  delle  attrezzature  di
protezione individuale
Dispositivi di protezione della testa
Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di
lavori pubblici, industrie varie).
Copricapo  leggero  per  proteggere  il  cuoio  capelluto  (berretti,
cuffie, retine con o senza visiera).
Copricapo  di  protezione  (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata
ecc., in tessuto, in tessuto rivestito,
ecc.).
Dispositivi di protezione dell'udito
Palline e tappi per le orecchie.
Caschi (comprendenti l'apparato auricolare).
Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria.
Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza.
Dispositivi  di  protezione  contro  il rumore con apparecchiature di
intercomunicazione.
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
Occhiali a stanghette.
Occhiali a maschera.
Occhiali  di  protezione,  contro  i  raggi  X,  i  raggi  laser,  le
radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili.
Schermi facciali.
Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia
o adattabili a caschi protettivi).
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive.
Apparecchi isolanti a presa d'aria.
Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile.
Apparecchi e attrezzature per sommozzatori.
Scafandri per sommozzatori.
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
-  Guanti  contro  le  aggressioni  meccaniche  (perforazioni, tagli,
vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e
antitermici.
- Guanti a sacco.
- Ditali.
- Manicotti.
- Fasce di protezione dei polsi.
- Guanti a mezze dita.
- Manopole.
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza.
Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
Zoccoli;
Ginocchiere;
Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede
Ghette;
Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
Dispositivi di protezione della pelle
Creme protettive/pomate.
Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
Giubbotti,  giacche  e  grembiuli di protezione contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
Giubbotti,  giacche  e  grembiuli di protezione contro le aggressioni
chimiche;
Giubbotti termici;
Giubbotti di salvataggio;
Grembiuli di protezione contro i raggi x;
Cintura di sicurezza del tronco.
Dispositivi dell'intero corpo
Attrezzature di protezione contro le cadute;
Attrezzature    cosiddette    anticaduta    (attrezzature    complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
Attrezzature   con   freno  "ad  assorbimento  di  energia  cinetica"
(attrezzature  complete comprendenti tutti gli accessori necessari al
funzionamento);
Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)
Indumenti di protezione
Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);
Indumenti    di   protezione   contro   le   aggressioni   meccaniche
(perforazioni, tagli, ecc.);
Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi
infrarossi;
Indumenti di protezione contro il calore;
Indumenti di protezione contro il freddo;
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
Indumenti antipolvere;
Indumenti antigas;
Indumenti  ed  accessori  (bracciali  e guanti, ecc.) fluorescenza di
segnalazione, catarifrangenti;
Coperture di protezione.
3.  Elenco  indicativo e non esauriente delle attivita' e dei settori
di   attivita'  per  i  quali  puo'  rendersi  necessario  mettere  a
disposizione attrezzature di protezione individuale
1. Protezione del capo (protezione del cranio)
Elmetti di protezione
-  Lavori  edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimita' di
impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio
di  armature,  lavori  di  installazione  e  di  posa  di  ponteggi e
operazioni di demolizione.
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di
grande  altezza,  piloni,  torri,  costruzioni idrauliche in acciaio,
altiforni,  acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte,
caldaie e centrali elettriche.
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera.
- Lavori in terra e in roccia.
-  Lavori  in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di
spostamento di ammassi di sterile.
- Uso di estrattori di bulloni.
- Brillatura mine.
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru
e nastri trasportatori.
-  Lavori  nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta,
in   acciaierie,  in  laminatoi,  in  stabilimenti  metallurgici,  in
impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonche' in fonderie.
-  Lavori  in  forni  industriali,  contenitori,  apparecchi,  silos,
tramogge e condotte.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.
- Macelli.
2. Protezione del piede
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali.
- Lavori su impalcatura.
- Demolizioni di rustici.
-  Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e
smontaggio di armature.
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito.
- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile
-  Lavori  su  ponti  d'acciaio,  opere  edili in strutture di grande
altezza,   piloni,   torri,  ascensori  e  montacarichi,  costruzioni
idrauliche  in  acciaio,  altiforni,  acciaierie,  laminatoi,  grandi
contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici.
-  Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e
di aerazione, nonche' montaggio di costruzioni metalliche.
- Lavori di trasformazione e di manutenzione.
-  Lavori  in  altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e
laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio
e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura.
-  Lavori  in  cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di
discarica.
- Lavorazione e finitura di pietre.
-  Produzione  di  vetri piani e di vetri cavi, nonche' lavorazione e
finitura.
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica.
-  Lavori  di  rivestimenti  in  prossimita' del forno nell'industria
della ceramica.
-  Lavori  nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei
materiali da costruzione.
- Movimentazione e stoccaggio.
-  Manipolazione  di  blocchi  di  carni  surgelate  e di contenitori
metallici di conserve.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.
Scarpe  di  sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola
imperforabile
- Lavori sui tetti.
- Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
-  Attivita'  su  e  con  masse  molte  fredde  o  ardenti. Scarpe di
sicurezza a slacciamento rapido
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
3. Protezione degli occhi o del volto
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni.
-  Impiego  di  macchine  asportatrucioli  durante  la lavorazione di
materiale che producono trucioli corti.
- Fucinatura a stampo.
- Rimozione e frantumazione di schegge.
- Operazioni di sabbiatura.
-  Manipolazione  di  prodotti  acidi  e  alcalini,  disinfettanti  e
detergenti corrosivi.
- Impiego di pompe a getto liquido.
-  Manipolazione  di masse incandescenti fuse o lavori in prossimita'
delle stesse.
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante.
- Impiego di laser.
4. Protezione delle vie respiratorie
Autorespiratori
-  Lavori  in  contenitori,  in vani ristretti e in forni industriali
riscaldati  a  gas,  qualora sussista il rischio di intossicazione da
gas o di carenza di ossigeno.
- lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno.
- Lavori in prossimita' dei convertitori e delle condutture di gas di
altoforno.
-   Lavori  in  prossimita'  della  colata  in  siviera  qualora  sia
prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti.
-   Lavori  di  rivestimento  di  forni  e  di  siviere  qualora  sia
prevedibile la formazione di polveri.
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione.
-  Lavori  in  pozzetti,  canali e altri vani sotterranei nell'ambito
della rete fognaria.
-  Attivita'  in  impianti  frigoriferi  che presentino un rischio di
fuoriuscita del refrigerante.
5. Protezione dell'udito
Otoprotettori
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli.
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici.
- Attivita' del personale a terra negli aeroporti.
- Battitura di pali e costipazione del terreno.
- Lavori nel legname e nei tessili.
6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani
Indumenti protettivi
-  Manipolazione  di  prodotti  acidi  e  alcalini,  disinfettanti  e
detergenti corrosivi.
-  Lavori  che  comportano  la manipolazione di masse calde o la loro
vicinanza o comunque un'esposizione al calore.
- Lavorazione di vetri piani.
- Lavori di sabbiatura.
- Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli imperforabili
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
-  Lavori  che  comportano  l'uso di coltelli, nel caso in cui questi
siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio
- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura
Bracciali
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
Guanti
- Saldatura.
-  Manipolazione  di  oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui
sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine.
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini. Guanti a
maglia metallica
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli.
-  Attivita'  protratta  di  taglio  con  il  coltello nei reparti di
produzione e macellazione.
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
7. Indumenti di protezione contro le intemperie
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.
8. Indumenti fosforescenti
-  Lavori  in  cui  e'  necessario percepire in tempo la presenza dei
lavoratori.
9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)
- Lavori su impalcature.
- Montaggio di elementi prefabbricati.
- Lavori su piloni.
10. Attacco di sicurezza con corda
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru.
-   Posti   di   lavoro   in   cabine   di  manovra  sopraelevate  di
transelevatori.
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione.
- Lavori in pozzi e in fogne.
11. Protezione dell'epidermide
- Manipolazione di emulsioni.
- Concia di pellami.
4  Indicazioni  non  esaurienti per la valutazione dei dispositivi di
protezione individuale
1.	Elmetti di protezione per l'industria
2.	Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso
3.	Otoprotettori
4.	Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
5.	Guanti di protezione
6.	Calzature per uso professionale
7.	Indumenti di protezione
8.	Giubbotti di salvataggio per l'industria
9.	Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto

         ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----

))
                             ALLEGATO IX

((
Valori  delle  tensioni  nominali  di  esercizio  delle  macchine  ed
                         impianti elettrici

In  relazione  alla  loro  tensione  nominale  i sistemi elettrici si
dividono in:
-  sistemi  di  Categoria  0  (zero),  chiamati  anche  a  bassissima
tensione,  quelli  a  tensione  nominale  minore o uguale a 50 V se a
corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
-  sistemi  di  Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione,
quelli  a  tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente
alternata  o  da  oltre  120  V fino a 1500 V compreso se in corrente
continua;
sistemi  di  Categoria  II  (seconda),chiamati anche a media tensione
quelli  a  tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od
oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V
compreso;
sistemi  di  Categoria  III  (terza),chiamati anche ad alta tensione,
quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.
Qualora  la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione
nominale  tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema
si considera la tensione nominale verso terra.
Per  sistema  elettrico  si intende la parte di un impianto elettrico
costituito  da  un  complesso  di  componenti  elettrici  aventi  una
determinata tensione nominale.
Tab.  1  allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee
elettriche   e   di   impianti   elettrici   non   protette   o   non
sufficientemente  protette  da  osservarsi, nell'esecuzione di lavori
non  elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro,
delle  attrezzature  utilizzate  e dei materiali movimentati, nonche'
degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento
e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

                   Un (kV)               |             D (m)
                     <=1                 |               3
                  1<Un<=30               |              3,5
                 30<Un<=132              |               5
                    >132                 |               7


Dove Un = tensione nominale.
))
                             ALLEGATO X

((
           Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
             di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1.  I  lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione,  risanamento,  ristrutturazione  o equipaggiamento, la
trasformazione,  il  rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti  o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo,
in  legno  o  in altri materiali, comprese le parti strutturali delle
linee  elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le
opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e,
solo  per  la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2.  Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile
gli  scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati  per  la  realizzazione  di  lavori  edili o di ingegneria
civile.
))
                             ALLEGATO XI 
 
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA  SICUREZZA  E
                      LA SALUTE DEI LAVORATORI 
 
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento  o  di
sprofondamento a profondita' superiore a m 1,5 o di caduta  dall'alto
da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura
dell'attivita' o dei procedimenti  attuati  oppure  dalle  condizioni
ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori  al  rischio  di  esplosione
derivante dall'innesco accidentale di un  ordigno  bellico  inesploso
rinvenuto durante le attivita' di scavo. (14) ((28)) 
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche
che presentano rischi particolari per la sicurezza e  la  salute  dei
lavoratori  oppure  comportano  un'esigenza  legale  di  sorveglianza
sanitaria. 
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono  la  designazione  di
zone  controllate  o  sorvegliate,  quali  definite   dalla   vigente
normativa in materia di protezione dei  lavoratori  dalle  radiazioni
ionizzanti. 
4. Lavori in prossimita' di linee elettriche aree a  conduttori  nudi
in tensione. 
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 
7. Lavori subacquei con respiratori. 
8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 
10. Lavori  di  montaggio  o  smontaggio  di  elementi  prefabbricati
pesanti. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177, ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
introdotte dal comma 1 del presente  articolo,  acquistano  efficacia
decorsi sei mesi dalla  data  della  pubblicazione  del  decreto  del
Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo.  Fino
a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  7,  commi  primo,  secondo  e   quarto,   del   decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che  riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata  in
vigore del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  sono  autorizzate  a  proseguire
l'attivita'  le  imprese  gia'  operanti  ai  sensi  delle   medesime
disposizioni." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177 come modificata dal D.L.  30  dicembre
2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016,
n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che  "Le  modificazioni  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1  del
presente articolo, acquistano efficacia  decorsi  dodici  mesi  dalla
data della pubblicazione del decreto del Ministro  della  difesa,  di
cui al comma 2 del presente articolo". 
                            ALLEGATO XII
     Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99

  1. Data della comunicazione.
  2. Indirizzo del cantiere.
  3.  Committente  (i)  (nome  (i),  cognome  (i),  codice  fiscale e
indirizzo (i)).
  4. Natura dell'opera.
  5.  Responsabile  (i)  dei  lavori  (nome  (i), cognome (i), codice
fiscale e indirizzo (i)).
  6.  Coordinatore  (i)  per quanto riguarda la sicurezza e la salute
durante  la  progettazione  dell'opera (nome (i), cognome (i), codice
fiscale e indirizzo (i)).
  7.  Coordinatore  (i)  per quanto riguarda la sicurezza e la salute
durante  la  realizzazione  dell'opera (nome (i), cognome (i), codice
fiscale e indirizzo (i)).
  8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
  9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
  10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
  11.  Numero  previsto  di  imprese  e  di  lavoratori  autonomi sul
cantiere.
  12.  Identificazione,  codice  fiscale o partita IVA, delle imprese
gia' selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?).
                            ALLEGATO XIII

((
 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE

1.  I  luoghi  di  lavoro  al  servizio  dei  cantieri  edili  devono
rispondere,  tenuto  conto delle caratteristiche del cantiere e della
valutazione  dei  rischi,  alle norme specifiche nel presente decreto
legislativo.
PRESCRIZIONI  PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI
LAVORATORI NEI CANTIERI
1. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.1.  I  locali  spogliatoi  devono  disporre  di adeguata aerazione,
essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione  fredda,  muniti  di  sedili  ed  essere  mantenuti in buone
condizioni di pulizia.
1.2.   Gli  spogliatoi  devono  essere  dotati  di  attrezzature  che
consentano  a  ciascun  lavoratore  di  chiudere  a  chiave  i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.
1.3.  La  superficie  dei  locali deve essere tale da consentire, una
dislocazione  delle  attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle
vie  di  uscita rispondenti a criteri di funzionalita' e di ergonomia
per  la  tutela  e  l'igiene  dei  lavoratori,  e  di chiunque acceda
legittimamente ai locali stessi.
2. Docce
2.1.  I  locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda,
dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi
ed  essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo
di docce e' di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
3. Gabinetti e lavabi
3.1.  I  locali  che  ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua
corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
3.2.   I   servizi  igienici  devono  essere  costruiti  in  modo  da
salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori
e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
3.4.  Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili
chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare
il rischio sanitario per gli utenti.
3.5.  In  condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per
l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimita' di strutture
idonee  aperte  al pubblico, e' consentito attivare delle convenzioni
con  tali  strutture  al  fine  di  supplire all'eventuale carenza di
servizi  in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in
cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.
4. Locali di riposo, di refezione e dormitori
4.1.  I  locali  di  riposo  e  di refezione devono essere forniti di
sedili  e  di  tavoli,  ben  illuminati,  aerati  e  riscaldati nella
stagione  fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in
buone condizioni di pulizia.
4.2.  Nel  caso  i  pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori
devono  disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande
ed  eventualmente  di  attrezzature  per  preparare  i  loro pasti in
condizioni di soddisfacente igienicita'.
4.3.  I  lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in
quantita'  sufficiente  nei  locali occupati, nonche' nelle vicinanze
dei posti di lavoro.
4.4. Nei locali di riposo e di refezione cosi' come nei locali chiusi
di lavoro e' vietato fumare.
4.5.  I  locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di
dormitorio  stabile  devono  essere riscaldati nella stagione fredda,
essere  forniti  di luce artificiale in quantita' sufficiente, essere
dotati  di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonche'
di arredamento necessario.
5.  Utilizzo  di  monoblocchi  prefabbricati  per  i  locali  ad  uso
spogliatoi, locali di riposo e refezione
5.1.  Non  devono  avere  altezza  netta  interna inferiore a m 2.40,
l'aerazione  e  l'illuminazione  devono  essere  sempre assicurate da
serramenti  apribili;  l'illuminazione  naturale,  quando necessario,
sara' integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.
6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali
6.1.     L'uso    di    caravan    o    roulottes    quali    servizi
igienico-assistenziali,   e'   consentito  esclusivamente  ad  inizio
cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione
dei servizi di cantiere veri e propri.
6.2.     L'uso    di    caravan    o    roulottes    quali    servizi
igienico-assistenziali,   e'  consentito  nei  cantieri  stradali  di
rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni
fra  loro  molto  lontane  in aggiunta agli ordinari servizi igienico
assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI
1.  I  posti  di  lavoro  all'interno  dei  locali in cui si esercita
l'attivita'  di  costruzione,  tenuto conto delle caratteristiche del
cantiere  e  della  valutazione  dei  rischi,  devono soddisfare alle
disposizioni di seguito riportate.
1. Porte di emergenza
Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
Le  porte  di  emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non
poter  essere  aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che
abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte
di emergenza.
2. Aerazione e temperatura
2.1.  Ai  lavoratori  deve essere garantita una sufficiente e salubre
quantita'   di   aria.   Qualora   vengano   impiegati   impianti  di
condizionamento  d'aria  o  di  ventilazione  meccanica,  essi devono
funzionare  in  modo  tale  che  i  lavoratori  non vengano esposti a
correnti d'aria moleste.
2.2.  Ogni  deposito  e  accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente  un  rischio  per  la  salute  dei  lavoratori a causa
dell'inquinamento   dell'aria   respirata   devono  essere  eliminati
rapidamente.
2.3.  Durante  il  lavoro,  la temperatura per l'organismo umano deve
essere  adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle
sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
3. Illuminazione naturale e artificiale
3.1.  I  posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile,
di  sufficiente  luce  naturale  ed  essere dotati di dispositivi che
consentano  un'adeguata  illuminazione  artificiale  per  tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali
4.1.  I  pavimenti  dei  locali  non  devono presentare protuberanze,
cavita'  o  piani  inclinati  pericolosi;  essi  devono essere fissi,
stabili e antisdrucciolevoli.
4.2.  Le  superfici  dei  pavimenti,  delle pareti e dei soffitti nei
locali  devono  essere  tali  da poter essere pulite e intonacate per
ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3.  Le  pareti  trasparenti o translucide, in particolare le pareti
interamente  vetrate  nei  locali  o nei pressi dei posti di lavoro e
delle  vie  di  circolazione  devono  essere chiaramente segnalate ed
essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da
detti  posti  di  lavoro  e  vie  di circolazione, in modo tale che i
lavoratori  non possano entrare in contatto con le pareti stesse, ne'
essere feriti qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali
5.1.  Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono
poter  essere  aperti,  chiusi,  regolati e fissati dai lavoratori in
maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati
in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2.  Le  finestre  e i lucernari devono essere progettati in maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che
ne   consentano  la  pulitura  senza  rischi  per  i  lavoratori  che
effettuano questo lavoro nonche' per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni
6.1.  La  posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni
delle  porte  e  dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso
dei locali.
6.2.  Un  segnale  deve  essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere
dotati di pannelli trasparenti.
6.4.  Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei
portoni  sono  costituite  da materiale di sicurezza e quando c'e' da
temere  che  i  lavoratori  possano  essere  feriti se una porta o un
portone  va  in  frantumi,  queste  superfici  devono essere protette
contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione e zone di pericolo
7.1.  Quando  l'uso  e  l'attrezzatura  dei  locali lo richiedano per
assicurare  la  protezione  dei lavoratori, il tracciato delle vie di
circolazione deve essere messo in evidenza.
7.2.   Adeguate  misure  devono  essere  adottate  per  proteggere  i
lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le
quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili
8.1.  Le  scale  ed  i  marciapiedi  mobili devono funzionare in modo
sicuro.
8.2.   Essi   devono  essere  dotati  dei  necessari  dispositivi  di
sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili e accessibili.
))
                            ALLEGATO XIV 
 
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I  COORDINATORI  PER  LA
             PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
PARTE TEORICA 
Modulo giuridico per complessive 28 ore 
 
- La legislazione di base in materia di sicurezza  e  di  igiene  sul
lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e
salute  sul  lavoro;  la  normativa  sull'assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 
- Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona  tecnica;
le direttive di prodotto; 
- Il Testo Unico in materia di  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro con particolare  riferimento  al  Titolo  I.  I  soggetti  del
Sistema  di  Prevenzione  Aziendale:  i  compiti,  gli  obblighi,  le
responsabilita' civili e penali.  Metodologie  per  l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi; 
- La legislazione specifica in materia  di  salute  e  sicurezza  nei
cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV  del
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli
obblighi, le responsabilita' civili e penali; 
- La legge quadro in materia  di  lavori  pubblici  ed  i  principali
decreti attuativi; 
- La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 
Modulo tecnico per complessive 52 ore 
- Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisionali 
- L'organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il  cronoprogramma  dei
lavori 
-  Gli  obblighi  documentali  da  parte  dei  committenti,  imprese,
coordinatori per la sicurezza 
- Le malattie professionali ed il primo soccorso 
-  Il  rischio  elettrico  e  la  protezione   contro   le   scariche
atmosferiche 
-  Il  rischio  negli  scavi,  nelle  demolizioni,  nelle  opere   in
sotterraneo ed in galleria 
- I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro  con
particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto 
- I rischi chimici in cantiere 
- I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione 
- I rischi connessi alle bonifiche da amianto 
- I rischi biologici 
- I rischi da movimentazione manuale dei carichi 
- I rischi di incendio e di esplosione 
-  I  rischi  nei  lavori  di  montaggio  e  smontaggio  di  elementi
prefabbricati 
- I  dispositivi  di  protezione  individuali  e  la  segnaletica  di
sicurezza 
Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore 
- I contenuti minimi del piano di sicurezza e di  coordinamento,  del
piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza. 
- I criteri metodologici per: 
a) l'elaborazione  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  e
l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; 
b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza; 
c) l'elaborazione del fascicolo; 
d) l'elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio
dei ponteggi; 
e) la stima dei costi della sicurezza 
- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla  risoluzione  di
problemi e  alla  cooperazione;  teorie  di  gestione  dei  gruppi  e
leadership 
- I rapporti con la committenza,  i  progettisti,  la  direzione  dei
lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
 
PARTE PRATICA per complessive 24 ore 
 
- Esempi di Piano di Sicurezza  e  Coordinamento:  presentazione  dei
progetti,  discussione  sull'analisi  dei  rischi  legati   all'area,
all'organizzazione  del  cantiere,  alle  lavorazioni  ed  alle  loro
interferenze 
- Stesura di Piani di  Sicurezza  e  Coordinamento,  con  particolare
riferimento  a  rischi  legati   all'area,   all'organizzazione   del
cantiere, alle lavorazioni  ed  alle  loro  interferenze.  Lavori  di
gruppo 
- Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di  Piani  Sostitutivi  di
Sicurezza 
- Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di
Sicurezza e Coordinamento 
- Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase  di
esecuzione 
 
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 
 
La verifica finale di apprendimento dovra' essere effettuata  da  una
commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite: 
- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali 
- Test finalizzati a verificare le competenze cognitive 
 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 
 
La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella
misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni  corso  e'
fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA . 
E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale
della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo  di
diversi moduli  nell'arco  del  quinquennio.  ((L'aggiornamento  puo'
essere  svolto  anche  attraverso  la  partecipazione  a  convegni  o
seminari, in tal caso e' richiesta la tenuta del registro di presenza
dei partecipanti da parte del soggetto che  realizza  l'iniziativa  e
non vi e' alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.)) 
Per coloro che hanno conseguito  l'attestato  prima  dell'entrata  in
vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto. 
                             ALLEGATO XV 
 
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA  NEI  CANTIERI  TEMPORANEI  O
                               MOBILI 
 
1. DISPOSIZIONI GENERALI 
1.1. - Definizioni e termini di efficacia 
1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per: 
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte  effettuate
in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione
con il coordinatore  per  la  progettazione,  al  fine  di  garantire
l'eliminazione o la riduzione al minimo  dei  rischi  di  lavoro.  Le
scelte  progettuali  sono  effettuate  nel   campo   delle   tecniche
costruttive,  dei  materiali  da  impiegare  e  delle  tecnologie  da
adottare; le scelte organizzative sono  effettuate  nel  campo  della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori; 
b) procedure: le modalita' e le sequenze stabilite  per  eseguire  un
determinato lavoro od operazione; 
c) apprestamenti: le opere provvisionali  necessarie  ai  fini  della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; 
d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,  utensile
o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; 
e)  misure   preventive   e   protettive:   gli   apprestamenti,   le
attrezzature, le infrastrutture, i  mezzi  e  servizi  di  protezione
collettiva,  atti  a  prevenire  il  manifestarsi  di  situazioni  di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio  di  infortunio  ed  a
tutelare la loro salute; 
f) prescrizioni operative: le indicazioni  particolari  di  carattere
temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale,  da
rispettare durante le fasi critiche del processo di  costruzione,  in
relazione alla complessita' dell'opera da realizzare; 
g) cronoprogramma dei  lavori:  programma  dei  lavori  in  cui  sono
indicate, in base alla complessita' dell'opera,  le  lavorazioni,  le
fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e  la  loro
durata; 
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui  all'articolo
100; 
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento, di cui all'articolo  131,  comma  2,  lettera  b)  del
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; 
l) POS: il piano operativo  di  sicurezza  di  cui  all'articolo  89,
lettera h, e all'articolo  131,  comma  2,  lettera  c),  del  D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche; 
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100,  nonche'
gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e  successive
modifiche. 
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
2.1. - Contenuti minimi 
2.1.1. Il PSC e' specifico per ogni  singolo  cantiere  temporaneo  o
mobile e di concreta fattibilita'; i suoi contenuti sono il risultato
di scelte progettuali ed  organizzative  conformi  alle  prescrizioni
dell'articolo 15 del presente decreto. 
2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: 
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 
1) l'indirizzo del cantiere; 
2) la  descrizione  del  contesto  in  cui  e'  collocata  l'area  di
cantiere; 
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare  riferimento
alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; 
b)  l'individuazione  dei  soggetti   con   compiti   di   sicurezza,
esplicitata con l'indicazione dei  nominativi  del  responsabile  dei
lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e,
qualora gia' nominato, del coordinatore per la sicurezza in  fase  di
esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per  l'esecuzione  con
l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori,  dei  nominativi
dei datori di  lavoro  delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori
autonomi; 
c)  una  relazione  concernente  l'individuazione,  l'analisi  e   la
valutazione dei rischi concreti, con  riferimento  all'area  ed  alla
organizzazione  del  cantiere,  alle   lavorazioni   ed   alle   loro
interferenze; 
d) le scelte progettuali ed organizzative, le  procedure,  le  misure
preventive e protettive, in riferimento: 
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 
2) all'organizzazione del cantiere,  ai  sensi  dei  punti  2.2.2.  e
2.2.4.; 
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; 
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed  i
dispositivi  di   protezione   individuale,   in   riferimento   alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2.  e
2.3.3.; 
f) le misure di coordinamento relative all'uso  comune  da  parte  di
piu' imprese e lavoratori autonomi,  come  scelta  di  pianificazione
lavori finalizzata alla sicurezza,  di  apprestamenti,  attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva  di  cui  ai
punti 2.3.4. e 2.3.5.; 
g) le modalita' organizzative della cooperazione e del coordinamento,
nonche' della reciproca informazione, fra i datori di  lavoro  e  tra
questi ed i lavoratori autonomi; 
h) l'organizzazione prevista per  il  servizio  di  pronto  soccorso,
antincendio ed  evacuazione  dei  lavoratori,  nel  caso  in  cui  il
servizio di gestione delle emergenze e' di tipo comune,  nonche'  nel
caso di cui all'articolo  94,  comma  4;  il  PSC  contiene  anche  i
riferimenti telefonici delle strutture  previste  sul  territorio  al
servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; 
i) la durata prevista delle lavorazioni,  delle  fasi  di  lavoro  e,
quando la complessita' dell'opera lo  richieda,  delle  sottofasi  di
lavoro, che  costituiscono  il  cronoprogramma  dei  lavori,  nonche'
l'entita' presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; 
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 
2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel  PSC,  ove  la
particolarita' delle lavorazioni lo richieda, il  tipo  di  procedure
complementari e di dettaglio al PSC stesso  e  connesse  alle  scelte
autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. 
2.1.4. Il  PSC  e'  corredato  da  tavole  esplicative  di  progetto,
relative  agli  aspetti  della  sicurezza,  comprendenti  almeno  una
planimetria e, ove  la  particolarita'  dell'opera  lo  richieda,  un
profilo altimetrico e una  breve  descrizione  delle  caratteristiche
idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se  gia'
redatta. 
2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali
utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto  2.1.2.,
e' riportato nell'allegato XV.1. 
2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di  cantiere,
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni. 
2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi
degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione: 
a)  alle  caratteristiche  dell'area  di  cantiere,  con  particolare
attenzione alla presenza nell'area del  cantiere  di  linee  aeree  e
condutture sotterranee; 
b) all'eventuale presenza di fattori esterni  che  comportano  rischi
per il cantiere, con particolare attenzione: 
b1) a lavori  stradali  ed  autostradali  al  fine  di  garantire  la
sicurezza e la salute dei  lavoratori  impiegati  nei  confronti  dei
rischi derivanti dal traffico circostante, 
b 2) al rischio di annegamento; 
c) agli eventuali rischi  che  le  lavorazioni  di  cantiere  possono
comportare per l'area circostante. 
2.2.2.  In  riferimento  all'organizzazione  del  cantiere   il   PSC
contiene, in relazione alla tipologia  del  cantiere,  l'analisi  dei
seguenti elementi: 
a) le modalita' da  seguire  per  la  recinzione  del  cantiere,  gli
accessi e le segnalazioni; 
b) i servizi igienico-assistenziali; 
c) la viabilita' principale di cantiere; 
d) gli impianti di alimentazione e reti principali  di  elettricita',
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 
e)  gli  impianti  di  terra  e  di  protezione  contro  le  scariche
atmosferiche; 
f)  le  disposizioni  per   dare   attuazione   a   quanto   previsto
dall'articolo 102; 
g)  le  disposizioni  per   dare   attuazione   a   quanto   previsto
dall'articolo 92, comma 1, lettera c); 
h) le eventuali modalita' di  accesso  dei  mezzi  di  fornitura  dei
materiali; 
i) la dislocazione degli impianti di cantiere; 
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; 
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali  e  dei
rifiuti; 
n)  le  eventuali  zone  di  deposito  dei  materiali  con   pericolo
d'incendio o di esplosione. 
2.2.3. In  riferimento  alle  lavorazioni,  il  coordinatore  per  la
progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di  lavoro  e,
quando la  complessita'  dell'opera  lo  richiede,  in  sottofasi  di
lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi  presenti,  con  riferimento
all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e  alle
loro  interferenze,  ad  esclusione  di   quelli   specifici   propri
dell'attivita' dell'impresa, facendo  in  particolare  attenzione  ai
seguenti: 
a) al rischio di investimento  da  veicoli  circolanti  nell'area  di
cantiere; 
b) al rischio di seppellimento negli scavi; 
b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di
un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita' di scavo;
(14) (28) 
c) al rischio di caduta dall'alto; 
d) al rischio di insalubrita' dell'aria nei lavori in galleria; 
e) al rischio di instabilita' delle pareti e della volta  nei  lavori
in galleria; 
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni,  ove  le
modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; 
g) ai rischi di incendio o  esplosione  connessi  con  lavorazioni  e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura; 
i) al rischio di elettrocuzione; 
l) al rischio rumore; 
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 
2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2.,
2.2.3., il PSC contiene: 
a) le scelte progettuali ed organizzative, le  procedure,  le  misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i
rischi di lavoro; ove necessario, vanno  prodotte  tavole  e  disegni
tecnici esplicativi; 
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto  alla
lettera a). 
2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra 
le lavorazioni ed al loro coordinamento 
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi  delle
interferenze tra  le  lavorazioni,  anche  quando  sono  dovute  alle
lavorazioni di una stessa  impresa  esecutrice  o  alla  presenza  di
lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei  lavori.  Per
le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.  163  del
12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma  dei  lavori
ai  sensi  del  presente  regolamento,   prende   esclusivamente   in
considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della  sicurezza
ed e' redatto ad integrazione del  cronoprogramma  delle  lavorazioni
previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554. 
2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le  lavorazioni,  il  PSC
contiene le prescrizioni  operative  per  lo  sfasamento  spaziale  o
temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita'  di  verifica
del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono  rischi
di interferenza, indica  le  misure  preventive  e  protettive  ed  i
dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo  tali
rischi. 
2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di
lavoro, il coordinatore  per  l'esecuzione  verifica  periodicamente,
previa  consultazione  della  direzione  dei  lavori,  delle  imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati,  la  compatibilita'
della relativa parte di PSC con l'andamento dei  lavori,  aggiornando
il  piano  ed  in  particolare  il  cronoprogramma  dei  lavori,   se
necessario. 
2.3.4.  Le  misure  di  coordinamento  relative  all'uso  comune   di
apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro  uso  comune
da parte di piu' imprese e lavoratori autonomi. 
2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con
i nominativi delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori  autonomi
tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al  punto  2.3.4
e, previa consultazione delle imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori
autonomi interessati, indica la relativa cronologia di  attuazione  e
le modalita' di verifica. 
3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo 
3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del  concessionario,
contiene gli stessi elementi del PSC  di  cui  al  punto  2.1.2,  con
esclusione della stima dei costi della sicurezza. 
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 
3.2.1. Il POS e' redatto a cura di ciascun  datore  di  lavoro  delle
imprese esecutrici, ai sensi delllarticolo 17 del presente decreto, e
successive  modificazioni,  in  riferimento   al   singolo   cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi: 
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti
telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 
2) la specifica attivita' e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 
3) i nominativi degli addetti  al  pronto  soccorso,  antincendio  ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze
in cantiere, del rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,
aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
4) il nominativo del medico competente ove previsto; 
5) il nominativo del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione; 
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
7) il numero e  le  relative  qualifiche  dei  lavoratori  dipendenti
dell'impresa  esecutrice  e  dei  lavoratori  autonomi  operanti   in
cantiere per conto della stessa impresa; 
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in  cantiere
da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; 
c)  la  descrizione  dell'attivita'  di  cantiere,  delle   modalita'
organizzative e dei turni di lavoro; 
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere; 
e) l'elenco delle sostanze e ((miscele  pericolose))  utilizzati  nel
cantiere con le relative schede di sicurezza; 
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative
rispetto a quelle contenute nel  PSC  quando  previsto,  adottate  in
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h) le procedure complementari  e  di  dettaglio,  richieste  dal  PSC
quando previsto; 
i) l'elenco dei dispositivi  di  protezione  individuale  forniti  ai
lavoratori occupati in cantiere; 
l) la documentazione in merito all'informazione  ed  alla  formazione
fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione  del  PSC,  il  PSS,  quando
previsto, e' integrato con gli elementi del POS. 
4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
4.1. - Stima dei costi della sicurezza 
4.1.1. Ove e' prevista la redazione del PSC ai sensi del  Titolo  IV,
Capo I,  del  presente  decreto,  nei  costi  della  sicurezza  vanno
stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere,
i costi: 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
b)  delle  misure  preventive  e  protettive  e  dei  dispositivi  di
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti; 
c) degli impianti  di  terra  e  di  protezione  contro  le  scariche
atmosferiche,  degli  impianti   antincendio,   degli   impianti   di
evacuazione fumi; 
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici  motivi
di sicurezza; 
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e  richiesti
per  lo   sfasamento   spaziale   o   temporale   delle   lavorazioni
interferenti; 
g)  delle  misure  di  coordinamento  relative  all'uso   comune   di
apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di
protezione collettiva. 
4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione  del  D.Lgs.
n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le  quali  non
e' prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo  IV  Capo  I,del
presente decreto, le  amministrazioni  appaltanti,  nei  costi  della
sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi delle misure preventive  e  protettive  finalizzate
alla sicurezza e salute dei lavoratori. 
4.1.3. La stima dovra' essere congrua, analitica per voci singole,  a
corpo  o  a  misura,  riferita   ad   elenchi   prezzi   standard   o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti
nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza
del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile
o non disponibile, si fara' riferimento ad analisi costi  complete  e
desunte da indagini di mercato.  Le  singole  voci  dei  costi  della
sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo  per
il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in
opera  ed  il  successivo  smontaggio,  l'eventuale  manutenzione   e
l'ammortamento. 
4.1.4. I costi  della  sicurezza  cosi'  individuati,  sono  compresi
nell'importo totale dei lavori, ed individuano  la  parte  del  costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle  imprese
esecutrici. 
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a  lavori  che
si rendono necessari a causa di varianti in  corso  d'opera  previste
dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006  e  successive
modifiche, o dovuti alle variazioni  previste  dagli  articoli  1659,
1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano  le
disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi  della
sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale  della
variante, ed  individuano  la  parte  del  costo  dell'opera  da  non
assoggettare a ribasso. 
4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo  relativo  ai  costi
della sicurezza previsti in base allo stato  di  avanzamento  lavori,
previa approvazione da parte del coordinatore  per  l'esecuzione  dei
lavori quando previsto. 
 
                            Allegato XV.1 
 
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI  ELEMENTI  ESSENZIALI  UTILI
ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2. 
 
1. Gli apprestamenti comprendono:  ponteggi;  trabattelli;  ponti  su
cavalletti;  impalcati;  parapetti;  andatoie;  passerelle;  armature
delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi;  spogliatoi;
refettori; locali di ricovero  e  di  riposo;  dormitori;  camere  di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. 
2. Le attrezzature comprendono: centrali e  impianti  di  betonaggio;
betoniere; gru';  autogru';  argani;  elevatori;  macchine  movimento
terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; 
piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di  terra  e  di
protezione contro le  scariche  atmosferiche;  impianti  antincendio;
impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed
energia di qualsiasi tipo; impianti fognari. 
3. Le infrastrutture comprendono: viabilita' principale  di  cantiere
per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di  deposito  materiali,
attrezzature e rifiuti di cantiere. 
4.  I  mezzi  e  servizi  di   protezione   collettiva   comprendono:
segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo
soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti;  servizi  di
gestione delle emergenze. 
 
                           Allegato XV.2. 
 
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI  FINI
DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA  DI  CANTIERE,  DI  CUI  AL
PUNTO 2.2.1. 
 
1. 
Falde; 
fossati; 
alvei fluviali; 
banchine portuali; 
alberi; 
manufatti interferenti o sui quali  intervenire;infrastrutture  quali
strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; 
edifici con particolare esigenze di tutela  quali  scuole,  ospedali,
case di riposo, abitazioni; 
linee aeree e condutture sotterranee di servizi; 
altri cantieri o insediamenti produttivi; 
viabilita'; 
rumore; 
polveri; 
fibre; 
fumi; 
vapori; 
gas; 
odori o altri inquinanti aerodispersi; 
caduta di materiali dall'alto. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177, ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
introdotte dal comma 1 del presente  articolo,  acquistano  efficacia
decorsi sei mesi dalla  data  della  pubblicazione  del  decreto  del
Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo.  Fino
a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  7,  commi  primo,  secondo  e   quarto,   del   decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che  riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata  in
vigore del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  sono  autorizzate  a  proseguire
l'attivita'  le  imprese  gia'  operanti  ai  sensi  delle   medesime
disposizioni." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177 come modificata dal D.L.  30  dicembre
2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016,
n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che  "Le  modificazioni  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1  del
presente articolo, acquistano efficacia  decorsi  dodici  mesi  dalla
data della pubblicazione del decreto del Ministro  della  difesa,  di
cui al comma 2 del presente articolo". 
                            ALLEGATO XVI
             FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

  1. Introduzione.
  Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per
la progettazione, e' eventualmente modificato nella fase esecutiva in
funzione  dell'evoluzione  dei  lavori  ed  e'  aggiornato a cura del
committente  a  seguito  delle  modifiche intervenute in un'opera nel
corso  della  sua  esistenza.  Per interventi su opere esistenti gia'
dotate   di   fascicolo   e   che   richiedono  la  designazione  dei
coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo e' predisposto a cura del
coordinatore per la progettazione.
  Per  le  opere  di  cui  al  D.Lgs.  n.  163  del  12 aprile 2006 e
successive   modifiche,   il  fascicolo  tiene  conto  del  piano  di
manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 40 del
Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
  Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.
  II. Contenuti .
  Il fascicolo comprende tre capitoli:
  CAPITOLO  I  -  la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione
dei soggetti coinvolti (scheda I)
  CAPITOLO  II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive
e  protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli
interventi  successivi  prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni
ordinarie   e   straordinarie,   nonche'  per  gli  altri  interventi
successivi gia' previsti o programmati (schede II- 1 , II-2 e II-3).
  Le  misure  preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le
misure  preventive  e  protettive incorporate nell'opera o a servizio
della  stessa,  per  la  tutela  della  sicurezza  e della salute dei
lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
  Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre
misure preventive e protettive la cui adozione e' richiesta ai datori
di   lavoro  delle  imprese  esecutrici  ed  ai  lavoratori  autonomi
incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
  Al  fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione
almeno i seguenti elementi:
   a) accessi ai luoghi di lavoro;
   b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
   c) impianti di alimentazione e di scarico;
   d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
   e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
   f) igiene sul lavoro;
   g) interferenze e protezione dei terzi.
  Il  fascicolo  fornisce,  inoltre,  le  informazioni  sulle  misure
preventive  e  protettive  in  dotazione  dell'opera,  necessarie per
pianificarne  la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonche' le
informazioni riguardanti le modalita' operative da adottare per:
   a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
   b) mantenerle  in piena funzionalita' nel tempo, individuandone in
particolare  le  verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la
loro periodicita'.
  CAPITOLO  III  -  i  riferimenti  alla  documentazione  di supporto
esistente (schede III-1, III-2 e III-3).

                             CAPITOLO I
  Modalita'  per  la  descrizione  dell'opera  e l'individuazione dei
soggetti interessati.
  1.  Per la realizzazione di questa parte di fascicolo e' utilizzata
come  riferimento  la  successiva  scheda  I, che e' sottoscritta dal
soggetto responsabile della sua compilazione.

         ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----



                             CAPITOLO II
  Individuazione  dei rischi, delle misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.
  1.   Per  la  realizzazione  di  questa  parte  di  fascicolo  sono
utilizzate   come   riferimento   le   successive  schede,  che  sono
sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.
  2.1  La  scheda  II-1  e'  redatta per ciascuna tipologia di lavori
prevedibile,  prevista  o  programmata  sull'opera, descrive i rischi
individuati  e,  sulla  base  dell'analisi  di  ciascun punto critico
(accessi  ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.),
indica  le  misure  preventive e protettive in dotazione dell'opera e
quelle  ausiliarie.  Tale scheda e' corredata, quando necessario, con
tavole  allegate,  contenenti  le  informazioni  utili per la miglior
comprensione  delle  misure  preventive  e  protettive  in  dotazione
dell'opera  ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo,
come  la  portanza  e  la resistenza di solai e strutture, nonche' il
percorso  e  l'ubicazione  di  impianti  e  sottoservizi;  qualora la
complessita'   dell'opera   lo  richieda,  le  suddette  tavole  sono
corredate  da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le
soluzioni individuate.
  2.2  La  scheda  II-2 e' identica alla scheda II-1 ed e' utilizzata
per  eventualmente  adeguare  il  fascicolo in fase di esecuzione dei
lavori  ed  ogniqualvolta  sia  necessario  a seguito delle modifiche
intervenute  in  un'opera  nel corso della sua esistenza. Tale scheda
sostituisce  la  scheda  II-1,  la  quale e' comunque conservata fino
all'ultimazione dei lavori.
  2.3  La  scheda  II-3  indica,  per  ciascuna  misura  preventiva e
protettiva  in  dotazione  dell'opera, le informazioni necessarie per
pianificarne  la  realizzazione  in  condizioni di sicurezza, nonche'
consentire  il  loro  utilizzo  in completa sicurezza e permettere al
committente il controllo della loro efficienza.

         ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----




                            CAPITOLO III
  Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione
di supporto esistente.
  1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al
reperimento   dei  documenti  tecnici  dell'opera  che  risultano  di
particolare  utilita'  ai  fini  della sicurezza, per ogni intervento
successivo  sull'opera,  siano  essi  elaborati progettuali, indagini
specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:
   a) il contesto in cui e' collocata;
   b) la struttura architettonica e statica;
   c) gli impianti installati.
  2.  Qualora  l'opera  sia  in possesso di uno specifico libretto di
manutenzione  contenente  i documenti sopra citati ad esso si rimanda
per i riferimenti di cui sopra.
  3.   Per  la  realizzazione  di  questa  parte  di  fascicolo  sono
utilizzate   come   riferimento   le   successive  schede,  che  sono
sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

         ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----
                            ALLEGATO XVII
((

                   IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

01.  Le  imprese  affidatarie  dovranno  indicare al committente o al
responsabile  dei  lavori  almeno  il  nominativo  del  soggetto  o i
nominativi  dei  soggetti  della  propria  impresa, con le specifiche
mansioni,   incaricati   per   l'assolvimento   dei  compiti  di  cui
all'articolo 97.
1.  Ai  fini  della  verifica dell'idoneita' tecnico professionale le
imprese,  le  imprese  esecutrici nonche' le imprese affidatarie, ove
utilizzino  anche  proprio  personale,  macchine  o  attrezzature per
l'esecuzione  dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o
al responsabile dei lavori almeno:
a)  iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b)  documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma
1,  lettera  a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5,
del presente decreto legislativo
c)  documento  unico  di  regolarita'  contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007.
d)   dichiarazione   di   non  essere  oggetto  di  provvedimenti  di
sospensione  o  interdittivi  di cui all'art. 14 del presente decreto
legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a)  iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b)   specifica   documentazione   attestante   la   conformita'  alle
disposizioni  di  cui  al  presente  decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d)  attestati  inerenti la propria formazione e la relativa idoneita'
sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
e)  documento  unico  di  regolarita'  contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007.
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria
verifica  l'idoneita'  tecnico  professionale dei sub appaltatori con
gli  stessi  criteri  di  cui  al precedente punto 1 e dei lavoratori
autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
))
                           ALLEGATO XVIII
((

     VIABILITA' NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI

1. Viabilita' nei cantieri
1.1.  Le  rampe  di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di
sbancamento  devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al
transito  dei mezzi di trasporto di cui e' previsto l'impiego, ed una
pendenza  adeguata  alla  possibilita'  dei  mezzi  stessi. L'accesso
pedonale   al   fondo  dello  scavo  deve  essere  reso  indipendente
dall'accesso  carrabile;  solo  nel  caso  in cui non fosse possibile
realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da
consentire  un  franco  di  almeno  70 centimetri, oltre la sagoma di
ingombro  del  veicolo.  Qualora  nei  tratti  lunghi il franco venga
limitato  ad  un  solo  lato,  devono  essere  realizzate piazzuole o
nicchie  di  rifugio  ad  intervalli  non  superiori a 20 metri lungo
l'altro lato.
1.2.  I  viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella
roccia  devono  essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti
il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.
1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere
sostenute,  ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi
che garantiscano idonea stabilita'.
1.4.  Alle  vie  di  accesso  ed ai punti pericolosi non proteggibili
devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate
le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno
a monte dei posti di lavoro.
1.5.  I  luoghi  destinati  al  passaggio  e  al  lavoro  non  devono
presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni
tali  da  rendere  sicuro il movimento ed il transito delle persone e
dei  mezzi  di  trasporto  ed  essere inoltre correttamente aerati ed
illuminati.
1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire
di raggiungere il piu' rapidamente possibile un luogo sicuro.
1.7  In  caso  di  pericolo  i  posti  di  lavoro devono poter essere
evacuati  rapidamente  e  in condizioni di massima sicurezza da parte
dei lavoratori.
1.8  Il  numero,  la  distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle
dimensioni  del  cantiere  e dei locali nonche' dal numero massimo di
persone che possono esservi presenti.
1.9  Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione
devono  essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensita'
sufficiente in caso di guasto all'impianto.
2. Ponteggi
2.1. Ponteggi in legname
2.1.1. Collegamenti delle impalcature
2.1.1.1.  L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti
dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di
acciaio  dolce  fissata  con  chiodi  oppure a mezzo di traversini di
legno  (ganasce);  sono  consentite  legature fatte con funi di fibra
tessile o altri idonei sistemi di connessione.
2.1.2. Correnti
2.1.2.1.  I  correnti  devono  essere  disposti  a distanze verticali
consecutive non superiori a m 2.
2.1.2.2.  Essi  devono  poggiare  su  gattelli in legno inchiodati ai
montanti  ed  essere  solidamente  assicurati  ai montanti stessi con
fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati.
Il  collegamento  puo'  essere ottenuto anche con gattelli in ferro e
con  almeno  doppio  giro  di  catena metallica (agganciaponti); sono
consentite  legature con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi
di connessione.
2.1.2.3.  Le  estremita'  dei  correnti  consecutivi  di  uno  stesso
impalcato  devono  essere  sovrapposte  e  le  sovrapposizioni devono
avvenire in corrispondenza dei montanti.
2.1.3. Traversi
2.1.3.1. I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati
perpendicolarmente al fronte della costruzione.
2.1.3.2. Quando l'impalcatura e' fatta con una sola fila di montanti,
un  estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di
15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al corrente.
2.1.3.3.  La  distanza  fra  due traversi consecutivi non deve essere
superiore  a  m  1,20.  E'  ammessa deroga alla predetta disposizione
sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che:
a)  la  distanza  fra  due traversi consecutivi non sia superiore a m
1,80;
b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo sia
superiore  a  1,5  volte  quello  risultante  dall'impiego  di tavole
poggianti  su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e
aventi  spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale
maggiore  modulo di resistenza puo' essere ottenuto mediante impiego,
sia  di  elementi  d'impalcato  di dimensioni idonee, quali tavole di
spessore  e  di  larghezza  rispettivamente  non  minore di 4 x 30 cm
ovvero  di  5  x  20 cm, sia di elementi d'impalcato compositi aventi
caratteristiche di resistenza adeguata.
2.1.4. Intavolati
2.1.4.1.  Le  tavole  costituenti  il  piano  di  calpestio di ponti,
passerelle,  andatoie  ed impalcati di servizio devono avere le fibre
con  andamento  parallelo  all'asse,  spessore  adeguato al carico da
sopportare  ed  in  ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza
non  minore  di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi
passanti  che  riducano  piu'  del  dieci  per  cento  la  sezione di
resistenza.
2.1.4.2.  Le  tavole  non  devono  presentare parti a sbalzo e devono
poggiare  almeno  su  tre  traversi, le loro estremita' devono essere
sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di
40 centimetri.
2.1.4.3.  Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e
ben  accostate  tra  loro  e  all'opera  in  costruzione; e' tuttavia
consentito  un  distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri
soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.
2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.
2.1.5. Parapetti
2.1.5.1.  Il parapetto di cui all'articolo 126 e' costituito da uno o
piu'  correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia
posto  a  non  meno  di  1  metro dal piano di calpestio, e di tavola
fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante
sul piano di calpestio.
2.1.5.2.  Correnti  e tavola fermapiede non devono lasciare una luce,
in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.
2.1.5.3.  Sia  i  correnti  che  la  tavola  fermapiede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti.
2.1.5.4.  E'  considerata  equivalente al parapetto definito ai commi
precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza
contro  la  caduta  verso  i  lati  aperti  non  inferiori  a  quelle
presentate dal parapetto stesso.
2.1.6. Ponti a sbalzo
2.1.6.1.  Per  il  ponte  a  sbalzo  in legno di cui all'articolo 127
devono essere osservate le seguenti norme:
a)  l'intavolato  deve essere composto con tavole a stretto contatto,
senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto
del  ponte  deve  essere  pieno; quest'ultimo puo' essere limitato al
solo ponte inferiore nel caso di piu' ponti sovrapposti;
b)  l'intavolato  non  deve  avere  larghezza utile maggiore di metri
1,20;
c)  i  traversi  di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente
ancorati   all'interno   a  parte  stabile  dell'edificio  ricorrendo
eventualmente  all'impiego  di  saettoni;  non e' consentito l'uso di
contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile
provvedere altrimenti;
d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
e)  le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente
fra  di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il
lato  interno  del  muro o dei pilastri e l'altro alle estremita' dei
traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.
2.1.7. Mensole metalliche
2.1.7.1.  Nei  ponteggi  a  sbalzo  possono  essere  usati sistemi di
mensole   metalliche,  purche'  gli  elementi  fissi  portanti  siano
applicati  alla  costruzione  con  bulloni  passanti trattenuti dalla
parte  interna  da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure
con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza.
2.2. Ponteggi in altro materiale
2.2.1. Caratteristiche di resistenza
2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di
sicurezza   non   minore   di   quello  indicato  nell'autorizzazione
ministeriale prevista all'articolo 131.
2.2.1.2.  L'estremita'  inferiore  del montante deve essere sostenuta
dalla  piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi
di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e
caratteristiche   adeguate   ai   carichi   da  trasmettere  ed  alla
consistenza  dei  piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo
di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico
su di essa.
2.2.1.3. I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in
senso   longitudinale   che   trasversale;  e'  ammessa  deroga  alla
controventatura   trasversale   a   condizione   che  i  collegamenti
realizzino  una  adeguata  rigidezza  angolare. Ogni controvento deve
resistere a trazione e a compressione.
2.2.1.4.  A  giunto  serrato,  le  due  ganasce  non  devono essere a
contatto dalla parte del bullone.
2.2.1.5. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio
devono  essere  riunite  fra di loro permanentemente e solidamente in
modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.
2.2.2. Ponti su cavalletti
2.2.2.1.  I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante
tiranti  normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile
e ben livellato.
2.2.2.2.  La  distanza  massima  tra  due cavalletti consecutivi puo'
essere  di  m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di
cm  30  x  5  e  lunghe  m  4.  Quando  si usino tavole di dimensioni
trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
2.2.2.3.  La  larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90
centimetri  e  le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene
accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20
centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
2.2.2.4.  E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e
ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.
3. Trasporto dei materiali
3.1. Castelli per elevatori
3.1.1. I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni
di  sollevamento  e  discesa dei materiali mediante elevatori, devono
avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.
3.1.2.  I  montanti  che portano l'apparecchio di sollevamento devono
essere  costituiti,  a  seconda  dell'altezza e del carico massimo da
sollevare,  da  piu'  elementi  collegati  fra  loro  e con giunzioni
sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.
3.1.3. I castelli devono essere progettati ai sensi dell'articolo 133
ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.
3.2. Impalcati e parapetti dei castelli
3.2.1.  Gli  impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente
ampi  e  muniti,  sui  lati  verso  il  vuoto,  di parapetto e tavola
fermapiede normali.
3.2.2.  Per  il  passaggio  della  benna  o del secchione puo' essere
lasciato  un varco purche' in corrispondenza di esso sia applicato un
fermapiede  alto  non  meno  di  30  centimetri. Il varco deve essere
ridotto  allo  stretto  necessario  e  delimitato da robusti e rigidi
sostegni  laterali,  dei quali quello opposto alla posizione del tiro
deve    essere    assicurato    superiormente   ad   elementi   fissi
dell'impalcatura.
3.2.3.  Dal  lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m
1,20  e  nel  senso normale all'apertura, devono essere applicati due
staffoni  in  ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e
riparo del lavoratore.
3.2.4.  Gli  intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con
tavoloni  di  spessore  non  inferiore  a cm 5 che devono poggiare su
traversi  aventi  sezione  ed  interasse dimensionati in relazione al
carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.
3.3. Montaggio degli elevatori
3.3.1.  I  montanti  delle  impalcature,  quando  gli  apparecchi  di
sollevamento  vengono  fissati  direttamente  ad  essi, devono essere
rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidita' adeguata
alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
3.3.2.  Nei  ponti  metallici  i  montanti,  su  cui  sono  applicati
direttamente  gli  elevatori,  devono  essere  di  numero  ampiamente
sufficiente ed in ogni caso non minore di due.
3.3.3.  I  bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli
argani  degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante
staffe  con  bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente
deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi
dei montanti quando gli argani sono installati a terra.
3.3.4.  Gli  argani  installati  a  terra, oltre ad essere saldamente
ancorati,  devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla
parte inferiore del tamburo.
3.3.5. Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di
impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e
sulla  fronte  del  posto  di  manovra,  deve indossare la cintura di
sicurezza.
3.3.6.  La  protezione  di cui al precedente punto 3.2.3. deve essere
applicata  anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi
sulle normali impalcature.
3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi
3.4.1.  Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per
gli  scavi  in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma
munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti
il vuoto.
3.4.2.  Le  armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per
lo  scavo  di  pozzi  o  di  scavi  a  sezione ristretta (arganetti o
conocchie)  azionati  solamente  a  braccia, devono avere per base un
solido  telaio,  con  piattaforme  per  i  lavoratori  e  fiancate di
sostegno   dell'asse  dell'apparecchio  opportunamente  irrigidite  e
controventate.
3.4.3.  In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in
prossimita'  di  cigli  di  pozzi  o scavi, devono essere adottate le
misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.
))
    

                            ALLEGATO XIX

       ((Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

Si ritiene opportuno sottolineare che nel ponteggio  metallico  fisso
la sicurezza strutturale, che ha un rilievo  essenziale,  dipende  da
numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo,  il  numero  dei
montaggi  e  smontaggi,  il  corretto  stoccaggio   dei   componenti,
l'ambiente  di   lavoro,   l'utilizzo   conforme   all'autorizzazione
ministeriale e lo stato di conservazione degli  elementi  costituenti
lo stesso.
In relazione a quanto sopra,  non  essendo  possibile  stabilire  una
durata limite di vita del ponteggio, sono state elaborate le seguenti
istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari,
che l'utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante  l'uso
del ponteggio, focalizzando, per le  diverse  tipologie  costruttive,
gli  elementi  principali  in  cui  eventuali  anomalie   riscontrate
potrebbero influire sulla stabilita' complessiva del sistema  ridurre
la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, le schede  che  seguono  elencano  le  verifiche  che
l'utilizzatore  deve  comunque  eseguire  prima  di  ogni  montaggio,
rispettivamente per i ponteggi metallici  a  telai  prefabbricati,  a
montanti e traversi prefabbricati e a tubi  giunti.  L'ultima  parte,
infine, elenca  le  verifiche  da  effettuarsi  durante  l'uso  delle
attrezzature in argomento.

1 - VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO

A - PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI


=====================================================================
            |                  |   Modalita' di   |
  Elementi  | Tipo di verifica |     verifica     | Misura adottata
=====================================================================
            |                  |                  |Se non esiste il
            |                  |                  |libretto, il
            |Controllo         |                  |ponteggio non puo'
            |esistenza del     |                  |essere utilizzato.
            |libretto di cui   |                  |Occorre richiedere
            |all'autorizzazione|                  |il libretto, che
            |ministeriale,     |                  |deve contenere
            |rilasciata dal    |                  |tutti gli elementi
            |Ministero del     |                  |del ponteggio, al
            |Lavoro e della    |                  |fabbricante del
            |Previdenza Sociale|Visivo            |ponteggio
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo che gli |                  |negativo, e'
            |elementi in tubi e|                  |necessario
            |giunti,           |                  |utilizzare
            |eventualmente     |                  |elementi
            |utilizzati, siano |                  |autorizzati
            |di tipo           |                  |appartenenti ad un
            |autorizzato       |                  |unico fabbricante,
            |appartenenti ad   |                  |richiedendone il
GENERALE    |unico fabbricante |Visivo            |relativo libretto
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |ripristino della
            |Controllo stato di|                  |protezione, in
            |conservazione     |                  |conformita' alle
            |della protezione  |                  |modalita' previste
            |contro la         |                  |dal fabbricante
            |corrosione        |Visivo            |del ponteggio
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se la verticalita'
            |                  |                  |dei montanti non
            |Controllo         |Visivo, ad esempio|e' soddisfatta
            |verticalita'      |con utilizzo filo |occorre scartare
            |montanti telaio   |a piombo          |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo spinotto|                  |negativo occorre
            |di collegamento   |Visivo e/o        |scartare
            |fra montanti      |funzionale        |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo, occorre:
            |                  |                  |- Scartare
            |                  |                  |l'elemento, o
            |                  |                  |- Ripristinare la
            |                  |                  |funzionalita'
            |                  |                  |dell'elemento in
            |                  |                  |conformita' alle
            |Controllo attacchi|                  |modalita' previste
            |controventature:  |Visivo e/o        |dal fabbricante
            |perni e/o boccole |funzionale        |del ponteggio
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |                  |negativo occorre
            |orizzontalita'    |                  |scartare
TELAIO      |traverso          |Visivo            |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |ripristino della
            |Controllo stato di|                  |protezione, in
            |conservazione     |                  |conformita' alle
            |della protezione  |                  |modalita' previste
            |contro la         |                  |dal fabbricante
            |corrosione        |Visivo            |del ponteggio
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |                  |negativo occorre
            |linearita'        |                  |scartare
            |dell'elemento     |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo stato di|                  |Se il controllo e'
            |conservazione     |                  |negativo occorre
CORRENTI E  |collegamenti al   |Visivo e/o        |scartare
DIAGONALI   |telaio            |funzionale        |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |Controllo stato di|                  |ripristino della
            |conservazione     |                  |protezione, in
            |della protezione  |                  |conformita' alle
            |contro la         |                  |modalita' previste
            |corrosione        |Visivo            |dal fabbricante
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |                  |negativo occorre
            |orizzontalita'    |                  |scartare
            |piani di calpestio|Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo assenza |                  |Se il controllo e'
            |di deformazioni   |                  |negativo occorre
            |negli appoggi al  |Visivo e/o        |scartare
            |traverso          |funzionale        |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo         |Visivo:
            |efficienza dei    |- Integrita'      |
            |sistemi di        |del sistema di    |Se il controllo e'
            |collegamento tra: |collegamento per  |negativo:
            |piani di          |rivettatura,      |- Scartare
            |calpestio, testata|bullonatura e     |l'elemento, o
            |con ganci di      |cianfrinatura     |- Procedere,
            |collegamento al   |- Assenza, nel    | a cura
            |traverso ed       |sistema di        |del fabbricante
            |irrigidimenti     |collegamento, di  |del ponteggio, al
            |(saldatura,       |cricche, distacchi|ripristino
IMPALCATI   |rivettatura,      |ed ossidazioni    |dell'efficienza
PREFABBRI-  |bullonatura e     |penetranti per    |dei sistemi di
CATI        |cianfrinatura)    |saldatura         |collegamento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |Visivo, ad esempio|negativo occorre
BASETTE     |orizzontalita'    |con un piano di   |scartare
FISSE       |piatto di base    |riscontro         |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |Visivo, ad esempio|negativo occorre
            |orizzontalita'    |con un piano di   |scartare
            |piatto di base    |riscontro         |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo occorre
            |Controllo         |                  |scartare
            |verticalita' stelo|Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |- Se i controlli,
            |                  |                  |visivo e
            |                  |                  |funzionale, sono
            |                  |                  |negativi occorre
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se e' negativo
            |                  |                  |il solo
            |                  |                  |controllo
            |                  |Visivo e          |funzionale occorre
            |                  |funzionale        |ripristinare la
            |                  |- Visivo: stato   |funzionalita'
            |Controllo stato di|di conservazione  |(pulizia e
            |conservazione     |della filettatura |ingrassaggio). Se
            |della filettatura |- Funzionale:     |cio' non e'
            |dello stelo e     |regolare          |possibile,
BASETTE     |della ghiera      |avvitamento della |scartare
REGOLABILI  |filettata         |ghiera            |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali
ad esempio:  fermapiede,  trave per  passo carraio, mensola, montante
per parapetto di sommita', scala,  parasassi), riportati nel libretto
di cui all'autorizzazione  ministeriale,  occorre  utilizzare:  tipo,
modalita' di verifica e  misure, analoghi a  quelli descritti per gli
elementi sopraelencati.
---------------------------------------------------------------------


B - PONTEGGI METALLICI A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI


=====================================================================
            |                  |   Modalita' di   |
  Elementi  | Tipo di verifica |     verifica     | Misura adottata
=====================================================================
            |                  |                  |Se non esiste il
            |                  |                  |libretto, il
            |Controllo         |                  |ponteggio non puo'
            |esistenza del     |                  |essere utilizzato.
            |libretto di cui   |                  |Occorre richiedere
            |all'autorizzazione|                  |il libretto, che
            |ministeriale,     |                  |deve contenere
            |rilasciata dal    |                  |tutti gli elementi
            |Ministero del     |                  |del ponteggio, al
            |Lavoro e della    |                  |fabbricante del
            |Previdenza Sociale|Visivo            |ponteggio
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo che gli |                  |negativo, e'
            |elementi in tubi e|                  |necessario
            |giunti,           |                  |utilizzare
            |eventualmente     |                  |elementi
            |utilizzati, siano |                  |autorizzati
            |di tipo           |                  |appartenenti ad un
            |autorizzato       |                  |unico fabbricante,
            |appartenenti ad   |                  |richiedendone il
GENERALE    |unico fabbricante |Visivo            |relativo libretto
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |ripristino della
            |Controllo stato di|                  |protezione, in
            |conservazione     |                  |conformita' alle
            |della protezione  |                  |modalita' previste
            |contro la         |                  |dal fabbricante
            |corrosione        |Visivo            |del ponteggio
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se la verticalita'
            |                  |                  |del montante non
            |                  |Visivo, ad esempio|e' soddisfatta
            |Controllo         |con utilizzo filo |occorre scartare
            |verticalita'      |a piombo          |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo spinotto|                  |negativo occorre
            |di collegamento   |Visivo e/o        |scartare
            |fra montanti      |funzionale        |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo, occorre:
            |                  |                  |- Scartare
            |                  |                  |l'elemento, o
            |                  |                  |- Ripristinare la
            |                  |                  |funzionalita'
            |                  |                  |dell'elemento in
            |                  |                  |conformita' alle
            |                  |                  |modalita' previste
            |Controllo attacchi|Visivo e/o        |dal fabbricante
MONTANTE    |elementi          |funzionale        |del ponteggio
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il
            |                  |                  |marchio non e'
            |                  |                  |rilevabile, o e'
            |                  |                  |difforme rispetto
            |                  |                  |a quello indicato
            |                  |                  |nel libretto,
            |Controllo marchio |                  |occorre scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo         |                  |Se il controllo e'
            |orizzontalita'    |                  |negativo scartare
            |traverso          |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |ripristino della
            |Controllo stato di|                  |protezione, in
            |conservazione     |                  |conformita' alle
            |della protezione  |                  |modalita' previste
            |contro la         |                  |dal fabbricante
            |corrosione        |Visivo            |del
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo occorre
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento, o
            |                  |                  |ripristinare la
            |                  |                  |funzionalita'
            |                  |                  |dell'elemento in
            |Controllo stato di|                  |conformita' alle
            |conservazione     |                  |modalita' previste
            |collegamenti ai   |Visivo e/o        |dal fabbricante
TRAVERSO    |montanti          |funzionale        |del ponteggio
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |ripristino della
            |Controllo stato di|                  |protezione, in
            |conservazione     |                  |conformita' alle
            |della protezione  |                  |modalita' previste
            |contro la         |                  |dal fabbricante
            |corrosione        |Visivo            |del ponteggio
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |                  |negativo occorre
            |linearita'        |                  |scartare
            |dell'elemento     |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo occorre
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento o
            |                  |                  |ripristinare la
            |                  |                  |funzionalita'
            |                  |                  |dell'elemento in
            |Controllo stato di|                  |conformita' alle
            |conservazione     |                  |modalita' previste
CORRENTI E  |collegamenti ai   |Visivo e/o        |dal fabbricante
DIAGONALI   |montanti          |funzionale        |del ponteggio
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |ripristino della
            |Controllo stato di|                  |protezione, in
            |conservazione     |                  |conformita' alle
            |della protezione  |                  |modalita' previste
            |contro la         |                  |dal fabbricante
            |corrosione        |Visivo            |del
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |                  |negativo occorre
            |orizzontalita'    |                  |scartare
            |piani di calpestio|Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo assenza |                  |Se il controllo e'
            |di deformazioni   |                  |negativo occorre
            |negli appoggi al  |Visivo e/o        |scartare
            |traverso          |funzionale        |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo         |Visivo:           |
            |efficienza dei    |- Integrita' del  |
            |sistemi di        |sistema di        |Se il controllo e'
            |collegamento tra: |collegamento per  |negativo:
            |piani di          |rivettatura,      |- Scartare
            |calpestio, testata|bullonatura e     |l'elemento, o
            |con ganci di      |cianfrinatura     |- Procedere,
            |collegamento al   |- Assenza, nel    |a cura
            |traverso ed       |sistema di        |del fabbricante
            |irrigidimenti     |collegamento, di  |del ponteggio, al
            |(saldatura,       |cricche, distacchi|ripristino
IMPALCATI   |rivettatura,      |ed ossidazioni    |dell'efficienza
PREFABBRI-  |bullonatura e     |penetranti per    |dei sistemi di
CATI        |cianfrinatura)    |saldatura         |collegamento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |Visivo, ad esempio|negativo
BASETTE     |orizzontalita'    |con un piano di   |occorre scartare
FISSE       |piatto di base    |riscontro         |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |Visivo, ad esempio|negativo occorre
            |orizzontalita'    |con un piano di   |scartare
            |piatto di base    |riscontro         |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo occorre
            |Controllo         |                  |scartare
            |verticalita' stelo|Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se i controlli,
            |                  |                  |visivo e
            |                  |                  |funzionale, sono
            |                  |                  |negativi occorre
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se e'
            |                  |                  |negativo il solo
            |                  |                  |controllo
            |                  |Visivo e          |funzionale occorre
            |                  |funzionale        |ripristinare la
            |                  |- Visivo: stato di|funzionalita'
            |Controllo stato di|conservazione     |(pulizia e
            |conservazione     |della filettatura |ingrassaggio). Se
            |della filettatura |- Funzionale:     |cio' non e'
            |dello stelo e     |regolare          |possibile,
BASETTE     |della ghiera      |avvitamento della |scartare
REGOLABILI  |filettata         |ghiera            |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali
ad esempio: fermapiede, trave per  passo  carraio, mensola,  montante
per parapetto di sommita', scala, parasassi), riportati nel  libretto
di cui all'autorizzazione  ministeriale,  occorre  utilizzare:  tipo,
modalita' di  verifica  e misure, analoghi a quelli descritti per gli
elementi sopraelencati.
---------------------------------------------------------------------


C - PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI


=====================================================================
            |                  |   Modalita' di   |
  Elementi  | Tipo di verifica |     verifica     | Misura adottata
=====================================================================
            |                  |                  |Se non esiste il
            |                  |                  |libretto, il
            |Controllo         |                  |ponteggio non puo'
            |esistenza del     |                  |essere utilizzato.
            |libretto di cui   |                  |Occorre richiedere
            |all'autorizzazione|                  |il libretto, che
            |ministeriale,     |                  |deve contenere
            |rilasciata dal    |                  |tutti gli elementi
            |Ministero del     |                  |del ponteggio, al
            |Lavoro e della    |                  |fabbricante del
GENERALE    |Previdenza Sociale|Visivo            |ponteggio
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |ripristino della
            |Controllo stato di|                  |protezione, in
            |conservazione     |                  |conformita' alle
            |della protezione  |                  |modalita' previste
            |contro la         |                  |dal fabbricante
            |corrosione        |Visivo            |del ponteggio
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se la verticalita'
            |                  |                  |del tubo non e'
            |                  |Visivo, ad esempio|soddisfatta
            |Controllo         |con utilizzo filo |occorre scartare
TUBI        |verticalita'      |a piombo          |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo stato di|                  |
            |conservazione     |                  |Se il controllo e'
            |della protezione  |                  |negativo occorre
            |contro la         |                  |scartare
            |corrosione        |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |- Se il controllo
            |                  |                  |visivo e' negativo
            |                  |                  |occorre:
            |                  |                  |sostituire il
            |                  |                  |bullone e/o il
            |                  |                  |dado con altro
            |                  |                  |fornito dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |giunto
            |                  |                  |- Se e'
            |                  |                  |negativo il solo
            |                  |                  |controllo
            |                  |                  |funzionale occorre
            |                  |                  |ripristinare la
            |                  |                  |funzionalita'
            |                  |Visivo e          |(pulizia e
            |                  |funzionale        |ingrassaggio). Se
            |                  |- Visivo: stato   |cio' non e'
            |                  |di conservazione  |possibile,
            |                  |della filettatura |sostituire
            |                  |- Funzionale:     |l'elemento con
            |                  |regolare          |altro fornito dal
            |Controllo bulloni |avvitamento del   |fabbricante del
            |completi di dadi  |dado              |giunto
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |                  |negativo occorre
            |linearita'        |                  |scartare
            |martelletti       |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |Visivo e          |
            |                  |funzionale        |
            |                  |- Visivo:         |
            |                  |parallelismo dei  |Se i controlli
            |Controllo perno   |due nuclei        |sono negativi
            |rotazione giunto  |- Funzionale:     |occorre scartare
GIUNTI      |girevole          |corretta rotazione|l'elemento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a
            |                  |                  |quello indicato
            |                  |                  |nel libretto,
            |Controllo marchio |                  |occorre scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |ripristino della
            |Controllo stato di|                  |protezione, in
            |conservazione     |                  |conformita' alle
            |della protezione  |                  |modalita' previste
            |contro la         |                  |dal fabbricante
            |corrosione        |Visivo            |del
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |                  |negativo occorre
            |orizzontalita'    |                  |scartare
            |piani di calpestio|Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo assenza |                  |Se il controllo e'
            |di deformazioni   |                  |negativo occorre
            |negli appoggi al  |Visivo e/o        |scartare
            |traverso          |funzionale        |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo         |Visivo:           |
            |efficienza dei    |- Integrita' del  |
            |sistemi di        |sistema di        |
            |collegamento tra: |collegamento per  |Se il controllo e'
            |piani di          |rivettatura,      |negativo:
            |calpestio, testata|bullonatura e     |- Scartare
            |con ganci di      |cianfrinatura     |l'elemento, o
            |collegamento al   |- Assenza, nel    |- Procedere, a cu-
            |traverso ed       |sistema di        |ra del fabbrican-
            |irrigidimenti     |collegamento, di  |te del ponteggio,
IMPALCATI   |(saldatura,       |cricche, distacchi|al ripristino
PREFABBRI-  |rivettatura,      |ed ossidazioni    |dell'efficienza
CATI  (non  |bullonatura e     |penetranti per    |dei sistemi di
strutturali)|cianfrinatura)    |saldatura         |collegamento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |Visivo, ad esempio|negativo occorre
BASETTE     |orizzontalita'    |con un piano di   |scartare
FISSE       |piatto di base    |riscontro         |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |Visivo, ad esempio|negativo occorre
            |orizzontalita'    |con un piano di   |scartare
            |piatto di base    |riscontro         |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo occorre
            |Controllo         |                  |scartare
            |verticalita' stelo|Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |- Se i controlli,
            |                  |                  |visivo e
            |                  |                  |funzionale, sono
            |                  |                  |negativi occorre
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se e'
            |                  |                  |negativo il solo
            |                  |                  |controllo
            |                  |Visivo e          |funzionale occorre
            |                  |funzionale        |ripristinare la
            |                  |- Visivo: stato   |funzionalita'
            |Controllo stato di|di conservazione  |(pulizia e
            |conservazione     |della filettatura |ingrassaggio). Se
            |della filettatura |- Funzionale:     |cio' non e'
            |dello stelo e     |regolare          |possibile,
BASETTE     |della ghiera      |avvitamento della |scartare
REGOLABILI  |filettata         |ghiera            |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali
ad esempio:  fermapiede, trave  per  passo carraio, mensola, montante
per parapetto di sommita', scala,  parasassi), riportati nel libretto
di cui  all'autorizzazione  ministeriale,  occorre  utilizzare: tipo,
modalita' di  verifica e  misure, analoghi a quelli descritti per gli
elementi sopraelencati.
---------------------------------------------------------------------


2 - Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi
Controllare che il disegno esecutivo:
-  Sia  conforme  allo  schema  tipo  fornito  dal  fabbricante   del
ponteggio;
-  Sia  firmato  dalla  persona  competente  di  cui   al   comma   1
dell'articolo 136  per  conformita'  agli  schemi  tipo  forniti  dal
fabbricante del ponteggio;
- Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi  di  vigilanza,
unitamente  alla  copia  del  libretto  di   cui   all'autorizzazione
ministeriale.
Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e  per
i ponteggi non conformi agli schemi tipo:
- Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto
abilitato a norma di legge all'esercizio della professione;
-  Che  tale  progetto  sia  tenuto  in   cantiere   a   disposizione
dell'autorita' di vigilanza, unitamente alla copia  del  libretto  di
cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare che vi sia la documentazione  dell'esecuzione,  da  parte
del preposto, dell'ultima verifica del ponteggio di cui trattasi,  al
fine   di   assicurarne   l'installazione   corretta   ed   il   buon
funzionamento.
Controllare  che  qualora  siano  montati  sul  ponteggio   tabelloni
pubblicitari, graticci, teli o altre schermature  sia  stato  redatto
apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto  abilitato  a
norma  di  legge  all'esercizio  della  professione,   in   relazione
all'azione del vento presumibile per la  zona  ove  il  ponteggio  e'
montato. In tale calcolo  deve  essere  tenuto  conto  del  grado  di
permeabilita' delle strutture servite.
Controllare che sia mantenuto un distacco  congruente  con  il  punto
2.1.4.3 dell'allegato XVIII o l'articolo 138, comma 2, della  Sezione
V tra  il  bordo  interno  dell'impalcato  del  ponteggio  e  l'opera
servita.
Controllare che sia mantenuta l'efficienza  dell'elemento  parasassi,
capace di intercettare la caduta del materiale dall'alto.
Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti,
secondo  le  modalita'  previste  dal  fabbricante   del   ponteggio,
riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare  il  mantenimento  dell'efficienza  del   serraggio   dei
collegamenti fra gli elementi del  ponteggio,  secondo  le  modalita'
previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui
all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi,  secondo
le modalita' previste dal fabbricante  del  ponteggio  riportate  nel
libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il  mantenimento  della  verticalita'  dei  montanti,  ad
esempio con l'utilizzo del filo a piombo.
Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature  di
pianta e di facciata mediante:
- Controllo visivo della linearita' delle  aste  delle  diagonali  di
facciata e delle diagonali in pianta;
- Controllo visivo dello stato di conservazione dei  collegamenti  ai
montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
- Controllo visivo dello stato di  conservazione  degli  elementi  di
impalcato aventi funzione di controventatura in pianta.
Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco  degli
elementi di impalcato.
- Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi  di  blocco  o
dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi.))

    
                             ALLEGATO XX
             A. Costruzione e impiego di scale portatili

  1.  E' riconosciuta la conformita' alle vigenti disposizioni, delle
scale portatili, alle seguenti condizioni:
   a) le  scale  portatili  siano  costruite conformemente alla norma
tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a;
   b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma
tecnica  di  cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per
laboratori ufficiali si intendono:
  - laboratorio dell'ISPESL;
  - laboratorio delle universita' e dei politecnici dello Stato;
  - laboratori  degli  istituti  tecnici  dello Stato riconosciuti ai
sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
  - laboratori  autorizzati  in  conformita'  a quanto previsto dalla
sezione  B del presente allegato, con decreto dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
  - laboratori  dei  Paesi  membri  dell'Unione  europea  o dei paesi
aderenti  all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai
rispettivi Stati;
   c) le  scale  portatili siano accompagnate da un foglio o libretto
recante:
  - una   breve   descrizione   con   l'indicazione   degli  elementi
costituenti;
  - le indicazioni utili per un corretto impiego;
  - le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
  - gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di
identificazione  dei  certificati, date dei rilascio) dei certificati
delle  prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte la e parte
2a;
  - una  dichiarazione  del  costruttore  di  conformita'  alla norma
tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.
  2.  L'attrezzatura  di  cui  al  punto  1  legalmente  fabbricata e
commercializzata  in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro
Paese  aderente  all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo, puo'
essere commercializzata in Italia purche' il livello di sicurezza sia
equivalente   a   quello  garantito  dalle  disposizioni,  specifiche
tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.
  B.  Autorizzazione  ai laboratori di certificazione (concernenti ad
esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
  I Requisiti
  1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:
   a) non  devono  esercitare attivita' di consulenza, progettazione,
costruzione,  commercializzazione, installazione o manutenzione nella
materia  oggetto  della  certificazione.  Il  rapporto contrattuale a
qualsiasi  titolo  intercorrente  tra  i laboratori autorizzati ed il
personale  degli  stessi  deve  essere vincolato da una condizione di
esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso;
   b) devono  disporre di personale qualificato in numero sufficiente
e  dei  mezzi  tecnici  necessari  per  assolvere  adeguatamente alle
mansioni   tecniche  ed  amministrative  connesse  con  le  procedure
riguardanti l'attivita' di certificazione;
   c) devono  dotarsi  di  manuale di qualita' redatto in conformita'
alla norma UNI CEI EN 45011;
   d) devono  utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme
di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.
  2 Presentazione della domanda
  2.1.  L'istanza  relativa  alla  richiesta  di  autorizzazione alla
certificazione  deve  essere  indirizzata  al  Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale della tutela delle
condizioni di lavoro - Div. VI.
  2.2.  L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al
punto  2.1,  sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio e
contenente  il  numero di iscrizione al registro delle imprese presso
la  Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale
bollato  unitamente  a due copie, e contenere l'esplicita indicazione
dell'autorizzazione  richiesta, nonche' l'elenco delle certificazioni
per le quali viene richiesta.
  3.    Documentazione    richiesta    per    l'autorizzazione   alla
certificazione
  3.1.  All'istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi
con le modalita' di cui al punto 2, devono essere allegati i seguenti
documenti in triplice copia:
   a) copia  dell'atto  costitutivo  o  statuto,  per  i  soggetti di
diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di
diritto  pubblico,  da  cui  risulti  l'esercizio  dell'attivita'  di
certificazione richiesta;
   b) elenco   dei   macchinari   e   attrezzature,  corredato  delle
caratteristiche tecniche ed operative, posseduti in proprio;
   c) elenco  dettagliato  del  personale  con  relative  qualifiche,
titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo del laboratorio
da  cui  si  evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle
diverse attivita';
   d) polizza   di   assicurazione   di  responsabilita'  civile  con
massimale  non  inferiore  a 1.549.370,70 euro per i rischi derivanti
dall'esercizio di attivita' di certificazione;
   e) manuale di qualita' del laboratorio, redatto in base alle norme
della  serie  UNI  CEI EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica
sezione  in  cui  vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti
necessari  alle  certificazioni  richieste,  nonche' le procedure che
vengono  seguite.  In  detta  sezione  devono essere indicati anche i
seguenti  elementi:  normativa  seguita,  ente  che  ha effettuato la
taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura;
   f) planimetria,  in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio
in  cui  risultino  evidenziate  la  funzione  degli  ambienti  e  la
disposizione delle attrezzature;
   g) dichiarazione  impegnativa  in  ordine  al  soddisfacimento dei
requisiti minimi di cui al punto 1.1, lettere a) e d).
  3.2.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva
di  richiedere  ogni  altra documentazione ritenuta necessaria per la
verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1.
  4. Procedura autorizzativa
  4.1.  Con provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  e'  istituita  presso  lo  stesso  Ministero,  senza nuovi o
maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato, una Commissione per
l'esame della documentazione di cui al punto 3.
  4.2.  La  Commissione  di  cui  al  punto  4.1  e' presieduta da un
funzionario  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed
e' composta da:
   a) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
   b) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero
dello sviluppo economico;
   c) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero
della salute;
   d) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente dell'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
   e) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Consiglio
nazionale delle ricerche.
  4.3.   Sulla   base   dei   risultati   positivi  dell'esame  della
documentazione  di  cui  al  punto 3, il Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministero dello sviluppo
economico  e  il  Ministero  della salute, adotta il provvedimento di
autorizzazione.
  5. Condizioni e validita' dell'autorizzazione
  5.1. L'autorizzazione alla certificazione ha validita' quinquennale
e  puo'  essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito
positivo  dell'esame  della  documentazione di rinnovo da effettuarsi
secondo le stesse modalita' previste nel punto 4.
  5.2. I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi
delle  certificazioni  rilasciate  e  conservare,  per un periodo non
inferiore  a  dieci  anni,  tutti  gli atti relativi all'attivita' di
certificazione.
  6. Verifiche
  6.1.  Il  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale per il
tramite  dei  propri organi periferici, entro il periodo di validita'
dell'autorizzazione,  procede  al  controllo  della  sussistenza  dei
presupposti di base dell'idoneita' medesima.
  6.2.  Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di
base  dell'idoneita'  medesima,  l'autorizzazione  viene  sospesa con
effetto  immediato,  dando  luogo  al  controllo di tutta l'attivita'
certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare
gravita' si procede alla revoca dell'autorizzazione.
                            ALLEGATO XXI

((
        Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi
       di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota

Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi di validita'
dei  corsi  per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature
di lavoro in quota

INTRODUZIONE

La   partecipazione   ai  suddetti  corsi,  secondo  quanto  disposto
dall'articolo  37  del presente decreto legislativo, deve avvenire in
orario  di  lavoro  e  non  puo'  comportare  oneri  economici  per i
lavoratori.
Si rende, inoltre, noto che la formazione di seguito prevista essendo
formazione specifica non e' sostitutiva della formazione obbligatoria
spettante  comunque  a  tutti  i  lavoratori  e  realizzata  ai sensi
dell'articolo 37 del presente decreto legislativo.
Si  ribadisce  come  durata  e  contenuti dei seguenti corsi siano da
considerarsi  come  minimi e che quindi i Soggetti formatori, qualora
lo  ritengano  opportuno,  potranno  decidere  di  organizzare  corsi
"specifici"  per  lavoratori  addetti  e per preposti con rilascio di
specifico attestato.
Si  riporta di seguito una proposta riguardante i corsi di formazione
per lavoratori/preposti addetti a lavori in quota.

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI
ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
(articolo 136 comma 8)

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Sono  soggetti  formatori  del  corso  di  formazione  e del corso di
aggiornamento:
Regioni  e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti
nel   settore   della   prevenzione,  e/o  mediante  strutture  della
formazione  professionale  accreditate  in  conformita' al modello di
accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi
del DM n. 166/01;
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale
tecnico  impegnato  in  attivita'  del  settore  della  sicurezza sul
lavoro;
ISPESL;
Associazioni  sindacali  dei  datori  di lavoro e dei lavoratori, nel
settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
Scuole edili.
Qualora  i  soggetti  indicati  nell'accordo  intendano  avvalersi di
soggetti  formatori  esterni  alla  propria  struttura, questi ultimi
dovranno  essere  in  possesso  dei requisiti previsti nei modelli di
accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi
del DM n. 166/01.
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti,
da  personale  con  esperienza  documentata, almeno biennale, sia nel
settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza
e  salute  nei  luoghi  di  lavoro  e  da  personale  con  esperienza
professionale  pratica,  documentata, almeno biennale, nelle tecniche
per il montaggio/smontaggio ponteggi.
3. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
3.1 ORGANIZZAZIONE
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui
seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta  del  registro  di  presenza  dei  "formandi"  da parte del
soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unita';
d) per le attivita' pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve
essere  superiore  al  rapporto  di  1  a  5 (almeno 1 docente ogni 5
allievi);  nel  caso  di  solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti
comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attivita' teoriche
e un codocente che si occupa delle pratiche);
e)	assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
3.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il  percorso  formativo  e' finalizzato all'apprendimento di tecniche
operative   adeguate  ad  eseguire  in  condizioni  di  sicurezza  le
attivita' di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.
Il  percorso  formativo  e'  strutturato  in  tre moduli della durata
complessiva di 28 ore piu' una prova di verifica finale:
a)	Modulo giuridico - normativo della durata di quattro ore.
b)	Modulo tecnico della durata di dieci ore
c)	Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)
d)	Modulo pratico della durata di quattordici ore
e)	Prova di verifica finale (prova pratica).
3.3 METODOLOGIA DIDATTICA
Per  quanto  concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si
concorda  nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la
centralita' dell'allievo nel percorso di apprendimento.
A tali fini e' necessario:
a)  garantire  un  equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e
confronto delle  esperienze  in  aula, nonche' lavori di gruppo, nel
rispetto del  monte  ore  complessivo  e  di ciascun modulo, laddove
possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving,
applicate   a  simulazioni  e  problemi  specifici, con  particolare
attenzione  ai  processi  di valutazione e comunicazione legati alla
prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni  e prove pratiche, nonche' simulazione di
gestione autonoma  da  parte dell'allievo della pratica in cantiere.
d)	
4. PROGRAMMA DEI CORSI

        ---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----


5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al  termine  dei  due  moduli teorici si svolgera' una prima prova di
verifica:  un  questionario a risposta multipla. Il superamento della
prova,  che  si  intende  superata  con  almeno il 70% delle risposte
esatte, consentira' il passaggio alla seconda parte del corso, quella
pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la
ripetizione dei due moduli.
Al  termine  del  modulo  pratico  avra'  luogo  una prova pratica di
verifica finale, consistente in:
-  montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP
e PMTP),
- realizzazione di ancoraggi.
Il  mancato  superamento  delle  prova  di  verifica  finale comporta
l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
L'esito  positivo  delle  prove  di  verifica  intermedia  e  finale,
unitamente  a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente
il  rilascio,  al  termine  del percorso formativo, dell'attestato di
frequenza con verifica dell'apprendimento.
L'accertamento  dell'apprendimento,  tramite  le  varie  tipologie di
verifiche  intermedie  e  finali, viene effettuato da una Commissione
composta  da  docenti  interni  che  formula  il  proprio giudizio in
termini  di  valutazione  globale  e  redige  il relativo verbale, da
trasmettere   alle   Regioni   e  Province  Autonome  competenti  per
territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono
rilasciati  sulla  base  di  tali  verbali  dalle  Regioni e Province
Autonome   competenti   per   territorio,  ad  esclusione  di  quelli
rilasciati   dai   soggetti   individuati   al  punto  1  lettere  a)
limitatamente  alle  strutture  tecniche  operanti  nel settore della
prevenzione,  e  quelli  di  cui  alle lettere b), c), d), e), f) del
presente accordo.
Le  Regioni  e  Province  Autonome  in  attesa  della definizione del
sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento
dei  crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati
rilasciati.
6. MODULO DI AGGIORNAMENTO
I  datori  di  lavoro  provvederanno  a  far effettuare ai lavoratori
formati  con  il  corso  di  formazione  teorico-pratico  un corso di
aggiornamento ogni quattro anni.
L'aggiornamento  ha  durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti
tecnico pratici.
7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
L'attestato   di  frequenza  con  verifica  dell'apprendimento  e  la
frequenza  ai  corsi  di aggiornamento potranno essere inseriti nella
III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del libretto
formativo  del  cittadino,  cosi' come definito all'art. 2, comma 1 -
lettera  i),  del  d.lgs  10  settembre  2003,  n. 276, approvato con
Decreto  del  Ministero  del  Lavoro e delle Politiche Sociali del 10
ottobre  2005,  se  concretamente  disponibile in quanto attivato nel
rispetto delle vigenti disposizioni.

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI
ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
(art. 116, comma 4)

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Soggetti   formatori   del   corso  di  formazione  e  del  corso  di
aggiornamento:
a)  Regioni  e  Province  Autonome,  mediante  le  strutture tecniche
operanti  nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della
formazione  professionale  accreditate  in  conformita' al modello di
accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi
del DM n. 166/01;
b)  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, mediante il
personale  tecnico impegnato in attivita' del settore della sicurezza
sul lavoro;
c) ISPESL;
d)  Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel
settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
f) Scuole edili;
g) Ministero dell'interno "Corpo dei VV.F.";
h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla legge 02/01/1989
n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina".
Qualora  i  soggetti  indicati  nell'accordo  intendano  avvalersi di
soggetti  formatori  esterni  alla  propria  struttura, questi ultimi
dovranno  essere  in  possesso  dei requisiti previsti nei modelli di
accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi
del DM n. 166/01.
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti,
da  personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale,
nel  settore  della  prevenzione,  sicurezza  e  salute nei luoghi di
lavoro,  e da personale con esperienza formativa, documentata, almeno
biennale  nelle  tecniche  che  comportano  l'impiego  di  sistemi di
accesso  e  posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito
lavorativo.
3. DESTINATARI DEI CORSI
Sono destinatari dei corsi:
a)	lavoratori  adibiti  a  lavori  temporanei in quota con impiego di
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; b)	
c)	operatori  con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto
a) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell'art. 116; d)	
e) eventuali  altre  figure interessate (datori di lavoro, lavoratori
autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.). f)	
4. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
4.1 ORGANIZZAZIONE
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui
seguenti requisiti:
a)	individuazione di un responsabile del progetto formativo; b)	
c)	tenuta  del  registro  di  presenza  dei  "formandi"  da parte del
soggetto che realizza il corso; d)	
e)	numero  dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unita'. Per le
attivita'  pratiche  il  rapporto istruttore /allievi non deve essere
superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi); f)
g)	assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo. h)	
4.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il  percorso  formativo  e' finalizzato all'apprendimento di tecniche
operative   adeguate  ad  eseguire  in  condizioni  di  sicurezza  le
attivita'   che   richiedono   l'impiego  di  sistemi  di  accesso  e
posizionamento mediante funi.
Il percorso formativo e' strutturato in moduli:
�	Modulo   base  (comune  ai due differenti  percorsi  formativi)
propedeutico  alla  frequenza  ai successivi moduli specifici, che da
solo   non   abilita   all'esecuzione  dell'attivita'  lavorativa.  I
partecipanti  devono  conseguire  l'idoneita'  alla  prosecuzione del
corso,  mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel
caso  di  mancata idoneita' si possono attivare azioni individuali di
recupero.
�	Moduli  specifici  (A - B) differenziati  per  contenuti,  che
forniscono le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori
lavorativi.
4.3 METODOLOGIA DIDATTICA
Per  quanto  concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si
concorda  nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la
centralita' dell'allievo nel percorso di apprendimento.
A tali fini e' necessario:
a)  garantire  un  equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e
confronto  delle  esperienze  in  aula, nonche' lavori di gruppo, nel
rispetto  del  monte  ore  complessivo  e  di ciascun modulo, laddove
possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving,
applicate   a  simulazioni  e  problemi  specifici,  con  particolare
attenzione  ai  processi  di  valutazione e comunicazione legati alla
prevenzione;
c)  prevedere  dimostrazioni e prove pratiche, nonche' simulazione di
gestione autonoma da parte del discente della pratica in cantiere.
Inoltre,  data  la specificita' della formazione, le prove pratiche e
gli  addestramenti  dovranno  essere  effettuati  in siti ove possano
essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano
sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di
corso.
5. PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI)

        ---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----


6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al  termine  del  modulo  base comune si svolgera' una prima prova di
verifica:  un  questionario  a  risposta  multipla. Il successo nella
prova,  che  si  intende  superata  con  almeno il 70% delle risposte
esatte, consentira' il passaggio alla seconda parte del corso, quella
specifico - pratica. Il mancato superamento della prova, di converso,
comporta  la  ripetizione  del modulo. Eventuali errori, nella prova,
attinenti  argomenti  riferiti  al  rischio di caduta incontrollata o
altre  situazioni  di pericolo grave dovranno essere rilevati e fatti
oggetto  di  valutazione  mirata  aggiuntiva  nella  successiva prova
pratica;
Al  termine  del  modulo  specifico  avra' luogo una prova pratica di
verifica  finale,  consistente  nell'esecuzione di tecniche operative
sui  temi  del  modulo  specifico  frequentato.  La  prova si intende
superata se le operazioni vengono eseguite correttamente.
Il  mancato  superamento  della  prova  di  verifica  finale comporta
l'obbligo di ripetere il modulo specifico pratico.
L'esito  positivo  delle  prove  di  verifica  intermedia  e  finale,
unitamente  a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente
il  rilascio,  al  termine  del percorso formativo, dell'attestato di
frequenza   con   verifica   dell'apprendimento.  L'attestato  dovra'
riportare   anche   l'indicazione   del   modulo   specifico  pratico
frequentato.
L'accertamento  dell'apprendimento,  tramite  le  varie  tipologie di
verifiche  intermedie  e  finali, viene effettuato da una Commissione
composta  da  docenti  interni  che  formula  il  proprio giudizio in
termini  di  valutazione  globale  e  redige  il relativo verbale, da
trasmettere   alle   Regione  e  Provincia  Autonome  competenti  per
territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono
rilasciati  sulla  base  di  tali  verbali  dalle  Regioni e Province
Autonome   competenti   per   territorio,  ad  esclusione  di  quelli
rilasciati   dai   soggetti   individuati  nel  punto  1  lettere  a)
limitatamente  alle  strutture  tecniche  operanti  nel settore della
prevenzione,  e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h)
del presente accordo.
Le  Regioni  e  Province  Autonome  in  attesa  della definizione del
sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento
dei  crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati
rilasciati.
7. MODULO DI AGGIORNAMENTO
I  datori  di  lavoro  provvederanno  a  far effettuare ai lavoratori
formati  con  il  corso  di  formazione  teorico-pratico  un corso di
aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento ha durata minima di 8
ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.
8. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
L'attestato   di  frequenza  con  verifica  dell'apprendimento  e  la
frequenza  ai  corsi  di aggiornamento potranno essere inseriti nella
III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del libretto
formativo  del  cittadino,  cosi' come definito all'art. 2, comma 1 -
lettera  i),  del  D.Lgs.  10  settembre  2003, n. 276, approvato con
Decreto  del  Ministero  del  Lavoro e delle Politiche Sociali del 10
ottobre 2005.

MODULO  DI  FORMAZIONE  SPECIFICO  TEORICO-PRATICO  PER  PREPOSTI CON
FUNZIONE  DI  SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
(art. 116 comma 4)

I   lavoratori   che   abbiano  frequentato  i  corsi  per  operatori
all'effettuazione  di  lavori  su  funi  potranno avere accesso ad un
MODULO  SPECIFICO  di  formazione  per  "PREPOSTI"  con  funzione  di
sorveglianza  dei lavori", tendente ad offrire gli strumenti utili ad
effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento
dei lavori della squadra loro affidata.
Alla  conclusione  di  esso e' previsto un colloquio finalizzato alla
verifica  delle  capacita'  di valutazione, controllo, gestione delle
condizioni  lavorative  e delle possibili situazioni di emergenza, al
termine  del  quale  viene rilasciato un giudizio finale di idoneita'
con  specifico  Attestato e annotata la partecipazione al corso sulla
Scheda Personale di Formazione.

        ---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----



MODULO DI AGGIORNAMENTO

I  datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con
funzione  di  sorveglianza  dei lavori un corso di aggiornamento ogni
cinque  anni.  L'aggiornamento, per la funzione specifica, registrato
sulla  Scheda  Personale  di Formazione, ha durata minima di 4 ore La
formazione  e' inerente le tecniche gia' apprese, l'eventuale analisi
e  applicazione  di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede
il rilascio di un giudizio di affidabilita' da parte dei docenti.
))
                            ALLEGATO XXII

((
                   CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.

1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2.   Identificazione   del  datore  di  lavoro  che  procedera'  alle
operazioni   di  montaggio  e/o  trasformazione  e/o  smontaggio  del
ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto,
addetti   alle   operazioni   di  montaggio  e/o  trasformazione  e/o
smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
5.1.  generalita'  e  firma  del  progettista, salvo i casi di cui al
comma 1, lettera g) dell'articolo 132,
5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando  non  sussiste  l'obbligo  del  calcolo, ai sensi del comma 1,
lettera  g)  dell'articolo  132,  invece  delle indicazioni di cui al
precedente  punto  5.1,  sono  sufficienti  le generalita' e la firma
della persona competente di cui al comma 1 dell'articolo 136.
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7.   Indicazioni   generali   per  le  operazioni  di  montaggio  e/o
trasformazione  e/o  smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione
generalizzata"):
7.1.  planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio
del  ponteggio,  evidenziando,  inoltre:  delimitazione,  viabilita',
segnaletica, ecc.,
7.2.  modalita'  di  verifica  e  controllo del piano di appoggio del
ponteggio  (portata  della  superficie, omogeneita', ripartizione del
carico, elementi di appoggio, ecc.),
7.3.  modalita'  di  tracciamento  del  ponteggio, impostazione della
prima  campata, controllo della verticalita', livello/bolla del primo
impalcato,  distanza  tra  ponteggio  (filo  impalcato di servizio) e
opera servita, ecc.,
7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o
trasformazione  e/o smontaggio del ponteggio e loro modalita' di uso,
con  esplicito  riferimento  all'eventuale  sistema di arresto caduta
utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
7.5.  descrizione  delle  attrezzature  adoperate nelle operazioni di
montaggio  e/o  trasformazione  e/o  smontaggio  del ponteggio e loro
modalita' di installazione ed uso,
7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del
ponteggio,  di  linee  elettriche  aeree  nude  in  tensione,  di cui
all'articolo 117,
7.7. tipo e modalita' di realizzazione degli ancoraggi,
7.  8.  misure  di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle
condizioni    meteorologiche   (neve,   vento,   ghiaccio,   pioggia)
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
7. 9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e
oggetti;
8.  Illustrazione  delle  modalita'  di  montaggio,  trasformazione e
smontaggio,  riportando  le  necessarie  sequenze "passo dopo passo",
nonche'  descrizione  delle  regole  puntuali/specifiche da applicare
durante  le  suddette  operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio ("istruzioni e progetti particolareggiati"), con l'ausilio
di   elaborati   esplicativi   contenenti   le  corrette  istruzioni,
privilegiando  gli  elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e
foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del
montaggio e durante l'uso (vedasi ad es. ALLEGATO XIX)
))
                           ALLEGATO XXIII

((
             DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE

1.  E'  ammessa  deroga  per  i  ponti su ruote a torre alle seguenti
condizioni:
a.  il  ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma
tecnica UNI EN 1004;
b.  il  costruttore  fornisca la certificazione del superamento delle
prove  di  rigidezza,  di  cui  all'appendice  A  della norma tecnica
citata, emessa da un laboratorio ufficiale.
Per laboratori ufficiali si intendono:
- laboratorio dell'ISPESL;
- laboratori delle universita' e dei politecnici dello Stato;
-  laboratori  degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi
della legge 5-11-1971, n. 1086;
-  laboratori  autorizzati  in conformita' all' ALLEGATO XX sezione B
titolo  IV  capo  II,  con  decreto  dei  Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
-  laboratori  dei  paesi  membri  dell'Unione  europea  o  dei Paesi
aderenti  all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai
rispettivi Stati.
c.  l'altezza  del  ponte  su  ruote  non  superi  12 m se utilizzato
all'interno  (assenza  di  vento)  e  8  m  se utilizzato all'esterno
(presenza di vento);
d.  per  i  ponti  su  ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia
realizzato,   ove   possibile,  un  fissaggio  all'edificio  o  altra
struttura;
e.  per  il  montaggio,  uso  e  smontaggio  del ponte su ruote siano
seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale
redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004.
2.  L'attrezzatura  di  cui  al punto 1 e' riconosciuta ed ammessa se
legalmente  fabbricata  o  commercializzata  in  altro  Paese  membro
dell'Unione  europea  o  nei  Paesi aderenti all'accordo sullo spazio
economico  europeo,  in  modo  da  garantire  un livello di sicurezza
equivalente   a  quello  garantito  sulla  base  delle  disposizioni,
specifiche  tecniche  e standard previsti dalla normativa italiana in
materia.
))
                            ALLEGATO XXIV 
 
        PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 
1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere  conforme  ai  requisiti
specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII. 
1.2. Il presente allegato  stabilisce  tali  requisiti,  descrive  le
diverse utilizzazioni delle  segnaletiche  di  sicurezza  ed  enuncia
norme generali sull'intercambiabilita'  o  complementarita'  di  tali
segnaletiche. 
1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate  solo  per
trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 162,
comma 1. 
2. MODI DI SEGNALAZIONE 
2.1. Segnalazione permanente 
2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un  avvertimento
o un obbligo ed altresi' quella che serve ad indicare l'ubicazione  e
ad identificare i mezzi di salvataggio  o  di  pronto  soccorso  deve
essere di tipo permanente e costituita da cartelli. 
La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i
materiali  e  le  attrezzature  antincendio  deve  essere   di   tipo
permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza. 
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo
previsto nell'allegato XXVI. 
2.1.3. La segnaletica per i rischi  di  urto  contro  ostacoli  e  di
caduta delle persone deve essere di tipo permanente e  costituita  da
un colore di sicurezza o da cartelli. 
2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere  di  tipo
permanente e costituita da un colore di sicurezza. 
2.2. Segnalazione occasionale 
2.2.1. La  segnaletica  di  pericoli,  la  chiamata  di  persone  per
un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere
fatti  in  modo   occasionale   e,   tenuto   conto   del   principio
dell'intercambiabilita' e complementarita' previsto al  paragrafo  3,
per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali. 
2.2.2. La guida delle persone che effettuano  manovre  implicanti  un
rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo
di segnali gestuali o comunicazioni verbali. 
3. INTERCAMBIABILITA' E COMPLEMENTARITA' DELLA SEGNALETICA 
3.1. A parita' di efficacia e a condizione che  si  provveda  ad  una
azione specifica di informazione e formazione al riguardo, e' ammessa
liberta' di scelta fra: 
- un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un  rischio  di
inciampo o caduta con dislivello; 
- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale; 
- segnali gestuali o comunicazione verbale. 
3.2. Determinate modalita' di segnalazione possono essere  utilizzate
assieme, nelle combinazioni specificate di seguito: 
- segnali luminosi e segnali acustici; 
- segnali luminosi e comunicazione verbale; 
- segnali gestuali e comunicazione verbale. 
4. COLORI DI SICUREZZA 
4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a  tutte  le
segnalazioni  per  le  quali  e'  previsto  l'uso  di  un  colore  di
sicurezza. 
Colore 
Significato o scopo 
Indicazioni e precisazioni 
Rosso Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi 
Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione 
d'emergenza Sgombero 
Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione 
Giallo o Giallo-arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela 
Verifica 
Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - 
obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale 
Verde Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, 
materiali, postazioni, locali 
Situazione di sicurezza Ritorno alla normalita' 
5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da: 
5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte  emittente  dello
stesso tipo che turbino la visibilita' o l'udibilita'; cio' comporta,
in particolare, la necessita' di: 
5.1.1. evitare di disporre un numero  eccessivo  di  cartelli  troppo
vicini gli uni agli altri; 
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente  due  segnali  luminosi  che
possano confondersi; 
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra
emissione luminosa poco distinta; 
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori; 
5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se  il  rumore  di  fondo  e'
troppo intenso; 
5.2.  cattiva   progettazione,   numero   insufficiente,   ubicazione
irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei  mezzi  o  dei
dispositivi di segnalazione. 
6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a  seconda  dei  casi,
essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati  e
riparati e, se necessario, sostituiti, affinche' conservino  le  loro
proprieta' intrinseche o di funzionamento. 
7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei  dispositivi  segnaletici
da sistemare e' in funzione dell'entita' dei rischi, dei  pericoli  o
delle dimensioni dell'area da coprire. 
8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di  energia,
deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualita'
di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio
venga meno con l'interruzione stessa. 
9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento,  l'inizio
di un'azione che si richiede  di  effettuare;  esso  deve  avere  una
durata pari a quella richiesta dall'azione. 
I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente
dopo ogni utilizzazione. 
10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad
una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale  prima  di
essere messe in servizio e, in seguito, con periodicita' sufficiente. 
11. Qualora i lavoratori  interessati  presentino  limitazioni  delle
capacita' uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso  di  mezzi
di protezione  personale,  devono  essere  adottate  adeguate  misure
supplementari o sostitutive. 
12. Le zone, i locali o gli  spazi  utilizzati  per  il  deposito  di
quantitativi notevoli di sostanze  o  ((miscele  pericolose))  devono
essere  segnalati  con  un  cartello  di  avvertimento   appropriato,
conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o  indicati  conformemente
all'allegato XXVI, punto 1, tranne nel caso  in  cui  l'etichettatura
dei diversi imballaggi o recipienti stessi  sia  sufficiente  a  tale
scopo. 
                            ALLEGATO XXV 
 
          PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI 
 
1. Caratteristiche intrinseche 
1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al  punto
3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli  di  divieto,  di
avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per  le  attrezzature
antincendio). 
1.2. I pittogrammi devono essere  il  piu'  possibile  semplici,  con
omissione dei particolari di difficile comprensione. 
1.3. I pittogrammi utilizzati potranno  differire  leggermente  dalle
figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un  maggior
numero di particolari, purche' il significato sia equivalente  e  non
sia reso equivoco da  alcuno  degli  adattamenti  o  delle  modifiche
apportati. 
1.4. I  cartelli  devono  essere  costituiti  di  materiale  il  piu'
possibile resistente agli urti, alle intemperie ed  alle  aggressioni
dei fattori ambientali. 
1.5. Le dimensioni e le proprieta' colorimetriche e fotometriche  dei
cartelli devono essere tali da garantirne  una  buona  visibilita'  e
comprensione. 
1.5.1. Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente 
formula: A > L2/2000 
Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed  L  e'
la distanza, misurata in metri, alla quale il  cartello  deve  essere
ancora riconoscibile. La formula e' applicabile fino ad una  distanza
di circa 50 metri. 
1.5.2. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali
si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI. 
2. Condizioni d'impiego 
2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali  ostacoli,
ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto  all'angolo  di
visuale, all'ingresso  alla  zona  interessata  in  caso  di  rischio
generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio  specifico  o
dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato  e
facilmente accessibile e visibile. 
Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto, in caso di
cattiva illuminazione  naturale  sara'  opportuno  utilizzare  colori
fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale. 
2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste  piu'  la  situazione
che ne giustificava la presenza. 
3. Cartelli da utilizzare 
3.1. Cartelli di divieto 
Caratteristiche intrinseche: 
- forma rotonda, 
- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso  da
sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi
(il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3.2. Cartelli di avvertimento 
Caratteristiche intrinseche: 
- forma triangolare, 
- pittogramma nero su  fondo  giallo,  bordo  nero  (il  giallo  deve
coprire almeno il 50% della superficie del cartello). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
((29)) 
 
3.3. Cartelli di prescrizione 
Caratteristiche intrinseche: 
- forma rotonda, - pittogramma bianco  su  fondo  azzurro  (l'azzurro
deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3.4. Cartelli di salvataggio 
Caratteristiche intrinseche: 
- forma quadrata o rettangolare, 
- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno  il
50% della superficie del cartello). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio 
Caratteristiche intrinseche: 
- forma quadrata o rettangolare, 
- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno  il
50% della superficie del cartello). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 ha disposto (con l'art. 1,  comma
1,  lettera  h))  che  "all'allegato  XXV,  alla  sezione  3.2,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il cartello di avvertimento «Sostanze  nocive  o  irritanti»  e'
soppresso; 
  2)  e'  aggiunta  la  seguente  nota  collegata   al   segnale   di
avvertimento «Pericolo generico»: «Questo  cartello  di  avvertimento
non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le
sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei  casi  in
cui il cartello di  avvertimento  e'  utilizzato  conformemente  alla
presente sezione per  indicare  i  depositi  di  sostanze  o  miscele
pericolose»". 
                            ALLEGATO XXVI 
 
  PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI 
 
1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze
o miscele  classificate  come  pericolose  conformemente  ai  criteri
relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo  per  la
salute in conformita' del regolamento (CE)  n.  1272/2008  nonche'  i
recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele
pericolose e le tubazioni  visibili  che  servono  a  contenere  o  a
trasportare  tali  sostanze  o  miscele  pericolose   devono   essere
etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo  in  conformita'
di tale regolamento. 
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi  di
lavoro per una breve durata ne' a  quelli  il  cui  contenuto  cambia
frequentemente,  a   condizione   che   si   prendano   provvedimenti
alternativi idonei, in particolare  azioni  di  informazione  e/o  di
formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. 
L'etichettatura di cui al primo comma puo' essere: 
- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV  che
riportino lo stesso  pittogramma  o  simbolo;  se  non  esiste  alcun
cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2  dell'allegato
XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo  di
cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la  formula
della sostanza  o  miscela  pericolosa  e  dai  dettagli  sui  rischi
connessi; 
- completata o  sostituita,  per  quanto  riguarda  il  trasporto  di
recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili  in
tutta l'U