Delibera Giunta Regionale VENETO 14 luglio 1999, n. 2528
 

Nuova disciplina in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero disciplinate dal decreto legislativo 5/2/97, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. Revoca della d.g.r. n. 4718 del 15/12/98.


(Bollettino Ufficiale  Regione 13 agosto 1999, n. 70)
 

 

 

 

La Giunta regionale

 

delibera

 

1) Di approvare il presente provvedimento inteso a disciplinare la materia delle garanzie finanziarie da prestare al fine di esercitare le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinate dal decreto legislativo 5.02.1997, n. 22, e successive modifiche, secondo i criteri specificati nell'allegato 1.

2) Che i soggetti titolari delle Autorizzazioni all'esercizio relative ad impianti in esercizio alla data di pubblicazione della presente deliberazione devono provvedere ad adeguare ovvero a prestare, se necessario, le garanzie entro il 31 dicembre 1999.

3) Di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 4718 del 15.12.1998.

4) Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente, alle Province del Veneto nonché alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

 

ALLEGATO 1

A) GARANZIE DA PRESTARE PER I SEGUENTI IMPIANTI.

1) Discariche per lo smaltimento di rifiuti urbani

Vanno prestate le seguenti garanzie.

1A) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato non inferiore a lire 3 miliardi per ogni 200.000 me di volume utile.

Il suddetto massimale va comunque determinato sulla scorta della allegata Tabella.

In caso di discariche in cui il piano di coltivazione presentato alla Provincia o contenuto nel progetto approvato preveda la possibilità di gestire l'impianto per settori anche sovrapposti, fisicamente individuabili, e con durata almeno annuale, la polizza assicurativa può essere fornita per ogni settore in esercizio.

In caso di gestione dell'impianto per set tori di volume inferiore a quanto sopra indicato, a seguito di specifica istanza del soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed in funzione di uno specifico piano di coltivazione della discarica, la Provincia stabilisce l'entità della polizza a ssicurativa proporzionalmente a quanto previsto al presente punto.

1B) Accantonamento, con versamenti trimestrali da effettuarsi nei primi 15 giorni del trimestre successivo, in un conto corrente bancario fruttifero vincolato a favore della Provincia, di una somma pari all'introito ottenuto dalla tariffa di smaltimento nel trimestre di riferimento relativamente alle voci:

1B1) ultimazione e ricomposizione finale dell'impianto;

1B2) gestione della discarica ad avvenuto esaurimento della stessa (gestione post-chiusura).

L' entità dell'accantonamento in parola deve comunque garantire la gestione post -chiusura per almeno 15 anni sulla base di uno specifico piano di gestione post-chiusura da presentare alla Provincia, qualora non già ricompreso nel progetto approvato.

I costi relativi alla gestione post-chiusura dell'impianto devono comprendere anche i rifiuti già conferiti e saranno computati in sede di primo adeguamento della tariffa di conferimento.

Nei casi in cui sia stata stipulata una convenzione per la realizzazione dell'impianto che non prevede l'accantonamento delle somme indicate ai punti 1B1 e 1B2, il gestore concessionario del servizio dovrà prestare una garanzia finanziaria di pari importo mediante fideiussione bancaria od assicurativa, alle condizioni e secondo le modalità stabilite al successivo punto B).

La Provincia potrà valutare, relativamente ai costi di ricomposizione finale e di gestione post-chiusura, la possibilità che l'accantonamento calcolato con le modalità sopra indicate possa essere sostituito con deposito, sempre vincolato, di titoli di Stato o obbligazioni di pari valore.

Lo svincolo o restituzione delle somme accantonate, depositate o, comunque, garantite potrà avvenire per entrambe le voci 1B1) e 1B2), sulla base di stati di avanzamento lavori vistati dal direttore lavori o dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, fatta salva la quota percentuale pari al 10% di ciascuna voce che verrà svincolata:

- sulla base del certificato di collaudo funzionale relativamente al punto 1B1);

- sulla scorta di una certificazione, prodotta dal responsabile tecnico della discarica ovvero dal responabile della gestione post-chiusura, attestante la corretta gestione delle operazioni post-chiusura e la relativa spesa e, comunque, non prima di quindici anni, previa verifica, in ogni caso, da parte dell'Ente competente, del definitivo assestamento altimetrico della stessa e della non necessità di ulteriori attività di gestione relativamente al punto 1B2).

Nel caso di discariche in corso di esaurimento, intendendosi per tali quelle che, alla data del 31.12.99, presentano un volume residuo non superiore al 10% di quello complessivamente autorizzato o una durata residua di coltivazione non superiore ad un anno, su istanza dell'interessato può essere mantenuto il sistema di garanzie previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3090/85.

2) Discariche per lo smaltimento di rifiuti speciali

Vanno prestate le seguenti garanzie.

2A) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato non inferiore a lire 3 miliardi per ogni 200.000 mc di volume utile.

Il suddetto massimale va comunque determinato sulla scorta della allegata Tabella (allegato 2).

In caso di discariche in cui il piano di coltivazione presentato alla Provincia o contenuto nel progetto approvato preveda la possibilità di gestire l'impianto per settori anche sovrapposti, fisicamente individuabili, e con durata almeno annuale, la polizza assicurativa può essere fornita per ogni settore in esercizio.

In caso di gestione dell'impianto per settori di volume inferiore a quanto sopra indicato, a seguito di specifica istanza del soggetto titolare del l'autorizzazione all'esercizio in funzione di uno specifico piano di coltivazione della discarica, la Provincia stabilisce l'entità della polizza assicurativa proporzionalmente a quanto previsto al presente punto.

2B) Polizze fideiussorie, bancarie od assicurative, prestate alle condizioni e secondo le modalità puntualmente indicate al successivo punto B), a garanzia:

2B1) dell'obbligo di ultimazione e ricomposizione finale dell'impianto;

2B2) della gestione della discarica ad avvenuto esaurimento della stessa (gestione post-chiusura).

L'ammontare di tali garanzie deve essere calcolato secondo le seguenti formule:

2B1 = St.Cu1

2B2 = St.Cu2

dove:

2B1: somma da garantire per la ricomposizione finale;

2B2: somma da garantire per la gestione post-chiusura;

Cu1: costo unitario, espresso in lire per metro quadrato, relativo alla ricomposizione finale;

Cu2: costo unitario espresso in lire per metro quadrato relativo alla gestione post-chiusura per la durata di 15 anni;

St: superficie della copertura dell'area di discarica entrata in esercizio come risulta dagli atti di collaudo, espressa in mq.

In sede di prima applicazione, si stabilisce che l'ammontare dei predetti costi unitari sia:

Cu1:

a) L. 10.000/mq per discariche autorizzate allo smaltimento di limi di marmo, gessi, terre e sabbie di fonderia e scorie di fusione e ceneri di centrali termoelettriche

b) L. 20.000/mq per tutte le altre discariche.

Cu2:

a) L. 10.000/mq per discariche autorizzate allo smaltimento di limi di marmo, gessi, terre e sabbie di fonderia e scorie di fusione e ceneri di centrali termoelettriche

b) L 30.000/mq per discariche autorizzate allo smaltimento di rifiuti speciali non rapidamente putrescibili

c) L 60.000/mq per discariche autorizzate allo smaltimento di rifiuti speciali rapidamente putrescibili

Tali costi unitari possono essere modificati da parte della Provincia a seguito di presentazione da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica di un dettagliato computo economico delle spese previste per la gestione post-chiusura.

Lo svincolo delle somme garantite potrà avvenire per entrambe le voci 2B1) e 2B2) sulla base di stati di avanzamento lavori vistati dal direttore lavori o dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, fatta salva la quota percentuale pari al 10% di ciascuna voce che verrà svincolata:

- sulla base del certificato di collaudo funzionale relativamente al punto 1B1);

- sulla scorta di una certificazione, prodotta dal responsabile tecnico della discarica ovvero dal responsabile della gestione

post-chiusura, attestante la corretta gestione delle operazioni post-chiusura e la relativa spesa e, comunque, non prima di quindici anni, previa verifica, in ogni caso, da parte dell'Ente competente, del definitivo assestamento altimetrico della stessa e della non necessità di ulteriori attività di gestione relativamente al punto 2B2).

Nel caso di discariche in corso di esaurimento, intendendosi per tali quelle che, alla data del 31.12.99, presentano un volume residuo non superiore al 10% di quello complessivamente autorizzato o una durata residua di coltivazione non superiore ad un anno, su istanza dell'interessato può essere mantenuto il sistema di garanzie previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3090/95.

3) Discariche di seconda categoria, tipo A.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

Per le discariche di seconda categoria di tipo A é dovuta una garanzia fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e con le modalità specificate puntualmente al successivo punto B), il cui importo è calcolato secondo la seguente formula:

3A3 = St Cu3

dove:

3A3: somma da garantire per la ricomposizione finale;

Cu3: costo unitario, espresso in lire per metro quadrato, relativo alla ricomposizione finale;

St: superficie della copertura dell'area di discarica entrata in esercizio come risulta dagli atti di collaudo, espressa in mq.

In sede di prima applicazione, si stabilisce che l'ammontare del predetto costo unitario sia Cu3: L. 10.000/mq.

In caso di discariche di seconda categoria tipo A autorizzate allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto il valore di Cu3 è di L. 12.000/mq.

Lo svincolo delle somme garantite potrà avvenire, fino ad un massimo del 90%, a seguito della presentazione del collaudo attestante l'avvenuta ultimazione e la funzionalità di tutte le opere di progetto, comprese quelle relative alla ricomposizione ambientale. Lo svincolo del restante 10%, non potrà avvenire prima del decorso di 3 anni dalla avvenuta chiusura della discarica e, comunque, previa verifica da parte dell'Ente competente, del definitivo assestamento altimetrico della discarica esaurita e della non necessità di particolari attività di gestione.

Nel caso di discariche in corso di esaurimento, intendendosi per tali quelle che, alla data del 31.12.99, presentano un volume residuo non superiore al 10% di quello complessivamente autorizzato o una durata residua di coltivazione non superiore ad un anno, non sono dovute le garanzie di cui alla presente deliberazione.

4) Stoccaggi provvisori di rifiuti, come definiti dall'art. 6, comma 1, lett. 1), dlgs. n. 22/97 (operazioni di cui ai punti D 15, Allegato B, e R 13, Allegato C).

a) Stoccaggi provvisori di rifiuti prodotti da terzi

Vanno prestate le seguenti garanzie.

* Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di lire 5 miliardi.

* Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel successivo punto B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia della copertura dei costi di:

- caricamento e trasporto dei rifiuti, ivi compresi quelli necessari alla sorveglianza ed al monitoraggio dell'area,

- recupero o smaltimento dei rifiuti;

- bonifica dell'area e delle installazioni.

L'ammontare della polizza fideiussoria si ricava dal prodotto fra il costo unitario di smaltimento o recupero delle tipologie di rifiuti stoccabili nell'impianto e la quantità massima di rifiuti stoccabili nello stesso.

In sede di prima applicazione, con riferimento alle voci soprariportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- 1200 L/kg per i rifiuti speciali tossici e nocivi

- 400 L/kg per i rifiuti speciali pericolosi, non tossico nocivi

- 200 L/kg per i rifiuti speciali non pericolosi, non tossico nocivi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 30 giorni dall'accertamento, effettuato a cura de i competenti uffici dell'ente garantito, del totale sgombero del deposito dismesso nonché dell'eventuale avvenuta bonifica dell'area.

Nel caso di attività di messa in riserva sottoposte alle procedure semplificate previste e regolate dal D.Lgs. n. 22/1997, le garanzie dovranno necessariamente essere prestate, con riferimento alla capacità massima di stoccaggio dell'impianto, a favore della Provincia competente per territorio entro lo scadere del termine di 90 gg. previsto dall'art. 33 del medesimo decreto legislativo; tale condizione, se non rispettata, impedisce l'avvio dell'attività.

Le attività di messa in riserva in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dovranno adeguarsi entro 60 giorni dal ricevimento della formale richiesta dell'Autorità di controllo competente; l'inottemperanza comporterà l'assunzione dei provvedimenti cautelari previsti dall'art. 33, comma 4, del succitato del D.Lgs. n. 22/1997.

Le attività di messa in riserva sottoposte alle procedure semplificate ai sensi del d.lgs. n. 22/97 ed assoggettate alla prestazione di garanzie finanziarie sono esclusivamente quelle che svolgono tale attività relativamente a rifiuti prodotti da terzi e comunque non annesse ad impianti di recupero.

b) Stoccaggi provvisori di rifiuti propri, soggetti ad autorizzazione

Vanno prestate le seguenti garanzie.

* Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di lire 1 miliardo.

* Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità di cui al successivo punto B), prestata a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia della copertura dei costi di:

- caricamento e trasporto dei rifiuti, ivi compresi quelli necessari alla sorveglianza ed al monitoraggio dell'area

- recupero o smaltimento dei rifiuti

- bonifica dell'area e delle installazioni.

L'ammontare della polizza fideiussoria si ricava dal prodotto fra il costo unitario di smaltimento o recupero delle tipologie di rifiuti stoccabili nell'impianto e la quantità massima di rifiuti stoccabili nello stesso.

In sede di prima applicazione, con riferimento alle voci soprariportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- 1200 L/kg per i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, tossici e nocivi

- 400 L/kg per i rifiuti speciali pericolosi

- 200 L/kg per i rifiuti speciali non pericolosi

La polizza fideiussoria è svincolata entro 30 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti uffici dell'ente garantito, del totale sgombero del deposito dismesso nonché dell'eventuale avvenuta bonifica dell'area.

c) Ecocentri

Va prestata la seguente garanzia

Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di lire 50 milioni.

5) Impianti presso i quali vengono svolte operazioni di smaltimento, individuate dall'allegato B del dlgs. n. 22/97, diversi dalla discarica e dal solo stoccaggio provvisorio previsto al medesimo All. B, punto D 15 (deposito preliminare).

a) Impianti di smaltimento di rifiuti prodotti da terzi

Vanno prestate le seguenti garanzie.

* Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di lire 5 miliardi; tale garanzia assicurativa è da intendersi a copertura anche degli stoccaggi funzionali a servizio degli impianti.

* Polizze fideiussorie (bancarie o assicurative), a favore della Provincia, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti, a garanzia della copertura dei costi di:

- caricamento e trasporto dei rifiuti, ivi compresi quelli necessari alla sorveglianza ed al monitoraggio dell'area (pari a circa il 20To del costo unitario totale);

- recupero o smaltimento dei rifiuti (pari a circa il 50% del costo unitario totale);

- bonifica dell'area e delle installazioni (pari a circa il 30% del cos to unitario totale).

In sede di prima applicazione, con riferimento alle voci soprariportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- 1200 L/Kg per i rifiuti speciali tossici e nocivi

- 400 L/kg per i rifiuti speciali pericolosi, non tossico nocivi

- 200 L/kg per i rifiuti speciali non pericolosi, non tossico nocivi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 30 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti uffici dell'ente garantito, del totale sgombero del deposito dismesso nonché dell'eventuale avvenuta bonifica dell'area.

b) Impianti di smaltimento di rifiuti propri

Va prestata la seguente garanzia.

Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di lire 2 miliardi; tale garanzia assicurativa è da intendersi a copertura anche degli stoccaggi funzionali a servizio degli impianti.

6) Attività di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97

a) Attività di recupero di rifiuti prodotti da terzi

Vanno prestate le seguenti garanzie.

* Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di lire 1 miliardo; tale garanzia

assicurativa è da intendersi a copertura anche dello stoccaggio dei rifiuti da recuperare (ed effettivamente recuperabili) nell'impianto.

* Polizze fideiussorie (bancarie o assicurative), a favore della provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi di rifiuti conferiti nell'impianto e prodotti dallo stesso a garanzia della copertura dei costi di:

- caricamento e trasporto dei rifiuti, ivi compresi quelli necessari alla sorveglianza ed al monitoraggio dell'area (pari a circa il 20% del costo unitario totale);

- recupero o smaltimento dei rifiuti (pari a circa il 50% del costo unitario totale);

- bonifica dell'area e delle installazioni (pari a circa il 30% del costo unitario totale).

In sede di prima applicazione, con riferimento alle somme delle voci soprariportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- 1200 L/kg per i rifiuti speciali tossici e nocivi

- 400 L/kg per i rifiuti speciali pericolosi, non tossico nocivi

- 200 L/kg per i rifiuti speciali non pericolosi, non tossico nocivi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 30 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti uffici dell'ente garantito, del totale sgombero del deposito dismesso nonché dell'eventuale avvenuta bonifica dell'area.

b) Attività di recupero di rifiuti propri

Va prestata la seguente garanzia.

Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di lire 200 milioni; tale garanzia assicurativa é da intendersi a copertura anche dello stoccaggio dei rifiuti da recuperare (ed effettivamente recuperabili) nell'impianto.

7) Impianti di smaltimento o recupero rifiuti realizzati per l'esecuzione di bonifiche ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 22/97

Per gli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti realizzati nell'ambito di un'attività di bonifica autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/97, vanno prestate le garanzie finanziarie (polizza assicurativa e fideiussoria bancaria od assicurativa) in relazione alle specifiche attività svolte ed autorizzate nell'ambito della bonifica con riferimento alle tipologie impiantistiche di cui ai precedenti punti.

8) Attività di raccolta e trasporto già autorizzate ai sensi della legge regionale n. 33/85 e non ancora iscritte all'Albo.

Per quanto concerne l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti si fa presente che sino alla formale iscrizione all'Albo, dovrà essere prestata polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato, per ogni mezzo, di lire 1 miliardo a favore dell'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

B) PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE TRAMITE FIDEIUSSIONE PREVISTE NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento deve sempre rispettare le condizioni appresso specificate, e va effettuata in uno dei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, c ome modificato dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, art. 128; in particolare:

- mediante fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito;

- mediante polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo cauzioni" o il "ramo credito".

In ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fideiussorie assicurative le Società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

Le polizze fideiussorie dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell'ente garantito.

L'ammontare delle somme da garantire in entrambe le forme di garanzia finanziaria in parola deve essere sottoposto alla rivalutazione automatica annuale pari all'indice ISTAT del costo della vita.

Va da sé che ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione deve corrispondere un'integrazione alla polizza già prestata.

L'importo delle garanzie finanziarie, bancarie od assicurative, deve essere escusso. presso il fideiussore, dall'Ente garantito a favore del quale le stesse sono state prestate, mediante notifica del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse.

Le garanzie finanziarie possono essere riscosse dall'Ente garantito (creditore -beneficiario) qualora, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente e a più riprese, a titolo esemplificativo: allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino anche ambientale dello stato di fatto, all'eventuale sistemazione dell'area, al completamento delle attività od opere previste dal progetto e, nel caso di discariche, all'ultimazione e ricomposizione finale dell'impianto e alla corretta gestione delle operazioni di postchiusura.

Il pagamento dell'importo garantito dovrà essere eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944, comma secondo, del codice civile l'Agenzia di credito/Assicurazione (fideiussore) non potrà valersi del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata (debitore principale).

C) RIDUZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE.

Ritenendosi peraltro che l'adesione da parte delle aziende interessate a sistemi di certificazione ambientale nonché l'adozione di particolari sistemi di gestione e di controllo possano contribuire a ridurre la probabilità che si verifichino eventi negativi da inquinamento dovuto alla gestione di rifiuti, nei casi in cui l'azienda abbia implementato un sistema di gestione ambientale secondo la ISO 14001 ed abbia ottenuto la relativa certificazione da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente o abbia ottenuto una registrazione EMAS, oppure nei casi in cui si sia dotata di idoneo sistema di controllo di gestione della qualità (PGQ) accertato dalla Provincia competente, gli importi delle polizze assicurative della responsabilità civile inquinamento previsti ai precedenti punti 1, 2, 4, 5, sono ridotti del 25%.

E' fatta comunque salva la possibilità che la polizza assicurativa della responsabilit à civile inquinamento, a seguito di specifica istanza del soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio, possa essere stabilita dalla Provincia in misura inferiore a quella prevista nel presente provvedimento ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 7, oppure non sia richiesta nei soli casi di cui ai precedenti punti 4 e 6, in funzione dei seguenti criteri:

1. provenienza, natura fisica, quantitativi di rifiuti trattati o depositati, ed effettiva pericolosità dei rifiuti;

2. ubicazione impianto rispetto alla effettiva vulnerabilità degli acquiferi;

3. tipologia e potenzialità dell'impianto, in particolare anche nel caso in cui lo stesso sia connesso e funzionale ad una discarica e risieda nella stessa area di pertinenza;

4. dimostrato collegamento con la filiera del recupero.

Inoltre, è fatta salva la possibilità, a seguito di specifica istanza del soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio, che anche le garanzie costituite da polizze fideiussorie previste ai punti 4, 5, 6 e 7 possano essere stabilite dalla Provincia in misura inferiore, in funzione dei criteri soprariportati e degli effettivi costi da sostenere.

D) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento devono essere prestate, in ogni caso, prima dell'inizio dell'attività di smaltimento o di recupero.

Non sono assoggettati alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla presente deliberazione gli impianti di depurazione pubblici che trattino esclusivamente reflui provenienti da insediamenti civili anche trasportati a mezzo di autobotte.

La copertura inerente le polizze assicurative responsabilità civile inquinamento deve essere garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione, salvo che per le discariche, per le quali la copertura assicurativa deve essere protratta per ulteriori cinque anni successivi all'ultimazione della coltivazione.

Le polizze relative alle garanzie finanziarie devono essere rinnovate almeno tre mesi prima della scadenza, dandone comunicazione alla Provincia competente.

 

ALLEGATO 2

TABELLA

Massimale di polizza assicurativa responsabilità civile inquinamento, da prestare per l'attivazione di discariche in funzione della tipologia dei rifiuti e dell'ubicazione, per ogni 200.000 mc ovvero per ogni lotto.

Sito ubicato in zona di ricarica della falda

Sito non ubicato in zona di ricarica della falda

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RSU-RSA RS RTN

(milioni) (milioni) (milioni)

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4.000 5.000 6.000

3.000 4.000 5.000

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RSU = rifiuti solidi urbani

RSA = rifiuti speciali assimilabili agli urbani

RS = rifiuti speciali

RTN = rifiuti tossici e/o nocivi

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