Misure di prevenzione per la manutenzione dei pavimenti in Vinyil-Amianto

 

 

 

N.B. Le operazioni di manutenzione e bonifica dei pavimenti vinilici contenenti amianto non sono contemplate dal D.M. 06/09/1994 pertanto quelle che seguono sono soltanto delle Linee Guida.

 

 

 

 

 

Riferimenti e indicazioni per la manutenzione e bonifica dei pavimenti vinilici contenenti amianto:

 

Sergio Clarelli, Presidente ASSOAMIANTO

Pavimenti in vinyl amianto: alcune proposte operative per manutenzione e bonifica

"AMBIENTE & SICUREZZA", IL SOLE 24 ORE, n. 7/2010

Sergio Clarelli, Presidente ASSOAMIANTO

Pavimenti in vinyl amianto: come mantenere un buono stato di conservazione

"AMBIENTE & SICUREZZA", IL SOLE 24 ORE, n. 22/2001

 

 

Qui di seguito Riferimenti e indicazioni dell'ULSS 20, Verona

 

Nel corso degli ultimi anni, grazie ad una migliore messa a fuoco del problema amianto, determinata anche dalla pubblicazione di una serie di leggi di riferimento, la questione del rischio conseguente alla presenza di materiali contenenti amianto all'interno degli edifici si e' definitivamente chiarita. Infatti ora e' largamente noto che va fatta una netta distinzione fra i materiali friabili e quelli compatti. Mentre per i primi la valutazione del rischio deve essere fatta con rigidi protocolli e i lavori di rimozione devono essere condotti con la massima sicurezza, per i materiali compatti, e in modo particolare per il VA, le procedure possono essere semplificate.

 

RICONOSCIMENTO DELLA NATURA DEI MATERIALI

Per quanto concerne il riconoscimento della natura dei materiali, l'esperienza fatta nei sopralluoghi dalla commissione amianto consente di ricavare alcune indicazioni:

1- I materiali in VA si presentano in piastrelle, di solito di misura 30 x 30 o 40 x 40 cm; pertanto i pavimenti posati in rotoli difficilmente contengono amianto.

2- Le piastrelle si presentano solitamente dure, difficilmente scalfibili; se vengono piegate si spezzano di netto. La superficie può essere sia di colore uniforme che variamente screziato.

3- Salvo quanto detto, non e' possibile un riconoscimento diretto, "a vista", del contenuto in amianto o meno del pavimento. Esistono piastrelle in VA del tutto simili nell'aspetto esteriore a quelle prive di amianto. Pertanto nella maggioranza dei casi si impone il campionamento del materiale.

4- Non vanno confusi con il VA altri materiali incollati per pavimentazioni, come quelli di gomma naturale, spesso presenti nelle palestre, o il linoleum. Quest'ultimo viene prodotto a partenza dall'olio di lino cotto, essiccato e steso su un supporto di tela di iuta; il materiale e' molto flessibile e sottile.

 

PROPOSTA PER LA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI

Stabilito che, in condizioni normali, l’entità del rilascio di fibre libere da parte di un pavimento in VA e' molto contenuta, se non assente, devono comunque essere fornite ai proprietari degli immobili delle indicazioni per mantenere i pavimenti in buone condizioni. Infatti e' noto che, in generale, il campionamento ambientale non può essere preso come unico strumento per valutare il rischio del rilascio di fibre in aria da parte di un materiale contenente amianto, in quanto fornisce indicazioni solo sul momento del campionamento, senza poter prevedere i futuri danneggiamenti.

A questo scopo sono state preparate alcune semplici indicazioni:

1- Effettuare le normali pulizie con stracci umidi.

2- Incerare i pavimenti periodicamente, evitando l'utilizzo di spazzole con setole dure.

3- Le piccole manutenzioni, per la sostituzione di piastrelle rotte o logorate, devono essere eseguite in assenza di allievi e con un'accurata pulizia finale ad umido.

4- Le eventuali fessurazioni fra le piastrelle possono essere sigillate con i comuni prodotti in commercio.

5- La rimozione di intere pavimentazioni deve essere autorizzata dal Servizio di Prevenzione dell'ULSS previa definizione del piano di lavoro previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 277/91.

6- Sono sempre possibili interventi di "sopracopertura" dei pavimenti tramite l'incollaggio di nuovi materiali esenti da amianto.

 

PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI PAVIMENTI.

La rimozione di materiali contenenti amianto deve essere preceduta dalla presentazione del piano di lavoro. Il Servizio di Prevenzione degli ambienti di lavoro dell'ULSS rilascia prescrizioni sulle modalità di lavoro in modo da ridurre al minimo il rischio di esposizione dei lavoratori e di contaminazione dell'ambiente a causa della possibile presenza di fibre libere di amianto.

Il D.M. 06.09.94 stabilisce le misure di sicurezza da rispettare durante la bonifica di materiali friabili, di rivestimenti di tubazioni con la tecnica dei glove-bags e di coperture in cemento-amianto. La delibera della Giunta della Regione Veneto n. 5607 del 31.10.95 fornisce ulteriori indicazioni agli Organi di Vigilanza, ancora in materia di rimozioni di coperture in cemento-amianto.

A tutt'oggi non sono disponibili protocolli per la rimozione di pavimenti in VA.

Si riportano le condizioni operative che devono essere prescritte e seguite durante i lavori:

1- I lavori devono essere eseguiti in assenza di utenti, anche nei locali limitrofi.

2- Prima di procedere alla rimozione dei pavimenti, i vani devono essere segregati e deve essere posta sulle entrate idonea cartellonistica di avvertimento sui lavori in corso e di divieto di accesso. Le finestre e le porte devono restare chiuse fino a bonifica terminata.

3- Le parti non spostabili (termosifoni, bancali delle finestre, eventuali attrezzature, ecc.) devono essere rivestite con teli di politene.

4- I pavimenti, nello stato attuale, devono essere accuratamente puliti ad umido, con stracci bagnati.

5- In tutte le lavorazioni a contatto coi materiali contenenti amianto i lavoratori devono essere equipaggiati con tuta monouso dotata di cappuccio, in tyvek e semimaschera munita di filtro P2 o facciale filtrante FFP2.

6- Il sollevamento delle piastrelle deve avvenire con strumenti manuali, tipo spatola, cercando di sollevare le piastrelle una ad una, evitando di romperle. Non e' consentito l'utilizzo di strumenti elettrici ad alta velocità.

7- Durante la rimozione delle piastrelle, un lavoratore, appositamente addetto, deve costantemente mantenere bagnata la superficie inferiore della piastrella con una soluzione vinilica al 5%, colorata, a spruzzo, utilizzando una pompa a mano o anche semplicemente uno spruzzatore per piante.

8- Ogni 30-40 piastrelle levate, queste devono essere subito confezionate in pacchetti, rivestiti con politene e chiusi con nastro adesivo. I pacchetti verranno successivamente insaccati in big-bags contrassegnati a norma.

9- Eventuali residui sul sottofondo devono essere trattati con la soluzione vinilica e, una volta asciugati, raschiati con cura e aspirati con aspiratore dotato di filtro assoluto.

10- Al termine del lievo delle mattonelle, il sottofondo messo a nudo deve essere nuovamente pulito con stracci bagnati.

11- Al termine dei lavori le attrezzature utilizzate dovranno essere accuratamente pulite ad umido.

12- Massima cura deve essere riservata alle operazioni di svestizione: tenendo indossata la maschera, l'operatore deve procedere ad una pulizia ad umido della tuta, che deve essere sfilata arrotolandola man mano dall'alto verso il basso e dall'interno verso l'esterno e poi riposta in un contenitore chiuso. Infine dovra' essere tolta con cautela la maschera, dopo averla inumidita esternamente.

13- Monitoraggi.

Devono essere effettuati campionamenti d'aria per la ricerca di eventuali fibre di amianto:

- Uno o più campionamenti di fondo, in Microscopia Elettronica, nelle condizioni attuali del pavimento;

- Uno o più campionamenti personali durante il lavori di lievo delle piastrelle, in Microscopia Ottica.

- Uno o più campionamenti al termine della bonifica, in MOCF. All'esito favorevole di questi campionamenti seguirà nulla osta per la rimozione dei teli di politene e per l'ingresso di altro personale per i lavori successivi.

- Uno o più campionamenti finali, prima della riconsegna dei vani per il loro abituale utilizzo, in Microscopia Elettronica.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Vengono qui citate le principali leggi, con riferimento al particolare tema trattato.

- Ordinanza Min. San. 26.06.86. Vieta, con alcune eccezioni, l'immissione sul mercato e l'uso della crocidolite.

- Circolare Min. San. 10.07.86 n. 45. "Piano di interventi e misure tecniche per l'individuazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedali pubblici e privati". La Circolare e' stata per molti anni il testo fondamentale di riferimento per la definizione delle procedure di valutazione del rischio da amianto indoor e per le conseguenti azioni di bonifica, in quanto vengono specificate le misure di sicurezza necessarie per minimizzare l'esposizione dei lavoratori nei lavori di rimozione dell'amianto.

Peraltro la Circolare non indica i pavimenti in VA come possibile fonte di inquinamento; infatti nell'esempio di scheda per l'accertamento dei materiali si indicano solo soffitti e pareti.

- DPR 24.05.88 n. 215. Vieta definitivamente l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite. Nell'allegato II viene definita la simbologia dell'etichettatura dei prodotti contenenti amianto.

- D.Lgs. 15.08.91 n. 277. E' una legge fondamentale in tema di protezione dei lavoratori. Il Capo III e' specificamente dedicato alle problematiche dell'amianto. Vengono stabiliti obblighi particolari in caso di superamento dei valori limite di esposizione; l'articolo 34 stabilisce l'obbligo di redazione del piano di lavoro per le attività di demolizione e rimozione dei materiali contenenti amianto. L'organo di vigilanza ha novanta giorni di tempo per rilasciare particolari prescrizioni sulle modalità di lavoro.

- Legge 27.03.92 n. 257. Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. La legge, oltre a stabilire la messa al bando dell'amianto (l'ultima deroga e' scaduta nell'aprile '94), prende in esame vari altri aspetti, quali la definizione dei rifiuti contenenti amianto, l'abbassamento del valore limite di esposizione, l'obbligo della relazione annuale delle ditte alle USL e alla Regione, ecc. In particolare prevede che le Regioni predispongano specifici piani di intervento secondo gli indirizzi definiti dal DPR 08.08.94.

- D.M. 06.09.94 Min. San. Stabilisce le norme tecniche per la valutazione del rischio e i metodi di bonifica dall'amianto negli edifici. Negli allegati al Decreto sono descritti i metodi per le analisi dei campioni in massa e delle fibre aerodisperse. La legge e' di importanza fondamentale sia per le imprese che effettuano le bonifiche che per gli organi di vigilanza, in quanto descrive in modo analitico le procedure di sicurezza che devono essere messe in atto per prevenire il rischio di esposizione degli addetti ai lavori di bonifica.

 

(Fonte: V.Verga, L. Gaburro - SPISAL - ULSS 20, Verona - SAFETYNET)