Delibera Giunta Regionale VENETO 3 dicembre 1996, n. 5455
Linee di Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Art. 10 della L. 27 marzo 1992, n. 257. Immediata eseguibilità.
(Bollettino Ufficiale  Regione 21 gennaio 1997, n. 6)
 


 

 

LA GIUNTA REGIONALE


Delibera:

 


1. Di approvare il presente documento, nonchè il documento allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento relativo alle "Linee di Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto - art. 10 della L. 27 marzo 1992, n. 257";
2. Di individuare nel Dipartimento igiene pubblica, dell'Assessorato regionale alle Politiche sanitarie, la struttura di coordinamento regionale per l'attuazione delle Linee di Piano regionale di cui in premessa;
3. Di definire con propri successivi provvedimenti le procedure specifiche applicative del piano e le azioni per l'attività di coordinamento regionale.
(Segue allegati)
Linee di piano regionale di protezione, di decontaminazione,
di smaltimento e bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa
dai pericoli derivanti dall'amianto - Art. 10, L. 27 marzo 1992, n. 257
Allegati
Premessa
La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", prevede, all'art. 10, che le regioni adottino i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
Con D.P.R. 8 agosto 1994 è stato emanato l'atto di indirizzo e coordinamento che ha dato alle regioni i criteri da seguire nella predisposizione di tali piani.
Le presenti Linee di Piano regionale rivestono particolare importanza in quanto strumento indispensabile per attuare gli interventi atti a contenere i rischi sanitari ed ambientali derivanti dall'amianto.
Allo stato attuale delle conoscenze l'entità del rischio per la popolazione è legato principalmente al livello di esposizione alle fibre di amianto rilasciate per degrado dei manufatti che le contengono e dai prodotti utilizzati nelle varie attività produttive.
Il presente elaborato, pertanto, si configura prioritariamente come strumento tecnico-operativo attraverso il quale la regione persegue la finalità della prevenzione dei rischi sanitari ed ambientali connessi all'amianto, nel rispetto delle norme nazionali sulla materia.
In quest'ottica esso realizza molteplici obiettivi indicati nella legge n. 257/1992 e nel D.P.R. 8 agosto 1994, rilevando tutte le situazioni in cui l'amianto può rappresentare un fattore di rischio per l'uomo e l'ambiente ed attivando contemporaneamente l'attività di controllo territoriale.
Sulla base di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 della legge n. 257/1992 e dal D.P.R. 8 agosto 1994, le Linee di Piano regionale in questione, tenendo conto della realtà regionale veneta, si articolano nelle seguenti attività:
1) censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive, delle imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica, e rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto nei casi di cui all'art. 8 comma 1 lettere b-c-f D.P.R. 8 agosto 1994 e nei mezzi di trasporto;
2) censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile e rilevazione delle situazioni di pericolo di cui all'art. 8 comma 1 lettere, d) ed e) del D.P.R. n. 818/1994;
3) predisposizione di linee di indirizzo per il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;
4) individuazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti di amianto e dei relativi siti di smaltimento;
5) attivazione di corsi di formazione professionale: per dirigenti ed addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica; per il personale delle ULSS, dell'ARPAV, delle province;
6) realizzazione di una rete di strutture laboratoristiche regionali, per il campionamento ed analisi dell'amianto.
Per la realizzazione delle citate Linee di Piano regionale la Giunta regionale individua nel Dipartimento igiene pubblica, dell'Assessorato regionale alla sanità, la struttura regionale di Coordinamento dell'attività dei Dipartimenti regionali interessati, degli Enti locali (province, comuni), delle Aziende ULSS coinvolte e della costituenda Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).
Al fine di ottimizzare la successiva gestione delle presenti Linee di Piano regionale, saranno individuati Gruppi tecnici provinciali costituiti da rappresentanti dei Dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS, delle strutture laboratoristiche dell'ARPAV nonchè, rappresentanti delle province.
1. Censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive, delle imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica e rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto nei casi di cui all'art. 8 comma lettere b - c - f D.P.R. 8 agosto 1994 e nei mezzi di trasporto
1.1 Censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive (art. 3 D.P.R. 8 agosto 1994)
Finalità:
- Controllo delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.
- Conoscenza delle possibili situazioni di esposizione pregressa ad amianto anche a fini epidemiologici.
- Controllo delle condizioni di eventuale inquinamento ambientale.
- Controllo del rispetto della legge n. 257/1992.
Per rispondere a queste finalità il censimento dovrà riguardare:
- le imprese che hanno utilizzato amianto o materiali contenenti amianto come materia prima per la produzione di manufatti, o come materiale d'uso nelle attività lavorative, ovvero come materiale coibente nel caso di impiego esteso.
- Le imprese che utilizzano scorte di materiali contenenti amianto acquistati prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992.
- Le imprese che eseguono la rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto nella normale attività lavorativa, non a scopo di bonifica.
- Le imprese che chiedono ai sensi dell'art. 14 della legge n. 257/1992 le agevolazioni per la riconversione produttiva (legge n. 46/1982).
Le fonti di dati per la realizzazione del censimento saranno le seguenti:
- Elenco delle imprese che corrispondono, o hanno corrisposto in passato, il premio assicurativo per la voce "Silicosi ed asbestosi", da reperire presso l'INAIL.
- Relazioni annuali ai sensi dell'art. 9 della legge n. 257/1992, disponibili presso le aziende ULSS.
- Piani di lavoro per rimozione di materiali contenenti amianto ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 277/1991, disponibili presso le aziende ULSS.
- Elenchi di ditte appartenenti a categorie ISTAT per le quali si può presumere che vi sia o vi sia stato un utilizzo di materiali contenenti amianto.
Prioritariamente verranno censite le aziende con attività produttive caratterizzate da un esteso utilizzo di materiali contenenti amianto comprese nei seguenti codici ISTAT tratti dall'allegato B del D.P.R. 8 agosto 1994:
- 10 Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas vapore ed acqua calda.
- 17 Industria della raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua.
- 140 Industria petrolifera.
- 221 Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A.) escluse le cookerie annesse a stabilimenti siderurgici.
- 222 Fabbricazione di tubi in acciaio.
- 224.1 Produzione metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima trasformazione metalli non ferrosi; laminazione, stiratura, trafilatura, estrusione ed altre lavorazioni.
- 240 Produzione di prodotti in ceramica.
- 241 Produzione di materiali da costruzione in laterizio.
- 242 Produzione di cemento, calce e gesso.
- 243.1 Fabbricazioni di prodotti in amianto cemento.
- 243.2 Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di modellati, di mattoni ed altri prodotti silico-calcerei, di prodotti in pomice-cemento.
- 244 Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli art. di amianto-cemento).
- 247 Industria del vetro.
- 251 Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati da successive trasformazioni).
- 256 Produzione di altri prodotti chimici principalmente destinati all'industria e all'agricoltura.
- 257 Produzione di prodotti farmaceutici.
- 311 Fonderie.
- 328.4 Costruzione ed installazione di forni industriali non elettrici.
- 361 Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi.
- 362.2 Riparazione di materiale ferroviario e tranviario.
- 364 Costruzione e riparazione di aeronavi.
- 411 Industria dei grassi vegetali e animali.
- 417 Industrie delle paste alimentari.
- 419 Industrie della panificazione, pasticceria, biscotti.
- 420 Industria della produzione e raffinazione dello zucchero.
- 421.1 Produzione del cacao, cioccolato e caramelle.
- 423.1 Preparazione del caffè, di succedanei del caffè e del thè.
- 424 Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori.
- 425 Industria del vino.
- 427 Industria della birra e del malto.
- 429.2 Lavorazione e confezione dei tabacchi.
- 439.1 Produzione di feltri battuti (non per cappelli).
- 471 Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone.
- 472 Trasformazione della carta, cartone, fabbricazione degli articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa.
- 481 Industria della gomma.
- 483 Industria dei prodotti delle materie plastiche.
- 491.1 Produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e coniazione.
- 501 Costruzioni edili restauro e manutenzione fabbricati.
- 503 Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari e di distribuzione di gas e di acqua calda.
- 613.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione.
- 710 Ferrovie.
- 721 Metropolitane, tranvie e servizi regolari di autobus.
Sulla base dell'esperienza acquisita si valuterà come estendere il censimento ad altre attività in cui è ragionevole ritenere che via stato o vi sia una esposizione a materiali contenenti amianto.
1.2 Censimento delle imprese di bonifica e smaltimento
Finalità:
- Controllo delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.
- Controllo delle condizioni di eventuale inquinamento ambientale.
- Conoscenza delle possibili situazioni di esposizione pregressa ad amianto anche a fini epidemiologici.
- Controllo del rispetto della legge n. 257/1992 ai fini della presentazione della relazione annuale di cui all'art. 9 della medesima legge.
- Verifica rifiuti prodotti e successiva predisposizione piano smaltimento.
Per rispondere a queste finalità il censimento prenderà in considerazione:
- Dati sulle autorizzazioni agli impianti di smaltimento rifiuti reperibili presso le province.
- Piani di lavoro ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. n. 277/1991.
- Relazioni annuali di cui all'art. 9 legge n. 257/1992.
- Istituendo albo delle imprese di cui all'art. 12 comma 4 legge n. 257/1992.
- Elenco delle imprese che corrispondono, o hanno corrisposto in passato, il premio assicurativo per la voce "Silicosi ed asbestosi", da reperire presso l'INAIL.
Per l'attuazione dei censimenti di cui ai punti, 1.1 e 1.2, alle imprese individuate sulla base delle fonti sopraindicate, verrà inviata a cura delle ULSS competenti per territorio una scheda redatta secondo il modello allegato al D.P.R. 8 agosto 1994.
Le informazioni riportate nelle schede di autonotifica dovranno pervenire per il tramite delle aziende ULSS di appartenenza alle aziende ULSS di riferimento individuate dai gruppi tecnici provinciali, che provvederanno alla loro archiviazione su supporto magnetico appositamente fornito dalla regione.
1.3 Rilevamento delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto nei casi di cui art. 8 comma 1 lettere b-c-f del D.P.R. 8 agosto 1994 e nei mezzi di trasporto
Il censimento riguarderà:
- stabilimenti dismessi di produzione di materiali contenenti amianto;
- aree ed edifici industriali dismessi in cui la contaminazione proviene dalla presenza di amianto o di prodotti che lo contengono;
- materiale accumulato a seguito delle operazioni di bonifica su mezzi di trasporto vari;
- mezzi di trasporto pubblico circolanti su rotaie e su strada, nonchè navi ed aerei.
Il rilevamento verrà realizzato utilizzando:
- le informazioni raccolte con il censimento di cui al punto 1.1.
- Il censimento dei mezzi di trasporto pubblico autoferrotranviari e di navigazione.
- L'attività di vigilanza del personale ispettivo delle aziende ULSS.
Per quanto attiene al censimento dei rotabili delle FF.SS. S.p.A., sarà effettuato secondo le modalità definite nella DGR n. 5607 del 31 ottobre 1995.
2. Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile e rilevazione delle situazioni di pericolo di cui all'art. 8 comma 1 lettere d) ed e) del D.P.R. 8 agosto 1994
2.1 Censimento degli edifici
I piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, che le regioni devono adottare, ai sensi del 1° comma dell'art. 10 della legge n. 257/1992, devono prevedere tra l'altro, ai sensi del punto 1) del 2° comma dello stesso art. 10, "il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti".
Per l'art. 12, comma 5°, della stessa legge, "Presso le Unità sanitarie locali è istituito un Registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto, fioccato o in matrice friabile. I proprietari degli immobili devono comunicare alle Unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma", (amianto libero o floccato e/o in matrice friabile presente negli edifici).
L'art. 12 del D.P.R. 8 agosto 1994, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", stabilisce che:
1. il censimento viene realizzato secondo la procedura indicata nell'art. 12, comma 5°, della legge n. 257/1992.
2. Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire i seguenti elementi informativi:
Sez. 1) dati relativi al proprietario dell'edificio;
Sez. 2) dati relativi all'edificio;
Sez. 3) dati relativi ai materiali contenenti amianto.
4. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unità abitative private, per le quali, ove ne ricorrano i presupposti (amianto libero o floccato e/o in matrice friabile), i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso sulla base dello schema di cui al comma 3 lettera b), art. 12, D.P.R. 8 agosto 1994. L'art. 8 del D.P.R. 8 agosto 1994 stabilisce inoltre che:
- "1. I Piani regionali, identificando una scala di priorità, prevedono controlli periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo: e) edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato".
In tutti i comuni della regione è necessario pertanto procedere al censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, secondo le modalità e le priorità indicate dalle norme sopra richiamate.
Prioritariamente saranno censiti:
- edifici pubblici;
- locali aperti al pubblico;
- locali ad utilizzazione collettiva;
- blocchi di appartamenti.
Esempi:
alberghi; assicurazioni; banche; biblioteche; edifici residenziali plurifamiliari (di proprietà pubblica o privata); edifici militari; caserme e strutture militari; centri ricreativi, culturali; cinema, teatri; discoteche, night clubs; distribuzione commerciale; locali per attività di pubblico trasporto (aeroporti, ferrovie, autolinee, stazioni marittime e lacustri, stazioni trasporti a fune); luoghi di culto; musei; ospedali e strutture sanitarie pubbliche e private; palestre pubbliche e private; piscine pubbliche e private aperte al pubblico; pensionati (case di riposo e case dello studente); ristorazione collettiva; scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; stabilimenti termali; uffici aperti al pubblico; uffici della pubblica amministrazione; altro.
Sono esclusi in questa fase del censimento, gli edifici e/o loro annessi nonchè tutte le tipologie edilizie nelle quali l'amianto sia presente in matrici compatte cementizie o plastiche, come per esempio, il cemento/amianto e il vinil/amianto. Questi manufatti dovranno tuttavia essere sottoposti dai proprietari a controlli periodici, manutenzioni e bonifiche, in relazione al loro stato di conservazione, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 277/1991 e dal decreto del Ministro della sanità del 6 settembre 1994.
Al fine di consentire al personale degli uffici tecnici comunali di fornire al cittadino le informazioni più puntuali sul censimento di cui trattasi e sulle problematiche connesse dovrà essere garantito, da parte dei servizi del dipartimento di prevenzione delle aziende ULSS, nella mora della costituzione dell'ARPAV, il necessario supporto tecnico e informativo.
Nelle more della costituzione dell'ARPAV, i competenti servizi dei Dipartimenti delle aziende ULSS sulla base dei dati pervenuti eseguiranno prioritariamente, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) del D.P.R. 8 agosto 1994, controlli negli edifici e nelle strutture in cui risulterà presente amianto spruzzato.
2.2. Capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento
I proprietari dei capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto-cemento dovranno eseguire il rilevamento utilizzando le schede allegate al D.M.S. 6 settembre 1994.
I dati derivanti dal censimento dovranno essere trasmessi ai Dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS.
I dati rilevati dai censimenti di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 dovranno pervenire per il tramite della aziende ULSS di appartenenza alle aziende ULSS di riferimento, individuate dai Gruppi tecnici provinciali che provvederanno alla loro archiviazione su supporto magnetico, appositamente fornito dalla regione.
3. Predisposizione di linee di indirizzo per il controllo di condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro
3.1 Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro
Utilizzando i dati del censimento delle imprese, identificate e quantificate le attività nelle quali è presente rischio da amianto per i lavoratori.
Le priorità di intervento sono costituite da:
- imprese che svolgono o che hanno svolto in passato attività di bonifica, rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto;
- aziende che hanno utilizzato in passato amianto o materiali che lo contengono come materia prima;
- imprese che possono effettuare attività a rischio, con particolare riferimento a:
- manutenzione di impianti termici e di climatizzazione;
- impermeabilizzazione coperture;
- imprese edili in genere;
- aziende con utilizzo e conseguente manutenzione di forni industriali;
- cantieri navali.
I soggetti preposti alla vigilanza in questione sono i Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) delle aziende ULSS.
La vigilanza riguarderà la verifica dell'attuazione degli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 277/1991, e successive norme emanate in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Le modalità di effettuazione della vigilanza devono uniformarsi ai criteri previsti con particolare riferimento a:
- valutazione del rischio e delle esposizioni professionali;
- informazione dei lavoratori;
- misure tecniche, organizzative, procedurali e misure igieniche finalizzate alla riduzione dell'esposizione dei lavoratori;
- controllo sanitario sia riguardo ai lavoratori attualmente esposti che agli ex esposti;
- registrazione delle esposizioni dei lavoratori, dei dati sanitari degli esposti e delle patologie amianto correlate.
Sulla base dei dati già in possesso e sulla base dei dati che emergeranno dal censimento, ogni Servizio attuerà interventi di prevenzione e di vigilanza tramite:
- analisi delle comunicazioni annuali ex art. 9 L. n. 257/1992;
- indagini di comparto;
- campagne informative e interventi di formazione diretti ai lavoratori interessati.
3.2 Valutazione preventiva dei piani di lavoro concernenti gli interventi di bonifica di amianto, presentati ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 277/1991 e vigilanza sulla esecuzione degli interventi stessi (D.P.R. 8 agosto 1994 art. 7 comma 1b)
Il soggetto della vigilanza è il Dipartimento di prevenzione delle aziende ULSS.
I piani di lavoro devono prevedere le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente, secondo i criteri stabiliti dal D.M.S. 6 settembre 1994.
Riguardo alla rimozione di lastre o di altri manufatti contenenti amianto in matrice compatta, si rimanda alla D.G.R. n. 5607 del 31 ottobre 1995.
La vigilanza sarà espletata tramite sopralluoghi, nei cantieri di bonifica dei materiali friabili e nelle fasi di collaudo-cantiere e di restituzione post bonifica.
Le operazioni inerenti la restituibilità vengono effettuate dal personale delle aziende ULSS, opportunamente protetto.
Le analisi delle polveri aerodisperse vengono effettuate presso le strutture laboratoristiche regionali di cui al punto 6 del presente allegato.
3.3 Valutazione dei rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture ed impianti ed al rilascio di opportune prescrizioni ai datori di lavoro (D.P.R. 8 agosto 1994 art. 7, comma 1c)
Saranno prioritariamente valutati i rischi negli edifici e negli impianti industriali con presenza di amianto in matrice friabile.
In tali situazioni devono essere sempre attuati interventi di bonifica: la scelta del metodo (rimozione, incapsulamento, confinamento) verrà effettuata caso per caso, valutandone vantaggi e svantaggi in rapporto alla specifica situazione, secondo le indicazioni del D.M.S. 6 settembre 1994, con particolare riferimento a:
- tipo e condizioni di conservazione dei materiali,
- accessibilità agli occupanti dell'edificio ed agli addetti alla manutenzione;
- concentrazione di fibre aerodisperse (ottenuta tramite microscopia elettronica a scansione) negli ambienti interessati;
- fattori che possono determinare un futuro degrado.
Nel caso in cui il metodo di bonifica adottato sia diverso dalla rimozione, deve essere attuato il programma di controllo previsto dal citato D.M.S.
La valutazione ed il controllo del rischio da amianto legato alla presenza di coibentazioni sui rotabili ferroviari, sarà effettuata secondo le indicazioni contenute nel D.M.S. 26 ottobre 1995 e nella D.G.R. n. 5607 del 31 ottobre 1995.
Le aree industriali dismesse con elevata diffusione di materiali contenenti amianto, per lo stato di abbandono e di degrado, possono essere fonte di inquinamento ambientale.
Pertanto, il Dipartimento di prevenzione, acquisiti i dati di censimento attuerà un programma di vigilanza che, considerando anche quanto previsto dal D.M.S. 14 maggio 1996, preveda preliminarmente:
- la verifica della presenza di materiali in matrice friabile;
- la verifica dello stato di conservazione dei materiali in matrice compatta, con particolare riferimento alle lastre di cemento-amianto;
- le prescrizioni da impartire ai proprietari degli immobili per gli interventi di bonifica.
Per le strutture previste dalla Circolare del Ministero della sanità n. 45/1986 (scuole, ospedali, ecc.) con presenza di estese quantità di materiale contendente amianto in matrice compatta (per es. coibentazioni in cemento amianto di tubazioni ed impianti termici), il programma di controllo, previsto dal già citato D.M.S. 6 settembre 1994, dovrà contenere i seguenti punti:
- nomina di un responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività di manutenzione dei materiali pericolosi;
- informazione e formazione dei lavoratori addetti alla manutenzione;
- procedure di sicurezza nel caso di interventi manutentivi sui materiali in questione;
- presentazione del piano di lavoro ex art. 34 in caso di rimozione.
4. Individuazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti di amianto e dei relativi siti di smaltimento
(Omissis)
5. Attivazione di corsi di formazione professionale: per dirigenti ed addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica; per il personale delle aziende ULSS della costituenda ARPAV, e delle province
(Omissis)
6. Realizzazione di una rete, di strutture laboratoristiche regionali, per il campionamento ed analisi dell'amianto
(Omissis)