Delibera Giunta Regionale CAMPANIA
29 ottobre 1998, n. 7875
Adempimenti previsti dalla delibera di G.R. n. 1078 del 14 marzo 1997 -
Costituzione U.O.R.A.
(Bollettino Ufficiale
Regione 7 dicembre 1998, n. 68)
(Omissis)
Premesso
Che in adempimento dell'art. 10, comma 1, della legge n. 257 del 27 marzo 1992
avente ad oggetto "Norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto" che
prevede l'adozione da parte delle regioni di Piani di protezione dell'ambiente,
di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto, ed in armonia con Il D.P.R. 8 agosto 1994, con
il quale è stato emanato l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per
l'adozione dei suddetti Piani, la Giunta regionale con delibera n. 1078 del 14
marzo 1997 ha approvato le linee-guida per la redazione del succitato Piano;
Che con delibera di G.R. n. 8082 del 18 ottobre 1996, la Giunta regionale ha
affidato al Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Università degli studi di
Napoli l'incarico della redazione del Piano in parola;
Che le sunnominate linee-guida, per il coordinamento delle attività previste per
la redazione, per l'attuazione e per la gestione del Piano di cui sopra,
prevedono la costituzione di apposita struttura, denominata "Unità operativa
regionale amianto - U.O.R.A." formata da cinque dirigenti e/o funzionari del
Settore tutela dell'ambiente e cinque dirigenti e/o funzionari del Settore
prevenzione e assistenza sanitaria;
Considerato
Che nelle more dell'approvazione di apposita legge regionale sull'amianto che
preveda la creazione di apposita struttura e/o l'istituzione di apposito ufficio
che opererà presso il Servizio 02 del Settore tutela dell'ambiente sotto la
diretta responsabilità di un dirigente;
Che il personale impegnato nella suddetta U.O.R.A. debba possedere la
professionalità nella materia da trattare;
Che il personale non dirigente impegnato nella unità operativa in questione
esplicherà la sua attività anche al di fuori dell'orario di servizio per
evidenti ragioni operative collegate alla disponibilità dei partners scientifici
del CNR e dell'Università degli studi di Napoli;
Che alle eventuali prestazioni al di fuori dell'orario di servizio si può far
fronte, anche con la disponibilità del fondo interno di cui all'art. 18, comma
1, legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Che è necessario ed urgente costituire la soprannominata struttura;
Che alla costituzione della struttura in narrativa provvederanno, di concerto
tra loro, gli Assessori all'ambiente e al personale;
Preso atto
Che i compiti cui dovrà far fronte la succitata struttura sono quelli previsti e
dettagliati nelle sunnominate "linee-guida";
Vista
- La legge 27 marzo 1992, n. 257;
- Il D.P.R. 8 agosto 1994;
- La delibera di G.R. n. 8082 del 18 ottobre 1996;
- La delibera di G.R. n. 1078 del 14 marzo 1997;
Propone, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi,
Delibera:
Per motivi di cui alle premesse si intendono integralmente riportati e
trascritti:
- di costituire, per il coordinamento delle attività previste per la redazione,
per l'attuazione e per la gestione del Piano regionale di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, apposita struttura, denominata
"Unità operativa regionale amianto (U.O.R.A.)" formata da cinque dirigenti e/o
funzionari del Settore tutela dell'ambiente e cinque dirigenti e/o funzionari
del Settore prevenzione e assistenza sanitaria così come previsto dalla delibera
di G.R. n. 1078 del 14 marzo 1997;
- di affidare le funzioni di coordinamento dell'Unità regionale ai sensi
dell'art. 9 della L.R. n. 11/1991 e per gli effetti dell'art. 38 della L.R. n.
12/1991, al dirigente del Servizio 02 del Settore tutela dell'ambiente;
- di affidare la sovrintendenza della predetta Unità operativa regionale amianto
all'Assessore all'ecologia, tutela dell'ambiente e ciclo integrato delle acque;
- di demandare agli Assessori all'ambiente e al personale, di concerto, di
formalizzare, con atto monocratico, la costituzione della predetta U.O.R.A.;
- di fissare il termine di durata della predetta U.O.R.A. in mesi 24
(ventiquattro) a decorrere dalla data di insediamento;
- di disporre per il funzionamento dell'Unità di cui innanzi l'utilizzazione del
fondo interno di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive
modifiche ed integrazioni;
- di inviare il presente atto, ad esecutività conseguite, ai Settori: Tutela
dell'ambiente, Assistenza ed igiene sanitaria e Trattamento economico, per gli
adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente atto sul B.U.R.C.;
- di non inviare la presente deliberazione alla CCARC ai sensi della legge n.
127/1997, art. 17, commi 31 e 32.