Delibera Consiglio Regionale LIGURIA 3 giugno 1997, n. 36
Modifica dei termini previsti all'allegato IV alla deliberazione consiliare n. 105 del 20 dicembre 1996

(Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257)
(Bollettino Ufficiale Regione 23 luglio 1997, n. 30)

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 


Richiamata la propria deliberazione n. 105 del 20 dicembre 1996 (Piano di protezione nell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257);
Visti in particolare l'articolo 3 e l'allegato IV del piano regionale, parte integrante della deliberazione di cui sopra;
Considerato che l'attuazione del Piano in argomento, nei termini fissati dal già citato articolo 3 ed allegato IV, presupponeva:
- l'adozione, sul territorio regionale, di opportuni provvedimenti conseguenti all'emanazione dei decreti ministeriali previsti da vari articoli della legge n. 275/1992 non ancora licenziati dai competenti Ministeri;
- la trasformazione dell'allegato IV al Piano regionale allegato alla deliberazione consiliare n. 105/1996 quale bozza di direttiva regionale in direttiva regionale applicativa del D.P.R. 8 agosto 1994;
- la definizione di norme procedurali regionali opportune per l'idonea effettuazione degli interventi su manufatti contenenti amianto;
- l'individuazione delle possibili soluzioni applicabili per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto nelle discariche di seconda categoria A e B.
- la formalizzazione delle procedure - già allo studio delle competenti strutture regionali - per la concessione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di laboratorio contenute nel decreto del Ministero della sanità 14 maggio 1996 - allegato 5 (requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto) e la relativa informazione;
- l'opportuna integrazione al tariffario regionale esistente con le tariffe riguardanti le prestazioni di accertamento sui manufatti contenenti amianto o con presunzione d'amianto, le relative analisi di laboratorio ed il successivo avvio della campionatura allo smaltimento;
- l'altrettanto opportuna esplicita indicazione della normativa regionale di riferimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle legge e conseguenti al mancato rispetto dei termini contenuti nel Piano cui ci si riferisce;
- l'informazione della popolazione circa gli obblighi ad essa derivanti dall'applicazione delle norme in questione anche tramite la diffusione di comunicati stampa ed affissioni murali, provvedendo a ciò anche con la collaborazione dei comuni della regione;
- l'individuazione delle risorse finanziarie ed il conseguente impegno delle medesime per il raggiungimento dell'obiettivo dell'informazione alla popolazione, giusto l'articolo 3 del Piano;
Tenuto conto che, nelle more dell'emanazione da parte del Ministro della sanità di apposita circolare finalizzata all'Organizzazione dei programmi di controllo di qualità di cui all'allegato 5 del decreto del Ministero della sanità 14 maggio 1996, l'esercizio di attività di laboratorio rientra tra quelle di cui all'articolo 21 della legge 6 giugno 1991, n. 8;
Tenuto conto che gli adempimenti di cui sopra hanno richiesto e stanno tuttora richiedendo approfondimenti di carattere normativo e procedurale emersi nella fase di estensione dei medesimi e non ipotizzabili in precedenza trattandosi di materia nuova, molto specifica e delicata per le indubbie rilevanti connessioni che la medesima presenta in tema di salute pubblica oltre che di ambiente;
Tenuto conto altresì che per poter porre i comuni in condizione di fornire l'adeguata informativa nei modi dovuti si rende necessario procedere ad una preventiva definizione delle informazioni da divulgare in modo che le medesime siano omogenee sull'intero territorio regionale;
Preso atto che quanto sopra esposto risulta essere essenziale ed antecedente all'attuazione del previsto censimento obbligatorio dei materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;
Preso atto inoltre della necessità di fissare nuovi termini di scadenza degli adempimenti obbligatori per i proprietari di immobili e/o i responsabili delle attività che si svolgono in edifici o impianti nei quali siano presenti materiali contenenti amianto rispetto alla data del 31 maggio 1997 propedeutici all'attuazione del censimento sopra citato;
Ritenuto che per il conseguimento di quanto sopra possa essere ritenuta attendibile la scadenza del 31 dicembre 1997;
Avuto riguardo al fatto che allorquando, da parte dello Stato, fossero concessi contributi a favore della regione per la realizzazione del "Piano regionale di cui all'articolo 10 della legge n. 257/1992", la stessa provvederà a determinare i criteri per il loro utilizzo sulla base delle priorità previste all'articolo 9 del Piano medesimo;
Valutato opportuno, al fine di snellire le procedure e contenere le tempistiche necessarie al conseguimento delle finalità sopra rappresentate, attribuire alla Giunta regionale la competenza per l'emanazione dei successivi provvedimenti esecutivi per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale di che trattasi, riservandosi la competenza in ordine all'introduzione di eventuali modifiche al Piano stesso;
Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 23 maggio 1997, preventivamente esaminata dalle Commissioni consiliari II e IV, competenti per materia, ai sensi degli articoli 28, dello Statuto e 23, 1° comma del Regolamento interno, nella seduta del 29 maggio 1997;
Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla Giunta in sede di discussione in aula;
Delibera:
1) di considerare inefficace per le motivazioni esposte in premessa riguardanti gli adempimenti e le incombenze in via di attuazione per ottemperare a quanto contenuto all'articolo 3 ed all'allegato IV del Piano regionale previsto dall'articolo 10 della legge n. 257/1992, la scadenza del 31 maggio 1997 indicata nel già citato allegato IV del Piano regionale approvato con deliberazione consiliare n. 105 del 20 dicembre 1996, riguardante gli obblighi per i proprietari di immobili e/o i responsabili delle attività che si svolgono in edifici o impianti nei quali siano presenti materiali contenenti amianto;
2) di fissare, come nuova scadenza per gli adempimenti di cui al precedente punto, la data del 31 dicembre 1997;
3) di prendere atto che l'esercizio delle attività di laboratorio connesse con il decreto del Ministero della sanità del 14 maggio 1996 (allegato 5) possa avvenire, nelle more della emanazione della circolare del Ministero stesso prevista nel medesimo allegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
4) di dare mandato alla Giunta regionale di stabilire le modalità applicative per lo snellimento delle procedure ed il contenimento delle tempistiche e di procedere all'attuazione dei successivi provvedimenti esecutivi necessari al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale di che trattasi;
5) di dare altresì mandato alla Giunta regionale di provvedere - nel rispetto dei principi enunciati nel predetto allegato IV al Piano regionale di cui trattasi - all'adozione di specifiche direttive regionali applicative del D.P.R. 8 agosto 1994;
6) di dare ulteriore mandato alla Giunta regionale di provvedere, qualora da parte dello Stato fossero concessi contributi a favore della regione per la realizzazione del Piano regionale di cui all'articolo 10 della legge n. 257/1992, a determinare i criteri per il loro utilizzo sulla base delle priorità previste all'articolo 9 del Piano stesso;
7) di riservarsi la competenza in ordine all'introduzione di eventuali modifiche ai contenuti del Piano regionale approvato con deliberazione consiliare 20 dicembre 1996, n. 105.