Delibera
Consiglio Regionale LIGURIA
3 giugno 1997, n. 36
Modifica dei termini previsti
all'allegato IV alla deliberazione consiliare n. 105 del 20 dicembre 1996
(Piano
di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica
ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10
della legge 27 marzo 1992, n. 257)
(Bollettino Ufficiale
Regione 23 luglio 1997, n. 30)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Richiamata la propria deliberazione n. 105 del 20 dicembre 1996 (Piano di
protezione nell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai
fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10
della legge 27 marzo 1992, n. 257);
Visti in particolare l'articolo 3 e l'allegato IV del piano regionale, parte
integrante della deliberazione di cui sopra;
Considerato che l'attuazione del Piano in argomento, nei termini fissati dal già
citato articolo 3 ed allegato IV, presupponeva:
- l'adozione, sul territorio regionale, di opportuni provvedimenti conseguenti
all'emanazione dei decreti ministeriali previsti da vari articoli della legge n.
275/1992 non ancora licenziati dai competenti Ministeri;
- la trasformazione dell'allegato IV al Piano regionale allegato alla
deliberazione consiliare n. 105/1996 quale bozza di direttiva regionale in
direttiva regionale applicativa del D.P.R. 8 agosto 1994;
- la definizione di norme procedurali regionali opportune per l'idonea
effettuazione degli interventi su manufatti contenenti amianto;
- l'individuazione delle possibili soluzioni applicabili per lo smaltimento dei
rifiuti contenenti amianto nelle discariche di seconda categoria A e B.
- la formalizzazione delle procedure - già allo studio delle competenti
strutture regionali - per la concessione delle autorizzazioni all'esercizio
delle attività di laboratorio contenute nel decreto del Ministero della sanità
14 maggio 1996 - allegato 5 (requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati
che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto) e la relativa
informazione;
- l'opportuna integrazione al tariffario regionale esistente con le tariffe
riguardanti le prestazioni di accertamento sui manufatti contenenti amianto o
con presunzione d'amianto, le relative analisi di laboratorio ed il successivo
avvio della campionatura allo smaltimento;
- l'altrettanto opportuna esplicita indicazione della normativa regionale di
riferimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle
legge e conseguenti al mancato rispetto dei termini contenuti nel Piano cui ci
si riferisce;
- l'informazione della popolazione circa gli obblighi ad essa derivanti
dall'applicazione delle norme in questione anche tramite la diffusione di
comunicati stampa ed affissioni murali, provvedendo a ciò anche con la
collaborazione dei comuni della regione;
- l'individuazione delle risorse finanziarie ed il conseguente impegno delle
medesime per il raggiungimento dell'obiettivo dell'informazione alla
popolazione, giusto l'articolo 3 del Piano;
Tenuto conto che, nelle more dell'emanazione da parte del Ministro della sanità
di apposita circolare finalizzata all'Organizzazione dei programmi di controllo
di qualità di cui all'allegato 5 del decreto del Ministero della sanità 14
maggio 1996, l'esercizio di attività di laboratorio rientra tra quelle di cui
all'articolo 21 della legge 6 giugno 1991, n. 8;
Tenuto conto che gli adempimenti di cui sopra hanno richiesto e stanno tuttora
richiedendo approfondimenti di carattere normativo e procedurale emersi nella
fase di estensione dei medesimi e non ipotizzabili in precedenza trattandosi di
materia nuova, molto specifica e delicata per le indubbie rilevanti connessioni
che la medesima presenta in tema di salute pubblica oltre che di ambiente;
Tenuto conto altresì che per poter porre i comuni in condizione di fornire
l'adeguata informativa nei modi dovuti si rende necessario procedere ad una
preventiva definizione delle informazioni da divulgare in modo che le medesime
siano omogenee sull'intero territorio regionale;
Preso atto che quanto sopra esposto risulta essere essenziale ed antecedente
all'attuazione del previsto censimento obbligatorio dei materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile;
Preso atto inoltre della necessità di fissare nuovi termini di scadenza degli
adempimenti obbligatori per i proprietari di immobili e/o i responsabili delle
attività che si svolgono in edifici o impianti nei quali siano presenti
materiali contenenti amianto rispetto alla data del 31 maggio 1997 propedeutici
all'attuazione del censimento sopra citato;
Ritenuto che per il conseguimento di quanto sopra possa essere ritenuta
attendibile la scadenza del 31 dicembre 1997;
Avuto riguardo al fatto che allorquando, da parte dello Stato, fossero concessi
contributi a favore della regione per la realizzazione del "Piano regionale di
cui all'articolo 10 della legge n. 257/1992", la stessa provvederà a determinare
i criteri per il loro utilizzo sulla base delle priorità previste all'articolo 9
del Piano medesimo;
Valutato opportuno, al fine di snellire le procedure e contenere le tempistiche
necessarie al conseguimento delle finalità sopra rappresentate, attribuire alla
Giunta regionale la competenza per l'emanazione dei successivi provvedimenti
esecutivi per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale di
che trattasi, riservandosi la competenza in ordine all'introduzione di eventuali
modifiche al Piano stesso;
Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 23 maggio
1997, preventivamente esaminata dalle Commissioni consiliari II e IV, competenti
per materia, ai sensi degli articoli 28, dello Statuto e 23, 1° comma del
Regolamento interno, nella seduta del 29 maggio 1997;
Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla Giunta in sede di
discussione in aula;
Delibera:
1) di considerare inefficace per le motivazioni esposte in premessa riguardanti
gli adempimenti e le incombenze in via di attuazione per ottemperare a quanto
contenuto all'articolo 3 ed all'allegato IV del Piano regionale previsto
dall'articolo 10 della legge n. 257/1992, la scadenza del 31 maggio 1997
indicata nel già citato allegato IV del Piano regionale approvato con
deliberazione consiliare n. 105 del 20 dicembre 1996, riguardante gli obblighi
per i proprietari di immobili e/o i responsabili delle attività che si svolgono
in edifici o impianti nei quali siano presenti materiali contenenti amianto;
2) di fissare, come nuova scadenza per gli adempimenti di cui al precedente
punto, la data del 31 dicembre 1997;
3) di prendere atto che l'esercizio delle attività di laboratorio connesse con
il decreto del Ministero della sanità del 14 maggio 1996 (allegato 5) possa
avvenire, nelle more della emanazione della circolare del Ministero stesso
prevista nel medesimo allegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 21
della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 e successive modifiche ed
integrazioni;
4) di dare mandato alla Giunta regionale di stabilire le modalità applicative
per lo snellimento delle procedure ed il contenimento delle tempistiche e di
procedere all'attuazione dei successivi provvedimenti esecutivi necessari al
conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale di che trattasi;
5) di dare altresì mandato alla Giunta regionale di provvedere - nel rispetto
dei principi enunciati nel predetto allegato IV al Piano regionale di cui
trattasi - all'adozione di specifiche direttive regionali applicative del D.P.R.
8 agosto 1994;
6) di dare ulteriore mandato alla Giunta regionale di provvedere, qualora da
parte dello Stato fossero concessi contributi a favore della regione per la
realizzazione del Piano regionale di cui all'articolo 10 della legge n.
257/1992, a determinare i criteri per il loro utilizzo sulla base delle priorità
previste all'articolo 9 del Piano stesso;
7) di riservarsi la competenza in ordine all'introduzione di eventuali modifiche
ai contenuti del Piano regionale approvato con deliberazione consiliare 20
dicembre 1996, n. 105.