DECRETO 27 ottobre 2004

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17-12-2004)

 

 

 

 

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

Visto  l'art.  13,  comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo  modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271,   che   prevede,  per  i  lavoratori  che  siano  stati  esposti all'amianto  per  un  periodo  superiore  a  dieci anni, che l'intero periodo  soggetto  all'assicurazione  obbligatoria contro le malattie professionali   derivanti   dall'esposizione   all'amianto,   gestita dall'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro   (INAIL),   sia   moltiplicato,  ai  fini  delle  prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;

  Visto  l'art.  47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato  in  sede  di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,   recante   benefici   previdenziali   ai   lavoratori   esposti all'amianto, che modifica la disciplina dettata dalla citata legge n. 257 del 1992;

Considerato  che  il  citato  art.  47,  superando  la  preclusione presente  nella  previgente  disciplina,  estende  ai  lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio consistente   nella   rivalutazione   del   periodo   di  esposizione all'amianto  ai  fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per  la  presentazione  all'INAIL  della  domanda  di  rilascio della certificazione di esposizione all'amianto;

Visto,   in  particolare,  il  comma  6  dell'art.  47  del  citato decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  la  definizione delle modalita' di attuazione;

Visto,  inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  recante  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;

Ritenuta  l'opportunita'  di  delineare un efficace raccordo tra le citate  disposizioni,  ai  fini  della  razionale  operativita' delle modalita' di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli enti   previdenziali  che  erogano  le  prestazioni  e  dell'istituto assicuratore  cui  spetta  la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante l'esposizione qualificata all'amianto;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1.  I  lavoratori  che,  alla  data  del 2 ottobre 2003, sono stati esposti    all'amianto    per   periodi   lavorativi   non   soggetti all'assicurazione  obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie  professionali  gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali  derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalita' stabilite dal presente decreto.

2.  Ai  lavoratori  che  sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi   soggetti   all'assicurazione   obbligatoria  contro  gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che  abbiano  gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8,  della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica  la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano gia' provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda  di  cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 2.

 

1.  Per  i  lavoratori  di  cui all'art. 1, comma 1, che sono stati occupati,  per  un  periodo  non inferiore a dieci anni, in attivita' lavorative  comportanti  esposizione  all'amianto,  in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore  al  giorno,  e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai  contratti  collettivi  nazionali  di lavoro, l'intero periodo di esposizione  all'amianto  e'  moltiplicato,  unicamente ai fini della determinazione  dell'importo  della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.

2.  Per attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:

a) coltivazione,    estrazione    o   trattamento   di   minerali amiantiferi;

b) produzione di manufatti contenenti amianto;

c)   fornitura   a   misura,   preparazione,   posa  in  opera  o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;

d) coibentazione  con  amianto,  decoibentazione  o  bonifica  da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;

e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;

f) movimentazione,  manipolazione  ed  utilizzo  di  amianto o di manufatti  contenenti  amianto;  distruzione,  sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;

g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

3.  Per  periodo  di esposizione si intende il periodo di attivita' effettivamente svolta.

 

Art. 3.

Procedura

1.  La  sussistenza  e  la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.

2.  La  domanda  di  certificazione  dell'esposizione  all'amianto, predisposta  secondo  lo  schema  di  cui all'allegato 1, deve essere presentata  alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  a  pena  di decadenza dal diritto ai benefici  pensionistici  di  cui  all'art.  2,  comma  1. Per data di presentazione  della  domanda  si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.

I  lavoratori  di  cui all'art. 1, comma 1, che hanno gia' presentato domanda  di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.

3.   L'avvio   del   procedimento  di  accertamento  dell'INAIL  e' subordinato  alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del  curriculum  lavorativo,  predisposto  secondo  lo  schema di cui all'allegato  2,  rilasciato  dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione,  in  modo  diretto  ed abituale, ad una delle attivita' lavorative   di   cui  al  medesimo  art.  2,  comma  2,  comportanti l'esposizione all'amianto.

4.  Le  controversie  relative  al  rilascio  ed  al  contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.

5.  Nel  caso  di  aziende  cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3  e'  rilasciato  dalla  direzione  provinciale  del  lavoro, previe apposite indagini.

6.  Ai  fini  dell'accertamento  dell'esposizione  all'amianto,  il datore  di  lavoro e' tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti    ritenuti   utili   dall'Istituto   stesso.   Nel   corso dell'accertamento,  l'INAIL  esegue  i  sopralluoghi  ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.

7.  Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle   indagini  mirate  di  igiene  industriale,  di  quelli  della letteratura  scientifica,  delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni  di  lavoro  con caratteristiche analoghe, nonche' di ogni altra  documentazione  e  conoscenza  utile  a  formulare un giudizio sull'esposizione   all'amianto  fondato  su  criteri  di  ragionevole verosimiglianza.

8.   La   certificazione   della   sussistenza   e   della   durata dell'esposizione  all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.

9.  Per  i  lavoratori  di  cui  all'art.  1, comma 2, continuano a trovare  applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto  seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando,  per  coloro i quali non abbiano gia' provveduto, l'obbligo di  presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180  giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10.  Il  lavoratore  in  possesso  della  certificazione rilasciata dall'INAIL  presenta  domanda  di  pensione all'ente previdenziale di appartenenza  che  provvede  a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto.

 

Art. 4.

Disposizioni finali

1. L'anzianita' complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione    dei    benefici    previdenziali   derivanti dall'esposizione all'amianto, non puo' comunque risultare superiore a quaranta  anni,  ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.

2.   Ai   soggetti   destinatari   di  benefici  previdenziali  che comportino,   rispetto   ai  regimi  pensionistici  di  appartenenza, l'anticipazione   dell'accesso   al  pensionamento  ovvero  l'aumento dell'anzianita'  contributiva  e'  data  facolta'  di  optare  tra  i predetti  benefici  e  quelli previsti per l'esposizione all'amianto.

L'opzione  e' esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 27 ottobre 2004

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 

Maroni

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze

 

Siniscalco

 

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282

 

 

Allegato 1 pag. 1

 

Allegato 1 pag. 2

 

Allegato 2