Decreto Legislativo 17/03/1995, n. 114
Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
(G.U. N. 92 Serie Generale Parte Prima del 20.04.1995)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 41, concernente delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987, in materia
di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
concernente, tra l'altro, l'attuazione della direttiva 83/477/CEE in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in
materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio l990, recante linee guida
per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione
dei valori minimi di emissione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990; Vista la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, recante disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del
predetto decreto, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del
13 settembre 1984;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
17 febbraio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo
1995;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per
il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro dei lavori pubblici e
dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro e della sanitą;
Emana il seguente decreto legislativo
Art. 1. - Valore limite delle emissioni in atmosfera
1. La concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera attraverso i condotti
di scarico non deve superare il valore limite di 0,1 mg/m3 (milligrammi di amianto per
metro cubo di aria emessa).
2. Le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento
atmosferico sono definiti nell'allegato A.
3. Limiti diversi, anche in relazione alle operazioni di bonifica, potranno essere
stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo
1992, n. 257.
4. Restano ferme, in quanto non derogate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 2. - Valori limite negli effluenti liquidi
1. Agli effluenti liquidi provenienti dalle attivitą industriali e di bonifica si applica
il limite di 30 g di materia totale in sospensione per m3 di effluente liquido scaricato.
2. Le procedure ed i metodi di analisi per la verifica del rispetto del limite indicato al
comma 1 sono definiti nell'allegato B.
3. Limiti diversi, anche in relazione alla natura dei prodotti contenenti amianto presenti
negli scarichi liquidi, possono essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Art. 3. - Attivita' di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di
materiali contenenti amianto
1. Per l'attivita' di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto
nonche' per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali
comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo della
redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Art. 4. - Raccolta e trasmissione dati
1. Le autorita' competenti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e al
Ministero della sanita' una relazione sulle attivita' svolte per il controllo del rispetto
dei limiti di cui all'art. 1 specificando, per il limite relativo all'inquinamento
atmosferico, il metodo adottato.
2. Il Ministero dell'ambiente predispone una relazione di sintesi dei dati di cui al comma
1 e la trasmette alla Commissione dell'Unione europea.
ALLEGATO A CRITERI DA RISPETTARE NELLA SCELTA DEL METODO DI MISURA PER LE EMISSIONI
NELL'ATMOSFERA. (PUO' ESSERE PRESCELTO UN METODO GRAVIMETRICO O UN METODO DI CONTEGGIO
DELLE FIBRE.)
I. Metodo gravimetrico
1. Il metodo prescelto sara' un metodo gravimetrico in grado di misurare le quantita'
globali di polveri emesse dai condotti di scarico. Si terra' conto della concentrazione di
amianto nella polvere, qualora siano necessarie misurazioni della concentrazione di
amianto della polvere. L'autorita' di controllo decidera' la periodicita' di tali
misurazioni, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e della sua produzione:
inizialmente, tuttavia, si dovra' procedere alle misurazioni almeno ogni sei mesi. I
prelievi devono essere effettuati prima di qualsiasi diluizione del flusso da misurare.
2. Il prelievo deve essere effettuato con una precisione di +40% e un'esattezza di +20%
del valore limite. Il limite di rilevamento deve essere del 20%. Dovranno essere
effettuate almeno due misurazioni alle medesime condizioni, al fine di verificare il
rispetto del valore limite.
3. Condizioni di funzionamento dell'impianto. Le misurazioni saranno valide solamente se
il prelievo verra' effettuato mentre l'impianto funziona in condizioni normali.
4. Scelte del punto di prelievo. Il punto di prelievo dovra' essere situato in modo tale
da presentare condizioni di flusso laminare. Nei limiti del possibile, occorre
accuratamente evitare i tipi di flusso turbolento e tutti gli ostacoli che possano
influenzare negativamente il profilo di flusso.
5. Dispositivi da prevedere per il prelievo. Sui condotti sui quali verra' effettuato il
prelievo verranno praticate le opportune aperture e verranno installate apposite
piattaforme.
6. Misurazioni preliminari da effettuare. Prima di effettuare i prelievi veri e propri
sara' necessario misurare la temperatura, la pressione dell'aria e la velocita' di flusso
nel condotto. La temperatura e la pressione dell'aria saranno misurate sulla linea di
campionamento in condizioni normali di flusso. Qualora le condizioni siano anomale
occorrera' misurare anche la concentrazione di vapore acqueo, per poter apportare le
opportune correzioni ai risultati.
7. Condizioni generali di campionamento. La procedura prevede che un campione di aria
prelevato da un condotto che trasporta le emissioni di amianto sia convogliato attraverso
un filtro e che il contenuto in amianto della polvere trattenuta dal filtro sia misurato.
7.1. Sulla linea di campionamento verra' effettuata una prova di impermeabilita' onde
escludere che eventuali perdite possano causare errori di misurazione. Dopo aver
accuratamente occluso la testa della sonda verra' messa in funzione la pompa di prelievo.
Il livello di perdita non dovra' superare 1% del flusso normale di prelievo.
7.2. Il prelievo avviene in linea di massima in condizioni isocinetiche.
7.3. La durata del prelievo dipendera' dal tipo di procedimento che si intende controllare
e dalla linea di campionamento impiegata. La durata di prelievo deve essere sufficiente ad
assicurare che sia raccolto un congruo quantitativo di materiale per la pesatura. Essa
deve essere rappresentativa dell'intero procedimento controllato.
7.4. Qualora il filtro di prelievo non si trovi nelle immediate vicinanze della testa
della sonda, e' essenziale recuperare le sostanze depositatesi sulla sonda di prelievo.
7.5. Le caratteristiche della testa della sonda ed il numero dei punti di prelievo saranno
stabiliti in funzione dei metodi di prelievo fissati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Caratteristiche del filtro di prelievo.
8.1. Per il metodo gravimetrico sono preferibili filtri in fibre di vetro.
8.2. L'efficacia di filtrazione minima richiesta e' del 99% come precisato con riferimento
al testo DOP in cui e' utilizzato un aereosol con particelle aventi diametro di 0,3 mm.
9. Pesatura.
9.1. La pesatura deve essere effettuata con una bilancia appropriata ad alta precisione.
9.2. Per ottenere la precisione richiesta per la pesatura e' indispensabile effettuare un
condizionamento rigoroso dei filtri prima e dopo il prelievo.
10. Presentazione dei risultati.
Nel presentare i risultati occorrera' fornire, oltre ai dati relativi alle misurazioni ed
ai parametri di temperatura, pressione e flusso uno schema semplice che illustri la
collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei condotti, il volume dei campioni
raccolti e il metodo di calcolo utilizzato per determinare i risultati.
Questi ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di temperatura (273 K) e di
pressione (101,3 KPa).
II. Metodo di conteggio delle fibre
Qualora si ricorra a procedure di conteggio delle fibre, per verificare il rispetto del
valore limite, puo' essere applicato un fattore di conversione di 2 fibre/ml per 0,1 mg/m3
di polvere d'amianto.
Per fibra si intende un qualsiasi oggetto di lunghezza superiore a 5 micron, di larghezza
inferiore a 3 mm, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3/1, che possa essere
contato con un microscopio ottico a contrasto di fase usando il metodo di riferimento
definito dalla normativa comunitaria.
Il metodo di conteggio delle fibre dovra' rispondere ai requisiti seguenti:
1. Il metodo dovra' consentire di misurare la concentrazione di fibre conteggiabili nei
gas emessi. L'autorita' di controllo decidera' la periodicita' di tali misurazioni,
tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e della sua produzione: si dovra'
tuttavia procedere alla misurazione almeno ogni sei mesi. I prelievi devono essere
effettuati prima di qualsiasi diluizione del flusso da misurare.
2. Condizioni di funzionamento dell'impianto. Le misurazioni saranno valide solamente se
il prelievo verra' effettuato mentre l'impianto funziona in condizioni normali.
3. Scelta del punto di prelievo. Il punto di prelievo dovra' essere situato in modo tale
da presentare condizioni di flusso laminare. Nei limiti del possibile, occorre
accuratamente evitare i tipi di flusso turbolento e tutti gli ostacoli che possono
influenzare negativamente il profilo di flusso.
4. Dispositivi da prevedere per il prelievo. Sui condotti sui quali verra' effettuato il
prelievo verranno praticate le opportune aperture e verranno installate apposite
piattaforme.
5. Misurazioni preliminari da effettuare. Prima di effettuare i prelievi veri e propri
sara' necessario misurare la temperatura, la pressione dell'aria e la velocita' di flusso
nel condotto. La temperatura e la pressione dell'aria saranno misurate sulla linea di
campionamento in condizioni normali di flusso. Qualora le condizioni siano anomale
occorrera' misurare anche la concentrazione di vapore acqueo per poter apportare le
opportune correzioni ai risultati.
6. Condizioni generali della procedura di prelievo. La procedura prevede che un campione
di aria prelevato da un condotto che trasporta le emissioni di amianto sia convogliato
attraverso un filtro e che le fibre di amianto conteggiabili contenute nella polvere
trattenuta dal filtro siano misurate.
6.1. Sulla linea di campionamento verra' effettuata una prova di impermeabilita' onde
escludere che eventuali perdite possano causare errori di misurazione. Dopo aver
accuratamente occluso la testa della sonda verra' messa in funzione la pompa di prelievo.
Il livello di perdita non dovra' superare l'1% del flusso normale di prelievo.
6.2. Il prelievo dei gas emessi avviene all'interno del condotto di emissione in
condizioni isocinetiche.
6.3. La durata del prelievo dipendera' dal tipo di procedimento che si intende controllare
e dalle dimensioni della manichetta di aspirazione utilizzata per il prelievo. La durata
del prelievo deve essere sufficiente ad assicurare che nel filtro di raccolta della sonda
siano depositate da 100 a 600 fibre di amianto conteggiabile per mm². Essa deve essere
rappresentativa dell'intero procedimento controllato.
6.4. Le caratteristiche della testa della sonda ed il numero dei punti di prelievo saranno
stabiliti in funzione dei metodi di prelievo fissati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazione e
integrazioni.
7. Caratteristiche del filtro di raccolta della sonda.
7.1. Per il metodo di conteggio delle fibre si utilizzano filtri a membrana (esteri misti
di cellulosa o nitrocellulosa) i cui pori abbiano una dimensione nominale di 5 mm con
impresso un reticolo e con un diametro di 25 mm. 7.2. Il filtro di raccolta della sonda ha
un'efficacia di filtrazione pari almeno al 99% delle fibre di amianto conteggiabili.
8. Conteggio delle fibre. Il metodo di conteggio delle fibre e' conforme al metodo di
riferimento definito dalla normativa comunitaria.
9. Presentazione dei risultati. Nel presentare i risultati occorrera' fornire, oltre ai
dati relativi alle misurazioni ed ai parametri di temperatura, pressione e flusso, uno
schema semplice che illustri la collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei
condotti, il volume dei campioni raccolti e il metodo di calcolo utilizzato per
determinare i risultati. Questi ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di
temperatura (273 K) e di pressione (101,3 KPa).
ALLEGATO B
SCARICO DI EFFLUENTI LIQUIDI
Il metodo di analisi di riferimento per determinare la materia totale in sospensione
(materia filtrabile ottenuta dal campione non precipitato) espressa in mg/l e' la
filtrazione su membrana di 0,45 mm con essiccazione a 105°C e pesatura.
I campioni prelevati debbono essere rappresentativi dello scarico effettuato nell'arco di
24 ore.
Tale determinazione deve essere effettuata con una precisione di +5% e un'esattezza di
+10%.