Decreto Assessore per il Territorio e l'Ambiente Regione SICILIANA 12 novembre 1998

Prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide.

 

 

 

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE


Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modifiche;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante norme di attuazione delle direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che detta le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto il D.P.R. 8 agosto 1994, con il quale vengono emanati gli atti di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione dei piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
Visto il D.M. 6 settembre 1994, che fissa le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 6, comma 3, della legge n. 257/92;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114, di attuazione della direttiva n. 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;
Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1996, che fissa norme e metodologie tecniche integrative per gli interventi di bonifica dell'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 257/92;
Visto il piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, adottato con D.P.Reg. del 27 dicembre 1995;
Considerato che l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 8 agosto 1994 dispone che i rifiuti di amianto debbano essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio definitivo in discarica di seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82 appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato;
Considerato, inoltre, che l'art. 6, comma 2, del D.P.R. 8 agosto 1994 prevede che lo smaltimento dei rifiuti di amianto possa avvenire in impianti autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione dell'impianto a ciò esclusivamente destinata e che vengano previste in sede organizzativa apposite prescrizioni tecniche;
Considerato, altresì, che l'art.6, comma 3, del D.P.R. 8 agosto 1994 dispone che limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del D.P.R. n. 915/82, è consentito lo smaltimento anche in discarica di seconda categoria di tipo A, purché tali rifiuti provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi e previa adozione, anche in sede autorizzativa, di specifiche norme tecniche e di gestione;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), che ha abrogato il D.P.R. n. 915/82 e ha modificato la classificazione dei rifiuti, facendo rientrare la maggior parte dei rifiuti di amianto fra i rifiuti speciali non pericolosi, ad eccezione dei materiali isolanti contenenti amianto e dei rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici classificati come rifiuti speciali pericolosi;
Vista la circolare 11 giugno 1997 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, contenente direttive riguardanti l'applicazione del decreto legislativo n. 22/97;
Visto l'art.57 del decreto legislativo n. 22/97, che fa salve tutte le norme regolamentari e tecniche esistenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, fino all'adozione delle nuove norme tecniche attuative previste dallo stesso decreto;
Considerato che da parte dei Ministero dell'ambiente non sono ancora stati emanati i disciplinari tecnici previsti dall'art. 6, comma 4, della legge n. 257/92, relativi alle modalità di trasporto, trattamento, imballaggio, deposito e ricopertura in discarica dei rifiuti di amianto, e restano quindi in vigore le specifiche tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 ed al D.P.R. 8 agosto 1994;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114, che conferma l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, per l'attività di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonché per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto;
Considerato che pervengono con sempre maggiore frequenza a questa Amministrazione istanze, da parte di soggetti pubblici e privati, per avere indicazioni precise in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti di amianto, con particolare riferimento ai rifiuti di amianto in matrice cementizia;
Visto il piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) che al punto 2 prevede, in via transitoria, l'elaborazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di un programma provvisorio di interventi per lo smaltimento dei rifiuti di amianto, finalizzato ad affrontare l'emergenza (Programma di emergenza);
Considerato che il programma di emergenza di cui sopra è ancora in fase di approvazione;
Considerato, inoltre, che una rilevante frazione dei rifiuti contenenti amianto, in base alle norme vigenti e nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente, può essere smaltita in discarica per inerti;
Visti l'art. 20 del decreto legislativo n. 22/97, secondo il quale alle province competono le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, e l'art. 21 (comma 1) dello stesso decreto, secondo il quale le province predispongono "Piani di gestione dei rifiuti";
Visto l'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che delega alle province regionali l'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento di rifiuti speciali inerti;
Considerato che alcune province, nelle more dell'attivazione del piano regionale amianto e del programma di emergenza, si stanno attivando per consentire lo smaltimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide in discarica per inerti di tipo 2A;
Considerato, inoltre, che viene richiesto a questo Assessorato di esplicitare le prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto a bassa pericolosità;
Ritenuto, nelle more della attivazione del piano regionale amianto e del programma di emergenza, che sia necessario dare direttive relativamente alle prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi;
Acquisto il parere favorevole, per gli aspetti sanitari, dell'Assessorato regionale della sanità;



Decreta:

Art. 1


Le prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi, sono riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante di questo decreto.



Art. 2


Le prescrizioni di cui all'articolo precedente restano valide fino all'emanazione del programma provvisorio di interventi per lo smaltimento dei rifiuti di amianto, finalizzato ad affrontare l'emergenza, previsto al punto 2 del piano approvato con D.P.Reg. 27 dicembre 1995.
Palermo, 12 novembre 1998.


LO GIUDICE 



Allegato 1


CRITERI DI MESSA IN SICUREZZA DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE CEMENTIZIA O RESINOIDE MEDIANTE INTERRAMENTO IN DISCARICA DI TIPO 2A - PRESCRIZIONI MINIME
Caratteristiche degli impianti
I rifiuti contenenti amianto (RCA) in matrice cementizia o resinoide potranno essere conferiti in discarica di tipo 2A solo se provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi, e a condizione che questo avvenga in una distinta porzione di impianto a ciò esclusivamente destinata.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle discariche nelle quali è consentito l'interramento dei RCA in matrice cementizia o resinoide, nelle more dell'emanazione delle specifiche norme tecniche di attuazione previste dall'art. 6, (comma 4), della legge 27 marzo 1992, n. 257, e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e nella attesa dell'approvazione ed attuazione del piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, si fa riferimento a quanto previsto in merito dalla delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale ex art. 5 del D.P.R. n. 915/82 per le discariche di seconda e terza categoria, e dal D.P.R. 8 agosto 1994.
Criteri di coltivazione e gestione
Fatte salve tutte le prescrizioni previste per le discariche dalla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (o dalle eventuali norme sostitutive emanate ai sensi del decreto legislativo n. 22/97), dovrà comunque essere elaborato, sia nel caso di impianti esistenti sia nel caso di nuovi impianti, uno specifico piano di gestione per lo smaltimento dei RCA.
La discarica (o la specifica sezione dedicata ai RCA) dovrà, inoltre, essere coltivata ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee di spessore conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione. Settori e trincee destinati a ricevere i rifiuti di amianto non dovranno essere realizzati su terreni ad elevata permeabilità.
Le coltivazioni dovranno essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi.
Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno (o altro materiale di copertura di pari prestazioni nei confronti dell'ambiente esterno) non inferiore a 20 cm., in modo da ottenere una sistemazione stabile dell'area. Per la ricopertura delle trincee si dovrà evitare di utilizzare materiali ad elevata permeabilità.
Particolari cautele dovranno essere poste in essere per evitare:
—  la rottura degli involucri protettivi;
—  la dispersione da parte del vento di polveri provenienti da sacchi e dagli involucri.
Per gli impianti già autorizzati potranno essere concesse deroghe parziali e temporanee alle prescrizioni di cui sopra – garantendo, comunque, il rispetto della salute pubblica e dell'ambiente – per consentire lo smaltimento dei RCA durante la fase di adeguamento dei progetti e dei piani di gestione.
E' obbligatorio l'uso di registri giornalieri di presa in carico deiRCA.
Protezione dei lavoratori
Si applicano le disposizioni vigenti in materia di informazione e protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro. In particolare si fa riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 277/91 al capo I (Norme generali), art. 5, comma 2, ed al capo III (Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro), agli artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.
Il piano di gestione – che dovrà essere sottoposto alla A.U.S.L. competente per territorio per le valutazioni relative agli aspetti di tutela igienico-sanitaria dei lavoratori – dovrà inoltre prevedere una procedura di emergenza da seguire nell'eventualità di rotture accidentali degli imballaggi con i RCA, con riferimento in particolare a quanto previsto dal decreto legislativo n. 277/91, capo III, agli artt. 31, 32 e 33.
In caso di incidente valgono inoltre le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento ai piani di emergenza di cui all'art. 4 del predetto decreto.
Sistemazione finale
La sistemazione finale dell'area dovrà essere conforme a quanto previsto in merito dalla delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale ex art. 5 del D.P.R. n. 915/82.
Dovrà, comunque, essere prevista una copertura effettuata con un apporto di almeno un metro di terreno – o di altro materiale di copertura di pari prestazioni nei confronti dell'ambiente esterno, che non sia caratterizzato da elevata permeabilità – ed il ripristino dell'area in conformità alle prescrizioni dell'autorizzazione.
Dovranno essere imposti dei vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto.
(98.48.2543)