Direttiva CEE/CEEA/CE del 20/12/1985. n. 610

85/610/CEE : Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/Cee concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

(Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n° L375 del 31 dicembre 1985)

 

 

 

NOTE

La Direttiva è stata recepita :

con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 24/05/1988 "Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".

ART. 1 : il testo dell'articolo è incompleto in quanto le modifiche da esso apportate all'Allegato della direttiva richiamata in epigrafe sono state ivi riportate.

TESTO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (Cfr. GU n. C 78 del 28.03.1980., p. 10),

visto il parere del Parlamento europeo (Cfr. GU n. C 125 del 17.05.1982, p. 159),

visto il parere del Comitato economico e sociale (Cfr. GU n. C 331 del 17.12.1980, p. 5),

considerando che l'amianto è una sostanza riconosciuta pericolosa per la salute;

considerando che l'uso dell'amianto nonché dei prodotti contenenti amianto liberando fibre può provocare asbestosi e carcinomi; che di conseguenza l'immissione sul mercato e l'uso devono essere limitati nel modo più rigoroso possibile;

considerando che la direttiva 76/769/CEE, quale modificata dalla direttiva 83/478/CEE, prevede già le prime misure in tal senso vietando, con talune deroghe, l'immissione sul mercato e l'uso della crocidolite e prescrivendo un'etichettatura specifica che indichi i rischi presentati dall'uso dei prodotti contenenti fibre di amianto;

considerando che un miglior controllo dell'immissione sul mercato e dell'uso delle fibre di amianto pericolose è necessario per salvaguardare la salute dell'uomo, tanto più che esistono per taluni usi prodotti di sostituzione ritenuti meno pericolosi;

considerando che occorre trattare la questione dell'immissione sul mercato e dell'uso degli altri prodotti contenenti amianto e che in questo contesto il Consiglio chiede alla Commissione di avviare al più presto e di proseguire, in particolare, i lavori per l'elaborazione di metodi di controllo relativi ai prodotti contenenti amianto;

considerando che l'amianto è oggetto di regolamentazioni in taluni Stati membri; che queste presentano divergenze concernenti le condizioni di immissione sul mercato e di uso; che tali divergenze costituiscono un ostacolo agli scambi e incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che per eliminare alcune delle suddette divergenze è opportuno completare l'allegato della direttiva 76/769/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 85/467/CEE,

ha adottato la presente direttiva

Art. 1

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE il punto 5 diventa il punto 6 ed è aggiunto il seguente punto: [...].

Art. 2

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS