Direttiva CEE/CEEA/CE del 19/09/1983, n. 478

83/478/CEE : Direttiva del Consiglio del 19 settembre 1983 recante la quinta modifica (amianto) della direttiva 76/769/Cee per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla restrizione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

(Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n° L263 del 24 settembre 1983)

 

 

 

NOTE

La Direttiva è stata recepita :

con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 24/05/1988 "Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".

ART. 2 : il testo dell'articolo è incompleto in quanto le modifiche da esso apportate all'Allegato della direttiva richiamata in epigrafe sono state ivi riportate.

ART. 3 : il testo dell'articolo è incompleto in quanto le modifiche da esso apportate all'Allegato della direttiva richiamata in epigrafe sono state ivi riportate.

TESTO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (Cfr. GU n. C 78 del 28.03.1980, p. 10),

visto il parere del Parlamento europeo (Cfr. GU n. C 125 del 17.05.1982, p. 159),

visto il parere del Comitato economico e sociale (Cfr. GU n. C 331 del 17.12.1980, p. 5),

considerando che l'utilizzazione dell'amianto, nonché di taluni prodotti che ne contengono, può mettere in pericolo la salute dell'uomo liberando fibre e polveri che possono provocare asbestosi e carcinomi;

considerando che la prevenzione è il miglior metodo per proteggere la salute umana;

considerando che una misura particolarmente efficace di protezione per la salute umana può essere realizzata vietando l'uso di talune fibre che secondo talune fonti scientifiche presentano pericoli di particolare gravità, quali la crocidolite (amianto blu);

considerando tuttavia che un divieto senza deroghe della crocidolite non è attualmente possibile; che non sarebbe ragionevole voler ritirare dalla circolazione tutti i prodotti che ne contengono dato che la manipolazione necessaria al ritiro o alla loro distruzione, liberandone le fibre, potrebbe costituire un pericolo per la salute umana;

considerando inoltre che taluni prodotti contenenti crocidolite, quali le guarnizioni, le condotte in cemento-amianto o i convertitori di coppia non possono essere interamente sostituiti a breve termine sul piano della Comunità da succedanei che presentino proprietà almeno equivalenti;

considerando che è necessario prescrivere un'apposita etichettatura per segnalare i pericoli derivanti dall'uso dei prodotti contenenti fibre di amianto;

considerando che l'etichettatura di tali prodotti forma oggetto in taluni Stati membri di regolamentazioni che presentano differenze per quanto riguarda le condizioni per l'immissione sul mercato;

considerando che la presente direttiva limita l'immissione sul mercato e l'uso della crocidolite e dei prodotti contenenti tale fibra;

considerando che le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso delle altre fibre di amianto e dei prodotti che le contengono possono incrementare ulteriormente la protezione della salute umana; che, in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie relative a tali restrizioni, le misure di armonizzazione in merito a tali fibre o prodotti si limitano a disposizioni in materia di etichettatura;

considerando che è necessario riesaminare periodicamente, in base ai progressi tecnici e scientifici realizzati e in considerazione delle possibilità di sostituzione della crocidolite con sostanze meno pericolose, il regime delle esenzioni di cui alla presente direttiva al fine di apportarvi, se del caso, le opportune modifiche;

considerando che i divieti di talune fibre di amianto e le differenti disposizioni in materia di etichettatura applicati da taluni Stati membri hanno un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi necessario procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia e modificare in conformità l'allegato della direttiva 76/769/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 83/264/CEE,

ha adottato la presente direttiva

Art. 1

L'allegato alla direttiva 76/769/CEE diventa l'allegato I.

Art. 2

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il punto seguente: " 6. ... ".

Art. 3

Alla direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente allegato II: [...].

Art. 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di trenta mesi a decorrere dalla notifica della stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VARFIS