Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato 28 marzo 1995, n. 202

Regolamento recante modalita' e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

 

 

 

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato


Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto l'art. 14, comma 3, della legge n. 257/1992, che istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto;
Visto l'art. 14, comma 4, della legge n. 257/1992, che demanda al CIPI l'individuazione delle condizioni di ammissibilita' e le priorita' di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3, e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento;

Vista in particolare la delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 28 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1994;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che attribuisce al CIPE l'emanazione delle direttive di cui all'art. 14, comma 4, della citata legge 27 febbraio 1992, n. 257;
Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 257/1992, che stabilisce che il Ministero dell'industria, con proprio regolamento, fissa le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi;

Visto l'art. 6, comma 7, della legge n. 257/1992, che stabilisce che le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto, che alla data di entrata in vigore della citata legge risultano omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuita' accertata dall'Istituto superiore di sanita';
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 162530 del 23 dicembre 1994;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Possono accedere al "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto" di cui all'art. 14, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le imprese industriali che, impiegando fibre di amianto come materia prima, sono impegnate in programmi di riconversione della loro attivita' produttiva:
a) nello stesso settore merceologico utilizzando materiali sostitutivi ovvero alternativi dell'amianto;
b) in altri settori merceologici, previa cessazione della precedente attivita' lavorativa e reimpiego della manodopera.

2. Possono concorrere alla concessione dei contributi del Fondo le imprese che alla data del 31 dicembre 1992 risultano in attivita' e non sono sottoposte alla stessa data a procedure concorsuali.
3. Sono escluse dai benefici del Fondo:
- quelle imprese i cui programmi di riconversione hanno determinato l'iscrizione nel libro dei cespiti degli investimenti effettuati in data precedente all'entrata in vigore della legge n. 257/1992;
- quelle imprese che, utilizzando nella loro attivita' prodotti a base di amianto, hanno come unico onere quello della sostituzione di tali prodotti.

Art. 2. - Presentazione della domanda

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, devono essere presentate, dalle imprese interessate, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Divisione XI, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. La data di presentazione della domanda e' quella apposta dall'ufficio postale di partenza.
3. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una in carta legale, secondo il modello riportato nell'allegato A, corredate della documentazione indicata nell'allegato B, anch'essa in duplice copia.

4. Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.
5. Ogni domanda deve essere, inoltre, corredata dalle seguenti informazioni che si considerano vincolanti:
a) dall'indicazione della data di inizio e fine lavori;
b) dal progetto dell'iniziativa proposta;
c) da una relazione tecnico-economica che deve contenere tutti gli elementi che illustrano le finalita' dell'iniziativa e ne consentono la valutazione.
6. Se si rileva l'incompletezza della documentazione allegata, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione presentata.

7. I costi imputabili all'iniziativa devono essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 257/1992.
8. Sono imputabili i costi, al netto di IVA, relativi ad:
a) acquisto di nuovi macchinari degli impianti e delle nuove attrezzature relative alla realizzazione dell'iniziativa comprese delle relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;
b) opere edili strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature di cui al punto precedente ed esclusivamente dedicate a questi ultimi;

c) ampliamenti ovvero ristrutturazione dei servizi di stabilimento funzionalmente legati alla riconversione del processo produttivo;
d) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 10%;
e) scorte, forfettarie, ammissibili nel limite del 40% del costo dell'investimento effettuato.
9. Non sono imputabili i costi relativi a revisione prezzi, ad imprevisti, ed a spese generali.
10. Nell'ipotesi di riconversione in altro settore merceologico, cosi' come descritto alla lettera b) dell'art. 1, l'impresa si deve impegnare ad operare nel nuovo settore merceologico senza soluzione di continuita' rispetto al precedente.

11. In tale ipotesi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riconosce il minore costo tra i due presi a confronto, relativamente a:
a) il costo medio di riconversione proprio del settore di provenienza;
b) il costo di riconversione nel nuovo settore.

Art. 3. - Valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande di contributo e' svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla scadenza della data di presentazione delle domande.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 , si applicano i criteri di priorita' di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 28 dicembre 1993 , pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 marzo 1994.

3. Tutte le domande valutate positivamente ai fini della concessione dei contributi, sono ordinate secondo le priorita' di cui al comma 2.
4. Il singolo contributo e' concesso quando interamente rientrante nei fondi disponibili fino ad esaurimento.
5. Nel caso in cui l'importo globale dei contributi supera la disponibilita' del Fondo sono escluse quelle imprese i cui programmi non rientrano nelle priorita' di cui ai commi precedenti del presente articolo.
6. Nel caso in cui tutte le imprese realizzano programmi con le caratteristiche di cui ai commi precedenti e l'ammontare dei contributi supera la disponibilita' del Fondo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato diminuisce il contributo in misura percentuale fino alla concorrenza dei 50 miliardi del Fondo.

Art. 4. - Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. L'importo del contributo e' pari al 15% del costo totale dell'investimento sostenuto, documentato e riconosciuto congruo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Per le imprese operanti nelle regioni italiane rientranti nell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale obiettivo 2 e in quelli interessati da azioni comunitarie di sviluppo di cui al regolamento CEE, l'importo del contributo e' pari al 30% del costo totale dell'investimento, sostenuto, documentato e riconosciuto congruo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il contributo, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' elevato di un ulteriore 10% se l'impresa, nell'ambito del processo di riconversione, non fa ricorso alla cassa integrazioni guadagni.
5. I benefici del Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto nelle zone obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, sono cumulabili con altri benefici previsti da altre leggi comunitarie, nazionali o regionali.

6. La cumulabilita' degli interventi non puo', comunque, superare il 65% dell'investimento effettuato.
7. Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i contributi sono concessi, previa verifica della attinenza e della congruita' degli investimenti in relazione ai programmi di riconversione di cui all'art. 1, secondo le priorita' indicate all'art. 3, con provvedimento motivato.

Art. 5. - Erogazione del contributo

Il contributo concesso viene erogato in una unica soluzione a seguito della verifica di cui all'art. 6.

Art. 6. - Verifiche

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone verifiche ed accertamenti circa l'effettiva e completa realizzazione degli impianti oggetto delle agevolazioni.
2. L'accertamento ministeriale previsto dal precedente comma, e' disposto per ogni singola iniziativa, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale della produzione industriale, ed e' eseguito da una Commissione, nominata con lo stesso decreto, composta da due membri, di cui, uno con funzioni di presidente, scelto fra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale della produzione industriale, e l'altro, munito di adeguata laurea ad indirizzo tecnico, scelto tra i funzionari in servizio presso la stessa Direzione generale.

3. Gli emolumenti per i membri della commissione sono calcolati sulla base delle tariffe riportate nel decreto del Ministro dell'industria del 27 marzo 1984, con relativi oneri a carico delle imprese beneficiarie del contributo.

ALLEGATO A

(Modulo)

ALLEGATO B

(da redigersi su carta intestata)

A) Notizie sull'impresa

- ragione sociale e veste giuridica;
- sede legale;
- stabilimenti di produzione (ubicazione, superficie coperta, natura dei prodotti);
- capitale fisso (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario rilevati all'ultimo bilancio approvato);
- capitale sociale e sua ripartizione;
- personale in forza negli ultimi tre esercizi ed alla data di presentazione della domanda suddiviso in: laureati, diplomati, operai e categorie speciali);

- ricorsi alla cassa integrazioni guadagni negli ultimi tre esercizi ed alla data di presentazione della domanda;
- vendite in quantita' e valore negli ultimi due esercizi ed in quello in corso; indicare la quota export per ognuno dei suindicati esercizi;
- ramo di attivita', specificare in base a codice ISTAT (principali attivita' produttive dell'impresa, licenze, accordi tecnici o commerciali);
- investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi;
- situazione patrimoniale e conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi;

- notizie di settore (dimensioni del mercato sia italiano sia estero, elenco dei principali concorrenti sia in Italia sia all'estero, stime percentuali di penetrazione dell'impresa, previsione di andamento del mercato con stime della posizione che l'impresa prevede di detenere).

B) Descrizione del programma di riconversione

- tema del programma di riconversione (descrivere in dettaglio sia la tecnologia utilizzata prima e sia quella utilizzata con l'introduzione del programma di riconversione dell'attivita' produttiva);
- attivita' del programma (elencare le principali attivita' tramite le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi finali descritti al punto precedente);
- data esatta di inizio e fine programma;
- luogo di svolgimento del programma;
- schema di flusso del processo;
- caratteristiche chimico-fisiche, sanitarie-ambientali delle materie prime utilizzate;

- progetto esecutivo dell'iniziativa proposta con allegati schemi meccanici strumentali (P. & I.), analisi dei costi; dati relativi alla produzione (tipo di prodotto, destinazione del prodotto, produzione annuale massima), bilanci di massa in ingresso e in uscita, bilanci di energia, relazioni che illustrino le caratteristiche tecniche/funzionali e le caratteristiche tecniche/economiche dell'impianto, ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della completa valutazione dell'impianto;

- caratteristiche fisiche e meccaniche del prodotto finito;
- relazione sulla durata ed inalterabilita' nel tempo del prodotto finito;
- relazione sull'incremento della produttivita' per addetto;
- utilizzazione di tecnologie sviluppate con attivita' autonome di ricerca e sviluppo;
- costo totale di realizzazione dell'iniziativa;
- copertura finanziaria per la realizzazione dell'iniziativa;
- dettaglio del costo di realizzazione dell'iniziativa suddiviso in parte svolta e parte da svolgere alla data di presentazione della domanda.

C) Documentazione da allegare alla domanda (tutta la documentazione che segue deve essere prodotta in originale e in copia)

In caso di dichiarazione a firma del legale rappresentante, questi puo' essere sostituito da un suo speciale procuratore.
- certificato rilasciato dalla competente Prefettura ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di atre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale", in data non anteriore a tre mesi precedenti;
- certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato di data non anteriore a tre mesi precedenti;

- certificato previdenziale attestante il settore di inquadramento dell'impresa;
- bilanci relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda, completi di tutti gli allegati;
- dichiarazione del proponente dalla quale risulti lo stato attuale dell'iniziativa;
- dichiarazione del proponente dalla quale risulti la data esatta di inizio e fine lavori;
- dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che l'impresa e' in possesso, per l'iniziativa proposta, di tutte le autorizzazioni di legge, ovvero, sono state presentate le istanze in ordine alle autorizzazioni stesse;

- certificato del competente tribunale (in data non anteriore a tre mesi precedenti) attestante che a carico dell'impresa non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata e che la societa' stessa non risulti sciolta;
- dichiarazione del legale rappresentante della impresa da cui risulti che non sia stata deliberata la messa in liquidazione della societa' medesima ne' sia stata avanzata istanza;

- dichiarazione del proponente dalla quale risulti la forma di accredito del contributo (numero del conto corrente bancario e relativo istituto di credito, ovvero altre forme di accredito previste dalla natura giuridica dei soggetti beneficiari).