CODICE DELL'AMBIENTE

 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

"Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96)

 

 

 

Testo aggiornato 2017 

 

 

 

PARTE PRIMA
((DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI))
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al  Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Viste  le  direttive  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e  85/337/CEE
del Consiglio, del 27 giugno 1985, come  modificata  dalle  direttive
97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  26  maggio  2003,  concernente   la
valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici  e
privati, nonche' riordino e  coordinamento  delle  procedure  per  la
valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),   per   la   valutazione
ambientale  strategica  (VAS)  e  per  la  prevenzione  e   riduzione
integrate dell'inquinamento (IPPC); 
  Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24  settembre  1996,
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che
modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti; 
  Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre  1991,
relativa ai rifiuti pericolosi; 
  Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio; 
  Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del  28  giugno  1984,
concernente la  lotta  contro  l'inquinamento  atmosferico  provocato
dagli impianti industriali; 
  Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 1994,  sul  controllo  delle  emissioni  di  composti
organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e  dalla
sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio; 
  Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio,  dell'11  marzo  1999,
concernente la  limitazione  delle  emissioni  di  composti  organici
volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attivita' e in
taluni impianti; 
  Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del  26  aprile  1999,
relativa alla riduzione del tenore di zolfo  di  alcuni  combustibili
liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE; 
  Vista  la  direttiva  2001/80/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre  2001,  concernente  la  limitazione  delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti  originati  dai  grandi
impianti di combustione; 
  Vista  la  direttiva  2004/35/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla  responsabilita'  ambientale  in
materia di prevenzione e riparazione del danno  ambientale,  che,  in
vista  di  questa   finalita',   "istituisce   un   quadro   per   la
responsabilita' ambientale" basato sul principio "chi inquina paga"; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, di concerto con i Ministri per le politiche  comunitarie,
per la funzione pubblica, per  gli  affari  regionali,  dell'interno,
della giustizia, della difesa, dell'economia e delle  finanze,  delle
attivita'  produttive,  della  salute,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e delle politiche agricole e forestali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               ART. 1 
                      (ambito di applicazione) 
 
 
  1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione  della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti: 
    a)  nella  parte  seconda,  le  procedure  per   la   valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto  ambientale
(VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 
    b) nella parte terza,  la  difesa  del  suolo  e  la  lotta  alla
desertificazione,  la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  la
gestione delle risorse idriche; 
    c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica  dei
siti contaminati; 
    d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la  riduzione  delle
emissioni in atmosfera; 
    e) nella parte sesta,  la  tutela  risarcitoria  contro  i  danni
all'ambiente. 
                               ART. 2
                             (finalita')

   1.  Il  presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la
promozione  dei  livelli  di qualita' della vita umana, da realizzare
attraverso  la  salvaguardia  ed  il  miglioramento  delle condizioni
dell'ambiente  e  l'utilizzazione  accorta  e razionale delle risorse
naturali.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, il presente decreto
provvede  al  riordino,  al  coordinamento  e  all'integrazione delle
disposizioni  legislative  nelle  materie  di  cui all'articolo 1, in
conformita'  ai  principi  e  criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9
dell'articolo  1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto
((degli   obblighi  internazionali,))  dell'ordinamento  comunitario,
delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
   3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  sono attuate
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
                               ART. 3 
        (criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi) 
 
   1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)). 
   2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)). 
   ((3.  Per  la  modifica  e  l'integrazione  dei   regolamenti   di
attuazione  ed  esecuzione  in  materia   ambientale,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  acquisisce,  entro  30
giorni dalla richiesta, il parere  delle  rappresentanze  qualificate
degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio  economico
e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.)) ((40)) 
   4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)). 
   5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  4,  comma
2) che "Nel decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ovunque
ricorrano, le parole "Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio  e  del  mare",  le  parole:  "Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare", le parole "Agenzia per la protezione  dell'ambiente  e  per  i
servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale", e  la  parola  "APAT"  e'
sostituita dalla seguente: "ISPRA"". 
                             ART. 3-bis
          Principi sulla produzione del diritto ambientale

  1. I principi posti ((dalla presente Parte prima)) e dagli articoli
seguenti   costituiscono  i  principi  generali  in  tema  di  tutela
dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41,
42  e  44,  117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto ((degli
obblighi internazionali e del diritto comunitario)).
  2.  I  principi  previsti  dalla presente Parte Prima costituiscono
regole  generali  della  materia  ambientale nell'adozione degli atti
normativi,  di  indirizzo  e  di  coordinamento e nell'emanazione dei
provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
((3.  Le  norme  di  cui al presente decreto possono essere derogate,
modificate  o  abrogate solo per dichiarazione espressa da successive
leggi  della  Repubblica,  purche'  sia  comunque sempre garantito il
rispetto  del  diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle
competenze delle Regioni e degli Enti locali.))
                             ART. 3-ter
                ((Principio dell'azione ambientale))
  ((1.  La  tutela  dell'ambiente  e  degli ecosistemi naturali e del
patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici
e  privati  e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private,
mediante  una  adeguata  azione  che  sia informata ai principi della
precauzione,   dell'azione   preventiva,  della  correzione,  in  via
prioritaria  alla  fonte,  dei danni causati all'ambiente, nonche' al
principio  "chi  inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma
2,  del  Trattato  delle  unioni  europee, regolano la politica della
comunita' in materia ambientale.))
                            ART. 3-quater
              ((Principio dello sviluppo sostenibile))
  ((1.  Ogni  attivita'  umana  giuridicamente rilevante ai sensi del
presente   codice   deve  conformarsi  al  principio  dello  sviluppo
sostenibile,  al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni
delle  generazioni  attuali non possa compromettere la qualita' della
vita e le possibilita' delle generazioni future.
  2.  Anche  l'attivita'  della  pubblica amministrazione deve essere
finalizzata   a  consentire  la  migliore  attuazione  possibile  del
principio  dello  sviluppo  sostenibile,  per  cui  nell'ambito della
scelta  comparativa  di  interessi  pubblici  e  privati connotata da
discrezionalita'  gli  interessi  alla  tutela  dell'ambiente  e  del
patrimonio   culturale   devono   essere   oggetto   di   prioritaria
considerazione.
  3.  Data  la  complessita' delle relazioni e delle interferenze tra
natura  e  attivita'  umane,  il principio dello sviluppo sostenibile
deve  consentire  di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito
delle  risorse  ereditate,  tra  quelle  da  risparmiare  e quelle da
trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e
del  consumo  si  inserisca altresi' il principio di solidarieta' per
salvaguardare  e  per  migliorare  la  qualita'  dell'ambiente  anche
futuro.
  4.  La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali
deve  essere  cercata  e  trovata nella prospettiva di garanzia dello
sviluppo   sostenibile,   in   modo   da  salvaguardare  il  corretto
funzionamento   e   l'evoluzione   degli  ecosistemi  naturali  dalle
modificazioni  negative  che  possono essere prodotte dalle attivita'
umane.))
                          ART. 3-quinquies
        Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione

  1.  I  principi  ((contenuti  nel  presente))  decreto  legislativo
costituiscono  le  condizioni  minime ed essenziali per assicurare la
tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare  forme  di  tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive,
qualora  lo  richiedano  situazioni  particolari del loro territorio,
purche'   cio'  non  comporti  un'arbitraria  discriminazione,  anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
  3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali
ove  gli  obiettivi  dell'azione  prevista,  in  considerazione delle
dimensioni  di  essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano
essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori
di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
  4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei
rapporti  tra  regioni  ed enti locali minori. ((Qualora sussistano i
presupposti  per  l'esercizio  del potere sostitutivo del Governo nei
confronti  di  un ente locale, nelle materie di propria competenza la
Regione puo' esercitare il suo potere sostitutivo)).
                            ART. 3-sexies 
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a
                         scopo collaborativo 
  1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
modificazioni,  e  delle  previsioni  della  Convenzione  di  Aarhus,
ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi
del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  195,  chiunque,  senza
essere  tenuto  a  dimostrare  la   sussistenza   di   un   interesse
giuridicamente rilevante, puo' accedere  alle  informazioni  relative
allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale. 
  ((1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a  norma  delle
disposizioni di cui all'allegato  1  alla  direttiva  2003/35/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora  agli
stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del  presente  decreto,
l'autorita'  competente  all'elaborazione  e   all'approvazione   dei
predetti piani o programmi assicura la  partecipazione  del  pubblico
nel procedimento di elaborazione, di  modifica  e  di  riesame  delle
proposte degli stessi piani o programmi prima  che  vengano  adottate
decisioni sui medesimi piani o programmi. 
  1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al  comma  1-bis
l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel  proprio
sito web. La pubblicazione deve contenere  l'indicazione  del  titolo
del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi  ove
puo' essere presa visione del piano o  programma  e  delle  modalita'
dettagliate per la loro consultazione. 
  1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione  del
pubblico il piano o programma mediante il deposito  presso  i  propri
uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. 
  1-quinquies. Entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  1-ter,  chiunque  puo'
prendere visione del piano o programma ed estrarne  copia,  anche  in
formato  digitale,  e  presentare  all'autorita'  competente  proprie
osservazioni o pareri in forma scritta. 
  1-sexies. L'autorita' procedente tiene  adeguatamente  conto  delle
osservazioni del pubblico presentate nei  termini  di  cui  al  comma
1-quinquies nell'adozione del piano o programma. 
  1-septies. Il piano o programma, dopo che  e'  stato  adottato,  e'
pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente  ad  una
dichiarazione di sintesi nella quale  l'autorita'  stessa  da'  conto
delle considerazioni che sono state alla  base  della  decisione.  La
dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del
pubblico)). 

((PARTE SECONDA
PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).))

 

                               ART. 4 
                              Finalita' 
 
  1. Le norme  del  presente  decreto  costituiscono  recepimento  ed
attuazione: 
    a) della  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
    ((b) della direttiva 2014/52/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE
concernente la  valutazione  di  impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati)); ((112)) 
    c)  della  direttiva  2008/1/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 15  gennaio  2008,  concernente  la  prevenzione  e  la
riduzione integrate dell'inquinamento. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti  ha  la
finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con
le condizioni per uno sviluppo sostenibile,  e  quindi  nel  rispetto
della capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,  della
salvaguardia della  biodiversita'  e  di  un'equa  distribuzione  dei
vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa  si
affronta la determinazione  della  valutazione  preventiva  integrata
degli impatti ambientali nello svolgimento delle attivita'  normative
e amministrative, di informazione  ambientale,  di  pianificazione  e
programmazione. 
  4. In tale ambito: 
    a) la valutazione ambientale di piani  e  programmi  che  possono
avere un impatto  significativo  sull'ambiente  ha  la  finalita'  di
garantire  un  elevato  livello   di   protezione   dell'ambiente   e
contribuire all'integrazione di  considerazioni  ambientali  all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e  approvazione  di  detti  piani  e
programmi  assicurando  che  siano  coerenti  e  contribuiscano  alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile. 
    ((b) la valutazione ambientale dei progetti ha  la  finalita'  di
proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente  alla
qualita' della  vita,  provvedere  al  mantenimento  delle  specie  e
conservare la capacita' di riproduzione degli  ecosistemi  in  quanto
risorse essenziali per  la  vita.  A  questo  scopo  essa  individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso  particolare
e  secondo  le  disposizioni  del  presente  decreto,   gli   impatti
ambientali di un progetto come  definiti  all'articolo  5,  comma  1,
lettera c).)) ((112)) 
  c)  l'autorizzazione  integrata  ambientale  ha  per   oggetto   la
prevenzione e la riduzione  integrate  dell'inquinamento  proveniente
dalle attivita' di cui all'allegato VIII e prevede  misure  intese  a
evitare,  ove  possibile,  o  a  ridurre  le   emissioni   nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai  rifiuti,  per
conseguire un livello elevato di protezione  dell'ambiente  salve  le
disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 5 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) valutazione ambientale  di  piani  e  programmi,  nel  seguito
valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:  il  processo  che
comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della  seconda
parte del  presente  decreto,  lo  svolgimento  di  una  verifica  di
assoggettabilita',  l'elaborazione  del   rapporto   ambientale,   lo
svolgimento  di  consultazioni,  la  valutazione  del  piano  o   del
programma,  del  rapporto  e   degli   esiti   delle   consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione  sulla  decisione
ed il monitoraggio; 
    ((b)  valutazione  d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA:   il
processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo  III
della  parte  seconda  del  presente  decreto,  l'elaborazione  e  la
presentazione  dello  studio  d'impatto  ambientale  da   parte   del
proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione  dello
studio   d'impatto   ambientale,   delle    eventuali    informazioni
supplementari  fornite   dal   proponente   e   degli   esiti   delle
consultazioni, l'adozione del provvedimento di  VIA  in  merito  agli
impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento  di
VIA  nel  provvedimento  di   approvazione   o   autorizzazione   del
progetto;)) ((112)) 
    ((b-bis)  valutazione  di  impatto  sanitario,  di  seguito  VIS:
elaborato predisposto dal proponente sulla  base  delle  linee  guida
adottate con  decreto  del  Ministro  della  salute,  che  si  avvale
dell'Istituto superiore di sanita', al fine di  stimare  gli  impatti
complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e  l'esercizio
del progetto puo' procurare sulla salute della popolazione;)) ((112)) 
    ((b-ter)  valutazione  d'incidenza:  procedimento  di   carattere
preventivo al  quale  e'  necessario  sottoporre  qualsiasi  piano  o
progetto che possa avere incidenze significative  su  un  sito  o  su
un'area  geografica  proposta  come  sito  della  rete  Natura  2000,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani  e  progetti  e  tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;)) ((112)) 
    ((c)  impatti  ambientali:  effetti  significativi,   diretti   e
indiretti, di un piano,  di  un  programma  o  di  un  progetto,  sui
seguenti fattori: 
      popolazione e salute umana; 
      biodiversita', con particolare attenzione alle  specie  e  agli
habitat  protetti  in  virtu'  della  direttiva  92/43/CEE  e   della
direttiva 2009/147/CE; 
      territorio, suolo, acqua, aria e clima; 
      beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 
      interazione tra i fattori sopra elencati. 
    Negli impatti ambientali rientrano gli  effetti  derivanti  dalla
vulnerabilita' del progetto a rischio di gravi incidenti o  calamita'
pertinenti il progetto medesimo.)) ((112)) 
    d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni  culturali
e  dai  beni  paesaggistici  in  conformita'  al  disposto   di   cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42; 
    e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di  pianificazione
e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati
dalla Comunita' europea, nonche' le loro modifiche: 
      1) che sono elaborati e/o adottati da  un'autorita'  a  livello
nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorita'  per
essere approvati, mediante una procedura legislativa,  amministrativa
o negoziale e 
      2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative; 
    f) rapporto ambientale: il documento del piano  o  del  programma
redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13; 
    ((g) progetto: la realizzazione di lavori  di  costruzione  o  di
altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente  naturale
o sul paesaggio, compresi quelli destinati  allo  sfruttamento  delle
risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA  gli
elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti  con
un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del
progetto di fattibilita' come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  o  comunque  con  un
livello tale da consentire  la  compiuta  valutazione  degli  impatti
ambientali in conformita' con quanto definito in esito alla procedura
di cui all'articolo 20;)) ((112)) 
    ((g-bis) studio preliminare ambientale: documento  da  presentare
per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA,
contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto  e  sui
suoi  probabili  effetti  significativi  sull'ambiente,  redatto   in
conformita' alle  indicazioni  contenute  nell'allegato  IV-bis  alla
parte seconda del presente decreto;)) ((112)) 
    h) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N.  91,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116; 
    ((i) studio di impatto  ambientale:  documento  che  integra  gli
elaborati progettuali ai fini del procedimento  di  VIA,  redatto  in
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  22   e   alle
indicazioni  contenute  nell'allegato  VII  alla  parte  seconda  del
presente decreto;)) ((112)) 
    i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le
sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.
230, e gli organismi geneticamente  modificati  di  cui  ali  decreti
legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92; 
    i-ter)  inquinamento:  l'introduzione  diretta  o  indiretta,   a
seguito di attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o  rumore
o piu' in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria,  nell'acqua
o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni  materiali,  oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente  o  ad  altri
suoi legittimi usi; 
    i-quater) 'installazione': unita' tecnica permanente, in cui sono
svolte una o piu' attivita' elencate  all'allegato  VIII  alla  Parte
Seconda e qualsiasi altra attivita' accessoria, che sia  tecnicamente
connessa con le attivita' svolte nel luogo suddetto e possa  influire
sulle  emissioni  e  sull'inquinamento.  E'  considerata   accessoria
l'attivita' tecnicamente connessa anche quando  condotta  da  diverso
gestore; 
    i-quinquies) 'installazione esistente': ai fini dell'applicazione
del Titolo III-bis alla Parte Seconda una  installazione  che,  al  6
gennaio  2013,  ha  ottenuto  tutte  le   autorizzazioni   ambientali
necessarie   all'esercizio   o   il   provvedimento    positivo    di
compatibilita' ambientale o per la quale, a  tale  data,  sono  state
presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni  ambientali
necessarie per il suo esercizio,  a  condizione  che  essa  entri  in
funzione entro il 6  gennaio  2014.  Le  installazioni  esistenti  si
qualificano come 'non gia'  soggette  ad  AIA'  se  in  esse  non  si
svolgono  attivita'  gia'   ricomprese   nelle   categorie   di   cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128; 
    i-sexies) 'nuova installazione': una installazione che non ricade
nella definizione di installazione esistente; 
    i-septies) emissione: lo scarico diretto o  indiretto,  da  fonti
puntiformi o diffuse  dell'impianto,  opera  o  infrastruttura  ,  di
sostanze, vibrazioni, calore  o  rumore,  agenti  fisici  o  chimici,
radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo; 
    i-octies) valori  limite  di  emissione:  la  massa  espressa  in
rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione  ovvero
il livello di un'emissione che non possono essere superati in  uno  o
piu' periodi di tempo. I valori limite di  emissione  possono  essere
fissati  anche  per  determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di
sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano, tranne  i  casi  diversamente  previsti  dalla
legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto;  nella
loro  determinazione  non   devono   essere   considerate   eventuali
diluizioni. Per quanto concerne  gli  scarichi  indiretti  in  acqua,
l'effetto di  una  stazione  di  depurazione  puo'  essere  preso  in
considerazione nella determinazione dei valori  limite  di  emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un  livello  equivalente  di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare  a  carichi
inquinanti maggiori nell'ambiente,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto; 
    i-nonies) norma di qualita' ambientale: la  serie  di  requisiti,
inclusi gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato  momento
in un determinato ambiente o in una specifica  parte  di  esso,  come
stabilito nella normativa vigente in materia ambientale; 
    l) modifica: la variazione di un  piano,  programma,  impianto  o
progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti,
le variazioni delle loro caratteristiche o  del  loro  funzionamento,
ovvero  un  loro  potenziamento,   che   possano   produrre   effetti
sull'ambiente; 
    l-bis) modifica  sostanziale  di  un  progetto,  opera  o  di  un
impianto: la variazione delle  caratteristiche  o  del  funzionamento
ovvero    un    potenziamento     dell'impianto,     dell'opera     o
dell'infrastruttura  o  del   progetto   che,   secondo   l'autorita'
competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.
In particolare, con riferimento alla  disciplina  dell'autorizzazione
integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale  l'allegato
VIII  indica  valori  di  soglia,   e'   sostanziale   una   modifica
all'installazione che dia luogo ad un incremento del  valore  di  una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari  o  superiore  al  valore
della soglia stessa; 
    l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques -
BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di  attivita'  e
relativi  metodi  di  esercizio  indicanti  l'idoneita'  pratica   di
determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la  base  dei
valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione
intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile,  a  ridurre
in modo generale le  emissioni  e  l'impatto  sull'ambiente  nel  suo
complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili,  occorre
tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per: 
      1) tecniche: sia le tecniche  impiegate  sia  le  modalita'  di
progettazione,  costruzione,  manutenzione,  esercizio   e   chiusura
dell'impianto; 
      2) disponibili: le tecniche sviluppate  su  una  scala  che  ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
idonee nell'ambito del relativo comparto  industriale,  prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o prodotte in  ambito  nazionale,  purche'  il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 
      3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un  elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; 
    l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento
pubblicato dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  13,
paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ; 
    l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento  adottato  secondo
quanto specificato all'articolo  13,  paragrafo  5,  della  direttiva
2010/75/UE,  e  pubblicato  in  italiano  nella  Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, contenente le parti di un  BREF  riguardanti  le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione,
le  informazioni  per  valutarne  l'applicabilita',  i   livelli   di
emissione  associati   alle   migliori   tecniche   disponibili,   il
monitoraggio associato, i livelli di  consumo  associati  e,  se  del
caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; 
    l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle  migliori  tecniche
disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti
in condizioni di esercizio normali utilizzando una  migliore  tecnica
disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle  BAT,  espressi  come  media  in  un
determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di  riferimento
specifiche; 
    l-ter.5)  'tecnica  emergente':  una   tecnica   innovativa   per
un'attivita' industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe
assicurare un piu' elevato livello di  protezione  dell'ambiente  nel
suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione  dell'ambiente
e  maggiori  risparmi  di  spesa  rispetto  alle  migliori   tecniche
disponibili esistenti; 
    ((m) verifica di assoggettabilita'  a  VIA  di  un  progetto:  la
verifica attivata  allo  scopo  di  valutare,  ove  previsto,  se  un
progetto determina  potenziali  impatti  ambientali  significativi  e
negativi e deve essere  quindi  sottoposto  al  procedimento  di  VIA
secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda  del
presente decreto;)) ((112)) 
    m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o programma:  la
verifica attivata allo scopo di valutare,  ove  previsto,  se  piani,
programmi  ovvero   le   loro   modifiche,   possano   aver   effetti
significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla  fase  di
valutazione secondo le disposizioni del presente decreto  considerato
il diverso livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate; 
    m-ter)  parere  motivato:  il  provvedimento   obbligatorio   con
eventuali  osservazioni  e  condizioni  che  conclude  la   fase   di
valutazione di VAS, espresso  dall'autorita'  competente  sulla  base
dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni; 
    ((n) provvedimento di verifica di  assoggettabilita'  a  VIA:  il
provvedimento  motivato,  obbligatorio  e  vincolante  dell'autorita'
competente   che   conclude   il   procedimento   di   verifica    di
assoggettabilita' a VIA;)) ((112)) 
    ((o)   provvedimento   di   VIA:   il   provvedimento   motivato,
obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione  dell'autorita'
competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi
del progetto, adottato  sulla  base  dell'istruttoria  svolta,  degli
esiti delle consultazioni pubbliche e delle  eventuali  consultazioni
transfrontaliere;)) ((112)) 
    o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento  che
autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra  quelle  di
cui all'articolo 4, comma 4,  lettera  c),  o  di  parte  di  essa  a
determinate condizioni che devono garantire che  l'installazione  sia
conforme  ai  requisiti  di   cui   al   Titolo   III-bis   ai   fini
dell'individuazione delle  soluzioni  piu'  idonee  al  perseguimento
degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  lettera   c).
Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere  per  una  o  piu'
installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito
e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di  una
installazione  siano  gestite  da  gestori  differenti,  le  relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate  a
livello istruttorio; 
    ((o-ter) condizione ambientale del provvedimento di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA: prescrizione vincolante,  se  richiesta  dal
proponente, relativa alle caratteristiche del  progetto  ovvero  alle
misure  previste  per  evitare   o   prevenire   impatti   ambientali
significativi e negativi, eventualmente  associata  al  provvedimento
negativo di verifica di assoggettabilita' a VIA;)) ((112)) 
    ((o-quater)  condizione  ambientale  del  provvedimento  di  VIA:
prescrizione vincolante eventualmente associata al  provvedimento  di
VIA che definisce i requisiti per la  realizzazione  del  progetto  o
l'esercizio delle relative attivita', ovvero le misure  previste  per
evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare  gli  impatti
ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno, le misure
di monitoraggio;)) ((112)) 
    ((o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento  che  abilita  il
proponente a realizzare il progetto;)) ((112)) 
    ((p)  autorita'  competente:  la  pubblica  amministrazione   cui
compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di
piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di
progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata  ambientale
o del provvedimento comunque denominato che autorizza  l'esercizio;))
((112)) 
    q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che  elabora
il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente  decreto,
ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma
sia  un  diverso   soggetto   pubblico   o   privato,   la   pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; 
    r) proponente: il soggetto pubblico  o  privato  che  elabora  il
piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni  del  presente
decreto; 
    r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che  detiene
o gestisce,  nella  sua  totalita'  o  in  parte,  l'installazione  o
l'impianto oppure che dispone di  un  potere  economico  determinante
sull'esercizio tecnico dei medesimi; 
    s)  soggetti  competenti  in  materia  ambientale:  le  pubbliche
amministrazioni e gli enti  pubblici  che,  per  le  loro  specifiche
competenze o responsabilita'  in  campo  ambientale,  possono  essere
interessate agli  impatti  sull'ambiente  dovuti  all'attuazione  dei
piani, programmi o progetti; 
    t)  consultazione:  l'insieme  delle  forme  di  informazione   e
partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico  e
del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella  valutazione
dei piani, programmi e progetti; 
    u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche',  ai
sensi della legislazione vigente, le associazioni, le  organizzazioni
o i gruppi di tali persone; 
    v) pubblico interessato: il pubblico che subisce  o  puo'  subire
gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale  o  che
ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione
le  organizzazioni  non  governative  che  promuovono  la  protezione
dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti  dalla  normativa
statale vigente, nonche'  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse; 
    v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni  sullo  stato  di
qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con  riferimento  alla
presenza di sostanze pericolose pertinenti,  necessarie  al  fine  di
effettuare un raffronto in  termini  quantitativi  con  lo  stato  al
momento   della   cessazione   definitiva   delle   attivita'.   Tali
informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e,  se  possibile,  gli
usi  passati  del  sito,  nonche',  se  disponibili,  le  misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne  illustrino  lo
stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa,
relative a nuove misurazioni  effettuate  sul  suolo  e  sulle  acque
sotterranee tenendo conto della possibilita'  di  una  contaminazione
del  suolo  e  delle  acque  sotterranee  da  parte  delle   sostanze
pericolose   usate,   prodotte   o   rilasciate    dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu'  di  altra  normativa
che soddisfano i requisiti  di  cui  alla  presente  lettera  possono
essere incluse  o  allegate  alla  relazione  di  riferimento.  Nella
redazione della relazione di riferimento si terra' conto delle  linee
guida  eventualmente  emanate  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; 
    v-ter) 'acque  sotterranee':  acque  sotterranee  quali  definite
all'articolo 74, comma 1, lettera l); 
    v-quater) 'suolo':  lo  strato  piu'  superficiale  della  crosta
terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo
e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e
organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte  Terza,
l'accezione   del   termine   comprende,   oltre   al   suolo    come
precedentemente definito, anche il  territorio,  il  sottosuolo,  gli
abitati e le opere infrastrutturali; 
    v-quinquies)  'ispezione  ambientale':  tutte  le   azioni,   ivi
compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli  delle
relazioni  interne   e   dei   documenti   di   follow-up,   verifica
dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza
della    gestione    ambientale    dell'installazione,     intraprese
dall'autorita' competente o per suo conto al  fine  di  verificare  e
promuovere il rispetto delle condizioni di  autorizzazione  da  parte
delle installazioni,  nonche',  se  del  caso,  monitorare  l'impatto
ambientale di queste ultime; 
    v-sexies) 'pollame': il pollame quale  definito  all'articolo  2,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  3
marzo 1993, n. 587; 
    v-septies) 'combustibile': qualsiasi materia combustibile solida,
liquida o gassosa, che la norma ammette  possa  essere  combusta  per
utilizzare l'energia liberata dal processo; 
    v-octies) 'sostanze pericolose':  le  sostanze  o  miscele,  come
definite all'articolo 2,  punti  7  e  8,  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  dicembre
2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del  medesimo  regolamento.
Ai  fini  della  Parte  Terza  si  applica  la  definizione  di   cui
all'articolo 74, comma 2, lettera ee). 
  1-bis. Ai fini  del  della  presente  Parte  Seconda  si  applicano
inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei  rifiuti'  e
di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 dell'articolo 237-ter. 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art.  23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               Art. 6 
                      Oggetto della disciplina 
 
  1. La valutazione  ambientale  strategica  riguarda  i  piani  e  i
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale. 
  2. Fatto salvo quanto disposto al comma  3,  viene  effettuata  una
valutazione per tutti i piani e i programmi: 
    a) che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della
qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  dei
rifiuti e delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della
pianificazione territoriale o della destinazione  dei  suoli,  e  che
definiscono   il   quadro   di   riferimento   per    l'approvazione,
l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la
realizzazione dei progetti elencati negli  allegati  II,  ((II-bis,))
III e IV del presente decreto; ((112)) 
    b) per i quali, in considerazione  dei  possibili  impatti  sulle
finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione
speciale per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e  quelli
classificati come siti di importanza comunitaria  per  la  protezione
degli habitat naturali e della flora  e  della  fauna  selvatica,  si
ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.
357, e successive modificazioni. 
  3. Per i piani e i programmi di cui  al  comma  2  che  determinano
l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori  dei
piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e'
necessaria  qualora  l'autorita'  competente  valuti  che   producano
impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni  di  cui
all'articolo 12 e tenuto conto del diverso  livello  di  sensibilita'
ambientale dell'area oggetto di intervento. 
  3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo  le  disposizioni  di
cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da  quelli  di
cui al  comma  2,  che  definiscono  il  quadro  di  riferimento  per
l'autorizzazione  dei  progetti,  producano   impatti   significativi
sull'ambiente. 
  3-ter.  Per  progetti  di  opere  e   interventi   da   realizzarsi
nell'ambito del Piano regolatore portuale,  gia'  sottoposti  ad  una
valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra  le  categorie
per le quali  e'  prevista  la  Valutazione  di  impatto  ambientale,
costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in  sede  di
VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.  Qualora  il
Piano regolatore  Portuale  ovvero  le  rispettive  varianti  abbiano
contenuti  tali  da  essere  sottoposti  a  valutazione  di   impatto
ambientale nella loro interezza secondo le  norme  comunitarie,  tale
valutazione e'  effettuata  secondo  le  modalita'  e  le  competenze
previste dalla Parte Seconda del presente  decreto  ed  e'  integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli  eventuali  contenuti
di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. 
  4. Sono comunque esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente
decreto: 
    a) i piani e i programmi  destinati  esclusivamente  a  scopi  di
difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza  o  ricadenti  nella
disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni; 
    b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
    c)  i  piani  di  protezione  civile  in  caso  di  pericolo  per
l'incolumita' pubblica; 
    c-bis) i piani di gestione  forestale  o  strumenti  equivalenti,
riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale  di  livello  locale,
redatti secondo i criteri  della  gestione  forestale  sostenibile  e
approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. 
  ((5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che
possono avere  impatti  ambientali  significativi  e  negativi,  come
definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).)) ((112)) 
  ((6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata per: 
    a) i progetti elencati nell'allegato II alla  parte  seconda  del
presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per  lo
sviluppo ed il collaudo  di  nuovi  metodi  o  prodotti  e  non  sono
utilizzati per piu' di due anni; 
    b)  le  modifiche  o  le   estensioni   dei   progetti   elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del  presente
decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa  produrre  impatti
ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle  modifiche  o
estensioni  che  risultino  conformi  agli  eventuali  valori  limite
stabiliti nei medesimi allegati II e III; 
    c) i progetti elencati nell'allegato II-bis  alla  parte  seconda
del presente decreto, in applicazione  dei  criteri  e  delle  soglie
definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare del 30 marzo 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015; 
    d) i progetti elencati nell'allegato IV alla  parte  seconda  del
presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti
dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
84 dell'11 aprile 2015.)) ((112)) 
  ((7. La VIA e' effettuata per: 
    a) i progetti di cui agli allegati II e III  alla  parte  seconda
del presente decreto; 
    b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda
del presente  decreto,  relativi  ad  opere  o  interventi  di  nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di  aree
naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.  394,
ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; 
    c) i progetti elencati nell'allegato II alla  parte  seconda  del
presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per  lo
sviluppo ed il collaudo  di  nuovi  metodi  o  prodotti  e  non  sono
utilizzati per piu' di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento
della verifica di assoggettabilita'  a  VIA,  l'autorita'  competente
valuti che possano produrre impatti ambientali significativi; 
    d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati
II e III che comportano il superamento degli eventuali valori  limite
ivi stabiliti; 
    e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati  nell'allegato
II, II-bis, III  e  IV  alla  parte  seconda  del  presente  decreto,
qualora,   all'esito   dello   svolgimento    della    verifica    di
assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente  valuti  che  possano
produrre impatti ambientali significativi e negativi; 
    f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda
del presente  decreto,  qualora  all'esito  dello  svolgimento  della
verifica di assoggettabilita' a VIA, in applicazione  dei  criteri  e
delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita'  competente
valuti  che  possano  produrre  impatti  ambientali  significativi  e
negativi.)) ((112)) 
  8. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). ((112)) 
  ((9. Per le modifiche, le  estensioni  o  gli  adeguamenti  tecnici
finalizzati a migliorare il rendimento e  le  prestazioni  ambientali
dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla  parte
seconda del presente decreto, fatta  eccezione  per  le  modifiche  o
estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente,  in  ragione
della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi
e negativi, ha la facolta' di  richiedere  all'autorita'  competente,
trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste  di
controllo,  una  valutazione  preliminare  al  fine  di   individuare
l'eventuale  procedura  da  avviare.  L'autorita'  competente,  entro
trenta giorni dalla  presentazione  della  richiesta  di  valutazione
preliminare,   comunica   al   proponente   l'esito   delle   proprie
valutazioni,  indicando  se  le  modifiche,  le  estensioni   o   gli
adeguamenti  tecnici  devono  essere  assoggettati  a   verifica   di
assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle  categorie
di cui ai commi 6 o 7.)) ((112)) 
  ((10. Per i  progetti  o  parti  di  progetti  aventi  quale  unico
obiettivo la difesa nazionale e per i  progetti  aventi  quali  unico
obiettivo la risposta alle emergenze  che  riguardano  la  protezione
civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di  concerto  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, dopo una valutazione  caso  per  caso,  puo'
disporre, con decreto, l'esclusione di tali  progetti  dal  campo  di
applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del
presente  decreto,  qualora  ritenga  che  tale  applicazione   possa
pregiudicare i suddetti obiettivi.)) ((112)) 
  ((11. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  32,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', in  casi
eccezionali, previo parere del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, esentare in tutto o  in  parte  un  progetto
specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda
del presente decreto, qualora  l'applicazione  di  tali  disposizioni
incida negativamente sulla finalita' del progetto, a  condizione  che
siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale  ed  europea
in materia di valutazione di impatto  ambientale.  In  tali  casi  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
    a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione; 
    b) mette a disposizione del pubblico  coinvolto  le  informazioni
raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le
informazioni relative alla decisione di esenzione e  le  ragioni  per
cui e' stata concessa; 
    c)  informa  la   Commissione   europea,   prima   del   rilascio
dell'autorizzazione,  dei   motivi   che   giustificano   l'esenzione
accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.)) ((112)) 
  12. Per le modifiche dei piani e dei  programmi  elaborati  per  la
pianificazione  territoriale   o   della   destinazione   dei   suoli
conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di  opere  singole  che
hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e  programmi,
ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,  la
valutazione  ambientale  strategica  non   e'   necessaria   per   la
localizzazione delle singole opere. 
  13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria per: 
    a) le installazioni che svolgono attivita'  di  cui  all'Allegato
VIII alla Parte Seconda; 
    b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a)
del presente comma; 
  14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte
nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma  13,  anche  qualora
costituiscano    solo    una    parte    delle    attivita'    svolte
nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale,  ai  sensi
di quanto disposto dall'articolo  29-quater,  comma  11,  costituisce
anche  autorizzazione  alla  realizzazione  o  alla  modifica,   come
disciplinato dall'articolo 208. 
  15. Per le installazioni di cui  alla  lettera  a)  del  comma  13,
nonche' per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata
ambientale e' rilasciata nel rispetto  della  disciplina  di  cui  al
presente decreto e dei termini di cui all'articolo  29-quater,  comma
10. 
  16. L'autorita'  competente,  nel  determinare  le  condizioni  per
l'autorizzazione integrata ambientale,  fermo  restando  il  rispetto
delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi
generali: 
    a)  devono  essere  prese  le  opportune  misure  di  prevenzione
dell'inquinamento, applicando in  particolare  le  migliori  tecniche
disponibili; 
    b)  non   si   devono   verificare   fenomeni   di   inquinamento
significativi; 
    c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a  norma  della  parte
quarta del presente decreto; i  rifiuti  la  cui  produzione  non  e'
prevenibile sono in ordine di priorita' e  conformemente  alla  parte
quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,  ricuperati  o,
ove  cio'  sia  tecnicamente  ed  economicamente  impossibile,   sono
smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; 
    d)  l'energia  deve  essere  utilizzata  in  modo   efficace   ed
efficiente; 
    e) devono essere prese le misure  necessarie  per  prevenire  gli
incidenti e limitarne le conseguenze; 
    f) deve essere  evitato  qualsiasi  rischio  di  inquinamento  al
momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito  stesso
deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo
29-sexies, comma 9-quinquies. 
  17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  all'interno
del perimetro  delle  aree  marine  e  costiere  a  qualsiasi  titolo
protette  per  scopi  di  tutela  ambientale,  in  virtu'  di   leggi
nazionali,  regionali  o  in  attuazione  di   atti   e   convenzioni
dell'Unione europea e internazionali sono  vietate  le  attivita'  di
ricerca,  di  prospezione  nonche'  di  coltivazione  di  idrocarburi
liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della  legge
9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone  di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo  l'intero
perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno  delle  suddette
aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati
sono fatti salvi per la durata di  vita  utile  del  giacimento,  nel
rispetto degli standard di sicurezza e  di  salvaguardia  ambientale.
Sono sempre  assicurate  le  attivita'  di  manutenzione  finalizzate
all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli  impianti
e  alla  tutela  dell'ambiente,  nonche'  le  operazioni  finali   di
ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle  disposizioni  di
cui al presente comma e' abrogato il comma 81 dell'articolo  1  della
legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, i titolari delle  concessioni  di
coltivazione  in  mare  sono  tenuti  a   corrispondere   annualmente
l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma  1  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al  10%  per  il
gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare  unico  o  contitolare  di
ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme  corrispondenti  al
valore   dell'incremento   dell'aliquota   ad    apposito    capitolo
dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  essere   interamente
riassegnate, in parti uguali, ad appositi  capitoli  istituiti  nello
stato di previsione,rispettivamente,  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  vigilanza   e
controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di  ricerca
e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento  delle
azioni di monitoraggio, ivi compresi gli  adempimenti  connessi  alle
valutazioni ambientali in ambito costiero e  marino,  anche  mediante
l'impiego dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per  l'ambiente  e  delle
strutture tecniche dei corpi  dello  Stato  preposti  alla  vigilanza
ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che  "
Per i progetti elencati  nell'allegato  IV  alla  parte  seconda  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6,  comma  8,  del
medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera  c),
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal
comma 1, lettera c), del presente articolo.". 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art.  23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               Art. 7 
          ((Competenze in materia di VAS e di AIA)) ((112)) 
 
  1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui
all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi
dello Stato. 
  2. Sono sottoposti  a  VAS  secondo  le  disposizioni  delle  leggi
regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4,
la cui approvazione compete alle regioni e province autonome  o  agli
enti locali. 
  3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i  progetti  relativi
alle attivita' di cui all'allegato XII al  presente  decreto  e  loro
modifiche sostanziali. 
  4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni  delle  leggi
regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII  che  non
risultano ricompresi anche nell'allegato XII al  presente  decreto  e
loro modifiche sostanziali. 
  ((5. In sede statale, l'autorita' competente ai fini  della  VAS  e
dell'AIA e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare. Il parere  motivato  in  sede  di  VAS  e'  espresso  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo,  che  collabora  alla  relativa  attivita'  istruttoria.  Il
provvedimento di AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.)) ((112)) 
  ((6. In sede regionale, l'autorita' competente ai fini della VAS  e
dell'AIA e'  la  pubblica  amministrazione  con  compiti  di  tutela,
protezione  e  valorizzazione  ambientale  individuata   secondo   le
disposizioni delle  leggi  regionali  o  delle  Province  autonome.))
((112)) 
  ((7. Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie  e
quelle  degli  altri  enti  locali  in  materia  di  VAS  e  di  AIA.
Disciplinano inoltre: 
    a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali
interessati; 
    b)  i  criteri  specifici  per  l'individuazione   dei   soggetti
competenti in materia ambientale; 
    c)  fermo  il  rispetto  della  legislazione  europea,  eventuali
ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto,
purche' con questo compatibili,  per  l'individuazione  dei  piani  e
programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per
lo svolgimento della relativa consultazione; 
    d) le  modalita'  di  partecipazione  delle  regioni  e  province
autonome confinanti al  processo  di  VAS,  in  coerenza  con  quanto
stabilito dalle disposizioni nazionali in materia; 
    e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA
e dei pareri motivati in sede di VAS  di  propria  competenza,  fermo
restando il rispetto dei limiti generali di cui al  presente  decreto
ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
modificazioni.)) ((112)) 
  8. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
informano, ogni dodici  mesi,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati  e  i
procedimenti di valutazione in corso. 
  9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano  la  competenza  ad
esse assegnata  dai  commi  2,  4  e  7  nel  rispetto  dei  principi
fondamentali dettati dal presente Titolo. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art.  23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                             Art. 7-bis 
(( (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilita' a
                              VIA). )) 
 
  ((1. La verifica di  assoggettabilita'  a  VIA  e  la  VIA  vengono
effettuate  ai   diversi   livelli   istituzionali,   tenendo   conto
dell'esigenza   di   razionalizzare   i   procedimenti   ed   evitare
duplicazioni nelle valutazioni. 
  2. Sono sottoposti  a  VIA  in  sede  statale  i  progetti  di  cui
all'allegato  II  alla  parte  seconda  del  presente  decreto.  Sono
sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in  sede  statale  i
progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda  del  presente
decreto. 
  3. Sono sottoposti a VIA in  sede  regionale,  i  progetti  di  cui
all'allegato III  alla  parte  seconda  del  presente  decreto.  Sono
sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in sede regionale  i
progetti di cui all'allegato  IV  alla  parte  seconda  del  presente
decreto. 
  4.  In  sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che  esercita
le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo per le attivita'  istruttorie
relative al procedimento di VIA.  Il  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA e' adottato  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento  di  VIA  e'
adottato nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 25, comma
2, e all'articolo 27, comma 8. 
  5.  In  sede  regionale,  l'autorita'  competente  e'  la  pubblica
amministrazione con compiti di tutela,  protezione  e  valorizzazione
ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi  regionali
o delle Province autonome. 
  6.  Qualora  nei   procedimenti   di   VIA   o   di   verifica   di
assoggettabilita'  a  VIA   l'autorita'   competente   coincida   con
l'autorita'  proponente  di  un  progetto,  le   autorita'   medesime
provvedono a  separare  in  maniera  appropriata,  nell'ambito  della
propria organizzazione delle competenze amministrative,  le  funzioni
confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti  dal
presente decreto. 
  7.   Qualora   un   progetto   sia   sottoposto   a   verifica   di
assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le  procedure
siano svolte in conformita' agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29
del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza  regionale
si svolge con le modalita' di cui all'articolo 27-bis. 
  8. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano con proprie leggi o regolamenti  l'organizzazione  e  le
modalita'  di  esercizio  delle  funzioni  amministrative   ad   esse
attribuite in materia di VIA,  nonche'  l'eventuale  conferimento  di
tali funzioni o di compiti specifici  agli  altri  enti  territoriali
sub-regionali. La potesta' normativa di  cui  al  presente  comma  e'
esercitata in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto di
quanto previsto nel  presente  decreto,  fatto  salvo  il  potere  di
stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione  dei
procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e  di
tutti  i  soggetti  pubblici  potenzialmente  interessati,   per   il
coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di  competenza
regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui
all'articolo 29, comma 8, dei  proventi  derivanti  dall'applicazione
delle sanzioni amministrative  pecuniarie.  In  ogni  caso  non  sono
derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e
27-bis. 
  9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e  con  cadenza  biennale,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  informano  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
circa i provvedimenti  adottati  e  i  procedimenti  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA e di VIA, fornendo: 
    a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti
ad una valutazione dell'impatto ambientale; 
    b) la  ripartizione  delle  valutazioni  dell'impatto  ambientale
secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV; 
    c) il numero di progetti di  cui  all'allegato  IV  sottoposti  a
verifica di assoggettabilita' a VIA; 
    d) la durata media delle procedure  di  valutazione  dell'impatto
ambientale; 
    e) stime  generali  dei  costi  medi  diretti  delle  valutazioni
dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole
e medie imprese. 
  10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6  anni,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  informa  la
Commissione europea circa lo  stato  di  attuazione  della  direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art.  23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               Art. 8 
(( (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -  VIA  e
                              VAS). )) 
 
  ((1. Il supporto tecnico-scientifico all'autorita'  competente  per
l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II  e  III  della  presente
parte nel caso  di  piani,  programmi  e  progetti  per  i  quali  le
valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo  Stato  e'  assicurato
dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale  VIA  e
VAS, composta da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il
Presidente e il Segretario,  posta  alle  dipendenze  funzionali  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
lo  svolgimento  delle  istruttorie  tecniche  la  Commissione   puo'
avvalersi,  tramite  appositi  protocolli   d'intesa,   del   Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma della legge
28  giugno  2016,  n.  132.  Per  i  procedimenti  per  i  quali  sia
riconosciuto  un  concorrente  interesse   regionale,   all'attivita'
istruttoria partecipa un esperto  designato  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso
di  adeguata  professionalita'  ed  esperienza  nel   settore   della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. 
  2. I commissari di cui al comma 1  sono  scelti  tra  professori  o
ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3
del decreto legislativo del 30  marzo  2001,  n.  165,  ivi  compreso
quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale  a  rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,  n.
132, all'Istituto superiore di  sanita'  ovvero  tra  soggetti  anche
estranei alla pubblica  amministrazione,  provvisti  del  diploma  di
laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o  magistrale,
con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto
della nomina; il loro incarico dura quattro anni  ed  e'  rinnovabile
una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di  procedura
concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al
possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie  ambientali,  economiche,
giuridiche  e  di  sanita'  pubblica,  garantendo  il  rispetto   del
principio  dell'equilibrio  di   genere.   Ai   commissari,   qualora
provenienti dalle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  se
personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  e,  per  il  personale  in  regime  di  diritto
pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai  commissari
spetta il compenso definito con  le  modalita'  di  cui  al  comma  5
esclusivamente  in  ragione  dei  compiti  istruttori  effettivamente
svolti e solo a  seguito  dell'adozione  del  relativo  provvedimento
finale. 
  3.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  supporto  tecnico   e
giuridico,  la  Commissione  si  avvale  di   un   Comitato   tecnico
istruttorio  posto   alle   dipendenze   funzionali   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  formato  da
trenta unita'  di  personale  pubblico  con  almeno  cinque  anni  di
anzianita' di servizio nella pubblica amministrazione  ed  esperienza
professionale  e  competenze  adeguate  ai  profili  individuati,   e
collocato in posizione di comando, distacco, fuori  ruolo  o  analoga
posizione  prevista  dall'ordinamento  di  appartenenza,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.
All'atto del collocamento in fuori ruolo e'  reso  indisponibile  per
tutta la durata dello stesso  un  numero  di  posti  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario.  I  componenti  del  Comitato  sono  nominati  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  e
individuati tra gli appartenenti  ad  Amministrazioni  pubbliche,  al
Sistema nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente,  all'ENEA,
ad altri Enti di ricerca, nonche', per lo svolgimento delle attivita'
istruttorie in materia  di  impatto  sanitario,  sino  a  sei  unita'
designate dal  Ministro  della  salute.  I  componenti  del  Comitato
restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta. 
  4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e  delle
finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i  profili  di
rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalita'
di   funzionamento   e   la   disciplina    delle    situazioni    di
inconferibilita', incompatibilita' e  conflitto  di  interessi  anche
potenziale della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio. 
  5. A decorrere dall'anno 2017, con  decreto  annuale  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i  costi
di funzionamento della Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto
ambientale  e  del  Comitato  tecnico  istruttorio,  comprensivi  dei
compensi per i relativi componenti, in  misura  complessivamente  non
superiore all'ammontare delle tariffe  di  cui  all'articolo  33  del
presente  decreto,  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti  proporzionalmente
alle responsabilita'  di  ciascun  membro  della  Commissione  e  del
Comitato e in ragione dei compiti istruttori  effettivamente  svolti,
fermo restando  che  gli  oneri  relativi  al  trattamento  economico
fondamentale del personale di  cui  al  comma  3  restano  in  carico
all'amministrazione di appartenenza. 
  6. Resta in ogni caso fermo, per  i  commissari,  quanto  stabilito
dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In  caso  di  accertata  violazione
delle prescrizioni del decreto legislativo  n.  39  del  2013,  fermo
restando  ogni  altro  profilo  di  responsabilita',  il   componente
responsabile   decade   dall'incarico   con   effetto   dalla    data
dell'accertamento. Per gli  iscritti  agli  ordini  professionali  la
violazione viene segnalata dall'autorita' competente. 
  7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta  alle  Regioni  e
alle Province Autonome,  queste  ultime  assicurano  che  l'autorita'
competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se
necessario,   si   avvalga   di   adeguate   figure   di   comprovata
professionalita', competenza ed  esperienza  per  l'attuazione  delle
norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.)) 
                                                              ((112)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                           Articolo 8-bis
           ((Commissione istruttoria per l'autorizzazione
                     integrata ambientale - IPPC

  1.  La  Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28,
commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con  modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attivita'
di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al
titolo  III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti
di  cui  all'articolo  10,  comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
  2.  I  componenti  della  Commissione  sono  nominati  nel rispetto
dell'articolo  28,  commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.))
                               ART. 9 
                     Norme procedurali generali 
 
  1. Alle procedure di verifica  e  autorizzazione  disciplinate  dal
presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,  concernente
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi 
  2. L'autorita' competente, ove ritenuto utile  indice,  cosi'  come
disciplinato dagli articoli che seguono, una  o  piu'  conferenze  di
servizi ai sensi ((dell'articolo 14)) della legge n. 241 del 1990  al
fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni  delle  altre
autorita' pubbliche interessate. 
  3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione  del
pubblico,  nell'ambito  delle  procedure  di  seguito   disciplinate,
l'autorita'  competente  puo'  concludere   con   il   proponente   o
l'autorita'  procedente  e   le   altre   amministrazioni   pubbliche
interessate accordi per disciplinare lo svolgimento  delle  attivita'
di interesse comune ai fini della semplificazione  e  della  maggiore
efficacia dei procedimenti. 
  4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e' facolta' del
proponente presentare all'autorita' competente motivata richiesta  di
non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto,
allo  studio  preliminare  ambientale  o  allo  studio   di   impatto
ambientale.  L'autorita'  competente,  verificate  le   ragioni   del
proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando
l'interesse alla riservatezza con  l'interesse  pubblico  all'accesso
alle informazioni.  L'autorita'  competente  dispone  comunque  della
documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni
vigenti in materia. 
                               ART. 10 
((  (Coordinamento  delle  procedure  di  VAS,   VIA,   Verifica   di
assoggettabilita' a VIA, Valutazione di  incidenza  e  Autorizzazione
                  integrata ambientale) )) ((112)) 
 
  ((1. Nel caso di progetti per i quali e' prevista la  procedura  di
verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  l'autorizzazione  integrata
ambientale puo' essere rilasciata  solo  dopo  che,  ad  esito  della
predetta procedura di verifica, l'autorita' competente abbia valutato
di non assoggettare i progetti a VIA.)) ((112)) 
  1-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  1-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  3. La  VAS  e  la  VIA  comprendono  le  procedure  di  valutazione
d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a  tal
fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale  o  lo
studio  di  impatto  ambientale  contengono  gli  elementi   di   cui
all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la  valutazione
dell'autorita' competente si estende alle finalita' di  conservazione
proprie della valutazione d'incidenza oppure dovra' dare  atto  degli
esiti della valutazione di incidenza. Le  modalita'  di  informazione
del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. 
  4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'((articolo 19)) puo'
essere  condotta,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel
presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalita'  di
informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione
procedurale. ((112)) 
  5. Nella redazione  dello  studio  di  impatto  ambientale  di  cui
all'articolo 22, relativo a progetti previsti da  piani  o  programmi
gia' sottoposti a valutazione ambientale, possono  essere  utilizzate
le informazioni e le analisi contenute nel rapporto  ambientale.  Nel
corso  della  redazione  dei  progetti  e  nella  fase   della   loro
valutazione, sono tenute in considerazione  la  documentazione  e  le
conclusioni della VAS. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 

((TITOLO II
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA))

 

                               ART. 11
                      Modalita' di svolgimento

  1.  La  valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita'
procedente  contestualmente  al  processo  di  formazione del piano o
programma  e  comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli
da 12 a 18:
    a)   lo   svolgimento   di   una  verifica  di  assoggettabilita'
((limitatamente  ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi
3 e 3 bis));
    b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
    c) lo svolgimento di consultazioni;
    d)  la  valutazione  del  rapporto  ambientale  e gli esiti delle
consultazioni;
    e) la decisione;
    f) l'informazione sulla decisione;
    g) il monitoraggio.
  2.  L'autorita'  competente,  al  fine di promuovere l'integrazione
degli   obiettivi   di   sostenibilita'  ambientale  nelle  politiche
settoriali  ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi
ambientali, nazionali ed europei:
    a)   esprime   il  proprio  parere  sull'assoggettabilita'  delle
proposte   di  piano  o  di  programma  alla  valutazione  ambientale
strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
    b)  collabora  con  l'autorita' proponente al fine di definire le
forme   ed   i   soggetti   della   consultazione  pubblica,  nonche'
l'impostazione  ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalita'
di monitoraggio di cui all'articolo 18;.
    c)  esprime,  tenendo  conto  della  consultazione  pubblica, dei
pareri  dei  soggetti  competenti  in  materia ambientale, un proprio
parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto
ambientale  nonche'  sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con
riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.
  ((3.   La   fase   di   valutazione   e'  effettuata  anteriormente
all'approvazione  del  piano  o del programma, ovvero all'avvio della
relativa  procedura  legislativa,  e  comunque  durante  la  fase  di
predisposizione dello stesso. Essa e' preordinata a garantire che gli
impatti  significativi  sull'ambiente  derivanti  dall'attuazione  di
detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione.))
  4.  La  VAS  viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo
conto  dell'esigenza  di  razionalizzare  i  procedimenti  ed evitare
duplicazioni nelle valutazioni.
  5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le
disposizioni  del presente decreto, parte integrante del procedimento
di  adozione  ed  approvazione.  I  provvedimenti  amministrativi  di
approvazione   adottati   senza   la  previa  valutazione  ambientale
strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
                               ART. 12 
                    Verifica di assoggettabilita 
 
  1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi  3  e
3-bis, l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente,  su
supporto informatico ovvero, nei casi di particolare  difficolta'  di
ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un  rapporto  preliminare
comprendente una descrizione del piano o programma e le  informazioni
e  i  dati  necessari  alla  verifica  degli  impatti   significativi
sull'ambiente  dell'attuazione  del  piano   o   programma,   facendo
riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 
  2.  L'autorita'  competente  in  collaborazione   con   l'autorita'
procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale  da
consultare e trasmette loro il documento preliminare  per  acquisirne
il parere. Il parere e' inviato  entro  trenta  giorni  all'autorita'
competente ed all'autorita' procedente. 
  3. Salvo quanto diversamente concordato  dall'autorita'  competente
con l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base  degli
elementi di cui all'allegato I del presente decreto  e  tenuto  conto
delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma  possa
avere impatti significativi sull'ambiente. 
  4. L'autorita' competente, sentita l'autorita'  procedente,  tenuto
conto  dei  contributi  pervenuti,   entro   novanta   giorni   dalla
trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento  di  verifica
assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla  valutazione
di cui agli articoli da  13  a  18  e,  se  del  caso,  definendo  le
necessarie prescrizioni. 
  ((5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese  le
motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito web  dell'autorita'
competente)). 
  6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS relative  a
modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o
programmi   gia'   sottoposti   positivamente   alla   verifica    di
assoggettabilita' di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt.  da
12 a 17, si limita ai soli effetti  significativi  sull'ambiente  che
non  siano  stati   precedentemente   considerati   dagli   strumenti
normativamente sovraordinati. 
                               ART. 13
                  Redazione del rapporto ambientale

  1.  Sulla  base  di  un  rapporto preliminare sui possibili impatti
ambientali  significativi  dell'attuazione  del piano o programma, il
proponente  e/o  l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin
dai  momenti  preliminari  dell'attivita'  di elaborazione di piani e
programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti
in  materia  ambientale, al fine di definire la portata ed il livello
di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
  2.  La  consultazione,  salvo  quanto  diversamente  concordato, si
conclude  entro  novanta giorni ((dall'invio del rapporto preliminare
di cui al comma 1 del presente articolo)).
  3.  La  redazione  del  rapporto  ambientale spetta al proponente o
all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante
del  piano  o  del  programma  e  ne  accompagna l'intero processo di
elaborazione ed approvazione.
  4.  Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e
valutati  gli  impatti significativi che l'attuazione del piano o del
programma  proposto  potrebbe  avere  sull'ambiente  e sul patrimonio
culturale,  nonche'  le ragionevoli alternative che possono adottarsi
in  considerazione  degli  obiettivi  e  dell'ambito territoriale del
piano  o  del  programma  stesso.  L'allegato  VI al presente decreto
riporta  le  informazioni  da  fornire nel rapporto ambientale a tale
scopo,  nei  limiti  in cui possono essere ragionevolmente richieste,
tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione
correnti,  dei  contenuti  e del livello di dettaglio del piano o del
programma.  ((Il  Rapporto ambientale da' atto della consultazione di
cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i
contributi  pervenuti.))  Per evitare duplicazioni della valutazione,
possono   essere  utilizzati,  se  pertinenti,  approfondimenti  gia'
effettuati  ed  informazioni  ottenute  nell'ambito  di altri livelli
decisionali   o   altrimenti   acquisite   in   attuazione  di  altre
disposizioni normative.
  5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo
modalita'  concordate,  all'autorita'  competente.  La  comunicazione
comprende  il  rapporto  ambientale  e  una sintesi non tecnica dello
stesso.  Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14,
comma   1,   decorrono   i   tempi  dell'esame  istruttorio  e  della
valutazione.  La  proposta  di  piano  o  programma  ed  il  rapporto
ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti
in  materia  ambientale  e  del pubblico interessato affinche' questi
abbiano l'opportunita' di esprimersi.
  6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita'
competente  e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui
territorio  risulti  anche  solo parzialmente interessato dal piano o
programma o dagli impatti della sua attuazione.
                               ART. 14
                            Consultazione

  1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma
5,  l'autorita'  procedente  cura la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  o  nel  Bollettino
Ufficiale  della  regione  o provincia autonoma interessata. L'avviso
deve  contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il
proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo'
essere  presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale
e delle sedi dove si puo' consultare la sintesi non tecnica.
  2.   L'autorita'   competente  e  l'autorita'  procedente  mettono,
altresi',  a  disposizione  del  pubblico  la  proposta  di  piano  o
programma  ed  il  rapporto  ambientale mediante il deposito presso i
propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
  3.   Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso  di  cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della
proposta  di  piano  o programma e del relativo rapporto ambientale e
presentare  proprie osservazioni ((in forma scritta)), anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
  ((4.   In   attuazione   dei   principi   di   economicita'   e  di
semplificazione,    le   procedure   di   deposito,   pubblicita'   e
partecipazione,  eventualmente  previste  dalle  vigenti disposizioni
anche  regionali  per  specifici piani e programmi, si coordinano con
quelle  di  cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni
ed  assicurare  il  rispetto  dei  termini  previsti  dal comma 3 del
presente  articolo  e  dal  comma  1  dell'articolo 15. Tali forme di
pubblicita'  tengono  luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7
ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.))
                               ART. 15
          Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti
                   i risultati della Consultazione

  1.   L'autorita'  competente,  in  collaborazione  con  l'autorita'
procedente,  svolge  le  attivita'  tecnico-istruttorie, acquisisce e
valuta  tutta  la documentazione presentata, nonche' le osservazioni,
obiezioni  e  suggerimenti  inoltrati  ai  sensi dell'articolo 14 ((e
dell'articolo   32,   nonche'   i   risultati   delle   consultazioni
transfrontaliere  di  cui  al  medesimo  articolo  32)) ed esprime il
proprio  parere  motivato  entro  il  termine  di  novanta  giorni  a
decorrere  dalla  scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.
((La  tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata
dalle disposizioni generali del processo amministrativo)).
  ((2.  L'autorita'  procedente,  in  collaborazione  con l'autorita'
competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma
per  l'approvazione  e  tenendo  conto  delle  risultanze  del parere
motivato  di  cui  al  comma  1  e  dei risultati delle consultazioni
transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma)).
                               ART. 16
                              Decisione

  1.  Il  piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il
parere  motivato  e  la  documentazione  acquisita  nell'ambito della
consultazione,  ((sono trasmessi)) all'organo competente all'adozione
o approvazione del piano o programma.
                               ART. 17 
                    Informazione sulla decisione 
 
  1. ((La decisione finale e' pubblicata nei siti web delle autorita'
interessate con indicazione del luogo in cui  e'  possibile  prendere
visione del piano o programma adottato e di tutta  la  documentazione
oggetto  dell'istruttoria)).  Sono  inoltre  rese  pubbliche  ((...))
attraverso la pubblicazione sui siti web della autorita' interessate: 
    a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente; 
    b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o  programma
e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni, nonche' le ragioni per le quali  e'  stato  scelto  il
piano o il programma adottato, alla luce delle alternative  possibili
che erano state individuate; 
    c)  le  misure  adottate  in  merito  al  monitoraggio   di   cui
all'articolo 18. 
                               ART. 18
                            Monitoraggio

  1.   Il   monitoraggio   assicura   il   controllo   sugli  impatti
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei
programmi  approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi
di  sostenibilita'  prefissati,  cosi' da individuare tempestivamente
gli  impatti  negativi  imprevisti  e da adottare le opportune misure
correttive. ((Il monitoraggio e' effettuato dall'Autorita' procedente
in  collaborazione  con  l'Autorita' competente anche avvalendosi del
sistema  delle  Agenzie  ambientali  e dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale.))
  2.   Il  piano  o  programma  individua  le  responsabilita'  e  la
sussistenza  delle  le  risorse  necessarie  per  la  realizzazione e
gestione del monitoraggio.
  3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle  eventuali  misure  correttive adottate ai sensi del comma 1 e'
data  adeguata  informazione  attraverso  i  siti  web dell'autorita'
competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
  4.  Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute
in  conto  nel  caso  di  eventuali  modifiche al piano o programma e
comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di
pianificazione o programmazione.

TITOLO III
((LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE))
 

                               ART. 19 
((  (Modalita'  di  svolgimento  del  procedimento  di  verifica   di
                    assoggettabilita' a VIA). )) 
 
  ((1. Il proponente trasmette  all'autorita'  competente  lo  studio
preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita'
a quanto  contenuto  nell'allegato  IV-bis  alla  parte  seconda  del
presente  decreto,  nonche'   copia   dell'avvenuto   pagamento   del
contributo di cui all'articolo 33. 
  2. Lo studio preliminare ambientale e'  pubblicato  tempestivamente
nel  sito  web  dell'autorita'  competente,  con  modalita'  tali  da
garantire la tutela  della  riservatezza  di  eventuali  informazioni
industriali o commerciali indicate dal proponente, in  conformita'  a
quanto  previsto   dalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblico
all'informazione ambientale. 
  3. L'autorita' competente comunica per via telematica  a  tutte  le
Amministrazioni  e  a  tutti  gli  enti  territoriali  potenzialmente
interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
sito web. 
  4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla  comunicazione  di
cui al comma 3, chiunque abbia interesse puo' prendere  visione,  sul
sito web, dello studio preliminare ambientale e della  documentazione
a  corredo,  presentando  le   proprie   osservazioni   all'autorita'
competente. 
  5.  L'autorita'  competente,  sulla  base  dei   criteri   di   cui
all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto  conto
delle osservazioni  pervenute  e,  se  del  caso,  dei  risultati  di
eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in
base ad altre pertinenti normative europee,  nazionali  o  regionali,
verifica   se   il   progetto   ha   possibili   impatti   ambientali
significativi. 
  6. L'autorita' competente puo',  per  una  sola  volta,  richiedere
chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta  giorni  dalla
scadenza del termine di cui al comma 4. In tal  caso,  il  proponente
provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e  non  oltre  i
successivi  quarantacinque  giorni.   Su   richiesta   motivata   del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni  e
dei chiarimenti richiesti per un  periodo  non  superiore  a  novanta
giorni.  Qualora  il  proponente  non  trasmetta  la   documentazione
richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende  respinta
ed  e'  fatto   obbligo   all'autorita'   competente   di   procedere
all'archiviazione. 
  7. L'autorita' competente adotta il provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA  entro  i  successivi  quarantacinque  giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma  4,  ovvero  entro  trenta
giorni dal ricevimento della documentazione di cui  al  comma  6.  In
casi  eccezionali,   relativi   alla   natura,   alla   complessita',
all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competente
puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non  superiore  a
trenta  giorni,  il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento  di
verifica;   in   tal   caso,    l'autorita'    competente    comunica
tempestivamente  per  iscritto   al   proponente   le   ragioni   che
giustificano la  proroga  e  la  data  entro  la  quale  e'  prevista
l'adozione del provvedimento. 
  8. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il
progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi  principali  alla
base della mancata richiesta di  tale  valutazione  in  relazione  ai
criteri pertinenti elencati nell'allegato V,  e,  ove  richiesto  dal
proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per i  profili  di
competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare
o prevenire quelli che potrebbero  altrimenti  rappresentare  impatti
ambientali significativi e negativi. 
  9. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto  debba
essere assoggettato  al  procedimento  di  VIA,  specifica  i  motivi
principali alla base della richiesta di VIA in relazione  ai  criteri
pertinenti elencati nell'allegato V. 
  10. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV
alla  parte   seconda   del   presente   decreto   la   verifica   di
assoggettabilita' a VIA e'  effettuata  applicando  i  criteri  e  le
soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e  del  mare  del  30  marzo  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. 
  11. Il  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,
comprese le motivazioni, e' pubblicato  integralmente  nel  sito  web
dell'autorita' competente. 
  12. I termini per il rilascio  del  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e  per  gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  13. Tutta la documentazione afferente al  procedimento,  nonche'  i
risultati delle consultazioni svolte, le  informazioni  raccolte,  le
osservazioni   e   i   pareri   sono    tempestivamente    pubblicati
dall'autorita' competente sul proprio sito web.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 20 
(( (Definizione del livello di dettaglio degli elaborati  progettuali
                ai fini del procedimento di VIA). )) 
 
  ((1. Il proponente ha  la  facolta'  di  richiedere,  in  qualunque
momento, una fase di confronto con l'autorita' competente al fine  di
definire la portata delle  informazioni  e  il  relativo  livello  di
dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento  del
procedimento di VIA. A tal fine, il proponente trasmette, in  formato
elettronico, una proposta di elaborati progettuali. 
  2.  Sulla  base  della  documentazione  trasmessa  dal  proponente,
l'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione della
proposta, comunica al proponente l'esito delle  proprie  valutazioni,
assicurando che il livello di dettaglio degli  elaborati  progettuali
sia di qualita' sufficientemente elevata  e  tale  da  consentire  la
compiuta valutazione degli impatti ambientali.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 21 
(( (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale). )) 
 
  ((1. Il proponente  ha  la  facolta'  di  richiedere  una  fase  di
consultazione con l'autorita' competente e i soggetti  competenti  in
materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni,
il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per  la
predisposizione dello studio  di  impatto  ambientale.  A  tal  fine,
trasmette  all'autorita'  competente,  in  formato  elettronico,  gli
elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonche'  una
relazione che, sulla base degli impatti ambientali  attesi,  illustra
il piano  di  lavoro  per  l'elaborazione  dello  studio  di  impatto
ambientale. 
  2. La documentazione di cui  al  comma  1,  e'  pubblicata  e  resa
accessibile,  con  modalita'  tali  da  garantire  la  tutela   della
riservatezza di  eventuali  informazioni  industriali  o  commerciali
indicate dal proponente,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel
sito web dell'autorita' competente che comunica per via telematica  a
tutte  le  Amministrazioni  e   a   tutti   gli   enti   territoriali
potenzialmente    interessati    l'avvenuta    pubblicazione    della
documentazione nel proprio sito web. 
  3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della
consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro sessanta giorni
dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web,
l'autorita' competente esprime un parere sulla portata e sul  livello
di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di  impatto
ambientale. Il parere  e'  pubblicato  sul  sito  web  dell'autorita'
competente. 
  4. L'avvio della  procedura  di  cui  al  presente  articolo  puo',
altresi', essere richiesto dall'autorita' competente sulla base delle
valutazioni di cui all'articolo 6, comma 9, ovvero di quelle  di  cui
all'articolo 20.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 22 
                (( (Studio di impatto ambientale). )) 
  ((1. Lo studio di impatto ambientale e' predisposto dal  proponente
secondo le indicazioni e i contenuti di  cui  all'allegato  VII  alla
parte seconda del presente decreto, sulla base  del  parere  espresso
dall'autorita' competente a seguito della fase di consultazione sulla
definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata. 
  2. Sono a carico del proponente i  costi  per  la  redazione  dello
studio di impatto ambientale e di tutti i documenti  elaborati  nelle
varie fasi del procedimento. 
  3. Lo studio di impatto  ambientale  contiene  almeno  le  seguenti
informazioni: 
    a)  una  descrizione  del  progetto,  comprendente   informazioni
relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni  e  ad
altre sue caratteristiche pertinenti; 
    b)  una  descrizione  dei  probabili  effetti  significativi  del
progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in  fase  di
esercizio e di dismissione; 
    c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o
ridurre e, possibilmente, compensare i probabili  impatti  ambientali
significativi e negativi; 
    d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese  in  esame
dal proponente, adeguate al  progetto  ed  alle  sue  caratteristiche
specifiche,  compresa  l'alternativa  zero,  con  indicazione   delle
ragioni  principali  alla  base  dell'opzione  scelta,  prendendo  in
considerazione gli impatti ambientali; 
    e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti  ambientali
significativi   e   negativi   derivanti   dalla   realizzazione    e
dall'esercizio del progetto, che  include  le  responsabilita'  e  le
risorse  necessarie  per  la  realizzazione   e   la   gestione   del
monitoraggio; 
    f) qualsiasi informazione supplementare di cui  all'allegato  VII
relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di
una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire
un pregiudizio. 
  4. Allo studio di  impatto  ambientale  deve  essere  allegata  una
sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta
al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del  pubblico
ed un'agevole riproduzione. 
  5. Per garantire la completezza  e  la  qualita'  dello  studio  di
impatto  ambientale   e   degli   altri   elaborati   necessari   per
l'espletamento della fase di valutazione, il proponente: 
    a) tiene conto delle  conoscenze  e  dei  metodi  di  valutazione
disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti  effettuate  in
conformita' della legislazione europea, nazionale o regionale,  anche
al fine di evitare duplicazioni di valutazioni; 
    b) ha facolta' di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni
disponibili  presso  le  pubbliche  amministrazioni,  secondo  quanto
disposto dalle normative vigenti in materia; 
    c) cura che  la  documentazione  sia  elaborata  da  esperti  con
competenze e professionalita' specifiche nelle materie afferenti alla
valutazione ambientale, e che l'esattezza  complessiva  della  stessa
sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 23 
(( (Presentazione dell'istanza,  avvio  del  procedimento  di  VIA  e
                    pubblicazione degli atti). )) 
 
  ((1.  Il  proponente  presenta  l'istanza   di   VIA   trasmettendo
all'autorita' competente in formato elettronico: 
    a) gli elaborati progettuali di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera g); 
    b) lo studio di impatto ambientale; 
    c) la sintesi non tecnica; 
    d) le informazioni sugli eventuali impatti  transfrontalieri  del
progetto ai sensi dell'articolo 32; 
    e) l'avviso al pubblico, con i  contenuti  indicati  all'articolo
24, comma 2; 
    f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del  contributo  di
cui all'articolo 33; 
    g)  i   risultati   della   procedura   di   dibattito   pubblico
eventualmente  svolta  ai  sensi   dell'articolo   22   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente
parte e per i progetti  riguardanti  le  centrali  termiche  e  altri
impianti di combustione con potenza termica superiore a  300  MW,  di
cui al punto 2) del medesimo allegato II,  il  proponente  trasmette,
oltre alla documentazione  di  cui  alle  lettere  da  a)  a  e),  la
valutazione di impatto  sanitario  predisposta  in  conformita'  alle
linee guida adottate con decreto del Ministro della  salute,  che  si
avvale dell'Istituto superiore di sanita'. 
    3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di  VIA
l'autorita' competente verifica la completezza della  documentazione,
l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma
1, nonche'  l'avvenuto  pagamento  del  contributo  dovuto  ai  sensi
dell'articolo  33.  Qualora  la  documentazione  risulti  incompleta,
l'autorita'  competente  richiede  al  proponente  la  documentazione
integrativa, assegnando un termine perentorio  per  la  presentazione
non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato  il
proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora
all'esito della verifica,  da  effettuarsi  da  parte  dell'autorita'
competente nel termine di quindici giorni, la documentazione  risulti
ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto  obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 
    4.  La  documentazione  di  cui  al  comma  1  e'  immediatamente
pubblicata e resa accessibile, con modalita'  tali  da  garantire  la
tutela della riservatezza di  eventuali  informazioni  industriali  o
commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto
dalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblico   all'informazione
ambientale, nel sito web dell'autorita'  competente  all'esito  delle
verifiche  di  cui  al  comma  3.  L'autorita'  competente   comunica
contestualmente per via telematica a tutte  le  Amministrazioni  e  a
tutti gli enti territoriali  potenzialmente  interessati  e  comunque
competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La  medesima
comunicazione e' effettuata in sede di notifica  ad  altro  Stato  ai
sensi dell'articolo 32, comma 1.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 24 
((  (Consultazione  del   pubblico,   acquisizione   dei   pareri   e
                 consultazioni transfrontaliere). )) 
 
  ((1. Della presentazione dell'istanza,  della  pubblicazione  della
documentazione, nonche' delle comunicazioni di  cui  all'articolo  23
deve essere dato contestualmente specifico  avviso  al  pubblico  sul
sito web dell'autorita' competente. Tale forma di  pubblicita'  tiene
luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi  3  e  4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data  di  pubblicazione  sul
sito  web  dell'avviso  al  pubblico  decorrono  i  termini  per   la
consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA. 
  2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e'  pubblicato
a cura dell'autorita' competente ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 1, e  ne  e'  data  comunque  informazione  nell'albo  pretorio
informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente
interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno: 
    a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di
procedura autorizzativa necessaria ai fini  della  realizzazione  del
progetto; 
    b) l'avvenuta presentazione dell'istanza  di  VIA  e  l'eventuale
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; 
    c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto  e  dei
suoi possibili principali impatti ambientali; 
    d) l'indirizzo web e le  modalita'  per  la  consultazione  della
documentazione e degli atti predisposti  dal  proponente  nella  loro
interezza; 
    e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione  del
pubblico; 
    f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a  norma
dell'articolo 10, comma 3. 
  3.  Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   pubblicazione
dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque  abbia  interesse
puo' prendere visione, sul sito web, del progetto  e  della  relativa
documentazione e presentare  le  proprie  osservazioni  all'autorita'
competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi  conoscitivi  e
valutativi.  Entro  il  medesimo  termine  sono  acquisiti  per   via
telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti  pubblici  che
hanno ricevuto la comunicazione di  cui  all'articolo  23,  comma  4.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui  ai
periodi  precedenti,  il  proponente  ha   facolta'   di   presentare
all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni
e ai pareri pervenuti. 
  4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione
delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria  la
modifica  o  l'integrazione  degli  elaborati  progettuali  o   della
documentazione acquisita,  l'autorita'  competente,  entro  i  trenta
giorni successivi, puo', per una sola volta, stabilire un termine non
superiore ad ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in formato
elettronico,  degli  elaborati  progettuali  o  della  documentazione
modificati  o  integrati.  Su  richiesta  motivata   del   proponente
l'autorita'  competente  puo'  concedere,  per  una  sola  volta,  la
sospensione dei termini per  la  presentazione  della  documentazione
integrativa per un periodo non superiore a  centottanta  giorni.  Nel
caso in cui il proponente  non  ottemperi  alla  richiesta  entro  il
termine perentorio stabilito, l'istanza si  intende  respinta  ed  e'
fatto    obbligo    all'autorita'     competente     di     procedere
all'archiviazione. 
  5.  L'autorita'  competente,  ove  motivatamente  ritenga  che   le
modifiche o le integrazioni siano  sostanziali  e  rilevanti  per  il
pubblico,  dispone,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione  della
documentazione integrativa di cui  al  comma  4,  che  il  proponente
trasmetta, entro i successivi quindici giorni,  un  nuovo  avviso  al
pubblico, predisposto in conformita' al comma 2, da pubblicare a cura
dell'autorita' competente sul proprio sito  web.  In  relazione  alle
sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali  e
alla documentazione si applica il termine di  trenta  giorni  per  la
presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei  pareri  delle
Amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  che  hanno   ricevuto   la
comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i trenta  giorni
successivi il proponente  ha  facolta'  di  presentare  all'autorita'
competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e  ai  pareri
pervenuti. 
  6. Nel caso di  progetti  cui  si  applica  la  disciplina  di  cui
all'articolo 32, i termini per le consultazioni e  l'acquisizione  di
tutti  pareri  di  cui   al   presente   articolo   decorrono   dalla
comunicazione della dichiarazione di  interesse  alla  partecipazione
alla procedura da parte  degli  Stati  consultati  e  coincidono  con
quelli previsti dal medesimo articolo 32. 
  7. Tutta la documentazione afferente  al  procedimento,  nonche'  i
risultati delle consultazioni svolte, le  informazioni  raccolte,  le
osservazioni  e  i  pareri   compresi   quelli   ricevuti   a   norma
dell'articolo  32  sono  tempestivamente  pubblicati   dall'autorita'
competente sul proprio sito web.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                             ART. 24-bis 
                     (( (Inchiesta pubblica). )) 
 
  ((1. L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione  del
pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo  periodo,  si  svolga
nelle  forme  dell'inchiesta  pubblica,  con  oneri  a   carico   del
proponente, nel rispetto  del  termine  massimo  di  novanta  giorni.
L'inchiesta si conclude con una relazione sui  lavori  svolti  ed  un
giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorita' competente. 
  2. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non
sia  stata  svolta  la  procedura  di  dibattito  pubblico   di   cui
all'articolo 22 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
l'autorita' competente si esprime con decisione motivata, sentito  il
proponente,  qualora  la  richiesta  di  svolgimento   dell'inchiesta
pubblica  sia  presentata  dal  consiglio  regionale  della   Regione
territorialmente  interessata,  ovvero  da  un  numero  di   consigli
comunali  rappresentativi  di  almeno  cinquantamila  residenti   nei
territori  interessati,  ovvero  da   un   numero   di   associazioni
riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,  n.
349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti. 
  3. La richiesta di cui  al  comma  2,  motivata  specificamente  in
relazione  ai  potenziali  impatti  ambientali   del   progetto,   e'
presentata  entro  il   quarantesimo   giorno   dalla   pubblicazione
dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 25 
(( (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA). )) 
 
  ((1. L'autorita'  competente  valuta  la  documentazione  acquisita
tenendo debitamente conto dello studio di impatto  ambientale,  delle
eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente,  nonche'
dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte
e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli  24
e 32. Qualora tali pareri non siano resi  nei  termini  ivi  previsti
ovvero esprimano valutazioni negative  o  elementi  di  dissenso  sul
progetto, l'autorita' competente procede comunque alla valutazione  a
norma del presente articolo. 
  2.  Nel  caso  di  progetti  di  competenza   statale   l'autorita'
competente, entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  conclusione
della fase di  consultazione  di  cui  all'articolo  24,  propone  al
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
l'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere
ad accertamenti e indagini di particolare  complessita',  l'autorita'
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un  massimo  di  ulteriori  trenta  giorni,  dando
tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente  delle
ragioni che giustificano la proroga e del  termine  entro  cui  sara'
emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni  transfrontaliere
il provvedimento di VIA e' proposto all'adozione del  Ministro  entro
il  termine  di  cui  all'articolo  32,  comma  5-bis.  Il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro
il termine di sessanta giorni all'adozione del provvedimento di  VIA,
previa acquisizione del  concerto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo  da  rendere  entro  trenta  giorni
dalla  richiesta.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine   per
l'adozione  del  provvedimento  di  VIA   da   parte   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  ovvero  per
l'espressione del concerto da parte del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, su istanza del  proponente  o  dei
Ministri interessati, l'adozione del provvedimento  e'  rimessa  alla
deliberazione del Consiglio dei  ministri  che  si  esprime  entro  i
successivi trenta giorni. 
  3.  Il  provvedimento  di  VIA  contiene  le   motivazioni   e   le
considerazioni  su  cui  si   fonda   la   decisione   dell'autorita'
competente,  incluse  le  informazioni  relative   al   processo   di
partecipazione  del  pubblico,  la  sintesi   dei   risultati   delle
consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi  degli  articoli
23, 24 e 24-bis, e,  ove  applicabile,  ai  sensi  dell'articolo  32,
nonche' l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati  o
altrimenti presi in considerazione. 
  4. Il  provvedimento  di  VIA  contiene  altresi'  le  eventuali  e
motivate condizioni ambientali che definiscono: 
    a)  le  condizioni  per  la  realizzazione,  l'esercizio   e   la
dismissione  del  progetto,  nonche'  quelle  relative  ad  eventuali
malfunzionamenti; 
    b) le misure previste  per  evitare,  prevenire,  ridurre  e,  se
possibile,  compensare  gli  impatti   ambientali   significativi   e
negativi; 
    c)  le  misure  per  il  monitoraggio  degli  impatti  ambientali
significativi e negativi,  anche  tenendo  conto  dei  contenuti  del
progetto di monitoraggio ambientale  predisposto  dal  proponente  ai
sensi dell'articolo  22,  comma  3,  lettera  e).  La  tipologia  dei
parametri  da  monitorare  e  la   durata   del   monitoraggio   sono
proporzionati  alla  natura,  all'ubicazione,  alle  dimensioni   del
progetto ed alla significativita' dei suoi effetti sull'ambiente.  Al
fine di evitare  una  duplicazione  del  monitoraggio,  e'  possibile
ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti
dall'attuazione di altre pertinenti normative  europee,  nazionali  o
regionali. 
  5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente  pubblicato  sul  sito
web dell'autorita' competente e ha  l'efficacia  temporale,  comunque
non inferiore a  cinque  anni,  definita  nel  provvedimento  stesso,
tenuto conto dei tempi previsti per la  realizzazione  del  progetto,
dei  procedimenti  autorizzatori  necessari,  nonche'  dell'eventuale
proposta formulata dal proponente e inserita nella  documentazione  a
corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia  temporale  indicata
nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato  realizzato,
il  procedimento  di  VIA  deve  essere  reiterato,  fatta  salva  la
concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte
dell'autorita' competente. 
  6.  Nel  caso  di   consultazioni   transfrontaliere,   l'autorita'
competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione  internazionale  dell'avvenuta  pubblicazione  del
provvedimento di VIA sul sito web. 
  7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori
ai sensi e per gli effetti di cui agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 26 
(( (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti  autorizzatori).
                                 )) 
 
  ((1.   Il   provvedimento    di    VIA    e'    sempre    integrato
nell'autorizzazione  e  in  ogni  altro   titolo   abilitativo   alla
realizzazione   dei    progetti    sottoposti    a    VIA,    nonche'
nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. 
  2. L'autorizzazione  recepisce  ed  esplicita  almeno  le  seguenti
informazioni: 
    a) il provvedimento di VIA; 
    b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento  di  VIA,
una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle  eventuali
misure previste per evitare,  prevenire  o  ridurre  e  se  possibile
compensare gli impatti ambientali negativi e significativi,  nonche',
ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio. 
  3.  Della  decisione  in  merito  alla  concessione  o  al  rigetto
dell'autorizzazione, e' data prontamente  informazione  al  pubblico,
nonche' alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno  ricevuto
la  comunicazione  di  cui  all'articolo  23,   comma   4,   mediante
pubblicazione sul sito web dell'autorita'  che  ha  adottato  l'atto,
consentendo altresi' l'accesso almeno alle seguenti informazioni: 
    a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente
l'accompagnano; 
    b) le  motivazioni  e  le  considerazioni  su  cui  si  fonda  la
decisione,  incluse  le  informazioni   relative   al   processo   di
partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la  sintesi  dei
risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai  sensi
degli articoli  23,  24  e  24-bis,  e,  ove  applicabile,  ai  sensi
dell'articolo 32, nonche' l'indicazione di come tali risultati  siano
stati integrati o altrimenti presi in considerazione.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 27 
         (( (Provvedimento unico in materia ambientale). )) 
 
  ((1. Nel caso di procedimenti di  VIA  di  competenza  statale,  il
proponente  puo'   richiedere   all'autorita'   competente   che   il
provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di  un  provvedimento
unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa,  parere,  concerto,
nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto  dalla
normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.  A
tal fine, il proponente presenta un'istanza  ai  sensi  dell'articolo
23, avendo cura che l'avviso al  pubblico  di  cui  all'articolo  24,
comma 2, rechi altresi' specifica indicazione di ogni autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di  assenso  in  materia
ambientale richiesti,  nonche'  la  documentazione  e  gli  elaborati
progettuali previsti dalle normative di  settore  per  consentire  la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata  al  rilascio
di tutti i titoli ambientali di cui  al  comma  2.  A  tale  istanza,
laddove  necessario,  si  applica  l'articolo  93  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende  il  rilascio
dei seguenti titoli laddove necessario: 
    a)  autorizzazione  integrata  ambientale  ai  sensi  del  Titolo
III-bis della Parte II del presente decreto; 
    b) autorizzazione riguardante la disciplina  degli  scarichi  nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee  di  cui  all'articolo  104  del
presente decreto; 
    c) autorizzazione riguardante la  disciplina  dell'immersione  in
mare di materiale derivante da attivita' di  escavo  e  attivita'  di
posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del  presente
decreto; 
    d) autorizzazione  paesaggistica  di  cui  all'articolo  146  del
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42; 
    f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui  al
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
    g) nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo  17,  comma  2,
del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; 
    h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a),  lo  studio  di  impatto
ambientale  e  gli  elaborati   progettuali   contengono   anche   le
informazioni previste ai commi 1, 2 e 3  dell'articolo  29-ter  e  il
provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari
previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies. 
  4.  Entro  quindici   giorni   dalla   presentazione   dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributo
dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere della
fattispecie di cui all'articolo 32,  comma  1,  e  comunica  per  via
telematica  a  tutte  le  amministrazioni  ed   enti   potenzialmente
interessati e comunque competenti in  materia  ambientale  l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalita'
tali  da  garantire  la  tutela  della  riservatezza   di   eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate  dal  proponente,  in
conformita' a  quanto  previsto  dalla  disciplina  sull'accesso  del
pubblico all'informazione ambientale. La  medesima  comunicazione  e'
effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi  dell'articolo
32, comma 1. 
  5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel
sito  web  dell'autorita'  competente,   quest'ultima,   nonche'   le
amministrazioni e gli enti di cui  al  comma  4,  per  i  profili  di
rispettiva competenza,  verificano  l'adeguatezza  e  la  completezza
della documentazione, assegnando al proponente un termine  perentorio
non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. 
  6. Successivamente alla  verifica  della  completezza  documentale,
ovvero,  in  caso  di  richieste  di  integrazioni,  dalla  data   di
ricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso di
cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di  cui  e'  data  comunque
informazione nell'albo  pretorio  informatico  delle  amministrazioni
comunali territorialmente  interessate.  Tale  forma  di  pubblicita'
tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della  pubblicazione
della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il
pubblico interessato  puo'  presentare  osservazioni  concernenti  la
valutazione di impatto ambientale, la valutazione  di  incidenza  ove
necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. 
  7. Entro i successivi trenta  giorni  l'autorita'  competente  puo'
chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo  stesso
un termine perentorio non superiore a  trenta  giorni.  Su  richiesta
motivata del proponente l'autorita' competente  puo'  concedere,  per
una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta
giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi
la documentazione integrativa, l'istanza si intende  ritirata  ed  e'
fatto    obbligo    all'autorita'     competente     di     procedere
all'archiviazione. L'autorita' competente, ove motivatamente  ritenga
che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti  per
il pubblico, dispone, entro quindici  giorni  dalla  ricezione  della
documentazione integrativa, che  il  proponente  trasmetta,  entro  i
successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico,  predisposto
in conformita' all'articolo 24, comma 2,  del  presente  decreto,  da
pubblicare a cura della medesima  autorita'  competente  sul  proprio
sito web e di cui e' data comunque  informazione  nell'albo  pretorio
informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente
interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate  al
progetto e alla documentazione, i termini  di  cui  al  comma  6  per
l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'. 
  8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti  dall'articolo  32,
comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere,  entro  dieci
giorni dalla scadenza del termine di conclusione della  consultazione
ovvero  dalla  data  di  ricevimento  delle  eventuali   integrazioni
documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni
competenti o comunque  potenzialmente  interessate  al  rilascio  del
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in  materia  ambientale
richiesti dal proponente. La conferenza di servizi si svolge  secondo
le modalita' di cui all'articolo 14-ter, commi 1, 3, 4,  5,  6  e  7,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il  termine  di  conclusione  dei
lavori della conferenza di servizi e'  di  duecentodieci  giorni.  La
determinazione motivata di conclusione della conferenza  di  servizi,
che costituisce il provvedimento unico in  materia  ambientale,  reca
l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca,  altresi',
i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico.  La  decisione
di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e' assunta  sulla  base  del
provvedimento di VIA, adottato dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto  con  il  Ministro  dei
beni  e  delle  attivita'  culturali  e   del   turismo,   ai   sensi
dell'articolo 25. I  termini  previsti  dall'articolo  25,  comma  2,
quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla
deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'
sospesa per il termine  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  quinto
periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  9.   Le   condizioni   e   le   misure    supplementari    relative
all'autorizzazione integrata ambientale di cui al  comma  2,  lettera
a),  e  contenute  nel  provvedimento   unico,   sono   rinnovate   e
riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita'  di  cui  agli
articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le
misure  supplementari  relative  agli  altri  titoli  abilitativi  in
materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate  e  riesaminate,
controllate e sanzionate con le  modalita'  previste  dalle  relative
disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per
materia. 
  10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in
deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti  riguardanti
il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in  materia  ambientale
di cui al comma 2.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                             ART. 27-bis 
        (( (Provvedimento autorizzatorio unico regionale). )) 
 
  (( 1. Nel caso di procedimenti di VIA di  competenza  regionale  il
proponente presenta  all'autorita'  competente  un'istanza  ai  sensi
dell'articolo  23,  comma  1,  allegando  la  documentazione  e   gli
elaborati  progettuali  previsti  dalle  normative  di  settore   per
consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata
al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e  indicati
puntualmente in apposito elenco predisposto  dal  proponente  stesso.
L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2,  reca  altresi'
specifica  indicazione  di  ogni  autorizzazione,   intesa,   parere,
concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. 
  2.  Entro  quindici   giorni   dalla   presentazione   dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributo
dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere della
fattispecie di cui all'articolo 32,  comma  1,  e  comunica  per  via
telematica  a  tutte  le  amministrazioni  ed   enti   potenzialmente
interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla  realizzazione
e  sull'esercizio  del  progetto,  l'avvenuta   pubblicazione   della
documentazione nel proprio sito web con modalita' tali  da  garantire
la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali  o
commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto
dalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblico   all'informazione
ambientale. In caso di progetti che possono avere  impatti  rilevanti
sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione  e'  notificata  al
medesimo con le modalita' di cui all'articolo 32. 
  3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel
sito  web  dell'autorita'  competente,   quest'ultima,   nonche'   le
amministrazioni e gli enti di cui  al  comma  2,  per  i  profili  di
rispettiva competenza,  verificano  l'adeguatezza  e  la  completezza
della documentazione, assegnando al proponente un termine  perentorio
non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. 
  4. Successivamente alla  verifica  della  completezza  documentale,
ovvero,  in  caso  di  richieste  di  integrazioni,  dalla  data   di
ricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso di
cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di  cui  e'  data  comunque
informazione nell'albo  pretorio  informatico  delle  amministrazioni
comunali territorialmente  interessate.  Tale  forma  di  pubblicita'
tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della  pubblicazione
del suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il  pubblico
interessato puo' presentare osservazioni concernenti  la  valutazione
di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di  incidenza
e l'autorizzazione integrata ambientale. 
  5. Entro i successivi trenta  giorni  l'autorita'  competente  puo'
chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo  stesso
un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta  motivata  del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della  documentazione
integrativa per  un  periodo  non  superiore  a  centottanta  giorni.
Qualora entro il termine stabilito  il  proponente  non  depositi  la
documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo  all'autorita'  competente  di  procedere  all'archiviazione.
L'autorita' competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche  o
le integrazioni  siano  sostanziali  e  rilevanti  per  il  pubblico,
dispone, entro quindici giorni dalla ricezione  della  documentazione
integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici
giorni, un nuovo  avviso  al  pubblico,  predisposto  in  conformita'
all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a  cura
della medesima autorita' competente sul proprio sito web, di  cui  e'
data  comunque  informazione  nell'albo  pretorio  informatico  delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate.  In  relazione
alle  modifiche  o  integrazioni  apportate  al   progetto   e   alla
documentazione,  i  termini  di  cui  al  comma  4  per   l'ulteriore
consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'. 
  6. L'autorita' competente puo' disporre che  la  consultazione  del
pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis,  comma  1,  con  le
forme e le modalita' disciplinate  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8. 
  7. Fatto salvo il rispetto dei termini  previsti  dall'articolo  32
per il caso di consultazioni  transfrontaliere,  entro  dieci  giorni
dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione  ovvero
dalla data di ricevimento delle eventuali  integrazioni  documentali,
l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi  alla  quale
partecipano il proponente e tutte  le  Amministrazioni  competenti  o
comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento
di VIA e  dei  titoli  abilitativi  necessari  alla  realizzazione  e
all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di
servizi e' convocata in modalita'  sincrona  e  si  svolge  ai  sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di
conclusione della conferenza  di  servizi  e'  di  centoventi  giorni
decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.  La  determinazione
motivata di conclusione della conferenza di  servizi  costituisce  il
provvedimento  autorizzatorio  unico   regionale   e   comprende   il
provvedimento di  VIA  e  i  titoli  abilitativi  rilasciati  per  la
realizzazione e l'esercizio  del  progetto,  recandone  l'indicazione
esplicita. Resta  fermo  che  la  decisione  di  concedere  i  titoli
abilitativi di cui al periodo precedente e' assunta  sulla  base  del
provvedimento di VIA, adottato in conformita' all'articolo 25,  commi
1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto. 
  8. Tutti i termini del procedimento  si  considerano  perentori  ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  9.   Le   condizioni   e   le   misure    supplementari    relative
all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento
autorizzatorio  unico  regionale,  sono  rinnovate   e   riesaminate,
controllate e sanzionate  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli
29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e  le  misure
supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al  comma
7, sono rinnovate e riesaminate,  controllate  e  sanzionate  con  le
modalita' previste dalle relative disposizioni di  settore  da  parte
delle amministrazioni competenti per materia.)) 
                                                              ((112)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 28 
                        (( (Monitoraggio). )) 
 
  ((1.  Il  proponente  e'  tenuto  a  ottemperare  alle   condizioni
ambientali   contenute   nel    provvedimento    di    verifica    di
assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA. 
  2. L'autorita' competente, in collaborazione con il  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  per  i  profili  di
competenza, verifica l'ottemperanza delle  condizioni  ambientali  di
cui al comma 1 al fine di identificare  tempestivamente  gli  impatti
ambientali significativi e  negativi  imprevisti  e  di  adottare  le
opportune  misure  correttive.  Per   tali   attivita',   l'autorita'
competente puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa,  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla
legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanita'  per
i profili concernenti la sanita' pubblica, ovvero di  altri  soggetti
pubblici, i  quali  informano  tempestivamente  la  stessa  autorita'
competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle  medesime
attivita', nel caso di progetti di competenza statale particolarmente
rilevanti per natura, complessita',  ubicazione  e  dimensioni  delle
opere o degli  interventi,  l'autorita'  competente  puo'  istituire,
d'intesa con il proponente e con  oneri  a  carico  di  quest'ultimo,
appositi  osservatori   ambientali   finalizzati   a   garantire   la
trasparenza  e  la  diffusione  delle  informazioni  concernenti   le
verifiche  di  ottemperanza.  All'esito   positivo   della   verifica
l'autorita' competente attesta  l'avvenuta  ottemperanza  pubblicando
sul proprio sito  web  la  relativa  documentazione,  entro  quindici
giorni dal ricevimento dell'esito della verifica. 
  3. Per la verifica dell'ottemperanza delle  condizioni  ambientali,
il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalita' di
attuazione   stabilite   nel    provvedimento    di    verifica    di
assoggettabilita' a VIA o nel  provvedimento  di  VIA,  trasmette  in
formato  elettronico  all'autorita'   competente,   o   al   soggetto
eventualmente  individuato  per  la   verifica,   la   documentazione
contenente gli elementi necessari  alla  verifica  dell'ottemperanza.
L'attivita' di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente. 
  4. Qualora i soggetti individuati per la verifica  di  ottemperanza
ai sensi del comma 2 non provvedano entro il  termine  stabilito  dal
comma  3,  le  attivita'  di  verifica   sono   svolte   direttamente
dall'autorita' competente. 
  5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito  negativo,
l'autorita' competente diffida il proponente ad  adempiere  entro  un
congruo termine, trascorso  inutilmente  il  quale  si  applicano  le
sanzioni di cui all'articolo 29. 
  6. Qualora all'esito dei risultati delle attivita' di  verifica  di
cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione  del
progetto,  dall'esecuzione   dei   lavori   di   costruzione   ovvero
dall'esercizio dell'opera,  si  accerti  la  sussistenza  di  impatti
ambientali negativi,  imprevisti,  ulteriori  o  diversi,  ovvero  di
entita' significativamente superiore a  quelli  valutati  nell'ambito
del  procedimento  di  VIA,  comunque  non  imputabili   al   mancato
adempimento delle condizioni  ambientali  da  parte  del  proponente,
l'autorita'  competente,   acquisite   ulteriori   informazioni   dal
proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, puo'
ordinare la sospensione dei lavori o delle  attivita'  autorizzate  e
disporre l'adozione di opportune misure correttive. 
  7. Nei casi in cui, al verificarsi  delle  fattispecie  di  cui  al
comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di
stabilire condizioni  ambientali  ulteriori  rispetto  a  quelle  del
provvedimento  originario,  l'autorita'  competente,  ai  fini  della
riedizione del procedimento di  VIA,  dispone  l'aggiornamento  dello
studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione  dello  stesso,
assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni. 
  8. Delle modalita' di svolgimento delle attivita' di  monitoraggio,
dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure
correttive  adottate  dall'autorita'  competente,  nonche'  dei  dati
derivanti dall'attuazione dei monitoraggi  ambientali  da  parte  del
proponente e' data  adeguata  informazione  attraverso  il  sito  web
dell'autorita' competente.)) 
                                                              ((112)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  2,  comma
23, lettera a)) che  "al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole  "Il
monitoraggio assicura, anche avvalendosi del  sistema  delle  Agenzie
ambientali" sono sostituite dalle parole "Il  monitoraggio  assicura,
anche avvalendosi dell'Istituto Superiore  per  la  Protezione  e  la
Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali,"". 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 29 
                   (( (Sistema sanzionatorio). )) 
 
  ((1. I provvedimenti di  autorizzazione  di  un  progetto  adottati
senza la verifica di assoggettabilita' a VIA  o  senza  la  VIA,  ove
prescritte, sono annullabili per violazione di legge. 
  2.  Qualora  siano  accertati  inadempimenti  o  violazioni   delle
condizioni ambientali di cui  all'articolo  28,  ovvero  in  caso  di
modifiche progettuali che rendano  il  progetto  difforme  da  quello
sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al
procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo
27 o di  cui  all'articolo  27-bis,  l'autorita'  competente  procede
secondo la gravita' delle infrazioni: 
    a) alla diffida, assegnando un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le inosservanze; 
    b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attivita' per un
tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti  ambientali
significativi e negativi; 
    c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento  alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente. 
  3. Nel caso di progetti a cui  si  applicano  le  disposizioni  del
presente  decreto  realizzati  senza  la  previa  sottoposizione   al
procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al  procedimento
di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o  di  cui
all'articolo 27-bis, in  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  Titolo  III,  ovvero  in  caso  di  annullamento  in   sede
giurisdizionale o in autotutela  dei  provvedimenti  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA o dei provvedimenti  di  VIA  relativi  a  un
progetto gia' realizzato o in  corso  di  realizzazione,  l'autorita'
competente assegna un termine all'interessato entro il quale  avviare
un nuovo procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori  o
delle attivita' a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini
di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari,  ambientali
o  per  il  patrimonio  culturale.  Scaduto  inutilmente  il  termine
assegnato  all'interessato,  ovvero  nel  caso  in   cui   il   nuovo
provvedimento di VIA, adottato ai  sensi  degli  articoli  25,  27  o
27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorita' competente  dispone  la
demolizione delle opere realizzate e il ripristino  dello  stato  dei
luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile,
definendone i termini e le  modalita'.  In  caso  di  inottemperanza,
l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese  dell'inadempiente.
Il recupero di tali spese  e'  effettuato  con  le  modalita'  e  gli
effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
  4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  realizza  un
progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica  di
assoggettabilita' a VIA, ove prescritte, e' punito con  una  sanzione
amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei  confronti
di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento  di  verifica
di assoggettabilita' o di valutazione di impatto ambientale,  non  ne
osserva le condizioni ambientali. 
  6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorita' competente. 
  7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
articolo non si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  8.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza  statale  per  le  violazioni
previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli
di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare per essere destinati al  miglioramento  delle  attivita'  di
vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle  attivita'  di
cui  all'articolo  28  del   presente   decreto   per   la   verifica
dell'ottemperanza   delle   condizioni   ambientali   contenute   nel
provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a   VIA   o   nel
provvedimento di VIA, nonche' alla predisposizione di misure  per  la
protezione  sanitaria  della  popolazione  in  caso  di  incidenti  o
calamita' naturali.)) 
                                                              ((112)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 

((TITOLO III-BIS
L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE))

 

                           Articolo 29-bis 
    Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili 
 
  ((1. L'autorizzazione integrata ambientale  e'  rilasciata  tenendo
conto di quanto indicato all'Allegato XI  alla  Parte  Seconda  e  le
relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni
sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis,
e  all'articolo  29-octies.  Nelle  more   della   emanazione   delle
conclusioni  sulle  BAT   l'autorita'   competente   utilizza   quale
riferimento  per  stabilire  le  condizioni  dell'autorizzazione   le
pertinenti conclusioni sulle migliori  tecniche  disponibili,  tratte
dai documenti pubblicati  dalla  Commissione  europea  in  attuazione
dell'articolo  16,  paragrafo   2,   della   direttiva   96/61/CE   o
dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il
Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano,  previa  consultazione  delle  associazioni  maggiormente
rappresentative   a   livello   nazionale   degli   operatori   delle
installazioni  interessate,  possono  essere  determinati   requisiti
generali, per talune categorie di installazioni,  che  tengano  luogo
dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione,
purche'  siano  garantiti  un  approccio  integrato  ed  una  elevata
protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.  I  requisiti
generali  si  basano  sulle  migliori  tecniche  disponibili,   senza
prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia  specifica,  al
fine di garantire la conformita' con  l'articolo  29-sexies.  Per  le
categorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies,
l'autorita' competente  rilascia  l'autorizzazione  in  base  ad  una
semplice  verifica  di  conformita'  dell'istanza  con  i   requisiti
generali.)) 
  ((2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei mesi
dall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della
Commissione europea, al fine  di  tener  conto  dei  progressi  delle
migliori  tecniche  disponibili  e  garantire  la   conformita'   con
l'articolo 29-octies, ed inoltre contengono un esplicito  riferimento
alla direttiva 2010/75/UE  all'atto  della  pubblicazione  ufficiale.
Decorso inutilmente tale termine e  fino  al  loro  aggiornamento,  i
decreti gia' emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazioni
pertinenti a tali conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativa
e conseguentemente non trova piu' applicazione l'ultimo  periodo  del
comma 2.)) 
  3. Per le  discariche  di  rifiuti  da  autorizzare  ai  sensi  del
presente titolo, si considerano soddisfatti i  requisiti  tecnici  di
cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui
al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36  ((fino  all'emanazione
delle relative conclusioni sulle BAT)). 
                           Articolo 29-ter 
           Domanda di autorizzazione integrata ambientale 
 
  ((1. Ai fini dell'esercizio  delle  nuove  installazioni  di  nuovi
impianti,  della  modifica   sostanziale   e   dell'adeguamento   del
funzionamento  degli  impianti  delle  installazioni  esistenti  alle
disposizioni  del  presente  decreto,   si   provvede   al   rilascio
dell'autorizzazione  integrata   ambientale   di   cui   all'articolo
29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le
informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo
e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni: 
    a)  descrizione  dell'installazione  e   delle   sue   attivita',
specificandone tipo e portata; 
    b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e
dell'energia usate o prodotte dall'installazione; 
    c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione; 
    d)   descrizione   dello   stato   del   sito    di    ubicazione
dell'installazione; 
    e)  descrizione  del  tipo  e  dell'entita'   delle   prevedibili
emissioni dell'installazione  in  ogni  comparto  ambientale  nonche'
un'identificazione  degli  effetti  significativi   delle   emissioni
sull'ambiente; 
    f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui  si
prevede l'uso per prevenire le emissioni  dall'installazione  oppure,
qualora cio' non fosse possibile, per ridurle; 
    g) descrizione delle misure di prevenzione, di  preparazione  per
il riutilizzo, di riciclaggio e  di  recupero  dei  rifiuti  prodotti
dall'installazione; 
    h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni
nell'ambiente nonche' le attivita' di autocontrollo  e  di  controllo
programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile  degli
accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3; 
    i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle
tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in  forma
sommaria; 
    l) descrizione delle altre misure  previste  per  ottemperare  ai
principi di cui all'articolo 6, comma 16; 
    m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico
di  sostanze  pericolose  e,  tenuto  conto  della  possibilita'   di
contaminazione  del  suolo  e  delle  acque   sotterrane   nel   sito
dell'installazione,  una  relazione  di  riferimento  elaborata   dal
gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del
primo aggiornamento  dell'autorizzazione  rilasciata,  per  la  quale
l'istanza   costituisce   richiesta   di   validazione.   L'autorita'
competente esamina  la  relazione  disponendo  nell'autorizzazione  o
nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua
validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.)) 
  2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere
anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l)
del comma 1 e l'indicazione delle  informazioni  che  ad  avviso  del
gestore  non  devono  essere  diffuse  per  ragioni  di  riservatezza
industriale, commerciale o  personale,  di  tutela  della  proprieta'
intellettuale  e,   tenendo   conto   delle   indicazioni   contenute
nell'articolo 39 della legge 3  agosto  2007,  n.  124,  di  pubblica
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce
all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle
informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico. 
  3. Qualora le informazioni e  le  descrizioni  fornite  secondo  un
rapporto di sicurezza, elaborato conformemente  alle  norme  previste
sui rischi di incidente rilevante connessi  a  determinate  attivita'
industriali, o secondo la norma UNI  EN  ISO  14001,  ovvero  i  dati
prodotti per i siti registrati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
761/2001 e successive modifiche, nonche' altre  informazioni  fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' requisiti di
cui al comma 1  del  presente  articolo,  tali  dati  possono  essere
utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere
inclusi nella domanda o essere ad essa allegati. 
  4.  Entro  trenta  giorni  dalla   presentazione   della   domanda,
l'autorita' competente verifica la completezza della stessa  e  della
documentazione  allegata.  Qualora   queste   risultino   incomplete,
l'autorita' competente ovvero, nel caso  di  impianti  di  competenza
statale,  la  Commissione  di  cui  all'art.  8-bis  potra'  chiedere
apposite integrazioni, indicando un termine non  inferiore  a  trenta
giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In  tal
caso i termini del procedimento si  intendono  interrotti  fino  alla
presentazione della  documentazione  integrativa.  Qualora  entro  il
termine  indicato  il  proponente  non  depositi  la   documentazione
completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende  ritirata.  E'
fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere  una  proroga
del termine per la presentazione della documentazione integrativa  in
ragione della complessita' della documentazione da presentare. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l'art. 4,  comma
2) che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole  "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio", sono  sostituite  dalle
seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare", le parole: "Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare", le parole  "Agenzia  per  la
protezione dell'ambiente e per i  servizi  tecnici"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale",  e  la  parola  "APAT"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"ISPRA". 
                         Articolo 29-quater 
 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale 
 
  1. Per  le  installazioni  di  competenza  statale  la  domanda  e'
presentata  all'autorita'   competente   per   mezzo   di   procedure
telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con  il  decreto
di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2. 
  2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali  sono
depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento,  al  fine
della consultazione del pubblico.  Tale  consultazione  e'  garantita
anche  mediante  pubblicazione  sul  sito   internet   dell'autorita'
competente almeno per quanto riguarda il contenuto  della  decisione,
compresa una copia dell'autorizzazione e degli  eventuali  successivi
aggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del
comma 13. 
  3. L'autorita' competente,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
della domanda ovvero, in  caso  di  riesame  ai  sensi  dell'articolo
29-octies,  comma   4,   contestualmente   all'avvio   del   relativo
procedimento, comunica al gestore la data di avvio  del  procedimento
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  la  sede
degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di  quindici  giorni
dalla data di avvio del procedimento, l'autorita' competente pubblica
nel   proprio   sito   web   l'indicazione    della    localizzazione
dell'installazione e il nominativo del gestore,  nonche'  gli  uffici
individuati ai sensi del comma 2 ove e'  possibile  prendere  visione
degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme  di  pubblicita'
tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3
e  4  dell'articolo  8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.   Le
informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma  sono
altresi' pubblicate dall'autorita' competente nel proprio  sito  web.
E' in ogni caso garantita  l'unicita'  della  pubblicazione  per  gli
impianti di cui al  titolo  III  della  parte  seconda  del  presente
decreto. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di
cui al comma 3, i soggetti interessati possono  presentare  in  forma
scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda. 
  5. La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini  del
rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale,   di   apposita
Conferenza di servizi, alla quale sono  invitate  le  amministrazioni
competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti  di
competenza statale, i Ministeri  dell'interno,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre  al
soggetto richiedente l'autorizzazione, nonche', per le  installazioni
di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti  per  il
rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio
dell'AIA, ha luogo ai sensi degli  articoli  ((14  e  14-ter))  della
legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni.  Per  le
installazioni  soggette  alle  disposizioni   di   cui   al   decreto
legislativo 17 agosto  1999,  n.  334,  ferme  restando  le  relative
disposizioni, al fine di acquisire gli  elementi  di  valutazione  ai
sensi   dell'articolo   29-sexies,   comma   8,   e   di   concordare
preliminarmente le condizioni  di  funzionamento  dell'installazione,
alla  conferenza  e'  invitato  un  rappresentante  della  rispettiva
autorita' competente. 
  6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi  di  cui  al  comma  5,
vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di  cui  agli  articoli
216 e 217 del regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  nonche'  la
proposta dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale, per le installazioni di competenza statale, o  il  parere
delle   Agenzie   regionali   e   provinciali   per   la   protezione
dell'ambiente, per le altre installazioni,  per  quanto  riguarda  le
modalita'  di  monitoraggio  e  controllo  degli  impianti  e   delle
emissioni nell'ambiente. 
  7.  In  presenza  di  circostanze  intervenute  successivamente  al
rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo,  il  sindaco,
qualora lo ritenga necessario nell'interesse della  salute  pubblica,
puo', con proprio motivato provvedimento,  corredato  dalla  relativa
documentazione  istruttoria  e  da  puntuali  proposte  di   modifica
dell'autorizzazione, chiedere all'autorita' competente di riesaminare
l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies. 
  8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorita' competente
puo' richiedere integrazioni alla documentazione, anche  al  fine  di
valutare  la  applicabilita'  di  specifiche  misure  alternative   o
aggiuntive, indicando il termine  massimo  non  superiore  a  novanta
giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In  tal
caso, il  termine  di  cui  al  comma  10  resta  sospeso  fino  alla
presentazione della documentazione integrativa. 
  9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46. 
  10. L'autorita' competente esprime le proprie determinazioni  sulla
domanda di autorizzazione integrata ambientale  entro  centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda. 
  11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi  del
presente decreto, sostituiscono ad  ogni  effetto  le  autorizzazioni
riportate  nell'elenco  dell'Allegato  IX  alla  Parte  Seconda   del
presente decreto. A  tal  fine  il  provvedimento  di  autorizzazione
integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni,
gia' definite nelle  autorizzazioni  sostituite,  la  cui  necessita'
permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono
la comunicazione di cui all'articolo 216. 
  12. Ogni autorizzazione  integrata  ambientale  deve  includere  le
modalita'  previste  dal   presente   decreto   per   la   protezione
dell'ambiente, nonche',  la  data  entro  la  quale  le  prescrizioni
debbono essere attuate. 
  13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e  di  qualsiasi
suo successivo aggiornamento, e' messa tempestivamente a disposizione
del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il  medesimo
ufficio sono inoltre rese disponibili: 
    a) informazioni relative  alla  partecipazione  del  pubblico  al
procedimento; 
    b) i motivi su cui e' basata la decisione; 
    c) i risultati delle consultazioni condotte  prima  dell'adozione
della decisione e una spiegazione della modalita' con cui  se  ne  e'
tenuto conto nella decisione; 
    d) il titolo dei documenti di riferimento  sulle  BAT  pertinenti
per l'installazione o l'attivita' interessati; 
    e)  il  metodo  utilizzato  per  determinare  le  condizioni   di
autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies, ivi compresi  i  valori
limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche  disponibili
e ai livelli di emissione ivi associati; 
    f) se e' concessa una deroga ai  sensi  dell'articolo  29-sexies,
comma 10, i motivi specifici della  deroga  sulla  base  dei  criteri
indicati in detto comma e le condizioni imposte; 
    g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal  gestore,
in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13, al  momento  della
cessazione definitiva delle attivita'; 
    h) i risultati del controllo  delle  emissioni,  richiesti  dalle
condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorita' competente. 
  14.  L'autorita'   competente   puo'   sottrarre   all'accesso   le
informazioni, in particolare quelle relative agli  impianti  militari
di produzione di esplosivi di cui al punto  4.6  dell'allegato  VIII,
qualora cio' si renda necessario per l'esigenza di  salvaguardare  ai
sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a),  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o
la difesa nazionale. L'autorita' competente  puo'  inoltre  sottrarre
all'accesso informazioni non riguardanti le  emissioni  dell'impianto
nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' intellettuale o
di riservatezza industriale, commerciale o personale. 
  15.  In  considerazione  del  particolare   e   rilevante   impatto
ambientale, della complessita' e del preminente  interesse  nazionale
dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente  decreto,
possono essere conclusi,  d'intesa  tra  lo  Stato,  le  regioni,  le
province  e  i  comuni  territorialmente  competenti  e  i   gestori,
specifici accordi, al fine  di  garantire,  in  conformita'  con  gli
interessi fondamentali della collettivita', l'armonizzazione  tra  lo
sviluppo  del  sistema  produttivo  nazionale,   le   politiche   del
territorio  e  le  strategie  aziendali.  In  tali  casi  l'autorita'
competente,  fatto  comunque  salvo  quanto  previsto  al  comma  12,
assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo  e
la procedura di rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale.
Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10
sono raddoppiati. 
                        Articolo 29-quinquies 
((  (Coordinamento  per  l'uniforme   applicazione   sul   territorio
                           nazionale). )) 
 
  ((1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, un Coordinamento tra i  rappresentanti  di
tale Ministero, di ogni regione e provincia  autonoma  e  dell'Unione
delle  province  italiane   (UPI).   Partecipano   al   Coordinamento
rappresentanti dell'ISPRA, nonche', su indicazione  della  regione  o
provincia autonoma  di  appartenenza,  rappresentanti  delle  agenzie
regionali  e  provinciali  per  la   protezione   dell'ambiente.   Il
Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni  periodiche  e
la creazione di una rete di referenti per lo scambio  di  dati  e  di
informazioni. 
  2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura,  anche  mediante
gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e  di  linee  guida  in
relazione  ad  aspetti  di  comune  interesse  e  permette  un  esame
congiunto di temi  connessi  all'applicazione  del  presente  Titolo,
anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea  delle
nuove norme e di  prevenire  le  situazioni  di  inadempimento  e  le
relative conseguenze. 
  3.  Ai  soggetti  che   partecipano,   a   qualsiasi   titolo,   al
Coordinamento previsto al  comma  1  non  sono  corrisposti  gettoni,
compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.)) 
                         Articolo 29-sexies 
                 Autorizzazione integrata ambientale 
 
  1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata  ai  sensi  del
presente ((decreto, deve  includere  tutte  le  misure  necessarie  a
soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo
nonche' di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies)), al fine  di
conseguire un livello elevato di  protezione  dell'ambiente  nel  suo
complesso.  L'autorizzazione  integrata   ambientale   di   attivita'
regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene
valori  limite  per  le  emissioni  dirette  di  gas  serra,  di  cui
all'allegato  B  del  medesimo  decreto,  solo  quando  cio'  risulti
indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale. 
  2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46)). ((76)) 
  ((3. L'autorizzazione integrata ambientale  deve  includere  valori
limite  di  emissione  fissati  per  le   sostanze   inquinanti,   in
particolare quelle dell'allegato X alla Parte  Seconda,  che  possono
essere   emesse   dall'installazione   interessata    in    quantita'
significativa, in considerazione  della  loro  natura  e  delle  loro
potenzialita'  di  trasferimento  dell'inquinamento  da  un  elemento
ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai
sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.  I
valori limite di emissione  fissati  nelle  autorizzazioni  integrate
ambientali non  possono  comunque  essere  meno  rigorosi  di  quelli
fissati dalla normativa vigente nel  territorio  in  cui  e'  ubicata
l'installazione. Se del caso i valori  limite  di  emissione  possono
essere  integrati  o  sostituiti  con  parametri  o  misure  tecniche
equivalenti. 
  3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le  ulteriori
disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e  delle  acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la  gestione  dei  rifiuti
prodotti dall'impianto e  per  la  riduzione  dell'impatto  acustico,
nonche' disposizioni adeguate  per  la  manutenzione  e  la  verifica
periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo
e  nelle  acque  sotterranee  e  disposizioni  adeguate  relative  al
controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in  relazione
alle sostanze pericolose che  possono  essere  presenti  nel  sito  e
tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo  e  delle
acque sotterranee presso il sito dell'installazione.)) 
  4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione,
i parametri  e  le  misure  tecniche  equivalenti  di  cui  ai  commi
precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche
disponibili,  senza  l'obbligo  di  utilizzare  una  tecnica  o   una
tecnologia specifica, tenendo conto  delle  caratteristiche  tecniche
dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica  e  delle
condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi,  le  condizioni  di
autorizzazione  prevedono  disposizioni   per   ridurre   al   minimo
l'inquinamento  a  grande  distanza  o  attraverso  le  frontiere   e
garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente  nel  suo
complesso. 
  ((4-bis. L'autorita' competente fissa valori  limite  di  emissione
che  garantiscono  che,  in  condizioni  di  esercizio  normali,   le
emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori
tecniche disponibili  (BAT-AEL)  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti: 
    a)  fissando  valori  limite  di  emissione,  in  condizioni   di
esercizio normali, che non superano i  BAT-AEL,  adottino  le  stesse
condizioni di riferimento dei BAT-AEL  e  tempi  di  riferimento  non
maggiori di quelli dei BAT-AEL; 
    b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli  di  cui
alla lettera  a)  in  termini  di  valori,  tempi  di  riferimento  e
condizioni, a patto che l'autorita' competente stessa  valuti  almeno
annualmente i risultati del controllo  delle  emissioni  al  fine  di
verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali,  non
superino i livelli di  emissione  associati  alle  migliori  tecniche
disponibili. 
  4-ter.  L'autorita'  competente  puo'  fissare  valori  limite   di
emissione  piu'  rigorosi  di  quelli  di  cui  al  comma  4-bis,  se
pertinenti, nei seguenti casi: 
    a) quando previsto dall'articolo 29-septies; 
    b) quando lo richiede il rispetto  della  normativa  vigente  nel
territorio in cui  e'  ubicata  l'installazione  o  il  rispetto  dei
provvedimenti    relativi    all'installazione     non     sostituiti
dall'autorizzazione integrata ambientale. 
  4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si
applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione
e la determinazione di tali valori e' effettuata  al  netto  di  ogni
eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se  del
caso esplicitamente conto  dell'eventuale  presenza  di  fondo  della
sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto  concerne
gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti  nell'acqua,  l'effetto
di una stazione di depurazione puo' essere  preso  in  considerazione
nella    determinazione    dei    valori    limite    di    emissione
dell'installazione interessata, a condizione di garantire un  livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel  suo  insieme  e  di  non
portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.)) 
  ((5. L'autorita'  competente  rilascia  l'autorizzazione  integrata
ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis,  commi
1, 2 e  3.  In  mancanza  delle  conclusioni  sulle  BAT  l'autorita'
competente rilascia comunque  l'autorizzazione  integrata  ambientale
secondo quanto indicato al  comma  5-ter,  tenendo  conto  di  quanto
previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda. 
  5-bis.  Se  l'autorita'   competente   stabilisce   condizioni   di
autorizzazione sulla base di una  migliore  tecnica  disponibile  non
descritta in alcuna delle  pertinenti  conclusioni  sulle  BAT,  essa
verifica che  tale  tecnica  sia  determinata  prestando  particolare
attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e: 
    a)  qualora  le  conclusioni  sulle  BAT  applicabili  contengano
BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi  4-bis  e
9-bis, ovvero 
    b) qualora le conclusioni sulle BAT  applicabili  non  contengano
BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello  di  protezione
dell'ambiente  non  inferiore  a  quello  garantito  dalle   migliori
tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. 
  5-ter. Se un'attivita', o un tipo di processo di produzione  svolto
all'interno di un'installazione non e' previsto, ne' da alcuna  delle
conclusioni sulle BAT, ne' dalle conclusioni sulle migliori  tecniche
disponibili,  tratte  dai  documenti  pubblicati  dalla   Commissione
europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della  direttiva
96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva  2008/01/CE
o, se queste conclusioni non prendono  in  considerazione  tutti  gli
effetti  potenziali  dell'attivita'  o  del  processo  sull'ambiente,
l'autorita'  competente,  consultato  il   gestore,   stabilisce   le
condizioni dell'autorizzazione  tenendo  conto  dei  criteri  di  cui
all'Allegato XI. 
  6. L'autorizzazione integrata  ambientale  contiene  gli  opportuni
requisiti  di  controllo  delle  emissioni,   che   specificano,   in
conformita' a quanto disposto  dalla  vigente  normativa  in  materia
ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle  BAT  applicabili,  la
metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare
la  conformita',  la  relativa  procedura  di  valutazione,   nonche'
l'obbligo di comunicare all'autorita' competente  periodicamente,  ed
almeno una volta  all'anno,  i  dati  necessari  per  verificarne  la
conformita' alle condizioni di  autorizzazione  ambientale  integrata
nonche', quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di
detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto  con
i livelli di emissione associati alle migliori tecniche  disponibili,
rendendo disponibili, a tal fine, anche  i  risultati  del  controllo
delle emissioni per gli stessi periodi e alle  stesse  condizioni  di
riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.  L'autorizzazione   contiene   altresi'   l'obbligo   di
comunicare all'autorita' competente e ai comuni interessati,  nonche'
all'ente  responsabile  degli  accertamenti   di   cui   all'articolo
29-decies, comma 3, i dati  relativi  ai  controlli  delle  emissioni
richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra  i  requisiti
di  controllo,  l'autorizzazione  stabilisce  in   particolare,   nel
rispetto  del  decreto  di  cui  all'articolo  33,  comma  3-bis,  le
modalita'  e  la  frequenza  dei   controlli   programmati   di   cui
all'articolo 29-decies, comma  3.  Per  gli  impianti  di  competenza
statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse  per
il tramite dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca
ambientale.  L'autorita'  competente   in   sede   di   aggiornamento
dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle
emissioni,  su  richiesta  del  gestore,  tiene  conto  dei  dati  di
controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformita'
all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle  emissioni,
nonche' dei dati reperiti durante le attivita'  di  cui  all'articolo
29-octies, commi 3 e 4. 
  6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni  sulle  BAT
applicabili,   l'autorizzazione   integrata   ambientale    programma
specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni  per  le  acque
sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo,  a  meno
che  sulla  base  di  una  valutazione  sistematica  del  rischio  di
contaminazione non siano state fissate diverse modalita' o piu' ampie
frequenze per tali controlli. 
  6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 e' espressamente
prevista un'attivita' ispettiva presso le  installazioni  svolta  con
oneri a  carico  del  gestore  dall'autorita'  di  controllo  di  cui
all'articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l'esame  di  tutta  la
gamma  degli   effetti   ambientali   indotti   dalle   installazioni
interessate. Le Regioni  possono  prevedere  il  coordinamento  delle
attivita' ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale
con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e
in materia  di  incidenti  rilevanti,  nel  rispetto  delle  relative
normative. 
  7.  L'autorizzazione  integrata  ambientale  contiene   le   misure
relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio  normali,  in
particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per
le emissioni fuggitive,  per  i  malfunzionamenti,  e  per  l'arresto
definitivo dell'installazione. L'autorizzazione  puo',  tra  l'altro,
ferme restando le diverse competenze  in  materia  di  autorizzazione
alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la  pulizia,
la  protezione  passiva  e   la   messa   in   sicurezza   di   parti
dell'installazione per  le  quali  il  gestore  dichiari  non  essere
previsto  il   funzionamento   o   l'utilizzo   durante   la   durata
dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione  di
tali  parti   di   impianto   sono   considerati   disponibili   alla
realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi
tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se  del  caso,
alla bonifica. 
  7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli  articoli  237-sexies,
comma  1,  lettera  e),  e  237-octiedecies  per  gli   impianti   di
incenerimento   o   coincenerimento,   e'   facolta'   dell'autorita'
competente, considerata  la  stabilita'  d'esercizio  delle  tecniche
adottate, l'affidabilita' dei controlli e la mancata contestazione al
gestore, nel periodo di validita' della precedente autorizzazione, di
violazioni  relative  agli  obblighi   di   comunicazione,   indicare
preventivamente nell'autorizzazione il  numero  massimo,  la  massima
durata e la massima intensita' (comunque  non  eccedente  il  20  per
cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al  comma
4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere  considerati,
nel corso di validita' dell'autorizzazione stessa, situazioni diverse
dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le  situazioni
di incidente o imprevisti, disciplinate dall'articolo 29-undecies. 
  8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del  17
agosto 1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi di tale  decreto
trasmette    all'autorita'     competente     per     il     rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale le piu' recenti  valutazioni
assunte e i provvedimenti adottati, alle  cui  prescrizioni  ai  fini
della  sicurezza  e  della  prevenzione  dei  rischi   di   incidenti
rilevanti,  citate  nella   autorizzazione,   sono   armonizzate   le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.)) 
  ((9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere ulteriori
condizioni  specifiche  ai  fini  del  presente  decreto,   giudicate
opportune  dell'autorita'  competente.  Ad  esempio,  fermo  restando
l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare
del comma 4-bis,  l'autorizzazione  puo'  disporre  la  redazione  di
progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo articolo
29-nonies,  ovvero  il  raggiungimento   di   determinate   ulteriori
prestazioni ambientali in tempi fissati,  impegnando  il  gestore  ad
individuare le tecniche da implementare a tal fine.  In  tale  ultimo
caso,  fermo  restando  l'obbligo  di  comunicare   i   miglioramenti
progettati, le disposizioni di  cui  all'articolo  29-nonies  non  si
applicano alle  modifiche  strettamente  necessarie  ad  adeguare  la
funzionalita' degli impianti  alle  prescrizioni  dell'autorizzazione
integrata ambientale.)) 
  ((9-bis. In casi  specifici  l'autorita'  competente  puo'  fissare
valori  limite  di  emissione  meno  severi  di  quelli   discendenti
dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che  una  valutazione
dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli  di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe
una maggiorazione  sproporzionata  dei  costi  rispetto  ai  benefici
ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle  condizioni
ambientali   locali    dell'istallazione    interessata    e    delle
caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. In tali  casi
l'autorita'  competente  documenta,   in   uno   specifico   allegato
all'autorizzazione,  le  ragioni  di  tali  scelta,  illustrando   il
risultato della valutazione e  la  giustificazione  delle  condizioni
imposte. I valori limite di emissione cosi' fissati non superano,  in
ogni caso, i valori limite di emissione  di  cui  agli  allegati  del
presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della  predisposizione
di  tale  allegato  si  fa  riferimento  alle  linee  guida  di   cui
all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda. Tale Allegato e'  aggiornato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione
europea,  di  eventuali  linee  guida  comunitarie  in  materia,  per
garantire la coerenza con tali linee guida  comunitarie.  L'autorita'
competente verifica  comunque  l'applicazione  dei  principi  di  cui
all'articolo 6, comma 16, e in particolare  che  non  si  verifichino
eventi inquinanti di rilievo e  che  si  realizzi  nel  complesso  un
elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma
deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di
ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione. 
  9-ter. L'autorita' competente  puo'  accordare  deroghe  temporanee
alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e  dell'articolo  6,  comma
16, lettera a), in caso di sperimentazione e di utilizzo di  tecniche
emergenti per un periodo complessivo non superiore  a  nove  mesi,  a
condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o
che le emissioni  dell'attivita'  raggiungano  almeno  i  livelli  di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 
  9-quater.  Nel  caso  delle  installazioni  di  cui  al  punto  6.6
dell'Allegato VIII  alla  Parte  Seconda,  il  presente  articolo  si
applica fatta salva  la  normativa  in  materia  di  benessere  degli
animali. 
  9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla  Parte  Terza  ed  al
Titolo  V  della  Parte  Quarta  del  presente  decreto,  l'autorita'
competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a  garantire
che il gestore: 
    a) quando l'attivita' comporta l'utilizzo,  la  produzione  o  lo
scarico di sostanze pericolose, tenuto conto  della  possibilita'  di
contaminazione  del  suolo  e  delle  acque  sotterranee   nel   sito
dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorita'
competente la relazione di riferimento di cui all'articolo  5,  comma
1,  lettera  v-bis),  prima  della  messa  in  servizio  della  nuova
installazione   o   prima   dell'aggiornamento    dell'autorizzazione
rilasciata per l'installazione esistente; 
    b) al momento della cessazione definitiva delle attivita', valuti
lo stato di contaminazione del suolo e  delle  acque  sotterranee  da
parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o  rilasciate
dall'installazione; 
    c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b)  risulti  che
l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del  suolo
o  delle  acque  sotterranee  con  sostanze  pericolose   pertinenti,
rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di  cui
alla lettera a), adotti le misure necessarie  per  rimediare  a  tale
inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto
della fattibilita' tecnica di dette misure; 
    d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello  stato  del
sito indicato nell'istanza, al momento  della  cessazione  definitiva
delle attivita' la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee
nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o  per
l'ambiente in conseguenza  delle  attivita'  autorizzate  svolte  dal
gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione  per
l'installazione  esistente,  esegua  gli  interventi   necessari   ad
eliminare, controllare, contenere o ridurre  le  sostanze  pericolose
pertinenti in modo che il  sito,  tenuto  conto  dell'uso  attuale  o
dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio; 
    e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di  riferimento  di
cui alla lettera a), al momento  della  cessazione  definitiva  delle
attivita' esegua gli interventi necessari ad eliminare,  controllare,
contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che  il
sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro  approvato  del
medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana  o
per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o  delle  acque
sotterranee in conseguenza delle attivita' autorizzate, tenendo conto
dello  stato  del  sito  di  ubicazione  dell'installazione  indicato
nell'istanza. 
  9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalita'  per  la
redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma
1,  lettera  v-bis),  con  particolare  riguardo  alle  metodiche  di
indagine ed alle sostanze pericolose  da  ricercare  con  riferimento
alle attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda. 
  9-septies. A garanzia degli obblighi di  cui  alla  lettera  c  del
comma  9-quinquies,  l'autorizzazione  integrata  ambientale  prevede
adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio
in favore della regione o della provincia  autonoma  territorialmente
competente. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  sono  stabiliti  criteri   che
l'autorita'  competente  dovra'  tenere  in  conto  nel   determinare
l'importo di tali garanzie finanziarie.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, ha disposto (con l'art. 34, comma 1,
lettera a)) l'abrogazione del comma 2 del presente articolo. 
                         Articolo 29-septies 
(( (Migliori tecniche disponibili e norme di qualita' ambientale). )) 
 
  ((1.  Nel  caso  in  cui  uno  strumento  di  programmazione  o  di
pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela  delle
acque, o la pianificazione in  materia  di  emissioni  in  atmosfera,
considerate  tutte  le  sorgenti  emissive  coinvolte,  riconosca  la
necessita' di applicare ad impianti, localizzati in  una  determinata
area, misure piu' rigorose  di  quelle  ottenibili  con  le  migliori
tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il  rispetto
delle norme  di  qualita'  ambientale,  l'amministrazione  ambientale
competente, per installazioni di  competenza  statale,  o  la  stessa
autorita' competente, per le altre installazioni, lo  rappresenta  in
sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5. 
  2. Nei casi di cui al  comma  1  l'autorita'  competente  prescrive
nelle autorizzazioni integrate ambientali  degli  impianti  nell'area
interessata, tutte le misure supplementari particolari piu'  rigorose
di cui al comma 1 fatte salve le  altre  misure  che  possono  essere
adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.)) 
                         Articolo 29-octies 
                     (( (Rinnovo e riesame). )) 
 
  ((1.    L'autorita'     competente     riesamina     periodicamente
l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o  aggiornando  le
relative condizioni. 
  2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT,  nuove
o aggiornate, applicabili  all'installazione  e  adottate  da  quando
l'autorizzazione e' stata concessa o da ultimo  riesaminata,  nonche'
di eventuali nuovi  elementi  che  possano  condizionare  l'esercizio
dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano
applicabili piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto,  per
ciascuna  attivita',  prevalentemente  alle  conclusioni  sulle   BAT
pertinenti al relativo settore industriale. 
  3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari,  di  rinnovo
dell'autorizzazione e' disposto sull'installazione nel suo complesso: 
    a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea   delle   decisioni   relative   alle
conclusioni  sulle   BAT   riferite   all'attivita'   principale   di
un'installazione; 
    b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale o  dall'ultimo  riesame  effettuato  sull'intera
installazione. 
  4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera installazione  o  su
parti di essa, dall'autorita' competente,  anche  su  proposta  delle
amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: 
    a) a  giudizio  dell'autorita'  competente  ovvero,  in  caso  di
installazioni di competenza statale, a giudizio  dell'amministrazione
competente in materia di qualita' della specifica matrice  ambientale
interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione e'  tale  da
rendere necessaria  la  revisione  dei  valori  limite  di  emissione
fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di  nuovi
valori limite, in particolare quando e' accertato che le prescrizioni
stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
obiettivi  di  qualita'  ambientale  stabiliti  dagli  strumenti   di
pianificazione e programmazione di settore; 
    b)  le  migliori  tecniche  disponibili  hanno  subito  modifiche
sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; 
    c) a giudizio di una amministrazione  competente  in  materia  di
igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di  sicurezza  o  di
tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di  esercizio
del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; 
    d)  sviluppi  delle  norme  di  qualita'   ambientali   o   nuove
disposizioni  legislative  comunitarie,  nazionali  o  regionali   lo
esigono; 
    e) una verifica  di  cui  all'articolo  29-sexies,  comma  4-bis,
lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle
prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la  necessita'
di aggiornare l'autorizzazione per garantire che,  in  condizioni  di
esercizio  normali,  le  emissioni  corrispondano  ai   "livelli   di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili.". 
  5. A seguito della comunicazione di  avvio  del  riesame  da  parte
dell'autorita' competente, il  gestore  presenta,  entro  il  termine
determinato  dall'autorita'  competente   in   base   alla   prevista
complessita' della documentazione, e compreso tra 30  e  180  giorni,
ovvero, nel caso in cui la necessita' di avviare il riesame interessi
numerose autorizzazioni, in base ad un apposito  calendario  annuale,
tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni
di autorizzazione, ivi compresi,  in  particolare,  i  risultati  del
controllo delle emissioni e altri dati, che consentano  un  confronto
tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte  nelle
conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione  associati
alle migliori tecniche  disponibili  nonche',  nel  caso  di  riesami
relativi  all'intera  installazione,  l'aggiornamento  di  tutte   le
informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui  al
comma 3, lettera b), la domanda di  riesame  e'  comunque  presentata
entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del  predetto
termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione
nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione
del pagamento della tariffa, comporta la sanzione  amministrativa  da
10.000 euro a 60.000  euro,  con  l'obbligo  di  provvedere  entro  i
successivi 90 giorni. Al permanere  dell'inadempimento  la  validita'
dell'autorizzazione, previa diffida, e'  sospesa.  In  occasione  del
riesame l'autorita' competente utilizza anche tutte  le  informazioni
provenienti dai controlli o dalle ispezioni. 
  6. Entro quattro anni dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Unione  europea  delle  decisioni  sulle  conclusioni
sulle BAT  riferite  all'attivita'  principale  di  un'installazione,
l'autorita' competente verifica che: 
    a) tutte le  condizioni  di  autorizzazione  per  l'installazione
interessata  siano  riesaminate  e,  se  necessario,  aggiornate  per
assicurare il  rispetto  del  presente  decreto  in  particolare,  se
applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; 
    b)  l'installazione   sia   conforme   a   tali   condizioni   di
autorizzazione. 
  7. Il ritardo nella presentazione della  istanza  di  riesame,  nel
caso disciplinato al comma 3, lettera a),  non  puo'  in  alcun  modo
essere  tenuto  in  conto  per  dilazionare  i  tempi   fissati   per
l'adeguamento  dell'esercizio  delle  installazioni  alle  condizioni
dell'autorizzazione. 
  8.  Nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del   rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009,  il  termine  di  cui  al
comma 3, lettera b), e' esteso a sedici anni. Se la registrazione  ai
sensi del predetto regolamento e'  successiva  all'autorizzazione  di
cui all'articolo 29-quater, il riesame  di  detta  autorizzazione  e'
effettuato almeno ogni sedici anni, a partire  dal  primo  successivo
riesame. 
  9.  Nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del   rilascio
dell'autorizzazione   di   cui   all'articolo   29-quater,    risulti
certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di  cui  al
comma 3, lettera b), e' esteso a dodici anni. Se la certificazione ai
sensi della predetta norma e' successiva  all'autorizzazione  di  cui
all'articolo  29-quater,  il  riesame  di  detta  autorizzazione   e'
effettuato almeno ogni dodici anni, a partire  dal  primo  successivo
riesame. 
  10. Il procedimento di riesame e' condotto con le modalita' di  cui
agli articoli 29-ter, comma  4,  e  29-quater.  In  alternativa  alle
modalita' di cui all'articolo 29-quater, comma 3,  la  partecipazione
del pubblico alle decisioni  puo'  essere  assicurata  attraverso  la
pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita' competente. 
  11. Fino alla pronuncia  dell'autorita'  competente  in  merito  al
riesame,    il    gestore    continua    l'attivita'    sulla    base
dell'autorizzazione in suo possesso.)) 
                         Articolo 29-nonies 
          Modifica degli impianti o variazione del gestore 
 
  1.  Il  gestore  comunica  all'autorita'  competente  le  modifiche
progettate dell'impianto, come definite  dall'articolo  5,  comma  1,
lettera  l).  L'autorita'  competente,  ove  lo  ritenga  necessario,
aggiorna  l'autorizzazione  integrata  ambientale   o   le   relative
condizioni, ovvero,  se  rileva  che  le  modifiche  progettate  sono
sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da'
notizia al  gestore  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione ai fini  degli  adempimenti  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo. Decorso tale termine, il  gestore  puo'  procedere
alla realizzazione delle modifiche comunicate. 
  2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o
a  seguito  della  comunicazione  di  cui  al  comma   1,   risultino
sostanziali, il gestore  invia  all'autorita'  competente  una  nuova
domanda di autorizzazione corredata da una  relazione  contenente  un
aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi  1
e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater  in
quanto compatibile. 
  ((3. Il gestore, esclusi i  casi  disciplinati  ai  commi  1  e  2,
informa l'autorita' competente e  l'autorita'  di  controllo  di  cui
all'articolo 29-decies, comma 3, in  merito  ad  ogni  nuova  istanza
presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di
prevenzione  dai  rischi  di  incidente  rilevante,  ai  sensi  della
normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai  sensi
della  normativa  in  materia  urbanistica.  La   comunicazione,   da
effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi
in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi  previsti  non
comportino  ne'  effetti  sull'ambiente,   ne'   contrasto   con   le
prescrizioni   esplicitamente   gia'   fissate    nell'autorizzazione
integrata ambientale.)) 
  4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita'  della
gestione dell'impianto, il vecchio gestore  e  il  nuovo  gestore  ne
danno comunicazione entro  trenta  giorni  all'autorita'  competente,
anche   nelle   forme   dell'autocertificazione   ((ai   fini   della
volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.)). 
                         Articolo 29-decies 
 Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale 
 
  1.  Il  gestore,  prima  di  dare  attuazione  a  quanto   previsto
dall'autorizzazione  integrata  ambientale,  ne   da'   comunicazione
all'autorita' competente.  Per  gli  impianti  localizzati  in  mare,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue
i controlli di cui al  comma  3,  coordinandosi  con  gli  uffici  di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. 
  ((2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al  comma  1,
il  gestore  trasmette   all'autorita'   competente   e   ai   comuni
interessati, nonche' all'ente responsabile degli accertamenti di  cui
al comma 3, i dati relativi ai controlli  delle  emissioni  richiesti
dall'autorizzazione  integrata  ambientale,   secondo   modalita'   e
frequenze   stabilite   nell'autorizzazione    stessa.    L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione  del  pubblico
tramite gli uffici  individuati  ai  sensi  dell'articolo  29-quater,
comma  3,   ovvero   mediante   pubblicazione   sul   sito   internet
dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma  2.
Il gestore provvede, altresi', ad informare immediatamente i medesimi
soggetti in caso di violazione delle condizioni  dell'autorizzazione,
adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare  nel  piu'
breve tempo possibile la conformita'.)) 
  3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  Ambientale,
per  impianti  di  competenza  statale  ((,  o,  negli  altri   casi,
l'autorita'  competente,  avvalendosi  delle  agenzie   regionali   e
provinciali per la protezione dell'ambiente,  accertano))  ,  secondo
quanto  previsto   e   programmato   nell'autorizzazione   ai   sensi
dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: 
    a) il rispetto  delle  condizioni  dell'autorizzazione  integrata
ambientale; 
    b) la  regolarita'  dei  controlli  a  carico  del  gestore,  con
particolare  riferimento  alla  regolarita'  delle   misure   e   dei
dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al rispetto  dei
valori limite di emissione; 
    c) che  il  gestore  abbia  ottemperato  ai  propri  obblighi  di
comunicazione  e  in  particolare  che  abbia  informato  l'autorita'
competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o  incidenti  che
influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente  dei
risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 
  4. Ferme restando le  misure  di  controllo  di  cui  al  comma  3,
l'autorita' competente, nell'ambito delle disponibilita'  finanziarie
del proprio bilancio destinate allo scopo,  puo'  disporre  ispezioni
straordinarie  sugli  impianti  autorizzati  ai  sensi  del  presente
decreto. 
  ((5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3 e  4,  il
gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento
di qualsiasi verifica tecnica relativa  all'impianto,  per  prelevare
campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai  fini
del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il
soggetto che effettua  gli  accertamenti  redige  una  relazione  che
contiene  i  pertinenti  riscontri   in   merito   alla   conformita'
dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni
riguardanti  eventuali  azioni  da  intraprendere.  La  relazione  e'
notificata al gestore interessato e  all'autorita'  competente  entro
due mesi dalla visita in loco ed e'  resa  disponibile  al  pubblico,
conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla  visita  in  loco.
Fatto salvo il comma 9, l'autorita' competente provvede affinche'  il
gestore, entro un termine  ragionevole,  adotti  tutte  le  ulteriori
misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare  considerazione
quelle proposte nella relazione.)) 
  6. Gli esiti  dei  controlli  e  delle  ispezioni  sono  comunicati
all'autorita' competente ed al gestore  indicando  le  situazioni  di
mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b)
e c), e proponendo le misure da adottare. 
  7. Ogni  organo  che  svolge  attivita'  di  vigilanza,  controllo,
ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono  attivita'  di  cui
agli allegati VIII e XII,  e  che  abbia  acquisito  informazioni  in
materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione  del  presente
decreto,  comunica  tali  informazioni,  ivi  comprese  le  eventuali
notizie di reato, anche all'autorita' competente. 
  8. I risultati  del  controllo  delle  emissioni,  richiesti  dalle
condizioni dell'autorizzazione integrata  ambientale  e  in  possesso
dell'autorita' competente, devono essere  messi  a  disposizione  del
pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma
3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19  agosto
2005, n. 195. 
  ((9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di
esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni e  delle  misure  di  sicurezza  di  cui  all'articolo
29-quattuordecies, l'autorita' competente procede secondo la gravita'
delle infrazioni: 
    a) alla diffida, assegnando un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine entro cui, fermi
restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione  di
misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le  appropriate
misure provvisorie o complementari che l'autorita' competente ritenga
necessarie  per  ripristinare   o   garantire   provvisoriamente   la
conformita'; 
    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita'  per  un
tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso  in  cui
le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte all'anno; 
    c)   alla   revoca   dell'autorizzazione    e    alla    chiusura
dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle  prescrizioni
imposte con  la  diffida  e  in  caso  di  reiterate  violazioni  che
determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente; 
    d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione
abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.)) 
  10. In caso  di  inosservanza  delle  prescrizioni  autorizzatorie,
l'autorita' competente, ove si manifestino situazioni di  pericolo  o
di danno per la salute, ne  da'  comunicazione  al  sindaco  ai  fini
dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
  11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  ambientale
esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle  agenzie
regionali   e   provinciali   per   la    protezione    dell'ambiente
territorialmente  competenti,  nel  rispetto   di   quanto   disposto
all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.  496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
  ((11-bis. Le  attivita'  ispettive  in  sito  di  cui  all'articolo
29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano
d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato
a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire
il coordinamento con quanto previsto nelle  autorizzazioni  integrate
statali ricadenti  nel  territorio,  e  caratterizzato  dai  seguenti
elementi: 
  a)  un'analisi  generale   dei   principali   problemi   ambientali
pertinenti; 
  b) la identificazione  della  zona  geografica  coperta  dal  piano
d'ispezione; 
  c) un registro delle installazioni coperte dal piano; 
  d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per  le  ispezioni
ambientali ordinarie; 
  e) le procedure per  le  ispezioni  straordinarie,  effettuate  per
indagare nel piu' breve tempo possibile e, se necessario,  prima  del
rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di  un'autorizzazione,  le
denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e  di  infrazione  in
materia ambientale; 
  f) se necessario, le disposizioni riguardanti la  cooperazione  tra
le varie autorita' d'ispezione. 
  11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le
installazioni che presentano i rischi piu' elevati, tre anni  per  le
installazioni che presentano i rischi  meno  elevati,  sei  mesi  per
installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una
grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.  Tale  periodo
e' determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis,
lettera d), sulla base  di  una  valutazione  sistematica  effettuata
dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali  delle
installazioni interessate, che considera almeno: 
    a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate
sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli  e  dei
tipi di emissioni, della  sensibilita'  dell'ambiente  locale  e  del
rischio di incidenti; 
    b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; 
    c) la  partecipazione  del  gestore  al  sistema  dell'Unione  di
ecogestione  e  audit  (EMAS)  (a  norma  del  regolamento  (CE)   n.
1221/2009).)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 89, ha disposto (con l'art. 1, comma 1-ter) che "Il
commissariamento di cui al comma 1, fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-decies, comma 9, del
medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal
comma 9 del presente articolo". 
                        Articolo 29-undecies 
                   (( (Incidenti o imprevisti). )) 
 
  ((1.  Fatta  salva  la  disciplina  relativa  alla  responsabilita'
ambientale  in  materia  di  prevenzione  e  riparazione  del   danno
ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano  in
modo significativo sull'ambiente, il gestore  informa  immediatamente
l'autorita' competente e l'ente responsabile  degli  accertamenti  di
cui all'articolo 29-decies,  comma  3,  e  adotta  immediatamente  le
misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori
eventuali incidenti o  eventi  imprevisti,  informandone  l'autorita'
competente. 
  2. In esito  alle  informative  di  cui  al  comma  1,  l'autorita'
competente puo' diffidare il gestore  affinche'  adotti  ogni  misura
complementare appropriata che l'autorita' stessa, anche  su  proposta
dell'ente responsabile degli  accertamenti  o  delle  amministrazioni
competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga
necessaria  per  limitare  le  conseguenze  ambientali  e   prevenire
ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La  mancata  adozione  di
tali misure complementari da parte del gestore  nei  tempi  stabiliti
dall'autorita'  competente  e'  sanzionata  ai  sensi   dell'articolo
29-quattuordecies, commi 1 o 2. 
  3. L'autorizzazione puo'  meglio  specificare  tempi,  modalita'  e
destinatari delle informative di cui al comma 1,  fermo  restando  il
termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma  14,  nel
caso in cui un guasto non  permetta  di  garantire  il  rispetto  dei
valori limite di emissione in aria.)) 
                        Articolo 29-duodecies 
                            Comunicazioni 
 
  ((1. Le autorita' competenti comunicano al Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale,
i  dati  di  sintesi   concernenti   le   domande   ricevute,   copia
informatizzata  delle  autorizzazioni  rilasciate  e  dei  successivi
aggiornamenti,  nonche'  un  rapporto  sulle  situazioni  di  mancato
rispetto   delle   prescrizioni   della   autorizzazione    integrata
ambientale. L'obbligo si intende ottemperato nel  caso  in  cui  tali
informazioni  siano  rese  disponibili  telematicamente   ed   almeno
annualmente   l'autorita'   competente   comunichi    al    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  le  modalita'
per acquisire in remoto tali informazioni.)) 
  ((1-bis. In ogni caso in  cui  e'  concessa  una  deroga  ai  sensi
dell'articolo  29-sexies,  comma  9-bis,  le   autorita'   competenti
comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, entro  120  giorni  dall'emanazione  del  provvedimento  di
autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della  deroga
e le relative condizioni imposte.)) 
  2. Le domande relative agli impianti di competenza statale  di  cui
all'articolo 29-quater, comma 1,  i  dati  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e quelli di  cui  ai  commi  6  e  7  dell'articolo
29-decies, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per
la Protezione e la  Ricerca  Ambientale,  secondo  il  formato  e  le
modalita' di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007. 
                        Articolo 29-terdecies 
                       Scambio di informazioni 
 
  ((1.  Le  autorita'  competenti   trasmettono   periodicamente   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
il tramite dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca
ambientale , una comunicazione relativa all'applicazione del presente
titolo, ed in particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni
e altre forme di  inquinamento  e  sui  valori  limite  di  emissione
applicati in relazione agli impianti di cui all'Allegato VIII nonche'
sulle migliori tecniche disponibili su cui detti  valori  si  basano,
segnalando   eventuali   progressi   rilevati   nello   sviluppo   ed
applicazione di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni,
il tipo e il formato delle informazioni che  devono  essere  messe  a
disposizione,  nonche'  l'eventuale  individuazione  di  attivita'  e
inquinanti specifici a cui  limitare  le  informazioni  stesse,  sono
stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare sulla base delle decisioni in merito
emanate dalla Commissione europea. Nelle more  della  definizione  di
tale provvedimento le informazioni di  cui  al  presente  comma  sono
trasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014,  con  riferimento  al
biennio 2012-2013; entro  il  30  aprile  2017,  con  riferimento  al
triennio  2014-2016,  e  successivamente  con  frequenza   triennale,
facendo riferimento a tipi e formati definiti nel formulario adottato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare del 15 marzo 2012. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare predispone e invia alla Commissione  europea  una  relazione  in
formato elettronico  sull'attuazione  del  Capo  II  della  direttiva
2010/75/UE  e  sulla  sua  efficacia  rispetto  ad  altri   strumenti
comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base delle informazioni
pervenute  ai  sensi  dell'articolo  29-duodecies  e  del  comma   1,
rispettando  periodicita',  contenuti  e  formati   stabiliti   nelle
specifiche decisioni assunte in merito in sede comunitaria. 
  2.bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare garantisce la partecipazione dell'Italia al Comitato di  cui
all'articolo  75  della  direttiva  2010/75/UE  e  al  Forum  di  cui
all'articolo 13, paragrafo 3,  della  stessa  direttiva,  sulla  base
delle intese di cui al comma 3.)) 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, di intesa con il Ministero dello  sviluppo  economico,  con  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  con  il  Ministero
della salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare la
partecipazione dell'Italia allo scambio di  informazioni  organizzato
dalla  Commissione  europea  relativamente  alle  migliori   tecniche
disponibili e al loro sviluppo, nonche' alle relative prescrizioni in
materia di controllo, e a rendere accessibili  i  risultati  di  tale
scambio di informazioni. Le  modalita'  di  tale  partecipazione,  in
particolare, dovranno consentire il  coinvolgimento  delle  autorita'
competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni. 
Le attivita' di cui al presente comma sono svolte di  intesa  con  il
Ministero  delle   politiche   agricole,   alimentari   e   forestali
limitatamente alle attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, provvede a garantire la sistematica informazione  del  pubblico
sullo stato di  avanzamento  dei  lavori  relativi  allo  scambio  di
informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281 modalita' di scambio di informazioni  tra  le  autorita'
competenti, al fine di promuovere una  piu'  ampia  conoscenza  sulle
migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo. 
                     Articolo 29-quattuordecies 
                          (( (Sanzioni). )) 
 
  ((1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII
alla Parte  Seconda  senza  essere  in  possesso  dell'autorizzazione
integrata ambientale, o dopo  che  la  stessa  sia  stata  sospesa  o
revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad  un  anno  o  con
l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso  in  cui  l'esercizio
non autorizzato comporti lo scarico di sostanze  pericolose  comprese
nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle  tabelle  5  e
3/A dell'Allegato 5 alla  Parte  Terza,  ovvero  la  raccolta,  o  il
trasporto, o il recupero, o lo  smaltimento  di  rifiuti  pericolosi,
nonche' nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo  l'ordine  di
chiusura dell'installazione, la pena e' quella  dell'arresto  da  sei
mesi a due anni e dell'ammenda  da  5.000  euro  a  52.000  euro.  Se
l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza  di
condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, consegue la confisca dell'area  sulla  quale  e'
realizzata la discarica abusiva, se di proprieta' dell'autore  o  del
compartecipe al reato, fatti salvi gli  obblighi  di  bonifica  o  di
ripristino dello stato dei luoghi. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro  nei  confronti
di colui che pur essendo in  possesso  dell'autorizzazione  integrata
ambientale non ne osserva le  prescrizioni  o  quelle  imposte  dall'
autorita' competente. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si  applica  la
sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei  confronti  di
colui che  pur  essendo  in  possesso  dell'autorizzazione  integrata
ambientale non ne osserva le  prescrizioni  o  quelle  imposte  dall'
autorita' competente nel caso in cui l'inosservanza: 
    a) sia costituita da violazione dei valori limite  di  emissione,
rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso
di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a  meno  che
tale violazione non  sia  contenuta  in  margini  di  tolleranza,  in
termini di frequenza ed entita', fissati nell'autorizzazione stessa; 
    b) sia relativa alla gestione di rifiuti; 
    c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia
delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui  all'articolo
94, oppure in corpi idrici posti nelle  aree  protette  di  cui  alla
vigente normativa. 
  4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che  il  fatto  costituisca
piu' grave reato, si applica la pena dell'ammenda  da  5.000  euro  a
26.000  euro  e  la  pena  dell'arresto  fino  a  due  anni   qualora
l'inosservanza sia relativa: 
  a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; 
  b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e  3/A
dell'Allegato 5 alla Parte Terza; 
  c) a casi in cui il superamento  dei  valori  limite  di  emissione
determina  anche  il  superamento  dei  valori  limite  di   qualita'
dell'aria previsti dalla vigente normativa; 
  d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati. 
  5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale
senza l'autorizzazione prevista e' punito con  la  pena  dell'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. 
  6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in  cui  per
l'esercizio dell'impianto modificato  e'  necessario  l'aggiornamento
del  provvedimento  autorizzativo,  colui  il  quale  sottopone   una
installazione ad una modifica non sostanziale senza  aver  effettuato
le previste comunicazioni o senza avere  atteso  il  termine  di  cui
all'articolo  29-nonies,  comma  1,  e'  punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.. 
  7. E' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  5.000
euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita'
competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1,
nonche' il gestore che omette di effettuare le comunicazioni  di  cui
all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3  del
medesimo articolo 29-undecies. 
  8. E' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  2.500
euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare  all'autorita'
competente,  all'ente  responsabile   degli   accertamenti   di   cui
all'articolo 29-decies, comma 3,  e  ai  comuni  interessati  i  dati
relativi  alle  misurazioni  delle  emissioni  di  cui   all'articolo
29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato  adempimento  riguardi
informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi  la  sanzione
amministrativa pecuniaria e' sestuplicata. La sanzione amministrativa
pecuniaria e' ridotta ad  un  decimo  se  il  gestore  effettua  tali
comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero  le  effettua
formalmente  incomplete  o  inesatte  ma,  comunque,  con  tutti  gli
elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di  esercizio
dell'impianto. 
  9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice  penale  a
chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce  dati
falsificati o alterati. 
  10. E' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  5.000
euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato  e  documentato
motivo, omette di presentare, nel  termine  stabilito  dall'autorita'
competente,  la  documentazione  integrativa  prevista   all'articolo
29-quater, comma 8, o la documentazione  ad  altro  titolo  richiesta
dall'autorita' competente per perfezionare un'istanza del  gestore  o
per consentire l'avvio di un procedimento di riesame. 
  11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal  presente
articolo non si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  12. Le sanzioni sono irrogate dal  prefetto  per  gli  impianti  di
competenza  statale  e  dall'autorita'  competente  per   gli   altri
impianti. 
  13.  I  proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza statale,  per  le  violazioni
previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del  bilancio
dello  Stato.  I  soli  proventi  derivanti  dall'applicazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6,  al
comma 7, limitatamente  alla  violazione  dell'articolo  29-undecies,
comma 1, e al comma  10,  con  esclusione  della  violazione  di  cui
all'articolo 29-quater, comma 8, del presente  articolo,  nonche'  di
cui all'articolo 29-octies, commi 5  e  5-ter,  sono  successivamente
riassegnati  ai  pertinenti   capitoli   di   spesa   del   Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  sono
destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste
dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4,
nonche' le ispezioni  finalizzate  a  verificare  il  rispetto  degli
obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione. 
  14. Per gli impianti autorizzati  ai  sensi  della  Parte  Seconda,
dalla data della prima comunicazione di cui  all'articolo  29-decies,
comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o
speciali, relative a fattispecie oggetto  del  presente  articolo,  a
meno che esse non configurino anche un piu' grave reato.)) 

TITOLO IV
((VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE))
 

                               ART. 30 
                  Impatti ambientali interregionali 
 
  1. Nel caso di piani e programmi soggetti a  VAS,  di  progetti  di
interventi e di opere sottoposti a procedura  di  VIA  di  competenza
regionale, i quali risultino  localizzati  anche  sul  territorio  di
regioni confinanti, le  procedure  di  valutazione  e  autorizzazione
ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorita' competenti. 
  2. Nel caso di piani e programmi soggetti a  VAS,  di  progetti  di
interventi e di  opere  sottoposti  a  VIA  di  competenza  regionale
nonche' di impianti o parti di essi le  cui  modalita'  di  esercizio
necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata  ambientale
con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali  possano
avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi
e significativi su  regioni  confinanti,  l'autorita'  competente  e'
tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri  delle  autorita'
competenti di tali regioni, nonche' degli  enti  locali  territoriali
interessati dagli impatti. 
  ((2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini  dell'espressione  dei
rispettivi pareri, l'autorita' competente mette  a  disposizione  nel
proprio sito  web  tutta  la  documentazione  pervenuta  affinche'  i
soggetti di cui al  comma  2  rendano  le  proprie  determinazioni.))
((112)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 31
                     ((Attribuzione competenze))
  ((1.  In  caso  di  piani,  programmi o progetti la cui valutazione
ambientale   e'  rimessa  alla  regione,  qualora  siano  interessati
territori  di  piu'  regioni  e  si  manifesti  un  conflitto  tra le
autorita'  competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di
un  piano,  programma  o  progetto  localizzato sul territorio di una
delle  regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme
parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporre
che  si  applichino  le procedure previste dal presente decreto per i
piani, programmi e progetti di competenza statale.))
                               ART. 32 
                   Consultazioni transfrontaliere 
 
  In caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono  avere
impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro
Stato cosi' richieda, il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e con il Ministero degli affari esteri e per  suo
tramite, ai sensi della Convenzione  sulla  valutazione  dell'impatto
ambientale in un contesto  transfrontaliero,  fatta  a  Espoo  il  25
febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3  novembre  1994,  n.
640, nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli
II, III e III-bis, provvede alla notifica dei progetti e di tutta  la
documentazione concernente il piano, programma, progetto o  impianto.
Nell'ambito della notifica e' fissato il termine,  non  superiore  ai
sessanta  giorni,   per   esprimere   il   proprio   interesse   alla
partecipazione  alla  procedura.  Della  notifica  e'  data  evidenza
pubblica attraverso il sito web dell'autorita' competente. 
  2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare  alla  procedura,
gli Stati consultati trasmettono all'autorita' competente i pareri  e
le osservazioni  delle  autorita'  pubbliche  e  del  pubblico  entro
novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione  di  interesse
alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita'  ed  i
termini  concordati  dagli  Stati  membri  interessati,  in  modo  da
consentire comunque che le autorita' pubbliche ed il  pubblico  degli
Stati  consultati  siano  informati  ed  abbiano  l'opportunita'   di
esprimere il  loro  parere  entro  termini  ragionevoli.  L'Autorita'
competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati  membri  consultati
le decisioni finali e tutte  le  informazioni  gia'  stabilite  dagli
articoli 17, ((25,)) 27 ((27-bis,)) e 29-quater del presente decreto.
((112)) 
  3. Fatto salvo quanto previsto  dagli  accordi  internazionali,  le
regioni o le province autonome nel caso in cui i piani, i  programmi,
i progetti od anche le modalita' di esercizio di  un  impianto  o  di
parte di esso, con esclusione di quelli previsti  dall'allegato  XII,
possano avere effetti transfrontalieri  informano  immediatamente  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione
della convenzione. 
  4. La  predisposizione  e  la  distribuzione  della  documentazione
necessaria sono a cura del proponente o del gestore o  dell'autorita'
procedente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, che deve provvedervi su richiesta dell'autorita' competente
secondo le modalita' previste  dai  titoli  II,  III  o  III-bis  del
presente decreto ovvero concordate dall'autorita'  competente  e  gli
Stati consultati. 
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero
degli affari esteri, d'intesa con le regioni  interessate,  stipulano
con i Paesi aderenti alla Convenzione  accordi  per  disciplinare  le
varie  fasi  al  fine  di  semplificare  e  rendere   piu'   efficace
l'attuazione della convenzione. 
  5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi  1  e  2,  il
termine per l'emissione del  provvedimento  finale  di  cui  all'art.
((25, comma 2)), e' prorogato di 90  giorni  o  del  diverso  termine
concordato ai sensi del comma 2. ((112)) 
  5-ter.  Gli  Stati  membri   interessati   che   partecipano   alle
consultazioni   ai   sensi   del   presente   articolo   ne   fissano
preventivamente la durata in tempi ragionevoli. 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                           Articolo 32-bis
                     ((Effetti transfrontalieri

  1.  Nel  caso  in  cui  il funzionamento di un impianto possa avere
effetti  negativi  e  significativi  sull'ambiente  di un altro Stato
dell'Unione  europea,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a
tale  Stato  membro  i  dati  forniti ai sensi degli articoli 29-ter,
29-quater  e  29-octies,  nel  momento  stesso  in  cui  sono messi a
disposizione  del  pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti
ad  uno  Stato  dell'Unione  europea che ne faccia richiesta, qualora
ritenga   di   poter   subire   effetti   negativi   e  significativi
sull'ambiente  nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non
ricada  nell'ambito delle competenze statali, l'autorita' competente,
qualora  constati  che  il  funzionamento  di un impianto possa avere
effetti  negativi  e  significativi  sull'ambiente  di un altro Stato
dell'Unione  europea,  informa  il  Ministero  dell'ambiente  e della
tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti.
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
provvede,  d'intesa  con il Ministero degli affari esteri, nel quadro
dei  rapporti  bilaterali  fra  Stati,  affinche', nei casi di cui al
comma  1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato
eventualmente  interessato  per  un  periodo  di  tempo  adeguato che
consenta  una presa di posizione prima della decisione dell'autorita'
competente.)) ((40))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.Lgs.  29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma
2)  che  "Nel  decreto  legislativo  3  aprile  2006, n. 152, ovunque
ricorrano,  le  parole  "Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del mare", le parole: "Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare",  le  parole  "Agenzia  per la protezione dell'ambiente e per i
servizi  tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore
per  la  protezione  e  la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e'
sostituita dalla seguente: "ISPRA"".

((TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI))

 

                               ART. 33 
                          Oneri istruttori 
 
  ((1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla  base
del  costo  effettivo  del  servizio,  per  la  copertura  dei  costi
sopportati  dall'autorita'  competente  per  l'organizzazione  e   lo
svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e  controllo
delle procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA, di VIA  e  di
VAS sono definite con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.)) ((112)) 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' di
quantificazione e corresponsione degli oneri  da  porre  in  capo  ai
proponenti. 
  3. Nelle more  dei  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  si
continuano ad applicare le norme vigenti in materia. 
  3-bis.  Le  spese  occorrenti  per  effettuare   i   rilievi,   gli
accertamenti ed i  sopralluoghi  necessari  per  l'istruttoria  delle
domande di autorizzazione integrata ambientale  o  delle  domande  di
modifica  di  cui  all'articolo  29-nonies  o  del  riesame  di   cui
all'articolo  29-octies  e  per  i  successivi   controlli   previsti
dall'articolo 29-decies sono a carico del gestore.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita', anche contabili,
e le  tariffe  da  applicare  in  relazione  alle  istruttorie  e  ai
controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda,  nonche'  i
compensi spettanti ai membri della  Commissione  istruttoria  di  cui
all'articolo  8-bis.  Il  predetto  decreto  stabilisce  altresi'  le
modalita' volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti
derivanti  dalle  tariffe  e  gli  oneri  derivanti  dalle  attivita'
istruttorie e di controllo. Gli  oneri  per  l'istruttoria  e  per  i
controlli sono quantificati  in  relazione  alla  complessita'  delle
attivita' svolte dall'autorita' competente e  dall'ente  responsabile
degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla base
delle categorie di attivita' condotte nell'installazione, del  numero
e della tipologia  delle  emissioni  e  delle  componenti  ambientali
interessate, nonche' della eventuale presenza di sistemi di  gestione
ambientale registrati o certificati e delle  spese  di  funzionamento
della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli  introiti  derivanti
dalle tariffe  corrispondenti  a  tali  oneri,  posti  a  carico  del
gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale
fine gli importi  delle  tariffe  istruttorie  vengono  versati,  per
installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata
del bilancio dello Stato per essere  integralmente  riassegnati  allo
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e  del  mare.  Con  gli  stessi  criteri  e  modalita'  di
emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 
  3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma  3-bis,  resta  fermo
quanto  stabilito  dal  decreto  24  aprile  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008. 
  4. Al fine di garantire l'operativita'  della  Commissione  di  cui
all'articolo 8-bis, nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al
comma  3-bis,  e  fino  all'entrata  in   vigore   del   decreto   di
determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo,
per le spese di funzionamento nonche' per il pagamento  dei  compensi
spettanti ai componenti della predetta Commissione e' posto a  carico
del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni  richiesta
di autorizzazione integrata ambientale  per  impianti  di  competenza
statale; la predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e  da  apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui  al  presente
comma si intendono  versate  a  titolo  di  acconto,  fermo  restando
l'obbligo del richiedente di corrispondere  conguaglio  in  relazione
all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di
determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale  del
costo effettivo del servizio reso. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  4,  comma
2) che "Nel decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ovunque
ricorrano, le parole "Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio  e  del  mare",  le  parole:  "Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare", le parole "Agenzia per la protezione  dell'ambiente  e  per  i
servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale", e  la  parola  "APAT"  e'
sostituita dalla seguente: "ISPRA"". 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 34 
             Norme tecniche, organizzative e integrative 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  3. Il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale
per  la  programmazione  economica,   su   proposta   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  le  regioni  e  le
province  autonome,  ed  acquisito  il  parere   delle   associazioni
ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti
dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,  n.  349,  provvede,  con
cadenza almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia nazionale
per lo  sviluppo  sostenibile  di  cui  alla  delibera  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002. 
  4.  Entro  dodici  mesi  dalla  delibera  di  aggiornamento   della
strategia nazionale  di  cui  al  comma  3,  le  regioni  si  dotano,
attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri
aggiuntivi  a  carico  dei  bilanci  regionali,  di  una  complessiva
strategia di sviluppo sostenibile che sia  coerente  e  definisca  il
contributo  alla  realizzazione  degli  obiettivi   della   strategia
nazionale. Le strategie  regionali  indicano  insieme  al  contributo
della  regione  agli  obiettivi  nazionali,  la  strumentazione,   le
priorita', le azioni che si intendono intraprendere. In  tale  ambito
le regioni assicurano unitarieta' all'attivita' di pianificazione. Le
regioni promuovono  l'attivita'  delle  amministrazioni  locali  che,
anche attraverso i  processi  di  Agenda  21  locale,  si  dotano  di
strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo  alla
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale. 
  5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono  il  quadro  di
riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto.
Dette  strategie,   definite   coerentemente   ai   diversi   livelli
territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano  la
dissociazione  fra  la  crescita  economica   ed   il   suo   impatto
sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilita'  ecologica,
la  salvaguardia  della  biodiversita'  ed  il  soddisfacimento   dei
requisiti  sociali  connessi  allo   sviluppo   delle   potenzialita'
individuali  quali  presupposti  necessari  per  la  crescita   della
competitivita' e dell'occupazione. 
  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, le regioni e le  province  autonome  cooperano  per  assicurare
assetti organizzativi, anche mediante  la  costituzione  di  apposite
unita' operative, senza aggravio per la finanza pubblica,  e  risorse
atti a  garantire  le  condizioni  per  lo  svolgimento  di  funzioni
finalizzate a: 
    a)  determinare,  nell'ottica   della   strategia   di   sviluppo
sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della  dimensione
ambientale nella  definizione  e  valutazione  di  politiche,  piani,
programmi e progetti; 
    b)  garantire   le   funzioni   di   orientamento,   valutazione,
sorveglianza e controllo  nei  processi  decisionali  della  pubblica
amministrazione; 
    c) assicurare lo  scambio  e  la  condivisione  di  esperienze  e
contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale; 
    d) favorire  la  promozione  e  diffusione  della  cultura  della
sostenibilita' dell'integrazione ambientale; 
    e) agevolare la partecipazione delle autorita' interessate e  del
pubblico ai processi decisionali ed  assicurare  un'ampia  diffusione
delle informazioni ambientali. 
  7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle  procedure
di  valutazione.  In  particolare,  assicurano  che  la   valutazione
ambientale  strategica  e  la  valutazione  d'impatto  ambientale  si
riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la  coerenza
ed il contributo di piani, programmi e  progetti  alla  realizzazione
degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il  processo  di
valutazione nella sua interezza  deve  anche  assicurare  che  piani,
programmi e progetti riducano il flusso di  materia  ed  energia  che
attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti. 
  8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche  avvalendosi  delle
Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
ricerca  ambientale  (ISPRA),  garantisce  la   raccolta   dei   dati
concernenti   gli   indicatori   strutturali   comunitari   o   altri
appositamente scelti dall'autorita' competente. 
  9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter le modifiche  agli
allegati alla parte seconda del presente decreto sono  apportate  con
regolamenti da emanarsi, previo parere  della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare. 
  9-bis. L'elenco riportato  nell'allegato  IX,  ove  necessario,  e'
modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,
d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse modalita',  possono
essere introdotte modifiche all'allegato XII, anche per assicurare il
coordinamento  tra  le  procedure  di  rilascio   dell'autorizzazione
integrata ambientale e quelle in  materia  di  valutazione  d'impatto
ambientale. 
  9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  previa  comunicazione  ai  Ministri  dello
sviluppo economico, del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della
salute  e  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  si
provvede al recepimento  di  direttive  tecniche  di  modifica  degli
allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea. 
                               ART. 35 
                  Disposizioni transitorie e finali 
  1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio  ordinamento  alle
disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata  in
vigore. In  mancanza  di  norme  vigenti  regionali  trovano  diretta
applicazione le norme di cui al presente decreto. 
  2. Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma  1,  trovano  diretta
applicazione  le  disposizioni  del  presente  decreto,   ovvero   le
disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. 
  2-bis. Le regioni a statuto speciale  e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del  presente  decreto  ai
sensi dei relativi statuti. 
  2-ter. Le procedure di VAS,  VIA  ed  AIA  avviate  precedentemente
all'entrata in vigore del presente decreto  sono  concluse  ai  sensi
delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento. 
  ((2-quater. Fino alla data di  invio  della  comunicazione  di  cui
all'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla  prima  autorizzazione
integrata ambientale rilasciata all'installazione,  le  installazioni
esistenti per le quali sia stata presentata nei termini  previsti  la
relativa  domanda,  possono  proseguire  la  propria  attivita',  nel
rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle
autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per
le modifiche  non  sostanziali  delle  installazioni  medesime;  tali
autorizzazioni restano valide ed  efficaci  fino  alla  data  di  cui
all'articolo 29-quater,  comma  12,  specificata  nell'autorizzazione
integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del  procedimento,
ove  esso  non  porti  al  rilascio   dell'autorizzazione   integrata
ambientale.)) 
  ((2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si applica  la
sanzione  di  cui  di  cui  all'articolo   29-quattuordecies,   comma
1)).((76)) 
  2-sexies. Le  amministrazioni  statali,  gli  enti  territoriali  e
locali, gli enti pubblici, ivi compresi le universita' e gli istituti
di ricerca,  le  societa'  per  azioni  a  prevalente  partecipazione
pubblica, comunicano alle autorita' competenti un elenco dei piani  e
un  riepilogo  dei  dati  storici  e  conoscitivi  del  territorio  e
dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle  istruttorie  per
il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli
riservati e rendono  disponibili  tali  dati  alle  stesse  autorita'
competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di
copia,  anche  attraverso  le  procedure  e  gli  standard   di   cui
all'articolo 6-quater del decreto-legge  12  ottobre  2000,  n.  279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.  365.
I dati relativi agli impianti di competenza statale sono  comunicati,
per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale,  nell'ambito  dei  compiti  istituzionali   allo   stesso
demandati. 
  2-septies. L'autorita' competente rende accessibili  ai  gestori  i
dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in  proprio
possesso,  di  interesse  ai  fini  dell'applicazione  del   presente
decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di  cui
al comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e  gli  standard  di
cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.  279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.  365.
A tale  fine  l'autorita'  competente  puo'  avvalersi  dell'Istituto
superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell'ambito  dei
compiti istituzionali allo stesso demandati. 
  2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e  con
il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  della  salute  e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
disciplinate le modalita' di autorizzazione  nel  caso  in  cui  piu'
impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti
dal  medesimo  gestore,  e  soggetti  ad   autorizzazione   integrata
ambientale da rilasciare da piu' di una autorita' competente. 
  2-nonies.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al  presente
decreto non esime i gestori dalla responsabilita' in  relazione  alle
eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli  obiettivi  di
riduzione delle emissioni di cui  al  decreto  legislativo  4  luglio
2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  2,  comma
31) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le  parole,
"del  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,   n.   59",   ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "del Titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto"". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  4,  comma  2)  che  "Nel  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  ovunque  ricorrano,  le  parole
"Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio",   sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare",  le  parole:  "Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le
parole "Agenzia per la  protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi
tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e' sostituita
dalla seguente: "ISPRA"". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, ha disposto (con l'art. 34, comma 1,
lettera  b))  l'abrogazione  del  comma  2-quinquies   del   presente
articolo. 
                               ART. 36 
                      (Abrogazioni e modifiche) 
 
  1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono abrogati. 
  2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  sono  sostituiti  dagli  allegati  al  presente
decreto. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a  decorrere
dalla data di entrata in vigore  della  parte  seconda  del  presente
decreto sono inoltre abrogati: 
    a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
    b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
    c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377; 
    d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102; 
    e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2,  dell'articolo  5,
della legge 4 agosto 1990, n. 240; 
    f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990,  n.
366; 
    g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380; 
    h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; 
    i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991,  n.
460; 
    l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; 
   m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100; 
    n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220; 
    o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992; 
    p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio  1994,  n.
36; 
    q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.
526; 
    r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31  maggio  1995,
n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96); 
    s) il decreto del Presidente  della  Repubblica  12  aprile  1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996; 
    t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998; 
    u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998; 
    v) la Direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
agosto 1999; 
    z) il decreto del Presidente della Repubblica 2  settembre  1999,
n. 348; 
    aa) il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  27  dicembre
1999, n. 302; 
    bb) il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  dell'11
ottobre 2000; 
    cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93; 
    dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002,  n.
289; 
    ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge  14  novembre  2003,  n.
315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio  2004,  n.
5; 
    ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto  legislativo  18  febbraio
2005, n. 59; (40) 
    gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46)). 
  5.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  contenute  nel   presente
articolo, nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica  derivino
effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  2,  comma
31) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le  parole,
"del  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,   n.   59",   ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "del Titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto"". 
                              Art. 37.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 38.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 39.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 40.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 41.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 42.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 43.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 44.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 45.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 46.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 47.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 48.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 49.
  ((IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
                         PRESENTE ARTICOLO))
                              Art. 50.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 51.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 52.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

PARTE TERZA
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
SEZIONE I
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
 

                               ART. 53
                             (finalita)

   1.  Le  disposizioni  di  cui  alla presente sezione sono volte ad
assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il
risanamento  idrogeologico  del territorio tramite la prevenzione dei
fenomeni  di  dissesto,  la  messa  in  sicurezza  delle situazioni a
rischio e la lotta alla desertificazione.
   2.  Per  il  conseguimento  delle  finalita' di cui al comma 1, la
pubblica  amministrazione  svolge  ogni opportuna azione di carattere
conoscitivo,  di  programmazione  e  pianificazione degli interventi,
nonche'   preordinata  alla  loro  esecuzione,  in  conformita'  alle
disposizioni che seguono.
   3.   Alla  realizzazione  delle  attivita'  previste  al  comma  1
concorrono,  secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a
statuto  speciale  ed  ordinario, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane e i consorzi di
bonifica e di irrigazione.
                               ART. 54 
                            (definizioni) 
 
   1. Ai fini della presente sezione si intende per: 
    a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46; 
    b)  acque:  le  acque  meteoriche  e  le  acque  superficiali   e
sotterranee come di seguito specificate; 
    c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle  sole
acque sotterranee, le acque  di  transizione  e  le  acque  costiere,
tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in  relazione  al  quale
sono incluse anche le acque territoriali; 
    d) acque sotterranee: tutte le acque  che  si  trovano  sotto  la
superficie del suolo nella zona di saturazione e a  contatto  diretto
con il suolo o il sottosuolo; 
    e)  acque  interne:  tutte  le  acque  superficiali  correnti   o
stagnanti e tutte le acque sotterranee  all'interno  della  linea  di
base che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acque
territoriali; 
    f) fiume: un corpo idrico interno che scorre  prevalentemente  in
superficie, ma che puo' essere parzialmente sotterraneo; 
    g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo; 
    h)  acque  di  transizione:  i  corpi  idrici   superficiali   in
prossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente  di  natura
salina  a  causa  della  loro  vicinanza  alle  acque  costiere,   ma
sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce; 
    i) acque costiere:  le  acque  superficiali  situate  all'interno
rispetto a una retta immaginaria distante,  in  ogni  suo  punto,  un
miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea  di
base che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acque
territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione; 
    l)  corpo   idrico   superficiale:   un   elemento   distinto   e
significativo  di  acque  superficiali,  quale  un  lago,  un  bacino
artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte  di  un  torrente,
fiume o canale, nonche' di acque di transizione o un tratto di  acque
costiere; 
    m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale  creato
da un'attivita' umana; 
    n)  corpo  idrico  fortemente   modificato:   un   corpo   idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a
un'attivita' umana, e' sostanzialmente modificata; 
    o)  corpo  idrico  sotterraneo:  un  volume  distinto  di   acque
sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere; 
    p) falda acquifera: uno o piu' strati  sotterranei  di  roccia  o
altri strati geologici di porosita' e  permeabilita'  sufficiente  da
consentire  un  flusso   significativo   di   acque   sotterranee   o
l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee; 
    q)   reticolo   idrografico:   l'insieme   degli   elementi   che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico; 
    r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte  le
acque  superficiali  attraverso  una  serie  di  torrenti,  fiumi  ed
eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario
o delta; 
    s) sottobacino o sub-bacino: il  territorio  nel  quale  scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di  torrenti,  fiumi
ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso
d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume; 
    t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita  da
uno o piu' bacini idrografici  limitrofi  e  dalle  rispettive  acque
sotterranee e costiere che costituisce la principale  unita'  per  la
gestione dei bacini idrografici; 
    u) difesa del suolo:  il  complesso  delle  azioni  ed  attivita'
riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi,  dei
canali e collettori,  degli  specchi  lacuali,  delle  lagune,  della
fascia costiera, delle acque sotterranee, nonche'  del  territorio  a
questi connessi, aventi le finalita' di ridurre il rischio idraulico,
stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la
gestione  del  patrimonio  idrico,  valorizzare  le   caratteristiche
ambientali e paesaggistiche collegate; 
    v) dissesto idrogeologico: la condizione  che  caratterizza  aree
ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica  dei  corpi
idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni  di  rischio
sul territorio; 
    z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il
sistema drenante alveato del bacino idrografico; 
    ((z-bis) Autorita' di bacino distrettuale o Autorita' di  bacino:
l'autorita' competente  ai  sensi  dell'articolo  3  della  direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre
2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010,  n.
49; 
    z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino:  il  Piano
di distretto)). 
                               ART. 55
                       (attivita' conoscitiva)

   1.  Nell'attivita'  conoscitiva,  svolta  per  le finalita' di cui
all'articolo  53  e  riferita  all'intero  territorio  nazionale,  si
intendono comprese le azioni di:
    a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
    b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi
dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
    c)   formazione   ed  aggiornamento  delle  carte  tematiche  del
territorio;
    d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione
dei  piani,  dei  programmi  e  dei  progetti di opere previsti dalla
presente sezione;
    e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta
necessaria  per  il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo
53.
   2.  L'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo e' svolta,
sulla  base  delle  deliberazioni  di  cui  all'articolo 57, comma 1,
secondo  criteri,  metodi  e  standard  di  raccolta,  elaborazione e
consultazione, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione
tra   i   soggetti   pubblici  comunque  operanti  nel  settore,  che
garantiscano la possibilita' di omogenea elaborazione ed analisi e la
costituzione  e  gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento  difesa  del  suolo  dell'((Istituto  superiore  per  la
protezione  e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) di cui all'articolo
38  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, di un unico
sistema  informativo,  cui  vanno  raccordati  i  sistemi informativi
regionali e quelli delle province autonome.
   3.  E'  fatto  obbligo  alle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni ed agli enti pubblici,
anche  economici,  che  comunque  raccolgano  dati  nel settore della
difesa  del  suolo,  di  trasmetterli  alla  regione territorialmente
interessata  ed  al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa
del  suolo  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale))  (((ISPRA))), secondo le modalita' definite ai sensi del
comma 2 del presente articolo.
   4.  L'Associazione  nazionale  Comuni italiani (ANCI) contribuisce
allo  svolgimento  dell'attivita'  conoscitiva  di  cui  al  presente
articolo,  in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative di
cui  al  comma  1,  lettera  e),  nonche'  ai  fini  della diffusione
dell'informazione  ambientale  di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo  19  agosto  2005, n. 195, di recepimento della direttiva
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003,
e  in  attuazione  di  quanto previsto dall'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e altresi' con riguardo a:
    a) inquinamento dell'aria;
    b)  inquinamento  delle  acque, riqualificazione fluviale e ciclo
idrico integrato;
    c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
    d) tutela del territorio;
    e) sviluppo sostenibile;
    f) ciclo integrato dei rifiuti;
    g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
    h) parchi e aree protette.
   5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4
attraverso  la  raccolta  e  l'elaborazione  dei  dati  necessari  al
monitoraggio  della  spesa  ambientale  sul  territorio  nazionale in
regime di convenzione con il ((Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)). Con decreto del ((Ministro dell'ambiente
e  della tutela del territorio e del mare)) sono definiti i criteri e
le   modalita'   di   esercizio  delle  suddette  attivita'.  Per  lo
svolgimento  di  queste  ultime  viene  destinata,  nei  limiti delle
previsioni  di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non
inferiore  all'uno  e  cinquanta per cento dell'ammontare della massa
spendibile  annualmente  delle  spese  d'investimento previste per il
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)).
Per  l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si provvede
a  valere  sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela
ambientale.
                               ART. 56
  (attivita' di pianificazione, di programmazione e di attuazione)

   1.   Le  attivita'  di  programmazione,  di  pianificazione  e  di
attuazione  degli  interventi  destinati a realizzare le finalita' di
cui  all'articolo  53  riguardano,  ferme restando le competenze e le
attivita'  istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione
civile, in particolare:
    a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei
bacini   idrografici,   con   interventi   idrogeologici,  idraulici,
idraulico-forestali,     idraulico-agrari,     silvo-pastorali,    di
forestazione  e  di  bonifica,  anche attraverso processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico;
    b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua,
dei  rami  terminali  dei  fiumi  e delle loro foci nel mare, nonche'
delle zone umide;
    c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso,
vasche  di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori,
diversivi   o   altro,  per  la  difesa  dalle  inondazioni  e  dagli
allagamenti;
    d)  la  disciplina  delle attivita' estrattive nei corsi d'acqua,
nei  laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto
del  territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle
coste;  e)  la  difesa  e il consolidamento dei versanti e delle aree
instabili,  nonche'  la  difesa  degli abitati e delle infrastrutture
contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
    f)  il  contenimento  dei  fenomeni  di subsidenza dei suoli e di
risalita  delle  acque  marine  lungo  i fiumi e nelle falde idriche,
anche   mediante  operazioni  di  ristabilimento  delle  preesistenti
condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
    g)  la  protezione  delle  coste e degli abitati dall'invasione e
dall'erosione  delle  acque  marine ed il ripascimento degli arenili,
anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
    h)  la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali
e  profonde,  con  una  efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica,
garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi
il  minimo  deflusso  vitale  negli  alvei sottesi nonche' la polizia
delle acque;
    i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di
navigazione interna, nonche' della gestione dei relativi impianti;
    l)  la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli
impianti nel settore e la conservazione dei beni;
    m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi
di  cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale,
anche  mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la
conservazione  delle  aree  demaniali  e  la  costituzione  di parchi
fluviali e lacuali e di aree protette;
    n) il riordino del vincolo idrogeologico.
   2.  Le  attivita'  di  cui al comma 1 sono svolte secondo criteri,
metodi   e   standard,   nonche'  modalita'  di  coordinamento  e  di
collaborazione   tra   i   soggetti   pubblici  comunque  competenti,
preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneita' di:
    a)  condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio,
ivi compresi gli abitati ed i beni;
    b)  modalita'  di  utilizzazione  delle  risorse e dei beni, e di
gestione dei servizi connessi.

CAPO II
COMPETENZE
 

                               ART. 57
    (Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri
       per gli interventi nel settore della difesa del suolo)

   1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
    a)  su  proposta  del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)):
     1)  le  deliberazioni  concernenti  i metodi ed i criteri, anche
tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 55 e
56, nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei
programmi di intervento;
     2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;
     3)  gli  atti  volti  a  provvedere  in  via sostitutiva, previa
diffida,  in  caso  di  persistente inattivita' dei soggetti ai quali
sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione;
     4)  ogni  altro  atto  di  indirizzo e coordinamento nel settore
disciplinato dalla presente sezione;
    b)  su  proposta  del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, il
programma nazionale di intervento. (24)
   2.  Il  Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della
difesa  del  suolo  opera  presso  la  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri.  Il  Comitato  presieduto  dal Presidente del Consiglio dei
Ministri  o,  su  sua  delega,  dal  ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)), e' composto da quest'ultimo e dai
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  attivita'
produttive,  delle  politiche  agricole  e  forestali, per gli affari
regionali e per i beni e le attivita' culturali, nonche' dal delegato
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in materia di protezione
civile.
   3.  Il  Comitato  dei  Ministri  ha  funzioni di alta vigilanza ed
adotta  gli  atti  di  indirizzo  e di coordinamento delle attivita'.
Propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  lo  schema di
programma  nazionale  di  intervento,  che  coordina con quelli delle
regioni   e   degli   altri  enti  pubblici  a  carattere  nazionale,
verificandone l'attuazione.
   4.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  coordinamento tra le
diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone
gli    indirizzi    delle   politiche   settoriali   direttamente   o
indirettamente  connesse  con  gli  obiettivi  e  i  contenuti  della
pianificazione  di  distretto e ne verifica la coerenza nella fase di
approvazione dei relativi atti.
   5.  Per  lo  svolgimento  delle funzioni di segreteria tecnica, il
Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni
statali competenti.
   6.  I  principi  degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
presente  articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 15 - 23 luglio 2009, n. 232
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 1, lettera b), del presente articolo "nella
parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia
approvato con il previo parere della Conferenza unificata".
                               ART. 58
              (competenze del ((Ministro dell'ambiente
             e della tutela del territorio e del mare)))

   1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  esercita  le  funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle
materie  disciplinate  dalla  presente  sezione,  ferme  restando  le
competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.
   2.  In particolare, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)):
    a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini
dell'adozione,  ai  sensi  dell'articolo  57,  degli  indirizzi e dei
criteri  per  lo  svolgimento  del  servizio di polizia idraulica, di
navigazione  interna  e per la realizzazione, gestione e manutenzione
delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
    b)  predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto  idrogeologico,  da  allegare alla relazione sullo stato
dell'ambiente  di  cui  all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio
1986,  n.  349,  nonche'  la  relazione sullo stato di attuazione dei
programmi  triennali  di  intervento  per la difesa del suolo, di cui
all'articolo   69,   da   allegare   alla  relazione  previsionale  e
programmatica.  La  relazione  sull'uso  del suolo e sulle condizioni
dell'assetto  idrogeologico  e la relazione sullo stato dell'ambiente
sono   redatte   avvalendosi   del   Servizio  geologico  d'Italia  -
Dipartimento  difesa  del  suolo  dell'  ((Istituto  superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA)));
    c)  opera,  ai  sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8
luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello
di  pianificazione,  delle  funzioni  di  difesa  del  suolo  con gli
interventi  per  la  tutela  e  l'utilizzazione  delle acque e per la
tutela dell'ambiente.
   3. Ai fini di cui al comma 2, il ((Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ))svolge le seguenti funzioni:
    a)  programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in
materia di difesa del suolo;(24)
    b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni
e  altri  fenomeni  di  dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo
termine  al  fine  di  garantire  condizioni ambientali permanenti ed
omogenee,   ferme  restando  le  competenze  del  Dipartimento  della
protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza;
    c)  indirizzo  e  coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti
del  Ministero  in  seno alle Autorita' di bacino distrettuale di cui
all'articolo 63;
    d)  identificazione  delle  linee  fondamentali  dell'assetto del
territorio  nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali
e  alla difesa del suolo, nonche' con riguardo all'impatto ambientale
dell'articolazione  territoriale  delle  reti infrastrutturali, delle
opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;(24)
    e)  determinazione  di  criteri,  metodi  e standard di raccolta,
elaborazione, da parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento
difesa  del  suolo  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la
ricerca  ambientale))  (((ISPRA))),  e  di  consultazione  dei  dati,
definizione  di  modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i
soggetti  pubblici  operanti  nel  settore, nonche' definizione degli
indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente
fisico e delle condizioni generali di rischio;
    f)  valutazione  degli  effetti  conseguenti  all'esecuzione  dei
piani,  dei  programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel
settore della difesa del suolo;
    g) coordinamento dei sistemi cartografici.
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AGGIORNAMENTO (24)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 15 - 23 luglio 2009, n. 232
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo,  comma 3, lettera a), "nella
parte  in  cui  non  prevede  che  le  funzioni  di  programmazione e
finanziamento  degli  interventi in materia di difesa del suolo siano
esercitate  previo  parere  della  Conferenza  unificata";  comma  3,
lettera  d),  "nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso
indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata".
                               ART. 59
             (competenze della Conferenza Stato-regioni)

   1.   La  Conferenza  Stato-regioni  formula  pareri,  proposte  ed
osservazioni,   anche   ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  di
indirizzo  e  coordinamento  di  cui  all'articolo 57, in ordine alle
attivita'  ed  alle  finalita'  di cui alla presente sezione, ed ogni
qualvolta ne e' richiesta dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)). In particolare:
    a)  formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e
dei criteri di cui al predetto articolo 57;
    b)  formula  proposte  per il costante adeguamento scientifico ed
organizzativo  del  Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa
del  suolo  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale))  (((ISPRA)))  e  per il suo coordinamento con i servizi,
gli  istituti,  gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono
attivita'  di  rilevazione,  studio e ricerca in materie riguardanti,
direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
    c)  formula  osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro
conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
    d)   esprime   pareri   sulla   ripartizione  degli  stanziamenti
autorizzati  da  ciascun  programma triennale tra i soggetti preposti
all'attuazione  delle  opere e degli interventi individuati dai piani
di bacino;
    e)  esprime  pareri  sui  programmi  di  intervento di competenza
statale.
                               ART. 60
               (competenze dell' ((Istituto superiore
      per la protezione e la ricerca ambientale)) - ((ISPRA)))

   1.  Ferme  restando  le  competenze  e  le attivita' istituzionali
proprie  del  Servizio  nazionale di protezione civile, l' ((Istituto
superiore  per  la  protezione  e la ricerca ambientale)) (((ISPAR)))
esercita, mediante il Servizio geologico d'Italia Dipartimento difesa
del suolo, le seguenti funzioni:
    a)   svolgere   l'attivita'   conoscitiva,   qual   e'   definita
all'articolo 55;
    b)  realizzare  il  sistema informativo unico e la rete nazionale
integrati di rilevamento e sorveglianza;
    c)  fornire,  a  chiunque  ne  formuli  richiesta, dati, pareri e
consulenze,  secondo  un  tariffario fissato ogni biennio con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Le tariffe sono
stabilite  in  base  al principio della partecipazione al costo delle
prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
                               ART. 61
                     (competenze delle regioni)

   1.  Le  regioni,  ferme  restando  le  attivita'  da queste svolte
nell'ambito  delle  competenze  del  Servizio nazionale di protezione
civile,  ove  occorra  d'intesa  tra loro, esercitano le funzioni e i
compiti    ad    esse   spettanti   nel   quadro   delle   competenze
costituzionalmente  determinate  e  nel  rispetto  delle attribuzioni
statali, ed in particolare:
    a)  collaborano  nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di
bacino  dei  distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla
Conferenza  istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4,
ed adottano gli atti di competenza;
    b)  formulano  proposte  per la formazione dei programmi e per la
redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
    c)   provvedono  alla  elaborazione,  adozione,  approvazione  ed
attuazione dei piani di tutela di cui all'articolo 121;
    d)  per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e
provvedono  all'approvazione  e  all'esecuzione  dei  progetti, degli
interventi  e  delle  opere  da realizzare nei distretti idrografici,
istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
    e)    provvedono,   per   la   parte   di   propria   competenza,
all'organizzazione   e  al  funzionamento  del  servizio  di  polizia
idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e
degli impianti e la conservazione dei beni;
    f)   provvedono   all'organizzazione  e  al  funzionamento  della
navigazione  interna,  ferme restando le residue competenze spettanti
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    g)  predispongono  annualmente  la relazione sull'uso del suolo e
sulle   condizioni   dell'assetto  idrogeologico  del  territorio  di
competenza  e  sullo  stato  di attuazione del programma triennale in
corso e la trasmettono al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)) entro il mese di dicembre;
    h)  assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia
di  conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo
e  di  tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza
ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.
   2.  Il  Registro  italiano  dighe (RID) provvede in via esclusiva,
anche  nelle  zone  sismiche, alla identificazione e al controllo dei
progetti  delle  opere  di  sbarramento,  delle  dighe  di ritenuta o
traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume
di  invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza
del   Ministero   delle   attivita'  produttive  tutte  le  opere  di
sbarramento  che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito
o decantazione o lavaggio di residui industriali.
   3.  Rientrano  nella  competenza  delle  regioni  e delle province
autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  1°  novembre  1959,  n.  1363, per gli
sbarramenti  che non superano i 15 metri di altezza e che determinano
un  invaso  non  superiore  a  1.000.000  di  metri  cubi.  Per  tali
sbarramenti,  ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di
competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Registro italiano dighe (RID)
fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.
   4.  Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla
progettazione  e  costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi
altezza e capacita' di invaso.
   5.  Le  funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio
decreto-legge  30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate
dalle regioni.
   6.  Restano  ferme  tutte  le  altre  funzioni amministrative gia'
trasferite o delegate alle regioni.
                               ART. 62
         (competenze degli enti locali e di altri soggetti)

   1.  I  comuni,  le  province,  i  loro consorzi o associazioni, le
comunita'  montane,  i  consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione, i
consorzi  di  bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di
diritto  pubblico  con  sede  nel  distretto  idrografico partecipano
all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo
nei  modi  e  nelle  forme  stabilite  dalle  regioni singolarmente o
d'intesa  tra  loro,  nell'ambito  delle competenze del sistema delle
autonomie locali.
   2.  Gli  enti  di  cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di
apposite  convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento
difesa  del  suolo  dell'((Istituto  superiore per la protezione e la
ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ) e sono tenuti a collaborare con la
stessa.
                               ART. 63 
              (( (Autorita' di bacino distrettuale).)) 
 
   ((1. In ciascun distretto idrografico di cui  all'articolo  64  e'
istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di  seguito  denominata
"Autorita' di bacino", ente  pubblico  non  economico  che  opera  in
conformita' agli obiettivi  della  presente  sezione  e  uniforma  la
propria attivita' a criteri di efficienza, efficacia, economicita'  e
pubblicita'. 
   2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza nonche'  di  efficienza  e  riduzione  della  spesa,  nei
distretti idrografici il cui territorio coincide  con  il  territorio
regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento  ai
principi del presente decreto,  istituiscono  l'Autorita'  di  bacino
distrettuale, che esercita i  compiti  e  le  funzioni  previsti  nel
presente articolo; alla medesima  Autorita'  di  bacino  distrettuale
sono altresi' attribuite le competenze  delle  regioni  di  cui  alla
presente  parte.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  anche  avvalendosi  dell'ISPRA,  assume  le
funzioni di indirizzo dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale  e  di
coordinamento con le altre Autorita' di bacino distrettuali. 
   3.  Sono  organi   dell'Autorita'   di   bacino:   la   conferenza
istituzionale  permanente,  il  segretario  generale,  la  conferenza
operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori
dei  conti,  quest'ultimo  in  conformita'  alle   previsioni   della
normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli  organi
dell'Autorita' di bacino  si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente,  nel  rispetto  dei  principi  di
differenziazione delle funzioni, di  adeguatezza  delle  risorse  per
l'espletamento delle stesse e  di  sussidiarieta'.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
disciplinati l'attribuzione e  il  trasferimento  alle  Autorita'  di
bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e  delle
risorse strumentali,  ivi  comprese  le  sedi,  e  finanziarie  delle
Autorita' di bacino di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183,
salvaguardando l'attuale organizzazione e  i  livelli  occupazionali,
previa consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  senza  oneri
aggiuntivi  a  carico  della  finanza  pubblica  e  nell'ambito   dei
contingenti  numerici  da  ultimo   determinati   dai   provvedimenti
attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire
un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle Autorita' di bacino
di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo
precedente puo' prevederne un'articolazione  territoriale  a  livello
regionale, utilizzando le  strutture  delle  soppresse  Autorita'  di
bacino regionali e interregionali. 
   4. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 3, con uno o piu' decreti del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e  le
province autonome il cui  territorio  e'  interessato  dal  distretto
idrografico, sono individuate le unita' di personale trasferite  alle
Autorita' di bacino e sono determinate le dotazioni  organiche  delle
medesime    Autorita'.    I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza  e   il   trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il  personale  dell'ente  incorporante,  e'  attribuito,  per  la
differenza, un assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto
di cui al primo periodo sono, altresi', individuate e  trasferite  le
inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
   5. Gli atti di indirizzo,  coordinamento  e  pianificazione  delle
Autorita' di bacino di cui al  comma  1  sono  adottati  in  sede  di
conferenza istituzionale permanente,  convocata,  anche  su  proposta
delle amministrazioni partecipanti o  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale,  che
vi partecipa senza diritto di  voto.  Alla  conferenza  istituzionale
permanente partecipano i Presidenti delle regioni  e  delle  province
autonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico o
gli  assessori   dai   medesimi   delegati,   nonche'   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, o  i  Sottosegretari  di  Stato
dagli stessi delegati, il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui
siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, o i Sottosegretari di  Stato
dagli  stessi  delegati.  Possono  essere   invitati,   in   funzione
consultiva,  due   rappresentanti   delle   organizzazioni   agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e un  rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione  e  tutela  del
territorio e acque irrigue, per i problemi  legati  alla  difesa  del
suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla
conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di  presenza  o
rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale  permanente
e' validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i
quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, e delibera  a  maggioranza  dei  presenti.  Le
delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
fatta salva la procedura di adozione  e  approvazione  dei  Piani  di
bacino. Gli  atti  di  pianificazione  tengono  conto  delle  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente. 
   6. La conferenza istituzionale permanente: 
    a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino
in conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57; 
    b) individua tempi  e  modalita'  per  l'adozione  del  Piano  di
bacino, che puo' articolarsi  in  piani  riferiti  a  sotto-bacini  o
sub-distretti; 
    c) determina quali componenti del Piano di  bacino  costituiscono
interesse esclusivo  delle  singole  regioni  e  quali  costituiscono
interessi comuni a piu' regioni; 
    d)  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  garantire  comunque
l'elaborazione del Piano di bacino; 
    e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci; 
    f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla  base
delle relazioni regionali sui  progressi  realizzati  nell'attuazione
degli interventi stessi e, in caso di grave  ritardo  nell'esecuzione
di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma,  diffida  l'amministrazione  inadempiente,   fissando   il
termine massimo per l'inizio  dei  lavori.  Decorso  infruttuosamente
tale termine, all'adozione  delle  misure  necessarie  ad  assicurare
l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente  della
regione interessata che, a tal  fine,  puo'  avvalersi  degli  organi
decentrati e periferici del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione  delle
funzioni, di  adeguatezza  delle  risorse  per  l'espletamento  delle
funzioni stesse e di sussidiarieta',  lo  statuto  dell'Autorita'  di
bacino  in  relazione  alle   specifiche   condizioni   ed   esigenze
rappresentate dalle amministrazioni interessate,  nonche'  i  bilanci
preventivi, i conti  consuntivi  e  le  variazioni  di  bilancio,  il
regolamento di amministrazione e contabilita', la pianta organica, il
piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali,
trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e  delle
finanze.  Lo  statuto  e'  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
   7. Il segretario generale e' nominato con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
   8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale: 
    a)  provvede  agli   adempimenti   necessari   al   funzionamento
dell'Autorita' di bacino; 
    b) cura l'istruttoria degli atti di competenza  della  conferenza
istituzionale permanente, cui formula proposte; 
    c) promuove la collaborazione  tra  le  amministrazioni  statali,
regionali e  locali,  ai  fini  del  coordinamento  delle  rispettive
attivita'; 
    d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa; 
    e)  riferisce  semestralmente   alla   conferenza   istituzionale
permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino; 
    f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati
e attuati nonche' alle risorse stanziate per le finalita'  del  Piano
di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti  locali  e
comunque  agli  interventi  da  attuare  nell'ambito  del  distretto,
qualora abbiano  attinenza  con  le  finalita'  del  Piano  medesimo,
rendendoli accessibili alla libera consultazione  nel  sito  internet
dell'Autorita'. 
   9. La conferenza operativa e' composta  dai  rappresentanti  delle
amministrazioni presenti nella conferenza  istituzionale  permanente;
e' convocata dal segretario generale che la presiede. Possono  essere
invitati,  in   funzione   consultiva,   due   rappresentanti   delle
organizzazioni  agricole  maggiormente  rappresentative   a   livello
nazionale  e  un  rappresentante   dell'ANBI-Associazione   nazionale
consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue,  per  i
problemi legati alla difesa del suolo e  alla  gestione  delle  acque
irrigue.  Per  la  partecipazione  alla   conferenza   sono   esclusi
emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o  rimborsi   comunque
denominati. La conferenza operativa delibera a  maggioranza  dei  tre
quinti dei  presenti  e  puo'  essere  integrata,  per  le  attivita'
istruttorie, da esperti appartenenti  a  enti,  istituti  e  societa'
pubbliche, designati  dalla  conferenza  istituzionale  permanente  e
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica e nel rispetto del  principio  di  invarianza
della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui
al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche  tecniche  qualora
pertinenti, per lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  10,
lettera b). 
   10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto delle  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente: 
   a) a elaborare il  Piano  di  bacino  distrettuale  e  i  relativi
stralci, tra  cui  il  piano  di  gestione  del  bacino  idrografico,
previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2000,   e   successive
modificazioni, e il piano  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni,
previsto dall'articolo 7 della direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi  di
intervento; 
   b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi  del  Piano
di bacino dei  piani  e  programmi  dell'Unione  europea,  nazionali,
regionali e locali relativi alla difesa del suolo,  alla  lotta  alla
desertificazione, alla tutela  delle  acque  e  alla  gestione  delle
risorse idriche. 
   11. Fatte salve le discipline  adottate  dalle  regioni  ai  sensi
dell'articolo  62  del  presente  decreto,  le  Autorita'  di  bacino
coordinano e sovrintendono le attivita' e le funzioni di  titolarita'
dei consorzi di  bonifica  integrale  di  cui  al  regio  decreto  13
febbraio 1933, n. 215,  nonche'  del  Consorzio  del  Ticino  -  Ente
autonomo per la costruzione,  manutenzione  ed  esercizio  dell'opera
regolatrice del  Lago  Maggiore,  del  Consorzio  dell'Oglio  -  Ente
autonomo per la costruzione,  manutenzione  ed  esercizio  dell'opera
regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera  regolatrice
del  Lago  di  Como,   con   particolare   riguardo   all'esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica,  alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e  di  risanamento
delle acque, anche al fine della  loro  utilizzazione  irrigua,  alla
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione)). 

TITOLO II
I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI
CAPO I
I DISTRETTI IDROGRAFICI
 

                               ART. 64 
                    (( (Distretti idrografici).)) 
 
   ((1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole  minori,
e' ripartito nei seguenti distretti idrografici: 
    a) distretto idrografico delle  Alpi  orientali,  comprendente  i
seguenti bacini idrografici: 
      1) Adige, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18  maggio
1989, n. 183; 
      2) Alto Adriatico, gia' bacino nazionale ai sensi  della  legge
18 maggio 1989, n. 183; 
      3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto,  gia'  bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      4) Lemene, gia' bacino interregionale ai sensi della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
    b) distretto idrografico del Fiume Po,  comprendente  i  seguenti
bacini idrografici: 
      1) Po, gia' bacino nazionale ai sensi  della  legge  18  maggio
1989, n. 183; 
      2) Reno, gia' bacino interregionale ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      3) Fissero Tartaro Canalbianco, gia' bacini  interregionali  ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      4) Conca Marecchia, gia' bacino interregionale ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      5) Lamone, gia' bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183; 
      6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone  e  Uso,  gia'
bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      7) bacini minori afferenti alla costa  romagnola,  gia'  bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
    c)   distretto   idrografico    dell'Appennino    settentrionale,
comprendente i seguenti bacini idrografici: 
      1) Arno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge  18  maggio
1989, n. 183; 
      2) Serchio, gia' bacino pilota ai sensi della legge  18  maggio
1989, n. 183; 
      3) Magra, gia' bacino interregionale ai sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      4) bacini della Liguria, gia' bacini regionali ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      5) bacini della Toscana, gia' bacini regionali ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
    d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente  i
seguenti bacini idrografici: 
      1) Tevere, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183; 
      2) Tronto, gia' bacino interregionale ai sensi della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      3) Sangro, gia' bacino interregionale ai sensi della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      4) bacini dell'Abruzzo, gia' bacini regionali  ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      5) bacini del Lazio, gia' bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183; 
      6) Potenza, Chienti,  Tenna,  Ete,  Aso,  Menocchia,  Tesino  e
bacini minori delle Marche, gia'  bacini  regionali  ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      7) Fiora, gia' bacino interregionale ai sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      8) Foglia, Arzilla, Metauro,  Cesano,  Misa,  Esino,  Musone  e
altri bacini minori, gia' bacini regionali ai sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
    e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente
i seguenti bacini idrografici: 
      1) Liri-Garigliano, gia' bacino nazionale ai sensi della  legge
18 maggio 1989, n. 183; 
      2) Volturno, gia' bacino nazionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      3) Sele, gia' bacino interregionale ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      4) Sinni e Noce, gia'  bacini  interregionali  ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      5) Bradano, gia' bacino interregionale ai sensi della legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      6) Saccione, Fortore e Biferno, gia' bacini  interregionali  ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      7) Ofanto, gia' bacino interregionale ai sensi della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      8) Lao, gia' bacino interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      9) Trigno, gia' bacino interregionale ai sensi della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      10) bacini della Campania, gia' bacini regionali ai sensi della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      11) bacini della Puglia, gia' bacini regionali ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      12) bacini della Basilicata, gia'  bacini  regionali  ai  sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      13) bacini della Calabria, gia' bacini regionali ai sensi della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      14) bacini del Molise, gia' bacini  regionali  ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
    f) distretto idrografico della Sardegna,  comprendente  i  bacini
della Sardegna, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18  maggio
1989, n. 183; 
    g) distretto idrografico della  Sicilia,  comprendente  i  bacini
della Sicilia, gia' bacini regionali ai sensi della legge  18  maggio
1989, n. 183)). 

CAPO II
GLI STRUMENTI
 

                               ART. 65
  (valore, finalita' e contenuti del piano di bacino distrettuale)

   1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha
valore   di   piano  territoriale  di  settore  ed  e'  lo  strumento
conoscitivo,  normativo  e  tecnico-operativo  mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione,  alla  difesa  e alla valorizzazione del suolo ed alla
corretta  utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche
fisiche ed ambientali del territorio interessato.
   2.  Il Piano di bacino e' redatto dall'Autorita' di bacino in base
agli  indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi
ed  interventi  sono  condotti  con particolare riferimento ai bacini
montani,   ai   torrenti  di  alta  valle  ed  ai  corsi  d'acqua  di
fondo-valle.
   3.  Il Piano di bacino, in conformita' agli indirizzi, ai metodi e
ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4, realizza le finalita' indicate all'articolo
56  e,  in  particolare,  contiene,  unitamente  agli elementi di cui
all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
    a)  il  quadro  conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema
fisico,  delle  utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti
urbanistici  comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi
al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    b)  la  individuazione  e la quantificazione delle situazioni, in
atto  e  potenziali,  di  degrado  del  sistema fisico, nonche' delle
relative cause;
    c)  le  direttive  alle  quali  devono  uniformarsi la difesa del
suolo,  la  sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione
delle acque e dei suoli;
    d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
     1)  dei  pericoli  di inondazione e della gravita' ed estensione
del dissesto;
     2) dei pericoli di siccita';
     3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
     4)  del  perseguimento  degli  obiettivi  di sviluppo sociale ed
economico o di riequilibrio territoriale nonche' del tempo necessario
per assicurare l'efficacia degli interventi;
    e)  la  programmazione  e  l'utilizzazione delle risorse idriche,
agrarie, forestali ed estrattive;
    f)  la  individuazione  delle  prescrizioni,  dei vincoli e delle
opere    idrauliche,   idraulico-agrarie,   idraulico-forestali,   di
forestazione,   di   bonifica   idraulica,   di   stabilizzazione   e
consolidamento  dei  terreni  e  di ogni altra azione o norma d'uso o
vincolo  finalizzati  alla  conservazione  del  suolo  ed alla tutela
dell'ambiente;
    g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla
lettera  f),  qualora  siano  gia'  state intraprese con stanziamenti
disposti  da  leggi  speciali,  da  leggi ordinarie, oppure a seguito
dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;
    h)  le  opere  di  protezione,  consolidamento e sistemazione dei
litorali marini che sottendono il distretto idrografico;
    i)  i  meccanismi  premiali  a  favore dei proprietari delle zone
agricole  e  boschive  che  attuano  interventi  idonei  a  prevenire
fenomeni di dissesto idrogeologico;
    l)  la  valutazione  preventiva,  anche  al fine di scegliere tra
ipotesi  di  governo  e  gestione  tra  loro  diverse,  del  rapporto
costi-benefici,  dell'impatto  ambientale e delle risorse finanziarie
per i principali interventi previsti;
    m)  la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione
dei  materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le
relative  fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione
del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico
e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
    n)  l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni  in  rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche,
ai  fini  della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e
della  prevenzione  contro  presumibili effetti dannosi di interventi
antropici;
    o)  le  misure  per  contrastare  i  fenomeni  di subsidenza e di
desertificazione,  anche  mediante  programmi  ed  interventi utili a
garantire  maggiore  disponibilita'  della risorsa idrica ed il riuso
della stessa;
    p)   il   rilievo  conoscitivo  delle  derivazioni  in  atto  con
specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri
e delle portate;
    q)  il  rilievo  delle  utilizzazioni  diverse  per  la pesca, la
navigazione od altre;
    r)  il  piano  delle  possibili  utilizzazioni  future sia per le
derivazioni  che  per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e
secondo le quantita';
    s) le priorita' degli interventi ed il loro organico sviluppo nel
tempo, in relazione alla gravita' del dissesto;
    t)   l'indicazione   delle   risorse   finanziarie   previste   a
legislazione vigente.
   4.  Le  disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere
immediatamente  vincolante  per  le amministrazioni ed enti pubblici,
nonche'   per  i  soggetti  privati,  ove  trattasi  di  prescrizioni
dichiarate  di  tale  efficacia  dallo  stesso  Piano  di  bacino. In
particolare,  i  piani  e  programmi di sviluppo socio-economico e di
assetto  ed  uso  del territorio devono essere coordinati, o comunque
non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.
   5.  Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione
del  Piano di bacino le autorita' competenti provvedono ad adeguare i
rispettivi   piani  territoriali  e  programmi  regionali  quali,  in
particolare,  quelli relativi alle attivita' agricole, zootecniche ed
agroforestali,  alla tutela della qualita' delle acque, alla gestione
dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.
   6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  Piano  di  bacino sui rispettivi
Bollettini   Ufficiali   regionali,   emanano   ove   necessario   le
disposizioni  concernenti  l'attuazione  del piano stesso nel settore
urbanistico.   Decorso   tale   termine,  gli  enti  territorialmente
interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le
prescrizioni  nel  settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non
provvedano  ad  adottare  i  necessari adempimenti relativi ai propri
strumenti  urbanistici  entro  sei  mesi  dalla data di comunicazione
delle  predette  disposizioni,  e  comunque  entro  nove  mesi  dalla
pubblicazione  dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento
provvedono d'ufficio le regioni.
   7.  In  attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorita'
di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento
ai  bacini  montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di
fondo  valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n)
del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti
e  restano  in  vigore  sino  all'approvazione  del Piano di bacino e
comunque  per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata
attuazione  o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province
e  dei  comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da cio' possa
derivare  un grave danno al territorio, il ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)), previa diffida ad adempiere
entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con
ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia,
anche  con  efficacia  inibitoria  di opere, di lavori o di attivita'
antropiche,  dandone  comunicazione  preventiva  alle amministrazioni
competenti.  Se  la  m  ancata  attuazione o l'inosservanza di cui al
presente  comma  riguarda  un  ufficio  periferico  dello  Stato,  il
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
informa  senza  indugio  il  Ministro  competente  da  cui  l'ufficio
dipende,   il  quale  assume  le  misure  necessarie  per  assicurare
l'adempimento.  Se  permane  la necessita' di un intervento cautelare
per  evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di
concerto   con   il  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare)),  adotta  l'ordinanza  cautelare di cui al
presente comma.
   8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni
caso,  devono  costituire  fasi sequenziali e interrelate rispetto ai
contenuti  di  cui  al  comma  3.  Deve  comunque essere garantita la
considerazione  sistemica del territorio e devono essere disposte, ai
sensi  del  comma  7,  le  opportune misure inibitorie e cautelari in
relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.
   9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               ART. 66
           (adozione ed approvazione dei piani di bacino)

   1.  I  piani  di  bacino,  prima  della  loro  approvazione,  sono
sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale,
secondo  la  procedura  prevista  dalla  parte  seconda  del presente
decreto.
   2.  Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale
ai fini di cui al comma 1, e' adottato a maggioranza dalla Conferenza
istituzionale  permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4 che, con
propria deliberazione, contestualmente stabilisce:
    a)   i   termini  per  l'adozione  da  parte  delle  regioni  dei
provvedimenti conseguenti;
    b)  quali  componenti del piano costituiscono interesse esclusivo
delle  singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o
piu' regioni.
   3.  Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale
di  cui  al  comma  2,  e'  inviato  ai  componenti  della Conferenza
istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata
per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di
adozione  deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto
alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
   4.  In  caso  di  inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare)), previa
diffida  ad  adempiere  entro un congruo termine e sentita la regione
interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina
di  un  commissario  "ad acta", per garantire comunque lo svolgimento
delle  procedure  e l'adozione degli atti necessari per la formazione
del piano.
   5.  Dell'adozione del piano e' data notizia secondo le forme e con
le  modalita'  previste  dalla  parte seconda del presente decreto ai
fini  dell'esperimento  della  procedura  di  valutazione  ambientale
strategica (VAS) in sede statale.
   6.  Conclusa  la  procedura  di  valutazione ambientale strategica
(VAS),  sulla base del giudizio di compatibilita' ambientale espresso
dall'autorita'  competente,  i  piani  di  bacino  sono approvati con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalita'
di  cui  all'articolo  57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle
regioni territorialmente competenti.
   7.  Le  Autorita' di bacino promuovono la partecipazione attiva di
tutte   le   parti   interessate   all'elaborazione,   al  riesame  e
all'aggiornamento  dei  piani  di  bacino, provvedendo affinche', per
ciascun  distretto  idrografico,  siano pubblicati e resi disponibili
per   eventuali   osservazioni  del  pubblico,  inclusi  gli  utenti,
concedendo  un  periodo  minimo  di  sei mesi per la presentazione di
osservazioni scritte, i seguenti documenti:
    a)  il  calendario  e il programma di lavoro per la presentazione
del  piano,  inclusa  una  dichiarazione  delle misure consultive che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui
il piano si riferisce;
    b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di
gestione  delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due
anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
    c)  copie  del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
                               ART. 67
      (i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico
          e le misure di prevenzione per le aree a rischio)

   1.  Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorita'
di  bacino  adottano,  ai  sensi  dell'articolo  65,  comma  8, piani
stralcio   di   distretto  per  l'assetto  idrogeologico  (PAI),  che
contengano  in  particolare  l'individuazione  delle  aree  a rischio
idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di
salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
   2.  Le  Autorita' di bacino, anche in deroga alle procedure di cui
all'articolo  66,  approvano  altresi'  piani  straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, redatti
anche  sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I
piani  straordinari  devono  ricomprendere prioritariamente le aree a
rischio  idrogeologico  per  le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza,  ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225.  I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione
e  la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato
per   l'incolumita'   delle   persone   e   per  la  sicurezza  delle
infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree
sono  adottate  le  misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65,
comma  7,  anche  con  riferimento  ai  contenuti  di cui al comma 3,
lettera  d),  del  medesimo  articolo 65. In caso di inerzia da parte
delle  Autorita' di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su  proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma
2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e
alla   salvaguardia   delle  predette  aree.  Qualora  le  misure  di
salvaguardia  siano  adottate in assenza dei piani stralcio di cui al
comma  1,  esse  rimangono  in  vigore sino all'approvazione di detti
piani.  I  piani  straordinari  approvati  possono essere integrati e
modificati  con  le  stesse  modalita'  di  cui al presente comma, in
particolare  con riferimento agli interventi realizzati ai fini della
messa in sicurezza delle aree interessate.
   3.  Il  Comitato  dei  Ministri  di  cui all'articolo 57, comma 2,
tenendo conto dei programmi gia' adottati da parte delle Autorita' di
bacino  e  dei  piani  straordinari  di  cui  al comma 2 del presente
articolo,   definisce,  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni,
programmi   di   interventi   urgenti,  anche  attraverso  azioni  di
manutenzione  dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio
idrogeologico  nelle  zone  in  cui  la  maggiore  vulnerabilita' del
territorio  e'  connessa con piu' elevati pericoli per le persone, le
cose  ed  il  patrimonio ambientale, con priorita' per le aree ove e'
stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza, ai sensi dell'articolo 5
della  legge  24  febbraio  1992,  n. 225. Per la realizzazione degli
interventi  possono  essere  adottate,  su  proposta  del  ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare)) e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, e d'intesa con le
regioni  interessate,  le  ordinanze  di cui all'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
   4. Per l'attivita' istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai
commi  1,  2  e  3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  del  Dipartimento della
protezione  civile,  nonche' della collaborazione del Corpo forestale
dello  Stato,  delle  regioni,  delle Autorita' di bacino, del Gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale  delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio
geologico  d'Italia  - Dipartimento difesa del suolo dell' ((Istituto
superiore  per  la  protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))),
per quanto di rispettiva competenza.
   5.  Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi
1,   2,  3  e  4,  gli  organi  di  protezione  civile  provvedono  a
predisporre,  per  le  aree  a  rischio  idrogeologico, con priorita'
assegnata  a  quelle in cui la maggiore vulnerabilita' del territorio
e'  connessa  con  piu' elevati pericoli per le persone, le cose e il
patrimonio  ambientale,  piani  urgenti  di  emergenza  contenenti le
misure   per   la  salvaguardia  dell'incolumita'  delle  popolazioni
interessate,  compreso  il  preallertamento,  l'allarme e la messa in
salvo preventiva.
   6.  Nei  piani  stralcio  di  cui  al  comma 1 sono individuati le
infrastrutture   e   i   manufatti   che   determinano   il   rischio
idrogeologico.   Sulla   base  di  tali  individuazioni,  le  regioni
stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari
possono   accedere  al  fine  di  adeguare  le  infrastrutture  e  di
rilocalizzare  fuori dall'area a rischio le attivita' produttive e le
abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli
enti  locali  interessati,  predispongono,  con  criteri di priorita'
connessi  al  livello  di  rischio,  un piano per l'adeguamento delle
infrastrutture,  determinandone altresi' un congruo termine, e per la
concessione  di  incentivi  finanziari  per la rilocalizzazione delle
attivita'   produttive  e  delle  abitazioni  private  realizzate  in
conformita'  alla  normativa  urbanistica  edilizia  o condonate. Gli
incentivi  sono  attivati nei limiti della quota dei fondi introitati
ai  sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  e riguardano anche gli oneri per la demo lizione dei
manufatti;  il  terreno  di  risulta  viene  acquisito  al patrimonio
indisponibile  dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede
con  le  modalita'  previste  dalla normativa vigente. Ove i soggetti
interessati  non  si  avvalgano  della  facolta'  di  usufruire delle
predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi
ai   danni   derivanti   agli  insediamenti  di  loro  proprieta'  in
conseguenza del verificarsi di calamita' naturali.
   7.  Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono
contenere  l'indicazione  dei mezzi per la loro realizzazione e della
relativa copertura finanziaria.
                               ART. 68 
      (procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio) 
 
   1. I  progetti  di  piano  stralcio  per  la  tutela  dal  rischio
idrogeologico, di cui al comma 1 del articolo 67, non sono sottoposti
a valutazione ambientale strategica (VAS)  e  sono  adottati  con  le
modalita' di cui all'articolo 66. 
   2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico  deve
avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non
oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano. 
   3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e  della
necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e  pianificazione
territoriale, le  regioni  convocano  una  conferenza  programmatica,
articolata per sezioni provinciali, o per altro  ambito  territoriale
deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano  le  province
ed  i  comuni  interessati,  unitamente  alla   regione   e   ad   un
rappresentante dell'Autorita' di bacino. 
   4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul  progetto
di piano con  particolare  riferimento  alla  integrazione  su  scala
provinciale  e  comunale  dei  contenuti  del  piano,  prevedendo  le
necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. 
                             ART. 68-bis 
                     (( (Contratti di fiume).)) 
 
  ((1.  I  contratti  di  fiume   concorrono   alla   definizione   e
all'attuazione degli  strumenti  di  pianificazione  di  distretto  a
livello  di  bacino  e  sottobacino  idrografico,   quali   strumenti
volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono  la
tutela,  la  corretta   gestione   delle   risorse   idriche   e   la
valorizzazione dei territori fluviali, unitamente  alla  salvaguardia
dal rischio idraulico, contribuendo  allo  sviluppo  locale  di  tali
aree)). 

CAPO III
GLI INTERVENTI
 

                               ART. 69
                      (programmi di intervento)

   1.  I  piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali
di  intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle
finalita' dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per
farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.
   2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore
al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:
    a)  interventi  di  manutenzione  ordinaria  delle  opere,  degli
impianti  e  dei  beni,  compresi mezzi, attrezzature e materiali dei
cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
    b)  svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione
interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
    c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento
di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del
suolo,  redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilita',
dei  progetti  di  opere  e  degli  studi di valutazione dell'impatto
ambientale delle opere principali.
   3.  Le  regioni,  conseguito il parere favorevole della Conferenza
istituzionale  permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4, possono
provvedere  con  propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di
interventi  previsti  dai  piani  di bacino, sotto il controllo della
predetta conferenza.
   4.  Le  province,  i comuni, le comunita' montane e gli altri enti
pubblici,   previa   autorizzazione  della  Conferenza  istituzionale
permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4, possono concorrere con
propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti
dai piani di bacino.
                               ART. 70
                      (adozione dei programmi)

   1.  I  programmi  di  intervento  sono  adottati  dalla Conferenza
istituzionale  permanente  di  cui  all'articolo  63,  comma  4; tali
programmi  sono  inviati ai componenti della conferenza stessa almeno
venti  giorni  prima della data fissata per la conferenza; in caso di
decisione  a  maggioranza,  la  delibera di adozione deve fornire una
adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti
espresse in seno alla conferenza.
   2.  La  scadenza  di  ogni  programma triennale e' stabilita al 31
dicembre  dell'ultimo  anno  del  triennio e le somme autorizzate per
l'attuazione  del  programma  per  la  parte eventualmente non ancora
impegnata  alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo
del  programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi
previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
   3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale
in  corso,  i  nuovi  programmi  di  intervento  relativi al triennio
successivo,  adottati  secondo  le  modalita' di cui al comma 1, sono
trasmessi al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)), affinche', entro il successivo 3 giugno, sulla base delle
previsioni   contenute   nei   programmi   e  sentita  la  Conferenza
Stato-regioni,  trasmetta  al  Ministro dell'economia e delle finanze
l'indicazione  del fabbisogno finanziario per il successivo triennio,
ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
   4.  Gli  interventi previsti dai programmi triennali sono di norma
attuati  in  forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in
base  ad  accordi  di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
                               ART. 71
                    (attuazione degli interventi)

   1.    Le    funzioni    di    studio    e   di   progettazione   e
tecnico-organizzative  attribuite  alle  Autorita'  di bacino possono
essere   esercitate   anche  mediante  affidamento  di  incarichi  ad
istituzioni  universitarie,  liberi  professionisti  o organizzazioni
tecnico-professionali   specializzate,  in  conformita'  ad  apposite
direttive  impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4.
   2. L'esecuzione di opere di pronto intervento puo' avere carattere
definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
   3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai
sensi  della  presente  sezione sono soggetti a registrazione a tassa
fissa.
                               ART. 72 
                           (finanziamento) 
 
   1.  Ferme  restando  le  entrate  connesse   alle   attivita'   di
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di  bonifica  e  di
miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla  presente  sezione
sono a totale carico dello Stato e si attuano  mediante  i  programmi
triennali di cui all'articolo 69. 
   2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,  n.
468. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  fino  all'espletamento
della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e  4  del  presente
articolo sulla cui base il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   3. Il Comitato dei Ministri di cui  all'articolo  57,  sentita  la
Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale
di intervento per il triennio e la  ripartizione  degli  stanziamenti
tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto  delle
priorita'  indicate  nei  singoli  programmi  ed   assicurando,   ove
necessario,  il  coordinamento  degli  interventi.  A  valere   sullo
stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri
propone  l'ammontare  di  una  quota  di  riserva  da  destinare   al
finanziamento dei programmi per  l'adeguamento  ed  il  potenziamento
funzionale, tecnico e scientifico dell' ((Istituto superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))). 
   4. Il programma nazionale di intervento e  la  ripartizione  degli
stanziamenti,  ivi  inclusa  la  quota  di  riserva  a  favore  dell'
((Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA))), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei  Ministri,
ai sensi dell'articolo 57. 
   5. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale
nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua  con
proprio decreto le  opere  di  competenza  regionale,  che  rivestono
grande rilevanza  tecnico-idraulica  per  la  modifica  del  reticolo
idrografico principale e del demanio idrico, i  cui  progetti  devono
essere sottoposti  al  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. 
                             ART. 72-bis 
(( (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o
di demolizione di immobili abusivi  realizzati  in  aree  soggette  a
rischio idrogeologico  elevato  o  molto  elevato  ovvero  esposti  a
                      rischio idrogeologico).)) 
 
  ((1.  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e'  istituito
un capitolo per il finanziamento di  interventi  di  rimozione  o  di
demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati,  in
aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero
di opere e  immobili  dei  quali  viene  comprovata  l'esposizione  a
rischio  idrogeologico,  in  assenza  o  in  totale  difformita'  del
permesso di costruire. 
  2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di
euro per l'anno finanziario  2016.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante    corrispondente    riduzione,     per     l'anno     2016,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Ferme  restando  le  disposizioni  in  materia  di  acquisizione
dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31,  comma  3,  del  testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al  comma
1 del presente articolo  sono  tenuti  ad  agire  nei  confronti  dei
destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di  demolizione
non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative
spese, comprensive di rivalutazioni e  interessi.  Il  comune,  entro
trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento  delle  somme
di cui  al  primo  periodo  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza  di  versamento  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
affinche' le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al  capitolo
di cui al comma 1 del presente articolo. 
  4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30  della
legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,  sono
ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle  somme  disponibili
nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli  interventi
su opere e immobili per i quali  sono  stati  adottati  provvedimenti
definitivi di rimozione o di demolizione  non  eseguiti  nei  termini
stabiliti, con priorita' per gli interventi in  aree  classificate  a
rischio molto elevato, sulla base di  apposito  elenco  elaborato  su
base trimestrale dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e adottato ogni dodici  mesi  dalla  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. 
  5. Per accedere ai finanziamenti  di  cui  al  comma  1,  i  comuni
presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare apposita domanda di concessione, corredata di una  relazione
contenente il progetto delle attivita' di rimozione o di demolizione,
l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli
immobili ubicati nel  proprio  territorio  per  i  quali  sono  stati
adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di  demolizione  non
eseguiti e  la  documentazione  attestante  l'inottemperanza  a  tali
provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura  per
la presentazione della domanda di concessione. 
  6. I finanziamenti concessi ai  sensi  del  comma  5  del  presente
articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente  percepite
ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003,  n.  326.  Resta  ferma  la  disciplina  delle   modalita'   di
finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di
rimozione  di  opere  e   immobili   abusivi   contenuta   in   altre
disposizioni. 
  7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di  rimozione
o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi  giorni
dall'erogazione dei finanziamenti concessi,  i  finanziamenti  stessi
devono essere restituiti, con le modalita' di cui al secondo  periodo
del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare. 
  8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del  presente
articolo, in cui sono  indicati  i  finanziamenti  utilizzati  e  gli
interventi realizzati)). 

SEZIONE II
TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
 

                               ART. 73
                             (finalita)

   1.  Le  disposizioni  di  cui alla presente sezione definiscono la
disciplina  generale per la tutela delle acque superficiali, marine e
sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
    a)  prevenire  e  ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento
dei corpi idrici inquinati;
    b)  conseguire  il  miglioramento  dello  stato  delle  acque  ed
adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
    c)  perseguire  usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche,
con priorita' per quelle potabili;
    d)  mantenere  la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi
idrici,  nonche'  la  capacita'  di  sostenere  comunita'  animali  e
vegetali ampie e ben diversificate;
    e)  mitigare  gli  effetti  delle  inondazioni  e  della siccita'
contribuendo quindi a:
     1)  garantire  una fornitura sufficiente di acque superficiali e
sotterranee  di  buona  qualita'  per un utilizzo idrico sostenibile,
equilibrato ed equo;
     2)  ridurre  in  modo  significativo  l'inquinamento delle acque
sotterranee;
     3)  proteggere  le  acque territoriali e marine e realizzare gli
obiettivi  degliaccordi  internazionali  in  materia, compresi quelli
miranti  a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino,
allo  scopo  di  arrestare  o eliminare gradualmente gli scarichi, le
emissioni  e  le  perdite  di sostanze pericolose prioritarie al fine
ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai
valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine
allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
    f)  impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare
lo  stato  degli  ecosistemi  acquatici, degli ecosistemi terrestri e
delle  zone  umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici
sotto il profilo del fabbisogno idrico.
   2.  Il  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  al  comma 1 si
realizza attraverso i seguenti strumenti:
    a)  l'individuazione  di  obiettivi  di qualita' ambientale e per
specifica destinazione dei corpi idrici;
    b)  la  tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
nell'ambito  di  ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema
di controlli e di sanzioni;
    c)  il  rispetto  dei  valori  limite agli scarichi fissati dallo
Stato,  nonche'  la  definizione  di  valori limite in relazione agli
obiettivi di qualita' del corpo recettore;
    d)  l'adeguamento  dei  sistemi  di  fognatura,  collettamento  e
depurazione  degli  scarichi  idrici, nell'ambito del servizio idrico
integrato;
    e)  l'individuazione  di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
    f)   l'individuazione  di  misure  tese  alla  conservazione,  al
risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
    g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi,
delle  emissioni  e  di  ogni  altra  fonte  di  inquinamento diffuso
contenente  sostanze  pericolose o per la graduale eliminazione degli
stessi   allorche'   contenenti   sostanze   pericolose  prioritarie,
contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine
ai  valori  del  fondo  naturale per le sostanze presenti in natura e
vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
    h)  l'adozione  delle  misure volte al controllo degli scarichi e
delle   emissioni  nelle  acque  superficiali  secondo  un  approccio
combinato.
   3.  Il  perseguimento delle finalita' e l'utilizzo degli strumenti
di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie previste
dalla  legislazione  vigente,  contribuiscono  a  proteggere le acque
territoriali  e  marine  e  a  realizzare gli obiettivi degli accordi
internazionali in materia.
                               Art. 74 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente sezione si intende per: 
    a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente
una richiesta biochimica di ossigeno a 5  giorni  (BOD5)  pari  a  60
grammi di ossigeno al giorno; 
    b) acque ciprinicole: le acque in cui  vivono  o  possono  vivere
pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci,
i pesci persici e le anguille; 
    c) acque costiere:  le  acque  superficiali  situate  all'interno
rispetto a una retta immaginaria distante,  in  ogni  suo  punto,  un
miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea  di
base che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acque
territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite  esterno
delle acque di transizione; 
    d) acque salmonicole: le acque in cui  vivono  o  possono  vivere
pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni; 
    e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le  acque
costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni  verso  il  mare
sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del  mare;  in  via  transitoria  tali  limiti  sono
fissati a cinquecento metri dalla linea di costa; 
    f) acque dolci: le acque che si  presentano  in  natura  con  una
concentrazione di sali tale da  essere  considerate  appropriate  per
l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile; 
    g)  acque  reflue  domestiche:  acque   reflue   provenienti   da
insediamenti  di  tipo  residenziale  e  da   servizi   e   derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche; 
    h) "acque reflue industriali": qualsiasi  tipo  di  acque  reflue
scaricate da  edifici  od  impianti  in  cui  si  svolgono  attivita'
commerciali o di produzione  di  beni,  diverse  dalle  acque  reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; 
    i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il  miscuglio
di acque  reflue  domestiche,  di  acque  reflue  industriali  ovvero
meteoriche  di  dilavamento  convogliate  in  reti  fognarie,   anche
separate, e provenienti da agglomerato; 
    l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al  di  sotto
della superficie del suolo, nella zona di saturazione  e  in  diretto
contatto con il suolo e il sottosuolo; 
    m) acque termali: le acque minerali naturali di cui  all'articolo
2, comma 1,  lettera  a),  della  legge  24  ottobre  2000,  n.  323,
utilizzate per le finalita' consentite dalla stessa legge; 
    n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attivita'
produttive, sono concentrate in misura tale da  rendere  ammissibile,
sia tecnicamente che economicamente in  rapporto  anche  ai  benefici
ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle  acque
reflue urbane verso un sistema di trattamento o  verso  un  punto  di
recapito finale; 
    o) applicazione al terreno: l'apporto  di  materiale  al  terreno
mediante spandimento e/o mescolamento con  gli  strati  superficiali,
iniezione, interramento; 
    p)  utilizzazione  agronomica:  la  gestione  di   effluenti   di
allevamento, acque di vegetazione residuate dalla  lavorazione  delle
olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agro-alimentari,  dalla  loro  produzione  fino  all'applicazione  al
terreno ovvero al loro utilizzo irriguo  o  fertirriguo,  finalizzati
all'utilizzo delle  sostanze  nutritive  e  ammendanti  nei  medesimi
contenute; 
    q) ente di governo dell'ambito:  la  forma  di  cooperazione  tra
comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato; 
    r)  gestore  del  servizio  idrico  integrato:  il  soggetto  che
gestisce il servizio  idrico  integrato  in  un  ambito  territoriale
ottimale ovvero il gestore esistente del servizio  pubblico  soltanto
fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato; 
    s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto; 
    t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso
quello allo stato molecolare gassoso; 
    u) concimi chimici:  qualsiasi  fertilizzante  prodotto  mediante
procedimento industriale; 
    v) effluente di allevamento: le  deiezioni  del  bestiame  o  una
miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma  di
prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da  attivita'
di piscicoltura; 
    z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque  di  nutrienti,  in
particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che  provoca
una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme  superiori  di  vita
vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi
presenti nell'acqua e della qualita' delle acque interessate; 
    aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge  19
ottobre 1984, n. 748, le sostanze  contenenti  uno  o  piu'  composti
azotati, compresi gli  effluenti  di  allevamento,  i  residui  degli
allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno  per  stimolare  la
crescita della vegetazione; 
    bb)  fanghi:  i  fanghi  residui,  trattati   o   non   trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; 
    cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta,  a  seguito
di attivita' umana, di sostanze o di calore nell'aria,  nell'acqua  o
nel terreno che possono nuocere alla salute  umana  o  alla  qualita'
degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono
direttamente  da  ecosistemi  acquatici,  perturbando,  deturpando  o
deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente; 
    dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e  il
convogliamento delle acque reflue urbane; 
    ee) fognatura  separata:  la  rete  fognaria  costituita  da  due
canalizzazioni, la prima delle quali  adibita  alla  raccolta  ed  al
convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o
meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle  acque  di
prima  pioggia,  e  la  seconda   adibita   alla   raccolta   ed   al
convogliamento delle acque reflue urbane  unitamente  alle  eventuali
acque di prima pioggia; 
    ff)  scarico:  qualsiasi  immissione  effettuata   esclusivamente
tramite  un  sistema  stabile  di  collettamento  che  collega  senza
soluzione di continuita' il ciclo di produzione  del  refluo  con  il
corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel  sottosuolo  e  in
rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante,  anche
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.  Sono  esclusi  i
rilasci di acque previsti all'articolo 114; 
    gg) acque di scarico: tutte le acque reflue  provenienti  da  uno
scarico; 
    hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue  urbane  che
alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al  regime
autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di
acque reflue urbane per i quali alla stessa  data  erano  gia'  state
completate tutte  le  procedure  relative  alle  gare  di  appalto  e
all'affidamento dei lavori, nonche'  gli  scarichi  di  acque  reflue
domestiche che alla data del 13 giugno  1999  erano  in  esercizio  e
conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi  di  acque
reflue industriali  che  alla  data  del  13  giugno  1999  erano  in
esercizio e gia' autorizzati; 
    ii) trattamento appropriato: il trattamento  delle  acque  reflue
urbane mediante un processo ovvero un  sistema  di  smaltimento  che,
dopo lo scarico, garantisca la conformita' dei corpi idrici recettori
ai  relativi  obiettivi  di  qualita'  ovvero   sia   conforme   alle
disposizioni della parte terza del presente decreto; 
    ll) trattamento primario: il trattamento delle acque  reflue  che
comporti la  sedimentazione  dei  solidi  sospesi  mediante  processi
fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima  dello
scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del  20
per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento; 
    mm) trattamento secondario: il  trattamento  delle  acque  reflue
mediante un processo che in genere comporta il trattamento  biologico
con sedimentazione secondaria,  o  mediante  altro  processo  in  cui
vengano comunque  rispettati  i  requisiti  di  cui  alla  tabella  1
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; 
    nn)  stabilimento   industriale,   stabilimento:   tutta   l'area
sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si  svolgono
attivita' commerciali o industriali che comportano la produzione,  la
trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato
8 alla parte terza  del  presente  decreto,  ovvero  qualsiasi  altro
processo produttivo che comporti la presenza di tali  sostanze  nello
scarico; 
    oo) valore limite di emissione: limite di accettabilita'  di  una
sostanza  inquinante  contenuta   in   uno   scarico,   misurata   in
concentrazione, oppure in massa per unita' di prodotto o  di  materia
prima lavorata, o in massa per unita' di tempo. I  valori  limite  di
emissione  possono  essere  fissati  anche  per  determinati  gruppi,
famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione  delle
sostanze si  applicano  di  norma  nel  punto  di  fuoriuscita  delle
emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue puo'  essere
preso in considerazione nella determinazione  dei  valori  limite  di
emissione  dell'impianto,  a  condizione  di  garantire  un   livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel  suo  insieme  e  di  non
portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente; 
    pp)  zone  vulnerabili:  zone   di   territorio   che   scaricano
direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola  o
zootecnica in acque  gia'  inquinate  o  che  potrebbero  esserlo  in
conseguenza di tali tipi di scarichi. 
  2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per: 
    a) acque superficiali: le acque interne ad  eccezione  di  quelle
sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne  per
quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono  incluse
anche le acque territoriali; 
    b)  acque  interne:  tutte  le  acque  superficiali  correnti   o
stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno  della  linea  di
base che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acque
territoriali; 
    c) fiume: un corpo idrico interno che scorre  prevalentemente  in
superficie ma che puo' essere parzialmente sotterraneo; 
    d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo; 
    e)  acque  di  transizione:  i  corpi  idrici   superficiali   in
prossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente  di  natura
salina  a  causa  della  loro  vicinanza  alle  acque  costiere,   ma
sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce; 
    f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale  creato
da un'attivita' umana; 
    g)  corpo  idrico  fortemente   modificato:   un   corpo   idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a
un'attivita' umana, e' sostanzialmente modificata, come risulta dalla
designazione  fattane  dall'autorita'   competente   in   base   alle
disposizioni degli articoli 118 e 120; 
    h)  corpo   idrico   superficiale:   un   elemento   distinto   e
significativo  di  acque  superficiali,  quale  un  lago,  un  bacino
artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume
o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere; 
    i) falda acquifera: uno o piu' strati  sotterranei  di  roccia  o
altri strati geologici di porosita' e  permeabilita'  sufficiente  da
consentire  un  flusso   significativo   di   acque   sotterranee   o
l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee; (22) 
    l)  corpo  idrico  sotterraneo:  un  volume  distinto  di   acque
sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere; 
    m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte  le
acque  superficiali  attraverso  una  serie  di  torrenti,  fiumi  ed
eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario
o delta; 
    n) sotto-bacino idrografico: il  territorio  nel  quale  scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e
laghi per sfociare in un punto specifico  di  un  corso  d'acqua,  di
solito un lago o la confluenza di un fiume; 
    o) distretto idrografico: l'area di terra e di  mare,  costituita
da uno o piu' bacini idrografici limitrofi e dalle  rispettive  acque
sotterranee e costiere che costituisce la principale  unita'  per  la
gestione dei bacini idrografici; 
    p) stato  delle  acque  superficiali:  l'espressione  complessiva
dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato  dal  valore
piu' basso del suo stato ecologico e chimico; 
    q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un
corpo idrico superficiale  qualora  il  suo  stato,  tanto  sotto  il
profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere  definito
almeno "buono"; 
    r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello
stato di un corpo idrico sotterraneo,  determinato  dal  valore  piu'
basso del suo stato quantitativo e chimico; 
    s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da  un
corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo
quantitativo quanto  sotto  quello  chimico,  possa  essere  definito
almeno "buono"; 
    t) stato ecologico: l'espressione della qualita' della  struttura
e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati  alle  acque
superficiali, classificato a norma dell'Allegato 1 alla  parte  terza
del presente decreto; 
    u)  buono  stato  ecologico:  lo  stato  di   un   corpo   idrico
superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto; 
    v) buon  potenziale  ecologico:  lo  stato  di  un  corpo  idrico
artificiale o fortemente modificato, cosi' classificato in base  alle
disposizioni pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto; 
  (( z) buono  stato  chimico  delle  acque  superficiali:  lo  stato
chimico richiesto per conseguire  gli  obiettivi  ambientali  per  le
acque  superficiali  fissati  dalla  presente  sezione   secondo   le
modalita' previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e  b),  ossia
lo stato raggiunto da un  corpo  idrico  superficiale  nel  quale  la
concentrazione degli inquinanti non superi gli standard  di  qualita'
ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di  priorita'  di  cui
alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte
terza;)) 
    aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico
di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni  di
cui alla tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del  presente
decreto; (22) 
    bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui  un  corpo
idrico sotterraneo e' modificato da estrazioni dirette e indirette; 
    cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il  risultato  della
velocita' annua media di ravvenamento globale  a  lungo  termine  del
corpo idrico sotterraneo  meno  la  velocita'  annua  media  a  lungo
termine del  flusso  necessario  per  raggiungere  gli  obiettivi  di
qualita'  ecologica  per  le  acque  superficiali  connesse,  di  cui
all'articolo 76, al fine di evitare  un  impoverimento  significativo
dello stato ecologico di tali acque,  nonche'  danni  rilevanti  agli
ecosistemi terrestri connessi; 
    dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella  B.1.2
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; (22) 
    ee)  sostanze  pericolose:  le  sostanze  o  gruppi  di  sostanze
tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di
sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe; 
    ff) sostanze prioritarie e sostanze  pericolose  prioritarie:  le
sostanze  individuate   con   disposizioni   comunitarie   ai   sensi
dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE; 
    gg)  inquinante:  qualsiasi  sostanza  che  possa  inquinare,  in
particolare quelle elencate nell'Allegato  8  alla  parte  terza  del
presente decreto; 
    hh) immissione diretta nelle acque sotterranee:  l'immissione  di
inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso  il
suolo o il sottosuolo; 
    ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi  fissati  dal  titolo  II
della parte terza del presente decreto; 
    ll)  standard  di  qualita'  ambientale  ((,   denominati   anche
"SQA";)): la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo  di
inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere
superata per tutelare la salute umana e l'ambiente; 
    mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire  o
realizzare, salvo diversa  indicazione  delle  normative  di  seguito
citate, entro il 22 dicembre 2012,  riguardanti  tutti  gli  scarichi
nelle acque superficiali, comprendenti i  controlli  sulle  emissioni
basati sulle migliori tecniche  disponibili,  quelli  sui  pertinenti
valori limite di emissione e, in caso di impatti  diffusi,  e  quelli
comprendenti, eventualmente,  le  migliori  prassi  ambientali;  tali
controlli sono quelli stabiliti: 
     1) nel decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,  sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; 
     2) nella parte terza del presente decreto in  materia  di  acque
reflue urbane, nitrati provenienti da fonti  agricole,  sostanze  che
presentano rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso
l'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le  acque  destinate  alla
produzione di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT,  PCP,
aldrin, dieldrin, endrin, HCB,  HCBD,  cloroformio,  tetracloruro  di
carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene; 
    nn) acque destinate al consumo umano: le acque  disciplinate  dal
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31; 
    oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie,
agli enti pubblici o a qualsiasi attivita' economica: 
     1)   estrazione,   arginamento,   stoccaggio,   trattamento    e
distribuzione, di acque superficiali o sotterranee, 
     2) strutture per  la  raccolta  e  il  trattamento  delle  acque
reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali; 
    pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli  altri
usi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui all'articolo 118 che
incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale  nozione
si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla
parte terza del presente decreto; 
    qq) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4; 
    rr) controlli delle emissioni: i  controlli  che  comportano  una
limitazione specifica delle emissioni, ad esempio  un  valore  limite
delle  emissioni,  oppure  che  definiscono   altrimenti   limiti   o
condizioni  in  merito  agli  effetti,  alla  natura   o   ad   altre
caratteristiche  di   un'emissione   o   condizioni   operative   che
influiscono sulle emissioni; 
    ss) costi ambientali: i costi  legati  ai  danni  che  l'utilizzo
stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e  a
coloro che usano l'ambiente; 
    tt) costi della  risorsa:  i  costi  delle  mancate  opportunita'
imposte ad altri utenti in conseguenza dello  sfruttamento  intensivo
delle risorse al di la' del loro livello  di  ripristino  e  ricambio
naturale; 
    uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte  una
o piu' attivita' di cui all'Allegato I del Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto, e qualsiasi altra attivita' accessoria,
che siano tecnicamente  connesse  con  le  attivita'  svolte  in  uno
stabilimento e possano influire sulle emissioni e  sull'inquinamento;
nel caso di attivita' non rientranti nel campo  di  applicazione  del
Titolo III-bis della parte seconda del presente  decreto,  l'impianto
si identifica nello  stabilimento.  Nel  caso  di  attivita'  di  cui
all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con  il
complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e  controllo
integrati dell'inquinamento. 
  uu-bis) limite di rivelabilita': il segnale in uscita o  il  valore
di concentrazione al di sopra del quale si  puo'  affermare,  con  un
livello di fiducia dichiarato, che un dato campione e' diverso da  un
bianco che non contiene l'analita; 
    uu-ter) limite di quantificazione:  un  multiplo  dichiarato  del
limite di rivelabilita' a una concentrazione  dell'analita  che  puo'
ragionevolmente essere  determinata  con  accettabile  accuratezza  e
precisione.  Il  limite  di  quantificazione  puo'  essere  calcolato
servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e
puo' essere ottenuto dal punto di taratura piu' basso sulla curva  di
taratura, dopo la sottrazione del bianco; 
    uu-quater) incertezza di misura: un parametro  non  negativo  che
caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti  a  un
misurando sulla base delle informazioni utilizzate; 
    uu-quinquies)     materiale     di     riferimento:     materiale
sufficientemente   omogeneo   e   stabile   rispetto   a   proprieta'
specificate, che si e' stabilito essere  idonee  per  un  determinato
utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprieta' nominali. 
  ((uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente acquatico,  vale  a
dire acqua, sedimenti, biota; 
  uu-septies)  taxon  del  biota:  un  particolare  taxon   acquatico
all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un  loro
equivalente.)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 ha disposto (con l'art. 9, comma  1,
lettera a)) che "le lettere i), aa) e dd) del comma  2  dell'articolo
74  sono  rispettivamente  sostituite  dalle  lettere  m),  c)  e  d)
dell'articolo 2 del presente decreto". 
                               ART. 75
                            (competenze)

   1  Nelle  materie  disciplinate  dalle disposizioni della presente
sezione:
    a)  lo  Stato  esercita  le  competenze  ad esso spettanti per la
tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  attraverso  il  ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), fatte salve
le  competenze  in  materia  igienico-sanitaria spettanti al Ministro
della salute;
    b)  le  regioni  e  gli  enti  locali  esercitano le funzioni e i
compiti    ad    essi   spettanti   nel   quadro   delle   competenze
costituzionalmente  determinate  e  nel  rispetto  delle attribuzioni
statali.
   2.  Con  riferimento  alle  funzioni  e  ai compiti spettanti alle
regioni  e  agli  enti  locali,  in caso di accertata inattivita' che
comporti  inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione  europea,  pericolo  di  grave  pregiudizio  alla salute o
all'ambiente  oppure  inottemperanza  ad obblighi di informazione, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))per materia,
assegna  all'ente  inadempiente  un  congruo  termine per provvedere,
decorso  inutilmente  il  quale il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto  inadempiente,  nomina  un  commissario  che provvede in via
sostitutiva.   Gli   oneri   economici   connessi   all'attivita'  di
sostituzione  sono  a  carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i
poteri  di  ordinanza  previsti  dall'ordinamento  in caso di urgente
necessita'  e  le  disposizioni  in  materia  di  poteri  sostitutivi
previste   dalla   legislazione   vigente,  nonche'  quanto  disposto
dall'articolo 132.
   3.  Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte
terza  del  presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto
stesso  e  con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17,  comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
((Ministro   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del
mare))previa  intesa  con  la  Conferenza Stato-regioni; attraverso i
medesimi  regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati
alla  parte  terza  del presente decreto per adeguarli a sopravvenute
esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
   4.  Con  decreto  dei  Ministri competenti per materia si provvede
alla  modifica  degli  Allegati alla parte terza del presente decreto
per  dare  attuazione  alle direttive che saranno emanate dall'Unione
europea, per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea
recepite  dalla  parte  terza  del  presente  decreto, secondo quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
   5.   Le  regioni  assicurano  la  piu'  ampia  divulgazione  delle
informazioni  sullo  stato  di  qualita' delle acque e trasmettono al
Dipartimento  tutela  delle  acque  interne e marine dell' ((Istituto
superiore  per  la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) i
dati  conoscitivi  e  le  informazioni  relative all'attuazione della
parte  terza  del  presente  decreto, nonche' quelli prescritti dalla
disciplina comunitaria, secondo le modalita' indicate con decreto del
((Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
di  concerto  con  i  Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque
interne  e  marine  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la
ricerca   ambientale))   (((ISPRA)))  elabora  a  livello  nazionale,
nell'ambito  del  Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA),
le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al
((Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
anche  per  l'invio  alla  Commissione europea. Con lo stesso decreto
sono  individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute
a  trasmettere  al  ((Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare))i  provvedimenti  adottati  ai  fini  delle
comunicazioni   all'Unione   europea  o  in  ragione  degli  obblighi
internazionali assunti.
   6.  Le  regioni  favoriscono  l'attiva  partecipazione di tutte le
parti  interessate  all'attuazione  della  parte  terza  del presente
decreto   in   particolare  in  sede  di  elaborazione,  revisione  e
aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.
   7.  Le  regioni  provvedono affinche' gli obiettivi di qualita' di
cui  agli  articoli  76  e 77 ed i relativi programmi di misure siano
perseguiti   nei   corpi  idrici  ricadenti  nei  bacini  idrografici
internazionali   in  attuazione  di  accordi  tra  gli  stati  membri
interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti
da accordi internazionali.
   8.  Qualora  il  distretto  idrografico  superi  i  confini  della
Comunita'  europea,  lo  Stato  e  le  regioni  esercitano le proprie
competenze  adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con
gli  Stati  terzi  coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui
alla   parte  terza  del  presente  decreto  in  tutto  il  distretto
idrografico.
   9.  I  consorzi  di  bonifica  e  di irrigazione, anche attraverso
appositi accordi di programma con le competenti autorita', concorrono
alla   realizzazione  di  azioni  di  salvaguardia  ambientale  e  di
risanamento  delle  acque  anche  al  fine  della  loro utilizzazione
irrigua,   della   rinaturalizzazione   dei  corsi  d'acqua  e  della
filodepurazione.

TITOLO II
OBIETTIVI DI QUALITA'
CAPO I
OBIETTIVO DI QUALITA' AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITA' PER SPECIFICA DESTINAZIONE
 

                               ART. 76
                       (disposizioni generali)

   1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali
e  sotterranee,  la  parte  terza  del presente decreto individua gli
obiettivi   minimi   di   qualita'  ambientale  per  i  corpi  idrici
significativi  e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione
per  i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il
territorio nazionale.
   2.  L'obiettivo  di  qualita'  ambientale  e' definito in funzione
della  capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione  e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e
ben diversificate.
   3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo
stato  dei  corpi  idrici  idoneo ad una particolare utilizzazione da
parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
   4.  In  attuazione  della  parte  terza  del presente decreto sono
adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo
121,  misure  atte  a  conseguire  gli obiettivi seguenti entro il 22
dicembre 2015;
    a)  sia  mantenuto  o  raggiunto per i corpi idrici significativi
superficiali   e   sotterranei  l'obiettivo  di  qualita'  ambientale
corrispondente allo stato di "buono";
    b)  sia  mantenuto,  ove  gia'  esistente,  lo  stato di qualita'
ambientale  "elevato"  come definito nell'Allegato 1 alla parte terza
del presente decreto;
    c)  siano  mantenuti  o  raggiunti  altresi' per i corpi idrici a
specifica  destinazione  di  cui  all'articolo  79  gli  obiettivi di
qualita'  per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte
terza  del  presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti
dalla normativa previgente.
   5.  Qualora  per  un  corpo  idrico  siano  designati obiettivi di
qualita'  ambientale  e  per specifica destinazione che prevedono per
gli  stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati
quelli  piu'  cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento
dell'obiettivo  di qualita' ambientale; l'obbligo di rispetto di tali
valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.
   6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di
qualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica
destinazione.
   7.  Le  regioni  possono definire obiettivi di qualita' ambientale
piu'  elevati,  nonche'  individuare ulteriori destinazioni dei corpi
idrici e relativi obiettivi di qualita'.
                               ART. 77
                   (individuazione e perseguimento
               dell'obiettivo di qualita' ambientale)

   1.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte
terza  del presente decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei
risultati  del  primo  rilevamento effettuato ai sensi degli articoli
118  e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per
ciascun  corpo  idrico  significativo,  o parte di esso, la classe di
qualita'  corrispondente  ad  una  di quelle indicate nell'Allegato 1
alla parte terza del presente decreto.
   2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni
stabiliscono  e  adottano le misure necessarie al raggiungimento o al
mantenimento   degli   obiettivi   di   qualita'  ambientale  di  cui
all'articolo  76,  comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico
massimo  ammissibile,  ove fissato sulla base delle indicazioni delle
Autorita'  di  bacino,  e  assicurando in ogni caso per tutti i corpi
idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
   3.   Al   fine   di  assicurare  entro  il  22  dicembre  2015  il
raggiungimento  dell'obiettivo  di qualita' ambientale corrispondente
allo  stato  di  "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico
superficiale  classificato  o tratto di esso deve conseguire almeno i
requisiti  dello  stato  di  "sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla
parte terza del presente decreto.
   4.  Le  acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi
agli  obiettivi  e  agli standard di qualita' fissati nell'Allegato 1
alla  parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali
ivi  stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore
a norma della quale le singole aree sono state istituite.
   5.  La  designazione  di  un corpo idrico artificiale o fortemente
modificato  e  la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate
nei  piani  di  bacino  e  sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni
possono  definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato
quando:
    a)  le  modifiche  delle caratteristiche idromorfologiche di tale
corpo,  necessarie  al  raggiungimento  di  un buono stato ecologico,
abbiano conseguenze negative rilevanti:
     1) sull'ambiente in senso ampio;
     2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul
diporto;
     3)  sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la
fornitura   di   acqua   potabile,   la   produzione   di  energia  o
l'irrigazione;
     4)   sulla   regolazione   delle   acque,  la  protezione  dalle
inondazioni o il drenaggio agricolo;
     5)  su  altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmente
importanti;
    b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali
o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilita'
tecnica  o  a  causa  dei  costi sproporzionati, essere raggiunti con
altri  mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore
sul piano ambientale.
   ((6.  Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23
dicembre  2015  per  poter  conseguire gradualmente gli obiettivi dei
corpi  idrici  purche'  non  si verifichi un ulteriore deterioramento
dello   stato  dei  corpi  idrici  e  sussistano  tutte  le  seguenti
condizioni:
    a)  i  miglioramenti  necessari  per  il raggiungimento del buono
stato  di  qualita'  ambientale  non possono essere raggiunti entro i
termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
     1)  i  miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti  per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre
2015;
     2)  il  completamento  dei miglioramenti entro i termini fissati
sarebbe sproporzionalmente costoso;
     3)  le  condizioni  naturali non consentono il miglioramento del
corpo idrico nei tempi richiesti;
    b)  la  proroga  dei  termini  e  le  relative  motivazioni  sono
espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
    c)  le  proroghe non possono superare il periodo corrispondente a
due  ulteriori  aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta
eccezione  per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di
conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
    d)  l'elenco  delle  misure,  la  necessita'  delle stesse per il
miglioramento    progressivo    entro   il   termine   previsto,   la
giustificazione   di   ogni  eventuale  significativo  ritardo  nella
attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione
delle  misure  devono  essere riportati nei piani di cui alla lettera
b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.))
   ((7.  Le  regioni,  per  alcuni corpi idrici, possono stabilire di
conseguire  obiettivi  ambientali  meno rigorosi rispetto a quelli di
cui  al  comma  4,  qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto
antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni
naturali,  non  sia  possibile  o  sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento.   Devono,   in   ogni  caso,  ricorrere  le  seguenti
condizioni:
    a)  la  situazione  ambientale  e  socioeconomica non consente di
prevedere   altre   opzioni  significativamente  migliori  sul  piano
ambientale ed economico;
    b) la garanzia che:
     1)  per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico  e  chimico  possibile,  tenuto conto degli impatti che non
potevano  ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita'
umana o dell'inquinamento;
     2)  per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al
loro  stato  di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente  essere  evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
     c)  per  lo  stato  del  corpo  idrico  non  si  verifichi alcun
ulteriore deterioramento;
     d)   gli  obiettivi  ambientali  meno  rigorosi  e  le  relative
motivazioni  figurano  espressamente nel piano di gestione del bacino
idrografico  e  del  piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e
tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione
di detti piani.))
   8.   Quando  ricorrono  le  condizioni  di  cui  al  comma  7,  la
definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita purche' essi non
comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e,
fatto  salvo  il  caso  di  cui alla lettera b) del medesimo comma 7,
purche'  non  sia  pregiudicato  il  raggiungimento  degli  obiettivi
fissati  dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici
compresi nello stesso bacino idrografico.
   9.  Nei  casi  previsti  dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono
comprendere  le  misure  volte  alla  tutela  del  corpo  idrico, ivi
compresi  i  provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina
degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi,
nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
   10.  Il  deterioramento  temporaneo  dello  stato del corpo idrico
dovuto  a  circostanze  naturali  o  di  forza maggiore eccezionali e
ragionevolmente  imprevedibili,  come  alluvioni  violente e siccita'
prolungate,  o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili,
non da' luogo una violazione delle prescrizioni della parte terza del
presente decreto, purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    a)   che  siano  adottate  tutte  le  misure  volte  ad  impedire
l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita' dei corpi idrici e
la   compromissione   del   raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo  76  ed  al  presente articolo in altri corpi idrici non
interessati alla circostanza;
    b)  che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in
cui   detti   eventi   possano   essere   dichiarati  ragionevolmente
imprevedibili   o   eccezionali,   anche   adottando  gli  indicatori
appropriati;
    c)   che   siano   previste  ed  adottate  misure  idonee  a  non
compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico una volta
conclusisi gli eventi in questione;
    d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano
sottoposti  a  un  riesame  annuale  e, con riserva dei motivi di cui
all'articolo  76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile
per   ripristinare   nel   corpo   idrico,   non   appena   cio'  sia
ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
    e)  che  una  sintesi  degli  effetti degli eventi e delle misure
adottate  o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del
Piano di tutela.
   ((10-bis.  Le  regioni  non  violano  le disposizioni del presente
decreto nei casi in cui:
    a)   il   mancato  raggiungimento  del  buon  stato  delle  acque
sotterranee,  del  buono  stato ecologico delle acque superficiali o,
ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di
impedire   il   deterioramento   del   corpo  idrico  superficiale  e
sotterraneo  sono  dovuti  a  nuove  modifiche  delle caratteristiche
fisiche   di   un   corpo   idrico   superficiale  o  ad  alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
    b)  l'incapacita'  di  impedire  il  deterioramento  da uno stato
elevato  ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto
a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le
seguenti condizioni:
     1)   siano  state  avviate  le  misure  possibili  per  mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
     2)  siano  indicate  puntualmente ed illustrate nei piani di cui
agli  articoli  117  e  121  le  motivazioni  delle modifiche o delle
alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
     3)  le  motivazioni  delle  modifiche o delle alterazioni di cui
alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi
per  l'ambiente  e  la  societa',  risultanti dal conseguimento degli
obiettivi  di  cui  al  comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi
derivanti  dalle  modifiche  o dalle alterazioni per la salute umana,
per   il  mantenimento  della  sicurezza  umana  o  per  lo  sviluppo
sostenibile;
     4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati,
i  vantaggi  derivanti  dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo
idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono
soluzioni ambientali migliori.))
                               ART. 78 
 (( (Standard di qualita' ambientale per le acque superficiali). )) 
 
  ((1. Ai fini della determinazione del  buono  stato  chimico  delle
acque superficiali si applicano, con le  modalita'  disciplinate  dal
presente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A per  la  colonna
d'acqua e per il biota e gli SQA elencati  alla  tabella  2/A  per  i
sedimenti, di cui al  paragrafo  A.2.6  dell'allegato  1  alla  parte
terza. 
  2. Le regioni e le province  autonome,  avvalendosi  delle  agenzie
regionali per l'ambiente, applicano gli SQA alla colonna d'acqua e al
biota con le modalita' di cui al paragrafo A.2.8 dell'allegato 1 alla
parte terza e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni: 
    a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20,
22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato  1
alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2015,  per  conseguire
un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante  programmi
di misure inclusi  nei  piani  di  gestione  dei  bacini  idrografici
elaborati entro il 2015, in attuazione dell'articolo 117; 
    b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con i numeri
da  34  a  45,  di  cui  alla  tabella  1/A,  del   paragrafo   A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre  2018,
per conseguire un buono stato chimico entro il 22  dicembre  2027  ed
impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente  a  tali
sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre  2018,  le  regioni  e  le
province autonome, in collaborazione  con  le  Autorita'  di  bacino,
elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un  programma
preliminare di misure relative a dette sostanze, che  trasmettono  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane,  di
seguito SINTAI, per il successivo inoltro alla Commissione europea. I
piani di gestione di cui all'articolo  117,  elaborati  entro  il  22
dicembre 2021, contengono un programma di misure definitivo, ai sensi
dell'articolo 116, per il  raggiungimento  del  buono  stato  chimico
delle sostanze di cui alla presente lettera, che e'  attuato  e  reso
pienamente operativo, entro e non oltre il 22 dicembre 2024; 
    c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16,  17,  21,
28, 34, 35, 37, 43 e 44, che figurano alla tabella 1/A del  paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano gli SQA  per  il
biota fissati alla medesima tabella 1/A,  salvo  quanto  previsto  al
comma 3, lettera a). A tal fine, e' resa  disponibile,  entro  il  22
marzo 2016, la linea guida italiana, di cui all'allegato 1 alla parte
terza, paragrafo  A.2.6,  elaborata  sulla  base  delle  linee  guida
europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota,  n.  32  -
Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for  Biota  Monitoring,
contenente le informazioni pratiche,  necessarie  per  l'utilizzo  di
taxa di biota alternativi ai fini della classificazione; 
    d) per le sostanze diverse da  quelle  di  cui  al  punto  c)  si
applicano gli SQA per l'acqua fissati alla tabella 1/A del  paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte  terza,  salvo  quanto  previsto  al
comma 3, lettera b). 
  3. Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni  e
le province autonome: 
    a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17, 28, 34, 35, 43 e
44 possono applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A  del  paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza per la colonna d'acqua; 
    b) per la sostanza 9-ter possono applicare lo SQA per il biota. 
  4. Ai fini del comma 3 il metodo di analisi scelto per la matrice o
per il taxon del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienza
specificati all'articolo 78-sexies. Se i criteri di cui  all'articolo
78-sexies non sono rispettati per alcuna matrice,  le  regioni  e  le
province autonome garantiscono che  il  monitoraggio  sia  effettuato
utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi
eccessivi e che  il  metodo  di  analisi  fornisca  risultati  almeno
equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al  comma  2,
lettera c), per la sostanza pertinente. 
  5. Per le acque marino costiere e di transizione le  regioni  e  le
province autonome possono applicare gli SQA di cui alla  tabella  2/A
del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza ai sedimenti, se
sono rispettate le condizioni di cui al comma 4. 
  6. Quando viene individuato un rischio  potenziale  per  l'ambiente
acquatico  o   proveniente   dall'ambiente   acquatico   causato   da
un'esposizione acuta, quale risultato di concentrazioni od  emissioni
ambientali misurate o stimate ed e' stato applicato uno  SQA  per  il
biota o i sedimenti, le regioni e le province autonome effettuano  il
monitoraggio anche della colonna d'acqua e applicano gli  SQA-CMA  di
cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1  alla  parte
terza. 
  7. Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti  o
per il biota,  le  regioni  e  le  province  autonome  effettuano  il
monitoraggio della sostanza nella corrispondente matrice con  cadenza
almeno annuale, salvo che le conoscenze tecniche e la valutazione  di
esperti non giustifichino un diverso intervallo  temporale.  In  tale
ultimo  caso,  la  motivazione  tecnico-scientifica  della  frequenza
applicata  e'  inserita  nei  Piani   di   gestione   dei   distretti
idrografici, in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1,  lettera
c). 
  8. Le regioni e le province  autonome  effettuano  l'analisi  della
tendenza  a  lungo  termine  delle  concentrazioni   delle   sostanze
dell'elenco di priorita' di cui alla tabella 1/A del paragrafo  A.2.6
dell'allegato 1 alla parte  terza  che  tendono  ad  accumularsi  nei
sedimenti e nel biota ovvero in  una  sola  delle  due  matrici,  con
particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella
ai numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35,
36, 37, 43 e 44, conformemente al paragrafo A.3.2.4  dell'allegato  1
alla parte terza ed ai commi 9 e 10. 
  9. Le regioni e le province  autonome  effettuano  il  monitoraggio
delle sostanze di cui al comma 8  nei  sedimenti  o  nel  biota,  con
cadenza  triennale,  al  fine  di  disporre  di  un  numero  di  dati
sufficienti per un'analisi della tendenza a lungo termine affidabile.
Ai  medesimi  fini  effettuano,  in  via  prioritaria,  eventualmente
intensificando la frequenza, il monitoraggio  nei  corpi  idrici  che
presentano criticita' ambientali, quali i corpi idrici  in  cui  sono
ubicati scarichi  contenenti  sostanze  dell'elenco  di  priorita'  o
soggetti a fonti diffuse e perdite derivanti  da  attivita'  agricola
intensiva, siti contaminati da bonificare, discariche e  depositi  di
rifiuti.  All'esito  dell'analisi  di  tendenza  sono   adottate   le
necessarie misure di tutela nell'ambito del piano di gestione. 
  10. Le regioni e le province  autonome  effettuano  la  valutazione
delle variazioni a lungo  termine  ai  sensi  del  paragrafo  A.3.2.4
dell'allegato 1 alla parte terza nei siti interessati da una  diffusa
attivita' antropica. Per l'individuazione  di  detti  siti  si  tiene
conto degli esiti  dell'analisi  delle  pressioni  e  degli  impatti,
effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato 3 alla parte
terza, dando  priorita'  ai  corpi  idrici  ed  ai  siti  soggetti  a
pressioni da  fonti  puntuali  e  diffuse  derivanti  dalle  sostanze
elencate alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6  dell'allegato  1  alla
parte terza. In ogni caso, l'elenco comprende i siti  rappresentativi
dei corpi idrici marino-costieri e di transizione che, sulla base dei
dati disponibili, superano gli  SQA  di  cui  alla  tabella  3/A  del
paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.  Le  regioni  e  le
province autonome, attraverso il sistema SINTAI, rendono  disponibili
l'elenco dei siti cosi' selezionati, entro il 31 dicembre 2015, ed  i
risultati dell'analisi di tendenza secondo le modalita'  previste  al
punto 1.4.2 del paragrafo A.2.8-ter dell'allegato 1 alla parte terza.
I risultati dell'analisi di  tendenza  sono  inseriti  nei  piani  di
gestione di cui all'articolo 117. 
  11. I risultati del monitoraggio delle sostanze di cui al  comma  8
nei  sedimenti  e   nel   biota   concorrono   all'aggiornamento   ed
all'integrazione degli standard di qualita' ambientali  per  i  corpi
idrici lacustri e fluviali. 
  12. Le regioni e  le  province  autonome  adottano  misure  atte  a
garantire che le concentrazioni delle sostanze di cui al comma 8  non
aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti o nel
biota. 
  13. Le disposizioni del presente articolo concorrono  a  conseguire
l'obiettivo dell'eliminazione delle sostanze  pericolose  prioritarie
indicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1
alla parte terza, negli scarichi, nei  rilasci  da  fonte  diffusa  e
nelle perdite, nonche' alla graduale  riduzione  negli  stessi  delle
sostanze prioritarie individuate come P alla medesima  tabella.  Tali
obiettivi devono essere conseguiti entro venti anni  dall'inserimento
della sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie  da  parte  del
Parlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate  come  E
l'obiettivo e' di eliminare l'inquinamento  delle  acque  causato  da
scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021.)) 
                            ART. 78-bis.
                       ((Zone di mescolamento

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque
reflue  contenenti sostanze dell'elenco di priorita' nel rispetto dei
criteri  tecnici  stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida
definite  a  livello comunitario, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
4,  della  direttiva  2008/105/CE.  Le  concentrazioni  di una o piu'
sostanze  di  detto elenco possono superare, nell'ambito di tali zone
di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamento
non  abbia conseguenze sulla conformita' agli SQA del resto del corpo
idrico superficiale.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
designano  le  zone  di  mescolamento assicurando che l'estensione di
ciascuna di tali zone:
    a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico;
    b)  sia  calibrata  sulla base delle concentrazioni di inquinanti
nel punto di scarico, dell'applicazione delle disposizioni in materia
di  disciplina  degli  scarichi  di  cui  alla  normativa  vigente  e
dell'adozione  delle  migliori  tecniche disponibili, in funzione del
raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.
  3.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di Bolzano e le
autorita'  di  distretto  riportano,  rispettivamente,  nei  piani di
tutela  e  nei  piani  di  gestione le zone di mescolamento designate
indicando:
    a) l'ubicazione e l'estensione;
    b)  gli  approcci  e  le  metodologie applicati per definire tali
zone;
    c)   le   misure  adottate  allo  scopo  di  limitare  in  futuro
l'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla
riduzione   ed   all'eliminazione   dell'inquinamento   delle   acque
superficiali  causato  dalle  sostanze  dell'elenco di priorita' o le
misure  consistenti  nel  riesame  delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi  del  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive
modificazioni,  o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi
del presente decreto.
  4.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano
nelle  aree  protette  elencate all'allegato 9, alle lettere i), ii),
iii), v).))
                            Art. 78-ter. 
Inventario dei rilasci da  fonte  diffusa,  degli  scarichi  e  delle
                               perdite 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
ciascuna per la  parte  di  territorio  di  competenza  ricadente  in
ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione  attraverso  il
sistema SINTAI  le  informazioni  di  cui  alla  lettera  A.2.8.-ter,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione  dello  stato   di   qualita'   dei   corpi   idrici"
dell'allegato 1 alla  parte  terza,  secondo  le  scadenze  temporali
riportate nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate  sulla
base dell'attivita'  di  monitoraggio  e  dell'attivita'  conoscitiva
delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all'allegato 1
e all'allegato 3 - sezione C, alla parte terza. 
  2. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale,  di
seguito: ISPRA, rende disponibili  attraverso  il  sistema  SINTAI  i
formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate
a livello comunitario, nonche' i servizi per la messa a  disposizione
delle informazioni da parte delle regioni e delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano. 
  ((3. L'ISPRA elabora  l'inventario,  su  scala  di  distretto,  dei
rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e  delle  perdite,
di seguito denominato "inventario",  con  riferimento  alle  sostanze
prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA  effettua
ulteriori  elaborazioni  sulla  base  di  specifiche   esigenze   del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). 
  4. L'inventario e' redatto  sulla  base  della  elaborazione  delle
informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in  attuazione  del
regolamento (CE) n.  166/2006,  nonche'  sulla  base  di  altri  dati
ufficiali. Nell'inventario sono altresi' riportate, ove  disponibili,
le carte topografiche e, ove  rilevate,  le  concentrazioni  di  tali
sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota. 
  5. L'inventario  e'  finalizzato  a  verificare  il  raggiungimento
dell'obiettivo di cui  ai  commi  1  e  7  dell'articolo  78,  ed  e'
sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati  dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2. 
  6. L' ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a  disposizione
di ciascuna autorita' di distretto, tramite il  sistema  SINTAI,  gli
inventari aggiornati su scala distrettuale ai  fini  dell'inserimento
della sezione A dell'inventario nei piani di gestione riesaminati  da
pubblicare. 
                           Art. 78-quater.
                   ((Inquinamento transfrontaliero

  1.  Qualora  si  verifichi  un  superamento  di  un  SQA nei bacini
idrografici  transfrontalieri,  le  regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  interessate  non si ritengono inadempienti se
possono dimostrare che:
    a) il superamento dell'SQA e' dovuto ad una fonte di inquinamento
al di fuori della giurisdizione nazionale;
    b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si e' verificata
l'impossibilita'  di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in
questione;
    c)   sia   stato   applicato,  per  i  corpi  idrici  colpiti  da
inquinamento  transfrontaliero,  il  meccanismo  di  coordinamento ai
sensi  dei  commi  7  e  8 dell'articolo 75 e, se del caso, sia stato
fatto   ricorso  alle  disposizioni  di  cui  ai  commi  6,  7  e  10
dell'articolo 77.
  2.  Qualora  si  verifichino  le  circostanze di cui al comma 1, le
regioni,  le  province autonome di Trento e di Bolzano e le autorita'
di  distretto  competenti  forniscono  le  informazioni necessarie al
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
il  successivo  inoltro  alla Commissione europea e predispongono una
relazione  sintetica  delle misure adottate riguardo all'inquinamento
transfrontaliero  da  inserire  rispettivamente nel piano di tutela e
nel piano di gestione.))
                         Art. 78-quinquies.
                  ((Metodi di analisi per le acque
                     superficiali e sotterranee

  1.  L'ISPRA  assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di
laboratorio,  sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente , di seguito: "ARPA", e dalle agenzie
provinciali  per  la protezione dell'ambiente, di seguito: "APPA", ai
fini   del   programma   di  monitoraggio  chimico  svolto  ai  sensi
dell'allegato  1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai
sensi  della  norma  UNI-EN  ISO/CEI  -  17025:2005  o di altre norme
equivalenti internazionalmente accettate.
  2.  Ai  fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
78,  commi  1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio e' effettuato applicando
le  metodiche  di  campionamento  e di analisi riportati alle lettere
A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, agli articoli
78-sexies,  78-septies  e  78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis della
sezione  A  "Stato delle acque superficiali" della parte 2 "Modalita'
per   la   classificazione   dello   stato   di  qualita'  dei  corpi
idrici"dell'allegato  1  alla  parte terza si applicano per l'analisi
chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e
sotterranei.))
                           Art. 78-sexies.
                  ((Requisiti minimi di prestazione
                       per i metodi di analisi

  1. L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti
i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita
conformemente  ai  criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione   dello   stato   di   qualita'   dei  corpi  idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza.
  2.  In  mancanza  di  standard  di  qualita' ambientali per un dato
parametro  o  di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi
di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il
monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a
costi sostenibili.))
                          Art. 78-septies. 
                       Calcolo dei valori medi 
 
  1. Ai fini del calcolo dei  valori  medi  si  applicano  i  criteri
tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis,  sezione  A  "Stato  delle
acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza. 
  ((1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore
medio calcolato di una misurazione, quando e' effettuato  utilizzando
la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi,  e'
indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e  il  "limite
di quantificazione"  di  tale  tecnica  e'  superiore  allo  SQA,  il
risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera  ai
fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.)) 
                           Art. 78-octies. 
                 ((Garanzia e controllo di qualita' 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano che i laboratori delle Agenzie  regionali  per  l'ambiente
(ARPA), e delle agenzie provinciali per l'ambiente  (APPA),  o  degli
enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della
qualita'   conformi   a   quanto   previsto   dalla   norma    UNI-EN
ISO/CEI-17025:2005  e  successive  modificazioni  o  da  altre  norme
equivalenti internazionalmente riconosciute. 
  2. L'ISPRA assicura la comparabilita' dei risultati  analitici  dei
laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime,  sulla
base: 
    a) della  promozione  di  programmi  di  prove  valutative  delle
competenze che comprendono i metodi di analisi  di  cui  all'articolo
78-quinquies  per   i   misurandi   a   livelli   di   concentrazione
rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche
svolti ai sensi del presente decreto; 
    b) dell'analisi di materiali di  riferimento  rappresentativi  di
campioni prelevati nelle attivita' di monitoraggio e  che  contengono
livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualita'
ambientali di cui all'articolo 78-sexies, comma 1. 
  3. I programmi di prove valutative di cui al comma 2,  lettera  a),
vengono organizzati dall'ISPRA o da  altri  organismi  accreditati  a
livello  nazionale  o  internazionale,  che  rispettano   i   criteri
stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI  17043:2010  o  da  altre  norme
equivalenti  accettate  a  livello  internazionale.   L'esito   della
partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi
di punteggio definiti dalla norma UNI EN  ISO/CEI  17043:2010,  dalla
norma ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti  internazionalmente
accettate.)) 
                           Art. 78-nonies. 
            (( (Aggiornamento dei piani di gestione). )) 
 
  ((1.  Gli  aggiornamenti  dei  Piani  di  gestione  dei   distretti
idrografici predisposti ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  2-bis,
riportano le seguenti informazioni  fornite  dalle  regioni  e  dalle
province  autonome,   avvalendosi   delle   agenzie   regionali   per
l'ambiente: 
    a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei  metodi
di analisi applicati e le  informazioni  sulle  prestazioni  di  tali
metodi  in  relazione  ai  criteri  minimi  di  efficienza   di   cui
all'articolo 78-sexies; 
    b) per le sostanze per le  quali  si  applica  l'opzione  di  cui
all'articolo 78, comma 3: 
      1) i motivi  e  la  giustificazione  forniti  dalle  regioni  e
province autonome, per la scelta di tale opzione; 
      2) i limiti di quantificazione dei metodi  di  analisi  per  le
matrici specificate alle  tabelle  1/A  e  2/A  del  paragrafo  A.2.6
dell'allegato 1 alla parte  terza,  comprese  le  informazioni  sulle
prestazioni di tali  metodi  in  relazione  ai  requisiti  minimi  di
prestazione fissati all'articolo 78-sexies, al fine di permettere  il
confronto con le informazioni di cui alla lettera a); 
    c)  la  motivazione  tecnica  della  frequenza  applicata  per  i
monitoraggi  in  conformita'  all'articolo  78,  comma  7,   se   gli
intervalli tra un monitoraggio e l'altro sono superiori ad un anno. 
  2. Se  del  caso,  i  piani  di  gestione  riportano  per  gli  SQA
alternativi   stabiliti   per    la    colonna    d'acqua    relativi
all'esaclorobenzene e all'esaclorobutadiene, per il biota relativo al
DDT e per le sostanze di cui alla tabella  2/A  del  paragrafo  A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza la motivazione tecnica che  dimostri
che tali SQA garantiscano almeno  lo  stesso  livello  di  protezione
degli SQA fissati per le altre matrici alla tabella 1/A del paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza. 
  3. Le Autorita'  di  bacino  mettono  a  disposizione  su  un  sito
accessibile elettronicamente al pubblico, ai  sensi  dell'articolo  8
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i piani  di  gestione
dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell'articolo  117,  comma
2-bis, contenenti i risultati e l'impatto delle misure  adottate  per
prevenire  l'inquinamento  chimico  delle  acque  superficiali  e  la
relazione provvisoria sui progressi  realizzati  nell'attuazione  del
programma di misure di cui all'articolo 116. Tali  informazioni  sono
pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.)) 
                           Art. 78-decies. 
        (( (Disposizioni specifiche per alcune sostanze). )) 
 
  ((1. Nel rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  paragrafo  A.4.6.3
dell'allegato 1 alla parte terza, concernenti la presentazione  dello
stato chimico nonche' degli obiettivi e degli obblighi  di  cui  agli
articoli 76, 77, 78, 116 e 117, i piani di gestione possono contenere
mappe  supplementari  che  presentano  separatamente,  rispetto  alle
informazioni riguardanti le altre sostanze di cui  alla  tabella  1/A
del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, le informazioni
sullo stato chimico per una o piu' delle seguenti sostanze: 
    a)  sostanze   che   si   comportano   come   PBT   (Persistenti,
bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28,
30, 35, 37, 43 e 44; 
    b) sostanze recanti il numero da 34 a 45; 
    c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti  e  piu'
restrittivi, recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28. 
  2. I piani di gestione dei  bacini  idrografici  possono  riportare
l'entita' di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze  di
cui  alle   lettere   a),   b)   e   c),   cercando   di   garantirne
l'intercomparabilita' a livello di bacino idrografico.)) 
                          Art. 78-undecies. 
                    (( (Elenco di controllo). )) 
 
  (( 1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle  agenzie
regionali per l'ambiente, effettuano il monitoraggio  delle  sostanze
presenti nell'elenco di controllo  di  cui  alla  decisione  2015/495
della Commissione del 20 marzo 2015,  che  istituisce  un  elenco  di
controllo delle sostanze  da  sottoporre  a  monitoraggio  a  livello
dell'Unione nel settore della  politica  delle  acque  in  attuazione
della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
  2. Il monitoraggio e' effettuato per un periodo  di  almeno  dodici
mesi, a partire dal 24 settembre 2015. Per ciascuna sostanza presente
in elenchi successivi il monitoraggio e' avviato entro sei mesi dalla
inclusione di dette sostanze nell'elenco di cui al comma 1. 
  3. Su proposta delle regioni e delle province autonome,  l'Istituto
superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale,  di  seguito
ISPRA, seleziona venti stazioni  di  monitoraggio  rappresentative  e
definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per  ciascuna
sostanza, tenendo conto  degli  usi  e  dell'eventuale  frequenza  di
ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione  che  descrive
la rappresentativita' delle stazioni di monitoraggio e  la  strategia
di monitoraggio e che riporta le informazioni  di  cui  al  comma  5,
tenuto conto dei criteri indicati all'articolo  8-ter,  paragrafo  3,
della  direttiva  2008/105/CE,  come   modificata   dalla   direttiva
2013/39/UE. ISPRA identifica le sostanze di cui al comma 5 sulla base
delle informazioni fornite dalle regioni. 
  4. Il monitoraggio delle sostanze dell'elenco  di  controllo  viene
effettuato almeno una volta l'anno. 
  5. Le sostanze dell'elenco di controllo per cui  esistono  dati  di
monitoraggio sufficienti,  comparabili,  rappresentativi  e  recenti,
ricavati da programmi di monitoraggio o da  studi  esistenti  possono
essere escluse dal monitoraggio supplementare, purche' tali  sostanze
siano monitorate utilizzando metodiche conformi  ai  requisiti  delle
linee  guida  elaborate   dalla   Commissione   per   facilitare   il
monitoraggio delle sostanze appartenenti all'elenco di controllo. 
  6. ISPRA, sentito il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, trasmette alla Commissione europea, per  conto
dello stesso Ministero, i dati di monitoraggio e la relazione di  cui
al comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per  il  primo
elenco di controllo, o  entro  ventuno  mesi  dall'inserimento  della
sostanza  nell'elenco  di  controllo   di   cui   al   comma   1   e,
successivamente, ogni dodici mesi finche' la sostanza e' presente  in
detto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a
disposizione,  attraverso  il  sistema  SINTAI,   i   risultati   dei
monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2,  trenta  giorni  prima
delle suddette scadenze.)) 
                               ART. 79
         (obiettivo di qualita' per specifica destinazione)

   1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
    a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
    b) le acque destinate alla balneazione;
    c)  le  acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;
    d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
   2.  Fermo  restando quanto disposto dall'articolo 76, commi 4 e 5,
per  le  acque  indicate  al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso,
l'obiettivo   di   qualita'   per  specifica  destinazione  stabilito
nell'Allegato   2  alla  parte  terza  del  presente  decreto,  fatta
eccezione per le acque di balneazione.
   3.  Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente
idrico,  stabiliscono  programmi,  che  vengono recepiti nel Piano di
tutela,  per  mantenere  o adeguare la qualita' delle acque di cui al
comma  1  all'obiettivo  di  qualita'  per specifica destinazione. Le
regioni predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente delle
acque di cui al comma 1.

CAPO II
ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE
 

                               ART. 80
  (acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)

   1.  Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate
alla  produzione  di  acqua potabile, sono classificate dalle regioni
nelle  categorie  Al,  A2  e  A3, secondo le caratteristiche fisiche,
chimiche  e  microbiologiche  di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2
alla parte terza del presente decreto.
   2.  A  seconda  della  categoria  di  appartenenza, le acque dolci
superficiali  di  cui  al  comma  1  sono  sottoposte  ai trattamenti
seguenti:
    a) Categoria Al: trattamento fisico semplice e disinfezione;
    b)   Categoria   A2:  trattamento  fisico  e  chimico  normale  e
disinfezione;
    c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento
e disinfezione.
   3.  Le  regioni  inviano  i  dati  relativi al monitoraggio e alla
classificazione  delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della
salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.
   4.  Le  acque  dolci  superficiali  che presentano caratteristiche
fisiche,  chimiche  e  microbiologiche  qualitativamente inferiori ai
valori   limite   imperativi   della   categoria  A3  possono  essere
utilizzate,  in  via  eccezionale,  solo  qualora  non  sia possibile
ricorrere  ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le
acque  siano  sottoposte  ad  opportuno  trattamento  che consenta di
rispettare  le  norme  di  qualita'  delle acque destinate al consumo
umano.
                               ART. 81
                              (deroghe)

   1.  Per  le  acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile,  le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui
alla  Tabella  1/A  dell'Allegato  2  alla  parte  terza del presente
decreto:
    a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
    b)  limitatamente  ai  parametri  contraddistinti nell'Allegato 2
alla  parte  terza  del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o),
qualora ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni
geografiche particolari;
    c)  quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di
talune  sostanze  con superamento dei valori fissati per le categorie
Al, A2 e A3;
    d) nel caso di laghi che abbiano una profondita' non superiore ai
20  metri, che per rinnovare le loro acque impieghino piu' di un anno
e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico, limitatamente ai
parametri  contraddistinti  nell'Allegato  2  alla  parte  terza  del
presente decreto, Tabella 1/A da un asterisco (*).
   2.  Le  deroghe  di  cui  al comma 1 non sono ammesse se ne derivi
concreto pericolo per la salute pubblica.
                               ART. 82
        (acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile)

   1.  Fatte  salve  le  disposizioni per le acque dolci superficiali
destinate  alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno
del distretto idrografico di appartenenza, individuano:
    a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono
in media oltre 10 m3 al giorno o servono piu' di 50 persone, e
    b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
   2.  L'autorita'  competente  provvede  al  monitoraggio,  a  norma
dell'Allegato  1  alla  parte  terza  del presente decreto, dei corpi
idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.
   3.  Per  i  corpi  idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito
l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.
                               ART. 83
                       (acque di balneazione)

   1.  Le  acque  destinate  alla  balneazione  devono  soddisfare  i
requisiti  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470.
   2.  Per  le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione
ai  sensi  del  decreto  di  cui al comma 1, le regioni comunicano al
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
entro  l'inizio  della  stagione  balneare  successiva  alla  data di
entrata   in  vigore  della  parte  terza  del  presente  decreto  e,
successivamente,  con  periodicita'  annuale  prima dell'inizio della
stagione  balneare,  tutte  le informazioni relative alle cause della
non  balneabilita'  ed alle misure che intendono adottare, secondo le
modalita' indicate dal decreto di cui all'articolo 75, comma 6.
                               ART. 84
              (acque dolci idonee alla vita dei pesci)

   1.  Le  regioni  effettuano  la designazione delle acque dolci che
richiedono  protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei
pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:
    a)  i  corsi  d'acqua  che  attraversano  il territorio di parchi
nazionali  e riserve naturali dello Stato nonche' di parchi e riserve
naturali regionali;
    b)  i  laghi  naturali  ed artificiali, gli stagni ed altri corpi
idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;
    c)   le  acque  dolci  superficiali  comprese  nelle  zone  umide
dichiarate  "di importanza internazionale" ai sensi della convenzione
di  Ramsar  del  2  febbraio  1971, resa esecutiva con il decreto del
Presidente  della  Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione
delle  zone  umide, nonche' quelle comprese nelle "oasi di protezione
della  fauna",  istituite  dalle regioni e province autonome ai sensi
della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
    d)  le acque dolci superficiali che, ancorche' non comprese nelle
precedenti  categorie, presentino un rilevante interesse scientifico,
naturalistico,  ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat
di  specie  animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in
quanto   sede   di   complessi  ecosistemi  acquatici  meritevoli  di
conservazione  o,  altresi',  sede di antiche e tradizionali forme di
produzione  ittica  che presentino un elevato grado di sostenibilita'
ecologica ed economica.
   2.   Le   regioni,   entro   quindici   mesi  dalla  designazione,
classificano  le  acque  dolci superficiali che presentino valori dei
parametri  di  qualita' conformi con quelli imperativi previsti dalla
Tabella  1/B  dell'Allegato  2  alla parte terza del presente decreto
come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".
   3.  La  designazione  e  la  classificazione di cui ai commi 1 e 2
devono  essere  gradualmente  estese  sino  a  coprire l'intero corpo
idrico,  ferma  restando la possibilita' di designare e classificare,
nell'ambito  del  medesimo,  alcuni tratti come "acqua salmonicola" e
alcuni   tratti  come  "acqua  ciprinicola".  La  designazione  e  la
classificazione  sono sottoposte a revisione in relazione ad elementi
imprevisti o sopravvenuti.
   4.  Qualora  sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela  della  qualita' delle acque dolci idonee alla vita dei pesci,
il  Presidente  della  Giunta  regionale o il Presidente della Giunta
provinciale,   nell'ambito   delle  rispettive  competenze,  adottano
provvedimenti  specifici  e motivati, integrativi o restrittivi degli
scarichi ovvero degli usi delle acque.
   5.  Sono  escluse  dall'applicazione del presente articolo e degli
articoli  85  e  86 le acque dolci superficiali dei bacini naturali o
artificiali  utilizzati  per  l'allevamento  intensivo  delle  specie
ittiche  nonche' i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo
o  irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei
liquami e di acque reflue industriali.
                               ART. 85
(accertamento della qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci)

   1.  Le acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84 si
considerano  idonee  alla  vita  dei pesci se rispondono ai requisiti
riportati  nella  Tabella  1/B  dell'Allegato  2 alla parte terza del
presente decreto.
   2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu'
valori dei parametri riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla
parte   terza  del  presente  decreto,  le  autorita'  competenti  al
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali,
a  causa  fortuita,  ad  apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e
propongono all'autorita' competente le misure appropriate.
   3.  Ai  fini di una piu' completa valutazione delle qualita' delle
acque,  le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di
analisi biologica delle acque designate e classificate.
                               ART. 86
                              (deroghe)

   1.  Per  le  acque dolci superficiali designate o classificate per
essere  idonee  alla  vita  dei pesci, le regioni possono derogare al
rispetto  dei  parametri  indicati  nella Tabella 1/B dell'Allegato 2
alla  parte  terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso di
circostanze   meteorologiche   eccezionali   o   speciali  condizioni
geografiche  e,  quanto  al  rispetto  dei  parametri riportati nella
medesima  Tabella, in caso di arricchimento naturale del corpo idrico
da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.
                               ART. 87
              (acque destinate alla vita dei molluschi)

   1.  Le regioni, d'intesa con il Ministero della politiche agricole
e  forestali,  designano,  nell'ambito  delle acque marine costiere e
salmastre  che  sono  sede  di  banchi  e  di popolazioni naturali di
molluschi  bivalvi  e  gasteropodi,  quelle  richiedenti protezione e
miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per
contribuire  alla  buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura
direttamente commestibili per l'uomo.
   2.  Le  regioni  possono  procedere  a designazioni complementari,
oppure alla revisione delle designazioni gia' effettuate, in funzione
dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.
   3.  Qualora  sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela  della qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi,
il  Presidente  della  Giunta  regionale,  il Presidente della Giunta
provinciale  e  il  Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze,
adottano   provvedimenti   specifici   e   motivati,   integrativi  o
restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
                               ART. 88
  (accertamento della qualita' delle acque destinate alla vita dei
                             molluschi)

   1.  Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere
ai requisiti di qualita' di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla
parte  terza  del  presente  decreto.  In  caso contrario, le regioni
stabiliscono programmi per ridurne l'inquinamento.
   2.  Se  da  un  campionamento  risulta  che  uno o piu' valori dei
parametri  di  cui  alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza
del  presente decreto non sono rispettati, le autorita' competenti al
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali,
a  causa  fortuita  o  ad  altri fattori di inquinamento e le regioni
adottano misure appropriate.
                               ART. 89
                              (deroghe)

   1.  Per  le  acque  destinate  alla vita dei molluschi, le regioni
possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2
alla   parte  terza  del  presente  decreto  in  caso  di  condizioni
meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
                               ART. 90
                          (norme sanitarie)

   1.  Le  attivita'  di  cui  agli  articoli  87,  88  e 89 lasciano
impregiudicata  l'attuazione  delle  norme  sanitarie  relative  alla
classificzione  delle  zone  di  produzione  e  di  stabulazione  dei
molluschi  bivalvi  vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 530.

TITOLO III
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
CAPO I
AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO
 

                               ART. 91
                          (aree sensibili)

   1.   Le   aree   sensibili  sono  individuate  secondo  i  criteri
dell'Allegato  6 alla parte terza del presente decreto. Sono comunque
aree sensibili:
    a)  i  laghi  di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente
decreto, nonche' i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10
chilometri dalla linea di costa;
    b)  le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le
Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
    c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar
del  2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
    d)  le  aree  costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce
dell'Adige  al  confine  meridionale  del  comune di Pesaro e i corsi
d'acqua  ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea
di costa;
    e) il lago di Garda e il lago d'Idro;
    f)  i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e
Ticino;
    g) il fiume Amo a valle di Firenze e i relativi affluenti;
    h) il golfo di Castellammare in Sicilia;
    i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.
   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto  individua  con  proprio  decreto  ulteriori  aree  sensibili
identificate secondo i criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza
del presente decreto.
   3.   Resta   fermo  quanto  disposto  dalla  legislazione  vigente
relativamente alla tutela di Venezia.
   4.  Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita
l'Autorita'  di bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della  parte  terza  del presente decreto, e successivamente ogni due
anni,  possono  designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare
all'interno  delle  aree  indicate nel comma 2 i corpi idrici che non
costituiscono aree sensibili.
   5.  Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita
l'Autorita'  di  bacino,  delimitano  i  bacini  drenanti  nelle aree
sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
   6. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  provvede  con  proprio  decreto, da emanare ogni quattro anni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto,  sentita la Conferenza Stato-regioni, alla reidentificazione
delle   aree   sensibili   e   dei  rispettivi  bacini  drenanti  che
contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.
   7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e
6  devono  soddisfare  i requisiti dell'articolo 106 entro sette anni
dall'identificazione.
   8.  Gli  scarichi  recapitanti  nei bacini drenanti afferenti alle
aree  sensibili  di  cui  ai  commi  2  e  6  sono  assoggettate alle
disposizioni di cui all'articolo 106.
                               ART. 92 
          (zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) 
 
   1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri  di  cui
all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto. 
   2.  Ai  fini  della  prima  individuazione  sono  designate   zone
vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla  parte  terza
del presente decreto. 
   3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori  imprevisti  alla
data di entrata in vigore della parte  terza  del  presente  decreto,
dopo quattro anni da tale data  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare  con  proprio  decreto,  sentita  la
Conferenza Stato-regioni, puo' modificare i criteri di cui  al  comma
1. 
   4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
parte terza del presente decreto, sulla base dei dati  disponibili  e
tenendo conto delle indicazioni stabilite  nell'Allegato  7/A-I  alla
parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorita' di
bacino,  possono  individuare  ulteriori  zone  vulnerabili   oppure,
all'interno delle zone  indicate  nell'Allegato  7/A-III  alla  parte
terza del presente decreto,  le  parti  che  non  costituiscono  zone
vulnerabili. 
   5. Per tener conto di cambiamenti e/o  di  fattori  imprevisti  al
momento della precedente designazione, almeno ogni  quattro  anni  le
regioni, sentite le Autorita' di bacino, ((devono riesaminare  e,  se
necessario, opportunamente rivedere o  completare))  le  designazioni
delle zone  vulnerabili.  A  tal  fine  le  regioni  predispongono  e
attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per  verificare
le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di  un
anno, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato  7/A-I  alla  parte
terza del presente decreto, nonche' riesaminano  lo  stato  eutrofico
causato da azoto delle  acque  dolci  superficiali,  delle  acque  di
transizione e delle acque marine costiere. 
   6. Nelle zone individuate ai sensi dei  commi  2,  4  e  5  devono
essere attuati i programmi di azione di cui al comma  7,  nonche'  le
prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al
decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19  aprile
1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
102 del 4 maggio 1999. 
   7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e  4,
ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone  di
cui al comma 5, le regioni, sulla  base  delle  indicazioni  e  delle
misure di cui all'Allegato  7/A-IV  alla  parte  terza  del  presente
decreto, definiscono, o rivedono se gia' posti in essere, i programmi
d'azione obbligatori per la  tutela  e  il  risanamento  delle  acque
dall'inquinamento  causato  da  nitrati  di   origine   agricola,   e
provvedono alla loro attuazione  nell'anno  successivo  per  le  zone
vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro  anni  per
le zone di cui al comma 5. 
   8. Le regioni provvedono, inoltre, a: 
    a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali,  il
codice di  buona  pratica  agricola,  stabilendone  le  modalita'  di
applicazione; 
    b)  predisporre  ed  attuare  interventi  di  formazione   e   di
informazione degli agricoltori sul programma di azione e  sul  codice
di buona pratica agricola; 
    c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a  decorrere  dalla
definizione o revisione dei programmi di cui al comma 7, i  necessari
strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi
sulla base dei  risultati  ottenuti;  ove  necessario,  modificare  o
integrare  tali  programmi  individuando,  tra  le  ulteriori  misure
possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto  dei  costi  di
attuazione delle misure stesse. 
   ((8-bis. Le  regioni  riesaminano  e,  se  del  caso,  rivedono  i
programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7,  inclusa  qualsiasi
misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma  8,
per lo meno ogni quattro anni)). 
   9. ((Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i
programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti
del riesame di cui al comma  8-bis)),  i  risultati  delle  verifiche
dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate sono comunicati
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
secondo le modalita' indicate nel decreto  di  cui  all'articolo  75,
comma 6. Al Ministero per le politiche agricole e forestali  e'  data
tempestiva notizia delle integrazioni apportate al  codice  di  buona
pratica agricola di  cui  al  comma  8,  lettera  a),  nonche'  degli
interventi di formazione e informazione. 
   10. Al fine di garantire un generale livello di  protezione  delle
acque e' raccomandata l'applicazione  del  codice  di  buona  pratica
agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili. 
                               ART. 93
             (zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
              e zone vulnerabili alla desertificazione)

   1.  Con le modalita' previste dall'articolo 92, e sulla base delle
indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del presente
decreto,  le  regioni  identificano  le  aree vulnerabili da prodotti
fitosanitari  secondo  i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere
le  risorse  idriche  o  altri  comparti ambientali dall'inquinamento
derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.
   2.  Le regioni e le Autorita' di bacino verificano la presenza nel
territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di
siccita',  degrado  del  suolo  e  processi  di desertificazione e le
designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
   3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione
di  distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure
di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di
cui  alla  delibera  CIPE  del  22  dicembre  1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
                               ART. 94 
(disciplina delle aree di salvaguardia  delle  acque  superficiali  e
               sotterranee destinate al consumo umano) 
 
   1. Su proposta ((degli enti di governo dell'ambito)), le  regioni,
per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque
superficiali e sotterranee destinate  al  consumo  umano,  erogate  a
terzi mediante  impianto  di  acquedotto  che  riveste  carattere  di
pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle  risorse,
individuano le aree  di  salvaguardia  distinte  in  zone  di  tutela
assoluta  e  zone  di  rispetto,  nonche',  all'interno  dei   bacini
imbriferi  e  delle  aree  di  ricarica  della  falda,  le  zone   di
protezione. 
   2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1,
le Autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le  prescrizioni
necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa  e  per  il
controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate  al
consumo umano. 
   3.  La  zona  di   tutela   assoluta   e'   costituita   dall'area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso
di acque sotterranee e, ove possibile,  per  le  acque  superficiali,
deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di
captazione, deve essere adeguatamente protetta e  dev'essere  adibita
esclusivamente a opere di captazione o presa e ad  infrastrutture  di
servizio. 
   4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di  territorio
circostante la zona di tutela assoluta  da  sottoporre  a  vincoli  e
destinazioni   d'uso   tali   da    tutelare    qualitativamente    e
quantitativamente la risorsa idrica captata e puo'  essere  suddivisa
in zona di rispetto  ristretta  e  zona  di  rispetto  allargata,  in
relazione alla tipologia dell'opera di  presa  o  captazione  e  alla
situazione locale di  vulnerabilita'  e  rischio  della  risorsa.  In
particolare, nella zona di rispetto sono vietati  l'insediamento  dei
seguenti  centri  di  pericolo  e  lo  svolgimento   delle   seguenti
attivita': 
    a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 
    b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
    c) spandimento di concimi  chimici,  fertilizzanti  o  pesticidi,
salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base  delle
indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che  tenga  conto
della natura dei suoli, delle  colture  compatibili,  delle  tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche; 
    d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente  da
piazzali e strade; 
    e) aree cimiteriali; 
    f) apertura di cave che possono  essere  in  connessione  con  la
falda; 
    g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono  acque
destinate al consumo umano e di quelli  finalizzati  alla  variazione
dell'estrazione   ed   alla    protezione    delle    caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica; 
    h) gestione di rifiuti; 
    i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche  pericolose  e
sostanze radioattive; 
    l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti; 
    n)  pascolo  e  stabulazione  di  bestiame  che  ecceda   i   170
chilogrammi per ettaro di azoto presente negli  effluenti,  al  netto
delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque  vietata  la
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
   5. Per gli  insediamenti  o  le  attivita'  di  cui  al  comma  4,
preesistenti, ove possibile,  e  comunque  ad  eccezione  delle  aree
cimiteriali, sono adottate le misure per il loro  allontanamento;  in
ogni caso deve essere garantita la loro  messa  in  sicurezza.  Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte  terza
del presente decreto le regioni e le province autonome  disciplinano,
all'interno  delle  zone  di  rispetto,  le  seguenti   strutture   o
attivita': 
    a) fognature; 
    b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
    c) opere  viarie,  ferroviarie  e  in  genere  infrastrutture  di
servizio; 
    d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di
cui alla lettera c) del comma 4. 
   6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni  o  delle
province autonome della zona di rispetto ai sensi  del  comma  1,  la
medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione. 
   7. Le zone di  protezione  devono  essere  delimitate  secondo  le
indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la
protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare  misure
relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni  e
prescrizioni per  gli  insediamenti  civili,  produttivi,  turistici,
agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti  urbanistici
comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. 
   8. Ai fini della protezione  delle  acque  sotterranee,  anche  di
quelle non ancora  utilizzate  per  l'uso  umano,  le  regioni  e  le
province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle  zone
di protezione, le seguenti aree: 
    a) aree di ricarica della falda; 
    b) emergenze naturali ed artificiali della falda; 
    c) zone di riserva. 

CAPO II
TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO
 

                               ART. 95
                (pianificazione del bilancio idrico)

   1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento
degli  obiettivi  di  qualita'  attraverso  una  pianificazione delle
utilizzazioni  delle  acque  volta  ad  evitare  ripercussioni  sulla
qualita' delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
   2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare
l'equilibrio  del  bilancio  idrico  come definito dalle Autorita' di
bacino,  nel  rispetto  delle  priorita'  stabilite  dalla  normativa
vigente  e  tenendo  conto  dei fabbisogni, delle disponibilita', del
minimo deflusso vitale, della capacita' di ravvenamento della falda e
delle  destinazioni  d'uso  della risorsa compatibili con le relative
caratteristiche qualitative e quantitative.
   3.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte  terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base
delle  linee  guida  adottate  dal  ((Ministro  dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)) con proprio decreto, previa intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' sulla base dei
criteri  gia'  adottati  dalle  Autorita'  di bacino, gli obblighi di
installazione  e  manutenzione  in regolare stato di funzionamento di
idonei  dispositivi  per  la  misurazione  delle portate e dei volumi
d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e,
ove presente, di restituzione, nonche' gli obblighi e le modalita' di
trasmissione   dei   risultati   delle   misurazioni   dell'Autorita'
concedente  per  il  loro  successivo  inoltro  alla  regione ed alle
Autorita'  di  bacino competenti. Le Autorita' di bacino provvedono a
trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia
-  Dipartimento  difesa  del  suolo dell' ((Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) secondo le modalita'
di cui all'articolo 75, comma 6.
   4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua
comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del
presente  decreto sono regolate dall'Autorita' concedente mediante la
previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei
corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) con apposito
decreto,  previa  intesa  con  la Conferenza Stato-regioni, senza che
cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica  amministrazione,  fatta  salva  la  relativa  riduzione del
canone demaniale di concessione.
   5. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, le Autorita' concedenti
effettuano  il  censimento  di  tutte  le  utilizzazioni  in atto nel
medesimo  corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal ((Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare))con proprio
decreto,  previa  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano;   le  medesime  Autorita'  provvedono  successivamente,  ove
necessario,   alla   revisione   di   tale   censimento,   disponendo
prescrizioni  o  limitazioni temporali o quantitative, senza che cio'
possa  dar  luogo  alla  corresponsione  di indennizzi da parte della
pubblica  amministrazione,  fatta  salva  la  relativa  riduzione del
canone demaniale di concessione.
   6.  Nel  provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai
sensi  dell'articolo  4  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono  contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire
il  minimo  deflusso  vitale nei corpi idrici nonche' le prescrizioni
necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
                               Art. 96
        Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

  1.   Il  secondo  comma  dell'articolo  7  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulle  acque  e impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:
"Le  domande  di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle
piccole  derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino
territorialmente  competenti  che,  entro  il  termine  perentorio di
quaranta  giorni  dalla  data  di  ricezione ove si tratti di domande
relative   a   piccole  derivazioni,  comunicano  il  proprio  parere
vincolante   al   competente   Ufficio   Istruttore  in  ordine  alla
compatibilita'  della  utilizzazione  con  le previsioni del Piano di
tutela,  ai  fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico,  anche  in  attesa  di  approvazione del Piano anzidetto.
Qualora  le  domande  siano relative a grandi derivazioni, il termine
per  la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giorni
dalla  data  di  ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti
termini  senza  che  sia  intervenuta alcuna pronuncia, il ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare))nomina un
Commissario   "ad   acta"  che  provvede  entro  i  medesimi  termini
decorrenti dalla data della nomina.".
  2. I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775,  sono  sostituiti dai seguenti: "1. Tra piu' domande
concorrenti,  completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e'
preferita  quella  che  da  sola,  o  in connessione con altre utenze
concesse  o richieste, presenta la piu' razionale utilizzazione delle
risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
    a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali
dei  concorrenti  anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o
di   irrigazione   e   la   prioritaria  destinazione  delle  risorse
qualificate all'uso potabile;
    b)  le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in
relazione all'uso;
    c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico
oggetto di prelievo;
    d)  la  quantita'  e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a
quella prelevata.
  1-bis.  E'  preferita  la  domanda  che, per lo stesso tipo di uso,
garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per
usi  produttivi  e'  altresi'  preferita  quella  del richiedente che
aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento
(CEE)  n.  761/2001  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19
marzo  2001,  sull'adesione  volontaria  delle  organizzazioni  a  un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
  1-ter.  Per  lo  stesso  tipo  di  uso  e' preferita la domanda che
garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi
idrici derivati da attivita' di recupero e di riciclo.".
  3.  L'articolo  12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
e' sostituito dal seguente:
    "Articolo 12-bis.
    1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se:
      a)  non  pregiudica  il  mantenimento o il raggiungimento degli
obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato;
      b)  e'  garantito  il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del
bilancio idrico;
      c)  non  sussistono  possibilita' di riutilizzo di acque reflue
depurate  o  provenienti  dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur
sussistendo  tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile
sotto il profilo economico.
    2.  I  volumi  di  acqua  concessi sono altresi' commisurati alle
possibilita'  di  risparmio,  riutilizzo  o riciclo delle risorse. Il
disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile,
la  quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita.
Analogamente,  nei  casi  di  prelievo da falda deve essere garantito
l'equilibrio   tra   il   prelievo   e   la   capacita'  di  ricarica
dell'acquifero,  anche  al  fine di evitare pericoli di intrusione di
acque  salate  o  inquinate,  e quant'altro sia utile in funzione del
controllo del miglior regime delle acque.
    3.  L'utilizzo  di  risorse  prelevate  da  sorgenti  o  falde, o
comunque  riservate  al  consumo umano, puo' essere assentito per usi
diversi da quello potabile se:
      a)  viene  garantita  la  condizione di equilibrio del bilancio
idrico per ogni singolo fabbisogno;
      b)  non  sussistono  possibilita' di riutilizzo di acque reflue
depurate  o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove
sussistano  tali  possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile
sotto il profilo economico;
      c) sussiste adeguata disponibilita' delle risorse predette e vi
e'   una  accertata  carenza  qualitativa  e  quantitativa  di  fonti
alternative di approvvigionamento.
    4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  3, il canone di utenza per uso
diverso da quello potabile e' triplicato. Sono escluse le concessioni
ad  uso  idroelettrico  i  cui  impianti  sono posti in serie con gli
impianti di acquedotto.".
  4.  L'articolo  17  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e'
sostituito dal seguente:
    "Articolo 17.
    1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  93  e dal comma 2, e'
vietato  derivare  o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento
autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente.
    2.  La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio
di  fondi  agricoli  o  di  singoli  edifici e' libera e non richiede
licenza  o  concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei
relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di
costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre
leggi speciali.
    3.  Nel  caso  di  violazione  delle  norme  di  cui  al comma 1,
l'Amministrazione   competente   dispone  la  cessazione  dell'utenza
abusiva  ed  il  contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o
comminatoria  previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di
una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
Nei   casi   di   particolare   tenuita'   si   applica  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  300  euro a 1.500 euro. Alla sanzione
prevista  dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta  di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
E'  in  ogni  caso  dovuta  una somma pari ai canoni non corrisposti.
L'autorita'  competente,  con  espresso  provvedimento nel quale sono
stabilite  le  necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la
continuazione  provvisoria  del  prelievo  in presenza di particolari
ragioni  di  interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non
risulti  in  palese  contrasto  con  i diritti di terzi e con il buon
regime delle acque.".
  5.  Il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, gia' abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato.
  6.  Fatto  salvo  quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o
utilizzazioni  di  acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in
atto  e'  ammessa  la  presentazione  di  domanda  di  concessione in
sanatoria  entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di
cui  all'articolo  17  del  regio  decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni
o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in
atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre
1933  n. 1775. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto
della  legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In
pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria,
l'utilizzazione   puo'   proseguire   fermo  restando  l'obbligo  del
pagamento  del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita'
concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora
in  contrasto  con  i  diritti  di terzi o con il raggiungimento o il
mantenimento  deg  li  obiettivi  di  qualita'  e dell'equilibrio del
bilancio  idrico.  Restano  comunque  ferme  le  disposizioni  di cui
all'articolo 95, comma 5.
  7.  I  termini  entro  i  quali far valere, a pena di decadenza, ai
sensi  degli  articoli  3  e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775,  il  diritto  al riconoscimento o alla concessione di acque che
hanno  assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della
legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  nonche' per la presentazione delle
denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12
luglio  1993,  n.  275,  sono prorogati al 31 dicembre 2007 . In tali
casi   i   canoni   demaniali  decorrono  dal  10  agosto  1999.  Nel
provvedimento   di   concessione   preferenziale  sono  contenute  le
prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso
vitale   nei   corpi  idrici  e  quelle  prescrizioni  necessarie  ad
assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
  8.  Il  primo  comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775, e' sostituito dal seguente: "Tutte le concessioni di
derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo
quanto  disposto  dal  secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni
ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione
di  quelle  di  grande  derivazione idroelettrica, per le quali resta
ferma  la  disciplina  di  cui  all'articolo  12,  commi 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.".
  9.  Dopo  il  terzo  comma  dell'articolo  21  del regio decreto 11
dicembre  1933,  n.  1775 e' inserito il seguente: "Le concessioni di
derivazioni  per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle
colture  in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della
quantita'  minima  necessaria  alla  coltura  stessa,  prevedendo  se
necessario  specifiche  modalita'  di  irrigazione;  le  stesse  sono
assentite  o  rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare
la  domanda  d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti
sul territorio.".
  10.  Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restrittive, tutto il
territorio  nazionale e' assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo
94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  11.  Le  regioni  disciplinano  i  procedimenti  di  rilascio delle
concessioni  di  derivazione  di  acque  pubbliche nel rispetto delle
direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate
anche  le  possibilita'  di  libero  utilizzo  di  acque superficiali
scolanti  su  suoli  o  in  fossi di canali di proprieta' privata. Le
regioni,  sentite  le  Autorita'  di  bacino,  disciplinano  forme di
regolazione   dei  prelievi  delle  acque  sotterranee  per  gli  usi
domestici,  come  definiti  dall'articolo  93  del  regio  decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio
del bilancio idrico.
                               ART. 97
               (acque minerali naturali e di sorgenti)

   1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e
delle  acque  di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze
di  approvvigionamento  e  distribuzione delle acque potabili e delle
previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.
                               ART. 98
                         (risparmio idrico)

   1.  Coloro  che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano
le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione
dei  consumi  e  ad  incrementare  il riciclo ed il riutilizzo, anche
mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
   2.   Le   regioni,  sentite  le  Autorita'  di  bacino,  approvano
specifiche  norme  sul  risparmio idrico in agricoltura, basato sulla
pianificazione   degli   usi,   sulla   corretta  individuazione  dei
fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
                               ART. 99
                       (riutilizzo dell'acqua)

   1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  con  proprio  decreto,  sentiti  i  Ministri  delle politiche
agricole  e  forestali,  della  salute  e delle attivita' produttive,
detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
   2.  Le  regioni,  nel  rispetto  dei  principi  della legislazione
statale,  e  sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e
sui  rifiuti,  adottano  norme  e  misure volte a favorire il riciclo
dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

CAPO III
TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
 

                              ART. 100
                           (reti fognarie)

   1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore
a  2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue
urbane.
   2.  La  progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti
fognarie  si  effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e
che  comportino  costi  economicamente ammissibili, tenendo conto, in
particolare:
    a)  della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche
delle acque reflue urbane;
    b)  della  prevenzione  di  eventuali  fenomeni  di rigurgito che
comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
    c)  della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da
tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.
   3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono
acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o
altri  sistemi  pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso
livello  di  protezione  ambientale, indicando i tempi di adeguamento
degli scarichi a detti sistemi.
                              ART. 101 
         (criteri generali della disciplina degli scarichi) 
 
   1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione  del  rispetto
degli obiettivi di  qualita'  dei  corpi  idrici  e  devono  comunque
rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte  terza
del presente decreto. L'autorizzazione puo' in  ogni  caso  stabilire
specifiche deroghe ai suddetti limiti e  idonee  prescrizioni  per  i
periodi di avviamento e di arresto e  per  l'eventualita'  di  guasti
nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno
alle condizioni di regime. 
   2. Ai fini di cui al comma 1,  le  regioni,  nell'esercizio  della
loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle
migliori  tecniche  disponibili,  definiscono  i   valori-limite   di
emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla  parte  terza
del presente decreto, sia in concentrazione massima  ammissibile  sia
in quantita' massima per unita' di tempo in ordine ad  ogni  sostanza
inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non
possono stabilire valori limite meno restrittivi  di  quelli  fissati
nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto: 
    a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico  di  acque  reflue
urbane in corpi idrici superficiali; 
    b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico  di  acque  reflue
urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili; 
    c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati; 
    d) nelle Tabelle 3  e  4,  per  quelle  sostanze  indicate  nella
Tabella 5 del medesimo Allegato. 
   3. Tutti gli scarichi, ad  eccezione  di  quelli  domestici  e  di
quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7,  lettera  e),  devono
essere resi accessibili per il campionamento da parte  dell'autorita'
competente per il controllo nel punto assunto a  riferimento  per  il
campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4,
va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in
tutti gli impluvi naturali,  le  acque  superficiali  e  sotterranee,
interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo. 
   4. L'autorita' competente  per  il  controllo  e'  autorizzata  ad
effettuare  tutte   le   ispezioni   che   ritenga   necessarie   per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli
scarichi. Essa puo' richiedere che scarichi  parziali  contenenti  le
sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15,  16,
17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto  subiscano  un  trattamento  particolare  prima  della   loro
confluenza nello scarico generale. 
   5. I valori limite di emissione non possono in alcun  caso  essere
conseguiti mediante diluizione  con  acque  prelevate  esclusivamente
allo  scopo.  Non  e'  comunque  consentito  diluire  con  acque   di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli
scarichi parziali di cui al comma  4,  prima  del  trattamento  degli
stessi per  adeguarli  ai  limiti  previsti  dalla  parte  terza  dal
presente decreto. L'autorita' competente, in sede  di  autorizzazione
prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di  lavaggio,
ovvero impiegate per la produzione di  energia,  sia  separato  dagli
scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4. 
   6. Qualora le acque prelevate  da  un  corpo  idrico  superficiale
presentino  parametri  con  valori  superiori  ai  valori-limite   di
emissione, la disciplina dello scarico e' fissata in base alla natura
delle alterazioni e agli  obiettivi  di  qualita'  del  corpo  idrico
ricettore. In  ogni  caso  le  acque  devono  essere  restituite  con
caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e  senza
maggiorazioni di portata allo stesso  corpo  idrico  dal  quale  sono
state prelevate. 
   7.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  112,  ai  fini   della
disciplina degli scarichi e  delle  autorizzazioni,  sono  assimilate
alle acque reflue domestiche le acque reflue: 
    a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione
del terreno e/o alla silvicoltura; 
    b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame; 
    c) provenienti da imprese  dedite  alle  attivita'  di  cui  alle
lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di
valorizzazione della produzione agricola, inserita con  carattere  di
normalita'  e  complementarieta'  funzionale  nel  ciclo   produttivo
aziendale  e  con  materia  prima  lavorata  proveniente  in   misura
prevalente dall'attivita' di coltivazione dei terreni di cui si abbia
a qualunque titolo la disponibilita'; 
    d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura  che
diano luogo a scarico e che si caratterizzino  per  una  densita'  di
allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro  quadrato  di  specchio
d'acqua o  in  cui  venga  utilizzata  una  portata  d'acqua  pari  o
inferiore a 50 litri al minuto secondo; 
    e)  aventi  caratteristiche  qualitative  equivalenti  a   quelle
domestiche e indicate dalla normativa regionale; 
    f) provenienti da attivita' termali, fatte  salve  le  discipline
regionali di settore. 
    ((7-bis. Sono altresi' assimilate alle acque  reflue  domestiche,
ai fini dello scarico in  pubblica  fognatura,  le  acque  reflue  di
vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la  tutela  del
corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli  scarichi
delle acque reflue urbane, lo scarico  di  acque  di  vegetazione  in
pubblica fognatura e' ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il
gestore d'ambito non ravvisino criticita' nel sistema di depurazione,
per i frantoi  che  trattano  olive  provenienti  esclusivamente  dal
territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in
aree scoscese o  terrazzate  ove  i  metodi  di  smaltimento  tramite
fertilizzazione e  irrigazione  non  siano  agevolmente  praticabili,
previo idoneo trattamento che  garantisca  il  rispetto  delle  norme
tecniche,  delle  prescrizioni  regolamentari  e  dei  valori  limite
adottati dal gestore del  servizio  idrico  integrato  in  base  alle
caratteristiche   e   all'effettiva    capacita'    di    trattamento
dell'impianto di depurazione)). 
   8. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  parte
terza del presente decreto,  e  successivamente  ogni  due  anni,  le
regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, al Servizio geologico d'Italia -  Dipartimento
difesa del suolo dell' Istituto superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA) e all'Autorita' di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti le informazioni relative alla funzionalita' dei
depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo  le
modalita' di cui all'articolo 75, comma 5. 
   9.  Al  fine  di  assicurare  la  piu'  ampia  divulgazione  delle
informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due
anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet  istituzionali,
una relazione sulle  attivita'  di  smaltimento  delle  acque  reflue
urbane nelle aree di loro competenza, secondo le  modalita'  indicate
nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5. 
   10. Le Autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi
e contratti di programma con soggetti economici interessati, al  fine
di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico
e il recupero come materia prima dei fanghi di  depurazione,  con  la
possibilita'  di  ricorrere  a  strumenti  economici,  di   stabilire
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e  di  fissare,
per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in  deroga  alla
disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie  e
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita'. 
                              ART. 102 
                     (scarichi di acque termali) 
 
   1. Per le  acque  termali  che  presentano  all'origine  parametri
chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, e' ammessa
la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite
con caratteristiche  qualitative  non  superiori  rispetto  a  quelle
prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento,
rispettino  i  parametri  batteriologici  e  non  siano  presenti  le
sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5  alla
parte terza del presente decreto. 
   2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta  salva  la  disciplina
delle autorizzazioni adottata dalle regioni  ai  sensi  dell'articolo
124, comma 5: 
    a) in corpi idrici superficiali, purche' la loro  immissione  nel
corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche  e  non
causi danni alla salute ed all'ambiente; 
    b) sul suolo o negli strati superficiali del  sottosuolo,  previa
verifica delle situazioni geologiche; 
    c) in reti fognarie,  purche'  vengano  osservati  i  regolamenti
emanati  dal  gestore  del  servizio  idrico  integrato   e   vengano
autorizzati ((dagli enti di governo dell'ambito)); 
    d) in reti fognarie  di  tipo  separato  previste  per  le  acque
meteoriche. 
                              ART. 103
                        (scarichi sul suolo)

   1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, fatta eccezione:
    a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
    b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
    c)  per  gli  scarichi di acque reflue urbane e industriali per i
quali   sia   accertata   l'impossibilita'   tecnica   o  l'eccessiva
onerosita',   a   fronte  dei  benefici  ambientali  conseguibili,  a
recapitare  in  corpi  idrici  superficiali, purche' gli stessi siano
conformi  ai  criteri  ed ai valori-limite di emissione fissati a tal
fine  dalle  regioni  ai  sensi  dell'articolo  101,  comma  2.  Sino
all'emanazione  di nuove norme regionali si applicano i valori limite
di  emissione  della  Tabella  4 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto;
    d)  per  gli  scarichi  di acque provenienti dalla lavorazione di
rocce  naturali  nonche'  dagli  impianti  di lavaggio delle sostanze
minerali,  purche'  i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente
da  acqua  e  inerti  naturali  e non comportino danneggiamento delle
falde acquifere o instabilita' dei suoli;
    e)  per  gli  scarichi  di  acque  meteoriche convogliate in reti
fognarie separate;
    f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle
operazioni   di   manutenzione   delle   reti  idropotabili  e  dalla
manutenzione dei pozzi di acquedotto.
   2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul
suolo   esistenti   devono   essere   convogliati   in  corpi  idrici
superficiali,  in  reti  fognarie  ovvero  destinati al riutilizzo in
conformita'   alle   prescrizioni  fissate  con  il  decreto  di  cui
all'articolo  99,  comma  1.  In  caso  di  mancata ottemperanza agli
obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti
gli effetti revocata.
   3.  Gli  scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere
conformi  ai  limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza
del  presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul
suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto.
                              Art. 104 
          Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee 
 
  1. E' vietato lo scarico diretto  nelle  acque  sotterranee  e  nel
sottosuolo. 
  2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'  competente,
dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella  stessa
falda delle acque utilizzate per scopi  geotermici,  delle  acque  di
infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate  nel  corso  di
determinati lavori di ingegneria civile, ivi  comprese  quelle  degli
impianti di scambio termico. 
  3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
d'intesa  con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e,  per   i
giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero  dello
sviluppo  economico  in  materia  di  ricerca   e   coltivazione   di
idrocarburi liquidi e gassosi,  le  regioni  possono  autorizzare  lo
scarico di acque  risultanti  dall'estrazione  di  idrocarburi  nelle
unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi  sono  stati
estratti ovvero in unita' dotate  delle  stesse  caratteristiche  che
contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le  modalita'
dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o
altre sostanze pericolose  diverse,  per  qualita'  e  quantita',  da
quelle derivanti dalla separazione  degli  idrocarburi.  Le  relative
autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle  precauzioni
tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico  non  possano
raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 
  4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'  competente,
dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza
di sostanze estranee, puo'  autorizzare  gli  scarichi  nella  stessa
falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la  lavorazione  degli
inerti, purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente  da
acqua  ed  inerti  naturali  ed  il   loro   scarico   non   comporti
danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia  regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per  territorio,  a
spese  del  soggetto   richiedente   l'autorizzazione,   accerta   le
caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza  di
possibili danni per la  falda,  esprimendosi  con  parere  vincolante
sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 
  4-bis. Fermo restando il divieto di cui  al  comma  1,  l'autorita'
competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei
corpi  idrici  sotterranei,  puo'  autorizzare  il   ravvenamento   o
l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel  rispetto  dei
criteri stabiliti con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata  puo'  essere  di
provenienza superficiale o sotterranea, a  condizione  che  l'impiego
della  fonte  non  comprometta  la  realizzazione   degli   obiettivi
ambientali fissati per la fonte o per  il  corpo  idrico  sotterraneo
oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del  Piano  di
tutela e del Piano di gestione. 
  5. Per le attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto
in  mare  avviene  secondo  le  modalita'   previste   dal   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  con  proprio
decreto, purche' la concentrazione di olii minerali sia  inferiore  a
40 mg/l. Lo scarico diretto a  mare  e'  progressivamente  sostituito
dalla iniezione o reiniezione  in  unita'  geologiche  profonde,  non
appena disponibili pozzi non piu' produttivi ed idonei  all'iniezione
o reiniezione, e  deve  avvenire  comunque  nel  rispetto  di  quanto
previsto dai commi 2 e 3. 
5-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  1  e'  consentita
l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di  carbonio
in formazioni  geologiche  prive  di  scambio  di  fluidi  con  altre
formazioni che per motivi naturali sono definitivamente  inadatte  ad
altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma  del
decreto legislativo di  recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio. 
  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, in sede di autorizzazione allo  scarico  in  unita'  geologiche
profonde di cui al comma 3, autorizza  anche  lo  scarico  diretto  a
mare, secondo le modalita' previste dai commi 5 e 7, per  i  seguenti
casi: 
    a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la  capacita'  del
pozzo iniettore o reiniettore non  sia  sufficiente  a  garantire  la
ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; 
    b) per il tempo necessario allo svolgimento  della  manutenzione,
ordinaria  e   straordinaria,   volta   a   garantire   la   corretta
funzionalita'  e  sicurezza  del  sistema  costituito  dal  pozzo   e
dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 
  7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6  e'
autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto  a
verificare l'assenza di pericoli per le acque e  per  gli  ecosistemi
acquatici. 
  8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5  e  7,  gli
scarichi nel  sottosuolo  e  nelle  acque  sotterranee,  esistenti  e
debitamente autorizzati, devono essere convogliati  in  corpi  idrici
superficiali  ovvero  destinati,  ove  possibile,  al   riciclo,   al
riutilizzo  o  all'utilizzazione  agronomica.  In  caso  di   mancata
ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico e'
revocata. 
  ((8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione  di  impatto
ambientale, nazionale o regionale, le  autorizzazioni  ambientali  di
cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di  progetto  esecutivo  e
rilasciate dalla stessa autorita' competente per il provvedimento che
conclude motivatamente il  procedimento  di  valutazione  di  impatto
ambientale)). 
                              ART. 105
                  (scarichi in acque superficiali)

   1.  Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali
devono  rispettare  i  valori-limite  di  emissione  fissati ai sensi
dell'articolo  101,  commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli
obiettivi di qualita'.
   2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti
fognarie,  provenienti  da  agglomerati  con  meno  di 2.000 abitanti
equivalenti  e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione,
e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti
equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad
un   trattamento  appropriato,  in  conformita'  con  le  indicazioni
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
   3.  Le  acque  reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello
scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente
in  conformita'  con  le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
   4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi', i
valori-limite  di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi
1 e 2.
   5.  Le  regioni  dettano  specifica disciplina per gli scarichi di
reti   fognarie  provenienti  da  agglomerati  a  forte  fluttuazione
stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2
e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualita'.
   6.  Gli  scarichi  di acque reflue urbane in acque situate in zone
d'alta  montagna,  ossia  al  di sopra dei 1500 metri sul livello del
mare,  dove, a causa delle basse temperature, e' difficile effettuare
un  trattamento  biologico  efficace, possono essere sottoposti ad un
trattamento  meno  spinto  di  quello  previsto  al  comma 3, purche'
appositi  studi  comprovino  che  i  suddetti  scarichi  non  avranno
ripercussioni negative sull'ambiente.
                              ART. 106
                  (scarichi di acque reflue urbane
            in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)

   1.  Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 2,
le  acque  reflue  urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000
abitanti  equivalenti,  che scaricano in acque recipienti individuate
quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento piu'
spinto  di  quello  previsto  dall'articolo  105,  comma 3, secondo i
requisiti  specifici  indicati  nell'Allegato  5 alla parte terza del
presente decreto.
   2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree
sensibili  in cui puo' essere dimostrato che la percentuale minima di
riduzione  del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di
trattamento   delle   acque   reflue   urbane   e'   pari  almeno  al
settantacinque  per  cento per il fosforo totale oppure per almeno il
settantacinque per cento per l'azoto totale.
   3.  Le  regioni  individuano,  tra  gli scarichi provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno
dei  bacini  drenanti  afferenti  alle  aree  sensibili,  quelli che,
contribuendo  all'inquinamento  di tali aree, sono da assoggettare al
trattamento  di  cui  ai  commi  1 e 2 in funzione del raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori.
                              Art. 107 
                      Scarichi in reti fognarie 
 
  1. Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di  emissione
di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto e, limitatamente ai  parametri  di  cui  alla  nota  2  della
Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3,  gli  scarichi  di
acque  reflue  industriali  che  recapitano  in  reti  fognarie  sono
sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e  ai
valori-limite   adottati   ((dall'ente   di   governo   dell'ambito))
competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo  che
sia assicurata la  tutela  del  corpo  idrico  ricettore  nonche'  il
rispetto della disciplina  degli  scarichi  di  acque  reflue  urbane
definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. 
  2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano  in  reti
fognarie sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti  emanati
dal soggetto gestore  del  servizio  idrico  integrato  ed  approvati
((dall'ente di governo dell'ambito)) competente. 
  3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche  se  triturati,
in fognatura, ad  eccezione  di  quelli  organici  provenienti  dagli
scarti dell'alimentazione  trattati  con  apparecchi  dissipatori  di
rifiuti alimentari che ne riducano la massa  in  particelle  sottili,
previo accertamento dell'esistenza di un sistema  di  depurazione  da
parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato,  che  assicura
adeguata informazione al pubblico anche in  merito  alla  planimetria
delle  zone  servite   da   tali   sistemi.   L'installazione   delle
apparecchiature e' comunicata da parte del rivenditore al gestore del
servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio. 
  4.  Le  regioni,  sentite  le  province,  possono  stabilire  norme
integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili
e  produttivi   allacciati   alle   pubbliche   fognature,   per   la
funzionalita' degli impianti di pretrattamento e per il rispetto  dei
limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con  l'art.  2,  comma
19) che, per effetto dell'abrogazione dell'art. 182,  commi  6  e  8,
l'art. 107, comma 3, e'  cosi'  sostituito  "3.  Non  e'  ammesso  lo
smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.". 
                              ART. 108
                  (scarichi di sostanze pericolose)

   1.  Le  disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose
si  applicano  agli  stabilimenti nei quali si svolgono attivita' che
comportano  la  produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle
sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di
tali  sostanze  in  quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di
rilevabilita'  consentiti  dalle  metodiche  di rilevamento in essere
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte  terza del presente
decreto,  o,  successivamente,  superiori  ai limiti di rilevabilita'
consentiti  dagli  aggiornamenti  a  tali  metodiche messi a punto ai
sensi  del  punto  4  dell'Allegato  5  alla parte terza del presente
decreto.
   2.  Tenendo  conto  della  tossicita',  della  persistenza e della
bioaccumulazione  della  sostanza considerata nell'ambiente in cui e'
effettuato  lo  scarico,  l'autorita'  competente in sede di rilascio
dell'autorizzazione  fissa,  nei  casi in cui risulti accertato che i
valori  limite  definiti  ai  sensi  dell'articolo  101, commi 1 e 2,
impediscano  o  pregiudichino  il  conseguimento  degli  obiettivi di
qualita'  previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche
per  la  compre  senza  di  altri  scarichi  di  sostanze pericolose,
valori-limite  di  emissione  piu'  restrittivi  di quelli fissati ai
sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
   3.  Ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo  107  e  del comma 2 del presente articolo, entro il 30
ottobre  2007  devono  essere attuate le prescrizioni concernenti gli
scarichi  delle  imprese  assoggettate alle disposizioni ((del Titolo
III-bis   della   parte   seconda   del   presente  decreto)).  Dette
prescrizioni,  concernenti  valori  limite  di emissione, parametri e
misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza
obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo
conto  delle  caratteristiche  tecniche  dell'impianto  in questione,
della   sua   ubicazione   geografica   e   delle  condizioni  locali
dell'ambiente.
   4.  Per  le  sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla
parte  terza  del  presente  decreto,  derivanti dai cicli produttivi
indicati  nella  medesima  tabella,  le  autorizzazioni  stabiliscono
altresi'  la  quantita'  massima della sostanza espressa in unita' di
peso  per unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante
e  cioe'  per  materia prima o per unita' di prodotto, in conformita'
con  quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le
sostanze  pericolose  di  cui  al  comma  1  sono  assoggettati  alle
prescrizioni  di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
   5.  Per  le  acque reflue industriali contenenti le sostanze della
Tabella  5  dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il
punto di misurazione dello scarico e' fissato secondo quanto previsto
dall'autorizzazione   integrata   ambientale   di   cui   al  decreto
legislativo  18  febbraio  2005,  n. 59, e, nel caso di attivita' non
rientranti  nel  campo  di  applicazione del suddetto decreto, subito
dopo  l'uscita  dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che
serve   lo   stabilimento   medesimo.   L'autorita'  competente  puo'
richiedere  che  gli  scarichi  parziali contenenti le sostanze della
tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico
generale   e  disciplinati  come  rifiuti.  Qualora,  come  nel  caso
dell'articolo   124,   comma   2,   secondo  periodo,  l'impianto  di
trattamento  di  acque  reflue  industriali  che  tratta  le sostanze
pericolose,  di  cui  alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva,
tramite  condotta,  acque  reflue  provenienti  da altri stabilimenti
industriali  o  acque  reflue urbane, contenenti sostanze diverse non
utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in
sede di autorizzazione l'autorita' competente ridurra' opportunamente
i  valori  limite di e missione indicati nella tabella 3 del medesimo
Allegato  5  per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate
in   Tabella   5,   tenendo  conto  della  diluizione  operata  dalla
miscelazione delle diverse acque reflue.
   6.  L'autorita'  competente al rilascio dell'autorizzazione per le
sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente  decreto,  derivanti  dai  cicli  produttivi  indicati nella
tabella  medesima,  redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate,
degli  scarichi  esistenti  e  dei  controlli effettuati, ai fini del
successivo inoltro alla Commissione europea.

CAPO IV
ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI
 

                              ART. 109 
(immersione in mare di materiale derivante da attivita' di  escavo  e
            attivita' di posa in mare di cavi e condotte) 
 
   1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformita' alle
disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia,  e'
consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero  aeromobili
e da strutture ubicate nelle acque del  mare  o  in  ambiti  ad  esso
contigui, quali spiagge,  lagune  e  stagni  salmastri  e  terrapieni
costieri, dei materiali seguenti: 
    a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni
litoranei emersi; 
    b) inerti, materiali geologici inorganici  e  manufatti  al  solo
fine  di  utilizzo,  ove  ne  sia  dimostrata  la  compatibilita'   e
l'innocuita' ambientale; 
    c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra,
prodotto durante l'attivita' di pesca effettuata in mare o  laguna  o
stagni salmastri. 
   2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al
comma 1, lettera a), e' rilasciata dalla regione, fatta eccezione per
gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi
31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per  i  quali  e'
rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, in conformita' alle modalita' stabilite con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti,  delle
politiche agricole e forestali,  delle  attivita'  produttive  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  emanarsi
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  parte
terza del presente decreto. 
   3. L'immersione in mare di materiale di cui al  comma  1,  lettera
b), e' soggetta ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovi
manufatti soggetti alla valutazione di  impatto  ambientale.  Per  le
opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura  delle
opere preesistenti, e' dovuta  la  sola  comunicazione  all'autorita'
competente. 
   4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma  1,  lettera
c), non e' soggetta ad autorizzazione. 
   5. La movimentazione dei fondali marini  derivante  dall'attivita'
di posa in mare di cavi e  condotte  e'  soggetta  ad  autorizzazione
regionale  rilasciata,  in  conformita'   alle   modalita'   tecniche
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delle  attivita'
produttive, delle infrastrutture e dei trasporti  e  delle  politiche
agricole e forestali, per quanto di  competenza,  da  emanarsi  entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della  parte  terza
del presente decreto. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE  2015,
N. 221)). 
   ((5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di  impatto
ambientale, nazionale o regionale, le  autorizzazioni  ambientali  di
cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa  autorita'
competente  per  il  provvedimento  che  conclude  motivatamente   il
procedimento di  valutazione  di  impatto  ambientale.  Nel  caso  di
condotte o cavi facenti parte della rete  nazionale  di  trasmissione
dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri
Stati,  non   soggetti   a   valutazione   di   impatto   ambientale,
l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  sentite  le  regioni  interessate,
nell'ambito del procedimento unico  di  autorizzazione  delle  stesse
reti)). 
                              ART. 110 
(trattamento di rifiuti presso impianti di  trattamento  delle  acque
                           reflue urbane) 
 
   1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e  3,  e'  vietato  l'utilizzo
degli  impianti  di  trattamento  di  acque  reflue  urbane  per   lo
smaltimento di rifiuti. 
   2. In deroga al comma  1,  l'autorita'  competente,  d'intesa  con
((l'ente  di  governo  dell'ambito)),  in  relazione  a   particolari
esigenze  e  nei  limiti  della  capacita'  residua  di  trattamento,
autorizza  il  gestore  del  servizio  idrico  integrato  a  smaltire
nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti  liquidi,
limitatamente  alle  tipologie  compatibili  con   il   processo   di
depurazione. 
   3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa  comunicazione
all'autorita' competente ai  sensi  dell'articolo  124,  e'  comunque
autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e  capacita'
depurative  adeguate,  che  rispettino  i  valori   limite   di   cui
all'articolo 101, commi 1  e  2,  i  seguenti  rifiuti  e  materiali,
purche' provenienti dal proprio Ambito territoriale  ottimale  oppure
da  altro  Ambito  territoriale  ottimale  sprovvisto   di   impianti
adeguati: 
    a) rifiuti costituiti da acque reflue  che  rispettino  i  valori
limite stabiliti per lo scarico in fognatura; 
    b)   rifiuti   costituiti   dal   materiale   proveniente   dalla
manutenzione ordinaria di sistemi  di  trattamento  di  acque  reflue
domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3; 
    c) materiali derivanti dalla manutenzione  ordinaria  della  rete
fognaria nonche' quelli derivanti da altri  impianti  di  trattamento
delle acque reflue urbane,  nei  quali  l'ulteriore  trattamento  dei
medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente. 
   4. L'attivita' di cui ai  commi  2  e  3  puo'  essere  consentita
purche' non sia  compromesso  il  possibile  riutilizzo  delle  acque
reflue e dei fanghi. 
   5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio
idrico integrato deve indicare la capacita' residua  dell'impianto  e
le caratteristiche e quantita'  dei  rifiuti  che  intende  trattare.
L'autorita' competente puo' indicare quantita' diverse o  vietare  il
trattamento  di  specifiche   categorie   di   rifiuti.   L'autorita'
competente provvede altresi' all'iscrizione in appositi  elenchi  dei
gestori  di  impianti  di  trattamento  che   hanno   effettuato   la
comunicazione di cui al comma 3. 
   6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3  si  applica
l'apposita tariffa determinata ((dall'ente di governo dell'ambito)). 
   7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti  sono  tenuti  al
rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta  eccezione  per
il produttore dei rifiuti di cui al  comma  3,  lettera  b),  che  e'
tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori  dalla
vigente normativa in materia di  rifiuti.  Il  gestore  del  servizio
idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e  5,  tratta  rifiuti  e'
soggetto all'obbligo di tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico
secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di
rifiuti. 
                              ART. 111
              (impianti di acquacoltura e piscicoltura)

   1.  Con  decreto  del  ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del mare)), di concerto con i Ministri delle politiche
agricole  e  forestali,  delle infrastrutture e dei trasporti e delle
attivita' produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  sono  individuati  i  criteri  relativi al contenimento
dell'impatto  sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura
e di piscicoltura.
                              ART. 112
                     (utilizzazione agronomica)

   1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 92 per le zone
vulnerabili  e  dal  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per
gli   impianti   di   allevamento  intensivo  di  cui  al  punto  6.6
dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli
effluenti  di  allevamento,  delle  acque  di vegetazione dei frantoi
oleari,  sulla  base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996,
n.  574,  nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui
all'articolo  101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende
agroalimentari,  cosi'  come  individuate  in  base  al  decreto  del
Ministro  delle  politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e'
soggetta   a   comunicazione   all'autorita'   competente   ai  sensi
all'articolo 75 del presente decreto.
   2.   Le   regioni   disciplinano  le  attivita'  di  utilizzazione
agronomica  di  cui  al  comma 1 sulla base dei criteri e delle norme
tecniche  generali  adottati con decreto del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali,  di  concerto  con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute
e  delle  infrastrutture  e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo
nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed
in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualita' di cui alla parte terza del presente decreto.
   3.   Nell'ambito   della   normativa  di  cui  al  comma  2,  sono
disciplinati in particolare:
    a)  le  modalita'  di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della
legge 11 novembre 1996, n. 574;
    b)  i  tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione,
prevedendo  procedure  semplificate nonche' specifici casi di esonero
dall'obbligo  di  comunicazione  per  le  attivita'  di minor impatto
ambientale;
    c)  le  norme  tecniche  di  effettuazione  delle  operazioni  di
utilizzo agronomico;
    d)  i  criteri  e  le procedure di controllo, ivi comprese quelle
inerenti   l'imposizione  di  prescrizioni  da  parte  dell'autorita'
competente,  il  divieto  di  esercizio ovvero la sospensione a tempo
determinato  dell'attivita'  di  cui  al  comma 1 nel caso di mancata
comunicazione  o  mancato  rispetto  delle  norme  tecniche  e  delle
prescrizioni impartite;
    e)  le  sanzioni  amministrative pecuniarie fermo restando quanto
disposto dall'articolo 137, comma 15.
                              ART. 113
     (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)

   1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le
regioni,  previo  parere del ((Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)), disciplinano e attuano:
    a)  le  forme  di controllo degli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
    b)  i  casi  in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle
acque  meteoriche  di  dilavamento, effettuate tramite altre condotte
separate,  siano  sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa
l'eventuale autorizzazione.
   2.  Le  acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non
sono  soggette  a  vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza
del presente decreto.
   3.  Le  regioni  disciplinano  altresi'  i casi in cui puo' essere
richiesto  che  le  acque  di  prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne  siano  convogliate  e opportunamente trattate in impianti di
depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle
attivita'  svolte,  vi  sia  il  rischio  di dilavamento da superfici
impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano
pregiudizio  per  il  raggiungimento  degli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici.
   4.  E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque
meteoriche nelle acque sotterranee.
                              ART. 114
                               (dighe)

   1. Le regioni, previo parere del ((Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio e del mare)), adottano apposita disciplina in
materia  di  restituzione  delle  acque  utilizzate per la produzione
idroelettrica,  per  scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione,
nonche'  delle  acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da
quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di
garantire  il  mantenimento  o  il  raggiungimento degli obiettivi di
qualita' di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.
   2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invaso
e  la  salvaguardia  sia  della  qualita' dell'acqua invasata sia del
corpo  ricettore,  le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
delle  dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di
ciascun invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire sia
il  quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attivita'
di   manutenzione   da  eseguire  sull'impianto,  sia  le  misure  di
prevenzione  e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico,
delle   attivita'  di  pesca  e  delle  risorse  idriche  invasate  e
rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.
   3.  Il progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita'
di  manovra  degli  organi di scarico, anche al fine di assicurare la
tutela   del   corpo  ricettore.  Restano  valide  in  ogni  caso  le
disposizioni  fissate  dal decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre  1959,  n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e
cose.
   4.  Il  progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla base
dei  criteri  fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio di
concerto  con  il  Ministro  delle  attivita' produttive e con quello
delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto.
   5.  Il  progetto  di  gestione  e'  approvato  dalle  regioni, con
eventuali  prescrizioni,  entro  sei  mesi  dalla  sua presentazione,
previo  parere  dell'amministrazione  competente alla vigilanza sulla
sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89
e  91  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove
necessario,   gli  enti  gestori  delle  aree  protette  direttamente
interessate;  per  le  dighe di cui al citato articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato e' trasmesso
al  Registro  italiano  dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma
sintetica,   come   parte   integrante   del  foglio  condizioni  per
l'esercizio  e  la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  1°  novembre 1959, n. 1363, e relative
disposizioni  di  attuazione.  Il  progetto  di  gestione  si intende
approvato  e  diviene  operativo  trascorsi  sei  mesi  dalla data di
presentazione  senza  che  sia  intervenuta alcuna pronuncia da parte
della  regione  competente, fermo restando il pote re di tali Enti di
dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
   6.  Con  l'approvazione  del progetto il gestore e' autorizzato ad
eseguire  le  operazioni  di  svaso,  sghiaiamento  e  sfangamento in
conformita'  ai  limiti  indicati nel progetto stesso e alle relative
prescrizioni.
   7.  Nella  definizione  dei  canoni  di  concessione  di inerti le
amministrazioni  determinano  specifiche  modalita'  ed  importi  per
favorire  lo  sghiaiamento  e  sfangamento  degli  invasi per asporto
meccanico.
   8.  I  gestori  degli  invasi  esistenti,  che  ancora non abbiano
ottemperato   agli  obblighi  previsti  dal  decreto  del  ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare)) 30 giugno
2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 269 del 16 novembre
2004,  sono  tenuti  a presentare il progetto di cui al comma 2 entro
sei  mesi  dall'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  4. Fino
all'approvazione  o  alla  operativita'  del  progetto di gestione, e
comunque  non  oltre  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
predetto  decreto,  le operazioni periodiche di manovre prescritte ai
sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre  1959,  n.  1363, volte a controllare la funzionalita' degli
organi  di scarico, sono svolte in conformita' ai fogli di condizione
per l'esercizio e la manutenzione.
   9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi
non  devono  pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, ne' il
rispetto  degli obiettivi di qualita' ambientale e degli obiettivi di
qualita' per specifica destinazione.
                              ART. 115
         (tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

   1.  Al  fine  di  assicurare il mantenimento o il ripristino della
vegetazione  spontanea  nella fascia immediatamente adiacente i corpi
idrici,  con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti
di   origine   diffusa,   di   stabilizzazione   delle  sponde  e  di
conservazione della biodiversita' da contemperarsi con le esigenze di
funzionalita'  dell'alveo,  entro  un  anno  dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano
gli  interventi  di  trasformazione  e  di  gestione  del suolo e del
soprassuolo  previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di
fiumi,  laghi,  stagni  e  lagune, comunque vietando la copertura dei
corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica
incolumita'  e  la  realizzazione  di  impianti  di  smaltimento  dei
rifiuti.
   2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono comunque soggetti
all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
salvo  quanto  previsto  per  gli  interventi  a  salvaguardia  della
pubblica incolumita'.
   3. Per garantire le finalita' di cui al comma 1, le aree demaniali
dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere
date  in  concessione  allo scopo di destinarle a riserve naturali, a
parchi  fluviali  o  lacuali  o comunque a interventi di ripristino e
recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia' comprese in
aree  naturali  protette  statali  o  regionali  inserite nell'elenco
ufficiale   previsto  dalla  vigente  normativa,  la  concessione  e'
gratuita.
   4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della
legge   5  gennaio  1994,  n.  37,  non  possono  essere  oggetto  di
sdemanializzazione.
                              ART. 116 
                        (programmi di misure) 
 
   1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano  i
Piani di tutela di cui all'articolo 121 con  i  programmi  di  misure
costituiti dalle misure di base di cui  all'Allegato  11  alla  parte
terza  del  presente  decreto  e,  ove   necessarie,   dalle   misure
supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi  di  misure
sono sottoposti per l'approvazione all'Autorita' di  bacino.  Qualora
le misure non risultino sufficienti  a  garantire  il  raggiungimento
degli obiettivi previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le cause
e indica alle regioni le modalita'  per  il  riesame  dei  programmi,
invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo  restando  il
limite costituito dalle risorse disponibili.  Le  misure  di  base  e
supplementari  devono  essere  comunque  tali  da  evitare  qualsiasi
aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle  superficiali.
I programmi sono approvati entro il 2009  ed  attuati  dalle  regioni
entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro  il  2015  e
dev'essere aggiornato ogni sei anni . 
  ((1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito
di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla  loro
approvazione)). 

TITOLO IV
STRUMENTI DI TUTELA
CAPO I
PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE
 

                              ART. 117 
         (piani di gestione e registro delle aree protette) 
 
   1. Per ciascun distretto  idrografico  e'  adottato  un  Piano  di
gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano  di  bacino
distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce
pertanto piano stralcio del  Piano  di  bacino  e  viene  adottato  e
approvato   secondo   le   procedure   stabilite   per   quest'ultimo
dall'articolo  66.  Le   Autorita'   di   bacino,   ai   fini   della
predisposizione  dei  Piani  di   gestione,   devono   garantire   la
partecipazione di tutti i  soggetti  istituzionali  competenti  nello
specifico settore. 
   2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi indicati  nella
parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto. 
  2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici,  adottati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre  2015
e, successivamente, ogni sei anni. 
  2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e  i
risultati  dell'attivita'   di   monitoraggio   condotta   ai   sensi
dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti
diffuse, le Autorita' competenti  individuano  misure  vincolanti  di
controllo  dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di  gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti  nell'acqua
o  stabiliscono  obblighi   di   autorizzazione   preventiva   o   di
registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure  di
controllo  sono  riesaminate  periodicamente  e   aggiornate   quando
occorre. 
  ((2-quater. Al fine di coniugare  la  prevenzione  del  rischio  di
alluvioni con la tutela degli ecosistemi  fluviali,  nell'ambito  del
Piano di gestione, le Autorita' di bacino, in concorso con gli  altri
enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti
a  livello  di  bacino  idrografico,  quale  strumento   conoscitivo,
gestionale e di programmazione  di  interventi  relativo  all'assetto
morfologico dei corridoi fluviali. I programmi  di  cui  al  presente
comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi  individuati  dalle
direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 23 ottobre 2007, e  concorrono  all'attuazione  dell'articolo  7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  che  individua
come prioritari, tra le misure da finanziare per la  mitigazione  del
dissesto  idrogeologico,  gli   interventi   integrati   che   mirino
contemporaneamente alla riduzione del rischio  e  alla  tutela  e  al
recupero degli ecosistemi e  della  biodiversita'.  Il  programma  di
gestione  dei  sedimenti  ha  l'obiettivo  di  migliorare  lo   stato
morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di
alluvioni  tramite  interventi  sul  trasporto  solido,  sull'assetto
plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e  sull'assetto
e sulle modalita' di gestione  delle  opere  idrauliche  e  di  altre
infrastrutture presenti nel corridoio fluviale  e  sui  versanti  che
interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico.
Il programma di  gestione  dei  sedimenti  e'  costituito  dalle  tre
componenti seguenti: 
    a) definizione di  un  quadro  conoscitivo  a  scala  spaziale  e
temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico  attuale  dei
corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche
e quantita' di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere
presenti con i processi morfologici e  a  ogni  elemento  utile  alla
definizione degli obiettivi di cui alla lettera b); 
    b) definizione, sulla base del quadro  conoscitivo  di  cui  alla
lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi
fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e
di ridurre il rischio idraulico; in  questo  ambito  e'  prioritario,
ovunque    possibile,    ridurre    l'alterazione     dell'equilibrio
geomorfologico  e  la  disconnessione  degli  alvei  con  le  pianure
inondabili, evitando un'ulteriore  artificializzazione  dei  corridoi
fluviali; 
    c)  identificazione  degli  eventuali  interventi  necessari   al
raggiungimento degli obiettivi definiti  alla  lettera  b),  al  loro
monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro  conoscitivo;  la
scelta delle misure  piu'  appropriate  tra  le  diverse  alternative
possibili, incluso il non intervento, deve  avvenire  sulla  base  di
un'adeguata valutazione e di un confronto  degli  effetti  attesi  in
relazione  ai  diversi  obiettivi,  tenendo  conto  di  un  orizzonte
temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli  interventi  da
valutare deve essere data priorita' alle  misure,  anche  gestionali,
per il ripristino della  continuita'  idromorfologica  longitudinale,
laterale e verticale, in  particolare  al  ripristino  del  trasporto
solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di  tratti
incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al
ripristino di piu' ampi spazi di  mobilita'  laterale,  nonche'  alle
misure di rinaturazione e riqualificazione  morfologica;  l'eventuale
asportazione  locale  di  materiale  litoide  o  vegetale   o   altri
interventi di artificializzazione del  corso  d'acqua  devono  essere
giustificati  da  adeguate  valutazioni  rispetto  alla   traiettoria
evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi,  sia  positivi  che
negativi  nel  lungo  periodo,  rispetto  ad  altre  alternative   di
intervento;  all'asportazione  dal  corso  d'acqua  e'  da  preferire
comunque, ovunque sia  possibile,  la  reintroduzione  del  materiale
litoide eventualmente rimosso in tratti  dello  stesso  adeguatamente
individuati sulla base del quadro conoscitivo, in  coerenza  con  gli
obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale)). 
  3. L'Autorita' di bacino, sentite gli enti di  governo  dell'ambito
del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata
in  vigore  della  presente  norma,  sulla  base  delle  informazioni
trasmesse dalle regioni, un  registro  delle  aree  protette  di  cui
all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle
autorita' competenti ai sensi della normativa vigente. 
                              ART. 118 
(rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed  analisi
          dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica) 
 
  ((1.  Al  fine  di  aggiornare  le  informazioni  necessarie   alla
redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117,  le  regioni
attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere
le caratteristiche del bacino  idrografico  e  a  valutare  l'impatto
antropico esercitato sul medesimo, nonche'  alla  raccolta  dei  dati
necessari all'analisi economica dell'utilizzo  delle  acque,  secondo
quanto previsto  dall'allegato  10  alla  presente  parte  terza.  Le
risultanze delle attivita' di cui al primo periodo sono trasmesse  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
alle competenti Autorita' di bacino e al  Dipartimento  tutela  delle
acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale)). 
  2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita'  alle
indicazioni di cui all'Allegato  3  alla  parte  terza  del  presente
decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e
sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni  sei
anni. 
  3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma  1,
le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e  le  informazioni  gia'
acquisite. 
                              ART. 119 
    (principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici) 
 
   1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita'  di  cui
al Capo I del titolo II della parte terza del  presente  decreto,  le
Autorita' competenti tengono conto del  principio  del  recupero  dei
costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi  alla
risorsa, prendendo in considerazione l'analisi  economica  effettuata
in base all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto  e,  in
particolare, secondo il principio "chi inquina paga". 
   2. Entro il 2010 le Autorita'  competenti  provvedono  ad  attuare
politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad  incentivare  adeguatamente
gli utenti a usare  le  risorse  idriche  in  modo  efficiente  ed  a
contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli  obiettivi  di
qualita' ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonche'  di  cui
agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche  mediante  un
adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico
dei  vari  settori  di  impiego  dell'acqua,  suddivisi   almeno   in
industria, famiglie e  agricoltura.  Al  riguardo  dovranno  comunque
essere tenute  in  conto  le  ripercussioni  sociali,  ambientali  ed
economiche del recupero dei suddetti costi, nonche' delle  condizioni
geografiche e climatiche della regione o delle regioni in  questione.
In particolare: 
    a) i  canoni  di  concessione  per  le  derivazioni  delle  acque
pubbliche tengono conto  dei  costi  ambientali  e  dei  costi  della
risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua; 
    b) le tariffe dei servizi idrici a carico  dei  vari  settori  di
impiego dell'acqua, quali  quelli  civile,  industriale  e  agricolo,
contribuiscono  adeguatamente  al  recupero  dei  costi  sulla   base
dell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato  10  alla  parte
terza del presente decreto. 
   3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono  riportate  le
fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi  di  qualita'  di  cui
alla parte terza del presente decreto. 
   ((3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo  154,
comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e  le  regioni,  mediante  la  stipulazione  di  accordi  di
programma ai sensi dell'articolo  34  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, possono determinare,  stabilendone  l'ammontare,
la quota parte delle entrate dei canoni derivanti  dalle  concessioni
del  demanio   idrico   nonche'   le   maggiori   entrate   derivanti
dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma  1
del presente articolo,  e  in  particolare  dal  recupero  dei  costi
ambientali e  di  quelli  relativi  alla  risorsa,  da  destinare  al
finanziamento delle misure e delle  funzioni  previste  dall'articolo
116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e
tecnico-organizzative attribuite alle Autorita' di  bacino  ai  sensi
dell'articolo 71 del presente decreto)). 
                              ART. 120 
       (rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici) 
 
   1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la  conoscenza  e
la verifica  dello  stato  qualitativo  e  quantitativo  delle  acque
superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico. 
   2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle
indicazioni di cui all'Allegato  1  alla  parte  terza  del  presente
decreto. Tali programmi  devono  essere  integrati  con  quelli  gia'
esistenti per gli obiettivi a  specifica  destinazione  stabiliti  in
conformita' all'Allegato 2 alla parte  terza  del  presente  decreto,
nonche' con quelli delle  acque  inserite  nel  registro  delle  aree
protette. Le risultanze delle  attivita'  di  cui  al  comma  1  sono
trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare ed al Dipartimento  tutela  delle  acque  interne  e  marine
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA). 
   3. Al fine di evitare sovrapposizioni e  di  garantire  il  flusso
delle informazioni raccolte e la loro compatibilita' con  il  Sistema
informativo  nazionale  dell'ambiente  (SINA),  le  regioni   possono
promuovere, nell'esercizio delle rispettive  competenze,  accordi  di
programma con l' Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale  (ISPRA),  le  Agenzie   regionali   per   la   protezione
dell'ambiente di cui  al  decreto-legge  4  dicembre  1993,  n.  496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le
province, ((gli enti di governo dell'ambito)), i consorzi di bonifica
e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi
devono essere definite altresi' le modalita' di standardizzazione dei
dati e di interscambio delle informazioni. 
                              Art. 121 
                     Piani di tutela delle acque 
 
  1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno  specifico  piano
di settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel presente
articolo, nonche'  secondo  le  specifiche  indicate  nella  parte  B
dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto. 
  2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino,  nel  contesto
delle  attivita'  di  pianificazione  o  mediante  appositi  atti  di
indirizzo e coordinamento, sentite le province e gli enti di  governo
dell'ambito, definiscono gli obiettivi  su  scala  di  distretto  cui
devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonche' le  priorita'
degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni,  sentite  le
province e previa adozione delle eventuali  misure  di  salvaguardia,
adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  nonche'  alle
competenti Autorita' di bacino, per le verifiche di competenza. 
  3. Il Piano di tutela  contiene,  oltre  agli  interventi  volti  a
garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di  cui
alla parte terza del presente  decreto,  le  misure  necessarie  alla
tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1 il Piano di  tutela  contiene
in particolare: 
    a) i risultati dell'attivita' conoscitiva; 
    b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e  per
specifica destinazione; 
    c) l'elenco dei corpi idrici a  specifica  destinazione  e  delle
aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e
di risanamento; 
    d) le misure  di  tutela  qualitative  e  quantitative  tra  loro
integrate e coordinate per bacino idrografico; 
    e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle
relative priorita'; 
    f) il  programma  di  verifica  dell'efficacia  degli  interventi
previsti; 
    g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici; 
    g-bis) i dati in possesso delle autorita'  e  agenzie  competenti
rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree  interessate
e  delle  acque  potabili  dei   comuni   interessati,   rilevati   e
periodicamente aggiornati presso la rete di  monitoraggio  esistente,
da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini; 
    h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10  alla  parte  terza
del presente decreto e le misure previste al fine di dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei
costi dei servizi idrici; 
    i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente. 
  5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano  di  tutela
le Autorita' di bacino verificano la conformita' del piano agli  atti
di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui  al
comma  2,  esprimendo  parere  vincolante.  Il  Piano  di  tutela  e'
approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi  e  comunque  non
oltre  il  ((31  dicembre  2016)).  Le  successive  revisioni  e  gli
aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni. 
                              ART. 122
               (informazione e consultazione pubblica)

   1.  Le  regioni  promuovono  la  partecipazione attiva di tutte le
parti  interessate  all'attuazione  della  parte  terza  del presente
decreto,    in    particolare    all'elaborazione,   al   riesame   e
all'aggiornamento  dei  Piani  di  tutela.  Su richiesta motivata, le
regioni  autorizzano  l'accesso  ai  documenti  di riferimento e alle
informazioni  in  base  ai  quali  e' stato elaborato il progetto del
Piano  di  tutela. Le regioni provvedono affinche', per il territorio
di  competenza  ricadente  nel distretto idrografico di appartenenza,
siano  pubblicati  e  resi  disponibili per eventuali osservazioni da
parte del pubblico:
    a)  il  calendario  e il programma di lavoro per la presentazione
del  Piano,  inclusa  una  dichiarazione  delle misure consultive che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui
il Piano si riferisce;
    b)  una  valutazione  globale provvisoria dei problemi prioritari
per  la  gestione  delle  acque nell'ambito del bacino idrografico di
appartenenza,  almeno  due  anni prima dell'inizio del periodo cui il
Piano si riferisce;
    c)  copia  del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
   2.  Per  garantire  l'attiva partecipazione e la consultazione, le
regioni  concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione
di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.
   3.  I  commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani
di tutela.
                              Art. 123
         (trasmissione delle informazioni e delle relazioni)

   1.  Contestualmente  alla  pubblicazione  dei  Piani  di tutela le
regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti
successivi al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare)) al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.
   2.  Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo
inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni
dettate,  in  materia di modalita' di trasmissione delle informazioni
sullo  stato  di  qualita'  dei  corpi idrici e sulla classificazione
delle   acque,  dal  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare)) con apposito decreto, relazioni sintetiche
concernenti:
    a)  l'attivita'  conoscitiva di cui all'articolo 118 entro dodici
mesi  dalla  data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.  I  successivi  aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a
partire dal febbraio 2010;
    b)   i   programmi   di   monitoraggio  secondo  quanto  previsto
all'articolo  120  entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della  parte terza del presente decreto e successivamente con cadenza
annuale.
   3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o
dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni trasmettono al
((Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
una  relazione  sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure
di base o supplementari di cui all'articolo 116.

CAPO II
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI
 

                              ART. 124 
                         (criteri generali) 
 
   1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 
   2. L'autorizzazione e' rilasciata al  titolare  dell'attivita'  da
cui origina lo scarico. Ove uno  o  piu'  stabilimenti  conferiscano,
tramite condotta,  ad  un  terzo  soggetto,  titolare  dello  scarico
finale, le acque reflue  provenienti  dalle  loro  attivita',  oppure
qualora  tra  piu'  stabilimenti  sia  costituito  un  consorzio  per
l'effettuazione  in  comune  dello   scarico   delle   acque   reflue
provenienti dalle  attivita'  dei  consorziati,  l'autorizzazione  e'
rilasciata in capo al titolare dello scarico finale  o  al  consorzio
medesimo, ferme restando  le  responsabilita'  dei  singoli  titolari
delle attivita' suddette e  del  gestore  del  relativo  impianto  di
depurazione in caso di  violazione  delle  disposizioni  della  parte
terza del presente decreto. 
   3.  Il  regime  autorizzatorio  degli  scarichi  di  acque  reflue
domestiche e  di  reti  fognarie,  servite  o  meno  da  impianti  di
depurazione delle acque reflue  urbane,  e'  definito  dalle  regioni
nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2. 
   4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque  reflue  domestiche
in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei  regolamenti
fissati dal  gestore  del  servizio  idrico  integrato  ed  approvati
((dall'ente di governo dell'ambito)). 
   5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali
e' definito  dalle  regioni;  tali  scarichi  sono  ammessi  in  reti
fognarie nell'osservanza dei  regolamenti  emanati  dal  gestore  del
servizio  idrico  integrato  ed  in  conformita'   all'autorizzazione
rilasciata ((dall'ente di governo dell'ambito)). 
   6. Le regioni disciplinano le fasi di  autorizzazione  provvisoria
agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il
tempo necessario al loro avvio ((oppure, se gia' in  esercizio,  allo
svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle  infrastrutture  ad
essi connesse, finalizzati all'adempimento degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione   europea,   ovvero   al
potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione)). 
   7.   Salvo   diversa   disciplina   regionale,   la   domanda   di
autorizzazione e' presentata  alla  provincia  ovvero  ((all'ente  di
governo  dell'ambito))  se  lo  scarico  e'  in  pubblica  fognatura.
L'autorita' competente provvede entro novanta giorni dalla  ricezione
della domanda. 
   8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, l'autorizzazione e' valida per quattro anni  dal  momento  del
rilascio. Un anno prima della scadenza  ne  deve  essere  chiesto  il
rinnovo.  Lo  scarico  puo'  essere  provvisoriamente  mantenuto   in
funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute  nella  precedente
autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo  provvedimento,  se  la
domanda di rinnovo  e'  stata  tempestivamente  presentata.  Per  gli
scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo  108,  il
rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non  oltre  sei
mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale  termine,  lo
scarico dovra' cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui
al comma 3 puo' prevedere per specifiche  tipologie  di  scarichi  di
acque reflue domestiche, ove soggetti  ad  autorizzazione,  forme  di
rinnovo tacito della medesima. 
   9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel  quale  sia  accertata
una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui,  oppure
in un corpo idrico non significativo,  l'autorizzazione  tiene  conto
del periodo di portata nulla e  della  capacita'  di  diluizione  del
corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e  limiti
al fine di garantire le capacita' autodepurative del corpo  ricettore
e la difesa delle acque sotterranee. 
   10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla
sua   localizzazione   e   alle   condizioni   locali   dell'ambiente
interessato,  l'autorizzazione  contiene  le  ulteriori  prescrizioni
tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni
ad  esso  funzionalmente  connesse,  avvenga  in   conformita'   alle
disposizioni della parte terza  del  presente  decreto  e  senza  che
consegua alcun pregiudizio per il  corpo  ricettore,  per  la  salute
pubblica e l'ambiente. 
   11.  Le  spese  occorrenti   per   l'effettuazione   di   rilievi,
accertamenti, controlli e sopralluoghi  necessari  per  l'istruttoria
delle domande di autorizzazione allo  scarico  previste  dalla  parte
terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita'
competente  determina,  preliminarmente  all'istruttoria  e  in   via
provvisoria, la somma che il  richiedente  e'  tenuto  a  versare,  a
titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda.
La  medesima  Autorita',  completata  l'istruttoria,  provvede   alla
liquidazione definitiva  delle  spese  sostenute  sulla  base  di  un
tariffario dalla stessa approntato. 
   12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivita'  sia
trasferita in altro luogo,  ovvero  per  quelli  soggetti  a  diversa
destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi
uno   scarico    avente    caratteristiche    qualitativamente    e/o
quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente,  deve
essere  richiesta  una  nuova  autorizzazione   allo   scarico,   ove
quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non
abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere
data comunicazione all'autorita' competente, la quale, verificata  la
compatibilita'  dello  scarico  con  il  corpo  recettore,  adotta  i
provvedimenti che si rendano eventualmente necessari. 
                              ART. 125
(domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)

   1.  La  domanda  di  autorizzazione  agli scarichi di acque reflue
industriali    deve    essere    corredata   dall'indicazione   delle
caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume
annuo  di  acqua  da  scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla
individuazione  del  punto  previsto  per  effettuare  i  prelievi di
controllo,  dalla  descrizione  del sistema complessivo dello scarico
ivi   comprese   le   operazioni  ad  esso  funzionalmente  connesse,
dall'eventuale  sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove
richiesto,  e  dalla  indicazione delle apparecchiature impiegate nel
processo  produttivo  e nei sistemi di scarico nonche' dei sistemi di
depurazione  utilizzati  per conseguire il rispetto dei valori limite
di emissione.
   2.  Nel  caso  di  scarichi  di  sostanze  di cui alla tabella 3/A
dell'Allegato  5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai
cicli  produttivi  indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di
cui al comma 1 deve altresi' indicare:
    a)   la   capacita'   di   produzione  del  singolo  stabilimento
industriale   che  comporta  la  produzione  o  la  trasformazione  o
l'utilizzazione  delle  sostanze di cui alla medesima tabella, oppure
la   presenza  di  tali  sostanze  nello  scarico.  La  capacita'  di
produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacita'
oraria   moltiplicata   per  il  numero  massimo  di  ore  lavorative
giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
    b)  il  fabbisogno  orario  di  acque per ogni specifico processo
produttivo.
                              ART. 126
              (approvazione dei progetti degli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane)

   1.  Le  regioni  disciplinano  le  modalita'  di  approvazione dei
progetti  degli  impianti  di  trattamento delle acque reflue urbane.
Tale  disciplina  deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5
alla  parte  terza del presente decreto e della corrispondenza tra la
capacita'  di  trattamento  dell'impianto  e  le  esigenze delle aree
asservite, nonche' delle modalita' della gestione che deve assicurare
il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano
altresi'   le  modalita'  di  autorizzazione  provvisoria  necessaria
all'avvio  dell'impianto  anche  in  caso  di realizzazione per lotti
funzionali.
                              ART. 127
        (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)

   1.  Ferma  restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque
reflue  sono  sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile
((e  alla  fine  del  complessivo  processo di trattamento effettuato
nell'impianto  di  depurazione)). I fanghi devono essere riutilizzati
ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
   2.  E'  vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali
dolci e salmastre.

CAPO III
CONTROLLO DEGLI SCARICHI
 

                              ART. 128
                   (soggetti tenuti al controllo)

   1.  L'autorita'  competente  effettua  il controllo degli scarichi
sulla  base  di  un  programma  che  assicuri  un periodico, diffuso,
effettivo ed imparziale sistema di controlli.
   2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in
pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza
un adeguato servizio di controllo secondo le modalita' previste nella
convenzione di gestione.
                              ART. 129
                       (accessi ed ispezioni)

   1. L'autorita' competente al controllo e' autorizzata a effettuare
le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del
rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute
nei  provvedimenti  autorizzatori  o regolamentari e delle condizioni
che  danno  luogo  alla  formazione degli scarichi. Il titolare dello
scarico  e' tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire
l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
                              ART. 130
 (inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)

   1.  Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui
al  titolo  V  della  parte  terza  del  presente decreto, in caso di
inosservanza  delle  prescrizioni  dell'autorizzazione  allo  scarico
l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
    a)  alla  diffida,  stabilendo  un  termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze;
    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per
un  tempo  determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per
la salute pubblica e per l'ambiente;
    c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle  prescrizioni  imposte  con  la  diffida  e in caso di reiterate
violazioni  che  determinino  situazione  di  pericolo  per la salute
pubblica e per l'ambiente.
                              ART. 131
          (controllo degli scarichi di sostanze pericolose)

   1.  Per  gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5
dell'Allegato  5  alla  parte terza del presente decreto, l'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione puo' prescrivere, a carico
del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo
in  automatico,  nonche'  le  modalita' di gestione degli stessi e di
conservazione   dei   relativi   risultati,  che  devono  rimanere  a
disposizione  dell'autorita'  competente  al controllo per un periodo
non  inferiore  a  tre  anni  dalla data di effettuazione dei singoli
controlli.
                              ART. 132
                      (interventi sostitutivi)

   1.  Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla
parte terza del presente decreto, il ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare)) diffida la regione a provvedere
entro  il termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor
termine  imposto  dalle  esigenze  di  tutela  ambientale. In caso di
persistente  inadempienza provvede, in via sostitutiva, il ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare)), previa
delibera  del  Consiglio  dei  Ministri, con oneri a carico dell'Ente
inadempiente.
   2.  Nell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi di cui al comma 1, il
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
nomina un commissario "ad acta" che pone in essere gli atti necessari
agli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente a carico delle
regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.

TITOLO V
SANZIONI
CAPO I
SANZIONI AMMINISTRATIVE
 

                              ART. 133 
                      (sanzioni amministrative) 
 
   1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato  ((e  fuori  dai
casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi  2  e
3,)), nell'effettuazione di uno scarico superi  i  valori  limite  di
emissione fissati nelle tabelle di  cui  all'Allegato  5  alla  parte
terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite  stabiliti
dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2,  o  quelli  fissati
dall'autorita' competente a  norma  dell'articolo  107,  comma  1,  o
dell'articolo 108, comma 1, e' punito con la sanzione  amministrativa
da tremila euro a  trentamila  euro.  Se  l'inosservanza  dei  valori
limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle
risorse idriche destinate al consumo umano di  cui  all'articolo  94,
oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla  vigente
normativa, si applica la  sanzione  amministrativa  non  inferiore  a
ventimila euro. 
   2. Chiunque apra o comunque  effettui  scarichi  di  acque  reflue
domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di
depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo  124,  oppure
continui  ad  effettuare  o  mantenere  detti   scarichi   dopo   che
l'autorizzazione sia stata sospesa  o  revocata,  e'  punito  con  la
sanzione  amministrativa  da  seimila  euro  a   sessantamila   euro.
Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti  ad  uso
abitativo la sanzione e' da seicento euro a tremila euro. 
   3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca  reato,  al  di  fuori
delle  ipotesi  di  cui   al   comma   1((e   di   cui   all'articolo
29-quattuordecies, comma 2,)), effettui o mantenga uno scarico  senza
osservare   le   prescrizioni   indicate   nel    provvedimento    di
autorizzazione o fissate ai sensi  dell'articolo  107,  comma  1,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  millecinquecento
euro a quindicimila euro. 
   4. Chiunque,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  effettui
l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo  109,  comma
1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attivita' di posa in mare cui  al
comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  millecinquecento   euro   a
quindicimila euro. 
   5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della
disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2,  chiunque  non
osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7,  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a  seimila
euro. 
   6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi  il
divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo  127,  comma
2, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  seimila
euro a sessantamila euro. 
   7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque: 
    a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso,  sghiaiamento  o
sfangamento delle dighe, superi i  limiti  o  non  osservi  le  altre
prescrizioni  contenute  nello   specifico   progetto   di   gestione
dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2; 
    b) effettui le medesime operazioni  prima  dell'approvazione  del
progetto di gestione. 
   8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate  e  dei
volumi,  oppure  l'obbligo  di  trasmissione  dei   risultati   delle
misurazioni di cui  all'articolo  95,  comma  3,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila
euro. Nei casi di particolare tenuita' la sanzione e' ridotta  ad  un
quinto. 
   9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi dell'articolo 113, comma  1,  lettera  b),  e'  punito  con  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  millecinquecento   euro   a
quindicimila euro. 
                              ART. 134
            (sanzioni in materia di aree di salvaguardia)

   1.  L'inosservanza  delle  disposizioni  relative alle attivita' e
destinazioni  vietate  nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo
94  e'  punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento
euro a seimila euro.
                              ART. 135
                    (competenza e giurisdizione)

   1.  In  materia  di  accertamento  degli  illeciti amministrativi,
all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie provvede,
con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della
legge  24  novembre  1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma
nel  cui  territorio  e'  stata  commessa la violazione, ad eccezione
delle  sanzioni  previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali e'
competente  il  comune,  fatte  salve  le attribuzioni affidate dalla
legge ad altre pubbliche autorita'.
   2.  Fatto  salvo  quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli
illeciti  in  violazione delle norme in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento  provvede  il  Comando  carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.);  puo' altresi' intervenire il Corpo forestale dello Stato
e  possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il
Corpo  delle  capitanerie  di  porto, Guardia costiera, provvede alla
sorveglianza  e  all'accertamento  delle violazioni di cui alla parte
terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni
o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.
   3.  Per  i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in
vigore   della   parte   terza   del  presente  decreto,  l'autorita'
giudiziaria,  se  non  deve  pronunziare  decreto  di archiviazione o
sentenza  di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli
enti  indicati  al  comma  1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative.
   4.  Alle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste dalla parte
terza  del  presente  decreto  non  si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
                              ART. 136
         (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

   1.  Le  somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste   dalla  parte  terza  del  presente  decreto  sono  versate
all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unita'
previsionali  di  base  destinate  alle  opere  di  risanamento  e di
riduzione  dell'inquinamento  dei corpi idrici. Le regioni provvedono
alla   ripartizione  delle  somme  riscosse  fra  gli  interventi  di
prevenzione e di risanamento.

CAPO II
SANZIONI PENALI
 

                              ART. 137 
                          (sanzioni penali) 
 
   1.  ((Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell'articolo
29-quattuordecies, comma 1,)) Chiunque apra o comunque effettui nuovi
scarichi di acque reflue industriali,  senza  autorizzazione,  oppure
continui  ad  effettuare  o  mantenere  detti   scarichi   dopo   che
l'autorizzazione  sia  stata  sospesa  o  revocata,  e'  punito   con
l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da  millecinquecento
euro a diecimila euro. 
   2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi
di  acque  reflue  industriali  contenenti  le  sostanze   pericolose
comprese nelle famiglie e  nei  gruppi  di  sostanze  indicate  nelle
tabelle 5 e  3/A  dell'Allegato  5  alla  parte  terza  del  presente
decreto, la  pena  e'  dell'arresto  da  tre  mesi  a  tre  anni  ((e
dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro)). 
   3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma  5  ((o  di
cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3,)), effettui uno  scarico
di  acque  reflue  industriali  contenenti  le  sostanze   pericolose
comprese nelle famiglie e  nei  gruppi  di  sostanze  indicate  nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto
senza osservare  le  prescrizioni  dell'autorizzazione,  o  le  altre
prescrizioni dell'autorita' competente a norma  degli  articoli  107,
comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni. 
   4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei
risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la  pena
di cui al comma 3. 
   5. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato))  Chiunque,
in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5  dell'Allegato  5
alla parte terza del  presente  decreto,  nell'effettuazione  di  uno
scarico di acque reflue industriali, superi i valori  limite  fissati
nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul  suolo,  nella  tabella  4
dell'Allegato 5 alla parte  terza  del  presente  decreto,  oppure  i
limiti piu'  restrittivi  fissati  dalle  regioni  o  dalle  province
autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma
1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila
euro a trentamila euro.  Se  sono  superati  anche  i  valori  limite
fissati per le sostanze contenute  nella  tabella  3/A  del  medesimo
Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni  e  l'ammenda
da seimila euro a centoventimila euro. 
   6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al  gestore
di  impianti  di  trattamento   delle   acque   reflue   urbane   che
nell'effettuazione dello  scarico  supera  i  valori-limite  previsti
dallo stesso comma. 
   7. Al gestore del servizio  idrico  integrato  che  non  ottempera
all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o  non
osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5,
si applica la pena  dell'arresto  da  tre  mesi  ad  un  anno  o  con
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta  di  rifiuti
non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a  due  anni  e
con l'ammenda da tremila euro a  trentamila  euro  se  si  tratta  di
rifiuti pericolosi. 
   8. Il titolare di uno scarico  che  non  consente  l'accesso  agli
insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo  ai  fini
di cui all'articolo 101,  commi  3  e  4,  salvo  che  il  fatto  non
costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino
a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei  soggetti
incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della  legge
n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354  del  codice  di  procedura
penale. 
   9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi dell'articolo 113, comma 3, e' punito con le  sanzioni  di  cui
all'articolo 137, comma 1. 
   10.   Chiunque   non   ottempera   al    provvedimento    adottato
dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4,  ovvero
dell'articolo   85,   comma   2,   e'   punito   con   l'ammenda   da
millecinquecento euro a quindicimila euro. 
   11. Chiunque non osservi  i  divieti  di  scarico  previsti  dagli
articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni. 
   12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma
dell'articolo  88,  commi  1  e   2,   dirette   ad   assicurare   il
raggiungimento o il ripristino  degli  obiettivi  di  qualita'  delle
acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure  non  ottemperi  ai
provvedimenti   adottati   dall'autorita'   competente    ai    sensi
dell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni  o
con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 
   13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due  anni
se lo scarico nelle acque del mare da parte  di  navi  od  aeromobili
contiene sostanze o materiali per  i  quali  e'  imposto  il  divieto
assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni  contenute  nelle
convenzioni  internazionali   vigenti   in   materia   e   ratificate
dall'Italia, salvo  che  siano  in  quantita'  tali  da  essere  resi
rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che  si
verificano naturalmente in mare e purche' in presenza  di  preventiva
autorizzazione da parte dell'autorita' competente. 
   14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di  effluenti  di
allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari,  nonche'  di
acque reflue  provenienti  da  aziende  agricole  e  piccole  aziende
agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e  delle
procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o  all'ordine
di sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo, e'
punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o  con
l'arresto fino ad un anno. La  stessa  pena  si  applica  a  chiunque
effettui l'utilizzazione agronomica al di  fuori  dei  casi  e  delle
procedure di cui alla normativa vigente. 
                              ART. 138
                (ulteriori provvedimenti sanzionatori
per l'attivita' di molluschicoltura)

   1.  Nei  casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministro
della   salute,  il  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e del mare)) , nonche' la regione e la provincia autonoma
competente, ai quali e' inviata copia delle notizie di reato, possono
disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall'esito del
giudizio  penale,  la  sospensione in via cautelare dell'attivita' di
molluschicoltura;  a  seguito  di sentenza di condanna o di decisione
emessa  ai  sensi  dell'articolo  444  del codice di procedura penale
divenute  definitive,  possono inoltre disporre, valutata la gravita'
dei fatti, la chiusura degli impianti.
                              ART. 139
                      (obblighi del condannato)

   1.  Con  la  sentenza di condanna per i reati previsti nella parte
terza  del  presente  decreto,  o  con  la  decisione emessa ai sensi
dell'articolo  444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione  condizionale  della  pena  puo'  essere  subordinato  al
risarcimento  del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino.
                              ART. 140
                      (circostanza attenuante)

   1.   Nei   confronti   di   chi,   prima  del  giudizio  penale  o
dell'ordinanza-ingiunzione,  ha  riparato  interamente  il  danno, le
sanzioni  penali  e  amministrative previste nel presente titolo sono
diminuite dalla meta' a due terzi.

SEZIONE III
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
 

                              ART. 141
                      (ambito di applicazione)

   1.  Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione e'
la  disciplina  della  gestione  delle risorse idriche e del servizio
idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente
e  della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni  del  servizio idrico integrato e delle relative funzioni
fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane.
   2.  Il  servizio  idrico  integrato e' costituito dall'insieme dei
servizi  pubblici  +di captazione, adduzione e distribuzione di acqua
ad  usi  civili  di  fognatura e di depurazione delle acque reflue, e
deve  essere  gestito  secondo  principi  di efficienza, efficacia ed
economicita',  nel  rispetto  delle norme nazionali e comunitarie. Le
presenti  disposizioni  si applicano anche agli usi industriali delle
acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.
                              ART. 142 
                            (competenze) 
 
   1.   Nel   quadro   delle   competenze   definite   dalle    norme
costituzionali,  e  fatte  salve  le  competenze  dell'Autorita'   di
vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui   rifiuti,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  esercita  le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie  disciplinate
dalla presente sezione. 
   2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti
nel quadro delle  competenze  costituzionalmente  determinate  e  nel
rispetto delle  attribuzioni  statali  di  cui  al  comma  1,  ed  in
particolare provvedono  a  disciplinare  il  governo  del  rispettivo
territorio. 
   3. Gli enti locali, attraverso ((l'ente di  governo  dell'ambito))
di  cui  all'articolo  148,  comma  1,  svolgono   le   funzioni   di
organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta  della  forma
di  gestione,  di  determinazione   e   modulazione   delle   tariffe
all'utenza, di  affidamento  della  gestione  e  relativo  controllo,
secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto. 
                              ART. 143 
                  (proprieta' delle infrastrutture) 
 
   1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e  le
altre infrastrutture idriche di proprieta' pubblica, fino al punto di
consegna e/o misurazione, fanno parte  del  demanio  ai  sensi  degli
articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se  non
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. 
   2. Spetta anche ((all'ente di governo dell'ambito)) la tutela  dei
beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo  823,  secondo  comma,
del codice civile. 
                              ART. 144 
                (tutela e uso delle risorse idriche) 
 
   1. Tutte  le  acque  superficiali  e  sotterranee,  ancorche'  non
estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato. 
   2.  Le  acque  costituiscono  una  risorsa  che  va  tutelata   ed
utilizzata secondo criteri di solidarieta';  qualsiasi  loro  uso  e'
effettuato  salvaguardando  le  aspettative  ed   i   diritti   delle
generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 
   3. La disciplina degli usi delle acque e'  finalizzata  alla  loro
razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il
rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio  idrico,  la
vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e
la flora  acquatiche,  i  processi  geomorfologici  e  gli  equilibri
idrologici. br; 
   4. Gli usi diversi dal consumo umano sono  consentiti  nei  limiti
nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non
ne pregiudichino la qualita'. 
   ((4-bis.  Ai   fini   della   tutela   delle   acque   sotterranee
dall'inquinamento  e  per  promuovere  un  razionale   utilizzo   del
patrimonio idrico nazionale, tenuto  anche  conto  del  principio  di
precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla  prevenzione
di incidenti rilevanti, nelle attivita' di ricerca o coltivazione  di
idrocarburi  rilasciate  dallo  Stato  sono  vietati  la  ricerca   e
l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio  dei  relativi
titoli minerari. A tal fine e' vietata qualunque tecnica di iniezione
in pressione nel sottosuolo di fluidi  liquidi  o  gassosi,  compresi
eventuali  additivi,   finalizzata   a   produrre   o   favorire   la
fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono  intrappolati  lo
shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi  di  ricerca  o  di
concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al
Ministero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,  all'Istituto  nazionale  di
geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo
pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche  in
via  sperimentale,  compresi   quelli   sugli   additivi   utilizzati
precisandone la composizione chimica. Le violazioni  accertate  delle
prescrizioni previste dal presente articolo determinano  l'automatica
decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso)). 
   5.  Le  acque  termali,  minerali  e  per  uso   geotermico   sono
disciplinate da norme specifiche,  nel  rispetto  del  riparto  delle
competenze costituzionalmente determinato. 
                              ART. 145
                  (equilibrio del bilancio idrico)

   1.   L'Autorita'   di  bacino  competente  definisce  ed  aggiorna
periodicamente  il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio
fra le disponibilita' di risorse reperibili o attivabili nell'area di
riferimento  ed  i  fabbisogni  per  i  diversi usi, nel rispetto dei
criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.
   2.   Per   assicurare   l'equilibrio  tra  risorse  e  fabbisogni,
l'Autorita' di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le
misure  per  la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli
usi cui sono destinate le risorse.
   3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o
da  trasferimenti,  sia  a  valle che oltre la linea di displuvio, le
derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso
necessario  alla  vita  negli alvei sottesi e tale da non danneggiare
gli equilibri degli ecosistemi interessati.
                              ART. 146 
                         (risparmio idrico) 
 
   1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto, le regioni, sentita  l'Autorita'  di  vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi  della
legislazione statale, adottano norme e misure volte a  razionalizzare
i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a: 
    a) migliorare la  manutenzione  delle  reti  di  adduzione  e  di
distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine  di  ridurre
le perdite; 
    b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi  impianti
di trasporto e distribuzione  dell'acqua  sia  interni  che  esterni,
l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi  di  protezione  delle
condotte di materiale metallico; 
    c) realizzare, in particolare nei nuovi  insediamenti  abitativi,
commerciali e produttivi  di  rilevanti  dimensioni,  reti  duali  di
adduzione al fine  dell'utilizzo  di  acque  meno  pregiate  per  usi
compatibili; 
    d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche
di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed
agricolo; 
    e)  adottare  sistemi   di   irrigazione   ad   alta   efficienza
accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione,  ove
opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione; 
    f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola
unita' abitativa nonche' contatori  differenziati  per  le  attivita'
produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; 
    g) realizzare nei nuovi  insediamenti,  quando  economicamente  e
tecnicamente conveniente  anche  in  relazione  ai  recapiti  finali,
sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e  per  le
acque reflue e di prima pioggia; 
    h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di
protezione e gestione  atte  a  garantire  un  processo  di  ricarica
quantitativamente e qualitativamente idoneo. 
   2.  Gli  strumenti  urbanistici,  compatibilmente  con   l'assetto
urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie  disponibili,
devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili  appropriate
utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio  del  permesso
di  costruire  e'  subordinato   alla   previsione,   nel   progetto,
dell'installazione di contatori per ogni  singola  unita'  abitativa,
nonche' del collegamento a reti duali, ove gia' disponibili. 
   3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne  e
marine dell' Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), adotta un  regolamento  per  la  definizione  dei
criteri e dei metodi in base  ai  quali  valutare  le  perdite  degli
acquedotti e delle fognature. Entro il mese di  febbraio  di  ciascun
anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorita'
di vigilanza sulle risorse idriche e sui  rifiuti  ed  ((all'ente  di
governo  dell'ambito))  competente  i  risultati  delle   rilevazioni
eseguite con i predetti metodi. 

TITOLO II
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
 

                              ART. 147 
     (organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) 
 
   1. I servizi idrici  sono  organizzati  sulla  base  degli  ambiti
territoriali ottimali definiti  dalle  regioni  in  attuazione  della
legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli
enti di  governo  dell'ambito  provvedono,  con  delibera,  entro  il
termine perentorio del 31 dicembre  2014.  Decorso  inutilmente  tale
termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.  131.
Gli enti locali ricadenti nel medesimo  ambito  ottimale  partecipano
obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato  dalla
competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale
e' trasferito l'esercizio  delle  competenze  ad  essi  spettanti  in
materia  di  gestione  delle  risorse  idriche,   ivi   compresa   la
programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo  143,
comma 1. 
   1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo
dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato
dalle regioni e  dalle  province  autonome  e,  comunque,  non  oltre
sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della
regione esercita, previa diffida all'ente locale ad  adempiere  entro
ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi,  ponendo  le  relative
spese a carico dell'ente inadempiente.  Si  applica  quanto  previsto
dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4. (89) 
   2. Le regioni possono modificare  le  delimitazioni  degli  ambiti
territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio  idrico
integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo  criteri  di
efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto, in  particolare,
dei seguenti principi: 
    a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino  o  dei  bacini
idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche' della
localizzazione delle risorse e  dei  loro  vincoli  di  destinazione,
anche  derivanti  da  consuetudine,  in  favore  dei  centri  abitati
interessati; 
    b) unicita' della gestione; 
    c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita  sulla  base
di parametri fisici, demografici, tecnici. 
    2-bis.  Qualora  l'ambito  territoriale  ottimale  coincida   con
l'intero territorio regionale, ove si renda  necessario  al  fine  di
conseguire  una  maggiore  efficienza  gestionale  ed  una   migliore
qualita' del servizio all'utenza,  e'  consentito  l'affidamento  del
servizio  idrico  integrato  in  ambiti  territoriali  comunque   non
inferiori agli ambiti territoriali  corrispondenti  alle  province  o
alle citta' metropolitane. ((Sono fatte salve:  a)  le  gestioni  del
servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con  popolazione
inferiore a 1.000 abitanti  gia'  istituite  ai  sensi  del  comma  5
dell'articolo 148; b)  le  gestioni  del  servizio  idrico  in  forma
autonoma esistenti, nei  comuni  che  presentano  contestualmente  le
seguenti  caratteristiche:   approvvigionamento   idrico   da   fonti
qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in  parchi  naturali  o
aree  naturali  protette  ovvero  in  siti  individuati   come   beni
paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42;  utilizzo
efficiente della risorsa e tutela del corpo  idrico.  Ai  fini  della
salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b),
l'ente  di  governo  d'ambito  territorialmente  competente  provvede
all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti)). 
   3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative
per  il  controllo  degli  scarichi  degli  insediamenti   civili   e
produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la  funzionalita'
degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (89) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio -
10 marzo 2016, n.  51  (in  G.U.  1ª  s.s.  16/03/2016,  n.  11),  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  comma  1,
lettera b) del  D.L.  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito  con
modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, (che  ha  introdotto
il comma 1-bis al presente articolo), limitatamente  alle  parole  «e
dalle province autonome». 
                              ART. 148 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191, 
         COME MODIFICATA DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216)) 
                              ART. 149 
                          (piano d'ambito) 
 
   1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della  parte
terza  del  presente  decreto,  ((l'ente  di  governo   dell'ambito))
provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del  piano  d'ambito.
Il piano d'ambito e' costituito dai seguenti atti: 
    a) ricognizione delle infrastrutture; 
    b) programma degli interventi; 
    c) modello gestionale ed organizzativo; 
    d) piano economico finanziario. 
   2. La ricognizione, anche sulla base  di  informazioni  asseverate
dagli  enti  locali  ricadenti  nell'ambito  territoriale   ottimale,
individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al
gestore del servizio  idrico  integrato,  precisandone  lo  stato  di
funzionamento. 
   3.  ((Il  programma  degli  interventi  individua  le   opere   di
manutenzione straordinaria e le nuove opere da  realizzare,  compresi
gli interventi  di  adeguamento  di  infrastrutture  gia'  esistenti,
necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi  di  servizio,
nonche' al soddisfacimento  della  complessiva  domanda  dell'utenza,
tenuto conto di quella collocata nelle  zone  montane  o  con  minore
densita' di popolazione)). Il programma degli interventi, commisurato
all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando
le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. 
   4.  Il  piano  economico  finanziario,  articolato   nello   stato
patrimoniale, nel  conto  economico  e  nel  rendiconto  finanziario,
prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e  di
investimento al netto di eventuali  finanziamenti  pubblici  a  fondo
perduto. Esso e' integrato dalla previsione annuale dei  proventi  da
tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento.  Il  piano,  cosi'
come redatto,  dovra'  garantire  il  raggiungimento  dell'equilibrio
economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto  dei  principi  di
efficacia,  efficienza  ed  economicita'  della  gestione,  anche  in
relazione agli investimenti programmati. 
   5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce  la  struttura
operativa  mediante  la  quale  il  gestore  assicura   il   servizio
all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi. 
   6. Il  piano  d'ambito  e'  trasmesso  entro  dieci  giorni  dalla
delibera di approvazione alla regione  competente,  all'Autorita'  di
vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  e  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  L'Autorita'
di vigilanza sulle risorse idriche  e  sui  rifiuti  puo'  notificare
((all'ente di governo dell'ambito)), entro novanta giorni  decorrenti
dal  ricevimento  del  piano,  i  propri  rilievi  od   osservazioni,
dettando, ove  necessario,  prescrizioni  concernenti:  il  programma
degli interventi, con particolare riferimento  all'adeguatezza  degli
investimenti programmati in relazione ai livelli minimi  di  servizio
individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con
particolare riferimento alla capacita' dell'evoluzione tariffaria  di
garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in
relazione agli investimenti programmati. 
                            ART. 149-bis 
                     (Affidamento del servizio). 
 
   1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano  d'ambito
di cui all'articolo 149 e del principio di  unicita'  della  gestione
per ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  delibera  la  forma  di
gestione fra quelle previste  dall'ordinamento  europeo  provvedendo,
conseguentemente, all'affidamento del  servizio  nel  rispetto  della
normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica.  ((L'affidamento  diretto  puo'
avvenire a favore di societa' interamente pubbliche, in possesso  dei
requisiti prescritti dall'ordinamento  europeo  per  la  gestione  in
house, comunque partecipate dagli enti locali  ricadenti  nell'ambito
territoriale ottimale)). 
   2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al  fine  di
assicurare l'efficienza, l'efficacia e la  continuita'  del  servizio
idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento
al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti  la  data  di
scadenza  dell'affidamento  previgente.   Il   soggetto   affidatario
gestisce il servizio idrico integrato su tutto  il  territorio  degli
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. 
   2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu' conveniente e  completa
e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure  di
gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con
la puntuale indicazione delle opere che il  gestore  incaricato  deve
realizzare durante la gestione del servizio. 
   2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 11 maggio 1999, n.  141,  come  sostituito  dal  comma  4
dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' soppresso. 
                              ART. 150 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)) 
                              ART. 151 
(rapporti tra ((ente di governo dell'ambito)) e soggetti gestori  del
                     servizio idrico integrato) 
 
   ((1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il  soggetto
gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una  convenzione
predisposta  dall'ente  di  governo  dell'ambito  sulla  base   delle
convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate  dall'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in  relazione  a
quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  14,  lettera   b),   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e  dall'articolo  21   del
decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.)) 
   2. ((A tal fine, le convenzioni tipo, con  relativi  disciplinari,
devono prevedere in particolare:)) 
    a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; 
    b) la durata dell'affidamento, non superiore  comunque  a  trenta
anni; 
    ((b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del  servizio
come individuate dal bando di gara)); 
    c) l'obbligo del raggiungimento ((e gli strumenti per  assicurare
il   mantenimento))   dell'equilibrio   economico-finanziario   della
gestione; 
    d) il livello di efficienza e di affidabilita'  del  servizio  da
assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione  degli
impianti; 
    e) i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  delle  tariffe
determinate  ((dall'ente  di  governo  dell'ambito))   e   del   loro
aggiornamento annuale, anche con riferimento alle  diverse  categorie
di utenze; 
    f) l'obbligo di adottare la carta di servizio  sulla  base  degli
atti d'indirizzo vigenti; 
    g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli
interventi; 
    h) le modalita' di controllo del corretto esercizio del  servizio
e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato  a  tal  fine,
come previsto dall'articolo 165; 
    i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione
e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che ((l'ente  di
governo dell'ambito))  ha  facolta'  di  disporre  durante  tutto  il
periodo di affidamento; 
    l) l'obbligo  di  dare  tempestiva  comunicazione  ((all'ente  di
governo dell'ambito)) del verificarsi di eventi che comportino o  che
facciano  prevedere  irregolarita'  nell'erogazione   del   servizio,
nonche' l'obbligo di  assumere  ogni  iniziativa  per  l'eliminazione
delle   irregolarita',   in   conformita'   con    le    prescrizioni
dell'Autorita' medesima; 
    m) l'obbligo di  restituzione,  alla  scadenza  dell'affidamento,
delle opere, degli  impianti  e  delle  canalizzazioni  del  servizio
idrico integrato in condizioni di efficienza ed  in  buono  stato  di
conservazione((, nonche' la disciplina  delle  conseguenze  derivanti
dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo
conto delle previsioni di cui agli articoli 143  e  158  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalita' per la
valutazione del valore  residuo  degli  investimenti  realizzati  dal
gestore uscente)); 
    n)  l'obbligo  di  prestare   idonee   garanzie   finanziarie   e
assicurative; 
    o)  le  penali,  le  sanzioni  in  caso  di  inadempimento  e  le
condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile; 
    p) le modalita' di rendicontazione delle attivita' del gestore. 
   ((3. Sulla base della convenzione tipo di cui al  comma  1  o,  in
mancanza di questa, sulla base della  normativa  vigente,  l'ente  di
governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo
disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di  gara.  Le
convenzioni esistenti devono essere  integrate  in  conformita'  alle
previsioni  di  cui  al  comma  2,  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il   sistema
idrico)). 
   4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di  gestione  devono
essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi,  le
opere e le manutenzioni straordinarie, nonche' il programma temporale
e finanziario di esecuzione. 
   5. L'affidamento del servizio e' subordinato alla  prestazione  da
parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve
coprire gli  interventi  da  realizzare  nei  primi  cinque  anni  di
gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire  gli
interventi da realizzare nel successivo quinquennio. 
   6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro
i termini stabiliti dalla convenzione. 
   7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 )). 
   8. Le  societa'  concessionarie  del  servizio  idrico  integrato,
nonche' le societa' miste costituite  a  seguito  dell'individuazione
del socio privato mediante  gara  europea  affidatarie  del  servizio
medesimo, possono emettere  prestiti  obbligazionari  sottoscrivibili
esclusivamente dagli utenti con facolta'  di  conversione  in  azioni
semplici o di risparmio. Nel caso di aumento  del  capitale  sociale,
una  quota  non  inferiore  al  dieci  per  cento   e'   offerta   in
sottoscrizione agli utenti del servizio. 
                              ART. 152 
                 (poteri di controllo e sostitutivi) 
 
   1. ((l'ente di governo dell'ambito))  ha  facolta'  di  accesso  e
verifica  alle  infrastrutture   idriche,   anche   nelle   fase   di
costruzione. 
   2. Nell'ipotesi di inadempienze  del  gestore  agli  obblighi  che
derivano dalla legge o dalla  convenzione,  e  che  compromettano  la
risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento  dei
livelli  minimi  di  servizio,  ((l'ente  di  governo   dell'ambito))
interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da  parte  del
gestore,  esercitando  tutti  i  poteri  ad  essa   conferiti   dalle
disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando  l'inadempienza
del gestore, e ferme restando le conseguenti penalita' a suo  carico,
nonche' il potere di risoluzione e di  revoca,  ((l'ente  di  governo
dell'ambito)), previa diffida, puo' sostituirsi ad esso provvedendo a
far  eseguire  a  terzi  le  opere,  nel   rispetto   delle   vigenti
disposizioni in materia di appalti pubblici. 
   3. Qualora ((l'ente di governo  dell'ambito))  non  intervenga,  o
comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida  e
sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti,
esercita i  necessari  poteri  sostitutivi,  mediante  nomina  di  un
commissario  "ad  acta".  Qualora  la  regione  non   adempia   entro
quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati,
previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  mediante
nomina di un commissario "ad acta". 
   4. ((l'ente di governo dell'ambito)) con cadenza annuale  comunica
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse  idriche  e  sui  rifiuti  i
risultati dei controlli della gestione. 
                              ART. 153 
   (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato) 
 
   1. Le infrastrutture idriche di proprieta' degli  enti  locali  ai
sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso  gratuita,
per tutta la durata della gestione, al gestore  del  servizio  idrico
integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei  termini  previsti
dalla convenzione e dal  relativo  disciplinare.  ((Gli  enti  locali
proprietari provvedono in tal senso entro il  termine  perentorio  di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
salvo eventuali quote  residue  di  ammortamento  relative  anche  ad
interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  172,
comma  1,  gli  enti  locali  provvedono  alla  data  di   decorrenza
dell'affidamento del servizio  idrico  integrato.  Qualora  gli  enti
locali non provvedano entro i termini prescritti, si  applica  quanto
previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente
disposizione comporta responsabilita' erariale.)) 
   2. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita'  relative  al
servizio  idrico  integrato,  ivi   compresi   gli   oneri   connessi
all'ammortamento dei mutui oppure i  mutui  stessi,  al  netto  degli
eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o  in  conto
interessi, sono trasferite al  soggetto  gestore,  che  subentra  nei
relativi  obblighi.  Di  tale  trasferimento  si  tiene  conto  nella
determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli
oneri per la finanza pubblica. ((Il gestore e'  tenuto  a  subentrare
nelle  garanzie  e  nelle  obbligazioni  relative  ai  contratti   di
finanziamento in essere o  ad  estinguerli,  ed  a  corrispondere  al
gestore uscente un valore di  rimborso  definito  secondo  i  criteri
stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico.)) 
                              ART. 154 
               (tariffa del servizio idrico integrato) 
 
   1. La tariffa costituisce il  corrispettivo  del  servizio  idrico
integrato ed  e'  determinata  tenendo  conto  della  qualita'  della
risorsa  idrica  e  del  servizio  fornito,  delle  opere   e   degli
adeguamenti necessari,  dell'entita'  dei  costi  di  gestione  delle
opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonche' di
una quota parte dei costi di  funzionamento  ((dell'ente  di  governo
dell'ambito)), in modo che sia assicurata la copertura integrale  dei
costi di  investimento  e  di  esercizio  secondo  il  principio  del
recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina  paga".  Tutte
le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura  di
corrispettivo. (51) 
   2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, su proposta dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti, tenuto conto della  necessita'  di  recuperare  i  costi
ambientali anche secondo il principio "chi inquina  paga",  definisce
con decreto le  componenti  di  costo  per  la  determinazione  della
tariffa relativa ai servizi idrici per  i  vari  settori  di  impiego
dell'acqua. 
   3. Al fine di assicurare  un'omogenea  disciplina  sul  territorio
nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la  determinazione,
da parte delle regioni, dei canoni di  concessione  per  l'utenza  di
acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi  della
risorsa e prevedendo altresi' riduzioni del  canone  nell'ipotesi  in
cui il concessionario attui un  riuso  delle  acque  reimpiegando  le
acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello
stesso o, ancora, restituisca le acque di  scarico  con  le  medesime
caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento  dei
canoni ha cadenza triennale. 
   4. Il soggetto competente,  al  fine  della  redazione  del  piano
economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1,  lettera  d),
predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo  tariffario
di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione  all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas. 
   5. La tariffa e' applicata  dai  soggetti  gestori,  nel  rispetto
della Convenzione e del relativo disciplinare. 
   6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante
compensazioni per altri tipi  di  consumi,  agevolazioni  per  quelli
domestici essenziali, nonche' per i consumi di determinate categorie,
secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi  di
equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di  tariffa
per le residenze secondarie, per gli impianti  ricettivi  stagionali,
nonche' per le aziende artigianali, commerciali e industriali. 
   7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene  conto
degli investimenti pro capite per  residente  effettuati  dai  comuni
medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio
idrico integrato. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (51) 
  Il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che "In esito al  referendum  di  cui  in  premessa,  il  comma  1
dell'articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  «Norme  in  materia
ambientale», limitatamente  alla  seguente  parte:  «dell'adeguatezza
della remunerazione del capitale investito», e' abrogato". 
                              ART. 155 
          (tariffa del servizio di fognatura e depurazione) 
 
   1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e
di depurazione sono  dovute  dagli  utenti  anche  nel  caso  in  cui
manchino impianti  di  depurazione  o  questi  siano  temporaneamente
inattivi. Il  gestore  e'  tenuto  a  versare  i  relativi  proventi,
risultanti  dalla   formulazione   tariffaria   definita   ai   sensi
dell'articolo 154, a  un  fondo  vincolato  intestato  ((all'ente  di
governo dell'ambito)), che lo mette a disposizione  del  gestore  per
l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli
impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La  tariffa  non
e' dovuta se l'utente e' dotato di  sistemi  di  collettamento  e  di
depurazione  propri,  sempre  che  tali  sistemi   abbiano   ricevuto
specifica approvazione da parte ((dell'ente di governo dell'ambito)).
(15) 
   2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi  idrici
locali al gestore  del  servizio  idrico  integrato,  i  comuni  gia'
provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si  trovino
in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal  canone
di depurazione e fognatura prioritariamente alla  manutenzione  degli
impianti medesimi. 
   3. Gli utenti tenuti  al  versamento  della  tariffa  riferita  al
servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati  dal
pagamento di  qualsivoglia  altra  tariffa  eventualmente  dovuta  al
medesimo titolo ad altri enti pubblici. 
   4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di  cui  al
presente articolo, il volume dell'acqua scaricata e'  determinato  in
misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita. 
   5. Per le  utenze  industriali  la  quota  tariffaria  di  cui  al
presente articolo e' determinata sulla base della  qualita'  e  della
quantita' delle acque reflue scaricate e  sulla  base  del  principio
"chi inquina paga". E' fatta salva la possibilita' di determinare una
quota tariffaria ridotta per le utenze  che  provvedono  direttamente
alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i
relativi  sistemi   di   depurazione   abbiano   ricevuto   specifica
approvazione da parte ((dell'ente di governo dell'ambito)). 
   6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o  gia'
usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze  industriali  e'
ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo  produttivo  di  acqua
reflua o gia'  usata.  La  riduzione  si  determina  applicando  alla
tariffa un correttivo, che  tiene  conto  della  quantita'  di  acqua
riutilizzata e della quantita' delle acque primarie impiegate. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte costituzionale con sentenza 8-10 ottobre 2008, n. 335  (in
G.U. 1a  s.s.  15/10/2008,  n.  43)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, nella parte  in
cui  prevede  che  la  quota  di  tariffa  riferita  al  servizio  di
depurazione e' dovuta dagli utenti anche nel  caso  in  cui  manchino
impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. 
                              ART. 156 
                     (riscossione della tariffa) 
 
   1.  La  tariffa  e'  riscossa  dal  gestore  del  servizio  idrico
integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente,  per
effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa
e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede
al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro  trenta
giorni dalla riscossione((, in base a quanto stabilito dall'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.)) 
   2.   Con   apposita   convenzione,   sottoposta    al    controllo
((dell'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il  sistema
idrico)), sono definiti i rapporti  tra  i  diversi  gestori  per  il
riparto delle spese di riscossione. 
   3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere  effettuata
con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, previa convenzione  con  l'Agenzia  delle  entrate.  La
riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresi'
essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto  dall'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  a  seguito  di
procedimento ad evidenza pubblica. 
                              ART. 157 
             (opere di adeguamento del servizio idrico) 
 
   1.  Gli  enti  locali  hanno  facolta'  di  realizzare  le   opere
necessarie per provvedere  all'adeguamento  del  servizio  idrico  in
relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici  in
zone gia' urbanizzate, previo parere di compatibilita' con  il  piano
d'ambito reso ((dall'ente di governo dell'ambito))  e  a  seguito  di
convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo,  al  quale
le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione. 
                              ART. 158
         (opere e interventi per il trasferimento di acqua)

   1.  Ai  fini  di  pianificare  l'utilizzo  delle  risorse idriche,
laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di
acqua  tra  regioni  diverse  e  cio'  travalichi  i  comprensori  di
riferimento  dei  distretti  idrografici,  le  Autorita'  di  bacino,
sentite  le  regioni interessate, promuovono accordi di programma tra
le   regioni   medesime,   ai  sensi  dell'articolo  34  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le
finalita' di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e
il  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, ciascuno per la
parte  di  propria  competenza,  assumono  di  concerto  le opportune
iniziative  anche  su  richiesta  di una Autorita' di bacino o di una
regione  interessata  od  anche  in presenza di istanza presentata da
altri  soggetti  pubblici o da soggetti privati interessati, fissando
un termine per definire gli accordi.
   2.  In  caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo
delle  risorse  idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso,
provvede  in  via  sostitutiva,  previa diffida ad adempiere entro un
congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del
mare)).
   3.  Le  opere  e gli impianti necessari per le finalita' di cui al
presente  articolo  sono  dichiarati  di interesse nazionale. La loro
realizzazione  e  gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere
poste  anche  a  totale  carico  dello Stato mediante quantificazione
dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta  dei  Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ciascuno  per  la parte di
rispettiva competenza. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare))  esperisce le procedure per la concessione
d'uso  delle  acque  ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa
convenzione  tipo;  al  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
compete   la   determinazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per
l'esecuzione  e  la  gestione degli interventi, nonche' l'affidamento
per la realizzazione e la gestione degli impianti.
                            ART. 158-bis 
(( (Approvazione  dei  progetti  degli  interventi  e  individuazione
                   dell'autorita' espropriante) )) 
 
  ((1. I progetti definitivi delle opere, degli  interventi  previsti
nei  piani  di  investimenti  compresi  nei  piani  d'ambito  di  cui
all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli  enti  di
governo degli  ambiti  o  bacini  territoriali  ottimali  e  omogenei
istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del  decreto-legge
del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla  legge
14 settembre 2011,  n.  148,  che  provvedono  alla  convocazione  di
apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura  si  applica
per le modifiche sostanziali  delle  medesime  opere,  interventi  ed
impianti. 
  2. L'approvazione di cui  al  comma  1  comporta  dichiarazione  di
pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo  e,  ove  occorra,
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
esclusi i piani  paesaggistici.  Qualora  l'approvazione  costituisca
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
tale variante deve essere  coordinata  con  il  piano  di  protezione
civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della  legge
24 febbraio 1992, n. 225. 
  3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali  e
omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per  la
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di
governo  puo'  delegare,  in  tutto  o  in  parte,  i  propri  poteri
espropriativi al gestore del servizio idrico  integrato,  nell'ambito
della convenzione di affidamento del  servizio  i  cui  estremi  sono
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.)) 

TITOLO III
VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
 

                              Art. 159
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma
5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
l'Osservatorio  nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano
le relative funzioni."
                              Art. 160
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma
5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
l'Osservatorio  nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano
le relative funzioni".
                              Art. 161 
      Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche 
 
  1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse  idriche  di
cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma
5, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi
di cui all'articolo 141, comma 2 del  presente  decreto  legislativo,
con  particolare  riferimento  alla  regolare  determinazione  ed  al
regolare   adeguamento   delle   tariffe,   nonche'    alla    tutela
dell'interesse degli utenti. 
  2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
che durano  in  carica  tre  anni,  due  dei  quali  designati  dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province  autonome  e
tre, di cui  uno  con  funzioni  di  presidente  individuato  con  il
medesimo  decreto,  scelti  tra  persone  di  elevata  qualificazione
giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore  pubblico
e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di  genere.  Il
presidente  e'  scelto  nell'ambito   degli   esperti   con   elevata
qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  procede,  con
proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione,
in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni  di
cui al presente comma. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto  di  nomina  dei  nuovi  componenti,  lo  svolgimento   delle
attivita' e' garantito dai componenti in carica alla data di  entrata
in vigore della presente disposizione. 
  3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77. I componenti non  possono
essere  dipendenti  di  soggetti  di  diritto  privato  operanti  nel
settore,  ne'  possono  avere  interessi  diretti  e  indiretti   nei
medesimi; qualora siano  dipendenti  pubblici,  essi  sono  collocati
fuori  ruolo  o,  se  professori  universitari,  sono  collocati   in
aspettativa  per  l'intera  durata  del  mandato.  Con  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  e'  determinato  il
trattamento economico spettante ai membri del Comitato. 
  4. Il Comitato, nell'ambito delle attivita'  previste  all'articolo
6, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  14  maggio
2007, n. 90, in particolare: 
    a)  predispone  con  delibera  il  metodo   tariffario   per   la
determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e  le  modalita'
di revisione periodica, e lo trasmette al  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, che  lo  adotta  con  proprio
decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,  esprimendo
osservazioni,  rilievi  e  prescrizioni  sugli  elementi  tecnici  ed
economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e
gli  atti  che  regolano  il  rapporto  tra  ((gli  enti  di  governo
dell'ambito)) e i gestori in particolare quando  cio'  sia  richiesto
dalle ragionevoli esigenze degli utenti; 
    c) predispone con delibera una o piu'  convenzioni  tipo  di  cui
all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per  la
tutela del territorio e del mare, che la adotta con  proprio  decreto
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    d) emana direttive per la trasparenza  della  contabilita'  delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; 
    e)  definisce  i  livelli  minimi  di  qualita'  dei  servizi  da
prestare, sentite  le  regioni,  i  gestori  e  le  associazioni  dei
consumatori; 
    f) controlla le modalita' di erogazione dei  servizi  richiedendo
informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico,
anche  al  fine  di  individuare  situazioni  di  criticita'   e   di
irregolarita' funzionali dei servizi idrici; 
    g) tutela e garantisce i  diritti  degli  utenti  emanando  linee
guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita'
di  trattamento  degli  utenti,  garantire   la   continuita'   della
prestazione dei servizi e verificare  periodicamente  la  qualita'  e
l'efficacia delle prestazioni; 
    h) predispone periodicamente  rapporti  relativi  allo  stato  di
organizzazione dei servizi al fine di consentire il  confronto  delle
prestazioni dei gestori; 
    i) esprime pareri in ordine a  problemi  specifici  attinenti  la
qualita' dei servizi e la tutela dei consumatori,  su  richiesta  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
delle  regioni,  degli  enti  locali,   ((degli   enti   di   governo
dell'ambito)), delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti
del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle  funzioni  di
cui al presente comma  il  Comitato  promuove  studi  e  ricerche  di
settore; 
    l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato
dei servizi idrici e sull'attivita' svolta. 
  5. Per l'espletamento dei propri compiti e per  lo  svolgimento  di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  17  giugno  2003,  n.
261, articolo 3,  comma  1,  lettera  o).  Esso  puo'  richiedere  di
avvalersi,  altresi',  dell'attivita'   ispettiva   e   di   verifica
dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni. 
  6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N.  77.  La  Commissione  svolge
funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati  statistici
e conoscitivi, in particolare, in materia di: 
    a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e  relativi
dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; 
    b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio
dei servizi idrici; 
    c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di  controllo
e di programmazione dei servizi e degli impianti; 
    d) livelli di qualita' dei servizi erogati; 
    e) tariffe applicate; 
    f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo
sviluppo dei servizi. 
  6-bis.  Le  attivita'  della   Segreteria   tecnica   sono   svolte
nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'
operanti  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
  7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono  entro  il  31
dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle  province
autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni  di  cui  al
comma  6.  L'Osservatorio  ha,  altresi',   facolta'   di   acquisire
direttamente le notizie relative ai  servizi  idrici  ai  fini  della
proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte
del Comitato,  dell'azione  avverso  gli  atti  posti  in  essere  in
violazione del presente decreto legislativo, nonche'  dell'azione  di
responsabilita' nei confronti degli amministratori e di  risarcimento
dei danni a tutela dei diritti dell'utente. 
  8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche  per  via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate  per  la
tutela degli interessi degli utenti. 
                                                            (30) (46) 
 
---------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art.  9,  comma
4) che "Gli organismi di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
uglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e all'articolo 161 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei
rispettivi  decreti  di  nomina  dei  nuovi  componenti  adottati  in
attuazione delle norme di cui al presente periodo." 
---------- 
AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 10, comma 26)  che
"A decorrere dall'entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto,  e'  soppressa  la  Commissione  nazionale  per  la
vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  il  predetto  articolo  161  e'
abrogato nelle parti incompatibili con  le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo". 
                              ART. 162
       (partecipazione, garanzia e informazione degli utenti)

   1.   Il   gestore   del   servizio   idrico   integrato   assicura
l'informazione  agli  utenti,  promuove  iniziative per la diffusione
della  cultura  dell'acqua  e garantisce l'accesso dei cittadini alle
informazioni  inerenti  ai  servizi  gestiti nell'ambito territoriale
ottimale   di  propria  competenza,  alle  tecnologie  impiegate,  al
funzionamento  degli  impianti, alla quantita' e qualita' delle acque
fornite e trattate.
   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)),   le  regioni  e  le  province  autonome,  nell'ambito  delle
rispettive   competenze,   assicurano  la  pubblicita'  dei  progetti
concernenti  opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e
piccole  derivazioni,  opere  di  sbarramento  o  di  canalizzazione,
nonche'  la  perforazione  di  pozzi.  A tal fine, le amministrazioni
competenti  curano  la  pubblicazione  delle  domande di concessione,
contestualmente  all'avvio  del  procedimento,  oltre che nelle forme
previste  dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle  acque  e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto
11  dicembre  1933,  n.  1775,  su  almeno un quotidiano a diffusione
nazionale  e  su  un  quotidiano  a  diffusione  locale per le grandi
derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.
   3.  Chiunque  puo' prendere visione presso i competenti uffici del
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
delle  regioni  e delle province autonome di tutti i documenti, atti,
studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma
2  del  presente  articolo,  ai  sensi  delle vigenti disposizioni in
materia di pubblicita' degli atti delle amministrazioni pubbliche.
                              ART. 163
                (gestione delle aree di salvaguardia)

   1.  Per  assicurare  la  tutela  delle  aree di salvaguardia delle
risorse  idriche  destinate al consumo umano, il gestore del servizio
idrico integrato puo' stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni,
gli enti locali, le associazioni e le universita' agrarie titolari di
demani  collettivi,  per  la  gestione  diretta dei demani pubblici o
collettivi  ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto
della  protezione  della  natura  e  tenuto  conto dei diritti di uso
civico esercitati.
   2.  La  quota  di  tariffa riferita ai costi per la gestione delle
aree  di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito
territoriale  ottimale  all'altro, e' versata alla comunita' montana,
ove  costituita,  o  agli  enti locali nel cui territorio ricadono le
derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela
e del recupero delle risorse ambientali.
                              ART. 164
            (disciplina delle acque nelle aree protette)

   1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali,
l'ente  gestore  dell'area  protetta,  sentita l'Autorita' di bacino,
definisce  le  acque  sorgive,  fluenti e sotterranee necessarie alla
conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
   2.  Il  riconoscimento  e la concessione preferenziale delle acque
superficiali  o  sorgentizie  che  hanno  assunto natura pubblica per
effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' le
concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore
dell'area  naturale  protetta.  Gli  enti  gestori  di  aree protette
verificano  le captazioni e le derivazioni gia' assentite all'interno
delle aree medesime e richiedono all'autorita' competente la modifica
delle  quantita'  di  rilascio  qualora riconoscano alterazioni degli
equilibri  biologici  dei  corsi d'acqua oggetto di captazione, senza
che  cio' possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte
della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.
                              ART. 165
                             (controlli)

   1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualita' e per il
controllo  degli  scarichi  nei  corpi  ricettori, ciascun gestore di
servizio  idrico  si  dota  di  un  adeguato  servizio  di  controllo
territoriale  e  di  un  laboratorio  di  analisi  per i controlli di
qualita'  delle  acque  alla  presa,  nelle  reti  di  adduzione e di
distribuzione,  nei  potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula
apposita  convenzione  con  altri soggetti gestori di servizi idrici.
Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo
sulla  qualita'  delle  acque  e  sugli  scarichi  nei  corpi  idrici
stabilite  dalla  normativa  vigente e quelle degli organismi tecnici
preposti a tali funzioni.
   2.  Coloro  che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da
fonti  diverse  dal  pubblico  acquedotto  sono  tenuti  a denunciare
annualmente  al  soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo
prelevato nei termini e secondo le modalita' previste dalla normativa
per la tutela delle acque dall'inquinamento.
   3. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 2
febbraio  2001,  n.  31,  si applicano al responsabile della gestione
dell'acquedotto  soltanto  nel  caso  in  cui,  dopo la comunicazione
dell'esito  delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le
misure  idonee  ad  adeguare  la qualita' dell'acqua o a prevenire il
consumo o l'erogazione di acqua non idonea.

TITOLO IV
USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE
 

                              ART. 166 
               (usi delle acque irrigue e di bonifica) 
 
  1. I consorzi di bonifica ed irrigazione,  nell'ambito  delle  loro
competenze,  hanno  facolta'  di  realizzare  e  gestire  le  reti  a
prevalente  scopo  irriguo,  gli  impianti  per  l'utilizzazione   in
agricoltura di acque  reflue,  gli  acquedotti  rurali  e  gli  altri
impianti funzionali ai  sistemi  irrigui  e  di  bonifica  e,  previa
domanda alle competenti autorita' corredata dal progetto delle  opere
da realizzare, hanno facolta' di  utilizzare  le  acque  fluenti  nei
canali e nei cavi consortili per usi che comportino  la  restituzione
delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni,  ivi
compresi    la    produzione    di    energia     idroelettrica     e
l'approvvigionamento di imprese  produttive.  L'Autorita'  di  bacino
esprime entro centoventi giorni la propria determinazione.  Trascorso
tale termine, la  domanda  si  intende  accettata.  Per  tali  usi  i
consorzi sono obbligati al  pagamento  dei  relativi  canoni  per  le
quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi
le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del  te  sto
unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
  2. I rapporti tra i  consorzi  di  bonifica  ed  irrigazione  ed  i
soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati  dalle
disposizioni di cui al capo I del  titolo  VI  del  regio  decreto  8
maggio 1904, n. 368. 
  3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualita' delle
acque e degli scarichi  stabilita  dalla  parte  terza  del  presente
decreto,  chiunque,  non  associato  ai  consorzi  di   bonifica   ed
irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito
di scarichi, anche se  depurati  e  compatibili  con  l'uso  irriguo,
provenienti da insediamenti di  qualsiasi  natura,  deve  contribuire
alle spese sostenute dal consorzio tenendo  conto  della  portata  di
acqua scaricata. 
  4. Il contributo di cui al comma 3  e'  determinato  dal  consorzio
interessato e comunicato al soggetto  utilizzatore,  unitamente  alle
modalita' di versamento. 
  4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali ((e con il  Ministro  della
salute)), previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e sentiti i competenti  istituti  di  ricerca,  definisce,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione,  i  parametri  fondamentali  di  qualita'  delle  acque
destinate  ad  uso  irriguo  su  colture  alimentari  e  le  relative
modalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo  112
del presente decreto e dalla  relativa  disciplina  di  attuazione  e
anche considerati  gli  standard  di  qualita',  di  cui  al  decreto
legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche' gli esiti delle indagini  e
delle attivita' effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Con il regolamento di cui al presente comma  si  provvede,  altresi',
alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per
il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  12
giugno 2003, n. 185. 
                              ART. 167
                     (usi agricoli delle acque)

   1.  Nei  periodi  di  siccita' e comunque nei casi di scarsita' di
risorse  idriche,  durante  i quali si procede alla regolazione delle
derivazioni  in  atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano,
la   priorita'   dell'uso   agricolo   ivi  compresa  l'attivita'  di
acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.
   2.  Nell'ipotesi  in  cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si
proceda   alla   regolazione   delle  derivazioni,  l'amministrazione
competente,   sentiti   i  soggetti  titolari  delle  concessioni  di
derivazione, assume i relativi provvedimenti.
   3.  La  raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio
di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera.
   4.  La  raccolta  di  cui  al  comma  3  non  richiede  licenza  o
concessione  di  derivazione  di acque; la realizzazione dei relativi
manufatti  e'  regolata  dalle  leggi  in  materia  di  edilizia,  di
costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre
leggi speciali.
   5.  L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici,
come  definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle
disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti  elettrici,
approvato  con  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,  resta
disciplinata  dalla  medesima  disposizione,  purche' non comprometta
l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente
decreto.
                              ART. 168
     (utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)

   1.  Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente
decreto e del piano energetico nazionale, nonche' degli indirizzi per
gli  usi plurimi delle risorse idriche, il ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)), di concerto con il Ministro
delle  attivita'  produttive, sentite le Autorita' di bacino, nonche'
le  regioni  e le province autonome, disciplina, senza che cio' possa
dare  luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione,  fatta  salva la corrispondente riduzione del canone
di concessione:
    a)la  produzione  al  fine  della  cessione  di  acqua  dissalata
conseguita   nei   cicli  di  produzione  delle  centrali  elettriche
costiere;
    b)l'utilizzazione  dell'acqua  invasata a scopi idroelettrici per
fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
    c)la  difesa  e la bonifica per la salvaguardia della quantita' e
della qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
                              ART. 169
                      (piani, studi e ricerche)

   1.   I   piani,   gli   studi   e  le  ricerche  realizzati  dalle
Amministrazioni  dello  Stato  e  da  enti pubblici aventi competenza
nelle  materie  disciplinate  dalla  parte terza del presente decreto
sono comunicati alle Autorita' di bacino competenti per territorio ai
fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 

                              Art. 170 
                          Norme transitorie 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65,  limitatamente  alle
procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino  alla
data di entrata in vigore della parte seconda del  presente  decreto,
continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei
piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. 
  2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del  decreto-legge  12
ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all'articolo 1
del  decreto-legge  11  giugno  1998,   n.   180,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,  devono  intendersi
riferiti all'articolo 66 del presente  decreto;  i  riferimenti  alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione
prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili. 
  2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti  idrografici  di
cui al Titolo II della Parte  terza  del  presente  decreto  e  della
eventuale  revisione  della  relativa  disciplina   legislativa,   le
Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989,  n.  183,  sono
prorogate, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, fino alla data di  entrata  in  vigore  del  ((decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
cui al comma 3)) dell'articolo 63  del  presente  decreto.  (2)  (20)
((88)) 
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  della  parte  terza  del  presente
decreto: 
    a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95,  commi
4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004; 
    b) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99,  comma
1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003,  n.
185; 
    c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma
4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994; 
    d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma
2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005; 
    e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma
4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004; 
    f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma
2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002
e il decreto ministeriale 19 agosto 2003; 
    g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma
2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003; 
    h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma
3, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997,  n.
99; 
    i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma
2, all'affidamento della concessione di gestione del servizio  idrico
integrato nonche' all'affidamento  a  societa'  miste  continuano  ad
applicarsi il decreto  ministeriale  22  novembre  2001,  nonche'  le
circolari del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare del 6 dicembre 2004; 
    l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma
2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996. 
  4. La parte  terza  del  presente  decreto  contiene  le  norme  di
recepimento delle seguenti direttive comunitarie: 
    a)  direttiva  75/440/CEE  relativa  alla  qualita'  delle  acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; 
    b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento  provocato  da
certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico; 
    c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque  dolci
che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita
dei pesci; 
    d) direttiva  79/869/CEE  relativa  ai  metodi  di  misura,  alla
frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque  superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile; 
    e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di  qualita'  delle
acque destinate alla molluschicoltura; 
    f) direttiva  80/68/CEE  relativa  alla  protezione  delle  acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; 
    g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di mercurio  del  settore  dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini; 
    h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di cadmio; 
    i) direttiva 84/ 156/CEE relativa ai valori limite  ed  obiettivi
di qualita' per gli  scarichi  di  mercurio  provenienti  da  settori
diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini; 
    l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi  di
qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano; 
    m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica  dell'Allegato  11
della  direttiva  86/280/CEE  concernente  i  valori  limite  e   gli
obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze  pericolose
che figurano nell'elenco 1 dell'Allegato della direttiva 76/464/CEE; 
    n) direttiva 90/415/CEE relativa alla  modifica  della  direttiva
86/280/CEE concernente i valori limite e gli  obiettivi  di  qualita'
per  gli  scarichi  di  talune  sostanze  pericolose   che   figurano
nell'elenco 1 della direttiva 76/464/CEE; 
    o) direttiva 91/271/CEE concernente il  trattamento  delle  acque
reflue urbane; 
    p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle  acque  da
inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; 
    q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE
per quanto riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1; 
    r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un  quadro  per  l'azione
comunitaria in materia di acque. 
  5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due  anni,  i
tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle  adottate
ai sensi dell'articolo 101, comma  2,  contenute  nella  legislazione
regionale attuativa della parte terza  del  presente  decreto  e  nei
piani di tutela di cui all'articolo 121. 
  6. Resta fermo quanto disposto  dall'articolo  36  della  legge  24
aprile 1998, n. 128, e dai decreti legislativi  di  attuazione  della
direttiva 96/92/CE. 
  7.  Fino  all'emanazione  della   disciplina   regionale   di   cui
all'articolo 112,  le  attivita'  di  utilizzazione  agronomica  sono
effettuate secondo le disposizioni regionali  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto. 
  8. Dall'attuazione della  parte  terza  del  presente  decreto  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri  o  minori  entrate  a  carico
della finanza pubblica. 
  9. Una quota non inferiore al dieci per cento e  non  superiore  al
quindici  per  cento  degli  stanziamenti  previsti  da  disposizioni
statali di finanziamento e' riservata alle attivita' di  monitoraggio
e studio destinati all'attuazione  della  parte  terza  del  presente
decreto. 
  10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare. 
  11.  Fino  all'emanazione  di  corrispondenti  atti   adottati   in
attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi  ed
efficaci i provvedimenti e  gli  atti  emanati  in  attuazione  delle
disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175. 
  12. All'onere derivante  dalla  costituzione  e  dal  funzionamento
della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si
provvede mediante utilizzo delle  risorse  di  cui  all'articolo  22,
comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 
  13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 
  14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni
di cui all'articolo 112, comma 2, decorre dalla data  di  entrata  in
vigore della parte terza del presente decreto. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto che "fino  alla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo  correttivo  di  cui  al
comma 2-bis del presente articolo, sono fatti salvi gli atti posti in
essere dalle autorita' di bacino dal 30 aprile 2006". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008, n.208, convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2009, n. 13, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che
"Fino alla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui  all'articolo  170,  comma  2-bis,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal  comma
1, sono fatti salvi gli atti  posti  in  essere  dalle  Autorita'  di
bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  208,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2009,  n.  13,  come  modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  "Fino
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare  di  cui  all'articolo  170,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli  atti  posti  in  essere
dalle Autorita' di bacino di cui al presente articolo dal  30  aprile
2006". 
                              ART. 171
              (canoni per le utenze di acqua pubblica)

   1.  Nelle  more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio
idrico,  per  le  grandi  derivazioni  in  corso  di sanatoria di cui
all'articolo  96,  comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione,
si  applicano  retroattivamente,  a  decorrere  dal 1 gennaio 2002, i
seguenti canoni annui:
    a)  per  ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00
euro,  ridotte  alla  meta' se le colature ed i residui di acqua sono
restituiti anche in falda;
    b)  per  ogni  ettaro  del  comprensorio  irriguo  assentito, con
derivazione  non  suscettibile  di essere fatta a bocca tassata, 0,40
euro;
    c)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito per il consumo umano,
1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;
    d)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  ad  uso industriale,
12.600,00  euro,  minimo  1.750,00  euro.  Il  canone  e' ridotto del
cinquanta  per  cento se il concessionario attua un riuso delle acque
reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di
una  parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico
con  le  medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le
disposizioni  di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27
aprile  1990,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 1651, non si applicano per l'uso industriale;
    e)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  per la piscicoltura,
l'irrigazione  di  attrezzature  sportive e di aree destinate a verde
pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;
    f)  per  ogni  kilowatt  di  potenza  nominale  assentita, per le
concessioni  di  derivazione  ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo
100,00 euro;
    g)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentita  ad  uso  igienico ed
assimilati,  concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e
servizi   antincendio,  ivi  compreso  quello  relativo  ad  impianti
sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi
solo  tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e
comunque  per  tutti  gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f),
900,00 euro.
   2.  Gli  importi  dei  canoni di cui al comma 1 non possono essere
inferiori  a  250,00  euro  per  derivazioni per il consumo umano e a
1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.
                              ART. 172 
                        (gestioni esistenti) 
 
   ((1. Gli enti  di  governo  degli  ambiti  che  non  abbiano  gia'
provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149,
ovvero non  abbiano  scelto  la  forma  di  gestione  ed  avviato  la
procedura di affidamento, sono tenuti, entro  il  termine  perentorio
del  30  settembre  2015,  ad  adottare  i   predetti   provvedimenti
disponendo  l'affidamento  del  servizio  al  gestore  unico  con  la
conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla  disciplina
pro tempore vigente. 
   2. Al fine di garantire il  rispetto  del  principio  di  unicita'
della gestione  all'interno  dell'ambito  territoriale  ottimale,  il
gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di  entrata
in  vigore  della  presente  disposizione,  agli  ulteriori  soggetti
operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora  detti
soggetti gestiscano il servizio in base ad un  affidamento  assentito
in conformita' alla normativa pro tempore vigente  e  non  dichiarato
cessato ex lege, il gestore del servizio  idrico  integrato  subentra
alla data di scadenza prevista nel  contratto  di  servizio  o  negli
altri atti che regolano il rapporto. 
   3. In  sede  di  prima  applicazione,  al  fine  di  garantire  il
conseguimento del principio di unicita'  della  gestione  all'interno
dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di  governo  dell'ambito  ,
nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma
1,  dispone  l'affidamento  al  gestore  unico  di  ambito  ai  sensi
dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o piu' gestioni  esistenti
nell'ambito territoriale  tra  quelle  di  cui  al  comma  2,  ultimo
periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per
cento della popolazione ricadente nell'ambito  territoriale  ottimale
di riferimento. Il gestore  unico  cosi'  individuato  subentra  agli
ulteriori  soggetti  che  gestiscano  il  servizio  in  base  ad   un
affidamento assentito  in  conformita'  alla  normativa  pro  tempore
vigente e non dichiarato  cessato  ex  lege  alla  data  di  scadenza
prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto. Al fine di addivenire,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,
all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito,  nelle  more
del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo,  l'ente
competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle
gestioni esistenti nell'ambito territoriale  tra  quelle  di  cui  al
comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente
inferiori al 25 per cento  della  popolazione  ricadente  nell'ambito
territoriale  ottimale  di  riferimento,  dispone  l'affidamento  del
relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a  quella
necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per  una  durata
non  superiore  alla  durata  residua   delle   menzionate   gestioni
esistenti, la cui  scadenza  sia  cronologicamente  antecedente  alle
altre, ed il cui bacino affidato, sommato  a  quello  delle  gestioni
oggetto di affidamento,  sia  almeno  pari  al  25  per  cento  della
popolazione   ricadente   nell'ambito   territoriale   ottimale    di
riferimento. 
   3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni  successivi,  entro
il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e  il  sistema  idrico  presenta  alle  Camere  una
relazione sul  rispetto  delle  prescrizioni  stabilite  dal  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare: 
    a) a carico delle regioni, per  la  costituzione  degli  enti  di
governo dell'ambito; 
    b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per  l'affidamento
del servizio idrico integrato; 
    c) a carico degli enti locali, in relazione  alla  partecipazione
agli enti di governo  dell'ambito  e  in  merito  all'affidamento  in
concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del  servizio  idrico
integrato ai gestori affidatari del servizio. 
   4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei  termini
stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque,  agli
ulteriori adempimenti  previsti  dalla  legge,  il  Presidente  della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi,  ponendo
le relative spese a carico dell'ente  inadempiente,  determinando  le
scadenze dei singoli  adempimenti  procedimentali  e  avviando  entro
trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi,  i  costi
di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti  in  tariffa  sono
posti pari a zero per tutta la durata  temporale  dell'esercizio  dei
poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non  provveda
nei termini cosi' stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica,  il
gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta  giorni,  segnala
l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un
commissario  ad  acta,  le  cui  spese  sono   a   carico   dell'ente
inadempiente. La  violazione  della  presente  disposizione  comporta
responsabilita' erariale. 
   5. Alla scadenza del periodo di  affidamento,  o  alla  anticipata
risoluzione delle concessioni in essere, i beni e  gli  impianti  del
gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti
direttamente all'ente locale  concedente  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' previsti dalla convenzione.)) 
   6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai
consorzi per le aree ed i  nuclei  di  sviluppo  industriale  di  cui
all'articolo 50 del testo unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici,  nel  rispetto
dell'unita' di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in
concessione  d'uso  al  gestore   del   servizio   idrico   integrato
dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto  o  per
la maggior parte i territori serviti, secondo un piano  adottato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentite le regioni, le province e gli enti interessati. 
                              ART. 173
                             (personale)

   1.  Fatta  salva  la  legislazione  regionale  adottata  ai  sensi
dell'articolo  12,  comma  3,  della  legge 5 gennaio 1994, n. 36, il
personale  che,  alla  data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi
prima  dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni
comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese
private,  anche  cooperative,  che  operano  nel  settore dei servizi
idrici  sara' soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di
lavoro,  al  passaggio  diretto  ed  immediato  al  nuovo gestore del
servizio  idrico  integrato,  con  la  salvaguardia  delle condizioni
contrattuali,   collettive  e  individuali,  in  atto.  Nel  caso  di
passaggio   di   dipendenti   di   enti  pubblici  e  di  ex  aziende
municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative,
al  gestore  del  servizio  idrico  integrato,  si  applica, ai sensi
dell'articolo  31  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
disciplina  del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo
2112 del codice civile.
                              ART. 174
            (disposizioni di attuazione e di esecuzione)

   1. Sino all'adozione da parte del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del mare))di nuove disposizioni attuative
della  sezione  terza  della  parte  terza  del  presente decreto, si
applica  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.
   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)),  sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti  e  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno
specifico  programma  per  il raggiungimento, senza ulteriori oneri a
carico del Ministero, dei livelli di depurazione, cosi' come definiti
dalla  direttiva  91/271/CEE,  attivando  i poteri sostitutivi di cui
all'articolo  152  negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano
agglomerati  a  carico  dei quali pendono procedure di infrazione per
violazione della citata direttiva.
                              ART. 175
                       (abrogazione di norme)

   1.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza
del  presente  decreto  sono  o restano abrogate le norme contrarie o
incompatibili con il medesimo, ed in particolare:
    a)  l'articolo  42,  comma  terzo,  del regio decreto 11 dicembre
1933,   n.   1775,   come  modificato  dall'articolo  8  del  decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
    b) la legge 10 maggio 1976, n. 319;
    c)  la  legge  8  ottobre  1976,  n.  690,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
    d) la legge 24 dicembre 1979, n. 650;
    e)   la   legge   5  marzo  1982,  n.  62,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
    f)  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n.
515;
    g)  la  legge  25  luglio  1984,  n.  381,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
    h)  gli  articoli  5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di
conversione,  con  modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985,
n. 667;
    i)  gli  articoli  4,  5,  6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
    l) la legge 18 maggio 1989, n. 183;
    m)  gli  articoli  4  e  5  della  legge 5 aprile 1990, n. 71, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n.
16;
    n) l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
    p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;
    q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
    r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
    s) l'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
    t) l'articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.
408;
    u)  la  legge  5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell'articolo
22, comma 6;
    v)  l'articolo  9-bis  della  legge  20 dicembre 1996, n. 642, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552;
    z)  la  legge  17  maggio  1995,  n.  172,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;
    aa)  l'articolo  1  del  decreto-legge  11  giugno  1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
    bb)  il  decreto  legislativo  11 maggio 1999, n. 152, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
    cc)  l'articolo  1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.
                              ART. 176
                           (norma finale)

   1.  Le  disposizioni  di cui alla parte terza del presente decreto
che  concernono  materie  di  legislazione  concorrente costituiscono
principi  fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117, comma 3, della
Costituzione.
   2.  Le  disposizioni  di cui alla parte terza del presente decreto
sono  applicabili  nelle  regioni a statuto speciale e nelle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
   3.  Per  le  acque  appartenenti  al demanio idrico delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  restano  ferme le competenze in
materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere
idrauliche    previste   dallo   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

PARTE QUARTA
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 

                            Articolo 177
               (( (Campo di applicazione e finalita')

    1. La parte quarta del presente decreto  disciplina  la  gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti  inquinati,  anche  in  attuazione
delle  direttive  comunitarie,   in   particolare   della   direttiva
2008/98/CE, prevedendo misure volte  a  proteggere  l'ambiente  e  la
salute umana, prevenendo  o  riducendo  gli  impatti  negativi  della
produzione e  della  gestione  dei  rifiuti,  riducendo  gli  impatti
complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
    2. La gestione dei  rifiuti  costituisce  attivita'  di  pubblico
interesse.
    3.  Sono  fatte  salve  disposizioni  specifiche,  particolari  o
complementari, conformi ai principi di  cui  alla  parte  quarta  del
presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie  che
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
    4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute  dell'uomo
e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
      a) senza  determinare  rischi per  l'acqua,  l'aria, il  suolo,
nonche' per la fauna e la flora;
      b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
      c) senza  danneggiare  il  paesaggio  e  i siti di  particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
    5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui ai commi da
1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli  enti  locali
esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia
di gestione dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui  alla
parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed
avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di  programma
o protocolli d'intesa anche  sperimentali,  di  soggetti  pubblici  o
privati.
    6. I soggetti di cui  al  comma  5  costituiscono,  altresi',  un
sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto  unitario,
relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle  norme
tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi  di  certificazione
attinenti direttamente o indirettamente le  materie  ambientali,  con
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i  criteri
e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma 2,  lettera  a),  e
nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle  norme
e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, previste dalle  direttive  comunitarie  e
relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla  legge
21 giugno 1986, n. 317.
    7. Le regioni  e  le  province  autonome  adeguano  i  rispettivi
ordinamenti   alle   disposizioni   di   tutela    dell'ambiente    e
dell'ecosistema contenute nella parte  quarta  del  presente  decreto
entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione.
    8.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  e  degli  obiettivi
stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte  quarta  del  presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare puo' avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.))
                            Articolo 178
                            (( (Principi)

    1.  La  gestione  dei  rifiuti  e'  effettuata  conformemente  ai
principi  di  precauzione,  di  prevenzione,  di  sostenibilita',  di
proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di  tutti
i  soggetti  coinvolti   nella   produzione,   nella   distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di  beni  da  cui  originano  i  rifiuti,
nonche' del principio chi inquina paga. A tale fine la  gestione  dei
rifiuti e'  effettuata  secondo  criteri  di  efficacia,  efficienza,
economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche'
nel rispetto delle norme vigenti in materia di  partecipazione  e  di
accesso alle informazioni ambientali.))
                          Articolo 178-bis
             (( (Responsabilita' estesa del produttore)

    1. Al fine di rafforzare la prevenzione e  facilitare  l'utilizzo
efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese  le
fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti,  evitando  di
compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono
essere adottati, previa consultazione delle  parti  interessate,  con
uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  aventi  natura  regolamentare,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le modalita' e i criteri di  introduzione  della
responsabilita' estesa  del  produttore  del  prodotto,  inteso  come
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente  sviluppi,
fabbrichi,   trasformi,   tratti,   venda   o    importi    prodotti,
nell'organizzazione  del  sistema  di   gestione   dei   rifiuti,   e
nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti  che  restano
dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere  adottati  con
uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, le modalita' e i criteri:
     a) di gestione  dei  rifiuti  e  della  relativa responsabilita'
finanziaria dei produttori del prodotto.  I  decreti  della  presente
lettera sono adottati di concerto con il  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze;
     b) di  pubblicizzazione  delle informazioni relative alla misura
in cui il prodotto e' riutilizzabile e riciclabile;
     c) della progettazione dei  prodotti  volta  a  ridurre  i  loro
impatti ambientali;
     d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i
rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei  prodotti,
assicurando che il recupero e lo smaltimento dei  prodotti  che  sono
diventati rifiuti avvengano in conformita' ai  criteri  di  cui  agli
articoli 177 e 179;
     e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione  e
la  commercializzazione  di   prodotti   adatti   all'uso   multiplo,
tecnicamente durevoli, e che, dopo  essere  diventati  rifiuti,  sono
adatti  ad  un  recupero  adeguato  e  sicuro  e  a  uno  smaltimento
compatibile con l'ambiente.
    2. La responsabilita'  estesa  del  produttore  del  prodotto  e'
applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 188, comma  1,  e  fatta  salva  la  legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
    3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresi'  che  i
costi della gestione  dei  rifiuti  siano  sostenuti  parzialmente  o
interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.  Nel  caso
il produttore del prodotto partecipi  parzialmente,  il  distributore
del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura  di
tali costi.
    4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
                            Articolo 179
        (( (Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti)

    1. La gestione dei rifiuti avviene nel  rispetto  della  seguente
gerarchia:
      a) prevenzione;
      b) preparazione per il riutilizzo;
      c) riciclaggio;
      d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
      e) smaltimento.
    2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine  di  priorita'
di cio' che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel  rispetto
della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate  le  misure
volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto  degli
articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior  risultato  complessivo,
tenendo conto degli  impatti  sanitari,  sociali  ed  economici,  ivi
compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita' economica.
    3. Con riferimento a singoli  flussi  di  rifiuti  e'  consentito
discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorita' di  cui  al
comma 1 qualora cio' sia giustificato, nel rispetto del principio  di
precauzione e sostenibilita', in base ad una specifica analisi  degli
impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti
sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di  ciclo  di
vita, che sotto il profilo sociale  ed  economico,  ivi  compresi  la
fattibilita' tecnica e la protezione delle risorse.
    4. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  della
salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli  flussi
di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in  conformita'  a
quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in  termini
di protezione della salute umana e dell'ambiente.
    5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio  delle
rispettive competenze, iniziative  dirette  a  favorire  il  rispetto
della gerarchia del trattamento dei rifiuti di  cui  al  comma  1  in
particolare mediante:
      a) la promozione  dello  sviluppo  di  tecnologie  pulite,  che
permettano un uso piu' razionale e un maggiore risparmio  di  risorse
naturali;
      b) la promozione della messa a punto tecnica e  dell'immissione
sul mercato di prodotti concepiti in modo da  non  contribuire  o  da
contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso
o il loro smaltimento, ad incrementare la quantita'  o  la  nocivita'
dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
      c) la promozione dello sviluppo  di  tecniche  appropriate  per
l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti  al  fine
di favorirne il recupero;
      d) la determinazione  di condizioni di  appalto  che  prevedano
l'impiego dei materiali  recuperati  dai  rifiuti  e  di  sostanze  e
oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali  recuperati  dai
rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
      e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il
successivo utilizzo e, piu' in generale, l'impiego dei  rifiuti  come
altro mezzo per produrre energia.
    6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento  dei  rifiuti  le
misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la  preparazione  per
il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero  di
materia sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come
fonte di energia.
    7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di
vita dei prodotti sulla base di metodologie  uniformi  per  tutte  le
tipologie di prodotti  stabilite  mediante  linee  guida  dall'ISPRA,
eco-bilanci, la divulgazione  di  informazioni  anche  ai  sensi  del
decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  195,  l'uso  di  strumenti
economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e
di altre misure necessarie.
    8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
                              ART. 180 
              (prevenzione della produzione di rifiuti) 
 
  1. Al fine di promuovere in via prioritaria  la  prevenzione  e  la
riduzione  della  produzione  e  della  nocivita'  dei  rifiuti,   le
iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare: 
    a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi  di
certificazione   ambientale,   utilizzo   delle   migliori   tecniche
disponibili, analisi del  ciclo  di  vita  dei  prodotti,  azioni  di
informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi
di qualita', nonche' lo sviluppo del sistema di marchio ecologico  ai
fini  della  corretta  valutazione  dell'impatto  di  uno   specifico
prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di  vita  del  prodotto
medesimo; 
    b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere  d'invito
che valorizzino le capacita' e le competenze tecniche in  materia  di
prevenzione della produzione di rifiuti; 
    c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli
d'intesa anche sperimentali  finalizzati  alla  prevenzione  ed  alla
riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti; 
    d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare adotta entro il 31 dicembre 2012,  a  norma  degli  articoli
177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale  di  prevenzione  dei
rifiuti ed elabora indicazioni affinche' tale programma sia integrato
nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di
integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate  le
misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno,
a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare presenta  alle  Camere  una  relazione  recante
l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti  e
contenente  anche  l'indicazione  dei  risultati  raggiunti  e  delle
eventuali criticita' registrate nel perseguimento degli obiettivi  di
prevenzione dei rifiuti. 
  1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli  obiettivi  di
prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti
e valuta l'utilita' degli esempi di misure di cui all'allegato L o di
altre misure adeguate. 
  1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare individua gli appropriati specifici parametri  qualitativi
o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per
monitorare e valutare i progressi  realizzati  nell'attuazione  delle
misure  di  prevenzione  e  puo'  stabilire  specifici  traguardi   e
indicatori qualitativi o quantitativi. 
  1-quinquies.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare  assicura  la  disponibilita'  di  informazioni
sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti  e,  se
del  caso,  elabora  linee  guida  per  assistere  le  regioni  nella
preparazione dei programmi di cui all'articolo 199,  comma  3,  lett.
r). 
  1-sexies.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono    agli
adempimenti di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  ((1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e
gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli  stessi,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  le
regioni  ed  i  comuni,  nell'ambito  delle  rispettive   competenze,
incentivano  le  pratiche  di  compostaggio   di   rifiuti   organici
effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio  e
il compostaggio di  comunita',  anche  attraverso  gli  strumenti  di
pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni
possono applicare una riduzione sulla tassa di  cui  all'articolo  1,
comma 641, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  alle  utenze  che
effettuano pratiche di riduzione  dei  rifiuti  di  cui  al  presente
comma. 
  1-octies. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
della salute, sono stabiliti  i  criteri  operativi  e  le  procedure
autorizzative  semplificate  per  il  compostaggio  di  comunita'  di
rifiuti organici. Le attivita' di compostaggio di comunita' che, alla
data di entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  presente  comma,
risultano gia' autorizzate ai sensi degli  articoli  208  o  214  del
presente  decreto,  possono  continuare   ad   operare   sulla   base
dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa)). 
                          Articolo 180-bis 
(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti) 
 
    1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio  delle
rispettive competenze, iniziative dirette a  favorire  il  riutilizzo
dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo  dei  rifiuti.  Tali
iniziative possono consistere anche in: 
      a) uso di strumenti economici; 
      b) misure logistiche, come la costituzione ed  il  sostegno  di
centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo; 
      c) adozione, nell'ambito delle  procedure  di  affidamento  dei
contratti pubblici, di idonei criteri,  ai  sensi  dell'articolo  83,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
e previsione delle condizioni di  cui  agli  articoli  68,  comma  3,
lettera b), e 69 del  medesimo  decreto;  a  tale  fine  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  adotta  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione
i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro  dell'ambiente
e della trutela del territorio e del mare in  data  11  aprile  2008,
pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008; 
      d) definizione di obiettivi quantitativi; 
      e) misure educative; 
      f) promozione di accordi di programma. 
    ((1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono  individuare
anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo
183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea,  finalizzata
allo scambio tra privati, di beni usati  e  funzionanti  direttamente
idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi'  essere
individuate  apposite  aree  adibite  al  deposito  preliminare  alla
raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo  e
alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta  possono
anche  essere  individuati  spazi  dedicati  alla  prevenzione  della
produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la  raccolta  di
beni  da  destinare  al  riutilizzo,  nel  quadro  di  operazioni  di
intercettazione e schemi di  filiera  degli  operatori  professionali
dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle  aziende  di  igiene
urbana)). 
    2. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello
sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il  riutilizzo
dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il  riutilizzo,  anche
attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa del produttore
del prodotto. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, adottarsi entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite  le  modalita'
operative per  la  costituzione  e  il  sostegno  di  centri  e  reti
accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la  definizione
di  procedure  autorizzative   semplificate.   e   di   un   catalogo
esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono  essere
sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o  a  preparazione  per  il
riutilizzo. 
    3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                            Articolo 181
               (( (Riciclaggio e recupero dei rifiuti)

    1. Al fine di promuovere il riciclaggio di  alta  qualita'  e  di
soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori  del
riciclaggio, sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  le  regioni
stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono  a  realizzare
la  raccolta  differenziata  in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo 205.  Le  autorita'  competenti  realizzano,  altresi',
entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli,
plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonche' adottano  le
misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
      a) entro  il  2020, la  preparazione  per  il riutilizzo  e  il
riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e
vetro provenienti dai nuclei  domestici,  e  possibilmente  di  altra
origine, nella misura in cui tali flussi di  rifiuti  sono  simili  a
quelli domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al  50%  in
termini di peso;
      b) entro il  2020  la  preparazione  per  il   riutilizzo,   il
riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni
di colmatazione che utilizzano i rifiuti  in  sostituzione  di  altri
materiali, di rifiuti da costruzione e  demolizione  non  pericolosi,
escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05  04
dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70  per  cento  in
termini di peso.
    2. Fino alla definizione, da  parte  della  Commissione  europea,
delle modalita' di attuazione e calcolo degli  obiettivi  di  cui  al
comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela  del  territorio  e
del mare puo' adottare decreti che determinino tali modalita'.
    3. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello
sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformita'
ai criteri di priorita' di cui all'articolo 179 e alle  modalita'  di
cui all'articolo 177, comma 4. nonche' misure intese a promuovere  il
riciclaggio   di   alta   qualita',   privilegiando    la    raccolta
differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.
    4. Per facilitare  o  migliorare  il  recupero,  i  rifiuti  sono
raccolti separatamente, laddove cio' sia realizzabile  dal  punto  di
vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri
rifiuti o altri materiali aventi proprieta' diverse.
    5.  Per  le  frazioni  di  rifiuti  urbani  oggetto  di  raccolta
differenziata destinati al  riciclaggio  ed  al  recupero  e'  sempre
ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite  enti
o imprese  iscritti  nelle  apposite  categorie  dell'Albo  nazionale
gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5,  al  fine  di
favorire  il  piu'  possibile  il  loro  recupero  privilegiando   il
principio di prossimita' agli impianti di recupero.
    6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla
raccolta  differenziata  dei   rifiuti,   i   sistemi   di   raccolta
differenziata di carta e  plastica  negli  istituti  scolastici  sono
esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto  presentano  rischi
non elevati e non sono gestiti su base professionale.
    7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

-------------
AGGIORNAMENTO (18)
  Il  D.L. 6 novembre 2008, n.172, convertito con modificazioni dalla
L.  30  dicembre 2008, n. 210 ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1,
lettera  b))  che "b) fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo
3  aprile  2006,  n.  152,  gli accordi e i contratti di programma in
materia  di  rifiuti  stipulati  tra le amministrazioni pubbliche e i
soggetti   economici  interessati  o  le  associazioni  di  categoria
rappresentative  dei settori interessati prima della soppressione del
comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del
2006,  operata  dal  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,
continuano  ad  avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste,
anche  in  deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto
legislativo  n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purche' nel
rispetto delle norme comunitarie".
                            ART. 181-bis
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
                              ART. 182 
                      (smaltimento dei rifiuti) 
 
  1. Lo smaltimento  dei  rifiuti  e'  effettuato  in  condizioni  di
sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti,
previa  verifica,  da  parte  della   competente   autorita',   della
impossibilita' tecnica ed economica  di  esperire  le  operazioni  di
recupero di cui all'articolo 181. A tal fine,  la  predetta  verifica
concerne la disponibilita' di tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' vi  si
possa accedere a condizioni ragionevoli. 
  2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale  devono  essere  il
piu' possibile ridotti sia in massa che  in  volume,  potenziando  la
prevenzione e  le  attivita'  di  riutilizzo,  di  riciclaggio  e  di
recupero e prevedendo, ove possibile, la priorita' per  quei  rifiuti
non recuperabili generati nell'ambito di attivita' di  riciclaggio  o
di recupero. 
  3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi  in  regioni
diverse  da  quelle  dove  gli  stessi  sono  prodotti,  fatti  salvi
eventuali accordi regionali o  internazionali,  qualora  gli  aspetti
territoriali  e  l'opportunita'  tecnico  economica  di   raggiungere
livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. 
  ((3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non  si  applica  ai  rifiuti
urbani che il Presidente della regione ritiene necessario  avviare  a
smaltimento,  nel  rispetto  della  normativa  europea,   fuori   del
territorio  della  regione  dove  sono  prodotti   per   fronteggiare
situazioni di emergenza causate da calamita' naturali per le quali e'
dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225)). 
  4.  Nel  rispetto  delle   prescrizioni   contenute   nel   decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di
nuovi  impianti  possono  essere  autorizzate  solo  se  il  relativo
processo di combustione garantisca un  elevato  livello  di  recupero
energetico. 
  5. Le attivita'  di  smaltimento  in  discarica  dei  rifiuti  sono
disciplinate secondo  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE. 
  6.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti  in  fognatura  e'   disciplinato
dall'articolo 107, comma 3. 
  6-bis. Le attivita' di raggruppamento e  abbruciamento  in  piccoli
cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per
ettaro dei materiali vegetali  di  cui  all'articolo  185,  comma  1,
lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali
pratiche agricole consentite per  il  reimpiego  dei  materiali  come
sostanze concimanti o ammendanti, e non  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti. Nei periodi di massimo rischio  per  gli  incendi  boschivi,
dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli
e forestali e' sempre vietata. I comuni e  le  altre  amministrazioni
competenti in materia ambientale hanno  la  facolta'  di  sospendere,
differire o vietare la combustione del materiale di cui  al  presente
comma all'aperto  in  tutti  i  casi  in  cui  sussistono  condizioni
meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi
in cui da tale attivita' possano derivare rischi per  la  pubblica  e
privata  incolumita'  e  per  la  salute   umana,   con   particolare
riferimento al rispetto dei livelli  annuali  delle  polveri  sottili
(PM10) 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  8. IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4,  COME  MODIFICATO  DAL  D.L.  6
NOVEMBRE 2008, N. 172,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  30
DICEMBRE 2008, N. 210 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. 
                          Articolo 182-bis
           (( (Principi di autosufficienza e prossimita')

    1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei  rifiuti  urbani
non differenziati sono attuati con il ricorso ad una  rete  integrata
ed adeguata  di  impianti,  tenendo  conto  delle  migliori  tecniche
disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici  complessivi,  al
fine di:
      a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento  dei  rifiuti
urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro  trattamento  in  ambiti
territoriali ottimali;
      b) permettere lo smaltimento dei rifiuti  ed  il  recupero  dei
rifiuti urbani indifferenziati in  uno  degli  impianti  idonei  piu'
vicini ai luoghi di produzione o  raccolta,  al  fine  di  ridurre  i
movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o
della necessita' di impianti specializzati per  determinati  tipi  di
rifiuti;
      c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a  garantire
un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
    2. Sulla base di una motivata richiesta  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  puo'  essere
limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati  ad
inceneritori classificati come  impianti  di  recupero,  qualora  sia
accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza  la
necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in
modo non coerente con i piani di gestione dei  rifiuti.  Puo'  essere
altresi' limitato, con le modalita' di  cui  al  periodo  precedente,
l'invio di rifiuti negli altri Stati membri  per  motivi  ambientali,
come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
    3. I provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono  notificati  alla
Commissione europea.))
                          Articolo 182-ter
                        (( (Rifiuti organici)

    1.  La  raccolta  separata  dei  rifiuti  organici  deve   essere
effettuata  con  contenitori  a  svuotamento  riutilizzabili  o   con
sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
    2. Ai fini di quanto previsto  dal  comma  1,  le  regioni  e  le
province autonome, i comuni  e  gli  ATO,  ciascuno  per  le  proprie
competenze e nell'ambito  delle  risorse  disponibili  allo  scopo  a
legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte  quarta  del  presente  decreto  misure
volte a incoraggiare:
      a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
      b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un
livello elevato di protezione ambientale;
      c) l'utilizzo di materiali sicuri  per  l'ambiente ottenuti dai
rifiuti organici, cio' al  fine  di  proteggere  la  salute  umana  e
l'ambiente.))
                            Articolo 183 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le
ulteriori  definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,  si
intende per: 
    a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui  il  detentore
si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; 
    b)  "rifiuto  pericoloso":  rifiuto  che  presenta  una  o   piu'
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente
decreto; 
    c)  "oli  usati":  qualsiasi  olio  industriale  o  lubrificante,
minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente
destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi
di  trasmissione,  nonche'  gli  oli  usati  per  turbine  e  comandi
idraulici; 
    d)  "rifiuto  organico"  rifiuti  biodegradabili  di  giardini  e
parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei  domestici,
ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita  al  dettaglio  e
rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare  raccolti  in  modo
differenziato; 
    e) "autocompostaggio": compostaggio  degli  scarti  organici  dei
propri  rifiuti  urbani,  effettuato  da  utenze  domestiche  e   non
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; 
    f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attivita'  produce
rifiuti e il soggetto al quale sia  giuridicamente  riferibile  detta
produzione (produttore iniziale) o chiunque  effettui  operazioni  di
pretrattamento,  di  miscelazione  o  altre  operazioni   che   hanno
modificato la natura  o  la  composizione  di  detti  rifiuti  (nuovo
produttore);((106)) 
    g):  "produttore  del  prodotto":  qualsiasi  persona  fisica   o
giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,   trasformi,
tratti, venda o importi prodotti; 
    h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona  fisica  o
giuridica che ne e' in possesso; 
    i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce  in  qualita'  di
committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti,
compresi i commercianti che non prendono materialmente  possesso  dei
rifiuti; 
    l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo
smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari
che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti; 
    m) "prevenzione": misure adottate  prima  che  una  sostanza,  un
materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 
      1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei
prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 
      2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la
salute umana; 
      3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; 
    n) "gestione": la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero  e  lo
smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali  operazioni  e
gli interventi successivi alla  chiusura  dei  siti  di  smaltimento,
nonche' le  operazioni  effettuate  in  qualita'  di  commerciante  o
intermediario. Non costituiscono attivita' di gestione dei rifiuti le
operazioni  di   prelievo,   raggruppamento,   cernita   e   deposito
preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali  derivanti
da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse  mareggiate  e  piene,
anche  ove  frammisti  ad  altri  materiali  di   origine   antropica
effettuate, nel tempo  tecnico  strettamente  necessario,  presso  il
medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; 
    o) "raccolta": il  prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la  cernita
preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa  la
gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del
loro trasporto in un impianto di trattamento; 
    p) "raccolta differenziata": la raccolta  in  cui  un  flusso  di
rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti
al fine di facilitarne il trattamento specifico; 
    q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di  controllo,
pulizia,  smontaggio  e  riparazione  attraverso   cui   prodotti   o
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati  in  modo  da
poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; 
    r)  "riutilizzo":  qualsiasi  operazione  attraverso   la   quale
prodotti o componenti che non sono rifiuti sono  reimpiegati  per  la
stessa finalita' per la quale erano stati concepiti; 
    s) "trattamento": operazioni di recupero o  smaltimento,  inclusa
la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; 
    t) "recupero": qualsiasi operazione il cui  principale  risultato
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,  sostituendo
altri  materiali  che  sarebbero  stati  altrimenti  utilizzati   per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere  tale
funzione, all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto  riporta  un  elenco
non esaustivo di operazioni di recupero.; 
    u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui
i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali  o  sostanze
da utilizzare per la loro  funzione  originaria  o  per  altri  fini.
Include il trattamento di materiale organico ma non  il  recupero  di
energia ne' il ritrattamento per  ottenere  materiali  da  utilizzare
quali combustibili o in operazioni di riempimento; 
    v)  "rigenerazione  degli  oli  usati"  qualsiasi  operazione  di
riciclaggio che  permetta  di  produrre  oli  di  base  mediante  una
raffinazione  degli  oli  usati,  che  comporti  in  particolare   la
separazione dei contaminanti, dei prodotti  di  ossidazione  e  degli
additivi contenuti in tali oli; 
    z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche
quando l'operazione ha come conseguenza  secondaria  il  recupero  di
sostanze o di energia.  L'Allegato  B  alla  parte  IV  del  presente
decreto  riporta  un  elenco  non  esaustivo  delle   operazioni   di
smaltimento; 
    aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento  consistenti  nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di  cui  al  punto  D15
dell'allegato B alla parte quarta del presente  decreto,  nonche'  le
attivita' di  recupero  consistenti  nelle  operazioni  di  messa  in
riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla  medesima
parte quarta; 
    bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento  dei  rifiuti  e  il
deposito preliminare alla raccolta ai fini  del  trasporto  di  detti
rifiuti in  un  impianto  di  trattamento,  effettuati,  prima  della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono  prodotti,  da  intendersi
quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che  ha  determinato
la produzione dei rifiuti o, per gli  imprenditori  agricoli  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile, presso il  sito  che  sia  nella
disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi  compresi  i
consorzi  agrari,  di  cui  gli  stessi  sono  soci,  alle   seguenti
condizioni: 
      1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti  di
cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni,  devono
essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che  regolano  lo
stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
      2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle  operazioni
di recupero o di smaltimento secondo  una  delle  seguenti  modalita'
alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza  almeno
trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente  i  30
metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.  In
ogni caso,  allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non  superi  il
predetto limite all'anno,  il  deposito  temporaneo  non  puo'  avere
durata superiore ad un anno; 
      3)  il  "deposito  temporaneo"  deve  essere   effettuato   per
categorie omogenee di rifiuti e nel  rispetto  delle  relative  norme
tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme
che disciplinano  il  deposito  delle  sostanze  pericolose  in  essi
contenute; 
      4)  devono  essere  rispettate  le   norme   che   disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 
      5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate  le
modalita' di gestione del deposito temporaneo; 
    cc)  "combustibile  solido  secondario  (CSS)":  il  combustibile
solido  prodotto  da  rifiuti  che  rispetta  le  caratteristiche  di
classificazione e di specificazione individuate delle norme  tecniche
UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta  salva
l'applicazione  dell'articolo   184-ter,   il   combustibile   solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
    dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto  dal  trattamento
biologico aerobico o  anaerobico  dei  rifiuti  indifferenziati,  nel
rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato,
finalizzate a definirne contenuti e usi  compatibili  con  la  tutela
ambientale e sanitaria e, in particolare,  a  definirne  i  gradi  di
qualita'; 
    ee) "compost di qualita'": prodotto, ottenuto dal compostaggio di
rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i  requisiti  e
le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto  legislativo
29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni; 
    ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto  dalla  digestione
anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i
requisiti contenuti in norme tecniche da  emanarsi  con  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
    gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera  di  cui  all'articolo
268, comma 1, lettera b); 
    hh) "scarichi idrici": le  immissioni  di  acque  reflue  di  cui
all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
    ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di  cui
all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
    ll)  "gestione  integrata  dei  rifiuti":  il   complesso   delle
attivita', ivi compresa  quella  di  spazzamento  delle  strade  come
definita alla lettera oo),  volte  ad  ottimizzare  la  gestione  dei
rifiuti; 
    mm) "centro di raccolta": area  presidiata  ed  allestita,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   per
l'attivita' di raccolta  mediante  raggruppamento  differenziato  dei
rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori  per  il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
    nn)  "migliori  tecniche  disponibili":  le   migliori   tecniche
disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter)  del
presente decreto; 
    oo) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta  dei  rifiuti
mediante operazione di pulizia delle strade, aree  pubbliche  e  aree
private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della  neve
dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate  al  solo  scopo  di
garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito ; 
    pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema  di  raccolta  di
specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi  di  cui  ai
titoli II e III della  parte  quarta  del  presente  decreto  e  alla
normativa settoriale, o organizzato  sulla  base  di  un  accordo  di
programma stipulato tra la pubblica amministrazione  ed  associazioni
imprenditoriali  rappresentative  sul   piano   nazionale,   o   loro
articolazioni   territoriali,    oppure    sulla    base    di    una
convenzione-quadro  stipulata  tra  le  medesime  associazioni  ed  i
responsabili della piattaforma di  conferimento,  o  dell'impresa  di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva
dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro  deve
seguire la stipula  di  un  contratto  di  servizio  tra  il  singolo
produttore  ed  il  gestore  della  piattaforma  di  conferimento,  o
dell'impresa di trasporto dei rifiuti,  in  attuazione  del  predetto
accordo o della predetta convenzione; 
    qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto  che  soddisfa
le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta  i
criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2; 
    qq-bis)  "compostaggio  di  comunita'":  compostaggio  effettuato
collettivamente da piu' utenze  domestiche  e  non  domestiche  della
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine
dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (32) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 28 gennaio 2010 n. 28 (in
G.U.  1a  s.s.  3/2/2010  n.  5)  ha   dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  183,  comma  1,  lettera  n),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),  nel
testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20,  del
decreto legislativo 16 gennaio 2008,  n.  4  (Ulteriori  disposizioni
correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152,  recante
norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede:  "rientrano
altresi' tra i sottoprodotti non soggetti alle  disposizioni  di  cui
alla parte quarta del presente decreto le ceneri di  pirite,  polveri
di ossido di ferro, provenienti  dal  processo  di  arrostimento  del
minerale noto come pirite o solfuro di ferro  per  la  produzione  di
acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti  di
produzione dismessi, aree industriali e non, anche  se  sottoposte  a
procedimento di bonifica o di ripristino ambientale"". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (106) 
  Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  9  febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile  2017,  n.
45, ha disposto (con l'art. 28, comma 6) che "Ai fini dei conseguenti
adempimenti amministrativi, e' considerato produttore  dei  materiali
il Comune di origine dei materiali  stessi,  in  deroga  all'articolo
183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n.  152  del
2006". 
                              ART. 184 
                          (classificazione) 
 
   1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto
i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti  urbani  e
rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di  pericolosita',  in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 
   2. Sono rifiuti urbani: 
    a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da  locali
e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
    b) i rifiuti  non  pericolosi  provenienti  da  locali  e  luoghi
adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera  a),  assimilati
ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',  ai  sensi  dell'articolo
198, comma 2, lettera g); 
    c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
    d) i rifiuti di qualunque natura o  provenienza,  giacenti  sulle
strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed  aree  private  comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e  sulle
rive dei corsi d'acqua; 
    e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali  giardini,
parchi e aree cimiteriali; 
    f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,  nonche'
gli altri rifiuti provenienti da  attivita'  cimiteriale  diversi  da
quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 
   3. Sono rifiuti speciali: 
    a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali , ai  sensi
e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; 
  b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione,
nonche' i rifiuti  che  derivano  dalle  attivita'  di  scavo,  fermo
restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; 
    c) i rifiuti da lavorazioni industriali,; 
    d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
    e) i rifiuti da attivita' commerciali; 
    f) i rifiuti da attivita' di servizio; 
    g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e  smaltimento
di rifiuti, i fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione  e  da  altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue  e  da
abbattimento di fumi; 
    h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie; 
    i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205; 
    l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205; 
    m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205; 
    n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4. 
 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le  caratteristiche  di
cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto. 
 5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta  del
presente  decreto  include  i  rifiuti  pericolosi  e   tiene   conto
dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario,  dei
valori limite di concentrazione delle sostanze  pericolose.  Esso  e'
vincolante per quanto  concerne  la  determinazione  dei  rifiuti  da
considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un  oggetto
nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in  tutti  i  casi,
ferma restando la definizione di cui all'articolo  183.  Con  decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche  linee
guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei  rifiuti
introdotta agli allegati D e I. 
   ((5-bis. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con il Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  disciplinate,   nel   rispetto   delle   norme
dell'Unione europea e del presente decreto legislativo,  le  speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la  custodia,  nonche'  per
l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti  per  il
trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai  mezzi,  dai
materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati  alla  difesa
militare ed alla sicurezza  nazionale,  cosi'  come  individuati  con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento
e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina  delle
navi militari  da  guerra,  delle  navi  militari  ausiliarie  e  del
naviglio dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza e del Corpo delle Capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera
iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare  dello
Stato.)) 
 5-ter. La declassificazione da  rifiuto  pericoloso  a  rifiuto  non
pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso una diluizione  o  una
miscelazione  del  rifiuto   che   comporti   una   riduzione   delle
concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto  le  soglie  che
definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 
   5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui
all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di  cui  all'art.
190 non si applicano alle frazioni  separate  di  rifiuti  pericolosi
prodotti da nuclei domestici  fino  a  che  siano  accettate  per  la
raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente  o  un'impresa  che
abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate  in  conformita'
agli articoli 208, 212, 214 e 216. 
                          Articolo 184-bis 
                           (Sottoprodotto) 
 
    1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto  ai  sensi  dell'articolo
183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che  soddisfa
tutte le seguenti condizioni: 
      a) la sostanza o l'oggetto  e'  originato  da  un  processo  di
produzione, di cui costituisce  parte  integrante,  e  il  cui  scopo
primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; 
      b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'  utilizzato,  nel
corso dello stesso o di un successivo processo  di  produzione  o  di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 
      c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato  direttamente
senza alcun  ulteriore  trattamento  diverso  dalla  normale  pratica
industriale; 
      d)  l'ulteriore  utilizzo  e'  legale,  ossia  la  sostanza   o
l'oggetto soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,  tutti  i  requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e  la  protezione  della  salute  e
dell'ambiente  e  non  portera'  a   impatti   complessivi   negativi
sull'ambiente o la salute umana. 
    2. Sulla base delle  condizioni  previste  al  comma  1,  possono
essere  adottate  misure  per   stabilire   criteri   qualitativi   o
quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze
o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione
di tali criteri si provvede con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  in
conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. 
    ((2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n.  161,  adottato  in
attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce  da  scavo  che
provengono da attivita' o  opere  soggette  a  valutazione  d'impatto
ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.  Il  decreto  di
cui al periodo  precedente  non  si  applica  comunque  alle  ipotesi
disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.)) 
                          Articolo 184-ter 
             (( (Cessazione della qualifica di rifiuto) 
 
    1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto  a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e  la  preparazione
per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici,  da  adottare  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
      a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per  scopi
specifici; 
      b) esiste un  mercato  o  una  domanda  per  tale  sostanza  od
oggetto; 
      c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli
scopi specifici e rispetta la  normativa  e  gli  standard  esistenti
applicabili ai prodotti; 
      d) l'utilizzo della sostanza  o  dell'oggetto  non  portera'  a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 
    2. L'operazione di recupero  puo'  consistere  semplicemente  nel
controllare  i  rifiuti  per  verificare  se  soddisfano  i   criteri
elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al
comma 1  sono  adottati  in  conformita'  a  quanto  stabilito  dalla
disciplina comunitaria ovvero, in  mancanza  di  criteri  comunitari,
caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto  attraverso  uno  o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori  limite  per
le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i  possibili  effetti
negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
    3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma
2, continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  ai  decreti  del
Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  in  data  5
febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.  269  e
l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6  novembre  2008,  n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.
210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n
3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata  in  vigore  della
presente disposizione. 
    4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti
del presente articolo e'  da  computarsi  ai  fini  del  calcolo  del
raggiungimento degli obiettivi di recupero  e  riciclaggio  stabiliti
dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n  209,
dal decreto legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  e  dal  decreto
legislativo  120  novembre  2008,  n.  188,  ovvero  dagli  atti   di
recepimento  di  ulteriori  normative  comunitarie,   qualora   e   a
condizione  che  siano  soddisfatti  i  requisiti   in   materia   di
riciclaggio o recupero in essi stabiliti. 
    5. La disciplina in materia di gestione dei  rifiuti  si  applica
fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.)) 
                         Articolo 184-quater 
             (( (Utilizzo dei materiali di dragaggio).)) 
 
  ((1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni  di  recupero  in
casse di colmata o in  altri  impianti  autorizzati  ai  sensi  della
normativa vigente, cessano di  essere  rifiuti  se,  all'esito  delle
operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di
cernita e selezione,  soddisfano  e  sono  utilizzati  rispettando  i
seguenti requisiti e condizioni: 
    a)  non  superano  i  valori  delle  concentrazioni   soglia   di
contaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B   della   tabella   1
dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento  alla
destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo
diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai  requisiti  tecnici  di
cui alla lettera b), secondo periodo; 
    b)  e'  certo  il  sito  di  destinazione   e   sono   utilizzati
direttamente, anche a fini del  riuso  o  rimodellamento  ambientale,
senza rischi per le matrici ambientali interessate e  in  particolare
senza  determinare   contaminazione   delle   acque   sotterranee   e
superficiali. In caso di utilizzo diretto  in  un  ciclo  produttivo,
devono,  invece,  rispettare  i  requisiti  tecnici  per  gli   scopi
specifici  individuati,  la  normativa  e  gli   standard   esistenti
applicabili ai prodotti e alle materie prime, e  in  particolare  non
devono  determinare  emissioni  nell'ambiente  superiori  o   diverse
qualitativamente da quelle che derivano dall'uso  di  prodotti  e  di
materie prime  per  i  quali  e'  stata  rilasciata  l'autorizzazione
all'esercizio dell'impianto. 
  2. Al fine  di  escludere  rischi  di  contaminazione  delle  acque
sotterranee, i materiali di dragaggio destinati  all'utilizzo  in  un
sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche
e  i  limiti  di  cui  all'Allegato  3  del  decreto   del   Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998.  L'autorita'
competente puo' derogare alle concentrazioni limite di cloruri  e  di
solfati qualora i materiali di  dragaggio  siano  destinati  ad  aree
prospicenti  il  litorale  e  siano  compatibili  con  i  livelli  di
salinita' del suolo e della falda. 
  3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione  di
conformita' da cui risultino, oltre ai dati  del  produttore,  o  del
detentore e  dell'utilizzatore,  la  tipologia  e  la  quantita'  dei
materiali oggetto di utilizzo, le attivita' di  recupero  effettuate,
il sito di destinazione e le altre modalita' di  impiego  previste  e
l'attestazione che sono rispettati  i  criteri  di  cui  al  presente
articolo. La dichiarazione di conformita' e' presentata all'autorita'
competente per  il  procedimento  di  recupero  e  all'ARPA  nel  cui
territorio  e'  localizzato  il  sito  di  destinazione  o  il  ciclo
produttivo  di  utilizzo,  trenta  giorni  prima  dell'inizio   delle
operazioni di conferimento. Tutti i  soggetti  che  intervengono  nel
procedimento di recupero e  di  utilizzo  dei  materiali  di  cui  al
presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno
un anno dalla data del  rilascio,  mettendola  a  disposizione  delle
autorita' competenti che la richiedano. 
  4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della  dichiarazione  di
cui al  comma  3,  l'autorita'  competente  per  il  procedimento  di
recupero  verifica  il  rispetto  dei  requisiti  e  delle  procedure
disciplinate dal presente articolo e  qualora  rilevi  difformita'  o
violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo  dei  materiali
di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti. 
  5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e
2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione  di
cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del  contratto
di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto  di
cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286)). 
                            Articolo 185 
              (Esclusioni dall'ambito di applicazione) 
 
  1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte  quarta  del
presente decreto: 
    a)  le  emissioni  costituite   da   effluenti   gassosi   emessi
nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e  trasportato  ai
fini dello stoccaggio geologico e stoccato in  formazioni  geologiche
prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
    b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato
e gli edifici collegati permanentemente al  terreno,  fermo  restando
quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica  di
siti contaminati; (58) 
    c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso di attivita' di costruzione,  ove  sia  certo  che
esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale  e
nello stesso sito in cui e' stato escavato; (58) 
    d) i rifiuti radioattivi; 
    e) i materiali esplosivi in disuso; 
    ((f) le materie fecali, se non contemplate dal comma  2,  lettera
b), del presente articolo,  la  paglia,  gli  sfalci  e  le  potature
provenienti dalle attivita' di cui all'articolo 184, comma 2, lettera
e), e comma 3, lettera a), nonche' ogni altro  materiale  agricolo  o
forestale naturale non pericoloso  destinati  alle  normali  pratiche
agricole  e  zootecniche   o   utilizzati   in   agricoltura,   nella
silvicoltura o per la produzione di energia da tale  biomassa,  anche
al di fuori del luogo di produzione  ovvero  con  cessione  a  terzi,
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono
in pericolo la salute umana)). 
  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta  del
presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni  normative
comunitarie,  ivi  incluse   le   rispettive   norme   nazionali   di
recepimento: 
    a) le acque di scarico; 
    b) i  sottoprodotti  di  origine  animale,  compresi  i  prodotti
trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.  1774/2002,  eccetto
quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in  discarica  o
all'utilizzo  in  un  impianto  di  produzione   di   biogas   o   di
compostaggio; 
    c)  le  carcasse  di  animali  morti  per  cause  diverse   dalla
macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie,
e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002; 
    d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,  dall'estrazione,  dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali  o  dallo  sfruttamento
delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; 
  3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle  normative  comunitarie
specifiche, sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della  Parte
Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque
superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini  della
gestione delle acque e dei  corsi  d'acqua  o  della  prevenzione  di
inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita'
o ripristino dei suoli  se  e'  provato  che  i  sedimenti  non  sono
pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del
3 maggio 2000, e successive modificazioni. 
  4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale  allo  stato
naturale, utilizzati in siti diversi da  quelli  in  cui  sono  stati
escavati,  devono  essere  valutati  ai  sensi,  nell'ordine,   degli
articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. (58) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
L. 24 marzo 2012, n. 28 ha disposto  (con  l'art.  3,  comma  1)  che
"Ferma restando la  disciplina  in  materia  di  bonifica  dei  suoli
contaminati, i riferimenti al  "suolo"  contenuti  all'articolo  185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di
riporto di cui all'allegato 2 alla  parte  IV  del  medesimo  decreto
legislativo". 
                              Art. 186 
                       Terre e rocce da scavo 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e  rocce
da scavo, anche di gallerie, ottenute  quali  sottoprodotti,  possono
essere  utilizzate  per  reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni   e
rilevati purche': a)  siano  impiegate  direttamente  nell'ambito  di
opere o interventi preventivamente individuati  e  definiti;  b)  sin
dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale  utilizzo;
c) l'utilizzo  integrale  della  parte  destinata  a  riutilizzo  sia
tecnicamente possibile senza necessita' di preventivo  trattamento  o
di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici
e di qualita' ambientale idonei a garantire che il loro  impiego  non
dia luogo ad emissioni e, piu' in  generale,  ad  impatti  ambientali
qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente
consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate  ad  essere
utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o  sottoposti
ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V  della  parte  quarta
del  presente  decreto;  f)  le  loro  caratteristiche   chimiche   e
chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non
determini rischi per la  salute  e  per  la  qualita'  delle  matrici
ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di  tutela
delle acque superficiali e sotterranee,  della  flora,  della  fauna,
degli habitat e delle aree naturali  protette.  In  particolare  deve
essere dimostrato che il materiale da utilizzare non  e'  contaminato
con riferimento alla destinazione  d'uso  del  medesimo,  nonche'  la
compatibilita' di detto materiale con il sito di destinazione; g)  la
certezza del loro integrale utilizzo  sia  dimostrata.  L'impiego  di
terre da  scavo  nei  processi  industriali  come  sottoprodotti,  in
sostituzione dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto  delle
condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). 
  2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga  nell'ambito
della realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione  di
impatto ambientale  o  ad  autorizzazione  ambientale  integrata,  la
sussistenza dei  requisiti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  i  tempi
dell'eventuale deposito  in  attesa  di  utilizzo,  che  non  possono
superare di norma un anno, devono risultare da un  apposito  progetto
che e' approvato dall'autorita' titolare del  relativo  procedimento.
Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e  rocce
da scavo nel  medesimo  progetto,  i  tempi  dell'eventuale  deposito
possono essere quelli della realizzazione  del  progetto  purche'  in
ogni caso non superino i tre anni. 
  3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga  nell'ambito
della realizzazione di opere o attivita' diverse da quelle di cui  al
comma 2 e soggette a permesso di costruire o  a  denuncia  di  inizio
attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche'  i
tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non  possono
superare un anno, devono essere dimostrati e  verificati  nell'ambito
della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le
modalita' della dichiarazione di inizio di attivita' (DIA). 
  4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la
produzione di terre e rocce da scavo  avvenga  nel  corso  di  lavori
pubblici non soggetti ne'  a  VIA  ne'  a  permesso  di  costruire  o
denuncia di inizio di attivita', la sussistenza dei requisiti di  cui
al comma 1, nonche' i tempi  dell'eventuale  deposito  in  attesa  di
utilizzo, che non possono  superare  un  anno,  devono  risultare  da
idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista. 
  5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate  nel  rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo,  sono  sottoposte  alle
disposizioni in materia di rifiuti  di  cui  alla  parte  quarta  del
presente decreto. 
  6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti
ad interventi di  bonifica  viene  effettuata  secondo  le  modalita'
previste  dal  Titolo  V,  Parte   quarta   del   presente   decreto.
L'accertamento che le terre e rocce  da  scavo  di  cui  al  presente
decreto non provengano da tali siti e' svolto  a  cura  e  spese  del
produttore e accertato dalle autorita' competenti  nell'ambito  delle
procedure previste dai commi 2, 3 e 4. 
  7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per  i
progetti di utilizzo gia' autorizzati e  in  corso  di  realizzazione
prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   gli
interessati possono procedere  al  loro  completamento,  comunicando,
entro novanta giorni, alle  autorita'  competenti,  il  rispetto  dei
requisiti prescritti, nonche' le necessarie informazioni sul sito  di
destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di utilizzo, nonche'
sugli eventuali tempi del deposito in  attesa  di  utilizzo  che  non
possono essere superiori ad  un  anno.  L'autorita'  competente  puo'
disporre indicazioni  o  prescrizioni  entro  i  successivi  sessanta
giorni senza che cio' comporti necessita' di  ripetere  procedure  di
VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA. 
  7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate  le
caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per  interventi
di miglioramento ambientale e  di  siti  anche  non  degradati.  Tali
interventi devono garantire, nella  loro  realizzazione  finale,  una
delle seguenti condizioni: 
    a) un miglioramento della  qualita'  della  copertura  arborea  o
della funzionalita' per attivita' agro-silvo-pastorali; 
    b) un miglioramento delle condizioni  idrologiche  rispetto  alla
tenuta dei versanti e alla  raccolta  e  regimentazione  delle  acque
piovane; 
    c) un miglioramento della percezione paesaggistica. 
  7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,  i  residui
provenienti dall'estrazione di marmi e pietre  sono  equiparati  alla
disciplina dettata per le terre  e  rocce  da  scavo.  Sono  altresi'
equiparati i residui delle attivita' di lavorazione di pietre e marmi
che presentano le caratteristiche di cui all'articolo  184-bis.  Tali
residui,  quando  siano  sottoposti  a  un'operazione   di   recupero
ambientale, devono soddisfare  i  requisiti  tecnici  per  gli  scopi
specifici e  rispettare  i  valori  limite,  per  eventuali  sostanze
inquinanti presenti, previsti  nell'Allegato  5  alla  parte  IV  del
presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto. 
                                                          (41) ((56)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 39, comma
4) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto  ministeriale  di
cui all'articolo 184-bis, comma 2, e' abrogato l'articolo 186". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205,  come  modificato  dal  D.L.  24
gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla  L.  24  marzo
2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 39, comma 4) che "Dalla data  di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'articolo 186". 
                            Articolo 187 
           (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 
 
  1.  E'  vietato  miscelare  rifiuti  pericolosi  aventi  differenti
caratteristiche  di  pericolosita'  ovvero  rifiuti  pericolosi   con
rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende  la  diluizione  di
sostanze pericolose. 
  2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che
non presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra loro  o
con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo' essere  autorizzata  ai
sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: 
    a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177,  comma
4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana
e sull'ambiente non risulti accresciuto; 
    b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un  ente  o  da
un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli  articoli
208, 209 e 211; 
    c)  l'operazione  di  miscelazione  sia  conforme  alle  migliori
tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). 
  2-bis.  Gli  effetti  delle  autorizzazioni  in   essere   relative
all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di  rifiuti
che prevedono la miscelazione  di  rifiuti  speciali,  consentita  ai
sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte  quarta  del
presente decreto, nei testi vigenti prima della data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205,  restano  in
vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime. 
  3. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  specifiche  ed  in
particolare di quelle di cui  all'articolo  256,  comma  5,  chiunque
viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a  procedere  a  proprie
spese  alla  separazione   dei   rifiuti   miscelati,   qualora   sia
tecnicamente ed economicamente possibile e  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 177, comma 4. 
  ((3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al  presente  articolo
non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da  enti
o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208,  209  e  211,  non
possono essere sottoposte a prescrizioni  o  limitazioni  diverse  od
ulteriori rispetto a quelle previste per legge)).((108)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (108) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza  21  marzo-12
aprile 2017, n. n. 75  (in  G.U.  1ª  s.s.  19/04/2017,n  .  16),  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  49,  comma  1
della legge 28 dicembre 2015, n. 221  (che  ha  introdotto  il  comma
3-bis al presente articolo). 
                            Articolo 188 
            (Responsabilita' della gestione dei rifiuti) 
 
    1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono
direttamente  al  loro  trattamento,  oppure  li  consegnano  ad   un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita'  agli
articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai  successivi  commi
del presente articolo,  il  produttore  iniziale  o  altro  detentore
conserva la  responsabilita'  per  l'intera  catena  di  trattamento,
restando inteso che qualora il produttore  iniziale  o  il  detentore
trasferisca i rifiuti  per  il  trattamento  preliminare  a  uno  dei
soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita',
di regola, comunque sussiste. 
  1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame
o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede  direttamente  al
loro trattamento deve consegnarli unicamente ad  imprese  autorizzate
alle attivita' di trasporto e raccolta di rifiuti o di  bonifica  dei
siti o  alle  attivita'  di  commercio  o  di  intermediazione  senza
detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa  che  effettua  le
operazioni di trattamento dei rifiuti o ad  un  soggetto  pubblico  o
privato  addetto  alla   raccolta   dei   rifiuti,   in   conformita'
all'articolo 212, comma 5,  ovvero  al  recupero  o  smaltimento  dei
rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della  parte  quarta
del presente decreto. Alla raccolta e al  trasporto  dei  rifiuti  di
rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la  disciplina
di cui all'articolo 266, comma 5. 
    2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito
e di quanto previsto  dal  golamento  (CE)  n.1013/2006,  qualora  il
produttore iniziale, il produttore e il detentore siano  iscritti  ed
abbiano adempiuto  agli  obblighi  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), la responsabilita' di ciascuno di tali soggetti e'
limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita  dal  predetto
sistema. 
    3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito
e  di  quanto  previsto  dal   regolamento   (CE)   n.1013/2006,   la
responsabilita' dei soggetti non iscritti  al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi  dell'art.  212,  comma  8,
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa: 
     a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di
raccolta previa convenzione; 
     b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attivita' di recupero o di  smaltimento,  a  condizione  che  il
produttore sia in possesso del formulario  di  cui  all'articolo  193
controfirmato e datato in arrivo  dal  destinatario  entro  tre  mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero  alla
scadenza del predetto termine abbia provveduto a  dare  comunicazione
alla  provincia  della  mancata  ricezione  del  formulario.  PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  24  GIUGNO  2014,  N.   91,   CONVERTITO,   CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116. 
    4. Gli enti o le  imprese  che  provvedono  alla  raccolta  o  al
trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i  rifiuti
raccolti e trasportati agli impianti autorizzati  alla  gestione  dei
rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216  e  nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4. 
    5.  I  costi  della  gestione  dei  rifiuti  sono  sostenuti  dal
produttore iniziale dei rifiuti, dai  detentori  del  momento  o  dai
detentori precedenti dei rifiuti. 
                                         (41) (68a) (72) (82) ((104)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)
che "Nei  dieci  mesi  successivi  alla  data  del  1º  ottobre  2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di
cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo
188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  di
cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, non si  applicano.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  data
del subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionario
individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre  2017,  al  fine  di  consentire  la  tenuta  in
modalita'  elettronica  dei  registri  di  carico  e  scarico  e  dei
formulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati   nonche'
l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni". 
                          Articolo 188-bis 
            (Controllo della tracciabilita' dei rifiuti) 
 
    1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177,  comma  4,
la tracciabilita'  dei  rifiuti  deve  essere  garantita  dalla  loro
produzione sino alla loro destinazione finale. 
    2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: 
     a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso  il  sistema
di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui
all'articolo  14-bis  del  decreto-legge  1°   luglio   2009,   n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare in data 17 dicembre 2009; oppure 
     b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri
di carico e scarico nonche' del formulario di identificazione di  cui
agli articoli 190 e 193. 
    3. Il  soggetto  che  aderisce  al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a),  non
e' tenuto  ad  adempiere  agli  obblighi  relativi  alla  tenuta  dei
registri di carico e scarico di cui  all'articolo  190,  nonche'  dei
formulari di identificazione dei rifiuti  di  cui  all'articolo  193.
Durante il trasporto effettuato da enti  o  imprese  i  rifiuti  sono
accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione  del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
al comma 2,  lett.  a).  Il  registro  cronologico  e  le  schede  di
movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorita' di controllo
in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato
elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla
rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti,  ad
eccezione dei quelli relativi  alle  operazioni  di  smaltimento  dei
rifiuti  in  discarica,  che  devono  essere   conservati   a   tempo
indeterminato ed al termine dell'attivita' devono  essere  consegnati
all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di
discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve  essere  conservato
fino  al  termine  della  fase  di  gestione  post  operativa   della
discarica. 
    4. Il soggetto che non aderisce al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve
adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e
scarico  di  cui  all'articolo  190,   nonche'   dei   formulari   di
identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193. 
    ((4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del  mare  si  procede  periodicamente,  sulla  base
dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della  disciplina
comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti,  anche  alla  luce  delle
proposte delle  associazioni  rappresentative  degli  utenti,  ovvero
delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione  dell'utenza;  le
semplificazioni e  l'ottimizzazione  sono  adottate  previa  verifica
tecnica e della congruita' dei relativi costi da  parte  dell'Agenzia
per l'Italia Digitale. Le  semplificazioni  e  l'ottimizzazione  sono
finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e  a
ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio'  non  intralci
la corretta tracciabilita' dei rifiuti ne'  comporti  un  aumento  di
rischio ambientale o sanitario, anche mediante integrazioni con altri
sistemi che trattano dati di logistica  e  mobilita'  delle  merci  e
delle persone ed innovazioni di processo  che  consentano  la  delega
della gestione operativa alle  associazioni  di  utenti,  debitamente
accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare sulla base  dei  requisiti  tecnologici  ed  organizzativi
individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad  assicurare
la  modifica,  la  sostituzione   o   l'evoluzione   degli   apparati
tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici  per  la
misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e
del  miglioramento  dei  processi   produttivi   degli   utenti,   il
concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante,
puo' essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, previo parere del Garante per la  privacy,
a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito  della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti
pubblici o societa' interamente a capitale  pubblico,  opportunamente
elaborata in conformita' alle regole tecniche recate dai  regolamenti
attuativi della direttiva 2007/2/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi  agli  utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate
la sicurezza e  l'integrita'  dei  dati  di  tracciabilita'.  Con  il
decreto di cui al presente  comma  sono,  altresi',  rideterminati  i
contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione
dei  costi  conseguita,   con   decorrenza   dall'esercizio   fiscale
successivo a quello di  emanazione  del  decreto,  o  determinate  le
remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi)). 
(41) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Le  sanzioni  del
presente   decreto   relative   al   sistema   di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,
lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla  scadenza
del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  17
dicembre 2009 e successive modificazioni". 
                          Articolo 188-ter 
  (Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) ) 
 
    1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di  controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lettera a), gli enti e le  imprese  produttori  iniziali  di
rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono  o
trasportano  rifiuti  speciali  pericolosi  a  titolo   professionale
compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che
effettuano  operazioni   di   trattamento,   recupero,   smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali  pericolosi,
inclusi  i  nuovi  produttori  che  trattano  o   producono   rifiuti
pericolosi. Sono altresi' tenuti ad aderire al  SISTRI,  in  caso  di
trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono  affidati  i  rifiuti
speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli  stessi  da
parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa  che  effettua
il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  di
applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale. 
    2. Possono aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,  comma  2,  lettera
a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i
commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. 
    3.((Oltre  a   quanto   previsto   dal   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  24  aprile
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014,))
con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e
il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  possono  essere
specificate le categorie di  soggetti  di  cui  al  comma  1  e  sono
individuate, nell'ambito degli  enti  o  imprese  che  effettuano  il
trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di  soggetti  a  cui  e'
necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di  cui
all'articolo 188-bis. 
    4.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di  controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), i comuni e le imprese  di  trasporto  dei  rifiuti
urbani del territorio della regione Campania. (68a) 
    5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125. 
    6. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabiliti,  nel  rispetto
delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure  relative
alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e
successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di  un  sistema  di
interscambio di dati previsto  dall'articolo  26,  parafrafo  4,  del
predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti  decreti,
sono fatti salvi gli obblighi  stabiliti  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  17
dicembre  2009,  relativi  alla  tratta  del   territorio   nazionale
interessata dal trasporto transfrontaliero. 
    7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e'
effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del
presente decreto, le quali, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate. 
    8. In relazione alle esigenze  organizzative  e  operative  delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa  e  alla  sicurezza
militare dello Stato,  alla  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le  procedure  e
le  modalita'  con  le  quali   il   sistema   di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) si  applica  alle  corrispondenti
Amministrazioni centrali sono individuate con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza,
del Ministro della difesa e del Ministro  dell'interno,  da  adottare
entro 120 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
    9. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  potranno   essere   individuate   modalita'
semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). 
    10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti  pericolosi  il
produttore e' tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI
entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosita' dei
rifiuti. 
                                                            (41) (75) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma 3)  che
"Per i produttori iniziali  di  rifiuti  pericolosi,  nonche'  per  i
comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti  urbani  del  territorio
della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo  188-ter,  del
d.lgs. n. 152 del  2006,  il  termine  iniziale  di  operativita'  e'
fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (75) 
  Il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 ha disposto (con l'art. 19, comma 8)
che  "Il  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,  si  applica  alla  gestione  dei  RAEE  con  specifico
riferimento agli adempimenti di cui al  comma  7,  solo  se  previsto
dalla normativa di settore, nei  limiti  e  con  le  modalita'  dalla
stessa disciplinati". 
                            Articolo 189 
                        (Catasto dei rifiuti) 
 
    1.  Il  catasto  dei  rifiuti,  istituito  dall'articolo  3   del
decreto-legge   9   settembre   1988,   n.   397,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato  in
una  Sezione  nazionale,  che  ha  sede  in  Roma  presso  l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  e  in
Sezioni regionali o delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province  autonome
per la protezione dell'ambiente. 
    2.  Il  Catasto  assicura  un  quadro  conoscitivo   completo   e
costantemente aggiornato dei dati acquisiti  tramite  il  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di  cui
al comma 3, anche ai fini della  pianificazione  delle  attivita'  di
gestione dei rifiuti. 
    3. I comuni o loro consorzi e  le  comunita'  montane  comunicano
annualmente  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, secondo le modalita' previste  dalla  legge  25  gennaio
1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente: 
     a)  la  quantita'  dei  rifiuti  urbani  raccolti  nel   proprio
territorio; 
     b) la  quantita'  dei  rifiuti  speciali  raccolti  nel  proprio
territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici  o
privati; 
     c) i soggetti che hanno provveduto alla  gestione  dei  rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e  la  quantita'  dei
rifiuti gestiti da ciascuno; 
     d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico  e  finanziario
degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti,  nonche'
i proventi della tariffa  di  cui  all'articolo  238  ed  i  proventi
provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; 
     e) i dati relativi alla raccolta differenziata; 
     f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. 
    4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano  ai  comuni
della regione Campania, tenuti ad aderire  al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a).  Le  informazioni  di  cui  al  comma  3,
lettera  d),  sono  trasmesse  all'ISPRA,  tramite   interconnessione
diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo  2,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  6  novembre  2008,  n.   172,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  dicembre  2008,  n.  210  (SITRA).  Le
attivita' di cui al presente  comma  sono  svolte  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    5. Le disposizioni di cui al comma  3,  fatta  eccezione  per  le
informazioni di cui alla lettera d), non  si  applicano  altresi'  ai
comuni di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che  aderiscono
al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)  di
cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a). 
    6. Le sezioni regionali  e  provinciali  del  Catasto  provvedono
all'elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1  e  2,  ed
alla successiva trasmissione, entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
degli stessi, alla Sezione  nazionale  che  provvede,  a  sua  volta,
all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti  in
materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca
ambientale (ISPRA) elabora  annualmente  i  dati  e  ne  assicura  la
pubblicita'.   Le   Amministrazioni   interessate   provvedono   agli
adempimenti  di  cui  al  presente  comma  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    7. Per le comunicazioni relative ai  rifiuti  di  imballaggio  si
applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2. 
                                         (41) (68a) (72) (82) ((104)) 
 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)
che "Nei  dieci  mesi  successivi  alla  data  del  1º  ottobre  2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di
cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo
188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  di
cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, non si  applicano.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  data
del subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionario
individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre  2017,  al  fine  di  consentire  la  tenuta  in
modalita'  elettronica  dei  registri  di  carico  e  scarico  e  dei
formulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati   nonche'
l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni". 
                            Articolo 190 
                   (Registri di carico e scarico) 
 
  1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico
e scarico dei rifiuti: 
    a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti  speciali
pericolosi e gli enti e le imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti
speciali non pericolosi di cui alle lettere  c)  e  d)  del  comma  3
dell'articolo  184  e  di  rifiuti   speciali   non   pericolosi   da
potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla  lettera
g) del comma 3 dell'articolo 184; 
    b) gli altri detentori di  rifiuti,  quali  enti  e  imprese  che
raccolgono e trasportano  rifiuti  o  che  effettuano  operazioni  di
preparazione  per  il  riutilizzo  e  di  trattamento,   recupero   e
smaltimento, compresi i nuovi produttori  e,  in  caso  di  trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali  in
attesa della presa in  carico  degli  stessi  da  parte  dell'impresa
navale o  ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c)
gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 
  1-bis. Sono esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei  registri  di
carico e scarico: 
    a)  gli  enti  e  le   imprese   obbligati   o   che   aderiscono
volontariamente al sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lettera  a),
dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; 
    b) le  attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri  rifiuti
speciali non pericolosi effettuate dagli enti  e  imprese  produttori
iniziali. 
  1-ter. Gli imprenditori  agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del
codice civile produttori iniziali  di  rifiuti  pericolosi  adempiono
all'obbligo della tenuta dei registri di carico  e  scarico  con  una
delle due seguenti modalita': 
    a) con la conservazione progressiva per tre anni  del  formulario
di identificazione di cui all'articolo  193,  comma  1,  relativo  al
trasporto dei rifiuti, o della copia  della  scheda  del  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a); 
    b)  con  la  conservazione  per  tre  anni   del   documento   di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti  da  attivita'  agricole,
rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di  detti  rifiuti
nell'ambito  del  'circuito   organizzato   di   raccolta'   di   cui
all'articolo 183, comma 1, lettera pp). 
  1-quater. Nel registro di carico e scarico devono  essere  annotate
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative  dei
rifiuti prodotti o soggetti alle  diverse  attivita'  di  trattamento
disciplinate dalla  presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni  devono
essere effettuate: 
    a) per gli enti e le imprese  produttori  iniziali,  entro  dieci
giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; 
    b) per gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  di
preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni  lavorativi  dalla
presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati  da
detta attivita'; 
    c) per gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  di
trattamento, entro due giorni lavorativi  dalla  presa  in  carico  e
dalla conclusione dell'operazione di trattamento; 
    d) per gli intermediari  e  i  commercianti,  almeno  due  giorni
lavorativi prima dell'avvio dell'operazione  ed  entro  dieci  giorni
lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 
  1-quinquies. Gli  imprenditori  agricoli  di  cui  al  comma  1-ter
possono  sostituire  il  registro  di  carico  e   scarico   con   la
conservazione della scheda SISTRI  in  formato  fotografico  digitale
inoltrata dal destinatario.  L'archivio  informatico  e'  accessibile
on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione,  con  nome
dell'utente e password dedicati. 
  2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni  impianto
di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente oneroso,
nel  sito  di  produzione,   e   integrati   con   i   formulari   di
identificazione  di  cui  all'articolo  193,  comma  1,  relativi  al
trasporto dei rifiuti, o con la copia della  scheda  del  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa  dall'impianto  di
destinazione dei rifiuti stessi,  sono  conservati  per  cinque  anni
dalla data dell'ultima registrazione. 
  3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di  cui
al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede
le dieci tonnellate di  rifiuti  non  pericolosi,  possono  adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o  societa'
di servizi di diretta emanazione  delle  stesse,  che  provvedono  ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile,  mantenendo  presso  la
sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
  3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti  prodotti
dalle attivita' di  manutenzione  delle  reti  relative  al  servizio
idrico integrato e degli impianti a queste  connessi  possono  essere
tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del  gestore,  o
altro  centro  equivalente,  previa  comunicazione  all'autorita'  di
controllo e vigilanza. 
  4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico  sono
rese disponibili in  qualunque  momento  all'autorita'  di  controllo
qualora ne faccia richiesta. 
  5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti
con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui  registri
IVA. Gli obblighi connessi alla  tenuta  dei  registri  di  carico  e
scarico  si  intendono  correttamente  adempiuti  anche  qualora  sia
utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I  registri  sono
numerati  e  vidimati  dalle  Camere  di  commercio  territorialmente
competenti. 
  6. La disciplina di carattere nazionale  relativa  ai  registri  di
carico  e  scarico  e'  quella  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7. 
  7. Nell'Allegato C1, sezione  III,  lettera  c),  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo  le  parole:  "in
litri" la congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o". 
  8. I produttori di rifiuti pericolosi che non  sono  inquadrati  in
un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo  della
tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso  la
conservazione, in ordine cronologico, delle copie  delle  schede  del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  relative  ai   rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 
  9. Le  operazioni  di  gestione  dei  centri  di  raccolta  di  cui
all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse  dagli  obblighi
del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per  i
rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello  scarico  puo'
essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei  rifiuti
stessi dal centro di raccolta e in  maniera  cumulativa  per  ciascun
codice dell'elenco dei rifiuti. 
                                         (41) (68a) (72) (82) ((104)) 
 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)
che "Nei  dieci  mesi  successivi  alla  data  del  1º  ottobre  2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di
cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo
188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  di
cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, non si  applicano.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  data
del subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionario
individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre  2017,  al  fine  di  consentire  la  tenuta  in
modalita'  elettronica  dei  registri  di  carico  e  scarico  e  dei
formulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati   nonche'
l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni". 
                                Art. 191 
          Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi 
 
  1. Ferme restando le disposizioni  vigenti  in  materia  di  tutela
ambientale,  sanitaria  e  di  pubblica  sicurezza,  con  particolare
riferimento  alle  disposizioni  sul  potere  di  ordinanza  di   cui
all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  istitutiva  del
servizio nazionale della protezione civile,  qualora  si  verifichino
situazioni di eccezionale  ed  urgente  necessita'  di  tutela  della
salute  pubblica  e  dell'ambiente,  e  non   si   possa   altrimenti
provvedere, il Presidente della  Giunta  regionale  o  il  Presidente
della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle
rispettive  competenze,  ordinanze  contingibili   ed   urgenti   per
consentire il ricorso temporaneo a speciali  forme  di  gestione  dei
rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti ((, nel  rispetto,
comunque, delle disposizioni contenute  nelle  direttive  dell'Unione
europea)), garantendo un elevato livello di  tutela  della  salute  e
dell'ambiente. Dette ordinanze  sono  comunicate  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, al Ministro della salute,  al  Ministro  delle
attivita' produttive, al Presidente  della  regione  e  all'autorita'
d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni  dall'emissione  ed
hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 
  2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui  al
comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed  adotta  le
iniziative necessarie per garantire  la  raccolta  differenziata,  il
riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In  caso  di
inutile decorso del termine e di accertata inattivita',  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  diffida  il
Presidente della  Giunta  regionale  a  provvedere  entro  ((sessanta
giorni)) e, in caso di protrazione dell'inerzia, puo' adottare in via
sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 
  3. Le ordinanze di cui al comma  1  indicano  le  norme  a  cui  si
intende derogare e sono adottate su parere  degli  organi  tecnici  o
tecnico-sanitari locali, che si esprimono con  specifico  riferimento
alle conseguenze ambientali. 
  4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate  per  un
periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma  di  gestione
dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessita',  il  Presidente
della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare  puo'  adottare,  dettando   specifiche
prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre  i  predetti
termini. 
  5. Le ordinanze di  cui  al  comma  1  che  consentono  il  ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti  pericolosi  sono
comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare alla Commissione dell'Unione europea. 
                              ART. 192
                       (divieto di abbandono)

   1.  L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo sono vietati.
   2.  a'  altresi'  vietata  l'immissione  di  rifiuti  di qualsiasi
genere,  allo  stato  solido  o  liquido,  nelle acque superficiali e
sotterranee.
   3.  Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli
255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a
procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti  ed  al  ripristino  dello  stato dei luoghi in solido con il
proprietario  e  con  i  titolari  di  diritti  reali  o personali di
godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di   dolo   o   colpa,  in  base  agli  accertamenti  effettuati,  in
contraddittorio  con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al
controllo.  Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine
necessarie  ed  il  termine  entro  cui  provvedere, decorso il quale
procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate.
   4. Qualora la responsabilita' del fatto illecito sia imputabile ad
amministratori  o  rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per
gli  effetti  del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica
ed  i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa,
secondo  le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
in   materia   di   responsabilita'   amministrativa   delle  persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni.
                            Articolo 193 
                       (Trasporto dei rifiuti) 
 
    1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti
e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i  rifiuti  devono  essere
accompagnati da un formulario di  identificazione  dal  quale  devono
risultare almeno i seguenti dati: 
      a)  nome  ed  indirizzo  del  produttore  dei  rifiuti  e   del
detentore; 
      b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
      c) impianto di destinazione; 
      d) data e percorso dell'istradamento; 
      e) nome ed indirizzo del destinatario. 
    2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto  in  quattro  esemplari,  compilato,  datato  e  firmato  dal
produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che  in  tal
modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Gli  imprenditori  agricoli
di cui all'articolo 2135 del  codice  civile  possono  delegare  alla
tenuta ed alla compilazione  del  formulario  di  identificazione  la
cooperativa agricola  di  cui  sono  soci  che  abbia  messo  a  loro
disposizione  un  sito  per   il   deposito   temporaneo   ai   sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera bb);  con  apposito  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentite le organizzazioni di categoria piu' rappresentative,  possono
essere previste ulteriori modalita'  semplificate  per  la  tenuta  e
compilazione del formulario  di  identificazione,  nel  caso  in  cui
l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso  la
cooperativa agricola di cui e' socio. Una copia del  formulario  deve
rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e  datate
in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due
dal trasportatore,  che  provvede  a  trasmetterne  una  al  predetto
produttore  dei  rifiuti.  Le  copie  del  formulario  devono  essere
conservate per cinque anni. 
    3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nella
Scheda  SISTRI  -   Area   movimentazione   o   nel   formulario   di
identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore  dei
rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti
e la loro effettiva natura e  consistenza,  fatta  eccezione  per  le
difformita' riscontrabili con la  diligenza  richiesta  dalla  natura
dell'incarico . 
    4. Durante la raccolta  ed  il  trasporto  i  rifiuti  pericolosi
devono essere imballati ed  etichettati  in  conformita'  alle  norme
vigenti in materia di  imballaggio  e  etichettatura  delle  sostanze
pericolose. 
    5. Fatto salvo quanto previsto per  i  comuni  e  le  imprese  di
trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della  regione  Campania,
tenuti ad aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),
nonche' per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti  urbani  in
regioni diverse dalla regione Campania di cui  all´articolo  188-ter,
comma 2, lett. e), che  aderiscono  al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al  comma
1 non si applicano al trasporto  di  rifiuti  urbani  effettuato  dal
soggetto che gestisce il  servizio  pubblico,  ne'  ai  trasporti  di
rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti  stessi,
in modo occasionale e saltuario, che non  eccedano  la  quantita'  di
trenta chilogrammi o di trenta litri, ne'  al  trasporto  di  rifiuti
urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri  di  raccolta
di cui  all'articolo  183,  comma  1,  lett.  mm).  Sono  considerati
occasionali  e  saltuari   i   trasporti   di   rifiuti,   effettuati
complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i
trenta chilogrammi o trenta litri al  giorno  e,  comunque,  i  cento
chilogrammi o cento litri l'anno. 
    6. In ordine alla definizione del modello  e  dei  contenuti  del
formulario di identificazione, si applica  il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 
    7. I  formulari  di  identificazione  devono  essere  numerati  e
vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o  dalle  Camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  dagli  uffici
regionali e provinciali competenti in materia  di  rifiuti  e  devono
essere  annotati  sul  registro  Iva  acquisti.  La  vidimazione  dei
predetti formulari di identificazione e' gratuita e non  e'  soggetta
ad alcun diritto o imposizione tributaria. 
    8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i  propri  rifiuti
non pericolosi che non aderiscono su base volontaria  al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.   a),   il   formulario   di
identificazione e' validamente sostituito, per i rifiuti  oggetto  di
spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti  dalla  normativa
comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo  alla  tratta
percorsa su territorio nazionale. 
    9. La scheda  di  accompagnamento  di  cui  all'articolo  13  del
decreto   legislativo   27   gennaio   1992,    n.    99,    relativa
all'utilizzazione  dei  fanghi  di  depurazione  in  agricoltura,  e'
sostituita dalla Scheda  SISTRI  -  Area  movimentazione  di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare in  data  17  dicembre  2009  o,  per  le  imprese  che  non
aderiscono  su  base  volontaria  al  sistema  di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al  comma
1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato  IIIA  del  decreto
legislativo n. 99  del  1992  devono  essere  indicate  nello  spazio
relativo  alle  annotazioni  della  medesima  Scheda  SISTRI  -  Area
movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione
dei  rifiuti  esclusivamente  all'interno  di  aree  private  non  e'
considerata  trasporto  ai  fini  della  parte  quarta  del  presente
decreto. 
  9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra  fondi  appartenenti  alla
medesima  azienda  agricola,  ancorche'  effettuata  percorrendo   la
pubblica via, non e'  considerata  trasporto  ai  fini  del  presente
decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi  ed  univoci
che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a
dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra  i  fondi
non sia superiore a dieci chilometri.  Non  e'  altresi'  considerata
trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata  dall'imprenditore
agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri  fondi
al sito che sia  nella  disponibilita'  giuridica  della  cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui  e'  socio,  qualora
sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. 
    10. La microraccolta dei rifiuti,  intesa  come  la  raccolta  di
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu'
produttori o detentori svolta con lo stesso  automezzo,  deve  essere
effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nelle  schede
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui  all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.   a),   relative   alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari  di  identificazione  dei
rifiuti devono essere indicate, nello spazio  relativo  al  percorso,
tutte le tappe intermedie previste.  Nel  caso  in  cui  il  percorso
dovesse  subire  delle  variazioni,  nello   spazio   relativo   alle
annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato. 
    11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
nonche' le  soste  tecniche  per  le  operazioni  di  trasbordo,  ivi
compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi  scarrabili  non
rientrano nelle attivita' di  stoccaggio  di  cui  all'articolo  183,
comma 1, lettera v), purche' le stesse siano dettate da  esigenze  di
trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione. 
    12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di
carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno
dei porti e degli scali ferroviari,  degli  interporti,  impianti  di
terminalizzazione e scali merci  non  rientrano  nelle  attivita'  di
stoccaggio di cui all'articolo 183,  comma  1,  lettera  aa)  purche'
siano effettuate nel  piu'  breve  tempo  possibile  e  non  superino
comunque,  salvo  impossibilita'  per  caso  fortuito  o  per   forza
maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data  in
cui  hanno  avuto  inizio  predette  attivita'.  Ove   si   prospetti
l'impossibilita' del rispetto del predetto termine per caso  fortuito
o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di  darne
indicazione nello spazio relativo  alle  annotazioni  della  medesima
Scheda SISTRI - Area movimentazione  e  informare,  senza  indugio  e
comunque prima della scadenza del predetto termine, il  comune  e  la
provincia territorialmente competente  indicando  tutti  gli  aspetti
pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi
di controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza indugio
e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire
eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana.
La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante
il periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso  fortuito  o  per
forza maggiore.  In  caso  di  persistente  impossibilita'  per  caso
fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni  a
decorrere dalla data in cui ha avuto inizio  l'attivita'  di  cui  al
primo periodo del presente comma,  il  detentore  del  rifiuto  sara'
obbligato a conferire, a propri  costi  e  spese,  i  rifiuti  ad  un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita'  agli
articoli 177 e 179. 
    13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), relativa alla  movimentazione  dei  rifiuti  e  il
formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma   1   costituisce
documentazione  equipollente  alla  scheda  di   trasporto   di   cui
all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e
al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  30
giugno 2009. 
                                         (41) (68a) (72) (82) ((104)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)
che "Nei  dieci  mesi  successivi  alla  data  del  1º  ottobre  2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di
cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo
188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  di
cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, non si  applicano.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  data
del subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionario
individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre  2017,  al  fine  di  consentire  la  tenuta  in
modalita'  elettronica  dei  registri  di  carico  e  scarico  e  dei
formulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati   nonche'
l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni". 
                            Articolo 194 
                    (Spedizioni transfrontaliere) 
  
    1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti  sono  disciplinate
dai regolamenti comunitari che regolano  la  materia,  dagli  accordi
bilaterali di cui agli articoli 41  e  43  del  regolamento  (CE)  n.
1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4. 
    2. Sono fatti  salvi,  ai  sensi  degli  articoli  41  e  43  del
regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi  in  vigore  tra  lo  Stato
della  Citta'  del  Vaticano,  la  Repubblica  di  San  Marino  e  la
Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati
provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla  Repubblica
di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42
del predetto regolamento. 
    3.  Fatte  salve  le  norme   che   disciplinano   il   trasporto
internazionale di merci,  le  imprese  che  effettuano  il  trasporto
transfrontaliero  nel  territorio  italiano  sono  iscritte  all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui  all'articolo  212.  L'iscrizione
all'Albo, qualora effettuata per  il  solo  esercizio  dei  trasporti
transfrontalieri, non e' subordinata alla prestazione delle  garanzie
finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo  212.  ((PERIODO
ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)). 
    4. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico,  della  salute,  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel  rispetto  delle  norme   del
regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati: 
     a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle  garanzie
finanziarie da  prestare  per  le  spedizioni  dei  rifiuti,  di  cui
all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie  sono  ridotte
del cinquanta per cento  per  le  imprese  registrate  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso  di  imprese  in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni  En
Iso 14001; 
     b) le spese amministrative poste a carico  dei  notificatori  ai
sensi dell'articolo 29, del regolamento; 
     c) le specifiche modalita' per il trasporto  dei  rifiuti  negli
Stati di cui al comma 2. 
    5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370. 
    6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006: 
     a) le autorita' competenti di spedizione e di destinazione  sono
le regioni e le province autonome; 
     b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare; 
     c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. 
    7. Le regioni e le province autonome comunicano  le  informazioni
di cui all'articolo 56 del regolamento (CE)  1013/2006  al  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  il
successivo inoltro alla  Commissione  dell'Unione  europea,  nonche',
entro il 30  settembre  di  ogni  anno,  i  dati,  riferiti  all'anno
precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione  di
Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340. 

CAPO II
COMPETENZE
 

                              Art. 195 
                       Competenze dello Stato 
 
  1. Ferme restando  le  ulteriori  competenze  statali  previste  da
speciali  disposizioni,  anche  contenute  nella  parte  quarta   del
presente decreto, spettano allo Stato: 
    a)  le  funzioni  di   indirizzo   e   coordinamento   necessarie
all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti
di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della  legge  5  giugno
2003, n. 131; 
    b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la
gestione integrata dei rifiuti,; 
    b-bis) la definizione  di  linee  guida,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi degli artt. 208, 215 e 216; 
    b-ter) la definizione  di  linee  guida,  sentita  la  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, per le attivita' di recupero energetico dei rifiuti; 
    c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire
e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito  cauzionale
sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti,  nonche'  per
ridurne la pericolosita'; 
    d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti
con piu' elevato  impatto  ambientale,  che  presentano  le  maggiori
difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia
per le sostanze impiegate nei prodotti  base  sia  per  la  quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi; 
    e) l'adozione di criteri generali per la redazione  di  piani  di
settore  per  la   riduzione,   il   riciclaggio,   il   recupero   e
l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; 
    f)   l'individuazione,   nel    rispetto    delle    attribuzioni
costituzionali  delle  regioni,  degli  impianti  di  recupero  e  di
smaltimento di preminente interesse nazionale da  realizzare  per  la
modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione e' operata,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  e
inserito nel Documento di programmazione  economico-finanziaria,  con
indicazione degli stanziamenti necessari per la  loro  realizzazione.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti  strategici  di
cui al  presente  comma  il  Governo  procede  secondo  finalita'  di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il
Governo  indica  nel  disegno   di   legge   finanziaria   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le risorse necessarie, anche ai  fini  del  l'erogazione  dei
contributi compensativi a favore degli enti locali, che  integrano  i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili; 
    g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza
ambientale.  La  definizione  e'  operata,  sentita   la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, a mezzo di un  Programma,  formulato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inserito  nel
Documento di programmazione  economico-finanziaria,  con  indicazione
degli stanziamenti necessari per la realizzazione; 
    h)  l'indicazione  delle   misure   atte   ad   incoraggiare   la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei
rifiuti; 
    i)  l'individuazione  delle  iniziative  e  delle  azioni,  anche
economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di dai rifiuti,
nonche' per  promuovere  il  mercato  dei  materiali  recuperati  dai
rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e
dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo  52,  comma  56,
lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8  maggio  2003,
n. 203; 
    l) l'individuazione di  obiettivi  di  qualita'  dei  servizi  di
gestione dei rifiuti; 
    m) la determinazione di criteri  generali,  differenziati  per  i
rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini  della  elaborazione
dei  piani  regionali  di  cui  all'articolo  199   con   particolare
riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
delle linee guida per la  individuazione  degli  Ambiti  territoriali
ottimali, da  costituirsi  ai  sensi  dell'articolo  200,  e  per  il
coordinamento dei piani stessi; 
    n)  la  determinazione,  relativamente   all'assegnazione   della
concessione del servizio  per  la  gestione  integrata  dei  rifiuti,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per  la
definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti  di
ammissione delle  imprese,  e  dei  relativi  capitolati,  anche  con
riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti; 
    o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  delle
linee guida inerenti le forme ed i modi della  cooperazione  fra  gli
enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui
rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito  territoriale  ottimale,
secondo   criteri   di   trasparenza,   efficienza,   efficacia    ed
economicita'; 
    p)   l'indicazione   dei   criteri   generali    relativi    alle
caratteristiche delle  aree  non  idonee  alla  localizzazione  degli
impianti di smaltimento dei rifiuti; 
    q) l'indicazione dei criteri generali , ivi inclusa  l'emanazione
di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione  della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 
    r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  delle
linee guida, dei criteri generali e degli standard  di  bonifica  dei
siti inquinati, nonche' la determinazione dei criteri per individuare
gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo  dell'impatto
sull'ambiente connesso  all'estensione  dell'area  interessata,  alla
quantita'  e  pericolosita'  degli  inquinanti  presenti,   rivestono
interesse nazionale; 
    s)  la  determinazione  delle  metodologie  di   calcolo   e   la
definizione di materiale  riciclato  per  l'attuazione  dell'articolo
196, comma 1, lettera p); 
    t) l'adeguamento della parte quarta  del  presente  decreto  alle
direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea. 
  2. Sono inoltre di competenza dello Stato: 
    a) l'indicazione dei  criteri  e  delle  modalita'  di  adozione,
secondo principi di unitarieta', compiutezza e  coordinamento,  delle
norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi  e
di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi
sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi  dell'articolo
178, comma 5; 
    b) l'adozione delle norme e delle condizioni  per  l'applicazione
delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi
comprese le linee guida contenenti la specificazione della  relazione
da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli; 
    c)  la  determinazione  dei  limiti  di  accettabilita'  e  delle
caratteristiche chimiche, fisiche e  biologiche  di  talune  sostanze
contenute nei rifiuti in relazione a specifiche  utilizzazioni  degli
stessi; 
    d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di  recupero
dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto,
mediante decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro delle attivita' produttive; 
    e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi
per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento,  dei
rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.((PERIODO ABROGATO DAL  D.L.  6
DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  22
DICEMBRE 2011, N. 214)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011,
N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22  DICEMBRE  2011,  N.
214)).  ((PERIODO  ABROGATO  DAL  D.L.  6  DICEMBRE  2011,  N.   201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22  DICEMBRE  2011,  N.  214)).
((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). ((PERIODO ABROGATO
DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA
L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). Con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con  il  Ministro
dello sviluppo economico,  sono  definiti,  entro  nvanta  giorni,  i
criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani. ((55)) 
    f) la definizione dei metodi, delle procedure  e  degli  standard
per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; 
    g) la determinazione dei requisiti e delle capacita'  tecniche  e
finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei  rifiuti,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle  garanzie
finanziarie in favore delle regioni, con  particolare  riferimento  a
quelle  dei  soggetti  obbligati  all'iscrizione  all'Albo   di   cui
all'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso
articolo; 
    h) la definizione del modello e dei contenuti del  formulario  di
cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti; 
    i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche  possono  essere  smaltiti
direttamente in discarica; 
    l)  l'adozione  di  un  modello  uniforme  del  registro  di  cui
all'articolo 190 e la definizione delle  modalita'  di  tenuta  dello
stesso,   nonche'   l'individuazione   degli   eventuali    documenti
sostitutivi del registro stesso; 
    m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di  cui
all'articolo 227, comma 1, lettera a); 
    n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del  presente
decreto; 
    o) l'adozione delle  norme  tecniche,  delle  modalita'  e  delle
condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto  mediante  compostaggio,
con   particolare   riferimento    all'utilizzo    agronomico    come
fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29  aprile  2010,  n.
75, e del prodotto di  qualita'  ottenuto  mediante  compostaggio  da
rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata; 
    p) l'autorizzazione  allo  smaltimento  di  rifiuti  nelle  acque
marine,  in  conformita'  alle  disposizioni  stabilite  dalle  norme
comunitarie e dalle convenzioni internazionali  vigenti  in  materia,
rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, su proposta dell'autorita'  marittima  nella  cui  zona  di
competenza si trova il porto piu' vicino al luogo  dove  deve  essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da  cui  parte  la
nave con il carico di rifiuti da smaltire; 
    q) l'individuazione della  misura  delle  sostanze  assorbenti  e
neutralizzanti,  previamente  testate  da  universita'   o   istituti
specializzati, di cui devono  dotarsi  gli  impianti  destinati  allo
stoccaggio,  ricarica,  manutenzione,  deposito  e  sostituzione   di
accumulatori, al fine di  prevenire  l'inquinamento  del  suolo,  del
sottosuolo e di evitare danni alla salute  e  all'ambiente  derivanti
dalla fuoriuscita di  acido,  tenuto  conto  della  dimensione  degli
impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di  sversamento
connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata; 
    r) l'individuazione e la disciplina,  nel  rispetto  delle  norme
comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della  parte  quarta
del presente decreto, di forme di semplificazione  degli  adempimenti
amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie
di rifiuti destinati  al  recupero  e  conferiti  direttamente  dagli
utenti finali dei beni che originano  i  rifiuti  ai  produttori,  ai
distributori, a coloro  che  svolgono  attivita'  di  istallazione  e
manutenzione presso  le  utenze  domestiche  dei  beni  stessi  o  ad
impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2,
R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente
decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disciplina; 
    s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti; 
    t) predisposizione di linee guida  per  l'individuazione  di  una
codifica omogenea per le operazioni  di  recupero  e  smaltimento  da
inserire nei provvedimenti autorizzativi  da  parte  delle  autorita'
competenti, anche in conformita' a  quanto  disciplinato  in  materia
dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni; 
    u) individuazione dei contenuti tecnici minimi  da  inserire  nei
provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211; 
    v) predisposizione di  linee  guida  per  l'individuazione  delle
procedure  analitiche,  dei  criteri  e  delle  metodologie  per   la
classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della
parta quarta del presente decreto. 
  3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte  quarta  del
presente decreto, le funzioni di cui al comma 1  sono  esercitate  ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri  delle  attivita'   produttive,   della   salute   e
dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte  quarta  del
presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2
sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delle
attivita' produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le
predette norme riguardino i rifiuti  agricoli  ed  il  trasporto  dei
rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche
agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, ai fini della sorveglianza  e  dell'accertamento  degli
illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti  nonche'
della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti  illegali
dei  rifiuti  provvedono  il  Comando  carabinieri  tutela   ambiente
(C.C.T.A.) e il Corpo  delle  Capitanerie  di  porto;  puo'  altresi'
intervenire il Corpo forestale dello Stato e  possono  concorrere  la
Guardia di finanza e la Polizia di Stato. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (55) 
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni  dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art.  14,  comma  46)
che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti  i  vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia  di  natura
patrimoniale sia di natura  tributaria,  compresa  l'addizionale  per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza". 
                                ART. 196 
                       (competenze delle regioni) 
 
  1. Sono di competenza delle  regioni,  nel  rispetto  dei  principi
previsti dalla normativa vigente e dalla parte  quarta  del  presente
decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195: 
    a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento,  sentiti  le
province, i comuni e le Autorita' d'ambito, dei  piani  regionali  di
gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199; 
    b) la regolamentazione delle attivita' di gestione  dei  rifiuti,
ivi compresa la raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani,  anche
pericolosi, secondo un criterio generale di separazione  dei  rifiuti
di provenienza alimentare e  degli  scarti  di  prodotti  vegetali  e
animali o comunque ad alto tasso di umidita' dai restanti rifiuti; 
    c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per
la bonifica di aree inquinate di propria competenza; 
    ((d)  l'approvazione  dei  progetti  di  nuovi  impianti  per  la
gestione  di  rifiuti,  anche  pericolosi,  e  l'autorizzazione  alle
modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali
di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di  cui  all'articolo
7, comma 4-bis;)) 
    ((e)   l'autorizzazione   all'esercizio   delle   operazioni   di
smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte  salve  le
competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis;)) 
    f) le attivita' in materia  di  spedizioni  transfrontaliere  dei
rifiuti che il regolamento (CEE)  n.  259/93  del  1°  febbraio  1993
attribuisce  alle   autorita'   competenti   di   spedizione   e   di
destinazione; 
    g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida  generali  di
cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti  territoriali
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
    h)  la  redazione  di  linee  guida   ed   i   criteri   per   la
predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di  messa
in sicurezza, nonche' l'individuazione delle  tipologie  di  progetti
non soggetti ad  autorizzazione,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
all'articolo 195, comma 1, lettera r); 
    i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti; 
    l) l'incentivazione alla riduzione della produzione  dei  rifiuti
ed al recupero degli stessi; 
    m) la specificazione dei contenuti della  relazione  da  allegare
alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto
di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera
b); 
    n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero  dei  rifiuti,  nel  rispetto  dei  criteri
generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p); 
    o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei  luoghi  o
impianti idonei allo smaltimento e la  determinazione,  nel  rispetto
delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; 
    p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di  criteri
stabiliti da apposito decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delle
attivita' produttive e della salute,  sentito  il  Ministro  per  gli
affari regionali, da emanarsi entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della parte  quarta  del  presente  decreto,  delle
disposizioni occorrenti affinche' gli enti pubblici e le  societa'  a
prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi,  coprano
il proprio fabbisogno annuale  di  manufatti  e  beni,  indicati  nel
medesimo decreto, con una quota di  prodotti  ottenuti  da  materiale
riciclato non inferiore al 30 per cento del  fabbisogno  medesimo.  A
tal fine i predetti soggetti inseriscono  nei  bandi  di  gara  o  di
selezione per l'aggiudicazione apposite  clausole  di  preferenza,  a
parita' degli altri requisiti e condizioni. Sino  all'emanazione  del
predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tu tela del  territorio  8
maggio 2003, n. 203, e successive circolari  di  attuazione.  Restano
ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le  regioni  si
avvalgono  anche  delle   Agenzie   regionali   per   la   protezione
dell'ambiente. 
  3.  Le  regioni  privilegiano  la  realizzazione  di  impianti   di
smaltimento   e   recupero   dei   rifiuti   in   aree   industriali,
compatibilmente  con  le   caratteristiche   delle   aree   medesime,
incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione  non
si applica alle discariche. 
                              ART. 197
                     (competenze delle province)

   1.  In  attuazione  dell'articolo  19  del  decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  alle province competono in linea generale le
funzioni    amministrative    concernenti    la   programmazione   ed
organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale,  da  esercitarsi  con  le  risorse  umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
    a)  il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il
monitoraggio ad essi conseguenti;
    b)  il  controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di
intermediazione   e   di   commercio   dei   rifiuti,   ivi  compreso
l'accertamento  delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto;
    c)  la  verifica  ed  il  controllo  dei  requisiti  previsti per
l'applicazione  delle procedure semplificate, con le modalita' di cui
agli articoli 214, 215, e 216;
    d)  l'individuazione,  sulla  base  delle  previsioni  del  piano
territoriale  di  coordinamento  di cui all'articolo 20, comma 2, del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, ove gia' adottato, e
delle  previsioni  di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h),
nonche'  sentiti  l'Autorita' d'ambito ed i comuni, delle zone idonee
alla  localizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  dei  rifiuti,
nonche'  delle  zone  non  idonee  alla localizzazione di impianti di
recupero e di smaltimento dei rifiuti.
   2.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  proprie  funzioni le province
possono   avvalersi,  mediante  apposite  convenzioni,  di  organismi
pubblici,   ivi  incluse  le  Agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche
in  materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e
216 in tema di procedure semplificate.
   3.  Gli  addetti  al  controllo  sono  autorizzati  ad  effettuare
ispezioni,   verifiche   e   prelievi   di  campioni  all'interno  di
stabilimenti,  impianti  o  imprese  che  producono  o  che  svolgono
attivita'  di  gestione  dei rifiuti. Il segreto industriale non puo'
essere  opposto  agli  addetti  al controllo, che sono, a loro volta,
tenuti  all'obbligo  della  riservatezza  ai  sensi  della  normativa
vigente.
   4.   Il  personale  appartenente  al  Comando  carabinieri  tutela
ambiente  (C.C.T.A.)  e'  autorizzato ad effettuare le ispezioni e le
verifiche  necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui
all'articolo  8  della  legge  8  luglio 1986, n. 349, istitutiva del
Ministero dell'ambiente.
   5.  Nell'ambito  delle  competenze  di cui al comma 1, le province
sottopongono  ad adeguati controlli periodici ((gli enti e le imprese
che  producono  rifiuti  pericolosi,  le  imprese  che  raccolgono  e
trasportano  rifiuti  a titolo professionale,)) gli stabilimenti e le
imprese   che   smaltiscono   o   recuperano   rifiuti,  curando,  in
particolare,  che  vengano  effettuati  adeguati  controlli periodici
sulle  attivita'  sottoposte  alle procedure semplificate di cui agli
articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed
il  trasporto  di  rifiuti  pericolosi  riguardino,  in  primo luogo,
l'origine e la destinazione dei rifiuti.
 ((5-bis.   Le  province,  nella  programmazione  delle  ispezioni  e
controlli  di  cui  al presente articolo, possono tenere conto, nella
determinazione  della  frequenza  degli  stessi,  delle registrazioni
ottenute  dai  destinatari  nell'ambito  del  sistema  comunitario di
ecogestione e audit (EMAS).))
   6.  Restano  ferme  le  altre  disposizioni  vigenti in materia di
vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.
                              ART. 198
                       (competenze dei comuni)

   1.  I  comuni  concorrono,  nell'ambito  delle  attivita' svolte a
livello  degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e
con  le  modalita'  ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati.    Sino   all'inizio   delle   attivita'   del   soggetto
aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorita'
d'ambito  ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione
dei  rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento
in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
   2.  I  comuni  concorrono  a  disciplinare la gestione dei rifiuti
urbani  con  appositi  regolamenti  che, nel rispetto dei principi di
trasparenza,  efficienza, efficacia ed economicita' e in coerenza con
i  piani  d'ambito  adottati  ai  sensi  dell'articolo  201, comma 3,
stabiliscono in particolare:
    a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte
le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
    b)  le modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani;
    c)  le modalita' del conferimento, della raccolta differenziata e
del  trasporto  dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire
una  distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere
il recupero degli stessi;
    d)  le  norme  atte a garantire una distinta ed adeguata gestione
dei  rifiuti  urbani  pericolosi  e  dei  rifiuti  da  esumazione  ed
estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
    e)  le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta  e  trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia
con   altre  frazioni  merceologiche,  fissando  standard  minimi  da
rispettare;
    f)  le  modalita'  di  esecuzione della pesata dei rifiuti urbani
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
    g)   l'assimilazione,  per  qualita'  e  quantita',  dei  rifiuti
speciali  non  pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui
all'articolo  195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni
di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
   3.  I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed
alle  Autorita'  d'ambito  tutte  le  informazioni sulla gestione dei
rifiuti urbani da esse richieste.
   4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il proprio parere in
ordine  all'approvazione  dei progetti di bonifica dei siti inquinati
rilasciata dalle regioni.

CAPO III
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
 

                            Articolo 199 
                          (Piani regionali) 
 
    1. Le regioni, sentite  le  province,  i  comuni  e,  per  quanto
riguarda i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui  all'articolo
201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli
177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita'  ai  criteri
generali stabiliti dall'articolo 195,  comma  1,  lettera  m),  ed  a
quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani
regionali di gestione  dei  rifiuti.  Per  l'approvazione  dei  piani
regionali si applica la procedura di cui alla Parte II  del  presente
decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese
disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al
procedimento  e  alle  motivazioni  sulle  quali  si  e'  fondata  la
decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate. 
    2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1  comprendono
l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico
interessato,  le  misure  da  adottare  per  migliorare   l'efficacia
ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti,  nonche'
una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione
degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del  presente
decreto. 
    3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: 
     a) tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno  del
territorio, suddivisi per ambito  territoriale  ottimale  per  quanto
riguarda  i  rifiuti  urbani,  rifiuti  che  saranno  prevedibilmente
spediti  da  o  verso   il   territorio   nazionale   e   valutazione
dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonche'  la  fissazione
degli obiettivi di raccolta differenziata da  raggiungere  a  livello
regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205; 
     b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e
recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati,
rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una  normativa
comunitaria specifica; 
     c)  una  valutazione  della  necessita'  di  nuovi  sistemi   di
raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i  rifiuti,  di
ulteriori  infrastrutture  per  gli  impianti  per   i   rifiuti   in
conformita' del principio di autosufficienza  e  prossimita'  di  cui
agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario  degli  investimenti
correlati; 
     d) informazioni sui criteri di riferimento per  l'individuazione
dei siti e la capacita' dei futuri  impianti  di  smaltimento  o  dei
grandi impianti di recupero, se necessario; 
     e)  politiche  generali  di  gestione   dei   rifiuti,   incluse
tecnologie e metodi di gestione  pianificata  dei  rifiuti,  o  altre
politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; 
     f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale
sul territorio regionale, nel  rispetto  delle  linee  guida  di  cui
all'articolo 195, comma 1, lettera m); 
     g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli  impianti
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo  criteri
di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza
della gestione dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi  all'interno  di
ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo  200,
nonche' ad assicurare  lo  smaltimento  e  il  recupero  dei  rifiuti
speciali in luoghi  prossimi  a  quelli  di  produzione  al  fine  di
favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; 
     h)  la  promozione  della  gestione  dei  rifiuti   per   ambiti
territoriali  ottimali,  attraverso  strumenti  quali  una   adeguata
disciplina delle  incentivazioni,  prevedendo  per  gli  ambiti  piu'
meritevoli, tenuto conto delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, una maggiorazione di  contributi;  a  tal  fine  le  regioni
possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo; 
     i) la  stima  dei  costi  delle  operazioni  di  recupero  e  di
smaltimento dei rifiuti urbani; 
     l) i criteri per  l'individuazione,  da  parte  delle  province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di  recupero
e smaltimento dei rifiuti nonche' per l'individuazione dei  luoghi  o
impianti adatti  allo  smaltimento  dei  rifiuti,  nel  rispetto  dei
criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p); 
     m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio
ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia,  ivi  incluso  il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino; 
     n) le  misure  atte  a  promuovere  la  regionalizzazione  della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani: 
     o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche  di  cui
all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni  speciali  per
specifiche tipologie di rifiuto; 
     p) le prescrizioni in materia di prevenzione  e  gestione  degli
imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6; 
     q) il programma per la riduzione dei rifiuti  biodegradabili  da
collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo
13 gennaio 2003, n. 36; 
     r) un programma di prevenzione  della  produzione  dei  rifiuti,
elaborato sulla base  del  programma  nazionale  di  prevenzione  dei
rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le  misure  di  prevenzione
esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche
gli  obiettivi  di  prevenzione.  Le  misure  e  gli  obiettivi  sono
finalizzati  a  dissociare  la  crescita  economica   dagli   impatti
ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.  Il  programma  deve
contenere specifici  parametri  qualitativi  e  quantitativi  per  le
misure di prevenzione al fine di monitorare e  valutare  i  progressi
realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori. 
    4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto  conto
del  livello  e  della  copertura  geografica  dell'area  oggetto  di
pianificazione, i seguenti elementi: 
     a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti; 
     b) valutazione dell'utilita'  e  dell'idoneita'  del  ricorso  a
strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche
riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad
assicurare il buon funzionamento del mercato interno; 
     c) campagne di sensibilizzazione e  diffusione  di  informazioni
destinate al  pubblico  in  generale  o  a  specifiche  categorie  di
consumatori. 
    5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'  coordinato  con
gli  altri  strumenti  di  pianificazione  di  competenza   regionale
previsti dalla normativa vigente. 
    6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per
la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: 
     a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio
di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 
     b)   l'individuazione   dei   siti   da   bonificare   e   delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; 
     c) le modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e  risanamento
ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego  di  materiali
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani; 
     d) la stima degli oneri finanziari; 
     e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare. 
    7. L'approvazione del piano regionale o  il  suo  adeguamento  e'
requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali. 
    8. La regione approva o adegua il  piano  entro  il  12  dicembre
2013. Fino a tale  momento,  restano  in  vigore  i  piani  regionali
vigenti. 
    9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e  di
accertata  inattivita'  nell'approvare  o  adeguare  il   piano,   il
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente  e  tutela  del  territorio  e  del  mare,   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112, diffida gli organi regionali competenti a  provvedere  entro  un
congruo termine e, in caso  di  ulteriore  inerzia,  adotta,  in  via
sostitutiva,  i   provvedimenti   necessari   alla   elaborazione   e
approvazione o adeguamento del piano regionale. 
    10. Le regioni, sentite le  province  interessate,  d'intesa  tra
loro o singolarmente, per le finalita' di cui alla parte  quarta  del
presente decreto provvedono alla valutazione della  necessita'  dell'
aggiornamento  del  piano  almeno  ogni  sei   anni,   nonche'   alla
programmazione degli interventi attuativi occorrenti  in  conformita'
alle procedure e nei limiti delle risorse  previste  dalla  normativa
vigente. 
    11. Le regioni e le province autonome comunicano  tempestivamente
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
l'adozione o la revisione dei piani di gestione e  dei  programmi  di
prevenzione dei rifiuti di cui al  presente  articolo,  al  fine  del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea. 
    ((12. Le regioni e le province  autonome  assicurano,  attraverso
propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito  web
di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione  dei
piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo. 
    12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla gestione  dei  rifiuti  e'
garantita almeno dalla fruibilita' delle seguenti informazioni: 
    a) produzione totale e  pro  capite  dei  rifiuti  solidi  urbani
suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per
ogni comune; 
    b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale  di
rifiuti effettivamente riciclati; 
    c)  ubicazione,  proprieta',  capacita'  nominale  autorizzata  e
capacita' tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali
raccolti in maniera differenziata, degli impianti  di  selezione  del
multimateriale, degli impianti  di  trattamento  meccanico-biologico,
degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore  tipo  di  impianto
destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani  indifferenziati  e
degli inceneritori e coinceneritori; 
    d) per ogni impianto di  trattamento  meccanico-biologico  e  per
ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento  di  rifiuti
solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto  alla  lettera
c), quantita' di rifiuti in  ingresso  e  quantita'  di  prodotti  in
uscita, suddivisi per codice CER; 
    e) per gli  inceneritori  e  i  coinceneritori,  oltre  a  quanto
previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in ingresso, suddivisi
per codice CER; 
    f) per le  discariche,  ubicazione,  proprieta',  autorizzazioni,
capacita'  volumetrica  autorizzata,  capacita'  volumetrica  residua
disponibile e quantita' di materiale ricevuto  suddiviso  per  codice
CER, nonche' quantita' di percolato prodotto)). 
    13. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009,  n.  249
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 9 del presente articolo nella parte  in  cui
attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel  caso
in  cui  "le  autorita'  competenti  non  realizzino  gli  interventi
previsti dal piano regionale" di gestione dei rifiuti "nei termini  e
con le modalita' stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave
pregiudizio all'attuazione del piano medesimo". 
                              ART. 200
              (organizzazione territoriale del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani)

   1.  La  gestione  dei  rifiuti urbani e' organizzata sulla base di
ambiti  territoriali  ottimali,  di  seguito  anche  denominati  ATO,
delimitati  dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto
delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed
o), e secondo i seguenti criteri:

    a)  superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un
servizio di gestione integrata dei rifiuti;
    b)  conseguimento  di  adeguate  dimensioni  gestionali, definite
sulla  base  di  parametri  fisici, demografici, tecnici e sulla base
delle ripartizioni politico-amministrative;
    c)  adeguata  valutazione  del  sistema stradale e ferroviario di
comunicazione   al   fine  di  ottimizzare  i  trasporti  all'interno
dell'ATO;
    d) valorizzazione di esigenze comuni e affinita' nella produzione
e gestione dei rifiuti;
    e)   ricognizione   di  impianti  di  gestione  di  rifiuti  gia'
realizzati e funzionanti;
    f)  considerazione  delle  precedenti  delimitazioni  affinche' i
nuovi  ATO  si  discostino dai precedenti solo sulla base di motivate
esigenze di efficacia, efficienza ed economicita'.
    2.  Le  regioni,  sentite  le  province  ed i comuni interessati,
nell'ambito  delle attivita' di programmazione e di pianificazione di
loro  competenza,  entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  parte quarta del presente decreto, provvedono alla
delimitazione  degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle
linee  guida  di  cui  all'articolo  195,  comma  1,  lettera  m). Il
provvedimento e' comunicato alle province ed ai comuni interessati.
   3.  Le  regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO
qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o piu' regioni.
   4.   Le   regioni   disciplinano  il  controllo,  anche  in  forma
sostitutiva,   delle   operazioni  di  gestione  dei  rifiuti,  della
funzionalita' dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
   5.  Le  citta' o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori
di  quelle  medie  di  un  singolo  ambito,  possono essere suddivisi
tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
   6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
al  comma  2  possono  presentare motivate e documentate richieste di
modifica  all'assegnazione  ad uno specifico ambito territoriale e di
spostamento  in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di
assegnazione.
   7.  Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al
modello  degli  Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un
piano  regionale  dei  rifiuti  che  dimostri  la propria adeguatezza
rispetto  agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente,
con  particolare  riferimento  ai criteri generali e alle linee guida
riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.
                              ART. 201 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191, 
COME MODIFICATA DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011,  N.  216,  CONVERTITO  CON
          MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14)) 
                              ART. 202
                     (affidamento del servizio)

   1.   L'Autorita'   d'ambito  aggiudica  il  servizio  di  gestione
integrata  dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi
e  dalle  disposizioni  comunitarie, secondo la disciplina vigente in
tema  di  affidamento  dei  servizi pubblici locali in conformita' ai
criteri  di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  nonche'  con  riferimento  all'ammontare del
corrispettivo  per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di
carattere  tecnico  e  delle  precedenti  esperienze  specifiche  dei
concorrenti,  secondo  modalita'  e  termini definiti con decreto dal
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare nel
rispetto delle competenze regionali in materia. ((41))
   2.  I  soggetti  partecipanti  alla  gara  devono  formulare,  con
apposita   relazione   tecnico-illustrativa   allegata   all'offerta,
proposte   di   miglioramento  della  gestione,  di  riduzione  delle
quantita'  di  rifiuti  da  smaltire  e  di miglioramento dei fattori
ambientali,   proponendo   un   proprio   piano   di   riduzione  dei
corrispettivi   per   la  gestione  al  raggiungimento  di  obiettivi
autonomamente definiti.
   3.   Nella   valutazione   delle  proposte  si  terra'  conto,  in
particolare,  del  peso  che  gravera'  sull'utente  sia  in  termini
economici, sia di complessita' delle operazioni a suo carico.
   4.  Gli  impianti  e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta'
degli  enti  locali  gia'  esistenti al momento dell'assegnazione del
servizio  sono  conferiti  in  comodato  ai  soggetti  affidatari del
medesimo servizio.
   5.  I  nuovi  impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario
del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter,
del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso
dei  requisiti  prescritti  dalla  normativa  vigente,  o mediante il
ricorso  alle  procedure  di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
ovvero  secondo  lo  schema  della  finanza  di  progetto di cui agli
articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.
   6.  Il  personale  che,  alla data del 31 dicembre 2005 o comunque
otto  mesi  prima  dell'affidamento  del  servizio,  appartenga  alle
amministrazioni   comunali,   alle   aziende   ex  municipalizzate  o
consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel
settore  dei  servizi  comunali  per  la  gestione  dei rifiuti sara'
soggetto,  ferma  restando  la risoluzione del rapporto di lavoro, al
passaggio   diretto  ed  immediato  al  nuovo  gestore  del  servizio
integrato   dei   rifiuti,   con  la  salvaguardia  delle  condizioni
contrattuali,   collettive  e  individuali,  in  atto.  Nel  caso  di
passaggio   di   dipendenti   di   enti  pubblici  e  di  ex  aziende
municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative,
al  gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
la   disciplina   del  trasferimento  del  ramo  di  azienda  di  cui
all'articolo 2112 del codice civile.
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
  Il  D.P.R.  7  settembre  2010,  n. 168 ha disposto (con l'art. 12,
comma  1,  lettera  c))  l'abrogazione dell'articolo 202, comma 1 "ad
eccezione  della  parte in cui individua la competenza dell'Autorita'
d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione".
                              ART. 203
               (schema tipo di contratto di servizio)

   1.  I  rapporti  tra le Autorita' d'ambito e i soggetti affidatari
del  servizio  integrato  sono  regolati da contratti di servizio, da
allegare  ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato
dalle  regioni  in  conformita'  ai  criteri ed agli indirizzi di cui
all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
   2. Lo schema tipo prevede:
    a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
    b)      l'obbligo      del     raggiungimento     dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione;
    c)  la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici
anni;
    d)  i  criteri per definire il piano economico-finanziario per la
gestione integrata del servizio;
    e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;
    f)  i  principi  e  le regole generali relativi alle attivita' ed
alle  tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed
al  corrispettivo,  le  modalita',  i  termini  e le procedure per lo
svolgimento  del  controllo  e  le  caratteristiche  delle  strutture
organizzative all'uopo preposte;
    g)   gli  obblighi  di  comunicazione  e  trasmissione  di  dati,
informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
    h)  le  penali,  le  sanzioni  in  caso  di  inadempimento  e  le
condizioni  di  risoluzione  secondo  i  principi  del codice civile,
diversificate a seconda della tipologia di controllo;
    i)  il  livello  di efficienza e di affidabilita' del servizio da
assicurare  all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli
impianti;
    l) la facolta' di riscatto secondo i principi di cui al titolo I,
capo  II,  del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
    m)  l'obbligo  di  riconsegna delle opere, degli impianti e delle
altre  dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio
in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
    n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
    o)  i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  delle tariffe
determinate  dagli  enti  locali  e del loro aggiornamento, anche con
riferimento alle diverse categorie di utenze.
    ((p)  l'obbligo  di  applicazione al personale, non dipendente da
amministrazioni   pubbliche,   da  parte  del  gestore  del  servizio
integrato  dei  rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro
del  settore  dell'igiene  ambientale, stipulato dalle Organizzazioni
Sindacali comparativamente piu' rappresentative, anche in conformita'
a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.))
   3.  Ai  fini  della definizione dei contenuti dello schema tipo di
cui  al  comma 2, le Autorita' d'ambito operano la ricognizione delle
opere  ed  impianti  esistenti,  trasmettendo alla regione i relativi
dati. Le Autorita' d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le
procedure   e  le  modalita',  anche  su  base  pluriennale,  per  il
conseguimento   degli  obiettivi  previsti  dalla  parte  quarta  del
presente  decreto  ed  elaborano,  sulla  base  dei  criteri  e degli
indirizzi  fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un
programma  degli  interventi  necessari,  accompagnato  da  un  piano
finanziario  e  dal  connesso modello gestionale ed organizzativo. Il
piano  finanziario  indica,  in  particolare, le risorse disponibili,
quelle  da  reperire,  nonche' i proventi derivanti dall'applicazione
della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.
                              ART. 204
                        (gestioni esistenti)

   1.  I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla
data  di  entrata  in vigore della parte quarta del presente decreto,
continuano  a  gestirlo  fino  alla  istituzione e organizzazione del
servizio  di  gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorita'
d'ambito.
   2.  In  relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis
dell'articolo  113  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'Autorita'  d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  alla  parte quarta del presente decreto, entro
nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.
   3.  Qualora  l'Autorita' d'ambito non provveda agli adempimenti di
cui  ai  commi  1  e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della
Giunta   regionale  esercita,  dandone  comunicazione  al  ((Ministro
dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare))  e
all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse idriche e sui rifiuti, i
poteri  sostitutivi,  nominando  un  commissario  "ad acta" che avvia
entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando
le  scadenze  dei  singoli  adempimenti  procedimentali.  Qualora  il
commissario  regionale  non  provveda  nei  termini  cosi' stabiliti,
spettano  al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare))  i  poteri sostitutivi preordinati al completamento della
procedura di affidamento.(26)
   4.  Alla  scadenza,  ovvero  alla  anticipata  risoluzione,  delle
gestioni  di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese gia'
concessionarie   sono   trasferiti   direttamente   all'ente   locale
concedente   nei   limiti  e  secondo  le  modalita'  previste  dalle
rispettive convenzioni di affidamento.
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
disciplina  l'esercizio  del  potere sostitutivo del Presidente della
Giunta  regionale  in  tema  di  gestioni  esistenti  del servizio di
gestione dei rifiuti".
                              ART. 205 
         (misure per incrementare la raccolta differenziata) 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto  al  comma  1-bis,  in  ogni  ambito
territoriale ottimale, se costituito,  ovvero  in  ogni  comune  deve
essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani  pari
alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 
    a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; 
    b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; 
    c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012. 
  1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico,  ambientale  ed
economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di  cui  al
comma 1, il comune puo' richiedere al Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio  e  del  mare  una  deroga  al  rispetto  degli
obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata  la  sussistenza  dei
requisiti stabiliti al primo periodo,  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare  la  predetta
deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica di un accordo di programma tra Ministero,  regione  ed  enti
locali interessati, che stabilisca: 
    a) le modalita' attraverso le quali il comune richiedente intende
conseguire gli  obiettivi  di  cui  all'articolo  181,  comma  1.  Le
predette  modalita'  possono  consistere  in  compensazioni  con  gli
obiettivi raggiunti in altri comuni; 
    b) la destinazione a recupero di energia della quota  di  rifiuti
indifferenziati  che  residua  dalla  raccolta  differenziata  e  dei
rifiuti  derivanti   da   impianti   di   trattamento   dei   rifiuti
indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia; 
    c) la percentuale di raccolta differenziata dei  rifiuti  urbani,
da destinare al riciclo, che il  comune  richiedente  si  obbliga  ad
effettuare. 
  1-ter. L'accordo di programma  di  cui  al  comma  precedente  puo'
stabilire obblighi, in linea con  le  disposizioni  vigenti,  per  il
comune richiedente finalizzati al perseguimento  delle  finalita'  di
cui alla  parte  quarta,  titolo  I,  del  presente  decreto  nonche'
stabilire modalita' di accertamento dell'adempimento  degli  obblighi
assunti  nell'ambito  dell'accordo  di  programma  e  prevedere   una
disciplina  per  l'eventuale  inadempimento.  I  piani  regionali  si
conformano a quanto previsto dagli accordi di  programma  di  cui  al
presente articolo. 
  2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4. 
  3. Nel caso in cui, a livello di ambito  territoriale  ottimale  se
costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi
minimi previsti dal presente articolo,  e'  applicata  un'addizionale
del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in  discarica
a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste
dal  comma  1  sulla  base  delle  quote  di  raccolta  differenziata
raggiunte nei singoli comuni. (106) 
  3-bis. Al fine di favorire la  raccolta  differenziata  di  rifiuti
urbani e assimilati, la misura del tributo  di  cui  all'articolo  3,
comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' modulata  in  base
alla  quota  percentuale  di  superamento  del  livello  di  raccolta
differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal  comma
29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995,  secondo  la
tabella seguente: 
    



          =================================================
          | Superamento del livello |                     |
          |   di RD rispetto alla   |    Riduzione del    |
          |    normativa statale    |       tributo       |
          +=========================+=====================+
          |  da 0,01 per cento fino |                     |
          |    alla percentuale     |                     |
          |inferiore al 10 per cento|    30 per cento     |
          +-------------------------+---------------------+
          |                         | 40 per cento 50 per |
          |10 per cento 15 per cento|cento 60 per cento 70|
          |20 per cento 25 per cento|      per cento      |
          +-------------------------+---------------------+

    
  3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento
il  valore  di  RD  raggiunto  nell'anno  precedente.  Il  grado   di
efficienza della RD e' calcolato  annualmente  sulla  base  dei  dati
relativi a ciascun comune. ((109)) 
  3-quater. La regione, avvalendosi del supporto  tecnico-scientifico
del gestore del catasto regionale dei rifiuti o  di  altro  organismo
pubblico che gia' svolge  tale  attivita',  definisce,  con  apposita
deliberazione, il metodo  standard  per  calcolare  e  verificare  le
percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in
ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalita' di
rilevamento e trasmissione dei  dati  che  i  comuni  sono  tenuti  a
comunicare ai fini  della  certificazione  della  percentuale  di  RD
raggiunta, nonche' le  modalita'  di  eventuale  compensazione  o  di
conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali  da
applicare. 
  3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma  3-quater  e'
effettuata annualmente dai comuni attraverso  l'adesione  al  sistema
informatizzato adottato per  la  tenuta  del  catasto  regionale  dei
rifiuti.  L'omessa,  incompleta  o  inesatta  trasmissione  dei  dati
determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione
del tributo di cui al comma 3-bis. 
  3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al  comma  3-quater  provvede
alla validazione dei dati raccolti  e  alla  loro  trasmissione  alla
regione, che stabilisce annualmente  il  livello  di  RD  relativo  a
ciascun comune e a ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  ai  fini
dell'applicazione del tributo. 
  3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni
che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure  che  hanno
conseguito nell'anno di riferimento  una  produzione  pro  capite  di
rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto  regionale  dei
rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella  media
dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza,  anche  a  seguito
dell'attivazione di interventi di  prevenzione  della  produzione  di
rifiuti. 
  3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 e' dovuta alle regioni  e
affluisce in un apposito fondo regionale destinato a  finanziare  gli
interventi di prevenzione della produzione di  rifiuti  previsti  dai
piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto
di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli  206-quater  e
206-quinquies, il  cofinanziamento  degli  impianti  e  attivita'  di
informazione ai cittadini in materia di  prevenzione  e  di  raccolta
differenziata. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  delle  attivita'
produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite  la
metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai  commi
1 e 2, nonche' la nuova determinazione del coefficiente di correzione
di cui all'articolo 3, comma 29, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi  1
e 2. 
  5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma  4  continua  ad
applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24
a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo  181,  comma  1,
lettera a), la cui realizzazione e' valutata secondo  la  metodologia
scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione,  del
18 novembre 2011, le regioni tramite apposita legge, e previa  intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. (26) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009,  n.  249
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 6 del presente articolo "nella parte in  cui
assoggetta  ad  una  previa  intesa  con  il  Ministro  dell'ambiente
l'adozione delle leggi con cui le Regioni possono  indicare  maggiori
obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (106) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 1) che
"Ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge  n.  189
del 2016, dal 1º gennaio 2017  fino  al  31  dicembre  2018,  non  si
applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei
rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art.  46-ter,  comma  1)
che "In deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto
trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei  rifiuti
in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della  legge
28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore  della
raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015". 
                              Art. 206
             Accordi, contratti di programma, incentivi

  1.  Nel  rispetto  dei  principi  e degli obiettivi stabiliti dalle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di
perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure,
con   particolare  riferimento  alle  piccole  imprese,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare e le altre
autorita'  competenti  possono stipulare appositi accordi e contratti
di  programma  con  enti  pubblici,  con imprese di settore, soggetti
pubblici  o  privati  ed  associazioni di categoria. Gli accordi ed i
contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici
piani  di  settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi
di  rifiuti;  b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo
sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite
idonei  a  prevenire  o  ridurre  la produzione dei rifiuti e la loro
pericolosita'  e  ad  ottimizzare  il  recupero  dei  rifiuti;  c) lo
sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di
produzione  di  beni  con  impiego  di  materiali  meno  inquinanti e
comunque  riciclabili;  d)  le  modifiche  del  ciclo produttivo e la
riprogettazione  di componenti, macchine e strumenti di controllo; e)
la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati,
confezionati  e  messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e
la  pericolosita'  dei  rifiuti  e  i  rischi  di inquinamento; f) la
sperimentazione,   la  promozione  e  l'attuazione  di  attivita'  di
riutilizzo,  riciclaggio  e  recupero  di  rifiuti;  g) l'adozione di
tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto
di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di
controllo  per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose
contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e
dei   soggetti  pubblici  dei  materiali  recuperati  dalla  raccolta
differenziata   dei  rifiuti  urbani;  l)  l'impiego  di  sistemi  di
controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
  2.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare   puo'  altresi'  stipulare  appositi  accordi  e  contratti  di
programma  con  soggetti  pubblici e privati o con le associazioni di
categoria  per:  a)  promuovere  e favorire l'utilizzo dei sistemi di
certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del 19 marzo 2001; b) attuare
programmi  di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di
utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
  ((3.  Gli  accordi  e  i  contratti di programma di cui al presente
articolo  non  possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e
possono prevedere semplificazioni amministrative.))
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo
economico  e  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  individuate le
risorse   finanziarie   da   destinarsi,   sulla   base  di  apposite
disposizioni   legislative  di  finanziamento,  agli  accordi  ed  ai
contratti  di  programma  di  cui  ai  commi  1 e 2 e sono fissate le
modalita' di stipula dei medesimi.
  5.  Ai  sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della
Commissione  delle  Comunita' europee e' inoltre possibile concludere
accordi  ambientali  che  la  Commissione puo' utilizzare nell'ambito
della    autoregolamentazione,    intesa   come   incoraggiamento   o
riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione,
intesa  come  proposizione  al legislatore di utilizzare gli accordi,
quando opportuno.
                            ART. 206-bis 
    ((Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti)) 
  1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla  parte
quarta  del  presente  decreto  con  particolare   riferimento   alla
prevenzione della produzione della quantita'  e  della  pericolosita'
dei rifiuti  ed  all'efficacia,  all'efficienza  ed  all'economicita'
della gestione  dei  rifiuti,  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di
imballaggio,  nonche'   alla   tutela   della   salute   pubblica   e
dell'ambiente,  ((il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare)) svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
    a) vigila sulla gestione dei  rifiuti,  degli  imballaggi  e  dei
rifiuti di imballaggio; 
    b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento  permanente  di
criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla  definizione  ed
all'aggiornamento  permanente  di  un  quadro  di  riferimento  sulla
prevenzione  e  sulla  gestione   dei   rifiuti,   anche   attraverso
l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei rifiuti
per migliorarne efficacia, efficienza e qualita', per  promuovere  la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili
per la prevenzione,  le  raccolte  differenziate,  il  riciclo  e  lo
smaltimento dei rifiuti; 
    c)  predispone  il  Programma  generale  di  prevenzione  di  cui
all'articolo  225  qualora  il  Consorzio  nazionale  imballaggi  non
provveda nei termini previsti; 
    d)  verifica  l'attuazione  del   Programma   generale   di   cui
all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di  recupero  e
di riciclaggio; 
    e) verifica i  costi  di  gestione  dei  rifiuti,  delle  diverse
componenti dei costi  medesimi  e  delle  modalita'  di  gestione  ed
effettua analisi  comparative  tra  i  diversi  ambiti  di  gestione,
evidenziando eventuali anomalie; 
    f) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati; 
    g) predispone, un rapporto annuale sulla  gestione  dei  rifiuti,
degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio  e  ne  cura   la
trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare; 
    ((g-bis) elabora  i  parametri  per  l'individuazione  dei  costi
standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.  216,
e la definizione di un sistema tariffario equo e  trasparente  basato
sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga"
e sulla copertura integrale dei costi efficienti di  esercizio  e  di
investimento; 
    g-ter) elabora uno o piu' schemi tipo di contratto di servizio di
cui all'articolo 203; 
    g-quater) verifica il rispetto dei termini  di  cui  all'articolo
204, segnalando le  inadempienze  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della
responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli
importatori di beni)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)). 
  ((4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo  in
materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le
risorse di cui al comma 6)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)). 
  6. All'onere derivante ((dall'esercizio delle funzioni di vigilanza
e controllo di cui al presente articolo)),  pari  a  due  milioni  di
euro, aggiornato annualmente  al  tasso  di  inflazione,  provvedono,
tramite  contributi  di  pari  importo  complessivo,   il   Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui  all'articolo  224,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di  cui  agli
articoli 233, 234, 235, 236 nonche' quelli istituiti ai  sensi  degli
articoli 227 e 228. Il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare con decreto da emanarsi  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento  e  successivamente
entro il 31 gennaio di ogni anno, determina  l'entita'  del  predetto
onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti.  Dette  somme
sono  versate  dal  Consorzio  Nazionale  Imballaggi  e  dagli  altri
soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della  finanze,
ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                            ART. 206-ter 
(( (Accordi e contratti di programma per  incentivare  l'acquisto  di
prodotti derivanti da materiali post consumo  o  dal  recupero  degli
scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotti
                           complessi). )) 
 
  ((1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di  materiali
attraverso  il  sostegno  all'acquisto  di  prodotti   derivanti   da
materiali riciclati post consumo o dal recupero degli  scarti  e  dei
materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti  complessi,  il
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  puo'
stipulare appositi accordi e contratti di programma: 
    a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali  post
consumo riciclati  o  dal  recupero  degli  scarti  e  dei  materiali
rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con  priorita'
per i beni provenienti dai rifiuti; 
    b) con enti pubblici; 
    c) con soggetti pubblici o privati; 
    d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni
di aziende che si occupano di riuso,  preparazione  al  riutilizzo  e
riciclaggio; 
    e) con associazioni senza fini di lucro,  di  promozione  sociale
nonche' con imprese artigiane e imprese individuali; 
    f) con i soggetti incaricati di svolgere  le  attivita'  connesse
all'applicazione  del  principio  di   responsabilita'   estesa   del
produttore. 
  2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma  1  hanno
ad oggetto: 
    a)   l'erogazione   di   incentivi   in   favore   di   attivita'
imprenditoriali di produzione di beni  derivanti  da  materiali  post
consumo riciclati  o  dal  recupero  degli  scarti  e  dei  materiali
rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con  priorita'
per i  beni  provenienti  dai  rifiuti  per  i  quali  devono  essere
perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del  presente
decreto e della normativa  dell'Unione  europea,  e  l'erogazione  di
incentivi in favore di attivita' imprenditoriali di produzione  e  di
preparazione dei materiali post  consumo  o  derivanti  dal  recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti  complessi  per  il   loro   riutilizzo   e   di   attivita'
imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di prodotti  e
componenti di prodotti reimpiegati per la  stessa  finalita'  per  la
quale erano stati concepiti; 
    b)   l'erogazione   di   incentivi   in   favore   di   attivita'
imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati
CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 12620:2013,
nonche'  di  prodotti  derivanti  da   rifiuti   di   apparecchiature
elettriche  ed  elettroniche  e  da  pneumatici  fuori   uso   ovvero
realizzati con i materiali plastici provenienti dal  trattamento  dei
prodotti giunti a fine vita, cosi'  come  definiti  dalla  norma  UNI
10667-13:2013, dal post  consumo  o  dal  recupero  degli  scarti  di
produzione; 
    c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti  economici  e
dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali
di cui alle lettere a) e b). 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con  decreto
le  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente   da
destinare,  sulla  base  di  apposite  disposizioni  legislative   di
finanziamento, agli accordi e ai contratti di  programma  di  cui  ai
commi 1 e 2 e fissa le modalita' di stipulazione dei medesimi accordi
e contratti  secondo  criteri  che  privilegino  prioritariamente  le
attivita' per il riutilizzo,  la  produzione  o  l'acquisto  di  beni
riciclati utilizzati per la stessa  finalita'  originaria  e  sistemi
produttivi  con  il  minor  impatto  ambientale  rispetto  ai  metodi
tradizionali.)) 
                           ART. 206-quater 
(( (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali  post  consumo  o
dal  recupero  degli  scarti   e   dei   materiali   rivenienti   dal
             disassemblaggio dei prodotti complessi). )) 
 
  ((1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto
il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali
minime di materiale post  consumo  o  derivante  dal  recupero  degli
scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotti
complessi che devono  essere  presenti  nei  manufatti  per  i  quali
possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter,  in
considerazione  sia  della  materia  risparmiata  sia  del  risparmio
energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero
ciclo  di  vita  dei  prodotti.  La  presenza  delle  percentuali  di
materiale riciclato e riciclato post consumo o derivante dal recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi puo' essere dimostrata tramite  certificazioni  di
enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e  le
misure di  incentivazione  per  il  commercio  e  per  l'acquisto  di
prodotti e componenti di prodotti usati per  favorire  l'allungamento
del ciclo di vita dei prodotti. 
  2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti  realizzati
in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia  a
seconda della categoria di  prodotto,  in  base  ai  criteri  e  alle
percentuali stabiliti dall'allegato L-bis alla presente parte. 
  3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai  soli  manufatti
che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo
o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti  dal
disassemblaggio dei prodotti complessi in  misura  almeno  pari  alle
percentuali indicate dall'allegato  L-bis  alla  presente  parte.  Il
contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti
di  cui  al  presente  comma  deve   essere   garantito   da   idonea
certificazione, sulla base della normativa vigente. 
  4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere  fruiti
nel rispetto delle regole in materia di aiuti  di  importanza  minore
concessi dagli Stati membri dell'Unione europea in favore  di  talune
imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013.)) 
                         ART. 206-quinquies 
(( (Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che
impiegano materiali post  consumo  o  derivanti  dal  recupero  degli
scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotti
                           complessi). )) 
 
  ((1. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, un  regolamento  che  stabilisce  i  criteri  e  il  livello  di
incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di  manufatti  che
impiegano materiali post consumo riciclati o derivanti  dal  recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi, ivi inclusi  quelli  provenienti  dalla  raccolta
differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico.)) 
                           ART. 206-sexies 
(( (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che  impiegano  materiali
post consumo o derivanti dal recupero degli scarti  e  dei  materiali
rivenienti  dal  disassemblaggio   dei   prodotti   complessi   negli
interventi concernenti  gli  edifici  scolastici,  le  pavimentazioni
                stradali e le barriere acustiche). )) 
 
  ((1. Le amministrazioni  pubbliche,  nelle  more  dell'adozione  da
parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione
esecutiva degli interventi  negli  edifici  scolastici,  al  fine  di
consentirne  la  piena  fruibilita'  dal  punto  di  vista  acustico,
prevedono, nelle  gare  d'appalto  per  l'incremento  dell'efficienza
energetica delle scuole e comunque per  la  loro  ristrutturazione  o
costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al
raggiungimento dei valori indicati per i descrittori  acustici  dalla
norma UNI 11367:2010 e dalla norma UNI 11532:2014. Nei bandi di  gara
sono  previsti  criteri  di  valutazione  delle  offerte   ai   sensi
dell'articolo 83, comma 1,  lettera  e),  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive  modificazioni,  con
punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o
derivanti dal recupero degli scarti e dei  materiali  rivenienti  dal
disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate  con
il decreto di cui al comma 3 del presente articolo. 
  2. Nelle gare d'appalto  per  la  realizzazione  di  pavimentazioni
stradali e barriere acustiche, anche ai  fini  dell'esecuzione  degli
interventi di risanamento acustico realizzati ai  sensi  del  decreto
del  Ministro  dell'ambiente  29  novembre  2000,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6  dicembre  2000,  le  amministrazioni
pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture  prevedono  criteri
di valutazione delle offerte ai  sensi  dell'articolo  83,  comma  1,
lettera e), del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,  e  successive  modificazioni,  con  punteggi  premianti  per  i
prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti  dal  recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi nelle percentuali fissate con i decreti di cui  al
comma 3 del presente articolo. 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con uno o piu' decreti, anche  attraverso  i  decreti  di
attuazione del Piano d'azione per la  sostenibilita'  ambientale  dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107  dell'8
maggio 2008, definisce: 
    a) l'entita' dei punteggi  premianti  e  le  caratteristiche  dei
materiali che ne beneficeranno, quali  quelli  indicati  all'articolo
206-ter, comma 2, lettera a), e  quelli  derivanti  dall'utilizzo  di
polverino da pneumatici fuori uso; 
    b) i descrittori acustici da tenere in considerazione  nei  bandi
di gara e i relativi valori di riferimento; 
    c) le percentuali minime di residui di produzione e di  materiali
post consumo o derivanti dal recupero degli scarti  e  dei  materiali
rivenienti dal disassemblaggio  dei  prodotti  complessi  che  devono
essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati  i
punteggi premianti, in considerazione sia della  materia  risparmiata
sia del risparmio  energetico  ottenuto  riutilizzando  i  materiali,
tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti; 
    d) i materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti
e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento
finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento
ambientale o danno alla salute umana)). 
                              Art. 207
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma
5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
l'Osservatorio  nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano
le relative funzioni".

CAPO IV
AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI
 

                              ART. 208 
(autorizzazione unica per  i  nuovi  impianti  di  smaltimento  e  di
                        recupero dei rifiuti) 
 
  1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti  di
smaltimento o  di  recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,  devono
presentare apposita domanda alla regione competente  per  territorio,
allegando il progetto definitivo dell'impianto  e  la  documentazione
tecnica prevista per  la  realizzazione  del  progetto  stesso  dalle
disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.  Ove  l'impianto
debba essere sottoposto alla  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata la comunicazione del progetto  all'autorita'  competente  ai
predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano  sospesi  fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'  ambientale  ai
sensi della parte seconda del presente decreto. 
  2.  Per  le  installazioni  di  cui  all'articolo  6,   comma   13,
l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di
cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attivita'  di
smaltimento o di recupero dei rifiuti: 
    a) ove un provvedimento di cui al  presente  articolo  sia  stato
gia' emanato, la domanda di autorizzazione  integrata  ambientale  ne
riporta gli estremi; 
    b)  se  l'istanza  non  riguarda  esclusivamente  il  rinnovo   o
l'adeguamento dell'autorizzazione  all'esercizio,  prevedendo  invece
nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di
servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a  tutti  i
partecipanti alla conferenza di servizio  di  cui  all'articolo  208,
comma 3; 
    c) la Regione, o  l'autorita'  da  essa  delegata,  specifica  in
conferenza  le  garanzie   finanziarie   da   richiedere   ai   sensi
dell'articolo 208, comma 11, lettera g); 
    d) i contenuti dell'AIA sono  opportunamente  integrati  con  gli
elementi di cui all'articolo 208, comma 11; 
    e) le garanzie finanziarie di cui  all'articolo  208,  comma  11,
sono prestate a  favore  della  Regione,  o  dell'autorita'  da  essa
delegata alla gestione della materia; 
    f) la  comunicazione  di  cui  all'articolo  208,  comma  18,  e'
effettuata   dall'amministrazione   che   rilascia   l'autorizzazione
integrata ambientale; 
    g) la  comunicazione  di  cui  all'articolo  208,  comma  19,  e'
effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente. 
  3. Entro trenta giorni dal ricevimento  della  domanda  di  cui  al
comma 1, la regione individua  il  responsabile  del  procedimento  e
convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza  dei  servizi
partecipano, con un preavviso di almeno  20  giorni,  i  responsabili
degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle  autorita'
d'ambito e  degli  enti  locali  sul  cui  territorio  e'  realizzato
l'impianto,  nonche'  il  richiedente  l'autorizzazione  o   un   suo
rappresentante  al  fine  di  acquisire  documenti,  informazioni   e
chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione  di
cui al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di  servizi.
La decisione della conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza  e
le relative determinazioni devono fornire  una  adeguata  motivazione
rispetto  alle  opinioni  dissenzienti  espresse  nel   corso   della
conferenza. 
  4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione,  la  Conferenza  di
servizi: 
    a) procede alla valutazione dei progetti; 
    b)  acquisisce  e  valuta  tutti  gli  elementi   relativi   alla
compatibilita' del progetto con quanto  previsto  dall'articolo  177,
comma 4; 
    c)  acquisisce,  ove  previsto  dalla   normativa   vigente,   la
valutazione di compatibilita' ambientale; 
    d) trasmette le proprie conclusioni  con  i  relativi  atti  alla
regione. 
  5. Per l'istruttoria  tecnica  della  domanda  le  regioni  possono
avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. 
  6.  Entro  30  giorni  dal  ricevimento  delle  conclusioni   della
Conferenza dei servizi, valutando  le  risultanze  della  stessa,  la
regione, in caso di valutazione positiva del progetto,  autorizza  la
realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico e comporta la  dichiarazione  di  pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 
  7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  si  applicano   le
disposizioni  dell'articolo  146  di  tale  decreto  in  materia   di
autorizzazione. 
  8. L'istruttoria si  conclude  entro  centocinquanta  giorni  dalla
presentazione della domanda  di  cui  al  comma  1  con  il  rilascio
dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa. 
  9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta,
da  eventuali  richieste  istruttorie  fatte  dal  responsabile   del
procedimento al soggetto interessato e ricominciano a  decorrere  dal
ricevimento degli elementi forniti dall'interessato. 
  10. Ferma restando la valutazione delle  eventuali  responsabilita'
ai sensi della  normativa  vigente,  ove  l'autorita  competente  non
provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione
unica entro i termini previsti al  comma  8,  si  applica  il  potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112. 
  11. L'autorizzazione individua  le  condizioni  e  le  prescrizioni
necessarie  per  garantire   l'attuazione   dei   principi   di   cui
all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: 
    a) i tipi  ed  i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono  essere
trattati; 
    b) Per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i  requisiti
tecnici con particolare riferimento  alla  compatibilita'  del  sito,
alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi  massimi  di
rifiuti e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo  della
conformita' dell'impianto al progetto approvato; 
    c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; 
    d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
    e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; 
    f) le disposizioni relative alla chiusura e  agli  interventi  ad
essa successivi che si rivelino necessarie; 
    g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere  prestate
solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le
garanzie finanziarie per la gestione della discarica,  anche  per  la
fase  successiva  alla  sua  chiusura,   dovranno   essere   prestate
conformemente  a  quanto  diposto  dall'articolo   14   del   decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; (45) 
    h) la data di scadenza dell'autorizzazione,  in  conformita'  con
quanto previsto al comma 12; 
    i)  i  limiti  di  emissione  in  atmosfera  per  i  processi  di
trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da  recupero
energetico. 
  11-bis.  Le  autorizzazioni  concernenti   l'incenerimento   o   il
coincenerimento  con  recupero  di  energia  sono  subordinate   alla
condizione  che  il  recupero  avvenga  con  un  livello  elevato  di
efficienza  energetica,  tenendo  conto   delle   migliori   tecniche
disponibili. 
  12.   Salva   l'applicazione   dell'articolo   29-octies   per   le
installazioni di cui all'articolo 6, comma  13,  l'autorizzazione  di
cui al comma 1 e' concessa  per  un  periodo  di  dieci  anni  ed  e'
rinnovabile. A tale  fine,  almeno  centottanta  giorni  prima  della
scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda
alla regione che  decide  prima  della  scadenza  dell'autorizzazione
stessa. In ogni caso l'attivita' puo'  essere  proseguita  fino  alla
decisione espressa,  previa  estensione  delle  garanzie  finanziarie
prestate.  Le   prescrizioni   dell'autorizzazione   possono   essere
modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno  cinque  anni
dal rilascio,  nel  caso  di  condizioni  di  criticita'  ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e
nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge  n.  241
del 1990. 
  12-bis. Per impianti  di  smaltimento  o  di  recupero  di  rifiuti
ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6,  comma  13,  il
rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di  cui  al
presente articolo sono disciplinati dal Titolo  III-bis  della  Parte
Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 
  13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di  cui
al titolo VI della parte quarta del  presente  decreto,  in  caso  di
inosservanza  delle  prescrizioni   dell'autorizzazione   l'autorita'
competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
    a) alla diffida, stabilendo un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le inosservanze; 
    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per
un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di  pericolo  per
la salute pubblica e per l'ambiente; 
    c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con la  diffida  e  in  caso  di  reiterate
violazioni che determinino  situazione  di  pericolo  per  la  salute
pubblica e per l'ambiente. 
  14. Il controllo e l'autorizzazione  delle  operazioni  di  carico,
scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in  aree  portuali
sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge  28
gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24  giugno  2003,
n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
sulle navi e dalle  altre  disposizioni  previste  in  materia  dalla
normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti,
l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e  di  sbarco  non  puo'
essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato
agli adempimenti di cui  all'articolo  193,  comma  1,  del  presente
decreto. 
  15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,  esclusi  gli
impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi  generati
da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed  esclusi  i  casi  in  cui  si
provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni
estranee, sono autorizzati, in  via  definitiva,  dalla  regione  ove
l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera  proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento  delle
singole   campagne   di   attivita'   sul    territorio    nazionale,
l'interessato,  almeno  sessanta  giorni   prima   dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione  nel  cui  territorio  si
trova il sito  prescelto  le  specifiche  dettagliate  relative  alla
campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione   all'Albo   nazionale   gestori   ambientali,   nonche'
l'ulteriore  documentazione  richiesta.  La  regione  puo'   adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedi
mento motivato qualora lo svolgimento della  stessa  nello  specifico
sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o  della  salute
pubblica. 
  16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  parte
quarta  del  presente  decreto,  eccetto  quelli  per  i  quali   sia
completata la procedura di valutazione di impatto ambientale. 
  17. Fatti salvi l'obbligo  di  tenuta  dei  registri  di  carico  e
scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed  il  divieto
di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente
articolo non si  applicano  al  deposito  temporaneo  effettuato  nel
rispetto delle  condizioni  stabilite  dall'articolo  183,  comma  1,
lettera m). 
  17-bis. L'autorizzazione di cui al presente  articolo  deve  essere
comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio  della
stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso  il
Catasto telematico e secondo gli standard concordati  con  ISPRA  che
cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile  al  pubblico,
dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica: 
    a) ragione sociale; 
    b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
    c) sede dell'impianto autorizzato; 
    d) attivita' di gestione autorizzata; 
    e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
    f) quantita' autorizzate; 
    g) scadenza dell'autorizzazione. 
  17-ter. La comunicazione dei dati  di  cui  al  comma  17-bis  deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica
tra  i  sistemi  informativi  regionali  esistenti,  e   il   Catasto
telematico secondo standard condivisi. 
  18. In caso di eventi incidenti  sull'autorizzazione,  questi  sono
comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti  di
cui all'articolo 189. 
  19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per
la realizzazione di  varianti  sostanziali  in  corso  d'opera  o  di
esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti
non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata. 
  ((19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali  non
pericolose  prodotti   nell'ambito   delle   attivita'   agricole   e
vivaistiche e alle  utenze  domestiche  che  effettuano  compostaggio
aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina,  sfalci
e potature da giardino  e'  applicata  una  riduzione  della  tariffa
dovuta per la gestione dei rifiuti urbani)). 
  20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.L. 26 novembre 2010,  n.  196,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1, ha  disposto  (con  l'art.  3,  comma
2-bis) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, e' ridotto del 50 per cento, per
le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2009  (Emas),  e
del 40  per  cento,  per  quelle  in  possesso  della  certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN  ISO  14001,  l'importo  delle
garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11,  lettera  g),
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni". 
                              ART. 209 
(rinnovo  delle  autorizzazioni   alle   imprese   in   possesso   di
                     certificazione ambientale) 
 
 1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento
delle  procedure  previste  per  il  rinnovo   delle   autorizzazioni
all'esercizio di un impianto ovvero per  il  rinnovo  dell'iscrizione
all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione  volontaria  delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit ,  che
abroga  il  regolamento  (CE)  n.  761/2001  e  le  decisioni   della
Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001,
possono sostituire tali autorizzazioni  con  autocertificazione  resa
alle  autorita'  competenti,  ai  sensi   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.) 
   2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata
da una copia conforme del certificato di  registrazione  ottenuto  ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo
comma 1, nonche' da una denuncia  di  prosecuzione  delle  attivita',
attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi  e  degli  impianti
alle prescrizioni  legislative  e  regolamentari,  con  allegata  una
certificazione  dell'esperimento  di  prove  a  cio'  destinate,  ove
previste. 
   3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi  1
e  2,  sostituiscono  a  tutti  gli  effetti  l'autorizzazione   alla
prosecuzione, ovvero all'esercizio  delle  attivita'  previste  dalle
norme  di  cui  al  comma  1  e  ad  essi  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 26  aprile  1992,  n.  300.  Si  applicano,  altresi',  le
disposizioni sanzionatorie di  cui  all'articolo  21  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
   4.  L'autocertificazione  e  i   relativi   documenti   mantengono
l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo  massimo
di  centottanta  giorni  successivi  alla   data   di   comunicazione
all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo  avvenuta,  della
registrazione ottenuta ai sensi  dei  regolamenti  e  degli  standard
parametrici di cui al comma 1. 
   5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato, in  caso  di  accertata  falsita'
delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e  dei  relativi
documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei  confronti
di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1  e
2. 
 6. Resta ferma l'applicazione del  ((Titolo  III-bis))  della  parte
seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione  e  riduzione
integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di
applicazione del medesimo. 
   7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono  essere
comunicati, a cura dell'amministrazione che  li  rilascia,  all'ISPRA
che  cura  l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile  al
pubblico, degli elementi  identificativi  di  cui  all'articolo  208,
comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 7-bis. La comunicazione dei dati di cui al  comma  7  deve  avvenire
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  tra  i
sistemi informativi regionali  esistenti,  e  il  Catasto  telematico
secondo standard condivisi. 
                              ART. 210
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
                              ART. 211
    (autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)

   1.  I  termini  di  cui  agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla
meta'  per  l'autorizzazione  alla  realizzazione ed all'esercizio di
impianti  di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le
seguenti condizioni:
    a)  le  attivita' di gestione degli impianti non comportino utile
economico;
    b)  gli  impianti  abbiano  una  potenzialita'  non superiore a 5
tonnellate  al  giorno,  salvo  deroghe giustificate dall'esigenza di
effettuare  prove  di  impianti  caratterizzati  da  innovazioni, che
devono pero' essere limitate alla durata di tali prove.
   2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' di due anni,
salvo  proroga  che  puo' essere concessa previa verifica annuale dei
risultati raggiunti e non puo' comunque superare altri due anni.
   3.  Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano
stati  approvati  e  autorizzati  entro il termine di cui al comma 1,
l'interessato  puo'  presentare  istanza  al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi
sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attivita' produttive
e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca. La garanzia
finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello Stato.
   4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute
e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al
comma  1 e' rilasciata dal ((Ministero)) dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare, che si esprime nei successivi sessanta
giorni,  di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della
salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
   5.  L'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo  deve essere
comunicata,    a   cura   dell'amministrazione   che   la   rilascia,
((all'ISPRA))   che   cura  l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,
accessibile   al  pubblico,  degli  elementi  identificativi  di  cui
all'articolo  ((208,  comma  16)) senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
 ((5-bis.  La  comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire
senza  nuovi  e  maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i
sistemi  informativi  regionali  esistenti,  e  il Catasto telematico
secondo standard condivisi.))
                              Art. 212 
                  Albo nazionale gestori ambientali 
 
  1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, l'Albo nazionale  gestori  ambientali,  di
seguito denominato Albo, articolato in  un  Comitato  nazionale,  con
sede  presso  il  medesimo  Ministero,  ed  in  Sezioni  regionali  e
provinciali, istituite presso  le  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle  province
autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato  nazionale
e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni. 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare sono istituite sezioni  speciali  del  Comitato
nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  e  ne
vengono fissati composizione  e  competenze.  Il  Comitato  nazionale
dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica  o
giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del  Ministro
dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio   e   designati
rispettivamente: 
    a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di cui uno con funzioni di Presidente; 
    b) uno dal Ministro dello sviluppo  economico,  con  funzioni  di
vice-Presidente; 
    c) uno dal Ministro della salute; 
    d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze 
    e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
    f) uno dal Ministro dell'interno; 
    g) tre dalle regioni; 
    h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio  industria,
artigianato e agricoltura; 
    i)  otto  dalle   organizzazioni   imprenditoriali   maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate,  di  cui  due
dalle   organizzazioni   rappresentative   della   categoria    degli
autotrasportatori e due  dalle  organizzazioni  che  rappresentano  i
gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative  delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di  bonifica
di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e' nominato  un
supplente. 
  3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e sono composte: 
    a)  dal  Presidente  della  Camera   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del  Consiglio  camerale
all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente; 
    b) da un funzionario o dirigente di comprovata  esperienza  nella
materia  ambientale  designato  dalla  regione  o   dalla   provincia
autonoma, con funzioni di vice-Presidente; 
    c) da un funzionario o dirigente di comprovata  esperienza  nella
materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province  o
dalla provincia autonoma; 
    d)  da  un  esperto  di  comprovata  esperienza   nella   materia
ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare; 
    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4; 
    f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  5. L'iscrizione all'Albo e'  requisito  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica  dei  siti,
di  bonifica  dei  beni   contenenti   amianto,   di   commercio   ed
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono
esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228,  233,
234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al
decreto  legislativo  25   luglio   2005,   n.   151,   limitatamente
all'attivita' di intermediazione  e  commercio  senza  detenzione  di
rifiuti  oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le   aziende
speciali,i consorzi di comuni e le societa' di gestione  dei  servizi
pubblici ci  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.267,
l'iscrizione all'Albo e' effettuata con  apposita  comunicazione  del
comune  o  del   consorzio   di   comuni   alla   sezione   regionale
territorialmente competente ed e' valida per i  servizi  di  gestione
dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui
al presente comma, gia' effettuate alla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  rimangono  efficaci  fino  alla  loro
naturale scadenza. 
  6.  L'iscrizione  deve  essere  rinnovata  ogni   cinque   anni   e
costituisce titolo per l'esercizio delle attivita'  di  raccolta,  di
trasporto, di commercio e di  intermediazione  dei  rifiuti;  per  le
altre attivita' l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita'
medesime. 
  7. Gli enti e le imprese iscritte  all'Albo  per  le  attivita'  di
raccolta  e  trasporto  dei   rifiuti   pericolosi   sono   esonerate
dall'obbligo di iscrizione per le attivita' di raccolta  e  trasporto
dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita' non
comporti variazione  della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
iscritte. 
  8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi  che  effettuano
operazioni di raccolta e trasporto  dei  propri  rifiuti,  nonche'  i
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che  effettuano  operazioni
di raccolta e trasporto dei propri rifiuti  pericolosi  in  quantita'
non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non  sono
soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che
tali  operazioni  costituiscano  parte   integrante   ed   accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti soggetti  non  sono  tenuti  alla  prestazione  delle  garanzie
finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in  base
alla presentazione di una  comunicazione  alla  sezione  regionale  o
provinciale dell'Albo territorialmente  competente  che  rilascia  il
relativo provvedimento entro  i  successivi  trenta  giorni.  Con  la
comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita',  ai
sensi dell'articolo 21 della legge  n.  241  del  1990:  a)  la  sede
dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali  sono  prodotti  i
rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli
estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per
il trasporto dei rifiuti,  tenuto  anche  conto  delle  modalita'  di
effettuazione del trasporto medesimo; d)  l'avvenuto  versamento  del
diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai  sensi
dell'articolo 21 del decreto del  Ministro  dell'ambiente  28  aprile
1998, n. 406. L'iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  10  anni  e
l'impresa  e'  tenuta  a  comunicare  ogni   variazione   intervenuta
successivamente all'iscrizione. Le  iscrizioni  di  cui  al  presente
comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli  effetti
della normativa vigente a quella  data,  dovranno  essere  aggiornate
entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
  9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad  aderire  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono,  in  relazione  a
ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta  e  il  trasporto  dei
rifiuti, all'adempimento degli obblighi  stabiliti  dall'articolo  3,
comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La
Sezione regionale dell'Albo procede, in sede  di  prima  applicazione
entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli  autoveicoli
per i quali non e' stato adempiuto l'obbligo  di  cui  al  precedente
periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo  di
cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo  e'  di  diritto  e  con
effetto immediato cancellato dall'Albo. 
  10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e  trasporto
dei rifiuti pericolosi,  per  l'attivita'  di  intermediazione  e  di
commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi,  e'  subordinata
alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello  Stato
i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu'  decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Tali
garanzie  sono  ridotte  del  cinquanta  per  cento  per  le  imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta
per cento nel  caso  di  imprese  in  possesso  della  certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla  data  di
entrata in vigore dei predetti decreti si applicano  la  modalita'  e
gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8
ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2  gennaio
1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in  data
23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  148  del  26
giugno 1999. 
  11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei  siti  e
di bonifica  dei  beni  contenenti  amianto  devono  prestare  idonee
garanzie  finanziarie  a  favore   della   regione   territorialmente
competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto  dei  criteri
generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali  garanzie
sono ridotte del cinquanta per cento per  le  imprese  registrate  ai
sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai  sensi
della norma Uni En Iso 14001. 
  12. Sono iscritti all'Albo le imprese  e  gli  operatori  logistici
presso le stazioni  ferroviarie,  gli  interporti,  gli  impianti  di
terminalizzazione, gli scali merci e i porti  ai  quali,  nell'ambito
del trasporto intermodale, sono  affidati  rifiuti  in  attesa  della
presa in carico degli stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o
navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel  caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4
aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore  o  noleggiatore,  che
effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett.  a).  L'iscrizione  deve  essere
rinnovata ogni cinque anni e  non  e'  subordinata  alla  prestazione
delle garanzie finanziarie. 
  13. L'iscrizione all'Albo ed i  provvedimenti  di  sospensione,  di
revoca, di  decadenza  e  di  annullamento  dell'iscrizione,  nonche'
l'accettazione, la revoca e lo svincolo  delle  garanzie  finanziarie
che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla
Sezione  regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede   legale
l'impresa  interessata,  in  base  alla  normativa  vigente  ed  alle
direttive emesse dal Comitato nazionale. 
  14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali  dell'Albo  gli
interessati possono proporre, nel  termine  di  decadenza  di  trenta
giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso  al  Comitato
nazionale dell'Albo 
  15. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  parere
del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della parte quarta del  presente  decreto,  sono
definite le attribuzioni e le modalita'  organizzative  dell'Albo,  i
requisiti  tecnici  e  finanziari  delle  imprese,  i  requisiti  dei
responsabili tecnici delle medesime, i  termini  e  le  modalita'  di
iscrizione, i diritti annuali  d'iscrizione.  Fino  all'adozione  dei
predetto decreto, continuano ad applicarsi, per  quanto  compatibili,
le disposizioni del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28  aprile
1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo.
Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi: 
    a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte
le sezioni, al fine di uniformare le procedure; 
    b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul
trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e  per  via  navigabile
interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
    c) effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i  diritti  di
segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
    d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione  relativi  alle
imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale  gestori
ambientali; 
    e)  interconnessione  e  interoperabilita'   con   le   pubbliche
amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri; 
    f)   riformulazione   del   sistema    disciplinare-sanzionatorio
dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione; 
    g) definizione  delle  competenze  e  delle  responsabilita'  del
responsabile tecnico. 
  16. Nelle more dell'emanazione  dei  decreti  di  cui  al  presente
articolo, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  disciplinanti
l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del
presente decreto, la cui abrogazione e' differita  al  momento  della
pubblicazione dei suddetti decreti. 
  17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e  delle
Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate  derivanti
dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo
le previsioni, anche relative  alle  modalita'  di  versamento  e  di
utilizzo,  che  saranno  determinate   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione  del
citato decreto, si applicano le disposizioni di cui  al  decreto  del
Ministro  dell'ambiente  in  data  29  dicembre  1993,  e  successive
modificazioni, e le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente in data 13 dicembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme  di  cui  all'articolo  7
comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in  data  dicembre
1993  sono  versate  al  Capo  XXXII,  capitolo  2592,  articolo  04,
dell'entrata del Bilancio dello Stato, per  essere  riassegnate,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo  7082
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare. 
  18.  I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del   Comitato
nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali   dell'Albo   sono
determinati ai sensi  dell'articolo  7,  comma  5,  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406. 
  19. La disciplina regolamentare dei casi in  cui,  ai  sensi  degli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  l'esercizio  di
un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia
di inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
agli atti di competenza dell'Albo. 
  ((19-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   iscrizione   all'Albo
nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori  agricoli  di   cui
all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di  rifiuti,
per il  trasporto  dei  propri  rifiuti  effettuato  all'interno  del
territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del
conferimento degli stessi nell'ambito  del  circuito  organizzato  di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183)). 
  20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  22. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA. 
  23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  24. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA. 
  25. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA. 
  26. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  27. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  28. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
                              ART. 213
                (autorizzazioni integrate ambientali)

   1.  Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del
decreto  legislativo  18  febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni
effetto, secondo le modalita' ivi previste:
    a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
    b)  la  comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle
attivita' non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto
legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59, che, se svolte in procedura
semplificata,  sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata,
ferma  restando  la  possibilita'  di  utilizzare  successivamente le
procedure semplificate previste dal capo V.
   2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).

CAPO V
PROCEDURE SEMPLIFICATE
 

                            Articolo 214 
(Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche  dei  rifiuti
            per l'ammissione alle procedure semplificate) 
 
  1. Le  procedure  semplificate  di  cui  al  presente  capo  devono
garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale  e
controlli efficaci  ai  sensi  e  nel  rispetto  di  quanto  disposto
dall'articolo 177, comma 4. 
  2. Con decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita'  che
generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole  e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme,  che
fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le condizioni in base alle
quali  le  attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti   non   pericolosi
effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e  le
attivita' di recupero di cui all'Allegato C  alla  parte  quarta  del
presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate  di  cui
agli articoli 215 e  216.  Con  la  medesima  procedura  si  provvede
all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni. 
  3. Le norme e le condizioni di  cui  al  comma  2  e  le  procedure
semplificate devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed
i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero  siano  tali  da
non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e  da  non  recare
pregiudizio  all'ambiente.  In   particolare,   ferma   restando   la
disciplina del decreto legislativo 11  maggio  2005,  n.  133  ,  per
accedere alle procedure semplificate,  le  attivita'  di  trattamento
termico e di  recupero  energetico  devono,  inoltre,  rispettare  le
seguenti condizioni: 
    a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee; 
    b) i limiti di emissione non siano superiori a  quelli  stabiliti
per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133; 
    c)  sia  garantita  la  produzione  di  una   quota   minima   di
trasformazione del potere calorifico dei  rifiuti  in  energia  utile
calcolata su base annuale; 
    d) siano  rispettate  le  condizioni,  le  norme  tecniche  e  le
prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216,
commi 1, 2 e 3. 
  4. Sino all'adozione dei decreti di cui al  comma  2  relativamente
alle attivita' di recupero continuano ad applicarsi  le  disposizioni
di cui  ai  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio  1998,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998
e 12 giugno 2002, n. 161. 
  5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve
riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista  verde  di
cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006. 
  6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3,  e
216,  comma  3,  e  per  l'effettuazione  dei  controlli   periodici,
l'interessato e' tenuto a  versare  alla  provincia  territorialmente
competente un diritto di iscrizione annuale determinato  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze. Nelle more dell'emanazione del  predetto  decreto,  si
applicano  le  disposizioni  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 21  luglio  1998,  n.  350.All'attuazione  dei  compiti
indicati dal presente comma le Province  provvedono  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti  nel  rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai
commi 2 e 3 e' disciplinata dalla normativa nazionale  e  comunitaria
in materia di qualita' dell'aria e  di  inquinamento  atmosferico  da
impianti industriali e  dalle  altre  disposizioni  che  regolano  la
costruzione di impianti industriali. 
  L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di  operazioni
di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo
resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208,
209 e 211. 
  ((7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7,  ferme  restando
le  disposizioni  delle  direttive  e  dei  regolamenti   dell'Unione
europea,  gli  impianti   di   compostaggio   aerobico   di   rifiuti
biodegradabili derivanti da attivita' agricole  e  vivaistiche  o  da
cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacita' di
trattamento non  eccedente  80  tonnellate  annue  e  sono  destinati
esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune  dove  i
suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che  stipulano
una  convenzione  di  associazione  per  la  gestione  congiunta  del
servizio,  acquisito  il  parere  dell'Agenzia   regionale   per   la
protezione  dell'ambiente  (ARPA)  previa   predisposizione   di   un
regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina  di
un  gestore  da  individuare  in  ambito  comunale,  possono   essere
realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio  di  attivita'
ai  sensi  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree  agricole,  nel
rispetto delle  prescrizioni  in  materia  urbanistica,  delle  norme
antisismiche,    ambientali,    di    sicurezza,    antincendio     e
igienico-sanitarie, delle norme  relative  all'efficienza  energetica
nonche' delle disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)). 
  8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal
presente capo si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni
relative alle attivita'  private  sottoposte  alla  disciplina  degli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.  241.  Si  applicano,
altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. A condizione che siano  rispettate  le  condizioni,  le
norme tecniche e le prescrizioni specifiche  adottate  ai  sensi  dei
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216,  l'esercizio  delle  operazioni  di
recupero dei rifiuti puo' essere intrapresa  decorsi  novanta  giorni
dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia. 
  9.  Le  province  comunicano  al  catasto  dei   rifiuti   di   cui
all'articolo 189, attraverso il  Catasto  telematico  e  secondo  gli
standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento  in  un  elenco
nazionale,   accessibile   al   pubblico,   dei   seguenti   elementi
identificativi delle  imprese  iscritte  nei  registri  di  cui  agli
articoli 215, comma 3, e 216, comma 3: 
    a) ragione sociale; 
    b) sede legale dell'impresa; 
    c) sede dell'impianto; 
    d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
    e) relative quantita'; 
    f) attivita' di gestione; 
    g) data di iscrizione nei registri  di  cui  agli  articoli  215,
comma 3, e 216, comma 3. 
  10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza
nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i  sistemi
informativi regionali esistenti,  e  il  Catasto  telematico  secondo
standard condivisi. 
  11. Con uno o piu' decreti,  emanati  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio  e  del  mare,  sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione  dei  combustibili
fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo
III-bis  della  Parte  II,  dotati  di  certificazione  di   qualita'
ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come  modifica  non
sostanziale. I  predetti  decreti  possono  stabilire,  nel  rispetto
dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per  l'aggiornamento
dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento
e sostituzione  di  ogni  altro  prescritto  atto  di  assenso.  Alle
strutture  eventualmente  necessarie,  ivi  incluse  quelle  per   lo
stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'  autorizzate
ai sensi del precedente periodo, si applica il  regime  di  cui  agli
articoli 22 e 23 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. 
                          Articolo 214-bis
                      (( (Sgombero della neve)

    1. Le attivita' di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche
amministrazioni  o  da  loro  delegati,  dai  concessionari  di  reti
infrastrutturali  o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini
della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.))
                              ART. 215
                          (autosmaltimento)

   1.  A  condizione  che  siano  rispettate  le  norme tecniche e le
prescrizioni  specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, ((e
siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili,)) le
attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti non pericolosi effettuate nel
luogo  di  produzione  dei  rifiuti  stessi possono essere intraprese
decorsi  novanta  giorni  dalla  comunicazione di inizio di attivita'
alla provincia territorialmente competente, (( . . . )).
   2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
    a)  il  tipo,  la  quantita'  e le caratteristiche dei rifiuti da
smaltire;
    b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
    c)  le  condizioni  per  la  realizzazione  e  l'esercizio  degli
impianti;
    d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
    e)   la   qualita'   delle  emissioni  e  degli  scarichi  idrici
nell'ambiente.
   3.  La  provincia  iscrive  in un apposito registro le imprese che
effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di  attivita'  ed entro il
termine  di  cui  al  comma  1  verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione
di   inizio   di   attivita',   a  firma  del  legale  rappresentante
dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
    a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche
di cui al comma 1;
    b)  il  rispetto  delle  norme  tecniche  di  sicurezza  e  delle
procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
   4. Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle
norme  tecniche  e  delle  condizioni  di cui al comma 1, dispone con
provvedimento  motivato  il  divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita',  salvo  che  l'interessato  non provveda a conformare
alla  normativa  vigente  detta  attivita' ed i suoi effetti entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
   5.  La  comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque  anni  e,  comunque,  in  caso  di  modifica sostanziale delle
operazioni di autosmaltimento.
   6.  Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208,
209,  210 e 211 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi
e la discarica di rifiuti.
                              ART. 216 
                      (operazioni di recupero) 
 
   1. A condizione che  siano  rispettate  le  norme  tecniche  e  le
prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214,  commi  1,  2  e  3,
l'esercizio delle operazioni di  recupero  dei  rifiuti  puo'  essere
intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione  di  inizio  di
attivita' alla provincia territorialmente competente.  Nelle  ipotesi
di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo  227,  comma  1,
lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attivita'
e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva,  da  parte
della provincia  competente  per  territorio,  da  effettuarsi  entro
sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione. 
   2. Le condizioni e le  norme  tecniche  di  cui  al  comma  1,  in
relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare: 
    a) per i rifiuti non pericolosi: 
     1) le quantita' massime impiegabili; 
     2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  rifiuti
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'
medesime  sono  sottoposte  alla  disciplina  prevista  dal  presente
articolo; 
     3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,  in  relazione
ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed  ai  metodi  di  recupero,  i
rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la   salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che  potrebbero  recare
pregiudizio all'ambiente; 
    b) per i rifiuti pericolosi: 
     1) le quantita' massime impiegabili; 
     2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; 
     3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai  valori  limite  di
sostanze pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai  valori  limite  di
emissione per ogni tipo di rifiuto ed  al  tipo  di  attivita'  e  di
impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti
in sito; 
     4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero; 
     5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,  in  relazione
al tipo ed  alle  quantita'  di  sostanze  pericolose  contenute  nei
rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi  siano  recuperati
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare  procedimenti  e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
   3. La provincia iscrive in un apposito  registro  le  imprese  che
effettuano la comunicazione  di  inizio  di  attivita'  e,  entro  il
termine di cui al comma 1,  verifica  d'ufficio  la  sussistenza  dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione
di  inizio  di  attivita',  a   firma   del   legale   rappresentante
dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
    a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma 1; 
    b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti; 
    c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; 
    d) lo stabilimento, la  capacita'  di  recupero  e  il  ciclo  di
trattamento  o  di  combustione  nel  quale  i  rifiuti  stessi  sono
destinati ad  essere  recuperati,  nonche'  l'utilizzo  di  eventuali
impianti mobili; 
    e) le caratteristiche merceologiche dei  prodotti  derivanti  dai
cicli di recupero. 
   4. Qualora la competente Sezione regionale  dell'Albo  accerti  il
mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni  di  cui  al
comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre,  con
provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero  di  prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato  non  provveda  a  conformare
alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti  entro  il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.(10)
5. La comunicazione di cui al comma  1  deve  essere  rinnovata  ogni
cinque  anni  e  comunque  in  caso  di  modifica  sostanziale  delle
operazioni di recupero. 
   6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente   articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
delle emissioni  determinate  dai  rifiuti  individuati  dalle  norme
tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione  in
relazione alle attivita' di recupero degli  stessi,  l'autorizzazione
di  cui  all'articolo   269   in   caso   di   modifica   sostanziale
dell'impianto. 
 7.  Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si   applicano
integralmente le norme ordinarie per il  recupero  e  lo  smaltimento
qualora  i  rifiuti  non  vengano  destinati  in  modo  effettivo  al
recupero. 
   8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
di cui all'articolo 214, comma 4, lettera  b),  e  dei  limiti  delle
altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e  fatta
salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili  sanitari
e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni e  misure
relative  alla  concessione  di  incentivi  finanziari  previsti   da
disposizioni legislative  vigenti  a  favore  dell'utilizzazione  dei
rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero
per ottenere materie, sostanze, oggetti,  nonche'  come  combustibile
per produrre energia elettrica, tenuto  anche  conto  del  prevalente
interesse pubblico al recupero energetico nelle  centrali  elettriche
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni  di  trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti  e  di  quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e  dalle
relative disposizioni di recepimento. 
 8-bis. Le operazioni di messa  in  riserva  dei  rifiuti  pericolosi
individuati ai sensi  del  presente  articolo  sono  sottoposte  alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di  attivita'  solo
se effettuate presso  l'impianto  dove  avvengono  le  operazioni  di
riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato
C alla parte quarta del presente decreto. 
   8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme  tecniche
di  cui  ai  commi  1,  2  e  3   stabiliscono   le   caratteristiche
impiantistiche  dei  centri  di  messa  in  riserva  di  rifiuti  non
pericolosi non localizzati presso gli impianti dove  sono  effettuate
le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1
a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,  nonche'
le modalita' di stoccaggio e  i  termini  massimi  entro  i  quali  i
rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni. 
  ((8-quater.  Le   attivita'   di   trattamento   disciplinate   dai
regolamenti di cui  all'articolo  6,  paragrafo  2,  della  direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre
2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi  di
rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono  sottoposte  alle
procedure semplificate disciplinate dall'articolo  214  del  presente
decreto e dal presente articolo a  condizione  che  siano  rispettati
tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive
previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento: 
    a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; 
    b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate  nello
svolgimento delle attivita'; 
    c) alle prescrizioni necessarie  per  assicurare  che  i  rifiuti
siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e  senza  usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
    d)  alla  destinazione  dei  rifiuti  che   cessano   di   essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
  8-quinquies. L'operazione di  recupero  puo'  consistere  nel  mero
controllo sui materiali di rifiuto per  verificare  se  soddisfino  i
criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere  considerati
rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta,
al  pari  delle  altre,  alle  procedure  semplificate   disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto  e  dal  presente  articolo  a
condizione che siano rispettati tutti i requisiti,  i  criteri  e  le
prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti
con particolare riferimento: 
    a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; 
    b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate  nello
svolgimento delle attivita'; 
    c) alle prescrizioni necessarie  per  assicurare  che  i  rifiuti
siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e  senza  usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
    d)  alla  destinazione  dei  rifiuti  che   cessano   di   essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
  8-sexies. Gli enti e le imprese  che  effettuano,  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e
17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del  decreto-legge  6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
dicembre 2008, n.  210,  operazioni  di  recupero  di  materia  prima
secondaria  da  specifiche  tipologie  di  rifiuti  alle  quali  sono
applicabili i regolamenti di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di  cui  al
medesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del  presente  decreto,
entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  predetti
regolamenti di cui al comma 8-quater.  Fino  alla  scadenza  di  tale
termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere  nel
rispetto  delle  citate  disposizioni  del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del  2002
e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  210  del  2008.
Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme
di cui al secondo periodo. 
  8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente  delle  risorse  e  di
un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i  rifiuti
individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno  2006,  possono
essere utilizzati negli impianti  industriali  autorizzati  ai  sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli
articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto  del
relativo  BAT   References,   previa   comunicazione   da   inoltrare
quarantacinque giorni prima dell'avvio  dell'attivita'  all'autorita'
ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati  al
rispetto delle norme  riguardanti  esclusivamente  il  trasporto  dei
rifiuti e il formulario di identificazione)). 
   9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4. 
   10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4. 
   11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
   12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
   13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
   14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
   15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con  l'art.  2,  comma
38) che "All'articolo  216,  comma  4,  le  parole  da:  "La  sezione
regionale  dell'Albo"  fino  a  "disporre"  sono   sostituite   dalle
seguenti: " La provincia, qualora accerti il mancato  rispetto  delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone"". 
                          Articolo 216-bis 
                             (Oli usati) 
 
    1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione  dei  rifiuti
pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base  alla  classificazione
attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell´articolo 184,  nel
rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in
particolare, secondo l´ordine di priorita' di cui  all'articolo  179,
comma 1. 
    ((2. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  187,  comma  1,
fatti salvi i requisiti di cui al medesimo  articolo  187,  comma  2,
lettere a), b) e c), il deposito  temporaneo  e  le  fasi  successive
della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando  gli
stessi,  in  modo  da  tenere  costantemente  separati,  per   quanto
tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo  l'ordine
di priorita'  di  cui  all'articolo  179,  comma  1,  a  processi  di
trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di  miscelare
gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze)). 
    3. Gli oli usati devono essere gestiti: 
      a)  in  via  prioritaria,  tramite  rigenerazione   tesa   alla
produzione di basi lubrificanti; 
      b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell´ordine  di
priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la  rigenerazione
sia  tecnicamente  non  fattibile  ed  economicamente  impraticabile,
tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo
III-bis della parte II del presente decreto e al decreto  legislativo
11 maggio 2005, n. 133; 
      c) in via residuale, qualora le modalita' di trattamento di cui
alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili  a
causa della composizione  degli  oli  usati,  tramite  operazioni  di
smaltimento di cui all'Allegato B della parte IV 
del presente decreto. 
    4. Al fine di dare priorita' alla rigenerazione degli oli  usati,
le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal  territorio  italiano
verso impianti di incenerimento e  coincenerimento  collocati  al  di
fuori del territorio nazionale, sono  escluse  nella  misura  in  cui
ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del  regolamento
(CE) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e
178, nonche' il principio di prossimita'. 
    5. Le spedizioni transfrontaliere di  oli  usati  dal  territorio
italiano verso impianti di rigenerazione collocati al  di  fuori  del
territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento  (CE)  n.
1013/2006  e,  in  particolare,   dell'articolo   12   del   predetto
regolamento. 
    6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare puo'  individuare  con  uno  o  piu'
decreti gli elementi da valutare secondo le  facolta'  concesse  alle
autorita' di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze
di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006. 
    7. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico,  entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono  definite
le norme tecniche per la gestione  di  oli  usati  in  conformita'  a
quanto disposto dal presente articolo.Nelle more dell'emanazione  del
decreto di cui al primo  periodo,  le  autorita'  competenti  possono
autorizzare, nel rispetto della  normativa  dell'Unione  europea,  le
operazioni  di  rigenerazione  degli  oli  usati  anche   in   deroga
all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16  maggio  1996,
n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta  tabella  in
relazione al parametro PCB/PCT. 
    8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di
olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di  cisterna,  i
miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele  oleose  sono
soggette alla disciplina sugli oli usati. 
                          Articolo 216-ter
             (( (Comunicazioni alla Commissione europea)

    1. I piani di gestione ed  i  programmi  di  prevenzione  di  cui
all'articolo 199, commi 1  e  3,  lettera  r)  e  le  loro  eventuali
revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare,  utilizzando  il  formato
adottato in sede comunitaria, per  la  successiva  trasmissione  alla
Commissione europea.
    2. Con cadenza triennale,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea le
informazioni sull'applicazione della direttiva  2008/98/CE,  inviando
una relazione settoriale in formato  elettronico  sulla  base  di  un
questionario o di uno schema inviato dalla Commissione europea stessa
sei  mesi  prima  del  periodo  contemplato  dalla  citata  relazione
settoriale.
    3. La relazione di cui al comma 2, trasmessa la prima volta  alla
Commissione europea entro nove  mesi  dalla  fine  del  triennio  che
decorre dal 12 dicembre 2010, prevede, tra l'altro,  le  informazioni
sulla   gestione   degli   oli   usati,   sui   progressi    compiuti
nell'attuazione dei programmi di  prevenzione  dei  rifiuti,  di  cui
all'articolo 199, comma  3,  lettera  r),  e  sulla  misure  previste
dall'eventuale attuazione del principio della responsabilita'  estesa
del produttore, di cui all'articolo 178-bis, comma 1, lettera a).
    4.  Gli  obiettivi  di  cui  all'articolo   181   relativi   alla
preparazione per il riutilizzo e  al  riciclaggio  di  rifiuti,  sono
comunicati alla Commissione  europea  con  i  tempi  e  le  modalita'
descritte nei commi 2 e 3.
    5. La parte quarta del presente decreto nonche'  i  provvedimenti
inerenti la gestione dei rifiuti, sono  comunicati  alla  Commissione
europea.))

TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
 

                              ART. 217 
                      (ambito di applicazione) 
 
   1. Il presente titolo disciplina la gestione  degli  imballaggi  e
dei rifiuti di imballaggio sia per  prevenirne  e  ridurne  l'impatto
sull'ambiente  ed   assicurare   un   elevato   livello   di   tutela
dell'ambiente,  sia  per  garantire  il  funzionamento  del  mercato,
nonche'  per  evitare  discriminazioni  nei  confronti  dei  prodotti
importati,  prevenire  l'insorgere  di   ostacoli   agli   scambi   e
distorsioni della  concorrenza  e  garantire  il  massimo  rendimento
possibile  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di   imballaggio,   in
conformita' alla direttiva 94/62/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 1994, come  integrata  e  modificata  dalla
direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  di  cui
la  parte  quarta  del  presente  decreto   costituisce   recepimento
nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere  aperti
alla partecipazione degli operatori economici interessati. 
   2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione  di  tutti
gli ((imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea)) e di tutti
i rifiuti di imballaggio derivanti dal  loro  impiego,  utilizzati  o
prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi,
nuclei domestici ((o  da  qualunque  altro  soggetto  che  produce  o
utilizza imballaggi o rifiuti di  imballaggio)),  qualunque  siano  i
materiali che li compongono. Gli operatori delle  rispettive  filiere
degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i  principi
della "responsabilita' condivisa",  che  l'impatto  ambientale  degli
imballaggi e  dei  rifiuti  di  imballaggio  sia  ridotto  al  minimo
possibile per tutto il ciclo di vita. 
   3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualita'  degli
imballaggi, come quelli  relativi  alla  sicurezza,  alla  protezione
della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonche' le  vigenti
disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi. 
   ((3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e
fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione  previste  dalla
medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento  europeo,
e' garantita l'immissione  sul  mercato  nazionale  degli  imballaggi
conformi  alle  previsioni  del  presente  titolo  e  ad  ogni  altra
disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla
direttiva 94/62/CE)). 
                              ART. 218 
                            (definizioni) 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per: 
    a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali  di  qualsiasi
natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai
prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione  e
la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad
assicurare la loro presentazione,  nonche'  gli  articoli  a  perdere
usati allo stesso scopo; 
    b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita,  un'unita'  di
vendita per l'utente finale o per il consumatore; 
    c) imballaggio multiplo  o  imballaggio  secondario:  imballaggio
concepito  in  modo  da  costituire,  nel  punto   di   vendita,   il
raggruppamento  di  un   certo   numero   di   unita'   di   vendita,
indipendentemente dal fatto che  sia  venduto  come  tale  all'utente
finale o al  consumatore,  o  che  serva  soltanto  a  facilitare  il
rifornimento degli scaffali nel punto di vendita.  Esso  puo'  essere
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; 
    d)  imballaggio  per  il  trasporto  o   imballaggio   terziario:
imballaggio concepito in modo da facilitare la  manipolazione  ed  il
trasporto di merci, dalle materie prime ai  prodotti  finiti,  di  un
certo numero di unita' di vendita oppure di imballaggi  multipli  per
evitare la loro manipolazione  ed  i  danni  connessi  al  trasporto,
esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei; 
    e)  imballaggio  riutilizzabile:  imballaggio  o  componente   di
imballaggio che e' stato concepito e progettato  per  sopportare  nel
corso del suo ciclo di vita un numero minimo di  viaggi  o  rotazioni
all'interno di un circuito di riutilizzo; 
    f) rifiuto  di  imballaggio:  ogni  imballaggio  o  materiale  di
imballaggio,  rientrante  nella  definizione  di   rifiuto   di   cui
all'articolo 183, comma  1,  lettera  a),  esclusi  i  residui  della
produzione; 
    g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita' di  gestione
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d); 
    h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo  sviluppo
di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantita'  e  della
nocivita'  per  l'ambiente  sia  delle  materie  e   delle   sostanze
utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio,  sia  degli
imballaggi e rifiuti  di  imballaggio  nella  fase  del  processo  di
produzione,  nonche'  in  quella  della  commercializzazione,   della
distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo; 
    i) riutilizzo: qualsiasi  operazione  nella  quale  l'imballaggio
concepito e progettato per poter compiere, durante il  suo  ciclo  di
vita, un numero minimo di spostamenti  o  rotazioni  e'  riempito  di
nuovo o reimpiegato per un uso identico a  quello  per  il  quale  e'
stato concepito, con  o  senza  il  supporto  di  prodotti  ausiliari
presenti sul mercato che consentano il  riempimento  dell'imballaggio
stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di  imballaggio
quando cessa di essere reimpiegato; 
    l) riciclaggio: ritrattamento in un processo  di  produzione  dei
rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria  o  per  altri
fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di
energia; 
    m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che
utilizzano  rifiuti  di  imballaggio  per  generare   materie   prime
secondarie,   prodotti   o   combustibili,   attraverso   trattamenti
meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la  cernita,  e,  in
particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta
del presente decreto; 
    n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio
combustibili   quale   mezzo   per    produrre    energia    mediante
termovalorizzazione con o senza altri  rifiuti  ma  con  recupero  di
calore; 
    o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o
anaerobico  (biometanazione),  ad  opera  di   microrganismi   e   in
condizioni controllate, delle parti  biodegradabili  dei  rifiuti  di
imballaggio, con produzione di residui organici  stabilizzanti  o  di
((metano)), ad esclusione dell'interramento  in  discarica,  che  non
puo' essere considerato una forma di riciclaggio organico; 
    p)  smaltimento:  ogni   operazione   finalizzata   a   sottrarre
definitivamente un  imballaggio  o  un  rifiuto  di  imballaggio  dal
circuito economico e/o di raccolta e, in particolare,  le  operazioni
previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto; 
    q)  operatori  economici:  i  produttori,  gli  utilizzatori,   i
recuperatori,  i  riciclatori,  gli  utenti  finali,   le   pubbliche
amministrazioni e i gestori; 
    r)  produttori:  i  fornitori  di  materiali  di  imballaggio,  i
fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti  e
di materiali di imballaggio; 
    s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli  addetti  al
riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi
pieni; 
    t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che
provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio  di
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti  urbani  nelle
forme  di  cui  alla  parte  quarta  del  presente  decreto  o   loro
concessionari; 
    u) utente  finale:  il  soggetto  che  nell'esercizio  della  sua
attivita' professionale acquista, come beni strumentali,  articoli  o
merci imballate; 
    v) consumatore: il  soggetto  che  fuori  dall'esercizio  di  una
attivita'  professionale  acquista  o   importa   per   proprio   uso
imballaggi, articoli o merci imballate; 
    z)  accordo  volontario:  accordo  formalmente  concluso  tra  le
pubbliche  amministrazioni   competenti   e   i   settori   economici
interessati, aperto a tutti i ((soggetti)), che disciplina  i  mezzi,
gli strumenti e le  azioni  per  raggiungere  gli  obiettivi  di  cui
all'articolo 220; 
    aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge  la
propria attivita', dall'inizio del ciclo di lavorazione  al  prodotto
finito di imballaggio, nonche' svolge attivita' di recupero e riciclo
a fine vita dell'imballaggio stesso; 
    bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei  rifiuti  di  imballaggio
primari o  comunque  conferiti  al  servizio  pubblico,  nonche'  dei
rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei  servizi  di
igiene urbana o simili; 
    cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi  usati
secondari e terziari dall'utilizzatore o utente  finale,  escluso  il
consumatore, al fornitore della merce o distributore  e,  a  ritroso,
lungo la catena logistica  di  fornitura  fino  al  produttore  dell'
imballaggio stesso; 
    dd) imballaggio usato: imballaggio secondario  o  terziario  gia'
utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso. 
  2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da  a)  ad  e)
del comma 1 e' inoltre basata  sui  criteri  interpretativi  indicati
nell'articolo 3 della  direttiva  94/62/CEE,  cosi'  come  modificata
dalla direttiva 2004/12/CE  e  sugli  esempi  illustrativi  riportati
nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. 
                              ART. 219
           (criteri informatori dell'attivita' di gestione
                     dei rifiuti di imballaggio)

   1.  L'attivita'  di  gestione  degli  imballaggi  e dei rifiuti di
imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
    a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della
quantita'  e della pericolosita' nella fabbricazione degli imballaggi
e  dei  rifiuti  di  imballaggio,  soprattutto attraverso iniziative,
anche  di  natura  economica  in  conformita' ai principi del diritto
comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a
ridurre  a  monte  la  produzione e l'utilizzazione degli imballaggi,
nonche'  a  favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il
loro concreto riutilizzo;
    b)  incentivazione  del  riciclaggio  e  del  recupero di materia
prima,   sviluppo   della   raccolta   differenziata  di  rifiuti  di
imballaggio  e promozione di opportunita' di mercato per incoraggiare
l'utilizzazione  dei  materiali  ottenuti  da  imballaggi riciclati e
recuperati;
    c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo
smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
    d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi
nazionali  o  azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli
operatori economici interessati.
   2.  Al  fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori
economici  conformemente  al  principio "chi inquina paga" nonche' la
cooperazione  degli  stessi secondo i principi della "responsabilita'
condivisa",  l'attivita'  di  gestione  dei rifiuti di imballaggio si
ispira, inoltre, ai seguenti principi:
    a)  individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico,
garantendo   che   il   costo  della  raccolta  differenziata,  della
valorizzazione  e  dell'eliminazione  dei  rifiuti di imballaggio sia
sostenuto  dai  produttori  e  dagli utilizzatori in proporzione alle
quantita'  di  imballaggi  immessi  sul  mercato  nazionale  e che la
pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
    b)  promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e
privati;
    c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai
consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto
2005,  n.  195,  di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale;
    d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del
conferimento  dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da
parte del consumatore.
   3.  Le  informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano
in particolare:
    a)   i  sistemi  di  restituzione,  di  raccolta  e  di  recupero
disponibili;
    b)  il  ruolo  degli  utenti  di imballaggi e dei consumatori nel
processo  di  riutilizzazione,  di  recupero  e  di riciclaggio degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
    c)  il  significato  dei marchi apposti sugli imballaggi quali si
presentano sul mercato;
    d)  gli  elementi significativi dei programmi di gestione per gli
imballaggi  ed  i  rifiuti  di  imballaggio, di cui all'articolo 225,
comma  1,  e  gli  elementi significativi delle specifiche previsioni
contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.
    4.  In  conformita' alle determinazioni assunte dalla Commissione
dell'Unione europea, con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare)) di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per
l'applicazione   delle   disposizioni   del   presente   titolo,  con
particolare  riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,
nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti
farmaceutici,  ai  piccoli  imballaggi  ed  agli imballaggi di lusso.
Qualora  siano  coinvolti  aspetti  sanitari,  il predetto decreto e'
adottato di concerto con il Ministro della salute.
   5.  Tutti  gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati
secondo   le   modalita'   stabilite   con   decreto  del  ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive  in  conformita' alle
determinazioni  adottate  dalla  Commissione dell'Unione europea, per
facilitare  la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio
degli  imballaggi,  nonche'  per  dare  una  corretta informazione ai
consumatori  sulle  destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto
decreto  dovra'  altresi'  prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini
della  identificazione  e  classificazione  dell'imballaggio da parte
dell'industria  interessata,  la  natura dei materiali di imballaggio
utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
                            Art. 219-bis 
(( (Sistema di restituzione di  specifiche  tipologie  di  imballaggi
                  destinati all'uso alimentare). )) 
 
  ((1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e
di favorire il riutilizzo degli  imballaggi  usati,  entro  sei  mesi
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e'
introdotto, in via sperimentale e  su  base  volontaria  del  singolo
esercente, il sistema  del  vuoto  a  rendere  su  cauzione  per  gli
imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al  pubblico  da
alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri  punti
di consumo. 
  2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha  una  durata  di  dodici
mesi. 
  3. Ai fini del comma 1, al momento  dell'acquisto  dell'imballaggio
pieno l'utente versa una cauzione con diritto  di  ripetizione  della
stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato. 
  4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
disciplinate le modalita' della sperimentazione di  cui  al  presente
articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate  le  forme  di
incentivazione e le loro modalita' di applicazione nonche'  i  valori
cauzionali per  ogni  singola  tipologia  di  imballaggi  di  cui  al
presente articolo. Al termine della fase sperimentale  si  valutera',
sulla base degli esiti della  sperimentazione  stessa  e  sentite  le
categorie interessate, se confermare e se estendere  il  sistema  del
vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonche' ad altre  tipologie
di consumo)). 
                              Art. 220
               Obiettivi di recupero e di riciclaggio

  1.   Per  conformarsi  ai  principi  di  cui  all'articolo  219,  i
produttori  e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali
di   riciclaggio   e  di  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio  in
conformita' alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla
parte quarta del presente decreto.
  2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di
cui  all'articolo  224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel
settore  degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi
al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla
Sezione  nazionale  del  Catasto  dei rifiuti, utilizzando il modello
unico  di  dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio
1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al
quantitativo  degli  imballaggi  per  ciascun materiale e per tipo di
imballaggio  immesso  sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la
quantita'  degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio
riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette
comunicazioni   possono   essere   presentate  dai  soggetti  di  cui
all'articolo  221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno
aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente
al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati
dalla    Comunita'    sono   presi   in   considerazione,   ai   fini
dell'adempimento  degli  obblighi e del conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante
che  l'operazione  di recupero e/o di riciclaggio e' stata effettuata
con  modalita'  equivalenti  a  quelle  previste  al  riguardo  dalla
legislazione  comunitaria. L'Autorita' di cui all'articolo 207, entro
centoventi  giorni  dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi
extracomunitari  in  cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio
sono  considerate  equivalenti  a  quelle  previste al riguardo dalla
legislazione  comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni
e orientamenti dell'Unione europea in materia.
  3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
  4.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  gestori incoraggiano, ove
opportuno,  l'uso  di  materiali  ottenuti  da rifiuti di imballaggio
riciclati  per  la  fabbricazione  di  imballaggi  e  altri  prodotti
mediante:
    a)   il  miglioramento  delle  condizioni  di  mercato  per  tali
materiali;
    b)  la  revisione  delle norme esistenti che impediscono l'uso di
tali materiali.
  5.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo 224, comma 3,
lettera  e),  qualora  gli  obiettivi complessivi di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano
raggiunti  alla  scadenza  prevista,  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare)) e del Ministro delle attivita' produttive,
alle  diverse  tipologie  di  materiali  di imballaggi sono applicate
misure    di    carattere   economico,   proporzionate   al   mancato
raggiungimento  di  singoli  obiettivi,  il  cui  introito e' versato
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnato con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ad apposito
capitolo  del ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare)).  Dette  somme  saranno  utilizzate  per promuovere la
prevenzione,  la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero
dei rifiuti di imballaggio.
  6.  Gli  obiettivi  di  cui  al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di
imballaggio  generati  sul  territorio  nazionale,  nonche' a tutti i
sistemi  di  riciclaggio  e  di recupero al netto degli scarti e sono
adottati  ed aggiornati in conformita' alla normativa comunitaria con
decreto  del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)) di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
  7.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  e  il  Ministro  delle  attivita'  produttive notificano alla
Commissione  dell'Unione  europea, ai sensi e secondo le modalita' di
cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo   e   del  Consiglio  del  20  dicembre  1994,  la  relazione
sull'attuazione  delle  disposizioni del presente titolo accompagnata
dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che
si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
  8.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))   e   il   Ministro   delle  attivita'  produttive  forniscono
periodicamente  all'Unione  europea  e agli altri Paesi membri i dati
sugli  imballaggi  e  sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e
gli  schemi  adottati  dalla  Commissione  dell'Unione europea con la
decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.
                              Art. 221 
            Obblighi dei produttori e degli utilizzatori 
 
  1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta
ed efficace gestione ambientale degli imballaggi  e  dei  rifiuti  di
imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. 
  2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del
Programma di cui all'articolo 225, i produttori e  gli  utilizzatori,
su richiesta del gestore  del  servizio  e  secondo  quanto  previsto
dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono
all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o  comunque
conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo
differenziato. A tal fine, per garantire il necessario  raccordo  con
l'attivita' di raccolta  differenziata  organizzata  dalle  pubbliche
amministrazioni e per le altre finalita' indicate nell'articolo  224,
i produttori e gli utilizzatori partecipano  al  Consorzio  nazionale
imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno  dei  sistemi  di
cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo. 
  3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche'
agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e  della  raccolta
dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private,
e  con  riferimento  all'obbligo  del  ritiro,  su  indicazione   del
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224,  dei  rifiuti
di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori  possono
alternativamente: 
    a) organizzare  autonomamente,  anche  in  forma  collettiva,  la
gestione dei propri rifiuti  di  imballaggio  sull'intero  territorio
nazionale; 
    b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223; 
    c) attestare sotto la propria responsabilita' che e' stato  messo
in atto un sistema di restituzione dei  propri  imballaggi,  mediante
idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel
rispetto dei criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6. 
  4. Ai fini di cui  al  comma  3  gli  utilizzatori  sono  tenuti  a
consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i  rifiuti  di
imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta  organizzato
dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori  possono
tuttavia conferire al  servizio  pubblico  i  suddetti  imballaggi  e
rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai  criteri  determinati
ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera  e).  Periodo  soppresso
dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. 
  5. I produttori che non intendono aderire  al  Consorzio  Nazionale
Imballaggi  e  a  un  Consorzio  di  cui  all'articolo  223,   devono
presentare all'Osservatorio nazionale sui  rifiuti  il  progetto  del
sistema di  cui  al  comma  3,  lettere  a)  o  c)  richiedendone  il
riconoscimento sulla base di idonea documentazione.  Il  progetto  va
presentato entro novanta giorni dall'assunzione  della  qualifica  di
produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera  r)  o  prima
del recesso da uno dei suddetti Consorzi.  Il  recesso  e',  in  ogni
caso,  efficace   solo   dal   momento   in   cui,   intervenuto   il
riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e
ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo  fino  a  tale  momento
l'obbligo  di  corrispondere  il   contributo   ambientale   di   cui
all'articolo 224, comma 3, lettera h). Per ottenere il riconoscimento
i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo
criteri di efficienza, efficacia  ed  economicita',  che  il  sistema
sara' effettivamente ed autonomamente  funzionante  e  che  sara'  in
grado  di  conseguire,  nell'ambito  delle  attivita'   svolte,   gli
obiettivi di recupero e di riciclaggio di  cui  all'articolo  220.  I
produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti
finali degli imballaggi siano informati sulle modalita'  del  sistema
adottato.  L'Osservatorio,  acquisiti   i   necessari   elementi   di
valutazione forniti dal Consorzio nazionale  imballaggi,  si  esprime
entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel
termine   sopra   indicato,   l'interessato   chiede   al    Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei
relativi  provvedimenti  sostitutivi  da  emanarsi   nei   successivi
sessanta  giorni.  L'Osservatorio  sara'  tenuto  a  presentare   una
relazione  annuale  di  sintesi  relativa  a  tutte  le   istruttorie
esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti  gia'  operati  ai  sensi
della previgente normativa. Alle domande  disciplinate  dal  presente
comma si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  relative
alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e
20 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  A  condizione  che  siano
rispettate  le  condizioni,  le  norme  tecniche  e  le  prescrizioni
specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le  attivita'  di
cui al comma 3 lettere a) e  c)  possono  essere  intraprese  decorsi
novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio  dei  poteri
sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare come indicato nella presente norma. ((88)) 
  6. I produttori di cui  al  comma  5  elaborano  e  trasmettono  al
Consorzio nazionale imballaggi di cui  all'articolo  224  un  proprio
Programma specifico  di  prevenzione  che  costituisce  la  base  per
l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225. 
  7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al  comma
5 presentano all'Autorita' prevista dall'articolo 207 e al  Consorzio
nazionale imballaggi un piano specifico  di  prevenzione  e  gestione
relativo all'anno solare successivo, che sara' inserito nel programma
generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. ((88)) 
  8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma  5
sono inoltre tenuti a presentare all'Autorita' prevista dall'articolo
207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione
relativa all'anno  solare  precedente,  comprensiva  dell'indicazione
nominativa degli utilizzatori che, fino al  consumo,  partecipano  al
sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e
dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo  dei  rifiuti  di
imballaggio; nella stessa  relazione  possono  essere  evidenziati  i
problemi inerenti il raggiungimento degli scopi  istituzionali  e  le
eventuali proposte di adeguamento della normativa. ((88)) 
  9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la
revoca  disposta  dall'Autorita',  previo   avviso   all'interessato,
qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per  conseguire  gli
obiettivi di cui all'articolo 220  ovvero  siano  stati  violati  gli
obblighi previsti dai commi  6  e  7,  comportano  per  i  produttori
l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo  223
e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al
consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti  dell'Autorita'
sono comunicati ai produttori interessati e  al  Consorzio  nazionale
imballaggi.  L'adesione  obbligatoria   ai   consorzi   disposta   in
applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai  soli  fini
della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo
224, comma 3, lettera h),  e  dei  relativi  interessi  di  mora.  Ai
produttori  e  agli  utilizzatori  che,  entro  novanta  giorni   dal
ricevimento della comunicazione  dell'Autorita',  non  provvedano  ad
aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute  si  applicano
inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261. ((88)) 
  10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori: 
    a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari; 
    b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi  alla  raccolta
differenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio  conferiti  al  servizio
pubblico per i  quali  l'Autorita'  d'ambito  richiede  al  Consorzio
nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di  cui  al  comma  3  di
procedere al ritiro; 
    c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati; 
    d) i costi per il  riciclaggio  e  il  recupero  dei  rifiuti  di
imballaggio; 
    e)  i  costi  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  di  imballaggio
secondari e terziari. 
  11.  La  restituzione  di  imballaggi  usati  o   di   rifiuti   di
imballaggio, ivi compreso il  conferimento  di  rifiuti  in  raccolta
differenziata,  non  deve   comportare   oneri   economici   per   il
consumatore. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)
che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9,
[...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006  o  da  altre
disposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                              ART. 222 
 (raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione) 
 
   1. La pubblica amministrazione deve organizzare  sistemi  adeguati
di raccolta differenziata in modo da  permettere  al  consumatore  di
conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai
rifiuti domestici e da altri  tipi  di  rifiuti  di  imballaggio.  In
particolare: 
    a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio  in
ciascun ambito  territoriale  ottimale,  tenuto  conto  del  contesto
geografico; 
    b)  la  gestione  della  raccolta   differenziata   deve   essere
effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia,  l'efficienza
e l'economicita'  del  servizio,  nonche'  il  coordinamento  con  la
gestione di altri rifiuti. 
   2. Nel caso in cui l'Autorita' di cui all'articolo 207 accerti che
le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di
raccolta differenziata dei  rifiuti  di  imballaggio,  anche  per  il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  205,  ed  in
particolare di quelli di recupero e riciclaggio di  cui  all'articolo
220, puo' richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi
ai gestori dei servizi di raccolta differenziata,  anche  avvalendosi
di soggetti pubblici o privati individuati  dal  Consorzio  nazionale
imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti  e  selettive,  in
via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non  superiore  a
ventiquattro mesi, sempre che  cio'  avvenga  all'interno  di  ambiti
ottimali  opportunamente  identificati,  per   l'organizzazione   e/o
integrazione  del  servizio  ritenuto   insufficiente.   Qualora   il
Consorzio nazionale imballaggi,  per  raggiungere  gli  obiettivi  di
recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, decida di  aderire
alla richiesta,  verra'  al  medesimo  corrisposto  il  valore  della
tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani  corrispondente,
al netto dei ricavi conseguiti dalla  vendita  dei  materiali  e  del
corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di  imballaggio  e  delle
frazioni  merceologiche  omogenee.   Ove   il   Consorzio   nazionale
imballaggi non dichiari di  accettare  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta, l'Autorita', nei successivi  quindici  giorni,  individua,
mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata
e documentata affidabilita' e capacita' a cui  affidare  la  raccolta
differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio in via  temporanea
e d'urgenza,  fino  all'espletamento  delle  procedure  ordinarie  di
aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a
dodici  mesi,  prorogabili  di  ulteriori  dodici  mesi  in  caso  di
impossibilita' oggettiva e documentata di aggiudicazione. (10) ((88)) 
   3.  Le  pubbliche  amministrazioni  incoraggiano,  ove  opportuno,
l'utilizzazione di materiali provenienti da  rifiuti  di  imballaggio
riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti. 
   4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e il Ministro delle attivita' produttive curano la pubblicazione
delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione
di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g). 
   5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive  cura  la
pubblicazione  delle  norme  nazionali  che  recepiscono   le   norme
armonizzate di cui all'articolo 226, comma 3, e ne da'  comunicazione
alla Commissione dell'Unione europea. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma
30-terbis) che "Al comma 2, dell'articolo 222, sostituire  le  parole
"all'autorita' di cui all'articolo 207" con le seguenti "osservatorio
nazionale sui rifiuti"". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)
che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati [...]  dall'articolo  222,  comma  2,
[...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006  o  da  altre
disposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                              ART. 223 
                             (consorzi) 
 
   1. I produttori che non provvedono  ai  sensi  dell'articolo  221,
comma 3, lettere a) e c),  costituiscono  un  Consorzio  per  ciascun
materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del
presente decreto, operante  su  tutto  il  territorio  nazionale.  Ai
Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non
corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo  con  gli
altri consorziati ed unitamente agli stessi. 
   2. I consorzi di cui al comma 1 hanno  personalita'  giuridica  di
diritto privato senza fine di lucro  e  sono  retti  da  uno  statuto
adottato in conformita' ad uno  schema  tipo,  redatto  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di  concerto
con il Ministro  delle  attivita'  produttive,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale entro centottatta giorni dalla data di entrata  in
vigore della parte quarta  del  presente  decreto,  conformemente  ai
principi  del  presente  decreto  e,  in  particolare,  a  quelli  di
efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, nonche' di  libera
concorrenza nelle  attivita'  di  settore.  Lo  statuto  adottato  da
ciascun consorzio e' trasmesso  entro  quindici  giorni  al  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva
nei successivi novanta giorni,  con  suo  provvedimento  adottato  di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive. Ove il  Ministro
ritenga  di  non  approvare  lo  statuto  trasmesso,  per  motivi  di
legittimita' o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con
le r elative osservazioni. Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi  gia'
riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il  proprio  statuto
in conformita' al nuovo schema  tipo  e  ai  principi  contenuti  nel
presente  decreto  ed  in  particolare  a  quelli   di   trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera  Concorrenza
nelle attivita' di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2.  Nei
consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei  recuperatori
deve essere uguale a quello dei  consiglieri  di  amministrazione  in
rappresentanza dei produttori di materie  prime  di  imballaggio.  Lo
statuto adottato da ciascun Consorzio  e'  trasmesso  entro  quindici
giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, che lo approva di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  salvo
motivate osservazioni cui i Consorzi sono  tenuti  ad  adeguarsi  nei
successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi  non  ottemperino  nei
termini prescritti, le modifiche  allo  statuto  sono  apportate  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico.  Il
decreto ministeriale di approvazione dello statuto  dei  consorzi  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (10) 
   3. I consorzi di cui al comma  1  e  2  sono  tenuti  a  garantire
l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine  i  mezzi
finanziari per il funzionamento dei predetti  consorzi  derivano  dai
contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal  Consorzio
nazionale imballaggi ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h),
secondo  le  modalita'  indicate  dall'articolo  224,  comma  8,  dai
proventi della cessione, nel rispetto dei principi della  concorrenza
e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei  rifiuti
di  imballaggio  ripresi,  raccolti  o  ritirati,  nonche'  da  altri
eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi. 
   4. Ciascun  Consorzio  mette  a  punto  e  trasmette  al  CONAI  e
all'Osservatorio  nazionale  sui   rifiuti   un   proprio   programma
pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti  d'imballaggio
entro il 30 settembre di ogni anno. ((88)) 
   5. Entro il 30 settembre  di  ogni  anno  i  consorzi  di  cui  al
presente articolo presentano all'Autorita' prevista dall'articolo 207
e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione
e gestione relativo all'anno solare successivo,  che  sara'  inserito
nel programma generale di prevenzione e gestione.(10) ((88)) 
   6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al  presente
articolo sono inoltre tenuti a presentare all'Osservatorio  nazionale
sui rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione  sulla
gestione relativa all'anno precedente, con  l'indicazione  nominativa
dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel
recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio. ((88)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con  l'art.  2,  comma
30-quater, lettera b)) che al comma 2 sono sostituite  le  parole  da
"180 giorni" fino a "presente decreto" con le seguenti: "31  dicembre
2008"; (con l'art. 2, comma 30-quater, lettera f))  che  al  comma  5
sono sostituite le parole "all'Autorita' di cui all'articolo 207" con
le seguenti: "all'Osservatorio nazionale sui rifiuti". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)
che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati [...] dall'articolo 223, commi 4, 5 e
6, [...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da  altre
disposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                              Art. 224 
                   Consorzio nazionale imballaggi 
 
  1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero  e  di
riciclaggio   e   per   garantire   il    necessario    coordinamento
dell'attivita'  di  raccolta  differenziata,  i  produttori   e   gli
utilizzatori, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  221,
comma 2,  partecipano  in  forma  paritaria  al  Consorzio  nazionale
imballaggi,  in  seguito  denominato  CONAI,  che   ha   personalita'
giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed e' retto  da  uno
statuto approvato con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  delle
attivita' produttive. 
  2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio  statuto  ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore, ai sensi  dell'articolo  221,
comma 2. Lo statuto adottato e' trasmesso entro  quindici  giorni  al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  che
lo approva di concerto con il Ministro  delle  attivita'  produttive,
salvo motivate osservazioni cui il CONAI e' tenuto ad  adeguarsi  nei
successivi sessanta  giorni.  Qualora  il  CONAI  non  ottemperi  nei
termini prescritti, le modifiche  allo  statuto  sono  apportate  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. 
  3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni: 
    a) definisce, in accordo  con  le  regioni  e  con  le  pubbliche
amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in  cui  rendere
operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione
e il trasporto dei materiali selezionati a centri di  raccolta  o  di
smistamento; 
    b) definisce, con le pubbliche  amministrazioni  appartenenti  ai
singoli sistemi integrati di  cui  alla  lettera  a),  le  condizioni
generali di ritiro da parte dei produttori  dei  rifiuti  selezionati
provenienti dalla raccolta differenziata; 
    c)  elabora  ed  aggiorna,  valutati  i  programmi  specifici  di
prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e  223,  comma  4,  il
Programma generale per la prevenzione e la gestione degli  imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225; 
    d) promuove accordi di programma con gli operatori economici  per
favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne
garantisce l'attuazione; 
    e) assicura la necessaria cooperazione  tra  i  consorzi  di  cui
all'articolo 223, i  soggetti  di  cui  all'articolo  221,  comma  3,
lettere a) e c) e gli altri operatori economici, anche  eventualmente
destinando una quota del contributo ambientale  CONAI,  di  cui  alla
lettera h), ai consorzi che realizzano percentuali di recupero  o  di
riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al
fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato  E
alla  parte  quarta  del  presente  decreto.  Ai  consorzi  che   non
raggiungono i singoli obiettivi di recupero e' in ogni  caso  ridotta
la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai; 
    f)  indirizza  e  garantisce  il  necessario  raccordo   tra   le
amministrazioni  pubbliche,  i  consorzi  e   gli   altri   operatori
economici; 
    g) organizza, in accordo con  le  pubbliche  amministrazioni,  le
campagne di informazione ritenute utili ai fini  dell'attuazione  del
Programma generale; 
    h)  ripartisce  tra  i   produttori   e   gli   utilizzatori   il
corrispettivo per i maggiori oneri della  raccolta  differenziata  di
cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonche' gli oneri per  il
riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al
servizio di raccolta differenziata,  in  proporzione  alla  quantita'
totale, al peso  ed  alla  tipologia  del  materiale  di  imballaggio
immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi
usati riutilizzati nell'anno precedente  per  ciascuna  tipologia  di
materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati,  con
le  modalita'  individuate  dallo  statuto,  anche   in   base   alle
utilizzazioni  e  ai  criteri  di  cui  al  comma  8,  il  contributo
denominato contributo ambientale CONAI; 
    i) promuove il coordinamento con la  gestione  di  altri  rifiuti
previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera  b),  anche  definendone
gli ambiti di applicazione; 
    l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra  i
consorzi di cui all'articolo 223 e i  soggetti  di  cui  all'articolo
221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati.  Tali
accordi  sono  relativi  alla  gestione  ambientale  della   medesima
tipologia di  materiale  oggetto  dell'intervento  dei  consorzi  con
riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni  caso  l'utilizzazione  del
contributo ambientale CONAI; 
    m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorita'  di
cui all'articolo 207  e  assicura  l'osservanza  degli  indirizzi  da
questa tracciat; ((88)) 
    n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o  esteri,  i
dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in  uscita  dal
territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il
conferimento di tali dati al CONAI e la  raccolta,  l'elaborazione  e
l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 178, comma 1,  di  rilevante  interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196. 
  4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero  e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e
dai consorzi di cui all'articolo 223  nelle  riserve  costituenti  il
loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del  reddito,  a
condizione che sia rispettato  il  divieto  di  distribuzione,  sotto
qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti  di  tali  avanzi  e
riserve,  anche  in  caso  di  scioglimento  dei   predetti   sistemi
gestionali, dei consorzi e del CONAI. 
  5. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro  su  base
nazionale con l'Associazione nazionale Comuni  italiani  (ANCI),  con
l'Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorita' d'ambito al
fine di garantire l'attuazione del  principio  di  corresponsabilita'
gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche  amministrazioni.
In particolare, tale accordo stabilisce: 
    a) l'entita' dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221,  comma  10,  lettera
b), da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati
secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e  trasparenza
di gestione del servizio medesimo, nonche' sulla base  della  tariffa
di cui all'articolo 238,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
stessa; 
    b) gli  obblighi  e  le  sanzioni  posti  a  carico  delle  parti
contraenti; 
    c) le  modalita'  di  raccolta  dei  rifiuti  da  imballaggio  in
relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero. 
  6.  L'accordo  di  programma  di  cui  al  comma  5  e'   trasmesso
all'Autorita' di cui all'articolo 207, che puo' richiedere  eventuali
modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni. ((88)) 
  7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3,  lettera
h), sono esclusi dal calcolo gli  imballaggi  riutilizzabili  immessi
sul mercato previa cauzione. 
  8.  Il  contributo  ambientale  del  Conai  e'  utilizzato  in  via
prioritaria  per  il  ritiro  degli  imballaggi  primari  o  comunque
conferiti  al  servizio  pubblico   e,   in   via   accessoria,   per
l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio  dei
rifiuti di imballaggio  secondari  e  terziari.  A  tali  fini,  tale
contributo  e'  attribuito  dal  Conai,  sulla   base   di   apposite
convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla
quantita'  totale,  al  peso  ed  alla  tipologia  del  materiale  di
imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto  delle  quantita'
di imballaggi usati riutilizzati nell'anno  precedente  per  ciascuna
tipologia  di  materiale.  Il  CONAI  provvede  ai  mezzi  finanziari
necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni  con  i  proventi
dell'attivita', con i contributi dei consorziati e con una quota  del
contributo ambientale CONAI, determinata nella  misura  necessaria  a
far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel  rispetto  dei
criteri di contenimento dei costi e  di  efficienza  della  gestione,
delle funzioni conferitegli dal presente titolo.  nonche'  con  altri
contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli  dei
soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per  le  attivita'
svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge. 
  9.  L'applicazione  del   contributo   ambientale   CONAI   esclude
l'assoggettamento del medesimo bene e  delle  materie  prime  che  lo
costituiscono ad altri contributi con finalita'  ambientali  previsti
dalla parte quarta del  presente  decreto  o  comunque  istituiti  in
applicazione del presente decreto. 
  10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto
di voto un  rappresentante  dei  consumatori  indicato  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro
delle attivita' produttive. 
  11. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4. 
  12. In caso di mancata stipula dell'accordo  di  cui  al  comma  5,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,  il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi  i
quali senza  esito  positivo,  provvede  direttamente,  d'intesa  con
Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui
alla lettera a)  del  comma  5.  L'accordo  di  cui  al  comma  5  e'
sottoscritto, per le specifiche  condizioni  tecniche  ed  economiche
relative al ritiro dei rifiuti di  ciascun  materiale  d'imballaggio,
anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel  caso  in
cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o  non  raggiunga  le
intese necessarie con gli enti  locali  per  il  ritiro  dei  rifiuti
d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle  convenzioni
locali al fine di assicurare il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220. 
  13. Nel caso siano superati, a  livello  nazionale,  gli  obiettivi
finali di riciclaggio  e  di  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio
indicati nel programma  generale  di  prevenzione  e  gestione  degli
imballaggi di cui all'articolo  225,  il  CONAI  adotta,  nell'ambito
delle  proprie  disponibilita'  finanziarie,  forme  particolari   di
incentivo  per  il  ritiro  dei  rifiuti  di  imballaggi  nelle  aree
geografiche  che  non  abbiano  ancora  raggiunto  gli  obiettivi  di
raccolta differenziata di cui all'articolo  205,  comma  1,  entro  i
limiti massimi di riciclaggio previsti  dall'Allegato  E  alla  parte
quarta del presente decreto. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)
che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati [...]  dall'articolo  224,  commi  3,
lettera m), e 6, [...] del medesimo decreto legislativo  n.  152  del
2006 o da altre  disposizioni  di  legge  si  intendono  riferiti  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                              ART. 225 
          (programma generale di prevenzione e di gestione 
   degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio) 
 
   1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di  cui  agli
articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI  elabora  annualmente
un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti  di  imballaggio  che  individua,  con  riferimento  alle
singole  tipologie  di  materiale  di  imballaggio,  le  misure   per
conseguire i seguenti obiettivi: 
    a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio; 
    b) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti  di
imballaggio riciclabili rispetto alla  quantita'  di  imballaggi  non
riciclabili; 
    c) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti  di
imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi  non
riutilizzabili; 
    d)  miglioramento  delle  caratteristiche  dell'imballaggio  allo
scopo di permettere ad esso di sopportare piu' tragitti  o  rotazioni
nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili; 
    e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio. 
   2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre: 
    a) la percentuale in peso di ciascuna  tipologia  di  rifiuti  di
imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito  di  questo
obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza,  la  percentuale
in  peso  da  riciclare  delle  singole  tipologie  di  materiali  di
imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale; 
    b) gli obiettivi intermedi di  recupero  e  riciclaggio  rispetto
agli obiettivi di cui alla lettera a). 
   3.  Entro  il  30  novembre  di  ogni  anno  il  CONAI   trasmette
all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  un  piano   specifico   di
prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sara'
inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.((88)) 
   4. La  relazione  generale  consuntiva  relativa  all'anno  solare
precedente  e'  trasmessa  per  il  parere   all'Autorita'   di   cui
all'articolo 207, entro il 30 giugno di ogni anno.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle  attivita'  produttive,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  l'ANCI  si   provvede   alla
approvazione ed  alle  eventuali  modificazioni  e  integrazioni  del
Programma generale di prevenzione e di gestione  degli  imballaggi  e
dei rifiuti di imballaggio.((88)) 
   5. Nel caso in cui il Programma generale non sia  predisposto,  lo
stesso  e'  elaborato  in  via  sostitutiva  dall'Autorita'  di   cui
all'articolo 207. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio
sono quelli massimi previsti dall'allegato E alla  parte  quarta  del
presente decreto.(10) ((88)) 
   6. I piani regionali di cui all'articolo 199  sono  integrati  con
specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei  rifiuti
di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma
30-quinquiesbis) che "Ai commi 3 e 5 dell'articolo 225 sostituire  le
parole "all'Autorita' di  cui  all'articolo  207"  con  le  seguenti:
"all'Osservatorio nazionale sui rifiuti"". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)
che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati [...] dall'articolo 225, commi 3, 4 e
5, [...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da  altre
disposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                              ART. 226 
                              (divieti) 
 
   1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi  e  dei
contenitori recuperati, ad eccezione  degli  scarti  derivanti  dalle
operazioni  di  selezione,  riciclo  e  recupero   dei   rifiuti   di
imballaggio. 
   2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma  4,  e'
vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani
imballaggi  terziari  di  qualsiasi  natura.   Eventuali   imballaggi
secondari  non  restituiti  all'utilizzatore  dal   commerciante   al
dettaglio possono essere  conferiti  al  servizio  pubblico  solo  in
raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata  nei  limiti
previsti dall'articolo 221, comma 4. 
   3. ((Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a
tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla  direttiva  94/62/CEE  e
riportati nell'allegato F alla parte  quarta  del  presente  decreto.
Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli  imballaggi  siano
conformi  alle  pertinenti  norme  armonizzate  i   cui   numeri   di
riferimento  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito  tali
norme armonizzate e, in mancanza di  queste,  agli  standard  europei
fissati dal Comitato  europeo  di  normalizzazione.))  ((In  mancanza
delle norme  armonizzate,  i  requisiti  essenziali  stabiliti  nella
direttiva 94/62/CE nonche' quelli di cui all'allegato  F  alla  parte
quarta del presente  decreto  si  presumono  soddisfatti  quando  gli
imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai
sensi del paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.)) Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive sono
aggiornati i predetti  standard,  tenuto  conto  della  comunicazione
della Commissione  europea  2005/C44/  13.  Sino  all'emanazione  del
predetto decreto si  applica  l'Allegato  F  alla  parte  quarta  del
presente decreto. 
   4. E' vietato immettere sul mercato  imballaggi  o  componenti  di
imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti  di
cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo,  mercurio,
cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm)  in
peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE
del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si  applica  la
decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999. 
   5. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle  attivita'
produttive  sono   determinate,   in   conformita'   alle   decisioni
dell'Unione europea: 
    a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al
comma 4 non si applicano ai materiali  riciclati  e  ai  circuiti  di
produzione localizzati in una catena chiusa e controllata; 
    b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui  al
comma 4. 

TITOLO III
GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
 

                              ART. 227 
(rifiuti   elettrici   ed   elettronici,   ((rifiuti   di   pile    e
accumulatori,))  rifiuti  sanitari,  veicoli  fuori  uso  e  prodotti
                         contenenti amianto) 
 
  1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e  comunitarie
relative alle altre tipologie di rifiuti, ed  in  particolare  quelle
riguardanti: 
    a)  rifiuti  elettrici  ed  elettronici:  direttiva   2000/53/CE,
direttiva 2002/95/CE  e  direttiva  2003/108/CE  e  relativo  decreto
legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente  alla
data di entrata in  vigore  delle  singole  disposizioni  del  citato
provvedimento,  nelle   more   dell'entrata   in   vigore   di   tali
disposizioni,  continua  ad   applicarsi   la   disciplina   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 
    b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della  Repubblica  15
luglio 2003, n. 254; 
    c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto  legislativo
24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a
carico degli operatori economici, per il  ritiro  e  trattamento  dei
veicoli fuori uso in conformita' a quanto previsto  dall'articolo  5,
comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE; 
    d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti  contenenti  amianto:
decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248; 
    ((d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva  2006/66/CE  e
relativo decreto legislativo  di  attuazione  20  novembre  2008,  n.
188)). 
                              ART. 228 
                       (pneumatici fuori uso) 
 
   1. Fermo restando il disposto di cui  al  decreto  legislativo  24
giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di cui agli articoli  179  e
180 del presente decreto, al fine di garantire  il  perseguimento  di
finalita'  di  tutela  ambientale  secondo   le   migliori   tecniche
disponibili,  ottimizzando,  anche  tramite  attivita'  di   ricerca,
sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici  fuori  uso  e  per
ridurne la formazione anche  attraverso  la  ricostruzione  e'  fatto
obbligo ai produttori e  importatori  di  pneumatici  di  provvedere,
singolarmente o in forma associata e con periodicita' almeno annuale,
alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari  a  quelli
dai medesimi  immessi  sul  mercato  e  destinati  alla  vendita  sul
territorio nazionale , provvedendo anche  ad  attivita'  di  ricerca,
sviluppo e formazione finalizzata  ad  ottimizzare  la  gestione  dei
pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1. 
   2. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi  dalla  data
di entrata in vigore della parte quarta del  presente  decreto,  sono
disciplinati i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo di cui  al
comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici e'
indicato in fattura  il  contributo  a  carico  degli  utenti  finali
necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di  pneumatici,
per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al  comma  1.
((Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, e'
assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in  modo  chiaro  e
distinto. Il  produttore  o  l'importatore  applicano  il  rispettivo
contributo vigente alla data  della  immissione  del  pneumatico  nel
mercato nazionale del ricambio. Il  contributo  rimane  invariato  in
tutte le successive fasi di commercializzazione  del  pneumatico  con
l'obbligo, per ciascun rivenditore, di  indicare  in  modo  chiaro  e
distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello
stesso)). 
   3. Il trasferimento all'eventuale struttura  operativa  associata,
da parte dei produttori e importatori  di  pneumatici  che  ne  fanno
parte, delle somme corrispondenti  al  contributo  per  la  gestione,
calcolato  sul  quantitativo  di  pneumatici  immessi   sul   mercato
nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di  cui  al
comma 1 con esenzione del produttore o importatore da  ogni  relativa
responsabilita'. 
   3-bis . I produttori e gli importatori di  pneumatici  o  le  loro
eventuali forme associate  determinano  annualmente  l'ammontare  del
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno  solare
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo  comunicano,  entro
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare  anche  specificando  gli  oneri  e  le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del  contributo.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  se
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine  di  disporre
della completezza delle informazioni da divulgare anche a  mezzo  del
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in  corso
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo  richiesto
per l'anno solare in corso. 
   4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti  agli
obblighi di  cui  al  comma  1  sono  assoggettati  ad  una  sanzione
amministrativa     pecuniaria     proporzionata     alla     gravita'
dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio  del  contributo
incassato per il periodo considerato. 
                              Art. 229
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
                              ART. 230
(rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione delle infrastrutture)

   1.  Il  luogo  di produzione dei rifiuti derivanti da attivita' di
manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore
dell'infrastruttura  a  rete  e  degli  impianti  per l'erogazione di
forniture  e  servizi  di  interesse  pubblico  o tramite terzi, puo'
coincidere   con  la  sede  del  cantiere  che  gestisce  l'attivita'
manutentiva  o  con  la  sede locale del gestore della infrastruttura
nelle  cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata
dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove
il  materiale  tolto  d'opera  viene  trasportato  per  la successiva
valutazione  tecnica,  finalizzata  all'individuazione  del materiale
effettivamente,  direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza
essere sottoposto ad alcun trattamento.
   1-bis.  I  rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e pulizia
delle  infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti
dagli  impianti  per l'erogazione di forniture e servizi di interesse
pubblico  o da altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente
dal  gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a
gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
   2.  La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui
al  comma  1  e'  eseguita  non  oltre  sessanta giorni dalla data di
ultimazione  dei  lavori. La documentazione relativa alla valutazione
tecnica  e'  conservata,  unitamente ai registri di carico e scarico,
per cinque anni.
   3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti
derivanti   da  attivita'  manutentiva,  effettuata  direttamente  da
gestori  erogatori  di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e
degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
   4.  Fermo  restando  quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i
registri  di  carico  e  scarico  relativi  ai  rifiuti  prodotti dai
soggetti e dalle attivita' di cui al presente articolo possono essere
tenuti  nel  luogo  di produzione dei rifiuti cosi' come definito nel
comma 1.
 ((5.  I  rifiuti  provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva
delle  reti  fognarie  di  qualsiasi  tipologia,  sia  pubbliche  che
asservite  ad  edifici  privati, si considerano prodotti dal soggetto
che  svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno
essere  conferiti  direttamente ad impianti di smaltimento o recupero
o,  in  alternativa,  raggruppati  temporaneamente  presso  la sede o
unita'   locale  del  soggetto  che  svolge  l'attivita'  di  pulizia
manutentiva. I soggetti che svolgono attivita' di pulizia manutentiva
delle   reti   fognarie   aderiscono   al  sistema  SISTRI  ai  sensi
dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che
svolge   l'attivita'   di  pulizia  manutentiva  e'  comunque  tenuto
all'iscrizione    all'Albo    dei    gestori   ambientali,   prevista
dall'articolo  212,  comma  5,  per lo svolgimento delle attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti.))
                              ART. 231 
(veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno
                            2003, n. 209) 
 
   1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un  rimorchio,  con
esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo  24  giugno
2002, n. 209, che intenda procedere  alla  demolizione  dello  stesso
deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in  sicurezza,
la  demolizione,  il  recupero  dei  materiali  e  la   rottamazione,
autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210.  Tali  centri  di
raccolta possono  ricevere  anche  rifiuti  costituiti  da  parti  di
veicoli a motore. 
   2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui
al comma 1 destinato alla demolizione puo'  altresi'  consegnarlo  ai
concessionari o  alle  succursali  delle  case  costruttrici  per  la
consegna successiva ai centri di cui  al  comma  1,  qualora  intenda
cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro. 
   3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti  da
organi pubblici o non reclamati dai proprietari  e  quelli  acquisiti
per occupazione ai sensi degli articoli  927,  928,  929  e  923  del
codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma  1
nei casi e con le procedure  determinate  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze,  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   delle
infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione  di  tale  decreto,
trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460. 
   4. I centri di raccolta ovvero i  concessionari  o  le  succursali
delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o  del
rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve
risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del
centro,  le  generalita'  del   proprietario   e   gli   estremi   di
identificazione del  veicolo,  nonche'  l'assunzione,  da  parte  del
gestore del centro stesso ovvero del concessionario  o  del  titolare
della  succursale,  dell'impegno  a  provvedere   direttamente   alle
pratiche  di  cancellazione  dal  Pubblico  registro  automobilistico
(PRA). 
   5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi  avviati  a
demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro  di
raccolta o del concessionario o del titolare della  succursale  senza
oneri di  agenzia  a  carico  del  proprietario  del  veicolo  o  del
rimorchio. A tal  fine,  entro  novanta  giorni  dalla  consegna  del
veicolo o del rimorchio da parte del  proprietario,  il  gestore  del
centro di raccolta, il concessionario o il titolare della  succursale
deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo  e
consegnare il certificato di proprieta', la carta di  circolazione  e
le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi  e  per
gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285. 
   6. Il possesso del  certificato  di  cui  al  comma  4  libera  il
proprietario del  veicolo  dalla  responsabilita'  civile,  penale  e
amministrativa connessa con la proprieta' dello stesso. 
   7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i  titolari
delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1  e  2  non
possono alienare, smontare o distruggere  i  veicoli  a  motore  e  i
rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva  riduzione  in
rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5. 
   8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta  denuncia  e  consegna
delle targhe e dei documenti agli  uffici  competenti  devono  essere
annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da
tenersi  secondo  le  norme  del  regolamento  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
   9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7  e  8  sono  soggetti  i
responsabili dei centri di raccolta o altri  luoghi  di  custodia  di
veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione  del  veicolo  ai  sensi
dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. 
   10. E' consentito il commercio delle parti di ricambio  recuperate
dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi  ad  esclusione
di quelle  che  abbiano  attinenza  con  la  sicurezza  dei  veicoli.
L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare
dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. 
   11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono
cedute solo agli esercenti l'attivita' di autoriparazione di cui alla
legge 5 febbraio 1992,  n.  122,  e,  per  poter  essere  utilizzate,
ciascuna  impresa  di  autoriparazione  e'  tenuta   a   certificarne
l'idoneita' e la funzionalita'. 
   12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi  10  e
11 da parte delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione deve
risultare dalle fatture rilasciate al cliente. 
   13. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  parte
quarta del presente decreto,  il  ((Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare)), di concerto con i Ministri  delle
attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le
norme  tecniche  relative  alle  caratteristiche  degli  impianti  di
demolizione,   alle   operazioni   di   messa    in    sicurezza    e
all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza  di
cui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto,  si  applicano  i
requisiti  relativi  ai  centri  di  raccolta  e  le   modalita'   di
trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209. 
                              ART. 232
          (rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)

   1.  La  disciplina  di  carattere  nazionale  relativa  ai rifiuti
prodotti  dalle navi ed ai residui di carico e' contenuta nel decreto
legislativo 24 giugno 2003 n. 182.
   2. Gli impianti che ricevono acque di sentina gia' sottoposte a un
trattamento  preliminare  in  impianti  autorizzati  ai  sensi  della
legislazione  vigente possono accedere alle procedure semplificate di
cui  al  decreto  17  novembre  2005,  n.  269, fermo restando che le
materie   prime   e   i   prodotti   ottenuti   devono  possedere  le
caratteristiche  indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto
decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
   3.  Ai  punti  2.4  dell'allegato  1  e  6.6.4 dell'Allegato 3 del
decreto  17  novembre  2005, n. 269 la congiunzione: "e" e' sosituita
dalla disgiunzione: "o".
                            Art. 232-bis 
                (( (Rifiuti di prodotti da fumo). )) 
 
  ((1. I comuni provvedono a installare nelle strade,  nei  parchi  e
nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per  la
raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. 
  2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive
per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da
fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero  dell'ambiente
e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  attuano  campagne  di
informazione. 
  3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei  prodotti  da  fumo  sul
suolo, nelle acque e negli scarichi.)) 
                            Art. 232-ter 
 (( (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni). )) 
 
  ((1. Al fine di preservare il decoro urbano dei  centri  abitati  e
per  limitare  gli  impatti  negativi  derivanti  dalla   dispersione
incontrollata nell'ambiente di rifiuti  di  piccolissime  dimensioni,
quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da  masticare,  e'
vietato l'abbandono di tali rifiuti sul  suolo,  nelle  acque,  nelle
caditoie e negli scarichi)). 
                              ART. 233 
(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
                    vegetali ed animali esausti) 
 
   1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli  oli
e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti  gli  operatori  della
filiera costituiscono un Consorzio. I sistemi  di  gestione  adottati
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237. 
   2. il Consorzio  di  cui  al  comma  1,  gia'  riconosciuto  dalla
previgente normativa, ha personalita' giuridica  di  diritto  privato
senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita'  allo
schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, entro centoventi giorni dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale, e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed  in
particolare  a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza   ed
economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di
settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei  raccoglitori  e
dei  riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello   dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza  dei  produttori  di
materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e'  trasmesso  entro
quindici  giorni  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare, che lo approva di  concerto  con  il  Ministro
dello  sviluppo  economico,  salvo  motivate  osservazioni   cui   il
Consorzio e' tenuto ad  adeguarsi  nei  successivi  sessanta  giorni.
Qualora  il  Consorzio  non  ottemperi  nei  termini  prescritti,  le
modifiche allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale  di
approvazione dello statuto del Consorzio e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. 
   3. I Consorzio  svolgono  per  tutto  il  territorio  nazionale  i
seguenti compiti: 
    a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al  comma  12,
il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e
dei grassi vegetali e animali esausti; 
    b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi  vegetali  e  animali
esausti raccolti  dei  quali  non  sia  possibile  o  conveniente  la
rigenerazione; 
    c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di
settore al fine di  migliorare,  economicamente  e  tecnicamente,  il
ciclo di raccolta,  trasporto,  stoccaggio,  trattamento  e  recupero
degli oli e grassi vegetali e animali esausti. 
   4. Le  deliberazioni  degli  organi  dei  Consorzio,  adottate  in
relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
norma  dello  statuto,  sono  vincolanti   per   tutte   le   imprese
partecipanti. 
   5. Partecipano ai Consorzio: 
    a) le imprese che producono, importano o detengono oli  e  grassi
vegetali ed animali esausti; 
    b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali  e
animali esausti; 
    c) le imprese che effettuano  la  raccolta,  il  trasporto  e  lo
stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti; 
    d) eventualmente, le imprese che abbiano  versato  contributi  di
riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d). 
   6. Le quote di partecipazione ai  Consorzio  sono  determinate  in
base al rapporto tra la capacita' produttiva di ciascun consorziato e
la  capacita'  produttiva  complessivamente  sviluppata  da  tutti  i
consorziati appartenenti alla medesima categoria. 
   7. La determinazione  e  l'assegnazione  delle  quote  compete  al
consiglio  di  amministrazione  dei   Consorzio   che   vi   provvede
annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto. 
   8. Nel caso di incapacita' o di impossibilita' di  adempiere,  per
mezzo delle stesse imprese consorziate, agli  obblighi  di  raccolta,
trasporto, stoccaggio, trattamento  e  riutilizzo  degli  oli  e  dei
grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla  parte  quarta  del
presente  decreto,  il  consorzio  puo',  nei  limiti  e   nei   modi
determinati dallo statuto,  stipulare  con  le  imprese  pubbliche  e
private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi. 
   9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1  possono,
entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
dello Statuto tipo ai sensi del comma 2,  organizzare  autonomamente,
la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il
territorio nazionale. In tale ipotesi  gli  operatori  stessi  devono
richiedere all'Autorita' di cui all'articolo 207, previa trasmissione
di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema  adottato.  A
tal fine i predetti operatori devono dimostrare di  aver  organizzato
il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed  economicita',
che il sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante  e  che
e' in grado di conseguire, nell'ambito delle  attivita'  svolte,  gli
obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre
garantire che gli utilizzatori e gli utenti  finali  siano  informati
sulle  modalita'  del  sistema  adottato.  L'Autorita',   dopo   aver
acquisito i necessari  elementi  di  valutazione,  si  esprime  entro
novanta giorni dalla richiesta.  In  caso  di  mancata  risposta  nel
termine   sopra   indicato,   l'interessato   chiede   al    Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei
relativi  provvedimenti  sostitutivi  da  emanarsi   nei   successivi
sessanta giorni. L'Autorita' e' tenuta  a  presentare  una  relazione
annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.((88)) 
   10. I Consorzio sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria
gestione finanziaria.  Le  risorse  finanziarie  dei  Consorzio  sono
costituite: 
    a) dai proventi delle attivita' svolte dai Consorzio; 
    b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile; 
    c) dalle quote consortili; 
    d) dal contributo ambientale a  carico  dei  produttori  e  degli
importatori di oli e grassi vegetali e  animali  per  uso  alimentare
destinati al mercato interno e ricadenti nelle  finalita'  consortili
di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro delle attivita'  produttive,  al  fine  di  garantire
l'equilibrio di gestione dei Consorzio. 
   11. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma  9
trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare ed al Ministro  delle  attivita'  produttive  i
bilanci preventivo e consuntivo  entro  sessanta  giorni  dalla  loro
approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti
presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica  sull'attivita'
complessiva sviluppata dagli  stessi  e  dai  loro  singoli  aderenti
nell'anno solare precedente. 
   12. Decorsi novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto  di  cui
al  comma  2,  chiunque,   in   ragione   della   propria   attivita'
professionale, detiene oli e grassi vegetali  e  animali  esausti  e'
obbligato a conferirli ai Consorzio direttamente o mediante  consegna
a soggetti incaricati dai Consorzio, fermo restando  quanto  previsto
al comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per  il
detentore di cedere oli  e  grassi  vegetali  e  animali  esausti  ad
imprese di altro Stato membro della Comunita' europea. 
   13. Chiunque, in ragione della propria attivita' professionale  ed
in attesa del conferimento ai Consorzio, detenga oli e grassi animali
e vegetali esausti e' obbligato a stoccare  gli  stessi  in  apposito
contenitore  conforme  alle  disposizioni  vigenti  in   materia   di
smaltimento. 
   14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali  vigenti
in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale. 
   15. I soggetti giuridici appartenenti alle  categorie  di  cui  al
comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita'
proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  in
vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno  dei
Consorzio di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma  9,
entro sessanta giorni dalla data di costituzione o  di  inizio  della
propria attivita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.Lgs. 16 GENNAIO 2008, N.4. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)
che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati  [...]  dall'articolo  233,  comma  9
[...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006  o  da  altre
disposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                              ART. 234 
    (Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in 
                            Polietilene) 
 
  1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la  raccolta  e
il trattamento dei rifiuti di  beni  in  polietilene  destinati  allo
smaltimento, e' istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti
di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi  di  cui  all'articolo
218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi
rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b)  e  c),  e
231,. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi  ai  principi
di cui all'articolo 237. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014,  N.  133,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164. 
  3. Il  consorzio  di  cui  al  comma  1,  gia'  riconosciuto  dalla
previgente normativa, ha personalita' giuridica  di  diritto  privato
senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita'  allo
schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, entro centoventi giorni dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale, e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed  in
particolare  a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza   ed
economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di
settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero  dei
consiglieri di' amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori  e
dei  riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello   dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei  produttori  con
materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e'  trasmesso  entro
quindici  giorni  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare, che lo approva di  concerto  con  il  Ministro
dello  sviluppo  economico,  salvo  motivate  osservazioni   cui   il
consorzio e' tenuto ad  adeguarsi  nei  successivi  sessanta  giorni.
Qualora  il  consorzio  non  ottemperi  nei  termini  prescritti,  le
modifiche allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale  di
approvazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.  In  ogni  caso,  del  consiglio  di  amministrazione  del
consorzio deve fare parte  un  rappresentante  indicato  da  ciascuna
associazione maggiormente rappresentativa a livello  nazionale  delle
categorie produttive interessate, nominato con decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministro dello sviluppo economico. 
  4. Ai Consorzio partecipano: 
    a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene; 
    b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene; 
    c)  i  riciclatori  e  i  recuperatori  di  rifiuti  di  beni  in
polietilene. 
  5. Ai Consorzio possono partecipare in qualita' di soci aggiunti  i
produttori ed importatori di materie  prime  in  polietilene  per  la
produzione di beni in polietilene e  le  imprese  che  effettuano  la
raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni  in  polietilene.  Le
modalita'  di  partecipazione  vengono  definite  nell'ambito   dello
statuto di cui al comma 3. 
  6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma
4 che vengano costituiti  o  inizino  comunque  una  delle  attivita'
proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  in
vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno  dei
Consorzio di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma  7,
entro sessanta giorni dalla data di costituzione o  di  inizio  della
propria attivita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 
  7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del  comma  1  possono
entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
dello Statuto tipo ai sensi del comma 2: 
    a) organizzare autonomamente, la gestione dei rifiuti di beni  in
polietilene su tutto il territorio nazionale; 
    b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni
in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al  riciclo  o
al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali  attivita',
con quantita' definite e documentate; ((88)) 
  Nelle predette  ipotesi  gli  operatori  stessi  devono  richiedere
all'osservatorio nazionale sui Rifiuti, previa trasmissione di idonea
documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine  i
predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato  il  sistema
secondo criteri di efficienza,  efficacia  ed  economicita',  che  il
sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e  che  e'  in
grado  di  conseguire,  nell'ambito  delle  attivita'   svolte,   gli
obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre
garantire che gli utilizzatori e gli utenti  finali  siano  informati
sulle  modalita'  del  sistema  adottato.  L'Autorita',   dopo   aver
acquisito i necessari  elementi  di  valutazione,  si  esprime  entro
novanta giorni dalla richiesta.  In  caso  di  mancata  risposta  nel
termine   sopra   indicato,   l'interessato   chiede   al    Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei
relativi  provvedimenti  sostitutivi  da  emanarsi   nei   successivi
sessanta giorni. L'Autorita' presenta una relazione annuale  di  sint
esi relativa a tutte le istruttorie esperite. 
  8. I Consorzio di cui al  comma  1  si  propongono  come  obiettivo
primario di favorire il ritiro dei beni  a  base  di  polietilene  al
termine  del  ciclo  di  utilita'  per  avviarli  ad   attivita'   di
riciclaggio e di recupero. A tal fine i Consorzio svolgono per  tutto
il territorio nazionale i seguenti compiti: 
    a)  promuovono  la  gestione  del  flusso  dei  beni  a  base  di
polietilene; 
    b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e  le  altre  forme  di
recupero dei rifiuti di beni in polietilene; 
    c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili; 
    d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa  a  ridurre  il
consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta  e  di
smaltimento; 
    e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni  in  polietilene
nel caso in cui non sia possibile  o  economicamente  conveniente  il
riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento. 
  9. Nella distribuzione dei prodotti dei  consorziati,  i  Consorzio
possono ricorrere a forme di deposito cauzionale. 
  10. I Consorzio sono tenuti a garantire l'equilibrio della  propria
gestione finanziaria. I mezzi finanziari  per  il  funzionamento  del
Consorzio sono costituiti: 
    a) dai proventi delle attivita' svolte dai Consorzio; 
    b) dai contributi dei soggetti partecipanti; 
    c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile; 
    d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al
comma 13. 
  11. Le  deliberazioni  degli  organi  dei  Consorzio,  adottate  in
relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
norma  dello  statuto,  sono  vincolanti   per   tutti   i   soggetti
partecipanti. 
  12. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al  comma  7
trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare ed al Ministro delle  attivita'  produttive  il
bilancio preventivo e consuntivo entro  sessanta  giorni  dalla  loro
approvazione. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di  cui  al
comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno,  presentano  una  relazione
tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro
singoli aderenti nell'anno solare precedente. 
  13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive determina
ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio
e, in caso di mancato raggiungimento  dei  predetti  obiettivi,  puo'
stabilire un contributo  percentuale  di  riciclaggio  da  applicarsi
sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici  ed
importatrici di beni  di  polietilene  per  il  mercato  interno.  Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
concerto con il Ministro delle  attivita'  produttive  determina  gli
obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro  novanta
giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del
presente  decreto.  Il  contributo  percentuale  di  riciclaggio   e'
stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale
di polietilene contenuta nel bene e alla durata  temporale  del  bene
stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma e' stabilita
anche l'entita' dei contributi di cui al comma 10, lettera b). 
  14. Decorsi  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui  al  comma
3, chiunque, in ragione della propria attivita', detiene  rifiuti  di
beni in polietilene e' obbligato a conferirli  a  uno  dei  Consorzio
riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati
dai Consorzio stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal  comma
7. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore
di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro  Stato
membro della Comunita' europea. 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)
che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati [...] dall'articolo 234, comma 7, del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre  disposizioni
di legge si intendono riferiti al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare". 
                              Art. 235
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 20 NOVEMBRE 2008, N. 188))
                              Art. 236
                Consorzio nazionale per la gestione,
           raccolta e trattamento degli oli minerali usati

  1.  Al  fine  di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli
minerali  usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa
alla  produzione  di  oli  base,  le  imprese di cui al comma 4, sono
tenute  a  partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma
12  tramite  adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, . I consorzio adottano sistemi di
gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237.
  2.  Il  consorzio  di  cui  al  comma  1,  gia'  riconosciuto dalla
previgente  normativa,  ha  personalita' giuridica di diritto privato
senza  scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo
schema  tipo  approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,  entro  centoventi  giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale  e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed  in
particolare   a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed
economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di
settore.  Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e
dei   riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello  dei
consiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo
statuto  adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
lo  approva  di  concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico,
salvo  motivate  osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi
nei  successivi  sessanta  giorni. Qualora il consorzio non ottemperi
nei  termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il
decreto  ministeriale  di approvazione dello statuto del consorzio e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  3.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4. Le imprese
che  eliminano  gli  oli  minerali  usati  tramite  co-combustione  e
all'uopo  debitamente  autorizzate  e  gli  altri consorzio di cui al
presente   articolo  sono  tenute  a  fornire  al  Consorzio  di  cui
all'articolo  11  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i
dati tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinche' tale consorzio
comunichi  annualmente  tutti  i  dati  raccolti su base nazionale ai
Ministeri  che  esercitano  il  controllo, corredati da una relazione
illustrativa.  Alla  violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni
di   cui  all'articolo  258  per  la  mancata  comunicazione  di  cui
all'articolo 189, comma 3.
  4.  Ai  consorzio  partecipano in forma Paritetica tutte le imprese
che:
    a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli
base vergini;
    b)  le  imprese  che  producono  oli base mediante un processo di
rigenerazione;
    c)  le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli
usati;
    d)  le  imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli
oli lubrificanti.
  5.  Le  quote  di partecipazione ai consorzio sono ripartite fra le
categorie  di  imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di ciascuna di
esse  sono  attribuite in proporzione delle quantita' di lubrificanti
prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.
  6.  Le  deliberazioni  degli  organi  del  consorzio,  adottate  in
relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
  7.  I  consorzio  determinano annualmente, con riferimento ai costi
sopportati  nell'anno  al  netto  dei ricavi per l'assolvimento degli
obblighi  di  cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo
dell'olio   lubrificante   che   sara'   messo  a  consumo  nell'anno
successivo.  Ai  fini  della  parte  quarta  del  presente decreto si
considerano  immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti
all'atto del pagamento dell'imposta di consumo.
  8.  Le  imprese  partecipanti  sono tenute a versare al consorzio i
contributi  dovuti  da  ciascuna  di  esse  secondo le modalita' ed i
termini fissati ai sensi del comma 9.
  9.  Le  modalita'  e  i  termini  di  accertamento,  riscossione  e
versamento  dei  contributi  di  cui  al  comma 8, sono stabiliti con
decreto  del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con
i  Ministri  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e delle
attivita'  produttive,  da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro
un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio.
  10.  Il  consorzio  di  cui  al  comma 1 trasmettono annualmente al
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
ed  al  Ministro  delle  attivita'  produttive i bilanci preventivo e
consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzio
di  cui  al  comma  1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
ed  al  Ministro  delle  attivita'  produttive  una relazione tecnica
sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli
aderenti nell'anno solare precedente.
  11.  Lo  statuto  di  cui  al comma 2, prevede, in particolare, gli
organi dei consorzio e le relative modalita' di nomina.
  12.  I  consorzio  svolgono  per  tutto  il  territorio nazionale i
seguenti compiti:
    a)  promuovere  la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle
tematiche della raccolta;
    b)   assicurare  ed  incentivare  la  raccolta  degli  oli  usati
ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
    c)  espletare  direttamente  la  attivita'  di raccolta degli oli
usati  dai  detentori  che ne facciano richiesta nelle aree in cui la
raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;
    d)  selezionare gli oli usati raccolti ai fmi della loro corretta
eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
    e) cedere gli oli usati raccolti:
      1)  in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione
di oli base;
      2)  in  caso  ostino  effettivi  vincoli  di  carattere tecnico
economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;
      3)  in  difetto  dei  requisiti  per l'avvio agli usi di cui ai
numeri  precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito
permanente;
    f)  perseguire  ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la
realizzazione   di   nuovi  processi  di  trattamento  e  di  impiego
alternativi;
    g)  operare  nel  rispetto dei principi di concorrenza, di libera
circolazione  dei beni, di economicita' della gestione, nonche' della
tutela  della  salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria,
delle acque e del suolo;
    h)  annotare  ed  elaborare  tutti  i  dati tecnici relativi alla
raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al
Consorzio  di  cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  95, affinche' tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che
esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
    i)   concordare   con   le  imprese  che  svolgono  attivita'  di
rigenerazione  i  parametri  tecnici per la selezione degli oli usati
idonei per l'avvio alla rigenerazione;
    l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;
    l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di
rigenerazione  che  ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra
quantita'  raccolte  e  richieste,  delle  capacita' produttive degli
impianti  previste  dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti
gia'  in  funzione,  della  pregressa produzione di basi lubrificanti
rigenerate di qualita' idonea per il consumo;
    l-ter)   corrispondere   alle   imprese   di   rigenerazione   un
corrispettivo  a fronte del trattamento determinato in funzione della
situazione  corrente  del mercato delle basi lubrificanti rigenerate,
dei  costi  di  raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli
oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sara'
erogato  con riferimento alla quantita' di base lubrificante ottenuta
per  tonnellata  di  olio usato, di qualita' idonea per il consumo ed
effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati
ceduti dal consorzio all'impresa stessa;
    l-quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non
rigenerabile  ma  riutilizzabile  ovvero  dell'olio  rigenerabile non
ritirato  dalle  imprese  di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio
usato  non  riutilizzabile  nel  rispetto  delle  disposizioni contro
l'inquinamento.
  13.   I   consorzio   possono  svolgere  le  proprie  funzioni  sia
direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati
e  limitati  settori  di  attivita'  o determinate aree territoriali.
L'attivita'   dei  mandatari  e'  svolta  sotto  la  direzione  e  la
responsabilita' dei consorzio stessi.
  14.  I  soggetti  giuridici  appartenenti  alle categorie di cui al
comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita'
proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  in
vigore  della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei
consorzio  di  cui  al  comma  1, entro sessanta giorni dalla data di
costituzione  o  di inizio della propria attivita'. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
  15.  Decorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del decreto di approvazione dello statuto di cui
al  comma  2,  chiunque  detiene oli minerali esausti e' obbligato al
loro  conferimento  ai  consorzio  di  cui al comma 1, direttamente o
mediante  consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati,
in base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione
di  tali  rifiuti.  L'obbligo di conferimento non esclude la facolta'
per  il  detentore  di  cedere gli oli minerali esausti ad imprese di
altro Stato membro della Comunita' europea.
  16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio,   gli  eventuali  avanzi  di  gestione  accantonati  dai
consorzio  di  cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio
netto  non  concorrono  alla formazione del reddito, a condizione che
sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai
consorziati  di  tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento
dei consorzi medesimi.
                              ART. 237 
             (criteri direttivi dei sistemi di gestione) 
 
   1. I sistemi di gestione adottati devono,  in  ogni  caso,  essere
aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo
da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di
non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonche'  il
massimo rendimento possibile. 

((TITOLO III-bis
INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI))

 

                            ART. 237-bis 
                     (( (Finalita' e oggetto).)) 
 
   ((1. Il presente titolo definisce le misure e le procedure atte  a
prevenire oppure, qualora non sia possibile, a  ridurre  gli  effetti
negativi delle  attivita'  di  incenerimento  e  coincenerimento  dei
rifiuti, ed in particolare  le  emissioni  delle  suddette  attivita'
nell'aria, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, al fine
di conseguire un elevato livello di  protezione  dell'ambiente  e  di
tutela della salute umana. 
   2. Ai fini di cui al comma 1, il presente titolo disciplina: 
    a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e
di coincenerimento dei rifiuti; 
    b) i metodi di campionamento, di analisi e di  valutazione  degli
inquinanti  derivanti  dagli   impianti   di   incenerimento   e   di
coincenerimento dei rifiuti; 
    c)  i  criteri  e  le  norme  tecniche  generali  riguardanti  le
caratteristiche costruttive e funzionali, nonche'  le  condizioni  di
esercizio degli impianti di incenerimento e  di  coincenerimento  dei
rifiuti,  con  particolare  riferimento  all'esigenza  di  assicurare
un'elevata  protezione  dell'ambiente  contro  le  emissioni  causate
dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti.)) 
                            ART. 237-ter 
                         (( (Definizioni).)) 
 
   ((1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si definiscono: 
    a) 'rifiuti urbani misti': i rifiuti  di  cui  all'articolo  184,
comma 2, del presente decreto legislativo, ad  esclusione  di  quelli
individuati al sottocapitolo 20.01,  che  sono  oggetto  di  raccolta
differenziata, e al sottocapitolo 20.02 di cui  all'Allegato  D  alla
Parte Quarta; 
    b) 'impianto di incenerimento': qualsiasi unita'  e  attrezzatura
tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di  rifiuti
con  o  senza  recupero  del  calore  prodotto   dalla   combustione,
attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti,  nonche'
altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la  pirolisi,
la gassificazione ed il processo  al  plasma,  a  condizione  che  le
sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite.
Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi:  il
sito e tutte le linee di incenerimento, nonche' i luoghi di ricezione
dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le
installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi  di  alimentazione
in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di  combustione,  le
caldaie, le installazioni di trattamento o  stoccaggio  in  loco  dei
residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di
controllo delle  operazioni  di  incenerimento,  di  registrazione  e
monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento
termico   dei    rifiuti    sono    utilizzati    processi    diversi
dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la  gassificazione  o
il processo  al  plasma,  l'impianto  di  incenerimento  dei  rifiuti
include sia il processo di  trattamento  termico  che  il  successivo
processo di incenerimento; 
    c) 'impianto di coincenerimento': qualsiasi unita' tecnica, fissa
o mobile, la cui funzione principale  consiste  nella  produzione  di
energia o di materiali  e  che  utilizza  rifiuti  come  combustibile
normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento
termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei  rifiuti,
nonche' altri processi di trattamento termico, quali  ad  esempio  la
pirolisi, la gassificazione ed il processo al  plasma,  a  condizione
che le sostanze  risultanti  dal  trattamento  siano  successivamente
incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono
compresi:  il  sito  e  l'intero  impianto,  compresi  le  linee   di
coincenerimento,  la  ricezione  dei   rifiuti   in   ingresso   allo
stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di  pretrattamento  in
loco, i  sistemi  di  alimentazione  dei  rifiuti,  del  combustibile
ausiliario e dell'aria di combustione, i  generatori  di  calore,  le
apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio  in  loco
delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti  risultanti  dal  processo   di
coincenerimento, le apparecchiature di  trattamento  degli  effluenti
gassosi, i camini, i dispositivi ed  i  sistemi  di  controllo  delle
varie operazioni e di registrazione e monitoraggio  delle  condizioni
di coincenerimento. Se per il trattamento termico  dei  rifiuti  sono
utilizzati processi diversi dall'ossidazione,  quali  ad  esempio  la
pirolisi, la gassificazione o il processo al  plasma,  l'impianto  di
coincenerimento dei rifiuti include sia il  processo  di  trattamento
termico  che  il  successivo  processo  di  coincenerimento.  Se   il
coincenerimento  dei  rifiuti  avviene  in  modo  che   la   funzione
principale dell'impianto non consista nella produzione di  energia  o
di  materiali,  bensi'  nel  trattamento  termico   ai   fini   dello
smaltimento dei rifiuti, l'impianto e'  considerato  un  impianto  di
incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b); 
    d) 'impianto di incenerimento e  coincenerimento  esistente':  un
impianto autorizzato prima del 28 dicembre 2002,  purche'  lo  stesso
sia stato messo in funzione entro il  28  dicembre  2003;  ovvero  un
impianto  per  il  quale  la  domanda  di  autorizzazione  sia  stata
richiesta all'autorita' competente entro il 28 dicembre 2002, purche'
lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004; 
    e) 'impianto di incenerimento e coincenerimento nuovo':  impianto
diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente; 
    f) 'modifica sostanziale': una modifica delle  caratteristiche  o
del funzionamento ovvero un potenziamento di un'installazione o di un
impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei  rifiuti
o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti  che  potrebbe  avere
effetti  negativi  e  significativi  per  la  salute  umana   e   per
l'ambiente; 
    g) 'camino': una struttura contenente una o piu' canne di scarico
che forniscono un condotto attraverso il  quale  lo  scarico  gassoso
viene disperso nell'atmosfera; 
    h)  'capacita'   nominale':   la   somma   delle   capacita'   di
incenerimento  dei   forni   che   costituiscono   un   impianto   di
incenerimento o coincenerimento dei  rifiuti,  quali  dichiarate  dal
costruttore e  confermate  dal  gestore,  espressa  in  quantita'  di
rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora,  rapportata  al  potere
calorifico dichiarato dei rifiuti; 
    l)  'carico  termico  nominale':  la  somma  delle  capacita'  di
incenerimento  dei  forni   che   costituiscono   l'impianto,   quali
dichiarate dal costruttore e confermate dal  gestore,  espressa  come
prodotto tra la quantita' oraria di rifiuti inceneriti ed  il  potere
calorifico dichiarato dei rifiuti; 
    m) 'ore operative': il tempo, espresso in  ore,  durante  cui  un
impianto di combustione, in tutto  o  in  parte,  e'  in  funzione  e
scarica emissioni nell'atmosfera, esclusi i periodi  di  avvio  o  di
arresto; 
    n)  'emissione':  lo  scarico  diretto  o  indiretto,  da   fonti
puntiformi o diffuse  dell'installazione,  di  sostanze,  vibrazioni,
calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo; 
    o) 'valori limite di emissione': la massa, espressa in rapporto a
determinati parametri specifici, la concentrazione oppure il  livello
di un'emissione che non devono essere superati in uno o piu'  periodi
di tempo; 
    p)  'diossine  e  furani':  tutte  le  dibenzo-p-diossine   e   i
dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 alla lettera  a),  del
punto 4, al paragrafo A dell'Allegato 1; 
    q) 'gestore': la persona fisica o giuridica di  cui  all'articolo
5, comma 1, lettera r-bis); 
    r) 'residuo': qualsiasi materiale liquido o solido,  comprese  le
scorie e le ceneri  pesanti,  le  ceneri  volanti  e  la  polvere  di
caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento  del
gas, i  fanghi  derivanti  dal  trattamento  delle  acque  reflue,  i
catalizzatori esauriti e il carbone attivo  esaurito,  definito  come
rifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera a), generato dal  processo
di  incenerimento  o  di  coincenerimento,  dal   trattamento   degli
effluenti  gassosi  o  delle  acque  reflue  o  da   altri   processi
all'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento; 
    s) 'biomassa': per biomassa si intendono: 
      1) prodotti  costituiti  di  materia  vegetale  di  provenienza
agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per  recuperarne
il contenuto energetico; 
      2) i rifiuti seguenti: 
        2.1) rifiuti  vegetali  derivanti  da  attivita'  agricole  e
forestali; 
        2.2) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di
trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata; 
        2.3) rifiuti vegetali fibrosi della produzione  di  pasta  di
carta  grezza  e  di  produzione  di  carta  dalla  pasta,  se   sono
coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica  generata
e' recuperata; 
        2.4) rifiuti di sughero; 
        2.5) rifiuti di legno, ad eccezione  di  quelli  che  possono
contenere composti organici alogenati o metalli pesanti,  ottenuti  a
seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare  i
rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e  di
demolizione; 
    t) 'autorizzazione':  la  decisione  o  piu'  decisioni  scritte,
emanate  dall'autorita'  competente  ai  fini   di   autorizzare   la
realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui alle lettere  b)  e
c), in conformita' a quanto previsto nel presente titolo.)) 
                           ART. 237-quater 
            (( (Ambito di applicazione ed esclusioni).)) 
 
   ((1. Il presente titolo si applica agli impianti di  incenerimento
e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi. 
   2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo: 
    a) gli impianti  di  gassificazione  o  di  pirolisi,  se  i  gas
prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono  purificati
in misura  tale  da  non  costituire  piu'  rifiuti  prima  del  loro
incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori  a  quelle
derivanti dalla combustione di gas naturale; 
    b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti: 
      1) rifiuti di cui all'articolo 237-ter, comma  1,  lettera  s),
numero 2); 
      2) rifiuti radioattivi; 
      3) rifiuti animali,  come  regolati  dal  regolamento  (CE)  n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine  animale
non destinati al consumo umano; 
      4) rifiuti derivanti dalla  prospezione  e  dallo  sfruttamento
delle risorse petrolifere e di gas  nelle  installazioni  offshore  e
inceneriti a bordo di queste ultime; 
    c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e
sperimentazione per  migliorare  il  processo  di  incenerimento  che
trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno.)) 
                         ART. 237-quinquies 
                  (( (Domanda di autorizzazione).)) 
 
   ((1.  La   realizzazione   e   l'esercizio   degli   impianti   di
incenerimento e coincenerimento dei rifiuti rientranti nell'ambito di
applicazione del presente titolo devono essere autorizzati  ai  sensi
delle seguenti disposizioni: 
    a) per gli impianti non sottoposti  ad  autorizzazione  integrata
ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, si applica  l'articolo
208; 
    b)  per  gli  impianti  sottoposti  ad  autorizzazione  integrata
ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13  del  presente  decreto
legislativo si applicano le disposizioni  del  Titolo  III-bis  della
Parte Seconda. 
   2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione  deve  contenere
in particolare una descrizione delle misure  previste  per  garantire
che siano rispettate le seguenti prescrizioni: 
    a) l'impianto e'  progettato  e  attrezzato  e  sara'  gestito  e
sottoposto a  manutenzione  in  maniera  conforme  ai  requisiti  del
presente  titolo,  tenendo  conto  delle  categorie  di  rifiuti   da
incenerire o da coincenerire; 
    b) il calore generato durante il processo di incenerimento  e  di
coincenerimento e' recuperato, per quanto praticabile, attraverso  la
produzione di calore, vapore o energia; 
    c) i residui sono ridotti al minimo in quantita'  e  nocivita'  e
riciclati ove opportuno; 
    d) lo smaltimento dei residui che  non  possono  essere  evitati,
limitati o riciclati sara' effettuato nel rispetto della Parte IV; 
    e) le tecniche di misurazione proposte  per  le  emissioni  negli
effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti
dell'Allegato 1, lettera C, e dell'Allegato 2, lettera C, al presente
Titolo. 
   3. Per gli impianti di produzione  di  energia  elettrica  tramite
coincenerimento, per cui il produttore fornisca documentazione atta a
dimostrare che la producibilita' imputabile a fonti rinnovabili,  per
il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in  esercizio
dell'impianto, sia superiore al 50  per  cento  della  producibilita'
complessiva di energia elettrica, si applica il procedimento  di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.)) 
                           ART. 237-sexies 
                (( (Contenuto dell'autorizzazione).)) 
 
   ((1.  L'autorizzazione  alla  realizzazione  ed  esercizio   degli
impianti  di  incenerimento  e  coincenerimento  deve  in  ogni  caso
indicare esplicitamente: 
    a) un elenco di tutti  i  tipi  di  rifiuti  che  possono  essere
trattati  nell'impianto,  individuati  mediante  il  riferimento   ai
relativi   codici   dell'elenco   europeo   dei   rifiuti,    nonche'
l'informazione  sulla  quantita'   di   ciascun   tipo   di   rifiuti
autorizzati; 
    b) la capacita' nominale e il carico termico nominale autorizzato
dell'impianto; 
    c) i valori limite per le emissioni nell'atmosfera  e  nell'acqua
per ogni singolo inquinante; 
    d) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione  da
utilizzare per rispettare le  condizioni  fissate  per  il  controllo
delle emissioni, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento
e misurazione; 
    e)  il  periodo  massimo   durante   il   quale,   a   causa   di
disfunzionamenti,  guasti  o  arresti  tecnicamente  inevitabili  dei
dispositivi  di  depurazione   e   di   misurazione,   le   emissioni
nell'atmosfera e gli scarichi di  acque  reflue  possono  superare  i
valori limite di emissione previsti; 
    f) i periodi  massimi  di  tempo  per  l'avviamento  e  l'arresto
durante  il  quale  non  vengono  alimentati  rifiuti  come  disposto
all'articolo  237-octies,   comma   11,   del   presente   Titolo   e
conseguentemente  esclusi  dal  periodo  di  effettivo  funzionamento
dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A,
punto 5, e paragrafo C, punto 1; 
    g) le modalita' e la  frequenza  dei  controlli  programmati  per
accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi,  ove  non  diversamente
disposto, da parte delle  agenzie  regionali  e  provinciali  per  la
protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore; 
    h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in  esercizio  e
la messa a regime dell'impianto. La messa in  esercizio  deve  essere
comunicata  all'autorita'  competente  con  un  anticipo  di   almeno
quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce altresi' la  data  entro
cui devono essere comunicati all'autorita' competente i dati relativi
alle emissioni  effettuate  in  un  periodo  continuativo  di  marcia
controllata decorrente dalla messa a regime,  e  la  durata  di  tale
periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare. 
   2.  In  aggiunta  alle   prescrizioni   di   cui   al   comma   1,
l'autorizzazione rilasciata per un impianto  di  incenerimento  e  di
coincenerimento che utilizza rifiuti pericolosi contiene: 
    a) un elenco delle quantita' ed  i  poteri  calorifici  inferiori
minimi e massimi delle diverse tipologie di  rifiuti  pericolosi  che
possono essere trattati nell'impianto; 
    b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi,
i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo
di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli
pesanti e altre sostanze inquinanti. 
   3. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri  rifiuti  nel
luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie
della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione  e'  subordinata
almeno alle seguenti condizioni: 
    a) devono essere adottate tecniche tali da assicurare il rispetto
dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 2, paragrafo  A,
per il carbonio organico totale; 
    b) le condizioni d'esercizio autorizzate non devono dare luogo ad
una maggior quantita' di residui o a  residui  con  un  piu'  elevato
tenore  di  inquinanti  organici  rispetto  ai   residui   ottenibili
applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.)) 
                          ART. 237-septies 
              (( (Consegna e ricezione dei rifiuti).)) 
 
   ((1.   Il   gestore   dell'impianto   di   incenerimento   o    di
coincenerimento adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo  alla
consegna e alla ricezione dei rifiuti  per  evitare  o  limitare  per
quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare
l'inquinamento dell'aria,  del  suolo,  delle  acque  superficiali  e
sotterranee nonche' altri effetti  negativi  sull'ambiente,  odori  e
rumore e i rischi diretti per la salute  umana.  Tali  misure  devono
soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5. 
   2.  Prima   dell'accettazione   dei   rifiuti   nell'impianto   di
incenerimento o di coincenerimento, il gestore determina la massa  di
ciascun tipo di rifiuti, possibilmente individuati in base all'elenco
europeo dei rifiuti. 
   3. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di
incenerimento  o  nell'impianto  di   coincenerimento,   il   gestore
raccoglie informazioni sui rifiuti al fine di verificare l'osservanza
dei requisiti previsti dall'autorizzazione, in particolare quelli  di
cui all'articolo 237-sexies. 
   4. Le informazioni di cui al comma 3 comprendono quanto segue: 
    a)  tutti  i  dati  di  carattere  amministrativo  sul   processo
produttivo contenuti nei documenti di cui al comma 5, lettera a); 
    b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti  e
tutte le altre informazioni necessarie per valutarne  l'idoneita'  ai
fini del previsto processo di incenerimento e coincenerimento; 
    c) le caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti,  le  sostanze
con le quali  non  possono  essere  mescolati  e  le  precauzioni  da
adottare nella manipolazione dei rifiuti. 
   5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di
incenerimento o di  coincenerimento  il  gestore  applica  almeno  le
seguenti procedure: 
    a) controllo  dei  documenti  prescritti  ai  sensi  della  Parte
Quarta, e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CE)  n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
relativo alla spedizione di rifiuti e dalla legislazione  in  materia
di trasporto di merci pericolose; 
    b) ad  esclusione  dei  rifiuti  sanitari  pericolosi  a  rischio
infettivo e di eventuali  altri  rifiuti  individuati  dall'autorita'
competente, per i quali il campionamento risulti inopportuno,  devono
essere  prelevati  campioni  rappresentativi.  Questa  operazione  va
effettuata,   per   quanto   possibile,   prima   del    conferimento
nell'impianto, per  verificarne  mediante  controlli  la  conformita'
all'autorizzazione nonche' alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e
per consentire alle autorita' competenti di  identificare  la  natura
dei rifiuti trattati. I campioni sono conservati per almeno  un  mese
dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei  rifiuti  da  cui  sono
stati prelevati. 
   6.  L'autorita'  competente,  in  sede  di  autorizzazione,   puo'
concedere deroghe ai commi 2, 3 4 e 5, lettera a), per  gli  impianti
di  incenerimento  o   di   coincenerimento   che   sono   parte   di
un'installazione di cui al  Titolo  III-bis  della  Parte  Seconda  a
condizione  che  inceneriscano  o  coinceneriscano  esclusivamente  i
propri rifiuti, nel luogo in cui gli stessi sono  stati  prodotti,  e
che venga garantito il rispetto delle previsioni del presente titolo,
anche mediante la prescrizione di misure specifiche che tengano conto
delle masse e delle categorie di tali rifiuti.)) 
                           ART. 237-octies 
((  (Condizioni  di  esercizio  degli  impianti  di  incenerimento  e
                         coincenerimento).)) 
 
   ((1.  Nell'esercizio   dell'impianto   di   incenerimento   o   di
coincenerimento devono essere adottate tutte le misure  affinche'  le
attrezzature  utilizzate  per  la   ricezione,   gli   stoccaggi,   i
pretrattamenti e  la  movimentazione  dei  rifiuti,  nonche'  per  la
movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate
e gestite in modo da ridurre le emissioni e  gli  odori,  secondo  le
migliori tecniche disponibili. 
   2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo  da
ottenere  il  piu'  completo  livello  di  incenerimento   possibile,
adottando, se necessario, adeguate  tecniche  di  pretrattamento  dei
rifiuti. Le scorie e le  ceneri  pesanti  prodotte  dal  processo  di
incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti  totali,
misurato come carbonio organico totale, di  seguito  denominato  TOC,
superiore al 3 per  cento  in  peso,  o  una  perdita  per  ignizione
superiore al 5 per cento in peso sul secco. 
   3.  Gli  impianti  di  incenerimento  devono  essere   progettati,
costruiti, equipaggiati e gestiti in modo  tale  che,  dopo  l'ultima
immissione di aria di combustione, i gas  prodotti  dal  processo  di
incenerimento siano portati, in modo controllato ed  omogeneo,  anche
nelle condizioni piu' sfavorevoli, ad una temperatura di almeno  850°
C per almeno due secondi. Tale temperatura e' misurata in prossimita'
della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto
rappresentativo della camera di combustione  indicato  dall'autorita'
competente. 
   4. Gli  impianti  di  coincenerimento  devono  essere  progettati,
costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal
coincenerimento dei rifiuti siano portati,  in  modo  controllato  ed
omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli  previste,  ad  una
temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi. 
   5.  Se  vengono  inceneriti  e  coinceneriti  rifiuti   pericolosi
contenenti oltre l'1  per  cento  di  sostanze  organiche  alogenate,
espresse  in  cloro,  la  temperatura  necessaria  per  osservare  il
disposto del secondo e terzo comma  e'  pari  ad  almeno  1100°C  per
almeno due secondi. 
   6. Ciascuna  linea  dell'impianto  di  incenerimento  deve  essere
dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare,  nelle  fasi
di   avviamento   e   di   arresto   dell'impianto,   per   garantire
l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima  stabilita
ai sensi dei commi 3 e 5  e  all'articolo  237-nonies,  durante  tali
operazioni  e  fintantoche'  vi  siano  rifiuti   nella   camera   di
combustione. Tale bruciatore deve entrare in funzione automaticamente
in modo da evitare, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli,  che  la
temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di  aria
di combustione, scenda al di sotto delle temperature minima stabilite
ai commi 3 e 5  e  all'articolo  237-nonies,  fino  a  quando  vi  e'
combustione di rifiuto. Il  bruciatore  ausiliario  non  deve  essere
alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a
quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto  e  gas
naturale. 
   7.  Prima  dell'inizio  delle  operazioni   di   incenerimento   o
coincenerimento, l'autorita' competente verifica che  l'impianto  sia
conforme  alle  prescrizioni  alle  quali  e'  stato  subordinato  il
rilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a  carico
del titolare dell'impianto. L'esito della verifica  non  comporta  in
alcun modo una minore responsabilita' per il gestore. 
   8. Qualora l'autorita' competente non provvede  alla  verifica  di
cui al comma precedente entro trenta  giorni  dalla  ricezione  della
relativa richiesta, il titolare puo' dare  incarico  ad  un  soggetto
abilitato di accertare che l'impianto soddisfa  le  condizioni  e  le
prescrizioni  alle   quali   e'   stato   subordinato   il   rilascio
dell'autorizzazione. L'esito  dell'accertamento  e'  fatto  pervenire
all'autorita' competente e, se positivo, trascorsi  quindici  giorni,
consente l'attivazione dell'impianto. 
   9. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati
agli impianti  di  incenerimento  in  fase  progettuale  puo'  essere
prevista la realizzazione di  appositi  collegamenti  ferroviari  con
oneri a carico dei soggetti gestori di  impianti.  L'approvazione  di
tale   elemento   progettuale   nell'ambito   della   procedura    di
autorizzazione, costituisce, ove  occorra,  variante  allo  strumento
urbanistico  comunale  e  comporta  la  dichiarazione   di   pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 
   10. La dismissione degli impianti deve avvenire  nelle  condizioni
di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato
ai sensi della normativa vigente. 
   11. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati
di un sistema automatico per impedire l'alimentazione di  rifiuti  in
camera di combustione nei seguenti casi: 
    a) all'avviamento,  finche'  non  sia  raggiunta  la  temperatura
minima stabilita ai commi 3, 4 e 5 e  la  temperatura  prescritta  ai
sensi dell'articolo 237-nonies; 
    b) qualora la temperatura nella camera di combustione  scenda  al
di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei  commi  3,  4  e  5,
oppure  della   temperatura   prescritta   ai   sensi   dell'articolo
237-nonies; 
    c) qualora le misurazioni  in  continuo  degli  inquinanti  negli
effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite
di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di  un  guasto  dei
dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi. 
   12. Il calore generato durante  il  processo  di  incenerimento  o
coincenerimento e' recuperato per quanto tecnicamente possibile. 
   13.  I  rifiuti  sanitari  pericolosi  a  rischio  infettivo  sono
introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere
mescolati con  altre  categorie  di  rifiuti  e  senza  manipolazione
diretta. 
   14. La gestione operativa degli impianti  di  incenerimento  o  di
coincenerimento dei rifiuti deve essere affidata  a  persone  fisiche
tecnicamente competenti.)) 
                           ART. 237-nonies 
(( (Modifica delle condizioni di  esercizio  e  modifica  sostanziale
                         dell'attivita').)) 
 
   ((1. Per determinate categorie di rifiuti o  determinati  processi
termici, l'autorita' competente  puo',  in  sede  di  autorizzazione,
prevedere espressamente l'applicazione  di  prescrizioni  diverse  da
quelle riportate ai commi 2, 3, 4, 5 e  6  dell'articolo  237-octies,
nonche', per quanto riguarda la  temperatura,  di  cui  al  comma  11
dell'articolo 237-octies, purche' nell'impianto di incenerimento e di
coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare: 
    a)  il  rispetto  dei  valori   limite   di   emissione   fissati
nell'Allegato 1, parte A, per l'incenerimento e Allegato 2, parte  A,
per il coincenerimento; 
    b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano  luogo  ad
una maggior quantita' di residui o a  residui  con  un  piu'  elevato
tenore  di  inquinanti  organici  rispetto  ai   residui   ottenibili
applicando le prescrizioni di cui all'articolo 237-octies. 
   2. Le autorita' competenti comunicano  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare  tutte  le  condizioni  di
esercizio autorizzate ai sensi del presente articolo  e  i  risultati
delle verifiche effettuate anche alla luce delle relazioni annuali di
cui  all'articolo  237-septiesdecies.   Il   Ministero   provvede   a
comunicare  alla  Commissione  europea   le   informazioni   ricevute
nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 29-terdecies. 
   3. Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di
coincenerimento  dei  rifiuti  tratta  esclusivamente   rifiuti   non
pericolosi, la modifica dell'attivita' che comporti l'incenerimento o
il   coincenerimento   di   rifiuti   pericolosi    e'    considerata
sostanziale.)) 
                           ART. 237-decies 
                (( (Coincenerimento di olii usati).)) 
 
   ((1. E' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT
e loro miscele in misura eccedente le  50  parti  per  milione.  Tale
divieto  deve  essere  espressamente  menzionato  nell'autorizzazione
concessa dall'autorita' competente ad impianti di coincenerimento che
utilizzano rifiuti pericolosi. 
   2. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto  di
cui al comma 1, e' autorizzato secondo le disposizioni  del  presente
titolo, a condizione  che  siano  rispettate  le  seguenti  ulteriori
prescrizioni: 
    a) gli oli usati come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera
c), siano conformi ai seguenti requisiti: 
      1) la quantita' di policlorodifenili (PCB) di  cui  al  decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209,  e  successive  modificazioni,  e
degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori
a 50 ppm; 
      2) questi rifiuti  non  siano  resi  pericolosi  dal  fatto  di
contenere altri  costituenti  elencati  nell'Allegato  D  alla  Parte
Quarta, in quantita' o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi
previsti dall'articolo 177, comma 4; 
      3)  il  potere  calorifico  inferiore  sia  almeno  30  MJ  per
chilogrammo; 
    b) la potenza  termica  nominale  della  singola  apparecchiatura
dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come  combustibile
sia pari o superiore a 6 MW.)) 
                          ART. 237-undecies 
(( (Coincenerimento di  rifiuti  animali  rientranti  nell'ambito  di
          applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE).)) 
 
   ((1. Il coincenerimento  dei  prodotti  trasformati  derivanti  da
materiali di categoria 1, 2  e  3  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
e' autorizzato secondo le disposizioni degli articoli 237-quinquies e
237-sexies,  a  condizione  che  siano  rispettati  i  requisiti,  le
modalita' di esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 3. 
   2. La domanda per il  rilascio  delle  autorizzazioni  e'  inviata
anche  alla   Azienda   sanitaria   locale   (ASL)   territorialmente
competente. 
   3.  Nella  documentazione  di  cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 1°  aprile  1998,  n.  148,  e  nel  Modello  unico  di
dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e
successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte  relativa
all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui  al  presente
articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti;  020203  'Scarti
inutilizzabili per il consumo e la trasformazione'.)) 
                         ART. 237-duodecies 
                   (( (Emissione in atmosfera).)) 
 
   ((1. Gli effluenti  gassosi  degli  impianti  di  incenerimento  e
coincenerimento devono essere emessi in modo  controllato  attraverso
un camino di altezza adeguata e con velocita' e  contenuto  entalpico
tale da favorire una buona dispersione degli  effluenti  al  fine  di
salvaguardare  la  salute  umana  e   l'ambiente,   con   particolare
riferimento alla normativa relativa alla qualita' dell'aria. 
   2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti  e  gli  impianti  di
coincenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in
modo che le emissioni nell'atmosfera non superano i valori limite  di
emissione di cui  rispettivamente  all'Allegato  I,  paragrafo  A,  e
all'Allegato 2, paragrafo A, al presente Titolo. 
   3. Qualora il  calore  liberato  dal  coincenerimento  di  rifiuti
pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore  totale  liberato
nell'impianto, o  qualora  l'impianto  coincenerisca  rifiuti  urbani
misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli  fissati
all'Allegato 1, paragrafo A, al presente  Titolo  e  conseguentemente
non si applica la formula di  miscelazione  di  cui  all'Allegato  2,
paragrafo A. 
   4.  I  risultati  delle  misurazioni  effettuate  per   verificare
l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma  1,  sono
normalizzati alle condizioni descritte all'Allegato 1, lettera B,  al
presente  Titolo.  Il  controllo  delle   emissioni   e'   effettuato
conformemente al punto C dell'Allegato 1 e punto C dell'Allegato 2. 
   5.  I  risultati  delle  misurazioni  effettuate  per   verificare
l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma  2,  sono
normalizzati alle condizioni descritte all'Allegato 2, lettera B,  al
presente Titolo. 
   6. L'installazione e il funzionamento dei sistemi  di  misurazione
automatici sono sottoposti a controllo e  test  annuale  di  verifica
come prescritto al punto C dell'Allegato 1 e al punto C dell'Allegato
2 al presente Titolo. 
   7.  Nel  caso  di  coincerimento  dei  rifiuti  urbani  misti  non
trattati,  i  valori  limite  di  emissione   sono   quelli   fissati
all'Allegato 1, paragrafo A. 
   8. In sede di autorizzazione,  l'autorita'  competente  valuta  la
possibilita' di concedere specifiche deroghe previste agli Allegati 1
e 2, nel rispetto delle norme  di  qualita'  ambientale,  e,  ove  ne
ricorra la fattispecie, delle disposizioni del Titolo  III-bis  della
Parte seconda.)) 
                         ART. 237-terdecies 
                   (( (Scarico di acque reflue).)) 
 
   ((1. Lo scarico di  acque  reflue  provenienti  dalla  depurazione
degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di
coincenerimento  e'  limitata  per  quanto   possibile   e   comunque
disciplinato dall'autorizzazione di cui all'articolo 237-sexies. 
   2. Le acque reflue provenienti dalla depurazione  degli  effluenti
gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento
sono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente
ai sensi del Titolo III-bis. 
   3. La domanda di autorizzazione, ove preveda lo scarico  di  acque
reflue provenienti  dalla  depurazione  di  effluenti  gassosi,  deve
essere   accompagnata    dall'indicazione    delle    caratteristiche
quantitative e qualitative dello scarico; della quantita' di acqua da
prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto  previsto
per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del  sistema
complessivo  di  scarico,  ivi  comprese  le   operazioni   ad   esso
funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema  di  misurazione  del
flusso degli  scarichi  ove  richiesto,  dall'indicazione  dei  mezzi
tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi  di  scarico,
nonche' dall'indicazione dei sistemi di  depurazione  utilizzati  per
conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma
3. 
   4.  L'autorizzazione   di   cui   all'articolo   237-sexies,   con
riferimento  allo  scarico  di   acque   reflue   provenienti   dalla
depurazione di effluenti gassosi, stabilisce: 
    a) i valori limite di emissione per  gli  inquinanti  di  cui  al
punto D dell'Allegato I al presente Titolo; 
    b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue  almeno
relativamente al pH, alla temperatura e alla portata; 
    c) le prescrizioni  riguardanti  le  misurazioni  ai  fini  della
sorveglianza degli scarichi come frequenza  delle  misurazioni  della
massa degli  inquinanti  delle  acque  reflue  trattate,  nonche'  la
localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione; 
    d)  prescrizioni  tecniche   in   funzione   del   raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori individuati  ai
sensi dell'articolo 76 e successivi; 
    e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che  gli
scarichi  siano  effettuati  in  conformita'  alle  disposizioni  del
presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore,  per  la
salute pubblica e l'ambiente. 
   5. Lo scarico in acque superficiali di  acque  reflue  provenienti
dalla depurazione degli effluenti gassosi deve  rispettare  almeno  i
valori di emissioni previsti all'Allegato 1, paragrafo D. E'  vietato
lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee. 
   6. Le acque reflue provenienti dalla  depurazione  degli  scarichi
gassosi devono essere separate dalle acque di raffreddamento e  dalle
acque di prima pioggia rispettando i valori limite  di  emissione  di
cui alla Tabella 5 dell'Allegato  V  alla  Parte  Terza,  a  pie'  di
impianto di trattamento. 
   7. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione  dei  gas
di scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue  provenienti
da altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate: 
    a) sul flusso delle acque  reflue  provenienti  dai  processi  di
depurazione   degli   effluenti   gassosi    prima    dell'immissione
nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue; 
    b) sugli altri  flussi  di  acque  reflue  prima  dell'immissione
nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue; 
    c) dopo il trattamento, al punto di scarico  finale  delle  acque
reflue. 
   8. Al  fine  di  verificare  l'osservanza  dei  valori  limite  di
emissione stabiliti all'Allegato I, paragrafo D,  per  il  flusso  di
acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli  effluenti
gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio  di  massa
per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale  delle
acque  reflue,  possono  essere  attribuiti  alla  depurazione  degli
effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento. 
   9. I valori limite di emissione si applicano nel punto in  cui  le
acque reflue, provenienti dalla depurazione  degli  scarichi  gassosi
sono  evacuate  dall'impianto  di   incenerimento   dei   rifiuti   o
dall'impianto  di  incenerimento  dei  rifiuti  o  dall'impianto   di
coincenerimento dei rifiuti. 
   10. I valori limite non possono essere in  alcun  caso  conseguiti
mediante diluizione delle acque reflue. 
   11. Fermo restando il divieto di scarico o di  immissione  diretta
di  acque  meteoriche  nelle  acque  sotterranee,   ai   fini   della
prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di
dilavamento, le acque di  prima  pioggia  e  di  lavaggio,  le  acque
contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di
incendi   delle   aree   esterne   devono   essere   convogliate   ed
opportunamente trattate,  ai  sensi  della  Parte  III  del  presente
decreto legislativo. 
   12.  Devono   essere   adottate   le   misure   necessarie   volte
all'eliminazione  ed  alla  riduzione   dei   consumi,   nonche'   ad
incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o gia' usata
nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento,  anche  mediante
le migliori tecnologie disponibili ai sensi della Parte Terza. 
   13. Qualora le acque reflue provenienti  dalla  depurazione  degli
scarichi  gassosi  siano  trattate  al  di  fuori  dell'impianto   di
incenerimento dei rifiuti  o  dell'impianto  di  coincenerimento  dei
rifiuti in un impianto di  trattamento  destinato  esclusivamente  al
trattamento di questo tipo  di  acque  reflue,  i  valori  limite  di
emissione  di  cui  alla  tabella  dell'Allegato  1,  lettera  D,  si
applicano al punto in cui le acque reflue  fuoriescono  dall'impianto
di trattamento. 
   14. Il sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti e  il  sito
dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di
stoccaggio dei rifiuti, e' progettato e gestito in  modo  da  evitare
l'immissione non autorizzata e accidentale  di  qualsiasi  inquinante
nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee. 
   15. E' prevista una capacita' di stoccaggio per le  acque  piovane
contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto  di  incenerimento
dei rifiuti o dal sito dell'impianto di coincenerimento o per l'acqua
contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di
incendi. La capacita'  di  stoccaggio  deve  essere  sufficiente  per
garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e,
se necessario, trattate prima dello scarico.)) 
                       ART. 237-quattuordecies 
(( (Campionamento ed  analisi  delle  emissioni  in  atmosfera  degli
         impianti di incenerimento e di coincenerimento).)) 
 
   ((1. I  metodi  di  campionamento,  analisi  e  valutazione  delle
emissioni  in  atmosfera,  nonche'  le  procedure  di   acquisizione,
validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati  ed
aggiornati ai sensi della lettera C dell'Allegato 1 e della lettera C
dell'Allegato  2  al  presente  Titolo,  per  quanto   non   previsto
all'Allegato VI alla Parte Quinta.
   2. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento  e
coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a
quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo C, punto 1, e  all'Allegato
2, paragrafo C, punto 1. 
   3. Negli impianti di incenerimento e in quelli di  coincenerimento
devono  essere  misurate  e  registrate  in  continuo  nell'effluente
gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC,  HCl,
HF e NH3. L'autorita' competente puo' autorizzare che le  misurazioni
in continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF  ed
SO2, se il gestore dimostra che le emissioni di tali  inquinanti  non
possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione
stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF)  puo'
essere sostituita da  misurazioni  periodiche  se  l'impianto  adotta
sistemi di trattamento  dell'acido  cloridrico  (HCl)  nell'effluente
gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite  di  emissione
relativo a tale sostanza. 
   4. L'autorita' competente puo' decidere di non imporre misurazioni
in continuo per NOx e  puo'  prescrivere  le  misurazioni  periodiche
stabilite al comma 5, negli impianti  esistenti  di  incenerimento  o
coincenerimento dei rifiuti aventi  capacita'  nominale  inferiore  a
6t/ora se il gestore  puo'  dimostare,  sulla  base  di  informazioni
relative alla qualita' dei rifiuti  in  questione,  delle  tecnologie
utilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni,  che  in
nessuna circostanza le emissioni di NOx possono essere  superiori  al
valore limite di emissione prescritto. 
   5. Devono inoltre essere misurati  e  registrati  in  continuo  il
tenore volumetrico di ossigeno,  la  temperatura,  la  pressione,  il
tenore di vapore  acqueo  e  la  portata  volumetrica  nell'effluente
gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore  acqueo  non
e' richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato  prima
dell'analisi. 
   6. Deve essere  inoltre  misurata  e  registrata  in  continuo  la
temperatura dei gas vicino alla  parete  interna  o  in  altro  punto
rappresentativo  della  camera   di   combustione,   secondo   quanto
autorizzato dall'autorita' competente. 
   7. Devono essere misurate con  cadenza  almeno  quadrimestrale  le
sostanze di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonche' gli
altri  inquinanti,  di  cui  al  precedente  comma  2,  per  i  quali
l'autorita' competente abbia prescritto misurazioni periodiche; per i
primi  dodici  mesi  di  funzionamento  dell'impianto,  le   predette
sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi. 
   8.  All'atto   della   messa   in   esercizio   dell'impianto,   e
successivamente  su  motivata  richiesta  dell'autorita'  competente,
devono  essere  controllati  nelle   piu'   gravose   condizioni   di
funzionamento  i  seguenti  parametri  relativi  ai   gas   prodotti,
individuati agli articoli 237-octies e 237-nonies: 
    a) tempo di permanenza; 
    b) temperatura minima; 
    c) tenore di ossigeno. 
   9. Gli impianti di coincenerimento devono  assicurare  inoltre  la
misurazione  e  registrazione  della  quantita'  di  rifiuti   e   di
combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura. 
   10. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati
e presentati all'autorita'  competente  in  modo  da  consentirle  di
verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste  e
dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo
le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa. 
   11. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite
di emissione  in  atmosfera  stabiliti  dal  presente  articolo  sono
superati, il gestore provvede a informarne senza indugio  l'autorita'
competente e l'agenzia regionale  o  provinciale  per  la  protezione
dell'ambiente,   fermo   restando   quanto   previsto    all'articolo
237-octiesdecies. 
   12. La corretta installazione ed il funzionamento dei  dispositivi
automatici di misurazione delle emissioni gassose sono  sottoposti  a
controllo   da   parte   dell'autorita'   competente   al    rilascio
dell'autorizzazione. La taratura di  detti  dispositivi  deve  essere
verificata, con metodo parallelo di riferimento, con  cadenza  almeno
triennale.)) 
                      ART. 237-quinquiesdecies 
  (( (Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici).)) 
 
   ((1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 237-terdecies, ai
fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni  di
massa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento sono
utilizzate tecniche di misurazione  e  sono  installate  le  relative
attrezzature. 
   2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate
al punto di scarico delle acque reflue,  devono  essere  eseguite  in
conformita' a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo E, punto 1. 
   3. I valori limite  di  emissione  si  considerano  rispettati  se
conformi a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo E, punto 2. 
   4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati,  elaborati
e presentati all'autorita'  competente  in  modo  da  consentirle  di
verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste  e
dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo
le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa. 
   5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori  limite
di emissione negli ambienti  idrici  sono  superati  si  provvede  ad
informare  tempestivamente   l'autorita'   competente   e   l'agenzia
regionale  o  provinciale  per  la  protezione  dell'ambiente,  fermo
restando quanto previsto all'articolo 237-septiesdecies. 
   6. La corretta installazione ed il funzionamento  dei  dispositivi
automatici di misurazione degli scarichi  idrici  sono  sottoposti  a
controllo   da   parte   dell'autorita'   competente   al    rilascio
dell'autorizzazione. La taratura di  detti  dispositivi  deve  essere
verificata, con metodo parallelo di riferimento, con  cadenza  almeno
triennale. 
   7.  Il  campionamento,  la  conservazione,  il  trasporto   e   le
determinazioni  analitiche,   ai   fini   dei   controlli   e   della
sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche APAT.)) 
                        ART. 237-sexiesdecies 
                           (( (Residui).)) 
 
   ((1. La quantita' e la pericolosita' dei residui prodotti  durante
il funzionamento dell'impianto di incenerimento o di  coincenerimento
devono  essere  ridotte  al  minimo:  I  residui  sono  riciclati  in
conformita' alla Parte IV del presente  decreto  legislativo,  quando
appropriato, direttamente nell'impianto o al  di  fuori  di  esso.  I
residui che non possono essere riciclati devono  essere  smaltiti  in
conformita' alle norme del presente decreto legislativo. 
   2. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio di residui secchi sotto
forma di polveri devono essere effettuati in modo tale da evitare  la
dispersione  nell'ambiente  di  tali  residui,  ad  esempio  mediante
l'utilizzo di contenitori chiusi. 
   3.  Preliminarmente  al  riciclaggio  o  smaltimento  dei  residui
prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento,  devono
essere effettuate opportune analisi per stabilire le  caratteristiche
fisiche  e  chimiche,  nonche'  il  potenziale  inquinante  dei  vari
residui. L'analisi deve riguardare in particolare  l'intera  frazione
solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.)) 
                       ART. 237-septiesdecies 
((   (Obblighi   di   comunicazione,    informazione,    accesso    e
                         partecipazione).)) 
 
   ((1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, integra la  relazione  di  cui  all'articolo  29-terdecies,
comma 2 con i dati concernenti l'applicazione  del  presente  titolo,
anche avvalendosi  delle  informazioni  ricevute  dai  gestori  degli
impianti di incenerimento e  coincenerimento  di  cui  al  successivo
comma 5. 
   2. Al fine di garantire al Ministero dell'ambiente e della  tutela
del  territorio  e  del   mare   la   base   informativa   necessaria
all'attuazione del comma 1,  le  autorita'  competenti  integrano  la
comunicazione   periodica   trasmessa    ai    sensi    dell'articolo
29-terdecies, comma 1, con le informazioni relative  all'applicazione
del presente titolo, secondo le  indicazioni  fornite  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
   3. Le autorizzazioni  alla  realizzazione  e  all'esercizio  degli
impianti di incenerimento o di coincenerimento sono  rilasciate  solo
dopo aver garantito l'accesso alle informazioni ai  sensi  di  quanto
disposto dalla normativa di settore. 
   4. Fatto salvo il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  e,
esclusi i casi in cui si applicano  le  disposizioni  in  materia  di
informazione del pubblico previste  al  Titolo  III-bis  della  Parte
Seconda, le domande di  autorizzazione  e  rinnovo  per  impianti  di
incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili al  pubblico
in uno o piu' luoghi aperti al pubblico, e comunque  presso  la  sede
del comune territorialmente  competente,  per  un  periodo  di  tempo
adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinche' chiunque
possa  esprimere  le  proprie  osservazioni  prima  della   decisione
dell'autorita' competente. La  decisione  dell'autorita'  competente,
l'autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento  sono  rese
accessibili al pubblico con le medesime modalita'. 
   5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi  una
capacita' nominale di due  o  piu'  Mg  l'ora,  entro  il  30  aprile
dell'anno successivo, il gestore  predispone  una  relazione  annuale
relativa al funzionamento  ed  alla  sorveglianza  dell'impianto  che
dovra'  essere  trasmessa  all'autorita'  competente  che  la   rende
accessibile al pubblico con le modalita' di  cui  al  comma  4.  Tale
relazione fornisce, come requisito  minimo,  informazioni  in  merito
all'andamento  del  processo  e  delle  emissioni  nell'atmosfera   e
nell'acqua rispetto alle norme di  emissione  previste  dal  presente
titolo. 
   6.  L'autorita'  competente  redige  un  elenco,  accessibile   al
pubblico, degli impianti di incenerimento  e  coincenerimento  aventi
una capacita' nominale inferiore a due tonnellate l'ora. 
   7. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonche' della  relazione
di cui al comma 4 e degli elenchi di cui al comma 5  sono  trasmesse,
per le finalita' di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e all'  Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).)) 
                        ART. 237-octiesdecies 
             (( (Condizioni anomale di funzionamento).)) 
 
   ((1.  L'autorita'  competente  stabilisce  nell'autorizzazione  il
periodo  massimo  di   tempo   durante   il   quale,   a   causa   di
disfunzionamenti,  guasti  o  arresti  tecnicamente  inevitabili  dei
dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni  delle
sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e  nelle
acque reflue depurate possono superare i valori limite  di  emissione
autorizzati. 
   2. Nei casi di guasto, il gestore  riduce  o  arresta  l'attivita'
appena possibile, finche' sia ristabilito il normale funzionamento. 
   3. Fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11,  lettera  c),  per
nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione,
l'impianto di incenerimento  o  di  coincenerimento  o  la  linea  di
incenerimento puo' continuare  ad  incenerire  rifiuti  per  piu'  di
quattro ore consecutive. La durata cumulativa  del  funzionamento  in
tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta  ore.  La
durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che
sono  collegate  allo  stesso  dispositivo  di   abbattimento   degli
inquinanti dei gas di combustione. 
   4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1 e
di cui al comma 2 qualora il gestore decide di  ridurre  l'attivita',
il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera  non  deve
in nessun caso superare i  150  mg/m³,  espressi  come  media  su  30
minuti. Non possono essere superati i  valori  limite  relativi  alle
emissioni nell'atmosfera di TOC e CO di cui all'Allegato  1,  lettera
A, punto 2 e 5, lettera b). Devono inoltre essere rispettate tutte le
altre prescrizioni di cui agli articoli 237-octies e 237-nonies. 
   5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai  commi
1 e 2, il gestore ne da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile
all'autorita' di controllo.  Analoga  comunicazione  viene  data  non
appena e' ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto.)) 
                        ART. 237-noviesdecies 
                  (( (Incidenti o inconvenienti).)) 
 
   ((1. Fatte salve le disposizioni della Parte sesta, di  attuazione
della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 aprile  2004,  sulla  responsabilita'  ambientale  in  materia  di
prevenzione e riparazione del  danno  ambientale  e  esclusi  i  casi
disciplinati  all'articolo  29-undecies,  in  caso  di  incidenti   o
inconvenienti che incidano in modo  significativo  sull'ambiente,  il
gestore: 
    a) deve informare immediatamente le  Regioni,  le  Province  e  i
Comuni territorialmente competenti; 
    b)  deve  adottare  immediatamente  le  misure  per  limitare  le
conseguenze ambientali e prevenire ulteriori  eventuali  incidenti  o
inconvenienti. 
   2. Ai fini del comma 1, le Regioni e le Province  territorialmente
competenti,  diffidano   il   gestore   ad   adottare   ogni   misura
complementare appropriata e necessaria per  limitare  le  conseguenze
ambientali   e   prevenire   ulteriori    eventuali    incidenti    o
inconvenienti.)) 
                           ART. 237-vicies 
                    (( (Accessi ed ispezioni).)) 
 
   ((1. I soggetti  incaricati  dei  controlli  sono  autorizzati  ad
accedere in  ogni  tempo  presso  gli  impianti  di  incenerimento  e
coincenerimento per effettuare le ispezioni, i controlli, i  prelievi
e i campionamenti necessari all'accertamento del rispetto dei  valori
limite di emissione in atmosfera e in ambienti  idrici,  nonche'  del
rispetto delle prescrizioni relative alla ricezione, allo  stoccaggio
dei rifiuti e dei residui, ai pretrattamenti  e  alla  movimentazione
dei rifiuti e delle altre prescrizioni  contenute  nei  provvedimenti
autorizzatori o  regolamentari  e  di  tutte  le  altre  prescrizioni
contenute nel presente decreto. 
   2. Il proprietario o il  gestore  degli  impianti  sono  tenuti  a
fornire  tutte  le  informazioni,  dati  e  documenti  richiesti  dai
soggetti di cui al comma 1, necessari per l'espletamento  delle  loro
funzioni, ed a consentire l'accesso all'intero impianto.)) 
                          ART. 237-unvicies 
                            (( (Spese).)) 
 
   ((1.  Le  spese  relative  alle  ispezioni  e  ai  controlli,   in
applicazione delle disposizioni del presente Titolo,  nonche'  quelle
relative   all'espletamento   dell'istruttoria   per   il    rilascio
dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti  sono  a  carico
del titolare dell'autorizzazione, sulla base del costo effettivo  del
servizio, secondo tariffe e modalita' di versamento da  determinarsi,
salvi i casi disciplinati dalla Parte seconda del  presente  decreto,
con disposizioni regionali. 
   2. Fatto salvo il comma 1,  le  attivita'  e  le  misure  previste
rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni
e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio
allo scopo destinate a legislazione vigente. 
   3. Dall'attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
                         ART. 237-duovicies 
              (( (Disposizioni transitorie e finali).)) 
 
   ((1. Gli impianti esistenti  si  adeguano  alle  disposizioni  del
presente Titolo entro il 10 gennaio 2016. 
   2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo  a  carico
del  gestore  di  adeguamento  previsto  al  comma   1,   l'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento
della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite  dal
presente decreto, in occasione del primo rinnovo, rilascio o  riesame
dell'autorizzazione ambientale, successivo alla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione. 
   3. Per gli impianti esistenti che  effettuano  coincenerimento  di
rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate  di  cui  al
Capo V, del Titolo I alla Parte Quarta per i  quali  si  effettui  il
rinnovo della comunicazione prevista articoli dal  predetto  Capo  V,
resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del gestore,  previsto
al comma 1. 
   4.  Agli   impianti   di   coincenerimento   non   sottoposti   ad
autorizzazione integrata ambientale, con l'esclusione degli  impianti
che  utilizzano  rifiuti  pericolosi,  possono  essere  applicate  le
procedure semplificate di cui al Capo V, del  Titolo  I  della  Parte
quarta. L'ammissione delle attivita' di coincenerimento  dei  rifiuti
alle procedure semplificate  e'  subordinata  alla  comunicazione  di
inizio di attivita' che dovra' comprendere, oltre a  quanto  previsto
agli articoli 237-quinquies, comma  2,  e  237-sexies,  comma  1,  la
relazione  prevista  all'articolo   215,   comma   3.   Per   l'avvio
dell'attivita' di coincenerimento dei rifiuti la  regione  chiede  la
prestazione di adeguata  garanzia  finanziaria  a  suo  favore  nella
misura definita dalla regione stessa e proporzionata  alla  capacita'
massima di coincenerimento dei rifiuti. L'avvio  delle  attivita'  e'
subordinato all'effettuazione di una ispezione preventiva,  da  parte
della provincia  competente  per  territorio,  da  effettuarsi  entro
sessanta  giorni  dalla  data   di   presentazione   della   predetta
comunicazione. Le ispezioni successive,  da  effettuarsi  almeno  una
volta l'anno, accertano: 
    a) la tipologia  e  la  quantita'  dei  rifiuti  sottoposti  alle
operazioni di coincenerimento; 
    b) la conformita' delle attivita'  di  coincenerimento  a  quanto
previsto agli articoli 214 e 215, e relative norme di attuazione. 
   5. Nel caso in cui  la  provincia  competente  per  territorio,  a
seguito delle ispezioni previste al comma 4,  accerta  la  violazione
delle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e
fissazione  di  un  termine  per  adempiere,   l'inizio   ovvero   la
prosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto  non
provveda, entro il termine stabilito, a  conformare  detta  attivita'
alla normativa vigente. 
   6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi  2
e  3,  i  gestori  continuano  ad  operare  sulla  base  del   titolo
autorizzatorio precedentemente posseduto. 
   7. Con riguardo agli impianti autorizzati ai  sensi  dell'articolo
208, nel caso in cui il titolo autorizzatorio di cui al comma  6  non
preveda un rinnovo periodico entro il 10  gennaio  2015,  entro  tale
data i gestori degli impianti di incenerimento o  di  coincenerimento
di rifiuti esistenti presentano comunque all'autorita' competente una
richiesta   di   rinnovo   del   titolo   autorizzatorio   ai    fini
dell'adeguamento di cui al comma 1. 
   8.  Per  il  recepimento  di  normative  tecniche  comunitarie  di
modifica degli allegati al presente Titolo si  provvede  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
previa comunicazione ai  Ministri  della  salute  e  delle  attivita'
produttive; ogni qualvolta la  nuova  normativa  comunitaria  preveda
poteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto e' adottato
di concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive,
sentita la Conferenza unificata.)) 

TITOLO IV
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
 

                              Art. 238
             Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

  1.  Chiunque  possegga  o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree
scoperte  ad  uso  privato  o  pubblico  non costituenti accessorio o
pertinenza  dei  locali  medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti
nelle  zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e'
tenuto  al  pagamento  di  una  tariffa.  La  tariffa  costituisce il
corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani e ricomprende anche i costi
indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36.  La  tariffa  di  cui  all'articolo  49 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' soppressa a decorrere dall'entrata in vigore
del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
  2.  La  tariffa  per  la  gestione  dei rifiuti e' commisurata alle
quantita'  e  qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita'
di  superficie,  in  relazione agli usi e alla tipologia di attivita'
svolte,  sulla  base  di parametri, determinati con il regolamento di
cui  al  comma  6,  che  tengano  anche  conto  di  indici reddituali
articolati per fasce di utenza e territoriali.
  3.  La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data di entrata
in  vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorita' d'ambito ed
e'  applicata  e  riscossa  dai  soggetti  affidatari del servizio di
gestione  integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di
cui  al  comma  6.  Nella determinazione della tariffa e' prevista la
copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti
urbani  quali,  ad  esempio,  le  spese  di spazzamento delle strade.
Qualora  detti  costi vengano coperti con la tariffa cio' deve essere
evidenziato   nei   piani  finanziari  e  nei  bilanci  dei  soggetti
affidatari del servizio.
  4.  La  tariffa  e'  composta da una quota determinata in relazione
alle  componenti  essenziali  del  costo  del  servizio,  riferite in
particolare   agli   investimenti   per   le  opere  ed  ai  relativi
ammortamenti,  nonche'  da  una  quota  rapportata  alle quantita' di
rifiuti  conferiti,  al  servizio  fornito e all'entita' dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio.
  5.  Le  Autorita'  d'ambito approvano e presentano all'Autorita' di
cui  all'articolo  207  il  piano finanziario e la relativa relazione
redatta  dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata.
Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui  al  comma  6,  dovra' essere gradualmente assicurata l'integrale
copertura dei costi.
  6.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)),  di  concerto  con  il  Ministro  delle attivita' produttive,
sentiti  la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici
e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche
ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito
regolamento  da  emanarsi  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in
vigore  della  parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  al presente articolo, i criteri generali sulla
base  dei  quali  vengono  definite  le  componenti dei costi e viene
determinata  la  tariffa,  anche con riferimento alle agevolazioni di
cui  al  comma  7,  garantendo  comunque  l'assenza  di  oneri per le
autorita' interessate.
  7.  Nella  determinazione  della  tariffa  possono  essere previste
agevolazioni  per  le  utenze  domestiche e per quelle adibite ad uso
stagionale  o non continuativo, debitamente documentato ed accertato,
che  tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di
utenza  e  territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono
essere  indicate  le  risorse  necessarie  per  garantire l'integrale
copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i
criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.
  8.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  6  tiene conto anche degli
obiettivi  di  miglioramento della produttivita' e della qualita' del
servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
  9.   L'eventuale   modulazione  della  tariffa  tiene  conto  degli
investimenti  effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili
ai fini dell'organizzazione del servizio.
  10.   Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente  di  riduzione
proporzionale  alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
  11.  Sino  alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino
al  compimento  degli  adempimenti  per  l'applicazione della tariffa
continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
  12.  La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere
effettuata  secondo  le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  mediante  convenzione con
l'Agenzia delle entrate. (6) (36)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.L.  11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla
L.  5 luglio 2007, n. 87, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "in
deroga  al  presente  articolo  238,  i comuni della regione Campania
adottano  immediatamente  le iniziative urgenti per assicurare che, a
decorrere  dal  1°  gennaio  2008 e per un periodo di cinque anni, ai
fini  della  determinazione  della  tassa  di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate
misure  tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del
servizio   di   gestione  dei  rifiuti  indicati  in  appositi  piani
economico-finanziari  redatti  tenendo  conto anche delle indicazioni
contenute  nei  piani  di  cui  all'articolo  4.  Ai  comuni  che non
provvedono  nei  termini  previsti  si  applicano  le sanzioni di cui
all'articolo   141,   comma   1,   del   testo   unico   delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina,
in  caso  di  inottemperanza, di un apposito commissario da parte del
prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie".
-------------
AGGIORNAMENTO (36)
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L.  30  luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 33) che
"Le  disposizioni  di  cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152, si interpretano nel senso che la natura della
tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla
predetta  tariffa,  sorte  successivamente  alla  data  di entrata in
vigore   del   presente   decreto,   rientrano   nella  giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria".

TITOLO V
BONIFICA DI SITI CONTAMINATI
 

                              ART. 239
                 (principi e campo di applicazione)

   1.  Il  presente  titolo  disciplina  gli interventi di bonifica e
ripristino  ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure,
i  criteri  e  le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle  operazioni
necessarie  per  l'eliminazione  delle  sorgenti  dell'inquinamento e
comunque   per   la   riduzione   delle  concentrazioni  di  sostanze
inquinanti,  in  armonia  con  i  principi e le norme comunitari, con
particolare riferimento al principio "chi inquina paga".
   2.  Ferma  restando la disciplina dettata dal titolo I della parte
quarta  del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non
si applicano:
    a)  all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del
presente  decreto.  In  tal  caso qualora, a seguito della rimozione,
avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in
modo   incontrollato,   si  accerti  il  superamento  dei  valori  di
attenzione,  si  dovra' procedere alla caratterizzazione dell'area ai
fini  degli  eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale
da effettuare ai sensi del presente titolo;
    b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se
non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di
quanto dalle stesse non disciplinato.
   3.  Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree
caratterizzate   da  inquinamento  diffuso  sono  disciplinati  dalle
regioni  con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure
previste  per  i  siti  oggetto  di bonifica di interesse nazionale e
comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.
                              ART. 240 
                            (definizioni) 
 
   1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono: 
    a)  sito:  l'area  o  porzione  di  territorio,   geograficamente
definita e  determinata,  intesa  nelle  diverse  matrici  ambientali
(suolo ((, materiali di riporto)), sottosuolo ed acque sotterranee) e
comprensiva  delle  eventuali  strutture  edilizie  e  impiantistiche
presenti; 
    b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC):  i  livelli  di
contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono  valori  al
di sopra dei quali e' necessaria  la  caratterizzazione  del  sito  e
l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5
alla parte quarta del presente decreto.  Nel  caso  in  cui  il  sito
potenzialmente contaminato sia  ubicato  in  un'area  interessata  da
fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il  superamento
di una o piu' concentrazioni soglia di contaminazione, queste  ultime
si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti  i  parametri
superati; 
    c)  concentrazioni  soglia  di  rischio  (CSR):  i   livelli   di
contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso
con  l'applicazione  della  procedura  di  analisi  di  rischio  sito
specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato  1  alla  parte
quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del  piano  di
caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in  sicurezza
e  la  bonifica.  I  livelli   di   concentrazione   cosi'   definiti
costituiscono i livelli di accettabilita' per il sito; 
    d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o  piu'
valori di concentrazione delle  sostanze  inquinanti  rilevati  nelle
matrici ambientali risultino superiori ai  valori  di  concentrazione
soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le  operazioni
di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario  e  ambientale
sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o  meno  di
contaminazione sulla base  delle  concentrazioni  soglia  di  rischio
(CSR); 
    e)  sito  contaminato:  un  sito  nel  quale   i   valori   delle
concentrazioni   soglia   di   rischio   (CSR),    determinati    con
l'applicazione  della  procedura  di  analisi  di  rischio   di   cui
all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base  dei
risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati; 
    f) sito non contaminato: un  sito  nel  quale  la  contaminazione
rilevata nelle matrice ambientali  risulti  inferiore  ai  valori  di
concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure,  se  superiore,
risulti comunque inferiore ai  valori  di  concentrazione  soglia  di
rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario
e ambientale sito specifica; 
    g) sito con attivita' in esercizio: un sito nel  quale  risultano
in esercizio attivita' produttive  sia  industriali  che  commerciali
nonche'  le  aree  pertinenziali  e  quelle  adibite   ad   attivita'
accessorie economiche, ivi comprese le attivita'  di  mantenimento  e
tutela  del  patrimonio  ai  fini  della  successiva  ripresa   delle
attivita'; 
    h) sito dismesso: un  sito  in  cui  sono  cessate  le  attivita'
produttive; 
    i) misure  di  prevenzione:  le  iniziative  per  contrastare  un
evento, un atto o un'omissione che ha creato una  minaccia  imminente
per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio  sufficientemente
probabile che si verifichi un danno  sotto  il  profilo  sanitario  o
ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire  o  minimizzare
il realizzarsi di tale minaccia; 
    l) misure di riparazione:  qualsiasi  azione  o  combinazione  di
azioni, tra cui  misure  di  attenuazione  o  provvisorie  dirette  a
riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali
danneggiati, oppure  a  fornire  un'alternativa  equivalente  a  tali
risorse o servizi; 
    m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o  a
breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di  emergenza  di
cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini  di
qualsiasi natura, atto  a  contenere  la  diffusione  delle  sorgenti
primarie di contaminazione, impedirne il contatto con  altre  matrici
presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa  di  eventuali  ulteriori
interventi  di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza   operativa   o
permanente; 
    n) messa  in  sicurezza  operativa:  l'insieme  degli  interventi
eseguiti in un sito con attivita' in esercizio atti  a  garantire  un
adeguato livello di sicurezza per le persone  e  per  l'ambiente,  in
attesa di ulteriori interventi di messa  in  sicurezza  permanente  o
bonifica  da  realizzarsi  alla   cessazione   dell'attivita'.   Essi
comprendono   altresi'   gli   interventi   di   contenimento   della
contaminazione  da  mettere  in  atto   in   via   transitoria   fino
all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza  permanente,
al fine di evitare la  diffusione  della  contaminazione  all'interno
della stessa matrice o tra matrici differenti. In  tali  casi  devono
essere predisposti idonei  piani  di  monitoraggio  e  controllo  che
consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate; 
    o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti
a isolare in  modo  definitivo  le  fonti  inquinanti  rispetto  alle
matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e  definitivo
livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.  In  tali  casi
devono  essere  previsti  piani  di  monitoraggio   e   controllo   e
limitazioni  d'uso   rispetto   alle   previsioni   degli   strumenti
urbanistici; 
    p) bonifica: l'insieme degli  interventi  atti  ad  eliminare  le
fonti di inquinamento  e  le  sostanze  inquinanti  o  a  ridurre  le
concentrazioni delle stesse presenti  nel  suolo,  nel  sottosuolo  e
nelle acque sotterranee ad un livello uguale o  inferiore  ai  valori
delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); 
    q)  ripristino  e  ripristino  ambientale:  gli   interventi   di
riqualificazione  ambientale  e  paesaggistica,   anche   costituenti
complemento  degli  interventi  di  bonifica  o  messa  in  sicurezza
permanente, che consentono di recuperare il  sito  alla  effettiva  e
definitiva  fruibilita'  per  la  destinazione  d'uso  conforme  agli
strumenti urbanistici; 
    r) inquinamento  diffuso:  la  contaminazione  o  le  alterazioni
chimiche, fisiche o biologiche delle matrici  ambientali  determinate
da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine; 
    s) analisi di rischio  sanitario  e  ambientale  sito  specifica:
analisi sito specifica degli effetti  sulla  salute  umana  derivanti
dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti  nelle
matrici ambientali  contaminate,  condotta  con  i  criteri  indicati
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto; 
    t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi  dei  quali
e' necessaria l'esecuzione  di  interventi  di  emergenza,  quali  ad
esempio: 
     1) concentrazioni attuali  o  potenziali  dei  vapori  in  spazi
confinati prossime ai livelli di  esplosivita'  o  idonee  a  causare
effetti nocivi acuti alla salute; 
     2) presenza di  quantita'  significative  di  prodotto  in  fase
separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; 
     3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per  scopi
agricoli; 
     4) pericolo di incendi ed esplosioni. 
                              ART. 241 
                     (regolamento aree agricole) 
 
   1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino
ambientale  e  di  messa  in  sicurezza,  d'emergenza,  operativa   e
permanente,  delle  aree  destinate  alla   produzione   agricola   e
all'allevamento e' adottato con decreto del ((Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare)) di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole e
forestali. (25a) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25a) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247  (in
G.U.  1a  s.s.  29/07/2009  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo nella parte in cui  non  prevede
che, prima dell'adozione del regolamento da  esso  disciplinato,  sia
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs.  n.  281
del 1997. 
                            ART. 241-bis 
                        (( (Aree Militari).)) 
 
  ((1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa
in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da
realizzare nelle aree del demanio destinate ad  uso  esclusivo  delle
Forze  armate  per  attivita'  connesse  alla  difesa  nazionale,  si
applicano le concentrazioni  di  soglia  di  contaminazione  previste
nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5  al  titolo  V  della
parte quarta del presente decreto,  individuate  tenuto  conto  delle
diverse  destinazioni  e  delle  attivita'  effettivamente   condotte
all'interno delle aree militari. 
  2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al  comma  1  sono
determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio  sito
specifica che deve  tenere  conto  dell'effettivo  utilizzo  e  delle
caratteristiche ambientali di dette aree o  di  porzioni  di  esse  e
delle aree limitrofe, al fine di prevenire,  ridurre  o  eliminare  i
rischi per la salute dovuti alla potenziale  esposizione  a  sostanze
inquinanti  e  la  diffusione  della  contaminazione  nelle   matrici
ambientali. 
  3. Resta fermo che in caso di declassificazione  del  sito  da  uso
militare a destinazione  residenziale  dovranno  essere  applicati  i
limiti di concentrazione di soglia  di  contaminazione  di  cui  alla
Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo  V  del
presente decreto. 
  4.  Le  concentrazioni  soglia  di  contaminazione  delle  sostanze
specifiche delle attivita'  militari  non  incluse  nella  Tabella  l
dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del  presente  decreto  sono
definite  dall'Istituto  Superiore  di  Sanita'  sulla   base   delle
informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa. 
  5.  Per  le  attivita'  di  progettazione  e  realizzazione   degli
interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si
puo' avvalere, con apposite  convenzioni,  di  organismi  strumentali
dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con
propria determinazione le relative modalita' di attuazione.)) 
                              ART. 242 
               (procedure operative ed amministrative) 
 
   1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado  di
contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera
entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e  ne  da'
immediata  comunicazione  ai  sensi  e  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica  all'atto
di individuazione  di  contaminazioni  storiche  che  possano  ancora
comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 
   2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure
di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla  contaminazione,
un'indagine preliminare sui parametri  oggetto  dell'inquinamento  e,
ove  accerti  che  il  livello   delle   concentrazioni   soglia   di
contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede  al  ripristino
della   zona   contaminata,    dandone    notizia,    con    apposita
autocertificazione,  al  comune  ed  alla  provincia  competenti  per
territorio    entro    quarantotto    ore    dalla     comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di  cui  al
presente articolo, ferme restando  le  attivita'  di  verifica  e  di
controllo da  parte  dell'autorita'  competente  da  effettuarsi  nei
successivi quindici giorni. Nel caso in cui  l'inquinamento  non  sia
riconducibile ad un singolo evento, i parametri  da  valutare  devono
essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e
delle attivita' ivi svolte nel tempo. 
   3. Qualora l'indagine  preliminare  di  cui  al  comma  2  accerti
l'avvenuto superamento delle CSC anche  per  un  solo  parametro,  il
responsabile dell'inquinamento ne da' immediata notizia al comune  ed
alle province competenti per  territorio  con  la  descrizione  delle
misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza  adottate.
Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche'  alla  regione  territorialmente  competente  il   piano   di
caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato  2  alla  parte
quarta del presente decreto. Entro  i  trenta  giorni  successivi  la
regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza  il  piano  di
caratterizzazione    con    eventuali    prescrizioni    integrative.
L'autorizzazione regionale costituisce assenso  per  tutte  le  opere
connesse  alla  caratterizzazione,  sostituendosi   ad   ogni   altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla  osta  da  parte
della pubblica amministrazione. 
   4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e'
applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica  per  la
determinazione  delle  concentrazioni  soglia  di  rischio  (CSR).  I
criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e  della  salute  entro  il  30  giugno  2008.  Nelle  more
dell'emanazione del predetto decreto, i  criteri  per  l'applicazione
della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato  1
alla  parte   quarta   del   presente   decreto.   Entro   sei   mesi
dall'approvazione  del  piano  di  caratterizzazione,   il   soggetto
responsabile  presenta  alla  regione  i  risultati  dell'analisi  di
rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a  seguito
dell'istruttoria  svolta   in   contraddittorio   con   il   soggetto
responsabile, cui e'  dato  un  preavviso  di  almeno  venti  giorni,
approva il documento di analisi di rischio entro  i  sessanta  giorni
dalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai componenti
della conferenza di servizi almeno  venti  giorni  prima  della  data
fissata per la conferenza e, in caso di decisione a  maggioranza,  la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed  analitica  motivazione
rispetto  alle  opinioni  d  issenzienti  espresse  nel  corso  della
conferenza. 
   5 Qualora  gli  esiti  della  procedura  dell'analisi  di  rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti  nel  sito
e' inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei
servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi  del  rischio,
dichiara concluso positivamente  il  procedimento.  In  tal  caso  la
conferenza di servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma
di monitoraggio sul sito circa la  stabilizzazione  della  situazione
riscontrata  in  relazione  agli  esiti  dell'analisi  di  rischio  e
all'attuale destinazione d'uso del sito.  A  tal  fine,  il  soggetto
responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di  cui  sopra,
invia alla provincia ed alla regione  competenti  per  territorio  un
piano di monitoraggio nel quale sono individuati: 
    a) i parametri da sottoporre a controllo; 
    b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 
   6  La  regione,  sentita  la  provincia,  approva  il   piano   di
monitoraggio  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dello  stesso.
L'anzidetto termine puo'  essere  sospeso  una  sola  volta,  qualora
l'autorita' competente ravvisi la necessita' di richiedere,  mediante
atto   adeguatamente    motivato,    integrazioni    documentali    o
approfondimenti del  progetto,  assegnando  un  congruo  termine  per
l'adempimento. In questo caso il termine per  l'approvazione  decorre
dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo  di
monitoraggio il  soggetto  responsabile  ne  da'  comunicazione  alla
regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva
degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita'  di
monitoraggio  rilevino  il  superamento   di   uno   o   piu'   delle
concentrazioni soglia di rischio,  il  soggetto  responsabile  dovra'
avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7. 
   7. Qualora gli  esiti  della  procedura  dell'analisi  di  rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti  nel  sito
e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR),  il
soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi
dall'approvazione del documento di analisi di  rischio,  il  progetto
operativo degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario,  le  ulteriori  misure  di
riparazione e di ripristino ambientale,  al  fine  di  minimizzare  e
ricondurre ad accettabilita' il  rischio  derivante  dallo  stato  di
contaminazione presente nel sito.(( Per la selezione delle tecnologie
di  bonifica  in  situ  piu'  idonee,  la  regione  puo'  autorizzare
l'applicazione a scala pilota, in campo, di  tecnologie  di  bonifica
innovative, anche finalizzata  all'individuazione  dei  parametri  di
progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che
tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo  ai
rischi sanitari e ambientali)). Nel caso di interventi di bonifica  o
di messa in sicurezza ((di cui al  primo  periodo)),  che  presentino
particolari complessita' a causa della natura  della  contaminazione,
degli  interventi,  delle  dotazioni  impiantistiche   necessarie   o
dell'estensione dell'area interessata dagli interventi  medesimi,  il
progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine
di rendere possibile la realizzazione degli  interventi  per  singole
aree o per fasi temporali  successive.Nell'ambito  dell'articolazione
temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative,
di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi  sopportabili,  resesi
disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del  settore
La  regione,  acquisito  il  parere  del  comune  e  della  provincia
interessati mediante apposita conferenza  di  servizi  e  sentito  il
soggetto   responsabile,   approva   il   progetto,   con   eventuali
prescrizioni  ed  integrazioni  entro   sessanta   giorni   dal   suo
ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora
la  regione  ravvisi  la  necessita'  di  richiedere,  mediante  atto
adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al
progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questa
ipotesi il termine per  l'approvazione  del  progetto  decorre  dalla
presentazione  del   progetto   integrato.   Ai   soli   fini   della
realizzazione e dell'esercizio degli impianti  e  delle  attrezzature
necessarie all'attuazione del  progetto  operativo  e  per  il  tempo
strettamente  necessario  all'attuazione  medesima,  l'autorizzazione
regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla  osta,
i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente  compresi,
in  particolare,  quelli  relativi  alla   valutazione   di   impatto
ambientale, ove necessaria, alla gestione  delle  terre  e  rocce  da
scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed  allo  scarico
delle  acque  emunte  dalle  falde.   L'autorizzazione   costituisce,
altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione  di  pubblica
utilita', di urgenza  ed  indifferibilita'  dei  lavori.  Con  il  pr
ovvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi
di  esecuzione,  indicando   altresi'   le   eventuali   prescrizioni
necessarie per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata l'entita'  delle
garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per  cento
del costo stimato dell'intervento,  che  devono  essere  prestate  in
favore della regione per la corretta esecuzione ed  il  completamento
degli interventi medesimi. 
   8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli  interventi  di
bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza  operativa  o
permanente, nonche' per l'individuazione delle migliori  tecniche  di
intervento a  costi  sostenibili  (B.A.T.N.E.E.C.  -  Best  Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai  sensi  delle  normative
comunitarie sono riportati nell'Allegato  3  alla  parte  quarta  del
presente decreto. 
   9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati
, garantisce  una  adeguata  sicurezza  sanitaria  ed  ambientale  ed
impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I  progetti  di
messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati  piani  di
monitoraggio dell'efficacia delle  misure  adottate  ed  indicano  se
all'atto della cessazione dell'attivita' si  rendera'  necessario  un
intervento  di  bonifica  o  un  intervento  di  messa  in  sicurezza
permanente.Possono  essere   altresi'   autorizzati   interventi   di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza  degli
impianti e delle reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  la
possibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di  bonifica
che siano condotti adottando appropriate misure  di  prevenzione  dei
rischi. 
   10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza  e
ripristino ambientale di siti con attivita' in esercizio, la regione,
fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica  e
dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto  assicura  che  i
suddetti interventi  siano  articolati  in  modo  tale  da  risultare
compatibili con la prosecuzione della attivita'. 
   11. Nel caso  di  eventi  avvenuti  anteriormente  all'entrata  in
vigore della parte quarta del presente  decreto  che  si  manifestino
successivamente a tale data  in  assenza  di  rischio  immediato  per
l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica
alla regione, alla provincia e al comune  competenti  l'esistenza  di
una   potenziale    contaminazione    unitamente    al    piano    di
caratterizzazione del sito,  al  fine  di  determinarne  l'entita'  e
l'estensione con riferimento  ai  parametri  indicati  nelle  CSC  ed
applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti. 
   12.  Le  indagini  ed  attivita'  istruttorie  sono  svolte  dalla
provincia,  che  si  avvale  della  competenza  tecnica  dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le  altre
amministrazioni. 
   13. La procedura di approvazione  della  caratterizzazione  e  del
progetto di bonifica si svolge in  Conferenza  di  servizi  convocata
dalla  regione  e  costituita  dalle  amministrazioni  ordinariamente
competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni  per
la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel  progetto.
La relativa documentazione e' inviata ai componenti della  conferenza
di servizi almeno venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  la
discussione e, in caso di decisione a  maggioranza,  la  delibera  di
adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione  rispetto
alle opinioni  dissenzienti  espresse  nel  corso  della  conferenza.
Compete alla  provincia  rilasciare  la  certificazione  di  avvenuta
bonifica.  Qualora  la  provincia  non  provveda  a  rilasciare  tale
certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera  di
adozione, al rilascio provvede la regione. 
   13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti  si  applicano  le
procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4. 
                            ART. 242-bis 
       (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica). 
 
  1.  L'operatore  interessato  a  effettuare,   a   proprie   spese,
interventi di bonifica del suolo con riduzione  della  contaminazione
ad un livello uguale o inferiore ai valori di  concentrazione  soglia
di contaminazione, puo' presentare all'amministrazione  di  cui  agli
articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo  degli  interventi
programmati sulla base dei dati dello  stato  di  contaminazione  del
sito, nonche' del cronoprogramma  di  svolgimento  dei  lavori.  ((La
caratterizzazione  e  il  relativo  progetto  di  bonifica  non  sono
sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242  e
252, bensi' a controllo ai  sensi  dei  commi  3  e  4  del  presente
articolo  per  la  verifica   del   conseguimento   dei   valori   di
concentrazione soglia di contaminazione nei suoli  per  la  specifica
destinazione d'uso)). L'operatore e' responsabile  della  veridicita'
dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  ((1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi
un sito di estensione superiore a 15.000 metri  quadrati,  esso  puo'
essere attuato in non piu' di  tre  fasi,  ciascuna  delle  quali  e'
soggetta al termine di esecuzione di cui al  comma  2.  Nel  caso  di
bonifica di un sito  avente  estensione  superiore  a  400.000  metri
quadrati, il numero delle fasi o  dei  lotti  funzionali  in  cui  si
articola il progetto e' stabilito dallo specifico crono-programma ivi
annesso, la cui  definizione  deve  formare  oggetto  di  intesa  con
l'autorita'  competente.  Il  crono-programma  deve   precisare,   in
particolare,  gli  interventi  per  la  bonifica  e  le   misure   di
prevenzione e  messa  in  sicurezza  relativi  all'intera  area,  con
specifico riferimento anche alle acque di falda)). 
  2.  Per  il  rilascio  degli  atti  di   assenso   necessari   alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal
progetto di bonifica l'interessato  presenta  gli  elaborati  tecnici
esecutivi  di  tali  impianti  e  attivita'  alla  regione  nel   cui
territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle  attivita',
che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di
servizi, ai sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  delle
discipline regionali applicabili in  materia.  Entro  novanta  giorni
dalla convocazione, la regione adotta  la  determinazione  conclusiva
che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione,  concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato.  Non  oltre  trenta
giorni  dalla  comunicazione  dell'atto  di  assenso,   il   soggetto
interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di
cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA  territorialmente  competente,
la  data  di  avvio  dell'esecuzione  della  bonifica  che  si   deve
concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga  non
superiore  a  sei  mesi;  decorso  tale   termine,   salvo   motivata
sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario  ai  sensi
degli articoli 242 o 252. 
  2-bis. Nella  selezione  della  strategia  di  intervento  dovranno
essere privilegiate modalita' tecniche  che  minimizzino  il  ricorso
allo smaltimento in  discarica.  In  particolare,  nel  rispetto  dei
principi di cui alla  parte  IV  del  presente  decreto  legislativo,
dovra' essere  privilegiato  il  riutilizzo  in  situ  dei  materiali
trattati. 
  3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato  presenta  il
piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli  242  o
252  al  fine  di  verificare  il   conseguimento   dei   valori   di
concentrazione soglia di contaminazione della matrice  suolo  per  la
specifica destinazione d'uso. Il piano e'  approvato  nei  successivi
quarantacinque  giorni.  In  via  sperimentale,  per  i  procedimenti
avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine  di
cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione  si  intende
approvato.   L'esecuzione   di   tale   piano   e'   effettuata    in
contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente,  che  procede
alla  validazione  dei  relativi  dati   e   ne   da'   comunicazione
all'autorita'   titolare   del   procedimento   di   bonifica   entro
quarantacinque giorni. 
  4. La validazione dei  risultati  del  piano  di  campionamento  di
collaudo finale da parte dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
dell'ambiente   territorialmente   competente,   che   conferma    il
conseguimento dei valori di concentrazione soglia  di  contaminazione
nei suoli,  costituisce  certificazione  dell'avvenuta  bonifica  del
suolo. I costi dei controlli sul  piano  di  campionamento  finale  e
della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma
1. Ove i risultati del campionamento di  collaudo  finale  dimostrino
che non sono stati conseguiti i valori di  concentrazione  soglia  di
contaminazione  nella  matrice  suolo,  l'Agenzia  regionale  per  la
protezione  dell'ambiente  territorialmente  competente  comunica  le
difformita' riscontrate all'autorita' titolare  del  procedimento  di
bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale  deve  presentare,
entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie  integrazioni
al progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle  procedure
ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto. 
  5. Resta fermo l'obbligo di  adottare  le  misure  di  prevenzione,
messa in sicurezza e bonifica delle acque di  falda,  se  necessarie,
secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252. 
  6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia  di  contaminazione
del suolo,  il  sito  puo'  essere  utilizzato  in  conformita'  alla
destinazione  d'uso  prevista  secondo  gli   strumenti   urbanistici
vigenti, salva la valutazione di  eventuali  rischi  sanitari  per  i
fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti  nelle
acque di falda. 
                                                                 (78) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 116 ha disposto  (con  l'art.  13,  comma  2)  che
"L'articolo 242-bis si applica anche  ai  procedimenti  di  cui  agli
articoli 242 o 252 in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
                              Art. 243 
           (( (Gestione delle acque sotterranee emunte) )) 
 
  ((1. Al fine di impedire e  arrestare  l'inquinamento  delle  acque
sotterranee nei siti contaminati, oltre  ad  adottare  le  necessarie
misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle
acque, anche tramite  conterminazione  idraulica  con  emungimento  e
trattamento,  devono  essere  individuate  e  adottate  le   migliori
tecniche  disponibili  per  eliminare,  anche  mediante   trattamento
secondo quanto previsto dall'articolo 242,  o  isolare  le  fonti  di
contaminazione  dirette  e  indirette;  in  caso  di  emungimento   e
trattamento  delle  acque  sotterranee  deve   essere   valutata   la
possibilita' tecnica di utilizzazione delle acque  emunte  nei  cicli
produttivi in esercizio  nel  sito,  in  conformita'  alle  finalita'
generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle  risorse
idriche stabiliti nella parte terza. 
  2. Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito solo  nel  caso
in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi  di  cui
al comma 1 secondo le modalita' dallo stesso previste. 
  3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1  e  2,  l'immissione  di
acque emunte  in  corpi  idrici  superficiali  o  in  fognatura  deve
avvenire  previo  trattamento  depurativo  da  effettuare  presso  un
apposito impianto di trattamento delle acque di falda  o  presso  gli
impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in
esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei. 
  4. Le acque  emunte  convogliate  tramite  un  sistema  stabile  di
collettamento che collega senza soluzione di continuita' il punto  di
prelievo di tali acque con  il  punto  di  immissione  delle  stesse,
previo  trattamento  di  depurazione,  in   corpo   ricettore,   sono
assimilate alle  acque  reflue  industriali  che  provengono  da  uno
scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza. 
  5. In deroga a quanto previsto dal comma 1  dell'articolo  104,  ai
soli  fini  della  bonifica,  e'  ammessa  la  reimmissione,   previo
trattamento, delle acque sotterranee nello stesso  acquifero  da  cui
sono emunte. A tal fine il progetto  di  cui  all'articolo  242  deve
indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche  qualitative
e quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di reimmissione  e
le misure di controllo e monitoraggio  della  porzione  di  acquifero
interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche  mediante
reiterati cicli di emungimento, trattamento  e  reimmissione,  e  non
devono contenere  altre  acque  di  scarico  ne'  altre  sostanze  ad
eccezione  di  sostanze  necessarie  per  la  bonifica  espressamente
autorizzate, con particolare riferimento alle quantita'  utilizzabili
e alle modalita' d'impiego. 
  6. Il trattamento delle acque emunte  deve  garantire  un'effettiva
riduzione della massa delle sostanze inquinanti  scaricate  in  corpo
ricettore,  al  fine  di  evitare   il   mero   trasferimento   della
contaminazione presente  nelle  acque  sotterranee  ai  corpi  idrici
superficiali)). 
                              ART. 244
                             (ordinanze)

   1.  Le  pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie
funzioni  individuano  siti  nei  quali  accertino  che  i livelli di
contaminazione  sono  superiori ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e
al comune competenti.
   2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo
aver   svolto   le   opportune  indagini  volte  ad  identificare  il
responsabile  dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida
con    ordinanza    motivata   il   responsabile   della   potenziale
contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
   3.  L'ordinanza  di cui al comma 2 e' comunque notificata anche al
proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
   4.  Se  il responsabile non sia individuabile o non provveda e non
provveda il proprietario del sito ne' altro soggetto interessato, gli
interventi  che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di
cui  al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 250.
                              ART. 245
     (obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti
          non responsabili della potenziale contaminazione)

   1.  Le  procedure  per  gli  interventi  di messa in sicurezza, di
bonifica  e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo
possono  essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non
responsabili.
   2.  Fatti  salvi  gli  obblighi  del responsabile della potenziale
contaminazione  di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore
dell'area  che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale
del  superamento  delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC)
deve  darne  comunicazione  alla regione, alla provincia ed al comune
territorialmente  competenti  e  attuare  le  misure  di  prevenzione
secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta
ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune,
per  l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso
agli interventi di bonifica. E' comunque riconosciuta al proprietario
o  ad  altro  soggetto  interessato  la  facolta'  di  intervenire in
qualunque   momento   volontariamente   per  la  realizzazione  degli
interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprieta' o
disponibilita'.
   3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e
2  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta
del  presente decreto, ovvero abbiano gia' provveduto in tal senso in
precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi
anteriori  all'entrata  in  vigore  della  parte  quarta del presente
decreto  verra' definita dalla regione territorialmente competente in
base  alla  pericolosita' del sito, determinata in generale dal piano
regionale  delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni
caso la facolta' degli interessati di procedere agli interventi prima
del suddetto termine.
                              ART. 246
                       (accordi di programma)

  1.  I  soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo
ed  i  soggetti  altrimenti  interessati  hanno  diritto  di definire
modalita'  e  tempi  di esecuzione degli interventi mediante appositi
accordi  di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del
documento  di  analisi  di  rischio  di  cui all'articolo 242, con le
amministrazioni  competenti  ai  sensi  delle  disposizioni di cui al
presente titolo.
  2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a
provvedere  alla  contestuale  bonifica di una pluralita' di siti che
interessano  il territorio di piu' regioni, i tempi e le modalita' di
intervento  possono essere definiti con appositi accordi di programma
stipulati,  entro  dodici  mesi  dall'approvazione  del  documento di
analisi   di   rischio  di  cui  all'articolo  242,  con  le  regioni
interessate.
  3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a
provvedere  alla  contestuale  bonifica  di  una  pluralita'  di siti
dislocati  su  tutto il territorio nazionale o vi siano piu' soggetti
interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale,
i  tempi  e  le  modalita'  di intervento possono essere definiti con
accordo   di   programma   da   stipularsi,   entro   diciotto   mesi
dall'approvazione   del  documento  di  analisi  di  rischio  di  cui
all'articolo  242, con il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare))  di concerto con i Ministri della salute e
delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
                              ART. 247
                     (siti soggetti a sequestro)

   1.  Nel  caso  in  cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro,
l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto puo' autorizzare l'accesso
al  sito  per  l'esecuzione  degli  interventi di messa in sicurezza,
bonifica  e  ripristino  ambientale  delle  aree,  anche  al  fine di
impedire  l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale.
                              ART. 248
                             (controlli)

   1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del
sito   e   al   progetto   operativo,  comprensiva  delle  misure  di
riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e
delle  prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242,
comma  4,  e' trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la
protezione  dell'ambiente  competenti  ai fini dell'effettuazione dei
controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati.
   2.  Il  completamento  degli  interventi  di bonifica, di messa in
sicurezza  permanente  e  di messa in sicurezza operativa, nonche' la
conformita'  degli  stessi al progetto approvato sono accertati dalla
provincia   mediante   apposita  certificazione  sulla  base  di  una
relazione   tecnica   predisposta   dall'Agenzia   regionale  per  la
protezione dell'ambiente territorialmente competente.
   3.  La  certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo
svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.
                              ART. 249
              (aree contaminate di ridotte dimensioni)

   1.  Per  le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le
procedure  semplificate  di intervento riportate nell'Allegato 4 alla
parte quarta del presente decreto.
                              ART. 250
              (bonifica da parte dell'amministrazione)

   1.  Qualora  i  soggetti  responsabili  della  contaminazione  non
provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo
ovvero  non  siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario
del   sito  ne'  altri  soggetti  interessati,  le  procedure  e  gli
interventi  di  cui  all'articolo  242  sono realizzati d'ufficio dal
comune  territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla
regione,  secondo  l'ordine  di priorita' fissati dal piano regionale
per  la  bonifica  delle  aree  inquinate, avvalendosi anche di altri
soggetti  pubblici  o  privati,  individuati  ad  esito  di  apposite
procedure  ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i
predetti  interventi  le  regioni  possono  istituire  appositi fondi
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
                              ART. 251
           (censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)

   1.  Le  regioni,  sulla  base dei criteri definiti dall'((Istituto
superiore  per la protezione e la ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ),
predispongono   l'anagrafe   dei  siti  oggetto  di  procedimento  di
bonifica, la quale deve contenere:
    a)  l'elenco  dei  siti  sottoposti  ad  intervento di bonifica e
ripristino  ambientale  nonche'  degli interventi realizzati nei siti
medesimi;
    b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
    c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso
di  inadempienza  dei  soggetti  obbligati,  ai  fini dell'esecuzione
d'ufficio,   fermo  restando  l'affidamento  delle  opere  necessarie
mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo
242.
   2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga
accertato  il  superamento  delle  concentrazioni  di  rischio,  tale
situazione   viene   riportata   dal   certificato   di  destinazione
urbanistica,  nonche'  dalla  cartografia  e  dalle norme tecniche di
attuazione  dello  strumento  urbanistico generale del comune e viene
comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.
   3.  Per  garantire  l'efficacia della raccolta e del trasferimento
dei   dati  e  delle  informazioni,  l'((Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale))  ( ((ISPRA)) ) definisce, in
collaborazione   con  le  regioni  e  le  agenzie  regionali  per  la
protezione  dell'ambiente,  i  contenuti  e  la  struttura  dei  dati
essenziali   dell'anagrafe,   nonche'   le   modalita'   della   loro
trasposizione  in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema
informativo nazionale dell'ambiente (SINA).
                              ART. 252 
                    (siti di interesse nazionale) 
 
  1. I siti di interesse nazionale,  ai  fini  della  bonifica,  sono
individuabili  in  relazione  alle  caratteristiche  del  sito,  alle
quantita' e  pericolosita'  degli  inquinanti  presenti,  al  rilievo
dell'impatto  sull'ambiente  circostante  in   termini   di   rischio
sanitario ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i  beni  culturali
ed ambientali. 
  2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale  si  provvede
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori,
compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; 
    b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    c) il rischio sanitario ed ambientale  che  deriva  dal  rilevato
superamento delle concentrazioni soglia  di  rischio  deve  risultare
particolarmente elevato in ragione della densita' della popolazione o
dell'estensione dell'area interessata; 
    d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento  dell'area
deve essere rilevante; 
    e) la contaminazione deve costituire un rischio  per  i  beni  di
interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; 
    f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi  nel
territorio di piu' regioni. 
    ((f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita'  di
raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie)). 
  ((2-bis. Sono in ogni caso  individuati  quali  siti  di  interesse
nazionale, ai fini della bonifica, i siti  interessati  da  attivita'
produttive ed estrattive di amianto)). 
  3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni,  le
province,  le  regioni  e  gli  altri  enti  locali,  assicurando  la
partecipazione dei responsabili nonche' dei proprietari delle aree da
bonificare, se diversi dai soggetti responsabili. 
  4. La procedura di bonifica di cui all'articolo  242  dei  siti  di
interesse nazionale  e'  attribuita  alla  competenza  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministero delle attivita' produttive. Il  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  puo'  avvalersi   anche
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA), delle Agenzie  regionali  per  la  protezione  dell'ambiente
delle  regioni  interessate  e  dell'Istituto  superiore  di  sanita'
nonche'  di  altri  soggetti  qualificati  pubblici  o  privati  ((il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica  relative
alla rete di distribuzione carburanti.)) 
  5. Nel  caso  in  cui  il  responsabile  non  provveda  o  non  sia
individuabile  oppure  non  provveda   il   proprietario   del   sito
contaminato ne'  altro  soggetto  interessato,  gli  interventi  sono
predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la  protezione  e
la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di  sanita'  e
dell'E.N.E.A.  nonche'  di  altri  soggetti  qualificati  pubblici  o
privati. 
  6.  L'autorizzazione  del  progetto  e  dei   relativi   interventi
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni,  i
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e  gli  assensi  previsti
dalla  legislazione  vigente,  ivi  compresi,  tra  l'altro,   quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli  impianti  e  delle
attrezzature  necessarie  alla  loro   attuazione.   L'autorizzazione
costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta  dichiarazione
di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 
  7. Se il progetto prevede la realizzazione di  opere  sottoposte  a
procedura di valutazione di impatto  ambientale,  l'approvazione  del
progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. 
  8.   In   attesa   del   perfezionamento   del   provvedimento   di
autorizzazione di cui ai commi precedenti,  completata  l'istruttoria
tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del  mare  puo'  autorizzare  in  via   provvisoria,   su   richiesta
dell'interessato,  ove  ricorrano  motivi  d'urgenza  e  fatta  salva
l'acquisizione   della   pronuncia   positiva   del    giudizio    di
compatibilita' ambientale, ove prevista, l'avvio dei  lavori  per  la
realizzazione  dei  relativi  interventi  di  bonifica,  secondo   il
progetto valutato positivamente, con  eventuali  prescrizioni,  dalla
conferenza di servizi convocata dal Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare.  L'autorizzazione  provvisoria
produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7. 
  9. E' qualificato  sito  di  interesse  nazionale  ai  sensi  della
normativa  vigente  l'area  interessata  dalla  bonifica   della   ex
discarica delle Strillaie  (Grosseto).  Con  successivo  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  si
provvedera' alla perimetrazione della predetta area. 
                            Art. 252-bis. 
Siti inquinati nazionali di  preminente  interesse  pubblico  per  la
                      riconversione industriale 
 
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la  regione
territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con  il
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nonche'  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  per  gli
aspetti di competenza in relazione agli eventuali  specifici  vincoli
di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili,  possono  stipulare
accordi di programma con uno o piu' proprietari di aree contaminate o
altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa  in
sicurezza o bonifica,  e  di  riconversione  industriale  e  sviluppo
economico in siti di interesse  nazionale  individuati  entro  il  30
aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine  di
promuovere il riutilizzo di tali  siti  in  condizioni  di  sicurezza
sanitaria e ambientale, e di preservare  le  matrici  ambientali  non
contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui  al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  3  agosto  2013,  n.  89,  e  successive  modificazioni.
((L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in  cui  l'impresa  e'
ammessa alla procedura di amministrazione  straordinaria  di  cui  al
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.)) 
  2. Gli accordi di  programma  di  cui  al  comma  1  assicurano  il
coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita',  il
finanziamento e ogni altro  connesso  e  funzionale  adempimento  per
l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare: 
    a) l'individuazione degli interventi  di  messa  in  sicurezza  e
bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione
validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; 
    b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale
e  di  sviluppo  economico  anche   attraverso   studi   e   ricerche
appositamente  condotti   da   universita'   ed   enti   di   ricerca
specializzati; 
    c) il piano economico finanziario dell'investimento e  la  durata
del relativo programma; 
    d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie; 
    e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno  economico
finanziario disponibili e attribuiti; 
    f) la causa di revoca dei contributi  e  delle  altre  misure  di
sostegno, e di risoluzione dell'accordo; 
    g) l'individuazione del soggetto attuatore  degli  interventi  di
messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita' di  monitoraggio,
controllo e gestione degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  che
restano a carico del soggetto interessato; 
    h) i tempi di presentazione e approvazione  degli  interventi  di
messa in sicurezza e di bonifica; 
    i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione  e
aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi
da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai  medesimi  accordi
di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati
a livello nazionale e regionale. 
    i-bis)  le   modalita'   di   monitoraggio   per   il   controllo
dell'adempimento degli impegni  assunti  e  della  realizzazione  dei
progetti. 
  3. La stipula dell'accordo di programma costituisce  riconoscimento
dell'interesse pubblico generale alla realizzazione  degli  impianti,
delle opere e di ogni altro intervento  connesso  e  funzionale  agli
obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e  dichiarazione  di
pubblica utilita'. 
  4.  Ad  eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  5,  i  soggetti
interessati di cui al comma 1 non devono  essere  responsabili  della
contaminazione  del  sito  oggetto  degli  interventi  di  messa   in
sicurezza  e  bonifica,  riconversione  industriale  e  di   sviluppo
economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche
direttive ricoperte nelle societa' interessate o ad esse collegate. A
tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i
gestori di siti inquinati che non hanno cagionato  la  contaminazione
del sito e hanno assolto  gli  obblighi  imposti  dall'articolo  245,
comma 2. 
  5. Gli Accordi di Programma  di  cui  al  comma  1  possono  essere
stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al
comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni: 
    a)  i  fatti  che  hanno  causato  l'inquinamento  devono  essere
antecedenti al 30 aprile 2007; 
    b) oltre alle misure di messa in  sicurezza  e  bonifica,  devono
essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale
disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente; 
    c) termine  finale  per  il  completamento  degli  interventi  di
riparazione del danno  ambientale  e'  determinato  in  base  ad  uno
specifico  piano  finanziario  presentato  dal  soggetto  interessato
tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo
dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita'  economica
di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni. 
  6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni  di
messa in sicurezza,  bonifica,  monitoraggio,  controllo  e  relativa
gestione, e di riparazione,  individuati  dall'accordo  di  programma
esclude  per  tali  soggetti  ogni  altro  obbligo  di   bonifica   e
riparazione ambientale e fa venir meno  l'onere  reale  per  tutti  i
fatti antecedenti all'accordo medesimo. La  revoca  dell'onere  reale
per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle
misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti  di
interesse nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto  interessato
responsabile della contaminazione, al rilascio  della  certificazione
dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza  dei  siti  inquinati  ai
sensi  dell'articolo  248.   Nel   caso   di   soggetto   interessato
responsabile della contaminazione, i contributi e le  misure  di  cui
alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le  attivita'  di
messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale
di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto  di
beni strumentali  alla  riconversione  industriale  e  allo  sviluppo
economico dell'area. 
  7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del
comma 5, la pubblica amministrazione  puo'  agire  autonomamente  nei
confronti del responsabile della contaminazione  per  la  ripetizione
delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza  e  di
bonifica  individuati  dall'accordo   nonche'   per   gli   ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme
e nei modi previsti dalla legge. 
  8. Gli interventi per  l'attuazione  del  progetto  integrato  sono
autorizzati e approvati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello  sviluppo
economico sulla base delle determinazioni assunte  in  Conferenza  di
Servizi indetta  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ai sensi  dell'articolo  14  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di  Servizi  partecipano
tutti i soggetti  pubblici  firmatari  dell'accordo  di  programma  o
titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione,  comunque
denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita'
previste  dall'accordo  medesimo,  nonche'  i  soggetti   interessati
proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli  enti  locali
sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti,
sostituisce ogni atto di competenza di detti enti. 
  9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione
di impatto ambientale e di  autorizzazione  ambientale  integrata,  i
decreti di cui al comma 8 autorizzano  gli  interventi  di  messa  in
sicurezza e di bonifica nonche' la costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti e delle opere connesse. 
  10. Alla progettazione, al  coordinamento  e  al  monitoraggio  dei
progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e  sviluppo
economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma  1
sono preposte, con oneri posti a carico  delle  risorse  stanziate  a
legislazione vigente, una o  piu'  societa'  "in  house"  individuate
nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello  sviluppo
economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, che vi provvedono con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  Sulle  aree   di
proprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a
iniziativa pubblica, i predetti  soggetti  sono  tenuti  ad  attivare
procedure a evidenza  pubblica  per  l'attuazione  degli  interventi,
salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la  gestione  in
house in conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e  dalla
giurisprudenza europea. 
  11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e  Province  Autonome,
adotta misure volte a favorire  la  formazione  di  nuove  competenze
professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici  superiori,  in
materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse
stanziate a legislazione vigente nonche' a valere sulle risorse della
programmazione  2014-2020,  previamente  incluse  negli  Accordi   di
programma di cui al comma 1 del presente articolo. 
                              ART. 253
                 (oneri reali e privilegi speciali)

   1.  Gli  interventi  di cui al presente titolo costituiscono onere
reale    sui    siti   contaminati   qualora   effettuati   d'ufficio
dall'autorita'  competente  ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale
viene  iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica
e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
   2.  Le  spese  sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono
assistite  da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice
civile.  Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei
diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
   3.  Il  privilegio  e  la  ripetizione  delle spese possono essere
esercitati,  nei  confronti  del  proprietario  del  sito incolpevole
dell'inquinamento  o  del pericolo di inquinamento, solo a seguito di
provvedimento motivato dell'autorita' competente che giustifichi, tra
l'altro,  l'impossibilita'  di  accertare  l'identita'  del  soggetto
responsabile  ovvero  che  giustifichi l'impossibilita' di esercitare
azioni  di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro
infruttuosita'.
   4.    In    ogni    caso,   il   proprietario   non   responsabile
dell'inquinamento  puo'  essere  tenuto  a  rimborsare, sulla base di
provvedimento  motivato  e con l'osservanza delle disposizioni di cui
alla  legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati
dall'autorita'  competente  soltanto nei limiti del valore di mercato
del  sito  determinato  a  seguito  dell'esecuzione  degli interventi
medesimi.   Nel   caso   in  cui  il  proprietario  non  responsabile
dell'inquinamento  abbia  spontaneamente provveduto alla bonifica del
sito   inquinato,   ha   diritto   di  rivalersi  nei  confronti  del
responsabile   dell'inquinamento   per   le  spese  sostenute  e  per
l'eventuale maggior danno subito.
   5.  Gli  interventi  di bonifica dei siti inquinati possono essere
assistiti,   sulla  base  di  apposita  disposizione  legislativa  di
finanziamento,  da  contributi  pubblici  entro il limite massimo del
cinquanta   per   cento   delle  relative  spese  qualora  sussistano
preminenti   interessi   pubblici  connessi  ad  esigenze  di  tutela
igienico-sanitaria   e   ambientale   o  occupazionali.  Ai  predetti
contributi  pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.

TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
SANZIONI
 

                              ART. 254
                          (norme speciali)

   1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in
materia.
                              ART. 255 
                       (abbandono di rifiuti) 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  256,  comma   2,
chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli  192,
commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona  o  deposita
rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o  sotterranee  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento  euro  a
tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione
amministrativa e' aumentata fino al doppio. 
  ((1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo  232-ter  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  trenta  a
euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da
fumo di cui  all'articolo  232-bis,  la  sanzione  amministrativa  e'
aumentata fino al doppio)). 
  2. Il titolare del centro  di  raccolta,  il  concessionario  o  il
titolare della  succursale  della  casa  costruttrice  che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 231,  comma  5,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro  duecentosessanta  a  euro
millecinquecentocinquanta. 
  3.  Chiunque  non  ottempera  all'ordinanza  del  Sindaco,  di  cui
all'articolo  192,  comma  3,  o  non  adempie  all'obbligo  di   cui
all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad
un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio  della
sospensione condizionale della  pena  puo'  essere  subordinato  alla
esecuzione di quanto disposto nella  ordinanza  di  cui  all'articolo
192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
187, comma 3. 
                              ART. 256 
         (attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata) 
 
   1.  ((Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell'articolo
29-quattuordecies, comma 1,))  Chiunque  effettua  una  attivita'  di
raccolta,   trasporto,   recupero,    smaltimento,    commercio    ed
intermediazione   di   rifiuti   in   mancanza    della    prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli  208,
209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito: 
    a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta  di  rifiuti
non pericolosi; 
    b) con la pena  dell'arresto  da  sei  mesi  a  due  anni  e  con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi. 
   2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari  di  imprese
ed ai responsabili di enti  che  abbandonano  o  depositano  in  modo
incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque  superficiali
o sotterranee in violazione del  divieto  di  cui  all'articolo  192,
commi 1 e 2. 
   3.  ((Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell'articolo
29-quattuordecies,  comma  1,))  Chiunque  realizza  o  gestisce  una
discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto  da  sei
mesi  a  due  anni  e  con  l'ammenda  da  duemilaseicento   euro   a
ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre  anni
e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila  se
la discarica e'  destinata,  anche  in  parte,  allo  smaltimento  di
rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza  emessa
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,  consegue
la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica  abusiva
se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi
gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 
   4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle
ipotesi di inosservanza delle  prescrizioni  contenute  o  richiamate
nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei  requisiti
e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 
   5. Chiunque, in violazione del divieto di  cui  all'articolo  187,
effettua attivita' non consentite  di  miscelazione  di  rifiuti,  e'
punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 
   6. Chiunque effettua il deposito temporaneo  presso  il  luogo  di
produzione di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con  violazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e'  punito
con la pena dell'arresto da tre  mesi  ad  un  anno  o  con  la  pena
dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si  applica
la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemilaseicento  euro  a
quindicimilacinquecento euro  per  i  quantitativi  non  superiori  a
duecento litri o quantita' equivalenti. 
   7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi  7,
8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione
amministrativa    pecuniaria    da    duecentosessanta     euro     a
millecinquecentocinquanta euro. 
   8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235  e  236  che  non
adempiono agli obblighi di partecipazione ivi  previsti  sono  puniti
con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  ottomila  euro  a
quarantacinquemila  euro,   fatto   comunque   salvo   l'obbligo   di
corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione  del  decreto
di cui all'articolo 234, comma 2, le  sanzioni  di  cui  al  presente
comma non sono applicabili ai soggetti di cui  al  medesimo  articolo
234. 
   9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della meta' nel  caso
di adesione effettuata entro il sessantesimo  giorno  dalla  scadenza
del termine per adempiere agli obblighi  di  partecipazione  previsti
dagli articoli 233, 234, 235 e 236. 
                            Art. 256-bis. 
                 (Combustione illecita di rifiuti). 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati  in  maniera
incontrollata e' punito con la reclusione da due a cinque  anni.  Nel
caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi,  si  applica
la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e' tenuto
al ripristino dello stato  dei  luoghi,  al  risarcimento  del  danno
ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese  per
la bonifica. 
  2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui
all'articolo 255, comma 1,  e  le  condotte  di  reato  di  cui  agli
articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione  illecita
di rifiuti. 
  3. La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1
e' commesso nell'ambito dell'attivita' di un'impresa  o  comunque  di
un'attivita' organizzata. Il titolare dell'impresa o il  responsabile
dell'attivita'  comunque  organizzata  e'  responsabile  anche  sotto
l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza  sull'operato  degli  autori
materiali  del   delitto   comunque   riconducibili   all'impresa   o
all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa  o  responsabili
dell'attivita'   si   applicano   altresi'   le   sanzioni   previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.
231. 
  4. La pena e' aumentata di un terzo se il fatto di cui al  comma  1
e' commesso in territori che, al momento della  condotta  e  comunque
nei cinque anni  precedenti,  siano  o  siano  stati  interessati  da
dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai  sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
  5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato
di cui al comma 1 del presente articolo,  inceneriti  in  aree  o  in
impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259,
comma 2, salvo che  il  mezzo  appartenga  a  persona  estranea  alle
condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non  si
configuri concorso di  persona  nella  commissione  del  reato.  Alla
sentenza di condanna o alla sentenza emessa  ai  sensi  dell'articolo
444 del codice di procedura penale  consegue  la  confisca  dell'area
sulla quale e' commesso il reato, se di proprieta' dell'autore o  del
concorrente nel  reato,  fatti  salvi  gli  obblighi  di  bonifica  e
ripristino dello stato dei luoghi. 
  6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le  condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo  184,
comma 2, lettera e). ((Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
182, comma 6-bis,  le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano  all'abbruciamento  di  materiale  agricolo   o   forestale
naturale, anche derivato da verde pubblico o privato)). 
                              ART. 257 
                         (bonifica dei siti) 
 
   1. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,))  chiunque
cagiona  l'inquinamento  del  suolo,  del  sottosuolo,  delle   acque
superficiali o delle  acque  sotterranee  con  il  superamento  delle
concentrazioni soglia di rischio e' punito con la  pena  dell'arresto
da sei mesi a un anno o  con  l'ammenda  da  duemilaseicento  euro  a
ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica  in  conformita'  al
progetto  approvato   dall'autorita'   competente   nell'ambito   del
procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di  mancata
effettuazione  della  comunicazione  di  cui  all'articolo  242,   il
trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno
o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 
   2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena
dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a  cinquantaduemila  euro  se
l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose. 
   3. Nella sentenza di condanna per la  contravvenzione  di  cui  ai
commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo  444  del
codice  di  procedura  penale,   il   beneficio   della   sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli
interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 
   ((4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi  degli  articoli
242 e seguenti costituisce  condizione  di  non  punibilita'  per  le
contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo
evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1)). 
                              ART. 258
            (violazione degli obblighi di comunicazione,
         di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

 ((1.  I  soggetti  di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano
aderito  al  sistema  di  controllo  della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett. a), e che
omettano  di  tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di
carico  e  scarico  di  cui  al medesimo articolo, sono puniti con la
sanzione   amministrativa   pecuniaria   da  duemilaseicento  euro  a
quindicimilacinquecento euro.
   2.  I  produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione  di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita' di cui
all'articolo  1,  comma  1,  della  legge  25  gennaio 2006, n. 29, e
all'articolo  6,  comma  1  del  decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
sono   puniti   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria  da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.))
   3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative
inferiore  a  15  dipendenti,  le  misure  minime e massime di cui al
((comma  1))  sono  ridotte  rispettivamente  da millequaranta euro a
seimiladuecento  euro  (( . . . )). Il numero di unita' lavorative e'
calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente
a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli  stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue;
ai  predetti  fini  l'anno  da  prendere  in considerazione e' quello
dell'ultimo  esercizio  contabile approvato, precedente il momento di
accertamento dell'infrazione.
 ((4.  Le  imprese  che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi  di  cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su
base  volontaria,  al  sistema  di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed
effettuano  il  trasporto  di  rifiuti  senza  il  formulario  di cui
all'articolo   193   ovvero   indicano  nel  formulario  stesso  dati
incompleti  o  inesatti  sono  puniti  con la sanzione amministrativa
pecuniaria  da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica
la  pena  di  cui  all'articolo  483  del  codice penale a chi, nella
predisposizione  di  un  certificato  di analisi di rifiuti, fornisce
false   indicazioni   sulla   natura,   sulla  composizione  e  sulle
caratteristiche  chimico-fisiche  dei  rifiuti  e  a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto.))
   5.  Se  le  indicazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 sono formalmente
incomplete  o  inesatte  ma  i  dati riportati nella comunicazione al
catasto,   nei  registri  di  carico  e  scarico,  nei  formulari  di
identificazione  dei  rifiuti  trasportati  e  nelle  altre scritture
contabili  tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni
dovute,   si   applica   la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
duecentosessanta  euro  a  millecinquecentocinquanta  euro. La stessa
pena  si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente
incomplete   o   inesatte   ma  contengono  tutti  gli  elementi  per
ricostruire  le  informazioni  dovute  per legge, nonche' nei casi di
mancato  invio  alle  autorita' competenti e di mancata conservazione
dei  registri  di  cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di
cui all'articolo 193 ((da parte dei soggetti obbligati)).
 ((5-bis.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  220,  comma 2, che non
effettuino  la  comunicazione  ivi prescritta ovvero la effettuino in
modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se
la  comunicazione  e'  effettuata  entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza  del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,
n.  70,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei
euro a centosessanta euro.
   5-ter.  Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di
cui  all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto
o  inesatto,  e'  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento   euro   a   quindicimilacinquecento   euro;   se  la
comunicazione  e'  effettuata  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla
scadenza  del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,
n.  70,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei
euro a centosessanta euro.))
                              ART. 259
                   (traffico illecito di rifiuti)

   1.   Chiunque  effettua  una  spedizione  di  rifiuti  costituente
traffico  illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°
febbraio  1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati
nell'Allegato  II  del citato regolamento in violazione dell'articolo
1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito
con   la   pena  dell'ammenda  da  millecinquecentocinquanta  euro  a
ventiseimila  euro  e  con  l'arresto  fino  a  due  anni. La pena e'
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
   2.  Alla  sentenza  di  condanna,  o  a  quella  emessa  ai  sensi
dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  per  i reati
relativi  al  traffico  illecito  di  cui  al  comma 1 o al trasporto
illecito   di  cui  agli  articoli  256  e  258,  comma  4,  consegue
obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
                              ART. 260 
     (attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 
 
   1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con  piu'
operazioni  e  attraverso  l'allestimento  di   mezzi   e   attivita'
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,  importa,
o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di  rifiuti  e'
punito con la reclusione da uno a sei anni. 
   2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita'  si  applica  la
pena della reclusione da tre a otto anni. 
   3. Alla  condanna  conseguono  le  pene  accessorie  di  cui  agli
articoli  28,  30,  32-bis  e  32-ter  del  codice  penale,  con   la
limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 
   4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  ordina  il
ripristino  dello  stato  dell'ambiente   e   puo'   subordinare   la
concessione    della    sospensione    condizionale    della     pena
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 
   ((4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a
commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del
reato, salvo che appartengano a persone  estranee  al  reato.  Quando
essa  non  sia  possibile,  il  giudice  individua  beni  di   valore
equivalente di cui il condannato abbia  anche  indirettamente  o  per
interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca)). 
                          Articolo 260-bis 
 (Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti) 
 
    1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini  previsti,  sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da  duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di  rifiuti  pericolosi,
si   applica    una    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. (82) ((104)) 
    2. I soggetti obbligati che omettono, nei  termini  previsti,  il
pagamento del contributo per l'iscrizione  al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis,  comma  2,  lett.  a),  sono   puniti   con   una   sanzione
amministrativa    pecuniaria    da     duemilaseicento     euro     a
quindicimilacinquecento euro.  In  caso  di  rifiuti  pericolosi,  si
applica     una     sanzione     amministrativa     pecuniaria     da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.  All'accertamento
dell'omissione   del   pagamento   consegue   obbligatoriamente,   la
sospensione immediata dal servizio fornito dal  predetto  sistema  di
controllo della tracciabilita' nei  confronti  del  trasgressore.  In
sede di rideterminazione del  contributo  annuale  di  iscrizione  al
predetto sistema di tracciabilita' occorre tenere conto dei  casi  di
mancato pagamento disciplinati dal presente comma. (82) ((104)) 
    3. Chiunque omette di compilare  il  registro  cronologico  o  la
scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure  e
le modalita' stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al
comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete,
o inesatte, altera fraudolentemente  uno  qualunque  dei  dispositivi
tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o
comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino
un numero di unita' lavorative  inferiore  a  quindici  dipendenti,si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a
seimiladuecento. Il numero di  unita'  lavorative  e'  calcolato  con
riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre  i  lavoratori  a  tempo  parziale  e  quelli
stagionali rappresentano frazioni  di  unita'  lavorative  annue;  ai
predetti  fini  l'anno  da  prendere  in  considerazione  e'   quello
dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il  momento  di
accertamento  dell'infrazione.  Se  le  indicazioni   riportate   pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,
si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. (82) ((104)) 
    4. Qualora le condotte di cui  al  comma  3  siano  riferibili  a
rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro  novantatremila,  nonche'  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a  un
anno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto  cui  l'infrazione   e'
imputabile   ivi   compresa   la   sospensione   dalla   carica    di
amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di  unita'
lavorative inferiore  a  quindici  dipendenti,  le  misure  minime  e
massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente  da
duemilasettanta euro a  dodicimilaquattrocento  euro  per  i  rifiuti
pericolosi. Le modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti  avviene
nelle modalita' di cui al comma 3. Se le  indicazioni  riportate  pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,
si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
cinquecentoventi ad euro tremilacento. (82) ((104)) 
    5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i  soggetti
che si rendono  inadempienti  agli  ulteriori  obblighi  su  di  loro
incombenti  ai  sensi  del  predetto  sistema  di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per  ciascuna  delle
suddette violazioni, con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro duemilaseicento ad  euro  quindicimilacinquecento.  In  caso  di
rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. (82) ((104)) 
    6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a  colui  che,
nella predisposizione  di  un  certificato  di  analisi  di  rifiuti,
utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della  tracciabilita'
dei  rifiuti  fornisce  false   indicazioni   sulla   natura,   sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e  a
chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini  della
tracciabilita' dei rifiuti. (82) ((104)) 
    7. Il trasportatore che omette di accompagnare il  trasporto  dei
rifiuti  con  la  copia  cartacea  della   scheda   SISTRI   -   AREA
MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa  vigente,
con  la  copia  del   certificato   analitico   che   identifica   le
caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si  applica  la  pena  di  cui
all'art. 483 del codice  penale  in  caso  di  trasporto  di  rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il
trasporto fa uso di un certificato di analisi di  rifiuti  contenente
false  indicazioni  sulla  natura,   sulla   composizione   e   sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. (82) ((104)) 
    8. Il trasportatore che accompagna il trasporto  di  rifiuti  con
una  copia  cartacea  della  scheda  SISTRI  -  AREA   Movimentazione
fraudolentemente  alterata  e'  punito  con  la  pena  prevista   dal
combinato disposto degli articoli 477 e 482  del  codice  penale.  La
pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso  di  rifiuti  pericolosi.
(82) ((104)) 
    9. Se  le  condotte  di  cui  al  comma  7  non  pregiudicano  la
tracciabilita' dei rifiuti, si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria      da      euro      duecentosessanta      ad       euro
millecinquecentocinquanta. (82) ((104)) 
    9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse  disposizioni
di cui al presente articolo ovvero  commette  piu'  violazioni  della
stessa disposizione soggiace alla  sanzione  amministrativa  prevista
per la violazione piu' grave, aumentata sino  al  doppio.  La  stessa
sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive  di
un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu'  violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 
    9-ter. Non risponde delle violazioni  amministrative  di  cui  al
presente articolo chi, entro  trenta  giorni  dalla  commissione  del
fatto, adempie agli obblighi previsti  dalla  normativa  relativa  al
sistema informatico di controllo di cui al comma 1.  Nel  termine  di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o  dalla  notificazione
della violazione, il  trasgressore  puo'  definire  la  controversia,
previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il  pagamento  di
un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 
                                                            (68a)(72) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)
che "Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 [...] le
sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli  260-bis  e  260-ter
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, non si applicano". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre 2014 [...] le  sanzioni  relative  al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2015". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  data
del subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionario
individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2017 [...] le sanzioni relative al SISTRI di cui
agli articoli 260-bis,  commi  da  3  a  9,  e  260-ter  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si
applicano. [...] Fino alla  data  del  subentro  nella  gestione  del
servizio da parte del concessionario individuato con le procedure  di
cui al comma 9-bis, e comunque non oltre  il  31  dicembre  2017,  le
sanzioni di cui all'articolo  260-bis,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento". 
                          Articolo 260-ter 
           (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca) 
 
    1. All'accertamento delle violazioni  di  cui  ai  commi  7  e  8
dell'articolo  260-bis,  consegue   obbligatoriamente   la   sanzione
accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo  utilizzato  per
l'attivita' di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in  cui  il
responsabile si trovi nelle situazioni di  cui  all'art.  99  c.p.  o
all'articolo 8-bis della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  o  abbia
commesso in precedenza illeciti amministrativi con  violazioni  della
stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. 
    2. Si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione. 
    3.  All'accertamento  delle  violazioni  di  cui   al   comma   1
dell'articolo 260-bis, consegue  la  sanzione  accessoria  del  fermo
amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato  dal  trasportatore.
In  ogni  caso  restituzione  del   veicolo   sottoposto   al   fermo
amministrativo non puo' essere disposta in mancanza dell'  iscrizione
e del correlativo versamento del contributo. 
    4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, e'
sempre disposta la confisca del veicolo e di  qualunque  altro  mezzo
utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo  240,
secondo  comma,  del  codice  penale,  salvo  che  gli   stessi   che
appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato. 
    5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di  cui  al  comma  4
conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle  violazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 256. 
                                               (68a)(72) (82) ((104)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)
che "Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 [...] le
sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli  260-bis  e  260-ter
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, non si applicano". 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre 2014 [...] le  sanzioni  relative  al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano". 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  data
del subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionario
individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2017 [...] le sanzioni relative al SISTRI di cui
agli articoli 260-bis,  commi  da  3  a  9,  e  260-ter  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si
applicano". 
                              ART. 261 
                            (imballaggi) 
 
   ((1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo
di raccolta di cui all'articolo 221, comma  2,  o  non  adottano,  in
alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo  articolo  221,
comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione  amministrativa
pecuniaria di euro 5.000)). 
   2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un
sistema per l'adempimento degli obblighi  di  cui  all'articolo  221,
comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui  all'articolo  223,  ne'
adottano un sistema di restituzione dei propri  imballaggi  ai  sensi
dell'articolo 221, comma 3, lettere a)  e  c),  sono  puniti  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro  a
quarantaseimilacinquecento euro.  La  stessa  pena  si  applica  agli
utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui  ali'  all'articolo
221, comma 4. 
   3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4,
e'   punita   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria    da
cinquemiladuecento euro  a  quarantamila  euro.  La  stessa  pena  si
applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi  privi  dei
requisiti di cui all'articolo 219, comma 5. 
   4. La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. 
                            ART. 261-bis 
                          (( (Sanzioni).)) 
 
   ((1. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento  di  rifiuti
pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione  all'esercizio
di cui presente titolo, e' punito con l'arresto da uno a due  anni  e
con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. 
   2. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento  di  rifiuti
non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma  1,
lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta  autorizzazione
all'esercizio, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno  e  con
l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro. 
   3. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
effettua  lo  scarico  sul  suolo,  nel  sottosuolo  o  nelle   acque
sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento
o coincenerimento e provenienti  dalla  depurazione  degli  effluenti
gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma  5,  e'  punito  con
l'arresto fino ad un  anno  e  con  l'ammenda  da  diecimila  euro  a
trentamila euro. 
   4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'   grave   reato,   il
proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione  di  un
impianto  di  incenerimento  o  di  coincenerimento  di  rifiuti  non
provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10,  sono
puniti con l'arresto fino ad un anno e  con  l'ammenda  da  diecimila
euro a venticinquemila euro. 
   5. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento  di  rifiuti
nelle condizioni di  cui  all'articolo  237-septiesdecies,  comma  3,
superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, e' punito
con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila  euro  a
trentamila euro. 
   6. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da
un impianto di incenerimento o coincenerimento  e  provenienti  dalla
depurazione   degli   effluenti   gassosi   di    cui    all'articolo
237-duodecies,  comma  5,  non  rispettando  i  valori  di  emissione
previsti all'Allegato 1, paragrafo D, e' punito con l'arresto fino  a
sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro. 
   7. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
effettua  lo  scarico  delle  acque  reflue   di   cui   all'articolo
237-duodecies, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui  al
comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con  l'ammenda  da
cinquemila euro a trentamila euro. 
   8. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque,
nell'esercizio dell'attivita'  di  incenerimento  o  coincenerimento,
supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies,
e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da  diecimila
euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati  sono  quelli
di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile e'
punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda  da  diecimila
euro a quarantamila euro. 
   9.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'   grave   reato,   il
professionista che, nel certificato sostitutivo di  cui  all'articolo
237-octies,  comma  8,  e  all'articolo  237-octies,  comma  10,  con
riferimento agli  impianti  di  coincenerimento,  attesta  fatti  non
corrispondenti al vero, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro. 
   10. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
mette in esercizio un impianto di incenerimento o di  coincenerimento
autorizzato alla  costruzione  ed  all'esercizio,  in  assenza  della
verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7,  o  della  relativa
certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo
237-octies,  comma  8,  e  all'articolo  237-octies,  comma  10,  con
riferimento agli impianti di coincenerimento, e' punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da  tremila  euro  a  venticinquemila
euro. 
   11. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e salvo quanto
previsto  al  comma  12,  chiunque,  nell'esercizio  di  un  impianto
autorizzato  di  incenerimento  o  coincenerimento,  non  osserva  le
prescrizioni  indicate  nell'autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo
237-quinquies,  comma   2,   con   riferimento   agli   impianti   di
incenerimento,  all'articolo  237-quinquies,  comma  3,  all'articolo
237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1,  e'  punito
con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. 
   12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio
di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo
conseguito in sede di  autorizzazione  le  parziali  deroghe  di  cui
all'articolo 237-septies, comma 6,  e  all'articolo  237-nonies,  non
rispetta le prescrizioni imposte dall'autorita' competente in sede di
autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa  da  tremila
euro a venticinquemila euro. 
   13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio
di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo
conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di  cui  all'articolo
237-undecies,  comma  6,  non  rispetta   le   prescrizioni   imposte
dall'autorita' competente in sede di autorizzazione, e' punito con la
sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a  venticinquemila
euro. 
   14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque,  al  di  fuori
dei  casi  previsti  dal  presente  articolo,  nell'esercizio  di  un
impianto  di  incenerimento  o  coincenerimento   non   rispetta   le
prescrizioni  di  cui  al  presente   decreto,   o   quelle   imposte
dall'autorita' competente in sede di autorizzazione, e' punito con la
sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro. 
   15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12,  13,
14 e 15 non si applicano nel caso in cui l'installazione e'  soggetta
alle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.)) 
                              ART. 262 
                    (competenza e giurisdizione) 
 
   1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689 in materia  di  accertamento  degli  illeciti  amministrativi,
all'irrogazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui
territorio e'  stata  commessa  la  violazione,  ad  eccezione  delle
sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto
di cui all'articolo 226, comma 1,  per  le  quali  e'  competente  il
comune. 
   2.  Avverso  le  ordinanze-ingiunzione  relative   alle   sanzioni
amministrative di cui  al  comma  1  e'  esperibile  il  giudizio  di
opposizione ((previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981,
n. 689)). ((53)) 
   3. Per i procedimenti penali pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  parte  quarta   del   presente   decreto   l'autorita'
giudiziaria, se non  deve  pronunziare  decreto  di  archiviazione  o
sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti  agli
Enti indicati al comma 1 ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioni
amministrative. 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
                              ART. 263 
         (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) 
 
  1. I proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  le
violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta  del  presente
decreto sono devoluti alle province e  sono  destinati  all'esercizio
delle funzioni di controllo in  materia  ambientale,  fatti  salvi  i
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo
261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226,  comma
1, che sono devoluti ai comuni. 
  2. Le somme derivanti dai proventi  delle  sanzioni  amministrative
irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata  dei
bilanci delle autorita' competenti e sono destinate a  potenziare  le
ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto,  in
particolare all'articolo 29-decies, comma  4,  nonche'  le  ispezioni
finalizzate a verificare il rispetto degli  obblighi  ambientali  per
impianti ancora privi di autorizzazione. 
  ((2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai  proventi  delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate  ai  sensi  dell'articolo
255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e  destinato  alle  attivita'  di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi
e' destinato ai comuni nel cui territorio  sono  state  accertate  le
relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma  1
dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da  parte
degli stessi comuni,  volte  a  sensibilizzare  i  consumatori  sulle
conseguenze  nocive  per  l'ambiente  derivanti  dall'abbandono   dei
mozziconi  dei  prodotti  da  fumo  e  dei  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni di cui all'articolo  232-ter,  nonche'  alla  pulizia  del
sistema   fognario   urbano.   Con   provvedimento   del    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministero dell'interno e  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono  stabilite  le  modalita'
attuative del presente comma)). 

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 

                              ART. 264 
                       (abrogazione di norme) 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  parte  quarta
del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni
di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza: 
    a) la legge 20 marzo 1941, n. 366; 
    b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,
n. 915; 
    c) il decreto-legge 9 settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre  1988,  n.  475,  ad  eccezione
dell'articolo 9 e  dell'articolo  9-quinquies  come  riformulato  dal
presente decreto. Al  fine  di  assicurare  che  non  vi  sia  alcuna
soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a
quella  prevista  dalla  parte  quarta  del   presente   decreto,   i
provvedimenti attuativi dell'articolo 9-quinquies, del  decreto-legge
9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla  legge
9 novembre 1988, n, 475, continuano ad applicarsi sino alla  data  di
entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti
dalla parte quarta del presente decreto; 
    d) il decreto-legge 31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1987,  n.  441,  ad  eccezione
degli articoli 1, 1-bis, I-ter, 1-quater e 1-quinquies; 
    e) il decreto-legge 14 dicembre 1988,  n.  527,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45; 
    f) l'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
    g) i commi 3, 4 e  5,  secondo  periodo,  dell'articolo  103  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    h) l'articolo 5,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.  251
del 26 ottobre 1994; 
    i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22.  Al  fine  di
assicurare che  non  vi  sia  alcuna  soluzione  di  continuita'  nel
passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla  parte
quarta del presente decreto, i  provvedimenti  attuativi  del  citato
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad  applicarsi
sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti  provvedimenti
attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto; 
    l) l'articolo  14  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dall'articolo 14 della legge 8  agosto
2002, n. 178; 
    m) l'articolo 9, comma 2-bis, della legge 21  novembre  2000,  n.
342, ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'artico  38,
comma 3, lettera a)" sino alla parola: "CONAI"; 
    n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 (10) 
    o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli  oli
usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste  ai  sensi
del presente decreto e per un periodo comunque non  superiore  ad  un
triennio  dalla  data  della  sua  entrata  in   vigore,   tutte   le
autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore  della  parte
quarta del presente decreto, ai sensi della  normativa  vigente,  ivi
compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22,  il  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio  1996,  n.
392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25  luglio  1996.
Al fine di assicurare che non vi sia  soluzione  di  continuita'  nel
passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla  parte
quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi  dell'articolo
11 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  95,  continuano  ad
applicarsi sino alla data di entrata  in  vigore  dei  corrispondenti
provvedimenti attuativi p revisti dalla  parte  quarta  del  presente
decreto; 
    p) l'articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93. 
  2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, adotta, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare di concerto con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive,
previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  che  si
esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo  schema
alle Camere, apposito regolamento con il quale sono  individuati  gli
ulteriori atti normativi incompatibili con  le  disposizioni  di  cui
alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 
  ((2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati  alle  norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei  siti  inquinati
del  presente  decreto  sono  adottate  con  decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.
281)). 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha disposto che  "All'articolo  264,
comma 1, la lettera n) e' soppressa. E' fatta salva,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504." 
                          Articolo 264-bis
           (( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
                decreto del Presidente del Consiglio
                dei Ministri in data 27 aprile 2010)

    1.   All'Allegato   "Articolazione   del  MUD"  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  27  aprile 2010,
pubblicato  nel  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98
del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  al  capitolo  1  -  Rifiuti, al punto "4. Istruzione per la
compilazione   delle   singole  sezioni"  la  "Sezione  comunicazione
semplificata"  e'  abrogata  e  sono  abrogati  il  punto 6 " Sezione
rifiuti" e il punto 8 " Sezione intermediari e commercio";
      b)   i   capitoli  2  e  3  sono  abrogati  a  decorrere  dalla
dichiarazione relativa al 2011.))
                          Articolo 264-ter
           (( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
             decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

    1.  All'articolo  11  del  decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209,  il  comma  3  e'  sostituito  dal seguente: "3. A decorrere dal
giorno  successivo  alla scadenza del termine di cui all'articolo 12,
comma  2  del  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  in  data  17  dicembre  2009,  e successive
modificazioni,  i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti
materiali  e  componenti  sottoposti  a  trattamento,  nonche' i dati
relativi  ai  materiali,  ai  prodotti  ed  ai componenti ottenuti ed
avviati  al  reimpiego,  al  riciclaggio  e al recupero, sono forniti
attraverso  il  sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI)   di   cui  all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  e
all'articolo   14-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.".))
                         Articolo 264-quater
           (( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
             decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)

    1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
il  comma  4 e' sostituito dal seguente: "4. Al fine di verificare il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui al comma 2, a decorrere dal
giorno  successivo  alla scadenza del termine di cui all'articolo 12,
comma  2  del  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  in  data  17  dicembre  2009,  e successive
modificazioni,  i  dati  relativi  ai  RAEE esportati, trattati ed ai
materiali  derivanti  da  essi ed avviati al recupero ed al reimpiego
sono  forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilita'
dei  rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a e
all'articolo  14-bis del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  n.  102  del  2009.  Le  informazioni
specificano  la  categoria  di appartenenza secondo l'allegato 1A, il
peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.".))
                              ART. 265 
                     (disposizioni transitorie) 
 
  1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche  che  disciplinano  la
raccolta, il trasporto il  recupero  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti
restano in vigore sino all'adozione delle  corrispondenti  specifiche
norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto.
Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di  continuita'
nel passaggio dalla preesistente normativa a  quella  prevista  dalla
parte quarta del  presente  decreto,  le  pubbliche  amministrazioni,
nell'esercizio delle rispettive competenze,  adeguano  la  previgente
normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte  quarta
del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito  dall'articolo
264, comma 1, lettera i).  Ogni  riferimento  ai  rifiuti  tossici  e
nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi. 
  2. In attesa delle specifiche norme  regolamentari  e  tecniche  in
materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195,  comma  2,
lettera 1), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 188-ter  e
dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di  rifiuti
prodotti dalle navi e residui di carico, i  rifiuti  sono  assimilati
alle merci per quanto concerne il  regime  normativo  in  materia  di
trasporti via mare  e  la  disciplina  delle  operazioni  di  carico,
scarico,  trasbordo,  deposito  e  maneggio  in  aree  portuali.   In
particolare  i  rifiuti  pericolosi  sono   assimilati   alle   merci
pericolose. 
  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e con il Ministro delle attivita' produttive, individua
con apposito decreto le forme di promozione e di  incentivazione  per
la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di  bonifica  presso
le universita', nonche' presso le imprese e i loro consorzi. (25a) 
  4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data  di  entrata  in
vigore della parte quarta del  presente  decreto,  entro  centottanta
giorni da tale data, puo' essere presentata all'autorita'  competente
adeguata relazione tecnica al fine di  rimodulare  gli  obiettivi  di
bonifica gia' autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte
quarta  del  presente  decreto.  L'autorita'  competente  esamina  la
documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie. 
  5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012,  N.  1,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)). 
  6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto   e
sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18  febbraio
2005,  n.  59,  sono   autorizzate   in   via   transitoria,   previa
presentazione della  relativa  domanda,  e  fino  al  rilascio  o  al
definitivo  diniego  dell'autorizzazione  medesima,  ad   utilizzare,
impiegandoli  nel  proprio  ciclo  produttivo,  i   rottami   ferrosi
individuati dal codice GA  430  dell'Allegato  II  (lista  verde  dei
rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259  e  i  rottami
non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato. 
  6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto svolgono attivita' di  recupero  di  rottami  ferrosi  e  non
ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo  di  applicazione
della parte quarta del medesimo  decreto  n.  152  del  2006  possono
proseguire le attivita' di gestione in essere alle condizioni di  cui
alle disposizioni previgenti fino al  rilascio  o  al  diniego  delle
autorizzazioni necessarie allo svolgimento  di  dette  attivita'  nel
nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono
presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25a) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247  (in
G.U.  1a  s.s.  29/07/2009  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo comma 3, nella parte in cui  non
prevede che, prima dell'adozione del  decreto  ministeriale  da  esso
disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui  all'art.  8
del d.lgs. n. 281 del 1997. 
                              ART. 266 
                        (disposizioni finali) 
 
  1. Nelle attrezzature sanitarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,
lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le
opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo  smaltimento,  al
riciclaggio  o  alla  distruzione  dei  rifiuti   urbani,   speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla parte quarta  del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o  minori
entrate a carico dello Stato. 
  3. Le spese per l'indennita' e per  il  trattamento  economico  del
personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9  settembre  1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  1988,
n. 475, restano a carico del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare,  salvo  quanto  previsto  dal  periodo
seguente. Il trattamento economico resta a carico  delle  istituzioni
di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso  in  cui  il
personale svolga attivita' di comune interesse. 
  4. I rifiuti provenienti da attivita' di manutenzione o  assistenza
sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il  domicilio  del
soggetto che svolge tali attivita'. 
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non  si
applicano  alle  attivita'  di  raccolta  e  trasporto   di   rifiuti
effettuate dai soggetti abilitati allo  svolgimento  delle  attivita'
medesime in forma ambulante, limitatamente  ai  rifiuti  che  formano
oggetto del loro commercio. 
  6. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori  adottati
con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto
non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di  cui
agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo
5  febbraio  1997,  n.  22,  nonche'  le  disposizioni  sanzionatorie
previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e  6-quinquies,
anche con riferimento a fattispecie verificatesi  dopo  il  31  marzo
2004. 
  7. Con successivo decreto, adottato dal  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare di  concerto  con  i  Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti, delle  attivita'  produttive  e
della  salute,  e'  dettata  la  disciplina  per  la  semplificazione
amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse  le
terre e le  rocce  da  scavo,  provenienti  da  cantieri  di  piccole
dimensioni la cui produzione non  superi  i  seimila  metri  cubi  di
materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. 
                                                              ((106)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (106) 
  Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  9  febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile  2017,  n.
45, ha  disposto  (con  l'art.  28,  comma  13-bis)  che  "In  deroga
all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  al
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  10  agosto  2012,  n.  161,  e  al
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali  da  scavo  provenienti
dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative
di emergenza di  cui  all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre  2016  o
di altre opere  provvisionali  connesse  all'emergenza  sono  gestiti
secondo le indicazioni di cui ai commi  da  13-ter  a  13-octies  del
presente articolo". 

PARTE QUINTA
NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
TITOLO I
PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA'
 

                              ART. 267 
                       (campo di applicazione) 
 
  1.  Il  presente  titolo,  ai  fini  della  prevenzione   e   della
limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli  impianti,
inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal  titolo  II,
ed alle attivita' che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i
valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e  di
analisi delle  emissioni  ed  i  criteri  per  la  valutazione  della
conformita' dei valori misurati ai valori limite. 
  2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli  altri
impianti di trattamento  termico  dei  rifiuti  i  valori  limite  di
emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione  di
cui ((all'articolo 208 o nell'autorizzazione integrata ambientale  di
cui al Titolo III-bis alla  Parte  Seconda.  I  valori  limite  e  le
prescrizioni sono stabiliti, per  gli  impianti  di  incenerimento  e
coincenerimento sulla base del Titolo III-bis della  Parte  Quarta  e
dei piani  regionali.))  di  qualita'  dell'aria  e,  per  gli  altri
impianti  di  trattamento  termico  dei  rifiuti,  sulla  base  degli
articoli 270 e 271 del presente titolo.  Resta  ferma  l'applicazione
del presente titolo per gli  altri  impianti  e  le  altre  attivita'
presenti  nello  stesso  stabilimento,  nonche'  nei  casi   previsti
dall'articolo 214, comma 8. 
  ((3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione
integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis  della  Parte
Seconda;  per  tali  installazioni  l'autorizzazione  alle  emissioni
prevista dal presente Titolo non e' richiesta  in  quanto  sostituita
dall'autorizzazione integrata ambientale.)) 
  4.  Al  fine  di  consentire  il  raggiungimento  degli   obiettivi
derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire comunque la riduzione
delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, la normativa  di
cui alla  parte  quinta  del  presente  decreto  intende  determinare
l'attuazione di tutte le piu' opportune  azioni  volte  a  promuovere
l'impiego dell'energia elettrica prodotta da impianti  di  produzione
alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa  comunitaria
e nazionale vigente e, in particolare, della direttiva  2001/77/CE  e
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  determinandone  il
dispacciamento prioritario. In particolare: 
    a) potranno essere promosse dal Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare di concerto  con  i  Ministri  delle
attivita' produttive e per lo sviluppo  e  la  coesione  territoriale
misure atte a favorire la produzione  di  energia  elettrica  tramite
fonti rinnovabili ed al contempo sviluppare  la  base  produttiva  di
tecnologie pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno; 
    b)  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della parte quinta  del  presente  decreto,
sono determinati i compensi dei componenti dell'Osservatorio  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  da
applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel limite delle risorse
di cui all'articolo 16, comma 6, del medesimo decreto  legislativo  e
senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica; 
    c) i certificati verdi maturati a fronte di energia  prodotta  ai
sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.  239,
possono  essere  utilizzati  per   assolvere   all'obbligo   di   cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  solo
dopo che siano stati annullati tutti i certificati verdi maturati dai
produttori di energia elettrica prodotta da fonti  rinnovabili  cosi'
come definite dall'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 387 del 2003; 
    d) al fine di prolungare il periodo di validita' dei  certificati
verdi, all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 29  dicembre
2003, n. 387, le parole "otto  anni"  sono  sostituite  dalle  parole
"dodici anni". 
                              ART. 268 
                            (definizioni) 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  titolo  si   applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a)  inquinamento  atmosferico:   ogni   modificazione   dell'aria
atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una  o  di  piu'
sostanze in quantita' e con  caratteristiche  tali  da  ledere  o  da
costituire un  pericolo  per  la  salute  umana  o  per  la  qualita'
dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o  compromettere
gli usi legittimi dell'ambiente; 
    ((b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o
gassosa introdotta  nell'atmosfera  che  possa  causare  inquinamento
atmosferico e, per le attivita' di cui  all'articolo  275,  qualsiasi
scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente;)) 
    c) emissione  convogliata:  emissione  di  un  effluente  gassoso
effettuata attraverso uno o piu' appositi punti; 
    d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella
lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275  le  emissioni
diffuse includono anche i COV contenuti negli  scarichi  idrici,  nei
rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni  contenute
nella parte III dell'Allegato III  alla  parte  quinta  del  presente
decreto; 
    e) emissione tecnicamente convogliabile:  emissione  diffusa  che
deve  essere  convogliata  sulla   base   delle   migliori   tecniche
disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono  una
particolare tutela; 
    f) emissioni totali: la somma delle  emissioni  diffuse  e  delle
emissioni convogliate; 
    g) effluente gassoso: lo scarico  gassoso,  contenente  emissioni
solide,  liquide  o  gassose;  la  relativa  portata  volumetrica  e'
espressa in  metri  cubi  all'ora  riportate  in  condizioni  normali
(Nm3/ora), previa detrazione del tenore  di  vapore  acqueo,  se  non
diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto; 
    h)  stabilimento:  il  complesso  unitario  e  stabile,  che   si
configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al  potere
decisionale di un unico gestore, in cui  sono  presenti  uno  o  piu'
impianti o  sono  effettuate  una  o  piu'  attivita'  che  producono
emissioni attraverso, per  esempio,  dispositivi  mobili,  operazioni
manuali, deposizioni  e  movimentazioni.  Si  considera  stabilimento
anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di  una  o  piu'
attivita'; 
    i) stabilimento anteriore al 1988:  uno  stabilimento  che,  alla
data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue
parti o autorizzato ai sensi della normativa  previgente,  e  che  e'
stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; 
    i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno  stabilimento  che  e'
stato autorizzato ai sensi  dell'articolo  6  o  dell'articolo  11  o
dell'articolo 15, comma 1, lettera b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o  messo
in funzione entro il 29 aprile 2008; 
    i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade  nelle
definizioni di cui alle lettere i) e i-bis); 
    l)  impianto:  il  dispositivo  o  il  sistema  o  l'insieme   di
dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in  modo  autonomo
una specifica attivita', anche nell'ambito di un ciclo piu' ampio; 
    m) modifica dello stabilimento: installazione di  un  impianto  o
avvio di una attivita' presso  uno  stabilimento  o  modifica  di  un
impianto o  di  una  attivita'  presso  uno  stabilimento,  la  quale
comporti una variazione di  quanto  indicato  nel  progetto  o  nella
relazione   tecnica   di   cui   all'articolo   269,   comma   2,   o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda
di adesione all'autorizzazione generale di cui  all'articolo  272,  o
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  o  nei  documenti  previsti
dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le
modifiche relative alle modalita'  di  esercizio  o  ai  combustibili
utilizzati; 
    ((m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o
una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni
di convogliabilita' tecnica delle stesse e che possa produrre effetti
negativi e significativi  sull'ambiente;  per  gli  impianti  di  cui
all'articolo 273 si applica la definizione prevista dall'articolo  5,
comma 1, lettera l-bis); per le attivita' di cui all'articolo 275  si
applicano le definizioni previste ai commi 21e 22 di tale articolo;)) 
    ((n) gestore:  la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha  potere
decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento  e
che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni
disciplinate  nel  presente  decreto;  per  gli   impianti   di   cui
all'articolo 273 e per  le  attivita'  di  cui  all'articolo  275  si
applica la definizione prevista  all'articolo  5,  comma  1,  lettera
r-bis);)) 
    ((o) autorita' competente: la regione o la provincia  autonoma  o
la diversa autorita' indicata dalla legge regionale  quale  autorita'
competente  al  rilascio   dell'autorizzazione   alle   emissioni   e
all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente  titolo;
per  gli  stabilimenti   sottoposti   ad   autorizzazione   integrata
ambientale e per  gli  adempimenti  a  questa  connessi,  l'autorita'
competente e' quella che rilascia tale autorizzazione;)) 
    ((p) autorita' competente per il controllo: l'autorita' a cui  la
legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i
controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle  disposizioni
del presente titolo, ferme restando le  competenze  degli  organi  di
polizia  giudiziaria;   in   caso   di   stabilimenti   soggetti   ad
autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide, salvo  diversa
indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o);
per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale  e
per i controlli a questa  connessi,  l'autorita'  competente  per  il
controllo e' quella prevista  dalla  normativa  che  disciplina  tale
autorizzazione;)) 
    q) valore limite  di  emissione:  il  fattore  di  emissione,  la
concentrazione, la percentuale o  il  flusso  di  massa  di  sostanze
inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati.  I  valori
di limite di emissione espressi come  concentrazione  sono  stabiliti
con riferimento al funzionamento dell'impianto  nelle  condizioni  di
esercizio piu' gravose e, salvo diversamente  disposto  dal  presente
titolo o  dall'autorizzazione,  si  intendono  stabiliti  come  media
oraria. 
    r)  fattore  di  emissione:  rapporto  tra  massa   di   sostanza
inquinante emessa e unita' di  misura  specifica  di  prodotto  o  di
servizio; 
    s) concentrazione: rapporto  tra  massa  di  sostanza  inquinante
emessa  e  volume  dell'effluente  gassoso;  per  gli   impianti   di
combustione  i  valori  di  emissione  espressi  come  concentrazione
(mg/Nm3) sono calcolati considerando, se non  diversamente  stabilito
dalla parte quinta del presente decreto,  un  tenore  volumetrico  di
ossigeno di riferimento del 3  per  cento  in  volume  dell'effluente
gassoso per i combustibili liquidi e gassosi,  del  6  per  cento  in
volume per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per  le
turbine a gas; 
    t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza inquinante  emessa
e massa della stessa sostanza  utilizzata  nel  processo  produttivo,
moltiplicato per cento; 
    u) flusso di massa:  massa  di  sostanza  inquinante  emessa  per
unita' di tempo; 
    v) soglia di  rilevanza  dell'emissione:  flusso  di  massa,  per
singolo inquinante o per singola classe di  inquinanti,  calcolato  a
monte di eventuali sistemi di abbattimento,  e  nelle  condizioni  di
esercizio piu' gravose dell'impianto, al di sotto del  quale  non  si
applicano i valori limite di emissione; 
    z) condizioni  normali:  una  temperatura  di  273,15  K  ed  una
pressione di 101,3 kPa; 
    aa) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente ed avanzata
fase  di  sviluppo  di  attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio
indicanti l'idoneita' pratica  di  determinate  tecniche  ad  evitare
ovvero, se cio' risulti impossibile, a ridurre le  emissioni;  a  tal
fine, si intende per: 
      1) tecniche: sia le tecniche impiegate,  sia  le  modalita'  di
progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura  degli
impianti e delle attivita'; 
      2) disponibili: le tecniche sviluppate  su  una  scala  che  ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o prodotte in  ambito  nazionale,  purche'  il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; 
      3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un  elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; 
      ((Per gli impianti di cui all'articolo 273 e per  le  attivita'
di  cui  all'articolo  275  si  applica   la   definizione   prevista
all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter).)) 
    ((aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in  ore,  durante  il
quale un grande impianto di combustione e', in tutto o in  parte,  e'
in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i  periodi  di
avviamento e di arresto.)) 
    bb)   periodo   di   avviamento:   salva   diversa   disposizione
autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito  dell'erogazione
di energia, combustibili o materiali, e' portato  da  una  condizione
nella quale non  esercita  l'attivita'  a  cui  e'  destinato,  o  la
esercita in situazione di carico  di  processo  inferiore  al  minimo
tecnico, ad una condizione nella quale tale attivita'  e'  esercitata
in situazione di carico  di  processo  pari  o  superiore  al  minimo
tecnico; 
    cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa,
il   tempo   in   cui   l'impianto,   a   seguito   dell'interruzione
dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, non  dovuta  ad
un  guasto,  e'  portato  da  una  condizione  nella  quale  esercita
l'attivita' a cui e' destinato in situazione di  carico  di  processo
pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale
funzione e' esercitata in situazione di carico di processo  inferiore
al minimo tecnico o non e' esercitata; 
    dd) carico di processo:  il  livello  percentuale  di  produzione
rispetto alla potenzialita' nominale dell'impianto; 
    ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile  con
l'esercizio dell'attivita' cui l'impianto e' destinato; 
    ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui
sono ossidati combustibili al fine  di  utilizzare  il  calore  cosi'
prodotto; 
    ((gg) grande impianto di combustione: impianto di combustione  di
potenza termica nominale non inferiore a 50MW. Un grande impianto  di
combustione e' classificato come: 
      1) anteriore al 2013: il grande impianto di combustione che  ha
ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio  2013  o  per  cui  e'
stata presentata una domanda completa di  autorizzazione  entro  tale
data, a condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014; 
      2) anteriore al 2002: il grande impianto di combustione che  ha
ottenuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o  per  cui  e'
stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale
data, a condizione che sia stato  messo  in  esercizio  entro  il  27
novembre 2003; 
      3) nuovo: il grande impianto  di  combustione  che  non  ricade
nella definizione di cui ai numeri 2) e 3);)) 
    hh)  potenza  termica  nominale  dell'impianto  di   combustione:
prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile  utilizzato
e della portata massima di combustibile bruciato al singolo  impianto
di combustione, cosi' come dichiarata dal  costruttore,  espressa  in
Watt termici o suoi multipli; 
    ii)  composto  organico:  qualsiasi  composto  contenente  almeno
l'elemento carbonio e uno o piu' degli elementi  seguenti:  idrogeno,
alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo,  silicio  o  azoto,  ad  eccezione
degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici; 
    ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico
che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore,
oppure  che  abbia  una  volatilita'  corrispondente  in   condizioni
particolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente  decreto,
e' considerata come COV la frazione di creosoto che alla  temperatura
di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa; 
    mm)  solvente  organico:  qualsiasi  COV  usato  da  solo  o   in
combinazione con altri agenti al fine di  dissolvere  materie  prime,
prodotti o rifiuti, senza subire  trasformazioni  chimiche,  o  usato
come agente  di  pulizia  per  dissolvere  contaminanti  oppure  come
dissolvente,  mezzo  di  dispersione,   correttore   di   viscosita',
correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante; 
    nn) capacita' nominale: la massa giornaliera massima di  solventi
organici utilizzati per le attivita' di cui all'articolo 275,  svolte
in  condizioni  di  normale  funzionamento  ed  in   funzione   della
potenzialita' di prodotto per cui le attivita' sono progettate; 
    oo) consumo di  solventi:  il  quantitativo  totale  di  solventi
organici utilizzato in uno  stabilimento  per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 275 per anno civile ovvero per qualsiasi  altro  periodo
di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo; 
    pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo  di  solventi
calcolato sulla  base  della  capacita'  nominale  riferita,  se  non
diversamente stabilito dall'autorizzazione, a  trecentotrenta  giorni
all'anno in caso  di  attivita'  effettuate  su  tutto  l'arco  della
settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre attivita'; 
    qq) riutilizzo  di  solventi  organici:  l'utilizzo  di  solventi
organici prodotti  da  una  attivita'  e  successivamente  recuperati
((...)) per qualsiasi finalita' tecnica o commerciale,  ivi  compreso
l'uso come combustibile; 
    rr) soglia  di  consumo:  il  consumo  di  solvente  espresso  in
tonnellate/anno stabilito dalla parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto, per le attivita' ivi previste; 
    ss) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128; 
    tt) impianti di distribuzione:  impianti  in  cui  il  carburante
viene erogato ai  serbatoi  dei  veicoli  a  motore  da  impianti  di
deposito; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si  considerano
esistenti gli impianti di distribuzione di benzina gia'  costruiti  o
la cui costruzione ed il cui  esercizio  sono  autorizzati  ai  sensi
della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012  e  si  considerano
nuovi gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione  ed
il cui esercizio sono autorizzati ai sensi  della  vigente  normativa
dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti
distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono  oggetto  di
una ristrutturazione  completa,  intesa  come  il  totale  rinnovo  o
riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni; 
    tt-bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato all'erogazione
di benzina;  il  distributore  degli  impianti  di  distribuzione  di
benzina deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado  di
prelevare il carburante dagli impianti di deposito o, in alternativa,
essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato; 
    tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina: 
      1) ai fini dell'articolo 276, l'attrezzatura per il recupero di
benzina dai vapori durante le  operazioni  di  caricamento  presso  i
terminali; 
      2) ai fini dell'articolo 277, l'attrezzatura  per  il  recupero
dei vapori di benzina  spostati  dal  serbatoio  del  carburante  del
veicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione; 
    tt-quater) sistema di recupero di fase II:  sistema  di  recupero
dei vapori di benzina che prevede  il  trasferimento  dei  vapori  di
benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione
o  il  riconvogliamento  degli  stessi   al   distributore   per   la
reimmissione in commercio; 
    tt-quinquies) flusso: quantita' totale annua di benzina scaricata
da  cisterne  mobili  di  qualsiasi  capacita'  in  un  impianto   di
distribuzione; 
    uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con  o  senza  additivi,
corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 2710 1131 - 2710  1141
- 2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151 -  2710  1159  o  che  abbia  una
tensione di vapore Reid pari o superiore a  27,6  kilopascal,  pronto
all'impiego quale carburante per veicoli a motore, ad  eccezione  del
gas di petrolio liquefatto (GPL); 
    uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che  evaporano  dalla
benzina; 
    vv) terminale: ogni  struttura  adibita  al  caricamento  e  allo
scaricamento di  benzina  in/da  veicolo-cisterna,  carro-cisterna  o
nave-cisterna, ivi compresi gli impianti  di  deposito  presenti  nel
sito della struttura; 
    zz) impianto di  deposito:  ogni  serbatoio  fisso  adibito  allo
stoccaggio di combustibile; ai fini  dell'applicazione  dell'articolo
277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti  allo  stoccaggio  di
benzina presso gli impianti di distribuzione; 
    aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un  terminale  ove
la benzina puo' essere caricata in cisterne mobili. Gli  impianti  di
caricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o  piu'  torri  di
caricamento; 
    bbb)  torre  di  caricamento:  ogni  struttura  di  un  terminale
mediante la quale  la  benzina  puo'  essere,  in  un  dato  momento,
caricata in un singolo veicolo-cisterna; 
    ccc) deposito temporaneo di vapori:  il  deposito  temporaneo  di
vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso  un  terminale
prima del  trasferimento  e  del  successivo  recupero  in  un  altro
terminale. Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito  ad
un  altro  nello  stesso  terminale  non  e'   considerato   deposito
temporaneo di  vapori  ai  sensi  della  parte  quinta  del  presente
decreto; 
    ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacita'  superiore  ad  1
m3, trasportata su strada,  per  ferrovia  o  per  via  navigabile  e
adibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o  da
un terminale ad un impianto di distribuzione di carburanti; 
    eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto su  strada
della benzina che comprenda una o piu' cisterne montate stabilmente o
facenti  parte  integrante  del  telaio  o  una   o   piu'   cisterne
rimuovibili. 
                              ART. 269 
   Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal
comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5,  per
tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere  richiesta
una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente  decreto.
L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo  stabilimento.  I
singoli impianti e le singole attivita' presenti  nello  stabilimento
non sono oggetto di distinte autorizzazioni. 
  2. Il gestore che  intende  installare  uno  stabilimento  nuovo  o
trasferire  uno  stabilimento  da  un  luogo  ad  un  altro  presenta
all'autorita' competente una domanda di autorizzazione, accompagnata: 
    a) dal progetto dello stabilimento  in  cui  sono  descritti  gli
impianti e  le  attivita',  le  tecniche  adottate  per  limitare  le
emissioni e  la  quantita'  e  la  qualita'  di  tali  emissioni,  le
modalita' di esercizio, la quota dei punti di  emissione  individuata
in modo da  garantire  l'adeguata  dispersione  degli  inquinanti,  i
parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le
caratteristiche merceologiche dei  combustibili  di  cui  si  prevede
l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione,  il
minimo tecnico definito  tramite  i  parametri  di  impianto  che  lo
caratterizzano; 
    b) da una relazione tecnica che  descrive  il  complessivo  ciclo
produttivo in cui si inseriscono  gli  impianti  e  le  attivita'  ed
indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio  e
la messa a regime degli impianti. 
  3.  Per  il  rilascio  dell'autorizzazione   all'installazione   di
stabilimenti  nuovi,  l'autorita'  competente  indice,  entro  trenta
giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi  ai
sensi dell'articolo 14, ((...)), della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
nel corso della quale si procede anche, in  via  istruttoria,  ad  un
contestuale esame degli interessi  coinvolti  in  altri  procedimenti
amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal  comune
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e
per  l'aggiornamento  dell'autorizzazione   l'autorita'   competente,
previa informazione al comune interessato il quale puo' esprimere  un
parere nei trenta giorni successivi, avvia un  autonomo  procedimento
entro trenta giorni dalla  ricezione  della  richiesta.  In  sede  di
conferenza  di  servizi  o  di   autonomo   procedimento,   eventuali
integrazioni della  domanda  devono  essere  trasmesse  all'autorita'
competente  entro  trenta  giorni  dalla   relativa   richiesta;   se
l'autorita'  competente  non  si  pronuncia  in  un  termine  pari  a
centoventi giorni  o,  in  caso  di  integrazione  della  domanda  di
autorizzazione, pari a centocinquanta giorni  dalla  ricezione  della
domanda stessa, il gestore puo', entro i successivi sessanta  giorni,
richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del  mare   di   provvedere,   notificando   tale   richiesta   anche
all'autorita' competente. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO  2013,
N. 59. 
  4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: 
    a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili,  le
modalita' di captazione e di convogliamento; 
    b) per le emissioni convogliate o di cui  e'  stato  disposto  il
convogliamento, i valori limite  di  emissione,  le  prescrizioni,  i
metodi di campionamento e di analisi, i criteri  per  la  valutazione
della  conformita'  dei  valori  misurati  ai  valori  limite  e   la
periodicita' dei controlli di competenza del gestore,  la  quota  dei
punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni
tecnico-economiche, il minimo tecnico per  gli  impianti  soggetti  a
tale condizione e le portate di progetto tali da  consentire  che  le
emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile  dal  punto  di
vista tecnologico  e  dell'esercizio;  devono  essere  specificamente
indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione,
le prescrizioni ed i relativi controlli. 
    c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad
assicurarne il contenimento. 
  5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione puo'
stabilire,  per  ciascun  inquinante,  valori  limite  di   emissione
espressi come flussi di massa annuali  riferiti  al  complesso  delle
emissioni, eventualmente incluse quelle  diffuse,  degli  impianti  e
delle attivita' di uno stabilimento. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.LGS.  4
MARZO 2014, N. 46. 
  6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra
la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa  in
esercizio deve essere  comunicata  all'autorita'  competente  con  un
anticipo di almeno quindici giorni.  L'autorizzazione  stabilisce  la
data entro cui devono essere comunicati  all'autorita'  competente  i
dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di
marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e  la  durata  di
tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare; tale
periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni,  salvi  i
casi in cui il progetto di cui al comma 2,  lettera  a)  preveda  che
l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di  durata  inferiore.
L'autorita'  competente  per   il   controllo   effettua   il   primo
accertamento circa il rispetto  dell'autorizzazione  entro  sei  mesi
dalla data di messa a regime di uno o piu' impianti o  dall'avvio  di
una o piu' attivita' dello stabilimento autorizzato. 
  7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del  presente  articolo  ha
una durata di quindici  anni.  La  domanda  di  rinnovo  deve  essere
presentata  almeno  un  anno  prima  della   scadenza.   Nelle   more
dell'adozione   del   provvedimento   sulla   domanda   di    rinnovo
dell'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  presente   articolo,
l'esercizio dell'impianto puo'  continuare  anche  dopo  la  scadenza
dell'autorizzazione in caso  di  mancata  pronuncia  in  termini  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui
sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma  3.  L'autorita'
competente puo' imporre il rinnovo  dell'autorizzazione  prima  della
scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini
previsti  dall'articolo  281,  comma  1,  se   una   modifica   delle
prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei  valori
limite di qualita' dell'aria previsti  dalla  vigente  normativa.  Il
rinnovo dell'autorizzazione comporta il  decorso  di  un  periodo  di
quindici anni. 
  8.  Il  gestore  che  intende   effettuare   una   modifica   dello
stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente o,  se  la
modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi  del  presente  articolo,
una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui e'  stata  data
comunicazione  e'  sostanziale,  l'autorita'  competente  ordina   al
gestore di presentare una domanda  di  autorizzazione  ai  sensi  del
presente  articolo.  Se  la  modifica  e'   sostanziale   l'autorita'
competente   aggiorna   l'autorizzazione   dello   stabilimento   con
un'istruttoria limitata agli impianti e  alle  attivita'  interessati
dalla modifica o, a seguito di  eventuale  apposita  istruttoria  che
dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione  della  situazione
ambientale o delle migliori  tecniche  disponibili,  la  rinnova  con
un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la modifica non  e'
sostanziale, l'autorita'  competente  provvede,  ove  necessario,  ad
aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorita' competente non si
esprime  entro  sessanta  giorni,  il   gestor   e   puo'   procedere
all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo
il potere dell'autorita' competente  di  provvedere  successivamente.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014,  N.  46.  E'  fatto  salvo
quanto   previsto   dall'articolo   275,   comma   11.   Il   rinnovo
dell'autorizzazione comporta,  a  differenza  dell'aggiornamento,  il
decorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da
adottare  ai  sensi  dell'articolo  281,  comma  5,  si  provvede  ad
integrare l'allegato I alla parte quinta  del  presente  decreto  con
indicazione degli  ulteriori  criteri  per  la  qualificazione  delle
modifiche sostanziali di cui all'articolo 268,  comma  1,  lettera  m
bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera m) per  le  quali  non  vi  e'  l'obbligo  di  effettuare  la
comunicazione. 
  9. L'autorita'  competente  per  il  controllo  e'  autorizzata  ad
effettuare  presso  gli  impianti  tutte  le  ispezioni  che  ritenga
necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. 
  10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di  deposito
di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori  sono  comunque
tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse
ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per
le medesime  finalita',  con  apposito  provvedimento  dall'autorita'
competente. 
  11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo  ad  un  altro
equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo. 
  12. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  14. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  15. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  16. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
                              ART. 270 
   Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni 
 
  1. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente verifica se le
emissioni diffuse di ciascun impianto e di  ciascuna  attivita'  sono
tecnicamente  convogliabili  sulla  base  delle   migliori   tecniche
disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni  dell'Allegato
I alla parte quinta del presente decreto e, in tal caso,  ne  dispone
la captazione ed il convogliamento. 
  2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o  di
zone che richiedono una particolare  tutela  ambientale,  l'autorita'
competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni
diffuse ai sensi del comma 1 anche  se  la  tecnica  individuata  non
soddisfa il requisito della disponibilita' di cui  all'articolo  268,
comma 1, lettera aa), numero 2). 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delle  attivita'
produttive e della salute, sono stabiliti i criteri da utilizzare per
la verifica di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Se piu' impianti  con  caratteristiche  tecniche  e  costruttive
simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee
e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati  a  specifiche
attivita' tra loro identiche, l'autorita' competente,  tenendo  conto
delle condizioni tecniche ed economiche, puo' considerare gli  stessi
come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo  punto
di  emissione.  L'autorita'  competente  deve,  in  qualsiasi   caso,
considerare tali impianti  come  un  unico  impianto  ai  fini  della
determinazione dei valori limite di  emissione.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 282, comma 2. 
  5. In caso di emissioni convogliate o di cui e' stato  disposto  il
convogliamento,  ciascun  impianto  deve  avere  un  solo  punto   di
emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo  quanto
diversamente previsto da altre disposizioni del  presente  titolo,  i
valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione. 
  6. Ove  non  sia  tecnicamente  possibile,  anche  per  ragioni  di
sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, l'autorita' competente
puo' consentire un impianto avente piu' punti di  emissione.  In  tal
caso, i valori limite di emissione espressi  come  flusso  di  massa,
fattore di emissione e percentuale sono riferiti al  complesso  delle
emissioni dell'impianto e quelli espressi  come  concentrazione  sono
riferiti alle emissioni  dei  singoli  punti.  L'autorizzazione  puo'
prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla  media
ponderata  delle  emissioni   di   sostanze   inquinanti   uguali   o
appartenenti alla stessa classe ed  aventi  caratteristiche  chimiche
omogenee, provenienti dai diversi punti di  emissione  dell'impianto;
in tal caso, il flusso di massa complessivo  dell'impianto  non  puo'
essere superiore a quello che  si  avrebbe  se  i  valori  limite  di
emissione si applicassero ai singoli punti di emissione. 
  7.  Ove  opportuno,  l'autorita'  competente,  tenuto  conto  delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il  convogliamento
delle emissioni di piu' impianti in uno o  piu'  punti  di  emissione
comuni,  purche'  le  emissioni  di  tutti  gli  impianti  presentino
caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto
di emissione comune si applica il piu' restrittivo dei valori  limite
di emissione espressi come  concentrazione  previsti  per  i  singoli
impianti e, se  del  caso,  si  prevede  un  tenore  di  ossigeno  di
riferimento  coerente  con   i   flussi   inviati   a   tale   punto.
L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la
diluizione delle emissioni  ai  sensi  dell'articolo  269,  comma  4,
lettera b). 
  8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove cio' non  sia
tecnicamente  possibile,  alle  disposizioni  dei  commi  6  e  7  e'
realizzato  entro  i  tre  anni  successivi  al   primo   rinnovo   o
all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281, commi
1, 2, 3 o 4, o dell'articolo 272, comma  3,  ovvero  nel  piu'  breve
termine stabilito dall'autorizzazione. Ai fini dell'applicazione  dei
commi 4, 5, 6 e 7 l'autorita'  competente  tiene  anche  conto  della
documentazione elaborata dalla commissione di cui  all'articolo  281,
comma 9. 
  ((8-bis. Il presente articolo si applica anche ai  grandi  impianti
di combustione, fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  273,
commi 9 e 10.)) 
                              ART. 271 
Valori limite di emissione e  prescrizioni  per  gli  impianti  e  le
                              attivita' 
 
   1. Il presente articolo disciplina i  valori  di  emissione  e  le
prescrizioni da applicare  agli  impianti  ed  alle  attivita'  degli
stabilimenti. 
   2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo  281,  comma  5,
sono individuati, sulla base delle migliori tecniche  disponibili,  i
valori di emissione e le prescrizioni  da  applicare  alle  emissioni
convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse  delle
attivita' presso gli stabilimenti anteriori  al  1988,  anteriori  al
2006 e nuovi, attraverso la modifica e l'integrazione degli  allegati
I e V alla parte quinta del presente decreto. 
   3. La normativa delle regioni e delle province autonome in materia
di valori limite e di prescrizioni  per  le  emissioni  in  atmosfera
degli impianti e delle attivita' deve tenere  conto,  ove  esistenti,
dei piani e programmi di qualita' dell'aria  previsti  dalla  vigente
normativa. Restano comunque in vigore  le  normative  adottate  dalle
regioni o dalle province  autonome  in  conformita'  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri  21  luglio  1989,  in  cui  si
stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni.  Per
tutti gli impianti e le attivita' previsti dall'articolo  272,  comma
1, la regione o la provincia  autonoma,  puo'  stabilire,  anche  con
legge o provvedimento generale, sulla base  delle  migliori  tecniche
disponibili, appositi valori  limite  di  emissione  e  prescrizioni,
anche inerenti le condizioni  di  costruzione  o  di  esercizio  e  i
combustibili  utilizzati.  Con  legge  o  provvedimento  generale  la
regione o la provincia autonoma puo' inoltre stabilire, ai fini della
valutazione dell'entita' della diluizione  delle  emissioni,  portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. 
   4. I piani e i programmi  di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla
normativa  vigente  possono  stabilire  appositi  valori  limite   di
emissione e prescrizioni piu' restrittivi di quelli  contenuti  negli
Allegati I, II e III e V alla  parte  quinta  del  presente  decreto,
anche inerenti le condizioni di costruzione o di  esercizio,  purche'
cio' sia necessario al perseguimento ed  al  rispetto  dei  valori  e
degli obiettivi di qualita' dell'aria. 
   5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti anteriori al
1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i  valori
limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti  le  condizioni
di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito
di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche  disponibili  e
sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle  normative  di  cui  al
comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. Si devono altresi'
valutare il complesso di tutte le emissioni degli  impianti  e  delle
attivita' presenti, le emissioni provenienti  da  altre  fonti  e  lo
stato di qualita' dell'aria nella zona interessata. I  valori  limite
di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria
devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli  Allegati
I, II, III e V alla parte quinta del presente  decreto  e  di  quelli
applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo. 
   ((5-bis. Per gli impianti e  le  attivita'  degli  stabilimenti  a
tecnologia avanzata nella produzione di  biocarburanti,  al  fine  di
assicurare la  tutela  della  salute  e  dell'ambiente,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministro della salute, adotta  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa europea,  apposite  linee  guida  recanti  i
criteri per la  fissazione  dei  valori  limite  di  emissione  degli
impianti  di   bioraffinazione,   quale   parametro   vincolante   di
valutazione da parte delle autorita' competenti. 
   5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al  comma
5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare  le  migliori
tecniche disponibili, rispettare  i  limiti  massimi  previsti  dalla
normativa nazionale applicabile in materia di tutela  della  qualita'
dell'aria, di qualita' ambientale e di emissioni in atmosfera)). 
   6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori  di  emissione,
l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento  a
quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi
effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente. 
   7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui  al  comma  2,
l'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al 1988,  anteriori  al
2006 e nuovi puo'  sempre  stabilire,  per  effetto  dell'istruttoria
prevista dal comma 5, valori limite e  prescrizioni  piu'  severi  di
quelli contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte quinta  del
presente decreto, nelle normative di cui al comma 3  e  nei  piani  e
programmi di cui al comma 4. 
   8. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
   9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
   10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
   11.  I  valori  limite  di  emissione  e  il  tenore   volumetrico
dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al  volume  di  effluente
gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione,  salvo
quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla  parte  quinta  del
presente decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo. 
   12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla  parte
quinta del presente decreto, il tenore volumetrico  dell'ossigeno  di
riferimento e' quello derivante dal processo.  Se  nell'emissione  il
tenore volumetrico di ossigeno e' diverso da quello  di  riferimento,
le  concentrazioni  misurate  devono  essere  corrette  mediante   la
seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   13. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantita'  di
emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal  punto  di
vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di  ulteriore  diluizione
dell'emissione le  concentrazioni  misurate  devono  essere  corrette
mediante la seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   14. Salvo quanto diversamente stabilito  dalla  parte  quinta  del
presente decreto, i  valori  limite  di  emissione  si  applicano  ai
periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi
in cui l'impianto e'  in  funzione  con  esclusione  dei  periodi  di
avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o
guasti  tali  da  non  permettere  il  rispetto  dei  valori  stessi.
L'autorizzazione puo'  stabilire  specifiche  prescrizioni  per  tali
periodi di avviamento e di  arresto  e  per  l'eventualita'  di  tali
anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei
quali non si applicano i valori  limite  di  emissione.  In  caso  di
emissione di sostanze di cui all'articolo 272, comma 4,  lettera  a),
l'autorizzazione,  ove   tecnicamente   possibile,   deve   stabilire
prescrizioni volte a consentire la  stima  delle  quantita'  di  tali
sostanze emesse durante i periodi in cui  si  verificano  anomalie  o
guasti o durante gli altri  periodi  transitori  e  fissare  appositi
valori limite di emissione, riferiti a tali  periodi,  espressi  come
flussi di massa annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto  tale
da  non  permettere  il  rispetto  di  valori  limite  di  emissione,
l'autorita' competente  deve  essere  informata  entro  le  otto  ore
successive e  puo'  disporre  la  riduzione  o  la  cessazione  delle
attivita' o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del  gestore
di procedere al ripristino funzionale dell'impianto  nel  piu'  breve
tempo  possibile  e  di  sospendere  l'esercizio   dell'impianto   se
l'anomalia o il guasto puo' determinare un  pericolo  per  la  salute
umana. Il gestore e' comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni
opportune per ridurre al minimo  le  emissioni  durante  le  fasi  di
avviamento e di arresto. Sono fatte  salve  le  diverse  disposizioni
contenute nella parte quinta  del  presente  decreto  per  specifiche
tipologie di impianti. Non costituiscono  in  ogni  caso  periodi  di
avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che  si  verificano
regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto. 
   15. Il presente articolo si applica anche ai  grandi  impianti  di
combustione di cui all'articolo 273 ed agli impianti e alle attivita'
di cui all'articolo 275. 
   16. ((Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter  del  presente
articolo))  Per  le  installazioni   sottoposte   ad   autorizzazione
integrata ambientale i valori limite e  le  prescrizioni  di  cui  al
presente  articolo  si  applicano  ai  fini  del  rilascio  di   tale
autorizzazione, fermo restando il potere dell'autorita' competente di
stabilire valori limite e prescrizioni piu' severi. 
   17.  L'Allegato  VI  alla  parte  quinta  del   presente   decreto
stabilisce i criteri per la valutazione della conformita' dei  valori
misurati ai valori limite di emissione. Con apposito decreto ai sensi
dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad  integrare  tale  Allegato
VI,  prevedendo  i  metodi  di  campionamento  e  di  analisi   delle
emissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i principi  di
misura e le modalita' atte a garantire la  qualita'  dei  sistemi  di
monitoraggio delle emissioni. Fino all'adozione di  tale  decreto  si
applicano i metodi precedentemente in uso  e,  per  il  rilascio,  il
rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, i
metodi  stabiliti  dall'autorita'   competente   sulla   base   delle
pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste  non  siano  disponibili,
sulla base delle pertinenti norme  tecniche  nazionali,  oppure,  ove
anche  queste  ultime  non  siano  disponibili,  sulla   base   delle
pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle
norme  nazionali   previgenti.   Nel   periodo   di   vigenza   delle
autorizzazioni  rilasciate  prima  dell'entrata  in  vigore  di  tale
decreto, i controlli, da parte dell'autorita' o degli organi  di  cui
all'articolo 268, comma 1, lett. p), e l'accertamento del superamento
dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei  metodi
specificamente indicati nell'autorizzazione  o,  se  l'autorizzazione
non indica specificamente i metodi, sulla base di uno  tra  i  metodi
sopra  elencati.  I  successivi  commi  18,  19  e  20,  fatta  salva
l'immediata applicazione degli obblighi di comunicazione relativi  ai
controlli di competenza del gestore, si  applicano  a  decorrere  dal
rilascio  o  dal   primo   rinnovo   dell'autorizzazione   effettuati
successivamente all'entrata in vigore di tale decreto. 
   18. Le autorizzazioni alle emissioni, rilasciate, anche in sede di
rinnovo, dopo l'entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma  17,
indicano, per le emissioni in atmosfera, i metodi di campionamento  e
di analisi, individuandoli tra quelli elencati nell'Allegato VI  alla
parte quinta del presente decreto, e i sistemi  per  il  monitoraggio
delle emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni  relative  ai
metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione,
l'autorita' competente provvede a modificare anche, ove opportuno,  i
valori  limite  di  emissione  autorizzati.  I  controlli,  da  parte
dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett.
p), possono essere effettuati solo sulla  base  dei  metodi  elencati
nell'Allegato VI alla parte quinta del  presente  decreto,  anche  se
diversi   da   quelli   di   competenza    del    gestore    indicati
dall'autorizzazione. Nel caso in cui, in sede di autorizzazione o  di
controllo,  si  ricorra  a  metodi   diversi   da   quelli   elencati
nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto o  a  sistemi
di monitoraggio non conformi alle prescrizioni di  tale  allegato,  i
risultati della relativa applicazione non sono  validi  ai  sensi  ed
agli effetti del presente titolo. Il gestore effettua i controlli  di
propria  competenza  sulla  base  dei  metodi  e   dei   sistemi   di
monitoraggio indicati  nell'autorizzazione  e  mette  i  risultati  a
disposizione dell'autorita' competente  per  il  controllo  nei  modi
previsti dall'Allegato VI alla parte quinta del  presente  decreto  e
dall'autorizzazione; in caso di ricorso  a  metodi  o  a  sistemi  di
monitoraggio   diversi   o    non    conformi    alle    prescrizioni
dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono
validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si  applica  la
pena prevista dall'articolo 279, comma 2. 
   19. Se i  controlli  di  competenza  del  gestore  e  i  controlli
dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett.
p),  simultaneamente  effettuati,   forniscono   risultati   diversi,
l'accertamento  deve  essere  ripetuto  sulla  base  del  metodo   di
riferimento. In caso di divergenza tra  i  risultati  ottenuti  sulla
base del metodo di riferimento  e  quelli  ottenuti  sulla  base  dei
metodi  e  sistemi  di  monitoraggio  indicati   dall'autorizzazione,
l'autorita'  competente  provvede   ad   aggiornare   tempestivamente
l'autorizzazione nelle parti relative ai  metodi  ed  ai  sistemi  di
monitoraggio ed, ove ne consegua la necessita', ai valori  limite  di
emissione. 
   20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione,  ai
fini del reato di cui  all'articolo  279,  comma  2,  soltanto  se  i
controlli  effettuati  dall'autorita'   o   dagli   organi   di   cui
all'articolo 268, comma 1, lett. p), accertano una difformita' tra  i
valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di
campionamento e di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta
del presente decreto e  di  sistemi  di  monitoraggio  conformi  alle
prescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei controlli
di competenza del gestore  devono  essere  da  costui  specificamente
comunicate all'autorita' competente per il  controllo  entro  24  ore
dall'accertamento. Se i risultati dei  controlli  di  competenza  del
gestore e i risultati dei controlli dell'autorita' o degli organi  di
cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente  effettuati,
divergono in merito alla conformita' dei valori  misurati  ai  valori
limite prescritti, si procede nei  modi  previsti  dal  comma  19;  i
risultati di tali controlli,  inclusi  quelli  ottenuti  in  sede  di
ripetizione dell'accertamento, non possono essere utilizzati ai  fini
della contestazione del reato previsto dall'articolo  279,  comma  2,
per il superamento dei valori limite di emissione.  Resta  ferma,  in
tutti i casi,  l'applicazione  dell'articolo  279,  comma  2,  se  si
verificano le circostanze previste dall'ultimo periodo del comma 18. 
                              ART. 272 
                  (impianti e attivita' in deroga) 
 
  1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente  titolo
gli stabilimenti in  cui  sono  presenti  esclusivamente  impianti  e
attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla  parte  quinta
del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attivita'
le  cui   emissioni   sono   scarsamente   rilevanti   agli   effetti
dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente  i  valori
limite di emissione e le prescrizioni  specificamente  previsti,  per
tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle normative di
cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie  di
produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella
parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del  presente  decreto  si
deve considerare l'insieme degli  impianti  e  delle  attivita'  che,
nello  stabilimento,  ricadono   in   ciascuna   categoria   presente
nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle
condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e  6,  dell'Allegato  X
alla  parte  quinta  del  presente  decreto,  devono  in  ogni   caso
rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di
tali combustibili nella parte III  II,  dell'Allegato  I  alla  parte
quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia
impianti o attivita' inclusi nell'elenco della parte I  dell'allegato
IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti  o  attivita'
non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al  presente  titolo
considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche  ai
dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento  da  un
gestore  diverso  da  quello  dello  stabilimento  o  non  utilizzati
all'interno di uno stabilimento. Il gestore di  uno  stabilimento  in
cui i dispositivi mobili  di  un  altro  gestore  sono  collocati  ed
utilizzati in modo non occasionale deve comunque  ricomprendere  tali
dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo  269  salva
la possibilita' di aderire alle autorizzazioni generali del  comma  2
nei  casi  ivi  previsti.  L'autorita'   competente   puo'   altresi'
prevedere,  con  proprio  provvedimento  generale,  che   i   gestori
comunichino alla stessa o ad altra autorita' da questa  delegata,  in
via preventiva, la data di messa  in  esercizio  dell'impianto  o  di
avvio dell'attivita' ovvero, in caso di dispositivi mobili,  la  data
di inizio di ciascuna campagna di  utilizzo.  Gli  elenchi  contenuti
nell'allegato IV alla  parte  quinta  del  presente  decreto  possono
essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di cui  all'articolo
281, comma 5, anche su  indicazione  delle  regioni,  delle  province
autonome  e   delle   associazioni   rappresentative   di   categorie
produttive. 
  2.  Per  specifiche  categorie  di  stabilimenti,  individuate   in
relazione  al  tipo  e  alle  modalita'  di  produzione,  l'autorita'
competente  puo'  adottare  apposite  autorizzazioni   di   carattere
generale, relative a ciascuna singola  categoria,  nelle  quali  sono
stabiliti i  valori  limite  di  emissione,  le  prescrizioni,  anche
inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili
utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di  campionamento  e  di
analisi e la periodicita' dei controlli. I valori limite di emissione
e le prescrizioni sono stabiliti  in  conformita'  all'articolo  271,
commi da 5 a 7.  L'autorizzazione  generale  stabilisce  i  requisiti
della  domanda  di  adesione  e  puo'  prevedere   appositi   modelli
semplificati di domanda, nei quali le quantita' e le  qualita'  delle
emissioni  sono  deducibili  dalle  quantita'  di  materie  prime  ed
ausiliarie utilizzate. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 13  MARZO  2013,
N. 59)). Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo  e
le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV
alla parte quinta del presente decreto si deve considerare  l'insieme
degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in
ciascuna  categoria  presente  nell'elenco.  ((PERIODO  ABROGATO  DAL
D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59)).  Per  gli  stabilimenti  in  cui  sono
presenti anche impianti o attivita' a cui  l'autorizzazione  generale
non  si  riferisce,   il   gestore   deve   presentare   domanda   di
autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo   269.   I   gestori   degli
stabilimenti per cui e' stata adottata  una  autorizzazione  generale
possono  comunque  presentare  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi
dell'articolo 269. 
  3. Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore
degli  stabilimenti  di  cui  al  comma  2,  presenta   all'autorita'
competente o ad altra autorita' da questa  delegata  una  domanda  di
adesione all'autorizzazione  generale  corredata  dai  documenti  ivi
prescritti. L'autorita' che  riceve  la  domanda  puo',  con  proprio
provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati
i requisiti  previsti  dall'autorizzazione  generale  o  i  requisiti
previsti  dai  piani  e  dai  programmi  o  dalle  normative  di  cui
all'articolo  271,  commi  3  e  4,  o  in  presenza  di  particolari
situazioni  di  rischio  sanitario  o  di  zone  che  richiedono  una
particolare tutela ambientale. Tale procedura si  applica  anche  nel
caso  in  cui  il  gestore  intenda  effettuare  una  modifica  dello
stabilimento. Resta fermo l'obbligo  di  sottoporre  lo  stabilimento
all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di  modifiche  per
effetto delle quali  lo  stabilimento  non  sia  piu'  conforme  alle
previsioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si
applica a chi vi  ha  aderito,  anche  se  sostituita  da  successive
autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi
all'adesione. Non  hanno  effetto  su  tale  termine  le  domande  di
adesione  relative  alle   modifiche   dello   stabilimento.   Almeno
quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore
presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente,
corredata  dai  documenti  ivi  prescritti.  L'autorita'   competente
procede, almeno ogni dieci  anni,  al  rinnovo  delle  autorizzazioni
generali  adottate  ai  sensi   del   presente   articolo.   Per   le
autorizzazioni  generali  rilasciate  ai  sensi   del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989  e  del  decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo  rinnovo  e'
effettuato entro cinque anni dalla data di entrata  in  vigore  della
parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano
una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti,  nei
sei mesi che seguono al  rinnovo  o  nei  diversi  termini  stabiliti
dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio  puo'  essere
continuato.  In  caso  di  mancata  presentazione  della  domanda  di
adesione nei termini previsti dal presente comma lo  stabilimento  si
considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. 
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano: 
    a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per  la
riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicita'  e  cumulabilita'
particolarmente   elevate,   come   individuate   dalla   parte    II
dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o 
    b)  nel  caso  in   cui   siano   utilizzate,   nell'impianto   o
nell'attivita', le sostanze o i preparati  classificati  dal  decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n.  52,  come  cancerogeni,  mutageni  o
tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore  di  COV,  e  ai
quali sono state assegnate etichette con le  frasi  di  rischio  R45,
R46, R49, R60, R61. 
  4-bis. Con apposito decreto, da  adottare  ai  sensi  dell'articolo
281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II,  alla
parte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in  cui,
in  deroga  al  comma   precedente,   l'autorita'   competente   puo'
permettere,  nell'autorizzazione  generale,  l'utilizzo  di  sostanze
inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61,
R68, in considerazione degli scarsi quantitativi  d'impiego  o  delle
ridotte  percentuali  di  presenza  nelle  materie  prime   o   nelle
emissioni. 
  5. Il presente titolo non si applica  agli  stabilimenti  destinati
alla difesa nazionale ed  alle  emissioni  provenienti  da  sfiati  e
ricambi  d'aria  esclusivamente  adibiti  alla  protezione   e   alla
sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli  impianti  di  distribuzione
dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni
degli articoli 276 e 277. 
                              ART. 273 
                  (grandi impianti di combustione) 
 
  1. L'Allegato Il alla parte quinta del presente decreto stabilisce,
in relazione ai grandi impianti di combustione, i  valori  limite  di
emissione,  inclusi  quelli  degli  impianti  multicombustibili,   le
modalita' di monitoraggio e di controllo delle emissioni,  i  criteri
per la verifica della conformita' ai valori limite e  le  ipotesi  di
anomalo funzionamento o di guasto degli impianti. 
  2.  Ai  grandi  impianti  di  combustione  nuovi  si  applicano   i
pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte  II,  sezioni
da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta. 
  3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti
valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da  1  a  6,
dell'Allegato II alla Parte Quinta si  applicano  a  partire  dal  1°
gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione  che  hanno  ottenuto
l'esenzione prevista all'Allegato II,  Parte  I,  paragrafo  2,  alla
Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio  2016,
i valori limite di emissione previsti dal comma 2  per  gli  impianti
nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data  adeguate  alle
disposizioni  del  presente  articolo  nell'ambito  delle   ordinarie
procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico e'
previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento
presentata  dal  gestore  entro  il  1°   gennaio   2015   ai   sensi
dell'articolo 29-nonies. Fatto  salvo  quanto  disposto  dalla  parte
seconda del presente decreto, tali autorizzazioni  continuano,  nelle
more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino  al
1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo  non
possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti  dalle
autorizzazioni soggette  al  rinnovo,  ferma  restando  l'istruttoria
relativa alle domande di modifica degli impianti; 
  ((3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di  cui  al  comma  3,  e'
prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi
dei commi 4  o  5.  Sino  alla  definitiva  pronuncia  dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1°  gennaio
2017, le  relative  autorizzazioni  continuano  a  costituire  titolo
all'esercizio  a  condizione  che  il  gestore  rispetti   anche   le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.)) 
  ((3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016,  di  cui  al  comma  3  e'
prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre
2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 della  parte
I dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto  ovvero  ai
sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del  presente
decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita' Competente  in
merito all'istanza, e comunque non  oltre  il  1°  gennaio  2017,  le
relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio,
a condizione che il gestore rispetti anche le  condizioni  aggiuntive
indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016,  per
gli inquinanti non oggetto  di  richiesta  di  deroga,  i  pertinenti
valori  limite  di  emissione  massimi  indicati   nella   parte   II
dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto)). 
  4. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo  compreso  tra
il  1°  gennaio  2016  ed  il  31  dicembre  2023,  gli  impianti  di
combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore
operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori  limite
di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: 
    a) il gestore dell'impianto  presenta  all'autorita'  competente,
entro il 30 giugno 2014, nell'ambito  delle  ordinarie  procedure  di
rinnovo  periodico  dell'autorizzazione  ovvero,  se  nessun  rinnovo
periodico e' previsto entro tale data, nell'ambito di  una  richiesta
di aggiornamento presentata ai  sensi  dell'articolo  29-nonies,  una
dichiarazione scritta  contenente  l'impegno  a  non  far  funzionare
l'impianto per piu' di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed
il  31  dicembre  2023,  informandone  contestualmente  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
    b) entro il 31 maggio di  ogni  anno,  a  partire  dal  2017,  il
gestore presenta all'autorita' competente e, comunque,  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  un  documento
in cui e' riportata la registrazione delle ore  operative  utilizzate
dal 1° gennaio 2016; 
    c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31  dicembre
2023 si applicano valori limite  di  emissione  non  meno  severi  di
quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre  2015
ai sensi  dell'autorizzazione,  del  presente  Titolo  e  del  Titolo
III-bis alla Parte Seconda; 
    d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione  prevista  all'Allegato
II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta. 
  4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e' concessa ad  impianti
di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW
alimentati con combustibili solidi, autorizzati per  la  prima  volta
dopo il 1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il  31  dicembre  2023,  i
valori limite previsti per gli ossidi azoto  all'Allegato  II,  Parte
II, alla Parte Quinta. 
  5. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo  compreso  tra
il  1°  gennaio  2016  ed  il  31  dicembre  2023,  gli  impianti  di
combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non
superiore a 200 MW siano  in  esercizio  senza  rispettare  i  valori
limite di emissione di cui al comma  3,  ove  ricorrano  le  seguenti
condizioni: 
    a) almeno il 50  per  cento  della  produzione  di  calore  utile
dell'impianto, calcolata come media  mobile  su  ciascun  periodo  di
cinque anni a partire dal quinto anno  antecedente  l'autorizzazione,
e' fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto  forma  di
vapore  o  di  acqua  calda;  il  gestore  e'  tenuto  a   presentare
all'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, entro il 31  maggio  di  ogni
anno, a partire  dal  2017,  un  documento  in  cui  e'  indicata  la
percentuale di produzione di calore utile dell'impianto  destinata  a
tale fornitura; 
    b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31  dicembre
2023 si applicano valori limite  di  emissione  non  meno  severi  di
quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre  2015
ai sensi  dell'autorizzazione,  del  presente  titolo  e  del  Titolo
III-bis della Parte Seconda. 
  6. Ai sensi dell'articolo 271, commi 5, 14 e  15,  l'autorizzazione
di tutti i grandi  impianti  di  combustione  deve  prevedere  valori
limite di emissione non meno severi dei pertinenti valori di cui alla
Parte II, sezioni da 1 a 7, dell'Allegato II  e  dei  valori  di  cui
all'Allegato I alla Parte Quinta. 
  7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun camino, contenente
una  o  piu'  canne  di   scarico,   corrisponde,   anche   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 270, ad un punto di emissione. 
  8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo  271,  comma  14,  i
valori limite di emissione non si applicano  ai  grandi  impianti  di
combustione nei casi di anomalo funzionamento previsti dalla parte  I
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, nel rispetto
delle condizioni ivi previste. 
  9. Se piu'  impianti  di  combustione,  anche  di  potenza  termica
nominale  inferiore  a  50  MW,   sono   localizzati   nello   stesso
stabilimento  l'autorita'  competente  deve,   in   qualsiasi   caso,
considerare tali impianti  come  un  unico  impianto  ai  fini  della
determinazione della potenza termica  nominale  in  base  alla  quale
stabilire i  valori  limite  di  emissione.  L'autorita'  competente,
tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo'  altresi'
disporre il convogliamento delle emissioni di  tali  impianti  ad  un
solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso  di
mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto piu' recente. 
  10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e'  effettuato  nei
tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione. 
  11.  Nel  caso  in  cui  un  grande  impianto  di  combustione  sia
sottoposto a  modifiche  sostanziali,  si  applicano  all'impianto  i
valori limite di emissione stabiliti alla Parte II, sezioni da 1 a 5,
lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla Parte Quinta. 
  12. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in
materia di autorizzazione  integrata  ambientale,  per  gli  impianti
nuovi o in caso di modifiche ai sensi del comma  11,  la  domanda  di
autorizzazione  deve  essere  corredata   da   un   apposito   studio
concernente la fattibilita' tecnica ed  economica  della  generazione
combinata  di  calore  e  di  elettricita'.  Nel  caso  in  cui  tale
fattibilita' sia accertata, anche alla luce di  elementi  diversi  da
quelli contenuti nello studio, l'autorita' competente,  tenuto  conto
della situazione del mercato e  della  distribuzione,  condiziona  il
rilascio del provvedimento autorizzativo alla realizzazione immediata
o differita di tale soluzione. 
  13. Dopo il 1°  gennaio  2008,  agli  impianti  di  combustione  di
potenza termica nominale inferiore a  50MW  ed  agli  altri  impianti
esclusi dal campo di applicazione della  parte  quinta  del  presente
decreto, facenti parte di una raffineria, continuano  ad  applicarsi,
fatto salvo quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di
autorizzazione integrata ambientale, i  valori  limite  di  emissione
calcolati, su  un  intervallo  mensile  o  inferiore,  come  rapporto
ponderato tra la somma delle masse inquinanti emesse e la  somma  dei
volumi delle  emissioni  di  tutti  gli  impianti  della  raffineria,
inclusi quelli ricadenti  nel  campo  di  applicazione  del  presente
articolo. 
  14. In caso di realizzazione di grandi impianti di combustione  che
potrebbero arrecare un significativo pregiudizio all'ambiente  di  un
altro Stato della Comunita' europea, l'autorita'  competente  informa
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
per l'adempimento  degli  obblighi  di  cui  alla  convenzione  sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto  transfrontaliero,
stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991,  ratificata  con  la  legge  3
novembre 1994, n. 640. 
  15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  agli
impianti di combustione destinati  alla  produzione  di  energia,  ad
esclusione di  quelli  che  utilizzano  direttamente  i  prodotti  di
combustione  in  procedimenti  di  fabbricazione.  Sono  esclusi   in
particolare: 
    a)  gli  impianti  in  cui  i  prodotti  della  combustione  sono
utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione  o  qualsiasi
altro trattamento degli oggetti o dei  materiali,  come  i  forni  di
riscaldo o i forni di trattamento termico; 
    b) gli impianti di postcombustione, cioe'  qualsiasi  dispositivo
tecnico  per   la   depurazione   dell'effluente   gassoso   mediante
combustione, che  non  sia  gestito  come  impianto  indipendente  di
combustione; 
    c) i dispositivi di rigenerazione dei  catalizzatori  di  craking
catalitico; 
    d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; 
    e) i reattori utilizzati nell'industria chimica; 
    f) le batterie di forni per il coke; 
    g) i cowpers degli altiforni; 
    h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione  di  un
veicolo, una nave, o un aeromobile; 
    i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore
e sugli impianti  di  rigassificazione  di  gas  naturale  liquefatto
off-shore; 
    l) IL D.LGS. 4 MARZO 2014, N.  46,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DELLA PRESENTE LETTERA; 
    m) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46; 
    m-bis) gli impianti che utilizzano  come  combustibile  qualsiasi
rifiuto solido o liquido non ricadente nella definizione di  biomassa
di cui all'Allegato II alla Parte Quinta. 
  16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46. 
  16-bis. A partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  14  settembre  2011,  n.  162,  ai  fini  del   rilascio
dell'autorizzazione prevista per la costruzione degli di impianti  di
combustione con una potenza termica nominale pari o superiore  a  300
MW, il gestore presenta una relazione  che  comprova  la  sussistenza
delle seguenti condizioni: 
    a) disponibilita'  di  appropriati  siti  di  stoccaggio  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  14
settembre 2011, n. 162; 
    b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture di trasporto di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo  14
settembre 2011, n. 162; 
    c) possibilita' tecnica ed economica di installare  a  posteriori
le strutture per la cattura di CO2. 
  16-ter. L'autorita' competente, sulla base della documentazione  di
cui al comma 16-bis, stabilisce se le condizioni di cui  allo  stesso
comma sono soddisfatte. In tal caso il gestore provvede  a  riservare
un'area sufficiente all'interno del sito per installare le  strutture
necessarie alla cattura e alla compressione di CO2 . 
                              ART. 274 
(( (Raccolta e trasmissione  dei  dati  sulle  emissioni  dei  grandi
                    impianti di combustione). )) 
 
   ((1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare trasmette alla  Commissione  europea,  ogni  tre  anni,  una
relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto
e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte
quinta del presente decreto, nella quale siano separatamente indicate
le emissioni delle raffinerie. Tale relazione  e'  trasmessa  per  la
prima volta entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di  tre
anni che decorre dal 1° gennaio 2004 e, in seguito, entro dodici mesi
dalla fine di ciascun successivo periodo di tre anni preso in  esame.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
trasmette inoltre alla Commissione  europea,  su  richiesta,  i  dati
annuali relativi alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto
e polveri dei singoli impianti di combustione. 
   2. Fino all'anno 2016, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare  presenta  alla  Commissione  europea  ogni
anno, in relazione all'anno precedente, una relazione concernente gli
impianti  per  i  quali  e'  stata  concessa   l'esenzione   prevista
dall'Allegato II, parte  I,  paragrafo  2,  alla  Parte  Quinta,  con
l'indicazione dei tempi utilizzati e non utilizzati  che  sono  stati
autorizzati per il restante periodo di funzionamento degli  impianti.
A  tal  fine  l'autorita'  competente,  se  diversa   dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  comunica  a
tale Ministero le predette informazioni. 
   3. Entro il 1° gennaio 2016 il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare comunica  alla  Commissione  europea
gli elenchi di tutti gli impianti di  combustione  cui  si  applicano
rispettivamente l'articolo 273, comma 4, e l'articolo 273,  comma  5,
specificando, per  ciascun  impianto,  la  potenza  termica  nominale
totale, le tipologie di combustibili  usati  e  i  valori  limite  di
emissione applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto  e  polveri.
Il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  presenta
alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire
dal 2017, per ciascun impianto di cui all'articolo 273, comma  5,  la
registrazione del numero di ore operative utilizzate dal  1°  gennaio
2016 e, per ciascun impianto di cui all'articolo  273,  comma  6,  la
percentuale della produzione di calore utile,  calcolata  come  media
mobile sui  cinque  anni  civili  precedenti,  fornita  ad  una  rete
pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda.
L'autorita' competente, se  diversa  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio, comunica a tale  Ministero  le  predette
deroghe contestualmente all'applicazione delle  stesse  specificando,
per  ciascun  impianto,  la  potenza  termica  nominale  totale,   le
tipologie di combustibili  usati  e  i  valori  limite  di  emissione
applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri. 
   4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i  gestori
dei grandi impianti di combustione comunicano all'Istituto  superiore
per la prevenzione e la ricerca ambientale (ISPRA), con le  modalita'
previste alla Parte  III  dell'Allegato  II  alla  Parte  Quinta,  la
tipologia dell'impianto  gestito,  la  data  di  messa  in  esercizio
dell'impianto e, con riferimento all'anno  precedente,  le  emissioni
totali, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri,  determinate
conformemente alle prescrizioni della Parte IV dell'Allegato II  alla
Parte  Quinta,  la  quantita'  annua  totale  di   energia   prodotta
rispettivamente dal carbone, dalla  lignite,  dalle  biomasse,  dalla
torba, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal
gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico  netto,
le  ore  operative,  nonche'  la  caratterizzazione  dei  sistemi  di
abbattimento delle emissioni. In caso di  mancata  comunicazione  dei
dati e delle informazioni di cui  al  presente  comma,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 650 del  codice  penale,  ordina  al
gestore inadempiente di provvedere. 
   5. L'ISPRA, sulla base delle  informazioni  di  cui  al  comma  4,
elabora una relazione in cui sono riportate le emissioni di  biossido
di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti  i  grandi  impianti  di
combustione di cui alla  parte  quinta  del  presente  decreto.  Tale
relazione deve riportare tutti gli elementi  previsti  dal  comma  4.
Almeno due mesi prima della scadenza prevista  dal  comma  1  per  la
trasmissione dei dati alla Commissione europea, l'ISPRA trasmette  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  la
suddetta relazione, nonche' i dati disaggregati  relativi  a  ciascun
impianto. 
   6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti  e  inviati  in  formato
elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le
procedure indicate sul sito internet del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. La relazione di cui al  comma
5,  nonche'  i  dati  disaggregati  raccolti  dall'ISPRA  sono   resi
disponibili alle autorita' competenti sul sito internet del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e  sul  sito
internet dell'ISPRA. 
   7. Entro il 31 dicembre di ogni  anno,  a  partire  dal  2017,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
comunica  alla  Commissione   europea,   con   riferimento   all'anno
precedente: 
    a) per gli impianti di combustione cui si applica  la  Parte  II,
sezione 1, lettera C, dell'Allegato II alla Parte Quinta,  il  tenore
di zolfo del  combustibile  solido  indigeno  usato  e  il  grado  di
desolforazione raggiunto come media mensile; la  prima  comunicazione
indica anche la motivazione tecnica dell'impossibilita' di rispettare
i valori limite di emissione oggetto di deroga; 
    b) il numero di ore operative annue utilizzate dagli impianti  di
combustione  a  cui  sono  state   concesse   le   deroghe   previste
all'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta, sezione I,  lettera  A,
paragrafo 2, sezione 2, lettera A, paragrafo 2, sezione 4, lettera A,
paragrafo 1, note 1, 4 e 5, e sezione 4, lettera A-bis, paragrafo 3. 
  8. L'autorita' competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le deroghe  di
cui alle lettere  a)  e  b)  contestualmente  all'applicazione  delle
stesse.)) 
                              ART. 275 
                         (emissioni di cov) 
 
   1.  L'Allegato  III  alla  parte  quinta  del   presente   decreto
stabilisce,  relativamente  alle  emissioni  di   composti   organici
volatili, i valori limite di emissione, le modalita' di  monitoraggio
e di controllo delle emissioni, i criteri per  la  valutazione  della
conformita' dei valori misurati ai valori limite e  le  modalita'  di
redazione  del  piano  di  gestione  dei  solventi.  Le  disposizioni
previste dal presente articolo  per  gli  stabilimenti  si  intendono
riferite  anche  alle  installazioni   soggette   ad   autorizzazione
integrata ambientale. L'Allegato III alla Parte Quinta indica i  casi
in cui le attivita' degli stabilimenti esistenti di cui  al  comma  8
sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali. 
   2. Se nello stesso stabilimento sono esercitate,  mediante  uno  o
piu' impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni  manuali,
una o piu' attivita' individuate nella  parte  II  dell'Allegato  III
alla  parte  quinta  del   presente   decreto   le   quali   superano
singolarmente le soglie di  consumo  di  solvente  ivi  stabilite,  a
ciascuna di tali attivita' si applicano secondo le modalita'  di  cui
al comma 7, i valori limite per le emissioni  convogliate  e  per  le
emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III,  oppure
i valori limite di emissione totale di cui a tale Allegato III, parti
III e IV, nonche' le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione  si
applica anche alle attivita' che,  nello  stesso  stabilimento,  sono
direttamente  collegate  e  tecnicamente  connesse   alle   attivita'
individuate nel suddetto  Allegato  III,  parte  II,  e  che  possono
influire sulle emissioni di  COV.  Il  superamento  delle  soglie  di
consumo di solvente e' valutato con riferimento  al  consumo  massimo
teorico di solvente. Le attivita' di cui alla parte II  dell'Allegato
III alla parte quinta del presente  decreto  comprendono  la  pulizia
delle apparecchiature e non  comprendono  la  pulizia  dei  prodotti,
fatte salve le diverse disposizioni ivi previste. 
   3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per  le
emissioni convogliate si applicano a  ciascun  impianto  che  produce
tali emissioni ed  i  valori  limite  per  le  emissioni  diffuse  si
applicano alla somma delle emissioni non  convogliate  di  tutti  gli
impianti, di tutti i macchinari e sistemi non fissi  e  di  tutte  le
operazioni. 
   4. Il gestore che intende effettuare le attivita' di cui al  comma
2 presenta all'autorita' competente  una  domanda  di  autorizzazione
dello  stabilimento  in  conformita'  all'articolo  269  e  a  quanto
previsto nel presente articolo e nell'Allegato III alla parte  quinta
del presente decreto oppure, ricorrendone i presupposti, una  domanda
di adesione all'autorizzazione  generale  di  cui  all'articolo  272,
comma 3. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8,  la
domanda di autorizzazione deve essere presentata  anche  dal  gestore
dello stabilimento in  cui  sono  esercitate  delle  attivita'che,  a
seguito di una modifica del  consumo  massimo  teorico  di  solvente,
rientrano tra quelle di cui al comma 2. (76) 
   5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei  commi  2  e  7,  i
valori limite di  emissione  e  le  prescrizioni  che  devono  essere
rispettati.  Per  la  captazione  e  il  convogliamento  si   applica
l'articolo 270. Sono inoltre previste le precauzioni  necessarie  per
ridurre al minimo le  emissioni  di  COV  durante  le  operazioni  di
avviamento e di arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciate
in sede di rinnovo ai sensi dell'articolo 281,  assicurano  che  tali
valori limite e prescrizioni si applichino a tutte  le  attivita'  di
cui al comma 2 e che  i  valori  limite  e  le  prescrizioni  di  cui
all'ultimo periodo del comma 2 si  possano  applicare  soltanto  alle
attivita' degli stabilimenti esistenti. 
   6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di  solvente
e l'emissione totale annua conseguente  all'applicazione  dei  valori
limite di cui al comma 2, individuata sulla base  di  detto  consumo,
nonche' la periodicita' dell'aggiornamento del piano di  gestione  di
cui alla parte V dell'Allegato III alla  parte  quinta  del  presente
decreto. 
   7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2
e'  assicurato  mediante  l'applicazione  delle   migliori   tecniche
disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto  o
nullo tenore di solventi  organici,  ottimizzando  l'esercizio  e  la
gestione  delle  attivita'  e,  ove  necessario,  installando  idonei
dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le  emissioni  di
composti organici volatili. 
   8. Si considerano esistenti, ai fini del  presente  articolo,  gli
stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in esercizio  in  base  agli
atti  autorizzativi  all'epoca  previsti  o  per  i  quali  e'  stata
presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale  data
ove lo stabilimento sia stato messo in funzione entro  il  1°  aprile
2002.  Si  considerano  nuovi  gli  altri   stabilimenti.   Ai   fini
dell'applicazione degli articoli 270,  271  e  281  gli  stabilimenti
previsti dal presente articolo, escluse le  installazioni  sottoposte
ad autorizzazione integrata ambientale, si considerano  anteriori  al
1988, anteriori al 2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste
dall'articolo 268. 
   9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46. 
   10. Sono fatte salve le autorizzazioni  rilasciate  prima  del  13
marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di
composti  organici  volatili  rispetto  a   quello   ottenibile   con
l'applicazione  delle  indicazioni  di  cui  alle  parti  III  e   IV
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. In tal caso
rimangono  validi  i   metodi   di   campionamento   e   di   analisi
precedentemente in uso. E' fatta salva la  facolta'  del  gestore  di
chiedere all'autorita' competente di  rivedere  dette  autorizzazioni
sulla  base  delle  disposizioni  della  parte  quinta  del  presente
decreto. 
   11. In caso di modifiche sostanziali  di  attivita'  svolte  negli
stabilimenti esistenti  l'autorizzazione  dispone  che  le  attivita'
oggetto di modifica sostanziale: 
    a) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivita' degli
stabilimenti nuovi; 
    b) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivita' degli
stabilimenti esistenti se le emissioni totali di tutte  le  attivita'
svolte nello stabilimento non superano quelle  che  si  producono  in
caso di applicazione della lettera a). 
   12. Se il  gestore  comprova  all'autorita'  competente  che,  pur
utilizzando la migliore tecnica disponibile, non  e'  possibile,  per
uno specifico  stabilimento,  rispettare  il  valore  limite  per  le
emissioni diffuse, tale autorita' puo' autorizzare  deroghe  a  detto
valore limite, purche' cio' non comporti rischi per la salute umana o
per l'ambiente e  purche'  le  migliori  tecniche  disponibili  siano
comunque applicate. 
   13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto, l'autorita' competente puo' esentare  il
gestore dall'applicazione delle  prescrizioni  ivi  stabilite  se  le
emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell'articolo  270,
commi 1 e 2. In tal caso si applica quanto previsto  dalla  parte  IV
dell'Allegato III alla parte quinta del presente  decreto,  salvo  il
gestore comprovi all'autorita' competente che il  rispetto  di  detto
Allegato non e', nel caso di specie, tecnicamente  ed  economicamente
fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile. 
   14. L'autorita' competente comunica al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, nella  relazione  di  cui  al
comma 18, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13. 
   15. Se due o piu' attivita' effettuate nello  stesso  stabilimento
superano singolarmente le soglie  di  cui  al  comma  2,  l'autorita'
competente puo': 
    a) applicare i valori limite previsti da tale  comma  a  ciascuna
singola attivita' 
    o 
    b) applicare un valore di emissione totale, riferito  alla  somma
delle emissioni di tali attivita', non  superiore  a  quello  che  si
avrebbe applicando quanto previsto  dalla  lettera  a);  la  presente
opzione non si estende alle emissioni  delle  sostanze  indicate  nel
comma 17. 
   16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46. 
   17. La parte I dell'Allegato III alla parte  quinta  del  presente
decreto  stabilisce  appositi  valori  limite  di  emissione  per  le
sostanze  caratterizzate  da  particolari  rischi  per  la  salute  e
l'ambiente. 
   18. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, ogni tre anni ed  entro  il
30   aprile,   a   partire   dal   2005,   una   relazione   relativa
all'applicazione del  presente  articolo,  in  conformita'  a  quanto
previsto dalla decisione della Commissione europea 2010/681/UE del  9
novembre 2010. Copia  della  relazione  e'  inviata  dalle  autorita'
competenti alla regione  o  alla  provincia  autonoma.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  invia  tali
informazioni alla Commissione europea. ((96)) 
   18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai  sensi  dell'articolo
281, comma 6, si provvede ad inserire  all'Allegato  III  alla  Parte
Quinta una specifica disciplina delle attivita'  di  relazione  e  di
comunicazione alla Commissione europea in merito all'applicazione del
presente articolo, in  conformita'  ai  provvedimenti  comunitari  di
attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. Il  comma  18
non trova applicazione a decorrere dalla data prevista  dal  predetto
decreto. 
   19. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
   20. I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o piu' impianti
a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le
pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo  chiuso,  per  i  quali
l'autorita' competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere
generale, comunicano a tali autorita' di  aderire  all'autorizzazione
di cui alla  parte  VII  dell'Allegato  III  alla  parte  quinta  del
presente decreto. E' fatto salvo il potere delle  medesime  autorita'
di  adottare  successivamente  nuove  autorizzazioni   di   carattere
generale, ai sensi dell'articolo 272,  l'obbligatoria  adesione  alle
quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza  di  quella
prevista dalla parte VII dell'Allegato  III  alla  parte  quinta  del
presente  decreto  relativamente  al  territorio  a  cui  tali  nuove
autorizzazioni si riferiscono. A tali attivita' non si  applicano  le
prescrizioni della parte I,  paragrafo  3,  punti  3.2,  3.3.  e  3.4
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. 
   21.  Costituisce  modifica  sostanziale,  ai  sensi  del  presente
articolo: 
    a) per le attivita'  di  ridotte  dimensioni,  una  modifica  del
consumo massimo teorico di solventi che  comporta  un  aumento  delle
emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque  per
cento; 
    b) per tutte le altre attivita', una modifica del consumo massimo
teorico di solventi  che  comporta  un  aumento  delle  emissioni  di
composti organici volatili superiore al dieci per cento; 
    c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita'  competente,
potrebbe avere effetti negativi significativi sulla  salute  umana  o
sull'ambiente; 
    d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che
comporti la variazione dei valori limite applicabili; 
   22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, si
intendono le attivita' di cui alla parte III, punti 1, 3,  4,  5,  8,
10, 13, 16 o 17 dell'Allegato III  alla  parte  quinta  del  presente
decreto aventi un consumo massimo teorico  di  solventi  inferiore  o
uguale alla piu' bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza
colonna e le altre attivita' di  cui  alla  parte  III  del  medesimo
Allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi  inferiore
a 10 tonnellate l'anno. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 24, comma  1,
lettera b)) che al comma 4 del  presente  articolo  le  parole:  "una
domanda  di  autorizzazione   dello   stabilimento   in   conformita'
all'articolo  269  e  a  quanto  previsto  al  presente  articolo   e
all'Allegato  III  alla   Parte   Quinta   oppure,   ricorrendone   i
presupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione  generale  di
cui all'articolo 272, comma 3." sono sostituite dalle seguenti:  "una
domanda di autorizzazione dello stabilimento ai  sensi  dell'articolo
269 o, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione  ai  sensi
dell'articolo 272, comma 3, o una domanda di autorizzazione integrata
ambientale ai sensi dell'articolo 29-ter,  in  conformita'  a  quanto
previsto al presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta". 
---------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  Il Decreto 31 maggio 2016 (in G.U. 1/7/2016, n.  152)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 7) che "Il comma 18 dell'art.  275  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, non trova applicazione a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
                              ART. 276 
(controllo delle  emissioni  di  cov  derivanti  dal  deposito  della
benzina e dalla sua distribuzione  dai  terminali  agli  impianti  di
                           distribuzione) 
 
   1.  L'Allegato  VII  alla  parte  quinta  del   presente   decreto
stabilisce le prescrizioni che devono essere rispettate ai  fini  del
controllo delle emissioni di COV relativamente: 
    a) agli impianti di deposito presso i terminali; 
    b) agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali; 
    c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di vapori  presso
i terminali; 
    d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna; 
    e) agli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione
dei carburanti; 
    f) alle attrezzature per le  operazioni  di  trasferimento  della
benzina presso gli impianti di distribuzione e  presso  terminali  in
cui e' consentito il deposito temporaneo di vapori. 
   2. Per impianti di deposito ai  sensi  del  presente  articolo  si
intendono i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio  di  benzina.  Per
tali impianti di deposito situati presso i  terminali  le  pertinenti
prescrizioni dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
costituiscono le misure  che  i  gestori  devono  adottare  ai  sensi
dell'articolo 269, comma 10. Con apposito  provvedimento  l'autorita'
competente puo' disporre deroghe a tali  prescrizioni,  relativamente
agli obblighi di rivestimento, ove necessario ai fini della tutela di
aree di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico. 
   3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente  articolo,
si intendono gli impianti in cui la benzina viene erogata ai serbatoi
di tutti i veicoli a motore da impianti di deposito. 
   4.  Nei  terminali  all'interno  dei  quali  e'  movimentata   una
quantita' di benzina inferiore a  10.000  tonnellate/anno  e  la  cui
costruzione e' stata autorizzata prima del 3 dicembre 1997, ai  sensi
della normativa vigente al momento dell'autorizzazione, gli  impianti
di  caricamento  si  adeguano  alle  disposizioni  della  parte   II,
paragrafo 2, dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
entro il 17 maggio 2010. Fino alla data di  adeguamento  deve  essere
garantita l'agibilita' delle operazioni di caricamento  anche  per  i
veicoli-cisterna con caricamento dall'alto. Per quantita' movimentata
si intende la quantita' totale annua massima di benzina  caricata  in
cisterne mobili dagli impianti di deposito del terminale nei tre anni
precedenti il 17 maggio 2000. 
   5. Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2,  dell'Allegato
VII alla parte quinta del presente decreto si  applicano  ai  veicoli
cisterna collaudati dopo il 17 novembre  2000  e  si  estendono  agli
altri  veicoli  cisterna  a  partire  dal  17   maggio   2010.   Tali
prescrizioni non si applicano ai veicoli cisterna a scomparti tarati,
collaudati dopo il 1° gennaio 1990 e attrezzati  con  un  dispositivo
che garantisca la completa  tenuta  di  vapori  durante  la  fase  di
caricamento. A tali veicoli cisterna a scomparti tarati  deve  essere
consentita l'agibilita' delle operazioni di  caricamento  presso  gli
impianti di deposito dei terminali. 
   6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti  di  cui  al
comma 1, lettera  b),  sono  soggetti,  ove  producano  emissioni  in
atmosfera  ((e  non  risultino  adeguati  alle  prescrizioni  di  cui
all'allegato  VII  alla  parte   quinta   del   presente   decreto)),
all'autorizzazione di cui all'articolo 269. 
                              Art. 277. 
((Recupero di cov prodotti  durante  le  operazioni  di  rifornimento
          presso gli impianti di distribuzione di benzina)) 
 
  ((1. I distributori degli  impianti  di  distribuzione  di  benzina
devono essere attrezzati  con  sistemi  di  recupero  dei  vapori  di
benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento. 
  2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli  esistenti
soggetti a ristrutturazione completa devono essere  equipaggiati  con
sistemi di recupero dei  vapori  di  benzina  conformi  ai  requisiti
previsti, per i sistemi di recupero di  fase  II,  all'allegato  VIII
alla parte quinta del presente decreto, nonche' essere sottoposti  ai
controlli previsti all'allegato VIII medesimo, se: 
    a) il flusso e' superiore a 500 m³/ anno; 
    b) il flusso e' superiore a  100  m³/  anno  e  sono  situati  in
edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza  o  di
lavoro. 
  3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi  un
flusso superiore a 3.000 mc all'anno, i sistemi  di  recupero  devono
rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti  di  efficienza  e
gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di  fase
II dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. 
  4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui  ai
commi 2 e 3, i sistemi  di  recupero  devono  rispettare,  fino  alla
ristrutturazione completa o fino all'adeguamento previsto al comma 3,
i requisiti di  efficienza  e  gli  obblighi  di  controllo  previsti
all'allegato VIII alla  parte  quinta  del  presente  decreto  per  i
sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. E'  fatta  comunque
salva,  presso  tali  impianti,  la  possibilita'  di  rispettare   i
requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo  previsti  per  i
sistemi di recupero di fase II. 
  5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione di
benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla
consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento  di
tali veicoli. 
  6. Negli impianti di distribuzione diversi  da  quelli  di  cui  ai
commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare  i  requisiti  di
efficienza e gli obblighi di controllo  previsti  dall'allegato  VIII
alla parte quinta del presente decreto  per  i  sistemi  di  recupero
diversi da quelli di fase II. 
  7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si  calcola  considerando  la
media degli anni civili in cui l'impianto e' stato in  esercizio  nei
tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo  non  vi
e' stato almeno un anno civile di esercizio, non c'e' nella direttiva
una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da  tenere  a
disposizione presso  l'impianto;  se  la  media  della  quantita'  di
benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa
in esercizio  dell'impianto  supera,  diversamente  dalla  stima,  il
flusso di cui al comma 3, il  titolare  dell'autorizzazione  o  della
concessione  dell'impianto  e'  tenuto  all'obbligo  di   adeguamento
previsto da tale disposizione. 
  8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono
essere omologati dal Ministero dell'interno,  a  cui  il  costruttore
presenta apposita istanza corredata della  documentazione  necessaria
ad  identificare  i  dispositivi  e  dalla  certificazione   di   cui
all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del
rilascio dell'omologazione, il  Ministero  dell'interno  verifica  la
rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza  previsti  dal
presente articolo ed ai requisiti di sicurezza  antincendio  previsti
dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia  l'omologazione
si intende negata. 
  9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero  dei  vapori  che
sono stati  omologati  dalle  competenti  autorita'  di  altri  Paesi
appartenenti  all'Unione  europea  possono  essere   utilizzati   per
attrezzare i distributori degli  impianti  di  distribuzione,  previo
riconoscimento  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  a  cui   il
costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione
necessaria ad identificare i  dispositivi,  dalle  certificazioni  di
prova  rilasciate  dalle  competenti  autorita'  estere  e   da   una
traduzione  giurata  in  lingua  italiana   di   tali   documenti   e
certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno
verifica i documenti e  le  certificazioni  trasmessi,  da  cui  deve
risultare il  rispetto  dei  requisiti  di  efficienza  previsti  dal
presente articolo, e  verifica  la  rispondenza  dei  dispositivi  ai
requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente  normativa.
In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato. 10.
Durante le operazioni di rifornimento i  gestori  degli  impianti  di
distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero  dei
vapori di cui al presente articolo. 
  11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi  di
recupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere  esposto,  sui
distributori o vicino agli stessi, un cartello, una  etichetta  o  un
altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l'esistenza di
tale sistema. Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti
dal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono gia'  attrezzati
con sistemi di recupero dei  vapori  di  benzina  di  fase  II,  tale
obbligo di informazione si applica entro i due mesi  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  12. I gestori degli impianti di  distribuzione  di  benzina  devono
rispettare gli obblighi di documentazione previsti dall'allegato VIII
alla parte quinta del presente decreto.)) 
                              ART. 278
                        (poteri di ordinanza)

   1.   In   caso   di   inosservanza  delle  prescrizioni  contenute
nell'autorizzazione,  ferma restando l'applicazione delle sanzioni di
cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorita'
giudiziaria,  l'autorita'  competente  procede,  secondo  la gravita'
dell'infrazione:
    a)  alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale
le irregolarita' devono essere eliminate;
    ((b)  alla  diffida  ed  alla  contestuale temporanea sospensione
dell'autorizzazione  con  riferimento  agli impianti e alle attivita'
per  i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni autorizzative,
ove  si  manifestino  situazioni  di  pericolo  per  la  salute o per
l'ambiente;
    c)  alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti
e   alle   attivita'  per  i  quali  vi  e'  stata  violazione  delle
prescrizioni  autorizzative,  in  caso  di  mancato  adeguamento alle
prescrizioni   imposte   con   la  diffida  o  qualora  la  reiterata
inosservanza   delle   prescrizioni   contenute   nell'autorizzazione
determini  situazioni  di  pericolo  o  di  danno per la salute o per
l'ambiente.)).
                              ART. 279 
                             (sanzioni) 
 
   1. ((Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma
13, cui eventuali sanzioni  sono  applicate  ai  sensi  dell'articolo
29-quattuordecies,))  Chi  inizia  a  installare  o   esercisce   uno
stabilimento  in  assenza  della  prescritta  autorizzazione   ovvero
continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta,  sospesa
o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due  anni
o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito
chi sottopone uno stabilimento  ad  una  modifica  sostanziale  senza
l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8.  Chi  sottopone
uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare  la
comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad
una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000  euro,  alla  cui
irrogazione provvede l'autorita' competente. 
   2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori  limite
di emissione o le prescrizioni stabiliti  dall'autorizzazione,  dagli
Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente  decreto,  dai
piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o  le
prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita'  competente  ai  sensi
del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad  un  anno  o  con
l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori  limite  o  le  prescrizioni
violati sono contenuti nell'autorizzazione  integrata  ambientale  si
applicano le sanzioni previste dalla normativa  che  disciplina  tale
autorizzazione. 
   3.  ((Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell'articolo
29-quattuordecies, comma 7,)) Chi mette in esercizio  un  impianto  o
inizia ad esercitare un'attivita' senza  averne  dato  la  preventiva
comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma  6,  o  ai
sensi dell'articolo 272, comma 1, e' punito con l'arresto fino ad  un
anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 
   4.  ((Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell'articolo
29-quattuordecies,  comma  8,))  Chi   non   comunica   all'autorita'
competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269,
comma 6, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino
a milletrentadue euro. 
   5. Nei casi previsti  dal  comma  2  si  applica  sempre  la  pena
dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori  limite  di
emissione  determina  anche  il  superamento  dei  valori  limite  di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. 
   6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1,  non  adotta
tutte le misure necessarie ad evitare  un  aumento  anche  temporaneo
delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno  o
dell'ammenda fino a milletrentadue euro. 
   7. Per la violazione delle  prescrizioni  dell'articolo  276,  nel
caso in cui la stessa non sia soggetta  alle  sanzioni  previste  dai
commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni  dell'articolo
277  si   applica   una   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da
Quindicimilaquattrocentonovantatre               euro               a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette  euro.  All'irrogazione
di tale sanzione provvede, ai sensi  degli  articoli  17  e  seguenti
della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  la  regione  o  la  diversa
autorita'  indicata  dalla  legge  regionale.  La  sospensione  delle
autorizzazioni in essere e' sempre disposta in caso di recidiva. 
                              ART. 280
                            (abrogazioni)

   1.  Sono  abrogati,  escluse  le  disposizioni  di cui il presente
decreto preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351:
    a)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203;
    b) l'articolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413;
    c)  l'articolo  12,  comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
    d) il decreto del Ministro dell'ambiente 10 marzo 1987, n. 105;
    e) il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989;
    f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio
1989;
    g) il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;
    h) il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
    i) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995;
    l) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996;
    m) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76;
    n) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 gennaio 2000, n. 107;
    o)  il  decreto  del  ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)) 16 gennaio 2004, n. 44.
                              ART. 281 
                 (disposizioni transitorie e finali) 
 
  1.  I  gestori  degli  stabilimenti  autorizzati,  anche   in   via
provvisoria o in forma tacita, ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n.  203,  ad  esclusione  di  quelli
dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina
di cui all'articolo 272, comma 3, devono presentare  una  domanda  di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di  seguito
indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di
tali termini, appositi calendari per la presentazione delle  domande;
in  caso  di  mancata  adozione  dei   calendari,   la   domanda   di
autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini  stabiliti
dal presente  comma.  La  mancata  presentazione  della  domanda  nei
termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la  decadenza
della precedente autorizzazione. L'autorita' competente si  pronuncia
in un termine pari a otto mesi  o,  in  caso  di  integrazione  della
domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi  dalla  ricezione  della
domanda stessa. Se la domanda e' presentata nei termini,  l'esercizio
degli  stabilimenti  puo'  essere  proseguito  fino  alla   pronuncia
dell'autorita'  competente   ((...)).   In   caso   di   stabilimenti
autorizzati in via provvisoria o in forma  tacita,  il  gestore  deve
adottare, fino alla pronuncia  dell'autorita'  competente,  tutte  le
misure necessarie  ad  evitare  un  aumento  anche  temporaneo  delle
emissioni. La domanda di autorizzazione di cui al presente comma deve
essere presentata entro i seguenti termini: 
    a) tra la data di  entrata  in  vigore  della  parte  quinta  del
presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per  stabilimenti  anteriori
al 1988; 
    b)  tra  il  1°  gennaio  2012  ed  il  31  dicembre  2013,   per
stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati  autorizzati  in  data
anteriore al 1° gennaio 2000; 
    c)  tra  il  1°  gennaio  2014  ed  il  31  dicembre  2015,   per
stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati  autorizzati  in  data
successiva al 31 dicembre 1999. 
  2. Non sono sottoposti alla procedura  autorizzativa  prevista  dal
comma 1, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione e' stata rinnovata
ai sensi  dell'articolo  269,  commi  7  o  8.  Se  uno  stabilimento
anteriore al 1988 e' sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi
dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal  comma  1,
l'autorita'  competente   procede,   in   ogni   caso,   al   rinnovo
dell'autorizzazione. 
  3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data  di  entrata
in vigore della parte quinta del presente decreto  che  ricadono  nel
campo di applicazione del presente titolo e che  non  ricadevano  nel
campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica  24
maggio 1988, n. 203,  si  adeguano  alle  disposizioni  del  presente
titolo entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine  stabilito
dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento e' soggetto  a
tale autorizzazione la relativa domanda deve  essere  presentata,  ai
sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31
luglio 2012. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a
otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione,
pari a dieci mesi dalla  ricezione  della  domanda  stessa.  Dopo  la
presentazione  della  domanda,  le  condizioni  di  esercizio  ed   i
combustibili  utilizzati   non   possono   essere   modificati   fino
all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione
della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di
modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento
si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se  la
domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio  puo'  essere
proseguito fino alla pronuncia dell'autorita' competente ((...)).  Ai
soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni
di cui agli articoli 271 e  272,  tali  stabilimenti  si  considerano
nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si  applica  anche
in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata  in  vigore
della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel  campo  di
applicazione del decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio
1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi  disciplinata
e  che,  per  effetto  di   tale   parte   quinta,   siano   soggetti
all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 
  4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore
della parte quinta del presente decreto che  ricadono  nel  campo  di
applicazione del presente  titolo  e  che  ricadevano  nel  campo  di
applicazione della legge 13 luglio 1966,  n.  615,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o  del  titolo
II del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  8  marzo
2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW,  l'autorita'
competente,  ai  fini  dell'applicazione  del  comma  3,  adotta   le
autorizzazioni generali di  cui  all'articolo  272,  comma  2,  entro
cinque anni da tale data. ((PERIODO  ABROGATO  DAL  D.P.R.  13  MARZO
2013, N. 59)). 
  5. Le integrazioni e le modifiche  degli  allegati  alle  norme  in
materia di tutela dell'aria e  della  riduzione  delle  emissioni  in
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di  concerto
con  il  Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla  parte  quinta
del presente decreto, al  fine  di  dare  attuazione  alle  direttive
comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche  delle
modalita'  esecutive  e  delle  caratteristiche  di  ordine   tecnico
stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo  13
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
  7.  Le  domande  di  autorizzazione,   i   provvedimenti   adottati
dall'autorita' competente e i risultati delle attivita' di controllo,
ai sensi del presente titolo, nonche'  gli  elenchi  delle  attivita'
autorizzate  in  possesso  dell'autorita'  competente  sono  messi  a
disposizione del pubblico ai sensi di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59)). 
  9. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, e' istituita,  senza  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, una  commissione  per  la  raccolta,  l'elaborazione  e  la
diffusione,  tra  le  autorita'  competenti,   dei   dati   e   delle
informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della  parte  quinta
del presente decreto e per la  valutazione  delle  migliori  tecniche
disponibili di  cui  all'articolo  268,  comma  1,  lettera  aa).  La
commissione e' composta da un rappresentante  nominato  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con  funzioni
di  presidente,  un  rappresentante  nominato  dal   Ministro   delle
attivita' produttive, un rappresentante nominato dal  Ministro  della
salute e cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281.
Alle riunioni  della  Commissione  possono  partecipare  uno  o  piu'
rappresentanti di ciascuna regione o provincia autonoma.  Il  decreto
istitutiv o disciplina anche  le  modalita'  di  funzionamento  della
commissione, inclusa la periodicita' delle riunioni, e  le  modalita'
di partecipazione di soggetti diversi dai componenti.  Ai  componenti
della commissione e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni
della stessa non spetta la corresponsione  di  compensi,  indennita',
emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. 
  10.  A  fini  di  informazione  le  autorita'  competenti   rendono
disponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
in formato digitale, le  autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  degli
articoli 269 e 272. (40) 
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  4,  comma
2) che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole  "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio", sono  sostituite  dalle
seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare", le parole: "Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare", le parole  "Agenzia  per  la
protezione dell'ambiente e per i  servizi  tecnici"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale",  e  la  parola  "APAT"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"ISPRA". 

TITOLO II
IMPIANTI TERMICI CIVILI
 

                              ART. 282
                       ((Campo di applicazione

  1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della
limitazione   dell'inquinamento  atmosferico,  gli  impianti  termici
civili  aventi  potenza  termica  nominale  inferiore  a  3  MW. Sono
sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili
aventi potenza termica nominale uguale o superiore.
   2.  Un  impianto  termico  civile  avente potenza termica nominale
uguale  o  superiore  a  3  MW si considera in qualsiasi caso come un
unico  impianto  ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni del
titolo I.))
                              ART. 283
                            (definizioni)

   1.   Ai   fini  del  presente  titolo  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
    a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore
costituito  da  uno o piu' generatori di calore e da un unico sistema
di  distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi
dispositivi di regolazione e di controllo;
    ((b)  generatore  di calore: qualsiasi dispositivo di combustione
alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da
un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;))
    c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene
il processo di combustione;
    ((d)  impianto termico civile: impianto termico la cui produzione
di  calore  e'  esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non
residenziale,  al  riscaldamento  o  alla climatizzazione invernale o
estiva  di  ambienti  o  al riscaldamento di acqua per usi igienici e
sanitari;  l'impianto  termico civile e' centralizzato se serve tutte
le  unita'  dell'edificio  o  di piu' edifici ed e' individuale negli
altri casi;))
    e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze
termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
    f)  potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere
calorifico  inferiore  del  combustibile  utilizzato  e della portata
massima  di  combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso
in Watt termici o suoi multipli;
    g)  valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari
a 0.035MW;
    ((h)   modifica   dell'impianto:  qualsiasi  intervento  che  sia
effettuato   su  un  impianto  gia'  installato  e  che  richieda  la
dichiarazione  di  conformita'  di  cui  all'articolo  7  del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
    i)  autorita' competente: l'autorita' responsabile dei controlli,
gli   accertamenti   e   le  ispezioni  previsti  dall'articolo  9  e
dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la
diversa autorita' indicata dalla legge regionale;
    l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;))
    m)    responsabile    dell'esercizio    e    della   manutenzione
dell'impianto:  il  soggetto  indicato dall'articolo 11, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
    n)  conduzione  di  un impianto termico: insieme delle operazioni
necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari
e  l'adeguamento  del  regime dell'impianto termico alla richiesta di
calore.
                              ART. 284 
                      Installazione o modifica 
 
   1. Nel corso delle verifiche  finalizzate  alla  dichiarazione  di
conformita' prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,
per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore
al valore di soglia, l'installatore verifica  e  dichiara  anche  che
l'impianto  e'  conforme  alle  caratteristiche   tecniche   di   cui
all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i  valori  limite  di  cui
all'articolo 286.  Tali  dichiarazioni  devono  essere  espressamente
riportate in un atto  allegato  alla  dichiarazione  di  conformita',
messo  a  disposizione  del  responsabile  dell'esercizio   e   della
manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la dichiarazione
di conformita' ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008,  n.
37, provvede  ad  inviare  tale  atto  all'autorita'  competente.  In
occasione della dichiarazione di conformita',  l'installatore  indica
al responsabile dell'esercizio  e  della  manutenzione  dell'impianto
l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie  necessarie  ad
assicurare il rispetto dei valori limite  di  cui  all'articolo  286,
affinche' tale elenco sia inserito nel libretto di centrale  previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412.
Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione  dell'impianto
non   e'   ancora   individuato   al   momento    dell'installazione,
l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione,  invia  l'atto  e
l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale  li  mette  a
disposizione del responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione
dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione. 
   2. Per gli impianti termici civili  di  potenza  termica  nominale
superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di  entrata  in
vigore della parte  quinta  del  presente  decreto,  il  libretto  di
centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a  cura  del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro
il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto  e'
conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed  e'
idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il
31 dicembre  2012,  il  libretto  di  centrale  deve  essere  inoltre
integrato  con   l'indicazione   delle   manutenzioni   ordinarie   e
straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori  limite
di cui all'articolo  286.  Il  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti  integrativi
all'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione. (78) ((82)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Agli
adempimenti relativi all'integrazione dei libretto  di  centrale  per
gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27  febbraio  2015,  n.
11, ha disposto (con  l'art.  11,  comma  7)  che  "Agli  adempimenti
relativi all'integrazione dei libretto di centrale per  gli  impianti
termici civili previsti  dall'articolo  284,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  si
procede, ove non espletati in precedenza, entro il 31 dicembre 2015". 
                              ART. 285 
                  (( (Caratteristiche tecniche) )) 
 
  ((1. Gli  impianti  termici  civili  di  potenza  termica  nominale
superiore al valore di soglia devono  rispettare  le  caratteristiche
tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte
pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i  programmi
di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla  vigente  normativa  possono
imporre  ulteriori  caratteristiche  tecniche,  ove   necessarie   al
conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di  qualita'
dell' aria.)) 
                              ART. 286
                    (valori limite di emissione)

   ((1.  Le  emissioni  in atmosfera degli impianti termici civili di
potenza  termica  nominale  superiore  al  valore  di  soglia  devono
rispettare  i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX
alla  parte  quinta  del presente decreto e i piu' restrittivi valori
limite  previsti  dai  piani  e  dai  programmi di qualita' dell'aria
previsti  dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed
al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.))
   2.  I  valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono
essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni
di  controllo  e  manutenzione.  I valori misurati, con l'indicazione
delle  relative  date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto
che  ha  effettuato  la misura, devono essere allegati al libretto di
centrale  previsto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
agosto  1993,  n. 412. Tale controllo annuale dei valori di emissione
non  e'  richiesto  nei  casi  previsti  dalla  parte  III, sezione 1
dell'Allegato  IX alla parte quinta del presente decreto. Al libretto
di  centrale  devono  essere  allegati  altresi'  i  documenti ((o le
dichiarazioni))   che  attestano  l'espletamento  delle  manutenzioni
necessarie  a  garantire  il  rispetto dei valori limite di emissione
previste ((dal libretto di centrale)).
   3.  Ai  fini  del  campionamento, dell'analisi e della valutazione
delle emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano
i  metodi previsti nella parte III dell'Allegato IX alla parte quinta
del presente decreto.
   ((4.   A   decorrere   dal   29   ottobre   2006,  l'installatore,
contestualmente  all'installazione  o  alla  modifica  dell'impianto,
verifica  il  rispetto  dei  valori  limite di emissione previsti dal
presente  articolo.  La  documentazione  relativa  a tale verifica e'
messa   a   disposizione  del  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione  dell'impianto  che  la  allega  al libretto di centrale
previsto  dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n.  412. Tale verifica non e' richiesta nei casi previsti dalla parte
III,  sezione 1, dell'Allegato IX VIII alla parte quinta del presente
decreto.))
                              ART. 287
                   (abilitazione alla conduzione)

   1.  Il  personale  addetto  alla conduzione degli impianti termici
civili  di  potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere
munito  di un patentino di abilitazione rilasciato ((da una autorita'
individuata  dalla  legge  regionale,  la  quale  disciplina anche le
opportune   modalita'   di   formazione   nonche'   le  modalita'  di
compilazione,  tenuta  e aggiornamento di un registro degli abilitati
alla  conduzione degli impianti termici)). I patentini possono essere
rilasciati  a  persone  aventi  eta'  non  inferiore  a diciotto anni
compiuti.   ((Il  registro  degli  abilitati  alla  conduzione  degli
impianti  termici  e'  tenuto  presso  l'autorita'  che  rilascia  il
patentino   o  presso  la  diversa  autorita'  indicata  dalla  legge
regionale  e,  in  copia,  presso  l'autorita' competente e presso il
comando provinciale dei vigili del fuoco.)) (27)
   2.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo 11, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
   3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il
patentino  di  primo  grado  abilita  alla  conduzione degli impianti
termici   per  il  cui  mantenimento  in  funzione  e'  richiesto  il
certificato  di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a
norma  del  regio  decreto  12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di
secondo  grado  abilita  alla  conduzione  degli  altri  impianti. Il
patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti
per cui e' richiesto il patentino di secondo grado.
   4.  Il  possesso  di  un  certificato di abilitazione di qualsiasi
grado  per  la  condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio
decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente ((, ove previsto dalla legge
regionale,)) il rilascio del patentino senza necessita' dell'esame di
cui al comma 1.(27)
   5.  Il  patentino  puo' essere in qualsiasi momento revocato ((. .
.))  in  caso  di  irregolare  conduzione  dell'impianto.  A tal fine
l'autorita'  competente comunica ((all'autorita' che ha rilasciato il
patentino))   i   casi   di   irregolare   conduzione  accertati.  Il
provvedimento   di   sospensione  o  di  revoca  del  certificato  di
abilitazione  alla  condotta  dei generatori di vapore ai sensi degli
articoli  31  e  32  del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha
effetto sul patentino di cui al presente articolo.(27)
   ((6.  Fino  all'entrata  in vigore delle disposizioni regionali di
cui  al  comma  1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella
individuata  ai  sensi  del  decreto  del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 12 agosto 1968.))
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 250
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo  comma  1,limitatamente  alle
parole   "rilasciato  dall'ispettorato  provinciale  del  lavoro,  al
termine  di  un  corso  per  conduzione  di  impianti termici, previo
superamento  dell'esame  finale";  comma 4, limitatamente alle parole
"senza   necessita'   dell'esame   di  cui  al  comma  1";  comma  5,
limitatamente  alle parole "dall'Ispettorato provinciale del lavoro";
comma 6.
                              ART. 288
                       (controlli e sanzioni)

   ((1.  E'  punito  con  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da
cinquecentosedici    euro    a    duemilacinquecentottantadue    euro
l'installatore  che  non redige o redige in modo incompleto l'atto di
cui  all'articolo  284,  comma  1,  o non lo mette a disposizione del
responsabile  dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del
soggetto  committente  nei  termini  prescritti  o  non  lo trasmette
unitamente  alla  dichiarazione di conformita' nei casi in cui questa
e'  trasmessa  ai  sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
37.  Con la stessa sanzione e' punito il soggetto committente che non
mette   a   disposizione  del  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione  dell'impianto  l'atto  e  l'elenco  dovuti  nei termini
prescritti.   Con  la  stessa  sanzione  e'  punito  il  responsabile
dell'esercizio  e  della  manutenzione dell'impianto che non redige o
redige  in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o
non lo trasmette all'autorita' competente nei termini prescritti.))
   2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme
alle  caratteristiche  tecniche  di cui all'articolo 285, sono puniti
con  una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro
a duemilacinquecentottantadue euro:
    ((a)  l'installatore,  nei  casi  disciplinati  all'articolo 284,
comma 1;
    b)   il   responsabile   dell'esercizio   e   della  manutenzione
dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2;))
   3.  Nel  caso  in  cui  l'impianto non rispetti i valori limite di
emissione  di  cui  all'articolo  286,  comma  1, sono puniti con una
sanzione   amministrativa  pecuniaria  da  cinquecentosedici  euro  a
duemilacinquecentottantadue euro:
    a)  il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, in tutti
i  casi  in cui l'impianto non e' soggetto all'obbligo di verifica di
cui all'articolo 286, comma 4;
    b)  l'installatore  e  il  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione,   se  il  rispetto  dei  valori  limite  non  e'  stato
verificato  ai  sensi  dell'articolo  286,  comma  4,  o non e' stato
dichiarato ((nell'atto))di cui all'articolo 284, comma 1;
    c)  l'installatore,  se  il  rispetto  dei valori limite e' stato
verificato   ai  sensi  dell'articolo  286,  comma  4,  e  dichiarato
((nell'atto))  di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di
centrale   risultano   regolarmente   effettuati  i  controlli  e  le
manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  agosto 1993, n. 412,
purche'  non  sia  superata  la durata stabilita per il ciclo di vita
dell'impianto;
    d)  il  responsabile  dell'esercizio  e della manutenzione, se il
rispetto dei valori limite e' stato verificato ai sensi dell'articolo
286,  comma  4,  e  dichiarato  ((nell'atto))di cui all'articolo 284,
comma  1,  e  se  dal libretto di centrale non risultano regolarmente
effettuati  i  controlli  e  le  manutenzioni  prescritti  o e' stata
superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.
   4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici
euro  a  duemilacinquecentottantadue  euro  e' punito il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non effettua il
controllo  annuale  delle emissioni ai sensi dell'articolo 286, comma
2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti.
   5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi
precedenti   e   delle   sanzioni   previste  per  la  produzione  di
dichiarazioni   mendaci   o   di   false   attestazioni,  l'autorita'
competente,    ove   accerti   che   l'impianto   non   rispetta   le
caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 o i valori limite di
emissione  ((di  cui all'articolo 286 o quanto disposto dall'articolo
293)),  impone,  con  proprio  provvedimento,  al  contravventore  di
procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale
l'impianto  non  puo'  essere utilizzato. In caso di mancato rispetto
del  provvedimento  adottato  dall'autorita'  competente  si  applica
l'articolo 650 del codice penale.
   6.  All'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  previste dal
presente  articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge
24  novembre  1981,  n.  689,  provvede l'autorita' competente di cui
all'articolo  283,  comma  1,  lettera  i),  o  la  diversa autorita'
indicata dalla legge regionale.
   7.  Chi  effettua  la  conduzione di un impianto termico civile di
potenza  termica  nominale  superiore  a  ((0.232  MW))  senza essere
munito,  ove  prescritto,  del  patentino  di cui all'articolo 287 e'
punito  ((con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro
a   quarantasei  euro,  alla  cui  irrogazione  provvede  l'autorita'
indicata dalla legge regionale.)).
   ((8.  I  controlli  relativi  al rispetto del presente titolo sono
effettuati  dall'autorita'  competente  in  occasione delle ispezioni
effettuate  ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto
2005,  n.  192,  anche  avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.))
                              ART. 289
                            (abrogazioni)

  1.  Sono  abrogati,  escluse  le  disposizioni  di  cui il presente
decreto prevede l'ulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, n. 615,
ed  il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n.
1391.
                              ART. 290
                 (disposizioni transitorie e finali)

  1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
  2.  L'installazione  di  impianti termici civili centralizzati puo'
essere  imposta  dai  regolamenti edilizi comunali relativamente agli
interventi  di  ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova
costruzione  qualora  tale  misura  sia  individuata  dai piani e dai
programmi ((di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa)),
come   necessaria   al   conseguimento   ((dei   valori  di  qualita'
dell'aria)).
  ((3.  La  legge  13  luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1970,  n.  1391,  e il titolo II del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8 marzo 2002
continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titolo
I  della  parte quinta al del presente decreto, fino alla data in cui
e'  effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate
ai sensi dell'articolo 281, comma 3.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i
Ministri  della  salute e dello sviluppo economico, da adottare entro
il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le
competenze  per  il  rilascio di una certificazione dei generatori di
calore,  con  priorita'  per  quelli  aventi potenza termica nominale
inferiore  al  valore  di  soglia  di  0,035  MW,  alimentati  con  i
combustibili  individuati  alle  lettere  f),  g) e h) della parte I,
sezione  2,  dell'allegato  X alla parte quinta del presente decreto.
Nella   certificazione   si   attesta  l'idoneita'  dell'impianto  ad
assicurare   specifiche   prestazioni   emissive,   con   particolare
riferimento  alle  emissioni  di  polveri  e di ossidi di azoto, e si
assegna,  in  relazione  ai  livelli  prestazionali  assicurati,  una
specifica  classe  di  qualita'.  Tale  decreto  individua  anche  le
prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi
metodi  di  prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai
fini  della  certificazione,  nonche'  indicazioni  circa le corrette
modalita'  di  installazione  e  gestione dei generatori di calore. A
seguito  dell'entrata  in  vigore  del  decreto,  i piani di qualita'
dell'aria  previsti  dalla vigente normativa possono imporre limiti e
divieti   all'utilizzo   dei  generatori  di  calore  non  aventi  la
certificazione  o  certificati  con una classe di qualita' inferiore,
ove  tale  misura  sia  necessaria  al  conseguimento  dei  valori di
qualita'  dell'aria.  I  programmi  e  gli strumenti di finanziamento
statali   e  regionali  diretti  ad  incentivare  l'installazione  di
generatori   di   calore  a  ridotto  impatto  ambientale  assicurano
priorita'   a   quelli   certificati   con  una  classe  di  qualita'
superiore.))

TITOLO III
COMBUSTIBILI
 

                              ART. 291
                       (campo di applicazione)

   1.  Il  presente  titolo  disciplina,  ai fini della prevenzione e
della  limitazione  dell'inquinamento atmosferico, le caratteristiche
merceologiche  dei  combustibili  che possono essere utilizzati negli
impianti  di  cui  ai  titoli  I e II della parte quinta del presente
decreto,  inclusi  gli  impianti  termici  civili  di potenza termica
inferiore  al  valore  di  soglia, e le caratteristiche merceologiche
((dei combustibili per uso marittimo)). Il presente titolo stabilisce
inoltre  le  condizioni  di  utilizzo  dei  combustibili, comprese le
prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione,
e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.
                              ART. 292 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini del presente titolo si  applicano,  ove  non  altrimenti
disposto, le definizioni di cui al titolo I ed  al  titolo  II  della
parte quinta. 
  2. In aggiunta alle  definizioni  del  comma  1,  si  applicano  le
seguenti definizioni: 
    a) olio combustibile pesante: 
      1) qualsiasi combustibile liquido  derivato  dal  petrolio  che
rientra nei codici da NC 2710 1951 ((a NC 2710 1968, 2710 2031,  2710
2035, 2710 2039)), escluso il combustibile per uso marittimo; 
      2)  qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal   petrolio,
escluso il gasolio di cui alle lettere b)  e  f),  che,  per  i  suoi
limiti di distillazione, rientra nella categoria  degli  oli  pesanti
destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65%  in
volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM
D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250  °C  non  puo'
essere determinata con tale metodo; 
    b) gasolio: 
      1)  qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal   petrolio,
escluso il combustibile per uso marittimo,  che  rientra  nei  codici
((NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947,  2710  1948,  2710  2017,  2710
2019)); 
      2)  qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal   petrolio,
escluso il combustibile per uso marittimo, di cui  meno  del  65%  in
volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno  l'85%
in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo  il  metodo
ASTM D86; 
    c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla  "American  Society  for
Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni  e  delle
specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti; 
    d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido
derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o  destinato  ad
essere utilizzato  su  una  nave  in  mare,  inclusi  i  combustibili
definiti nella norma ISO 8217; 
    ((e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo
definito per la qualita' "DMB" alla tabella I della norma  ISO  8217,
eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;)) 
    ((f) gasolio marino: qualsiasi  combustibile  per  uso  marittimo
definito per le qualita' "DMX", "DMA" e "DMZ" alla  tabella  I  della
norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;)) 
    g) immissione  sul  mercato:  qualsiasi  operazione  di  messa  a
disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito,  di  combustibili
per uso marittimo destinati alla combustione su una nave,  eccettuati
quelli  destinati  all'esportazione  e  trasportati,  a  tale   fine,
all'interno delle cisterne di una nave; 
    h) acque territoriali: zone di mare previste dall'articolo 2  del
codice della navigazione; 
    i) zona economica esclusiva: zona di cui  all'articolo  55  della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego
Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge  2  dicembre  1994,  n.
689; 
    l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi  della
legge 8 febbraio 2006, n. 61; 
    m) aree di controllo delle emissioni di  SOX:  zone  a  cui  tale
qualificazione  e'  stata   assegnata   dall'International   Maritime
Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di  designazione,  ai
sensi dell'allegato VI della Convenzione internazionale del 1973  per
la  prevenzione  dell'inquinamento  causato   da   navi,   denominata
Convenzione MARPOL; 
    n) nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici passeggeri,
ad eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti  i
soggetti adibiti ad attivita'  relative  alla  gestione  della  nave,
nonche' dei bambini di eta' inferiore ad un anno; 
    o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due  o  piu'
porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano  presso  lo  stesso
porto senza scali intermedi, purche'  effettuati  sulla  base  di  un
orario reso noto al pubblico;  l'orario  puo'  essere  desunto  anche
dalla regolarita' o dalla frequenza del servizio; 
    p) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55; 
    q) nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio  o  ancorata
presso un porto italiano; 
    r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio,
ad eccezione dei periodi di carico e scarico; 
    s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate  di  uno
Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di  tale  Stato,
il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed  il
cui comandante sia un ufficiale di marina  debitamente  incaricato  e
sia inscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in  un  documento
equivalente; 
    ((t)   metodo   di   riduzione   delle    emissioni:    qualsiasi
apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da  installare  su
una nave o qualsiasi procedura, metodo  o  combustibile  alternativo,
utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo  conformi
ai  limiti  previsti  all'articolo   295,   che   sia   verificabile,
quantificabile ed applicabile.)) 
                              ART. 293
                      (Combustibili consentiti)

  1.  Negli  impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della
parte  quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica
inferiore   al   valore   di   soglia,   possono   essere  utilizzati
esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti
dall'Allegato  X  alla parte quinta, alle condizioni ivi previste.((I
materiali  e  le  sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta
del  presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili
ai  sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della
parte quarta del presente decreto. E' soggetta alla normativa vigente
in  materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non
sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o
che  comunque  costituiscono  rifiuti ai sensi della parte quarta del
presente  decreto.))  Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4,
lettere  e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta si applicano le
prescrizioni   del  successivo  Allegato  X  relative  agli  impianti
disciplinati  dal  titolo  II.  Ai  combustibili per uso marittimo si
applicano le disposizioni dell'articolo 295.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo
economico  e  della  salute,  previa autorizzazione della Commissione
europea,  possono  essere  stabiliti  valori  limite  massimi  per il
contenuto  di  zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei
combustibili  per  uso  marittimo  piu'  elevati  di  quelli  fissati
nell'Allegato  X  alla  parte quinta qualora, a causa di un mutamento
improvviso  nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti
petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali
valori limite.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'universita' e
della  ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalita' per esentare,
anche  mediante  apposite  procedure  autorizzative,  i  combustibili
previsti dal presente titolo III dall'applicazione delle prescrizioni
dell'Allegato  X  alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a
fini di ricerca e sperimentazione.
                              ART. 294
           (prescrizioni per il rendimento di combustione)

   1.  Al  fine  di  ottimizzare  il  rendimento  di combustione, gli
impianti  disciplinati  dal  titolo I della parte quinta del presente
decreto, con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, devono
essere  dotati di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso
nonche'  di  un analizzatore per la misurazione e la registrazione in
continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti
parametri  devono  essere  rilevati nell'effluente gassoso all'uscita
dell'impianto.  Tali  impianti  devono  essere  inoltre  dotati,  ove
tecnicamente   fattibile,  di  regolazione  automatica  del  rapporto
aria-combustibile.  ((Ai fini dell'applicazione del presente comma si
fa  riferimento  alla  potenza  termica nominale di ciascun focolare,
anche  nei  casi  in  cui  piu'  impianti siano considerati, ai sensi
dell'articolo   270,  comma  4,  o  dell'articolo  273,  comma  9,  o
dell'articolo 282, comma 2, come un unico impianto.))
   ((2.   Nel   caso   di   impianti   di  combustione  per  i  quali
l'autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  o  l'autorizzazione
integrata  ambientale  prescriva  un  valore  limite  di emissione in
atmosfera  per  il monossido di carbonio e la relativa misurazione in
continuo,  quest'ultima  tiene  luogo  della misurazione del medesimo
prescritta  al  comma  1.  Il  comma  1  non si applica agli impianti
elencati  nell'articolo  273,  comma  15,  anche  di  potenza termica
nominale inferiore a 50MW.))
   3.  Al  fine  di  ottimizzare  il  rendimento  di combustione, gli
impianti  disciplinati  dal titolo II della parte quinta del presente
decreto, di potenza termica ((nominale per singolo focolare superiore
a  1,16  MW)),  devono  essere dotati di rilevatori della temperatura
negli effluenti gassosi nonche' di un analizzatore per la misurazione
e  la  registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido
di   carbonio.   I   suddetti   parametri   devono   essere  rilevati
nell'effluente  gassoso  all'uscita  del  focolare.  ((Tali  impianti
devono   essere   inoltre  dotati,  ove  tecnicamente  fattibile,  di
regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.))
                              ART. 295 
                  (Combustibili per uso marittimo) 
 
  ((1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti  ai  commi
2, 3, 4, 6 e 8, e' vietato,  nelle  acque  territoriali,  nelle  zone
economiche  esclusive  e  nelle   zone   di   protezione   ecologica,
appartenenti all'Italia, a  bordo  di  navi  di  qualsiasi  bandiera,
l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di  zolfo,
dal 18 giugno 2014, superiore al 3,50% in massa  e,  dal  1°  gennaio
2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il  mare
Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone  di
mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa,
a condizione che gli Stati membri dell'Unione europea prospicienti le
stesse zone di mare abbiano  previsto  l'applicazione  di  tenori  di
zolfo uguali o inferiori.)) 
  ((2. E' vietata l'immissione  sul  mercato  di  gasoli  marini  con
tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa.)) 
  3. E' vietata l'immissione sul mercato di  oli  diesel  marini  con
tenore di zolfo ((superiore all'1,50% in massa)). 
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  nelle  acque
territoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  di
protezione ecologica, ricadenti  all'interno  di  aree  di  controllo
delle emissioni di SO "X"(, ovunque ubicate, e' vietato, a  bordo  di
una nave battente bandiera italiana, l'utilizzo di  combustibili  per
uso marittimo con un tenore di zolfo ((superiore all'1,00%  in  massa
e,  dal  1°  gennaio  2015,  superiore  allo  0,10%  in  massa)).  La
violazione del divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi
non battenti bandiera italiana che hanno  attraversato  una  di  tali
aree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e  che  si
trovano in un porto italiano. 
  5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del Mar Baltico
((...)) all'area del Mare del Nord, nonche', entro dodici mesi  dalla
data di entrata in vigore della relativa designazione, alle ulteriori
aree designate. 
  6. Per le navi passeggeri  battenti  bandiera  italiana,  le  quali
effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un  porto
di  un  Paese  dell'Unione   europea,   e'   vietato,   nelle   acque
territoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  di
protezione  ecologica,   appartenenti   all'Italia,   l'utilizzo   di
combustibili per uso marittimo con un  tenore  di  zolfo  ((superiore
all'1,50% in massa)). La violazione del divieto e' fatta valere anche
nei confronti delle navi non battenti  bandiera  italiana  e  che  si
trovano  in  un  porto  italiano.  ((Il  divieto  si   applica   fino
all'entrata in vigore dei piu' restrittivi limiti di tenore di  zolfo
di cui al comma 1)). 
  ((6-bis. Fermi restando i limiti di tenore  di  zolfo  previsti  ai
commi 1, 2, 3, 4, 6  e  8,  e'  vietato,  nelle  aree  soggette  alla
giurisdizione nazionale, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo
con un tenore di  zolfo  superiore  al  3,50%.  Tali  limiti  non  si
applicano ai combustibili destinati alle navi che  utilizzano  metodi
di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso. Per
sistema a circuito chiuso si intende  un  sistema  operante  mediante
ricircolo della  soluzione  utilizzata  senza  che  vi  sia  rilascio
all'esterno della stessa o di eventuali solidi ivi  contenuti,  salvo
nelle fasi di manutenzione o di raccolta e smaltimento  a  terra  dei
residui costituiti da fanghi. Tali limiti non  si  applicano  inoltre
quando  siano  utilizzati  combustibili   o   miscele   previsti   in
alternativa ai combustibili per uso marittimo all'allegato  X,  parte
I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimo
destinati  alle  navi  che  utilizzano  metodi  di  riduzione   delle
emissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si  applica,  nelle
aree soggette alla giurisdizione nazionale,  un  limite  relativo  al
tenore di zolfo pari al 3,50%. 
  6-ter. Il soggetto  responsabile  dell'immissione  sul  mercato  di
combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi
di riduzione delle emissioni basati  su  sistemi  a  circuito  chiuso
allega ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile
una dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore  in  cui  si
attesta, ai fini del presente decreto, che la  nave  di  destinazione
utilizza tali metodi.)). 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55. 
  8. A decorrere  dal  1°  gennaio  2010  e'  vietato  l'utilizzo  di
combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo  ((superiore  allo
0,10% in massa)) su navi all'ormeggio. Il divieto si applica anche ai
periodi di carico,  scarico  e  stazionamento.  La  sostituzione  dei
combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite  deve
essere completata il prima possibile dopo l'ormeggio. La sostituzione
dei combustibili conformi a tale limite con altri  combustibili  deve
avvenire il piu' tardi possibile prima della partenza. I tempi  delle
operazioni  di  sostituzione  del  combustibile  sono  iscritti   nei
documenti di cui al comma 10. 
  9. ((Il comma 8 non si applica)): 
    a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55; 
    b) alle navi di cui  si  prevede,  secondo  orari  resi  noti  al
pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore; 
    c) alle navi all'ormeggio a  motori  spenti  e  collegate  ad  un
sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa. 
  10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle
navi devono essere indicate nel giornale generale e di contabilita' e
nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli  174,
175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento  di
bordo. 
  11.  Chi  mette  combustibili  per  uso  marittimo  a  disposizione
dell'armatore o di un suo  delegato,  per  una  nave  di  stazza  non
inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di  consegna
indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo,  del  quale
conserva una copia per i tre anni  successivi,  nonche'  un  campione
sigillato di tale combustibile, firmato da chi  riceve  la  consegna.
Chi riceve il combustibile conserva il  bollettino  a  bordo  per  lo
stesso periodo e conserva  il  campione  a  bordo  fino  al  completo
esaurimento del combustibile a cui  si  riferisce  e,  comunque,  per
almeno dodici mesi successivi alla consegna. 
  12.  E'  tenuto,  presso  ciascuna  autorita'  marittima   e,   ove
istituita, presso ciascuna autorita' portuale, un  apposito  registro
che riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per uso  marittimo
nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e
del relativo contenuto massimo  di  zolfo.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.LGS. 16 LUGLIO 2014, N. 112)). ((Le  variazioni  dei  dati.))  sono
comunicate in via preventiva.  La  presenza  di  nuovi  fornitori  e'
comunicata in via preventiva. ((I registri  devono  essere  tenuti  a
disposizione del pubblico sia in forma  documentale,  sia  attraverso
canali informatici. Le autorita' che detengono i registri  elaborano,
sulla base degli stessi, informative annuali circa la  disponibilita'
di combustibili per uso marittimo conformi  ai  limiti  previsti  dal
presente articolo nell'area di competenza e le inviano, entro  il  31
marzo di ogni anno, al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  che  le  allega  alla  relazione   prevista
all'articolo 298, comma 2-bis.)) 
  ((12-bis. Al fine di assicurare la disponibilita'  di  combustibili
per uso marittimo conformi ai limiti previsti al  presente  articolo,
ove emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa
riduzione della disponibilita'  di  tali  combustibili  su  tutto  il
territorio nazionale o in specifiche aree, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, anche su segnalazione delle
autorita' marittime e, ove istituite, delle autorita' portuali,  puo'
richiedere al Ministero  dello  sviluppo  economico  di  attivare  le
procedure  di  emergenza  previste  all'articolo   20   del   decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. A tali fini,  i  gestori  degli
impianti di  produzione  e  dei  depositi  fiscali  che  importano  i
combustibili  ed  i  fornitori  di  cui  al   comma   12   comunicano
preventivamente alle  autorita'  marittime  e,  ove  istituite,  alle
autorita'  portuali  le  situazioni  in  cui  puo'  verificarsi   una
significativa riduzione della disponibilita' di combustibili per  uso
marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo.)). 
  13. I limiti  relativi  al  tenore  di  zolfo  previsti  dai  commi
precedenti non si applicano: 
    a) ai combustibili utilizzati dalle navi da  guerra  e  da  altre
navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti
in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti
o,  comunque,  se  il  relativo  rifornimento  puo'  pregiudicare  le
operazioni  o  le  capacita'  operative;  in  tale  secondo  caso  il
comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta; 
    b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di  una  nave  risulta
specificamente necessario per garantire la sicurezza della  stessa  o
di altra nave e per salvare vite in mare; 
    c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave e' imposto
dal  danneggiamento  della  stessa  o  delle  relative  attrezzature,
purche' si dimostri che, dopo il verificarsi del  danno,  sono  state
assunte tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre  al  minimo
l'incremento delle emissioni e che sono state adottate  quanto  prima
misure dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si  applica  se
il danno e' dovuto a dolo o colpa del comandante o dell'armatore; 
    ((d) ai combustibili utilizzati a bordo di  navi  che  utilizzano
metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del comma 14 o del comma
19, fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis;)) 
    e)  ai   combustibili   destinati   alla   trasformazione   prima
dell'utilizzo. 
  14. ((Con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati)), su  navi  battenti
bandiera  italiana  o  nelle  acque  sotto  giurisdizione   italiana,
((esperimenti relativi a metodi di riduzione delle  emissioni)),  nel
corso dei quali e' ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai
limiti previsti dai ((commi da 1 a 8)). Tale autorizzazione,  la  cui
durata non puo' eccedere i diciotto mesi,  e'  rilasciata  entro  tre
mesi  dalla  presentazione  della  domanda,  la  quale  deve   essere
accompagnata da una relazione contenente i seguenti elementi: 
    a) ((la descrizione del metodo)) e, in particolare, del principio
di funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura scientifica
o dai risultati di  sperimentazioni  preliminari,  nonche'  la  stima
qualitativa e quantitativa delle  emissioni,  degli  scarichi  e  dei
rifiuti  previsti  ((per  effetto   della   sperimentazione,   e   la
descrizione delle caratteristiche dei combustibili, delle navi  e  di
tutte le strutture da utilizzare per l'esperimento)); 
    b) la stima che, a parita' di condizioni, le  emissioni  previste
di ossido di zolfo ((saranno costantemente inferiori o equivalenti  a
quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da  1
a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni)); 
    c) la stima che, a parita' di condizioni, le  emissioni  previste
di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto  e
polveri, non superino i livelli previsti dalla vigente  normativa  e,
comunque,  non  superino  in  modo  significativo   quelle   prodotte
dall'utilizzo di combustibili conformi ai  ((commi  da  1  a  8))  in
assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni; 
    d)  uno  studio  ((diretto  a  dimostrare   la   compatibilita'))
dell'impatto dell'esperimento sull'ambiente marino,  con  particolare
riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti  e  degli  estuari,
finalizzato a dimostrarne la compatibilita';  lo  studio  include  un
piano  di  monitoraggio  degli  effetti   prodotti   dall'esperimento
sull'ambiente marino; 
    ((e) la descrizione delle zone  interessate  dai  viaggi  durante
l'esperimento;)) 
    ((e-bis) la descrizione degli strumenti a prova  di  manomissione
di cui le navi saranno dotate per le misurazioni  in  continuo  delle
emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i  parametri  necessari  a
normalizzare le concentrazioni; 
    e-ter)  la  descrizione  dei  sistemi  diretti  a  garantire  una
adeguata gestione dei rifiuti e degli scarichi prodotti  per  effetto
della sperimentazione.)) 
  ((15. L'autorizzazione di cui al  comma  14  e'  rilasciata  previa
verifica della completezza della relazione allegata  alla  domanda  e
dell'idoneita' delle descrizioni, delle  stime  e  dello  studio  ivi
contenuti. Al rilascio ed all'istruttoria provvede la  Direzione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
competente  in  materia  di  inquinamento  atmosferico,  fatta  salva
l'istruttoria relativa agli elementi di cui al comma 14,  lettere  d)
ed  e-ter),  curata  rispettivamente  dalle  Direzioni  del  predetto
Ministero competenti in materia di tutela  del  mare  e  di  gestione
degli scarichi e dei rifiuti. Ai fini dell'istruttoria  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  si  puo'
avvalere dell'ISPRA.)) L'autorizzazione prevede  il  periodo  in  cui
l'esperimento puo'  essere  effettuato  e  stabilisce  i  dati  e  le
informazioni che il soggetto autorizzato deve comunicare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dei trasporti e la periodicita'  di  tale  comunicazione.  Stabilisce
inoltre la periodicita' con la quale  il  soggetto  autorizzato  deve
comunicare a tali Ministeri gli  esiti  del  monitoraggio  effettuato
sulla base del piano di cui al comma 14, lettera d). 
  16.  L'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del   comma   14   e'
immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati
dall'autorita' di cui all'articolo 296, comma 9: 
    ((a) gli strumenti di misura ed i sistemi di gestione dei rifiuti
e degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati; 
    b) il metodo, alla luce dei risultati  delle  misure  effettuate,
non  ottiene  i  risultati  previsti  dalle  stime  contenute   nella
relazione; 
    c) il soggetto autorizzato non provvede a comunicare, nei termini
stabiliti, i dati, le  informazioni  e  gli  esiti  del  monitoraggio
previsti dall'autorizzazione, conformi ai criteri ivi stabiliti.)) 
  17. Nel caso in cui gli  esperimenti  di  cui  al  comma  14  siano
effettuati  da  navi  battenti  bandiera  italiana  in  acque   sotto
giurisdizione di altri Stati dell'Unione europea o da  navi  battenti
bandiera  di  altri  Stati  dell'Unione  europea   in   acque   sotto
giurisdizione italiana, gli Stati interessati  individuano  opportune
modalita' di cooperazione nel procedimento autorizzativo. 
  18. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascun esperimento di cui
al comma 14 il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare ne informa la  Commissione  europea  e  l'eventuale  Stato
estero avente giurisdizione  sulle  acque  in  cui  l'esperimento  e'
effettuato. I risultati di ciascun esperimento di  cui  al  comma  14
sono  trasmessi  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare alla Commissione europea entro sei  mesi  dalla
conclusione dello stesso e sono messi  a  disposizione  del  pubblico
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
195. 
  ((18-bis. Per gli esperimenti relativi a metodi di riduzione  delle
emissioni  che  prevedono  l'utilizzo  di  sistemi,   dispositivi   o
materiali non collocati a bordo della nave, nel corso  dei  quali  e'
ammesso l'utilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai  limiti
previsti  ai  commi  da  1  a  8,   i   criteri   per   il   rilascio
dell'autorizzazione sono stabiliti con uno o piu'  decreti  ai  sensi
dell'articolo 281, comma 5. A tale  autorizzazione  si  applicano  le
procedure previste ai commi da 14 a 18.)). 
  ((19. In  alternativa  all'utilizzo  di  combustibili  conformi  ai
limiti previsti ai commi da 1 a 8, e' ammesso, nei porti, nelle acque
territoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  di
protezione  ecologica,  appartenenti  all'Italia,  a  bordo  di  navi
battenti bandiera di uno Stato  dell'Unione  europea,  l'utilizzo  di
metodi di riduzione delle emissioni che sono approvati ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre  1999,  n.  407,  e
successive  modificazioni,  o  che,  non  ricadendo  nel   campo   di
applicazione di tale  decreto,  sono  stati  approvati  dal  Comitato
istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002. 
  20. Al di  fuori  dei  casi  previsti  al  comma  19,  nelle  acque
territoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  di
protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'uso, a bordo di navi
battenti qualsiasi bandiera, di metodi di riduzione  delle  emissioni
in  alternativa  all'utilizzo  di  combustibili  conformi  ai  limiti
previsti ai commi da 1 a 8, e' ammesso ove si  disponga  degli  atti,
rilasciati dalle competenti autorita' di bandiera in conformita' all'
Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78 e notificati sulla base di
tale normativa internazionale, attestanti che: 
    a)  le  emissioni  di  anidride  solforosa   sono   costantemente
inferiori  o  equivalenti  a   quelle   prodotte   dall'utilizzo   di
combustibili conformi ai commi da 1 a 8  in  assenza  del  metodo  di
riduzione delle emissioni; ai fini  della  valutazione  si  applicano
valori di emissione equivalenti ai sensi dell'allegato  X,  parte  I,
sezione 4, alla Parte Quinta; 
    b) sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo di metodo
di riduzione delle emissioni, all'allegato X,  parte  I,  sezione  5,
paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte Quinta.)) 
  ((20-bis. Gli atti previsti al comma  20  devono  essere  tenuti  a
bordo della nave in originale ed esibiti su richiesta  dell'autorita'
competente.)) 
                              ART. 296 
                       (Controlli e sanzioni) 
 
  1.   Fuori   dai   casi   sanzionati   ai    sensi    dell'articolo
29-quattuordecies, comma 4, Chi effettua la combustione di  materiali
o sostanze in difformita' alle prescrizioni del presente titolo,  ove
gli  stessi  non  costituiscano  rifiuti  ai  sensi   della   vigente
normativa, e' punito: 
    a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti  di  cui
al titolo I della parte quinta del presente  decreto,  con  l'arresto
fino a due anni  o  con  l'ammenda  da  duecentocinquantotto  euro  a
milletrentadue euro; 
    b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti  di  cui
al titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici  civili
di potenza termica inferiore al valore di soglia,  con  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da duecento  euro  a  mille  euro;  a  tale
sanzione, da irrogare ai sensi dell'articolo 288,  comma  6,  non  si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo  16  della
legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni;  la
sanzione  non  si   applica   se,   dalla   documentazione   relativa
all'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano  caratteristiche
merceologiche  conformi  a   quelle   dei   combustibili   consentiti
nell'impianto, ferma restando l'applicazione  dell'articolo  515  del
codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa. 
  2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente  titolo
sono effettuati, per gli impianti di cui  al  titolo  I  della  parte
quinta, dall'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera  p),
e  per  gli  impianti  di  cui  al  titolo  II  della  parte  quinta,
dall'autorita' di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i). 
  3.  In  caso  di  mancato  rispetto  delle  prescrizioni   di   cui
all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I
della parte quinta e' punito con l'arresto  fino  a  un  anno  o  con
l'ammenda fino a milletrentadue euro. Per gli  impianti  disciplinati
dal titolo II della parte quinta  si  applica  la  sanzione  prevista
dall'articolo 288,  comma  2;  tale  sanzione,  in  caso  di  mancato
rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294,  si  applica  al
responsabile per l'esercizio e la manutenzione  se  ricorre  il  caso
previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 284, comma 2. 
  4. In caso di mancata trasmissione dei  dati  di  cui  all'articolo
298, comma 3, nei termini prescritti,  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,  anche  ai  fini  di  quanto
previsto dall'articolo 650 del  codice  penale,  ordina  ai  soggetti
inadempienti di provvedere. 
  5. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  sono  puniti  con  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a  150.000  euro  coloro
che immettono sul mercato combustibili per uso  marittimo  aventi  un
tenore di zolfo superiore ai  limiti  previsti  nell'articolo  295  e
l'armatore  o  il  comandante  che,  anche  in  concorso  tra   loro,
utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore  di  zolfo
superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di  infrazioni
che, per  l'entita'  del  tenore  di  zolfo  o  della  quantita'  del
combustibile  o  per  le  caratteristiche  della  zona   interessata,
risultano di maggiore gravita', all'irrogazione segue, per un periodo
da un mese a due anni: 
    a)  la  sospensione  dei  titoli  professionali  marittimi  o  la
sospensione  dagli  uffici   direttivi   delle   persone   giuridiche
nell'esercizio dei quali l'infrazione e' commessa,  ovvero,  se  tali
sanzioni accessorie non sono applicabili, 
    b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il  comandante
che ha commesso l'infrazione o  per  le  navi  dell'armatore  che  ha
commesso l'infrazione. 
  6. In caso di violazione dell'articolo 295, comma 10, il comandante
e' punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo  1193
del codice della navigazione. 
  7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chi,  senza  commettere
l'infrazione di cui al comma 5,  non  consegna  il  bollettino  o  il
campione di cui all'articolo 295, comma 11, o consegna un  bollettino
in cui l'indicazione ivi prevista  sia  assente  e'  punito  con  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a  15.000  euro.  Con  la
stessa sanzione e' punito chi, senza commettere l'infrazione  di  cui
al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto
dall'articolo 295, comma 11. 
  8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati
previsti dall'articolo 295, comma 12, sono puniti  con  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro. 
  9. All'accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5  a  8,
provvedono, con adeguata frequenza  e  programmazione  e  nell'ambito
delle rispettive competenze, ai sensi degli articoli  13  e  seguenti
della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle  capitanerie  di
porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti  di  cui  all'articolo
1235 del codice della navigazione  e  gli  altri  organi  di  polizia
giudiziaria. All'irrogazione delle sanzioni previste  da  tali  commi
provvedono le autorita' marittime competenti  per  territorio  e,  in
caso di infrazioni attinenti alla immissione sul mercato, le  regioni
o le diverse autorita' indicate dalla legge regionale. Restano ferme,
per i  fatti  commessi  all'estero,  le  competenze  attribuite  alle
autorita' consolari. 
  10.  Gli  accertamenti  previsti  dal   comma   9,   ove   relativi
all'utilizzo dei combustibili, possono essere ((effettuati))  con  le
seguenti modalita': 
    a) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso
marittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento  deve
essere effettuato ((secondo le linee guida di  cui  alla  risoluzione
182(59) del comitato MEPC dell'IMO)); 
    b) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso
marittimo contenuti nei serbatoi della  nave  o,  ove  cio'  non  sia
tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo, 
    c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini  di
consegna dei combustibili. 
  ((10-bis. Per i controlli analitici  si  applica  la  procedura  di
verifica prevista all'appendice VI dell'allegato VI alla  Convenzione
MARPOL 73/78. 
  10-ter.  Nei  casi   soggetti   alla   giurisdizione   dell'Italia,
l'armatore o il comandante  della  nave,  fermi  restando  i  termini
previsti  al  comma  10-quater,   hanno   l'obbligo   di   comunicare
all'autorita' marittima competente per territorio tutti i casi in cui
sussiste  l'impossibilita'  di  ottenere  combustibile  a  norma.  E'
utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all'allegato  X,  parte
I, sezione 6, alla Parte Quinta. La comunicazione e' effettuata prima
dell'accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel
caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno  di  tali  zone,
prima  dell'arrivo  al  porto  di  prima  destinazione.  In  caso  di
violazioni commesse all'estero, l'armatore o il comandante delle navi
battenti  bandiera   italiana   notificano   inoltre   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  per  il
tramite del porto  di  iscrizione,  tutti  i  casi  in  cui  sussiste
l'impossibilita' di ottenere combustibile per uso marittimo a norma. 
  10-quater. Nei casi in cui vi sia  una  violazione  degli  obblighi
relativi al tenore  di  zolfo  dei  combustibili  per  uso  marittimo
l'armatore  o  il   comandante   possono   presentare   all'autorita'
competente per il controllo operante presso il porto di destinazione,
anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte
le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare
l'obbligo  violato  e,  in  particolare,  le  azioni  intraprese  per
ottenere combustibile  a  norma  nell'ambito  del  proprio  piano  di
viaggio e,  se  tale  combustibile  non  era  disponibile  nel  luogo
previsto, le azioni intraprese  per  ottenerlo  da  altre  fonti.  Il
rapporto deve essere diretto a dimostrare  che  tali  tentativi  sono
stati effettuati con la massima diligenza  possibile,  la  quale  non
comporta tuttavia  l'obbligo  di  deviare  la  rotta  prevista  o  di
ritardare il viaggio per ottenere il  combustibile  a  norma.  Se  il
rapporto e' presentato almeno 48 ore prima  dell'accesso  nelle  zone
soggette alla giurisdizione nazionale l'autorita' competente  per  il
controllo, valutando la diligenza  osservata  dal  responsabile  alla
luce del numero, della gravita' e della imprevedibilita' delle  cause
del mancato ottenimento del combustibile a norma, puo'  stabilire  di
non procedere al controllo per la  presenza  di  una  causa  esimente
della violazione. Con le stesse modalita' si procede se, in  caso  di
viaggi effettuati esclusivamente all'interno di  zone  soggette  alla
giurisdizione nazionale, il rapporto  e'  presentato  almeno  48  ore
prima dell'arrivo al porto di prima destinazione. Se il  rapporto  e'
stato presentato oltre tali termini e, comunque, se nel rapporto  non
e' dimostrato che il responsabile ha osservato la  massima  diligenza
possibile, l'autorita' competente  per  il  controllo  acquisisce  il
rapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e  17  della  legge  24
novembre  1981,  n.  689.  In  tali   casi   l'autorita'   competente
all'irrogazione della sanzione, valutando la diligenza osservata  dal
responsabile  alla  luce  del  numero,   della   gravita'   e   della
imprevedibilita' delle cause del mancato ottenimento del combustibile
a norma, procede, se necessario, ad adeguare l'entita' della sanzione
ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  o
adottare l'ordinanza di  archiviazione  ai  sensi  dell'articolo  18,
comma 2, di tale legge. 
  10-quinquies. Le autorita' che ricevono il rapporto di cui al comma
10-quater  ne   informano,   entro   dieci   giorni,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a
trasmettere alla Commissione europea tutti  i  rapporti  ricevuti  in
ciascun mese civile entro la fine del mese successivo.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce  di
tali informazioni e di quelle ricevute ai  sensi  del  comma  10-ter,
puo' attivare la procedura prevista all'articolo 295,  comma  12-bis,
con particolare riferimento ai casi in cui emerga, presso un porto  o
terminale, la ricorrente impossibilita' di ottenere combustibile  per
uso marittimo a norma.)) 
  ((11. In caso di accertamento degli illeciti previsti al  comma  5,
fatti salvi i casi di cui al comma 10-quater, l'autorita'  competente
all'applicazione  delle  procedure   di   sequestro,   dispone,   ove
tecnicamente possibile, ed  assicurando  il  preventivo  prelievo  di
campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini  di
prova, il  cambio  del  combustibile  fuori  norma  con  combustibile
marittimo a norma, a spese del responsabile.)) 
                              ART. 297
                            (abrogazioni)

   1.  Sono  abrogati,  escluse  le  diposizioni  di  cui il presente
decreto  prevede  l'ulteriore  vigenza,  l'articolo 2, comma 2, della
legge  8 luglio 1986, n. 349, il decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri 7 settembre 2001, n. 395, il decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 8 marzo 2002 e l'articolo 2 del decreto-legge
7  marzo  2002,  n.  22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
maggio 2002, n. 82.
                              ART. 298 
                 (disposizioni transitorie e finali) 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  titolo  relative  agli  impianti
disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto  si
applicano agli impianti termici civili  di  cui  ((all'articolo  290,
comma 3)), a partire dalla data in cui  e'  effettuato  l'adeguamento
disposto dalle autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  ((dell'articolo
281, comma 3)). 
  2. Alla modifica e  all'integrazione  dell'Allegato  X  alla  parte
quinta del presente decreto si provvede  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 281, commi 5 e 6. All'integrazione di tale Allegato  si
procede per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto. 
  2-bis.  Entro  il  30  giugno  di   ciascun   anno   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  invia  alla
Commissione  europea,  sulla  base   di   una   relazione   trasmessa
dall'((ISPRA)) entro il mese precedente, un rapporto circa il  tenore
di  zolfo  dell'olio  combustibile  pesante,  del   gasolio   e   dei
combustibili  per   uso   marittimo   utilizzati   nell'anno   civile
precedente. I soggetti di cui  all'articolo  296,  commi  2  e  9,  i
laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti,  gli  uffici  delle
dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici  delle  dogane,  i
gestori dei depositi fiscali, i gestori degli impianti di  produzione
di combustibili e  i  gestori  dei  grandi  impianti  di  combustione
trasmettono all' ((ISPRA)) ed al Ministero, nei casi, nei tempi e con
le modalita' previsti nella parte I, sezione 3, dell'Allegato X  alla
parte quinta, i dati e le  informazioni  necessari  ad  elaborare  la
relazione. 
  ((2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio, di concerto con il Ministro della salute ed  il  Ministro
dello sviluppo economico ed il Ministro delle  politiche  agricole  e
forestali e' istituita, nell'ambito delle risorse umane,  finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  una
commissione  per  l'esame   delle   proposte   di   integrazione   ed
aggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto,
presentate dalle amministrazioni dello  Stato  e  dalle  regioni.  La
commissione e' composta da due rappresentanti  di  ciascuno  di  tali
Ministeri e da un rappresentante del  Dipartimento  affari  regionali
della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri.  Ai  componenti  della
Commissione non sono dovuti compensi, ne' rimborsi spese)). ((40)) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l'art. 4,  comma
2) che nel presente decreto ovunque ricorrano, le  parole  "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio", sono  sostituite  dalle
seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare", le parole: "Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare", le parole  "Agenzia  per  la
protezione dell'ambiente e per i  servizi  tecnici"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale",  e  la  parola  "APAT"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"ISPRA". 

PARTE QUINTA-BIS
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI
TITOLO I
ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO ((E SOLFATI DI CALCIO))
 

                            ART. 298-bis 
(Disposizioni  particolari  per  installazioni  e  stabilimenti   che
      producono biossido di titanio ((e solfati di calcio)) ). 
 
  1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processi
di produzione di biossido di titanio, l'immersione, l'iniezione e  lo
scarico in qualsiasi corpo d'acqua e nel mare dei seguenti rifiuti: 
    a) rifiuti  solidi,  in  particolare  i  residui  insolubili  del
minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico o  dal  cloro
nel procedimento  di  fabbricazione;  il  vetriolo  verde,  ossia  il
solfato ferroso  cristallizzato  (FeSO4H2O;  i  cloruri  metallici  e
idrossidi metallici (stanze  di  filtrazione)  provenienti  in  forma
solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui  di
coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; 
    b)  le  acque  madri  provenienti  dalla  fase   di   filtrazione
successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di 1titanio  e  da
installazioni  che  utilizzano  il  procedimento  al  solfato;   sono
compresi i rifiuti acidi associati a  tali  acque  madri,  contenenti
complessivamente piu' dello 0,5 per cento di acido  solforico  libero
nonche' vari metalli pesanti; sono e comprese le acque madri che sono
state diluite fino a contenere lo 0,5  per  cento  o  meno  di  acido
solforico libero; 
    c) i rifiuti  provenienti  da  installazioni  che  utilizzano  il
procedimento con cloruro, contenenti piu'  dello  0,5  per  cento  di
acido cloridrico, nonche'  vari  metalli  pesanti;  sono  compresi  i
rifiuti acidi che sono stati diluiti fino  a  contenere  lo  0,5  per
cento o meno di acido cloridrico libero; 
    d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi  ottenuti
dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione)  dei  rifiuti  di
cui alle lettere b) e c) e  contenenti  vari  metalli  pesanti;  sono
esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono
metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi  diluizione,
hanno un valore di pH superiore a 5,5. 
  2. Per le installazioni e gli stabilimenti che  producono  biossido
di  titanio,  le  emissioni  nelle  acque  e  nell'atmosfera   devono
rispettare i valori limite  di  emissione  previsti  all'Allegato  I,
parti 1 e 2,  alla  Parte  Quinta-bis.  Le  autorizzazioni  prevedono
inoltre opportune misure per prevenire l'emissione di  aerosol  acidi
dalle installazioni. 
  3. Le autorita' competenti  per  il  controllo  possono  effettuare
ispezioni e prelievi di campioni 3.relativamente alla emissioni nelle
acque,  alle  emissioni  nell'atmosfera,  agli  stoccaggi   ed   alle
lavorazioni presso le installazioni e gli stabilimenti che  producono
biossido di titanio. Tale controllo  comprende  almeno  il  controllo
delle  emissioni  di  cui  all'Allegato  I,  Parte  3.3,  alla  Parte
Quinta-bis. Il controllo e' effettuato conformemente alle  norme  CEN
oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO,
nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti  sotto  il
profilo della qualita' scientifica. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare integra la relazione di cui all'articolo 29-terdecies, comma  2,
con i dati relativi all'attuazione del presente articolo, secondo  le
modalita'  fissate  dalla  normativa  comunitaria  e  sulla  base  di
rapporti di cui al comma 5 che le  regioni  e  le  province  autonome
forniscono entro il 30 aprile di ogni anno. 
  5. Il rapporto  di  cui  al  comma  4,  elaborato  sulla  base  dei
controlli di cui al comma 3 e dei  dati  di  cui  al  comma  6,  deve
contenere almeno,  con  riferimento  a  ciascuna  risorsa  ambientale
interessata, le seguenti informazioni: 
    a) una  descrizione  del  luogo  di  campionamento  e  delle  sue
caratteristiche permanenti,  unitamente  ad  altre  notizie  di  tipo
amministrativo e geografico; 
    b) l'indicazione dei metodi di campionamento e analisi usati; 
    c) i risultati delle analisi; 
    d) le modifiche apportate alla frequenza di  campionamento  e  di
analisi ed al luogo di campionamento. 
  6. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti che producono
biossido  di  titanio  trasmettono  alle  regioni  e  alla   province
autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente  i
dati necessari per il rapporto di cui al comma 5 con riferimento alle
emissioni, agli stoccaggi e alle  lavorazioni  di  cui  al  comma  3,
indicando anche la tipologia e sui quantitativi di  rifiuti  prodotti
e/o scaricati o stoccati nell'anno civile precedente. (76) 
  ((6-bis. Fatto salvo  quanto  disposto  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  l'autorita'
competente, in sede di valutazione di compatibilita' ambientale, puo'
non applicare i valori di concentrazione  soglia  di  contaminazione,
indicati nella tabella 1 dell'allegato 5  al  titolo  V  della  parte
quarta del presente decreto, agli analiti  presenti  nei  solfati  di
calcio, ottenuti da neutralizzazione  di  correnti  acide  liquide  o
gassose   generati    da    lavorazioni    industriali,    utilizzati
nell'attivita'  di  recupero  ambientale,  qualora  sia   dimostrata,
secondo  le  metodiche  previste  dal  citato  decreto  ministeriale,
l'assenza di cedibilita' dei suddetti analiti. 
  6-ter. Fatto salvo l'obbligo di  sottoporre  i  solfati  di  calcio
destinati all'attivita' di recupero ambientale  a  test  di  cessione
secondo le metodiche e i limiti di cui all'allegato 3 del decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88  del  16  aprile  1998,
l'autorita' competente, nell'autorizzare l'utilizzo  dei  solfati  di
calcio, ottenuti da neutralizzazione  di  correnti  acide  liquide  o
gassose  generati  da  lavorazioni  industriali,  nell'attivita'   di
recupero ambientale, puo' derogare, sulla base delle  caratteristiche
del sito, alle concentrazioni limite di  cloruri  di  cui  al  citato
allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un  pericolo  per  la
salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente)). 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 25, comma  1)
l'introduzione del presente articolo 298-bis, senza tener  conto  che
la L. 6 agosto 2013, n. 97  (con  l'art.  25,  comma  1)  aveva  gia'
precedentemente introdotto un articolo con la medesima numerazione. 

PARTE SESTA
NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
 

                            ART. 298-bis 
                       (( (Principi generali) 
 
  1. La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo
si applica: 
    a)  al  danno  ambientale  causato   da   una   delle   attivita'
professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte  sesta  e  a
qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante  dalle  suddette
attivita'; 
    b) al danno ambientale causato da un'attivita' diversa da  quelle
elencate nell'allegato 5  alla  stessa  parte  sesta  e  a  qualsiasi
minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette  attivita',
in caso di comportamento doloso o colposo. 
  2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire  nel  rispetto
dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato  3
alla parte  sesta,  ove  occorra  anche  mediante  l'esperimento  dei
procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato  il
danno, o la minaccia imminente di  danno,  le  risorse  necessarie  a
coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non
attuate dal medesimo soggetto. 
  3. Restano  disciplinati  dal  titolo  V  della  parte  quarta  del
presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e
del sottosuolo progettati ed attuati in conformita' ai principi ed ai
criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonche'
gli interventi di riparazione delle acque sotterranee  progettati  ed
attuati in conformita' al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per  le
contaminazioni  antecedenti  alla  data  del  29  aprile  2006,   gli
interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono  gli
obiettivi di qualita' nei  tempi  stabiliti  dalla  parte  terza  del
presente decreto)). 
                              ART. 299 
                      (competenze ministeriali) 
 
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia
di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente ((...)). 
  2. L'azione ministeriale si svolge  normalmente  in  collaborazione
con le regioni, con gli enti  locali  e  con  qualsiasi  soggetto  di
diritto pubblico ritenuto idoneo. 
  3. L'azione ministeriale si svolge  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale, delle competenze delle regioni, delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano e  degli  enti  locali  con  applicazione  dei
principi costituzionali di sussidiarieta' e di leale collaborazione. 
  4. Per le finalita' connesse  all'individuazione,  all'accertamento
ed  alla  quantificazione  del   danno   ambientale,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale,  in
regime convenzionale, di soggetti pubblici e  privati  di  elevata  e
comprovata   qualificazione    tecnico-scientifica    operanti    sul
territorio, nei limiti delle disponibilita' esistenti. 
  5. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita'  produttive,
stabilisce   i   criteri   per   le   attivita'   istruttorie   volte
all'accertamento del danno ambientale ((...)) ai sensi del titolo III
della parte sesta del presente decreto. I relativi oneri sono posti a
carico del responsabile del danno. 
  6.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel
presente articolo, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   necessarie
variazioni di bilancio. 
                              ART. 300 
                         (danno ambientale) 
 
   1. E' danno ambientale qualsiasi  deterioramento  significativo  e
misurabile,  diretto  o  indiretto,  di  una   risorsa   naturale   o
dell'utilita' assicurata da quest'ultima. 
   2.  Ai  sensi  della  direttiva   2004/35/CE   costituisce   danno
ambientale  il   deterioramento,   in   confronto   alle   condizioni
originarie, provocato: 
    a) alle specie e agli habitat naturali protetti  dalla  normativa
nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992,  n.  157,
recante norme per la protezione della fauna selvatica, che  recepisce
le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile  1979;  85/411/CEE
della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE  della  Commissione
del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di  Parigi  del  18  ottobre
1950 e di Berna del 19 settembre  1979,  e  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,  recante
regolamento recante attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,  nonche'
della flora e della fauna  selvatiche,  nonche'  alle  aree  naturali
protette di cui alla legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  e  successive
norme di attuazione; 
    ((b) alle acque interne, mediante azioni  che  incidano  in  modo
significativamente negativo su: 
      1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o  il  potenziale
ecologico delle acque interessate,  quali  definiti  nella  direttiva
2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui  si  applica
l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure; 
      2) lo stato ambientale delle acque  marine  interessate,  quale
definito nella direttiva 2008/56/CE,  nella  misura  in  cui  aspetti
particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano gia'
affrontati nella direttiva 2000/60/CE;)) 
    c)  alle  acque  costiere  ed  a  quelle  ricomprese   nel   mare
territoriale mediante le azioni suddette, anche se  svolte  in  acque
internazionali; 
    d) al terreno, mediante  qualsiasi  contaminazione  che  crei  un
rischio significativo  di  effetti  nocivi,  anche  indiretti,  sulla
salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo  o  nel
sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o  microrganismi  nocivi
per l'ambiente. 
                              ART. 301
              (attuazione del principio di precauzione)

  1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo
174,  paragrafo  2,  del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo
potenziali,  per  la  salute  umana  e  per  l'ambiente,  deve essere
assicurato un alto livello di protezione.
  2.  L'applicazione  del  principio  di  cui  al comma 1 concerne il
rischio  che  comunque  possa  essere  individuato  a  seguito di una
preliminare valutazione scientifica obiettiva.
  3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve
informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla
situazione,  il  comune,  la  provincia,  la  regione  o la provincia
autonoma  nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' il
Prefetto  della  provincia  che,  nelle  ventiquattro ore successive,
informa  il  ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)).
  4.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)),  in applicazione del principio di precauzione, ha facolta' di
adottare  in  qualsiasi  momento  misure  di  prevenzione,  ai  sensi
dell'articolo 304, che risultino:
    a)  proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende
raggiungere;
    b)  non  discriminatorie  nella  loro applicazione e coerenti con
misure analoghe gia' adottate;
    c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
    d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.
  5.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  promuove  l'informazione  del  pubblico  quanto  agli effetti
negativi  di  un  prodotto  o  di  un  processo e, tenuto conto delle
risorse  finanziarie previste a legislazione vigente, puo' finanziare
programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione
ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi
di danno ambientale.
                              ART. 302
                            (definizioni)

   1   Lo  stato  di  conservazione  di  una  specie  e'  considerato
favorevole quando:
    a)  i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta
mantenendo,  a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat
naturali;
    b)  l'area  naturale  della  specie  non  si sta riducendo ne' si
ridurra' verosimilmente in un futuro prevedibile;
    c)  esiste,  e verosimilmente continuera' ad esistere, un habitat
sufficientemente ampio per mantenerne la popolazione a lungo termine.

   2. Lo stato di conservazione di un habitat naturale e' considerato
favorevole quando:
    a)  la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili
o in aumento;
    b)  le  strutture  e le funzioni specifiche necessarie per il suo
mantenimento  a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente
a esistere in un futuro prevedibile; e
    c)  lo  stato  di  conservazione  delle  sue  specie  tipiche  e'
favorevole, ai sensi del comma 1.
   3. Per "acque" si intendono tutte le acque cui si applica la parte
terza del presente decreto.
   4.   Per   "operatore"   s'intende  qualsiasi  persona,  fisica  o
giuridica,  pubblica o privata, che esercita o controlla un'attivita'
professionale   avente   rilevanza  ambientale  oppure  chi  comunque
eserciti  potere  decisionale  sugli  aspetti tecnici e finanziari di
tale    attivita',    compresi    il    titolare   del   permesso   o
dell'autorizzazione a svolgere detta attivita'.
   5.  Per  "attivita'  professionale"  s'intende  qualsiasi  azione,
mediante  la  quale  si  perseguano  o meno fini di lucro, svolta nel
corso    di   un'attivita'   economica,   industriale,   commerciale,
artigianale,  agricola  e  di  prestazione  di  servizi,  pubblica  o
privata.
   6.  Per "emissione" s'intende il rilascio nell'ambiente, a seguito
dell'attivita'   umana,   di   sostanze,   preparati,   organismi   o
microrganismi.
   7.  Per  "minaccia  imminente"  di  danno  si  intende  il rischio
sufficientemente  probabile  che  stia  per verificarsi uno specifico
danno ambientale.
   8.  Per  "misure  di prevenzione" si intendono le misure prese per
reagire  a  un  evento,  un  atto  o  un'omissione  che ha creato una
minaccia  imminente  di  danno  ambientale,  al  fine  di  impedire o
minimizzare tale danno.
   9.  Per  "ripristino", anche "naturale", s'intende: nel caso delle
acque,  delle  specie  e  degli  habitat  protetti,  il ritorno delle
risorse   naturali   o   dei   servizi  danneggiati  alle  condizioni
originarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi
rischio  di  effetti  nocivi  per la salute umana e per la integrita'
ambientale.   In  ogni  caso  il  ripristino  deve  consistere  nella
riqualificazione  del  sito  e del suo ecosistema, mediante qualsiasi
azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o
provvisorie,  dirette  a  riparare,  risanare o, qualora sia ritenuto
ammissibile  dall'autorita' competente, sostituire risorse naturali o
servizi naturali danneggiati.
   10.  Per "risorse naturali" si intendono specie e habitat naturali
protetti, acqua e terreno.
   11.  Per "servizi" e "servizi delle risorse naturali" si intendono
le  funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse
naturali e/o del pubblico.
   12.  Per  "condizioni  originarie"  si intendono le condizioni, al
momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero
esistite  se  non  si  fosse  verificato il danno ambientale, stimate
sulla base delle migliori informazioni disponibili.
   13. Per "costi" s'intendono gli oneri economici giustificati dalla
necessita'  di  assicurare  un'attuazione  corretta ed efficace delle
disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, compresi i
costi  per valutare il danno ambientale o una sua minaccia imminente,
per  progettare  gli  interventi  alternativi, per sostenere le spese
amministrative,  legali  e  di  realizzazione delle opere, i costi di
raccolta  dei  dati  ed  altri  costi  generali,  nonche' i costi del
controllo e della sorveglianza.
                              ART. 303 
                            (esclusioni) 
 
   1. La parte sesta del presente decreto: 
    a) non riguarda il danno ambientale o la  minaccia  imminente  di
tale danno cagionati da: 
     1) atti di  conflitto  armato,  sabotaggi,  atti  di  ostilita',
guerra civile, insurrezione; 
     2) fenomeni naturali di  carattere  eccezionale,  inevitabili  e
incontrollabili; 
    b) non si applica al danno ambientale o a minaccia  imminente  di
tale danno provocati da un incidente per il quale la  responsabilita'
o l'indennizzo rientrino  nell'ambito  d'applicazione  di  una  delle
convenzioni internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte  sesta
del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito; 
    c) non pregiudica il diritto  del  trasgressore  di  limitare  la
propria responsabilita' conformemente alla legislazione nazionale che
da'   esecuzione   alla   convenzione   sulla    limitazione    della
responsabilita'  per  crediti  marittimi  (LLMC)  del  1976,  o  alla
convenzione di Strasburgo  sulla  limitazione  della  responsabilita'
nella navigazione interna (CLNI) del 1988; 
    d) non si applica ai rischi nucleari  relativi  all'ambiente  ne'
alla  minaccia  imminente  di  tale  danno   causati   da   attivita'
disciplinate  dal  Trattato  istitutivo   della   Comunita'   europea
dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attivita'  per  i
quali la  responsabilita'  o  l'indennizzo  rientrano  nel  campo  di
applicazione  di  uno   degli   strumenti   internazionali   elencati
nell'allegato 2 alla parte sesta del presente decreto; 
    e)  non  si  applica  alle  attivita'  svolte  in  condizioni  di
necessita' ed aventi come scopo esclusivo  la  difesa  nazionale,  la
sicurezza internazionale o la protezione dalle calamita' naturali; 
    f) non si applica al danno causato da un'emissione, un  evento  o
un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della
parte sesta del presente decreto ((...)); 
    g) non si applica al danno in relazione al quale siano  trascorsi
piu' di trent'anni dall'emissione, dall'evento o  dall'incidente  che
l'hanno causato; 
    h) non si applica al danno ambientale o alla  minaccia  imminente
di tale danno causati da inquinamento di carattere  diffuso,  se  non
sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale  tra  il
danno e l'attivita' di singoli operatori; 
    i) ((LETTERA A BROGATA DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)). 

TITOLO II
PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE
 

                              ART. 304
                       (azione di prevenzione)

  1.  Quando  un  danno  ambientale  non  si e' ancora verificato, ma
esiste   una   minaccia   imminente  che  si  verifichi,  l'operatore
interessato  adotta,  entro  ventiquattro  ore  e a proprie spese, le
necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
  2.  L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1
da  apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o
alla  provincia  autonoma  nel  cui  territorio si prospetta l'evento
lesivo,  nonche'  al  Prefetto della provincia che nelle ventiquattro
ore successive informa il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare)).  Tale comunicazione deve avere ad oggetto
tutti  gli  aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le
generalita'  dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato,
le  matrici  ambientali  presumibilmente  coinvolte  e la descrizione
degli  interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta
al  comune,  abilita  immediatamente  l'operatore  alla realizzazione
degli  interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli
interventi  di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente
comma,  l'autorita'  preposta  al controllo o comunque il ((Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare)) irroga una
sanzione  amministrativa  non  inferiore a mille euro ne' superiore a
tremila euro per ogni giorno di ritardo.
  3.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), in qualsiasi momento, ha facolta' di:
    a)  chiedere  all'operatore  di fornire informazioni su qualsiasi
minaccia  imminente  di  danno  ambientale o su casi sospetti di tale
minaccia imminente;
    b)  ordinare  all'operatore  di  adottare le specifiche misure di
prevenzione  considerate  necessarie,  precisando  le  metodologie da
seguire;
    c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.
  4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1
o al comma 3, lettera b), o se esso non puo' essere individuato, o se
non  e'  tenuto  a  sostenere  i  costi a norma della parte sesta del
presente  decreto,  il  ((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio e del mare)) ha facolta' di adottare egli stesso le misure
necessarie  per  la  prevenzione  del danno, approvando la nota delle
spese,  con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o
concorso  a  causare  le  spese stesse, se venga individuato entro il
termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.
                              ART. 305
                       (ripristino ambientale)

  1.  Quando  si  e' verificato un danno ambientale, l'operatore deve
comunicare   senza   indugio   tutti  gli  aspetti  pertinenti  della
situazione  alle  autorita'  di cui all'articolo 304, con gli effetti
ivi  previsti,  e,  se  del  caso,  alle  altre autorita' dello Stato
competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di
adottare immediatamente:
    a)    tutte    le   iniziative   praticabili   per   controllare,
circoscrivere,  eliminare  o  gestire  in  altro  modo,  con  effetto
immediato,  qualsiasi  fattore  di  danno,  allo scopo di prevenire o
limitare  ulteriori  pregiudizi  ambientali  ed effetti nocivi per la
salute  umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base
delle  specifiche  istruzioni  formulate  dalle  autorita' competenti
relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;
   b) le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306.
  2.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), in qualsiasi momento, ha facolta' di:
    a)  chiedere  all'operatore  di fornire informazioni su qualsiasi
danno  verificatosi  e sulle misure da lui adottate immediatamente ai
sensi del comma 1;
    b)  adottare,  o  ordinare  all'operatore  di  adottare, tutte le
iniziative  opportune  per  controllare,  circoscrivere,  eliminare o
gestire  in  altro  modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di
danno,  allo  scopo  di  prevenire  o  limitare  ulteriori pregiudizi
ambientali   e  effetti  nocivi  per  la  salute  umana  o  ulteriori
deterioramenti ai servizi;
    c)  ordinare  all'operatore  di  prendere le misure di ripristino
necessarie;
    d) adottare egli stesso le suddette misure.
  3.  Se  l'operatore non adempie agli obblighi previsti al comma 1 o
al  comma 2, lettera b) o c), o se esso non puo' essere individuato o
se  non  e'  tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del
presente  decreto,  il  ((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  del  mare))  ha  facolta' di adottare egli stesso tali
misure,  approvando  la  nota  delle  spese,  con  diritto di rivalsa
esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le
spese  stesse,  se  venga individuato entro il termine di cinque anni
dall'effettuato pagamento.
                              ART. 306 
     (determinazione delle misure per il ripristino ambientale) 
 
  1. Gli operatori individuano le possibili misure per il  ripristino
ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del
presente decreto e le presentano  per  l'approvazione  al  ((Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare))  senza
indugio e comunque non oltre trenta  giorni  dall'evento  dannoso,  a
meno che questi non abbia  gia'  adottato  misure  urgenti,  a  norma
articolo 305, commi 2 e 3. 
  2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare))  decide  quali  misure  di  ripristino  attuare,  in  modo  da
garantire, ove possibile, il conseguimento  del  completo  ripristino
ambientale, e valuta l'opportunita' di addivenire ad un  accordo  con
l'operatore  interessato  nel  rispetto  della   procedura   di   cui
all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Se si e' verificata una pluralita' di casi di danno ambientale e
l'autorita' competente non  e'  in  grado  di  assicurare  l'adozione
simultanea delle misure di ripristino necessarie, essa puo'  decidere
quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai
fini di tale  decisione,  l'autorita'  competente  tiene  conto,  fra
l'altro, della natura, entita' e gravita' dei diversi casi  di  danno
ambientale in questione, nonche' della possibilita' di un  ripristino
naturale. 
  4. Nelle attivita' di ripristino ambientale  sono  prioritariamente
presi in considerazione i rischi per la salute umana. 
  5. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare)) invita i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4,  della
direttiva 2004/35/CE, nonche' i soggetti sugli immobili dei quali  si
devono effettuare le  misure  di  ripristino  a  presentare  le  loro
osservazioni  nel  termine  di  dieci   giorni   e   le   prende   in
considerazione in sede di ordinanza. Nei casi  di  motivata,  estrema
urgenza l'invito puo' essere incluso nell'ordinanza, che in tal  caso
potra' subire le opportune riforme o essere  revocata  tenendo  conto
dello stato dei lavori in corso. 
                            ART. 306-bis 
((  (Determinazione  delle  misure  per  il  risarcimento  del  danno
ambientale  e  il  ripristino  ambientale  dei  siti   di   interesse
                           nazionale). )) 
 
  ((1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto  del
quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 alla presente parte
sesta, il soggetto nei cui confronti  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare ha  avviato  le  procedure  di
bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti  inquinati  di
interesse nazionale ai sensi dell'articolo 18 della  legge  8  luglio
1986, n. 349, dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, nonche' ai sensi del titolo V della parte quarta e della
parte sesta del presente decreto, ovvero ha  intrapreso  la  relativa
azione giudiziaria, puo' formulare una proposta transattiva. 
  2. La proposta di transazione di cui al comma 1: 
    a)   individua   gli   interventi   di   riparazione    primaria,
complementare e compensativa; 
    b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto
del tempo necessario per  conseguire  l'obiettivo  della  riparazione
primaria o della riparazione primaria e complementare; 
    c) ove i criteri risorsa-risorsa e  servizio-servizio  non  siano
applicabili  per  la  determinazione  delle  misure  complementari  e
compensative,  contiene  una  liquidazione  del  danno  mediante  una
valutazione economica; 
    d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo  qualora
all'impossibilita'  della   riparazione   primaria   corrisponda   un
inquinamento residuo che comporta un rischio  per  la  salute  e  per
l'ambiente; 
    e) tiene conto degli interventi  di  bonifica  gia'  approvati  e
realizzati ai sensi del titolo V  della  parte  quarta  del  presente
decreto; 
    f) in caso di concorso di  piu'  soggetti  nell'aver  causato  il
danno e negli obblighi di bonifica, puo' essere  formulata  anche  da
alcuni soltanto di  essi  con  riferimento  all'intera  obbligazione,
salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti; 
    g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare,  con  proprio  decreto,  dichiara  ricevibile  la  proposta  di
transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma  2,
ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti. 
  4. Nel caso in cui dichiari ricevibile la proposta di  transazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
convoca, entro trenta giorni, una conferenza di  servizi  alla  quale
partecipano la regione e gli enti locali territorialmente  coinvolti,
che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione  e
la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore  di  sanita'.
In  ogni  caso  il  parere  tiene  conto  della  necessita'  che  gli
interventi proposti, qualora non conseguano  il  completo  ripristino
dello stato dei luoghi,  assicurino  comunque  la  funzionalita'  dei
servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo.  Della
conferenza di  servizi  e'  data  adeguata  pubblicita'  al  fine  di
consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni. 
  5.  La  conferenza  di  servizi,  entro  centottanta  giorni  dalla
convocazione,  approva,  respinge   o   modifica   la   proposta   di
transazione. La deliberazione finale e' comunicata al proponente  per
l'accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta  giorni.
Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono  a
tutti  gli  effetti  ogni  atto  decisorio  comunque  denominato   di
competenza   delle   amministrazioni   partecipanti   alla   predetta
conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti. 
  6.  Sulla  base  della  deliberazione  della  conferenza  accettata
dall'interessato, il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul  quale
e' acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato,  che  lo
valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali  e,  ove
possibile,  dei  prevedibili  esiti  del  giudizio  pendente   o   da
instaurare. 
  7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione,
sottoscritto per accettazione dal proponente, e' adottato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
sottoposto al controllo preventivo di legittimita'  della  Corte  dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20. 
  8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati,  delle  obbligazioni  dagli  stessi  assunte  in   sede   di
transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad  adempiere
nel termine di trenta  giorni  e  previa  escussione  delle  garanzie
finanziarie  prestate,  puo'  dichiarare  risolto  il  contratto   di
transazione. In tal caso, le somme eventualmente gia' corrisposte dai
contraenti sono trattenute dal  Ministero  in  acconto  dei  maggiori
importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1)). 
                              ART. 307
       (notificazione delle misure preventive e di ripristino)

   1.   Le   decisioni   che  impongono  misure  di  precauzione,  di
prevenzione  o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del
presente  decreto,  sono  adeguatamente  motivate  e comunicate senza
indugio  all'operatore  interessato  con  indicazione  dei  mezzi  di
ricorso di cui dispone e dei termini relativi.
                              ART. 308
        (costi dell'attivita' di prevenzione e di ripristino)

  1.  L'operatore  sostiene  i  costi  delle  iniziative  statali  di
prevenzione   e   di   ripristino   ambientale  adottate  secondo  le
disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.
  2.  Fatti  salvi  i  commi  4, 5 e 6, il ((Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare)) recupera, anche attraverso
garanzie  reali  o  fideiussioni  bancarie  a  prima  richiesta e con
esclusione  del beneficio della preventiva escussione, dall'operatore
che  ha  causato  il danno o l'imminente minaccia, le spese sostenute
dallo  Stato  in  relazione alle azioni di precauzione, prevenzione e
ripristino adottate a norma della parte sesta del presente decreto.
  3.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  determina di non recuperare la totalita' dei costi qualora la
spesa  necessaria  sia  maggiore  dell'importo recuperabile o qualora
l'operatore non possa essere individuato.
  4.  Non  sono  a  carico  dell'operatore  i  costi  delle azioni di
precauzione,  prevenzione  e  ripristino  adottate conformemente alle
disposizioni  di  cui  alla  parte sesta del presente decreto se egli
puo'  provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale
danno:
    a)  e'  stato  causato  da un terzo e si e' verificato nonostante
l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee;
    b)  e'  conseguenza  dell'osservanza  di  un  ordine o istruzione
obbligatori  impartiti  da  una autorita' pubblica, diversi da quelli
impartiti  a  seguito  di  un'emissione  o di un incidente imputabili
all'operatore; in tal caso il ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del   territorio  e  del  mare))  adotta  le  misure  necessarie  per
consentire all'operatore il recupero dei costi sostenuti.
  5.  L'operatore  non  e' tenuto a sostenere i costi delle azioni di
cui al comma 5 intraprese conformemente alle disposizioni di cui alla
parte  sesta  del  presente  decreto  qualora dimostri che non gli e'
attribuibile  un  comportamento  doloso  o colposo e che l'intervento
preventivo a tutela dell'ambiente e' stato causato da:
    a)   un'emissione   o   un  evento  espressamente  consentiti  da
un'autorizzazione  conferita  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni
legislative   e   regolamentari   recanti   attuazione  delle  misure
legislative  adottate  dalla  Comunita' europea di cui all'allegato 5
della  parte  sesta  del  presente  decreto,  applicabili  alla  data
dell'emissione  o  dell'evento e in piena conformita' alle condizioni
ivi previste;
    b)   un'emissione  o  un'attivita'  o  qualsiasi  altro  modo  di
utilizzazione   di   un   prodotto  nel  corso  di  un'attivita'  che
l'operatore  dimostri non essere stati considerati probabile causa di
danno  ambientale  secondo  lo  stato delle conoscenze scientifiche e
tecniche  al  momento  del  rilascio dell'emissione o dell'esecuzione
dell'attivita'.
  6.  Le  misure adottate dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e del mare)) in attuazione delle disposizioni di cui
alla  parte  sesta  del  presente  decreto lasciano impregiudicata la
responsabilita'    e    l'obbligo   risarcitorio   del   trasgressore
interessato.
                              ART. 309
                  (richiesta di intervento statale)

  1.  Le  regioni,  le  province  autonome  e  gli enti locali, anche
associati,  nonche'  le  persone  fisiche o giuridiche che sono o che
potrebbero  essere  colpite  dal  danno  ambientale  o che vantino un
interesse  legittimante  la  partecipazione  al procedimento relativo
all'adozione  delle  misure  di  precauzione,  di  prevenzione  o  di
ripristino  previste  dalla  parte sesta del presente decreto possono
presentare  al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e   del   mare)),   depositandole   presso  le  Prefetture  -  Uffici
territoriali  del  Governo,  denunce  e  osservazioni,  corredate  da
documenti  ed  informazioni,  concernenti  qualsiasi  caso  di  danno
ambientale  o  di  minaccia  imminente di danno ambientale e chiedere
l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta
del presente decreto.
  2.  Le  organizzazioni non governative che promuovono la protezione
dell'ambiente,  di  cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349, sono riconosciute titolari dell'interesse di cui al comma 1.
  3.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  valuta  le  richieste di intervento e le osservazioni ad esse
allegate  afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e
informa  senza  dilazione  i  soggetti  richiedenti dei provvedimenti
assunti al riguardo.
  4.   In   caso  di  minaccia  imminente  di  danno,  il  ((Ministro
dell'ambiente   e   della   tutela   del  territorio  e  del  mare)),
nell'urgenza  estrema,  provvede  sul  danno  denunciato  anche prima
d'aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3.
                              ART. 310
                              (ricorsi)

  1. I soggetti di cui all'articolo 309, comma 1, sono legittimati ad
agire,  secondo  i principi generali, per l'annullamento degli atti e
dei  provvedimenti  adottati  in violazione delle disposizioni di cui
alla  parte  sesta  del  presente decreto nonche' avverso il silenzio
inadempimento   del   Ministro   dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa
del  ritardo  nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle
misure  di  precauzione,  di  prevenzione o di contenimento del danno
ambientale.
  2.   Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,  il  ricorso  al  giudice
amministrativo  ((.  .  .))  puo' essere preceduto da una opposizione
depositata  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del mare o inviata presso la sua sede a mezzo di posta
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  entro trenta giorni dalla
notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto. In caso di
inerzia  del Ministro, analoga opposizione puo' essere proposta entro
il  suddetto  termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno
successivo   all'effettuato   deposito   dell'opposizione  presso  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Se sia stata presentata l'opposizione e non ancora il ricorso al
giudice  amministrativo, quest'ultimo e' proponibile entro il termine
di  sessanta  giorni  decorrenti  dal  ricevimento della decisione di
rigetto  dell'opposizione  oppure  dal trentunesimo giorno successivo
alla  presentazione  dell'opposizione  se  il  Ministro  non  si  sia
pronunciato.
  4.  Resta  ferma  la  facolta' dell'interessato di ricorrere in via
straordinaria   al   Presidente   della  Repubblica  nel  termine  di
centoventi   giorni   dalla   notificazione,  comunicazione  o  piena
conoscenza  dell'atto  o  provvedimento  che si ritenga illegittimo e
lesivo.

TITOLO III
RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE
 

                              ART. 311 
          (azione risarcitoria in forma specifica ((...)) ) 
 
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il
risarcimento  del  danno  ambientale  in  forma   specifica   e,   se
necessario, per equivalente patrimoniale,  oppure  procede  ai  sensi
delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto. 
  ((2.  Quando  si  verifica  un  danno  ambientale  cagionato  dagli
operatori  le  cui  attivita'  sono  elencate  nell'allegato  5  alla
presente parte sesta, gli stessi sono  obbligati  all'adozione  delle
misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta
secondo i criteri  ivi  previsti,  da  effettuare  entro  il  termine
congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del  presente  decreto.  Ai
medesimi  obblighi  e'  tenuto  chiunque  altro  cagioni   un   danno
ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle  misure  di
riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o  comunque
realizzata in modo incompleto o  difforme  dai  termini  e  modalita'
prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare determina i costi delle attivita' necessarie  a  conseguirne
la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto
obbligato per ottenere il  pagamento  delle  somme  corrispondenti)).
((67)) 
  ((3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati  3
e 4 della presente parte sesta alla determinazione  delle  misure  di
riparazione da adottare  e  provvede  con  le  procedure  di  cui  al
presente   titolo   III   all'accertamento   delle    responsabilita'
risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare,  sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in  conformita'
a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte
sesta i criteri ed i metodi,  anche  di  valutazione  monetaria,  per
determinare la portata delle misure di  riparazione  complementare  e
compensativa. Tali criteri e metodi  trovano  applicazione  anche  ai
giudizi  pendenti  non  ancora  definiti  con  sentenza  passata   in
giudicato alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al
periodo precedente. Nei casi  di  concorso  nello  stesso  evento  di
danno, ciascuno risponde nei  limiti  della  propria  responsabilita'
personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti,
agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento)). 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che
"Le disposizioni di cui al comma  2  dell'articolo  311  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla  lettera  g)
del comma 1 del presente articolo,  non  si  applicano  agli  accordi
transattivi gia' stipulati alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nonche' agli accordi transattivi attuativi di accordi
di programma gia' conclusi alla medesima data". 
                              ART. 312
     (istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale)

   1.  L'istruttoria  per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale di
cui all'articolo 313 si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241.
   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)),  per  l'accertamento  dei  fatti,  per  l'individuazione  dei
trasgressori,  per l'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente e
per  il  risarcimento dei danni, puo' delegare il Prefetto competente
per  territorio  ed  avvalersi,  anche mediante apposite convenzioni,
della  collaborazione  delle Avvocature distrettuali dello Stato, del
Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia
di  Stato,  della  Guardia  di  finanza e di qualsiasi altro soggetto
pubblico dotato di competenza adeguata.
   3. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)),  per  l'accertamento  delle  cause  del  danno  e  per la sua
quantificazione,  da  effettuare  in  applicazione delle disposizioni
contenute negli Allegati 3 e 4 alla parte sesta del presente decreto,
puo'  disporre,  nel  rispetto  del principio del contraddittorio con
l'operatore  interessato,  apposita  consulenza  tecnica svolta dagli
uffici ministeriali, da quelli di cui al comma 2 oppure, tenuto conto
delle  risorse finanziarie previste a legislazione vigente, da liberi
professionisti.
   4. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)),  al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni
e  ricerche  anche  in  apparecchiature  informatiche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento del fatto dannoso e per
l'individuazione  dei trasgressori, puo' disporre l'accesso di propri
incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso. Gli incaricati che
eseguono  l'accesso  devono  essere muniti di apposita autorizzazione
che  ne  indica  lo  scopo,  rilasciata  dal capo dell'ufficio da cui
dipendono.  Per  l'accesso a locali che siano adibiti ad abitazione o
all'esercizio   di   attivita'   professionali   e'   necessario  che
l'Amministrazione   si   munisca  dell'autorizzazione  dell'autorita'
giudiziara  competente.  In ogni caso, dell'accesso nei luoghi di cui
al  presente comma dovra' essere informato il titolare dell'attivita'
o  un  suo  delegato, che ha il diritto di essere presente, anche con
l'assistenza  di  un  difensore  di fiducia, e di chiedere che le sue
dichiarazioni siano verbalizzate.
   5.  In  caso  di  gravi  indizi  che  facciano ritenere che libri,
registri,  documenti,  scritture  ed altre prove del fatto dannoso si
trovino  in  locali  diversi  da  quelli  indicati  nel  comma  4, il
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
puo'  chiedere  l'autorizzazione  per la perquisizione di tali locali
all'autorita' giudiziaria competente.
   6.  E'  in  ogni  caso  necessaria l'autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria   competente   per   procedere,   durante   l'accesso,  a
perquisizioni  personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili e per l'esame dei
documenti  e la richiesta di notizie relativamente ai quali sia stato
eccepito il segreto professionale.
   7.  Di  ogni  accesso  deve essere redatto processo verbale da cui
risultino  le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte
all'interessato  o  a  chi  lo  rappresenta  e  le risposte ricevute,
nonche'  le  sue  dichiarazioni.  Il verbale deve essere sottoscritto
dall'interessato  o  da  chi  lo  rappresenta oppure deve indicare il
motivo  della  mancata  sottoscrizione.  L'interessato  ha diritto di
averne copia.
   8.  I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto
se  non  sia  possibile  riprodurne  o  farne constare agevolmente il
contenuto   rilevante   nel  verbale,  nonche'  in  caso  di  mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale; tuttavia
gli  agenti  possono  sempre  acquisire  dati con strumenti propri da
sistemi meccanografici, telematici, elettronici e simili.
                              ART. 313 
                             (ordinanza) 
 
   1. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 312  sia
stato accertato un fatto che abbia causato  danno  ambientale  ed  il
responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino  ai  sensi
del titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai  sensi
degli articoli 304 e seguenti,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  con  ordinanza  immediatamente
esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al  suddetto  accertamento,
siano risultati responsabili del fatto  il  ripristino  ambientale  a
titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. 
   2. Qualora il  responsabile  del  fatto  che  ha  provocato  danno
ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine
ingiunto ((o all'adozione delle misure di riparazione nei  termini  e
modalita' prescritti, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare determina i costi delle attivita' necessarie  a
conseguire la completa attuazione delle misure  anzidette  secondo  i
criteri definiti con il decreto di cui al comma 3  dell'articolo  311
e,  al  fine  di  procedere  alla  realizzazione  delle  stesse,  con
ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta  giorni
dalla notifica, delle somme corrispondenti)). 
   3. Con riguardo al risarcimento  del  danno  in  forma  specifica,
l'ordinanza e'  emessa  nei  confronti  del  responsabile  del  fatto
dannoso nonche', in solido, del soggetto nel cui effettivo  interesse
il comportamento fonte del danno e'  stato  tenuto  o  che  ne  abbia
obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo  l'accertamento
istruttorio   intervenuto,   all'onere   economico   necessario   per
apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le  cautele
e tenere  i  comportamenti  previsti  come  obbligatori  dalle  norme
applicabili. 
   4. L'ordinanza e' adottata nel termine perentorio  di  centottanta
giorni decorrenti dalla comunicazione ai soggetti di cui al  comma  3
dell'avvio dell'istruttoria, e comunque entro il termine di decadenza
di due anni dalla notizia del fatto, salvo quando  sia  in  corso  il
ripristino ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso  i
medesimi  termini  decorrono  dalla  sospensione  ingiustificata  dei
lavori di  ripristino  oppure  dalla  loro  conclusione  in  caso  di
incompleta riparazione del danno. Alle  attestazioni  concernenti  la
sospensione dei lavori e la loro incompletezza provvede  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con  apposito
atto di accertamento. 
   5. Nei termini previsti dai commi 1 e  3  dell'articolo  2947  del
codice  civile,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del  mare  puo'  adottare  ulteriori  provvedimenti  nei
confronti di trasgressori successivamente individuati. 
   6. Nel  caso  di  danno  provocato  da  soggetti  sottoposti  alla
giurisdizione della Corte dei  conti,  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare,  anziche'  ingiungere  il
pagamento  del  risarcimento  per  equivalente  patrimoniale,   invia
rapporto  all'Ufficio  di  Procura  regionale   presso   la   Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio. 
   7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono esclusi, a
seguito di azione concorrente  da  parte  di  autorita'  diversa  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
nuovi  interventi  comportanti  aggravio  di  costi  per  l'operatore
interessato. Resta  in  ogni  caso  fermo  il  diritto  dei  soggetti
danneggiati dal fatto produttivo  di  danno  ambientale,  nella  loro
salute o nei beni di  loro  proprieta',  di  agire  in  giudizio  nei
confronti del responsabile a tutela dei  diritti  e  degli  interessi
lesi. 
                              ART. 314 
                     (contenuto dell'ordinanza) 
 
   1.  L'ordinanza  contiene  l'indicazione  specifica   del   fatto,
commissivo o omissivo, contestato, nonche' degli  elementi  di  fatto
ritenuti rilevanti per  l'individuazione  e  la  quantificazione  del
danno e delle fonti di prova per l'identificazione dei trasgressori. 
   2.  L'ordinanza  fissa  un  termine,  anche  concordato   con   il
trasgressore in applicazione dell'articolo 11 della  legge  7  agosto
1990, n. 241, per il ripristino dello stato dei luoghi a  sue  spese,
comunque non inferiore a due mesi e non superiore a due  anni,  salvo
ulteriore proroga da  definire  in  considerazione  dell'entita'  dei
lavori necessari. 
   3. La quantificazione del danno deve  comprendere  il  pregiudizio
arrecato alla situazione ambientale con  particolare  riferimento  al
costo necessario per il suo ripristino. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.
6 AGOSTO 2013, N. 97)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6  AGOSTO  2013,
N. 97)). 
   4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di  emanazione
del provvedimento di cui all'articolo 444  del  codice  di  procedura
penale, la cancelleria del giudice che ha emanato la  sentenza  o  il
provvedimento trasmette copia degli stessi al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare entro  cinque  giorni  dalla
loro pubblicazione. 
   5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali,
al  fine  del  risarcimento  del  danno  ambientale,  comunicano   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  le
sanzioni   amministrative,   entro   dieci    giorni    dall'avvenuta
irrogazione. 
   6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3,  e
313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi termini. 
                              ART. 315
          (effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria)

   1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  che  abbia  adottato  l'ordinanza di cui all'articolo 313 non
puo'  ne'  proporre  ne'  procedere ulteriormente nel giudizio per il
risarcimento    del   danno   ambientale,   salva   la   possibilita'
dell'intervento  in qualita' di persona offesa dal reato nel giudizio
penale.
                              ART. 316
                    (ricorso avverso l'ordinanza)

   1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla  comunicazione  dell'ordinanza  di  cui  all'articolo 313, puo'
ricorrere al Tribunale amministrativo regionale ((...)) competente in
relazione al luogo nel quale si e' prodotto il danno ambientale.
   2. Il trasgressore puo' far precedere l'azione giurisdizionale dal
ricorso in opposizione di cui all'articolo 310, commi 2 e 3.
   3.  Il  trasgressore  puo' proporre altresi' ricorso al Presidente
della  Repubblica  nel  termine  di  centoventi giorni dalla ricevuta
notificazione  o  comunicazione  dell'ordinanza  o  dalla  sua  piena
conoscenza.
                              ART. 317 
           (riscossione dei crediti e fondo di rotazione) 
 
   1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello  Stato
ai sensi delle disposizioni di cui  alla  parte  sesta  del  presente
decreto, nell'ammontare  determinato  dal  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare o dal giudice, si applicano le
norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
   2. Nell'ordinanza  o  nella  sentenza  puo'  essere  disposto,  su
richiesta dell'interessato che  si  trovi  in  condizioni  economiche
disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili  non
superiori al numero di venti; ciascuna rata non puo' essere inferiore
comunque ad euro cinquemila. 
   3. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico
pagamento. 
   4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza
comporta l'obbligo  di  pagamento  del  residuo  ammontare  in  unica
soluzione. 
   ((5. Le somme derivanti dalla riscossione dei  crediti  in  favore
dello Stato per il risarcimento  del  danno  ambientale  disciplinato
dalla  presente  parte   sesta,   ivi   comprese   quelle   derivanti
dall'escussione di fidejussioni  a  favore  dello  Stato,  assunte  a
garanzia del risarcimento  medesimo,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente  capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, per essere  destinate  alla  realizzazione
delle  misure  di  prevenzione  e  riparazione  in  conformita'  alle
previsioni della  direttiva  2004/35/CE  ed  agli  obblighi  da  essa
derivanti)). 
   6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009,  N.  135  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166. 
                              ART. 318 
                    (norme transitorie e finali) 
 
   1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  all'articolo  317,
comma  6,  continua  ad  applicarsi   il   decreto   del   ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))  14  ottobre
2003. 
   2. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad  eccezione
del comma 5; 
    b) l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267; 
    c) l'articolo 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. 
   3. In attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/35/CE,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su
proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)) di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle attivita' produttive, sono adottate misure per  la  definizione
di idonee forme di  garanzia  e  per  lo  sviluppo  dell'offerta  dei
relativi strumenti, in modo da consentirne l'utilizzo da parte  degli
operatori interessati ai fini dell'assolvimento delle responsabilita'
ad essi incombenti ai sensi della parte sesta del presente decreto. 
   4. Quando un danno  ambientale  riguarda  o  puo'  riguardare  una
pluralita'  di  Stati  membri  dell'Unione  europea,  il   ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare))  coopera,
anche  attraverso  un  appropriato  scambio  di   informazioni,   per
assicurare che sia posta in essere un'azione  di  prevenzione  e,  se
necessario, di riparazione di tale danno ambientale. In tale ipotesi,
quando il danno ambientale ha avuto origine nel territorio  italiano,
il ((Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del
mare))  fornisce   informazioni   sufficienti   agli   Stati   membri
potenzialmente esposti ai suoi  effetti.  Se  il  Ministro  individua
entro i confini del territorio nazionale un danno la cui causa si  e'
invece verificata al di fuori di tali confini,  esso  ne  informa  la
Commissione europea e qualsiasi altro Stato  membro  interessato;  il
Ministro puo' raccomandare l'adozione di misure di prevenzione  o  di
riparazione e puo' cercare, ai sensi della parte sesta  del  presente
decreto, di recuperare i costi sostenuti  in  relazione  all'adozione
delle misur e di prevenzione o riparazione. 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
      Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006 
                               CIAMPI 
 
                            Berlusconi, Presidente del 
                            Consiglio dei Ministri 
                            Matteoli, Ministro dell'ambiente 
                            e della tutela del territorio 
                            La Malfa, Ministro per le 
                            Politiche comunitarie 
                            Baccini, Ministro per la funzione 
                            pubblica 
                            La Loggia, Ministro per gli affari 
                            regionali 
                            Pisanu, Ministro dell'interno 
                            Castelli, Ministro della giustizia 
                            Martino, Ministro della difesa 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e 
                            delle finanze 
                            Scajola, Ministro delle attivita' 
                            produttive 
                            Berlusconi, Ministro della salute ad 
                            interim 
                            Lunardi, Ministro delle infrastrutture 
                            e dei trasporti 
                            Alemanno, Ministro delle politiche 
                            agricole e forestali 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 

((PARTE SESTA-BIS
DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE))

 

                            ART. 318-bis 
                    (( Ambito di applicazione).)) 
 
  ((1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi
contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto
che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di  danno
alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.)) 
                            ART. 318-ter 
                         (( Prescrizioni).)) 
 
  ((1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo
di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di
cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia
giudiziaria impartisce  al  contravventore  un'apposita  prescrizione
asseverata  tecnicamente  dall'ente  specializzato  competente  nella
materia trattata, fissando per la  regolarizzazione  un  termine  non
superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di
specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore
che determinino un ritardo nella regolarizzazione,  il  termine  puo'
essere prorogato per una sola volta, a richiesta del  contravventore,
per un periodo non superiore a sei mesi, con  provvedimento  motivato
che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero. 
  2. Copia della prescrizione e' notificata  o  comunicata  anche  al
rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio  del  quale
opera il contravventore. 
  3. Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre specifiche
misure  atte  a  far  cessare  situazioni  di  pericolo   ovvero   la
prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose. 
  4. Resta fermo l'obbligo dell'organo  accertatore  di  riferire  al
pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione,
ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.)) 
                           ART. 318-quater 
                  (( Verifica dell'adempimento).)) 
 
  ((1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella
prescrizione ai sensi  dell'articolo  318-ter,  l'organo  accertatore
verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le  modalita'  e
nel termine indicati dalla prescrizione. 
  2.  Quando  risulta  l'adempimento  della  prescrizione,   l'organo
accertatore   ammette   il   contravventore   a   pagare   in    sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una  somma  pari  a  un
quarto del massimo  dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione
commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine  fissato
nella  prescrizione,  l'organo  accertatore  comunica   al   pubblico
ministero  l'adempimento  della  prescrizione   nonche'   l'eventuale
pagamento della predetta somma. 
  3. Quando  risulta  l'inadempimento  della  prescrizione,  l'organo
accertatore  ne  da'  comunicazione  al  pubblico  ministero   e   al
contravventore  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine
fissato nella stessa prescrizione.)) 
                         ART. 318-quinquies 
    ((Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore).)) 
 
  ((1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione
di propria iniziativa ovvero la  riceve  da  privati  o  da  pubblici
ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di
vigilanza  e  dalla  polizia  giudiziaria,   ne   da'   comunicazione
all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinche' provveda
agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater. 
  2. Nel caso previsto dal  comma  1,  l'organo  di  vigilanza  o  la
polizia giudiziaria informano il  pubblico  ministero  della  propria
attivita' senza ritardo.)) 
                           ART. 318-sexies 
              ((Sospensione del procedimento penale).)) 
 
  ((1. Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal  momento
dell'iscrizione  della  notizia  di  reato  nel   registro   di   cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale fino  al  momento  in
cui il pubblico ministero  riceve  una  delle  comunicazioni  di  cui
all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto. 
  2. Nel caso  previsto  dall'articolo  318-quinquies,  comma  1,  il
procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma  1  del
presente articolo. 
  3. La sospensione del procedimento non  preclude  la  richiesta  di
archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle  prove  con
incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di  indagine  preliminare,
ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli  321  e  seguenti
del codice di procedura penale.)) 
                          ART. 318-septies 
                     ((Estinzione del reato).)) 
 
  ((1. La contravvenzione si estingue se  il  contravventore  adempie
alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine  ivi
fissato e provvede al pagamento  previsto  dall'articolo  318-quater,
comma 2. 
  2.  Il  pubblico   ministero   richiede   l'archiviazione   se   la
contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1. 
  3. L'adempimento in un tempo  superiore  a  quello  indicato  dalla
prescrizione, ma che comunque risulta congruo a  norma  dell'articolo
318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze  dannose
o pericolose della contravvenzione con modalita'  diverse  da  quelle
indicate   dall'organo   di   vigilanza   sono   valutati   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 162-bis del  codice  penale.  In  tal
caso,  la  somma  da  versare  e'  ridotta  alla  meta'  del  massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.)) 
                           ART. 318-octies 
             ((Norme di coordinamento e transitorie).)) 
 
  ((1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte)). 

                             ALLEGATO I 
 
((Criteri per la verifica di assoggettabilita' di piani  e  programmi
di cui all'articolo 12. 
 
  1. Caratteristiche del piano o  del  programma,  tenendo  conto  in
particolare, dei seguenti elementi: 
  - in quale misura il piano o il programma stabilisce un  quadro  di
riferimento per progetti ed altre attivita', o  per  quanto  riguarda
l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le  condizioni  operative  o
attraverso la ripartizione delle risorse; 
  - in quale misura il piano o il programma influenza altri  piani  o
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 
  - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione  delle
considerazioni ambientali, in particolare al fine  di  promuovere  lo
sviluppo sostenibile; 
  - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
  - la rilevanza del piano o del  programma  per  l'attuazione  della
normativa comunitaria nel  settore  dell'ambiente  (ad  es.  piani  e
programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione  delle
acque). 
  2. Caratteristiche degli impatti e delle aree  che  possono  essere
interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
  - probabilita', durata, frequenza e reversibilita' degli impatti; 
  - carattere cumulativo degli impatti; 
  - natura transfrontaliera degli impatti; 
  - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es.  in  caso  di
incidenti); 
  - entita' ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica
e popolazione potenzialmente interessate); 
  - valore e vulnerabilita' dell'area che potrebbe essere interessata
a causa: 
    -  delle  speciali  caratteristiche  naturali  o  del  patrimonio
culturale, 
    - del superamento dei livelli di qualita' ambientale o dei valori
limite dell'utilizzo intensivo del suolo; 
  - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti  a  livello
nazionale, comunitario o internazionale.)) 
                             ALLEGATO II 
 
Progetti di competenza statale 
 
  1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono
soltanto lubrificanti dal  petrolio  greggio),  nonche'  impianti  di
gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate  al  giorno
di  carbone  o   di   scisti   bituminosi,   nonche'   terminali   di
rigassificazione di gas naturale liquefatto. 
  2) Installazioni relative a: 
    - centrali termiche ed altri impianti di combustione con  potenza
termica di almeno 300 MW; 
    - centrali  per  la  produzione  dell'energia  idroelettrica  con
potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe  ed  invasi
direttamente asserviti; 
    -  Impianti  per  l'estrazione  dell'amianto,  nonche'   per   il
trattamento  e  la  trasformazione  dell'amianto   e   dei   prodotti
contenenti amianto; 
    - centrali  nucleari  e  altri  reattori  nucleari,  compreso  lo
smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e  reattori  (esclusi
gli impianti di ricerca per la  produzione  e  la  lavorazione  delle
materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW  di
durata permanente termica). 
    -((impianti termici  per  la  produzione  di  energia  elettrica,
vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a  150
MW;((112)) 
    -impianti eolici per la produzione  di  energia  elettrica  sulla
terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.)) ((112)) 
  3) Impianti destinati: 
    - al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; 
    - alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; 
    - al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di  residui
altamente radioattivi; 
    -  allo  smaltimento   definitivo   dei   combustibili   nucleari
irradiati; 
    -  esclusivamente  allo   smaltimento   definitivo   di   residui
radioattivi; 
    - esclusivamente allo stoccaggio  (previsto  per  piu'  di  dieci
anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi  in
un sito diverso da quello di produzione; 
    -  al  trattamento  e  allo  stoccaggio  di  residui  radioattivi
(impianti non compresi  tra  quelli  gia'  individuati  nel  presente
punto),   qualora    disposto    all'esito    della    verifica    di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20. 
  4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio  superiore
a 150 kV  e  con  tracciato  di  lunghezza  superiore  a  15  km.  ed
elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata,  con  tracciato
di lunghezza superiore a 40 chilometri". 
  4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto  di  energia  elettrica,
((...)), con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato  di
lunghezza superiore a 10 Km; (88) ((112)) 
  4-ter) ((PUNTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  5)  Acciaierie  integrate  di   prima   fusione   della   ghisa   e
dell'acciaio. 
  6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione  su
scala industriale, mediante processi di  trasformazione  chimica,  di
sostanze, in  cui  si  trovano  affiancate  varie  unita'  produttive
funzionalmente connesse tra di loro: 
    - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base,  con
capacita'  produttiva  complessiva  annua  per  classe  di  prodotto,
espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie1 di seguito 
indicate: 
    

---------------------------------------------------------------------
Classe di prodotto                                 |Soglie* (Gg/anno)
---------------------------------------------------------------------
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi |
o insaturi, alifatici o aromatici)                 |       200
---------------------------------------------------------------------
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli,    |
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri,      |
acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi        |       200
---------------------------------------------------------------------
c) idrocarburi solforati                           |       100
---------------------------------------------------------------------
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi,|
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili,      |
cianati, isocianati                                |       100
---------------------------------------------------------------------
e) idrocarburi fosforosi                           |       100
---------------------------------------------------------------------
f) idrocarburi alogenati                           |       100
---------------------------------------------------------------------
g) composti organometallici                        |       100
---------------------------------------------------------------------
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre      |
sintetiche, fibre a base di cellulosa)             |       100
---------------------------------------------------------------------
i) gomme sintetiche                                |       100
---------------------------------------------------------------------

    
    - per la fabbricazione di prodotti chimici  inorganici  di  base,
con capacita' produttiva complessiva annua per  classe  di  prodotto,
espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie2 di seguito 
indicate: 
    

---------------------------------------------------------------------
Classe di prodotto                                 |Soglie* (Gg/anno)
---------------------------------------------------------------------
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di        |
idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di |
carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto,      |
idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile|       100
---------------------------------------------------------------------
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico,  |
acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico,  |
acido solforico, oleum e acidi solforati           |       100
---------------------------------------------------------------------
l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di   |
potassio, idrossido di sodio                       |       100
---------------------------------------------------------------------

    
    - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto,
potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacita' produttiva
complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come
somma  delle  capacita'  produttive  relative  ai  singoli   composti
elencati nella presente classe di prodotto). 
  ((7) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e  coltivazione
di idrocarburi liquidi  e  gassosi  sulla  terraferma  e  in  mare;))
((112)) 
  ((7.1)  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,   sulla
terraferma e in mare, per un quantitativo estratto  superiore  a  500
tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per  il
gas naturale;)) ((112)) 
  ((7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso della  tecnica  airgun  o
esplosivo.)) ((112)) 
  7-bis) Impianti eolici  per  la  produzione  di  energia  elettrica
ubicati in mare (28) 
  7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per  lo
stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14  settembre  2011,  n.
162,  di  recepimento  della  direttiva  2009/31/CE   relativa   allo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio. 
  ((7-quater) impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma
3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e  successive
modificazioni, nonche' attivita' di ricerca e coltivazione di risorse
geotermiche in mare.)) ((112)) 
  ((7-quinquies) attivita' di ricerca e coltivazione  delle  seguenti
sostanze minerali: 
    minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli,  metalloidi  e
loro composti; 
    grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose; 
    sostanze radioattive.)) ((112)) 
  ((8) Stoccaggio: 
    di petrolio, prodotti chimici, prodotti  petroliferi  e  prodotti
petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000 m3 ; 
    superficiale  di  gas  naturali  con  una  capacita'  complessiva
superiore a 40.000 m3 ; 
    sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi  con  una
capacita' complessiva superiore a 80.000 m3 ; 
    di prodotti di gas di  petrolio  liquefatto  e  di  gas  naturale
liquefatto con capacita' complessiva superiore a 20.000 m3 ; 
    di  prodotti  combustibili  solidi  con   capacita'   complessiva
superiore a 150.000 tonnellate.)) ((112)) 
  ((9) Condutture di diametro superiore  a  800  mm  e  di  lunghezza
superiore a 40 km per  il  trasporto  di  gas,  petrolio  e  prodotti
chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2 ) 
ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni  di
spinta)). ((112)) 
  10) Opere relative a 
    - tronchi ferroviari per il traffico a  grande  distanza  nonche'
aeroporti con  piste  di  atterraggio  superiori  a  1.500  metri  di
lunghezza; 
    -((autostrade e strade extraurbane principali;))((112)) 
    -((strade extraurbane a quattro o piu' corsie  o  adeguamento  di
strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle  a  quattro  o
piu' corsie, con  una  lunghezza  ininterrotta  di  almeno  10  km;))
((112)) 
    - parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5ha,
localizzati  nei  centri  storici  o  in  aree  soggette  a   vincoli
paesaggistici decretati con atti ministeriali  o  facenti  parte  dei
siti UNESCO. 
  11) Porti marittimi commerciali, nonche' vie navigabili e porti per
la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a  1350
tonnellate ((, nonche' porti con  funzione  turistica  e  da  diporto
quando lo specchio d'acqua e' superiore a 10 ettari o le aree esterne
interessate superano i 5 ettari  oppure  i  moli  sono  di  lunghezza
superiore ai 500 metri)). Terminali marittimi,  da  intendersi  quali
moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare  per  il  carico  e  lo
scarico dei prodotti, collegati con la  terraferma  e  l'esterno  dei
porti  (esclusi  gli  attracchi  per  navi  traghetto),  che  possono
accogliere navi di stazza superiore a 1350  tonnellate,  comprese  le
attrezzature e le opere funzionalmente connesse. ((112)) 
  12) Interventi per la difesa del mare: 
    - terminali per il  carico  e  lo  scarico  degli  idrocarburi  e
sostanze pericolose; 
    - piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi; 
    - condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi; 
    - sfruttamento minerario piattaforma continentale. 
  13) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque
in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o  che  determinano  un
volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m3 , nonche' impianti 
destinati a  trattenere,  regolare  o  accumulare  le  acque  a  fini
energetici in modo durevole, di  altezza  superiore  a  10  m  o  che
determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m3 , con 
esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla  messa
in sicurezza dei siti inquinati. 
  14) Trivellazioni in profondita'  per  lo  stoccaggio  dei  residui
nucleari. 
  15)  Interporti  finalizzati  al  trasporto  merci  e   in   favore
dell'intermodalita' di cui  alla  legge  4  agosto  1990,  n.  240  e
successive modifiche, comunque  comprendenti  uno  scalo  ferroviario
idoneo a formare o ricevere treni  completi  e  in  collegamento  con
porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione. 
  16) Opere  ed  interventi  relativi  a  trasferimenti  d'acqua  che
prevedano o  possano  prevedere  trasferimento  d'acqua  tra  regioni
diverse e cio' travalichi i comprensori  di  riferimento  dei  bacini
idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183. 
  17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali
in unita' geologiche profonde e giacimenti esauriti  di  idrocarburi,
nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  14
settembre 2011, n. 162, di  recepimento  della  direttiva  2009/31/CE
relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio. 
    
  17-bis) Impianti per la cattura di flussi  di  CO2  provenienti  da
impianti che rientrano nel presente allegato ((e nell'allegato III al
presente decreto)) o impianti di cattura nei  quali  il  quantitativo
complessivo annuo di CO2 catturato e' pari ad almeno 1,5  milioni  di
    
tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a  norma  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio; ((112)) 
  18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati  nel  presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di  per  se'  sono  conformi
agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato. 
    

--------------------
   1 Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacita'
produttive  relative  ai  singoli  composti  che  sono  riportati  in
un'unica riga


   2 Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacita'
produttive  relative  ai  singoli  composti  che  sono  riportati  in
un'unica riga.


    
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 42,  comma  3)
che "In relazione ai progetti di cui al numero  7-bis)  dell'allegato
II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
introdotto dal  comma  1  del  presente  articolo,  le  procedure  di
valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata
in vigore della presente legge sono concluse  ai  sensi  delle  norme
vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure  avviate
prima della data di entrata in vigore della presente legge  e'  fatta
salva  la  facolta'  dei  proponenti  di  richiedere   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  che  la
procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale  sia  svolta   in
conformita' a quanto disposto dal comma 1". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 8, comma  2)
che "La disciplina risultante dall'applicazione della disposizione di
cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso  alla
data di entrata in vigore della presente legge". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                          ((ALLEGATO II-BIS 
 
Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilita' di  competenza
                               statale 
 
  1. Industria energetica ed estrattiva: 
    a) impianti termici  per  la  produzione  di  energia  elettrica,
vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore  a  50
MW; 
    b) installazioni di oleodotti e  gasdotti  e  condutture  per  il
trasporto di  flussi  di  CO2  ai  fini  dello  stoccaggio  geologico
superiori a 20 km; 
    c) impianti per la  cattura  di  flussi  di  CO2  provenienti  da
impianti che non rientrano  negli  allegati  II  e  III  al  presente
decreto ai fini  dello  stoccaggio  geologico  a  norma  del  decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, e successive modificazioni; 
    d)  elettrodotti  aerei  esterni  per  il  trasporto  di  energia
elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di
lunghezza superiore a 3 Km. 
  2. Progetti di infrastrutture: 
    a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali; 
    b) porti e  impianti  portuali  marittimi,  fluviali  e  lacuali,
compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili; 
    c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale; 
    d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; 
    e) aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II); 
    f) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo  specchio
d'acqua  e'  inferiore  o  uguale  a  10  ettari,  le  aree   esterne
interessate non superano i 5  ettari  e  i  moli  sono  di  lunghezza
inferiore o uguale a 500 metri; 
    g)  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi   e   gassosi,   sulla
terraferma e in  mare,  per  un  quantitativo  estratto  fino  a  500
tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per  il
gas naturale; 
    h) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato  II,  o
al presente allegato  gia'  autorizzati,  realizzati  o  in  fase  di
realizzazione,  che  possono  avere   notevoli   impatti   ambientali
significativi  e  negativi  (modifica  o   estensione   non   inclusa
nell'allegato II).)) 
                                                              ((112)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                            ALLEGATO III 
 
Progetti di competenza delle regioni e  delle  province  autonome  di
Trento e Bolzano. 
 
  a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi  i  200
ettari. 
  b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la
derivazione superi i 1.000 litri al secondo e  di  acque  sotterranee
ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione
superi i 100 litri al secondo. 
  c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)); 
  ((c-bis) Impianti eolici per la  produzione  di  energia  elettrica
sulla terraferma con potenza complessiva superiore a  1  MW,  qualora
disposto  all'esito  della  verifica  di  assoggettabilita'  di   cui
all'articolo 19)); ((112)) 
  d) Impianti industriali destinati: 
    - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o  da
altre materie fibrose; 
    -  alla  fabbricazione  di  carta  e  cartoni  con  capacita'  di
produzione superiore a 200 tonnellate al giorno. 
  e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione  su
scala industriale, mediante processi di  trasformazione  chimica,  di
sostanze, in  cui  si  trovano  affiancate  varie  unita'  produttive
funzionalmente connesse tra di loro: 
    - per la fabbricazione  di  prodotti  chimici  organici  di  base
(progetti non inclusi nell'Allegato II); 
    - per la fabbricazione di prodotti  chimici  inorganici  di  base
(progetti non inclusi nell'Allegato II); 
    - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto,
potassio (fertilizzanti semplici o composti)  (progetti  non  inclusi
nell'Allegato II); 
    - per la fabbricazione di prodotti  di  base  fitosanitari  e  di
biocidi; 
    - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base  mediante
procedimento chimico o biologico; 
    - per la fabbricazione di esplosivi. 
  f) Trattamento di prodotti intermedi e  fabbricazione  di  prodotti
chimici per una capacita' superiore alle  35.000  t/anno  di  materie
prime lavorate. 
  g)  Produzione  di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,  pitture  e
vernici, elastomeri  e  perossidi,  per  insediamenti  produttivi  di
capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. 
  h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  h-bis) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  i) Impianti per la concia  del  cuoio  e  del  pellame  qualora  la
capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno. 
  l) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  m) Impianti  di  smaltimento  e  recupero  di  rifiuti  pericolosi,
mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10  e
D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte  quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  n) Impianti di smaltimento e recupero di  rifiuti  non  pericolosi,
con capacita'  superiore  a  100  t/giorno,  mediante  operazioni  di
incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10
e D 11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  o) Impianti di smaltimento  dei  rifiuti  non  pericolosi  mediante
operazioni  di  raggruppamento  o  ricondizionamento  preliminari   e
deposito  preliminare,  con  capacita'  superiore  a   200   t/giorno
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D13  e  D14,  della  parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
  p) Discariche  di  rifiuti  urbani  non  pericolosi  con  capacita'
complessiva superiore a 100.000 m3 (0perazioni di cui all'allegato B,
lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3  aprile
2006,  n.  152);  discariche  di  rifiuti  speciali  non   pericolosi
(operazioni di cui all'allegato B,  lettere  D1  e  D5,  della  parte
quarta  del  decreto  legislativo  152/2006),  ad  esclusione   delle
discariche per inerti con capacita' complessiva sino a 100.000 m3 . 
  q) Impianti di  smaltimento  di  rifiuti  non  pericolosi  mediante
operazioni di deposito preliminare, con capacita' superiore a 150.000
m3 oppure con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni  di  cui
all'allegato  B,  lettera  D15,  della  parte  quarta   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
  r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialita'  superiore
a 100.000 abitanti equivalenti. 
  s) Cave e torbiere con piu' di 500.000 m3 /a di materiale estratto 
  o di un'area interessata superiore a 20 ettari. 
  t) Dighe ed altri  impianti  destinati  a  trattenere,  regolare  o
accumulare le acque in modo durevole,  ai  fini  non  energetici,  di
altezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a  100.000  m3  ,
con esclusione delle opere di confinamento  fisico  finalizzate  alla
messa in sicurezza dei siti inquinati. 
  u)  Attivita'  di  coltivazione  sulla  terraferma  delle  sostanze
minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2  del  R.D.  29  luglio
1927, n. 1443. 
  v)  Attivita'  di  coltivazione  sulla  terraferma  delle   risorse
geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota  di  cui
all'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  11  febbraio
2010, n. 22, e successive modificazioni. 
  z) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  aa) Impianti di  smaltimento  di  rifiuti  mediante  operazioni  di
iniezione in  profondita',  lagunaggio,  scarico  di  rifiuti  solidi
nell'ambiente  idrico,  compreso  il  seppellimento  nel   sottosuolo
marino,  deposito  permanente  (operazioni  di  cui  all'allegato  B,
lettere D3, D4,  D6,  D7  e  Dl2,  della  parte  quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
  ab) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini  con
piu' di: 
    - 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 posti per galline; 
    - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 
    - 900 posti per scrofe. 
  ad) Impianti destinati a ricavare metalli  grezzi  non  ferrosi  da
minerali, nonche' concentrati o materie prime  secondarie  attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. 
  ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il
volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a  10  milioni  di
metri cubi. 
  af) Opere per  il  trasferimento  di  risorse  idriche  tra  bacini
imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di  acqua,  per  un
volume di acque trasferite superiore a  100  milioni  di  metri  cubi
all'anno. In tutti gli altri casi,  opere  per  il  trasferimento  di
risorse  idriche  tra  bacini  imbriferi  con   un'erogazione   media
pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri
cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5%  di
detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti  di
acqua potabile convogliata in tubazioni. 
  ((af-bis) strade urbane di scorrimento)). ((112)) 
  ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati  nel  presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di  per  se'  sono  conformi
agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato. 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                             ALLEGATO IV 
 
Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilita' di  competenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. 
 
  1. Agricoltura 
    a) cambiamento di uso di  aree  non  coltivate,  semi-naturali  o
naturali  per  la  loro  coltivazione  agraria  intensiva   con   una
superficie superiore a 10 ettari; 
    b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari;
deforestazione allo scopo di conversione di altri usi  del  suolo  di
una superficie superiore a 5 ettari; 
    c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui  numero
complessivo di capi sia maggiore di  quello  derivante  dal  seguente
rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro  di  terreno
funzionalmente  asservito  all'allevamento.  Sono  comunque  esclusi,
indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di
animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120  posti
per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per  scrofe,  300
ovicaprini, 50 posti bovini; 
    d) progetti di gestione delle risorse idriche per  l'agricoltura,
compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio  delle  terre,  per
una superficie superiore ai 300 ettari; 
    ((e)  impianti   di   piscicoltura   intensiva   per   superficie
complessiva oltre i 5 ettari;)) ((112)) 
    f) progetti  di  ricomposizione  fondiaria  che  interessano  una
superficie superiore a 200 ettari. 
  ((2. Industria energetica ed estrattiva: 
    a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze  minerali
di miniera di cui all'articolo 2,  comma  2,  del  regio  decreto  29
luglio 1927,  n.  1443,  ivi  comprese  le  risorse  geotermiche  con
esclusione degli impianti geotermici pilota di  cui  all'articolo  1,
comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e
successive modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie; 
    b) impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW; 
    c) impianti industriali per il trasporto del vapore e  dell'acqua
calda,  che  alimentano  condotte  con  una   lunghezza   complessiva
superiore ai 20 km; 
    d) impianti eolici per la produzione di energia  elettrica  sulla
terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW; 
    e) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo
2, comma 2, del regio decreto  29  luglio  1927,  n.  1443,  mediante
dragaggio marino e fluviale; 
    f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; 
    g) impianti di superficie dell'industria di estrazione di  carbon
fossile e di minerali metallici nonche' di scisti bituminose; 
    h) impianti  per  la  produzione  di  energia  idroelettrica  con
potenza nominale di concessione superiore a 100  kW  e,  per  i  soli
impianti  idroelettrici  che  rientrano  nella   casistica   di   cui
all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4,  punto  3.b,
lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico  del  6
luglio 2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n.  159  del  10  luglio  2012,  con  potenza  nominale  di
concessione superiore a 250 kW; 
    i) impianti  di  gassificazione  e  liquefazione  del  carbone;))
((112)) 
  3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali 
    a)  impianti  di  arrostimento  o  sinterizzazione  di   minerali
metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 
di volume; 
    b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria  o
secondaria)  compresa  la  relativa  colata  continua  di   capacita'
superiore a 2,5 tonnellate all'ora; 
    c) impianti destinati  alla  trasformazione  di  metalli  ferrosi
mediante: 
      - laminazione a caldo con capacita' superiore a  20  tonnellate
di acciaio grezzo all'ora, 
      - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera  50  kJ
per maglio e allorche' la potenza calorifera e' superiore a 20 MW; 
      - applicazione di strati protettivi di  metallo  fuso  con  una
capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di  acciaio  grezzo
all'ora; 
    d) fonderie di metalli ferrosi con una  capacita'  di  produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno; 
    e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi  i
prodotti di recupero (affinazione, formatura  in  fonderia)  con  una
capacita' di fusione superiore a 10 tonnellate per  il  piombo  e  il
cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; 
    f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30m3 ; 
    g) impianti di costruzione e montaggio di auto  e  motoveicoli  e
costruzione dei  relativi  motori;  impianti  per  la  costruzione  e
riparazione di aeromobili; costruzione  di  materiale  ferroviario  e
rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 
di volume; 
    h) cantieri  navali  di  superficie  complessiva  superiore  a  2
ettari; 
    i) imbutitura di fondo con esplosivi che  superino  5.000  m2  di
superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; 
    l) cokerie (distillazione a secco di carbone); 
    m)  fabbricazione  di  prodotti  ceramici  mediante  cottura,  in
particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle,  gres  o
porcellane, con capacita' di produzione di  oltre  75  tonnellate  al
giorno e/o con capacita' di forno superiore a  4  metri  cubi  e  con
densita' di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo; 
    n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi  quelli
destinati alla produzione di fibre minerali, con capacita' di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno; 
    o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli  destinati
alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di  oltre
20 tonnellate al giorno; 
    p) impianti destinati alla produzione  di  clinker  (cemento)  in
forni rotativi la cui capacita' di produzione supera  500  tonnellate
al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita'  di
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi  di  forni
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 
  4. Industria dei prodotti alimentari 
    a) impianti per il trattamento e  la  trasformazione  di  materie
prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione  di
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; 
    b) impianti per il trattamento e  la  trasformazione  di  materie
prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti  di
oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale; 
    c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base
annua; 
    d) impianti per la produzione di birra o malto con  capacita'  di
produzione superiore a 500.000 hl/anno; 
    e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino
50.000 m3 di volume; 
    f)  macelli  aventi  una  capacita'  di  produzione  di  carcasse
superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per  l'eliminazione  o
il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita'  di
trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno; 
    g) impianti per la produzione di farina di pesce  o  di  olio  di
pesce con capacita' di  lavorazione  superiore  a  50.000  q/anno  di
prodotto lavorato; 
    h)  molitura  dei  cereali,  industria  dei  prodotti   amidacei,
industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 
di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; 
    i) zuccherifici,  impianti  per  la  produzione  di  lieviti  con
capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di
barbabietole. 
  5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta 
    a) impianti di fabbricazione di pannelli di  fibre,  pannelli  di
particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di
materie lavorate; 
    b) impianti per la produzione  e  la  lavorazione  di  cellulosa,
fabbricazione  di  carta  e  cartoni  di  capacita'  superiore  a  50
tonnellate al giorno; 
    c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il  lavaggio,
l'imbianchimento, la mercerizzazione)  o  la  tintura  di  fibre,  di
tessili, di lana  la  cui  capacita'  di  trattamento  supera  le  10
tonnellate al giorno; 
    d) impianti per la concia del cuoio  e  del  pellame  qualora  la
capacita' superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno. 
  6. Industria della gomma e delle materie plastiche 
    a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base  di  elastomeri
con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. 
  7. Progetti di infrastrutture 
    a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con  una
superficie interessata superiore ai 40 ettari; 
    b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove  o  in  estensione,
interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di  riassetto
o sviluppo di aree urbane all'interno di aree  urbane  esistenti  che
interessano superfici superiori a 10 ettari;  costruzione  di  centri
commerciali di cui al decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114
"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a  norma
dell'articolo 4,  comma  4,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59";
parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a 500 posti auto; 
    c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o  che  impegnano
una superficie superiore a 5 ettari  nonche'  impianti  meccanici  di
risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento  permanente
aventi lunghezza inclinata non superiore a  500  metri,  con  portata
oraria massima superiore a 1800 persone; 
    d) derivazione  di  acque  superficiali  ed  opere  connesse  che
prevedano derivazioni superiori a 200 litri al  secondo  o  di  acque
sotterranee  che  prevedano  derivazioni  superiori  a  50  litri  al
secondo,  nonche'  le  trivellazioni  finalizzate  alla  ricerca  per
derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo; 
    e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)); 
    f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)); 
    g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)); 
    ((h) strade extraurbane  secondarie  non  comprese  nell'allegato
II-bis e strade urbane con lunghezza  superiore  a  1.500  metri  non
comprese nell'allegato III;)) ((112)) 
    i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale; 
    l)  sistemi  di  trasporto   a   guida   vincolata   (tramvie   e
metropolitane),  funicolari  o  linee  simili  di  tipo  particolare,
esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri; 
    m) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)); 
    n) opere costiere destinate  a  combattere  l'erosione  e  lavori
marittimi volti a modificare la costa,  mediante  la  costruzione  di
dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare; 
    o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua; 
    p) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)); 
    q) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)); 
    r) impianti di smaltimento  di  rifiuti  urbani  non  pericolosi,
mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con  capacita'
complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di  cui  all'allegato
B, lettere D2  e  da  D8  a  D11,  della  parte  quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152);  impianti  di  smaltimento  di
rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di  raggruppamento  o  di
ricondizionamento  preliminari,  con  capacita'  massima  complessiva
superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui  all'allegato  B,  lettere
D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006); 
    s) impianti di smaltimento di rifiuti  speciali  non  pericolosi,
con  capacita'  complessiva  superiore  a   10   t/giorno,   mediante
operazioni di incenerimento  o  di  trattamento  (operazioni  di  cui
all'allegato B, lettere D2 e da D8 a  D11,  della  parte  quarta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
    t) impianti di smaltimento di  rifiuti  speciali  non  pericolosi
mediante operazioni di deposito  preliminare  con  capacita'  massima
superiore a 30.000 m3 oppure con capacita' superiore a 40 t/giorno 
(operazioni di cui all'allegato B, lettera D15,  della  parte  quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
    u) discariche di rifiuti  urbani  non  pericolosi  con  capacita'
complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato 
B, lettere D1 e D5, della parte  quarta  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152); 
    v)  impianti  di  depurazione  delle  acque   con   potenzialita'
superiore a 10.000 abitanti equivalenti; 
    z) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
    z.a) Impianti di smaltimento e recupero  di  rifiuti  pericolosi,
mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13  a
D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della  parte  quarta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    z.b)  Impianti  di  smaltimento  e  recupero   di   rifiuti   non
pericolosi,  con  capacita'  complessiva  superiore  a  10  t/giorno,
mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9,  della
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  8. Altri progetti 
    a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari,  centri
residenziali  turistici  ed  esercizi  alberghieri  con   oltre   300
posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano 
una superficie superiore  ai  20  ettari,  esclusi  quelli  ricadenti
all'interno di centri abitati; 
    b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette
ed altri veicoli a motore; 
    c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione  di  rottami  di
ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro; 
    d) banchi di prova per motori, turbine,  reattori  quando  l'area
impegnata supera i 500m2 ; 
    e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000
m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; 
    f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce  di
esplosivi  con  almeno  25.000  tonnellate/anno  di   materie   prime
lavorate; 
    g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici  e
chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio  1974,  n.  256,  e
successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 1.000
m3 ; 
    h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i  10
ettari; 
    i) cave e torbiere; 
    l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di  prodotti
chimici per una capacita' superiore a 10.000 t/anno di materie  prime
lavorate; 
    m) produzione di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,  pitture  e
vernici, elastomeri  e  perossidi,  per  insediamenti  produttivi  di
capacita' superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; 
    n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita'  superiore  a
10.000 metri cubi; 
    o)  impianti  per  il  recupero  o  la  distruzione  di  sostanze
esplosive; 
    p) stabilimenti  di  squartamento  con  capacita'  di  produzione
superiore a 50 tonnellate al giorno; 
    q) terreni da campeggio e caravaning a carattere  permanente  con
capacita' superiore a 300 posti  roulotte  caravan  o  di  superficie
superiore a 5 ettari; 
    r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; 
    s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed  il  collaudo  di  nuovi  metodi  o
prodotti e che non sono utilizzati per piu' di due anni. 
    t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato  III  o
all'allegato  IV  gia'  autorizzati,  realizzati   o   in   fase   di
realizzazione, che  possono  avere  notevoli  ripercussioni  negative
sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III). 
                                                              ((112)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                          ((ALLEGATO IV-BIS 
 
Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19 
 
  1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: 
    a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme  del
progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione; 
    b)  la  descrizione  della  localizzazione   del   progetto,   in
particolare per quanto riguarda la sensibilita' ambientale delle aree
geografiche che potrebbero essere interessate. 
  2. La descrizione delle componenti  dell'ambiente  sulle  quali  il
progetto potrebbe avere un impatto rilevante. 
  3. La descrizione  di  tutti  i  probabili  effetti  rilevanti  del
progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni  su  tali
effetti siano disponibili, risultanti da: 
    a) i residui e le emissioni previste e la produzione di  rifiuti,
ove pertinente; 
    b)  l'uso  delle  risorse   naturali,   in   particolare   suolo,
territorio, acqua e biodiversita'. 
  4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati  di  cui  ai
punti da 1 a 3 si tiene conto, se del  caso,  dei  criteri  contenuti
nell'allegato V. 
  5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del  caso,  dei
risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni  degli  effetti
sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali  e
regionali e puo' contenere una descrizione delle caratteristiche  del
progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che
potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali  significativi
e negativi.)) 
                                                              ((112)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                             ALLEGATO V 
 
((Criteri per la verifica di assoggettabilita'  di  cui  all'articolo
                                19)) 
 
 
  ((1. Caratteristiche dei progetti. 
  Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate  tenendo
conto, in particolare: 
    a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto; 
    b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; 
    c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare  suolo,
territorio, acqua e biodiversita'; 
    d) della produzione di rifiuti; 
    e) dell'inquinamento e disturbi ambientali; 
    f) dei rischi di  gravi  incidenti  e/o  calamita'  attinenti  al
progetto  in  questione,  inclusi  quelli   dovuti   al   cambiamento
climatico, in base alle conoscenze scientifiche; 
    g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo,  quelli  dovuti  alla  contaminazione  dell'acqua  o
all'inquinamento atmosferico. 
  2. Localizzazione dei progetti. 
  Deve essere  considerata  la  sensibilita'  ambientale  delle  aree
geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti,  tenendo
conto, in particolare: 
    a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato; 
    b) della ricchezza relativa, della disponibilita', della qualita'
e della capacita' di rigenerazione delle risorse naturali della  zona
(comprendenti  suolo,  territorio,  acqua  e  biodiversita')  e   del
relativo sottosuolo; 
    c)  della  capacita'  di  carico  dell'ambiente   naturale,   con
particolare attenzione alle seguenti zone: 
      c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi; 
      c2) zone costiere e ambiente marino; 
      c3) zone montuose e forestali; 
      c4) riserve e parchi naturali; 
      c5) zone classificate o protette dalla normativa  nazionale;  i
siti della rete Natura 2000; 
      c6) zone in cui si e' gia' verificato, o nelle quali si ritiene
che si possa  verificare,  il  mancato  rispetto  degli  standard  di
qualita'  ambientale   pertinenti   al   progetto   stabiliti   dalla
legislazione dell'Unione; 
      c7) zone a forte densita' demografica; 
      c8) zone di  importanza  paesaggistica,  storica,  culturale  o
archeologica; 
      c9) territori con produzioni agricole di particolare qualita' e
tipicita' di cui all'articolo 21 del decreto  legislativo  18  maggio
2001, n. 228. 
  3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale. 
  I  potenziali  impatti  ambientali  dei  progetti  debbono   essere
considerati in relazione ai criteri stabiliti ai  punti  1  e  2  del
presente allegato con riferimento ai fattori di cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera c),  del  presente  decreto,  e  tenendo  conto,  in
particolare: 
    a)  dell'entita'  ed  estensione  dell'impatto  quali,  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo, area  geografica  e  densita'  della
popolazione potenzialmente interessata; 
    b) della natura dell'impatto; 
    c) della natura transfrontaliera dell'impatto; 
    d) dell'intensita' e della complessita' dell'impatto; 
    e) della probabilita' dell'impatto; 
    f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e  reversibilita'
dell'impatto; 
    g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto
di altri progetti esistenti e/o approvati; 
    h) della possibilita' di ridurre l'impatto in modo efficace.)) 
                                                              ((112)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                             ALLEGATO VI 
 
  ((Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13. 
 
  Le informazioni da fornire con i  rapporti  ambientali  che  devono
accompagnare le  proposte  di  piani  e  di  programmi  sottoposti  a
valutazione ambientale strategica sono: 
  a) illustrazione dei  contenuti,  degli  obiettivi  principali  del
piano o programma  e  del  rapporto  con  altri  pertinenti  piani  o
programmi; 
  b) aspetti pertinenti  dello  stato  attuale  dell'ambiente  e  sua
evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; 
  c) caratteristiche ambientali,  culturali  e  paesaggistiche  delle
aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
  d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al  piano  o
programma, ivi compresi in particolare quelli  relativi  ad  aree  di
particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le
zone designate come zone di protezione speciale per la  conservazione
degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora  e
della fauna selvatica, nonche' i territori con produzioni agricole di
particolare qualita' e tipicita', di cui all'articolo 21 del  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
  e)  obiettivi  di  protezione  ambientale   stabiliti   a   livello
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano
o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si  e'
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 
  f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi  aspetti
quali la biodiversita', la popolazione, la salute umana, la  flora  e
la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria,  i  fattori  climatici,  i  beni
materiali,  il   patrimonio   culturale,   anche   architettonico   e
archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori.
Devono essere considerati tutti gli impatti  significativi,  compresi
quelli secondari, cumulativi,  sinergici,  a  breve,  medio  e  lungo
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 
  g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo piu'
completo  possibile  gli  eventuali  impatti  negativi  significativi
sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 
  h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate
e una descrizione di come e' stata effettuata la valutazione, nonche'
le eventuali difficolta' incontrate (ad esempio  carenze  tecniche  o
difficolta' derivanti dalla novita' dei problemi e delle tecniche per
risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 
  i) descrizione delle misure previste in merito  al  monitoraggio  e
controllo   degli   impatti   ambientali   significativi    derivanti
dall'attuazione del piani o  del  programma  proposto  definendo,  in
particolare, le modalita' di raccolta  dei  dati  e  di  elaborazione
degli  indicatori  necessari  alla  valutazione  degli  impatti,   la
periodicita' della produzione di un rapporto illustrante i  risultati
della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 
  j) sintesi non tecnica  delle  informazioni  di  cui  alle  lettere
precedenti.)) 
                            ALLEGATO VII 
 
((Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale  di  cui  all'articolo
                                22)) 
 
  ((1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: 
    a)  la  descrizione  dell'ubicazione  del  progetto,   anche   in
riferimento alle tutele e ai vincoli presenti; 
    b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del
progetto,  compresi,  ove  pertinenti,  i   lavori   di   demolizione
necessari, nonche' delle esigenze di utilizzo del  suolo  durante  le
fasi di costruzione e di funzionamento; 
    c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase di
funzionamento del progetto e, in particolare dell'eventuale  processo
produttivo,  con  l'indicazione,  a  titolo  esemplificativo  e   non
esaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia,  della  natura  e
delle quantita' dei materiali  e  delle  risorse  naturali  impiegate
(quali acqua, territorio, suolo e biodiversita'); 
    d) una valutazione del tipo e della quantita' dei residui e delle
emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non  esaustivo,
inquinamento dell'acqua,  dell'aria,  del  suolo  e  del  sottosuolo,
rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione,  e  della  quantita'  e
della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione  e
di funzionamento; 
    e) la descrizione della tecnica prescelta, con  riferimento  alle
migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi,  e  delle  altre
tecniche previste per prevenire le emissioni  degli  impianti  e  per
ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando  le  tecniche
prescelte con le migliori tecniche disponibili. 
  2. Una descrizione delle  principali  alternative  ragionevoli  del
progetto (quali, a titolo esemplificativo  e  non  esaustivo,  quelle
relative   alla   concezione   del   progetto,    alla    tecnologia,
all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese  in  esame  dal
proponente,  compresa  l'alternativa  zero,  adeguate   al   progetto
proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle
principali  ragioni  della  scelta,  sotto  il  profilo  dell'impatto
ambientale, e la  motivazione  della  scelta  progettuale,  sotto  il
profilo  dell'impatto   ambientale,   con   una   descrizione   delle
alternative prese in  esame  e  loro  comparazione  con  il  progetto
presentato. 
  3. La descrizione degli  aspetti  pertinenti  dello  stato  attuale
dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua
probabile evoluzione in caso  di  mancata  attuazione  del  progetto,
nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario  di
base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole  in  funzione
della  disponibilita'  di  informazioni   ambientali   e   conoscenze
scientifiche. 
  4. Una descrizione dei fattori specificati all'articolo 5, comma 1,
lettera c), del presente decreto potenzialmente  soggetti  a  impatti
ambientali dal progetto proposto, con  particolare  riferimento  alla
popolazione,   salute   umana,   biodiversita'   (quali,   a   titolo
esemplificativo e  non  esaustivo,  fauna  e  flora),  al  territorio
(quale, a titolo esemplificativo e  non  esaustivo,  sottrazione  del
territorio),  al  suolo  (quali,  a  titolo  esemplificativo  e   non
esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica,  compattazione,
impermeabilizzazione), all'acqua (quali, a titolo  esemplificativo  e
non esaustivo, modificazioni idromorfologiche, quantita' e qualita'),
all'aria, ai fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, emissioni di gas a effetto serra,  gli  impatti  rilevanti
per l'adattamento), ai beni materiali, al  patrimonio  culturale,  al
patrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonche' all'interazione  tra
questi vari fattori. 
  5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali  rilevanti  del
progetto proposto, dovuti, tra l'altro: 
    a) alla costruzione e all'esercizio del  progetto,  inclusi,  ove
pertinenti, i lavori di demolizione; 
    b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in  particolare  del
territorio, del suolo, delle risorse idriche e  della  biodiversita',
tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilita' sostenibile
di tali risorse; 
    c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore,
radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento  dei
rifiuti; 
    d) ai rischi per la salute umana,  il  patrimonio  culturale,  il
paesaggio  o  l'ambiente  (quali,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, in caso di incidenti o di calamita'); 
    e)  al  cumulo  con  gli  effetti  derivanti  da  altri  progetti
esistenti  e/o  approvati,  tenendo  conto  di  eventuali  criticita'
ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o  ad
aree di particolare sensibilita' ambientale suscettibili di risentire
degli effetti derivanti dal progetto; 
    f)  all'impatto  del  progetto  sul  clima   (quali,   a   titolo
esemplificativo e non esaustivo, natura ed entita' delle emissioni di
gas  a  effetto  serra)  e  alla  vulnerabilita'  del   progetto   al
cambiamento climatico; 
    g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate. 
  La  descrizione  dei  possibili  impatti  ambientali  sui   fattori
specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto
include  sia  effetti  diretti  che  eventuali   effetti   indiretti,
secondari, cumulativi,  transfrontalieri,  a  breve,  medio  e  lungo
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi  del  progetto.
La descrizione  deve  tenere  conto  degli  obiettivi  di  protezione
dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli  Stati  membri  e
pertinenti al progetto. 
  6. La descrizione da parte del proponente dei metodi di  previsione
utilizzati  per  individuare  e  valutare  gli   impatti   ambientali
significativi del progetto, incluse  informazioni  dettagliate  sulle
difficolta' incontrate nel raccogliere i  dati  richiesti  (quali,  a
titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche  o  mancanza
di conoscenze) nonche' sulle principali incertezze riscontrate. 
  7. Una descrizione delle misure previste  per  evitare,  prevenire,
ridurre  o,  se  possibile,   compensare   gli   impatti   ambientali
significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti,
delle  eventuali  disposizioni  di  monitoraggio  (quale,  a   titolo
esemplificativo e non esaustivo, la  preparazione  di  un'analisi  ex
post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura  gli
impatti ambientali significativi e negativi sono evitati,  prevenuti,
ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che
di funzionamento. 
  8.  La  descrizione  degli  elementi  e  dei   beni   culturali   e
paesaggistici  eventualmente  presenti,  nonche'   dell'impatto   del
progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure  di
mitigazione e compensazione eventualmente necessarie. 
  9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi  e
negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilita' del progetto ai
rischi di gravi incidenti e/o calamita' che sono  pertinenti  per  il
progetto in questione. A tale  fine  potranno  essere  utilizzate  le
informazioni  pertinenti  disponibili,   ottenute   sulla   base   di
valutazioni del rischio effettuate in conformita' della  legislazione
dell'Unione (a titolo e non esaustivo  la  direttiva  2012/18/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del
Consiglio),  ovvero   di   valutazioni   pertinenti   effettuate   in
conformita' della legislazione  nazionale,  a  condizione  che  siano
soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, tale
descrizione dovrebbe comprendere le misure  previste  per  evitare  o
mitigare gli impatti ambientali  significativi  e  negativi  di  tali
eventi, nonche' dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze
e la risposta proposta. 
  10. Un riassunto non tecnico  delle  informazioni  trasmesse  sulla
base dei punti precedenti. 
  11. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per
le descrizioni e le  valutazioni  incluse  nello  Studio  di  Impatto
Ambientale. 
  12. Un sommario delle eventuali difficolta', quali lacune  tecniche
o mancanza di conoscenze, incontrate dal  proponente  nella  raccolta
dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui  al  punto
5.)) 
                                                              ((112)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
((ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA )) 
 
    

((Inquadramento generale
  A- Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati
per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti  e
processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda.
  B- I valori soglia riportati di seguito si  riferiscono  in  genere
alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso  gestore
ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima  voce  in  una
stessa installazione  o  in  una  stessa  localita',  si  sommano  le
capacita' di  tali  attivita'.  Per  le  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti, tale calcolo si applica al livello  delle  attivita'  5.1  e
5.3, lettere a) e b).
  C - Nell'ambito delle categorie di attivita'  di  cui  al  punto  4
(industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala
industriale  mediante  trasformazione  chimica  o   biologica   delle
sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
  D- In mancanza di specifici  indirizzi  interpretativi  emanati  ai
sensi dell'articolo 29-quinquies  e  di  linee  guida  interpretative
emanate  dalla   Commissione   Europea,   le   autorita'   competenti
valuteranno autonomamente:
    a) il rapporto tra le attivita' di gestione dei rifiuti descritte
nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati  B  e  C  alla
Parte Quarta; e
    b)  l'interpretazione  del   termine   "scala   industriale"   in
riferimento  alle  attivita'  dell'industria  chimica  descritte  nel
presente Allegato.
  Categorie di attivita' di cui all'articolo 6, comma 13.
  1. Attivita' energetiche
  1.1. Combustione di combustibili in installazione con  una  potenza
termica nominale totale pari o superiore a 50 MW
  1.2. Raffinazione di petrolio e di gas
  1.3. Produzione di coke
  1.4. Gassificazione o liquefazione di:
    a) carbone;
    b) altri combustibili in installazioni con  una  potenza  termica
nominale totale pari o superiore a 20 MW.
  1.4-bis attivita' svolte su terminali di rigassificazione  e  altre
installazioni localizzate in mare su piattaforme  off-shore,  esclusi
quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del  Capo  II  del
Titolo IV alla Parte Terza) e le cui  emissioni  in  atmosfera  siano
esclusivamente  riferibili  ad  impianti  ed  attivita'   scarsamente
rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta.
  2. Produzione e trasformazione dei metalli
  2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici  compresi
i minerali solforati
  2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria),
compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5  Mg
all'ora
  2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
    a) attivita' di laminazione a caldo con una capacita' superiore a
20 Mg di acciaio grezzo all'ora;
    b) attivita' di forgiatura con magli la cui  energia  di  impatto
supera 50  kJ  per  maglio  e  allorche'  la  potenza  calorifica  e'
superiore a 20 MW;
    c) applicazione di strati protettivi  di  metallo  fuso  con  una
capacita' di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.
  2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacita'
di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
  2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
    a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali,  nonche'
concentrati  o  materie  prime  secondarie  attraverso   procedimenti
metallurgici, chimici o elettrolitici;
    b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti  di
recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con  una
capacita' di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il  piombo  e  il
cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;
  2.6. Trattamento di  superficie  di  metalli  o  materie  plastiche
mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate
al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.
  3. Industria dei prodotti minerali
  3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio
    a) Produzione di clinker  (cemento)  in  forni  rotativi  la  cui
capacita' di produzione supera 500 Mg al giorno  oppure  altri  forni
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
    b) produzione di calce viva in  forni  aventi  una  capacita'  di
produzione di oltre 50 Mg al giorno;
    c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacita'
di produzione di oltre 50 Mg al giorno.
  3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto
  3.3. Fabbricazione del vetro compresa la  produzione  di  fibre  di
vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno
  3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione  di  fibre
minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno
  3.5.  Fabbricazione  di  prodotti  ceramici  mediante  cottura,  in
particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle,  gres  o
porcellane con una capacita' di produzione di oltre 75 Mg al giorno.
  4. Industria chimica
  4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:
    a) idrocarburi semplici (lineari o anulari,  saturi  o  insaturi,
alifatici o aromatici);
    b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici, esteri  e  miscele  di  esteri,  acetati,  eteri,
perossidi e resine epossidiche;
    c) idrocarburi solforati;
    d)  idrocarburi  azotati,  segnatamente  amine,  amidi,  composti
nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
    e) idrocarburi fosforosi;
    f) idrocarburi alogenati;
    g) composti organometallici;
    h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di
cellulosa);
    i) gomme sintetiche;
    l) sostanze coloranti e pigmenti;
    m) tensioattivi e agenti di superficie.
  4.2.  Fabbricazione  di   prodotti   chimici   inorganici,   e   in
particolare:
    a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di  idrogeno,  fluoro  e
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di  zolfo,  ossidi
di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
    b)  acidi,  quali  acido  cromico,   acido   fluoridrico,   acido
fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum  e
acidi solforati;
    c)  basi,  quali  idrossido  d'ammonio,  idrossido  di  potassio,
idrossido di sodio;
    d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio,  carbonato
di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
    e) metalloidi, ossidi  metallici  o  altri  composti  inorganici,
quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
  4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a  base  di  fosforo,  azoto  o
potassio (fertilizzanti semplici o composti)
  4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi
  4.5. Fabbricazione di prodotti  farmaceutici  compresi  i  prodotti
intermedi
  4.6. Fabbricazione di esplosivi
  5. Gestione dei rifiuti
  5.1. Lo smaltimento  o  il  recupero  di  rifiuti  pericolosi,  con
capacita' di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una  o
piu' delle seguenti attivita':
    a) trattamento biologico;
    b) trattamento fisico-chimico;
    c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre  attivita'  di
cui ai punti 5.1 e 5.2;
    d) ricondizionamento prima di una delle altre attivita' di cui ai
punti 5.1 e 5.2;
    e) rigenerazione/recupero dei solventi;
    f) rigenerazione/recupero di  sostanze  inorganiche  diverse  dai
metalli o dai composti metallici;
    g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
    h) recupero dei  prodotti  che  servono  a  captare  le  sostanze
inquinanti;
    i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
    j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
    k) lagunaggio.
  5.2.  Smaltimento  o  recupero   dei   rifiuti   in   impianti   di
incenerimento dei  rifiuti  o  in  impianti  di  coincenerimento  dei
rifiuti:
    a) per i rifiuti non pericolosi con una capacita' superiore  a  3
Mg all'ora;
    b) per i rifiuti pericolosi con una capacita' superiore a  10  Mg
al giorno.
  5.3.
    a) Lo smaltimento  dei  rifiuti  non  pericolosi,  con  capacita'
superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad  una  o  piu'
delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle
acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo  1.1  dell'Allegato  5
alla Parte Terza:
      1) trattamento biologico;
      2) trattamento fisico-chimico;
      3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o  al
coincenerimento;
      4) trattamento di scorie e ceneri;
      5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i
rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  e  i  veicoli
fuori uso e relativi componenti.
    b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento,  di
rifiuti non pericolosi, con  una  capacita'  superiore  a  75  Mg  al
giorno, che comportano il  ricorso  ad  una  o  piu'  delle  seguenti
attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle  acque  reflue
urbane, disciplinate al paragrafo  1.1  dell'Allegato  5  alla  Parte
Terza:
      1) trattamento biologico;
      2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o  al
coincenerimento;
      3) trattamento di scorie e ceneri;
      4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i
rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  e  i  veicoli
fuori uso e relativi componenti.
  Qualora l'attivita' di trattamento dei rifiuti consista  unicamente
nella digestione anaerobica,  la  soglia  di  capacita'  di  siffatta
attivita' e' fissata a 100 Mg al giorno.
  5.4. Discariche, che ricevono piu' di 10 Mg di rifiuti al giorno  o
con una capacita' totale di  oltre  25000  Mg,  ad  esclusione  delle
discariche per i rifiuti inerti.
  5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non  contemplati  al
punto 5.4 prima di una delle attivita' elencate ai  punti  5.1,  5.2,
5.4 e 5.6 con una capacita' totale superiore  a  50  Mg,  eccetto  il
deposito temporaneo, prima della raccolta,  nel  luogo  in  cui  sono
generati i rifiuti.
  5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con  una  capacita'
totale superiore a 50 Mg.
  6. Altre attivita'
  6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:
    a) pasta per carta  a  partire  dal  legno  o  da  altre  materie
fibrose;
    b) carta o cartoni con capacita' di produzione superiore a 20  Mg
al giorno;
    c) uno o piu' dei seguenti pannelli a base di legno:  pannelli  a
fibre orientate (pannelli OSB), pannelli  truciolari  o  pannelli  di
fibre, con una capacita' di produzione superiore a 600 m³ al giorno.
  6.2.  Pretrattamento  (operazioni  di   lavaggio,   imbianchimento,
mercerizzazione) o tintura di fibre  tessili  o  di  tessili  la  cui
capacita' di trattamento supera le 10 Mg al giorno.
  6.3. Concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento  superi
le 12 Mg al giorno di prodotto finito.
  6.4.
    a) Funzionamento di macelli aventi una capacita' di produzione di
carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
    b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente  il
latte, trattamento e trasformazione, diversi  dal  semplice  imballo,
delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza  sia  non
trasformate destinate alla fabbricazione  di  prodotti  alimentari  o
mangimi da:
      1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte)  con
una capacita' di produzione di prodotti finiti  di  oltre  75  Mg  al
giorno;
      2) solo materie prime vegetali con una capacita' di  produzione
di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg  al  giorno  se
l'installazione e' in funzione per un  periodo  non  superiore  a  90
giorni consecutivi all'anno;
      3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti  combinati
che separati, quando, detta "A" la  percentuale  (%)  in  peso  della
materia animale nei prodotti finiti, la capacita'  di  produzione  di
prodotti finiti in Mg al giorno e' superiore a;
        - 75 se A e' pari o superiore a 10; oppure
        - [300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi
  L'imballaggio non e' compreso nel peso finale del prodotto.
    c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con  un
quantitativo di latte ricevuto di oltre  200  Mg  al  giorno  (valore
medio su base annua).
  6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o  di  residui  di
animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.
  6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:
    a) con piu' di 40000 posti pollame;
    b) con piu' di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
    c) con piu' di 750 posti scrofe.
  6.7. Trattamento di  superficie  di  materie,  oggetti  o  prodotti
utilizzando  solventi  organici,  in  particolare   per   apprettare,
stampare,   spalmare,   sgrassare,   impermeabilizzare,    incollare,
verniciare, pulire o impregnare, con  una  capacita'  di  consumo  di
solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.
  6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro)  o  grafite  per  uso
elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
  6.9. Cattura di flussi di  CO2  provenienti  da  installazioni  che
rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in
conformita' decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
  6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con  prodotti
chimici con una capacita' di produzione superiore a 75 m³  al  giorno
eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.
  6.11. Attivita' di trattamento a  gestione  indipendente  di  acque
reflue  non  coperte  dalle  norme  di  recepimento  della  direttiva
91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione  in  cui  e'  svolta  una
delle attivita' di cui al presente Allegato.))
    
 
                  ((ALLEGATO IX ALLA PARTE SECONDA 
 
  Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla 
autorizzazione integrata ambientale 
  1. Autorizzazione alle emissioni in  atmosfera,  fermi  restando  i
profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del
presente decreto). 
  2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV  della  Parte
Terza). 
  3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e  recupero
dei rifiuti (articoli 208 e 210) 
  4. Autorizzazione  allo  smaltimento  degli  apparecchi  contenenti
PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7). 
  5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di
depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
99, articolo 9) 
  6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque
di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi
idrici  e  alle   modalita'   di   controllo   di   tali   condizioni
(decreto-legge 29 marzo 1995, n.  96,  convertito  con  modificazioni
nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).)) 
 
 
ALLEGATO X ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 
 
Elenco indicativo delle principali  sostanze  inquinanti  di  cui  e'
obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite 
di emissione 
Aria: 
1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo. 
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto. 
3. Monossido di carbonio. 
4. Composti organici volatili. 
5. Metalli e relativi composti. 
6. Polveri ((, comprese le particelle sottili)). 
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre). 
8. Cloro e suoi composti. 
9. Fluoro e suoi composti.((76)) 
10. Arsenico e suoi composti. 
11. Cianuri. 
12.  Sostanze  e  preparati  di  cui   sono   comprovate   proprieta'
cancerogene, mutagene o tali da  poter  influire  sulla  riproduzione
quando sono immessi nell'atmosfera. 
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF). 
Acqua: 
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar  loro  origine
nell'ambiente idrico. 
2. Composti organofosforici. 
3. Composti organici dello stagno. 
4.  Sostanze  e  preparati  di   cui   sono   comprovate   proprieta'
cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione  in
ambiente idrico o con il concorso dello stesso. 
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche  persistenti
e bioaccumulabili. 
6. Cianuri. 
7. Metalli e loro composti. 
8. Arsenico e suoi composti. 
9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici. 
10. Materie in sospensione. 
11.  Sostanze  che  contribuiscono  all'eutrofizzazione  (nitrati   e
fosfati, in particolare). 
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio  di
ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD). 
((13 sostanze prioritarie di cui all'articolo 74,  comma  2,  lettera
ff))) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 26, comma  3)
che nella sezione Aria "al punto 9 la parola:  "fitofarmaceutici"  e'
sostituita dalla seguente: "fitosanitari"". 
 
 
 ALLEGATO XI ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 
 
Considerazioni  da  tenere  presenti  in  generale  o  in   un   caso
particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili,
secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1  ter),  tenuto
conto dei costi e dei benefici che possono risultare da  un'azione  e
del principio di precauzione e prevenzione. 
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti. 
2. Impiego di sostanze meno pericolose. 
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo  delle  sostanze
emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti. 
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con
successo su scala industriale. 
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo
scientifico. 
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione. 
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti. 
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile. 
9. Consumo e natura delle materie prime ivi  compresa  l'acqua  usata
nel processo e efficienza energetica. 
10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto  globale
sull'ambiente delle emissioni e dei rischi. 
11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze
per l'ambiente. 
((12 Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT  (BREF)  gia'
pubblicati, informazioni diffuse ai sensi dell'articolo  29-tedecies,
comma 4, nonche'  altre  informazioni  pubblicate  dalla  Commissione
europea ai sensi  dell'articolo  16,  paragrafo  2,  della  direttiva
96/61/CE, o da organizzazioni internazionali pubbliche)). 
    


 ALLEGATO XII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006


Categorie di impianti relativi  alle  attivita'  industriali  di  cui
all'allegato  8,  soggetti  ad  autorizzazione  integrata  ambientale
statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese  che  producono
soltanto lubrificanti dal  petrolio  greggio),  nonche'  impianti  di
gassificazione e di liquefazione di almeno  500  tonnellate  (Mg)  al
giorno di carbone o di scisti bituminosi;
2) Centrali termiche ed altri impianti  di  combustione  con  potenza
termica di almeno 300 MW  ((nonche' quelli facenti  parte  della rete
nazionale dei gasdotti con  potenza  termica di almeno 50 MW));
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
4) Impianti chimici con capacita' produttiva  complessiva  annua  per
classe di prodotto, espressa in  milioni  di  chilogrammi,  superiore
alle soglie di seguito indicate:
                                             Soglie*

       Classe di prodotto                  Gg/ anno
a) idrocarburi semplici (lineari o             200
  anulari, saturi o insaturi, alifatici
  o aromatici)
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente        200
  alcoli, aldeidi, chetoni, acidi
  carbossilici, esteri, acetati,
  eteri, perossidi, resine, epossidi
c) idrocarburi solforati                       100
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine,   100
  amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici,
  nitrili, cianati, isocianati
e) idrocarburi fosforosi                       100
f) idrocarburi alogenati                       100
g) composti organometallici                    100
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre  100
  sintetiche, fibre a base di cellulosa)
i) gomme sintetiche                            100
l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di    100
  idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno,
  ossidi di carbonio, composti di zolfo,
  ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,
  bicloruro di carbonile
m) acidi, quali acido cromico, acido           100
  fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico,
  acido cloridrico, acido solforico, oleum e
  acidi solforati
n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido  100
  dipotassio, idrossido di sodio
o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o    300
  potassio (fertilizzanti semplici o composti)

                           * Le soglie della tabella sono
                             riferite alla somma delle
                             capacita' produttive relative
                             ai singoli composti che sono
                             riportati in un'unica riga.

5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti  di  cui  ai
punti  precedenti,  localizzati  nel  medesimo  sito  e  gestiti  dal
medesimo gestore, che non  svolgono  attivita'  di  cui  all'allegato
VIII;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII
localizzati interamente in mare.

    
 
 
(( ALLEGATO XII-bis ALLA PARTE SECONDA 
 
 
Linee  guida  sui   criteri   da   tenere   in   considerazione   per
         l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis 
 
  Le  deroghe  di  cui  all'articolo  29-sexies,  comma  9-bis,  sono
tipicamente ammesse nei seguenti casi, resi  evidenti  da  un'analisi
costi-benefici  allegata  all'istanza  e  verificata   dall'autorita'
competente nel corso dell'istruttoria: 
    a) il raggiungimento di  limiti  corrispondenti  ai  BAT-AEL  non
garantisce  alcun   effetto   benefico   nello   specifico   contesto
ambientale,   se   confrontato   alle   prestazioni   garantite   con
l'autorizzazione in corso di definizione; 
    b) il raggiungimento di  limiti  corrispondenti  ai  BAT-AEL  non
garantisce, rispetto alle prestazioni garantite con  l'autorizzazione
in  corso  di  definizione,  significativi  effetti  benefici   nello
specifico contesto ambientale, mentre  di  contro  richiede  notevoli
investimenti da parte del gestore; 
    c)  il  raggiungimento  di  limiti  corrispondenti   ai   BAT-AEL
permetterebbe di conseguire benefici effetti  ambientali  che,  nello
specifico contesto, possono essere garantiti negli stessi tempi e con
investimenti notevolmente minori finanziando azioni di  soggetti  non
sottoposti alla disciplina IPPC; 
    d) il particolare assetto impiantistico o i  vincoli  determinati
dalla  collocazione   geografica   dell'installazione   (prescrizioni
paesaggistiche di VIA ad es.) determinano un costo di implementazione
delle migliori tecniche  disponibili  di  riferimento  sproporzionato
rispetto a  quello  medio  richiesto  alle  altre  installazioni  del
settore; 
    e)  il  particolare  assetto  impiantistico  o  la   collocazione
geografica fanno si' che il raggiungimento di  limiti  corrispondenti
ai BAT-AEL non possa essere conseguito con  la  sola  implementazione
delle migliori tecniche disponibili di riferimento; 
    f) e' opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi  per
il  raggiungimento  di   limiti   corrispondenti   ai   BAT-AEL   per
consentirgli di raggiungere il punto di pareggio  in  relazione  agli
investimenti  gia'  effettuati,  per  l'adeguamento   alle   migliori
tecniche disponibili, in attuazione della autorizzazione in corso  di
rinnovo o riesame; 
    g) e' opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi  per
il  raggiungimento  di   limiti   corrispondenti   ai   BAT-AEL   per
consentirgli di raggiungere almeno il punto di pareggio in  relazione
agli investimenti gia' effettuati, in considerazione  di  particolari
caratteristiche  tecniche  delle   installazioni   e   dei   processi
produttivi che rendono possibile l'applicazione di  talune  BAT  solo
attraverso il completo rifacimento delle unita' tecniche interessate,
e non solo delle parti oggetto delle BAT; 
    h) degli impianti e dei processi produttivi che rendono possibile
l'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo  rifacimento
delle unita' produttive; 
    i) l'installazione, o la parte di  installazione,  e'  utilizzata
per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti o 
processi 
    j)  altri  casi  particolari  legati  ad  assetto  impiantistico,
contesto   ambientale   e   collocazione   geografica,   riconosciuti
dall'autorita' competente)) 
                      ALLEGATI ALLA PARTE TERZA 
 
 
ALLEGATO 1 
Monitoraggio  e  classificazione  delle  acque  in   funzione   degli
obiettivi di qualita' ambientale 
 
ALLEGATO 2 
Criteri per  la  classificazione  dei  corpi  idrici  a  destinazione
funzionale 
 
ALLEGATO 3 
Rilevamento delle caratteristiche dei bacini  idrografici  e  analisi
dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica 
 
ALLEGATO 4 
Contenuti dei piani 
    Parte a. Piani di gestione dei bacini idrografici 
    Parte b. Piani di tutela delle acque 
 
ALLEGATO 5 
Limiti di emissione degli scarichi idrici 
 
ALLEGATO 6 
Criteri per la individuazione delle aree sensibili 
 
ALLEGATO 7 
Parte a - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 
Parte b - Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari 
 
ALLEGATO 8 
Elenco indicativo dei principali inquinanti 
 
ALLEGATO 9 
Aree protette 
 
ALLEGATO 10 
Analisi economica 
 
ALLEGATO 11 
Elenco  indicativo  delle  misure  supplementari  da   inserire   nei
programmi di misure 
                             ALLEGATO 1 
 
MONITORAGGIO  E  CLASSIFICAZIONE  DELLE  ACQUE  IN   FUNZIONE   DEGLI
                  OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE 
 
Il presente allegato stabilisce i criteri per il  monitoraggio  e  la
classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
 
1. CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI 
 
1.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI 
 
I corpi idrici  superficiali  vengono  caratterizzati  e  individuati
secondo quanto riportato in Allegato 3 
 
1.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI 
 
Identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei 
 
Parte A - Identificazione dei corpi idrici 
 
L'identificazione dei corpi idrici sotterranei e' necessaria ai  fini
dell'attuazione del presente decreto. 
L'identificazione  dei  complessi  idrogeologici   e   quindi   degli
acquiferi rappresenta la fase propedeutica alla  identificazione  dei
corpi idrici sotterranei. 
E' stato definito un percorso di  caratterizzazione  che  porta  alla
individuazione dei corpi idrici partendo dai complessi  idrogeologici
di cui alla Tabella 1, passando per gli acquiferi  che  rappresentano
gli elementi di riferimento gia' in  larga  parte  individuati  dalle
Regioni. 
 
A.1 Identificazione dei complessi idrogeologici 
 
Sulla base dei criteri  generali  univoci  utili  per  giungere  alla
definizione dei corpi idrici sotterranei sono  state  definite  sette
tipologie di  complessi  idrogeologici  partendo  dalla  Carta  delle
risorse idriche sotterranee di Mouton che costituisce  il  quadro  di
riferimento nazionale omogeneo. 
Tali tipologie sono state  definite  tenendo  in  considerazione  gli
elementi  caratterizzanti  i  complessi  idrogeologici  (litologia  e
assetto  idrogeologico)   e   i   parametri   descrittivi   come   la
produttivita', la facies idrochimica,  i  contaminanti  naturali,  la
vulnerabilita' e l'impatto antropico (tabella 1). 
    

---------------------------------------------------------------------
Acronimo Complessi idrogeologici
---------------------------------------------------------------------
DQ Alluvioni delle depressioni quaternarie
AV Alluvioni vallive
CA Calcari
VU Vulcaniti
DET Formazioni detritiche degli altipiani plio-quaternarie
LOC Acquiferi locali
STE Formazioni sterili
---------------------------------------------------------------------

    
 
         Tabella 1 J.J. Fried, J. Mouton, F. Mangano (1982) 
 
 
Tali sette tipologie  di  Complessi  Idrogeologici  rappresentano  il
quadro ove ricollocare gli  acquiferi  e,  successivamente,  i  corpi
idrici  sotterranei  secondo  lo  schema  di  massima,   di   seguito
riportato. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
*Unita'  di  bilancio:  dominio  dotato  di  una  comprovata   unita'
stratigrafica e/o strutturale, al cui limite si verificano condizioni
che annullano od ostacolano le  possibilita'  di  interscambi  idrici
sotterranei e che al suo interno puo'  contenere  uno  o  piu'  corpi
idrici. 
 
L'individuazione dei limiti delle unita' di bilancio e'  un  processo
iterativo che le Regioni perfezionano nel corso del tempo. 
 
A.2 Criteri per l'identificazione degli acquiferi 
 
L'identificazione degli acquiferi  viene  effettuata  sulla  base  di
criteri  idrogeologici.  L'elaborazione  di  un  modello  concettuale
permettera' di pervenire ad un bilancio in termini di  entrate  e  di
uscite ed alla valutazione della vulnerabilita', tenendo conto  delle
pressioni antropiche. 
La complessita' ed il dettaglio del  modello  aumentano  gradualmente
all'aumentare delle  conoscenze  e  vengono  approfondite  nel  tempo
durante le fasi di caratterizzazione e di monitoraggio. 
L'identificazione degli acquiferi deve comunque soddisfare 2 criteri:
flusso significativo e quantita' significativa. 
Se  uno  o  entrambi  i   criteri   sono   soddisfatti,   le   unita'
stratigrafiche sono da considerarsi acquifero. 
Detti criteri per l'identificazione degli acquiferi  sono  illustrati
nello schema seguente 
(Fig. 1): 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Figura 1: schema per l'identificazione degli acquiferi 
 
A.3 Delimitazione dei corpi idrici 
 
La delimitazione dei corpi idrici  sotterranei  deve  assicurare  che
vengano  raggiunti  gli  obiettivi  di  qualita'  ambientale  di  cui
all'articolo 76  del  decreto  n.152  del  2006  ed  una  descrizione
appropriata  dello  stato  chimico   e   quantitativo   delle   acque
sotterranee. Il Corpo  Idrico  sotterraneo  e'  per  definizione  "un
volume  distinto  di  acque  sotterranee  contenuto  da  uno  o  piu'
acquiferi". Deve  essere  individuato  come  quella  massa  di  acqua
caratterizzata da omogeneita' nello stato ambientale (qualitativo e/o
quantitativo), tale da permettere, attraverso l'interpretazione delle
misure  effettuate  in  un  numero  significativo  di   stazioni   di
campionamento, di valutarne lo stato e di individuare il trend.  Puo'
essere coincidente con l'acquifero che lo contiene, puo' esserne  una
parte, ovvero corrispondere a piu' acquiferi diversi o loro porzioni. 
Le definizioni di acquifero e di corpo idrico sotterraneo  permettono
di  identificare  i  corpi  idrici  sotterranei  sia   separatamente,
all'interno di strati  diversi  che  si  sovrappongono  su  un  piano
verticale, sia come singolo corpo idrico che si estende tra i diversi
strati. Un corpo idrico sotterraneo puo' essere all'interno di uno  o
piu' acquiferi, come, ad esempio, nel caso di due acquiferi adiacenti
caratterizzati  da  pressioni   simili   e   contenenti   acque   con
caratteristiche qualitative e quantitative analoghe. 
I corpi idrici devono essere delimitati in  modo  da  permettere  una
descrizione appropriata ed  affidabile  dello  stato  quantitativo  e
chimico delle acque sotterranee. 
La valutazione dello stato quantitativo  e'  facilitata  se  i  corpi
idrici sotterranei sono delimitati in modo tale che qualsiasi  flusso
di acqua sotterranea da un corpo  idrico  ad  un  altro  e'  talmente
piccolo da poter essere trascurato nei  calcoli  dei  bilanci  idrici
oppure puo' essere stimato con sufficiente precisione. 
Le Regioni devono tenere conto delle caratteristiche specifiche degli
acquiferi  quando  procedono  alla  delimitazione  dei  corpi  idrici
sotterranei. Per esempio, le caratteristiche  del  flusso  di  alcuni
strati geologici, quali il substrato carsico e fratturato, sono molto
piu' difficili da prevedere rispetto ad altre. La  delimitazione  dei
corpi idrici  deve  essere  vista  come  un  processo  iterativo,  da
perfezionare  nel  corso  del  tempo,  nella  misura  necessaria  per
valutare e gestire adeguatamente  i  rischi  del  non  raggiungimento
degli obiettivi ambientali. 
Potrebbe anche presentarsi il  caso  di  un  flusso  consistente  tra
strati con caratteristiche molto differenti (per esempio, i complessi
carsici  e  l'arenaria).  Le  proprieta'  diverse  di  questi  strati
potrebbero  richiedere  approcci   diversi   di   gestione   per   il
raggiungimento degli obiettivi preposti. In questo caso,  le  Regioni
possono delimitare i confini dei corpi idrici in modo che  coincidano
con i  confini  tra  gli  strati.  Nel  far  cio'  devono,  comunque,
assicurare una adeguata valutazione dello stato quantitativo. 
 
A.4 Criteri per la delimitazione dei corpi idrici sotterranei 
 
La delimitazione dei corpi idrici sotterranei si basa inizialmente su
criteri di tipo fisico ed e' successivamente perfezionata sulla  base
di informazioni concernenti lo stato di qualita' ambientale. 
Due sono, quindi, i criteri  generali  che  si  basano  sui  seguenti
elementi: 
a. confini idrogeologici; 
b. differenze nello stato di qualita' ambientale. 
 
CRITERIO a) 
 
Possono essere assunti come punto di partenza per la  identificazione
geografica dei corpi idrici i limiti geologici. Nei casi  in  cui  la
descrizione  dello  stato  e/o  il  raggiungimento  degli   obiettivi
ambientali  richiedano  una  maggiore  suddivisione  ovvero  non  sia
possibile identificare un limite geologico, si possono utilizzare, ad
esempio, lo spartiacque sotterraneo o le linee di flusso. 
 
CRITERIO b) 
 
Differenze nello stato  di  qualita'  ambientale:  gli  obiettivi  di
qualita' dei corpi idrici sotterranei  e  le  misure  necessarie  per
raggiungerli dipendono dallo stato di  qualita'  esistente.  I  corpi
idrici sotterranei devono essere unita' con uno stato chimico ed  uno
stato quantitativo ben definiti. Quindi, significative variazioni  di
stato di qualita' all'interno  di  acque  sotterranee  devono  essere
prese in considerazione per individuare i confini dei  corpi  idrici,
procedendo, ove necessario, ad una suddivisione in  corpi  idrici  di
dimensioni minori. Qualora le differenze nello stato di  qualita'  si
riducano durante un ciclo di pianificazione, si puo'  procedere  alla
riunificazione dei corpi idrici precedentemente identificati in vista
dei successivi cicli di pianificazione. Laddove, invece, lo stato  di
qualita' sia omogeneo possono essere delimitati estesi  corpi  idrici
sotterranei.  Detti  confini  possono  essere  ridefiniti   ad   ogni
revisione del Piano di gestione  dei  Bacini  Idrografici  ma  devono
restare fissi per il periodo di durata di ciascun piano. 
Qualora  non  siano   disponibili   informazioni   sufficienti   alla
valutazione dello stato di qualita' ambientale nelle fasi iniziali di
attuazione del presente decreto, per individuare i confini dei  corpi
idrici sotterranei, si usano le analisi su pressioni ed impatti  come
indicatori dello  stato  di  qualita'.  Con  il  miglioramento  delle
conoscenze relative allo stato  delle  acque,  i  confini  dei  corpi
idrici devono essere modificati prima della pubblicazione di  ciascun
Piano di gestione dei Bacini Idrografici, ogni 6 anni. 
La suddivisione delle acque sotterranee in corpi  idrici  sotterranei
e' quindi una questione che le Regioni  devono  decidere  sulla  base
delle caratteristiche particolari del loro territorio. 
Nel prendere tali decisioni sara'  necessario  trovare  un  punto  di
equilibrio tra l'esigenza di descrivere adeguatamente lo stato  delle
acque sotterranee e la necessita' di evitare una  suddivisione  degli
acquiferi in un numero di corpi idrici impossibile da gestire. 
 
A.5 Procedura suggerita per l'applicazione pratica del termine  corpo
idrico sotterraneo 
 
La figura 2 suggerisce un procedimento  iterativo  e  gerarchico  per
l'identificazione dei corpi idrici sotterranei, basato  sui  principi
descritti nel presente Allegato. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Fig. 2 - Procedura suggerita per l'identificazione dei  corpi  idrici
sotterranei 
 
2. MODALITA' PER LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI QUALITA' DEI CORPI
IDRICI 
 
A - STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI 
 
 
A.1.  Elementi  qualitativi  per  la  classificazione   dello   stato
ecologico 
 
A.1.1 - Elementi  qualitativi  per  la  classificazione  dello  stato
ecologico  per  fiumi,  laghi,   acque   di   transizione   e   acque
marino-costiere. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
A.1.2 Corpi idrici superficiali artificiali e corpi idrici fortemente
modificati 
 
Per i corpi idrici superficiali artificiali e  fortemente  modificati
si utilizzano gli elementi di qualita'  applicabili  a  quella  delle
suesposte quattro categorie di acque superficiali naturali  che  piu'
si accosta al corpo idrico artificiale  o  fortemente  modificato  in
questione. 
 
A.2.  Definizioni  normative  per  la  classificazione  dello   stato
ecologico 
 
Tabella  A.2.  Definizione  generale  per  fiumi,  laghi,  acque   di
transizione e acque costiere 
 
Il testo seguente fornisce una definizione  generale  della  qualita'
ecologica. Ai fini della classificazione i valori degli  elementi  di
qualita' dello  stato  ecologico  per  ciascuna  categoria  di  acque
superficiali sono quelli indicati nelle tabelle da A.2.1 a  A.2.4  in
appresso. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Le acque aventi uno stato inferiore  al  moderato  sono  classificate
come aventi stato scarso o cattivo. 
Le acque che presentano alterazioni considerevoli  dei  valori  degli
elementi di qualita' biologica del tipo di corpo idrico  superficiale
e nelle quali  le  comunita'  biologiche  interessate  si  discostano
sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo  idrico
superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso. 
Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori  degli  elementi
di qualita' biologica del tipo di corpo idrico superficiale  e  nelle
quali mancano ampie porzioni di comunita' biologiche  interessate  di
norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono
classificate come aventi stato cattivo. 
 
A.2.1. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente
dei fiumi 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
A.2.2. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente
dei laghi 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
A.2.3. Definizioni di stato ecologico elevato,  buono  e  sufficiente
nelle acque di transizione 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
A.2.4. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente
delle acque costiere 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
A.2.5.  Definizioni  del  potenziale  ecologico  massimo,   buono   e
sufficiente dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
A.2.6 Stato chimico. 
  Al fine di raggiungere o  mantenere  il  buono  stato  chimico,  le
regioni e le province autonome applicano per le sostanze  dell'elenco
di priorita',  selezionate  come  indicato  ai  paragrafi  A.3.2.5  e
A.3.3.4, gli standard di qualita' ambientali cosi' come riportati per
le diverse matrici alle tabelle 1A e 2A del presente allegato. 
  Le sostanze dell'elenco di priorita' sono: le sostanze  prioritarie
(P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le rimanenti  sostanze
(E). 
  Tali standard rappresentano le concentrazioni che  identificano  il
buono stato chimico. 
  Ai  fini  della  classificazione  delle   acque   superficiali   il
monitoraggio chimico viene  eseguito  nella  colonna  d'acqua  e  nel
biota. A tal fine, entro il 22 marzo 2016,  sulla  base  delle  linee
guida europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and  Biota,  n.
32 - Biota  Monitoring  e  n.  33  -  Analytical  Methods  for  Biota
Monitoring e' resa disponibile una linea guida italiana,  predisposta
dagli  istituti  scientifici  nazionali  di   riferimento,   con   le
informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo  di  taxa  di  biota
alternativi ai fini della classificazione. 
  La  linea  guida  riporta,  inoltre,  i  riferimenti   ai   criteri
fisico-chimici per valutare la concentrazione di piombo e  nichel  in
base alla biodisponibilita' sito-specifica nelle acque interne. 
  Le regioni e le province autonome possono utilizzare, limitatamente
alle sostanze di cui alla tabella 2/A, la matrice sedimento  al  fine
della  classificazione  dei  corpi  idrici   marino-costieri   e   di
transizione. 
 
Tab. 1/A - Standard di qualita' ambientale nella  colonna  d'acqua  e
         nel biota per le sostanze dell'elenco di priorita'. 
    

====================================================================
|(1) |   (2)    |  (3)   |  (4)  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9) |
+====+==========+========+=======+======+======+======+======+=====+
|    |          |        |       |      |      |      |      |     |
|    |          |        |       |      |      |      |      |I-   |
|    |          |        |       |      |      |      |      |den- |
|    |          |        |       |      |SQA-  |      |      |ti   |
|    |          |        |       |      |CMA   |SQA-  |      |fi-  |
|    |          |        |SQA-MA |SQA-MA|(4)   |CMA   |      |ca-  |
|    |          |        |(2)    |(2)   |Acque |(4)   |      |zio- |
|    |          |        |Acque  |Altre |su-   |Altre |      |ne-  |
|    |Denomi-   |        |super- |acque |perfi-|acque |      |so-  |
|    |nazione   |        |ficiali|di    |ciali |di    |SQA   |stan-|
|    |della so- |Numero  |interne|super-|inter-|super-|Biota |za   |
| N. |stanza    |CAS(1)  |(3)    |ficie |ne(3) |ficie |(12)  |(15) |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |15972-  |       |      |      |      |      |     |
|(1) |Alacloro  |60-8    |0,3    |0,3   |0,7   |0,7   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|(2) |Antracene |120-12-7|0,1    |0,1   |0,1   |0,1   |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |1912-   |       |      |      |      |      |     |
|(3) |Atrazina  |24-9    |0,6    |0,6   |2,0   |2,0   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|(4) |Benzene   |71-43-2 |10     |8     |50    |50    |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Difenil-  |        |       |      |      |      |      |     |
|    |eteri     |        |       |      |      |      |      |     |
|    |bromu-    |32534-  |       |      |      |      |      |     |
|(5) |rati (5)  |81-9    |       |      |0,14  |0,014 |0,0085|PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |≤ 0,08 |      |≤ 0,45|≤ 0,45|      |     |
|    |          |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |
|    |          |        |se 1)  |      |se 1) |se 1) |      |     |
|    |          |        |0,08   |      |0,45  |0,45  |      |     |
|    |          |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |
|    |Cadmio e  |        |se 2)  |      |se 2) |se 2) |      |     |
|    |composti  |        |0,09   |      |0,6   |0,6   |      |     |
|    |(in fun-  |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |
|    |zione     |        |se 3)  |      |se 3) |se 3) |      |     |
|    |delle     |        |0,15   |      |0,9   |0,9   |      |     |
|    |classi    |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |
|    |di du-    |        |se 4)  |      |se 4) |se 4) |      |     |
|    |rezza     |        |0,25   |      |1,5   |1,5   |      |     |
|    |dell'a-   |7440-   |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |
|(6) |cqua)(6)  |43-9    |se 5)  |0,2   |se 5) |se 5) |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |Tetra-    |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |cloruro   |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
| (6 |di car-   |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|bis)|bonio (7) |56-23-5 |12     |12    |bile  |bile  |      |E    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Cloro-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |alcani    |85535-  |       |      |      |      |      |     |
|(7) |C10-13 (8)|84-8    |0,4    |0,4   |1,4   |1,4   |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Clorfen-  |        |       |      |      |      |      |     |
|(8) |vinfos    |470-90-6|0,1    |0,1   |0,3   |0,3   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Clor-     |        |       |      |      |      |      |     |
|    |pirifos   |        |       |      |      |      |      |     |
|    |(Clor-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |pirifos   |2921-   |       |      |      |      |      |     |
|(9) |etile)    |88-2    |0,03   |0,03  |0,1   |0,1   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Anti-     |        |       |      |      |      |      |     |
|    |paras-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |sitari del|        |       |      |      |      |      |     |
|    |ciclo-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |diene:    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |Aldrin(7) |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |Dieldrin  |309-00-2|       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |(7)       |60-57-1 |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
| (9 |Endrin(7) |72-20-8 |Σ =    |Σ =   |ca-   |ca-   |      |     |
|bis)|Isodrin(7)|465-73-6|0,01   |0,005 |bile  |bile  |      |E    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |      |      |50    |     |
|    |          |        |       |      |      |      |μg/kg |     |
|    |          |        |       |      |      |      |(pe-  |     |
|    |          |        |       |      |      |      |sci   |     |
|    |          |        |       |      |      |      |con   |     |
|    |          |        |       |      |      |      |meno  |     |
|    |          |        |       |      |      |      |5%    |     |
|    |          |        |       |      |      |      |gras- |     |
|    |          |        |       |      |      |      |si)   |     |
|    |          |        |       |      |      |      |100   |     |
|    |          |        |       |      |      |      |μg/kg |     |
|    |          |        |       |      |      |      |p.f.  |     |
|    |          |        |       |      |      |      |(per i|     |
|    |          |        |       |      |      |      |pe-   |     |
|    |          |        |       |      |      |      |sci   |     |
|    |          |        |       |      |non   |non   |con   |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |piu'  |     |
|    |          |non ap- |       |      |pli-  |pli-  |del 5%|     |
| (9 |DDT totale|plica-  |       |      |ca-   |ca-   |gras- |     |
|ter)|(7,9)     |bile    |0,025  |0,025 |bile  |bile  |si)   |E    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |para-para-|        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|    |DDT(7)    |50-29-3 |0,01   |0,01  |bile  |bile (|      |E    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |1,2-Di-   |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |cloro-    |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(10)|etano     |107-06-2|10     |10    |bile  |bile  |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |Dicloro-  |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(11)|metano    |75-09-2 |20     |20    |bile  |bile  |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |Di(2-     |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |etilesil) |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |ftalato   |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(12)|(DEHP)    |117-81-7|1,3    |1,3   |bile  |bile  |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|(13)|Diuron    |330-54-1|0,2    |0,2   |1,8   |1,8   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|(14)|Endosulfan|115-29-7|0,005  |0,0005|0,01  |0,004 |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Fluoran-  |        |       |      |      |      |      |     |
|(15)|tene      |206-44-0|0,0063 |0,0063|0,12  |0,12  |30    |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Esacloro- |        |       |      |      |      |      |     |
|(16)|benzene   |118-74-1|0,005  |0,002 |0,05  |0,05  |10    |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Esacloro- |        |       |      |      |      |      |     |
|(17)|butadiene |87-68-3 |0,05   |0,02  |0,6   |0,6   |55    |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Esacloro- |        |       |      |      |      |      |     |
|(18)|cicloesano|608-73-1|0,02   |0,002 |0,04  |0,02  |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Isopro-   |34123-  |       |      |      |      |      |     |
|(19)|turon     |59-6    |0,3    |0,3   |1,0   |1,0   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Piombo e  |7439-   |       |      |      |      |      |     |
|(20)|composti  |92-1    |1,2(13)|1,3   |14    |14    |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Mercurio  |7439-   |       |      |      |      |      |     |
|(21)|e composti|97-6    |       |      |0,07  |0,07  |20    |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|(22)|Naftalene |91-20-3 |2      |2     |130   |130   |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Nichel e  |7440-   |       |      |      |      |      |     |
|(23)|composti  |02-0    |4(13)  |8,6   |34    |34    |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Nonil-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |fenoli    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |(4-nonil- |84852-  |       |      |      |      |      |     |
|(24)|fenolo)   |15-3    |0,3    |0,3   |2,0   |2,0   |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Ottil-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |fenoli (  |        |       |      |      |      |      |     |
|    |(4-(1,1', |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |3,3'-     |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |tetrame-  |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |tilbutil)-|        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(25)|fenolo) ) |140-66-9|0,1    |0,01  |bile  |bile  |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |Penta-    |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |cloro-    |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(26)|benzene   |608-93-5|0,007  |0,0007|bile  |bile  |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Penta-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |cloro-    |        |       |      |      |      |      |     |
|(27)|fenolo    |87-86-5 |0,4    |0,4   |1     |1     |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Idrocar-  |        |       |      |      |      |      |     |
|    |buri poli-|        |       |non   |non   |non   |      |     |
|    |ciclici   |        |non ap-|ap-   |ap-   |ap-   |      |     |
|    |aroma-    |non ap- |pli-   |pli-  |pli-  |pli-  |      |     |
|    |tici (IPA)|plica-  |ca-    |ca-   |ca-   |ca-   |      |     |
|(28)|(11)      |bile    |bile   |bile  |bile  |bile  |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Benzo(a)- |        |1,7    |1,7   |      |      |      |     |
|    |pirene    |50-32-8 |10(-4) |10(-4)|0,27  |0,027 |5     |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Benzo(b)- |        |       |Cfr.  |      |      |Cfr.  |     |
|    |fluoran-  |        |Cfr.   |nota  |      |      |nota  |     |
|    |tene      |205-99-2|nota 11|11    |0,017 |0,017 |11    |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Benzo(k)- |        |       |Cfr.  |      |      |Cfr.  |     |
|    |fluoran-  |        |Cfr.   |nota  |      |      |nota  |     |
|    |tene      |207-08-9|nota 11|11    |0,017 |0,017 |11    |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Benzo     |        |       |Cfr.  |      |      |Cfr.  |     |
|    |(g,h,i)-  |        |Cfr.   |nota  |8,2   |8,2   |nota  |     |
|    |perilene  |191-24-2|nota 11|11    |10(-3)|10(-4)|11    |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |Indeno    |        |       |Cfr.  |pli-  |pli-  |Cfr.  |     |
|    |(1,2,3-cd)|        |Cfr.   |nota  |ca-   |ca-   |nota  |     |
|    |pirene    |193-39-5|nota 11|11    |bile  |bile  |11    |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|(29)|Simazina  |122-34-9|1      |1     |4     |4     |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |Tetra-    |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|(29 |cloro-    |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|bis)|etilene(7)|127-18-4|10     |10    |bile  |bile  |      |E    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|(29 |Tricloro- |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|ter)|etilene(7)|79-01-6 |10     |10    |bile  |bile  |      |E    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Tributil- |        |       |      |      |      |      |     |
|    |stagno    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |(composti)|        |       |      |      |      |      |     |
|    |(tributil-|        |       |      |      |      |      |     |
|    |stagno-   |36643-  |       |      |      |      |      |     |
|(30)|catione)  |28-4    |0,0002 |0,0002|0,0015|0,0015|      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |Tricloro- |12002-  |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(31)|benzeni   |48-1    |0,4    |0,4   |bile  |bile  |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |Tricloro- |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(32)|metano    |67-66-3 |2,5    |2,5   |bile  |bile  |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |Tri-      |1582-   |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|(33)|fluralin  |09-8    |0,03   |0,03  |bile  |bile  |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |
|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |
|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |
|    |          |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |
|    |          |        |1,3    |3,2   |bile  |bile  |      |     |
|(34)|Dicofol   |115-32-2|10(-3) |10(-5)|(10)  |(10)  |33    |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Acido     |        |       |      |      |      |      |     |
|    |perfluo-  |        |       |      |      |      |      |     |
|    |rottan-   |        |       |      |      |      |      |     |
|    |solfo-    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |nico e    |        |       |      |      |      |      |     |
|    |suoi sali |1763-   |6,5    |1,3   |      |      |      |     |
|(35)|(PFOS)    |23-1    |10(-4) |10(-4)|36    |7,2   |9,1   |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Chinos-   |124495- |       |      |      |      |      |     |
|(36)|sifen     |18-7    |0,15   |0,015 |2,7   |0,54  |      |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |Cfr. la |       |      |      |      |      |     |
|    |          |nota    |       |      |      |      |      |     |
|    |          |10 a    |       |      |      |      |      |     |
|    |          |pie' di |       |      |      |      |      |     |
|    |          |pagina  |       |      |      |      |Somma |     |
|    |          |del-    |       |      |      |      |di    |     |
|    |          |l'al-   |       |      |      |      |PCDD+ |     |
|    |          |legato  |       |      |      |      |PCDF+P|     |
|    |          |X del-  |       |      |      |      |CB-DL |     |
|    |          |la di-  |       |      |non   |non   |0,0065|     |
|    |Diossine  |ret-    |       |      |ap-   |ap-   |μg.kg |     |
|    |e composti|tiva    |       |      |pli-  |pli-  |(-1)  |     |
|    |diossina- |2000/   |       |      |ca-   |ca-   |TEQ   |     |
|(37)|simili    |60/CE   |       |      |bile  |bile  |(14)  |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |74070-  |       |      |      |      |      |     |
|(38)|Aclonifen |46-5    |0,12   |0,012 |0,12  |0,012 |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |42576-  |       |      |      |      |      |     |
|(39)|Bifenox   |02-3    |0,012  |0,0012|0,04  |0,004 |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |28159-  |       |      |      |      |      |     |
|(40)|Cibutrina |98-0    |0,0025 |0,0025|0,016 |0,016 |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Ciper-    |52315-  |8      |8     |6     |6     |      |     |
|(41)|metrina   |07-8    |10(-5) |10(-6)|10(-4)|10(-5)|      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |        |6      |6     |7     |7     |      |     |
|(42)|Diclorvos |62-73-7 |10(-4) |10(-5)|10(-4)|10(-5)|      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |          |Cfr. la |       |      |      |      |      |     |
|    |          |nota    |       |      |      |      |      |     |
|    |          |12 a    |       |      |      |      |      |     |
|    |          |pie' di |       |      |      |      |      |     |
|    |          |pagina  |       |      |      |      |      |     |
|    |          |del-    |       |      |      |      |      |     |
|    |          |l'al-   |       |      |      |      |      |     |
|    |          |legato  |       |      |      |      |      |     |
|    |          |X della |       |      |      |      |      |     |
|    |Esabromo- |diret-  |       |      |      |      |      |     |
|    |ciclo-    |tiva    |       |      |      |      |      |     |
|    |dodecano  |2000/   |       |      |      |      |      |     |
|(43)|(HBCDD)   |60/CE   |0,0016 |0,0008|0,5   |0,05  |167   |PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |Eptacloro |        |       |      |      |      |      |     |
|    |ed        |76-44-8/|       |      |      |      |      |     |
|    |eptacloro |1024-   |2      |1     |3     |3     |6,7   |     |
|(44)|epossido  |57-3    |10(-7) |10(-8)|10(-4)|10(-5)|10(-3)|PP   |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
|(45)|Terbutrina|886-50-0|0,065  |0,0065|0,34  |0,034 |      |P    |
+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

    
  Unita' di misura: [μg/l] per le colonne da (4)  a  (7);  [μg/kg  di
peso umido] per la colonna (8). 
 
Note alla tabella 1/A: 
  1 - CAS: Chemical Abstracts Service. 
  2 - Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore  medio
annuo (SQA-MA).  Se  non  altrimenti  specificato,  si  applica  alla
concentrazione totale di tutti gli isomeri. 
  3 - Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi  e
i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. 
  4 - Questo parametro rappresenta lo standard di qualita' ambientale
espresso come concentrazione massima  ammissibile  (SQA-CMA).  Quando
compare la dicitura  "non  applicabile"  riferita  agli  SQA-CMA,  si
ritiene che i valori SQA-MA tutelino dai picchi  di  inquinamento  di
breve termine,  in  scarichi  continui,  perche'  sono  sensibilmente
inferiori ai valori derivati in base alla tossicita' acuta. 
  5 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri  bromurati"
(voce n.  5),  lo  SQA  ambientale  si  riferisce  alla  somma  delle
concentrazioni dei congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154. 
  6 - Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano
in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti
cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO³/l, classe 2: da 40 a  <  50
mg CaCO³/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO³/l, classe 4:  da  100  <
200 mg CaCO³/l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO³/l. 
  7 - Questa sostanza non e'  prioritaria,  ma  e'  uno  degli  altri
inquinanti in cui gli  SQA  sono  identici  a  quelli  fissati  dalla
normativa applicata prima del 13 gennaio 2009. 
  8 - Per questo gruppo di sostanze non e'  fornito  alcun  parametro
indicativo. Il parametro  o  i  parametri  indicativi  devono  essere
definiti con il metodo analitico. 
  9 - Il DDT totale comprende la somma degli  isomeri  1,1,1-tricloro
2,2  bis  (p-clorofenil)etano  (numero   CAS   50-29-3;   numero   UE
200-024-3),   1,1,1-tricloro-2   (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano
(numero CAS  789-02-6;  numero  UE  212-332-5),  1,1-dicloro-2,2  bis
(p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9;  numero  UE  200-784-6)  e
1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS  72-54-8;  numero
UE 200-783-0). 
  10  -  Per  queste  sostanze  non  sono  disponibili   informazioni
sufficienti per fissare un SQA-CMA. 
  11 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici
aromatici"  (IPA)  (voce  n.  28),  lo  SQA  per  il   biota   e   il
corrispondente SQA-AA in acqua si riferiscono alla concentrazione  di
benzo(a)pirene sulla cui tossicita' sono  basati.  Il  benzo(a)pirene
puo' essere considerato marcatore degli  altri  IPA,  di  conseguenza
solo il benzo(a)pirene deve essere monitorato per  raffronto  con  lo
SQA per il biota o il corrispondente SQA-AA in acqua. 
  12 - Se non altrimenti indicato, lo SQA per il biota e' riferito ai
pesci. Si puo' monitorare un taxon del biota alternativo  o  un'altra
matrice purche' lo SQA applicato garantisca un livello equivalente di
protezione. Per le sostanze numeri 15 (Fluorantene) e  28  (IPA),  lo
SQA per il biota si riferisce ai crostacei ed ai molluschi.  Ai  fini
della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di Fluorantene
e di IPA nel pesce non  e'  opportuno.  Per  la  sostanza  numero  37
(Diossine e  composti  diossina-simili),  lo  SQA  per  il  biota  si
riferisce al pesce, ai crostacei ed ai molluschi. Fare riferimento al
punto 5.3  dell'allegato  al  regolamento  (UE)  n.  1259/2011  della
Commissione del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE)  n.
1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCB
diossina-simili  e  per  i  PCB  non  diossina-simili  nei   prodotti
alimentari (Gazzetta Ufficiale n. L 320 del 3 dicembre 2011). 
  13 - Questi SQA si riferiscono alle  concentrazioni  biodisponibili
delle sostanze. 
  14 - PCDD: dibenzo-p-diossine  policlorurate;  PCDF:  dibenzofurani
policlorurati; PCB-DL: bifenili policlorurati  diossina-simili;  TEQ:
equivalenti di tossicita'  conformemente  ai  fattori  di  tossicita'
equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanita'. 
  15 - Le  sostanze  contraddistinte  dalla  lettera  P  e  PP  sono,
rispettivamente,  le  sostanze  prioritarie   e   quelle   pericolose
prioritarie individuate ai  sensi  della  direttiva  2008/105/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre  2008,  modificata
dalla direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 agosto 2013. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E  sono  le
sostanze  incluse  nell'elenco   di   priorita'   individuate   dalle
"direttive figlie" della direttiva 76/464/CE. 
 
Tab. 2/A - Standard di qualita' ambientale nei  sedimenti  nei  corpi
              idrici marino-costieri e di transizione. 
    

=====================================================================
|    NUMERO CAS     |           PARAMETRI           |  SQA-MA(1)(2) |
+===================+===============================+===============+
|                   |Metalli                        |mg/kg s.s      |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|7440-43-9          |Cadmio                         |0,3            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|7439-97-6          |Mercurio                       |0,3            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|7439-92-1          |Piombo                         |30             |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                   |Organo metalli                 |μg/kg          |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                   |Tributilstagno                 |5              |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|Policiclici        |Aromatici                      |μg/kg          |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|120-12-7           |Antracene                      |24             |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|91-20-3            |Naftalene                      |35             |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                   | Pesticidi                     |               |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|309-00-2           |Aldrin                         |0,2            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|319-84-6           |Alfa esaclorocicloesano        |0,2            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|319-85-7           |Beta esaclorocicloesano        |0,2            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                   |Gamma esaclorocicloesano       |               |
|58-89-9            |lindano                        |0,2            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                   |DDT(3)                         |1              |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                   |DDD(3)                         |0,8            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|                   |DDE(3)                         |1,8            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+
|60-57-1            |Dieldrin                       |0,2            |
+-------------------+-------------------------------+---------------+

    
Note alla tabella 2/A: 
  (1) Standard di qualita'  ambientale  espresso  come  valore  medio
annuo  (SQA-MA).  Se  non  altrimenti  specificato,  lo  standard  di
qualita' ambientale si applica alla concentrazione  totale  di  tutti
gli isomeri. 
  (2) In considerazione della complessita' della matrice sedimento e'
ammesso, ai fini della classificazione del buono stato  chimico,  uno
scostamento pari al 20% del valore riportato in tabella. 
  (3) DDE, DDD, DDT: lo standard e' riferito alla somma degli isomeri
2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza. 
 
Tab. 3/A - Standard di qualita' ambientale nei  sedimenti  nei  corpi
idrici marino-costieri e di transizione ai fini della  selezione  dei
                 siti per l'analisi della tendenza. 
 
 
    

=====================================================================
|   NUMERO CAS   |               PARAMETRI               |  SQA-MA  |
+================+=======================================+==========+
|                |Metalli                                |mg/kg s.s |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|7440-43-9       |Cadmio                                 |   0,3    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|7439-97-6       |Mercurio (1)                           |   0,3    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|7439-92-1       |Piombo                                 |    30    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |Organo metalli                         |  µg/kg   |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |Tributilstagno                         |    5     |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |Policiclici Aromatici (1)              |  µg/kg   |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|50-32-8         |Benzo(a)pirene(1)                      |    30    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|205-99-2        |Benzo(b)fluorantene(1)                 |    40    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|207-08-9        |Benzo(k)fluorantene(1)                 |    20    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|191-24-2        |Benzo(g,h,i) perilene(1)               |    55    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|193-39-5        |Indenopirene(1)                        |    70    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|120-12-7        |Antracene                              |    24    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|206-44-0        |Fluorantene (1)                        |   110    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|91-20-3         |Naftalene                              |    35    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |Pesticidi                              |          |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|309-00-2        |Aldrin                                 |   0,2    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|319-84-6        |Alfa esaclorocicloesano                |   0,2    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|319-85-7        |Beta esaclorocicloesano                |   0,2    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|58-89-9         |Gamma esaclorocicloesano lindano       |   0,2    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |DDT(2)                                 |    1     |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |DDD(2)                                 |   0,8    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |DDE(2)                                 |   1,8    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|60-57-1         |Dieldrin                               |   0,2    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|118-74-1        |Esaclorobenzene(1)                     |   0,4    |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |PCB e Diossine(1)                      |          |
+----------------+---------------------------------------+----------+
|                |Sommat. T.E. PCDD,PCDF (3) (Diossine e |          |
|                |Furani) e PCB diossina simili          | 2 X 10-3 |
+----------------+---------------------------------------+----------+
    
 
 
Note alla tabella 3/A: 
  (1) Sostanze per cui e' definito uno SQA per il biota in tab. 1/A. 
  (2) DDE, DDD, DDT: lo standard e' riferito alla somma degli isomeri
2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza. 
  (3) Elenco congeneri e relativi Fattori di  tossicita'  equivalenti
(EPA, 1989) e elenco congeneri PCB diossina simili (WHO, 2005): 
 
    

     ===========================================================
     |      Congenere Policlorodibenzofurani       |   I-TEF   |
     +=============================================+===========+
     |                2,3,7,8 T4CDD                |     1     |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |               1,2,3,7,8 P5CDD               |    0,5    |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |              1,2,3,4,7,8 H6CDD              |    0,1    |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |              1,2,3,6,7,8 H6CDD              |    0,1    |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |              1,2,3,7,8,9 H6CDD              |    0,1    |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |             1,2,3,4,6,7,8 H7CDD             |   0,01    |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |                    OCDD                     |   0,001   |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |           Policlorodibenzofurani            |           |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |                2,3,7,8 T4CDF                |    0,1    |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |               1,2,3,7,8 P5CDF               |   0,05    |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |               2,3,4,7,8 P5CDF               |    0,5    |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |              1,2,3,4,7,8 H6CDF              |    0,1    |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |              1,2,3,6,7,8 H6CDF              |    0,1    |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |              1,2,3,7,8,9 H6CDF              |    0,1    |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |              2,3,4,6,7,8 H6CDF              |    0,1    |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |             1,2,3,4,6,7,8 H7CDF             |   0,01    |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |             1,2,3,4,7,8,9 H7CDF             |   0,01    |
     +---------------------------------------------+-----------+
     |                    OCDF                     |   0,001   |
     +---------------------------------------------+-----------+
    
 
 
    

                =====================================
                |   Congenere PCB   |               |
                |  Diossina simili  |    WHO TEF    |
                +===================+===============+
                |      PCB 77       |    0,0001     |
                +-------------------+---------------+
                |      PCB 81       |    0,0003     |
                +-------------------+---------------+
                |      PCB 126      |      0,1      |
                +-------------------+---------------+
                |      PCB 169      |     0,03      |
                +-------------------+---------------+
                |      PCB 105      |    0,00003    |
                +-------------------+---------------+
                |      PCB 114      |    0,00003    |
                +-------------------+---------------+
                |      PCB 118      |    0,00003    |
                +-------------------+---------------+
                |      PCB 123      |    0,00003    |
                +-------------------+---------------+
                |      PCB 156      |    0,00003    |
                +-------------------+---------------+
                |      PCB 157      |    0,00003    |
                +-------------------+---------------+
                |      PCB 167      |    0,00003    |
                +-------------------+---------------+
                |      PCB 170      |    0,00003    |
                +-------------------+---------------+
                |      PCB 189      |    0,00003    |
                +-------------------+---------------+
    
 
 
A.2.6.1 PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 OTTOBRE 2015, N. 172 
 
A.2.7. Standard di qualita'  ambientale  nella  colonna  d'acqua  per
alcune delle sostanze non appartenenti all'elenco di priorita' 
 
Nella tabella 1/B sono definiti standard di qualita'  ambientale  per
alcune delle sostanze appartenenti alle famiglie di cui  all'Allegato
8 del presente decreto legislativo. La selezione  delle  sostanze  da
monitorare e' riportata ai  punti  A.3.2.5  e  A.3.3.4  del  presente
Allegato. 
 
                              Tab. 1/B. 
    

=====================================================================
|   |    CAS     |         Sostanza          |   SQA-MA(1) (μg/l)   |
+===+============+===========================+============+=========+
|   |            |                           |            |  Altre  |
|   |            |                           |Acque super-|acque di |
|   |            |                           |  ficiali   | super-  |
|   |            |                           | interne(2) |ficie(3) |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|1  |7440-38-2   |Arsenico                   |     10     |    5    |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|2  |2642-71-9   |Azinfos etile              |    0,01    |  0,01   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|3  |86-50-0     |Azinfos metile             |    0,01    |  0,01   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|4  |25057-89-0  |Bentazone                  |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|5  |95-51-2     |2-Cloroanilina             |     1      |   0,3   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|6  |108-42-9    |3-Cloroanilina             |     2      |   0,6   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|7  |106-47-8    |4-Cloroanilina             |     1      |   0,3   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|8  |108-90-7    |Clorobenzene               |     3      |   0,3   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|9  |95-57-8     |2-Clorofenolo              |     4      |    1    |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|10 |108-43-0    |3-Clorofenolo              |     2      |   0,5   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|11 |106-48-9    |4-Clorofenolo              |     2      |   0,5   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|12 |88-73-3     |1-Cloro-2-nitrobenzene     |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|13 |121-73-3    |1-Cloro-3-nitrobenzene     |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|14 |100-00-5    |1-Cloro-4-nitrobenzene     |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|15 |-           |Cloronitrotolueni(4)       |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|16 |95-49-8     |2-Clorotoluene             |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|17 |108-41-8    |3-Clorotoluene             |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|18 |106-43-4    |4-Clorotoluene             |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|19 |74440-47-3  |Cromo totale               |     7      |    4    |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|20 |94-75-7     |2,4 D                      |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|21 |298-03-3    |Demeton                    |    0,1     |   0,1   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|22 |95-76-1     |3,4-Dicloroanilina         |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|23 |95-50-1     |1,2 Diclorobenzene         |     2      |   0,5   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|24 |541-73-1    |1,3 Diclorobenzene         |     2      |   0,5   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|25 |106-46-7    |1,4 Diclorobenzene         |     2      |   0,5   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|26 |120-83-2    |2,4-Diclorofenolo          |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|27 |60-51-5     |Dimetoato                  |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|28 |122-14-5    |Fenitrotion                |    0,01    |  0,01   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|29 |55-38-9     |Fention                    |    0,01    |  0,01   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|30 |330-55-2    |Linuron                    |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|31 |121-75-5    |Malation                   |    0,01    |  0,01   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|32 |94-74-6     |MCPA                       |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|33 |93-65-2     |Mecoprop                   |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|34 |10265-92-6  |Metamidofos                |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|35 |7786-34-7   |Mevinfos                   |    0,01    |  0,01   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|36 |1113-02-6   |Ometoato                   |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|37 |301-12-2    |Ossidemeton-metile         |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|38 |56-38-2     |Paration etile             |    0,01    |  0,01   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|39 |298-00-0    |Paration metile            |    0,01    |  0,01   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|40 |93-76-5     |2,4,5 T                    |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|41 |108-88-3    |Toluene                    |     5      |    1    |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|42 |71-55-6     |1,1,1 Tricloroetano        |     10     |    2    |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|43 |95-95-4     |2,4,5-Triclorofenolo       |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|44 |88-06-2     |2,4,6-Triclorofenolo       |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|   |            |Terbutilazina (incluso     |            |         |
|45 |5915-41-3   |metabolita)                |    0,5     |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|46 |-           |Composti del Trifenilstagno|   0,0002   | 0,0002  |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|47 |1330-20-7   |Xileni(5)                  |     5      |    1    |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|48 |            |Pesticidi singoli(6)       |    0,1     |   0,1   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|49 |            |Pesticidi totali(7)        |     1      |    1    |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|   |            |Acido perfluorobutanoico   |            |         |
|50 |375-22-4    |(PFBA) (8)                 |     7      |   1,4   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|   |            |Acido perfluoropentanoico  |            |         |
|51 |2706-90-3   |(PFPeA) (8)                |     3      |   0,6   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|   |            |Acido perfluoroesanoico    |            |         |
|52 |307-24-4    |(PFHxA) (8)                |     1      |   0,2   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|   |            |Acido                      |            |         |
|   |            |perfluorobutansolfonico    |            |         |
|53 |375-73-5    |(PFBS) (8)                 |     3      |   0,6   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|   |            |Acido perfluoroottanoico   |            |         |
|54 |335-67-1    |(PFOA) (8)                 |    0,1     |  0,02   |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+

    
Note alla tabella 1/B: 
  (1) Standard di qualita'  ambientale  espresso  come  valore  medio
annuo (SQA-MA). 
  (2) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi  e
i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. 
  (3)  Per  altre  acque  di  superficie  si   intendono   le   acque
marino-costiere e le acque di transizione. 
  (4) Cloronitrotolueni: lo standard e' riferito al singolo isomero. 
  (5) Xileni: lo standard di qualita' si riferisce  ad  ogni  singolo
isomero (orto-, meta- e para-xilene). 
  (6) Per tutti  i  singoli  pesticidi  (inclusi  i  metaboliti)  non
presenti in questa tabella si applica il valore  cautelativo  di  0,1
µg/l. Tale valore, per le singole sostanze, potra' essere  modificato
sulla  base  di  studi  di  letteratura   scientifica   nazionale   e
internazionale che ne giustifichino una variazione. 
  (7) Per i pesticidi totali (la somma di tutti i  singoli  pesticidi
individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio compresi i
metaboliti ed i prodotti di degradazione) si applica il valore  di  1
μg/l, fatta  eccezione  per  le  risorse  idriche  destinate  ad  uso
potabile, per le quali si applica il valore di 0,5 μg/l. 
  (8) Per le sostanze perfluorurate 50, 51, 52, 53, 54 sono applicati
i relativi  SQA  con  effetto  dal  22  dicembre  2018,  al  fine  di
concorrere al conseguimento di un buono stato ecologico entro  il  22
dicembre 2027 ed impedire il  deterioramento  dello  stato  ecologico
relativamente a tali sostanze. Le Autorita' di bacino, le  regioni  e
le province autonome elaborano, a tal  fine,  entro  il  22  dicembre
2018, un programma  di  monitoraggio  supplementare  e  un  programma
preliminare di misure relative a tali sostanze e  li  trasmettono  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ed
al SINTAI per il successivo  inoltro  alla  Commissione  europea.  Le
Autorita' di bacino, le regioni e  le  province  autonome  elaborano,
entro il 22 dicembre 2021, un  programma  di  misure  definitivo,  ai
sensi dell'articolo 116, che e' attuato e reso operativo entro e  non
oltre il 22 dicembre 2024. Qualora, invece, gli esiti di  monitoraggi
pregressi, anche condotti a scopo di studio, abbiano gia' evidenziato
la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli SQA  di
cui alla tabella 1/B,  le  Autorita'  di  bacino,  le  regioni  e  le
province autonome elaborano e riportano nei piani di gestione,  entro
il 22 dicembre 2015, i programmi  di  monitoraggio  ed  un  programma
preliminare  di  misure  relative  a  tali  sostanze,  immediatamente
operativi. 
 
A.2.7.1 - Standard di qualita' ambientale  per  altre  sostanze,  non
appartenenti all'elenco di  priorita',  nei  sedimenti  per  i  corpi
idrici marino-costieri e di transizione. 
  Nella tabella 3/B sono riportati standard  di  qualita'  ambientale
per la matrice  sedimenti  per  alcune  sostanze  diverse  da  quelle
dell'elenco  di  priorita',  appartenenti  alle   famiglie   di   cui
all'allegato 8. Tali standard di qualita' ambientale  possono  essere
utilizzati al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi  utili
per il monitoraggio di indagine. 
 
Tabella 3/B: 
 
 
    

=====================================================================
|     NUMERO CAS      |       |    PARAMETRI     |    SQA-MA(1)     |
+=====================+=======+==================+==================+
|                     |       |Metalli           |    mg/kg s.s     |
+---------------------+-------+------------------+------------------+
|7440-38-2            |       |Arsenico          |        12        |
+---------------------+-------+------------------+------------------+
|7440-47-3            |       |Cromo totale      |        50        |
+---------------------+-------+------------------+------------------+
|                     |       |Cromo VI          |        2         |
+---------------------+-------+------------------+------------------+
|                     |       |PCB               |    µg/kg s.s.    |
+---------------------+-------+------------------+------------------+
|                     |       |PCB totali (2)    |        8         |
+---------------------+-------+------------------+------------------+
    
 
Note alla tabella 3/B: 
  (1) Standard di qualita'  ambientale  espresso  come  valore  medio
annuo (SQA-MA). 
  (2) PCB  totali,  lo  standard  e'  riferito  alla  sommatoria  dei
seguenti cogeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB  118,
PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180. 
 
A.2.8. Applicazione degli standard  di  qualita'  ambientale  per  la
valutazione dello stato chimico ed ecologico 
 
1 SQA-MA (standard di qualita' ambientale-media annua):  rappresenta,
ai fini della classificazione del buono stato chimico  ed  ecologico,
la concentrazione da rispettare. Il valore viene calcolato sulla base
della media aritmetica delle concentrazioni rilevate nei diversi mesi
dell'anno. 
2 SQA-CMA (standard  di  qualita'  ambientale-massima  concentrazione
ammissibile): rappresenta la concentrazione da non  superare  mai  in
ciascun sito di monitoraggio. 
3 Per quanto riguarda le  acque  territoriali  si  effettua  solo  la
valutazione dello stato chimico. Pertanto le  sostanze  riportate  in
tabella 1/A sono monitorate qualora vengano scaricate e/o  rilasciate
e/o immesse in queste acque a seguito di attivita' antropiche (ad es.
piattaforme  offshore)  o  a  seguito  di  sversamenti   causati   da
incidenti. 
4 Gli standard di qualita' ambientale  (SQA)  nella  colonna  d'acqua
sono  espressi  sotto  forma  di  concentrazioni  totali  nell'intero
campione d'acqua. Per  i  metalli  invece  l'SQA  si  riferisce  alla
concentrazione disciolta, cioe' alla fase disciolta di un campione di
acqua ottenuto per filtrazione con un  filtro  da  0,45  µm  o  altro
pretrattamento equivalente. 
5 Nel caso delle acque interne superficiali le  Autorita'  Competenti
nel valutare i risultati del monitoraggio  possono  tener  conto  dei
seguenti fattori: pH, durezza e altri  parametri  chimico-fisici  che
incidono sulla biodisponibilita' dei metalli. 
6 Nei sedimenti  ricadenti  in  Regioni  geochimiche  che  presentano
livelli di fondo naturali, dimostrati scientificamente,  dei  metalli
superiori agli SQA di cui alle tabelle 2/A e 3/B, questi ultimi  sono
sostituiti dalle concentrazioni del fondo naturale. Le evidenze della
presenza di livello di  fondo  naturali  per  determinati  inquinanti
inorganici sono riportate nei piani di gestione  e  di  tutela  delle
acque. 
7 Nelle acque in cui e' dimostrata scientificamente  la  presenza  di
metalli in concentrazioni  di  fondo  naturali  superiori  ai  limiti
fissati nelle tabelle 1/A e 1/B, tali livelli di fondo  costituiscono
gli standard da rispettare. Le evidenze della presenza di livello  di
fondo naturali per determinati inquinanti inorganici  sono  riportate
nei piani di gestione e di tutela delle acque. 
8  Il  limite  di  rivelabilita'  e'  definito  come  la  piu'  bassa
concentrazione di un analita nel campione di prova  che  puo'  essere
distinta in modo  statisticamente  significativo  dallo  zero  o  dal
bianco. Il limite di rivelabilita' e' numericamente uguale alla somma
di  3  volte  lo  scarto  tipo  del  segnale  ottenuto   dal   bianco
(concentrazione media calcolata su un numero  di  misure  di  bianchi
indipendenti > 10) del segnale del bianco). 
9 Il limite  di  quantificazione  e'  definito  come  la  piu'  bassa
concentrazione di un analita che  puo'  essere  determinato  in  modo
quantitativo  con  una   determinata   incertezza.   Il   limite   di
quantificazione e' definito come 3 volte il limite di rivelabilita'. 
10 Incertezza di misura: e' il parametro associato  al  risultato  di
una misura che caratterizza la dispersione  dei  valori  che  possono
essere attribuiti al parametro. 
11 Il risultato e' sempre espresso  indicando  lo  stesso  numero  di
decimali usato nella formulazione dello standard. 
12 I criteri minimi di prestazione per  tutti  i  metodi  di  analisi
applicati sono basati su un'incertezza di misura del 50% o  inferiore
(k=2) stimata ad un livello pari al valore degli standard di qualita'
ambientali e su di un limite di quantificazione uguale o inferiore al
30% dello standard di qualita' ambientale. 
13   Ai   fini   dell'elaborazione   della   media   per   gli   SQA,
nell'eventualita' che un risultato analitico sia inferiore al  limite
di  quantificazione  della  metodica   analitica   utilizzata   viene
utilizzato il 50% del valore del limite di quantificazione . 
14 Il punto 13 non si applica alle sommatorie di sostanze, inclusi  i
loro metaboliti e prodotti di reazione o degradazione. In questi casi
i risultati inferiori al  limite  di  quantificazione  delle  singole
sostanze sono considerati zero. 
15 Nel caso in cui il 90% dei  risultati  analitici  siano  sotto  il
limite di quantificazione non e' effettuata la media dei  valori;  il
risultato e' riportato come "minore del limite di quantificazione". 
16 I metodi analitici da utilizzare per la  determinazione  dei  vari
analiti  previsti  nelle  tabelle   del   presente   Allegato   fanno
riferimento alle migliori tecniche disponibili a  costi  sostenibili.
Tali  metodi  sono  tratti  da  raccolte  di  metodi   standardizzati
pubblicati a livello nazionale o a livello internazionale e  validati
in accordo con la norma UNI/ ISO/ EN 17025. 
17 Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono
metodiche   analitiche   standardizzate   a   livello   nazionale   e
internazionale, si applicano le migliori tecniche disponibili a costi
sostenibili  I  metodi  utilizzati,  basati   su   queste   tecniche,
presentano prestazioni minime pari a quelle  elencate  nel  punto  12
validati in accordo con la norma UNI/ ISO/EN 17025. 
18 I risultati delle attivita'  di  monitoraggio  pregresse,  per  le
sostanze inquinanti di cui al punto  17,  sono  utilizzati  a  titolo
conoscitivo in attesa della definizione di protocolli analitici,  che
saranno  resi  disponibili   da   CNR-IRSA,   ISPRA   e   ISS.   Fino
all'adeguamento di tali metodi, lo  standard  si  identifica  con  il
limite di quantificazione dei metodi  utilizzati  che  rispondono  ai
riportati al punto 17. 
                                                                 (85) 
 
A.3.  Monitoraggio  dello  stato  ecologico  e  chimico  delle  acque
superficiali 
 
A.3.1. Parte generale 
 
A.3.1.1. Tipi di monitoraggio 
Il monitoraggio si articola in 
1. sorveglianza 
2. operativo 
3. indagine 
Le Regioni sentite le Autorita' di  bacino  nell'ambito  del  proprio
territorio definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza e
un programma di monitoraggio operativo. 
I programmi di monitoraggio  hanno  valenza  sessennale  al  fine  di
contribuire alla predisposizione dei piani di gestione e dei piani di
tutela delle acque. Il primo  periodo  sessennale  e'  2010-2015.  Il
programma di monitoraggio operativo puo' essere  comunque  modificato
sulla base delle informazioni ottenute dalla caratterizzazione di cui
all'Allegato 3 del presente decreto legislativo. Resta fermo  che  il
primo monitoraggio di sorveglianza e quello operativo sono effettuati
nel periodo 2008-2009. I risultati dei  monitoraggi  sono  utilizzati
per la stesura dei piani di gestione,  da  predisporre  conformemente
alle  specifiche  disposizioni   della   Direttiva   2000/60/CE   del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e anche  sulla
base dei Piani di tutela regionali, adeguati alla normativa vigente. 
In taluni casi puo' essere necessario istituire  anche  programmi  di
monitoraggio d'indagine. I programmi  di  monitoraggio  per  le  aree
protette di cui all'articolo 117 e all'Allegato 9  alla  parte  terza
del presente decreto legislativo,  definiti  ai  sensi  del  presente
Allegato, si integrano con quelli gia' in essere in attuazione  delle
relative direttive. 
Le  Regioni  forniscono  una  o  piu'  mappe  indicanti  la  rete  di
monitoraggio di sorveglianza e operativa. Le mappe  con  le  reti  di
monitoraggio sono parte integrante del piano di gestione e del  piano
di tutela delle acque. 
La  scelta  del  programma  di  monitoraggio,  che  comprende   anche
l'individuazione dei siti, si basa sulla valutazione del  rischio  di
cui all'Allegato  3,  punto  1.1,  sezione  C  del  presente  decreto
legislativo; e' soggetta a modifiche  e  aggiornamenti,  al  fine  di
tenere  conto  delle  variazioni  dello  stato  dei   corpi   idrici.
Rimangono, invece, fissi i siti della rete nucleo  di  cui  al  punto
A.3.2.4 del presente Allegato che sono sottoposti a  un  monitoraggio
di sorveglianza con le modalita' di cui al medesimo punto A.3.2.4. 
 
A.3.1.2. Obiettivi del monitoraggio 
L'obiettivo  del  monitoraggio  e'  quello  di  stabilire  un  quadro
generale coerente ed esauriente dello stato ecologico e chimico delle
acque all'interno di ciascun bacino idrografico ivi comprese le acque
marino-costiere assegnate al distretto idrografico in cui  ricade  il
medesimo bacino idrografico e permettere la classificazione di  tutti
i corpi idrici superficiali, "individuati" ai sensi dell'Allegato  3,
punto 1.1, sezione B del  presente  decreto  legislativo,  in  cinque
classi. 
Le autorita' competenti nel  definire  i  programmi  di  monitoraggio
assicurano all'interno di ciascun bacino idrografico: 
- la scelta  dei  corpi  idrici  da  sottoporre  al  monitoraggio  di
sorveglianza e/o operativo in relazione alle  diverse  finalita'  dei
due tipi di controllo; 
- l'individuazione di siti di monitoraggio in numero  sufficiente  ed
in posizione adeguata per la  valutazione  dello  stato  ecologico  e
chimico,  tenendo  conto  ai  fini  dello   stato   ecologico   delle
indicazioni minime riportate nei protocolli di campionamento. 
In particolari corpi idrici  per  alcuni  elementi  di  qualita'  con
grande variabilita' naturale o a causa di pressioni antropiche,  puo'
essere necessario un monitoraggio piu' intensivo (per numero di  siti
e frequenze di campionamento) al fine  di  ottenere  livelli  alti  o
comunque sufficienti di attendibilita' e precisione nella valutazione
dello stato di un corpo idrico. 
Per la categoria "Acque di Transizione", per il primo anno dall'avvio
del monitoraggio, e' consentito di procedere  in  deroga  rispetto  a
quanto    previsto    nel     protocollo     ICRAM,     relativamente
all'individuazione degli habitat  da  monitorare  ed  al  conseguente
posizionamento dei siti di misura. 
In questo caso, nel primo anno il monitoraggio e'  comunque  condotto
in conformita' alle disposizioni del presente decreto  legislativo  e
volto   a   raccogliere   gli    elementi    conoscitivi    necessari
all'individuazione degli  habitat  per  l'adeguamento  dei  piani  di
monitoraggio negli anni successivi . 
 
A.3.1.3. Progettazione del monitoraggio e valutazione del rischio 
Sulla base di quanto disposto nell'Allegato  3  al  presente  decreto
legislativo nella sezione relativa  alle  pressioni  e  agli  impatti
(punto 1.1 sezione C), i corpi idrici sono  assegnati  ad  una  delle
categorie di rischio ivi elencate. 
 
Tab. 3.1. Categorie del rischio 
    

---------------------------------------------------------------------
 Categoria del rischio      Definizione
---------------------------------------------------------------------
          a                 Corpi idrici a rischio
          b                 Corpi idrici probabilmente a rischio
                            (in  base  ai  dati  disponibili  non
                            e' possibile assegnare la categoria di
                            rischio sono pertanto necessarie
                            ulteriori informazioni)
          c                 Corpi idrici non a rischio
---------------------------------------------------------------------

    
Il monitoraggio  di  sorveglianza  e'  realizzato  nei  corpi  idrici
rappresentativi per ciascun bacino  idrografico,  e  fondamentalmente
appartenenti alle categorie "b" e "c" salvo le eccezioni di  siti  in
corpi idrici a rischio importanti per la valutazione delle variazioni
a lungo termine  risultanti  da  una  diffusa  attivita'  di  origine
antropica o  particolarmente  significativi  su  scala  di  bacino  o
laddove le Regioni ritengano opportuno effettuarlo, sulla base  delle
peculiarita' del proprio territorio. 
La priorita' dell'attuazione  del  monitoraggio  di  sorveglianza  e'
rivolta a quelli di categoria "b" al fine  di  stabilire  l'effettiva
condizione  di  rischio.  Il  monitoraggio  operativo   e',   invece,
programmato per tutti i  corpi  idrici  a  rischio  rientranti  nella
categoria "a". 
Come riportato nella sezione C del  punto  1.1  dell'Allegato  3  del
presente decreto legislativo, tra i corpi idrici  a  rischio  possono
essere inclusi anche corpi idrici che, a causa dell'importanza  delle
pressioni in essi incidenti,  sono  a  rischio  per  il  mantenimento
dell'obiettivo buono. 
 
A.3.2. Progettazione del monitoraggio di sorveglianza 
 
A.3.2.1. Obiettivi 
Il monitoraggio di sorveglianza e' realizzato per : 
* integrare e convalidare i risultati  dell'analisi  dell'impatto  di
cui alla sezione C del punto 1.1 dell'Allegato 3 del presente decreto
legislativo; 
* la progettazione efficace ed  effettiva  dei  futuri  programmi  di
monitoraggio; 
* la valutazione delle variazioni a lungo termine di origine naturale
(rete nucleo); 
* la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti  da  una
diffusa attivita' di origine antropica (rete nucleo); 
* tenere sotto osservazione l'evoluzione dello  stato  ecologico  dei
siti di riferimento; 
* classificare i corpi idrici. 
I risultati di  tale  monitoraggio  sono  riesaminati  e  utilizzati,
insieme ai risultati dell'analisi dell'impatto di cui all'Allegato  3
del presente  decreto  legislativo,  per  stabilire  i  programmi  di
monitoraggio successivi. 
Il monitoraggio di sorveglianza e' effettuato per almeno un anno ogni
sei anni (arco temporale di validita' di un piano di gestione). 
 
A.3.2.2. Selezione dei corpi idrici e dei siti di monitoraggio 
Il  monitoraggio  di  sorveglianza  e'  realizzato   su   un   numero
sufficiente e, comunque, rappresentativo di corpi idrici al  fine  di
fornire una valutazione dello stato complessivo  di  tutte  le  acque
superficiali di ciascun bacino e  sotto-bacino  idrografico  compreso
nel distretto idrografico. 
Nel  selezionare  i  corpi  idrici  rappresentativi,   le   Autorita'
competenti, assicurano che il monitoraggio sia effettuato in modo  da
rispettare gli obiettivi specificati al punto  A.3.2.1  del  presente
Allegato comprendendo anche i seguenti siti: 
* nei  quali  la  proporzione  del  flusso  idrico  e'  significativa
nell'ambito dell'intero bacino idrografico; 
* a chiusura di bacino e dei principali sottobacini; 
* nei quali il volume d'acqua presente e'  significativo  nell'ambito
del bacino idrografico, compresi i grandi laghi e laghi artificiali; 
*  in  corpi  idrici  significativi  che  attraversano  la  frontiera
italiana con altri Stati membri; 
* identificati nel quadro della decisione 77/795/CEE sullo scambio di
informazioni; 
*  necessari  per  valutare  la  quantita'  d'inquinanti   trasferiti
attraverso  le  frontiere  italiane  con   altri   Stati   membri   e
nell'ambiente marino; 
* identificati per la definizione delle condizioni di riferimento; 
* di interesse locale. 
 
A.3.2.3. Monitoraggio e validazione dell'analisi di rischio 
Qualora  la  valutazione   del   rischio,   effettuata   sulla   base
dell'attivita' conoscitiva pregressa, abbia una bassa  attendibilita'
(es. per insufficienza dei dati di monitoraggio  pregressi,  mancanza
di dati esaustivi sulle pressioni esistenti e dei relativi  impatti),
il primo monitoraggio  di  sorveglianza  puo'  essere  esteso  ad  un
maggior numero di siti e corpi idrici, rispetto  a  quelli  necessari
nei successivi programmi di sorveglianza. 
Contestualmente, al  fine  di  completare  il  processo  dell'analisi
puntuale delle pressioni e degli impatti, viene  effettuata,  secondo
le modalita' riportate nell'Allegato 3, punto 1.1  ,  sezione  C  del
presente decreto  legislativo,  un'indagine  integrativa  dettagliata
delle attivita' antropiche insistenti sul corpo idrico ed  un'analisi
della loro incidenza sulla qualita'  dello  stesso  per  ottenere  le
informazioni necessarie per l'assegnazione definitiva della classe di
rischio. 
I corpi  idrici  che  a  seguito  della  suddetta  attivita'  vengono
identificati come a  rischio  sono  inseriti  nell'elenco  dei  corpi
idrici gia' identificati come a rischio e come tali  assoggettati  al
programma di monitoraggio operativo. 
 
A.3.2.4. Valutazione delle variazioni a lungo termine  in  condizioni
naturali o risultanti da una diffusa attivita' antropica: definizione
della rete nucleo 
Il monitoraggio di sorveglianza e'  finalizzato  altresi'  a  fornire
valutazioni delle variazioni a lungo termine dovute  sia  a  fenomeni
naturali sia a una diffusa attivita' antropica. 
Per rispondere agli obiettivi, di cui al punto A.3.2.1  del  presente
Allegato, di valutare le variazioni sia naturali sia antropogeniche a
lungo  termine,  e'  selezionato  un  sottoinsieme  di  punti   fissi
denominato rete nucleo. 
Per  le  variazioni  a  lungo  termine  di  origine   naturale   sono
considerati, ove esistenti, i corpi idrici identificati come siti  di
riferimento di cui al punto 1.1.1 dell'Allegato 3 al presente decreto
legislativo, in numero sufficiente per lo studio delle  variazioni  a
lungo termine per  ciascun  bacino  idrografico,  tenendo  conto  dei
diversi tipi di corpo idrico presenti. Qualora, per determinati  tipi
ed elementi biologici relativi non esistano siti di riferimento o non
siano in numero sufficiente per una corretta analisi a lungo termine,
si considerano in sostituzione siti in stato buono. 
La valutazione delle variazioni a lungo  termine  risultanti  da  una
diffusa attivita' di origine antropica richiede la  scelta  di  corpi
idrici e, nel loro ambito, di siti rappresentativi di tale  attivita'
per la determinazione o la conferma dell'impatto. 
Il monitoraggio di sorveglianza nei siti  della  rete  nucleo  ha  un
ciclo piu' breve e  piu'  precisamente  triennale  con  frequenze  di
campionamento di cui alle tabelle 3.6 e 3.7 del presente Allegato. 
I primi risultati del monitoraggio di sorveglianza  effettuato  nella
rete nucleo costituiscono il livello di riferimento per  la  verifica
delle variazioni nel tempo. Rispetto a tale  livello  di  riferimento
sono valutati la graduale riduzione  dell'inquinamento  da  parte  di
sostanze dell'elenco di priorita' (indicate al punto A.2.6)  e  delle
altre sostanze inquinanti di cui all'Allegato 8 del presente  decreto
legislativo,  nonche'  i  risultati  dell'arresto  e  della  graduale
eliminazione delle emissioni  e  perdite  delle  sostanze  pericolose
prioritarie. 
 
A.3.2.5. Selezione degli elementi di qualita' 
Nel monitoraggio di sorveglianza per la valutazione e classificazione
dello stato ecologico sono monitorati, almeno per un  periodo  di  un
anno, i parametri  indicativi  di  tutti  gli  elementi  di  qualita'
biologici idromorfologici, fisico-chimici di cui  al  punto  A.1  del
presente Allegato (fatto salve le eccezioni previste al punto  A.3.5)
e le altre sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato  8
del presente decreto legislativo. In riferimento a queste  ultime  il
monitoraggio e' obbligatorio qualora siano scaricate  e/o  rilasciate
e/o immesse e/o gia' rilevate in quantita' significativa  nel  bacino
idrografico o sottobacino. Per quantita' significativa si intende  la
quantita'  di  sostanza  inquinante  che  potrebbe  compromettere  il
raggiungimento di uno  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  77  e
seguenti del presente decreto legislativo; ad esempio uno scarico  si
considera significativo qualora abbia impattato un'area protetta o ha
causato superamenti di qualsiasi standard di cui al punto  A.2.7  del
presente Allegato o ha causato effetti tossici sull'ecosistema. 
La selezione delle sostanze chimiche da controllare  nell'ambito  del
monitoraggio di  sorveglianza  si  basa  sulle  conoscenze  acquisite
attraverso l'analisi delle pressioni  e  degli  impatti.  Inoltre  la
selezione e' guidata anche  da  informazioni  sullo  stato  ecologico
laddove   risultino   effetti   tossici   o   evidenze   di   effetti
ecotossicologici.  Quest'ultima  ipotesi  consente  di   identificare
quelle situazioni in cui vengono  introdotti  nell'ambiente  prodotti
chimici non evidenziati dall'analisi degli impatti e per i  quali  e'
pertanto necessario un  monitoraggio  d'indagine.  Anche  i  dati  di
monitoraggio pregressi costituiscono un  supporto  per  la  selezione
delle sostanze chimiche da monitorare. 
Per quanto riguarda invece la  valutazione  e  classificazione  dello
stato chimico sono da monitorare le sostanze dell'elenco di priorita'
di cui al punto A.2.6 del presente Allegato per le quali a seguito di
un'analisi delle pressioni e degli impatti, effettuata  per  ciascuna
singola sostanza dell'elenco di priorita', risultano attivita' che ne
comportano  scarichi,  emissioni,  rilasci  e  perdite   nel   bacino
idrografico o sottobacino. 
Nell'analisi delle attivita'  antropiche  che  possono  provocare  la
presenza  nelle  acque  di  sostanze  dell'elenco  di  priorita',  e'
necessario tener conto non solo delle attivita' in essere ma anche di
quelle pregresse. La selezione delle sostanze chimiche e'  supportata
da documentazione tecnica  relativa  all'analisi  delle  pressioni  e
degli impatti, che costituisce  parte  integrante  del  programma  di
monitoraggio da inserire nei piani di gestione e nei piani di  tutela
delle acque.  Qualora  non  vi  siano  informazioni  sufficienti  per
effettuare una valida e chiara selezione delle  sostanze  dell'elenco
di priorita', a fini precauzionali e di indagine, sono da  monitorare
tutte le sostanze di cui non si possa escludere a priori la  presenza
nel bacino o sottobacino. 
 
A.3.2.6. Monitoraggio di sorveglianza stratificato 
Nel   monitoraggio   di   sorveglianza   non   sono   da   monitorare
necessariamente nello stesso anno tutti i corpi  idrici  selezionati.
Il programma di sorveglianza puo', pertanto, prevedere  che  i  corpi
idrici siano monitorati anche in  anni  diversi,  con  un  intervallo
temporale preferibilmente non  superiore  a  3  anni,  nell'arco  del
periodo di validita' del piano di gestione  e  del  piano  di  tutela
delle  acque.  In  tal  caso,  nei  diversi  anni  e'  consentito  un
monitoraggio stratificato effettuando il controllo a sottoinsiemi  di
corpi idrici, identificati  sulla  base  di  criteri  geografici  (ad
esempio corpi idrici di un intero bacino  o  sottobacino).  Comunque,
tutti i corpi idrici inclusi nel programma di  sorveglianza  sono  da
monitorare in tempo utile, per consentire la verifica  dell'obiettivo
ambientale e la predisposizione del nuovo Piano di gestione. 
Il monitoraggio stratificato puo' essere applicato  a  decorrere  dal
2010. 
 
A.3.3. Monitoraggio operativo delle acque superficiali 
 
A.3.3.1. Obiettivi 
Il monitoraggio operativo e' realizzato per: 
* stabilire lo stato dei corpi idrici identificati "a rischio" di non
soddisfare gli obiettivi ambientali dell'articolo 77 e  seguenti  del
presente decreto legislativo; 
* valutare qualsiasi variazione dello  stato  di  tali  corpi  idrici
risultante dai programmi di misure; 
* classificare i corpi idrici 
 
A.3.3.2. Selezione dei corpi idrici 
Il monitoraggio operativo e' effettuato per tutti i corpi idrici: 
* che sono stati  classificati  a  rischio  di  non  raggiungere  gli
obiettivi ambientali sulla base dell'analisi delle pressioni e  degli
impatti e/o dei risultati del monitoraggio  di  sorveglianza  e/o  da
precedenti campagne di monitoraggio; 
* nei quali sono scaricate e/o immesse e/o rilasciate e/o presenti le
sostanze riportate nell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del
presente Allegato. 
Ove tecnicamente possibile e'  consentito  raggruppare  corpi  idrici
secondo i criteri riportati al punto A.3.3.5 del presente Allegato  e
limitare il monitoraggio solo a quelli rappresentativi. 
 
A.3.3.3. Selezione dei siti di monitoraggio 
I siti di monitoraggio sono selezionati come segue: 
* per i corpi idrici soggetti a un rischio di pressioni significative
da  parte  di  una  fonte  d'inquinamento  puntuale,   i   punti   di
monitoraggio sono stabiliti in numero sufficiente per poter  valutare
l'ampiezza e l'impatto delle pressioni della fonte d'inquinamento. Se
il corpo e' esposto a varie pressioni da fonte puntuale, i  punti  di
monitoraggio possono essere identificati con la finalita' di valutare
l'ampiezza dell'impatto dell'insieme delle pressioni; 
* per i corpi soggetti a un rischio  di  pressioni  significative  da
parte di una fonte diffusa, nell'ambito di  una  selezione  di  corpi
idrici, si situano punti di  monitoraggio  in  numero  sufficiente  e
posizione adeguata a valutare  ampiezza  e  impatto  delle  pressioni
della fonte diffusa.  La  selezione  dei  corpi  idrici  deve  essere
effettuata in modo che essi siano rappresentativi dei rischi relativi
alle pressioni della fonte diffusa  e  dei  relativi  rischi  di  non
raggiungere un buono stato delle acque superficiali; 
*  Per  i  corpi  idrici  esposti   a   un   rischio   di   pressione
idromorfologica significativa vengono individuati, nell'ambito di una
selezione di corpi, punti di monitoraggio in numero sufficiente ed in
posizione adeguata, per valutare ampiezza e impatto  delle  pressioni
idromorfologiche.  I   corpi   idrici   selezionati   devono   essere
rappresentativi dell'impatto globale della pressione  idromorfologica
a cui sono esposti tutti i corpi idrici. 
Nel caso in cui il corpo idrico  sia  soggetto  a  diverse  pressioni
significative e' necessario distinguerle al fine  di  individuare  le
misure idonee per ciascuna di esse. Conseguentemente  si  considerano
differenti siti di  monitoraggio  e  diversi  elementi  di  qualita'.
Qualora non sia possibile determinare l'impatto di ciascuna pressione
viene considerato l'impatto complessivo. 
 
A.3.3.4. Selezione degli elementi di qualita' 
Per i programmi di monitoraggio operativo devono essere selezionati i
parametri  indicativi   degli   elementi   di   qualita'   biologica,
idromorfologica e chimico-fisica  piu'  sensibili  alla  pressione  o
pressioni significative alle quali i corpi idrici sono soggetti. 
Nelle seguenti tabelle 3.2, 3.3,  3.4  e  3.5  vengono  riportati,  a
titolo  indicativo,  gli  elementi  di  qualita'  piu'   idonei   per
specifiche pressioni per fiumi, laghi, acque di transizione  e  acque
marino-costiere. Quando piu'  di  un  elemento  e'  sensibile  a  una
pressione,   si   scelgono,   sulla   base   del   giudizio   esperto
dell'autorita'  competente,  gli  elementi  piu'  sensibili  per   la
categoria di acque interessata o quelli per i quali si  disponga  dei
sistemi di classificazione piu' affidabili. 
Tra le sostanze chimiche quelle da monitorare  sono  da  individuare,
come nel monitoraggio di sorveglianza, sulla base dell'analisi  delle
pressioni e degli impatti. Le sostanze dell'elenco  di  priorita'  di
cui al punto A.2.6 del  presente  Allegato  sono  monitorate  qualora
vengano scaricate, immesse  o  vi  siano  perdite  nel  corpo  idrico
indagato. Le altre sostanze riportate  all'Allegato  8  del  presente
decreto legislativo sono monitorate qualora tali scarichi, immissioni
o perdite nel corpo idrico siano in quantita' significativa da  poter
essere  un  rischio  per  il  raggiungimento  o  mantenimento   degli
obiettivi di cui all'articolo 77  e  seguenti  del  presente  decreto
legislativo. 
 
Tab. 3.2. Elementi di qualita'  piu'  sensibili  alle  pressioni  che
incidono sui fiumi 
Tab. 3.3. Elementi di qualita'  piu'  sensibili  alle  pressioni  che
incidono sui laghi 
Tab. 3.4. Elementi di qualita' sensibili alle pressioni che  incidono
sulle acque di transizione 
Tab. 3.5. Elementi di qualita' sensibili alle pressioni che  incidono
sulle acque marino-costiere 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
A.3.3.5. Raggruppamento dei corpi idrici 
Al fine di conseguire il miglior rapporto tra costi del  monitoraggio
ed informazioni utili alla tutela delle acque ottenute dallo  stesso,
e' consentito  il  raggruppamento  dei  corpi  idrici  e  tra  questi
sottoporre a monitoraggio operativo solo quelli rappresentativi,  nel
rispetto di quanto riportato al presente paragrafo. 
Il  raggruppamento  puo'   essere   applicato   qualora   l'Autorita'
competente  al  monitoraggio  sia  in  possesso  delle   informazioni
necessarie per effettuare le decisioni di gestione su tutti  i  corpi
idrici del gruppo. In ogni caso, e' necessario che il  raggruppamento
risulti  tecnicamente  e   scientificamente   giustificabile   e   le
motivazioni dello stesso siano riportate nel piano di gestione e  nel
piano di tutela delle acque assieme al protocollo di monitoraggio  ed
e' comunque escluso nel caso di pressioni puntuali significative. 
Il  raggruppamento  dei  corpi   idrici   individuati   e'   altresi'
applicabile solo nel caso in cui per gli  stessi  esistano  tutte  le
seguenti condizioni: 
a) appartengono alla stessa categoria ed allo stesso tipo; 
b)  sono  soggetti  a  pressioni  analoghe  per  tipo,  estensione  e
incidenza; 
c) presentano sensibilita' paragonabile alle suddette pressioni; 
d) presentano i medesimi obiettivi di qualita' da raggiungere; 
e) appartengono alla stessa categoria di rischio. 
Qualora si faccia ricorso al raggruppamento e' possibile  monitorare,
di volta in volta, i diversi corpi idrici  appartenenti  allo  stesso
gruppo  allo  scopo  di   avere   una   migliore   rappresentativita'
dell'intero raggruppamento. 
La classe di qualita' risultante dai dati di monitoraggio  effettuato
sul/i corpo/i idrico/i rappresentativi del raggruppamento, si applica
a tutti gli altri corpi idrici appartenenti allo stesso gruppo. 
Per le caratteristiche fisiografiche delle acque lacustri italiane si
ritiene non appropriata  l'applicazione  del  raggruppamento  per  il
monitoraggio di questa categoria di corpi idrici. 
 
A.3.4.  Ulteriori  indicazioni  per  la   selezione   dei   siti   di
monitoraggio 
All'interno di un corpo idrico selezionato per il monitoraggio,  sono
individuati uno o piu' siti di monitoraggio. Per sito si intende  una
stazione di monitoraggio, individuata da due cooordinate geografiche,
rappresentativa  di  un'area  del  corpo  idrico.  Qualora  non   sia
possibile monitorare nel  sito  individuato  tutti  gli  elementi  di
qualita', si individuano sotto-siti, all'interno della stessa area, i
cui dati di monitoraggio si integrano con quelli  rilevati  nel  sito
principale. 
In tal caso i sotto-siti sono posizionati in modo da  controllare  la
medesima ampiezza e il medesimo insieme di pressioni. 
Nella rappresentazione cartografica va riportato unicamente  il  sito
principale. 
In merito  al  monitoraggio  biologico  e'  opportuno  individuare  e
selezionare l'habitat dominante che sostiene l'elemento  di  qualita'
piu' sensibile alla pressione. 
Nel determinare gli habitat da monitorare si  tiene  conto  anche  di
quanto  riportato,  sull'argomento,   nei   singoli   protocolli   di
campionamento. 
I siti sono localizzati  ad  una  distanza  dagli  scarichi  tale  da
risultare esterne all'area di rimescolamento delle acque (di  scarico
e del corpo recettore) in modo da  valutare  la  qualita'  del  corpo
idrico recettore e non quella degli apporti. A tal fine  puo'  essere
necessario effettuare  misure  di  variabili  chimico-fisiche  (quali
temperatura   e   conducibilita')    onde    dimostrare    l'avvenuto
rimescolamento. 
In base alla scala ed alla  grandezza  della  pressione,  la  Regione
identifica l'ubicazione e la distribuzione dei siti di campionamento. 
Nei casi in cui il corpo idrico e' soggetto a una  o  piu'  pressioni
che causano il rischio del non raggiungimento degli obiettivi, i siti
sono ubicati all'interno della zona d'impatto, conosciuta o prevista,
per monitorare che gli obiettivi vengano raggiunti e che le misure di
contenimento stabilite siano adatte alle pressioni esistenti. 
 
A.3.5 Frequenze 
Il monitoraggio di sorveglianza e' effettuato, per almeno 1 anno ogni
sei anni (periodo di validita' di un piano  di  gestione  del  bacino
idrografico), salvo l'eccezione della rete nucleo che e'  controllata
ogni tre anni. Il ciclo del monitoraggio operativo  varia  invece  in
funzione degli elementi di qualita'  presi  in  considerazione  cosi'
come indicato nelle note delle seguenti tabelle 3.6 e 3.7. 
Nelle suddette tabelle sono riportate le frequenze  di  campionamento
nell'anno di monitoraggio di sorveglianza e operativo,  per  fiumi  e
laghi e per acque di transizione e marino-costiere.  Nell'ambito  del
monitoraggio  operativo  e'  possibile  ridurre   le   frequenze   di
campionamento  solo  se  giustificabili  sulla  base  di   conoscenze
tecniche e indagini di esperti. Queste ultime, riportate in  apposite
relazioni tecniche, sono inserite nel piano di gestione e  nel  piano
di tutela delle acque. La frequenza del monitoraggio  delle  sostanze
PBT  ubiquitarie  di  cui   alla   tabella   1/A,   paragrafo   A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza, recanti il numero 5,  21,  28,  30,
35, 37, 43 e 44, puo' essere ridotta, purche' tale  monitoraggio  sia
rappresentativo e  sia  disponibile  un  riferimento  statisticamente
valido per la presenza di tali sostanze nel corpo idrico.  Nei  piani
di gestione vengono inserite le informazioni  sulla  riduzione  delle
frequenze del monitoraggio. 
Nella progettazione dei programmi  di  monitoraggio  si  tiene  conto
della variabilita' temporale e spaziale degli  elementi  di  qualita'
biologici e dei relativi parametri indicativi. Quelli molto variabili
possono richiedere una frequenza di campionamento maggiore rispetto a
quella riportata  nelle  tabelle  3.6  e  3.7.  Puo'  essere  inoltre
previsto anche un programma di campionamento mirato  per  raccogliere
dati in un limitato ma ben definito periodo durante il  quale  si  ha
una maggiore variabilita'. 
Nel caso di sostanze che possono avere un andamento  stagionale  come
ad esempio i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti, le frequenze di
campionamento possono  essere  intensificate  in  corrispondenza  dei
periodi di massimo utilizzo. 
L'Autorita' competente, per ulteriori situazioni  locali  specifiche,
puo' prevedere per ciascuno degli elementi di qualita' da  monitorare
frequenze  piu'  ravvicinate  al  fine  di  ottenere  una  precisione
sufficiente nella validazione delle  valutazioni  dell'analisi  degli
impatti. 
Al contrario, per le sostanze chimiche dell'elenco di priorita' e per
tutte le altre sostanze chimiche per le quali nel primo  monitoraggio
di sorveglianza vengono riscontrate concentrazioni  che  garantiscono
il rispetto dello standard di qualita', le frequenze di campionamento
nei successivi monitoraggi di sorveglianza possono essere ridotte. In
tal caso le modalita' e le motivazioni delle riduzioni sono riportate
nel piano di gestione e nel piano di tutela delle acque. 
 
Tab. 3.6. Monitoraggio di  sorveglianza  e  operativo.  Frequenze  di
campionamento nell'arco di un anno per fiumi e laghi 
Tab. 3.7. Monitoraggio di  sorveglianza  e  operativo.  Frequenze  di
campionamento nell'arco  di  un  anno  per  acque  di  transizione  e
marino-costiere. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                                 (85) 
 
A.3.6. Monitoraggio d'indagine 
Il monitoraggio d'indagine e' richiesto  in  casi  specifici  e  piu'
precisamente: 
* quando sono sconosciute le ragioni  di  eventuali  superamenti  (ad
esempio quando non si ha chiara conoscenza delle  cause  del  mancato
raggiungimento del buono stato  ecologico  e/o  chimico,  ovvero  del
peggioramento dello stato delle acque); 
* quando il monitoraggio di sorveglianza indica  per  un  dato  corpo
idrico il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi, di  cui
all'articolo 77 e seguenti del presente  decreto  legislativo,  e  il
monitoraggio operativo non e' ancora stato definito, al fine di avere
un quadro conoscitivo piu' dettagliato sulle cause che impediscono il
raggiungimento degli obiettivi; 
*  per  valutare   l'ampiezza   e   gli   impatti   dell'inquinamento
accidentale. 
I risultati del monitoraggio costituiscono la base per l'elaborazione
di un programma di misure volte  al  raggiungimento  degli  obiettivi
ambientali e di interventi specifici atti a  rimediare  agli  effetti
dell'inquinamento accidentale. 
Tale tipo di monitoraggio puo' essere piu' intensivo sia  in  termini
di frequenze di campionamento che di numero di corpi idrici  o  parti
di essi. 
Rientrano  nei  monitoraggi  di  indagine  gli  eventuali   controlli
investigativi per situazioni di allarme o a scopo preventivo  per  la
valutazione del rischio sanitario e l'informazione al pubblico oppure
i  monitoraggi  di  indagine  per  la  redazione  di   autorizzazioni
preventive (es.  prelievi  di  acqua  o  scarichi).  Questo  tipo  di
monitoraggio puo' essere considerato  come  parte  dei  programmi  di
misure richiesti dall'art. 116 del  presente  decreto  legislativo  e
puo' includere misurazioni in continuo di alcuni prodotti chimici e/o
l'utilizzo di  determinandi  biologici  anche  se  non  previsti  dal
regolamento  per  quella  categoria  di  corpo  idrico.   L'Autorita'
competente al monitoraggio  definisce  gli  elementi  (es.  ulteriori
indagini su sedimenti e biota, raccolta ed elaborazione di  dati  sul
regime di flusso, morfologia ed uso del suolo, selezione di  sostanze
inquinanti non rilevate precedentemente ecc.)  e  i  metodi  (ad  es.
misure ecotossicologiche, biomarker, tecniche di remote sensing) piu'
appropriati  per  lo  studio   da   realizzare   sulla   base   delle
caratteristiche  e  problematiche  dell'area  interessata.  Eventuali
saggi biologici sono  eseguiti  utilizzando  protocolli  metodologici
normati o in corso di standardizzazione secondo le indicazioni UNI. 
Il  monitoraggio   d'indagine   non   e'   usato   per   classificare
direttamente, ma contribuisce a  determinare  la  rete  operativa  di
monitoraggio. Pur tuttavia i  dati  che  derivano  da  tale  tipo  di
monitoraggio possono essere utilizzati per la classificazione qualora
forniscano  informazioni   integrative   necessarie   a   un   quadro
conoscitivo piu' di dettaglio. 
 
A.3.7. Aree protette 
Per le aree protette, i programmi di monitoraggio  tengono  conto  di
quanto gia' riportato al  punto  A.3.1.1  del  presente  Allegato.  I
programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque
per la vita dei pesci e dei molluschi  di  cui  all'articolo  79  del
presente  decreto  legislativo  costituiscono  parte  integrante  del
monitoraggio di cui dal presente Allegato. 
 
A.3.8. Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile 
I corpi idrici superficiali individuati a norma dell'articolo 82  del
presente decreto legislativo che forniscono in media piu' di  100  m3
al giorno sono  designati  come  siti  di  monitoraggio  da  eseguire
secondo  le  modalita'  riportate  ai  paragrafi  precedenti  e  sono
sottoposti ad un monitoraggio supplementare al fine di  soddisfare  i
requisiti previsti dal Decreto Legislativo del 02/02/2001 n. 31. 
Il monitoraggio suppletivo, da  effettuarsi  annualmente  secondo  la
frequenza di campionamento riportata nella tab. 3.8,  riguarda  tutte
le sostanze dell'elenco di  priorita'  di  cui  al  punto  A.2.6  del
presente Allegato scaricate e/o immesse e/o rilasciate, nonche' tutte
le altre sostanze appartenenti alle famiglie di  cui  all'Allegato  8
del presente decreto legislativo scaricate e/o immesse e/o rilasciate
in quantita' significativa da incidere negativamente sullo stato  del
corpo idrico. 
Nel  monitoraggio  si  applicano  i  valori  di  parametro   previsti
dall'Allegato 1 del decreto legislativo del 2 febbraio  2001,  n.  31
nei  casi  in  cui  essi  risultino  piu'  restrittivi   dei   valori
individuati per gli stessi parametri nelle tabelle 1/A, 1/B e 2B  del
presente  Allegato.  I   parametri   di   cui   alla   tabella   1/A,
indipendentemente dalla presenza di scarichi,  immissioni  o  rilasci
conosciuti, sono comunque tutti parte  integrante  di  uno  screening
chimico da effettuarsi con cadenza biennale. 
 
Tab. 3.8. Frequenza di campionamento 
    

-----------------------------------------------------
Comunita' servita       |Frequenza
-----------------------------------------------------
< 10.000                |4 volte l'anno
Da 10.000 a 30.000      |8 volte l'anno
> 30.000                |12 volte l'anno
-----------------------------------------------------
    
 
Il monitoraggio supplementare non  si  effettua  qualora  siano  gia'
soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 
1) le posizioni dei siti di  monitoraggio  dello  stato  delle  acque
superficiali risultano anche idonee a un controllo adeguato  ai  fini
della tutela della qualita' dell'acqua destinata alla  produzione  di
acqua potabile; 
2)  la  frequenza  del  campionamento   dello   stato   delle   acque
superficiali non e' in nessun caso piu' bassa di quella fissata nella
tabella 3.8; 
3) il rischio per la qualita' delle acque per l'utilizzo idropotabile
non e' connesso: 
* a un parametro non pertinente alla valutazione  dello  stato  delle
acque superficiali (es. parametri microbiologici); 
* a uno standard di qualita' piu' restrittivo per le  acque  potabili
rispetto a quello previsto per lo stato delle acque superficiali  del
corpo idrico. In tali casi, il corpo idrico puo' non essere a rischio
di non raggiungere lo stato buono ma e' a rischio di  non  rispettare
gli obiettivi di protezione delle acque potabili. 
 
A.3.9. Aree di protezione dell'habitat e delle specie 
I corpi idrici che rientrano nelle aree di protezione dell'habitat  e
delle specie sono compresi nel programma  di  monitoraggio  operativo
qualora, in base alla valutazione dell'impatto e al  monitoraggio  di
sorveglianza, si reputa che essi rischino di non conseguire i  propri
obiettivi ambientali. Il monitoraggio viene effettuato  per  valutare
la  grandezza  e  l'impatto  di   tutte   le   pertinenti   pressioni
significative esercitate su tali corpi idrici e, se  necessario,  per
rilevare le variazioni del loro stato  conseguenti  ai  programmi  di
misure. Il monitoraggio prosegue finche' le  aree  non  soddisfano  i
requisiti in materia di acque sanciti dalla normativa  in  base  alla
quale esse sono designate e finche' non sono raggiunti gli  obiettivi
di cui all'articolo 77 del presente decreto legislativo. 
Qualora un  corpo  idrico  sia  interessato  da  piu'  di  uno  degli
obiettivi si applica quello piu' rigoroso. 
Come gia' riportato nella parte generale del  presente  Allegato,  ai
fini di evitare sovrapposizioni, la valutazione dello  stato  avviene
per quanto possibile attraverso un unico monitoraggio  articolato  in
modo da soddisfare le specifiche esigenze  derivanti  dagli  obblighi
delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. 
 
A.3.10. Precisione e attendibilita' dei risultati del monitoraggio 
La precisione ed il livello  di  confidenza  associato  al  piano  di
monitoraggio  dipendono  dalla  variabilita'  spaziale  e   temporale
associata ai processi naturali ed alla frequenza di campionamento  ed
analisi previste dal piano di monitoraggio stesso. 
Il monitoraggio e' programmato  ed  effettuato  al  fine  di  fornire
risultati con un adeguato livello di precisione e di  attendibilita'.
Una stima di tale livello  e'  indicata  nel  piano  di  monitoraggio
stesso. 
Al fine del raggiungimento di un adeguato livello  di  precisione  ed
attendibilita', e' necessario porre attenzione a: 
* il numero dei corpi idrici inclusi nei vari tipi di monitoraggio; 
* il numero di siti necessario per valutare lo stato  di  ogni  corpo
idrico; 
* la frequenza idonea al monitoraggio dei parametri indicativi  degli
elementi di qualita'. 
Per quanto riguarda i metodi sia di  natura  chimica  che  biologica,
l'affidabilita'  e  la  precisione  dei   risultati   devono   essere
assicurati dalle procedure di  qualita'  interne  ai  laboratori  che
effettuano le attivita' di campionamento ed analisi.  Per  assicurare
che i dati prodotti dai laboratori siano affidabili,  rappresentativi
ed assicurino una corretta valutazione dello stato dei corpi  idrici,
i  laboratori  coinvolti  nelle  attivita'   di   monitoraggio   sono
accreditati od operano in modo conforme a quanto richiesto dalla  UNI
CEN EN ISO 17025. I laboratori devono essere accreditati almeno per i
parametri di maggiore rilevanza od operare secondo  un  programma  di
garanzia della  qualita'/controllo  della  qualita'  per  i  seguenti
aspetti: 
- campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione; 
- documentazione relativa alle procedure analitiche che devono essere
basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale  (CEN,
ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da  CNR-IRSA
per i corpi idrici fluviali e lacustri e metodi  proposti  dall'ISPRA
per le acque marino-costiere e di transizione); 
- procedure per il controllo di  qualita'  interno  ai  laboratori  e
partecipazione a prove valutative organizzati da istituzioni conformi
alla ISO Guide 43-1; 
- convalida  dei  metodi  analitici,  determinazione  dei  limiti  di
rivelabilita' e di quantificazione, calcolo dell'incertezza; 
- piani di formazione del personale; 
- procedure per la predisposizione dei rapporti  di  prova,  gestione
delle informazioni. 
((Per i metodi  per  il  campionamento  degli  elementi  di  qualita'
biologica si fa riferimento ai pertinenti manuali ISPRA,  quaderni  e
notiziari CNR-IRSA per le acque dolci e manuali ISPRA ed ICRAM per le
acque marino-costiere e di transizione)). 
I metodi per i parametri chimici sono riportati nei Manuali  e  Linee
Guida APAT/ CNR-IRSA n.  29/2003  e  successivi  aggiornamenti  e  in
"Metodologie Analitiche di Riferimento. Programma di Monitoraggio per
il controllo  dell'Ambiente  marino  costiero  (Triennio  2001-2003)"
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio,  ICRAM,  Roma
2001 e successivi aggiornamenti. 
Per le sostanze dell'elenco di priorita' per  le  acque  superficiali
interne,  nelle  more  della  pubblicazione  dell'aggiornamento   dei
quaderni APAT/CNR-IRSA si fa riferimento per i metodi analitici  alle
metodiche di cui alla seguente tabella 3.9. 
((Per la misura delle caratteristiche morfologiche dei corsi d'acqua,
si fa riferimento ai pertinenti manuali ISPRA. 
Per la misura delle caratteristiche morfologiche  dei  laghi,  si  fa
riferimento ai Report CNR-ISE.)) 
Per  la  misura  della  portata  (solida  e  liquida)  per  le  acque
superficiali interne,  nelle  more  della  pubblicazione  dei  metodi
ISPRA/CNR, si fa riferimento a quelli indicati nell'elenco di seguito
riportato. 
 
Tab. 3.9. Metodi analitici per la misura delle  concentrazioni  delle
sostanze dell'elenco di priorita' nella colonna d'acqua per le  acque
interne. 
    

---------------------------------------------------------------------
Sostanze dell'elenco di priorita'           Metodi analitici
---------------------------------------------------------------------
Alaclor                            EN ISO 6468: 1996; ISO 11370:2000;
                                   APAT 5060 (2003); Istisan 07/31
---------------------------------------------------------------------
Antracene                          ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003);
                                   Istisan 07/31
---------------------------------------------------------------------
Atrazina                           EN ISO 11369:1997;
                                   EN ISO 10695:2000;
                                   ISO 11370:2000;
                                   APAT 5060 (2003); Istisan 07/31
---------------------------------------------------------------------
Benzene                            ISO 15680:2003; ISO 11423-1:1997;
                                   APAT 5140 (2003)
---------------------------------------------------------------------
Cadmio e composti                  EN ISO 5961:1994;ISO 17294-2:2003;
                                   ISO 15586:2003;
                                   APAT 3120 (2003); Istisan 07/31
---------------------------------------------------------------------
C10-13-cloroalcani                 (1)
---------------------------------------------------------------------
Clorfenvinfos                      DIN EN 12918:1999; ISO 11370:2000;
                                   APAT 5060 (2003); Istisan 07/31
---------------------------------------------------------------------
Clorpyrifos (-etil, -metil)        DIN EN 12918:1999;
                                   APAT 5060 (2003);
                                   Istisan 07/31
---------------------------------------------------------------------
1,2-Dicloroetano                   EN ISO 10301:1997; ISO 15680:2003;
                                   APAT 5150 (2003)
---------------------------------------------------------------------
Diclorometano                      EN ISO 10301:1997; ISO 15680:2003;
                                   APAT 5150 (2003)
---------------------------------------------------------------------
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) ISO 18856:2004
---------------------------------------------------------------------
Diuron                             EN ISO 11369:1997;
                                   APAT 5050 (2003) con LC/MS
---------------------------------------------------------------------
Endosulfan                         EN ISO 6468:1996;
                                   APAT 5060 (2003); Istisan 07/31
---------------------------------------------------------------------
Fluorantene                        ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003);
                                   Istisan 07/31
---------------------------------------------------------------------
Esaclorobenzene                    EN ISO 6468:1996;
                                   APAT 5090 (2003); Istisan 07/31
---------------------------------------------------------------------
Esaclorobutadiene                  EN ISO 10301:1997;
                                   APAT 5150 (2003)
---------------------------------------------------------------------
Esaclorocicloesano                 EN ISO 6468:1996;
                                   APAT 5090 (2003); Istisan 07/31
---------------------------------------------------------------------
Isoproturon                        EN ISO 11369:1997;
                                   APAT 5050 (2003) con LC/MS
---------------------------------------------------------------------
Piombo e composti                  ISO 17294-2:2003; ISO 11885:2007;
                                   ISO 15586:2003;
                                   APAT 3230 (2003); Istisan 07/31
---------------------------------------------------------------------
Mercurio e composti                EN 1483:1997; EN 12338:1998;
                                   EN 13506:2001;
                                   APAT 3200 (2003) ; Istisan 07/31
---------------------------------------------------------------------
Naftalene                          ISO 17993:2002; ISO 15680:2003;
                                   APAT 5080 (2003)
---------------------------------------------------------------------
Nichel e composti                  ISO 17294-2:2003; ISO 11885:2007;
                                   ISO 15586:2003;
                                   APAT 3220 (2003); Istisan 07/31
---------------------------------------------------------------------
Nonilfenoli                        ISO 18857-1:2005
---------------------------------------------------------------------
Octilfenoli                        ISO 18857-1:2005
---------------------------------------------------------------------
Pentaclorobenzene                  EN ISO 6468:1996
---------------------------------------------------------------------
Pentaclorofenolo                   EN 12673:1998; ISO 8165-2:1999
---------------------------------------------------------------------
Idrocarburi policiclici aromatici  ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003);
                                   Istisan 07/31
Benzo(a)pirene                     ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003);
                                   Istisan 07/31
Benzo(b)fluorantene                ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003);
                                   Istisan 07/31
Benzo(g,h,i)perilene               ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003);
                                   Istisan 07/31
Benzo(k)fluorantene                ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003);
                                   Istisan 07/31
Indeno(1,2,3-cd)pirene             ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003);
                                   Istisan 07/31
---------------------------------------------------------------------
Simazina                           EN ISO 11369:1997;
                                   EN ISO 10695:2000;
                                   ISO 11370:2000; APAT 5060 (2003);
                                   Istisan 07/31
---------------------------------------------------------------------
Composti del tributilstagno        ISO 17353:2004
---------------------------------------------------------------------
Triclorobenzeni                    EN ISO 6468:1996; ISO 15680:2003;
                                   APAT 5150 (2003)
---------------------------------------------------------------------
Triclorometano (Cloroformio)       EN ISO 10301:1997; ISO 15680:2003;
                                   APAT 5150 (2003)
---------------------------------------------------------------------
Trifluralin                        EN ISO 10695:2000; ISO 11370:2000
---------------------------------------------------------------------
DDT Totale                         EN ISO 6468:1996;
                                   APAT 5090 (2003); Istisan 07/31
Aldrin                             EN ISO 6468:1996;
                                   APAT 5090 (2003); Istisan 07/31
Endrin                             EN ISO 6468:1996;
                                   APAT 5090 (2003); Istisan 07/31
Isodrin                            EN ISO 6468:1996
Dieldrin                           EN ISO 6468:1996;
                                   APAT 5090 (2003); Istisan 07/31
---------------------------------------------------------------------
Tetracloroetilene                  EN ISO 10301:1997;
                                   EN ISO 15680:2003;
                                   APAT 5150 (2003)
---------------------------------------------------------------------
Tetraclorometano (Tetracloruro     EN ISO 10301:1997;
di Carbonio)                       EN ISO 15680:2003;
                                   APAT 5150 (2003)
---------------------------------------------------------------------
Tricloroetilene                    EN ISO 10301:1997;
                                   EN ISO 15680:2003;
                                   APAT 5150 (2003)
---------------------------------------------------------------------
    
(1) Per il parametro C10-13-cloroalcani il monitoraggio  si  effettua
allorche' sara' disponibile il relativo metodo analitico. 
 
Riferimenti metodologici  per  la  misura  della  portata  (solida  e
liquida) dei corsi d'acqua e dei laghi sono: 
*  Manual  on  stream  gauging  -  volume  I  -  Fieldwork  -   World
Meteorological Organization, n° 519; 
* Manual on stream gauging - volume II - Computation of  discharge  -
World Meteorological Organization, n° 519 MO n° 519; 
* Hydrometry - Measurement of liquid  flow  in  open  channels  using
current-maters or floats - ISO 748/2007; 
* Measurement of liquid flow in open channels - Water level measuring
devices - ISO 4373/1995; 
* Measurement of liquid flow in open channels - Part 1: Establishment
and opertion of gauging station - ISO/1100-1; 
* Measurement of liquid flow in open channels - Part 2: Determination
of the stage-discharge relation - ISO/1100-2; 
*  Norme  Tecniche  per  la  raccolta  e  l'elaborazione   dei   dati
idrometeorologici (Parte II, dati idrometrici) - Servizio Idrografico
e Mareografico Nazionale, 1998. 
I  monitoraggi  e  i  relativi  dati  devono  essere  rispettivamente
programmati e gestiti in modo tale da evitare  rischi  di  errore  di
classificazione del corpo idrico al fine di ottimizzare i  costi  per
il  monitoraggio  e  poter  orientare  maggiori  risorse   economiche
all'attuazione delle misure per il  risanamento  degli  stessi  corpi
idrici. 
Le Autorita' competenti riportano nei piani di gestione e  nei  piani
di tutela delle acque la metodologia adottata per garantire  adeguata
attendibilita' e precisione ai risultati derivanti dai  programmi  di
monitoraggio. 
 
A.4 Classificazione e presentazione dello stato ecologico e chimico 
 
Sistemi di classificazione per lo stato ecologico 
Vengono, di seguito, riportati i  sistemi  di  classificazione  dello
stato ecologico per le varie categorie di corpi idrici (fiumi, laghi,
acque  marino-costiere  e  di  transizione).  La  classificazione  e'
effettuata sulla base della valutazione degli  Elementi  di  Qualita'
Biologica (EQB), degli elementi fisico-chimici,  chimici  (inquinanti
specifici) e idromorfologici, nonche' dei metodi  di  classificazione
di cui al presente allegato. 
Per gli elementi biologici la classificazione si effettua sulla  base
del valore di Rapporto di Qualita' Ecologica (RQE), definito al punto
1.1.1, lett. D.2.1, dell'allegato 3, Parte terza del presente decreto
legislativo, ossia del rapporto tra valore  del  parametro  biologico
osservato  e  valore  dello  stesso  parametro,  corrispondente  alle
condizioni  di  riferimento  per  il  "tipo"  di  corpo   idrico   in
osservazione. Pertanto, la classificazione degli  elementi  biologici
deve tener conto del "tipo" di corpo idrico, stabilito in  attuazione
dei criteri tecnici di cui all'allegato 3  del  presente  decreto,  e
delle  relative  condizioni  di   riferimento   tipo-specifiche.   La
tipo-specificita' dei singoli EQB  viene  riportata  all'interno  dei
relativi paragrafi del presente allegato. 
Si sottolinea che, in considerazione della diversa sensibilita' degli
EQB ai vari descrittori utilizzati nella tipizzazione in diversi casi
la tipo specificita' e le condizioni di riferimento sono indicate per
gruppi di tipi (macrotipi). 
ISPRA  predispone  un  manuale  per  la  raccolta   dei   metodi   di
classificazione gia' elaborati, ciascuno per la  propria  competenza,
dall'Istituto Superiore per la Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale
(ISPRA), dall'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale
delle  Ricerche  (CNR-IRSA),  dall'Istituto  per  lo   Studio   degli
Ecosistemi  del  Consiglio  Nazionale   delle   Ricerche   (CNR-ISE),
dall'Istituto Superiore di Sanita',  dall'Agenzia  nazionale  per  le
Nuove tecnologie,  l'Energia  e  lo  Sviluppo  economico  sostenibile
(ENEA), dall'ARPA Lombardia e  dall'Ispettorato  Generale  del  Corpo
Forestale dello Stato  (CFS).  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, avvalendosi degli Istituti e  delle
altre   Amministrazioni   su   riportati,   avvia   un'attivita'   di
coordinamento con le  Regioni,  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, le ARPA e le APPA al fine della validazione  dei  metodi  di
classificazione   indicati   alla   presente   lettera   A4   e   per
l'integrazione dei metodi non ancora definiti. 
 
A.4.1 Corsi d'acqua 
Fermo restando le disposizioni di cui alla lettera A.1  del  punto  2
del presente allegato, sono riportati, ai fini della  classificazione
dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali, le metriche e/o  gli
indici da utilizzare per i seguenti elementi di qualita' biologica: 
- Macroinvertebrati 
- Diatomee 
- Macrofite 
- Pesci 
 
Macrotipi fluviali per la classificazione 
Ai fini della classificazione, per i macroinvertebrati bentonici e le
diatomee i tipi fluviali di cui all'Allegato 3 del  presente  Decreto
legislativo sono aggregati in 8 gruppi (macrotipi) come indicati alla
Tab. 4.1/a. 
 
Tab. 4.1/a - Macrotipi fluviali e  rapporto  tra  tipi  fluviali  per
Macroinvertebrati e Diatomee 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Per le macrofite i tipi fluviali di cui all'Allegato 3  del  presente
Decreto legislativo sono aggregati  in  12  gruppi  (macrotipi)  come
indicati alla tabella 4.1/b. 
 
Tab. 4.1/b - Macrotipi fluviali per Macrofite 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
L'elemento di qualita' biologica "Fauna ittica" non risulta sensibile
ai descrittori utilizzati per la  tipizzazione  effettuata  ai  sensi
dell'Allegato 3 del presente decreto legislativo. Pertanto,  ai  fini
della  classificazione  e'  sufficiente  considerare  tutti  i   tipi
fluviali presenti nelle idroecoregioni, prendendo  a  riferimento  di
volta in volta la comunita' ittica attesa,  in  relazione  alle  Zone
zoogeografico-ecologiche riportate nella tabella 4.1.1/h di cui  alla
sezione "Pesci" del paragrafo A.4.1.1 del presente Allegato. 
 
A.4.1.1 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  degli
elementi di qualita' biologica 
 
Macroinvertebrati 
Il sistema di classificazione  per  i  macroinvertebrati,  denominato
MacrOper,  e'  basato  sul  calcolo  dell'indice  denominato   Indice
multimetrico STAR di Intercalibrazione (STAR ICMi), che  consente  di
derivare una classe di qualita' per gli organismi macrobentonici  per
la definizione dello Stato Ecologico. 
Lo STAR ICMi e' applicabile anche  ai  corsi  d'acqua  artificiali  e
fortemente modificati. 
 
Specifiche per i fiumi molto grandi e/o non accessibili(2) 
La classificazione dei fiumi molto grandi e/o non accessibili,  cioe'
"non guadabili", ovvero di quei tipi fluviali per  i  quali  non  sia
possibile effettuare in modo affidabile un campionamento multihabitat
proporzionale, si ottiene dalla combinazione dei valori RQE  ottenuti
per gli indici STAR ICMi e MTS  (Mayfly  Total  Score),  mediante  il
calcolo della media ponderata. 
--------- 
(2) Per i fiumi  molto  grandi  e/o  non  accessibili  il  metodo  di
campionamento richiede l'utilizzo di substrati artificiali a lamelle,
sulla base delle specifiche tecniche  contenute  nelle  pubblicazioni
Buffagni A., Moruzzi E., Belfiore C., Bordin F., Cambiaghi  M.,  Erba
S., Galbiati L., Pagnotta R.,  2007.  Macroinvertebrati  acquatici  e
direttiva 2000/60/EC (WFD) - parte D. Metodo di campionamento  per  i
fiumi non guadabili. IRSA-CNR Notiziario dei metodi analitici,  Marzo
2007 (1), 69-93. 
 
Limiti di classe e classificazione 
In tab. 4.1.1/b sono riportati i valori di RQE relativi ai limiti  di
classe validi sia per lo STAR ICMi sia per  la  media  ponderata  tra
STAR ICMi e MTS, nel caso di fiumi molto grandi e/o non  accessibili,
per i macrotipi fluviali. L'attribuzione a una delle cinque classi di
qualita' per il sito in esame e' da effettuarsi sulla base del valore
medio  dei  valori  dell'indice  utilizzato  relativi  alle   diverse
stagioni di campionamento. 
 
Tab. 4.1.1/b - Limiti di classe fra gli stati per i diversi macrotipi
fluviali 
    

---------------------------------------------------------------------
Macrotipo|                   Limiti di classe
fluviale |-----------------------------------------------------------
         | Elevato  |     Buono     | Sufficiente  |    Scarso
         | /Buono   | /Sufficiente  |   /Scarso    |   /Cattivo
---------------------------------------------------------------------
    A1   |   0,97   |      0,73     |     0,49     |     0,24
---------------------------------------------------------------------
    A2   |   0,95   |      0,71     |     0,48     |     0,24
---------------------------------------------------------------------
    C    |   0,96   |      0,72     |     0,48     |     0,24
---------------------------------------------------------------------
    M1   |   0,97   |      0,72     |     0,48     |     0,24
---------------------------------------------------------------------
 M2-M3-M4|   0,94   |      0,70     |     0,47     |     0,24
---------------------------------------------------------------------
    M5   |   0,97   |      0,73     |     0,49     |     0,24
---------------------------------------------------------------------

    
I valori riportati in Tab. 4.1.1/b corrispondono al valore piu' basso
della classe superiore. 
 
La sezione A dell'Appendice al presente Allegato riporta i valori  di
riferimento tipo-specifici ad oggi disponibili, per le  sei  metriche
che compongono lo STAR ICMi  e  per  il  valore  dell'indice  stesso,
nonche' i valori per l'indice MTS. 
 
Diatomee 
L'indice multimetrico da applicare per  la  valutazione  dello  stato
ecologico,  utilizzando  le   comunita'   diatomiche,   e'   l'indice
denominato Indice Multimetrico di Intercalibrazione (ICMi). 
L'ICMi si basa sull'Indice di  Sensibilita'  agli  Inquinanti  IPS  e
sull'Indice Trofico TI. 
 
Limiti di classe e classificazione 
In tabella 4.1.1/c sono riportati i valori di RQE relativi ai  limiti
di classe dell'ICMi, distinti nei macrotipi fluviali  indicati  nella
tabella 4.1/a 
 
Tab. 4.1.1/c Limiti di classe fra gli stati per i  diversi  macrotipi
fluviali. 
    

---------------------------------------------------------------------
           |                     Limiti di classe
 Macrotipi |---------------------------------------------------------
           |  Elevato  |    Buono     | Sufficiente  |    Scarso
           |  /Buono   | /Sufficiente |   /Scarso    |   /Cattivo
---------------------------------------------------------------------
    A1     |    0,87   |     0,70     |     0,60     |     0,30
---------------------------------------------------------------------
    A2     |    0,85   |     0,64     |     0,54     |     0,27
---------------------------------------------------------------------
     C     |    0,84   |     0,65     |     0,55     |     0,26
---------------------------------------------------------------------
M1-M2-M3-M4|    0,80   |     0,61     |     0,51     |     0,25
---------------------------------------------------------------------
    M5     |    0,88   |     0,65     |     0,55     |     0,26
---------------------------------------------------------------------

    
I valori riportati in Tab. 4.1.1/c corrispondono al valore piu' basso
della classe superiore. 
 
Nella tabella 4.1.1/d vengono riportati i valori di riferimento degli
indici IPS e TI da utilizzare per il calcolo dei rispettivi RQE. 
 
Tab. 4.1.1/d - Valori di riferimento degli indici  IPS  e  TI  per  i
macrotipi fluviali. 
    

--------------------------------------------------
Macrotipo|         Valori di riferimento
Fluviale |----------------------------------------
         |     IPS         |       TI
--------------------------------------------------
    A1   |     18,4        |       1,7
--------------------------------------------------
    A2   |     19,6        |       1,2
--------------------------------------------------
    C   |      16,7        |       2,4
--------------------------------------------------
    M1   |     17,15       |       1,2
--------------------------------------------------
    M2   |     14,8        |       2,8
--------------------------------------------------
    M3   |     16,8        |       2,8
--------------------------------------------------
    M4   |     17,8        |       1,7
--------------------------------------------------
    M5   |     16,9        |       2,0
--------------------------------------------------

    
 
Macrofite 
L'indice da applicare  per  la  valutazione  dello  stato  ecologico,
utilizzando le comunita' macrofitiche, e' l'indice denominato "Indice
Biologique Macrophyitique en Riviere" IBMR.  L'  IBMR  e'  un  indice
finalizzato alla valutazione dello stato trofico inteso in termini di
intensita' di produzione primaria. 
Allo stato attuale questo indice non trova applicazione per  i  corsi
d'acqua temporanei mediterranei. 
 
Limiti di classe e classificazione 
Nella tabella 4.1.1/e si riportano i valori di RQE IBMR  relativi  ai
limiti di classe differenziati per Area geografica. 
 
Tab. 4.1.1/e - Valori di RQE IBMR relativi ai limiti  tra  le  classi
Elevata, Buona e Sufficiente 
    

---------------------------------------------------------------------
    Area    |                  Limiti di classe
 geografica |--------------------------------------------------------
            | Elevato       Buono        Sufficiente      Scarso
            | /Buono     /Sufficiente      /Scarso       /Cattivo
---------------------------------------------------------------------
Alpina      |  0,85          0,70            0,60           0,50
---------------------------------------------------------------------
Centrale    |  0,90          0,80            0,65           0,50
---------------------------------------------------------------------
Mediterranea|  0,90          0,80            0,65           0,50
---------------------------------------------------------------------


    
In  tabella  4.1.1/f  sono  riportati  i  valori  di  riferimento  da
utilizzare per il calcolo di RQE IBMR per  i  macrotipi  definiti  in
tabella 4.1/b. 
 
Tab. 4.1.1/f -  Valori  di  riferimento  dell'IBMR  per  i  macrotipi
fluviali 
    

-------------------------------------------------------
Area geografica  |  Macrotipi | Valore di riferimento
-------------------------------------------------------
Alpina           |     Aa     |         14,5
                 |     Ab     |         14
-------------------------------------------------------
Centrale         |     Ca     |         12,5
                 |     Cb     |         11,5
                 |     Cc     |         10,5
-------------------------------------------------------
Mediterranea     |     Ma     |         12,5
                 |     Mb     |         10,5
                 |     Mc     |         10
                 |     Md     |         10,5
                 |     Me     |         10
                 |     Mf     |         11,5
                 |     Mg     |         11
-------------------------------------------------------

    
Fauna ittica 
L'indice da utilizzare per l'EQB fauna ittica e' l'Indice dello Stato
Ecologico delle Comunita' Ittiche - ISECI. 
 
Limiti di classe e condizioni di riferimento 
Per quanto riguarda l'elemento di  qualita'  biologica  fauna  ittica
viene presa come condizione di riferimento, corrispondente allo stato
ecologico  elevato,  la  "comunita'  ittica  attesa"  con  tutte   le
popolazioni  che  la  costituiscono  in  buona  condizione  biologica
(popolazioni ben strutturate in classi di eta', capaci di  riprodursi
naturalmente, con buona o sufficiente consistenza demografica). 
Al fine di individuare le comunita'  ittiche  attese  nei  vari  tipi
fluviali  viene  compiuta  una  prima  suddivisione  del   territorio
nazionale su base zoogeografica e una seconda articolazione  su  base
ecologica. La  prima  porta  a  distinguere  tre  "regioni":  Regione
Padana, Regione Italico-peninsulare, Regione delle Isole. La  seconda
porta a distinguere, all'interno  di  ciascuna  regione,  tre  "zone"
(tab. 4.1.1/g): Zona dei Salmonidi, Zona dei Ciprinidi a  deposizione
litofila, Zona dei Ciprinidi a deposizione fitofila;  un'ultima  zona
fluviale, la Zona dei  Mugilidi,  non  viene  considerata  in  quanto
appartenente alle acque di transizione. 
 
Tab. 4.1.1/g - Caratteristiche ambientali delle  tre  "zone  ittiche"
dulcicole in cui e' possibile suddividere i corsi d'acqua italiani. 
 
ZONA DEI SALMONIDI 
Acqua limpida e bene ossigenata; corrente molto veloce, con  presenza
di rapide; fondo a massi, ciottoli  o  ghiaia  grossolana;  scarsa  o
moderata presenza di macrofite;  temperatura  fino  a  16-17  °C,  ma
generalmente inferiore. 
ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA 
Acqua  limpida,  soggetta  pero'   a   torbide   di   breve   durata,
discreta-mente ossigenata; corrente veloce, alternata a zone di acqua
calma e con profondita' maggiore; fondo con  ghiaia  fine  e  sabbia;
moderata presenza di macrofite;  temperatura  raramente  superiore  a
19-20 °C. 
ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA 
Acqua frequentemente  torbida  e  solo  moderatamente  ossigenata  in
alcuni  periodi;  bassa  velocita'  della  corrente;  fondo  fangoso;
abbondanza di macrofite; temperatura fino a 24-25 °C. 
 
La REGIONE PADANA e' composta dalle seguenti idroecoregioni  (livello
1 della tipizzazione di  cui  alla  sezione  A  dell'allegato  3  del
presente decreto): 1) Alpi Occidentali; 2) Prealpi Dolomiti; 3)  Alpi
Centro-Orientali; 4) Alpi  Meridionali;  5)  Monferrato;  6)  Pianura
Padana; 7) Carso; 8) Appennino Piemontese;  9)  Alpi  Mediterranee  -
versante padano; 10) Appennino settentrionale  -  versanti  padano  e
adriatico; 12) Costa Adriatica - parte settentrionale fino  al  Fiume
Vomano compreso; 13) Appennino Centrale - parte  settentrionale  fino
al Fiume Chienti compreso. 
La   REGIONE   ITALICO-PENINSULARE   e'   composta   dalle   seguenti
idroecoregioni: 10) Appennino settentrionale  -  versante  tirrenico;
11) Toscana; 12) Costa Adriatica - parte meridionale a sud del  Fiume
Vomano; 13) Appennino centrale - parte centrale e meridionale  a  sud
del  Fiume  Chienti;  14)  Roma  Viterbese;  15)  Basso  Lazio;   16)
Basilicata Tavoliere; 17) Puglia Carsica; 18) Appennino  meridionale;
19) Calabria Nebrodi - parte continentale. 
La REGIONE DELLE ISOLE e' composta dalle seguenti idroecoregioni: 19)
Calabria Nebrodi - parte insulare; 20) Sicilia; 21) Sardegna. 
Tenendo conto della  zonazione  ittica  vengono  individuate  9  zone
zoogeografico-ecologiche fluviali  principali  riportate  nella  tab.
4.1.1/h. 
 
Tab. 4.1.1/h  -  Zone  zoogeografico-ecologiche  fluviali  principali
individuabili in Italia 
    

---------------------------------------------------------
    zone     |
zoogeografico|                 REGIONI
 -ecologiche |
---------------------------------------------------------
                           REGIONE PADANA
---------------------------------------------------------
    I        |ZONA DEI SALMONIDI
    II       |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA
    III      |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA
---------------------------------------------------------
                    REGIONE ITALICO-PENINSULARE
---------------------------------------------------------
    IV       |ZONA DEI SALMONIDI
    V        |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA
    VI       |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA
---------------------------------------------------------
                        REGIONE DELLE ISOLE
---------------------------------------------------------
    VII      |ZONA DEI SALMONIDI
    VIII     |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA
    IX       |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA
---------------------------------------------------------

    
Nella sezione B dell'Appendice al presente allegato sono indicate  le
9  comunita'  ittiche  attese  che  si  assumono  come  comunita'  di
riferimento. Le indagini correlate  alle  attivita'  di  monitoraggio
condotte dalle Regioni e  dalle  Province  autonome  possono  portare
all'affinamento della comunita' ittica attesa, mediante  osservazioni
ecologiche sugli habitat effettivamente presenti nei corsi d'acqua  e
l'analisi storico-bibliografica delle conoscenze sulla  fauna  ittica
di ogni singola idroecoregione o tipo fluviale. 
Le Regioni che,  a  seguito  delle  indagini  sopraindicate,  abbiano
realizzato l'affinamento delle comunita' ittiche attese,  trasmettono
i risultati delle indagini effettuate  e  le  relative  informazioni,
corredate dalla documentazione scientifica di supporto, al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Ai fini della classificazione, non sono considerate eventuali  specie
campionate non presenti nelle liste delle comunita' ittiche attese  e
nelle liste delle specie aliene. 
 
Tab. 4.1.1/i - Limiti di classe fra gli stati per l'indice ISECI 
    

---------------------------------------------------------------------
         |                   Limiti di classe
         |-----------------------------------------------------------
         |  Elevato       Buono        Sufficiente     Scarso
         |  /Buono    /Sufficiente      /Scarso       /Cattivo
---------------------------------------------------------------------
Valore   |
ISECI (i)|    0,8           0,6            0,4           0,2
---------------------------------------------------------------------

    
I valori riportati in Tab. 4.1.1/i corrispondono al valore piu' basso
della classe superiore. 
 
A.4.1.2 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  degli
elementi di qualita' fisico -chimica a sostegno 
Ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi  idrici
fluviali gli elementi fisico -chimici a  sostegno  del  biologico  da
utilizzare sono i seguenti: 
- Nutrienti (N-NH4, N-NO3, Fosforo totale); 
- Ossigeno disciolto (% di saturazione). 
Per un giudizio complessivo della  classificazione  si  tiene  conto,
secondo i criteri riportati al paragrafo "Altri parametri", anche di: 
- Temperatura; 
- pH; 
- Alcalinita' (capacita' di neutralizzazione degli acidi); 
- Conducibilita'. 
 
Nutrienti e ossigeno disciolto 
I nutrienti e l'ossigeno disciolto, ai  fini  della  classificazione,
vengono integrati  in  un  singolo  descrittore  LIMeco  (Livello  di
Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico)  utilizzato
per derivare la classe di qualita'. 
La procedura prevede che sia calcolato un punteggio sulla base  della
concentrazione,  osservata  nel   sito   in   esame,   dei   seguenti
macrodescrittori: N-NH4, N-NO3, Fosforo totale e  Ossigeno  disciolto
(100 - % di saturazione O2). Il punteggio  LIMeco  da  attribuire  al
sito rappresentativo del corpo idrico e' dato dalla media dei singoli
LIMeco dei  vari  campionamenti  effettuati  nell'arco  dell'anno  in
esame. Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino piu' siti  per
il rilevamento dei parametri  fisico-chimici,  il  valore  di  LIMeco
viene calcolato come media ponderata (in  base  alla  percentuale  di
corpo idrico rappresentata da ciascun sito) tra i  valori  di  LIMeco
ottenuti per i diversi siti(3). Nel caso di monitoraggio operativo il
valore di LIMeco da attribuire al sito e' dato dalla media dei valori
di LIMeco ottenuti per ciascuno dei 3 anni di campionamento.  Per  il
monitoraggio di sorveglianza, si fa riferimento al  LIMeco  dell'anno
di controllo  o,  qualora  il  monitoraggio  venisse  effettuato  per
periodi piu' lunghi, alla media dei LIMeco dei vari anni. 
Il LIMeco di ciascun campionamento viene derivato come  media  tra  i
punteggi  attributi  ai  singoli  parametri  secondo  le  soglie   di
concentrazione indicate nella seguente tab.  4.1.2/a,  in  base  alla
concentrazione osservata. 
---------- 
(3)Si deve valutare la percentuale di corpo idrico  rappresentata  da
ciascuno dei siti in esame. Il valore di LIMeco calcolato per un sito
va  moltiplicato  per  la  percentuale  di  corpo  idrico  che   esso
rappresenta; tale valore  va  quindi  sommato  al  valore  di  LIMeco
calcolato in un altro sito del medesimo corpo idrico moltiplicato per
la percentuale di rappresentativita' del sito nel corpo idrico. 
 
Tab. 4.1.2/a - Soglie per  l'assegnazione  dei  punteggi  ai  singoli
parametri per ottenere il punteggio LIMeco 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
* Punteggio da attribuire al singolo parametro 
** Le soglie di concentrazione corrispondenti al Livello 1 sono state
definite sulla base delle concentrazioni osservate in campioni  (115)
prelevati in siti di riferimento (49), appartenenti  a  diversi  tipi
fluviali. In particolare, tali soglie, che permettono  l'attribuzione
di un punteggio pari a 1, corrispondono  al  75°  percentile  (N-NH4,
N-NO3,  e  Ossigeno  disciolto)  o  al  90°  (Fosforo  totale)  della
distribuzione delle concentrazioni di ciascun parametro nei  siti  di
riferimento. I siti di riferimento  considerati  fanno  parte  di  un
database disponibile presso CNR-IRSA. 
 
Per tipi fluviali particolari  le  Regioni  e  le  Province  Autonome
possono derogare ai valori soglia di LIMeco  stabilendo  soglie  tipo
specifiche  diverse,  purche'   sia   dimostrato,   sulla   base   di
un'attivita' conoscitiva specifica ed il  monitoraggio  di  indagine,
che i livelli maggiori di concentrazione dei  nutrienti  o  i  valori
piu' bassi di ossigeno disciolto sono attribuibili  esclusivamente  a
ragioni naturali. Il valore  di  deroga  e  le  relative  motivazioni
devono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e devono comunque essere riportate nel Piano di
gestione e nel Piano di tutela delle acque. 
Il valore medio di LIMeco calcolato per il periodo  di  campionamento
e' utilizzato per attribuire la classe di qualita' al sito, secondo i
limiti indicati nella successiva tab 4.1.2/b. 
Conformemente a quanto stabilito nella Direttiva 2000/60/CE, lo stato
ecologico del corpo idrico  risultante  dagli  elementi  di  qualita'
biologica non viene declassato oltre la classe sufficiente qualora il
valore di LIMeco per il corpo idrico osservato dovesse ricadere nella
classe scarso o cattivo. 
 
Tab. 4.1.2/b - Classificazione di qualita' secondo i valori di LIMeco 
    

------------------------
Stato      |LIMeco
------------------------
Elevato*   |≥ 0,66
Buono      |≥ 0,50
Sufficiente|≥ 0,33
Scarso     |≥ 0,17
Cattivo    |< 0,17
------------------------
    
* Il limite tra lo stato elevato e lo stato buono  e'  stato  fissato
pari al 10° percentile dei campioni ottenuti da siti di riferimento 
 
Altri parametri 
Gli altri parametri, temperatura, pH, alcalinita'  e  conducibilita',
sono utilizzati esclusivamente per una migliore  interpretazione  del
dato  biologico  e  non  per  la  classificazione.  Ai   fini   della
classificazione in stato elevato e' necessario che sia verificato che
gli stessi non presentino segni di alterazioni antropiche  e  restino
entro la forcella di norma  associata  alle  condizioni  territoriali
inalterate.  Ai  fini  della  classificazione  in  stato  buono,   e'
necessario che sia verificato che detti parametri  non  siano  al  di
fuori  dell'intervallo  dei  valori  fissati  per  il   funzionamento
dell'ecosistema  tipo  specifico  e   per   il   raggiungimento   dei
corrispondenti valor per gli elementi di qualita' biologica. 
 
A.4.1.3 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  degli
elementi di qualita' idromorfologica a sostegno 
Nella  classificazione  dello  stato  ecologico  dei   corpi   idrici
fluviali, gli elementi idromorfologici a  sostegno  vengono  valutati
attraverso  l'analisi  dei  seguenti  aspetti  (ciascuno  dei   quali
descritto da una serie di parametri e/o indicatori): 
-  regime  idrologico  (quantita'  e  variazione  del  regime   delle
portate); 
-     condizioni     morfologiche     (configurazione     morfologica
plano-altimetrica,    configurazione    delle    sezioni    fluviali,
configurazione  e  struttura  del  letto,  vegetazione  nella  fascia
perifluviale, continuita' fluviale  -  entita'  ed  estensione  degli
impatti di opere artificiali sul flusso di acqua, sedimenti  e  biota
-). 
Per i tratti di corpo idrico candidati a  siti  di  riferimento  sono
valutate anche le  condizioni  di  habitat,  conformemente  a  quanto
riportato al successivo paragrafo "Condizioni di habitat". 
 
Regime idrologico 
L'analisi del regime idrologico e' effettuata  in  corrispondenza  di
una sezione trasversale sulla base  dell'Indice  di  Alterazione  del
Regime Idrologico IARI, che fornisce una misura dello scostamento del
regime idrologico osservato rispetto a quello naturale che si avrebbe
in assenza di pressioni antropiche. 
L' indice di alterazione e' definito in maniera differente a  seconda
che  la  sezione  in  cui  si  effettua  la  valutazione  del  regime
idrologico sia dotata o meno di strumentazione per la misura, diretta
o indiretta, della portata. 
La serie delle portate naturali, utilizzata dall'Autorita' competente
per  definire  il  regime  idrologico  di  riferimento  deve   essere
sufficientemente lunga per ottenere una stima idrologica  affidabile.
I  dati  di  portata  sono   stimati   o   ricostruiti   secondo   le
disponibilita' territoriali. I criteri  e  i  modelli  di  stima  e/o
ricostruzione  della  serie  delle  portate  naturali  devono  essere
riportati nei piani di gestione. 
La valutazione dello stato del regime idrologico si articola  in  due
fasi (Fase 1 e Fase 2). 
Nella Fase 1, sulla base del valore assunto da IARI,  e'  individuato
il corrispondente stato del regime  idrologico  cosi'  come  indicato
nella tabella 4.1.3/a. 
 
Tab. 4.1.3/a- Classi di stato idrologico 
    

--------------------------------------------------------
          IARI                   STATO
--------------------------------------------------------
0 ≤ IARI ≤ 0,05         ELEVATO
0,05 < IARI ≤ 0,15        BUONO
0,15 < IARI                 NON BUONO
--------------------------------------------------------
    
 
Nel caso in cui il valore di IARI evidenzi la presenza di  condizioni
critiche, ossia corrispondenti ad  uno  stato  inferiore  al  "BUONO"
(IARI > 0,15), si procede alla Fase 2. 
Nella Fase 2, si  provvede  ad  un  approfondimento  per  individuare
l'origine della criticita' e conseguentemente confermare o variare il
giudizio espresso. 
Nel caso di sezione strumentata, si effettua l'indagine derivata  dal
metodo Indicators  of  Hydrologic  Alterations  (IHA)  che  individua
cinque componenti critiche del regime idrologico fondamentali per  la
regolazione dei processi ecologici fluviali. 
La differenza tra parametri omologhi dedotti dalle due diverse serie,
naturale  e  reale,  e'  valutata  rispetto  ad  un   intervallo   di
accettabilita'  prefissato,  che  definisce  l'accettabilita'   dello
scostamento dalle condizioni naturali. 
Qualora   alcuni   parametri   non   rientrino   nell'intervallo   di
accettabilita'  a  causa  di  un'alterazione  imputabile  a   fattori
naturali (es. variazioni climatiche), e' possibile elevare la  classe
di stato idrologico (indicazioni e motivazioni dell'attribuzione  del
corpo idrico ad una classe piu' elevata devono essere  riportate  nei
piani di gestione). In questi casi deve inoltre essere valutato se si
tratti di una tendenza consolidata e in tal  caso  se  sia  opportuno
rivedere le condizioni di riferimento. 
Se invece  le  cause  sono  di  origine  antropica,  si  conferma  la
valutazione derivante dalla Fase 1 e si  definiscono  le  misure  per
riportare i parametri idrologici critici all'interno  dell'intervallo
di accettabilita' prefissato. 
Nel caso di sezione non strumentata, nella Fase 2, occorre provvedere
al monitoraggio sistematico della portata nella sezione in  esame  al
fine di investigare le cause che hanno determinato le  condizioni  di
criticita',  e   quindi   confermare   o   modificare   il   giudizio
precedentemente espresso secondo le indicazioni sopra riportate. 
 
Condizioni morfologiche 
Le condizioni morfologiche vengono valutate per ciascuno dei seguenti
aspetti: 
- continuita': la continuita' longitudinale riguarda la capacita' del
corso d'acqua di garantire  il  transito  delle  portate  solide;  la
continuita' laterale riguarda  il  libero  manifestarsi  di  processi
fisici di esondazione e di erosione; 
- configurazione morfologica: riguarda la morfologia  planimetrica  e
l'assetto altimetrico; 
- configurazione della sezione: riguarda le variazioni di larghezza e
profondita' della sezione fluviale; 
- configurazione e  struttura  alveo:  riguarda  la  struttura  e  le
caratteristiche tessiturali dell'alveo; 
- vegetazione nella fascia perifluviale: riguarda gli aspetti  legati
alla  struttura  ed  estensione  della   vegetazione   nella   fascia
perifluviale. 
La  classificazione  si  basa  sul  confronto   tra   le   condizioni
morfologiche attuali  e  quelle  di  riferimento  in  modo  da  poter
valutare i processi evolutivi in corso e i valori dei  parametri  per
descriverne lo stato e le tendenze evolutive future. 
La valutazione dello stato morfologico viene effettuata  considerando
la funzionalita' geomorfologica,  l'artificialita'  e  le  variazioni
morfologiche, che concorrono alla formazione dell'Indice di  Qualita'
Morfologica, IQM. 
Sulla base del valore assunto dall'IQM,  e'  definita  la  classe  di
stato morfologico cosi' come indicato nella tabella 4.1.3/b . 
 
Tab. 4.1.3/b - Classi di stato morfologico 
    

-----------------------------------
       IQM           STATO
-----------------------------------
0,85 ≤ IQM ≤ 1      ELEVATO
IQM < 0,85        NON ELEVATO
-----------------------------------
    
Classificazione per gli aspetti idromorfologici 
La classificazione per gli aspetti idromorfologici e' ottenuta  dalla
combinazione dello stato definito dagli indici IQM e IARI secondo  la
tabella 4.1.3/c . 
 
Tab. 4.1.3/c - Classi di stato idromorfologico 
    

                       -------------------------------
                       |       STATO MORFOLOGICO
                       |-------------------------------
                       |    ELEVATO   |  NON ELEVATO
-------------------------------------------------------
           |   ELEVATO  |   ELEVATO   |  NON ELEVATO
STATO      |-------------------------------------------
IDROLOGICO |    BUONO   |   ELEVATO   |  NON ELEVATO
           |-------------------------------------------
           |  NON BUONO | NON ELEVATO |  NON ELEVATO
-------------------------------------------------------
    
Condizioni di habitat 
Le condizioni di habitat  sono  valutate,  secondo  le  modalita'  di
seguito riportate, per i tratti di corpo idrico candidati a  siti  di
riferimento. Le Regioni possono valutare  le  condizioni  di  habitat
anche nei corpi idrici sottoposti a monitoraggio di sorveglianza  per
acquisire  un  quadro  conoscitivo  piu'  articolato   in   relazione
all'interpretazione del dato biologico. 
La valutazione delle  caratteristiche  degli  habitat  e'  realizzata
sulla  base  di  informazioni  (scala  locale:  tratto)  relative  ai
seguenti  aspetti:  substrato,  vegetazione  nel  canale  e   detrito
organico, caratteristiche di erosione/deposito,  flussi,  continuita'
longitudinale,  struttura  e  modificazione  delle  sponde,  tipi  di
vegetazione/struttura delle sponde e dei territori adiacenti, uso del
suolo adiacente al corso d'acqua e caratteristiche associate. Ai fini
dell'attribuzione di un tratto fluviale  allo  stato  elevato  o  non
elevato, gli elementi  sopra  riportati  devono  essere  formalizzati
nelle seguenti categorie: 
- diversificazione e qualita' degli habitat fluviali e ripari; 
- presenza di strutture artificiali nel tratto considerato; 
- uso del territorio nelle aree fluviali e perifluviali. 
Le informazioni relative a tali  categorie,  opportunamente  mediate,
concorrono a definire lo stato di qualita'  dell'habitat  (Indice  di
Qualita' dell'Habitat: IQH). 
I limiti di classe per l'attribuzione dello stato elevato secondo  la
qualita' dell'habitat sono riportati nelle tabelle 4.1.3/d e 4.1.3/e,
separatamente per: 
- corsi d'acqua temporanei e corsi d'acqua di pianura piccoli e molto
piccoli; 
- tutti i rimanenti tipi fluviali. 
 
Tab. 4.1.3/d - Stato di qualita' dell'habitat  per  i  corsi  d'acqua
temporanei e per i corsi d'acqua di pianura piccoli e molto piccoli. 
    

-----------------------------------
     IQH        QUALITA' HABITAT
-----------------------------------
IQH ≥ 0,81          ELEVATO
IQH < 0,81        NON ELEVATO
-----------------------------------
    
Tab. 4.1.3/e - Stato di qualita' dell'habitat per tutti  i  rimanenti
tipi fluviali. 
    

-----------------------------------
      IQH       QUALITA' HABITAT
-----------------------------------
  IQH ≥ 0,90        ELEVATO
  IQH < 0,90      NON ELEVATO
-----------------------------------
    
Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino piu' tratti di  corpo
idrico candidati a sito di  riferimento,  per  il  rilevamento  della
qualita' dell'habitat il  valore  di  IQH  e'  calcolato  come  media
ponderata tra i diversi tratti. Occorre  valutare  quale  percentuale
del corpo idrico i diversi tratti in esame rappresentino.  Il  valore
di IQH calcolato per un tratto andra' moltiplicato per la percentuale
di corpo idrico che  esso  rappresenta;  tale  valore  andra'  quindi
sommato al valore di IQH calcolato in un altro  tratto  del  medesimo
corpo idrico moltiplicato per la  percentuale  di  rappresentativita'
del tratto nel corpo idrico. 
La classificazione si basa sul rapporto tra le condizioni osservate e
quelle  attese  in  condizioni  di  riferimento.  Nella   sezione   C
dell'Appendice vengono riportati i valori di riferimento utili per il
calcolo dei rapporti di qualita', qualora il  metodo  di  valutazione
IQH   utilizzato   fosse   basato   sull'applicazione   del    metodo
"CARAVAGGIO". 
Ai fini della classificazione, qualora si faccia anche  ricorso  alla
valutazione delle condizioni di  habitat,  lo  stato  idromorfologico
complessivo,  come  riportato  in  tabella   4.1.3/f,   e'   ottenuto
dall'integrazione delle seguenti componenti: 
- la classe ottenuta dagli aspetti idromorfologici; 
- la classe ottenuta dalla qualita' dell'habitat. 
 
Tab.  4.1.3/f   -   Classificazione   dello   stato   idromorfologico
complessivo qualora sia valutata l'informazione relativa all'habitat. 
    

                        -----------------------------
                       |   ASPETTI IDROMORFOLOGICI
                       |-----------------------------
                       |   ELEVATO   |  NON ELEVATO
-----------------------------------------------------
         |   ELEVATO   |   ELEVATO   |    ELEVATO
HABITAT  |-------------------------------------------
         | NON ELEVATO |   ELEVATO   |  NON ELEVATO
-----------------------------------------------------
    
A.4.2 Corpi idrici lacustri 
Nella classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustri
gli elementi di qualita' biologica da considerare sono i seguenti: 
- Fitoplancton 
- Macrofite 
- Pesci 
 
Macrotipi lacustri per la classificazione 
Ai fini della classificazione, i tipi lacustri di cui all'Allegato  3
del presente Decreto legislativo sono aggregati  nei  macrotipi  come
indicati alla Tab. 4.2/a 
 
Tab. 4.2/a - Accorpamento dei tipi lacustri italiani in macrotipi 
    

---------------------------------------------------------------------
         |                          |Tipi di cui alla lettera A2
Macrotipo|Descrizione               |dell'allegato 3 del presente
         |                          |Decreto legislativo
---------------------------------------------------------------------
L1       |Laghi con profondita'     |AL-3
         |massima maggiore di       |
         |125 m                     |
---------------------------------------------------------------------
L2       |Altri laghi con           |Laghi appartenenti ai tipi
         |profondita' media         |ME-4/5/7, AL-6/9/10 e AL-1/2,
         |maggiore di 15 m          |limitatamente a quelli profondi
         |                          |piu' di 15 m.
---------------------------------------------------------------------
L3       |Laghi con profondita'     |Laghi appartenenti ai tipi
         |media minore di 15 m,     |ME-2/3/6, AL-5/7/8, S e AL-1/2,
         |non polimittici           |limitatamente a quelli profondi
         |                          |meno di 15 m.
---------------------------------------------------------------------
L4       |Laghi polimittici         |Laghi
         |                          |appartenenti ai tipi ME-1, AL-4
---------------------------------------------------------------------
I1       |Invasi dell'ecoregione    |Invasi appartenenti ai tipi
         |mediterranea con          |ME-4/5
         |profondita' media         |
         |maggiore di 15 m          |
---------------------------------------------------------------------
I2       |Invasi con profondita'    |Invasi appartenenti ai tipi
         |media maggiore di 15 m    |ME-7, AL-6/9/10 e AL-1/2,
         |                          |limitatamente a quelli profondi
         |                          |piu' di 15 m.
---------------------------------------------------------------------
I3       |Invasi con profondita'    |Invasi appartenenti ai tipi
         |media minore di 15 m,     |ME-2/3/6, AL-5/7/8, S e AL-1/2,
         |non polimittici           |limitatamente a quelli profondi
         |                          |meno di 15 m.
---------------------------------------------------------------------
I4       |Invasi polimittici        |Invasi appartenenti ai tipi
         |                          |ME-1, AL-4
---------------------------------------------------------------------

    
A.4.2.1 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  degli
elementi di qualita' biologica 
 
Fitoplancton 
La  classificazione  dei  laghi  e  degli  invasi   a   partire   dal
fitoplancton si basa sulla media dei valori di due  indici,  l'Indice
medio di biomassa e l'Indice di composizione. 
Il calcolo di questi due indici si basa a sua volta  su  piu'  indici
componenti: Concentrazione media di clorofilla  a,  Biovolume  medio,
PTI  (PTIot,  PTIspecies,  MedPTI)  e  Percentuale  di   cianobatteri
caratteristici di acque eutrofe. 
Come  indicato  in  tab.  4.2.1/a,  l'Indice  medio  di  biomassa  e'
ottenuto, per tutti i macrotipi, come media  degli  RQE  normalizzati
della Concentrazione della clorofilla a e del Biovolume. 
L'Indice di composizione e' invece ottenuto attraverso indici diversi
in relazione alla loro applicabilita' ai differenti macrotipi; il suo
valore puo' cosi' corrispondere all'RQE normalizzato del PTIot o  del
PTIspecies, ovvero alla media degli RQE  normalizzati  del  MedPTI  e
della Percentuale di cianobatteri. 
L'Indice complessivo per il  fitoplancton  (ICF),  determinato  sulla
base dei dati di un anno di  campionamento,  si  ottiene  come  media
degli Indici medi di composizione e biomassa. 
Per la classificazione nel caso di monitoraggio operativo si utilizza
il valore medio dei tre ICF calcolati annualmente. 
 
Tab. 4.2.1/a - Componenti degli indici  da  mediare  per  il  calcolo
dell'Indice finale di classificazione 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
* Calcolato come media degli RQE normalizzati degli indici componenti
sottostanti 
** Corrispondente all'RQE normalizzato del singolo indice  componente
sottostante, o calcolato come media degli RQE  normalizzati  dei  due
indici componenti sottostanti per il solo macrotipo I1 
 
Limiti di classe e classificazione 
In tabella 4.2.1/b sono riportati i valori di RQE relativi ai  limiti
di classe dell'Indice complessivo per il  fitoplancton  (ICF).  Nelle
successive tabelle vengono riportati i limiti di classe ed i relativi
valori di riferimento, distinti per macrotipi, per la  Concentrazione
media annua di clorofilla a, il Biovolume medio,  la  Percentuale  di
cianobatteri, il MedPTI, il PTIot e il PTIspecies. 
 
Tab. 4.2.1/b - Limiti di classe, espressi come rapporti  di  qualita'
ecologica (RQE), dell'Indice complessivo per il fitoplancton 
    

----------------------------------------
      Stato      Limiti di classe (RQE)
----------------------------------------
  Elevato/Buono           0,8
  Buono/Sufficiente       0,6
  Sufficiente/Scarso      0,4
  Scarso/Cattivo          0,2
----------------------------------------
    
Nelle tabelle seguenti si riportano  i  valori  di  RQE  relativi  ai
limiti di classe ed ai valori di riferimento degli indici componenti. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Macrofite 
L'elemento  biologico  macrofite,  o  piante  acquatiche,   basa   la
classificazione   dei   laghi   sull'utilizzo   delle   sole   specie
idrofitiche, cioe' quelle macrofite che hanno modo di svilupparsi  in
ambienti puramente acquatici o su  terreni  o  substrati  che  almeno
periodicamente vengono sommersi dall'acqua. 
Le metriche applicate alle macrofite  per  la  classificazione  degli
ambienti lacustri sono in totale cinque: la  massima  profondita'  di
crescita,  la  frequenza  relativa  delle   specie   con   forma   di
colonizzazione sommersa,  la  frequenza  delle  specie  esotiche,  la
diversita' calcolata come indice Simpson e il punteggio  trofico  per
ciascuna specie. Le  metriche  permettono  di  calcolare  due  indici
MTIspecies, per i laghi di categoria L-AL3, e MacroIMMI, per i  laghi
appartenenti alle tipologie L-AL4, L-AL5 e L-AL6. 
Allo stato attuale questi indici non trovano applicazione per i laghi
mediterranei. 
La metodologia di classificazione e' diversa  a  seconda  dell'indice
che viene applicato e quindi della tipologia di lago che deve  essere
classificato. 
Per determinare il valore dell'indice  MTIspecies  occorre  calcolare
per ciascun sito (inteso come porzione continua di riva, di  ampiezza
variabile, al cui interno  e'  possibile  individuare  una  comunita'
macrofisica omogenea in termini di composizione specifica)  la  media
ponderata  dei  valori  trofici  di  ciascuna  specie  rispetto  alle
abbondanze relative e, per l'intero corpo idrico , la media ponderata
del valore ottenuto per ciascun sito rispetto alla  lunghezza  totale
dei siti con presenza di vegetazione. 
Per la determinazione del valore dell'indice MacroIMMI sono necessari
due passaggi successivi: il primo passaggio  prevede  il  calcolo  in
ciascun sito  (definito  come  sopradetto)  della  media  dei  valori
ottenuti di ciascuna metrica; il secondo passaggio prevede il calcolo
della media ponderata  dei  valori  in  ciascun  sito  rispetto  alla
lunghezza totale dei siti con presenza di vegetazione. L'ambiente  di
applicazione e' costituito dai laghi polimittici  o  non  polimittici
con profondita' massima minore o uguale a 125 m. 
 
Limiti di classe e classificazione 
In tabella 4.2.1/i e in tabella 4.2.1/l sono riportati  i  limiti  di
classe  e  i  valori  di   riferimento,   distinti   per   macrotipi,
rispettivamente per gli indici finali MTIspecies e  MacroIMMI.  Nelle
tabelle successive sono indicati i limiti di classe  e  i  valori  di
riferimento,  distinti  per  macrotipi,  per  le  metriche   (massima
profondita' di crescita, frequenza relativa  delle  specie  sommerse,
frequenza delle specie esotiche, diversita',  punteggio  trofico  per
ciascuna specie) da utilizzare per il calcolo dei suddetti indici. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Pesci 
La classificazione  dei  laghi  per  l'elemento  biologico  pesci  e'
effettuata attraverso l'applicazione dell'indice LFI (Lake Fish Index
- LFI). Tale indice  e'  composto  da  cinque  metriche.  Il  LFI  e'
applicabile ad ogni lago con superficie >0,5 km2 dell'Ecoregione 
Alpina e dell'Ecoregione Mediterranea. 
Per ogni bacino  lacustre  sono  definite  delle  specie  indicatrici
(specie chiave e tipo-specifiche)  per  la  valutazione  dello  stato
della fauna ittica. 
Il valore degli RQE per ogni metrica e' definito dal rapporto tra  il
punteggio della metrica  e  il  punteggio  della  stessa  assunto  in
condizioni di riferimento(4). 
Il valore del Rapporto di Qualita' Ecologica finale  RQEtot,  per  la
valutazione dello stato della fauna ittica, e' calcolato  come  media
aritmetica dei valori degli RQE delle singole metriche. 
--------- 
(4) Le condizioni di riferimento sono individuate sulla base di  dati
storici e di metriche desunte dalla letteratura di settore 
 
Limiti di classe e classificazione 
In tabella 4.2.1/r sono riportati i  valori  di  RQEtot  relativi  ai
limiti di classe dell'Indice LFI. 
Nelle successive tabelle vengono riportati i limiti di  classe  ed  i
relativi valori di riferimento per le seguenti metriche: 
- abbondanza relativa delle specie chiave NPUS (Numero Per Unita'  di
Sforzo) - metrica 1; 
- struttura di popolazione delle specie chiave - Indice di  struttura
PSD - metrica 2; 
-  successo  riproduttivo  delle  specie  chiave   e   delle   specie
tipo-specifiche - metrica 3; 
- diminuzione (%) del numero di specie  chiave  e  tipo-specifiche  -
metrica 4; 
- presenza di specie ittiche alloctone ad elevato impatto  -  metrica
5. 
 
Tab. 4.2.1/r - Limiti di classe RQEtot per la valutazione dello stato 
della fauna ittica nei laghi con superficie > 0,5km2 
    

----------------------------------------
                      Limiti di classe
     Stato               (RQE tot)
----------------------------------------
Elevato/Buono               0,8
Buono/Sufficiente           0,6
Sufficiente/Scarso          0,4
Scarso/Cattivo              0,2
----------------------------------------
    
 
Tab. 4.2.1/s - Limiti di classe RQE1 per la metrica 1 
Tab. 4.2.1/t - Limiti di classe RQE2 per la metrica 2 
Tab. 4.2.1/u - Limiti di classe RQE3 per la metrica 3 
Tab. 4.2.1/v - Limiti di classe RQE4 per la metrica 4 
Tab. 4.2.1/z - Limiti di classe RQE5 per la metrica 5 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Per quanto riguarda l'EQB "pesci" ogni lago e'  considerato  come  un
unico corpo idrico. 
Nei laghi con superficie superiore a 50km2 - il cui campionamento 
presuppone la suddivisione in sottobacini - il  valore  finale  degli
RQE e' calcolato come media aritmetica degli RQE calcolati  per  ogni
sottobacino. 
 
A.4.2.2 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  degli
elementi di qualita' fisico -chimica a sostegno 
Ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi  idrici
lacustri gli elementi fisico-chimici  a  sostegno  del  biologico  da
utilizzare sono i seguenti: 
- fosforo totale; 
- trasparenza; 
- ossigeno ipolimnico; 
Per un giudizio complessivo della  classificazione  si  tiene  conto,
secondo i criteri riportati al paragrafo "Altri parametri", anche di: 
- pH; 
- alcalinita'; 
- conducibilita'; 
- ammonio. 
 
Fosforo totale, trasparenza e ossigeno disciolto (LTLeco) 
Ai fini della classificazione, il fosforo totale,  la  trasparenza  e
l'ossigeno disciolto vengono  integrati  in  un  singolo  descrittore
LTLeco (livello trofico laghi per  lo  stato  ecologico)  secondo  la
metodologia di seguito riportata basato su un numero di campionamenti
annuali pari a quelli previsti dal protocollo di  campionamento  APAT
46/2007 -  .  La  procedura  per  il  calcolo  dell'LTL  eco  prevede
l'assegnazione di un punteggio  per  fosforo  totale,  trasparenza  e
ossigeno ipolimnico, misurati in sito, sulla base di quanto  indicato
nelle tabelle 4.2.2/a, 4.2.2/b, 4.2.2/c del presente paragrafo. Dette
tabelle riportano punteggi distinti per i livelli corrispondenti alle
classi elevata, buona e sufficiente per i singoli parametri. 
I livelli per il fosforo totale,  di  cui  alla  tab.  4.2.2/a,  sono
riferiti alla concentrazione media,  ottenuta  come  media  ponderata
rispetto ai volumi o all'altezza degli strati, nel periodo  di  piena
circolazione alla fine della stagione invernale, anche per i laghi  e
gli invasi meromittici. 
 
 
Tab. 4.2.2/a - Individuazione  dei  livelli  per  il  Fosforo  Totale
(µg/l) 
    

------------------------------------------------------------
   Valore di  |         |            |           |
  fosforo per |         |   Livello  |  Livello  |  Livello
   macrotipi  |         |      1     |     2     |     3
------------------------------------------------------------
              |Punteggio|      5     |     4     |     3
------------------------------------------------------------
L1, L2, I1, I2|         |     ≤8(*)  |   ≤15     |  > 15
------------------------------------------------------------
L3, L4, I3, I4|         |    ≤12(**) |   ≤20     |  > 20
------------------------------------------------------------

    
(*) Valori di riferimento < 5 µg/l 
(**) Valori di riferimento < 10 µg/l 
 
 
I valori di trasparenza per l'individuazione dei livelli, di cui alla
tab. 4.2.2/b, sono ricavati  mediante  il  calcolo  della  media  dei
valori riscontrati nel corso dell'anno di monitoraggio. 
 
 
Tab. 4.2.2/b - Individuazione dei livelli per la trasparenza (metri) 
    

------------------------------------------------------------
   Valore di  |         |           |           |
  trasparenza |         |  Livello  |  Livello  |  Livello
 per macrotipi|         |     1     |     2     |     3
------------------------------------------------------------
              |Punteggio|     5     |     4     |     3
------------------------------------------------------------
L1, L2, I1, I2|         |   ≥10(*)  |   ≥5,5    |   < 5,5
------------------------------------------------------------
L3, L4, I3, I4|         |   ≥6(**)  |   ≥3     |    < 3
------------------------------------------------------------

    
(*) Valori di riferimento > 15 m 
(**) Valori di riferimento > 10 m 
 
 
La concentrazione dell'Ossigeno ipolimnico  e'  ottenuta  come  media
ponderata rispetto al volume degli  strati.  In  assenza  dei  volumi
possono essere utilizzate le  altezze  degli  strati  considerati.  I
valori  di   saturazione   dell'ossigeno   da   utilizzare   per   la
classificazione sono quelli misurati  nell'ipolimnio  alla  fine  del
periodo di stratificazione. In tab. 4.2.2/c, sono riportati i  valori
per l'individuazione dei livelli dell'ossigeno disciolto. 
 
 
Tab. 4.2.2/c - Individuazione dei livelli per l'Ossigeno disciolto (%
saturazione) 
    

------------------------------------------------------------
  Valore di  |         |           |           |
  ossigeno   |         |           |           |
  disciolto  |         |  Livello  |  Livello  |  Livello
per macrotipo|         |     1     |     2     |     3
------------------------------------------------------------
             |Punteggio|     5     |     4     |     3
------------------------------------------------------------
    Tutti    |         |   >80%(*) |   >40%    |    ≤40%
             |         |           |   <80%    |
------------------------------------------------------------

    
(*) Valori di riferimento >90 % 
 
 
La somma dei punteggi  ottenuti  per  i  singoli  parametri  (fosforo
totale, trasparenza e ossigeno ipolimnico) costituisce  il  punteggio
da attribuire all'LTLeco , utile per l'assegnazione della  classe  di
qualita' secondo i limiti definiti nella tabella 4.2.2/d  di  seguito
riportata. 
 
Tab. 4.2.2/d - Limiti di classe in termini di LTLeco 
    

-----------------------------------------------------------------
               |                  |      Limiti di classe
Classificazione|                  |    in caso di trasparenza
     stato     | Limiti di classe |  ridotta per cause naturali
-----------------------------------------------------------------
    Elevato    |        15        |             10
-----------------------------------------------------------------
     Buono     |       12-14      |             8-9
-----------------------------------------------------------------
  Sufficiente  |       < 12       |             < 8
-----------------------------------------------------------------

    
Nel  caso  di  monitoraggio  operativo,  per  la  classificazione  si
utilizzano le medie dei valori misurati nei tre anni per ogni singolo
parametro. Nel caso di monitoraggio di sorveglianza si fa riferimento
ai valori o di un singolo anno o alla media dei valori misurati negli
anni di monitoraggio. Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino
piu' siti per il rilevamento dei parametri  fisico-chimici,  ai  fini
della classificazione del corpo idrico si  considera  lo  stato  piu'
basso tra quelli attribuiti alle singole stazioni. 
I valori di cui  alle  tabelle  4.2.2/a,  4.2.2/b,  e  4.2.2/c  sopra
riportate possono essere  derogati  qualora  coesistano  le  seguenti
condizioni: 
- gli elementi di qualita' biologica del corpo idrico sono  risultati
in stato buono o elevato; 
- il superamento dei valori tabellari e' dovuto alle  caratteristiche
peculiari del corpo idrico; 
- non sono presenti pressioni che comportino l'aumento  di  nutrienti
ovvero siano state messe in  atto  tutte  le  necessarie  misure  per
ridurre adeguatamente l'impatto delle pressioni presenti. 
Limitatamente al  parametro  trasparenza,  i  limiti  previsti  dalla
tabella  4.2.2/b  possono   essere   derogati   qualora   l'autorita'
competente  verifichi  che   la   diminuzione   di   trasparenza   e'
principalmente causata dalla presenza di particolato minerale sospeso
dipendente dalle caratteristiche naturali del corpo idrico.  Inoltre,
qualora l'autorita' competente verifichi  che  la  concentrazione  di
riferimento del Fosforo Totale  (µg/l)  per  un  determinato  lago  o
invaso, con particolare attenzione alla  categoria  dei  polimittici,
determinata con metodi paleolimnologici o altri modelli  previsionali
attendibili, risulti essere superiore ai valori indicati  in  tabella
4.2.2/a  possono  essere  derivati  altri  limiti  meno   restrittivi
utilizzando la relazione TP/Chl-a dei laghi alpini (OECD,1982). 
Nel caso di deroga, il corpo idrico non subisce  il  declassamento  a
causa del superamento dei valori tabellari dei nutrienti. 
Nei  piani  di  gestione  devono  essere  riportate  le   motivazioni
dettagliate che giustificano l'applicazione della deroga ed il  nuovo
valore di riferimento per il parametro utilizzato in deroga. 
I corpi idrici ai quali e' stata applicata la deroga per i valori dei
nutrienti, sono sottoposti a  monitoraggio  operativo  e  a  verifica
annuale  finalizzata  ad  accertare  l'assenza  di  un  andamento  di
crescita statisticamente significativo, valutato sulla  base  di  tre
anni  di  campionamenti  stagionali  nella  colonna  d'acqua  e,   se
disponibili, dal confronto con dati pregressi. 
 
Altri parametri 
Per quanto riguarda temperatura, pH,  alcalinita',  conducibilita'  e
ammonio (nell'epilimnio) deve essere verificato che,  ai  fini  della
classificazione in stato elevato, non presentino segni di alterazioni
antropiche e restino entro la variabilita' di  norma  associata  alle
condizioni  inalterate  con  particolare  attenzione  agli  equilibri
legati ai processi fotosintetici. Ai fini  della  classificazione  in
stato buono, deve essere verificato che essi non raggiungano  livelli
superiori alla  forcella  fissata  per  assicurare  il  funzionamento
dell'ecosistema   tipico   specifico   e   il   raggiungimento    dei
corrispondenti valori per  gli  elementi  di  qualita'  biologica.  I
suddetti parametri chimico-fisici ed altri non qui specificati,  sono
utilizzati esclusivamente per una migliore interpretazione  del  dato
biologico, ma non sono da utilizzarsi per la classificazione. 
 
A.4.2.3 Criteri tecnici per la classificazione dei laghi e dei  corpi
idrici lacustri naturali-ampliati o soggetti a regolazione sulla base
degli elementi di qualita' idromorfologica a sostegno 
Nella classificazione dello stato ecologico dei  laghi  e  dei  corpi
idrici  lacustri  naturali-ampliati  o  soggetti  a  regolazione  gli
elementi idromorfologici a sostegno del biologico da utilizzare sono: 
- il livello 
- i parametri morfologici. 
 
Livello 
L'utilizzo del livello per la classificazione avviene  attraverso  il
calcolo della sintesi annuale (Sa) dei dati mensili di  livello  (Im)
come di seguito riportato. 
La sintesi annuale Sa e' definita come la  media  pesata  dei  valori
ricavati per ciascun mese (Im) dell'anno da valutare, con peso 2  per
i mesi da gennaio a luglio (compreso) e peso 1 per i restanti mesi  e
si applica a tutti i macrotipi. In tab. 4.2.3/a si riportano i limiti
di classe per la sintesi annuale Sa. 
 
Tab. 4.2.3/a - Limiti di classe espressi come Sa 
    

------------------------------------------------
Classificazione stato   |Limiti di classe
------------------------------------------------
Elevato(*)              |Sa ≤ 1,25
Buono                   |1,25 < Sa ≤ 1,5
------------------------------------------------

    
(*) Sa ≤ 1 rappresentano le condizioni di riferimento 
 
 
Si definisce il valore mensile di livello (Im) come: 
Im=ΔH mensile misurato/ΔH di riferimento (ΔH = variazione di livello) 
La valutazione di qualita' del livello mensile deve  essere  distinta
per  condizione  di  piovosita'  (bassa,  media  o  elevata)  e   per
macrotipi. 
Le condizioni di piovosita', avute nel mese precedente  a  quello  di
misura  del  livello,  sono  stabilite  sulla  base  delle   seguenti
definizioni: 
- condizione bassa: assenza di precipitazione sensibile  (cioe'  >  1
mm),  nel  mese  precedente  a  quello  di  misura.  In   alternativa
utilizzare SPI; 
- condizione media: piovosita' media mensile, nel mese  precedente  a
quello di misura, calcolata su almeno 10 anni di osservazione; 
- condizione elevata: piovosita', nel mese  precedente  a  quello  di
misura, al di sopra (+ 30%) delle piogge medie mensili  calcolate  su
almeno 10 anni di osservazione. In alternativa utilizzare SPI. 
Nella successiva tab. 4.2.3/b si riportano i ΔH di riferimento per le
diverse condizioni di piovosita' (bassa, media o elevata). 
 
Tab. 4.2.3/b - ΔH di riferimento 
    

---------------------------------------------------------------------
                        |                Macrotipi
                        |--------------------------------------------
ΔH                      |L3, L4, I3*, I4*     |L1, L2, I1*, I2*
---------------------------------------------------------------------
Valore di riferimento in|                     |
condizioni di piovosita'|                     |
bassa ΔH (cm)           |15                   |30
---------------------------------------------------------------------
Valore di riferimento in|                     |
condizioni di piovosita'|                     |
media ΔH (cm)           |10                   |20
---------------------------------------------------------------------
Valore di riferimento in|                     |
condizioni di piovosita'|                     |
elevata ΔH (cm)         |25                   |80
---------------------------------------------------------------------

    
* in questo caso sono da intendersi  solo  invasi  identificati  come
corpi idrici lacustri naturali-ampliati o soggetti a regolazione 
In alternativa alla classificazione con Sa, per  casi  specifici,  le
Regioni possono classificare attraverso la variazione di  livello  ΔH
giornaliera come riportato in tabella 4.2.3/c 
 
Tab. 4.2.3/c - Classificazione secondo i valori di ΔH giornalieri 
    

---------------------------------------------------------------------
Classificazione|                       |
     Stato     |     Descrizione       |      Limiti di classe
---------------------------------------------------------------------
Elevato (*)    |Si ammette un utilizzo | ΔH ≤ 10%/giorno
               |antropico incidente    |profondita' media (calcolata
               |per un 5% in piu'      |su 15-20 gg consecutivi,
               |rispetto alle          |precedenti l'abbassamento)
               |condizioni di          |ΔH < 25 cm/giorno
               |riferimento            |(abbassamento sotto il
               |                       |livello medio pluriennale)
---------------------------------------------------------------------
Buono          |Si ammette un utilizzo |10% < Δ H ≤ 15%/giorno
               |antropico incidente    |profondita' media (calcolata
               |per un 10% in piu'     |su 15-20 gg consecutivi,
               |rispetto alle          |precedenti l'abbassamento)
               |condizioni di          |25 ≤ ΔH < 30
               |riferimento            |cm/giorno (abbassamento
               |                       |sotto il livello medio
               |                       |pluriennale)
---------------------------------------------------------------------

    
(*)ΔH  <=  5%/giorno  profondita'  media  (calcolata  su   15-20   gg
consecutivi,   precedenti   l'abbassamento)   ΔH   <   20   cm/giorno
(abbassamento sotto il livello medio  pluriennale)  rappresentano  le
condizioni di riferimento per il parametro livello. 
 
I valori di livello misurati (giornalieri,  settimanali,  o  mensili)
devono essere riportati al riferimento assoluto (rispetto al  livello
del mare), per permettere una confrontabilita'  a  livello  nazionale
dei dati raccolti. 
 
Parametri morfologici 
I parametri morfologici da valutare  ai  fini  della  classificazione
morfologica di un corpo idrico sono: 
- la linea di costa intesa come la zona  identificata  attraverso  il
perimetro del corpo idrico lacustre; 
- l'area litorale intesa come la parte di sponda che si trova tra  il
canneto, se presente, e le  piante  emerse  galleggianti  oppure,  in
assenza  della  zona  a  canneto,  la  zona  tra  il  livello   medio
pluriennale del corpo idrico lacustre, dove batte l'onda, e  la  zona
dove arrivano le macrofite emerse, galleggianti; 
- il substrato inteso come la tipologia del  materiale  di  cui  sono
composte sia la zona litorale che la zona pelagica; 
- la profondita' o interrimento intesa  come  evoluzione  morfologica
del fondo del corpo idrico lacustre, considerando  in  particolare  i
delta alluvionali. 
Il metodo di riferimento per la valutazione dei suddetti parametri e'
il Lake Habitat Survey (LHS). 
Tale metodo, mediante l'indice  di  alterazione  morfologica  (LHMS),
permette  di  esprimere  un  giudizio  di  sintesi   sulla   qualita'
morfologica attraverso l'elaborazione di dati raccolti in  campo.  Il
metodo si basa sull'osservazione di 10 punti  o  sezioni  (Hab-plot),
ugualmente distribuite lungo tutto  il  perimetro  del  corpo  idrico
lacustre, in ciascuna delle  quali  si  valutano  le  caratteristiche
della linea  di  costa,  dell'area  litorale,  del  substrato,  della
profondita' locale, della presenza di affluenti e  di  infrastrutture
antropiche.   Vengono   anche   segnalate   e   quindi    conteggiate
nell'elaborazione del giudizio finale, tutte le attivita'  antropiche
insistenti sul  corpo  idrico  lacustre  (es.  attivita'  ricreative,
turistiche, economiche, la presenza  di  campeggi,  porti,  banchine,
opere di ingegneria naturalista o classica, presenza  di  sbarramenti
ecc.), individuate durante il passaggio tra un punto di  osservazione
e l'altro. 
In tab. 4.2.3/d si riportano i parametri da analizzare e una  sintesi
delle pressioni insistenti sul corpo  idrico,  ciascuna  con  diversi
intervalli e relativi punteggi indicativi del passaggio da uno  stato
morfologico all'altro. 
Tab. 4.2.3/d -  Parametri  da  valutare  e  sintesi  delle  attivita'
antropiche 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Effettuando un'analisi incrociata dei parametri e delle pressioni  di
cui alla tab. 4.2.3/d, attraverso un database e un software dedicato,
si definisce il  punteggio  dell'indice  di  alterazione  morfologica
(LHMS). In tab. 4.2.3/e si riportano le classi di  stato  morfologico
sulla base dei punteggi del LHMS. 
 
Tab. 4.2.3/e - Classificazione secondo i punteggi del LHMS 
    

---------------------------------------
Classificazione stato   |Punteggio
---------------------------------------
Elevato(*)              |LHMS ≤ 2
---------------------------------------
Buono                   |2 < LHMS ≤ 4
---------------------------------------

    
(*)Il punteggio = 0 rappresenta un valore  indice  di  condizioni  di
riferimento morfologiche. 
 
Classificazione degli elementi idromorfologici a sostegno 
La classificazione idromorfologica  del  corpo  idrico  e'  data  dal
peggiore tra gli indici idrologico Sa e quello morfologico LHMS 
 
A.4.3 Acque marino costiere 
Fermo restando le disposizioni di cui alla lettera A.1  del  punto  2
del presente allegato, sono riportati, ai fini della  classificazione
dello stato ecologico delle acque marino-costiere,  le  metriche  e/o
gli  indici  da  utilizzare  per  i  seguenti  elementi  di  qualita'
biologica: 
- Fitoplancton 
- Macroinvertebrati bentonici 
- Macroalghe 
- Angiosperme (Posidonia oceanica) 
 
Macrotipi marino-costieri per la classificazione 
I criteri per la tipizzazione dei corpi idrici, di cui all'Allegato 3
del presente Decreto  legislativo,  consentono  l'individuazione  dei
tipi marino-costieri, su base geomorfologica e su base idrologica. La
suddivisione dei corpi idrici in tipi e' funzionale alla  definizione
delle condizioni di riferimento tipo-specifiche. 
In considerazione delle caratteristiche dei vari EQB,  le  differenze
tipo-specifiche e conseguentemente le condizioni di riferimento  sono
determinate,  a  seconda  dell'EQB   analizzato,   dalle   condizioni
idrologiche e da quelle morfologiche. 
La  tipo-specificita'  per  il  Fitoplancton  e  i  Macroinvertebrati
bentonici e' caratterizzata dal criterio di tipizzazione  idrologico,
ai fini della  classificazione  per  tali  EQB  i  tipi  delle  acque
marino-costiere , sono aggregati nei 3  gruppi  (macrotipi)  indicati
nella successiva Tab. 4.3/a. 
Per cio' che riguarda  le  Angiosperme  (Posidonia  oceanica)  si  fa
riferimento al solo macrotipo 3 (bassa stabilita') 
Per l'EQB  Macroalghe  la  tipo-specificita'  e'  caratterizzata  dal
criterio di tipizzazione morfologico, le  condizioni  di  riferimento
sono in relazione alle differenti condizioni geomorfologiche, ai fini
della  classificazione  per   questo   EQB   i   tipi   delle   acque
marino-costiere sono aggregati  nei  2  gruppi  (macrotipi)  indicati
nella successiva Tab. 4.3/b. 
 
Tab.  4.3/a  -   Macrotipi   marino-costieri   per   fitoplancton   e
macroinvertebrati bentonici 
    

---------------------------------------------------------------------
Macrotipi|Stabilita'|Descrizione
---------------------------------------------------------------------
1        |Alta      |Siti costieri fortemente influenzati da
         |          |apporti d'acqua dolce di origine fluviale;
---------------------------------------------------------------------
2        |Media     |Siti costieri moderatamente influenzati da
         |          |apporti d'acqua dolce (influenza
         |          |continentale);
---------------------------------------------------------------------
3        |Bassa     |Siti costieri non influenzati da apporti
         |          |d'acqua dolce continentale.
---------------------------------------------------------------------

    
 
Tab. 4.3/b - Macrotipi marino-costieri per macroalghe 
    

-------------------------------
Macrotipi   |Descrizione
-------------------------------
A           |rilievi montuosi
-------------------------------
B           |terrazzi
-------------------------------

    
 
A.4.3.1 Criteri tecnici  per  la  classificazione  sulla  base  degli
elementi di qualita' biologica 
 
Fitoplancton 
Il fitoplancton e' valutato attraverso il  parametro  "clorofilla  a"
misurato  in  superficie,  scelto  come  indicatore  della  biomassa.
Occorre fare riferimento non solo ai rapporti di  qualita'  ecologica
(RQE)  ma  anche  ai  valori  assoluti   (espressi   in   mg/m3)   di
concentrazione di clorofilla a.  Come  gia'  indicato  nel  paragrafo
A.4.3 del presente allegato, la tipo-specificita' per il fitoplancton
e'  caratterizzata  dal  criterio  idrologico.  Di  seguito   vengono
indicate le categorie "tipo-specifiche", i valori da  assegnare  alle
condizioni di riferimento e i limiti di classe distinti  per  ciascun
macrotipo. 
 
Modalita' di calcolo, condizioni di riferimento e limiti di classe 
Per il calcolo del valore del parametro "clorofilla a" si applicano 2
tipi di metriche: 
- per i tipi ricompresi nei  macrotipi  2  e  3  il  valore  del  90°
percentile per la distribuzione normalizzata dei dati(5) 
- il valore  della  media  geometrica,  per  i  tipi  ricompresi  nel
macrotipo 1 
---------- 
(5) Le serie annuali o pluriennali  di  clorofilla  sono  spesso  ben
approssimate  da  una  distribuzione   di   tipo   Log-normale.   Per
"normalizzare" queste distribuzioni si applica la  Log-trasformazione
dei dati originari, E  Il  90°  percentile  della  distribuzione  dei
logaritmi deve essere riconvertito in numero (i.e. in  concentrazione
di clorofilla). La Lognormalita' dei dati  di  clorofilla  giustifica
anche  la  scelta  della  Media  Geometrica  al  posto  della   Media
Aritmetica. 
 
La Tab. 4.3.1/a, di seguito riportata, indica per ciascun macrotipo: 
-  i  valori  delle  condizioni  di   riferimento   in   termini   di
concentrazione di "clorofilla a"; 
- i limiti di classe, tra lo stato elevato e lo stato buono, e tra lo
stato buono e lo  stato  sufficiente,  espressi  sia  in  termini  di
concentrazione di clorofilla a, che in termini di RQE; 
- il tipo di metrica da utilizzare. 
Tab. 4.3.1/a Limiti di classe fra gli stati e valori  di  riferimento
per fitoplancton 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Nella procedura di classificazione dello stato ecologico di un  corpo
idrico  secondo  l'EQB  Fitoplancton,  le  metriche  da   tenere   in
considerazione per il confronto con  i  valori  della  tabella,  sono
quelle relative alle distribuzioni di almeno un anno della clorofilla
a. 
Poiche' il monitoraggio dell'EQB Fitoplancton e' annuale,  alla  fine
del ciclo di monitoraggio operativo (3 anni) si ottiene un valore  di
"clorofilla a" per ogni anno. Il valore da  attribuire  al  sito,  si
basa sul calcolo della media dei valori di  "clorofilla  a"  ottenuti
per ciascuno dei 3 anni di campionamento. Nel caso in cui  le  misure
di risanamento ed intervento siano gia' in atto, si utilizzano solo i
dati dell'ultimo anno. 
 
Macroinvertebrati bentonici 
 
Sistema di classificazione 
Per l'EQB Macroinvertebrati bentonici si applica l'Indice M-AMBI, che
utilizza lo strumento dell' analisi statistica multivariata ed e'  in
grado di riassumere la complessita' delle comunita' di fondo  mobile,
permettendo una lettura ecologica dell'ecosistema in esame. 
Come  indicato  nel  paragrafo  A.4.3  del  presente   allegato,   la
tipo-specificita' per i macroinvetebrati bentonici e'  caratterizzata
dal criterio idrologico. Pertanto le categorie "tipo-specifiche"  per
i macroinvertebrati sono quelle associabili ai macrotipi 1, 2 e 3. 
Modalita' di calcolo dell'M-AMBI, condizioni di riferimento e  limiti
di classe 
L'M-AMBI e' un indice  multivariato  che  deriva  da  una  evoluzione
dell'AMBI integrato con l'Indice di diversita' di  Shannon-Wiener  ed
il numero di specie (S). La modalita' di calcolo dell'M-AMBI  prevede
l'elaborazione delle suddette 3 componenti con  tecniche  di  analisi
statistica multivariata. Per il  calcolo  dell'indice  e'  necessario
l'utilizzo di un software gratuito (AZTI  Marine  Biotic  Index-  New
Version AMBI 4.1)  da  applicarsi  con  l'ultimo  aggiornamento  gia'
disponibile della lista delle specie. 
Il valore dell'M-AMBI varia tra 0 ed 1 e corrisponde al  Rapporto  di
Qualita' Ecologica (RQE). 
Nella tab. 4.3.1/b sono riportati: 
- i valori di riferimento per ciascuna metrica che compone l'M-AMBI; 
- i limiti di classe dell'M-AMBI, espressi in termini di RQE, tra  lo
stato elevato e lo stato buono, e tra  lo  stato  buono  e  lo  stato
sufficiente. 
I  valori  delle  condizioni  di  riferimento  e  i  relativi  limiti
Buono/Sufficiente  ed  Elevato/Buono  descritti  in  tabella   devono
intendersi relativi al solo macrotipo 3 (bassa stabilita'). 
 
 
Tab. 4.3.1/b - Limiti di classe e valori di riferimento per l'M-AMBI 
    

---------------------------------------------------------------------
Macrotipo|      Valori di riferimento RQE
         |-----------------------------------------------------------
         |AMBI   |H'      |S      |Elevato/Buono   |Buono/Sufficiente
---------------------------------------------------------------------
3        |0,5    |4       |30     |0,81            |0,61
---------------------------------------------------------------------

    
 
Macroalghe 
 
Sistema di classificazione 
Il metodo da applicare per la classificazione dell' EQB Macroalghe e'
il CARLIT. 
La tipo-specificita' per  le  macroalghe  e'  definita  dal  criterio
geomorfologico di cui all'Allegato 3 sez. A.3  del  presente  decreto
legislativo.  I  macrotipi  su  base  geomorfologica  da  tenere   in
considerazione  sono:  A)  rilievi  montuosi  e  B)  terrazzi.  Nella
procedura di valutazione dell'Indice CARLIT e'  necessario  precisare
anche i seguenti elementi  morfologici:  la  morfologia  della  costa
(blocchi metrici, falesia bassa, falesia alta), il diverso  grado  di
inclinazione della frangia infralitorale, l'orientazione della costa,
il grado di  esposizione  all'idrodinamismo,  il  tipo  di  substrato
(naturale, artificiale). 
 
Modalita' di calcolo del CARLIT, condizioni di riferimento  e  limiti
di classe 
Sulla base dei diversi elementi  morfologici  precedentemente  citati
sono  individuate  alcune  situazioni  geomorfologiche  rilevanti,  a
ciascuna delle quali e' assegnato un Valore di Qualita' Ecologica  di
riferimento (EQVrif ) come riportato nella tab. 4.3.1/c. 
 
Tab. 4.3.1/c - Valori di riferimento per il CARLIT 
    

-----------------------------------------------
Situazione geomorfologica rilevante    EQVrif
-----------------------------------------------
Blocchi naturali                       12,2
Scogliera bassa naturale               16,6
Falesia alta naturale                  15,3
Blocchi artificiali                    12,1
Struttura bassa artificiale            11,9
Struttura alta artificiale              8,0
-----------------------------------------------

    
 
L'indice CARLIT si basa  su  una  prima  valutazione  del  Valore  di
Qualita'  Ecologica  (VQE),  in  ogni  sito  e  per  ogni   categoria
geomorfologica rilevante. 
Il risultato finale dell'applicazione  del  CARLIT  non  fornisce  un
valore assoluto, ma direttamente il rapporto  di  qualita'  ecologica
(RQE). 
La tabella seguente riporta i limiti di classe, espressi  in  termini
di RQE, tra lo stato elevato e lo stato buono, e tra lo stato buono e
lo stato sufficiente. 
 
Tab. 4.3.1/d - Limiti di classe per Elemento  di  qualita'  biologica
"MACROALGHE" secondo il metodo CARLIT espresso in termini di RQE 
    

---------------------------------------------------------------------
               |         |     Rapporti di qualita' ecologica
  Sistema di   |         |              RQE CARLIT
classificazione|         |-------------------------------------------
   adottato    |Macrotipi|   Elevato/Buono   |   Buono/Sufficiente
---------------------------------------------------------------------
    CARLIT     |  A e B  |       0,75        |         0,60
---------------------------------------------------------------------

    
 
Angiosperme - Prateria a Posidonia oceanica 
 
Sistema di classificazione 
Per l'EQB Posidonia oceanica si applica l'Indice PREI. 
L'Indice PREI include il calcolo di cinque descrittori:  la  densita'
della prateria (fasci m-2 ); la superficie fogliare fascio, (cm2 
fascio-1 ); il rapporto tra la biomassa degli epifiti (mg fascio-1 ) 
e la biomassa fogliare fascio (mg fascio-1 ); la profondita' del 
limite inferiore e la tipologia del limite inferiore. 
La densita' della prateria,  la  superficie  fogliare  fascio  ed  il
rapporto tra la biomassa degli epifiti e la biomassa fogliare vengono
valutati alla profondita' standard di 15 m,  su  substrato  sabbia  o
matte; nei casi in cui lo sviluppo  batimetrico  della  prateria  non
consenta il campionamento  alla  profondita'  standard,  puo'  essere
individuata, motivandone la scelta, una profondita'  idonea  al  caso
specifico. 
Le praterie a P.oceanica vengono monitorate nel  piano  infralitorale
non influenzato da apporti d'acqua dolce  significativi,  ovvero  nel
macrotipo 3: bassa  stabilita',  siti  costieri  non  influenzati  da
apporti d'acqua dolce e continentale. 
Modalita' di calcolo dell'indice PREI, condizioni di riferimento e 
limiti di classe 
La modalita' di calcolo dell'indice PREI prevede l'applicazione della 
seguente equazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Il valore del PREI varia tra 0 ed 1 e corrisponde al Rapporto di 
Qualita' Ecologica (RQE). 
Il risultato finale dell'applicazione dell'Indice PREI  non  fornisce
un valore assoluto, ma direttamente il rapporto di qualita' ecologica 
(RQE). La tabella 4.3.1/e riporta i limiti di classe, espressi in 
termini di RQE. 
Nel sistema di classificazione seguente lo stato cattivo corrisponde 
ad una recente non sopravvivenza di P. oceanica, ovvero, alla sua 
scomparsa da meno di cinque anni. 
 
 
Tab. 4.3.1/e - Limiti di classe degli RQE per  Elemento  di  Qualita'
Biologica "Posidonia oceanica", e condizioni di riferimento riferiti 
ai valori dell'Indice PREI. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
A.4.3.2 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli 
elementi di qualita' fisico-chimica e idromorfologica a sostegno 
Nelle acque marino  costiere  con  l'espressione:  "a  sostegno",  si
intende  che  gli  elementi  di  qualita'  fisico-chimica,  salvo  le
eccezioni riportate nella Tab. 4.3.2/b, devono essere considerati nel
sistema  di  classificazione  dello  stato   ecologico,   in   quanto
concorrono   alla   definizione   di   tale   stato.   Gli   elementi
idromorfologici devono essere utilizzati per migliorare 
l'interpretazione dei risultati biologici, in modo da pervenire 
all'assegnazione di uno stato ecologico certo. 
Si riportano di seguito le tabelle che indicano gli elementi 
idromorfologici, Tab. 4.3.2/a e fisico-chimici, Tab. 4.3.2/b, a 
sostegno dei vari EQB. 
 
Tab. 4.3.2/a- Elementi idromorfologici a sostegno dei vari EQB 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
EQB                          |Elementi idromorfologici(*)
---------------------------------------------------------------------
Fitoplancton                 |regime correntometrico
---------------------------------------------------------------------
Macroalghe ed Angiosperme    |escursione mareale, esposizione al
                             |moto ondoso, regime correntometrico,
                             |profondita', natura e composizione del
                             |substrato.
---------------------------------------------------------------------
Macroinvertebrati bentonici  |profondita', natura e composizione
                             |del substrato
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
* Gli elementi idromorfologici non rientrano nella classificazione 
finale ma sono utilizzati per una migliore interpretazione dei dati 
acquisiti per gli altri elementi di qualita' 
 
Tab. 4.3.2/b - Elementi fisico-chimici a sostegno dei vari EQB con 
indicazione dell'applicazione ai fini della classificazione dello 
stato ecologico 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
                 |Elementi fisico-chimici |Elementi fisico-chimici
       EQB       |per la classificazione* |per l'interpretazione**
---------------------------------------------------------------------
Fitoplancton     |ossigeno disciolto,     |trasparenza,
                 |nutrienti               |temperatura, salinita'
---------------------------------------------------------------------
Macroalghe ed    |ossigeno disciolto,     |trasparenza,
Angiosperme      |nutrienti               |temperatura, salinita',
---------------------------------------------------------------------
Macroinvertebrati|ossigeno disciolto,    |trasparenza,
bentonici        |nutrienti              |temperatura, salinita'
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
* Elementi fisico-chimici che rientrano nel sistema di 
classificazione dello stato ecologico da assegnare al corpo idrico 
**  Elementi  fisico-chimici  che  non  rientrano  nel   sistema   di
classificazione dello stato ecologico da assegnare al corpo, ma sono 
utilizzati ai fini interpretavi dei risultati degli altri elementi 
 
Elementi di qualita' fisico-chimica e relativi limiti di classe 
 
Ossigeno disciolto e nutrienti 
L'ossigeno  disciolto  e  i  nutrienti,   unitamente   al   parametro
clorofilla a, sono  valutati  attraverso  l'applicazione  dell'Indice
TRIX,  al  fine  di  misurare  il  livello  trofico  degli   ambienti
marino-costieri. L'Indice TRIX puo' essere  utilizzato  non  solo  ai
fini della valutazione del  rischio  eutrofico  (acque  costiere  con
elevati livelli trofici e importanti apporti fluviali), ma anche per 
segnalare scostamenti significativi dalle condizioni di trofia 
tipiche di aree naturalmente a basso livello trofico. 
Ai fini dell'applicazione di tale indice, nella classificazione dello
stato ecologico delle  acque  marino-costiere,  nella  Tab.  4.3.2/c,
vengono riportati i  valori  di  TRIX  (espressi  come  valore  medio
annuo), ossia i limiti di classe tra lo stato buono e quello 
sufficiente, per ciascuno dei macrotipi individuati su base 
idrologica. 
 
Tab. 4.3.2/c - Limiti di classe, espressi in termini del TRIX, tra lo 
stato buono e quello sufficiente 
 
 
 
    
---------------------------------------------
    
 
       Macrotipo Limiti di classe TRIX 
                        (Buono/Sufficiente) 
 
    
---------------------------------------------
1: Alta stabilita'       5,0
2: Media stabilita'      4,5
3: Bassa stabilita'      4,0
---------------------------------------------
    
 
 
 
Nella procedura di classificazione dello stato ecologico, il giudizio
espresso per ciascun EQB deve essere percio' congruo con il limite di
classe di TRIX: in caso di stato ecologico "buono" il  corrispondente
valore di TRIX deve essere minore della soglia riportata in  tabella,
per ciascuno dei tre macrotipi individuati.  Qualora  il  valore  del
TRIX sia conforme alla  soglia  individuata  dallo  stato  biologico,
nell'esprimere il giudizio di stato ecologico si  fa  riferimento  al
giudizio espresso sulla base degli elementi  di  qualita'  biologica.
Poiche' il monitoraggio degli  elementi  fisico-chimici  e'  annuale,
alla fine del ciclo di monitoraggio operativo (3 anni)  si  ottengono
tre valori di TRIX. Il valore di TRIX da attribuire al sito, si  basa
sul calcolo della media dei valori di TRIX ottenuti per ciascuno  dei
3 anni di campionamento. Nel caso in cui le misure di risanamento  ed
intervento siano gia' in atto, si utilizzano solo i dati dell'ultimo 
anno. 
 
Temperatura e salinita' 
La temperatura e la  salinita'  sono  elementi  fondamentali  per  la
definizione dei tipi: essi concorrono alla definizione della densita'
dell'acqua di mare e, quindi, alla stabilita', parametro  su  cui  e'
basata la tipizzazione su base  idrologica.  Dalla  stabilita'  della
colonna d'acqua discende la tipo-specificita' delle metriche e degli 
indici utilizzati per la classificazione degli EQB. 
 
Trasparenza 
Per la trasparenza, espressa come misura del Disco Secchi, si  adotta
la stessa risoluzione  valida  per  gli  elementi  idromorfologici  a
sostegno: essa e' utilizzata come elemento ausiliario per integrare e 
migliorare l'interpretazione del monitoraggio degli EQB, in modo da 
pervenire all'assegnazione di uno stato ecologico certo. 
 
A.4.4 Acque di transizione 
Fermo restando le disposizioni di cui alla lettera A.1  del  punto  2
del presente allegato, sono riportati, ai fini della  classificazione
dello stato ecologico delle acque di transizione, le metriche e/o gli 
indici da utilizzare per i seguenti elementi di qualita' biologica: 
- Macroalghe 
- Fanerogame 
- Macroinvertebrati bentonici 
 
Tipizzazione e condizioni di riferimento 
La suddivisione dei corpi idrici in tipi e' funzionale alla 
definizione delle condizioni di riferimento tipo-specifiche. 
Le condizioni di riferimento sono di seguito riportate per macrotipi,
sulla base dell'escursione di marea e di intervalli di salinita' (> 
30 PSU e < 30 PSU) gli intervalli di salinita' sono riferiti solo 
alla marea > 50 cm . 
Pertanto ai fini della classificazione i corpi idrici di transizione 
sono distinti in tre macrotipi (vedi Tab. 4.4/a). 
 
Tab. 4.4/a - Macrotipi ai fini della definizione delle condizioni di 
riferimento per gli elementi di qualita' biologica macroalghe, 
fanerogame e macroinvertebrati bentonici. 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    marea   |    non tidale    |            microtidale
---------------------------------------------------------------------
  salinita' | oligo/meso/poli/ |    oligo/meso/  |  /eu/iperalino
            |  eu/iperalino    |     polialino   |
---------------------------------------------------------------------
 Codice DM  |  AT01/AT02/AT03/ |  T11/AT12/AT13/ |AT14/AT15/AT19/AT20
trasmissione|    AT04/AT05     |  AT16/AT17/AT18 |
    dati    |  AT06/AT07/AT08/ |                 |
            |     AT09/AT10    |                 |
---------------------------------------------------------------------
Macrotipo   |       M-AT-1     |      M-AT-2     |      M-AT-3
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
I sistemi di classificazione dello stato ecologico per le acque di 
transizione definiti nel presente decreto non si applicano al tipo 
foci fluviali-delta. 
Tali corpi idrici devono comunque essere  tipizzati,  secondo  quanto
previsto dall'allegato 3, sezione A del presente decreto e monitorati 
secondo quanto previsto dalla lettera A.3 del punto 2 del presente 
allegato 
 
A.4.4.1 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli 
elementi di qualita' biologica 
 
Fanerogame e macroalghe 
Per l'EQB Macrofite, viene utilizzato l'indice E-MaQI, che integra i 
due elementi di qualita' biologica macroalghe e fanerogame. 
L'affidabilita' dell'indice e' legata al numero  di  specie  presenti
nelle stazioni di monitoraggio; l'applicabilita' dell'indice richiede 
la presenza di almeno 20 specie. 
Nel caso in cui il numero di specie presenti sia inferiore a 20, si 
applica l'indice R-MaQI, modificato. 
 
Valori di riferimento e limiti di classe 
Le soglie relative al Rapporto di Qualita'  Ecologica  (RQE)  per  la
suddivisione dello stato nelle 5 classi previste e' riportato in Tab. 
4.1.1/a; i valori si applicano ai tre macrotipi (M-AT-1, M-AT-2, 
M-AT3). 
 
Tab. 4.4.1/a - Limiti di classe per l'E-MaQI e per l'R-MaQI 
modificato. 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
                  Rapporto di Qualita' Ecologica 
 
    
---------------------------------------------------------------------
 Elevato/Buono |Buono/Sufficiente|Sufficiente/Scarso| Scarso/Cattivo
---------------------------------------------------------------------
      0,8      |      0,6        |       0,4        |      0,2
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
 
Le condizioni di riferimento per l'indice E MaQI sono espresse in 
Tab. 4.1.1/b 
 
Tab. 4.4.1/b - Valori di riferimento per l'applicazione dell'indice 
E-MaQI per i diversi macrotipi 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
Macrotipo|  Geomorfologia  | Escursione |  Salinita'  |  Valori di
         |                 |   Marea    |             | riferimento
         |                 |            |             |   (E-MaQI)
---------------------------------------------------------------------
  M-AT-1 | Laguna costiera | Non tidale |      -      |     1,00
---------------------------------------------------------------------
  M-AT-2 | Laguna costiera | microtidale| Oligo/meso/ |     1,00
         |                 |            |     poli    |
---------------------------------------------------------------------
  M-AT-3 | Laguna costiera | microtidale|   Eu/iper   |     1,03
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
L'indice R-MaQI modificato restituisce direttamente il rapporto di 
qualita' ecologica (RQE),le condizioni di riferimento dell'indice 
sono intrinseche nel metodo. 
 
Macroinvertebrati bentonici 
Per l'EQB Macroinvertebrati bentonici ai fini della classificazione 
dello stato di qualita' viene applicato l'indice M-AMBI e 
facoltativamente anche l'indice BITS. 
L'M-AMBI e' un indice  multivariato  che  deriva  da  una  evoluzione
dell'AMBI integrato con l'Indice di diversita' di  Shannon-Wiener  ed
il numero di specie (S). La modalita' di calcolo dell'M-AMBI  prevede
l'elaborazione delle suddette 3 componenti con  tecniche  di  analisi
statistica multivariata. Per il  calcolo  dell'indice  e'  necessario
l'utilizzo di un software gratuito (AZTI  Marine  Biotic  Index-  New
Version AMBI 4.1)  da  applicarsi  con  l'ultimo  aggiornamento  gia'
disponibile della lista delle specie. Il valore dell'M-AMBI varia tra 
0 ed 1 e corrisponde al Rapporto di Qualita' Ecologica (RQE). 
In aggiunta puo' essere utilizzato anche l'indice BITS. 
L'applicazione dell'indice BITS e' finalizzata ad un'eventuale 
sostituzione dell'M-AMBI nei successivi piani di gestione. 
 
Valori di riferimento e limiti di classe 
 
Tab. 4.4.1/c - Limiti di classe in termini di RQE per l'M-AMBI 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
                  Rapporto di Qualita' Ecologica 
 
    
---------------------------------------------------------------------
 Elevato/Buono |Buono/Sufficiente|Sufficiente/Scarso| Scarso/Cattivo
---------------------------------------------------------------------
      0,96     |      0,71       |       0,57       |     0,46
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
Le condizioni di riferimento sono state definite  sulla  base  di  un
criterio misto statistico/geografico. L'indice M-AMBI  e'  un  indice
multivariato, pertanto le condizioni di riferimento vanno indicate 
per i tre indici che lo compongono: AMBI, Indice di Diversita' di 
Shannon-Wiener e numero di specie (S). 
 
Tab. 4.4.1/d - Valori di riferimento tipo-specifiche per 
l'applicazione dell'M-AMBI 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
 Macro-|  Geomorfologia  | Escursione  |Salinita'| AMBI |Diver-|Nume-
  tipo |                 |    Marea    |         |      | sita'| ro
       |                 |             |         |      |  di  | di
       |                 |             |         |      | Shan-|Spe-
       |                 |             |         |      | non- |cie
       |                 |             |         |      |Wiener| (S)
---------------------------------------------------------------------
M-AT-1 | Laguna costiera | Non tidale  |    -    | 1,85 | 3,3  | 25
---------------------------------------------------------------------
M-AT-2 | Laguna costiera | microtidale |  Oligo/ | 2,14 | 3,40 | 28
       |                 |             |   meso/ |      |      |
       |                 |             |   poli  |      |      |
---------------------------------------------------------------------
M-AT-3 | Laguna costiera | microtidale | Eu/iper | 0,63 | 4,23 | 46
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
Tab. 4.4.1/e - Limiti di classe in termini di RQE per il BITS 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
                      Limiti di classe (RQE) 
 
    
---------------------------------------------------------------------
  Elevato/Buono |Buono/Sufficiente|Sufficiente/Scarso|Scarso/Cattivo
---------------------------------------------------------------------
       0,87     |      0,68       |       0,44       |     0,25
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
 
Tab. 4.4.1/f - Valori di riferimento tipo-specifiche per 
l'applicazione del BITS 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
Macrotipo| Geomorfologia | Escursione |    Salinita'    |   BITS
         |               |    Marea   |                 |
---------------------------------------------------------------------
  M-AT-1 |Laguna costiera| Non tidale |        -        |   2,80
---------------------------------------------------------------------
  M-AT-2 |Laguna costiera| microtidale| Oligo/meso/poli |   3,40
---------------------------------------------------------------------
  M-AT-3 |Laguna costiera| microtidale|     Eu/iper     |   3,40
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
 
A.4.4.2 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli 
elementi di qualita' fisico-chimica e idromorfologici a sostegno 
Nella  classificazione  dello  stato   ecologico   delle   acque   di
transizione gli elementi fisico -chimici a sostegno del biologico da 
utilizzare sono i seguenti: 
- Azoto inorganico disciolto (DIN); 
- Fosforo reattivo (P-PO4); 
- Ossigeno disciolto; 
 
Limiti di classe per gli elementi di qualita' fisico-chimica a 
sostegno 
Si riportano in Tab. 4.4.2/a di seguito  i  limiti  di  classe  degli
elementi  fisico-chimici  a  sostegno  degli  elementi  di   qualita'
biologica per la classificazione  dello  stato  ecologico  dei  corpi
idrici di transizione. I limiti di classe per l'azoto  sono  definiti
per 2 diverse classi di salinita' (>30 psu e <30 psu). Il limite per 
il fosforo reattivo e' definito per gli ambienti con salinita' >30 
psu. 
 
Tab. 4.4.2/a - Limiti di classe per gli elementi di qualita' 
fisico-chimica nella colonna d'acqua 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Note alla tab. 4.4.2/a 
*Valore espresso come  medio  annuo;  considerata  l'influenza  degli
apporti di acqua dolce, per la definizione degli standard di qualita' 
dell'azoto e del fosforo si forniscono valori tipo-specifici in 
relazione alla salinita' dei corpi idrici. 
**Anossia:  valori  dell'ossigeno  disciolto  nelle  acque  di  fondo
compresi fra 0-1.0 mg/l (campionamento effettuato  in  continuo)  (ex
D.Lgs 152/99), Ipossia: valori dell'ossigeno disciolto nelle acque di
fondo compresi fra 1-2.0 mg/l (campionamento effettuato in continuo) 
(ex D.Lgs 152/99) 
 
Criteri di utilizzo degli elementi di qualita' fisico-chimica a 
sostegno 
 
Nutrienti 
Qualora gli elementi di qualita' biologica monitorati  consentano  di
classificare le acque di transizione in stato buono  o  elevato,  ma,
per uno o entrambi i nutrienti, siano superati  i  limiti  di  classe
riportati in Tab 4.4.2/a , e comunque di un incremento non  superiore
al 75% del limite di classe  riportato  nella  suddetta  tabella,  le
autorita'  competenti  possono  non  declassare   automaticamente   a
sufficiente il corpo  idrico,  purche'  attivino  un  approfondimento
dell'attivita' conoscitiva,  un'  analisi  delle  pressioni  e  degli
impatti ed il contestuale avvio di un monitoraggio di indagine basato 
su : 
a) la verifica dello stato degli elementi di qualita' biologica 
rappresentativi dello stato trofico del corpo idrico (macroalghe, 
angiosperme e fitoplancton); 
b) il controllo dei nutrienti con frequenza mensile. 
Le attivita' necessarie  ad  escludere  il  declassamento  del  corpo
idrico come sopra indicato rivestono durata minima diversa a seconda 
dell'entita' del superamento: 
1) superamento<50% di uno o entrambi i parametri: 
* il monitoraggio d'indagine sopra dettagliato e' eseguito per un 
solo anno; 
* il corpo idrico puo' essere classificato in stato buono anche  alla
fine del  successivo  monitoraggio  operativo,  senza  effettuare  un
ulteriore monitoraggio di indagine, purche' risultino assenti impatti 
sulla comunita' biologica indagata e non sia presente una tendenza 
significativa di aumento della concentrazione dei nutrienti; 
Se il superamento dei limiti di classe dei nutrienti riportati in Tab
4.4.2/a si verifica  durante  il  monitoraggio  di  sorveglianza,  il
monitoraggio dei parametri fisico-chimici della colonna d'acqua deve 
essere effettuato per i 2 anni successivi al campionamento. 
2) un superamento > 50%, e comunque inferiore a 75%, di uno o 
entrambi i parametri: 
* il monitoraggio di indagine sopra dettagliato e' seguito per due 
anni consecutivi; 
* il corpo idrico puo' essere classificato in stato buono anche  alla
fine del  successivo  monitoraggio  operativo,  senza  effettuare  un
ulteriore monitoraggio di indagine, purche' risultino assenti impatti 
sulla comunita' biologica indagata e non sia presente una tendenza 
significativa di aumento della concentrazione dei nutrienti; 
* il monitoraggio di indagine negli anni intermedi tra i successivi 
monitoraggi operativi puo' essere proseguito a giudizio 
dell'autorita' competente. 
Resta fermo che anche  in  caso  di  esito  positivo  delle  suddette
attivita' volte ad escludere il declassamento, il corpo idrico e' 
classificato in stato buono, anche nel caso in cui gli EQB siano in 
stato elevato. 
Nel caso in cui non sia attivata la procedura volta ad  escludere  il
declassamento  del  corpo  idrico   sopra   descritta,   poiche'   il
monitoraggio degli elementi fisico-chimici e' annuale, alla fine  del
ciclo di monitoraggio operativo (tre anni) si ottengono tre valori di
concentrazione  dei  nutrienti.  Il  valore  di   concentrazione   da
utilizzare per la classificazione e' la media dei valori ottenuti per
ciascuno dei tre anni di campionamento. Nel caso in cui le misure di 
risanamento ed intervento siano gia' in atto, si utilizzano solo i 
dati dell'ultimo anno. 
 
Ossigeno 
Qualora  gli  elementi  di  qualita'   biologica,   controllati   nel
monitoraggio di sorveglianza od operativo, consentano di classificare 
le acque di transizione in stato buono o elevato ma si verifichino 
condizioni di anossia/ipossia si procede come descritto di seguito: 
1) Condizioni di anossia(6) per 1 o piu' giorni all'interno di un 
anno 
Il corpo idrico viene automaticamente classificato in stato ecologico 
sufficiente. 
2) Condizioni di anossia(7)  di  durata  inferiore  ad  1  giorno  ma
ripetute per piu' giorni consecutivi e/o condizioni di ipossia(8) per 
piu' di 1 giorno/anno. 
--------- 
(6) Anossia: valori dell'ossigeno disciolto nelle acque di fondo 
compresi fra 0-1,0 mg/l (campionamento effettuato in continuo) (ex 
D.Lgs 152/99) 
(7) Anossia: valori dell'ossigeno disciolto nelle acque di fondo 
compresi fra 0-1,0 mg/l (campionamento effettuato in continuo) (ex 
D.Lgs 152/99) 
(8) Ipossia: valori dell'ossigeno disciolto nelle acque di fondo 
compresi fra 1-2,0 mg/l (campionamento effettuato in continuo) (ex 
D.Lgs 152/99) 
 
Si effettua per i due anni successivi e consecutivi al  campionamento
la  verifica  dello  stato  dei  macroinvertebrati  bentonici  (anche
qualora non selezionati per il monitoraggio operativo) quali elementi
di qualita' biologica indicativi delle condizioni di ossigenazione 
delle acque di fondo, al fine di verificare un eventuale ritardo 
nella risposta biologica. 
In  assenza  di  impatti  sulla  comunita'  biologica  per  due  anni
consecutivi, il corpo idrico puo' essere classificato in buono  stato
ecologico (anche nel caso in cui gli EQB siano in stato elevato), in 
caso contrario si classifica come sufficiente. 
Alla  fine  del  ciclo  di  monitoraggio  operativo  (tre  anni),  si
classifica sulla base del valore peggiore nei tre anni. Nel  caso  in
cui le misure di risanamento ed intervento siano gia' in atto, allora 
si utilizzano solo i dati dell'ultimo anno. 
Il superamento dei limiti dell'ossigeno comporta il monitoraggio dei 
parametri fisico-chimici della colonna d'acqua per i successivi 2 
anni anche nel caso di monitoraggio di sorveglianza. 
Qualora il posizionamento della sonda per il rilevamento in  continuo
dell'ossigeno ponga dei problemi di gestione possono  essere  dedotti
indirettamente fenomeni  di  anossia  pregressi  o  in  corso,  dalla
concentrazione del parametro ferro labile (LFe) e del rapporto tra i 
solfuri volatili disponibili e il ferro labile (AVS/LFe) entrambi 
rilevati nei sedimenti. 
Al riguardo le frequenze di campionamento dei suddetti parametri sono 
le seguenti: 
* tra giugno e luglio e tra fine agosto e settembre (in  concomitanza
con le maree di quadratura) quando il rischio di anossia e' elevato; 
* tra febbraio e marzo (in concomitanza con le maree di sizigia) 
quando la riossigenazione del sistema e' massima. 
 
Di seguito sono riportati i limiti di  classe  per  il  ferro  labile
(Lfe) e per il rapporto tra i solfuri volatili disponibili e il ferro 
labile (AVS/Lfe) 
 
Tab. 4.4.2/b- Limiti di classe per il ferro labile (LFe) e il 
rapporto tra i solfuri volatili disponibili e il ferro labile 
(AVS/Lfe) nei sedimenti. 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
            |    Fe labile (µmol/ cm3)    |
            |-----------------------------|  Classificazione stato
            |  >100  |  50-100   |  <50   |
---------------------------------------------------------------------
            |  <0.25 |  <0.25    | <0.25  |         Buono
AVS/Lfe     |--------------------------------------------------------
    
 
 
    
            |  ≥0.25 |  ≥0.25    | ≥0.25  |      Sufficiente
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
Altri parametri 
Il valore  della  trasparenza  e  della  temperatura  non  concorrono
direttamente alla classificazione  dello  stato  ecologico,  ma  sono
utilizzati per migliorare l'interpretazione dei risultati biologici e
evidenziare  eventuali  anomalie  di  origine  antropica.  Lo  stesso
criterio vale per i parametri fisico-chimici a sostegno, indicati nel
protocollo di monitoraggio ISPRA per i quali non sono stati definiti 
valori di soglia. 
 
Elementi di qualita' idromorfologica a sostegno 
La valutazione degli elementi di qualita'  idromorfologica  influenza
la classificazione dello stato ecologico solo nel passaggio tra stato 
"buono ed elevato". 
I parametri idromorfologici a supporto  degli  elementi  di  qualita'
biologica previsti dalla tab. A.1.1 del punto 2 del presente allegato 
sono: 
Condizioni morfologiche 
- variazione della profondita' 
- massa, struttura e substrato del letto 
- struttura della zona intertidale 
Regime di marea 
- flusso di acqua dolce 
- esposizione alle onde 
Le condizioni idromorfologiche dei corpi idrici di transizione per 
gli elementi sopra indicati sono valutate tramite giudizio esperto, 
come di seguito indicato. 
 
Variazione della profondita' 
I dati di profondita'  derivanti  dai  rilievi  morfobatimetrici  dei
fondali previsti dalla lettera A.3.3.4 del punto 2 dell'allegato 1 al
presente decreto da eseguirsi sono utilizzati  secondo  le  frequenze
riportate nella tabella 3.7 del punto 2 del presente allegato, almeno 
una volta nell'arco temporale del Piano di Gestione. 
E' necessario indicare la presenza di attivita' antropiche rilevanti, 
quali dragaggio di canali e bassofondali o ripascimenti. 
 
Struttura della zona intertidale 
La valutazione  della  struttura  della  zona  intertidale  comprende
diversi aspetti, quali l'estensione degli habitat caratteristici (es. 
barene, velme) e la copertura e composizione della vegetazione. 
Per una prima analisi e' utile l'utilizzo di supporti cartografici  e
di foto aeree o satellitari, integrate dai risultati dell'attivita' 
di monitoraggio della vegetazione da eseguirsi secondo le frequenze 
riportate nella tabella 3.7 del punto 2 del presente allegato. 
 
Massa struttura e composizione del substrato. 
Per  l'analisi  del  substrato  si  utilizzano  i  dati  rilevati  in
corrispondenza delle stazioni  di  macroinvertebrati  e  angiosperme,
ovvero granulometria, densita' e contenuto  organico  del  sedimento.
Qualora tali elementi di qualita' biologica, nel caso di monitoraggio
operativo, non siano stati selezionati, e' necessario provvedere a 
appositi campionamenti del substrato o utilizzare informazioni 
derivanti da altre attivita' di monitoraggio. 
Va inoltre considerata la presenza di attivita' antropiche rilevanti, 
quali ripascimenti con sedimenti di diverse caratteristiche. 
 
Flusso di acque dolce 
L'analisi diretta  della  variazione  dei  flussi  d'acqua  dolce  e'
possibile qualora siano attive (o previste) stazioni di  monitoraggio
degli apporti d'acqua derivanti dai corsi d'acqua  o  artificialmente
da idrovore e altri scarichi (possibilmente integrati dagli altri 
elementi conoscitivi utili alla determinazione del bilancio 
idrologico del corpo idrico). 
Ad integrazione delle analisi, le variazioni di flusso di acqua dolce
possono essere indirettamente valutate tramite i  dati  di  salinita'
derivanti  dai  campionamenti  della  matrice   acqua   previsti   in
corrispondenza delle stazioni di monitoraggio degli elementi di 
qualita' biologica o integrati da dati derivanti da altre attivita' 
di monitoraggio. 
 
Esposizione alle onde 
Non si ritiene necessaria l'installazione obbligatoria nelle acque di
transizione di ondametri per l'analisi del moto ondoso. L'impiego  di
tali strumenti puo' essere previsto nel  caso  in  cui,  dall'analisi
delle condizioni morfologiche, siano evidenti fenomeni di erosione  e
instabilita' del substrato dei bassofondali o delle zone interditali 
e si ritenga necessaria la quantificazione delle pressioni 
idrodinamiche. 
 
A.4.5 Elementi chimici a sostegno (altri inquinanti specifici di cui 
all'allegato 8 e non appartenenti all'elenco di priorita') 
Per la classificazione dello stato ecologico attraverso gli  elementi
chimici a sostegno si deve fare riferimento a quanto riportato  nella
tabella 4.5/a in merito alla  definizione  di  stato  elevato,  buono
sufficiente. Per la classificazione  del  triennio  del  monitoraggio
operativo si utilizza il valore peggiore della  media  calcolata  per
ciascun anno.  Nel  caso  del  monitoraggio  di  sorveglianza  si  fa
riferimento al valor medio di un singolo anno; qualora nell'arco  dei
sei anni le regioni programmino il monitoraggio di  sorveglianza  per
piu' di un anno si deve considerare il valore medio annuale peggiore. 
Qualora nel medesimo corpo idrico si  monitorino  piu'  siti  per  il
rilevamento dei parametri chimici ai fini della classificazione del 
corpo idrico si considera lo stato peggiore tra quelli attribuiti 
alle singole stazioni. 
 
Tab. 4.5/a - Definizioni dello stato elevato, buono e sufficiente per 
gli elementi chimici a sostegno. 
 
 
    

+-----------------------+-----------------------------------------+
|                       |La media delle concentrazioni delle      |
|                       |sostanze di sintesi, misurate nell'arco  |
|                       |di un anno, sono minori o uguali ai      |
|                       |limiti di quantificazione delle migliori |
|                       |tecniche disponibili a costi sostenibili.|
|                       |Le concentrazioni delle sostanze di      |
|                       |origine naturale ricadono entro i livelli|
|Stato Elevato          |di fondo naturale.                       |
+-----------------------+-----------------------------------------+
|                       |La media delle concentrazioni di una     |
|                       |sostanza chimica, monitorata nell'arco di|
|                       |un anno, e' conforme allo standard di    |
|                       |qualita' ambientale di cui alla tab. 1/B,|
|                       |lettera A.2.7, del presente allegato e   |
|Stato Buono            |successive modifiche e integrazioni.     |
+-----------------------+-----------------------------------------+
|                       |La media delle concentrazioni di una     |
|                       |sostanza chimica, monitorata nell'arco di|
|                       |un anno, supera lo standard di qualita'  |
|                       |ambientale di cui alla tab. 1/B lettera  |
|                       |A.2.7, del presente allegato e successive|
|Stato Sufficiente      |modifiche e integrazioni.                |
+-----------------------+-----------------------------------------+


    
 
 
 
Per la selezione delle sostanze chimiche, rimangono ferme le 
disposizioni di cui alla lettera A.3.2.5 e A.3.3.4 del presente 
allegato 
 
A.4.6 Identificazione dello stato delle acque superficiali e relativa 
presentazione 
 
A.4.6.1 Stato ecologico 
Lo stato ecologico del corpo idrico e' classificato in base alla 
classe piu' bassa, risultante dai dati di monitoraggio, relativa 
agli: 
- elementi biologici; 
- elementi fisico-chimici a sostegno, ad eccezione di quelli 
indicati, nel presente allegato, come utili ai fini interpretativi; 
- elementi chimici a sostegno (altre sostanze non appartenenti 
all'elenco di priorita'). 
Qualora  lo  stato  complessivo  risulti  "elevato",  e'   necessario
provvedere ad una conferma mediante l'esame degli elementi 
idromorfologici. Se tale conferma risultasse negativa, il corpo 
idrico e' declassato allo stato "buono". 
Fanno eccezione le acque marino-costiere per le  quali  gli  elementi
idromorfologici non rientrano nella classificazione finale ma sono 
utilizzati per una migliore interpretazione dei dati acquisiti per 
gli altri elementi di qualita'. 
Si riportano di seguito gli schemi che chiariscono le 2 fasi 
necessarie per arrivare alla classificazione ecologica dei corpi 
idrici superficiali. 
 
Fase I: Integrazione tra gli elementi biologici, fisico-chimici e 
idromorfologici (distinta per fiumi, laghi/invasi e acque marino 
costiere/acque di transizione) 
Fase II: Integrazione risultati della Fase I con gli elementi chimici 
(altri inquinanti specifici) 
Secondo passaggio: Integrazione Primo passaggio / Elementi chimici a 
sostegno 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Presentazione dello stato ecologico 
Per le varie categorie di acque superficiali, le Autorita' competenti
forniscono una mappa  che  riporta  la  classificazione  dello  stato
ecologico  di  ciascun  corpo  idrico  secondo  lo  schema  cromatico
delineato nella tabella 4.6.1/a di seguito  riportata.  Le  Autorita'
competenti indicano inoltre, con un punto nero sulla mappa,  i  corpi
idrici per cui lo stato ecologico non e' stato raggiunto a causa  del
mancato soddisfacimento di uno o piu' degli standard di qualita' 
ambientale fissati per il corpo idrico in questione relativamente a 
determinati inquinanti sintetici e non sintetici. 
 
Tab. 4.6.1/a - Schema cromatico per la presentazione delle classi 
dello stato ecologico 
 
 
 
    
-------------------------------------------------
Classe dello stato ecologico | Colori associati
-------------------------------------------------
Elevato                      |       blu
-------------------------------------------------
Buono                        |      verde
-------------------------------------------------
Sufficiente                  |      giallo
-------------------------------------------------
Scarso                       |     arancione
-------------------------------------------------
Cattivo                      |      rosso
-------------------------------------------------
    
 
 
 
 
A.4.6.2 Potenziale ecologico 
Per i corpi idrici fortemente modificati o artificiali, il potenziale
ecologico del corpo idrico in questione e' classificato  in  base  al
piu' basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio  biologico,
fisico-chimico e  chimico  (inquinanti  specifici)  relativamente  ai
corrispondenti elementi qualitativi  classificati  secondo  la  prima
colonna della tabella 4.6.2/a  di  seguito  riportata.  Le  Autorita'
competenti forniscono una mappa che riporta  la  classificazione  del
potenziale ecologico  di  ciascun  corpo  idrico  secondo  lo  schema
cromatico delineato, per i corpi idrici  artificiali,  nella  seconda
colonna della medesima tabella e, per quelli  fortemente  modificati,
nella terza. Le Autorita' competenti indicano inoltre, con  un  punto
nero sulla mappa, i corpi idrici per cui il buon potenziale ecologico
non e' stato raggiunto a causa del mancato soddisfacimento di  uno  o
piu' degli standard di  qualita'  ambientale  fissati  per  il  corpo
idrico in questione relativamente a determinati inquinanti sintetici 
e non sintetici. 
 
Tab. 4.6.2/a - Schema cromatico per la presentazione delle classi del 
potenziale ecologico 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
                     |                Colori associati
Classe del potenziale|-----------------------------------------------
    
 
 
    
Ecologico            |    Corpi idrici              Corpi idrici
                     |    artificiali          fortemente modificati
---------------------------------------------------------------------
Buono e oltre        |Rigatura uniforme        rigatura uniforme
                     |verde e grigio chiaro    verde e grigio scuro
---------------------------------------------------------------------
Sufficiente          |Rigatura uniforme        rigatura uniforme
                     |giallo e grigio          giallo e grigio scuro
                     |chiaro
---------------------------------------------------------------------
Scarso               |Rigatura uniforme        rigatura uniforme
                     |arancione e grigio       arancione e grigio
                     |chiaro                   scuro
---------------------------------------------------------------------
Cattivo              |Rigatura uniforme        rigatura uniforme
                     |rosso e grigio chiaro    rosso e grigio scuro
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
A.4.6.3 Stato chimico 
In conformita' a quanto riportato al punto A.2.6 e A.2.8 del presente
allegato, il corpo idrico che soddisfa, per le  sostanze  dell'elenco
di priorita', tutti gli standard di qualita' ambientale fissati al 
punto 2, lettera A.2.6 tabella 1/A, o 2/A del presente allegato, e' 
classificato in buono stato chimico. 
In caso negativo, il corpo idrico e' classificato come corpo idrico 
cui non e' riconosciuto il buono stato chimico. 
Per la selezione delle sostanze chimiche, rimangono ferme le 
disposizioni di cui alla lettera A.3.2.5 e A.3.3.4 del presente 
allegato. 
Le Autorita' competenti forniscono una  mappa  che  indica  lo  stato
chimico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato
nella seconda colonna della tabella 4.6.3/a di seguito riportata  per
rispecchiare la classificazione dello stato chimico del corpo idrico. 
 
Tab. 4.6.3/a - Schema cromatico per la rappresentazione delle classi 
dello stato chimico 
 
 
 
    
-------------------------------------------------------------
Classificazione dello stato chimico     |  Colori associati
-------------------------------------------------------------
Buono                                   |        blu
-------------------------------------------------------------
Mancato conseguimento dello stato buono |       rosso
-------------------------------------------------------------
    
 
 
 
A.4.6.4 Trasmissione dati 
I dati di  cui  ai  punti  A.4.6.1,  A.4.6.2  e  A.4.6.3  sono  parte
integrante delle  informazioni  fornite  ai  sensi  del  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
17  luglio  2009  recante:  "   Individuazione   delle   informazioni
territoriali  e   modalita'   per   la   raccolta,   lo   scambio   e
l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti 
conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e 
nazionali in materia di acque". 
 
B. ACQUE SOTTERRANEE 
 
Buono stato delle acque sotterranee 
 
Parte A - Buono stato chimico 
 
Nella tabella 1 e' riportata la definizione di buono stato chimico 
delle acque sotterranee. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  A.1 - Standard di qualita' 
  Nella tabella 2 sono inclusi gli standard di qualita' individuati a 
livello comunitario. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  * Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e  i  biocidi,
quali definiti all'art. 2, rispettivamente del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 
174. 
  ** «Totale»  significa  la  somma  di  tutti  i  singoli  pesticidi
individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio,  compresi
i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione. 
    - I risultati dell'applicazione degli standard di qualita' per  i
pesticidi ai fini del presente decreto non pregiudicano  i  risultati
delle procedure di valutazione di rischio prescritte dal decreto, n. 
194 del 1995 dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 
2001, n. 290, e dal decreto n. 174 del 2000. 
    - Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera
che  gli  standard  di  qualita'  in  materia  possono  impedire   il
conseguimento degli obiettivi ambientali specificati agli articoli 76
e 77 del decreto n. 152 del 2006  per  i  corpi  idrici  superficiali
connessi o provocare un deterioramento significativo  della  qualita'
ecologica o chimica di tali  corpi  o  un  danno  significativo  agli
ecosistemi  terrestri  direttamente  dipendenti  dal   corpo   idrico
sotterraneo sono stabiliti valori soglia  piu'  severi  conformemente
all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e al presente
allegato. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali 
valori soglia si applicano anche alle attivita' che rientrano nel 
campo di applicazione dell'art. 92 del decreto n. 152 del 2006. 
  A.2 - Valori soglia ai fini del buono stato chimico 
  1. Il superamento dei valori soglia  di  cui  alla  tabella  3,  in
qualsiasi punto di monitoraggio e' indicativo  del  rischio  che  non
siano soddisfatte una o piu' condizioni concernenti il buono stato 
chimico delle acque sotterranee di cui all'art. 4, comma 2, lettera 
c, punti 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30. 
  I valori soglia di cui  alla  tabella  3  si  basano  sui  seguenti
elementi:  l'entita'  delle  interazioni  tra  acque  sotterranee  ed
ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi terrestri che  dipendono
da essi; l'interferenza con legittimi usi  delle  acque  sotterranee,
presenti o futuri; la tossicita' umana, l'ecotossicita', la  tendenza
alla dispersione, la persistenza e il loro potenziale di bioaccumulo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Note alla tabella 3: 
  * Tali valori sono cautelativi anche per gli ecosistemi acquatici e
si applicano ai corpi  idrici  sotterranei  che  alimentano  i  corpi
idrici  superficiali  e  gli  ecosistemi  terrestri  dipendenti.   Le
regioni, sulla  base  di  una  conoscenza  approfondita  del  sistema
idrologico superficiale e sotterraneo, possono applicare ai valori di
cui alla colonna (*) fattori di attenuazione o diluizione. In assenza 
di tale conoscenza, si applicano i valori di cui alla medesima 
colonna. 
  ** Per il cadmio e composti i valori dei valori soglia  variano  in
funzione della durezza dell'acqua classificata  secondo  le  seguenti
quattro categorie: Classe 1: <50 mg L-1 CaCO3 , Classe  2:  da  50  a
<100 mg L-1 CaCO3 , Classe 3: da 100 a <200 mg L-1 CaCO3 e Classe 4: 
≥200 mg L-1 CaCO3 . 
  *** Tali valori sono espressi come SQA CMA (massime concentrazioni 
ammissibili) di cui al decreto legislativo n. 172/2015. 
  **** Il DDT  totale  comprende  la  somma  degli  isomeri  p,p'-DDT
(1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano;  CAS  50-29-3),  o,p'-DDT
(1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano; CAS 789-02-6), 
p,p'-DDE (1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene; CAS 72-55-9) e 
p,p'-DDD (1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano; CAS 72-54-8). 
  ***** Il valore della sommatoria deve far riferimento  ai  seguenti
congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126,
128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 
187, 189. 
  - Per i pesticidi per cui sono stati definiti i valori soglia si 
applicano tali valori in sostituzione dello standard di qualita' 
individuato alla tabella 2. 
  - Per i metalli il valore dello standard di qualita'  si  riferisce
alla concentrazione  disciolta,  cioe'  alla  fase  disciolta  di  un
campione di acqua ottenuta per filtrazione con un filtro da 0,45 µm. 
  - Per tutti gli altri parametri il valore si riferisce alla 
concentrazione totale nell'intero campione di acqua 
  2. Laddove elevati livelli di fondo di  sostanze  o  ioni,  o  loro
indicatori, siano presenti per motivi  idrogeologici  naturali,  tali
livelli  di  fondo  nel  pertinente  corpo  idrico  sono   presi   in
considerazione nella determinazione dei valori soglia. Nel 
determinare i livelli di fondo, e' opportuno tenere presente i 
seguenti principi: 
    a) la determinazione dei livelli di fondo dovrebbe essere  basata
sulla caratterizzazione di corpi idrici  sotterranei  in  conformita'
dell'allegato 1 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30,  e  sui
risultati del monitoraggio delle acque sotterranee, conformemente  al
presente allegato. La strategia di monitoraggio  e  l'interpretazione
dei dati dovrebbero tenere conto del fatto che condizioni di flusso e 
la chimica delle acque sotterranee presentano variazioni a livello 
laterale e verticale; 
    b) in caso di dati di monitoraggio  limitati,  dovrebbero  essere
raccolti ulteriori dati. Nel contempo si  dovrebbe  procedere  a  una
determinazione dei  livelli  di  fondo  basandosi  su  tali  dati  di
monitoraggio limitati, se del caso mediante un approccio semplificato
che prevede l'uso di un sottoinsieme di  campioni  per  i  quali  gli
indicatori   non    evidenziano    nessuna    influenza    risultante
dall'attivita' umana. Se disponibili, dovrebbero essere tenute in 
considerazione anche le informazioni sui trasferimenti e i processi 
geochimici; 
    c) in caso  di  dati  di  monitoraggio  delle  acque  sotterranee
insufficienti e di scarse informazioni in materia di trasferimenti  e
processi geochimici, dovrebbero  essere  raccolti  ulteriori  dati  e
informazioni. Nel contempo si dovrebbe  procedere  a  una  stima  dei
livelli di fondo, se del caso basandosi su  risultati  statistici  di
riferimento per il medesimo tipo di falda acquifera in altri settori 
per cui sussistono dati di monitoraggio sufficienti.»; 
  Al fine di fornire gli elementi utili alla valutazione dello  stato
chimico dei  corpi  idrici  sotterranei,  sono  rese  disponibili  le
seguenti linee guida nazionali predisposte dagli istituti scientifici 
nazionali di riferimento: 
    - una linea guida recante la procedura da seguire per il calcolo 
dei valori di fondo entro il 31 dicembre 2016. 
    - una linea guida sulla metodologia per la valutazione delle 
tendenze ascendenti e d'inversione degli inquinanti nelle acque 
sotterranee entro il 30 giugno 2017. 
  A.2.1 Applicazione degli standard di qualita' ambientale e dei 
valori soglia 
  1. La conformita' del valore soglia e dello  standard  di  qualita'
ambientale deve essere calcolata attraverso la  media  dei  risultati
del monitoraggio, riferita al ciclo specifico di monitoraggio, 
ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici 
sotterranei. 
  2. Il risultato e' sempre espresso indicando lo stesso numero di 
decimali usato nella formulazione dello standard. 
  3. I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei  vari
analiti  previsti  nelle  tabelle   del   presente   Allegato   fanno
riferimento alle piu' avanzate tecniche  di  impiego  generale.  Tali
metodi sono tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a 
livello nazionale o a livello internazionale e validati in accordo 
con la norma UNI/ ISO/ EN 17025. 
  4. Per le sostanze  inquinanti  per  cui  allo  stato  attuale  non
esistono metodiche analitiche standardizzate a  livello  nazionale  e
internazionale si applicano le migliori tecniche disponibili a  costi
sostenibili riconosciute come appropriate dalla  comunita'  analitica
internazionale. I metodi utilizzati, basati su queste tecniche, 
presentano prestazioni minime pari a quelle elencate nel punto 6 e 
sono validati in accordo con la norma UNI/ ISO/EN 17025. 
  5. a) per le sostanze per cui non sono  presenti  metodi  analitici
normalizzati, in attesa che metodi analitici validati ai sensi  della
ISO 17025 siano resi disponibili  da  ISPRA,  in  collaborazione  con
IRSA-CNR ed ISS, il monitoraggio sara' effettuato utilizzando le 
migliori tecniche disponibili, sia da un punto di vista scientifico 
che economico. 
  b) I risultati delle attivita' di monitoraggio pregresse, per le 
sostanze inquinanti di cui al punto 4, sono utilizzati a titolo 
conoscitivo. 
  A.2.2 Aggiornamento piani di gestione 
  Nei  piani  di  gestione  dei  bacini  idrografici,  riesaminati  e
riaggiornati in conformita' all'art. 117 del decreto n. 152/06, sono 
inserite le seguenti informazioni sulle modalita' di applicazione 
della procedura illustrata nella parte A del presente allegato: 
    a) informazioni su ciascuno dei corpi idrici o gruppi di corpi 
idrici sotterranei caratterizzati come a rischio: 
      - le dimensioni dei corpi idrici; 
      - ciascun inquinante o indicatore di inquinamento in base a cui 
i corpi idrici sotterranei sono caratterizzati come a rischio; 
      - gli obiettivi di qualita' ambientale  a  cui  il  rischio  e'
connesso, tra cui gli usi legittimi, reali o  potenziali,  del  corpo
idrico e il rapporto tra i corpi idrici sotterranei e le acque 
superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri che ne dipendono 
direttamente; 
      - nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di 
fondo naturali nei corpi idrici sotterranei; 
      - informazioni sui superamenti se i valori soglia sono 
oltrepassati; 
    b) i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distretto
idrografico o della parte di distretto idrografico internazionale che
rientra nel territorio nazionale, oppure a livello di corpo idrico o 
gruppo di corpi idrici sotterranei; 
    c) il rapporto tra i valori soglia e ciascuno dei seguenti 
elementi: 
      - nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di 
fondo; 
      - le acque superficiali connesse e gli ecosistemi terrestri che 
ne dipendono direttamente; 
      - gli obiettivi di qualita' ambientale e altre norme per la 
protezione dell'acqua esistenti a livello nazionale, unionale o 
internazionale; 
      - qualsiasi informazione pertinente in materia di tossicologia, 
ecotossicologia, persistenza e potenziale di bioaccumulo nonche' 
tendenza alla dispersione degli inquinanti; 
    d) la metodologia per determinare i livelli di fondo sulla base 
dei principi di cui alla parte A, punto 3; 
    e) le ragioni per cui non sono stati stabiliti valori soglia per 
gli inquinanti e gli indicatori identificati nella tabella 3 del 
presente allegato. 
    f) elementi chiave della valutazione dello  stato  chimico  delle
acque sotterranee, compresi il livello, il metodo  e  il  periodo  di
aggregazione  dei   risultati   di   monitoraggio,   la   definizione
dell'entita' del superamento considerata accettabile  e  il  relativo
metodo di calcolo, conformemente all'art. 4,comma 2, lettera c), 
punto 1), e al punto 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 16 
marzo 2009, n. 30. 
  Qualora uno dei dati di cui alle  lettere  da  a)  a  f),  non  sia
incluso nei piani di gestione dei bacini idrografici, le motivazioni 
dell'esclusione sono inserite nei suddetti piani. 
 
Parte B - Stato quantitativo 
Nella Tabella 4 e' riportata la definizione di buono stato 
quantitativo delle acque sotterranee. 
 
Tabella 4- Definizione di buono stato quantitativo 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
Elementi Stato buono 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
  Livello Il livello/portata di acque sotterranee nel corpo 
 delle acque sotterraneo e' tale che la media annua dell'estrazione 
sotterranee a lungo termine non esaurisca le risorse idriche 
              sotterranee disponibili. 
              Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non 
              subisce alterazioni antropiche tali da: 
              -impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici 
              specificati per le acque superficiali connesse; 
              -comportare un deterioramento significativo della 
              qualita' di tali acque; 
              -recare danni significativi agli ecosistemi terrestri 
              direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo. 
              Inoltre, alterazioni della direzione di flusso 
              risultanti da variazioni del livello possono 
              verificarsi, su base temporanea o permanente, in 
              un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non 
              causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di 
                    altro tipo ne' imprimono alla direzione di flusso 
              alcuna 
              tendenza antropica duratura e chiaramente 
              identificabile che possa determinare siffatte 
              intrusioni. 
              Un importante elemento da prendere in considerazione al 
              fine della valutazione dello stato quantitativo e' 
              inoltre, specialmente per i complessi idrogeologici 
              alluvionali, l'andamento nel tempo del livello 
              piezometrico. Qualora tale andamento, evidenziato ad 
              esempio con il metodo della regressione lineare, sia 
              positivo o stazionario, lo stato quantitativo del copro 
                idrico e' definito buono. Ai fini dell'ottenimento di 
              un risultato omogeneo e' bene che l'intervallo 
              temporale ed il numero di misure scelte per la 
              valutazione del trend siano confrontabili tra le 
              diverse aree. E' evidente che un intervallo di 
              osservazione lungo permettera' di ottenere dei 
              risultati meno influenzati da variazioni 
              naturali (tipo anni particolarmente siccitosi). 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
La media annua dell'estrazione a lungo termine di  acque  sotterranee
e' da ritenersi tale da non esaurirne le risorse idriche qualora non 
si delineino diminuzioni significative, ovvero trend negativi 
significativi, delle medesime risorse. 
Ai fini della valutazione della conformita' a  dette  condizioni,  e'
necessario, nell'ambito della revisione dei piani di gestione e dei 
piani di tutela da pubblicare nel 2015, acquisire le informazioni 
utili a valutare il bilancio idrico. 
 
Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei 
Al fine di  controllare  lo  stato  quali-quantitativo  di  un  corpo
idrico, e' necessario realizzare due specifiche reti di monitoraggio 
volte a rilevare: 
a) per lo stato quantitativo, una stima affidabile dello stato di 
tutti i corpi idrici o gruppo di corpi idrici sotterranei, compresa 
la stima delle risorse idriche sotterranee disponibili; 
b) per lo stato chimico, una panoramica corretta e complessiva  dello
stato chimico delle acque sotterranee all'interno di ciascun bacino 
idrogeologico e tale da rilevare eventuali trend crescenti 
dell'inquinamento antropico sul lungo periodo. 
 
I programmi di monitoraggio delle acque sotterranee ricadenti 
all'interno di ciascun bacino idrografico devono comprendere: 
a) una rete per il monitoraggio quantitativo: al fine di integrare  e
validare la caratterizzazione e la definizione  del  rischio  di  non
raggiungere l'obiettivo di buono stato quantitativo per tutti i corpi
idrici o gruppi di corpi idrici, di cui alla Parte B dell'Allegato 1; 
il principale obiettivo e', quindi, quello di facilitare la 
valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei; 
b) una rete per il monitoraggio chimico che si articola in: 
1. una rete per il monitoraggio di sorveglianza: al fine di integrare
e validare la caratterizzazione e la identificazione del  rischio  di
non raggiungere l'obiettivo di buono stato chimico per tutti i  corpi
idrici o gruppi di corpi idrici, di cui alla Parte B dell'Allegato 1; 
fornire informazioni utili a valutare le  tendenze  a  lungo  termine
delle  condizioni  naturali  e  delle  concentrazioni  di  inquinanti
derivanti dall'attivita' antropica; indirizzare, in concomitanza  con
l'analisi delle pressioni e degli impatti, il monitoraggio operativo; 
2. una rete per il monitoraggio operativo: al fine  di  stabilire  lo
stato di qualita' di tutti i corpi idrici o gruppi  di  corpi  idrici
definiti a rischio; stabilire la presenza di significative e durature 
tendenze ascendenti nella concentrazione di inquinanti. 
Nei  corpi  idrici   sotterranei   destinati   all'approvvigionamento
idropotabile, in caso di particolari pressioni, sono considerati  nel
monitoraggio    anche    l'Escherichia    Coli,    come    indicatore
microbiologico, e le sostanza chimiche di cui al decreto  legislativo
2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa 
alla qualita' delle acque destinate al consumo umano". 
Detti parametri sono monitorati almeno una volta prima ed una durante
ciascun  periodo  di  pianificazione  della   gestione   del   bacino
idrografico. Con particolare riferimento all'Escherichia  Coli,  tale
parametro non e' utilizzato ai fini della classificazione dello stato
di qualita' dei corpi idrici, ma come indicatore per l'individuazione 
delle misure da intraprendere. Inoltre, lo stesso parametro e' 
monitorato solo in assenza di adeguati controlli. 
 
I risultati dei programmi di monitoraggio devono essere utilizzati 
per: 
a) stabilire lo stato chimico e quantitativo di tutti i corpi idrici 
sotterranei, inclusa una valutazione delle risorse idriche 
sotterranee disponibili; 
b) supportare l' ulteriore caratterizzazione dei corpi idrici 
sotterranei; 
c) validare la valutazione del rischio; 
d) stimare la direzione e la portata delle acque sotterranee che 
oltrepassano la frontiera tra Stati Membri; 
e) assistere la progettazione dei programmi di misure; 
f) valutare l'efficacia dei programmi di misure; 
g) dimostrare la conformita' con gli obiettivi delle aree protette 
comprese le aree protette designate per l'estrazione di acque 
destinate al consumo umano; 
h) definire la qualita' naturale delle acque sotterranee, incluse le 
tendenze naturali; 
i) identificare le tendenze nella concentrazione di inquinanti di 
origine antropica e la loro inversione. 
 
Le Regioni assicurano che i programmi di monitoraggio dei corpi 
idrici sotterranei siano basati su: 
a) l'identificazione dei corpi idrici di cui all'Allegato 1, Parte A; 
b) i risultati della caratterizzazione, compresa la valutazione del 
rischio, di cui all'Allegato 1, Parte B; 
c) il modello concettuale di cui all'Allegato 1, Parte C. 
I monitoraggi, da effettuarsi con modalita' e frequenze stabilite nel
presente Allegato, hanno valenza sessennale, al fine  di  contribuire
alla  revisione  dei  piani  di  gestione  del  bacino   idrografico,
all'interno di ciascun distretto, e dei piani di tutela delle  acque.
Il primo periodo sessennale e' 2010-2015. Resta fermo che i risultati
del monitoraggio effettuato nel periodo 2008, ai sensi del decreto n. 
152 del 2006, sono utilizzati per la predisposizione del primo piano 
di gestione da pubblicare entro il 22 dicembre 2009. 
 
Caratteristiche dei siti per il monitoraggio chimico e per il 
monitoraggio quantitativo 
La selezione,  l'ubicazione  e  l'appropriata  densita'  di  siti  di
monitoraggio devono essere basate sul modello concettuale 
(caratteristiche idrogeologiche e pressioni) e possono essere 
supportate dalle seguenti informazioni esistenti: 
a) dati esistenti sulla qualita' e/o quantita'; 
b) caratteristiche costruttive degli esistenti siti di monitoraggio e 
regime delle estrazioni; 
c) distribuzione spaziale dei siti esistenti in rapporto alle 
dimensioni del corpo idrico sotterraneo; 
d) considerazioni pratiche inerenti la facilita' di accesso, 
l'accesso a lungo termine e la sicurezza. 
La selezione di appropriati tipi di siti di monitoraggio  all'interno
di una rete a livello di corpi idrici sotterranei deve essere  basata
sulla conoscenza degli  obiettivi  del  monitoraggio,  del  tempo  di
percorrenza e/o dell'eta' delle acque sotterranee  che  nel  sito  di
monitoraggio vengono campionati.  Queste  conoscenze  possono  essere
migliorate con  la  datazione  delle  acque  sotterranee,  attraverso
specifiche metodiche quali, ad  esempio,  Trizio  e  Carbonio-14.  Le
coppie isotopiche 18O/ 16O e 2 H/ 1H danno informazioni sul tasso  di
rinnovamento delle falde e permettono di distinguere gli acquiferi 
confinati da quelli liberi; inoltre, permettono di identificare le 
zone di ricarica in relazione ai dati isotopici dell'acqua piovana. 
Le informazioni dettagliate sui  siti  devono  essere  disponibili  e
revisionate periodicamente. Dette informazioni, riportate  a  livello
indicativo nella successiva tabella 1, devono essere usate per 
valutare l'adeguatezza del sito e costituiscono supporto per 
l'individuazione dei programmi di monitoraggio pertinenti. 
 
Tabella 1- Informazioni utili per un sito di monitoraggio 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
                                    |    Siti di     |   Siti di
             Fattore                |  monitoraggio  | monitoraggio
                                    |    chimico     | quantitativo
---------------------------------------------------------------------
Acquifero/i monitorato/i            |       E*       |       E
---------------------------------------------------------------------
Ubicazione (coordinate geografiche),|                |
nome del sito e codice di           |                |
identificazione                     |       E        |       E
---------------------------------------------------------------------
Corpo idrico interessato dal sito   |       E        |       E
---------------------------------------------------------------------
Finalita' del sito di monitoraggio  |       E        |       E
---------------------------------------------------------------------
Tipo di sito di monitoraggio (pozzo |                |
in azienda agricola, pozzo          |                |
industriale, sorgente, etc.)        |       E        |       E
---------------------------------------------------------------------
Profondita' e diametro/i dei pozzi  |                |
---------------------------------------------------------------------
Descrizione della parte esterna del |                |
pozzo (integrita' del rivestimento, |                |
pendenza della zona limitrofa       |                |
esterna al pozzo)                   |                |
---------------------------------------------------------------------
Profondita' delle sezioni a griglia |                |
o aperte dei pozzi                  |                |
---------------------------------------------------------------------
Vulnerabilita' o indicazione dello  |                |
spessore e del tipo di sottosuolo in|                |
corrispondenza del sito di          |                |
monitoraggio                        |                |
---------------------------------------------------------------------
Valutazione dell'area di ricarica   |                |
(inclusi l'uso del suolo, le        |                |
pressioni e le potenziali fonti di  |                |
pressioni puntuali, attraverso      |                |
analisi di immagini satellitari e   |                |
foto aeree)                         |                |
---------------------------------------------------------------------
Dettagli costruttivi                |                |
---------------------------------------------------------------------
Quantitativi estratti o portata     |                |
totale (alle sorgenti)              |                |
---------------------------------------------------------------------
Regime pompaggio (descrizione       |                |
qualitativa, per esempio            |                |
intermittente, continuo, notturno   |                |
etc.)                               |                |
---------------------------------------------------------------------
Abbassamento piezometrico (livello  |                |
dinamico)                           |                |
---------------------------------------------------------------------
Area di ricarica                    |                |
---------------------------------------------------------------------
Profondita' di pompaggio            |                |
---------------------------------------------------------------------
Livello idrico statico o di riposo  |                |
---------------------------------------------------------------------
Livello di riferimento per le       |                |
misurazioni e caposaldo topografico |                |
di riferimento                      |                |
---------------------------------------------------------------------
Fenomeni di risalite artesiane o di |                |
tracimazioni                        |                |
---------------------------------------------------------------------
Stratigrafia del pozzo              |                |
---------------------------------------------------------------------
Proprieta' dell'acquifero           |                |
(trasmissivita', conduttivita'      |                |
idraulica, etc.)                    |                |
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
* (E): informazioni essenziali. Per quanto riguarda le altre 
informazioni non identificate come essenziali, se ne raccomanda la 
raccolta. 
 
Per la selezione dei siti del monitoraggio quantitativo si riportano 
le seguenti indicazioni: 
a) nei siti di monitoraggio  non  si  devono  svolgere  attivita'  di
pompaggio o possono essere svolte solo per periodi brevi e  in  tempi
ben definiti, e comunque interrotto per tempi significativi, in modo 
tale che le misurazioni del livello idrico riflettano le condizioni 
naturali; 
b) l'ubicazione dei siti deve  essere  al  di  fuori  del  raggio  di
influenza idraulico della pressione (pompaggio) cosi' che le 
variazioni quotidiane dovute al pompaggio non siano evidenziate nei 
dati di monitoraggio. 
c) possono essere utilizzate sorgenti caratterizzate da una portata 
totale superiore a 1 litro/secondo. 
Ove non vi siano alternative, i dati provenienti da siti che  fungono
da pozzi di estrazione continua possono essere  ritenuti  accettabili
solo se vi siano opportune correlazioni tra il livello statico ed il 
livello dinamico. 
Al  fine  di  ottimizzare  i  monitoraggi  previsti   da   specifiche
disposizioni in relazione a differenti  obiettivi,  e'  raccomandato,
ove  possibile,  procedere  alla  individuazione   di   siti   comuni
rappresentativi dei diversi obiettivi. Tale  pratica  costituisce  il
monitoraggio integrato  che  contribuisce  significativamente  ad  un
monitoraggio a basso rapporto costi/efficacia, combinando i requisiti
del monitoraggio di cui all'art. 92, comma 5, del decreto  n.152  del
2006,  alle  aree  protette  designate  per  l'estrazione  di   acque
destinate al consumo umano, alla registrazione  di  prodotti  per  la
protezione delle piante o biocidi, di cui al decreto n. 59 del 2005, 
e la conformita' al presente decreto legislativo. 
 
4.1 Raggruppamento dei corpi idrici 
I corpi idrici sotterranei possono essere  raggruppati  ai  fini  del
monitoraggio garantendo che le informazioni ottenute  forniscano  una
valutazione affidabile dello stato di ciascun corpo idrico 
all'interno del gruppo e la conferma di ogni tendenza significativa 
ascendente della concentrazione di inquinanti. 
Il raggruppamento non deve compromettere il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali e di monitoraggio di ciascun corpo idrico 
componente il gruppo. 
Il raggruppamento puo' avvenire purche' i corpi idrici siano 
assimilabili in termini di: 
a) caratteristiche dell'acquifero; 
b) alterazione delle linee di flusso; 
c) pressioni a cui il corpo idrico e' sottoposto; 
d) attendibilita' della valutazione del rischio. 
Se i corpi idrici sotterranei sono classificati come "non a rischio",
non e' necessario che gli stessi siano adiacenti ne'  prevedere  siti
di monitoraggio per ogni corpo idrico appartenente allo stesso 
raggruppamento. In quest'ultimo caso deve comunque essere garantito 
un monitoraggio complessivo sufficiente a rappresentarli. 
Se i corpi idrici sotterranei sono classificati come "a rischio",  il
raggruppamento e' possibile solo quando gli  stessi  sono  adiacenti,
fatta eccezione per i piccoli corpi idrici sotterranei simili o per i
corpi idrici sotterranei ricadenti nelle isole  di  medie  o  piccole
dimensioni. Per ciascun corpo idrico e' raccomandato almeno  un  sito
di monitoraggio. Per determinare la relazione  tra  i  corpi  idrici,
comunque,  il  numero  di  siti  di  monitoraggio  dipendera'   dalle
caratteristiche  dell'acquifero,  direzione   di   deflusso   idrico,
pressioni a cui il corpo idrico e' sottoposto e attendibilita' della 
valutazione del rischio. 
Il monitoraggio operativo puo' essere rivolto ad  uno  o  piu'  corpi
idrici componenti il  gruppo,  selezionati  sulla  base  del  modello
concettuale, di cui alla Parte C  dell'Allegato  1,  per  esempio  il
corpo o i corpi  idrici  piu'  sensibili.  Quest'ultimo  criterio  e'
finalizzato all'ottimizzazione del monitoraggio ambientale in termini 
di rapporto costi/efficacia. 
 
4.2 Monitoraggio dello stato chimico e valutazione delle tendenze 
I programmi di monitoraggio delle acque  sotterranee  sono  necessari
per fornire un quadro conoscitivo completo  e  corretto  dello  stato
delle acque all'interno di ciascun bacino idrografico,  per  rilevare
la presenza di tendenze ascendenti all'aumento  delle  concentrazioni
di inquinanti nel lungo termine causate dall'impatto di attivita' 
antropiche ed assicurare la conformita' agli obiettivi delle aree 
protette. 
In base  alla  caratterizzazione  ed  alla  valutazione  dell'impatto
svolti  conformemente  all'Allegato  1,  le  Regioni  definiscono  un
programma di monitoraggio di sorveglianza per ciascun periodo cui  si
applica un piano di gestione del bacino idrografico. I risultati  del
programma  del  monitoraggio  di  sorveglianza  sono  utilizzati  per
elaborare un programma di monitoraggio operativo da applicare per il 
restante periodo coperto dal piano. 
Il piano riporta le stime sul livello di attendibilita' e precisione 
dei risultati ottenuti con i programmi di monitoraggio. 
 
                 4.2.1 Monitoraggio di sorveglianza 
 
Il monitoraggio di sorveglianza, da condurre durante ciascun ciclo di 
gestione del bacino idrografico, va effettuato nei corpi idrici o 
gruppi di corpi idrici sia a rischio sia non a rischio. 
Il programma di monitoraggio di sorveglianza e' inoltre utile per 
definire le concentrazioni di fondo naturale e le caratteristiche 
all'interno del corpo idrico. 
 
Selezione dei parametri 
Le Regioni devono obbligatoriamente monitorare i seguenti parametri 
di base: 
- Tenore di ossigeno (OD), qualora ci sia un'interazione con le acque 
superficiali; 
- pH; 
- Conduttivita' elettrica (CE); 
- Nitrati; 
- Ione ammonio. 
Qualora sia appropriato, tra i parametri da monitorare devono essere 
inclusi la temperatura ed un set di ioni diffusi ed in traccia ed 
indicatori selezionati. 
L'elenco  dei  parametri  di  base  deve  anche  includere  ulteriori
parametri inorganici specifici della struttura geologica  locale  per
l'acquisizione di informazioni  sullo  stato  qualitativo  del  fondo
naturale, per poter verificare l'efficacia del modello concettuale, 
del piano di monitoraggio, del campionamento e dei risultati 
analitici. 
In aggiunta ai parametri di base,  le  Regioni,  sulla  base  di  una
dettagliata analisi delle  pressioni,  selezionano  tra  le  sostanze
riportate di seguito quelle potenzialmente immesse nel  corpo  idrico
sotterraneo. In assenza di detta analisi tutte le sostanze di seguito 
riportate devono essere monitorate. 
Inquinanti di origine naturale 
* Arsenico 
* Cadmio 
* Piombo 
* Mercurio 
* Cloruri 
* Solfati 
Inquinanti di sintesi 
* Tricloroetilene 
* Tetracloroetilene 
Inoltre e' necessario monitorare  obbligatoriamente  quelle  sostanze
indicative  di  rischio  e  di  impatto   sulle   acque   sotterranee
ascrivibili alle pressioni definite nella fase di  caratterizzazione,
tenendo in considerazione la lista dei  contaminanti  definita  nelle
tabelle 2 e 3, Parte A, dell'Allegato 3. In questa fase di  selezione
risulta fondamentale utilizzare il modello concettuale che consente, 
tra l'altro, di identificare qualunque pressione che vada ad 
influenzare ciascun sito di campionamento. 
Per i corpi idrici che, in base alla  caratterizzazione,  si  ritiene
rischino di non raggiungere lo stato buono, il monitoraggio riguarda 
anche i parametri indicativi dell'impatto delle pressioni 
determinanti il rischio. 
Sono monitorati, se necessario, anche parametri addizionali quali, ad 
esempio, la torbidita' ed il potenziale redox (Eh). 
In corrispondenza di tutti i siti e' raccomandato  il  controllo  del
livello piezometrico o della portata al fine di descrivere "lo  stato
fisico del sito" come supporto per interpretare le variazioni 
(stagionali) o le tendenze nella composizione chimica delle acque 
sotterranee. 
I corpi idrici transfrontalieri sono controllati rispetto ai 
parametri utili per tutelare tutti gli usi legittimi cui sono 
destinate le acque sotterranee. 
 
Selezione dei siti 
Il processo di selezione dei siti di monitoraggio e' basato su tre 
fattori principali: 
a) il modello concettuale (o  i  modelli  concettuali),  compresa  la
valutazione  delle  caratteristiche  idrologiche,  idrogeologiche   e
idrochimiche  del  corpo  idrico  sotterraneo,  quali  i   tempi   di
percorrenza, la distribuzione dei  diversi  tipi  di  uso  del  suolo
(esempi:  insediamenti,  industria,  foresta,   pascolo/agricoltura),
alterazione delle linee di flusso, sensibilita' del recettore e dati 
di qualita' esistenti; 
b) la valutazione del rischio e grado di confidenza nella 
valutazione, compresa la distribuzione delle pressioni principali; 
c) considerazioni pratiche relative all'adeguatezza dei singoli  siti
di campionamento. I siti devono essere facilmente accessibili a breve 
e a lungo termine e sicuri. 
Una rete efficace di monitoraggio deve essere in grado di  monitorare
impatti potenziali delle pressioni identificate e l'evoluzione  della
qualita' delle acque sotterranee lungo le linee di flusso all'interno 
del corpo idrico. 
Nel caso in cui i rischi riguardino alcuni recettori  specifici  come
ad esempio alcuni ecosistemi particolari, devono essere previsti siti
addizionali di campionamento nelle aree adiacenti a questi recettori 
specifici (ad esempio, corpi idrici superficiali ad elevata 
biodiversita'). 
I principi fondamentali da seguire ai fini  dell'identificazione  dei
siti, che comunque non puo' prescindere da una analisi caso per caso, 
sono: 
a)  siti  adatti:  la  selezione  deve  essere  basata  sul   modello
concettuale regionale dei corpi idrici (o dei gruppi di corpi  idrici
sotterranei) e su una revisione dei siti di monitoraggio esistenti  e
candidati sul modello concettuale locale. Estese aree di estrazione e
sorgenti possono fornire  adeguati  siti  di  campionamento,  poiche'
prelevano  acqua  da  una  grande  area   e   volume   dell'acquifero
particolarmente in sistemi omogenei. Le sorgenti sono particolarmente
raccomandate in acquiferi in  cui  predominano  fratture  carsiche  o
superficiali. Comunque, una rete rappresentativa di monitoraggio deve
idealmente basarsi su un mix bilanciato di diversi tipi  di  siti  di
monitoraggio.  In  alcuni  sistemi  idrogeologici  in   cui   l'acqua
sotterranea contribuisce in maniera significativa al flusso di base 
di un corso d'acqua, il campionamento dell'acqua superficiale puo' 
fornire campioni rappresentativi dell'acqua sotterranea; 
b)  rappresentativita':  nei  sistemi  acquiferi  caratterizzati   da
fenomeni di stratificazione, la collocazione dei siti di monitoraggio
deve ricadere  su  quelle  parti  del  corpo  idrico  che  sono  piu'
suscettibili all'inquinamento.  In  genere  tali  parti  sono  quelle
superiori.  Per   avere   una   valutazione   rappresentativa   della
distribuzione dei contaminanti in tutto il corpo idrico, puo' essere 
necessario prevedere ulteriori punti di monitoraggio; 
c) corpi a rischio: i siti di monitoraggio di sorveglianza servono  a
fornire la base per il monitoraggio operativo, ossia, a  partire  dai
risultati la rete puo' essere adattata di conseguenza. Per i 
programmi di sorveglianza ed operativo possono essere usati gli 
stessi siti; 
d) corpi non a rischio dove la  confidenza  per  la  valutazione  del
rischio e' bassa: il numero dei  siti  di  monitoraggio  deve  essere
sufficiente  a  rappresentare  il  range  delle  pressioni  e   delle
condizioni del percorso dell'inquinante nei corpi idrici  sotterranei
(o gruppi di corpi idrici sotterranei) con lo scopo di  fornire  dati
sufficienti ad integrare la valutazione di rischio. L'ubicazione  dei
siti  di  campionamento  puo'  dunque  ricadere   sulla   aree   piu'
suscettibili   del   corpo   idrico   per    ciascuna    combinazione
pressione/percorso. Si raccomanda un minimo di 3 punti di 
campionamento in un corpo idrico sotterraneo o gruppo di corpi 
idrici; 
e) gruppi di corpi  idrici  sotterranei  in  cui  le  pressioni  sono
limitate (basse o assenti): nei gruppi di  corpi  idrici  sotterranei
definiti non a rischio e per i quali la confidenza nella  valutazione
del rischio e' elevata, i siti di campionamento sono necessari in 
primo luogo per valutare le concentrazioni di fondo naturale e le 
tendenze naturali. 
 
Frequenza di monitoraggio 
Il monitoraggio di sorveglianza deve essere effettuato  durante  ogni
periodo di pianificazione della gestione di un bacino  idrografico  e
non puo'  superare  la  periodicita'  dei  6  anni  prevista  per  la
revisione e l'aggiornamento dei Piani di gestione dei bacini 
idrografici; le Regioni ne possono aumentare la frequenza in 
relazione ad esigenze territoriali. 
La scelta di un'appropriata frequenza di monitoraggio di sorveglianza 
e' generalmente basata sul modello concettuale e sui dati di 
monitoraggio delle acque sotterranee esistenti. 
Laddove vi sia  una  adeguata  conoscenza  del  sistema  delle  acque
sotterranee e sia gia' stato istituito un programma di monitoraggio a 
lungo termine, questo deve essere utilizzato per determinare 
un'appropriata frequenza del monitoraggio di sorveglianza. 
Qualora le conoscenze siano inadeguate e i dati non  disponibili,  la
tabella 2 indica le frequenze minime di monitoraggio di sorveglianza 
che possono essere adottate per differenti tipi di acquiferi. 
 
Tabella 2 - frequenze minime del monitoraggio di sorveglianza 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Al fine di definire un programma corretto delle frequenze di 
monitoraggio e' necessario considerare anche quanto di seguito 
riportato. 
Di grande importanza  sono  i  cambiamenti  nell'andamento  temporale
della concentrazione degli inquinanti che influenza la frequenza di 
monitoraggio selezionata cosi' come l'accresciuta conoscenza del 
modello concettuale. 
In generale, i  corpi  sotterranei  di  prima  falda  sono  piuttosto
dinamici nelle variazioni qualitative  e  quantitative  delle  acque.
Quando si verifica tale variabilita', la frequenza di monitoraggio 
deve essere selezionata in modo tale da caratterizzare in maniera 
adeguata la stessa variabilita'. 
Nei  sistemi  di  corpi  idrici   sotterranei   meno   dinamici   due
campionamenti per anno possono, inizialmente, essere sufficienti  per
il monitoraggio di sorveglianza. Se questo  monitoraggio  non  mostra
significative variazioni in un  ciclo  di  pianificazione  di  bacino
idrografico ( 6 anni), puo' essere opportuna una successiva riduzione 
della frequenza di campionamento. 
A causa dei  probabili  cambiamenti  temporali  nell'andamento  della
concentrazione di inquinanti, specialmente  nei  sistemi  con  flusso
sotterraneo  piuttosto  dinamico,  i  campionamenti   nei   siti   di
monitoraggio devono essere eseguiti ad uguali intervalli temporali. 
Questo garantisce risultati di monitoraggio comparabili e 
un'appropriata valutazione delle tendenze. 
Sulla base dei risultati del monitoraggio di sorveglianza acquisiti, 
le frequenze devono essere riviste regolarmente ed adeguate di 
conseguenza al fine di assicurare la qualita' delle informazioni. 
 
                    4.2.2 Monitoraggio operativo 
 
Il monitoraggio operativo e' richiesto solo per i corpi idrici a 
rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualita' ambientale. 
Deve essere effettuato tutti gli anni nei periodi intermedi tra due 
monitoraggi di sorveglianza a una frequenza sufficiente a rilevare 
gli impatti delle pressioni e, comunque, almeno una volta all'anno. 
Deve essere finalizzato principalmente a valutare i rischi specifici 
che determinano il non raggiungimento degli obiettivi. 
Nella progettazione di un programma  di  monitoraggio  operativo,  la
confidenza  richiesta  nei  risultati  di  monitoraggio  deve  essere
definita. Tale confidenza nei  monitoraggi  operativi  dipende  dalla
variabilita'  delle  sorgenti  di  impatto,   dalle   caratteristiche
dell'acquifero o delle acque sotterranee in questione, cosi' come dai
rischi in caso di errore. In teoria l'incertezza derivante dal 
processo di monitoraggio non deve aggiungersi significativamente 
all'incertezza nel controllo del rischio. 
L'accettabilita' di  non  individuare  un  nuovo  rischio  o  di  non
controllarne uno conosciuto deve essere stabilita, usata per  fissare
gli obiettivi di variabilita' delle proprieta' in questione e usata 
per il controllo della qualita' del monitoraggio rispetto alla 
variabilita' dei dati. 
 
Selezione dei parametri 
 
Nella maggior parte dei casi sia i parametri di base, sia parametri 
selezionati sono richiesti in ogni stazione di monitoraggio. 
Il processo di selezione di tali parametri e' basato su: 
a)  caratterizzazione   e   modello/i   concettuale/i   inclusa   una
valutazione  della   suscettibilita'   del   percorso   delle   acque
sotterranee, sensibilita' del recettore, il tempo necessario  perche'
ciascun programma di misure sia efficace e la capacita' di discernere 
tra gli effetti delle varie misure; 
b) valutazione del rischio e livello di confidenza nella valutazione; 
inclusa la distribuzione delle pressioni principali identificate nel 
processo di caratterizzazione che possono determinare lo "stato 
scarso" del corpo idrico; 
c) considerazioni pratiche relative alla idoneita' dei singoli siti 
di monitoraggio. 
 
Selezione dei siti 
 
Nel selezionare i siti di monitoraggio operativo la priorita' nella 
ubicazione degli stessi deve essere basata su: 
a) disponibilita' di siti idonei esistenti (ad esempio siti impiegati 
nei monitoraggi di sorveglianza) che forniscano campioni 
rappresentativi; 
b) potenzialita' nel supportare differenti programmi di  monitoraggio
(per es. determinate sorgenti possono fungere da siti di monitoraggio
per la qualita' e la quantita' delle acque sotterranee e per le acque 
superficiali); 
c) potenzialita' per monitoraggi integrati-multiobiettivo ad  esempio
combinando i requisiti del monitoraggio di cui all'articolo 92, comma
5, del decreto n.152 del 2006, del  monitoraggio  di  cui  alle  aree
protette designate per l'estrazione di  acque  destinate  al  consumo
umano, del monitoraggio connesso alla registrazione di prodotti per 
la protezione delle piante o biocidi, del monitoraggio ai sensi del 
decreto n.59 del 2005, e la conformita' al presente decreto; 
d) potenziali collegamenti con siti di monitoraggio delle acque 
superficiali esistenti o pianificati. 
 
Qualora il rischio coinvolga ecosistemi significativi di corpi idrici
superficiali  connessi  alle  acque  sotterranee,  la  Regione   puo'
prevedere siti  di  campionamento  addizionali  da  ubicare  in  aree
prossime ai corpi idrici superficiali. Detto monitoraggio  suppletivo
puo'  includere  il   controllo   delle   parti   piu'   superficiali
dell'acquifero ed eventualmente delle acque che  drenano  dai  suoli,
per esempio tramite campionatori multilivello, lisimetri e  prove  di
drenaggio in situ. I dati ottenuti, oltre che contribuire a  valutare
lo stato e le tendenze,  possono  anche  aiutare  a  distinguere  gli
impatti dei  differenti  tipi  di  pressioni,  valutare  l'estensione
spaziale degli impatti e determinare il destino dei contaminanti e il 
trasporto tra la sorgente e il recettore. 
Nel caso in cui i rischi e le pressioni riguardino  le  stesse  acque
sotterranee, per esempio pressioni diffuse, i siti  di  campionamento
devono essere maggiormente  distribuiti  lungo  il  corpo  idrico,  e
devono  essere  rivolti  alle  differenti  pressioni  e   alla   loro
distribuzione all'interno del corpo idrico  sotterraneo.  Nell'ambito
di tale monitoraggio e' importante tenere conto della combinazione 
tra le pressioni piu' rappresentative e la sensibilita' delle acque 
sotterranee. 
 
Frequenza di monitoraggio 
 
La selezione della frequenza nell'ambito di ogni anno di monitoraggio
e' generalmente basata sul modello  concettuale  e,  in  particolare,
sulle caratteristiche dell'acquifero e sulla sua suscettibilita' alle 
pressioni inquinanti. 
La tabella 3 individua frequenze minime di monitoraggio operativo per 
differenti tipologie di acquifero dove il modello concettuale e' 
limitato e i dati esistenti non sono disponibili. 
Se, invece, vi e' una buona conoscenza  della  qualita'  delle  acque
sotterranee e del comportamento del sistema idrogeologico, possono 
essere adottate frequenze ridotte di monitoraggio, comunque non 
inferiori ad una volta l'anno. 
La frequenza e la tempistica del campionamento in ogni sito di 
monitoraggio deve, inoltre, considerare i seguenti criteri: 
a) i requisiti per la valutazione della tendenza; 
b) l'ubicazione del sito di campionamento rispetto alla pressione  (a
monte, direttamente al disotto, o a valle). Infatti le ubicazioni 
direttamente al disotto di una pressione possono richiedere 
monitoraggi piu' frequenti; 
c) il livello di confidenza nella valutazione del rischio e i 
cambiamenti della stessa valutazione nel tempo; 
d)  le  fluttuazioni  a  breve  termine  nella  concentrazione  degli
inquinanti, per esempio effetti  stagionali.  Laddove  sia  probabile
riscontrare effetti stagionali e altri effetti a  breve  termine,  e'
essenziale che le frequenze di campionamento e le  tempistiche  siano
adattate (incrementate) di conseguenza e che il  campionamento  abbia
luogo nello stesso momento ogni anno, o nelle stesse condizioni,  per
rendere comparabili i dati per la valutazione delle tendenze, per 
accurate caratterizzazioni e per la valutazione degli stati di 
qualita'; 
e) la tipologia di gestione dell'uso del suolo, per  esempio  periodo
di applicazione di nitrati o pesticidi. Questo e' importante 
specialmente per i sistemi a rapido scorrimento come gli acquiferi 
carsici e/o i corpi idrici sotterranei di prima falda. 
 
Il  campionamento  per  il  monitoraggio  operativo  deve  continuare
finche' il corpo idrico  sotterraneo  e'  considerato,  con  adeguata
confidenza, non piu' nello stato scarso o a rischio di essere in uno 
stato scarso e ci sono adeguati dati che dimostrano un'inversione 
delle tendenze. 
Tabella 3- Frequenze minime del monitoraggio operativo nell'ambito di 
ciascun anno 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
4.3 Monitoraggio dello stato quantitativo 
La  rete  di  monitoraggio  dello  stato  quantitativo  delle   acque
sotterranee e' progettata in modo da  fornire  una  stima  affidabile
dello stato quantitativo di tutti i corpi idrici o  gruppi  di  corpi
idrici sotterranei, compresa la stima delle risorse idriche 
sotterranee disponibili. Le Regioni inseriscono nei piani di tutela 
una o piu' mappe che riportano detta rete. 
Il Monitoraggio dello stato quantitativo ha l'obiettivo di  integrare
e confermare la validita' della caratterizzazione e  della  procedura
di valutazione di rischio,  determinare  lo  stato  quantitativo  del
corpo idrico  sotterraneo,  supportare  la  valutazione  dello  stato
chimico, l'analisi delle tendenze e la progettazione e la valutazione 
dei programmi di misure. 
Come per le altre reti di monitoraggio, la progettazione della rete 
per il monitoraggio quantitativo deve essere basata sul modello 
concettuale del sistema idrico sotterraneo e sulle pressioni. 
Gli elementi chiave del modello concettuale quantitativo sono: 
a) la valutazione della ricarica e del  bilancio  idrico  predisposto
secondo le linee guida di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 
del 28 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 
novembre 2004, n. 268; 
b) le valutazioni esistenti  del  livello  dell'acqua  sotterranea  o
della portata ed informazioni pertinenti sui rischi per le acque 
superficiali e gli ecosistemi terrestri che dipendono dalle acque 
sotterranee; 
c)  il  grado  di  interazione  tra  acque  sotterranee  e   relativi
ecosistemi terrestri e superficiali dove questa interazione e' 
importante e potrebbe potenzialmente determinare un'influenza 
negativa sullo stato di qualita' del corpo idrico superficiale. 
Lo sviluppo di una rete  di  monitoraggio  quantitativo  puo'  essere
iterativo; i dati raccolti dai nuovi  siti  di  monitoraggio  possono
essere usati per migliorare e perfezionare  il  modello  concettuale,
usato per collocare ogni sito di monitoraggio, sull'intero corpo 
idrico sotterraneo, e la gestione del programma di monitoraggio 
quantitativo. 
L'implementazione di un modello numerico delle acque sotterranee o di
un modello idrologico che integri le acque superficiali e sotterranee
sono utili  strumenti  per  compilare  ed  interpretare  i  dati  del
monitoraggio quantitativo ed identificare le risorse e gli ecosistemi
a rischio. Inoltre, le stime di incertezza che  si  possono  ottenere
con un modello numerico possono essere d'aiuto per identificare parti
del corpo idrico sotterraneo che necessitano dell'integrazione di 
siti per meglio descrivere la quantita' e la portata delle acque 
sotterranee. 
 
Selezione dei parametri 
 
Per la valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee 
sono raccomandati almeno i seguenti parametri: 
a) livelli delle acque sotterranee nei pozzi o nei piezometri; 
b) portata delle sorgenti; 
c) caratteristiche del flusso e/o livelli idrici  dei  corsi  d'acqua
superficiali  durante  i  periodi  di  siccita'  (ad  es.  quando  il
contributo delle piogge  al  flusso  delle  acque  superficiali  puo'
essere trascurato e la portata del fiume e' mantenuta sostanzialmente 
dall'acqua sotterranea); 
d) livelli idrici delle zone umide e dei laghi che dipendono 
significativamente dalle acque sotterranee. 
La selezione dei siti di monitoraggio e dei parametri deve essere 
basata su un solido modello concettuale del corpo idrico che deve 
essere monitorato. 
Un monitoraggio addizionale per supportare la caratterizzazione e la 
classificazione delle acque sotterranee tiene conto almeno di: 
a)  parametri  chimici  e  indicatori   (per   esempio   temperatura,
conduttivita', etc.) per monitorare l'intrusione salina  o  di  altra
natura. Qualora venga utilizzato un unico sito  di  monitoraggio  sia
per la valutazione dello stato chimico sia per la  valutazione  dello
stato quantitativo e i controlli avvengano contemporaneamente, i dati
per il controllo dei parametri chimici  addizionali  sono  utilizzati
per le finalita' sopra riportate. Per gli acquiferi delle isole  puo'
essere appropriato monitorare le zone di transizione tra acqua dolce 
ed acqua marina; 
b) piovosita' e altri componenti richiesti per calcolare 
l'evapotraspirazione (per il calcolo della ricarica delle acque 
sotterranee); 
c) monitoraggio ecologico degli ecosistemi terrestri connessi alle 
acque sotterranee (inclusi gli indicatori ecologici); 
d) estrazione di acque sotterranee. 
I requisiti specifici per i dati di  monitoraggio  di  supporto,  che
integrano le conoscenze ottenute dal monitoraggio del  livello  delle
acque sotterranee, sono fortemente determinati dagli strumenti o dai 
metodi adoperati per supportare la valutazione del rischio o dello 
stato e della confidenza richiesta in queste valutazioni. 
La chiave per la selezione  dei  parametri  dipende  da  quanto  quel
parametro sia rappresentativo dello scenario idrogeologico monitorato 
e della sua importanza nel determinare il rischio o lo stato del 
corpo idrico. 
In alcuni scenari idrogeologici particolarmente  complessi,  limitare
il  monitoraggio  al  solo  livello  delle  acque   sotterranee   nei
piezometri puo' essere inappropriato per le  finalita'  del  presente
decreto e in alcuni casi altamente fuorviante. In queste  circostanze
le caratteristiche del flusso dei corsi d'acqua o delle sorgenti 
connesse puo' fornire dati migliori con i quali intraprendere una 
valutazione. 
Cio' e' maggiormente probabile nei casi di bassa permeabilita'  o  di
acquiferi fratturati. Ci sono  casi  in  cui  il  livello  dell'acqua
rimane piu' o meno stabile, ma si verificano fenomeni  di  intrusione
di  acqua  proveniente  da  altri  acquiferi  o   da   corpi   idrici
superficiali  o  dal  mare.  Specifiche  condizioni   devono   essere
considerate nel caso dei copri idrici  sotterranei  delle  isole.  Se
c'e' il rischio di intrusione, allora specifici indicatori della 
qualita' delle acque andranno monitorati ( per esempio la 
conduttivita' elettrica e la temperatura dell'acqua). 
 
Densita' dei siti di monitoraggio 
 
La rete per  il  monitoraggio  quantitativo  deve  essere  progettata
prevedendo un numero di pozzi tale da consentire il controllo su 
eventuali variazioni dello stato quantitativo del corpo idrico 
sotterraneo. 
La  rete  si   articola   in   sufficienti   siti   di   monitoraggio
rappresentativi per stimare il livello  delle  acque  sotterranee  di
ciascun corpo idrico o gruppi di corpi idrici, tenuto conto delle 
variazioni del ravvenamento a breve e a lungo termine ed in 
particolare: 
a) per i corpi idrici sotterranei che  si  ritiene  rischino  di  non
conseguire gli obiettivi ambientali, bisogna assicurare una  densita'
dei punti di monitoraggio  sufficiente  a  valutare  l'impatto  delle
estrazioni e degli scarichi sulle variazioni dello stato quantitativo 
delle acque sotterranee; 
b) per i corpi idrici sotterranei le cui acque  fluiscono  attraverso
la frontiera tra l'Italia ed altri Paesi, e' necessario designare 
sufficienti punti di monitoraggio per stimare la direzione e la 
portata delle acque sotterranee attraverso la frontiera. 
Il monitoraggio quantitativo puo' essere richiesto su due differenti 
piani. 
In primo luogo, se possibile, bisogna valutare i livelli e  i  flussi
delle acque lungo un corpo idrico sotterraneo. Questi possono  essere
correlati alla valutazione  del  bilancio  idrico  dell'intero  corpo
idrico  sotterraneo  predisposto  secondo  le  linee  guida  di   cui
all'Allegato 1 al decreto ministeriale del 28 luglio 2004, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2004, n. 268. 
In secondo luogo, puo' essere  necessario  un  monitoraggio  "locale"
piu' mirato sui flussi e sui  livelli  riferiti  ai  corpi  recettori
pertinenti che sono localmente alimentati dalle acque sotterranee, ad
es. corpi idrici superficiali (fiumi, laghi ed estuari) ed ecosistemi
terrestri   dipendenti   dalle   acque   sotterranee.    Quest'ultimo
monitoraggio puo' includere informazioni integrative sulla  salinita'
(con riferimento alle intrusioni saline) o  informazioni  integrative
derivanti dal monitoraggio ecologico svolto ai sensi della normativa 
nazionale e comunitaria vigente (come prova dell'impatto sugli 
ecosistemi dovuti all'estrazione di acqua sotterranea). 
Nei corpi idrici  o  gruppi  di  corpi  idrici  classificati  "non  a
rischio" il monitoraggio quantitativo puo' essere  ridotto.  Infatti,
non e' necessario svolgere  il  monitoraggio  su  ogni  corpo  idrico
all'interno di un gruppo di corpi idrici, a patto che tutti  i  corpi
idrici del gruppo siano comparabili dal punto di vista idrogeologico. 
Nei corpi idrici o gruppi di corpi idrici classificati "a rischio" la
distribuzione dei siti di monitoraggio deve essere sufficiente per 
capire le condizioni idrogeologiche relative ai recettori 
identificati come a rischio e alla loro importanza. 
La densita' del monitoraggio deve essere sufficiente per assicurare 
un'appropriata valutazione degli impatti sul livello delle acque 
sotterranee causati dalle estrazioni. 
Per quei corpi idrici sotterranei che attraversano la  frontiera  tra
l'Italia ed uno o piu' Stati Membri, il numero di siti di 
campionamento deve essere sufficiente per stimare la direzione e la 
portata delle acque sotterranee attraverso il confine. 
 
Frequenza di monitoraggio 
 
La frequenza dei rilevamenti deve essere sufficiente a permettere  di
stimare lo stato quantitativo di ciascun corpo idrico o gruppo di 
corpi idrici sotterranei, tenuto conto delle variazioni del 
ravvenamento a breve e lungo termine. In particolare: 
a) per i corpi idrici sotterranei che  si  ritiene  rischino  di  non
conseguire gli obiettivi ambientali, e' fissata una  frequenza  delle
misurazioni sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni e degli 
scarichi sul livello delle acque sotterranee; 
b) per i corpi idrici sotterranei le cui acque  fluiscono  attraverso
la frontiera tra l'Italia ed altri Paesi, e' fissata una frequenza 
delle misurazioni sufficiente a stimare la direzione e la portata 
delle acque sotterranee attraverso la frontiera. 
La frequenza dei  monitoraggi  si  stabilisce  sulla  base  dei  dati
necessari per determinare rischio e stato dei corpi idrici e, laddove 
necessario, per supportare la progettazione e valutazione dei 
programmi di misure. 
La   frequenza   di   monitoraggio   dipende   principalmente   dalle
caratteristiche di un corpo idrico e dal sito di monitoraggio. I siti
con una significativa variabilita' annuale devono  essere  monitorati
piu' frequentemente rispetto  a  siti  con  minore  variabilita'.  In
generale  un  monitoraggio  trimestrale  sara'  sufficiente  per   il
monitoraggio quantitativo  dove  la  variabilita'  e'  bassa,  ma  un
monitoraggio giornaliero  e'  preferito,  in  particolare  quando  si
misurano le portate. La frequenza deve essere rivista quando migliora
la comprensione della risposta e del comportamento  dell'acquifero  e
in relazione all'importanza di ciascun cambiamento delle pressioni 
sul corpo idrico sotterraneo. Questo assicura che sia mantenuto un 
programma caratterizzato da un basso rapporto costi/efficacia. 
 
4.4 Controlli di qualita' 
Per il campionamento e l'analisi devono  essere  stabilite  procedure
appropriate per il controllo di qualita'; tali misure sono necessarie 
per ridurre al minimo le incertezze. 
Gli elementi minimi che devono essere presi in considerazione nei 
controlli di qualita' sono: 
a) identificazione e registrazione dei campioni; 
b) metodi di campionamento, pianificazione del campionamento e report 
per esercizi di campo; 
c) trasporto e magazzinaggio del campione; 
d) validazione dei metodi analitici; 
e) procedure per le misure analitiche; 
f) controlli di qualita' interni dei metodi; 
g) partecipazione in schemi esterni per i controlli di qualita' 
(intercalibrazione); 
h) elaborazione dei risultati; 
i) tracciabilita' dei documenti e delle misure. 
Per i laboratori di analisi l'accreditamento deve avvenire ai sensi 
della ISO 17025. 
 
4.5 Protocollo per il campionamento-ISO raccomandate 
Un appropriato piano di campionamento deve includere la selezione dei
siti di campionamento, la frequenza e la durata del campionamento, le 
procedure di campionamento, il trattamento dei campioni e l'analisi 
dei campioni. 
Le procedure di campionamento e di trattamento del campione dovranno 
riferirsi a linee guida e/o standard internazionali incluse parti 
rilevanti della norma ISO 5667 nello stato di ultima revisione. 
Allo stato attuale le parti della norma ISO 5667 utili per il 
monitoraggio delle acque sotterranee sono le seguenti: 
La norma ISO 5667-1: 2006 fornisce i principi per una corretta 
progettazione del campionamento negli ambienti acquatici. 
La  norma  ISO  5667-3:  2003  fornisce  indicazioni  riguardo   alla
preparazione, stabilizzazione, trasporto e conservazione dei campioni 
di acqua. 
La  norma  ISO  5667-11:  1993  fornisce  i  principi   a)   per   la
progettazione dei programmi  di  campionamento,  b)  le  tecniche  di
campionamento, c) la manipolazione dei campioni e d) il sistema di 
identificazione del campione e le procedure di registrazione e 
tracciabilita' delle acque sotterranee; 
La norma ISO 5667-18: 2001 fornisce dei principi per i metodi di 
campionamento delle acque sotterranee nei siti contaminati. 
La norma ISO 5667-14: 1993 fornisce linee guida per il controllo di 
qualita' delle operazioni di campionamento e trattamento del 
campione. 
 
APPENDICE 
 
SEZIONE A 
 
Tabella 1a. Elenco dei tipi fluviali presenti in Italia 
settentrionale e inclusi nel sistema MacrOper 
In molti casi, cioe' quando siano disponibili valori  di  riferimento
distinti per le aree di pool,  riffle  o  riferiti  ad  una  raccolta
proporzionale  generica  di  invertebrati  bentonici,  il   tipo   e'
riportato in piu' righe. Cio' e' stato  ritenuto  utile  per  rendere
piu' agevole associare i valori  riportati  in  Tabella  1b  ai  tipi
fluviali qui elencati. La prima colonna ('ord') rappresenta 
l'elemento di unione tra le tre tabelle e consente di associare un 
tipo fluviale in una determinata area regionale tra le tre tabelle. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella 1b. Valori di riferimento per le metriche componenti e per lo 
STAR ICMi nei tipi fluviali dell'Italia settentrionale inclusi nel 
sistema MacrOper 
In tabella vengono anche indicati i limiti di classe. I  valori  sono
riportati, quando disponibili, in funzione di dove si effettui la 
raccolta dei macroinvertebrati: per aree di pool, riffle o 
campionamento generico. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella 2a. Elenco dei tipi fluviali presenti in Italia centrale e 
inclusi nel sistema MacrOper 
In molti casi, cioe' quando siano disponibili valori  di  riferimento
distinti per le aree di pool,  riffle  o  riferiti  ad  una  raccolta
proporzionale  generica  di  invertebrati  bentonici,  il   tipo   e'
riportato in piu' righe. Cio' e' stato  ritenuto  utile  per  rendere
piu' agevole associare i valori  riportati  in  Tabella  2b  ai  tipi
fluviali qui elencati. La prima colonna ('ord') rappresenta 
l'elemento di unione tra le due tabelle e consente di associare un 
tipo fluviale in una determinata area regionale tra le due tabelle. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella 2b. Valori di riferimento per le metriche componenti e per lo
STAR ICMi nei tipi fluviali dell'Italia centrale inclusi nel sistema 
MacrOper 
In tabella vengono anche indicati i limiti di classe. I  valori  sono
riportati  in  funzione  di  dove  si  effettui   la   raccolta   dei
macroinvertebrati: per aree di pool, riffle o campionamento generico. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella 3a. Elenco dei tipi fluviali presenti in Italia meridionale e 
inclusi nel sistema MacrOper 
In molti casi, cioe' quando siano disponibili valori  di  riferimento
distinti per le aree di pool,  riffle  o  riferiti  ad  una  raccolta
proporzionale  generica  di  invertebrati  bentonici,  il   tipo   e'
riportato in piu' righe. Cio' e' stato  ritenuto  utile  per  rendere
piu' agevole associare i valori riportati nella successiva tabella 3b
ai tipi fluviali qui elencati. La prima colonna ('ord') rappresenta 
l'elemento di unione tra le due tabelle e consente di associare un 
tipo fluviale in una determinata area regionale tra le due tabelle. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella 3b. Valori di riferimento per le metriche componenti e per lo 
STAR ICMi nei tipi fluviali dell'Italia meridionale inclusi nel 
sistema MacrOper 
In tabella vengono anche indicati i limiti di classe. I  valori  sono
riportati  in  funzione  di  dove  si  effettui   la   raccolta   dei
macroinvertebrati: per aree di pool, riffle o campionamento generico 
qualora il campione sia disponibile da diversi mesohabitat. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella 4. Valori di riferimento per le metriche componenti  lo  STAR
ICMi, per lo STAR ICMi e per l'indice MTS nei fiumi molto grandi e/o 
non accessibili 
 
Tabella 5. Valori di riferimento per le metriche componenti e per lo 
STAR ICMi 
I valori sono organizzati per macrotipi fluviali, validi per  i  tipi
fluviali non inclusi nelle tabelle di  dettaglio  relative  a  Italia
settentrionale, centrale e meridionale. Tali valori sono validi per i
2 anni successivi all'emanazione del decreto classificazione, qualora
nel frattempo non si rendessero disponibili dati di dettaglio  per  i
singoli tipi fluviali. In tabella vengono anche indicati i limiti  di
classe. I valori sono riportati in funzione di dove si effettui la 
raccolta dei macroinvertebrati: per aree di pool, riffle o 
campionamento generico. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
SEZIONE B 
 
Tabella 1. Comunita' ittiche attese nelle 9 zone 
zoogeografico-ecologiche fluviali principali. 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
ZONE ZOOGEOGRAFICO-ECOLOGICHE 
    FLUVIALI PRINCIPALI Comunita' ittiche attese 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
ZONA DEI SALMONIDI DELLA Salmo (trutta) trutta (ceppo 
REGIONE PADANA mediterraneo)(10), Salmo (trutta) 
                               Marmoratus(11), Thymallus 
                               thymallus(10), Phoxinus phoxinus, 
                               Cottus gobio(10). 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
     ZONA DEI CIPRINIDI A Leuciscus cephalus, Leuciscus souffia 
DEPOSIZIONE LITOFILA DELLA muticellus, Phoxinus phoxinus, 
REGIONE PADANA Chondrostoma genei, Gobio gobio, 
                               Barbus plebejus, Barbus meridionalis 
                               caninus, Lampetra zanandreai, Anguilla 
                               anguilla, Salmo (trutta) marmoratus, 
                               Sabanejewia larvata, Cobitis taenia 
                               bilineata, Barbatula barbatula 
                               (limitatamente alle acque del 
                               Trentino-Alto Adige e del Friuli- 
                               Venezia Giulia), Padogobius martensii, 
                               Knipowitschia punctatissima 
                               (limitatamente agli ambienti di 
                               risorgiva, dalla Lombardia al Friuli 
                               Venezia Giulia) 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
ZONA DEI CIPRINIDI A Rutilus erythrophthalmus, Rutilus 
DEPOSIZIONE FITOFILA DELLA pigus, Chondrostoma soetta, Tinca 
REGIONE PADANA tinca, Scardinius erythrophthalmus, 
                               Alburnus alburnus alborella, Leuciscus 
                               cephalus, Cyprinus carpio, Petromyzon 
                               marinus (stadi giovanili), Acipenser 
                               naccarii (almeno stadi giovanili), 
                               Anguilla anguilla, Alosa fallax (stadi 
                               giovanili), Cobitis taenia bilineata, 
                               Esox lucius, Perca fluviatilis, 
                               Gasterosteus aculeatus(12), 
                               Syngnathus abaster. 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
ZONA DEI SALMONIDI DELLA Salmo (trutta) trutta (ceppo 
REGIONE ITALICO-PENINSULARE mediterraneo, limitatamente 
                               all'Appennino settentrionale), Salmo 
                               (trutta) macrostigma (limitatamente al 
                               versante tirrenico di Lazio, Campania, 
                               Basilicata e Calabria), Salmo fibreni 
                               (limitatamente alla risorgiva 
                               denominata Lago di Posta Fibreno). 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
ZONA DEI CIPRINIDI A Leuciscus souffia muticellus, 
DEPOSIZIONE LITOFILA DELLA Leuciscus cephalus, Rutilus rubilio, 
REGIONE ITALICO-PENINSULARE Alburnus albidus (limitatamente alla 
                               Campania, Molise, Puglia e 
                               Basilicata), Barbus plebejus, Lampetra 
                               planeri (limitatamente al versante 
                               tirrenico di Toscana, Lazio, Campania 
                               e Basilicata; nel versante adriatico, 
                               la sola popolazione dell'Aterno- 
                               Pescara), Anguilla anguilla, Cobitis 
                               tenia bilineata, Gasterosteus 
                               aculeatus, Salaria fluviatilis, Gobius 
                               nigricans (limitatamente al versante 
                               tirrenico di Toscana, Umbria e Lazio). 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
ZONA DEI CIPRINIDI A Tinca tinca, Scardinius 
DEPOSIZIONE FITOFILA DELLA erythrophthalmus, Rutilus rubilio, 
REGIONE ITALICO-PENINSULARE Leuciscus cephalus, Alburnus albidus 
                               (limitatamente alla Campania, Molise, 
                               Puglia e Basilicata), Petromyzon 
                               marinus (stadi giovanili), Anguilla 
                               anguilla, Alosa fallax (stadi 
                               giovanili), Cobitis taenia bilineata, 
                               Esox lucius, Gasterosteus aculeatus, 
                               Syngnathus abaster(13). 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
ZONA DEI SALMONIDI DELLA Salmo (trutta) macrostigma. 
REGIONE DELLE ISOLE 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
ZONA DEI CIPRINIDI A Anguilla anguilla, Gasterosteus 
DEPOSIZIONE LITOFILA DELLA aculeatus, Salaria fluviatilis. 
REGIONE DELLE ISOLE: 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
ZONA DEI CIPRINIDI A Cyprinus carpio, Petromyzon marinus 
  DEPOSIZIONE FITOFILA DELLA (stadi giovanili), Anguilla anguilla, 
REGIONE DELLE ISOLE Gasterosteus aculeatus, Alosa fallax 
                               (stadi giovanili), Syngnathus 
                               abaster. 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
(10) Le popolazioni del ceppo mediterraneo di Salmo (trutta) trutta 
hanno naturalmente un areale molto frammentato. Per ogni regione 
andrebbe stabilito meglio l'areale. 
(11) In Piemonte, a esclusione dei tributari di destra del Po a valle
del Tanaro e, nel bacino del Tanaro, a valle della confluenza con il 
torrente Rea. 
(12) In Piemonte, la distribuzione e' limitata al solo Verbano. 
(13) Non presente in Umbria. 
 
SEZIONE C 
 
Tabella 1. Valore di riferimento (mediana siti  riferimento)  per  la
componente relativa alla presenza di strutture artificiali nel tratto 
considerato (indice HMS) e per la componente relativa all'uso del 
territorio nelle aree fluviali e perifluviali (indice LUI). 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
Descrizione sommaria dell'ambito  
 
    
di applicazione                 |  HMS  |  RQ_HMS  |  LUI  | RQ LUI
---------------------------------------------------------------------
Tutti i tipi fluviali           |      0|         1|      0|        1
    
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
Il valore utilizzato per convertire l'HMS in RQ e' pari a 100. Il 
valore utilizzato per convertire il LUI in RQ e' pari a 39,2. 
 
Tabella 2. Valori di riferimento (mediana siti riferimento) per la 
componente relativa alla diversificazione e qualita' degli habitat 
fluviali e ripari (indice HQA) 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
Descrizione sommaria dell'ambito |  Macrotipi  |       |
di applicazione                  |  fluviali   |  HQA  |   RQ_HQA
---------------------------------------------------------------------
Fiumi alpini                     | A1, A2      |54     |            1
    
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
Fiumi Appenninici                | M1, M2, M4  |64     |            1
    
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
Fiumi Appenninici poco           |             |       |
diversificati                    |M1, M2, M4   |52     |            1
    
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
Fiumi Mediterranei temporanei    |M5           |58     |            1
    
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
Piccoli fiumi di pianura         |C, M1        |56     |            1
    
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
Tutti gli altri fiumi            |-            |57     |            1
    
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
E' opportuno far riferimento alla categoria "Tutti gli  altri  fiumi"
qualora il tipo fluviale in  esame,  per  la  sua  peculiarita',  non
risulti attribuibile con certezza ad una delle macrocategorie 
riportate in tabella. Per la conversione dell'HQA in RQ si e' 
considerato come valore minimo 11 per tutte le categorie. 
 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (85) 
  Il D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera m))  che  "il  numero  1.4.1  del
punto 1.4 "Informazioni per  l'analisi  di  tendenza"  del  paragrafo
A.2.8-ter della sezione A "Stato  delle  acque  superficiali",  della
parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei 
corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituito dal 
seguente: 
  «1.4.1 In attuazione del comma 8 dell'articolo 78, le regioni e  le
provincie autonome raccolgono, aggiornano e trasmettono i dati 
relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e nel biota in 
particolare per le seguenti sostanze, se rilevate: 
  a) antracene; 
  b) difeniletere bromurato; 
  c) cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza 
dell'acqua); 
  d) cloroalcani, C10-13 (7); 
  e) di(2-etilesil) ftalato (DEHP); 
  f) fluorantene; 
  g) esaclorobenzene; 
  h) esaclorobutadiene; 
  i) esaclorocicloesano; 
  l) piombo e composti; 
  m) mercurio e composti; 
  n) pentaclorobenzene; 
  o) benzo(a)pirene; 
  p) benzo(b)fluorantene; 
  q) benzo(k)fluorantene; 
  r) benzo(g,h,i)perilene; 
  s) indeno(1,2,3-cd)pirene; 
  t) tributilstagno (composti) (tributilstagno catione); 
  u) dicofol; 
  v) acido perfluorottansolfonico e derivati (PFOS); 
  z) chinossifen; 
  aa) diossine e composti diossina-simili; 
  bb) esabromociclododecano (HBCDD); 
  cc) eptacloro ed eptacloro epossido.»". 
  - (con l'art.  1,  comma  1,  lettera  n))  che  "il  paragrafo  A.
2.8-quater della sezione A "Stato delle  acque  superficiali",  della
parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei 
corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituito dal 
seguente: 
  «A. 2.8-quater (Numeri UE sostanze prioritarie). 
  Tabella 1: elenco numeri UE sostanze prioritarie. 
 
 
 
    
=====================================================================
|      |             |             |                  |Identificata |
|      |             |             |  Denominazione   |come sostanza|
|      |             |             |  della sostanza  | pericolosa  |
|Numero| Numero CAS1 | Numero UE2  |   prioritaria3   | prioritaria |
+======+=============+=============+==================+=============+
|(1)   |15972-60-8   |240-110-8    |Alacloro          |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(2)   |120-12-7     |204-371-1    |Antracene         |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(3)   |1912-24-9    |217-617-8    |Atrazina          |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(4)   |71-43-2      |200-753-7    |Benzene           |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |non          |non          |Difenileteri      |             |
|(5)   |applicabile  |applicabile  |bromurati         |X4           |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(6)   |7440-43-9    |231-152-8    |Cadmio e composti |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Cloro alcani,     |             |
|(7)   |85535-84-8   |287-476-5    |C10-13            |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(8)   |470-90-6     |207-432-0    |Clorfenvinfos     |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Clorpirifos       |             |
|      |             |             |(Clorpirifos      |             |
|(9)   |2921-88-2    |220-864-4    |etile)            |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(10)  |107-06-2     |203-458-1    |1,2-dicloroetano  |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(11)  |75-09-2      |200-838-9    |Diclorometano     |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Di(2-etilesil)    |             |
|(12)  |117-81-7     |204-211-0    |ftalato (DEHP)    |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(13)  |330-54-1     |206-354-4    |Diuron            |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(14)  |115-29-7     |204-079-4    |Endosulfan        |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(15)  |206-44-0     |205-912-4    |Fluorantene       |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(16)  |118-74-1     |204-273-9    |Esaclorobenzene   |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(17)  |87-68-3      |201-765-5    |Esaclorobutadiene |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(18)  |608-73-1     |210-168-9    |Esaclorocicloesano|X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(19)  |34123-59-6   |251-835-4    |Isoproturon       |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(20)  |7439-92-1    |231-100-4    |Piombo e composti |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Mercurio e        |             |
|(21)  |7439-97-6    |231-106-7    |composti          |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(22)  |91-20-3      |202-049-5    |Naftalene         |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(23)  |7440-02-0    |231-111-4    |Nichel e composti |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |non          |non          |                  |             |
|(24)  |applicabile  |applicabile  |Nonilfenoli       |X5           |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |non          |non          |                  |             |
|(25)  |applicabile  |applicabile  |Ottilfenoli6      |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(26)  |608-93-5     |210-172-0    |Pentaclorobenzene |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(27)  |87-86-5      |201-778-6    |Pentaclorofenolo  |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Idrocarburi       |             |
|      |non          |non          |policiclici       |             |
|(28)  |applicabile  |applicabile  |aromatici (IPA)7  |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(29)  |122-34-9     |204-535-2    |Simazina          |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |non          |non          |Tributilstagno    |             |
|(30)  |applicabile  |applicabile  |(composti)        |X8           |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(31)  |12002-48-1   |234-413-4    |Triclorobenzeni   |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Triclorometano    |             |
|(32)  |67-66-3      |200-663-8    |(cloroformio)     |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(33)  |1582-09-8    |216-428-8    |Trifluralin       |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(34)  |115-32-2     |204-082-0    |Dicofol           |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Acido perfluorot- |             |
|      |             |             |tansolfonico e    |             |
|(35)  |1763-23-1    |217-179-8    |suoi sali (PFOS)  |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |non          |                  |             |
|(36)  |124495-18-7  |applicabile  |Chinossifen       |X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Diossine e        |             |
|      |non          |non          |composti diossina-|             |
|(37)  |applicabile  |applicabile  |simili            |X9           |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(38)  |74070-46-5   |277-704-1    |Aclonifen         |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(39)  |42576-02-3   |255-894-7    |Bifenox           |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(40)  |28159-98-0   |248-872-3    |Cibutrina         |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(41)  |52315-07-8   |257-842-9    |Cipermetrina10    |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(42)  |62-73-7      |200-547-7    |Diclorvos         |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |             |             |Esabromo-         |             |
|      |non          |non          |ciclododecani     |             |
|(43)  |applicabile  |applicabile  |(HBCDD)           |X11          |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|      |76-44-8/     |200-962-3/   |Eptacloro ed      |             |
|(44)  |1024-57-3    |213-831-0    |eptacloro epossido|X            |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+
|(45)  |886-50-0     |212-950-5    |Terbutrina        |             |
+------+-------------+-------------+------------------+-------------+


1 - CAS: Chemical Abstracts Service.
2 - Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti
a carattere commerciale  (EINECS)  o  lista  europea  delle  sostanze
chimiche notificate (ELINCS).
3 - Nel fissare gli standard di qualita' ambientale,  nel  caso  di
gruppi di sostanze, sono definite, salvo  indicazioni  esplicite,  le
singole sostanze tipiche rappresentative.
4 - Solo tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifeniletere (numeri  CAS
40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, rispettivamente).
5 - Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri
4-nonilfenolo  (CAS   104-40-5,   UE   203-199-4)   e   4-nonilfenolo
(ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).
6 - Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE  217-302-5)  compreso  l'isomero
4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).
7  -  Compresi  benzo(a)pirene   (CAS   50-32-8,   UE   200-028-5),
benzo(b)fluorantene      (CAS      205-99-2,      UE      205-911-9),
benzo(g,h,i)perilene     (CAS      191-24-2,      UE      205-883-8),
benzo(k)fluorantene      (CAS      207-08-9,      UE      205-916-6),
indeno(1,2,3-cd)pirene  (CAS  193-39-5,  UE  205-893-2),  ma  esclusi
antracene, fluorantene e naftalene, che sono riportati in  un  elenco
distinto.
8 - Compreso tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).
9 - Si riferisce ai seguenti composti:
7  Dibenzo-p-diossine  policlorurate  (PCDD):  2,3,7,8-T4CDD   (CAS
1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD  (CAS
39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD  (CAS  57653-85-7),  1,2,3,7,8,9-H6CDD
(CAS    19408-74-3),    1,2,3,4,6,7,8-H7CDD     (CAS     35822-46-9),
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9);
10   dibenzofurani   policlorurati   (PCDF):   2,3,7,8-T4CDF   (CAS
51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6),  2,3,4,7,8-P5CDF  (CAS
57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF  (CAS  70648-26-9),  1,2,3,6,7,8-H6CDF
(CAS     57117-44-9),     1,2,3,7,8,9-H6CDF     (CAS     72918-21-9),
2,3,4,6,7,8-H6CDF   (CAS   60851-34-5),   1,2,3,4,6,7,8-H7CDF    (CAS
67562-39-4),       1,2,3,4,7,8,9-H7CDF       (CAS        55673-89-7),
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0);
12 bifenili policlorurati diossina-simili (DL-PCB):  3,3',4,4'-T4CB
(PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB  81,  CAS  70362-50-4),
2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114,
CAS  74472-37-0),  2,3',4,4',5-P5CB  (PCB   118,   CAS   31508-00-6),
2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS  65510-44-3),  3,3',4,4',5-P5CB  (PCB
126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156,  CAS  38380-08-4),
2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157,  CAS  69782-90-7),  2,3',4,4',5,5'-H6CB
(PCB  167,  CAS  52663-72-6),  3,3',4,4',5,5'-H6CB  (PCB   169,   CAS
32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9);
10 - CAS  52315-07-8  si  riferisce  a  una  miscela  isomerica  di
cipermetrina, α-cipermetrina (CAS  67375-30-8),  β-cipermetrina  (CAS
65731-84-2),  θ-cipermetrina  (CAS   71691-59-1)   e   ζ-cipermetrina
(52315-07-8).
11  -  Si  riferisce  a   1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano   (CAS
25637-99-4),  1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano   (CAS   3194-55-6),
α-esabromociclododecano  (CAS  134237-50-6),  β-esabromociclododecano
(CAS 134237-51-7) e γ- esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).»".
- (con l'art. 1, comma 1, lettera p)) che  "alla  tabella  3.6  del
paragrafo A.3.5 della sezione A  "Stato  delle  acque  superficiali",
della parte 2  "Modalita'  per  la  classificazione  dello  stato  di
qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza:
1) all'ultima  riga,  dopo  le  parole:  "Sostanze  dell'elenco  di
priorita'", e' inserita la seguente nota (18):
«(18) Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti
o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la  sostanza
nella corrispondente matrice almeno una volta all'anno, sempre che le
conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non  giustifichino
un altro intervallo. La giustificazione della frequenza applicata  e'
inserita  nei  Piani  di  gestione  dei  distretti   idrografici   in
conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera  c),  e  secondo
quanto  previsto  all'articolo  3,  paragrafo  4,   della   direttiva
consolidata.»;
2) all'ultima riga, in tutte le colonne, dopo  la  parola:  "acqua"
sono aggiunte le seguenti: "e annuale nel biota"".
- (con l'art. 1, comma 1, lettera q)) che  "alla  tabella  3.7  del
paragrafo A.3.5 della sezione A  "Stato  delle  acque  superficiali",
della parte 2  "Modalita'  per  la  classificazione  dello  stato  di
qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza:
1) alla penultima riga "Altre sostanze non appartenenti  all'elenco
di priorita'", in tutte le colonne,  sono  soppresse  le  parole:  "e
annuale in sedimenti";
2) all'ultima riga "Sostanze dell'elenco di priorita'" la nota (14)
e' sostituita dalla seguente:
«(14) Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti
o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la  sostanza
nella corrispondente matrice almeno una volta all'anno, sempre che le
conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non  giustifichino
un altro intervallo. La giustificazione della frequenza applicata  e'
inserita  nei  Piani  di  gestione  dei  distretti   idrografici   in
conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera  c),  e  secondo
quanto  previsto  all'articolo  3,  paragrafo  4,   della   direttiva
consolidata.»".
    
                             ALLEGATO 2 
 
CRITERI PER  LA  CLASSIFICAZIONE  DEI  CORPI  IDRICI  A  DESTINAZIONE
                             FUNZIONALE 
 
 
SEZIONE A: Criteri generali e metodologie per  il  rilevamento  delle
caratteristiche qualitative e  per  la  classificazione  delle  acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. 
I  seguenti  criteri  si  applicano  alle  acque  dolci  superficiali
utilizzate o destinate ad essere  utilizzate  per  la  produzione  di
acqua potabile dopo i trattamenti appropriati. 
 
1) Calcolo della conformita' e classificazione 
Per la classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2, A3,
di cui alla tabella 1/A i valori specificati per  ciascuna  categoria
devono  essere  conformi  nel  95%  dei  campioni  ai  valori  limite
specificati nelle colonne I e nel 90% ai  valori  limite  specificati
nelle colonne G, quando non sia  indicato  il  corrispondente  valore
nella colonna I. Per il rimanente 5%  o  il  10%  dei  campioni  che,
secondo i casi, non sono conformi, i parametri non devono discostarsi
in misura superiore al 50% dal valore  dei  parametri  in  questione,
esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto  ed  i  parametri
microbiologici. 
 
2) Campionamento 
2.1) Ubicazione delle stazioni di prelievo 
Per tutti i laghi naturali ed artificiali e per tutti i corsi d'acqua
naturali ed artificiali utilizzati o destinati ad  essere  utilizzati
per l'approvvigionamento idrico  potabile  -  fermo  restando  quanto
previsto nell'allegato 1 - le stazioni di  prelievo  dovranno  essere
ubicate in prossimita' delle opere di presa esistenti o  previste  in
modo che i campioni rilevati  siano  rappresentativi  della  qualita'
delle acque da utilizzare. 
Ulteriori stazioni di prelievo dovranno essere individuate  in  punti
significativi  del  corpo  idrico  quando  cio'  sia   richiesto   da
particolari condizioni locali, tenuto soprattutto conto di  possibili
fattori di rischio d'inquinamento.  I  prelievi  effettuati  in  tali
stazioni avranno la sola  finalita'  di  approfondire  la  conoscenza
della qualita' del corpo idrico, per gli opportuni interventi. 
 
2.2) Frequenza minima dei  campionamenti  e  delle  analisi  di  ogni
parametro. 
    

                               +------------------------------------+
                               |GRUPPO DI PARAMETRI (°)             |
                               +------------------------------------+
                               | I         | II         | III       |
                               +-----------+------------+-----------+
  Frequenza minima annua dei   |           |            |           |
  campionamenti e delle        | 12        | 12         | 12        |
  analisi per i corpi idrici   |           |            |           |
  da classificare              +-----------+------------+-----------+

                               +------------------------------------+
                               |GRUPPO DI PARAMETRI (°)             |
                               +------------------------------------+
                               | I(*)      | II         | III (**)  |
                               +-----------+------------+-----------+
  Frequenza minima annua dei   |           |            |           |
  campionamenti e delle        |           |            |           |
  analisi per i corpi idrici   | 8         | 8          | 8         |
  gia' classificati            +-----------+------------+-----------+

    
(*) Per  le  acque  della  categoria  A3  la  frequenza  annuale  dei
campionamenti dei parametri del gruppo I deve essere portata a 12. 
(°) I parametri dei diversi gruppi comprendono: 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                         PARAMETRI I GRUPPO 
--------------------------------------------------------------------- 
pH,   colore,   materiali   totali   in   sospensione,   temperatura,
conduttivita', odore, nitrati, cloruri, fosfati,  COD,  DO  (ossigeno
disciolto), BOD5, ammoniaca 
--------------------------------------------------------------------- 
                         PARAMETRI II GRUPPO 
--------------------------------------------------------------------- 
ferro  disciolto,  manganese,  rame,  zinco,  solfati,  tensioattivi,
fenoli, azoto Kjeldhal, coliformi totali e coliformi fecali. 
--------------------------------------------------------------------- 
                        PARAMETRI III GRUPPO 
--------------------------------------------------------------------- 
fluoruri, boro, arsenico,  cadmio,  cromo  totale,  piombo,  selenio,
mercurio,  bario,  cianuro,  idrocarburi   disciolti   o   emulsioni,
idrocarburi policiclici aromatici, antiparassitari  totali,  sostanze
estraibili con cloroformio, streptococchi fecali e salmonelle. 
--------------------------------------------------------------------- 
 
(**) Per i parametri facenti parte del  III  gruppo,  salvo  che  per
quanto riguarda gli indicatori  di  inquinamento  microbiologico,  su
indicazione dell'autorita' competente al controllo ove sia dimostrato
che non vi sono fonti antropiche, o naturali, che possano determinare
la loro presenza nelle acque,  la  frequenza  di  campionamento  puo'
essere ridotta. 
 
3) Modalita'  di  prelievo,  di  conservazione  e  di  trasporto  dei
campioni 
I campioni dovranno essere prelevati,  conservati  e  trasportati  in
modo    da    evitare    alterazioni    che    possono    influenzare
significativamente i risultati delle analisi. 
  a) Per il prelievo, la conservazione ed il trasporto  dei  campioni
per analisi dei parametri  di  cui  alla  tabella  2/A,  vale  quanto
prescritto, per i singoli parametri, alla colonna G. 
  b) Per il prelievo, la conservazione ed il trasporto  dei  campioni
per analisi dei parametri di cui alla tabella 3/A, vale quanto segue: 
i prelievi saranno effettuati in contenitori sterili; 
qualora si abbia motivo di ritenere che  l'acqua  in  esame  contenga
cloro residuo, le bottiglie dovranno contenere una soluzione  al  10%
di sodio tiosolfato, nella quantita' di mL 0,1 per  ogni  100  mL  di
capacita' della bottiglia, aggiunto prima della sterilizzazione; 
le bottiglie di  prelievo  dovranno  avere  una  capacita'  idonea  a
prelevare   l'acqua   necessaria   all'esecuzione    delle    analisi
microbiologiche; 
    i campioni  prelevati,  secondo  le  usuali  cautele  di  asepsi,
dovranno essere trasportati in idonei contenitori  frigoriferi  (4-10
°C) al riparo della luce e dovranno, nel piu' breve tempo  possibile,
e comunque  entro  e  non  oltre  le  24  ore  dal  prelievo,  essere
sottoposti ad esame. 
 
Tabella 1/A:  Caratteristiche  di  qualita'  per  acque  superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile 
    

=====================================================================
Num.|          |Unita'|       |       |       |      |       |      |
Pa- |          |  di  |       |       |       |      |       |      |
ram.|Parametro |misura|  A1   |  A1   |  A2   |  A2  |  A3   |  A3  |
    |==========+======+=======+=======+=======+======+=======+======|
    |          |      |   G   |   I   |   G   |  I   |   G   |  I   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |unita'|       |       |       |      |       |      |
|1  |pH        |pH    |6,5-8,5|   -   | 5,5-9 |  -   | 5,5-9 |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Colore    |      |       |       |       |      |       |      |
|   |(dopo     |      |       |       |       |      |       |      |
|   |filtra-   |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|   |zione     |scala |       |       |       |      |       |      |
|2  |semplice) |pt    |  10   | 20(o) |  50   |100(o)|  50   |200(o)|
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Totale    |      |       |       |       |      |       |      |
|   |materie in|      |       |       |       |      |       |      |
|   |sospen-   |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|3  |sione     |MES   |  25   |   -   |   -   |  -   |   -   |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Tempe-    |      |       |       |       |      |       |      |
|4  |ratura    |°C    |  22   | 25(o) |  22   |25(o) |  22   |25(o) |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Condut-   |µS/cm |       |       |       |      |       |      |
|5  |tivita'   |a 20° | 1000  |   -   | 1000  |  -   | 1000  |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |Fat-  |       |       |       |      |       |      |
|   |          |tore  |       |       |       |      |       |      |
|   |          |di    |       |       |       |      |       |      |
|   |          |dilui-|       |       |       |      |       |      |
|   |          |zione |       |       |       |      |       |      |
|   |          |a 25  |       |       |       |      |       |      |
|6  |Odore     |°C    |   3   |   -   |  10   |  -   |  20   |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|7* |Nitrati   |NO3   |  25   | 50(o) |   -   |50(o) |   -   |50(o) |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Fluoruri  |      |       |       |       |      |       |      |
|8  |[1]       |mg/L F| 0,7/1 |  1,5  |0,7/1,7|  -   |0,7/1,7|  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Cloro     |      |       |       |       |      |       |      |
|   |organico  |      |       |       |       |      |       |      |
|   |totale    |      |       |       |       |      |       |      |
|   |estrai-   |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|9  |bile      |C1    |   -   |   -   |   -   |  -   |   -   |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Ferro     |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|10*|disciolto |Fe    |  0,1  |  0,3  |   1   |  2   |   1   |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|11*|Manganese |Mn    | 0,05  |   -   |  0,1  |  -   |   1   |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|12 |Rame      |Cu    | 0,02  |0,05(o)| 0,05  |  -   |   1   |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|13 |Zinco     |Zn    |  0,5  |   2   |   1   |  5   |   1   |  5   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|14 |Boro      |mg/L B|   1   |   -   |   1   |  -   |   1   |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|15 |Berillio  |Be    |   -   |   -   |   -   |  -   |   -   |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|16 |Cobalto   |Co    |   -   |   -   |   -   |  -   |   -   |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|17 |Nichelio  |Ni    |   -   |   -   |   -   |  -   |   -   |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|18 |Vanadio   |mg/L V|   -   |   -   |   -   |  -   |   -   |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|19 |Arsenico  |As    | 0,01  | 0,05  |   -   | 0,05 | 0,05  | 0,1  |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|20 |Cadmio    |Cd    | 0,001 | 0,005 | 0,001 |0,005 | 0,001 |0,005 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Cromo     |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|21 |totale    |Cr    |   -   | 0,05  |   -   | 0,05 |   -   | 0,05 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|22 |Piombo    |Pb    |   -   | 0,05  |   -   | 0,05 |   -   | 0,05 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|23 |Selenio   |Se    |   -   | 0,01  |   -   | 0,01 |   -   | 0,01 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|24 |Mercurio  |Hg    |0,0005 | 0,001 |0,0005 |0,001 |0,0005 |0,001 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|25 |Bario     |Ba    |   -   |  0,1  |   -   |  1   |   -   |  1   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|26 |Cianuro   |CN    |   -   | 0,05  |   -   | 0,05 |   -   | 0,05 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|27 |Solfati   |SO4   |  150  |  250  |  150  |250(0)|  150  |250(o)|
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|28 |Cloruri   |Cl    |  200  |   -   |  200  |  -   |  200  |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Tensio-   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |attivi    |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|   |(che      |(sol- |       |       |       |      |       |      |
|   |reagi-    |fato  |       |       |       |      |       |      |
|   |scono al  |di    |       |       |       |      |       |      |
|   |blu di    |lau-  |       |       |       |      |       |      |
|29 |metilene) |rile) |  0,2  |   -   |  0,2  |  -   |  0,5  |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Fosfati   |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|30*|[2]       |P2O5  |  0,4  |   -   |  0,7  |  -   |  0,7  |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Fenoli    |      |       |       |       |      |       |      |
|   |(indice   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |fenoli)   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |parani-   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |troani-   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |lina, 4   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |ammino-   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |antipi-   |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|31 |rina      |C6H5OH|   -   | 0,001 | 0,001 |0,005 | 0,01  | 0,1  |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Idro-     |      |       |       |       |      |       |      |
|   |carburi   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |disciolti |      |       |       |       |      |       |      |
|   |o emul-   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |sionati   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |(dopo     |      |       |       |       |      |       |      |
|   |estra-    |      |       |       |       |      |       |      |
|   |zione     |      |       |       |       |      |       |      |
|   |mediante  |      |       |       |       |      |       |      |
|   |etere di  |      |       |       |       |      |       |      |
|32 |petrolio) |mg/L  |   -   | 0,05  |   -   | 0,2  |  0,5  |  1   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Idro-     |      |       |       |       |      |       |      |
|   |carburi   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |polici-   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |clici     |      |       |       |       |      |       |      |
|33 |aromatici |mg/L  |   -   |0,0002 |   -   |0,0002|   -   |0,001 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Antiparas-|      |       |       |       |      |       |      |
|   |sitari-   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |totale    |      |       |       |       |      |       |      |
|   |(para-    |      |       |       |       |      |       |      |
|   |thion HCH,|      |       |       |       |      |       |      |
|   |diel-     |      |       |       |       |      |       |      |
|34 |drine)    |mg/L  |   -   | 0,001 |   -   |0,0025|   -   |0,005 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Domanda   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |chimica   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |ossi- geno|mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|35*|(COD)     |O2    |   -   |   -   |   -   |  -   |  30   |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Tasso di  |      |       |       |       |      |       |      |
|   |satura-   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |zione     |      |       |       |       |      |       |      |
|   |dell'os-  |      |       |       |       |      |       |      |
|   |sigeno    |      |       |       |       |      |       |      |
|   |disciol-  |      |       |       |       |      |       |      |
|36*|to        |% 02  |  >70  |   -   |  >50  |  -   |  >30  |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |A 20 °C   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |senza     |      |       |       |       |      |       |      |
|   |nitri-    |      |       |       |       |      |       |      |
|   |fica-     |      |       |       |       |      |       |      |
|   |zione     |      |       |       |       |      |       |      |
|   |domanda   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |biochi-   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |mica di   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |ossigeno  |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|37*|(BOD5)    |02    |  < 3  |   -   |  < 5  |  -   |  < 7  |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Azoto     |      |       |       |       |      |       |      |
|   |Kjeldahl  |      |       |       |       |      |       |      |
|   |(tranne   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |NO2 ed    |      |       |       |       |      |       |      |
|38 |NO3)      |mg/L N|   1   |   -   |   2   |  -   |   3   |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|39 |Ammoniaca |NH4   | 0,05  |   -   |   1   | 1,5  |   2   | 4(o) |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Sostanze  |      |       |       |       |      |       |      |
|   |estrai-   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |bili al   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |cloro-    |mg/L  |       |       |       |      |       |      |
|40 |formio    |SEC   |  0,1  |   -   |  0,2  |  -   |  0,5  |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Carbonio  |      |       |       |       |      |       |      |
|   |organico  |      |       |       |       |      |       |      |
|41 |totale    |mg/L C|   -   |   -   |   -   |  -   |   -   |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Carbonio  |      |       |       |       |      |       |      |
|   |organico  |      |       |       |       |      |       |      |
|   |residuo   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |(dopo     |      |       |       |       |      |       |      |
|   |floccu-   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |lazione e |      |       |       |       |      |       |      |
|   |filtra-   |      |       |       |       |      |       |      |
|   |zione su  |      |       |       |       |      |       |      |
|   |membrana  |      |       |       |       |      |       |      |
|42 |da 5µ) TOC|mg/L C|   -   |   -   |   -   |  -   |   -   |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Coliformi |/100  |       |       |       |      |       |      |
|43 |totali    |mL    |  50   |   -   | 5000  |  -   | 50000 |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Coliformi |/100  |       |       |       |      |       |      |
|44 |fecali    |mL    |  20   |   -   | 2000  |  -   | 20000 |  -   |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |Strepto-  |      |       |       |       |      |       |      |
|   |cocchi    |/100  |       |       |       |      |       |      |
|45 |fecali    |mL    |  20   |   -   | 1000  |  -   | 10000 |      |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|   |          |      |assenza|       |assenza|      |       |      |
|   |          |      |in 5000|       |in 1000|      |       |      |
|46 |Salmonelle|-     |  mL   |   -   |  mL   |  -   |   -   |  -   |
+-------------------------------------------------------------------+
Legenda: - Categoria A1 - Trattamento fisico semplice e disinfezione
- Categoria A2 - Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione
- Categoria A3 - Trattamento fisico e chimico spinto,  affinazione  e
disinfezione
- I = Imperativo
- G = Guida
- (o) = sono possibili deroghe in conformita' al presente decreto
* = sono possibili deroghe in conformita' al presente decreto
Note:
[1] I valori indicati costituiscono i limiti superiori determinati in
base alla temperatura media annua (alta e bassa temperatura)
[2] Tale parametro e' inserito per soddisfare le esigenze  ecologiche
di taluni ambienti.
---------------------------------------------------------------------

    
 
Tabella 2/A: metodi di misura per la determinazione  dei  valori  dei
parametri chimici e chimico-fisici di cui alla tab. 1/A 
    

 ==================================================================
 |    |  (A)   |  (B)  |  (C)  | (D)  | (E)  |   (F)    |   (G)   |
 +====+========+=======+=======+======+======+==========+=========+
 |    |        |       |       |      |      |          |a) Mate- |
 |    |        |       |       |      |      |          |riale del|
 |    |        |       |       |      |      |          | conte-  |
 |    |        |       |       |      |      |          | nitore  |
 |    |        |       |       |      |      |          |del cam- |
 |    |        |       |       |      |      |          |pione;   |
 |    |        |       |       |      |      |          |b) metodo|
 |    |        |       |       |      |      |          |   di    |
 |    |        |       |       |      |      |          | conser- |
 |    |        |       |       |      |      |          |vazione; |
 |    |        |       |       |      |      |          |c) tempo |
 |    |        |       |       |      |      |          | massimo |
 |    |        |       |Limite |      |      |          | tra il  |
 |Num.|        |Unita' |  di   |Preci-|Accu- |Metodi di | campio- |
 |Pa- | Para-  |  di   |rileva-|sione |ratez-|misura (*)|namento e|
 |ram.| metro  |misura | mento |  ±   | za ± |    1     |l'analisi|
 +====+========+=======+=======+======+======+==========+=========+
 |    |        |       |       |      |      | Elettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |metria. La|         |
 |    |        |       |       |      |      |misura va |         |
 |    |        |       |       |      |      |eseguita  |         |
 |    |        |       |       |      |      |preferi-  |         |
 |    |        |       |       |      |      |bilmente  |         |
 |    |        |       |       |      |      |sul posto |         |
 |    |        |       |       |      |      |al momento|         |
 |    |        |       |       |      |      |   del    |         |
 |    |        |       |       |      |      | campio-  |         |
 |    |        |       |       |      |      | namento. |         |
 |    |        |       |       |      |      |Il valore |         |
 |    |        |       |       |      |      |va sempre |         |
 |    |        |       |       |      |      |riferito  |         |
 |    |        |       |       |      |      |   alla   |a) polie-|
 |    |        |       |       |      |      |  tempe-  |tilene o |
 |    |        |       |       |      |      |  ratura  |vetro;   |
 |    |        |       |       |      |      | dell'ac- |b) refri-|
 |    |        |       |       |      |      |  qua al  |  gera-  |
 |    |        |       |       |      |      | momento  |zione a 4|
 |    |        |Unita' |       |      |      | del pre- |°C;      |
 |1   |   pH   |  pH   |   -   | 0,1  | 0,2  |  lievo.  |c) 24 ore|
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      | Colori-  |         |
 |    |        |       |       |      |      | metria.  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  Metodo  |         |
 |    |        |       |       |      |      | fotome-  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  trico   |         |
 |    |        |       |       |      |      | secondo  |         |
 |    |        |       |       |      |      |gli stan- |         |
 |    |        |       |       |      |      |dard della|         |
 |    |        |       |       |      |      |  scala   |         |
 |    |        |       |       |      |      | platino  |a) polie-|
 |    |        |       |       |      |      | cobalto  |tilene o |
 |    | Colore |       |       |      |      | (previa  |vetro;   |
 |    | (dopo  |       |       |      |      | filtra-  |b) refri-|
 |    |filtra- |       |       |      |      | zione su |  gera-  |
 |    | zione  | mg/L  |       |      |      | membrana |zione a 4|
 |    |  sem-  | scala |       |      |      | di fibra |°C;      |
 |2   | plice) |  pt   |   5   | 10%  | 20%  |di vetro) |c) 24 ore|
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |  Gravi-  |         |
 |    |        |       |       |      |      | metria.  |         |
 |    |        |       |       |      |      | Filtra-  |         |
 |    |        |       |       |      |      | zione su |         |
 |    |        |       |       |      |      | membrana |         |
 |    |        |       |       |      |      | da 0,45  |         |
 |    |        |       |       |      |      |µm, essi- |         |
 |    |        |       |       |      |      |cazione a |         |
 |    |        |       |       |      |      | 105 °C a |         |
 |    |        |       |       |      |      |   peso   |         |
 |    |        |       |       |      |      |costante. |         |
 |    |        |       |       |      |      | Centri-  |         |
 |    |        |       |       |      |      |fugazione |         |
 |    |        |       |       |      |      |  (tempo  |         |
 |    |        |       |       |      |      | minimo 5 |         |
 |    |        |       |       |      |      |min, velo-|         |
 |    |        |       |       |      |      |  cita'   |         |
 |    |        |       |       |      |      |  media   |         |
 |    |        |       |       |      |      |2800/3000 |         |
 |    |        |       |       |      |      |  giri-   |         |
 |    |        |       |       |      |      | minuto). |a) polie-|
 |    |        |       |       |      |      | Filtra-  |tilene o |
 |    |        |       |       |      |      | zione ed |vetro;   |
 |    | Mate-  |       |       |      |      |  essi-   |b) refri-|
 |    |riali in|       |       |      |      |cazione a |  gera-  |
 |    |sospen- |       |       |      |      | 105 °C a |zione a 4|
 |    | sione  |       |       |      |      |   peso   |°C;      |
 |3   |totali  | mg/L  |   -   |  5%  | 10%  |costante. |c) 24 ore|
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |  Termo-  |         |
 |    |        |       |       |      |      |metria. La|         |
 |    |        |       |       |      |      |  misura  |         |
 |    |        |       |       |      |      |   deve   |         |
 |    |        |       |       |      |      |  essere  |         |
 |    |        |       |       |      |      | eseguita |         |
 |    |        |       |       |      |      |sul posto,|         |
 |    |        |       |       |      |      |al momento|         |
 |    |        |       |       |      |      |   del    |         |
 |    |Tempera-|       |       |      |      | campio-  |         |
 |4   |tura    |  °C   |   -   | 0,5  |  1   | namento. |    -    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |          |a) vetro |
 |    |        |       |       |      |      |          |o polie- |
 |    |        |       |       |      |      |          | tilene; |
 |    |        |       |       |      |      |          | c) 1-3  |
 |    |Condut- |µS/c m |       |      |      | Elettro- | giorni  |
 |5   |tivita' |a 20 °C|   -   |  5%  | 10%  | metria.  |  (**)   |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |          |a) vetro;|
 |    |        |       |       |      |      | Tecnica  |b) refri-|
 |    |        |Fattore|       |      |      |  delle   |  gera-  |
 |    |        |  di   |       |      |      |  dilui-  |zione a 4|
 |    |        |dilui- |       |      |      |  zioni   |  °C;    |
 |    |        |zione a|       |      |      | succes-  |c) 6-24  |
 |6   |Odore   | 25 °C |   -   |  -   |  -   |  sive.   | ore (**)|
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |          |a) polie-|
 |    |        |       |       |      |      |          |tilene o |
 |    |        |       |       |      |      |          |vetro;   |
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |    b)   |
 |    |        |       |       |      |      |  foto-   |refrige- |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |razione a|
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |4 °C;    |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |  c) 1-3 |
 |    |        | mg/L  |       |      |      |  mole-   | giorni  |
 |7   |Nitrati |  NO3  |   2   | 10%  | 20%  | colare.  |  (**)   |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  foto-   |         |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |         |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |         |
 |    |        |       |       |      |      |molecolare|         |
 |    |        |       |       |      |      |  previa  |         |
 |    |        |       |       |      |      | distil-  |         |
 |    |        |       |       |      |      |lazione se|         |
 |    |        |       |       |      |      |  neces-  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  saria.  |         |
 |    |        |       |       |      |      | Elettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      | metria.  |         |
 |    |        |       |       |      |      |Elettrodi |a) polie-|
 |    |        |       |       |      |      |  ionici  | tilene; |
 |    |        |       |       |      |      |  speci-  |  c) 7   |
 |8   |Fluoruri|mg/L F | 0,05  | 10%  | 20%  |  fici.   | giorni  |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    | Cloro  |       |       |      |      |          |         |
 |    | orga-  |       |       |      |      |          |         |
 |    |  nico  |       |       |      |      |          |         |
 |    | totale |       |       |      |      |          |         |
 |    |estrai- |       |  pm   |      |      |          |         |
 |9   |  bile  |mg/L Cl| (***) |  pm  |  pm  |    pm    |   pm    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |         |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |         |
 |    |        |       |       |      |      | atomico. |         |
 |    |        |       |       |      |      |  Previa  |         |
 |    |        |       |       |      |      | filtra-  |         |
 |    |        |       |       |      |      | zione su |         |
 |    |        |       |       |      |      | membrana |         |
 |    |        |       |       |      |      | da 0,45  |         |
 |    |        |       |       |      |      |   µm.    |         |
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  foto-   |         |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |a) polie-|
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |tilene o |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |vetro;   |
 |    |        |       |       |      |      |  mole-   | b) cam- |
 |    |        |       |       |      |      | colare,  |pione ben|
 |    |        |       |       |      |      |  previa  |chiuso e |
 |    |        |       |       |      |      | filtra-  |refrige- |
 |    | Ferro  |       |       |      |      | zione su |razione a|
 |    |  di-   |       |       |      |      | membrana |  4 °C;  |
 |10  |sciolto |mg/L Fe| 0,02  | 10%  | 20%  |da 0,45 µm|c) 24 ore|
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |         |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |         |
 |    |        |       |       |      |      | atomico. |         |
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |a) polie-|
 |    |        |       |       |      |      |metria di |tilene o |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |  vetro; |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |b) acidi-|
 |    |        |       |       |      |      | atomico. |ficare a |
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- | pH < 2  |
 |    |        |       |       |      |      | fotome-  |(preferi-|
 |    |        |       |       |      |      | tria di  |  bil-   |
 |    |        |       | 0,01  |      |      | assorbi- |mente con|
 |    |        |       |  [2]  |      |      |  mento   |  HNO3   |
 |    | Manga- |       | 0,02  | 10%  | 20%  |  mole-   | concen- |
 |11  |  nese  |mg/L Mn|  [3]  | 10%  | 20%  | colare.  | trato)  |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |         |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |         |
 |    |        |       |       |      |      | atomico. |         |
 |    |        |       |       |      |      | Polaro-  |         |
 |    |        |       |       |      |      | grafia.  |         |
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |         |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |         |
 |    |        |       |       |      |      | atomico. |         |
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      | fotome-  |         |
 |    |        |       |       |      |      | tria di  |         |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |  Come   |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   | speci-  |
 |    |        |       |       |      |      |  mole-   |ficato al|
 |    |        |       | 0,005 |      |      | colare.  |  para-  |
 |    |        |       | 0,02  | 10%  | 20%  | Polaro-  |metro n. |
 |12  |Rame [9]|mg/L Cu|  [4]  | 10%  | 20%  | grafia.  |   11    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |13  | Zinco  |mg/L Zn| 0,01  | 10%  | 20%  |metria di |         |
 |    |  [9]   |       |  [2]  |      |      | assorbi- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |         |
 |    |        |       |       |      |      | atomico. |         |
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |         |
 |    |        |       |       |      |      |  assor-  |         |
 |    |        |       |       |      |      | bimento  |         |
 |    |        |       |       |      |      | atomico. |         |
 |    |        |       | 0,02  | 10%  | 20%  | Spettro- |         |
 |    |        |       |  [3]  |      |      |   foto-  |  Come   |
 |    |        |       |       |      |      | metria di| speci-  |
 |    |        |       |       |      |      |  assor-  |ficato al|
 |    |        |       |       |      |      |  bimento |  para-  |
 |    |        |       |       |      |      |   mole-  |metro n. |
 |    |        |       |       |      |      |  colare. |   11    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |a) polie-|
 |    |        |       |       |      |      |fotometria| tilene; |
 |    |        |       |       |      |      |di assor- |b) acidi-|
 |    |        |       |       |      |      | bimento  |ficare a |
 |    |        |       |       |      |      |  mole-   | pH < 2  |
 |    |        |       |       |      |      | colare.  |(preferi-|
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |  bil-   |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |mente con|
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |  HNO3)  |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   | diluito |
 |14  |Boro [9]|mg/L B |  0,1  | 10%  | 20%  | atomico. |  1:1)   |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |          |  come   |
 |    |        |       |       |      |      |          | speci-  |
 |    |        |       |       |      |      |          |ficato al|
 |    |        |       |       |      |      |          |  para-  |
 |    |        |       |       |      |      |          |metro n. |
 |15  |Berillo |mg/L Be|  pm   |  pm  |  pm  |    pm    |   11    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |          |  come   |
 |    |        |       |       |      |      |          | speci-  |
 |    |        |       |       |      |      |          |ficato al|
 |    |        |       |       |      |      |          |  para-  |
 |    |        |       |       |      |      |          |metro n. |
 |16  |Cobalto |mg/L Co|  pm   |  pm  |  pm  |    pm    |   11    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |          |  come   |
 |    |        |       |       |      |      |          | speci-  |
 |    |        |       |       |      |      |          |ficato al|
 |    |        |       |       |      |      |          |  para-  |
 |    |        |       |       |      |      |          |metro n. |
 |17  |Nichelio|mg/L Ni|  pm   |  pm  |  pm  |    pm    |   11    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |          |  come   |
 |    |        |       |       |      |      |          | speci-  |
 |    |        |       |       |      |      |          |ficato al|
 |    |        |       |       |      |      |          |  para-  |
 |    |        |       |       |      |      |          |metro n. |
 |18  |Vanadio |mg/L V |  pm   |  pm  |  pm  |    pm    |   11    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |         |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |         |
 |    |        |       |       |      |      | atomico. |         |
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |         |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |         |
 |    |        |       |       |      |      | atomico. |         |
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |  come   |
 |    |        |       |       |      |      |metria di | speci-  |
 |    |        |       | 0,002 |      |      | assorbi- |ficato al|
 |    |        |       |  [2]  |      |      |  mento   |  para-  |
 |    | Arse-  |       | 0,01  |      |      |  mole-   |metro n. |
 |19  |nico [9]|mg/L As|  [5]  |20% - |20% - | colare.  |   11    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |  come   |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- | speci-  |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   | ficato  |
 |    |        |       |0,0002 |      |      | atomico. |al para- |
 |    | Cadmio |       |0,0001 |      |      | Polaro-  |metro n. |
 |20  |  [9]   |mg/L Cd|  [5]  | 30%  | 30%  | grafia.  |   11    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |         |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |         |
 |    |        |       |       |      |      | atomico. |         |
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  foto-   |  come   |
 |    |        |       |       |      |      |metria di | speci-  |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |ficato al|
 |    | Cromo  |       |       |      |      |  mento   |  para-  |
 |    | totale |       |       |      |      |  mole-   |metro n. |
 |21  |  [9]   |mg/L Cr| 0,01  | 20%  | 30%  | colare.  |   11    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |  come   |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- | speci-  |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |ficato al|
 |    |        |       |       |      |      | atomico. |  para-  |
 |    | Piombo |       |       |      |      | Polaro-  |metro n. |
 |22  |  [9]   |mg/L Pb| 0,01  | 20%  | 30%  | grafia.  |   11    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |          |  come   |
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- | speci-  |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |ficato al|
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |  para-  |
 |    |Selenio |       |       |      |      |  mento   |metro n. |
 |23  |   [9]  |mg/L Se| 0,005 |  -   |  -   | atomico. |   11    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |          |a) polie-|
 |    |        |       |       |      |      |          |tilene o |
 |    |        |       |       |      |      |          |vetro;   |
 |    |        |       |       |      |      |          | b) per  |
 |    |        |       |       |      |      |          |  ogni   |
 |    |        |       |       |      |      |          |litro di |
 |    |        |       |       |      |      |          |campione |
 |    |        |       |       |      |      |          |addizio- |
 |    |        |       |       |      |      |          |nare 5 mL|
 |    |        |       |       |      |      |          | di HNO3 |
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- | concen- |
 |    |        |       |       |      |      |metria di | trato e |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |10 mL di |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |  solu-  |
 |    |        |       |       |      |      | atomico  |zione di |
 |    |        |       |       |      |      |  senza   |KMnO4 al |
 |    |        |       |0,0001 |      |      |fiamma (su|   5%;   |
 |    | Mercu- |       |0,0002 |      |      |  vapori  |  c) 7   |
 |24  |rio [9] |mg/L Hg|  [5]  | 30%  | 30%  | freddi). | giorni  |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |          |  Come   |
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- | speci-  |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |ficato al|
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |  para-  |
 |    | Bario  |       |       |      |      |  mento   |metro n. |
 |25  |  [9]   |mg/L Ba| 0,02  | 15%  | 30%  | atomico. |   11    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |          |a) polie-|
 |    |        |       |       |      |      |          |tilene o |
 |    |        |       |       |      |      |          | vetro;  |
 |    |        |       |       |      |      |          | b) addi-|
 |    |        |       |       |      |      |          | zionare |
 |    |        |       |       |      |      |          | NaOH in |
 |    |        |       |       |      |      |          | gocce o |
 |    |        |       |       |      |      |          |in solu- |
 |    |        |       |       |      |      |          |  zione  |
 |    |        |       |       |      |      |          | concen- |
 |    |        |       |       |      |      |          |trata (pH|
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |circa 12)|
 |    |        |       |       |      |      |metria di | e raf-  |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |  fred-  |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |dare a 4 |
 |    |        |       |       |      |      |  mole-   |   °C;   |
 |26  |Cianuro |mg/L CN| 0,01  | 20%  | 30%  | colare.  |c) 24 ore|
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |  Gravi-  |         |
 |    |        |       |       |      |      | metria.  |         |
 |    |        |       |       |      |      | Comples- |         |
 |    |        |       |       |      |      | sometria |a) polie-|
 |    |        |       |       |      |      | con EDTA |tilene o |
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- | vetro;  |
 |    |        |       |       |      |      |  foto-   |    b)   |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |refrige- |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |razione a|
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |  4 °C;  |
 |    |        | mg/L  |       |      |      |  mole-   |   c)    |
 |27  |Solfati |  SO4  |  10   | 10%  | 10%  | colare.  |7 giorni |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      | Determi- |         |
 |    |        |       |       |      |      | nazione  |         |
 |    |        |       |       |      |      | volume-  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  trica   |         |
 |    |        |       |       |      |      |(metodo di|         |
 |    |        |       |       |      |      |  Mohr).  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  Metodo  |         |
 |    |        |       |       |      |      | mercuri- |         |
 |    |        |       |       |      |      | metrico  |         |
 |    |        |       |       |      |      |con indi- |a) polie-|
 |    |        |       |       |      |      | catore.  |tilene o |
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |vetro;   |
 |    |        |       |       |      |      |  foto-   |b) refri-|
 |    |        |       |       |      |      |metria di |  gera-  |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |zione a 4|
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |   °C;   |
 |    |        |       |       |      |      |  mole-   | c) 7    |
 |28  |Cloruri |mg/L Cl|  10   | 10%  | 10%  | colare.  | giorni  |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |          |a) vetro |
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |o polie- |
 |    |        |       |       |      |      |  foto-   | tilene; |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |b) refri-|
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- | genera- |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   | zione a |
 |    |Tensio- | mg/L  |       |      |      |  mole-   |  4 °C;  |
 |29  | attivi | MBAS  | 0,05  | 20%  |  -   | colare.  |c) 24 ore|
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |a) vetro;|
 |    |        |       |       |      |      |  foto-   |b) acidi-|
 |    |        |       |       |      |      |metria di |  fica-  |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |zione con|
 |    |        |       |       |      |      |  mento   | H2SO4 a |
 |    |        | mg/L  |       |      |      |  mole-   | pH < 2; |
 |30  |Fosfati | P2O5  | 0,02  | 10%  | 20%  | colare.  |c) 24 ore|
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |0,0005 |0,0005|0,0005| Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  foto-   |         |
 |    |        |       |       |      |      |metria di |         |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |a) vetro;|
 |    |        |       |       |      |      |  mole-   |b) acidi-|
 |    |        |       |       |      |      | colare.  |  fica-  |
 |    |        |       |       |      |      |  Metodo  |zione con|
 |    |        |       |       |      |      | alla 4-  | H3PO4 a |
 |    |        |       |       |      |      | ammino-  |pH < 4 ed|
 |    |        |       |       |      |      |  anti-   | aggiun- |
 |    |        |       |       |      |      | pirina.  |  ta di  |
 |    |        | mg/L  |       |      |      |  Metodo  | CuSO4 5 |
 |    |        |C6H5OH |       |      |      |   alla   | H2O (1  |
 |    |        |(indice| 0,001 |      |      | p-nitro- |  g/L);  |
 |31  | Fenoli |fenoli)|  [6]  | 30%  | 50%  | anilina. |c) 24 ore|
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       | 0,01  | 20%  | 30%  | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  foto-   |         |
 |    |        |       |       |      |      |  metria  |         |
 |    |        |       |       |      |      |all'infra-|         |
 |    |        |       |       |      |      |  rosso   |         |
 |    |        |       |       |      |      |  previa  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  estra-  |         |
 |    |        |       |       |      |      |zione con |         |
 |    |        |       |       |      |      |  tetra-  |         |
 |    |        |       |       |      |      |cloruro di|         |
 |    |        |       |       |      |      |   car-   |         |
 |    |        |       |       |      |      |  bonio.  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  Gravi-  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  metria  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  previa  |a) vetro;|
 |    |Idrocar-|       |       |      |      |  estra-  |b) acidi-|
 |    |  buri  |       |       |      |      |zione me- |ficare a |
 |    |disciol-|       |       |      |      |  diante  | pH < 2  |
 |    |  ti o  |       |       |      |      | etere di |(H2SO4 o |
 |    | emul-  |       | 0,04  |      |      |   pe-    |   HC1)  |
 |32  |sionati | mg/L  |  [3]  |      |      | trolio.  |c) 24 ore|
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |  Misura  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  della   |         |
 |    |        |       |       |      |      | fluore-  |         |
 |    |        |       |       |      |      |scenza in |         |
 |    |        |       |       |      |      |UV previa |         |
 |    |        |       |       |      |      |  croma-  |         |
 |    |        |       |       |      |      | tografia |         |
 |    |        |       |       |      |      |su strato |         |
 |    |        |       |       |      |      | sottile. |         |
 |    |        |       |       |      |      |  Misura  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  compa-  |         |
 |    |        |       |       |      |      |rativa ri-|         |
 |    |        |       |       |      |      |spetto ad |         |
 |    |        |       |       |      |      |un miscu- |         |
 |    |        |       |       |      |      |glio di 6 |a) vetro |
 |    |        |       |       |      |      | sostanze |scuro od |
 |    |Idrocar-|       |       |      |      | standard |  allu-  |
 |    |  buri  |       |       |      |      |aventi la |minio; b)|
 |    | poli-  |       |       |      |      |  stessa  |tenere al|
 |    |ciclici |       |       |      |      | concen-  |buio a 4 |
 |    | aroma- |       |       |      |      | trazione |   °C;   |
 |33  |tici [9]| mg/L  |0,00004| 50%  | 50%  |   [7].   |c) 24 ore|
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |          |a) vetro;|
 |    |        |       |       |      |      |          | b) per  |
 |    |        |       |       |      |      |          |  HCH e  |
 |    |        |       |       |      |      |  Croma   |dieldrin |
 |    |        |       |       |      |      | tografia | acidi-  |
 |    |        |       |       |      |      | in fase  | ficare  |
 |    |        |       |       |      |      | gassosa  | con HC1 |
 |    |        |       |       |      |      |o liquida | concen- |
 |    |        |       |       |      |      |  previa  |trato (1 |
 |    |        |       |       |      |      |  estra-  | mL per  |
 |    |        |       |       |      |      |zione me- |litro di |
 |    |        |       |       |      |      |  diante  |campione)|
 |    |        |       |       |      |      | solventi |e refri- |
 |    |        |       |       |      |      | adeguati |gerare a |
 |    |Antipa- |       |       |      |      |e purifi- |  4 °C;  |
 |    |rassi-  |       |       |      |      | cazione. |   per   |
 |    |  tari  |       |       |      |      |  Iden-   |  para-  |
 |    | totale |       |       |      |      | tifica-  |  thion  |
 |    | [para- |       |       |      |      |zione dei | acidi-  |
 |    | thion, |       |       |      |      |  compo-  |ficare a |
 |    |  esa-  |       |       |      |      |nenti del |pH 5 con |
 |    | cloro- |       |       |      |      |  miscu-  |  H2SO4  |
 |    | ciclo- |       |       |      |      |  glio e  | (1:1) e |
 |    | esano  |       |       |      |      | determi- | refri-  |
 |    | (HCH)  |       |       |      |      | nazione  |gerare a |
 |    | diel-  |       |       |      |      |  quan-   |  4 °C;  |
 |    | drine  |       |       |      |      | titativa |  c) 7   |
 |34  |  [9]   | mh/L  |0,0001 | 50%  | 50%  |   [8].   |  giorni |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |          |a) vetro;|
 |    |        |       |       |      |      |          |b) acidi-|
 |    |        |       |       |      |      |Metodo al |ficare a |
 |    |        |       |       |      |      |bicromato | pH < 2  |
 |    |        |       |       |      |      |    di    |   con   |
 |    |Domanda |       |       |      |      | potassio | H2SO4;  |
 |    |chimica |       |       |      |      | (ebolli- |   1-7   |
 |    |ossigeno|       |       |      |      | zione 2  | giorni  |
 |35  | (COD)  |mg/L O2|  15   | 20%  | 20%  |   ore)   |  (**)   |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |          |a) vetro;|
 |    |        |       |       |      |      |          |   b)    |
 |    |        |       |       |      |      |          | fissare |
 |    |        |       |       |      |      |          | l'ossi- |
 |    |        |       |       |      |      |          |geno sul |
 |    |        |       |       |      |      |          |posto con|
 |    |        |       |       |      |      |          | solfato |
 |    |        |       |       |      |      |Metodo di | manga-  |
 |    |Tasso di|       |       |      |      | Winkler. | noso e  |
 |    |satura- |       |       |      |      |Metodo di | ioduro- |
 |    | zione  |       |       |      |      | elettro- | sodio-  |
 |    |dell'os-|       |       |      |      | chimico  | azide;  |
 |    |sigeno  |       |       |      |      |(determi- |   1-5   |
 |    |disciol-|       |       |      |      |nazione in|giorni a |
 |36  |   to   | % O2  |   5   | 10%  | 10%  |  situ)   |4 °C (**)|
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      | Determi- |         |
 |    |        |       |       |      |      | nazione  |         |
 |    |        |       |       |      |      | dell'O2  |         |
 |    |        |       |       |      |      |disciolto |         |
 |    |        |       |       |      |      | prima e  |         |
 |    |        |       |       |      |      |dopo incu-|         |
 |    |        |       |       |      |      |bazione di|         |
 |    |        |       |       |      |      | 5 giorni |         |
 |    |        |       |       |      |      | (20 ± 1  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  °C) al  |         |
 |    |        |       |       |      |      |buio. Ag- |         |
 |    |Domanda |       |       |      |      |giunta di |         |
 |    |biochi- |       |       |      |      |un inibi- |         |
 |    |mica di |       |       |      |      | tore di  |         |
 |    |ossigeno|       |       |      |      |  nitri-  |a) vetro;|
 |    |(BOD5) a|       |       |      |      |  fica-   |b) refri-|
 |    | 20 °C  |       |       |      |      |  zione   |  gera-  |
 |    | senza  |       |       |      |      |(Preferi- |zione a 4|
 |    | nitri- |       |       |      |      | bilmente |   °C;   |
 |    | fica-  |       |       |      |      |  allil-  |    c)   |
 |37  | zione  |mg/L O2|   2   | 1,5  |  2   | tiourea) |4-24 ore |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      | fotome-  |         |
 |    |        |       |       |      |      | tria di  |         |
 |    |        |       |       |      |      | assorbi- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |         |
 |    |        |       |       |      |      |  mole-   |         |
 |    |        |       |       |      |      | colare e |         |
 |    |        |       |       |      |      | determi- |         |
 |    |        |       |       |      |      | nazione  |         |
 |    |        |       |       |      |      | volume-  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  trica   |         |
 |    |        |       |       |      |      |  previa  |         |
 |    |        |       |       |      |      | minera-  |a) vetro;|
 |    |        |       |       |      |      |  lizza-  |b) acidi-|
 |    |        |       |       |      |      | zione e  | ficare  |
 |    | Azoto  |       |       |      |      | distil-  |con H2SO4|
 |    |Kieldahl|       |       |      |      | lazione  |fino a pH|
 |    |(escluso|       |       |      |      |secondo il|  < 2;   |
 |    |azoto di|       |       |      |      |  metodo  |c) refri-|
 |    | NO2 ed |       |       |      |      |  Kiel-   |gerare a |
 |38  |  NO3)  |mg/L N |  0,5  | 0,05 | 0,5  |  dahl.   |  4 °C   |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      | Spettro- |         |
 |    |        |       |       |      |      |  foto-   |  come   |
 |    |        |       | 0,01  | 0,03 | 0,03 |metria di | speci-  |
 |    |        |       |  [2]  | [2]  | [2]  | assorbi- |ficato al|
 |    |        |       |       |      |      |  mento   |  para-  |
 |    | Ammo-  | mg/L  |       | 10%  | 20%  |  mole-   |metro n. |
 |39  | niaca  |  NH4  |0,1 [3]| [3]  | [3]  | colare.  |   38    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |        |       |       |      |      |  Gravi-  |         |
 |    |        |       |       |      |      | metria.  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  Estra-  |         |
 |    |        |       |       |      |      |zione a pH|         |
 |    |        |       |       |      |      |  neutro  |         |
 |    |        |       |       |      |      | mediante |         |
 |    |        |       |       |      |      |  cloro-  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  formio  |         |
 |    |        |       |       |      |      | distil-  |         |
 |    |        |       |       |      |      | lato di  |         |
 |    |        |       |       |      |      | fresco,  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  evapo-  |         |
 |    |        |       |       |      |      | razione  |         |
 |    |        |       |       |      |      |  sotto   |         |
 |    |        |       |       |      |      |  vuoto   |         |
 |    |        |       |       |      |      | moderato |a) vetro;|
 |    |Sostanze|       |       |      |      | a tempe- |b) refri-|
 |    |estrai- |       |       |      |      |ratura am-|  gera-  |
 |    |bili con|       |       |      |      | biente e |zione a 4|
 |    | cloro- |       |       |      |      |pesata del|   °C;   |
 |40  | formio | mg/L  |   -   |  -   |  -   | residuo  |c) 24 ore|
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |Carbonio|       |       |      |      |          |         |
 |    |organico|       |       |      |      |          |         |
 |    | totale |       |       |      |      |          |         |
 |41  | (TOC)  |mg/L C |  pm   |  pm  |  pm  |    pm    |   pm    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
 |    |Carbonio|       |       |      |      |          |         |
 |    |organico|       |       |      |      |          |         |
 |    |residuo |       |       |      |      |          |         |
 |    | (dopo  |       |       |      |      |          |         |
 |    | floc-  |       |       |      |      |          |         |
 |    | cula-  |       |       |      |      |          |         |
 |    |zione o |       |       |      |      |          |         |
 |    |filtra- |       |       |      |      |          |         |
 |    |zione su|       |       |      |      |          |         |
 |    |membrana|       |       |      |      |          |         |
 |42  |da 5 µm)|       |  pm   |      |  pm  |    pm    |   pm    |
 +----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
(*) Possono adottarsi metodo di misura diversi, purche' i  limiti  di
rilevamento, la precisione  e  l'accuratezza  siano  compatibili  con
quelli indicati per i metodi  riportati  per  ciascun  parametro  nel
presente allegato. In tal caso deve indicarsi il metodo adottato.
(**) Il tempo massimo dipende dal tipo di campione.
(***) Per memoria.
[1]  I  campioni  di  acqua  superficiali  prelevati  nel  luogo   di
estrazione  vengono  analizzati  e  misurati   previa   eliminazione,
mediante  filtrazione  semplice  (vaglio   a   rete),   dei   residui
galleggianti come legno, plastica.
[2] Per le acque della categoria A1 valore G.
[3] Per le acque delle categorie A2, A3.
[4] Per le acque della categoria A3.
[5] Per le acque delle categorie A1, A2, A3, valore I.
[6] Per le acque delle categorie A2, valore I ed A3.
[7]  Miscuglio  di   sei   sostanze   standard   aventi   la   stessa
concentrazione da prendere in considerazione: fluorantrene,  benzo-3,
4, fluorantrene, benzo 11, 12 fluorantrene, benzo 3, 4 pirene,  benzo
1, 12 perilene, indeno (1, 2, 3-cd) pirene.
[8] Miscuglio di tre sostanze  aventi  la  stessa  concentrazione  da
prendere in considerazione: parathion, esaclorocicloesano, dieldrin.
[9] Se il tenore di materie in sospensione dei campioni e' elevato al
punto da rendere necessario un trattamento  preliminare  speciale  di
tali campioni, i valori dell'accuratezza riportati  nella  colonna  E
del presente allegato  potranno  eccezionalmente  essere  superati  e
costituiranno un obiettivo. Questi campioni dovranno essere  trattati
in maniera tale che  l'analisi  copra  la  quantita'  maggiore  delle
sostanze da misurare.
---------------------------------------------------------------------

    
 
Tabella 3/A: Metodi di misura per la determinazione  dei  valori  dei
parametri microbiologici di cui alla tab. 1/A 
    

=====================================================================
|Num. Param. |       Parametro        |    Metodi di misura (*)     |
+============+========================+=============================+
|            |                        |(A) Metodo MPN               |
|            |                        |Seminare                     |
|            |                        |aliquote decimali del        |
|            |                        |campione (e/o sue diluizioni)|
|            |                        |in piu' serie di 5 tubi      |
|            |                        |(almeno tre serie) di Brodo  |
|            |                        |Lattosato. Incubare a 36 ± 1 |
|            |                        |°C per 24 + 24 ore. I tubi   |
|            |                        |positivi (presenza di gas)   |
|            |                        |debbono essere sottoposti a  |
|            |                        |conferma in Brodo Lattosio   |
|            |                        |Bile Verde Brillante a 36 ± 1|
|            |                        |°C. Sulla base della         |
|            |                        |positivita' su tale terreno  |
|            |                        |riportare il valore come     |
|            |                        |MPN/100 mL di campione.      |
|            |                        |(B) Metodo MF                |
|            |                        |Filtrare mL 100 di           |
|            |                        |campione e/o sue diluizioni  |
|            |                        |attraverso membrana          |
|            |                        |filtrante. Incubate su       |
|            |                        |m-Endo-Agar per 24 ore a 36 ±|
|            |                        |1 °C. Contare le colonie     |
|            |                        |rosse. Riportare il valore a |
|1           |Coliformi totali 100 mL |100 mL di campione.          |
+------------+------------------------+-----------------------------+
|            |                        |(A) Metodo MPN               |
|            |                        |I tubi                       |
|            |                        |positivi in Brodo Lattosato  |
|            |                        |di cui al numero 1 lettera   |
|            |                        |(A) debbono essere sottoposti|
|            |                        |a conferma in tubi di        |
|            |                        |EC-Broth per 24 ore a 44 ±   |
|            |                        |0,2 °C in bagnomaria. Sulla  |
|            |                        |base della positivita' dei   |
|            |                        |tubi di EC-Broth riportate il|
|            |                        |valore come MPN/100 mL.      |
|            |                        |(B) Metodo MF                |
|            |                        |Filtrare mL 100 di           |
|            |                        |campione e/o sue diluizioni  |
|            |                        |attraverso membrana filtrante|
|            |                        |come al numero 1 lettera (B).|
|            |                        |Incubare su m-FC-Agar a 44 ± |
|            |                        |0,2 °C per 24 ore in         |
|            |                        |bagnomaria. Contare le       |
|            |                        |colonie blu. Riportare il    |
|2           |Coliformi fecali 100 mL |valore a 100 mL di campione. |
+------------+------------------------+-----------------------------+
|            |                        |(A) Metodo MPN               |
|            |                        |Seminare                     |
|            |                        |aliquote decimali del        |
|            |                        |campione (e/o sue diluizioni)|
|            |                        |in piu' serie di 5 tubi      |
|            |                        |(almeno 3) di Azide Dextrose |
|            |                        |Broth. Incubare a 36 ± 1 °C  |
|            |                        |per 24 + 24 ore. I tubi      |
|            |                        |positivi (torbidi) debbono   |
|            |                        |essere sottoposti a conferma |
|            |                        |in Ethyl Violet Azide Broth  |
|            |                        |per 48 ore a 36 ± 1 °C.      |
|            |                        |Leggere i tubi positivi      |
|            |                        |(torbidi con fondo porpora). |
|            |                        |Riportare il valore come     |
|            |                        |MPN/100 mL di campione.      |
|            |                        |(B) Metodo MF                |
|            |                        |Filtrare mL 100 di           |
|            |                        |campione (e/o sue diluizioni)|
|            |                        |attraverso membrana filtrante|
|            |                        |come al numero 1, lettera    |
|            |                        |(B). Incubare su KF-Agar a 36|
|            |                        |± 1 °C per 48 ore. Leggere le|
|            |                        |colonie rosse. Riportare il  |
|3           |Streptococchi fecali    |valore a 100 mL di campione. |
+------------+------------------------+-----------------------------+
|            |                        |Metodo MF                    |
|            |                        |Filtrare 1000 e              |
|            |                        |5000 mL di campione          |
|            |                        |attraverso membrana          |
|            |                        |filtrante. Se la torbidita'  |
|            |                        |non consente di filtrare la  |
|            |                        |quantita' richiesta di       |
|            |                        |campione, utilizzare idoneo  |
|            |                        |prefiltro. Incubare il filtro|
|            |                        |(e l'eventuale prefiltro) in |
|            |                        |acqua peptonata a temperatura|
|            |                        |ambiente per 6 ore. Passare  |
|            |                        |nei seguenti terreni:        |
|            |                        |a) Terreno di MULLER-KAUFFMAN|
|            |                        |(incubare a 42 °C per 24-48  |
|            |                        |ore);                        |
|            |                        |b) Terreno di Brodo          |
|            |                        |Selenite (incubare a 36 °C   |
|            |                        |per 24-48 ore);              |
|            |                        |Dai predetti                 |
|            |                        |terreni ed alle scadenze     |
|            |                        |temporali indicate eseguire  |
|            |                        |semine isolanti sui seguenti |
|            |                        |terreni:                     |
|            |                        |SS-Agar (incubare a          |
|            |                        |36 °C per 24 ore).           |
|            |                        |Hektoen Enteric Agar         |
|            |                        |(incubare a 36               |
|            |                        |°C per 24 ore).              |
|            |                        |d) Desossicolato Citrato Agar|
|            |                        |(incubare a 36 °C per 24     |
|            |                        |ore).                        |
|            |                        |Le colonie sospette          |
|            |                        |devono essere sottoposte ad  |
|4           |Salmonelle [1]          |identificazione.             |
+------------+------------------------+-----------------------------+
(*) Per i parametri dal n. 1 al n. 3 e' facoltativa la scelta  tra  i
metodi di analisi MPN ed MF specificando il metodo impiegato. Assenza
in 5000 mL (A1, G) e assenza in 1000 mL (A2, G).
---------------------------------------------------------------------

    
 
Sezione B: Criteri generali e metodologie per  il  rilevamento  delle
caratteristiche qualitative, per la  classificazione  ed  il  calcolo
della conformita' delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei
pesci salmonicolie ciprinicoli. 
I  seguenti  criteri  si  applicano  alle  acque  dolci  superficiali
designate quali richiedenti protezione  o  miglioramento  per  essere
idonee alla vita dei pesci. 
 
1) Calcolo della conformita' 
Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei
pesci quando i relativi campioni prelevati con  la  frequenza  minima
riportata nella Tab. 1/B, nello stesso punto di prelevamento e per un
periodo di dodici mesi, presentino valori dei parametri  di  qualita'
conformi  ai  limiti  imperativi  indicati  e  alle   relative   note
esplicative della medesima Tabella, per quanto riguarda: 
a) il valore del 95% dei campioni prelevati, per i parametri: 
- pH 
- BOD5 
- ammoniaca indissociata 
- ammoniaca totale 
- nitriti 
- cloro residuo totale 
- zinco totale 
- rame disciolto. 
Quando la frequenza di campionamento e' inferiore ad un  prelievo  al
mese, i valori devono essere conformi ai limiti  tabellari  nel  100%
dei campioni prelevati; 
b) i valori indicati nella tabella 1/B per i parametri: 
- temperatura 
- ossigeno disciolto; 
c) la concentrazione media fissata per il parametro: 
- materie in sospensione. 
Il superamento dei valori  tabellari  o  il  mancato  rispetto  delle
osservazioni  riportate  nella  tabella  1/B  non   sono   presi   in
considerazione se avvengono a  causa  di  piene,  alluvioni  o  altre
calamita' naturali. 
 
2) Campionamento 
Ai fini dell'accertamento della conformita' di cui al punto 1: 
  a) la frequenza dei campionamenti stabilita nella tabella 1/B  puo'
essere ridotta ove risulti accertato che la qualita' delle  acque  e'
sensibilmente  migliore  di  quella  riscontrabile,  per  i   singoli
parametri dall'applicazione delle percentuali di cui al punto 1; 
  b) possono essere esentate dal campionamento periodico le acque per
le quali risulti accertato che non esistono cause di  inquinamento  o
rischio di deterioramento. 
Il luogo esatto del prelevamento dei campioni, la  sua  distanza  dal
piu' vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la  profondita'
alla  quale  i  campioni  devono  essere  prelevati   sono   definiti
dall'autorita' competente in funzione, soprattutto, delle  condizioni
ambientali locali. 
 
Tab. 1/B: Qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e
ciprimidi 
 
    

 ===================================================================
 |   |      |      |            |            |       | Fre- |      |
 |   |      |      |            |            |       |quenza|      |
 |   |      |      |            |            |       |mini- |Rife- |
 |   |      |      |            |            |       |ma di | ri-  |
 |   |      |      |            |            |Metodo | cam- |mento |
 |   |      |      |            |            |  di   |piona-|  in  |
 |   |      |      | Acque per  | Acque per  |analisi|mento | note |
 |N. |      |Unita'| salmonidi  | ciprinidi  |e rile-| e di |espli-|
 |pro|Para- |  di  |------+-----+------+-----|  va-  |misu- |cati- |
 |g. |metro |misura|  G   |  I  |  G   |  I  | mento |  ra  |  ve  |
 +===+======+======+======+=====+======+=====+=======+======+======+
 |   |Tem-  |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |pera- |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |tura  |      |      |     |      |     |- Ter- |      |      |
 |   |(au-  |      |      |     |      |     |mome-  |Men-  |      |
 |1  |mento)|Δ °C  |      |1,5  |      |3    |tria   |sile  |[1]   |
 |   |Tem-  |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |pera- |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |tura  |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |(mas- |      |      |21,5 |      |28   |       |      |      |
 |   |sima) |°C    |      |(o)  |      |(o)  |       |      |      |
 |   |Tem-  |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |pera- |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |tura  |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |(pe-  |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |riodi |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |di    |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |ripro-|      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |duzio-|      |      |10   |      |     |       |      |      |
 |   |ne)   |°C    |      |(o)  |      |     |       |      |      |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Volu-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |me-    |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |(me-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |todo di|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |Win-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |kler)  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |- Elet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |me-    |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria   |      |      |
 |   |      |      |≥ 9   |≥ 9  |≥ 8   | ≥ 7 |(elet- |      |      |
 |   |      |      |(50%) |(50%)|(50%) |(50%)|trodi  |      |      |
 |   |Ossi- |mg/L  |≥ 7   |     |≥ 5   |     |speci- |Men-  |      |
 |2  |geno  |O2    |(100%)|     |(100%)|     |fici)  |sile  |[2]   |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |Con-  |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |cen-  |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |tra-  |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |zioni |      |      |     |      |     |Po-    |      |      |
 |   |di    |      |      |     |      |     |ten-   |      |      |
 |   |ioni  |      |      |     |      |     |zio-   |      |      |
 |   |idro- |      |6-9   |     |6-9   |     |me-    |Men-  |      |
 |3  |geno  |pH    |(o)   |     |(o)   |     |tria   |sile  |[3]   |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |Mate- |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |riali |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |in so-|      |      |     |      |     |- Gra- |      |      |
 |   |spen- |      |      |60   |      |80   |vime-  |Men-  |      |
 |4  |sione |mg/L  |25 (o)|(o)  |25 (o)|(o)  |tria   |sile  |[4]   |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Volu-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |metria |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |(metodo|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |di Win-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |kler)  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |- Elet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |trome  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |-Respi-|      |      |
 |   |      |mg/L  |      |     |      |     |rome-  |Men-  |      |
 |5  |BOD5  |O2    |3     |5    |6     |9    |tria   |sile  |[5]   |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |fotome-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |bimento|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |moleco-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |lare   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |(Metodo|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |all'a- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |cido   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |fosfo- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |molib- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |dico in|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |pre-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |senza  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |di     |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |acido  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |ascor- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |bico,  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |previa |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |minera-|      |      |
 |   |Fo-   |      |      |     |      |     |lizza- |      |      |
 |   |sforo |      |      |     |      |     |zio-   |Men-  |      |
 |6  |totale|mg/L P|0,07  |     |0,14  |     |ne)    |sile  |[6]   |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |fotome-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |mole-  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |co-    |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |lare   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |(Me-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |todo   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |alla   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |N-1-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |nafti- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |leti-  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |len-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |diam-  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |mina e |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |sul-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |fani-  |      |      |
 |   |Ni-   |mg/L  |      |     |      |     |lam-   |Men-  |      |
 |7  |triti |NO2   |0,01  |0,88 |0,03  |1,77 |mide)  |sile  |[7]   |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |fotome-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |moleco-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |lare   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |(Metodo|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |alla 4-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |amino- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |antipi-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |rina o |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |alla p-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |nitro- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |ani-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |lina)  |      |      |
 |   |Com-  |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |posti |      |      |     |      |     |- Esame|      |      |
 |   |feno- |mg/L  |      |     |      |     |gusta- |Men-  |      |
 |8  |lici  |C6H5OH|0,01  |**   |0,01  |**   |tivo   |sile  |[8]   |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |metria |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |IR     |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |(previa|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |estra- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |zione  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |con    |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |CC14 o |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |sol-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |vente  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |equiva-|      |      |
 |   |Idro- |      |      |     |      |     |lente) |      |      |
 |   |car-  |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |buri  |      |      |     |      |     |- Esame|      |      |
 |   |di    |      |      |     |      |     |visivo |      |      |
 |   |ori-  |      |      |     |      |     |       |      |      |
 |   |gine  |      |      |     |      |     |- Esame|      |      |
 |   |petro-|      |      |     |      |     |gusta- |Men-  |      |
 |9  |lifera|mg/L  |0,2   |***  |0,2   |***  |tivo   |sile  |[9]   |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |fotome-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |moleco-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |lare   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |(Metodo|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |al     |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |blu di |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |indofe-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |nolo - |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |oppure |      |      |
 |   |Ammo- |      |      |     |      |     |- Me-  |      |      |
 |   |niaca |      |      |     |      |     |todo   |      |      |
 |   |non   |      |      |     |      |     |di     |      |      |
 |   |ioniz-|mg/L  |      |     |      |     |Nes-   |Men-  |      |
 |10 |zata  |NH3   |0,005 |0,025|0,005 |0,025|sler)  |sile  |[10]  |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |fotome-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |moleco-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |lare   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |(Metodo|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |al     |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |blu di |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |indofe-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |nolo - |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |oppure |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |- Me-  |      |      |
 |   |Ammo- |      |      |     |      |     |todo di|      |      |
 |   |niaca |mg/L  |      |     |      |     |Nes-   |Men-  |      |
 |11 |totale|NH4   |0,04  |1    |0,2   |1    |sler)  |sile  |[11]  |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |fotome-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |moleco-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |lare o |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |volu-  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |metria |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |(Metodo|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |DPD:N, |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |N-die- |      |      |
 |   |Clo-  |      |      |     |      |     |til-   |      |      |
 |   |ruro  |      |      |     |      |     |p-feni-|      |      |
 |   |resi- |mg/L  |      |     |      |     |len-   |      |      |
 |   |duo   |come  |      |     |      |     |diam-  |Men-  |      |
 |12 |totale|HOC1  |      |0,004|      |0,004|mina)  |sile  |[12]  |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |trome- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      |
 |   |Zinco |      |      |     |      |     |mento  |      |      |
 |   |to-   |µg/L  |      |     |      |     |ato-   |Men-  |      |
 |13 |tale *|Zn    |      |300  |      |400  |mico   |sile  |[14]  |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |trome- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      |
 |   |      |µg/L  |      |     |      |     |ato-   |Men-  |      |
 |14 |Rame  |Cu    |      |40   |      |40   |mico   |sile  |[14]  |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tro-   |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |fotome-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |moleco-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |lare   |      |      |
 |   |Ten-  |      |      |     |      |     |(Metodo|      |      |
 |   |sio-  |      |      |     |      |     |al     |      |      |
 |   |attivi|mg/L  |      |     |      |     |blu di |      |      |
 |   |(anio-|come  |      |     |      |     |meti-  |Men-  |      |
 |15 |nici) |MBAS  |0,2   |     |0,2   |     |lene)  |sile  |[13]  |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |trome- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      |
 |   |Arse- |µg/L  |      |     |      |     |ato-   |Men-  |      |
 |16 |nico  |As    |      |50   |      |50   |mico   |sile  |[14]  |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |trome- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      |
 |   |Cadmio|      |      |     |      |     |mento  |      |      |
 |   |to-   |µg/L  |      |     |      |     |ato-   |Men-  |      |
 |17 |tale *|Cd    |0,2   |2,5  |0,2   |2,5  |mico   |sile  |[14]  |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |trome- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      |
 |   |      |µg/L  |      |     |      |     |ato-   |Men-  |      |
 |18 |Cromo |Cr    |      |20   |      |100  |mico   |sile  |[14]  |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |trome- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      |
 |   |Mer-  |      |      |     |      |     |atomico|      |      |
 |   |curio |      |      |     |      |     |(su    |      |      |
 |   |to-   |µg/L  |      |     |      |     |vapori |Men-  |      |
 |19 |tale *|Hg    |0,05  |0,5  |0,05  |0,5  |freddi)|sile  |[14]  |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |trome- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      |
 |   |      |µg/L  |      |     |      |     |ato-   |Men-  |      |
 |20 |Nichel|Ni    |      |75   |      |75   |mico   |sile  |[14]  |
 +---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
 |   |      |      |      |     |      |     |- Spet-|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |trome- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |tria di|      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |assor- |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |bi-    |      |      |
 |   |      |      |      |     |      |     |mento  |      |      |
 |   |      |µg/L  |      |     |      |     |ato-   |Men-  |      |
 |21 |Piombo|Pb    |      |10   |      |50   |mico   |sile  |[14]  |
 +-----------------------------------------------------------------+
ABBREVIAZIONI:  G  =  guida  o  indicativo;   I   =   imperativo   od
obbligatorio.
Note: (o): Conformemente al presente decreto sono possibili deroghe;
* Totale = Disciolto piu' particolato;
** I composti fenolici non devono essere presenti  in  concentrazioni
tali da alterare il sapore dei pesci
*** I prodotti di origine petrolifera non devono essere  presenti  in
quantita' tali da:
- produrre alla superficie dell'acqua una  pellicola  visibile  o  da
depositarsi in strati sul letto dei corsi d'acqua  o  sul  fondo  dei
laghi
- dare ai pesci un sapore percettibile di idrocarburi
- provocare effetti nocivi sui pesci.
---------------------------------------------------------------------

    
 
Osservazioni di carattere generale: 
Occorre rilevare che nel fissare i valori dei parametri si e' partiti
dal presupposto che  gli  altri  parametri,  considerati  ovvero  non
considerati nella presente sezione, sono favorevoli.  Cio'  significa
in particolare che le concentrazioni di sostanze  nocive  diverse  da
quelle enumerate sono molto  deboli.  Qualora  due  o  piu'  sostanze
nocive siano presenti sotto forma di miscuglio, e' possibile  che  si
manifestino, in maniera  rilevante,  effetti  additivi,  sinergici  o
antagonistici. 
 
Metodiche analitiche e di campionamento: 
Le metodiche  analitiche  e  di  campionamento  da  impiegarsi  nella
determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi
analitici per le acque" pubblicati  dall'Istituto  di  Ricerca  sulle
Acque del C.N.R. (Roma), e successivi aggiornamenti. 
 
            NOTE ESPLICATIVE AI PARAMETRI DELLA TAB. 1/B 
(Integrano le prescrizioni figuranti nel prospetto di detta Tabella) 
 
[1] Per la verifica del ΔT la  temperatura  deve  essere  misurata  a
valle di un  punto  di  scarico  termico  al  limite  della  zona  di
mescolamento; il  valore  riportato  in  tabella  si  riferisce  alla
differenza tra la temperatura misurata e la temperatura naturale. 
Con riferimento  alla  temperatura  di  riproduzione,  non  e'  stato
espresso alcun valore limite in considerazione della variabilita'  di
temperatura  ideale  di  riproduzione  dei  pesci   appartenenti   ai
Ciprinidi nelle acque italiane. 
[2]  a)  Valore  limite  "I"  -  acque  per  Salmonidi:   quando   la
concentrazione di ossigeno  e'  inferiore  a  6  mg/L,  le  Autorita'
competenti devono intervenire ai sensi della parte terza del presente
decreto; 
  b)  Valore  limite  "I"  -   acque   per   Ciprinidi:   quando   la
concentrazione di ossigeno  e'  inferiore  a  4  mg/L,  le  Autorita'
competenti applicano le disposizioni della parte terza  del  presente
decreto; 
  - quando si verificano le condizioni  previste  in  (a)  e  (b)  le
Autorita' competenti devono provare che dette situazioni non  avranno
conseguenze  dannose  allo  sviluppo  equilibrato  delle  popolazioni
ittiche; 
  - tra parentesi viene indicata la percentuale delle misure  in  cui
debbono essere superati o eguagliati i valori  tabellari  (e.g.  ≥  9
(50%) significa che almeno nel  50%  delle  misure  di  controllo  la
concentrazione di 9 mg/L deve essere superata); 
  - campionamento: almeno un  campione  deve  essere  rappresentativo
delle  condizioni  di  minima  ossigenazione  nel  corso   dell'anno.
Tuttavia se si sospettano variazioni giornaliere  sensibili  dovranno
essere prelevati almeno 2 campioni rappresentativi  delle  differenti
situazioni nel giorno del prelievo. 
[3] Le variazioni artificiali del pH,  rispetto  ai  valori  naturali
medi  del  corpo  idrico  considerato,  possono  superare  di  ±  0,5
unita'-pH i valori estremi figuranti nel prospetto della tabella  1/B
(sia per le acque per Salmonidi che per le  acque  per  Ciprinidi)  a
condizione che tali  variazioni  non  determinano  un  aumento  della
nocivita' di altre sostanze presenti nell'acqua. 
[4] Si puo'  derogare  dai  suddetti  limiti  nei  corpi  idrici,  in
particolari   condizioni   idrologiche,   in   cui   si   verifichino
arricchimenti naturali senza intervento antropico; 
i valori limite (G e I per le due  sottoclassi)  sono  concentrazioni
medie  e  non  si  applicano  alle  materie  in  sospensione   aventi
proprieta'  chimiche  nocive.  In  quest'ultimo  caso  le   Autorita'
competenti prenderanno provvedimenti per ridurre detto materiale,  se
individuata l'origine antropica; 
  - nell'analisi gravimetrica il residuo, ottenuto  dopo  filtrazione
su membrana di porosita' 0,45 µm o dopo centrifugazione (tempo 5 min.
ed accelerazione media di 2.800 3.200 g), dovra' essere  essiccato  a
105 °C fino a peso costante. 
[5]  La  determinazione  dell'ossigeno  va  eseguita  prima  e   dopo
incubazione di cinque giorni, al buio completo, a 20 °C (±  1  °C)  e
senza impedire la nitrificazione. 
[6] I valori limite "G" riportati  possono  essere  considerati  come
indicativi per ridurre l'eutrofizzazione; 
  - per i laghi aventi profondita' media compresa tra 18 e 300 metri,
per il calcolo del carico di fosforo totale accettabile, al  fine  di
controllare l'eutrofizzazione, puo'  essere  utilizzata  la  seguente
formula: 
    

        Z         __
L = A ----- (1 + √Tw)
       Tw

    
dove: 
L = carico annuale  espresso  in  mg  di  P  per  metro  quadrato  di
superficie del lago considerato; 
Z = profondita' media del lago  in  metri  (generalmente  si  calcola
dividendo il volume per la superficie); 
Tw = tempo teorico di ricambio delle acque  del  lago,  in  anni  (si
calcola  dividendo  il   volume   per   la   portata   annua   totale
dell'emissario); 
A = valore soglia per il contenimento dei fenomeni eutrofici - Per la
maggior parte dei laghi italiani "A" puo' essere considerato  pari  a
20. 
Tuttavia  per  ogni  singolo  ambiente  e'  possibile  calcolare  uno
specifico valore soglia (A)  mediante  l'applicazione  di  una  delle
seguenti equazioni. (Il valore ottenuto va aumentato del  50%  per  i
laghi a vocazione salmonicola e del 100%  per  i  laghi  a  vocazione
ciprinicola). 
 
           Log [P] = 1,48 + 0,33 (± 0,09) Log MEI* alcal. 
            Log [P] = 0,75 + 0,27 (± 0,11) Log MEI* cond. 
 
dove: 
P = A = Concentrazione di fosforo totale di µg/L; 
MEI alcal. = Rapporto tra alcalinita'  (meq/L)  e  profondita'  media
(m); 
MEI cond. = Rapporto tra conducibilita' (µS/cm) e  profondita'  media
(m); 
(*) MEI = Indice morfoedafico. 
[7] Nei riguardi dei pesci i nitriti  risultano  manifestamente  piu'
tossici in acque a scarso tenore di cloruri. I  valori  "I"  indicati
nella tabella 1/B corrispondono ad un criterio di qualita' per  acque
con una concentrazione di cloruri di 10 mg/L. 
Per concentrazioni di cloruri comprese tra  1  e  40  mg/L  i  valori
limite "I" corrispondenti sono riportati nella seguente tabella 2/B. 
 
Tab. 2/B - Valori limite "Imperativi" per il  parametro  nitriti  per
concentrazioni di cloruri comprese tra 1 e 40 mg/L 
    

=====================================================================
              |    Acque per salmonidi   |    Acque per ciprinidi
Cloruri (mg/L)|        (mg/L NO2)        |       (mg/L NO2)
=====================================================================
      1       |           0,10           |           0,19
---------------------------------------------------------------------
      5       |           0,49           |           0,98
---------------------------------------------------------------------
      10      |           0,88           |           1,77
---------------------------------------------------------------------
      20      |           1,18           |           2,37
---------------------------------------------------------------------
      40      |           1,48           |           2,96
=====================================================================
    
[8] Data la complessita' della classe, anche se ristretta  ai  fenoli
monoidrici, il  valore  limite  unico  quotato  nel  prospetto  della
tabella 1/B puo' risultare a seconda del composto  chimico  specifico
troppo restrittivo o troppo permissivo; 
  - poiche' la direttiva del  Consiglio  (78/659/CEE  del  18  luglio
1978) prevede soltanto l'esame organolettico (sapore),  appare  utile
richiamare nella  tabella  3/B  la  concentrazione  piu'  alta  delle
sostanze piu' rappresentative della sotto classe Clorofenoli che  non
altera il  sapore  dei  pesci  (U.S.  EPA  -  Ambient  Water  Quality
Criteria, 1978): 
 
Tab. 3/B 
    

+-----------------------+----------+----------------------+---------+
|                       | Livelli  |                      | Livelli |
|        Fenoli         |  (µg/L)  |        Fenoli        | (µg/L)  |
+-----------------------+----------+----------------------+---------+
|     2-clorofenolo     |    60    |  2,5-diclorofenolo   |   23    |
+-----------------------+----------+----------------------+---------+
|     4-clorofenolo     |    45    |  2,6-diclorofenolo   |   35    |
+-----------------------+----------+----------------------+---------+
|   2,3-diclorofenolo   |    84    |2, 4, 6-triclorofenolo|   52    |
+-----------------------+----------+----------------------+---------+
|   2,4-diclorofenolo   | 0,4 (*)  |                      |         |
+-----------------------+----------+----------------------+---------+
(*) Questo valore indica che si possono riscontrare  alterazioni  del
sapore dei pesci anche a concentrazione  di  fenoli  al  disotto  del
valore guida (G) proposto.
---------------------------------------------------------------------

    
Appare infine utile richiamare, nella  tabella  4/B,  i  criteri,  di
qualita' per la protezione della vita  acquatica  formulati  da  B.C.
Nicholson per conto del  Governo  Australiano  in  "Australian  Water
Quality Criteria for Organic Compound - Tecnical Paper n. 82 1984". 
 
Tab. 4/B 
    

+-----------------+--------+--------------------------------+-------+
|     Fenoli      |  µg/L  |             Fenoli             | µg/L  |
+-----------------+--------+--------------------------------+-------+
|     Fenolo      |  100   |         4-clorofenolo          |  400  |
+-----------------+--------+--------------------------------+-------+
|    o-cresolo    |  100   |       2,4-diclorofenolo        |  30   |
+-----------------+--------+--------------------------------+-------+
|    m-cresolo    |  100   |     2, 4, 6-triclorofenolo     |  30   |
+-----------------+--------+--------------------------------+-------+
|    p-cresolo    |  100   |        Pentaclorofenolo        |   1   |
+-----------------+--------+--------------------------------+-------+

    
[9] Considerato che gli  olii  minerali  (o  idrocarburi  di  origine
petrolifera) possono  essere  presenti  nell'acqua  o  adsorbiti  nel
materiale  in  sospensione  o   emulsionati   o   disciolti,   appare
indispensabile che il campionamento venga fatto sotto la superficie: 
  - concentrazioni di idrocarburi anche  inferiori  al  valore  guida
riportato nella tabella 1/B possono  tuttavia  risultare  nocivi  per
forme ittiche giovanili ed alterare il sapore del pesce; 
  - la determinazione degli idrocarburi  di  origine  petrolifera  va
eseguita  mediante  spettrofotometria  IR   previa   estrazione   con
tetracloruro di carbonio o altro solvente equivalente. 
[10] La proporzione di ammoniaca non ionizzata (o ammoniaca  libera),
specie estremamente tossica, in quella totale (NH3 + NH4 + )  dipende
dalla temperatura e dal pH; 
  - le  concentrazioni  di  ammoniaca  totale  (NH3  +  NH4 +  )  che
contengono  una  concentrazione  di  0,025  mg/L  di  ammoniaca   non
ionizzata, in funzione della temperatura e pH,  misurate  al  momento
del prelievo, sono quelle riportate nella seguente tabella 5/B: 
 
Tab. 5/B 
    

=====================================================================
|                 |                 Valori di pH                    |
| Temperatura (°C)|-------------------------------------------------|
|                 |  6,5  | 7,0  |7,5 | 8,0  | 8,5  |  9,0  |  9,5  |
+=================+=======+======+====+======+======+=======+=======+
|        5        | 63,3  | 20,0 |6,3 | 2,0  | 0,66 | 0,23  | 0,089 |
+-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+
|       10        | 42,4  | 13,4 |4,3 | 1,4  | 0,45 | 0,16  | 0,067 |
+-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+
|       15        | 28,9  | 9,2  |2,9 | 0,94 | 0,31 | 0,12  | 0,053 |
+-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+
|       20        | 20,0  | 6,3  |2,0 | 0,66 | 0,22 | 0,088 | 0,045 |
+-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+
|       25        | 13,9  | 4,4  |1,4 | 0,46 | 0,16 | 0,069 | 0,038 |
+-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+
|       30        |  9,8  | 3,1  |1,0 | 0,36 | 0,12 | 0,056 | 0,035 |
+-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+

    
[11] Al fine di ridurre il rischio di tossicita' dovuto alla presenza
di ammoniaca non ionizzata, il rischio di consumo di ossigeno  dovuto
alla nitrificazione e il rischio dovuto all'instaurarsi  di  fenomeni
di  eutrofizzazione,  le  concentrazioni  di  ammoniaca  totale   non
dovrebbero superare i valori indicati  nel  prospetto  della  tabella
1/B; 
  - tuttavia per cause naturali (particolari condizioni geografiche o
climatiche) e segnatamente in caso di basse temperature dell'acqua  e
di diminuzione della nitrificazione o qualora l'Autorita'  competente
possa provare che non si avranno conseguenze dannose per lo  sviluppo
equilibrato delle popolazioni ittiche, e' consentito  il  superamento
dei valori tabellari. 
[12] Quando il cloro e' presente in acqua in forma disponibile, cioe'
in grado di agire come ossidante, i termini, usati  indifferentemente
in letteratura, "attivo", o "residuo" si equivalgono; 
  - il "cloro residuo totale", corrisponde alla  somma,  se  presenti
contemporaneamente,  del  cloro  disponibile  libero  [cioe'   quello
presente come una miscela in equilibrio di ioni ipoclorito (OCI- ) ed
acido ipocloroso (HOCI] e  del  cloro  combinato  disponibile  [cioe'
quello presente nelle cloroammine o in altri composti con legami N-Cl
(i.e. dicloroisocianurato di sodio)]; 
  - la concentrazione piu' elevata di cloro (Cl2 ) che non  manifesta
effetti avversi su specie ittiche sensibili, entro 5  giorni,  e'  di
0,005 mg Cl2 /L (corrispondente a 0,004 mg/L  di  HOCl).  Considerato
che il cloro e' troppo reattivo per  persistere  a  lungo  nei  corsi
d'acqua, che lo stesso acido ipocloroso  si  decompone  lentamente  a
ione cloruro ed ossigeno (processo accelerato dalla luce solare), che
i pesci  per  comportamento  autoprotettivo  fuggono  dalle  zone  ad
elevata  concentrazione  di  cloro  attivo,  come  valore  e'   stato
confermato il limite suddetto; 
  - le quantita' di cloro totale, espresse  in  mg/L  di  Cl2  ,  che
contengono una concentrazione di  0,004  mg/L  di  HOCl,  variano  in
funzione della temperatura e soprattutto del valore di pH (in  quanto
influenza  in  maniera  rimarchevole  il   grado   di   dissociazione
dell'acido ipocloroso HOCl <-> H+ + ClO- secondo la seguente  tabella
6/B: 
 
Tab. 6/B 
    

+-------------------------------------------------------------------+
|                       |             Valori di pH                  |
|   Temperatura (°C)    |-------------------------------------------|
|                       |    6     |    7     |    8     |    9     |
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
|           5           |  0,004   |  0,005   |  0,011   |  0,075   |
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
|          25           |  0,004   |  0,005   |  0,016   |  0,121   |
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+

    
Pertanto i valori "I" risultanti in tabella corrispondono a pH  =  6.
In presenza di valori di pH piu' alti sono consentite  concentrazioni
di cloro residuo totale (Cl2 ) piu' elevate e comunque non  superiori
a quelle riportate in tabella 6/B; 
  - per i calcoli analitici di  trasformazione  del  cloro  ad  acido
ipocloroso ricordare che, dell'equazione stechiometrica, risulta  che
una mole di cloro (Cl2 ) corrisponde ad 1 mole  di  acido  ipocloroso
(HOCl). 
  - in ogni caso  la  concentrazione  ammissibile  di  cloro  residuo
totale non deve superare il limite di rilevabilita'  strumentale  del
metodo di riferimento. 
[13] L'attenzione e' rivolta alla classe tensioattivi  anionici,  che
trova il maggior impiego nei detersivi per uso domestico; 
  - il  metodo  al  blu  di  metilene,  con  tutti  gli  accorgimenti
suggeriti negli ultimi anni (vedi direttiva del Consiglio  82/243/CEE
del 31 marzo 1982, in Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  L.
109 del 22  aprile  1982),  appare  ancora  il  piu'  valido  per  la
determinazione di questa classe di composti.  Per  il  futuro  e'  da
prevedere l'inclusione in questo parametro almeno  della  classe  dei
tensioattivi non ionici. 
[14] Gli otto metalli presi in considerazione risultano piu'  o  meno
tossici verso la fauna acquatica. Alcuni di essi (Hg, As, etc.) hanno
la capacita' di bioaccumularsi anche su pesci commestibili. 
La tossicita' e' spesso attenuata dalla durezza. I valori quotati nel
prospetto della tabella 1/B, corrispondono ad una durezza  dell'acqua
di 100 mg/L come CaCO3 . Per durezze comprese tra <50 e >250 i valori
limite  corrispondenti   sono   riportati   nei   riquadri   seguenti
contraddistinti per protezione dei Salmonidi e dei Ciprinidi. 
 
Protezione Salmonidi 
    

  =================================================================
  |                       |  Durezza dell'acqua (mg/L di CaCO3)   |
  |Parametri              |---------------------------------------|
  |   (*)                 |<50 |50-99|100-149|150-199|200-250|>250|
  +=========+========+====+====+=====+=======+=======+=======+====+
  |         |        |come|    |     |       |       |       |    |
  |   12    |Arsenico| As | 50 | 50  |  50   |  50   |  50   | 50 |
  +---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
  |         | Cadmio |come|    |     |       |       |       |    |
  |   13    | totale | Cd |2,5 | 2,5 |  2,5  |  2,5  |  2,5  |2,5 |
  +---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
  |         |        |come|    |     |       |       |       |    |
  |   14    | Cromo  | Cr | 5  | 10  |  20   |  20   |  50   | 50 |
  +---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
  |         |Mercurio|come|    |     |       |       |       |    |
  |   15    | totale | Hg |0,5 | 0,5 |  0,5  |  0,5  |  0,5  |0,5 |
  +---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
  |         |        |come|    |     |       |       |       |    |
  |   16    | Nichel | Ni | 25 | 50  |  75   |  75   |  100  |100 |
  +---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
  |         |        |come|    |     |       |       |       |    |
  |   17    | Piombo | Pb | 4  | 10  |  10   |  20   |  20   | 20 |
  +---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
  |         |        |come|    |     |       |       |       |    |
  |   18    |  Rame  | Cu |5(a)| 22  |  40   |  40   |  40   |112 |
  +---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
  |         | Zinco  |come|    |     |       |       |       |    |
  |   19    | totale | Zn | 30 | 200 |  300  |  300  |  300  |500 |
  +---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
  |(a) La presenza di pesci in acque con piu' alte  concentrazioni|
  |puo' significare che predominano complessi organocuprici       |
  |disciolti.                                                     |
  =================================================================

    
 
Protezione Ciprinidi 
    

  ================================================================
  |                       |  Durezza dell'acqua (mg/L di CaCO3)  |
  |Parametri              |--------------------------------------|
  |   (*)                 |<50|50-99|100-149|150-199|200-250|>250|
  +=========+========+====+===+=====+=======+=======+=======+====+
  |         |        |come|   |     |       |       |       |    |
  |   12    |Arsenico| As |50 | 50  |  50   |  50   |  50   | 50 |
  +---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+
  |         | Cadmio |come|   |     |       |       |       |    |
  |   13    | totale | Cd |2,5| 2,5 |  2,5  |  2,5  |  2,5  |2,5 |
  +---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+
  |         |        |come|   |     |       |       |       |    |
  |   14    | Cromo  | Cr |75 | 80  |  100  |  100  |  125  |125 |
  +---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+
  |         |Mercurio|come|   |     |       |       |       |    |
  |   15    | totale | Hg |0,5| 0,5 |  0,5  |  0,5  |  0,5  |0,5 |
  +---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+
  |         |        |come|   |     |       |       |       |    |
  |   16    | Nichel | Ni |25 | 50  |  75   |  75   |  100  |100 |
  +---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+
  |         |        |come|   |     |       |       |       |    |
  |   17    | Piombo | Pb |50 | 125 |  125  |  250  |  250  |250 |
  +---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+
  |         |        |come|   |     |       |       |       |    |
  |   18    |  Rame  | Cu | 5 | 22  |  40   |  40   |  40   |112 |
  +---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+
  |         | Zinco  |come|   |     |       |       |       |    |
  |   19    | totale | Zn |130| 350 |  400  |  500  |  500  |1000|
  +---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+
  |(*) I valori  limite  si  riferiscono  al  metallo  disciolto,|
  |salvo diversa indicazione e sono espressi in µg/ L.           |
  ================================================================

    
 
Sezione C: Criteri generali e metodologie per  il  rilevamento  delle
caratteristiche qualitative ed il  calcolo  della  conformita'  delle
acque destinate alla vita dei molluschi 
I seguenti criteri si applicano alle acque costiere e salmastre  sedi
di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi  c  gasteropodi
designate come richiedenti protezione e miglioramento per  consentire
la vita e lo sviluppo dei molluschi  e  per  contribuire  alla  buona
qualita' dei prodotti della  molluschicoltura  destinati  al  consumo
umano. 
1) Calcolo della conformita' 
  1. Le acque designate ai sensi dell'art. 87 si considerano conformi
quando i campioni di tali acque, prelevate nello stesso punto per  un
periodo di dodici mesi, secondo la frequenza  minima  prevista  nella
tab. 1/C, rispettano i valori e le indicazioni di cui  alla  medesima
tabella per quanto riguarda: 
a) il 100% dei campioni prelevati per  i  parametri  sostanze  organo
alogenate e metalli; 
b) il 95% dei campioni per i parametri ed ossigeno disciolto; 
c) il 75% dei campioni per gli altri parametri  indicati  nella  tab.
1/C. 
  2. Qualora la frequenza dei campionamenti, ad eccezione  di  quelli
relativi ai  parametri  sostanze  organo  alogenate  e  metalli,  sia
inferiore a quella indicata nella tab. 1/C, la conformita' ai  valori
ed alle indicazioni deve essere rispettata nel 100% dei campioni. 
  3. Il superamento dei valori tabellari o il mancato rispetto  delle
indicazioni  riportate  nella  tabella  1/C   non   sono   presi   in
considerazione se avvengono a causa di eventi calamitosi. 
 
2) Campionamento 
  1. L'esatta ubicazione delle stazioni di prelievo dei campioni,  la
loro distanza dal piu' vicino punto di scarico di sostanze inquinanti
e la profondita' alla quale i campioni devono essere prelevati,  sono
definiti  dall'Autorita'  competente  in  funzione  delle  condizioni
ambientali locali. 
  2. Ai fini dell'accertamento della conformita' di cui al  comma  1,
la frequenza dei  campionamenti  stabilita  nella  tabella  1/C  puo'
essere ridotta dall'Autorita' competente ove risulti accertato che la
qualita'  delle  acque  e'  sensibilmente  superiore  per  i  singoli
parametri di quella risultante dall'applicazione dei valori limite  e
relative note. 
  3. Possono essere esentate dal campionamento periodico le acque per
le quali risulti accertato che non esistano cause di  inquinamento  o
rischio di deterioramento. 
 
Tab. 1/C Qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi 
    

=====================================================================
|   |         |        |           |            |           | Fre-  |
|   |         |        |           |            |           |quenza |
|   |         |        |           |            |           |minima |
|   |         |        |           |            |           |  di   |
|   |         |        |           |            |           |campio-|
|   |         |        |           |            | Metodo di |namenti|
|   |         | Unita' |           |            |analisi di |e delle|
|   |         |   di   |           |            |   rife-   |misura-|
|   |Parametro| misura |     G     |     I      |  rimento  | zioni |
+===+=========+========+===========+============+===========+=======+
|   |         |        |           |            |- Elettro- |       |
|   |         |        |           |            |metria La  |       |
|   |         |        |           |            |misura-    |       |
|   |         |        |           |            |zione viene|       |
|   |         |        |           |            |eseguita   |       |
|   |         |        |           |            |sul posto  |       |
|   |         |        |           |            |al momento |       |
|   |         |unita'  |           |            |del campio-|Trime- |
| 1 |   pH    |pH      |           |7-9         |namento    |strale |
+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+
|   |         |        |La dif-    |            |           |       |
|   |         |        |ferenza di |            |           |       |
|   |         |        |tempe-     |            |           |       |
|   |         |        |ratura     |            |           |       |
|   |         |        |provocata  |            |           |       |
|   |         |        |da uno     |            |           |       |
|   |         |        |scarico non|            |           |       |
|   |         |        |deve       |            |           |       |
|   |         |        |superare,  |            |           |       |
|   |         |        |nelle acque|            |           |       |
|   |         |        |destinate  |            |           |       |
|   |         |        |alla vita  |            |           |       |
|   |         |        |dei        |            |           |       |
|   |         |        |molluschi  |            |           |       |
|   |         |        |influen-   |            |           |       |
|   |         |        |zate da    |            |           |       |
|   |         |        |tale       |            |           |       |
|   |         |        |scarico, di|            |- Termo-   |       |
|   |         |        |oltre 2 °C |            |metria La  |       |
|   |         |        |la tempe-  |            |misura-    |       |
|   |         |        |ratura     |            |zione viene|       |
|   |         |        |misurata   |            |eseguit  a |       |
|   |         |        |nelle acque|            |sul posto  |       |
|   |         |        |non        |            |al momento |       |
|   | Tempe-  |        |influen-   |            |del campio-|Trime- |
| 2 | ratura  |°C      |zate       |            |namento    |strale |
+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+
|   |         |        |           |Dopo filtra-|           |       |
|   |         |        |           |zione il    |           |       |
|   |         |        |           |colore      |           |       |
|   |         |        |           |dell'acqua, |           |       |
|   |         |        |           |provocato da|           |       |
|   |         |        |           |uno scarico,|           |       |
|   |         |        |           |non deve    |           |       |
|   |         |        |           |disco-      |           |       |
|   |         |        |           |starsi nelle|           |       |
|   |         |        |           |acque       |           |       |
|   |         |        |           |destinate   |           |       |
|   |         |        |           |alla vita   |- Filtra-  |       |
|   |         |        |           |dei         |zione su   |       |
|   |         |        |           |molluschi   |membrana   |       |
|   |         |        |           |influen-    |filtrante  |       |
|   |         |        |           |zate da tale|di 0,45 µm,|       |
|   |         |        |           |scarico di  |Metodo     |       |
|   |         |        |           |oltre 10 mg |foto-      |       |
|   |         |        |           |Pt/L dal    |metrico,   |       |
|   | Colora- |        |           |colore      |secondo gli|       |
|   |  zione  |        |           |misurato    |standard   |       |
|   |  (dopo  |        |           |nelle acque |della scala|       |
|   | filtra- |        |           |non influen-|platino-   |Trime- |
| 3 | zione)  |mg Pt/L |           |zate        |cobalto    |strale |
+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+
|   |         |        |           |L'aumento   |           |       |
|   |         |        |           |del tenore  |           |       |
|   |         |        |           |di materie  |- Filtra-  |       |
|   |         |        |           |in sospen-  |zione su   |       |
|   |         |        |           |sione       |membrana   |       |
|   |         |        |           |provocato da|filtrante  |       |
|   |         |        |           |uno scarico |di 0,45 µm,|       |
|   |         |        |           |non deve    |essic-     |       |
|   |         |        |           |superare,   |cazione a  |       |
|   |         |        |           |nelle acque |105 °C e   |       |
|   |         |        |           |destinate   |pesatura;  |       |
|   |         |        |           |alla vita   |- Centri-  |       |
|   |         |        |           |dei         |fugazione  |       |
|   |         |        |           |molluschi   |e (tempo   |       |
|   |         |        |           |influen-    |minimo 5   |       |
|   |         |        |           |zate da tale|min accele-|       |
|   |         |        |           |scarico, di |razione    |       |
|   |         |        |           |oltre il 30%|media di   |       |
|   |         |        |           |il tenore   |2800-3200  |       |
|   |  Mate-  |        |           |misurato    |g) essic-  |       |
|   |riali in |        |           |nelle acque |cazione a  |       |
|   | sospen- |        |           |non influen-|105°C e    |Trime- |
| 4 |  sione  |mg/L    |           |zate        |pesatura   |strale |
+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+
|   |         |        |           |- ≤ 40‰     |           |       |
|   |         |        |           |- La        |           |       |
|   |         |        |           |variazione  |           |       |
|   |         |        |           |della       |           |       |
|   |         |        |           |salinita'   |           |       |
|   |         |        |           |provocata da|           |       |
|   |         |        |           |uno scarico |           |       |
|   |         |        |           |non deve    |           |       |
|   |         |        |           |superare,   |           |       |
|   |         |        |           |nelle acque |           |       |
|   |         |        |           |destinate   |           |       |
|   |         |        |           |alla vita   |           |       |
|   |         |        |           |dei         |           |       |
|   |         |        |           |molluschi   |           |       |
|   |         |        |           |influen-    |           |       |
|   |         |        |           |zate da tale|           |       |
|   |         |        |           |scarico, ±  |           |       |
|   |         |        |           |10% la      |           |       |
|   |         |        |           |salinita'   |           |       |
|   |         |        |           |misurata    |           |       |
|   |         |        |           |nelle acque |           |       |
|   |         |        |           |non influen-|Condut-    |       |
| 5 |Salinita'|‰       |12-38‰     |zate        |tometria   |Mensile|
+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+
|   |         |        |           |            |           |Mensi- |
|   |         |        |           |            |           |le, con|
|   |         |        |           |            |           |almeno |
|   |         |        |           |            |           |un cam-|
|   |         |        |           |            |           |pione  |
|   |         |        |           |            |           |rap-   |
|   |         |        |           |            |           |presen-|
|   |         |        |           |            |           |tati-  |
|   |         |        |           |            |           |vo del |
|   |         |        |           |- = 70%     |           |basso  |
|   |         |        |           |(valore     |           |tenore |
|   |         |        |           |medio) - Se |           |di     |
|   |         |        |           |una singola |           |ossige-|
|   |         |        |           |misura-     |           |no pre-|
|   |         |        |           |zione e     |           |sente  |
|   |         |        |           |indica un   |           |nel    |
|   |         |        |           |valore      |           |giorno |
|   |         |        |           |inferiore al|           |del    |
|   |         |        |           |70% le      |           |prelie-|
|   |         |        |           |misura-     |           |vo.    |
|   |         |        |           |zioni       |           |Tutta- |
|   |         |        |           |vengono     |           |via    |
|   |         |        |           |proseguite  |           |se si  |
|   |         |        |           |-Una singola|           |presen-|
|   |         |        |           |misura-     |           |tano   |
|   |         |        |           |zione puo'  |           |varia- |
|   |         |        |           |indicare un |           |zioni  |
|   |         |        |           |valore      |           |diurne |
|   |         |        |           |inferiore al|           |signi- |
|   |         |        |           |60% soltanto|           |fi-    |
|   |         |        |           |qualora non |           |cative |
|   |         |        |           |vi siano    |           |saranno|
|   |         |        |           |conseguenze |           |effet- |
|   |         |        |           |dannose per |           |tuati  |
|   |         |        |           |lo sviluppo |- Metodo di|almeno |
|   |         |        |           |delle       |Winkler-   |due    |
|   |  Ossi-  |% di    |           |popola-     |Metodo     |prelie-|
|   |  geno   |satura- |           |zioni di    |elettro-   |vi al  |
| 6 |disciolto|zione   |≥ 80%      |molluschi   |chimico    |giorno.|
+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+
|   |         |        |           |Gli idro-   |           |       |
|   |         |        |           |carburi non |           |       |
|   |         |        |           |devono      |           |       |
|   |         |        |           |essere      |           |       |
|   |         |        |           |presenti    |           |       |
|   |         |        |           |nell'acqua  |           |       |
|   |         |        |           |in quantita'|           |       |
|   |         |        |           |tale: - da  |           |       |
|   |         |        |           |produrre un |           |       |
|   |         |        |           |film        |           |       |
|   |         |        |           |visibile    |           |       |
|   |         |        |           |alla        |           |       |
|   |         |        |           |superficie  |           |       |
|   |         |        |           |dell'acqua  |           |       |
|   |         |        |           |e/o un      |           |       |
|   |  Idro-  |        |           |deposito sui|           |       |
|   | carburi |        |           |molluschi - |           |       |
|   | di ori- |        |           |da avere    |           |       |
|   |  gine   |        |           |effetti     |           |       |
|   | petro-  |        |           |nocivi per i|- Esame    |Trime- |
| 7 | lifera  |        |           |molluschi   |visivo     |strale |
+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+
|   |         |        |La concen- |            |           |       |
|   |         |        |trazione di|            |           |       |
|   |         |        |ogni       |            |           |       |
|   |         |        |sostanza   |            |           |       |
|   |         |        |nella polpa|La concen-  |           |       |
|   |         |        |del        |trazione di |           |       |
|   |         |        |mollusco   |ogni        |           |       |
|   |         |        |deve essere|sostanza    |           |       |
|   |         |        |tale da    |nell'acqua o|Croma-     |       |
|   |         |        |contribuire|nella polpa |tografia in|       |
|   |         |        |ad una     |del mollusco|fase       |       |
|   |         |        |buona      |non deve    |gassosa,   |       |
|   |         |        |qualita'   |superare un |previa     |       |
|   |         |        |dei        |livello tale|estrazione |       |
|   |         |        |prodotti   |da provocare|mediante   |       |
|   | Sostanze|        |della      |effetti     |appropriati|       |
|   | organo- |        |mollu-     |nocivi per i|solventi e |       |
|   | aloge-  |        |schi-      |molluschi e |purifi-    |Seme-  |
| 8 |  nate   |        |coltura    |per le larve|cazione    |strale |
+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+
|   |         |        |           |La concen-  |           |       |
|   |         |        |           |trazione di |           |       |
|   |         |        |           |ogni        |           |       |
|   |         |        |           |sostanza    |           |       |
|   |         |        |           |nell'acqua o|           |       |
|   |         |        |La concen- |nella polpa |           |       |
|   |         |        |trazione di|del mollusco|           |       |
|   |         |        |ogni       |non deve    |           |       |
|   |         |        |sostanza   |superare un |           |       |
|   |Metalli: |        |nella polpa|livello tale|           |       |
|   |Argento  |        |del        |da provocare|           |       |
|   |Ag       |        |mollusco   |effetti     |- Spettro- |       |
|   |Arsenico |        |deve essere|nocivi per i|foto-      |       |
|   |As       |        |tale da    |molluschi e |metria di  |       |
|   |Cadmio Cd|        |contri-    |per le loro |assorbi-   |       |
|   |Cromo Cr |        |buire ad   |larve. E'   |mento      |       |
|   |Rame  Cu |        |una buona  |necessario  |atomico,   |       |
|   |Mercurio |        |qualila'   |prendere in |eventual-  |       |
|   |Hg (*)   |        |dei        |conside-    |mente      |       |
|   |Nichelio |        |prodotti   |razione gli |preceduta  |       |
|   |Ni       |        |della      |effetti     |da concen- |       |
|   |Piombo   |        |mollu-     |sinergici   |trazione   |       |
|   |Pb (**)  |        |schi-      |dei vari    |e/o        |Seme-  |
| 9 |Zinco Zn |ppm     |coltura    |metalli     |estrazione |strale |
+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+
|   |         |        |           |            |Metodo di  |       |
|   |         |        |           |            |diluizione |       |
|   |         |        |           |            |con fermen-|       |
|   |         |        |           |            |tazione in |       |
|   |         |        |           |            |substrati  |       |
|   |         |        |           |            |liquidi in |       |
|   |         |        |           |            |almeno tre |       |
|   |         |        |           |            |provette,  |       |
|   |         |        |           |            |in tre     |       |
|   |         |        |           |            |diluizioni.|       |
|   |         |        |           |            |Trapianto  |       |
|   |         |        |           |            |delle      |       |
|   |         |        |           |            |provette   |       |
|   |         |        |           |            |positive   |       |
|   |         |        |           |            |sul terreno|       |
|   |         |        |           |            |di         |       |
|   |         |        |           |            |conferma.  |       |
|   |         |        |           |            |Computo    |       |
|   |         |        |           |            |secondo il |       |
|   |         |        |           |            |sistema    |       |
|   |         |        |           |            |M.P.N.     |       |
|   |         |        |           |            |(Numero    |       |
|   |         |        |           |            |piu'       |       |
|   |         |        |           |            |probabile).|       |
|   |         |        |           |≤ 300 nella |Tempe-     |       |
|   |         |        |           |polpa del   |ratura di  |       |
|   |         |        |           |mollusco e  |incuba-    |       |
|   |Coliformi|        |           |nel liquido |zione      |Trime- |
|10 | fecali  |n°/100mL|           |intervalvare|44±0,5 °C  |strale |
+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+
|   |         |        |           |            |Esame      |       |
|   |         |        |           |Concen-     |gustativo  |       |
|   |Sostanze |        |           |trazione    |dei        |       |
|   |   che   |        |           |inferiore a |molluschi, |       |
|   | influi- |        |           |quella che  |allorche'  |       |
|   |scono sul|        |           |puo'        |si presume |       |
|   | sapore  |        |           |alterare il |la presenza|       |
|   |dei mol- |        |           |sapore dei  |di tali    |       |
|11 | luschi  |        |           |molluschi   |sostanze   |       |
+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+
|   | Sassi-  |        |           |            |           |       |
|   | tossina |        |           |            |           |       |
|   |(prodotta|        |           |            |           |       |
|   |dai dino-|        |           |            |           |       |
|   | flaggel-|        |           |            |           |       |
|12 |  lati)  |        |           |            |           |       |
+---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+
|(*) valore imperativo nella polpa del mollusco=0,5 ppm             |
|(**) valore imperativo nella polpa del mollusco=2 ppm              |
|                                                                   |
|ABBREVIAZIONI                                                      |
|G=guida o indicativo                                               |
|I=imperativo o obbligatorio                                        |
=====================================================================

    
                             ALLEGATO 3 
 
RILEVAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEI BACINI  IDROGRAFICI  E  ANALISI
          DELL'IMPATTO ESERCITATO DALL'ATTIVITA' ANTROPICA 
 
Per la redazione dei piani di tutela, le Regioni  devono  raccogliere
ed  elaborare  i  dati  relativi  alle  caratteristiche  dei   bacini
idrografici secondo i criteri di seguito indicati. 
A tal fine si ritiene opportuno che le Regioni si  coordinino,  anche
con il supporto delle autorita' di bacino, per individuare, per  ogni
bacino idrografico, un Centro di  Documentazione  cui  attribuire  il
compito di  raccogliere,  catalogare  e  diffondere  le  informazioni
relative alle caratteristiche dei bacini  idrografici  ricadenti  nei
territori di competenza. 
Devono essere in particolare  considerati  gli  elementi  geografici,
geologici, idrogeologici,  fisici,  chimici  e  biologici  dei  corpi
idrici superficiali  e  sotterranei,  nonche'  quelli  socioeconomici
presenti nel bacino idrografico di propria competenza. 
 
1 CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI 
Le regioni, nell'ambito del  territorio  di  competenza,  individuano
l'ubicazione  e  il  perimetro  dei  corpi  idrici  superficiali   ed
effettuano di  tutti  una  caratterizzazione  iniziale,  seguendo  la
metodologia indicata in appresso. Ai fini di  tale  caratterizzazione
iniziale le regioni possono raggruppare i corpi idrici superficiali. 
  i) Individuare i corpi idrici superficiali all'interno  del  bacino
idrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di  acque
superficiali - fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere  -
oppure come corpi idrici  superficiali  artificiali  o  corpi  idrici
superficiali fortemente modificati. 
  ii) Per  i  corpi  idrici  superficiali  artificiali  o  fortemente
modificati, la classificazione  si  effettua  secondo  i  descrittori
relativi a una delle categorie di acque superficiali che maggiormente
somigli al corpo idrico artificiale o fortemente  modificato  di  cui
trattasi. 
 
1.1 ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI 
La fase iniziale, finalizzata alla prima caratterizzazione dei bacini
idrografici, serve a raccogliere le informazioni relative a: 
  a) gli aspetti  geografici:  estensione  geografica  ed  estensione
altitudinale, latitudinale e longitudinale 
  b) le  condizioni  geologiche:  informazioni  sulla  tipologia  dei
substrati, almeno in relazione  al  contenuto  calcareo,  siliceo  ed
organico 
  c) le condizioni idrologiche: bilanci idrici, compresi i volumi,  i
regimi di flusso nonche' i trasferimenti e le deviazioni idriche e le
relative fluttuazioni stagionali e, se del caso, la sanita' 
  d)  le  condizioni  climatiche:  tipo  di  precipitazioni  e,   ove
possibile, evaporazione ed evapotraspirazione. 
  Tali informazioni sono integrate con gli aspetti relativi a: 
  a)   caratteristiche   socioeconomiche    utilizzo    del    suolo,
industrializzazione dell'area, ecc. 
  b) individuazione e tipizzazione di aree naturali protette, 
  c) eventuale caratterizzazione faunistica e vegetazionale dell'area
del bacino idrografico. 
 
         SEZIONE A: METODOLOGIA PER L'INDIVIDUAZIONE I TIPI 
           PER LE DIVERSE CATEGORIE DI ACQUE SUPERFICIALI 
 
A.1 Metodologia per l'individuazione dei tipi fluviali 
A.1.1 Definizioni: 
  - "corso d'acqua temporaneo": un corso d'acqua soggetto  a  periodi
di asciutta totale o di tratti dell'alveo annualmente o almeno 2 anni
su 5; 
  - "corso d'acqua intermittente": un corso  d'acqua  temporaneo  con
acqua in alveo per piu' di 8  mesi  all'anno,  che  puo'  manifestare
asciutte anche solo in parte del proprio corso e/o piu' volte durante
l'anno; 
  - "corso d'acqua effimero": un corso d'acqua temporaneo  con  acqua
in alveo per meno di 8 mesi all'anno, ma stabilmente; a volte possono
essere rinvenuti tratti del corso d'acqua con  la  sola  presenza  di
pozze isolate; 
  - "corso d'acqua episodico": un corso d'acqua temporaneo con  acqua
in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione  particolarmente
intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni.  I  fiumi  a  carattere
episodico (esempio: le fiumare calabre  o  lame  pugliesi),  sono  da
considerarsi ambienti limite, in cui  i  popolamenti  acquatici  sono
assenti o scarsamente rappresentati, anche nei  periodi  di  presenza
d'acqua. Pertanto tali corpi idrici  non  rientrano  nell'obbligo  di
monitoraggio e classificazione. 
Nelle definizioni sopra riportate l'assenza  di  acqua  in  alveo  si
intende dovuta a condizioni naturali. 
 
A.1.2 Basi metodologiche 
La tipizzazione dei fiumi  e'  basata  sull'utilizzo  di  descrittori
abiotici, in  applicazione  del  sistema  B  dell'allegato  II  della
Direttiva 2000/60/CE e devono, quindi, essere  classificati  in  tipi
sulla base di  descrittori  geografici,  climatici  e  geologici.  La
tipizzazione  si  applica  a  tutti  i  fiumi  che  hanno  un  bacino
idrografico ≥ 10 km2 . La tipizzazione deve essere applicata anche  a
fiumi con  bacini  idrografici  di  superficie  minore  nel  caso  di
ambienti di  particolare  rilevanza  paesaggistico-naturalistica,  di
ambienti individuati come  siti  di  riferimento,  nonche'  di  corsi
d'acqua che, per il carico  inquinante,  possono  avere  un'influenza
negativa rilevante per gli obiettivi stabiliti per altri corpi idrici
ad essi connessi. 
La procedura utilizzata per la  definizione  dei  tipi  per  i  corsi
d'acqua si articola in tre livelli successivi di seguito descritti: 
  - Livello 1 - Regionalizzazione 
  - Livello 2 -Definizione di una tipologia 
  - Livello 3 - Definizione di una tipologia di dettaglio 
 
A.1.3. Regionalizzazione. 
Il livello 1 si basa su una regionalizzazione del territorio  europeo
e consiste in una identificazione di  aree  che  presentano  al  loro
interno una limitata variabilita' per  le  caratteristiche  chimiche,
fisiche  e  biologiche,  sulle  quali  applicare  successivamente  la
tipizzazione  dei  corsi  d'acqua.  I  descrittori  utilizzati   sono
riportati nella tabella 1.1, mentre nella figura 1.1 sono descritti i
limiti delle diverse Idro-ecoregioni che interessano l'Italia. 
Sulla base del processo di tipizzazione e del monitoraggio svolto nel
2008  le  Regioni  possono  effettuare  modifiche  ai  confini  delle
Idro-ecoregioni per adattarle al meglio alle discontinuita'  naturali
territoriali, nel rispetto dell'approccio generale mediante il  quale
esse sono state delineate. 
    

tab. 1.1 Descrittori  utilizzati  per  il  livello  1 del processo di
tipizzazione
---------------------------------------------------------------------
Classi di descrittori     |descrittori
---------------------------------------------------------------------
Localizzazione geografica |Altitudine, Latitudine, Longitudine
---------------------------------------------------------------------
Descrittori morfometrici  |Pendenza media del corpo idrico
---------------------------------------------------------------------
Descrittori climatici     |   - Precipitazioni
                          |   - Temperatura dell'aria
---------------------------------------------------------------------
Descrittori geologici     |Composizione geologica del substrato
---------------------------------------------------------------------

    
Fig. 1.1 Rappresentazione delle idroecoregioni italiane con  relativi
codici numerici, denominazioni e confini regionali 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
    

            -----------------------------------------
                         Idroecoregioni
            -----------------------------------------     
               Cod_             Denominazione
            -----------------------------------------     
                1          Alpi Occidentali
                2          Prealpi_Dolomiti
                3          Alpi Centro-Orientali
                4          Alpi Meridionali
                5          Monferrato
                6          Pianura Padana
                7          Carso
                8          Appennino Piemontese
                9          Alpi Mediterranee
               10          Appennino Settentrionale
               11          Toscana
               12          Costa Adriatica
               13          Appennino Centrale
               14          Roma_ Viterbese
               15          Basso Lazio
               14          Vesuvio
               16          Basilicata_ Tavoliere
               17          Puglia_ Carsica
               18          Appennino Meridionale
               19          Calabria_Nebrodi
               20          Sicilia
               21          Sardegna
            -----------------------------------------

    
A.1.4 Definizione della tipologia. 
Il Livello 2 deve consentire di giungere ad una tipizzazione di tutti
i corsi d'acqua  presenti  sul  territorio  italiano  con  dimensione
minima di bacino di 10 km2 , o  di  dimensione  minore  di  cui  alle
eccezioni  previste  al  paragrafo  A.1.2,  sulla  base   di   alcuni
descrittori abiotici comuni. L'obiettivo e' quindi quello di ottenere
una lista di tipi, riconosciuti come ulteriore approfondimento  della
regionalizzazione in Idro-ecoregioni. 
I descrittori selezionati  per  la  definizione  della  tipologia  di
livello 2 e le fasi successive sono riportati  rispettivamente  nella
tabella 1.2 e nella figura 1.2. 
    

tab. 1.2  Descrittori  utilizzati  per  il  livello 2 del processo di
tipizzazione
---------------------------------------------------------------------
Descrittori               - distanza dalla sorgente (indicatore della
idromorfologici             taglia del corso d'acqua)
                          - morfologia dell'alveo (per i fiumi
                            temporanei)
                          - perennita' e persistenza

Descrittori idrologici    - origine del corso d'acqua
                          - possibile  influenza del  bacino a  monte
                            sul corpo idrico
---------------------------------------------------------------------

    
A.1.4.1 Distanza dalla sorgente 
La distanza dalla sorgente  fornisce  indicazioni  sulla  taglia  del
corso d'acqua, in quanto e' correlata alla dimensione del  bacino  di
cui puo' essere considerata un descrittore indiretto. 
La distanza dalla sorgente  consente  di  ottenere  delle  classi  di
taglia per i corsi d'acqua, definite come segue: 
Molto piccolo < 5 km 
Piccolo 5-25 km 
Medio 25-75 km 
Grande 75-150 km 
Molto grande > 150 km 
Qualora il valore limite  della  classe  cadesse  all'interno  di  un
tratto  fluviale  omogeneo,  tale  limite  non   avrebbe   un   reale
significato   ecologico.   Pertanto   nella   fase    di    effettivo
riconoscimento dei tipi, si deve utilizzare  un  criterio  correttivo
(fase5 in Fig. 1.2), per consentire il posizionamento del limite  tra
i  due  tipi,  e  quindi  l'identificazione  dei  due  corpi   idrici
adiacenti, in accordo con le discontinuita' realmente esistenti lungo
il  corso  d'acqua.  Tale  criterio   e'   stato   riconosciuto   nel
posizionamento del limite tra due tratti alla confluenza di un  corso
d'acqua di ordine (Strahler) superiore, uguale  o  inferiore  di  una
unita'. Il punto di confluenza, offre la  possibilita'  di  collocare
l'effettivo punto di separazione tra due tipi/tratti fluviali secondo
le principali discontinuita' ecologiche del fiume. 
Sulla  base  dei  dati  in  possesso  dell'autorita'  competente,  la
"dimensione del bacino"  puo'  sostituire  il  descrittore  "distanza
dalla sorgente" nel caso in cui sia stata definita  adeguatamente  la
relazione tra i  due  descrittori.  In  questo  caso,  dovra'  essere
garantita una corrispondenza di massima tra  l'attribuzione  ai  tipi
ottenuta sulla base della dimensione del bacino e le classi  indicate
nella presente sezione per la distanza dalla sorgente. Come  criterio
generale possono eventualmente  essere  utilizzate  delle  classi  di
taglia per i corsi d'acqua definite come segue: 
Molto piccolo < 25 km2 
Piccolo 25-150 km2 
Medio 150-750 km2 
Grande 750-2500 km2 
Molto grande > 2500 km2 
L'uso del criterio 'distanza dalla sorgente' invece della  dimensione
del bacino consente di limitare l'errore di  attribuzione  tipologica
nel caso, ad esempio, di  piccoli  corsi  d'acqua  di  pianura  o  di
origine sorgiva. 
La  distanza  dalla  sorgente  e'  anche  utilizzata   per   valutare
l'influenza del bacino a monte. 
In Figura 1.2 e' riportato il caso in cui l'attribuzione di taglia e'
effettuata sulla base  della  distanza  dalla  sorgente.  L'autorita'
competente informa il MATTM sulla base di quale dei due criteri  sono
attribuite le classi di taglia del corso  d'acqua,  tenendo  presente
che nell'intero territorio di  un  singolo  bacino  idrografico  deve
essere utilizzato un unico descrittore  (distanza  della  sorgente  o
dimensione  del  bacino).  Pertanto  le  regioni  si  coordinano  per
selezionare il descrittore comune nell'ambito di  bacini  idrografici
che comprendono i territori di piu' regioni. 
 
A.1.4.2 Morfologia dell'alveo 
E'  un  descrittore  di  assoluta  rilevanza  nello  strutturare   le
biocenosi nei fiumi temporanei.  La  morfologia  dell'alveo  fluviale
risulta particolarmente importante in corsi d'acqua non  confinati  o
semi confinati. I corsi d'acqua per i quali la morfologia  dell'alveo
risulta  quindi  particolarmente  importante  per  caratterizzare  la
struttura e il funzionamento dell'ecosistema sono quelli di  pianura,
collina o presenti nei fondo valle montani. Per i  fiumi  temporanei,
si propongono i due seguenti raggruppamenti: 
1) Meandriforme, sinuoso o confinato 
2) Semi-confinato, transizionale, a canali intrecciati  o  fortemente
anastomizzato. 
 
A.1.4.3 Perennita' e persistenza del corso d'acqua 
Una caratteristica fondamentale dei corsi d'acqua e' il loro grado di
perennita' (fase 2 in Fig.1.2). 
Nell'area  mediterranea,  in   particolare,   e'   necessario   poter
riconoscere e caratterizzare i fiumi a carattere  temporaneo.  Tra  i
fiumi temporanei, possiamo riconoscere le seguenti categorie definite
al  paragrafo  A.1.1  (Definizioni):   intermittente,   effimero   ed
episodico (fase3b in Fig.1.2). 
E' chiaro che l'attribuzione di un  tratto  fluviale  alla  categoria
'fiumi temporanei' deve essere effettuata sulla  base  delle  portate
'naturali' ricostruite e non di condizioni  osservate  che  siano  il
risultato di processi di uso e gestione delle acque non in linea  con
le caratteristiche naturali  del  corso  d'acqua  .  Ad  esempio,  un
determinato tratto soggetto a regolazione del deflusso minimo  vitale
o al manifestarsi di periodi di  asciutta  dovuti  alla  presenza  di
invasi a monte non sara' direttamente ascrivibile  a  tale  categoria
senza ulteriori verifiche sul regime naturale del corso d'acqua. 
 
A.1.4.4 Origine del corso d'acqua 
Soprattutto  al  fine  di  evidenziare  ecosistemi   di   particolare
interesse o a  carattere  peculiare,  diversi  tipi  fluviali  devono
essere discriminati sulla base della loro origine: 
1.  scorrimento  superficiale  di  acque  di  precipitazione   o   da
scioglimento di nevai (maggior parte dei corsi d'acqua italiani); 
2. grandi laghi; 
3. ghiacciai; 
4. sorgenti ( e.g. in aree carsiche); 
5. acque sotterranee (e.g. risorgive e fontanili). 
Questa categorizzazione e' utile per caratterizzare i tratti fluviali
piu' prossimi all'origine;  essa  (da  3  a  5  della  fig.  1.2,  in
particolare)  puo'  perdere  d'importanza  spostandosi  verso  valle.
Nell'attuale formulazione di tipologia, la distanza di  circa  10  km
viene orientativamente  proposta  come  limite  oltre  il  quale  gli
effetti di un'origine particolare del corso d'acqua si affievoliscono
al punto da renderlo simile ad  un  altro  originatosi  da  acque  di
scorrimento superficiale (fig. 1.2). 
 
A.1.4.5 Influenza del bacino a monte sul corpo idrico 
Deve essere utilizzato il semplice rapporto tra  l'estensione  totale
del corso d'acqua  (i.e.  distanza  dalla  sorgente)  e  l'estensione
lineare del corso d'acqua in esame all'interno della  Idro-ecoregione
di appartenenza (sempre a monte  del  sito,  fino  al  confine  della
Idro-ecoregione di appartenenza). Cioe',  e'  possibile  definire  un
indice di Influenza del Bacino/Idro-ecoregione a  monte  (IBM)  come:
IBM= Estensione lineare totale del corso d'acqua /Estensione  lineare
del corso d'acqua nella Idro-ecoregione di appartenenza 
L'estensione totale e nella Idro-ecoregione di appartenenza del corso
d'acqua devono essere entrambe calcolate a partire dal sito in  esame
verso monte. 
La tabella 1.3 riporta i valori di riferimento per  tale  indice.  Le
modalita' di calcolo del criterio  'Influenza  del  bacino  a  monte'
potranno  essere  riviste  sulla  base  dei  risultati  della   prima
applicazione tipologica. 
 
Tabella 1.3. Criteri per l'attribuzione di un sito  fluviale  ad  una
classe di influenza del bacino a monte (HERm: HER a monte; HERa:  HER
di appartenenza). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Figura 1.2. Tipologia per l'attribuzione di  tratti  fluviali  ad  un
'tipo' ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, Sistema B.  Diagramma  di
                       flusso per il Livello 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
A.1.5 Definizione di una tipologia di dettaglio. 
Il livello 3 consente da parte  delle  Regioni,  l'affinamento  della
tipologia di livello 2 sulla base  delle  specificita'  territoriali,
dei dati disponibili, di particolari necessita' gestionali,  etc.  Si
puo' basare, nelle diverse aree italiane, su descrittori  differenti,
la cui utilita' e appropriatezza devono essere  dimostrate  su  scala
locale/regionale. Questo livello di dettaglio offre  la  possibilita'
di compensare eventuali incongruenze che derivino  dalla  definizione
della tipologia di livello 2. 
L'affinamento di livello 3 e' auspicabile per tutti i corsi  d'acqua.
I risultati di livello 3 consentono una ridefinizione  piu'  accurata
dei criteri/limiti utilizzati nei due livelli precedenti. 
Inoltre,   l'indagine   di   terzo   livello   dovrebbe    affiancare
l'individuazione dei corpi idrici e definire gli eventuali sottotipi. 
Mentre  i  livelli  1  e   2   sono   da   considerarsi   obbligatori
nell'attribuzione  tipologica  ad  un  tratto  fluviale,  in   quanto
consentono una tipizzazione comune all'intero  territorio  nazionale,
il terzo livello, come qui illustrato, comprende fattori facoltativi.
L'impiego dei fattori di seguito riportati  (vedi  anche  Fig.  1.3),
alcuni dei quali gia' utilizzati al livello 2, e' comunque  suggerito
per la loro larga applicabilita' o per  rendere  piu'  equilibrato  e
comparabile la tipizzazione tra corsi d'acqua perenni e temporanei: 
  - morfologia dell'alveo; 
  - origine del corso d'acqua; 
  - temperatura dell'acqua; 
  - altri descrittori (portata media annua, interazione con la falda,
granulometria del substrato, carattere lentico-lotico). 
Resta ferma la possibilita' di utilizzo di altri elementi al fine  di
meglio caratterizzare i tipi  a  scala  locale  tenendo  conto  della
massima confrontabilita' tra aree adiacenti. 
 
A.1.6 Relazione tra i tipi fluviali ottenuti e le biocenosi fluviali 
La metodologia  qui  proposta,  che  include  un  elevato  numero  di
descrittori suggeriti dal sistema B della  Direttiva  2000/60/CE,  e'
stata basata, a tutti e tre i livelli, su fattori ritenuti importanti
nello strutturare  le  biocenosi  acquatiche  e  nel  determinare  il
funzionamento degli ecosistemi  fluviali.  Peraltro,  e'  ragionevole
attendersi che l'effettiva risposta delle biocenosi possa non variare
tra alcuni dei tipi identificati. La tipizzazione effettuata  secondo
il metodo della presente sezione deve essere successivamente validata
attraverso  verifiche  a  carattere  biologico  con  l'obiettivo   di
definire   i   bio-tipi   effettivamente   presenti    in    ciascuna
Idro-ecoregione. La verifica della  presenza  e  dell'importanza  dei
diversi tipi (livello 2) nelle varie  Idro-ecoregioni  e  Regioni  e'
effettuata, ad opera di Regioni e Autorita' di Bacino. 
 
Figura 1.3. Tipologia per l'attribuzione di  tratti  fluviali  ad  un
            'tipo'. Diagramma di flusso per il Livello 3 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
A.2 Metodologia per l'individuazione dei tipi lacustri 
A.2.1 Definizioni: 
"lago": un corpo  idrico  naturale  lentico,  superficiale,  interno,
fermo, di acqua dolce, dotato di significativo bacino  scolante.  Non
sono  considerati  ambienti  lacustri  tutti  gli   specchi   d'acqua
derivanti da attivita' estrattive, gli ambienti di transizione, quali
sbarramenti fluviali tratti di  corsi  d'acqua  in  cui  la  corrente
rallenta fino ad un tempo di ricambio inferiore ad  una  settimana  e
gli ambienti che mostrano processi di interramento  avanzati  che  si
possono definire come zone umide; 
"invaso":  corpo  idrico  fortemente   modificato,   corpo   lacustre
naturale-ampliato o artificiale. 
 
A.2.2 Basi metodologiche 
I corpi idrici lacustri naturali, artificiali e  naturali  fortemente
modificati  presenti   sul   territorio   nazionale   devono   essere
classificati  in  tipi  sulla  base  di  descrittori   di   carattere
morfometrico e sulla composizione prevalente del substrato geologico. 
La tipizzazione deve essere effettuata per i laghi  di  superficie  ≥
0,2 km2 e per gli invasi ≥ 0,5 km2 . 
Nell'ambito dei corpi idrici tipizzati  devono  essere  sottoposti  a
successivo monitoraggio e classificazione i laghi e  gli  invasi  con
una superficie ≥ 0,5 km2 . 
La tipizzazione deve comunque essere  applicata  anche  ai  laghi  di
superficie minore, di 0,2 km2 nel caso  di  ambienti  di  particolare
rilevanza paesaggistico-naturalistica, di ambienti  individuati  come
siti di riferimento, nonche' di corpi idrici  lacustri  che,  per  il
carico inquinante, possono avere un'influenza negativa rilevante  per
gli obiettivi stabiliti per altri corpi idrici ad essi connessi. 
 
A.2.3 Descrittori per la tipizzazione dei laghi e degli invasi 
La  tipizzazione  dei  laghi/invasi  e'   basata   sull'utilizzo   di
descrittori abiotici, in applicazione del sistema B dell'allegato  II
della Direttiva 2000/60/CE. 
I  descrittori  utilizzati  per  la  tipizzazione  (Tab.  2.1)   sono
distinguibili in morfometrici, geologici e chimico-fisici. 
    

tab.2.1. Descrittori  utilizzati  per  l'identificazione dei tipi dei
laghi/invasi
---------------------------------------------------------------------
DESCRITTORE                                    |INTERVALLO DEI VALORI
---------------------------------------------------------------------
LOCALIZZAZIONE  |ECOREGIONE ALPINA             |LAT. ≥ 44°00' N
GEOGRAFICA      |----------------------------------------------------
                |ECOREGIONE MEDITERRANEA       |LAT. < 44°00' N
---------------------------------------------------------------------
DESCRITTORI     |QUOTA (m s.l.m.)              |< 800
MORFOMETRICI    |                              |---------------------
                |                              |≥ 800
                |                              |---------------------
                |                              |≥ 2000
                |----------------------------------------------------
                |PROFONDITA' MEDIA/MASSIMA     |< 15
                |(m)                           |---------------------
                |                              |≥ 15/ ≥ 120
                |----------------------------------------------------
                |SUPERFICIE (km2)              |≥ 100
---------------------------------------------------------------------
DESCRITTORI     |Composizione prevalente       |Substrato dominante
GEOLOGICI       |substrato geologico(*)        |calcareo
                |                              |TAlk ≥ 0,8 meq/l (**)
                |                              |---------------------
                |                              |Substrato dominante
                |                              |siliceo
                |                              |TAlk < 0,8 meq/l (**)
                |----------------------------------------------------
                |Origine vulcanica             |SI
                |                              |NO
---------------------------------------------------------------------
DESCRITTORI     |CONDUCIBILITA' (μS/cm 20°C)   |< 2500
CHIMICO-FISICI  |                              |---------------------
                |                              |≥ 2500
                |----------------------------------------------------
                |STRATIFICAZIONE TERMICA       |LAGHI/INVASI
                |                              |POLIMITTICI
                |                              |---------------------
                |                              |LAGHI/INVASI
                |                              |STRATIFICATI
---------------------------------------------------------------------
(*) la   dominanza   del   substrato   geologico   deve   determinare
un'influenza sulle caratteristiche del corpo idrico stesso
(**) TAlk = alcalinita' totale

    
A.2.3.1 Localizzazione geografica 
Latitudine 
Il  territorio  italiano  e'  stato  suddiviso  in  due  grandi  aree
geografiche, separate dal 44° parallelo, per distinguere  le  regioni
settentrionali   (Regione    Alpina    e    Sudalpina)    e    quelle
centro-meridionali   e   insulari   (Regione   Mediterranea).    Tale
suddivisione riflette distinzioni di carattere climatico che vanno ad
incidere sulle temperature delle acque lentiche e sul loro regime  di
mescolamento. Non viene considerata  la  longitudine  in  quanto  non
influisce  significativamente,  per  la  struttura   geografica   del
territorio italiano, sulle acque lentiche. 
 
A.2.3.2 Descrittori morfometrici 
I descrittori morfometrici  per  l'individuazi  one  dei  tipi,  sono
riportati  in  tabella  2.2.  In  considerazione  delle   differenze,
strutturali e gestionali, tra laghi naturali e invasi, i  descrittori
sono diversi. 
    

Tab. 2.2 - Descrittori morfometrici
---------------------------------------------------------------------
LAGHI                      |INVASI
---------------------------------------------------------------------
Quota media                |Quota a massima regolazione
---------------------------------------------------------------------
Profondita' massima        |Profondita' a massima regolazione
---------------------------------------------------------------------
Profondita' media          |Profondita' media a massima regolazione
---------------------------------------------------------------------
Superficie                 |Superficie a massima regolazione
---------------------------------------------------------------------

    
Per i laghi, ai fini del presente allegato, deve intendersi per: 
Quota media del lago o livello medio (m s.l.m.):  l'altitudine  media
sul livello del mare della superficie dello specchio d'acqua. 
Profondita' massima (m): la distanza tra  la  quota  del  punto  piu'
depresso della conca lacustre e la quota media della superficie dello
specchio d'acqua. 
Superficie (km2 ): l'area dello specchio liquido alla quota media del
lago. 
Profondita' media (m): il volume del lago (in 106 m3 ) diviso per  la
superficie dello specchio liquido (in 106 m2 ) 
 
Per gli invasi, ai fini del presente allegato, deve intendersi per: 
Quota a massima regolazione (m s.l.m.): la quota massima riferita  al
volume totale d'invaso, definita dal D.M. 24/3/82 n. 44. 
Profondita' massima a massima regolazione (m):  la  distanza  tra  la
quota del punto piu' depresso della conca lacustre e la  quota  della
superficie  dello  specchio   d'acqua,   considerata   alla   massima
regolazione. 
Superficie a  massima  regolazione  (km2  ):  l'area  dello  specchio
liquido riferita alla quota di massima regolazione. 
Profondita' media a massima regolazione (m): il volume dell'invaso  a
massima regolazione (in 106 m3 ) diviso per la superficie  a  massima
regolazione (in 106 m2 ). 
 
A.2.3.3 Descrittori geologici 
I descrittori geologici indicano la classe geologica di  appartenenza
del lago/invaso e si basano sulla tipologia  di  substrato  dominante
del bacino idrografico collocando il lago/invaso  in  una  delle  due
categorie: 
- calcarea 
- silicea. 
Si precisa che la dominanza del substrato  geologico  e'  quella  che
determina un'influenza sulle caratteristiche del lago/invaso stesso. 
Per la determinazione della categoria geologica si utilizza il valore
di alcalinita' totale TAlk, espresso in meq/l, calcolato come  valore
medio sulla colonna nello strato di massimo rimescolamento invernale: 
 
TAlk < 0,8 meq/l Tipologia silicea 
TAlk ≥ 0,8 meq/l Tipologia calcarea. 
 
In assenza del valore di alcalinita' puo' essere utilizzato il valore
della conducibilita', ovvero il valore medio sulla colonna  calcolato
come per l'alcalinita' totale,  prestando  attenzione  alla  zona  di
separazione di classe qui indicata: 
 
Cond < 250 μS/cm 20° C Tipologia silicea 
Cond ≥ 250 μS/cm 20° C Tipologia calcarea. 
 
Nei  casi  dubbi  l'attribuzione  deve  essere  supportata   mediante
l'analisi di carte geologiche. 
 
Origine geologica 
L'origine e' stata  introdotta  limitatamente  ai  laghi  di  origine
vulcanica     e     pseudovulcanica      localizzati      nell'Italia
Centro-Meridionale  ed  Insulare.   Questi   laghi   richiedono   una
classificazione in tipi specifica per alcune  caratteristiche,  quali
il bacino imbrifero, poco piu' grande del lago stesso, la  morfologia
della cuvetta,  tipicamente  a  tronco  dicono,  l'elevato  tempo  di
ricambio, ecc. 
 
A.2.3.4 Descrittori chimico-fisici 
Conducibilita' 
Questa variabile, ottenuta come  valore  medio  sulla  colonna  nello
strato  di  massimo  rimescolamento  invernale,  e'  utilizzata   per
suddividere i laghi/invasi d'acqua dolce da quelli ad alto  contenuto
salino in base alla soglia di 2500 μS/cm 20° C (corrispondente a 1,44
psu, una densita' di 999,30 kg/m3 e  una  diminuzione  del  punto  di
congelamento  di  -0,08°C)  che  separa  ecosistemi  che   presentano
cambiamenti significativi delle comunita' biologiche 
 
Stratificazione termica (polimissi) 
Un  lago/invaso  e'  definito   polimittico   se   non   mostra   una
stratificazione termica evidente e stabile. Un  ambiente  lentico  di
questo genere puo' andare incontro a diverse fasi di mescolamento nel
corso  del  suo  ciclo  annuale.  Per  distinguere   i   laghi/invasi
polimittici da quelli a stabile stratificazione vengono  identificati
i seguenti valori di profondita' media: 
- < 3 m per i laghi/invasi al di sotto di 2000 m s.l.m.; 
- < 5 m per i laghi/invasi al di sopra di 2000 m s.l.m. 
 
A.2.4 Identificazione dei tipi 
A.2.4.1. Procedura di tipizzazione (tipizzazione operativa) 
La procedura di tipizzazione segue uno schema dicotomico  (Fig.  2.1)
basato su una  sequenza  successiva  di  nodi  che  si  sviluppano  a
cascata. Il primo nodo e' basato sulla distinzione  tra  laghi/invasi
salini e laghi/invasi di acqua dolce,  seguito  dalla  localizzazione
geografica, la caratterizzazione  morfometrica  (quota,  profondita',
ecc.) ed  infine  quella  geologica  prevalente.  La  metodologia  di
seguito esposta e' il risultato di un'ottimizzazione di un sistema di
tipizzazione teorico piu' complesso, messo a punto dal CNR IRSA e dal
CNR ISE, attraverso criteri di razionalizzazione per la riduzione del
numero di tipi e denominata tipizzazione operativa. 
 
A.2.4.2 Griglia di tipizzazione operativa dei laghi/invasi italiani 
La tipizzazione di un corpo lacustre per i primi due livelli prevede: 
- la valutazione  del  contenuto  ionico  complessivo  della  matrice
acquosa utilizzando il criterio della soglia di 2500 μS/cm a 20° C 
-  la  distinzione  dei  laghi/invasi  in  base   alla   regioni   di
appartenenza (Regione Alpina  e  Sudalpina  o  Regione  Mediterranea)
attraverso la posizione latitudinale superiore  o  inferiore  al  44°
parallelo Nord1 . 
Da questo punto la tipizzazione prosegue  in  parallelo  per  le  due
diverse regioni. 
Nella Regione Alpina e  Sudalpina  la  griglia  prevede  tre  livelli
discriminanti in base alla quota ed alla morfometria lacustre  e  due
ulteriori  livelli  basati   sulla   stabilita'   termica   e   sulla
composizione geologica prevalente del bacino (calcareo o siliceo). 
Nel caso della  Regione  Mediterranea  il  primo  livello  discrimina
sempre l'origine, vulcanica o pseudovulcanica, mentre per  gli  altri
laghi/invasi  i  successivi  livelli  seguono   una   discriminazione
morfometrica, termica e geologica. 
Complessivamente  con  la  griglia  operativa  di  tipizzazione   dei
laghi/invasi italiani si ottengono 18 tipi, di cui 1  corrisponde  al
tipo dei laghi/invasi  ad  elevato  contenuto  salino  (Tipo  S),  10
appartengono alla Regione Alpina e Sudalpina (Tipo AL-1 ... AL-10) ed
i restanti 7 alla Regione Mediterranea (Tipo ME-1 ... ME-7). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Figura 2.1. Griglia operativa di tipizzazione dei laghi ≥ 0,2  km2  e
degli invasi ≥ 0,5 km2 
(NB nella figura 2.1 il termine "lago/laghi" individua  genericamente
sia gli ambienti lacustri naturali che gli invasi». 
 
 
-------------------- 
 1 L'applicazione di tale distinzione nella zona di  separazione  tra
    le due Regioni va fatta considerando  il  profilo  amministrativo
    regionale  piuttosto  che  quello   geografico.   Le   successive
    valutazioni dello stato ecologico potranno fornire una conferma o
    meno della correttezza delle attribuzioni fatte. 
 
 
A.2.4.3. Descrizione dei tipi ottenuti: 
Di  seguito  si  riporta  la  definizione  breve  e  la   descrizione
dettagliata di ciascun tipo  di  lago/invaso  suddiviso  per  le  due
regioni geografiche. 
 
Regione Alpina e Sudalpina 
 
Tipo AL-1: Laghi/invasi alpini d'alta quota, calcarei. 
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore  o
uguale a 2000 m s.l.m., con substrato prevalentemente calcareo. 
 
Tipo AL-2: Laghi/invasi alpini d'alta quota, silicei. 
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore  o
uguale a 2000 m s.l.m., con substrato prevalentemente siliceo. 
 
Tipo AL-3: Grandi laghi sudalpini. 
Laghi dell'Italia Settentrionale, situati a quota inferiore a  800  m
s.l.m., aventi profondita' massima della cuvetta lacustre superiore o
uguale a 125 m, oppure  area  dello  specchio  lacustre  superiore  o
uguale a 100 km2 . Questo tipo identifica i grandi  laghi  sudalpini:
Como, Garda, Iseo, Lugano, Maggiore. 
 
Tipo AL-4: Laghi/invasi sudalpini, polimittici. 
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota inferiore  a
800  m  s.l.m.,  aventi  profondita'  media  della  cuvetta  lacustre
inferiore a  15  m,  caratterizzati  da  assenza  di  stratificazione
termica stabile (regime polimittico). 
 
Tipo AL-5: Laghi/invasi sudalpini, poco profondi. 
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota inferiore  a
800  m  s.l.m.,  aventi  profondita'  media  della  cuvetta  lacustre
inferiore a 15  m,  caratterizzati  da  presenza  di  stratificazione
termica stabile. 
 
Tipo AL-6: Laghi/invasi sudalpini, profondi. 
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota inferiore  a
800  m  s.l.m.,  aventi  profondita'  media  della  cuvetta  lacustre
superiore o uguale a 15 m. 
 
Tipo AL-7: Laghi/invasi alpini, poco profondi, calcarei. 
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore  o
uguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000 m s.l.m., aventi profondita'
media  della  cuvetta  lacustre  inferiore  a  15  m,  con  substrato
prevalentemente calcareo. 
 
Tipo AL-8: Laghi/invasi alpini, poco profondi, silicei. 
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore  o
uguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000 m s.l.m., aventi profondita'
media  della  cuvetta  lacustre  inferiore  a  15  m,  con  substrato
prevalentemente siliceo. 
 
Tipo AL-9: Laghi/invasi alpini, profondi, calcarei. 
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore  o
uguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000 m s.l.m., aventi profondita'
media della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m, con substrato
prevalentemente calcareo. 
 
Tipo AL-10: Laghi/invasi alpini, profondi, silicei. 
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore  o
uguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000 m s.l.m., aventi profondita'
media della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m, con substrato
prevalentemente siliceo. 
 
Regione Mediterranea 
 
Tipo ME-1: Laghi/invasi mediterranei, polimittici. 
Laghi/invasi  dell'Italia  Centro-Meridionale  ed  Insulare,   aventi
profondita'  media  della  cuvetta  lacustre  inferiore   a   15   m,
caratterizzati da assenza di stratificazione termica stabile  (regime
polimittico). 
 
Tipo ME-2: Laghi/invasi mediterranei, poco profondi, calcarei. 
Laghi/invasi  dell'Italia  Centro-Meridionale  ed  Insulare,   aventi
profondita'  media  della  cuvetta  lacustre  inferiore   a   15   m,
caratterizzati da presenza di stratificazione  termica  stabile,  con
substrato prevalentemente calcareo. 
 
Tipo ME-3: Laghi/invasi mediterranei, poco profondi, silicei. 
Laghi/invasi  dell'Italia  Centro-Meridionale  ed  Insulare,   aventi
profondita'  media  della  cuvetta  lacustre  inferiore   a   15   m,
caratterizzati da presenza di stratificazione  termica  stabile,  con
substrato prevalentemente siliceo. 
 
Tipo ME-4: Laghi/invasi mediterranei, profondi, calcarei. 
Laghi/invasi  dell'Italia  Centro-Meridionale  ed  Insulare,   aventi
profondita' media della cuvetta lacustre superiore o uguale a  15  m,
con substrato prevalentemente calcareo. 
 
Tipo ME-5: Laghi/invasi mediterranei, profondi, silicei. 
Laghi/invasi  dell'Italia  Centro-Meridionale  ed  Insulare,   aventi
profondita' media della cuvetta lacustre superiore o uguale a  15  m,
con substrato prevalentemente siliceo. 
 
Tipo ME-6: Laghi vulcanici poco profondi. 
Laghi  dell'Italia  Centro-Meridionale  ed   Insulare,   di   origine
vulcanica e pseudovulcanica, aventi profondita' media  della  cuvetta
lacustre inferiore a 15 m. 
 
Tipo ME-7: Laghi vulcanici profondi. 
Laghi  dell'Italia  Centro-Meridionale  ed   Insulare,   di   origine
vulcanica e pseudovulcanica, aventi profondita' media  della  cuvetta
lacustre superiore o uguale a 15 m. 
 
Tipo S: Laghi/invasi salini non connessi con il mare. 
Laghi/invasi senza distinzione di  area  geografica  di  appartenenza
caratterizzati da valori di conducibilita'  superiori  a  2500  μS/cm
20°C. 
 
A.3  Metodologia  per   l'individuazione   dei   tipi   delle   acque
marino-costiere 
A.3.1 Criteri di tipizzazione 
La caratterizzazione delle acque costiere viene effettuata sulla base
delle caratteristiche naturali geomorfologiche ed  idrodinamiche  che
identificano   il   tipo   di   tratto   costiero,   utilizzando    i
macrodescrittori di cui alla tabella 3.1, in applicazione del sistema
B dell'allegato II della Direttiva 2000/60/CE. 
    

Tab. 3.1. Criteri per la suddivisione delle acque costiere in diversi
tipi
---------------------------------------------------------------------
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA   |APPARTENENZA AD UNA ECOREGIONE (1)
---------------------------------------------------------------------
DESCRITTORI GEOMORFOLOGICI  |- morfologia dell'area costiera
                            |  sommersa (compresa l'area di
                            |  terraferma adiacente) (2)
                            |- natura del substrato
---------------------------------------------------------------------
DESCRITTORI IDROLOGICI      |- stabilita' verticale della colonna
                            |d'acqua (3)
---------------------------------------------------------------------

    
(1) l'Italia si trova all'interno dell'ecoregione Mediterranea 
(2) Nel caso  in  cui  siano  presenti  substrati  differenti,  viene
indicato il substrato dominante. 
(3) Per la profondita' la distinzione e' basata su una profondita' di
circa 30 m, alla distanza di 1 miglio dalla linea di costa. 
 
 
A.3.1.1 Descrittori Geomorfologici 
La costa italiana, sulla  base  dei  descrittori  geomorfologici,  e'
suddivisa in sei tipologie principali denominate: 
  - rilievi montuosi (A), 
  - terrazzi (B), 
  - pianura litoranea (C), 
  - pianura di fiumara (D), 
  - pianura alluvionale (E), 
  - pianura di dune (F). 
 
A.3.1.2 Descrittori idrologici 
Per la tipizzazione  devono  essere  presi  in  considerazione  anche
descrittori idrologici, quali le condizioni prevalenti di  stabilita'
verticale della colonna d'acqua. Tale  descrittore  e'  derivato  dai
parametri  di  temperatura  e  salinita'  in   conformita'   con   le
disposizioni  della   Direttiva   relativamente   ai   parametri   da
considerare per la tipizzazione. La stabilita' della colonna  d'acqua
e' un fattore che ben rappresenta gli  effetti  delle  immissioni  di
acqua dolce di  provenienza  continentale,  correlabili  ai  numerosi
descrittori  di  pressione  antropica  che  insistono  sulla   fascia
costiera (nutrienti, sostanze contaminati ecc..). La stabilita'  deve
essere misurata ad una profondita' di circa 30 m, alla distanza di  1
miglio dalla linea di costa. 
 
Procedura per il calcolo della  stabilita'  verticale  della  colonna
d'acqua. 
Nel caso delle acque marino-costiere, il parametro "stabilita'  della
colonna d'acqua" risulta  un  ottimo  indicatore  degli  effetti  dei
contributi di acqua dolce di provenienza continentale, correlabili ai
numerosi descrittori  di  pressione  antropica  che  insistono  sulla
fascia   costiera    (nutrienti,    sostanze    contaminanti    quali
organo-clorurati, metalli pesanti, ecc.). 
In conformita'  con  quanto  richiesto  dalla  Direttiva  2000/60/CE,
relativamente alle procedure di caratterizzazione dei tipi  costieri,
la stabilita' della  colonna  d'acqua  e'  un  fattore  derivato  dai
parametri di temperatura e salinita'. 
Il quadrato della stabilita' deve essere definito nel modo seguente: 
 
      g     dρ 
N2 = --- ⋅ ---- 
      ρ     dz 
 
dove: 
g e' l'accelerazione di  gravita'  espressa  in  m/sec2  ,  ρ  e'  la
densita' espressa in kg/m3 , dρ/dz rappresenta il gradiente verticale
di densita', con z profondita' espressa in metri. 
Per  calcolare,  con  l'approssimazione   richiesta,   il   gradiente
verticale di densita' e quindi il coefficiente di stabilita'  statica
N si segue la procedura sotto indicata: 
1. per ogni profilo verticale di densita' (solitamente espressa  come
anomalia di densita': σt )(2) e relativo  ad  una  data  stazione  di
misura, si calcola la profondita' del picnoclino;(3) 
2. il profilo di densita' viene quindi suddiviso in  due  strati:  il
primo dalla superficie alla profondita' del picnoclino  (box  1),  il
secondo dal picnoclino al fondo (box 2); 
3. si procede poi al calcolo della differenza fra la  densita'  media
nel box 2 e quella nel box 1 e si ottiene dρ; 
4. analogamente si calcola la differenza fra la profondita' media del
box 2 e quella del box 1 ottenendo dz; 
5. si divide infine dρ per dz  (si  calcola  cioe'  il  gradiente  di
densita' verticale dρ/dz). Tale gradiente, moltiplicato per  g  (9.81
m/sec2 ) e diviso per la  densita'  media  su  tutto  il  profilo  ρ,
fornisce il valore di N2 (sec-2 ). 
La quantita' N = √N2 , gia' definita come coefficiente di  stabilita'
statica, dimensionalmente e' una frequenza, meglio nota con  il  nome
di Frequenza di Brunt-Väisälä. 
La figura 3.1, relativa ad un  profilo  verticale-tipo  di  densita',
consente di valutare un valore di N pari a 0.15 sec-1  ,  che  deriva
dalle seguenti misure: 
-g = -9.81 m/sec2 , 
ρ (come sigma-t) =25.72 Kg/m3 , 
dρ 0.38 Kg/m3 , 
dz = -6.62 m. 
 
 
------------------- 
(2 ) Il parametro di  densita'  piu'  usato  in  oceanografia  e'  la
cosiddetta "sigma-t", cioe' la densita' sigma ridotta alla  pressione
atmosferica: σt = (ρ (ρ = 1, T,S)-1) *103 
(3 ) Il picnoclino indica la  profondita'  z  a  cui  corrisponde  la
massima variazione di densita'. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Figura 3.1 Relazione tra profondita' e densita' 
 
Sulla base della elaborazione  dei  risultati  di  cui  al  programma
nazionale  di  monitoraggio  della  qualita'  degli  ambienti  marini
costieri italiani del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare,  si  possono  caratterizzare  tutte  le  acque
costiere italiane con i relativi valori medi  annuali  di  stabilita'
verticale, secondo le tre tipologie: 
- alta stabilita': N ≥ 0.3 
- media stabilita': 0.15 < N < 0.3 
- bassa stabilita': N ≤ 0.15 
L'ICRAM - Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e  Tecnologica
Applicata al  Mare  -  fornisce  supporto  tecnico  alle  regioni  in
relazione  ai  dati  di  stabilita',  ai  fini  dell'omogeneita'   di
applicazione sul territorio nazionale 
 
A.3.2 Definizione dei tipi costieri 
Integrando le classi di tipologia  costiera  basate  sui  descrittori
geomorfologici di cui al paragrafo  A.3.1.1  con  le  tre  classi  di
stabilita' della colonna d'acqua, vengono identificate i  tipi  della
fascia costiera italiana secondo lo schema riportato in tabella 3.2. 
    

Tabella 3.2 - Tipi costieri italiani secondo i criteri geomorfologici
e idrologici
---------------------------------------------------------------------
Criteri geomorfologici  |Criteri idrologici: Stabilita'
                        |--------------------------------------------
                        |(1) alta     |(2) media     |(3) bassa
---------------------------------------------------------------------
(A) Rilievi montuosi    |A1           |A2            |A3
---------------------------------------------------------------------
(B) Terrazzi            |B1           |B2            |B3
---------------------------------------------------------------------
(C) Pianura litoranea   |C1           |C2            |C3
---------------------------------------------------------------------
(D) Pianura di fiumara  |D1           |D2            |D3
---------------------------------------------------------------------
(E) Pianura alluvionale |E1           |E2            |E3
---------------------------------------------------------------------
(F) Pianura di dune     |F1           |F2            |F3
---------------------------------------------------------------------

    
A.4  Metodologia  per  l'individuazione  dei  tipi  delle  acque   di
transizione 
Il processo da attuare per la tipizzazione delle acque di transizione
e' costituito dall'applicazione di descrittori prioritari e  relative
soglie di riferimento  definite  a  livello  nazionale  dal  presente
allegato. 
 
A.4.1 Definizione operazionale di acque di transizione 
 
Gli ecosistemi acquatici di transizione a causa della loro  peculiare
collocazione,  tra  terra  emersa  e  terre  completamente  sommerse,
presentano caratteristiche  ecologiche  peculiari  e  una  intrinseca
eterogeneita', rappresentata da un'ampia variabilita' degli-habitat e
dei   parametri   chimico-fisici    (e.g.    salinita',    nutrienti,
idrodinamismo e geomorfologia). Ai sensi dell'art.  54  del  presente
decreto legislativo le "acque di transizione"  vengono  definite:  "i
corpi idrici superficiali in prossimita' della foce di un fiume,  che
sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza  alle
acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai  flussi  di  acqua
dolce". 
Per una piu' precisa  ed  univoca  individuazione  dei  corpi  idrici
appartenenti alla categoria  delle  acque  di  transizione  si  rende
necessario-introdurre una definizione delle medesime,  che  e'  stata
qualificata nel titolo del presente  paragrafo  come  "operazionale",
dato che tale definizione e' di tipo convenzionale ed  ha  un  taglio
prevalentemente applicativo 
All'interno del territorio nazionale sono attribuiti  alla  categoria
"acque di transizione"  i  corpi  idrici  di  superficie  >  0,5  Km2
conformi all'art.2 della Direttiva, delimitati  verso  monte  (fiume)
dalla zona ove arriva il  cuneo  salino  (definito  come  la  sezione
dell'asta fluviale nella quale tutti i punti monitorati sulla colonna
d'acqua hanno il valore di salinita' superiore a 0.5  psu)  in  bassa
marea e condizioni di  magra  idrologica  e  verso  valle  (mare)  da
elementi  fisici  quali  scanni,  cordoni  litoranei   e/o   barriere
artificiali, o piu' in generale dalla linea di costa. 
Sono attribuiti alla  categoria  "acque  di  transizione"  anche  gli
stagni costieri che, a causa di intensa  e  prevalente  evaporazione,
assumono valori di salinita' superiori a quelli del mare antistante. 
Oltre alle foci fluviali  direttamente  sversanti  in  mare,  saranno
classificati come "acque di transizione", ma tipologicamente distinti
dalle lagune in quanto foci fluviali, quei tratti  di  corsi  d'acqua
che, pur sfociando in una laguna, presentano dimensioni non inferiori
a 0.5 km2 . Gli ecosistemi di  transizione  individuati  mediante  la
definizione di cui sopra, con superficie inferiore a 0.5  km2  ,  non
sono obbligatoriamente  soggetti  a  tipizzazione  ed  al  successivo
monitoraggio e classificazione ai sensi della Direttiva. 
Possono essere considerati corpi idrici di  transizione  anche  corpi
idrici di  dimensioni  inferiori  a  0.5  km2  ,  qualora  sussistano
motivazioni  rilevanti  ai  fini  della  conservazione   di   habitat
prioritari,  eventualmente  gia'  tradotte  in  idonei  strumenti  di
tutela, in applicazione di direttive Europee o disposizioni nazionali
o  regionali,  o  qualora  sussistano  altri  motivi  rilevanti   che
giustifichino questa scelta. Fra essi possono essere citati: 
- l'appartenenza totale o parziale ad aree protette; 
- la specifica valenza ecologica; 
- la presenza di aree considerabili come siti di riferimento; 
- la rilevanza socio-economica; 
- l'esistenza di elementi di pressione specifici e distinti; 
- l'elevata influenza sui corpi idrici circostanti. 
Alle acque di transizione cosi' definite si applicano  i  criteri  di
tipizzazione stabiliti nel seguito. 
 
A.4.2 Criteri di tipizzazione 
La  caratterizzazione  delle  acque  di   transizione   deve   essere
effettuata sulla base dei descrittori di cui alla tabella 4.1 
    

Tab. 4.1. Descrittori per la suddivisione delle acque di  transizione
in diversi tipi
---------------------------------------------------------------------
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA  |APPARTENENZA AD UNA ECOREGIONE (1)
---------------------------------------------------------------------
GEOMORFOLOGIA              |Lagune costiere o foci fluviali
---------------------------------------------------------------------
ESCURSIONE DI MAREA        |> 50 cm
                           |< 50 cm
---------------------------------------------------------------------
SUPERFICIE (S)             |> 2,5 km2
                           |0,5 < s < 2,5 km2
---------------------------------------------------------------------      
SALINITA'                  |Oligoaline < 5 psu
                           |Mesoaline 5-20 psu
                           |Polialine 20-30 psu
                           |Eurialine 30-40 psu
                           |Iperaline > 40 psu
---------------------------------------------------------------------
(1) l'Italia si trova all'interno dell'ecoregione Mediterranea

    
1. La prima distinzione delle acque di transizione  viene  effettuata
tenendo in considerazione le  caratteristiche  geomorfologiche  delle
acque di transizione, che corrispondono alle lagune costiere ed  alle
foci fluviali. 
2.  Le  lagune  costiere  sono  successivamente  distinte   in   base
all'escursione di marea in: 
  a) micro tidali (escursione di marea > 50 cm) 
  b) non tidali (escursione di marea < 50 cm) (*) 
(*) rientrano in questa categoria i laghi costieri salmastri 
3. L'ulteriore distinzione tipologica deve  essere  effettuata  sulla
base di due parametri prioritari da tenere in considerazione per  una
definizione piu'  accurata  dei  tipi  delle  acque  di  transizione:
superficie e salinita'. 
 
A.4.3 Definizione dei tipi 
Dall'applicazione     dei     descrittori     vengono     individuate
complessivamente 21 tipi di acque di transizione (Figura 4.1) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Fig. 4.1 Diagramma di tipizzazione per le acque di transizione. 
 
A.4.4  Criteri  di  sub-tipizzazione  da  applicare  eventualmente  a
livello regionale 
Per raggiungere un adeguato livello  di  tipizzazione  i  descrittori
utilizzati a livello nazionale possono non  essere  sufficienti.  Per
questo motivo il sistema nazionale di  tipizzazione  prevede  che  le
acque di transizione che presentano una  significativa  eterogeneita'
ambientale   interna,   evidenziabile    essenzialmente    su    base
geomorfologica  ed   idrodinamica,   possano   essere   ulteriormente
"sub-tipizzate" a  livello  regionale,  mediante  l'applicazione  dei
descrittori geomorfologici, idrologici e  sedimentologici,  riportati
in tabella 4.2, la cui  idoneita'  ed  appropriatezza  dovra'  essere
opportunamente dimostrata. Tale ulteriore divisione  potra'  rendersi
necessaria in particolare per gli  ambienti  lentici,  specie  se  di
grandi dimensioni. 
Per le foci fluviali, invece, potrebbe verificarsi la  necessita'  di
introdurre quale  criterio  di  subtipizzazione  la  salinita',  gia'
presente nello schema di tipizzazione per gli ambienti lentici. 
I  risultati  di  livello  3  devono  essere   utilizzati   per   una
ridefinizione piu' accurata dei  criteri/limiti  utilizzati  nei  due
livelli precedenti. 
 
Tab.  4.2.  Fattori  opzionali  del  Sistema  di  classificazione   B
(Allegato II della Direttiva 2000/60/CE). 
    

---------------------------------------------------------------------
                           |Profondita'
                           |Velocita' della corrente
                           |Esposizione alle onde
                           |Tempo di residenza
Fattori opzionali          |Temperatura media dell'acqua
                           |Caratteristiche di mescolamento
                           |torbidita'
                           |Composizione media del substrato
                           |Configurazione (forma)
                           |Intervallo delle temperature dell'acqua
---------------------------------------------------------------------

    
La eventuale sub-tipizzazione regionale, (terzo livello di  indagine)
deve essere gerarchicamente successiva alla  tipizzazione  nazionale,
in  modo  tale  che  sia  possibile  riportarsi  ad  un  livello   di
classificazione comune. 
La sub-tipizzazione deve affiancare l'individuazione dei corpi idrici
ai sensi all'art. 74, comma  2,  lettera  h),  del  presente  decreto
legislativo e alla sezione B del presente allegato, e  consentire  la
definizione di eventuali sottotipi,  che  dovranno  essere  posti  in
relazione a diverse condizioni di riferimento. 
 
A.4.5 Valutazioni sulle scale spaziali  e  temporali  ai  fini  della
tipizzazione 
L'applicazione  del  criterio  di  tipizzazione  sopra  descritto   a
ciascuna area con acque di transizione, sia essa rappresentata da una
foce fluviale o da  un  ambiente  lentico,  richiede  di  considerare
attentamente  le  scale   spaziali   e   le   scale   temporali,   in
considerazione  delle   caratteristiche   specifiche   dell'area   da
tipizzare e dei passaggi successivi previsti dalla  Direttiva  per  i
corpi idrici, fino al piano di gestione per il  raggiungimento  o  il
mantenimento del buono stato chimico ed ecologico. 
Le condizioni di riferimento, in base alle quali si  determinano  gli
RQE (Rapporto di Qualita' Ecologica) e quindi la qualita'  dei  corpi
idrici, sono tipo-specifiche. Questo deve rappresentare  un  concetto
guida  per  tutto  il  processo  di  tipizzazione  dei  corpi  idrici
superficiali, in fase di determinazione della scala  spaziale  e  del
grado di specificita' da raggiungere nella suddivisione  delle  acque
superficiali. 
Sulla base dei criteri descritti  in  precedenza,  per  le  acque  di
transizione sono state definite  a  livello  nazionale  21  tipi.  E'
importante sottolineare che un ambiente di  transizione  puo'  essere
suddiviso in piu' tipi. La suddivisione in tipi deve infatti risponde
alla necessita'  di  considerare  la  variabilita'  intrinseca  degli
ambienti acquatici di  transizione,  ognuno  dei  quali  deve  essere
rappresentato da specifiche condizioni di riferimento. 
Un tipo, o sottotipo, deve corrispondere alla scala  spaziale  minima
in cui si riconoscano le condizioni di riferimento e alla quale,  nel
momento in cui un'area tipizzata viene attribuita ad uno o piu' corpi
idrici, va applicato il monitoraggio. 
Il tema della scala temporale si ricollega al tema della  definizione
delle condizioni di riferimento,  alla  misura  degli  indicatori  di
stato piu' idonei e conseguentemente alla classificazione  del  corpo
idrico. Considerato cio', e' opportuno ottimizzare la definizione  di
tipi  e  sottotipi  tenendo  conto  dello  sforzo  di   campionamento
richiesto per il controllo dello stato ecologico in un numero elevato
di tipi (o sottotipi). L'eccessiva  parcellizzazione  di  un'area  in
piu'  tipi,  e  conseguentemente  in  piu'  corpi   idrici,   animata
dall'intenzione di considerare interamente la variabilita'  biologica
e di habitat presenti, puo' portare ad un appesantimento eccessivo ed
ingiustificato degli oneri di monitoraggio e di gestione. 
La scala temporale e' legata a due componenti: 
- la stagionalita' ed il regime tidale; 
- le variazioni della  geomorfologia  (es.  crescita  o  arretramento
delle  frecce  litorali,  approfondimento  o   interrimento   di   un
bassofondo o di un canale). 
Quest'ultima  puo'  avere   particolare   rilievo   ai   fini   della
tipizzazione, mentre ai fini del monitoraggio puo' assumere  maggiore
importanza la stagionalita' ed il regime tidale. 
Con riferimento specifico al parametro "salinita'", in conformita'  a
quanto riportato nell'allegato II della  direttiva  2000/60/CE,  deve
intendersi "salinita' media annuale". 
 
 
Documenti di riferimento 
Si riportano  di  seguito  i  documenti  contenenti  informazioni  di
dettaglio in merito alla tipizzazione dei corpi idrici: 
- Elementi di base per la definizione di una tipologia  per  i  fiumi
italiani in applicazione della Direttiva 2000/60/CE.  Notiziario  dei
Metodi Analitici, CNR-IRSA Dicembre 2006 (1): 2-19; 
- Approccio delle Idro-Ecoregioni europee  e  tipologia  fluviale  in
Francia per la Direttiva Quadro sulle Acque (EC 2000/60).  Notiziario
dei Metodi Analitici IRSA-CNR 2006 (1): 20-38.; 
-  Definition  des   Hydro-ecoregions   francaises   metropolitaines.
Approche regionale de la typologie des  eaux  courantes  et  elements
pour  la  definition  des  poulements  de  reference   d'invertebres.
Rapport,   Ministere   de   l'Amenagement   du   Territoire   et   de
l'Environment, Cemagref Lyon BEA/LHQ 2002: 1-190; 
- Characterization of the Italian lake-types  and  identification  of
their  reference  sites  using  anthropogenic  pressure  factors.  J.
Limnol., 64 (1): 75-84; 
- Relationships between hydrological and water quality parameters  as
a key issue in the  modelling  of  trophic  ecosystem  responses  for
Mediterranean  coastal  water  types.  2006.  (In  pubblicazione   su
Hydrobiologia). 
 
 
 
          SEZIONE B: CRITERI METODOLOGICI DI INDIVIDUAZIONE 
                    DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI 
 
B.1 Introduzione 
La presente sezione riporta criteri  generali  per  l'identificazione
dei corpi idrici superficiali. Le Regioni per quanto  di  competenza,
in  relazione  alle  caratteristiche  e  peculiarita'   del   proprio
territorio possono applicare criteri diversi fornendone motivazione. 
I "corpi idrici" sono le unita' a cui fare riferimento per  riportare
e accertare la conformita' con gli obiettivi  ambientali  di  cui  al
presente decreto legislativo. 
I criteri  per  l'identificazione  dei  corpi  idrici  tengono  conto
principalmente  delle  differenze  dello  stato  di  qualita',  delle
pressioni esistenti  sul  territorio  e  dell'estensione  delle  aree
protette.  Una  corretta  identificazione  dei  corpi  idrici  e'  di
particolare importanza, in  quanto  gli  obiettivi  ambientali  e  le
misure  necessarie  per  raggiungerli  si  applicano  in  base   alle
caratteristiche e  le  criticita'  dei  singoli  "corpi  idrici".  Un
fattore chiave in questo contesto e' pertanto lo  "stato"  di  questi
corpi.  Se  l'identificazione  dei  corpi  idrici  e'  tale  da   non
permettere una descrizione  accurata  dello  stato  degli  ecosistemi
acquatici, non sara' possibile applicare correttamente gli  obiettivi
fissati dalla normativa vigente 
 
B.2 Corpo idrico superficiale 
L'uso dei termini "distinto e  significativo"  nella  definizione  di
"corpo idrico superficiale", di cui all'articolo 74, comma 2, lettera
h) del presente decreto legislativo presuppone che i  "corpi  idrici"
non  sono  una  suddivisione  arbitraria  nell'ambito  dei  distretti
idrografici. Ogni corpo idrico e' identificato in base  alla  propria
"distinguibilita' e significativita'" nel contesto  delle  finalita',
degli obiettivi e delle disposizioni del decreto legislativo 152/06 
 
B.3 Processo per l'identificazione dei corpi idrici 
L'identificazione   dei   corpi   idrici   deve   essere   effettuata
successivamente al processo di tipizzazione di cui alla sezione A del
presente  allegato,  secondo  lo  schema  di  seguito  riportato.  Il
processo di identificazione dei corpi idrici  e'  suddiviso  nelle  5
fasi dettagliate nei paragrafi successivi. 
 
B.3.1 FASE I - Delimitazione categorie e tipi 
Al  fine  della  delimitazione  dei  corpi  idrici   e'   necessario,
innanzitutto,  identificare  i  limiti  delle  categorie   di   acque
superficiali (vedi sezione A). Un corpo idrico non deve essere diviso
tra  diverse  categorie  di  acque  (fiumi,  laghi/invasi,  acque  di
transizione e acque costiere), deve appartenere ad una sola categoria
e ad un unico tipo. 
 
B.3.2 FASE II - Criteri dimensionali 
Per delineare i corpi idrici  e'  necessario  identificare  i  limiti
dimensionali. 
In questa fase occorre individuare quali parti di acque  superficiali
debbano essere identificate come corpi idrici poiche' esse  includono
un gran numero di elementi molto piccoli e l'identificazione di tutti
gli  elementi  come  corpi  idrici  separati  causerebbe  difficolta'
logistiche rilevanti. Per evitare  tale  inconveniente  almeno  nella
fase iniziale si applicano i criteri  dimensionali,  riportati  nella
tabella 1. Elementi  di  acque  superficiali  piu'  piccoli  di  tali
criteri dimensionali possono essere identificati  come  corpi  idrici
individuali nel caso in cui sia soddisfatto almeno  un  criterio  tra
quelli fissati nel paragrafo B.3.5.1 
    

Tab.1  Criteri  dimensionali  per  fiumi,  laghi/invasi  e  acque  di
transizione
---------------------------------------------------------------------
   Elementi di acque superficiali appartenenti alle categorie sotto
        riportate sono identificati come corpi idrici se:
---------------------------------------------------------------------
Fiumi                |Laghi/invasi          |Acque di transizione
---------------------------------------------------------------------
Il loro bacino       |L'area della loro     |L'area della loro
scolante             |superficie            |superficie
e' ≥ 10 km2          |e' ≥ 0.5 km2          |e' > 0.5 km2
---------------------------------------------------------------------
Sono soddisfatti uno |Sono soddisfatti uno  |Sono soddisfatti uno
o piu' criteri       |o piu' criteri        |o piu' criteri
fissati nel paragrafo|fissati nel paragrafo |fissati nel paragrafo
B.3.5.1              |B.3.5.1               |B.3.5.1
---------------------------------------------------------------------

    
B.3.3 FASE III - Caratteristiche fisiche 
Per assicurare che i corpi idrici rappresentino elementi  distinti  e
significativi di acque superficiali, la fase III  e'  necessaria  per
identificare  i  limiti   attraverso   le   caratteristiche   fisiche
significative in riferimento agli  obiettivi  da  perseguire,  alcune
delle quali sono riportate in  tabella  2.  La  confluenza  di  corsi
d'acqua  potrebbe  chiaramente  demarcare  un  limite  geografico   e
idromorfologico preciso di un corpo idrico. 
    

Tab. 2 Alcune delle caratteristiche  fisiche per  l'individuazione di
corpi idrici
---------------------------------------------------------------------
Fiumi           |Laghi/invasi     |Acque di        |Acque costiere
                |                 |transizione     |
---------------------------------------------------------------------    
Confluenze      |Componenti       |Variazioni di   |Presenza/assenza
                |morfologiche che |salinita'       |di una forte
                |separano i vari  |                |sorgente di acqua
                |bacini (es.      |                |dolce
                |soglia subacquea)|                |
                |4                |                |
---------------------------------------------------------------------    
Variazioni di   |                 |Strutture       |Discontinuita'
pendenza        |                 |morfologiche che|importanti nella
                |                 |determinano un  |struttura della
                |                 |diverso grado di|fascia litoranea
                |                 |confinamento    |per la presenza
                |                 |(es. barene)    |ad esempio di
                |                 |                |foci fluviali
---------------------------------------------------------------------
Variazioni di   |                 |Cordoni         |
morfologia      |                 |litoranei       |
dell'alveo      |                 |                |
---------------------------------------------------------------------
Variazioni della|                 |                |
forma della     |                 |                |
valle           |                 |                |
---------------------------------------------------------------------
Differenze      |                 |                |
idrologiche     |                 |                |
---------------------------------------------------------------------
Apporti sorgivi |                 |                |
rilevanti       |                 |                |
---------------------------------------------------------------------
Variazioni      |                 |                |
nell'interazione|                 |                |
con la falda    |                 |                |
---------------------------------------------------------------------
Discontinuita'  |                 |                |
importanti nella|                 |                |
struttura della |                 |                |
fascia riparia  |                 |                |
---------------------------------------------------------------------

    
----------------- 
 4 Si fa comunque presente che la necessita' di suddividere  i  laghi
    sulla base di caratteristiche  fisiche  naturali  risulta  essere
    molto rara sul territorio nazionale. 
 
Sulla base di quanto sopra detto puo' essere identificato come  corpo
idrico anche  una  parte  di  un  fiume  o  una  parte  di  acque  di
transizione. 
Al  fine   di   assicurare   un'adeguata   e   quindi   significativa
identificazione dei corpi idrici, bisogna identificare  i  limiti  in
base ad ulteriori  criteri  rilevanti  (paragrafo  B.3.4),  necessari
anche per l'identificazione dei corpi idrici fortemente modificati  e
artificiali (paragrafo B.4). 
 
B.3.4 Fase IV - Stato delle acque e limiti delle aree protette 
Le fasi descritte nei paragrafi precedenti consentono  di  effettuare
una prima generale  delimitazione  dei"corpi  idrici"  da  confermare
sulla base dei s criteri di seguito dettagliati: 
1) Stato delle acque superficiali e relative pressioni; 
2) Limiti delle aree protette di cui all'art 117 comma 3 
 
B.3.4.1 Suddivisioni delle acque  superficiali  per  rispecchiare  il
loro stato (ecologico e chimico) 
Una conoscenza accurata dello stato  degli  ecosistemi  acquatici  e'
fondamentale per l'identificazione dei corpi idrici. 
La necessita' di tenere separati due o piu'  corpi  idrici  contigui,
sebbene appartenenti allo stesso tipo, dipende dalle pressioni e  dai
risultanti  impatti   e   quindi   dalla   necessita'   di   gestirli
diversamente. 
Un "corpo idrico" deve essere nelle condizioni tali da  poter  essere
assegnato a una singola classe di stato delle acque superficiali  con
sufficiente attendibilita' e precisione sulla base dei risultati  dei
programmi di monitoraggio effettuati. I cambi dello stato di qualita'
nelle acque superficiali si utilizzano per  delineare  i  limiti  del
corpo idrico. 
Il processo di suddivisione delle acque superficiali per rispecchiare
le  differenze  nello  stato  e'  un  processo  iterativo  non   solo
dipendente dai risultati dei programmi di monitoraggio ma anche dalle
informazioni che  derivano  dall'aggiornamento  delle  analisi  delle
pressioni e degli impatti. 
Inizialmente,  specialmente  durante  il   periodo   antecedente   la
pubblicazione del primo Piano di gestione, nel  caso  di  assenza  di
informazioni sufficienti per definire accuratamente  lo  stato  delle
acque,  la  procedura  di  valutazione  delle   pressioni   e   degli
impatti,condotta secondo le indicazioni di cui  alla  sezione  C  del
presente allegato, fornira' stime sui  cambiamenti  dello  stato  che
potranno   essere   utilizzate   per   tracciare   i    limiti    per
l'identificazione dei  corpi  idrici.  I  programmi  di  monitoraggio
forniranno le informazioni necessarie a confermare  i  limiti  basati
sullo stato di qualita'. 
La delineazione di corpi idrici  deve  essere  effettuata  nei  tempi
adeguati,  al  fine  di  permettere  la  preparazione  del  piano  di
gestione. E' sottinteso che  a  un  miglioramento  dello  stato  puo'
conseguire un aggiustamento dei limiti dei corpi idrici, 
Si riconosce pero' che  un'eccessiva  suddivisione,  delle  acque  in
unita' sempre piu' piccole cosi' come un esagerato  accorpamento  per
la definizione di corpi idrici molto estesi, puo' creare  difficolta'
significative di gestione e di adozione di  misure  corrette  per  la
protezione o il miglioramento degli ambienti acquatici. 
Nell'identificazione delle acque marino-costiere  non  devono  essere
considerate  le  acque  di  porto  in  quanto  non  rientrano   nella
definizione di corpo idrico. A tal proposito si chiarisce che le aree
portuali sono da considerarsi sorgenti di inquinamento. 
Per  quanto  riguarda  i  laghi/invasi  il   singolo   corpo   idrico
individuato sulla base di  caratteristiche  fisiche  (tipizzazione  e
successiva suddivisione dei tipi) in  generale  non  e'  soggetto  ad
ulteriori  suddivisioni  in  base  alla  qualita'  delle  acque,  che
apparterranno quindi ad una sola  classe;  l'esistenza  di  eventuali
stati di qualita' differenti rappresenta un'eccezione. 
In merito alle acque di transizione il problema si  pone  soprattutto
per le fonti di inquinamento puntuali, la cui superficie di influenza
dipende dalle caratteristiche idro-morfologiche del  corpo  idrico  e
talvolta puo' essere di dimensioni ridotte. 
In questi casi se  l'area  di  impatto  e'  ridotta,  sia  in  valore
assoluto sia in  relazione  alle  dimensioni  del  corpo  idrico  cui
appartiene,   e'   preferibile   non   considerarla   corpo    idrico
indipendente. E' necessario  comunque  considerare  il  caso  in  cui
l'area impattata, anche se limitata, condiziona in maniera  rilevante
l'intero corpo idrico (ad esempio compromettendo un habitat  unico  e
importante per specifici elementi di qualita' biologica). Le aree  di
maggior impatto,  anche  se  non  individuate  come  specifici  corpi
idrici,  devono  essere  attentamente  considerate   nei   piani   di
monitoraggio, prevedendo  l'eventuale  individuazione  di  specifiche
stazioni. 
 
B.3.4.2 Suddivisioni delle acque superficiali in relazione alle  aree
protette 
Le aree  protette,  di  cui  all'allegato  IX  del  presente  decreto
legislativo, sono identificate in base a specifiche discipline.  Tali
aree devono essere considerate nella delimitazione dei  corpi  idrici
per una razionalizzazione della suddivisione dei corpi idrici e della
relativa gestione integrata. 
Le  acque  che  ricadono  all'interno  di   un'area   protetta   sono
assoggettati ad obiettivi aggiuntivi; pertanto nel definire i  limiti
dei corpi idrici devono essere considerati anche i confini delle aree
protette. 
I limiti dei corpi idrici e delle aree protette nella  maggior  parte
dei casi non coincideranno in quanto tali aree vengono  definite  per
scopi diversi, quindi in base a criteri diversi. 
Le autorita' competenti  nel  definire  i  limiti  dei  corpi  idrici
superficiali potranno decidere  se  adattarli  a  quelli  delle  aree
protette,  eventualmente  suddividendo  il  corpo  idrico,   con   la
finalita' di razionalizzare la gestione delle acque,  fermo  restando
il rispetto delle differenze dello stato di qualita' delle acque. 
 
B.3.5 FASE V - Altri criteri 
B.3.5.1 Identificazione di piccoli  elementi  di  acque  superficiali
come corpi idrici 
Se in generale un piccolo elemento di acque  superficiali  non  viene
identificato come un  corpo  idrico  (ad  esempio  perche'  non  sono
soddisfatte le soglie dimensionali riportate  nel  paragrafo  B.3.2),
questo puo' ancora essere identificato come un corpo idrico  separato
quando e' applicabile almeno uno dei casi di seguito riportati (punti
a-g): 
  a) laddove  l'elemento  di  acque  superficiali  e'  utilizzato,  o
designato a essere utilizzato, per l'estrazione di acque destinate al
consumo umano che fornisce in media oltre 10 m3  al  giorno  o  serve
piu' di 50 persone, viene identificato come un corpo idrico, e quindi
come area protetta per le acque  potabili  a  norma  dell'articolo  7
della Direttiva; 
  b) il raggiungimento di qualsiasi standard e obiettivi per una  ZPS
o  candidata  ZPS,  identificata  secondo  la  Direttiva   79/409/CEE
(direttiva uccelli), o per  una  ZSC  o  candidata  ZSC  identificata
secondo la  Direttiva  92/43/CEE  (direttiva  habitat),  dipende  dal
mantenimento o dal miglioramento dello stato dell'elemento  di  acque
superficiali; 
  c) il raggiungimento di qualsiasi standard e obiettivi per tutte le
aree di particolare pregio ambientale dipende dal mantenimento o  dal
miglioramento  dello  stato  dell'elemento  di  acque   superficiali,
l'elemento e' quindi di importanza ecologica all'interno  del  bacino
idrografico; 
  d) all'interno del processo di pianificazione  della  gestione  del
bacino  idrografico  si  stabilisce  che   il   mantenimento   o   il
miglioramento dello stato  dell'elemento  di  acque  superficiali  e'
importante  al  raggiungimento  di  traguardi   della   biodiversita'
nazionale o internazionale  e  l'elemento  e'  quindi  di  importanza
ecologica all'interno del bacino idrografico; 
  e) nel caso l'elemento di acque superficiali e' stato identificato,
attraverso   l'appropriata   procedura,   come    sito/ambiente    di
riferimento; 
  f) il piccolo elemento di acque superficiali e' di tale  importanza
nel bacino idrografico che (i) gli impatti, o i rischi di impatti, su
di esso sono responsabili di non raggiungere  gli  obiettivi  per  un
corpo, o corpi idrici dello stesso  bacino  idrografico,  e  (ii)  la
competente  autorita'  reputa  che  l'identificazione   del   piccolo
elemento come corpo idrico separato sia il  modo  piu'  efficace  per
mettere in evidenza i rischi e gestirli. Si osservi che il rischio di
non raggiungere gli obiettivi per  uno  o  piu'  corpi  idrici,  deve
essere gestito anche nel caso in cui tali piccoli elementi  di  acque
superficiali non siano identificati come corpi idrici; 
  g) il piccolo elemento di acque superficiali ricade nelle  aree  di
seguito riportate: 
    - area sensibile di cui  all'articolo  91  del  presente  decreto
legislativo; 
    - zona vulnerabile di cui all'articolo 92  del  presente  decreto
legislativo; 
    - acque di balneazione ai sensi del DPR 470/82; 
    - acque destinate alla vita dei molluschi ai sensi  dell'articolo
87 del presente decreto legislativo; 
    - acque dolci idonee alla vita dei pesci ai  sensi  dell'articolo
84 del presente decreto legislativo; 
  e la competente autorita' reputa che l'identificazione del  piccolo
elemento, come corpo  idrico  separato  aiutera'  nel  raggiungimento
degli obiettivi  specifici  previsti  dal  presente  decreto  per  le
suddette aree. 
 
B.3.5.2 Accorpamento di piccoli elementi in corpi idrici superficiali
contigui 
I piccoli  elementi  di  acque  superficiali,  dove  possibile,  sono
accorpati all'interno di un corpo idrico piu' grande  contiguo  della
stessa categoria di acque superficiali e dello stesso tipo.Al fine di
semplificare la mappa dei corpi idrici fluviali non e' necessario che
siano  mostrati  nella  stessa   gli   affluenti   minori   accorpati
all'interno del corpo idrico. 
Per  impedire  l'esclusione  di  piccoli   corsi   d'acqua   prossimi
all'origine, che hanno un bacino scolante, < 10 km2 , a  monte  della
loro confluenza con un lago/invaso,  quest'ultimo  identificato  come
corpo idrico,, tali corsi d'acqua si considerano come contigui con il
fiume, identificato come corpo idrico, a valle del lago/invaso. 
Dopotutto, la creazione di limiti ad  ogni  confluenza  di  un  corso
d'acqua con un lago/invaso potrebbe indurre alla delimitazione di  un
numero grande  non  necessario  di  piccoli  corpi  idrici  fluviali.
Inoltre, ove i laghi/invasi sono separati da tratti corti  di  fiume,
questi  tratti  di  fiume  potrebbero  essere  troppo   piccoli   per
giustificare l'identificazione come corpo  idrico,  inducendo  a  dei
buchi nella copertura dello stato delle mappe.  Per  superare  questi
potenziali problemi, i fiumi che  sfociano  in  laghi/invasi  possono
essere considerati come contigui  con  il  fiume,  identificato  come
corpo idrico, di valle. 
Alcuni corpi idrici lacustri possono essere connessi a  corpi  idrici
costieri o a corpi idrici di transizione da un  fiume  corto  con  un
bacino scolante < 10 km2 . A meno che il fiume non  sia  identificato
come corpo idrico separato  secondo  i  casi  fissati  nel  paragrafo
B.3.5.1, non viene identificato come corpo idrico ma  viene  incluso,
per fini gestionali, nel corpo idrico lacustre. 
Laddove una piccola laguna o foce fluviale  non  soddisfa  i  criteri
dimensionali e non e'  verificato  nessuno  dei  casi  riportati  nel
paragrafo B.3.5.1 ma e' ubicata tra un corpo  idrico  costiero  e  un
corpo idrico fluviale, per  evitare  buchi  nella  continuita'  dello
stato delle  mappe  viene  incorporata  nell'adiacente  corpo  idrico
fluviale  o,  ove  piu'  appropriato,  nell'adiacente  corpo   idrico
costiero. 
 
B.4 Corpi idrici fortemente modificati e artificiali 
I corpi idrici fortemente  modificati  e  artificiali  come  definiti
all'art. 74, comma 2, lettere f) e g), possono essere identificati  e
designati, secondo le prescrizioni riportate all'art. 77 comma 5, nei
casi in cui lo stato ecologico buono non  e'  raggiungibile  a  causa
degli impatti  sulle  caratteristiche  idromorfologiche  delle  acque
superficiali dovuti ad alterazioni fisiche. 
I corpi idrici fortemente  modificati  e  artificiali  devono  essere
almeno provvisoriamente identificati al termine  del  processo  sopra
riportato. Le  designazioni  devono  essere  riviste  con  la  stessa
ciclicita' prevista per i piani di gestioni e di tutela delle acque. 
I limiti dei corpi  idrici  fortemente  modificati  sono  soprattutto
delineati  dall'entita'   dei   cambiamenti   delle   caratteristiche
idromorfologiche che: 
  (a) Risultano  dalle  alterazioni  fisiche  causate  dall'attivita'
umana; 
  (b) Ostacolano il raggiungimento dello stato ecologico buono. 
 
((B.4.1 METODOLOGIA  DI  IDENTIFICAZIONE  E  DESIGNAZIONE  DEI  CORPI
IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI E ARTIFICIALI PER LE  ACQUE  FLUVIALI  E
LACUSTRI 
 
B.4.1.1 DEFINIZIONI 
Alterazione  fisica:  pressione   che   produce   una   modificazione
idromorfologica di un corpo idrico causata dall'attivita' umana. Ogni
alterazione e' legata ad un "uso specifico" attuale o storico. 
Modificazione: un cambiamento apportato al corpo idrico  superficiale
dall'attivita' umana (che puo'  portare  al  non  raggiungimento  del
buono stato ecologico). 
Alterazione  fisica  significativa:   alterazione   fisica   la   cui
significativita' viene valutata attraverso i criteri riportati  nella
fase 3 del livello 1 della seguente procedura. 
Modificazione significativa: modificazione  la  cui  significativita'
viene valutata attraverso  i  criteri  riportati  nella  fase  3  del
livello 1 della seguente procedura. 
 
B.4.1.2 PREMESSA 
La procedura  per  il  riconoscimento  dei  corpi  idrici  fortemente
modificati (CIFM)  e  artificiali  (CIA)  per  le  acque  fluviali  e
lacustri si articola in due livelli successivi, di seguito  indicati,
ciascuno dei quali e' composto da piu' fasi: 
  - LIVELLO 1 - "Identificazione preliminare" basata  su  valutazioni
idromorfologiche ed ecologiche; 
  -  LIVELLO  2  -  "Designazione"  basata  su  valutazioni  tecniche
idromorfologiche, ecologiche, e socio-economiche. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Fig. 1 - Procedura per l'identificazione e la designazione dei  corpi
idrici fortemente modificati e artificiali 
 
La designazione e' un processo iterativo, puo'  accadere  quindi  che
corpi idrici definiti fortemente modificati o artificiali  nel  primo
piano di gestione, possano essere considerati corpi  idrici  naturali
nei successivi piani e viceversa. 
Nel  caso  della  presenza  di  sbarramenti  su   un   fiume,   prima
dell'applicazione della  procedura  occorre  stabilire  se  il  corpo
idrico a monte dello sbarramento e' ancora da  considerarsi  fluviale
ovvero, se  conformemente  a  quanto  definito  al  punto  A.2.1  del
presente allegato, abbia cambiato categoria e  sia  ascrivibile  alla
nuova categoria di "lago". Qualora il corpo idrico risulti  lacustre,
ossia si tratti di un invaso, e'  identificato  preliminarmente  come
fortemente modificato senza che venga applicato  il  livello  1.  Gli
invasi  sono,  infatti,  dei   corpi   idrici   con   caratteristiche
idromorfologiche alterate  in  maniera  significativa  e  permanente,
profonda ed estesa, e pertanto soddisfano i criteri delle fasi 4 e  5
del livello 1. Per tali corpi idrici si procede, quindi, direttamente
all'applicazione del  livello  2.  Qualora  invece  il  corpo  idrico
modificato mantenga la categoria "fiume" si procede  all'applicazione
del livello 1  specifico  per  i  fiumi  e,  nel  caso  questo  fosse
identificato  preliminarmente  come   fortemente   modificato,   alla
successiva applicazione del livello 2. 
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  Mare,
avvalendosi  dell'ISPRA  e  del  CNR-ISE,   avvia   un'attivita'   di
coordinamento con le  Regioni,  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  le   ARPA   e   le   APPA   al   fine   della   validazione
dell'applicazione della metodologia riportata alla  presente  lettera
B.4.1. Allo scopo le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano rendono disponibili i dati necessari. In  tale  attivita',  a
seguito della prima applicazione  della  metodologia,  si  valuta  la
necessita' di integrare la stessa con  ulteriori  specifici  criteri,
tenendo conto delle peculiarita' territoriali. 
 
B.4.1.3 LIVELLO 1 -  IDENTIFICAZIONE  PRELIMINARE  DEI  CORPI  IDRICI
FORTEMENTE MODIFICATI E ARTIFICIALI 
Come riportato nello schema di figura 2, il livello 1 e' composto  da
fasi successive alcune delle quali presentano criteri distinti per  i
fiumi e per i laghi. Il livello 1 si applica ai corpi  idrici,  cosi'
come definiti alla lettera h), comma 2, dell'articolo 74 del presente
decreto, identificati sulla  base  delle  modalita'  riportate  nella
sezione B del presente allegato. 
Per quanto riguarda l'identificazione preliminare dei CIFM nelle fasi
del livello 1 viene verificato se sono soddisfatte tutte le  seguenti
condizioni: 
  1) il mancato raggiungimento del buono stato ecologico e' dovuto ad
alterazioni    fisiche    che    comportano    modificazioni    delle
caratteristiche idromorfologiche del corpo idrico e  non  dipende  da
altri impatti; 
  2) il corpo idrico risulta  sostanzialmente  mutato  nelle  proprie
caratteristiche in modo permanente; 
  3) la sostanziale modifica delle caratteristiche del  corpo  idrico
deriva dall'uso specifico a cui esso e' destinato. 
Pertanto la procedura di  identificazione  e  designazione  puo'  non
essere  applicata  ai  corpi  idrici  di  stato  ecologico  uguale  o
superiore al "buono". 
Per quanto riguarda invece l'identificazione preliminare dei CIA,  il
livello 1 e' applicato solo per le fasi 1 e 4. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Fig. 2 - Fasi del livello 1  per  l'identificazione  preliminare  dei
corpi idrici fortemente modificati e artificiali 
 
Fase 1 - Il corpo idrico e' artificiale? 
In questa fase si identificano i corpi idrici artificiali cosi'  come
definiti alla lettera f,  comma  2,  dell'articolo  74  del  presente
decreto. Inoltre, conformemente a quanto  riportato  nella  "Guidance
Document n. 4: identification and designation of heavily modified and
artificial water bodies" della Commissione Europea (2003), si precisa
che un corpo idrico  artificiale  e'  un  corpo  idrico  superficiale
creato in un luogo dove non esistevano acque superficiali o  comunque
non vi erano elementi di acque  superficiali  tali  da  poter  essere
considerati distinti e significativi e  pertanto  non  identificabili
come corpi idrici. 
Per i corpi idrici artificiali si passa  direttamente  dalla  fase  1
alla fase 4 al fine di valutare la probabilita' che il  corpo  idrico
possa raggiungere il buono stato  ecologico  ed  in  tal  caso  possa
essere considerato come "naturale". 
 
Fase 2 - Ci sono modificazioni nelle caratteristiche idromorfologiche
del corpo idrico? 
Questa fase e' necessaria  per  selezionare  quei  corpi  idrici  con
alterazioni    fisiche    tali    da     comportare     modificazioni
idromorfologiche. Infatti requisito fondamentale per l'assegnazione a
corpo idrico fortemente modificato e' la presenza di alterazioni  che
incidono sull'idromorfologia  dello  stesso  modificandone  lo  stato
naturale. 
Nel selezionare questi corpi idrici e' necessario tenere conto  della
caratterizzazione  delle  acque  superficiali  effettuata  ai   sensi
dell'articolo 118 del presente decreto, nonche' degli  usi  specifici
che comportano alterazioni  idromorfologiche  dell'ambiente  indicati
alla lettera a), comma 5 dell' art. 77, quali: 
  - navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o il diporto; 
  - regimazione delle acque, la protezione  dalle  inondazioni  o  il
drenaggio agricolo; 
  - attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la  fornitura
di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione; 
  -  altre  attivita'  sostenibili  di  sviluppo   umano   ugualmente
importanti. 
 
Fiumi 
Sono selezionati i corpi idrici fluviali nei quali sono presenti: 
  - opere trasversali (incluse soglie e rampe) 
  - difese di sponda e/o argini a contatto 
  - rivestimenti del fondo 
  -  dighe,  briglie  di  trattenuta   non   filtrante   o   traverse
assimilabili a dighe poste all'estremita' di monte del corpo idrico 
  - opere trasversali (briglie  o  traverse)  all'interno  del  corpo
idrico  o  alla  sua  estremita'  di  valle  che  determinano   forti
modificazioni delle condizioni idrodinamiche 
  - tratti a regime idrologico fortemente alterato 
  -  modificazione  delle  caratteristiche  idrodinamiche  del  corpo
idrico dovute  a  fenomeni  di  oscillazioni  periodiche  di  portata
(hydropeaking) 
 
Laghi 
Sono selezionati i corpi idrici lacustri nei quali sono presenti: 
  - manufatti come porti, dighe, traverse; 
  - artificializzazioni delle sponde e/o delle zone litorali; 
  - prelievi d'acqua e/o deviazioni delle acque fuori dal bacino  e/o
immissioni da altri bacini. 
 
Fase   3   -   Valutazione   delle   modificazioni   idromorfologiche
significative 
Lo scopo di questa fase e' individuare, in base ai criteri di seguito
riportati, le modificazioni idromorfologiche significative,  connesse
"all'uso specifico" e derivanti da alterazioni fisiche significative,
e che possono  incidere  sullo  stato  ecologico  del  corpo  idrico.
Qualora  per  il  corpo  idrico  in  esame  anche  una   sola   delle
modificazioni idromorfologiche risulti  significativa  e'  necessario
proseguire con la successiva fase 4. 
 
Fiumi 
Come di seguito indicato sui corpi idrici selezionati in  fase  2  si
effettua una valutazione basata su: 
  - alcuni indicatori di artificialita' dell'indice IQM -  Indice  di
Qualita' Morfologica, di cui all'Allegato 1del presente decreto e  al
"Manuale tecnico-operativo per  la  valutazione  ed  il  monitoraggio
dello stato morfologico dei corsi d'acqua" (ISPRA, 2011); 
  - la presenza di determinate pressioni idrologiche. 
La  valutazione   degli   indicatori   di   artificialita'   consiste
sostanzialmente nella descrizione delle pressioni idromorfologiche le
cui informazioni sono  acquisibili  presso  il  catasto  delle  opere
idrauliche,  tramite  l'utilizzo  di  immagini  telerilevate  e,   se
necessario, con l'ausilio dei dati idrologici. 
In tabella 1 sono  riportate  le  varie  tipologie  di  modificazioni
idromorfologiche   e   i   criteri   per   la    valutazione    della
significativita', ed i casi (da 1 a 8) da considerare in questa  fase
per   la    valutazione    delle    modificazioni    idromorfologiche
significative. 
Non rientrano tra le alterazioni da considerare significative i  casi
di corpi  idrici  che,  pur  avendo  subito  variazioni  morfologiche
pregresse molto intense (es.  incisione  del  fondo,  restringimento,
ecc.), non sono attualmente interessati  dalla  pressione  ovvero  da
elementi di artificialita'. Tipico e' il caso di corsi  d'acqua  dove
l'attivita' estrattiva del passato aveva causato notevoli  variazioni
morfologiche  tuttora  presenti.  Tali   situazioni   non   sono   da
considerare  "significative"  in  quanto  non  presentano   piu'   il
requisito  di  permanenza  (di  cui  alla   fase   5)   della   causa
dell'alterazione che e' una delle condizioniper l'identificazione dei
corpi idrici come fortemente modificati. 
Similmente, non possono venir considerati come fortemente  modificati
i corpi idrici soggetti periodicamente a risagomatura e ricalibratura
delle sezioni a fini di difesa idraulica - in assenza degli  elementi
di artificialita' previsti in tabella 1 -  in  quanto  si  tratta  di
interventi  di  manutenzione  i  cui  effetti  morfologici  non  sono
permanenti e risultano reversibili anche nel breve periodo. 
 
Laghi 
La significativita' delle modificazioni  idromorfologiche  dei  corpi
idrici selezionati in fase 2 e' valutata secondo i criteri di seguito
riportati: 
 
1. Presenza di opere di sbarramento 
Valutare  l'altezza  dello  sbarramento  e  il  volume  invasato.  Le
alterazioni si considerano significative nei casi  in  cui  l'altezza
dello sbarramento superi i 10  m  o  la  percentuale  tra  il  volume
invasato ed il volume prelevato superi il 50%. 
2. Percentuale di zona litorale e sublitorale artificializzata e zona
adibita a infrastrutture portuali e affini Valutare  la  presenza  di
arginature e artificializzazioni delle sponde e del  substrato  della
zona  litorale  misurandone  l'estensione   lineare.   Calcolare   la
percentuale di estensione lineare di tali zone rispetto al  perimetro
totale del lago e valutare se la percentuale e' maggiore o minore del
50%. L'alterazione  risulta  significativa  se  tale  percentuale  e'
superiore al 50%. 
3. Variazione di livello nel tempo 
La variazione di  livello  nel  tempo  (ΔL)  e'  quella  dovuta  alla
naturale risposta del corpo  idrico  alle  condizioni  meteorologiche
(piogge o siccita') sommata a quella  derivante  dall'utilizzo  delle
acque superficiali e/o sotterranee nel bacino  imbrifero,  del  corpo
idrico in questione, attraverso opere di prelievo, captazione, dighe,
traverse, canali, pozzi, diversioni etc.. Per definire la  variazione
del livello dovuta a cause naturali (ΔLn) e' necessario  disporre  di
una serie di dati acquisiti in un arco temporale di almeno  20  anni.
Si procede effettuando per ogni anno la media delle misure di livello
acquisite nell'arco  dell'anno;  quindi  la  variazione  naturale  di
livello (ΔLn) e' data dalla differenza tra il valore  massimo  ed  il
valore minimo delle suddette medie annuali calcolate nell'arco dei 20
anni. 
Se non e' possibile calcolare tale  variazione  naturale  di  livello
(ΔLn), la si puo' assumere pari a: 
a) 2 m - per i laghi tipo AL-3 di cui  all'allegato  3  del  presente
Decreto 
b) 0,8 m - per tutti gli altri laghi 
La variazione  di  livello  (ΔL)  risulta  significativa  qualora  si
verifichi una delle due seguenti situazioni: 
 
ΔL < ΔLn - 50% ΔLn 
ΔL > ΔLn + 50% ΔLn 
 
Fase 4 - E' probabile che il corpo  idrico  non  raggiunga  il  buono
stato ecologico a causa delle alterazioni idromorfologiche o  perche'
artificiale? 
In questa fase si valuta il rischio di non poter raggiungere il buono
stato ecologico sulla base di  quanto  definito  all'allegato  1  del
presente  decreto  a  causa  delle   modificazioni   idromorfologiche
significative o a causa delle caratteristiche artificiali. 
Il rischio di non raggiungere il buono stato ecologico deve dipendere
dalle  sole  alterazioni   morfologiche   e   idrologiche   o   dalle
caratteristiche  artificiali  e  non  da  altre  pressioni,  come  la
presenza di sostanze tossiche, o da altri problemi  di  qualita';  in
questo secondo caso, il corpo idrico  non  puo'  essere  identificato
come fortemente modificato o artificiale. 
 
Fase 5  -  Il  corpo  idrico  e'  sostanzialmente  mutato  nelle  sue
caratteristiche  idromorfologiche  a  causa  di  alterazioni  fisiche
dovute all'attivita' antropica? 
Lo scopo di questa fase e' di selezionare i corpi idrici  in  cui  le
alterazioni  fisiche  provocano   modificazioni   sostanziali   nelle
caratteristiche del corpo idrico al fine di  poterli  preliminarmente
identificare come fortemente modificati.  Al  contrario,  quei  corpi
idrici che rischiano di non raggiungere il buono stato ecologico,  ma
le cui caratteristiche non sono sostanzialmente mutate,  non  possono
essere considerati fortemente modificati e sono da considerarsi corpi
idrici naturali. 
Il  corpo  idrico  risulta  sostanzialmente  mutato   nelle   proprie
caratteristiche quando: 
  - Le  modificazioni  del  corpo  idrico  rispetto  alle  condizioni
naturali sono molto evidenti; 
  -  il  cambiamento  nelle  caratteristiche  del  corpo  idrico   e'
esteso/diffuso  o  profondo  (tipicamente  questo  implica  mutamenti
sostanziali sia dal punto di vista idrologico che morfologico); 
  -  il  cambiamento  nelle  caratteristiche  del  corpo  idrico   e'
permanente e non temporaneo o intermittente. 
Allo scopo di effettuare la verifica di cui sopra,  per  i  fiumi  si
deve tener conto di quanto di seguito riportato. 
 
Fiumi 
Per confermare l'identificazione preliminare a CIFM dei corpi  idrici
fluviali  individuati  nelle  precedenti  fasi,  sono   previste   le
verifiche riportate in tabella 1, basate sull'applicazione di  alcuni
indicatori dell'IQM o dell'indice per intero e sulla  valutazione  di
pressioni idrologiche aggiuntive (applicazione indice IARI  -  Indice
di Alterazione del Regime  Idrologico),  relativamente  agli  8  casi
descritti in tabella 1. 
Nei casi sopraesposti  in  cui  si  debba  applicare  la  valutazione
completa dell'IQM risulta necessario suddividere il corpo  idrico  in
tratti, secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA (IDRAIM, 2011),  ed
effettuare la media ponderata dei diversi tratti componenti il  corpo
idrico sulla lunghezza, per assegnare un unico valore di IQM al corpo
idrico in analisi. 
 
Laghi 
Il rispetto di una  delle  condizioni  riportate  alla  fase  3  sono
sufficienti  per  l'identificazione  preliminare  dei  corpi   idrici
fortemente modificati. Non sono necessarie ulteriori verifiche. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
B.4.1.4  LIVELLO  2:  DESIGNAZIONE  DEI   CORPI   IDRICI   FORTEMENTE
MODIFICATI E ARTIFICIALI 
Ai corpi idrici identificati preliminarmente attraverso il livello  1
si applicano le due fasi (fase 6 e 7) del livello 2  (figura  3)  per
pervenire alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati  e
artificiali da considerare  nel  piano  di  tutela  e  nel  piano  di
gestione. 
Si riportano di seguito le specifiche per la sottofase 7.4. 
Per la designazione di corpo  idrico  come  fortemente  modificato  o
artificiale occorre  procedere  a  verificare  se  le  esigenze  e  i
benefici derivanti dall'uso  corrente  non  siano  raggiungibili  con
altri mezzi che non comportino costi sproporzionati. 
Un costo e' considerato sproporzionato qualora: 
  1. i costi stimati superano i benefici e il margine tra i costi e i
benefici e' apprezzabile e ha un elevato grado di attendibilita'; 
  2. non vi e' sostenibilita' socioeconomica. 
Per  ulteriori  dettagli  relativi  al  livello  2  si  rimanda  alla
"Guidance Document n. 4: identification and  designation  of  heavily
modified and artificial water bodies" e alla "Guidance document  n.1:
economics and the environment. The implementation  challenge  of  the
Water  Framework  Directive",  elaborate  nell'ambito  dei  documenti
predisposti per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE, consultabili
nel  sito  WEB  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Fig. 3 - Fasi del livello 2 per  la  designazione  dei  corpi  idrici
fortemente modificati e artificiali 
 
Note alla figura 3: 
*se si verifica la condizione di cui alla sottofase 6.2, e' possibile
procedere direttamente con la fase 7. 
Tuttavia per una migliore giustificazione della designazione si  puo'
anche applicare la sottofase 6.3.)) 
 
 
 
                SEZIONE C: METODOLOGIA PER L'ANALISI 
                  DELLE PRESSIONI E DEGLI IMPIANTI 
 
C.1 Finalita' e approccio 
Le Regioni, ai sensi degli articoli 118 e 120  del  presente  decreto
legislativo,  devono  condurre  l'analisi  delle  pressioni  e  degli
impatti sui corpi idrici. 
Al fine di mettere in atto adeguate misure di ripristino e di  tutela
dei corpi idrici, e' necessario che per ciascun  corpo  idrico  venga
sviluppata, in relazione anche al bacino idrografico di appartenenza,
una corretta e dettagliata conoscenza: 
  1. delle attivita' antropiche; 
  2. delle pressioni che le suddette  attivita'  provocano  ossia  le
azioni dell'attivita' antropica sui corpi idrici (scarichi di reflui,
modificazioni  morfologiche,  prelievi  idrici,   uso   fitosanitari,
surplus di fertilizzanti in agricoltura); 
  3. degli impatti,  ovvero  dell'effetto  ambientale  causato  dalla
pressione. 
Attraverso  l'attivita'  conoscitiva  e'  possibile  effettuare   una
valutazione  della  vulnerabilita'  dello  stato  dei  corpi   idrici
superficiali rispetto alle pressioni individuate.  Sulla  base  delle
informazioni  sulle  attivita'   antropiche   presenti   nel   bacino
idrografico e dei  dati  di  monitoraggio  ambientale  e'  possibile,
infatti, pervenire ad una previsione circa la capacita' di  un  corpo
idrico di raggiungere o meno, nei tempi previsti dalla direttiva, gli
obiettivi  di  qualita'  di  cui  all'articolo  76  e  gli  obiettivi
specifici previsti dalle leggi istitutive delle aree protette di  cui
all'allegato 9  del  presente  decreto  legislativo  .  Nel  caso  di
previsione di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi il  corpo
idrico viene definito " a rischio". Per facilitare  tale  valutazione
le  autorita'   competenti   possono   avvalersi   di   tecniche   di
modellizzazione. 
Sulla base delle informazioni  acquisite  ai  sensi  della  normativa
pregressa, compresi i dati esistenti sul  monitoraggio  ambientale  e
sulle  pressioni,  le  Regioni,  sentite  le  Autorita'   di   bacino
competenti, identificano i corpi idrici "a rischio", "non a  rischio"
e "probabilmente a rischio". 
 
C.2. Prima identificazione di corpi idrici a rischio 
In attesa dell'attuazione definitiva di tutte le fasi che  concorrono
alla  classificazione  dei   corpi   idrici,   inoltre   le   Regioni
identificano come i corpi idrici a rischio, i seguenti: 
  - Acque a specifica destinazione funzionale di cui al CAPO  II  del
presente decreto legislativo  (acque  destinate  alla  produzione  di
acqua potabile, acque di balneazione, acque dolci  idonee  alla  vita
dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi) non conformi agli
specifici obiettivi di qualita'; 
  - Aree  sensibili  ai  sensi  dell'art.  91  del  presente  decreto
legislativo e secondo i criteri di cui  all'allegato  6  al  medesimo
decreto (Direttiva 91/271/CEE); 
  - corpi idrici ubicati in zone vulnerabili da  nitrati  di  origine
agricola e da prodotti fitosanitari ai sensi degli articoli 92  e  93
del presente decreto legislativo e individuate secondo i  criteri  di
cui all'allegato 7 dello stesso  decreto  qualora,  anche  a  seguito
dell'attuazione dei programmi di  controllo  e  d'azione  predisposti
dalle   Regioni,   si   ritenga   improbabile    il    raggiungimento
dell'obiettivo ambientale entro il 2015; 
  - Corpi idrici ubicati in aree contaminate, identificate come  siti
di bonifica, ai sensi  della  parte  quarta  titolo  V  del  presente
decreto legislativo; 
  - corpi idrici che, sulla base delle  caratteristiche  di  qualita'
emerse da monitoraggi pregressi, presentano gli indici di qualita'  e
i parametri correlati alla attivita' antropica che incide  sul  corpo
idrico, non conformi con l'obiettivo di qualita' da raggiungere entro
il 2015 e per i  quali,  in  relazione  allo  sviluppo  atteso  delle
pressioni antropiche e alle peculiarita' e  fragilita'  degli  stessi
corpi idrici e dei relativi ecosistemi acquatici, risulta improbabile
il raggiungimento degli stessi obiettivi entro il 2015; 
Le regioni valutano l'opportunita' di considerare a rischio  anche  i
corpi idrici  per  i  quali  la  particolarita'  e  dimensione  delle
pressioni antropiche in essi incidenti, le peculiarita' e  fragilita'
degli stessi  corpi  idrici  e  dei  relativi  ecosistemi  acquatici,
possono comportare un rischio per il mantenimento della condizione di
stato di qualita' buono. 
 
C.2.1 Classi di rischio dei corpi idrici - Prima  identificazione  di
corpi idrici non a rischio e probabilmente a rischio 
Sulla base delle informazioni  acquisite  ai  sensi  della  normativa
pregressa compresi i dati esistenti sul monitoraggio  ambientale,  le
Regioni, sentite le  Autorita'  di  bacino  competenti,  identificano
inoltre come "corpi idrici  non  a  rischio"  quelli  sui  quali  non
esistono attivita' antropiche o per i quali e' provato, da  specifico
controllo  dei  parametri  di  qualita'  correlati   alle   attivita'
antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di  qualita'
del corpo idrico. 
I corpi idrici, per i  quali  non  esistono  dati  sufficienti  sulle
attivita'  antropiche  e  sulle  pressioni  o,   qualora   sia   nota
l'attivita'  antropica  ma  non   sia   possibile   una   valutazione
dell'impatto provocato dall'attivita'  stessa,  per  mancanza  di  un
monitoraggio  pregresso  sui  parametri  ad  essa   correlati,   sono
provvisoriamente classificati come "probabilmente a rischio". 
A conclusione della prima analisi di  rischio  i  corpi  idrici  sono
pertanto distinti nelle seguenti classi di rischio: 
  - a rischio 
  - non a rischio 
  - probabilmente a rischio. 
L'attribuzione di categorie di rischio ha lo scopo di individuare  un
criterio di  priorita',  basato  sul  rischio,  attraverso  il  quale
orientare i programmi di monitoraggio. 
 
C.2.2 Elenco dei corpi idrici a rischio 
Le Regioni, sentite le Autorita' di bacino, sulla  base  della  prima
identificazione di cui al paragrafo C.2, compilano  gli  elenchi  dei
corpi idrici a rischio indicando, per ciascuno  di  essi,  il  bacino
idrografico di appartenenza. Tali elenchi  devono  essere  aggiornati
sulla base dei risultati del monitoraggio periodico effettuato  anche
ai sensi delle normative  che  istituiscono  le  aree  protette  (es.
balneazione vita dei pesci  ....  ),  delle  modifiche  dell'uso  del
territorio e dell'aggiornamento dell'analisi delle pressioni e  degli
impatti. 
 
C.2.2.1 Per i corpi idrici che si reputa rischino di  non  conseguire
gli obiettivi di qualita' ambientale e'  effettuata,  ove  opportuno,
una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione  dei
programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e dei programmi  di
misure prescritti all'articolo 116. 
 
C.3 Aggiornamento dell'attivita' conoscitiva delle pressioni 
Ai fini della validazione della classificazione di rischio dei  corpi
idrici e' necessario aggiornare il rilevamento  dell'impatto  causato
dalla attivita' antropica presente nei vari  bacini  idrografici  che
influenzano o possono influenzare le risorse idriche. Nell'effettuare
tale ricognizione devono essere identificate le pressioni  antropiche
significative, dove per significative devono  intendersi  quelle  che
possono produrre un "inquinamento significativo",  che  determina  un
rischio  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  nelle   seguenti
categorie: 
1) stima e individuazione dell'inquinamento  da  fonte  puntuale,  in
particolare l'inquinamento dovuto alle  sostanze  inquinanti  di  cui
all'allegato VIII del presente decreto  legislativo,  provenienti  da
attivita' e impianti urbani, industriali, agricoli e di  altro  tipo,
informazioni acquisite anche  a  norma  delle  direttive  di  seguito
riportate: 
  a. 91/271/CEE (Trattamento delle acque reflue urbane); 
  b. 96/61/CE e s.m. (Prevenzione integrata dell'inquinamento); 
e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico: 
  c. 76/464/CEE (Sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico); 
  d. Decisione 2455/2001/CE del 20 novembre 2001 (Elenco di  sostanze
prioritarie in materia di acque); 
  e.  75/440/CEE  (Acque  potabili),  76/160/CEE  e  s.m.  (Acque  di
balneazione),  78/659/CEE  (Acque  idonee  alla  vita  dei  pesci)  e
79/923/CEE e s.m. (Acque destinate alla molluschicoltura); 
2) stima e individuazione  dell'inquinamento  da  fonte  diffusa,  in
particolare   l'inquinamento   dovuto   alle   sostanze    inquinanti
proveniente da attivita' e impianti urbani, industriali,  agricoli  e
di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte a norma
delle direttive di seguito riportate: 
  a.  91/676/CEE  (Inquinamento  provocato  da  nitrati  di   origine
agricola); 
  b. 91/414/CEE (Immissione in commercio di prodotti fitosanitari); 
  c. 98/8/CE (Immissione sul mercato dei biocidi); 
e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico: 
  d. 76/464/CEE; 
  e. Decisione 2455/2001/CE del 20 novembre 2001 (Elenco di  sostanze
prioritarie in materia di acque); 
  f. 75/440/CEE, 2006/7/CE, 78/659/CEE e 79/923/CEE; 
3) stima e individuazione delle estrazioni di acqua per  usi  urbani,
industriali,  agricoli  e  di  altro  tipo,  comprese  le  variazioni
stagionali, la domanda annua complessiva e le perdite dai sistemi  di
distribuzione; 
4) stima e individuazione dell' impatto delle regolazioni del  flusso
idrico,  compresi  trasferimenti  e  deviazioni  delle  acque,  sulle
caratteristiche complessive del flusso e sugli equilibri idrici; 
5) individuazione delle alterazioni morfologiche dei corpi idrici; 
6) stima e individuazione di  altri  impatti  antropici  sullo  stato
delle acque superficiali; 
7) analisi dell'uso del suolo che  comprenda  l'individuazione  delle
principali  aree  urbane,  industriali  e  agricole,  nonche'  -  ove
pertinente - delle zone di pesca e delle foreste. 
 
C.4 Relazione tra analisi di rischio e monitoraggio 
L'analisi di rischio effettuata sulla base di  quanto  riportato  nei
precedenti paragrafi e' confermata, entro il 2008 ,  sulla  base  dei
risultati ottenuti con il primo monitoraggio di sorveglianza  e  deve
essere stabilito l'elenco fmale dei corpi idrici "a rischio" e "non a
rischio". 
Pertanto i corpi idrici indicati inizialmente  come  probabilmente  a
rischio sono attribuiti ad una delle due classi sopra riportate. 
 
 
1.1.1 - FISSAZIONE DELLE CONDIZIONI  DI  RIFERIMENTO  TIPO-SPECIFICHE
PER I CORPI IDRICI SUPERFICIALI 
 
D.1. Premessa 
Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale, individuato in base  a
quanto riportato nella precedente sezione A al presente  punto,  sono
definite: 
  a) le condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche tipo-specifiche
che rappresentano i valori degli elementi di qualita' idromorfologica
e fisico-chimica che l'Allegato 1, punto A.1  alla  parte  terza  del
presente decreto legislativo,  stabilisce  per  tale  tipo  di  corpo
idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito  nella
pertinente tabella dell'Allegato 1, punto A.2; 
  b) le condizioni  biologiche  di  riferimento  tipo-specifiche  che
rappresentano i valori  degli  elementi  di  qualita'  biologica  che
l'Allegato 1, punto A.1 specifica  per  tale  tipo  di  corpo  idrico
superficiale  in  stato  ecologico  elevato,  quale  definito   nella
pertinente tabella dell'Allegato 1, punto A.2. 
Nell'applicare le procedure previste nella presente sezione ai  corpi
idrici superficiali fortemente modificati o corpi idrici artificiali,
i  riferimenti  allo  stato  ecologico   elevato   sono   considerati
riferimenti al potenziale ecologico massimo definito nell'Allegato 1,
tabella A.2.5. I valori relativi al potenziale ecologico massimo  per
un corpo idrico sono riveduti ogni sei anni. 
 
D.2. Funzione delle condizioni di riferimento: 
Le condizioni di riferimento: 
  - rappresentano uno stato corrispondente a  pressioni  molto  basse
senza    gli    effetti    dell'industrializzazione     di     massa,
dell'urbanizzazione e dell'agricoltura intensiva e con  modificazioni
molto lievi degli elementi di qualita' biologica, idro-morfologica  e
chimicofisica; 
  - sono  stabilite  per  ogni  tipo  individuato  all'interno  delle
categorie di acque superficiali, esse sono pertanto tipo-specifiche; 
  - non  coincidono  necessariamente  con  le  condizioni  originarie
indisturbate e possono  includere  disturbi  molto  lievi,  cioe'  la
presenza  di  pressioni  antropiche  e'  ammessa  purche'  non  siano
rilevabili alterazioni a carico degli elementi di qualita'  o  queste
risultino molto lievi; 
  - consentono di  derivare  i  valori  degli  elementi  di  qualita'
biologica necessari per la classificazione dello stato ecologico  del
corpo idrico; 
  - vengono espresse come intervallo  di  valori,  in  modo  tale  da
rappresentare la variabilita' naturale degli ecosistemi. 
 
D.2.1. Condizioni di riferimento e  Rapporto  di  Qualita'  Ecologica
(RQE) 
L'individuazione  delle  condizioni  di   riferimento   consente   di
calcolare, sulla base dei risultati del  monitoraggio  biologico  per
ciascun elemento di qualita', il  "rapporto  di  qualita'  ecologica"
(RQE). L'RQE viene espresso come un valore numerico che varia tra 0 e
1, dove lo stato elevato e' rappresentato dai  valori  vicino  ad  1,
mentre lo stato pessimo e' rappresentato da  valori  numerici  vicino
allo 0. 
L'RQE mette in relazione i valori dei parametri  biologici  osservati
in un dato corpo idrico e  il  valore  per  quegli  stessi  parametri
riferiti alle condizioni di riferimento applicabili al corrispondente
tipo di corpo idrico e serve a quantificare lo scostamento dei valori
degli elementi di qualita' biologica,  osservati  in  un  dato  sito,
dalle   condizioni   biologiche   di   riferimento   applicabili   al
corrispondente tipo di corpo idrico. L'entita'  di  tale  scostamento
concorre ad effettuare la classificazione dello stato ecologico di un
corpo idrico secondo lo schema a 5 classi di cui Allegato 1 punto  A2
del presente decreto legislativo. 
 
D.3. Metodi per stabilire le condizioni di riferimento  I  principali
metodi per la definizione delle condizioni di riferimento sono: 
  - Metodo spaziale, basato sull'uso dei dati provenienti da siti  di
monitoraggio; 
  - Metodo teorico basato su  modelli  statistici,  deterministici  o
empirici  di  previsione  dello  stato  delle   condizioni   naturali
indisturbate; 
  - Metodo temporale, basato  sull'utilizzazione  di  dati  di  serie
storiche o paleoricostruzione o una combinazione di entrambi; 
  - Una combinazione dei precedenti approcci; 
Tra i metodi citati e' utilizzato prioritariamente  quello  spaziale.
Qualora tale approccio non risulti applicabile si ricorre agli  altri
metodi elencati. Puo' essere inoltre utilizzato un metodo basato  sul
giudizio  degli  esperti  solo  nel  caso  in  cui   sia   comprovata
l'impossibilita' dell'applicazione dei metodi sopra riportati. 
 
D.3.1 Metodo  spaziale  Il  metodo  spaziale  si  basa  sui  dati  di
monitoraggio qualora siano  disponibili  siti,  indisturbati  o  solo
lievemente  disturbati,  idonei  a  delineare   le   "condizioni   di
riferimento" e pertanto identificati come "siti  di  riferimento".  I
siti di riferimento sono individuati  attraverso  l'applicazione  dei
criteri di selezione basati sull'analisi delle pressioni esistenti  e
dalla successiva validazione biologica.  Possono  essere  individuati
siti  diversi  per  ogni  elemento   di   qualita'   biologica.   Per
l'individuazione  dei  siti  si  fa  riferimento   alle   metodologie
riportate nei manuali ISPRA, per  le  acque  marino-  costiere  e  di
transizione, e CNR-IRSA, per i corsi d'acqua e le acque lacustri. 
 
D.4. Processo per la determinazione delle Condizioni  di  Riferimento
Le Regioni, sentite le Autorita' di bacino, all'interno  del  proprio
territorio, individuano, per  ciascuna  categoria  e  tipo  di  corpo
idrico, i potenziali siti di riferimento sulla base dei dati e  delle
conoscenze relative  al  proprio  territorio  in  applicazione  delle
metodologie richiamate  al  punto  D.3  e  provvedono  a  inviare  le
relative informazioni al MATTM. 
Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente  punto  D.1,
tenendo conto dei siti di riferimento e dei relativi dati  comunicati
dalle Regioni, sono stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio  e  del  Mare,  da  emanarsi  ai  sensi
dell'art. 75, comma 3, del presente decreto legislativo. 
Se non risulta possibile stabilire, per un elemento qualitativo in un
determinato  tipo  di  corpo  idrico  superficiale,   condizioni   di
riferimento  tipo-specifiche  attendibili  a   causa   della   grande
variabilita' naturale cui l'elemento e'  soggetto  (non  soltanto  in
conseguenza delle variazioni stagionali) detto elemento  puo'  essere
escluso dalla valutazione dello stato  ecologico  per  tale  tipo  di
acque superficiali. In questo  caso  i  motivi  dell'esclusione  sono
specificati nel piano di gestione del bacino idrografico. 
Un numero sufficiente di siti in condizioni di riferimento, per  ogni
tipo  individuato,  nelle  varie  categorie  di  corpi  idrici,  sono
identificati, dal MATTM con il  supporto  dell'ISPRA  e  degli  altri
istituti scientifici, per la costituzione di una rete  di  controllo,
che costituisce parte integrante della rete nucleo di  cui  al  punto
A.3.2.4. dell'Allegato 1 al  presente  decreto  legislativo,  per  lo
studio della variazioni, nel tempo, dei valori  delle  condizioni  di
riferimento per i diversi tipi. 
Le condizioni di riferimento sono aggiornate  qualora  si  presentano
variazioni per cause naturali nei siti di riferimento. 
 
1.1.2 PUNTO ABROGATO DAL DECRETO 16 GIUGNO 2008, N. 131. 
 
1.1.3 PUNTO ABROGATO DAL DECRETO 16 GIUGNO 2008, N. 131. 
 
1.2 ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI CORPI IDRICI 
Per ciascun corpo idrico e' predisposta una scheda informatizzata che
contenga: i dati derivati dalle attivita' di cui alle sezioni A, B  e
C, del punto 1.1 del presente allegato; i dati derivanti dalle azioni
di monitoraggio e classificazione di cui all'allegato 1 del  presente
decreto legislativo. 
 
2 ACQUE SOTTERRANEE 
 
2.1 Parte B - Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei 
 
B.1 Finalita' 
Le regioni, ai sensi degli articoli 118 e 120 del decreto legislativo
n.152 del 2006, conducono l'analisi delle pressioni e  degli  impatti
sui corpi  idrici  sotterranei  ed  il  rilevamento  dello  stato  di
qualita' degli stessi. 
Al fine di mettere in atto adeguate misure di ripristino e di  tutela
dei corpi idrici e di individuare le eventuali misure  da  attuare  a
norma dell'articolo 116, e' necessario che per ciascuno di essi venga
sviluppata, in relazione anche al bacino idrografico di appartenenza,
una corretta e dettagliata conoscenza di: 
  - attivita' antropiche; 
  - pressioni che le suddette attivita' esercitano sui  corpi  idrici
sotterranei (scarichi di reflui, prelievi  idrici,  uso  di  prodotti
fitosanitari e di fertilizzanti, ravvenamento artificiale); 
  - impatti, ossia gli effetti ambientali causati dalle pressioni. 
Attraverso  attivita'  conoscitiva  e'   possibile   effettuare   una
valutazione  della  vulnerabilita'  dei  corpi   idrici   sotterranei
rispetto alle pressioni individuate. Sulla  base  delle  informazioni
sulle attivita' antropiche presenti nel bacino idrografico e dei dati
di monitoraggio ambientale e' possibile, infatti,  pervenire  ad  una
previsione circa la capacita' di un corpo  idrico  di  raggiungere  o
meno gli obiettivi di qualita' di cui  agli  articoli  76  e  77  del
decreto n.152 del 2006,  gli  obiettivi  specifici,  ove  pertinenti,
previsti  (bile  leggi  istitutive  delle  aree   protette   di   cui
all'Allegato 9 del citato decreto, gli obiettivi di cui  all'articolo
3, comma 6, e all'articolo 6, comma 1.  Nel  caso  di  previsione  di
mancato raggiungimento dei predetti obiettivi il corpo  idrico  viene
definito "a rischio". 
Per facilitare tale valutazione le regioni si avvalgono  del  modello
concettuale di cui  alla  Parte  C.  Sulla  base  delle  informazioni
pregresse acquisite ai sensi della normativa comunitaria e  nazionale
di settore, compresi i dati esistenti sul monitoraggio  ambientale  e
sulle  pressioni,  le  regioni,  sentite  le  autorita'   di   bacino
competenti, effettuano una prima definizione dei corpi idrici come "a
rischio", "non a rischio" e "probabilmente a rischio". 
L'attribuzione di categorie di rischio ha lo scopo di individuare  un
criterio di  priorita',  basato  sul  rischio,  attraverso  il  quale
orientare i programmi di monitoraggio. 
 
B.2 Classi di rischio dei corpi idrici 
 
B.2.1 Prima identificazione di corpi idrici a rischio 
Nelle more dell'attuazione definitiva di tutte le fasi che concorrono
alla definizione del rischio dei corpi idrici, le regioni, sentite le
autorita' di bacino competenti,  identificano  come  corpi  idrici  a
rischio i seguenti: 
  a) corpi idrici sotterranei  destinati  alla  produzione  di  acqua
potabile le cui caratteristiche non sono conformi  alle  disposizioni
di cui  al  decreto  n.  31  del  2001  limitatamente  alle  sostanze
chimiche; 
  b) corpi idrici sotterranei correlati a zone vulnerabili da nitrati
di origine agricola e da prodotti fitosanitari di cui  agli  articoli
92 e 93 del decreto n.152 del 2006; 
  c)  corpi  idrici  sotterranei  interessati  da  aree  contaminate,
identificate come siti di bonifica,  ai  sensi  della  Parte  quarta,
Titolo V, del decreto n.152 del 2006; 
  d) corpi idrici che, sulla base delle caratteristiche  di  qualita'
emerse da monitoraggi pregressi, presentano gli indici di qualita'  e
i parametri correlati all' attivita' antropica che incide  sul  corpo
idrico non conformi con l'obiettivo di qualita' da raggiungere  entro
il 2015 e per i  quali,  in  relazione  allo  sviluppo  atteso  delle
pressioni antropiche e alle peculiarita' e  fragilita'  degli  stessi
corpi idrici e degli eventuali ecosistemi acquatici connessi, risulta
improbabile il raggiungimento degli stessi obiettivi entro  il  2015.
Possono essere identificati altresi' come a rischio  i  corpi  idrici
sotterranei connessi a corpi idrici superficiali dichiarati come aree
sensibili ai sensi dell'articolo 91 del decreto n. 152 del  2006.  Le
regioni, inoltre, valutano l'opportunita' di  considerare  a  rischio
anche i corpi idrici per i  quali  la  particolarita'  ed  intensita'
delle pressioni antropiche  in  essi  incidenti,  le  peculiarita'  e
fragilita' degli stessi corpi idrici  e  degli  eventuali  ecosistemi
acquatici connessi possono comportare un rischio per il  mantenimento
del buono stato di qualita'. 
 
B.2.2  Prima  identificazione  di  corpi  idrici  non  a  rischio   e
probabilmente a rischio 
Sulla base delle informazioni  pregresse  acquisite  ai  sensi  della
normativa  comunitaria  e  nazionale  di  settore,  compresi  i  dati
esistenti  sul  monitoraggio  ambientale,  le  regioni,  sentite   le
autorita' di bacino competenti, identificano come corpi idrici "non a
rischio" quelli sui quali non insistono attivita' antropiche o per  i
quali e' provato, da specifico controllo dei  parametri  di  qualita'
correlati alle attivita' antropiche presenti, che queste non incidono
sullo stato di qualita' del corpo idrico. 
I corpi idrici, per i  quali  non  esistono  dati  sufficienti  sulle
attivita'  antropiche  e  sulle  pressioni  o,   qualora   sia   nota
l'attivita'  antropica  ma  non   sia   possibile   una   valutazione
dell'impatto provocato dall'attivita'  stessa,  per  mancanza  di  un
monitoraggio  pregresso  sui  parametri  ad  essa   correlati,   sono
provvisoriamente identificati come "probabilmente a rischio". 
 
B.3 Elenco dei corpi idrici a rischio 
Le regioni, sentite le autorita' di  bacino  competenti,  sulla  base
della prima identificazione di cui al paragrafo B.2.1, compilano  gli
elenchi dei corpi idrici a rischio indicando, per ciascuno  di  essi,
il bacino idrografico di appartenenza.  Tali  elenchi  devono  essere
aggiornati sulla base dei risultati del  riesame  dell'impatto  delle
attivita' antropiche di cui  al  paragrafo  B.4,  dei  risultati  del
monitoraggio di cui all'Allegato 4 e di quello  effettuato  anche  ai
sensi  delle  normative  che  istituiscono  le  aree  protette,   ove
pertinenti, nonche' delle modifiche dell'uso del suolo. 
 
B.4 Riesame  dell'impatto  delle  attivita'  antropiche  sulle  acque
sotterranee 
Oltre che  alle  finalita'  di  cui  al  paragrafo  B.3,  il  riesame
dell'impatto delle  attivita'  antropiche  sulle  acque  sotterranee,
affiancato ai risultati  dell'attivita'  del  primo  monitoraggio  di
sorveglianza,  di  cui  al  punto  4.2.1  dell'Allegato  4,  mira   a
stabilire, entro  il  2009,  l'elenco  finale  dei  corpi  idrici  "a
rischio" e "non a rischio" attraverso l'attribuzione ad una delle due
categorie  dei  corpi  idrici  provvisoriamente   classificati   come
"probabilmente a rischio". 
Tale riesame e' ottenuto attraverso  la  raccolta  e  l'aggiornamento
delle seguenti informazioni: 
  a) ubicazione dei punti del  corpo  idrico  sotterraneo  usati  per
l'estrazione di acqua, con l'eccezione dei: 
    1) punti di estrazione che forniscono, in media, meno di 10 mc al
giorno o 
    2) dei punti di estrazione di acqua destinata  al  consumo  umano
che forniscono, in media, meno di 10 m3 al giorno o servono  meno  di
50 persone; 
    b) medie annue delle portate di estrazione da tali punti; 
    c) composizione chimica  dell'acqua  estratta  dal  corpo  idrico
sotterraneo; 
    d) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo in cui siano
presenti scarichi autorizzati ai sensi delle lettere a), b), e),  d),
e) e f), comma 1, dell'articolo 103 ed ai  sensi  dei  commi  2  e  4
dell'articolo 104 del decreto n.152 del 2006; 
    e) portata degli scarichi in tali punti; 
    f)  composizione  chimica  degli  scarichi   nel   corpo   idrico
sotterraneo; 
    g) utilizzazione del suolo nel bacino o nei bacini idrografici da
cui il corpo idrico sotterraneo si  alimenta  (area  di  ricarica)  ,
comprese le immissioni di  inquinanti  e  le  alterazioni  antropiche
delle caratteristiche di deflusso e di  ricarica  naturale,  come  la
diversione delle acque meteoriche o del deflusso superficiale causati
da impermeabilizzazione del suolo, opere di sbarramento o drenaggio. 
 
B.5 Riesame dell'impatto delle variazioni  dei  livelli  delle  acque
sotterranee 
Le regioni individuano i corpi  idrici  sotterranei  per  cui  devono
essere fissati obiettivi meno  rigorosi  a  norma  dell'articolo  77,
comma 7, del  decreto  legislativo  152  del  2006,  e  comunque  nel
rispetto delle disposizioni di' cui al comma 8 del medesimo articolo,
anche prendendo in considerazione gli effetti dello stato del corpo: 
  a) sulle acque superficiali e gli ecosistemi terrestri connessi; 
  b) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni e
il drenaggio dei terreni; 
  c) sullo sviluppo antropico. 
 
B.6 Riesame dell'impatto dell'inquinamento sulla qualita' delle acque
sotterranee 
Le regioni identificano i corpi idrici sotterranei per i quali devono
essere specificati obiettivi meno rigorosi ai sensi dell'articolo 77,
comma 7, del decreto n.152 del 2006, e comunque  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui al comma 8  del  medesimo  articolo,  laddove  in
conseguenza dell'impatto  dell'attivita'  antropica,  determinata  ai
sensi dell'articolo 118 del decreto n.152 del 2006, il  corpo  idrico
sotterraneo sia talmente inquinato da  rendere  impraticabile  oppure
sproporzionatamente dispendioso ottenere un buono stato chimico delle
acque sotterranee. 
 
2.2 ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI PUNTI D'ACQUA 
Deve essere istituito un catasto anagrafico debitamente codificato al
fine di  disporre  di  un  data-base  aggiornato  dei  punii  d'acqua
esistenti (pozzi, piezometri, sorgenti e altre emergenze della  falda
come fontanili, ecc.) e dei nuovi punti realizzati. A  ciascun  punto
d'acqua dovra' essere assegnato un numero di codice univoco stabilito
in base alle modalita' di codifica che saranno indicate con decreto. 
Per quanto riguarda le  sorgenti  andranno  codificate  tutte  quelle
utilizzate  e  comunque  quelle  che  presentano  una  portata  media
superiore a 10 L/s e quelle di particolare interesse ambientale. 
Per le nuove opere e' fatto obbligo all'Ente competente di verificare
all'atto della domanda di ricerca e sfruttamento della risorsa idrica
sotterranea, l'avvenuta assegnazione del codice. 
In assenza di tale codice i rapporti di prova relativi alla  qualita'
delle  acque,  non   potranno   essere   accettati   dalla   Pubblica
Amministrazione. 
Inoltre per ciascun  punto  d'acqua  dovra'  essere  predisposta  una
scheda   informatizzata   che   contenga   i   dati   relativi   alle
caratteristiche     geografiche,     anagrafiche,     idrogeologiche,
strutturali,  idrauliche  e   funzionali   derivate   dalle   analisi
conoscitive di cui al punto 1. 
Le schede relative ai singoli punti  d'acqua,  assieme  alle  analisi
conoscitive di cui al  punto  1  ed  a  quelle  che  potranno  essere
raccolte  per  ciascun  punto  d'acqua  dovranno  contenere  poi   le
informazioni relative a: 
  a)  le  caratteristiche  chimico  fisiche  dei  singoli   complessi
idrogeologici e del loro grado di sfruttamento, utilizzando i dati  a
vario titolo in possesso dei vari Enti (analisi  chimiche  effettuate
dai laboratori pubblici,  autodenunce  del  sollevato  etc.)  nonche'
stime delle direzioni e delle velocita' di scambio dell'acqua fra  il
corpo idrico sotterraneo ed i sistemi superficiali connessi. 
  b) l'impatto esercitato dalle attivita'  umane  sullo  stato  delle
acque sotterranee all'interno di ciascun complesso idrogeologico. 
Tale esame dovra' riguardare i seguenti aspetti: 
  1. stima dell'inquinamento da fonte puntuale (cosi'  come  indicato
al punto relativo alle acque superficiali) 
  2. stima dell'inquinamento da fonte diffusa 
  3. dati derivanti dalle misure relative all'estrazione delle acque 
  4. stima del ravvenamento artificiale 
  5. analisi delle  altre  incidenze  antropiche  sullo  stato  delle
acque. 
 
3 MODALITA' DI ELABORAZIONE, GESTIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Le Regioni organizzeranno un proprio  Centro  di  Documentazione  che
curera'  l'accatastamento  dei  dati  e  la  relativa   elaborazione,
gestione e diffusione. Tali dati sono organizzati secondo  i  criteri
stabiliti con decreto e devono periodicamente essere aggiornati con i
dati  prodotti  dal  monitoraggio  secondo  le  indicazioni  di   cui
all'allegato 1. 
Le misure quantitative  e  qualitative  dovranno  essere  organizzate
secondo  quanto  previsto  nel  decreto   attuativo   relativo   alla
standardizzazione dei  dati.  A  tali  modalita'  si  dovranno  anche
attenere i soggetti tenuti a predisporre i protocolli di  garanzia  e
di qualita'. 
L'interpretazione dei dati relativi  alle  acque  sotterranee  in  un
acquifero  potra'  essere  espressa  in  forma  sintetica   mediante:
tabelle, grafici, diagrammi, serie temporali, cartografie  tematiche,
elaborazioni statistiche, ecc. 
Il Centro di documentazione annualmente curera' la  redazione  di  un
rapporto    sull'evoluzione    quali-quantitativa    dei    complessi
idrogeologici monitorati e rendera' disponibili tutti  i  dati  e  le
elaborazioni effettuate, a tutti gli interessati. 
Compito del Centro di documentazione sara' inoltre  la  redazione  di
carte di sintesi delle aree su cui esiste un  vincolo  riferito  alle
acque sotterranee, carte di  vulnerabilita'  e  rischio  delle  acque
sotterranee. 
Una volta ultimata la presentazione  finale  dei  documenti  e  degli
elaborati grafici ed informatizzati del prodotto, saranno individuati
i canali piu' idonei alla sua diffusione anche mediante  rapporti  di
sintesi  e  seminari,  a  tal  scopo  verra'  predisposto  un   piano
contenente modalita' e tempi dell'attivita' di diffusione. Allo scopo
dovra' essere prevista da  parte  del  Centro  di  documentazione  la
disponibilita' degli stessi tramite sistemi geografici informatizzati
(GIS) disponibili su reti multimediali. 
La scala delle elaborazioni cartografiche  dovra'  essere  di  almeno
1:100.000 salvo necessita' di superiore dettaglio. 
                             ALLEGATO 4 
 
CONTENUTI DEI PIANI 
 
  Parte A. Piani di gestione dei bacini idrografici 
  A. I  piani  di  gestione  dei  bacini  idrografici  comprendono  i
seguenti elementi. 
  1.  Descrizione  generale  delle  caratteristiche   del   distretto
idrografico, a norma dell'allegato 3. Essa include: 
  1.1. Per le acque superficiali: 
  - rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei
corpi idrici, 
  - rappresentazione cartografica delle  ecoregioni  e  dei  tipi  di
corpo idrico superficiale presenti nel bacino idrografico, 
  - segnalazione delle condizioni di riferimento per i tipi di  corpo
idrico superficiale. 
  1.2. Per le acque sotterranee: 
  - rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei
corpi idrici sotterranei. 
  2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati
dalle  attivita'  umane  sullo  stato  delle  acque  superficiali   e
sotterranee, comprese: 
  -   stime    sull'inquinamento    da    fonti    puntuali,    stime
sull'inquinamento da fonti diffuse, con sintesi  delle  utilizzazioni
del suolo, 
  - stime delle  pressioni  sullo  stato  quantitativo  delle  acque,
estrazioni comprese, 
  - analisi degli altri impatti antropici sullo stato delle acque. 
  3.  Specificazione  e  rappresentazione  cartografica  delle   aree
protette, come prescritto dall'articolo 117 e  dall'allegato  9  alla
parte terza del presente decreto. 
  4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini dell'allegato
1  alla  parte  terza  del  presente   decreto   e   rappresentazione
cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati a
norma di dette disposizioni per verificare lo stato delle: 
  4.1. acque superficiali (stato ecologico e chimico); 
  4.2. acque sotterranee (stato chimico e quantitativo); 
  4.3. aree protette. 
  5.  Elenco   degli   obiettivi   ambientali   fissati   per   acque
superficiali,  acque  sotterranee  e  aree  protette,   compresa   in
particolare la specificazione dei casi in cui e' stato fatto  ricorso
all'articolo 77, comma 6, 7,  8,  10  e  alle  informazioni  connesse
imposte da detto articolo. 
  6. Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo  idrico  prescritta
dall'allegato 10 alla parte terza del presente decreto. 
  7. Sintesi del programma o programmi di misure adottati, compresi i
conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi. 
  7.1. Sintesi delle  misure  necessarie  per  attuare  la  normativa
comunitaria sulla protezione delle acque. 
  7.2. Relazione sulle iniziative  e  misure  drastiche  adottate  in
applicazione del  principio  del  recupero  dei  costi  dell'utilizzo
idrico. 
  7.3. Sintesi delle  misure  adottate  per  soddisfare  i  requisiti
previsti. 
  7.4. Sintesi dei controlli sull'estrazione  e  l'arginamento  delle
acque, con rimando ai registri e specificazione dei casi in cui  sono
state concesse esenzioni. 
  7.5. Sintesi  dei  controlli  decisi  per  gli  scarichi  in  fonti
puntuali e per altre attivita' che producono un impatto  sullo  stato
delle acque. 
  7.6. Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi
diretti nelle acque sotterranee. 
  7.7. Sintesi delle misure adottate sulle sostanze prioritarie. 
  7.8.  Sintesi  delle  misure  adottate  per  prevenire  o   ridurre
l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale. 
  7.9. Sintesi delle misure adottate per i corpi idrici per  i  quali
il raggiungimento degli obiettivi enunciati e' improbabile, 
  7.10. Particolari delle misure  supplementari  ritenute  necessarie
per il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati. 
  7.11. Particolari delle misure adottate per scongiurare un  aumento
dell'inquinamento delle acque marine. 
  8. Repertorio di eventuali  programmi  o  piani  di  gestione  piu'
dettagliati adottati  per  il  distretto  idrografico  e  relativi  a
determinati  sottobacini,  settori,  tematiche  o  tipi   di   acque,
corredato di una sintesi del contenuto. 
  9. Sintesi delle misure  adottate  in  materia  di  informazione  e
consultazione  pubblica,   con   relativi   risultati   e   eventuali
conseguenti modifiche del piano. 
  10.  Elenco  delle  autorita'  competenti  all'interno  di  ciascun
distretto. 
  11. Referenti e procedure  per  ottenere  la  documentazione  e  le
informazioni  di  base,  in  particolare  dettagli  sulle  misure  di
controllo adottate e sugli effettivi dati del monitoraggio raccolti a
norma dell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto. 
 
  B. Il primo e i successivi aggiornamenti del piano di gestione  del
bacino idrografico comprendono anche quanto segue: 
  1. sintesi di eventuali modifiche  o  aggiornamenti  alla  versione
precedente  del  piano  di  gestione,  compresa  una  sintesi   delle
revisioni da effettuare; 
  2. valutazione dei progressi registrati per il raggiungimento degli
obiettivi ambientali, con rappresentazione cartografica dei risultati
del monitoraggio relativi al periodo coperto dal piano precedente,  e
motivazione per l'eventuale mancato raggiungimento degli stessi; 
  3. sintesi e illustrazione delle  misure  previste  nella  versione
precedente del piano di gestione e non realizzate; 
  4. sintesi di eventuali misure supplementari  temporanee  adottate,
successivamente alla  pubblicazione  della  versione  precedente  del
piano di gestione del bacino idrografico. 
 
  Parte B. Piani di tutela delle acque 
 
  a) I Piani di tutela delle acque devono contenere: 
  1.  Descrizione   generale   delle   caratteristiche   del   bacino
idrografico ai sensi dell'allegato 3. Tale descrizione include: 
  1.1 Per le acque superficiali: 
  - rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei
corpi idrici con indicazione degli ecotipi presenti  all'interno  del
bacino idrografico e dei  corpi  idrici  di  riferimento  cosi'  come
indicato all'allegato 1, come modificato dall'Allegato 8  alla  parte
terza del presente decreto. 
  1.2 Per le acque sotterranee: 
  -   rappresentazione   cartografica   della   geometria   e   delle
caratteristiche litostratografiche  e  idrogeologiche  delle  singole
zone 
  - suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee 
  2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati
dall'attivita' antropica  sullo  stato  delle  acque  superficiali  e
sotterranee. Vanno presi in considerazione: 
  -  stima  dell'inquinamento  in   termini   di   carico   (sia   in
tonnellate/anno che in tonnellate/mese) da fonte puntuale (sulla base
del catasto degli scarichi), 
  - stima dell'impatto da fonte diffusa, in termine  di  carico,  con
sintesi delle utilizzazioni del suolo, 
  - stima delle  pressioni  sullo  stato  quantitativo  delle  acque,
derivanti dalle concessioni e dalle estrazioni esistenti, 
  - analisi di altri impatti  derivanti  dall'attivita'  umana  sullo
stato delle acque. 
  3. Elenco e rappresentazione cartografica delle  aree  indicate  al
Titolo III, capo I,  in  particolare  per  quanto  riguarda  le  aree
sensibili e le zone vulnerabili cosi' come risultano dalla  eventuale
reidentificazione fatta dalle Regioni. 
  4.  Mappa  delle  reti   di   monitoraggio   istituite   ai   sensi
dell'articolo 120 e dell'allegato 1 alla  parte  terza  del  presente
decreto ed una rappresentazione in formato cartografico dei risultati
dei programmi  di  monitoraggio  effettuati  in  conformita'  a  tali
disposizioni per lo stato delle: 
  4.1 acque superficiali (stato ecologico e chimico) 
  4.2 acque sotterranee (stato chimico e quantitativo) 
  4.3 aree a specifica tutela 
  5. Elenco degli obiettivi definiti  dalle  autorita'  di  bacino  e
degli obiettivi di qualita' definiti per le  acque  superficiali,  le
acque sotterranee, includendo in  particolare  l'identificazione  dei
casi dove si e' ricorso alle disposizioni dell'articolo 77, commi 4 e
5 e le associate informazioni richieste in  conformita'  al  suddetto
articolo. 
  6. Sintesi del programma o programmi di misure  adottati  che  deve
contenere: 
  6.1 programmi di misure per il raggiungimento  degli  obiettivi  di
qualita' ambientale dei corpi idrici 
  6.2 specifici programmi di tutela e miglioramento previsti ai  fini
del raggiungimento dei singoli obiettivi di qualita' per le  acque  a
specifica destinazione di cui al titolo II capo II 
  6.3 misure adottate ai sensi del Titolo III capo I 
  6.4  misure  adottate  ai  sensi  del  titolo  III  capo   II,   in
particolare: 
  - sintesi della pianificazione del bilancio idrico 
  - misure di risparmio e riutilizzo 
  6.5  misure  adottate  ai  sensi  titolo  III  del  capo  III,   in
particolare: 
  - disciplina degli scarichi 
  - definizione delle misure per la riduzione dell'inquinamento degli
scarichi da fonte puntuale 
  - specificazione dei casi particolari in cui sono stati autorizzati
scarichi 
  6.6 informazioni su misure  supplementari  ritenute  necessarie  al
fine di soddisfare gli obiettivi ambientali definiti 
  6.7  informazioni  delle  misure  intraprese  al  fine  di  evitare
l'aumento dell'inquinamento delle acque marine  in  conformita'  alle
convenzioni internazionali 
  6.8 relazione sulle  iniziative  e  misure  pratiche  adottate  per
l'applicazione del principio  del  recupero  dei  costi  dei  servizi
idrici e sintesi  dei  piani  finanziari  predisposti  ai  sensi  del
presente decreto 
  7. Sintesi  dei  risultati  dell'analisi  economica,  delle  misure
definite per la tutela dei corpi idrici e per il perseguimento  degli
obiettivi di qualita',  anche  allo  scopo  di  una  valutazione  del
rapporto costi benefici delle misure previste e delle azioni relative
all'estrazione e distribuzione delle acque dolci,  della  raccolta  e
depurazione e riutilizzo delle acque reflue. 
  8.  Sintesi  dell'analisi  integrata  dei   diversi   fattori   che
concorrono a determinare lo stato di qualita'  ambientale  dei  corpi
idrici, al fine di coordinare le misure di cui al punto 6.3 e 6.4 per
assicurare il miglior rapporto costi benefici delle diverse misure in
particolare vanno  presi  in  considerazione  quelli  riguardanti  la
situazione  quantitativa  del  corpo   idrico   in   relazione   alle
concessioni in atto e  la  situazione  qualitativa  in  relazione  al
carico inquinante che viene immesso nel corpo idrico. 
  9. relazione sugli  eventuali  ulteriori  programmi  o  piani  piu'
dettagliati adottati per determinati sottobacini. 
 
  b) Il primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque  tutti  i
successivi aggiornamenti dovranno inoltre includere: 
  1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti della  precedente
versione del Piano di tutela delle acque, incluso una  sintesi  delle
revisioni da effettuare 
  2. valutazione dei progressi  effettuati  verso  il  raggiungimento
degli obiettivi ambientali, con la rappresentazione cartografica  dei
risultati  del  monitoraggio  per  il  periodo  relativo   al   piano
precedente, nonche' la  motivazione  per  il  mancato  raggiungimento
degli obiettivi ambientali 
  3. sintesi e illustrazione delle misure previste  nella  precedente
versione del Piano di gestione dei bacini idrografici non  realizzate
4. sintesi di eventuali misure supplementari adottate successivamente
alla data di pubblicazione della precedente  versione  del  Piano  di
tutela del bacino idrografico. 
                             ALLEGATO 5 
 
LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI 
 
  1. SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI 
 
  1.1 ACQUE REFLUE URBANE 
  Gli scarichi provenienti da impianti  di  trattamento  delle  acque
reflue  urbane  devono  conformarsi,  secondo  le  cadenze  temporali
indicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in  funzione  degli
obiettivi di qualita' e, nelle more della suddetta  disciplina,  alle
leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. 
  Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane: 
  - se esistenti devono  conformarsi  secondo  le  cadenze  temporali
indicate al medesimo articolo alle norme di emissione riportate nella 
tabella 1, 
  - se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla 
loro entrata in esercizio. 
  Gli scarichi provenienti da impianti  di  trattamento  delle  acque
reflue  urbane  devono  essere  conformi  alle  norme  di   emissione
riportate nelle tabelle 1 e 2. Per i parametri azoto totale e fosforo
totale le concentrazioni o le percentuali  di  riduzione  del  carico
inquinante indicate devono essere raggiunti per uno od entrambi i 
parametri a seconda della situazione locale. 
  Devono  inoltre  essere  rispettati  nel  caso  di  fognature   che
convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori 
limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni. 
 
  Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue 
urbane. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
(1) Le  analisi  sugli   scarichi   provenienti   da   lagunaggio   o
   fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati,  la
   concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L 
(2) La misurazione deve essere fatta su  campione  omogeneizzato  non
   filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno
   disciolto  anteriormente  e  posteriormente  ad  un   periodo   di
   incubazione di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa oscurita', con
   aggiunta di inibitori di nitrificazione. 
(3) La misurazione deve essere fatta su  campione  omogeneizzato  non
filtrato, non decantato con bicromato di potassio. 
(4) La misurazione deve  essere  fatta  mediante  filtrazione  di  un
   campione  rappresentativo  attraverso   membrana   filtrante   con
   porosita' di 0,45 hm ed essiccazione  a  105  °C  con  conseguente
   calcolo del peso, oppure mediante  centrifugazione  per  almeno  5
   minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105 °C
   e calcolo del peso. 
(5) la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore  a
   40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i  70
   mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al
   70%. 
 
 
Tabella 2. Limite di emissione  per  gli  impianti  di  acque  reflue
urbane recapitanti in aree sensibili. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
(1)  II  metodo   di   riferimento   per   la   misurazione   e'   la
spettrofotometria di assorbimento molecolare. 
(2) Per azoto totale si intende  la  somma  dell'azoto  Kieldahl  (N.
   organico + NH3) + azoto nitrico +  azoto  nitroso.  Il  metodo  di
   riferimento  per  la  misurazione  e'  la   spettrofotometria   di
   assorbimento molecolare. 
(3) In alternativa al riferimento alla  concentrazione  media  annua,
   purche' si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si
   puo' fare riferimento alla concentrazione  media  giornaliera  che
   non  puo'  superare  i  20  mg/L  per  ogni  campione  in  cui  la
   temperatura  dell'effluente  sia  pari  o  superiore  a  12  gradi
   centigradi. Il limite della concentrazione media giornaliera  puo'
   essere applicato ad un tempo operativo limitato  che  tenga  conto
   delle condizioni climatiche locali. 
Il punto di prelievo per i controlli deve essere sempre il medesimo e
deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione  nel
corpo recettore. Nel caso di controllo della percentuale di riduzione
dell'inquinante, deve essere previsto  un  punto  di  prelievo  anche
all'entrata dell'impianto di trattamento. Di tali esigenze si  dovra'
tener conto anche nella progettazione e modifica degli  impianti,  in
modo da agevolare l'esecuzione delle attivita' di controllo. 
Per il controllo della conformita' dei limiti indicati nelle  tabelle
1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno  considerati  i
campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore. 
Per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi  su  base
annua, la cui media giornaliera puo' superare i limiti tabellari,  e'
definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
In particolare si precisa che, per  i  parametri  sotto  indicati,  i
campioni  che  risultano  non  conformi,  affinche'  lo  scarico  sia
considerato   in   regola,   non   possono   comunque   superare   le
concentrazioni riportate in tabella  1  oltre  la  percentuale  sotto
indicata: 
BOD5: 100% 
COD: 100% 
Solidi Sospesi 150% 
Il numero minimo annuo di  campioni  per  i  parametri  di  cui  alle
tabelle 1 e 2 e' fissato in base  alla  dimensione  dell'impianto  di
trattamento e va  effettuato  dall'autorita'  competente  ovvero  dal
gestore  qualora  garantisca  un  sistema   di   rilevamento   e   di
trasmissione dati all'autorita'  di  controllo,  ritenuto  idoneo  da
quest'ultimo,  con  prelievi  ad  intervalli   regolari   nel   corso
dell'anno, in base allo schema seguente. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente 
numero di  autocontrolli  (almeno  uguale  a  quello  del  precedente
schema) sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque  in
entrata. 
L'autorita' competente per il controllo deve altresi' verificare, 
con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto  dei  limiti
indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono  essere
controllati sono solo quelli che le attivita' presenti sul territorio
possono scaricare in fognatura. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Valori estremi per la qualita' delle  acque  in  questione  non  sono
presi in considerazione se  essi  sono  il  risultato  di  situazioni
eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti. 
I risultati delle analisi di  autocontrollo  effettuate  dai  gestori
degli impianti devono essere messi a disposizione degli enti preposti
al controllo. I risultati  dei  controlli  effettuati  dall'autorita'
competente e di quelli effettuati a cura dei  gestori  devono  essere
archiviati su idoneo  supporto  informatico  secondo  le  indicazioni
riportate nell'apposito decreto attuativo. 
Ove le caratteristiche dei rifiuti  da  smaltire  lo  richiedano  per
assicurare il rispetto, da  parte  dell'impianto  di  trattamento  di
acque reflue urbane, dei valori limite di emissione in relazione agli
standard di qualita' da conseguire o mantenere  nei  corpi  recettori
interessati dallo scarico dell'impianto, l'autorizzazione prevede: 
  a) l'adozione di tecniche di  pretrattamento  idonee  a  garantire,
all'ingresso  dell'impianto  di  trattamento  delle   acque   reflue,
concentrazioni  di  inquinanti  che  non  compromettono  l'efficienza
depurativa dell'impianto stesso; 
  b)   l'attuazione   di   un    programma    di    caratterizzazione
quali-quantitativa  che,  in  relazione  a   quanto   previsto   alla
precedente lettera a), consenta controlli sistematici in entrata e in
uscita agli impianti di pretrattamento dei rifiuti liquidi e a quelli
di depurazione delle acque reflue; 
  c) l'adozione di sistemi  di  stoccaggio  dei  rifiuti  liquidi  da
trattare tale da evitare la miscelazione con i reflui che hanno  gia'
subito il trattamento finale; 
  d) standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici
piani di controllo dell'efficienza depurativa; 
  e) l'adozione di un sistema di  autocontrolli  basato,  per  quanto
concerne la frequenza e le modalita'  di  campionamento,  su  criteri
statistici  o  di  tipo  casuale,  comunque  tali  da   rappresentare
l'andamento  nel  tempo  della/e  reale/i  concentrazione/i   della/e
sostanza/e  da  misurare  analiticamente  e  da  verificare,  con  un
coefficiente di confidenza di almeno il 90%, la  conformita'  o  meno
dei livelli di  emissione  ai  relativi  limiti.  I  risultati  degli
autocontrolli sono tenuti a disposizione delle  autorita'  competenti
per  i  quattro  anni  successivi  alla  data   di   rilascio/rinnovo
dell'autorizzazione; 
  f) controlli dell'idoneita' o meno all'utilizzo in agricoltura  dei
fanghi biologici prodotti dall'impianto di  trattamento  delle  acque
reflue in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 99/1992. 
 
1.2 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI. 
 
1.2.1 Prescrizioni generali 
Gli scarichi di  acque  reflue  industriali  in  acque  superficiali,
devono  essere  conformi  ai  limiti  di  emissione  indicati   nella
successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni. 
I valori limite di emissione che gli scarichi interessati non  devono
superare sono espressi, in linea di massima, in concentrazione. 
Tuttavia,  le  regioni,  nell'esercizio  della  loro  autonomia,   in
attuazione dei piani di tutela delle acque, tenendo conto dei carichi
massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono
i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui alla tabella 3
sia in concentrazione massima. ammissibile sia in  quantita'  massima
per unita' di tempo. 
In questo caso, i valori limite  espressi  in  concentrazione  devono
essere coerenti, e comunque non possono essere superiori, con  quelli
in peso dell'elemento caratteristico dell'attivita'  ed  il  relativo
fabbisogno d'acqua, parametro quest'ultimo che varia in funzione  dei
singoli processi e stabilimenti. 
Nel caso  di  attivita'  ricadenti  nell'allegato  I  del  D.Lgs.  18
febbraio 2005  n.  59  valori  limite  di  emissione  possono  essere
definiti, in alternativa, per unita' di prodotto in linea con  quanto
previsto con i BAT references comunitari e con le linee guida 
settoriali nazionali 
Anche in questa ipotesi i valori limite espressi in quantita'  devono
essere coerenti con quelli espressi in concentrazione,  tenuto  conto
del fabbisogno d'acqua, parametro quest'ultimo che varia in  funzione
dei singoli processi e stabilimenti. 
 
1.2.2 Determinazioni analitiche 
Le determinazioni analitiche ai fini  del  controllo  di  conformita'
degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite  ad
un  campione  medio  prelevato  nell'arco  di  tre  ore.  L'autorita'
preposta al controllo puo', con motivazione espressa nel  verbale  di
campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi  al  fine
di ottenere il campione piu' adatto a rappresentare lo scarico 
qualora lo 
giustifichino  particolari  esigenze  quali  quelle  derivanti  dalle
prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione  dello  scarico,   dalle
caratteristiche del  ciclo  tecnologico,  dal  tipo  di  scarico  (in
relazione alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il  tipo
di accertamento (accertamento di routine, accertamento di  emergenza,
ecc.). 
 
1.2.3 Specifiche prescrizioni per gli scarichi contenenti sostanze 
pericolose 
  1. tenendo conto del  carico  massimo  ammissibile,  ove  definito,
della persistenza, bioaccumulabilita'  e  della  pericolosita'  delle
sostanze,  nonche'  della  possibilita'  di  utilizzare  le  migliori
tecniche disponibili, le Regioni  stabiliscono  opportuni  limiti  di
emissione in massa nell'unita' di tempo (kg/mese). 
  2. Per cicli produttivi specificati nella tabella 3/A devono essere
rispettati i limiti di emissione in massa per unita' di prodotto o di
materia prima di cui  alla  stessa  tabella.  Per  gli  stessi  cicli
produttivi valgono altresi' i limiti di concentrazione indicati nelle
tabella 3 allo scarico finale. 
  3. Tra i limiti di emissione in termini  di  massa  per  unita'  di
prodotto, indicati  nella  tabella  3/A,  e  quelli  stabiliti  dalle
Regioni in termini di massa nell'unita' di tempo valgono quelli  piu'
cautelativi. 
  4.  Ove  il  piano  di  tutela  delle  acque  lo  preveda  per   il
raggiungimento degli standard di  cui  all'allegato  1  del  presente
decreto,  l'autorita'   competente   puo'   individuare   conseguenti
prescrizioni adeguatamente motivate all'atto  del  rilascio  e/o  del
rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi che contengono le sostanze
di  cui  all'allegato  5.  Dette  specifiche   prescrizioni   possono
comportare: 
    a) l'adozione di misure tecniche, di progettazione,  costruzione,
esercizio o manutenzione dell'impianto  in  grado  di  assicurare  il
rispetto di valori limite di emissione  piu'  restrittivi  di  quelli
fissati in tabella 3, fatto salvo  il  caso  in  cui  sia  accertato,
attraverso campionamenti a monte ed  a  valle  dell'area  di  impatto
dello scarico, che la presenza nello scarico stesso  di  una  o  piu'
sostanze non origina dal ciclo produttivo dell'insediamento ovvero e'
naturalmente presente nel corpo idrico. Il valore limite di emissione
sara' fissato in rapporto con le priorita'  e  le  cadenze  temporali
degli interventi previsti nel piano di tutela delle  acque  approvato
dalla regione e, in particolare, con  quanto  previsto  nello  stesso
piano per assicurare la qualita' delle acque a specifica destinazione
funzionale; 
    b) l'adozione di un sistema di autocontrolli basato,  per  quanto
concerne la frequenza e le modalita'  di  campionamento,  su  criteri
statistici  o  di  tipo  casuale,  comunque  tali  da   rappresentare
l'andamento  nel  tempo  della/e  reale/i  concentrazione/i   della/e
sostanza/e  da  misurare  analiticamente  e  da  verificare,  con  un
coefficiente di confidenza di almeno il 90%, la  conformita'  o  meno
dei livelli di  emissione  ai  relativi  limiti.  I  risultati  degli
autocontrolli sono tenuti a disposizione delle  autorita'  competenti
per  i  quattro  anni  successivi  alla  data   di   rilascio/rinnovo
dell'autorizzazione. 
      1. le acque di raffreddamento di impianti pre-esistenti possono
essere convogliate verso il corpo idrico recettore tramite  un  unico
scarico comune ad altre acque di scarico, a condizione sia  posto  in
essere un sistema di  sorveglianza  dello  scarico  che  consenta  la
sistematica rilevazione e verifica dei limiti a  monte  il  punto  di
miscelazione. 
      2. I punti 4 e 5 non si applicano agli scarichi che  provengono
da attivita' commerciali caratterizzate da  modesta  significativita'
con   riferimento   ai   quantitativi   annui   di    acque    reflue
complessivamente scaricate e che recapitano in pubblica fognatura. 
 
2 SCARICHI SUL SUOLO 
Nei casi previsti dall'articolo 103 comma 1 punto  c),  gli  scarichi
sul suolo devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4. 
Il punto di prelievo per i controlli e' immediatamente  a  monte  del
punto di scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione  naturale
(lagunaggio, fitodepurazione) il  punto  di  scarico  corrisponde  e'
quello all'uscita dall'impianto. 
Le determinazioni analitiche ai fini  del  controllo  di  conformita'
degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite  ad
un  campione  medio  prelevato  nell'arco  di  tre  ore.  L'autorita'
preposta al controllo puo', con motivazione espressa nel  verbale  di
campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi  al  fine
di ottenere il  campione  piu'  adatto  a  rappresentare  lo  scarico
qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle  derivanti
dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle
caratteristiche del  ciclo  tecnologico,  dal  tipo  di  scarico  (in
relazione alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il  tipo
di accertamento (accertamento di routine, accertamento di  emergenza,
ecc.). 
Per gli impianti di trattamento  delle  acque  reflue  urbane  si  fa
riferimento a un campione medio ponderato nell'arco di 24 ore. 
Le distanze dal piu' vicino corpo idrico superficiale oltre le  quali
e' permesso lo scarico sul suolo  sono  rapportate  al  volume  dello
scarico stesso secondo il seguente schema: 
  a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane: 
    - metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 
500 m(elevato)3 
    - 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 
501 e 5000 m(elevato)3 
    - 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 
5001 e 10.000 m(elevato)3 
  b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali. 
    - 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie 
inferiori a 100 m(elevato)3 
    - 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 
101 e 500 m(elevato)3 
    - 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 
501 e 2.000 m(elevato)3 
Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono  in
ogni  caso  essere  convogliati  in  corpo  idrico  superficiale,  in
fognatura o destinate al riutilizzo. 
Per gli  scarichi  delle  acque  reflue  urbane  valgono  gli  stessi
obblighi di controllo e di autocontrollo previsti per gli scarichi in
acque superficiali. 
L'autorita' competente per  il  controllo  deve  verificare,  con  la
frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati
nella tabella 4. I parametri di tabella 4 da  controllare  sono  solo
quelli che le attivita' presenti sul territorio possono scaricare  in
fognatura. 
 
    

--------------------------------------------------------
|volume scarico                | numero controlli      |
--------------------------------------------------------
|sino a 2000 m cubi al giorno  | 4 volte l'anno        |
--------------------------------------------------------
|oltre a 2000 m cubi al giorno | 8 volte l'anno        |
--------------------------------------------------------
    
 
2.1 SOSTANZE PER CUI ESISTE IL DIVIETO DI SCARICO 
Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle 
seguenti sostanze: 
  - composti organo alogenati e sostanze che possono 
  - dare origine a tali composti nell'ambiente idrico 
  - composti organo fosforici 
  - composti organo stannici 
  - sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in 
ambiente idrico o in concorso dello stesso 
  - mercurio e i suoi composti 
  - cadmio e i suoi composti 
  - oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera 
persistenti 
  - cianuri 
  -  materie  persistenti  che  possono   galleggiare,   restare   in
sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di 
utilizzazione delle acque. 
Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non
superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche  di  rilevamento
in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi 
aggiornamenti. 
Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque 
sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di: 
 
1: zinco rame nichel cromo 
   piombo selenio arsenico antimonio 
   molibdeno titanio stagno bario 
   berillio boro uranio vanadio 
   cobalto tallio tellurio argento 
 
2: Biocicli e loro derivati non compresi nell'elenco del paragrafo 
precedente 
3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero  sull'odore
dei  prodotti  consumati  dall'uomo  derivati  dall'ambiente  idrico,
nonche' i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle 
acque 
4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che  possono  dare
origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli  che  sono
biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in 
sostanze innocue 
5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare 
6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera 
non persistenti 
7: Fluoruri 
8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio 
dell'ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti. 
Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non
superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche  di  rilevamento
in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi 
aggiornamenti. 
 
3 INDICAZIONI GENERALI 
I punti di scarico degli impianti i trattamento  delle  acque  reflue
urbane devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre 
al minimo gli effetti sulle acque recettrici. 
Tutti gli impianti di trattamento  delle  acque  reflue  urbane,  con
potenzialita' superiore a 2.000 abitanti equivalenti,  ad  esclusione
degli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative  di
tipo naturale quali la  fitodepurazione  e  il  lagunaggio,  dovranno
essere dotati di un trattamento di  disinfezione  da  utilizzarsi  in
caso  di  eventuali  emergenze  relative  a  situazioni  di   rischio
sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di 
qualita' ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore. 
In sede di approvazione del  progetto  dell'impianto  di  trattamento
delle acque reflue urbane l'autorita'  competente  dovra'  verificare
che  l'impianto  sia  in  grado  di  che  la   concentrazione   media
giornaliera dell'azoto  ammoniacale  (espresso  come  N),  in  uscita
dall'impianto di trattamento non  superi  il  30%  del  valore  della
concentrazione  dell'azoto  totale  (espresso  come  N)   in   uscita
dall'impianto di trattamento. Tale prescrizione non vale per gli 
scarichi in mare, 
In sede di autorizzazione allo scarico, l'autorita' competente: 
  a) fissera' il  sistema  di  riferimento  per  il  controllo  degli
scarichi di impianti  di  trattamento  rispettivamente  a:  l'opzione
riferita al rispetto della  concentrazione  o  della  percentuale  di
abbattimento il riferimento alla concentrazione media  annua  a  alla
concentrazione media giornaliera per il parametro "azoto totale" 
della tabella 2 
  b) fissera' il limite opportuno relativo al parametro  "Escherichia
coli" espresso come UFC/100 mL. Si consiglia un limite non superiore 
a 5000 UFC/100 mL. 
I trattamenti appropriati devono essere individuati con l'obiettivo 
di: 
  a) rendere semplice la manutenzione e la gestione 
  b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni 
orarie del carico idraulico e organico 
  c) minimizzare i costi gestionali. 
Questa tipologia di trattamento puo'  equivalere  ad  un  trattamento
primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione 
tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti. 
Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50
e 2000 a.e,  si  ritiene  auspicabile  il  ricorso  a  tecnologie  di
depurazione naturale quali il  lagunaggio  o  la  fitodepurazione,  o
tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione 
totale. 
Peraltro  tali  trattamenti  possono  essere  considerati  adatti  se
opportunamente dimensionati, al fine del  raggiungimento  dei  limiti
della  tabella  1,  anche  per  tutti  gli  agglomerati  in  cui   la
popolazione  equivalente  fluttuante  sia  superiore  al  30%   della
popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e 
climatiche lo consentano. 
Tali  trattamenti  si  prestano,  per  gli  agglomerati  di  maggiori
dimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2000 e i  25000
a.e, anche a soluzioni integrate con impianti a  fanghi  attivi  o  a
biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento. 
 
4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI 
Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3,  4
circa  i  metodi  analitici  di  riferimento,  rimangono  valide   le
procedure  di  controllo,  campionamento  e  misura  definite   dalle
normative  in  essere  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate 
con apposito decreto ministeriale su proposta dell'APAT. 
 
Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in 
fognatura. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
(*) I limiti per lo scarico in  rete  fognaria  sono  obbligatori  in
assenza di limiti stabiliti dall'autorita' competente o  in  mancanza
di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i  limiti
di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere  resi
conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a 
sostanze pericolose. 
(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra  temperature  medie
   di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto
   di immissione non deve  superare  i  3  °C.  Su  almeno  meta'  di
   qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare  1  °C
   Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C
   e l'incremento di temperatura del corpo  recipiente  non  deve  in
   nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza  dal  punto
   di immissione. Per i canali artificiali, il massimo  valore  medio
   della  temperatura  dell'acqua  di  qualsiasi  sezione  non   deve
   superare  i  35  °C,  la  condizione   suddetta   e'   subordinata
   all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per
   le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura
   dello scarico  non  deve  superare  i  35  °C  e  l'incremento  di
   temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso  superare
   i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza  dal  punto  di  immissione.
   Deve inoltre essere assicurata la compatibilita' ambientale  dello
   scarico con il  corpo  recipiente  ed  evitata  la  formazione  di
   barriere termiche alla foce dei fiumi. 
(2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i
   limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli
   di tabella 2. Per quanto riguarda gli  scarichi  di  acque  reflue
   industriali recapitanti in zone  sensibili  la  concentrazione  di
   fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1e
   10 mg/L. 
(( (2-bis) Tali limiti non valgono per gli  scarichi  in  mare  delle
   installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda,  per  i
   quali  i  rispettivi  documenti  di  riferimento  sulle   migliori
   tecniche disponibili di  cui  all'articolo  5,  lettera  1-ter.2),
   prevedano livelli di prestazione non compatibili con  il  medesimo
   valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali
   rilasciate  per  l'esercizio  di   dette   installazioni   possono
   prevedere  valori  limite  di  emissione  anche  piu'  elevati   e
   proporzionati ai livelli di produzione, fermo  restando  l'obbligo
   di rispettare le direttive e i  regolamenti  dell'Unione  europea,
   nonche'  i  valori   limite   stabiliti   dalle   Best   Available
   Technologies Conclusion e le prestazioni  ambientali  fissate  dai
   documenti BREF  dell'Unione  europea  per  i  singoli  settori  di
   attivita')). ((78)) 
(3) Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal  senso  le
   zone di foce sono equiparate alle acque marine  costiere,  purche'
   almeno sulla meta' di una qualsiasi sezione a valle dello  scarico
   non vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione
   di solfati o di cloruri. 
(4) In sede di  autorizzazione  allo  scarico  dell'impianto  per  il
   trattamento  di  acque  reflue  urbane,  da  parte  dell'autorita'
   competente andra' fissato il limite piu'  opportuno  in  relazione
   alla situazione ambientale e igienico sanitaria del  corpo  idrico
   recettore e  agli  usi  esistenti.  Si  consiglia  un  limite  non
   superiore ai 5000 UFC/100 mL. 
(5) saggio di tossicita' e' obbligatorio. Oltre al saggio su  Daphnia
   magna, possono  essere  eseguiti  saggi  di  tossicita'  acuta  su
   Ceriodaphnia    dubia,    Selenastrum    capricornutum,    batteri
   bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi  di
   acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati  ai
   sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione  di
   piu' test di tossicita' si consideri  il  risultato  peggiore.  Il
   risultato  positivo  della  prova  di  tossicita'  non   determina
   l'applicazione  diretta  delle  sanzioni  di  cui  al  titolo   V,
   determina altresi' l'obbligo  di  approfondimento  delle  indagini
   analitiche, la  ricerca  delle  cause  di  tossicita'  e  la  loro
   rimozione. 
 
Tabella 3/A. Limiti di emissione per unita' di prodotto riferiti a 
specifici cicli produttivi (**) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Note alla tabella 3/A 
(*)  Qualora  non  diversamente  indicato,  i  valori  indicati  sono
riferiti  a  medie  mensili.  Ove  non  indicato  esplicitamente   si
consideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella 
mensile. 
(**) Per i cieli produttivi che  hanno  uno  scarico  della  sostanza
pericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato  nello
schema seguente, le autorita' competenti  all'autorizzazione  possono
evitare il procedimento autorizzativo. In tal caso valgono solo i 
limiti di tabella 3. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
(1) Per questi cieli produttivi non  vi  sono  limiti  di  massa  per
   unita' di prodotto,devono essere  rispettati,  solo  i  limiti  di
   concentrazione indicati in tabella 3  in  relazione  alla  singola
   sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza. 
(2) Per questi cicli produttivi non  vengono  indicati  i  limiti  di
   massa per unita' di prodotto, ma devono essere  rispettati,  oltre
   ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la  famiglia
   di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Per verificare che gli scarichi soddisfano i  limiti  indicati  nella
tabella 3/A deve essere prevista una procedura di controllo che 
prevede: 
-  il  prelievo  quotidiano  di  un  campione  rappresentativo  degli
scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della 
concentrazione della sostanza in esame; 
- la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco 
di tempo. 
La quantita' di sostanza scaricata nel corso di un  mese  si  calcola
sommando le quantita' scaricate ogni giorno nel corso del mese.  Tale
quantita' va divisa per la quantita' totale di prodotto o di materia 
prima. 
 
Tabella 4. Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed 
industriali che recapitano sul suolo 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
(1) In sede di  autorizzazione  allo  scarico  dell'impianto  per  il
   trattamento  di  acque  reflue  urbane,  da  parte  dell'autorita'
   competente andra' fissato il limite piu'  opportuno  in  relazione
   alla situazione ambientale e igienico sanitaria del  corpo  idrico
   recettore e  agli  usi  esistenti.  Si  consiglia  un  limite  non
   superiore ai 5000 UFC/100 mL. 
 
Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere  adottati  limiti
meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo  scarico  in
acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in 
tabella 4 per lo scarico sul suolo 
 
    

---------------------------------------------------------------------
1  |Arsenico
---------------------------------------------------------------------
2  |Cadmio
---------------------------------------------------------------------
3  |Cromo totale
---------------------------------------------------------------------
4  |Cromo esavalente
---------------------------------------------------------------------
5  |Mercurio
---------------------------------------------------------------------
6  |Nichel
---------------------------------------------------------------------
7  |Piombo
---------------------------------------------------------------------
8  |Rame
---------------------------------------------------------------------
9  |Selenio
---------------------------------------------------------------------
10 |Zinco
---------------------------------------------------------------------
11 |Fenoli
---------------------------------------------------------------------
12 |Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera
   |persistenti
---------------------------------------------------------------------
13 |Solventi organici aromatici
---------------------------------------------------------------------
14 |Solventi organici azotati
---------------------------------------------------------------------
15 |Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
---------------------------------------------------------------------
16 |Pesticidi fosforiti
---------------------------------------------------------------------
17 |Composti organici dello stagno
---------------------------------------------------------------------
18 |Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e
   |"pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del
   |decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
   |modifiche
---------------------------------------------------------------------
    
 
(1) Per quanto riguarda gli scarichi in  corpo  idrico  superficiale,
   nel caso  di  insediamenti  produttivi  aventi  scarichi  con  una
   portata complessiva media giornaliera inferiore a 50  m(elevato)3,
   per i parametri della tabella 5, ad eccezione di  quelli  indicati
   sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15,  16,  17  e  18  le  regioni  e  le
   province  autonome  nell'ambito  dei  piani  di  tutela,   possono
   ammettere valori di concentrazione che superano di  non  oltre  il
   50% i valori indicati nella tabella 3, purche' sia dimostrato  che
   cio' non comporti un peggioramento della situazione  ambientale  e
   non pregiudica il raggiunti mento gli obiettivi ambientali. 
(2) Per quanto  riguarda  gli  scarichi  in  fognatura,  purche'  sia
   garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i  limiti
   di tabella 3, o quelli stabiliti  dalle  regioni,  l'ente  gestore
   puo' stabilire per i parametri della tabella 5,  ad  eccezione  di
   quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti
   di accettabilita' i cui valori di concentrazione  superano  quello
   indicato in tabella 3. 
 
Tabella 6 - Peso vivo medio corrispondente ad una produzione  di  340
Kg di  azoto  per  anno,  al  netto  delle  perdite  di  rimozione  e
stoccaggio, da considerare  ai  fini  dell'assimilazione  alle  acque
reflue domestiche (art. 101, co. 7, lett. b)) 
 
    

=====================================================================
Categoria animale allevata             |Peso vivo medio per anno
                                       |          (t)
=====================================================================
Scrofe con suinetti fino a 30 kg       |          3,4
---------------------------------------------------------------------
Suini in accrescimento/ingrasso        |          3,0
Vacche da latte in produzione          |          2,5
---------------------------------------------------------------------
Rimonta vacche da latte                |          2,8
---------------------------------------------------------------------
Bovini all'ingrasso                    |          4,0
---------------------------------------------------------------------
Galline ovaiole                        |          1,5
---------------------------------------------------------------------
Polli da carne                         |          1,4
---------------------------------------------------------------------
Tacchini                               |          2,0
---------------------------------------------------------------------
Cunicoli                               |          2,4
---------------------------------------------------------------------
Ovicaprini                             |          3,4
---------------------------------------------------------------------
Equini                                 |          4,9
=====================================================================
    
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 13, comma 7) che la
presente nota e' relativa al parametro  n.  6  della  Tabella  3  del
presente allegato. 
                             ALLEGATO 6 
 
CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI 
 
Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile  in  uno
dei seguenti gruppi: 
  a) laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del  litorale
gia'   eutrofizzati,   o    probabilmente    esposti    a    prossima
eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici. 
  Per  individuare  il  nutriente  da  ridurre   mediante   ulteriore
trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi: 
    i)  nei  laghi  e  nei  corsi  d'acqua  che   si   immettono   in
laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio  idrico  e  ove  possono
verificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare e'  il
fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento  non  avrebbe
alcuno effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso di scarichi
provenienti da ampi agglomerati si puo' prevedere di eliminare  anche
l'azoto; 
    ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre  acque  del  litorale
con scarso  ricambio  idrico,  ovvero  in  cui  si  immettono  grandi
quantita' di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi  provenienti  da
piccoli  agglomerati   urbani   sono   generalmente   di   importanza
irrilevante,  dall'altro,  quelli  provenienti  da  agglomerati  piu'
estesi  rendono  invece  necessari  interventi  di  eliminazione  del
fosforo c/o dell'azoto, a meno che  non  si  dimostri  che  cio'  non
avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione; 
  b) acque dolci superficiali  destinate  alla  produzione  di  acqua
potabile che potrebbero contenere,  in  assenza  di  interventi,  una
concentrazione  di  nitrato   superiore   a   50   mg/T,   (stabilita
conformemente alle disposizioni  pertinenti  della  direttiva  75/440
concernente la  qualita'  delle  acque  superficiali  destinate  alla
produzione d'acqua potabile); 
  c)  aree  che  necessitano,  per  gli  scarichi  afferenti,  di  un
trattamento  supplementare  al  trattamento  secondario  al  fine  di
conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente norma. 
Ai sensi del comma 1 lettera a) dell'articolo 91, sono da considerare
in prima istanza come sensibili i laghi posti ad un'altitudine  sotto
i 1.000 sul livello del mare e aventi una superficie  dello  specchio
liquido almeno di 0,3 km(elevato)2. 
Nell'identificazione di ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri di
cui sopra, le Regioni  dovranno  prestare  attenzione  a  quei  corpi
idrici dove si svolgono attivita' tradizionali di produzione ittica. 
                             ALLEGATO 7 
 
PARTE A - ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA 
 
                              Parte AI 
         Criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili 
 
Si considerano zone vulnerabili le zone di territorio  che  scaricano
direttamente  o  indirettamente  composti  azotati  in   acque   gia'
inquinate  o  che  potrebbero  esserlo  in  conseguenza  di  tali  di
scarichi. 
Tali acque  sono  individuate,  in  base  tra  l'altro  dei  seguenti
criteri: 
  1. la presenza di nitrati o  la  loro  possibile  presenza  ad  una
concentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come NO(base)-3 )  nelle
acque  dolci  superficiali,  in  particolare  quelle  destinate  alla
produzione di acqua potabile, se non si interviene; 
  2. la presenza di nitrati o  la  loro  possibile  presenza  ad  una
concentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come NO(base)-3 )  nelle
acque dolci sotterranee, se non si interviene; 
  3. la  presenza  di  eutrofizzazione  oppure  la  possibilita'  del
verificarsi di tale fenomeno nell'immediato futuro nei laghi naturali
di acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine,
se non si interviene. 
Nell'individuazione delle zone vulnerabili, le regioni tengono  conto
pertanto: 
  1. delle caratteristiche fisiche e ambientali  delle  acque  e  dei
terreni che determinano il  comportamento  dei  nitrati  nel  sistema
acqua/terreno; 
  2. del  risultato  conseguibile  attraverso  i  programmi  d'azione
adottati; 
  3. delle eventuali ripercussioni  che  si  avrebbero  nel  caso  di
mancato intervento. 
 
Controlli da eseguire ai fini della revisione delle zone vulnerabili 
Ai  fini  di  quanto  disposto  dal  comma  4  dell'articolo  92,  la
concentrazione dei nitrati deve essere controllata per il periodo  di
durata pari almeno ad un anno: 
  - nelle stazioni di campionamento previste per  la  classificazione
dei corpi  idrici  sotterranei  e  superficiali  individuate  secondo
quanto previsto dall'allegato 1 al decreto; 
  - nelle altre stazioni di campionamento previste al Titolo II  Capo
II relativo al controllo delle acque  destinate  alla  produzione  di
acque potabili, almeno una volta al mese e  piu'  frequentemente  nei
periodi di piena; 
  - nei punti  di  prelievo,  controllati  ai  sensi  del  D.P.R.  n.
236/1988, delle acque destinate al consumo umano. 
Il controllo va ripetuto almeno ogni  quattro  anni.  Nelle  stazioni
dove si e' riscontrata una concentrazione di nitrati inferiore  a  25
mg/L (espressi come NO(base)-3  )  il  programma  di  controllo  puo'
essere ripetuto ogni otto anni, purche' non si sia manifestato  alcun
fattore nuovo che possa aver incrementato il tenore dei nitrati. 
Ogni quattro anni e' sottoposto a riesame lo  stato  eutrofico  delle
acque dolci superficiali, di transizione  e  costiere,  adottando  di
conseguenza i provvedimenti del caso. 
Nei programmi di controllo devono essere applicati i metodi di misura
di riferimento previsti al successivo punto. 
 
Metodi di riferimento 
Concimi chimici 
Il  metodo  di  analisi  dei  composti  dell'azoto  e'  stabilito  in
conformita'  al  D.M.  19  luglio  1989  -  Approvazione  dei  metodi
ufficiali di analisi per i fertilizzanti. 
Acque dolci, acque costiere e acque marine 
Il metodo di analisi  per  la  rilevazione  della  concentrazione  di
nitrati  e'  la  spettrofotometria  di  assorbimento  molecolare.   I
laboratori che utilizzano altri metodi di misura devono accertare  la
comparabilita' dei risultati ottenuti. 
 
                              Parte AII 
                        Aspetti metodologici 
 
  1. L'individuazione delle zone vulnerabili viene effettuata tenendo
conto  dei  carichi  (specie  animali  allevate,   intensita'   degli
allevamenti e loro tipologia, tipologia dei reflui che ne derivano  e
modalita' di applicazione al terreno, coltivazioni e  fertilizzazioni
in uso) nonche' dei  fattori  ambientali  che  possono  concorrere  a
determinare uno stato di contaminazione. 
  Tali fattori dipendono: 
  - dalla vulnerabilita' intrinseca  delle  formazioni  acquifere  ai
fluidi inquinanti (caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche  e
idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi); 
  -  dalla  capacita'  di  attenuazione  del  suolo   nei   confronti
dell'inquinante (caratteristiche di tessitura, contenuto di  sostanza
organica  ed  altri  fattori  relativi  alla   sua   composizione   e
reattivita' chimico-biologica); 
  - dalle condizioni climatiche e idrologiche; 
  - dal tipo di  ordinamento  colturale  e  dalle  relative  pratiche
agronomiche. 
Gli  approcci  metodologici  di  valutazione   della   vulnerabilita'
richiedono un'idonea ed omogenea base di dati e a  tal  proposito  si
osserva che sul territorio nazionale sono presenti: 
  - aree per cui sono disponibili notevoli conoscenze di base e  gia'
e' stata predisposta una mappatura della vulnerabilita'  a  scala  di
dettaglio sia con  le  metodologie  CNR-GNDCI  [2]  che  con  sistemi
parametrici; 
  -  aree  nelle  quali,  pur  mancando  studi   e   valutazioni   di
vulnerabilita', sono  disponibili  dati  sufficienti  per  effettuare
un'indagine  di  carattere  orientativo  e  produrre   un   elaborato
cartografico a scala di' riconoscimento; 
  - aree in cui le informazioni sono molto carenti o frammentarie  ed
e' necessario ricorrere ad una preventiva raccolta di dati al fine di
applicare le metodologie di base studiate in ambito CNR-GNDCI. 
Al fine di  individuare  sull'intero  territorio  nazionale  le  zone
vulnerabili ai nitrati si ritiene opportuno procedere ad  un'indagine
preliminare di riconoscimento, che deve essere in seguito revisionata
sulla base di aggiornamenti successivi conseguenti anche ad eventuali
ulteriori indagini di maggiore dettaglio. 
 
---------- 
[2] Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche. 
 
  2. Indagine preliminare di riconoscimento 
  La scala cartografica di rappresentazione prescelta e' 1:250.000 su
base topografica preferibilmente informatizzata. 
  Obiettivo dell'indagine di riconoscimento e' l'individuazione delle
porzioni di territorio dove le situazioni  pericolose  per  le  acque
sotterranee sono particolarmente evidenti. In tale fase dell'indagine
non e' necessario separare piu' classi di vulnerabilita'. 
  In  prima  approssimazione  i  fattori   critici   da   considerare
nell'individuazione delle zone vulnerabili sono: 
    a) presenza di un acquifero libero o parzialmente confinato  (ove
la connessione idraulica con la superficie e' possibile) e, nel  caso
di rocce litoidi fratturate, presenza di un acquifero  a  profondita'
inferiore a 50 m, da raddoppiarsi in zona a carsismo evoluto; 
    b) presenza  di  una  litologia  di  superficie  e  dell'insaturo
prevalentemente permeabile (sabbia, ghiaia o litotipi fratturati); 
    c) presenza di suoli a capacita' di attenuazione  tendenzialmente
bassa (ad es. suoli prevalentemente sabbiosi, o molto  ghiaiosi,  con
basso tenore di sostanza organica, poco profondi). 
  La  concomitanza  delle  condizioni  sopra  esposte  identifica  le
situazioni di maggiore vulnerabilita'. 
  Vengono escluse dalle zone vulnerabili  le  situazioni  in  cui  la
natura dei corpi rocciosi impedisce la formazione di un  acquifero  o
dove esiste una protezione determinata da  un  orizzonte  scarsamente
permeabile purche' continuo. 
  L'indagine preliminare di  riconoscimento  delle  zone  vulnerabili
viene effettuata: 
    a) per le zone ove e' gia' disponibile una mappatura a  scala  di
dettaglio o di sintesi, mediante accorpamento delle aree classificate
ad alta, elevata ed estremamente elevata vulnerabilita'; 
    b) per le zone dove non e' disponibile una mappatura ma  esistono
sufficienti  informazioni  geo-pedologico-ambientali,   mediante   il
metodo  di  valutazione  di  zonazione  per  aree  omogenee   (metodo
CNR-GNDCI) o il metodo parametrico; 
    c) per  le  zone  dove  non  esistono  sufficienti  informazioni,
mediante dati esistenti e/o rapidamente  acquisibili  e  applicazione
del metodo CNR-GNDCI, anche ricorrendo a criteri di similitudine. 
  3. Aggiornamenti successivi. 
  L'indagine preliminare di riconoscimento puo'  essere  suscettibile
di sostanziali approfondimenti e aggiornamenti sulla  base  di  nuove
indicazioni, tra cui, in primo luogo, i dati provenienti da attivita'
di  monitoraggio  che  consentono   una   caratterizzazione   e   una
delimitazione piu' precisa delle aree vulnerabili. 
  Con il supporto delle ARPA, ove costituite, deve essere avviata una
indagine finalizzata alla stesura  di  una  cartografia  di  maggiore
dettaglio (1:50.000-100.000) per convogliare la maggior  parte  delle
risorse   tecnico-scientifiche   sullo   studio   delle   zone   piu'
problematiche. 
  Obiettivo di questa indagine e' l'individuazione dettagliata  della
"vulnerabilita' specifica", degli acquiferi e  in  particolare  delle
classi di grado piu' elevato. Si  considerano,  pertanto,  i  fattori
inerenti  la  "vulnerabilita'  intrinseca"  degli  acquiferi   e   la
capacita' di attenuazione del suolo, dell'insaturo e dell'acquifero. 
  Il prodotto di tale indagine puo' essere soggetto ad  aggiornamenti
sulla base di nuove conoscenze e dei risultati della sperimentazione. 
E' opportuno gestire i dati raccolti mediante un sistema GIS. 
  4. Le  amministrazioni  possono  comunque  intraprendere  studi  di
maggior dettaglio quali strumenti di previsione e di' prevenzione dei
fenomeni  di  inquinamento.  Questi  studi  sono   finalizzati   alla
valutazione della  vulnerabilita'  e  dei  rischi  presenti  in  siti
specifici  (campi,  pozzi,  singole  aziende,   comprensori,   ecc.),
all'interno delle  piu'  vaste  aree  definite  come  vulnerabili,  e
possono permettere di indicare con maggiore definizione le  eventuali
misure da adottare nel tempo e nello spazio. 
 
                             Parte AIII 
                     Zone vulnerabili designate 
 
In   fase   di   prima   attuazione   sono   designate    vulnerabili
all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti
zone: 
  -  quelle  gia'  individuate  dalla  Regione   Lombardia   con   il
regolamento attuativo della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37; 
  - quelle gia'  individuate  dalla  Regione  Emilia-Romagna  con  la
deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 1997, n. 570; 
  - la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio  Emilia  e
Parma; 
  -  l'area  dichiarata  a  rischio  di  crisi  ambientale   di   cui
all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 del  bacino  Burana
Po di Volano della provincia di Ferrara; 
  -  l'area  dichiarata  a  rischio  di  crisi  ambientale   di   cui
all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989,  n.  305  dei  bacini  dei
fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante (della regione Veneto). 
Tale elenco viene aggiornato, su proposta delle Regioni  interessate,
sulla base dei rilevamenti e delle indagini svolte. 
 
                              Parte AIV 
           Indicazioni e misure per i programmi d'azione. 
 
I programmi d'azione sono  obbligatori  per  le  zone  vulnerabili  e
tengono  conto  dei  dati  scientifici  e  tecnici  disponibili,  con
riferimento principalmente agli apporti  azotati  rispettivamente  di
origine  agricola  o  di  altra  origine,  nonche'  delle  condizioni
ambientale locali. 
  1. I programmi d'azione includono misure relative a: 
  1.1) i periodi in cui e'  proibita  l'applicazione  al  terreno  di
determinati tipi di fertilizzanti; 
  1.2) la capacita' dei depositi per effluenti di  allevamento;  tale
capacita' deve superare quella necessaria per l'immagazzinamento  nel
periodo piu' lungo, durante il quale e'  proibita  l'applicazione  al
terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui  sia
dimostrato all'autorita' competente  che  qualsiasi  quantitativo  di
effluente superiore all'effettiva capacita' d'immagazzinamento verra'
gestito senza causare danno all'ambiente; 
  1.3) la limitazione dell'applicazione al terreno  di  fertilizzanti
conformemente  alla  buona  pratica  agricola  e  in  funzione  delle
caratteristiche della zona vulnerabile interessata; in particolare si
deve tener conto: 
    a) delle condizioni, del tipo e della pendenza del suolo; 
    b)  delle   condizioni   climatiche,   delle   precipitazioni   e
dell'irrigazione; 
    c) dell'uso del terreno e  delle  pratiche  agricole,  inclusi  i
sistemi di rotazione e di avvicendamento colturale. 
  Le misure si basano sull'equilibrio tra il  prevedibile  fabbisogno
di azoto delle colture, e l'apporto di azoto proveniente dal  terreno
e dalla fertilizzazione, corrispondente: 
    - alla quantita' di azoto presente nel terreno nel momento in cui
la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa  (quantita'
rimanente alla fine dell'inverno); 
    -  all'apporto   di   composti   di   azoto   provenienti   dalla
mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico  presenti  nel
terreno; 
    - all'aggiunta di composti di azoto provenienti da  effluenti  di
allevamento; 
    - all'aggiunta di composti di azoto provenienti da  fertilizzanti
chimici e da altri fertilizzanti. 
  I programmi  di  azione  devono  contenere  almeno  le  indicazioni
riportate nel Codice di Buona Pratica Agricola, ove applicabili. 
  2.  Le  misure  devono  garantire  che,  per  ciascuna  azienda   o
allevamento, il  quantitativo  di  effluente  zootecnico  sparso  sul
terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli  animali  stessi,
non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro. 
  Tuttavia  per  i  primi  due  anni  del  programma  di  azione   il
quantitativo di affluente utilizzabile puo' essere elevato fino ad un
apporto corrispondente a 210 kg  di  azoto  per  ettaro.  I  predetti
quantitativi sono calcolati sulla base del numero e  delle  categorie
degli animali. 
  Ai fini del  calcolo  degli  apporti  di  azoto  provenienti  dalle
diverse tipologie di allevamento si terra'  conto  delle  indicazioni
contenute nel  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali. 
  3. Durante  e  dopo  i  primi  quattro  anni  di  applicazione  del
programma d'azione le regioni in casi specifici possono fare  istanza
al Ministero dell'ambiente per  lo  spargimento  di  quantitativi  di
effluenti di allevamento diversi da quelli sopra indicati, ma tali da
non compromettere le finalita', da motivare e giustificare in base  a
criteri obiettivi relativi alla gestione del suolo e  delle  colture,
quali: 
    - stagioni di crescita prolungate; 
    - colture con grado elevato di assorbimento di azoto; 
    - terreni con capacita' eccezionalmente alta di denitrificazione. 
  Il Ministero dell'ambiente, acquisito il  parere  favorevole  della
Commissione europea, che lo rende sulla base delle procedure previste
all'articolo  9  della  direttiva  91/676/CEE,  puo'   concedere   lo
spargimento di tali quantitativi. 
 
PARTE B - ZONE VULNERABILI DA PRODOTTI FITOSANITARI 
                              Parte BI 
                    Criteri per l'individuazione 
 
  1. Le Regioni e le Province autonome individuano  le  aree  in  cui
richiedere limitazioni o esclusioni d'impiego, anche  temporanee,  di
prodotti  fitosanitari  autorizzati,  allo  scopo  di  proteggere  le
risorse idriche e altri comparti rilevanti per la tutela sanitaria  o
ambientale, ivi inclusi l'entomofauna utile e altri organismi  utili,
da possibili fenomeni di contaminazione. Un'area e' considerata  area
vulnerabile  quando  l'utilizzo   al   suo   interno   dei   prodotti
fitosanitari autorizzati pone in condizioni  di  rischio  le  risorse
idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti. 
  2. Il Ministero della Sanita' ai sensi dell'art. 5,  comma  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, su  documentata  richiesta
delle Regioni e  delle  Province  autonome,  sentita  la  Commissione
consultiva di cui all'articolo 20 dello stesso  decreto  legislativo,
dispone limitazioni o esclusioni  d'impiego,  anche  temporanee,  dei
prodotti fitosanitari autorizzati nelle aree  individuate  come  zone
vulnerabili da prodotti fitosanitari. 
  3. Le Regioni e le Province  autonome  provvedono  entro  un  anno,
sulla base dei criteri indicati nella parte BIII di questo  allegato,
alla prima individuazione e cartografia  delle  aree  vulnerabili  ai
prodotti fitosanitari ai fini  della  tutela  delle  risorse  idriche
sotterranee. 
  Successivamente alla  prima  individuazione,  tenendo  conto  degli
aspetti metodologici indicati nella parte BIII, punto 3, le Regioni e
le  Province   autonome   provvedono   ad   effettuare   la   seconda
individuazione e la stesura di una cartografia di maggiore  dettaglio
delle zone vulnerabili dai prodotti fitosanitari. 
  4.  Possono  essere  considerate  zone  vulnerabili  dai   prodotti
fitosanitari ai fini della tutela  di  zone  di  rilevante  interesse
naturalistico e della protezione  di  organismi  utili,  ivi  inclusi
insetti e acari utili, uccelli insettivori, mammiferi  e  anfibi,  le
aree naturali protette, o  porzioni  di  esse,  indicate  nell'Elenco
Ufficiale di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
  5. Le Regioni e le Province  autonome  predispongono  programmi  di
controllo per garantire il rispetto delle  limitazioni  o  esclusioni
d'impiego dei prodotti fitosanitari disposte, su loro richiesta,  dal
Ministero della Sanita'. Esse forniscono al Ministero dell'Ambiente e
all'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT) i dati relativi all'individuazione e alla  cartografia
delle aree di protezione dai prodotti fitosanitari. 
  6. L'APAT e le Agenzie Regionali per  la  Protezione  dell'Ambiente
forniscono supporto tecnico-scientifico alle Regioni e alle  Province
autonome al fine di: 
    a) promuovere uniformita' d'intervento nelle fasi di  valutazione
e cartografia delle aree di protezione dai prodotti fitosanitari; 
    b) garantire la congruita'  delle  elaborazioni  cartografiche  e
verificare  la  qualita'  delle  informazioni  ambientali   di   base
(idrogeologiche, pedologiche, ecc.). 
  7.  L'APAT  promuove  attivita'  di   ricerca   nell'ambito   delle
problematiche   relative   al   destino   ambientale   dei   prodotti
fitosanitari autorizzati. Tali attivita' hanno il fine  di  acquisire
informazioni  intese  a  migliorare  e  aggiornare   i   criteri   di
individuazione delle aree vulnerabili per i comparti del suolo, delle
acque  superficiali  e  sotterranee,  nonche'  degli  organismi   non
bersaglio. 
  Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio  provvede,
tenuto conto delle informazioni acquisite  e  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ad  aggiornare   i   criteri   per
l'individuazione delle aree vulnerabili. 
 
                              Parte BII 
                        Aspetti metodologici 
 
  1. Come per le zone vulnerabili da  nitrati,  anche  nel  caso  dei
fitofarmaci si  prevedono  due  fasi  di  individuazione  delle  aree
interessate dal  fenomeno:  una  indagine  di  riconoscimento  (prima
individuazione)  e  un'indagine  di   maggiore   dettaglio   (seconda
individuazione). 
  2. Indagine preliminare di riconoscimento. 
  Per la prima individuazione  delle  aree  vulnerabili  da  prodotti
fitosanitari si adotta un tipo di indagine, alla scala di  1:250.000,
simile a quella indicata in precedenza  nella  Parte  ATI  di  questo
allegato. 
  2.1 La  prima  individuazione  delle  aree  vulnerabili  comprende,
comunque, le aree per le quali le  attivita'  di  monitoraggio  hanno
gia'  evidenziato  situazioni  di  compromissione  dei  corpi  idrici
sotterranei sulla  base  degli  standard  delle  acque  destinate  al
consumo umano indicati dal D.P.R. n. 236 del 1988 per il parametro 55
(antiparassitari e prodotti assimilabili). 
  Sono  escluse,  invece,  le  situazioni  in  cui  la  natura  delle
formazioni rocciose impedisce la presenza di una falda, o dove esiste
la protezione determinata da un orizzonte scarsamente permeabile o da
un suolo molto reattivo. 
  Vengono escluse dalle aree vulnerabili  le  situazioni  in  cui  la
natura dei corpi rocciosi impedisce la formazione di un  acquifero  o
dove esiste una protezione determinata da  un  orizzonte  scarsamente
permeabile, purche' continuo, o da un suolo molto reattivo. 
  2.2 Obiettivo dell'indagine preliminare di riconoscimento non e' la
rappresentazione sistematica delle caratteristiche di  vulnerabilita'
degli acquiferi, quanto piuttosto la individuazione delle porzioni di
territorio dove le situazioni pericolose  per  le  acque  sotterranee
sono particolarmente evidenti. 
  Per queste attivita'  si  rinvia  agli  aspetti  metodologici  gia'
indicati nella. Parte ATI di questo allegato. 
  2.3 Ai fini della  individuazione  dei  prodotti  per  i  quali  le
amministrazioni  potranno  chiedere   l'applicazione   di   eventuali
limitazioni  o  esclusioni  d'impiego  ci  si  potra'   avvalere   di
parametri,  indici,  modelli  e  sistemi   di   classificazione   che
consentano di raggruppare i prodotti fitosanitari  in  base  al  loro
potenziale di percolazione. 
  3. Aggiornamenti successivi 
  L'indagine preliminare di riconoscimento puo'  essere  suscettibile
di sostanziali approfondimenti e aggiornamenti sulla  base  di  nuove
indicazioni, tra cui, in primo luogo, i dati provenienti da attivita'
di  monitoraggio  che  consentono   una   caratterizzazione   e   una
delimitazione piu' precisa delle aree vulnerabili. 
  Questa successiva fase di lavoro, che puo' procedere parallelamente
alle  indagini  e  cartografie  maggiore  dettaglio,  puo'  prevedere
inoltre la designazione di piu' di una classe di  vulnerabilita'  (al
massimo 3) riferita ai gradi piu'  elevati  e  la  valutazione  della
vulnerabilita' in relazione alla capacita' di attenuazione del suolo,
in  modo  tale  che  si  possa  tenere  conto  delle  caratteristiche
intrinseche  dei  prodotti   fitosanitari   per   poterne   stabilire
limitazioni o esclusioni di impiego sulla base di criteri quanto piu'
possibile obiettivi. 
  3.1 La seconda individuazione e cartografia e'  restituita  ad  una
scala maggiormente dettagliata (1:50.000-1:100.000):  successivamente
o contestualmente alle fasi descritte in precedenza,  compatibilmente
con la situazione conoscitiva  di  partenza  e  con  le  possibilita'
operative delle singole  amministrazioni,  deve  essere  avviata  una
indagine con  scadenze  a  medio/lungo  termine.  Essa  convoglia  la
maggior parte delle risorse tecnico-scientifiche sullo  studio  delle
aree piu'  problematiche,  gia'  individuate  nel  corso  delle  fasi
precedenti. 
  Obiettivo   di   questa   indagine   e'   l'individuazione    della
vulnerabilita' specifica  degli  acquiferi  e  in  particolare  delle
classi di grado piu' elevato. Si  considerano,  pertanto,  i  fattori
inerenti la vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi,  la  capacita'
di attenuazione del suolo e le  caratteristiche  chemiodinamiche  dei
prodotti fitosanitari. 
  Ai  fini  della  individuazione  dei  prodotti  per  i   quali   le
amministrazioni  potranno  chiedere   l'applicazione   di   eventuali
limitazioni o esclusioni d'impiego ci si potra' avvalere di parametri
o indici che consentano di raggruppare  i  prodotti  fitosanitari  in
base al  loro  potenziale  di  percolazione.  Si  cita,  ad  esempio,
l'indice di Gustafson. 
  3.2 Le Regioni e le Province  Autonome  redigono  un  programma  di
massima con l'articolazione  delle  fasi  di  lavoro  e  i  tempi  di
attuazione. Tale programma e' inviato al  Ministero  dell'Ambiente  e
all'APAT, i quali forniscono  supporto  tecnico  e  scientifico  alle
Regioni e alle Province Autonome. 
  Le maggiori informazioni derivanti dall'indagine di medio-dettaglio
consentiranno di disporre di uno strumento di  lavoro  utile  per  la
pianificazione  dell'impiego  dei  prodotti  fitosanitari  a  livello
locale  e   permetteranno   di   precisare,   rispetto   all'indagine
preliminare di riconoscimento, le aree suscettibili di restrizioni  o
esclusioni d'impiego. 
  Non si esclude, ovviamente, la possibilita' di intraprendere  studi
di  maggior  dettaglio  a  carattere   operativo-progettuale,   quali
strumenti di  previsione  e,  nell'ambito  della  pianificazione,  di
prevenzione  dei  fenomeni  di  inquinamento.   Questi   studi   sono
finalizzati al rilevamento della vulnerabilita' e dei rischi presenti
in siti specifici (campi pozzi, singole aziende, comprensori,  ecc.),
all'interno delle  piu'  vaste  aree  definite  come  vulnerabili,  e
possono permettere  di  indicare  piu'  nel  dettaglio  le  eventuali
restrizioni nel tempo e nello spazio nonche'  gli  indirizzi  tecnici
cui attenersi nella scelta dei prodotti  fitosanitari,  dei  tempi  e
delle modalita' di esecuzione dei trattamenti. 
 
                             Parte BIII 
Aspetti  generali  per  la  cartografia  delle  aree  ove  le   acque
             sotterranee sono potenzialmente vulnerabili 
 
  1.   Le   valutazioni   sulla   vulnerabilita'   degli    acquiferi
all'inquinamento si puo' avvalere dei Sistemi Informativi  Geografici
(GIS)   quali   strumenti   per   l'archiviazione,    l'integrazione,
l'elaborazione  e   la   presentazione   dei   dati   geograficamente
identificati (georeferenziati). Tali sistemi permettono di integrare,
sulla base della loro comune distribuzione nello spazio, grandi masse
di informazioni anche di origine e natura diverse. 
  Le valutazioni possono essere verificate ed eventualmente integrate
alla luce di dati diretti sulla qualita' delle  acque  che  dovessero
rendersi disponibili. 
  Nel caso in  cui  si  verifichino  discordanze  con  le  previsioni
effettuate sulla base di valutazioni si  procede  ad  un  riesame  di
queste ultime ed alla ricerca  delle  motivazioni  tecniche  di  tali
divergenze. 
  Il quadro di riferimento tecnico-scientifico e procedurale  prevede
di considerare  la  vulnerabilita'  su  due  livelli:  vulnerabilita'
intrinseca degli acquiferi e vulnerabilita' specifica. 
  2.  I  Livello:  Vulnerabilita'  intrinseca  degli  acquiferi.   La
valutazione della vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi considera
essenzialmente le caratteristiche litostrutturali,  idrogeologiche  e
idrodinamiche del sottosuolo e  degli  acquiferi  presenti.  Essa  e'
riferita a inquinanti generici e  non  considera  le  caratteristiche
chemiodinamiche delle sostanze. 
  2.1 Sono disponibili tre approcci alla  valutazione  e  cartografia
della vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi: metodi  qualitativi,
metodi parametrici e numerici. 
  La selezione di uno dei tre metodi dipende dalla disponibilita'  di
dati, dalla scala di riferimento e dalla finalita' dell'indagine. 
  2.2  I  metodi  qualitativi  prevedono  la  zonizzazione  per  aree
omogenee, valutando la  vulnerabilita'  per  complessi  e  situazioni
idrogeologiche   generalmente    attraverso    la    tecnica    della
sovrapposizione  cartografica.  La  valutazione  viene  fornita   per
intervalli preordinati e situazioni tipo.  Il  metodo  elaborato  dal
GNDCI-CNR   valuta   la   vulnerabilita'   intrinseca   mediante   la
classificazione  di  alcune  caratteristiche  litostrutturali   delle
formazioni  acquifere  e  delle  condizioni  di  circolazione  idrica
sotterranea. 
  2.3 I metodi parametrici sono basati sulla valutazione di parametri
fondamentali  dell'assetto  del  sottosuolo  e  delle  relazioni  col
sistema idrologico superficiale,  ricondotto  a  scale  di  gradi  di
vulnerabilita'. Essi prevedono l'attribuzione  a  ciascun  parametro,
suddiviso in  intervalli  di  valori,  di  un  punteggio  prefigurato
crescente  in  funzione  dell'importanza  da   esso   assunta   nella
valutazione complessiva. I metodi parametrici  sono  in  genere  piu'
complessi poiche' richiedono la conoscenza approfondita di un elevato
numero di parametri idrogeologici e idrodinamici. 
  2.4 I metodi numerici sono basati  sulla  stima  di  un  indice  di
vulnerabilita'. (come ad esempio il tempo di  permanenza)  basato  su
relazioni matematiche di diversa complessita'. 
  2.5 In relazione  allo  stato  e  all'evoluzione  delle  conoscenze
potra' essere approfondito ed  opportunamente  considerato  anche  il
diverso peso che assume il suolo superficiale nella valutazione della
vulnerabilita' intrinseca; tale caratteristica  viene  definita  come
"capacita' di attenuazione del suolo" e presuppone la  disponibilita'
di idonee cartografie geo-pedologiche. 
  3. II Livello: Vulnerabilita' specifica 
  Con  vulnerabilita'  specifica  s'intende  la  combinazione   della
valutazione  e  cartografia  della  vulnerabilita'  intrinseca  degli
acquiferi con quella della capacita' di attenuazione  del  suolo  per
una determinata sostanza o gruppo di sostanze. Questa si ottiene  dal
confronto di alcune caratteristiche chemio-dinamiche  della  sostanza
(capacita' di  assorbimento  ai  colloidi  del  suolo  resistenza  ai
processi di degradazione, solubilita' in acqua, polarita', etc.)  con
le caratteristiche fisiche, chimiche ed idrauliche del suolo. 
  La compilazione di cartografie di vulnerabilita'  specifica  deriva
da studi  approfonditi  ed  interdisciplinari  e  richiede  l'uso  di
opportuni modelli di simulazione. 
                             ALLEGATO 8 
 
ELENCO INDICATIVO DEI PRINCIPALI INQUINANTI 
 
  1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare  origine  a
tali composti nell'ambiente acquatico 
  2. Composti organofosforici 
  3. Composti organostannici 
  4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti  di  decomposizione,
di cui e'  dimostrata  la  cancerogenicita'  o  mutagenicita'  e  che
possono  avere  ripercussioni  sulle  funzioni  steroidea,  tiroidea,
riproduttiva o su altre  funzioni  endocrine  connesse  nell'ambiente
acquatico o attraverso di esso 
  5.  Idrocarburi   persistenti   e   sostanze   organiche   tossiche
persistenti e bioaccumulabili 
  6. Cianuri 
  7. Metalli e relativi composti 
  8. Arsenico e relativi composti 
  9. Biocicli e prodotti fitosanitari 
  10. Materia in sospensione 
  11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare
nitrati e fosfati) 
  12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio  dell'ossigeno
(e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD, ecc.) 
                             ALLEGATO 9 
 
AREE PROTETTE 
 
  1. Il registro delle aree protette comprende  i  seguenti  tipi  di
aree protette: 
    i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al  consumo
umano 
    ii)  aree  designate  per  la  protezione  di  specie  acquatiche
significative dal punto di vista economico; 
    iii) corpi idrici intesi a scopo  ricreativo,  comprese  le  aree
designate  come  acque  di  balneazione  a  norma   della   direttiva
76/160/CEE; 
    iv)  aree  sensibili  rispetto  ai  nutrienti,  comprese   quelle
designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE  e
le zone  designate  come  aree  sensibili  a  norma  della  direttiva
91/271/CEE; 
    v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie,
nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque e' importante
per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete  Natura
2000 istituiti  a  norma  della  direttiva  79/409/CEE  e  92/43/CEE,
recepite rispettivamente con la Legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 e
con D.P.R. dell'8 settembre 1997, n. 357 come modificato  dal  D.P.R.
12 marzo 2003, n. 120. 
  2. Le regioni inseriscono nel  Piano  di  Tutela  una  sintesi  del
registro  delle  aree  protette  ricadenti  nel  loro  territorio  di
competenza. Tale sintesi contiene mappe che indicano l'ubicazione  di
ciascuna arca protetta, oltre  che  la  descrizione  della  normativa
comunitaria, nazionale o locale che le ha istituite. 
                             ALLEGATO 10 
 
ANALISI ECONOMICA 
 
L'analisi economica riporta informazioni sufficienti e  adeguatamente
dettagliate (tenuto conto dei costi connessi alla raccolta  dei  dati
pertinenti) al fine di: 
    a) effettuare i pertinenti  calcoli  necessari  per  prendere  in
considerazione il  principio  del  recupero  dei  costi  dei  servizi
idrici, tenuto  conto  delle  previsioni  a  lungo  termine  riguardo
all'offerta e alla domanda di  acqua  nel  distretto  idrografico  in
questione e, se necessario: 
     - stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi  ai  servizi
idrici, 
     -  stime  dell'investimento  corrispondente,  con  le   relative
previsioni; 
    b) formarsi un'opinione circa la combinazione delle  misure  piu'
redditizie, relativamente agli  utilizzi  idrici,  da  includere  nel
programma di misure in base ad una  stima  dei  potenziali  costi  di
dette misure. 
                             ALLEGATO 11 
 
ELENCHI DEGLI ELEMENTI DA INSERIRE NEI PROGRAMMI DI MISURE 
 
Misure di base richieste ai sensi delle seguenti direttive: 
  i) direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione 
  ii) direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici 
  iii) direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al  consumo  umano,
modificata dalla direttiva 98/83/CE 
  iv)  direttiva  96/82/CE  sugli  incidenti  rilevanti  (Seveso)  v)
direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale 
  vi)   direttiva   86/278/CEE   sulla    protezione    dell'ambiente
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione 
  vii) direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane
  viii) direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari 
  ix) direttiva 91/676/CEE sui nitrati 
  x) direttiva 92/43/CEE sugli habitat 
  xi) direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la  riduzione  integrate
dell'inquinamento 
 
ELENCO INDICATIVO DELLE MISURE SUPPLEMENTARI DA INSERIRE NEI 
PROGRAMMI DI MISURE 
Elenco delle eventuali misure supplementari che  le  regioni  possono
decidere di adottare all'interno  di  ciascun  distretto  idrografico
ricadente nel territorio di competenza nell'ambito del  programma  di
misure. 
  i) provvedimenti legislativi 
  ii) provvedimenti amministrativi 
  iii) strumenti economici o fiscali. 
  iv) accordi negoziati in materia ambientale 
  v) riduzione delle emissioni 
  vi) codici di buona prassi 
  vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide 
  viii) riduzione delle estrazioni 
  ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di
una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti
a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccita' 
  x) misure tese a favorire l'efficienza  e  il  riutilizzo,  tra  le
quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista
idrico nell'industria e  tecniche  di  irrigazione  a  basso  consumo
idrico 
  xi) progetti di costruzione 
  xii) impianti di desalinizzazione 
  xiii) progetti di ripristino 
  xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere 
  xv) progetti educativi 
  xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione 
  xvii) altre misure opportune 
               ((ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE QUARTA 
 
 
 
ALLEGATO B - elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento 
 
ALLEGATO C - elenco non esaustivo delle operazioni di recupero 
 
ALLEGATO D - elenco dei rifiuti 
 
ALLEGATO E 
 
ALLEGATO F - Criteri da applicarsi sino all'entrata,  in  vigore  del
            decreto interministeriale di cui all'articolo 226,  comma
            3 
 
ALLEGATO I - caratteristiche di pericolo per i rifiuti 
 
ALLEGATO L - Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti)) 
                             ALLEGATO A 
 
      ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)) 
 
 
                             ALLEGATO B 
                    ((Operazioni di smaltimento 
 
D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica). 
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio  biodegradazione  di
rifiuti liquidi o fanghi nei suoli). 
D3  Iniezioni  in  profondita'  (ad  esempio  iniezioni  dei  rifiuti
pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali). 
D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di  fanghi  in
pozzi, stagni o lagune, ecc.). 
D5  Messa   in   discarica   specialmente   allestita   (ad   esempio
sistematizzazione in alveoli stagni, separati,  ricoperti  o  isolati
gli uni dagli altri e dall'ambiente). 
D6  Scarico  dei  rifiuti   solidi   nell'ambiente   idrico   eccetto
l'immersione. 
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino. 
D8  Trattamento  biologico  non  specificato  altrove  nel   presente
allegato, che dia  origine  a  composti  o  a  miscugli  che  vengono
eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei  punti  da  D1  a
D12. 
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato  altrove  nel  presente
allegato, che dia origine a composti o a miscugli  eliminati  secondo
uno dei procedimenti elencati nei punti  da  D1  a  D12  (ad  esempio
evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) 
D10 Incenerimento a terra. 
D11 Incenerimento in mare. 
D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione  di  contenitori  in
una miniera). 
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni  di  cui
ai punti da D1 a D12. 
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una  delle  operazioni  di
cui ai punti da D1 a D13. 
D15 Deposito preliminare prima di uno  delle  operazioni  di  cui  ai
punti da D1 a  D14  (escluso  il  deposito  temporaneo,  prima  della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 
 
------ 
Questa operazione e' vietata dalla normativa UE e  dalle  convenzioni
internazionali. 
In mancanza di un altro codice D  appropriato,  puo'  comprendere  le
operazioni  preliminari  precedenti  allo  smaltimento,  incluso   il
pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la  frammentazione,  la
compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la  triturazione,
il condizionamento o la separazione prima  di  una  delle  operazioni
indicate da D1 a D12.)) 
 
 
                              ALLEGATO C 
                       Operazioni di recupero 
 
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo 
per produrre energia 
R2 Rigenerazione/recupero di solventi 
R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate  come
solventi  (comprese   le   operazioni   di   compostaggio   e   altre
trasformazioni biologiche) 
R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici 
R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche 
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi 
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento 
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori 
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli 
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o 
dell'ecologia 
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni 
indicate da R1 a R10 
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate 
da R1 a R11 
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 
 
----- 
  (((4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani  sono
compresi solo se la loro efficienza energetica e' uguale o  superiore
a: 
  - 0,60 per gli impianti funzionanti e  autorizzati  in  conformita'
della normativa comunitaria applicabile anteriormente al  1°  gennaio
2009, 
  - 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, 
  calcolata con la seguente formula: 
  Efficienza energetica = [(Ep - (Ef + Ei) )/(0,97 × (Ew  +  Ef)  )]*
CCF 
  dove: 
  Ep = energia annua  prodotta  sotto  forma  di  energia  termica  o
elettrica.  E'  calcolata  moltiplicando  l'energia  sotto  forma  di
elettricita' per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale
per 1,1 (GJ/anno) 
  Ef = alimentazione annua di energia nel  sistema  con  combustibili
che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno) 
  Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base
al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno) 
  Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno) 
  0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia  dovute  alle
ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni. 
  CCF = valore del  fattore  di  correzione  corrispondente  all'area
climatica nella quale insiste l'impianto  di  incenerimento  (Climate
Correction Factor). 
  1. Per gli impianti funzionanti e autorizzati in  conformita'  alla
legislazione applicabile nell'Unione europea prima  del  1  settembre
2015, CCF e' uguale a: 
  CCF = 1 se HDDLLT >= 3350 
  CCF = 1,25 se HDDLLT 	<= 2150 
  CCF = - (0,25/1200) × HDDLLT + 1,698 se 2150 	< HDDLLT 	< 3350 
  2. Per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015  e  per  gli
impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029, CCF e' uguale a: 
  CCF = 1 se HDDLLT 	>= 3350 
  CCF = 1,12 se HDDLLT <= 2150 
  CCF = - (0,12/1200) x HDDLLT + 1,335 se 2150 < HDDLLT < 3350 
  I valori di CCF sono approssimati alla terza cifra decimale. 
  Dove: 
  HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine,  e'  uguale  alla  media
ventennale dei valori di HDDanno calcolati nell'area  di  riferimento
come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  HDDanno e' il grado di riscaldamento annuo calcolati  nell'area  di
riferimento come segue: 
  HDDanno = ΣHDDi 
  HDDi e' il grado di riscaldamento giornaliero dello i-esimo giorno 
  Pari a: 
  HDDi = (18°C - Tm) se Tm 	≤ 15°C 
  HDDi = 0 se Tm > 15°C 
  Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata come (Tmin +
Tmax)/2,  del  giorno  "i"  dell'anno  di  riferimento  nell'area  di
riferimento. 
  I valori di  temperatura  sono  quelli  ufficiali  dell'aeronautica
militare della stazione meteorologica piu' rappresentativa in termini
di prossimita' e quota del sito dell'impianto  di  incenerimento.  Se
nessuna stazione dell'aeronautica  militare  e'  rappresentativa  del
sito dell'impianto di incenerimento o non  presenta  una  sufficiente
disponibilita' di dati  e'  possibile  fare  riferimento  a  dati  di
temperatura acquisiti da altre istituzioni del territorio,  quali  ad
esempio le ARPA regionali o altre reti locali. 
  La formula si applica conformemente  al  documento  di  riferimento
sulle  migliori  tecniche   disponibili   per   l'incenerimento   dei
rifiuti.)) 
                             ALLEGATO D 
   Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 
                   2000/532/CE del 3 maggio 2000. 
 
                    Classificazione dei rifiuti: 
 
  ((1. La classificazione dei rifiuti e'  effettuata  dal  produttore
assegnando  ad  essi  il  competente  codice  CER  ed  applicando  le
disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel  regolamento
(UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014)). 
 
  Introduzione 
  Il  presente  elenco  armonizzato   di   rifiuti   verra'   rivisto
periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed  in  particolare
di  quelle  prodotte  dall'attivita'  di  ricerca,  e  se  necessario
modificato  in   conformita'   dell'articolo   39   della   direttiva
2008/98/CE. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto  nell'elenco
non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o
un  oggetto  e'  considerato  un  rifiuto  solo  se   rientra   nella
definizione  di  cui  all'articolo  3,  punto   1   della   direttiva
2008/98/CE. 
 
  1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le  disposizioni  di
cui  alla  direttiva  2008/98/CE,  a  condizione  che   non   trovino
applicazione le disposizioni di cui agli articoli  2,  5  e  7  della
direttiva 2008/98/CE. 
 
  2. I diversi tipi di  rifiuto  inclusi  nell'elenco  sono  definiti
specificatamente mediante un codice a  sei  cifre  per  ogni  singolo
rifiuto e i corrispondenti codici a quattro  e  a  due  cifre  per  i
rispettivi capitoli. Di  conseguenza,  per  identificare  un  rifiuto
nell'elenco occorre procedere come segue: 
 
  3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli
dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire  al  codice  a  sei
cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei  codici  dei
suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E' possibile che  un
determinato impianto o stabilimento  debba  classificare  le  proprie
attivita' riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un  fabbricante
di automobili puo' reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12
(rifiuti  dalla  lavorazione  e  dal  trattamento   superficiale   di
metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti  metalli
provenienti da trattamento e ricopertura di  metalli)  o  ancora  nel
capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie
fasi della produzione. Nota: I  rifiuti  di  imballaggio  oggetto  di
raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di
imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non  alla  voce  20
01. 
  3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a  20  si
presta per la classificazione  di  un  determinato  rifiuto,  occorre
esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. 
  3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire
il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. 
  3.3. Se  un  determinato  rifiuto  non  e'  classificabile  neppure
mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare  il  codice  99
(rifiuti  non  altrimenti  specificati)  preceduto  dalle  cifre  del
capitolo che corrisponde all'attivita' identificata al punto 3.1. 
  3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono
rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad  essi  si
applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione  che
non trovi applicazione l'articolo 20. Si  ritiene  che  tali  rifiuti
presentino una o  piu'  caratteristiche  indicate  nell'Allegato  III
della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da  H3  a  H8,
H10  e  H11  del  medesimo  allegato,  una  o  piu'  delle   seguenti
caratteristiche: 
  - punto di infiammabilita' < o = 55 °C, 
  -  una  o  piu'  sostanze  classificate  come  molto  tossiche   in
concentrazione totale > o = 0,1%, 
  - una o piu' sostanze classificate come tossiche in  concentrazione
totale > o = 3%, 
  - una o piu' sostanze classificate come  nocive  in  concentrazione
totale > o = 25%, 
  -  una  o  piu'  sostanze  corrosive  classificate  come   R35   in
concentrazione totale > o = 1%, 
  -  una  o  piu'  sostanze  corrosive  classificate  come   R34   in
concentrazione totale > o = 5%, 
  -  una  o  piu'  sostanze  irritanti  classificate  come   R41   in
concentrazione totale > o = 10%, 
  - una o piu' sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in
concentrazione totale > o = 20%, 
  - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o  2)  in
concentrazione > o = 0,1%, 
  - una sostanza  riconosciuta  come  cancerogena  (categoria  3)  in
concentrazione > o = 1%, 
  - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo  riproduttivo
(categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o =
0,5%, 
  - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo  riproduttivo
(categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata  come  R46
in concentrazione > o = 0,1%, 
  - una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40  in
concentrazione > o = 1%; 
  Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si  intende
qualsiasi sostanza che e' o sara'  classificata  come  pericolosa  ai
sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo
pesante"  si  intende  qualunque  composto  di  antimonio,  arsenico,
cadmio,  cromo  (VI),  rame,  piombo,  mercurio,   nichel,   selenio,
tellurio, tallio e stagno, anche  quando  tali  metalli  appaiono  in
forme metalliche classificate come pericolose. 
 
  5.  Se  un  rifiuto  e'  identificato  come   pericoloso   mediante
riferimento specifico o  generico  a  sostanze  pericolose,  esso  e'
classificato  come  pericoloso  solo  se  le   sostanze   raggiungono
determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da
conferire al rifiuto in questione una o piu' delle proprieta' di  cui
all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di  cui
all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del  presente
allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14,  di  cui
all'allegato I, la  decisione  2000/532/CE  non  prevede  al  momento
alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da  parte  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  uno
specifico  decreto  che   stabilisca   la   procedura   tecnica   per
l'attribuzione  della   caratteristica   H14,   sentito   il   parere
dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai  rifiuti  secondo
le modalita' dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7. 
 
  6. Uno Stato membro puo' considerare come pericolosi i rifiuti che,
pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o
piu' caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo  Stato
membro notifica senza indugio tali casi  alla  Commissione.  Esso  li
iscrive  nella  relazione  di  cui  all'articolo  37,  paragrafo   1,
fornendole  tutte  le  informazioni  pertinenti.  Alla   luce   delle
notifiche ricevute, l'elenco e' riesaminato per deciderne l'eventuale
adeguamento. 
 
  7. Uno Stato  membro  puo'  considerare  come  non  pericoloso  uno
specifico rifiuto che nell'elenco  e'  indicato  come  pericoloso  se
dispone di prove che dimostrano che esso non possiede  nessuna  delle
caratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato membro  notifica
senza indugio tali casi alla Commissione fornendole  tutte  le  prove
necessarie.  Alla  luce  delle  notifiche   ricevute,   l'elenco   e'
riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento. 
 
  8.  Come  dichiarato  in  uno  dei  considerando  della   direttiva
99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono
tali che la determinazione precisa delle loro proprieta'  mediante  i
metodi   convenzionali   attualmente   disponibili   puo'   risultare
impossibile: le disposizioni di cui al punto 3.4 non  trovano  dunque
applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati  da
sostanze pericolose). Cio'  in  attesa  dei  risultati  di  ulteriori
attivita' che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati  ad
avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle
leghe.  I  rifiuti  specificamente  menzionati  nel  presente  elenco
continuano ad essere classificati come in esso indicato. 
 
  9. Indice 
  Capitoli dell'elenco 
  01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o  cava,
nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali 
  02 Rifiuti  prodotti  da  agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 
  03 Rifiuti della  lavorazione  del  legno  e  della  produzione  di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 
  04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce  e  dell'industria
tessile 
  05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione  del  gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone 
  06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 
  07 Rifiuti dei processi chimici organici 
  08 Rifiuti della produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso  di
rivestimenti  (pitture,   vernici   e   smalti   vetrati),   adesivi,
sigillanti, e inchiostri per stampa 
  09 Rifiuti dell'industria fotografica 
  10 Rifiuti provenienti da processi termici 
  11 Rifiuti prodotti dal  trattamento  chimico  superficiale  e  dal
rivestimento di  metalli  ed  altri  materiali;  idrometallurgia  non
ferrosa 
  12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal  trattamento  fisico  e
meccanico superficiale di metalli e plastica 
  13 Oli esauriti e  residui  di  combustibili  liquidi  (tranne  oli
commestibili, 05 e 12) 
  14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto  (tranne
le voci 07 e 08) 
  15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti
e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 
  16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 
  17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione  (compreso
il terreno proveniente da siti contaminati) 
  18 Rifiuti prodotti  dal  settore  sanitario  e  veterinario  o  da
attivita' di ricerca collegate (tranne  i  rifiuti  di  cucina  e  di
ristorazione   che   non   derivino   direttamente   da   trattamento
terapeutico) 
  19  Rifiuti  prodotti  da  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti,
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche'  dalla
potabilizzazione  dell'acqua  e  dalla  sua  preparazione   per   uso
industriale 
  20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici  e  assimilabili  prodotti  da
attivita'  commerciali  e  industriali  nonche'  dalle   istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 
 
  01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o  cava,
nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali 
  01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 
  01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 
  01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di  minerali
metalliferi 
  01 03 04 *  sterili  che  possono  generare  acido  prodotti  dalla
lavorazione di minerale solforoso 
  01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose 
  01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04  e  01
03 05 
  01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 
  01 03 08 polveri e residui affini diversi da  quelli  di  cui  alla
voce 01 03 07 
  01 03 09 fanghi  rossi  derivanti  dalla  produzione  di  allumina,
diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 
  01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di  minerali
non metalliferi 
  01 04 07 * rifiuti  contenenti  sostanze  pericolose,  prodotti  da
trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 
  01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi  da  quelli  di  cui
alla voce 01 04 07 
  01 04 09 scarti di sabbia e argilla 
  01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli  di  cui  alla
voce 01 04 07 
  01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e  salgemma,  diversi
da quelli di cui alla voce 01 04 07 
  01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura  di
minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 
  01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della  pietra,  diversi
da quelli di cui alla voce 01 04 07 
  01 04 99  rifiuti  non  specificati  altrimenti  01  05  fanghi  di
perforazione ed altri rifiuti di perforazione 
  01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 
  01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 
  01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di  perforazione
contenenti sostanze pericolose 
  01 05 07  fanghi  e  rifiuti  di  perforazione  contenenti  barite,
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
  01 05 08 fanghi  e  rifiuti  di  perforazione  contenenti  cloruri,
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
  01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  02 Rifiuti  prodotti  da  agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 
  02 01 rifiuti prodotti da agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca 
  02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
  02 01 02 scarti di tessuti animali 
  02 01 03 scarti di tessuti vegetali 
  02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 
  02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 
  02 01 07 rifiuti della silvicoltura 
  02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 
  02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 
  02 01 10 rifiuti metallici 
  02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne,  pesce
ed altri alimenti di origine animale 
  02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
  02 02 02 scarti di tessuti animali 
  02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  02 03 rifiuti della  preparazione  e  del  trattamento  di  frutta,
verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffe', te' e tabacco; della
produzione di conserve alimentari; della  produzione  di  lievito  ed
estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa 
  02 03 01  fanghi  prodotti  da  operazioni  di  lavaggio,  pulizia,
sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti 
  02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 
  02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente 
  02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 
  02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia  e  lavaggio
delle barbabietole 
  02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica 
  02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia 
  02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione 
  02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 
  02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed  analcoliche
(tranne caffe', te' e cacao) 
  02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio,  pulizia  e
macinazione della materia prima 
  02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 
  02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 
  02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  03 Rifiuti della  lavorazione  del  legno  e  della  produzione  di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 
  03 01 rifiuti della lavorazione del legno  e  della  produzione  di
pannelli e mobili 
  03 01 01 scarti di corteccia e sughero 
  03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio,  legno,  pannelli
di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose 
  03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli  di
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 
  03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno 
  03 02 01 *  prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legno
contenenti composti organici non Alogenati 
  03 02 02 *  prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legno
contenenti composti organici clorurati 
  03 02 03 *  prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legno
contenenti composti organometallici 
  03 02 04 *  prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legno
contenenti composti inorganici 
  03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del  legno
contenenti sostanze pericolose 
  03 02 99 prodotti per i  trattamenti  conservativi  del  legno  non
specificati altrimenti 
  03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa,  carta
e cartone 
  03 03 01 scarti di corteccia e legno 
  03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 
  03 03 05 fanghi prodotti dai  processi  di  disinchiostrazione  nel
riciclaggio della carta 
  03 03 07 scarti della separazione  meccanica  nella  produzione  di
polpa da rifiuti di carta e cartone 
  03 03 08 scarti della selezione di carta  e  cartone  destinati  ad
essere riciclati 
  03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 
  03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti  fibre,  riempitivi  e
prodotti  di  rivestimento  generati  dai  processi  di   separazione
meccanica 
  03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 
  03 03 99  rifiuti  non  specificati  altrimenti  04  Rifiuti  della
lavorazione di pelli e pellicce, nonche' dell'industria tessile 
 
  04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 
  04 01 01 carniccio e frammenti di calce 
  04 01 02 rifiuti di calcinazione 
  04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi  senza
fase liquida 
  04 01 04 liquido di concia contenente cromo 
  04 01 05 liquido di concia non contenente cromo 
  04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal  trattamento  in  loco
degli effluenti, contenenti cromo 
  04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal  trattamento  in  loco
degli effluenti, non contenenti cromo 
  04 01 08 cuoio  conciato  (scarti,  cascami,  ritagli,  polveri  di
lucidatura) contenenti cromo 
  04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 
  04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  04 02 rifiuti dell'industria tessile 
  04  02  09  rifiuti  da  materiali  compositi  (fibre   impregnate,
elastomeri, plastomeri) 
  04 02 10 materiale organico proveniente da  prodotti  naturali  (ad
es. grasso, cera) 
  04  02  14  *  rifiuti  provenienti  da  operazioni  di   finitura,
contenenti solventi organici 
  04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi  da  quelli  di
cui alla voce 04 02 14 
  04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose 
  04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce  04
02 16 
  04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 
  04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 
  04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate 
  04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione  del  gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone 
  05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio 
  05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione 
  05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi 
  05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione 
  05 01 05 * perdite di olio 
  05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti  e
apparecchiature 
  05 01 07 * catrami acidi 
  05 01 08 * altri catrami 
  05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 
  05 01 11 *  rifiuti  prodotti  dalla  purificazione  di  carburanti
tramite basi 
  05 01 12 * acidi contenenti oli 
  05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 
  05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
  05 01 15 * filtri di argilla esauriti 
  05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla  desolforizzazione
del petrolio 
  05 01 17 bitumi 
  05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone 
  05 06 01 * catrami acidi 
  05 06 03 * altri catrami 
  05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
  05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto  di  gas
naturale 
  05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio 
  05 07 02 rifiuti contenenti zolfo 
  05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 
  06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
acidi 
  06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso 
  06 01 02 * acido cloridrico 
  06 01 03 * acido fluoridrico 
  06 01 04 * acido fosforico e fosforoso 
  06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso 
  06 01 06 * altri acidi 
  06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
basi 
  06 02 01 * idrossido di calcio 
  06 02 03 * idrossido di ammonio 
  06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio 
  06 02 05 * altre basi 
  06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
sali, loro soluzioni e ossidi metallici 
  06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri 
  06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 
  06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle  voci
06 03 11 e 06 03 13 
  06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti 
  06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
15 
  06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da  quelli  di  cui  alla
voce 06 03 
  06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico 
  06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio 
  06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti 
  06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 
  06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e
dei processi di desolforazione 
  06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi 
  06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui  alla
voce 06 06 02 
  06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni 
  06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 
  06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro 
  06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio 
  06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto 
  06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso  del
silicio e dei suoi derivati 
  06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso 
  06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo 
  06 09 02 scorie fosforose 
  06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti
o contaminati da sostanze pericolose 
  06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi  da
quelli di cui alla voce 06 09 03 
  06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto  e
della produzione di fertilizzanti 
  06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06  11  rifiuti  dalla  produzione  di   pigmenti   inorganici   ed
opacificanti 
  06 11 01 rifiuti prodotti  da  reazioni  a  base  di  calcio  nella
produzione di diossido di titanio 
  06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  06 13  rifiuti  di  processi  chimici  inorganici  non  specificati
altrimenti 
  06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno  ed
altri biocidi inorganici 
  06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) 
  06 13 03 nerofumo 
  06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'amianto 
  06 13 05 * fuliggine 
  06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  07 Rifiuti dei processi chimici organici 
  07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti chimici organici di base 
  07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 01 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 
  07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  07 02 rifiuti della  produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso
(PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 
  07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 02 03  *
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
  07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 02 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 
  07 02 13 rifiuti plastici 
  07 02 14  *  rifiuti  prodotti  da  additivi,  contenenti  sostanze
pericolose 
  07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi  da  quelli  di  cui
alla voce 07 02 14 
  07 02 16 * rifiuti contenenti silicone pericoloso 
  07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui  alla
voce 07 02 16 
  07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) 
  07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati 
  07 03 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 
  07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 
  07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti  fitosanitari  (tranne  02  01  08  e  02  01  09),   agenti
conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici 
  07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati 
  07 04 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 
  07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 
  07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 
  07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti farmaceutici 
  07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 05 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 
  07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 
  07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce  07  05
13 
  07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 
  07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 06 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 
  07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti della chimica fine e di  prodotti  chimici  non  specificati
altrimenti 
  07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 07 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 
  07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  08 Rifiuti della produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso  di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti
e inchiostri per stampa 
  08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  ed  uso  e
della rimozione di pitture e vernici 
  08 01 11  *  pitture  e  vernici  di  scarto,  contenenti  solventi
organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 08 01 11 
  08 01 13  *  fanghi  prodotti  da  pitture  e  vernici,  contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di
cui alla voce 08 01 13 
  08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,  contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e  vernici,  diversi  da
quelli di cui alla voce 08 01 15 
  08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di  pitture  e  vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 18 fanghi prodotti dalla  rimozione  di  pitture  e  vernici,
diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 
  08 01 19  *  sospensioni  acquose  contenenti  pitture  e  vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,  diverse
da quelle di cui alla voce 08 0119 
  08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori 
  08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) 
  08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti 
  08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 
  08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 
  08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
inchiostri per stampa 
  08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 
  08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 
  08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 
  08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui  alla  voce
08 03 12 
  08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 
  08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui  alla  voce
08 03 14 
  08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione 
  08  03  17  *  toner  per  stampa  esauriti,  contenenti   sostanze
pericolose 
  08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di  cui  alla
voce 08 03 17 
  08 03 19 * oli dispersi 
  08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) 
  08 04 09 * adesivi e  sigillanti  di  scarto,  contenenti  solventi
organici o altre sostanze pericolose 
  08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli  di  cui
alla voce 08 04 09 
  08 04 11 * fanghi di  adesivi  e  sigillanti,  contenenti  solventi
organici o altre sostanze pericolose 
  08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli  di  cui
alla voce 08 04 11 
  08  04  13  *  fanghi  acquosi  contenenti  adesivi  e  sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da
quelli di cui alla voce 08 04 13 
  08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi  e  sigillanti,
diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 
  08 04 17 * olio di resina 
  08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08 
  08 05 01 * isocianati di scarto 
 
  09 Rifiuti dell'industria fotografica 
  09 01 rifiuti dell'industria fotografica 
  09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 
  09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 
  09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi 
  09 01 04 * soluzioni fissative 
  09 01 05* soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio 
  09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal  trattamento  in
loco di rifiuti fotografici 
  09 01 07 carta e pellicole per  fotografia,  contenenti  argento  o
composti dell'argento 
  09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o
composti dell'argento 
  09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie 
  09 01  11  *  macchine  fotografiche  monouso  contenenti  batterie
incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 
  09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse  da  quelle  di  cui
alla voce 09 01 11 
  09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal  recupero  in  loco
dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 
  09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 Rifiuti prodotti da processi termici 
  10 01 rifiuti prodotti  da  centrali  termiche  ed  altri  impianti
termici (tranne 19) 
  10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri  di  caldaia  (tranne  le
polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) 
  10 01 02 ceneri leggere di carbone 
  10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 
  10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia 
  10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di  calcio  nei
processi di desolforazione dei fumi 
  10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio  nei
processi di desolforazione dei fumi 
  10 01 09 * acido solforico 
  10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati
come carburante 
  10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, contenenti sostanze pericolose 
  10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia  prodotte  dal
coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14 
  10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 01 17 ceneri leggere prodotte dal  coincenerimento,  diverse  da
quelle di cui alla voce 10 01 16 
  10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei  fumi,  diversi  da
quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 
  10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 
  10 01 22  *  fanghi  acquosi  da  operazioni  di  pulizia  caldaie,
contenenti sostanze pericolose 
  10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia  caldaie,  diversi
da quelli di cui alla voce 10 01 22 
  10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 
  10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento  e  della  preparazione  del
combustibile delle centrali termoelettriche a carbone 
  10  01  26  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento 
  10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio 
  10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie 
  10 02 02 scorie non trattate 
  10 02 07 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 02 08 rifiuti prodotti dal  trattamento  dei  fumi,  diversi  da
quelli di cui alla voce 10 02 07 
  10 02 10 scaglie di laminazione 
  10 02  11  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenti oli 
  10  02  12  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 
  10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
  10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 
  10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione 
  10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio 
  10 03 02 frammenti di anodi 
  10 03 04 * scorie della produzione primaria 
  10 03 05 rifiuti di allumina 
  10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria 
  10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria 
  10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano,  al  contatto
con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose 
  10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 
  10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi 
  10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione  degli  anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 
  10 03 19 * polveri dei  gas  di  combustione,  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui
alla voce 10 03 19 
  10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da
mulini a palle), contenenti sostanze pericolose 
  10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle  prodotte  da
mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21 
  10 03 23 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 03 24 rifiuti prodotti dal  trattamento  dei  fumi,  diversi  da
quelli di cui alla voce 10 03 23 
  10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
  10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 
  10 03  27  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  03  28  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 
  10 03 29 * rifiuti prodotti dal  trattamento  di  scorie  saline  e
scorie nere, contenenti sostanze pericolose 
  10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie
nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 
  10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo 
  10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria 
  10 04 02 * impurita' e  schiumature  della  produzione  primaria  e
secondaria 
  10 04 03 * arsenato di calcio 
  10 04 04 * polveri dei gas di combustione 
  10 04 05 * altre polveri e particolato 
  10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi 
  10 04  09  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  04  10  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 
  10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco 
  10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
  10 05 03 * polveri dei gas di combustione 
  10 05 04 altre polveri e particolato 
  10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi 
  10 05  08  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  05  09  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 
  10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che  rilasciano,  al
contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose 
  10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10
05 10 
  10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame 
  10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
  10 06 02  impurita'  e  schiumature  della  produzione  primaria  e
secondaria 
  10 06 03 * polveri dei gas di combustione 
  10 06 04 altre polveri e particolato 
  10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi 
  10 06  09  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  06  10  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 
  10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino 
  10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
  10 07 02  impurita'  e  schiumature  della  produzione  primaria  e
secondaria 
  10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  10 07 04 altre polveri e particolato 
  10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi 
  10 07  07  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  07  08  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 
  10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 08 rifiuti della  metallurgia  termica  di  altri  minerali  non
ferrosi 
  10 08 04 polveri e particolato 
  10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria 
  10 08 09 altre scorie 
  10 08 10 * impurita' e schiumature infiammabili o  che  rilasciano,
al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose 
  10 08 11 impurita' e schiumature diverse da quelle di cui alla voce
10 08 10 
  10 08 12 * rifiuti contenenti catrame  derivante  dalla  produzione
degli anodi 
  10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione  degli  anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 
  10 08 14 frammenti di anodi 
  10 08 15 * polveri dei  gas  di  combustione,  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui
alla voce 10 08 15 
  10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento 
  dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
  10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 
  10 08  19  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  08  20  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 
  10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi 
  10 09 03 scorie di fusione 
  10 09 05 * forme e anime da  fonderia  non  utilizzate,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 09 06 forme e anime  da  fonderia  non  utilizzate,  diverse  da
quelle di cui alla voce 10 09 05 
  10 09 07  *  forme  e  anime  da  fonderia  utilizzate,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 09 07 
  10 09 09 * polveri  dei  gas  di  combustione  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da  quelle  di  cui
alla voce 10 09 09 
  10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose 
  10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09
11 
  10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce  10
09 13 
  10 09 15 * scarti  di  prodotti  rilevatori  di  crepe,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da  quelli
di cui alla voce 10 09 15 
  10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi 
  10 10 03 scorie di fusione 
  10 10 05 * forme e anime da  fonderia  non  utilizzate,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 10 06 forme e anime  da  fonderia  non  utilizzate,  diverse  da
quelle di cui alla voce 10 10 05 
  10 10 07  *  forme  e  anime  da  fonderia  utilizzate,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 10 07 
  10 10 09 * polveri dei  gas  di  combustione,  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui
alla voce 10 10 09 
  10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose 
  10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10
11 
  10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce  10
10 13 
  10 10 15 * scarti  di  prodotti  rilevatori  di  crepe,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da  quelli
di cui alla voce 10 10 15 
  10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 
  10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 
  10 11 05 polveri e particolato 
  10 11 09 * scarti di mescole non sottoposte a trattamento  termico,
contenenti sostanze pericolose 
  10 11 10 scarti di mescole non sottoposte  a  trattamento  termico,
diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 
  10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato  e  polveri  di
vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a  raggi
catodici) 
  10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10  11
11 
  10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di  macinazione,  diversi  da
quelli di cui alla voce 10 11 13 
  10 11 15 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 11 16 rifiuti prodotti dal  trattamento  dei  fumi,  diversi  da
quelli di cui alla voce 10 11 15 
  10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
  10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 
  10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento  in  loco  degli
effluenti, contenenti sostanze pericolose 
  10 11 20 rifiuti solidi prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 
  10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da costruzione 
  10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 
  10 12 03 polveri e particolato 
  10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi 
  10 12 06 stampi di scarto 
  10 12 08 scarti di ceramica, mattoni,  mattonelle  e  materiali  da
costruzione (sottoposti a trattamento termico) 
  10 12 09 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversi
da quelli di cui alla voce 10 12 09 
  10 12 11 *  rifiuti  delle  operazioni  di  smaltatura,  contenenti
metalli pesanti 
  10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi  da  quelli
di cui alla voce 10 12 11 
  10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 13 rifiuti della fabbricazione  di  cemento,  calce  e  gesso  e
manufatti di tali materiali 
  10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 
  10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 
  10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13  12
e 10 13 13) 
  10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi 
  10  13  09  *  rifiuti  della  fabbricazione  di  amianto  cemento,
contenenti amianto 
  10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da
quelli di cui alla voce 10 13 09 
  10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base  di
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 
  10 13 12 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversi
da quelli di cui alla voce 10 13 12 
  10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento 
  10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori 
  10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,  contenenti
mercurio 
 
  11 Rifiuti prodotti dal  trattamento  chimico  superficiale  e  dal
rivestimento di  metalli  ed  altri  materiali;  idrometallurgia  non
ferrosa 
  11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad
esempio,  processi   galvanici,   zincatura,   decapaggio,   pulitura
elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) 
  11 01 05 * acidi di decappaggio 
  11 01 06 * acidi non specificati altrimenti 
  11 01 07 * basi di decappaggio 
  11 01 08 * fanghi di fosfatazione 
  11 01 09 * fanghi e residui  di  filtrazione,  contenenti  sostanze
pericolose 
  11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di  cui
alla voce 11 01 09 
  11 01 11 *  soluzioni  acquose  di  lavaggio,  contenenti  sostanze
pericolose 
  11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da  quelle  di  cui
alla voce 11 01 11 
  11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 
  11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla  voce
11 01 13 
  11 01 15 * eluati e fanghi  di  sistemi  a  membrana  e  sistemi  a
scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 
  11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite 
  11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  11  02  rifiuti  prodotti  dalla  lavorazione  idrometallurgica  di
metalli non ferrosi 
  11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica  dello  zinco
(compresi jarosite, goethite) 
  11  02  03  rifiuti  della  produzione  di   anodi   per   processi
elettrolitici acquosi 
  11 02 05 * rifiuti della  lavorazione  idrometallurgica  del  rame,
contenenti sostanze pericolose 
  11 02 06  rifiuti  della  lavorazione  idrometallurgica  del  rame,
diversi da quelli della voce 11 02 05 
  11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento 
  11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro 
  11 03 02 * altri rifiuti 
  11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo 
  11 05 01 zinco solido 
  11 05 02 ceneri di zinco 
  11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  11 05 04 * fondente esaurito 
  11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal  trattamento  fisico  e
meccanico superficiale di metalli e plastica 
  12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastiche 
  12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi 
  12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi 
  12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 
  12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi 
  12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici (5) 
  12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto
emulsioni e soluzioni) 
  12 01 07 * oli minerali  per  macchinari,  non  contenenti  alogeni
(eccetto emulsioni e soluzioni) 
  12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 
  12 01 09 * emulsioni e soluzioni  per  macchinari,  non  contenenti
alogeni 
  12 01 10 * oli sintetici per macchinari 
  12 01 12 * cere e grassi esauriti 
  12 01 13 rifiuti di saldatura 
  12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 
  12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla  voce
12 01 14 
  12 01 16  *  materiale  abrasivo  di  scarto,  contenente  sostanze
pericolose 
  12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso  da  quello  di  cui
alla voce 12 01 16 
  12 01 18 * fanghi metallici  (fanghi  di  rettifica,  affilatura  e
lappatura) contenenti olio 
  12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili 
  12 01 20 * corpi d'utensile  e  materiali  di  rettifica  esauriti,
contenenti sostanze pericolose 
  12 01 21  corpi  d'utensile  e  materiali  di  rettifica  esauriti,
diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 
  12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore
(tranne 11) 
  12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio 
  12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 
 
  13 Oli esauriti e  residui  di  combustibili  liquidi  (tranne  oli
commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) 
  13 01 scarti di oli per circuiti idraulici 
  13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1) 
  13 01 04 * emulsioni clorurate 
  13 01 05 * emulsioni non clorurate 
  13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 
  13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 
  13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici 
  13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 
  13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici 
  (1) La definizione di PCB adottata nel presente elenco  di  rifiuti
e' quella contenuta nella direttiva 96/59/CE. 
  13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti 
  13 02 04 *  scarti  di  olio  minerale  per  motori,  ingranaggi  e
lubrificazione, clorurati 
  13 02 05 *  scarti  di  olio  minerale  per  motori,  ingranaggi  e
lubrificazione, non clorurati 
  13 02 06 * scarti  di  olio  sintetico  per  motori,  ingranaggi  e
lubrificazione 
  13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente
biodegradabile 
  13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 
  13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto 
  13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB 
  13 03 06 *  oli  minerali  isolanti  e  termoconduttori  clorurati,
diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 
  13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati 
  13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoconduttori 
  13  03  09   *   oli   isolanti   e   termoconduttori,   facilmente
biodegradabili 
  13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori 
  13 04 oli di sentina 
  13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna 
  13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli 
  13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione 
  13 05 prodotti di separazione olio/acqua 
  13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e  di  prodotti  di
separazione olio/acqua 
  13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 
  13 05 03 * fanghi da collettori 
  13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua 
  13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 
  13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti
di separazione olio/acqua 
  13 07 rifiuti di carburanti liquidi 
  13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel 
  13 07 02 * petrolio 
  13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele) 
  13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti 
  13  08  01  *  fanghi  ed  emulsioni  prodotti  dai   processi   di
dissalazione 
  13 08 02 * altre emulsioni 
  13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti 
 
  14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto  (tranne
07 e 08) 
  14  06   solventi   organici,   refrigeranti   e   propellenti   di
schiuma/aerosol di scarto 
  14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
  14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati 
  14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi 
  14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati 
  14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi 
 
  15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti
e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 
  15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio  oggetto
di raccolta differenziata) 
  15 01 01 imballaggi in carta e cartone 
  15 01 02 imballaggi in plastica 
  15 01 03 imballaggi in legno 
  15 01 04 imballaggi metallici 
  15 01 05 imballaggi in materiali compositi 
  15 01 06 imballaggi in materiali misti 
  15 01 07 imballaggi in vetro 
  15 01 09 imballaggi in materia tessile 
  15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze  pericolose  o
contaminati da tali sostanze 
  15 01 11 * imballaggi metallici contenenti  matrici  solide  porose
pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori  a  pressione
vuoti 
  15  02  assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci   e   indumenti
protettivi 15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri
dell'olio  non   specificati   altrimenti),   stracci   e   indumenti
protettivi, contaminati da sostanze pericolose 
  15 02 03  assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci  e  indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 
 
  16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 
  16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi  modi  di  trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti  prodotti  dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione  di  veicoli
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 
  16 01 03 pneumatici fuori uso 
  16 01 04 * veicoli fuori uso 
  16 01 06 veicoli  fuori  uso,  non  contenenti  liquidi  ne'  altre
componenti pericolose 
  16 01 07 * filtri dell'olio 
  16 01 08 * componenti contenenti mercurio 
  16 01 09 * componenti contenenti PCB 
  16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag") 
  16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto 
  16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16
01 11 
  16 01 13 * liquidi per freni 
  16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 
  16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16  01
14 
  16 01 16 serbatoi per gas liquido 
  16 01 17 metalli ferrosi 
  16 01 18 metalli non ferrosi 
  16 01 19 plastica 
  16 01 20 vetro 
  16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci
da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 
  16 01 22 componenti non specificati altrimenti 
  16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  16  02  scarti  provenienti  da   apparecchiature   elettriche   ed
elettroniche 
  16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB 
  16 02 10 * apparecchiature fuori  uso  contenenti  PCB  o  da  essi
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 
  16   02   11    *    apparecchiature    fuori    uso,    contenenti
clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
  16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto  in  fibre
libere 
  16  02  13  *  apparecchiature  fuori  uso,  contenenti  componenti
pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 
  16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di  cui  alle
voci da 16 02 09 a 16 02 13 
  16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da  apparecchiature  fuori
uso 
  16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori  uso,  diversi
da quelli di cui alla voce 16 02 15 
  (2)   Possono   rientrare   fra   i   componenti   pericolosi    di
apparecchiature elettriche ed  elettroniche  gli  accumulatori  e  le
batterie di cui alle voci 16 06  contrassegnati  come  pericolosi,  i
commutatori a mercurio, i vetri di tubi a  raggi  catodici  ed  altri
vetri radioattivi, ecc. 
  16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 
  16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 
  16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce  16
03 03 
  16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 
  16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03
05 
  16 04 esplosivi di scarto 
  16 04 01 * munizioni di scarto 
  16 04 02 * fuochi artificiali di scarto 
  16 04 03 * altri esplosivi di scarto 
  16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto 
  16 05 04 * gas in contenitori a  pressione  (compresi  gli  halon),
contenenti sostanze pericolose 
  16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli  di  cui
alla voce 16 05 04 
  16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite
da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze  chimiche  di
laboratorio 
  16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche  di  scarto  contenenti  o
costituite da sostanze pericolose 
  16 05 08 * sostanze  chimiche  organiche  di  scarto  contenenti  o
costituite da sostanze pericolose 
  16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui  alle
voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 
  16 06 batterie ed accumulatori 
  16 06 01 * batterie al piombo 
  16 06 02 * batterie al nichel-cadmio 
  16 06 03 * batterie contenenti mercurio 
  16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 
  16 06 05 altre batterie ed accumulatori 
  16 06 06 * elettroliti di  batterie  ed  accumulatori,  oggetto  di
raccolta differenziata 
  16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e  stoccaggio
e di fusti (tranne 05 e 13) 
  16 07 08 * rifiuti contenenti olio 
  16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
  16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  16 08 catalizzatori esauriti 
  16 08 01 catalizzatori esauriti  contenenti  oro,  argento,  renio,
rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) 
  16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione
(3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi 
  16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o
composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti 
  16 08 04  catalizzatori  esauriti  da  cracking  catalitico  fluido
(tranne 16 08 07) 
  16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico 
  16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori 
  16  08  07  *  catalizzatori  esauriti  contaminati   da   sostanze
pericolose 
  (3) Ai  fini  della  presente  voce  sono  considerati  metalli  di
transizione: scandio,  vanadio,  manganese,  cobalto,  rame,  ittrio,
niobio, afnio,  tungsteno,  titanio,  cromo,  ferro,  nichel,  zinco,
zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i  loro  composti  sono
considerati pericolosi se classificati come sostanze  pericolose.  La
classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli  di
transizione e quali  composti  di  metalli  di  transizione  sono  da
considerare pericolosi. 
  16 09 sostanze ossidanti 
  16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio 
  16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di  potassio,  dicromato  di
potassio o di sodio 
  16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno 
  16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti 
  16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad  essere  trattati  fuori
sito 
  16 10  01  *  soluzioni  acquose  di  scarto,  contenenti  sostanze
pericolose 
  16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 16 10 01 
  16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 
  16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16
10 03 
  16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari 
  16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a  base  di  carbone
provenienti  dalle  lavorazioni  metallurgiche,  contenenti  sostanze
pericolose 
  16 11 02 rivestimenti e materiali  refrattari  a  base  di  carbone
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 01 
  16 11 03 * altri rivestimenti e  materiali  refrattari  provenienti
dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 
  16 11 04 altri  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti
dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui  alla  voce
16 11 03 
  16 11 05 *  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da
lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 
  16  11  06  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce  16
11 05 
 
  17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione  (compreso
il terreno proveniente da siti contaminati) 
  17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
  17 01 01 cemento 
  17 01 02 mattoni 
  17 01 03 mattonelle e ceramiche 
  17 01 06 * miscugli o scorie  di  cemento,  mattoni,  mattonelle  e
ceramiche, contenenti sostanze pericolose 
  17 01 07 miscugli  o  scorie  di  cemento,  mattoni,  mattonelle  e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 
  17 02 legno, vetro e plastica 
  17 02 01 legno 
  17 02 02 vetro 
  17 02 03 plastica 
  17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o
da esse contaminati 
  17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti  contenenti
catrame 
  17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone 
  17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla  voce  17
03 01 
  17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
  17 04 metalli (incluse le loro leghe) 
  17 04 01 rame, bronzo, ottone 
  17 04 02 alluminio 
  17 04 03 piombo 
  17 04 04 zinco 
  17 04 05 ferro e acciaio 
  17 04 06 stagno 
  17 04 07 metalli misti 
  17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 
  17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame  di  carbone  o  di
altre sostanze pericolose 
  17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 
  17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti  contaminati),
rocce e fanghi di dragaggio 
  17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 
  17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
  17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose 
  17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17
05 05 
  17 05  07  *  pietrisco  per  massicciate  ferroviarie,  contenente
sostanze pericolose 
  17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso  da  quello
di cui alla voce 17 05 07 
  17 06 materiali isolanti  e  materiali  da  costruzione  contenenti
amianto 
  17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto 
  17 06 03 * altri materiali  isolanti  contenenti  o  costituiti  da
sostanze pericolose 
  17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle  voci  17
06 01 e 17 06 03 
  17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto(i) 
  (i) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti  in  discarica,  la
classificazione di tale rifiuto come "pericoloso" e' posticipata fino
all'adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva
99/31/CE sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002. 
  17 08 materiali da costruzione a base di gesso 
  17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati  da
sostanze pericolose 
  17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli
di cui alla voce 17 08 01 
  17 09 altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione 
  17 09 01 * rifiuti dell'attivita'  di  costruzione  e  demolizione,
contenenti mercurio 
  17 09 02 * rifiuti dell'attivita'  di  costruzione  e  demolizione,
contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB,  pavimentazioni
a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro  contenenti
PCB, condensatori contenenti PCB) 
  17  09  03  *  altri  rifiuti  dell'attivita'  di   costruzione   e
demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 
  17 09 04 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 
 
  18 Rifiuti prodotti  dal  settore  sanitario  e  veterinario  o  da
attivita' di ricerca collegate (tranne  i  rifiuti  di  cucina  e  di
ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) 
  18 01  rifiuti  dei  reparti  di  maternita'  e  rifiuti  legati  a
diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani 
  18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) 
  18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma
e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) 
  18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni 
  18 01  04  rifiuti  che  non  devono  essere  raccolti  e  smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es.  bende,
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) 
  18 01 06 *  sostanze  chimiche  pericolose  o  contenenti  sostanze
pericolose 
  18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01
06 
  18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici 
  18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 
  18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 
  18  02  rifiuti  legati  alle  attivita'  di  ricerca  e  diagnosi,
trattamento e prevenzione delle malattie negli animali 
  18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) 
  18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni 
  18 02  03  rifiuti  che  non  devono  essere  raccolti  e  smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 
  18 02 05 *  sostanze  chimiche  pericolose  o  contenenti  sostanze
pericolose 
  18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02
05 
  18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici 
  18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 
 
  19  Rifiuti  prodotti  da  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti,
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche' dalla 
  potabilizzazione  dell'acqua  e  dalla  sua  preparazione  per  uso
industriale 
  19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 
  19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 
  19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
  19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi  prodotti  dal  trattamento  dei
fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi 
  19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato  per  il  trattamento
dei fumi 
  19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose 
  19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da  quelle  di  cui  alla
voce 19 01 11 
  19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose 
  19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce  19  01
13 
  19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose 
  19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce  19
01 15 
  19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose 
  19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce
19 01 17 
  19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 
  19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti  chimico-fisici  di
rifiuti  industriali   (comprese   decromatazione,   decianizzazione,
neutralizzazione) 
  19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non
pericolosi 
  19 02 04  *  miscugli  di  rifiuti  contenenti  almeno  un  rifiuto
pericoloso 
  19  02  05  *  fanghi  prodotti  da   trattamenti   chimico-fisici,
contenenti sostanze pericolose 
  19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi  da
quelli di cui alla voce 19 02 05 
  19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione 
  19 02  08  *  rifiuti  combustibili  liquidi,  contenenti  sostanze
pericolose 
  19  02  09  *  rifiuti  combustibili  solidi,  contenenti  sostanze
pericolose 
  19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui  alle  voci
19 02 08 e 19 02 09 
  19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati (4) 
  19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5)
stabilizzati 
  19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19
03 04 
  19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 
  19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19
03 06 
  (4) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosita' delle
sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi  in
rifiuti non pericolosi. I  processi  di  solidificazione  influiscono
esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido  a
quello solido, ad esempio)  per  mezzo  di  appositi  additivi  senza
modificare le proprieta' chimiche dei rifiuti stessi. 
  (5) Un rifiuto e' considerato parzialmente stabilizzato se  le  sue
componenti pericolose, che non sono state  completamente  trasformate
in sostanze non pericolose grazie  al  processo  di  stabilizzazione,
possono essere  disperse  nell'ambiente  nel  breve,  medio  o  lungo
periodo. 
  19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione 
  19 04 01 rifiuti vetrificati 
  19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi 
  19 04 03 * fase solida non vetrificata 
  19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra  di  rifiuti
vetrificati 
  19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 
  19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata 
  19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata 
  19 05 03 compost fuori specifica 
  19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 
  19 06 03 liquidi prodotti dal  trattamento  anaerobico  di  rifiuti
urbani 
  19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico  di  rifiuti
urbani 
  19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti  di
origine animale o vegetale 
  19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico  di  rifiuti
di origine animale o vegetale 
  19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  19 07 percolato di discarica 
  19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 
  19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 
  19 07 02 
  19 08 rifiuti prodotti dagli  impianti  per  il  trattamento  delle
acque reflue, non specificati altrimenti 
  19 08 01 vaglio 
  19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia 
  19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 
  19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite 
  19 08 07 * soluzioni e  fanghi  di  rigenerazione  delle  resine  a
scambio ionico 
  19 08 08 * rifiuti  prodotti  da  sistemi  a  membrana,  contenenti
sostanze pericolose 
  19 08 09  miscele  di  oli  e  grassi  prodotte  dalla  separazione
olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili 
  19 08 10 * miscele di  oli  e  grassi  prodotte  dalla  separazione
olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 
  19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento  biologico  delle  acque
reflue industriali, contenenti sostanze pericolose 
  19 08 12 fanghi prodotti  dal  trattamento  biologico  delle  acque
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 
  19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da  altri
trattamenti delle acque reflue industriali 
  19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti  delle  acque  reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 
  19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione  dell'acqua  o  dalla
sua preparazione per uso industriale 
  19 09 01 rifiuti solidi prodotti  dai  processi  di  filtrazione  e
vaglio primari 
  19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 
  19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 
  19 09 04 carbone attivo esaurito 
  19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite 
  19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio
ionico 
  19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  19 10 rifiuti prodotti da operazioni di  frantumazione  di  rifiuti
contenenti metallo 
  19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 
  19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 
  19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti  sostanze
pericolose 
  19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da  quelli  di
cui alla voce 19 10 03 
  19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose 
  19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce  19  10
05 
  19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio 
  19 11 01 * filtri di argilla esauriti 
  19 11 02 * catrami acidi 
  19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi 
  19 11 04 *  rifiuti  prodotti  dalla  purificazione  di  carburanti
tramite basi 
  19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 
  19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi 
  19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico  dei  rifiuti  (ad
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in  pellet)
non specificati altrimenti 
  19 12 01 carta e cartone 
  19 12 02 metalli ferrosi 
  19 12 03 metalli non ferrosi 
  19 12 04 plastica e gomma 
  19 12 05 vetro 
  19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose 
  19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 
  19 12 08 prodotti tessili 
  19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 
  19 12  10  rifiuti  combustibili  (CDR:  combustibile  derivato  da
rifiuti) 
  19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali  misti)  prodotti  dal
trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose 
  19 12 12 altri rifiuti  (compresi  materiali  misti)  prodotti  dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11 
  19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica  di  terreni  e
risanamento delle acque di falda 
  19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, contenenti sostanze pericolose 
  19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di  bonifica  dei
terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 
  19 13 03  *  fanghi  prodotti  dalle  operazioni  di  bonifica  dei
terreni, contenenti sostanze pericolose 
  19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei  terreni,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 
  19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni  di  risanamento  delle
acque di falda, contenenti sostanze pericolose 
  19 13 06 fanghi prodotti  dalle  operazioni  di  risanamento  delle
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 
  19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati  acquosi  prodotti
dalle operazioni di risanamento  delle  acque  di  falda,  contenenti
sostanze pericolose 
  19 13 08 rifiuti liquidi acquosi  e  concentrati  acquosi  prodotti
dalle operazioni di risanamento delle  acque  di  falda,  diversi  da
quelli di cui alla voce 19 13 07 
 
  20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici  e  assimilabili  prodotti  da
attivita'  commerciali  e  industriali  nonche'  dalle   istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 
  20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 
  20 01 01 carta e cartone 
  20 01 02 vetro 
  20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
  20 01 10 abbigliamento 
  20 01 11 prodotti tessili 
  20 01 13 * solventi 
  20 01 14 * acidi 
  20 01 15 * sostanze alcaline 
  20 01 17 * prodotti fotochimici 
  20 01 19 * pesticidi 
  20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 
  20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 
  20 01 25 oli e grassi commestibili 
  20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 
  20 01  27  *  vernici,  inchiostri,  adesivi  e  resine  contenenti
sostanze pericolose 
  20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 27 
  20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose 
  20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 
  20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici 
  20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 
  20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 
  02 e 16  06  03  nonche'  batterie  e  accumulatori  non  suddivisi
contenenti tali batterie 
  20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 
  20 01 33 
  20 01 35 * apparecchiature elettriche ed  elettroniche  fuori  uso,
diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20  01  23,  contenenti
componenti pericolosi (6) 
  20 01 36 apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  fuori  uso,
diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 
  20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose 
  20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
  20 01 39 plastica 
  20 01 40 metallo 
  20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 
  20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti 
  (6)   Possono   rientrare   fra   i   componenti   pericolosi    di
apparecchiature elettriche ed  elettroniche  gli  accumulatori  e  le
batterie di cui alle voci 16 06  contrassegnati  come  pericolosi,  i
commutatori a mercurio, i vetri di tubi a  raggi  catodici  ed  altri
vetri radioattivi, ecc." 
  20 02 rifiuti prodotti da giardini  e  parchi  (inclusi  i  rifiuti
provenienti da cimiteri) 
  20 02 01 rifiuti biodegradabili 
  20 02 02 terra e roccia 
  20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 
  20 03 altri rifiuti urbani 
  20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 
  20 03 02 rifiuti dei mercati 
  20 03 03 residui della pulizia stradale 
  20 03 04 fanghi delle fosse settiche 
  20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 
  20 03 07 rifiuti ingombranti 
  20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 116, ha disposto (con l'art. 13,  comma  5-bis)
che le modifiche apportate al presente allegato si applicano  decorsi
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del suddetto decreto. 
ALLEGATO E 
 
  1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio 
  Entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % in  peso  dei  rifiuti  di
imballaggio sara'  recuperato  o  sara'  incenerito  in  impianti  di
incenerimento rifiuti con recupero di energia; 
  entro il 31 dicembre 2008 sara' riciclato almeno il  55  %  e  fino
all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio ((; entro il 31  dicembre
2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per
i)) materiali contenuti nei rifiuti di' imballaggio: 
  60 % in peso per il vetro; 
  60% in peso per la carta e il cartone; 
  50% in peso per i metalli; 
  26% in peso  per  la  plastica,  tenuto  conto  esclusivamente  dei
materiali riciclati sottoforma di plastica; 
  35% in peso per il legno. 
  2) Criteri interpretativi per  la  definizione  di  imballaggio  ai
sensi della Direttiva 2004/12/CE 
  i) Sono considerati imballaggi gli  articoli  che  rientrano  nella
definizione di  cui  sopra,  fatte  salve  altre  possibili  funzioni
dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti
di  un  prodotto  e  siano  necessari  per  contenere,  sostenere   o
preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e  tutti  gli
elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o  eliminati
insieme; 
  ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati
ad essere riempiti nel punto vendita  e  gli  elementi  usa  e  getta
venduti, riempiti o progettati e destinati  ad  essere  riempiti  nel
punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio; 
  iii)  i  componenti  dell'imballaggio  e  gli  elementi   accessori
integrati nell'imballaggio sono considerati  parti  integranti  dello
stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati  o  attaccati  al
prodotto e che svolgono  funzioni  di  imballaggio  sono  considerati
imballaggio a meno che non siano  parte  integrante  del  prodotto  e
tutti gli elementi siano destinati ad essere  consumati  o  eliminati
insieme. Esempi illustrativi per i criteri sopra citati sono: 
  Esempi illustrativi per il criterio i). 
Articoli considerati imballaggio. 
Scatole per dolci. 
Pellicola che ricopre le custodie di CD. 
Buste  a  sacco  per  l'invio  di  cataloghi  e  riviste  (contenenti
riviste). 
Pizzi per torte venduti con le torte. 
Rotoli, tubi e cilindri sui quali  e'  avvolto  materiale  flessibile
(come ad esempio pellicola, fogli di  alluminio,  carta),  eccetto  i
rotoli, i  tubi  e  i  cilindri  che  sono  parti  di  macchinari  di
produzione e non sono utilizzati  per  presentare  un  prodotto  come
un'unita' di vendita. 
Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e
non destinati a restare con la pianta per  tutta  la  sua  durata  di
vita. 
Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili. 
Spine di contenimento  per  CD  (spindle)  (vendute  con  i  CD,  non
destinate ad essere usate per riporli). 
Grucce per indumenti (vendute con un indumento). 
Scatole di fiammiferi. 
Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali  necessari
per preservare la sterilita' del prodotto). 
Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffe', cioccolata e latte)
che sono lasciate vuote dopo l'uso. 
Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli
estintori. 
Articoli non considerati imballaggio. 
Vasi da fiori destinati a restare con la  pianta  per  tutta  la  sua
durata di vita. 
Cassette di attrezzi. 
Bustine da te'. 
Rivestimenti di cera dei formaggi. 
Budelli per salsicce. 
Grucce per indumenti (vendute separatamente). 
Capsule per sistemi erogatori di caffe', sacchetti di  alluminio  per
caffe' e bustine di carta per caffe' filtro che si gettano insieme al
caffe' usato. 
Cartucce per stampanti. 
Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai  CD,  DVD  e
alle videocassette). 
Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti,  destinati  ad
essere usati per custodire i CD). 
Bustine solubili per detersivi. 
Lumini per tombe (contenitori per candele). 
Macinini meccanici (integrati  in  recipienti  ricaricabili,  ed  es.
macinapepe ricaricabile). 
  Esempi illustrativi per il criterio ii). 
Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel
punto vendita. 
Sacchetti o borse di carta o di plastica. 
Piatti e tazze monouso. 
Pellicola retrattile. 
Sacchetti per panini. 
Fogli di alluminio. 
Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie. 
Articoli non considerati imballaggio. 
Agitatori. 
Posate monouso. 
Carta da imballaggio (venduta separatamente). 
Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote). 
Pizzi per torte venduti senza le torte. 
  Esempi illustrativi per il criterio iii). 
Articoli considerati imballaggio. 
Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto. 
Articoli considerati parti di imballaggio. 
Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura  dei
recipienti. 
Etichette adesive  apposte  su  un  altro  articolo  di  imballaggio.
Graffette. 
Fascette di plastica. 
Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura  della
confezione dei detersivi. 
Macinini  meccanici  (integrati  in  recipienti   non   ricaricabili,
riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe). 
Articoli non considerati imballaggio. 
Etichette di identificazione a radiofrequenza (RIFID). 
ALLEGATO F 
 
Criteri  da  applicarsi  sino  all'entrata,  in  vigore  del  decreto
interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3. 
Requisiti   essenziali   concernenti    la    composizione    e    la
riutilizzabilita'   e   la   recuperabilita'   (in   particolare   la
riciclabilita') degli imballaggi. 
  Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume  e  il
peso al minimo necessario per  garantire  il  necessario  livello  di
sicurezza, igiene e accettabilita' tanto per  il  prodotto  imballato
quanto per il consumatore. 
  Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in  modo
da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e
da  ridurne  al  minimo  l'impatto  sull'ambiente  se  i  rifiuti  di
imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei  rifiuti  di
imballaggio sono smaltiti. 
  Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza  di  metalli
nocivi e di altre sostanze e materiali  pericolosi  come  costituenti
del   materiale   di   imballaggio   o   di   qualsiasi    componente
dell'imballaggio sia limitata al minimo  con  riferimento  alla  loro
presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione 
se gli 
  imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti  di
imballaggio sono inceneriti o interrati. 
  I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente: 
  1)1e  proprieta'  fisiche  e  le  caratteristiche  dell'imballaggio
devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in  condizioni
di impiego normalmente prevedibili; 
  2) possibilita' di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai
requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori; 
  3)  osservanza  dei  requisiti   specifici   per   gli   imballaggi
recuperabili se l'imballaggio non e' piu' utilizzato c diventa quindi
un rifiuto; 
  4) l'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il
riciclaggio di una determinata  percentuale  in  peso  del  materiali
usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando  le
norme in vigore nella Comunita' europea; 
  5) la determinazione di tale percentuale puo' variare a seconda del
tipo di materiale che costituisce l'imballaggio. 
  6) I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico
devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere  di
ottimizzare il recupero energetico. 
  1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi 
  2. Requisiti per la riutilizzabilita' di un imballaggio 
  3. Requisiti per la recuperabilita' di un imballaggio 
  a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia 
  c) Imballaggi recuperabili sotto forma di' composi 
  I rifiuti di  imballaggio  trattati  per  produrre  compost  devono
essere sufficientemente biodegradabili in modo da non  ostacolare  la
raccolta separata e il processo o l'attivita' di compostaggio in  cui
sono introdotti. 
  I rifiuti di imballaggio biodegradabili  devono  essere  di  natura
tale da poter subire una decomposizione fisica,  chimica,  termica  o
biologica grazie alla quale la maggior parte del  compost  risultante
finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. 
  d) Imballaggi biodegradabili, 
ALLEGATO G 
 
      ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)) 
ALLEGATO H 
 
      ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)) 
 
 
                          ((ALLEGATO I 
               Caratteristiche di pericolo per i rifiuti 
 
H1 "Esplosivo":  sostanze  e  preparati  che  possono  esplodere  per
effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti  e  agli  attriti
piu' del dinitrobenzene; 
H2 "Comburente": sostanze e  preparati  che,  a  contatto  con  altre
sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte  reazione
esotermica; 
H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: 
- liquidi il cui punto  di  infiammabilita'  e'  inferiore  a  21°  C
(compresi i liquidi estremamente infiammabili), o -  che  a  contatto
con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, 
possono riscaldarsi e infiammarsi, o 
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida  azione  di
una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi 
anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o 
- gassosi che  si  infiammano  a  contatto  con  l'aria  a  pressione
normale, 
o 
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas 
facilmente 
infiammabili in quantita' pericolose; 
H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi  il  cui  punto  di
infiammabilita' e' pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a  55°
C; 
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi  il  cui  contatto
immediato, prolungato o ripetuto  con  la  pelle  o  le  mucose  puo'
provocare una reazione infiammatoria; 
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione,  ingestione  o
penetrazione cutanea, possono comportare  rischi  per  la  salute  di
gravita' limitata; 
H6  "Tossico":  sostanze  e  preparati  (comprese  le  sostanze  e  i
preparati  molto  tossici)  che,   per   inalazione,   ingestione   o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute  gravi,
acuti o cronici e anche la morte; 
H7  "Cancerogeno":  sostanze  e  preparati   che,   per   inalazione,
ingestione o penetrazione  cutanea,  possono  produrre  il  cancro  o
aumentarne l'incidenza; 
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati  che,  a  contatto  con  tessuti
vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; 
H9 "Infettivo":  sostanze  contenenti  microrganismi  vitali  o  loro
tossine, conosciute  o  ritenute  per  buoni  motivi  come  cause  di
malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; 
H10 "Tossico per la riproduzione":  sostanze  e  preparati  che,  per
inalazione,  ingestione  o  penetrazione  cutanea,  possono  produrre
malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; 
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione,  ingestione
o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o
aumentarne l'incidenza; 
H12  Rifiuti  che,  a  contatto  con  l'acqua,  l'aria  o  un  acido,
sprigionano un gas tossico o molto tossico; 
H13 "Sensibilizzanti": sostanze o  preparati  che  per  inalazione  o
penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di 
ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla 
sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; 
H14 "Ecotossico": rifiuti che presentano o possono presentare  rischi
immediati o differiti per uno o piu' comparti ambientali. 
H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione,  di  dare  origine  in
qualche modo ad un'altra  sostanza,  ad  esempio  a  un  prodotto  di
lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate. 
Note 
1. L'attribuzione delle  caratteristiche  di  pericolo  "tossico"  (e
"molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante"  "cancerogeno",
"tossico  per  la  riproduzione",  "mutageno"  ed   "ecotossico"   e'
effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A  e
parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio,  del  27  giugno
1967  e  successive  modifiche   e   integrazioni,   concernente   il
ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari   ed
amministrative  relative  alla  classificazione,  all'imballaggio   e
all'etichettatura delle sostanze pericolose. 
2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui  agli  allegati
II e III della direttiva 1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 31 maggio  1999  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi. 
Metodi di prova: 
I metodi da utilizzare sono quelli descritti  nell'allegato  V  della
direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN. 
 
----- 
Se disponibili metodi di prova.)) 
 
 
                          ALLEGATO L 
             Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti 
 
Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla 
produzione di rifiuti 
1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti  economici
che promuovono l'uso efficiente delle risorse. 
2. Promozione di  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  finalizzate  a
realizzare prodotti e tecnologie piu' puliti  e  capaci  di  generare
meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attivita'. 
3.  Elaborazione  di  indicatori  efficaci  e   significativi   delle
pressioni ambientali associate alla produzione  di  rifiuti  volti  a
contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti  a  tutti  i
livelli,  dalla  comparazione  di  prodotti  a  livello   comunitario
attraverso interventi delle autorita' locali fino a misure nazionali. 
Misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione 
e di distribuzione 
4. Promozione della  progettazione  ecologica  (cioe'  l'integrazione
sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto
al  fine  di  migliorarne  le  prestazioni   ambientali   nel   corso
dell'intero ciclo di vita). 
5. Diffusione di  informazioni  sulle  tecniche  di  prevenzione  dei
rifiuti al fine di agevolare l'applicazione delle  migliori  tecniche
disponibili da parte dell'industria. 
6.  Organizzazione  di  attivita'  di  formazione   delle   autorita'
competenti per quanto riguarda l'integrazione delle  prescrizioni  in
materia di prevenzione dei rifiuti nelle autorizzazioni rilasciate  a
norma della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE. 
7. Introduzione di misure per  prevenire  la  produzione  di  rifiuti
negli impianti non soggetti ((al Titolo III-bis alla Parte Seconda)).
Tali misure potrebbero eventualmente comprendere valutazioni o  piani
di prevenzione dei rifiuti. 
((7-bis  Introduzione  delle  misure  indicate   nei   documenti   di
riferimento sulle BAT per  prevenire  la  produzione  di  rifiuti  da
installazioni soggette al Titolo III-bis alla Parte Seconda.  Sono  a
tal fine pertinenti le operazioni di  riutilizzo,  riciclo,  ricupero
effettuate all'interno delle stesse installazioni in cui si  generano
i materiali)). 
8. Campagne  di  sensibilizzazione  o  interventi  per  sostenere  le
imprese a livello finanziario, decisionale o in altro modo. 
Tali misure possono essere particolarmente efficaci se sono destinate
specificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se operano
attraverso reti di imprese gia' costituite. 
9. Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e  produttori
o a negoziati settoriali per incoraggiare  le  imprese  o  i  settori
industriali interessati a predisporre i propri piani o  obiettivi  di
prevenzione dei rifiuti o a  modificare  prodotti  o  imballaggi  che
generano troppi rifiuti. 
10. Promozione di sistemi di  gestione  ambientale  affidabili,  come
l'EMAS e la norma ISO 14001. 
Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo 
11. Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi per 
l'acquisto di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai 
consumatori di un pagamento obbligatorio per un determinato  articolo
o  elemento   dell'imballaggio   che   altrimenti   sarebbe   fornito
gratuitamente. 
12.  Campagne  di  sensibilizzazione  e  diffusione  di  informazioni
destinate al  pubblico  in  generale  o  a  specifiche  categorie  di
consumatori. 
13. Promozione di marchi di qualita' ecologica affidabili. 
14. Accordi con l'industria, ricorrendo ad esempio a gruppi di studio
sui prodotti  come  quelli  costituiti  nell'ambito  delle  politiche
integrate di prodotto, o accordi con i rivenditori per  garantire  la
disponibilita' di informazioni sulla prevenzione  dei  rifiuti  e  di
prodotti a minor impatto ambientale. 
15. Nell'ambito degli appalti pubblici e  privati,  integrazione  dei
criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di  gara  e
nei contratti, coerentemente con quanto indicato  nel  manuale  sugli
appalti pubblici ecocompatibili pubblicato dalla  Commissione  il  29
ottobre 2004. 
16. Promozione del riutilizzo e/o della  riparazione  di  determinati
prodotti scartati, o loro componenti in particolare attraverso misure
educative, economiche, logistiche o altro, ad esempio il  sostegno  o
la creazione di centri e reti accreditati di  riparazione/riutilizzo,
specialmente in regioni densamente popolate. 
 
 
                                                     ((Allegato L-bis 
                                       (articolo 206-quater, comma 2) 
 
Categorie  di  prodotti  che  sono  oggetto  di  incentivi  economici
      all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2 
 
    
=====================================================================
|                           | Percentuale minima|                   |
|                           |    in peso di     |                   |
|                           |     materiale     |                   |
|                           |    polimerico     |   Incentivo in    |
|                           |riciclato sul peso |  percentuale sul  |
|                           |  complessivo del  | prezzo di vendita |
|                           |    componente     |  del prodotto al  |
|   Categoria di prodotto   |    sostituito     |   consumatore     |
+===========================+===================+===================+
|Cicli e veicoli a motore   |       >10%        |        10%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Elettrodomestici           |       >20%        |        10%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Contenitori per uso di     |                   |                   |
|igiene ambientale          |       >50%        |        5%         |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Arredo per interni         |       >50%        |        5%         |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Arredo urbano              |       >70%        |        15%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Computer                   |       >10%        |        10%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Prodotti per la casa e per |                   |                   |
|l'ufficio                  |       >10%        |        10%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Pannelli fonoassorbenti,   |                   |                   |
|barriere e segnaletica     |                   |                   |
|stradale                   |       >30%        |        10%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
    
                                                                  )). 
 
 
          ((Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta 
 
Norme tecniche e valori limite  di  emissione  per  gli  impianti  di
                     incenerimento di rifiuti)) 
 
    

((  A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

  1. Valori limite di emissione medi giornalieri espressi in mg/Nm3



---------------------------------------------------------------------
Polvere totale                                                 10

Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse
 come carbonio organico totale (TOC)                           10

Acido cloridrico (HCl)                                         10

Acido fluoridrico (HF)                                          1

Biossido di zolfo (SO2)                                        50

Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi
 come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti
 esistenti dotati di una capacita' nominale superiore a 6
 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti    200

Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi
 come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti
 esistenti con una capacita' nominale pari o inferiore
 a 6 t/ora                                                    400

Ammoniaca (NH3)                                                30
---------------------------------------------------------------------


  2. Valori limite di emissione medi su 30 minuti espressi in mg/Nm3



---------------------------------------------------------------------
                                                     (100%)   (97%)
                                                        A       B

a) Polveri totali                                       30      10

a) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori
   espresse come carbonio organico totale (TOC)         20      10

a) Acido cloridrico (HCl)                               60      10

a) Acido fluoridrico (HF)                                4       2
---------------------------------------------------------------------

a) Biossido di zolfo (SO2)                             200      50

a) Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2)
   espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento
   dei rifiuti esistenti dotati di una capacita'
   nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti
   di incenerimento dei rifiuti                        400     200

a) Ammoniaca (NH³)                                      60      30
---------------------------------------------------------------------


  3.  Valori  limite  di  emissione  medi  ottenuti  con  periodo  di
campionamento minimo di 30 minuti e massimo  di  8  ore  espressi  in
mg/Nm3

  I valori medi  di  concentrazione  degli  inquinanti  si  ottengono
secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di  cui
alla lettera C

  ---------



---------------------------------------------------------------------
Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)
                                                       0,05 in totale
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)
Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)       0,05
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)
Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)      0,5 in totale
Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)
Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)
---------------------------------------------------------------------


  I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni  sotto  forma
di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.

  4.  Valori  limite  di  emissione  medi  ottenuti  con  periodo  di
campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore.

  I valori medi  di  concentrazione  degli  inquinanti  si  ottengono
secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di  cui
alla lettera C.

  a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) (1) 0,1 ng/Nm3

  b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (2) 0,01 mg/Nm3

  c) PCB-DL (3) 0,1 ng/Nm3

  -----------

  (1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione
totale di diossine e furani, calcolata come  concentrazione  "tossica
equivalente". Per la  determinazione  della  concentrazione  "tossica
equivalente",   le   concentrazioni   di   massa    delle    seguenti
policloro-dibenzo-p-diossine   e   policloro-dibenzofurani   misurate
nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per  i  fattori  di
equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire  la
somma.



---------------------------------------------------------------------
                                                                FTE
---------------------------------------------------------------------
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)                      1
---------------------------------------------------------------------
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)               0,5
---------------------------------------------------------------------
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)              0,1
---------------------------------------------------------------------
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)              0,1
---------------------------------------------------------------------
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)              0,1
---------------------------------------------------------------------
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)            0,01
---------------------------------------------------------------------
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)                                 0,001
---------------------------------------------------------------------
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)                     0,1
---------------------------------------------------------------------
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)                 0,5
---------------------------------------------------------------------
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)                 0,05
---------------------------------------------------------------------
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)                0,1
---------------------------------------------------------------------
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF                 0,1
---------------------------------------------------------------------
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)                0,1
---------------------------------------------------------------------
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)                0,1
---------------------------------------------------------------------
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)            0,01
---------------------------------------------------------------------
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)            0,01
---------------------------------------------------------------------
Octaclorodibenzofurano (OCDF)                                   0,001
---------------------------------------------------------------------


  (2) Gli idrocarburi policiclici aromatici  (IPA)  sono  determinati
come somma di:



--------------------------
Benz[a]antracene
--------------------------
Dibenz[a, h]antracene
--------------------------
Benzo[h]fluorantene
--------------------------
Benzo[j]fluorantene
--------------------------
Benzo[k]fluorantene
--------------------------
Benzo[a]pirene
--------------------------
Dibenzo[a, e]pirene
--------------------------
Dibenzo[a, h]pirene
--------------------------
Dibenzo[a, i]pirene
--------------------------
Dibenzo[a, l]pirene
---------------------------
Indeno [1,2,3 - cd] pirene
---------------------------


  (3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione
totale   di   PCB-Dl,   calcolata   come   concentrazione    "tossica
equivalente". Per la  determinazione  della  concentrazione  "tossica
equivalente", le concentrazioni di massa dei  seguenti  PCB  misurati
nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per  i  fattori  di
equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire  la
somma.




=====================================================================
|                                            |  Nome   |
|           Congenere                        |  IUPAC  |  WHO-TEF   |
+============================================+=========+============+
|3,3',4,4'-TetraCB                           |  PCB77  |   0,0001   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,4,4',5-TetraCB                            |  PCB81  |   0,0003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3'4,4'-PentaCB                          | PCB 105 |  0,00003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,4,4',5-PentaCB                          | PCB 114 |  0,00003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3',4,4',5-PentaCB                         | PCB 118 |  0,00003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2',3,4,4',5-PentaCB                         | PCB 123 |  0,00003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,3',4,4',5-PentaCB                         | PCB 126 |    0,1     |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5-HexaCB                        | PCB 156 |  0,00003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5'-HexaCB                       | PCB 157 |  0,00003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3',4,4',5,5'-HexaCB                       | PCB 167 |  0,00003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,3',4,4',5,5'-HexaCB                       | PCB 169 |    0,03    |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB                    | PCB 189 |  0,00003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+




  5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO)

  I seguenti valori limite di  emissione  per  le  concentrazioni  di
monossido di carbonio (CO) non devono  essere  superati  nei  gas  di
combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):

  - 50 mg/Nm3 come valore medio giornaliero;

  - 100 mg/Nm3 come valore medio su 30 minuti;

  - il valore di 150 mg/Nm3 come valore medio su 10 minuti.

  L'autorita' competente puo' concedere deroghe per gli  impianti  di
incenerimento che utilizzano la tecnologia del letto fluido,  purche'
l'autorizzazione  preveda  un  valore  limite  di  emissione  per  il
monossido di carbonio (CO) non superiore  a  100  mg/m³  come  valore
medio orario.

  B. NORMALIZZAZIONE

  Condizioni di cui all'articolo 237-nonies del Titolo III-bis  della
Parte IV:

  - pressione 101,3 kPa;

  - gas secco,

  nonche' un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso
secco pari all'11% in volume, utilizzando la seguente formula



         21 - Os
Es. = ----------- x Em
         21 - Om


  nella quale:

  Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di
riferimento;

  Em = concentrazione di emissione misurata;

  Os = tenore di ossigeno di riferimento;

  Om = tenore di ossigeno misurato.

  Nel caso di incenerimento unicamente di oli  usati,  come  definiti
all'articolo 183, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,  l'ossigeno  di  riferimento  negli  effluenti  gassosi
secchi e' pari al 3%.

  Se i  rifiuti  sono  inceneriti  in  una  atmosfera  arricchita  di
ossigeno, l'autorita' competente puo' fissare un tenore  di  ossigeno
di riferimento  diverso  che  rifletta  le  speciali  caratteristiche
dell'incenerimento.

  Nel caso di incenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione
in base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se  il  tenore
di ossigeno misurato supera  il  pertinente  tenore  di  ossigeno  di
riferimento.

  C. VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DEI VALORI LIMITE  DI  EMISSIONE  IN
ATMOSFERA

  1. Valutazione dei risultati delle misurazioni

  Per le misurazioni in continuo i  valori  limite  di  emissione  si
intendono rispettati se:

  a) nessuno dei valori medi giornalieri  supera  uno  qualsiasi  dei
valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1;

  b) per il monossido di carbonio (CO):

  - almeno il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non
supera il valore limite di emissione di cui al paragrafo A, punto  5,
primo trattino;

  - almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi
periodo di 24 ore oppure tutti i  valori  medi  su  30  minuti  nello
stesso periodo non superano i valori limite di emissione  di  cui  al
paragrafo A, punto 5, secondo e terzo trattino";

  c) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera  uno  qualsiasi  dei
valori limite di emissione di cui alla colonna  A  del  paragrafo  A,
punto 2, oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite per il
parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su  30  minuti  nel
corso dell'anno non supera il relativo valore limite di emissione  di
cui alla colonna B del paragrafo A, punto 2;

  d) nessuno dei valori medi  rilevati  per  i  metalli  pesanti,  le
diossine e i furani,  gli  idrocarburi  policiclici  aromatici,  e  i
policlorobifenili  (PCB-DL),  durante  il  periodo  di  campionamento
supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti al paragrafo
A, punti 3 e 4;

  I valori medi su 30 minuti e  i  valori  medi  su  10  minuti  sono
determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi  i
periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti  rifiuti)  in
base ai valori misurati, previa  sottrazione  del  rispettivo  valore
dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente.

  L'assicurazione di qualita' dei sistemi automatici di misurazione e
la loro taratura in base ai  metodi  di  misurazione  di  riferimento
devono essere eseguiti in conformita' alla norma UNI EN 14181

  I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato  delle
misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti  percentuali
dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:



------------------------------------
Polveri totali                  30%
------------------------------------
Carbonio organico totale        30%
------------------------------------
Acido cloridrico                40%
------------------------------------
Acido fluoridrico               40%
------------------------------------
Biossido di zolfo               20%
------------------------------------
Biossido di azoto               20%
------------------------------------
Monossido di carbonio           10%
------------------------------------
Ammoniaca                       30%
------------------------------------


  I valori medi giornalieri sono determinati in base ai  valori  medi
convalidati.

  Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono  essere
scartati, a causa di disfunzioni o per ragioni  di  manutenzione  del
sistema di misurazione in continuo, piu'  di  5  valori  medi  su  30
minuti in un giorno qualsiasi. Non piu' di 10 valori medi giornalieri
all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni
di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.

  Per le misurazioni periodiche,  la  valutazione  della  rispondenza
delle misurazioni ai valori limite di  emissione  si  effettua  sulla
base di quanto previsto dalle norme tecniche di seguito riportate:





   ===================================================
   |       Parametro       |         Metodo          |
   +=======================+=========================+
   |Temperatura            |UNI EN ISO 16911:2013    |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Pressione              |UNI EN ISO 16911:2013    |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Velocita'              |UNI EN ISO 16911:2013    |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Portata                |UNI EN ISO 16911:2013    |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Umidita'               |UNI EN 14790:2006        |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Ossigeno (O2)          |UNI EN 14789:2006        |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Acido Cloridrico (HCl) |UNI EN 1911:2010         |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Acido Fluoridrico (HF) |ISO15713 :2006           |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Ossidi Di Azoto (NOx)  |                         |
   |Espressi Come NO2      |UNI EN 14792 : 2006      |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Ammoniaca (NH3)        |EPA CTM-027 :1997        |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Biossido Di Zolfo (SO2)|UNI EN 14791:2006        |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Monossido Di Carbonio  |                         |
   |(CO)                   |UNI EN 15058:2006        |
   +-----------------------+-------------------------+
   |TOC Espresso Come C    |UNI EN 12619 : 2013      |
   +-----------------------+-------------------------+
   |PCDD/PCDF Come (Teq)   |UNI EN 1948-1,2,3 : 2006 |
   +-----------------------+-------------------------+
   |PCB-Dl come (Teq)      |UNI EN 1948-1,2,3,4 :2010|
   +-----------------------+-------------------------+
   |IPA                    |ISO 11338 -1 e 2 : 2003  |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Polveri                |UNI EN 13284-1: 2003     |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Mercurio (Hg)          |UNI EN 13211:2003        |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Metalli Pesanti (As,Cd,|                         |
   |Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb,|                         |
   |Sb, Tl, V)             |UNI EN 14385:2004        |
   +-----------------------+-------------------------+





  In caso di misure discontinue, al fine di valutare  la  conformita'
delle  emissioni  convogliate  ai  valori  limite  di  emissioni,  la
concentrazione e' calcolata preferibilmente come media di almeno  tre
campionamenti  consecutivi  e  riferiti  ciascuno   ai   periodi   di
campionamento indicati all'Allegato 1, lettera A nelle condizioni  di
esercizio piu' gravose dell'impianto.

  D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO

  1. Valori limite  di  emissione  negli  scarichi  di  acque  reflue
derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi

  Sono  di  seguito  riportati  i  valori  limite  di  emissione   di
inquinanti negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione
degli effluenti gassosi, espressi  in  concentrazioni  di  massa  per
campioni non filtrati.




    =============================================================
    |                                   |   95%   |    100%     |
    +===================================+=========+=============+
    |a) Solidi sospesi totali           |30 mg/l  |45 mg/l      |
    +-----------------------------------+---------+-------------+
    |b) Mercurio e suoi composti,       |         |             |
    |espressi come mercurio (Hg)        |         |0,03 mg/l    |
    +-----------------------------------+---------+-------------+
    |c) Cadmio e suoi composti, espressi|         |             |
    |come cadmio (Cd)                   |         |0,05 mg/l    |
    +-----------------------------------+---------+-------------+
    |d) Tallio e suoi composti, espressi|         |             |
    |come tallio (TI)                   |         |0,05 mg/l    |
    +-----------------------------------+---------+-------------+
    |e) Arsenico e suoi composti,       |         |             |
    |espressi come arsenico As          |         |0,15 mg/l    |
    +-----------------------------------+---------+-------------+
    |f) Piombo e suoi composti, espressi|         |             |
    |come piombo (Pb)                   |         |0,2 mg/l     |
    +-----------------------------------+---------+-------------+
    |g) Cromo e suoi composti, espressi |         |             |
    |come cromo (Cr)                    |         |0,5 mg/l     |
    +-----------------------------------+---------+-------------+
    |h) Rame e suoi composti, espressi  |         |             |
    |come rame (Cu)                     |         |0,5 mg/l     |
    +-----------------------------------+---------+-------------+
    |i) Nichel e suoi composti, espressi|         |             |
    |come nichel (Ni)                   |         |0,5 mg/l     |
    +-----------------------------------+---------+-------------+
    |l) Zinco e suoi composti, espressi |         |             |
    |come zinco (Zn)                    |         |1,5 mg/l     |
    +-----------------------------------+---------+-------------+
    |m) Diossine e furani (PCDD + PCDF) |         |             |
    |come Teq                           |         |0,3 ng/l     |
    +-----------------------------------+---------+-------------+
    |n) Idrocarburi policiclici         |         |             |
    |aromatici (IPA)                    |         |0,0002 mg/l  |
    +-----------------------------------+---------+-------------+
    |o) Policlorobifenili (PCB-Dl) come |         |             |
    |Teq                                |         |0,3 ng/l     |
    +-----------------------------------+---------+-------------+




  E. CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI NELLE ACQUE
DI SCARICO

  1. Misurazioni

  a) misurazioni continue del pH, della temperatura e della portata;

  b) misurazioni giornaliere dei solidi sospesi totali effettuate  su
campioni per sondaggio;

  c) misurazioni almeno mensili, su di  un  campione  rappresentativo
proporzionale al flusso dello scarico su un periodo di 24 ore,  degli
inquinanti di cui al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);

  d) misurazioni almeno semestrali  di  diossine  e  furani  e  degli
idrocarburi  policiclici  aromatici;  per  i  primi  dodici  mesi  di
funzionamento dell'impianto, tali  sostanze  devono  essere  misurate
almeno ogni tre mesi.

  2. Valutazione dei risultati delle misurazioni

  I valori limite di emissione si intendono rispettati se:

  a) il 95% e il 100% dei valori misurati per i solidi sospesi totali
non superano i rispettivi valori limite  di  emissione  stabiliti  al
paragrafo D, punto 1, lett. a);

  b) non piu' di una  misurazione  all'anno  per  i  metalli  pesanti
supera i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo  D,  punto
1, lettere da b) a l);

  c) le misurazioni semestrali per le diossine e i furani e  per  gli
idrocarburi policiclici aromatici non superano  i  valori  limite  di
emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere m) e n). ))

    
 
 
((Allegato  2  al  Titolo  III-bis  alla  Parte  Quarta  del  decreto
                  legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
Norme tecniche e valori limite  di  emissione  per  gli  impianti  di
                          coincenerimento)) 
 
    

((A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

  1.Formula di miscelazione

  La  seguente  "formula  di  miscelazione"  deve  essere   applicata
ogniqualvolta non sia stato stabilito  uno  specifico  valore  limite
totale di emissione "C" nel presente Allegato.

  Il valore limite per ciascun agente inquinante e per  il  monossido
di   carbonio   presenti   nell'effluente   gassoso   derivante   dal
coincenerimento dei rifiuti e' calcolato come segue:

Vrifiuti x Crifiuti + Vprocesso x Cprocesso
------------------------------------------------ = C
            Vrifiuti + Cprocesso

  Vrifiuti    :    volume    dell'effluente     gassoso     derivante
dall'incenerimento dei soli rifiuti, determinato in base  ai  rifiuti
che   hanno   il   piu'   basso   potere    calorifico    specificato
nell'autorizzazione  e  normalizzato  alle  condizioni  indicate   al
paragrafo B dell'Allegato 1.

  Qualora il calore liberato dall'incenerimento di rifiuti pericolosi
sia inferiore  al  10%  del  calore  totale  liberato  nell'impianto,
Vrifiuti deve essere calcolato in base ad un quantitativo  (fittizio)
di rifiuti che, se incenerito, libererebbe un calore pari al 10%  del
calore totale liberato nell'impianto.

  Crifiuti  :  valori  limite  di  emissione  per  gli  impianti   di
incenerimento stabiliti al paragrafo A dell'Allegato 1.

  Vprocesso : volume dell'effluente gassoso  derivante  dal  processo
dell'impianto, inclusa la combustione  dei  combustibili  autorizzati
normalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinato
sulla base dei tenori di ossigeno previsti dalla  normativa  ai  fini
della normalizzazione delle emissioni. In assenza di normativa per il
pertinente tipo di impianto, si deve utilizzare il  tenore  reale  di
ossigeno dell'effluente gassoso non diluito con aggiunta di aria  non
indispensabile per il  processo.  La  normalizzazione  per  le  altre
condizioni e' quella specificata al paragrafo B.

  Cprocesso :  valori  limite  di  emissione  indicati  nel  presente
Allegato per taluni settori industriali o, in caso di assenza di tali
valori, valori limite di emissione degli inquinanti e  del  monossido
di carbonio fissati dalla normativa  statale  o  regionale  per  tali
impianti  quando  vengono   bruciati   i   combustibili   normalmente
autorizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di  tali  disposizioni  si
applicano   i   valori   limite    di    emissione    che    figurano
nell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si
ricorre alle concentrazioni reali in massa.

  C:  valori  limite  totali  di  emissione  e  tenore  di   ossigeno
individuati nel presente Allegato per taluni  settori  industriali  e
per taluni inquinanti o, in caso di assenza di  tali  valori,  valori
limite  totali  di  emissione  da  rispettare  per   ciascun   agente
inquinante e per il  monossido  di  carbonio.  Il  tenore  totale  di
ossigeno di riferimento, che sostituisce il  tenore  di  ossigeno  di
riferimento per la normalizzazione di cui al successivo paragrafo  B,
e' calcolato sulla base dei  tenori  di  ossigeno  sopraindicati  per
Vrifiuti e per Vprocesso , rispettando i volumi parziali.

  I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti  di  cui
all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4,  sono  quelli  fissati  nei
suddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione della  "formula
di miscelazione".

  2.  Disposizioni  speciali  relative  ai  forni  per  cemento   che
coinceneriscono rifiuti

  2.1. I valori limite di emissione di cui ai  punti  2.2  e  2.3  si
applicano come valori medi giornalieri di polveri  totali,  HC1,  HF,
NOx, SO2 , TOC, -NH3 barrato- (per  misurazioni  in  continuo),  come
valori medi in un periodo di campionamento  minimo  di  30  minuti  e
massimo di 8 ore per i metalli pesanti  e  come  valori  medi  in  un
periodi di campionamento minimo di 6 ore  e  massimo  di  8  ore  per
diossine e furani.

  Tutti i valori sono normalizzati a ossigeno 10 %.

  I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del  calcolo
dei valori medi giornalieri.

  2.2. C - Valori limite totali  di  emissione  (espressi  in  mg/Nm3
tranne che per diossine e furani,  IPA  e  PCB-Dl)  per  le  seguenti
sostanze inquinanti



----------------------------------------------------
Sostanza inquinante                           C
----------------------------------------------------
Polveri totali                               30
----------------------------------------------------
HCl                                          10
----------------------------------------------------
HF                                            1
----------------------------------------------------
NOx                                         500 (1)
----------------------------------------------------
Cd + Tl                                      0,05
----------------------------------------------------
Hg                                           0,05
----------------------------------------------------
Sb + As +Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V     0,5
----------------------------------------------------
Diosine e furani (ng/Nm³)                     C
----------------------------------------------------
IPA                                           C
----------------------------------------------------
PCB-Dl (ng/Nm³)                               C
----------------------------------------------------


  (1) Fino al 1° gennaio 2016 l'autorita' competente puo' autorizzare
dal valore limite per i NOx per i forni Lepol e per i forni  rotativi
lunghi  purche'  l'autorizzazione  stabilisca  un  valore  limite  di
emissione complessivo per i NOx inferiore o pari a 800 mg/Nm3 .

  2.3. C - Valori limite totali di emissione (espressi  in  mg/Nm3  )
per SO2 e TOC



-------------
Inquinanti C
SO2       50
TOC       10
-------------


  L'autorita' competente puo' concedere deroghe  rispetto  ai  valori
limite di emissione di cui al presente  punto  nei  casi  in  cui  il
coincenerimento di rifiuti non dia luogo a TOC e SO2 .

  2.4. C - Valori limite di emissione complessivi per il CO

  L'autorita' competente puo' stabilire valori  limite  di  emissione
per il CO

  3.  Disposizioni  speciali  per   impianti   di   combustione   che
coinceneriscono rifiuti

  3.1. Cprocesso espresso come valori medi giornalieri (in  mg/Nm3  )
valido fino alle seguenti date:

  a)  31  dicembre  2015  per  gli  impianti   che   hanno   ottenuto
un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013, o  i  cui  gestori  hanno
presentato una domanda  completa  per  un'autorizzazione  entro  tale
data, a condizione che detti impianti siano messi in servizio al piu'
tardi entro il 7 gennaio 2014;

  b) 7 gennaio 2013 per gli impianti di combustione non  coperti  dal
comma precedente.

  Per determinare la potenza termica nominale totale  degli  impianti
di combustione si applicano le norme sul cumulo  delle  emissioni  di
cui all'Allegato 4. I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai
fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

  Per determinare la potenza termica nominale totale  degli  impianti
di combustione si applicano le norme sul cumulo  delle  emissioni.  I
valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo  dei
valori medi giornalieri.

  Cprocesso per combustibili solidi esclusa la biomassa (tenore di O2
6 %):




===============================================================
|                     |         | da 50 a |da 100 a |         |
| Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |
+=====================+=========+=========+=========+=========+
|SO2                  |    -    |   850   |   200   |   200   |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
|NOx                  |    -    |   400   |   200   |   200   |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
|Polvere              |   50    |   50    |   30    |   30    |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+



  Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %):




===============================================================
|                     |         | da 50 a |da 100 a |         |
| Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |
+=====================+=========+=========+=========+=========+
|SO2                  |    -    |   200   |   200   |   200   |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
|NOx                  |    -    |   350   |   300   |   200   |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
|Polvere              |   50    |   50    |   30    |   30    |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+



  Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %):




=====================================================================
|                    |        |da 50 a|                     |       |
|                    |        |  100  |                     |  300  |
|Sostanza inquinante |50 MWth | MWth  |  da 100 a 300 MWth  | MWth  |
+====================+========+=======+=====================+=======+
|                    |        |       |    da 400 a 200     |       |
|                    |        |       | (decremento lineare |       |
|SO2                 |   -    |  850  | da 100 a 300 MWth)  |  200  |
+--------------------+--------+-------+---------------------+-------+
|NOx                 |   -    |  400  |         200         |  200  |
+--------------------+--------+-------+---------------------+-------+
|Polvere             |   50   |  50   |         30          |  30   |
+--------------------+--------+-------+---------------------+-------+



  3.2. Cprocesso espresso in  valori  medi  giornalieri  (in  mg/Nm³)
valido fino alle seguenti date:

  a) 1° gennaio 2016  per  gli  impianti  di  combustione  che  hanno
ottenuto l'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o  i  cui  gestori
hanno presentato una domanda  completa  per  un'autorizzazione  entro
tale data, a condizione che detti impianti siano  messi  in  servizio
entro il 7 gennaio 2014;

  b) 7 gennaio 2013 per gli impianti di combustione diversi da quelli
di cui al punto a).

  Per determinare la potenza termica nominale totale  degli  impianti
di combustione si applicano le norme sul cumulo  delle  emissioni.  I
valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo  dei
valori medi giornalieri.

  3.2.1. Cprocesso per gli impianti di combustione che hanno ottenuto
l'autorizzazione prima del 7 gennaio  2013  o  i  cui  gestori  hanno
presentato una domanda  completa  per  un'autorizzazione  entro  tale
data, purche' siano messi in servizio entro il  7  gennaio  2014,  ad
eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas

  Cprocesso per i combustibili solidi  ad  eccezione  della  biomassa
(tenore di O2 6 %):




=====================================================================
|     Sostanza     |       |                      | da 100 a | 300  |
|    inquinante    |50 MWth|   da 50 a 100 MWth   | 300 MWth | MWth |
+==================+=======+======================+==========+======+
|SO2               |   -   |400                   |   200    | 200  |
|                  |       |per la torba: 300     |          |      |
+------------------+-------+----------------------+----------+------+
|                  |       |      300             |   200    | 200  |
|                  |       | per la polverizzata: |          |      |
|NOx               |   -   | 400                  |          |      |
+------------------+-------+----------------------+----------+------+
|                  |       |                      |25 per la |      |
|Polvere           |  50   |          30          |torba: 20 |  20  |
+------------------+-------+----------------------+----------+------+



  Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %):




   ===============================================================
   |                     |         | da 50 a |da 100 a |         |
   | Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |
   +=====================+=========+=========+=========+=========+
   |SO2                  |    -    |   200   |   200   |   200   |
   +---------------------+---------+---------+---------+---------+
   |NOx                  |    -    |   300   |   250   |   200   |
   +---------------------+---------+---------+---------+---------+
   |Polvere              |   50    |   30    |   20    |   20    |
   +---------------------+---------+---------+---------+---------+


  Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %):




   ===============================================================
   |                     |         | da 50 a |da 100 a |         |
   | Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |
   +=====================+=========+=========+=========+=========+
   |SO2                  |    -    |   350   |   250   |   200   |
   +---------------------+---------+---------+---------+---------+
   |NOx                  |    -    |   400   |   200   |   150   |
   +---------------------+---------+---------+---------+---------+
   |Polvere              |   50    |   30    |   25    |   20    |
   +---------------------+---------+---------+---------+---------+

  3.2.2. Cprocesso per gli impianti di combustione diversi da  quelli
di cui al punto 3.2.1, ad eccezione delle turbine a gas e dei  motori
a gas

  Cprocesso per i combustibili solidi  ad  eccezione  della  biomassa
(tenore di O2 6 %):




=====================================================================
|   Sostanza    |  50  | da 50 a | da 100 a 300  |                  |
|  inquinante   | MWth |100 MWth |     MWth      |     300 MWth     |
+===============+======+=========+===============+==================+
|               |      |         |               |     150 per      |
|               |      |         |               |  combustione a   |
|               |      |         |               |   letto fluido   |
|               |      |         |               |  circolante o a  |
|               |      |         |               |   letto fluido   |
|               |      |         |  200 per la   | oppure, nel caso |
|               |      |         |  torba: 300,  |di combustione di |
|               |      |         |tranne nel caso|torba, per tutti i|
|               |      | 400 per |di combustione |     tipi di      |
|               |      |la torba:|a letto fluido:|  combustione a   |
|SO2            |  -   |   300   |      250      |letto fluido: 200 |
+---------------+------+---------+---------------+------------------+
|               |      |         |               |    150 per la    |
|               |      | 300 per |               |  combustione di  |
|               |      |la torba:|               |     lignite      |
|NOx            |  -   |   250   |      200      |polverizzata: 200 |
+---------------+------+---------+---------------+------------------+
|               |      |         |               | 10 per la torba: |
|Polvere        |  50  |   20    |      20       |        20        |
+---------------+------+---------+---------------+------------------+


  Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %):




   ===============================================================
   |                     |         | da 50 a |da 100 a |         |
   | Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |
   +=====================+=========+=========+=========+=========+
   |SO2                  |    -    |   200   |   200   |   150   |
   +---------------------+---------+---------+---------+---------+
   |NOx                  |    -    |   250   |   200   |   150   |
   +---------------------+---------+---------+---------+---------+
   |Polvere              |   50    |   20    |   20    |   20    |
   +---------------------+---------+---------+---------+---------+

  Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %):




   ===============================================================
   |                     |         | da 50 a |da 100 a |         |
   | Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |
   +=====================+=========+=========+=========+=========+
   |SO2                  |    -    |   350   |   200   |   150   |
   +---------------------+---------+---------+---------+---------+
   |NOx                  |    -    |   300   |   150   |   100   |
   +---------------------+---------+---------+---------+---------+
   |Polvere              |   50    |   20    |   20    |   10    |
   +---------------------+---------+---------+---------+---------+

  3.3. C - Valori limite totali di emissione per metalli pesanti  (in
mg/Nm3 ) espresso come valori medi in  un  periodo  di  campionamento
minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore  (tenore  di  O2  6  %  per  i
combustibili solidi e 3 % per i combustibili liquidi).



-------------------------------------------------
Sostanze inquinanti                           C

Cd + Tl                                      0,05

Hg                                           0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V    0,5
-------------------------------------------------


  a. C - valori limite totali di emissione per diossine e furani, IPA
e PCB-Dl espresso  come  valore  medio  misurato  in  un  periodo  di
campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore (tenore di  O2  6  %
per i combustibili solidi e 3 % per i combustibili liquidi).



-------------------------------------------------
Sostanza inquinante                      C

Diossine e furani (come Teq)         0,1 ng/Nm³

IPA                                  0,01 mg/Nm³

PCB-Dl (come Teq)                    0,1 ng/Nm³
-------------------------------------------------


  4. Disposizioni speciali per gli  impianti  di  coincenerimento  di
rifiuti nei settori industriali non contemplati nei punti 2 e 3 della
presente parte

  4.1. C - valore limite totale di emissione per diossine  e  furani,
IPA e PCB DL espresso come valore medio misurato  in  un  periodo  di
campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore:



-------------------------------------------------
Sostanza inquinante                       C

Diossine e furani (come Teq)          0,1 ng/Nm³

IPA                                   0,01 mg/Nm³

PCB-Dl (come Teq)                     0,1 ng/Nm³
-------------------------------------------------


  4.2. C - valori limite  totali  di  emissione  (in  mg/Nm3)  per  i
metalli pesanti espresso come valori medi misurati in un  periodo  di
campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore:



-----------------------------------
Sostanze inquinanti            C

Cd + Tl                       0,05

Hg                            0,05
-----------------------------------


  B. NORMALIZZAZIONE

  Condizioni di cui all'articolo 237 nonies del Titolo III-bis  della
Parte IV del presente decreto legislativo

  - temperatura 273,15 °K;

  - pressione 101,3 kPa.

  - gas secco.

  nonche' ad un tenore  di  ossigeno  di  riferimento  nell'effluente
gassoso secco stabilito o determinato in accordo a quanto previsto al
precedente paragrafo A, utilizzando la seguente formula:



         21 - Os
Es = -------------- x Em
         21 - Om


  nella quale:

  Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di
riferimento;

  Em = concentrazione di emissione misurata;

  Os = tenore di ossigeno di riferimento;

  Om = tenore di ossigeno misurato.

  Se i rifiuti sono  coinceneriti  in  una  atmosfera  arricchita  di
ossigeno, l'autorita' competente puo' fissare un tenore  di  ossigeno
di riferimento  diverso  che  rifletta  le  speciali  caratteristiche
dell'incenerimento.

  Nel   caso   di   coincenerimento   di   rifiuti   pericolosi,   la
normalizzazione in base al tenore di ossigeno e'  applicata  soltanto
se il tenore di ossigeno misurato  supera  il  pertinente  tenore  di
ossigeno di riferimento.

  C. METODI DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E  VALUTAZIONE  DELL'OSSERVANZA
DEI VALORI LIMITE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

  1. Valutazione dei risultati delle misurazioni

  Per le misurazioni in continuo i  valori  limite  di  emissione  si
intendono rispettati se:

  a) nessuno dei valori medi giornalieri  supera  uno  qualsiasi  dei
pertinenti  valori  limite  di  emissione  stabiliti   nel   presente
Allegato;

  b) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti,  per  le
diossine e i furani e per gli  idrocarburi  policiclici  aromatici  e
PCB-DL supera i pertinenti valori limite di emissione  stabiliti  nel
presente Allegato.

  I valori medi su 30 minuti sono determinati durante il  periodo  di
effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di  arresto  se
non vengono inceneriti rifiuti) in base ai  valori  misurati,  previa
sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo  di  confidenza  al
95% riscontrato sperimentalmente.

  L'assicurazione di qualita' dei sistemi automatici di misurazione e
la loro taratura in base ai  metodi  di  misurazione  di  riferimento
devono essere eseguiti in conformita' alla norma UNI EN 14181

  I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato  delle
misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti  percentuali
dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:



-----------------------------------
Polveri totali                30%
-----------------------------------
Carbonio organico totale      30%
-----------------------------------
Acido cloridrico              40%
-----------------------------------
Acido fluoridrico             40%
-----------------------------------
Biossido di zolfo             20%
-----------------------------------
Biossido di azoto             20%
-----------------------------------
Monossido di carbonio         10%
-----------------------------------
Ammoniaca                     30%
-----------------------------------


  I valori medi giornalieri sono determinati in base ai  valori  medi
convalidati.

  Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono  essere
scartati piu' di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi  a
causa di disfunzioni o per ragioni di  manutenzione  del  sistema  di
misurazione in continuo. Non  piu'  di  10  valori  medi  giornalieri
all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni
di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.

  Per le misurazioni periodiche,  la  valutazione  della  rispondenza
delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua secondo i
seguenti metodi:



---------------------------------------------------------------------
Parametro                                   Metodo
---------------------------------------------------------------------
Temperatura                                 UNI EN ISO 16911:2013
---------------------------------------------------------------------
Pressione                                   UNI EN ISO 16911:2013
---------------------------------------------------------------------
Velocita'                                   UNI EN ISO 16911:2013
---------------------------------------------------------------------
Portata                                     UNI EN ISO 16911:2013
---------------------------------------------------------------------
Umidita'                                    UNI EN 14790:2006
---------------------------------------------------------------------
Ossigeno (O2)                               UNI EN 14789:2006
---------------------------------------------------------------------
Acido Cloridrico (HCl)                      UNI EN 1911:2010
---------------------------------------------------------------------
Acido Fluoridrico (HF)                      ISO15713 :2006
---------------------------------------------------------------------
Ossidi Di Azoto (NOx) Espressi Come NO2     UNI EN 14792 : 2006
---------------------------------------------------------------------
Ammoniaca (NH³)                             EPA CTM-027 :1997
---------------------------------------------------------------------
Biossido Di Zolfo (SO2)                     UNI EN 14791:2006
---------------------------------------------------------------------
Monossido Di Carbonio (CO)                  UNI EN 15058:2006
---------------------------------------------------------------------
TOC Espresso Come C                         UNI EN 12619 : 2013
---------------------------------------------------------------------
PCDD/PCDF Come (Teq)                        UNI EN 1948-1,2,3 : 2006
---------------------------------------------------------------------
PCB-Dl come (Teq)                           UNI EN 1948-1,2,3,4 :2010
---------------------------------------------------------------------
IPA                                         ISO 11338 -1 e 2:2003
---------------------------------------------------------------------
Polveri                                     UNI EN 13284-1:2003
---------------------------------------------------------------------
Mercurio (Hg)                               UNI EN 13211:2003
---------------------------------------------------------------------
Metalli Pesanti (As,Cd, Cr, Co, Cu, Mn,
 Ni, Pb, Sb, Tl, V)                         UNI EN 14385:2004
---------------------------------------------------------------------


  In caso di misure discontinue, al fine di valutare  la  conformita'
delle  emissioni  convogliate  ai  valori  limite  di  emissioni,  la
concentrazione e' calcolata preferibilmente come media di almeno  tre
campionamenti  consecutivi  e  riferiti  ciascuno   ai   periodi   di
campionamento indicati all'Allegato 1, lettera A nelle condizioni  di
esercizio piu' gravose dell'impianto.

  D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO  DI  COINCENERIMENTO  E  RELATIVE
NORME SU CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE

  Per gli impianti di coincenerimento  valgono  le  disposizioni  dei
paragrafi  D  ed  E  dell'Allegato  1,  relative  agli  impianti   di
incenerimento. ))


    
 
 
          ((Allegato 3 al Titolo III-bis alla Parte Quarta 
 
NORME  TECNICHE  PER  IL  COINCENERIMENTO  DEI  PRODOTTI  TRASFORMATI
DERIVATI DA MATERIALI DI CATEGORIA 1, 2 E 3  DI  CUI  AL  REGOLAMENTO
                          (CE) 1069/2009.)) 
 
    

((  1. Tipologia: Prodotti  trasformati  e  derivati  da  materiali  di
categoria 1, 2 e 3,  ivi  compresi  i  grassi;  partite  di  alimenti
zootecnici' contenenti frazioni dei materiali predetti.

  1.1 Provenienza: impianti di trasformazione riconosciuti  ai  sensi
del  regolamento  (CE)  1069/2009  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, per le partite di alimenti zootecnici
contenenti frazioni  dei  materiali  predetti  e'  ammessa  qualsiasi
provenienza

  1.2 Caratteristiche:

  a) farina  proteica  animale  e/o  alimenti  zootecnici  aventi  le
seguenti caratteristiche:

  P.C.I. sul tal quale 12.000 kJ/kg min;

  umidita' 10% max;

  ceneri sul secco 40% max.

  b) grasso animale avente le seguenti caratteristiche:

  P.C.I. sul tal quale 30.000 kJ/kg min;

  umidita' 2% max;

  ceneri sul secco 2% max.

  I parametri di cui ai punti a) e b) devono essere  documentati  dal
produttore in aggiunta alla documentazione sanitaria  prevista  dalla
vigente normativa.

  1.3 Il coincenerimento con recupero energetico, comprende anche  la
relativa messa in riserva presso l'impianto. Durante  tutte  le  fasi
dell'attivita'  devono  essere  evitati  il  contatto  diretto  e  la
manipolazione dei rifiuti di cui  al  punto  1.2,  nonche'  qualsiasi
forma di dispersione ambientale degli stessi.))

    
((ALLEGATI AL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA)) 
 
ALLEGATO 1 - Criteri generali  per  l'analisi  di  rischio  sanitario
ambientale sito-specifica 
 
ALLEGATO 2 - Criteri  generali  per  la  caratterizzazione  dei  siti
contaminati 
 
ALLEGATO 3 - Criteri generali per la selezione e  l'esecuzione  degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza
(d'urgenza, operativa o  permanente),  nonche'  per  l'individuazione
delle migliori tecniche d'intervento a costi sopportabili 
 
ALLEGATO  4  -  Criteri  generali  per  l'applicazione  di  procedure
semplificate 
 
ALLEGATO 5 - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo  e
nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da
bonificare 
ALLEGATO 1 
 
CRITERI GENERALI PER L'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE 
SITO-SPECIFICA 
 
PREMESSA 
  Il presente  allegato  definisce  gli  elementi  necessari  per  la
redazione dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica
(nel seguito analisi di rischio), da utilizzarsi per  la  definizione
degli obiettivi di bonifica. 
  L'analisi di rischio si puo' applicare prima,  durante  e  dopo  le
operazioni di bonifica o messa in sicurezza. 
  L'articolato normativo  fa  riferimento  a  due  criteri-soglia  di
intervento: il primo (CSC)  da  considerarsi  valore  di  attenzione,
superato il  quale  occorre  svolgere  una  caratterizzazione  ed  il
secondo (CSR) che identifica  i  livelli  di  contaminazione  residua
accettabili,  calcolati  mediante  analisi  di  rischio,  sui   quali
impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica. 
  Il presente allegato definisce i criteri minimi da applicare  nella
procedura di analisi di rischio inversa che verra' utilizzata per  il
calcolo delle CSR, cioe' per definire in modo rigoroso e  cautelativo
per l'ambiente gli obiettivi di bonifica aderenti  alla  realta'  del
sito,  che  rispettino  i  criteri  di  accettabilita'  del   rischio
cancerogeno e dell'indice di rischio assunti nei punti di conformita'
prescelti. 
  CONCETTI E PRINCIPI BASE 
  Nell'applicazione dell'analisi di rischio dei siti  contaminati  ed
ai fini di una interpretazione corretta dei risultati finali  occorre
tenere conto dei seguenti concetti: 
  la grandezza  rischio,  in  tutte  le  sue  diverse  accezioni,  ha
costantemente al suo interno componenti  probabilistiche.  Nella  sua
applicazione per definire gli obiettivi di risanamento  e  importante
sottolineare  che  la  probabilita'  non  e'  legata  all'evento   di
contaminazione (gia' avvenuto),  quanto  alla  natura  probabilistica
degli effetti nocivi che la contaminazione, o meglio l'esposizione ad
un certo contaminante, puo' avere sui ricettori finali. 
  Ai fini di una piena accettazione dei risultati dovra' essere posta
una particolare cura nella scelta dei  parametri  da  utilizzare  nei
calcoli,  scelta   che   dovra'   rispondere   sia   a   criteri   di
conservativita' , il  principio  della  cautela  e'  intrinseco  alla
procedura di analisi di rischio, che a  quelli  di  sito-specificita'
ricavabili dalle indagini di caratterizzazione svolte. 
  L'individuazione e l'analisi dei potenziali percorsi di esposizione
e dei bersagli e la  definizione  degli  obiettivi  di  bonifica,  in
coerenza con gli orientamenti strategici piu' recenti, devono  tenere
presente la destinazione d'uso del sito prevista dagli  strumenti  di
programmazione territoriale. 
  COMPONENTI DELL'ANALISI DI RISCHIO DA PARAMETRIZZARE 
  Sulla base della struttura del processo decisionale di "analisi  di
rischio",  indipendentemente  dal  tipo  di  metodologia   impiegata,
dovranno essere parametrizzate le seguenti  componenti:  contaminanti
indice, sorgenti, vie e modalita' di esposizione, ricettori finali. 
  Di seguito si  presentano  gli  indirizzi  necessari  per  la  loro
definizione ai fini dei calcoli. 
  Contaminanti indice 
  Particolare attenzione  dovra'  essere  posta  nella  scelta  delle
sostanze di interesse (contaminanti indice) da sottoporre ai  calcoli
di analisi di rischio. 
  La scelta dei contaminanti  indice,  desunti  dai  risultati  della
caratterizzazione, deve tener conto dei seguenti fattori: 
  - Superamento della  o  delle  CSC,  ovvero  dei  valori  di  fondo
naturali. 
  - Livelli di tossicita'. 
  - Grado di mobilita' e persistenza nelle varie matrici ambientali. 
  - Correlabilita' ad attivita' svolta nel sito 
  - Frequenza dei valori superiori al CSC. 
  Sorgenti 
  Le indagini di caratterizzazione dovranno portare alla  valutazione
della   geometria   della   sorgente:   tale    valutazione    dovra'
necessariamente tenere conto delle dimensioni globali  del  sito,  in
modo  da  procedere,  eventualmente,  ad  una  suddivisione  in  aree
omogenee  sia  per  le  caratteristiche  idrogeologiche  che  per  la
presenza di sostanze contaminanti, da sottoporre  individualmente  ai
calcoli di' analisi di rischio. 
  In  generale  l'esecuzione   dell'analisi   di   rischio   richiede
l'individuazione  di  valori  di  concentrazione   dei   contaminanti
rappresentativi in corrispondenza di ogni sorgente di  contaminazione
(suolo superficiale,  suolo  profondo,  falda)  secondo  modalita'  e
criteri che si diversificano in funzione del grado di approssimazione
richiesto. 
  Tale valore verra' confrontato con quello ricavato dai  calcoli  di
analisi di rischio, per poter definire gli interventi necessari. 
  Salvo che per le contaminazioni puntuali (hot-spots), che  verranno
trattate in modo puntuale, tali  concentrazioni  dovranno  essere  di
norma  stabilite  su  basi  statistiche  (media   aritmetica,   media
geometrica, UCI, 95% del valore medio). 
  Le vie e le modalita' di esposizione 
  Le vie di esposizione sono quelle mediante le quali  il  potenziale
bersaglio entra in contatto con le sostanze inquinanti. 
  Si ha una esposizione diretta se la via di esposizione coincide con
la sorgente di contaminazione; si ha una  esposizione  indiretta  nel
caso in cui il contatto del  recettore  con  la  sostanza  inquinante
avviene a seguito della migrazione dello stesso e quindi  avviene  ad
una certa distanza dalla sorgente. 
  Le vie di esposizione per le quali occorre definire i parametri  da
introdurre nei calcoli sono le seguenti: 
  - Suolo superficiale (compreso fra piano  campagna  e  1  metro  di
profondita'). - Suolo profondo (compreso fra la base del precedente e
la massima profondita' indagata). 
  - Aria outdoor (porzione di ambiente  aperto,  aeriforme,  dove  si
possono avere evaporazioni di  sostanze  inquinanti  provenienti  dai
livelli piu'  superficiali.  -  Aria  indoor  (porzione  di  ambiente
aeriforme confinata in ambienti chiusi). - Acqua  sotterranea  (falda
superficiale e/o profonda). 
  Le modalita' di esposizione attraverso le quali  puo'  avvenire  il
contatto tra l'inquinante ed il bersaglio variano in  funzione  delle
vie di esposizione sopra riportate e sono distinguibili in: 
  - ingestione di acqua potabile. 
  - ingestione di suolo. 
  - contatto dermico. 
  - inalazione di vapori e particolato. 
  I recettori o bersagli della contaminazione 
  Sono i recettori umani, identificabili in residenti e/o  lavoratori
presenti nel sito (on-site) o persone che vivono al di fuori del sito
(off-site). 
  Di fondamentale importanza e' la scelta del  punto  di  conformita'
(soprattutto quello per  le  acque  sotterranee)  e  del  livello  di
rischio   accettabile   sia   per   le   sostanze   cancerogene   che
non-cancerogene. 
  - punto di conformita' per le acque sotterranee 
  ((Il punto di conformita' per le acque sotterranee  rappresenta  il
punto a valle idrogeologico  della  sorgente  al  quale  deve  essere
garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o
quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire  tutti  i
suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella  parte  terza  (in
particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in
particolare articolo  300).  Pertanto  in  attuazione  del  principio
generale di precauzione, il punto di conformita' deve essere di norma
fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di  bonifica
e la relativa  CSR  per  ciascun  contaminante  deve  essere  fissata
equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5  della  parte  quarta  del
presente decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo in
caso di fondo  naturale  piu'  elevato  o  di  modifiche  allo  stato
originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o  validati
dalla Autorita' pubblica competente, o in caso  di  specifici  minori
obiettivi di qualita' per il corpo idrico  sotterraneo  o  per  altri
corpi idrici  recettori,  ove  stabiliti  e  indicati  dall'Autorita'
pubblica  competente,  comunque  compatibilmente  con  l'assenza   di
rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a  valle.  A
monte idrogeologico del punto  di  conformita'  cosi'  determinato  e
comunque limitatamente alle aree interne del sito in  considerazione,
la concentrazione dei contaminanti puo' risultare maggiore della  CSR
cosi' determinata, purche' compatibile con il rispetto della  CSC  al
punto di conformita' nonche' compatibile con  l'analisi  del  rischio
igienico sanitario  per  ogni  altro  possibile  recettore  nell'area
stessa)). 
  - criteri di accettabilita' del rischio cancerogeno  e  dell'indice
di rischio 
  Si propone 1 x10-5 come valore di rischio incrementale  accettabile
nel corso della vita come obiettivo di bonifica  nei  riguardi  delle
sostanze cancerogene, mentre  per  le  sostanze  non  cancerogene  si
propone il criterio  universalmente  accettato  del  non  superamento
della dose tollerabile o accettabile (ADI  o  TDI)  definita  per  la
sostanza. (< 1). ((10)) 
  PROCEDURE DI CALCOLO E STIMA DEL RISCHIO 
  Le  procedure  di  calcolo   finalizzate   alla   caratterizzazione
quantitativa del rischio, data  l'importanza  della  definizione  dei
livelli  di  bonifica  (CSR),  dovranno  essere   condotte   mediante
l'utilizzo di metodologie quale ad esempio ASTM PS 104, di comprovata
validita'  sia  dal  punto  di  vista  delle  basi  scientifiche  che
supportano gli algoritmi di calcolo, che della  riproducibilita'  dei
risultati. 
  PROCEDURA DI VALIDAZIONE 
  Al fine di consentire la  validazione  dei  risultati  ottenuti  da
parte  degli  enti  di  controllo  e'  necessario  avere   la   piena
rintracciabilita' dei dati di input con relative fonti e dei  criteri
utilizzati per i calcoli. 
  Gli elementi piu' importanti sono di seguito riportati: 
  - Criteri di scelta dei contaminanti indice. 
  - Modello concettuale  del  sito  alla  luce  dei  risultati  delle
indagini di caratterizzazione con percorsi di esposizione e punti  di
conformita'. 
  - Procedure di calcolo utilizzate. 
  - Fonti utilizzate per la determinazione  dei  parametri  di  input
degli algoritmi di calcolo. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con  l'art.  2,  comma
43) che "al  trattino  relativo  ai  criteri  di  accettabilita'  del
rischio cancerogeno e dell'indice di rischio, le parole da "1x10-5" a
"(1)" sono sostituite con le parole "1xl0-6 come valore di rischio 
incrementale accettabile per la singola sostanza cancerogena e 1x10'5
come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le
sostanze cancerogene, mentre  per  le  sostanze  non  cancerogene  si
applica il criterio del non  superamento  della  dose  tollerabile  o
accettabile (ADI o  TDI)  definita  per  la  sostanza  (Hazard  Index
complessivo 1)"". 
ALLEGATO 2 
 
CRITERI GENERALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SITI CONTAMINATI 
 
PREMESSA 
  La caratterizzazione ambientale di un sito  e'  identificabile  con
l'insieme delle attivita' che permettono di ricostruire i fenomeni di
contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere
le informazioni di base su  cui  prendere  decisioni  realizzabili  e
sostenibili per la messa in  sicurezza  e/o  bonifica  del  sito.  Le
attivita' di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale da
permettere  la  validazione  dei  risultati  finali  da  parte  delle
Pubbliche  Autorita'  in  un  quadro  realistico  e  condiviso  delle
situazioni di contaminazione eventualmente emerse. 
  Per  caratterizzazione  dei  siti  contaminati  si  intende  quindi
l'intero processo costituito dalle seguenti fasi: 
  1. Ricostruzione storica  delle  attivita'  produttive  svolte  sul
sito. 
  2. Elaborazione del Modello  Concettuale  Preliminare  del  sito  e
predisposizione di un piano di indagini ambientali  finalizzato  alla
definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e  delle
acque sotterranee. 
  3. Esecuzione del piano di  indagini  e  delle  eventuali  indagini
integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti. 
  4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite  e  dei  dati
storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del
suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. 
  5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo. 
  6.  Identificazione   dei   livelli   di   concentrazione   residua
accettabili - sui quali impostare gli eventuali interventi  di  messa
in sicurezza e/o  di  bonifica,  che  si  rendessero  successivamente
necessari a seguito dell'analisi di rischio-calcolati mediante 
analisi di rischio eseguita secondo i criteri di cui in Allegato 
  La Caratterizzazione ambientale, sara' avviata successivamente alla
approvazione  da  parte  delle  Autorita'  Competenti  del  Piano  di
indagini di cui al punto i e si riterra' conclusa con l'approvazione,
in unica soluzione, da parte delle Autorita'  Competenti  dell'intero
processo sopra riportato, al termine delle attivita' di cui al  punto
5 nel caso di non superamento delle CSC e al  termine  dell'attivita'
di cui al punto 6 qualora si riscontri un superamento delle  suddette
concentrazioni. 
  Nel fase di attuazione dell'intero processo, l'Autorita' competente
potra' richiedere al Proponente stati di avanzamento dei  lavori  per
ognuna delle fasi sopra riportate, rilasciando eventuali prescrizioni
per ognuna delle fasi di cui sopra in un'unica soluzione. Per i  Siti
di interresse nazionale, i tempi e le modalita' di approvazione delle
fasi di cui sopra potranno essere disciplinate con  appositi  Accordi
di Programma. 
  Il  presente  documento  fa  riferimento  ai  siti   potenzialmente
contaminati che non rientrano nella fattispecie a cui si applicano le
procedure semplificate dell'Allegato 4. 
 
  PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI INDAGINI AMBIENTALI FINALIZZATO ALLA 
DEFINIZIONE DELLO STATO AMBIENTALE DEL SOTTOSUOLO 
  Tale fase si attua attraverso: 
  1. Raccolta dei dati esistenti ed elaborazione del Modello 
Concettuale Preliminare 
  2. Elaborazione del Piano di Investigazione Iniziale  comprendente:
indagini, campionamenti e analisi da svolgere mediante prove in sito 
ed analisi di laboratorio 
  3. Ogni altra indagine, campionamento e  analisi  finalizzati  alla
definizione dello stato ambientale del sottosuolo e dei livelli di 
concentrazione accettabili per il terreno e le acque sotterranee 
  Modello concettuale preliminare 
  Il modello concettuale preliminare e' realizzato sulla  base  delle
informazioni storiche disponibili  prima  dell'inizio  del  Piano  di
investigazione, nonche' di eventuali indagini  condotte  nelle  varie
matrici ambientali nel corso della normale gestione del sito. Con  il
modello   concettuale   preliminare   vengono   infatti    descritte:
caratteristiche specifiche del sito in termini  di  potenziali  fonti
della  contaminazione;   estensione,   caratteristiche   e   qualita'
preliminari  delle  matrici  ambientali  influenzate  dalla  presenza
dell'attivita'  esistente  o  passata  svolta  sul  sito;  potenziali
percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione  ai  bersagli
individuati. Tale modello deve essere  elaborato  prima  di  condurre
l'attivita' di campo in modo da guidare la definizione del  Piano  di
investigazione.  Parte  integrante   e   fondamentale   del   modello
concettuale del sito e' la definizione preliminare, sulla base  delle
informazioni   storiche   a   disposizione,   delle   caratteristiche
idrogeologiche degli acquiferi  superficiali  e  profondi  in  quanto
possibili veicoli della contaminazione. 
  Per la  redazione  del  Modello  Concettuale  preliminare  dovranno
essere considerate le eventuali indagini condotte nelle varie matrici
ambientali  nel  corso  della  normale  gestione  del   sito,   prima
dell'attuazione del piano di indagini. 
  Piano di indagini 
  Il piano di indagini dovra' contenere  la  dettagliata  descrizione
delle attivita' che saranno svolte in campo ed in laboratorio per  la
caratterizzazione ambientale del sito. Il Proponente dovra' includere
in tale documento  le  specifiche  tecniche  per  l'esecuzione  delle
attivita' (procedure di campionamento, le misure di campo,  modalita'
di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, metodiche
analitiche,  ecc.  )  che  una  volta   approvate   dalle   Autorita'
Competenti, prima dell'inizio dei lavori, costituiranno il protocollo
applicabile per la caratterizzazione del sito. 
  Le fonti potenziali di inquinamento sono definite  sulla  base  del
Modello Concettuale Preliminare del sito  e  comprendono:  luoghi  di
accumulo e stoccaggio di  rifiuti  e  materiali,  vasche  e  serbatoi
interrati e fuori terra, pozzi  disperdenti,  cumuli  di  rifiuti  in
contenitori o dispersi, tubazioni e fognature, ecc... 
  Le indagini avranno l'obiettivo di: 
  verificare l'esistenza di inquinamento di suolo, sottosuolo e acque
sotterranee; 
  definire il grado, l'estensione volumetrica dell'inquinamento; 
  delimitare il volume delle aree di interramento di rifiuti; 
  individuare le possibili vie  di  dispersione  e  migrazione  degli
inquinanti dalle fonti verso i potenziali ricettori; 
  ricostruire  le  caratteristiche   geologiche   ed   idrogeologiche
dell'area al fine di sviluppare il modello concettuale definitivo del
sito; 
  ottenere i parametri necessari a condurre nel  dettaglio  l'analisi
di rischio sito specifica; 
  individuare i possibili ricettori. 
  A tal fine devono essere definiti: 
  l'ubicazione e tipologia delle indagini da svolgere,  sia  di  tipo
diretto, quali sondaggi e piezometri, sia indiretto, come  i  rilievi
geofisici; 
  il piano di campionamento di suolo,  sottosuolo,  rifiuti  e  acque
sotterranee; 
  il piano di analisi chimico-fisiche e le metodiche analitiche; 
  la profondita' da raggiungere con le perforazioni,  assicurando  la
protezione  degli  acquiferi  profondi  ed  evitando  il  rischio  di
contaminazione indotta dal campionamento; 
  le metodologie di interpretazione e restituzione dei risultati. 
  Ubicazione dei punti di campionamento 
  L'ubicazione dei punti di campionamento deve  essere  stabilita  in
modo da corrispondere agli obiettivi indicati nei criteri generali. 
  Per ogni matrice ambientale investigata (suolo,  sottosuolo,  acque
sotterranee) si  possono  presentare  due  principali  strategie  per
selezionare l'ubicazione dei punti di sondaggio e prelievo: 
  1. la scelta e' basata sull'esame dei dati storici a disposizione e
su  tutte  le  informazioni  sintetizzate  nel  modello   concettuale
preliminare e deve essere mirata a verificare  le  ipotesi  formulate
nel suddetto modello in termini di presenza, estensione e  potenziale
diffusione della contaminazione; questa scelta e' da preferirsi per i
siti complessi qualora le informazioni storiche  e  impiantistiche  a
disposizione consentano di prevedere  la  localizzazione  delle  aree
piu' vulnerabili e  delle  piu'  probabili  fonti  di  contaminazione
ubicazione "ragionata". 
  2. la scelta della localizzazione dei  punti  e'  effettuata  sulla
base di  un  criterio  di  tipo  casuale  o  statistico,  ad  esempio
campionamento sulla base di una griglia predefinita o casuale; questa
scelta e' da preferirsi ogni volta che le dimensioni dell'area  o  la
scarsita' di informazioni storiche  e  impiantistiche  sul  sito  non
permettano   di   ottenere    una    caratterizzazione    preliminare
soddisfacente e di prevedere la localizzazione delle  piu'  probabili
fonti di contaminazione ["ubicazione sistematica"] 
  A seconda della complessita' del sito, i due approcci di cui  sopra
possono  essere  applicati   contemporaneamente   in   funzione   del
differente utilizzo delle aree del sito. In particolare, nella scelta
dei punti di indagine si  terra'  conto  della  diversita'  tra  aree
dismesse e/o libere da impianti e aree occupate da impianti, 
collocando i 
  punti di campionamento in corrispondenza dei punti  di  criticita',
valutando nel contempo la configurazione impiantistica  e  lo  schema
dei relativi sottoservizi. 
  Oltre ai criteri di cui sopra, l'applicazione di tecniche indirette
di indagine, la dove applicabili (analisi del gas  interstiziale  del
suolo, indagini geofisiche indirette, ecc.), potra' essere utilizzata
al fine di determinare una migliore ubicazione dei punti di  indagine
diretta (prelievi di  terreno  e  acqua)  ed  ottenere  una  maggiore
copertura arcale delle informazioni. In tal caso il proponente potra'
presentare  un  piano  di  indagini  per  approfondimenti  successivi
utilizzando  le  indagini  indirette   per   formulare   il   modello
concettuale preliminare del  sito  e  concordando  con  le  Autorita'
competenti modalita' di discussione ed approvazione  degli  stati  di
avanzamento delle indagini. In tal caso il piano di  indagini  dovra'
contenere  una  dettagliata  descrizione  della  validita'  e   della
applicabilita' delle tecniche di indagine indirette utilizzate. 
  Al fine di conoscere la qualita' delle matrici  ambientali  (valori
di fondo) dell'ambiente in cui e'  inserito  il  sito  potra'  essere
necessario  prelevare  campioni  da  aree  adiacenti  il  sito.  Tali
campioni  verranno   utilizzati   per   determinare   i   valori   di
concentrazione delle sostanze inquinanti per ognuna delle  componenti
ambientali rilevanti per il sito in esame; nel caso di  campionamento
di suoli, la profondita' ed il tipo di  terreno  da  campionare  deve
corrispondere, per quanto possibile, a quelli dei  campioni  raccolti
nel sito. 
  Selezione delle sostanze inquinanti da ricercare 
  La selezione dei parametri  dovra'  avvenire  essenzialmente  sulla
base seguente processo: 
  Esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del sito  (processo
industriale, materie prime, intermedi, prodotti e reflui generati nel
caso di un'area industriale dimessa; materiali smaltiti nel  caso  di
una discarica; prodotti coinvolti nel caso di versamenti accidentali,
eventuali analisi esistenti, etc.), per la  definizione  di  un  "set
standard" di analiti (sia per le analisi dei terreni sia  per  quelle
delle acque sotterranee) concettualmente applicabile, nel corso delle
indagini, alla generalita' delle aree di interesse. 
  Esame dello stato fisico, della stabilita' e delle  caratteristiche
di reale pericolosita' delle sostanze individuate nel "set  standard"
di analiti di cui al punto precedente per eseguire solo su queste  la
caratterizzazione completa di laboratorio; Nei punti  distanti  dalle
possibili sorgenti di contaminazione si potra' inoltre selezionare un
numero limitato di parametri  indicatori,  scelti  sulla  base  della
tossicita' e mobilita' dei contaminanti e dei  relativi  prodotti  di
trasformazione. 
  Il percorso logico  di  cui  sopra  dovra'  essere  validato  prima
dell'inizio dei lavori  con  l'approvazione  del  Piano  di  Indagini
presentato dal proponente. 
  Si potra' valutare la possibilita' e l'opportunita' di modulare  il
piano analitico in funzione delle peculiarita' delle varie  sub  aree
di interesse, individuando set specifici. 
  Modalita' di esecuzione sondaggi e piezometri 
  I  sondaggi  saranno  eseguiti,  per  quanto  possibile,   mediante
carotaggio continuo a infissione diretta, rotazione/rotopercussione a
secco, utilizzando  un  carotiere  di  diametro  idoneo  ed  evitando
fenomeni di surriscaldamento. 
  I sondaggi da  attrezzare  a  piezometro  saranno  realizzati,  per
quanto possibile, a carotaggio continuo a rotazione/rotopercussione a
secco, utilizzando un carotiere di diametro idoneo. 
  Campionamento terreni e acque sotterranee 
  Tutte le operazioni che saranno svolte per il  campionamento  delle
matrici ambientali, il prelievo, la formazione,  il  trasporto  e  la
conservazione del campione e per le analisi di  laboratorio  dovranno
essere documentate con verbali quotidiani. 
  Dovra' inoltre essere  riportato  l'elenco  e  la  descrizione  dei
materiali e delle principali attrezzature utilizzati. 
  Il piano di indagini dovra' contenere una  dettagliata  descrizione
delle procedure di campionamento dei terreni e delle acque, le misure
da  effettuare   in   campo,   le   modalita'   di   identificazione,
conservazione e trasporto dei campioni, che una volta approvate dalle
Autorita' Competenti, prima  dell'inizio  dei  lavori,  costituiranno
l'unico protocollo applicabile per la caratterizzazione del sito. 
  Ogni campione e' suddiviso in due aliquote, una  per  l'analisi  da
condurre  ad  opera  dei  soggetti  privati,  una  per   archivio   a
disposizione dell'ente  di  controllo.  L'eventuale  terza  aliquota,
quando richiesta, sara' confezionata  in  contraddittorio  solo  alla
presenza dell'ente di controllo, sigillando il  campione  che  verra'
firmato dagli addetti incaricati, verbalizzando il relativo prelievo. 
La copia di archivio verra' conservata  a  temperatura  idonea,  sino
all'esecuzione e validazione delle analisi di  laboratorio  da  parte
dell'ente di controllo preposto. 
  Terreni 
  I criteri che devono essere adottati nella formazione  di  campioni
di terreno che si succedono lungo la colonna di  materiali  prelevati
sono: 
  ottenere la  determinazione  della  concentrazione  delle  sostanze
inquinanti per strati omogenei dal punto di vista litologico; 
  prelevare separatamente,  in  aggiunta  ai  campioni  previsti  per
sondaggio, materiali che si distinguono per evidenze di  inquinamento
o   per    caratteristiche    organolettiche,    chimico-fisiche    e
litologico-stratigrafiche.    Analisi    di    campo    e     analisi
semiquantitative (p.es. test in sito dello spazio di testa)  potranno
essere utilizzate, laddove applicabili, per selezionare tali campioni
e per ottenere  una  maggiore  estensione  delle  informazioni  sulla
verticale. I campioni relativi a particolari evidenze o anomalie sono
formati per spessori superiori ai 50 cm. 
  Per corrispondere ai  criteri  indicati,  da  ciascun  sondaggio  i
campioni dovranno essere formati distinguendo almeno: 
  campione 1: da 0 a -1 metro dal piano campagna; 
  campione 2: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare; 
  campione  3:  1  in  nella  zona  intermedia  tra  i  due  campioni
precedenti. 
  Con eccezione dei casi in cui esista un accumulo di  rifiuti  nella
zona satura, la caratterizzazione del terreno sara' concentrata sulla
zona   insatura.   Quando   il   campionamento   dei    terreni    e'
specificatamente destinato a composti volatili, non viene previsto il
campionamento in doppia aliquota. 
  Il  campione  dovra'  essere  formato  immediatamente   a   seguito
dell'estrusione   del   materiale   dal   carotiere   in    quantita'
significative e rappresentative. 
  Un apposito campione dovra' essere prelevato nel  Caso  in  cui  si
debba provvedere alla classificazione granulometrica del terreno. 
  Quando sono oggetto di indagine rifiuti interrati,  in  particolare
quando sia prevista la loro rimozione e smaltimento come rifiuto,  si
procedera' al  prelievo  e  all'analisi  di  un  campione  medio  del
materiale estratto da ogni posizione di sondaggio. 
  I sondaggi, dopo il  prelievo  dei  campioni  di  terreno,  saranno
sigillati  con  riempimento  dall'alto   o   iniezione   di   miscele
bentonitiche dal fondo. 
  Acque sotterranee 
  Ai fini del presente documento si intende rappresentativo della 
composizione delle acque sotterranee il campionamento dinamico 
  Qualora debba  essere  prelevata  solamente  la  fase  separata  di
sostanze non miscibili oppure si sia in presenza  di  acquiferi  poco
produttivi, puo' essere utilizzato il campionamento statico. 
  Qualora sia rinvenuto nei piezometri  del  prodotto  surnatante  in
fase libera, occorrera'. provvedere ad un campionamento selettivo del
prodotto;  sui  campioni  prelevati  saranno  condotti  i   necessari
accertamenti di laboratorio finalizzati  alla  sua  caratterizzazione
per determinarne se possibile l'origine, 
  Metodiche analitiche 
  Le attivita' analitiche verranno eseguite da laboratori pubblici  o
privati che garantiscano di corrispondere ai necessari  requisiti  di
qualita'.  Le  metodiche   analitiche   applicate   dovranno   essere
concordate fra le parti prima dell'inizio  dei  lavori,  in  fase  di
approvazione del piano di indagine proposto. 
  Analisi chimica dei terreni 
  Ai fini di ottenere l'obiettivo di ricostruire il profilo verticale
della concentrazione degli inquinanti  nel  terreno,  i  campioni  da
portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione  maggiore
di 2 cm (da scartare in campo)  e  le  determinazioni  analitiche  in
laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota  di  granulometria
inferiore a 2  mm.  La  concentrazione  del  campione  dovra'  essere
determinata  riferendosi  alla  totalita'   dei   materiali   secchi,
comprensiva anche dello scheletro. 
  Le  analisi  chimiche  saranno   condotte   adottando   metodologie
ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori
10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. 
  Analisi chimica delle acque 
  Le  analisi  chimiche  saranno   condotte   adottando   metodologie
ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori
10 volte inferiori rispetto ai valori (li concentrazione limite. 
  Atti di controllo 
  Le attivita' di controllo da parte della Pubblica  Autorita'  sara'
soprattutto  qualitativo  e  potra'  essere  realizzato  durante   lo
svolgimento delle attivita' di campo, attraverso la verifica 
dell'applicazione delle specifiche definite nel Piano di 
  Indagini. Le attivita' di  campo,  saranno  descritte  e  cura  del
responsabile del sito, con la redazione del Giornale dei Lavori,  che
sara' verificato e validato dai Responsabili degli Enti  preposti  al
controllo. 
  Le attivita' di controllo da  parte  degli  enti  preposti,  potra'
essere  realizzato  durante   lo   svolgimento   delle   analisi   di
laboratorio, seguendone le diverse fasi. I  Responsabili  degli  Enti
preposti al controllo, potranno pertanto  verificare,  attraverso  un
sistema di controllo qualita', la corretta applicazione : 
  delle metodiche analitiche; 
  dei sistemi utilizzati; 
  del rispetto delle Buone Pratiche di Laboratorio. 
  Tutte le fasi operative di laboratorio, comprese  le  attivita'  di
controllo degli Enti preposti, saranno descritte nel giornale  lavori
di  laboratorio,  che  potra'  essere  verificato  e   validato   dai
Responsabili degli stessi Enti. 
  La validazione dell'intero percorso  analitico,  dal  prelievo  dal
campione alla restituzione del dato,  potra'  essere  eseguita  dagli
Enti  di  Controllo,  attraverso   l'approvazione   dei   certificati
analitici. 
  ESECUZIONE DI EVENTUALI INDAGINI INTEGRATIVE 
  Sulla  base  dei  risultati  del  Piano  di  Indagini  eseguito  in
conformita' con le specifiche in esso contenute, il Proponente potra'
procedere, se ritenuto necessario, alla predisposizione  di  indagini
integrative mirate alla migliore definizione del Modello  Concettuale
Definitivo del sito. 
  Per indagini integrative si  intendono  quindi  tutte  le  indagini
mirate alla definizione dei parametri sito  specifici  necessari  per
l'applicazione dell'analisi di rischio ed eventualmente alla migliore
calibrazione dei modelli di calcolo  impiegati,  che  non  sia  stati
possibile caratterizzare con  le  indagini  iniziali.  Tali  indagini
possono  includere:  campionamenti  e  analisi  di  terreno  e  acque
sotterranee con le modalita' riportate ai paragrafi precedenti; prove
specifiche  per  verificare  la  stabilita'  e   la   mobilita'   dei
contaminanti (test di permeabilita', test di cessione, ecc.); prove e
test in sito per verificare la naturale attenuazione dei contaminanti
nel terreno e nelle acque sotterranee. 
  Tutte le indagini  integrative  proposte  saranno  dettagliatamente
descritte e motivate in un documento tecnico che sara' presentato dal
Proponente, prima dell'inizio dei lavori, alla Autorita'  Competenti,
per eventuali prescrizioni. 
  RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DI CONTAMINAZIONE DEL SOTTOSUOLO 
  Tutti i risultati  analitici  ricavati  nel  corso  delle  fasi  di
indagine costituiscono la base di dati a cui riferirsi  per  definire
il modello concettuale del sito e definire il  grado  e  l'estensione
della contaminazione nel sito. 
  L'obiettivo e' quello di  raccogliere  e  rappresentare  tutti  gli
elementi  che  servono  a   definire:   l'estensione   dell'area   da
bonificare;  i  volumi  di  suolo  contaminato;  le   caratteristiche
rilevanti  dell'ambiente  naturale   e   costruito;   il   grado   di
inquinamento delle diverse matrici ambientali. 
  L'elaborazione dei risultati analitici deve esprimere  l'incertezza
del valore di concentrazione determinato  per  ciascun  campione:  in
considerazione della eterogeneita' delle matrici suolo, sottosuolo  e
materiali di riporto  la  deviazione  standard  per  ogni  valore  di
concentrazione  determinato,  da  confrontare   con   i   valori   di
concentrazione limite accettabili, dovra' essere stabilita sulla base
del confronto delle metodologie che  si  intendono  adottare  per  il
campionamento e per le analisi dei campioni di terreno e di acqua. 
  Nella relazione che accompagna la presentazione dei risultati delle
analisi  devono  essere  riportati  i  metodi  e  calcoli  statistici
adottati nell'espressione dei risultati e della deviazione standard. 
  I risultati delle attivita'  di  indagine  svolte  sul  sito  e  in
laboratorio devono essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi,
di rappresentazioni grafiche e cartografiche, tra cui  devono  essere
realizzate: 
  carte geologiche, strutturali ed idrogeologiche; 
  carte  dell'ubicazione  delle  indagini  svolte  e  dei  punti   di
campionamento; 
  carte piezometriche, con evidenziazione delle direzioni  prevalenti
di flusso e dei punti di misura; 
  carte di rappresentazione della contaminazione. 
  In particolare, carte di rappresentazione  della  isoconcentrazione
dei contaminanti (es. curve  di  isoconcentrazione)  potranno  essere
utilizzate principalmente per le acque sotterranee e  applicate  alla
contaminazione del terreno qualora le condizioni di  omogeneita'  del
sottosuolo lo consentano. 
  Per i Siti di Interesse nazionale,  potra'  essere  realizzata  una
banca-dati  informatizzata  collegata  ad  un   Sistema   Informativo
Territoriale (SIT/GIS) per permettere  la  precisa  archiviazione  di
tutti dati  relativi  al  sito  e  dei  risultati  di  ogni  tipo  di
investigazione. 
  ELABORAZIONE DI UN MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO DEL SITO 
  L'elaborazione di un Modello Concettuale  Definitivo  del  sito  e'
mirata  alla  rappresentazione  dell'interazione  tra  lo  stato   di
contaminazione   del   sottosuolo,   ricostruita   e    rappresentala
conformemente al paragrafo  precedente,  e  l'ambiente  naturale  e/o
costruito. Il Modello Concettuale costituisce pertanto  la  base  per
l'applicazione dell'Analisi di  Rischio  che  dovra'  verificare  gli
scenari di esposizione  in  esso  definiti.  Il  Modello  Concettuale
Definitivo include: 
  - le caratteristiche specifiche del sito in termini di stato  delle
potenziali  fonti  della  contaminazione  (attive,  non  attive,   in
sicurezza, ecc.); 
  -  grado  ed  estensione  della  contaminazione  del   suolo,   del
sottosuolo,  delle  acque  superficiali  e  sotterranee  del  sito  e
dell'ambiente da questo influenzato;  a  tale  fine  dovranno  essere
individuati dei parametri specifici di rappresentazione (ad  esempio;
concentrazione media della sorgente secondaria di contaminazione); 
  - percorsi  di  migrazione  dalle  sorgenti  di  contaminazione  ai
bersagli individuati nello scenario attuale  (siti  in  esercizio)  o
nello scenario futuro (in caso di riqualificazione dell'area). 
  Informazioni  di   dettaglio   sulla   formulazione   del   Modello
Concettuale Definitivo  ai  fini  dell'applicazione  dell'Analisi  di
Rischio sono riportate nell'Allegato 1. In particolare, nel  caso  di
siti in esercizio, il modello concettuale  dovra'  inoltre  includere
tutte le  informazioni  necessarie  per  stabilire  le  priorita'  di
intervento per la  eventuale  verifica  delle  sorgenti  primarie  di
contaminazione e la messa in sicurezza e bonifica del sottosuolo. 
  Parte integrante del modello concettuale del sito e' la definizione
del modello idrogeologico dell'area  che  descrive  in  dettaglio  le
caratteristiche  idrogeologiche  degli   acquiferi   superficiali   e
profondi in quanto possibili veicoli della contaminazione. 
  IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE RESIDUA ACCETTABILI 
  Fatto salvo quanto previsto per i  casi  in  cui  si  applicano  le
procedure semplificate di cui in Allegato 4, la Caratterizzazione del
sito si riterra' conclusa con la definizione da parte del  Proponente
e l'approvazione da parte delle Autorita' Competenti, dei livelli  di
concentrazione  residua  accettabili  nel  terreno  e   nelle   acque
sotterranee mediante l'applicazione dell'analisi di  rischio  secondo
quanto previsto dall'Allegato 1. 
  L'Analisi  di  Rischio  dovra'  essere  sviluppata  verificando   i
percorsi di esposizione attivi individuati dal Modello Concettuale di
cui al paragrafo precedente. 
ALLEGATO 3 
 
CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI  DI
BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN  SICUREZZA  (D'URGENZA,
OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHE' PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI 
TECNICHE D'INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI 
 
Premessa 
  Il presente allegato si propone di illustrare i criteri generali da
seguire sia nella selezione che nell'esecuzione degli  interventi  di
bonifica e ripristino ambientale, di messa  in  sicurezza  d'urgenza,
messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente,  nonche'
degli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi  batterici
mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo. 
  Sono  presentate,  quindi,  le  diverse  opzioni  da  prendere   in
considerazione     sia     per     pervenire     ad      un'effettiva
eliminazione/riduzione  della  contaminazione,  sia  per   conseguire
un"efficace azione di protezione delle matrici ambientali influenzate
dagli effetti del sito, mediante la messa in sicurezza dello  stesso,
qualora le tecniche di bonifica dovessero  risultare  meno  efficaci,
ovvero non sostenibili economicamente ovvero non compatibili  con  la
prosecuzione delle attivita' produttive. 
  Per i siti  "in  esercizio",  infatti,  laddove  un  intervento  di
bonifica   intensivo   comporterebbe   delle   limitazioni   se   non
l'interruzione   delle   attivita'   di   produzione,   il   soggetto
responsabile  dell'inquinamento  o  il  proprietario  del  sito  puo'
ricorrere, in alternativa,  ad  interventi  altrettanto  efficaci  di
messa in sicurezza  dell'intero  sito,  finalizzati  alla  protezione
delle matrici ambientali sensibili  mediante  il  contenimento  degli
inquinanti  all'interno  dello  stesso,  e  provvedere   gradualmente
all'eliminazione  delle  sorgenti  inquinanti  secondarie   in   step
successivi programmati, rimandando la bonifica alla dismissione delle
attivita'. 
  Le modalita' di gestione dei rifiuti e delle acque  di  scarico,  o
meglio, gli  accorgimenti  tecnici  che  possono  essere  previsti  e
progettati  per  evitare  la  produzione  di  rifiuti  (per  es.   il
riutilizzo  delle  acque  e  dei   terreni)   incidono   in   maniera
determinante sui costi di un intervento a  parita'  di  obiettivi  di
bonifica o di messa in sicurezza da raggiungere. 
  Tale situazione e' particolarmente rilevante nel caso  di  siti  in
esercizio. 
  Criteri generali per gli interventi di bonifica e di messa in 
sicurezza Interventi di bonifica 
  La bonifica di  un  sito  inquinato  e'  finalizzata  ad  eliminare
l'inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre le 
concentrazioni delle sostanze inquinanti in 
  suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori
soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per  la  destinazione  d'uso
prevista o ai  valori  di  concentrazione  soglia  di  rischio  (CSR)
definiti in base ad una metodologia di Analisi  di  Rischio  condotta
per il sito specifico sulla base dei criteri  indicati  nell'Allegato
I. 
  Interventi di messa in sicurezza 
  Gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  sono  finalizzati   alla
rimozione e all'isolamento delle fonti inquinanti, e al  contenimento
della diffusione degli  inquinanti  per  impedirne  il  contatto  con
l'uomo e con i recettori ambientali circostanti. 
  Essi hanno carattere di urgenza in caso di rilasci accidentali o di
improvviso accertamento di una situazione di contaminazione o di 
pericolo di 
  contaminazione  (messa   in   sicurezza   d'urgenza),   ovvero   di
continuita' e compatibilita'  con  le  lavorazioni  svolte  nei  siti
produttivi in esercizio (messa in  sicurezza  operativa),  ovvero  di
definitivita' nei casi in cui, nei siti non interessati da  attivita'
produttive in esercizio, non sia possibile procedere  alla  rimozione
degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili  a
costi sopportabili di cui al presente allegato  (messa  in  sicurezza
permanente). 
  La messa in sicurezza di un sito  inquinato  e'  comprensiva  delle
azioni di monitoraggio e controlli)  finalizzate  alla  verifica  nel
tempo delle soluzioni adottate  ed  il  mantenimento  dei  valori  di
concentrazione degli inquinanti nelle matrici ambientali  interessate
al di sotto dei valori soglia di rischio (CSR). 
  Gli interventi di bonifica e di messa in  sicurezza  devono  essere
condotti secondo i seguenti criteri tecnici generali: 
  a)   privilegiare   le   tecniche   di   bonifica   che    riducono
permanentemente e significativamente la concentrazione nelle  diverse
matrici ambientali, gli effetti tossici e la mobilita' delle sostanze
inquinanti; 
  b) privilegiare le tecniche  di  bonifica  tendenti  a  trattare  e
riutilizzare il suolo nel sito, trattamento in-situ  ed  on-site  del
suolo contaminato, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal
trasporto e messa a discarica di terreno inquinato; 
  c)  privilegiare  le  tecniche  di  bonifica/messa   in   sicurezza
permanente che blocchino le sostanze inquinanti in  composti  chimici
stabili (ed es. fasi cristalline stabili per metalli pesanti). 
  a)  privilegiare  le  tecniche  di  bonifica  che   permettono   il
trattamento e il riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei o
di risulta utilizzati nel sito come materiali di riempimento; 
  b) prevedere il riutilizzo del suolo  e  dei  materiali  eterogenei
sottoposti a trattamenti off-site sia nel sito medesimo che in  altri
siti  che  presentino  le  caratteristiche  ambientali  e   sanitarie
adeguate; 
  c)  privilegiare  negli  interventi  di   bonifica   e   ripristino
ambientale l'impiego  di  materiali  organici  di  adeguata  qualita'
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani; 
  d)  evitare  ogni  rischio  aggiuntivo  a   quello   esistente   di
inquinamento dell'aria, delle acque sotterranee e  superficiali,  del
suolo e sottosuolo, nonche' ogni inconveniente derivante da rumori  e
odori; 
  e) evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione  durante  lo
svolgimento degli interventi; 
  f)  adeguare  gli  interventi   di   ripristino   ambientale   alla
destinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali
e paesistiche dell'area. 
  g) per la  messa  in  sicurezza  privilegiare  gli  interventi  che
permettano il trattamento in situ ed il  riutilizzo  industriale  dei
terreni,  dei  materiali  di  risulta  e  delle  acque  estratte  dal
sottosuolo, al fine di conseguire una riduzione del volume di rifiuti
prodotti e della loro pericolosita'; 
  h) adeguare le misure di sicurezza alle caratteristiche  specifiche
del sito e dell'ambiente da questo influenzato; 
  i)  evitare  ogni  possibile  peggioramento  dell'ambiente  e   del
paesaggio dovuto dalle opere da realizzare. 
  Nel  progetto  relativo  agli  interventi  da  adottare  si  dovra'
presentare,  infatti,  una  dettagliata  analisi  comparativa   delle
diverse tecnologie di intervento applicabili al  sito  in  esame,  in
considerazione delle specifiche caratteristiche dell'area, in termini
di' efficacia nel raggiungere gli  obiettivi  finali,  concentrazioni
residue, tempi di esecuzione, impatto sull'ambiente circostante degli
interventi; questa analisi deve essere corredata  da  un'analisi  dei
costi delle diverse tecnologie. Le  alternative  presentate  dovranno
permettere  di  comparare  l'efficacia  delle  tecnologie  anche   in
considerazione delle risorse economiche disponibili per  l'esecuzione
degli interventi. 
  Nel progetto si dovra' inoltre indicare se,  qualora  previste,  si
dovra' procedere alla rimozione o al  mantenimento  a  lungo  termine
delle misure di sicurezza, e dei relativi controlli e monitoraggi. 
  Messa in sicurezza d'urgenza 
  Gli interventi di messa  in  sicurezza  (l'urgenza  sono  mirati  a
rimuovere le fonti inquinanti primarie e secondarie,  ad  evitare  la
diffusione dei contaminanti dal  sito  verso  zone  non  inquinate  e
matrici ambientali adiacenti, ad impedire il contatto  diretto  della
popolazione con la contaminazione presente. 
  Gli interventi  di  messa  in  sicurezza  d'urgenza  devono  essere
attuati tempestivamente a seguito di incidenti  o  all'individuazione
di una chiara situazione di pericolo di inquinamento dell'ambiente  o
di rischio per la salute umana, per rimuovere o isolare le  fonti  di
contaminazione e attuare azioni mitigative per prevenire ed eliminare
pericoli  immediati  verso  l'uomo  e  l'ambiente  circostante.  Tali
interventi, in assenza di dati specifici, vengono definiti in base ad
ipotesi cautelative. 
  Di seguito vengono riportate le principali tipologie di  interventi
di messa in sicurezza d'urgenza: 
  - rimozione dei rifiuti ammassati  in  superficie,  svuotamento  di
vasche, raccolta sostanze pericolose sversate; 
  - pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati
in acquiferi superficiali o sotterranei; 
  - installazione di recinzioni, segnali di pericolo e  altre  misure
di sicurezza e sorveglianza; 
  - installazione di trincee drenanti di recupero e controllo; 
  - costruzione o stabilizzazione di argini; 
  - copertura o impermeabilizzazione temporanea  di  suoli  e  fanghi
contaminati; 
  - rimozione  o  svuotamento  di  bidoni  o  container  abbandonati,
contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi. 
  In caso di adozione di interventi di messa in  sicurezza  d"urgenza
sono previste attivita' di monitoraggio  e  controllo  finalizzate  a
verificare il permanere nel tempo delle condizioni che assicurano  la
protezione ambientale e della salute pubblica. 
  Messa in sicurezza operativa 
  Gli interventi di messa in sicurezza operativa si applicano ai siti
contaminati in cui siano presenti attivita' produttive in esercizio. 
  Tali interventi sono finalizzati a minimizzare o ridurre il rischio
per la salute pubblica e per l'ambiente a livelli  di  accettabilita'
attraverso il contenimento degli inquinanti all'interno  dei  confini
del sito, alla protezione delle matrici ambientali sensibili, e  alla
graduale eliminazione delle sorgenti inquinanti  secondarie  mediante
tecniche che siano  compatibili  col  proseguimento  delle  attivita'
produttive svolte nell'ambito del sito. 
  Gli interventi di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da
idonei  sistemi  di  monitoraggio  e  controllo  atti  a   verificare
l'efficacia delle misure adottate e il mantenimento nel  tempo  delle
condizioni di accettabilita' del rischio. 
  E' opportuno progettare  tali  interventi  dopo  aver  eseguito  la
caratterizzazione ambientale del sito, finalizzala ad  un'analisi  di
rischio sito-specifica. 
  Devono pertanto essere  acquisite  sufficienti  informazioni  sulla
contaminazione  presente,  sulle  caratteristiche   degli   acquiferi
sottostanti  e  delle  altre  possibili  vie  di   migrazione   degli
inquinanti, sui possibili  punti  di  esposizione,  e  sui  probabili
bersagli ambientali ed umani. 
  Nelle operazioni di messa in sicurezza devono  essere  privilegiate
le soluzioni tecniche che consentano di minimizzare la produzione  di
rifiuti e pertanto favoriscano: 
  - il trattamento on-site ed il riutilizzo del terreno eventualmente
estratto dal sottosuolo; 
  - il riutilizzo nel sito come materiali di  riempimento  anche  dei
materiali eterogenei e di risulta; 
  - la reintroduzione nel ciclo di lavorazione  delle  materie  prime
recuperate; 
  - il risparmio idrico  mediante  il  riutilizzo  industriale  delle
acque emunte dal sottosuolo; 
  Le misure di messa in sicurezza operativa si distinguono in: 
  - mitigative; 
  - di contenimento. 
  Misure mitigative 
  Per  misure  mitigative  della  messa  in  sicurezza  operativa  si
intendono  gli  interventi  finalizzati  ad  isolare,  immobilizzare,
rimuovere  gli  inquinanti  dispersi  nel  suolo,  sottosuolo,  acque
superficiali e sotterranee. 
  Esse sono attuate in particolare con: 
  - sistemi fissi o mobili di emungimento e recupero  con  estrazione
monofase o plurifase; 
  - trincee drenanti; 
  - sistemi di ventilazione del sottosuolo insaturo e degli acquiferi
ed estrazione dei vapori; 
  - sistemi gestionali di pronto intervento in caso di incidente  che
provochi il rilascio di sostanze inquinanti  sul  suolo,  sottosuolo,
corpi idrici; 
  Misure di contenimento 
  Esse hanno il compito di impedire la  migrazione  dei  contaminanti
verso ricettori ambientali  sensibili,  quali  acque  superficiali  e
sotterranee. Esse sono  generalmente  applicate  in  prossimita'  dei
confini del sito produttivo. 
  Esse si dividono in: 
  - misure di sbarramento passive di natura fisica o statica; 
  - misure di sbarramento attive di natura idraulica o dinamica; 
  - misure di sbarramento reattive di natura chimica. 
  Tra le prime si possono elencare: 
  - barriere o diaframmi verticali in acciaio o  in  altri  materiali
impermeabili; essi possono  essere  realizzati  mediante  infissione,
escavazione, gettiniezione, iniezione, congelamento, miscelazione  in
situ, o misti di due o piu' delle precedenti tipologie; 
  - sistemi di impermeabilizzazione sotterranei e di immobilizzazione
degli inquinanti. 
  Tra le misure attive e di natura idraulica vi sono: 
  - sbarramenti realizzati con pozzi  di  emungimento  con  pompaggio
adeguato ad intercettare il flusso di  sostanze  inquinanti  presenti
nelle acque sotterranee; 
  - trincee di drenaggio delle acque sotterranee possibilmente dotate
di sistemi di prelievo di acque contaminate; 
  - sistemi idraulici di stabilizzazione degli acquiferi sotterranei; 
  Le misure di sbarramento di tipo reattivo operano l'abbattimento 
  delle concentrazioni degli inquinanti nelle acque di falda mediante 
  sistemi costituiti da sezioni filtranti in cui vengono inserirti 
  materiali in grado di degradare i contaminanti  (barriere  reattive
permeabili). 
  Bonifica e ripristino ambientale; messa in sicurezza permanente 
  Tali tipologie possono considerarsi come interventi  definitivi  da
realizzarsi sul sito  non  interessato  da  attivita'  produttive  in
esercizio, al fine di renderlo fruibile  per  gli  utilizzi  previsti
dagli strumenti urbanistici. 
  La   definizione   e   la   realizzazione   degli   interventi   di
bonifica/messa in sicurezza permanente  devono  essere  precedute  da
un'accurata attivita'  di  caratterizzazione  del  sito  inquinato  e
dell'area soggetta agli effetti dell'inquinamento presente nel  sito,
sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2. 
  Gli obiettivi di bonifica o della  messa  in  sicurezza  permanente
sono determinati mediante un"analisi di rischio condotta per il  sito
specifico secondo i criteri di cui all'Allegato  1,  e  devono  tener
conto della specifica destinazione d'uso prevista. 
  La scelta della soluzione da adottare tiene conto del  processo  di
valutazione dei benefici ambientali e della sostenibilita' dei  costi
delle diverse tecniche applicabili, secondo  i  criteri  di  seguito,
anche in relazione alla destinazione d'uso del sito. 
  La definizione di  un  programma  di  bonifica/messa  in  sicurezza
permanente e ripristino ambientale di un sito inquinato  puo'  essere
schematizzata in questo modo: 
  - definizione della destinazione  d'uso  del  sito  prevista  dagli
strumenti urbanistici; 
  -  acquisizione   dei   dati   di   caratterizzazione   del   sito,
dell'ambiente e del territorio influenzati, secondo i criteri defunti
nell'Allegato 2; 
  - definizione degli obiettivi da  raggiungere,  secondo  i  criteri
definiti nell'Allegato 1, e selezione della tecnica di bonifica. 
  - selezione della tecnica di bonifica e definizione degli obiettivi
da raggiungere, secondo i criteri definiti nell'Allegato 1; 
  - selezione delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive; 
  - studio della compatibilita' ambientale degli interventi; 
  - definizione dei criteri di accettazione dei risultati; 
  - controllo e monitoraggio degli interventi  di  bonifica/messa  in
sicurezza permanente e delle eventuali misure di sicurezza, 
  - definizione delle eventuali limitazioni  e  prescrizioni  all'uso
del sito. 
  Gli interventi di bonifica/messa  in  sicurezza  permanente  devono
assicurare  per  ciascun  sito  in  esame  il  raggiungimento   degli
obiettivi  previsti  col  minor  impatto  ambientale  e  la  maggiore
efficacia, in termini di  accettabilita'  del  rischio  di  eventuali
concentrazioni residue  nelle  matrici  ambientali  e  di  protezione
dell'ambiente e della salute pubblica. 
  Il sistema di classificazione generalmente adottato per individuare
la tipologia di intervento definisce: 
  - interventi in-situ: effettuati senza movimentazione  o  rimozione
del suolo; 
  - interventi ex situ on-site: cori movimentazione  e  rimozione  di
materiali e suolo inquinato, ma con trattamento  nell'area  del  sito
stesso e possibile riutilizzo; 
  - interventi ex situ off-site: con movimentazione  e  rimozione  di
materiali e suolo inquinato fuori dal  sito  stesso,  per  avviare  i
materiali e il suolo negli impianti di trattamento autorizzati  o  in
discarica. 
  Il  collaudo  degli  interventi  di  bonifica/messa  in   sicurezza
permanente dovra' valutare la rispondenza tra il progetto  definitivo
e la realizzazione in termini di: 
  - raggiungimento  delle  concentrazioni  soglia  di  contaminazione
(CSC) o  di  concentrazioni  soglia  di  rischio  (CSR)  in  caso  di
intervento di bonifica; 
  - efficacia delle misure di sicurezza in caso di messa in sicurezza
permanente, in particolare di quelle adottate al fine di impedire  la
migrazione   degli   inquinanti   all'esterno    dell'area    oggetto
dell'intervento; 
  - efficienza di sistemi, tecnologie, strumenti e  mezzi  utilizzati
per  la  bonifica/messa  in   sicurezza   permanente,   sia   durante
l'esecuzione che al termine delle attivita' di bonifica e  ripristino
ambientale o della messa in sicurezza permanente. 
  Protezione dei lavoratori 
  L'applicazione di un  intervento  di  bonifica/messa  in  sicurezza
permanente  e  ripristino  ambientale  di  un  sito  inquinato   deve
garantire che non si verifichino emissioni  di  sostanze  o  prodotti
intermedi pericolosi per la salute degli operatori  che  operano  sul
sito, sia durante l'esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi,  del
monitoraggio, del campionamento e degli interventi. 
  Per ciascun sito in cui i lavoratori sono potenzialmente esposti  a
sostanze pericolose sara' previsto un  piano  di  protezione  con  lo
scopo di indicare i pericoli per la sicurezza e la salute che possono
esistere in ogni fase operativa ed identificare le procedure  per  la
protezione dei dipendenti. Il piano di protezione sara'  definito  in
conformita' a quanto previsto  dalle  norme  vigenti  in  materia  di
protezione dei lavoratori. 
  Monitoraggio 
  Le azioni di monitoraggio e controllo devono essere effettuate  nel
corso e al termine  di  tutte  le  fasi  previste  per  la  messa  in
sicurezza, per la  bonifica  e  il  ripristino  ambientale  del  sito
inquinato, al fine di verificare  l'efficacia  degli  interventi  nel
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
  In particolare: 
  - al termine delle azioni  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza  e
operativa; 
  - a seguito della realizzazione delle misure di sicurezza  a  valle
della bonifica, per verificare che: i valori di contaminazione  nelle
matrici ambientali influenzate dal sito corrispondano ai  livelli  di
concentrazione residui accettati in fase di progettazione; non  siano
in atto fenomeni di migrazione  dell'inquinamento;  sia  tutelata  la
salute pubblica; 
  -  nel  corso  delle  attivita'  di  bonifica/messa  in   sicurezza
permanente per verificare la congruita' con i requisiti di progetto; 
  - a seguito del completamento delle attivita' di bonifica/messa  in
sicurezza permanente e ripristino ambientale, per verificare, durante
un congruo periodo di tempo, l'efficacia dell'intervento di  bonifica
e delle misure di sicurezza. 
  Criteri generali per gli interventi in  cui  si  faccia  ricorso  a
batteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente 
presenti nel suolo 
  a) L'uso  di  inoculi  costituiti  da  microrganismi  geneticamente
modificati (MGM) negli interventi di  bonifica  biologica  di  suolo,
sottosuolo,  acque   sotterranee   o   superficiali   e'   consentito
limitatamente a  sistemi  di  trattamento  completamente  chiusi,  di
seguito indicati  come  bioreattori.  Per  bioreattori  si  intendono
strutture   nelle   quali   e'   possibile   isolare    completamente
dall'ambiente esterno le matrici da bonificare, una  volta  asportate
dalla giacitura originaria. In questo caso,  le  reazioni  biologiche
avvengono all'interno di contenitori le  cui  vie  di  ingresso  (per
l'alimentazione) e di uscita (per il monitoraggio del processo  e  lo
scarico) devono essere a tenuta, in modo da prevenire il rilascio  di
agenti biologici nell'ambiente circostante. 
  b) Nei casi previsti in a) e'  consentito  l'impiego  di  soli  MGM
appartenenti al Gruppo 1 di cui alla direttiva  90/219/CEE,  recepita
col Dlgs. 3 marzo 1993, con emendamenti  introdotti  dalla  Direttiva
94/51 CEE. 
  c) Il titolare dell'intervento di bonifica che intenda avvalersi di
MGM,  limitatamente  a  quanto  specificato  al  capoverso  a)   deve
inoltrare documentata richiesta  al  Ministero  dell'ambiente  (o  ad
altra autorita' competente da designarsi), fornendo  le  informazioni
specificate nell'allegato VB della succitata direttiva. L'impiego  di
MGM del Gruppo 1 in sistemi chiusi puo' avvenire solo previo rilascio
di autorizzazione da parte dell'autorita'  competente,  la  quale  e'
obbligata a pronunciarsi entro 90 giorni dall'inoltro della richiesta
da parte del titolare dell'intervento di bonifica. 
  d) Una volta terminato il ciclo di trattamento in  bioreattore,  le
matrici,  prima  di  una  eventuale  ricollocazione  nella  giacitura
originaria, devono essere sottoposte a procedure atte a favorire  una
diffusa ricolonizzazione da parte di comunita'  microbiche  naturali,
in modo da ricondurre il numero dei MGM inoculati a valori < 103  UFC
(unita' formanti colonie) per g di suolo o mL di acqua  sottoposti  a
trattamento di bonifica. 
  e) Non sono soggetti  a  limitazioni  particolari,  anche  per  gli
interventi  di  bonifica  condotti  in  sistemi  non  confinati,  gli
interventi  di  amplificazione  (bioaugmentation)   delle   comunita'
microbiche  degradatrici  autoctone  alle  matrici  da  sottoporre  a
trattamento  biologico  ovvero  l'inoculazione   delle   stesse   con
microrganismi o consorzi  microbici  naturali,  fatta  salva  la  non
patogenicita' di questi per l'uomo, gli animali e le piante. 
  Migliori tecniche disponibili (BAT) 
  Principi generali e  strumenti  per  la  selezione  delle  migliori
tecniche disponibili (BAT) 
  La scelta della migliore tra le possibili tipologie  di  intervento
descritte nei paragrafi precedenti applicabile in un determinato caso
di  inquinamento  di  un  sito  comporta  il  bilanciamento  di  vari
interessi in presenza di numerose variabili, sia di  ordine  generale
che soprattutto sito-specifiche, quali in particolare: 
  - il livello di protezione dell'ambiente che  sarebbe  desiderabile
conseguire; 
  - l'esistenza o meno di tecniche affidabili in grado di  conseguire
e mantenere nel tempo detti livelli di protezione; 
  - l'entita' dei costi  di  progettazione,  realizzazione,  gestione
monitoraggio, etc da sostenere nelle varie fasi dell'intervento. 
  La formulazione piu' evoluta cui deve ispirarsi tale  bilanciamento
di  interessi  e'  data  dalla  definizione  di  "migliori   tecniche
disponibili", contenuta nella Direttiva 96/61/CE, recepita nel nostro
ordinamento,  che  per  la  prevenzione  ed  il  controllo  integrati
dell'inquinamento di talune categorie di impianti considera tale  "la
piu' efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attivita' e  relativi
metodi di esercizio  indicanti  l'idoneita'  pratica  di  determinate
tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite
di  emissione  intesi  ad  evitare  oppure,  ove   cio'   si   riveli
impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto 
sull'ambiente nel suo complesso". E specifica che si intende per 
  - "tecniche",  sia  le  tecniche  impiegate  sia  le  modalita'  di
progettazione,  costruzione,  manutenzione,  esercizio   e   chiusura
dell'impianto; 
  - "disponibili",  le  tecniche  sviluppate  su  una  scala  che  ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o  prodotte  nello  Stato  membro  di  cui  si
tratta,  purche'  il  gestore  possa  avervi  accesso  a   condizioni
ragionevoli; 
  - "migliori", le tecniche piu' efficaci  per  ottenere  un  elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. 
  Strumenti di supporto  nel  processo  decisionale  che  porta  alla
scelta  sito-specifica  della  "migliore  tecnica   disponibile"   da
adottare sono costituiti dalle metodiche di analisi costi - efficacia
e/o costi - benefici. 
ALLEGATO 4 
 
CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DI PROCEDURE SEMPLIFICATE 
 
  PREMESSA 
  Il  presente  allegato  riporta  le  procedure   amministrative   e
tecnico/operative con le quali gestire situazioni di rischio concreto
o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC)  per
i  siti  di  ridotte  dimensioni  (quali,  ad  esempio,  la  rete  di
distribuzione  carburanti)  oppure   per   eventi   accidentali   che
interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali,
di superficie non superiore a 1000 metri quadri. 
  CRITERI GENERALI 
  Il principio che guida gli interventi si basa sulla semplificazione
delle procedure amministrative da seguire  nel  caso  di  superamento
delle CSC nei casi di cui al punto precedente. 
  PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
  Nel caso in cui anche uno solo dei valori di  concentrazione  delle
sostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali  risulti
superiore ai valori delle  concentrazioni  soglia  di  contaminazione
(CSC),  il  responsabile  deve  effettuare   una   comunicazione   di
potenziale contaminazione di sito con le seguenti modalita': 
  1. Comunicazione a Comune,  Provincia  e  Regione  territorialmente
competente, della constatazione del superamento  o  del  pericolo  di
superamento delle soglie di contaminazione CSC; 
  2. - 1° caso 
  Qualora gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati 
  riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle 
  CSC, la comunicazione di cui al punto precedente sara' aggiornata, 
  entro trenta giorni, con una relazione tecnica che descriva gli 
  interventi effettuati ed eventuale autocertificazione di avvenuto 
  ripristino  della  situazione  antecedente   il   superamento   con
annullamento della comunicazione. 
  - 2° caso 
  Qualora  invece  oltre  agli  interventi  di  messa  in   sicurezza
d'emergenza siano  necessari  interventi  di  bonifica,  il  soggetto
responsabile puo' scegliere una delle seguenti alternative: 
  a) Bonifica riportando i  valori  di  contaminazione  del  sito  ai
livelli di soglia di contaminazione CSC (senza  effettuare  l'analisi
di rischio). 
  b) Bonifica portando i valori di contaminazione del sito ai livelli
di soglia di rischio CSR effettuando l'analisi di rischio sulla  base
dei criteri di cui all'allegato 1. 
  In entrambi i casi verra' presentato alle Autorita' competenti un 
unico 
  progetto di bonifica che comprendera': 
  1. la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata  a
seguito delle attivita' di caratterizzazione eseguite, 
  2. gli eventuali  interventi  di  messa  in  sicurezza  d"emergenza
adottati o in fase di  esecuzione  per  assicurare  la  tutela  della
salute e dell'ambiente, 
  3. la descrizione degli interventi di bonifica  da  eseguire  sulla
base: 
  a)  dei  risultati  della  caratterizzazione   per   riportare   la
contaminazione ai valori di CSC; 
  oppure 
  b) dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all'allegato 1 per
portare la contaminazione ai valori di CSR. 
  Tale progetto di bonifica dovra' essere approvato  dalle  autorita'
competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello  stesso,  prima
dell'esecuzione degli interventi di bonifica. 
  - 3° caso 
  Qualora si riscontri una contaminazione della  falda,  il  soggetto
responsabile provvedera' alla presentazione alle autorita' competenti
entro novembre di un unico progetto di bonifica che comprendera': 
  1) la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata  a
seguito delle attivita' di caratterizzazione eseguite, 
  2) gli eventuali  interventi  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza
adottati o in fase di  esecuzione  per  assicurare  la  tutela  della
salute e dell'ambiente, 
  3) la descrizione degli interventi di bonifica  da  eseguire  sulla
base dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all'allegato 1 per
portare la contaminazione ai valori di CSR. 
  Tale progetto di bonifica dovra' essere approvato  dalle  autorita'
competenti, entro sessanta giorni dalla presentazione  dello  stesso,
prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica. 
  4.  notifica   di   ultimazione   interventi   per   richiesta   di
certificazione da parte dell'autorita' competente. 
  Procedure Tecniche e Operative 
  Attivita' di Messa in sicurezza d'urgenza 
  Le attivita' di messa in sicurezza d'urgenza vengono  realizzate  a
partire dalla individuazione della sorgente di  contaminazione,  allo
scopo di evitare la diffusione dei contaminanti dal sito  verso  zone
non  inquinate;  tali  attivita'  possono  essere  sostitutive  degli
interventi di bonifica qualora si dimostri che tramite gli interventi
effettuati non sussista piu' il superamento delle CSC. 
  Le attivita' di messa in sicurezza  d'urgenza  vanno  in  deroga  a
qualsiasi autorizzazione, concessione,  o  nulla  osta  eventualmente
necessario per lo svolgimento delle attivita' inerenti l'intervento. 
  Caratterizzazione del sito 
  Per la caratterizzazione del sito valgono i criteri generali di cui
all'allegato 2 viste le ridotte dimensioni  dei  siti  oggetto  della
procedura, si definisce essere 3 il numero minimo di perforazioni  da
attrezzare  eventualmente  a  piezometro  qualora  si  supponga   una
contaminazione della falda. 
  A  integrazione  delle  indagini  dirette  posso  essere   previste
indagini indirette (rilievi geofisici, soil gas  survey,  etc.  )  al
fine  di  ottenere  un  quadro  ambientale  piu'  esaustivo.  Non  e'
richiesta la elaborazione di un GIS/SIT. 
  Analisi di rischio sito-specifica (casi 2 b e 3  di  cui  al  punto
precedente) 
  I risultati della caratterizzazione serviranno alla definizione del
Modello Concettuale Definitivo; tale strumento sara' la base  per  la
costruzione e la esecuzione dell'analisi di rischio sito-specifica 
secondo i criteri di cui in Allegato 
  Bonifica (casi 2 a e b , 3 di cui al punto precedente) 
  Ove   dall'indagine   di   caratterizzazione   e    successivamente
dall'analisi  di  rischio  emergesse  la   necessita'   di   eseguire
interventi di bonifica  del  sito,  gli  stessi  verranno  realizzati
secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. 
  La scelta della  tecnologia  da  applicare  al  caso  specifico  di
inquinamento deve scaturire da  un  processo  decisionale  nel  quale
devono essere presi in considerazione non solo gli aspetti tecnici ma
anche quelli economici. 
ALLEGATO 5 
 
Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel  sottosuolo  e
nelle acque sotterranee  in  relazione  alla  specifica  destinazione
d'uso dei siti 
 
Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel  suolo  e  nel
sottosuolo riferiti alla specifica destinazione  d'uso  dei  siti  da
bonificare 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
((77)) 
 
(1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria  chimica,  alcune
sostanze  frequentemente  rilevate  nei  siti  contaminati.  Per   le
sostanze  non  esplicitamente  indicate  in  Tabella  i   valori   di
concentrazione limite  accettabili  sono  ricavati  adottando  quelli
indicati per la sostanza tossicologicamente piu' affine. 
(*) Corrisponde al limite di rilevabilita'  della  tecnica  analitica
(diffrattometria a raggi X oppure I.R. - Trasformata di Fourier) 
 
Tabella  2.  Concentrazione  soglia  di  contaminazione  nelle  acque
sotteranee 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
(*) Non sono disponibili dati di letteratura tranne il  valore  di  7
milioni fibre/1 comunicato da ISS,  ma  giudicato  da  ANPA  e  dallo
stesso ISS troppo elevato. Per la definizione del limite  si  propone
un confronto con ARPA e Regioni. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (77) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 13, comma  3-bis)  che
"Alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto  13,  la  parola:
"Stagno" e' sostituita dalle seguenti: "Composti organo-stannici"". 
                     ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA 
 
ALLEGATO I 
Valori di emissione e prescrizioni 
 
ALLEGATO II 
Grandi impianti di combustione 
 
ALLEGATO III 
Emissioni di composti organici volatili 
 
ALLEGATO IV 
Impianti e attivita' in deroga 
 
ALLEGATO V 
Polveri e sostanze organiche liquide 
 
ALLEGATO VI 
Criteri per la valutazione della conformita' dei valori misurati ai 
valori limite di emissione 
 
ALLEGATO VII 
Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai 
terminali agli impianti di distribuzione 
 
ALLEGATO VIII 
Impianti di distribuzione di benzina 
 
ALLEGATO IX 
Impianti termici civili 
 
ALLEGATO X 
Disciplina dei combustibili 
ALLEGATO I 
 
Valori di emissione e prescrizioni 
 
Parte I 
Disposizioni generali 
 
  1. Il  presente  allegato  fissa,  nella  parte  II,  i  valori  di
emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti e, nella  parte
III,  i  valori  di  emissione  minimi  e  massimi  per  le  sostanze
inquinanti  di  alcune  tipologie   di   impianti   e   le   relative
prescrizioni. Per gli impianti previsti nella parte III i  valori  di
emissione ivi stabiliti si applicano in luogo di quelli stabiliti per
le stesse sostanze nella parte II. Per le sostanze per cui  non  sono
stabiliti valori di emissione nella parte III si applicano, anche per
tali impianti, i valori di emissione stabiliti nella parte II. 
  2. Il  presente  allegato  fissa,  nella  parte  IV,  i  valori  di
emissione e le prescrizioni relativi alle raffinerie e agli  impianti
per la coltivazione di idrocarburi e dei flussi  geotermici.  A  tali
impianti si applicano esclusivamente  i  valori  di  emissione  e  le
prescrizioni ivi stabiliti. E' fatto salvo, per i grandi impianti  di
combustione  facenti  parti  di  una  raffineria,   quanto   previsto
dall'articolo 273. 
  3. Nei casi in cui  le  parti  II  e  III  stabiliscano  soglie  di
rilevanza delle  emissioni,  i  valori  di  emissione  devono  essere
rispettati solo se tali soglie sono raggiunte o superate. 
  4. Se per i valori di emissione della parte II e' previsto un unico
dato numerico lo stesso rappresenta il valore minimo, ferme  restando
le soglie di rilevanza delle emissioni; in tal caso il valore massimo
di emissione corrisponde al doppio del valore minimo. 
  5. Se per valori di emissione delle parti III e IV e'  previsto  un
unico dato numerico, il valore minimo e il valore massimo coincidono,
ferme restando le soglie di rilevanza delle emissioni. 
 
Parte II 
Valori di emissione 
  1.1. Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione
e/o mutagene (tabella A1) 
  In via generale le emissioni di sostanze ritenute  cancerogene  e/o
tossiche per la riproduzione  c/o  mutagene  devono  essere  limitate
nella  maggiore  misura  possibile  dal  punto  di  vista  tecnico  e
dell'esercizio. 
  Per le sostanze della  tabella  A1,  i  valori  di  emissione,  che
rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fermi restando i valori di emissione sopra indicati,  ai  fini  del
calcolo del flusso di massa e di concentrazione: 
  - in caso di presenza di  piu'  sostanze  della  stessa  classe  le
quantita' delle stesse devono essere sommate; 
  - in caso di presenza di piu'  sostanze  di  classi  diverse,  alle
quantita' di sostanze  della  classe  II  devono  essere  sommate  le
quantita' di sostanze di classe I e alle quantita' di sostanze  della
classe III devono essere  sommate  le  quantita'  di  sostanze  delle
classi I e II. 
  Fermi restando i valori di emissione sopra indicati,  al  fine  del
rispetto del limite in concentrazione: 
  - in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I e II la 
concentrazione totale non deve superare il limite della classe II 
  - in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I, II e III, la
concentrazione totale non deve superare il limite della classe III. 
 
Tabella A1 
  CLASSE I 
  - Asbesto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, aetinolite
e tremolite) 
  - Benzo(a)pirene 
  - Berillio e i suoi composti espressi come Be 
  - Dibenzo(a,h)antracene 
  - 2-naftilammina e suoi sali 
  - Benzo(a)antracene 
  - Benzo(b)fluorantene 
  - Benzo(j)fluorantene Benzo(k)fluorantene 
  - Dibenzo (a,h)acridina 
  - Dibenzo(a,j )acridina 
  - Dibenzo(a,e)pirene 
  - Dibenzo(a,h)pirene 
  - Dibenzo(a,i)pirene 
  - Dibenzo (a,l) pirene 
  - Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1) 
  - Dimetilnitrosamina 
  - Indeno (1,2,3-cd) pirene (1) 
  - 5-Nitroacenaftene 
  - 2-Nitronaftalene 
  - 1-Metil-3-Nitro- 1 - Nitrosoguanidina 
  (1) Il valore di emissione e la soglia ordinario di rilevanza  alla
previsti dal presente punto  si  applicano  a  decorrere  dalla  data
indicata nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo  281,
comma 1. 
 
  CLASSE II 
  - Arsenico e suoi composti, espressi come As 
  - Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr 
  - Cobalto e suoi composti, espressi come Co 
  - 3,3'-Diclorobenzidina e suoi sali 
  - Dimetilsolfato 
  - Etilenimmina 
  - Nichel e suoi composti espressi come Ni (2) 
  - 4- aminobifenile e suoi sali 
  - Benzidina e suoi sali 
  - 4,4'-Metilen bis (2-Cloroanilina) e suoi sali 
  - Dietilsolfato 
  - 3,3'-Dimetilbenzidina e suoi Sali 
  - Esametilfosforotriamide 
  - 2-Metilaziridina 
  - Metil ONN Azossimetile Acetato 
  - Sulfallate 
  - Dimetilcarbammoilcloruro 
  - 3,3'-Dimetossibenzidina e suoi sali 
  (2) Riferito ad emissioni in atmosfera nella forma  respirabile  ed
insolubile. 
 
  CLASSE III 
  - Acrilonitrile 
  - Benzene 
  - 1,3-butadiene 
  - 1-cloro-2,3-epossipropano (epieloridrina) 
  - 1,2-dibromoetano 
  - 1,2-epossipropano 
  - 1,2-dicloroetano 
  - vinile cloruro 
  - 1,3-Dicloro-2 -propanolo 
  - Clorometil (Metil) Etere 
  - NN-Dimetilidrazina 
  - Idrazina 
  - Ossido di etilene 
  - Etilentiourea 
  - 2-Nitropropano 
  - Bis-Clorometiletere 
  - 3-Propanolide 
  - 1,3-Propansultone 
  - Stirene Ossido 
  1.2. Sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate
(tabella A2) 
  Le  emissioni   di   sostanze   di   tossicita'   e   cumulabilita'
particolarmente elevate devono essere limitate nella maggiore  misura
possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. 
  I valori di emissione, che rappresentano valori  minimi  e  massimi
coincidenti, sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fermi restando i valori di emissione sopra indicati,  ai  fini  del
calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di  presenza
di piu' sostanze della stessa classe le quantita' delle stesse devono
essere sommate. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  2. Sostanze inorganiche che  si  presentano  prevalentemente  sotto
forma di polvere (tabella B) 
  I valori di emissione sono quelli riportati nella tabella seguente: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fermi restando i valori di emissione sopra indicati 
  a) ai fini del calcolo di flusso di massa e di concentrazione: 
  - in caso di presenza di piu' sostanze della stessa classe le 
quantita' delle stesse devono essere sommate- 
  - in caso di presenza di piu'  sostanze  di  classi  diverse,  alle
quantita' di sostanze  della  classe  II  devono  essere  sommate  le
quantita' di sostanze della classe I e  alle  quantita'  di  sostanze
della classe III devono essere sommate le quantita' di sostanze delle
classi I e II. 
  b) al fine del rispetto del limite di concentrazione: 
  - in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I e  II,  ferme
restando il limite stabilito per ciascuna, la  concentrazione  totale
non deve superare il limite della classe II; in caso di  presenza  di
piu' sostanze delle classi I, II e  III,  fermo  restando  il  limite
stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il
limite della classe III. 
  Ove  non  indicato  diversamente  nella  tabella  B  devono  essere
considerate  anche  le  eventuali  quantita'  di  sostanze   presenti
nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore. 
 
  Tabella B 
  CLASSE I 
  - Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1) 
  - Mercurio e suoi composti espressi come Hg 
  - Tallio e suoi composti, espressi come T1 
  (1) Fatto salvo quanto previsto dalla Tabella A1 
 
  CLASSE II 
  - Selenio e suoi composti, espressi come Se 
  - Tellurio e suoi composti, espressi come Te 
  - Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere 
 
  CLASSE III 
  - Antimonio e suoi composti, espressi come Sb Cianuri, espressi 
come CN 
  - Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr 
  - Manganese e suoi composti, espressi come Mn 
  - Palladio e suoi composti, espressi come Pd 
  - Piombo e suoi composti, espressi come Pb 
  - Platino e suoi composti, espressi come Pt 
  - Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi 
come SiO2 
  - Rame e suoi composti, espressi come Cu 
  - Rodio e suoi composti, espressi come Rh 
  - Stagno e suoi composti, espressi come Sn 
  - Vanadio e suoi composti, espressi come V 
  3. Sostanze inorganiche che  si  presentano  prevalentemente  sotto
forma di gas o vapore (tabella C) 
  I valori di emissione sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  I flussi di massa e i  valori  di  emissione  si  riferiscono  alle
singole sostanze o famiglie di sostanze. 
 
  CLASSE I 
  - Clorocianuro 
  - Fosfina 
  - Fosgene 
 
  CLASSE II 
  - Acido cianidrico 
  - Bromo e suoi composti, espressi come acido bromidrico 
  - Cloro 
  - Fluoro e suoi composti, espressi come acido fluoridrico 
  - Idrogeno solforato 
 
  CLASSE III 
  - Composti inorganici del  cloro  sotto  forma  di  gas  o  vapore,
esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico. 
 
  CLASSE IV 
  - Ammoniaca 
 
  CLASSE V 
  - Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di 
azoto 
  - Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di 
zolfo 
  4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri  (tabella
D) 
  I valori di emissione sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fermi restando i valori di emissione sopra indicati,  ai  fini  del
calcolo del flusso di massa e di concentrazione: 
  - in caso di presenza di  piu'  sostanze  della  stessa  classe  le
quantita' delle stesse devono essere sommate; 
  - in caso di presenza di piu'  sostanze  di  classi  diverse,  alle
quantita' di  sostanze  di  ogni  classe  devono  essere  sommate  le
quantita' di sostanze delle classi inferiori. 
  Al fine del rispetto del  limite  di  concentrazione,  in  caso  di
presenza di piu' sostanze di classe diverse, fermo restando il limite
stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il
limite della classe piu' elevata. 
  Per i composti  organici  sotto  forma  di  polvere  devono  essere
rispettate anche le condizioni contenute nel paragrafo 5. 
 
  CLASSE I 
  - Anisidina 
  - Butilmercaptano 
  - Cloropicrina 
  - Diazometano 
  - Dicloroacetilene Dinitrobenzene 
  - Dinitrocresolo 
  - Esaclorobutadiene 
  - Esaclorociclopentadiene 
  - Esafluoroacetone 
  - Etere diglicidilico 
  - Etilacrilato 
  - Etilenimina 
  - Etilmercaptano 
  - Isocianati Metilacrilato 
  - Nitroglicerina 
  - Perclorometilmercaptano 
  - 1,4-diossano 
 
  CLASSE II 
  - Acetaldeide 
  - Acido cloroacetico 
  - Acido formico 
  - Acido tioglicolico 
  - Acido tricloroacetico 
  - Anidride ftalica 
  - Anidride maleica 
  - Anilina 
  - Benzilcloruro 
  - Bifenile 
  - Butilacrilato 
  - Butilammina 
  - Canfora sintetica 
  - Carbonio tetrabromuro 
  - Carbonio tetracloruro 
  - Cicloesilammina 
  - Cloroacetaldeide 
  - 1 -Cloro- 1 -nitropentano 
  - Cresoli 
  - Crotonaldeide 
  - 1,2-Dibutilaminoetanolo 
  - Dibutilfosfato o-diclorobenzene 
  - 1,1-dicloroetilene 
  - Dicloroetiletere 
  - Diclorofenolo 
  - Diclorometano 
  - Dietilammina 
  - Difenilammina 
  - Diisopropilammina 
  - Dimetilammina 
  - Etilammina 
  - Etanolammina 
  - 2-etossietanolo 
  - 2-etossietilacetato 
  - Fenolo 
  - Ftalati 
  - 2-Furaldeide Furfurolo 
  - Iodoformio 
  - Iosoforone 
  - Iosopropilammina 
  - Metilacrilonitrile 
  - Metilammina 
  - Metilanilina 
  - Metilbromuro 
  - Metil n-butilbromuro 
  - Metilcloruro 
  - Metil-2-cianoacrilato 
  - Metilstirene 
  - 2-Metossietanolo 
  - 2-Metossietanolo acetato 
  - Nitroetano 
  - Nitrometano 
  - 1-Nitropropano 
  - Nitrotoluene 
  - Piretro 
  - Piridina 
  - Piomboalchili 
  - 2-Propenale 
  - 1, 1,2 ,2,-tetracloroetano 
  - Tetracloroetilene 
  - Tetranitrometano 
  - m, p toluidina 
  - Tributilfosfato 
  - Triclorofenolo 
  - Tricloroetilene 
  - Triclorometano 
  - Trietilammina 
  - Trimetilammina 
  - Trimetilfosfina 
  - Vinilbromuro 
  - Xilenolo (escluso 2,4-xilenolo) 
  - Formaldeide 
 
  CLASSE III 
  - Acido acrilico 
  - Acetonitrile 
  - Acido propinico 
  - Acido acetico 
  - Alcool n-butilico Alcool iso-butilico 
  - Alcool sec-butilico 
  - Alcool terb-utilico 
  - Alcool metilico 
  - Butirraldeide 
  - p-ter-butiltoluene 
  - 2-butossietanolo 
  - Caprolattame 
  - Disolfuro di carbonio 
  - Cicloesanone 
  - Ciclopentadiene 
  - Clorobenzene 
  - 2-cloro-1,3-butadiene 
  - o-clorostirene 
  - o-clorotoluente 
  - p-clorotoluene 
  - Cumene 
  - Diacetonalcool 
  - 1,4-diclorobenzene 
  - 1,1-dicloroetano 
  - Dicloropropano 
  - Dietanolammina 
  - Dietilformammide Diisobutilchetone 
  - N,N-Dimetilacetammide 
  - N,N-Dimetilformammide 
  - Dipropilchetone 
  - Esametilendiammina 
  - n-esano Etilamilchetone 
  - Etilbenzene 
  - Etilbutilchetone 
  - Etilenglicole 
  - Isobutilglicidiletere 
  - Isopropossietanolo 
  - Metilmetacrilato 
  - Metilamilchetone 
  - o-metilcicloesanone 
  - Metilcloroformio 
  - Metilformiato Metilisobutilchetone 
  - Metilisobutilcarbinolo 
  - Naftalene 
  - Propilenglicole 
  - Propilenglicolcmonometiletere 
  - Propionaldeide 
  - Stirene 
  - Tetraidrofurano 
  - Trimetilbenzene 
  - n-veratraldeide 
  - Vinilacetato 
  - Viniltoluene 
  2,4-xilenolo 
 
  CLASSE IV 
  - Alcool propilico 
  - Alcool isopropilico 
  - n-amilacetato 
  - sec-amilacetato 
  - Renzoato di metile 
  - n-butilacetato 
  - isobutilacctato 
  - Dietilche Lone 
  - Difluorodibromonetano 
  - Sec-esilacetato 
  - Etilformiato 
  - Metilacetato 
  - Metiletilchetone 
  - Metilisopropilchetone 
  - N-metilpirrolidone 
  - Pinene 
  - n-propilacetato 
  - iso-propilenacetato 
  - Toluene 
  - Xilene 
 
  CLASSE V 
  - Acetone 
  - Alcool etilico 
  - Butano 
  - Cicloesano 
  - Cicloesene 
  - Cloropentano 
  - Clorobromometano 
  - Clorodifluorometano 
  - Cloropentafluoroetano 
  - Dibromodifluoroetano 
  - Dibutiletere 
  - Diclorofluorometano 
  - Diclorotetrafluoroetano 
  - Dietiletere 
  - Diisopropiletere Dimetiletere 
  - Eptano 
  - Esano tecnico 
  - Etere i sopropilico 
  - Etilacetato 
  - Metilacetilene 
  - Metilcicloesano 
  - Pentano 
  - 1, 1,1,2-tetracloro-2,2- difluoroetano 
  - 1, 1,1,2-tetracloro-1,2- difluoroetano 
  - Triclorofluorometano 
  - 1, 1,2- tricloro- 1,2,2 -trifluoroetano 
  - Trifluorometano 
  - Triflu orobromometano 
  5. Polveri totali. 
  Il valore di emissione e' pari a: 
    
  50 mg/Nm3 se il flusso di massa e' pari o superiore a 0,5  kg/h  il
    
valore di emissione; 
    
  150 mg/Nm3 se il flusso di massa e' pari o superiore alla soglia di
    
rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed e' inferiore a 0,5 kg/h. 
 
Parte III 
Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti 
  (1) Impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore 
a 50 MW 
  Il presente paragrafo si applica agli impianti  di  combustione  di
potenza termica nominale inferiore a 50 MW destinati alla  produzione
di energia. 
  In particolare il paragrafo non si applica ai seguenti impianti: 
  - impianti in cui i  prodotti  della  combustione  sono  utilizzati
prevalentemente  per  il  riscaldamento  diretto,  l'essiccazione   o
qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni 
di riscaldo e forni di trattamento termico 
  - impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi dispositivo  tecnico
per la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che 
non sia gestito come impianto indipendente di combustione 
  - dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking 
catalitico 
  - dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo 
  - reattori utilizzati nell'industria chimica 
  - batterie di forni per il coke 
  - cowper degli altiforni 
  - impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas da  turbine
a gas. 
  1.1. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi. 
  Se sono utilizzate le biomasse di cui all'allegato  X  in  impianti
nuovi e in impianti anteriori al 2006 autorizzati a  partire  dal  12
marzo 2002, si applicano  i  valori  di  emissione,  riportati  nella
tabella seguente, riferiti ad un tenore  di  ossigeno  nell'effluente
gassoso dell'11%. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Se sono utilizzate le biomasse di cui all'allegato  X  in  impianti
anteriori al 1988, si applicano  i  valori  di  emissione,  riportati
nella  tabella  seguente,  riferiti  ad   un   tenore   di   ossigeno
nell'effluente gassoso dell'11%. 
  Se sono utilizzati altri combustibili solidi in impianti  anteriori
al 1988, si applicano i valori di emissione, riportati nella  tabella
seguente, riferiti ad un tenore di  ossigeno  nell'effluente  gassoso
del 6%. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  1.2. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi. 
  I  valori  di  emissione,  riportati  nella  tabella  seguente,  si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso  nel  3%.
Nel caso in cui il combustibile utilizzato sia  liscivia  proveniente
dalla produzione di cellulosa, il valore di emissione si riferisce ad
un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi. 
  1  valori  di  emissione,  riportati  nella  tabella  seguente,  si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Agli impianti che utilizzano il biogas di  cui  all'allegato  X  si
applicano i valori di emissione indicati alle lettere a), b) e c). 
  a) nel caso si tratti di motori a combustione interna i  valori  di
emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% 
nell'effluente gassoso 
  anidro, sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                               ((95)) 
 
 
  b) nel caso si tratti di turbine a gas fisse i valori di emissione,
riferiti  a  un  tenore  volumetrico  di  ossigeno   pari   al   15%,
nell'effluente gassoso anidro, sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                               ((95)) 
 
 
  c) per le altre tipologie di impianti di combustione  i  valori  di
emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari  al  3%,
nell'effluente gassoso anidro, sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                               ((95)) 
 
 
  1.4. Impianti multicombustibile 
  1.4.1. In caso di impiego simultaneo di due o piu'  combustibili  i
valori di emissione sono determinati nel modo seguente: 
  - assumendo ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 il valore di emissione relativo 
a ciascun combustibile e a ciascun inquinante 
  - calcolando i valori  di  emissione  ponderati  per  combustibile;
detti valori  si  ottengono  moltiplicando  ciascuno  dei  valori  di
emissione per l'energia fornita da ciascun combustibile  e  dividendo
il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma dell'energia 
fornita da tutti i combustibili 
  - addizionando i valori di emissione ponderati per combustibile. 
  I valori di emissione sono quelli  corrispondenti  al  combustibile
con il piu' elevato valore di emissione se l'energia fornita da  tale
combustibile e' il 70% o piu' rispetto al totale. 
  1.4.2. In caso di impiego alternato di due o  piu'  combustibili  i
valori di emissione sono quelli relativi al combustibile di volta  in
volta utilizzato. 
  1.4.3. Per gli impianti multicombustibile a letto fluido il  valore
di emissione per le polveri e': 
  - per impianti di potenza termica superiore a 5 MW 50 
mg/Nm3 
  - per impianti di potenza termica uguale o inferiore  a  5  MW  150
mg/Nm3 . 
  (2) Impianti di essiccazione 
  I valori di emissione per gli impianti di essiccazione nei quali  i
gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con  i  materiali
da essiccare si riferiscono ad un tenore di  ossigeno  nell'effluente
gassoso del 170%. 
  (3) Motori fissi a combustione interna. 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%. 
    

---------------------------------------------------------------------
polveri            |130 mg/Nm(elevato)3
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto    |2000 mg/Nm(elevato)3 per i motori ad
                   |accensione spontanea di potenza uguale o
                   |superiore a 3 MW
                   |4000 mg/Nm(elevato)3 per i motori ad accensione
                   |spontanea di potenza inferiore a 3 MW
                   |500 mg/Nm(elevato)3 per gli altri motori a
                   |quattro tempi
                   |800 mg/Nm(elevato)3 per gli altri motori a
                   |due tempi.
---------------------------------------------------------------------
monossido di       |650 mg/Nm(elevato)3
carbonio           |
---------------------------------------------------------------------

    
  Non  si  applicano  valori  di  emissione  ai  gruppi   elettrogeni
d'emergenza  ed  agli  altri  motori  fissi  a  combustione   interna
funzionanti solo in caso di emergenza. 
  (4) Turbine a gas fisse 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del  15%.
Se la turbina a gas e' accoppiata ad una caldaia di  recupero  con  o
senza sistema di postcombustione i valori di  emissione  misurati  al
camino della caldaia si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15%.
Per le turbine utilizzate nei cicli combinati i valori di riferimento
sono riferiti al combustibile principale. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (5) Cementifici 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono agli effluenti gassosi umidi. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (6) Forni per la calcinazione di bauxite, dolomite, gesso, calcare,
diatomite, magnesite, quarzite 
  I valori di emissione di  seguito  riportati  si  riferiscono  agli
effluenti gassosi umidi, per gli  impianti  di  produzione  di  calce
spenta e di dolomite idrata. 
  - Cromo 
  Nella calcinazione di materiali  contenenti  cromo,  il  valore  di
emissione per il cromo [III] e i suoi composti, espressi come  cromo,
sotto forma di polvere e' 10 mg/Nm3 . 
  - Ossidi di azoto 
  Il valore di emissione e' 1800-3000 mg/Nm3 . 
  - Composti del fluoro 
  Per i forni usati periodicamente per la calcinazione  di  quarzite,
il valore di emissione di  composti  inorganici  gassosi  del  fluoro
espressi come acido fluoridrico e' 10 mg/Nm3 . 
  (7) Forni per la produzione di vetro 
  Per i forni a bacino a lavorazione continua i valori  di  emissione
si riferiscono  ad  un  tenore  di  ossigeno  nell'effluente  gassoso
dell'8% e per i forni a crogiolo e  quelli  a  bacino  a  lavorazione
giornaliera ad un tenore di ossigeno del 13%. 
  I valori di emissione per gli ossidi di azoto sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (8) Forni per la cottura di prodotti ceramici a base di argilla 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18% 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (9) Impianti per la fusione di prodotti minerali, in particolare di
basalto, di diabase o di scorie 
  In caso di  utilizzo  di  combustibile  solido  i  valori  alla  di
emissione si riferiscono ad  un  tenore  di  ossigeno  nell'effluente
gassoso dell'8%. valori di emissione per gli ossidi di azoto sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (10) Impianti per la produzione di piastrelle in ceramica. 
  Si applicano i seguenti valori di emissione 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (11) impianti per l'agglomerazione di  perlite,  scisti  o  argilla
espansa 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono agli effluenti gassosi umidi ed a un tenore  di  ossigeno
del 14%. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (12) Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte da
bitumi o da catrami e prodotti minerali, compresi gli impianti per la
preparazione di materiali da costruzione stradali a base di bitume  e
gli impianti per la produzione di pietrisco di catrame 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono ad un tenore, di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (13) Impianti di distillazione a secco del carbone (cokerie) 
  13.1 Forno inferiore 
  I valori di emissione di seguito  indicati  si  riferiscono  ad  un
tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%. 
  - Polveri 
  Devono  essere  adottate  tutte  le  misure  atte  a  contenere  le
emissioni di polveri dalle camere di combustione in base  allo  stato
attuale della tecnica. 
  Sino alla ricostruzione del forno a coke, il valore di emissione e'
100 mg/Nm3 . 
  - Ossidi di zolfo 
  Se il combustibile utilizzato e' gas da forno a coke, il valore  di
emissione e' 1.700 mg/Nm3 . 
  Se il combustibile utilizzato e' gas da  forno  a  coke  e  gas  da
altoforno (o d'acciaieria) il valore di emissione e' 800 mg/Nm3 . 
  - Ossidi di azoto 
    
  II valore di emissione e' 600 mg/Nm3 II valore di emissione e'  600
    
mg/Nm 
  Devono  essere  adottate  tutte  le  misure  atte  a  contenere  le
emissioni di ossidi di azoto dalle camere di combustione in base allo
stato attuale della tecnica. Le emissioni di ossidi  di  azoto,  sino
alla ricostruzione del forno a coke, non devono  essere  superiori  a
800 mg/Nm3 . 
  13.2 Caricamento dei forni da coke 
  Devono essere evitate le emissioni  di  polvere  nel  prelevare  il
carbone dalle tramogge e nel caricare i carrelli. 
  I gas di caricamento devono essere raccolti. 
  Nelle operazioni di versamento, i gas di caricamento devono  essere
deviati nel gas grezzo, o in un forno vicino, ove non fosse possibile
utilizzarli per lavorare i catrame grezzo. 
  Nelle operazioni di pigiatura, i gas di caricamento  devono  essere
deviati il piu' possibile nel gas grezzo. 
  I gas di caricamento che non possono essere deviati  devono  essere
convogliati ad un impianto di combustione cui si applica il valore di
emissione per le polveri di 25 mg/Nm3 . 
  Nelle operazioni di spianamento del carbone le emissioni dei gas di
caricamento  devono  essere  limitate  assicurando  la  tenuta  delle
aperture che servono a tali operazioni. 
  13.3 Coperchio portello di carica 
  Le emissioni dal coperchio di carica devono essere  evitate  quanto
piu' possibile, usando porte a elevata tenuta, spruzzando i  coperchi
dei portelli dopo ogni carica dei  forni,  pulendo  regolarmente  gli
stipiti e i coperchi dei portelli di carica  prima  di  chiudere.  La
copertura del forno deve essere  mantenuta  costantemente  pulita  da
resti di carbone. 
  13.4 Coperchio tubo di mandata 
  I coperchi dei tubi di mandata, per evitare emissioni di gas  o  di
catrame, devono essere dotati di dispositivi ad immersione in  acqua,
o sistemi analoghi, di pari  efficacia;  i  tubi  di  mandata  devono
venire costantemente puliti. 
  13.5 Macchine ausiliari per forno a coke 
  Le macchine ausiliarie adibite al funzionamento  del  foro  a  coke
devono  essere  dotate  di  dispositivo  per  mantenere   pulite   le
guarnizioni applicate agli stipiti dei portelli di carica. 
  13.6. Porte del forno a coke 
  Si devono usare porte ad elevate tenuta. Le guarnizioni delle porte
dei forni devono essere regolarmente pulite. 
  13.7. Sfornamento del coke 
  Nella ricostruzione delle batterie di forni a  coke  queste  devono
essere progettate in modo da permettere che vengano  installati,  sul
lato macchina e sul lato coke, impianti di captazione e  abbattimento
delle emissioni di polveri allo sforamento del coke, in modo  che  le
emissioni non superino 5 g/t di coke prodotto. 
  Sino alla ricostruzione del forno a  coke,  gli  effluenti  gassosi
devono essere raccolti e convogliati ad un impianto  di  abbattimento
delle polveri, ove tecnicamente possibile. 
  13.8. Raffreddamento del coke 
  Per il raffreddamento del coke devono essere limitate,  per  quanto
possibile, le emissioni. Nel caso in cui la tecnologia  adottata  sia
quella del raffreddamento a secco, il  valore  di  emissione  per  le
polveri e' 20 mg/Nm3 . 
  (14) Impianti per l'agglomerazione del minerale di ferro 
  I  valori  di  emissione  riportati  nella  tabella   seguente   si
riferiscono agli effluenti gassosi umidi. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (15) Impianti per la produzione di ghisa 
  Fino al rifacimento del rivestimento in refrattario  dell'altoforno
il valore di emissione per le polveri e' 150 mg/Nm3 . 
  (16)  Impianti  per  la   produzione   d'acciaio   per   mezzo   di
convertitori, forni ad arco elettrici, e forni di fusione sotto vuoto
Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (17) Fonderie di ghisa, d'acciaio. 
  Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (18) Forni di riscaldo e per trattamenti termici, per  impianti  di
laminazione ed altre deformazioni plastiche 
  I  valori  di  emissione,  riportati  nella  tabella  seguente,  si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (19) Impianti di zincatura a caldo 
  Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (20) Impianti di trattamento di superfici  metalliche  con  uso  di
acido nitrico 
  Agli impianti di decapaggio funzionanti in continuo si  applica  il
valore di emissione per gli ossidi di azoto di 1500 mg/Nm3 . 
  (21) Impianti per la produzione  di  ferroleghe  mediante  processi
elettrotermici o pirometallurgici 
  Per le polveri i valori di emissione minimo  e  massimo  sono  pari
rispettivamente a 20 mg/Nm3 e 40 mg/Nm3 . 
  (22) Impianti per la produzione primaria di metalli non ferrosi 
  Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (23) Impianti per la produzione di alluminio 
  I  forni  elettrolitici  devono  essere   chiusi,   le   dimensioni
dell'apertura del forno devono essere  quelle  minime  indispensabili
per il funzionamento e il meccanismo di  apertura  deve  essere,  per
quanto possibile, automatizzato. Si applicano i  seguenti  valori  di
emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (24) Impianti per la fusione dell'alluminio 
  Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (25) Impianti per  la  seconda  fusione  degli  altri  metalli  non
ferrosi e delle loro leghe. 
  Si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (26) Impianti per la produzione di accumulatori al piombo 
  Per le polveri, se il flusso di massa e' uguale  o  superiore  a  5
g/h, si applica il valore di emissione di 0,5 mg/Nm3 . 
  (27) Impianti per la produzione di ossidi di zolfo, acido solforico
e oleum 
  Negli impianti per la produzione di  ossidi  di  zolfo  allo  stato
liquido l'effluente gassoso deve essere convogliato  ad  un  impianto
per  la  produzione  di  acido  solforico  o  ad  altri  impianti  di
trattamento. 
  Nei processi a doppio contatto deve essere mantenuta  una  resa  di
conversione minima del 99%. Per concentrazioni di biossido  di  zolfo
nel gas d'alimentazione uguali o  superiori  all'8%  in  volume  deve
essere mantenuta: 
  - una resa del 99,5% in condizioni variabili del gas 
  - una resa del 99,6% in condizioni costanti del gas 
  Le emissioni di  biossido  di  zolfo  devono  essere  ulteriormente
limitate con adeguati  processi  di  trattamento,  se  superano  1200
mg/Nm3 . 
  Nei processi a contatto semplice deve essere mantenuta una resa  di
conversione minima del 97,5%. Per concentrazioni di biossido di zolfo
nel gas d'alimentazione inferiori al 6% le  emissioni  devono  essere
ulteriormente limitate. 
  Nei processi di catalisi ad umido deve essere mantenuta una resa di
conversione di almeno il 97,5%. 
  Per l'acido solforico si applicano valori  di  emissione  minimo  e
massimo rispettivamente pari a 80 mg/Nm3 e 100 mg/Nm3 . 
  (28) Impianti per la produzione di cloro 
  Si applicano i seguenti valori di emissione 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (29) Impianti Claus per la produzione di zolfo 
  Gli effluenti gassosi devono essere convogliati ad un  impianto  di
combustione.  Per  l'idrogeno  solforato  si  applica  un  valore  di
emissione di 10 mg/Nm3 . 
  (30) Impianti per la produzione, granulazione  ed  essiccamento  di
fertilizzanti fosfatici, azotati o potassici. 
  Si applicano i seguenti valori di emissioni: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (31) Impianti per la produzione di acrilonitrile 
  L'effluente gassoso prodotto dal reattore e  dall'assorbitore  deve
essere   combusto.   L'effluente   gassoso   prodotto   durante    la
purificazione per distillazione dei prodotti  di  reazione  e  quello
proveniente dal processo di travaso deve essere convogliato ad idonei
sistemi di abbattimento. 
  (32) Impianti per la produzione di principi attivi antiparassitari 
  Per le polveri, se il flusso di massa e' uguale o  superiore  a  25
g/h, si applica un valore di emissione di 5 mg/Nm3 . 
  (33) Impianti per la produzione di polivinile cloruro (PVC) 
  I tenori residui in cloruro di vinile monomero (CVM)  nel  polimero
devono essere ridotti al massimo. Nella zona di passaggio dal sistema
chiuso a quello aperto il tenore residuo non puo' superare i seguenti
valori: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Al fine di ridurre ulteriormente la concentrazione  di  cloruro  di
vinile  nell'effluente  gassoso  proveniente  dall'essiccatore   tale
effluente  deve,  per  quanto  possibile,  essere   utilizzato   come
comburente in un impianto di combustione. 
  (34) Impianti per la produzione di polimeri in poliacrilonitrile 
  I gas provenienti dal reattore  e  dall'assorbitore  devono  essere
convogliati ad un efficace sistema di combustione. I gas  provenienti
dalla purificazione per distillazione e dalle operazioni  di  travaso
devono essere convogliati ad idonei sistemi di abbattimento. 
  34.1. Produzione e lavorazione di polimeri acrilici per fibre 
  Se la polimerizzazione e' effettuata  in  soluzione  acquosa,  agli
impianti di polimerizzazione,  di  essiccamento  del  polimero  e  di
filatura si applica un valore di emissione per l'acrilonitrile pari a
25 mg/Nm3 . 
  Se la polimerizzazione e' effettuata in solvente, agli impianti  di
polimerizzazione si applica un valore di emissione  di  acrilonitrile
pari a 5 mg/Nm3 ed agli impianti di filatura, lavaggio ed 
essiccamento si applica un valore di emissione di acrilonitrile  pari
a 50 mg/Nm3 . 
  34.2. Produzione di materie plastiche ABS e SAN 
  - Polimerizzazione in  emulsione:  l'effluente  gassoso  contenente
acrilonitrile    proveniente    dalla     polimerizzazione,     dalla
precipitazione e dalla pulizia del reattore deve  essere  convogliato
ad  un  termocombustore.   A   tale   effluente   si   applica,   per
l'acrilonitrile, un valore di emissione di 25 mg/Nm3 . 
  - Polimerizzazione combinata  in  soluzione/emulsione:  l'effluente
gassoso contenente acrilonitrile proveniente dalla  polimerizzazione,
dai serbatoi di stoccaggio  intermedi,  dalla  precipitazione,  dalla
disidratazione, dal recupero dei solventi  e  dai  miscelatori,  deve
essere convogliato ad  un  termocombustore.  Alle  emissioni  che  si
formano  nella  zona  di  uscita  dei  miscelatori  si  applica,  per
l'acrilonitrile, un valore di emissione di 10 mg/Nm3 . 
  34.3. Produzione di gomma acrilonitrilica (NBR) 
  L'effluente  gassoso  contenente  acrilonitrile   proveniente   dal
recupero di butadiene, dal deposito  di  lattice,  dal  lavaggio  del
caucciu' solido,  deve  essere  convogliato  ad  un  termocombustore.
L'effluente gassoso proveniente dal recupero dell'acrilonitrile  deve
essere convogliato ad un impianto di lavaggio.  Agli  essiccatori  si
applica, per l'acrilonitrile, un valore di emissione di 15 mg/Nm3 . 
  34.4. Produzione di lattice per polimerizzazione, in emulsione,  di
acrilonitrile.  L'effluente  gassoso   contenente   acrilonitrile   e
proveniente dai contenitori di monomeri, dai reattori,  dai  serbatoi
di stoccaggio e  dai  condensatori  deve  essere  convogliato  ad  un
impianto  di  abbattimento  se  la  concentrazione  di  acrilonitrile
nell'effluente gassoso e' superiore a 5 mg/Nm3 . 
  (35) Impianti per la produzione e la lavorazione della viscosa. 
  35.1. Le emissioni dalla produzione di viscosa, dalla  preparazione
del bagno di rilavatura e dai trattamenti  successivi  connessi  alla
produzione di rayon tessile, devono essere convogliate ad un impianto
di abbattimento. A tali attivita' si applicano i seguenti  valori  di
emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  35.2. Nella produzione di fibra cellulosica in fiocco e  cellofane,
i gas provenienti dai filatoi e  dal  trattamento  successivo  devono
essere convogliati ad un impianto di abbattimento. A  tali  attivita'
si applicano i seguenti valori di emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  35.3. Nella produzione  di  prodotti  da  viscosa  all'impianto  di
aspirazione generale e agli aspiratori delle macchine, si applica  un
valore di emissione per l'idrogeno solforato pari a 50 mg/Nm3 , 
mentre per il solfuro di carbonio  si  applicano  i  seguenti  valori
emissione: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (36) Impianti per la produzione di acido nitrosilsolforico 
  Per la fase di concentrazione i valori di emissione sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  (37) Impianti di produzione di poliesteri 
  Negli  impianti  di  produzione   di   acido   tereftalico   e   di
dimetiltereftalato facenti parte di cicli di produzione di polimeri e
fibre poliesteri per flussi di massa superiori a 3 kg/h il valore  di
emissione delle sostanze organiche, espresso come  carbonio  organico
totale, e' 350 mg/Nm3 . 
  (38) Impianti di produzione di acetato di cellulosa per fibre. 
  Negli impianti di  polimerizzazione,  dissoluzione  e  filatura  di
acetato di cellulosa per flussi di massa superiori a 3 kg/h il valore
di emissione di acetone e' pari a 400 mg/Nm3 . 
  (39) Impianti di produzione di fibre poliammidiche 
  Negli  impianti  di  filatura  per  fili  continui   del   polimero
"poliammide 6" per flussi di massa superiori a 2 kg/h  il  valore  di
emissione del caprolattame e' 100 mg/Nm3 . Negli impianti di filatura 
per fiocco il valore di emissione del caprolattame e' 150 mg/Nm3 . 
  (40) Impianti perla formulazione di preparati antiparassitari 
  Le emissioni contenenti polveri devono  essere  convogliate  ad  un
impianto di abbattimento. Il valore di emissione per  le  polveri  e'
pari a 10 mg/Nm3 . 
  (41) Impianti per la nitrazione della cellulosa 
  Il valore di emissione per gli ossidi  di  azoto  e'  pari  a  2000
mg/Nm3 . 
  (42) Impianti per la produzione di biossido di titanio 
  Il valore di emissione per gli ossidi di  zolfo  provenienti  dalla
digestione e dalla calcinazione e' pari a  10  kg/t  di  biossido  di
titanio prodotto. Il valore di emissione  per  gli  ossidi  di  zolfo
provenienti dalla concentrazione degli acidi residui e'  pari  a  500
mg/Nm3 . 
  (43) Impianti per la produzione di fibre acriliche 
  Se   il    flusso    di    massa    di    N,N-dimetilacetamide    e
N.N-dimetilformamide e' uguale o superiore a 2 kg/h si  applica,  per
tali sostanze, un valore di emissione di 150 mg/Nm3 . 
  (44) Impianti per la produzione di policarbonato 
  Il valore di emissione per il diclorometano e' pari a 100 mg/Nm3 . 
  (45) Impianti per la produzione di nero carbonio 
  I  valori  di  emissione,  riportati  nella  tabella  seguente,  si
riferiscono  agli  effluenti  gassosi  umidi.   L'effluente   gassoso
contenente idrogeno  solforato,  monossido  di  carbonio  o  sostanze
organiche deve essere convogliato ad un termocombustore. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (46)  Impianti  per  la  produzione  di  carbone  o  elettrografite
mediante cottura, ad esempio per la fabbricazione di elettrodi 
  Per le  sostanze  organiche  si  applicano  i  seguenti  valori  di
emissione, espressi come carbonio organico totale: 
  (47) Impianti per la verniciatura in serie, inclusi gli impianti in
cui si effettuano i trattamenti preliminari, delle carrozzerie  degli
autoveicoli e componenti  degli  stessi,  eccettuate  le  carrozzerie
degli autobus 
  Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  275,  si  applicano  i
seguenti valori di emissione, espressi  in  grammi  di  solvente  per
metro quadrato di manufatto trattato, inclusi i solventi emessi dagli
impianti in cui si effettuano i trattamenti preliminari: 
  a) vernici a due strati 120 g/m2 a) vernici a due strati 120 g/m 
  b) altre vernici 60 g/m2 . 
  Per le zone d'applicazione della vernice all'aria  di  ventilazione
delle cabine di verniciatura non si applicano i valori  di  emissione
indicati nella parte II, paragrafo 4, classi III, IV e V. 
  Per  gli  essiccatori  il  valore  di  emissione  per  le  sostanze
organiche, espresse come carbonio  organico  totale,  e'  pari  a  50
mg/Nm3 . Il valore di emissione per le polveri e' pari a 3 mg/Nm3 . 
  (48) Altri impianti di verniciatura 
  48.1 Verniciatura del legno 
  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  275,  il  valore  di
emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi  di  solvente
per metro quadro di superficie verniciata e' 40 g/m2 . Il valore di 
emissione per le polveri e' pari a 10 mg/Nm3 . 
  48.2 Verniciatura manuale a spruzzo 
  Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  275,  per  l'aria  di
ventilazione delle cabine di verniciatura nelle quali si  vernicia  a
mano con pistola a spruzzo non si applicano  i  valori  di  emissione
indicati nella parte II, paragrafo 4, classi  III,  IV  e  V;  devono
comunque essere prese le misure possibili per ridurre  le  emissioni,
facendo  ricorso  a  procedimenti  di  applicazione   della   vernice
particolarmente efficaci, assicurando un efficace ricambio  dell'aria
e il suo  convogliamento  ad  un  impianto  di  abbattimento,  oppure
utilizzando vernici  prodotte  secondo  le  migliori  tecnologie.  Il
valore di emissione per le polveri e' pari a 3 mg/Nm3 . 
  48.3 Essiccatori 
  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  275,  il  valore  di
emissione per le sostanze organiche, espresse con carbonio totale, e'
50 mg/Nm3 . 
  (49) Impianti per la produzione di manufatti in gomma 
  Per le polveri, nella fase di preparazione  mescole,  i  valori  di
emissione minimo e massimo sono rispettivamente pari a 20 mg/Nm3 e 50 
mg/Nm3 . 
  (50) Impianti per impregnare di resine le fibre di vetro o le fibre
minerali 
  Le emissioni di sostanze di cui alla parte II, paragrafo 4,  classe
I non devono superare 40 mg/Nm3 e devono essere adottate le possibili 
soluzioni atte a limitare le emissioni, come  la  postcombustione,  o
altre misure della medesima efficacia. 
  (51) Impianti per la produzione di zucchero 
  - Ossidi di zolfo Il valore di emissione e' 1700 mg/Nm3 . 
  - Ammoniaca Se il flusso di massa supera  1,5  kg/h,  i  valori  di
emissione sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  - Polveri 
    
  Il valore di emissione e' pari a 75  mg/Nm3  ,  e,  nella  fase  di
    
movimentazione e condizionamento zucchero, e' pari a 20 mg/Nm3 . 
  (52) Impianti per l'estrazione e la raffinazione degli oli di sansa
di oliva 
  I valori di emissione sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  (53) Impianti per l'estrazione e la raffinazione di oli di  semi  I
valori di emissione per le polveri sono i seguenti: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Parte IV 
  Sezione 1 
  Valori di emissione e prescrizioni relativi alle raffinerie 
  1. Valori di emissione 
  1.1 In deroga a quanto previsto all'articolo 270, comma 5, i valori
di emissione per i  composti  sotto  riportati  sono  calcolati  come
rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti emesse
e  la  sommatoria  dei  volumi  di  effluenti   gassosi   dell'intera
raffineria: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  1.2. I valori di emissione per le sostanze inorganiche di cui  alla
parte II, paragrafo 2, che si presentano prevalentemente sotto  forma
di polvere sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  1.3. Per le  sostanze  di  cui  alla  parte  II,  paragrafo  1,  si
applicano i valori di emissione ivi stabiliti. 
  1.4. I valori di emissione  per  le  sostanze  inorganiche  che  si
presentano sotto forma di gas o vapore sono: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  1.5. Gli effluenti  gassosi  degli  impianti  Claus  devono  essere
convogliati ad un postcombustore. In deroga  al  punto  1.1,  a  tali
impianti si applica, per l'idrogeno solforato, un valore di emissione
minimo pari a 10 e un valore di emissione massimo pari a 30 mg/Nm3 . 
In  tali  impianti  la  conversione  operativa  dello  zolfo,   nelle
condizioni ottimali di funzionamento, non deve  essere  inferiore,  a
seconda della capacita' produttiva, rispettivamente al: 
  a) 95%, se la capacita' produttiva e' inferiore o uguale a 20  ton.
al giorno di zolfo 
  b) 96% se  la  capacita'  produttiva  e'  superiore  a  20  ton.  e
inferiore o uguale a 50 ton. al giorno di zolfo 
  c) 97,5% se la capacita' produttiva  e'  superiore  a  50  ton.  al
giorno di zolfo. 
  2. Prescrizioni per le emissioni diffuse 
  2.1. Fatto salvo quanto diversamente  disposto  dall'articolo  276,
per  lo  stoccaggio  di  petrolio  greggio  e   di   prodotti   della
raffinazione, aventi una tensione di vapore superiore a 13 mbar  alla
temperatura di 20  °C  devono  essere  utilizzati  serbatoi  a  tetto
galleggiante, serbatoi  a  tetto  fisso  con  membrana  galleggiante,
serbatoi  a  tetto  fisso   polmonati   con   emissioni   convogliate
opportunamente ad un sistema  di  abbattimento  o  ad  altro  sistema
idoneo ad evitare la diffusione delle emissioni; i tetti dei serbatoi
a tetto galleggiante devono essere muniti di un'efficace tenuta verso
il mantello del serbatoio. 
  Per lo stoccaggio di altri prodotti  i  serbatoi  con  tetto  fisso
devono essere muniti di un sistema di ricambio forzato dei gas  e  di
convogliamento ad un sistema di raccolta o ad  un  postcombustore  se
gli stessi contengono liquidi che, nelle  condizioni  di  stoccaggio,
possono emettere sostanze cancerogene o organiche  di  classe  I  con
flussi di massa uguali o superiori a quelli indicati nella parte  II,
paragrafo 1. 
  2.2 Gli effluenti gassosi che si formano durante le  operazioni  di
avviamento e di arresto degli  impianti  devono  essere,  per  quanto
possibile, raccolti e convogliati ad un sistema di raccolta di gas  e
reimmessi nel processo, oppure combusti nell'impianto di  combustione
del processo; qualora queste soluzioni non fossero possibili,  devono
essere convogliati ad un bruciatore a torcia. 
  In quest'ultimo  caso  il  valore  di  emissione  per  le  sostanze
organiche volatili, espresso come carbonio totale e' 1% in volume. 
  3. I gas e i vapori che si producono nelle apparecchiature  per  la
riduzione detta pressione o nelle  apparecchiature  da  vuoto  devono
essere  convogliati  ad  un  sistema  di  raccolta  del   gas;   tale
disposizione non si applica per le apparecchiature per l'abbassamento
della pressione che si usano in caso di emergenza o di incendio o nei
casi in cui si forma sovrappressione a seguito della polimerizzazione
o di processi analoghi; i gas  raccolti  devono  essere  combusti  in
impianti di processo, oppure, nel caso  questa  soluzione  non  fosse
possibile, devono essere portati ad un bruciatore a torcia. 
  4. I gas derivanti dai processi, dalla rigenerazione catalizzatori,
dalle  ispezioni,  dalle  operazioni  di   pulizia,   devono   essere
convogliati  ed  inviati  alla  postcombustione.  In  alternativa  al
trattamento  di  post-combustione  possono  essere  applicate   altre
misure, atte al contenimento delle emissioni. 
  5. Fatto salvo  quanto  diversamente  disposto  dall'articolo  276,
nella caricazione  di  prodotti  grezzi,  semilavorati,  finiti,  con
pressione di vapore di oltre 13 mbar  a  temperatura  di  20  °C,  le
emissioni devono essere  limitate  adottando  misure  adeguate,  come
sistemi di aspirazione e convogliamento dell'effluente gassoso ad  un
impianto di abbattimento. 
  6. L'acqua di processo eccedente puo' essere fatta defluire  in  un
sistema aperto solo dopo il  degassaggio.  In  tal  caso  l'effluente
gassoso deve essere depurato mediante lavaggio, combustione  o  altro
opportuno sistema. 
  7. Per le emissioni derivanti da prodotti polverulenti  si  applica
l'allegato V. 
 
  Sezione 2 
  Impianti  per  la  coltivazione  degli  idrocarburi  e  dei  fluidi
geotermici 
  1.  L'autorita'  competente  si  avvale  delle  competenti  Sezioni
dell'Ufficio nazionale Minerario per gli Idrocarburi e  la  Geotermia
ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  alle  emissioni   degli
impianti  per  la  coltivazione  degli  idrocarburi  e   dei   fluidi
geotermici. 
  2. Coltivazione di idrocarburi 
  2.1. Disposizioni generali. 
  Le emissioni devono essere  limitate  all'origine,  convogliate  ed
abbattute utilizzando la migliore tecnologia disponibile. 
  2.2. Emissioni da combustione di gas di coda. 
  I gas di coda derivanti dalle centrali di raccolta e trattamento di
idrocarburi liquidi e gassosi, se non utilizzati  come  combustibili,
devono essere convogliati ad unita' di  termodistruzione  in  cui  la
combustione deve avvenire ad una temperatura minima di 950 °C per  un
tempo di almeno 2 secondi e con eccesso di ossigeno non inferiore  al
6%. A tali emissioni si applicano i limiti seguenti: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Quale unita' di riserva a quella di  termodistruzione  deve  essere
prevista  una  torcia,  con  pilota,  in  grado  di  assicurare   una
efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO2 / (CO2 
+CO). 
  2.3. Emissioni  da  impianti  di  combustione  utilizzanti  il  gas
naturale del giacimento. 
  a) Nel caso di impiego di gas naturale proveniente  dal  giacimento
con contenuto di H2 S massimo fino a 5 mg/Nm3 i valori di emissione 
si intendono comunque rispettati. 
    
  b) Nel caso che il contenuto di H2 S sia superiore a 5 mg/Nm3 o che
il gas naturale venga miscelato con  gas  di  coda  e/o  con  gas  di
saturazione, si applicano i seguenti limiti:
    
    

---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo (espressi come SO(base)2)    |800 mg/N(elevato)3
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (espressi come NO(base)2)    |350 mg/N(elevato)3
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio (CO)                   |100 mg/N(elevato)3
---------------------------------------------------------------------
sostanze organiche volatili (espresse come   |10 mg/N(elevato)3
COT)                                         |
---------------------------------------------------------------------
polveri                                      |10 mg/N(elevato)3
---------------------------------------------------------------------

    
 
  2.4. Emissioni da stoccaggi in attivita' di coltivazione 
  Per lo stoccaggio degli idrocarburi estratti dal giacimento  e  dei
prodotti ausiliari aventi tensione di vapore superiore a 13 mbar alla
temperatura di 20°C devono essere usati i seguenti sistemi: 
  a) i serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di  sistemi
di tenuta  di  elevata  efficienza  realizzati  secondo  la  migliore
tecnologia disponibile; 
  b) i serbatoi a tetto fisso devono  essere  dotati  di  sistemi  di
condotte per l'invio dei gas di  sfiato  e/o  di  flussaggio  ad  una
unita' di combustione o termodistruzione; 
  c) le superfici esterne dei serbatoi devono essere trattate in modo
tale che venga  riflesso  inizialmente  almeno  il  70%  dell'energia
solare,  Detta  protezione  e'  ripristinata  quando  il  valore   di
riflessione diventa inferiore al 45%. 
  2.5. Vapori di rigenerazione termica di glicoli etilenici (DEG  e/o
TEG) usati per la disidratazione del gas naturale. 
  I vapori di  rigenerazione  termica  di  glicoli  etilenici  devono
essere convogliati ad una unita' di termodistruzione oppure miscelati
al gas combustibile primario. 
    
  Solo nel caso di piccoli impianti (fino a 200.000  Nm3  /giorno  di
gas naturale trattato) e/o per flussi di massa non  superiori  a  200
g/h come HAS e' consentita l'emissione in atmosfera cui si  applicano
i seguenti valori di emissione:
    
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  2.6. Emissioni da piattaforme di coltivazione  di  idrocarburi  off
shore  ossia  ubicate  nel  mare  territoriale  e  nella  piattaforma
continentale italiana. 
  Se  la  collocazione  geografica  della  piattaforma  assicura  una
ottimale  dispersione  delle  emissioni,  evitando  che   le   stesse
interessino localita' abitate, i limiti  di  emissione  si  intendono
rispettati  quando  in  torcia  viene  bruciato  esclusivamente   gas
naturale. 
  In caso contrario si applicano i valori di emissione indicati  alla
parte II, paragrafo 3, per le sostanze gassose e un valore pari a  10
mg/Nm3 per le polveri totali. Per i motori a combustione interna e le 
turbine a gas si applicano i pertinenti paragrafi della parte III. 
  3. Impianti che utilizzano fluidi geotermici 
  1. Gli effluenti gassosi negli impianti  che  utilizzano  i  fluidi
geotermici di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
devono essere  dispersi  mediante  torri  refrigeranti  e  camini  di
caratteristiche adatte. Per ciascuno dei  due  tipi  di  emissione  i
valori di emissione minimi e  massimi,  di  seguito  riportati,  sono
riferiti agli effluenti gassosi umidi ed intesi come media oraria  su
base mensile: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (95) 
  Il Decreto 19 maggio 2016, n. 118, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Nell'allegato  I,  parte
III,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella  della  lettera  a)  e'
modificata come segue: 
  a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  le
seguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   i
provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di
cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»"; 
  - (con l'art.1 , comma 1, lettera b)) che "Nell'allegato  I,  parte
III,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella  della  lettera  a)  e'
modificata come segue: 
  [...] 
  b) il valore «150 mg/Nm³» del primo rigo e' sostituito dal seguente
«100 mg/Nm³»"; 
  - (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che "Nell'allegato  I,  parte
III,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decreto
legislativo  n.  152  del  2006,  la  tabella  della  lettera  b)  e'
modificata come segue: 
  a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  le
seguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   i
provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di
cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»"; 
  - (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) che "Nell'allegato  I,  parte
III,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decreto
legislativo  n.  152  del  2006,  la  tabella  della  lettera  b)  e'
modificata come segue: 
  [...] 
  b) nelle caselle del primo rigo  contenenti  il  segno  «  -  »  e'
inserito il valore «50»"; 
  - (con l'art. 1, comma 3, lettera a)) che "Nell'allegato  I,  parte
III,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decreto
legislativo  n.  152  del  2006,  la  tabella  della  lettera  c)  e'
modificata come segue: 
  a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  le
seguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   i
provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di
cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»"; 
  - (con l'art. 1, comam 3, lettera b)) che " Nell'allegato I,  parte
III,  paragrafo  1,  punto  1.3,  alla  parte  quinta   del   decreto
legislativo  n.  152  del  2006,  la  tabella  della  lettera  c)  e'
modificata come segue: 
  [...] 
  b) il valore «30» del terzo rigo e'  sostituito  dal  seguente  «20
mg/Nm³»". 
ALLEGATO II 
 
Grandi impianti di combustione 
 
Parte I 
Disposizioni generali 
 
  1. Definizioni. 
  Ai fini del presente allegato si intende per 
  a) impianto multicombustibile: qualsiasi  impianto  di  combustione
che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due
o piu' tipi di combustibile; 
  b) grado di desolforazione: il rapporto tra la quantita'  di  zolfo
non emessa nell'atmosfera nel sito dell'impianto di  combustione  per
un determinato periodo di tempo e la quantita' di zolfo contenuta nel
combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di  combustione
e utilizzata per lo stesso periodo di tempo; 
  c) biomassa: prodotti, costituiti interamente o in parte di materia
vegetale, di provenienza  agricola  o  forestale,  utilizzabili  come
combustibile ai sensi della  normativa  vigente  per  recuperarne  il
contenuto energetico, ed i seguenti rifiuti usati come combustibile: 
  - rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e forestali; 
  -  rifiuti  vegetali  derivanti  dalle  industrie   alimentari   di
trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata; 
  - rifiuti vegetali fibrosi  della  produzione  di  pasta  di  carta
grezza e della produzione di carta dalla pasta, se  gli  stessi  sono
coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica  generata
e' recuperata; 
  - rifiuti di sughero; 
  - rifiuti di legno, ad eccezione di quelli  che  possono  contenere
composti organici alogenati  o  metalli  pesanti,  a  seguito  di  un
trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare  i  rifiuti  di
legno, ricadenti in questa definizione, derivanti dai rifiuti edilizi
e di demolizione. 
  d) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante, che trasforma energia
termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, da
un dispositivo  termico  in  cui  il  combustibile  e'  ossidato  per
riscaldare il fluido motore e da una turbina; 
  e) ore operative: il numero delle  ore  in  cui  l'impianto  e'  in
funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento e di  arresto  e
dei periodi di guasto, salvo diversamente stabilito  dalle  normative
adottate ai sensi dell'articolo 271, comma 3, o dall'autorizzazione. 
  1-bis. Condizioni generali 
  I valori limite di emissione previsti dal  presente  Allegato  sono
calcolati in condizioni normali (temperatura di 273,15 K, e pressione
di 101,3 kPa) previa detrazione del tenore  di  vapore  acqueo  degli
scarichi gassosi e ad un tenore standard di O2 pari  al  6%  per  gli
impianti che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli  impianti,
diversi dalle turbine a gas  e  dai  motori  a  gas,  che  utilizzano
combustibili liquidi e gassosi ed al 15 % per le turbine a gas e  per
i motori a gas. Nel caso delle turbine a gas usate in impianti  nuovi
a ciclo combinato dotati di un bruciatore supplementare, il tenore di
O2  standard  puo'  essere  definito  dall'autorita'  competente   in
funzione delle caratteristiche dell'installazione. 
  2. Procedura di esenzione per gli impianti anteriori al 1988. 
  2.1  I  gestori  degli  impianti  anteriori  al   1988   presentano
all'autorita'   competente,   nell'ambito    della    richiesta    di
autorizzazione  integrata  ambientale,  una   dichiarazione   scritta
contenente l'impegno a non far  funzionare  l'impianto  per  piu'  di
20.000 ore operative a partire dal 1° gennaio 2008  ed  a  non  farlo
funzionare oltre il 31 dicembre 2015. Per  gli  impianti  di  potenza
termica nominale pari a 50 MW la dichiarazione e' presentata entro  3
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  titolo   e
l'autorita' competente, in caso di approvazione  della  richiesta  di
esenzione, provvede ad aggiornare l'autorizzazione  in  atto  con  la
procedura prevista dall'articolo 269. La richiesta  di  esenzione  e'
approvata soltanto se compatibile con le misure stabilite nei piani e
nei programmi di cui al decreto legislativo n. 351 del 1999 ove  tali
misure siano necessarie  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
qualita' dell'aria e se compatibile con le condizioni stabilite dalla
normativa vigente in materia di autorizzazione integrata  ambientale.
Tutti  i  predetti  provvedimenti  autorizzativi  indicano   le   ore
operative approvate per ogni anno  del  funzionamento  residuo  degli
impianti. In caso di approvazione il gestore e' tenuto  a  presentare
ogni anno all'autorita' competente un documento in cui  e'  riportata
la  registrazione  delle  ore  operative  utilizzate  e  quelle   non
utilizzate che sono state autorizzate  per  il  restante  periodo  di
funzionamento degli impianti. 
  2.2 La richiesta di esenzione di cui al punto precedente decade  se
il gestore presenta, successivamente al rilascio  dell'autorizzazione
integrata ambientale e comunque non  oltre  il  31  maggio  2007,  la
relazione tecnica o il progetto di adeguamento  di  cui  all'articolo
273,  comma  6,  nell'ambito  di  una  richiesta   di   aggiornamento
dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti di potenza
termica nominale pari a 50 MW, la richiesta di esenzione decade se il
gestore trasmette all'autorita' competente, entro il 1° agosto  2007,
la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di cui all'articolo
273, comma 7. La richiesta di esenzione non si considera decaduta nel
caso in cui l'autorita' competente non approvi la relazione tecnica o
il progetto di adeguamento 
  2.3 Gli impianti per cui l'esenzione e' stata  approvata  ai  sensi
del punto 2.1 e non e' decaduta ai sensi del punto 2.2  non  possono,
in alcun caso, funzionare  per  piu'  di  20.000  ore  operative  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015. 
  3. Impianti multicombustibili 
  3.1 Per gli impianti  multicombustibili  che  comportano  l'impiego
simultaneo di due o piu'  combustibili,  l'autorita'  competente,  in
sede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di  emissione  per
il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e i metalli nei
modi previsti dal punto 3.2 o applicando le deroghe previste ai punti
3.3 e 3.4. 
  3.2. L'autorita' competente applica la seguente procedura: 
    a) individuare il valore limite di emissione relativo  a  ciascun
combustibile ed a ciascun  inquinante,  corrispondente  alla  potenza
termica nominale dell'intero impianto di combustione  secondo  quanto
stabilito dalla Parte II, sezioni da 1 a 6; 
    b)  determinare  i  valori  limite  di  emissione  ponderati  per
combustibile, moltiplicando ciascuno dei valori limite  di  emissione
di cui alla lettera a) per la  potenza  termica  fornita  da  ciascun
combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per
la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili; 
    c)  addizionare  i  valori  limite  di  emissione  ponderati  per
combustibile. 
  3.3. In deroga al punto 3.2  l'autorita'  competente,  in  sede  di
autorizzazione,  puo'  applicare  le  disposizioni   concernenti   il
combustibile determinante, inteso come il combustibile  con  il  piu'
elevato  valore  limite  di  emissione,  per   gli   impianti   multi
combustibile  anteriori  al  2013  che  utilizzano   i   residui   di
distillazione  e  di  conversione  della  raffinazione  del  petrolio
greggio, da soli o con  altri  combustibili,  per  i  propri  consumi
propri  dell'installazione,  sempre  che,  durante  il  funzionamento
dell'impianto la proporzione di calore fornito da  tale  combustibile
risulti pari ad almeno il 50%  della  somma  delle  potenze  termiche
fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornito
dal combustibile determinante e' inferiore al 50% della  somma  delle
potenze  termiche  fornite  da  tutti  i  combustibili,   l'autorita'
competente determina il valore limite  di  emissione,  applicando  la
seguente procedura: 
    a) individuare il valore limite di emissione relativo  a  ciascun
combustibile ed a ciascun  inquinante,  corrispondente  alla  potenza
termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito  dalla  parte
II, sezioni da 1 a 6; 
    b) calcolare il valore limite di emissione  per  il  combustibile
determinante, inteso come il combustibile con  il  valore  limite  di
emissione piu' elevato in base a quanto  stabilito  dalla  parte  II,
sezioni da 1 a 6,  e  inteso,  in  caso  di  combustibili  aventi  il
medesimo  valore  limite,  come  il  combustibile  che  fornisce   la
quantita' piu' elevata di  calore.  Tale  valore  limite  si  ottiene
moltiplicando per due il valore limite di emissione del  combustibile
determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e sottraendo
il valore limite di emissione relativo al combustibile con il  valore
limite di emissione meno elevato; 
    c)  determinare  i  valori  limite  di  emissione  ponderati  per
combustibile,  moltiplicando  il  valore  limite  di  emissione   del
combustibile calcolato in base alla lettera b) per  la  quantita'  di
calore fornita da ciascun  combustibile  determinante,  moltiplicando
ciascuno degli altri valori limite di emissione per la  quantita'  di
calore fornita da ciascun combustibile e dividendo  il  risultato  di
ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche  fornite
da tutti i combustibili; 
    d)  addizionare  i  valori  limite  di  emissione  ponderati  per
combustibile. 
  3.4 In alternativa a quanto previsto al  punto  3.3,  ad  eccezione
delle  turbine  a  gas  e  dei  motori  a  gas,  per   gli   impianti
multicombustibili,  ricompresi  in  una  installazione   che   svolge
attivita' di raffinazione, alimentati con i residui di  distillazione
e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da  soli  o
con altri combustibili,  per  i  consumi  propri  dell'installazione,
l'autorizzazione puo' applicare un valore limite medio  di  emissione
di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm³ per gli impianti  anteriori
al 2002 e pari a 600 mg/Nm³ per gli altri impianti anteriori al 2013. 
    I  valori  medi  da  confrontare  con  tali  valori  limite  sono
calcolati ad una temperatura di 273,15 K ed una  pressione  di  101,3
kPa, previa detrazione del tenore di vapore  acqueo  degli  effluenti
gassosi, e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per i  combustibili
solidi e al 3% per i combustibili liquidi e  gassosi,  come  rapporto
ponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse e
la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti. 
    Tali valori limite medi sono rispettati se superiori alla  media,
calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti,
indipendentemente dalla miscela di combustibili usata,  qualora  cio'
non determini un aumento delle emissioni rispetto a  quelle  previste
dalle autorizzazioni in atto. 
  3.5 Per gli impianti  multicombustibili  che  comportano  l'impiego
alternativo di due o piu' combustibili,  sono  applicabili  i  valori
limite di emissione  di  cui  alla  parte  II,  sezioni  da  1  a  6,
corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati.)) 
  4. Monitoraggio e controllo delle emissioni 
  4.1 Negli impianti di combustione con una potenza termica  nominale
totale pari o superiore a 100 MW le misurazioni delle  concentrazioni
di biossido di  zolfo,  ossidi  di  azoto  e  polveri  nell'effluente
gassoso sono effettuate in continuo. Se l'impianto  con  una  potenza
termica nominale totale pari o superiore a 100 MW e'  alimentato  con
combustibili gassosi, anche la misurazione della concentrazione di CO
nell'effluente gassoso e' effettuata in continuo. 76 
  4.2. In deroga al  punto  4.1  le  misurazioni  continue  non  sono
richieste nei seguenti casi: 
  4) per il biossido di zolfo e per  le  polveri  degli  impianti  di
combustione alimentati con gas naturale; 
    b) per  il  biossido  di  zolfo  degli  impianti  di  combustione
alimentate a combustibile  liquido  con  tenore  di  zolfo  noto,  in
assenza di apparecchiature di desolforazione. 
  4.3. In deroga  al  punto  4.1,  l'autorita'  competente  puo'  non
richiedere misurazioni continue nei seguenti casi: 
    a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore
a 10.000 ore di funzionamento; 
    b) per  il  biossido  di  zolfo  degli  impianti  di  combustione
alimentati con biomassa se il gestore puo' provare che  le  emissioni
di biossido di zolfo non possono in nessun  caso  superare  i  valori
limite di emissione previsti dal presente decreto. 
  4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorita'  competente
stabilisce,  in  sede  di  autorizzazione,  l'obbligo  di  effettuare
misurazioni discontinue degli inquinanti per  cui  vi  e'  la  deroga
almeno ogni sei mesi  ovvero,  in  alternativa,  individua  opportune
procedure  di  determinazione  per  valutare  le  concentrazioni  del
biossido di zolfo e delle polveri  nelle  emissioni.  Tali  procedure
devono essere conformi alle pertinenti norme CEN  o,  laddove  queste
non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO,  ovvero  alle  norme
nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti  sotto  il
profilo della qualita' scientifica. 
  4.5. Per  gli  impianti  di  combustione  alimentati  a  carbone  o
lignite, le emissioni  di  mercurio  totale  devono  essere  misurate
almeno una volta all'anno. 
  4.6  La  modifiche  relative  al  combustibile  utilizzato  e  alle
modalita' di esercizio costituiscono modifica ai sensi  dell'articolo
268, comma 1, lettera m). In tal caso l'autorita'  competente  valuta
anche, in sede di autorizzazione, se rivedere le prescrizioni imposte
ai sensi dei punti da 4.1 a 4.5. 
  4.7.  L'autorita'  competente  in  sede  di   autorizzazione   puo'
stabilire che le misurazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto  e
polveri nell'effluente gassoso siano effettuate in continuo anche nei
casi non previsti dai paragrafi precedenti. 
  4.8. Il controllo del livello di inquinanti nelle  emissioni  degli
impianti di combustione e di tutti gli altri parametri stabiliti  dal
presente  decreto  deve  essere  realizzato   in   conformita'   alle
prescrizioni contenute nella parte II, sezione 8, e alle prescrizioni
dell'allegato VI. 
  4.9.   Le   autorita'   competenti   stabiliscono,   in   sede   di
autorizzazione, le modalita' e la periodicita' secondo cui i  gestori
devono  informare  le  stesse  autorita'  circa  i  risultati   delle
misurazioni continue, i risultati della  verifica  del  funzionamento
delle apparecchiature di misurazione, i risultati  delle  misurazioni
discontinue, nonche' circa i risultati di tutte le altre  misurazioni
effettuate per valutare il rispetto delle pertinenti disposizioni del
presente decreto. 
  4.10. Nel caso di  impianti  che  devono  rispondere  ai  gradi  di
desolforazione  fissati  nella  parte  II  sezione   1,   l'autorita'
competente, in sede di autorizzazione, individua opportune  procedure
di determinazione per valutare  le  concentrazioni  del  biossido  di
zolfo nelle emissioni. Tali procedure  devono  essere  conformi  alle
pertinenti norme CEN o, laddove queste  non  sono  disponibili,  alle
pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali  o  internazionali,
che assicurino dati  equivalenti  sotto  il  profilo  della  qualita'
scientifica. L'autorita' competente stabilisce inoltre,  in  sede  di
autorizzazione, l'obbligo di effettuare regolari controlli del tenore
di zolfo nel combustibile introdotto nell'impianto. 
  5. Conformita' ai valori limite di emissione 
  5.1. In caso di misurazioni continue, i valori limite di  emissione
indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, lettere A, si  considerano
rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che,  nelle  ore
operative, durante un anno civile: 
  - nessun valore medio mensile supera i pertinenti valori limite  di
emissione, e 
  - il 97% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110% dei  valori
limite di emissione previsti per il biossido di zolfo e  le  polveri,
ed il 95% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110%  dei  valori
limite di emissione previsti per gli ossidi di azoto. 
  5.2. Nel caso in cui l'autorita' competente  in  sede  di  rilascio
dell'autorizzazione,  richieda  soltanto  misurazioni  discontinue  o
altre opportune procedure  di  determinazione,  i  valori  limite  di
emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 6,  si  considerano
rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle  altre
procedure disciplinate nell'allegato  VI  non  superano  tali  valori
limite di emissione. 
  5.3. I valori limite di emissione indicati nella parte II,  sezioni
da 1 a 5, lettere B, si considerano rispettati se la  situazione  dei
risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile,
nessun valore medio giornaliero valido  supera  i  pertinenti  valori
limite  di  emissione  ed  il  95%  di  tutti  i  valori  medi  orari
convalidati nell'arco dell'anno non supera  il  200%  dei  pertinenti
valori limite di emissione. 
  5.4.  I  valori  medi  convalidati  di  cui  al  punto  5.3.   sono
determinati in conformita' alle prescrizioni  contenute  nella  parte
II, sezione 8, paragrafo 5. 
  6. Anomalie o guasti degli impianti di abbattimento 
  6.1.   L'autorita'   competente    puo'    concedere    sospensioni
dell'applicazione dei valori limite di emissione di cui  all'articolo
273 per il biossido di zolfo, per periodi  massimi  di  sei  mesi,  a
favore degli impianti che,  ai  fini  del  rispetto  di  tali  valori
utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo e che, a causa  di
un'interruzione delle forniture dello stesso combustibile,  derivante
da una grave ed eccezionale difficolta' di reperimento  sul  mercato,
non siano in grado di rispettare i predetti valori limite. 
  6.2. L'autorita' competente puo' concedere deroghe all'applicazione
dei valori limite di emissione previsti dall'articolo 273,  a  favore
degli  impianti  che  normalmente  utilizzano  soltanto  combustibili
gassosi e che sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo di dotarsi di
un dispositivo di depurazione degli effluenti gassosi,  nel  caso  in
cui, a causa di una improvvisa interruzione della fornitura  di  gas,
tali impianti debbano  eccezionalmente  ricorrere  all'uso  di  altri
combustibili per un periodo non superiore a 10 giorni  o,  se  esiste
una assoluta necessita' di continuare le forniture di energia, per un
periodo piu' lungo. 
  6.3. L'autorita' competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e  del  mare,  informa  tempestivamente
tale Ministero in merito a tutte le sospensioni e le deroghe concesse
per i periodi di anomalo funzionamento di cui ai punti 6.1. e 6.2. 
  6.4. In caso di guasti tali  da  non  permettere  il  rispetto  dei
valori limite di emissione, il  ripristino  funzionale  dell'impianto
deve avvenire nel piu' breve tempo  possibile  e  comunque  entro  le
successive  24  ore.  In  caso  di  mancato   ripristino   funzionale
l'autorita' competente puo' prescrivere la riduzione o la  cessazione
dell'attivita' oppure l'utilizzo  di  combustibili  a  minor  impatto
ambientale rispetto a quelli autorizzati. Un impianto di  combustione
non puo' funzionare in assenza di impianti  di  abbattimento  per  un
periodo  complessivo  che  ecceda  le  centoventi  ore  nell'arco  di
qualsiasi  periodo  di  dodici  mesi  consecutivi  preso  in   esame.
L'autorizzazione  prevede  l'installazione  di  idonei   sistemi   di
misurazione  dei  periodi  di   funzionamento   degli   impianti   di
abbattimento. 
  6.5. Nei casi in cui siano effettuate misurazioni continue il punto
6.4 si applica soltanto se da tali misurazioni risulti un superamento
dei valori limite di emissione previsti negli atti autorizzativi. 
  6.6. L'autorita' competente puo' concedere  deroghe  al  limite  di
ventiquattro ore ed al limite di centoventi ore, previsti  dal  punto
6.4, nei casi in cui sussista la necessita' assoluta di mantenere  la
fornitura energetica e nei casi in cui l'impianto sarebbe sostituito,
per il periodo di tempo corrispondente alla durata della  deroga,  da
un  impianto  in  grado  di  causare  un  aumento  complessivo  delle
emissioni. 
 
Parte II 
Valori limite di emissione 
 
    

                           Sezione 1

       Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili solidi

  A.

  1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di  O2
di  riferimento:  6%)  che  devono  essere  applicati  agli  impianti
anteriori al 2013 che utilizzano combustibili  solidi,  ad  eccezione
delle turbine a gas e dei motori a gas:




=====================================================================
|Potenza termica |  Carbone e lignite e   |               |         |
|nominale totale |   altri combustibili   |               |         |
|     (MWth)     |         solidi         |   Biomassa    |  Torba  |
+================+========================+===============+=========+
|50-100          |          400           |      200      |   300   |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
|100-300         |          250           |      200      |   300   |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
|> 300           |          200           |      200      |   200   |
+----------------+------------------------+---------------+---------+


  2. In deroga al paragrafo 1,  l'autorizzazione  puo'  prevedere  un
valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 800 mg/Nm³ per
gli  impianti  anteriori  al  2002  che,  negli  anni  successivi  al
rilascio, non saranno in funzione per piu'  di  1.500  ore  operative
annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di  cinque  anni
e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore  e'
tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni  anno,  all'autorita'
competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare un documento in  cui  sono  registrate  le  ore
operative annue degli impianti soggetti alla deroga.

  B.

  Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2  di
riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti nuovi  che
utilizzano combustibili solidi ad eccezione delle turbine a gas e dei
motori a gas.




=====================================================================
|Potenza termica |  Carbone e lignite e   |               |         |
|nominale totale |   altri combustibili   |               |         |
|     (MWth)     |         solidi         |   Biomassa    |  Torba  |
+================+========================+===============+=========+
|50-100          |          200           |      100      |   200   |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
|100-300         |          100           |      100      |   100   |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
|> 300           |           75           |      75       |   75    |
+----------------+------------------------+---------------+---------+

  C.

  1. Per gli impianti alimentati a combustibili solidi  indigeni,  se
il gestore dimostra che i valori limite di emissione delle lettere A)
e B) non possono essere rispettati a causa delle caratteristiche  del
combustibile, l'autorizzazione puo'  prevedere  un  grado  minimo  di
desolforazione quantomeno pari ai seguenti valori, intesi come valori
limite medi mensili:




=====================================================================
|Potenza termica |                 |    Impianti    |               |
|nominale totale |    Impianti     |  anteriori al  |               |
|      (MW)      |anteriori al 2002|      2013      |Altri impianti |
+================+=================+================+===============+
|50-100          |      80 %       |      92 %      |     93 %      |
+----------------+-----------------+----------------+---------------+
|100-300         |      90 %       |      92 %      |     93 %      |
+----------------+-----------------+----------------+---------------+
|> 300           |    96 % (*)     |      96 %      |     97 %      |
+----------------+-----------------+----------------+---------------+

  (*) per impianti alimentati a scisti bituminosi: 95%

  2. Per gli impianti alimentati a combustibili  solidi  indigeni  in
cui sono coinceneriti anche rifiuti, se il gestore dimostra  che  non
possono essere rispettati i valori limite Cprocesso per  il  biossido
di zolfo di cui alla parte 4, punti 3.1 o  3.2,  dell'Allegato  I  al
Titolo I-bis della Parte Quarta del presente decreto, a  causa  delle
caratteristiche del combustibile, l'autorizzazione puo' prevedere, in
alternativa, un grado minimo di  desolforazione  quantomeno  pari  ai
valori del precedente paragrafo. In tal caso, il valore  Crifiuti  di
cui a tale parte 4, punto 1, e' pari a 0 mg/Nm³.

  3. Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 il gestore,  entro  il  31
maggio di ogni anno, a partire  dal  2017,  e'  tenuto  a  presentare
all'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare un documento  che  riporta  il
tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado  di
desolforazione raggiunto come media mensile; la  prima  comunicazione
indica anche la motivazione tecnica dell'impossibilita' di rispettare
i valori limite di emissione oggetto di deroga.

  Sezione 2

  Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili liquidi

  A.

  1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di  O2
di  riferimento:  3%)  che  devono  essere  applicati  agli  impianti
anteriori al 2013 che utilizzano combustibili liquidi,  ad  eccezione
delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel:



--------------------------------------------------------
Potenza termica nominale      valore limite di emissione
 totale (MWth)                 di SO2 (mg/Nm³)
--------------------------------------------------------
50-100                        350
--------------------------------------------------------
100-300                       250
--------------------------------------------------------
> 300                         200
--------------------------------------------------------


  2. In deroga al paragrafo 1, per gli impianti  anteriori  al  2002,
l'autorizzazione puo' prevedere un  valore  limite  di  emissione  di
biossido di zolfo pari a 850 mg/Nm³ per gli impianti con potenza  non
superiore a 300 MW e pari a 400 mg/Nm³ per gli impianti  con  potenza
superiore a 300 MW, che,  negli  anni  successivi  al  rilascio,  non
saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative  annue  calcolate
come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque,  per
piu' di 3.000  ore  operative  all'anno..  Il  gestore  e'  tenuto  a
presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente
e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue
degli impianti soggetti alla deroga.

  B.

  Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2  di
riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti nuovi, che
utilizzano combustibili liquidi ad eccezione delle turbine a gas, dei
motori a gas e dei motori diesel:



--------------------------------------------------------
Potenza termica nominale      valore limite di emissione
totale (MWth)                 di SO2 (mg/Nm³)
--------------------------------------------------------
50-100                        350
--------------------------------------------------------
100-300                       200
--------------------------------------------------------
> 300                         150
--------------------------------------------------------



                              Sezione 3

      Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili gassosi

  A.

  Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2  di
riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti alimentati
a combustibile gassoso ad eccezione delle turbine a gas e dei  motori
a gas:



---------------------------------------------------------------------
Gas naturale ed altri gas                                  35
---------------------------------------------------------------------
Gas liquido                                                5
---------------------------------------------------------------------
Gas a basso potere calorifico originati da forni a coke    400
---------------------------------------------------------------------
Gas a basso potere calorifico originati da altiforni       200
---------------------------------------------------------------------


  Per gli impianti di combustione anteriori al  2002  alimentati  con
gas a basso potere  calorifico  originati  dalla  gassificazione  dei
residui delle raffinerie si applica un limite pari a 800 mg/Nm³.

                              Sezione 4

   Valori limite di emissione di NOx (misurati come NO2 ) e di CO

  A.

  1. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm³ (tenore  di
O2  di  riferimento:  6%  per  i  combustibili  solidi,  3%   per   i
combustibili liquidi e gassosi)  che  devono  essere  applicati  agli
impianti anteriori al  2013  alimentati  con  combustibili  solidi  o
liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori  a  gas  e  dei
motori diesel.




=====================================================================
|  Potenza   |                  |            |                      |
|  termica   |Carbone e lignite |            |                      |
|  nominale  |     e altri      |            |                      |
|   totale   |   combustibili   | Biomassa e |                      |
|   (MWth)   |      solidi      |   torba    | Combustibili liquidi |
+============+==================+============+======================+
|50-100      |300 (4)           |300 (4)     |450                   |
+------------+------------------+------------+----------------------+
|100-300     |200 (4)           |250 (4)     |200 (2)(3)(4)         |
+------------+------------------+------------+----------------------+
|> 300       |200 (4)(5)        |200 (4)(5)  |150 (1)(2)(3)(4)(5)   |
+------------+------------------+------------+----------------------+


  (1) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 400 mg/Nm³ per  impianti  anteriori  al  2002  con  una
potenza termica nominale totale superiore  a  500  MW,  alimentati  a
combustibile liquido, che, negli anni  successivi  al  rilascio,  non
saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative  annue  calcolate
come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque,  per
piu' di  3.000  ore  operative  all'anno.  Il  gestore  e'  tenuto  a
presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente
e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue
degli impianti soggetti alla deroga.

  (2) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti  di  combustione  anteriori  al
2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a  500  MW
che utilizzano  residui  di  distillazione  e  di  conversione  della
raffinazione  del  petrolio  greggio  ai   fini   del   processo   di
raffinazione.

  (3) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti  di  combustione  anteriori  al
2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500  MW,
situati all'interno di installazioni chimiche, alimentati con residui
liquidi di produzione di cui non e' ammesso il  commercio  utilizzati
ai fini del processo di produzione.

  (4) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti  di  combustione  anteriori  al
2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500  MW,
alimentati  a  combustibile  solido  o  liquido,  che,   negli   anni
successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore
operative annue calcolate come media mobile  su  ciascun  periodo  di
cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il
gestore e' tenuto a presentare, entro il  31  maggio  di  ogni  anno,
all'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  un  documento  in  cui  sono
registrate le  ore  operative  annue  degli  impianti  soggetti  alla
deroga.

  (5) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 450 mg/Nm³  per  impianti  di  combustione  autorizzati
prima del 1° luglio 1987, anche se con una potenza  termica  nominale
totale superiore a 500 MW, alimentati  a  combustibile  solido,  che,
negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione  per  piu'
di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile  su  ciascun
periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000  ore  operative
all'anno. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il  31  maggio  di
ogni  anno,  all'autorita'  competente  e,  comunque,  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  un  documento
in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti
alla deroga.

  2. Le turbine a gas (comprese le turbine a gas a ciclo combinato  -
CCGT) di impianti che  utilizzano  distillati  leggeri  e  medi  come
combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 90 mg/Nm³ e di CO pari a 100 mg/Nm³.

  3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione  per
meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di
emissione di cui alla presente lettera A.  Il  gestore  e'  tenuto  a
presentare ogni anno all'autorita' competente  un  documento  in  cui
sono registrate le ore operative annue utilizzate.

  A-bis

  1. Valori limite di emissione di NOx e di  CO  espressi  in  mg/Nm³
(tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e  3%
negli altri casi) che devono essere applicati  per  gli  impianti  di
combustione alimentati a combustibile gassoso anteriori al 2013:




===========================================================
|        Tipo impianto        |        NOx        |  CO   |
+=============================+===================+=======+
|alimentato con gas naturale,*|                   |       |
|ad eccezione delle turbine a |                   |       |
|gas e dei motori a gas       |100                |100    |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|alimentato con gas di        |                   |       |
|altoforno, gas da forno a    |                   |       |
|coke o gas a basso potere    |200 (300 per       |       |
|calorifico originati dalla   |impianti anteriori |       |
|gassificazione dei residui   |al 2002 di potenza |       |
|delle raffinerie, ad         |termica totale non |       |
|eccezione delle turbine a gas|superiore ai 500   |       |
|e dei motori a gas           |MW)                |-      |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|alimentato con gas diversi da|200 (300 per       |       |
|quelli specificamente        |impianti anteriori |       |
|previsti dalla presente      |al 2002 di potenza |       |
|tabella, ad eccezione delle  |termica totale non |       |
|turbine a gas e dei motori a |superiore ai 500   |       |
|gas                          |MW)                |-      |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|Turbine a gas (comprese le   |                   |       |
|CCGT) alimentate a gas       |                   |       |
|naturale*                    |50                 |100    |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|Turbine a gas (comprese le   |                   |       |
|CCGT) alimentate con gas     |                   |       |
|diversi dal gas naturale*    |120                |-      |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|Motori a gas                 |100                |100    |
+-----------------------------+-------------------+-------+



  * Il gas naturale e' il metano presente in natura con non piu'  del
20% in volume di inerti ed altri costituenti.

  2. In deroga al paragrafo 1, sono soggette ad un valore  limite  di
emissione di NOx pari a 75 mg/Nm³ le turbine a gas (comprese le CCGT)
alimentate a gas naturale usate:

  - in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricita'
che abbia un grado di rendimento globale superiore al 75%;

  - in impianti a ciclo combinato che abbiano un grado di  rendimento
elettrico globale medio annuo superiore al 55%;

  - per trasmissioni meccaniche.

  Per le turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a  gas  naturale
che non rientrano in una delle categorie di cui sopra e che hanno  un
grado di efficienza µ, determinato  alle  condizioni  ISO  di  carico
base, superiore al 35%, il valore limite di emissione di NOx e'  pari
a 50 x µ/35%.

  3.  In  deroga  ai  paragrafi  1,  2  e  4,  l'autorizzazione  puo'
prevedere, per le turbine a gas (comprese le CCGT) anteriori al  2002
che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in  funzione  per
piu' di 1.500 ore operative annue  calcolate  come  media  mobile  su
ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per  piu'  di  3.000  ore
operative all'anno, un valore limite di emissione di NOx pari  a  150
mg/Nm³ se le turbine sono alimentate a gas naturale e a 200 mg/Nm³ se
le turbine sono alimentate con altri gas o combustibili  liquidi.  Il
gestore e' tenuto a presentare, entro il  31  maggio  di  ogni  anno,
all'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  un  documento  in  cui  sono
registrate le  ore  operative  annue  degli  impianti  soggetti  alla
deroga.

  4. Per le turbine a gas di  potenza  termica  nominale  maggiore  o
uguale a 300 MW ubicate nelle zone nelle quali i livelli di ossidi di
azoto comportano il rischio di superamento  dei  valori  di  qualita'
dell'aria previsti dalla  vigente  normativa,  l'autorizzazione  deve
prevedere un valore limite di ossidi di azoto pari o inferiore  a  40
mg/ Nm³.

  5. Le turbine a gas e i motori a gas per casi di emergenza che sono
in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette  ai
valori limite di emissione di cui alla  presente  lettera  A-bis.  Il
gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente  un
documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.

  B.

  1. Valori limite di emissione NOx espressi in mg/Nm³ (tenore di  O2
di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per  i  combustibili
liquidi e gassosi) che devono essere applicati  agli  impianti  nuovi
che utilizzano combustibili solidi  o  liquidi,  ad  eccezione  delle
turbine, dei motori a gas e dei motori diesel.




=====================================================================
|   Potenza   |                    |            |                   |
|   termica   |Carbone e lignite e |            |                   |
|  nominale   | altri combustibili | Biomassa e |   Combustibili    |
|totale (MWth)|       solidi       |   torba    |      liquidi      |
+=============+====================+============+===================+
|             |                    |180 per     |                   |
|             |                    |biomasse    |                   |
|             |                    |solide e    |                   |
|             |                    |torba 200   |                   |
|             |                    |per biomasse|                   |
|50-100       |150                 |liquide     |150                |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
|             |                    |180 per     |                   |
|             |                    |biomasse    |                   |
|             |                    |solide e    |                   |
|             |                    |torba 200   |                   |
|             |                    |per biomasse|                   |
|100-300      |100                 |liquide     |100                |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
|> 300        |100                 |150         |100                |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+


  2. Le turbine a gas (comprese le CCGT)  che  utilizzano  distillati
leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad  un  valore
limite di emissione di NOx pari a 50  mg/Nm³  e  di  CO  pari  a  100
mg/Nm³.

  3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione  per
meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di
emissione di cui alla presente lettera B.  Il  gestore  e'  tenuto  a
presentare ogni anno all'autorita' competente  un  documento  in  cui
sono registrate le ore operative annue utilizzate.

  B-bis

  1.Valori limite di emissione di NOx e CO  espressi  in  mg/Nm³  per
impianti di  combustione  nuovi  alimentati  a  combustibile  gassoso
(tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e  3%
negli altri casi).




             ===========================================
             |      Tipo impianto      |  NOx  |  CO   |
             +=========================+=======+=======+
             |diverso dalle turbine a  |       |       |
             |gas e dei motori a gas   |100    |100    |
             +-------------------------+-------+-------+
             |Turbine a gas (comprese  |       |       |
             |le CCGT)                 |30 *   |100    |
             +-------------------------+-------+-------+
             |((Turbine a gas per      |       |       |
             |trasmissione  meccanica  |       |       |
             |(comprese le CCGT) ))    |50 *   |100    |
             +-------------------------+-------+-------+
             |Motori a gas             |75     |100    |
             +-------------------------+-------+-------+

  * Se il grado di efficienza µ , determinato alle condizioni ISO  di
carico base, supera il 35%, il valore limite di emissione di  NOx  e'
pari a 30 x µ/35%, o in caso  di  CCGT  utilizzate  per  trasmissioni
meccaniche e' pari a 50 x µ/35%.

  2. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione  per
meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di
emissione di cui alla presente lettera B-bis. Il gestore e' tenuto  a
presentare ogni anno all'autorita' competente  un  documento  in  cui
sono registrate le ore operative annue utilizzate.

                              Sezione 5

              Valori limite di emissione delle polveri

  A.

  1. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm³ (tenore
di O2 di  riferimento:  6%  per  i  combustibili  solidi,  3%  per  i
combustibili liquidi)  che  devono  essere  applicati  agli  impianti
anteriori al 2013 che utilizzano combustibili solidi  o  liquidi,  ad
eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.




=====================================================================
|   Potenza   |                    |            |                   |
|   termica   |Carbone e lignite ed|            |                   |
|  nominale   | altri combustibili | Biomassa e |   Combustibili    |
|totale (MWth)|       solidi       |   torba    |      liquidi      |
+=============+====================+============+===================+
|50-100       |30                  |30          |30                 |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
|100-300      |25                  |20          |25                 |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
|> 300        |20                  |20          |20                 |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+

  2. In deroga al paragrafo 1,  l'autorizzazione  puo'  prevedere  un
valore limite di emissione di  polveri  pari  a  50  mg/Nm³  per  gli
impianti di combustione anteriori al 2002  con  una  potenza  termica
nominale totale non superiore a 500  MW  che  utilizzano  residui  di
distillazione  e  di  conversione  della  raffinazione  del  petrolio
greggio ai fini del processo di raffinazione.

  B.

  1. Valori limite  di  emissione  di  polveri,  espressi  in  mg/Nm³
(tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per  i
combustibili liquidi) che devono essere applicati agli impianti nuovi
che utilizzano combustibili solidi  o  liquidi,  ad  eccezione  delle
turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.




   ===============================================================
   | Potenza termica |                 |                         |
   | nominale totale |                 |altri combustibili solidi|
   |     (MWth)      |Biomassa e torba |        o liquidi        |
   +=================+=================+=========================+
   |                 |18 per biomasse  |                         |
   |                 |solide e torba 10|                         |
   |                 |per biomasse     |                         |
   |50-300           |liquide          |20                       |
   +-----------------+-----------------+-------------------------+
   |                 |18 per biomasse  |                         |
   |                 |solide e torba 10|                         |
   |                 |per biomasse     |                         |
   |> 300            |liquide          |10                       |
   +-----------------+-----------------+-------------------------+


  2. Valori limite  di  emissione  di  polveri,  espressi  in  mg/Nm³
(tenore di O2 di riferimento 3%) che devono essere applicati a  tutti
gli impianti che utilizzano combustibili gassosi ad  eccezione  delle
turbine a gas e dei motori a gas.




               +-----------------------------+-------+
               |Gas diversi da quelli        |       |
               |indicati nella presente      |       |
               |tabella                      |5      |
               +-----------------------------+-------+
               |Gas di altiforni             |10     |
               +-----------------------------+-------+
               |Gas prodotti dall'industria  |       |
               |siderurgica che possono      |       |
               |essere usati in stabilimenti |       |
               |diversi da quello di         |       |
               |produzione                   |30     |
               +-----------------------------+-------+

    
                              Sezione 6 
 
   Valori limiti di emissione per alcuni metalli e loro composti10 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
--------------- 
   10 I valori limite di emissione  della  presente  sezione  non  si
applicano agli impianti che  utilizzano  esclusivamente  combustibili
gassosi oppure biomasse. 
 
                              Sezione 7 
 
Valori limite di emissione di alcuni inquinanti espressi in mg/Nm3 
(tenore di 02 di riferimento: 6% per i combustibili solidi 3% per i 
                       combustibili liquidi). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
--------------- 
   11 L'autorita' competente puo' fissare, per particolari situazioni
impiantistiche, un valore limite di emissione maggiore del valore  di
emissione sopra indicato. Restano in ogni caso fermi i valori  limite
di CO indicati nella sezione 4, lettere A-bis e B-bis. 
 
 
Sezione 8 
Misurazione e valutazione delle emissioni 
  1. Le misurazioni in continuo di cui alla  parte  I,  paragrafo  4,
devono essere effettuate contestualmente alla misurazione in continuo
dei seguenti parametri di processo: tenore di ossigeno,  temperatura,
pressione e tenore di vapore acqueo. La misurazione in  continuo  del
tenore di  vapore  acqueo  dell'effluente  gassoso  puo'  non  essere
effettuata qualora l'effluente gassoso prelevato sia essiccato  prima
dell'analisi delle emissioni. 
  2. Il campionamento e l'analisi dei  pertinenti  inquinanti  e  dei
parametri di processo e i metodi di misurazione  di  riferimento  per
calibrare i sistemi di misura automatici devono essere conformi  alle
pertinenti norme CEN o, laddove queste  non  sono  disponibili,  alle
pertinenti norme ISO ovvero alle  norme  nazionali  o  internazionali
clic assicurino dati equivalenti  sotto  il  profilo  della  qualita'
scientifica. 
  3. I sistemi di  misurazione  continua  sono  soggetti  a  verifica
mediante misurazioni  parallele  secondo  i  metodi  di  riferimento,
almeno una volta all'anno. I gestori informano l'autorita' competente
dei risultati di tale verifica. 
  4. I valori degli intervalli  di  fiducia  al  95%  di  un  singolo
risultato di misurazione non possono superare le seguenti percentuali
dei valori limite di emissione: 
  Biossido di zolfo 20% 
  Ossidi di azoto 20% 
  Polveri	30% 
  Monossido di carbonio 10% 
  5. I valori medi orari e giornalieri convalidati  sono  determinati
in base ai valori medi orari validi misurati  previa  detrazione  del
valore dell'intervallo di fiducia di cui al punto 4. Qualsiasi giorno
nel quale piu' di 3 valori medi orari non sono  validi,  a  causa  di
malfunzionamento o manutenzione del sistema di  misure  in  continuo,
non e' considerato valido. Se in un anno piu'  di  dieci  giorni  non
sono considerati validi per tali ragioni, l'autorita' competente  per
il controllo prescrive al gestore di assumere adeguati  provvedimenti
per migliorare l'affidabilita' del sistema di controllo in continuo. 
  6. In caso di impianti a cui si applicano i gradi di desolforazione
di cui alla sezione  1,  lettera  C,  l'autorizzazione  prescrive  le
modalita' atte ad assicurare anche un controllo periodico del  tenore
di zolfo  del  combustibile  utilizzato.  Le  modifiche  relative  al
combustibile utilizzato costituiscono modifica ai sensi dell'articolo
268, comma 1, lettera m). 
 
Parte III 
Modello di trasmissione informazioni a cura del gestore dell'impianto 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Parte IV 
Determinazione delle emissioni totali di biossido di zolfo, ossidi di
azoto e polveri per la elaborazione della relazione alla  Commissione
europea. 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare elabora la relazione di cui all'articolo  274,  comma  1,  sulla
base dei dati sulle emissioni totali annue di  biossido  di  zolfo  e
ossidi d'azoto, trasmessi dai gestori  ai  sensi  dell'articolo  274,
comma  4.  Qualora  si  usi  il  controllo   continuo,   il   gestore
dell'impianto  di  combustione  addiziona  separatamente,  per   ogni
inquinante, la massa di inquinante emesso quotidianamente, sulla base
delle portate volumetriche degli effluenti gassosi.  Qualora  non  si
usi il controllo continuo, le stime delle emissioni annue totali sono
determinate dal gestore sulla base delle  disposizioni  di  cui  alla
parte I,  paragrafo  4,  secondo  quanto  stabilito  dalle  autorita'
competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni.  Ai  fini  della
trasmissione dei dati previsti dall'articolo 274, le emissioni  annue
e le concentrazioni delle sostanze inquinanti negli effluenti gassosi
sono determinate nel rispetto di quanto stabilito dalle  disposizioni
della parte I, paragrafi 4 e 5. 
 
Parte V 
PARTE SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 28, comma  5)
che "All'Allegato II, parte  I,  punto  4,  alla  Parte  Quinta,  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  al  paragrafo  4.1  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La  concentrazione  di  CO
negli scarichi gassosi di ogni impianto di combustione alimentato con
combustibili gassosi e con una potenza termica nominale totale pari o
superiore a 100 MW e' misurata in continuo"". 
ALLEGATO III 
 
Emissioni di composti organici volatili 
 
Parte I 
Disposizioni generali 
 
1. Definizioni 
  1.1. Ai fini del presente allegato si intende per: 
  a) adesivo: qualsiasi miscela, compresi tutti i solventi organici o
le  miscele  contenenti  solventi  organici  necessari  per  una  sua
corretta applicazione, usato per far aderire  parti  separate  di  un
prodotto; 
  b) inchiostro: un miscela, compresi tutti i solventi organici o  le
miscele contenenti i solventi organici necessari per una sua corretta
applicazione, usato in un'attivita' di stampa per imprimere  testi  o
immagini su una superficie; 
  c) input: la quantita' di solventi organici  e  la  loro  quantita'
nelle miscele utilizzati  nello  svolgimento  di  un'attivita';  sono
inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno del luogo  in
cui l'attivita' e' svolta, i quali devono essere registrati tutte  le
volte in cui sono riutilizzati per svolgere l'attivita'; 
  d) miscela: le miscele o  le  soluzioni  composte  di  due  o  piu'
sostanze; 
  e) rivestimento: ogni miscela, compresi Lutti i solventi organici o
le  miscele  contenenti  solventi  organici  necessari  per  una  sua
corretta applicazione,  usato  per  ottenere  su  una  superficie  un
effetto decorativo, protettivo o funzionale; 
  f) soglia di produzione: la quantita' espressa in numero  di  pezzi
prodotti/anno di cui all'appendice 1 della parte III,  riferita  alla
potenzialita' di prodotto per cui le attivita' sono progettate; 
  g) solvente organico alogenato: un solvente organico  che  contiene
almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola; 
  h) vernice: un rivestimento trasparente. 
  2. Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari  rischi  per
la salute e l'ambiente 
  2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del  loro  tenore
di COV  classificati  dal  regolamento  1272/2008  come  cancerogeni,
mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o  sulle
quali devono essere apposte le indicazioni di  pericolo  H340,  H350,
H350i, H360D o H360F sono sostituite  quanto  prima  con  sostanze  e
miscele  meno  nocive,  tenendo  conto  delle   linee   guida   della
Commissione europea, ove emanate. 
  2.2. Agli effluenti gassosi che emettono i COV di cui al punto  2.1
in una quantita' complessivamente uguale o superiore  a  10  g/h,  si
applica un valore limite di 2 mg/Nm3 , riferito alla somma delle 
masse dei singoli COV. 
  2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai  quali  sono  state
assegnate o  sui  quali  devono  essere  apposte  le  indicazioni  di
pericolo H341 o H351  in  una  quantita'  complessivamente  uguale  o
superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione  di  20
mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV. 
  2.4. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni
dei COV di cui ai punti 2.1 e 2.3 devono essere sempre convogliate. 
  2.5. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente  al  12  marzo
2004, sono assegnate etichette con una delle indicazioni di  pericolo
di cui ai punti 2.1 e 2.3, si applicano,  quanto  prima,  e  comunque
entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di  attuazione
delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite di emissione
previsti  da  tali  punti.  Se  il  provvedimento  di  attuazione  e'
anteriore al 31 ottobre 2006 tali valori limite,  nei  casi  previsti
dall'articolo 275, commi 8 c 9, si applicano a partire dal 31 ottobre
2007. (48) 
  3. Controlli 
  3.1.    Il    gestore,    in    conformita'    alle    prescrizioni
dell'autorizzazione e, comunque almeno una volta  all'anno,  fornisce
all'autorita' competente i dati di cui al punto 4.1 e tutti gli altri
dati che consentano di  verificare  la  conformita'  dell'impianto  o
delle attivita' alle prescrizioni del presente decreto. 
  3.2. Il gestore installa apparecchiatine per la  misura  e  per  la
registrazione  in  continuo  delle  emissioni  che,   a   valle   dei
dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di  massa  di  COV,
espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h, al  fine
di verificarne la conformita'  ai  valori  limite  per  le  emissioni
convogliate. Se  tale  flusso  di  massa  e'  inferiore,  il  gestore
effettua  misurazioni  continue  o  periodiche,  e,   nel   caso   di
misurazioni periodiche, assicura  almeno  tre  letture  durante  ogni
misurazione; anche in tal caso l'autorita' competente puo'  comunque,
ove   lo   ritenga   necessario,   richiedere   l'installazione    di
apparecchiature per la misura e  per  la  registrazione  in  continuo
delle emissioni, 
  3.3. Per la verifica dei valori limite espressi come concentrazione
sono utilizzati i metodi analitici indicati nella parte VI. 
  3.4. In alternativa alle  apparecchiature  di  cui  al  punto  3.2,
l'autorita' competente puo' consentire l'installazione  di  strumenti
per la misura  e  per  la  registrazione  in  continuo  di  parametri
significativi ed indicativi del corretto stato di  funzionamento  dei
dispositivi di abbattimento. 
  4. Conformita' ai valori limite di emissione 
  4.1. Il gestore dimostra all'autorita'  competente,  ai  sensi  del
punto 3.1, la conformita' delle emissioni: 
  a) ai valori limite di emissione di cui all'articolo 275, comma 2; 
  b) all'emissione totale annua di cui all'articolo 275, comma 6; 
  c) alle disposizioni di cui all'articolo 275, comma 12  e  13,  ove
applicabili. 
  4.2. Ai fini dell'applicazione del punto 4.1, il gestore  effettua,
secondo le prescrizioni dell'autorizzazione e secondo  i  punti  3.2,
3.3. e 3.4, misurazioni di COV continue o periodiche nelle  emissioni
convogliate ed elabora  e  aggiorna,  con  la  periodicita'  prevista
dall'autorizzazione, e comunque almeno una volta all'anno,  un  piano
di gestione dei solventi,  secondo  le  indicazioni  contenute  nella
parte V. 
  4.3. La conformita' delle emissioni ai valori limite del  paragrafo
2 e' verificata sulla base della somma delle concentrazioni di  massa
dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi, la  conformita'
delle emissioni ai valori limite di cui all'articolo  275,  comma  2,
ove non altrimenti previsto nella parte III, e' verificata sulla base
della massa totale di carbonio organico emesso. 
  4.3-bis Nel determinare la concentrazione di massa  dell'inquinante
nell'effluente gassoso non sono presi in considerazione i  volumi  di
gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente  giustificato,  per
scopi di raffreddamento o di diluizione. 
  ((5. Comunicazioni alla Commissione europea. 
  5.1 La comunicazione alla Commissione  europea  prevista  dall'art.
29-terdecies, comma 1, e dai relativi decreti di  attuazione  prevede
le seguenti  informazioni  inerenti  agli  stabilimenti  disciplinati
dall'art. 275: 
    lista degli stabilimenti per i  quali  sono  state  applicate  le
prescrizioni alternative di cui  all'allegato  III,  parte  IV,  alla
parte quinta del decreto legislativo n.  152/2006  (emissioni  totali
equivalenti a quelle  conseguibili  applicando  i  valori  limite  di
emissione  convogliata  e  i  valori  limite  di  emissione  diffusa,
definite emissioni bersaglio), corredata delle seguenti informazioni: 
    nome del gestore, 
    indirizzo dello stabilimento, 
    attivita' svolta (secondo l'allegato III, parte  II,  alla  parte
quinta del decreto legislativo n. 152/2006), 
    autorizzazione che ha applicato l'emissione bersaglio e autorita'
che ha rilasciato l'autorizzazione, 
    descrizione  del  processo  di  conseguimento   delle   emissioni
bersaglio che e' stato autorizzato e dei  risultati  ottenuti,  negli
anni di riferimento, in termini di ottenimento di una riduzione delle
emissioni equivalente  a  quella  conseguibile  applicando  i  valori
limite di emissione  convogliata  e  i  valori  limite  di  emissione
diffusa. 
    lista degli stabilimenti per  i  quali  sono  state  concesse  le
deroghe previste dall'art. 275, comma 12 e comma 13, corredata  delle
seguenti informazioni: 
    nome del gestore, 
    indirizzo dello stabilimento, 
    attivita' svolta (secondo l'allegato III, parte  II,  alla  parte
quinta del decreto legislativo n. 152/2006), 
    tipo di deroga concessa (comma 12 o comma 13), 
    autorizzazione che ha concesso  la  deroga  e  autorita'  che  ha
rilasciato l'autorizzazione, 
    motivazioni della concessione della deroga.)) 
 
Parte II 
Attivita' e soglie di consumo di solvente 
  1. Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente 
superiore a 5 tonnellate/anno 
  Qualsiasi  attivita'  in  cui  un  adesivo  e'  applicato  ad   una
superficie, ad eccezione dei  rivestimenti  e  dei  laminati  adesivi
nelle attivita' di stampa. 
  2. Attivita' di rivestimento 
  Qualsiasi attivita' in cui un film continuo di un  rivestimento  e'
applicato in una sola volta o in piu' volte su: 
  a) autoveicoli, con una soglia di consumo di solvente  superiore  a
0,5 tonnellate/anno appartenenti alle categorie definite nel  decreto
ministeriale 29 marzo 1974, e precisamente: 
  - autovetture nuove definite come autoveicoli della categoria M1  e
della categoria N1, nella misura in cui sono  trattati  nello  stesso
impianto con gli autoveicoli M1; 
  - cabine di autocarri, definite come la cabina per il  guidatore  e
tutto l'alloggiamento integrato per l'apparecchiatura  tecnica  degli
autoveicoli delle categorie N2 e N3; 
  - furgoni e autocarri, definiti come  autoveicoli  delle  categorie
N1, N2 e N3, escluse le cabine di autocarri; 
  - autobus, definiti come autoveicoli delle categorie M2 e M3. 
  b) rimorchi, con una soglia di consumo di solvente superiore a  0,5
tonnellate/anno, come definiti nelle categorie O1, O2, O3  e  O4  nel
decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974; 
  c) superfici metalliche e di plastica  (comprese  le  superfici  di
aeroplani, navi, treni),  con  una  soglia  di  consumo  di  solvente
superiore a 5 tonnellate/anno; 
  d) superfici di legno,  con  una  soglia  di  consumo  di  solvente
superiore a 15 tonnellate/anno; 
  e) superfici tessili, di tessuto, di  film  e  di  carta,  con  una
soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno; 
  f) cuoio, con una soglia di consumo  di  solvente  superiore  a  10
tonnellate/anno. 
  Non e' compreso il rivestimento  metallico  di  substrati  mediante
tecniche di elettroforesi e di spruzzatura chimica. Le fasi di stampa
di  un  substrato  inserite  in  una  attivita'  di  rivestimento  si
considerano, indipendentemente dalla tecnica utilizzata,  come  parte
dell'attivita' di rivestimento. Le attivita' di stampa a  se'  stanti
rientrano nel paragrafo 8, nel caso in cui  superino  le  soglie  ivi
indicate. 
  3. Verniciatura in continuo  di  metalli  (coil  coating)  con  una
soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno 
  Qualsiasi  attivita'  per  rivestire  acciaio  in  bobine,  acciaio
inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di  alluminio
con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in  un  processo
in continuo. 
  4. Pulitura a secco 
  Qualsiasi attivita' industriale o commerciale che utilizza  COV  in
un impianto di pulitura di indumenti, di elementi di arredamento e di
prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di
macchie e di chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento. 
  5. Fabbricazione di calzature con una soglia di consumo di solvente
superiore a 5 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' di produzione di calzature, o di parti di esse. 
  6. Fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri e
adesivi con una  soglia  di  consumo  di  solvente  superiore  a  100
tonnellate/anno. 
  La fabbricazione dei prodotti finali sopra  indicati  e  di  quelli
intermedi se effettuata  nello  stesso  luogo,  mediante  miscela  di
pigmenti, di resine e di materiali adesivi con  solventi  organici  o
altre basi,  comprese  attivita'  di  dispersione  e  di  dispersione
preliminare,  di  correzione  di  viscosita'  e  di  tinta,   nonche'
operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale. 
  7. Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo
di solvente superiore a 50 tonnellate/anno. 
  Sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura
di prodotti farmaceutici e, se  effettuata  nello  stesso  luogo,  la
fabbricazione di prodotti intermedi. 
  8. Stampa 
  Qualsiasi attivita' di riproduzione di testi o  di  immagini  nella
quale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro e' trasferito
su qualsiasi tipo di superficie, incluse  le  tecniche  correlate  di
verniciatura, di rivestimento  e  di  laminazione,  limitatamente  ai
seguenti processi, purche' il consumo di solvente sia superiore  alle
soglie indicate: 
  a) flessografia intesa come un'attivita' di stampa  rilievografica,
con un supporto dell'immagine di gomma o di fotopolimeri elastici, in
cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non  stampante,
che impiega  inchiostri  a  bassa  viscosita'  che  seccano  mediante
evaporazione. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno. 
  b) Offset intesa come un'attivita' di stampa con sistema  a  bobina
con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e  quella  non
stampante sono sullo stesso piano. Soglia di consumo di solvente: >15
tonnellate/anno. Per sistema a bobina si intende un sistema in cui il
materiale da  stampare  non  e'  immesso  nella  macchina  in  lamine
separate, ma attraverso una bobina. La zona non stampante e' trattata
in modo da attirare acqua e, quindi, respingere inchiostro.  La  zona
stampante e' trattata per  assorbire  e  per  trasmettere  inchiostro
sulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove
si utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato. 
  c)  Laminazione  associata  all'attivita'  di  stampa  intesa  come
un'attivita' in cui si opera  l'adesione  di  due  o  piu'  materiali
flessibili per produrre laminati. Soglia di consumo di solvente:  >15
tonnellate/anno. 
  d) Rotocalcografia per pubblicazioni  intesa  come  rotocalcografia
per stampare carta destinata a riviste, a opuscoli, a cataloghi  o  a
prodotti simili, usando inchiostri  a  base  di  toluene.  Soglia  di
consumo di solvente: >25 tonnellate/anno. 
  e) Rotocalcografia intesa come un'attivita' di stampa incavografica
nella quale il supporto dell'immagine e' un cilindro in cui  la  zona
stampante si trova al di sotto della zona  non  stampante  e  vengono
usati inchiostri liquidi  che  asciugano  mediante  evaporazione.  Le
cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso  e'  rimosso  dalla
zona non stampante prima che la zona stampante venga a  contatto  del
cilindro ed assorba l'inchiostro dalle cellette. Soglia di consumo di
solvente: >15 tonnellate/anno. 
  f) Offset dal rotolo intesa come un'attivita' di stampa con sistema
a bobina, nella quale l'inchiostro e' trasferito sulla superficie  da
stampare  facendolo  passare  attraverso  un  supporto  dell'immagine
poroso in cui la zona stampante e' aperta e quella non  stampante  e'
isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano soltanto
mediante  evaporazione.  Soglia   di   consumo   di   solvente:   >15
tonnellate/anno. Per sistema a bobina si intende un sistema in cui il
materiale da  stampare  non  e'  immesso  nella  macchina  in  lamine
separate, ma attraverso una bobina. 
  g) Laccatura  intesa  come  un'attivita'  di  applicazione  di  una
vernice o di un rivestimento adesivo ad un  materiale  flessibile  in
vista della successiva  sigillatura  del  materiale  di  imballaggio.
Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno. 
  9. Conversione di gomma con  una  soglia  di  consumo  di  solvente
superiore a 15 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' di miscela, di  macinazione,  di  dosaggio,  di
calandratura, di estrusione e di vulcanizzazione di gomma naturale  o
sintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale
o sintetica in un prodotto finito. 
  10. Pulizia di superficie, con una soglia di  consumo  di  solvente
superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui  al
paragrafo 2 della parte I del  presente  allegato  e  superiore  a  2
tonnellate/anno negli altri casi. 
  Qualsiasi attivita', a parte la  pulitura  a  secco,  che  utilizza
solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di
materiali, compresa la sgrassatura, anche  effettuata  in  piu'  fasi
anteriori o successive ad altre fasi di lavorazione.  E'  incussa  la
pulizia  della  superficie  dei  prodotti.  E'  esclusa  la   pulizia
dell'attrezzatura. 
  11. Estrazione di olio vegetale e grasso  animale  e  attivita'  di
raffinazione di olio vegetale con una soglia di consumo di solvente 
superiore a 10 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' di estrazione di olio vegetale  da  semi  e  da
altre sostanze vegetali, la lavorazione  di  residui  secchi  per  la
produzione di mangimi, la depurazione di grassi e  di  olii  vegetali
ricavati da semi, da sostanze vegetali o da sostanze animali. 
  12. Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente 
superiore a 0,5 tonnellate/anno 
  Qualsiasi  attivita'  industriale  o  commerciale  di  rivestimento
nonche' attivita' associata di sgrassatura riguardante: 
  a) il  rivestimento  di  autoveicoli,  come  definiti  nel  decreto
ministeriale 29 marzo 1974, o parti  di  essi,  eseguito  a  fini  di
riparazione, di manutenzione o  di  decorazione  al  di  fuori  degli
stabilimenti di produzione; 
  b) il rivestimento  originale  di  autoveicoli  come  definiti  nel
decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, o  parti  di  essi,
con rivestimenti del tipo usato per la finitura se il trattamento  e'
eseguito al di fuori della linea originale di produzione; 
  c) il rivestimento di rimorchi, compresi i semirimorchi  (categoria
0). 
  13. Rivestimento di filo per avvolgimento con una soglia di consumo 
di solvente superiore a 5 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' di rivestimento di conduttori  metallici  usati
per avvolgimenti di trasformatori, di motori, e altre apparecchiature
simili. 
  14. Impregnazione del legno con una soglia di consumo di solvente 
superiore a 25 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' di applicazione al legno di antisettici. 
  15. Stratificazione di legno e plastica con una soglia di consumo 
di solvente superiore a 5 tonnellate/anno 
  Qualsiasi attivita' in cui si opera l'adesione di legno con  legno,
di plastica con plastica  o  di  legno  con  plastica,  per  produrre
laminati. 
 
Parte III 
Valori limite di emissione 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                                 (48) 
 
 
Appendice 1 
Attivita' di rivestimento di autoveicoli con una soglia di consumo di 
solvente superiore a 15 tonnellate/anno 
  1. I valori limite di emissione totale sono, a scelta del  gestore,
espressi  in  grammi  di  solvente  emesso  per  metro  quadrato   di
superficie  del  prodotto  o  in  chilogrammi  di   solvente   emesso
rapportati alla carrozzeria del singolo veicolo. 
  2. La superficie di ogni prodotto di cui alla  tabella  sottostante
e' alternativamente definita come: 
  -  la  superficie  calcolata  sulla  base  del   rivestimento   per
elettroforesi  totale  piu'  la  superficie   di   tutte   le   parti
eventualmente  aggiunte  nelle  fasi  successive  del   processo   di
rivestimento, se rivestite con gli stessi rivestimenti usati  per  il
prodotto in questione, 
  oppure 
  - la superficie totale del prodotto rivestito nell'impianto. 
  2.1 La superficie del rivestimento per elettroforesi  e'  calcolata
con la formula: 
  (2 x peso totale della  scocca)/(spessore  medio  della  lamiera  x
densita' della lamiera) 
  Nello stesso modo si calcola la superficie  delle  altre  parti  di
lamiera rivestite. 
  2.2 La superficie delle altre parti aggiunte e la superficie totale
rivestita  nell'impianto  sono  calcolate  tramite  la  progettazione
assistita da calcolatore o altri metodi equivalenti. 
  3. Nella tabella, il valore limite  di  emissione  totale  espresso
come fattore di emissione si riferisce a tutte le fasi  del  processo
che si svolgono nello  stesso  impianto,  dal  rivestimento  mediante
elettroforesi o altro processo, sino alle  operazioni  di  lucidatura
finale  comprese,  nonche'  al   solvente   utilizzato   per   pulire
l'attrezzatura, compresa la pulitura delle cabine di  verniciatura  a
spruzzo e delle altre attrezzature fisse, sia  durante  il  tempo  di
produzione che al di fuori di esso. Il  valore  limite  di  emissione
totale e' espresso come somma della massa totale di composti organici
per metro quadro della superficie totale del prodotto trattato o come
somma della massa dei composti organici per singola carrozzeria. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Gli impianti di rivestimento di autoveicoli con soglie  di  consumo
di solvente inferiori ai valori della tabella 2 devono  rispettare  i
requisiti di cui al punto 6.1 della tabella 1. 
 
Parte IV 
Prescrizioni alternative alla Parte III 
  1. Principi 
  La presente parte e' riferita  alle  attivita'  per  cui  non  sono
individuati nella parte III specifici  valori  di  emissione  totale.
Sulla base dei paragrafi che seguono il gestore ha la possibilita' di
conseguire, a partire da uno scenario emissivo  di  riferimento,  con
mezzi diversi, emissioni totali  equivalenti  a  quelle  conseguibili
applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limite
di  emissione  diffusa.  Tali   emissioni   totali   equivalenti   si
definiscono emissioni bersaglio. 
  La presente  parte  si  applica  altresi'  alle  attivita'  di  cui
all'articolo 275, comma 13. Per scenario emissivo di  riferimento  si
intende il livello di emissioni totali dell'attivita' che corrisponde
il piu' fedelmente possibile a quello che si avrebbe  in  assenza  di
interventi e di impianti di abbattimento e con l'uso di materie prime
ad alto contenuto di solvente, in  funzione  della  potenzialita'  di
prodotto per cui l'attivita' e' progettata. 
  PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46. 
  2. Procedura 
  2.1. Per le attivita' di cui alla seguente  tabella  per  le  quali
puo' essere ipotizzato un tenore costante  di  materia  solida  nelle
materie prime, le emissioni  bersaglio  e  lo  scenario  emissivo  di
riferimento possono essere individuati secondo il metodo descritto al
punto 2.2. Qualora tale metodo risulti inadeguato e in tutti  i  casi
in cui non sia previsto uno  specifico  fattore  di  moltiplicazione,
l'autorita' competente  puo'  autorizzare  il  gestore  ad  applicare
qualsiasi metodo alternativo  che  soddisfi  i  principi  di  cui  al
paragrafo 1. Al fine di conseguire l'emissione bersaglio, il progetto
o la domanda di autorizzazione prevedono la  diminuzione  del  tenore
medio di solvente nelle  materie  prime  utilizzate  e  una  maggiore
efficienza nell'uso delle materie solide. 
  2.2 Ai fini di quanto previsto nel punto 2.1, per ciascun anno,  si
applica un metodo articolato nelle seguenti fasi: 
  a) calcolo  della  massa  totale  annua  di  materia  solida  nella
quantita' di rivestimento, di inchiostro, di vernice o di adesivo  in
funzione della potenzialita'  di  prodotto  per  cui  l'attivita'  e'
progettata.  Per  materia  solida  si  intendono  tutte  le  sostanze
contenute  nelle  vernici,  negli  inchiostri  e  negli  adesivi  che
diventano solide dopo l'evaporazione dell'acqua o dei COV. 
  b) moltiplicazione della massa calcolata ai sensi della lettera  a)
per l'opportuno fattore elencato nella tabella seguente.  Si  ottiene
in tal modo l'emissione annua di riferimento. Le autorita' competenti
possono modificare tali fattori per singole attivita' sulla base  del
provato aumento di efficienza nell'uso di materia solida e sulla base
delle caratteristiche del processo e  della  tipologia  di  manufatti
oggetto della produzione. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  c)   determinazione   dell'emissione   bersaglio   attraverso    la
moltiplicazione  dell'emissione  annua   di   riferimento   per   una
percentuale pari: 
  - al valore di  emissione  diffusa  +  15,  per  le  attivita'  che
rientrano nei punti 5.1 e 6.3 e nella fascia di soglia inferiore  dei
punti 8 e 10 della parte III; 
  - al valore di emissione diffusa + 5, per tutte le altre attivita'.
3. Adeguamento degli impianti e delle attivita' 
  In caso di applicazione dei paragrafi che precedono,  l'adeguamento
degli impianti e delle attivita' di cui all'articolo 275, commi 8 e 9
e' effettuato in due fasi in conformita' alla seguente tabella: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46. 
 
Parte V 
Piano di gestione dei solventi 
  1. Principi 
  1.1. Il piano di gestione dei solventi e'  elaborato  dal  gestore,
con la periodicita' prevista nell'autorizzazione e, comunque,  almeno
una volta all'anno, ai fini previsti dalla parte I, paragrafo  4,  ed
al fine di individuare le future opzioni di riduzione e di consentire
all'autorita' competente di mettere a disposizione  del  pubblico  le
informazioni di cui all'articolo 281, comma 6. 
  1.2. Per valutare la conformita' ai  requisiti  dell'articolo  275,
comma 15, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato per
determinare le emissioni totali di tutte  le  attivita'  interessate;
questo valore deve essere poi comparato con le emissioni  totali  che
si sarebbero avute se fossero  stati  rispettati,  per  ogni  singola
attivita', i requisiti di cui all'articolo 275, comma 2. 
  2. Definizioni 
  Ai  fini  del  calcolo  del  bilancio  di  massa   necessario   per
l'elaborazione del piano di gestione dei  solventi  si  applicano  le
seguenti definizioni. Per  il  calcolo  di  tale  bilancio  tutte  le
grandezze devono essere espresse nella stessa unita' di massa. 
  a) Input di solventi organici [I]: 
  I1. La quantita' di solventi  organici  o  la  loro  quantita'  nei
preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo
in cui viene calcolato il bilancio di massa. 
  I2. La quantita' di solventi  organici  o  la  loro  quantita'  nei
preparati recuperati e  reimmessi  come  solvente  nel  processo  (il
solvente riutilizzato e' registrato  ogni  qualvolta  sia  usato  per
svolgere l'attivita'). 
  b) Output di solventi organici [O]: 
  O1. Emissioni negli effluenti gassosi. 
  O2. La quantita' di solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo
conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel  calcolare
O5. 
  O3. La quantita' di solventi organici che rimane come  contaminante
o residuo nei prodotti all'uscita del processo. 
  O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. E' inclusa la
ventilazione  generale  dei  locali  nei  quali  l'aria  e  scaricata
all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili. 
  O5. La quantita' di solventi organici e composti organici  persi  a
causa di reazioni chimiche  o  fisiche  (inclusi  ad  esempio  quelli
distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti degli  effluenti
gassosi o  delle  acque  reflue,  o  catturati  ad  esempio  mediante
adsorbimento, se non sono stati considerati ai sensi dei punti O6, O7
o O8). 
  O6.  La  quantita'  di  solventi  organici  contenuti  nei  rifiuti
raccolti. 
  O7. La quantita' di solventi organici da soli o  solventi  organici
contenuti in miscele che sono o saranno venduti come prodotto  avente
i requisiti richiesti per il relativo commercio. 
  O8. La quantita'  di  solventi  organici  contenuti  nei  preparati
recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono
stati considerati ai sensi del punto O7. 
  O9. La quantita' di solventi organici scaricati in altro modo. 
  3. Formule di calcolo 
  a) L'emissione diffusa e' calcolata secondo la seguente formula: 
  F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8 
  oppure 
  F = O2 + O3 + O4 + O9 
  Questo  parametro  puo'  essere  determinato  mediante  misurazioni
dirette delle quantita'.  Alternativamente,  si  puo'  effettuare  un
calcolo  equivalente  con  altri  mezzi,   ad   esempio   utilizzando
l'efficienza di captazione  del  processo.  La  determinazione  delle
emissioni diffuse puo' essere effettuata mediante una serie  completa
di misurazioni e non deve essere ripetuta sino all'eventuale modifica
dell'impianto. 
  b) Le emissioni totali [E] sono calcolate con la formula seguente: 
  E = F + O1 
  dove F e' l'emissione diffusa quale definita sopra. Per valutare la
conformita' al  valore  limite  di  emissione  totale  espresso  come
fattore di emissione in riferimento  a  taluni  parametri  specifici,
stabilito nell'autorizzazione, il valore [E] e riferito al pertinente
parametro specifico. 
  c) Il  consumo  ove  applicabile  si  calcola  secondo  la  formula
seguente: 
  C= I1 - O8 
  d) L'input per la verifica del limite per le  emissioni  diffuse  o
per altri scopi si calcola con la seguente formula: 
  I = I1 + I2 
 
Parte VI 
Metodi di campionamento ed analisi per le emissioni convogliate 
  1. Ai fini  della  valutazione  della  conformita'  dei  valori  di
emissione misurati ai valori limite per le emissioni  convogliate  si
applicano i metodi di misura indicati nella tabella seguente: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
PARTE VII 
Sezione 1 
Modello di domanda di autorizzazione per la costruzione e la modifica
degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e  di
pellami, escluse le pellicce, e  delle  pulitintolavanderie  a  ciclo
chiuso. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Sezione 2 
Modello  di  domanda   di   autorizzazione   per   la   continuazione
dell'esercizio degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia  a  secco
di  tessuti  e   di   pellami,   escluse   le   pellicce,   e   delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Appendice 
Requisiti tecnico costruttivi e gestionali per gli impianti  a  ciclo
chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le 
pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso 
1. Caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti 
  Negli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di  tessuti  e
pellami, escluse le pellicce, e  nelle  pulitintolavanderie  a  ciclo
chiuso  possono  essere  utilizzati  solventi  organici  o   solventi
organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla  legge
28 dicembre 1993 n. 549 e delle sostanze o  miscele  classificati  ai
sensi  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.   52,   come
cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione,  ai  quali  sono
state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60,
R61. 
  Tali impianti lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le
seguenti fasi: 
  - lavaggio 
  - centrifugazione 
  - asciugatura 
  - deodorizzazione 
  - distillazione e recupero solvente 
  Tutte le fasi sono svolte in una macchina  ermetica  la  cui  unica
emissione  di   solvente   nell'aria   puo'   avvenire   al   momento
dell'apertura dell'oblo' al termine del ciclo di lavaggio. 
  Gli impianti sono dotati  di  un  ciclo  frigorifero  in  grado  di
fornire le frigorie necessarie per avere la massima condensazione del
solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10 °C), in
modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente. 
  Gli impianti devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20
g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato. 
  2. Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio: 
  a) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere  tali
da garantire le condizioni operative e  il  rispetto  del  limite  di
emissione indicati al paragrafo 1. 
  b) Qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto  tale  da  non
permettere il rispetto delle condizioni operative fissate comporta la
sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in
efficienza dell'impianto stesso. 
  c) Il gestore che ha installato, modificato o trasferito una o piu'
impianti  deve  comunicare,  con  almeno  15  giorni   di   anticipo,
all'autorita' competente, al sindaco e  al  Dipartimento  provinciale
dell'Agenzia    regionale    per    la    protezione    dell'ambiente
territorialmente competente, la data in cui intende dare inizio  alla
messa in esercizio degli impianti. Il termine per la messa  a  regime
dell'impianto e' stabilito in 30  giorni  a  partire  dalla  data  di
inizio della messa in esercizio. 
  d) Al fine di dimostrare la  conformita'  dell'impianto  al  valore
limite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione dei
solventi di cui alla parte V, il gestore deve registrare per ciascuna
macchina lavasecco installata: 
  - il quantitativo di solvente presente  nella  macchina  all'inizio
dell'anno solare considerato, in kg (A) 
  - la data di carico o di reintegro e il  quantitativo  di  solvente
caricato o reintegrato, in kg (B) 
  - giornalmente, il quantitativo di prodotto pulito e asciugato,  in
kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il 
carico/ciclo massimo della macchina in kg 
  - la data di smaltimento e il contenuto di  solvente  presente  nei
rifiuti smaltiti, kg (D) 
  - il quantitativo di solvente presente nella  macchina  al  termine
dell'anno solare considerato, in kg (E) 
  e) Annualmente deve essere  elaborato  il  piano  di  gestione  dei
solventi verificando che la massa di solvente emesso per  chilogrammo
di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/kg, ovvero che: 
  (A+SIGMA B-SIGMA D-E)/(SIGMA C) < 0,020 
  dover indica la sommatoria di tutte le registrazioni effettuate 
nell'anno solare considerato 
  Il gestore deve conservare nella sede  presso  cui  e'  localizzato
l'impianto, a disposizione dell'autorita' competente per il controllo
copia della documentazione  trasmessa  all'autorita'  competente  per
aderire alla presente autorizzazione, copia  delle  registrazioni  di
cui alla lettera d) e del piano di gestione dei solventi di cui  alla
lettera e). 
------------ 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il Decreto 23 marzo 2011, (in G.U.28/03/2011, n. 71), ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che " alla parte  III,  punti
17, 18 e 20 della tabella 1, la  parola:  «preparati»  e'  sostituita
dalla seguente: «miscele»"; 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "alla parte III, punto 17
della tabella 1, la parola: «preparato» e' sostituita dalla seguente:
«miscela»"; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera l)) che la presente  modifica  si
applica fino al 31 maggio 2015; 
  - (con l'art. 2, comma  1,  lettera  m))  che  "alla  parte  I,  il
paragrafo 2.1. e' sostituito dal seguente a decorrere dal  1°  giugno
2015: 
  «2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro  tenore
di COV  classificati  dal  regolamento  1272/2008  come  cancerogeni,
mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o  sulle
quali devono essere apposte le indicazioni di  pericolo  H340,  H350,
H350i, H360D o H360F, sono sostituite quanto  prima  con  sostanze  e
miscele  meno  nocive,  tenendo  conto  delle   linee   guida   della
Commissione europea, ove emanate.»"; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera  n))  che  la  presente  modifica
decorre dal 1 giugno 2015; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera  o))  che  la  presente  modifica
decorre dal 1 giugno 2015. 
ALLEGATO IV 
 
                   Impianti e attivita' in deroga 
 
 
                               Parte I 
        Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1 
 
1. Elenco degli impianti e delle attivita': 
a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attivita' di
verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature  con  consumo
complessivo  di  olio  (come  tale  o  come  frazione  oleosa   delle
emulsioni) inferiore a 500 kg/anno; 
b) laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione  di  metalli,
laboratori odontotecnici, esercizi  in  cui  viene  svolta  attivita'
estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona,  officine  ed
altri laboratori annessi a scuole. 
c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura. 
d) Le seguenti lavorazioni tessili: 
- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della
maglia di fibre naturali, artificiali  o  sintetiche,  con  eccezione
dell'operazione di  testurizzazione  delle  fibre  sintetiche  e  del
bruciapelo; 
- nobilitazione di fibre, di filati, di  tessuti  limitatamente  alle
fasi  di  purga,  lavaggio,  candeggio  (ad  eccezione  dei  candeggi
effettuati  con  sostanze  in  grado  di  liberare  cloro  e/o   suoi
composti), tintura e finissaggio a condizione  che  tutte  le  citate
fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti
condizioni: 
1)  le  operazioni  in  bagno  acquoso  devono  essere   condotte   a
temperatura inferiore alla  temperatura  di  ebollizione  del  bagno,
oppure,  nel  caso  in  cui  siano  condotte  alla   temperatura   di
ebollizione del bagno, cio'  deve  avvenire  senza  utilizzazione  di
acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in
alternativa, all'interno di macchinari chiusi; 
2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i  trattamenti  con
vapore espanso  o  a  bassa  pressione  devono  essere  effettuate  a
temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo  bagno  acquoso  applicato
alla merce  non  devono  essere  stati  utilizzati  acidi,  alcali  o
prodotti volatili, organici od inorganici. 
e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie  e
friggitorie. 
f) Panetterie, pasticcerie ed  affini  con  un  utilizzo  complessivo
giornaliero di farina non superiore a 300 kg. 
g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi. 
h) Serre. 
i) Stirerie. 
j) Laboratori fotografici. 
k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli,  escluse
quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura. 
l) Autolavaggi. 
m) Silos  per  materiali  da  costruzione  ad  esclusione  di  quelli
asserviti ad altri impianti nonche' silos per i materiali vegetali. 
n) Macchine per eliografia. 
o)  Stoccaggio  e  movimentazione  di   prodotti   petrolchimici   ed
idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a
ciclo chiuso o protetti da gas inerte. 
(( p) Impianti di  trattamento  delle  acque,  escluse  le  linee  di
trattamento dei fanghi, fatto salvo  quanto  previsto  dalla  lettera
p-bis) )). 
((p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano  nell'ambito  di
impianti  di  trattamento  delle  acque  reflue   con   potenzialita'
inferiore a 10.000  abitanti  equivalenti  per  trattamenti  di  tipo
biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti  di
tipo chimico/fisico;  in  caso  di  impianti  che  prevedono  sia  un
trattamento biologico,  sia  un  trattamento  chimico/fisico,  devono
essere rispettati entrambi i requisiti)). 
q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie. 
r) Attivita' di seconde lavorazioni del vetro, successive  alle  fasi
iniziali di fusione, formatura e tempera,  ad  esclusione  di  quelle
comportanti operazioni di acidatura e satinatura. 
s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro. 
t)  Trasformazione  e  conservazione,  esclusa  la  surgelazione,  di
frutta,  ortaggi,  funghi  con  produzione  giornaliera  massima  non
superiore a 350 kg. 
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di  carne
con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. 
v)  Molitura  di  cereali  con  produzione  giornaliera  massima  non
superiore a 500 kg. 
v-bis) impianti di essiccazione di materiali  vegetali  impiegati  da
imprese agricole o  a  servizio  delle  stesse  con  potenza  termica
nominale, per corpo  essiccante,  uguale  o  inferiore  a  1  MW,  se
alimentati a bio-masse o a biodiesel o  a  gasolio  come  tale  o  in
emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a
metano o a gpl o a biogas. 
w) Lavorazione e conservazione, esclusa  surgelazione,  di  pesce  ed
altri prodotti alimentari marini con produzione  giornaliera  massima
non superiore a 350 kg. 
x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero  di
materie prime non superiore a 350 kg. 
y)  Trasformazioni  lattiero-casearie  con   produzione   giornaliera
massima non superiore a 350 kg. 
z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il  numero  di
capi  presenti  e'  inferiore  a  quello  indicato,  per  le  diverse
categorie  di  animali,  nella  seguente  tabella.  Per   allevamento
effettuato in ambiente confinato  si  intende  l'allevamento  il  cui
ciclo produttivo prevede il sistematico  utilizzo  di  una  struttura
coperta per la stabulazione degli animali. 
 
   Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi 
 
Vacche specializzate per la produzione di Meno di 200 
  latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) 
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 
  300 kg/capo) Meno di 300 
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 300 
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 
  400 kg/capo) Meno di 300 
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 
  130 kg/capo) Meno di 1000 
Suini: scrofe con suinetti destinati allo 
  svezzamento Meno di 400 
Suini: accrescimento/ingrasso Meno di 1000 
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 2000 
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 
  2 kg/capo) Meno di 25000 
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Meno di 30000 
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 30000 
Altro pollame Meno di 30000 
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 7000 
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 
  4,5 kg/capo) Meno di 14000 
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Meno di 30000 
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 
  3,5 kg/capo) Meno di 40000 
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo 
  medio: 1,7 kg/capo) Meno di 24000 
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 250 
Struzzi Meno di 700 
 
aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati. 
bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, di  potenza  termica  nominale  pari  o
inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui  all'allegato  X  alla
parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1
MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel. 
cc) Impianti di combustione alimentati  ad  olio  combustibile,  come
tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW. 
dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL,  di  potenza
termica nominale inferiore a 3 MW. 
ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione,  ubicati  all'interno  di  impianti  di
smaltimento  dei  rifiuti,  alimentati  da  gas  di  discarica,   gas
residuati dai processi di depurazione e biogas,  di  potenza  termica
nominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta
alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta
del presente decreto e tali procedure sono state espletate . 
ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato
X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale
inferiore o uguale a 3 MW. 
gg)  Gruppi  elettrogeni  e  gruppi  elettrogeni   di   cogenerazione
alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore  a
3 MW. 
hh)  Gruppi  elettrogeni  e  gruppi  elettrogeni   di   cogenerazione
alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. 
ii) Impianti di combustione connessi alle attivita' di stoccaggio dei
prodotti petroliferi funzionanti per  meno  di  2200  ore  annue,  di
potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati  a  metano  o
GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio. 
jj) Laboratori di analisi  e  ricerca,  impianti  pilota  per  prove,
ricerche,  sperimentazioni,   individuazione   di   prototipi.   Tale
esenzione  non  si  applica  in  caso  di   emissione   di   sostanze
cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di
tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come  individuate
dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto. 
kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno  stabilimento  da
un gestore diverso da quello  dello  stabilimento  o  non  utilizzati
all'interno di uno stabilimento. 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno  di  uva
nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande
fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i
distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque
sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  di
fermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamento
meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materie
prime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla
presente lettera. 
kk-ter) Frantoi. 
 
 
                              Parte II 
        Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2 
 
1. Elenco degli impianti e delle attivita': 
a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi  e
macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e  utilizzo
complessivo  di  prodotti  vernicianti  pronti  all'uso   giornaliero
massimo complessivo non superiore a 20 kg. 
b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di  prodotti  per
la  stampa  (inchiostri,  vernici  e  similari)  giornaliero  massimo
complessivo non superiore a 30 kg. 
c) Produzione di prodotti in  vetroresine  con  utilizzo  giornaliero
massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg. 
d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche
con utilizzo giornaliero massimo complessivo  di  materie  prime  non
superiore a 500 kg. 
e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti  in
materiale  a  base  di  legno  con   utilizzo   giornaliero   massimo
complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg. 
f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed  altri  oggetti  in
legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso
non superiore a 50 kg/g. 
g) Verniciatura di oggetti vari  in  metalli  o  vetro  con  utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50
kg/ g. 
h) Panificazione, pasticceria e affini  con  consumo  di  farina  non
superiore a 1500 kg/g. 
i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti  tostati  con  produzione
non superiore a 450 kg/g. 
l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini
con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h. 
m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con  consumo  complessivo  di
solventi non superiore a 10 kg/g. 
n) Laboratori orafi con fusione di metalli con  meno  di  venticinque
addetti. 
o)   Anodizzazione,   galvanotecnica,   fosfatazione   di   superfici
metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g. 
p) Utilizzazione di  mastici  e  colle  con  consumo  complessivo  di
sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. 
q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per  l'igiene
e la profumeria con utilizzo di materie prime  non  superiori  a  200
kg/g. 
r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g. 
s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in
forni in muffola discontinua con utilizzo  nel  ciclo  produttivo  di
smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g. 
t)  Trasformazione  e  conservazione,  esclusa  la  surgelazione,  di
frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g. 
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di  carne
con produzione non superiore a 1000 kg/g. 
v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g. 
v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati  o  a
servizio di  imprese  agricole  non  ricompresi  nella  parte  I  del
presente allegato. 
z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce  ed
altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a  1000
kg/g. 
aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in  quantita'  non  superiore  a
1500 kg/g. 
bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe  in  quantita'  non
superiore a 100 kg/g. 
cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari  con  utilizzo  di  materie
prime non superiori a 1000 kg/ g. 
dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti
all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. 
ee)  Fonderie  di  metalli  con  produzione  di   oggetti   metallici
giornaliero massimo non superiore a 100 kg. 
ff) Produzione di ceramiche  artistiche  esclusa  la  decoratura  con
utilizzo di materia prima giornaliero massimo non  superiore  a  3000
kg. 
gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo  di  materie
prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg. 
hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche. 
ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione  giornaliera  non
superiore a 1000 kg. 
ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non 
inferiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW 
mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di  tessuti  e  di
pellami, escluse le pellicce, e  delle  pulitintolavanderie  a  ciclo
chiuso. 
nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero  di
capi potenzialmente presenti e'  compreso  nell'intervallo  indicato,
per le diverse categorie di  animali,  nella  seguente  tabella.  Per
allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento
il cui ciclo  produttivo  prevede  il  sistematico  utilizzo  di  una
struttura coperta per la stabulazione degli animali. 
 
   Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi 
Vacche specializzate per la produzione di latte 
  (peso vivo medio: 600 kg/capo) Da 200 a 400 
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 
  300 kg/capo) Da 300 a 600 
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Da 300 a 600 
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 
  400 kg/capo) Da 300 a 600 
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 
  130 kg/capo) Da 1000 a 2.500 
Suini: scrofe con suinetti destinati allo 
  svezzamento Da 400 a 750 
Suini: accrescimento/ingrasso Da 1000 a 2.000 
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Da 2000 a 4.000 
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo 
  medio: 2 kg/capo) Da 25000 a 40.000 
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Da 30000 a 40.000 
Polli da carne (peso vivo medio: 
  1 kg/capo) Da 30000 a 40.000 
Altro pollame Da 30000 a 40.000 
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 
  9 kg/capo) Da 7000 a 40.000 
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 
  4,5 kg/capo) Da 14000 a 40.000 
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Da 30000 a 40.000 
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 
  3,5 kg/capo) Da 40000 a 80000 
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo 
   medio: 1,7 kg/capo) Da 24000 a 80.000 
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Da 250 a 500 
Struzzi Da 700 a 1.500 
 
oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli  con  consumo  complessivo  di
olio (come tale o come frazione  oleosa  delle  emulsioni)  uguale  o
superiore a 500 kg/anno. 
oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino,  aceto  o  altre  bevande
fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato. 
ALLEGATO V 
POLVERI E SOSTANZE ORGANICHE LIQUIDE 
 
Parte I 
Emissioni  di  polveri  provenienti  da  attivita'   di   produzione,
manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio  di  materiali
polverulenti. 
 
  1. Disposizioni generali 
  1.1.  Nei  casi  in  cui  si  producono,  manipolano,  trasportano,
immagazzinano, caricano e scaricano  materiali  polverulenti,  devono
essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di
polveri. 
  1.2. Nei casi di cui al punto 1.1 l'autorita' competente stabilisce
le prescrizioni  per  il  contenimento  delle  emissioni  di  polveri
tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 
  - pericolosita' delle polveri; 
  - flusso di massa delle emissioni; 
  - durata delle emissioni; 
  - condizioni meteorologiche; 
  - condizioni dell'ambiente circostante. 
  2. Produzione e manipolazione di materiali polverulenti. 
  2.1. I macchinari e i  sistemi  usati  per  la  preparazione  o  la
produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la  cernita,
la   miscelazione,   il   riscaldamento,   il   raffreddamento,    la
pellettizzazione e  la  bricchettazione)  di  materiali  polverulenti
devono essere incapsulati. 
  2.2.  Se  l'incapsulamento  non  puo'  assicurare  il  contenimento
ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento  ai
punti di  introduzione,  estrazione  e  trasferimento  dei  materiali
polverulenti, devono essere convogliate  ad  un  idoneo  impianto  di
abbattimento. 
  3. Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti. 
  3.1. Per il  trasporto  di  materiali  polverulenti  devono  essere
utilizzati dispositivi chiusi. 
  3.2. Se l'utilizzo di dispositivi chiusi non  e',  in  tutto  o  in
parte, possibile, le emissioni polverulenti devono essere convogliate
ad un idoneo impianto di abbattimento. 
  3.3. Per il carico e lo scarico dei materiali  polverulenti  devono
essere installati impianti  di  aspirazione  e  di  abbattimento  nei
seguenti punti: 
  punti fissi, nei quali avviene il prelievo,  il  trasferimento,  lo
sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto; 
  sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature  di  caricamento;
attrezzature di  ventilazione,  operanti  come  parte  integrante  di
impianti di scarico pneumatici o meccanici; 
  canali di scarico per veicoli su strada o rotaie; 
  convogliatori aspiranti. 
  3.4. Se nella movimentazione  dei  materiali  polverulenti  non  e'
possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si
deve  mantenere,  possibilmente  in  modo  automatico,  una  adeguata
altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di  scarico,  la
piu' bassa velocita' che e'  tecnicamente  possibile  conseguire  per
l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di
deflettori oscillanti. 
  3.5. Nel caricamento di materiali polverulenti  in  contenitori  da
trasporto chiusi,  l'aria  di  spostamento  deve  essere  raccolta  e
convogliata ad un impianto di abbattimento. 
  3.6. La copertura delle strade, percorse  da  mezzi  di  trasporto,
deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri. 
  4. Stoccaggio di materiali polverulenti. 
  4.1. L'autorita'  competente  stabilisce  le  prescrizioni  per  lo
stoccaggio dei materiali polverulenti tenendo conto, in  particolare,
dei seguenti elementi: 
  possibilita' di stoccaggio in silos; 
  possibilita' di realizzare una copertura della sommita' e di  tutti
i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte  le  attrezzature
ausiliarie;  possibilita'   di   realizzare   una   copertura   della
superficie, per esempio utilizzando stuoie; 
  possibilita' di stoccaggio su manti erbosi; 
  possibilita' di costruire terrapieni coperti di verde,  piantagioni
e barriere frangivento; 
  umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo. 
  5.  Materiali  polverulenti  contenenti  specifiche  categorie   di
sostanze. 
  5.1. Si applica sempre la prescrizione piu' severa tra quelle che i
punti precedenti rimettono alla scelta dell'autorita' competente, nel
caso in cui i materiali  polverulenti  contengano  sostanze  comprese
nelle classi  riportate  nella  seguente  tabella  al  di  sopra  dei
corrispondenti  valori,  riferiti  al  secco,  in  una  frazione   di
materiale separabile mediante setacciatura  con  setaccio  dotato  di
maglie aventi una larghezza massima di 5 mm. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Parte II 
Emissioni in forma di  gas  o  vapore  derivanti  dalla  lavorazione,
trasporto, 
travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide 
  1. Pompe. 
  1.1. Il gestore deve garantire  una  tenuta  efficace  delle  pompe
utilizzate per la movimentazione di sostanze  organiche  liquide  con
punto di infiammabilita' inferiore a 21 °C e con punto di ebollizione
fino a 200C, le quali contengano: 
  sostanze di cui  all'allegato  I,  parte  II,  tabella  A1  per  le
sostanze della classe I in quantita' superiore a 10 mg/kg, 
  sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classi  II  e
III, in quantita' superiore a 50 g/kg, 
  sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella D,  classe  I  in
quantita' superiore a 50 g/kg, 
  1.2 Nei casi previsti dal punto 1.1, ove non possa essere garantita
l'efficace  tenuta  delle  pompe,  devono  essere  installati  idonei
sistemi di aspirazione delle perdite di gas o  vapore  e  sistemi  di
convogliamento ad impianti di abbattimento. 
  2. Compressori. 
  2.1. Il gestore deve effettuare il degasaggio del  liquido  residuo
conseguente  all'arresto  dei  compressori  utilizzati  per   i   gas
contenenti : 
  - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classe I 
  - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classi II e 
III in quantita' superiore a 50 g/kg 
  - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella D, classe I  in
quantita' superiore a 50 g/kg, 
  3. Raccordi a flangia. 
  3.1. I raccordi a flangia, con particolare riferimento al  caso  in
cui vi defluiscono miscele contenti sostanze di cui  all'allegato  I,
parte II, tabella A1 o sostanze di cui all'allegato parte II, tabella
D, classe I, devono essere usati soltanto  se  garantiscono  un  buon
livello di tenuta. 
  4. Valvolame. 
  4.1. Le valvole devono essere rese ermetiche con  adeguati  sistemi
di tenuta nel caso in cui siano attraversate, da miscele contenenti: 
  - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classe I, 
  - sostanze di cui all'allegato I, parte II, tabella A1, classi II e
III in quantita' superiore a 50 g/kg, 
  - sostanze di cui all'allegato I, parte II tabella D, classe  I  in
quantita' superiore a 50 g/kg. 
  5. Campionamento. 
  5.1. I punti in cui si prelevano  campioni  di  sostanze  organiche
liquide  devono  essere  incapsulati  o  dotati  di  dispositivi   di
bloccaggio, al fine di evitare emissioni durante il prelievo. 
  5.2. Durante il prelievo dei campioni il  prodotto  di  testa  deve
essere rimesso in circolo o completamente raccolto. 
  6. Caricamento. 
  6.1 Nel caricamento di sostanze  organiche  liquide  devono  essere
assunte speciali misure per il  contenimento  delle  emissioni,  come
l'aspirazione e il convogliamento dei gas di scarico in  un  impianto
di abbattimento. 
  ALLEGATO VI 
  Criteri per la valutazione della conformita' 
  dei valori misurati ai valori limite di emissione 
  1. Definizioni 
  1.1. Ai fini del presente allegato si intende per: 
  a)  misura  diretta:  misura  effettuata   con   analizzatori   che
forniscono un segnale di  risposta  direttamente  proporzionale  alla
concentrazione dell'inquinante; 
  b)  misura  indiretta:  misura  effettuata  con  analizzatori   che
forniscono un segnale di risposta direttamente  proporzionale  ad  un
parametro da correlare, tramite ulteriori misure, alle concentrazioni
dell'inquinante, come, ad esempio, la misura  di  trasmittanza  o  di
estinzione effettuata dagli analizzatori di tipo ottico; 
  c) periodo di osservazione: intervallo temporale a cui si riferisce
il limite di emissione da rispettare. Tale periodo, a  seconda  della
norma da applicare, puo' essere orario, giornaliero, di  48  ore,  di
sette giorni, di un mese, di un anno. In relazione a ciascun  periodo
di  osservazione,  devono  essere  considerate  le  ore  di   normale
funzionamento; ((76)) 
  d) ore di  normale  funzionamento:  il  numero  delle  ore  in  cui
l'impianto e' in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento
e di arresto e dei periodi di guasto,  salvo  diversamente  stabilito
dal presente decreto, dalle normative adottate ai sensi dell'articolo
271, comma 3, o dall'autorizzazione; ((76)) 
  e) valore medio orario  o  media  oraria:  media  aritmetica  delle
misure istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare; 
  f) valore medio giornaliero o media di 24 ore: media aritmetica dei
valori medi  orari  validi  rilevati  dalle  ore  00:00:01  alle  ore
24:00:00; 
  g) valore di 48 ore o media di 48 ore: media aritmetica dei  valori
medi  orari  validi  rilevati  nel  corso  di  48  ore   di   normale
funzionamento, anche non consecutive; ((76)) 
  h) valore medio mensile: media aritmetica  dei  valori  medi  orari
validi rilevati nel corso del  mese;  per  mese,  salvo  diversamente
specificato, si intende il mese di calendario; 
  i) valore medio annuale: media aritmetica  dei  valori  medi  orari
rilevati nel corso del periodo compreso tra il 1°  gennaio  e  il  31
dicembre successivo; 
  j) media mensile mobile: valore medio mensile riferito agli  ultimi
30 giorni interi, vale  a  dire  alle  24  ore  di  ogni  giorno;  le
elaborazioni devono essere effettuate al termine di ogni giorno; 
  k) media mobile di sette giorni: media aritmetica dei  valori  medi
orari  validi  rilevati  durante  gli  ultimi  7  giorni  interi;  le
elaborazioni devono essere effettuate al termine di ogni giorno; 
  l) disponibilita' dei dati elementari: la  percentuale  del  numero
delle misure elementari valide acquisite, relativamente ad un  valore
medio  orario  di  una  misura,  rispetto  al   numero   dei   valori
teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora; 
  m) sistemi di misura estrattivi: sistemi basati sull'estrazione del
campione dall'effluente gassoso; l'estrazione  avviene  direttamente,
nel caso dei sistemi ad estrazione  diretta,  o  con  diluizione  del
campione, negli altri casi; 
  n) sistemi di misura non estrattivi o analizzatoti in sito: sistemi
basati sulla misura eseguita direttamente su un  volume  definito  di
effluente, all'interno del condotto  degli  effluenti  gassosi;  tali
sistemi possono prevedere la misura lungo un diametro del condotto, e
in tal caso sono definiti strumenti M situ lungo percorso o strumenti
in situ path, o la misura in un punto o in un tratto  molto  limitato
dell'effluente gassoso, e in tal caso sono definiti strumenti in situ
puntuale o strumenti in situ point. 
  o)  calibrazione:  procedura  di  verifica  dei   segnali   di   un
analizzatore a risposta lineare sullo zero e su un  prefissato  punto
intermedio della  scala  (span),  il  quale  corrisponde  tipicamente
all'80% del fondo scala. 
  2. Metodi  di  valutazione  delle  misure  effettuate  dal  gestore
dell'impianto e delle misure effettuate dall'autorita' competente per
il controllo 
  2.1 Ai fini di una corretta interpretazione dei dati,  alle  misure
di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi  continui
automatici devono essere associati  i  valori  delle  grandezze  piu'
significative dell'impianto,  atte  a  caratterizzarne  lo  stato  di
funzionamento (ad esempio: produzione  di  vapore,  carico  generato,
assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.). 
  2.2. Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in  caso  di
misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano  conformi
ai valori limite se nessuna delle medie di 24  ore  supera  i  valori
limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera  i  valori
limite di emissione di un fattore superiore a 1,25. 
  2.3. Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in  caso  di
misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano  conformi
ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione,
calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita  ad
un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni  di  esercizio
piu' gravose, non supera il valore limite di emissione. 
  2.4. Il sistema di misura in continuo di  ciascun  inquinante  deve
assicurare un indice di disponibilita' mensile  delle  medie  orarie,
come definito al punto 5.5, non inferiore all'80%. Nel  caso  in  cui
tale valore non sia raggiunto, il gestore  e'  tenuto  a  predisporre
azioni correttive per migliorare  il  funzionamento  del  sistema  di
misura,  dandone  comunicazione  all'autorita'  competente   per   il
controllo. 
  2.5. Il gestore il quale preveda che le misure in continuo di uno o
piu' inquinanti non  potranno  essere  effettuate  o  registrate  per
periodi superiori a 48  ore  continuative,  e'  tenuto  ad  informare
tempestivamente l'autorita' competente per il controllo. In ogni caso
in cui, per un determinato  periodo,  non  sia  possibile  effettuare
misure    in    continuo,    laddove    queste    siano    prescritte
dall'autorizzazione,  il  gestore  e'  tenuto,  ove  tecnicamente  ed
economicamente possibile, ad attuare forme alternative  di  controllo
delle  emissioni  basate  su  misure  discontinue,  correlazioni  con
parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie
prime utilizzate. Per tali  periodi  l'autorita'  competente  per  il
controllo stabilisce, sentito il gestore, le  procedure  da  adottare
per la stima delle emissioni. La disposizione data da tale  autorita'
deve essere allegata al registro di cui al punto 2.7. 
  2.6. 1 dati misurati o stimati con le modalita' di cui al punto 2.5
concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite. 
  2.7. I dati relativi ai controlli  analitici  discontinui  previsti
nell'autorizzazione cd ai controlli  previsti  al  punto  2.5  devono
essere riportati dal gestore su appositi  registri  ai  quali  devono
essere allegati i certificati analitici.  I  registri  devono  essere
tenuti a disposizione dell'autorita' competente per il controllo. Uno
schema esemplificativo per la redazione dei registri e' riportato  in
appendice 1. 
  2.8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti  di
abbattimento  (manutenzione  ordinaria   e   straordinaria,   guasti,
malfunzionamenti,  interruzione   del   funzionamento   dell'impianto
produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro
deve essere tenuto a disposizione dell'autorita'  competente  per  il
controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione  del  registro
e' riportato in appendice 2. 
  2.9. Nelle more dell'emanazione del  decreto  di  cui  all'articolo
271, comma 17, ai fini della verifica del rispetto dei valori  limite
si applicano le procedure di calibrazione degli strumenti  di  misura
stabilite dall'autorita'  competente  per  il  controllo  sentito  il
gestore. 
  3. Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di  monitoraggio
in continuo delle emissioni 
  3.1.  Nella  realizzazione  e   nell'esercizio   dei   sistemi   di
rilevamento devono essere perseguiti, per la misura di  ogni  singolo
parametro, elevati livelli di accuratezza  e  di  disponibilita'  dei
dati elementari. Il sistema di rilevamento deve essere realizzato con
una configurazione idonea al funzionamento continuo non presidiato in
tutte le condizioni ambientali e di processo. Il gestore e' tenuto  a
garantire la qualita' dei dati mediante l'adozione di  procedure  che
documentino le modalita' e  l'avvenuta  esecuzione  degli  interventi
manutentivi  programmati  e  straordinari  e  delle   operazioni   di
calibrazione  e  taratura  della  strumentazione  di   misura.   Tali
procedure sono stabilite dall'autorita' competente per  il  controllo
sentito il gestore e devono, in particolare, prevedere: 
  a) la verifica periodica, per  ogni  analizzatore,  della  risposta
strumentale su tutto l'intervallo di misura tramite prove e  tarature
fuori campo; 
  b) il controllo e la  correzione  in  campo  delle  normali  derive
strumentali  o   dell'influenza   esercitata   sulla   misura   dalla
variabilita' delle condizioni ambientali; 
  c) l'esecuzione  degli  interventi  manutentivi  periodici  per  il
mantenimento   dell'integrita'   e   dell'efficienza   del   sistema,
riguardanti,  ad  esempio,  la  sostituzione  dei  componenti  attivi
soggetti ad esaurimento, la pulizia di organi filtranti, ecc.; d)  la
verifica  periodica  in  campo  delle   curve   di   taratura   degli
analizzatori. 
  3.2. Per ogni strumento  devono  essere  registrate  le  azioni  di
manutenzione periodica e straordinaria mediante la redazione  di  una
tabella di riepilogo degli interventi, di cui e' riportato uno schema
esemplificativo in appendice 3. 
  3.3. Gli analizzatori in continuo  devono  essere  certificati.  In
attesa della disciplina di un'apposita certificazione  da  introdurre
ai sensi dell'articolo 271,  comma  17,  possono  essere  utilizzati,
previa verifica di idoneita' da parte dell'autorita'  competente  per
il  controllo,  gli  analizzatori  provvisti  di  una  certificazione
acquisita da un ente certificatore estero appartenente ad  uno  Stato
dell'Unione europea accreditato da un ente operante nell'ambito della
convenzione  denominata  "European  cooperation  for  accreditation",
purche' l'atto di certificazione sia corredato da: 
  a) rapporti di prova emessi  da  laboratori  che  effettuano  prove
accreditate secondo la norma EN ISO/IEC 17025 in cui  siano  indicati
il campo di misura, il limite di rilevabilita', la deriva,  il  tempo
di risposta e la disponibilita' dei  dati  sul  lungo  periodo;  tali
rapporti, su richiesta dell'autorita' competente, devono essere  resi
disponibili in lingua italiana, con traduzione  asseverata  presso  i
competenti uffici del Tribunale; 
  b) esiti delle verifiche di sistema condotte secondo  la  norma  EN
45011 dall'ente certificatore. 
  In alternativa  a  tali  analizzatori  possono  essere  utilizzati,
previa verifica di idoneita' da parte dell'autorita'  competente  per
il   controllo,   gli   analizzatori   autorizzati,   con    apposito
provvedimento, da una pubblica amministrazione di  uno  Stato  estero
appartenente all'Unione europea. In questo caso il provvedimento deve
essere corredato dalla documentazione di cui alla lettera a). 
  Nella verifica di idoneita' l'autorita' valuta,  anche  sulla  base
dei  parametri  indicati  nella  lettera  a)   la   capacita'   degli
analizzatori di rilevare gli inquinanti nelle emissioni dell'impianto
in relazione alle caratteristiche qualitative  e  quantitative  degli
inquinanti,  ai  valori  limite  di  emissione   e   alle   eventuali
prescrizioni contenute nell'autorizzazione. 
  3.4. La misura in continuo delle grandezze deve  essere  realizzata
con un sistema che espleti le seguenti funzioni: 
  - campionamento ed analisi; 
  - calibrazione; 
  - acquisizione, validazione, elaborazione automatica dei dati. 
  Tali funzioni possono essere svolte da sottosistemi a  se'  stanti,
eventualmente comuni a  piu'  analizzatori,  oppure  da  una  singola
apparecchiatura di analisi. 
  3.5. La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la
norma  UNI  10169  (edizione  giugno  1993)  o,  ove  cio'  non   sia
tecnicamente possibile, secondo le disposizioni date dalle  autorita'
competenti per il  controllo,  sentito  il  gestore.  La  sezione  di
campionamento  deve  essere  resa  accessibile  e  agibile,  con   le
necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione. 
  3.6.  Ogni  analizzatore  installato  deve  avere  un  sistema   di
calibrazione in campo. Il sistema di calibrazione,  ove  tecnicamente
possibile in relazione  al  tipo  di  analizzatore  utilizzato,  deve
essere di tipo automatico e puo' utilizzare: 
  - sistemi di riferimento esterni, quali bombole con  concentrazioni
certificate o calibratori dinamici, 
  oppure, se l'utilizzo dei sistemi di  riferimento  esterni  non  e'
tecnicamente o economicamente possibile, 
  - sistemi interni agli analizzatori stessi. 
  3.7. Il sistema per l'acquisizione, la validazione e l'elaborazione
dei dati, in aggiunta alle funzioni di cui ai  punti  seguenti,  deve
consentire: 
  - la gestione  delle  segnalazioni  di  allarme  e  delle  anomalie
provenienti dalle varie apparecchiature; 
  - la gestione delle  operazioni  di  calibrazione  automatica,  ove
prevista; 
  - l'elaborazione dei dati e la  redazione  di  tabelle  in  formato
idoneo per il confronto  con  i  valori  limite;  tali  tabelle  sono
redatte secondo le indicazioni riportate nel punto 5.4. 
  3.7.1. L'acquisizione dei dati comprende le seguenti funzioni : 
  - la lettura  istantanea,  con  opportuna  frequenza,  dei  segnali
elettrici di risposta degli analizzatori o di altri sensori; 
  - la  traduzione  dei  segnali  elettrici  di  risposta  in  valori
elementari espressi nelle unita' di misura pertinenti alla  grandezza
misurata; 
  - la memorizzazione dei segnali validi; 
  - il rilievo dei segnali di stato delle apparecchiature  principali
ed  ausiliarie  necessarie  per   lo   svolgimento   delle   funzioni
precedenti. 
  Per lo svolgimento di tali  funzioni  e  per  le  elaborazioni  dei
segnali acquisiti e' ammesso l'intervento  dell'operatore,  il  quale
puo'  introdurre  nel  sistema  dati  e  informazioni.  Tali  dati  e
informazioni devono essere archiviati e visualizzati con  gli  stessi
criteri degli altri parametri misurati. 
  3.7.2. Il sistema  di  validazione  delle  misure  deve  provvedere
automaticamente, sulla base di procedure di verifica  predefinite,  a
validare sia i valori elementari acquisiti, sia i valori  medi  orari
calcolali. Le procedure di validazione adottate in relazione al  tipo
di processo e ad ogni tipo di analizzatore, devono  essere  stabilite
dall'autorita' competente per il controllo, sentito il gestore. Per i
grandi impianti di combustione, i dati non sono comunque validi se: 
  -  i  dati  elementari  sono  stati  acquisiti   in   presenza   di
segnalazioni di anomalia  del  sistema  di  misura  tali  da  rendere
inaffidabile la misura stessa; 
  - i segnali elettrici di risposta dei sensori sono al di  fuori  di
tolleranze predefinite; 
  - lo scarto tra l'ultimo dato elementare  acquisito  ed  il  valore
precedente  supera  una  soglia  massima  che  deve  essere   fissata
dall'autorita' competente per il controllo; 
  - il numero di dati elementari validi che hanno concorso al calcolo
del valore medio orario e' inferiore al 70%  del  numero  dei  valori
teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora; 
  - il massimo scarto tra le misure elementari non e' compreso in  un
intervallo fissato dall'autorita' competente per il controllo; 
  - il valore medio orario non e' compreso in un  intervallo  fissato
dall'autorita' competente per il controllo; 
  3.7.3 Le soglie di validita' di  cui  al  punto  precedente  devono
essere fissate in funzione del tipo di  processo  e  del  sistema  di
misura. 1 valori medi orari archiviati devono essere sempre associati
ad un indice di validita' che permetta di escludere automaticamente i
valori non validi o non significativi dalle elaborazioni successive. 
  3.7.4. Per preelaborazione dei  dati  si  intende  l'insieme  delle
procedure di calcolo che consentono di definire i valori  medi  orari
espressi nelle unita' di misura richieste e riferiti alle  condizioni
fisiche prescritte, partendo dai valori  elementari  acquisiti  nelle
unita' di misura pertinenti alla grandezza misurata. Nel caso in  cui
sia  prevista  la  calibrazione  automatica  degli  analizzatori,  la
preelaborazione include anche la correzione dei valori misurati sulla
base dei risultati dell'ultima calibrazione valida. 
  3.8. Se la misura di concentrazione  e'  effettuata  sui  effluenti
gassosi umidi e deve essere riportata  ad  un  valore  riferito  agli
effluenti gassosi secchi si applica la seguente formula: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  dove: 
  - Cs e' la concentrazione riferita agli effluenti gassosi secchi; 
  - Ca e' la concentrazione riferita agli effluenti gassosi umidi; 
    
  - Cf e' il contenuto  di  vapor  d'acqua  negli  effluenti  gassosi
    
espresso come rapporto in volume (v/v). 
  3.8.1. Per i  sistemi  di  misura  di  tipo  estrattivo  dotati  di
apparato  di  deumidificazione  del  campione  con  umidita'  residua
corrispondente all'umidita' di saturazione  ad  una  temperatura  non
superiore  a  4  °C,  le  concentrazioni  misurate   possono   essere
considerate come riferite agli effluenti gassosi secchi. In tal  caso
non e' necessaria la correzione di cui al punto precedente. 
  3.8.2. Ove le caratteristiche del processo produttivo sono tali per
cui la percentuale di umidita' dipende da parametri noti  e'  ammessa
la determinazione del tenore di umidita' a mezzo calcolo tramite dati 
introdotti nel sistema dall'operatore 
  3.9. Quando in un processo di produzione e'  stato  verificato  che
nelle emissioni la concentrazione di NO2 e' inferiore o uguale al 5% 
della concentrazione totale di NOx (NOx= NO + NO2 ), e' consentita la 
misura  del  solo  monossido  di  azoto  (NO).   In   tal   caso   la
concentrazione degli ossidi  di  azoto  NOx  si  ottiene  tramite  il
seguente calcolo: NOx = NO/0,95. 
  3.10. Ove opportuno puo' essere  adottato  un  criterio  analogo  a
quello del punto 3.9. per la misura degli ossidi di zolfo (SOx = SO2 
+ SO3 ). 
  4. Tarature e verifiche 
  4.1. Le verifiche periodiche, di competenza del gestore, consistono
nel controllo periodico della risposta su tutto il  campo  di  misura
dei singoli analizzatori,  da  effettuarsi  con  periodicita'  almeno
annuale. Tale tipo di verifica  deve  essere  effettuata  anche  dopo
interventi manutentivi conseguenti ad un guasto degli analizzatori. 
  4.2. Nel caso di analizzatori utilizzati nei sistemi estrattivi, la
taratura coincide con le operazioni di calibrazione  strumentale.  La
periodicita' dipende dalle caratteristiche degli analizzatori e dalle
condizioni   ambientali   di   misura   e   deve   essere   stabilita
dall'autorita' competente per il controllo, sentito il gestore. 
  4.2.1 Nel caso di analizzatori in situ per la misura di  gas  o  di
polveri,  che  forniscono  una  misura  indiretta  del  valore  della
concentrazione, la taratura consiste nella  determinazione  in  campo
della curva di correlazione tra  risposta  strumentale  ed  i  valori
forniti da un secondo sistema manuale  o  automatico  che  rileva  la
grandezza in esame. In questo caso la curva di taratura  e'  definita
con riferimento al volume di effluente gassoso  nelle  condizioni  di
pressione,  temperatura  e  percentuale  di  ossigeno  effettivamente
presenti nel condotto e senza detrazioni  della  umidita'  (cioe'  in
mg/m3 e su tal quale). I valori determinati automaticamente dal 
sistema in base a tale curva  sono  riportati,  durante  la  fase  di
preelaborazione dei dati, alle condizioni di riferimento  prescritte.
La  curva  di  correlazione  si  ottiene   per   interpolazione,   da
effettuarsi col metodo  dei  minimi  quadrati  o  con  altri  criteri
statistici, dei valori rilevati attraverso  piu'  misure  riferite  a
diverse concentrazioni di inquinante nell'effluente  gassoso.  Devono
essere effettuate almeno tre misure per tre diverse concentrazioni di
inquinante. L'interpolazione puo' essere di primo grado  (lineare)  o
di secondo grado (parabolica) in funzione  del  numero  delle  misure
effettuate a diversa concentrazione, del tipo di inquinante  misurato
e del tipo di  processo.  Deve  essere  scelta  la  curva  avente  il
coefficiente di correlazione piu' prossimo all'unita'. Le  operazioni
di taratura sopra descritte devono essere effettuate con periodicita'
almeno annuale. 
  4.2.2. La risposta strumentale sullo  zero  degli  analizzatori  in
situ con misura diretta deve essere verificata  nei  periodi  in  cui
l'impianto non e' in funzione. 
  4.3.  Le  verifiche  in   campo   sono   le   attivita'   destinate
all'accertamento della correttezza delle operazioni di  misura.  Tali
attivita' sono effettuate dall'autorita' competente per il  controllo
o dal gestore sotto la supervisione della stessa. 
  4.3.1. Per gli analizzatori  in  situ  che  forniscono  una  misura
indiretta le verifiche in  campo  coincidono  con  le  operazioni  di
taratura indicate nel punto 4.2. 
  1.3.2 Per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori in
situ con misura diretta e di tipo estrattivo, la  verifica  in  campo
consiste nella determinazione dell'indice di accuratezza relativo  da
effettuare come descritto nel punto 4.4. e  con  periodicita'  almeno
annuale. 
  4.4.  La  verifica  di  accuratezza  di  una  misura  si   effettua
confrontando le misure rilevate dal sistema in esame  con  le  misure
rilevate nello stesso punto o nella stessa zona di  campionamento  da
un altro sistema di misura assunto come riferimento. L'accordo tra  i
due sistemi si valuta, effettuando almeno tre  misure  di  confronto,
tramite l'indice  di  accuratezza  relativo  (IAR).  Tale  indice  si
calcola, dopo aver determinato i valori assoluti (xi ) delle 
differenze delle concentrazioni misurate  dai  due  sistemi  nelle  N
prove effettuate, applicando la formula seguente: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  dove: 
  - M e' la media aritmetica degli N valori xi 
  - Mr e' la media  dei  valori  delle  concentrazioni  rilevate  dal
sistema di riferimento; 
  - Ic e' il valore assoluto dell'intervallo di confidenza  calcolato
per la media degli N valori xi ossia: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  dove: 
  - N e' il numero delle misure effettuate 
  - S e' la deviazione standard dei valori xi cioe': 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  - tn e' la variabile casuale t di Student calcolata per un  livello
di fiducia del 95% e per n gradi di liberta' pari a (N - 1). I valori
di tn sono riportati nella tabella seguente in funzione di N: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  La correttezza delle operazioni di misura e' verificata se l'indice
di accuratezza relativo delle due misure e' superiore all'80%. 
  5. Elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati 
  5.1. In fase di preelaborazione dei dati  il  valore  medio  orario
deve essere invalidato se la disponibilita' dei  dati  elementari  e'
inferiore al 70%. 
  5.1.1. Salvo diversamente disposto  dall'autorizzazione,  i  valori
medi su periodi di osservazione diversi dall'ora sono  calcolati,  ai
fini del confronto con i pertinenti  valori  limite,  a  partire  dal
valore medio orario. 
  5.1.2. I  valori  medi  orari  calcolati  sono  utilizzabili  nelle
elaborazioni successive ai fini della verifica dei valori limite  se,
oltre ad essere validi relativamente  alla  disponibilita'  dei  dati
elementari, si  riferiscono  ad  ore  di  normale  funzionamento.  Il
sistema di acquisizione o elaborazione dei dati deve essere  pertanto
in grado di determinare automaticamente,  durante  il  calcolo  delle
medie per periodi di osservazione superiori all'ora, la validita' del
valore  medio  orario.  I  valori  di  concentrazione  devono  essere
riportati alle condizioni di riferimento e sono  ritenuti  validi  se
sono valide le misure, effettuate  contemporaneamente,  di  tutte  le
grandezze necessarie alla determinazione di tali valori, fatto  salvo
quanto previsto dal punto 3.8.2. ((76)) 
  5.2. Salvo diversamente disposto nell'autorizzazione, i limiti alle
emissioni si  intendono  riferiti  alle  concentrazioni  mediate  sui
periodi temporali (medie mobili di  7  giorni,  mensili,  giornaliere
ecc.) indicati, per le diverse tipologie di  impianto,  nel  presente
decreto. 
  5.2.1. Qualora i valori limite  di  emissione  si  applichino  alle
concentrazioni medie giornaliere, allo scadere di ogni giorno  devono
essere calcolati  ed  archiviati  i  valori  di  concentrazione  medi
giornalieri secondo quanto indicato al punto 5.1.1. Nel caso  in  cui
la disponibilita' delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore
al 70% il valore medio giornaliero e' invalidato. In questi  casi  la
verifica del rispetto del limite giornaliero deve  essere  effettuata
con  le  procedure  previste  nel  punto  5.5.1.  Il   valore   medio
giornaliero non deve essere calcolato nel  caso  in  cui  le  ore  di
normale funzionamento nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi si
ritiene non significativo il valore medio giornaliero. Ove prescritto
nell'autorizzazione o  richiesto  dall'autorita'  competente  per  il
controllo, nel caso in  cui  l'autorizzazione  stabilisca  un  valore
limite di emissione riferito ad un periodo di osservazione  inferiore
al mese, allo scadere di ogni giorno devono essere registrati i  casi
in cui il valore medio giornaliero e' risultato superiore  al  valore
limite;  tale  superamento  deve  essere  espresso  come   incremento
percentuale rispetto al valore limite. ((76)) 
  5.2.2. Qualora i valori limite  di  emissione  si  applichino  alle
concentrazioni medie mobili di 7 giorni, allo scadere di ogni  giorno
devono essere calcolati ed  archiviati  i  valori  di  concentrazione
media degli ultimi sette giorni  trascorsi  (media  mobile  di  sette
giorni). Nel  caso  in  cui  la  disponibilita'  delle  medie  orarie
calcolate nei sette giorni sia inferiore al 70% il  valore  medio  e'
invalidato. La media dei sette giorni non deve essere  calcolata  nel
caso in cui le ore di normale funzionamento  nei  sette  giorni  sono
inferiori a 42. In tali casi si ritiene non significativo  il  valore
della media. ((76)) 
  5.2.3. Qualora i valori limite  di  emissione  si  applichino  alle
concentrazioni medie mensili, allo scadere di ogni mese civile devono
essere calcolati ed archiviati il  valore  limite  relativo  al  mese
trascorso (nel caso di impianti multicombustibile) ed il valore medio
di emissione relativo allo stesso periodo. Il  valore  medio  mensile
non deve  essere  calcolato  nel  caso  in  cui  le  ore  di  normale
funzionamento nel mese civile siano inferiori a 144. In tali casi  si
ritiene non significativo il valore medio mensile. Nel caso in cui la
disponibilita' delle medie orarie nel mese, calcolata secondo  quanto
indicato al punto 5.5, sia inferiore all'80%, il valore medio mensile
calcolato automaticamente non deve  essere  considerato  direttamente
utilizzabile per la verifica  del  rispetto  del  valore  limite.  In
questi casi la verifica del rispetto del limite mensile  deve  essere
effettuata ai sensi del punto 5.5.1. ((76)) 
  5.2.4. Fermo restando  quanto  stabilito  al  punto  5.3,  per  gli
impianti di cui all'allegato I, parte IV, sezione 1, il  mese,  salvo
diversa prescrizione autorizzativa, e' inteso come  una  sequenza  di
720 ore di normale funzionamento. Il valore medio mensile e' la media
aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso di  ognuna
delle sequenze consecutive di 720 ore considerate. ((76)) 
  5.2.5 I valori medi mensili calcolati ai  sensi  del  punto  5.2.4.
sono archiviati e, ove richiesto  dall'autorita'  competente  per  il
controllo, trasmessi alla stessa unitamente ai riferimenti di  inizio
e fine periodo del calcolo nonche' al  numero  dei  dati  validi  che
concorrono al calcolo stesso. Nel caso in cui la disponibilita' delle
medie orarie valide nelle 720 ore considerate sia inferiore alt  80%,
il valore medio mensile calcolato automaticamente non e'  considerato
direttamente utilizzabile per la verifica  del  rispetto  del  valore
limite. In questi casi la  verifica  del  rispetto  del  limite  deve
essere effettuata con le procedure previste nel punto 5.5.1. 
  5.3. Per i grandi impianti di combustione, di cui all'allegato  II,
parte I, paragrafo 3, relativamente agli inquinanti SO2 ed NOx e 
polveri,  allo  scadere  di  ogni  mese  civile  sono  calcolati   ed
archiviati i seguenti valori: 
  - il  valore  limite  di  emissione  relativo  al  mese  trascorso,
calcolato secondo quanto previsto nello stesso paragrafo; 
  - il valore medio di emissione relativo allo stesso periodo. 
  Fermo restando il calcolo delle medie di 48 ore per gli impianti di
combustione anteriori al 1988 e anteriori al  2006  e  salvo  diversa
disposizione autorizzativa o data dall'autorita'  competente  per  il
controllo, il valore medio mensile non viene calcolato  nel  caso  in
cui le ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a
240. In tali casi  si  ritiene  non  significativo  il  valore  medio
mensile. Nel caso in cui la disponibilita'  delle  medie  orarie  nel
mese calcolate ai sensi del punto  5.5.  sia  inferiore  all'80%,  il
valore medio mensile  calcolato  automaticamente  non  e  considerato
direttamente utilizzabile per la verifica  del  rispetto  del  valore
limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite mensile e'
effettuata ai sensi del punto 5.5.1. ((76)) 
  5.3.1 Il calcolo delle medie di 48  ore  si  riferisce  a  sequenze
consecutive di  48  ore  di  normale  funzionamento.  Ogni  media  e'
archiviata allo scadere del periodo a cui il  calcolo  si  riferisce.
Contestualmente deve essere calcolato,  ai  sensi  dell'allegato  II,
parte I, paragrafo 3, e archiviato il  valore  limite  relativo  alle
stesse 48 ((ore operative)), Nel caso in cui la disponibilita'  delle
medie orarie nelle 48 ore considerate sia inferiore al 70% il  valore
medio non e' considerato valido ai fini della verifica  del  rispetto
del limite sulle medie di 48 ore. Allo scadere di ognuno dei  periodi
di calcolo si provvede ad aggiornare e archiviare l'elenco  dei  casi
in cui le  medie  di  48  ore  hanno  superato  il  110%  del  limite
corrispondente ed il numero delle medie di 48 ore valide  dall'inizio
dell'anno. Nel calcolare le percentuali delle  medie  di  48  ore  da
sottoporre a verifica si fa riferimento alle medie di 48 ore valide e
si approssima il numero risultante  per  eccesso  o  per  difetto  al
numero intero piu' vicino. ((76)) 
  5.4. Il gestore e' tenuto a conservare e a mettere  a  disposizione
dell'autorita' competente per il controllo, per un periodo minimo  di
cinque  anni,  salvo  diversa  disposizione  autorizzativa,  i   dati
rilevati ed elaborati secondo quanto previsto ai punti  5.1,  5.2.  e
5.3 utilizzando, per l'archiviazione,  appositi  formati  predisposti
dall'autorita' competente per il controllo, sentito  il  gestore.  Si
riporta in appendice 4 un esempio di tale formato relativo ai  grandi
impianti di combustione. 
  5.5. L'indice di disponibilita'  mensile  delle  medie  orarie  del
singolo inquinante, si calcola nel seguente modo: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  dove: 
  - Ns e' il numero delle medie orarie valide registrate dal  sistema
di acquisizione. 
  - Onf sono le ore di normale funzionamento dell'impianto nel  mese.
((76)) 
  Il gestore e' tenuto a riportare nella  documentazione  di  cui  al
punto 5.4 le cause di indisponibilita' dei dati. 
  5.5.1. Qualora l'indice di cui al punto 5.5. sia inferiore all'80%,
la verifica del rispetto dei valori  limite  deve  essere  effettuata
integrando  i  dati  rilevati  automaticamente  con  i  dati   e   le
informazioni raccolti in conformita' a quanto indicato nei punti 2.5,
2.b e 2.7. 
 
Appendice 1 
Schema esemplificativo dei registri relativi ai controlli discontinui 
di cui ai punti 2.5 e 2.7 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Appendice 2 
Schema esemplificativo del registro relativo ai casi di  interruzione
del   normale   funzionamento   degli   impianti   di    abbattimento
(manutenzione ordinaria e  straordinaria,  guasti,  malfunzionamenti,
interruzione dell'impianto produttivo) (punto 2.8.) 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Appendice 3 
Schema esemplificativo della tabella di riepilogo degli interventi di
manutenzione periodica e  straordinaria  degli  strumenti  di  misura
(punto 3.2.) 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Appendice 4 
Esempio di formato per l'archiviazione dei dati  relativi  ai  grandi
impianti di combustione (punto 5.4). 
Tabella dei dati giornalieri 
Dati di riferimento: 
  - numero delle ore di normale funzionamento nelle 48 ore  trascorse
(dalle 24 del giorno corrente alle  ore  0  del  giorno  precedente);
((76)) 
  - frazione della potenza media generata (elettrica o termica) con i
diversi combustibili nel giorno e nelle 48 ore trascorse (proporzione
in ragione del calore prodotto dai diversi combustibili); 
  - tenore di ossigeno di riferimento nelle 48 ore trascorse; 
  - tenore medio di ossigeno misurato nelle 48 ore trascorse; 
  Dati per inquinante: 
  - limiti applicabili nelle 48 ore; 
  - concentrazione media nelle 48 ore trascorse; 
  - numero delle medie orarie valide nelle 48 ore trascorse; 
  Tabella dei dati mensili e di sintesi 
  La tabella riporta i valori medi mensili di consuntivo e i dati  di
sintesi per i parametri da valutare su base annuale. 
  Dati di riferimento: 
  - numero delle ore di normale funzionamento nel mese; ((76)) 
  - tenore di ossigeno di riferimento (puo' essere variabile nel caso
di impianti multicombustibile); 
  - tenore medio di ossigeno misurato; 
  - frazione della potenza  generata  (elettrica  o  termica)  con  i
diversi combustibili nel mese. 
  Dati per inquinante: 
  - concentrazioni medie mensili rilevate; 
  - numero delle medie orarie valide rilevate nel mese; 
  - limiti applicabili nel mese; 
  - numero delle 48 ore caratterizzate da media valida; 
  - numero delle medie di 48 ore che nel mese hanno superato il  110%
del limite corrispondente. 
  Tabella dei dati annuali 
  La  tabella  riporta  il  riepilogo  di  tutti  i  valori   mensili
consuntivati ed il consuntivo per inquinante dei dati da valutare  su
base annuale. 
  Doti su base annuale: 
  - numero delle ore di normale funzionamento nell'anno; ((76)) 
  - numero delle 48 ore caratterizzate da media valida ed il  calcolo
del 5% o del 3% di tale numero (cioe' del  complemento  al  95  e  al
97%); 
  - numero delle medie di 48 ore che nell'anno hanno superato il 110%
del limite corrispondente. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 28, comma  1)
che "All'Allegato VI alla Parte  Quinta  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,  i   riferimenti   alle   "ore   di   normale
funzionamento" devono essere intesi, relativamente ai grandi impianti
di combustione, come riferimenti alle "ore operative"". 
ALLEGATO VII 
 
Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai 
terminali agli impianti di distribuzione 
 
Parte I 
 
  1. Definizioni 
  Ai fini del presente allegato si intende per: 
  a) vapori: composti aeriformi che evaporano dalla benzina; 
  b) vapori di ritorno: vapori provenienti da impianti di deposito  o
da cisterne mobili in fase di caricamento; 
  c) vapori residui: vapori che  rimangono  nella  cisterna  dopo  lo
scarico di benzina agli impianti di deposito; 
  d) sistema di recupero dei vapori: l'attrezzatura per  il  recupero
di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento  presso  i
terminali; 
  e)  carro-cisterna:  una  cisterna   mobile   costituita   da   una
sovrastruttura che comprende  una  o  piu'  cisterne  ed  i  relativi
equipaggiamenti, e da un telaio  munito  dei  propri  equipaggiamenti
(ruote, sospensioni), destinata al trasporto di benzine su rotaia; 
  f) nave-cisterna:  una  cisterna  mobile  costituite  da  una  nave
destinata alla navigazione interna  quale  definita  nel  capitolo  1
della  direttiva  82/714/CEE  del  Consiglio,  del  4  ottobre  1982,
destinata al trasporto di benzine in cisterne; 
 
Parte II 
 
  1. Requisiti per gli impianti  di  deposito  di  benzina  presso  i
terminali 
  1.1 Rivestimenti 
  Le pareti  esterne  ed  i  tetti  degli  impianti  di  deposito  di
superficie devono essere dipinti di un colore con riflessione  totale
del calore radiante pari o superiore al  70%.  Il  rispetto  di  tali
adempimenti deve essere certificato dal gestore con una dichiarazione
in cui si attesti che, per la  verniciatura,  sono  state  utilizzate
vernici  certificate  dal  fornitore  come  rispondenti  alle   norme
contenute nell'appendice, applicate secondo regole di buona tecnica. 
  Detta  disposizione  non  si  applica  agli  impianti  di  deposito
collegati ad un sistema di recupero dei vapori conforme ai  requisiti
di cui al punto 2.3. 
  Le operazioni di verniciatura possono essere programmate in modo da
essere effettuate conio parte dei normali cicli di manutenzione degli
impianti di deposito. Il programma  delle  manutenzioni  deve  essere
conservato dal gestore e reso disponibile su richiesta dell'autorita'
competente per il controllo. 
  1.2 Dispositivi per il contenimento dei vapori di benzina 
  Gli impianti di deposito  con  tetto  galleggiante  esterno  devono
essere dotati di un dispositivo  primario  di  tenuta  che  copra  lo
spazio anulare tra la parete del serbatoio e il perimetro esterno del
tetto galleggiante, nonche' di un dispositivo secondario  fissato  su
quello primario. Tali dispositivi devono essere progettati in modo da
assicurare un contenimento complessivo dei vapori pari o superiore al
95% di quello di un serbatoio  similare,  a  tetto  fisso,  privo  di
dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori ovvero di  un
serbatoio a  tetto  fisso  dotato  solo  di  valvola  limitatrice  di
pressione. Il rispetto di tali adempimenti  deve  essere  certificato
dal  gestore  con  una  dichiarazione  in  cui  si  attesti  che   la
progettazione del sistema a doppia tenuta risponde a quanto  previsto
dal presente punto 1.2, verificato  sulla  base  delle  procedure  di
stima, contenute nella normativa API (American  Petroleum  Institute)
MPMS, Chapter 19, e che tale sistema  e  stato  installato  a  regola
d'arte. A tal fine si utilizza il "Manual  of  Petroleum  Measurement
Standards" - capitolo 19 - "Evaporative loss measurement", sezione  1
-  "Evaporative  loss  from  fixed  -  roof  tanks"  e  sezione  2  -
"Evaporative loss from floating - roof tanks". 
  I dispositivi di controllo per il  contenimento  dei  vapori  degli
impianti  di  deposito  devono  essere  sottoposti   a   manutenzione
periodica secondo le modalita' previste dalla regola d'arte. 
  1.3. Sistemi per il recupero dei vapori di benzina 
  - Gli impianti di deposito presso terminali la cui  costruzione  e'
stata autorizzata dopo il 3 dicembre 1997, ai sensi  della  normativa
vigente al momento  dell'autorizzazione,  costituiti  da  serbatoi  a
tetto fisso, devono essere collegati ad un sistema  di  recupero  dei
vapori in  conformita'  ai  requisiti  di  cui  al  paragrafo  2.  In
alternativa, detti depositi devono essere  progettati  con  un  tetto
galleggiante, interno o esterno, e dotati di  dispositivi  primari  e
secondari a tenuta in modo da rispondere ai requisiti  relativi  alle
prestazioni stabiliti dal punto 1.2. 
  - Gli altri impianti di deposito presso i terminali, costituiti  da
serbatoi a tetto fisso, devono essere  collegati  ad  un  sistema  di
recupero dei vapori in conformita' alle  disposizioni  contenute  nel
paragrafo 2. In alternativa, detti depositi devono essere  dotati  di
un tetto galleggiante interno con un dispositivo  primario  a  tenuta
progettato in modo da  assicurare  un  contenimento  complessivo  dei
vapori pari o superiore al 90% di quello di un serbatoio  similare  a
tetto fisso privo di dispositivi di controllo dei vapori. 
  1.4 Ai serbatoi a tetto fisso situati presso  i  terminali  cui  e'
consentito, ai sensi del punto 2.2, il deposito temporaneo dei vapori
non  si  applicano  i  requisiti  relativi  ai  dispositivi  per   il
contenimento dei vapori di benzina di cui al punto 1.3. 
 
Appendice 
Misura del fattore di riflessione delle superfici dei serbatoi. 
 
  Ai fini di quanto prescritto al punto 1.2.  per  la  determinazione
del fattore di riflessione delle superfici dei serbatoi, puo'  essere
utilizzato uno dei seguenti metodi di misura, 
  a) Metodo basato sulla misura del fattore di riflessione totale del
calore radiante.  Per  riflessione  totale  del  calore  radiante  si
intende la riflessione dell'energia solare totale incidente, misurata
nello spettro compreso fra 0,3 ÷ 2,5 µm di lunghezza d'onda  (spettro
solare incidente a livello della superficie terrestre). 
  Specifiche di prova: la procedura di prova  per  la  determinazione
del fattore di riflessione di una superficie (ottenuta in laboratorio
su provini campione),  si  basa  sulle  seguenti  norme  tecniche  di
riferimento: ASTM E 903-82  (1)  ed  ISO  9050  (2).  Il  fattore  di
riflessione della superficie deve essere superiore o uguale al 70%. 
  b) Metodo basato sulla misura del  fattore  di  riflessione  totale
dell'energia luminosa. 
  Tale  metodo  si  riferisce  alla  misura  del  solo   fattore   di
riflessione totale dell'energia luminosa ed e' quindi  relativo  alla
sola parte della radiazione solare contenuta nel campo dello  spettro
visibile (0,38 ÷ 0,78 um). 
  Specifiche di prova: la procedura di prova  per  la  determinazione
del fattore  di  riflessione  totale  dell'energia  luminosa  di  una
superficie (ottenuta su provini  campione  in  laboratorio)  si  basa
sulla normativa di riferimento applicabile UNI 9389 (3) ed  ISO  2813
(4). 
  Il fattore di riflessione  della  superficie  all'energia  luminosa
deve essere superiore o uguale al 70%. 
  Nel caso in cui siano presenti serbatoi con superfici di  materiale
diverso  o  verniciati  con  colori  diversi  il  valore   medio   di
riflessione  puo'  essere  calcolato  dagli  indici  di   riflessione
(misurati su campioni con uno dei precedenti  metodi  per  i  singoli
colori), pesati con le estensioni delle relative aree  di  serbatoio.
Il valore medio di riflessione cosi' calcolato deve essere  superiore
o eguale al 70%. 
  Riferimenti: 
  (1) ASTM E 903-82: Standard  test  method  for  solar  absorptance,
reflectance and trasmittance of materials using integrating spheres". 
  (2)  ISO  9050:  "Glass  in  building.   Determination   of   light
trasmittance,  direct  solar   trasmittance,   total   solar   energy
trasmittance  and  ultraviolet  trasmittance,  and  related   glazing
factors". 
  (3) UNI 9389: "Misura della riflessione di  pellicole  di  prodotti
vernicianti non metallizzanti". 
  (4) ISO 2813: "Paints and varnishes-Determination of specular gloss
of nonmetallic paint films at 20°, 60° and 85°, 
  2. Requisiti per gli impianti di caricamento presso i terminali. 
  2.1 Attrezzature per il caricamento dal basso 
  Le torri di  caricamento  di  veicoli-cisterna  presenti  presso  i
terminali devono soddisfare le specifiche relative alle  attrezzature
per il caricamento dal basso previste dal punto 3.2. 
  2.7. Recupero di vapori 
  I vapori di ritorno provenienti da una cisterna mobile in  fase  di
caricamento  devono  essere  convogliati,  tramite   una   linea   di
collegamento a tenuta di vapore, verso  un  sistema  di  recupero  di
vapori.  Tale  disposizione  non  si  applica  alle   operazioni   di
caricamento dall'alto di cisterne  mobili  che,  in  accordo  con  le
deroghe previste all'articolo 276, comma 5, non  sono  conformi  alle
prescrizioni per il caricamento dal basso stabilite al punto 3.2. 
  Nei terminali presso i  quali  negli  tre  anni  civili  precedenti
l'anno in  corso  e'  stata  movimentata  una  quantita'  di  benzina
inferiore a 25.000 tonnellate/anno, il deposito temporaneo dei vapori
puo' sostituire il recupero immediato dei vapori presso il terminale.
Il  serbatoio  adibito  esclusivamente  a  tale   uso   deve   essere
chiaramente identificato. Per quantita'  movimentata  si  intende  la
quantita' totale annua massima di benzina caricata in cisterne mobili
dagli impianti di deposito del terminale. 
  Nei terminali in cui la benzina e' caricata su  navi,  puo'  essere
adottato  un  sistema  di  combustione  dei  vapori,  se  ogni  altra
operazione di  recupero  dei  vapori  e'  pericolosa  o  tecnicamente
impossibile a causa del volume dei vapori di ritorno. I gestori degli
impianti  di  caricamento  che  producono  emissioni   in   atmosfera
provenienti dai sistemi di recupero dei  vapori  o  dalle  unita'  di
combustione di vapori devono ottenere l'autorizzazione alle emissioni
ai sensi del titolo I del presente decreto. 
  2.3. Valori limite di emissione, criteri per la  valutazione  della
conformita' dei valori misurati ai valori limite di emissione 
  Agli effluenti gassosi emessi dai sistemi di recupero dei vapori si
applica il valore limite di emissione pari a 10 g/Nm3  espressi  come
media oraria. 
  Le  misurazioni  effettuate  ai  fini   della   valutazione   della
conformita' delle emissioni ai valori limite devono essere effettuate
per un'intera giornata lavorativa (minimo sette ore) in condizioni di
normale movimentazione. 
  Dette  misurazioni  possono  essere  continue  o  discontinue.   Le
misurazioni discontinue devono essere rilevate almeno  quattro  volte
ogni ora. 
  L'errore totale di misurazione dovuto alle attrezzature utilizzate,
al gas di taratura e al metodo applicato, non deve  superare  il  10%
del valore misurato. 
  L'apparecchiatura utilizzata  deve  essere  in  grado  di  misurare
almeno concentrazioni di 1 g/Nm3 . 
  La precisione della misura deve  essere  almeno  pari  al  95%  del
valore  misurato.  I  controlli  di  competenza  del   gestore   sono
effettuati con periodicita' semestrale. 
  2.4. Misure per la prevenzione di emissioni diffuse 
  Prima della messa in servizio dei sistemi di recupero  dei  vapori,
il gestore e' tenuto effettuare le procedure di prova cui  sottoporre
le linee di collegamento di vapori di cui al punto 2.2 e ad istituire
ed effettuare  apposite  procedure  di  controllo  periodico  secondo
quanto indicato  nella  seguente  appendice.  E'  tenuto  altresi'  a
seguire le procedure previste nella medesima  appendice  in  caso  di
mancato funzionamento dei sistemi di recupero. 
  2.5. Perdite accidentali 
  In  caso  di  perdita  accidentale  di  vapore,  le  operazioni  di
caricamento devono essere immediatamente arrestate  a  livello  della
torre di caricamento attraverso dispositivi automatici di arresto che
devono essere installati sulla torre. 
  2.6. Operazioni di caricamento di veicoli cisterna dall'alto 
  Durante le operazioni di caricamento dall'alto di veicoli  cisterna
che, in accordo con le deroghe previste all'articolo  276,  comma  5,
non sono conformi alle prescrizioni  per  il  caricamento  dal  basso
stabilite al punto 3.2  l'uscita  del  braccio  di  caricamento  deve
essere mantenuta vicino al fondo della cisterna mobile,  per  evitare
spruzzi di benzina, ed il braccio di carico deve essere dotato di  un
dispositivo di captazione dei vapori. 
 
Appendice 
 
  Procedure di prova cui  sottoporre  le  linee  di  collegamento  di
vapore prima della messa in servizio  dei  sistemi  di  recupero  dei
vapori e nel  corso  della  manutenzione  periodica  e  procedure  da
seguire in caso di mancato funzionamento dei sistemi di recupero 
  a) Prove di tenuta del sistema di trasferimento (l). 
  Le tubazioni di convogliamento del vapore  devono  essere  provate,
prima della messa in servizio dell'impianto, al fine  di  verificarne
accuratamente la tenuta: 
  - prima di allacciare le apparecchiature,  l'impianto  deve  essere
provato con aria o gas inerte ad una pressione di almeno 100 mbar; 
  - la durata di prova deve essere di almeno 30 minuti; 
  - la tenuta deve essere controllata mediante manometro ad acqua  od
apparecchi di equivalente sensibilita'; 
  - il manometro non deve accusare una caduta di pressione fra le due
letture eseguite all'inizio ed al termine del secondo quarto d'ora di
prova; 
  - se si verificano delle perdite, queste  devono  essere  ricercate
con l'ausilio di una soluzione saponosa; 
  - le parti difettose devono  essere  sostituite  e  le  guarnizioni
rifatte; 
  -  non  si  devono  riparare  dette  parti  con   mastici,   ovvero
cianfrinarle; 
  - una volta eliminate le  perdite  occorre  ripetere  la  prova  di
tenuta; 
  -  le  prove  di  tenuta  precedenti  devono  essere  ripetute  con
frequenza triennale; 
  - se i sistemi sono assemblati con collegamenti fissi (per  esempio
saldati  o  cementati),  essi  devono   essere   testati   su   tutto
l'assemblaggio, con le stesse modalita' di prova sopra descritte 
  b)  Collegamento  delle  apparecchiature  e   messa   in   servizio
dell'impianto. Effettuato il collegamento delle apparecchiature  alle
parti fisse, ad allacciamento terminato, dovra'  essere  controllata,
mediante soluzione saponosa od altro  idoneo  equivalente  mezzo,  la
perfetta  tenuta   dell'impianto,   con   particolare   riguardo   ai
collegamenti. 
  c) Avviamento dell'impianto. 
  Deve essere effettuata una verifica del  buon  funzionamento  delle
apparecchiature e degli eventuali dispositivi di sicurezza. 
  d) Manutenzione periodica. 
  La  manutenzione  che  il  gestore  deve  assicurare  consiste  nel
frequente controllo dello stato di efficienza delle tubazioni  e  dei
collegamenti, con particolare riguardo per i  tubi  flessibili  e  le
guarnizioni.  Le  parti  difettose  devono  essere   sostituite.   Il
monitoraggio in servizio deve comprendere un esame visivo del sistema
per verificare eventuali danneggiamenti, disallineamenti o corrosioni
del sistema di tubazioni e nei giunti. 
  Deve essere eseguito un esame  visivo  delle  tubazioni  flessibili
usate per collegare contenitori mobili al  sistema  di  tubazioni  di
raccolta   del   vapore,   al   fine   di   individuarne    eventuali
danneggiamenti. 
  Gli esami  visivi  devono  essere  ripetuti  con  frequenza  almeno
trimestrale. 
  e)  Procedure  di  notifica  da  seguire   in   caso   di   mancato
funzionamento dei sistemi di recupero dei vapori. 
  Il gestore, deve informare  l'autorita'  competente,  prima  di  un
pianificalo spegnimento di un sistema di recupero vapori che comporti
una fermata superiore ai tre giorni. 
  Deve inoltre specificare la data, il periodo previsto ed il  motivo
dell'arresto. Nel caso di un arresto non pianificato, il gestore deve
informare  l'autorita'  competente  della  causa  dell'arresto,   dei
provvedimenti attuati al fine di riportare in operazione  l'unita'  e
del probabile periodo di non  funzionamento.  L'autorita'  competente
dispone i provvedimenti necessari ai sensi dell'articolo  271,  comma
14. 
  Il gestore deve  adoperarsi  per  assicurare  che  il  sistema  sia
riportato in condizioni di operativita' il piu' rapidamente possibile
e  deve  tempestivamente  informare  l'autorita'  competente  qualora
l'arresto si prolunghi per un periodo di  tempo  superiore  a  quello
originariamente  previsto  e  comunicato  all'autorita'  stessa.   Il
gestore provvede ad annotare su un apposito  registro  i  periodi  di
mancata operativita' del sistema di recupero dei vapori. 
  Riferimenti: 
  (1) UNI 7131- 72: "Impianti a gas di petrolio  liquefatti  per  uso
domestico non alimentati da rete di distribuzione". 
  3. Requisiti per le cisterne mobili e per i veicoli cisterna. 
  3.1 Contenimento dei vapori di benzina 
  3.1.1. I vapori residui devono  essere  trattenuti  nella  cisterna
mobile dopo lo scarico della benzina. 
  3.1.2. Le cisterne mobili sono progettate e utilizzate in modo  che
i vapori di ritorno provenienti dagli impianti  di  deposito  situati
presso gli impianti di  distribuzione  o  presso  i  terminali  siano
raccolti e trattenuti nelle  stesse.  Il  sistema  di  raccolta  deve
consentire  la  tenuta  dei   vapori   durante   le   operazioni   di
trasferimento  della  benzina.  Per  i  carro-cisterna  le   suddette
prescrizioni trovano applicazione solo se gli  stessi  forniscono  la
benzina a impianti di distribuzione o la caricano presso i  terminali
in cui e' consentito ai sensi del paragrafo 2, punto 2.2, il deposito
temporaneo dei vapori. 
  3.1.3. Salva l'emissione attraverso le valvole di  sfiato  previste
dalla vigente normativa, i vapori menzionati ai punti 3.1.1. e 3.1.2.
sono trattenuti nella cisterna mobile sino alla successiva operazione
di caricamento presso il terminale. 
  3.1.4.  Le  cisterne  montate  su  veicoli-cisterna  devono  essere
sottoposte a verifiche triennali della  tenuta  della  pressione  dei
vapori e del corretto funzionamento delle valvole di sfiato. 
  3.2. Specifiche per il  caricamento  dal  basso,  la  raccolta  dei
vapori e la protezione contro il troppo pieno nei veicoli cisterna. 
  3.2.1. Accoppiatori. 
  a) L'accoppiatore per i liquidi sul  braccio  di  caricamento  deve
essere un accoppiatore femmina, cui corrisponde un adattatore maschio
API di 4 pollici (101,6 mm) posizionato sul veicolo  cisterna,  quale
definito  dalla:  API  RECOMMENDED  PRACTICE  1004  SEVENTH  EDITION,
NOVEMBER 1988 - Bottom Loading and Vapour Recovery  for  MC-306  Tank
Motor Vehicles (Section 2.1.1.1 - Type of  Adapter  used  for  Bottom
Loading). 
  b) L'accoppiatore per la raccolta dei vapori sul tubo  di  raccolta
dei vapori della torre di caricamento  deve  essere  un  accoppiatore
femmina a camma e scanalatura cui corrisponde un adattatore maschio a
camma  e  scanalatura  di  1  pollici  (101,6  mm)  posizionato   sul
veicolo-cisterna, quale definito  dalla:  "API  RECOMMENDED  PRACTICE
1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER  1988  -  Bottom  Loading  and  Vapour
Recovery for MC-306 Tank Motor. Vehicles (Section  4.1.1.2  -  Vapour
Recoyery Adapter)". 
  3.2.2. Condizioni di caricamento. 
  a) Il caricamento normale per i liquidi e' di 2.300 litri al minuto
(massimo: 2.500 litri al minuto) per braccio di caricamento. 
  b) Quando il terminale lavora  a  regime  massimo,  il  sistema  di
raccolta dei vapori della  torre  di  caricamento,  ivi  compreso  il
sistema di recupero dei vapori,  puo'  generare  una  contropressione
massima  di  55  millibar  sul  lato  del   veicolo-cisterna   dov'e'
posizionato l'adattatore per la raccolta dei vapori. 
  c) Tutte le cisterne montate su veicoli, idonee al caricamento  dal
basso sono munite di una targa di identificazione  che  specifica  il
numero  massimo  di  bracci  di  caricamento  che   possono   operare
simultaneamente  purche',  in  corrispondenza  della  contropressione
massima dell'impianto di cui alla lettera l)), non fuoriescano vapori
dai compartimenti e dalle valvole. 
  3.2.3. Collegamento  della  messa  a  terra  e  del  rivelatore  di
dispersione/troppopieno del veicolo-cisterna. 
  a) La torre di caricamento deve essere munita di un  rivelatore  di
troppopieno che, collegato al veicolo-cisterna, emette un segnale  di
consenso all'operazione con logica di interruzione in raso di  guasto
n malfunzionamento. il caricamento e' consentito ai sensi  del  punto
2.2., se nessun sensore di troppopieno nei vari compartimenti  rileva
un livello elevato. 
  b)  Il  veicolo-cisterna  deve  essere  collegato   al   rilevatore
collocato sulla torre di  caricamento  con  un  connettore  elettrico
industriale standard a 10  conduttori.  Il  connettore  maschio  deve
essere montato sul veicolo-cisterna,  mentre  il  connettore  femmina
deve essere fissato ad  un  cavo  volante  raccordato  al  rilevatore
posizionato sulla torre. 
  c) I rilevatori del livello installati sul veicolo-cisterna  devono
essere termistori due fili, sensori ottici a due fili, sensori ottici
a cinque fili  o  dispositivi  equivalenti  compatibili,  purche'  il
sistema  sia  tale  da  disporsi  automaticamente  in  condizioni  di
sicurezza  in  caso  di  guasto.  I  termistori   devono   avere   un
coefficiente negativo di temperatura. 
  d) Il rilevatore collocato sulla torre di caricamento  deve  essere
compatibile con  i  sistemi  a  due  o  a  cinque  fili  montati  sul
veicolo-cisterna. 
  e)  Il  veicolo-cisterna  deve  essere  collegato  alla  torre   di
caricamento attraverso  il  filo  comune  di  terra  dei  sensori  di
troppopieno, collegato al conduttore n.  10  del  connettore  maschio
attraverso il telaio del veicolo-cisterna. Il conduttore  n.  10  del
connettore femmina deve essere collegato al telaio del rilevatore,  a
sua volta collegato alla terra della torre. 
  f) Tutte le cisterne idonee al caricamento dal  basso  sono  munite
della targa di identificazione di cui al punto 3.2.2, lettera c)  che
specifica il tipo di  sensori  per  il  rilevamento  del  troppopieno
installati (ad esempio, a due o cinque fili). 
  3.2.4. Posizionamento dei collegamenti. 
  a) La progettazione delle strutture per il caricamento dei  liquidi
e la raccolta dei vapori sulla  torre  di  caricamento  si  basa  sul
seguente posizionamento dei collegamenti sul veicolo-cisterna: 
  L'altezza della linea centrale degli accoppiatori per i liquidi non
deve essere superiore a 1,4 metri (senza carico) e inferiore a d  0,5
metri (sotto carico); l'altezza ideale e' compresa tra 0,7 e I metro. 
  La distanza  orizzontale  tra  gli  accoppiatori  non  deve  essere
inferiore a 0,25 metri; la distanza  minima  ideale  e'  pari  a  0,3
metri. 
  Tutti gli  accoppiatori  per  i  liquidi  sono  posizionati  in  un
alloggiamento di lunghezza non superiore a 2,5 metri. 
  L'accoppiatore  per  la  raccolta  dei  vapori,  ove   tecnicamente
possibile ed economicamente sostenibile, deve essere posizionato alla
sinistra  degli  accoppiatori  per  i  liquidi,  ad  un  altezza  non
superiore a 1,5 metri (senza carico) e  non  inferiore  a  0,5  metri
(sotto carico). 
  b) Il connettore per la messa a terra/troppopieno, ove tecnicamente
possibile ed economicamente sostenibile, deve essere posizionato alla
sinistra degli accoppiatori per i  liquidi  e  per  la  raccolta  dei
vapori, ad un'altezza non superiore a 1,5 metri (senza carico) e  non
inferiore a 0,5 metri (sotto carico). 
  c) I collegamenti sopra descritti sono posizionati su un unico lato
del veicolo-cisterna. 
  3.2.5. Blocchi di sicurezza. 
  a) Messa a terra e dispositivo di troppo pieno. 
  Il  caricamento  e'  consentito  soltanto  quando   il   rilevatore
combinato  di  messa  a  terra/troppopieno  emette  un   segnale   di
autorizzazione. In caso di troppo pieno o  di  mancanza  di  messa  a
terra del veicolo-cisterna, il rivelatore montato  sulla  torre  deve
chiudere la valvola di controllo del caricamento. 
  b) Rilevatore di raccolta dei vapori. 
  Il caricamento e' consentito soltanto se il tubo  per  il  recupero
dei vapori e' collegato  al  veicolo-cisterna  e  i  vapori  spostati
possono  liberamente  fluire  dal  veicolo-cisterna  al  sistema   di
recupero dei vapori dell'impianto. 
  4. Requisiti per gli impianti di deposito presso  gli  impianti  di
distribuzione e per le  operazioni  di  trasferimento  della  benzina
presso gli impianti di distribuzione e presso  terminali  in  cui  e'
consentito il deposito temporaneo di vapori 
  4.1. I vapori di ritorno durante  le  operazioni  di  trasferimento
della benzina negli impianti  di  deposito  presso  gli  impianti  di
distribuzione dei carburanti devono essere convogliati,  tramite  una
linea di collegamento a tenuta di vapore, verso  la  cisterna  mobile
che distribuisce la benzina. Le operazioni di  trasferimento  possono
essere effettuate soltanto se detti  dispositivi  sono  installati  e
funzionano correttamente. 
  Il gestore dell'impianto di distribuzione deve  predisporre  idonee
procedure per gli autisti dei veicoli-cisterna che dovranno includere
istruzioni sul collegamento  della  tubazione  di  bilanciamento  del
vapore  prima  del  trasferimento  della  benzina   all'impianto   di
distribuzione dei carburanti. Le procedure devono  inoltre  contenere
istruzioni per la fase di distacco delle tubazioni  alla  fine  delle
operazioni di trasferimento. 
  Le operazioni di trasferimento devono essere riportate nel registro
di carico e scarico dell'impianto di distribuzione del  carburante  e
controfirmate  dal   gestore   dell'impianto   di   distribuzione   e
dall'autista del veicolo-cisterna. 
  4.2. Nei terminali cui e' consentito  il  deposito  temporaneo  dei
vapori, i vapori spostati  durante  le  operazioni  di  trasferimento
della benzina devono  essere  riconvogliati,  tramite  una  linea  di
collegamento a  tenuta  di  vapore,  verso  la  cisterna  mobile  che
distribuisce la benzina.  Le  operazioni  di  carico  possono  essere
effettuate soltanto se detti dispositivi sono installati e funzionano
correttamente. 
ALLEGATO VIII 
 
Impianti di distribuzione di benzina 
 
1. Definizioni 
  Ai fini del presente allegato si intende per: 
  a) efficienza del sistema di recupero: il rapporto percentuale  tra
il peso dei vapori di benzina recuperati e il peso degli  stessi  che
risulterebbe rilasciato  nell'ambiente  in  assenza  del  sistema  di
recupero; 
  b) pompa di erogazione macchina idraulica atta all'estrazione della
benzina dall'impianto di deposito  verso  il  distributore,  ai  fini
dell'erogazione; 
  c) rapporto V/L: rapporto tra il volume di  vapori  di  benzina  ed
aria recuperati (V) e il volume di benzina erogato (L); 
  d) testata contometrica: dispositivo per l'indicazione e il calcolo
delle quantita' di benzina erogata, la cui adozione  e'  obbligatoria
per  distributori  inseriti  in  un  impianto  di  distribuzione  dei
carburanti in rapporto con il pubblico; 
  e) pompa del vuoto: componente del sistema di recupero  dei  vapori
costituito da una macchina idraulica atta a  creare  una  depressione
che facilita il passaggio dei vapori di  benzina  dal  serbatoio  del
veicolo verso l'impianto di deposito; 
  f) circolatore idraulico: componente del sistema  di  recupero  dei
vapori costituito da un dispositivo atto a creare una depressione che
facilita il passaggio dei vapori di benzina dal serbatoio del veicolo
verso l'impianto di deposito; 
  g) ripartitore: componente  del  sistema  di  recupero  dei  vapori
costituito da un dispositivo atto a separare la linea  di  erogazione
del carburante dalla linea di recupero dei  vapori,  dal  quale  tali
linee si dipartono distintamente; 
  h) tubazione di erogazione: componente del sistema di recupero  dei
vapori costituito  da  un  tubo  flessibile  per  l'erogazione  della
benzina; 
  i) tubazione coassiale: componente  del  sistema  di  recupero  dei
vapori costituito da  un  tubo  flessibile  costituito  da  due  tubi
concentrici per il passaggio rispettivamente della benzina erogata  e
dei vapori recuperati; 
  l) tubazioni gemellate: componente  del  sistema  di  recupero  dei
vapori costituito da due tubi flessibili distinti  per  il  passaggio
rispettivamente del carburante erogato e dei vapori recuperati; 
  m) pistola erogatrice:  componente  del  sistema  di  recupero  dei
vapori costituito da un apparecchio per il controllo del  flusso  del
carburante durante una operazione di erogazione. 
 
2. Requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase
II. 
  Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento  dei  vapori
di  benzina  in  un  impianto  di  deposito  presso   l'impianto   di
distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore  per
la reimmissione in commercio. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza
del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'85%.
In caso di sistemi che  prevedono  il  trasferimento  dei  vapori  di
benzina  in  un   impianto   di   deposito   presso   l'impianto   di
distribuzione, il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi  in
un  intervallo  compreso  tra  0,95  e  1,05,  estremi  inclusi.   Il
raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema  di  recupero
deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale
certificazione si applicano i paragrafi 2-ter e 2-quinquies. 
2-bis. Requisiti di efficienza degli altri sistemi  di  recupero  dei
vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6. 
  Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento  dei  vapori
di  benzina  in  un  impianto  di  deposito  presso   l'impianto   di
distribuzione. Ai  fini  dell'omologazione,  l'efficienza  media  del
sistema di recupero dei vapori non  deve  essere  inferiore  all'80%,
raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso  tra  0,95  e
1,05, estremi inclusi.  Il  rapporto  V/L  del  sistema  deve  sempre
mantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di
efficienza del sistema di recupero  deve  essere  comprovato  da  una
prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i
paragrafi 2-quater e  2-quinquies.  Se  l'efficienza  certificata  ai
sensi del paragrafo 2-ter e' pari o superiore all'85%, con un  valore
medio del rapporto V/L sempre  compreso  tra  0,95  e  1,05,  estremi
inclusi, il sistema di recupero deve essere comunque  considerato  di
fase II. 
2-ter. Certificazione dell'efficienza dei  sistemi  di  recupero  dei
vapori di fase II. 
  L'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento
dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di
distribuzione e' determinata in base a quanto disposto dalla norma EN
16321-1 ((...)). 
2-quater. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero  dei
vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6. 
  Nelle more dell'emanazione di una specifica norma tecnica da  parte
dei competenti  enti  di  normazione,  l'efficienza  dei  sistemi  di
recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina  in  un
impianto  di  deposito  presso   l'impianto   di   distribuzione   e'
determinata misurando  le  perdite  di  vapori  di  benzina  globali,
incluse quelle degli sfiati degli  impianti  di  deposito  interrati,
attraverso apposite  prove  effettuate  con  sistemi  di  misura  che
utilizzano il  metodo  volumetrico-gravimetrico  del  TÜV  Rheinland,
ovvero  altro  metodo  equivalente.  L'equivalenza  del  metodo  deve
risultare da apposite prove. 
2-quinquies. Certificazione dell'efficienza dei prototipi. 
  La  certificazione  comprovante  l'efficienza  del   prototipo   e'
rilasciata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI  EN
ISO/IEC 17025. Per laboratorio accreditato s'intende  un  laboratorio
accreditato da un organismo riconosciuto  dall'European  Co-operation
for accreditation. 
2-sexies. Atti di conformita' di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. 
  Restano fermi, per i sistemi di  recupero  dei  vapori  di  benzina
messi in commercio o  in  esercizio  dopo  il  30  giugno  2003,  gli
obblighi relativi alle procedure ed agli atti di conformita' previsti
dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. 
 
3. Requisiti costruttivi e di installazione. 
  3.1. Il presente paragrafo si applica, fino all'emanazione  di  una
specifica norma tecnica da parte dei competenti enti  di  normazione,
ai sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei  vapori  di
benzina  in  un   impianto   di   deposito   presso   l'impianto   di
distribuzione. 
  3.1-bis. L'insieme dei dispositivi  dei  sistemi  di  recupero  dei
vapori comprende pistole di erogazione predisposte  per  il  recupero
dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o  gemellate,  ripartitori
per la separazione della linea dei vapori dalla linea  di  erogazione
della benzina, collegamenti interni ai distributori, linee  interrate
per  il  passaggio  dei  vapori  verso  i  serbatoi,   e   tutte   le
apparecchiature e i dispositivi atti  a  garantire  il  funzionamento
degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza. 
  3.2 I sistemi di recupero dei vapori sono classificati, sulla  base
del principio di funzionamento, in sistemi di recupero dei  vapori  a
circolazione naturale e sistemi di recupero dei vapori a circolazione
forzata, come definiti dai punti 3.3. e  3.4,  i  quali  stabiliscono
altresi' i requisiti tecnici di carattere generale di tali impianti. 
  3.3. Sistemi di recupero dei vapori  a  circolazione  naturale.  In
tali sistemi la pressione esistente nel serbatoio del  veicolo  e  la
depressione che si crea nell'impianto di deposito quando si estrae il
carburante determinano il passaggio  dei  vapori  dal  serbatoio  del
veicolo verso l'impianto di deposito durante il  rifornimento,  senza
l'impiego di pompe a vuoto, aspiratori o  altri  dispositivi  atti  a
facilitare la circolazione dei vapori. 
  3.4 Sistemi di recupero dei vapori  a  circolazione  forzata.  Tali
sistemi prevedono l'impiego di  dispositivi  che,  in  aggiunta  alla
differenza di pressione che si determina tra il serbatoio del veicolo
e l'impianto di deposito, facilitano  il  passaggio  dei  vapori  dal
serbatoio  del  veicolo   all'impianto   di   deposito   durante   il
rifornimento. In base al tipo di dispositivo impiegato  tali  sistemi
sono classificati: 
    a) Sistemi assistiti da pompe. Tali sistemi  prevedono  l'impiego
di una o piu' pompe del vuoto  atte  a  creare  una  depressione  che
facilita il passaggio dei vapori stessi  dal  serbatoio  del  veicolo
verso gli impianti  di  deposito.  Sulla  base  del  numero  e  della
disposizione delle pompe a  vuoto  impiegate,  tali  sistemi  vengono
classificati in: 
      - sistemi dedicati. Tali sistemi prevedono l'impiego di  almeno
una pompa del vuoto installata nel corpo di ciascun  distributore,  e
messa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistema
deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalita' del volume
di vapore recuperato in funzione del volume  di  carburante  erogato,
secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis  La  pompa  del  vuoto
deve essere dotata di idonei  dispositivi  tagliafiamma  posti  sulla
mandata e sull'aspirazione; il motore  della  pompa  del  vuoto  deve
avere un grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui e'
ubicato. 
      - sistemi centralizzati. Tali sistemi  prevedono  l'impiego  di
un'unica pompa del vuoto centralizzata asservita a piu' distributori,
installata lungo la linea di ritorno dei vapori e messa  in  funzione
all'atto  dell'erogazione  del  carburante.  Il  sistema  deve  avere
requisiti tali da garantire la proporzionalita' del volume di  vapore
recuperato in funzione del  volume  di  carburante  erogato,  secondo
quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis La pompa del vuoto deve essere
dotata di idonei  dispositivi  tagliafiamma  posti  sulla  mandata  e
sull'aspirazione; il motore della pompa del vuoto deve avere un grado
di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui e' ubicato. 
    b)  Sistemi  a  circolatore  idraulico.  Tali  sistemi  prevedono
l'impiego di un circolatore  idraulico  (pompa  a  getto,  aspiratore
Venturi o altro dispositivo) al fine di ottenere una depressione atta
a facilitare il passaggio dei vapori dal serbatoio del  veicolo  agli
impianti di deposito durante la fase del rifornimento. Il circolatore
idraulico puo' essere installato presso il distributore o  presso  la
pompa di erogazione del carburante, e deve avere  requisiti  tali  da
garantire la proporzionalita' del  volume  di  vapore  recuperato  in
funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato ai
paragrafi 2 e 2-bis; la mandata del circolatore idraulico deve essere
dotata di idoneo dispositivo tagliafiamma. 
  3.5 Le pistole erogatrici (la impiegarsi nei distributori dotati di
sistema per il recupero dei vapori devono  avere  requisiti  tali  da
garantire l'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza  e  di
efficienza. Esse devono essere provviste di un condotto separato  per
il passaggio dei vapori, di una  valvola  di  ritegno  per  mantenere
chiuso il circuito  dei  vapori  tra  due  successive  operazioni  di
erogazione  e  di  idonei  dispositivi  atti  a  garantire  l'arresto
dell'erogazione per serbatoio  pieno  e  per  caduta  a  terra  della
pistola. Se l'impianto e' dotato di sistema di recupero dei vapori di
benzina a circolazione  naturale  le  pistole  di  erogazione  devono
garantire una tenuta con il bocchettone di carico del  serbatoio  del
veicolo. 
  3.6 Nei distributori dotati di sistema per il recupero  dei  vapori
e'  consentito  l'impiego  di  tubazioni   flessibili   coassiali   o
gemellate.  La  lunghezza  massima  di  tali  tubazioni,  esterna  al
distributore, e' pari a 5,00 m. 
  3.7 Al fine di separare la linea di erogazione del carburante dalla
linea di recupero dei  vapori  e'  necessario  installare  un  idoneo
ripartitore coassiale, dal quale si dipartono distintamente la  linea
di erogazione del carburante e la linea di recupero dei vapori. 
  Se il distributore e' dotato di tubazioni flessibili  coassiali  il
ripartitore  coassiale   puo'   essere   installato   all'interno   o
all'esterno del corpo del distributore; se il distributore e'  dotalo
di tubazioni  flessibili  gemellate  il  ripartitore  coassiale  deve
essere installato sulla pistola erogatrice. 
  3.8 Il collegamento tra il distributore e  le  tubazioni  interrate
del sistema di recupero dei vapori di benzina puo' essere  costituito
da un tronco di tubazione flessibile o rigido. 
  3.9 Le linee interrate di ritorno dei vapori di benzina, nel tratto
compreso tra i distributori  e  gli  impianti  di  deposito,  possono
assumere le seguenti configurazioni: 
    a) linee dedicate (una per ogni distributore), le quali collegano
ciascun distributore ad un singolo impianto di deposito; 
    b) linee centralizzate (a  servizio  di  piu'  distributori),  le
quali collegano tutti i  distributori  ad  uno  o  piu'  impianti  di
deposito per mezzo di una rete comune di tubazioni. 
    3.10. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 125. 
  3.11.  Econsentito  immettere  i  vapori  recuperati  nella   parte
superiore  degli  impianti   di   deposito,   senza   gorgogliamento.
All'ingresso della linea di ritorno dei vapori di ogni serbatoio deve
essere inoltre installato un idoneo dispositivo tagliafiamma.  Devono
essere installati idonei  dispositivi  al  fine  di  evitare  che  il
carburante rifluisca nella linea di recupero dei vapori  in  caso  di
sovrariempimento degli impianti di deposito.  Qualora  l'impianto  di
distribuzione di carburanti sia  asservito  ad  un  sistema  di  piu'
impianti di deposito, questi possono essere  collegati  fra  loro  in
corrispondenza  della  linea  di  ritorno  dei  vapori   tramite   un
collettore comune, a condizione che tutti  contengano  esclusivamente
benzina. 
  3.12. I requisiti costruttivi  delle  tubazioni  appartenenti  alle
linee  interrate  di  ritorno  dei  vapori  sono  identici  a  quelli
richiesti  per  le  tubazioni  per  l'adduzione  del  carburante;   i
materiali impiegati devono essere compatibili con le  caratteristiche
fisico-chimiche  dei  carburanti  immagazzinati  e  devono  possedere
un'adeguata capacita', robustezza e durata per  poter  sopportare  le
pressioni  di  esercizio,  lo  stato  di   tensione   strutturale   e
l'aggressione chimica a cui possono essere sottoposte; devono inoltre
assicurare un libero passaggio e nel  contempo  garantire  una  bassa
resistenza al flusso dei vapori. 
  3.13. Le tubazioni appartenenti alle linee interrate di ritorno dei
vapori  devono  seguire  il  percorso  effettivo   piu'   breve   dai
distributori agli impianti di  deposto,  con  una  pendenza  uniforme
minima del 2% verso gli impianti di deposito stessi. 
  3.14. Tutti gli  elementi  metallici  appartenenti  alla  linea  di
ritorno  dei  vapori  devono  essere  adeguatamente  protetti   dalla
corrosione. 
  3.15. Gli impianti elettrici negli  impianti  di  distribuzione  di
carburanti liquidi devono essere realizzati secondo quanto prescritto
dalle norme vigenti in  materia.  Le  tubazioni  e  tutti  gli  altri
elementi appartenenti alla linea di erogazione del carburante e  alla
linea di ritorno dei vapori, se di tipo non metallico, devono  essere
corredati di certificazione prodotta dal costruttore che  ne  attesti
l'antistaticita'. (41) 
 
4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei vapori. 
  4.1. I controlli circa il  rispetto  dei  requisiti  di  efficienza
previsti  dai  paragrafi  2  o  2-bis  devono  essere  eseguiti   con
periodicita' almeno annuale dal gestore. I  risultati  devono  essere
riportati sul registro di impianto di cui al punto 5.4. Ai  fini  del
controllo,  in  caso  di  sistemi  di  recupero  che   prevedono   il
trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso
l'impianto  di  distribuzione,  si  verifica  che  il  rapporto   V/L
rispetti,  in  condizioni  di  simulazione  di  flusso  di   benzina,
l'intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-bis. Si applica  il  metodo
EN16321-2 ((...)). 
  4.2.  Negli  impianti  di  distribuzione  di  benzina  deve  essere
installato un gruppo  di  controllo  del  funzionamento  che  segnali
visivamente le  anomalie  del  sistema  di  recupero  dei  vapori  di
benzina. In presenza  di  tali  anomalie  il  gestore  e'  tenuto  ad
assumere gli opportuni provvedimenti. La presente disposizione non si
applica in caso di installazione del sistema automatico previsto  dal
punto 4.3. 
  4.3. I controlli previsti al punto 4.1 possono essere eseguiti  dal
gestore con periodicita' triennale se e'  installato  un  sistema  di
controllo automatico. Tale sistema deve  rilevare  automaticamente  i
guasti che si verificano nel corretto funzionamento  del  sistema  di
recupero dei vapori di benzina e  nel  sistema  stesso  di  controllo
automatico, indicare i guasti al gestore ed arrestare automaticamente
il flusso di benzina  dal  distributore  interessato  dal  guasto  se
questo non e' riparato entro sette giorni. 
 
5. Obblighi di documentazione. 
  5.1 PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 125. 
  5.2. Gli impianti di distribuzione di benzina realizzati sulla base
di una concessione o di una  autorizzazione  rilasciata  dopo  il  30
giugno  1996,  ai  sensi  della  normativa  vigente  al  momento  del
rilascio, installati o da installare su un sito  precedentemente  non
utilizzato quale impianto  di  distribuzione  di  carburante,  devono
essere provvisti di: 
  a) omologazione o  riconoscimento  dei  dispositivi  componenti  il
sistema di recupero vapori,  da  parte  del  Ministero  dell'interno,
nonche', per i sistemi di recupero dei vapori  di  benzina  messi  in
commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche  gli  atti  di
conformita' previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 126; 
  b) approvazione di tipo del distributore provvisto di un sistema di
recupero dei vapori omologato, rilasciata dal Ministero  dell'interno
ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934 e nel rispetto delle
modalita' di prova previste dalla normativa all'epoca vigente;; 
  b-bis) marcatura CE e  relativa  dichiarazione  di  conformita'  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera b), per i
distributori messi in commercio o in  esercizio  dopo  il  30  giugno
2003; 
  c) certificato di collaudo dell'intero  impianto  effettuato  dalla
commissione competente ai sensi della vigente normativa. 
  5.3 Gli impianti di distribuzione di benzina diversi da quelli  del
punto 5.2 devono essere provvisti di: 
  a) originaria approvazione di tipo del distributore  sprovvisto  di
un sistema per il  recupero  dei  vapori,  rilasciata  dal  Ministero
dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934; 
  a-bis) marcatura CE e  relativa  dichiarazione  di  conformita'  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera a), per i
distributori messi in commercio o in  esercizio  dopo  il  30  giugno
2003; 
  b) omologazione o  riconoscimento  dei  dispositivi  componenti  il
sistema di recupero vapori,  da  parte  del  Ministero  dell'interno,
nonche', per i sistemi di recupero dei vapori  di  benzina  messi  in
commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche  gli  atti  di
conformita' previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 126; 
  c)  certificazione,  rilasciata  dal  costruttore,  attestante   la
conformita' del sistema di recupero di vapori prodotto  in  serie  al
prototipo omologato. Tale certificato di conformita'  deve  attestare
la capacita' del sistema di recupero dei vapori prodotto in serie  di
rispettare, se correttamente  installato,  il  valore  di  efficienza
prescritto quando sia rispettato  il  valore  V/L,  con  le  relative
tolleranze, rilevate in sede di prova  del  prototipo  omologato;  la
presente lettera non si  applica  in  caso  di  sistemi  di  recupero
provvisti  degli  atti  di  conformita'  previsti  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di  distributori
provvisti della marcatura CE prevista dal tale decreto; 
  d)  dichiarazione  rilasciata  dall'installatore  del  sistema   di
recupero dei  vapori  al  titolare  dell'impianto  di  distribuzione,
attestante  che  l'installazione  del  sistema  e'  stata  effettuata
seguendo le istruzioni fornite  da  l  costruttore  e  che  le  prove
funzionali,  con  verifica  del  rapporto  V/L  prescritto,  eseguite
all'atto della presa in carico del sistema  da  parte  del  titolare,
hanno avuto esito positivo; la presente lettera  non  si  applica  in
caso di sistemi di  recupero  provvisti  degli  atti  di  conformita'
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,
n. 126, e di distributori provvisti della marcatura  CE  prevista  da
tale decreto. 
  e) copia della notifica, da parte  del  gestore,  circa  l'avvenuta
installazione  del  sistema  di  recupero  dei  vapori,  completa  di
documentazione comprovante  il  rispetto  della  normativa  all'epoca
vigente. 
  5.4. Tutti gli impianti di distribuzione di benzina  devono  essere
dotati di un registro di  impianto  che  deve  essere  custodito  dal
gestore. Nel registro devono essere riportati tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria  effettuati  sull'impianto,  i
risultati  degli  autocontrolli  previsti  dal  paragrafo  4   ed   i
provvedimenti assunti ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3. 
  5.5 PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 125. 
 
Appendice 
        APPENDICE SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 125 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  3,  comma
33) che "Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il
Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico
i  requisiti  costruttivi  e  di  installazione  degli  impianti   di
distribuzione di benzina. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del predetto decreto e' soppresso il paragrafo 3  dell'allegato  VIII
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". 
ALLEGATO IX 
 
Impianti termici civili 
 
Parte I 
          PARTE SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128 
 
Parte II 
Requisiti tecnici e costruttivi 
  1. Definizioni 
  1.1.  Agli  effetti  delle  presenti  norme  valgono  le   seguenti
definizioni: 
  a) bocca del camino: sezione terminale retta del camino. 
  b) bruciatore: dispositivo che consente  di  bruciare  combustibili
liquidi, gassosi o solidi  macinati,  previo  mescolamento  con  aria
comburente. 
  c)  camera  di  calma:  dispositivo  atto  a  separare  dai   fumi,
essenzialmente per effetto della forza di gravita', le particelle  in
essi contenute. 
  d)  camini:  porzioni  ascendenti  dei  canali  da  fumo   atte   a
determinare un tiraggio  naturale  nei  focolari  ed  a  scaricare  i
prodotti della combustione nell'atmosfera. 
  e) canali da fumo: insieme delle  canalizzazioni  attraversate  dai
fumi prodotti dalla combustione. 
  f) ciclone: dispositivo atto a separare dai fumi, per effetto della
forza centrifuga, le particelle in essi contenute. 
  g)  dispositivo  statico  o  mobile  che   consente   di   bruciare
combustibili solidi  nei  focolari,  assicurandone  il  contatto  con
l'aria comburente, e lo scarico delle ceneri. 
  h) impianto termico automatico: impianto termico nel o nei focolari
del quale l'accensione, lo spegnimento o la regolazione della  fiamma
possa normalmente avvenire anche senza interventi manuali. 
  i) mitria o comignolo: dispositivo posto alla bocca del camino atto
a  facilitare  la  dispersione   dei   prodotti   della   combustione
nell'atmosfera. 
  l) registro: dispositivo inserito in una sezione dei canali da fumo
che consente di regolare il tiraggio. 
  m) sezione dei canali da fumo: area della sezione retta minima  dei
canali da fumo. 
  n) tiraggio: movimentazione degli effluenti gassosi prodotti da una
camera di combustione. 
  o)  tiraggio  forzato:  tiraggio  attivato  per   effetto   di   un
dispositivo meccanico attivo, inserito sul percorso dell'aria o degli
effluenti gassosi. 
  p) tiraggio naturale: tiraggio determinato da un camino  unicamente
per effetto della differenza di densita' esistente tra gli  effluenti
gassosi e l'aria atmosferica circostante. 
  q) velocita' dei fumi: velocita' che si riscontra in  un  punto  di
una determinata sezione retta dei canali da fumo. 
  r) viscosita': la proprieta' dei fluidi di opporsi al moto relativo
delle loro particelle. 
  2. Caratteristiche dei camini. 
  2.1. Ogni impianto  termico  civile  di  potenza  termica  nominale
superiore al valore di soglia (leve disporre di  uno  o  piu'  camini
tali da assicurare una adeguata dispersione in atmosfera dei prodotti
della combustione. 
  2.2. Ogni camino deve avere, al di  sotto  dell'imbocco  del  primo
canale da fumo,  una  camera  di  raccolta  di  materiali  solidi  ed
eventuali condense, di altezza sufficiente a garantire  una  completa
rimozione dei materiali accumulati e  l'ispezione  dei  canali.  Tale
camera deve essere dotata  di  un'apertura  munita  di  sportello  di
chiusura a tenuta d'aria realizzato in materiale incombustibile. 
  2.3. I  camini  devono  garantire  la  tenuta  dei  prodotti  della
combustione e devono essere impermeabili e  termicamente  isolati.  I
materiali utilizzati per realizzare i camini devono essere  adatti  a
resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore
ed all'azione dei prodotti della combustione e delle  loro  eventuali
condense. In particolare tali materiali devono essere resistenti alla
corrosione. La sezione  interna  dei  camini  deve  essere  di  forma
circolare, quadrata o  rettangolare  con  rapporto  tra  i  lati  non
superiore a 1,5. 
  2.4 I camini che passano entro locali abitati  o  sono  incorporati
nell'involucro edilizio devono essere dimensionati in  modo  tale  da
evitare sovrappressioni, durante l'esercizio. 
  2.5. L'afflusso di aria nei focolari e l'emissione degli  effluenti
gassosi possono essere attivati dal tiraggio naturale dei camini o da
mezzi meccanici. 
  2.6. Piu' generatori di calore possono essere collegati allo stesso
camino soltanto se fanno parte  dello  stesso  impianto  termico;  in
questo caso i generatori di calore dovranno immettere  in  collettori
dotati,   ove   necessario,   ciascuno   di   propria   serranda   di
intercettazione, distinta dalla valvola di regolazione del  tiraggio.
Camino e collettore dovranno essere dimensionati  secondo  la  regola
dell'arte. 
  2.7. Oli impianti  installati  o  che  hanno  subito  una  modifica
relativa ai camini successivamente all'entrata in vigore della  parte
quinta del presente decreto devono essere dotati di camini realizzati
con prodotti idonei all'uso in conformita' ai seguenti requisiti: 
  -  essere  realizzati  con  materiali  aventi  caratteristiche   di
incombustibilita', in  conformita'  alle  disposizioni  nazionali  di
recepimento del sistema di classificazione  europea  di  reazione  al
fuoco dei prodotti da costruzione; 
  - avere andamento verticale e il piu' breve e diretto possibile tra
l'apparecchio e la quota di sbocco; 
  - essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la loro lunghezza;
- avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza; 
  - garantire che siano evitati fenomeni di condensa  con  esclusione
degli impianti  termici  alimentati  da  apparecchi  a  condensazione
conformi  ai  requisiti  previsti  dalla  direttiva   92/42/CEE   del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti  di  rendimento,
nonche' da generatori d'aria calda a condensazione a scambio  diretto
e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071; 
  - essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine d'aria o
isolanti idonei, da materiali combustibili o facilmente infiammabili; 
  - avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20  mm,  se  di
sezione quadrata o rettangolare; 
  -  avere  un'altezza  correlata  alla  sezione  utile  secondo  gli
appropriati metodi  di  calcolo  riportati  dalla  normativa  tecnica
vigente (norme UNI c norme CEN).  Resta  salvo  quanto  stabilito  ai
punti 2.9 e 2.10, 
  2.8.  Le  bocche  possono  terminare  comignoli  di  sezione  utile
d'uscita non inferiore al doppio della sezione del camino, conformati
in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la  dispersione  dei
fumi nell'atmosfera. 
  2.9. Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da
consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti  della
combustione e da evitare la reimmissione degli  stessi  nell'edificio
attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono
risultare piu' alte di almeno un metro rispetto al colmo  dei  tetti,
ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante  meno
di 10 metri. 
  2.10. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e  50
metri da aperture  di  locali  abitati  devono  essere  a  quota  non
inferiore a quella del filo superiore  dell'apertura  piu'  alta.  Le
presenti disposizioni  non  si  applicano  agli  impianti  termici  a
condensazione  conformi  ai  requisiti   previsti   dalla   direttiva
90/396/CE  del  Consiglio,  del  29  giugno  1990,  concernente   gli
apparecchi a gas. 
  2.11. La parete interna del camino deve risultare per tutto il  suo
sviluppo, ad eccezione del tronco terminale emergente dalla copertura
degli edifici, sempre distaccata dalle murature  circostanti  e  deve
essere circondata da una controcanna continua formante  intercapedine
per  consentire  la  normale  dilatazione   termica.   Sono   ammessi
nell'intercapedine elementi distanziatori o  di  fissaggio  necessari
per la stabilita del camino. 
  2.12. Al fine di agevolare analisi e  campionamenti  devono  essere
predisposti alla base del camino due  fori  allineati  sull'asse  del
camino con relativa chiusura  a  tenuta.  In  caso  di  impianti  con
potenza termica nominale superiore a 580 kW, due identici fori devono
essere predisposti  anche  alla  sommita'  dei  camini  in  posizione
accessibile per le verifiche; la distanza di tali  fori  dalla  bocca
non deve essere inferiore a cinque  volte  il  diametro  medio  della
sezione del camino, e comunque ad 1,50 m. In ogni caso i fori  devono
avere un diametro idoneo a  garantire  l'effettiva  realizzazione  di
analisi e campionamenti. 
  2.13. I fori di cui al punto 2.12. devono  trovarsi  in  un  tratto
rettilineo del camino e a distanza non inferiore a  cinque  volte  la
dimensione  minima  della  sezione   retta   interna   da   qualunque
cambiamento di direzione o di sezione. Qualora esistano impossibilita
tecniche di praticare i fori  alla  base  del  camino  alla  distanza
stabilita, questi possono essere praticati alla sommita'  del  camino
con distanza minima dalla bocca di m 1,5 in posizione accessibile per
le verifiche. 
  3. Canali da fumo. 
  3.1. I canali da fumo degli impianti termici devono avere  in  ogni
loro tratto un andamento suborizzontale ascendente con  pendenza  non
inferiore al 5%.  I  canali  da  fumo  al  servizio  di  impianti  di
potenzialita' uguale o superiore a 1.000.000 di Kcal/h possono  avere
pendenza non inferiore al 2 per cento. 
  3.2. La sezione dei canali da fumo deve essere, in ogni  punto  del
loro percorso, sempre non superiore del 30% alla sezione del camino c
non inferiore alla sezione del camino stesso. 
  3.3. Per quanto riguarda la forma,  le  variazioni  ed  i  raccordi
delle sezioni dei canali da fumo e  le  loro  pareti  interne  devono
essere osservate le medesime norme prescritte per i camini. 
  3.4. I canali da fumo devono  essere  costituiti  con  strutture  e
materiali aventi le medesime caratteristiche stabilire per i  camini.
Le presenti disposizioni  non  si  applicano  agli  impianti  termici
alimentati  da  apparecchi  a  condensazione  conformi  ai  requisiti
previsti dalla direttiva 92/ 42/CEE  del  Consiglio,  del  21  maggio
1992, relativa ai requisiti  di  rendimento,  nonche'  da  generatori
d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini  come
definite dalla norma UNI 11071. 
  3.5. I canali da fumo devono avere per tutto il  loro  sviluppo  un
efficace e duraturo rivestimento coibente  tale  che  la  temperatura
delle superfici esterne non sia in nessun punto mm superiore a 50  C.
E'  ammesso  che   il   rivestimento   coibente   venga   omesso   in
corrispondenza  dei  giunti  di   dilatazione   e   degli   sportelli
d'ispezione dei canali da fumo nonche' dei raccordi metallici con gli
apparecchi di cui fanno parte i focolari. 
  3.6. I raccordi fra i canali da fumo e gli apparecchi di cui  fanno
parte i focolari devono essere rimovibili con  facilita'  e  dovranno
avere spessore non inferiore ad 1/100 del loro  diametro  medio,  nel
caso di materiali ferrosi comuni, e spessore adeguato,  nel  caso  di
altri metalli. 
  3.7. Sulle pareti dei canali  da  fumo  devono  essere  predisposte
aperture per facili ispezioni e pulizie ad intervalli non superiori a
10 metri ed una ad ogni testata di  tratto  rettilineo.  Le  aperture
dovranno essere munite di sportelli  di  chiusura  a  tenuta  d'aria,
formati con doppia parete metallica. 
  3.8. Nei canali da fumo dovra' essere inserito un registro  qualora
gli apparecchi di cui fanno parte i focolari  non  possiedano  propri
dispositivi per la regolazione del tiraggio. 
  3.9. Al fine di consentire con facilita' rilevamenti e prelevamenti
di campioni, devono essere predisposti sulle  pareti  dei  canali  da
fumo due fori, uno del diametro di mm 50 ed uno del  diametro  di  mm
80, con relative chiusure metalliche, in vicinanza del  raccordo  con
ciascun apparecchio di cui fa parte un focolare. 
  3.10. La posizione dei fori rispetto alla sezione ed alle  curve  o
raccordi dei canali deve rispondere alle stesse prescrizioni date per
i fori praticati sui camini. 
  4. Dispositivi accessori. 
  4.1. E' vietato l'uso  di  qualunque  apparecchio  od  impianto  di
trattamento dei fumi funzionante secondo ciclo ad umido che  comporti
lo scarico, anche parziale  delle  sostanze  derivanti  dal  processo
adottato, nelle fognature pubbliche o nei corsi di acqua. 
  4.2.  Gli  eventuali  dispositivi  di  trattamento  possono  essere
inseriti  in  qualunque  punto  del   percorso   dei   fumi   purche'
l'ubicazione ne  consenta  la  facile  accessibilita'  da  parte  del
personale addetto alla conduzione degli impianti ed a quello preposto
alla loro sorveglianza. 
  4.3. L'adozione dei  dispositivi  di  cui  sopra  non  esime  dalla
osservanza  di  tutte  le   prescrizioni   contenute   nel   presente
regolamento. 
  4.4. Gli eventuali dispositivi di trattamento, per quanto  concerne
le altezze di sbocco, le distanze, le strutture,  i  materiali  e  le
pareti interne, devono rispondere alle medesime norme stabilite per i
camini. 
  4.5. Il materiale che si raccoglie nei  dispositivi  suddetti  deve
essere periodicamente rimosso e smaltito secondo la normativa vigente
in materia di rifiuti. 
  4.6. Tutte le  operazioni  di  manutenzione  e  di  pulizia  devono
potersi effettuare in modo  tale  da  evitare  qualsiasi  accidentale
dispersione del materiale raccolto. 
5. Apparecchi indicatori. 
  5.1. Allo scopo di consentire il rilevamento  dei  principali  dati
caratteristici relativi alla conduzione dei  focolari,  gli  impianti
termici devono essere  dotati  di  due  apparecchi  misuratori  delle
pressioni  relative  (riferite  a  quella  atmosferica)  che  regnano
rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del  camino,
per ciascun focolare di potenzialita' superiore ad 1,16 MW. 
  5.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori  a  servizio  degli
impianti termici aventi potenzialita' superiore a 5,8  MW,  anche  se
costituiti da un solo focolare, devono  essere  riportati  su  di  un
quadro raggruppante i ripetitori  ed  i  registratori  delle  misure,
situato in un punto riconosciuto idoneo per una  lettura  agevole  da
parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico. 
  5.3. Tutti gli apparecchi  indicatori,  ripetitori  e  registratori
delle misure devono essere installati in  maniera  stabile  e  devono
essere tarati. 
                                                               ((88)) 
 
Parte III 
Valori di emissione 
 
Sezione 1 
Valori limite per gli impianti che utilizzano i combustibili diversi 
da biomasse e da biogas 
 
  1. Gli  impianti  termici  civili  che  utilizzano  i  combustibili
previsti  dall'allegato  X  diversi  da  biomasse  e  biogas   devono
rispettare, nelle condizioni di esercizio  piu'  gravose,  un  valore
limite di emissione per le polveri totali pari a 50 mg/Nm3 riferito 
ad un'ora di funzionamento, esclusi i periodi di avviamento,  arresto
e guasti. Il tenore volumetrico di  ossigeno  nell'effluente  gassoso
anidro e' pari al 3% per i combustibili liquidi e gassosi e  pari  al
6% per i combustibili solidi. T valori limite sono riferiti al volume
di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali. 
  2. I controlli annuali dei valori di emissione di cui  all'articolo
286, comma 2, e le verifiche di cui all'articolo 286,  comma  4,  non
sono  richiesti  se  l'impianto  utilizza  i  combustibili   di   cui
all'allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c),
d), e) e  i)  e  se  sono  regolarmente  eseguite  le  operazioni  di
manutenzione previste dal decreto del Presidente della Repubblica  26
agosto 1993, n. 412. 
 
Sezione 2 
Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse 
  1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui all'Allegato
X devono rispettare i seguenti valori limite di  emissione,  riferiti
ad  un'ora  di  funzionamento  dell'impianto  nelle   condizioni   di
esercizio piu' gravose, esclusi i periodi di  avviamento,  arresto  e
guasti. Il tenore di ossigeno di riferimento  e'  pari  all'  11%  in
volume nell'effluente gassoso anidro. I valori limite  sono  riferiti
al volume di  effluente  gassoso  secco  rapportato  alle  condizioni
normali. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  [1] Agli impianti di potenza termica nominale pari o  superiore  al
valore di soglia e non superiore a  0,15  MW  si  applica  un  valore
limite di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nm3 . 
 
Sezione 3 
Valori limite per gli impianti che utilizzano biogas 
  1. Gli impianti che utilizzano biogas di cui all'Allegato X  devono
rispettare i valori limite di emissione indicati nei punti  seguenti,
espressi in mg/Nm3 e riferiti ad un'ora di funzionamento 
dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose,  esclusi  i
periodi di  avviamento,  arresto  e  guasti.  I  valori  limite  sono
riferiti  al  volume  di  effluente  gassoso  secco  rapportato  alle
condizioni normali. 
  1.1  Per  i  motori  a  combustione  interna  i  valori  limite  di
emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno  pari  al  5%
nell'effluente gassoso anidro, sono i seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  1.2. Per le turbine a gas  fisse  i  valori  limite  di  emissione,
riferiti  a  un  tenore  volumetrico  di  ossigeno   pari   al   15%,
nell'effluente gassoso anidro, sono i seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  1.3 Per le altre tipologie di  impianti  di  combustione  i  valori
limite di emissione, riferiti a un  tenore  volumetrico  di  ossigeno
pari al 3%, nell'effluente gassoso anidro, sono i seguenti: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Sezione 4 
Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni 
  1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni
previste dalle sezioni precedenti si  applicano  i  metodi  contenuti
nelle seguenti norme tecniche e nei relativi aggiornamenti : 
  - UNI EN 13284 - 1; 
  - UNI 9970; 
  - UNI 9969; 
  - UNI 10393; 
  - UNI EN 12619; 
  - UNI EN 13526; 
  - UNI EN 1911- 1,2,3. 
  2. Per la determinazione delle  concentrazioni  delle  polveri,  le
norme tecniche di cui  al  punto  1  non  si  applicano  nelle  parti
relative ai punti di prelievo. 
  3. Per la determinazione delle concentrazioni di ossidi  di  azoto,
monossido di carbonio, ossidi di zolfo e carbonio organico totale, e'
consentito  anche  l'utilizzo  di  strumenti  di   misura   di   tipo
elettrochimico. 
  4. Per gli impianti di cui alla sezione II o alla sezione  III,  in
esercizio alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
possono essere utilizzati i metodi in uso ai  sensi  della  normativa
previgente. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 73, comma 1)
che "Le disposizioni in materia di requisiti  tecnici  e  costruttivi
degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato  IX
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, non si applicano agli  impianti  alimentati
da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della  norma
UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, «Apparecchi
indicatori»". 
                             ALLEGATO X 
 
                     Disciplina dei combustibili 
 
                               Parte I 
                       Combustibili consentiti 
 
                              Sezione 1 
Elenco  dei  combustibili  di  cui  e'  consentito  l'utilizzo  negli
                     impianti di cui al titolo I 
 
  1.  Negli  impianti  disciplinati  dal  titolo  I   e'   consentito
l'utilizzo dei seguenti combustibili: 
  a) gas naturale; 
  b) gas di petrolio liquefatto; 
  c) gas di raffineria e petrolchimici; 
  d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria; 
  e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  1,
paragrafo 1; 
  f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati
leggeri e medi  di  petrolio  di  cui  alla  precedente  lettera  e),
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  3,
paragrafo 1; 
  g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella  parte
II, sezione 1, paragrafo 3; 
  h) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,
colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, fatto salvo quanto  previsto  nella
sezione 3; 
  i)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
  l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione
4; 
  m) carbone di legna; 
  n) biomasse combustibili individuate nella  parte  II,  sezione  4,
alle condizioni ivi previste; 
  o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in
massa e rispondente alle caratteristiche  indicate  nella  parte  II,
sezione 2, paragrafo 1; 
  p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non  superiore
in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte  II,
sezione 2, paragrafo 1; 
  q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto  di
zolfo  non   superiore   all'1%   in   massa   e   rispondenti   alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1; 
  r) biogas individuato nella parte II, sezione  6,  alle  condizioni
ivi previste; 
  s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di  combustibili
consentiti, limitatamente allo stesso  comprensorio  industriale  nel
quale tale gas e' prodotto. 
  2. In aggiunta  ai  combustibili  di  cui  al  paragrafo  1,  negli
impianti  di  combustione  con  potenza  termica  nominale  uguale  o
superiore a 50 MW e' consentito l'utilizzo di: 
  a) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa  e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,
colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio  come
somma; tale contenuto non deve essere superiore a 180 mg/kg  per  gli
impianti autorizzati  in  forma  tacita  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della
vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato; 
  b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e  rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
  c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa; 
  d) miscele acqua-carbone,  anche  additivate  con  stabilizzanti  o
emulsionanti, purche' il carbone utilizzato corrisponda ai  requisiti
indicati al paragrafo 1, lettere o), p) e q); 
  e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al  3%  in
massa e  rispondente  alle  caratteristiche  indicate  in  parte  II,
sezione 2, paragrafo 1, riga 7. 
  3. In aggiunta ai combustibili di cui ai paragrafi  1  e  2,  negli
impianti  di  combustione  di  potenza  termica  nominale  uguale   o
superiore a 300 MW, ad eccezione di quelli anteriori al 1988 che sono
autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n.  203  del  1988  e  che,  nel  rispetto  della  vigente
normativa,  non  hanno  completato  l'adeguamento   autorizzato,   e'
consentito l'uso di: 
  a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 2; 
  b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come  somma,
non superiore a 230 mg/kg. 
  4. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, e' consentito
l'utilizzo dei seguenti combustibili  purche'  prodotti  da  impianti
localizzati nella stessa area delimitata in cui sono utilizzati: 
  a) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa  e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,
colonna 7; 
  b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e  rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
  c) gas di raffineria, kerosene ed altri distillati leggeri  e  medi
di  petrolio,  olio  combustibile  ed  altri  distillati  pesanti  di
petrolio, derivanti esclusivamente da greggi  nazionali,  e  coke  da
petrolio; 
  d) idrocarburi pesanti  derivanti  dalla  lavorazione  del  greggio
rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di  utilizzo
di cui alla parte II, sezione 5. 
  5. In aggiunta  ai  combustibili  di  cui  al  paragrafo  1,  negli
impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo
siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con  il
prodotto ottenuto, ad eccezione dei forni  per  la  produzione  della
calce impiegata nell'industria alimentare, e' consentito l'uso di: 
  a) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa  e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,
colonna 8; 
  b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e  rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte sezione 3, paragrafo 2; 
  c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in
massa; 
  d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al  6%  in
massa e rispondente alle caratteristiche  indicate  nella  parte  II,
sezione 2, paragrafo 1, riga 8. 
  6. In aggiunta a quanto previsto  ai  paragrafi  precedenti,  nella
regione  Sardegna  e'  consentito  l'uso  di  combustibili  indigeni,
costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in: 
  a) centrali termoelettriche e impianti di produzione,  combinata  e
non, di energia elettrica e termica,  purche'  vengano  raggiunte  le
percentuali di desolforazione riportate nell'allegato II; 
  b) impianti di cui al paragrafo 2. 
  7. In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, negli impianti  aventi  potenza
termica nominale non superiore a 3 MW, e' vietato l'uso dei  seguenti
combustibili; 
  a) carbone da vapore salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione
del ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II,  sezione  2,
paragrafo 1; 
  b) coke metallurgico salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione
del ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II,  sezione  2,
paragrafo 1; 
  c) coke da gas; 
  d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele; 
  e) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria; 
  f) bitume da petrolio; 
  g) coke da petrolio; 
  h) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in  massa  e  loro  emulsioni;
tale disposizione si applica soltanto agli impianti autorizzati  dopo
il 24 marzo 1996, salvo il caso  in  cui  le  regioni,  nei  piani  e
programmi  di  cui  all'articolo  8  e  all'articolo  9  del  decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ne  prevedano  l'estensione  anche
agli  impianti  autorizzati  precedentemente  ove  tale  misura   sia
necessaria  per  il  conseguimento  degli   obiettivi   di   qualita'
dell'aria. 
  8. I divieti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai combustibili
prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in  cui
gli stessi sono utilizzati. 
  9. Ai  fini  dell'applicazione  dei  paragrafi  2,  3  e  7  si  fa
riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto
anche nei casi in cui piu' impianti sono considerati, ai sensi  degli
articoli 270, comma 4, 273, comma 9, o 282, comma 2,  come  un  unico
impianto. 
  10. Senza pregiudizio per quanto previsto ai paragrafi  precedenti,
e' consentito, alle condizioni previste nella parte  II,  sezione  7,
l'utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) di  cui  all'art.
183, comma 1, lettera cc), meglio individuato  nella  predetta  parte
II, sezione 7, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter,  ha
cessato di essere un rifiuto (CSS-Combustibile). 
 
 
                              Sezione 2 
Elenco  dei  combustibili  di  cui  e'  consentito  l'utilizzo  negli
                    impianti di cui al titolo II 
 
  1. Negli impianti disciplinati dal titolo II  e'  consentito  l'uso
dei seguenti combustibili: 
  a) gas naturale; 
  b) gas di citta'; 
  c) gas di petrolio liquefatto; 
  d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  1,
paragrafo 1; 
  e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati
leggeri e medi di petrolio  di  cui  alla  precedente  lettera  d)  e
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  3,
paragrafo 1; 
  f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione
4; 
  g) carbone di legna; 
  h) biomasse combustibili individuate nella  parte  II,  sezione  4,
alle condizioni ivi previste; 
  i) biodiesel  avente  le  caratteristiche  indicate  in  parte  II,
sezione 1, paragrafo 3; 
  l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128; 
  m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128; 
  n) biogas individuato nella parte II, sezione  6,  alle  condizioni
ivi previste. 
  1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle lettere f), g) e h)  puo'
essere limitato o vietato dai piani e programmi di qualita' dell'aria
previsti dalla vigente normativa, ove tale misura sia  necessaria  al
conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita'
dell'aria. 
  2. I combustibili di cui alle lettere l), m)  ed  n),  non  possono
essere utilizzati negli impianti di cui  all'allegato  IV,  parte  I,
punti 5 e 6. 
  3. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  4. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
 
 
                              Sezione 3 
Disposizioni per alcune specifiche tipologie di combustibili liquidi 
 
1. Olio combustibile pesante. 
  1.1. L'olio combustibile pesante di cui all'articolo 292, comma  2,
lettera a), utilizzato negli impianti disciplinati dal titolo I, come
tale o in emulsione con acqua, deve avere un contenuto di  zolfo  non
superiore all'1% in massa e,  nei  casi  previsti  dalla  sezione  1,
paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa. 
  1.2. In deroga a quanto previsto al punto 1.1,  negli  impianti  di
cui alla sezione 1, paragrafi da 2 a 6, e' consentito, in conformita'
a tali paragrafi, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un  tenore
massimo di zolfo superiore all'1% in massa nel caso di: 
    a) grandi impianti di combustione di  cui  all'articolo  273,  ad
eccezione di quelli che beneficiano di una deroga  prevista  da  tale
articolo al rispetto dei valori limite  fissati  per  gli  ossidi  di
zolfo all'allegato II alla Parte Quinta; 
    b) impianti di combustione non compresi nella precedente  lettera
a) ubicati nelle raffinerie di oli  minerali,  a  condizione  che  la
media mensile delle  emissioni  di  ossidi  di  zolfo  di  tutti  gli
impianti della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non
superi,  indipenden-temente  dal  tipo  di   combustibile   e   dalle
combinazioni di combustibile utilizzati, il valore di 1700 mg/Nm3 ; 
    c) impianti di combustione non compresi alle  precedenti  lettere
a) e b), a condizione che sia rispettato, per gli ossidi di zolfo, il
valore limite previsto nell'autorizzazione. 
2. Metodi di misura per i combustibili per uso marittimo. 
  2.1. Fatti salvi i casi in cui si applica il decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 66, i metodi di riferimento per la determinazione  del
tenore  di  zolfo  nei  combustibili  per  uso   marittimo   di   cui
all'articolo 292, comma 2, lettera d), sono quelli definiti, per tale
caratteristica, nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1.  Per  la
trattazione dei risultati  delle  misure  e  l'arbitrato  si  applica
quanto previsto alla parte II, sezione 1, paragrafo 4. 
  ((2-bis. Modalita' di raccolta dei dati e  delle  informazioni  sui
combustibili per uso marittimo. 
  2-bis.1. E' assicurato un numero  di  accertamenti  sul  tenore  di
zolfo  dei  combustibili  marittimi  svolto  mediante  controllo  dei
documenti di bordo e dei  bollettini  di  consegna  del  combustibile
almeno pari al10% del numero delle  navi  facenti  annualmente  scalo
presso il territorio italiano. Tale  numero  corrisponde  alla  media
annuale delle navi facenti scalo sul  territorio  italiano  calcolata
sulla base  dei  dati  registrati  nei  tre  anni  civili  precedenti
attraverso  il  sistema  SafeSeaNet  (sistema   di   gestione   delle
informazioni istituito dalla direttiva 2002/59/CE  per  registrare  e
scambiare informazioni sui risultati dei  controlli  ai  sensi  della
direttiva 1999/32/CE). A tal fine, una nave e' conteggiata  una  sola
volta per ciascun anno in cui ha effettuato  uno  o  piu'  scali  sul
territorio italiano. 
  2-bis.2. E' assicurato un numero  di  accertamenti  sul  tenore  di
zolfo dei combustibili marittimi svolto anche mediante  campionamento
e analisi almeno pari al 20%  degli  accertamenti  di  cui  al  punto
2-bis.1. Dal 1° gennaio 2020 tale percentuale e' elevata al 30%. 
  2-bis.3. E' assicurato  l'accertamento,  mediante  campionamento  e
analisi, sul tenore di zolfo dei combustibili  marittimi  al  momento
della consegna alle navi, per i fornitori di tali  combustibili  che,
nel corso di un anno civile, secondo  quanto  risulta  dai  dati  del
sistema di informazione dell'Unione  (sistema  che  utilizza  i  dati
sullo scalo delle singole navi nell'ambito del sistema SafeSeaNet)  o
dalla relazione di cui all'art. 298, comma  2-bis,  hanno  consegnato
almeno tre volte combustibili non  conforme  a  quanto  indicato  nel
bollettino di consegna. Tale accertamento deve essere svolto entro la
fine dell'anno successivo a quello in cui  e'  stata  riscontrata  la
consegna di combustibile non conforme. 
  2-bis.4. In caso di accertamento mediante  controllo  sui  campioni
sigillati che sono presenti a bordo e accompagnano il  bollettino  di
consegna del combustibile il  prelievo  e'  effettuato  conformemente
alla regola 18, punti 8.1 e 8.2, dell'allegato VI  della  Convenzione
MARPOL. 
  2-bis.5.  In  caso   di   accertamento   mediante   controllo   sui
combustibili presenti nei serbatoi della nave, si  devono  effettuare
uno o piu'  prelievi  istantanei  nel  punto  dell'impianto  servizio
combustibile in cui e' installata un'apposita valvola, secondo quanto
e' indicato nel sistema di tubature del  combustibile  della  nave  o
quanto e' previsto dal piano generale delle sistemazioni, sempre  che
tale sistema  o  tale  piano  siano  stati  approvati  dall'autorita'
competente dello Stato di bandiera  della  nave  o  da  un  organismo
riconosciuto che agisce per conto dell'autorita' stessa. Per impianto
servizio  combustibile  si  intende  il   sistema   a   sostegno   di
distribuzione, filtraggio, purificazione e fornitura di  combustibile
dalle casse di servizio agli apparati motori ad olio combustibile. Se
il punto di prelievo non e' reperibile con le modalita' di cui sopra,
il prelievo istantaneo deve essere effettuato in un  punto,  proposto
dal  rappresentante  della  nave   (il   comandante   o   l'ufficiale
responsabile  per  i  combustibili  marittimi  e  per   la   relativa
documentazione)  ed  accettato  dall'autorita'  competente   per   il
controllo, in cui sia installata una  valvola  per  il  prelievo  dei
campioni che soddisfi tutte le seguenti condizioni: 
  a) e' accessibile in modo facile e sicuro; 
  b)  permette  di  tenere  conto  delle   differenti   qualita'   di
combustibile utilizzato in relazione a  ciascun  apparato  motore  ad
olio combustibile; 
  c) e' situato a valle della cassa di servizio da  cui  proviene  il
combustibile  utilizzato;  per  cassa  di  servizio  si  intende   il
serbatoio da cui proviene il combustibile per alimentare gli apparati
motori ad olio combustibile che sono situati a valle; 
  d) e' quanto piu' vicino possibile,  in  condizioni  di  sicurezza,
all'ingresso dell'apparato motore ad olio combustibile,  considerando
il tipo di combustibile, la portata, la temperatura e la pressione  a
valle del punto di campionamento stesso. 
  In tutti i casi e'  possibile  effettuare  un  prelievo  istantaneo
presso  diversi  punti  dell'impianto   servizio   combustibile   per
determinare se vi sia  una  eventuale  contaminazione  incrociata  di
combustibile in assenza di impianti servizio completamente separati o
in caso di configurazioni multiple delle casse di servizio. 
  2-bis.6. I campioni di combustibile prelevati  dai  serbatoi  della
nave devono  essere  raccolti  in  un  contenitore  che  permetta  di
riempire  almeno  tre  fiale   per   campioni   rappresentative   del
combustibile  utilizzato.  Le  fiale  per  campioni   devono   essere
sigillate dall'autorita' competente per il controllo con un mezzo  di
identificazione, affisso in presenza del  rappresentante  della  nave
(il  comandante  o  l'ufficiale  responsabile  per   i   combustibili
marittimi  e  per  la   relativa   documentazione).   Il   mezzo   di
identificazione deve essere uguale per tutte le tre fiale in tutti  i
controlli. Due fiale devono essere avviate alle  analisi.  Una  fiala
deve essere consegnata al rappresentante della nave con l'indicazione
di conservarla, per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data del
prelievo, in  modo  idoneo  nel  rispetto  delle  procedure  tecniche
attinenti alle  modalita'  di  conservazione  di  tale  tipologia  di
campioni. 
  2-bis.7.  Con  apposita  ordinanza  l'autorita'  marittima  e,  ove
istituita, l'autorita' portuale, prescrive  nell'ambito  territoriale
di competenza: 
  l'obbligo, per i fornitori di combustibili per  uso  marittimo,  di
comunicare a tale autorita', entro il mese  di  febbraio  di  ciascun
anno, le notifiche  e  le  lettere  di  protesta  ricevute  nell'anno
precedente riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati; 
  l'obbligo, per il  comandante  o  l'armatore  delle  navi  battenti
bandiera italiana che  utilizzano  metodi  alternativi  di  riduzione
delle emissioni  e  che  effettuano  il  primo  scalo  in  territorio
italiano durante l'anno civile,  di  trasmettere  a  tale  autorita',
entro le 24 ore successive all'accosto ed in ogni  caso  prima  della
partenza, qualora la sosta sia di durata inferiore,  una  descrizione
del metodo utilizzato; in caso di utilizzo  di  metodi  di  riduzione
delle emissioni di cui all'art. 295, comma 20, deve essere inclusa la
descrizione del rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) di
tale comma.)) 
3. Trasmissione di dati. 
  3.1. Al fine di consentire l'elaborazione della  relazione  di  cui
all'articolo 298, comma 3, i soggetti competenti l'accertamento delle
infrazioni ai sensi dell'articolo 296, comma 2 e comma 9, trasmettono
all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare entro il 31 marzo di ogni  anno,  utilizzando  il  formato
indicato nella tabella I, i dati inerenti ai rilevamenti di tenore di
zolfo ((effettuati nel  corso  degli  accertamenti  dell'anno  civile
precedente sui combustibili di cui all'art. 292, comma 2, lettere  a)
e b). Per i combustibili per uso marittimo devono essere trasmessi  i
dati e le informazioni indicati nell'elenco previsto dal  punto  3.6.
In occasione di  ciascun  controllo,  devono  essere  registrati  gli
elementi necessari a fornire i dati  e  le  informazioni  previsti)).
Entro la stessa  data  i  laboratori  chimici  delle  dogane  o,  ove
istituiti,  gli  uffici  delle  dogane  nel  cui  ambito  operano   i
laboratori chimici delle dogane, trasmettono all'ISPRA e al Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  i  dati
inerenti ai rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degli
accertamenti dell'anno civile  precedente,  ai  sensi  della  vigente
normativa, sui combustibili di cui all'articolo 292, comma 2, lettere
a),   b)   e   d),   prodotti   o   importati   e   destinati    alla
commercializzazione sul mercato nazionale. Gli esiti trasmessi devono
riferirsi ad accertamenti effettuati con  una  frequenza  adeguata  e
secondo modalita' che assicurino la rappresentativita'  dei  campioni
rispetto al combustibile controllato e, nel caso di combustibili  per
uso marittimo, la rappresentativita' dei campioni stessi rispetto  al
complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei  porti
in cui si applica il limite. (79) 
  3.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei depositi fiscali
che importano i combustibili di cui al punto 3.1 da Paesi terzi o che
li ricevono da Paesi membri dell'Unione europea  e  i  gestori  degli
impianti di produzione dei medesimi combustibili inviano all'ISPRA  e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
tramite le  rispettive  associazioni  di  categoria,  utilizzando  il
formato indicato nelle  tabelle  II  e  III,  i  dati  concernenti  i
quantitativi di tali combustibili  prodotti  o  importati  nel  corso
dell'anno   precedente,   con   esclusione   di   quelli    destinati
all'esportazione. Entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  i  gestori  dei
grandi  impianti  di  combustione  che  importano  olio  combustibile
pesante da Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi membri  dell'Unione
europea inviano all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare,  tramite  le  rispettive  associazioni  di
categoria, utilizzando il formato indicato nella tabella IV,  i  dati
concernenti i quantitativi di  olio  combustibile  pesante  importati
nell'anno precedente. (79) 
  3.3. Per depositi fiscali, ai sensi del punto 3.2 si intendono gli:
impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o
spediti i  combustibili  oggetto  della  parte  quinta  del  presente
decreto, sottoposti ad accisa, in regime di sospensione  dei  diritti
di   accisa,   alle   condizioni    stabilite    dall'amministrazione
finanziaria; ricadono in  tale  definizione  anche  gli  impianti  di
produzione dei combustibili. Per combustibile sottoposto ad accisa si
intende un combustibile al quale si applica il regime  fiscale  delle
accise. 
  3.4. I dati previsti ai punti 3.1 e 3.2 sono trasmessi all'ISPRA su
supporto digitale, unitamente alla lettera di accompagnamento e,  per
posta elettronica all'indirizzo  dati.combustibili@isprambiente.it  e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
per posta elettronica all'indirizzo  dati.combustibili@minambiente.it
(79) 
  3.5. La relazione elaborata dall'ISPRA sulla base dei dati e  delle
informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2  deve  indicare,  per  ciascun
combustibile, il numero totale di accertamenti effettuati, il  tenore
medio di zolfo  relativo  a  tali  accertamenti  ed  il  quantitativo
complessivamente prodotto e importato. ((Per i combustibili  per  uso
marittimo la relazione deve riportare tutti i dati e le  informazioni
indicati nell'elenco previsto al punto 3.6.)) (79) 
  ((3.6. Per la trasmissione dei  dati  previsti  al  punto  3.1,  in
relazione  ai  combustibili  per  uso  marittimo,  e'  utilizzato  il
seguente elenco:)) 
 
((Elenco per  la  trasmissione  dei  dati  relativi  ai  combustibili
                             marittimi)) 
 
            ((Parte di provvedimento in formato grafico))
 
                             Tabella I* 
    

=====================================================================
|                    |         |              | Tenore |            |
|                    |         |              |massimo |            |
|                    |         |    Metodo    |di zolfo|            |
|                    |         |utilizzato per|previsto|            |
|                    |Tenore di|      la      | dalla  |            |
|                    |  zolfo  |determinazione| legge  |Modalita' di|
|                    |accertato|del tenore di | (1) (% |accertamento|
|    Combustibile    | (%m/m)  |    zolfo     |  m/m)  |  ((...))   |
+====================+=========+==============+========+============+
|Olio combustibile   |         |              |        |            |
|pesante             |         |              |        |            |
+--------------------+---------+--------------+--------+------------+
|Gasolio             |         |              |        |            |
+--------------------+---------+--------------+--------+------------+
|     |                                                             |
|     |        ((RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO  22 MARZO 2017))        |
|Com- |                                                             |
|bu-  |--------------+---------+--------------+--------+------------|
|sti- |                                                             |
|bili |        ((RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO  22 MARZO 2017))        |
|     |                                                             |
|per  |--------------+---------+--------------+--------+------------|
|     |                                                             |
|uso  |                                                             |
|     |        ((RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO  22 MARZO 2017))        |
|ma-  |
|rit- |--------------+---------+--------------+--------+------------|
|timo |                                                             |
|     |        ((RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO  22 MARZO 2017))        |
|     |                                                             |
|     |--------------+---------+--------------+--------+------------|
|     |        ((RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO  22 MARZO 2017))        |
+--------------------+---------+--------------+--------+------------+

    
(1) L'indicazione del tenore  massimo  deve  essere  accompagnata  da
quella della disposizione che lo prevede. 
(2) ((NOTA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017)). 
(3) ((NOTA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017)). 
(4) ((NOTA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017)). 
 
* Ciascuna riga si riferisce ad un singolo accertamento 
 
 
                             Tabella II 
    


+-------------------------------------------------------------------+
|Dati identificativi                                                |
|dell'impianto:                                                     |
+-------------------------------------------------------------------+
|                           |                       |Tenore massimo |
|                           |                       |   di zolfo    |
|                           |  Quantitativi totali  |previsto dalla |
|Combustibili               |     (kt/anno) (2)     | legge (%m/m)  |
+---------------------------+-----------------------+---------------+
|Gasolio (come tale o in    |                       |     0,20      |
|emulsione) (1)             |-----------------------+---------------+
|                           |                       |     0,10      |
+---------------------------+-----------------------+---------------+
|                           |                       |      0,3      |
|                           |-----------------------+---------------+
|Olio combustibile pesante  |                       |       1       |
|(come tale o in emulsione) |-----------------------+---------------+
|(1)                        |                       |       3       |
|                           |-----------------------+---------------+
|                           |                       |       4       |
+---------------------------+-----------------------+---------------+

(1) Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua.
(2)  Nei  quantitativi  totali  sono  inclusi   i   quantitativi   di
combustibile,  prodotti  o  importati,  ed   utilizzati   all'interno
dell'impianto (consumi interni).
                                                                   40

    
 
                             Tabella III 
    

|================================|===================|==============|
| Combustibili per uso marittimo |Quantitativi totali|Tenore massimo|
|                                |    (kt/anno)      |   di zolfo   |
|                                |                   |   previsto   |
|                                |                   | dalla legge  |
|                                |                   |   (% m/m)    |
|================================|===================|==============|
|     Gasolio marino qualita'    |                   |      0,10    |
|       DMA, DMX, DMZ (1)        |                   |     Altro    |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
|   Olio diesel marino qualita'  |                   |      0,10    |
|            DMB (1)             |                   |      1,50    |
|                                |                   |     Altro    |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
|   Altri combustibili per uso   |                   |      3,50    |
|          marittimo (2)         |                   |      0,10    |
|                                |                   |      1,50    |
|--------------------------------|-------------------|--------------|

(1) la distinzione del dato  in  funzione  di  ciascuna  qualita'  di
    combustibile e' richiesta ove tale informazione sia disponibile.
(2) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino  e  olio
    diesel marino.

    
 
                             Tabella IV 
    

+-------------------------------------------------------------------+
|Dati identificativi                                                |
|dell'impianto:                                                     |
+-------------------------------------------------------------------+
|                           |                       |Tenore massimo |
|                           |                       |   di zolfo    |
|                           |  Quantitativi totali  |previsto dalla |
|Combustibili               |       (kt/anno)       | legge (%m/m)  |
+---------------------------+-----------------------+---------------+
|                           |                       |      0,3      |
|                           |-----------------------+---------------|
|Olio combustibile pesante  |                       |               |
|(come tale o in emulsione) |                       |               |
|(1)                        |                       |       1       |
|                           |-----------------------+---------------|
|                           |                       |       3       |
|                           |-----------------------+---------------|
|                           |                       |       4       |
+---------------------------+-----------------------+---------------+

(1) Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua.
                                                                 (40)

    
 
                              Sezione 4 
Valori di emissione equivalenti  per  i  metodi  di  riduzione  delle
                              emissioni 
 
1. Ai fini previsti dall'articolo  295,  comma  20,  lettera  a),  si
applicano i seguenti valori di emissione  equivalenti  ai  limiti  di
tenore di zolfo dei combustibile per uso marittimo: 
 
  Tenore  di  zolfo  del  combustibile  Rapporto  emissione  per  uso
marittimo SO2 (ppm)/CO2 
    

            (% m/m)                                   (% v/v)

             3,50                                      151,7

             1,50                                       65,0

             1,00                                       43,3

             0,50                                       21,7

             0,10                                        4,3

    
2. Il rapporto di equivalenza di cui al punto 1 si applica solo se si
utilizzano un distillato  a  base  di  petrolio  o  oli  combustibili
residui. Se si utilizza un altro tipo  di  combustibile,  l'operatore
deve  individuare  un'altra  idonea  modalita'   ai   fini   prevista
all'articolo 295, comma 20, lettera a). 
 
3. In casi in cui la concentrazione di CO2 e' ridotta da un sistema 
di depurazione dei gas di scarico, la concentrazione di CO2 , puo' 
essere misurata nel  punto  di  ingresso  di  tale  sistema,  purche'
l'operatore fornisca una adeguata giustificazione e dimostri  che  la
metodologia e' idonea ai fini della misura. 
 
 
                              Sezione 5 
   Criteri per l'utilizzo dei metodi di riduzione delle emissioni 
 
1. I metodi di riduzione delle emissioni previsti  all'articolo  295,
commi 19 e 20, devono  rispettare,  ai  fini  dell'utilizzo,  ((nelle
acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle  zone  di
protezione ecologica, appartenenti all'Italia, ivi inclusi i porti,))
almeno i seguenti criteri individuati  in  funzione  dello  specifico
tipo di metodo: 
    

  Metodo di riduzione                       Criteri per l'utilizzo
    delle emissioni

          A.
Utilizzo di una miscela                     Si applicano i criteri
di combustibile per uso                    previsti dalla decisione
  marittimo e gas di                       della Commissione europea
     evaporazione                              2010/769/UE del
    (per le navi                              13 dicembre 2010.
    all'ormeggio)

          B.
Sistemi di depurazione                      Si applicano i criteri
  dei gas di scarico                            previsti dalla
                                            risoluzione MEPC.184(59).

                                            Le acque di lavaggio
                                            risultanti dai sistemi
                                            di depurazione dei gas
                                            di scarico che utilizzano
                                            prodotti chimici,
                                            additivi o preparati o
                                            che creano rilevanti
                                            agenti chimici durante
                                            l'esercizio, previsti dal
                                            punto 10.1.6.1 della
                                            risoluzione MEPC.184(59),
                                            non possono essere
                                            scaricate in mare,
                                            inclusi baie, porti ed
                                            estuari, eccettuato il
                                            caso in cui
                                            l'utilizzatore dimostri
                                            che tali gli scarichi non
                                            producono impatti
                                            negativi rilevanti e non
                                            presentano rischi per la
                                            salute umana e
                                            l'ambiente.
                                            Se il prodotto chimico
                                            utilizzato e' la soda
                                            caustica, tali scarichi
                                            sono ammessi se
                                            rispettano i criteri
                                            stabiliti nella
                                            risoluzione
                                            MEPC.184(59), ed un
                                            limite per il pH
                                            pari a 8,0.

      C.
 Utilizzo di                                Si utilizzano
biocarburanti                               combustibili definiti
                                            biocarburanti nella
                                            direttiva 2009/28/CE e
                                            che rispettano le
                                            pertinenti norme
                                            CEN e ISO.
                                            Restano fermi i limiti
                                            di tenore di zolfo
                                            previsti dall'articolo
                                            295 per le miscele di
                                            biocarburanti e
                                            combustibili per
                                            uso marittimo.

    
 
                              Sezione 6 
Rapporto per la comunicazione prevista all'articolo 296, comma 10-ter 
 
1. Ai fini  della  comunicazione  prevista  all'articolo  296,  comma
10-ter, si utilizza il seguente rapporto: 
 
 
  Rapporto di indisponibilita' di combustibile a norma (facsimile) 
 
 
Data: 
 
    

|=====|=====================|====|==================================|
|Campo|    Nome del campo   |Dati|         Note e istruzioni        |
|     |                     |    |          di compilazione         |
|=====|=====================|====|==================================|
|  1  |Nome della compagnia |    |Inserire il nome della compagnia  |
|     |della nave           |    |della nave                        |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  2  |Nome della Nave      |    |Inserire il nome della nave       |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  3  |Paese di bandiera    |    |Inserire il codice paese          |
|     |                     |    |come da ISO 3166                  |
|     |                     |    |(Un elenco dei codici e'          |
|     |                     |    |reperibile al seguente indirizzo) |
|     |                     |    |https://www.iso.org/obp/ui/#search|
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  4  |Numero IMO           |    |Inserire il numero identificativo |
|     |                     |    |IMO assegnato alla nave.          |
|     |                     |    |Inserire " ND" se non si dispone  |
|     |                     |    |di un numero identificativo IMO   |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  5  |Data prima           |    |Inserire la data in cui la nave ha|
|     |comunicazione        |    |ricevuto la prima comunicazione di|
|     |                     |    |dover effettuare un viaggio       |
|     |                     |    |comportante il transito nelle     |
|     |                     |    |acque di giurisdizione italiana   |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  6  |Luogo di prima       |    |Inserire il nome del porto in cui |
|     |comunicazione        |    |la nave ha ricevuto la prima      |
|     |                     |    |comunicazione di dover effettuare |
|     |                     |    |un viaggio comportante il transito|
|     |                     |    |nelle acque di giurisdizione      |
|     |                     |    |italiana                          |
|     |                     |    |Nota: se la nave ha ricevuto la   |
|     |                     |    |comunicazione in navigazione,     |
|     |                     |    |fornire le coordinate della nave  |
|     |                     |    |al momento della comunicazione    |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  7  |Nomi dei porti dopo  |    |Inserire i nomi di tutti i        |
|     |la prima             |    |successivi porti noti, che la nave|
|     |comunicazione        |    |dovra' scalare durante il viaggio |
|     |                     |    |pianificato, dopo aver ricevuto la|
|     |                     |    |comunicazione di dover effettuare |
|     |                     |    |un viaggio comportante il transito|
|     |                     |    |nelle acque di giurisdizione      |
|     |                     |    |italiana.                         |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  8  |Nome dell'ultimo     |    |Inserire il nome del porto        |
|     |porto prima          |    |precedente a quello di ingresso in|
|     |dell'ingresso in     |    |acque di giurisdizione italiana   |
|     |acque Italiane       |    |Nota: questo porto deve essere    |
|     |                     |    |riportato anche nel Campo 7       |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  9  |Nome del porto in cui|    |Inserire il nome del porto si e'  |
|     |si e' verificato il  |    |verificato il disservizio sul    |
|     |disservizio sul      |    |rifornimento di combustibile.     |
|     |rifornimento di      |    |Se non si e' trattato di un       |
|     |combustibile         |    |disservizio sul rifornimento      |
|     |                     |    |inserire "ND"                     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 10  |Nome del fornitore di|    |Immettere il nome del fornitore di|
|     |carburante che ha    |    |carburante previsto nel porto di  |
|     |originato il         |    |cui al campo 9 all'unita' che sta |
|     |disservizio          |    |attualmente riportando la non     |
|     |                     |    |conformita' del carburante        |
|     |                     |    |utilizzato.                       |
|     |                     |    |Se non si e' trattato di un       |
|     |                     |    |disservizio sul rifornimento      |
|     |                     |    |inserire "ND"                     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 11  |Numero di fornitori  |    |Inserire il numero dei fornitori  |
|     |contattati           |    |contattati nel porto indicato al  |
|     |                     |    |Campo 9 dove si e' verificato il  |
|     |                     |    |disservizio del rifornimento.     |
|     |                     |    |Se non si e' trattato di un       |
|     |                     |    |disservizio sul rifornimento      |
|     |                     |    |inserire "ND".                    |
|     |                     |    |Nota: si prega di inserire le     |
|     |                     |    |informazioni di contatto          |
|     |                     |    |dei fornitori                     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 12  |Data e orario stimati|    |Inserire data e ora stimate       |
|     |di arrivo nelle acque|    |di ingresso nelle acque di        |
|     |di giurisdizione     |    |giurisdizione Italiane            |
|     |Italiane             |    |Formato:anno/mese/giorno/ora      |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 13  |Contenuto di zolfo   |    |Inserire il contenuto di zolfo, in|
|     |del combustibile non |    |percentuale per massa (% m/m) del |
|     |conforme             |    |combustibile non conforme che     |
|     |                     |    |verra' usato all'ingresso e       |
|     |                     |    |durante le operazioni nelle acque |
|     |                     |    |di giurisdizione Italiana         |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 14  |Stima delle ore      |    |Inserire il numero di ore         |
|     |d'impiego del        |    |previsto durante le quali i motori|
|     |propulsore principale|    |principali funzioneranno con il   |
|     |                     |    |combustibile non conforme, nelle  |
|     |                     |    |acque di giurisdizione Italiana   |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 15  |Nome del primo porto |    |Inserire il nome del primo        |
|     |italiano di accosto  |    |porto italiano di accosto         |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 16  |E' disponibile       |    |Il primo porto italiano di accosto|
|     |combustibile conforme|    |avente disponibilita' di          |
|     |nel primo porto      |    |combustibile conforme?            |
|     |italiano?            |    |S: Si                             |
|     |                     |    |N: No                             |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 17  |Piano di rifornimento|    |La vostra nave ha pianificato il  |
|     |di combustibile      |    |rifornimento di combustibile a    |
|     |conforme nel primo   |    |norma nel primo porto italiano?   |
|     |porto italiano di    |    |S: Si                             |
|     |accosto?             |    |N: No                             |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 18  |Numero di fornitori  |    |Inserire il numero di fornitori   |
|     |contattati al primo  |    |contattati al primo porto di      |
|     |porto italiano       |    |accosto indicato nel Campo 15.    |
|     |                     |    |Nota: Se il Campo 17 e'           |
|     |                     |    |"S", allora inserire "ND".        |
|     |                     |    |Fornire informazioni di contatto  |
|     |                     |    |dei fornitori                     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 19  |Nome del secondo     |    |Inserire il nome del secondo porto|
|     |porto italiano di    |    |italiano di accosto.              |
|     |accosto              |    |Nota: Se il Campo 17 e'           |
|     |                     |    |"S", allora inserire "ND" /       |
|     |                     |    |Se il vostro successivo porto di  |
|     |                     |    |accosto non e' in Italia allora   |
|     |                     |    |inserire "Nessuno"                |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 20  |E' disponibile       |    |E' disponibile combustibile       |
|     |combustibile conforme|    |conforme nel secondo porto        |
|     |nel secondo porto    |    |italiano di accosto?              |
|     |italiano?            |    |S: Si                             |
|     |                     |    |N: No                             |
|     |                     |    |Nota: Se il Campo 17 e' "ND" o il |
|     |                     |    |campo 19 e' "Nessuno" allora      |
|     |                     |    |inserire "ND"                     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 21  |Piano di rifornimento|    |La nave ha pianificato il bunker  |
|     |di combustibile      |    |al secondo porto italiano?        |
|     |conforme, nel secondo|    |S: Si                             |
|     |porto italiano?      |    |N: No                             |
|     |                     |    |Nota: Se Campo 17 e' "ND" o il 19 |
|     |                     |    |e' "Nessuno allora inserire "ND"  |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 22  |Numero di fornitori  |    |Inserire il numero di fornitori   |
|     |contattati al secondo|    |contattati al secondo porto di    |
|     |porto italiano       |    |accosto al Campo 19               |
|     |                     |    |Nota: Se il Campo 19 e' "ND" o    |
|     |                     |    |"Nessuno" allora inserire "ND".   |
|     |                     |    |Nota: Prego fornire informazioni  |
|     |                     |    |di contatto dei fornitori         |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 23  |Data e orario stimati|    |Inserire data e ora stimate di    |
|     |di uscita dalle acque|    |uscita dalle acque di             |
|     |di giurisdizione     |    |giurisdizione Italiana            |
|     |Italiana             |    |Formato: anno/mese/giorno/ora     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 24  |Sono stati presentati|    |Indicare se la compagnia indicata |
|     |analoghi rapporti    |    |al Campo 1 ha gia' presentato     |
|     |precedentemente?     |    |analoghi rapporti per qualsiasi   |
|     |                     |    |nave nei precedenti 12 mesi       |
|     |                     |    |S: Si                             |
|     |                     |    |N: No                             |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 25  |Numero di rapporti   |    |Inserire il numero di Rapporti di |
|     |presentati           |    |indisponibilita' presentati negli |
|     |                     |    |ultimi 12 mesi (Includere il      |
|     |                     |    |presente nel totale)              |
|     |                     |    |Nota: Se il Campo 24 e'           |
|     |                     |    |"N", allora inserire "1"          |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 26  |Funzionario della    |    |Inserire il nome di un funzionario|
|     |Societa' Armatrice   |    |della Societa' armatrice designato|
|     |Nome, e-mail e       |    |quale punto di contatto           |
|     |telefono             |    |(includendo il titolo, es: Dott,  |
|     |                     |    |Sig., Cap.,ecc.), l'email e il    |
|     |                     |    |telefono (includendo il prefisso  |
|     |                     |    |internazionale se non italiano)   |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 27  |Descrizione delle    |    |Fornire una descrizione delle     |
|     |azioni intraprese per|    |azioni intraprese per raggiungere |
|     |raggiungere la       |    |la conformita', eventuali         |
|     |conformita' ,        |    |ulteriori problemi, commenti o    |
|     |eventuali ulteriori  |    |altre informazioni afferenti alla |
|     |problemi, commenti o |    |situazione di non conformita'     |
|     |altre informazioni   |    |della nave ai requisiti per il    |
|     |                     |    |combustibile marino previsti nelle|
|     |                     |    |acque di giurisdizione italiana.  |
|     |                     |    |Nota: Si puo' scegliere di        |
|     |                     |    |allegare un documento separato che|
|     |                     |    |contenga tale descrizione         |
|     |                     |    |(formato pdf ).                   |
|     |                     |    |Se si sceglie di allegare un      |
|     |                     |    |documento separato, immettere     |
|     |                     |    |"allegato" in questo campo.       |
|     |                     |    |Se non si dispone di queste       |
|     |                     |    |informazioni, inserire "ND"       |
|=====|=====================|====|==================================|

    
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Parte II 
Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura 
 
Sezione 1 
Combustibili liquidi 
  1. Gasolio, kerosene olio combustibile ed altri distillati leggeri,
medi e pesanti di petrolio [parte I, sezione 1, paragrafo 1,  lettere
e) e h), paragrafo 2 lettera a), paragrafo 4, lettera a), paragrafo 5
lettera a) e sezione 2, paragrafo 1, lettere d), e), ed l)] 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                                  (8) 
 
 1 ) Solo per il gasolio 
 2 ) Il valore e' di 180 mg/kg per gli impianti di cui alla parte I, 
sezione 1, paragrafo 2 fino all'adeguamento. 
    
 3 ) Il metodo UNI E 09.10.024.0 e' utilizzato, in  via  transitoria,
fino alla pubblicazione del metodo 13131.
 4 ) Il metodo DIN 51527 e' utilizzato, in via transitoria, fino alla
pubblicazione del metodo EN 12766.
 5 ) Tale specifica e' riferita  solo  al  gasolio  e  si  applica  a
    
partire dal 1 gennaio 2008. 
 6 ) Fino al 31 dicembre 2006, per le miscele con acqua da avviare a 
successivo trattamento di centrifugazione, filtrazione e miscelazione
con idrocarburi e' consentito un contenuto massimo di acqua  pari  al
15% V/V 
    
 7 ) Fino al 31 dicembre 2006, per le miscele con acqua da avviare  a
successivo trattamento di centrifugazione, filtrazione e miscelazione
con idrocarburi e' consentito un contenuto  massimo  di  ceneri  pari
all'1,5% m/m
    
 
  2. Emulsioni acqua - bitumi  [parte  I,  sezione  1,  paragrafo  3,
lettera a)] 
 
 
    

=====================================================================
|                  |        |   Emulsioni    |  Emulsioni  | Metodi |
|                  |        |  acqua-bitumi  | acqua-altri |   di   |
|  Caratteristica  | Unita' |    naturali    |   bitumi    |analisi |
+==================+========+================+=============+========+
|Acqua             | %(m/m) |      ≤35%      |    ≤35%     |ISO 3733|
------------------+--------+----------------+-------------+--------+
_ _ _ _ _ASTM D _

|Zolfo             | %(m/m) |      ≤3%*      |   ≤3%*/**   |1552    |
+------------------+--------+----------------+-------------+--------+
|Nichel + Vanadio  | mg/kg  |     ≤450*      |    ≤230*    |1)      |


+------------------+--------+----------------+-------------+--------+

    
 
 1) Fino all'adozione di una metodica ufficiale da parte dei 
competenti organismi  di  normazione,  per  l'analisi  del  nichel  e
vanadio si applica un metodo di comprovata validita'  concordato  con
l'autorita' competente. Fino a tale data non si applica la  norma  EN
ISO 4259 per la trattazione dei risultati. 
* I valori limite sono riferiti all'emulsione tal quale. 
** Per emulsioni derivanti da greggi nazionali il valore e' ≤8%. 
 
 
  3. - Biodiesel [parte I, sezione  1,  paragrafo  1,  lettera  g)  e
sezione 2, paragrafo 1, lettera i)] 
    

=====================================================================
|                     |            |      Limiti      |             |
|                     |            |------------------|  Metodo di  |
|     Proprieta'      |   Unita'   | Minimo | Massimo |    prova    |
+=====================+============+========+=========+=============+
|                     |            |        |         |EN ISO 3104  |
|Viscosita' a 40 C    |   mm2/s    |  3,5   |   5,0   |ISO 3105     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Residuo carbonioso   |            |        |         |             |
|(a) (sul 10% residuo |            |        |         |             |
|distillazione)       |   %(m/m)   |   -    |  0,30   |EN ISO 10370 |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contenuto di ceneri  |            |        |         |             |
|solfatate            |   %(m/m)   |   -    |  0,02   |ISO 3987     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|                     |            |        |         |EN ISO       |
|Contenuto di acqua   |   mg/kg    |   -    |   500   |12937:2000   |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contaminazione       |            |        |         |             |
|totale*              |   mg/kg    |   -    |   24    |EN 12662     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Valore di acidita'   |  mgKOH/g   |        |  0,50   |EN 14104     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contenuto di estere  |            |        |         |             |
|(b)*                 |   %(m/m)   |  96,5  |         |EN 14103     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contenuto di         |            |        |         |             |
|monogliceridi        |   %(m/m)   |        |  0,80   |EN 14105     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contenuto di         |            |        |         |             |
|digliceridi          |   %(m/m)   |        |  0,20   |EN 14105     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contenuto di         |            |        |         |             |
|trigliceridi *       |   %(m/m)   |        |   0,2   |EN 14105     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Glicerolo libero (c) |            |        |         |EN 14105 EN  |
|*                    |   %(m/m)   |        |  0,02   |14106        |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|CFPP (d)             |     °C     |        |         |UNI EN 116   |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Punto di scorrimento |            |        |         |             |
|(e)                  |     °C     |        |    0    |ISO 3016     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|                     |            |        |         |DIN          |
|                     |            |        |         |51900:1989   |
|                     |            |        |         |DIN 51900-   |
|                     |            |        |         |1:1998       |
|                     |            |        |         |DIN 51900-   |
|                     |            |        |         |2:1977       |
|Potere calorifico    |            |        |         |DIN 51900-   |
|inferiore (calcolato)|   MJ/kg    |   35   |         |3:1977       |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|                     |g iodio/100 |        |         |             |
|Numero di Iodio      |     g      |        |   130   |EN 14111     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|                     |            |        |         |prEN ISO     |
|                     |            |        |         |20846        |
|                     |            |        |         |prEN ISO     |
|Contenuto di zolfo   |   mg/kg    |        |  10,0   |20884        |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Slabilita'           |            |        |         |             |
|all'ossidazione 110°C|    ore     |  4,0   |    -    |EN 14112     |
+-------------------------------------------------------------------+
(a) Per ottenere il 10% residuo deve essere utilizzato il metodo ASTM
D 1160.
---------------------------------------------------------------------
(b) Non e' consentita l'aggiunta di esteri diversi da  quelli  propri
del biodiesel e di altre sostanze diverse dagli additivi.
---------------------------------------------------------------------
(c) In caso di controversia sul glicerolo libero, si deve  utilizzare
il EN 14105.
---------------------------------------------------------------------
(d) Per il biodiesel da  utilizzare  tal  quale,  il  limite  massimo
coincide con quello previsto dalla UNI 6579.
---------------------------------------------------------------------
(e) Il biodiesel destinato alla  miscelazione  con  oli  combustibili
convenzionali  non  deve  contenere   additivi   migliorativi   della
filtrabilita' a freddo.
---------------------------------------------------------------------
* In caso di controversia per la determinazione della  contaminazione
totale, del contenuto di esteri, del contenuto di trigliceridi e  del
glicerolo libero non si applica il criterio del 2R della UNI  EN  ISO
4259 rispetto al limite indicato in tabella.
---------------------------------------------------------------------

    
 
  4. Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili  di
cui alla presente sezione  si  applicano  i  metodi  riportati  nelle
tabelle di cui ai paragrafi da 1 a  3  riferiti  alle  versioni  piu'
aggiornate. Salvo quanto diversamente disposto nei paragrafi 2  e  3,
la trattazione dei risultati delle misure e'  effettuata  secondo  la
norma EN ISO 4259. Per l'arbitrato e' utilizzato  il  metodo  EN  ISO
14596 - edizione 1998. 
 
 
Sezione 2 
Combustibili solidi 
1. Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi [parte
I, sezione 1, paragrafo 1, lettere o , p) e paragrafo 2, lettera e  ,
paragrafo 5, lettera d)] 
    

 ===================================================================
 |             |    |Mate-|      |     |     |                     |
 |             |    | rie |      |     |     |                     |
 |             |    |vola-|      |     |Umi- |                     |
 |             |    |tili |Ceneri|Zolfo|dita'|  Potere calorifico  |
 |    Tipo     |    | (b) | (b)  | (b) |(b)  |    inferiore (c)    |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |             |    |%    |%     |%    |%    | MJ/kg |             |
 +=============+====+=====+======+=====+=====+=======+=============+
 |             |    |     |      |     |     |       |             |
 |Coke metal-  |    |     |      |     |     |       | Coke metal- |
 |lurgico e da | 1  | ≤ 2 | ≤ 12 | ≤ 1 |≤ 12 |≥ 27,63|lurgico e da |
 |gas          |----+-----+------+-----+-----+-------|     gas     |
 |             | 2  |     | ≤ 10 |     |≤ 8  |       |             |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |Antracite,   |    |     |      |     |     |       | Antracite,  |
 |prodotti     |    |     |      |     |     |       |  prodotti   |
 |antracitosi e|    |     |      |     |     |       |antracitosi e|
 |loro miscele | 3  |≤ 13 | ≤ 10 | ≤ 1 |≤ 5  |≥ 29,31|loro miscele |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |Carbone da   |    |     |      |     |     |       | Carbone da  |
 |vapore       | 4  |≤ 40 | ≤ 16 | ≤ 1 |     |       |   vapore    |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |Agglomerati  |    |     |      |     |     |       | Agglomerati |
 |di lignite   | 5  |≤ 40 | ≤ 16 |≤ 0,5|≤ 15 |≥ 14,65| di lignite  |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |             |    |     |      |     |     |       |             |
 |Coke da      |7(a)|≤ 12 |      | ≤ 3 |     |       |   Coke da   |
 |petrolio     |----+-----+------+-----+-----+-------|  petrolio   |
 |             |8(d)|≤ 14 |      | ≤ 6 |     |≥ 29,31|             |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |Norma per    |    | ISO | UNI  | UNI |UNI  |       |             |
 |l'analisi    |    | 562 | 7342 |7584 |7340 |       |  ISO 1928   |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+

    
 (a) - per gli impianti di cui alla parte paragrafo 2 
    
 (b) - i valori rappresentano  limiti  massimi  come  percentuali  di
    
massa sul prodotto tal quale 
 (c) - valori minimi riferiti al prodotto tal quale 
 (d) - per gli impianti di cui alla parte I, paragrafo 5 
 
 
Sezione 3 
Caratteristiche delle emulsioni acqua - gasolio, acqua -  kerosene  e
acqua - olio combustibile 
 
  1. Emulsione acqua-gasolio, acqua-kerosene o acqua-altri distillati
leggeri e medi di petrolio (parte I, sezione 1 paragrafo  1,  lettera
f) e sezione 2, paragrafo 1, lettera e) 
  1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui  al  punto  1  non
puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%. 
  1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere stabilizzate  con
l'aggiunta, in quantita' non superiore al  3%,  di  tensioattivi  non
contenenti composti del fluoro, del cloro  ne'  metalli  pesanti.  In
ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per  il  quale  e'
previsto un limite massimo di specifica nel  combustibile  usato  per
preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
essere  tale   che   il   contenuto   totale   di   questo   elemento
nell'emulsione, dedotta  la  percentuale  di  acqua,  non  superi  il
suddetto limite di specifica. 
  1.3 Le emulsioni di cui al punto  1  si  definiscono  stabili  alle
seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 20 °C  ±
1 °C e sottoposto a  centrifugazione  con  un  apparato  conforme  al
metodo ASTM D 1796 con una accelerazione  centrifuga  pari  a  30.000
m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa a pari a 3060) 
per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione  di  acqua  superiore
alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1,  paragrafo  1,
alla voce "Acqua e sedimenti". 
  1.4 In alternativa al  metodo  di  cui  al  comma  precedente,  per
verificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia  luogo  a
separazione di acqua  superiore  alla  percentuale  consentita  dalla
parte II, sezione 1, paragrafo 1, alla voce "Acqua e sedimenti", puo'
essere utilizzato il metodo indicato all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane  e  delle  imposte
indirette del Ministero delle Finanze del 20 marzo 2000. 
  1.5  La  rispondenza  delle  emulsioni  ai  suddetti  requisiti  di
stabilita' e composizione deve essere certificata da  un  laboratorio
accreditato  secondo  le  norme  UNI-CEI  EN  45001  per   le   prove
sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere  conforme  alla
norma UNI CEI EN 15003 e deve valutare la competenza  dei  laboratori
secondo la norma UNI-CEI EN 42002. 
  2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri  distillati  pesanti
di petrolio [parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettera i), paragrafo 2
lettera b), paragrafo 4 lettera b) e paragrafo 5 lettera b) e sezione
2, paragrafo 1, lettera m)] 
  2.1 il contenuto di acqua delle emulsioni di cui  al  punto  2  non
puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%. 
  2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere stabilizzate  con
raggiunta, in quantita' non superiore  al  3%,  di  tensioattivi  non
contenenti composti del fluoro, del cloro  ne'  metalli  pesanti.  In
ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per  il  quale  e'
previsto un limite massimo di specifica nel  combustibile  usato  per
preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
essere  tale   che   il   contenuto   totale   di   questo   elemento
nell'emulsione, dedotta  la  percentuale  di  acqua,  non  superi  il
suddetto limite di specifica. 
  2.3 Le emulsioni di cui al punto  2  si  definiscono  stabili  alle
seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 50 °C  ±
1 °C e sottoposto a  centrifugazione  con  un  apparato  conforme  al
metodo ASTM D 1796 con una accelerazione  centrifuga  pari  a  30.000
m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per
15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua  superiore  alla
percentuale consentita alla parte II, sezione 1,  paragrafo  1,  alle
voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti". 
  2.4 in alternativa al  metodo  di  cui  al  comma  precedente,  per
verificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia  luogo  a
separazione di acqua  superiore  alla  percentuale  consentita  dalla
parte II, sezione 1, paragrafo 1,  alle  voci  "Acqua  e  sedimenti",
"Acqua" e "Sedimenti". puo'  essere  utilizzato  il  metodo  indicato
all'articolo 1, comma 2, decreto direttoriale del Dipartimento  delle
dogane e delle imposte indirette del Ministero delle Finanze  del  20
marzo 2000. 
  La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di  stabilita'
e composizione deve essere certificata da un laboratorio  accreditato
secondo le norme UNI-CEI EN  45001  per  le  prove  sopraccitate.  Il
sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN  45003
e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI
EN 42002. 
 
 
Sezione 4 
Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni  di
utilizzo (parte I, sezione 1, paragrafo 1 lettera  n)  e  sezione  2,
paragrafo 1, lettera h)) 
 
  1. Tipologia e provenienza 
  a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; 
  b)  Materiale  vegetale  prodotto  da  trattamento   esclusivamente
meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole
non dedicate; 
  c) Materiale vegetale prodotto  da  interventi  selvicolturali,  da
manutenzione forestale e da potatura; 
  d) Materiale vegetale  prodotto  dalla  lavorazione  esclusivamente
meccanica  e  dal  trattamento  con  aria,  vapore  o   acqua   anche
surriscaldata di legno vergine e costituito  da  cortecce,  segatura,
trucioli, chips, refili e tondelli  di  legno  vergine,  granulati  e
cascami di legno vergine, granulati e  cascami  di  sughero  vergine,
tondelli, non contaminati da inquinanti; 
  e)  Materiale  vegetale  prodotto  da  trattamento   esclusivamente
meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli; 
  f) Sansa di oliva disolcata  avente  le  caratteristiche  riportate
nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse  vergini
con  n-esano  per   l'estrazione   dell'olio   di   sansa   destinato
all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purche'
i predetti trattamenti  siano  effettuati  all'interno  del  medesimo
impianto; tali requisiti, nel caso di  impiego  del  prodotto  al  di
fuori dell'impianto stesso di  produzione,  devono  risultare  da  un
sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3: 
    

=====================================================================
|                           |           |Valori minimi|  Metodi di  |
|      Caratteristica       |  Unita'   |  / massimi  |   analisi   |
+===========================+===========+=============+=============+
|                           |           |             |   ASTM D    |
|          Ceneri           |  %(m/m)   |    ? 4%     |   5142-98   |
+---------------------------+-----------+-------------+-------------+
|                           |           |             |   ASTM D    |
|         Umidita'          |  %(m/m)   |    ? l5%    |   5142-98   |
+---------------------------+-----------+-------------+-------------+
|          N-esano          |   mg/kg   |    ? 30     |  UNI 22609  |
+---------------------------+-----------+-------------+-------------+
|Solventi organici clorurati|           |   assenti   |      *      |
+---------------------------+-----------+-------------+-------------+
|                           |           |             |   ASTM D    |
|Potere calorifico inferiore|           |             |   5865-01   |
|                           |-----------+-------------+-------------+
|                           |   MJ/kg   |  ? 15,700   |             |
+---------------------------+-----------+-------------+-------------+
(*) Nel  certificato  di  analisi  deve  essere  indicato  il  metodo
impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati
---------------------------------------------------------------------

    
  g)  Liquor  nero  ottenuto  nelle  cartiere  dalle  operazioni   di
lisciviazione del legno e  sottoposto  ad  evaporazione  al  fine  di
incrementarne  il  residuo  solido,   purche'   la   produzione,   il
trattamento  e  la  successiva  combustione  siano  effettuate  nella
medesima cartiera e purche' l'utilizzo di tale  prodotto  costituisca
una misura per la  riduzione  delle  emissioni  e  per  il  risparmio
energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale; 
  h)  prodotti  greggi  o  raffinati  costituiti  prevalentemente  da
gliceridi di origine animale  qualificati  dal  regolamento  (CE)  n.
1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n.  142/2011  del
25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014  del  3
giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti
di origine animale o prodotti derivati che  e'  possibile  utilizzare
nei processi di combustione, purche': 
  siano applicati  i  metodi  di  trasformazione,  le  condizioni  di
combustione e le  altre  condizioni  prescritti  per  l'uso  di  tali
materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011  del  25
febbraio 2011, modificato dal regolamento  (UE)  n.  592/2014  del  3
giugno 2014, e da successivi regolamenti  attuativi  del  regolamento
(CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009; 
  i materiali rispettino i  valori  limite  previsti  dalla  seguente
tabella: 
    


=====================================================================
|                          |    Unita' di   |  Valori   | Metodo di |
|        Proprieta'        |     misura     |  limite   |   prova   |
+==========================+================+===========+===========+
|Densita' a 15 °C          |    (kg/m³)     |  850-970  | ISO 6883  |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Densita' a 60 °C          |    (kg/m³)     |  820-940  |   3675    |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Viscosita' a 50 °C        |     (cST)      | Max. 100  |   3104    |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Contenuto di acqua        |     (%m/m)     |  Max. 1   |   12937   |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Ceneri                    |     (%m/m)     | Max. 0.05 | ISO 6884  |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Sedimenti totali          |    (mg/kg)     |Max. 1.500 |ISO 10307-1|
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Potere Calorifico         |                |           |           |
|Inferiore                 |    (MJ/kg)     |  Min. 33  |ASTM-D 240 |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Punto di infiammabilita'  |       °C       | Min. 120  | ISO 15267 |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Stabilita' all'ossidazione|                |           |           |
|110°C                     |      (h)       |  Min. 4   | ISO 6886  |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Residuo carbonioso        |     (%m/m)     | Max. 1,5  |   10370   |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Acidita' forte (SAN)      |   (mgKOH/g)    |    LR     |ASTM-D 664 |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Zolfo                     |     mg/kg      | Max. 200  |   20884   |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Solventi organici         |                |           |  EN ISO   |
|clorurati                 |     mg/kg      |    LR     |   16035   |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Solventi idrocarburici    |                |           |UNI EN ISO |
|(Esano)                   |     mg/kg      | Max. 300  |   9832    |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

    
 
  LR:  il  valore  rilevato  deve  essere  inferiore  al  limite   di
rilevabilita' specifico per il metodo di analisi indicato 
 
  L'utilizzo di tali materiali come combustibili e' in tutti  i  casi
escluso negli impianti termici  civili  di  cui  alla  parte  quinta,
titolo II, del presente decreto. 
 
  1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati  nel  paragrafo  1
derivino da processi direttamente destinati alla  loro  produzione  o
ricadano nelle esclusioni  dal  campo  di  applicazione  della  parte
quarta del presente  decreto,  la  possibilita'  di  utilizzare  tali
biomasse secondo le  disposizioni  della  presente  parte  quinta  e'
subordinata  alla  sussistenza   dei   requisiti   previsti   per   i
sottoprodotti dalla precedente parte quarta. 
  2. Condizioni di utilizzo 
  2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al paragrafo  1
puo' essere effettuata  attraverso  la  combustione  diretta,  ovvero
previa pirolisi o gassificazione. 
  2.2 Modalita' di combustione 
  Al fine di garantire il rispetto dei  valori  limite  di  emissione
previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono  essere
assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso: 
  a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria se
la potenza termica nominale di ciascun singolo  impianto  di  cui  al
titolo I o di ciascun  singolo  focolare  di  cui  al  titolo  II  e'
inferiore o uguale a 1 MW); 
  b) il controllo della combustione, anche  in  fase  di  avviamento,
tramite la misura e la registrazione in  continuo,  nella  camera  di
combustione, della  temperatura  e  del  tenore  di  ossigeno,  e  la
regolazione   automatica   del   rapporto   aria/combustibile    (non
obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli  impianti
di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun  singolo
impianto e' inferiore o uguale a 3 MW); 
  c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile  gassoso  o
liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e  per
gli impianti di cui al titolo I se la  potenza  termica  nominale  di
ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 6 MW); 
  d) la misurazione e la registrazione  in  continuo,  nell'effluente
gassoso, della temperatura e delle  concentrazioni  di  monossido  di
carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria
per gli impianti di cui al titolo II e per gli  impianti  di  cui  al
titolo I se la potenza termica nominale complessiva  e'  inferiore  o
uguale a 6 MW). La misurazione  in  continuo  del  tenore  di  vapore
acqueo puo' essere omessa se  l'effluente  gassoso  campionato  viene
essiccato prima dell'analisi; 
  e) la misurazione e la registrazione  in  continuo,  nell'effluente
gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e  carbonio  organico
totale (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II  e  per
gli impianti di cui al  titolo  I  se  la  potenza  termica  nominale
complessiva e' inferiore o uguale a 20 MW); 
  f) la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione
negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici
valori limite di emissione, ove non sia prevista  la  misurazione  in
continuo. 
  3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui  al  paragrafo
1, lettera f) 
  3.1. La denominazione "sansa di oliva disolcata", la  denominazione
e l'ubicazione dell'impianto di  produzione,  l'anno  di  produzione,
nonche'  il  possesso  delle  caratteristiche  di  cui  alla  tabella
riportata al paragrafo 1 devono figurare: 
  a) in caso di imballaggio, su  apposite  etichette  o  direttamente
sugli imballaggi; 
  b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento. Nel
caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg  e'
ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento. 
  Un  esemplare  dei  documenti  di  accompagnamento,  contenente  le
informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve  essere
accessibile agli organi di controllo. 
  3.2. Le etichette o i dati  stampati  sull'imballaggio,  contenenti
tutte le informazioni prescritte, devono essere  bene  in  vista.  Le
etichette devono  essere  inoltre  fissate  al  sistema  di  chiusura
dell'imballaggio. Le informazioni devono  essere  redatte  almeno  in
lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e  devono  essere
nettamente separate da altre eventuali  informazioni  concernenti  il
prodotto. 
  3.3. In caso  di  prodotto  imballato,  l'imballaggio  deve  essere
chiuso con un  dispositivo  o  con  un  sistema  tale  che,  all'atto
dell'apertura,  il  dispositivo  o   il   sigillo   di   chiusura   o
l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. 
 
 
Sezione 5 
Caratteristiche e condizioni di utilizzo  degli  idrocarburi  pesanti
derivanti  dalla  lavorazione  del  greggio  (parte  I,  sezione   1,
paragrafo 4, lettera d)) 
 
  1. Provenienza 
  Gli idrocarburi pesanti devono derivare dai processi di lavorazione
del greggio (distillazione, processi di conversione e/o estrazione) 
  2. Caratteristiche degli idrocarburi pesanti e metodi di misura. 
  Gli idrocarburi pesanti devono avere le  seguenti  caratteristiche,
da misurare con i pertinenti metodi: 
 
 
    

         +---------------------+-------------+-------------+

         |                     |             |  Metodi di  |
         |                     |             |   misura    |

         +---------------------+-------------+-------------+

         |Potere calorifico    |             |             |
         |inferiore sul tal    | min. 35.000 |             |
         |quale                |    kJ/kg    |             |

         +---------------------+-------------+-------------+

         |Contenuto di ceneri  |in massa max | UNI EN ISO  |
         |sul tal quale        |     1%      |    6245     |

         +---------------------+-------------+-------------+

         |Contenuto di zolfo   |in massa max | UNI EN ISO  |
         |sul tal quale        |     10%     |    8754     |

         +---------------------+-------------+-------------+

    
 
 
  3. Condizioni di impiego: 
  Gli  idrocarburi  pesanti  possono  essere  impiegati  solo  previa
gassificazione per l'ottenimento di gas di sintesi  e  alle  seguenti
condizioni: 
  3.1 Il gas di sintesi puo'  essere  destinato  alla  produzione  di
energia elettrica in cicli combinati o nella combustione diretta  (in
caldaie e/o forni), in impianti  con  potenza  termica  nominale  non
inferiore a 50 MW localizzati nel comprensorio industriale in cui  e'
prodotto. A tal fine si fa riferimento alla potenza termica  nominale
di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui piu' impianti  sono
considerati, ai sensi dell'articolo  273,  comma  9,  come  un  unico
impianto. 
  3.2 Gli impianti di Lui al punto 3.1 devono essere  attrezzati  per
la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso
in atmosfera, della temperatura, del tenore volumetrico di  ossigeno,
del tenore di vapore acqueo e delle concentrazioni  di  monossido  di
carbonio e degli ossidi di azoto;  la  misurazione  in  continuo  del
tenore di vapore acqueo puo' essere  omessa  se  l'effluente  gassoso
campionato viene essiccato prima dell'analisi. 
  3.3 I valori limite di emissione nell'effluente  gassoso  derivante
dalla combustione del gas  di  sintesi  in  ciclo  combinato  per  la
produzione di energia elettrica, riferiti ad un tenore volumetrico di
ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%, sono i seguenti: 
 
 
    

          +-------------------+-------------------------+

           |a) Polveri totali  |10 mg/Nm3 (1)            |

           +-------------------+-------------------------+

           |b) Ossidi di azoto |                         |
           |(espressi come NO2)|70 mg/Nm3 (1)            |

           +-------------------+-------------------------+

           |c) Ossidi di zolfo |                         |
           |(espressi come SO2)|60 mg/Nm3 (1)            |

           +-------------------+-------------------------+

           |d) Monossido di    |50 mg/ Nm3 (1) (come     |
           |carbonio           |valore medio giornaliero)|

           +-------------------+-------------------------+
    
 
(1) I valori limite sono riferiti  al  volume  di  effluente  gassoso
secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa 
 
  3.4 i valori limite di emissione nell'effluente  gassoso  derivante
dalla combustione del gas di sintesi in forni e caldaie, non  facenti
parte dei cicli combinati,  riferiti  ad  un  tenore  volumetrico  di
ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 3%, sono i seguenti: 
 
 
    

           +-------------------+-------------------------+

           |a) Polveri totali  |30 mg/Nm3 (1)            |

           +-------------------+-------------------------+

           |b) Ossidi di azoto |                         |
           |(espressi come NO2)|200 mg/Nm3 (1)           |

           +-------------------+-------------------------+

           |c) Ossidi di zolfo |                         |
           |(espressi come SO2)|180 mg/Nm3 (1)           |

           +-------------------+-------------------------+

           |d) Monossido di    |150 mg/ Nm3 (1) (come    |
           |carbonio           |valore medio giornaliero)|

           +-------------------+-------------------------+
    
 
(1) I valori limite sono riferiti  al  volume  di  effluente  gassoso
secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa. 
 
 
Sezione 6 
Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas (parte I, sezione
paragrafo 1, lettera r) e sezione 2, paragrafo 1, lettera n)) 
 
  1. Provenienza: 
  Il   biogas   deve   provenire   dalla   fermentazione   anaerobica
metanogenica di sostanze organiche, quali per  esempio  effluenti  di
allevamento, prodotti agricoli o borlande di  distillazione,  purche'
tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della  parte  quarta
del presente decreto. In particolare  non  deve  essere  prodotto  da
discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a  matrice  organica.  Il
biogas derivante dai rifiuti puo' essere utilizzato con le  modalita'
e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti. 
  2. Caratteristiche 
  I  biogas  deve  essere  costituito  prevalentemente  da  metano  e
biossido  di  carbonio  e  con  un  contenuto  massimo  di   composti
solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0.1%
v/v. 
  3. Condizioni di utilizzo 
  3.1 L'utilizzo del biogas e' consentito nel  medesimo  comprensorio
in cui tale biogas e' prodotto. 
  3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono  essere  effettuati
controlli almeno annuali dei valori di  emissione  ad  esclusione  di
quelli per cui e' richiesta la misurazione  in  continuo  di  cui  al
punto 3.3. 
  3.3 Se la potenza termica nominale complessiva e' superiore a 6 MW,
deve essere effettuata la misurazione  e  registrazione  in  continuo
nell'effluente gassoso del  tenore  volumetrico  di  ossigeno,  della
temperatura, delle concentrazioni del monossido  di  carbonio,  degli
ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in  continuo  del
tenore di vapore acqueo puo' essere  omessa  se  l'effluente  gassoso
campionato viene essiccato prima dell'analisi). 
 
  Sezione 7 
  CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE Parte
I, sezione 1, paragrafo 10 
 
  La provenienza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo  del
CSS-Combustibile sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  62
del 14 marzo 2013. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 205, ha disposto (con l'art. 2, comma
6) che "Nell'allegato X alla parte quinta del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, Parte II,  sezione  1,  paragrafo  I,  i  valori
relativi allo zolfo, indicati nelle  colonne  2,  4,  6  e  10  della
tabella, sono sostituiti dal seguente: "1"". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  3,  comma
29, lettera l)) che "nella parte I, sezione 3, nelle ultime tre righe
delle Tabelle II e IV, ultima colonna: sostituire i tenori massimi di
zolfo indicati con "1" "3" e "4" con i seguenti: "1,0" 3,0" e "4,0"". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.Lgs. 16 luglio 2014, n. 112 ha disposto (con l'art.  1,  comma
4, lettera c)) che "alla sezione 3, paragrafi 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5  la
parola: "APAT" e' sostituita dalla seguente: "ISPRA"". 
 
    

((Allegato I
  Attivita' che producono biossido di titanio
  Parte 1
  Valori limite per le emissioni nelle acque
  1. Nel caso di  installazioni  e  stabilimenti  che  utilizzano  il
procedimento al solfato (come media annuale): 550 kg di solfato per t
di biossido di titano prodotto;
  2. Nel caso di  installazioni  e  stabilimenti  che  utilizzano  il
procedimento con cloruro (come media annuale):
    a) 130 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se  si
utilizza rutilio naturale;
    b) 228 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se  si
utilizza rutilio sintetico;
    c) 330 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se  si
utilizza "slag". In caso di  scarico  in  acque  salate  (estuariali,
costiere, d'altura) si puo' applicare un valore limite di 450  kg  di
cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza "slag".
  3. Per installazioni e stabilimenti che utilizzano il processo  con
cloruro e che utilizzano piu' di un tipo di minerale, i valori limite
di emissione di cui  al  punto  2  si  applicano  in  proporzione  ai
quantitativi di ciascun minerale utilizzato.
  Parte 2
  Valori limite per le emissioni nell'atmosfera
  1. I valori limite di emissione espressi come in concentrazioni  di
massa per metro cubo (Nm³) sono calcolati a una temperatura di 273,15
K ad una pressione di 101,3 kPa.
  2. Polveri: 50 mg/Nm³ come media oraria dalle fonti piu' importanti
e 150 mg/Nm³ come media oraria dalle altre fonti.
  3.  Biossido  e  triossido  di  zolfo  emessi  in  atmosfera  dalla
digestione  e  dalla  calcinazione,  compresi  gli   aerosol   acidi,
calcolati come SO2 equivalente:
    a) 6 kg per t di biossido di titanio prodotto come media annuale;
    b)  500  mg/Nm³  come  media   oraria   per   gli   impianti   di
concentrazione dell'acido di scarto.
  4. Cloro, in caso di installazioni che utilizzano  il  procedimento
con cloruro:
    a) 5 mg/Nm³ come media giornaliera;
    b) 40 mg/Nm³ per qualsiasi intervallo di tempo.
  Parte 3
  Controllo delle emissioni
  Il controllo delle emissioni  nell'atmosfera  comprende  almeno  il
monitoraggio in continuo di:
    a) biossido e  triossido  di  zolfo  emessi  in  atmosfera  dalla
digestione e dalla calcinazione da impianti di  concentrazione  degli
acidi di scarto in installazioni che utilizzano  il  procedimento  al
solfato;
    b)  cloro  proveniente  dalle  fonti  principali  all'interno  di
installazioni e  stabilimenti  che  utilizzano  il  procedimento  con
cloruro;
    c) polvere proveniente dalle fonti principali di installazioni  e
stabilimenti.))

    
                      ALLEGATI ALLA PARTE SESTA 
 
ALLEGATO 1 
ALLEGATO 2 
ALLEGATO 3 
ALLEGATO 4 
ALLEGATO 5 
 
ALLEGATO 1 
 
  a)  Convenzione  internazionale  del   27   novembre   1992   sulla
responsabilita' civile per  i  danni  derivanti  da  inquinamento  da
idrocarburi; 
  b) Convenzione internazionale del 27 novembre 1992 istitutiva di un
Fondo  internazionale  per  l'indennizzo  dei  danni   derivanti   da
inquinamento da idrocarburi; 
  c)   Convenzione   internazionale   del   23   marzo   2001   sulla
responsabilita'  civile  per  i  danni  derivanti   dall'inquinamento
determinato dal carburante delle navi; 
  d)   Convenzione   internazionale   del   3   maggio   1996   sulla
responsabilita' e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto  via
mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose; 
  e) Convenzione del 10 ottobre 1989 sulla responsabilita' civile per
i danni causati durante  il  trasporto  di  materiali  pericolosi  su
strada, ferrovia o battello di navigazione interna. 
ALLEGATO 2 
 
  a) Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960  sulla  responsabilita'
civile nel campo dell'energia nucleare e convenzione complementare di
Bruxelles del 31 gennaio 1963; 
  b) Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963  sulla  responsabilita'
civile in materia di danni nucleari; 
  c) Convenzione di Vienna  del  12  settembre  1997  sull'indennizzo
complementare per danno nucleare; 
  d)  Protocollo   congiunto   del   21   settembre   1988   relativo
all'applicazione della convenzione di Vienna e della  convenzione  di
Parigi; 
  e) Convenzione di Bruxelles del  17  dicembre  1971  relativa  alla
responsabilita' civile derivante dal trasporto marittimo di  sostanze
nucleari. 
ALLEGATO 3 
 
Il presente allegato stabilisce un quadro comune  da  rispettare  per
scegliere le misure piu' appropriato cui attenersi per  garantire  la
riparazione del danno ambientale. 
  1. Riparazione del danno all'acqua o alle  specie  e  agli  habitat
naturali protetti 
  La riparazione del danno ambientale, in relazione all'acqua o  alle
specie e agli habitat naturali  protetti,  e'  conseguita  riportando
l'ambiente danneggiato alle condizioni originarie tramite  misure  di
riparazione primaria, complementare  e  compensativa,  da  intendersi
come segue: 
    a) riparazione "primaria": qualsiasi misura  di  riparazione  che
riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le
condizioni originarie; 
    b) riparazione "complementare": qualsiasi misura  di  riparazione
intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare
il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali
danneggiati; 
    c) riparazione "compensativa": qualsiasi  azione  intrapresa  per
compensare la perdita temporanea  di  risorse  e/o  servizi  naturali
dalla data del verificarsi del danno fino  a  quando  la  riparazione
primaria non abbia prodotto un effetto completo; 
    d) "perdite temporanee": perdite  risultanti  dal  fatto  che  le
risorse e/o i servizi naturali danneggiati non  possono  svolgere  le
loro funzioni  ecologiche  o  fornire  i  servizi  ad  altre  risorse
naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o  complementari
non abbiano  avuto  effetto.  Non  si  tratta  di  una  compensazione
finanziaria al pubblico. 
  Qualora  la  riparazione  primaria  non  dia  luogo  a  un  ritorno
dell'ambiente  alle  condizioni  originarie,  si  intraprendera'   la
riparazione complementare. Inoltre, si intraprendera' la  riparazione
compensativa per compensare le perdite temporanee. La riparazione del
danno ambientale, in termini di danno all'acqua o alle specie e  agli
habitat naturali protetti, implica inoltre  che  si  deve  sopprimere
qualsiasi rischio significativo  di  effetti  nocivi  per  la  salute
umana. 
  1.1.  Obiettivi  di  riparazione.   Finalita'   della   riparazione
primaria. 
  1.1.1. Lo scopo della riparazione primaria e quello di riportare le
risorse naturali c/o i servizi danneggiati alle o verso le condizioni
originarie. 
  Finalita' della riparazione complementare. 
  1.1.2. Qualora le risorse naturali e/o i  servizi  danneggiati  non
tornino alle condizioni originarie, sara' intrapresa  la  riparazione
complementare.  Lo  scopo  della  riparazione  complementare  e'   di
ottenere, se opportuno anche in un sito alternativo,  un  livello  di
risorse naturali e/o servizi analogo a quello che si sarebbe ottenuto
se il sito danneggiato  fosse  tornato  alle  condizioni  originarie.
Laddove possibile e opportuno, il sito  alternativo  dovrebbe  essere
geograficamente collegato al sito  danneggiato,  tenuto  conto  degli
interessi della popolazione colpita. 
  Finalita' della riparazione compensativa. 
  1.1.3. La riparazione compensativa e'  avviata  per  compensare  la
perdita temporanea di  risorse  naturali  e  servizi  in  attesa  del
ripristino. La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle
specie e agli  habitat  naturali  protetti  o  alle  acque  nel  sito
danneggiato o in un sito alternativo. Essa non e'  una  compensazione
finanziaria al pubblico. 
  1.2. Individuazione di  misure  di  riparazione  Individuazione  di
misure di riparazione primarie 
  1.2.1. Vanno prese in considerazione altre  opzioni,  ossia  azioni
per riportare direttamente le  risorse  naturali  e  i  servizi  alle
condizioni originarie in tempi  brevi,  o  attraverso  il  ripristino
naturale. 
  Individuazione   di   misure   di   riparazione   complementare   e
compensativa 
  1.2.2. Nel determinare  la  portata  delle  misure  di  riparazione
complementare e compensativa, occorre prendere in  considerazione  in
primo  luogo  l'uso  di  metodi  di  equivalenza  risorsa-risorsa   o
servizio-servizio. Con detti metodi vanno prese in considerazione  in
primo luogo azioni che forniscono risorse naturali e/o servizi  dello
stesso tipo, qualita' e quantita' di quelli danneggiati. Qualora cio'
non sia possibile, si devono fornire risorse naturali e/o servizi  di
tipo alternativo. Per esempio, una riduzione della qualita'  potrebbe
essere compensata da una maggiore quantita' di misure di riparazione. 
  1.2.3. Se non e' possibile usare, come prima scelta,  i  metodi  di
equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio, si devono utilizzare
tecniche di valutazione alternative. L'autorita'  a  competente  puo'
prescrivere il metodo,  ad  esempio  la  valutazione  monetaria,  per
determinare  la  portata  delle  necessarie  misure  di   riparazione
complementare e compensativa. Se la valutazione delle risorse e/o dei
servizi perduti e'  praticabile,  ma  la  valutazione  delle  risorse
naturali e/o dei servizi di sostituzione non puo' essere eseguita  in
tempi o a costi ragionevoli, l'autorita'  competente  puo'  scegliere
misure  di  riparazione  il  cui  costo  sia  equivalente  al  valore
monetario stimato delle risorse naturali e/o dei servizi perduti.  Le
misure di riparazione complementare e compensativa dovrebbero  essere
concepite in modo che le risorse naturali e/o i servizi supplementari
rispecchino le preferenze e il  profilo  temporali  delle  misure  di
riparazione. Per esempio, a  parita'  delle  altre  condizioni,  piu'
lungo  e'  il  periodo  prima  del  raggiungimento  delle  condizioni
originarie,  maggiore  e'  il  numero  delle  misure  di  riparazione
compensativa che saranno avviate. 
  1.3. Scelta delle opzioni di riparazione 
  1.3.1. Le opzioni  ragionevoli  di  riparazione  dovrebbero  essere
valutate, usando le migliori tecnologie  disponibili,  qualora  siano
definite, in base ai seguenti criteri: 
  - l'effetto  di  ciascuna  opzione  sulla  salute  e  la  sicurezza
pubblica; 
  - il costo di attuazione dell'opzione; 
  - la probabilita' di successo di ciascuna opzione; 
  - la misura in cui  ciascuna  opzione  impedira'  danni  futuri  ed
evitera' danni collaterali  a  seguito  dell'attuazione  dell'opzione
stessa; 
  - la misura in cui ciascuna opzione giova a ogni  componente  della
risorsa naturale e/o del servizio; 
  - la misura in cui ciascuna  opzione  tiene  conto  dei  pertinenti
aspetti sociali, economici e culturali e di altri  fattori  specifici
della localita'. 
  -  il  tempo  necessario  per  l'efficace  riparazione  del   danno
ambientale; 
  - la misura in cui ciascuna opzione  realizza  la  riparazione  del
sito colpito dal danno ambientale; 
  - il collegamento geografico al sito danneggiato. 
  1.3.2. Nel valutare le  diverse  opzioni  di  riparazione,  possono
essere scelte  misure  di  riparazione  primaria  che  non  riportano
completamente l'acqua o le specie e  gli  habitat  naturali  protetti
danneggiati alle  condizioni  originarie  o  che  li  riportano  piu'
lentamente a tali condizioni.  Questa  decisione  puo'  essere  presa
soltanto se le risorse  naturali  c/o  i  servizi  perduti  sul  sito
primario a seguito della  decisione  sono  compensati  aumentando  le
azioni complementari o compensative per fornire un livello di risorse
naturali e/o servizi  simile  a  quello  perduto.  E'  il  caso,  per
esempio, di risorse naturali e/o servizi equivalenti forniti  altrove
a costo inferiore. Queste misure supplementari  di  riparazione  sono
determinate conformemente alle regole precisate nel punto 1.2.2. 
  1.3.3. In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  punto  1.3.2  e
conformemente all'articolo 7,  paragrafo  3,  l'autorita'  competente
puo' decidere di non intraprendere ulteriori  misure  di  riparazione
qualora: a) le misure di riparazione gia' intraprese garantiscano che
non esiste piu' un rischio significativo di  causare  effetti  nocivi
per la salute umana,  l'acqua,  le  specie  e  gli  habitat  naturali
protetti e b) i costi delle misure di  riparazione  da  adottare  per
raggiungere le  condizioni  originarie  o  un  livello  simile  siano
sproporzionati rispetto ai vantaggi ambientali ricercati. 
  2. Riparazione del danno al terreno 
  Si devono adottare le misure necessarie per garantire, come minimo,
che gli agenti contaminanti pertinenti siano eliminati,  controllati,
circoscritti o diminuiti in modo che il terreno  contaminato,  tenuto
conto del suo uso attuale o approvato per il futuro  al  momento  del
danno, non presenti piu' un rischio significativo di causare  effetti
nocivi per la salute umana. La presenza di tale rischio  e'  valutata
mediante procedure di valutazione del rischio che tengono conto della
caratteristica  e  della  funzione  del  suolo,  del  tipo  e   della
concentrazione delle  sostanze,  dei  preparati,  degli  organismi  o
microrganismi nocivi, dei relativi rischi  e  della  possibilita'  di
dispersione degli stessi. L'utilizzo e' calcolato  sulla  base  delle
normative sull'assetto territoriale o di  eventuali  altre  normative
pertinenti vigenti quando si e' verificato il danno. 
  Se l'uso del terreno viene modificato, si devono adottare tutte  le
misure necessarie per evitare di causare effetti nocivi per la salute
umana. In mancanza di normative sull'assetto territoriale o di  altre
normative  pertinenti,  l'uso  dell'area  specifica  del  terreno  e'
determinato, tenuto  conto  dello  sviluppo  previsto,  dalla  natura
dell'area  in  cui  si  e'  verificato  il   danno.   Va   presa   in
considerazione un'opzione di ripristino  naturale,  ossia  un'opzione
senza interventi umani diretti nel processo di ripristino. 
ALLEGATO 4 
 
  Il carattere significativo di un danno che produce effetti negativi
sul raggiungimento o il mantenimento di uno  stato  di  conservazione
favorevole di specie o habitat e  da  valutare  in  riferimento  allo
stato di conservazione, al momento del danno, ai servizi offerti  dai
valori  ricreativi  connessi  e  alla  capacita'   di   rigenerazione
naturale. Gli effetti negativi significativi rispetto alle condizioni
originarie dovrebbero essere determinati  con  dati  misurabili,  del
tipo: 
  - numero degli individui, loro densita' o area coperta; 
  -  ruolo  di  determinati  individui  o  dell'area  danneggiata  in
relazione alla specie o alla conservazione dell'habitat, alla rarita'
della specie o dell'habitat (valutata a livello locale,  regionale  e
piu' alto, anche a livello comunitario); 
  - capacita  di  propagazione  della  specie  (secondo  la  dinamica
propria alla specie o alla popolazione), sua vitalita' o capacita' di
rigenerazione naturale dell'habitat  (secondo  le  dinamiche  proprie
alle specie che lo caratterizzano o alle loro popolazioni); 
  - capacita' della specie o dell'habitat, dopo che il  danno  si  e'
verificato, di ripristinarsi in breve tempo, senza interventi diversi
da misure di protezione rafforzate, in uno stato che,  unicamente  in
virtu'  della  dinamica  della  specie  o  dell'habitat,  conduca   a
condizioni  ritenute  equivalenti   o   superiori   alle   condizioni
originarie. 
  Il danno con un provato effetto  sulla  salute  umana  deve  essere
classificato come significativo. 
  Non devono essere classificati come danni significativi: 
  - le  variazioni  negative  inferiori  alle  fluttuazioni  naturali
considerate normali per la specie o l'habitat in questione; 
  - le variazioni negative dovute a cause naturali  o  risultanti  da
interventi connessi con la normale gestione dei siti, quale  definita
nei documenti di gestione o  di  indirizzo  relativi  all'habitat,  o
praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori; 
  - il danno a specie o habitat per  i  quali  e'  stabilito  che  si
ripristineranno  entro  breve  tempo  e  senza  interventi,  o  nelle
condizioni originarie o in uno stato che, unicamente in virtu'  della
dinamica della specie o dell'habitat, conduca a  condizioni  ritenute
equivalenti o superiori alle condizioni originarie. 
ALLEGATO 5 
 
  1.  Funzionamento   di   impianti   soggetti   ad   autorizzazione,
conformemente alla direttiva 96/61/Ce del Consiglio, del 24 settembre
1996, sulla prevenzione e la riduzione  integrate  dell'inquinamento.
include tutte le attivita' elencate nell'allegato I  della  direttiva
96/61/Ce, ad esclusione degli impianti o parti di impianti utilizzati
per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti  e
processi. 
  2. Operazioni di gestione dei rifiuti,  compresi  la  raccolta,  il
trasporto, il recupero e lo  smaltimento  di  rifiuti  e  di  rifiuti
pericolosi, nonche' la supervisione di tali operazioni e i  controlli
successivi sui siti di  smaltimento,  soggetti  ad  autorizzazione  o
registrazione, conformemente alle direttive del Consiglio 75/442/Cee,
del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e 91/689/Cee, del 12 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi. Tali operazioni comprendono tra
l'altro la gestione di siti di discarica ai sensi della direttiva del
Consiglio 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, concernente  le  operazioni
di  discarica  di   rifiuti,   e   il   funzionamento   di   impianti
d'incenerimento ai sensi della direttiva  2000/76/Ce  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000,  sull'incenerimento  di
rifiuti. 
  3. Tutti gli scarichi nelle acque interne  superficiali  che  siano
soggetti ad autorizzazione preventiva  conformemente  alla  direttiva
76/464/Cee  del   Consiglio,   del   4   maggio   1976,   concernente
l'inquinamento  provocato  da  certe  sostanze  pericolose  scaricate
nell'ambiente idrico della Comunita'. 
  4. Tutti gli scarichi di sostanze nelle acque sotterranee che siano
soggetti ad autorizzazione preventiva  conformemente  alla  direttiva
80/68/Cee  del  Consiglio,  del  17  dicembre  1979,  concernente  la
protezione delle acque  sotterranee  dall'inquinamento  provocato  da
certe sostanze pericolose. 
  5. Lo scarico o l'immissione di inquinanti nelle acque superficiali
o  sotterranee  che  sono  soggetti  a  permesso,  autorizzazione   o
registrazione conformemente alla direttiva 2000/60/Ce. 
  6. Estrazione e arginazione delle acque soggette ad  autorizzazione
preventiva conformemente alla direttiva 2000/60/Ce. 
  7.  Fabbricazione,  uso,  stoccaggio,  trattamento,   interramento,
rilascio nell'ambiente e trasporto sul sito di: 
    a) sostanze pericolose  definite  nell'articolo  2,  paragrafo  2
della  direttiva  67/548/Cee  del  Consiglio,  del  27  giugno  1967,
concernente  il  ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  cd  amministrative  relative   alla   classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; 
    b) preparati pericolosi definiti  nell'articolo  2,  paragrafo  2
della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri
relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura
dei preparati pericolosi; 
    c) prodotti fitosanitari definiti nell'articolo  2,  paragrafo  1
della  direttiva  91/414/Cee  del  Consiglio,  del  15  luglio  1991,
relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; 
    d) biocicli definiti nell'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera  a)
della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocicli in
quantitativi superiori. 
  8. Trasporto per strada, ferrovia, navigazione interna, mare o aria
di merci pericolose o di merci inquinanti  definite  nell'allegato  A
della  direttiva  94/55/Ce  del  Consiglio,  del  21  novembre  1994,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada, o  nell'allegato
della direttiva 96/49/Ce del Consiglio, del 23 luglio  1996,  per  il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al
trasporto  di  merci  pericolose  per  ferrovia,  o  definite   nella
direttiva 93/75/Cee del Consiglio, del 13  settembre  1993,  relativa
alle condizioni  minime  necessarie  per  le  navi  dirette  a  porti
marittimi della Comunita' o che ne escono  e  che  trasportano  merci
pericolose o inquinanti. 
  9.  Funzionamento   di   impianti   soggetti   ad   autorizzazione,
conformemente alla direttiva 84/360/Cee del Consiglio, del 28  giugno
1984,  concernente  la  lotta   contro   l'inquinamento   atmosferico
provocato  dagli  impianti  industriali  relativamente  al   rilascio
nell'aria di una qualsiasi delle sostanze inquinanti coperte da detta
direttiva. 
  10.  Qualsiasi   uso   confinato,   compreso   il   trasporto,   di
microrganismi  geneticamente  modificati  definiti  nella   direttiva
90/219/Cee del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego  confinato
di microrganismi geneticamente modificati. 
  11.  Qualsiasi  rilascio  deliberato  nell'ambiente,  trasporto   e
immissione  in  commercio  di  organismi   geneticamente   modificati
definiti nella direttiva 2001/18/Ce  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio. 
  12. Qualsiasi spedizione transfrontaliera  di  rifiuti  all'interno
dell'Unione  europea,  nonche'  in  entrata  e  in  uscita  dal   suo
territorio, che necessiti di un'autorizzazione o sia vietata ai sensi
del regolamento (Cee) n. 259/93 del Consiglio, del 1  febbraio  1993,
relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e  in  uscita
dal suo territorio. 
  12-bis. La gestione  dei  rifiuti  di  estrazione  ai  sensi  della
direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
marzo 2006,  relativa  alla  gestione  dei  rifiuti  delle  industrie
estrattive. 
((12-ter. Gestione  dei  siti  di  stoccaggio  a  norma  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio.))