CODICE DELL'AMBIENTE

 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

"Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96)

 

 

 

Testo aggiornato 2017 

 

 

 

PARTE PRIMA
((DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI))
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al  Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Viste  le  direttive  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e  85/337/CEE
del Consiglio, del 27 giugno 1985, come  modificata  dalle  direttive
97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  26  maggio  2003,  concernente   la
valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici  e
privati, nonche' riordino e  coordinamento  delle  procedure  per  la
valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),   per   la   valutazione
ambientale  strategica  (VAS)  e  per  la  prevenzione  e   riduzione
integrate dell'inquinamento (IPPC); 
  Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24  settembre  1996,
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che
modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti; 
  Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre  1991,
relativa ai rifiuti pericolosi; 
  Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio; 
  Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del  28  giugno  1984,
concernente la  lotta  contro  l'inquinamento  atmosferico  provocato
dagli impianti industriali; 
  Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 1994,  sul  controllo  delle  emissioni  di  composti
organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e  dalla
sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio; 
  Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio,  dell'11  marzo  1999,
concernente la  limitazione  delle  emissioni  di  composti  organici
volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attivita' e in
taluni impianti; 
  Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del  26  aprile  1999,
relativa alla riduzione del tenore di zolfo  di  alcuni  combustibili
liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE; 
  Vista  la  direttiva  2001/80/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre  2001,  concernente  la  limitazione  delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti  originati  dai  grandi
impianti di combustione; 
  Vista  la  direttiva  2004/35/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla  responsabilita'  ambientale  in
materia di prevenzione e riparazione del danno  ambientale,  che,  in
vista  di  questa   finalita',   "istituisce   un   quadro   per   la
responsabilita' ambientale" basato sul principio "chi inquina paga"; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, di concerto con i Ministri per le politiche  comunitarie,
per la funzione pubblica, per  gli  affari  regionali,  dell'interno,
della giustizia, della difesa, dell'economia e delle  finanze,  delle
attivita'  produttive,  della  salute,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e delle politiche agricole e forestali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               ART. 1 
                      (ambito di applicazione) 
 
 
  1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione  della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti: 
    a)  nella  parte  seconda,  le  procedure  per   la   valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto  ambientale
(VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 
    b) nella parte terza,  la  difesa  del  suolo  e  la  lotta  alla
desertificazione,  la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  la
gestione delle risorse idriche; 
    c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica  dei
siti contaminati; 
    d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la  riduzione  delle
emissioni in atmosfera; 
    e) nella parte sesta,  la  tutela  risarcitoria  contro  i  danni
all'ambiente. 
                               ART. 2
                             (finalita')

   1.  Il  presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la
promozione  dei  livelli  di qualita' della vita umana, da realizzare
attraverso  la  salvaguardia  ed  il  miglioramento  delle condizioni
dell'ambiente  e  l'utilizzazione  accorta  e razionale delle risorse
naturali.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, il presente decreto
provvede  al  riordino,  al  coordinamento  e  all'integrazione delle
disposizioni  legislative  nelle  materie  di  cui all'articolo 1, in
conformita'  ai  principi  e  criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9
dell'articolo  1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto
((degli   obblighi  internazionali,))  dell'ordinamento  comunitario,
delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
   3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  sono attuate
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
                               ART. 3 
        (criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi) 
 
   1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)). 
   2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)). 
   ((3.  Per  la  modifica  e  l'integrazione  dei   regolamenti   di
attuazione  ed  esecuzione  in  materia   ambientale,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  acquisisce,  entro  30
giorni dalla richiesta, il parere  delle  rappresentanze  qualificate
degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio  economico
e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.)) ((40)) 
   4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)). 
   5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  4,  comma
2) che "Nel decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ovunque
ricorrano, le parole "Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio  e  del  mare",  le  parole:  "Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare", le parole "Agenzia per la protezione  dell'ambiente  e  per  i
servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale", e  la  parola  "APAT"  e'
sostituita dalla seguente: "ISPRA"". 
                             ART. 3-bis
          Principi sulla produzione del diritto ambientale

  1. I principi posti ((dalla presente Parte prima)) e dagli articoli
seguenti   costituiscono  i  principi  generali  in  tema  di  tutela
dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41,
42  e  44,  117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto ((degli
obblighi internazionali e del diritto comunitario)).
  2.  I  principi  previsti  dalla presente Parte Prima costituiscono
regole  generali  della  materia  ambientale nell'adozione degli atti
normativi,  di  indirizzo  e  di  coordinamento e nell'emanazione dei
provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
((3.  Le  norme  di  cui al presente decreto possono essere derogate,
modificate  o  abrogate solo per dichiarazione espressa da successive
leggi  della  Repubblica,  purche'  sia  comunque sempre garantito il
rispetto  del  diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle
competenze delle Regioni e degli Enti locali.))
                             ART. 3-ter
                ((Principio dell'azione ambientale))
  ((1.  La  tutela  dell'ambiente  e  degli ecosistemi naturali e del
patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici
e  privati  e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private,
mediante  una  adeguata  azione  che  sia informata ai principi della
precauzione,   dell'azione   preventiva,  della  correzione,  in  via
prioritaria  alla  fonte,  dei danni causati all'ambiente, nonche' al
principio  "chi  inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma
2,  del  Trattato  delle  unioni  europee, regolano la politica della
comunita' in materia ambientale.))
                            ART. 3-quater
              ((Principio dello sviluppo sostenibile))
  ((1.  Ogni  attivita'  umana  giuridicamente rilevante ai sensi del
presente   codice   deve  conformarsi  al  principio  dello  sviluppo
sostenibile,  al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni
delle  generazioni  attuali non possa compromettere la qualita' della
vita e le possibilita' delle generazioni future.
  2.  Anche  l'attivita'  della  pubblica amministrazione deve essere
finalizzata   a  consentire  la  migliore  attuazione  possibile  del
principio  dello  sviluppo  sostenibile,  per  cui  nell'ambito della
scelta  comparativa  di  interessi  pubblici  e  privati connotata da
discrezionalita'  gli  interessi  alla  tutela  dell'ambiente  e  del
patrimonio   culturale   devono   essere   oggetto   di   prioritaria
considerazione.
  3.  Data  la  complessita' delle relazioni e delle interferenze tra
natura  e  attivita'  umane,  il principio dello sviluppo sostenibile
deve  consentire  di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito
delle  risorse  ereditate,  tra  quelle  da  risparmiare  e quelle da
trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e
del  consumo  si  inserisca altresi' il principio di solidarieta' per
salvaguardare  e  per  migliorare  la  qualita'  dell'ambiente  anche
futuro.
  4.  La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali
deve  essere  cercata  e  trovata nella prospettiva di garanzia dello
sviluppo   sostenibile,   in   modo   da  salvaguardare  il  corretto
funzionamento   e   l'evoluzione   degli  ecosistemi  naturali  dalle
modificazioni  negative  che  possono essere prodotte dalle attivita'
umane.))
                          ART. 3-quinquies
        Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione

  1.  I  principi  ((contenuti  nel  presente))  decreto  legislativo
costituiscono  le  condizioni  minime ed essenziali per assicurare la
tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare  forme  di  tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive,
qualora  lo  richiedano  situazioni  particolari del loro territorio,
purche'   cio'  non  comporti  un'arbitraria  discriminazione,  anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
  3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali
ove  gli  obiettivi  dell'azione  prevista,  in  considerazione delle
dimensioni  di  essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano
essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori
di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
  4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei
rapporti  tra  regioni  ed enti locali minori. ((Qualora sussistano i
presupposti  per  l'esercizio  del potere sostitutivo del Governo nei
confronti  di  un ente locale, nelle materie di propria competenza la
Regione puo' esercitare il suo potere sostitutivo)).
                            ART. 3-sexies 
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a
                         scopo collaborativo 
  1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
modificazioni,  e  delle  previsioni  della  Convenzione  di  Aarhus,
ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi
del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  195,  chiunque,  senza
essere  tenuto  a  dimostrare  la   sussistenza   di   un   interesse
giuridicamente rilevante, puo' accedere  alle  informazioni  relative
allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale. 
  ((1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a  norma  delle
disposizioni di cui all'allegato  1  alla  direttiva  2003/35/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora  agli
stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del  presente  decreto,
l'autorita'  competente  all'elaborazione  e   all'approvazione   dei
predetti piani o programmi assicura la  partecipazione  del  pubblico
nel procedimento di elaborazione, di  modifica  e  di  riesame  delle
proposte degli stessi piani o programmi prima  che  vengano  adottate
decisioni sui medesimi piani o programmi. 
  1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al  comma  1-bis
l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel  proprio
sito web. La pubblicazione deve contenere  l'indicazione  del  titolo
del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi  ove
puo' essere presa visione del piano o  programma  e  delle  modalita'
dettagliate per la loro consultazione. 
  1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione  del
pubblico il piano o programma mediante il deposito  presso  i  propri
uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. 
  1-quinquies. Entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  1-ter,  chiunque  puo'
prendere visione del piano o programma ed estrarne  copia,  anche  in
formato  digitale,  e  presentare  all'autorita'  competente  proprie
osservazioni o pareri in forma scritta. 
  1-sexies. L'autorita' procedente tiene  adeguatamente  conto  delle
osservazioni del pubblico presentate nei  termini  di  cui  al  comma
1-quinquies nell'adozione del piano o programma. 
  1-septies. Il piano o programma, dopo che  e'  stato  adottato,  e'
pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente  ad  una
dichiarazione di sintesi nella quale  l'autorita'  stessa  da'  conto
delle considerazioni che sono state alla  base  della  decisione.  La
dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del
pubblico)). 

((PARTE SECONDA
PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).))

 

                               ART. 4 
                              Finalita' 
 
  1. Le norme  del  presente  decreto  costituiscono  recepimento  ed
attuazione: 
    a) della  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
    ((b) della direttiva 2014/52/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE
concernente la  valutazione  di  impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati)); ((112)) 
    c)  della  direttiva  2008/1/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 15  gennaio  2008,  concernente  la  prevenzione  e  la
riduzione integrate dell'inquinamento. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti  ha  la
finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con
le condizioni per uno sviluppo sostenibile,  e  quindi  nel  rispetto
della capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,  della
salvaguardia della  biodiversita'  e  di  un'equa  distribuzione  dei
vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa  si
affronta la determinazione  della  valutazione  preventiva  integrata
degli impatti ambientali nello svolgimento delle attivita'  normative
e amministrative, di informazione  ambientale,  di  pianificazione  e
programmazione. 
  4. In tale ambito: 
    a) la valutazione ambientale di piani  e  programmi  che  possono
avere un impatto  significativo  sull'ambiente  ha  la  finalita'  di
garantire  un  elevato  livello   di   protezione   dell'ambiente   e
contribuire all'integrazione di  considerazioni  ambientali  all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e  approvazione  di  detti  piani  e
programmi  assicurando  che  siano  coerenti  e  contribuiscano  alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile. 
    ((b) la valutazione ambientale dei progetti ha  la  finalita'  di
proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente  alla
qualita' della  vita,  provvedere  al  mantenimento  delle  specie  e
conservare la capacita' di riproduzione degli  ecosistemi  in  quanto
risorse essenziali per  la  vita.  A  questo  scopo  essa  individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso  particolare
e  secondo  le  disposizioni  del  presente  decreto,   gli   impatti
ambientali di un progetto come  definiti  all'articolo  5,  comma  1,
lettera c).)) ((112)) 
  c)  l'autorizzazione  integrata  ambientale  ha  per   oggetto   la
prevenzione e la riduzione  integrate  dell'inquinamento  proveniente
dalle attivita' di cui all'allegato VIII e prevede  misure  intese  a
evitare,  ove  possibile,  o  a  ridurre  le   emissioni   nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai  rifiuti,  per
conseguire un livello elevato di protezione  dell'ambiente  salve  le
disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 5 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) valutazione ambientale  di  piani  e  programmi,  nel  seguito
valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:  il  processo  che
comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della  seconda
parte del  presente  decreto,  lo  svolgimento  di  una  verifica  di
assoggettabilita',  l'elaborazione  del   rapporto   ambientale,   lo
svolgimento  di  consultazioni,  la  valutazione  del  piano  o   del
programma,  del  rapporto  e   degli   esiti   delle   consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione  sulla  decisione
ed il monitoraggio; 
    ((b)  valutazione  d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA:   il
processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo  III
della  parte  seconda  del  presente  decreto,  l'elaborazione  e  la
presentazione  dello  studio  d'impatto  ambientale  da   parte   del
proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione  dello
studio   d'impatto   ambientale,   delle    eventuali    informazioni
supplementari  fornite   dal   proponente   e   degli   esiti   delle
consultazioni, l'adozione del provvedimento di  VIA  in  merito  agli
impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento  di
VIA  nel  provvedimento  di   approvazione   o   autorizzazione   del
progetto;)) ((112)) 
    ((b-bis)  valutazione  di  impatto  sanitario,  di  seguito  VIS:
elaborato predisposto dal proponente sulla  base  delle  linee  guida
adottate con  decreto  del  Ministro  della  salute,  che  si  avvale
dell'Istituto superiore di sanita', al fine di  stimare  gli  impatti
complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e  l'esercizio
del progetto puo' procurare sulla salute della popolazione;)) ((112)) 
    ((b-ter)  valutazione  d'incidenza:  procedimento  di   carattere
preventivo al  quale  e'  necessario  sottoporre  qualsiasi  piano  o
progetto che possa avere incidenze significative  su  un  sito  o  su
un'area  geografica  proposta  come  sito  della  rete  Natura  2000,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani  e  progetti  e  tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;)) ((112)) 
    ((c)  impatti  ambientali:  effetti  significativi,   diretti   e
indiretti, di un piano,  di  un  programma  o  di  un  progetto,  sui
seguenti fattori: 
      popolazione e salute umana; 
      biodiversita', con particolare attenzione alle  specie  e  agli
habitat  protetti  in  virtu'  della  direttiva  92/43/CEE  e   della
direttiva 2009/147/CE; 
      territorio, suolo, acqua, aria e clima; 
      beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 
      interazione tra i fattori sopra elencati. 
    Negli impatti ambientali rientrano gli  effetti  derivanti  dalla
vulnerabilita' del progetto a rischio di gravi incidenti o  calamita'
pertinenti il progetto medesimo.)) ((112)) 
    d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni  culturali
e  dai  beni  paesaggistici  in  conformita'  al  disposto   di   cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42; 
    e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di  pianificazione
e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati
dalla Comunita' europea, nonche' le loro modifiche: 
      1) che sono elaborati e/o adottati da  un'autorita'  a  livello
nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorita'  per
essere approvati, mediante una procedura legislativa,  amministrativa
o negoziale e 
      2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative; 
    f) rapporto ambientale: il documento del piano  o  del  programma
redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13; 
    ((g) progetto: la realizzazione di lavori  di  costruzione  o  di
altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente  naturale
o sul paesaggio, compresi quelli destinati  allo  sfruttamento  delle
risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA  gli
elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti  con
un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del
progetto di fattibilita' come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  o  comunque  con  un
livello tale da consentire  la  compiuta  valutazione  degli  impatti
ambientali in conformita' con quanto definito in esito alla procedura
di cui all'articolo 20;)) ((112)) 
    ((g-bis) studio preliminare ambientale: documento  da  presentare
per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA,
contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto  e  sui
suoi  probabili  effetti  significativi  sull'ambiente,  redatto   in
conformita' alle  indicazioni  contenute  nell'allegato  IV-bis  alla
parte seconda del presente decreto;)) ((112)) 
    h) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N.  91,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116; 
    ((i) studio di impatto  ambientale:  documento  che  integra  gli
elaborati progettuali ai fini del procedimento  di  VIA,  redatto  in
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  22   e   alle
indicazioni  contenute  nell'allegato  VII  alla  parte  seconda  del
presente decreto;)) ((112)) 
    i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le
sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.
230, e gli organismi geneticamente  modificati  di  cui  ali  decreti
legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92; 
    i-ter)  inquinamento:  l'introduzione  diretta  o  indiretta,   a
seguito di attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o  rumore
o piu' in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria,  nell'acqua
o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni  materiali,  oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente  o  ad  altri
suoi legittimi usi; 
    i-quater) 'installazione': unita' tecnica permanente, in cui sono
svolte una o piu' attivita' elencate  all'allegato  VIII  alla  Parte
Seconda e qualsiasi altra attivita' accessoria, che sia  tecnicamente
connessa con le attivita' svolte nel luogo suddetto e possa  influire
sulle  emissioni  e  sull'inquinamento.  E'  considerata   accessoria
l'attivita' tecnicamente connessa anche quando  condotta  da  diverso
gestore; 
    i-quinquies) 'installazione esistente': ai fini dell'applicazione
del Titolo III-bis alla Parte Seconda una  installazione  che,  al  6
gennaio  2013,  ha  ottenuto  tutte  le   autorizzazioni   ambientali
necessarie   all'esercizio   o   il   provvedimento    positivo    di
compatibilita' ambientale o per la quale, a  tale  data,  sono  state
presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni  ambientali
necessarie per il suo esercizio,  a  condizione  che  essa  entri  in
funzione entro il 6  gennaio  2014.  Le  installazioni  esistenti  si
qualificano come 'non gia'  soggette  ad  AIA'  se  in  esse  non  si
svolgono  attivita'  gia'   ricomprese   nelle   categorie   di   cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128; 
    i-sexies) 'nuova installazione': una installazione che non ricade
nella definizione di installazione esistente; 
    i-septies) emissione: lo scarico diretto o  indiretto,  da  fonti
puntiformi o diffuse  dell'impianto,  opera  o  infrastruttura  ,  di
sostanze, vibrazioni, calore  o  rumore,  agenti  fisici  o  chimici,
radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo; 
    i-octies) valori  limite  di  emissione:  la  massa  espressa  in
rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione  ovvero
il livello di un'emissione che non possono essere superati in  uno  o
piu' periodi di tempo. I valori limite di  emissione  possono  essere
fissati  anche  per  determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di
sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano, tranne  i  casi  diversamente  previsti  dalla
legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto;  nella
loro  determinazione  non   devono   essere   considerate   eventuali
diluizioni. Per quanto concerne  gli  scarichi  indiretti  in  acqua,
l'effetto di  una  stazione  di  depurazione  puo'  essere  preso  in
considerazione nella determinazione dei valori  limite  di  emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un  livello  equivalente  di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare  a  carichi
inquinanti maggiori nell'ambiente,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto; 
    i-nonies) norma di qualita' ambientale: la  serie  di  requisiti,
inclusi gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato  momento
in un determinato ambiente o in una specifica  parte  di  esso,  come
stabilito nella normativa vigente in materia ambientale; 
    l) modifica: la variazione di un  piano,  programma,  impianto  o
progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti,
le variazioni delle loro caratteristiche o  del  loro  funzionamento,
ovvero  un  loro  potenziamento,   che   possano   produrre   effetti
sull'ambiente; 
    l-bis) modifica  sostanziale  di  un  progetto,  opera  o  di  un
impianto: la variazione delle  caratteristiche  o  del  funzionamento
ovvero    un    potenziamento     dell'impianto,     dell'opera     o
dell'infrastruttura  o  del   progetto   che,   secondo   l'autorita'
competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.
In particolare, con riferimento alla  disciplina  dell'autorizzazione
integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale  l'allegato
VIII  indica  valori  di  soglia,   e'   sostanziale   una   modifica
all'installazione che dia luogo ad un incremento del  valore  di  una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari  o  superiore  al  valore
della soglia stessa; 
    l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques -
BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di  attivita'  e
relativi  metodi  di  esercizio  indicanti  l'idoneita'  pratica   di
determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la  base  dei
valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione
intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile,  a  ridurre
in modo generale le  emissioni  e  l'impatto  sull'ambiente  nel  suo
complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili,  occorre
tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per: 
      1) tecniche: sia le tecniche  impiegate  sia  le  modalita'  di
progettazione,  costruzione,  manutenzione,  esercizio   e   chiusura
dell'impianto; 
      2) disponibili: le tecniche sviluppate  su  una  scala  che  ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
idonee nell'ambito del relativo comparto  industriale,  prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o prodotte in  ambito  nazionale,  purche'  il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 
      3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un  elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; 
    l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento
pubblicato dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  13,
paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ; 
    l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento  adottato  secondo
quanto specificato all'articolo  13,  paragrafo  5,  della  direttiva
2010/75/UE,  e  pubblicato  in  italiano  nella  Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, contenente le parti di un  BREF  riguardanti  le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione,
le  informazioni  per  valutarne  l'applicabilita',  i   livelli   di
emissione  associati   alle   migliori   tecniche   disponibili,   il
monitoraggio associato, i livelli di  consumo  associati  e,  se  del
caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; 
    l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle  migliori  tecniche
disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti
in condizioni di esercizio normali utilizzando una  migliore  tecnica
disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle  BAT,  espressi  come  media  in  un
determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di  riferimento
specifiche; 
    l-ter.5)  'tecnica  emergente':  una   tecnica   innovativa   per
un'attivita' industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe
assicurare un piu' elevato livello di  protezione  dell'ambiente  nel
suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione  dell'ambiente
e  maggiori  risparmi  di  spesa  rispetto  alle  migliori   tecniche
disponibili esistenti; 
    ((m) verifica di assoggettabilita'  a  VIA  di  un  progetto:  la
verifica attivata  allo  scopo  di  valutare,  ove  previsto,  se  un
progetto determina  potenziali  impatti  ambientali  significativi  e
negativi e deve essere  quindi  sottoposto  al  procedimento  di  VIA
secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda  del
presente decreto;)) ((112)) 
    m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o programma:  la
verifica attivata allo scopo di valutare,  ove  previsto,  se  piani,
programmi  ovvero   le   loro   modifiche,   possano   aver   effetti
significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla  fase  di
valutazione secondo le disposizioni del presente decreto  considerato
il diverso livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate; 
    m-ter)  parere  motivato:  il  provvedimento   obbligatorio   con
eventuali  osservazioni  e  condizioni  che  conclude  la   fase   di
valutazione di VAS, espresso  dall'autorita'  competente  sulla  base
dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni; 
    ((n) provvedimento di verifica di  assoggettabilita'  a  VIA:  il
provvedimento  motivato,  obbligatorio  e  vincolante  dell'autorita'
competente   che   conclude   il   procedimento   di   verifica    di
assoggettabilita' a VIA;)) ((112)) 
    ((o)   provvedimento   di   VIA:   il   provvedimento   motivato,
obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione  dell'autorita'
competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi
del progetto, adottato  sulla  base  dell'istruttoria  svolta,  degli
esiti delle consultazioni pubbliche e delle  eventuali  consultazioni
transfrontaliere;)) ((112)) 
    o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento  che
autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra  quelle  di
cui all'articolo 4, comma 4,  lettera  c),  o  di  parte  di  essa  a
determinate condizioni che devono garantire che  l'installazione  sia
conforme  ai  requisiti  di   cui   al   Titolo   III-bis   ai   fini
dell'individuazione delle  soluzioni  piu'  idonee  al  perseguimento
degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  lettera   c).
Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere  per  una  o  piu'
installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito
e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di  una
installazione  siano  gestite  da  gestori  differenti,  le  relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate  a
livello istruttorio; 
    ((o-ter) condizione ambientale del provvedimento di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA: prescrizione vincolante,  se  richiesta  dal
proponente, relativa alle caratteristiche del  progetto  ovvero  alle
misure  previste  per  evitare   o   prevenire   impatti   ambientali
significativi e negativi, eventualmente  associata  al  provvedimento
negativo di verifica di assoggettabilita' a VIA;)) ((112)) 
    ((o-quater)  condizione  ambientale  del  provvedimento  di  VIA:
prescrizione vincolante eventualmente associata al  provvedimento  di
VIA che definisce i requisiti per la  realizzazione  del  progetto  o
l'esercizio delle relative attivita', ovvero le misure  previste  per
evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare  gli  impatti
ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno, le misure
di monitoraggio;)) ((112)) 
    ((o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento  che  abilita  il
proponente a realizzare il progetto;)) ((112)) 
    ((p)  autorita'  competente:  la  pubblica  amministrazione   cui
compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di
piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di
progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata  ambientale
o del provvedimento comunque denominato che autorizza  l'esercizio;))
((112)) 
    q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che  elabora
il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente  decreto,
ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma
sia  un  diverso   soggetto   pubblico   o   privato,   la   pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; 
    r) proponente: il soggetto pubblico  o  privato  che  elabora  il
piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni  del  presente
decreto; 
    r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che  detiene
o gestisce,  nella  sua  totalita'  o  in  parte,  l'installazione  o
l'impianto oppure che dispone di  un  potere  economico  determinante
sull'esercizio tecnico dei medesimi; 
    s)  soggetti  competenti  in  materia  ambientale:  le  pubbliche
amministrazioni e gli enti  pubblici  che,  per  le  loro  specifiche
competenze o responsabilita'  in  campo  ambientale,  possono  essere
interessate agli  impatti  sull'ambiente  dovuti  all'attuazione  dei
piani, programmi o progetti; 
    t)  consultazione:  l'insieme  delle  forme  di  informazione   e
partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico  e
del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella  valutazione
dei piani, programmi e progetti; 
    u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche',  ai
sensi della legislazione vigente, le associazioni, le  organizzazioni
o i gruppi di tali persone; 
    v) pubblico interessato: il pubblico che subisce  o  puo'  subire
gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale  o  che
ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione
le  organizzazioni  non  governative  che  promuovono  la  protezione
dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti  dalla  normativa
statale vigente, nonche'  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse; 
    v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni  sullo  stato  di
qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con  riferimento  alla
presenza di sostanze pericolose pertinenti,  necessarie  al  fine  di
effettuare un raffronto in  termini  quantitativi  con  lo  stato  al
momento   della   cessazione   definitiva   delle   attivita'.   Tali
informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e,  se  possibile,  gli
usi  passati  del  sito,  nonche',  se  disponibili,  le  misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne  illustrino  lo
stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa,
relative a nuove misurazioni  effettuate  sul  suolo  e  sulle  acque
sotterranee tenendo conto della possibilita'  di  una  contaminazione
del  suolo  e  delle  acque  sotterranee  da  parte  delle   sostanze
pericolose   usate,   prodotte   o   rilasciate    dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu'  di  altra  normativa
che soddisfano i requisiti  di  cui  alla  presente  lettera  possono
essere incluse  o  allegate  alla  relazione  di  riferimento.  Nella
redazione della relazione di riferimento si terra' conto delle  linee
guida  eventualmente  emanate  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; 
    v-ter) 'acque  sotterranee':  acque  sotterranee  quali  definite
all'articolo 74, comma 1, lettera l); 
    v-quater) 'suolo':  lo  strato  piu'  superficiale  della  crosta
terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo
e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e
organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte  Terza,
l'accezione   del   termine   comprende,   oltre   al   suolo    come
precedentemente definito, anche il  territorio,  il  sottosuolo,  gli
abitati e le opere infrastrutturali; 
    v-quinquies)  'ispezione  ambientale':  tutte  le   azioni,   ivi
compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli  delle
relazioni  interne   e   dei   documenti   di   follow-up,   verifica
dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza
della    gestione    ambientale    dell'installazione,     intraprese
dall'autorita' competente o per suo conto al  fine  di  verificare  e
promuovere il rispetto delle condizioni di  autorizzazione  da  parte
delle installazioni,  nonche',  se  del  caso,  monitorare  l'impatto
ambientale di queste ultime; 
    v-sexies) 'pollame': il pollame quale  definito  all'articolo  2,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  3
marzo 1993, n. 587; 
    v-septies) 'combustibile': qualsiasi materia combustibile solida,
liquida o gassosa, che la norma ammette  possa  essere  combusta  per
utilizzare l'energia liberata dal processo; 
    v-octies) 'sostanze pericolose':  le  sostanze  o  miscele,  come
definite all'articolo 2,  punti  7  e  8,  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  dicembre
2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del  medesimo  regolamento.
Ai  fini  della  Parte  Terza  si  applica  la  definizione  di   cui
all'articolo 74, comma 2, lettera ee). 
  1-bis. Ai fini  del  della  presente  Parte  Seconda  si  applicano
inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei  rifiuti'  e
di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 dell'articolo 237-ter. 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art.  23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               Art. 6 
                      Oggetto della disciplina 
 
  1. La valutazione  ambientale  strategica  riguarda  i  piani  e  i
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale. 
  2. Fatto salvo quanto disposto al comma  3,  viene  effettuata  una
valutazione per tutti i piani e i programmi: 
    a) che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della
qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  dei
rifiuti e delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della
pianificazione territoriale o della destinazione  dei  suoli,  e  che
definiscono   il   quadro   di   riferimento   per    l'approvazione,
l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la
realizzazione dei progetti elencati negli  allegati  II,  ((II-bis,))
III e IV del presente decreto; ((112)) 
    b) per i quali, in considerazione  dei  possibili  impatti  sulle
finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione
speciale per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e  quelli
classificati come siti di importanza comunitaria  per  la  protezione
degli habitat naturali e della flora  e  della  fauna  selvatica,  si
ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.
357, e successive modificazioni. 
  3. Per i piani e i programmi di cui  al  comma  2  che  determinano
l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori  dei
piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e'
necessaria  qualora  l'autorita'  competente  valuti  che   producano
impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni  di  cui
all'articolo 12 e tenuto conto del diverso  livello  di  sensibilita'
ambientale dell'area oggetto di intervento. 
  3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo  le  disposizioni  di
cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da  quelli  di
cui al  comma  2,  che  definiscono  il  quadro  di  riferimento  per
l'autorizzazione  dei  progetti,  producano   impatti   significativi
sull'ambiente. 
  3-ter.  Per  progetti  di  opere  e   interventi   da   realizzarsi
nell'ambito del Piano regolatore portuale,  gia'  sottoposti  ad  una
valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra  le  categorie
per le quali  e'  prevista  la  Valutazione  di  impatto  ambientale,
costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in  sede  di
VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.  Qualora  il
Piano regolatore  Portuale  ovvero  le  rispettive  varianti  abbiano
contenuti  tali  da  essere  sottoposti  a  valutazione  di   impatto
ambientale nella loro interezza secondo le  norme  comunitarie,  tale
valutazione e'  effettuata  secondo  le  modalita'  e  le  competenze
previste dalla Parte Seconda del presente  decreto  ed  e'  integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli  eventuali  contenuti
di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. 
  4. Sono comunque esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente
decreto: 
    a) i piani e i programmi  destinati  esclusivamente  a  scopi  di
difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza  o  ricadenti  nella
disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni; 
    b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
    c)  i  piani  di  protezione  civile  in  caso  di  pericolo  per
l'incolumita' pubblica; 
    c-bis) i piani di gestione  forestale  o  strumenti  equivalenti,
riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale  di  livello  locale,
redatti secondo i criteri  della  gestione  forestale  sostenibile  e
approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. 
  ((5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che
possono avere  impatti  ambientali  significativi  e  negativi,  come
definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).)) ((112)) 
  ((6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata per: 
    a) i progetti elencati nell'allegato II alla  parte  seconda  del
presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per  lo
sviluppo ed il collaudo  di  nuovi  metodi  o  prodotti  e  non  sono
utilizzati per piu' di due anni; 
    b)  le  modifiche  o  le   estensioni   dei   progetti   elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del  presente
decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa  produrre  impatti
ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle  modifiche  o
estensioni  che  risultino  conformi  agli  eventuali  valori  limite
stabiliti nei medesimi allegati II e III; 
    c) i progetti elencati nell'allegato II-bis  alla  parte  seconda
del presente decreto, in applicazione  dei  criteri  e  delle  soglie
definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare del 30 marzo 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015; 
    d) i progetti elencati nell'allegato IV alla  parte  seconda  del
presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti
dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
84 dell'11 aprile 2015.)) ((112)) 
  ((7. La VIA e' effettuata per: 
    a) i progetti di cui agli allegati II e III  alla  parte  seconda
del presente decreto; 
    b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda
del presente  decreto,  relativi  ad  opere  o  interventi  di  nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di  aree
naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.  394,
ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; 
    c) i progetti elencati nell'allegato II alla  parte  seconda  del
presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per  lo
sviluppo ed il collaudo  di  nuovi  metodi  o  prodotti  e  non  sono
utilizzati per piu' di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento
della verifica di assoggettabilita'  a  VIA,  l'autorita'  competente
valuti che possano produrre impatti ambientali significativi; 
    d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati
II e III che comportano il superamento degli eventuali valori  limite
ivi stabiliti; 
    e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati  nell'allegato
II, II-bis, III  e  IV  alla  parte  seconda  del  presente  decreto,
qualora,   all'esito   dello   svolgimento    della    verifica    di
assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente  valuti  che  possano
produrre impatti ambientali significativi e negativi; 
    f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda
del presente  decreto,  qualora  all'esito  dello  svolgimento  della
verifica di assoggettabilita' a VIA, in applicazione  dei  criteri  e
delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita'  competente
valuti  che  possano  produrre  impatti  ambientali  significativi  e
negativi.)) ((112)) 
  8. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). ((112)) 
  ((9. Per le modifiche, le  estensioni  o  gli  adeguamenti  tecnici
finalizzati a migliorare il rendimento e  le  prestazioni  ambientali
dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla  parte
seconda del presente decreto, fatta  eccezione  per  le  modifiche  o
estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente,  in  ragione
della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi
e negativi, ha la facolta' di  richiedere  all'autorita'  competente,
trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste  di
controllo,  una  valutazione  preliminare  al  fine  di   individuare
l'eventuale  procedura  da  avviare.  L'autorita'  competente,  entro
trenta giorni dalla  presentazione  della  richiesta  di  valutazione
preliminare,   comunica   al   proponente   l'esito   delle   proprie
valutazioni,  indicando  se  le  modifiche,  le  estensioni   o   gli
adeguamenti  tecnici  devono  essere  assoggettati  a   verifica   di
assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle  categorie
di cui ai commi 6 o 7.)) ((112)) 
  ((10. Per i  progetti  o  parti  di  progetti  aventi  quale  unico
obiettivo la difesa nazionale e per i  progetti  aventi  quali  unico
obiettivo la risposta alle emergenze  che  riguardano  la  protezione
civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di  concerto  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, dopo una valutazione  caso  per  caso,  puo'
disporre, con decreto, l'esclusione di tali  progetti  dal  campo  di
applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del
presente  decreto,  qualora  ritenga  che  tale  applicazione   possa
pregiudicare i suddetti obiettivi.)) ((112)) 
  ((11. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  32,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', in  casi
eccezionali, previo parere del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, esentare in tutto o  in  parte  un  progetto
specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda
del presente decreto, qualora  l'applicazione  di  tali  disposizioni
incida negativamente sulla finalita' del progetto, a  condizione  che
siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale  ed  europea
in materia di valutazione di impatto  ambientale.  In  tali  casi  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
    a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione; 
    b) mette a disposizione del pubblico  coinvolto  le  informazioni
raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le
informazioni relative alla decisione di esenzione e  le  ragioni  per
cui e' stata concessa; 
    c)  informa  la   Commissione   europea,   prima   del   rilascio
dell'autorizzazione,  dei   motivi   che   giustificano   l'esenzione
accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.)) ((112)) 
  12. Per le modifiche dei piani e dei  programmi  elaborati  per  la
pianificazione  territoriale   o   della   destinazione   dei   suoli
conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di  opere  singole  che
hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e  programmi,
ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,  la
valutazione  ambientale  strategica  non   e'   necessaria   per   la
localizzazione delle singole opere. 
  13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria per: 
    a) le installazioni che svolgono attivita'  di  cui  all'Allegato
VIII alla Parte Seconda; 
    b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a)
del presente comma; 
  14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte
nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma  13,  anche  qualora
costituiscano    solo    una    parte    delle    attivita'    svolte
nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale,  ai  sensi
di quanto disposto dall'articolo  29-quater,  comma  11,  costituisce
anche  autorizzazione  alla  realizzazione  o  alla  modifica,   come
disciplinato dall'articolo 208. 
  15. Per le installazioni di cui  alla  lettera  a)  del  comma  13,
nonche' per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata
ambientale e' rilasciata nel rispetto  della  disciplina  di  cui  al
presente decreto e dei termini di cui all'articolo  29-quater,  comma
10. 
  16. L'autorita'  competente,  nel  determinare  le  condizioni  per
l'autorizzazione integrata ambientale,  fermo  restando  il  rispetto
delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi
generali: 
    a)  devono  essere  prese  le  opportune  misure  di  prevenzione
dell'inquinamento, applicando in  particolare  le  migliori  tecniche
disponibili; 
    b)  non   si   devono   verificare   fenomeni   di   inquinamento
significativi; 
    c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a  norma  della  parte
quarta del presente decreto; i  rifiuti  la  cui  produzione  non  e'
prevenibile sono in ordine di priorita' e  conformemente  alla  parte
quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,  ricuperati  o,
ove  cio'  sia  tecnicamente  ed  economicamente  impossibile,   sono
smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; 
    d)  l'energia  deve  essere  utilizzata  in  modo   efficace   ed
efficiente; 
    e) devono essere prese le misure  necessarie  per  prevenire  gli
incidenti e limitarne le conseguenze; 
    f) deve essere  evitato  qualsiasi  rischio  di  inquinamento  al
momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito  stesso
deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo
29-sexies, comma 9-quinquies. 
  17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  all'interno
del perimetro  delle  aree  marine  e  costiere  a  qualsiasi  titolo
protette  per  scopi  di  tutela  ambientale,  in  virtu'  di   leggi
nazionali,  regionali  o  in  attuazione  di   atti   e   convenzioni
dell'Unione europea e internazionali sono  vietate  le  attivita'  di
ricerca,  di  prospezione  nonche'  di  coltivazione  di  idrocarburi
liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della  legge
9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone  di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo  l'intero
perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno  delle  suddette
aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati
sono fatti salvi per la durata di  vita  utile  del  giacimento,  nel
rispetto degli standard di sicurezza e  di  salvaguardia  ambientale.
Sono sempre  assicurate  le  attivita'  di  manutenzione  finalizzate
all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli  impianti
e  alla  tutela  dell'ambiente,  nonche'  le  operazioni  finali   di
ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle  disposizioni  di
cui al presente comma e' abrogato il comma 81 dell'articolo  1  della
legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, i titolari delle  concessioni  di
coltivazione  in  mare  sono  tenuti  a   corrispondere   annualmente
l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma  1  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al  10%  per  il
gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare  unico  o  contitolare  di
ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme  corrispondenti  al
valore   dell'incremento   dell'aliquota   ad    apposito    capitolo
dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  essere   interamente
riassegnate, in parti uguali, ad appositi  capitoli  istituiti  nello
stato di previsione,rispettivamente,  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  vigilanza   e
controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di  ricerca
e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento  delle
azioni di monitoraggio, ivi compresi gli  adempimenti  connessi  alle
valutazioni ambientali in ambito costiero e  marino,  anche  mediante
l'impiego dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per  l'ambiente  e  delle
strutture tecniche dei corpi  dello  Stato  preposti  alla  vigilanza
ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che  "
Per i progetti elencati  nell'allegato  IV  alla  parte  seconda  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6,  comma  8,  del
medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera  c),
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal
comma 1, lettera c), del presente articolo.". 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art.  23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               Art. 7 
          ((Competenze in materia di VAS e di AIA)) ((112)) 
 
  1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui
all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi
dello Stato. 
  2. Sono sottoposti  a  VAS  secondo  le  disposizioni  delle  leggi
regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4,
la cui approvazione compete alle regioni e province autonome  o  agli
enti locali. 
  3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i  progetti  relativi
alle attivita' di cui all'allegato XII al  presente  decreto  e  loro
modifiche sostanziali. 
  4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni  delle  leggi
regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII  che  non
risultano ricompresi anche nell'allegato XII al  presente  decreto  e
loro modifiche sostanziali. 
  ((5. In sede statale, l'autorita' competente ai fini  della  VAS  e
dell'AIA e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare. Il parere  motivato  in  sede  di  VAS  e'  espresso  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo,  che  collabora  alla  relativa  attivita'  istruttoria.  Il
provvedimento di AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.)) ((112)) 
  ((6. In sede regionale, l'autorita' competente ai fini della VAS  e
dell'AIA e'  la  pubblica  amministrazione  con  compiti  di  tutela,
protezione  e  valorizzazione  ambientale  individuata   secondo   le
disposizioni delle  leggi  regionali  o  delle  Province  autonome.))
((112)) 
  ((7. Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie  e
quelle  degli  altri  enti  locali  in  materia  di  VAS  e  di  AIA.
Disciplinano inoltre: 
    a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali
interessati; 
    b)  i  criteri  specifici  per  l'individuazione   dei   soggetti
competenti in materia ambientale; 
    c)  fermo  il  rispetto  della  legislazione  europea,  eventuali
ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto,
purche' con questo compatibili,  per  l'individuazione  dei  piani  e
programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per
lo svolgimento della relativa consultazione; 
    d) le  modalita'  di  partecipazione  delle  regioni  e  province
autonome confinanti al  processo  di  VAS,  in  coerenza  con  quanto
stabilito dalle disposizioni nazionali in materia; 
    e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA
e dei pareri motivati in sede di VAS  di  propria  competenza,  fermo
restando il rispetto dei limiti generali di cui al  presente  decreto
ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
modificazioni.)) ((112)) 
  8. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
informano, ogni dodici  mesi,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati  e  i
procedimenti di valutazione in corso. 
  9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano  la  competenza  ad
esse assegnata  dai  commi  2,  4  e  7  nel  rispetto  dei  principi
fondamentali dettati dal presente Titolo. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art.  23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                             Art. 7-bis 
(( (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilita' a
                              VIA). )) 
 
  ((1. La verifica di  assoggettabilita'  a  VIA  e  la  VIA  vengono
effettuate  ai   diversi   livelli   istituzionali,   tenendo   conto
dell'esigenza   di   razionalizzare   i   procedimenti   ed   evitare
duplicazioni nelle valutazioni. 
  2. Sono sottoposti  a  VIA  in  sede  statale  i  progetti  di  cui
all'allegato  II  alla  parte  seconda  del  presente  decreto.  Sono
sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in  sede  statale  i
progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda  del  presente
decreto. 
  3. Sono sottoposti a VIA in  sede  regionale,  i  progetti  di  cui
all'allegato III  alla  parte  seconda  del  presente  decreto.  Sono
sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in sede regionale  i
progetti di cui all'allegato  IV  alla  parte  seconda  del  presente
decreto. 
  4.  In  sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che  esercita
le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo per le attivita'  istruttorie
relative al procedimento di VIA.  Il  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA e' adottato  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento  di  VIA  e'
adottato nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 25, comma
2, e all'articolo 27, comma 8. 
  5.  In  sede  regionale,  l'autorita'  competente  e'  la  pubblica
amministrazione con compiti di tutela,  protezione  e  valorizzazione
ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi  regionali
o delle Province autonome. 
  6.  Qualora  nei   procedimenti   di   VIA   o   di   verifica   di
assoggettabilita'  a  VIA   l'autorita'   competente   coincida   con
l'autorita'  proponente  di  un  progetto,  le   autorita'   medesime
provvedono a  separare  in  maniera  appropriata,  nell'ambito  della
propria organizzazione delle competenze amministrative,  le  funzioni
confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti  dal
presente decreto. 
  7.   Qualora   un   progetto   sia   sottoposto   a   verifica   di
assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le  procedure
siano svolte in conformita' agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29
del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza  regionale
si svolge con le modalita' di cui all'articolo 27-bis. 
  8. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano con proprie leggi o regolamenti  l'organizzazione  e  le
modalita'  di  esercizio  delle  funzioni  amministrative   ad   esse
attribuite in materia di VIA,  nonche'  l'eventuale  conferimento  di
tali funzioni o di compiti specifici  agli  altri  enti  territoriali
sub-regionali. La potesta' normativa di  cui  al  presente  comma  e'
esercitata in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto di
quanto previsto nel  presente  decreto,  fatto  salvo  il  potere  di
stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione  dei
procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e  di
tutti  i  soggetti  pubblici  potenzialmente  interessati,   per   il
coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di  competenza
regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui
all'articolo 29, comma 8, dei  proventi  derivanti  dall'applicazione
delle sanzioni amministrative  pecuniarie.  In  ogni  caso  non  sono
derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e
27-bis. 
  9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e  con  cadenza  biennale,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  informano  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
circa i provvedimenti  adottati  e  i  procedimenti  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA e di VIA, fornendo: 
    a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti
ad una valutazione dell'impatto ambientale; 
    b) la  ripartizione  delle  valutazioni  dell'impatto  ambientale
secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV; 
    c) il numero di progetti di  cui  all'allegato  IV  sottoposti  a
verifica di assoggettabilita' a VIA; 
    d) la durata media delle procedure  di  valutazione  dell'impatto
ambientale; 
    e) stime  generali  dei  costi  medi  diretti  delle  valutazioni
dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole
e medie imprese. 
  10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6  anni,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  informa  la
Commissione europea circa lo  stato  di  attuazione  della  direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art.  23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               Art. 8 
(( (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -  VIA  e
                              VAS). )) 
 
  ((1. Il supporto tecnico-scientifico all'autorita'  competente  per
l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II  e  III  della  presente
parte nel caso  di  piani,  programmi  e  progetti  per  i  quali  le
valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo  Stato  e'  assicurato
dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale  VIA  e
VAS, composta da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il
Presidente e il Segretario,  posta  alle  dipendenze  funzionali  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
lo  svolgimento  delle  istruttorie  tecniche  la  Commissione   puo'
avvalersi,  tramite  appositi  protocolli   d'intesa,   del   Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma della legge
28  giugno  2016,  n.  132.  Per  i  procedimenti  per  i  quali  sia
riconosciuto  un  concorrente  interesse   regionale,   all'attivita'
istruttoria partecipa un esperto  designato  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso
di  adeguata  professionalita'  ed  esperienza  nel   settore   della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. 
  2. I commissari di cui al comma 1  sono  scelti  tra  professori  o
ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3
del decreto legislativo del 30  marzo  2001,  n.  165,  ivi  compreso
quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale  a  rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,  n.
132, all'Istituto superiore di  sanita'  ovvero  tra  soggetti  anche
estranei alla pubblica  amministrazione,  provvisti  del  diploma  di
laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o  magistrale,
con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto
della nomina; il loro incarico dura quattro anni  ed  e'  rinnovabile
una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di  procedura
concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al
possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie  ambientali,  economiche,
giuridiche  e  di  sanita'  pubblica,  garantendo  il  rispetto   del
principio  dell'equilibrio  di   genere.   Ai   commissari,   qualora
provenienti dalle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  se
personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  e,  per  il  personale  in  regime  di  diritto
pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai  commissari
spetta il compenso definito con  le  modalita'  di  cui  al  comma  5
esclusivamente  in  ragione  dei  compiti  istruttori  effettivamente
svolti e solo a  seguito  dell'adozione  del  relativo  provvedimento
finale. 
  3.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  supporto  tecnico   e
giuridico,  la  Commissione  si  avvale  di   un   Comitato   tecnico
istruttorio  posto   alle   dipendenze   funzionali   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  formato  da
trenta unita'  di  personale  pubblico  con  almeno  cinque  anni  di
anzianita' di servizio nella pubblica amministrazione  ed  esperienza
professionale  e  competenze  adeguate  ai  profili  individuati,   e
collocato in posizione di comando, distacco, fuori  ruolo  o  analoga
posizione  prevista  dall'ordinamento  di  appartenenza,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.
All'atto del collocamento in fuori ruolo e'  reso  indisponibile  per
tutta la durata dello stesso  un  numero  di  posti  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario.  I  componenti  del  Comitato  sono  nominati  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  e
individuati tra gli appartenenti  ad  Amministrazioni  pubbliche,  al
Sistema nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente,  all'ENEA,
ad altri Enti di ricerca, nonche', per lo svolgimento delle attivita'
istruttorie in materia  di  impatto  sanitario,  sino  a  sei  unita'
designate dal  Ministro  della  salute.  I  componenti  del  Comitato
restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta. 
  4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e  delle
finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i  profili  di
rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalita'
di   funzionamento   e   la   disciplina    delle    situazioni    di
inconferibilita', incompatibilita' e  conflitto  di  interessi  anche
potenziale della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio. 
  5. A decorrere dall'anno 2017, con  decreto  annuale  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i  costi
di funzionamento della Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto
ambientale  e  del  Comitato  tecnico  istruttorio,  comprensivi  dei
compensi per i relativi componenti, in  misura  complessivamente  non
superiore all'ammontare delle tariffe  di  cui  all'articolo  33  del
presente  decreto,  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti  proporzionalmente
alle responsabilita'  di  ciascun  membro  della  Commissione  e  del
Comitato e in ragione dei compiti istruttori  effettivamente  svolti,
fermo restando  che  gli  oneri  relativi  al  trattamento  economico
fondamentale del personale di  cui  al  comma  3  restano  in  carico
all'amministrazione di appartenenza. 
  6. Resta in ogni caso fermo, per  i  commissari,  quanto  stabilito
dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In  caso  di  accertata  violazione
delle prescrizioni del decreto legislativo  n.  39  del  2013,  fermo
restando  ogni  altro  profilo  di  responsabilita',  il   componente
responsabile   decade   dall'incarico   con   effetto   dalla    data
dell'accertamento. Per gli  iscritti  agli  ordini  professionali  la
violazione viene segnalata dall'autorita' competente. 
  7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta  alle  Regioni  e
alle Province Autonome,  queste  ultime  assicurano  che  l'autorita'
competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se
necessario,   si   avvalga   di   adeguate   figure   di   comprovata
professionalita', competenza ed  esperienza  per  l'attuazione  delle
norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.)) 
                                                              ((112)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                           Articolo 8-bis
           ((Commissione istruttoria per l'autorizzazione
                     integrata ambientale - IPPC

  1.  La  Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28,
commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con  modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attivita'
di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al
titolo  III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti
di  cui  all'articolo  10,  comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
  2.  I  componenti  della  Commissione  sono  nominati  nel rispetto
dell'articolo  28,  commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.))
                               ART. 9 
                     Norme procedurali generali 
 
  1. Alle procedure di verifica  e  autorizzazione  disciplinate  dal
presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,  concernente
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi 
  2. L'autorita' competente, ove ritenuto utile  indice,  cosi'  come
disciplinato dagli articoli che seguono, una  o  piu'  conferenze  di
servizi ai sensi ((dell'articolo 14)) della legge n. 241 del 1990  al
fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni  delle  altre
autorita' pubbliche interessate. 
  3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione  del
pubblico,  nell'ambito  delle  procedure  di  seguito   disciplinate,
l'autorita'  competente  puo'  concludere   con   il   proponente   o
l'autorita'  procedente  e   le   altre   amministrazioni   pubbliche
interessate accordi per disciplinare lo svolgimento  delle  attivita'
di interesse comune ai fini della semplificazione  e  della  maggiore
efficacia dei procedimenti. 
  4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e' facolta' del
proponente presentare all'autorita' competente motivata richiesta  di
non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto,
allo  studio  preliminare  ambientale  o  allo  studio   di   impatto
ambientale.  L'autorita'  competente,  verificate  le   ragioni   del
proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando
l'interesse alla riservatezza con  l'interesse  pubblico  all'accesso
alle informazioni.  L'autorita'  competente  dispone  comunque  della
documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni
vigenti in materia. 
                               ART. 10 
((  (Coordinamento  delle  procedure  di  VAS,   VIA,   Verifica   di
assoggettabilita' a VIA, Valutazione di  incidenza  e  Autorizzazione
                  integrata ambientale) )) ((112)) 
 
  ((1. Nel caso di progetti per i quali e' prevista la  procedura  di
verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  l'autorizzazione  integrata
ambientale puo' essere rilasciata  solo  dopo  che,  ad  esito  della
predetta procedura di verifica, l'autorita' competente abbia valutato
di non assoggettare i progetti a VIA.)) ((112)) 
  1-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  1-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  3. La  VAS  e  la  VIA  comprendono  le  procedure  di  valutazione
d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a  tal
fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale  o  lo
studio  di  impatto  ambientale  contengono  gli  elementi   di   cui
all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la  valutazione
dell'autorita' competente si estende alle finalita' di  conservazione
proprie della valutazione d'incidenza oppure dovra' dare  atto  degli
esiti della valutazione di incidenza. Le  modalita'  di  informazione
del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. 
  4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'((articolo 19)) puo'
essere  condotta,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel
presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalita'  di
informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione
procedurale. ((112)) 
  5. Nella redazione  dello  studio  di  impatto  ambientale  di  cui
all'articolo 22, relativo a progetti previsti da  piani  o  programmi
gia' sottoposti a valutazione ambientale, possono  essere  utilizzate
le informazioni e le analisi contenute nel rapporto  ambientale.  Nel
corso  della  redazione  dei  progetti  e  nella  fase   della   loro
valutazione, sono tenute in considerazione  la  documentazione  e  le
conclusioni della VAS. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 

((TITOLO II
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA))

 

                               ART. 11
                      Modalita' di svolgimento

  1.  La  valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita'
procedente  contestualmente  al  processo  di  formazione del piano o
programma  e  comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli
da 12 a 18:
    a)   lo   svolgimento   di   una  verifica  di  assoggettabilita'
((limitatamente  ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi
3 e 3 bis));
    b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
    c) lo svolgimento di consultazioni;
    d)  la  valutazione  del  rapporto  ambientale  e gli esiti delle
consultazioni;
    e) la decisione;
    f) l'informazione sulla decisione;
    g) il monitoraggio.
  2.  L'autorita'  competente,  al  fine di promuovere l'integrazione
degli   obiettivi   di   sostenibilita'  ambientale  nelle  politiche
settoriali  ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi
ambientali, nazionali ed europei:
    a)   esprime   il  proprio  parere  sull'assoggettabilita'  delle
proposte   di  piano  o  di  programma  alla  valutazione  ambientale
strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
    b)  collabora  con  l'autorita' proponente al fine di definire le
forme   ed   i   soggetti   della   consultazione  pubblica,  nonche'
l'impostazione  ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalita'
di monitoraggio di cui all'articolo 18;.
    c)  esprime,  tenendo  conto  della  consultazione  pubblica, dei
pareri  dei  soggetti  competenti  in  materia ambientale, un proprio
parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto
ambientale  nonche'  sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con
riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.
  ((3.   La   fase   di   valutazione   e'  effettuata  anteriormente
all'approvazione  del  piano  o del programma, ovvero all'avvio della
relativa  procedura  legislativa,  e  comunque  durante  la  fase  di
predisposizione dello stesso. Essa e' preordinata a garantire che gli
impatti  significativi  sull'ambiente  derivanti  dall'attuazione  di
detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione.))
  4.  La  VAS  viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo
conto  dell'esigenza  di  razionalizzare  i  procedimenti  ed evitare
duplicazioni nelle valutazioni.
  5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le
disposizioni  del presente decreto, parte integrante del procedimento
di  adozione  ed  approvazione.  I  provvedimenti  amministrativi  di
approvazione   adottati   senza   la  previa  valutazione  ambientale
strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
                               ART. 12 
                    Verifica di assoggettabilita 
 
  1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi  3  e
3-bis, l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente,  su
supporto informatico ovvero, nei casi di particolare  difficolta'  di
ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un  rapporto  preliminare
comprendente una descrizione del piano o programma e le  informazioni
e  i  dati  necessari  alla  verifica  degli  impatti   significativi
sull'ambiente  dell'attuazione  del  piano   o   programma,   facendo
riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 
  2.  L'autorita'  competente  in  collaborazione   con   l'autorita'
procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale  da
consultare e trasmette loro il documento preliminare  per  acquisirne
il parere. Il parere e' inviato  entro  trenta  giorni  all'autorita'
competente ed all'autorita' procedente. 
  3. Salvo quanto diversamente concordato  dall'autorita'  competente
con l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base  degli
elementi di cui all'allegato I del presente decreto  e  tenuto  conto
delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma  possa
avere impatti significativi sull'ambiente. 
  4. L'autorita' competente, sentita l'autorita'  procedente,  tenuto
conto  dei  contributi  pervenuti,   entro   novanta   giorni   dalla
trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento  di  verifica
assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla  valutazione
di cui agli articoli da  13  a  18  e,  se  del  caso,  definendo  le
necessarie prescrizioni. 
  ((5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese  le
motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito web  dell'autorita'
competente)). 
  6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS relative  a
modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o
programmi   gia'   sottoposti   positivamente   alla   verifica    di
assoggettabilita' di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt.  da
12 a 17, si limita ai soli effetti  significativi  sull'ambiente  che
non  siano  stati   precedentemente   considerati   dagli   strumenti
normativamente sovraordinati. 
                               ART. 13
                  Redazione del rapporto ambientale

  1.  Sulla  base  di  un  rapporto preliminare sui possibili impatti
ambientali  significativi  dell'attuazione  del piano o programma, il
proponente  e/o  l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin
dai  momenti  preliminari  dell'attivita'  di elaborazione di piani e
programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti
in  materia  ambientale, al fine di definire la portata ed il livello
di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
  2.  La  consultazione,  salvo  quanto  diversamente  concordato, si
conclude  entro  novanta giorni ((dall'invio del rapporto preliminare
di cui al comma 1 del presente articolo)).
  3.  La  redazione  del  rapporto  ambientale spetta al proponente o
all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante
del  piano  o  del  programma  e  ne  accompagna l'intero processo di
elaborazione ed approvazione.
  4.  Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e
valutati  gli  impatti significativi che l'attuazione del piano o del
programma  proposto  potrebbe  avere  sull'ambiente  e sul patrimonio
culturale,  nonche'  le ragionevoli alternative che possono adottarsi
in  considerazione  degli  obiettivi  e  dell'ambito territoriale del
piano  o  del  programma  stesso.  L'allegato  VI al presente decreto
riporta  le  informazioni  da  fornire nel rapporto ambientale a tale
scopo,  nei  limiti  in cui possono essere ragionevolmente richieste,
tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione
correnti,  dei  contenuti  e del livello di dettaglio del piano o del
programma.  ((Il  Rapporto ambientale da' atto della consultazione di
cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i
contributi  pervenuti.))  Per evitare duplicazioni della valutazione,
possono   essere  utilizzati,  se  pertinenti,  approfondimenti  gia'
effettuati  ed  informazioni  ottenute  nell'ambito  di altri livelli
decisionali   o   altrimenti   acquisite   in   attuazione  di  altre
disposizioni normative.
  5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo
modalita'  concordate,  all'autorita'  competente.  La  comunicazione
comprende  il  rapporto  ambientale  e  una sintesi non tecnica dello
stesso.  Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14,
comma   1,   decorrono   i   tempi  dell'esame  istruttorio  e  della
valutazione.  La  proposta  di  piano  o  programma  ed  il  rapporto
ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti
in  materia  ambientale  e  del pubblico interessato affinche' questi
abbiano l'opportunita' di esprimersi.
  6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita'
competente  e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui
territorio  risulti  anche  solo parzialmente interessato dal piano o
programma o dagli impatti della sua attuazione.
                               ART. 14
                            Consultazione

  1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma
5,  l'autorita'  procedente  cura la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  o  nel  Bollettino
Ufficiale  della  regione  o provincia autonoma interessata. L'avviso
deve  contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il
proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo'
essere  presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale
e delle sedi dove si puo' consultare la sintesi non tecnica.
  2.   L'autorita'   competente  e  l'autorita'  procedente  mettono,
altresi',  a  disposizione  del  pubblico  la  proposta  di  piano  o
programma  ed  il  rapporto  ambientale mediante il deposito presso i
propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
  3.   Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso  di  cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della
proposta  di  piano  o programma e del relativo rapporto ambientale e
presentare  proprie osservazioni ((in forma scritta)), anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
  ((4.   In   attuazione   dei   principi   di   economicita'   e  di
semplificazione,    le   procedure   di   deposito,   pubblicita'   e
partecipazione,  eventualmente  previste  dalle  vigenti disposizioni
anche  regionali  per  specifici piani e programmi, si coordinano con
quelle  di  cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni
ed  assicurare  il  rispetto  dei  termini  previsti  dal comma 3 del
presente  articolo  e  dal  comma  1  dell'articolo 15. Tali forme di
pubblicita'  tengono  luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7
ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.))
                               ART. 15
          Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti
                   i risultati della Consultazione

  1.   L'autorita'  competente,  in  collaborazione  con  l'autorita'
procedente,  svolge  le  attivita'  tecnico-istruttorie, acquisisce e
valuta  tutta  la documentazione presentata, nonche' le osservazioni,
obiezioni  e  suggerimenti  inoltrati  ai  sensi dell'articolo 14 ((e
dell'articolo   32,   nonche'   i   risultati   delle   consultazioni
transfrontaliere  di  cui  al  medesimo  articolo  32)) ed esprime il
proprio  parere  motivato  entro  il  termine  di  novanta  giorni  a
decorrere  dalla  scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.
((La  tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata
dalle disposizioni generali del processo amministrativo)).
  ((2.  L'autorita'  procedente,  in  collaborazione  con l'autorita'
competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma
per  l'approvazione  e  tenendo  conto  delle  risultanze  del parere
motivato  di  cui  al  comma  1  e  dei risultati delle consultazioni
transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma)).
                               ART. 16
                              Decisione

  1.  Il  piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il
parere  motivato  e  la  documentazione  acquisita  nell'ambito della
consultazione,  ((sono trasmessi)) all'organo competente all'adozione
o approvazione del piano o programma.
                               ART. 17 
                    Informazione sulla decisione 
 
  1. ((La decisione finale e' pubblicata nei siti web delle autorita'
interessate con indicazione del luogo in cui  e'  possibile  prendere
visione del piano o programma adottato e di tutta  la  documentazione
oggetto  dell'istruttoria)).  Sono  inoltre  rese  pubbliche  ((...))
attraverso la pubblicazione sui siti web della autorita' interessate: 
    a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente; 
    b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o  programma
e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni, nonche' le ragioni per le quali  e'  stato  scelto  il
piano o il programma adottato, alla luce delle alternative  possibili
che erano state individuate; 
    c)  le  misure  adottate  in  merito  al  monitoraggio   di   cui
all'articolo 18. 
                               ART. 18
                            Monitoraggio

  1.   Il   monitoraggio   assicura   il   controllo   sugli  impatti
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei
programmi  approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi
di  sostenibilita'  prefissati,  cosi' da individuare tempestivamente
gli  impatti  negativi  imprevisti  e da adottare le opportune misure
correttive. ((Il monitoraggio e' effettuato dall'Autorita' procedente
in  collaborazione  con  l'Autorita' competente anche avvalendosi del
sistema  delle  Agenzie  ambientali  e dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale.))
  2.   Il  piano  o  programma  individua  le  responsabilita'  e  la
sussistenza  delle  le  risorse  necessarie  per  la  realizzazione e
gestione del monitoraggio.
  3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle  eventuali  misure  correttive adottate ai sensi del comma 1 e'
data  adeguata  informazione  attraverso  i  siti  web dell'autorita'
competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
  4.  Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute
in  conto  nel  caso  di  eventuali  modifiche al piano o programma e
comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di
pianificazione o programmazione.

TITOLO III
((LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE))
 

                               ART. 19 
((  (Modalita'  di  svolgimento  del  procedimento  di  verifica   di
                    assoggettabilita' a VIA). )) 
 
  ((1. Il proponente trasmette  all'autorita'  competente  lo  studio
preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita'
a quanto  contenuto  nell'allegato  IV-bis  alla  parte  seconda  del
presente  decreto,  nonche'   copia   dell'avvenuto   pagamento   del
contributo di cui all'articolo 33. 
  2. Lo studio preliminare ambientale e'  pubblicato  tempestivamente
nel  sito  web  dell'autorita'  competente,  con  modalita'  tali  da
garantire la tutela  della  riservatezza  di  eventuali  informazioni
industriali o commerciali indicate dal proponente, in  conformita'  a
quanto  previsto   dalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblico
all'informazione ambientale. 
  3. L'autorita' competente comunica per via telematica  a  tutte  le
Amministrazioni  e  a  tutti  gli  enti  territoriali  potenzialmente
interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
sito web. 
  4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla  comunicazione  di
cui al comma 3, chiunque abbia interesse puo' prendere  visione,  sul
sito web, dello studio preliminare ambientale e della  documentazione
a  corredo,  presentando  le   proprie   osservazioni   all'autorita'
competente. 
  5.  L'autorita'  competente,  sulla  base  dei   criteri   di   cui
all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto  conto
delle osservazioni  pervenute  e,  se  del  caso,  dei  risultati  di
eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in
base ad altre pertinenti normative europee,  nazionali  o  regionali,
verifica   se   il   progetto   ha   possibili   impatti   ambientali
significativi. 
  6. L'autorita' competente puo',  per  una  sola  volta,  richiedere
chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta  giorni  dalla
scadenza del termine di cui al comma 4. In tal  caso,  il  proponente
provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e  non  oltre  i
successivi  quarantacinque  giorni.   Su   richiesta   motivata   del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni  e
dei chiarimenti richiesti per un  periodo  non  superiore  a  novanta
giorni.  Qualora  il  proponente  non  trasmetta  la   documentazione
richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende  respinta
ed  e'  fatto   obbligo   all'autorita'   competente   di   procedere
all'archiviazione. 
  7. L'autorita' competente adotta il provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA  entro  i  successivi  quarantacinque  giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma  4,  ovvero  entro  trenta
giorni dal ricevimento della documentazione di cui  al  comma  6.  In
casi  eccezionali,   relativi   alla   natura,   alla   complessita',
all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competente
puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non  superiore  a
trenta  giorni,  il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento  di
verifica;   in   tal   caso,    l'autorita'    competente    comunica
tempestivamente  per  iscritto   al   proponente   le   ragioni   che
giustificano la  proroga  e  la  data  entro  la  quale  e'  prevista
l'adozione del provvedimento. 
  8. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il
progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi  principali  alla
base della mancata richiesta di  tale  valutazione  in  relazione  ai
criteri pertinenti elencati nell'allegato V,  e,  ove  richiesto  dal
proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per i  profili  di
competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare
o prevenire quelli che potrebbero  altrimenti  rappresentare  impatti
ambientali significativi e negativi. 
  9. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto  debba
essere assoggettato  al  procedimento  di  VIA,  specifica  i  motivi
principali alla base della richiesta di VIA in relazione  ai  criteri
pertinenti elencati nell'allegato V. 
  10. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV
alla  parte   seconda   del   presente   decreto   la   verifica   di
assoggettabilita' a VIA e'  effettuata  applicando  i  criteri  e  le
soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e  del  mare  del  30  marzo  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. 
  11. Il  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,
comprese le motivazioni, e' pubblicato  integralmente  nel  sito  web
dell'autorita' competente. 
  12. I termini per il rilascio  del  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e  per  gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  13. Tutta la documentazione afferente al  procedimento,  nonche'  i
risultati delle consultazioni svolte, le  informazioni  raccolte,  le
osservazioni   e   i   pareri   sono    tempestivamente    pubblicati
dall'autorita' competente sul proprio sito web.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 20 
(( (Definizione del livello di dettaglio degli elaborati  progettuali
                ai fini del procedimento di VIA). )) 
 
  ((1. Il proponente ha  la  facolta'  di  richiedere,  in  qualunque
momento, una fase di confronto con l'autorita' competente al fine  di
definire la portata delle  informazioni  e  il  relativo  livello  di
dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento  del
procedimento di VIA. A tal fine, il proponente trasmette, in  formato
elettronico, una proposta di elaborati progettuali. 
  2.  Sulla  base  della  documentazione  trasmessa  dal  proponente,
l'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione della
proposta, comunica al proponente l'esito delle  proprie  valutazioni,
assicurando che il livello di dettaglio degli  elaborati  progettuali
sia di qualita' sufficientemente elevata  e  tale  da  consentire  la
compiuta valutazione degli impatti ambientali.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 21 
(( (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale). )) 
 
  ((1. Il proponente  ha  la  facolta'  di  richiedere  una  fase  di
consultazione con l'autorita' competente e i soggetti  competenti  in
materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni,
il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per  la
predisposizione dello studio  di  impatto  ambientale.  A  tal  fine,
trasmette  all'autorita'  competente,  in  formato  elettronico,  gli
elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonche'  una
relazione che, sulla base degli impatti ambientali  attesi,  illustra
il piano  di  lavoro  per  l'elaborazione  dello  studio  di  impatto
ambientale. 
  2. La documentazione di cui  al  comma  1,  e'  pubblicata  e  resa
accessibile,  con  modalita'  tali  da  garantire  la  tutela   della
riservatezza di  eventuali  informazioni  industriali  o  commerciali
indicate dal proponente,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel
sito web dell'autorita' competente che comunica per via telematica  a
tutte  le  Amministrazioni  e   a   tutti   gli   enti   territoriali
potenzialmente    interessati    l'avvenuta    pubblicazione    della
documentazione nel proprio sito web. 
  3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della
consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro sessanta giorni
dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web,
l'autorita' competente esprime un parere sulla portata e sul  livello
di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di  impatto
ambientale. Il parere  e'  pubblicato  sul  sito  web  dell'autorita'
competente. 
  4. L'avvio della  procedura  di  cui  al  presente  articolo  puo',
altresi', essere richiesto dall'autorita' competente sulla base delle
valutazioni di cui all'articolo 6, comma 9, ovvero di quelle  di  cui
all'articolo 20.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 22 
                (( (Studio di impatto ambientale). )) 
  ((1. Lo studio di impatto ambientale e' predisposto dal  proponente
secondo le indicazioni e i contenuti di  cui  all'allegato  VII  alla
parte seconda del presente decreto, sulla base  del  parere  espresso
dall'autorita' competente a seguito della fase di consultazione sulla
definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata. 
  2. Sono a carico del proponente i  costi  per  la  redazione  dello
studio di impatto ambientale e di tutti i documenti  elaborati  nelle
varie fasi del procedimento. 
  3. Lo studio di impatto  ambientale  contiene  almeno  le  seguenti
informazioni: 
    a)  una  descrizione  del  progetto,  comprendente   informazioni
relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni  e  ad
altre sue caratteristiche pertinenti; 
    b)  una  descrizione  dei  probabili  effetti  significativi  del
progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in  fase  di
esercizio e di dismissione; 
    c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o
ridurre e, possibilmente, compensare i probabili  impatti  ambientali
significativi e negativi; 
    d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese  in  esame
dal proponente, adeguate al  progetto  ed  alle  sue  caratteristiche
specifiche,  compresa  l'alternativa  zero,  con  indicazione   delle
ragioni  principali  alla  base  dell'opzione  scelta,  prendendo  in
considerazione gli impatti ambientali; 
    e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti  ambientali
significativi   e   negativi   derivanti   dalla   realizzazione    e
dall'esercizio del progetto, che  include  le  responsabilita'  e  le
risorse  necessarie  per  la  realizzazione   e   la   gestione   del
monitoraggio; 
    f) qualsiasi informazione supplementare di cui  all'allegato  VII
relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di
una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire
un pregiudizio. 
  4. Allo studio di  impatto  ambientale  deve  essere  allegata  una
sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta
al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del  pubblico
ed un'agevole riproduzione. 
  5. Per garantire la completezza  e  la  qualita'  dello  studio  di
impatto  ambientale   e   degli   altri   elaborati   necessari   per
l'espletamento della fase di valutazione, il proponente: 
    a) tiene conto delle  conoscenze  e  dei  metodi  di  valutazione
disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti  effettuate  in
conformita' della legislazione europea, nazionale o regionale,  anche
al fine di evitare duplicazioni di valutazioni; 
    b) ha facolta' di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni
disponibili  presso  le  pubbliche  amministrazioni,  secondo  quanto
disposto dalle normative vigenti in materia; 
    c) cura che  la  documentazione  sia  elaborata  da  esperti  con
competenze e professionalita' specifiche nelle materie afferenti alla
valutazione ambientale, e che l'esattezza  complessiva  della  stessa
sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 23 
(( (Presentazione dell'istanza,  avvio  del  procedimento  di  VIA  e
                    pubblicazione degli atti). )) 
 
  ((1.  Il  proponente  presenta  l'istanza   di   VIA   trasmettendo
all'autorita' competente in formato elettronico: 
    a) gli elaborati progettuali di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera g); 
    b) lo studio di impatto ambientale; 
    c) la sintesi non tecnica; 
    d) le informazioni sugli eventuali impatti  transfrontalieri  del
progetto ai sensi dell'articolo 32; 
    e) l'avviso al pubblico, con i  contenuti  indicati  all'articolo
24, comma 2; 
    f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del  contributo  di
cui all'articolo 33; 
    g)  i   risultati   della   procedura   di   dibattito   pubblico
eventualmente  svolta  ai  sensi   dell'articolo   22   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente
parte e per i progetti  riguardanti  le  centrali  termiche  e  altri
impianti di combustione con potenza termica superiore a  300  MW,  di
cui al punto 2) del medesimo allegato II,  il  proponente  trasmette,
oltre alla documentazione  di  cui  alle  lettere  da  a)  a  e),  la
valutazione di impatto  sanitario  predisposta  in  conformita'  alle
linee guida adottate con decreto del Ministro della  salute,  che  si
avvale dell'Istituto superiore di sanita'. 
    3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di  VIA
l'autorita' competente verifica la completezza della  documentazione,
l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma
1, nonche'  l'avvenuto  pagamento  del  contributo  dovuto  ai  sensi
dell'articolo  33.  Qualora  la  documentazione  risulti  incompleta,
l'autorita'  competente  richiede  al  proponente  la  documentazione
integrativa, assegnando un termine perentorio  per  la  presentazione
non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato  il
proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora
all'esito della verifica,  da  effettuarsi  da  parte  dell'autorita'
competente nel termine di quindici giorni, la documentazione  risulti
ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto  obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 
    4.  La  documentazione  di  cui  al  comma  1  e'  immediatamente
pubblicata e resa accessibile, con modalita'  tali  da  garantire  la
tutela della riservatezza di  eventuali  informazioni  industriali  o
commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto
dalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblico   all'informazione
ambientale, nel sito web dell'autorita'  competente  all'esito  delle
verifiche  di  cui  al  comma  3.  L'autorita'  competente   comunica
contestualmente per via telematica a tutte  le  Amministrazioni  e  a
tutti gli enti territoriali  potenzialmente  interessati  e  comunque
competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La  medesima
comunicazione e' effettuata in sede di notifica  ad  altro  Stato  ai
sensi dell'articolo 32, comma 1.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 24 
((  (Consultazione  del   pubblico,   acquisizione   dei   pareri   e
                 consultazioni transfrontaliere). )) 
 
  ((1. Della presentazione dell'istanza,  della  pubblicazione  della
documentazione, nonche' delle comunicazioni di  cui  all'articolo  23
deve essere dato contestualmente specifico  avviso  al  pubblico  sul
sito web dell'autorita' competente. Tale forma di  pubblicita'  tiene
luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi  3  e  4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data  di  pubblicazione  sul
sito  web  dell'avviso  al  pubblico  decorrono  i  termini  per   la
consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA. 
  2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e'  pubblicato
a cura dell'autorita' competente ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 1, e  ne  e'  data  comunque  informazione  nell'albo  pretorio
informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente
interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno: 
    a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di
procedura autorizzativa necessaria ai fini  della  realizzazione  del
progetto; 
    b) l'avvenuta presentazione dell'istanza  di  VIA  e  l'eventuale
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; 
    c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto  e  dei
suoi possibili principali impatti ambientali; 
    d) l'indirizzo web e le  modalita'  per  la  consultazione  della
documentazione e degli atti predisposti  dal  proponente  nella  loro
interezza; 
    e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione  del
pubblico; 
    f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a  norma
dell'articolo 10, comma 3. 
  3.  Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   pubblicazione
dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque  abbia  interesse
puo' prendere visione, sul sito web, del progetto  e  della  relativa
documentazione e presentare  le  proprie  osservazioni  all'autorita'
competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi  conoscitivi  e
valutativi.  Entro  il  medesimo  termine  sono  acquisiti  per   via
telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti  pubblici  che
hanno ricevuto la comunicazione di  cui  all'articolo  23,  comma  4.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui  ai
periodi  precedenti,  il  proponente  ha   facolta'   di   presentare
all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni
e ai pareri pervenuti. 
  4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione
delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria  la
modifica  o  l'integrazione  degli  elaborati  progettuali  o   della
documentazione acquisita,  l'autorita'  competente,  entro  i  trenta
giorni successivi, puo', per una sola volta, stabilire un termine non
superiore ad ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in formato
elettronico,  degli  elaborati  progettuali  o  della  documentazione
modificati  o  integrati.  Su  richiesta  motivata   del   proponente
l'autorita'  competente  puo'  concedere,  per  una  sola  volta,  la
sospensione dei termini per  la  presentazione  della  documentazione
integrativa per un periodo non superiore a  centottanta  giorni.  Nel
caso in cui il proponente  non  ottemperi  alla  richiesta  entro  il
termine perentorio stabilito, l'istanza si  intende  respinta  ed  e'
fatto    obbligo    all'autorita'     competente     di     procedere
all'archiviazione. 
  5.  L'autorita'  competente,  ove  motivatamente  ritenga  che   le
modifiche o le integrazioni siano  sostanziali  e  rilevanti  per  il
pubblico,  dispone,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione  della
documentazione integrativa di cui  al  comma  4,  che  il  proponente
trasmetta, entro i successivi quindici giorni,  un  nuovo  avviso  al
pubblico, predisposto in conformita' al comma 2, da pubblicare a cura
dell'autorita' competente sul proprio sito  web.  In  relazione  alle
sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali  e
alla documentazione si applica il termine di  trenta  giorni  per  la
presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei  pareri  delle
Amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  che  hanno   ricevuto   la
comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i trenta  giorni
successivi il proponente  ha  facolta'  di  presentare  all'autorita'
competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e  ai  pareri
pervenuti. 
  6. Nel caso di  progetti  cui  si  applica  la  disciplina  di  cui
all'articolo 32, i termini per le consultazioni e  l'acquisizione  di
tutti  pareri  di  cui   al   presente   articolo   decorrono   dalla
comunicazione della dichiarazione di  interesse  alla  partecipazione
alla procedura da parte  degli  Stati  consultati  e  coincidono  con
quelli previsti dal medesimo articolo 32. 
  7. Tutta la documentazione afferente  al  procedimento,  nonche'  i
risultati delle consultazioni svolte, le  informazioni  raccolte,  le
osservazioni  e  i  pareri   compresi   quelli   ricevuti   a   norma
dell'articolo  32  sono  tempestivamente  pubblicati   dall'autorita'
competente sul proprio sito web.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                             ART. 24-bis 
                     (( (Inchiesta pubblica). )) 
 
  ((1. L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione  del
pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo  periodo,  si  svolga
nelle  forme  dell'inchiesta  pubblica,  con  oneri  a   carico   del
proponente, nel rispetto  del  termine  massimo  di  novanta  giorni.
L'inchiesta si conclude con una relazione sui  lavori  svolti  ed  un
giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorita' competente. 
  2. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non
sia  stata  svolta  la  procedura  di  dibattito  pubblico   di   cui
all'articolo 22 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
l'autorita' competente si esprime con decisione motivata, sentito  il
proponente,  qualora  la  richiesta  di  svolgimento   dell'inchiesta
pubblica  sia  presentata  dal  consiglio  regionale  della   Regione
territorialmente  interessata,  ovvero  da  un  numero  di   consigli
comunali  rappresentativi  di  almeno  cinquantamila  residenti   nei
territori  interessati,  ovvero  da   un   numero   di   associazioni
riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,  n.
349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti. 
  3. La richiesta di cui  al  comma  2,  motivata  specificamente  in
relazione  ai  potenziali  impatti  ambientali   del   progetto,   e'
presentata  entro  il   quarantesimo   giorno   dalla   pubblicazione
dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 25 
(( (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA). )) 
 
  ((1. L'autorita'  competente  valuta  la  documentazione  acquisita
tenendo debitamente conto dello studio di impatto  ambientale,  delle
eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente,  nonche'
dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte
e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli  24
e 32. Qualora tali pareri non siano resi  nei  termini  ivi  previsti
ovvero esprimano valutazioni negative  o  elementi  di  dissenso  sul
progetto, l'autorita' competente procede comunque alla valutazione  a
norma del presente articolo. 
  2.  Nel  caso  di  progetti  di  competenza   statale   l'autorita'
competente, entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  conclusione
della fase di  consultazione  di  cui  all'articolo  24,  propone  al
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
l'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere
ad accertamenti e indagini di particolare  complessita',  l'autorita'
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un  massimo  di  ulteriori  trenta  giorni,  dando
tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente  delle
ragioni che giustificano la proroga e del  termine  entro  cui  sara'
emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni  transfrontaliere
il provvedimento di VIA e' proposto all'adozione del  Ministro  entro
il  termine  di  cui  all'articolo  32,  comma  5-bis.  Il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro
il termine di sessanta giorni all'adozione del provvedimento di  VIA,
previa acquisizione del  concerto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo  da  rendere  entro  trenta  giorni
dalla  richiesta.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine   per
l'adozione  del  provvedimento  di  VIA   da   parte   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  ovvero  per
l'espressione del concerto da parte del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, su istanza del  proponente  o  dei
Ministri interessati, l'adozione del provvedimento  e'  rimessa  alla
deliberazione del Consiglio dei  ministri  che  si  esprime  entro  i
successivi trenta giorni. 
  3.  Il  provvedimento  di  VIA  contiene  le   motivazioni   e   le
considerazioni  su  cui  si   fonda   la   decisione   dell'autorita'
competente,  incluse  le  informazioni  relative   al   processo   di
partecipazione  del  pubblico,  la  sintesi   dei   risultati   delle
consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi  degli  articoli
23, 24 e 24-bis, e,  ove  applicabile,  ai  sensi  dell'articolo  32,
nonche' l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati  o
altrimenti presi in considerazione. 
  4. Il  provvedimento  di  VIA  contiene  altresi'  le  eventuali  e
motivate condizioni ambientali che definiscono: 
    a)  le  condizioni  per  la  realizzazione,  l'esercizio   e   la
dismissione  del  progetto,  nonche'  quelle  relative  ad  eventuali
malfunzionamenti; 
    b) le misure previste  per  evitare,  prevenire,  ridurre  e,  se
possibile,  compensare  gli  impatti   ambientali   significativi   e
negativi; 
    c)  le  misure  per  il  monitoraggio  degli  impatti  ambientali
significativi e negativi,  anche  tenendo  conto  dei  contenuti  del
progetto di monitoraggio ambientale  predisposto  dal  proponente  ai
sensi dell'articolo  22,  comma  3,  lettera  e).  La  tipologia  dei
parametri  da  monitorare  e  la   durata   del   monitoraggio   sono
proporzionati  alla  natura,  all'ubicazione,  alle  dimensioni   del
progetto ed alla significativita' dei suoi effetti sull'ambiente.  Al
fine di evitare  una  duplicazione  del  monitoraggio,  e'  possibile
ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti
dall'attuazione di altre pertinenti normative  europee,  nazionali  o
regionali. 
  5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente  pubblicato  sul  sito
web dell'autorita' competente e ha  l'efficacia  temporale,  comunque
non inferiore a  cinque  anni,  definita  nel  provvedimento  stesso,
tenuto conto dei tempi previsti per la  realizzazione  del  progetto,
dei  procedimenti  autorizzatori  necessari,  nonche'  dell'eventuale
proposta formulata dal proponente e inserita nella  documentazione  a
corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia  temporale  indicata
nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato  realizzato,
il  procedimento  di  VIA  deve  essere  reiterato,  fatta  salva  la
concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte
dell'autorita' competente. 
  6.  Nel  caso  di   consultazioni   transfrontaliere,   l'autorita'
competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione  internazionale  dell'avvenuta  pubblicazione  del
provvedimento di VIA sul sito web. 
  7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori
ai sensi e per gli effetti di cui agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 26 
(( (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti  autorizzatori).
                                 )) 
 
  ((1.   Il   provvedimento    di    VIA    e'    sempre    integrato
nell'autorizzazione  e  in  ogni  altro   titolo   abilitativo   alla
realizzazione   dei    progetti    sottoposti    a    VIA,    nonche'
nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. 
  2. L'autorizzazione  recepisce  ed  esplicita  almeno  le  seguenti
informazioni: 
    a) il provvedimento di VIA; 
    b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento  di  VIA,
una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle  eventuali
misure previste per evitare,  prevenire  o  ridurre  e  se  possibile
compensare gli impatti ambientali negativi e significativi,  nonche',
ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio. 
  3.  Della  decisione  in  merito  alla  concessione  o  al  rigetto
dell'autorizzazione, e' data prontamente  informazione  al  pubblico,
nonche' alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno  ricevuto
la  comunicazione  di  cui  all'articolo  23,   comma   4,   mediante
pubblicazione sul sito web dell'autorita'  che  ha  adottato  l'atto,
consentendo altresi' l'accesso almeno alle seguenti informazioni: 
    a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente
l'accompagnano; 
    b) le  motivazioni  e  le  considerazioni  su  cui  si  fonda  la
decisione,  incluse  le  informazioni   relative   al   processo   di
partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la  sintesi  dei
risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai  sensi
degli articoli  23,  24  e  24-bis,  e,  ove  applicabile,  ai  sensi
dell'articolo 32, nonche' l'indicazione di come tali risultati  siano
stati integrati o altrimenti presi in considerazione.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 27 
         (( (Provvedimento unico in materia ambientale). )) 
 
  ((1. Nel caso di procedimenti di  VIA  di  competenza  statale,  il
proponente  puo'   richiedere   all'autorita'   competente   che   il
provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di  un  provvedimento
unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa,  parere,  concerto,
nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto  dalla
normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.  A
tal fine, il proponente presenta un'istanza  ai  sensi  dell'articolo
23, avendo cura che l'avviso al  pubblico  di  cui  all'articolo  24,
comma 2, rechi altresi' specifica indicazione di ogni autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di  assenso  in  materia
ambientale richiesti,  nonche'  la  documentazione  e  gli  elaborati
progettuali previsti dalle normative di  settore  per  consentire  la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata  al  rilascio
di tutti i titoli ambientali di cui  al  comma  2.  A  tale  istanza,
laddove  necessario,  si  applica  l'articolo  93  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende  il  rilascio
dei seguenti titoli laddove necessario: 
    a)  autorizzazione  integrata  ambientale  ai  sensi  del  Titolo
III-bis della Parte II del presente decreto; 
    b) autorizzazione riguardante la disciplina  degli  scarichi  nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee  di  cui  all'articolo  104  del
presente decreto; 
    c) autorizzazione riguardante la  disciplina  dell'immersione  in
mare di materiale derivante da attivita' di  escavo  e  attivita'  di
posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del  presente
decreto; 
    d) autorizzazione  paesaggistica  di  cui  all'articolo  146  del
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42; 
    f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui  al
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
    g) nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo  17,  comma  2,
del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; 
    h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a),  lo  studio  di  impatto
ambientale  e  gli  elaborati   progettuali   contengono   anche   le
informazioni previste ai commi 1, 2 e 3  dell'articolo  29-ter  e  il
provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari
previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies. 
  4.  Entro  quindici   giorni   dalla   presentazione   dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributo
dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere della
fattispecie di cui all'articolo 32,  comma  1,  e  comunica  per  via
telematica  a  tutte  le  amministrazioni  ed   enti   potenzialmente
interessati e comunque competenti in  materia  ambientale  l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalita'
tali  da  garantire  la  tutela  della  riservatezza   di   eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate  dal  proponente,  in
conformita' a  quanto  previsto  dalla  disciplina  sull'accesso  del
pubblico all'informazione ambientale. La  medesima  comunicazione  e'
effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi  dell'articolo
32, comma 1. 
  5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel
sito  web  dell'autorita'  competente,   quest'ultima,   nonche'   le
amministrazioni e gli enti di cui  al  comma  4,  per  i  profili  di
rispettiva competenza,  verificano  l'adeguatezza  e  la  completezza
della documentazione, assegnando al proponente un termine  perentorio
non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. 
  6. Successivamente alla  verifica  della  completezza  documentale,
ovvero,  in  caso  di  richieste  di  integrazioni,  dalla  data   di
ricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso di
cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di  cui  e'  data  comunque
informazione nell'albo  pretorio  informatico  delle  amministrazioni
comunali territorialmente  interessate.  Tale  forma  di  pubblicita'
tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della  pubblicazione
della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il
pubblico interessato  puo'  presentare  osservazioni  concernenti  la
valutazione di impatto ambientale, la valutazione  di  incidenza  ove
necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. 
  7. Entro i successivi trenta  giorni  l'autorita'  competente  puo'
chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo  stesso
un termine perentorio non superiore a  trenta  giorni.  Su  richiesta
motivata del proponente l'autorita' competente  puo'  concedere,  per
una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta
giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi
la documentazione integrativa, l'istanza si intende  ritirata  ed  e'
fatto    obbligo    all'autorita'     competente     di     procedere
all'archiviazione. L'autorita' competente, ove motivatamente  ritenga
che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti  per
il pubblico, dispone, entro quindici  giorni  dalla  ricezione  della
documentazione integrativa, che  il  proponente  trasmetta,  entro  i
successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico,  predisposto
in conformita' all'articolo 24, comma 2,  del  presente  decreto,  da
pubblicare a cura della medesima  autorita'  competente  sul  proprio
sito web e di cui e' data comunque  informazione  nell'albo  pretorio
informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente
interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate  al
progetto e alla documentazione, i termini  di  cui  al  comma  6  per
l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'. 
  8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti  dall'articolo  32,
comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere,  entro  dieci
giorni dalla scadenza del termine di conclusione della  consultazione
ovvero  dalla  data  di  ricevimento  delle  eventuali   integrazioni
documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni
competenti o comunque  potenzialmente  interessate  al  rilascio  del
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in  materia  ambientale
richiesti dal proponente. La conferenza di servizi si svolge  secondo
le modalita' di cui all'articolo 14-ter, commi 1, 3, 4,  5,  6  e  7,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il  termine  di  conclusione  dei
lavori della conferenza di servizi e'  di  duecentodieci  giorni.  La
determinazione motivata di conclusione della conferenza  di  servizi,
che costituisce il provvedimento unico in  materia  ambientale,  reca
l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca,  altresi',
i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico.  La  decisione
di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e' assunta  sulla  base  del
provvedimento di VIA, adottato dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto  con  il  Ministro  dei
beni  e  delle  attivita'  culturali  e   del   turismo,   ai   sensi
dell'articolo 25. I  termini  previsti  dall'articolo  25,  comma  2,
quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla
deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'
sospesa per il termine  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  quinto
periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  9.   Le   condizioni   e   le   misure    supplementari    relative
all'autorizzazione integrata ambientale di cui al  comma  2,  lettera
a),  e  contenute  nel  provvedimento   unico,   sono   rinnovate   e
riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita'  di  cui  agli
articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le
misure  supplementari  relative  agli  altri  titoli  abilitativi  in
materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate  e  riesaminate,
controllate e sanzionate con le  modalita'  previste  dalle  relative
disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per
materia. 
  10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in
deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti  riguardanti
il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in  materia  ambientale
di cui al comma 2.)) 
                                                              ((112)) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                             ART. 27-bis 
        (( (Provvedimento autorizzatorio unico regionale). )) 
 
  (( 1. Nel caso di procedimenti di VIA di  competenza  regionale  il
proponente presenta  all'autorita'  competente  un'istanza  ai  sensi
dell'articolo  23,  comma  1,  allegando  la  documentazione  e   gli
elaborati  progettuali  previsti  dalle  normative  di  settore   per
consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata
al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e  indicati
puntualmente in apposito elenco predisposto  dal  proponente  stesso.
L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2,  reca  altresi'
specifica  indicazione  di  ogni  autorizzazione,   intesa,   parere,
concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. 
  2.  Entro  quindici   giorni   dalla   presentazione   dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributo
dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere della
fattispecie di cui all'articolo 32,  comma  1,  e  comunica  per  via
telematica  a  tutte  le  amministrazioni  ed   enti   potenzialmente
interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla  realizzazione
e  sull'esercizio  del  progetto,  l'avvenuta   pubblicazione   della
documentazione nel proprio sito web con modalita' tali  da  garantire
la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali  o
commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto
dalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblico   all'informazione
ambientale. In caso di progetti che possono avere  impatti  rilevanti
sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione  e'  notificata  al
medesimo con le modalita' di cui all'articolo 32. 
  3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel
sito  web  dell'autorita'  competente,   quest'ultima,   nonche'   le
amministrazioni e gli enti di cui  al  comma  2,  per  i  profili  di
rispettiva competenza,  verificano  l'adeguatezza  e  la  completezza
della documentazione, assegnando al proponente un termine  perentorio
non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. 
  4. Successivamente alla  verifica  della  completezza  documentale,
ovvero,  in  caso  di  richieste  di  integrazioni,  dalla  data   di
ricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso di
cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di  cui  e'  data  comunque
informazione nell'albo  pretorio  informatico  delle  amministrazioni
comunali territorialmente  interessate.  Tale  forma  di  pubblicita'
tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della  pubblicazione
del suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il  pubblico
interessato puo' presentare osservazioni concernenti  la  valutazione
di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di  incidenza
e l'autorizzazione integrata ambientale. 
  5. Entro i successivi trenta  giorni  l'autorita'  competente  puo'
chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo  stesso
un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta  motivata  del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della  documentazione
integrativa per  un  periodo  non  superiore  a  centottanta  giorni.
Qualora entro il termine stabilito  il  proponente  non  depositi  la
documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo  all'autorita'  competente  di  procedere  all'archiviazione.
L'autorita' competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche  o
le integrazioni  siano  sostanziali  e  rilevanti  per  il  pubblico,
dispone, entro quindici giorni dalla ricezione  della  documentazione
integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici
giorni, un nuovo  avviso  al  pubblico,  predisposto  in  conformita'
all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a  cura
della medesima autorita' competente sul proprio sito web, di  cui  e'
data  comunque  informazione  nell'albo  pretorio  informatico  delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate.  In  relazione
alle  modifiche  o  integrazioni  apportate  al   progetto   e   alla
documentazione,  i  termini  di  cui  al  comma  4  per   l'ulteriore
consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'. 
  6. L'autorita' competente puo' disporre che  la  consultazione  del
pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis,  comma  1,  con  le
forme e le modalita' disciplinate  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8. 
  7. Fatto salvo il rispetto dei termini  previsti  dall'articolo  32
per il caso di consultazioni  transfrontaliere,  entro  dieci  giorni
dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione  ovvero
dalla data di ricevimento delle eventuali  integrazioni  documentali,
l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi  alla  quale
partecipano il proponente e tutte  le  Amministrazioni  competenti  o
comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento
di VIA e  dei  titoli  abilitativi  necessari  alla  realizzazione  e
all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di
servizi e' convocata in modalita'  sincrona  e  si  svolge  ai  sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di
conclusione della conferenza  di  servizi  e'  di  centoventi  giorni
decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.  La  determinazione
motivata di conclusione della conferenza di  servizi  costituisce  il
provvedimento  autorizzatorio  unico   regionale   e   comprende   il
provvedimento di  VIA  e  i  titoli  abilitativi  rilasciati  per  la
realizzazione e l'esercizio  del  progetto,  recandone  l'indicazione
esplicita. Resta  fermo  che  la  decisione  di  concedere  i  titoli
abilitativi di cui al periodo precedente e' assunta  sulla  base  del
provvedimento di VIA, adottato in conformita' all'articolo 25,  commi
1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto. 
  8. Tutti i termini del procedimento  si  considerano  perentori  ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  9.   Le   condizioni   e   le   misure    supplementari    relative
all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento
autorizzatorio  unico  regionale,  sono  rinnovate   e   riesaminate,
controllate e sanzionate  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli
29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e  le  misure
supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al  comma
7, sono rinnovate e riesaminate,  controllate  e  sanzionate  con  le
modalita' previste dalle relative disposizioni di  settore  da  parte
delle amministrazioni competenti per materia.)) 
                                                              ((112)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 28 
                        (( (Monitoraggio). )) 
 
  ((1.  Il  proponente  e'  tenuto  a  ottemperare  alle   condizioni
ambientali   contenute   nel    provvedimento    di    verifica    di
assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA. 
  2. L'autorita' competente, in collaborazione con il  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  per  i  profili  di
competenza, verifica l'ottemperanza delle  condizioni  ambientali  di
cui al comma 1 al fine di identificare  tempestivamente  gli  impatti
ambientali significativi e  negativi  imprevisti  e  di  adottare  le
opportune  misure  correttive.  Per   tali   attivita',   l'autorita'
competente puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa,  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla
legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanita'  per
i profili concernenti la sanita' pubblica, ovvero di  altri  soggetti
pubblici, i  quali  informano  tempestivamente  la  stessa  autorita'
competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle  medesime
attivita', nel caso di progetti di competenza statale particolarmente
rilevanti per natura, complessita',  ubicazione  e  dimensioni  delle
opere o degli  interventi,  l'autorita'  competente  puo'  istituire,
d'intesa con il proponente e con  oneri  a  carico  di  quest'ultimo,
appositi  osservatori   ambientali   finalizzati   a   garantire   la
trasparenza  e  la  diffusione  delle  informazioni  concernenti   le
verifiche  di  ottemperanza.  All'esito   positivo   della   verifica
l'autorita' competente attesta  l'avvenuta  ottemperanza  pubblicando
sul proprio sito  web  la  relativa  documentazione,  entro  quindici
giorni dal ricevimento dell'esito della verifica. 
  3. Per la verifica dell'ottemperanza delle  condizioni  ambientali,
il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalita' di
attuazione   stabilite   nel    provvedimento    di    verifica    di
assoggettabilita' a VIA o nel  provvedimento  di  VIA,  trasmette  in
formato  elettronico  all'autorita'   competente,   o   al   soggetto
eventualmente  individuato  per  la   verifica,   la   documentazione
contenente gli elementi necessari  alla  verifica  dell'ottemperanza.
L'attivita' di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente. 
  4. Qualora i soggetti individuati per la verifica  di  ottemperanza
ai sensi del comma 2 non provvedano entro il  termine  stabilito  dal
comma  3,  le  attivita'  di  verifica   sono   svolte   direttamente
dall'autorita' competente. 
  5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito  negativo,
l'autorita' competente diffida il proponente ad  adempiere  entro  un
congruo termine, trascorso  inutilmente  il  quale  si  applicano  le
sanzioni di cui all'articolo 29. 
  6. Qualora all'esito dei risultati delle attivita' di  verifica  di
cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione  del
progetto,  dall'esecuzione   dei   lavori   di   costruzione   ovvero
dall'esercizio dell'opera,  si  accerti  la  sussistenza  di  impatti
ambientali negativi,  imprevisti,  ulteriori  o  diversi,  ovvero  di
entita' significativamente superiore a  quelli  valutati  nell'ambito
del  procedimento  di  VIA,  comunque  non  imputabili   al   mancato
adempimento delle condizioni  ambientali  da  parte  del  proponente,
l'autorita'  competente,   acquisite   ulteriori   informazioni   dal
proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, puo'
ordinare la sospensione dei lavori o delle  attivita'  autorizzate  e
disporre l'adozione di opportune misure correttive. 
  7. Nei casi in cui, al verificarsi  delle  fattispecie  di  cui  al
comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di
stabilire condizioni  ambientali  ulteriori  rispetto  a  quelle  del
provvedimento  originario,  l'autorita'  competente,  ai  fini  della
riedizione del procedimento di  VIA,  dispone  l'aggiornamento  dello
studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione  dello  stesso,
assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni. 
  8. Delle modalita' di svolgimento delle attivita' di  monitoraggio,
dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure
correttive  adottate  dall'autorita'  competente,  nonche'  dei  dati
derivanti dall'attuazione dei monitoraggi  ambientali  da  parte  del
proponente e' data  adeguata  informazione  attraverso  il  sito  web
dell'autorita' competente.)) 
                                                              ((112)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  2,  comma
23, lettera a)) che  "al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole  "Il
monitoraggio assicura, anche avvalendosi del  sistema  delle  Agenzie
ambientali" sono sostituite dalle parole "Il  monitoraggio  assicura,
anche avvalendosi dell'Istituto Superiore  per  la  Protezione  e  la
Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali,"". 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 29 
                   (( (Sistema sanzionatorio). )) 
 
  ((1. I provvedimenti di  autorizzazione  di  un  progetto  adottati
senza la verifica di assoggettabilita' a VIA  o  senza  la  VIA,  ove
prescritte, sono annullabili per violazione di legge. 
  2.  Qualora  siano  accertati  inadempimenti  o  violazioni   delle
condizioni ambientali di cui  all'articolo  28,  ovvero  in  caso  di
modifiche progettuali che rendano  il  progetto  difforme  da  quello
sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al
procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo
27 o di  cui  all'articolo  27-bis,  l'autorita'  competente  procede
secondo la gravita' delle infrazioni: 
    a) alla diffida, assegnando un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le inosservanze; 
    b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attivita' per un
tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti  ambientali
significativi e negativi; 
    c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento  alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente. 
  3. Nel caso di progetti a cui  si  applicano  le  disposizioni  del
presente  decreto  realizzati  senza  la  previa  sottoposizione   al
procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al  procedimento
di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o  di  cui
all'articolo 27-bis, in  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  Titolo  III,  ovvero  in  caso  di  annullamento  in   sede
giurisdizionale o in autotutela  dei  provvedimenti  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA o dei provvedimenti  di  VIA  relativi  a  un
progetto gia' realizzato o in  corso  di  realizzazione,  l'autorita'
competente assegna un termine all'interessato entro il quale  avviare
un nuovo procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori  o
delle attivita' a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini
di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari,  ambientali
o  per  il  patrimonio  culturale.  Scaduto  inutilmente  il  termine
assegnato  all'interessato,  ovvero  nel  caso  in   cui   il   nuovo
provvedimento di VIA, adottato ai  sensi  degli  articoli  25,  27  o
27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorita' competente  dispone  la
demolizione delle opere realizzate e il ripristino  dello  stato  dei
luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile,
definendone i termini e le  modalita'.  In  caso  di  inottemperanza,
l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese  dell'inadempiente.
Il recupero di tali spese  e'  effettuato  con  le  modalita'  e  gli
effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
  4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  realizza  un
progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica  di
assoggettabilita' a VIA, ove prescritte, e' punito con  una  sanzione
amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei  confronti
di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento  di  verifica
di assoggettabilita' o di valutazione di impatto ambientale,  non  ne
osserva le condizioni ambientali. 
  6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorita' competente. 
  7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
articolo non si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  8.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza  statale  per  le  violazioni
previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli
di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare per essere destinati al  miglioramento  delle  attivita'  di
vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle  attivita'  di
cui  all'articolo  28  del   presente   decreto   per   la   verifica
dell'ottemperanza   delle   condizioni   ambientali   contenute   nel
provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a   VIA   o   nel
provvedimento di VIA, nonche' alla predisposizione di misure  per  la
protezione  sanitaria  della  popolazione  in  caso  di  incidenti  o
calamita' naturali.)) 
                                                              ((112)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 

((TITOLO III-BIS
L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE))

 

                           Articolo 29-bis 
    Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili 
 
  ((1. L'autorizzazione integrata ambientale  e'  rilasciata  tenendo
conto di quanto indicato all'Allegato XI  alla  Parte  Seconda  e  le
relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni
sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis,
e  all'articolo  29-octies.  Nelle  more   della   emanazione   delle
conclusioni  sulle  BAT   l'autorita'   competente   utilizza   quale
riferimento  per  stabilire  le  condizioni  dell'autorizzazione   le
pertinenti conclusioni sulle migliori  tecniche  disponibili,  tratte
dai documenti pubblicati  dalla  Commissione  europea  in  attuazione
dell'articolo  16,  paragrafo   2,   della   direttiva   96/61/CE   o
dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il
Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano,  previa  consultazione  delle  associazioni  maggiormente
rappresentative   a   livello   nazionale   degli   operatori   delle
installazioni  interessate,  possono  essere  determinati   requisiti
generali, per talune categorie di installazioni,  che  tengano  luogo
dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione,
purche'  siano  garantiti  un  approccio  integrato  ed  una  elevata
protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.  I  requisiti
generali  si  basano  sulle  migliori  tecniche  disponibili,   senza
prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia  specifica,  al
fine di garantire la conformita' con  l'articolo  29-sexies.  Per  le
categorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies,
l'autorita' competente  rilascia  l'autorizzazione  in  base  ad  una
semplice  verifica  di  conformita'  dell'istanza  con  i   requisiti
generali.)) 
  ((2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei mesi
dall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della
Commissione europea, al fine  di  tener  conto  dei  progressi  delle
migliori  tecniche  disponibili  e  garantire  la   conformita'   con
l'articolo 29-octies, ed inoltre contengono un esplicito  riferimento
alla direttiva 2010/75/UE  all'atto  della  pubblicazione  ufficiale.
Decorso inutilmente tale termine e  fino  al  loro  aggiornamento,  i
decreti gia' emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazioni
pertinenti a tali conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativa
e conseguentemente non trova piu' applicazione l'ultimo  periodo  del
comma 2.)) 
  3. Per le  discariche  di  rifiuti  da  autorizzare  ai  sensi  del
presente titolo, si considerano soddisfatti i  requisiti  tecnici  di
cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui
al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36  ((fino  all'emanazione
delle relative conclusioni sulle BAT)). 
                           Articolo 29-ter 
           Domanda di autorizzazione integrata ambientale 
 
  ((1. Ai fini dell'esercizio  delle  nuove  installazioni  di  nuovi
impianti,  della  modifica   sostanziale   e   dell'adeguamento   del
funzionamento  degli  impianti  delle  installazioni  esistenti  alle
disposizioni  del  presente  decreto,   si   provvede   al   rilascio
dell'autorizzazione  integrata   ambientale   di   cui   all'articolo
29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le
informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo
e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni: 
    a)  descrizione  dell'installazione  e   delle   sue   attivita',
specificandone tipo e portata; 
    b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e
dell'energia usate o prodotte dall'installazione; 
    c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione; 
    d)   descrizione   dello   stato   del   sito    di    ubicazione
dell'installazione; 
    e)  descrizione  del  tipo  e  dell'entita'   delle   prevedibili
emissioni dell'installazione  in  ogni  comparto  ambientale  nonche'
un'identificazione  degli  effetti  significativi   delle   emissioni
sull'ambiente; 
    f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui  si
prevede l'uso per prevenire le emissioni  dall'installazione  oppure,
qualora cio' non fosse possibile, per ridurle; 
    g) descrizione delle misure di prevenzione, di  preparazione  per
il riutilizzo, di riciclaggio e  di  recupero  dei  rifiuti  prodotti
dall'installazione; 
    h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni
nell'ambiente nonche' le attivita' di autocontrollo  e  di  controllo
programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile  degli
accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3; 
    i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle
tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in  forma
sommaria; 
    l) descrizione delle altre misure  previste  per  ottemperare  ai
principi di cui all'articolo 6, comma 16; 
    m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico
di  sostanze  pericolose  e,  tenuto  conto  della  possibilita'   di
contaminazione  del  suolo  e  delle  acque   sotterrane   nel   sito
dell'installazione,  una  relazione  di  riferimento  elaborata   dal
gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del
primo aggiornamento  dell'autorizzazione  rilasciata,  per  la  quale
l'istanza   costituisce   richiesta   di   validazione.   L'autorita'
competente esamina  la  relazione  disponendo  nell'autorizzazione  o
nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua
validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.)) 
  2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere
anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l)
del comma 1 e l'indicazione delle  informazioni  che  ad  avviso  del
gestore  non  devono  essere  diffuse  per  ragioni  di  riservatezza
industriale, commerciale o  personale,  di  tutela  della  proprieta'
intellettuale  e,   tenendo   conto   delle   indicazioni   contenute
nell'articolo 39 della legge 3  agosto  2007,  n.  124,  di  pubblica
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce
all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle
informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico. 
  3. Qualora le informazioni e  le  descrizioni  fornite  secondo  un
rapporto di sicurezza, elaborato conformemente  alle  norme  previste
sui rischi di incidente rilevante connessi  a  determinate  attivita'
industriali, o secondo la norma UNI  EN  ISO  14001,  ovvero  i  dati
prodotti per i siti registrati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
761/2001 e successive modifiche, nonche' altre  informazioni  fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' requisiti di
cui al comma 1  del  presente  articolo,  tali  dati  possono  essere
utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere
inclusi nella domanda o essere ad essa allegati. 
  4.  Entro  trenta  giorni  dalla   presentazione   della   domanda,
l'autorita' competente verifica la completezza della stessa  e  della
documentazione  allegata.  Qualora   queste   risultino   incomplete,
l'autorita' competente ovvero, nel caso  di  impianti  di  competenza
statale,  la  Commissione  di  cui  all'art.  8-bis  potra'  chiedere
apposite integrazioni, indicando un termine non  inferiore  a  trenta
giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In  tal
caso i termini del procedimento si  intendono  interrotti  fino  alla
presentazione della  documentazione  integrativa.  Qualora  entro  il
termine  indicato  il  proponente  non  depositi  la   documentazione
completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende  ritirata.  E'
fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere  una  proroga
del termine per la presentazione della documentazione integrativa  in
ragione della complessita' della documentazione da presentare. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l'art. 4,  comma
2) che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole  "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio", sono  sostituite  dalle
seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare", le parole: "Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare", le parole  "Agenzia  per  la
protezione dell'ambiente e per i  servizi  tecnici"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale",  e  la  parola  "APAT"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"ISPRA". 
                         Articolo 29-quater 
 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale 
 
  1. Per  le  installazioni  di  competenza  statale  la  domanda  e'
presentata  all'autorita'   competente   per   mezzo   di   procedure
telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con  il  decreto
di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2. 
  2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali  sono
depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento,  al  fine
della consultazione del pubblico.  Tale  consultazione  e'  garantita
anche  mediante  pubblicazione  sul  sito   internet   dell'autorita'
competente almeno per quanto riguarda il contenuto  della  decisione,
compresa una copia dell'autorizzazione e degli  eventuali  successivi
aggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del
comma 13. 
  3. L'autorita' competente,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
della domanda ovvero, in  caso  di  riesame  ai  sensi  dell'articolo
29-octies,  comma   4,   contestualmente   all'avvio   del   relativo
procedimento, comunica al gestore la data di avvio  del  procedimento
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  la  sede
degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di  quindici  giorni
dalla data di avvio del procedimento, l'autorita' competente pubblica
nel   proprio   sito   web   l'indicazione    della    localizzazione
dell'installazione e il nominativo del gestore,  nonche'  gli  uffici
individuati ai sensi del comma 2 ove e'  possibile  prendere  visione
degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme  di  pubblicita'
tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3
e  4  dell'articolo  8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.   Le
informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma  sono
altresi' pubblicate dall'autorita' competente nel proprio  sito  web.
E' in ogni caso garantita  l'unicita'  della  pubblicazione  per  gli
impianti di cui al  titolo  III  della  parte  seconda  del  presente
decreto. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di
cui al comma 3, i soggetti interessati possono  presentare  in  forma
scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda. 
  5. La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini  del
rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale,   di   apposita
Conferenza di servizi, alla quale sono  invitate  le  amministrazioni
competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti  di
competenza statale, i Ministeri  dell'interno,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre  al
soggetto richiedente l'autorizzazione, nonche', per le  installazioni
di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti  per  il
rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio
dell'AIA, ha luogo ai sensi degli  articoli  ((14  e  14-ter))  della
legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni.  Per  le
installazioni  soggette  alle  disposizioni   di   cui   al   decreto
legislativo 17 agosto  1999,  n.  334,  ferme  restando  le  relative
disposizioni, al fine di acquisire gli  elementi  di  valutazione  ai
sensi   dell'articolo   29-sexies,   comma   8,   e   di   concordare
preliminarmente le condizioni  di  funzionamento  dell'installazione,
alla  conferenza  e'  invitato  un  rappresentante  della  rispettiva
autorita' competente. 
  6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi  di  cui  al  comma  5,
vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di  cui  agli  articoli
216 e 217 del regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  nonche'  la
proposta dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale, per le installazioni di competenza statale, o  il  parere
delle   Agenzie   regionali   e   provinciali   per   la   protezione
dell'ambiente, per le altre installazioni,  per  quanto  riguarda  le
modalita'  di  monitoraggio  e  controllo  degli  impianti  e   delle
emissioni nell'ambiente. 
  7.  In  presenza  di  circostanze  intervenute  successivamente  al
rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo,  il  sindaco,
qualora lo ritenga necessario nell'interesse della  salute  pubblica,
puo', con proprio motivato provvedimento,  corredato  dalla  relativa
documentazione  istruttoria  e  da  puntuali  proposte  di   modifica
dell'autorizzazione, chiedere all'autorita' competente di riesaminare
l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies. 
  8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorita' competente
puo' richiedere integrazioni alla documentazione, anche  al  fine  di
valutare  la  applicabilita'  di  specifiche  misure  alternative   o
aggiuntive, indicando il termine  massimo  non  superiore  a  novanta
giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In  tal
caso, il  termine  di  cui  al  comma  10  resta  sospeso  fino  alla
presentazione della documentazione integrativa. 
  9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46. 
  10. L'autorita' competente esprime le proprie determinazioni  sulla
domanda di autorizzazione integrata ambientale  entro  centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda. 
  11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi  del
presente decreto, sostituiscono ad  ogni  effetto  le  autorizzazioni
riportate  nell'elenco  dell'Allegato  IX  alla  Parte  Seconda   del
presente decreto. A  tal  fine  il  provvedimento  di  autorizzazione
integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni,
gia' definite nelle  autorizzazioni  sostituite,  la  cui  necessita'
permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono
la comunicazione di cui all'articolo 216. 
  12. Ogni autorizzazione  integrata  ambientale  deve  includere  le
modalita'  previste  dal   presente   decreto   per   la   protezione
dell'ambiente, nonche',  la  data  entro  la  quale  le  prescrizioni
debbono essere attuate. 
  13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e  di  qualsiasi
suo successivo aggiornamento, e' messa tempestivamente a disposizione
del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il  medesimo
ufficio sono inoltre rese disponibili: 
    a) informazioni relative  alla  partecipazione  del  pubblico  al
procedimento; 
    b) i motivi su cui e' basata la decisione; 
    c) i risultati delle consultazioni condotte  prima  dell'adozione
della decisione e una spiegazione della modalita' con cui  se  ne  e'
tenuto conto nella decisione; 
    d) il titolo dei documenti di riferimento  sulle  BAT  pertinenti
per l'installazione o l'attivita' interessati; 
    e)  il  metodo  utilizzato  per  determinare  le  condizioni   di
autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies, ivi compresi  i  valori
limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche  disponibili
e ai livelli di emissione ivi associati; 
    f) se e' concessa una deroga ai  sensi  dell'articolo  29-sexies,
comma 10, i motivi specifici della  deroga  sulla  base  dei  criteri
indicati in detto comma e le condizioni imposte; 
    g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal  gestore,
in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13, al  momento  della
cessazione definitiva delle attivita'; 
    h) i risultati del controllo  delle  emissioni,  richiesti  dalle
condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorita' competente. 
  14.  L'autorita'   competente   puo'   sottrarre   all'accesso   le
informazioni, in particolare quelle relative agli  impianti  militari
di produzione di esplosivi di cui al punto  4.6  dell'allegato  VIII,
qualora cio' si renda necessario per l'esigenza di  salvaguardare  ai
sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a),  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o
la difesa nazionale. L'autorita' competente  puo'  inoltre  sottrarre
all'accesso informazioni non riguardanti le  emissioni  dell'impianto
nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' intellettuale o
di riservatezza industriale, commerciale o personale. 
  15.  In  considerazione  del  particolare   e   rilevante   impatto
ambientale, della complessita' e del preminente  interesse  nazionale
dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente  decreto,
possono essere conclusi,  d'intesa  tra  lo  Stato,  le  regioni,  le
province  e  i  comuni  territorialmente  competenti  e  i   gestori,
specifici accordi, al fine  di  garantire,  in  conformita'  con  gli
interessi fondamentali della collettivita', l'armonizzazione  tra  lo
sviluppo  del  sistema  produttivo  nazionale,   le   politiche   del
territorio  e  le  strategie  aziendali.  In  tali  casi  l'autorita'
competente,  fatto  comunque  salvo  quanto  previsto  al  comma  12,
assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo  e
la procedura di rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale.
Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10
sono raddoppiati. 
                        Articolo 29-quinquies 
((  (Coordinamento  per  l'uniforme   applicazione   sul   territorio
                           nazionale). )) 
 
  ((1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, un Coordinamento tra i  rappresentanti  di
tale Ministero, di ogni regione e provincia  autonoma  e  dell'Unione
delle  province  italiane   (UPI).   Partecipano   al   Coordinamento
rappresentanti dell'ISPRA, nonche', su indicazione  della  regione  o
provincia autonoma  di  appartenenza,  rappresentanti  delle  agenzie
regionali  e  provinciali  per  la   protezione   dell'ambiente.   Il
Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni  periodiche  e
la creazione di una rete di referenti per lo scambio  di  dati  e  di
informazioni. 
  2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura,  anche  mediante
gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e  di  linee  guida  in
relazione  ad  aspetti  di  comune  interesse  e  permette  un  esame
congiunto di temi  connessi  all'applicazione  del  presente  Titolo,
anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea  delle
nuove norme e di  prevenire  le  situazioni  di  inadempimento  e  le
relative conseguenze. 
  3.  Ai  soggetti  che   partecipano,   a   qualsiasi   titolo,   al
Coordinamento previsto al  comma  1  non  sono  corrisposti  gettoni,
compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.)) 
                         Articolo 29-sexies 
                 Autorizzazione integrata ambientale 
 
  1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata  ai  sensi  del
presente ((decreto, deve  includere  tutte  le  misure  necessarie  a
soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo
nonche' di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies)), al fine  di
conseguire un livello elevato di  protezione  dell'ambiente  nel  suo
complesso.  L'autorizzazione  integrata   ambientale   di   attivita'
regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene
valori  limite  per  le  emissioni  dirette  di  gas  serra,  di  cui
all'allegato  B  del  medesimo  decreto,  solo  quando  cio'  risulti
indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale. 
  2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46)). ((76)) 
  ((3. L'autorizzazione integrata ambientale  deve  includere  valori
limite  di  emissione  fissati  per  le   sostanze   inquinanti,   in
particolare quelle dell'allegato X alla Parte  Seconda,  che  possono
essere   emesse   dall'installazione   interessata    in    quantita'
significativa, in considerazione  della  loro  natura  e  delle  loro
potenzialita'  di  trasferimento  dell'inquinamento  da  un  elemento
ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai
sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.  I
valori limite di emissione  fissati  nelle  autorizzazioni  integrate
ambientali non  possono  comunque  essere  meno  rigorosi  di  quelli
fissati dalla normativa vigente nel  territorio  in  cui  e'  ubicata
l'installazione. Se del caso i valori  limite  di  emissione  possono
essere  integrati  o  sostituiti  con  parametri  o  misure  tecniche
equivalenti. 
  3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le  ulteriori
disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e  delle  acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la  gestione  dei  rifiuti
prodotti dall'impianto e  per  la  riduzione  dell'impatto  acustico,
nonche' disposizioni adeguate  per  la  manutenzione  e  la  verifica
periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo
e  nelle  acque  sotterranee  e  disposizioni  adeguate  relative  al
controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in  relazione
alle sostanze pericolose che  possono  essere  presenti  nel  sito  e
tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo  e  delle
acque sotterranee presso il sito dell'installazione.)) 
  4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione,
i parametri  e  le  misure  tecniche  equivalenti  di  cui  ai  commi
precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche
disponibili,  senza  l'obbligo  di  utilizzare  una  tecnica  o   una
tecnologia specifica, tenendo conto  delle  caratteristiche  tecniche
dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica  e  delle
condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi,  le  condizioni  di
autorizzazione  prevedono  disposizioni   per   ridurre   al   minimo
l'inquinamento  a  grande  distanza  o  attraverso  le  frontiere   e
garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente  nel  suo
complesso. 
  ((4-bis. L'autorita' competente fissa valori  limite  di  emissione
che  garantiscono  che,  in  condizioni  di  esercizio  normali,   le
emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori
tecniche disponibili  (BAT-AEL)  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti: 
    a)  fissando  valori  limite  di  emissione,  in  condizioni   di
esercizio normali, che non superano i  BAT-AEL,  adottino  le  stesse
condizioni di riferimento dei BAT-AEL  e  tempi  di  riferimento  non
maggiori di quelli dei BAT-AEL; 
    b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli  di  cui
alla lettera  a)  in  termini  di  valori,  tempi  di  riferimento  e
condizioni, a patto che l'autorita' competente stessa  valuti  almeno
annualmente i risultati del controllo  delle  emissioni  al  fine  di
verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali,  non
superino i livelli di  emissione  associati  alle  migliori  tecniche
disponibili. 
  4-ter.  L'autorita'  competente  puo'  fissare  valori  limite   di
emissione  piu'  rigorosi  di  quelli  di  cui  al  comma  4-bis,  se
pertinenti, nei seguenti casi: 
    a) quando previsto dall'articolo 29-septies; 
    b) quando lo richiede il rispetto  della  normativa  vigente  nel
territorio in cui  e'  ubicata  l'installazione  o  il  rispetto  dei
provvedimenti    relativi    all'installazione     non     sostituiti
dall'autorizzazione integrata ambientale. 
  4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si
applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione
e la determinazione di tali valori e' effettuata  al  netto  di  ogni
eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se  del
caso esplicitamente conto  dell'eventuale  presenza  di  fondo  della
sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto  concerne
gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti  nell'acqua,  l'effetto
di una stazione di depurazione puo' essere  preso  in  considerazione
nella    determinazione    dei    valori    limite    di    emissione
dell'installazione interessata, a condizione di garantire un  livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel  suo  insieme  e  di  non
portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.)) 
  ((5. L'autorita'  competente  rilascia  l'autorizzazione  integrata
ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis,  commi
1, 2 e  3.  In  mancanza  delle  conclusioni  sulle  BAT  l'autorita'
competente rilascia comunque  l'autorizzazione  integrata  ambientale
secondo quanto indicato al  comma  5-ter,  tenendo  conto  di  quanto
previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda. 
  5-bis.  Se  l'autorita'   competente   stabilisce   condizioni   di
autorizzazione sulla base di una  migliore  tecnica  disponibile  non
descritta in alcuna delle  pertinenti  conclusioni  sulle  BAT,  essa
verifica che  tale  tecnica  sia  determinata  prestando  particolare
attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e: 
    a)  qualora  le  conclusioni  sulle  BAT  applicabili  contengano
BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi  4-bis  e
9-bis, ovvero 
    b) qualora le conclusioni sulle BAT  applicabili  non  contengano
BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello  di  protezione
dell'ambiente  non  inferiore  a  quello  garantito  dalle   migliori
tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. 
  5-ter. Se un'attivita', o un tipo di processo di produzione  svolto
all'interno di un'installazione non e' previsto, ne' da alcuna  delle
conclusioni sulle BAT, ne' dalle conclusioni sulle migliori  tecniche
disponibili,  tratte  dai  documenti  pubblicati  dalla   Commissione
europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della  direttiva
96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva  2008/01/CE
o, se queste conclusioni non prendono  in  considerazione  tutti  gli
effetti  potenziali  dell'attivita'  o  del  processo  sull'ambiente,
l'autorita'  competente,  consultato  il   gestore,   stabilisce   le
condizioni dell'autorizzazione  tenendo  conto  dei  criteri  di  cui
all'Allegato XI. 
  6. L'autorizzazione integrata  ambientale  contiene  gli  opportuni
requisiti  di  controllo  delle  emissioni,   che   specificano,   in
conformita' a quanto disposto  dalla  vigente  normativa  in  materia
ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle  BAT  applicabili,  la
metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare
la  conformita',  la  relativa  procedura  di  valutazione,   nonche'
l'obbligo di comunicare all'autorita' competente  periodicamente,  ed
almeno una volta  all'anno,  i  dati  necessari  per  verificarne  la
conformita' alle condizioni di  autorizzazione  ambientale  integrata
nonche', quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di
detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto  con
i livelli di emissione associati alle migliori tecniche  disponibili,
rendendo disponibili, a tal fine, anche  i  risultati  del  controllo
delle emissioni per gli stessi periodi e alle  stesse  condizioni  di
riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.  L'autorizzazione   contiene   altresi'   l'obbligo   di
comunicare all'autorita' competente e ai comuni interessati,  nonche'
all'ente  responsabile  degli  accertamenti   di   cui   all'articolo
29-decies, comma 3, i dati  relativi  ai  controlli  delle  emissioni
richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra  i  requisiti
di  controllo,  l'autorizzazione  stabilisce  in   particolare,   nel
rispetto  del  decreto  di  cui  all'articolo  33,  comma  3-bis,  le
modalita'  e  la  frequenza  dei   controlli   programmati   di   cui
all'articolo 29-decies, comma  3.  Per  gli  impianti  di  competenza
statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse  per
il tramite dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca
ambientale.  L'autorita'  competente   in   sede   di   aggiornamento
dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle
emissioni,  su  richiesta  del  gestore,  tiene  conto  dei  dati  di
controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformita'
all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle  emissioni,
nonche' dei dati reperiti durante le attivita'  di  cui  all'articolo
29-octies, commi 3 e 4. 
  6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni  sulle  BAT
applicabili,   l'autorizzazione   integrata   ambientale    programma
specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni  per  le  acque
sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo,  a  meno
che  sulla  base  di  una  valutazione  sistematica  del  rischio  di
contaminazione non siano state fissate diverse modalita' o piu' ampie
frequenze per tali controlli. 
  6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 e' espressamente
prevista un'attivita' ispettiva presso le  installazioni  svolta  con
oneri a  carico  del  gestore  dall'autorita'  di  controllo  di  cui
all'articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l'esame  di  tutta  la
gamma  degli   effetti   ambientali   indotti   dalle   installazioni
interessate. Le Regioni  possono  prevedere  il  coordinamento  delle
attivita' ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale
con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e
in materia  di  incidenti  rilevanti,  nel  rispetto  delle  relative
normative. 
  7.  L'autorizzazione  integrata  ambientale  contiene   le   misure
relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio  normali,  in
particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per
le emissioni fuggitive,  per  i  malfunzionamenti,  e  per  l'arresto
definitivo dell'installazione. L'autorizzazione  puo',  tra  l'altro,
ferme restando le diverse competenze  in  materia  di  autorizzazione
alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la  pulizia,
la  protezione  passiva  e   la   messa   in   sicurezza   di   parti
dell'installazione per  le  quali  il  gestore  dichiari  non  essere
previsto  il   funzionamento   o   l'utilizzo   durante   la   durata
dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione  di
tali  parti   di   impianto   sono   considerati   disponibili   alla
realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi
tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se  del  caso,
alla bonifica. 
  7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli  articoli  237-sexies,
comma  1,  lettera  e),  e  237-octiedecies  per  gli   impianti   di
incenerimento   o   coincenerimento,   e'   facolta'   dell'autorita'
competente, considerata  la  stabilita'  d'esercizio  delle  tecniche
adottate, l'affidabilita' dei controlli e la mancata contestazione al
gestore, nel periodo di validita' della precedente autorizzazione, di
violazioni  relative  agli  obblighi   di   comunicazione,   indicare
preventivamente nell'autorizzazione il  numero  massimo,  la  massima
durata e la massima intensita' (comunque  non  eccedente  il  20  per
cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al  comma
4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere  considerati,
nel corso di validita' dell'autorizzazione stessa, situazioni diverse
dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le  situazioni
di incidente o imprevisti, disciplinate dall'articolo 29-undecies. 
  8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del  17
agosto 1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi di tale  decreto
trasmette    all'autorita'     competente     per     il     rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale le piu' recenti  valutazioni
assunte e i provvedimenti adottati, alle  cui  prescrizioni  ai  fini
della  sicurezza  e  della  prevenzione  dei  rischi   di   incidenti
rilevanti,  citate  nella   autorizzazione,   sono   armonizzate   le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.)) 
  ((9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere ulteriori
condizioni  specifiche  ai  fini  del  presente  decreto,   giudicate
opportune  dell'autorita'  competente.  Ad  esempio,  fermo  restando
l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare
del comma 4-bis,  l'autorizzazione  puo'  disporre  la  redazione  di
progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo articolo
29-nonies,  ovvero  il  raggiungimento   di   determinate   ulteriori
prestazioni ambientali in tempi fissati,  impegnando  il  gestore  ad
individuare le tecniche da implementare a tal fine.  In  tale  ultimo
caso,  fermo  restando  l'obbligo  di  comunicare   i   miglioramenti
progettati, le disposizioni di  cui  all'articolo  29-nonies  non  si
applicano alle  modifiche  strettamente  necessarie  ad  adeguare  la
funzionalita' degli impianti  alle  prescrizioni  dell'autorizzazione
integrata ambientale.)) 
  ((9-bis. In casi  specifici  l'autorita'  competente  puo'  fissare
valori  limite  di  emissione  meno  severi  di  quelli   discendenti
dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che  una  valutazione
dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli  di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe
una maggiorazione  sproporzionata  dei  costi  rispetto  ai  benefici
ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle  condizioni
ambientali   locali    dell'istallazione    interessata    e    delle
caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. In tali  casi
l'autorita'  competente  documenta,   in   uno   specifico   allegato
all'autorizzazione,  le  ragioni  di  tali  scelta,  illustrando   il
risultato della valutazione e  la  giustificazione  delle  condizioni
imposte. I valori limite di emissione cosi' fissati non superano,  in
ogni caso, i valori limite di emissione  di  cui  agli  allegati  del
presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della  predisposizione
di  tale  allegato  si  fa  riferimento  alle  linee  guida  di   cui
all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda. Tale Allegato e'  aggiornato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione
europea,  di  eventuali  linee  guida  comunitarie  in  materia,  per
garantire la coerenza con tali linee guida  comunitarie.  L'autorita'
competente verifica  comunque  l'applicazione  dei  principi  di  cui
all'articolo 6, comma 16, e in particolare  che  non  si  verifichino
eventi inquinanti di rilievo e  che  si  realizzi  nel  complesso  un
elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma
deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di
ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione. 
  9-ter. L'autorita' competente  puo'  accordare  deroghe  temporanee
alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e  dell'articolo  6,  comma
16, lettera a), in caso di sperimentazione e di utilizzo di  tecniche
emergenti per un periodo complessivo non superiore  a  nove  mesi,  a
condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o
che le emissioni  dell'attivita'  raggiungano  almeno  i  livelli  di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 
  9-quater.  Nel  caso  delle  installazioni  di  cui  al  punto  6.6
dell'Allegato VIII  alla  Parte  Seconda,  il  presente  articolo  si
applica fatta salva  la  normativa  in  materia  di  benessere  degli
animali. 
  9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla  Parte  Terza  ed  al
Titolo  V  della  Parte  Quarta  del  presente  decreto,  l'autorita'
competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a  garantire
che il gestore: 
    a) quando l'attivita' comporta l'utilizzo,  la  produzione  o  lo
scarico di sostanze pericolose, tenuto conto  della  possibilita'  di
contaminazione  del  suolo  e  delle  acque  sotterranee   nel   sito
dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorita'
competente la relazione di riferimento di cui all'articolo  5,  comma
1,  lettera  v-bis),  prima  della  messa  in  servizio  della  nuova
installazione   o   prima   dell'aggiornamento    dell'autorizzazione
rilasciata per l'installazione esistente; 
    b) al momento della cessazione definitiva delle attivita', valuti
lo stato di contaminazione del suolo e  delle  acque  sotterranee  da
parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o  rilasciate
dall'installazione; 
    c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b)  risulti  che
l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del  suolo
o  delle  acque  sotterranee  con  sostanze  pericolose   pertinenti,
rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di  cui
alla lettera a), adotti le misure necessarie  per  rimediare  a  tale
inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto
della fattibilita' tecnica di dette misure; 
    d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello  stato  del
sito indicato nell'istanza, al momento  della  cessazione  definitiva
delle attivita' la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee
nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o  per
l'ambiente in conseguenza  delle  attivita'  autorizzate  svolte  dal
gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione  per
l'installazione  esistente,  esegua  gli  interventi   necessari   ad
eliminare, controllare, contenere o ridurre  le  sostanze  pericolose
pertinenti in modo che il  sito,  tenuto  conto  dell'uso  attuale  o
dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio; 
    e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di  riferimento  di
cui alla lettera a), al momento  della  cessazione  definitiva  delle
attivita' esegua gli interventi necessari ad eliminare,  controllare,
contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che  il
sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro  approvato  del
medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana  o
per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o  delle  acque
sotterranee in conseguenza delle attivita' autorizzate, tenendo conto
dello  stato  del  sito  di  ubicazione  dell'installazione  indicato
nell'istanza. 
  9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalita'  per  la
redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma
1,  lettera  v-bis),  con  particolare  riguardo  alle  metodiche  di
indagine ed alle sostanze pericolose  da  ricercare  con  riferimento
alle attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda. 
  9-septies. A garanzia degli obblighi di  cui  alla  lettera  c  del
comma  9-quinquies,  l'autorizzazione  integrata  ambientale  prevede
adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio
in favore della regione o della provincia  autonoma  territorialmente
competente. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  sono  stabiliti  criteri   che
l'autorita'  competente  dovra'  tenere  in  conto  nel   determinare
l'importo di tali garanzie finanziarie.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, ha disposto (con l'art. 34, comma 1,
lettera a)) l'abrogazione del comma 2 del presente articolo. 
                         Articolo 29-septies 
(( (Migliori tecniche disponibili e norme di qualita' ambientale). )) 
 
  ((1.  Nel  caso  in  cui  uno  strumento  di  programmazione  o  di
pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela  delle
acque, o la pianificazione in  materia  di  emissioni  in  atmosfera,
considerate  tutte  le  sorgenti  emissive  coinvolte,  riconosca  la
necessita' di applicare ad impianti, localizzati in  una  determinata
area, misure piu' rigorose  di  quelle  ottenibili  con  le  migliori
tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il  rispetto
delle norme  di  qualita'  ambientale,  l'amministrazione  ambientale
competente, per installazioni di  competenza  statale,  o  la  stessa
autorita' competente, per le altre installazioni, lo  rappresenta  in
sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5. 
  2. Nei casi di cui al  comma  1  l'autorita'  competente  prescrive
nelle autorizzazioni integrate ambientali  degli  impianti  nell'area
interessata, tutte le misure supplementari particolari piu'  rigorose
di cui al comma 1 fatte salve le  altre  misure  che  possono  essere
adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.)) 
                         Articolo 29-octies 
                     (( (Rinnovo e riesame). )) 
 
  ((1.    L'autorita'     competente     riesamina     periodicamente
l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o  aggiornando  le
relative condizioni. 
  2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT,  nuove
o aggiornate, applicabili  all'installazione  e  adottate  da  quando
l'autorizzazione e' stata concessa o da ultimo  riesaminata,  nonche'
di eventuali nuovi  elementi  che  possano  condizionare  l'esercizio
dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano
applicabili piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto,  per
ciascuna  attivita',  prevalentemente  alle  conclusioni  sulle   BAT
pertinenti al relativo settore industriale. 
  3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari,  di  rinnovo
dell'autorizzazione e' disposto sull'installazione nel suo complesso: 
    a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea   delle   decisioni   relative   alle
conclusioni  sulle   BAT   riferite   all'attivita'   principale   di
un'installazione; 
    b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale o  dall'ultimo  riesame  effettuato  sull'intera
installazione. 
  4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera installazione  o  su
parti di essa, dall'autorita' competente,  anche  su  proposta  delle
amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: 
    a) a  giudizio  dell'autorita'  competente  ovvero,  in  caso  di
installazioni di competenza statale, a giudizio  dell'amministrazione
competente in materia di qualita' della specifica matrice  ambientale
interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione e'  tale  da
rendere necessaria  la  revisione  dei  valori  limite  di  emissione
fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di  nuovi
valori limite, in particolare quando e' accertato che le prescrizioni
stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
obiettivi  di  qualita'  ambientale  stabiliti  dagli  strumenti   di
pianificazione e programmazione di settore; 
    b)  le  migliori  tecniche  disponibili  hanno  subito  modifiche
sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; 
    c) a giudizio di una amministrazione  competente  in  materia  di
igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di  sicurezza  o  di
tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di  esercizio
del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; 
    d)  sviluppi  delle  norme  di  qualita'   ambientali   o   nuove
disposizioni  legislative  comunitarie,  nazionali  o  regionali   lo
esigono; 
    e) una verifica  di  cui  all'articolo  29-sexies,  comma  4-bis,
lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle
prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la  necessita'
di aggiornare l'autorizzazione per garantire che,  in  condizioni  di
esercizio  normali,  le  emissioni  corrispondano  ai   "livelli   di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili.". 
  5. A seguito della comunicazione di  avvio  del  riesame  da  parte
dell'autorita' competente, il  gestore  presenta,  entro  il  termine
determinato  dall'autorita'  competente   in   base   alla   prevista
complessita' della documentazione, e compreso tra 30  e  180  giorni,
ovvero, nel caso in cui la necessita' di avviare il riesame interessi
numerose autorizzazioni, in base ad un apposito  calendario  annuale,
tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni
di autorizzazione, ivi compresi,  in  particolare,  i  risultati  del
controllo delle emissioni e altri dati, che consentano  un  confronto
tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte  nelle
conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione  associati
alle migliori tecniche  disponibili  nonche',  nel  caso  di  riesami
relativi  all'intera  installazione,  l'aggiornamento  di  tutte   le
informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui  al
comma 3, lettera b), la domanda di  riesame  e'  comunque  presentata
entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del  predetto
termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione
nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione
del pagamento della tariffa, comporta la sanzione  amministrativa  da
10.000 euro a 60.000  euro,  con  l'obbligo  di  provvedere  entro  i
successivi 90 giorni. Al permanere  dell'inadempimento  la  validita'
dell'autorizzazione, previa diffida, e'  sospesa.  In  occasione  del
riesame l'autorita' competente utilizza anche tutte  le  informazioni
provenienti dai controlli o dalle ispezioni. 
  6. Entro quattro anni dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Unione  europea  delle  decisioni  sulle  conclusioni
sulle BAT  riferite  all'attivita'  principale  di  un'installazione,
l'autorita' competente verifica che: 
    a) tutte le  condizioni  di  autorizzazione  per  l'installazione
interessata  siano  riesaminate  e,  se  necessario,  aggiornate  per
assicurare il  rispetto  del  presente  decreto  in  particolare,  se
applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; 
    b)  l'installazione   sia   conforme   a   tali   condizioni   di
autorizzazione. 
  7. Il ritardo nella presentazione della  istanza  di  riesame,  nel
caso disciplinato al comma 3, lettera a),  non  puo'  in  alcun  modo
essere  tenuto  in  conto  per  dilazionare  i  tempi   fissati   per
l'adeguamento  dell'esercizio  delle  installazioni  alle  condizioni
dell'autorizzazione. 
  8.  Nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del   rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009,  il  termine  di  cui  al
comma 3, lettera b), e' esteso a sedici anni. Se la registrazione  ai
sensi del predetto regolamento e'  successiva  all'autorizzazione  di
cui all'articolo 29-quater, il riesame  di  detta  autorizzazione  e'
effettuato almeno ogni sedici anni, a partire  dal  primo  successivo
riesame. 
  9.  Nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del   rilascio
dell'autorizzazione   di   cui   all'articolo   29-quater,    risulti
certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di  cui  al
comma 3, lettera b), e' esteso a dodici anni. Se la certificazione ai
sensi della predetta norma e' successiva  all'autorizzazione  di  cui
all'articolo  29-quater,  il  riesame  di  detta  autorizzazione   e'
effettuato almeno ogni dodici anni, a partire  dal  primo  successivo
riesame. 
  10. Il procedimento di riesame e' condotto con le modalita' di  cui
agli articoli 29-ter, comma  4,  e  29-quater.  In  alternativa  alle
modalita' di cui all'articolo 29-quater, comma 3,  la  partecipazione
del pubblico alle decisioni  puo'  essere  assicurata  attraverso  la
pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita' competente. 
  11. Fino alla pronuncia  dell'autorita'  competente  in  merito  al
riesame,    il    gestore    continua    l'attivita'    sulla    base
dell'autorizzazione in suo possesso.)) 
                         Articolo 29-nonies 
          Modifica degli impianti o variazione del gestore 
 
  1.  Il  gestore  comunica  all'autorita'  competente  le  modifiche
progettate dell'impianto, come definite  dall'articolo  5,  comma  1,
lettera  l).  L'autorita'  competente,  ove  lo  ritenga  necessario,
aggiorna  l'autorizzazione  integrata  ambientale   o   le   relative
condizioni, ovvero,  se  rileva  che  le  modifiche  progettate  sono
sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da'
notizia al  gestore  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione ai fini  degli  adempimenti  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo. Decorso tale termine, il  gestore  puo'  procedere
alla realizzazione delle modifiche comunicate. 
  2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o
a  seguito  della  comunicazione  di  cui  al  comma   1,   risultino
sostanziali, il gestore  invia  all'autorita'  competente  una  nuova
domanda di autorizzazione corredata da una  relazione  contenente  un
aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi  1
e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater  in
quanto compatibile. 
  ((3. Il gestore, esclusi i  casi  disciplinati  ai  commi  1  e  2,
informa l'autorita' competente e  l'autorita'  di  controllo  di  cui
all'articolo 29-decies, comma 3, in  merito  ad  ogni  nuova  istanza
presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di
prevenzione  dai  rischi  di  incidente  rilevante,  ai  sensi  della
normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai  sensi
della  normativa  in  materia  urbanistica.  La   comunicazione,   da
effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi
in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi  previsti  non
comportino  ne'  effetti  sull'ambiente,   ne'   contrasto   con   le
prescrizioni   esplicitamente   gia'   fissate    nell'autorizzazione
integrata ambientale.)) 
  4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita'  della
gestione dell'impianto, il vecchio gestore  e  il  nuovo  gestore  ne
danno comunicazione entro  trenta  giorni  all'autorita'  competente,
anche   nelle   forme   dell'autocertificazione   ((ai   fini   della
volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.)). 
                         Articolo 29-decies 
 Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale 
 
  1.  Il  gestore,  prima  di  dare  attuazione  a  quanto   previsto
dall'autorizzazione  integrata  ambientale,  ne   da'   comunicazione
all'autorita' competente.  Per  gli  impianti  localizzati  in  mare,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue
i controlli di cui al  comma  3,  coordinandosi  con  gli  uffici  di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. 
  ((2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al  comma  1,
il  gestore  trasmette   all'autorita'   competente   e   ai   comuni
interessati, nonche' all'ente responsabile degli accertamenti di  cui
al comma 3, i dati relativi ai controlli  delle  emissioni  richiesti
dall'autorizzazione  integrata  ambientale,   secondo   modalita'   e
frequenze   stabilite   nell'autorizzazione    stessa.    L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione  del  pubblico
tramite gli uffici  individuati  ai  sensi  dell'articolo  29-quater,
comma  3,   ovvero   mediante   pubblicazione   sul   sito   internet
dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma  2.
Il gestore provvede, altresi', ad informare immediatamente i medesimi
soggetti in caso di violazione delle condizioni  dell'autorizzazione,
adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare  nel  piu'
breve tempo possibile la conformita'.)) 
  3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  Ambientale,
per  impianti  di  competenza  statale  ((,  o,  negli  altri   casi,
l'autorita'  competente,  avvalendosi  delle  agenzie   regionali   e
provinciali per la protezione dell'ambiente,  accertano))  ,  secondo
quanto  previsto   e   programmato   nell'autorizzazione   ai   sensi
dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: 
    a) il rispetto  delle  condizioni  dell'autorizzazione  integrata
ambientale; 
    b) la  regolarita'  dei  controlli  a  carico  del  gestore,  con
particolare  riferimento  alla  regolarita'  delle   misure   e   dei
dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al rispetto  dei
valori limite di emissione; 
    c) che  il  gestore  abbia  ottemperato  ai  propri  obblighi  di
comunicazione  e  in  particolare  che  abbia  informato  l'autorita'
competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o  incidenti  che
influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente  dei
risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 
  4. Ferme restando le  misure  di  controllo  di  cui  al  comma  3,
l'autorita' competente, nell'ambito delle disponibilita'  finanziarie
del proprio bilancio destinate allo scopo,  puo'  disporre  ispezioni
straordinarie  sugli  impianti  autorizzati  ai  sensi  del  presente
decreto. 
  ((5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3 e  4,  il
gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento
di qualsiasi verifica tecnica relativa  all'impianto,  per  prelevare
campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai  fini
del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il
soggetto che effettua  gli  accertamenti  redige  una  relazione  che
contiene  i  pertinenti  riscontri   in   merito   alla   conformita'
dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni
riguardanti  eventuali  azioni  da  intraprendere.  La  relazione  e'
notificata al gestore interessato e  all'autorita'  competente  entro
due mesi dalla visita in loco ed e'  resa  disponibile  al  pubblico,
conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla  visita  in  loco.
Fatto salvo il comma 9, l'autorita' competente provvede affinche'  il
gestore, entro un termine  ragionevole,  adotti  tutte  le  ulteriori
misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare  considerazione
quelle proposte nella relazione.)) 
  6. Gli esiti  dei  controlli  e  delle  ispezioni  sono  comunicati
all'autorita' competente ed al gestore  indicando  le  situazioni  di
mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b)
e c), e proponendo le misure da adottare. 
  7. Ogni  organo  che  svolge  attivita'  di  vigilanza,  controllo,
ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono  attivita'  di  cui
agli allegati VIII e XII,  e  che  abbia  acquisito  informazioni  in
materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione  del  presente
decreto,  comunica  tali  informazioni,  ivi  comprese  le  eventuali
notizie di reato, anche all'autorita' competente. 
  8. I risultati  del  controllo  delle  emissioni,  richiesti  dalle
condizioni dell'autorizzazione integrata  ambientale  e  in  possesso
dell'autorita' competente, devono essere  messi  a  disposizione  del
pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma
3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19  agosto
2005, n. 195. 
  ((9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di
esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni e  delle  misure  di  sicurezza  di  cui  all'articolo
29-quattuordecies, l'autorita' competente procede secondo la gravita'
delle infrazioni: 
    a) alla diffida, assegnando un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine entro cui, fermi
restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione  di
misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le  appropriate
misure provvisorie o complementari che l'autorita' competente ritenga
necessarie  per  ripristinare   o   garantire   provvisoriamente   la
conformita'; 
    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita'  per  un
tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso  in  cui
le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte all'anno; 
    c)   alla   revoca   dell'autorizzazione    e    alla    chiusura
dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle  prescrizioni
imposte con  la  diffida  e  in  caso  di  reiterate  violazioni  che
determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente; 
    d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione
abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.)) 
  10. In caso  di  inosservanza  delle  prescrizioni  autorizzatorie,
l'autorita' competente, ove si manifestino situazioni di  pericolo  o
di danno per la salute, ne  da'  comunicazione  al  sindaco  ai  fini
dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
  11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  ambientale
esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle  agenzie
regionali   e   provinciali   per   la    protezione    dell'ambiente
territorialmente  competenti,  nel  rispetto   di   quanto   disposto
all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.  496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
  ((11-bis. Le  attivita'  ispettive  in  sito  di  cui  all'articolo
29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano
d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato
a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire
il coordinamento con quanto previsto nelle  autorizzazioni  integrate
statali ricadenti  nel  territorio,  e  caratterizzato  dai  seguenti
elementi: 
  a)  un'analisi  generale   dei   principali   problemi   ambientali
pertinenti; 
  b) la identificazione  della  zona  geografica  coperta  dal  piano
d'ispezione; 
  c) un registro delle installazioni coperte dal piano; 
  d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per  le  ispezioni
ambientali ordinarie; 
  e) le procedure per  le  ispezioni  straordinarie,  effettuate  per
indagare nel piu' breve tempo possibile e, se necessario,  prima  del
rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di  un'autorizzazione,  le
denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e  di  infrazione  in
materia ambientale; 
  f) se necessario, le disposizioni riguardanti la  cooperazione  tra
le varie autorita' d'ispezione. 
  11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le
installazioni che presentano i rischi piu' elevati, tre anni  per  le
installazioni che presentano i rischi  meno  elevati,  sei  mesi  per
installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una
grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.  Tale  periodo
e' determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis,
lettera d), sulla base  di  una  valutazione  sistematica  effettuata
dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali  delle
installazioni interessate, che considera almeno: 
    a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate
sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli  e  dei
tipi di emissioni, della  sensibilita'  dell'ambiente  locale  e  del
rischio di incidenti; 
    b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; 
    c) la  partecipazione  del  gestore  al  sistema  dell'Unione  di
ecogestione  e  audit  (EMAS)  (a  norma  del  regolamento  (CE)   n.
1221/2009).)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 89, ha disposto (con l'art. 1, comma 1-ter) che "Il
commissariamento di cui al comma 1, fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-decies, comma 9, del
medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal
comma 9 del presente articolo". 
                        Articolo 29-undecies 
                   (( (Incidenti o imprevisti). )) 
 
  ((1.  Fatta  salva  la  disciplina  relativa  alla  responsabilita'
ambientale  in  materia  di  prevenzione  e  riparazione  del   danno
ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano  in
modo significativo sull'ambiente, il gestore  informa  immediatamente
l'autorita' competente e l'ente responsabile  degli  accertamenti  di
cui all'articolo 29-decies,  comma  3,  e  adotta  immediatamente  le
misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori
eventuali incidenti o  eventi  imprevisti,  informandone  l'autorita'
competente. 
  2. In esito  alle  informative  di  cui  al  comma  1,  l'autorita'
competente puo' diffidare il gestore  affinche'  adotti  ogni  misura
complementare appropriata che l'autorita' stessa, anche  su  proposta
dell'ente responsabile degli  accertamenti  o  delle  amministrazioni
competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga
necessaria  per  limitare  le  conseguenze  ambientali  e   prevenire
ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La  mancata  adozione  di
tali misure complementari da parte del gestore  nei  tempi  stabiliti
dall'autorita'  competente  e'  sanzionata  ai  sensi   dell'articolo
29-quattuordecies, commi 1 o 2. 
  3. L'autorizzazione puo'  meglio  specificare  tempi,  modalita'  e
destinatari delle informative di cui al comma 1,  fermo  restando  il
termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma  14,  nel
caso in cui un guasto non  permetta  di  garantire  il  rispetto  dei
valori limite di emissione in aria.)) 
                        Articolo 29-duodecies 
                            Comunicazioni 
 
  ((1. Le autorita' competenti comunicano al Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale,
i  dati  di  sintesi   concernenti   le   domande   ricevute,   copia
informatizzata  delle  autorizzazioni  rilasciate  e  dei  successivi
aggiornamenti,  nonche'  un  rapporto  sulle  situazioni  di  mancato
rispetto   delle   prescrizioni   della   autorizzazione    integrata
ambientale. L'obbligo si intende ottemperato nel  caso  in  cui  tali
informazioni  siano  rese  disponibili  telematicamente   ed   almeno
annualmente   l'autorita'   competente   comunichi    al    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  le  modalita'
per acquisire in remoto tali informazioni.)) 
  ((1-bis. In ogni caso in  cui  e'  concessa  una  deroga  ai  sensi
dell'articolo  29-sexies,  comma  9-bis,  le   autorita'   competenti
comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, entro  120  giorni  dall'emanazione  del  provvedimento  di
autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della  deroga
e le relative condizioni imposte.)) 
  2. Le domande relative agli impianti di competenza statale  di  cui
all'articolo 29-quater, comma 1,  i  dati  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e quelli di  cui  ai  commi  6  e  7  dell'articolo
29-decies, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per
la Protezione e la  Ricerca  Ambientale,  secondo  il  formato  e  le
modalita' di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007. 
                        Articolo 29-terdecies 
                       Scambio di informazioni 
 
  ((1.  Le  autorita'  competenti   trasmettono   periodicamente   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
il tramite dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca
ambientale , una comunicazione relativa all'applicazione del presente
titolo, ed in particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni
e altre forme di  inquinamento  e  sui  valori  limite  di  emissione
applicati in relazione agli impianti di cui all'Allegato VIII nonche'
sulle migliori tecniche disponibili su cui detti  valori  si  basano,
segnalando   eventuali   progressi   rilevati   nello   sviluppo   ed
applicazione di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni,
il tipo e il formato delle informazioni che  devono  essere  messe  a
disposizione,  nonche'  l'eventuale  individuazione  di  attivita'  e
inquinanti specifici a cui  limitare  le  informazioni  stesse,  sono
stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare sulla base delle decisioni in merito
emanate dalla Commissione europea. Nelle more  della  definizione  di
tale provvedimento le informazioni di  cui  al  presente  comma  sono
trasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014,  con  riferimento  al
biennio 2012-2013; entro  il  30  aprile  2017,  con  riferimento  al
triennio  2014-2016,  e  successivamente  con  frequenza   triennale,
facendo riferimento a tipi e formati definiti nel formulario adottato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare del 15 marzo 2012. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare predispone e invia alla Commissione  europea  una  relazione  in
formato elettronico  sull'attuazione  del  Capo  II  della  direttiva
2010/75/UE  e  sulla  sua  efficacia  rispetto  ad  altri   strumenti
comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base delle informazioni
pervenute  ai  sensi  dell'articolo  29-duodecies  e  del  comma   1,
rispettando  periodicita',  contenuti  e  formati   stabiliti   nelle
specifiche decisioni assunte in merito in sede comunitaria. 
  2.bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare garantisce la partecipazione dell'Italia al Comitato di  cui
all'articolo  75  della  direttiva  2010/75/UE  e  al  Forum  di  cui
all'articolo 13, paragrafo 3,  della  stessa  direttiva,  sulla  base
delle intese di cui al comma 3.)) 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, di intesa con il Ministero dello  sviluppo  economico,  con  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  con  il  Ministero
della salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare la
partecipazione dell'Italia allo scambio di  informazioni  organizzato
dalla  Commissione  europea  relativamente  alle  migliori   tecniche
disponibili e al loro sviluppo, nonche' alle relative prescrizioni in
materia di controllo, e a rendere accessibili  i  risultati  di  tale
scambio di informazioni. Le  modalita'  di  tale  partecipazione,  in
particolare, dovranno consentire il  coinvolgimento  delle  autorita'
competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni. 
Le attivita' di cui al presente comma sono svolte di  intesa  con  il
Ministero  delle   politiche   agricole,   alimentari   e   forestali
limitatamente alle attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, provvede a garantire la sistematica informazione  del  pubblico
sullo stato di  avanzamento  dei  lavori  relativi  allo  scambio  di
informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281 modalita' di scambio di informazioni  tra  le  autorita'
competenti, al fine di promuovere una  piu'  ampia  conoscenza  sulle
migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo. 
                     Articolo 29-quattuordecies 
                          (( (Sanzioni). )) 
 
  ((1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII
alla Parte  Seconda  senza  essere  in  possesso  dell'autorizzazione
integrata ambientale, o dopo  che  la  stessa  sia  stata  sospesa  o
revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad  un  anno  o  con
l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso  in  cui  l'esercizio
non autorizzato comporti lo scarico di sostanze  pericolose  comprese
nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle  tabelle  5  e
3/A dell'Allegato 5 alla  Parte  Terza,  ovvero  la  raccolta,  o  il
trasporto, o il recupero, o lo  smaltimento  di  rifiuti  pericolosi,
nonche' nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo  l'ordine  di
chiusura dell'installazione, la pena e' quella  dell'arresto  da  sei
mesi a due anni e dell'ammenda  da  5.000  euro  a  52.000  euro.  Se
l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza  di
condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, consegue la confisca dell'area  sulla  quale  e'
realizzata la discarica abusiva, se di proprieta' dell'autore  o  del
compartecipe al reato, fatti salvi gli  obblighi  di  bonifica  o  di
ripristino dello stato dei luoghi. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro  nei  confronti
di colui che pur essendo in  possesso  dell'autorizzazione  integrata
ambientale non ne osserva le  prescrizioni  o  quelle  imposte  dall'
autorita' competente. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si  applica  la
sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei  confronti  di
colui che  pur  essendo  in  possesso  dell'autorizzazione  integrata
ambientale non ne osserva le  prescrizioni  o  quelle  imposte  dall'
autorita' competente nel caso in cui l'inosservanza: 
    a) sia costituita da violazione dei valori limite  di  emissione,
rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso
di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a  meno  che
tale violazione non  sia  contenuta  in  margini  di  tolleranza,  in
termini di frequenza ed entita', fissati nell'autorizzazione stessa; 
    b) sia relativa alla gestione di rifiuti; 
    c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia
delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui  all'articolo
94, oppure in corpi idrici posti nelle  aree  protette  di  cui  alla
vigente normativa. 
  4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che  il  fatto  costituisca
piu' grave reato, si applica la pena dell'ammenda  da  5.000  euro  a
26.000  euro  e  la  pena  dell'arresto  fino  a  due  anni   qualora
l'inosservanza sia relativa: 
  a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; 
  b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e  3/A
dell'Allegato 5 alla Parte Terza; 
  c) a casi in cui il superamento  dei  valori  limite  di  emissione
determina  anche  il  superamento  dei  valori  limite  di   qualita'
dell'aria previsti dalla vigente normativa; 
  d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati. 
  5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale
senza l'autorizzazione prevista e' punito con  la  pena  dell'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. 
  6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in  cui  per
l'esercizio dell'impianto modificato  e'  necessario  l'aggiornamento
del  provvedimento  autorizzativo,  colui  il  quale  sottopone   una
installazione ad una modifica non sostanziale senza  aver  effettuato
le previste comunicazioni o senza avere  atteso  il  termine  di  cui
all'articolo  29-nonies,  comma  1,  e'  punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.. 
  7. E' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  5.000
euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita'
competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1,
nonche' il gestore che omette di effettuare le comunicazioni  di  cui
all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3  del
medesimo articolo 29-undecies. 
  8. E' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  2.500
euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare  all'autorita'
competente,  all'ente  responsabile   degli   accertamenti   di   cui
all'articolo 29-decies, comma 3,  e  ai  comuni  interessati  i  dati
relativi  alle  misurazioni  delle  emissioni  di  cui   all'articolo
29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato  adempimento  riguardi
informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi  la  sanzione
amministrativa pecuniaria e' sestuplicata. La sanzione amministrativa
pecuniaria e' ridotta ad  un  decimo  se  il  gestore  effettua  tali
comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero  le  effettua
formalmente  incomplete  o  inesatte  ma,  comunque,  con  tutti  gli
elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di  esercizio
dell'impianto. 
  9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice  penale  a
chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce  dati
falsificati o alterati. 
  10. E' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  5.000
euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato  e  documentato
motivo, omette di presentare, nel  termine  stabilito  dall'autorita'
competente,  la  documentazione  integrativa  prevista   all'articolo
29-quater, comma 8, o la documentazione  ad  altro  titolo  richiesta
dall'autorita' competente per perfezionare un'istanza del  gestore  o
per consentire l'avvio di un procedimento di riesame. 
  11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal  presente
articolo non si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  12. Le sanzioni sono irrogate dal  prefetto  per  gli  impianti  di
competenza  statale  e  dall'autorita'  competente  per   gli   altri
impianti. 
  13.  I  proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza statale,  per  le  violazioni
previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del  bilancio
dello  Stato.  I  soli  proventi  derivanti  dall'applicazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6,  al
comma 7, limitatamente  alla  violazione  dell'articolo  29-undecies,
comma 1, e al comma  10,  con  esclusione  della  violazione  di  cui
all'articolo 29-quater, comma 8, del presente  articolo,  nonche'  di
cui all'articolo 29-octies, commi 5  e  5-ter,  sono  successivamente
riassegnati  ai  pertinenti   capitoli   di   spesa   del   Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  sono
destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste
dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4,
nonche' le ispezioni  finalizzate  a  verificare  il  rispetto  degli
obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione. 
  14. Per gli impianti autorizzati  ai  sensi  della  Parte  Seconda,
dalla data della prima comunicazione di cui  all'articolo  29-decies,
comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o
speciali, relative a fattispecie oggetto  del  presente  articolo,  a
meno che esse non configurino anche un piu' grave reato.)) 

TITOLO IV
((VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE))
 

                               ART. 30 
                  Impatti ambientali interregionali 
 
  1. Nel caso di piani e programmi soggetti a  VAS,  di  progetti  di
interventi e di opere sottoposti a procedura  di  VIA  di  competenza
regionale, i quali risultino  localizzati  anche  sul  territorio  di
regioni confinanti, le  procedure  di  valutazione  e  autorizzazione
ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorita' competenti. 
  2. Nel caso di piani e programmi soggetti a  VAS,  di  progetti  di
interventi e di  opere  sottoposti  a  VIA  di  competenza  regionale
nonche' di impianti o parti di essi le  cui  modalita'  di  esercizio
necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata  ambientale
con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali  possano
avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi
e significativi su  regioni  confinanti,  l'autorita'  competente  e'
tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri  delle  autorita'
competenti di tali regioni, nonche' degli  enti  locali  territoriali
interessati dagli impatti. 
  ((2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini  dell'espressione  dei
rispettivi pareri, l'autorita' competente mette  a  disposizione  nel
proprio sito  web  tutta  la  documentazione  pervenuta  affinche'  i
soggetti di cui al  comma  2  rendano  le  proprie  determinazioni.))
((112)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 31
                     ((Attribuzione competenze))
  ((1.  In  caso  di  piani,  programmi o progetti la cui valutazione
ambientale   e'  rimessa  alla  regione,  qualora  siano  interessati
territori  di  piu'  regioni  e  si  manifesti  un  conflitto  tra le
autorita'  competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di
un  piano,  programma  o  progetto  localizzato sul territorio di una
delle  regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme
parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporre
che  si  applichino  le procedure previste dal presente decreto per i
piani, programmi e progetti di competenza statale.))
                               ART. 32 
                   Consultazioni transfrontaliere 
 
  In caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono  avere
impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro
Stato cosi' richieda, il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e con il Ministero degli affari esteri e per  suo
tramite, ai sensi della Convenzione  sulla  valutazione  dell'impatto
ambientale in un contesto  transfrontaliero,  fatta  a  Espoo  il  25
febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3  novembre  1994,  n.
640, nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli
II, III e III-bis, provvede alla notifica dei progetti e di tutta  la
documentazione concernente il piano, programma, progetto o  impianto.
Nell'ambito della notifica e' fissato il termine,  non  superiore  ai
sessanta  giorni,   per   esprimere   il   proprio   interesse   alla
partecipazione  alla  procedura.  Della  notifica  e'  data  evidenza
pubblica attraverso il sito web dell'autorita' competente. 
  2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare  alla  procedura,
gli Stati consultati trasmettono all'autorita' competente i pareri  e
le osservazioni  delle  autorita'  pubbliche  e  del  pubblico  entro
novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione  di  interesse
alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita'  ed  i
termini  concordati  dagli  Stati  membri  interessati,  in  modo  da
consentire comunque che le autorita' pubbliche ed il  pubblico  degli
Stati  consultati  siano  informati  ed  abbiano  l'opportunita'   di
esprimere il  loro  parere  entro  termini  ragionevoli.  L'Autorita'
competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati  membri  consultati
le decisioni finali e tutte  le  informazioni  gia'  stabilite  dagli
articoli 17, ((25,)) 27 ((27-bis,)) e 29-quater del presente decreto.
((112)) 
  3. Fatto salvo quanto previsto  dagli  accordi  internazionali,  le
regioni o le province autonome nel caso in cui i piani, i  programmi,
i progetti od anche le modalita' di esercizio di  un  impianto  o  di
parte di esso, con esclusione di quelli previsti  dall'allegato  XII,
possano avere effetti transfrontalieri  informano  immediatamente  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione
della convenzione. 
  4. La  predisposizione  e  la  distribuzione  della  documentazione
necessaria sono a cura del proponente o del gestore o  dell'autorita'
procedente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, che deve provvedervi su richiesta dell'autorita' competente
secondo le modalita' previste  dai  titoli  II,  III  o  III-bis  del
presente decreto ovvero concordate dall'autorita'  competente  e  gli
Stati consultati. 
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero
degli affari esteri, d'intesa con le regioni  interessate,  stipulano
con i Paesi aderenti alla Convenzione  accordi  per  disciplinare  le
varie  fasi  al  fine  di  semplificare  e  rendere   piu'   efficace
l'attuazione della convenzione. 
  5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi  1  e  2,  il
termine per l'emissione del  provvedimento  finale  di  cui  all'art.
((25, comma 2)), e' prorogato di 90  giorni  o  del  diverso  termine
concordato ai sensi del comma 2. ((112)) 
  5-ter.  Gli  Stati  membri   interessati   che   partecipano   alle
consultazioni   ai   sensi   del   presente   articolo   ne   fissano
preventivamente la durata in tempi ragionevoli. 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                           Articolo 32-bis
                     ((Effetti transfrontalieri

  1.  Nel  caso  in  cui  il funzionamento di un impianto possa avere
effetti  negativi  e  significativi  sull'ambiente  di un altro Stato
dell'Unione  europea,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a
tale  Stato  membro  i  dati  forniti ai sensi degli articoli 29-ter,
29-quater  e  29-octies,  nel  momento  stesso  in  cui  sono messi a
disposizione  del  pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti
ad  uno  Stato  dell'Unione  europea che ne faccia richiesta, qualora
ritenga   di   poter   subire   effetti   negativi   e  significativi
sull'ambiente  nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non
ricada  nell'ambito delle competenze statali, l'autorita' competente,
qualora  constati  che  il  funzionamento  di un impianto possa avere
effetti  negativi  e  significativi  sull'ambiente  di un altro Stato
dell'Unione  europea,  informa  il  Ministero  dell'ambiente  e della
tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti.
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
provvede,  d'intesa  con il Ministero degli affari esteri, nel quadro
dei  rapporti  bilaterali  fra  Stati,  affinche', nei casi di cui al
comma  1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato
eventualmente  interessato  per  un  periodo  di  tempo  adeguato che
consenta  una presa di posizione prima della decisione dell'autorita'
competente.)) ((40))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.Lgs.  29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma
2)  che  "Nel  decreto  legislativo  3  aprile  2006, n. 152, ovunque
ricorrano,  le  parole  "Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del mare", le parole: "Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare",  le  parole  "Agenzia  per la protezione dell'ambiente e per i
servizi  tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore
per  la  protezione  e  la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e'
sostituita dalla seguente: "ISPRA"".

((TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI))

 

                               ART. 33 
                          Oneri istruttori 
 
  ((1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla  base
del  costo  effettivo  del  servizio,  per  la  copertura  dei  costi
sopportati  dall'autorita'  competente  per  l'organizzazione  e   lo
svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e  controllo
delle procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA, di VIA  e  di
VAS sono definite con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.)) ((112)) 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' di
quantificazione e corresponsione degli oneri  da  porre  in  capo  ai
proponenti. 
  3. Nelle more  dei  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  si
continuano ad applicare le norme vigenti in materia. 
  3-bis.  Le  spese  occorrenti  per  effettuare   i   rilievi,   gli
accertamenti ed i  sopralluoghi  necessari  per  l'istruttoria  delle
domande di autorizzazione integrata ambientale  o  delle  domande  di
modifica  di  cui  all'articolo  29-nonies  o  del  riesame  di   cui
all'articolo  29-octies  e  per  i  successivi   controlli   previsti
dall'articolo 29-decies sono a carico del gestore.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita', anche contabili,
e le  tariffe  da  applicare  in  relazione  alle  istruttorie  e  ai
controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda,  nonche'  i
compensi spettanti ai membri della  Commissione  istruttoria  di  cui
all'articolo  8-bis.  Il  predetto  decreto  stabilisce  altresi'  le
modalita' volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti
derivanti  dalle  tariffe  e  gli  oneri  derivanti  dalle  attivita'
istruttorie e di controllo. Gli  oneri  per  l'istruttoria  e  per  i
controlli sono quantificati  in  relazione  alla  complessita'  delle
attivita' svolte dall'autorita' competente e  dall'ente  responsabile
degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla base
delle categorie di attivita' condotte nell'installazione, del  numero
e della tipologia  delle  emissioni  e  delle  componenti  ambientali
interessate, nonche' della eventuale presenza di sistemi di  gestione
ambientale registrati o certificati e delle  spese  di  funzionamento
della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli  introiti  derivanti
dalle tariffe  corrispondenti  a  tali  oneri,  posti  a  carico  del
gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale
fine gli importi  delle  tariffe  istruttorie  vengono  versati,  per
installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata
del bilancio dello Stato per essere  integralmente  riassegnati  allo
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e  del  mare.  Con  gli  stessi  criteri  e  modalita'  di
emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 
  3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma  3-bis,  resta  fermo
quanto  stabilito  dal  decreto  24  aprile  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008. 
  4. Al fine di garantire l'operativita'  della  Commissione  di  cui
all'articolo 8-bis, nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al
comma  3-bis,  e  fino  all'entrata  in   vigore   del   decreto   di
determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo,
per le spese di funzionamento nonche' per il pagamento  dei  compensi
spettanti ai componenti della predetta Commissione e' posto a  carico
del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni  richiesta
di autorizzazione integrata ambientale  per  impianti  di  competenza
statale; la predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e  da  apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui  al  presente
comma si intendono  versate  a  titolo  di  acconto,  fermo  restando
l'obbligo del richiedente di corrispondere  conguaglio  in  relazione
all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di
determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale  del
costo effettivo del servizio reso. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  4,  comma
2) che "Nel decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ovunque
ricorrano, le parole "Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio  e  del  mare",  le  parole:  "Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare", le parole "Agenzia per la protezione  dell'ambiente  e  per  i
servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale", e  la  parola  "APAT"  e'
sostituita dalla seguente: "ISPRA"". 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                               ART. 34 
             Norme tecniche, organizzative e integrative 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)). 
  3. Il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale
per  la  programmazione  economica,   su   proposta   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  le  regioni  e  le
province  autonome,  ed  acquisito  il  parere   delle   associazioni
ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti
dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,  n.  349,  provvede,  con
cadenza almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia nazionale
per lo  sviluppo  sostenibile  di  cui  alla  delibera  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002. 
  4.  Entro  dodici  mesi  dalla  delibera  di  aggiornamento   della
strategia nazionale  di  cui  al  comma  3,  le  regioni  si  dotano,
attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri
aggiuntivi  a  carico  dei  bilanci  regionali,  di  una  complessiva
strategia di sviluppo sostenibile che sia  coerente  e  definisca  il
contributo  alla  realizzazione  degli  obiettivi   della   strategia
nazionale. Le strategie  regionali  indicano  insieme  al  contributo
della  regione  agli  obiettivi  nazionali,  la  strumentazione,   le
priorita', le azioni che si intendono intraprendere. In  tale  ambito
le regioni assicurano unitarieta' all'attivita' di pianificazione. Le
regioni promuovono  l'attivita'  delle  amministrazioni  locali  che,
anche attraverso i  processi  di  Agenda  21  locale,  si  dotano  di
strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo  alla
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale. 
  5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono  il  quadro  di
riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto.
Dette  strategie,   definite   coerentemente   ai   diversi   livelli
territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano  la
dissociazione  fra  la  crescita  economica   ed   il   suo   impatto
sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilita'  ecologica,
la  salvaguardia  della  biodiversita'  ed  il  soddisfacimento   dei
requisiti  sociali  connessi  allo   sviluppo   delle   potenzialita'
individuali  quali  presupposti  necessari  per  la  crescita   della
competitivita' e dell'occupazione. 
  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, le regioni e le  province  autonome  cooperano  per  assicurare
assetti organizzativi, anche mediante  la  costituzione  di  apposite
unita' operative, senza aggravio per la finanza pubblica,  e  risorse
atti a  garantire  le  condizioni  per  lo  svolgimento  di  funzioni
finalizzate a: 
    a)  determinare,  nell'ottica   della   strategia   di   sviluppo
sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della  dimensione
ambientale nella  definizione  e  valutazione  di  politiche,  piani,
programmi e progetti; 
    b)  garantire   le   funzioni   di   orientamento,   valutazione,
sorveglianza e controllo  nei  processi  decisionali  della  pubblica
amministrazione; 
    c) assicurare lo  scambio  e  la  condivisione  di  esperienze  e
contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale; 
    d) favorire  la  promozione  e  diffusione  della  cultura  della
sostenibilita' dell'integrazione ambientale; 
    e) agevolare la partecipazione delle autorita' interessate e  del
pubblico ai processi decisionali ed  assicurare  un'ampia  diffusione
delle informazioni ambientali. 
  7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle  procedure
di  valutazione.  In  particolare,  assicurano  che  la   valutazione
ambientale  strategica  e  la  valutazione  d'impatto  ambientale  si
riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la  coerenza
ed il contributo di piani, programmi e  progetti  alla  realizzazione
degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il  processo  di
valutazione nella sua interezza  deve  anche  assicurare  che  piani,
programmi e progetti riducano il flusso di  materia  ed  energia  che
attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti. 
  8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche  avvalendosi  delle
Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
ricerca  ambientale  (ISPRA),  garantisce  la   raccolta   dei   dati
concernenti   gli   indicatori   strutturali   comunitari   o   altri
appositamente scelti dall'autorita' competente. 
  9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter le modifiche  agli
allegati alla parte seconda del presente decreto sono  apportate  con
regolamenti da emanarsi, previo parere  della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare. 
  9-bis. L'elenco riportato  nell'allegato  IX,  ove  necessario,  e'
modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,
d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse modalita',  possono
essere introdotte modifiche all'allegato XII, anche per assicurare il
coordinamento  tra  le  procedure  di  rilascio   dell'autorizzazione
integrata ambientale e quelle in  materia  di  valutazione  d'impatto
ambientale. 
  9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  previa  comunicazione  ai  Ministri  dello
sviluppo economico, del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della
salute  e  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  si
provvede al recepimento  di  direttive  tecniche  di  modifica  degli
allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea. 
                               ART. 35 
                  Disposizioni transitorie e finali 
  1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio  ordinamento  alle
disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata  in
vigore. In  mancanza  di  norme  vigenti  regionali  trovano  diretta
applicazione le norme di cui al presente decreto. 
  2. Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma  1,  trovano  diretta
applicazione  le  disposizioni  del  presente  decreto,   ovvero   le
disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. 
  2-bis. Le regioni a statuto speciale  e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del  presente  decreto  ai
sensi dei relativi statuti. 
  2-ter. Le procedure di VAS,  VIA  ed  AIA  avviate  precedentemente
all'entrata in vigore del presente decreto  sono  concluse  ai  sensi
delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento. 
  ((2-quater. Fino alla data di  invio  della  comunicazione  di  cui
all'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla  prima  autorizzazione
integrata ambientale rilasciata all'installazione,  le  installazioni
esistenti per le quali sia stata presentata nei termini  previsti  la
relativa  domanda,  possono  proseguire  la  propria  attivita',  nel
rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle
autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per
le modifiche  non  sostanziali  delle  installazioni  medesime;  tali
autorizzazioni restano valide ed  efficaci  fino  alla  data  di  cui
all'articolo 29-quater,  comma  12,  specificata  nell'autorizzazione
integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del  procedimento,
ove  esso  non  porti  al  rilascio   dell'autorizzazione   integrata
ambientale.)) 
  ((2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si applica  la
sanzione  di  cui  di  cui  all'articolo   29-quattuordecies,   comma
1)).((76)) 
  2-sexies. Le  amministrazioni  statali,  gli  enti  territoriali  e
locali, gli enti pubblici, ivi compresi le universita' e gli istituti
di ricerca,  le  societa'  per  azioni  a  prevalente  partecipazione
pubblica, comunicano alle autorita' competenti un elenco dei piani  e
un  riepilogo  dei  dati  storici  e  conoscitivi  del  territorio  e
dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle  istruttorie  per
il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli
riservati e rendono  disponibili  tali  dati  alle  stesse  autorita'
competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di
copia,  anche  attraverso  le  procedure  e  gli  standard   di   cui
all'articolo 6-quater del decreto-legge  12  ottobre  2000,  n.  279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.  365.
I dati relativi agli impianti di competenza statale sono  comunicati,
per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale,  nell'ambito  dei  compiti  istituzionali   allo   stesso
demandati. 
  2-septies. L'autorita' competente rende accessibili  ai  gestori  i
dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in  proprio
possesso,  di  interesse  ai  fini  dell'applicazione  del   presente
decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di  cui
al comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e  gli  standard  di
cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.  279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.  365.
A tale  fine  l'autorita'  competente  puo'  avvalersi  dell'Istituto
superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell'ambito  dei
compiti istituzionali allo stesso demandati. 
  2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e  con
il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  della  salute  e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
disciplinate le modalita' di autorizzazione  nel  caso  in  cui  piu'
impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti
dal  medesimo  gestore,  e  soggetti  ad   autorizzazione   integrata
ambientale da rilasciare da piu' di una autorita' competente. 
  2-nonies.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al  presente
decreto non esime i gestori dalla responsabilita' in  relazione  alle
eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli  obiettivi  di
riduzione delle emissioni di cui  al  decreto  legislativo  4  luglio
2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  2,  comma
31) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le  parole,
"del  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,   n.   59",   ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "del Titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto"". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  4,  comma  2)  che  "Nel  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  ovunque  ricorrano,  le  parole
"Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio",   sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare",  le  parole:  "Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le
parole "Agenzia per la  protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi
tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e' sostituita
dalla seguente: "ISPRA"". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, ha disposto (con l'art. 34, comma 1,
lettera  b))  l'abrogazione  del  comma  2-quinquies   del   presente
articolo. 
                               ART. 36 
                      (Abrogazioni e modifiche) 
 
  1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono abrogati. 
  2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  sono  sostituiti  dagli  allegati  al  presente
decreto. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a  decorrere
dalla data di entrata in vigore  della  parte  seconda  del  presente
decreto sono inoltre abrogati: 
    a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
    b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
    c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377; 
    d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102; 
    e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2,  dell'articolo  5,
della legge 4 agosto 1990, n. 240; 
    f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990,  n.
366; 
    g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380; 
    h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; 
    i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991,  n.
460; 
    l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; 
   m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100; 
    n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220; 
    o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992; 
    p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio  1994,  n.
36; 
    q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.
526; 
    r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31  maggio  1995,
n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96); 
    s) il decreto del Presidente  della  Repubblica  12  aprile  1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996; 
    t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998; 
    u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998; 
    v) la Direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
agosto 1999; 
    z) il decreto del Presidente della Repubblica 2  settembre  1999,
n. 348; 
    aa) il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  27  dicembre
1999, n. 302; 
    bb) il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  dell'11
ottobre 2000; 
    cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93; 
    dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002,  n.
289; 
    ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge  14  novembre  2003,  n.
315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio  2004,  n.
5; 
    ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto  legislativo  18  febbraio
2005, n. 59; (40) 
    gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46)). 
  5.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  contenute  nel   presente
articolo, nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica  derivino
effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  2,  comma
31) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le  parole,
"del  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,   n.   59",   ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "del Titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto"". 
                              Art. 37.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 38.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 39.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 40.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 41.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 42.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 43.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 44.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 45.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 46.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 47.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 48.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 49.
  ((IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
                         PRESENTE ARTICOLO))
                              Art. 50.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 51.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 52.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

PARTE TERZA
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
SEZIONE I
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
 

                               ART. 53
                             (finalita)

   1.  Le  disposizioni  di  cui  alla presente sezione sono volte ad
assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il
risanamento  idrogeologico  del territorio tramite la prevenzione dei
fenomeni  di  dissesto,  la  messa  in  sicurezza  delle situazioni a
rischio e la lotta alla desertificazione.
   2.  Per  il  conseguimento  delle  finalita' di cui al comma 1, la
pubblica  amministrazione  svolge  ogni opportuna azione di carattere
conoscitivo,  di  programmazione  e  pianificazione degli interventi,
nonche'   preordinata  alla  loro  esecuzione,  in  conformita'  alle
disposizioni che seguono.
   3.   Alla  realizzazione  delle  attivita'  previste  al  comma  1
concorrono,  secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a
statuto  speciale  ed  ordinario, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane e i consorzi di
bonifica e di irrigazione.
                               ART. 54 
                            (definizioni) 
 
   1. Ai fini della presente sezione si intende per: 
    a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46; 
    b)  acque:  le  acque  meteoriche  e  le  acque  superficiali   e
sotterranee come di seguito specificate; 
    c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle  sole
acque sotterranee, le acque  di  transizione  e  le  acque  costiere,
tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in  relazione  al  quale
sono incluse anche le acque territoriali; 
    d) acque sotterranee: tutte le acque  che  si  trovano  sotto  la
superficie del suolo nella zona di saturazione e a  contatto  diretto
con il suolo o il sottosuolo; 
    e)  acque  interne:  tutte  le  acque  superficiali  correnti   o
stagnanti e tutte le acque sotterranee  all'interno  della  linea  di
base che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acque
territoriali; 
    f) fiume: un corpo idrico interno che scorre  prevalentemente  in
superficie, ma che puo' essere parzialmente sotterraneo; 
    g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo; 
    h)  acque  di  transizione:  i  corpi  idrici   superficiali   in
prossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente  di  natura
salina  a  causa  della  loro  vicinanza  alle  acque  costiere,   ma
sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce; 
    i) acque costiere:  le  acque  superficiali  situate  all'interno
rispetto a una retta immaginaria distante,  in  ogni  suo  punto,  un
miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea  di
base che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acque
territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione; 
    l)  corpo   idrico   superficiale:   un   elemento   distinto   e
significativo  di  acque  superficiali,  quale  un  lago,  un  bacino
artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte  di  un  torrente,
fiume o canale, nonche' di acque di transizione o un tratto di  acque
costiere; 
    m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale  creato
da un'attivita' umana; 
    n)  corpo  idrico  fortemente   modificato:   un   corpo   idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a
un'attivita' umana, e' sostanzialmente modificata; 
    o)  corpo  idrico  sotterraneo:  un  volume  distinto  di   acque
sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere; 
    p) falda acquifera: uno o piu' strati  sotterranei  di  roccia  o
altri strati geologici di porosita' e  permeabilita'  sufficiente  da
consentire  un  flusso   significativo   di   acque   sotterranee   o
l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee; 
    q)   reticolo   idrografico:   l'insieme   degli   elementi   che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico; 
    r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte  le
acque  superficiali  attraverso  una  serie  di  torrenti,  fiumi  ed
eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario
o delta; 
    s) sottobacino o sub-bacino: il  territorio  nel  quale  scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di  torrenti,  fiumi
ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso
d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume; 
    t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita  da
uno o piu' bacini idrografici  limitrofi  e  dalle  rispettive  acque
sotterranee e costiere che costituisce la principale  unita'  per  la
gestione dei bacini idrografici; 
    u) difesa del suolo:  il  complesso  delle  azioni  ed  attivita'
riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi,  dei
canali e collettori,  degli  specchi  lacuali,  delle  lagune,  della
fascia costiera, delle acque sotterranee, nonche'  del  territorio  a
questi connessi, aventi le finalita' di ridurre il rischio idraulico,
stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la
gestione  del  patrimonio  idrico,  valorizzare  le   caratteristiche
ambientali e paesaggistiche collegate; 
    v) dissesto idrogeologico: la condizione  che  caratterizza  aree
ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica  dei  corpi
idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni  di  rischio
sul territorio; 
    z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il
sistema drenante alveato del bacino idrografico; 
    ((z-bis) Autorita' di bacino distrettuale o Autorita' di  bacino:
l'autorita' competente  ai  sensi  dell'articolo  3  della  direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre
2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010,  n.
49; 
    z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino:  il  Piano
di distretto)). 
                               ART. 55
                       (attivita' conoscitiva)

   1.  Nell'attivita'  conoscitiva,  svolta  per  le finalita' di cui
all'articolo  53  e  riferita  all'intero  territorio  nazionale,  si
intendono comprese le azioni di:
    a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
    b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi
dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
    c)   formazione   ed  aggiornamento  delle  carte  tematiche  del
territorio;
    d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione
dei  piani,  dei  programmi  e  dei  progetti di opere previsti dalla
presente sezione;
    e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta
necessaria  per  il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo
53.
   2.  L'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo e' svolta,
sulla  base  delle  deliberazioni  di  cui  all'articolo 57, comma 1,
secondo  criteri,  metodi  e  standard  di  raccolta,  elaborazione e
consultazione, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione
tra   i   soggetti   pubblici  comunque  operanti  nel  settore,  che
garantiscano la possibilita' di omogenea elaborazione ed analisi e la
costituzione  e  gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento  difesa  del  suolo  dell'((Istituto  superiore  per  la
protezione  e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) di cui all'articolo
38  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, di un unico
sistema  informativo,  cui  vanno  raccordati  i  sistemi informativi
regionali e quelli delle province autonome.
   3.  E'  fatto  obbligo  alle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni ed agli enti pubblici,
anche  economici,  che  comunque  raccolgano  dati  nel settore della
difesa  del  suolo,  di  trasmetterli  alla  regione territorialmente
interessata  ed  al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa
del  suolo  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale))  (((ISPRA))), secondo le modalita' definite ai sensi del
comma 2 del presente articolo.
   4.  L'Associazione  nazionale  Comuni italiani (ANCI) contribuisce
allo  svolgimento  dell'attivita'  conoscitiva  di  cui  al  presente
articolo,  in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative di
cui  al  comma  1,  lettera  e),  nonche'  ai  fini  della diffusione
dell'informazione  ambientale  di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo  19  agosto  2005, n. 195, di recepimento della direttiva
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003,
e  in  attuazione  di  quanto previsto dall'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e altresi' con riguardo a:
    a) inquinamento dell'aria;
    b)  inquinamento  delle  acque, riqualificazione fluviale e ciclo
idrico integrato;
    c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
    d) tutela del territorio;
    e) sviluppo sostenibile;
    f) ciclo integrato dei rifiuti;
    g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
    h) parchi e aree protette.
   5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4
attraverso  la  raccolta  e  l'elaborazione  dei  dati  necessari  al
monitoraggio  della  spesa  ambientale  sul  territorio  nazionale in
regime di convenzione con il ((Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)). Con decreto del ((Ministro dell'ambiente
e  della tutela del territorio e del mare)) sono definiti i criteri e
le   modalita'   di   esercizio  delle  suddette  attivita'.  Per  lo
svolgimento  di  queste  ultime  viene  destinata,  nei  limiti delle
previsioni  di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non
inferiore  all'uno  e  cinquanta per cento dell'ammontare della massa
spendibile  annualmente  delle  spese  d'investimento previste per il
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)).
Per  l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si provvede
a  valere  sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela
ambientale.
                               ART. 56
  (attivita' di pianificazione, di programmazione e di attuazione)

   1.   Le  attivita'  di  programmazione,  di  pianificazione  e  di
attuazione  degli  interventi  destinati a realizzare le finalita' di
cui  all'articolo  53  riguardano,  ferme restando le competenze e le
attivita'  istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione
civile, in particolare:
    a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei
bacini   idrografici,   con   interventi   idrogeologici,  idraulici,
idraulico-forestali,     idraulico-agrari,     silvo-pastorali,    di
forestazione  e  di  bonifica,  anche attraverso processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico;
    b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua,
dei  rami  terminali  dei  fiumi  e delle loro foci nel mare, nonche'
delle zone umide;
    c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso,
vasche  di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori,
diversivi   o   altro,  per  la  difesa  dalle  inondazioni  e  dagli
allagamenti;
    d)  la  disciplina  delle attivita' estrattive nei corsi d'acqua,
nei  laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto
del  territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle
coste;  e)  la  difesa  e il consolidamento dei versanti e delle aree
instabili,  nonche'  la  difesa  degli abitati e delle infrastrutture
contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
    f)  il  contenimento  dei  fenomeni  di subsidenza dei suoli e di
risalita  delle  acque  marine  lungo  i fiumi e nelle falde idriche,
anche   mediante  operazioni  di  ristabilimento  delle  preesistenti
condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
    g)  la  protezione  delle  coste e degli abitati dall'invasione e
dall'erosione  delle  acque  marine ed il ripascimento degli arenili,
anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
    h)  la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali
e  profonde,  con  una  efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica,
garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi
il  minimo  deflusso  vitale  negli  alvei sottesi nonche' la polizia
delle acque;
    i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di
navigazione interna, nonche' della gestione dei relativi impianti;
    l)  la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli
impianti nel settore e la conservazione dei beni;
    m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi
di  cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale,
anche  mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la
conservazione  delle  aree  demaniali  e  la  costituzione  di parchi
fluviali e lacuali e di aree protette;
    n) il riordino del vincolo idrogeologico.
   2.  Le  attivita'  di  cui al comma 1 sono svolte secondo criteri,
metodi   e   standard,   nonche'  modalita'  di  coordinamento  e  di
collaborazione   tra   i   soggetti   pubblici  comunque  competenti,
preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneita' di:
    a)  condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio,
ivi compresi gli abitati ed i beni;
    b)  modalita'  di  utilizzazione  delle  risorse e dei beni, e di
gestione dei servizi connessi.

CAPO II
COMPETENZE
 

                               ART. 57
    (Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri
       per gli interventi nel settore della difesa del suolo)

   1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
    a)  su  proposta  del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)):
     1)  le  deliberazioni  concernenti  i metodi ed i criteri, anche
tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 55 e
56, nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei
programmi di intervento;
     2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;
     3)  gli  atti  volti  a  provvedere  in  via sostitutiva, previa
diffida,  in  caso  di  persistente inattivita' dei soggetti ai quali
sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione;
     4)  ogni  altro  atto  di  indirizzo e coordinamento nel settore
disciplinato dalla presente sezione;
    b)  su  proposta  del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, il
programma nazionale di intervento. (24)
   2.  Il  Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della
difesa  del  suolo  opera  presso  la  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri.  Il  Comitato  presieduto  dal Presidente del Consiglio dei
Ministri  o,  su  sua  delega,  dal  ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)), e' composto da quest'ultimo e dai
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  attivita'
produttive,  delle  politiche  agricole  e  forestali, per gli affari
regionali e per i beni e le attivita' culturali, nonche' dal delegato
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in materia di protezione
civile.
   3.  Il  Comitato  dei  Ministri  ha  funzioni di alta vigilanza ed
adotta  gli  atti  di  indirizzo  e di coordinamento delle attivita'.
Propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  lo  schema di
programma  nazionale  di  intervento,  che  coordina con quelli delle
regioni   e   degli   altri  enti  pubblici  a  carattere  nazionale,
verificandone l'attuazione.
   4.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  coordinamento tra le
diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone
gli    indirizzi    delle   politiche   settoriali   direttamente   o
indirettamente  connesse  con  gli  obiettivi  e  i  contenuti  della
pianificazione  di  distretto e ne verifica la coerenza nella fase di
approvazione dei relativi atti.
   5.  Per  lo  svolgimento  delle funzioni di segreteria tecnica, il
Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni
statali competenti.
   6.  I  principi  degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
presente  articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 15 - 23 luglio 2009, n. 232
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 1, lettera b), del presente articolo "nella
parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia
approvato con il previo parere della Conferenza unificata".
                               ART. 58
              (competenze del ((Ministro dell'ambiente
             e della tutela del territorio e del mare)))

   1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  esercita  le  funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle
materie  disciplinate  dalla  presente  sezione,  ferme  restando  le
competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.
   2.  In particolare, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)):
    a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini
dell'adozione,  ai  sensi  dell'articolo  57,  degli  indirizzi e dei
criteri  per  lo  svolgimento  del  servizio di polizia idraulica, di
navigazione  interna  e per la realizzazione, gestione e manutenzione
delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
    b)  predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto  idrogeologico,  da  allegare alla relazione sullo stato
dell'ambiente  di  cui  all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio
1986,  n.  349,  nonche'  la  relazione sullo stato di attuazione dei
programmi  triennali  di  intervento  per la difesa del suolo, di cui
all'articolo   69,   da   allegare   alla  relazione  previsionale  e
programmatica.  La  relazione  sull'uso  del suolo e sulle condizioni
dell'assetto  idrogeologico  e la relazione sullo stato dell'ambiente
sono   redatte   avvalendosi   del   Servizio  geologico  d'Italia  -
Dipartimento  difesa  del  suolo  dell'  ((Istituto  superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA)));
    c)  opera,  ai  sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8
luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello
di  pianificazione,  delle  funzioni  di  difesa  del  suolo  con gli
interventi  per  la  tutela  e  l'utilizzazione  delle acque e per la
tutela dell'ambiente.
   3. Ai fini di cui al comma 2, il ((Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ))svolge le seguenti funzioni:
    a)  programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in
materia di difesa del suolo;(24)
    b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni
e  altri  fenomeni  di  dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo
termine  al  fine  di  garantire  condizioni ambientali permanenti ed
omogenee,   ferme  restando  le  competenze  del  Dipartimento  della
protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza;
    c)  indirizzo  e  coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti
del  Ministero  in  seno alle Autorita' di bacino distrettuale di cui
all'articolo 63;
    d)  identificazione  delle  linee  fondamentali  dell'assetto del
territorio  nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali
e  alla difesa del suolo, nonche' con riguardo all'impatto ambientale
dell'articolazione  territoriale  delle  reti infrastrutturali, delle
opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;(24)
    e)  determinazione  di  criteri,  metodi  e standard di raccolta,
elaborazione, da parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento
difesa  del  suolo  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la
ricerca  ambientale))  (((ISPRA))),  e  di  consultazione  dei  dati,
definizione  di  modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i
soggetti  pubblici  operanti  nel  settore, nonche' definizione degli
indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente
fisico e delle condizioni generali di rischio;
    f)  valutazione  degli  effetti  conseguenti  all'esecuzione  dei
piani,  dei  programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel
settore della difesa del suolo;
    g) coordinamento dei sistemi cartografici.
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AGGIORNAMENTO (24)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 15 - 23 luglio 2009, n. 232
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo,  comma 3, lettera a), "nella
parte  in  cui  non  prevede  che  le  funzioni  di  programmazione e
finanziamento  degli  interventi in materia di difesa del suolo siano
esercitate  previo  parere  della  Conferenza  unificata";  comma  3,
lettera  d),  "nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso
indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata".
                               ART. 59
             (competenze della Conferenza Stato-regioni)

   1.   La  Conferenza  Stato-regioni  formula  pareri,  proposte  ed
osservazioni,   anche   ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  di
indirizzo  e  coordinamento  di  cui  all'articolo 57, in ordine alle
attivita'  ed  alle  finalita'  di cui alla presente sezione, ed ogni
qualvolta ne e' richiesta dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)). In particolare:
    a)  formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e
dei criteri di cui al predetto articolo 57;
    b)  formula  proposte  per il costante adeguamento scientifico ed
organizzativo  del  Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa
del  suolo  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale))  (((ISPRA)))  e  per il suo coordinamento con i servizi,
gli  istituti,  gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono
attivita'  di  rilevazione,  studio e ricerca in materie riguardanti,
direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
    c)  formula  osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro
conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
    d)   esprime   pareri   sulla   ripartizione  degli  stanziamenti
autorizzati  da  ciascun  programma triennale tra i soggetti preposti
all'attuazione  delle  opere e degli interventi individuati dai piani
di bacino;
    e)  esprime  pareri  sui  programmi  di  intervento di competenza
statale.
                               ART. 60
               (competenze dell' ((Istituto superiore
      per la protezione e la ricerca ambientale)) - ((ISPRA)))

   1.  Ferme  restando  le  competenze  e  le attivita' istituzionali
proprie  del  Servizio  nazionale di protezione civile, l' ((Istituto
superiore  per  la  protezione  e la ricerca ambientale)) (((ISPAR)))
esercita, mediante il Servizio geologico d'Italia Dipartimento difesa
del suolo, le seguenti funzioni:
    a)   svolgere   l'attivita'   conoscitiva,   qual   e'   definita
all'articolo 55;
    b)  realizzare  il  sistema informativo unico e la rete nazionale
integrati di rilevamento e sorveglianza;
    c)  fornire,  a  chiunque  ne  formuli  richiesta, dati, pareri e
consulenze,  secondo  un  tariffario fissato ogni biennio con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Le tariffe sono
stabilite  in  base  al principio della partecipazione al costo delle
prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
                               ART. 61
                     (competenze delle regioni)

   1.  Le  regioni,  ferme  restando  le  attivita'  da queste svolte
nell'ambito  delle  competenze  del  Servizio nazionale di protezione
civile,  ove  occorra  d'intesa  tra loro, esercitano le funzioni e i
compiti    ad    esse   spettanti   nel   quadro   delle   competenze
costituzionalmente  determinate  e  nel  rispetto  delle attribuzioni
statali, ed in particolare:
    a)  collaborano  nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di
bacino  dei  distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla
Conferenza  istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4,
ed adottano gli atti di competenza;
    b)  formulano  proposte  per la formazione dei programmi e per la
redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
    c)   provvedono  alla  elaborazione,  adozione,  approvazione  ed
attuazione dei piani di tutela di cui all'articolo 121;
    d)  per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e
provvedono  all'approvazione  e  all'esecuzione  dei  progetti, degli
interventi  e  delle  opere  da realizzare nei distretti idrografici,
istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
    e)    provvedono,   per   la   parte   di   propria   competenza,
all'organizzazione   e  al  funzionamento  del  servizio  di  polizia
idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e
degli impianti e la conservazione dei beni;
    f)   provvedono   all'organizzazione  e  al  funzionamento  della
navigazione  interna,  ferme restando le residue competenze spettanti
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    g)  predispongono  annualmente  la relazione sull'uso del suolo e
sulle   condizioni   dell'assetto  idrogeologico  del  territorio  di
competenza  e  sullo  stato  di attuazione del programma triennale in
corso e la trasmettono al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)) entro il mese di dicembre;
    h)  assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia
di  conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo
e  di  tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza
ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.
   2.  Il  Registro  italiano  dighe (RID) provvede in via esclusiva,
anche  nelle  zone  sismiche, alla identificazione e al controllo dei
progetti  delle  opere  di  sbarramento,  delle  dighe  di ritenuta o
traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume
di  invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza
del   Ministero   delle   attivita'  produttive  tutte  le  opere  di
sbarramento  che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito
o decantazione o lavaggio di residui industriali.
   3.  Rientrano  nella  competenza  delle  regioni  e delle province
autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  1°  novembre  1959,  n.  1363, per gli
sbarramenti  che non superano i 15 metri di altezza e che determinano
un  invaso  non  superiore  a  1.000.000  di  metri  cubi.  Per  tali
sbarramenti,  ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di
competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Registro italiano dighe (RID)
fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.
   4.  Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla
progettazione  e  costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi
altezza e capacita' di invaso.
   5.  Le  funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio
decreto-legge  30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate
dalle regioni.
   6.  Restano  ferme  tutte  le  altre  funzioni amministrative gia'
trasferite o delegate alle regioni.
                               ART. 62
         (competenze degli enti locali e di altri soggetti)

   1.  I  comuni,  le  province,  i  loro consorzi o associazioni, le
comunita'  montane,  i  consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione, i
consorzi  di  bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di
diritto  pubblico  con  sede  nel  distretto  idrografico partecipano
all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo
nei  modi  e  nelle  forme  stabilite  dalle  regioni singolarmente o
d'intesa  tra  loro,  nell'ambito  delle competenze del sistema delle
autonomie locali.
   2.  Gli  enti  di  cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di
apposite  convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento
difesa  del  suolo  dell'((Istituto  superiore per la protezione e la
ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ) e sono tenuti a collaborare con la
stessa.
                               ART. 63 
              (( (Autorita' di bacino distrettuale).)) 
 
   ((1. In ciascun distretto idrografico di cui  all'articolo  64  e'
istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di  seguito  denominata
"Autorita' di bacino", ente  pubblico  non  economico  che  opera  in
conformita' agli obiettivi  della  presente  sezione  e  uniforma  la
propria attivita' a criteri di efficienza, efficacia, economicita'  e
pubblicita'. 
   2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza nonche'  di  efficienza  e  riduzione  della  spesa,  nei
distretti idrografici il cui territorio coincide  con  il  territorio
regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento  ai
principi del presente decreto,  istituiscono  l'Autorita'  di  bacino
distrettuale, che esercita i  compiti  e  le  funzioni  previsti  nel
presente articolo; alla medesima  Autorita'  di  bacino  distrettuale
sono altresi' attribuite le competenze  delle  regioni  di  cui  alla
presente  parte.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  anche  avvalendosi  dell'ISPRA,  assume  le
funzioni di indirizzo dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale  e  di
coordinamento con le altre Autorita' di bacino distrettuali. 
   3.  Sono  organi   dell'Autorita'   di   bacino:   la   conferenza
istituzionale  permanente,  il  segretario  generale,  la  conferenza
operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori
dei  conti,  quest'ultimo  in  conformita'  alle   previsioni   della
normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli  organi
dell'Autorita' di bacino  si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente,  nel  rispetto  dei  principi  di
differenziazione delle funzioni, di  adeguatezza  delle  risorse  per
l'espletamento delle stesse e  di  sussidiarieta'.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
disciplinati l'attribuzione e  il  trasferimento  alle  Autorita'  di
bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e  delle
risorse strumentali,  ivi  comprese  le  sedi,  e  finanziarie  delle
Autorita' di bacino di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183,
salvaguardando l'attuale organizzazione e  i  livelli  occupazionali,
previa consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  senza  oneri
aggiuntivi  a  carico  della  finanza  pubblica  e  nell'ambito   dei
contingenti  numerici  da  ultimo   determinati   dai   provvedimenti
attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire
un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle Autorita' di bacino
di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo
precedente puo' prevederne un'articolazione  territoriale  a  livello
regionale, utilizzando le  strutture  delle  soppresse  Autorita'  di
bacino regionali e interregionali. 
   4. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 3, con uno o piu' decreti del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e  le
province autonome il cui  territorio  e'  interessato  dal  distretto
idrografico, sono individuate le unita' di personale trasferite  alle
Autorita' di bacino e sono determinate le dotazioni  organiche  delle
medesime    Autorita'.    I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza  e   il   trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il  personale  dell'ente  incorporante,  e'  attribuito,  per  la
differenza, un assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto
di cui al primo periodo sono, altresi', individuate e  trasferite  le
inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
   5. Gli atti di indirizzo,  coordinamento  e  pianificazione  delle
Autorita' di bacino di cui al  comma  1  sono  adottati  in  sede  di
conferenza istituzionale permanente,  convocata,  anche  su  proposta
delle amministrazioni partecipanti o  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale,  che
vi partecipa senza diritto di  voto.  Alla  conferenza  istituzionale
permanente partecipano i Presidenti delle regioni  e  delle  province
autonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico o
gli  assessori   dai   medesimi   delegati,   nonche'   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, o  i  Sottosegretari  di  Stato
dagli stessi delegati, il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui
siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, o i Sottosegretari di  Stato
dagli  stessi  delegati.  Possono  essere   invitati,   in   funzione
consultiva,  due   rappresentanti   delle   organizzazioni   agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e un  rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione  e  tutela  del
territorio e acque irrigue, per i problemi  legati  alla  difesa  del
suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla
conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di  presenza  o
rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale  permanente
e' validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i
quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, e delibera  a  maggioranza  dei  presenti.  Le
delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
fatta salva la procedura di adozione  e  approvazione  dei  Piani  di
bacino. Gli  atti  di  pianificazione  tengono  conto  delle  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente. 
   6. La conferenza istituzionale permanente: 
    a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino
in conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57; 
    b) individua tempi  e  modalita'  per  l'adozione  del  Piano  di
bacino, che puo' articolarsi  in  piani  riferiti  a  sotto-bacini  o
sub-distretti; 
    c) determina quali componenti del Piano di  bacino  costituiscono
interesse esclusivo  delle  singole  regioni  e  quali  costituiscono
interessi comuni a piu' regioni; 
    d)  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  garantire  comunque
l'elaborazione del Piano di bacino; 
    e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci; 
    f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla  base
delle relazioni regionali sui  progressi  realizzati  nell'attuazione
degli interventi stessi e, in caso di grave  ritardo  nell'esecuzione
di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma,  diffida  l'amministrazione  inadempiente,   fissando   il
termine massimo per l'inizio  dei  lavori.  Decorso  infruttuosamente
tale termine, all'adozione  delle  misure  necessarie  ad  assicurare
l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente  della
regione interessata che, a tal  fine,  puo'  avvalersi  degli  organi
decentrati e periferici del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione  delle
funzioni, di  adeguatezza  delle  risorse  per  l'espletamento  delle
funzioni stesse e di sussidiarieta',  lo  statuto  dell'Autorita'  di
bacino  in  relazione  alle   specifiche   condizioni   ed   esigenze
rappresentate dalle amministrazioni interessate,  nonche'  i  bilanci
preventivi, i conti  consuntivi  e  le  variazioni  di  bilancio,  il
regolamento di amministrazione e contabilita', la pianta organica, il
piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali,
trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e  delle
finanze.  Lo  statuto  e'  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
   7. Il segretario generale e' nominato con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
   8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale: 
    a)  provvede  agli   adempimenti   necessari   al   funzionamento
dell'Autorita' di bacino; 
    b) cura l'istruttoria degli atti di competenza  della  conferenza
istituzionale permanente, cui formula proposte; 
    c) promuove la collaborazione  tra  le  amministrazioni  statali,
regionali e  locali,  ai  fini  del  coordinamento  delle  rispettive
attivita'; 
    d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa; 
    e)  riferisce  semestralmente   alla   conferenza   istituzionale
permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino; 
    f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati
e attuati nonche' alle risorse stanziate per le finalita'  del  Piano
di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti  locali  e
comunque  agli  interventi  da  attuare  nell'ambito  del  distretto,
qualora abbiano  attinenza  con  le  finalita'  del  Piano  medesimo,
rendendoli accessibili alla libera consultazione  nel  sito  internet
dell'Autorita'. 
   9. La conferenza operativa e' composta  dai  rappresentanti  delle
amministrazioni presenti nella conferenza  istituzionale  permanente;
e' convocata dal segretario generale che la presiede. Possono  essere
invitati,  in   funzione   consultiva,   due   rappresentanti   delle
organizzazioni  agricole  maggiormente  rappresentative   a   livello
nazionale  e  un  rappresentante   dell'ANBI-Associazione   nazionale
consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue,  per  i
problemi legati alla difesa del suolo e  alla  gestione  delle  acque
irrigue.  Per  la  partecipazione  alla   conferenza   sono   esclusi
emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o  rimborsi   comunque
denominati. La conferenza operativa delibera a  maggioranza  dei  tre
quinti dei  presenti  e  puo'  essere  integrata,  per  le  attivita'
istruttorie, da esperti appartenenti  a  enti,  istituti  e  societa'
pubbliche, designati  dalla  conferenza  istituzionale  permanente  e
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica e nel rispetto del  principio  di  invarianza
della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui
al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche  tecniche  qualora
pertinenti, per lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  10,
lettera b). 
   10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto delle  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente: 
   a) a elaborare il  Piano  di  bacino  distrettuale  e  i  relativi
stralci, tra  cui  il  piano  di  gestione  del  bacino  idrografico,
previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2000,   e   successive
modificazioni, e il piano  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni,
previsto dall'articolo 7 della direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi  di
intervento; 
   b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi  del  Piano
di bacino dei  piani  e  programmi  dell'Unione  europea,  nazionali,
regionali e locali relativi alla difesa del suolo,  alla  lotta  alla
desertificazione, alla tutela  delle  acque  e  alla  gestione  delle
risorse idriche. 
   11. Fatte salve le discipline  adottate  dalle  regioni  ai  sensi
dell'articolo  62  del  presente  decreto,  le  Autorita'  di  bacino
coordinano e sovrintendono le attivita' e le funzioni di  titolarita'
dei consorzi di  bonifica  integrale  di  cui  al  regio  decreto  13
febbraio 1933, n. 215,  nonche'  del  Consorzio  del  Ticino  -  Ente
autonomo per la costruzione,  manutenzione  ed  esercizio  dell'opera
regolatrice del  Lago  Maggiore,  del  Consorzio  dell'Oglio  -  Ente
autonomo per la costruzione,  manutenzione  ed  esercizio  dell'opera
regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera  regolatrice
del  Lago  di  Como,   con   particolare   riguardo   all'esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica,  alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e  di  risanamento
delle acque, anche al fine della  loro  utilizzazione  irrigua,  alla
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione)). 

TITOLO II
I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI
CAPO I
I DISTRETTI IDROGRAFICI
 

                               ART. 64 
                    (( (Distretti idrografici).)) 
 
   ((1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole  minori,
e' ripartito nei seguenti distretti idrografici: 
    a) distretto idrografico delle  Alpi  orientali,  comprendente  i
seguenti bacini idrografici: 
      1) Adige, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18  maggio
1989, n. 183; 
      2) Alto Adriatico, gia' bacino nazionale ai sensi  della  legge
18 maggio 1989, n. 183; 
      3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto,  gia'  bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      4) Lemene, gia' bacino interregionale ai sensi della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
    b) distretto idrografico del Fiume Po,  comprendente  i  seguenti
bacini idrografici: 
      1) Po, gia' bacino nazionale ai sensi  della  legge  18  maggio
1989, n. 183; 
      2) Reno, gia' bacino interregionale ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      3) Fissero Tartaro Canalbianco, gia' bacini  interregionali  ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      4) Conca Marecchia, gia' bacino interregionale ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      5) Lamone, gia' bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183; 
      6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone  e  Uso,  gia'
bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      7) bacini minori afferenti alla costa  romagnola,  gia'  bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
    c)   distretto   idrografico    dell'Appennino    settentrionale,
comprendente i seguenti bacini idrografici: 
      1) Arno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge  18  maggio
1989, n. 183; 
      2) Serchio, gia' bacino pilota ai sensi della legge  18  maggio
1989, n. 183; 
      3) Magra, gia' bacino interregionale ai sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      4) bacini della Liguria, gia' bacini regionali ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      5) bacini della Toscana, gia' bacini regionali ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
    d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente  i
seguenti bacini idrografici: 
      1) Tevere, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183; 
      2) Tronto, gia' bacino interregionale ai sensi della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      3) Sangro, gia' bacino interregionale ai sensi della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      4) bacini dell'Abruzzo, gia' bacini regionali  ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      5) bacini del Lazio, gia' bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183; 
      6) Potenza, Chienti,  Tenna,  Ete,  Aso,  Menocchia,  Tesino  e
bacini minori delle Marche, gia'  bacini  regionali  ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      7) Fiora, gia' bacino interregionale ai sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      8) Foglia, Arzilla, Metauro,  Cesano,  Misa,  Esino,  Musone  e
altri bacini minori, gia' bacini regionali ai sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
    e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente
i seguenti bacini idrografici: 
      1) Liri-Garigliano, gia' bacino nazionale ai sensi della  legge
18 maggio 1989, n. 183; 
      2) Volturno, gia' bacino nazionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      3) Sele, gia' bacino interregionale ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      4) Sinni e Noce, gia'  bacini  interregionali  ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      5) Bradano, gia' bacino interregionale ai sensi della legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      6) Saccione, Fortore e Biferno, gia' bacini  interregionali  ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      7) Ofanto, gia' bacino interregionale ai sensi della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      8) Lao, gia' bacino interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      9) Trigno, gia' bacino interregionale ai sensi della  legge  18
maggio 1989, n. 183; 
      10) bacini della Campania, gia' bacini regionali ai sensi della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      11) bacini della Puglia, gia' bacini regionali ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      12) bacini della Basilicata, gia'  bacini  regionali  ai  sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      13) bacini della Calabria, gia' bacini regionali ai sensi della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
      14) bacini del Molise, gia' bacini  regionali  ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
    f) distretto idrografico della Sardegna,  comprendente  i  bacini
della Sardegna, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18  maggio
1989, n. 183; 
    g) distretto idrografico della  Sicilia,  comprendente  i  bacini
della Sicilia, gia' bacini regionali ai sensi della legge  18  maggio
1989, n. 183)). 

CAPO II
GLI STRUMENTI
 

                               ART. 65
  (valore, finalita' e contenuti del piano di bacino distrettuale)

   1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha
valore   di   piano  territoriale  di  settore  ed  e'  lo  strumento
conoscitivo,  normativo  e  tecnico-operativo  mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione,  alla  difesa  e alla valorizzazione del suolo ed alla
corretta  utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche
fisiche ed ambientali del territorio interessato.
   2.  Il Piano di bacino e' redatto dall'Autorita' di bacino in base
agli  indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi
ed  interventi  sono  condotti  con particolare riferimento ai bacini
montani,   ai   torrenti  di  alta  valle  ed  ai  corsi  d'acqua  di
fondo-valle.
   3.  Il Piano di bacino, in conformita' agli indirizzi, ai metodi e
ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4, realizza le finalita' indicate all'articolo
56  e,  in  particolare,  contiene,  unitamente  agli elementi di cui
all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
    a)  il  quadro  conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema
fisico,  delle  utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti
urbanistici  comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi
al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    b)  la  individuazione  e la quantificazione delle situazioni, in
atto  e  potenziali,  di  degrado  del  sistema fisico, nonche' delle
relative cause;
    c)  le  direttive  alle  quali  devono  uniformarsi la difesa del
suolo,  la  sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione
delle acque e dei suoli;
    d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
     1)  dei  pericoli  di inondazione e della gravita' ed estensione
del dissesto;
     2) dei pericoli di siccita';
     3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
     4)  del  perseguimento  degli  obiettivi  di sviluppo sociale ed
economico o di riequilibrio territoriale nonche' del tempo necessario
per assicurare l'efficacia degli interventi;
    e)  la  programmazione  e  l'utilizzazione delle risorse idriche,
agrarie, forestali ed estrattive;
    f)  la  individuazione  delle  prescrizioni,  dei vincoli e delle
opere    idrauliche,   idraulico-agrarie,   idraulico-forestali,   di
forestazione,   di   bonifica   idraulica,   di   stabilizzazione   e
consolidamento  dei  terreni  e  di ogni altra azione o norma d'uso o
vincolo  finalizzati  alla  conservazione  del  suolo  ed alla tutela
dell'ambiente;
    g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla
lettera  f),  qualora  siano  gia'  state intraprese con stanziamenti
disposti  da  leggi  speciali,  da  leggi ordinarie, oppure a seguito
dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;
    h)  le  opere  di  protezione,  consolidamento e sistemazione dei
litorali marini che sottendono il distretto idrografico;
    i)  i  meccanismi  premiali  a  favore dei proprietari delle zone
agricole  e  boschive  che  attuano  interventi  idonei  a  prevenire
fenomeni di dissesto idrogeologico;
    l)  la  valutazione  preventiva,  anche  al fine di scegliere tra
ipotesi  di  governo  e  gestione  tra  loro  diverse,  del  rapporto
costi-benefici,  dell'impatto  ambientale e delle risorse finanziarie
per i principali interventi previsti;
    m)  la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione
dei  materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le
relative  fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione
del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico
e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
    n)  l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni  in  rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche,
ai  fini  della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e
della  prevenzione  contro  presumibili effetti dannosi di interventi
antropici;
    o)  le  misure  per  contrastare  i  fenomeni  di subsidenza e di
desertificazione,  anche  mediante  programmi  ed  interventi utili a
garantire  maggiore  disponibilita'  della risorsa idrica ed il riuso
della stessa;
    p)   il   rilievo  conoscitivo  delle  derivazioni  in  atto  con
specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri
e delle portate;
    q)  il  rilievo  delle  utilizzazioni  diverse  per  la pesca, la
navigazione od altre;
    r)  il  piano  delle  possibili  utilizzazioni  future sia per le
derivazioni  che  per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e
secondo le quantita';
    s) le priorita' degli interventi ed il loro organico sviluppo nel
tempo, in relazione alla gravita' del dissesto;
    t)   l'indicazione   delle   risorse   finanziarie   previste   a
legislazione vigente.
   4.  Le  disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere
immediatamente  vincolante  per  le amministrazioni ed enti pubblici,
nonche'   per  i  soggetti  privati,  ove  trattasi  di  prescrizioni
dichiarate  di  tale  efficacia  dallo  stesso  Piano  di  bacino. In
particolare,  i  piani  e  programmi di sviluppo socio-economico e di
assetto  ed  uso  del territorio devono essere coordinati, o comunque
non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.
   5.  Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione
del  Piano di bacino le autorita' competenti provvedono ad adeguare i
rispettivi   piani  territoriali  e  programmi  regionali  quali,  in
particolare,  quelli relativi alle attivita' agricole, zootecniche ed
agroforestali,  alla tutela della qualita' delle acque, alla gestione
dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.
   6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  Piano  di  bacino sui rispettivi
Bollettini   Ufficiali   regionali,   emanano   ove   necessario   le
disposizioni  concernenti  l'attuazione  del piano stesso nel settore
urbanistico.   Decorso   tale   termine,  gli  enti  territorialmente
interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le
prescrizioni  nel  settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non
provvedano  ad  adottare  i  necessari adempimenti relativi ai propri
strumenti  urbanistici  entro  sei  mesi  dalla data di comunicazione
delle  predette  disposizioni,  e  comunque  entro  nove  mesi  dalla
pubblicazione  dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento
provvedono d'ufficio le regioni.
   7.  In  attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorita'
di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento
ai  bacini  montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di
fondo  valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n)
del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti
e  restano  in  vigore  sino  all'approvazione  del Piano di bacino e
comunque  per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata
attuazione  o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province
e  dei  comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da cio' possa
derivare  un grave danno al territorio, il ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)), previa diffida ad adempiere
entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con
ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia,
anche  con  efficacia  inibitoria  di opere, di lavori o di attivita'
antropiche,  dandone  comunicazione  preventiva  alle amministrazioni
competenti.  Se  la  m  ancata  attuazione o l'inosservanza di cui al
presente  comma  riguarda  un  ufficio  periferico  dello  Stato,  il
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
informa  senza  indugio  il  Ministro  competente  da  cui  l'ufficio
dipende,   il  quale  assume  le  misure  necessarie  per  assicurare
l'adempimento.  Se  permane  la necessita' di un intervento cautelare
per  evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di
concerto   con   il  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare)),  adotta  l'ordinanza  cautelare di cui al
presente comma.
   8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni
caso,  devono  costituire  fasi sequenziali e interrelate rispetto ai
contenuti  di  cui  al  comma  3.  Deve  comunque essere garantita la
considerazione  sistemica del territorio e devono essere disposte, ai
sensi  del  comma  7,  le  opportune misure inibitorie e cautelari in
relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.
   9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               ART. 66
           (adozione ed approvazione dei piani di bacino)

   1.  I  piani  di  bacino,  prima  della  loro  approvazione,  sono
sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale,
secondo  la  procedura  prevista  dalla  parte  seconda  del presente
decreto.
   2.  Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale
ai fini di cui al comma 1, e' adottato a maggioranza dalla Conferenza
istituzionale  permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4 che, con
propria deliberazione, contestualmente stabilisce:
    a)   i   termini  per  l'adozione  da  parte  delle  regioni  dei
provvedimenti conseguenti;
    b)  quali  componenti del piano costituiscono interesse esclusivo
delle  singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o
piu' regioni.
   3.  Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale
di  cui  al  comma  2,  e'  inviato  ai  componenti  della Conferenza
istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata
per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di
adozione  deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto
alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
   4.  In  caso  di  inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare)), previa
diffida  ad  adempiere  entro un congruo termine e sentita la regione
interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina
di  un  commissario  "ad acta", per garantire comunque lo svolgimento
delle  procedure  e l'adozione degli atti necessari per la formazione
del piano.
   5.  Dell'adozione del piano e' data notizia secondo le forme e con
le  modalita'  previste  dalla  parte seconda del presente decreto ai
fini  dell'esperimento  della  procedura  di  valutazione  ambientale
strategica (VAS) in sede statale.
   6.  Conclusa  la  procedura  di  valutazione ambientale strategica
(VAS),  sulla base del giudizio di compatibilita' ambientale espresso
dall'autorita'  competente,  i  piani  di  bacino  sono approvati con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalita'
di  cui  all'articolo  57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle
regioni territorialmente competenti.
   7.  Le  Autorita' di bacino promuovono la partecipazione attiva di
tutte   le   parti   interessate   all'elaborazione,   al  riesame  e
all'aggiornamento  dei  piani  di  bacino, provvedendo affinche', per
ciascun  distretto  idrografico,  siano pubblicati e resi disponibili
per   eventuali   osservazioni  del  pubblico,  inclusi  gli  utenti,
concedendo  un  periodo  minimo  di  sei mesi per la presentazione di
osservazioni scritte, i seguenti documenti:
    a)  il  calendario  e il programma di lavoro per la presentazione
del  piano,  inclusa  una  dichiarazione  delle misure consultive che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui
il piano si riferisce;
    b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di
gestione  delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due
anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
    c)  copie  del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
                               ART. 67
      (i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico
          e le misure di prevenzione per le aree a rischio)

   1.  Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorita'
di  bacino  adottano,  ai  sensi  dell'articolo  65,  comma  8, piani
stralcio   di   distretto  per  l'assetto  idrogeologico  (PAI),  che
contengano  in  particolare  l'individuazione  delle  aree  a rischio
idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di
salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
   2.  Le  Autorita' di bacino, anche in deroga alle procedure di cui
all'articolo  66,  approvano  altresi'  piani  straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, redatti
anche  sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I
piani  straordinari  devono  ricomprendere prioritariamente le aree a
rischio  idrogeologico  per  le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza,  ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225.  I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione
e  la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato
per   l'incolumita'   delle   persone   e   per  la  sicurezza  delle
infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree
sono  adottate  le  misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65,
comma  7,  anche  con  riferimento  ai  contenuti  di cui al comma 3,
lettera  d),  del  medesimo  articolo 65. In caso di inerzia da parte
delle  Autorita' di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su  proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma
2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e
alla   salvaguardia   delle  predette  aree.  Qualora  le  misure  di
salvaguardia  siano  adottate in assenza dei piani stralcio di cui al
comma  1,  esse  rimangono  in  vigore sino all'approvazione di detti
piani.  I  piani  straordinari  approvati  possono essere integrati e
modificati  con  le  stesse  modalita'  di  cui al presente comma, in
particolare  con riferimento agli interventi realizzati ai fini della
messa in sicurezza delle aree interessate.
   3.  Il  Comitato  dei  Ministri  di  cui all'articolo 57, comma 2,
tenendo conto dei programmi gia' adottati da parte delle Autorita' di
bacino  e  dei  piani  straordinari  di  cui  al comma 2 del presente
articolo,   definisce,  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni,
programmi   di   interventi   urgenti,  anche  attraverso  azioni  di
manutenzione  dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio
idrogeologico  nelle  zone  in  cui  la  maggiore  vulnerabilita' del
territorio  e'  connessa con piu' elevati pericoli per le persone, le
cose  ed  il  patrimonio ambientale, con priorita' per le aree ove e'
stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza, ai sensi dell'articolo 5
della  legge  24  febbraio  1992,  n. 225. Per la realizzazione degli
interventi  possono  essere  adottate,  su  proposta  del  ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare)) e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, e d'intesa con le
regioni  interessate,  le  ordinanze  di cui all'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
   4. Per l'attivita' istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai
commi  1,  2  e  3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  del  Dipartimento della
protezione  civile,  nonche' della collaborazione del Corpo forestale
dello  Stato,  delle  regioni,  delle Autorita' di bacino, del Gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale  delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio
geologico  d'Italia  - Dipartimento difesa del suolo dell' ((Istituto
superiore  per  la  protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))),
per quanto di rispettiva competenza.
   5.  Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi
1,   2,  3  e  4,  gli  organi  di  protezione  civile  provvedono  a
predisporre,  per  le  aree  a  rischio  idrogeologico, con priorita'
assegnata  a  quelle in cui la maggiore vulnerabilita' del territorio
e'  connessa  con  piu' elevati pericoli per le persone, le cose e il
patrimonio  ambientale,  piani  urgenti  di  emergenza  contenenti le
misure   per   la  salvaguardia  dell'incolumita'  delle  popolazioni
interessate,  compreso  il  preallertamento,  l'allarme e la messa in
salvo preventiva.
   6.  Nei  piani  stralcio  di  cui  al  comma 1 sono individuati le
infrastrutture   e   i   manufatti   che   determinano   il   rischio
idrogeologico.   Sulla   base  di  tali  individuazioni,  le  regioni
stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari
possono   accedere  al  fine  di  adeguare  le  infrastrutture  e  di
rilocalizzare  fuori dall'area a rischio le attivita' produttive e le
abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli
enti  locali  interessati,  predispongono,  con  criteri di priorita'
connessi  al  livello  di  rischio,  un piano per l'adeguamento delle
infrastrutture,  determinandone altresi' un congruo termine, e per la
concessione  di  incentivi  finanziari  per la rilocalizzazione delle
attivita'   produttive  e  delle  abitazioni  private  realizzate  in
conformita'  alla  normativa  urbanistica  edilizia  o condonate. Gli
incentivi  sono  attivati nei limiti della quota dei fondi introitati
ai  sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  e riguardano anche gli oneri per la demo lizione dei
manufatti;  il  terreno  di  risulta  viene  acquisito  al patrimonio
indisponibile  dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede
con  le  modalita'  previste  dalla normativa vigente. Ove i soggetti
interessati  non  si  avvalgano  della  facolta'  di  usufruire delle
predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi
ai   danni   derivanti   agli  insediamenti  di  loro  proprieta'  in
conseguenza del verificarsi di calamita' naturali.
   7.  Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono
contenere  l'indicazione  dei mezzi per la loro realizzazione e della
relativa copertura finanziaria.
                               ART. 68 
      (procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio) 
 
   1. I  progetti  di  piano  stralcio  per  la  tutela  dal  rischio
idrogeologico, di cui al comma 1 del articolo 67, non sono sottoposti
a valutazione ambientale strategica (VAS)  e  sono  adottati  con  le
modalita' di cui all'articolo 66. 
   2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico  deve
avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non
oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano. 
   3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e  della
necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e  pianificazione
territoriale, le  regioni  convocano  una  conferenza  programmatica,
articolata per sezioni provinciali, o per altro  ambito  territoriale
deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano  le  province
ed  i  comuni  interessati,  unitamente  alla   regione   e   ad   un
rappresentante dell'Autorita' di bacino. 
   4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul  progetto
di piano con  particolare  riferimento  alla  integrazione  su  scala
provinciale  e  comunale  dei  contenuti  del  piano,  prevedendo  le
necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. 
                             ART. 68-bis 
                     (( (Contratti di fiume).)) 
 
  ((1.  I  contratti  di  fiume   concorrono   alla   definizione   e
all'attuazione degli  strumenti  di  pianificazione  di  distretto  a
livello  di  bacino  e  sottobacino  idrografico,   quali   strumenti
volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono  la
tutela,  la  corretta   gestione   delle   risorse   idriche   e   la
valorizzazione dei territori fluviali, unitamente  alla  salvaguardia
dal rischio idraulico, contribuendo  allo  sviluppo  locale  di  tali
aree)). 

CAPO III
GLI INTERVENTI
 

                               ART. 69
                      (programmi di intervento)

   1.  I  piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali
di  intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle
finalita' dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per
farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.
   2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore
al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:
    a)  interventi  di  manutenzione  ordinaria  delle  opere,  degli
impianti  e  dei  beni,  compresi mezzi, attrezzature e materiali dei
cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
    b)  svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione
interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
    c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento
di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del
suolo,  redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilita',
dei  progetti  di  opere  e  degli  studi di valutazione dell'impatto
ambientale delle opere principali.
   3.  Le  regioni,  conseguito il parere favorevole della Conferenza
istituzionale  permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4, possono
provvedere  con  propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di
interventi  previsti  dai  piani  di bacino, sotto il controllo della
predetta conferenza.
   4.  Le  province,  i comuni, le comunita' montane e gli altri enti
pubblici,   previa   autorizzazione  della  Conferenza  istituzionale
permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4, possono concorrere con
propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti
dai piani di bacino.
                               ART. 70
                      (adozione dei programmi)

   1.  I  programmi  di  intervento  sono  adottati  dalla Conferenza
istituzionale  permanente  di  cui  all'articolo  63,  comma  4; tali
programmi  sono  inviati ai componenti della conferenza stessa almeno
venti  giorni  prima della data fissata per la conferenza; in caso di
decisione  a  maggioranza,  la  delibera di adozione deve fornire una
adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti
espresse in seno alla conferenza.
   2.  La  scadenza  di  ogni  programma triennale e' stabilita al 31
dicembre  dell'ultimo  anno  del  triennio e le somme autorizzate per
l'attuazione  del  programma  per  la  parte eventualmente non ancora
impegnata  alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo
del  programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi
previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
   3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale
in  corso,  i  nuovi  programmi  di  intervento  relativi al triennio
successivo,  adottati  secondo  le  modalita' di cui al comma 1, sono
trasmessi al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)), affinche', entro il successivo 3 giugno, sulla base delle
previsioni   contenute   nei   programmi   e  sentita  la  Conferenza
Stato-regioni,  trasmetta  al  Ministro dell'economia e delle finanze
l'indicazione  del fabbisogno finanziario per il successivo triennio,
ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
   4.  Gli  interventi previsti dai programmi triennali sono di norma
attuati  in  forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in
base  ad  accordi  di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
                               ART. 71
                    (attuazione degli interventi)

   1.    Le    funzioni    di    studio    e   di   progettazione   e
tecnico-organizzative  attribuite  alle  Autorita'  di bacino possono
essere   esercitate   anche  mediante  affidamento  di  incarichi  ad
istituzioni  universitarie,  liberi  professionisti  o organizzazioni
tecnico-professionali   specializzate,  in  conformita'  ad  apposite
direttive  impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4.
   2. L'esecuzione di opere di pronto intervento puo' avere carattere
definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
   3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai
sensi  della  presente  sezione sono soggetti a registrazione a tassa
fissa.
                               ART. 72 
                           (finanziamento) 
 
   1.  Ferme  restando  le  entrate  connesse   alle   attivita'   di
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di  bonifica  e  di
miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla  presente  sezione
sono a totale carico dello Stato e si attuano  mediante  i  programmi
triennali di cui all'articolo 69. 
   2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,  n.
468. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  fino  all'espletamento
della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e  4  del  presente
articolo sulla cui base il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   3. Il Comitato dei Ministri di cui  all'articolo  57,  sentita  la
Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale
di intervento per il triennio e la  ripartizione  degli  stanziamenti
tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto  delle
priorita'  indicate  nei  singoli  programmi  ed   assicurando,   ove
necessario,  il  coordinamento  degli  interventi.  A  valere   sullo
stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri
propone  l'ammontare  di  una  quota  di  riserva  da  destinare   al
finanziamento dei programmi per  l'adeguamento  ed  il  potenziamento
funzionale, tecnico e scientifico dell' ((Istituto superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))). 
   4. Il programma nazionale di intervento e  la  ripartizione  degli
stanziamenti,  ivi  inclusa  la  quota  di  riserva  a  favore  dell'
((Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA))), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei  Ministri,
ai sensi dell'articolo 57. 
   5. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale
nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua  con
proprio decreto le  opere  di  competenza  regionale,  che  rivestono
grande rilevanza  tecnico-idraulica  per  la  modifica  del  reticolo
idrografico principale e del demanio idrico, i  cui  progetti  devono
essere sottoposti  al  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. 
                             ART. 72-bis 
(( (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o
di demolizione di immobili abusivi  realizzati  in  aree  soggette  a
rischio idrogeologico  elevato  o  molto  elevato  ovvero  esposti  a
                      rischio idrogeologico).)) 
 
  ((1.  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e'  istituito
un capitolo per il finanziamento di  interventi  di  rimozione  o  di
demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati,  in
aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero
di opere e  immobili  dei  quali  viene  comprovata  l'esposizione  a
rischio  idrogeologico,  in  assenza  o  in  totale  difformita'  del
permesso di costruire. 
  2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di
euro per l'anno finanziario  2016.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante    corrispondente    riduzione,     per     l'anno     2016,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Ferme  restando  le  disposizioni  in  materia  di  acquisizione
dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31,  comma  3,  del  testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al  comma
1 del presente articolo  sono  tenuti  ad  agire  nei  confronti  dei
destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di  demolizione
non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative
spese, comprensive di rivalutazioni e  interessi.  Il  comune,  entro
trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento  delle  somme
di cui  al  primo  periodo  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza  di  versamento  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
affinche' le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al  capitolo
di cui al comma 1 del presente articolo. 
  4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30  della
legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,  sono
ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle  somme  disponibili
nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli  interventi
su opere e immobili per i quali  sono  stati  adottati  provvedimenti
definitivi di rimozione o di demolizione  non  eseguiti  nei  termini
stabiliti, con priorita' per gli interventi in  aree  classificate  a
rischio molto elevato, sulla base di  apposito  elenco  elaborato  su
base trimestrale dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e adottato ogni dodici  mesi  dalla  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. 
  5. Per accedere ai finanziamenti  di  cui  al  comma  1,  i  comuni
presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare apposita domanda di concessione, corredata di una  relazione
contenente il progetto delle attivita' di rimozione o di demolizione,
l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli
immobili ubicati nel  proprio  territorio  per  i  quali  sono  stati
adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di  demolizione  non
eseguiti e  la  documentazione  attestante  l'inottemperanza  a  tali
provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura  per
la presentazione della domanda di concessione. 
  6. I finanziamenti concessi ai  sensi  del  comma  5  del  presente
articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente  percepite
ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003,  n.  326.  Resta  ferma  la  disciplina  delle   modalita'   di
finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di
rimozione  di  opere  e   immobili   abusivi   contenuta   in   altre
disposizioni. 
  7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di  rimozione
o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi  giorni
dall'erogazione dei finanziamenti concessi,  i  finanziamenti  stessi
devono essere restituiti, con le modalita' di cui al secondo  periodo
del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare. 
  8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del  presente
articolo, in cui sono  indicati  i  finanziamenti  utilizzati  e  gli
interventi realizzati)). 

SEZIONE II
TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
 

                               ART. 73
                             (finalita)

   1.  Le  disposizioni  di  cui alla presente sezione definiscono la
disciplina  generale per la tutela delle acque superficiali, marine e
sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
    a)  prevenire  e  ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento
dei corpi idrici inquinati;
    b)  conseguire  il  miglioramento  dello  stato  delle  acque  ed
adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
    c)  perseguire  usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche,
con priorita' per quelle potabili;
    d)  mantenere  la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi
idrici,  nonche'  la  capacita'  di  sostenere  comunita'  animali  e
vegetali ampie e ben diversificate;
    e)  mitigare  gli  effetti  delle  inondazioni  e  della siccita'
contribuendo quindi a:
     1)  garantire  una fornitura sufficiente di acque superficiali e
sotterranee  di  buona  qualita'  per un utilizzo idrico sostenibile,
equilibrato ed equo;
     2)  ridurre  in  modo  significativo  l'inquinamento delle acque
sotterranee;
     3)  proteggere  le  acque territoriali e marine e realizzare gli
obiettivi  degliaccordi  internazionali  in  materia, compresi quelli
miranti  a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino,
allo  scopo  di  arrestare  o eliminare gradualmente gli scarichi, le
emissioni  e  le  perdite  di sostanze pericolose prioritarie al fine
ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai
valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine
allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
    f)  impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare
lo  stato  degli  ecosistemi  acquatici, degli ecosistemi terrestri e
delle  zone  umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici
sotto il profilo del fabbisogno idrico.
   2.  Il  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  al  comma 1 si
realizza attraverso i seguenti strumenti:
    a)  l'individuazione  di  obiettivi  di qualita' ambientale e per
specifica destinazione dei corpi idrici;
    b)  la  tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
nell'ambito  di  ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema
di controlli e di sanzioni;
    c)  il  rispetto  dei  valori  limite agli scarichi fissati dallo
Stato,  nonche'  la  definizione  di  valori limite in relazione agli
obiettivi di qualita' del corpo recettore;
    d)  l'adeguamento  dei  sistemi  di  fognatura,  collettamento  e
depurazione  degli  scarichi  idrici, nell'ambito del servizio idrico
integrato;
    e)  l'individuazione  di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
    f)   l'individuazione  di  misure  tese  alla  conservazione,  al
risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
    g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi,
delle  emissioni  e  di  ogni  altra  fonte  di  inquinamento diffuso
contenente  sostanze  pericolose o per la graduale eliminazione degli
stessi   allorche'   contenenti   sostanze   pericolose  prioritarie,
contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine
ai  valori  del  fondo  naturale per le sostanze presenti in natura e
vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
    h)  l'adozione  delle  misure volte al controllo degli scarichi e
delle   emissioni  nelle  acque  superficiali  secondo  un  approccio
combinato.
   3.  Il  perseguimento delle finalita' e l'utilizzo degli strumenti
di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie previste
dalla  legislazione  vigente,  contribuiscono  a  proteggere le acque
territoriali  e  marine  e  a  realizzare gli obiettivi degli accordi
internazionali in materia.
                               Art. 74 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente sezione si intende per: 
    a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente
una richiesta biochimica di ossigeno a 5  giorni  (BOD5)  pari  a  60
grammi di ossigeno al giorno; 
    b) acque ciprinicole: le acque in cui  vivono  o  possono  vivere
pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci,
i pesci persici e le anguille; 
    c) acque costiere:  le  acque  superficiali  situate  all'interno
rispetto a una retta immaginaria distante,  in  ogni  suo  punto,  un
miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea  di
base che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acque
territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite  esterno
delle acque di transizione; 
    d) acque salmonicole: le acque in cui  vivono  o  possono  vivere
pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni; 
    e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le  acque
costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni  verso  il  mare
sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del  mare;  in  via  transitoria  tali  limiti  sono
fissati a cinquecento metri dalla linea di costa; 
    f) acque dolci: le acque che si  presentano  in  natura  con  una
concentrazione di sali tale da  essere  considerate  appropriate  per
l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile; 
    g)  acque  reflue  domestiche:  acque   reflue   provenienti   da
insediamenti  di  tipo  residenziale  e  da   servizi   e   derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche; 
    h) "acque reflue industriali": qualsiasi  tipo  di  acque  reflue
scaricate da  edifici  od  impianti  in  cui  si  svolgono  attivita'
commerciali o di produzione  di  beni,  diverse  dalle  acque  reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; 
    i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il  miscuglio
di acque  reflue  domestiche,  di  acque  reflue  industriali  ovvero
meteoriche  di  dilavamento  convogliate  in  reti  fognarie,   anche
separate, e provenienti da agglomerato; 
    l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al  di  sotto
della superficie del suolo, nella zona di saturazione  e  in  diretto
contatto con il suolo e il sottosuolo; 
    m) acque termali: le acque minerali naturali di cui  all'articolo
2, comma 1,  lettera  a),  della  legge  24  ottobre  2000,  n.  323,
utilizzate per le finalita' consentite dalla stessa legge; 
    n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attivita'
produttive, sono concentrate in misura tale da  rendere  ammissibile,
sia tecnicamente che economicamente in  rapporto  anche  ai  benefici
ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle  acque
reflue urbane verso un sistema di trattamento o  verso  un  punto  di
recapito finale; 
    o) applicazione al terreno: l'apporto  di  materiale  al  terreno
mediante spandimento e/o mescolamento con  gli  strati  superficiali,
iniezione, interramento; 
    p)  utilizzazione  agronomica:  la  gestione  di   effluenti   di
allevamento, acque di vegetazione residuate dalla  lavorazione  delle
olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agro-alimentari,  dalla  loro  produzione  fino  all'applicazione  al
terreno ovvero al loro utilizzo irriguo  o  fertirriguo,  finalizzati
all'utilizzo delle  sostanze  nutritive  e  ammendanti  nei  medesimi
contenute; 
    q) ente di governo dell'ambito:  la  forma  di  cooperazione  tra
comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato; 
    r)  gestore  del  servizio  idrico  integrato:  il  soggetto  che
gestisce il servizio  idrico  integrato  in  un  ambito  territoriale
ottimale ovvero il gestore esistente del servizio  pubblico  soltanto
fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato; 
    s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto; 
    t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso
quello allo stato molecolare gassoso; 
    u) concimi chimici:  qualsiasi  fertilizzante  prodotto  mediante
procedimento industriale; 
    v) effluente di allevamento: le  deiezioni  del  bestiame  o  una
miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma  di
prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da  attivita'
di piscicoltura; 
    z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque  di  nutrienti,  in
particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che  provoca
una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme  superiori  di  vita
vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi
presenti nell'acqua e della qualita' delle acque interessate; 
    aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge  19
ottobre 1984, n. 748, le sostanze  contenenti  uno  o  piu'  composti
azotati, compresi gli  effluenti  di  allevamento,  i  residui  degli
allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno  per  stimolare  la
crescita della vegetazione; 
    bb)  fanghi:  i  fanghi  residui,  trattati   o   non   trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; 
    cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta,  a  seguito
di attivita' umana, di sostanze o di calore nell'aria,  nell'acqua  o
nel terreno che possono nuocere alla salute  umana  o  alla  qualita'
degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono
direttamente  da  ecosistemi  acquatici,  perturbando,  deturpando  o
deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente; 
    dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e  il
convogliamento delle acque reflue urbane; 
    ee) fognatura  separata:  la  rete  fognaria  costituita  da  due
canalizzazioni, la prima delle quali  adibita  alla  raccolta  ed  al
convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o
meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle  acque  di
prima  pioggia,  e  la  seconda   adibita   alla   raccolta   ed   al
convogliamento delle acque reflue urbane  unitamente  alle  eventuali
acque di prima pioggia; 
    ff)  scarico:  qualsiasi  immissione  effettuata   esclusivamente
tramite  un  sistema  stabile  di  collettamento  che  collega  senza
soluzione di continuita' il ciclo di produzione  del  refluo  con  il
corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel  sottosuolo  e  in
rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante,  anche
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.  Sono  esclusi  i
rilasci di acque previsti all'articolo 114; 
    gg) acque di scarico: tutte le acque reflue  provenienti  da  uno
scarico; 
    hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue  urbane  che
alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al  regime
autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di
acque reflue urbane per i quali alla stessa  data  erano  gia'  state
completate tutte  le  procedure  relative  alle  gare  di  appalto  e
all'affidamento dei lavori, nonche'  gli  scarichi  di  acque  reflue
domestiche che alla data del 13 giugno  1999  erano  in  esercizio  e
conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi  di  acque
reflue industriali  che  alla  data  del  13  giugno  1999  erano  in
esercizio e gia' autorizzati; 
    ii) trattamento appropriato: il trattamento  delle  acque  reflue
urbane mediante un processo ovvero un  sistema  di  smaltimento  che,
dopo lo scarico, garantisca la conformita' dei corpi idrici recettori
ai  relativi  obiettivi  di  qualita'  ovvero   sia   conforme   alle
disposizioni della parte terza del presente decreto; 
    ll) trattamento primario: il trattamento delle acque  reflue  che
comporti la  sedimentazione  dei  solidi  sospesi  mediante  processi
fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima  dello
scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del  20
per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento; 
    mm) trattamento secondario: il  trattamento  delle  acque  reflue
mediante un processo che in genere comporta il trattamento  biologico
con sedimentazione secondaria,  o  mediante  altro  processo  in  cui
vengano comunque  rispettati  i  requisiti  di  cui  alla  tabella  1
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; 
    nn)  stabilimento   industriale,   stabilimento:   tutta   l'area
sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si  svolgono
attivita' commerciali o industriali che comportano la produzione,  la
trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato
8 alla parte terza  del  presente  decreto,  ovvero  qualsiasi  altro
processo produttivo che comporti la presenza di tali  sostanze  nello
scarico; 
    oo) valore limite di emissione: limite di accettabilita'  di  una
sostanza  inquinante  contenuta   in   uno   scarico,   misurata   in
concentrazione, oppure in massa per unita' di prodotto o  di  materia
prima lavorata, o in massa per unita' di tempo. I  valori  limite  di
emissione  possono  essere  fissati  anche  per  determinati  gruppi,
famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione  delle
sostanze si  applicano  di  norma  nel  punto  di  fuoriuscita  delle
emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue puo'  essere
preso in considerazione nella determinazione  dei  valori  limite  di
emissione  dell'impianto,  a  condizione  di  garantire  un   livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel  suo  insieme  e  di  non
portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente; 
    pp)  zone  vulnerabili:  zone   di   territorio   che   scaricano
direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola  o
zootecnica in acque  gia'  inquinate  o  che  potrebbero  esserlo  in
conseguenza di tali tipi di scarichi. 
  2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per: 
    a) acque superficiali: le acque interne ad  eccezione  di  quelle
sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne  per
quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono  incluse
anche le acque territoriali; 
    b)  acque  interne:  tutte  le  acque  superficiali  correnti   o
stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno  della  linea  di
base che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acque
territoriali; 
    c) fiume: un corpo idrico interno che scorre  prevalentemente  in
superficie ma che puo' essere parzialmente sotterraneo; 
    d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo; 
    e)  acque  di  transizione:  i  corpi  idrici   superficiali   in
prossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente  di  natura
salina  a  causa  della  loro  vicinanza  alle  acque  costiere,   ma
sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce; 
    f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale  creato
da un'attivita' umana; 
    g)  corpo  idrico  fortemente   modificato:   un   corpo   idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a
un'attivita' umana, e' sostanzialmente modificata, come risulta dalla
designazione  fattane  dall'autorita'   competente   in   base   alle
disposizioni degli articoli 118 e 120; 
    h)  corpo   idrico   superficiale:   un   elemento   distinto   e
significativo  di  acque  superficiali,  quale  un  lago,  un  bacino
artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume
o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere; 
    i) falda acquifera: uno o piu' strati  sotterranei  di  roccia  o
altri strati geologici di porosita' e  permeabilita'  sufficiente  da
consentire  un  flusso   significativo   di   acque   sotterranee   o
l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee; (22) 
    l)  corpo  idrico  sotterraneo:  un  volume  distinto  di   acque
sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere; 
    m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte  le
acque  superficiali  attraverso  una  serie  di  torrenti,  fiumi  ed
eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario
o delta; 
    n) sotto-bacino idrografico: il  territorio  nel  quale  scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e
laghi per sfociare in un punto specifico  di  un  corso  d'acqua,  di
solito un lago o la confluenza di un fiume; 
    o) distretto idrografico: l'area di terra e di  mare,  costituita
da uno o piu' bacini idrografici limitrofi e dalle  rispettive  acque
sotterranee e costiere che costituisce la principale  unita'  per  la
gestione dei bacini idrografici; 
    p) stato  delle  acque  superficiali:  l'espressione  complessiva
dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato  dal  valore
piu' basso del suo stato ecologico e chimico; 
    q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un
corpo idrico superficiale  qualora  il  suo  stato,  tanto  sotto  il
profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere  definito
almeno "buono"; 
    r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello
stato di un corpo idrico sotterraneo,  determinato  dal  valore  piu'
basso del suo stato quantitativo e chimico; 
    s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da  un
corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo
quantitativo quanto  sotto  quello  chimico,  possa  essere  definito
almeno "buono"; 
    t) stato ecologico: l'espressione della qualita' della  struttura
e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati  alle  acque
superficiali, classificato a norma dell'Allegato 1 alla  parte  terza
del presente decreto; 
    u)  buono  stato  ecologico:  lo  stato  di   un   corpo   idrico
superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto; 
    v) buon  potenziale  ecologico:  lo  stato  di  un  corpo  idrico
artificiale o fortemente modificato, cosi' classificato in base  alle
disposizioni pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto; 
  (( z) buono  stato  chimico  delle  acque  superficiali:  lo  stato
chimico richiesto per conseguire  gli  obiettivi  ambientali  per  le
acque  superficiali  fissati  dalla  presente  sezione   secondo   le
modalita' previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e  b),  ossia
lo stato raggiunto da un  corpo  idrico  superficiale  nel  quale  la
concentrazione degli inquinanti non superi gli standard  di  qualita'
ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di  priorita'  di  cui
alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte
terza;)) 
    aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico
di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni  di
cui alla tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del  presente
decreto; (22) 
    bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui  un  corpo
idrico sotterraneo e' modificato da estrazioni dirette e indirette; 
    cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il  risultato  della
velocita' annua media di ravvenamento globale  a  lungo  termine  del
corpo idrico sotterraneo  meno  la  velocita'  annua  media  a  lungo
termine del  flusso  necessario  per  raggiungere  gli  obiettivi  di
qualita'  ecologica  per  le  acque  superficiali  connesse,  di  cui
all'articolo 76, al fine di evitare  un  impoverimento  significativo
dello stato ecologico di tali acque,  nonche'  danni  rilevanti  agli
ecosistemi terrestri connessi; 
    dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella  B.1.2
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; (22) 
    ee)  sostanze  pericolose:  le  sostanze  o  gruppi  di  sostanze
tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di
sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe; 
    ff) sostanze prioritarie e sostanze  pericolose  prioritarie:  le
sostanze  individuate   con   disposizioni   comunitarie   ai   sensi
dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE; 
    gg)  inquinante:  qualsiasi  sostanza  che  possa  inquinare,  in
particolare quelle elencate nell'Allegato  8  alla  parte  terza  del
presente decreto; 
    hh) immissione diretta nelle acque sotterranee:  l'immissione  di
inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso  il
suolo o il sottosuolo; 
    ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi  fissati  dal  titolo  II
della parte terza del presente decreto; 
    ll)  standard  di  qualita'  ambientale  ((,   denominati   anche
"SQA";)): la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo  di
inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere
superata per tutelare la salute umana e l'ambiente; 
    mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire  o
realizzare, salvo diversa  indicazione  delle  normative  di  seguito
citate, entro il 22 dicembre 2012,  riguardanti  tutti  gli  scarichi
nelle acque superficiali, comprendenti i  controlli  sulle  emissioni
basati sulle migliori tecniche  disponibili,  quelli  sui  pertinenti
valori limite di emissione e, in caso di impatti  diffusi,  e  quelli
comprendenti, eventualmente,  le  migliori  prassi  ambientali;  tali
controlli sono quelli stabiliti: 
     1) nel decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,  sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; 
     2) nella parte terza del presente decreto in  materia  di  acque
reflue urbane, nitrati provenienti da fonti  agricole,  sostanze  che
presentano rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso
l'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le  acque  destinate  alla
produzione di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT,  PCP,
aldrin, dieldrin, endrin, HCB,  HCBD,  cloroformio,  tetracloruro  di
carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene; 
    nn) acque destinate al consumo umano: le acque  disciplinate  dal
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31; 
    oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie,
agli enti pubblici o a qualsiasi attivita' economica: 
     1)   estrazione,   arginamento,   stoccaggio,   trattamento    e
distribuzione, di acque superficiali o sotterranee, 
     2) strutture per  la  raccolta  e  il  trattamento  delle  acque
reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali; 
    pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli  altri
usi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui all'articolo 118 che
incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale  nozione
si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla
parte terza del presente decreto; 
    qq) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4; 
    rr) controlli delle emissioni: i  controlli  che  comportano  una
limitazione specifica delle emissioni, ad esempio  un  valore  limite
delle  emissioni,  oppure  che  definiscono   altrimenti   limiti   o
condizioni  in  merito  agli  effetti,  alla  natura   o   ad   altre
caratteristiche  di   un'emissione   o   condizioni   operative   che
influiscono sulle emissioni; 
    ss) costi ambientali: i costi  legati  ai  danni  che  l'utilizzo
stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e  a
coloro che usano l'ambiente; 
    tt) costi della  risorsa:  i  costi  delle  mancate  opportunita'
imposte ad altri utenti in conseguenza dello  sfruttamento  intensivo
delle risorse al di la' del loro livello  di  ripristino  e  ricambio
naturale; 
    uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte  una
o piu' attivita' di cui all'Allegato I del Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto, e qualsiasi altra attivita' accessoria,
che siano tecnicamente  connesse  con  le  attivita'  svolte  in  uno
stabilimento e possano influire sulle emissioni e  sull'inquinamento;
nel caso di attivita' non rientranti nel campo  di  applicazione  del
Titolo III-bis della parte seconda del presente  decreto,  l'impianto
si identifica nello  stabilimento.  Nel  caso  di  attivita'  di  cui
all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con  il
complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e  controllo
integrati dell'inquinamento. 
  uu-bis) limite di rivelabilita': il segnale in uscita o  il  valore
di concentrazione al di sopra del quale si  puo'  affermare,  con  un
livello di fiducia dichiarato, che un dato campione e' diverso da  un
bianco che non contiene l'analita; 
    uu-ter) limite di quantificazione:  un  multiplo  dichiarato  del
limite di rivelabilita' a una concentrazione  dell'analita  che  puo'
ragionevolmente essere  determinata  con  accettabile  accuratezza  e
precisione.  Il  limite  di  quantificazione  puo'  essere  calcolato
servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e
puo' essere ottenuto dal punto di taratura piu' basso sulla curva  di
taratura, dopo la sottrazione del bianco; 
    uu-quater) incertezza di misura: un parametro  non  negativo  che
caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti  a  un
misurando sulla base delle informazioni utilizzate; 
    uu-quinquies)     materiale     di     riferimento:     materiale
sufficientemente   omogeneo   e   stabile   rispetto   a   proprieta'
specificate, che si e' stabilito essere  idonee  per  un  determinato
utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprieta' nominali. 
  ((uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente acquatico,  vale  a
dire acqua, sedimenti, biota; 
  uu-septies)  taxon  del  biota:  un  particolare  taxon   acquatico
all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un  loro
equivalente.)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 ha disposto (con l'art. 9, comma  1,
lettera a)) che "le lettere i), aa) e dd) del comma  2  dell'articolo
74  sono  rispettivamente  sostituite  dalle  lettere  m),  c)  e  d)
dell'articolo 2 del presente decreto". 
                               ART. 75
                            (competenze)

   1  Nelle  materie  disciplinate  dalle disposizioni della presente
sezione:
    a)  lo  Stato  esercita  le  competenze  ad esso spettanti per la
tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  attraverso  il  ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), fatte salve
le  competenze  in  materia  igienico-sanitaria spettanti al Ministro
della salute;
    b)  le  regioni  e  gli  enti  locali  esercitano le funzioni e i
compiti    ad    essi   spettanti   nel   quadro   delle   competenze
costituzionalmente  determinate  e  nel  rispetto  delle attribuzioni
statali.
   2.  Con  riferimento  alle  funzioni  e  ai compiti spettanti alle
regioni  e  agli  enti  locali,  in caso di accertata inattivita' che
comporti  inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione  europea,  pericolo  di  grave  pregiudizio  alla salute o
all'ambiente  oppure  inottemperanza  ad obblighi di informazione, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))per materia,
assegna  all'ente  inadempiente  un  congruo  termine per provvedere,
decorso  inutilmente  il  quale il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto  inadempiente,  nomina  un  commissario  che provvede in via
sostitutiva.   Gli   oneri   economici   connessi   all'attivita'  di
sostituzione  sono  a  carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i
poteri  di  ordinanza  previsti  dall'ordinamento  in caso di urgente
necessita'  e  le  disposizioni  in  materia  di  poteri  sostitutivi
previste   dalla   legislazione   vigente,  nonche'  quanto  disposto
dall'articolo 132.
   3.  Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte
terza  del  presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto
stesso  e  con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17,  comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
((Ministro   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del
mare))previa  intesa  con  la  Conferenza Stato-regioni; attraverso i
medesimi  regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati
alla  parte  terza  del presente decreto per adeguarli a sopravvenute
esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
   4.  Con  decreto  dei  Ministri competenti per materia si provvede
alla  modifica  degli  Allegati alla parte terza del presente decreto
per  dare  attuazione  alle direttive che saranno emanate dall'Unione
europea, per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea
recepite  dalla  parte  terza  del  presente  decreto, secondo quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
   5.   Le  regioni  assicurano  la  piu'  ampia  divulgazione  delle
informazioni  sullo  stato  di  qualita' delle acque e trasmettono al
Dipartimento  tutela  delle  acque  interne e marine dell' ((Istituto
superiore  per  la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) i
dati  conoscitivi  e  le  informazioni  relative all'attuazione della
parte  terza  del  presente  decreto, nonche' quelli prescritti dalla
disciplina comunitaria, secondo le modalita' indicate con decreto del
((Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
di  concerto  con  i  Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque
interne  e  marine  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la
ricerca   ambientale))   (((ISPRA)))  elabora  a  livello  nazionale,
nell'ambito  del  Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA),
le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al
((Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
anche  per  l'invio  alla  Commissione europea. Con lo stesso decreto
sono  individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute
a  trasmettere  al  ((Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare))i  provvedimenti  adottati  ai  fini  delle
comunicazioni   all'Unione   europea  o  in  ragione  degli  obblighi
internazionali assunti.
   6.  Le  regioni  favoriscono  l'attiva  partecipazione di tutte le
parti  interessate  all'attuazione  della  parte  terza  del presente
decreto   in   particolare  in  sede  di  elaborazione,  revisione  e
aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.
   7.  Le  regioni  provvedono affinche' gli obiettivi di qualita' di
cui  agli  articoli  76  e 77 ed i relativi programmi di misure siano
perseguiti   nei   corpi  idrici  ricadenti  nei  bacini  idrografici
internazionali   in  attuazione  di  accordi  tra  gli  stati  membri
interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti
da accordi internazionali.
   8.  Qualora  il  distretto  idrografico  superi  i  confini  della
Comunita'  europea,  lo  Stato  e  le  regioni  esercitano le proprie
competenze  adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con
gli  Stati  terzi  coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui
alla   parte  terza  del  presente  decreto  in  tutto  il  distretto
idrografico.
   9.  I  consorzi  di  bonifica  e  di irrigazione, anche attraverso
appositi accordi di programma con le competenti autorita', concorrono
alla   realizzazione  di  azioni  di  salvaguardia  ambientale  e  di
risanamento  delle  acque  anche  al  fine  della  loro utilizzazione
irrigua,   della   rinaturalizzazione   dei  corsi  d'acqua  e  della
filodepurazione.

TITOLO II
OBIETTIVI DI QUALITA'
CAPO I
OBIETTIVO DI QUALITA' AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITA' PER SPECIFICA DESTINAZIONE
 

                               ART. 76
                       (disposizioni generali)

   1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali
e  sotterranee,  la  parte  terza  del presente decreto individua gli
obiettivi   minimi   di   qualita'  ambientale  per  i  corpi  idrici
significativi  e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione
per  i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il
territorio nazionale.
   2.  L'obiettivo  di  qualita'  ambientale  e' definito in funzione
della  capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione  e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e
ben diversificate.
   3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo
stato  dei  corpi  idrici  idoneo ad una particolare utilizzazione da
parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
   4.  In  attuazione  della  parte  terza  del presente decreto sono
adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo
121,  misure  atte  a  conseguire  gli obiettivi seguenti entro il 22
dicembre 2015;
    a)  sia  mantenuto  o  raggiunto per i corpi idrici significativi
superficiali   e   sotterranei  l'obiettivo  di  qualita'  ambientale
corrispondente allo stato di "buono";
    b)  sia  mantenuto,  ove  gia'  esistente,  lo  stato di qualita'
ambientale  "elevato"  come definito nell'Allegato 1 alla parte terza
del presente decreto;
    c)  siano  mantenuti  o  raggiunti  altresi' per i corpi idrici a
specifica  destinazione  di  cui  all'articolo  79  gli  obiettivi di
qualita'  per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte
terza  del  presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti
dalla normativa previgente.
   5.  Qualora  per  un  corpo  idrico  siano  designati obiettivi di
qualita'  ambientale  e  per specifica destinazione che prevedono per
gli  stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati
quelli  piu'  cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento
dell'obiettivo  di qualita' ambientale; l'obbligo di rispetto di tali
valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.
   6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di
qualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica
destinazione.
   7.  Le  regioni  possono definire obiettivi di qualita' ambientale
piu'  elevati,  nonche'  individuare ulteriori destinazioni dei corpi
idrici e relativi obiettivi di qualita'.
                               ART. 77
                   (individuazione e perseguimento
               dell'obiettivo di qualita' ambientale)

   1.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte
terza  del presente decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei
risultati  del  primo  rilevamento effettuato ai sensi degli articoli
118  e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per
ciascun  corpo  idrico  significativo,  o parte di esso, la classe di
qualita'  corrispondente  ad  una  di quelle indicate nell'Allegato 1
alla parte terza del presente decreto.
   2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni
stabiliscono  e  adottano le misure necessarie al raggiungimento o al
mantenimento   degli   obiettivi   di   qualita'  ambientale  di  cui
all'articolo  76,  comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico
massimo  ammissibile,  ove fissato sulla base delle indicazioni delle
Autorita'  di  bacino,  e  assicurando in ogni caso per tutti i corpi
idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
   3.   Al   fine   di  assicurare  entro  il  22  dicembre  2015  il
raggiungimento  dell'obiettivo  di qualita' ambientale corrispondente
allo  stato  di  "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico
superficiale  classificato  o tratto di esso deve conseguire almeno i
requisiti  dello  stato  di  "sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla
parte terza del presente decreto.
   4.  Le  acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi
agli  obiettivi  e  agli standard di qualita' fissati nell'Allegato 1
alla  parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali
ivi  stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore
a norma della quale le singole aree sono state istituite.
   5.  La  designazione  di  un corpo idrico artificiale o fortemente
modificato  e  la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate
nei  piani  di  bacino  e  sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni
possono  definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato
quando:
    a)  le  modifiche  delle caratteristiche idromorfologiche di tale
corpo,  necessarie  al  raggiungimento  di  un buono stato ecologico,
abbiano conseguenze negative rilevanti:
     1) sull'ambiente in senso ampio;
     2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul
diporto;
     3)  sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la
fornitura   di   acqua   potabile,   la   produzione   di  energia  o
l'irrigazione;
     4)   sulla   regolazione   delle   acque,  la  protezione  dalle
inondazioni o il drenaggio agricolo;
     5)  su  altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmente
importanti;
    b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali
o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilita'
tecnica  o  a  causa  dei  costi sproporzionati, essere raggiunti con
altri  mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore
sul piano ambientale.
   ((6.  Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23
dicembre  2015  per  poter  conseguire gradualmente gli obiettivi dei
corpi  idrici  purche'  non  si verifichi un ulteriore deterioramento
dello   stato  dei  corpi  idrici  e  sussistano  tutte  le  seguenti
condizioni:
    a)  i  miglioramenti  necessari  per  il raggiungimento del buono
stato  di  qualita'  ambientale  non possono essere raggiunti entro i
termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
     1)  i  miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti  per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre
2015;
     2)  il  completamento  dei miglioramenti entro i termini fissati
sarebbe sproporzionalmente costoso;
     3)  le  condizioni  naturali non consentono il miglioramento del
corpo idrico nei tempi richiesti;
    b)  la  proroga  dei  termini  e  le  relative  motivazioni  sono
espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
    c)  le  proroghe non possono superare il periodo corrispondente a
due  ulteriori  aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta
eccezione  per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di
conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
    d)  l'elenco  delle  misure,  la  necessita'  delle stesse per il
miglioramento    progressivo    entro   il   termine   previsto,   la
giustificazione   di   ogni  eventuale  significativo  ritardo  nella
attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione
delle  misure  devono  essere riportati nei piani di cui alla lettera
b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.))
   ((7.  Le  regioni,  per  alcuni corpi idrici, possono stabilire di
conseguire  obiettivi  ambientali  meno rigorosi rispetto a quelli di
cui  al  comma  4,  qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto
antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni
naturali,  non  sia  possibile  o  sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento.   Devono,   in   ogni  caso,  ricorrere  le  seguenti
condizioni:
    a)  la  situazione  ambientale  e  socioeconomica non consente di
prevedere   altre   opzioni  significativamente  migliori  sul  piano
ambientale ed economico;
    b) la garanzia che:
     1)  per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico  e  chimico  possibile,  tenuto conto degli impatti che non
potevano  ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita'
umana o dell'inquinamento;
     2)  per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al
loro  stato  di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente  essere  evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
     c)  per  lo  stato  del  corpo  idrico  non  si  verifichi alcun
ulteriore deterioramento;
     d)   gli  obiettivi  ambientali  meno  rigorosi  e  le  relative
motivazioni  figurano  espressamente nel piano di gestione del bacino
idrografico  e  del  piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e
tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione
di detti piani.))
   8.   Quando  ricorrono  le  condizioni  di  cui  al  comma  7,  la
definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita purche' essi non
comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e,
fatto  salvo  il  caso  di  cui alla lettera b) del medesimo comma 7,
purche'  non  sia  pregiudicato  il  raggiungimento  degli  obiettivi
fissati  dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici
compresi nello stesso bacino idrografico.
   9.  Nei  casi  previsti  dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono
comprendere  le  misure  volte  alla  tutela  del  corpo  idrico, ivi
compresi  i  provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina
degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi,
nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
   10.  Il  deterioramento  temporaneo  dello  stato del corpo idrico
dovuto  a  circostanze  naturali  o  di  forza maggiore eccezionali e
ragionevolmente  imprevedibili,  come  alluvioni  violente e siccita'
prolungate,  o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili,
non da' luogo una violazione delle prescrizioni della parte terza del
presente decreto, purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    a)   che  siano  adottate  tutte  le  misure  volte  ad  impedire
l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita' dei corpi idrici e
la   compromissione   del   raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo  76  ed  al  presente articolo in altri corpi idrici non
interessati alla circostanza;
    b)  che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in
cui   detti   eventi   possano   essere   dichiarati  ragionevolmente
imprevedibili   o   eccezionali,   anche   adottando  gli  indicatori
appropriati;
    c)   che   siano   previste  ed  adottate  misure  idonee  a  non
compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico una volta
conclusisi gli eventi in questione;
    d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano
sottoposti  a  un  riesame  annuale  e, con riserva dei motivi di cui
all'articolo  76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile
per   ripristinare   nel   corpo   idrico,   non   appena   cio'  sia
ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
    e)  che  una  sintesi  degli  effetti degli eventi e delle misure
adottate  o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del
Piano di tutela.
   ((10-bis.  Le  regioni  non  violano  le disposizioni del presente
decreto nei casi in cui:
    a)   il   mancato  raggiungimento  del  buon  stato  delle  acque
sotterranee,  del  buono  stato ecologico delle acque superficiali o,
ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di
impedire   il   deterioramento   del   corpo  idrico  superficiale  e
sotterraneo  sono  dovuti  a  nuove  modifiche  delle caratteristiche
fisiche   di   un   corpo   idrico   superficiale  o  ad  alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
    b)  l'incapacita'  di  impedire  il  deterioramento  da uno stato
elevato  ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto
a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le
seguenti condizioni:
     1)   siano  state  avviate  le  misure  possibili  per  mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
     2)  siano  indicate  puntualmente ed illustrate nei piani di cui
agli  articoli  117  e  121  le  motivazioni  delle modifiche o delle
alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
     3)  le  motivazioni  delle  modifiche o delle alterazioni di cui
alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi
per  l'ambiente  e  la  societa',  risultanti dal conseguimento degli
obiettivi  di  cui  al  comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi
derivanti  dalle  modifiche  o dalle alterazioni per la salute umana,
per   il  mantenimento  della  sicurezza  umana  o  per  lo  sviluppo
sostenibile;
     4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati,
i  vantaggi  derivanti  dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo
idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono
soluzioni ambientali migliori.))
                               ART. 78 
 (( (Standard di qualita' ambientale per le acque superficiali). )) 
 
  ((1. Ai fini della determinazione del  buono  stato  chimico  delle
acque superficiali si applicano, con le  modalita'  disciplinate  dal
presente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A per  la  colonna
d'acqua e per il biota e gli SQA elencati  alla  tabella  2/A  per  i
sedimenti, di cui al  paragrafo  A.2.6  dell'allegato  1  alla  parte
terza. 
  2. Le regioni e le province  autonome,  avvalendosi  delle  agenzie
regionali per l'ambiente, applicano gli SQA alla colonna d'acqua e al
biota con le modalita' di cui al paragrafo A.2.8 dell'allegato 1 alla
parte terza e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni: 
    a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20,
22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato  1
alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2015,  per  conseguire
un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante  programmi
di misure inclusi  nei  piani  di  gestione  dei  bacini  idrografici
elaborati entro il 2015, in attuazione dell'articolo 117; 
    b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con i numeri
da  34  a  45,  di  cui  alla  tabella  1/A,  del   paragrafo   A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre  2018,
per conseguire un buono stato chimico entro il 22  dicembre  2027  ed
impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente  a  tali
sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre  2018,  le  regioni  e  le
province autonome, in collaborazione  con  le  Autorita'  di  bacino,
elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un  programma
preliminare di misure relative a dette sostanze, che  trasmettono  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane,  di
seguito SINTAI, per il successivo inoltro alla Commissione europea. I
piani di gestione di cui all'articolo  117,  elaborati  entro  il  22
dicembre 2021, contengono un programma di misure definitivo, ai sensi
dell'articolo 116, per il  raggiungimento  del  buono  stato  chimico
delle sostanze di cui alla presente lettera, che e'  attuato  e  reso
pienamente operativo, entro e non oltre il 22 dicembre 2024; 
    c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16,  17,  21,
28, 34, 35, 37, 43 e 44, che figurano alla tabella 1/A del  paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano gli SQA  per  il
biota fissati alla medesima tabella 1/A,  salvo  quanto  previsto  al
comma 3, lettera a). A tal fine, e' resa  disponibile,  entro  il  22
marzo 2016, la linea guida italiana, di cui all'allegato 1 alla parte
terza, paragrafo  A.2.6,  elaborata  sulla  base  delle  linee  guida
europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota,  n.  32  -
Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for  Biota  Monitoring,
contenente le informazioni pratiche,  necessarie  per  l'utilizzo  di
taxa di biota alternativi ai fini della classificazione; 
    d) per le sostanze diverse da  quelle  di  cui  al  punto  c)  si
applicano gli SQA per l'acqua fissati alla tabella 1/A del  paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte  terza,  salvo  quanto  previsto  al
comma 3, lettera b). 
  3. Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni  e
le province autonome: 
    a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17, 28, 34, 35, 43 e
44 possono applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A  del  paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza per la colonna d'acqua; 
    b) per la sostanza 9-ter possono applicare lo SQA per il biota. 
  4. Ai fini del comma 3 il metodo di analisi scelto per la matrice o
per il taxon del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienza
specificati all'articolo 78-sexies. Se i criteri di cui  all'articolo
78-sexies non sono rispettati per alcuna matrice,  le  regioni  e  le
province autonome garantiscono che  il  monitoraggio  sia  effettuato
utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi
eccessivi e che  il  metodo  di  analisi  fornisca  risultati  almeno
equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al  comma  2,
lettera c), per la sostanza pertinente. 
  5. Per le acque marino costiere e di transizione le  regioni  e  le
province autonome possono applicare gli SQA di cui alla  tabella  2/A
del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza ai sedimenti, se
sono rispettate le condizioni di cui al comma 4. 
  6. Quando viene individuato un rischio  potenziale  per  l'ambiente
acquatico  o   proveniente   dall'ambiente   acquatico   causato   da
un'esposizione acuta, quale risultato di concentrazioni od  emissioni
ambientali misurate o stimate ed e' stato applicato uno  SQA  per  il
biota o i sedimenti, le regioni e le province autonome effettuano  il
monitoraggio anche della colonna d'acqua e applicano gli  SQA-CMA  di
cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1  alla  parte
terza. 
  7. Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti  o
per il biota,  le  regioni  e  le  province  autonome  effettuano  il
monitoraggio della sostanza nella corrispondente matrice con  cadenza
almeno annuale, salvo che le conoscenze tecniche e la valutazione  di
esperti non giustifichino un diverso intervallo  temporale.  In  tale
ultimo  caso,  la  motivazione  tecnico-scientifica  della  frequenza
applicata  e'  inserita  nei  Piani   di   gestione   dei   distretti
idrografici, in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1,  lettera
c). 
  8. Le regioni e le province  autonome  effettuano  l'analisi  della
tendenza  a  lungo  termine  delle  concentrazioni   delle   sostanze
dell'elenco di priorita' di cui alla tabella 1/A del paragrafo  A.2.6
dell'allegato 1 alla parte  terza  che  tendono  ad  accumularsi  nei
sedimenti e nel biota ovvero in  una  sola  delle  due  matrici,  con
particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella
ai numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35,
36, 37, 43 e 44, conformemente al paragrafo A.3.2.4  dell'allegato  1
alla parte terza ed ai commi 9 e 10. 
  9. Le regioni e le province  autonome  effettuano  il  monitoraggio
delle sostanze di cui al comma 8  nei  sedimenti  o  nel  biota,  con
cadenza  triennale,  al  fine  di  disporre  di  un  numero  di  dati
sufficienti per un'analisi della tendenza a lungo termine affidabile.
Ai  medesimi  fini  effettuano,  in  via  prioritaria,  eventualmente
intensificando la frequenza, il monitoraggio  nei  corpi  idrici  che
presentano criticita' ambientali, quali i corpi idrici  in  cui  sono
ubicati scarichi  contenenti  sostanze  dell'elenco  di  priorita'  o
soggetti a fonti diffuse e perdite derivanti  da  attivita'  agricola
intensiva, siti contaminati da bonificare, discariche e  depositi  di
rifiuti.  All'esito  dell'analisi  di  tendenza  sono   adottate   le
necessarie misure di tutela nell'ambito del piano di gestione. 
  10. Le regioni e le province  autonome  effettuano  la  valutazione
delle variazioni a lungo  termine  ai  sensi  del  paragrafo  A.3.2.4
dell'allegato 1 alla parte terza nei siti interessati da una  diffusa
attivita' antropica. Per l'individuazione  di  detti  siti  si  tiene
conto degli esiti  dell'analisi  delle  pressioni  e  degli  impatti,
effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato 3 alla parte
terza, dando  priorita'  ai  corpi  idrici  ed  ai  siti  soggetti  a
pressioni da  fonti  puntuali  e  diffuse  derivanti  dalle  sostanze
elencate alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6  dell'allegato  1  alla
parte terza. In ogni caso, l'elenco comprende i siti  rappresentativi
dei corpi idrici marino-costieri e di transizione che, sulla base dei
dati disponibili, superano gli  SQA  di  cui  alla  tabella  3/A  del
paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.  Le  regioni  e  le
province autonome, attraverso il sistema SINTAI, rendono  disponibili
l'elenco dei siti cosi' selezionati, entro il 31 dicembre 2015, ed  i
risultati dell'analisi di tendenza secondo le modalita'  previste  al
punto 1.4.2 del paragrafo A.2.8-ter dell'allegato 1 alla parte terza.
I risultati dell'analisi di  tendenza  sono  inseriti  nei  piani  di
gestione di cui all'articolo 117. 
  11. I risultati del monitoraggio delle sostanze di cui al  comma  8
nei  sedimenti  e   nel   biota   concorrono   all'aggiornamento   ed
all'integrazione degli standard di qualita' ambientali  per  i  corpi
idrici lacustri e fluviali. 
  12. Le regioni e  le  province  autonome  adottano  misure  atte  a
garantire che le concentrazioni delle sostanze di cui al comma 8  non
aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti o nel
biota. 
  13. Le disposizioni del presente articolo concorrono  a  conseguire
l'obiettivo dell'eliminazione delle sostanze  pericolose  prioritarie
indicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1
alla parte terza, negli scarichi, nei  rilasci  da  fonte  diffusa  e
nelle perdite, nonche' alla graduale  riduzione  negli  stessi  delle
sostanze prioritarie individuate come P alla medesima  tabella.  Tali
obiettivi devono essere conseguiti entro venti anni  dall'inserimento
della sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie  da  parte  del
Parlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate  come  E
l'obiettivo e' di eliminare l'inquinamento  delle  acque  causato  da
scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021.)) 
                            ART. 78-bis.
                       ((Zone di mescolamento

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque
reflue  contenenti sostanze dell'elenco di priorita' nel rispetto dei
criteri  tecnici  stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida
definite  a  livello comunitario, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
4,  della  direttiva  2008/105/CE.  Le  concentrazioni  di una o piu'
sostanze  di  detto elenco possono superare, nell'ambito di tali zone
di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamento
non  abbia conseguenze sulla conformita' agli SQA del resto del corpo
idrico superficiale.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
designano  le  zone  di  mescolamento assicurando che l'estensione di
ciascuna di tali zone:
    a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico;
    b)  sia  calibrata  sulla base delle concentrazioni di inquinanti
nel punto di scarico, dell'applicazione delle disposizioni in materia
di  disciplina  degli  scarichi  di  cui  alla  normativa  vigente  e
dell'adozione  delle  migliori  tecniche disponibili, in funzione del
raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.
  3.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di Bolzano e le
autorita'  di  distretto  riportano,  rispettivamente,  nei  piani di
tutela  e  nei  piani  di  gestione le zone di mescolamento designate
indicando:
    a) l'ubicazione e l'estensione;
    b)  gli  approcci  e  le  metodologie applicati per definire tali
zone;
    c)   le   misure  adottate  allo  scopo  di  limitare  in  futuro
l'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla
riduzione   ed   all'eliminazione   dell'inquinamento   delle   acque
superficiali  causato  dalle  sostanze  dell'elenco di priorita' o le
misure  consistenti  nel  riesame  delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi  del  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive
modificazioni,  o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi
del presente decreto.
  4.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano
nelle  aree  protette  elencate all'allegato 9, alle lettere i), ii),
iii), v).))
                            Art. 78-ter. 
Inventario dei rilasci da  fonte  diffusa,  degli  scarichi  e  delle
                               perdite 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
ciascuna per la  parte  di  territorio  di  competenza  ricadente  in
ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione  attraverso  il
sistema SINTAI  le  informazioni  di  cui  alla  lettera  A.2.8.-ter,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione  dello  stato   di   qualita'   dei   corpi   idrici"
dell'allegato 1 alla  parte  terza,  secondo  le  scadenze  temporali
riportate nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate  sulla
base dell'attivita'  di  monitoraggio  e  dell'attivita'  conoscitiva
delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all'allegato 1
e all'allegato 3 - sezione C, alla parte terza. 
  2. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale,  di
seguito: ISPRA, rende disponibili  attraverso  il  sistema  SINTAI  i
formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate
a livello comunitario, nonche' i servizi per la messa a  disposizione
delle informazioni da parte delle regioni e delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano. 
  ((3. L'ISPRA elabora  l'inventario,  su  scala  di  distretto,  dei
rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e  delle  perdite,
di seguito denominato "inventario",  con  riferimento  alle  sostanze
prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA  effettua
ulteriori  elaborazioni  sulla  base  di  specifiche   esigenze   del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). 
  4. L'inventario e' redatto  sulla  base  della  elaborazione  delle
informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in  attuazione  del
regolamento (CE) n.  166/2006,  nonche'  sulla  base  di  altri  dati
ufficiali. Nell'inventario sono altresi' riportate, ove  disponibili,
le carte topografiche e, ove  rilevate,  le  concentrazioni  di  tali
sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota. 
  5. L'inventario  e'  finalizzato  a  verificare  il  raggiungimento
dell'obiettivo di cui  ai  commi  1  e  7  dell'articolo  78,  ed  e'
sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati  dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2. 
  6. L' ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a  disposizione
di ciascuna autorita' di distretto, tramite il  sistema  SINTAI,  gli
inventari aggiornati su scala distrettuale ai  fini  dell'inserimento
della sezione A dell'inventario nei piani di gestione riesaminati  da
pubblicare. 
                           Art. 78-quater.
                   ((Inquinamento transfrontaliero

  1.  Qualora  si  verifichi  un  superamento  di  un  SQA nei bacini
idrografici  transfrontalieri,  le  regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  interessate  non si ritengono inadempienti se
possono dimostrare che:
    a) il superamento dell'SQA e' dovuto ad una fonte di inquinamento
al di fuori della giurisdizione nazionale;
    b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si e' verificata
l'impossibilita'  di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in
questione;
    c)   sia   stato   applicato,  per  i  corpi  idrici  colpiti  da
inquinamento  transfrontaliero,  il  meccanismo  di  coordinamento ai
sensi  dei  commi  7  e  8 dell'articolo 75 e, se del caso, sia stato
fatto   ricorso  alle  disposizioni  di  cui  ai  commi  6,  7  e  10
dell'articolo 77.
  2.  Qualora  si  verifichino  le  circostanze di cui al comma 1, le
regioni,  le  province autonome di Trento e di Bolzano e le autorita'
di  distretto  competenti  forniscono  le  informazioni necessarie al
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
il  successivo  inoltro  alla Commissione europea e predispongono una
relazione  sintetica  delle misure adottate riguardo all'inquinamento
transfrontaliero  da  inserire  rispettivamente nel piano di tutela e
nel piano di gestione.))
                         Art. 78-quinquies.
                  ((Metodi di analisi per le acque
                     superficiali e sotterranee

  1.  L'ISPRA  assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di
laboratorio,  sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente , di seguito: "ARPA", e dalle agenzie
provinciali  per  la protezione dell'ambiente, di seguito: "APPA", ai
fini   del   programma   di  monitoraggio  chimico  svolto  ai  sensi
dell'allegato  1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai
sensi  della  norma  UNI-EN  ISO/CEI  -  17025:2005  o di altre norme
equivalenti internazionalmente accettate.
  2.  Ai  fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
78,  commi  1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio e' effettuato applicando
le  metodiche  di  campionamento  e di analisi riportati alle lettere
A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, agli articoli
78-sexies,  78-septies  e  78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis della
sezione  A  "Stato delle acque superficiali" della parte 2 "Modalita'
per   la   classificazione   dello   stato   di  qualita'  dei  corpi
idrici"dell'allegato  1  alla  parte terza si applicano per l'analisi
chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e
sotterranei.))
                           Art. 78-sexies.
                  ((Requisiti minimi di prestazione
                       per i metodi di analisi

  1. L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti
i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita
conformemente  ai  criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione   dello   stato   di   qualita'   dei  corpi  idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza.
  2.  In  mancanza  di  standard  di  qualita' ambientali per un dato
parametro  o  di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi
di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il
monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a
costi sostenibili.))
                          Art. 78-septies. 
                       Calcolo dei valori medi 
 
  1. Ai fini del calcolo dei  valori  medi  si  applicano  i  criteri
tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis,  sezione  A  "Stato  delle
acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza. 
  ((1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore
medio calcolato di una misurazione, quando e' effettuato  utilizzando
la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi,  e'
indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e  il  "limite
di quantificazione"  di  tale  tecnica  e'  superiore  allo  SQA,  il
risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera  ai
fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.)) 
                           Art. 78-octies. 
                 ((Garanzia e controllo di qualita' 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano che i laboratori delle Agenzie  regionali  per  l'ambiente
(ARPA), e delle agenzie provinciali per l'ambiente  (APPA),  o  degli
enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della
qualita'   conformi   a   quanto   previsto   dalla   norma    UNI-EN
ISO/CEI-17025:2005  e  successive  modificazioni  o  da  altre  norme
equivalenti internazionalmente riconosciute. 
  2. L'ISPRA assicura la comparabilita' dei risultati  analitici  dei
laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime,  sulla
base: 
    a) della  promozione  di  programmi  di  prove  valutative  delle
competenze che comprendono i metodi di analisi  di  cui  all'articolo
78-quinquies  per   i   misurandi   a   livelli   di   concentrazione
rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche
svolti ai sensi del presente decreto; 
    b) dell'analisi di materiali di  riferimento  rappresentativi  di
campioni prelevati nelle attivita' di monitoraggio e  che  contengono
livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualita'
ambientali di cui all'articolo 78-sexies, comma 1. 
  3. I programmi di prove valutative di cui al comma 2,  lettera  a),
vengono organizzati dall'ISPRA o da  altri  organismi  accreditati  a
livello  nazionale  o  internazionale,  che  rispettano   i   criteri
stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI  17043:2010  o  da  altre  norme
equivalenti  accettate  a  livello  internazionale.   L'esito   della
partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi
di punteggio definiti dalla norma UNI EN  ISO/CEI  17043:2010,  dalla
norma ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti  internazionalmente
accettate.)) 
                           Art. 78-nonies. 
            (( (Aggiornamento dei piani di gestione). )) 
 
  ((1.  Gli  aggiornamenti  dei  Piani  di  gestione  dei   distretti
idrografici predisposti ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  2-bis,
riportano le seguenti informazioni  fornite  dalle  regioni  e  dalle
province  autonome,   avvalendosi   delle   agenzie   regionali   per
l'ambiente: 
    a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei  metodi
di analisi applicati e le  informazioni  sulle  prestazioni  di  tali
metodi  in  relazione  ai  criteri  minimi  di  efficienza   di   cui
all'articolo 78-sexies; 
    b) per le sostanze per le  quali  si  applica  l'opzione  di  cui
all'articolo 78, comma 3: 
      1) i motivi  e  la  giustificazione  forniti  dalle  regioni  e
province autonome, per la scelta di tale opzione; 
      2) i limiti di quantificazione dei metodi  di  analisi  per  le
matrici specificate alle  tabelle  1/A  e  2/A  del  paragrafo  A.2.6
dell'allegato 1 alla parte  terza,  comprese  le  informazioni  sulle
prestazioni di tali  metodi  in  relazione  ai  requisiti  minimi  di
prestazione fissati all'articolo 78-sexies, al fine di permettere  il
confronto con le informazioni di cui alla lettera a); 
    c)  la  motivazione  tecnica  della  frequenza  applicata  per  i
monitoraggi  in  conformita'  all'articolo  78,  comma  7,   se   gli
intervalli tra un monitoraggio e l'altro sono superiori ad un anno. 
  2. Se  del  caso,  i  piani  di  gestione  riportano  per  gli  SQA
alternativi   stabiliti   per    la    colonna    d'acqua    relativi
all'esaclorobenzene e all'esaclorobutadiene, per il biota relativo al
DDT e per le sostanze di cui alla tabella  2/A  del  paragrafo  A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza la motivazione tecnica che  dimostri
che tali SQA garantiscano almeno  lo  stesso  livello  di  protezione
degli SQA fissati per le altre matrici alla tabella 1/A del paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza. 
  3. Le Autorita'  di  bacino  mettono  a  disposizione  su  un  sito
accessibile elettronicamente al pubblico, ai  sensi  dell'articolo  8
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i piani  di  gestione
dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell'articolo  117,  comma
2-bis, contenenti i risultati e l'impatto delle misure  adottate  per
prevenire  l'inquinamento  chimico  delle  acque  superficiali  e  la
relazione provvisoria sui progressi  realizzati  nell'attuazione  del
programma di misure di cui all'articolo 116. Tali  informazioni  sono
pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.)) 
                           Art. 78-decies. 
        (( (Disposizioni specifiche per alcune sostanze). )) 
 
  ((1. Nel rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  paragrafo  A.4.6.3
dell'allegato 1 alla parte terza, concernenti la presentazione  dello
stato chimico nonche' degli obiettivi e degli obblighi  di  cui  agli
articoli 76, 77, 78, 116 e 117, i piani di gestione possono contenere
mappe  supplementari  che  presentano  separatamente,  rispetto  alle
informazioni riguardanti le altre sostanze di cui  alla  tabella  1/A
del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, le informazioni
sullo stato chimico per una o piu' delle seguenti sostanze: 
    a)  sostanze   che   si   comportano   come   PBT   (Persistenti,
bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28,
30, 35, 37, 43 e 44; 
    b) sostanze recanti il numero da 34 a 45; 
    c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti  e  piu'
restrittivi, recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28. 
  2. I piani di gestione dei  bacini  idrografici  possono  riportare
l'entita' di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze  di
cui  alle   lettere   a),   b)   e   c),   cercando   di   garantirne
l'intercomparabilita' a livello di bacino idrografico.)) 
                          Art. 78-undecies. 
                    (( (Elenco di controllo). )) 
 
  (( 1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle  agenzie
regionali per l'ambiente, effettuano il monitoraggio  delle  sostanze
presenti nell'elenco di controllo  di  cui  alla  decisione  2015/495
della Commissione del 20 marzo 2015,  che  istituisce  un  elenco  di
controllo delle sostanze  da  sottoporre  a  monitoraggio  a  livello
dell'Unione nel settore della  politica  delle  acque  in  attuazione
della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
  2. Il monitoraggio e' effettuato per un periodo  di  almeno  dodici
mesi, a partire dal 24 settembre 2015. Per ciascuna sostanza presente
in elenchi successivi il monitoraggio e' avviato entro sei mesi dalla
inclusione di dette sostanze nell'elenco di cui al comma 1. 
  3. Su proposta delle regioni e delle province autonome,  l'Istituto
superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale,  di  seguito
ISPRA, seleziona venti stazioni  di  monitoraggio  rappresentative  e
definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per  ciascuna
sostanza, tenendo conto  degli  usi  e  dell'eventuale  frequenza  di
ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione  che  descrive
la rappresentativita' delle stazioni di monitoraggio e  la  strategia
di monitoraggio e che riporta le informazioni  di  cui  al  comma  5,
tenuto conto dei criteri indicati all'articolo  8-ter,  paragrafo  3,
della  direttiva  2008/105/CE,  come   modificata   dalla   direttiva
2013/39/UE. ISPRA identifica le sostanze di cui al comma 5 sulla base
delle informazioni fornite dalle regioni. 
  4. Il monitoraggio delle sostanze dell'elenco  di  controllo  viene
effettuato almeno una volta l'anno. 
  5. Le sostanze dell'elenco di controllo per cui  esistono  dati  di
monitoraggio sufficienti,  comparabili,  rappresentativi  e  recenti,
ricavati da programmi di monitoraggio o da  studi  esistenti  possono
essere escluse dal monitoraggio supplementare, purche' tali  sostanze
siano monitorate utilizzando metodiche conformi  ai  requisiti  delle
linee  guida  elaborate   dalla   Commissione   per   facilitare   il
monitoraggio delle sostanze appartenenti all'elenco di controllo. 
  6. ISPRA, sentito il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, trasmette alla Commissione europea, per  conto
dello stesso Ministero, i dati di monitoraggio e la relazione di  cui
al comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per  il  primo
elenco di controllo, o  entro  ventuno  mesi  dall'inserimento  della
sostanza  nell'elenco  di  controllo   di   cui   al   comma   1   e,
successivamente, ogni dodici mesi finche' la sostanza e' presente  in
detto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a
disposizione,  attraverso  il  sistema  SINTAI,   i   risultati   dei
monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2,  trenta  giorni  prima
delle suddette scadenze.)) 
                               ART. 79
         (obiettivo di qualita' per specifica destinazione)

   1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
    a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
    b) le acque destinate alla balneazione;
    c)  le  acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;
    d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
   2.  Fermo  restando quanto disposto dall'articolo 76, commi 4 e 5,
per  le  acque  indicate  al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso,
l'obiettivo   di   qualita'   per  specifica  destinazione  stabilito
nell'Allegato   2  alla  parte  terza  del  presente  decreto,  fatta
eccezione per le acque di balneazione.
   3.  Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente
idrico,  stabiliscono  programmi,  che  vengono recepiti nel Piano di
tutela,  per  mantenere  o adeguare la qualita' delle acque di cui al
comma  1  all'obiettivo  di  qualita'  per specifica destinazione. Le
regioni predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente delle
acque di cui al comma 1.

CAPO II
ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE
 

                               ART. 80
  (acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)

   1.  Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate
alla  produzione  di  acqua potabile, sono classificate dalle regioni
nelle  categorie  Al,  A2  e  A3, secondo le caratteristiche fisiche,
chimiche  e  microbiologiche  di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2
alla parte terza del presente decreto.
   2.  A  seconda  della  categoria  di  appartenenza, le acque dolci
superficiali  di  cui  al  comma  1  sono  sottoposte  ai trattamenti
seguenti:
    a) Categoria Al: trattamento fisico semplice e disinfezione;
    b)   Categoria   A2:  trattamento  fisico  e  chimico  normale  e
disinfezione;
    c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento
e disinfezione.
   3.  Le  regioni  inviano  i  dati  relativi al monitoraggio e alla
classificazione  delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della
salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.
   4.  Le  acque  dolci  superficiali  che presentano caratteristiche
fisiche,  chimiche  e  microbiologiche  qualitativamente inferiori ai
valori   limite   imperativi   della   categoria  A3  possono  essere
utilizzate,  in  via  eccezionale,  solo  qualora  non  sia possibile
ricorrere  ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le
acque  siano  sottoposte  ad  opportuno  trattamento  che consenta di
rispettare  le  norme  di  qualita'  delle acque destinate al consumo
umano.
                               ART. 81
                              (deroghe)

   1.  Per  le  acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile,  le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui
alla  Tabella  1/A  dell'Allegato  2  alla  parte  terza del presente
decreto:
    a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
    b)  limitatamente  ai  parametri  contraddistinti nell'Allegato 2
alla  parte  terza  del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o),
qualora ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni
geografiche particolari;
    c)  quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di
talune  sostanze  con superamento dei valori fissati per le categorie
Al, A2 e A3;
    d) nel caso di laghi che abbiano una profondita' non superiore ai
20  metri, che per rinnovare le loro acque impieghino piu' di un anno
e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico, limitatamente ai
parametri  contraddistinti  nell'Allegato  2  alla  parte  terza  del
presente decreto, Tabella 1/A da un asterisco (*).
   2.  Le  deroghe  di  cui  al comma 1 non sono ammesse se ne derivi
concreto pericolo per la salute pubblica.
                               ART. 82
        (acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile)

   1.  Fatte  salve  le  disposizioni per le acque dolci superficiali
destinate  alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno
del distretto idrografico di appartenenza, individuano:
    a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono
in media oltre 10 m3 al giorno o servono piu' di 50 persone, e
    b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
   2.  L'autorita'  competente  provvede  al  monitoraggio,  a  norma
dell'Allegato  1  alla  parte  terza  del presente decreto, dei corpi
idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.
   3.  Per  i  corpi  idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito
l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.
                               ART. 83
                       (acque di balneazione)

   1.  Le  acque  destinate  alla  balneazione  devono  soddisfare  i
requisiti  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470.
   2.  Per  le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione
ai  sensi  del  decreto  di  cui al comma 1, le regioni comunicano al
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
entro  l'inizio  della  stagione  balneare  successiva  alla  data di
entrata   in  vigore  della  parte  terza  del  presente  decreto  e,
successivamente,  con  periodicita'  annuale  prima dell'inizio della
stagione  balneare,  tutte  le informazioni relative alle cause della
non  balneabilita'  ed alle misure che intendono adottare, secondo le
modalita' indicate dal decreto di cui all'articolo 75, comma 6.
                               ART. 84
              (acque dolci idonee alla vita dei pesci)

   1.  Le  regioni  effettuano  la designazione delle acque dolci che
richiedono  protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei
pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:
    a)  i  corsi  d'acqua  che  attraversano  il territorio di parchi
nazionali  e riserve naturali dello Stato nonche' di parchi e riserve
naturali regionali;
    b)  i  laghi  naturali  ed artificiali, gli stagni ed altri corpi
idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;
    c)   le  acque  dolci  superficiali  comprese  nelle  zone  umide
dichiarate  "di importanza internazionale" ai sensi della convenzione
di  Ramsar  del  2  febbraio  1971, resa esecutiva con il decreto del
Presidente  della  Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione
delle  zone  umide, nonche' quelle comprese nelle "oasi di protezione
della  fauna",  istituite  dalle regioni e province autonome ai sensi
della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
    d)  le acque dolci superficiali che, ancorche' non comprese nelle
precedenti  categorie, presentino un rilevante interesse scientifico,
naturalistico,  ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat
di  specie  animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in
quanto   sede   di   complessi  ecosistemi  acquatici  meritevoli  di
conservazione  o,  altresi',  sede di antiche e tradizionali forme di
produzione  ittica  che presentino un elevato grado di sostenibilita'
ecologica ed economica.
   2.   Le   regioni,   entro   quindici   mesi  dalla  designazione,
classificano  le  acque  dolci superficiali che presentino valori dei
parametri  di  qualita' conformi con quelli imperativi previsti dalla
Tabella  1/B  dell'Allegato  2  alla parte terza del presente decreto
come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".
   3.  La  designazione  e  la  classificazione di cui ai commi 1 e 2
devono  essere  gradualmente  estese  sino  a  coprire l'intero corpo
idrico,  ferma  restando la possibilita' di designare e classificare,
nell'ambito  del  medesimo,  alcuni tratti come "acqua salmonicola" e
alcuni   tratti  come  "acqua  ciprinicola".  La  designazione  e  la
classificazione  sono sottoposte a revisione in relazione ad elementi
imprevisti o sopravvenuti.
   4.  Qualora  sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela  della  qualita' delle acque dolci idonee alla vita dei pesci,
il  Presidente  della  Giunta  regionale o il Presidente della Giunta
provinciale,   nell'ambito   delle  rispettive  competenze,  adottano
provvedimenti  specifici  e motivati, integrativi o restrittivi degli
scarichi ovvero degli usi delle acque.
   5.  Sono  escluse  dall'applicazione del presente articolo e degli
articoli  85  e  86 le acque dolci superficiali dei bacini naturali o
artificiali  utilizzati  per  l'allevamento  intensivo  delle  specie
ittiche  nonche' i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo
o  irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei
liquami e di acque reflue industriali.
                               ART. 85
(accertamento della qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci)

   1.  Le acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84 si
considerano  idonee  alla  vita  dei pesci se rispondono ai requisiti
riportati  nella  Tabella  1/B  dell'Allegato  2 alla parte terza del
presente decreto.
   2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu'
valori dei parametri riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla
parte   terza  del  presente  decreto,  le  autorita'  competenti  al
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali,
a  causa  fortuita,  ad  apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e
propongono all'autorita' competente le misure appropriate.
   3.  Ai  fini di una piu' completa valutazione delle qualita' delle
acque,  le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di
analisi biologica delle acque designate e classificate.
                               ART. 86
                              (deroghe)

   1.  Per  le  acque dolci superficiali designate o classificate per
essere  idonee  alla  vita  dei pesci, le regioni possono derogare al
rispetto  dei  parametri  indicati  nella Tabella 1/B dell'Allegato 2
alla  parte  terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso di
circostanze   meteorologiche   eccezionali   o   speciali  condizioni
geografiche  e,  quanto  al  rispetto  dei  parametri riportati nella
medesima  Tabella, in caso di arricchimento naturale del corpo idrico
da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.
                               ART. 87
              (acque destinate alla vita dei molluschi)

   1.  Le regioni, d'intesa con il Ministero della politiche agricole
e  forestali,  designano,  nell'ambito  delle acque marine costiere e
salmastre  che  sono  sede  di  banchi  e  di popolazioni naturali di
molluschi  bivalvi  e  gasteropodi,  quelle  richiedenti protezione e
miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per
contribuire  alla  buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura
direttamente commestibili per l'uomo.
   2.  Le  regioni  possono  procedere  a designazioni complementari,
oppure alla revisione delle designazioni gia' effettuate, in funzione
dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.
   3.  Qualora  sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela  della qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi,
il  Presidente  della  Giunta  regionale,  il Presidente della Giunta
provinciale  e  il  Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze,
adottano   provvedimenti   specifici   e   motivati,   integrativi  o
restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
                               ART. 88
  (accertamento della qualita' delle acque destinate alla vita dei
                             molluschi)

   1.  Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere
ai requisiti di qualita' di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla
parte  terza  del  presente  decreto.  In  caso contrario, le regioni
stabiliscono programmi per ridurne l'inquinamento.
   2.  Se  da  un  campionamento  risulta  che  uno o piu' valori dei
parametri  di  cui  alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza
del  presente decreto non sono rispettati, le autorita' competenti al
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali,
a  causa  fortuita  o  ad  altri fattori di inquinamento e le regioni
adottano misure appropriate.
                               ART. 89
                              (deroghe)

   1.  Per  le  acque  destinate  alla vita dei molluschi, le regioni
possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2
alla   parte  terza  del  presente  decreto  in  caso  di  condizioni
meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
                               ART. 90
                          (norme sanitarie)

   1.  Le  attivita'  di  cui  agli  articoli  87,  88  e 89 lasciano
impregiudicata  l'attuazione  delle  norme  sanitarie  relative  alla
classificzione  delle  zone  di  produzione  e  di  stabulazione  dei
molluschi  bivalvi  vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 530.

TITOLO III
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
CAPO I
AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO
 

                               ART. 91
                          (aree sensibili)

   1.   Le   aree   sensibili  sono  individuate  secondo  i  criteri
dell'Allegato  6 alla parte terza del presente decreto. Sono comunque
aree sensibili:
    a)  i  laghi  di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente
decreto, nonche' i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10
chilometri dalla linea di costa;
    b)  le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le
Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
    c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar
del  2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
    d)  le  aree  costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce
dell'Adige  al  confine  meridionale  del  comune di Pesaro e i corsi
d'acqua  ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea
di costa;
    e) il lago di Garda e il lago d'Idro;
    f)  i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e
Ticino;
    g) il fiume Amo a valle di Firenze e i relativi affluenti;
    h) il golfo di Castellammare in Sicilia;
    i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.
   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto  individua  con  proprio  decreto  ulteriori  aree  sensibili
identificate secondo i criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza
del presente decreto.
   3.   Resta   fermo  quanto  disposto  dalla  legislazione  vigente
relativamente alla tutela di Venezia.
   4.  Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita
l'Autorita'  di bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della  parte  terza  del presente decreto, e successivamente ogni due
anni,  possono  designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare
all'interno  delle  aree  indicate nel comma 2 i corpi idrici che non
costituiscono aree sensibili.
   5.  Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita
l'Autorita'  di  bacino,  delimitano  i  bacini  drenanti  nelle aree
sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
   6. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  provvede  con  proprio  decreto, da emanare ogni quattro anni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto,  sentita la Conferenza Stato-regioni, alla reidentificazione
delle   aree   sensibili   e   dei  rispettivi  bacini  drenanti  che
contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.
   7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e
6  devono  soddisfare  i requisiti dell'articolo 106 entro sette anni
dall'identificazione.
   8.  Gli  scarichi  recapitanti  nei bacini drenanti afferenti alle
aree  sensibili  di  cui  ai  commi  2  e  6  sono  assoggettate alle
disposizioni di cui all'articolo 106.
                               ART. 92 
          (zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) 
 
   1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri  di  cui
all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto. 
   2.  Ai  fini  della  prima  individuazione  sono  designate   zone
vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla  parte  terza
del presente decreto. 
   3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori  imprevisti  alla
data di entrata in vigore della parte  terza  del  presente  decreto,
dopo quattro anni da tale data  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare  con  proprio  decreto,  sentita  la
Conferenza Stato-regioni, puo' modificare i criteri di cui  al  comma
1. 
   4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
parte terza del presente decreto, sulla base dei dati  disponibili  e
tenendo conto delle indicazioni stabilite  nell'Allegato  7/A-I  alla
parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorita' di
bacino,  possono  individuare  ulteriori  zone  vulnerabili   oppure,
all'interno delle zone  indicate  nell'Allegato  7/A-III  alla  parte
terza del presente decreto,  le  parti  che  non  costituiscono  zone
vulnerabili. 
   5. Per tener conto di cambiamenti e/o  di  fattori  imprevisti  al
momento della precedente designazione, almeno ogni  quattro  anni  le
regioni, sentite le Autorita' di bacino, ((devono riesaminare  e,  se
necessario, opportunamente rivedere o  completare))  le  designazioni
delle zone  vulnerabili.  A  tal  fine  le  regioni  predispongono  e
attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per  verificare
le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di  un
anno, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato  7/A-I  alla  parte
terza del presente decreto, nonche' riesaminano  lo  stato  eutrofico
causato da azoto delle  acque  dolci  superficiali,  delle  acque  di
transizione e delle acque marine costiere. 
   6. Nelle zone individuate ai sensi dei  commi  2,  4  e  5  devono
essere attuati i programmi di azione di cui al comma  7,  nonche'  le
prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al
decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19  aprile
1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
102 del 4 maggio 1999. 
   7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e  4,
ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone  di
cui al comma 5, le regioni, sulla  base  delle  indicazioni  e  delle
misure di cui all'Allegato  7/A-IV  alla  parte  terza  del  presente
decreto, definiscono, o rivedono se gia' posti in essere, i programmi
d'azione obbligatori per la  tutela  e  il  risanamento  delle  acque
dall'inquinamento  causato  da  nitrati  di   origine   agricola,   e
provvedono alla loro attuazione  nell'anno  successivo  per  le  zone
vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro  anni  per
le zone di cui al comma 5. 
   8. Le regioni provvedono, inoltre, a: 
    a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali,  il
codice di  buona  pratica  agricola,  stabilendone  le  modalita'  di
applicazione; 
    b)  predisporre  ed  attuare  interventi  di  formazione   e   di
informazione degli agricoltori sul programma di azione e  sul  codice
di buona pratica agricola; 
    c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a  decorrere  dalla
definizione o revisione dei programmi di cui al comma 7, i  necessari
strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi
sulla base dei  risultati  ottenuti;  ove  necessario,  modificare  o
integrare  tali  programmi  individuando,  tra  le  ulteriori  misure
possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto  dei  costi  di
attuazione delle misure stesse. 
   ((8-bis. Le  regioni  riesaminano  e,  se  del  caso,  rivedono  i
programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7,  inclusa  qualsiasi
misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma  8,
per lo meno ogni quattro anni)). 
   9. ((Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i
programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti
del riesame di cui al comma  8-bis)),  i  risultati  delle  verifiche
dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate sono comunicati
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
secondo le modalita' indicate nel decreto  di  cui  all'articolo  75,
comma 6. Al Ministero per le politiche agricole e forestali  e'  data
tempestiva notizia delle integrazioni apportate al  codice  di  buona
pratica agricola di  cui  al  comma  8,  lettera  a),  nonche'  degli
interventi di formazione e informazione. 
   10. Al fine di garantire un generale livello di  protezione  delle
acque e' raccomandata l'applicazione  del  codice  di  buona  pratica
agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili. 
                               ART. 93
             (zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
              e zone vulnerabili alla desertificazione)

   1.  Con le modalita' previste dall'articolo 92, e sulla base delle
indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del presente
decreto,  le  regioni  identificano  le  aree vulnerabili da prodotti
fitosanitari  secondo  i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere
le  risorse  idriche  o  altri  comparti ambientali dall'inquinamento
derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.
   2.  Le regioni e le Autorita' di bacino verificano la presenza nel
territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di
siccita',  degrado  del  suolo  e  processi  di desertificazione e le
designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
   3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione
di  distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure
di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di
cui  alla  delibera  CIPE  del  22  dicembre  1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
                               ART. 94 
(disciplina delle aree di salvaguardia  delle  acque  superficiali  e
               sotterranee destinate al consumo umano) 
 
   1. Su proposta ((degli enti di governo dell'ambito)), le  regioni,
per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque
superficiali e sotterranee destinate  al  consumo  umano,  erogate  a
terzi mediante  impianto  di  acquedotto  che  riveste  carattere  di
pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle  risorse,
individuano le aree  di  salvaguardia  distinte  in  zone  di  tutela
assoluta  e  zone  di  rispetto,  nonche',  all'interno  dei   bacini
imbriferi  e  delle  aree  di  ricarica  della  falda,  le  zone   di
protezione. 
   2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1,
le Autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le  prescrizioni
necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa  e  per  il
controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate  al
consumo umano. 
   3.  La  zona  di   tutela   assoluta   e'   costituita   dall'area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso
di acque sotterranee e, ove possibile,  per  le  acque  superficiali,
deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di
captazione, deve essere adeguatamente protetta e  dev'essere  adibita
esclusivamente a opere di captazione o presa e ad  infrastrutture  di
servizio. 
   4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di  territorio
circostante la zona di tutela assoluta  da  sottoporre  a  vincoli  e
destinazioni   d'uso   tali   da    tutelare    qualitativamente    e
quantitativamente la risorsa idrica captata e puo'  essere  suddivisa
in zona di rispetto  ristretta  e  zona  di  rispetto  allargata,  in
relazione alla tipologia dell'opera di  presa  o  captazione  e  alla
situazione locale di  vulnerabilita'  e  rischio  della  risorsa.  In
particolare, nella zona di rispetto sono vietati  l'insediamento  dei
seguenti  centri  di  pericolo  e  lo  svolgimento   delle   seguenti
attivita': 
    a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 
    b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
    c) spandimento di concimi  chimici,  fertilizzanti  o  pesticidi,
salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base  delle
indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che  tenga  conto
della natura dei suoli, delle  colture  compatibili,  delle  tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche; 
    d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente  da
piazzali e strade; 
    e) aree cimiteriali; 
    f) apertura di cave che possono  essere  in  connessione  con  la
falda; 
    g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono  acque
destinate al consumo umano e di quelli  finalizzati  alla  variazione
dell'estrazione   ed   alla    protezione    delle    caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica; 
    h) gestione di rifiuti; 
    i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche  pericolose  e
sostanze radioattive; 
    l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti; 
    n)  pascolo  e  stabulazione  di  bestiame  che  ecceda   i   170
chilogrammi per ettaro di azoto presente negli  effluenti,  al  netto
delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque  vietata  la
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
   5. Per gli  insediamenti  o  le  attivita'  di  cui  al  comma  4,
preesistenti, ove possibile,  e  comunque  ad  eccezione  delle  aree
cimiteriali, sono adottate le misure per il loro  allontanamento;  in
ogni caso deve essere garantita la loro  messa  in  sicurezza.  Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte  terza
del presente decreto le regioni e le province autonome  disciplinano,
all'interno  delle  zone  di  rispetto,  le  seguenti   strutture   o
attivita': 
    a) fognature; 
    b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
    c) opere  viarie,  ferroviarie  e  in  genere  infrastrutture  di
servizio; 
    d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di
cui alla lettera c) del comma 4. 
   6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni  o  delle
province autonome della zona di rispetto ai sensi  del  comma  1,  la
medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione. 
   7. Le zone di  protezione  devono  essere  delimitate  secondo  le
indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la
protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare  misure
relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni  e
prescrizioni per  gli  insediamenti  civili,  produttivi,  turistici,
agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti  urbanistici
comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. 
   8. Ai fini della protezione  delle  acque  sotterranee,  anche  di
quelle non ancora  utilizzate  per  l'uso  umano,  le  regioni  e  le
province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle  zone
di protezione, le seguenti aree: 
    a) aree di ricarica della falda; 
    b) emergenze naturali ed artificiali della falda; 
    c) zone di riserva. 

CAPO II
TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO
 

                               ART. 95
                (pianificazione del bilancio idrico)

   1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento
degli  obiettivi  di  qualita'  attraverso  una  pianificazione delle
utilizzazioni  delle  acque  volta  ad  evitare  ripercussioni  sulla
qualita' delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
   2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare
l'equilibrio  del  bilancio  idrico  come definito dalle Autorita' di
bacino,  nel  rispetto  delle  priorita'  stabilite  dalla  normativa
vigente  e  tenendo  conto  dei fabbisogni, delle disponibilita', del
minimo deflusso vitale, della capacita' di ravvenamento della falda e
delle  destinazioni  d'uso  della risorsa compatibili con le relative
caratteristiche qualitative e quantitative.
   3.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte  terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base
delle  linee  guida  adottate  dal  ((Ministro  dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)) con proprio decreto, previa intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' sulla base dei
criteri  gia'  adottati  dalle  Autorita'  di bacino, gli obblighi di
installazione  e  manutenzione  in regolare stato di funzionamento di
idonei  dispositivi  per  la  misurazione  delle portate e dei volumi
d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e,
ove presente, di restituzione, nonche' gli obblighi e le modalita' di
trasmissione   dei   risultati   delle   misurazioni   dell'Autorita'
concedente  per  il  loro  successivo  inoltro  alla  regione ed alle
Autorita'  di  bacino competenti. Le Autorita' di bacino provvedono a
trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia
-  Dipartimento  difesa  del  suolo dell' ((Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) secondo le modalita'
di cui all'articolo 75, comma 6.
   4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua
comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del
presente  decreto sono regolate dall'Autorita' concedente mediante la
previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei
corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) con apposito
decreto,  previa  intesa  con  la Conferenza Stato-regioni, senza che
cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica  amministrazione,  fatta  salva  la  relativa  riduzione del
canone demaniale di concessione.
   5. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, le Autorita' concedenti
effettuano  il  censimento  di  tutte  le  utilizzazioni  in atto nel
medesimo  corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal ((Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare))con proprio
decreto,  previa  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano;   le  medesime  Autorita'  provvedono  successivamente,  ove
necessario,   alla   revisione   di   tale   censimento,   disponendo
prescrizioni  o  limitazioni temporali o quantitative, senza che cio'
possa  dar  luogo  alla  corresponsione  di indennizzi da parte della
pubblica  amministrazione,  fatta  salva  la  relativa  riduzione del
canone demaniale di concessione.
   6.  Nel  provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai
sensi  dell'articolo  4  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono  contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire
il  minimo  deflusso  vitale nei corpi idrici nonche' le prescrizioni
necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
                               Art. 96
        Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

  1.   Il  secondo  comma  dell'articolo  7  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulle  acque  e impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:
"Le  domande  di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle
piccole  derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino
territorialmente  competenti  che,  entro  il  termine  perentorio di
quaranta  giorni  dalla  data  di  ricezione ove si tratti di domande
relative   a   piccole  derivazioni,  comunicano  il  proprio  parere
vincolante   al   competente   Ufficio   Istruttore  in  ordine  alla
compatibilita'  della  utilizzazione  con  le previsioni del Piano di
tutela,  ai  fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico,  anche  in  attesa  di  approvazione del Piano anzidetto.
Qualora  le  domande  siano relative a grandi derivazioni, il termine
per  la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giorni
dalla  data  di  ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti
termini  senza  che  sia  intervenuta alcuna pronuncia, il ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare))nomina un
Commissario   "ad   acta"  che  provvede  entro  i  medesimi  termini
decorrenti dalla data della nomina.".
  2. I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775,  sono  sostituiti dai seguenti: "1. Tra piu' domande
concorrenti,  completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e'
preferita  quella  che  da  sola,  o  in connessione con altre utenze
concesse  o richieste, presenta la piu' razionale utilizzazione delle
risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
    a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali
dei  concorrenti  anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o
di   irrigazione   e   la   prioritaria  destinazione  delle  risorse
qualificate all'uso potabile;
    b)  le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in
relazione all'uso;
    c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico
oggetto di prelievo;
    d)  la  quantita'  e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a
quella prelevata.
  1-bis.  E'  preferita  la  domanda  che, per lo stesso tipo di uso,
garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per
usi  produttivi  e'  altresi'  preferita  quella  del richiedente che
aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento
(CEE)  n.  761/2001  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19
marzo  2001,  sull'adesione  volontaria  delle  organizzazioni  a  un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
  1-ter.  Per  lo  stesso  tipo  di  uso  e' preferita la domanda che
garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi
idrici derivati da attivita' di recupero e di riciclo.".
  3.  L'articolo  12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
e' sostituito dal seguente:
    "Articolo 12-bis.
    1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se:
      a)  non  pregiudica  il  mantenimento o il raggiungimento degli
obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato;
      b)  e'  garantito  il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del
bilancio idrico;
      c)  non  sussistono  possibilita' di riutilizzo di acque reflue
depurate  o  provenienti  dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur
sussistendo  tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile
sotto il profilo economico.
    2.  I  volumi  di  acqua  concessi sono altresi' commisurati alle
possibilita'  di  risparmio,  riutilizzo  o riciclo delle risorse. Il
disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile,
la  quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita.
Analogamente,  nei  casi  di  prelievo da falda deve essere garantito
l'equilibrio   tra   il   prelievo   e   la   capacita'  di  ricarica
dell'acquifero,  anche  al  fine di evitare pericoli di intrusione di
acque  salate  o  inquinate,  e quant'altro sia utile in funzione del
controllo del miglior regime delle acque.
    3.  L'utilizzo  di  risorse  prelevate  da  sorgenti  o  falde, o
comunque  riservate  al  consumo umano, puo' essere assentito per usi
diversi da quello potabile se:
      a)  viene  garantita  la  condizione di equilibrio del bilancio
idrico per ogni singolo fabbisogno;
      b)  non  sussistono  possibilita' di riutilizzo di acque reflue
depurate  o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove
sussistano  tali  possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile
sotto il profilo economico;
      c) sussiste adeguata disponibilita' delle risorse predette e vi
e'   una  accertata  carenza  qualitativa  e  quantitativa  di  fonti
alternative di approvvigionamento.
    4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  3, il canone di utenza per uso
diverso da quello potabile e' triplicato. Sono escluse le concessioni
ad  uso  idroelettrico  i  cui  impianti  sono posti in serie con gli
impianti di acquedotto.".
  4.  L'articolo  17  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e'
sostituito dal seguente:
    "Articolo 17.
    1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  93  e dal comma 2, e'
vietato  derivare  o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento
autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente.
    2.  La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio
di  fondi  agricoli  o  di  singoli  edifici e' libera e non richiede
licenza  o  concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei
relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di
costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre
leggi speciali.
    3.  Nel  caso  di  violazione  delle  norme  di  cui  al comma 1,
l'Amministrazione   competente   dispone  la  cessazione  dell'utenza
abusiva  ed  il  contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o
comminatoria  previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di
una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
Nei   casi   di   particolare   tenuita'   si   applica  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  300  euro a 1.500 euro. Alla sanzione
prevista  dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta  di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
E'  in  ogni  caso  dovuta  una somma pari ai canoni non corrisposti.
L'autorita'  competente,  con  espresso  provvedimento nel quale sono
stabilite  le  necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la
continuazione  provvisoria  del  prelievo  in presenza di particolari
ragioni  di  interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non
risulti  in  palese  contrasto  con  i diritti di terzi e con il buon
regime delle acque.".
  5.  Il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, gia' abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato.
  6.  Fatto  salvo  quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o
utilizzazioni  di  acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in
atto  e'  ammessa  la  presentazione  di  domanda  di  concessione in
sanatoria  entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di
cui  all'articolo  17  del  regio  decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni
o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in
atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre
1933  n. 1775. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto
della  legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In
pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria,
l'utilizzazione   puo'   proseguire   fermo  restando  l'obbligo  del
pagamento  del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita'
concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora
in  contrasto  con  i  diritti  di terzi o con il raggiungimento o il
mantenimento  deg  li  obiettivi  di  qualita'  e dell'equilibrio del
bilancio  idrico.  Restano  comunque  ferme  le  disposizioni  di cui
all'articolo 95, comma 5.
  7.  I  termini  entro  i  quali far valere, a pena di decadenza, ai
sensi  degli  articoli  3  e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775,  il  diritto  al riconoscimento o alla concessione di acque che
hanno  assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della
legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  nonche' per la presentazione delle
denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12
luglio  1993,  n.  275,  sono prorogati al 31 dicembre 2007 . In tali
casi   i   canoni   demaniali  decorrono  dal  10  agosto  1999.  Nel
provvedimento   di   concessione   preferenziale  sono  contenute  le
prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso
vitale   nei   corpi  idrici  e  quelle  prescrizioni  necessarie  ad
assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
  8.  Il  primo  comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775, e' sostituito dal seguente: "Tutte le concessioni di
derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo
quanto  disposto  dal  secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni
ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione
di  quelle  di  grande  derivazione idroelettrica, per le quali resta
ferma  la  disciplina  di  cui  all'articolo  12,  commi 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.".
  9.  Dopo  il  terzo  comma  dell'articolo  21  del regio decreto 11
dicembre  1933,  n.  1775 e' inserito il seguente: "Le concessioni di
derivazioni  per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle
colture  in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della
quantita'  minima  necessaria  alla  coltura  stessa,  prevedendo  se
necessario  specifiche  modalita'  di  irrigazione;  le  stesse  sono
assentite  o  rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare
la  domanda  d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti
sul territorio.".
  10.  Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restrittive, tutto il
territorio  nazionale e' assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo
94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  11.  Le  regioni  disciplinano  i  procedimenti  di  rilascio delle
concessioni  di  derivazione  di  acque  pubbliche nel rispetto delle
direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate
anche  le  possibilita'  di  libero  utilizzo  di  acque superficiali
scolanti  su  suoli  o  in  fossi di canali di proprieta' privata. Le
regioni,  sentite  le  Autorita'  di  bacino,  disciplinano  forme di
regolazione   dei  prelievi  delle  acque  sotterranee  per  gli  usi
domestici,  come  definiti  dall'articolo  93  del  regio  decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio
del bilancio idrico.
                               ART. 97
               (acque minerali naturali e di sorgenti)

   1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e
delle  acque  di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze
di  approvvigionamento  e  distribuzione delle acque potabili e delle
previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.
                               ART. 98
                         (risparmio idrico)

   1.  Coloro  che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano
le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione
dei  consumi  e  ad  incrementare  il riciclo ed il riutilizzo, anche
mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
   2.   Le   regioni,  sentite  le  Autorita'  di  bacino,  approvano
specifiche  norme  sul  risparmio idrico in agricoltura, basato sulla
pianificazione   degli   usi,   sulla   corretta  individuazione  dei
fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
                               ART. 99
                       (riutilizzo dell'acqua)

   1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  con  proprio  decreto,  sentiti  i  Ministri  delle politiche
agricole  e  forestali,  della  salute  e delle attivita' produttive,
detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
   2.  Le  regioni,  nel  rispetto  dei  principi  della legislazione
statale,  e  sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e
sui  rifiuti,  adottano  norme  e  misure volte a favorire il riciclo
dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

CAPO III
TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
 

                              ART. 100
                           (reti fognarie)

   1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore
a  2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue
urbane.
   2.  La  progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti
fognarie  si  effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e
che  comportino  costi  economicamente ammissibili, tenendo conto, in
particolare:
    a)  della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche
delle acque reflue urbane;
    b)  della  prevenzione  di  eventuali  fenomeni  di rigurgito che
comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
    c)  della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da
tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.
   3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono
acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o
altri  sistemi  pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso
livello  di  protezione  ambientale, indicando i tempi di adeguamento
degli scarichi a detti sistemi.
                              ART. 101 
         (criteri generali della disciplina degli scarichi) 
 
   1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione  del  rispetto
degli obiettivi di  qualita'  dei  corpi  idrici  e  devono  comunque
rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte  terza
del presente decreto. L'autorizzazione puo' in  ogni  caso  stabilire
specifiche deroghe ai suddetti limiti e  idonee  prescrizioni  per  i
periodi di avviamento e di arresto e  per  l'eventualita'  di  guasti
nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno
alle condizioni di regime. 
   2. Ai fini di cui al comma 1,  le  regioni,  nell'esercizio  della
loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle
migliori  tecniche  disponibili,  definiscono  i   valori-limite   di
emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla  parte  terza
del presente decreto, sia in concentrazione massima  ammissibile  sia
in quantita' massima per unita' di tempo in ordine ad  ogni  sostanza
inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non
possono stabilire valori limite meno restrittivi  di  quelli  fissati
nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto: 
    a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico  di  acque  reflue
urbane in corpi idrici superficiali; 
    b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico  di  acque  reflue
urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili; 
    c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati; 
    d) nelle Tabelle 3  e  4,  per  quelle  sostanze  indicate  nella
Tabella 5 del medesimo Allegato. 
   3. Tutti gli scarichi, ad  eccezione  di  quelli  domestici  e  di
quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7,  lettera  e),  devono
essere resi accessibili per il campionamento da parte  dell'autorita'
competente per il controllo nel punto assunto a  riferimento  per  il
campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4,
va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in
tutti gli impluvi naturali,  le  acque  superficiali  e  sotterranee,
interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo. 
   4. L'autorita' competente  per  il  controllo  e'  autorizzata  ad
effettuare  tutte   le   ispezioni   che   ritenga   necessarie   per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli
scarichi. Essa puo' richiedere che scarichi  parziali  contenenti  le
sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15,  16,
17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto  subiscano  un  trattamento  particolare  prima  della   loro
confluenza nello scarico generale. 
   5. I valori limite di emissione non possono in alcun  caso  essere
conseguiti mediante diluizione  con  acque  prelevate  esclusivamente
allo  scopo.  Non  e'  comunque  consentito  diluire  con  acque   di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli
scarichi parziali di cui al comma  4,  prima  del  trattamento  degli
stessi per  adeguarli  ai  limiti  previsti  dalla  parte  terza  dal
presente decreto. L'autorita' competente, in sede  di  autorizzazione
prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di  lavaggio,
ovvero impiegate per la produzione di  energia,  sia  separato  dagli
scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4. 
   6. Qualora le acque prelevate  da  un  corpo  idrico  superficiale
presentino  parametri  con  valori  superiori  ai  valori-limite   di
emissione, la disciplina dello scarico e' fissata in base alla natura
delle alterazioni e agli  obiettivi  di  qualita'  del  corpo  idrico
ricettore. In  ogni  caso  le  acque  devono  essere  restituite  con
caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e  senza
maggiorazioni di portata allo stesso  corpo  idrico  dal  quale  sono
state prelevate. 
   7.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  112,  ai  fini   della
disciplina degli scarichi e  delle  autorizzazioni,  sono  assimilate
alle acque reflue domestiche le acque reflue: 
    a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione
del terreno e/o alla silvicoltura; 
    b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame; 
    c) provenienti da imprese  dedite  alle  attivita'  di  cui  alle
lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di
valorizzazione della produzione agricola, inserita con  carattere  di
normalita'  e  complementarieta'  funzionale  nel  ciclo   produttivo
aziendale  e  con  materia  prima  lavorata  proveniente  in   misura
prevalente dall'attivita' di coltivazione dei terreni di cui si abbia
a qualunque titolo la disponibilita'; 
    d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura  che
diano luogo a scarico e che si caratterizzino  per  una  densita'  di
allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro  quadrato  di  specchio
d'acqua o  in  cui  venga  utilizzata  una  portata  d'acqua  pari  o
inferiore a 50 litri al minuto secondo; 
    e)  aventi  caratteristiche  qualitative  equivalenti  a   quelle
domestiche e indicate dalla normativa regionale; 
    f) provenienti da attivita' termali, fatte  salve  le  discipline
regionali di settore. 
    ((7-bis. Sono altresi' assimilate alle acque  reflue  domestiche,
ai fini dello scarico in  pubblica  fognatura,  le  acque  reflue  di
vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la  tutela  del
corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli  scarichi
delle acque reflue urbane, lo scarico  di  acque  di  vegetazione  in
pubblica fognatura e' ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il
gestore d'ambito non ravvisino criticita' nel sistema di depurazione,
per i frantoi  che  trattano  olive  provenienti  esclusivamente  dal
territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in
aree scoscese o  terrazzate  ove  i  metodi  di  smaltimento  tramite
fertilizzazione e  irrigazione  non  siano  agevolmente  praticabili,
previo idoneo trattamento che  garantisca  il  rispetto  delle  norme
tecniche,  delle  prescrizioni  regolamentari  e  dei  valori  limite
adottati dal gestore del  servizio  idrico  integrato  in  base  alle
caratteristiche   e   all'effettiva    capacita'    di    trattamento
dell'impianto di depurazione)). 
   8. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  parte
terza del presente decreto,  e  successivamente  ogni  due  anni,  le
regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, al Servizio geologico d'Italia -  Dipartimento
difesa del suolo dell' Istituto superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA) e all'Autorita' di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti le informazioni relative alla funzionalita' dei
depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo  le
modalita' di cui all'articolo 75, comma 5. 
   9.  Al  fine  di  assicurare  la  piu'  ampia  divulgazione  delle
informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due
anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet  istituzionali,
una relazione sulle  attivita'  di  smaltimento  delle  acque  reflue
urbane nelle aree di loro competenza, secondo le  modalita'  indicate
nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5. 
   10. Le Autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi
e contratti di programma con soggetti economici interessati, al  fine
di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico
e il recupero come materia prima dei fanghi di  depurazione,  con  la
possibilita'  di  ricorrere  a  strumenti  economici,  di   stabilire
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e  di  fissare,
per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in  deroga  alla
disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie  e
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita'. 
                              ART. 102 
                     (scarichi di acque termali) 
 
   1. Per le  acque  termali  che  presentano  all'origine  parametri
chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, e' ammessa
la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite
con caratteristiche  qualitative  non  superiori  rispetto  a  quelle
prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento,
rispettino  i  parametri  batteriologici  e  non  siano  presenti  le
sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5  alla
parte terza del presente decreto. 
   2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta  salva  la  disciplina
delle autorizzazioni adottata dalle regioni  ai  sensi  dell'articolo
124, comma 5: 
    a) in corpi idrici superficiali, purche' la loro  immissione  nel
corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche  e  non
causi danni alla salute ed all'ambiente; 
    b) sul suolo o negli strati superficiali del  sottosuolo,  previa
verifica delle situazioni geologiche; 
    c) in reti fognarie,  purche'  vengano  osservati  i  regolamenti
emanati  dal  gestore  del  servizio  idrico  integrato   e   vengano
autorizzati ((dagli enti di governo dell'ambito)); 
    d) in reti fognarie  di  tipo  separato  previste  per  le  acque
meteoriche. 
                              ART. 103
                        (scarichi sul suolo)

   1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, fatta eccezione:
    a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
    b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
    c)  per  gli  scarichi di acque reflue urbane e industriali per i
quali   sia   accertata   l'impossibilita'   tecnica   o  l'eccessiva
onerosita',   a   fronte  dei  benefici  ambientali  conseguibili,  a
recapitare  in  corpi  idrici  superficiali, purche' gli stessi siano
conformi  ai  criteri  ed ai valori-limite di emissione fissati a tal
fine  dalle  regioni  ai  sensi  dell'articolo  101,  comma  2.  Sino
all'emanazione  di nuove norme regionali si applicano i valori limite
di  emissione  della  Tabella  4 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto;
    d)  per  gli  scarichi  di acque provenienti dalla lavorazione di
rocce  naturali  nonche'  dagli  impianti  di lavaggio delle sostanze
minerali,  purche'  i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente
da  acqua  e  inerti  naturali  e non comportino danneggiamento delle
falde acquifere o instabilita' dei suoli;
    e)  per  gli  scarichi  di  acque  meteoriche convogliate in reti
fognarie separate;
    f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle
operazioni   di   manutenzione   delle   reti  idropotabili  e  dalla
manutenzione dei pozzi di acquedotto.
   2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul
suolo   esistenti   devono   essere   convogliati   in  corpi  idrici
superficiali,  in  reti  fognarie  ovvero  destinati al riutilizzo in
conformita'   alle   prescrizioni  fissate  con  il  decreto  di  cui
all'articolo  99,  comma  1.  In  caso  di  mancata ottemperanza agli
obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti
gli effetti revocata.
   3.  Gli  scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere
conformi  ai  limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza
del  presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul
suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto.
                              Art. 104 
          Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee 
 
  1. E' vietato lo scarico diretto  nelle  acque  sotterranee  e  nel
sottosuolo. 
  2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'  competente,
dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella  stessa
falda delle acque utilizzate per scopi  geotermici,  delle  acque  di
infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate  nel  corso  di
determinati lavori di ingegneria civile, ivi  comprese  quelle  degli
impianti di scambio termico. 
  3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
d'intesa  con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e,  per   i
giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero  dello
sviluppo  economico  in  materia  di  ricerca   e   coltivazione   di
idrocarburi liquidi e gassosi,  le  regioni  possono  autorizzare  lo
scarico di acque  risultanti  dall'estrazione  di  idrocarburi  nelle
unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi  sono  stati
estratti ovvero in unita' dotate  delle  stesse  caratteristiche  che
contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le  modalita'
dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o
altre sostanze pericolose  diverse,  per  qualita'  e  quantita',  da
quelle derivanti dalla separazione  degli  idrocarburi.  Le  relative
autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle  precauzioni
tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico  non  possano
raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 
  4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'  competente,
dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza
di sostanze estranee, puo'  autorizzare  gli  scarichi  nella  stessa
falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la  lavorazione  degli
inerti, purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente  da
acqua  ed  inerti  naturali  ed  il   loro   scarico   non   comporti
danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia  regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per  territorio,  a
spese  del  soggetto   richiedente   l'autorizzazione,   accerta   le
caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza  di
possibili danni per la  falda,  esprimendosi  con  parere  vincolante
sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 
  4-bis. Fermo restando il divieto di cui  al  comma  1,  l'autorita'
competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei
corpi  idrici  sotterranei,  puo'  autorizzare  il   ravvenamento   o
l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel  rispetto  dei
criteri stabiliti con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata  puo'  essere  di
provenienza superficiale o sotterranea, a  condizione  che  l'impiego
della  fonte  non  comprometta  la  realizzazione   degli   obiettivi
ambientali fissati per la fonte o per  il  corpo  idrico  sotterraneo
oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del  Piano  di
tutela e del Piano di gestione. 
  5. Per le attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto
in  mare  avviene  secondo  le  modalita'   previste   dal   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  con  proprio
decreto, purche' la concentrazione di olii minerali sia  inferiore  a
40 mg/l. Lo scarico diretto a  mare  e'  progressivamente  sostituito
dalla iniezione o reiniezione  in  unita'  geologiche  profonde,  non
appena disponibili pozzi non piu' produttivi ed idonei  all'iniezione
o reiniezione, e  deve  avvenire  comunque  nel  rispetto  di  quanto
previsto dai commi 2 e 3. 
5-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  1  e'  consentita
l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di  carbonio
in formazioni  geologiche  prive  di  scambio  di  fluidi  con  altre
formazioni che per motivi naturali sono definitivamente  inadatte  ad
altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma  del
decreto legislativo di  recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio. 
  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, in sede di autorizzazione allo  scarico  in  unita'  geologiche
profonde di cui al comma 3, autorizza  anche  lo  scarico  diretto  a
mare, secondo le modalita' previste dai commi 5 e 7, per  i  seguenti
casi: 
    a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la  capacita'  del
pozzo iniettore o reiniettore non  sia  sufficiente  a  garantire  la
ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; 
    b) per il tempo necessario allo svolgimento  della  manutenzione,
ordinaria  e   straordinaria,   volta   a   garantire   la   corretta
funzionalita'  e  sicurezza  del  sistema  costituito  dal  pozzo   e
dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 
  7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6  e'
autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto  a
verificare l'assenza di pericoli per le acque e  per  gli  ecosistemi
acquatici. 
  8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5  e  7,  gli
scarichi nel  sottosuolo  e  nelle  acque  sotterranee,  esistenti  e
debitamente autorizzati, devono essere convogliati  in  corpi  idrici
superficiali  ovvero  destinati,  ove  possibile,  al   riciclo,   al
riutilizzo  o  all'utilizzazione  agronomica.  In  caso  di   mancata
ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico e'
revocata. 
  ((8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione  di  impatto
ambientale, nazionale o regionale, le  autorizzazioni  ambientali  di
cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di  progetto  esecutivo  e
rilasciate dalla stessa autorita' competente per il provvedimento che
conclude motivatamente il  procedimento  di  valutazione  di  impatto
ambientale)). 
                              ART. 105
                  (scarichi in acque superficiali)

   1.  Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali
devono  rispettare  i  valori-limite  di  emissione  fissati ai sensi
dell'articolo  101,  commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli
obiettivi di qualita'.
   2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti
fognarie,  provenienti  da  agglomerati  con  meno  di 2.000 abitanti
equivalenti  e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione,
e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti
equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad
un   trattamento  appropriato,  in  conformita'  con  le  indicazioni
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
   3.  Le  acque  reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello
scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente
in  conformita'  con  le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
   4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi', i
valori-limite  di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi
1 e 2.
   5.  Le  regioni  dettano  specifica disciplina per gli scarichi di
reti   fognarie  provenienti  da  agglomerati  a  forte  fluttuazione
stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2
e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualita'.
   6.  Gli  scarichi  di acque reflue urbane in acque situate in zone
d'alta  montagna,  ossia  al  di sopra dei 1500 metri sul livello del
mare,  dove, a causa delle basse temperature, e' difficile effettuare
un  trattamento  biologico  efficace, possono essere sottoposti ad un
trattamento  meno  spinto  di  quello  previsto  al  comma 3, purche'
appositi  studi  comprovino  che  i  suddetti  scarichi  non  avranno
ripercussioni negative sull'ambiente.
                              ART. 106
                  (scarichi di acque reflue urbane
            in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)

   1.  Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 2,
le  acque  reflue  urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000
abitanti  equivalenti,  che scaricano in acque recipienti individuate
quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento piu'
spinto  di  quello  previsto  dall'articolo  105,  comma 3, secondo i
requisiti  specifici  indicati  nell'Allegato  5 alla parte terza del
presente decreto.
   2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree
sensibili  in cui puo' essere dimostrato che la percentuale minima di
riduzione  del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di
trattamento   delle   acque   reflue   urbane   e'   pari  almeno  al
settantacinque  per  cento per il fosforo totale oppure per almeno il
settantacinque per cento per l'azoto totale.
   3.  Le  regioni  individuano,  tra  gli scarichi provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno
dei  bacini  drenanti  afferenti  alle  aree  sensibili,  quelli che,
contribuendo  all'inquinamento  di tali aree, sono da assoggettare al
trattamento  di  cui  ai  commi  1 e 2 in funzione del raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori.
                              Art. 107 
                      Scarichi in reti fognarie 
 
  1. Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di  emissione
di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto e, limitatamente ai  parametri  di  cui  alla  nota  2  della
Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3,  gli  scarichi  di
acque  reflue  industriali  che  recapitano  in  reti  fognarie  sono
sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e  ai
valori-limite   adottati   ((dall'ente   di   governo   dell'ambito))
competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo  che
sia assicurata la  tutela  del  corpo  idrico  ricettore  nonche'  il
rispetto della disciplina  degli  scarichi  di  acque  reflue  urbane
definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. 
  2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano  in  reti
fognarie sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti  emanati
dal soggetto gestore  del  servizio  idrico  integrato  ed  approvati
((dall'ente di governo dell'ambito)) competente. 
  3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche  se  triturati,
in fognatura, ad  eccezione  di  quelli  organici  provenienti  dagli
scarti dell'alimentazione  trattati  con  apparecchi  dissipatori  di
rifiuti alimentari che ne riducano la massa  in  particelle  sottili,
previo accertamento dell'esistenza di un sistema  di  depurazione  da
parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato,  che  assicura
adeguata informazione al pubblico anche in  merito  alla  planimetria
delle  zone  servite   da   tali   sistemi.   L'installazione   delle
apparecchiature e' comunicata da parte del rivenditore al gestore del
servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio. 
  4.  Le  regioni,  sentite  le  province,  possono  stabilire  norme
integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili
e  produttivi   allacciati   alle   pubbliche   fognature,   per   la
funzionalita' degli impianti di pretrattamento e per il rispetto  dei
limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con  l'art.  2,  comma
19) che, per effetto dell'abrogazione dell'art. 182,  commi  6  e  8,
l'art. 107, comma 3, e'  cosi'  sostituito  "3.  Non  e'  ammesso  lo
smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.". 
                              ART. 108
                  (scarichi di sostanze pericolose)

   1.  Le  disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose
si  applicano  agli  stabilimenti nei quali si svolgono attivita' che
comportano  la  produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle
sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di
tali  sostanze  in  quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di
rilevabilita'  consentiti  dalle  metodiche  di rilevamento in essere
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte  terza del presente
decreto,  o,  successivamente,  superiori  ai limiti di rilevabilita'
consentiti  dagli  aggiornamenti  a  tali  metodiche messi a punto ai
sensi  del  punto  4  dell'Allegato  5  alla parte terza del presente
decreto.
   2.  Tenendo  conto  della  tossicita',  della  persistenza e della
bioaccumulazione  della  sostanza considerata nell'ambiente in cui e'
effettuato  lo  scarico,  l'autorita'  competente in sede di rilascio
dell'autorizzazione  fissa,  nei  casi in cui risulti accertato che i
valori  limite  definiti  ai  sensi  dell'articolo  101, commi 1 e 2,
impediscano  o  pregiudichino  il  conseguimento  degli  obiettivi di
qualita'  previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche
per  la  compre  senza  di  altri  scarichi  di  sostanze pericolose,
valori-limite  di  emissione  piu'  restrittivi  di quelli fissati ai
sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
   3.  Ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo  107  e  del comma 2 del presente articolo, entro il 30
ottobre  2007  devono  essere attuate le prescrizioni concernenti gli
scarichi  delle  imprese  assoggettate alle disposizioni ((del Titolo
III-bis   della   parte   seconda   del   presente  decreto)).  Dette
prescrizioni,  concernenti  valori  limite  di emissione, parametri e
misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza
obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo
conto  delle  caratteristiche  tecniche  dell'impianto  in questione,
della   sua   ubicazione   geografica   e   delle  condizioni  locali
dell'ambiente.
   4.  Per  le  sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla
parte  terza  del  presente  decreto,  derivanti dai cicli produttivi
indicati  nella  medesima  tabella,  le  autorizzazioni  stabiliscono
altresi'  la  quantita'  massima della sostanza espressa in unita' di
peso  per unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante
e  cioe'  per  materia prima o per unita' di prodotto, in conformita'
con  quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le
sostanze  pericolose  di  cui  al  comma  1  sono  assoggettati  alle
prescrizioni  di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
   5.  Per  le  acque reflue industriali contenenti le sostanze della
Tabella  5  dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il
punto di misurazione dello scarico e' fissato secondo quanto previsto
dall'autorizzazione   integrata   ambientale   di   cui   al  decreto
legislativo  18  febbraio  2005,  n. 59, e, nel caso di attivita' non
rientranti  nel  campo  di  applicazione del suddetto decreto, subito
dopo  l'uscita  dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che
serve   lo   stabilimento   medesimo.   L'autorita'  competente  puo'
richiedere  che  gli  scarichi  parziali contenenti le sostanze della
tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico
generale   e  disciplinati  come  rifiuti.  Qualora,  come  nel  caso
dell'articolo   124,   comma   2,   secondo  periodo,  l'impianto  di
trattamento  di  acque  reflue  industriali  che  tratta  le sostanze
pericolose,  di  cui  alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva,
tramite  condotta,  acque  reflue  provenienti  da altri stabilimenti
industriali  o  acque  reflue urbane, contenenti sostanze diverse non
utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in
sede di autorizzazione l'autorita' competente ridurra' opportunamente
i  valori  limite di e missione indicati nella tabella 3 del medesimo
Allegato  5  per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate
in   Tabella   5,   tenendo  conto  della  diluizione  operata  dalla
miscelazione delle diverse acque reflue.
   6.  L'autorita'  competente al rilascio dell'autorizzazione per le
sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente  decreto,  derivanti  dai  cicli  produttivi  indicati nella
tabella  medesima,  redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate,
degli  scarichi  esistenti  e  dei  controlli effettuati, ai fini del
successivo inoltro alla Commissione europea.

CAPO IV
ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI
 

                              ART. 109 
(immersione in mare di materiale derivante da attivita' di  escavo  e
            attivita' di posa in mare di cavi e condotte) 
 
   1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformita' alle
disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia,  e'
consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero  aeromobili
e da strutture ubicate nelle acque del  mare  o  in  ambiti  ad  esso
contigui, quali spiagge,  lagune  e  stagni  salmastri  e  terrapieni
costieri, dei materiali seguenti: 
    a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni
litoranei emersi; 
    b) inerti, materiali geologici inorganici  e  manufatti  al  solo
fine  di  utilizzo,  ove  ne  sia  dimostrata  la  compatibilita'   e
l'innocuita' ambientale; 
    c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra,
prodotto durante l'attivita' di pesca effettuata in mare o  laguna  o
stagni salmastri. 
   2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al
comma 1, lettera a), e' rilasciata dalla regione, fatta eccezione per
gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi
31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per  i  quali  e'
rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, in conformita' alle modalita' stabilite con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti,  delle
politiche agricole e forestali,  delle  attivita'  produttive  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  emanarsi
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  parte
terza del presente decreto. 
   3. L'immersione in mare di materiale di cui al  comma  1,  lettera
b), e' soggetta ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovi
manufatti soggetti alla valutazione di  impatto  ambientale.  Per  le
opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura  delle
opere preesistenti, e' dovuta  la  sola  comunicazione  all'autorita'
competente. 
   4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma  1,  lettera
c), non e' soggetta ad autorizzazione. 
   5. La movimentazione dei fondali marini  derivante  dall'attivita'
di posa in mare di cavi e  condotte  e'  soggetta  ad  autorizzazione
regionale  rilasciata,  in  conformita'   alle   modalita'   tecniche
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delle  attivita'
produttive, delle infrastrutture e dei trasporti  e  delle  politiche
agricole e forestali, per quanto di  competenza,  da  emanarsi  entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della  parte  terza
del presente decreto. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE  2015,
N. 221)). 
   ((5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di  impatto
ambientale, nazionale o regionale, le  autorizzazioni  ambientali  di
cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa  autorita'
competente  per  il  provvedimento  che  conclude  motivatamente   il
procedimento di  valutazione  di  impatto  ambientale.  Nel  caso  di
condotte o cavi facenti parte della rete  nazionale  di  trasmissione
dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri
Stati,  non   soggetti   a   valutazione   di   impatto   ambientale,
l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  sentite  le  regioni  interessate,
nell'ambito del procedimento unico  di  autorizzazione  delle  stesse
reti)). 
                              ART. 110 
(trattamento di rifiuti presso impianti di  trattamento  delle  acque
                           reflue urbane) 
 
   1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e  3,  e'  vietato  l'utilizzo
degli  impianti  di  trattamento  di  acque  reflue  urbane  per   lo
smaltimento di rifiuti. 
   2. In deroga al comma  1,  l'autorita'  competente,  d'intesa  con
((l'ente  di  governo  dell'ambito)),  in  relazione  a   particolari
esigenze  e  nei  limiti  della  capacita'  residua  di  trattamento,
autorizza  il  gestore  del  servizio  idrico  integrato  a  smaltire
nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti  liquidi,
limitatamente  alle  tipologie  compatibili  con   il   processo   di
depurazione. 
   3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa  comunicazione
all'autorita' competente ai  sensi  dell'articolo  124,  e'  comunque
autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e  capacita'
depurative  adeguate,  che  rispettino  i  valori   limite   di   cui
all'articolo 101, commi 1  e  2,  i  seguenti  rifiuti  e  materiali,
purche' provenienti dal proprio Ambito territoriale  ottimale  oppure
da  altro  Ambito  territoriale  ottimale  sprovvisto   di   impianti
adeguati: 
    a) rifiuti costituiti da acque reflue  che  rispettino  i  valori
limite stabiliti per lo scarico in fognatura; 
    b)   rifiuti   costituiti   dal   materiale   proveniente   dalla
manutenzione ordinaria di sistemi  di  trattamento  di  acque  reflue
domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3; 
    c) materiali derivanti dalla manutenzione  ordinaria  della  rete
fognaria nonche' quelli derivanti da altri  impianti  di  trattamento
delle acque reflue urbane,  nei  quali  l'ulteriore  trattamento  dei
medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente. 
   4. L'attivita' di cui ai  commi  2  e  3  puo'  essere  consentita
purche' non sia  compromesso  il  possibile  riutilizzo  delle  acque
reflue e dei fanghi. 
   5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio
idrico integrato deve indicare la capacita' residua  dell'impianto  e
le caratteristiche e quantita'  dei  rifiuti  che  intende  trattare.
L'autorita' competente puo' indicare quantita' diverse o  vietare  il
trattamento  di  specifiche   categorie   di   rifiuti.   L'autorita'
competente provvede altresi' all'iscrizione in appositi  elenchi  dei
gestori  di  impianti  di  trattamento  che   hanno   effettuato   la
comunicazione di cui al comma 3. 
   6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3  si  applica
l'apposita tariffa determinata ((dall'ente di governo dell'ambito)). 
   7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti  sono  tenuti  al
rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta  eccezione  per
il produttore dei rifiuti di cui al  comma  3,  lettera  b),  che  e'
tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori  dalla
vigente normativa in materia di  rifiuti.  Il  gestore  del  servizio
idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e  5,  tratta  rifiuti  e'
soggetto all'obbligo di tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico
secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di
rifiuti. 
                              ART. 111
              (impianti di acquacoltura e piscicoltura)

   1.  Con  decreto  del  ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del mare)), di concerto con i Ministri delle politiche
agricole  e  forestali,  delle infrastrutture e dei trasporti e delle
attivita' produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  sono  individuati  i  criteri  relativi al contenimento
dell'impatto  sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura
e di piscicoltura.
                              ART. 112
                     (utilizzazione agronomica)

   1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 92 per le zone
vulnerabili  e  dal  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per
gli   impianti   di   allevamento  intensivo  di  cui  al  punto  6.6
dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli
effluenti  di  allevamento,  delle  acque  di vegetazione dei frantoi
oleari,  sulla  base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996,
n.  574,  nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui
all'articolo  101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende
agroalimentari,  cosi'  come  individuate  in  base  al  decreto  del
Ministro  delle  politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e'
soggetta   a   comunicazione   all'autorita'   competente   ai  sensi
all'articolo 75 del presente decreto.
   2.   Le   regioni   disciplinano  le  attivita'  di  utilizzazione
agronomica  di  cui  al  comma 1 sulla base dei criteri e delle norme
tecniche  generali  adottati con decreto del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali,  di  concerto  con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute
e  delle  infrastrutture  e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo
nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed
in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualita' di cui alla parte terza del presente decreto.
   3.   Nell'ambito   della   normativa  di  cui  al  comma  2,  sono
disciplinati in particolare:
    a)  le  modalita'  di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della
legge 11 novembre 1996, n. 574;
    b)  i  tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione,
prevedendo  procedure  semplificate nonche' specifici casi di esonero
dall'obbligo  di  comunicazione  per  le  attivita'  di minor impatto
ambientale;
    c)  le  norme  tecniche  di  effettuazione  delle  operazioni  di
utilizzo agronomico;
    d)  i  criteri  e  le procedure di controllo, ivi comprese quelle
inerenti   l'imposizione  di  prescrizioni  da  parte  dell'autorita'
competente,  il  divieto  di  esercizio ovvero la sospensione a tempo
determinato  dell'attivita'  di  cui  al  comma 1 nel caso di mancata
comunicazione  o  mancato  rispetto  delle  norme  tecniche  e  delle
prescrizioni impartite;
    e)  le  sanzioni  amministrative pecuniarie fermo restando quanto
disposto dall'articolo 137, comma 15.
                              ART. 113
     (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)

   1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le
regioni,  previo  parere del ((Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)), disciplinano e attuano:
    a)  le  forme  di controllo degli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
    b)  i  casi  in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle
acque  meteoriche  di  dilavamento, effettuate tramite altre condotte
separate,  siano  sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa
l'eventuale autorizzazione.
   2.  Le  acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non
sono  soggette  a  vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza
del presente decreto.
   3.  Le  regioni  disciplinano  altresi'  i casi in cui puo' essere
richiesto  che  le  acque  di  prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne  siano  convogliate  e opportunamente trattate in impianti di
depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle
attivita'  svolte,  vi  sia  il  rischio  di dilavamento da superfici
impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano
pregiudizio  per  il  raggiungimento  degli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici.
   4.  E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque
meteoriche nelle acque sotterranee.
                              ART. 114
                               (dighe)

   1. Le regioni, previo parere del ((Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio e del mare)), adottano apposita disciplina in
materia  di  restituzione  delle  acque  utilizzate per la produzione
idroelettrica,  per  scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione,
nonche'  delle  acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da
quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di
garantire  il  mantenimento  o  il  raggiungimento degli obiettivi di
qualita' di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.
   2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invaso
e  la  salvaguardia  sia  della  qualita' dell'acqua invasata sia del
corpo  ricettore,  le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
delle  dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di
ciascun invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire sia
il  quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attivita'
di   manutenzione   da  eseguire  sull'impianto,  sia  le  misure  di
prevenzione  e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico,
delle   attivita'  di  pesca  e  delle  risorse  idriche  invasate  e
rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.
   3.  Il progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita'
di  manovra  degli  organi di scarico, anche al fine di assicurare la
tutela   del   corpo  ricettore.  Restano  valide  in  ogni  caso  le
disposizioni  fissate  dal decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre  1959,  n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e
cose.
   4.  Il  progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla base
dei  criteri  fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio di
concerto  con  il  Ministro  delle  attivita' produttive e con quello
delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto.
   5.  Il  progetto  di  gestione  e'  approvato  dalle  regioni, con
eventuali  prescrizioni,  entro  sei  mesi  dalla  sua presentazione,
previo  parere  dell'amministrazione  competente alla vigilanza sulla
sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89
e  91  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove
necessario,   gli  enti  gestori  delle  aree  protette  direttamente
interessate;  per  le  dighe di cui al citato articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato e' trasmesso
al  Registro  italiano  dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma
sintetica,   come   parte   integrante   del  foglio  condizioni  per
l'esercizio  e  la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  1°  novembre 1959, n. 1363, e relative
disposizioni  di  attuazione.  Il  progetto  di  gestione  si intende
approvato  e  diviene  operativo  trascorsi  sei  mesi  dalla data di
presentazione  senza  che  sia  intervenuta alcuna pronuncia da parte
della  regione  competente, fermo restando il pote re di tali Enti di
dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
   6.  Con  l'approvazione  del progetto il gestore e' autorizzato ad
eseguire  le  operazioni  di  svaso,  sghiaiamento  e  sfangamento in
conformita'  ai  limiti  indicati nel progetto stesso e alle relative
prescrizioni.
   7.  Nella  definizione  dei  canoni  di  concessione  di inerti le
amministrazioni  determinano  specifiche  modalita'  ed  importi  per
favorire  lo  sghiaiamento  e  sfangamento  degli  invasi per asporto
meccanico.
   8.  I  gestori  degli  invasi  esistenti,  che  ancora non abbiano
ottemperato   agli  obblighi  previsti  dal  decreto  del  ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare)) 30 giugno
2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 269 del 16 novembre
2004,  sono  tenuti  a presentare il progetto di cui al comma 2 entro
sei  mesi  dall'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  4. Fino
all'approvazione  o  alla  operativita'  del  progetto di gestione, e
comunque  non  oltre  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
predetto  decreto,  le operazioni periodiche di manovre prescritte ai
sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre  1959,  n.  1363, volte a controllare la funzionalita' degli
organi  di scarico, sono svolte in conformita' ai fogli di condizione
per l'esercizio e la manutenzione.
   9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi
non  devono  pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, ne' il
rispetto  degli obiettivi di qualita' ambientale e degli obiettivi di
qualita' per specifica destinazione.
                              ART. 115
         (tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

   1.  Al  fine  di  assicurare il mantenimento o il ripristino della
vegetazione  spontanea  nella fascia immediatamente adiacente i corpi
idrici,  con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti
di   origine   diffusa,   di   stabilizzazione   delle  sponde  e  di
conservazione della biodiversita' da contemperarsi con le esigenze di
funzionalita'  dell'alveo,  entro  un  anno  dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano
gli  interventi  di  trasformazione  e  di  gestione  del suolo e del
soprassuolo  previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di
fiumi,  laghi,  stagni  e  lagune, comunque vietando la copertura dei
corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica
incolumita'  e  la  realizzazione  di  impianti  di  smaltimento  dei
rifiuti.
   2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono comunque soggetti
all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
salvo  quanto  previsto  per  gli  interventi  a  salvaguardia  della
pubblica incolumita'.
   3. Per garantire le finalita' di cui al comma 1, le aree demaniali
dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere
date  in  concessione  allo scopo di destinarle a riserve naturali, a
parchi  fluviali  o  lacuali  o comunque a interventi di ripristino e
recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia' comprese in
aree  naturali  protette  statali  o  regionali  inserite nell'elenco
ufficiale   previsto  dalla  vigente  normativa,  la  concessione  e'
gratuita.
   4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della
legge   5  gennaio  1994,  n.  37,  non  possono  essere  oggetto  di
sdemanializzazione.
                              ART. 116 
                        (programmi di misure) 
 
   1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano  i
Piani di tutela di cui all'articolo 121 con  i  programmi  di  misure
costituiti dalle misure di base di cui  all'Allegato  11  alla  parte
terza  del  presente  decreto  e,  ove   necessarie,   dalle   misure
supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi  di  misure
sono sottoposti per l'approvazione all'Autorita' di  bacino.  Qualora
le misure non risultino sufficienti  a  garantire  il  raggiungimento
degli obiettivi previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le cause
e indica alle regioni le modalita'  per  il  riesame  dei  programmi,
invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo  restando  il
limite costituito dalle risorse disponibili.  Le  misure  di  base  e
supplementari  devono  essere  comunque  tali  da  evitare  qualsiasi
aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle  superficiali.
I programmi sono approvati entro il 2009  ed  attuati  dalle  regioni
entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro  il  2015  e
dev'essere aggiornato ogni sei anni . 
  ((1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito
di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla  loro
approvazione)). 

TITOLO IV
STRUMENTI DI TUTELA
CAPO I
PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE
 

                              ART. 117 
         (piani di gestione e registro delle aree protette) 
 
   1. Per ciascun distretto  idrografico  e'  adottato  un  Piano  di
gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano  di  bacino
distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce
pertanto piano stralcio del  Piano  di  bacino  e  viene  adottato  e
approvato   secondo   le   procedure   stabilite   per   quest'ultimo
dall'articolo  66.  Le   Autorita'   di   bacino,   ai   fini   della
predisposizione  dei  Piani  di   gestione,   devono   garantire   la
partecipazione di tutti i  soggetti  istituzionali  competenti  nello
specifico settore. 
   2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi indicati  nella
parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto. 
  2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici,  adottati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre  2015
e, successivamente, ogni sei anni. 
  2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e  i
risultati  dell'attivita'   di   monitoraggio   condotta   ai   sensi
dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti
diffuse, le Autorita' competenti  individuano  misure  vincolanti  di
controllo  dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di  gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti  nell'acqua
o  stabiliscono  obblighi   di   autorizzazione   preventiva   o   di
registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure  di
controllo  sono  riesaminate  periodicamente  e   aggiornate   quando
occorre. 
  ((2-quater. Al fine di coniugare  la  prevenzione  del  rischio  di
alluvioni con la tutela degli ecosistemi  fluviali,  nell'ambito  del
Piano di gestione, le Autorita' di bacino, in concorso con gli  altri
enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti
a  livello  di  bacino  idrografico,  quale  strumento   conoscitivo,
gestionale e di programmazione  di  interventi  relativo  all'assetto
morfologico dei corridoi fluviali. I programmi  di  cui  al  presente
comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi  individuati  dalle
direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 23 ottobre 2007, e  concorrono  all'attuazione  dell'articolo  7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  che  individua
come prioritari, tra le misure da finanziare per la  mitigazione  del
dissesto  idrogeologico,  gli   interventi   integrati   che   mirino
contemporaneamente alla riduzione del rischio  e  alla  tutela  e  al
recupero degli ecosistemi e  della  biodiversita'.  Il  programma  di
gestione  dei  sedimenti  ha  l'obiettivo  di  migliorare  lo   stato
morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di
alluvioni  tramite  interventi  sul  trasporto  solido,  sull'assetto
plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e  sull'assetto
e sulle modalita' di gestione  delle  opere  idrauliche  e  di  altre
infrastrutture presenti nel corridoio fluviale  e  sui  versanti  che
interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico.
Il programma di  gestione  dei  sedimenti  e'  costituito  dalle  tre
componenti seguenti: 
    a) definizione di  un  quadro  conoscitivo  a  scala  spaziale  e
temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico  attuale  dei
corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche
e quantita' di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere
presenti con i processi morfologici e  a  ogni  elemento  utile  alla
definizione degli obiettivi di cui alla lettera b); 
    b) definizione, sulla base del quadro  conoscitivo  di  cui  alla
lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi
fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e
di ridurre il rischio idraulico; in  questo  ambito  e'  prioritario,
ovunque    possibile,    ridurre    l'alterazione     dell'equilibrio
geomorfologico  e  la  disconnessione  degli  alvei  con  le  pianure
inondabili, evitando un'ulteriore  artificializzazione  dei  corridoi
fluviali; 
    c)  identificazione  degli  eventuali  interventi  necessari   al
raggiungimento degli obiettivi definiti  alla  lettera  b),  al  loro
monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro  conoscitivo;  la
scelta delle misure  piu'  appropriate  tra  le  diverse  alternative
possibili, incluso il non intervento, deve  avvenire  sulla  base  di
un'adeguata valutazione e di un confronto  degli  effetti  attesi  in
relazione  ai  diversi  obiettivi,  tenendo  conto  di  un  orizzonte
temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli  interventi  da
valutare deve essere data priorita' alle  misure,  anche  gestionali,
per il ripristino della  continuita'  idromorfologica  longitudinale,
laterale e verticale, in  particolare  al  ripristino  del  trasporto
solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di  tratti
incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al
ripristino di piu' ampi spazi di  mobilita'  laterale,  nonche'  alle
misure di rinaturazione e riqualificazione  morfologica;  l'eventuale
asportazione  locale  di  materiale  litoide  o  vegetale   o   altri
interventi di artificializzazione del  corso  d'acqua  devono  essere
giustificati  da  adeguate  valutazioni  rispetto  alla   traiettoria
evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi,  sia  positivi  che
negativi  nel  lungo  periodo,  rispetto  ad  altre  alternative   di
intervento;  all'asportazione  dal  corso  d'acqua  e'  da  preferire
comunque, ovunque sia  possibile,  la  reintroduzione  del  materiale
litoide eventualmente rimosso in tratti  dello  stesso  adeguatamente
individuati sulla base del quadro conoscitivo, in  coerenza  con  gli
obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale)). 
  3. L'Autorita' di bacino, sentite gli enti di  governo  dell'ambito
del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata
in  vigore  della  presente  norma,  sulla  base  delle  informazioni
trasmesse dalle regioni, un  registro  delle  aree  protette  di  cui
all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle
autorita' competenti ai sensi della normativa vigente. 
                              ART. 118 
(rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed  analisi
          dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica) 
 
  ((1.  Al  fine  di  aggiornare  le  informazioni  necessarie   alla
redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117,  le  regioni
attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere
le caratteristiche del bacino  idrografico  e  a  valutare  l'impatto
antropico esercitato sul medesimo, nonche'  alla  raccolta  dei  dati
necessari all'analisi economica dell'utilizzo  delle  acque,  secondo
quanto previsto  dall'allegato  10  alla  presente  parte  terza.  Le
risultanze delle attivita' di cui al primo periodo sono trasmesse  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
alle competenti Autorita' di bacino e al  Dipartimento  tutela  delle
acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale)). 
  2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita'  alle
indicazioni di cui all'Allegato  3  alla  parte  terza  del  presente
decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e
sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni  sei
anni. 
  3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma  1,
le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e  le  informazioni  gia'
acquisite. 
                              ART. 119 
    (principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici) 
 
   1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita'  di  cui
al Capo I del titolo II della parte terza del  presente  decreto,  le
Autorita' competenti tengono conto del  principio  del  recupero  dei
costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi  alla
risorsa, prendendo in considerazione l'analisi  economica  effettuata
in base all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto  e,  in
particolare, secondo il principio "chi inquina paga". 
   2. Entro il 2010 le Autorita'  competenti  provvedono  ad  attuare
politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad  incentivare  adeguatamente
gli utenti a usare  le  risorse  idriche  in  modo  efficiente  ed  a
contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli  obiettivi  di
qualita' ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonche'  di  cui
agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche  mediante  un
adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico
dei  vari  settori  di  impiego  dell'acqua,  suddivisi   almeno   in
industria, famiglie e  agricoltura.  Al  riguardo  dovranno  comunque
essere tenute  in  conto  le  ripercussioni  sociali,  ambientali  ed
economiche del recupero dei suddetti costi, nonche' delle  condizioni
geografiche e climatiche della regione o delle regioni in  questione.
In particolare: 
    a) i  canoni  di  concessione  per  le  derivazioni  delle  acque
pubbliche tengono conto  dei  costi  ambientali  e  dei  costi  della
risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua; 
    b) le tariffe dei servizi idrici a carico  dei  vari  settori  di
impiego dell'acqua, quali  quelli  civile,  industriale  e  agricolo,
contribuiscono  adeguatamente  al  recupero  dei  costi  sulla   base
dell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato  10  alla  parte
terza del presente decreto. 
   3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono  riportate  le
fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi  di  qualita'  di  cui
alla parte terza del presente decreto. 
   ((3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo  154,
comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e  le  regioni,  mediante  la  stipulazione  di  accordi  di
programma ai sensi dell'articolo  34  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, possono determinare,  stabilendone  l'ammontare,
la quota parte delle entrate dei canoni derivanti  dalle  concessioni
del  demanio   idrico   nonche'   le   maggiori   entrate   derivanti
dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma  1
del presente articolo,  e  in  particolare  dal  recupero  dei  costi
ambientali e  di  quelli  relativi  alla  risorsa,  da  destinare  al
finanziamento delle misure e delle  funzioni  previste  dall'articolo
116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e
tecnico-organizzative attribuite alle Autorita' di  bacino  ai  sensi
dell'articolo 71 del presente decreto)). 
                              ART. 120 
       (rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici) 
 
   1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la  conoscenza  e
la verifica  dello  stato  qualitativo  e  quantitativo  delle  acque
superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico. 
   2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle
indicazioni di cui all'Allegato  1  alla  parte  terza  del  presente
decreto. Tali programmi  devono  essere  integrati  con  quelli  gia'
esistenti per gli obiettivi a  specifica  destinazione  stabiliti  in
conformita' all'Allegato 2 alla parte  terza  del  presente  decreto,
nonche' con quelli delle  acque  inserite  nel  registro  delle  aree
protette. Le risultanze delle  attivita'  di  cui  al  comma  1  sono
trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare ed al Dipartimento  tutela  delle  acque  interne  e  marine
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA). 
   3. Al fine di evitare sovrapposizioni e  di  garantire  il  flusso
delle informazioni raccolte e la loro compatibilita' con  il  Sistema
informativo  nazionale  dell'ambiente  (SINA),  le  regioni   possono
promuovere, nell'esercizio delle rispettive  competenze,  accordi  di
programma con l' Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale  (ISPRA),  le  Agenzie   regionali   per   la   protezione
dell'ambiente di cui  al  decreto-legge  4  dicembre  1993,  n.  496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le
province, ((gli enti di governo dell'ambito)), i consorzi di bonifica
e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi
devono essere definite altresi' le modalita' di standardizzazione dei
dati e di interscambio delle informazioni. 
                              Art. 121 
                     Piani di tutela delle acque 
 
  1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno  specifico  piano
di settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel presente
articolo, nonche'  secondo  le  specifiche  indicate  nella  parte  B
dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto. 
  2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino,  nel  contesto
delle  attivita'  di  pianificazione  o  mediante  appositi  atti  di
indirizzo e coordinamento, sentite le province e gli enti di  governo
dell'ambito, definiscono gli obiettivi  su  scala  di  distretto  cui
devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonche' le  priorita'
degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni,  sentite  le
province e previa adozione delle eventuali  misure  di  salvaguardia,
adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  nonche'  alle
competenti Autorita' di bacino, per le verifiche di competenza. 
  3. Il Piano di tutela  contiene,  oltre  agli  interventi  volti  a
garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di  cui
alla parte terza del presente  decreto,  le  misure  necessarie  alla
tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1 il Piano di  tutela  contiene
in particolare: 
    a) i risultati dell'attivita' conoscitiva; 
    b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e  per
specifica destinazione; 
    c) l'elenco dei corpi idrici a  specifica  destinazione  e  delle
aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e
di risanamento; 
    d) le misure  di  tutela  qualitative  e  quantitative  tra  loro
integrate e coordinate per bacino idrografico; 
    e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle
relative priorita'; 
    f) il  programma  di  verifica  dell'efficacia  degli  interventi
previsti; 
    g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici; 
    g-bis) i dati in possesso delle autorita'  e  agenzie  competenti
rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree  interessate
e  delle  acque  potabili  dei   comuni   interessati,   rilevati   e
periodicamente aggiornati presso la rete di  monitoraggio  esistente,
da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini; 
    h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10  alla  parte  terza
del presente decreto e le misure previste al fine di dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei
costi dei servizi idrici; 
    i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente. 
  5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano  di  tutela
le Autorita' di bacino verificano la conformita' del piano agli  atti
di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui  al
comma  2,  esprimendo  parere  vincolante.  Il  Piano  di  tutela  e'
approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi  e  comunque  non
oltre  il  ((31  dicembre  2016)).  Le  successive  revisioni  e  gli
aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni. 
                              ART. 122
               (informazione e consultazione pubblica)

   1.  Le  regioni  promuovono  la  partecipazione attiva di tutte le
parti  interessate  all'attuazione  della  parte  terza  del presente
decreto,    in    particolare    all'elaborazione,   al   riesame   e
all'aggiornamento  dei  Piani  di  tutela.  Su richiesta motivata, le
regioni  autorizzano  l'accesso  ai  documenti  di riferimento e alle
informazioni  in  base  ai  quali  e' stato elaborato il progetto del
Piano  di  tutela. Le regioni provvedono affinche', per il territorio
di  competenza  ricadente  nel distretto idrografico di appartenenza,
siano  pubblicati  e  resi  disponibili per eventuali osservazioni da
parte del pubblico:
    a)  il  calendario  e il programma di lavoro per la presentazione
del  Piano,  inclusa  una  dichiarazione  delle misure consultive che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui
il Piano si riferisce;
    b)  una  valutazione  globale provvisoria dei problemi prioritari
per  la  gestione  delle  acque nell'ambito del bacino idrografico di
appartenenza,  almeno  due  anni prima dell'inizio del periodo cui il
Piano si riferisce;
    c)  copia  del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
   2.  Per  garantire  l'attiva partecipazione e la consultazione, le
regioni  concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione
di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.
   3.  I  commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani
di tutela.
                              Art. 123
         (trasmissione delle informazioni e delle relazioni)

   1.  Contestualmente  alla  pubblicazione  dei  Piani  di tutela le
regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti
successivi al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare)) al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.
   2.  Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo
inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni
dettate,  in  materia di modalita' di trasmissione delle informazioni
sullo  stato  di  qualita'  dei  corpi idrici e sulla classificazione
delle   acque,  dal  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare)) con apposito decreto, relazioni sintetiche
concernenti:
    a)  l'attivita'  conoscitiva di cui all'articolo 118 entro dodici
mesi  dalla  data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.  I  successivi  aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a
partire dal febbraio 2010;
    b)   i   programmi   di   monitoraggio  secondo  quanto  previsto
all'articolo  120  entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della  parte terza del presente decreto e successivamente con cadenza
annuale.
   3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o
dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni trasmettono al
((Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
una  relazione  sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure
di base o supplementari di cui all'articolo 116.

CAPO II
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI
 

                              ART. 124 
                         (criteri generali) 
 
   1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 
   2. L'autorizzazione e' rilasciata al  titolare  dell'attivita'  da
cui origina lo scarico. Ove uno  o  piu'  stabilimenti  conferiscano,
tramite condotta,  ad  un  terzo  soggetto,  titolare  dello  scarico
finale, le acque reflue  provenienti  dalle  loro  attivita',  oppure
qualora  tra  piu'  stabilimenti  sia  costituito  un  consorzio  per
l'effettuazione  in  comune  dello   scarico   delle   acque   reflue
provenienti dalle  attivita'  dei  consorziati,  l'autorizzazione  e'
rilasciata in capo al titolare dello scarico finale  o  al  consorzio
medesimo, ferme restando  le  responsabilita'  dei  singoli  titolari
delle attivita' suddette e  del  gestore  del  relativo  impianto  di
depurazione in caso di  violazione  delle  disposizioni  della  parte
terza del presente decreto. 
   3.  Il  regime  autorizzatorio  degli  scarichi  di  acque  reflue
domestiche e  di  reti  fognarie,  servite  o  meno  da  impianti  di
depurazione delle acque reflue  urbane,  e'  definito  dalle  regioni
nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2. 
   4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque  reflue  domestiche
in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei  regolamenti
fissati dal  gestore  del  servizio  idrico  integrato  ed  approvati
((dall'ente di governo dell'ambito)). 
   5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali
e' definito  dalle  regioni;  tali  scarichi  sono  ammessi  in  reti
fognarie nell'osservanza dei  regolamenti  emanati  dal  gestore  del
servizio  idrico  integrato  ed  in  conformita'   all'autorizzazione
rilasciata ((dall'ente di governo dell'ambito)). 
   6. Le regioni disciplinano le fasi di  autorizzazione  provvisoria
agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il
tempo necessario al loro avvio ((oppure, se gia' in  esercizio,  allo
svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle  infrastrutture  ad
essi connesse, finalizzati all'adempimento degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione   europea,   ovvero   al
potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione)). 
   7.   Salvo   diversa   disciplina   regionale,   la   domanda   di
autorizzazione e' presentata  alla  provincia  ovvero  ((all'ente  di
governo  dell'ambito))  se  lo  scarico  e'  in  pubblica  fognatura.
L'autorita' competente provvede entro novanta giorni dalla  ricezione
della domanda. 
   8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, l'autorizzazione e' valida per quattro anni  dal  momento  del
rilascio. Un anno prima della scadenza  ne  deve  essere  chiesto  il
rinnovo.  Lo  scarico  puo'  essere  provvisoriamente  mantenuto   in
funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute  nella  precedente
autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo  provvedimento,  se  la
domanda di rinnovo  e'  stata  tempestivamente  presentata.  Per  gli
scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo  108,  il
rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non  oltre  sei
mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale  termine,  lo
scarico dovra' cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui
al comma 3 puo' prevedere per specifiche  tipologie  di  scarichi  di
acque reflue domestiche, ove soggetti  ad  autorizzazione,  forme  di
rinnovo tacito della medesima. 
   9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel  quale  sia  accertata
una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui,  oppure
in un corpo idrico non significativo,  l'autorizzazione  tiene  conto
del periodo di portata nulla e  della  capacita'  di  diluizione  del
corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e  limiti
al fine di garantire le capacita' autodepurative del corpo  ricettore
e la difesa delle acque sotterranee. 
   10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla
sua   localizzazione   e   alle   condizioni   locali   dell'ambiente
interessato,  l'autorizzazione  contiene  le  ulteriori  prescrizioni
tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni
ad  esso  funzionalmente  connesse,  avvenga  in   conformita'   alle
disposizioni della parte terza  del  presente  decreto  e  senza  che
consegua alcun pregiudizio per il  corpo  ricettore,  per  la  salute
pubblica e l'ambiente. 
   11.  Le  spese  occorrenti   per   l'effettuazione   di   rilievi,
accertamenti, controlli e sopralluoghi  necessari  per  l'istruttoria
delle domande di autorizzazione allo  scarico  previste  dalla  parte
terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita'
competente  determina,  preliminarmente  all'istruttoria  e  in   via
provvisoria, la somma che il  richiedente  e'  tenuto  a  versare,  a
titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda.
La  medesima  Autorita',  completata  l'istruttoria,  provvede   alla
liquidazione definitiva  delle  spese  sostenute  sulla  base  di  un
tariffario dalla stessa approntato. 
   12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivita'  sia
trasferita in altro luogo,  ovvero  per  quelli  soggetti  a  diversa
destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi
uno   scarico    avente    caratteristiche    qualitativamente    e/o
quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente,  deve
essere  richiesta  una  nuova  autorizzazione   allo   scarico,   ove
quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non
abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere
data comunicazione all'autorita' competente, la quale, verificata  la
compatibilita'  dello  scarico  con  il  corpo  recettore,  adotta  i
provvedimenti che si rendano eventualmente necessari. 
                              ART. 125
(domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)

   1.  La  domanda  di  autorizzazione  agli scarichi di acque reflue
industriali    deve    essere    corredata   dall'indicazione   delle
caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume
annuo  di  acqua  da  scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla
individuazione  del  punto  previsto  per  effettuare  i  prelievi di
controllo,  dalla  descrizione  del sistema complessivo dello scarico
ivi   comprese   le   operazioni  ad  esso  funzionalmente  connesse,
dall'eventuale  sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove
richiesto,  e  dalla  indicazione delle apparecchiature impiegate nel
processo  produttivo  e nei sistemi di scarico nonche' dei sistemi di
depurazione  utilizzati  per conseguire il rispetto dei valori limite
di emissione.
   2.  Nel  caso  di  scarichi  di  sostanze  di cui alla tabella 3/A
dell'Allegato  5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai
cicli  produttivi  indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di
cui al comma 1 deve altresi' indicare:
    a)   la   capacita'   di   produzione  del  singolo  stabilimento
industriale   che  comporta  la  produzione  o  la  trasformazione  o
l'utilizzazione  delle  sostanze di cui alla medesima tabella, oppure
la   presenza  di  tali  sostanze  nello  scarico.  La  capacita'  di
produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacita'
oraria   moltiplicata   per  il  numero  massimo  di  ore  lavorative
giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
    b)  il  fabbisogno  orario  di  acque per ogni specifico processo
produttivo.
                              ART. 126
              (approvazione dei progetti degli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane)

   1.  Le  regioni  disciplinano  le  modalita'  di  approvazione dei
progetti  degli  impianti  di  trattamento delle acque reflue urbane.
Tale  disciplina  deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5
alla  parte  terza del presente decreto e della corrispondenza tra la
capacita'  di  trattamento  dell'impianto  e  le  esigenze delle aree
asservite, nonche' delle modalita' della gestione che deve assicurare
il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano
altresi'   le  modalita'  di  autorizzazione  provvisoria  necessaria
all'avvio  dell'impianto  anche  in  caso  di realizzazione per lotti
funzionali.
                              ART. 127
        (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)

   1.  Ferma  restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque
reflue  sono  sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile
((e  alla  fine  del  complessivo  processo di trattamento effettuato
nell'impianto  di  depurazione)). I fanghi devono essere riutilizzati
ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
   2.  E'  vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali
dolci e salmastre.

CAPO III
CONTROLLO DEGLI SCARICHI
 

                              ART. 128
                   (soggetti tenuti al controllo)

   1.  L'autorita'  competente  effettua  il controllo degli scarichi
sulla  base  di  un  programma  che  assicuri  un periodico, diffuso,
effettivo ed imparziale sistema di controlli.
   2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in
pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza
un adeguato servizio di controllo secondo le modalita' previste nella
convenzione di gestione.
                              ART. 129
                       (accessi ed ispezioni)

   1. L'autorita' competente al controllo e' autorizzata a effettuare
le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del
rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute
nei  provvedimenti  autorizzatori  o regolamentari e delle condizioni
che  danno  luogo  alla  formazione degli scarichi. Il titolare dello
scarico  e' tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire
l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
                              ART. 130
 (inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)

   1.  Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui
al  titolo  V  della  parte  terza  del  presente decreto, in caso di
inosservanza  delle  prescrizioni  dell'autorizzazione  allo  scarico
l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
    a)  alla  diffida,  stabilendo  un  termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze;
    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per
un  tempo  determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per
la salute pubblica e per l'ambiente;
    c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle  prescrizioni  imposte  con  la  diffida  e in caso di reiterate
violazioni  che  determinino  situazione  di  pericolo  per la salute
pubblica e per l'ambiente.
                              ART. 131
          (controllo degli scarichi di sostanze pericolose)

   1.  Per  gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5
dell'Allegato  5  alla  parte terza del presente decreto, l'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione puo' prescrivere, a carico
del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo
in  automatico,  nonche'  le  modalita' di gestione degli stessi e di
conservazione   dei   relativi   risultati,  che  devono  rimanere  a
disposizione  dell'autorita'  competente  al controllo per un periodo
non  inferiore  a  tre  anni  dalla data di effettuazione dei singoli
controlli.
                              ART. 132
                      (interventi sostitutivi)

   1.  Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla
parte terza del presente decreto, il ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare)) diffida la regione a provvedere
entro  il termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor
termine  imposto  dalle  esigenze  di  tutela  ambientale. In caso di
persistente  inadempienza provvede, in via sostitutiva, il ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare)), previa
delibera  del  Consiglio  dei  Ministri, con oneri a carico dell'Ente
inadempiente.
   2.  Nell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi di cui al comma 1, il
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
nomina un commissario "ad acta" che pone in essere gli atti necessari
agli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente a carico delle
regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.

TITOLO V
SANZIONI
CAPO I
SANZIONI AMMINISTRATIVE
 

                              ART. 133 
                      (sanzioni amministrative) 
 
   1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato  ((e  fuori  dai
casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi  2  e
3,)), nell'effettuazione di uno scarico superi  i  valori  limite  di
emissione fissati nelle tabelle di  cui  all'Allegato  5  alla  parte
terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite  stabiliti
dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2,  o  quelli  fissati
dall'autorita' competente a  norma  dell'articolo  107,  comma  1,  o
dell'articolo 108, comma 1, e' punito con la sanzione  amministrativa
da tremila euro a  trentamila  euro.  Se  l'inosservanza  dei  valori
limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle
risorse idriche destinate al consumo umano di  cui  all'articolo  94,
oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla  vigente
normativa, si applica la  sanzione  amministrativa  non  inferiore  a
ventimila euro. 
   2. Chiunque apra o comunque  effettui  scarichi  di  acque  reflue
domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di
depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo  124,  oppure
continui  ad  effettuare  o  mantenere  detti   scarichi   dopo   che
l'autorizzazione sia stata sospesa  o  revocata,  e'  punito  con  la
sanzione  amministrativa  da  seimila  euro  a   sessantamila   euro.
Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti  ad  uso
abitativo la sanzione e' da seicento euro a tremila euro. 
   3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca  reato,  al  di  fuori
delle  ipotesi  di  cui   al   comma   1((e   di   cui   all'articolo
29-quattuordecies, comma 2,)), effettui o mantenga uno scarico  senza
osservare   le   prescrizioni   indicate   nel    provvedimento    di
autorizzazione o fissate ai sensi  dell'articolo  107,  comma  1,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  millecinquecento
euro a quindicimila euro. 
   4. Chiunque,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  effettui
l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo  109,  comma
1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attivita' di posa in mare cui  al
comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  millecinquecento   euro   a
quindicimila euro. 
   5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della
disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2,  chiunque  non
osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7,  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a  seimila
euro. 
   6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi  il
divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo  127,  comma
2, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  seimila
euro a sessantamila euro. 
   7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque: 
    a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso,  sghiaiamento  o
sfangamento delle dighe, superi i  limiti  o  non  osservi  le  altre
prescrizioni  contenute  nello   specifico   progetto   di   gestione
dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2; 
    b) effettui le medesime operazioni  prima  dell'approvazione  del
progetto di gestione. 
   8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate  e  dei
volumi,  oppure  l'obbligo  di  trasmissione  dei   risultati   delle
misurazioni di cui  all'articolo  95,  comma  3,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila
euro. Nei casi di particolare tenuita' la sanzione e' ridotta  ad  un
quinto. 
   9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi dell'articolo 113, comma  1,  lettera  b),  e'  punito  con  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  millecinquecento   euro   a
quindicimila euro. 
                              ART. 134
            (sanzioni in materia di aree di salvaguardia)

   1.  L'inosservanza  delle  disposizioni  relative alle attivita' e
destinazioni  vietate  nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo
94  e'  punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento
euro a seimila euro.
                              ART. 135
                    (competenza e giurisdizione)

   1.  In  materia  di  accertamento  degli  illeciti amministrativi,
all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie provvede,
con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della
legge  24  novembre  1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma
nel  cui  territorio  e'  stata  commessa la violazione, ad eccezione
delle  sanzioni  previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali e'
competente  il  comune,  fatte  salve  le attribuzioni affidate dalla
legge ad altre pubbliche autorita'.
   2.  Fatto  salvo  quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli
illeciti  in  violazione delle norme in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento  provvede  il  Comando  carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.);  puo' altresi' intervenire il Corpo forestale dello Stato
e  possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il
Corpo  delle  capitanerie  di  porto, Guardia costiera, provvede alla
sorveglianza  e  all'accertamento  delle violazioni di cui alla parte
terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni
o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.
   3.  Per  i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in
vigore   della   parte   terza   del  presente  decreto,  l'autorita'
giudiziaria,  se  non  deve  pronunziare  decreto  di archiviazione o
sentenza  di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli
enti  indicati  al  comma  1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative.
   4.  Alle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste dalla parte
terza  del  presente  decreto  non  si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
                              ART. 136
         (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

   1.  Le  somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste   dalla  parte  terza  del  presente  decreto  sono  versate
all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unita'
previsionali  di  base  destinate  alle  opere  di  risanamento  e di
riduzione  dell'inquinamento  dei corpi idrici. Le regioni provvedono
alla   ripartizione  delle  somme  riscosse  fra  gli  interventi  di
prevenzione e di risanamento.

CAPO II
SANZIONI PENALI
 

                              ART. 137 
                          (sanzioni penali) 
 
   1.  ((Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell'articolo
29-quattuordecies, comma 1,)) Chiunque apra o comunque effettui nuovi
scarichi di acque reflue industriali,  senza  autorizzazione,  oppure
continui  ad  effettuare  o  mantenere  detti   scarichi   dopo   che
l'autorizzazione  sia  stata  sospesa  o  revocata,  e'  punito   con
l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da  millecinquecento
euro a diecimila euro. 
   2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi
di  acque  reflue  industriali  contenenti  le  sostanze   pericolose
comprese nelle famiglie e  nei  gruppi  di  sostanze  indicate  nelle
tabelle 5 e  3/A  dell'Allegato  5  alla  parte  terza  del  presente
decreto, la  pena  e'  dell'arresto  da  tre  mesi  a  tre  anni  ((e
dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro)). 
   3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma  5  ((o  di
cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3,)), effettui uno  scarico
di  acque  reflue  industriali  contenenti  le  sostanze   pericolose
comprese nelle famiglie e  nei  gruppi  di  sostanze  indicate  nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto
senza osservare  le  prescrizioni  dell'autorizzazione,  o  le  altre
prescrizioni dell'autorita' competente a norma  degli  articoli  107,
comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni. 
   4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei
risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la  pena
di cui al comma 3. 
   5. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato))  Chiunque,
in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5  dell'Allegato  5
alla parte terza del  presente  decreto,  nell'effettuazione  di  uno
scarico di acque reflue industriali, superi i valori  limite  fissati
nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul  suolo,  nella  tabella  4
dell'Allegato 5 alla parte  terza  del  presente  decreto,  oppure  i
limiti piu'  restrittivi  fissati  dalle  regioni  o  dalle  province
autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma
1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila
euro a trentamila euro.  Se  sono  superati  anche  i  valori  limite
fissati per le sostanze contenute  nella  tabella  3/A  del  medesimo
Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni  e  l'ammenda
da seimila euro a centoventimila euro. 
   6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al  gestore
di  impianti  di  trattamento   delle   acque   reflue   urbane   che
nell'effettuazione dello  scarico  supera  i  valori-limite  previsti
dallo stesso comma. 
   7. Al gestore del servizio  idrico  integrato  che  non  ottempera
all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o  non
osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5,
si applica la pena  dell'arresto  da  tre  mesi  ad  un  anno  o  con
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta  di  rifiuti
non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a  due  anni  e
con l'ammenda da tremila euro a  trentamila  euro  se  si  tratta  di
rifiuti pericolosi. 
   8. Il titolare di uno scarico  che  non  consente  l'accesso  agli
insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo  ai  fini
di cui all'articolo 101,  commi  3  e  4,  salvo  che  il  fatto  non
costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino
a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei  soggetti
incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della  legge
n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354  del  codice  di  procedura
penale. 
   9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi dell'articolo 113, comma 3, e' punito con le  sanzioni  di  cui
all'articolo 137, comma 1. 
   10.   Chiunque   non   ottempera   al    provvedimento    adottato
dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4,  ovvero
dell'articolo   85,   comma   2,   e'   punito   con   l'ammenda   da
millecinquecento euro a quindicimila euro. 
   11. Chiunque non osservi  i  divieti  di  scarico  previsti  dagli
articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni. 
   12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma
dell'articolo  88,  commi  1  e   2,   dirette   ad   assicurare   il
raggiungimento o il ripristino  degli  obiettivi  di  qualita'  delle
acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure  non  ottemperi  ai
provvedimenti   adottati   dall'autorita'   competente    ai    sensi
dell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni  o
con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 
   13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due  anni
se lo scarico nelle acque del mare da parte  di  navi  od  aeromobili
contiene sostanze o materiali per  i  quali  e'  imposto  il  divieto
assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni  contenute  nelle
convenzioni  internazionali   vigenti   in   materia   e   ratificate
dall'Italia, salvo  che  siano  in  quantita'  tali  da  essere  resi
rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che  si
verificano naturalmente in mare e purche' in presenza  di  preventiva
autorizzazione da parte dell'autorita' competente. 
   14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di  effluenti  di
allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari,  nonche'  di
acque reflue  provenienti  da  aziende  agricole  e  piccole  aziende
agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e  delle
procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o  all'ordine
di sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo, e'
punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o  con
l'arresto fino ad un anno. La  stessa  pena  si  applica  a  chiunque
effettui l'utilizzazione agronomica al di  fuori  dei  casi  e  delle
procedure di cui alla normativa vigente. 
                              ART. 138
                (ulteriori provvedimenti sanzionatori
per l'attivita' di molluschicoltura)

   1.  Nei  casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministro
della   salute,  il  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e del mare)) , nonche' la regione e la provincia autonoma
competente, ai quali e' inviata copia delle notizie di reato, possono
disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall'esito del
giudizio  penale,  la  sospensione in via cautelare dell'attivita' di
molluschicoltura;  a  seguito  di sentenza di condanna o di decisione
emessa  ai  sensi  dell'articolo  444  del codice di procedura penale
divenute  definitive,  possono inoltre disporre, valutata la gravita'
dei fatti, la chiusura degli impianti.
                              ART. 139
                      (obblighi del condannato)

   1.  Con  la  sentenza di condanna per i reati previsti nella parte
terza  del  presente  decreto,  o  con  la  decisione emessa ai sensi
dell'articolo  444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione  condizionale  della  pena  puo'  essere  subordinato  al
risarcimento  del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino.
                              ART. 140
                      (circostanza attenuante)

   1.   Nei   confronti   di   chi,   prima  del  giudizio  penale  o
dell'ordinanza-ingiunzione,  ha  riparato  interamente  il  danno, le
sanzioni  penali  e  amministrative previste nel presente titolo sono
diminuite dalla meta' a due terzi.

SEZIONE III
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
 

                              ART. 141
                      (ambito di applicazione)

   1.  Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione e'
la  disciplina  della  gestione  delle risorse idriche e del servizio
idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente
e  della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni  del  servizio idrico integrato e delle relative funzioni
fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane.
   2.  Il  servizio  idrico  integrato e' costituito dall'insieme dei
servizi  pubblici  +di captazione, adduzione e distribuzione di acqua
ad  usi  civili  di  fognatura e di depurazione delle acque reflue, e
deve  essere  gestito  secondo  principi  di efficienza, efficacia ed
economicita',  nel  rispetto  delle norme nazionali e comunitarie. Le
presenti  disposizioni  si applicano anche agli usi industriali delle
acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.
                              ART. 142 
                            (competenze) 
 
   1.   Nel   quadro   delle   competenze   definite   dalle    norme
costituzionali,  e  fatte  salve  le  competenze  dell'Autorita'   di
vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui   rifiuti,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  esercita  le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie  disciplinate
dalla presente sezione. 
   2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti
nel quadro delle  competenze  costituzionalmente  determinate  e  nel
rispetto delle  attribuzioni  statali  di  cui  al  comma  1,  ed  in
particolare provvedono  a  disciplinare  il  governo  del  rispettivo
territorio. 
   3. Gli enti locali, attraverso ((l'ente di  governo  dell'ambito))
di  cui  all'articolo  148,  comma  1,  svolgono   le   funzioni   di
organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta  della  forma
di  gestione,  di  determinazione   e   modulazione   delle   tariffe
all'utenza, di  affidamento  della  gestione  e  relativo  controllo,
secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto. 
                              ART. 143 
                  (proprieta' delle infrastrutture) 
 
   1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e  le
altre infrastrutture idriche di proprieta' pubblica, fino al punto di
consegna e/o misurazione, fanno parte  del  demanio  ai  sensi  degli
articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se  non
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. 
   2. Spetta anche ((all'ente di governo dell'ambito)) la tutela  dei
beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo  823,  secondo  comma,
del codice civile. 
                              ART. 144 
                (tutela e uso delle risorse idriche) 
 
   1. Tutte  le  acque  superficiali  e  sotterranee,  ancorche'  non
estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato. 
   2.  Le  acque  costituiscono  una  risorsa  che  va  tutelata   ed
utilizzata secondo criteri di solidarieta';  qualsiasi  loro  uso  e'
effettuato  salvaguardando  le  aspettative  ed   i   diritti   delle
generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 
   3. La disciplina degli usi delle acque e'  finalizzata  alla  loro
razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il
rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio  idrico,  la
vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e
la flora  acquatiche,  i  processi  geomorfologici  e  gli  equilibri
idrologici. br; 
   4. Gli usi diversi dal consumo umano sono  consentiti  nei  limiti
nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non
ne pregiudichino la qualita'. 
   ((4-bis.  Ai   fini   della   tutela   delle   acque   sotterranee
dall'inquinamento  e  per  promuovere  un  razionale   utilizzo   del
patrimonio idrico nazionale, tenuto  anche  conto  del  principio  di
precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla  prevenzione
di incidenti rilevanti, nelle attivita' di ricerca o coltivazione  di
idrocarburi  rilasciate  dallo  Stato  sono  vietati  la  ricerca   e
l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio  dei  relativi
titoli minerari. A tal fine e' vietata qualunque tecnica di iniezione
in pressione nel sottosuolo di fluidi  liquidi  o  gassosi,  compresi
eventuali  additivi,   finalizzata   a   produrre   o   favorire   la
fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono  intrappolati  lo
shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi  di  ricerca  o  di
concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al
Ministero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,  all'Istituto  nazionale  di
geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo
pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche  in
via  sperimentale,  compresi   quelli   sugli   additivi   utilizzati
precisandone la composizione chimica. Le violazioni  accertate  delle
prescrizioni previste dal presente articolo determinano  l'automatica
decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso)). 
   5.  Le  acque  termali,  minerali  e  per  uso   geotermico   sono
disciplinate da norme specifiche,  nel  rispetto  del  riparto  delle
competenze costituzionalmente determinato. 
                              ART. 145
                  (equilibrio del bilancio idrico)

   1.   L'Autorita'   di  bacino  competente  definisce  ed  aggiorna
periodicamente  il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio
fra le disponibilita' di risorse reperibili o attivabili nell'area di
riferimento  ed  i  fabbisogni  per  i  diversi usi, nel rispetto dei
criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.
   2.   Per   assicurare   l'equilibrio  tra  risorse  e  fabbisogni,
l'Autorita' di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le
misure  per  la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli
usi cui sono destinate le risorse.
   3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o
da  trasferimenti,  sia  a  valle che oltre la linea di displuvio, le
derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso
necessario  alla  vita  negli alvei sottesi e tale da non danneggiare
gli equilibri degli ecosistemi interessati.
                              ART. 146 
                         (risparmio idrico) 
 
   1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto, le regioni, sentita  l'Autorita'  di  vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi  della
legislazione statale, adottano norme e misure volte a  razionalizzare
i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a: 
    a) migliorare la  manutenzione  delle  reti  di  adduzione  e  di
distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine  di  ridurre
le perdite; 
    b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi  impianti
di trasporto e distribuzione  dell'acqua  sia  interni  che  esterni,
l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi  di  protezione  delle
condotte di materiale metallico; 
    c) realizzare, in particolare nei nuovi  insediamenti  abitativi,
commerciali e produttivi  di  rilevanti  dimensioni,  reti  duali  di
adduzione al fine  dell'utilizzo  di  acque  meno  pregiate  per  usi
compatibili; 
    d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche
di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed
agricolo; 
    e)  adottare  sistemi   di   irrigazione   ad   alta   efficienza
accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione,  ove
opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione; 
    f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola
unita' abitativa nonche' contatori  differenziati  per  le  attivita'
produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; 
    g) realizzare nei nuovi  insediamenti,  quando  economicamente  e
tecnicamente conveniente  anche  in  relazione  ai  recapiti  finali,
sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e  per  le
acque reflue e di prima pioggia; 
    h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di
protezione e gestione  atte  a  garantire  un  processo  di  ricarica
quantitativamente e qualitativamente idoneo. 
   2.  Gli  strumenti  urbanistici,  compatibilmente  con   l'assetto
urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie  disponibili,
devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili  appropriate
utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio  del  permesso
di  costruire  e'  subordinato   alla   previsione,   nel   progetto,
dell'installazione di contatori per ogni  singola  unita'  abitativa,
nonche' del collegamento a reti duali, ove gia' disponibili. 
   3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne  e
marine dell' Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), adotta un  regolamento  per  la  definizione  dei
criteri e dei metodi in base  ai  quali  valutare  le  perdite  degli
acquedotti e delle fognature. Entro il mese di  febbraio  di  ciascun
anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorita'
di vigilanza sulle risorse idriche e sui  rifiuti  ed  ((all'ente  di
governo  dell'ambito))  competente  i  risultati  delle   rilevazioni
eseguite con i predetti metodi. 

TITOLO II
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
 

                              ART. 147 
     (organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) 
 
   1. I servizi idrici  sono  organizzati  sulla  base  degli  ambiti
territoriali ottimali definiti  dalle  regioni  in  attuazione  della
legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli
enti di  governo  dell'ambito  provvedono,  con  delibera,  entro  il
termine perentorio del 31 dicembre  2014.  Decorso  inutilmente  tale
termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.  131.
Gli enti locali ricadenti nel medesimo  ambito  ottimale  partecipano
obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato  dalla
competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale
e' trasferito l'esercizio  delle  competenze  ad  essi  spettanti  in
materia  di  gestione  delle  risorse  idriche,   ivi   compresa   la
programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo  143,
comma 1. 
   1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo
dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato
dalle regioni e  dalle  province  autonome  e,  comunque,  non  oltre
sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della
regione esercita, previa diffida all'ente locale ad  adempiere  entro
ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi,  ponendo  le  relative
spese a carico dell'ente inadempiente.  Si  applica  quanto  previsto
dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4. (89) 
   2. Le regioni possono modificare  le  delimitazioni  degli  ambiti
territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio  idrico
integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo  criteri  di
efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto, in  particolare,
dei seguenti principi: 
    a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino  o  dei  bacini
idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche' della
localizzazione delle risorse e  dei  loro  vincoli  di  destinazione,
anche  derivanti  da  consuetudine,  in  favore  dei  centri  abitati
interessati; 
    b) unicita' della gestione; 
    c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita  sulla  base
di parametri fisici, demografici, tecnici. 
    2-bis.  Qualora  l'ambito  territoriale  ottimale  coincida   con
l'intero territorio regionale, ove si renda  necessario  al  fine  di
conseguire  una  maggiore  efficienza  gestionale  ed  una   migliore
qualita' del servizio all'utenza,  e'  consentito  l'affidamento  del
servizio  idrico  integrato  in  ambiti  territoriali  comunque   non
inferiori agli ambiti territoriali  corrispondenti  alle  province  o
alle citta' metropolitane. ((Sono fatte salve:  a)  le  gestioni  del
servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con  popolazione
inferiore a 1.000 abitanti  gia'  istituite  ai  sensi  del  comma  5
dell'articolo 148; b)  le  gestioni  del  servizio  idrico  in  forma
autonoma esistenti, nei  comuni  che  presentano  contestualmente  le
seguenti  caratteristiche:   approvvigionamento   idrico   da   fonti
qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in  parchi  naturali  o
aree  naturali  protette  ovvero  in  siti  individuati   come   beni
paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42;  utilizzo
efficiente della risorsa e tutela del corpo  idrico.  Ai  fini  della
salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b),
l'ente  di  governo  d'ambito  territorialmente  competente  provvede
all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti)). 
   3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative
per  il  controllo  degli  scarichi  degli  insediamenti   civili   e
produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la  funzionalita'
degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (89) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio -
10 marzo 2016, n.  51  (in  G.U.  1ª  s.s.  16/03/2016,  n.  11),  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  comma  1,
lettera b) del  D.L.  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito  con
modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, (che  ha  introdotto
il comma 1-bis al presente articolo), limitatamente  alle  parole  «e
dalle province autonome». 
                              ART. 148 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191, 
         COME MODIFICATA DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216)) 
                              ART. 149 
                          (piano d'ambito) 
 
   1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della  parte
terza  del  presente  decreto,  ((l'ente  di  governo   dell'ambito))
provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del  piano  d'ambito.
Il piano d'ambito e' costituito dai seguenti atti: 
    a) ricognizione delle infrastrutture; 
    b) programma degli interventi; 
    c) modello gestionale ed organizzativo; 
    d) piano economico finanziario. 
   2. La ricognizione, anche sulla base  di  informazioni  asseverate
dagli  enti  locali  ricadenti  nell'ambito  territoriale   ottimale,
individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al
gestore del servizio  idrico  integrato,  precisandone  lo  stato  di
funzionamento. 
   3.  ((Il  programma  degli  interventi  individua  le   opere   di
manutenzione straordinaria e le nuove opere da  realizzare,  compresi
gli interventi  di  adeguamento  di  infrastrutture  gia'  esistenti,
necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi  di  servizio,
nonche' al soddisfacimento  della  complessiva  domanda  dell'utenza,
tenuto conto di quella collocata nelle  zone  montane  o  con  minore
densita' di popolazione)). Il programma degli interventi, commisurato
all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando
le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. 
   4.  Il  piano  economico  finanziario,  articolato   nello   stato
patrimoniale, nel  conto  economico  e  nel  rendiconto  finanziario,
prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e  di
investimento al netto di eventuali  finanziamenti  pubblici  a  fondo
perduto. Esso e' integrato dalla previsione annuale dei  proventi  da
tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento.  Il  piano,  cosi'
come redatto,  dovra'  garantire  il  raggiungimento  dell'equilibrio
economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto  dei  principi  di
efficacia,  efficienza  ed  economicita'  della  gestione,  anche  in
relazione agli investimenti programmati. 
   5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce  la  struttura
operativa  mediante  la  quale  il  gestore  assicura   il   servizio
all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi. 
   6. Il  piano  d'ambito  e'  trasmesso  entro  dieci  giorni  dalla
delibera di approvazione alla regione  competente,  all'Autorita'  di
vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  e  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  L'Autorita'
di vigilanza sulle risorse idriche  e  sui  rifiuti  puo'  notificare
((all'ente di governo dell'ambito)), entro novanta giorni  decorrenti
dal  ricevimento  del  piano,  i  propri  rilievi  od   osservazioni,
dettando, ove  necessario,  prescrizioni  concernenti:  il  programma
degli interventi, con particolare riferimento  all'adeguatezza  degli
investimenti programmati in relazione ai livelli minimi  di  servizio
individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con
particolare riferimento alla capacita' dell'evoluzione tariffaria  di
garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in
relazione agli investimenti programmati. 
                            ART. 149-bis 
                     (Affidamento del servizio). 
 
   1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano  d'ambito
di cui all'articolo 149 e del principio di  unicita'  della  gestione
per ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  delibera  la  forma  di
gestione fra quelle previste  dall'ordinamento  europeo  provvedendo,
conseguentemente, all'affidamento del  servizio  nel  rispetto  della
normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica.  ((L'affidamento  diretto  puo'
avvenire a favore di societa' interamente pubbliche, in possesso  dei
requisiti prescritti dall'ordinamento  europeo  per  la  gestione  in
house, comunque partecipate dagli enti locali  ricadenti  nell'ambito
territoriale ottimale)). 
   2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al  fine  di
assicurare l'efficienza, l'efficacia e la  continuita'  del  servizio
idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento
al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti  la  data  di
scadenza  dell'affidamento  previgente.   Il   soggetto   affidatario
gestisce il servizio idrico integrato su tutto  il  territorio  degli
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. 
   2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu' conveniente e  completa
e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure  di
gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con
la puntuale indicazione delle opere che il  gestore  incaricato  deve
realizzare durante la gestione del servizio. 
   2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 11 maggio 1999, n.  141,  come  sostituito  dal  comma  4
dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' soppresso. 
                              ART. 150 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)) 
                              ART. 151 
(rapporti tra ((ente di governo dell'ambito)) e soggetti gestori  del
                     servizio idrico integrato) 
 
   ((1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il  soggetto
gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una  convenzione
predisposta  dall'ente  di  governo  dell'ambito  sulla  base   delle
convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate  dall'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in  relazione  a
quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  14,  lettera   b),   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e  dall'articolo  21   del
decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.)) 
   2. ((A tal fine, le convenzioni tipo, con  relativi  disciplinari,
devono prevedere in particolare:)) 
    a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; 
    b) la durata dell'affidamento, non superiore  comunque  a  trenta
anni; 
    ((b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del  servizio
come individuate dal bando di gara)); 
    c) l'obbligo del raggiungimento ((e gli strumenti per  assicurare
il   mantenimento))   dell'equilibrio   economico-finanziario   della
gestione; 
    d) il livello di efficienza e di affidabilita'  del  servizio  da
assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione  degli
impianti; 
    e) i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  delle  tariffe
determinate  ((dall'ente  di  governo  dell'ambito))   e   del   loro
aggiornamento annuale, anche con riferimento alle  diverse  categorie
di utenze; 
    f) l'obbligo di adottare la carta di servizio  sulla  base  degli
atti d'indirizzo vigenti; 
    g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli
interventi; 
    h) le modalita' di controllo del corretto esercizio del  servizio
e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato  a  tal  fine,
come previsto dall'articolo 165; 
    i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione
e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che ((l'ente  di
governo dell'ambito))  ha  facolta'  di  disporre  durante  tutto  il
periodo di affidamento; 
    l) l'obbligo  di  dare  tempestiva  comunicazione  ((all'ente  di
governo dell'ambito)) del verificarsi di eventi che comportino o  che
facciano  prevedere  irregolarita'  nell'erogazione   del   servizio,
nonche' l'obbligo di  assumere  ogni  iniziativa  per  l'eliminazione
delle   irregolarita',   in   conformita'   con    le    prescrizioni
dell'Autorita' medesima; 
    m) l'obbligo di  restituzione,  alla  scadenza  dell'affidamento,
delle opere, degli  impianti  e  delle  canalizzazioni  del  servizio
idrico integrato in condizioni di efficienza ed  in  buono  stato  di
conservazione((, nonche' la disciplina  delle  conseguenze  derivanti
dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo
conto delle previsioni di cui agli articoli 143  e  158  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalita' per la
valutazione del valore  residuo  degli  investimenti  realizzati  dal
gestore uscente)); 
    n)  l'obbligo  di  prestare   idonee   garanzie   finanziarie   e
assicurative; 
    o)  le  penali,  le  sanzioni  in  caso  di  inadempimento  e  le
condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile; 
    p) le modalita' di rendicontazione delle attivita' del gestore. 
   ((3. Sulla base della convenzione tipo di cui al  comma  1  o,  in
mancanza di questa, sulla base della  normativa  vigente,  l'ente  di
governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo
disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di  gara.  Le
convenzioni esistenti devono essere  integrate  in  conformita'  alle
previsioni  di  cui  al  comma  2,  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il   sistema
idrico)). 
   4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di  gestione  devono
essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi,  le
opere e le manutenzioni straordinarie, nonche' il programma temporale
e finanziario di esecuzione. 
   5. L'affidamento del servizio e' subordinato alla  prestazione  da
parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve
coprire gli  interventi  da  realizzare  nei  primi  cinque  anni  di
gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire  gli
interventi da realizzare nel successivo quinquennio. 
   6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro
i termini stabiliti dalla convenzione. 
   7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 )). 
   8. Le  societa'  concessionarie  del  servizio  idrico  integrato,
nonche' le societa' miste costituite  a  seguito  dell'individuazione
del socio privato mediante  gara  europea  affidatarie  del  servizio
medesimo, possono emettere  prestiti  obbligazionari  sottoscrivibili
esclusivamente dagli utenti con facolta'  di  conversione  in  azioni
semplici o di risparmio. Nel caso di aumento  del  capitale  sociale,
una  quota  non  inferiore  al  dieci  per  cento   e'   offerta   in
sottoscrizione agli utenti del servizio. 
                              ART. 152 
                 (poteri di controllo e sostitutivi) 
 
   1. ((l'ente di governo dell'ambito))  ha  facolta'  di  accesso  e
verifica  alle  infrastrutture   idriche,   anche   nelle   fase   di
costruzione. 
   2. Nell'ipotesi di inadempienze  del  gestore  agli  obblighi  che
derivano dalla legge o dalla  convenzione,  e  che  compromettano  la
risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento  dei
livelli  minimi  di  servizio,  ((l'ente  di  governo   dell'ambito))
interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da  parte  del
gestore,  esercitando  tutti  i  poteri  ad  essa   conferiti   dalle
disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando  l'inadempienza
del gestore, e ferme restando le conseguenti penalita' a suo  carico,
nonche' il potere di risoluzione e di  revoca,  ((l'ente  di  governo
dell'ambito)), previa diffida, puo' sostituirsi ad esso provvedendo a
far  eseguire  a  terzi  le  opere,  nel   rispetto   delle   vigenti
disposizioni in materia di appalti pubblici. 
   3. Qualora ((l'ente di governo  dell'ambito))  non  intervenga,  o
comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida  e
sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti,
esercita i  necessari  poteri  sostitutivi,  mediante  nomina  di  un
commissario  "ad  acta".  Qualora  la  regione  non   adempia   entro
quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati,
previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  mediante
nomina di un commissario "ad acta". 
   4. ((l'ente di governo dell'ambito)) con cadenza annuale  comunica
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse  idriche  e  sui  rifiuti  i
risultati dei controlli della gestione. 
                              ART. 153 
   (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato) 
 
   1. Le infrastrutture idriche di proprieta' degli  enti  locali  ai
sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso  gratuita,
per tutta la durata della gestione, al gestore  del  servizio  idrico
integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei  termini  previsti
dalla convenzione e dal  relativo  disciplinare.  ((Gli  enti  locali
proprietari provvedono in tal senso entro il  termine  perentorio  di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
salvo eventuali quote  residue  di  ammortamento  relative  anche  ad
interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  172,
comma  1,  gli  enti  locali  provvedono  alla  data  di   decorrenza
dell'affidamento del servizio  idrico  integrato.  Qualora  gli  enti
locali non provvedano entro i termini prescritti, si  applica  quanto
previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente
disposizione comporta responsabilita' erariale.)) 
   2. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita'  relative  al
servizio  idrico  integrato,  ivi   compresi   gli   oneri   connessi
all'ammortamento dei mutui oppure i  mutui  stessi,  al  netto  degli
eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o  in  conto
interessi, sono trasferite al  soggetto  gestore,  che  subentra  nei
relativi  obblighi.  Di  tale  trasferimento  si  tiene  conto  nella
determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli
oneri per la finanza pubblica. ((Il gestore e'  tenuto  a  subentrare
nelle  garanzie  e  nelle  obbligazioni  relative  ai  contratti   di
finanziamento in essere o  ad  estinguerli,  ed  a  corrispondere  al
gestore uscente un valore di  rimborso  definito  secondo  i  criteri
stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico.)) 
                              ART. 154 
               (tariffa del servizio idrico integrato) 
 
   1. La tariffa costituisce il  corrispettivo  del  servizio  idrico
integrato ed  e'  determinata  tenendo  conto  della  qualita'  della
risorsa  idrica  e  del  servizio  fornito,  delle  opere   e   degli
adeguamenti necessari,  dell'entita'  dei  costi  di  gestione  delle
opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonche' di
una quota parte dei costi di  funzionamento  ((dell'ente  di  governo
dell'ambito)), in modo che sia assicurata la copertura integrale  dei
costi di  investimento  e  di  esercizio  secondo  il  principio  del
recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina  paga".  Tutte
le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura  di
corrispettivo. (51) 
   2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, su proposta dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti, tenuto conto della  necessita'  di  recuperare  i  costi
ambientali anche secondo il principio "chi inquina  paga",  definisce
con decreto le  componenti  di  costo  per  la  determinazione  della
tariffa relativa ai servizi idrici per  i  vari  settori  di  impiego
dell'acqua. 
   3. Al fine di assicurare  un'omogenea  disciplina  sul  territorio
nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la  determinazione,
da parte delle regioni, dei canoni di  concessione  per  l'utenza  di
acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi  della
risorsa e prevedendo altresi' riduzioni del  canone  nell'ipotesi  in
cui il concessionario attui un  riuso  delle  acque  reimpiegando  le
acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello
stesso o, ancora, restituisca le acque di  scarico  con  le  medesime
caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento  dei
canoni ha cadenza triennale. 
   4. Il soggetto competente,  al  fine  della  redazione  del  piano
economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1,  lettera  d),
predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo  tariffario
di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione  all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas. 
   5. La tariffa e' applicata  dai  soggetti  gestori,  nel  rispetto
della Convenzione e del relativo disciplinare. 
   6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante
compensazioni per altri tipi  di  consumi,  agevolazioni  per  quelli
domestici essenziali, nonche' per i consumi di determinate categorie,
secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi  di
equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di  tariffa
per le residenze secondarie, per gli impianti  ricettivi  stagionali,
nonche' per le aziende artigianali, commerciali e industriali. 
   7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene  conto
degli investimenti pro capite per  residente  effettuati  dai  comuni
medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio
idrico integrato. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (51) 
  Il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che "In esito al  referendum  di  cui  in  premessa,  il  comma  1
dell'articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  «Norme  in  materia
ambientale», limitatamente  alla  seguente  parte:  «dell'adeguatezza
della remunerazione del capitale investito», e' abrogato". 
                              ART. 155 
          (tariffa del servizio di fognatura e depurazione) 
 
   1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e
di depurazione sono  dovute  dagli  utenti  anche  nel  caso  in  cui
manchino impianti  di  depurazione  o  questi  siano  temporaneamente
inattivi. Il  gestore  e'  tenuto  a  versare  i  relativi  proventi,
risultanti  dalla   formulazione   tariffaria   definita   ai   sensi
dell'articolo 154, a  un  fondo  vincolato  intestato  ((all'ente  di
governo dell'ambito)), che lo mette a disposizione  del  gestore  per
l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli
impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La  tariffa  non
e' dovuta se l'utente e' dotato di  sistemi  di  collettamento  e  di
depurazione  propri,  sempre  che  tali  sistemi   abbiano   ricevuto
specifica approvazione da parte ((dell'ente di governo dell'ambito)).
(15) 
   2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi  idrici
locali al gestore  del  servizio  idrico  integrato,  i  comuni  gia'
provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si  trovino
in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal  canone
di depurazione e fognatura prioritariamente alla  manutenzione  degli
impianti medesimi. 
   3. Gli utenti tenuti  al  versamento  della  tariffa  riferita  al
servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati  dal
pagamento di  qualsivoglia  altra  tariffa  eventualmente  dovuta  al
medesimo titolo ad altri enti pubblici. 
   4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di  cui  al
presente articolo, il volume dell'acqua scaricata e'  determinato  in
misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita. 
   5. Per le  utenze  industriali  la  quota  tariffaria  di  cui  al
presente articolo e' determinata sulla base della  qualita'  e  della
quantita' delle acque reflue scaricate e  sulla  base  del  principio
"chi inquina paga". E' fatta salva la possibilita' di determinare una
quota tariffaria ridotta per le utenze  che  provvedono  direttamente
alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i
relativi  sistemi   di   depurazione   abbiano   ricevuto   specifica
approvazione da parte ((dell'ente di governo dell'ambito)). 
   6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o  gia'
usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze  industriali  e'
ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo  produttivo  di  acqua
reflua o gia'  usata.  La  riduzione  si  determina  applicando  alla
tariffa un correttivo, che  tiene  conto  della  quantita'  di  acqua
riutilizzata e della quantita' delle acque primarie impiegate. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte costituzionale con sentenza 8-10 ottobre 2008, n. 335  (in
G.U. 1a  s.s.  15/10/2008,  n.  43)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, nella parte  in
cui  prevede  che  la  quota  di  tariffa  riferita  al  servizio  di
depurazione e' dovuta dagli utenti anche nel  caso  in  cui  manchino
impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. 
                              ART. 156 
                     (riscossione della tariffa) 
 
   1.  La  tariffa  e'  riscossa  dal  gestore  del  servizio  idrico
integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente,  per
effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa
e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede
al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro  trenta
giorni dalla riscossione((, in base a quanto stabilito dall'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.)) 
   2.   Con   apposita   convenzione,   sottoposta    al    controllo
((dell'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il  sistema
idrico)), sono definiti i rapporti  tra  i  diversi  gestori  per  il
riparto delle spese di riscossione. 
   3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere  effettuata
con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, previa convenzione  con  l'Agenzia  delle  entrate.  La
riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresi'
essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto  dall'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  a  seguito  di
procedimento ad evidenza pubblica. 
                              ART. 157 
             (opere di adeguamento del servizio idrico) 
 
   1.  Gli  enti  locali  hanno  facolta'  di  realizzare  le   opere
necessarie per provvedere  all'adeguamento  del  servizio  idrico  in
relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici  in
zone gia' urbanizzate, previo parere di compatibilita' con  il  piano
d'ambito reso ((dall'ente di governo dell'ambito))  e  a  seguito  di
convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo,  al  quale
le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione. 
                              ART. 158
         (opere e interventi per il trasferimento di acqua)

   1.  Ai  fini  di  pianificare  l'utilizzo  delle  risorse idriche,
laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di
acqua  tra  regioni  diverse  e  cio'  travalichi  i  comprensori  di
riferimento  dei  distretti  idrografici,  le  Autorita'  di  bacino,
sentite  le  regioni interessate, promuovono accordi di programma tra
le   regioni   medesime,   ai  sensi  dell'articolo  34  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le
finalita' di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e
il  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, ciascuno per la
parte  di  propria  competenza,  assumono  di  concerto  le opportune
iniziative  anche  su  richiesta  di una Autorita' di bacino o di una
regione  interessata  od  anche  in presenza di istanza presentata da
altri  soggetti  pubblici o da soggetti privati interessati, fissando
un termine per definire gli accordi.
   2.  In  caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo
delle  risorse  idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso,
provvede  in  via  sostitutiva,  previa diffida ad adempiere entro un
congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del
mare)).
   3.  Le  opere  e gli impianti necessari per le finalita' di cui al
presente  articolo  sono  dichiarati  di interesse nazionale. La loro
realizzazione  e  gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere
poste  anche  a  totale  carico  dello Stato mediante quantificazione
dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta  dei  Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ciascuno  per  la parte di
rispettiva competenza. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare))  esperisce le procedure per la concessione
d'uso  delle  acque  ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa
convenzione  tipo;  al  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
compete   la   determinazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per
l'esecuzione  e  la  gestione degli interventi, nonche' l'affidamento
per la realizzazione e la gestione degli impianti.
                            ART. 158-bis 
(( (Approvazione  dei  progetti  degli  interventi  e  individuazione
                   dell'autorita' espropriante) )) 
 
  ((1. I progetti definitivi delle opere, degli  interventi  previsti
nei  piani  di  investimenti  compresi  nei  piani  d'ambito  di  cui
all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli  enti  di
governo degli  ambiti  o  bacini  territoriali  ottimali  e  omogenei
istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del  decreto-legge
del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla  legge
14 settembre 2011,  n.  148,  che  provvedono  alla  convocazione  di
apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura  si  applica
per le modifiche sostanziali  delle  medesime  opere,  interventi  ed
impianti. 
  2. L'approvazione di cui  al  comma  1  comporta  dichiarazione  di
pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo  e,  ove  occorra,
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
esclusi i piani  paesaggistici.  Qualora  l'approvazione  costituisca
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
tale variante deve essere  coordinata  con  il  piano  di  protezione
civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della  legge
24 febbraio 1992, n. 225. 
  3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali  e
omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per  la
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di
governo  puo'  delegare,  in  tutto  o  in  parte,  i  propri  poteri
espropriativi al gestore del servizio idrico  integrato,  nell'ambito
della convenzione di affidamento del  servizio  i  cui  estremi  sono
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.)) 

TITOLO III
VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
 

                              Art. 159
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma
5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
l'Osservatorio  nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano
le relative funzioni."
                              Art. 160
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma
5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
l'Osservatorio  nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano
le relative funzioni".
                              Art. 161 
      Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche 
 
  1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse  idriche  di
cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma
5, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi
di cui all'articolo 141, comma 2 del  presente  decreto  legislativo,
con  particolare  riferimento  alla  regolare  determinazione  ed  al
regolare   adeguamento   delle   tariffe,   nonche'    alla    tutela
dell'interesse degli utenti. 
  2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
che durano  in  carica  tre  anni,  due  dei  quali  designati  dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province  autonome  e
tre, di cui  uno  con  funzioni  di  presidente  individuato  con  il
medesimo  decreto,  scelti  tra  persone  di  elevata  qualificazione
giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore  pubblico
e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di  genere.  Il
presidente  e'  scelto  nell'ambito   degli   esperti   con   elevata
qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  procede,  con
proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione,
in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni  di
cui al presente comma. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto  di  nomina  dei  nuovi  componenti,  lo  svolgimento   delle
attivita' e' garantito dai componenti in carica alla data di  entrata
in vigore della presente disposizione. 
  3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77. I componenti non  possono
essere  dipendenti  di  soggetti  di  diritto  privato  operanti  nel
settore,  ne'  possono  avere  interessi  diretti  e  indiretti   nei
medesimi; qualora siano  dipendenti  pubblici,  essi  sono  collocati
fuori  ruolo  o,  se  professori  universitari,  sono  collocati   in
aspettativa  per  l'intera  durata  del  mandato.  Con  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  e'  determinato  il
trattamento economico spettante ai membri del Comitato. 
  4. Il Comitato, nell'ambito delle attivita'  previste  all'articolo
6, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  14  maggio
2007, n. 90, in particolare: 
    a)  predispone  con  delibera  il  metodo   tariffario   per   la
determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e  le  modalita'
di revisione periodica, e lo trasmette al  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, che  lo  adotta  con  proprio
decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,  esprimendo
osservazioni,  rilievi  e  prescrizioni  sugli  elementi  tecnici  ed
economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e
gli  atti  che  regolano  il  rapporto  tra  ((gli  enti  di  governo
dell'ambito)) e i gestori in particolare quando  cio'  sia  richiesto
dalle ragionevoli esigenze degli utenti; 
    c) predispone con delibera una o piu'  convenzioni  tipo  di  cui
all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per  la
tutela del territorio e del mare, che la adotta con  proprio  decreto
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    d) emana direttive per la trasparenza  della  contabilita'  delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; 
    e)  definisce  i  livelli  minimi  di  qualita'  dei  servizi  da
prestare, sentite  le  regioni,  i  gestori  e  le  associazioni  dei
consumatori; 
    f) controlla le modalita' di erogazione dei  servizi  richiedendo
informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico,
anche  al  fine  di  individuare  situazioni  di  criticita'   e   di
irregolarita' funzionali dei servizi idrici; 
    g) tutela e garantisce i  diritti  degli  utenti  emanando  linee
guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita'
di  trattamento  degli  utenti,  garantire   la   continuita'   della
prestazione dei servizi e verificare  periodicamente  la  qualita'  e
l'efficacia delle prestazioni; 
    h) predispone periodicamente  rapporti  relativi  allo  stato  di
organizzazione dei servizi al fine di consentire il  confronto  delle
prestazioni dei gestori; 
    i) esprime pareri in ordine a  problemi  specifici  attinenti  la
qualita' dei servizi e la tutela dei consumatori,  su  richiesta  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
delle  regioni,  degli  enti  locali,   ((degli   enti   di   governo
dell'ambito)), delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti
del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle  funzioni  di
cui al presente comma  il  Comitato  promuove  studi  e  ricerche  di
settore; 
    l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato
dei servizi idrici e sull'attivita' svolta. 
  5. Per l'espletamento dei propri compiti e per  lo  svolgimento  di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  17  giugno  2003,  n.
261, articolo 3,  comma  1,  lettera  o).  Esso  puo'  richiedere  di
avvalersi,  altresi',  dell'attivita'   ispettiva   e   di   verifica
dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni. 
  6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N.  77.  La  Commissione  svolge
funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati  statistici
e conoscitivi, in particolare, in materia di: 
    a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e  relativi
dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; 
    b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio
dei servizi idrici; 
    c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di  controllo
e di programmazione dei servizi e degli impianti; 
    d) livelli di qualita' dei servizi erogati; 
    e) tariffe applicate; 
    f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo
sviluppo dei servizi. 
  6-bis.  Le  attivita'  della   Segreteria   tecnica   sono   svolte
nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'
operanti  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
  7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono  entro  il  31
dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle  province
autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni  di  cui  al
comma  6.  L'Osservatorio  ha,  altresi',   facolta'   di   acquisire
direttamente le notizie relative ai  servizi  idrici  ai  fini  della
proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte
del Comitato,  dell'azione  avverso  gli  atti  posti  in  essere  in
violazione del presente decreto legislativo, nonche'  dell'azione  di
responsabilita' nei confronti degli amministratori e di  risarcimento
dei danni a tutela dei diritti dell'utente. 
  8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche  per  via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate  per  la
tutela degli interessi degli utenti. 
                                                            (30) (46) 
 
---------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art.  9,  comma
4) che "Gli organismi di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
uglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e all'articolo 161 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei
rispettivi  decreti  di  nomina  dei  nuovi  componenti  adottati  in
attuazione delle norme di cui al presente periodo." 
---------- 
AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 10, comma 26)  che
"A decorrere dall'entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto,  e'  soppressa  la  Commissione  nazionale  per  la
vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  il  predetto  articolo  161  e'
abrogato nelle parti incompatibili con  le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo". 
                              ART. 162
       (partecipazione, garanzia e informazione degli utenti)

   1.   Il   gestore   del   servizio   idrico   integrato   assicura
l'informazione  agli  utenti,  promuove  iniziative per la diffusione
della  cultura  dell'acqua  e garantisce l'accesso dei cittadini alle
informazioni  inerenti  ai  servizi  gestiti nell'ambito territoriale
ottimale   di  propria  competenza,  alle  tecnologie  impiegate,  al
funzionamento  degli  impianti, alla quantita' e qualita' delle acque
fornite e trattate.
   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)),   le  regioni  e  le  province  autonome,  nell'ambito  delle
rispettive   competenze,   assicurano  la  pubblicita'  dei  progetti
concernenti  opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e
piccole  derivazioni,  opere  di  sbarramento  o  di  canalizzazione,
nonche'  la  perforazione  di  pozzi.  A tal fine, le amministrazioni
competenti  curano  la  pubblicazione  delle  domande di concessione,
contestualmente  all'avvio  del  procedimento,  oltre che nelle forme
previste  dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle  acque  e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto
11  dicembre  1933,  n.  1775,  su  almeno un quotidiano a diffusione
nazionale  e  su  un  quotidiano  a  diffusione  locale per le grandi
derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.
   3.  Chiunque  puo' prendere visione presso i competenti uffici del
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
delle  regioni  e delle province autonome di tutti i documenti, atti,
studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma
2  del  presente  articolo,  ai  sensi  delle vigenti disposizioni in
materia di pubblicita' degli atti delle amministrazioni pubbliche.
                              ART. 163
                (gestione delle aree di salvaguardia)

   1.  Per  assicurare  la  tutela  delle  aree di salvaguardia delle
risorse  idriche  destinate al consumo umano, il gestore del servizio
idrico integrato puo' stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni,
gli enti locali, le associazioni e le universita' agrarie titolari di
demani  collettivi,  per  la  gestione  diretta dei demani pubblici o
collettivi  ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto
della  protezione  della  natura  e  tenuto  conto dei diritti di uso
civico esercitati.
   2.  La  quota  di  tariffa riferita ai costi per la gestione delle
aree  di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito
territoriale  ottimale  all'altro, e' versata alla comunita' montana,
ove  costituita,  o  agli  enti locali nel cui territorio ricadono le
derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela
e del recupero delle risorse ambientali.
                              ART. 164
            (disciplina delle acque nelle aree protette)

   1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali,
l'ente  gestore  dell'area  protetta,  sentita l'Autorita' di bacino,
definisce  le  acque  sorgive,  fluenti e sotterranee necessarie alla
conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
   2.  Il  riconoscimento  e la concessione preferenziale delle acque
superficiali  o  sorgentizie  che  hanno  assunto natura pubblica per
effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' le
concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore
dell'area  naturale  protetta.  Gli  enti  gestori  di  aree protette
verificano  le captazioni e le derivazioni gia' assentite all'interno
delle aree medesime e richiedono all'autorita' competente la modifica
delle  quantita'  di  rilascio  qualora riconoscano alterazioni degli
equilibri  biologici  dei  corsi d'acqua oggetto di captazione, senza
che  cio' possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte
della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.
                              ART. 165
                             (controlli)

   1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualita' e per il
controllo  degli  scarichi  nei  corpi  ricettori, ciascun gestore di
servizio  idrico  si  dota  di  un  adeguato  servizio  di  controllo
territoriale  e  di  un  laboratorio  di  analisi  per i controlli di
qualita'  delle  acque  alla  presa,  nelle  reti  di  adduzione e di
distribuzione,  nei  potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula
apposita  convenzione  con  altri soggetti gestori di servizi idrici.
Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo
sulla  qualita'  delle  acque  e  sugli  scarichi  nei  corpi  idrici
stabilite  dalla  normativa  vigente e quelle degli organismi tecnici
preposti a tali funzioni.
   2.  Coloro  che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da
fonti  diverse  dal  pubblico  acquedotto  sono  tenuti  a denunciare
annualmente  al  soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo
prelevato nei termini e secondo le modalita' previste dalla normativa
per la tutela delle acque dall'inquinamento.
   3. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 2
febbraio  2001,  n.  31,  si applicano al responsabile della gestione
dell'acquedotto  soltanto  nel  caso  in  cui,  dopo la comunicazione
dell'esito  delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le
misure  idonee  ad  adeguare  la qualita' dell'acqua o a prevenire il
consumo o l'erogazione di acqua non idonea.

TITOLO IV
USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE
 

                              ART. 166 
               (usi delle acque irrigue e di bonifica) 
 
  1. I consorzi di bonifica ed irrigazione,  nell'ambito  delle  loro
competenze,  hanno  facolta'  di  realizzare  e  gestire  le  reti  a
prevalente  scopo  irriguo,  gli  impianti  per  l'utilizzazione   in
agricoltura di acque  reflue,  gli  acquedotti  rurali  e  gli  altri
impianti funzionali ai  sistemi  irrigui  e  di  bonifica  e,  previa
domanda alle competenti autorita' corredata dal progetto delle  opere
da realizzare, hanno facolta' di  utilizzare  le  acque  fluenti  nei
canali e nei cavi consortili per usi che comportino  la  restituzione
delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni,  ivi
compresi    la    produzione    di    energia     idroelettrica     e
l'approvvigionamento di imprese  produttive.  L'Autorita'  di  bacino
esprime entro centoventi giorni la propria determinazione.  Trascorso
tale termine, la  domanda  si  intende  accettata.  Per  tali  usi  i
consorzi sono obbligati al  pagamento  dei  relativi  canoni  per  le
quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi
le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del  te  sto
unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
  2. I rapporti tra i  consorzi  di  bonifica  ed  irrigazione  ed  i
soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati  dalle
disposizioni di cui al capo I del  titolo  VI  del  regio  decreto  8
maggio 1904, n. 368. 
  3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualita' delle
acque e degli scarichi  stabilita  dalla  parte  terza  del  presente
decreto,  chiunque,  non  associato  ai  consorzi  di   bonifica   ed
irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito
di scarichi, anche se  depurati  e  compatibili  con  l'uso  irriguo,
provenienti da insediamenti di  qualsiasi  natura,  deve  contribuire
alle spese sostenute dal consorzio tenendo  conto  della  portata  di
acqua scaricata. 
  4. Il contributo di cui al comma 3  e'  determinato  dal  consorzio
interessato e comunicato al soggetto  utilizzatore,  unitamente  alle
modalita' di versamento. 
  4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali ((e con il  Ministro  della
salute)), previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e sentiti i competenti  istituti  di  ricerca,  definisce,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione,  i  parametri  fondamentali  di  qualita'  delle  acque
destinate  ad  uso  irriguo  su  colture  alimentari  e  le  relative
modalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo  112
del presente decreto e dalla  relativa  disciplina  di  attuazione  e
anche considerati  gli  standard  di  qualita',  di  cui  al  decreto
legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche' gli esiti delle indagini  e
delle attivita' effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Con il regolamento di cui al presente comma  si  provvede,  altresi',
alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per
il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  12
giugno 2003, n. 185. 
                              ART. 167
                     (usi agricoli delle acque)

   1.  Nei  periodi  di  siccita' e comunque nei casi di scarsita' di
risorse  idriche,  durante  i quali si procede alla regolazione delle
derivazioni  in  atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano,
la   priorita'   dell'uso   agricolo   ivi  compresa  l'attivita'  di
acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.
   2.  Nell'ipotesi  in  cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si
proceda   alla   regolazione   delle  derivazioni,  l'amministrazione
competente,   sentiti   i  soggetti  titolari  delle  concessioni  di
derivazione, assume i relativi provvedimenti.
   3.  La  raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio
di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera.
   4.  La  raccolta  di  cui  al  comma  3  non  richiede  licenza  o
concessione  di  derivazione  di acque; la realizzazione dei relativi
manufatti  e'  regolata  dalle  leggi  in  materia  di  edilizia,  di
costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre
leggi speciali.
   5.  L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici,
come  definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle
disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti  elettrici,
approvato  con  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,  resta
disciplinata  dalla  medesima  disposizione,  purche' non comprometta
l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente
decreto.
                              ART. 168
     (utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)

   1.  Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente
decreto e del piano energetico nazionale, nonche' degli indirizzi per
gli  usi plurimi delle risorse idriche, il ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)), di concerto con il Ministro
delle  attivita'  produttive, sentite le Autorita' di bacino, nonche'
le  regioni  e le province autonome, disciplina, senza che cio' possa
dare  luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione,  fatta  salva la corrispondente riduzione del canone
di concessione:
    a)la  produzione  al  fine  della  cessione  di  acqua  dissalata
conseguita   nei   cicli  di  produzione  delle  centrali  elettriche
costiere;
    b)l'utilizzazione  dell'acqua  invasata a scopi idroelettrici per
fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
    c)la  difesa  e la bonifica per la salvaguardia della quantita' e
della qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
                              ART. 169
                      (piani, studi e ricerche)

   1.   I   piani,   gli   studi   e  le  ricerche  realizzati  dalle
Amministrazioni  dello  Stato  e  da  enti pubblici aventi competenza
nelle  materie  disciplinate  dalla  parte terza del presente decreto
sono comunicati alle Autorita' di bacino competenti per territorio ai
fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 

                              Art. 170 
                          Norme transitorie 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65,  limitatamente  alle
procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino  alla
data di entrata in vigore della parte seconda del  presente  decreto,
continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei
piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. 
  2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del  decreto-legge  12
ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all'articolo 1
del  decreto-legge  11  giugno  1998,   n.   180,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,  devono  intendersi
riferiti all'articolo 66 del presente  decreto;  i  riferimenti  alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione
prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili. 
  2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti  idrografici  di
cui al Titolo II della Parte  terza  del  presente  decreto  e  della
eventuale  revisione  della  relativa  disciplina   legislativa,   le
Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989,  n.  183,  sono
prorogate, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, fino alla data di  entrata  in  vigore  del  ((decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
cui al comma 3)) dell'articolo 63  del  presente  decreto.  (2)  (20)
((88)) 
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  della  parte  terza  del  presente
decreto: 
    a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95,  commi
4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004; 
    b) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99,  comma
1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003,  n.
185; 
    c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma
4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994; 
    d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma
2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005; 
    e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma
4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004; 
    f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma
2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002
e il decreto ministeriale 19 agosto 2003; 
    g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma
2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003; 
    h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma
3, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997,  n.
99; 
    i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma
2, all'affidamento della concessione di gestione del servizio  idrico
integrato nonche' all'affidamento  a  societa'  miste  continuano  ad
applicarsi il decreto  ministeriale  22  novembre  2001,  nonche'  le
circolari del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare del 6 dicembre 2004; 
    l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma
2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996. 
  4. La parte  terza  del  presente  decreto  contiene  le  norme  di
recepimento delle seguenti direttive comunitarie: 
    a)  direttiva  75/440/CEE  relativa  alla  qualita'  delle  acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; 
    b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento  provocato  da
certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico; 
    c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque  dolci
che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita
dei pesci; 
    d) direttiva  79/869/CEE  relativa  ai  metodi  di  misura,  alla
frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque  superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile; 
    e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di  qualita'  delle
acque destinate alla molluschicoltura; 
    f) direttiva  80/68/CEE  relativa  alla  protezione  delle  acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; 
    g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di mercurio  del  settore  dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini; 
    h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di cadmio; 
    i) direttiva 84/ 156/CEE relativa ai valori limite  ed  obiettivi
di qualita' per gli  scarichi  di  mercurio  provenienti  da  settori
diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini; 
    l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi  di
qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano; 
    m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica  dell'Allegato  11
della  direttiva  86/280/CEE  concernente  i  valori  limite  e   gli
obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze  pericolose
che figurano nell'elenco 1 dell'Allegato della direttiva 76/464/CEE; 
    n) direttiva 90/415/CEE relativa alla  modifica  della  direttiva
86/280/CEE concernente i valori limite e gli  obiettivi  di  qualita'
per  gli  scarichi  di  talune  sostanze  pericolose   che   figurano
nell'elenco 1 della direttiva 76/464/CEE; 
    o) direttiva 91/271/CEE concernente il  trattamento  delle  acque
reflue urbane; 
    p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle  acque  da
inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; 
    q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE
per quanto riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1; 
    r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un  quadro  per  l'azione
comunitaria in materia di acque. 
  5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due  anni,  i
tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle  adottate
ai sensi dell'articolo 101, comma  2,  contenute  nella  legislazione
regionale attuativa della parte terza  del  presente  decreto  e  nei
piani di tutela di cui all'articolo 121. 
  6. Resta fermo quanto disposto  dall'articolo  36  della  legge  24
aprile 1998, n. 128, e dai decreti legislativi  di  attuazione  della
direttiva 96/92/CE. 
  7.  Fino  all'emanazione  della   disciplina   regionale   di   cui
all'articolo 112,  le  attivita'  di  utilizzazione  agronomica  sono
effettuate secondo le disposizioni regionali  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto. 
  8. Dall'attuazione della  parte  terza  del  presente  decreto  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri  o  minori  entrate  a  carico
della finanza pubblica. 
  9. Una quota non inferiore al dieci per cento e  non  superiore  al
quindici  per  cento  degli  stanziamenti  previsti  da  disposizioni
statali di finanziamento e' riservata alle attivita' di  monitoraggio
e studio destinati all'attuazione  della  parte  terza  del  presente
decreto. 
  10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare. 
  11.  Fino  all'emanazione  di  corrispondenti  atti   adottati   in
attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi  ed
efficaci i provvedimenti e  gli  atti  emanati  in  attuazione  delle
disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175. 
  12. All'onere derivante  dalla  costituzione  e  dal  funzionamento
della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si
provvede mediante utilizzo delle  risorse  di  cui  all'articolo  22,
comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 
  13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 
  14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni
di cui all'articolo 112, comma 2, decorre dalla data  di  entrata  in
vigore della parte terza del presente decreto. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto che "fino  alla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo  correttivo  di  cui  al
comma 2-bis del presente articolo, sono fatti salvi gli atti posti in
essere dalle autorita' di bacino dal 30 aprile 2006". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008, n.208, convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2009, n. 13, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che
"Fino alla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui  all'articolo  170,  comma  2-bis,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal  comma
1, sono fatti salvi gli atti  posti  in  essere  dalle  Autorita'  di
bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  208,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2009,  n.  13,  come  modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  "Fino
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare  di  cui  all'articolo  170,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli  atti  posti  in  essere
dalle Autorita' di bacino di cui al presente articolo dal  30  aprile
2006". 
                              ART. 171
              (canoni per le utenze di acqua pubblica)

   1.  Nelle  more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio
idrico,  per  le  grandi  derivazioni  in  corso  di sanatoria di cui
all'articolo  96,  comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione,
si  applicano  retroattivamente,  a  decorrere  dal 1 gennaio 2002, i
seguenti canoni annui:
    a)  per  ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00
euro,  ridotte  alla  meta' se le colature ed i residui di acqua sono
restituiti anche in falda;
    b)  per  ogni  ettaro  del  comprensorio  irriguo  assentito, con
derivazione  non  suscettibile  di essere fatta a bocca tassata, 0,40
euro;
    c)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito per il consumo umano,
1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;
    d)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  ad  uso industriale,
12.600,00  euro,  minimo  1.750,00  euro.  Il  canone  e' ridotto del
cinquanta  per  cento se il concessionario attua un riuso delle acque
reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di
una  parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico
con  le  medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le
disposizioni  di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27
aprile  1990,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 1651, non si applicano per l'uso industriale;
    e)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  per la piscicoltura,
l'irrigazione  di  attrezzature  sportive e di aree destinate a verde
pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;
    f)  per  ogni  kilowatt  di  potenza  nominale  assentita, per le
concessioni  di  derivazione  ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo
100,00 euro;
    g)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentita  ad  uso  igienico ed
assimilati,  concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e
servizi   antincendio,  ivi  compreso  quello  relativo  ad  impianti
sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi
solo  tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e
comunque  per  tutti  gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f),
900,00 euro.
   2.  Gli  importi  dei  canoni di cui al comma 1 non possono essere
inferiori  a  250,00  euro  per  derivazioni per il consumo umano e a
1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.
                              ART. 172 
                        (gestioni esistenti) 
 
   ((1. Gli enti  di  governo  degli  ambiti  che  non  abbiano  gia'
provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149,
ovvero non  abbiano  scelto  la  forma  di  gestione  ed  avviato  la
procedura di affidamento, sono tenuti, entro  il  termine  perentorio
del  30  settembre  2015,  ad  adottare  i   predetti   provvedimenti
disponendo  l'affidamento  del  servizio  al  gestore  unico  con  la
conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla  disciplina
pro tempore vigente. 
   2. Al fine di garantire il  rispetto  del  principio  di  unicita'
della gestione  all'interno  dell'ambito  territoriale  ottimale,  il
gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di  entrata
in  vigore  della  presente  disposizione,  agli  ulteriori  soggetti
operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora  detti
soggetti gestiscano il servizio in base ad un  affidamento  assentito
in conformita' alla normativa pro tempore vigente  e  non  dichiarato
cessato ex lege, il gestore del servizio  idrico  integrato  subentra
alla data di scadenza prevista nel  contratto  di  servizio  o  negli
altri atti che regolano il rapporto. 
   3. In  sede  di  prima  applicazione,  al  fine  di  garantire  il
conseguimento del principio di unicita'  della  gestione  all'interno
dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di  governo  dell'ambito  ,
nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma
1,  dispone  l'affidamento  al  gestore  unico  di  ambito  ai  sensi
dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o piu' gestioni  esistenti
nell'ambito territoriale  tra  quelle  di  cui  al  comma  2,  ultimo
periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per
cento della popolazione ricadente nell'ambito  territoriale  ottimale
di riferimento. Il gestore  unico  cosi'  individuato  subentra  agli
ulteriori  soggetti  che  gestiscano  il  servizio  in  base  ad   un
affidamento assentito  in  conformita'  alla  normativa  pro  tempore
vigente e non dichiarato  cessato  ex  lege  alla  data  di  scadenza
prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto. Al fine di addivenire,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,
all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito,  nelle  more
del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo,  l'ente
competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle
gestioni esistenti nell'ambito territoriale  tra  quelle  di  cui  al
comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente
inferiori al 25 per cento  della  popolazione  ricadente  nell'ambito
territoriale  ottimale  di  riferimento,  dispone  l'affidamento  del
relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a  quella
necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per  una  durata
non  superiore  alla  durata  residua   delle   menzionate   gestioni
esistenti, la cui  scadenza  sia  cronologicamente  antecedente  alle
altre, ed il cui bacino affidato, sommato  a  quello  delle  gestioni
oggetto di affidamento,  sia  almeno  pari  al  25  per  cento  della
popolazione   ricadente   nell'ambito   territoriale   ottimale    di
riferimento. 
   3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni  successivi,  entro
il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e  il  sistema  idrico  presenta  alle  Camere  una
relazione sul  rispetto  delle  prescrizioni  stabilite  dal  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare: 
    a) a carico delle regioni, per  la  costituzione  degli  enti  di
governo dell'ambito; 
    b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per  l'affidamento
del servizio idrico integrato; 
    c) a carico degli enti locali, in relazione  alla  partecipazione
agli enti di governo  dell'ambito  e  in  merito  all'affidamento  in
concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del  servizio  idrico
integrato ai gestori affidatari del servizio. 
   4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei  termini
stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque,  agli
ulteriori adempimenti  previsti  dalla  legge,  il  Presidente  della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi,  ponendo
le relative spese a carico dell'ente  inadempiente,  determinando  le
scadenze dei singoli  adempimenti  procedimentali  e  avviando  entro
trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi,  i  costi
di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti  in  tariffa  sono
posti pari a zero per tutta la durata  temporale  dell'esercizio  dei
poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non  provveda
nei termini cosi' stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica,  il
gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta  giorni,  segnala
l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un
commissario  ad  acta,  le  cui  spese  sono   a   carico   dell'ente
inadempiente. La  violazione  della  presente  disposizione  comporta
responsabilita' erariale. 
   5. Alla scadenza del periodo di  affidamento,  o  alla  anticipata
risoluzione delle concessioni in essere, i beni e  gli  impianti  del
gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti
direttamente all'ente locale  concedente  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' previsti dalla convenzione.)) 
   6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai
consorzi per le aree ed i  nuclei  di  sviluppo  industriale  di  cui
all'articolo 50 del testo unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici,  nel  rispetto
dell'unita' di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in
concessione  d'uso  al  gestore   del   servizio   idrico   integrato
dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto  o  per
la maggior parte i territori serviti, secondo un piano  adottato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentite le regioni, le province e gli enti interessati. 
                              ART. 173
                             (personale)

   1.  Fatta  salva  la  legislazione  regionale  adottata  ai  sensi
dell'articolo  12,  comma  3,  della  legge 5 gennaio 1994, n. 36, il
personale  che,  alla  data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi
prima  dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni
comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese
private,  anche  cooperative,  che  operano  nel  settore dei servizi
idrici  sara' soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di
lavoro,  al  passaggio  diretto  ed  immediato  al  nuovo gestore del
servizio  idrico  integrato,  con  la  salvaguardia  delle condizioni
contrattuali,   collettive  e  individuali,  in  atto.  Nel  caso  di
passaggio   di   dipendenti   di   enti  pubblici  e  di  ex  aziende
municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative,
al  gestore  del  servizio  idrico  integrato,  si  applica, ai sensi
dell'articolo  31  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
disciplina  del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo
2112 del codice civile.
                              ART. 174
            (disposizioni di attuazione e di esecuzione)

   1. Sino all'adozione da parte del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del mare))di nuove disposizioni attuative
della  sezione  terza  della  parte  terza  del  presente decreto, si
applica  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.
   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)),  sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti  e  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno
specifico  programma  per  il raggiungimento, senza ulteriori oneri a
carico del Ministero, dei livelli di depurazione, cosi' come definiti
dalla  direttiva  91/271/CEE,  attivando  i poteri sostitutivi di cui
all'articolo  152  negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano
agglomerati  a  carico  dei quali pendono procedure di infrazione per
violazione della citata direttiva.
                              ART. 175
                       (abrogazione di norme)

   1.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza
del  presente  decreto  sono  o restano abrogate le norme contrarie o
incompatibili con il medesimo, ed in particolare:
    a)  l'articolo  42,  comma  terzo,  del regio decreto 11 dicembre
1933,   n.   1775,   come  modificato  dall'articolo  8  del  decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
    b) la legge 10 maggio 1976, n. 319;
    c)  la  legge  8  ottobre  1976,  n.  690,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
    d) la legge 24 dicembre 1979, n. 650;
    e)   la   legge   5  marzo  1982,  n.  62,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
    f)  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n.
515;
    g)  la  legge  25  luglio  1984,  n.  381,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
    h)  gli  articoli  5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di
conversione,  con  modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985,
n. 667;
    i)  gli  articoli  4,  5,  6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
    l) la legge 18 maggio 1989, n. 183;
    m)  gli  articoli  4  e  5  della  legge 5 aprile 1990, n. 71, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n.
16;
    n) l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
    p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;
    q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
    r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
    s) l'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
    t) l'articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.
408;
    u)  la  legge  5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell'articolo
22, comma 6;
    v)  l'articolo  9-bis  della  legge  20 dicembre 1996, n. 642, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552;
    z)  la  legge  17  maggio  1995,  n.  172,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;
    aa)  l'articolo  1  del  decreto-legge  11  giugno  1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
    bb)  il  decreto  legislativo  11 maggio 1999, n. 152, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
    cc)  l'articolo  1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.
                              ART. 176
                           (norma finale)

   1.  Le  disposizioni  di cui alla parte terza del presente decreto
che  concernono  materie  di  legislazione  concorrente costituiscono
principi  fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117, comma 3, della
Costituzione.
   2.  Le  disposizioni  di cui alla parte terza del presente decreto
sono  applicabili  nelle  regioni a statuto speciale e nelle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
   3.  Per  le  acque  appartenenti  al demanio idrico delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  restano  ferme le competenze in
materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere
idrauliche    previste   dallo   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

PARTE QUARTA
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 

                            Articolo 177
               (( (Campo di applicazione e finalita')

    1. La parte quarta del presente decreto  disciplina  la  gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti  inquinati,  anche  in  attuazione
delle  direttive  comunitarie,   in   particolare   della   direttiva
2008/98/CE, prevedendo misure volte  a  proteggere  l'ambiente  e  la
salute umana, prevenendo  o  riducendo  gli  impatti  negativi  della
produzione e  della  gestione  dei  rifiuti,  riducendo  gli  impatti
complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
    2. La gestione dei  rifiuti  costituisce  attivita'  di  pubblico
interesse.
    3.  Sono  fatte  salve  disposizioni  specifiche,  particolari  o
complementari, conformi ai principi di  cui  alla  parte  quarta  del
presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie  che
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
    4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute  dell'uomo
e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
      a) senza  determinare  rischi per  l'acqua,  l'aria, il  suolo,
nonche' per la fauna e la flora;
      b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
      c) senza  danneggiare  il  paesaggio  e  i siti di  particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
    5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui ai commi da
1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli  enti  locali
esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia
di gestione dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui  alla
parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed
avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di  programma
o protocolli d'intesa anche  sperimentali,  di  soggetti  pubblici  o
privati.
    6. I soggetti di cui  al  comma  5  costituiscono,  altresi',  un
sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto  unitario,
relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle  norme
tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi  di  certificazione
attinenti direttamente o indirettamente le  materie  ambientali,  con
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i  criteri
e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma 2,  lettera  a),  e
nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle  norme
e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, previste dalle  direttive  comunitarie  e
relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla  legge
21 giugno 1986, n. 317.
    7. Le regioni  e  le  province  autonome  adeguano  i  rispettivi
ordinamenti   alle   disposizioni   di   tutela    dell'ambiente    e
dell'ecosistema contenute nella parte  quarta  del  presente  decreto
entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione.
    8.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  e  degli  obiettivi
stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte  quarta  del  presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare puo' avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.))
                            Articolo 178
                            (( (Principi)

    1.  La  gestione  dei  rifiuti  e'  effettuata  conformemente  ai
principi  di  precauzione,  di  prevenzione,  di  sostenibilita',  di
proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di  tutti
i  soggetti  coinvolti   nella   produzione,   nella   distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di  beni  da  cui  originano  i  rifiuti,
nonche' del principio chi inquina paga. A tale fine la  gestione  dei
rifiuti e'  effettuata  secondo  criteri  di  efficacia,  efficienza,
economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche'
nel rispetto delle norme vigenti in materia di  partecipazione  e  di
accesso alle informazioni ambientali.))
                          Articolo 178-bis
             (( (Responsabilita' estesa del produttore)

    1. Al fine di rafforzare la prevenzione e  facilitare  l'utilizzo
efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese  le
fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti,  evitando  di
compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono
essere adottati, previa consultazione delle  parti  interessate,  con
uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  aventi  natura  regolamentare,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le modalita' e i criteri di  introduzione  della
responsabilita' estesa  del  produttore  del  prodotto,  inteso  come
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente  sviluppi,
fabbrichi,   trasformi,   tratti,   venda   o    importi    prodotti,
nell'organizzazione  del  sistema  di   gestione   dei   rifiuti,   e
nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti  che  restano
dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere  adottati  con
uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, le modalita' e i criteri:
     a) di gestione  dei  rifiuti  e  della  relativa responsabilita'
finanziaria dei produttori del prodotto.  I  decreti  della  presente
lettera sono adottati di concerto con il  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze;
     b) di  pubblicizzazione  delle informazioni relative alla misura
in cui il prodotto e' riutilizzabile e riciclabile;
     c) della progettazione dei  prodotti  volta  a  ridurre  i  loro
impatti ambientali;
     d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i
rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei  prodotti,
assicurando che il recupero e lo smaltimento dei  prodotti  che  sono
diventati rifiuti avvengano in conformita' ai  criteri  di  cui  agli
articoli 177 e 179;
     e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione  e
la  commercializzazione  di   prodotti   adatti   all'uso   multiplo,
tecnicamente durevoli, e che, dopo  essere  diventati  rifiuti,  sono
adatti  ad  un  recupero  adeguato  e  sicuro  e  a  uno  smaltimento
compatibile con l'ambiente.
    2. La responsabilita'  estesa  del  produttore  del  prodotto  e'
applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 188, comma  1,  e  fatta  salva  la  legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
    3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresi'  che  i
costi della gestione  dei  rifiuti  siano  sostenuti  parzialmente  o
interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.  Nel  caso
il produttore del prodotto partecipi  parzialmente,  il  distributore
del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura  di
tali costi.
    4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
                            Articolo 179
        (( (Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti)

    1. La gestione dei rifiuti avviene nel  rispetto  della  seguente
gerarchia:
      a) prevenzione;
      b) preparazione per il riutilizzo;
      c) riciclaggio;
      d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
      e) smaltimento.
    2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine  di  priorita'
di cio' che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel  rispetto
della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate  le  misure
volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto  degli
articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior  risultato  complessivo,
tenendo conto degli  impatti  sanitari,  sociali  ed  economici,  ivi
compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita' economica.
    3. Con riferimento a singoli  flussi  di  rifiuti  e'  consentito
discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorita' di  cui  al
comma 1 qualora cio' sia giustificato, nel rispetto del principio  di
precauzione e sostenibilita', in base ad una specifica analisi  degli
impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti
sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di  ciclo  di
vita, che sotto il profilo sociale  ed  economico,  ivi  compresi  la
fattibilita' tecnica e la protezione delle risorse.
    4. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  della
salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli  flussi
di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in  conformita'  a
quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in  termini
di protezione della salute umana e dell'ambiente.
    5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio  delle
rispettive competenze, iniziative  dirette  a  favorire  il  rispetto
della gerarchia del trattamento dei rifiuti di  cui  al  comma  1  in
particolare mediante:
      a) la promozione  dello  sviluppo  di  tecnologie  pulite,  che
permettano un uso piu' razionale e un maggiore risparmio  di  risorse
naturali;
      b) la promozione della messa a punto tecnica e  dell'immissione
sul mercato di prodotti concepiti in modo da  non  contribuire  o  da
contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso
o il loro smaltimento, ad incrementare la quantita'  o  la  nocivita'
dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
      c) la promozione dello sviluppo  di  tecniche  appropriate  per
l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti  al  fine
di favorirne il recupero;
      d) la determinazione  di condizioni di  appalto  che  prevedano
l'impiego dei materiali  recuperati  dai  rifiuti  e  di  sostanze  e
oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali  recuperati  dai
rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
      e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il
successivo utilizzo e, piu' in generale, l'impiego dei  rifiuti  come
altro mezzo per produrre energia.
    6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento  dei  rifiuti  le
misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la  preparazione  per
il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero  di
materia sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come
fonte di energia.
    7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di
vita dei prodotti sulla base di metodologie  uniformi  per  tutte  le
tipologie di prodotti  stabilite  mediante  linee  guida  dall'ISPRA,
eco-bilanci, la divulgazione  di  informazioni  anche  ai  sensi  del
decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  195,  l'uso  di  strumenti
economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e
di altre misure necessarie.
    8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
                              ART. 180 
              (prevenzione della produzione di rifiuti) 
 
  1. Al fine di promuovere in via prioritaria  la  prevenzione  e  la
riduzione  della  produzione  e  della  nocivita'  dei  rifiuti,   le
iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare: 
    a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi  di
certificazione   ambientale,   utilizzo   delle   migliori   tecniche
disponibili, analisi del  ciclo  di  vita  dei  prodotti,  azioni  di
informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi
di qualita', nonche' lo sviluppo del sistema di marchio ecologico  ai
fini  della  corretta  valutazione  dell'impatto  di  uno   specifico
prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di  vita  del  prodotto
medesimo; 
    b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere  d'invito
che valorizzino le capacita' e le competenze tecniche in  materia  di
prevenzione della produzione di rifiuti; 
    c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli
d'intesa anche sperimentali  finalizzati  alla  prevenzione  ed  alla
riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti; 
    d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare adotta entro il 31 dicembre 2012,  a  norma  degli  articoli
177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale  di  prevenzione  dei
rifiuti ed elabora indicazioni affinche' tale programma sia integrato
nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di
integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate  le
misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno,
a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare presenta  alle  Camere  una  relazione  recante
l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti  e
contenente  anche  l'indicazione  dei  risultati  raggiunti  e  delle
eventuali criticita' registrate nel perseguimento degli obiettivi  di
prevenzione dei rifiuti. 
  1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli  obiettivi  di
prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti
e valuta l'utilita' degli esempi di misure di cui all'allegato L o di
altre misure adeguate. 
  1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare individua gli appropriati specifici parametri  qualitativi
o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per
monitorare e valutare i progressi  realizzati  nell'attuazione  delle
misure  di  prevenzione  e  puo'  stabilire  specifici  traguardi   e
indicatori qualitativi o quantitativi. 
  1-quinquies.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare  assicura  la  disponibilita'  di  informazioni
sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti  e,  se
del  caso,  elabora  linee  guida  per  assistere  le  regioni  nella
preparazione dei programmi di cui all'articolo 199,  comma  3,  lett.
r). 
  1-sexies.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono    agli
adempimenti di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  ((1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e
gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli  stessi,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  le
regioni  ed  i  comuni,  nell'ambito  delle  rispettive   competenze,
incentivano  le  pratiche  di  compostaggio   di   rifiuti   organici
effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio  e
il compostaggio di  comunita',  anche  attraverso  gli  strumenti  di
pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni
possono applicare una riduzione sulla tassa di  cui  all'articolo  1,
comma 641, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  alle  utenze  che
effettuano pratiche di riduzione  dei  rifiuti  di  cui  al  presente
comma. 
  1-octies. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
della salute, sono stabiliti  i  criteri  operativi  e  le  procedure
autorizzative  semplificate  per  il  compostaggio  di  comunita'  di
rifiuti organici. Le attivita' di compostaggio di comunita' che, alla
data di entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  presente  comma,
risultano gia' autorizzate ai sensi degli  articoli  208  o  214  del
presente  decreto,  possono  continuare   ad   operare   sulla   base
dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa)). 
                          Articolo 180-bis 
(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti) 
 
    1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio  delle
rispettive competenze, iniziative dirette a  favorire  il  riutilizzo
dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo  dei  rifiuti.  Tali
iniziative possono consistere anche in: 
      a) uso di strumenti economici; 
      b) misure logistiche, come la costituzione ed  il  sostegno  di
centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo; 
      c) adozione, nell'ambito delle  procedure  di  affidamento  dei
contratti pubblici, di idonei criteri,  ai  sensi  dell'articolo  83,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
e previsione delle condizioni di  cui  agli  articoli  68,  comma  3,
lettera b), e 69 del  medesimo  decreto;  a  tale  fine  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  adotta  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione
i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro  dell'ambiente
e della trutela del territorio e del mare in  data  11  aprile  2008,
pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008; 
      d) definizione di obiettivi quantitativi; 
      e) misure educative; 
      f) promozione di accordi di programma. 
    ((1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono  individuare
anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo
183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea,  finalizzata
allo scambio tra privati, di beni usati  e  funzionanti  direttamente
idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi'  essere
individuate  apposite  aree  adibite  al  deposito  preliminare  alla
raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo  e
alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta  possono
anche  essere  individuati  spazi  dedicati  alla  prevenzione  della
produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la  raccolta  di
beni  da  destinare  al  riutilizzo,  nel  quadro  di  operazioni  di
intercettazione e schemi di  filiera  degli  operatori  professionali
dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle  aziende  di  igiene
urbana)). 
    2. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello
sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il  riutilizzo
dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il  riutilizzo,  anche
attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa del produttore
del prodotto. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, adottarsi entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite  le  modalita'
operative per  la  costituzione  e  il  sostegno  di  centri  e  reti
accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la  definizione
di  procedure  autorizzative   semplificate.   e   di   un   catalogo
esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono  essere
sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o  a  preparazione  per  il
riutilizzo. 
    3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                            Articolo 181
               (( (Riciclaggio e recupero dei rifiuti)

    1. Al fine di promuovere il riciclaggio di  alta  qualita'  e  di
soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori  del
riciclaggio, sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  le  regioni
stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono  a  realizzare
la  raccolta  differenziata  in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo 205.  Le  autorita'  competenti  realizzano,  altresi',
entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli,
plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonche' adottano  le
misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
      a) entro  il  2020, la  preparazione  per  il riutilizzo  e  il
riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e
vetro provenienti dai nuclei  domestici,  e  possibilmente  di  altra
origine, nella misura in cui tali flussi di  rifiuti  sono  simili  a
quelli domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al  50%  in
termini di peso;
      b) entro il  2020  la  preparazione  per  il   riutilizzo,   il
riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni
di colmatazione che utilizzano i rifiuti  in  sostituzione  di  altri
materiali, di rifiuti da costruzione e  demolizione  non  pericolosi,
escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05  04
dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70  per  cento  in
termini di peso.
    2. Fino alla definizione, da  parte  della  Commissione  europea,
delle modalita' di attuazione e calcolo degli  obiettivi  di  cui  al
comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela  del  territorio  e
del mare puo' adottare decreti che determinino tali modalita'.
    3. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello
sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformita'
ai criteri di priorita' di cui all'articolo 179 e alle  modalita'  di
cui all'articolo 177, comma 4. nonche' misure intese a promuovere  il
riciclaggio   di   alta   qualita',   privilegiando    la    raccolta
differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.
    4. Per facilitare  o  migliorare  il  recupero,  i  rifiuti  sono
raccolti separatamente, laddove cio' sia realizzabile  dal  punto  di
vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri
rifiuti o altri materiali aventi proprieta' diverse.
    5.  Per  le  frazioni  di  rifiuti  urbani  oggetto  di  raccolta
differenziata destinati al  riciclaggio  ed  al  recupero  e'  sempre
ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite  enti
o imprese  iscritti  nelle  apposite  categorie  dell'Albo  nazionale
gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5,  al  fine  di
favorire  il  piu'  possibile  il  loro  recupero  privilegiando   il
principio di prossimita' agli impianti di recupero.
    6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla
raccolta  differenziata  dei   rifiuti,   i   sistemi   di   raccolta
differenziata di carta e  plastica  negli  istituti  scolastici  sono
esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto  presentano  rischi
non elevati e non sono gestiti su base professionale.
    7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

-------------
AGGIORNAMENTO (18)
  Il  D.L. 6 novembre 2008, n.172, convertito con modificazioni dalla
L.  30  dicembre 2008, n. 210 ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1,
lettera  b))  che "b) fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo
3  aprile  2006,  n.  152,  gli accordi e i contratti di programma in
materia  di  rifiuti  stipulati  tra le amministrazioni pubbliche e i
soggetti   economici  interessati  o  le  associazioni  di  categoria
rappresentative  dei settori interessati prima della soppressione del
comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del
2006,  operata  dal  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,
continuano  ad  avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste,
anche  in  deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto
legislativo  n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purche' nel
rispetto delle norme comunitarie".
                            ART. 181-bis
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
                              ART. 182 
                      (smaltimento dei rifiuti) 
 
  1. Lo smaltimento  dei  rifiuti  e'  effettuato  in  condizioni  di
sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti,
previa  verifica,  da  parte  della   competente   autorita',   della
impossibilita' tecnica ed economica  di  esperire  le  operazioni  di
recupero di cui all'articolo 181. A tal fine,  la  predetta  verifica
concerne la disponibilita' di tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' vi  si
possa accedere a condizioni ragionevoli. 
  2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale  devono  essere  il
piu' possibile ridotti sia in massa che  in  volume,  potenziando  la
prevenzione e  le  attivita'  di  riutilizzo,  di  riciclaggio  e  di
recupero e prevedendo, ove possibile, la priorita' per  quei  rifiuti
non recuperabili generati nell'ambito di attivita' di  riciclaggio  o
di recupero. 
  3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi  in  regioni
diverse  da  quelle  dove  gli  stessi  sono  prodotti,  fatti  salvi
eventuali accordi regionali o  internazionali,  qualora  gli  aspetti
territoriali  e  l'opportunita'  tecnico  economica  di   raggiungere
livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. 
  ((3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non  si  applica  ai  rifiuti
urbani che il Presidente della regione ritiene necessario  avviare  a
smaltimento,  nel  rispetto  della  normativa  europea,   fuori   del
territorio  della  regione  dove  sono  prodotti   per   fronteggiare
situazioni di emergenza causate da calamita' naturali per le quali e'
dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225)). 
  4.  Nel  rispetto  delle   prescrizioni   contenute   nel   decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di
nuovi  impianti  possono  essere  autorizzate  solo  se  il  relativo
processo di combustione garantisca un  elevato  livello  di  recupero
energetico. 
  5. Le attivita'  di  smaltimento  in  discarica  dei  rifiuti  sono
disciplinate secondo  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE. 
  6.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti  in  fognatura  e'   disciplinato
dall'articolo 107, comma 3. 
  6-bis. Le attivita' di raggruppamento e  abbruciamento  in  piccoli
cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per
ettaro dei materiali vegetali  di  cui  all'articolo  185,  comma  1,
lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali
pratiche agricole consentite per  il  reimpiego  dei  materiali  come
sostanze concimanti o ammendanti, e non  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti. Nei periodi di massimo rischio  per  gli  incendi  boschivi,
dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli
e forestali e' sempre vietata. I comuni e  le  altre  amministrazioni
competenti in materia ambientale hanno  la  facolta'  di  sospendere,
differire o vietare la combustione del materiale di cui  al  presente
comma all'aperto  in  tutti  i  casi  in  cui  sussistono  condizioni
meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi
in cui da tale attivita' possano derivare rischi per  la  pubblica  e
privata  incolumita'  e  per  la  salute   umana,   con   particolare
riferimento al rispetto dei livelli  annuali  delle  polveri  sottili
(PM10) 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  8. IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4,  COME  MODIFICATO  DAL  D.L.  6
NOVEMBRE 2008, N. 172,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  30
DICEMBRE 2008, N. 210 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. 
                          Articolo 182-bis
           (( (Principi di autosufficienza e prossimita')

    1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei  rifiuti  urbani
non differenziati sono attuati con il ricorso ad una  rete  integrata
ed adeguata  di  impianti,  tenendo  conto  delle  migliori  tecniche
disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici  complessivi,  al
fine di:
      a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento  dei  rifiuti
urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro  trattamento  in  ambiti
territoriali ottimali;
      b) permettere lo smaltimento dei rifiuti  ed  il  recupero  dei
rifiuti urbani indifferenziati in  uno  degli  impianti  idonei  piu'
vicini ai luoghi di produzione o  raccolta,  al  fine  di  ridurre  i
movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o
della necessita' di impianti specializzati per  determinati  tipi  di
rifiuti;
      c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a  garantire
un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
    2. Sulla base di una motivata richiesta  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  puo'  essere
limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati  ad
inceneritori classificati come  impianti  di  recupero,  qualora  sia
accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza  la
necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in
modo non coerente con i piani di gestione dei  rifiuti.  Puo'  essere
altresi' limitato, con le modalita' di  cui  al  periodo  precedente,
l'invio di rifiuti negli altri Stati membri  per  motivi  ambientali,
come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
    3. I provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono  notificati  alla
Commissione europea.))
                          Articolo 182-ter
                        (( (Rifiuti organici)

    1.  La  raccolta  separata  dei  rifiuti  organici  deve   essere
effettuata  con  contenitori  a  svuotamento  riutilizzabili  o   con
sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
    2. Ai fini di quanto previsto  dal  comma  1,  le  regioni  e  le
province autonome, i comuni  e  gli  ATO,  ciascuno  per  le  proprie
competenze e nell'ambito  delle  risorse  disponibili  allo  scopo  a
legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte  quarta  del  presente  decreto  misure
volte a incoraggiare:
      a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
      b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un
livello elevato di protezione ambientale;
      c) l'utilizzo di materiali sicuri  per  l'ambiente ottenuti dai
rifiuti organici, cio' al  fine  di  proteggere  la  salute  umana  e
l'ambiente.))
                            Articolo 183 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le
ulteriori  definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,  si
intende per: 
    a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui  il  detentore
si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; 
    b)  "rifiuto  pericoloso":  rifiuto  che  presenta  una  o   piu'
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente
decreto; 
    c)  "oli  usati":  qualsiasi  olio  industriale  o  lubrificante,
minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente
destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi
di  trasmissione,  nonche'  gli  oli  usati  per  turbine  e  comandi
idraulici; 
    d)  "rifiuto  organico"  rifiuti  biodegradabili  di  giardini  e
parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei  domestici,
ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita  al  dettaglio  e
rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare  raccolti  in  modo
differenziato; 
    e) "autocompostaggio": compostaggio  degli  scarti  organici  dei
propri  rifiuti  urbani,  effettuato  da  utenze  domestiche  e   non
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; 
    f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attivita'  produce
rifiuti e il soggetto al quale sia  giuridicamente  riferibile  detta
produzione (produttore iniziale) o chiunque  effettui  operazioni  di
pretrattamento,  di  miscelazione  o  altre  operazioni   che   hanno
modificato la natura  o  la  composizione  di  detti  rifiuti  (nuovo
produttore);((106)) 
    g):  "produttore  del  prodotto":  qualsiasi  persona  fisica   o
giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,   trasformi,
tratti, venda o importi prodotti; 
    h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona  fisica  o
giuridica che ne e' in possesso; 
    i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce  in  qualita'  di
committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti,
compresi i commercianti che non prendono materialmente  possesso  dei
rifiuti; 
    l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo
smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari
che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti; 
    m) "prevenzione": misure adottate  prima  che  una  sostanza,  un
materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 
      1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei
prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 
      2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la
salute umana; 
      3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; 
    n) "gestione": la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero  e  lo
smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali  operazioni  e
gli interventi successivi alla  chiusura  dei  siti  di  smaltimento,
nonche' le  operazioni  effettuate  in  qualita'  di  commerciante  o
intermediario. Non costituiscono attivita' di gestione dei rifiuti le
operazioni  di   prelievo,   raggruppamento,   cernita   e   deposito
preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali  derivanti
da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse  mareggiate  e  piene,
anche  ove  frammisti  ad  altri  materiali  di   origine   antropica
effettuate, nel tempo  tecnico  strettamente  necessario,  presso  il
medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; 
    o) "raccolta": il  prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la  cernita
preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa  la
gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del
loro trasporto in un impianto di trattamento; 
    p) "raccolta differenziata": la raccolta  in  cui  un  flusso  di
rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti
al fine di facilitarne il trattamento specifico; 
    q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di  controllo,
pulizia,  smontaggio  e  riparazione  attraverso   cui   prodotti   o
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati  in  modo  da
poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; 
    r)  "riutilizzo":  qualsiasi  operazione  attraverso   la   quale
prodotti o componenti che non sono rifiuti sono  reimpiegati  per  la
stessa finalita' per la quale erano stati concepiti; 
    s) "trattamento": operazioni di recupero o  smaltimento,  inclusa
la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; 
    t) "recupero": qualsiasi operazione il cui  principale  risultato
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,  sostituendo
altri  materiali  che  sarebbero  stati  altrimenti  utilizzati   per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere  tale
funzione, all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto  riporta  un  elenco
non esaustivo di operazioni di recupero.; 
    u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui
i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali  o  sostanze
da utilizzare per la loro  funzione  originaria  o  per  altri  fini.
Include il trattamento di materiale organico ma non  il  recupero  di
energia ne' il ritrattamento per  ottenere  materiali  da  utilizzare
quali combustibili o in operazioni di riempimento; 
    v)  "rigenerazione  degli  oli  usati"  qualsiasi  operazione  di
riciclaggio che  permetta  di  produrre  oli  di  base  mediante  una
raffinazione  degli  oli  usati,  che  comporti  in  particolare   la
separazione dei contaminanti, dei prodotti  di  ossidazione  e  degli
additivi contenuti in tali oli; 
    z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche
quando l'operazione ha come conseguenza  secondaria  il  recupero  di
sostanze o di energia.  L'Allegato  B  alla  parte  IV  del  presente
decreto  riporta  un  elenco  non  esaustivo  delle   operazioni   di
smaltimento; 
    aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento  consistenti  nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di  cui  al  punto  D15
dell'allegato B alla parte quarta del presente  decreto,  nonche'  le
attivita' di  recupero  consistenti  nelle  operazioni  di  messa  in
riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla  medesima
parte quarta; 
    bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento  dei  rifiuti  e  il
deposito preliminare alla raccolta ai fini  del  trasporto  di  detti
rifiuti in  un  impianto  di  trattamento,  effettuati,  prima  della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono  prodotti,  da  intendersi
quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che  ha  determinato
la produzione dei rifiuti o, per gli  imprenditori  agricoli  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile, presso il  sito  che  sia  nella
disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi  compresi  i
consorzi  agrari,  di  cui  gli  stessi  sono  soci,  alle   seguenti
condizioni: 
      1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti  di
cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni,  devono
essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che  regolano  lo
stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
      2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle  operazioni
di recupero o di smaltimento secondo  una  delle  seguenti  modalita'
alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza  almeno
trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente  i  30
metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.  In
ogni caso,  allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non  superi  il
predetto limite all'anno,  il  deposito  temporaneo  non  puo'  avere
durata superiore ad un anno; 
      3)  il  "deposito  temporaneo"  deve  essere   effettuato   per
categorie omogenee di rifiuti e nel  rispetto  delle  relative  norme
tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme
che disciplinano  il  deposito  delle  sostanze  pericolose  in  essi
contenute; 
      4)  devono  essere  rispettate  le   norme   che   disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 
      5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate  le
modalita' di gestione del deposito temporaneo; 
    cc)  "combustibile  solido  secondario  (CSS)":  il  combustibile
solido  prodotto  da  rifiuti  che  rispetta  le  caratteristiche  di
classificazione e di specificazione individuate delle norme  tecniche
UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta  salva
l'applicazione  dell'articolo   184-ter,   il   combustibile   solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
    dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto  dal  trattamento
biologico aerobico o  anaerobico  dei  rifiuti  indifferenziati,  nel
rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato,
finalizzate a definirne contenuti e usi  compatibili  con  la  tutela
ambientale e sanitaria e, in particolare,  a  definirne  i  gradi  di
qualita'; 
    ee) "compost di qualita'": prodotto, ottenuto dal compostaggio di
rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i  requisiti  e
le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto  legislativo
29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni; 
    ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto  dalla  digestione
anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i
requisiti contenuti in norme tecniche da  emanarsi  con  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
    gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera  di  cui  all'articolo
268, comma 1, lettera b); 
    hh) "scarichi idrici": le  immissioni  di  acque  reflue  di  cui
all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
    ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di  cui
all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
    ll)  "gestione  integrata  dei  rifiuti":  il   complesso   delle
attivita', ivi compresa  quella  di  spazzamento  delle  strade  come
definita alla lettera oo),  volte  ad  ottimizzare  la  gestione  dei
rifiuti; 
    mm) "centro di raccolta": area  presidiata  ed  allestita,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   per
l'attivita' di raccolta  mediante  raggruppamento  differenziato  dei
rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori  per  il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
    nn)  "migliori  tecniche  disponibili":  le   migliori   tecniche
disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter)  del
presente decreto; 
    oo) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta  dei  rifiuti
mediante operazione di pulizia delle strade, aree  pubbliche  e  aree
private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della  neve
dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate  al  solo  scopo  di
garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito ; 
    pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema  di  raccolta  di
specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi  di  cui  ai
titoli II e III della  parte  quarta  del  presente  decreto  e  alla
normativa settoriale, o organizzato  sulla  base  di  un  accordo  di
programma stipulato tra la pubblica amministrazione  ed  associazioni
imprenditoriali  rappresentative  sul   piano   nazionale,   o   loro
articolazioni   territoriali,    oppure    sulla    base    di    una
convenzione-quadro  stipulata  tra  le  medesime  associazioni  ed  i
responsabili della piattaforma di  conferimento,  o  dell'impresa  di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva
dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro  deve
seguire la stipula  di  un  contratto  di  servizio  tra  il  singolo
produttore  ed  il  gestore  della  piattaforma  di  conferimento,  o
dell'impresa di trasporto dei rifiuti,  in  attuazione  del  predetto
accordo o della predetta convenzione; 
    qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto  che  soddisfa
le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta  i
criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2; 
    qq-bis)  "compostaggio  di  comunita'":  compostaggio  effettuato
collettivamente da piu' utenze  domestiche  e  non  domestiche  della
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine
dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (32) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 28 gennaio 2010 n. 28 (in
G.U.  1a  s.s.  3/2/2010  n.  5)  ha   dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  183,  comma  1,  lettera  n),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),  nel
testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20,  del
decreto legislativo 16 gennaio 2008,  n.  4  (Ulteriori  disposizioni
correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152,  recante
norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede:  "rientrano
altresi' tra i sottoprodotti non soggetti alle  disposizioni  di  cui
alla parte quarta del presente decreto le ceneri di  pirite,  polveri
di ossido di ferro, provenienti  dal  processo  di  arrostimento  del
minerale noto come pirite o solfuro di ferro  per  la  produzione  di
acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti  di
produzione dismessi, aree industriali e non, anche  se  sottoposte  a
procedimento di bonifica o di ripristino ambientale"". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (106) 
  Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  9  febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile  2017,  n.
45, ha disposto (con l'art. 28, comma 6) che "Ai fini dei conseguenti
adempimenti amministrativi, e' considerato produttore  dei  materiali
il Comune di origine dei materiali  stessi,  in  deroga  all'articolo
183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n.  152  del
2006". 
                              ART. 184 
                          (classificazione) 
 
   1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto
i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti  urbani  e
rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di  pericolosita',  in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 
   2. Sono rifiuti urbani: 
    a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da  locali
e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
    b) i rifiuti  non  pericolosi  provenienti  da  locali  e  luoghi
adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera  a),  assimilati
ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',  ai  sensi  dell'articolo
198, comma 2, lettera g); 
    c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
    d) i rifiuti di qualunque natura o  provenienza,  giacenti  sulle
strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed  aree  private  comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e  sulle
rive dei corsi d'acqua; 
    e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali  giardini,
parchi e aree cimiteriali; 
    f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,  nonche'
gli altri rifiuti provenienti da  attivita'  cimiteriale  diversi  da
quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 
   3. Sono rifiuti speciali: 
    a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali , ai  sensi
e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; 
  b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione,
nonche' i rifiuti  che  derivano  dalle  attivita'  di  scavo,  fermo
restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; 
    c) i rifiuti da lavorazioni industriali,; 
    d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
    e) i rifiuti da attivita' commerciali; 
    f) i rifiuti da attivita' di servizio; 
    g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e  smaltimento
di rifiuti, i fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione  e  da  altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue  e  da
abbattimento di fumi; 
    h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie; 
    i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205; 
    l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205; 
    m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205; 
    n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4. 
 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le  caratteristiche  di
cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto. 
 5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta  del
presente  decreto  include  i  rifiuti  pericolosi  e   tiene   conto
dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario,  dei
valori limite di concentrazione delle sostanze  pericolose.  Esso  e'
vincolante per quanto  concerne  la  determinazione  dei  rifiuti  da
considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un  oggetto
nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in  tutti  i  casi,
ferma restando la definizione di cui all'articolo  183.  Con  decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche  linee
guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei  rifiuti
introdotta agli allegati D e I. 
   ((5-bis. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con il Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  disciplinate,   nel   rispetto   delle   norme
dell'Unione europea e del presente decreto legislativo,  le  speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la  custodia,  nonche'  per
l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti  per  il
trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai  mezzi,  dai
materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati  alla  difesa
militare ed alla sicurezza  nazionale,  cosi'  come  individuati  con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento
e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina  delle
navi militari  da  guerra,  delle  navi  militari  ausiliarie  e  del
naviglio dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza e del Corpo delle Capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera
iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare  dello
Stato.)) 
 5-ter. La declassificazione da  rifiuto  pericoloso  a  rifiuto  non
pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso una diluizione  o  una
miscelazione  del  rifiuto   che   comporti   una   riduzione   delle
concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto  le  soglie  che
definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 
   5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui
all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di  cui  all'art.
190 non si applicano alle frazioni  separate  di  rifiuti  pericolosi
prodotti da nuclei domestici  fino  a  che  siano  accettate  per  la
raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente  o  un'impresa  che
abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate  in  conformita'
agli articoli 208, 212, 214 e 216. 
                          Articolo 184-bis 
                           (Sottoprodotto) 
 
    1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto  ai  sensi  dell'articolo
183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che  soddisfa
tutte le seguenti condizioni: 
      a) la sostanza o l'oggetto  e'  originato  da  un  processo  di
produzione, di cui costituisce  parte  integrante,  e  il  cui  scopo
primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; 
      b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'  utilizzato,  nel
corso dello stesso o di un successivo processo  di  produzione  o  di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 
      c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato  direttamente
senza alcun  ulteriore  trattamento  diverso  dalla  normale  pratica
industriale; 
      d)  l'ulteriore  utilizzo  e'  legale,  ossia  la  sostanza   o
l'oggetto soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,  tutti  i  requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e  la  protezione  della  salute  e
dell'ambiente  e  non  portera'  a   impatti   complessivi   negativi
sull'ambiente o la salute umana. 
    2. Sulla base delle  condizioni  previste  al  comma  1,  possono
essere  adottate  misure  per   stabilire   criteri   qualitativi   o
quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze
o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione
di tali criteri si provvede con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  in
conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. 
    ((2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n.  161,  adottato  in
attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce  da  scavo  che
provengono da attivita' o  opere  soggette  a  valutazione  d'impatto
ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.  Il  decreto  di
cui al periodo  precedente  non  si  applica  comunque  alle  ipotesi
disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.)) 
                          Articolo 184-ter 
             (( (Cessazione della qualifica di rifiuto) 
 
    1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto  a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e  la  preparazione
per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici,  da  adottare  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
      a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per  scopi
specifici; 
      b) esiste un  mercato  o  una  domanda  per  tale  sostanza  od
oggetto; 
      c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli
scopi specifici e rispetta la  normativa  e  gli  standard  esistenti
applicabili ai prodotti; 
      d) l'utilizzo della sostanza  o  dell'oggetto  non  portera'  a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 
    2. L'operazione di recupero  puo'  consistere  semplicemente  nel
controllare  i  rifiuti  per  verificare  se  soddisfano  i   criteri
elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al
comma 1  sono  adottati  in  conformita'  a  quanto  stabilito  dalla
disciplina comunitaria ovvero, in  mancanza  di  criteri  comunitari,
caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto  attraverso  uno  o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori  limite  per
le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i  possibili  effetti
negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
    3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma
2, continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  ai  decreti  del
Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  in  data  5
febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.  269  e
l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6  novembre  2008,  n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.
210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n
3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata  in  vigore  della
presente disposizione. 
    4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti
del presente articolo e'  da  computarsi  ai  fini  del  calcolo  del
raggiungimento degli obiettivi di recupero  e  riciclaggio  stabiliti
dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n  209,
dal decreto legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  e  dal  decreto
legislativo  120  novembre  2008,  n.  188,  ovvero  dagli  atti   di
recepimento  di  ulteriori  normative  comunitarie,   qualora   e   a
condizione  che  siano  soddisfatti  i  requisiti   in   materia   di
riciclaggio o recupero in essi stabiliti. 
    5. La disciplina in materia di gestione dei  rifiuti  si  applica
fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.)) 
                         Articolo 184-quater 
             (( (Utilizzo dei materiali di dragaggio).)) 
 
  ((1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni  di  recupero  in
casse di colmata o in  altri  impianti  autorizzati  ai  sensi  della
normativa vigente, cessano di  essere  rifiuti  se,  all'esito  delle
operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di
cernita e selezione,  soddisfano  e  sono  utilizzati  rispettando  i
seguenti requisiti e condizioni: 
    a)  non  superano  i  valori  delle  concentrazioni   soglia   di
contaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B   della   tabella   1
dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento  alla
destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo
diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai  requisiti  tecnici  di
cui alla lettera b), secondo periodo; 
    b)  e'  certo  il  sito  di  destinazione   e   sono   utilizzati
direttamente, anche a fini del  riuso  o  rimodellamento  ambientale,
senza rischi per le matrici ambientali interessate e  in  particolare
senza  determinare   contaminazione   delle   acque   sotterranee   e
superficiali. In caso di utilizzo diretto  in  un  ciclo  produttivo,
devono,  invece,  rispettare  i  requisiti  tecnici  per  gli   scopi
specifici  individuati,  la  normativa  e  gli   standard   esistenti
applicabili ai prodotti e alle materie prime, e  in  particolare  non
devono  determinare  emissioni  nell'ambiente  superiori  o   diverse
qualitativamente da quelle che derivano dall'uso  di  prodotti  e  di
materie prime  per  i  quali  e'  stata  rilasciata  l'autorizzazione
all'esercizio dell'impianto. 
  2. Al fine  di  escludere  rischi  di  contaminazione  delle  acque
sotterranee, i materiali di dragaggio destinati  all'utilizzo  in  un
sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche
e  i  limiti  di  cui  all'Allegato  3  del  decreto   del   Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998.  L'autorita'
competente puo' derogare alle concentrazioni limite di cloruri  e  di
solfati qualora i materiali di  dragaggio  siano  destinati  ad  aree
prospicenti  il  litorale  e  siano  compatibili  con  i  livelli  di
salinita' del suolo e della falda. 
  3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione  di
conformita' da cui risultino, oltre ai dati  del  produttore,  o  del
detentore e  dell'utilizzatore,  la  tipologia  e  la  quantita'  dei
materiali oggetto di utilizzo, le attivita' di  recupero  effettuate,
il sito di destinazione e le altre modalita' di  impiego  previste  e
l'attestazione che sono rispettati  i  criteri  di  cui  al  presente
articolo. La dichiarazione di conformita' e' presentata all'autorita'
competente per  il  procedimento  di  recupero  e  all'ARPA  nel  cui
territorio  e'  localizzato  il  sito  di  destinazione  o  il  ciclo
produttivo  di  utilizzo,  trenta  giorni  prima  dell'inizio   delle
operazioni di conferimento. Tutti i  soggetti  che  intervengono  nel
procedimento di recupero e  di  utilizzo  dei  materiali  di  cui  al
presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno
un anno dalla data del  rilascio,  mettendola  a  disposizione  delle
autorita' competenti che la richiedano. 
  4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della  dichiarazione  di
cui al  comma  3,  l'autorita'  competente  per  il  procedimento  di
recupero  verifica  il  rispetto  dei  requisiti  e  delle  procedure
disciplinate dal presente articolo e  qualora  rilevi  difformita'  o
violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo  dei  materiali
di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti. 
  5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e
2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione  di
cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del  contratto
di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto  di
cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286)). 
                            Articolo 185 
              (Esclusioni dall'ambito di applicazione) 
 
  1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte  quarta  del
presente decreto: 
    a)  le  emissioni  costituite   da   effluenti   gassosi   emessi
nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e  trasportato  ai
fini dello stoccaggio geologico e stoccato in  formazioni  geologiche
prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
    b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato
e gli edifici collegati permanentemente al  terreno,  fermo  restando
quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica  di
siti contaminati; (58) 
    c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso di attivita' di costruzione,  ove  sia  certo  che
esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale  e
nello stesso sito in cui e' stato escavato; (58) 
    d) i rifiuti radioattivi; 
    e) i materiali esplosivi in disuso; 
    ((f) le materie fecali, se non contemplate dal comma  2,  lettera
b), del presente articolo,  la  paglia,  gli  sfalci  e  le  potature
provenienti dalle attivita' di cui all'articolo 184, comma 2, lettera
e), e comma 3, lettera a), nonche' ogni altro  materiale  agricolo  o
forestale naturale non pericoloso  destinati  alle  normali  pratiche
agricole  e  zootecniche   o   utilizzati   in   agricoltura,   nella
silvicoltura o per la produzione di energia da tale  biomassa,  anche
al di fuori del luogo di produzione  ovvero  con  cessione  a  terzi,
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono
in pericolo la salute umana)). 
  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta  del
presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni  normative
comunitarie,  ivi  incluse   le   rispettive   norme   nazionali   di
recepimento: 
    a) le acque di scarico; 
    b) i  sottoprodotti  di  origine  animale,  compresi  i  prodotti
trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.  1774/2002,  eccetto
quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in  discarica  o
all'utilizzo  in  un  impianto  di  produzione   di   biogas   o   di
compostaggio; 
    c)  le  carcasse  di  animali  morti  per  cause  diverse   dalla
macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie,
e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002; 
    d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,  dall'estrazione,  dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali  o  dallo  sfruttamento
delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; 
  3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle  normative  comunitarie
specifiche, sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della  Parte
Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque
superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini  della
gestione delle acque e dei  corsi  d'acqua  o  della  prevenzione  di
inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita'
o ripristino dei suoli  se  e'  provato  che  i  sedimenti  non  sono
pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del
3 maggio 2000, e successive modificazioni. 
  4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale  allo  stato
naturale, utilizzati in siti diversi da  quelli  in  cui  sono  stati
escavati,  devono  essere  valutati  ai  sensi,  nell'ordine,   degli
articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. (58) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
L. 24 marzo 2012, n. 28 ha disposto  (con  l'art.  3,  comma  1)  che
"Ferma restando la  disciplina  in  materia  di  bonifica  dei  suoli
contaminati, i riferimenti al  "suolo"  contenuti  all'articolo  185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di
riporto di cui all'allegato 2 alla  parte  IV  del  medesimo  decreto
legislativo". 
                              Art. 186 
                       Terre e rocce da scavo 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e  rocce
da scavo, anche di gallerie, ottenute  quali  sottoprodotti,  possono
essere  utilizzate  per  reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni   e
rilevati purche': a)  siano  impiegate  direttamente  nell'ambito  di
opere o interventi preventivamente individuati  e  definiti;  b)  sin
dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale  utilizzo;
c) l'utilizzo  integrale  della  parte  destinata  a  riutilizzo  sia
tecnicamente possibile senza necessita' di preventivo  trattamento  o
di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici
e di qualita' ambientale idonei a garantire che il loro  impiego  non
dia luogo ad emissioni e, piu' in  generale,  ad  impatti  ambientali
qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente
consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate  ad  essere
utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o  sottoposti
ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V  della  parte  quarta
del  presente  decreto;  f)  le  loro  caratteristiche   chimiche   e
chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non
determini rischi per la  salute  e  per  la  qualita'  delle  matrici
ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di  tutela
delle acque superficiali e sotterranee,  della  flora,  della  fauna,
degli habitat e delle aree naturali  protette.  In  particolare  deve
essere dimostrato che il materiale da utilizzare non  e'  contaminato
con riferimento alla destinazione  d'uso  del  medesimo,  nonche'  la
compatibilita' di detto materiale con il sito di destinazione; g)  la
certezza del loro integrale utilizzo  sia  dimostrata.  L'impiego  di
terre da  scavo  nei  processi  industriali  come  sottoprodotti,  in
sostituzione dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto  delle
condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). 
  2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga  nell'ambito
della realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione  di
impatto ambientale  o  ad  autorizzazione  ambientale  integrata,  la
sussistenza dei  requisiti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  i  tempi
dell'eventuale deposito  in  attesa  di  utilizzo,  che  non  possono
superare di norma un anno, devono risultare da un  apposito  progetto
che e' approvato dall'autorita' titolare del  relativo  procedimento.
Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e  rocce
da scavo nel  medesimo  progetto,  i  tempi  dell'eventuale  deposito
possono essere quelli della realizzazione  del  progetto  purche'  in
ogni caso non superino i tre anni. 
  3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga  nell'ambito
della realizzazione di opere o attivita' diverse da quelle di cui  al
comma 2 e soggette a permesso di costruire o  a  denuncia  di  inizio
attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche'  i
tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non  possono
superare un anno, devono essere dimostrati e  verificati  nell'ambito
della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le
modalita' della dichiarazione di inizio di attivita' (DIA). 
  4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la
produzione di terre e rocce da scavo  avvenga  nel  corso  di  lavori
pubblici non soggetti ne'  a  VIA  ne'  a  permesso  di  costruire  o
denuncia di inizio di attivita', la sussistenza dei requisiti di  cui
al comma 1, nonche' i tempi  dell'eventuale  deposito  in  attesa  di
utilizzo, che non possono  superare  un  anno,  devono  risultare  da
idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista. 
  5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate  nel  rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo,  sono  sottoposte  alle
disposizioni in materia di rifiuti  di  cui  alla  parte  quarta  del
presente decreto. 
  6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti
ad interventi di  bonifica  viene  effettuata  secondo  le  modalita'
previste  dal  Titolo  V,  Parte   quarta   del   presente   decreto.
L'accertamento che le terre e rocce  da  scavo  di  cui  al  presente
decreto non provengano da tali siti e' svolto  a  cura  e  spese  del
produttore e accertato dalle autorita' competenti  nell'ambito  delle
procedure previste dai commi 2, 3 e 4. 
  7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per  i
progetti di utilizzo gia' autorizzati e  in  corso  di  realizzazione
prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   gli
interessati possono procedere  al  loro  completamento,  comunicando,
entro novanta giorni, alle  autorita'  competenti,  il  rispetto  dei
requisiti prescritti, nonche' le necessarie informazioni sul sito  di
destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di utilizzo, nonche'
sugli eventuali tempi del deposito in  attesa  di  utilizzo  che  non
possono essere superiori ad  un  anno.  L'autorita'  competente  puo'
disporre indicazioni  o  prescrizioni  entro  i  successivi  sessanta
giorni senza che cio' comporti necessita' di  ripetere  procedure  di
VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA. 
  7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate  le
caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per  interventi
di miglioramento ambientale e  di  siti  anche  non  degradati.  Tali
interventi devono garantire, nella  loro  realizzazione  finale,  una
delle seguenti condizioni: 
    a) un miglioramento della  qualita'  della  copertura  arborea  o
della funzionalita' per attivita' agro-silvo-pastorali; 
    b) un miglioramento delle condizioni  idrologiche  rispetto  alla
tenuta dei versanti e alla  raccolta  e  regimentazione  delle  acque
piovane; 
    c) un miglioramento della percezione paesaggistica. 
  7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,  i  residui
provenienti dall'estrazione di marmi e pietre  sono  equiparati  alla
disciplina dettata per le terre  e  rocce  da  scavo.  Sono  altresi'
equiparati i residui delle attivita' di lavorazione di pietre e marmi
che presentano le caratteristiche di cui all'articolo  184-bis.  Tali
residui,  quando  siano  sottoposti  a  un'operazione   di   recupero
ambientale, devono soddisfare  i  requisiti  tecnici  per  gli  scopi
specifici e  rispettare  i  valori  limite,  per  eventuali  sostanze
inquinanti presenti, previsti  nell'Allegato  5  alla  parte  IV  del
presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto. 
                                                          (41) ((56)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 39, comma
4) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto  ministeriale  di
cui all'articolo 184-bis, comma 2, e' abrogato l'articolo 186". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205,  come  modificato  dal  D.L.  24
gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla  L.  24  marzo
2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 39, comma 4) che "Dalla data  di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'articolo 186". 
                            Articolo 187 
           (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 
 
  1.  E'  vietato  miscelare  rifiuti  pericolosi  aventi  differenti
caratteristiche  di  pericolosita'  ovvero  rifiuti  pericolosi   con
rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende  la  diluizione  di
sostanze pericolose. 
  2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che
non presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra loro  o
con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo' essere  autorizzata  ai
sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: 
    a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177,  comma
4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana
e sull'ambiente non risulti accresciuto; 
    b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un  ente  o  da
un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli  articoli
208, 209 e 211; 
    c)  l'operazione  di  miscelazione  sia  conforme  alle  migliori
tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). 
  2-bis.  Gli  effetti  delle  autorizzazioni  in   essere   relative
all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di  rifiuti
che prevedono la miscelazione  di  rifiuti  speciali,  consentita  ai
sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte  quarta  del
presente decreto, nei testi vigenti prima della data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205,  restano  in
vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime. 
  3. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  specifiche  ed  in
particolare di quelle di cui  all'articolo  256,  comma  5,  chiunque
viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a  procedere  a  proprie
spese  alla  separazione   dei   rifiuti   miscelati,   qualora   sia
tecnicamente ed economicamente possibile e  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 177, comma 4. 
  ((3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al  presente  articolo
non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da  enti
o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208,  209  e  211,  non
possono essere sottoposte a prescrizioni  o  limitazioni  diverse  od
ulteriori rispetto a quelle previste per legge)).((108)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (108) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza  21  marzo-12
aprile 2017, n. n. 75  (in  G.U.  1ª  s.s.  19/04/2017,n  .  16),  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  49,  comma  1
della legge 28 dicembre 2015, n. 221  (che  ha  introdotto  il  comma
3-bis al presente articolo). 
                            Articolo 188 
            (Responsabilita' della gestione dei rifiuti) 
 
    1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono
direttamente  al  loro  trattamento,  oppure  li  consegnano  ad   un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita'  agli
articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai  successivi  commi
del presente articolo,  il  produttore  iniziale  o  altro  detentore
conserva la  responsabilita'  per  l'intera  catena  di  trattamento,
restando inteso che qualora il produttore  iniziale  o  il  detentore
trasferisca i rifiuti  per  il  trattamento  preliminare  a  uno  dei
soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita',
di regola, comunque sussiste. 
  1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame
o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede  direttamente  al
loro trattamento deve consegnarli unicamente ad  imprese  autorizzate
alle attivita' di trasporto e raccolta di rifiuti o di  bonifica  dei
siti o  alle  attivita'  di  commercio  o  di  intermediazione  senza
detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa  che  effettua  le
operazioni di trattamento dei rifiuti o ad  un  soggetto  pubblico  o
privato  addetto  alla   raccolta   dei   rifiuti,   in   conformita'
all'articolo 212, comma 5,  ovvero  al  recupero  o  smaltimento  dei
rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della  parte  quarta
del presente decreto. Alla raccolta e al  trasporto  dei  rifiuti  di
rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la  disciplina
di cui all'articolo 266, comma 5. 
    2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito
e di quanto previsto  dal  golamento  (CE)  n.1013/2006,  qualora  il
produttore iniziale, il produttore e il detentore siano  iscritti  ed
abbiano adempiuto  agli  obblighi  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), la responsabilita' di ciascuno di tali soggetti e'
limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita  dal  predetto
sistema. 
    3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito
e  di  quanto  previsto  dal   regolamento   (CE)   n.1013/2006,   la
responsabilita' dei soggetti non iscritti  al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi  dell'art.  212,  comma  8,
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa: 
     a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di
raccolta previa convenzione; 
     b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attivita' di recupero o di  smaltimento,  a  condizione  che  il
produttore sia in possesso del formulario  di  cui  all'articolo  193
controfirmato e datato in arrivo  dal  destinatario  entro  tre  mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero  alla
scadenza del predetto termine abbia provveduto a  dare  comunicazione
alla  provincia  della  mancata  ricezione  del  formulario.  PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  24  GIUGNO  2014,  N.   91,   CONVERTITO,   CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116. 
    4. Gli enti o le  imprese  che  provvedono  alla  raccolta  o  al
trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i  rifiuti
raccolti e trasportati agli impianti autorizzati  alla  gestione  dei
rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216  e  nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4. 
    5.  I  costi  della  gestione  dei  rifiuti  sono  sostenuti  dal
produttore iniziale dei rifiuti, dai  detentori  del  momento  o  dai
detentori precedenti dei rifiuti. 
                                         (41) (68a) (72) (82) ((104)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)
che "Nei  dieci  mesi  successivi  alla  data  del  1º  ottobre  2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di
cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo
188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  di
cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, non si  applicano.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  data
del subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionario
individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre  2017,  al  fine  di  consentire  la  tenuta  in
modalita'  elettronica  dei  registri  di  carico  e  scarico  e  dei
formulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati   nonche'
l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni". 
                          Articolo 188-bis 
            (Controllo della tracciabilita' dei rifiuti) 
 
    1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177,  comma  4,
la tracciabilita'  dei  rifiuti  deve  essere  garantita  dalla  loro
produzione sino alla loro destinazione finale. 
    2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: 
     a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso  il  sistema
di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui
all'articolo  14-bis  del  decreto-legge  1°   luglio   2009,   n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare in data 17 dicembre 2009; oppure 
     b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri
di carico e scarico nonche' del formulario di identificazione di  cui
agli articoli 190 e 193. 
    3. Il  soggetto  che  aderisce  al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a),  non
e' tenuto  ad  adempiere  agli  obblighi  relativi  alla  tenuta  dei
registri di carico e scarico di cui  all'articolo  190,  nonche'  dei
formulari di identificazione dei rifiuti  di  cui  all'articolo  193.
Durante il trasporto effettuato da enti  o  imprese  i  rifiuti  sono
accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione  del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
al comma 2,  lett.  a).  Il  registro  cronologico  e  le  schede  di
movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorita' di controllo
in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato
elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla
rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti,  ad
eccezione dei quelli relativi  alle  operazioni  di  smaltimento  dei
rifiuti  in  discarica,  che  devono  essere   conservati   a   tempo
indeterminato ed al termine dell'attivita' devono  essere  consegnati
all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di
discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve  essere  conservato
fino  al  termine  della  fase  di  gestione  post  operativa   della
discarica. 
    4. Il soggetto che non aderisce al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve
adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e
scarico  di  cui  all'articolo  190,   nonche'   dei   formulari   di
identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193. 
    ((4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del  mare  si  procede  periodicamente,  sulla  base
dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della  disciplina
comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti,  anche  alla  luce  delle
proposte delle  associazioni  rappresentative  degli  utenti,  ovvero
delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione  dell'utenza;  le
semplificazioni e  l'ottimizzazione  sono  adottate  previa  verifica
tecnica e della congruita' dei relativi costi da  parte  dell'Agenzia
per l'Italia Digitale. Le  semplificazioni  e  l'ottimizzazione  sono
finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e  a
ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio'  non  intralci
la corretta tracciabilita' dei rifiuti ne'  comporti  un  aumento  di
rischio ambientale o sanitario, anche mediante integrazioni con altri
sistemi che trattano dati di logistica  e  mobilita'  delle  merci  e
delle persone ed innovazioni di processo  che  consentano  la  delega
della gestione operativa alle  associazioni  di  utenti,  debitamente
accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare sulla base  dei  requisiti  tecnologici  ed  organizzativi
individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad  assicurare
la  modifica,  la  sostituzione   o   l'evoluzione   degli   apparati
tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici  per  la
misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e
del  miglioramento  dei  processi   produttivi   degli   utenti,   il
concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante,
puo' essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, previo parere del Garante per la  privacy,
a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito  della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti
pubblici o societa' interamente a capitale  pubblico,  opportunamente
elaborata in conformita' alle regole tecniche recate dai  regolamenti
attuativi della direttiva 2007/2/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi  agli  utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate
la sicurezza e  l'integrita'  dei  dati  di  tracciabilita'.  Con  il
decreto di cui al presente  comma  sono,  altresi',  rideterminati  i
contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione
dei  costi  conseguita,   con   decorrenza   dall'esercizio   fiscale
successivo a quello di  emanazione  del  decreto,  o  determinate  le
remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi)). 
(41) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Le  sanzioni  del
presente   decreto   relative   al   sistema   di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,
lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla  scadenza
del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  17
dicembre 2009 e successive modificazioni". 
                          Articolo 188-ter 
  (Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) ) 
 
    1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di  controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lettera a), gli enti e le  imprese  produttori  iniziali  di
rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono  o
trasportano  rifiuti  speciali  pericolosi  a  titolo   professionale
compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che
effettuano  operazioni   di   trattamento,   recupero,   smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali  pericolosi,
inclusi  i  nuovi  produttori  che  trattano  o   producono   rifiuti
pericolosi. Sono altresi' tenuti ad aderire al  SISTRI,  in  caso  di
trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono  affidati  i  rifiuti
speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli  stessi  da
parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa  che  effettua
il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  di
applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale. 
    2. Possono aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,  comma  2,  lettera
a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i
commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. 
    3.((Oltre  a   quanto   previsto   dal   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  24  aprile
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014,))
con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e
il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  possono  essere
specificate le categorie di  soggetti  di  cui  al  comma  1  e  sono
individuate, nell'ambito degli  enti  o  imprese  che  effettuano  il
trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di  soggetti  a  cui  e'
necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di  cui
all'articolo 188-bis. 
    4.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di  controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), i comuni e le imprese  di  trasporto  dei  rifiuti
urbani del territorio della regione Campania. (68a) 
    5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125. 
    6. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabiliti,  nel  rispetto
delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure  relative
alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e
successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di  un  sistema  di
interscambio di dati previsto  dall'articolo  26,  parafrafo  4,  del
predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti  decreti,
sono fatti salvi gli obblighi  stabiliti  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  17
dicembre  2009,  relativi  alla  tratta  del   territorio   nazionale
interessata dal trasporto transfrontaliero. 
    7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e'
effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del
presente decreto, le quali, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate. 
    8. In relazione alle esigenze  organizzative  e  operative  delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa  e  alla  sicurezza
militare dello Stato,  alla  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le  procedure  e
le  modalita'  con  le  quali   il   sistema   di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) si  applica  alle  corrispondenti
Amministrazioni centrali sono individuate con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza,
del Ministro della difesa e del Ministro  dell'interno,  da  adottare
entro 120 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
    9. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  potranno   essere   individuate   modalita'
semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). 
    10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti  pericolosi  il
produttore e' tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI
entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosita' dei
rifiuti. 
                                                            (41) (75) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma 3)  che
"Per i produttori iniziali  di  rifiuti  pericolosi,  nonche'  per  i
comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti  urbani  del  territorio
della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo  188-ter,  del
d.lgs. n. 152 del  2006,  il  termine  iniziale  di  operativita'  e'
fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (75) 
  Il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 ha disposto (con l'art. 19, comma 8)
che  "Il  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,  si  applica  alla  gestione  dei  RAEE  con  specifico
riferimento agli adempimenti di cui al  comma  7,  solo  se  previsto
dalla normativa di settore, nei  limiti  e  con  le  modalita'  dalla
stessa disciplinati". 
                            Articolo 189 
                        (Catasto dei rifiuti) 
 
    1.  Il  catasto  dei  rifiuti,  istituito  dall'articolo  3   del
decreto-legge   9   settembre   1988,   n.   397,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato  in
una  Sezione  nazionale,  che  ha  sede  in  Roma  presso  l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  e  in
Sezioni regionali o delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province  autonome
per la protezione dell'ambiente. 
    2.  Il  Catasto  assicura  un  quadro  conoscitivo   completo   e
costantemente aggiornato dei dati acquisiti  tramite  il  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di  cui
al comma 3, anche ai fini della  pianificazione  delle  attivita'  di
gestione dei rifiuti. 
    3. I comuni o loro consorzi e  le  comunita'  montane  comunicano
annualmente  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, secondo le modalita' previste  dalla  legge  25  gennaio
1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente: 
     a)  la  quantita'  dei  rifiuti  urbani  raccolti  nel   proprio
territorio; 
     b) la  quantita'  dei  rifiuti  speciali  raccolti  nel  proprio
territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici  o
privati; 
     c) i soggetti che hanno provveduto alla  gestione  dei  rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e  la  quantita'  dei
rifiuti gestiti da ciascuno; 
     d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico  e  finanziario
degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti,  nonche'
i proventi della tariffa  di  cui  all'articolo  238  ed  i  proventi
provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; 
     e) i dati relativi alla raccolta differenziata; 
     f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. 
    4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano  ai  comuni
della regione Campania, tenuti ad aderire  al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a).  Le  informazioni  di  cui  al  comma  3,
lettera  d),  sono  trasmesse  all'ISPRA,  tramite   interconnessione
diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo  2,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  6  novembre  2008,  n.   172,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  dicembre  2008,  n.  210  (SITRA).  Le
attivita' di cui al presente  comma  sono  svolte  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    5. Le disposizioni di cui al comma  3,  fatta  eccezione  per  le
informazioni di cui alla lettera d), non  si  applicano  altresi'  ai
comuni di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che  aderiscono
al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)  di
cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a). 
    6. Le sezioni regionali  e  provinciali  del  Catasto  provvedono
all'elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1  e  2,  ed
alla successiva trasmissione, entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
degli stessi, alla Sezione  nazionale  che  provvede,  a  sua  volta,
all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti  in
materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca
ambientale (ISPRA) elabora  annualmente  i  dati  e  ne  assicura  la
pubblicita'.   Le   Amministrazioni   interessate   provvedono   agli
adempimenti  di  cui  al  presente  comma  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    7. Per le comunicazioni relative ai  rifiuti  di  imballaggio  si
applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2. 
                                         (41) (68a) (72) (82) ((104)) 
 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)
che "Nei  dieci  mesi  successivi  alla  data  del  1º  ottobre  2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di
cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo
188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  di
cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, non si  applicano.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  data
del subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionario
individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre  2017,  al  fine  di  consentire  la  tenuta  in
modalita'  elettronica  dei  registri  di  carico  e  scarico  e  dei
formulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati   nonche'
l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni". 
                            Articolo 190 
                   (Registri di carico e scarico) 
 
  1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico
e scarico dei rifiuti: 
    a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti  speciali
pericolosi e gli enti e le imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti
speciali non pericolosi di cui alle lettere  c)  e  d)  del  comma  3
dell'articolo  184  e  di  rifiuti   speciali   non   pericolosi   da
potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla  lettera
g) del comma 3 dell'articolo 184; 
    b) gli altri detentori di  rifiuti,  quali  enti  e  imprese  che
raccolgono e trasportano  rifiuti  o  che  effettuano  operazioni  di
preparazione  per  il  riutilizzo  e  di  trattamento,   recupero   e
smaltimento, compresi i nuovi produttori  e,  in  caso  di  trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali  in
attesa della presa in  carico  degli  stessi  da  parte  dell'impresa
navale o  ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c)
gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 
  1-bis. Sono esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei  registri  di
carico e scarico: 
    a)  gli  enti  e  le   imprese   obbligati   o   che   aderiscono
volontariamente al sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lettera  a),
dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; 
    b) le  attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri  rifiuti
speciali non pericolosi effettuate dagli enti  e  imprese  produttori
iniziali. 
  1-ter. Gli imprenditori  agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del
codice civile produttori iniziali  di  rifiuti  pericolosi  adempiono
all'obbligo della tenuta dei registri di carico  e  scarico  con  una
delle due seguenti modalita': 
    a) con la conservazione progressiva per tre anni  del  formulario
di identificazione di cui all'articolo  193,  comma  1,  relativo  al
trasporto dei rifiuti, o della copia  della  scheda  del  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a); 
    b)  con  la  conservazione  per  tre  anni   del   documento   di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti  da  attivita'  agricole,
rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di  detti  rifiuti
nell'ambito  del  'circuito   organizzato   di   raccolta'   di   cui
all'articolo 183, comma 1, lettera pp). 
  1-quater. Nel registro di carico e scarico devono  essere  annotate
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative  dei
rifiuti prodotti o soggetti alle  diverse  attivita'  di  trattamento
disciplinate dalla  presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni  devono
essere effettuate: 
    a) per gli enti e le imprese  produttori  iniziali,  entro  dieci
giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; 
    b) per gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  di
preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni  lavorativi  dalla
presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati  da
detta attivita'; 
    c) per gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  di
trattamento, entro due giorni lavorativi  dalla  presa  in  carico  e
dalla conclusione dell'operazione di trattamento; 
    d) per gli intermediari  e  i  commercianti,  almeno  due  giorni
lavorativi prima dell'avvio dell'operazione  ed  entro  dieci  giorni
lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 
  1-quinquies. Gli  imprenditori  agricoli  di  cui  al  comma  1-ter
possono  sostituire  il  registro  di  carico  e   scarico   con   la
conservazione della scheda SISTRI  in  formato  fotografico  digitale
inoltrata dal destinatario.  L'archivio  informatico  e'  accessibile
on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione,  con  nome
dell'utente e password dedicati. 
  2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni  impianto
di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente oneroso,
nel  sito  di  produzione,   e   integrati   con   i   formulari   di
identificazione  di  cui  all'articolo  193,  comma  1,  relativi  al
trasporto dei rifiuti, o con la copia della  scheda  del  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa  dall'impianto  di
destinazione dei rifiuti stessi,  sono  conservati  per  cinque  anni
dalla data dell'ultima registrazione. 
  3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di  cui
al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede
le dieci tonnellate di  rifiuti  non  pericolosi,  possono  adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o  societa'
di servizi di diretta emanazione  delle  stesse,  che  provvedono  ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile,  mantenendo  presso  la
sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
  3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti  prodotti
dalle attivita' di  manutenzione  delle  reti  relative  al  servizio
idrico integrato e degli impianti a queste  connessi  possono  essere
tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del  gestore,  o
altro  centro  equivalente,  previa  comunicazione  all'autorita'  di
controllo e vigilanza. 
  4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico  sono
rese disponibili in  qualunque  momento  all'autorita'  di  controllo
qualora ne faccia richiesta. 
  5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti
con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui  registri
IVA. Gli obblighi connessi alla  tenuta  dei  registri  di  carico  e
scarico  si  intendono  correttamente  adempiuti  anche  qualora  sia
utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I  registri  sono
numerati  e  vidimati  dalle  Camere  di  commercio  territorialmente
competenti. 
  6. La disciplina di carattere nazionale  relativa  ai  registri  di
carico  e  scarico  e'  quella  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7. 
  7. Nell'Allegato C1, sezione  III,  lettera  c),  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo  le  parole:  "in
litri" la congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o". 
  8. I produttori di rifiuti pericolosi che non  sono  inquadrati  in
un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo  della
tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso  la
conservazione, in ordine cronologico, delle copie  delle  schede  del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  relative  ai   rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 
  9. Le  operazioni  di  gestione  dei  centri  di  raccolta  di  cui
all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse  dagli  obblighi
del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per  i
rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello  scarico  puo'
essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei  rifiuti
stessi dal centro di raccolta e in  maniera  cumulativa  per  ciascun
codice dell'elenco dei rifiuti. 
                                         (41) (68a) (72) (82) ((104)) 
 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)
che "Nei  dieci  mesi  successivi  alla  data  del  1º  ottobre  2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di
cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo
188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  di
cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, non si  applicano.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  data
del subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionario
individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre  2017,  al  fine  di  consentire  la  tenuta  in
modalita'  elettronica  dei  registri  di  carico  e  scarico  e  dei
formulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati   nonche'
l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni". 
                                Art. 191 
          Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi 
 
  1. Ferme restando le disposizioni  vigenti  in  materia  di  tutela
ambientale,  sanitaria  e  di  pubblica  sicurezza,  con  particolare
riferimento  alle  disposizioni  sul  potere  di  ordinanza  di   cui
all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  istitutiva  del
servizio nazionale della protezione civile,  qualora  si  verifichino
situazioni di eccezionale  ed  urgente  necessita'  di  tutela  della
salute  pubblica  e  dell'ambiente,  e  non   si   possa   altrimenti
provvedere, il Presidente della  Giunta  regionale  o  il  Presidente
della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle
rispettive  competenze,  ordinanze  contingibili   ed   urgenti   per
consentire il ricorso temporaneo a speciali  forme  di  gestione  dei
rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti ((, nel  rispetto,
comunque, delle disposizioni contenute  nelle  direttive  dell'Unione
europea)), garantendo un elevato livello di  tutela  della  salute  e
dell'ambiente. Dette ordinanze  sono  comunicate  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, al Ministro della salute,  al  Ministro  delle
attivita' produttive, al Presidente  della  regione  e  all'autorita'
d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni  dall'emissione  ed
hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 
  2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui  al
comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed  adotta  le
iniziative necessarie per garantire  la  raccolta  differenziata,  il
riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In  caso  di
inutile decorso del termine e di accertata inattivita',  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  diffida  il
Presidente della  Giunta  regionale  a  provvedere  entro  ((sessanta
giorni)) e, in caso di protrazione dell'inerzia, puo' adottare in via
sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 
  3. Le ordinanze di cui al comma  1  indicano  le  norme  a  cui  si
intende derogare e sono adottate su parere  degli  organi  tecnici  o
tecnico-sanitari locali, che si esprimono con  specifico  riferimento
alle conseguenze ambientali. 
  4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate  per  un
periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma  di  gestione
dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessita',  il  Presidente
della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare  puo'  adottare,  dettando   specifiche
prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre  i  predetti
termini. 
  5. Le ordinanze di  cui  al  comma  1  che  consentono  il  ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti  pericolosi  sono
comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare alla Commissione dell'Unione europea. 
                              ART. 192
                       (divieto di abbandono)

   1.  L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo sono vietati.
   2.  a'  altresi'  vietata  l'immissione  di  rifiuti  di qualsiasi
genere,  allo  stato  solido  o  liquido,  nelle acque superficiali e
sotterranee.
   3.  Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli
255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a
procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti  ed  al  ripristino  dello  stato dei luoghi in solido con il
proprietario  e  con  i  titolari  di  diritti  reali  o personali di
godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di   dolo   o   colpa,  in  base  agli  accertamenti  effettuati,  in
contraddittorio  con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al
controllo.  Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine
necessarie  ed  il  termine  entro  cui  provvedere, decorso il quale
procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate.
   4. Qualora la responsabilita' del fatto illecito sia imputabile ad
amministratori  o  rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per
gli  effetti  del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica
ed  i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa,
secondo  le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
in   materia   di   responsabilita'   amministrativa   delle  persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni.
                            Articolo 193 
                       (Trasporto dei rifiuti) 
 
    1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti
e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i  rifiuti  devono  essere
accompagnati da un formulario di  identificazione  dal  quale  devono
risultare almeno i seguenti dati: 
      a)  nome  ed  indirizzo  del  produttore  dei  rifiuti  e   del
detentore; 
      b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
      c) impianto di destinazione; 
      d) data e percorso dell'istradamento; 
      e) nome ed indirizzo del destinatario. 
    2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto  in  quattro  esemplari,  compilato,  datato  e  firmato  dal
produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che  in  tal
modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Gli  imprenditori  agricoli
di cui all'articolo 2135 del  codice  civile  possono  delegare  alla
tenuta ed alla compilazione  del  formulario  di  identificazione  la
cooperativa agricola  di  cui  sono  soci  che  abbia  messo  a  loro
disposizione  un  sito  per   il   deposito   temporaneo   ai   sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera bb);  con  apposito  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentite le organizzazioni di categoria piu' rappresentative,  possono
essere previste ulteriori modalita'  semplificate  per  la  tenuta  e
compilazione del formulario  di  identificazione,  nel  caso  in  cui
l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso  la
cooperativa agricola di cui e' socio. Una copia del  formulario  deve
rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e  datate
in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due
dal trasportatore,  che  provvede  a  trasmetterne  una  al  predetto
produttore  dei  rifiuti.  Le  copie  del  formulario  devono  essere
conservate per cinque anni. 
    3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nella
Scheda  SISTRI  -   Area   movimentazione   o   nel   formulario   di
identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore  dei
rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti
e la loro effettiva natura e  consistenza,  fatta  eccezione  per  le
difformita' riscontrabili con la  diligenza  richiesta  dalla  natura
dell'incarico . 
    4. Durante la raccolta  ed  il  trasporto  i  rifiuti  pericolosi
devono essere imballati ed  etichettati  in  conformita'  alle  norme
vigenti in materia di  imballaggio  e  etichettatura  delle  sostanze
pericolose. 
    5. Fatto salvo quanto previsto per  i  comuni  e  le  imprese  di
trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della  regione  Campania,
tenuti ad aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),
nonche' per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti  urbani  in
regioni diverse dalla regione Campania di cui  all´articolo  188-ter,
comma 2, lett. e), che  aderiscono  al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al  comma
1 non si applicano al trasporto  di  rifiuti  urbani  effettuato  dal
soggetto che gestisce il  servizio  pubblico,  ne'  ai  trasporti  di
rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti  stessi,
in modo occasionale e saltuario, che non  eccedano  la  quantita'  di
trenta chilogrammi o di trenta litri, ne'  al  trasporto  di  rifiuti
urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri  di  raccolta
di cui  all'articolo  183,  comma  1,  lett.  mm).  Sono  considerati
occasionali  e  saltuari   i   trasporti   di   rifiuti,   effettuati
complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i
trenta chilogrammi o trenta litri al  giorno  e,  comunque,  i  cento
chilogrammi o cento litri l'anno. 
    6. In ordine alla definizione del modello  e  dei  contenuti  del
formulario di identificazione, si applica  il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 
    7. I  formulari  di  identificazione  devono  essere  numerati  e
vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o  dalle  Camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  dagli  uffici
regionali e provinciali competenti in materia  di  rifiuti  e  devono
essere  annotati  sul  registro  Iva  acquisti.  La  vidimazione  dei
predetti formulari di identificazione e' gratuita e non  e'  soggetta
ad alcun diritto o imposizione tributaria. 
    8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i  propri  rifiuti
non pericolosi che non aderiscono su base volontaria  al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.   a),   il   formulario   di
identificazione e' validamente sostituito, per i rifiuti  oggetto  di
spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti  dalla  normativa
comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo  alla  tratta
percorsa su territorio nazionale. 
    9. La scheda  di  accompagnamento  di  cui  all'articolo  13  del
decreto   legislativo   27   gennaio   1992,    n.    99,    relativa
all'utilizzazione  dei  fanghi  di  depurazione  in  agricoltura,  e'
sostituita dalla Scheda  SISTRI  -  Area  movimentazione  di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare in  data  17  dicembre  2009  o,  per  le  imprese  che  non
aderiscono  su  base  volontaria  al  sistema  di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al  comma
1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato  IIIA  del  decreto
legislativo n. 99  del  1992  devono  essere  indicate  nello  spazio
relativo  alle  annotazioni  della  medesima  Scheda  SISTRI  -  Area
movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione
dei  rifiuti  esclusivamente  all'interno  di  aree  private  non  e'
considerata  trasporto  ai  fini  della  parte  quarta  del  presente
decreto. 
  9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra  fondi  appartenenti  alla
medesima  azienda  agricola,  ancorche'  effettuata  percorrendo   la
pubblica via, non e'  considerata  trasporto  ai  fini  del  presente
decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi  ed  univoci
che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a
dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra  i  fondi
non sia superiore a dieci chilometri.  Non  e'  altresi'  considerata
trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata  dall'imprenditore
agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri  fondi
al sito che sia  nella  disponibilita'  giuridica  della  cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui  e'  socio,  qualora
sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. 
    10. La microraccolta dei rifiuti,  intesa  come  la  raccolta  di
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu'
produttori o detentori svolta con lo stesso  automezzo,  deve  essere
effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nelle  schede
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui  all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.   a),   relative   alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari  di  identificazione  dei
rifiuti devono essere indicate, nello spazio  relativo  al  percorso,
tutte le tappe intermedie previste.  Nel  caso  in  cui  il  percorso
dovesse  subire  delle  variazioni,  nello   spazio   relativo   alle
annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato. 
    11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
nonche' le  soste  tecniche  per  le  operazioni  di  trasbordo,  ivi
compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi  scarrabili  non
rientrano nelle attivita' di  stoccaggio  di  cui  all'articolo  183,
comma 1, lettera v), purche' le stesse siano dettate da  esigenze  di
trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione. 
    12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di
carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno
dei porti e degli scali ferroviari,  degli  interporti,  impianti  di
terminalizzazione e scali merci  non  rientrano  nelle  attivita'  di
stoccaggio di cui all'articolo 183,  comma  1,  lettera  aa)  purche'
siano effettuate nel  piu'  breve  tempo  possibile  e  non  superino
comunque,  salvo  impossibilita'  per  caso  fortuito  o  per   forza
maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data  in
cui  hanno  avuto  inizio  predette  attivita'.  Ove   si   prospetti
l'impossibilita' del rispetto del predetto termine per caso  fortuito
o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di  darne
indicazione nello spazio relativo  alle  annotazioni  della  medesima
Scheda SISTRI - Area movimentazione  e  informare,  senza  indugio  e
comunque prima della scadenza del predetto termine, il  comune  e  la
provincia territorialmente competente  indicando  tutti  gli  aspetti
pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi
di controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza indugio
e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire
eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana.
La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante
il periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso  fortuito  o  per
forza maggiore.  In  caso  di  persistente  impossibilita'  per  caso
fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni  a
decorrere dalla data in cui ha avuto inizio  l'attivita'  di  cui  al
primo periodo del presente comma,  il  detentore  del  rifiuto  sara'
obbligato a conferire, a propri  costi  e  spese,  i  rifiuti  ad  un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita'  agli
articoli 177 e 179. 
    13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), relativa alla  movimentazione  dei  rifiuti  e  il
formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma   1   costituisce
documentazione  equipollente  alla  scheda  di   trasporto   di   cui
all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e
al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  30
giugno 2009. 
                                         (41) (68a) (72) (82) ((104)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)
che "Nei  dieci  mesi  successivi  alla  data  del  1º  ottobre  2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di
cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo
188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  di
cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, non si  applicano.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  data
del subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionario
individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre  2017,  al  fine  di  consentire  la  tenuta  in
modalita'  elettronica  dei  registri  di  carico  e  scarico  e  dei
formulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati   nonche'
l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni". 
                            Articolo 194 
                    (Spedizioni transfrontaliere) 
  
    1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti  sono  disciplinate
dai regolamenti comunitari che regolano  la  materia,  dagli  accordi
bilaterali di cui agli articoli 41  e  43  del  regolamento  (CE)  n.
1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4. 
    2. Sono fatti  salvi,  ai  sensi  degli  articoli  41  e  43  del
regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi  in  vigore  tra  lo  Stato
della  Citta'  del  Vaticano,  la  Repubblica  di  San  Marino  e  la
Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati
provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla  Repubblica
di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42
del predetto regolamento. 
    3.  Fatte  salve  le  norme   che   disciplinano   il   trasporto
internazionale di merci,  le  imprese  che  effettuano  il  trasporto
transfrontaliero  nel  territorio  italiano  sono  iscritte  all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui  all'articolo  212.  L'iscrizione
all'Albo, qualora effettuata per  il  solo  esercizio  dei  trasporti
transfrontalieri, non e' subordinata alla prestazione delle  garanzie
finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo  212.  ((PERIODO
ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)). 
    4. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico,  della  salute,  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel  rispetto  delle  norme   del
regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati: 
     a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle  garanzie
finanziarie da  prestare  per  le  spedizioni  dei  rifiuti,  di  cui
all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie  sono  ridotte
del cinquanta per cento  per  le  imprese  registrate  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso  di  imprese  in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni  En
Iso 14001; 
     b) le spese amministrative poste a carico  dei  notificatori  ai
sensi dell'articolo 29, del regolamento; 
     c) le specifiche modalita' per il trasporto  dei  rifiuti  negli
Stati di cui al comma 2. 
    5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370. 
    6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006: 
     a) le autorita' competenti di spedizione e di destinazione  sono
le regioni e le province autonome; 
     b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare; 
     c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. 
    7. Le regioni e le province autonome comunicano  le  informazioni
di cui all'articolo 56 del regolamento (CE)  1013/2006  al  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  il
successivo inoltro alla  Commissione  dell'Unione  europea,  nonche',
entro il 30  settembre  di  ogni  anno,  i  dati,  riferiti  all'anno
precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione  di
Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340. 

CAPO II
COMPETENZE
 

                              Art. 195 
                       Competenze dello Stato 
 
  1. Ferme restando  le  ulteriori  competenze  statali  previste  da
speciali  disposizioni,  anche  contenute  nella  parte  quarta   del
presente decreto, spettano allo Stato: 
    a)  le  funzioni  di   indirizzo   e   coordinamento   necessarie
all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti
di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della  legge  5  giugno
2003, n. 131; 
    b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la
gestione integrata dei rifiuti,; 
    b-bis) la definizione  di  linee  guida,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi degli artt. 208, 215 e 216; 
    b-ter) la definizione  di  linee  guida,  sentita  la  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, per le attivita' di recupero energetico dei rifiuti; 
    c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire
e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito  cauzionale
sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti,  nonche'  per
ridurne la pericolosita'; 
    d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti
con piu' elevato  impatto  ambientale,  che  presentano  le  maggiori
difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia
per le sostanze impiegate nei prodotti  base  sia  per  la  quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi; 
    e) l'adozione di criteri generali per la redazione  di  piani  di
settore  per  la   riduzione,   il   riciclaggio,   il   recupero   e
l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; 
    f)   l'individuazione,   nel    rispetto    delle    attribuzioni
costituzionali  delle  regioni,  degli  impianti  di  recupero  e  di
smaltimento di preminente interesse nazionale da  realizzare  per  la
modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione e' operata,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  e
inserito nel Documento di programmazione  economico-finanziaria,  con
indicazione degli stanziamenti necessari per la  loro  realizzazione.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti  strategici  di
cui al  presente  comma  il  Governo  procede  secondo  finalita'  di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il
Governo  indica  nel  disegno   di   legge   finanziaria   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le risorse necessarie, anche ai  fini  del  l'erogazione  dei
contributi compensativi a favore degli enti locali, che  integrano  i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili; 
    g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza
ambientale.  La  definizione  e'  operata,  sentita   la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, a mezzo di un  Programma,  formulato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inserito  nel
Documento di programmazione  economico-finanziaria,  con  indicazione
degli stanziamenti necessari per la realizzazione; 
    h)  l'indicazione  delle   misure   atte   ad   incoraggiare   la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei
rifiuti; 
    i)  l'individuazione  delle  iniziative  e  delle  azioni,  anche
economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di dai rifiuti,
nonche' per  promuovere  il  mercato  dei  materiali  recuperati  dai
rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e
dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo  52,  comma  56,
lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8  maggio  2003,
n. 203; 
    l) l'individuazione di  obiettivi  di  qualita'  dei  servizi  di
gestione dei rifiuti; 
    m) la determinazione di criteri  generali,  differenziati  per  i
rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini  della  elaborazione
dei  piani  regionali  di  cui  all'articolo  199   con   particolare
riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
delle linee guida per la  individuazione  degli  Ambiti  territoriali
ottimali, da  costituirsi  ai  sensi  dell'articolo  200,  e  per  il
coordinamento dei piani stessi; 
    n)  la  determinazione,  relativamente   all'assegnazione   della
concessione del servizio  per  la  gestione  integrata  dei  rifiuti,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per  la
definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti  di
ammissione delle  imprese,  e  dei  relativi  capitolati,  anche  con
riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti; 
    o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  delle
linee guida inerenti le forme ed i modi della  cooperazione  fra  gli
enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui
rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito  territoriale  ottimale,
secondo   criteri   di   trasparenza,   efficienza,   efficacia    ed
economicita'; 
    p)   l'indicazione   dei   criteri   generali    relativi    alle
caratteristiche delle  aree  non  idonee  alla  localizzazione  degli
impianti di smaltimento dei rifiuti; 
    q) l'indicazione dei criteri generali , ivi inclusa  l'emanazione
di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione  della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 
    r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  delle
linee guida, dei criteri generali e degli standard  di  bonifica  dei
siti inquinati, nonche' la determinazione dei criteri per individuare
gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo  dell'impatto
sull'ambiente connesso  all'estensione  dell'area  interessata,  alla
quantita'  e  pericolosita'  degli  inquinanti  presenti,   rivestono
interesse nazionale; 
    s)  la  determinazione  delle  metodologie  di   calcolo   e   la
definizione di materiale  riciclato  per  l'attuazione  dell'articolo
196, comma 1, lettera p); 
    t) l'adeguamento della parte quarta  del  presente  decreto  alle
direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea. 
  2. Sono inoltre di competenza dello Stato: 
    a) l'indicazione dei  criteri  e  delle  modalita'  di  adozione,
secondo principi di unitarieta', compiutezza e  coordinamento,  delle
norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi  e
di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi
sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi  dell'articolo
178, comma 5; 
    b) l'adozione delle norme e delle condizioni  per  l'applicazione
delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi
comprese le linee guida contenenti la specificazione della  relazione
da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli; 
    c)  la  determinazione  dei  limiti  di  accettabilita'  e  delle
caratteristiche chimiche, fisiche e  biologiche  di  talune  sostanze
contenute nei rifiuti in relazione a specifiche  utilizzazioni  degli
stessi; 
    d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di  recupero
dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto,
mediante decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro delle attivita' produttive; 
    e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi
per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento,  dei
rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.((PERIODO ABROGATO DAL  D.L.  6
DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  22
DICEMBRE 2011, N. 214)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011,
N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22  DICEMBRE  2011,  N.
214)).  ((PERIODO  ABROGATO  DAL  D.L.  6  DICEMBRE  2011,  N.   201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22  DICEMBRE  2011,  N.  214)).
((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). ((PERIODO ABROGATO
DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA
L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). Con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con  il  Ministro
dello sviluppo economico,  sono  definiti,  entro  nvanta  giorni,  i
criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani. ((55)) 
    f) la definizione dei metodi, delle procedure  e  degli  standard
per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; 
    g) la determinazione dei requisiti e delle capacita'  tecniche  e
finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei  rifiuti,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle  garanzie
finanziarie in favore delle regioni, con  particolare  riferimento  a
quelle  dei  soggetti  obbligati  all'iscrizione  all'Albo   di   cui
all'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso
articolo; 
    h) la definizione del modello e dei contenuti del  formulario  di
cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti; 
    i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche  possono  essere  smaltiti
direttamente in discarica; 
    l)  l'adozione  di  un  modello  uniforme  del  registro  di  cui
all'articolo 190 e la definizione delle  modalita'  di  tenuta  dello
stesso,   nonche'   l'individuazione   degli   eventuali    documenti
sostitutivi del registro stesso; 
    m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di  cui
all'articolo 227, comma 1, lettera a); 
    n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del  presente
decreto; 
    o) l'adozione delle  norme  tecniche,  delle  modalita'  e  delle
condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto  mediante  compostaggio,
con   particolare   riferimento    all'utilizzo    agronomico    come
fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29  aprile  2010,  n.
75, e del prodotto di  qualita'  ottenuto  mediante  compostaggio  da
rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata; 
    p) l'autorizzazione  allo  smaltimento  di  rifiuti  nelle  acque
marine,  in  conformita'  alle  disposizioni  stabilite  dalle  norme
comunitarie e dalle convenzioni internazionali  vigenti  in  materia,
rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, su proposta dell'autorita'  marittima  nella  cui  zona  di
competenza si trova il porto piu' vicino al luogo  dove  deve  essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da  cui  parte  la
nave con il carico di rifiuti da smaltire; 
    q) l'individuazione della  misura  delle  sostanze  assorbenti  e
neutralizzanti,  previamente  testate  da  universita'   o   istituti
specializzati, di cui devono  dotarsi  gli  impianti  destinati  allo
stoccaggio,  ricarica,  manutenzione,  deposito  e  sostituzione   di
accumulatori, al fine di  prevenire  l'inquinamento  del  suolo,  del
sottosuolo e di evitare danni alla salute  e  all'ambiente  derivanti
dalla fuoriuscita di  acido,  tenuto  conto  della  dimensione  degli
impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di  sversamento
connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata; 
    r) l'individuazione e la disciplina,  nel  rispetto  delle  norme
comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della  parte  quarta
del presente decreto, di forme di semplificazione  degli  adempimenti
amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie
di rifiuti destinati  al  recupero  e  conferiti  direttamente  dagli
utenti finali dei beni che originano  i  rifiuti  ai  produttori,  ai
distributori, a coloro  che  svolgono  attivita'  di  istallazione  e
manutenzione presso  le  utenze  domestiche  dei  beni  stessi  o  ad
impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2,
R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente
decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disciplina; 
    s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti; 
    t) predisposizione di linee guida  per  l'individuazione  di  una
codifica omogenea per le operazioni  di  recupero  e  smaltimento  da
inserire nei provvedimenti autorizzativi  da  parte  delle  autorita'
competenti, anche in conformita' a  quanto  disciplinato  in  materia
dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni; 
    u) individuazione dei contenuti tecnici minimi  da  inserire  nei
provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211; 
    v) predisposizione di  linee  guida  per  l'individuazione  delle
procedure  analitiche,  dei  criteri  e  delle  metodologie  per   la
classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della
parta quarta del presente decreto. 
  3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte  quarta  del
presente decreto, le funzioni di cui al comma 1  sono  esercitate  ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri  delle  attivita'   produttive,   della   salute   e
dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte  quarta  del
presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2
sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delle
attivita' produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le
predette norme riguardino i rifiuti  agricoli  ed  il  trasporto  dei
rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche
agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, ai fini della sorveglianza  e  dell'accertamento  degli
illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti  nonche'
della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti  illegali
dei  rifiuti  provvedono  il  Comando  carabinieri  tutela   ambiente
(C.C.T.A.) e il Corpo  delle  Capitanerie  di  porto;  puo'  altresi'
intervenire il Corpo forestale dello Stato e  possono  concorrere  la
Guardia di finanza e la Polizia di Stato. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (55) 
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni  dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art.  14,  comma  46)
che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti  i  vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia  di  natura
patrimoniale sia di natura  tributaria,  compresa  l'addizionale  per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza". 
                                ART. 196 
                       (competenze delle regioni) 
 
  1. Sono di competenza delle  regioni,  nel  rispetto  dei  principi
previsti dalla normativa vigente e dalla parte  quarta  del  presente
decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195: 
    a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento,  sentiti  le
province, i comuni e le Autorita' d'ambito, dei  piani  regionali  di
gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199; 
    b) la regolamentazione delle attivita' di gestione  dei  rifiuti,
ivi compresa la raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani,  anche
pericolosi, secondo un criterio generale di separazione  dei  rifiuti
di provenienza alimentare e  degli  scarti  di  prodotti  vegetali  e
animali o comunque ad alto tasso di umidita' dai restanti rifiuti; 
    c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per
la bonifica di aree inquinate di propria competenza; 
    ((d)  l'approvazione  dei  progetti  di  nuovi  impianti  per  la
gestione  di  rifiuti,  anche  pericolosi,  e  l'autorizzazione  alle
modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali
di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di  cui  all'articolo
7, comma 4-bis;)) 
    ((e)   l'autorizzazione   all'esercizio   delle   operazioni   di
smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte  salve  le
competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis;)) 
    f) le attivita' in materia  di  spedizioni  transfrontaliere  dei
rifiuti che il regolamento (CEE)  n.  259/93  del  1°  febbraio  1993
attribuisce  alle   autorita'   competenti   di   spedizione   e   di
destinazione; 
    g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida  generali  di
cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti  territoriali
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
    h)  la  redazione  di  linee  guida   ed   i   criteri   per   la
predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di  messa
in sicurezza, nonche' l'individuazione delle  tipologie  di  progetti
non soggetti ad  autorizzazione,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
all'articolo 195, comma 1, lettera r); 
    i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti; 
    l) l'incentivazione alla riduzione della produzione  dei  rifiuti
ed al recupero degli stessi; 
    m) la specificazione dei contenuti della  relazione  da  allegare
alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto
di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera
b); 
    n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero  dei  rifiuti,  nel  rispetto  dei  criteri
generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p); 
    o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei  luoghi  o
impianti idonei allo smaltimento e la  determinazione,  nel  rispetto
delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; 
    p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di  criteri
stabiliti da apposito decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delle
attivita' produttive e della salute,  sentito  il  Ministro  per  gli
affari regionali, da emanarsi entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della parte  quarta  del  presente  decreto,  delle
disposizioni occorrenti affinche' gli enti pubblici e le  societa'  a
prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi,  coprano
il proprio fabbisogno annuale  di  manufatti  e  beni,  indicati  nel
medesimo decreto, con una quota di  prodotti  ottenuti  da  materiale
riciclato non inferiore al 30 per cento del  fabbisogno  medesimo.  A
tal fine i predetti soggetti inseriscono  nei  bandi  di  gara  o  di
selezione per l'aggiudicazione apposite  clausole  di  preferenza,  a
parita' degli altri requisiti e condizioni. Sino  all'emanazione  del
predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tu tela del  territorio  8
maggio 2003, n. 203, e successive circolari  di  attuazione.  Restano
ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le  regioni  si
avvalgono  anche  delle   Agenzie   regionali   per   la   protezione
dell'ambiente. 
  3.  Le  regioni  privilegiano  la  realizzazione  di  impianti   di
smaltimento   e   recupero   dei   rifiuti   in   aree   industriali,
compatibilmente  con  le   caratteristiche   delle   aree   medesime,
incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione  non
si applica alle discariche. 
                              ART. 197
                     (competenze delle province)

   1.  In  attuazione  dell'articolo  19  del  decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  alle province competono in linea generale le
funzioni    amministrative    concernenti    la   programmazione   ed
organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale,  da  esercitarsi  con  le  risorse  umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
    a)  il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il
monitoraggio ad essi conseguenti;
    b)  il  controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di
intermediazione   e   di   commercio   dei   rifiuti,   ivi  compreso
l'accertamento  delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto;
    c)  la  verifica  ed  il  controllo  dei  requisiti  previsti per
l'applicazione  delle procedure semplificate, con le modalita' di cui
agli articoli 214, 215, e 216;
    d)  l'individuazione,  sulla  base  delle  previsioni  del  piano
territoriale  di  coordinamento  di cui all'articolo 20, comma 2, del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, ove gia' adottato, e
delle  previsioni  di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h),
nonche'  sentiti  l'Autorita' d'ambito ed i comuni, delle zone idonee
alla  localizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  dei  rifiuti,
nonche'  delle  zone  non  idonee  alla localizzazione di impianti di
recupero e di smaltimento dei rifiuti.
   2.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  proprie  funzioni le province
possono   avvalersi,  mediante  apposite  convenzioni,  di  organismi
pubblici,   ivi  incluse  le  Agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche
in  materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e
216 in tema di procedure semplificate.
   3.  Gli  addetti  al  controllo  sono  autorizzati  ad  effettuare
ispezioni,   verifiche   e   prelievi   di  campioni  all'interno  di
stabilimenti,  impianti  o  imprese  che  producono  o  che  svolgono
attivita'  di  gestione  dei rifiuti. Il segreto industriale non puo'
essere  opposto  agli  addetti  al controllo, che sono, a loro volta,
tenuti  all'obbligo  della  riservatezza  ai  sensi  della  normativa
vigente.
   4.   Il  personale  appartenente  al  Comando  carabinieri  tutela
ambiente  (C.C.T.A.)  e'  autorizzato ad effettuare le ispezioni e le
verifiche  necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui
all'articolo  8  della  legge  8  luglio 1986, n. 349, istitutiva del
Ministero dell'ambiente.
   5.  Nell'ambito  delle  competenze  di cui al comma 1, le province
sottopongono  ad adeguati controlli periodici ((gli enti e le imprese
che  producono  rifiuti  pericolosi,  le  imprese  che  raccolgono  e
trasportano  rifiuti  a titolo professionale,)) gli stabilimenti e le
imprese   che   smaltiscono   o   recuperano   rifiuti,  curando,  in
particolare,  che  vengano  effettuati  adeguati  controlli periodici
sulle  attivita'  sottoposte  alle procedure semplificate di cui agli
articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed
il  trasporto  di  rifiuti  pericolosi  riguardino,  in  primo luogo,
l'origine e la destinazione dei rifiuti.
 ((5-bis.   Le  province,  nella  programmazione  delle  ispezioni  e
controlli  di  cui  al presente articolo, possono tenere conto, nella
determinazione  della  frequenza  degli  stessi,  delle registrazioni
ottenute  dai  destinatari  nell'ambito  del  sistema  comunitario di
ecogestione e audit (EMAS).))
   6.  Restano  ferme  le  altre  disposizioni  vigenti in materia di
vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.
                              ART. 198
                       (competenze dei comuni)

   1.  I  comuni  concorrono,  nell'ambito  delle  attivita' svolte a
livello  degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e
con  le  modalita'  ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati.    Sino   all'inizio   delle   attivita'   del   soggetto
aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorita'
d'ambito  ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione
dei  rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento
in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
   2.  I  comuni  concorrono  a  disciplinare la gestione dei rifiuti
urbani  con  appositi  regolamenti  che, nel rispetto dei principi di
trasparenza,  efficienza, efficacia ed economicita' e in coerenza con
i  piani  d'ambito  adottati  ai  sensi  dell'articolo  201, comma 3,
stabiliscono in particolare:
    a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte
le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
    b)  le modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani;
    c)  le modalita' del conferimento, della raccolta differenziata e
del  trasporto  dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire
una  distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere
il recupero degli stessi;
    d)  le  norme  atte a garantire una distinta ed adeguata gestione
dei  rifiuti  urbani  pericolosi  e  dei  rifiuti  da  esumazione  ed
estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
    e)  le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta  e  trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia
con   altre  frazioni  merceologiche,  fissando  standard  minimi  da
rispettare;
    f)  le  modalita'  di  esecuzione della pesata dei rifiuti urbani
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
    g)   l'assimilazione,  per  qualita'  e  quantita',  dei  rifiuti
speciali  non  pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui
all'articolo  195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni
di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
   3.  I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed
alle  Autorita'  d'ambito  tutte  le  informazioni sulla gestione dei
rifiuti urbani da esse richieste.
   4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il proprio parere in
ordine  all'approvazione  dei progetti di bonifica dei siti inquinati
rilasciata dalle regioni.

CAPO III
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
 

                            Articolo 199 
                          (Piani regionali) 
 
    1. Le regioni, sentite  le  province,  i  comuni  e,  per  quanto
riguarda i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui  all'articolo
201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli
177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita'  ai  criteri
generali stabiliti dall'articolo 195,  comma  1,  lettera  m),  ed  a
quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani
regionali di gestione  dei  rifiuti.  Per  l'approvazione  dei  piani
regionali si applica la procedura di cui alla Parte II  del  presente
decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese
disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al
procedimento  e  alle  motivazioni  sulle  quali  si  e'  fondata  la
decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate. 
    2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1  comprendono
l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico
interessato,  le  misure  da  adottare  per  migliorare   l'efficacia
ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti,  nonche'
una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione
degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del  presente
decreto. 
    3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: 
     a) tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno  del
territorio, suddivisi per ambito  territoriale  ottimale  per  quanto
riguarda  i  rifiuti  urbani,  rifiuti  che  saranno  prevedibilmente
spediti  da  o  verso   il   territorio   nazionale   e   valutazione
dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonche'  la  fissazione
degli obiettivi di raccolta differenziata da  raggiungere  a  livello
regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205; 
     b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e
recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati,
rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una  normativa
comunitaria specifica; 
     c)  una  valutazione  della  necessita'  di  nuovi  sistemi   di
raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i  rifiuti,  di
ulteriori  infrastrutture  per  gli  impianti  per   i   rifiuti   in
conformita' del principio di autosufficienza  e  prossimita'  di  cui
agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario  degli  investimenti
correlati; 
     d) informazioni sui criteri di riferimento per  l'individuazione
dei siti e la capacita' dei futuri  impianti  di  smaltimento  o  dei
grandi impianti di recupero, se necessario; 
     e)  politiche  generali  di  gestione   dei   rifiuti,   incluse
tecnologie e metodi di gestione  pianificata  dei  rifiuti,  o  altre
politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; 
     f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale
sul territorio regionale, nel  rispetto  delle  linee  guida  di  cui
all'articolo 195, comma 1, lettera m); 
     g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli  impianti
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo  criteri
di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza
della gestione dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi  all'interno  di
ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo  200,
nonche' ad assicurare  lo  smaltimento  e  il  recupero  dei  rifiuti
speciali in luoghi  prossimi  a  quelli  di  produzione  al  fine  di
favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; 
     h)  la  promozione  della  gestione  dei  rifiuti   per   ambiti
territoriali  ottimali,  attraverso  strumenti  quali  una   adeguata
disciplina delle  incentivazioni,  prevedendo  per  gli  ambiti  piu'
meritevoli, tenuto conto delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, una maggiorazione di  contributi;  a  tal  fine  le  regioni
possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo; 
     i) la  stima  dei  costi  delle  operazioni  di  recupero  e  di
smaltimento dei rifiuti urbani; 
     l) i criteri per  l'individuazione,  da  parte  delle  province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di  recupero
e smaltimento dei rifiuti nonche' per l'individuazione dei  luoghi  o
impianti adatti  allo  smaltimento  dei  rifiuti,  nel  rispetto  dei
criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p); 
     m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio
ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia,  ivi  incluso  il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino; 
     n) le  misure  atte  a  promuovere  la  regionalizzazione  della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani: 
     o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche  di  cui
all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni  speciali  per
specifiche tipologie di rifiuto; 
     p) le prescrizioni in materia di prevenzione  e  gestione  degli
imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6; 
     q) il programma per la riduzione dei rifiuti  biodegradabili  da
collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo
13 gennaio 2003, n. 36; 
     r) un programma di prevenzione  della  produzione  dei  rifiuti,
elaborato sulla base  del  programma  nazionale  di  prevenzione  dei
rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le  misure  di  prevenzione
esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche
gli  obiettivi  di  prevenzione.  Le  misure  e  gli  obiettivi  sono
finalizzati  a  dissociare  la  crescita  economica   dagli   impatti
ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.  Il  programma  deve
contenere specifici  parametri  qualitativi  e  quantitativi  per  le
misure di prevenzione al fine di monitorare e  valutare  i  progressi
realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori. 
    4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto  conto
del  livello  e  della  copertura  geografica  dell'area  oggetto  di
pianificazione, i seguenti elementi: 
     a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti; 
     b) valutazione dell'utilita'  e  dell'idoneita'  del  ricorso  a
strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche
riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad
assicurare il buon funzionamento del mercato interno; 
     c) campagne di sensibilizzazione e  diffusione  di  informazioni
destinate al  pubblico  in  generale  o  a  specifiche  categorie  di
consumatori. 
    5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'  coordinato  con
gli  altri  strumenti  di  pianificazione  di  competenza   regionale
previsti dalla normativa vigente. 
    6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per
la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: 
     a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio
di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 
     b)   l'individuazione   dei   siti   da   bonificare   e   delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; 
     c) le modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e  risanamento
ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego  di  materiali
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani; 
     d) la stima degli oneri finanziari; 
     e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare. 
    7. L'approvazione del piano regionale o  il  suo  adeguamento  e'
requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali. 
    8. La regione approva o adegua il  piano  entro  il  12  dicembre
2013. Fino a tale  momento,  restano  in  vigore  i  piani  regionali
vigenti. 
    9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e  di
accertata  inattivita'  nell'approvare  o  adeguare  il   piano,   il
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente  e  tutela  del  territorio  e  del  mare,   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112, diffida gli organi regionali competenti a  provvedere  entro  un
congruo termine e, in caso  di  ulteriore  inerzia,  adotta,  in  via
sostitutiva,  i   provvedimenti   necessari   alla   elaborazione   e
approvazione o adeguamento del piano regionale. 
    10. Le regioni, sentite le  province  interessate,  d'intesa  tra
loro o singolarmente, per le finalita' di cui alla parte  quarta  del
presente decreto provvedono alla valutazione della  necessita'  dell'
aggiornamento  del  piano  almeno  ogni  sei   anni,   nonche'   alla
programmazione degli interventi attuativi occorrenti  in  conformita'
alle procedure e nei limiti delle risorse  previste  dalla  normativa
vigente. 
    11. Le regioni e le province autonome comunicano  tempestivamente
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
l'adozione o la revisione dei piani di gestione e  dei  programmi  di
prevenzione dei rifiuti di cui al  presente  articolo,  al  fine  del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea. 
    ((12. Le regioni e le province  autonome  assicurano,  attraverso
propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito  web
di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione  dei
piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo. 
    12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla gestione  dei  rifiuti  e'
garantita almeno dalla fruibilita' delle seguenti informazioni: 
    a) produzione totale e  pro  capite  dei  rifiuti  solidi  urbani
suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per
ogni comune; 
    b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale  di
rifiuti effettivamente riciclati; 
    c)  ubicazione,  proprieta',  capacita'  nominale  autorizzata  e
capacita' tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali
raccolti in maniera differenziata, degli impianti  di  selezione  del
multimateriale, degli impianti  di  trattamento  meccanico-biologico,
degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore  tipo  di  impianto
destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani  indifferenziati  e
degli inceneritori e coinceneritori; 
    d) per ogni impianto di  trattamento  meccanico-biologico  e  per
ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento  di  rifiuti
solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto  alla  lettera
c), quantita' di rifiuti in  ingresso  e  quantita'  di  prodotti  in
uscita, suddivisi per codice CER; 
    e) per gli  inceneritori  e  i  coinceneritori,  oltre  a  quanto
previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in ingresso, suddivisi
per codice CER; 
    f) per le  discariche,  ubicazione,  proprieta',  autorizzazioni,
capacita'  volumetrica  autorizzata,  capacita'  volumetrica  residua
disponibile e quantita' di materiale ricevuto  suddiviso  per  codice
CER, nonche' quantita' di percolato prodotto)). 
    13. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009,  n.  249
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 9 del presente articolo nella parte  in  cui
attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel  caso
in  cui  "le  autorita'  competenti  non  realizzino  gli  interventi
previsti dal piano regionale" di gestione dei rifiuti "nei termini  e
con le modalita' stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave
pregiudizio all'attuazione del piano medesimo". 
                              ART. 200
              (organizzazione territoriale del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani)

   1.  La  gestione  dei  rifiuti urbani e' organizzata sulla base di
ambiti  territoriali  ottimali,  di  seguito  anche  denominati  ATO,
delimitati  dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto
delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed
o), e secondo i seguenti criteri:

    a)  superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un
servizio di gestione integrata dei rifiuti;
    b)  conseguimento  di  adeguate  dimensioni  gestionali, definite
sulla  base  di  parametri  fisici, demografici, tecnici e sulla base
delle ripartizioni politico-amministrative;
    c)  adeguata  valutazione  del  sistema stradale e ferroviario di
comunicazione   al   fine  di  ottimizzare  i  trasporti  all'interno
dell'ATO;
    d) valorizzazione di esigenze comuni e affinita' nella produzione
e gestione dei rifiuti;
    e)   ricognizione   di  impianti  di  gestione  di  rifiuti  gia'
realizzati e funzionanti;
    f)  considerazione  delle  precedenti  delimitazioni  affinche' i
nuovi  ATO  si  discostino dai precedenti solo sulla base di motivate
esigenze di efficacia, efficienza ed economicita'.
    2.  Le  regioni,  sentite  le  province  ed i comuni interessati,
nell'ambito  delle attivita' di programmazione e di pianificazione di
loro  competenza,  entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  parte quarta del presente decreto, provvedono alla
delimitazione  degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle
linee  guida  di  cui  all'articolo  195,  comma  1,  lettera  m). Il
provvedimento e' comunicato alle province ed ai comuni interessati.
   3.  Le  regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO
qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o piu' regioni.
   4.   Le   regioni   disciplinano  il  controllo,  anche  in  forma
sostitutiva,   delle   operazioni  di  gestione  dei  rifiuti,  della
funzionalita' dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
   5.  Le  citta' o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori
di  quelle  medie  di  un  singolo  ambito,  possono essere suddivisi
tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
   6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
al  comma  2  possono  presentare motivate e documentate richieste di
modifica  all'assegnazione  ad uno specifico ambito territoriale e di
spostamento  in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di
assegnazione.
   7.  Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al
modello  degli  Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un
piano  regionale  dei  rifiuti  che  dimostri  la propria adeguatezza
rispetto  agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente,
con  particolare  riferimento  ai criteri generali e alle linee guida
riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.
                              ART. 201 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191, 
COME MODIFICATA DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011,  N.  216,  CONVERTITO  CON
          MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14)) 
                              ART. 202
                     (affidamento del servizio)

   1.   L'Autorita'   d'ambito  aggiudica  il  servizio  di  gestione
integrata  dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi
e  dalle  disposizioni  comunitarie, secondo la disciplina vigente in
tema  di  affidamento  dei  servizi pubblici locali in conformita' ai
criteri  di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  nonche'  con  riferimento  all'ammontare del
corrispettivo  per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di
carattere  tecnico  e  delle  precedenti  esperienze  specifiche  dei
concorrenti,  secondo  modalita'  e  termini definiti con decreto dal
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare nel
rispetto delle competenze regionali in materia. ((41))
   2.  I  soggetti  partecipanti  alla  gara  devono  formulare,  con
apposita   relazione   tecnico-illustrativa   allegata   all'offerta,
proposte   di   miglioramento  della  gestione,  di  riduzione  delle
quantita'  di  rifiuti  da  smaltire  e  di miglioramento dei fattori
ambientali,   proponendo   un   proprio   piano   di   riduzione  dei
corrispettivi   per   la  gestione  al  raggiungimento  di  obiettivi
autonomamente definiti.
   3.   Nella   valutazione   delle  proposte  si  terra'  conto,  in
particolare,  del  peso  che  gravera'  sull'utente  sia  in  termini
economici, sia di complessita' delle operazioni a suo carico.
   4.  Gli  impianti  e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta'
degli  enti  locali  gia'  esistenti al momento dell'assegnazione del
servizio  sono  conferiti  in  comodato  ai  soggetti  affidatari del
medesimo servizio.
   5.  I  nuovi  impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario
del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter,
del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso
dei  requisiti  prescritti  dalla  normativa  vigente,  o mediante il
ricorso  alle  procedure  di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
ovvero  secondo  lo  schema  della  finanza  di  progetto di cui agli
articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.
   6.  Il  personale  che,  alla data del 31 dicembre 2005 o comunque
otto  mesi  prima  dell'affidamento  del  servizio,  appartenga  alle
amministrazioni   comunali,   alle   aziende   ex  municipalizzate  o
consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel
settore  dei  servizi  comunali  per  la  gestione  dei rifiuti sara'
soggetto,  ferma  restando  la risoluzione del rapporto di lavoro, al
passaggio   diretto  ed  immediato  al  nuovo  gestore  del  servizio
integrato   dei   rifiuti,   con  la  salvaguardia  delle  condizioni
contrattuali,   collettive  e  individuali,  in  atto.  Nel  caso  di
passaggio   di   dipendenti   di   enti  pubblici  e  di  ex  aziende
municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative,
al  gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
la   disciplina   del  trasferimento  del  ramo  di  azienda  di  cui
all'articolo 2112 del codice civile.
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
  Il  D.P.R.  7  settembre  2010,  n. 168 ha disposto (con l'art. 12,
comma  1,  lettera  c))  l'abrogazione dell'articolo 202, comma 1 "ad
eccezione  della  parte in cui individua la competenza dell'Autorita'
d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione".
                              ART. 203
               (schema tipo di contratto di servizio)

   1.  I  rapporti  tra le Autorita' d'ambito e i soggetti affidatari
del  servizio  integrato  sono  regolati da contratti di servizio, da
allegare  ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato
dalle  regioni  in  conformita'  ai  criteri ed agli indirizzi di cui
all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
   2. Lo schema tipo prevede:
    a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
    b)      l'obbligo      del     raggiungimento     dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione;
    c)  la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici
anni;
    d)  i  criteri per definire il piano economico-finanziario per la
gestione integrata del servizio;
    e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;
    f)  i  principi  e  le regole generali relativi alle attivita' ed
alle  tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed
al  corrispettivo,  le  modalita',  i  termini  e le procedure per lo
svolgimento  del  controllo  e  le  caratteristiche  delle  strutture
organizzative all'uopo preposte;
    g)   gli  obblighi  di  comunicazione  e  trasmissione  di  dati,
informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
    h)  le  penali,  le  sanzioni  in  caso  di  inadempimento  e  le
condizioni  di  risoluzione  secondo  i  principi  del codice civile,
diversificate a seconda della tipologia di controllo;
    i)  il  livello  di efficienza e di affidabilita' del servizio da
assicurare  all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli
impianti;
    l) la facolta' di riscatto secondo i principi di cui al titolo I,
capo  II,  del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
    m)  l'obbligo  di  riconsegna delle opere, degli impianti e delle
altre  dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio
in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
    n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
    o)  i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  delle tariffe
determinate  dagli  enti  locali  e del loro aggiornamento, anche con
riferimento alle diverse categorie di utenze.
    ((p)  l'obbligo  di  applicazione al personale, non dipendente da
amministrazioni   pubbliche,   da  parte  del  gestore  del  servizio
integrato  dei  rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro
del  settore  dell'igiene  ambientale, stipulato dalle Organizzazioni
Sindacali comparativamente piu' rappresentative, anche in conformita'
a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.))
   3.  Ai  fini  della definizione dei contenuti dello schema tipo di
cui  al  comma 2, le Autorita' d'ambito operano la ricognizione delle
opere  ed  impianti  esistenti,  trasmettendo alla regione i relativi
dati. Le Autorita' d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le
procedure   e  le  modalita',  anche  su  base  pluriennale,  per  il
conseguimento   degli  obiettivi  previsti  dalla  parte  quarta  del
presente  decreto  ed  elaborano,  sulla  base  dei  criteri  e degli
indirizzi  fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un
programma  degli  interventi  necessari,  accompagnato  da  un  piano
finanziario  e  dal  connesso modello gestionale ed organizzativo. Il
piano  finanziario  indica,  in  particolare, le risorse disponibili,
quelle  da  reperire,  nonche' i proventi derivanti dall'applicazione
della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.
                              ART. 204
                        (gestioni esistenti)

   1.  I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla
data  di  entrata  in vigore della parte quarta del presente decreto,
continuano  a  gestirlo  fino  alla  istituzione e organizzazione del
servizio  di  gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorita'
d'ambito.
   2.  In  relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis
dell'articolo  113  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'Autorita'  d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  alla  parte quarta del presente decreto, entro
nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.
   3.  Qualora  l'Autorita' d'ambito non provveda agli adempimenti di
cui  ai  commi  1  e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della
Giunta   regionale  esercita,  dandone  comunicazione  al  ((Ministro
dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare))  e
all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse idriche e sui rifiuti, i
poteri  sostitutivi,  nominando  un  commissario  "ad acta" che avvia
entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando
le  scadenze  dei  singoli  adempimenti  procedimentali.  Qualora  il
commissario  regionale  non  provveda  nei  termini  cosi' stabiliti,
spettano  al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare))  i  poteri sostitutivi preordinati al completamento della
procedura di affidamento.(26)
   4.  Alla  scadenza,  ovvero  alla  anticipata  risoluzione,  delle
gestioni  di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese gia'
concessionarie   sono   trasferiti   direttamente   all'ente   locale
concedente   nei   limiti  e  secondo  le  modalita'  previste  dalle
rispettive convenzioni di affidamento.
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
disciplina  l'esercizio  del  potere sostitutivo del Presidente della
Giunta  regionale  in  tema  di  gestioni  esistenti  del servizio di
gestione dei rifiuti".
                              ART. 205 
         (misure per incrementare la raccolta differenziata) 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto  al  comma  1-bis,  in  ogni  ambito
territoriale ottimale, se costituito,  ovvero  in  ogni  comune  deve
essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani  pari
alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 
    a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; 
    b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; 
    c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012. 
  1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico,  ambientale  ed
economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di  cui  al
comma 1, il comune puo' richiedere al Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio  e  del  mare  una  deroga  al  rispetto  degli
obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata  la  sussistenza  dei
requisiti stabiliti al primo periodo,  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare  la  predetta
deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica di un accordo di programma tra Ministero,  regione  ed  enti
locali interessati, che stabilisca: 
    a) le modalita' attraverso le quali il comune richiedente intende
conseguire gli  obiettivi  di  cui  all'articolo  181,  comma  1.  Le
predette  modalita'  possono  consistere  in  compensazioni  con  gli
obiettivi raggiunti in altri comuni; 
    b) la destinazione a recupero di energia della quota  di  rifiuti
indifferenziati  che  residua  dalla  raccolta  differenziata  e  dei
rifiuti  derivanti   da   impianti   di   trattamento   dei   rifiuti
indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia; 
    c) la percentuale di raccolta differenziata dei  rifiuti  urbani,
da destinare al riciclo, che il  comune  richiedente  si  obbliga  ad
effettuare. 
  1-ter. L'accordo di programma  di  cui  al  comma  precedente  puo'
stabilire obblighi, in linea con  le  disposizioni  vigenti,  per  il
comune richiedente finalizzati al perseguimento  delle  finalita'  di
cui alla  parte  quarta,  titolo  I,  del  presente  decreto  nonche'
stabilire modalita' di accertamento dell'adempimento  degli  obblighi
assunti  nell'ambito  dell'accordo  di  programma  e  prevedere   una
disciplina  per  l'eventuale  inadempimento.  I  piani  regionali  si
conformano a quanto previsto dagli accordi di  programma  di  cui  al
presente articolo. 
  2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4. 
  3. Nel caso in cui, a livello di ambito  territoriale  ottimale  se
costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi
minimi previsti dal presente articolo,  e'  applicata  un'addizionale
del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in  discarica
a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste
dal  comma  1  sulla  base  delle  quote  di  raccolta  differenziata
raggiunte nei singoli comuni. (106) 
  3-bis. Al fine di favorire la  raccolta  differenziata  di  rifiuti
urbani e assimilati, la misura del tributo  di  cui  all'articolo  3,
comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' modulata  in  base
alla  quota  percentuale  di  superamento  del  livello  di  raccolta
differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal  comma
29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995,  secondo  la
tabella seguente: 
    



          =================================================
          | Superamento del livello |                     |
          |   di RD rispetto alla   |    Riduzione del    |
          |    normativa statale    |       tributo       |
          +=========================+=====================+
          |  da 0,01 per cento fino |                     |
          |    alla percentuale     |                     |
          |inferiore al 10 per cento|    30 per cento     |
          +-------------------------+---------------------+
          |                         | 40 per cento 50 per |
          |10 per cento 15 per cento|cento 60 per cento 70|
          |20 per cento 25 per cento|      per cento      |
          +-------------------------+---------------------+

    
  3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento
il  valore  di  RD  raggiunto  nell'anno  precedente.  Il  grado   di
efficienza della RD e' calcolato  annualmente  sulla  base  dei  dati
relativi a ciascun comune. ((109)) 
  3-quater. La regione, avvalendosi del supporto  tecnico-scientifico
del gestore del catasto regionale dei rifiuti o  di  altro  organismo
pubblico che gia' svolge  tale  attivita',  definisce,  con  apposita
deliberazione, il metodo  standard  per  calcolare  e  verificare  le
percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in
ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalita' di
rilevamento e trasmissione dei  dati  che  i  comuni  sono  tenuti  a
comunicare ai fini  della  certificazione  della  percentuale  di  RD
raggiunta, nonche' le  modalita'  di  eventuale  compensazione  o  di
conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali  da
applicare. 
  3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma  3-quater  e'
effettuata annualmente dai comuni attraverso  l'adesione  al  sistema
informatizzato adottato per  la  tenuta  del  catasto  regionale  dei
rifiuti.  L'omessa,  incompleta  o  inesatta  trasmissione  dei  dati
determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione
del tributo di cui al comma 3-bis. 
  3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al  comma  3-quater  provvede
alla validazione dei dati raccolti  e  alla  loro  trasmissione  alla
regione, che stabilisce annualmente  il  livello  di  RD  relativo  a
ciascun comune e a ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  ai  fini
dell'applicazione del tributo. 
  3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni
che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure  che  hanno
conseguito nell'anno di riferimento  una  produzione  pro  capite  di
rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto  regionale  dei
rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella  media
dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza,  anche  a  seguito
dell'attivazione di interventi di  prevenzione  della  produzione  di
rifiuti. 
  3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 e' dovuta alle regioni  e
affluisce in un apposito fondo regionale destinato a  finanziare  gli
interventi di prevenzione della produzione di  rifiuti  previsti  dai
piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto
di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli  206-quater  e
206-quinquies, il  cofinanziamento  degli  impianti  e  attivita'  di
informazione ai cittadini in materia di  prevenzione  e  di  raccolta
differenziata. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  delle  attivita'
produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite  la
metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai  commi
1 e 2, nonche' la nuova determinazione del coefficiente di correzione
di cui all'articolo 3, comma 29, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi  1
e 2. 
  5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma  4  continua  ad
applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24
a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo  181,  comma  1,
lettera a), la cui realizzazione e' valutata secondo  la  metodologia
scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione,  del
18 novembre 2011, le regioni tramite apposita legge, e previa  intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. (26) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009,  n.  249
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 6 del presente articolo "nella parte in  cui
assoggetta  ad  una  previa  intesa  con  il  Ministro  dell'ambiente
l'adozione delle leggi con cui le Regioni possono  indicare  maggiori
obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (106) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 1) che
"Ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge  n.  189
del 2016, dal 1º gennaio 2017  fino  al  31  dicembre  2018,  non  si
applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei
rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art.  46-ter,  comma  1)
che "In deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto
trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei  rifiuti
in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della  legge
28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore  della
raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015". 
                              Art. 206
             Accordi, contratti di programma, incentivi

  1.  Nel  rispetto  dei  principi  e degli obiettivi stabiliti dalle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di
perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure,
con   particolare  riferimento  alle  piccole  imprese,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare e le altre
autorita'  competenti  possono stipulare appositi accordi e contratti
di  programma  con  enti  pubblici,  con imprese di settore, soggetti
pubblici  o  privati  ed  associazioni di categoria. Gli accordi ed i
contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici
piani  di  settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi
di  rifiuti;  b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo
sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite
idonei  a  prevenire  o  ridurre  la produzione dei rifiuti e la loro
pericolosita'  e  ad  ottimizzare  il  recupero  dei  rifiuti;  c) lo
sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di
produzione  di  beni  con  impiego  di  materiali  meno  inquinanti e
comunque  riciclabili;  d)  le  modifiche  del  ciclo produttivo e la
riprogettazione  di componenti, macchine e strumenti di controllo; e)
la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati,
confezionati  e  messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e
la  pericolosita'  dei  rifiuti  e  i  rischi  di inquinamento; f) la
sperimentazione,   la  promozione  e  l'attuazione  di  attivita'  di
riutilizzo,  riciclaggio  e  recupero  di  rifiuti;  g) l'adozione di
tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto
di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di
controllo  per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose
contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e
dei   soggetti  pubblici  dei  materiali  recuperati  dalla  raccolta
differenziata   dei  rifiuti  urbani;  l)  l'impiego  di  sistemi  di
controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
  2.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare   puo'  altresi'  stipulare  appositi  accordi  e  contratti  di
programma  con  soggetti  pubblici e privati o con le associazioni di
categoria  per:  a)  promuovere  e favorire l'utilizzo dei sistemi di
certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del 19 marzo 2001; b) attuare
programmi  di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di
utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
  ((3.  Gli  accordi  e  i  contratti di programma di cui al presente
articolo  non  possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e
possono prevedere semplificazioni amministrative.))
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo
economico  e  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  individuate le
risorse   finanziarie   da   destinarsi,   sulla   base  di  apposite
disposizioni   legislative  di  finanziamento,  agli  accordi  ed  ai
contratti  di  programma  di  cui  ai  commi  1 e 2 e sono fissate le
modalita' di stipula dei medesimi.
  5.  Ai  sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della
Commissione  delle  Comunita' europee e' inoltre possibile concludere
accordi  ambientali  che  la  Commissione puo' utilizzare nell'ambito
della    autoregolamentazione,    intesa   come   incoraggiamento   o
riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione,
intesa  come  proposizione  al legislatore di utilizzare gli accordi,
quando opportuno.
                            ART. 206-bis 
    ((Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti)) 
  1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla  parte
quarta  del  presente  decreto  con  particolare   riferimento   alla
prevenzione della produzione della quantita'  e  della  pericolosita'
dei rifiuti  ed  all'efficacia,  all'efficienza  ed  all'economicita'
della gestione  dei  rifiuti,  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di
imballaggio,  nonche'   alla   tutela   della   salute   pubblica   e
dell'ambiente,  ((il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare)) svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
    a) vigila sulla gestione dei  rifiuti,  degli  imballaggi  e  dei
rifiuti di imballaggio; 
    b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento  permanente  di
criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla  definizione  ed
all'aggiornamento  permanente  di  un  quadro  di  riferimento  sulla
prevenzione  e  sulla  gestione   dei   rifiuti,   anche   attraverso
l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei rifiuti
per migliorarne efficacia, efficienza e qualita', per  promuovere  la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili
per la prevenzione,  le  raccolte  differenziate,  il  riciclo  e  lo
smaltimento dei rifiuti; 
    c)  predispone  il  Programma  generale  di  prevenzione  di  cui
all'articolo  225  qualora  il  Consorzio  nazionale  imballaggi  non
provveda nei termini previsti; 
    d)  verifica  l'attuazione  del   Programma   generale   di   cui
all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di  recupero  e
di riciclaggio; 
    e) verifica i  costi  di  gestione  dei  rifiuti,  delle  diverse
componenti dei costi  medesimi  e  delle  modalita'  di  gestione  ed
effettua analisi  comparative  tra  i  diversi  ambiti  di  gestione,
evidenziando eventuali anomalie; 
    f) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati; 
    g) predispone, un rapporto annuale sulla  gestione  dei  rifiuti,
degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio  e  ne  cura   la
trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare; 
    ((g-bis) elabora  i  parametri  per  l'individuazione  dei  costi
standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.  216,
e la definizione di un sistema tariffario equo e  trasparente  basato
sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga"
e sulla copertura integrale dei costi efficienti di  esercizio  e  di
investimento; 
    g-ter) elabora uno o piu' schemi tipo di contratto di servizio di
cui all'articolo 203; 
    g-quater) verifica il rispetto dei termini  di  cui  all'articolo
204, segnalando le  inadempienze  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della
responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli
importatori di beni)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)). 
  ((4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo  in
materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le
risorse di cui al comma 6)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)). 
  6. All'onere derivante ((dall'esercizio delle funzioni di vigilanza
e controllo di cui al presente articolo)),  pari  a  due  milioni  di
euro, aggiornato annualmente  al  tasso  di  inflazione,  provvedono,
tramite  contributi  di  pari  importo  complessivo,   il   Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui  all'articolo  224,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di  cui  agli
articoli 233, 234, 235, 236 nonche' quelli istituiti ai  sensi  degli
articoli 227 e 228. Il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare con decreto da emanarsi  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento  e  successivamente
entro il 31 gennaio di ogni anno, determina  l'entita'  del  predetto
onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti.  Dette  somme
sono  versate  dal  Consorzio  Nazionale  Imballaggi  e  dagli  altri
soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della  finanze,
ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                            ART. 206-ter 
(( (Accordi e contratti di programma per  incentivare  l'acquisto  di
prodotti derivanti da materiali post consumo  o  dal  recupero  degli
scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotti
                           complessi). )) 
 
  ((1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di  materiali
attraverso  il  sostegno  all'acquisto  di  prodotti   derivanti   da
materiali riciclati post consumo o dal recupero degli  scarti  e  dei
materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti  complessi,  il
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  puo'
stipulare appositi accordi e contratti di programma: 
    a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali  post
consumo riciclati  o  dal  recupero  degli  scarti  e  dei  materiali
rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con  priorita'
per i beni provenienti dai rifiuti; 
    b) con enti pubblici; 
    c) con soggetti pubblici o privati; 
    d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni
di aziende che si occupano di riuso,  preparazione  al  riutilizzo  e
riciclaggio; 
    e) con associazioni senza fini di lucro,  di  promozione  sociale
nonche' con imprese artigiane e imprese individuali; 
    f) con i soggetti incaricati di svolgere  le  attivita'  connesse
all'applicazione  del  principio  di   responsabilita'   estesa   del
produttore. 
  2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma  1  hanno
ad oggetto: 
    a)   l'erogazione   di   incentivi   in   favore   di   attivita'
imprenditoriali di produzione di beni  derivanti  da  materiali  post
consumo riciclati  o  dal  recupero  degli  scarti  e  dei  materiali
rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con  priorita'
per i  beni  provenienti  dai  rifiuti  per  i  quali  devono  essere
perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del  presente
decreto e della normativa  dell'Unione  europea,  e  l'erogazione  di
incentivi in favore di attivita' imprenditoriali di produzione  e  di
preparazione dei materiali post  consumo  o  derivanti  dal  recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti  complessi  per  il   loro   riutilizzo   e   di   attivita'
imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di prodotti  e
componenti di prodotti reimpiegati per la  stessa  finalita'  per  la
quale erano stati concepiti; 
    b)   l'erogazione   di   incentivi   in   favore   di   attivita'
imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati
CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 12620:2013,
nonche'  di  prodotti  derivanti  da   rifiuti   di   apparecchiature
elettriche  ed  elettroniche  e  da  pneumatici  fuori   uso   ovvero
realizzati con i materiali plastici provenienti dal  trattamento  dei
prodotti giunti a fine vita, cosi'  come  definiti  dalla  norma  UNI
10667-13:2013, dal post  consumo  o  dal  recupero  degli  scarti  di
produzione; 
    c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti  economici  e
dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali
di cui alle lettere a) e b). 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con  decreto
le  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente   da
destinare,  sulla  base  di  apposite  disposizioni  legislative   di
finanziamento, agli accordi e ai contratti di  programma  di  cui  ai
commi 1 e 2 e fissa le modalita' di stipulazione dei medesimi accordi
e contratti  secondo  criteri  che  privilegino  prioritariamente  le
attivita' per il riutilizzo,  la  produzione  o  l'acquisto  di  beni
riciclati utilizzati per la stessa  finalita'  originaria  e  sistemi
produttivi  con  il  minor  impatto  ambientale  rispetto  ai  metodi
tradizionali.)) 
                           ART. 206-quater 
(( (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali  post  consumo  o
dal  recupero  degli  scarti   e   dei   materiali   rivenienti   dal
             disassemblaggio dei prodotti complessi). )) 
 
  ((1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto
il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali
minime di materiale post  consumo  o  derivante  dal  recupero  degli
scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotti
complessi che devono  essere  presenti  nei  manufatti  per  i  quali
possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter,  in
considerazione  sia  della  materia  risparmiata  sia  del  risparmio
energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero
ciclo  di  vita  dei  prodotti.  La  presenza  delle  percentuali  di
materiale riciclato e riciclato post consumo o derivante dal recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi puo' essere dimostrata tramite  certificazioni  di
enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e  le
misure di  incentivazione  per  il  commercio  e  per  l'acquisto  di
prodotti e componenti di prodotti usati per  favorire  l'allungamento
del ciclo di vita dei prodotti. 
  2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti  realizzati
in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia  a
seconda della categoria di  prodotto,  in  base  ai  criteri  e  alle
percentuali stabiliti dall'allegato L-bis alla presente parte. 
  3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai  soli  manufatti
che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo
o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti  dal
disassemblaggio dei prodotti complessi in  misura  almeno  pari  alle
percentuali indicate dall'allegato  L-bis  alla  presente  parte.  Il
contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti
di  cui  al  presente  comma  deve   essere   garantito   da   idonea
certificazione, sulla base della normativa vigente. 
  4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere  fruiti
nel rispetto delle regole in materia di aiuti  di  importanza  minore
concessi dagli Stati membri dell'Unione europea in favore  di  talune
imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013.)) 
                         ART. 206-quinquies 
(( (Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che
impiegano materiali post  consumo  o  derivanti  dal  recupero  degli
scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotti
                           complessi). )) 
 
  ((1. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, un  regolamento  che  stabilisce  i  criteri  e  il  livello  di
incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di  manufatti  che
impiegano materiali post consumo riciclati o derivanti  dal  recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi, ivi inclusi  quelli  provenienti  dalla  raccolta
differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico.)) 
                           ART. 206-sexies 
(( (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che  impiegano  materiali
post consumo o derivanti dal recupero degli scarti  e  dei  materiali
rivenienti  dal  disassemblaggio   dei   prodotti   complessi   negli
interventi concernenti  gli  edifici  scolastici,  le  pavimentazioni
                stradali e le barriere acustiche). )) 
 
  ((1. Le amministrazioni  pubbliche,  nelle  more  dell'adozione  da
parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione
esecutiva degli interventi  negli  edifici  scolastici,  al  fine  di
consentirne  la  piena  fruibilita'  dal  punto  di  vista  acustico,
prevedono, nelle  gare  d'appalto  per  l'incremento  dell'efficienza
energetica delle scuole e comunque per  la  loro  ristrutturazione  o
costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al
raggiungimento dei valori indicati per i descrittori  acustici  dalla
norma UNI 11367:2010 e dalla norma UNI 11532:2014. Nei bandi di  gara
sono  previsti  criteri  di  valutazione  delle  offerte   ai   sensi
dell'articolo 83, comma 1,  lettera  e),  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive  modificazioni,  con
punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o
derivanti dal recupero degli scarti e dei  materiali  rivenienti  dal
disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate  con
il decreto di cui al comma 3 del presente articolo. 
  2. Nelle gare d'appalto  per  la  realizzazione  di  pavimentazioni
stradali e barriere acustiche, anche ai  fini  dell'esecuzione  degli
interventi di risanamento acustico realizzati ai  sensi  del  decreto
del  Ministro  dell'ambiente  29  novembre  2000,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6  dicembre  2000,  le  amministrazioni
pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture  prevedono  criteri
di valutazione delle offerte ai  sensi  dell'articolo  83,  comma  1,
lettera e), del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,  e  successive  modificazioni,  con  punteggi  premianti  per  i
prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti  dal  recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi nelle percentuali fissate con i decreti di cui  al
comma 3 del presente articolo. 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con uno o piu' decreti, anche  attraverso  i  decreti  di
attuazione del Piano d'azione per la  sostenibilita'  ambientale  dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107  dell'8
maggio 2008, definisce: 
    a) l'entita' dei punteggi  premianti  e  le  caratteristiche  dei
materiali che ne beneficeranno, quali  quelli  indicati  all'articolo
206-ter, comma 2, lettera a), e  quelli  derivanti  dall'utilizzo  di
polverino da pneumatici fuori uso; 
    b) i descrittori acustici da tenere in considerazione  nei  bandi
di gara e i relativi valori di riferimento; 
    c) le percentuali minime di residui di produzione e di  materiali
post consumo o derivanti dal recupero degli scarti  e  dei  materiali
rivenienti dal disassemblaggio  dei  prodotti  complessi  che  devono
essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati  i
punteggi premianti, in considerazione sia della  materia  risparmiata
sia del risparmio  energetico  ottenuto  riutilizzando  i  materiali,
tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti; 
    d) i materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti
e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento
finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento
ambientale o danno alla salute umana)). 
                              Art. 207
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma
5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
l'Osservatorio  nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano
le relative funzioni".

CAPO IV
AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI
 

                              ART. 208 
(autorizzazione unica per  i  nuovi  impianti  di  smaltimento  e  di
                        recupero dei rifiuti) 
 
  1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti  di
smaltimento o  di  recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,  devono
presentare apposita domanda alla regione competente  per  territorio,
allegando il progetto definitivo dell'impianto  e  la  documentazione
tecnica prevista per  la  realizzazione  del  progetto  stesso  dalle
disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.  Ove  l'impianto
debba essere sottoposto alla  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata la comunicazione del progetto  all'autorita'  competente  ai
predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano  sospesi  fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'  ambientale  ai
sensi della parte seconda del presente decreto. 
  2.  Per  le  installazioni  di  cui  all'articolo  6,   comma   13,
l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di
cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attivita'  di
smaltimento o di recupero dei rifiuti: 
    a) ove un provvedimento di cui al  presente  articolo  sia  stato
gia' emanato, la domanda di autorizzazione  integrata  ambientale  ne
riporta gli estremi; 
    b)  se  l'istanza  non  riguarda  esclusivamente  il  rinnovo   o
l'adeguamento dell'autorizzazione  all'esercizio,  prevedendo  invece
nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di
servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a  tutti  i
partecipanti alla conferenza di servizio  di  cui  all'articolo  208,
comma 3; 
    c) la Regione, o  l'autorita'  da  essa  delegata,  specifica  in
conferenza  le  garanzie   finanziarie   da   richiedere   ai   sensi
dell'articolo 208, comma 11, lettera g); 
    d) i contenuti dell'AIA sono  opportunamente  integrati  con  gli
elementi di cui all'articolo 208, comma 11; 
    e) le garanzie finanziarie di cui  all'articolo  208,  comma  11,
sono prestate a  favore  della  Regione,  o  dell'autorita'  da  essa
delegata alla gestione della materia; 
    f) la  comunicazione  di  cui  all'articolo  208,  comma  18,  e'
effettuata   dall'amministrazione   che   rilascia   l'autorizzazione
integrata ambientale; 
    g) la  comunicazione  di  cui  all'articolo  208,  comma  19,  e'
effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente. 
  3. Entro trenta giorni dal ricevimento  della  domanda  di  cui  al
comma 1, la regione individua  il  responsabile  del  procedimento  e
convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza  dei  servizi
partecipano, con un preavviso di almeno  20  giorni,  i  responsabili
degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle  autorita'
d'ambito e  degli  enti  locali  sul  cui  territorio  e'  realizzato
l'impianto,  nonche'  il  richiedente  l'autorizzazione  o   un   suo
rappresentante  al  fine  di  acquisire  documenti,  informazioni   e
chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione  di
cui al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di  servizi.
La decisione della conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza  e
le relative determinazioni devono fornire  una  adeguata  motivazione
rispetto  alle  opinioni  dissenzienti  espresse  nel   corso   della
conferenza. 
  4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione,  la  Conferenza  di
servizi: 
    a) procede alla valutazione dei progetti; 
    b)  acquisisce  e  valuta  tutti  gli  elementi   relativi   alla
compatibilita' del progetto con quanto  previsto  dall'articolo  177,
comma 4; 
    c)  acquisisce,  ove  previsto  dalla   normativa   vigente,   la
valutazione di compatibilita' ambientale; 
    d) trasmette le proprie conclusioni  con  i  relativi  atti  alla
regione. 
  5. Per l'istruttoria  tecnica  della  domanda  le  regioni  possono
avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. 
  6.  Entro  30  giorni  dal  ricevimento  delle  conclusioni   della
Conferenza dei servizi, valutando  le  risultanze  della  stessa,  la
regione, in caso di valutazione positiva del progetto,  autorizza  la
realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico e comporta la  dichiarazione  di  pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 
  7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  si  applicano   le
disposizioni  dell'articolo  146  di  tale  decreto  in  materia   di
autorizzazione. 
  8. L'istruttoria si  conclude  entro  centocinquanta  giorni  dalla
presentazione della domanda  di  cui  al  comma  1  con  il  rilascio
dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa. 
  9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta,
da  eventuali  richieste  istruttorie  fatte  dal  responsabile   del
procedimento al soggetto interessato e ricominciano a  decorrere  dal
ricevimento degli elementi forniti dall'interessato. 
  10. Ferma restando la valutazione delle  eventuali  responsabilita'
ai sensi della  normativa  vigente,  ove  l'autorita  competente  non
provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione
unica entro i termini previsti al  comma  8,  si  applica  il  potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112. 
  11. L'autorizzazione individua  le  condizioni  e  le  prescrizioni
necessarie  per  garantire   l'attuazione   dei   principi   di   cui
all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: 
    a) i tipi  ed  i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono  essere
trattati; 
    b) Per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i  requisiti
tecnici con particolare riferimento  alla  compatibilita'  del  sito,
alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi  massimi  di
rifiuti e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo  della
conformita' dell'impianto al progetto approvato; 
    c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; 
    d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
    e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; 
    f) le disposizioni relative alla chiusura e  agli  interventi  ad
essa successivi che si rivelino necessarie; 
    g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere  prestate
solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le
garanzie finanziarie per la gestione della discarica,  anche  per  la
fase  successiva  alla  sua  chiusura,   dovranno   essere   prestate
conformemente  a  quanto  diposto  dall'articolo   14   del   decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; (45) 
    h) la data di scadenza dell'autorizzazione,  in  conformita'  con
quanto previsto al comma 12; 
    i)  i  limiti  di  emissione  in  atmosfera  per  i  processi  di
trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da  recupero
energetico. 
  11-bis.  Le  autorizzazioni  concernenti   l'incenerimento   o   il
coincenerimento  con  recupero  di  energia  sono  subordinate   alla
condizione  che  il  recupero  avvenga  con  un  livello  elevato  di
efficienza  energetica,  tenendo  conto   delle   migliori   tecniche
disponibili. 
  12.   Salva   l'applicazione   dell'articolo   29-octies   per   le
installazioni di cui all'articolo 6, comma  13,  l'autorizzazione  di
cui al comma 1 e' concessa  per  un  periodo  di  dieci  anni  ed  e'
rinnovabile. A tale  fine,  almeno  centottanta  giorni  prima  della
scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda
alla regione che  decide  prima  della  scadenza  dell'autorizzazione
stessa. In ogni caso l'attivita' puo'  essere  proseguita  fino  alla
decisione espressa,  previa  estensione  delle  garanzie  finanziarie
prestate.  Le   prescrizioni   dell'autorizzazione   possono   essere
modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno  cinque  anni
dal rilascio,  nel  caso  di  condizioni  di  criticita'  ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e
nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge  n.  241
del 1990. 
  12-bis. Per impianti  di  smaltimento  o  di  recupero  di  rifiuti
ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6,  comma  13,  il
rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di  cui  al
presente articolo sono disciplinati dal Titolo  III-bis  della  Parte
Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 
  13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di  cui
al titolo VI della parte quarta del  presente  decreto,  in  caso  di
inosservanza  delle  prescrizioni   dell'autorizzazione   l'autorita'
competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
    a) alla diffida, stabilendo un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le inosservanze; 
    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per
un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di  pericolo  per
la salute pubblica e per l'ambiente; 
    c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con la  diffida  e  in  caso  di  reiterate
violazioni che determinino  situazione  di  pericolo  per  la  salute
pubblica e per l'ambiente. 
  14. Il controllo e l'autorizzazione  delle  operazioni  di  carico,
scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in  aree  portuali
sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge  28
gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24  giugno  2003,
n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
sulle navi e dalle  altre  disposizioni  previste  in  materia  dalla
normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti,
l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e  di  sbarco  non  puo'
essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato
agli adempimenti di cui  all'articolo  193,  comma  1,  del  presente
decreto. 
  15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,  esclusi  gli
impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi  generati
da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed  esclusi  i  casi  in  cui  si
provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni
estranee, sono autorizzati, in  via  definitiva,  dalla  regione  ove
l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera  proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento  delle
singole   campagne   di   attivita'   sul    territorio    nazionale,
l'interessato,  almeno  sessanta  giorni   prima   dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione  nel  cui  territorio  si
trova il sito  prescelto  le  specifiche  dettagliate  relative  alla
campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione   all'Albo   nazionale   gestori   ambientali,   nonche'
l'ulteriore  documentazione  richiesta.  La  regione  puo'   adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedi
mento motivato qualora lo svolgimento della  stessa  nello  specifico
sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o  della  salute
pubblica. 
  16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  parte
quarta  del  presente  decreto,  eccetto  quelli  per  i  quali   sia
completata la procedura di valutazione di impatto ambientale. 
  17. Fatti salvi l'obbligo  di  tenuta  dei  registri  di  carico  e
scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed  il  divieto
di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente
articolo non si  applicano  al  deposito  temporaneo  effettuato  nel
rispetto delle  condizioni  stabilite  dall'articolo  183,  comma  1,
lettera m). 
  17-bis. L'autorizzazione di cui al presente  articolo  deve  essere
comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio  della
stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso  il
Catasto telematico e secondo gli standard concordati  con  ISPRA  che
cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile  al  pubblico,
dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica: 
    a) ragione sociale; 
    b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
    c) sede dell'impianto autorizzato; 
    d) attivita' di gestione autorizzata; 
    e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
    f) quantita' autorizzate; 
    g) scadenza dell'autorizzazione. 
  17-ter. La comunicazione dei dati  di  cui  al  comma  17-bis  deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica
tra  i  sistemi  informativi  regionali  esistenti,  e   il   Catasto
telematico secondo standard condivisi. 
  18. In caso di eventi incidenti  sull'autorizzazione,  questi  sono
comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti  di
cui all'articolo 189. 
  19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per
la realizzazione di  varianti  sostanziali  in  corso  d'opera  o  di
esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti
non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata. 
  ((19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali  non
pericolose  prodotti   nell'ambito   delle   attivita'   agricole   e
vivaistiche e alle  utenze  domestiche  che  effettuano  compostaggio
aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina,  sfalci
e potature da giardino  e'  applicata  una  riduzione  della  tariffa
dovuta per la gestione dei rifiuti urbani)). 
  20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.L. 26 novembre 2010,  n.  196,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1, ha  disposto  (con  l'art.  3,  comma
2-bis) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, e' ridotto del 50 per cento, per
le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2009  (Emas),  e
del 40  per  cento,  per  quelle  in  possesso  della  certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN  ISO  14001,  l'importo  delle
garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11,  lettera  g),
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni". 
                              ART. 209 
(rinnovo  delle  autorizzazioni   alle   imprese   in   possesso   di
                     certificazione ambientale) 
 
 1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento
delle  procedure  previste  per  il  rinnovo   delle   autorizzazioni
all'esercizio di un impianto ovvero per  il  rinnovo  dell'iscrizione
all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione  volontaria  delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit ,  che
abroga  il  regolamento  (CE)  n.  761/2001  e  le  decisioni   della
Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001,
possono sostituire tali autorizzazioni  con  autocertificazione  resa
alle  autorita'  competenti,  ai  sensi   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.) 
   2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata
da una copia conforme del certificato di  registrazione  ottenuto  ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo
comma 1, nonche' da una denuncia  di  prosecuzione  delle  attivita',
attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi  e  degli  impianti
alle prescrizioni  legislative  e  regolamentari,  con  allegata  una
certificazione  dell'esperimento  di  prove  a  cio'  destinate,  ove
previste. 
   3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi  1
e  2,  sostituiscono  a  tutti  gli  effetti  l'autorizzazione   alla
prosecuzione, ovvero all'esercizio  delle  attivita'  previste  dalle
norme  di  cui  al  comma  1  e  ad  essi  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 26  aprile  1992,  n.  300.  Si  applicano,  altresi',  le
disposizioni sanzionatorie di  cui  all'articolo  21  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
   4.  L'autocertificazione  e  i   relativi   documenti   mantengono
l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo  massimo
di  centottanta  giorni  successivi  alla   data   di   comunicazione
all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo  avvenuta,  della
registrazione ottenuta ai sensi  dei  regolamenti  e  degli  standard
parametrici di cui al comma 1. 
   5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato, in  caso  di  accertata  falsita'
delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e  dei  relativi
documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei  confronti
di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1  e
2. 
 6. Resta ferma l'applicazione del  ((Titolo  III-bis))  della  parte
seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione  e  riduzione
integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di
applicazione del medesimo. 
   7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono  essere
comunicati, a cura dell'amministrazione che  li  rilascia,  all'ISPRA
che  cura  l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile  al
pubblico, degli elementi  identificativi  di  cui  all'articolo  208,
comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 7-bis. La comunicazione dei dati di cui al  comma  7  deve  avvenire
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  tra  i
sistemi informativi regionali  esistenti,  e  il  Catasto  telematico
secondo standard condivisi. 
                              ART. 210
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
                              ART. 211
    (autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)

   1.  I  termini  di  cui  agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla
meta'  per  l'autorizzazione  alla  realizzazione ed all'esercizio di
impianti  di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le
seguenti condizioni:
    a)  le  attivita' di gestione degli impianti non comportino utile
economico;
    b)  gli  impianti  abbiano  una  potenzialita'  non superiore a 5
tonnellate  al  giorno,  salvo  deroghe giustificate dall'esigenza di
effettuare  prove  di  impianti  caratterizzati  da  innovazioni, che
devono pero' essere limitate alla durata di tali prove.
   2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' di due anni,
salvo  proroga  che  puo' essere concessa previa verifica annuale dei
risultati raggiunti e non puo' comunque superare altri due anni.
   3.  Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano
stati  approvati  e  autorizzati  entro il termine di cui al comma 1,
l'interessato  puo'  presentare  istanza  al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi
sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attivita' produttive
e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca. La garanzia
finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello Stato.
   4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute
e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al
comma  1 e' rilasciata dal ((Ministero)) dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare, che si esprime nei successivi sessanta
giorni,  di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della
salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
   5.  L'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo  deve essere
comunicata,    a   cura   dell'amministrazione   che   la   rilascia,
((all'ISPRA))   che   cura  l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,
accessibile   al  pubblico,  degli  elementi  identificativi  di  cui
all'articolo  ((208,  comma  16)) senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
 ((5-bis.  La  comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire
senza  nuovi  e  maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i
sistemi  informativi  regionali  esistenti,  e  il Catasto telematico
secondo standard condivisi.))
                              Art. 212 
                  Albo nazionale gestori ambientali 
 
  1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, l'Albo nazionale  gestori  ambientali,  di
seguito denominato Albo, articolato in  un  Comitato  nazionale,  con
sede  presso  il  medesimo  Ministero,  ed  in  Sezioni  regionali  e
provinciali, istituite presso  le  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle  province
autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato  nazionale
e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni. 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare sono istituite sezioni  speciali  del  Comitato
nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  e  ne
vengono fissati composizione  e  competenze.  Il  Comitato  nazionale
dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica  o
giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del  Ministro
dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio   e   designati
rispettivamente: 
    a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di cui uno con funzioni di Presidente; 
    b) uno dal Ministro dello sviluppo  economico,  con  funzioni  di
vice-Presidente; 
    c) uno dal Ministro della salute; 
    d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze 
    e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
    f) uno dal Ministro dell'interno; 
    g) tre dalle regioni; 
    h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio  industria,
artigianato e agricoltura; 
    i)  otto  dalle   organizzazioni   imprenditoriali   maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate,  di  cui  due
dalle   organizzazioni   rappresentative   della   categoria    degli
autotrasportatori e due  dalle  organizzazioni  che  rappresentano  i
gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative  delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di  bonifica
di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e' nominato  un
supplente. 
  3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e sono composte: 
    a)  dal  Presidente  della  Camera   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del  Consiglio  camerale
all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente; 
    b) da un funzionario o dirigente di comprovata  esperienza  nella
materia  ambientale  designato  dalla  regione  o   dalla   provincia
autonoma, con funzioni di vice-Presidente; 
    c) da un funzionario o dirigente di comprovata  esperienza  nella
materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province  o
dalla provincia autonoma; 
    d)  da  un  esperto  di  comprovata  esperienza   nella   materia
ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare; 
    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4; 
    f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  5. L'iscrizione all'Albo e'  requisito  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica  dei  siti,
di  bonifica  dei  beni   contenenti   amianto,   di   commercio   ed
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono
esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228,  233,
234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al
decreto  legislativo  25   luglio   2005,   n.   151,   limitatamente
all'attivita' di intermediazione  e  commercio  senza  detenzione  di
rifiuti  oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le   aziende
speciali,i consorzi di comuni e le societa' di gestione  dei  servizi
pubblici ci  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.267,
l'iscrizione all'Albo e' effettuata con  apposita  comunicazione  del
comune  o  del   consorzio   di   comuni   alla   sezione   regionale
territorialmente competente ed e' valida per i  servizi  di  gestione
dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui
al presente comma, gia' effettuate alla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  rimangono  efficaci  fino  alla  loro
naturale scadenza. 
  6.  L'iscrizione  deve  essere  rinnovata  ogni   cinque   anni   e
costituisce titolo per l'esercizio delle attivita'  di  raccolta,  di
trasporto, di commercio e di  intermediazione  dei  rifiuti;  per  le
altre attivita' l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita'
medesime. 
  7. Gli enti e le imprese iscritte  all'Albo  per  le  attivita'  di
raccolta  e  trasporto  dei   rifiuti   pericolosi   sono   esonerate
dall'obbligo di iscrizione per le attivita' di raccolta  e  trasporto
dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita' non
comporti variazione  della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
iscritte. 
  8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi  che  effettuano
operazioni di raccolta e trasporto  dei  propri  rifiuti,  nonche'  i
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che  effettuano  operazioni
di raccolta e trasporto dei propri rifiuti  pericolosi  in  quantita'
non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non  sono
soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che
tali  operazioni  costituiscano  parte   integrante   ed   accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti soggetti  non  sono  tenuti  alla  prestazione  delle  garanzie
finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in  base
alla presentazione di una  comunicazione  alla  sezione  regionale  o
provinciale dell'Albo territorialmente  competente  che  rilascia  il
relativo provvedimento entro  i  successivi  trenta  giorni.  Con  la
comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita',  ai
sensi dell'articolo 21 della legge  n.  241  del  1990:  a)  la  sede
dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali  sono  prodotti  i
rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli
estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per
il trasporto dei rifiuti,  tenuto  anche  conto  delle  modalita'  di
effettuazione del trasporto medesimo; d)  l'avvenuto  versamento  del
diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai  sensi
dell'articolo 21 del decreto del  Ministro  dell'ambiente  28  aprile
1998, n. 406. L'iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  10  anni  e
l'impresa  e'  tenuta  a  comunicare  ogni   variazione   intervenuta
successivamente all'iscrizione. Le  iscrizioni  di  cui  al  presente
comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli  effetti
della normativa vigente a quella  data,  dovranno  essere  aggiornate
entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
  9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad  aderire  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono,  in  relazione  a
ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta  e  il  trasporto  dei
rifiuti, all'adempimento degli obblighi  stabiliti  dall'articolo  3,
comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La
Sezione regionale dell'Albo procede, in sede  di  prima  applicazione
entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli  autoveicoli
per i quali non e' stato adempiuto l'obbligo  di  cui  al  precedente
periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo  di
cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo  e'  di  diritto  e  con
effetto immediato cancellato dall'Albo. 
  10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e  trasporto
dei rifiuti pericolosi,  per  l'attivita'  di  intermediazione  e  di
commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi,  e'  subordinata
alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello  Stato
i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu'  decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Tali
garanzie  sono  ridotte  del  cinquanta  per  cento  per  le  imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta
per cento nel  caso  di  imprese  in  possesso  della  certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla  data  di
entrata in vigore dei predetti decreti si applicano  la  modalita'  e
gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8
ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2  gennaio
1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in  data
23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  148  del  26
giugno 1999. 
  11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei  siti  e
di bonifica  dei  beni  contenenti  amianto  devono  prestare  idonee
garanzie  finanziarie  a  favore   della   regione   territorialmente
competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto  dei  criteri
generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali  garanzie
sono ridotte del cinquanta per cento per  le  imprese  registrate  ai
sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai  sensi
della norma Uni En Iso 14001. 
  12. Sono iscritti all'Albo le imprese  e  gli  operatori  logistici
presso le stazioni  ferroviarie,  gli  interporti,  gli  impianti  di
terminalizzazione, gli scali merci e i porti  ai  quali,  nell'ambito
del trasporto intermodale, sono  affidati  rifiuti  in  attesa  della
presa in carico degli stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o
navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel  caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4
aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore  o  noleggiatore,  che
effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett.  a).  L'iscrizione  deve  essere
rinnovata ogni cinque anni e  non  e'  subordinata  alla  prestazione
delle garanzie finanziarie. 
  13. L'iscrizione all'Albo ed i  provvedimenti  di  sospensione,  di
revoca, di  decadenza  e  di  annullamento  dell'iscrizione,  nonche'
l'accettazione, la revoca e lo svincolo  delle  garanzie  finanziarie
che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla
Sezione  regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede   legale
l'impresa  interessata,  in  base  alla  normativa  vigente  ed  alle
direttive emesse dal Comitato nazionale. 
  14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali  dell'Albo  gli
interessati possono proporre, nel  termine  di  decadenza  di  trenta
giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso  al  Comitato
nazionale dell'Albo 
  15. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  parere
del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della parte quarta del  presente  decreto,  sono
definite le attribuzioni e le modalita'  organizzative  dell'Albo,  i
requisiti  tecnici  e  finanziari  delle  imprese,  i  requisiti  dei
responsabili tecnici delle medesime, i  termini  e  le  modalita'  di
iscrizione, i diritti annuali  d'iscrizione.  Fino  all'adozione  dei
predetto decreto, continuano ad applicarsi, per  quanto  compatibili,
le disposizioni del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28  aprile
1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo.
Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi: 
    a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte
le sezioni, al fine di uniformare le procedure; 
    b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul
trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e  per  via  navigabile
interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
    c) effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i  diritti  di
segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
    d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione  relativi  alle
imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale  gestori
ambientali; 
    e)  interconnessione  e  interoperabilita'   con   le   pubbliche
amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri; 
    f)   riformulazione   del   sistema    disciplinare-sanzionatorio
dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione; 
    g) definizione  delle  competenze  e  delle  responsabilita'  del
responsabile tecnico. 
  16. Nelle more dell'emanazione  dei  decreti  di  cui  al  presente
articolo, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  disciplinanti
l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del
presente decreto, la cui abrogazione e' differita  al  momento  della
pubblicazione dei suddetti decreti. 
  17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e  delle
Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate  derivanti
dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo
le previsioni, anche relative  alle  modalita'  di  versamento  e  di
utilizzo,  che  saranno  determinate   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione  del
citato decreto, si applicano le disposizioni di cui  al  decreto  del
Ministro  dell'ambiente  in  data  29  dicembre  1993,  e  successive
modificazioni, e le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente in data 13 dicembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme  di  cui  all'articolo  7
comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in  data  dicembre
1993  sono  versate  al  Capo  XXXII,  capitolo  2592,  articolo  04,
dell'entrata del Bilancio dello Stato, per  essere  riassegnate,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo  7082
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare. 
  18.  I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del   Comitato
nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali   dell'Albo   sono
determinati ai sensi  dell'articolo  7,  comma  5,  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406. 
  19. La disciplina regolamentare dei casi in  cui,  ai  sensi  degli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  l'esercizio  di
un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia
di inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
agli atti di competenza dell'Albo. 
  ((19-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   iscrizione   all'Albo
nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori  agricoli  di   cui
all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di  rifiuti,
per il  trasporto  dei  propri  rifiuti  effettuato  all'interno  del
territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del
conferimento degli stessi nell'ambito  del  circuito  organizzato  di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183)). 
  20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  22. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA. 
  23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  24. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA. 
  25. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA. 
  26. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  27. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  28. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
                              ART. 213
                (autorizzazioni integrate ambientali)

   1.  Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del
decreto  legislativo  18  febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni
effetto, secondo le modalita' ivi previste:
    a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
    b)  la  comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle
attivita' non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto
legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59, che, se svolte in procedura
semplificata,  sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata,
ferma  restando  la  possibilita'  di  utilizzare  successivamente le
procedure semplificate previste dal capo V.
   2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).

CAPO V
PROCEDURE SEMPLIFICATE
 

                            Articolo 214 
(Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche  dei  rifiuti
            per l'ammissione alle procedure semplificate) 
 
  1. Le  procedure  semplificate  di  cui  al  presente  capo  devono
garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale  e
controlli efficaci  ai  sensi  e  nel  rispetto  di  quanto  disposto
dall'articolo 177, comma 4. 
  2. Con decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita'  che
generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole  e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme,  che
fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le condizioni in base alle
quali  le  attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti   non   pericolosi
effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e  le
attivita' di recupero di cui all'Allegato C  alla  parte  quarta  del
presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate  di  cui
agli articoli 215 e  216.  Con  la  medesima  procedura  si  provvede
all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni. 
  3. Le norme e le condizioni di  cui  al  comma  2  e  le  procedure
semplificate devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed
i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero  siano  tali  da
non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e  da  non  recare
pregiudizio  all'ambiente.  In   particolare,   ferma   restando   la
disciplina del decreto legislativo 11  maggio  2005,  n.  133  ,  per
accedere alle procedure semplificate,  le  attivita'  di  trattamento
termico e di  recupero  energetico  devono,  inoltre,  rispettare  le
seguenti condizioni: 
    a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee; 
    b) i limiti di emissione non siano superiori a  quelli  stabiliti
per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133; 
    c)  sia  garantita  la  produzione  di  una   quota   minima   di
trasformazione del potere calorifico dei  rifiuti  in  energia  utile
calcolata su base annuale; 
    d) siano  rispettate  le  condizioni,  le  norme  tecniche  e  le
prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216,
commi 1, 2 e 3. 
  4. Sino all'adozione dei decreti di cui al  comma  2  relativamente
alle attivita' di recupero continuano ad applicarsi  le  disposizioni
di cui  ai  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio  1998,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998
e 12 giugno 2002, n. 161. 
  5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve
riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista  verde  di
cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006. 
  6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3,  e
216,  comma  3,  e  per  l'effettuazione  dei  controlli   periodici,
l'interessato e' tenuto a  versare  alla  provincia  territorialmente
competente un diritto di iscrizione annuale determinato  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze. Nelle more dell'emanazione del  predetto  decreto,  si
applicano  le  disposizioni  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 21  luglio  1998,  n.  350.All'attuazione  dei  compiti
indicati dal presente comma le Province  provvedono  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti  nel  rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai
commi 2 e 3 e' disciplinata dalla normativa nazionale  e  comunitaria
in materia di qualita' dell'aria e  di  inquinamento  atmosferico  da
impianti industriali e  dalle  altre  disposizioni  che  regolano  la
costruzione di impianti industriali. 
  L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di  operazioni
di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo
resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208,
209 e 211. 
  ((7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7,  ferme  restando
le  disposizioni  delle  direttive  e  dei  regolamenti   dell'Unione
europea,  gli  impianti   di   compostaggio   aerobico   di   rifiuti
biodegradabili derivanti da attivita' agricole  e  vivaistiche  o  da
cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacita' di
trattamento non  eccedente  80  tonnellate  annue  e  sono  destinati
esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune  dove  i
suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che  stipulano
una  convenzione  di  associazione  per  la  gestione  congiunta  del
servizio,  acquisito  il  parere  dell'Agenzia   regionale   per   la
protezione  dell'ambiente  (ARPA)  previa   predisposizione   di   un
regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina  di
un  gestore  da  individuare  in  ambito  comunale,  possono   essere
realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio  di  attivita'
ai  sensi  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree  agricole,  nel
rispetto delle  prescrizioni  in  materia  urbanistica,  delle  norme
antisismiche,    ambientali,    di    sicurezza,    antincendio     e
igienico-sanitarie, delle norme  relative  all'efficienza  energetica
nonche' delle disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)). 
  8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal
presente capo si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni
relative alle attivita'  private  sottoposte  alla  disciplina  degli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.  241.  Si  applicano,
altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. A condizione che siano  rispettate  le  condizioni,  le
norme tecniche e le prescrizioni specifiche  adottate  ai  sensi  dei
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216,  l'esercizio  delle  operazioni  di
recupero dei rifiuti puo' essere intrapresa  decorsi  novanta  giorni
dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia. 
  9.  Le  province  comunicano  al  catasto  dei   rifiuti   di   cui
all'articolo 189, attraverso il  Catasto  telematico  e  secondo  gli
standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento  in  un  elenco
nazionale,   accessibile   al   pubblico,   dei   seguenti   elementi
identificativi delle  imprese  iscritte  nei  registri  di  cui  agli
articoli 215, comma 3, e 216, comma 3: 
    a) ragione sociale; 
    b) sede legale dell'impresa; 
    c) sede dell'impianto; 
    d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
    e) relative quantita'; 
    f) attivita' di gestione; 
    g) data di iscrizione nei registri  di  cui  agli  articoli  215,
comma 3, e 216, comma 3. 
  10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza
nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i  sistemi
informativi regionali esistenti,  e  il  Catasto  telematico  secondo
standard condivisi. 
  11. Con uno o piu' decreti,  emanati  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio  e  del  mare,  sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione  dei  combustibili
fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo
III-bis  della  Parte  II,  dotati  di  certificazione  di   qualita'
ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come  modifica  non
sostanziale. I  predetti  decreti  possono  stabilire,  nel  rispetto
dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per  l'aggiornamento
dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento
e sostituzione  di  ogni  altro  prescritto  atto  di  assenso.  Alle
strutture  eventualmente  necessarie,  ivi  incluse  quelle  per   lo
stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'  autorizzate
ai sensi del precedente periodo, si applica il  regime  di  cui  agli
articoli 22 e 23 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. 
                          Articolo 214-bis
                      (( (Sgombero della neve)

    1. Le attivita' di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche
amministrazioni  o  da  loro  delegati,  dai  concessionari  di  reti
infrastrutturali  o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini
della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.))
                              ART. 215
                          (autosmaltimento)

   1.  A  condizione  che  siano  rispettate  le  norme tecniche e le
prescrizioni  specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, ((e
siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili,)) le
attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti non pericolosi effettuate nel
luogo  di  produzione  dei  rifiuti  stessi possono essere intraprese
decorsi  novanta  giorni  dalla  comunicazione di inizio di attivita'
alla provincia territorialmente competente, (( . . . )).
   2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
    a)  il  tipo,  la  quantita'  e le caratteristiche dei rifiuti da
smaltire;
    b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
    c)  le  condizioni  per  la  realizzazione  e  l'esercizio  degli
impianti;
    d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
    e)   la   qualita'   delle  emissioni  e  degli  scarichi  idrici
nell'ambiente.
   3.  La  provincia  iscrive  in un apposito registro le imprese che
effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di  attivita'  ed entro il
termine  di  cui  al  comma  1  verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione
di   inizio   di   attivita',   a  firma  del  legale  rappresentante
dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
    a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche
di cui al comma 1;
    b)  il  rispetto  delle  norme  tecniche  di  sicurezza  e  delle
procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
   4. Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle
norme  tecniche  e  delle  condizioni  di cui al comma 1, dispone con
provvedimento  motivato  il  divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita',  salvo  che  l'interessato  non provveda a conformare
alla  normativa  vigente  detta  attivita' ed i suoi effetti entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
   5.  La  comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque  anni  e,  comunque,  in  caso  di  modifica sostanziale delle
operazioni di autosmaltimento.
   6.  Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208,
209,  210 e 211 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi
e la discarica di rifiuti.
                              ART. 216 
                      (operazioni di recupero) 
 
   1. A condizione che  siano  rispettate  le  norme  tecniche  e  le
prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214,  commi  1,  2  e  3,
l'esercizio delle operazioni di  recupero  dei  rifiuti  puo'  essere
intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione  di  inizio  di
attivita' alla provincia territorialmente competente.  Nelle  ipotesi
di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo  227,  comma  1,
lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attivita'
e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva,  da  parte
della provincia  competente  per  territorio,  da  effettuarsi  entro
sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione. 
   2. Le condizioni e le  norme  tecniche  di  cui  al  comma  1,  in
relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare: 
    a) per i rifiuti non pericolosi: 
     1) le quantita' massime impiegabili; 
     2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  rifiuti
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'
medesime  sono  sottoposte  alla  disciplina  prevista  dal  presente
articolo; 
     3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,  in  relazione
ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed  ai  metodi  di  recupero,  i
rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la   salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che  potrebbero  recare
pregiudizio all'ambiente; 
    b) per i rifiuti pericolosi: 
     1) le quantita' massime impiegabili; 
     2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; 
     3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai  valori  limite  di
sostanze pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai  valori  limite  di
emissione per ogni tipo di rifiuto ed  al  tipo  di  attivita'  e  di
impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti
in sito; 
     4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero; 
     5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,  in  relazione
al tipo ed  alle  quantita'  di  sostanze  pericolose  contenute  nei
rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi  siano  recuperati
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare  procedimenti  e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
   3. La provincia iscrive in un apposito  registro  le  imprese  che
effettuano la comunicazione  di  inizio  di  attivita'  e,  entro  il
termine di cui al comma 1,  verifica  d'ufficio  la  sussistenza  dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione
di  inizio  di  attivita',  a   firma   del   legale   rappresentante
dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
    a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma 1; 
    b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti; 
    c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; 
    d) lo stabilimento, la  capacita'  di  recupero  e  il  ciclo  di
trattamento  o  di  combustione  nel  quale  i  rifiuti  stessi  sono
destinati ad  essere  recuperati,  nonche'  l'utilizzo  di  eventuali
impianti mobili; 
    e) le caratteristiche merceologiche dei  prodotti  derivanti  dai
cicli di recupero. 
   4. Qualora la competente Sezione regionale  dell'Albo  accerti  il
mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni  di  cui  al
comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre,  con
provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero  di  prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato  non  provveda  a  conformare
alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti  entro  il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.(10)
5. La comunicazione di cui al comma  1  deve  essere  rinnovata  ogni
cinque  anni  e  comunque  in  caso  di  modifica  sostanziale  delle
operazioni di recupero. 
   6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente   articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
delle emissioni  determinate  dai  rifiuti  individuati  dalle  norme
tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione  in
relazione alle attivita' di recupero degli  stessi,  l'autorizzazione
di  cui  all'articolo   269   in   caso   di   modifica   sostanziale
dell'impianto. 
 7.  Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si   applicano
integralmente le norme ordinarie per il  recupero  e  lo  smaltimento
qualora  i  rifiuti  non  vengano  destinati  in  modo  effettivo  al
recupero. 
   8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
di cui all'articolo 214, comma 4, lettera  b),  e  dei  limiti  delle
altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e  fatta
salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili  sanitari
e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni e  misure
relative  alla  concessione  di  incentivi  finanziari  previsti   da
disposizioni legislative  vigenti  a  favore  dell'utilizzazione  dei
rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero
per ottenere materie, sostanze, oggetti,  nonche'  come  combustibile
per produrre energia elettrica, tenuto  anche  conto  del  prevalente
interesse pubblico al recupero energetico nelle  centrali  elettriche
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni  di  trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti  e  di  quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e  dalle
relative disposizioni di recepimento. 
 8-bis. Le operazioni di messa  in  riserva  dei  rifiuti  pericolosi
individuati ai sensi  del  presente  articolo  sono  sottoposte  alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di  attivita'  solo
se effettuate presso  l'impianto  dove  avvengono  le  operazioni  di
riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato
C alla parte quarta del presente decreto. 
   8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme  tecniche
di  cui  ai  commi  1,  2  e  3   stabiliscono   le   caratteristiche
impiantistiche  dei  centri  di  messa  in  riserva  di  rifiuti  non
pericolosi non localizzati presso gli impianti dove  sono  effettuate
le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1
a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,  nonche'
le modalita' di stoccaggio e  i  termini  massimi  entro  i  quali  i
rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni. 
  ((8-quater.  Le   attivita'   di   trattamento   disciplinate   dai
regolamenti di cui  all'articolo  6,  paragrafo  2,  della  direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre
2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi  di
rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono  sottoposte  alle
procedure semplificate disciplinate dall'articolo  214  del  presente
decreto e dal presente articolo a  condizione  che  siano  rispettati
tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive
previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento: 
    a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; 
    b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate  nello
svolgimento delle attivita'; 
    c) alle prescrizioni necessarie  per  assicurare  che  i  rifiuti
siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e  senza  usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
    d)  alla  destinazione  dei  rifiuti  che   cessano   di   essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
  8-quinquies. L'operazione di  recupero  puo'  consistere  nel  mero
controllo sui materiali di rifiuto per  verificare  se  soddisfino  i
criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere  considerati
rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta,
al  pari  delle  altre,  alle  procedure  semplificate   disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto  e  dal  presente  articolo  a
condizione che siano rispettati tutti i requisiti,  i  criteri  e  le
prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti
con particolare riferimento: 
    a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; 
    b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate  nello
svolgimento delle attivita'; 
    c) alle prescrizioni necessarie  per  assicurare  che  i  rifiuti
siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e  senza  usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
    d)  alla  destinazione  dei  rifiuti  che   cessano   di   essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
  8-sexies. Gli enti e le imprese  che  effettuano,  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e
17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del  decreto-legge  6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
dicembre 2008, n.  210,  operazioni  di  recupero  di  materia  prima
secondaria  da  specifiche  tipologie  di  rifiuti  alle  quali  sono
applicabili i regolamenti di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di  cui  al
medesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del  presente  decreto,
entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  predetti
regolamenti di cui al comma 8-quater.  Fino  alla  scadenza  di  tale
termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere  nel
rispetto  delle  citate  disposizioni  del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del  2002
e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  210  del  2008.
Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme
di cui al secondo periodo. 
  8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente  delle  risorse  e  di
un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i  rifiuti
individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno  2006,  possono
essere utilizzati negli impianti  industriali  autorizzati  ai  sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli
articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto  del
relativo  BAT   References,   previa   comunicazione   da   inoltrare
quarantacinque giorni prima dell'avvio  dell'attivita'  all'autorita'
ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati  al
rispetto delle norme  riguardanti  esclusivamente  il  trasporto  dei
rifiuti e il formulario di identificazione)). 
   9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4. 
   10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4. 
   11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
   12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
   13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
   14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
   15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con  l'art.  2,  comma
38) che "All'articolo  216,  comma  4,  le  parole  da:  "La  sezione
regionale  dell'Albo"  fino  a  "disporre"  sono   sostituite   dalle
seguenti: " La provincia, qualora accerti il mancato  rispetto  delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone"". 
                          Articolo 216-bis 
                             (Oli usati) 
 
    1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione  dei  rifiuti
pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base  alla  classificazione
attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell´articolo 184,  nel
rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in
particolare, secondo l´ordine di priorita' di cui  all'articolo  179,
comma 1. 
    ((2. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  187,  comma  1,
fatti salvi i requisiti di cui al medesimo  articolo  187,  comma  2,
lettere a), b) e c), il deposito  temporaneo  e  le  fasi  successive
della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando  gli
stessi,  in  modo  da  tenere  costantemente  separati,  per   quanto
tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo  l'ordine
di priorita'  di  cui  all'articolo  179,  comma  1,  a  processi  di
trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di  miscelare
gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze)). 
    3. Gli oli usati devono essere gestiti: 
      a)  in  via  prioritaria,  tramite  rigenerazione   tesa   alla
produzione di basi lubrificanti; 
      b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell´ordine  di
priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la  rigenerazione
sia  tecnicamente  non  fattibile  ed  economicamente  impraticabile,
tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo
III-bis della parte II del presente decreto e al decreto  legislativo
11 maggio 2005, n. 133; 
      c) in via residuale, qualora le modalita' di trattamento di cui
alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili  a
causa della composizione  degli  oli  usati,  tramite  operazioni  di
smaltimento di cui all'Allegato B della parte IV 
del presente decreto. 
    4. Al fine di dare priorita' alla rigenerazione degli oli  usati,
le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal  territorio  italiano
verso impianti di incenerimento e  coincenerimento  collocati  al  di
fuori del territorio nazionale, sono  escluse  nella  misura  in  cui
ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del  regolamento
(CE) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e
178, nonche' il principio di prossimita'. 
    5. Le spedizioni transfrontaliere di  oli  usati  dal  territorio
italiano verso impianti di rigenerazione collocati al  di  fuori  del
territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento  (CE)  n.
1013/2006  e,  in  particolare,   dell'articolo   12   del   predetto
regolamento. 
    6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare puo'  individuare  con  uno  o  piu'
decreti gli elementi da valutare secondo le  facolta'  concesse  alle
autorita' di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze
di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006. 
    7. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico,  entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono  definite
le norme tecniche per la gestione  di  oli  usati  in  conformita'  a
quanto disposto dal presente articolo.Nelle more dell'emanazione  del
decreto di cui al primo  periodo,  le  autorita'  competenti  possono
autorizzare, nel rispetto della  normativa  dell'Unione  europea,  le
operazioni  di  rigenerazione  degli  oli  usati  anche   in   deroga
all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16  maggio  1996,
n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta  tabella  in
relazione al parametro PCB/PCT. 
    8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di
olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di  cisterna,  i
miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele  oleose  sono
soggette alla disciplina sugli oli usati. 
                          Articolo 216-ter
             (( (Comunicazioni alla Commissione europea)

    1. I piani di gestione ed  i  programmi  di  prevenzione  di  cui
all'articolo 199, commi 1  e  3,  lettera  r)  e  le  loro  eventuali
revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare,  utilizzando  il  formato
adottato in sede comunitaria, per  la  successiva  trasmissione  alla
Commissione europea.
    2. Con cadenza triennale,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea le
informazioni sull'applicazione della direttiva  2008/98/CE,  inviando
una relazione settoriale in formato  elettronico  sulla  base  di  un
questionario o di uno schema inviato dalla Commissione europea stessa
sei  mesi  prima  del  periodo  contemplato  dalla  citata  relazione
settoriale.
    3. La relazione di cui al comma 2, trasmessa la prima volta  alla
Commissione europea entro nove  mesi  dalla  fine  del  triennio  che
decorre dal 12 dicembre 2010, prevede, tra l'altro,  le  informazioni
sulla   gestione   degli   oli   usati,   sui   progressi    compiuti
nell'attuazione dei programmi di  prevenzione  dei  rifiuti,  di  cui
all'articolo 199, comma  3,  lettera  r),  e  sulla  misure  previste
dall'eventuale attuazione del principio della responsabilita'  estesa
del produttore, di cui all'articolo 178-bis, comma 1, lettera a).
    4.  Gli  obiettivi  di  cui  all'articolo   181   relativi   alla
preparazione per il riutilizzo e  al  riciclaggio  di  rifiuti,  sono
comunicati alla Commissione  europea  con  i  tempi  e  le  modalita'
descritte nei commi 2 e 3.
    5. La parte quarta del presente decreto nonche'  i  provvedimenti
inerenti la gestione dei rifiuti, sono  comunicati  alla  Commissione
europea.))

TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
 

                              ART. 217 
                      (ambito di applicazione) 
 
   1. Il presente titolo disciplina la gestione  degli  imballaggi  e
dei rifiuti di imballaggio sia per  prevenirne  e  ridurne  l'impatto
sull'ambiente  ed   assicurare   un   elevato   livello   di   tutela
dell'ambiente,  sia  per  garantire  il  funzionamento  del  mercato,
nonche'  per  evitare  discriminazioni  nei  confronti  dei  prodotti
importati,  prevenire  l'insorgere  di   ostacoli   agli   scambi   e
distorsioni della  concorrenza  e  garantire  il  massimo  rendimento
possibile  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di   imballaggio,   in
conformita' alla direttiva 94/62/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 1994, come  integrata  e  modificata  dalla
direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  di  cui
la  parte  quarta  del  presente  decreto   costituisce   recepimento
nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere  aperti
alla partecipazione degli operatori economici interessati. 
   2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione  di  tutti
gli ((imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea)) e di tutti
i rifiuti di imballaggio derivanti dal  loro  impiego,  utilizzati  o
prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi,
nuclei domestici ((o  da  qualunque  altro  soggetto  che  produce  o
utilizza imballaggi o rifiuti di  imballaggio)),  qualunque  siano  i
materiali che li compongono. Gli operatori delle  rispettive  filiere
degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i  principi
della "responsabilita' condivisa",  che  l'impatto  ambientale  degli
imballaggi e  dei  rifiuti  di  imballaggio  sia  ridotto  al  minimo
possibile per tutto il ciclo di vita. 
   3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualita'  degli
imballaggi, come quelli  relativi  alla  sicurezza,  alla  protezione
della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonche' le  vigenti
disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi. 
   ((3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e
fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione  previste  dalla
medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento  europeo,
e' garantita l'immissione  sul  mercato  nazionale  degli  imballaggi
conformi  alle  previsioni  del  presente  titolo  e  ad  ogni  altra
disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla
direttiva 94/62/CE)). 
                              ART. 218 
                            (definizioni) 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per: 
    a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali  di  qualsiasi
natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai
prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione  e
la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad
assicurare la loro presentazione,  nonche'  gli  articoli  a  perdere
usati allo stesso scopo; 
    b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita,  un'unita'  di
vendita per l'utente finale o per il consumatore; 
    c) imballaggio multiplo  o  imballaggio  secondario:  imballaggio
concepito  in  modo  da  costituire,  nel  punto   di   vendita,   il
raggruppamento  di  un   certo   numero   di   unita'   di   vendita,
indipendentemente dal fatto che  sia  venduto  come  tale  all'utente
finale o al  consumatore,  o  che  serva  soltanto  a  facilitare  il
rifornimento degli scaffali nel punto di vendita.  Esso  puo'  essere
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; 
    d)  imballaggio  per  il  trasporto  o   imballaggio   terziario:
imballaggio concepito in modo da facilitare la  manipolazione  ed  il
trasporto di merci, dalle materie prime ai  prodotti  finiti,  di  un
certo numero di unita' di vendita oppure di imballaggi  multipli  per
evitare la loro manipolazione  ed  i  danni  connessi  al  trasporto,
esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei; 
    e)  imballaggio  riutilizzabile:  imballaggio  o  componente   di
imballaggio che e' stato concepito e progettato  per  sopportare  nel
corso del suo ciclo di vita un numero minimo di  viaggi  o  rotazioni
all'interno di un circuito di riutilizzo; 
    f) rifiuto  di  imballaggio:  ogni  imballaggio  o  materiale  di
imballaggio,  rientrante  nella  definizione  di   rifiuto   di   cui
all'articolo 183, comma  1,  lettera  a),  esclusi  i  residui  della
produzione; 
    g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita' di  gestione
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d); 
    h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo  sviluppo
di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantita'  e  della
nocivita'  per  l'ambiente  sia  delle  materie  e   delle   sostanze
utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio,  sia  degli
imballaggi e rifiuti  di  imballaggio  nella  fase  del  processo  di
produzione,  nonche'  in  quella  della  commercializzazione,   della
distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo; 
    i) riutilizzo: qualsiasi  operazione  nella  quale  l'imballaggio
concepito e progettato per poter compiere, durante il  suo  ciclo  di
vita, un numero minimo di spostamenti  o  rotazioni  e'  riempito  di
nuovo o reimpiegato per un uso identico a  quello  per  il  quale  e'
stato concepito, con  o  senza  il  supporto  di  prodotti  ausiliari
presenti sul mercato che consentano il  riempimento  dell'imballaggio
stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di  imballaggio
quando cessa di essere reimpiegato; 
    l) riciclaggio: ritrattamento in un processo  di  produzione  dei
rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria  o  per  altri
fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di
energia; 
    m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che
utilizzano  rifiuti  di  imballaggio  per  generare   materie   prime
secondarie,   prodotti   o   combustibili,   attraverso   trattamenti
meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la  cernita,  e,  in
particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta
del presente decreto; 
    n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio
combustibili   quale   mezzo   per    produrre    energia    mediante
termovalorizzazione con o senza altri  rifiuti  ma  con  recupero  di
calore; 
    o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o
anaerobico  (biometanazione),  ad  opera  di   microrganismi   e   in
condizioni controllate, delle parti  biodegradabili  dei  rifiuti  di
imballaggio, con produzione di residui organici  stabilizzanti  o  di
((metano)), ad esclusione dell'interramento  in  discarica,  che  non
puo' essere considerato una forma di riciclaggio organico; 
    p)  smaltimento:  ogni   operazione   finalizzata   a   sottrarre
definitivamente un  imballaggio  o  un  rifiuto  di  imballaggio  dal
circuito economico e/o di raccolta e, in particolare,  le  operazioni
previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto; 
    q)  operatori  economici:  i  produttori,  gli  utilizzatori,   i
recuperatori,  i  riciclatori,  gli  utenti  finali,   le   pubbliche
amministrazioni e i gestori; 
    r)  produttori:  i  fornitori  di  materiali  di  imballaggio,  i
fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti  e
di materiali di imballaggio; 
    s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli  addetti  al
riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi
pieni; 
    t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che
provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio  di
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti  urbani  nelle
forme  di  cui  alla  parte  quarta  del  presente  decreto  o   loro
concessionari; 
    u) utente  finale:  il  soggetto  che  nell'esercizio  della  sua
attivita' professionale acquista, come beni strumentali,  articoli  o
merci imballate; 
    v) consumatore: il  soggetto  che  fuori  dall'esercizio  di  una
attivita'  professionale  acquista  o   importa   per   proprio   uso
imballaggi, articoli o merci imballate; 
    z)  accordo  volontario:  accordo  formalmente  concluso  tra  le
pubbliche  amministrazioni   competenti   e   i   settori   economici
interessati, aperto a tutti i ((soggetti)), che disciplina  i  mezzi,
gli strumenti e le  azioni  per  raggiungere  gli  obiettivi  di  cui
all'articolo 220; 
    aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge  la
propria attivita', dall'inizio del ciclo di lavorazione  al  prodotto
finito di imballaggio, nonche' svolge attivita' di recupero e riciclo
a fine vita dell'imballaggio stesso; 
    bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei  rifiuti  di  imballaggio
primari o  comunque  conferiti  al  servizio  pubblico,  nonche'  dei
rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei  servizi  di
igiene urbana o simili; 
    cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi  usati
secondari e terziari dall'utilizzatore o utente  finale,  escluso  il
consumatore, al fornitore della merce o distributore  e,  a  ritroso,
lungo la catena logistica  di  fornitura  fino  al  produttore  dell'
imballaggio stesso; 
    dd) imballaggio usato: imballaggio secondario  o  terziario  gia'
utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso. 
  2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da  a)  ad  e)
del comma 1 e' inoltre basata  sui  criteri  interpretativi  indicati
nell'articolo 3 della  direttiva  94/62/CEE,  cosi'  come  modificata
dalla direttiva 2004/12/CE  e  sugli  esempi  illustrativi  riportati
nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. 
                              ART. 219
           (criteri informatori dell'attivita' di gestione
                     dei rifiuti di imballaggio)

   1.  L'attivita'  di  gestione  degli  imballaggi  e dei rifiuti di
imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
    a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della
quantita'  e della pericolosita' nella fabbricazione degli imballaggi
e  dei  rifiuti  di  imballaggio,  soprattutto attraverso iniziative,
anche  di  natura  economica  in  conformita' ai principi del diritto
comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a
ridurre  a  monte  la  produzione e l'utilizzazione degli imballaggi,
nonche'  a  favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il
loro concreto riutilizzo;
    b)  incentivazione  del  riciclaggio  e  del  recupero di materia
prima,   sviluppo   della   raccolta   differenziata  di  rifiuti  di
imballaggio  e promozione di opportunita' di mercato per incoraggiare
l'utilizzazione  dei  materiali  ottenuti  da  imballaggi riciclati e
recuperati;
    c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo
smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
    d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi
nazionali  o  azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli
operatori economici interessati.
   2.  Al  fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori
economici  conformemente  al  principio "chi inquina paga" nonche' la
cooperazione  degli  stessi secondo i principi della "responsabilita'
condivisa",  l'attivita'  di  gestione  dei rifiuti di imballaggio si
ispira, inoltre, ai seguenti principi:
    a)  individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico,
garantendo   che   il   costo  della  raccolta  differenziata,  della
valorizzazione  e  dell'eliminazione  dei  rifiuti di imballaggio sia
sostenuto  dai  produttori  e  dagli utilizzatori in proporzione alle
quantita'  di  imballaggi  immessi  sul  mercato  nazionale  e che la
pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
    b)  promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e
privati;
    c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai
consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto
2005,  n.  195,  di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale;
    d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del
conferimento  dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da
parte del consumatore.
   3.  Le  informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano
in particolare:
    a)   i  sistemi  di  restituzione,  di  raccolta  e  di  recupero
disponibili;
    b)  il  ruolo  degli  utenti  di imballaggi e dei consumatori nel
processo  di  riutilizzazione,  di  recupero  e  di riciclaggio degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
    c)  il  significato  dei marchi apposti sugli imballaggi quali si
presentano sul mercato;
    d)  gli  elementi significativi dei programmi di gestione per gli
imballaggi  ed  i  rifiuti  di  imballaggio, di cui all'articolo 225,
comma  1,  e  gli  elementi significativi delle specifiche previsioni
contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.
    4.  In  conformita' alle determinazioni assunte dalla Commissione
dell'Unione europea, con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare)) di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per
l'applicazione   delle   disposizioni   del   presente   titolo,  con
particolare  riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,
nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti
farmaceutici,  ai  piccoli  imballaggi  ed  agli imballaggi di lusso.
Qualora  siano  coinvolti  aspetti  sanitari,  il predetto decreto e'
adottato di concerto con il Ministro della salute.
   5.  Tutti  gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati
secondo   le   modalita'   stabilite   con   decreto  del  ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive  in  conformita' alle
determinazioni  adottate  dalla  Commissione dell'Unione europea, per
facilitare  la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio
degli  imballaggi,  nonche'  per  dare  una  corretta informazione ai
consumatori  sulle  destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto
decreto  dovra'  altresi'  prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini
della  identificazione  e  classificazione  dell'imballaggio da parte
dell'industria  interessata,  la  natura dei materiali di imballaggio
utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
                            Art. 219-bis 
(( (Sistema di restituzione di  specifiche  tipologie  di  imballaggi
                  destinati all'uso alimentare). )) 
 
  ((1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e
di favorire il riutilizzo degli  imballaggi  usati,  entro  sei  mesi
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e'
introdotto, in via sperimentale e  su  base  volontaria  del  singolo
esercente, il sistema  del  vuoto  a  rendere  su  cauzione  per  gli
imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al  pubblico  da
alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri  punti
di consumo. 
  2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha  una  durata  di  dodici
mesi. 
  3. Ai fini del comma 1, al momento  dell'acquisto  dell'imballaggio
pieno l'utente versa una cauzione con diritto  di  ripetizione  della
stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato. 
  4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
disciplinate le modalita' della sperimentazione di  cui  al  presente
articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate  le  forme  di
incentivazione e le loro modalita' di applicazione nonche'  i  valori
cauzionali per  ogni  singola  tipologia  di  imballaggi  di  cui  al
presente articolo. Al termine della fase sperimentale  si  valutera',
sulla base degli esiti della  sperimentazione  stessa  e  sentite  le
categorie interessate, se confermare e se estendere  il  sistema  del
vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonche' ad altre  tipologie
di consumo)). 
                              Art. 220
               Obiettivi di recupero e di riciclaggio

  1.   Per  conformarsi  ai  principi  di  cui  all'articolo  219,  i
produttori  e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali
di   riciclaggio   e  di  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio  in
conformita' alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla
parte quarta del presente decreto.
  2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di
cui  all'articolo  224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel
settore  degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi
al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla
Sezione  nazionale  del  Catasto  dei rifiuti, utilizzando il modello
unico  di  dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio
1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al
quantitativo  degli  imballaggi  per  ciascun materiale e per tipo di
imballaggio  immesso  sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la
quantita'  degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio
riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette
comunicazioni   possono   essere   presentate  dai  soggetti  di  cui
all'articolo  221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno
aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente
al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati
dalla    Comunita'    sono   presi   in   considerazione,   ai   fini
dell'adempimento  degli  obblighi e del conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante
che  l'operazione  di recupero e/o di riciclaggio e' stata effettuata
con  modalita'  equivalenti  a  quelle  previste  al  riguardo  dalla
legislazione  comunitaria. L'Autorita' di cui all'articolo 207, entro
centoventi  giorni  dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi
extracomunitari  in  cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio
sono  considerate  equivalenti  a  quelle  previste al riguardo dalla
legislazione  comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni
e orientamenti dell'Unione europea in materia.
  3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
  4.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  gestori incoraggiano, ove
opportuno,  l'uso  di  materiali  ottenuti  da rifiuti di imballaggio
riciclati  per  la  fabbricazione  di  imballaggi  e  altri  prodotti
mediante:
    a)   il  miglioramento  delle  condizioni  di  mercato  per  tali
materiali;
    b)  la  revisione  delle norme esistenti che impediscono l'uso di
tali materiali.
  5.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo 224, comma 3,
lettera  e),  qualora  gli  obiettivi complessivi di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano
raggiunti  alla  scadenza  prevista,  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare)) e del Ministro delle attivita' produttive,
alle  diverse  tipologie  di  materiali  di imballaggi sono applicate
misure    di    carattere   economico,   proporzionate   al   mancato
raggiungimento  di  singoli  obiettivi,  il  cui  introito e' versato
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnato con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ad apposito
capitolo  del ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare)).  Dette  somme  saranno  utilizzate  per promuovere la
prevenzione,  la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero
dei rifiuti di imballaggio.
  6.  Gli  obiettivi  di  cui  al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di
imballaggio  generati  sul  territorio  nazionale,  nonche' a tutti i
sistemi  di  riciclaggio  e  di recupero al netto degli scarti e sono
adottati  ed aggiornati in conformita' alla normativa comunitaria con
decreto  del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)) di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
  7.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  e  il  Ministro  delle  attivita'  produttive notificano alla
Commissione  dell'Unione  europea, ai sensi e secondo le modalita' di
cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo   e   del  Consiglio  del  20  dicembre  1994,  la  relazione
sull'attuazione  delle  disposizioni del presente titolo accompagnata
dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che
si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
  8.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))   e   il   Ministro   delle  attivita'  produttive  forniscono
periodicamente  all'Unione  europea  e agli altri Paesi membri i dati
sugli  imballaggi  e  sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e
gli  schemi  adottati  dalla  Commissione  dell'Unione europea con la
decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.
                              Art. 221 
            Obblighi dei produttori e degli utilizzatori 
 
  1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta
ed efficace gestione ambientale degli imballaggi  e  dei  rifiuti  di
imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. 
  2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del
Programma di cui all'articolo 225, i produttori e  gli  utilizzatori,
su richiesta del gestore  del  servizio  e  secondo  quanto  previsto
dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono
all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o  comunque
conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo
differenziato. A tal fine, per garantire il necessario  raccordo  con
l'attivita' di raccolta  differenziata  organizzata  dalle  pubbliche
amministrazioni e per le altre finalita' indicate nell'articolo  224,
i produttori e gli utilizzatori partecipano  al  Consorzio  nazionale
imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno  dei  sistemi  di
cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo. 
  3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche'
agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e  della  raccolta
dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private,
e  con  riferimento  all'obbligo  del  ritiro,  su  indicazione   del
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224,  dei  rifiuti
di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori  possono
alternativamente: 
    a) organizzare  autonomamente,  anche  in  forma  collettiva,  la
gestione dei propri rifiuti  di  imballaggio  sull'intero  territorio
nazionale; 
    b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223; 
    c) attestare sotto la propria responsabilita' che e' stato  messo
in atto un sistema di restituzione dei  propri  imballaggi,  mediante
idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel
rispetto dei criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6. 
  4. Ai fini di cui  al  comma  3  gli  utilizzatori  sono  tenuti  a
consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i  rifiuti  di
imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta  organizzato
dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori  possono
tuttavia conferire al  servizio  pubblico  i  suddetti  imballaggi  e
rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai  criteri  determinati
ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera  e).  Periodo  soppresso
dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. 
  5. I produttori che non intendono aderire  al  Consorzio  Nazionale
Imballaggi  e  a  un  Consorzio  di  cui  all'articolo  223,   devono
presentare all'Osservatorio nazionale sui  rifiuti  il  progetto  del
sistema di  cui  al  comma  3,  lettere  a)  o  c)  richiedendone  il
riconoscimento sulla base di idonea documentazione.  Il  progetto  va
presentato entro novanta giorni dall'assunzione  della  qualifica  di
produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera  r)  o  prima
del recesso da uno dei suddetti Consorzi.  Il  recesso  e',  in  ogni
caso,  efficace   solo   dal   momento   in   cui,   intervenuto   il
riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e
ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo  fino  a  tale  momento
l'obbligo  di  corrispondere  il   contributo   ambientale   di   cui
all'articolo 224, comma 3, lettera h). Per ottenere il riconoscimento
i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo
criteri di efficienza, efficacia  ed  economicita',  che  il  sistema
sara' effettivamente ed autonomamente  funzionante  e  che  sara'  in
grado  di  conseguire,  nell'ambito  delle  attivita'   svolte,   gli
obiettivi di recupero e di riciclaggio di  cui  all'articolo  220.  I
produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti
finali degli imballaggi siano informati sulle modalita'  del  sistema
adottato.  L'Osservatorio,  acquisiti   i   necessari   elementi   di
valutazione forniti dal Consorzio nazionale  imballaggi,  si  esprime
entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel
termine   sopra   indicato,   l'interessato   chiede   al    Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei
relativi  provvedimenti  sostitutivi  da  emanarsi   nei   successivi
sessanta  giorni.  L'Osservatorio  sara'  tenuto  a  presentare   una
relazione  annuale  di  sintesi  relativa  a  tutte  le   istruttorie
esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti  gia'  operati  ai  sensi
della previgente normativa. Alle domande  disciplinate  dal  presente
comma si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  relative
alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e
20 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  A  condizione  che  siano
rispettate  le  condizioni,  le  norme  tecniche  e  le  prescrizioni
specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le  attivita'  di
cui al comma 3 lettere a) e  c)  possono  essere  intraprese  decorsi
novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio  dei  poteri
sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare come indicato nella presente norma. ((88)) 
  6. I produttori di cui  al  comma  5  elaborano  e  trasmettono  al
Consorzio nazionale imballaggi di cui  all'articolo  224  un  proprio
Programma specifico  di  prevenzione  che  costituisce  la  base  per
l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225. 
  7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al  comma
5 presentano all'Autorita' prevista dall'articolo 207 e al  Consorzio
nazionale imballaggi un piano specifico  di  prevenzione  e  gestione
relativo all'anno solare successivo, che sara' inserito nel programma
generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. ((88)) 
  8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma  5
sono inoltre tenuti a presentare all'Autorita' prevista dall'articolo
207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione
relativa all'anno  solare  precedente,  comprensiva  dell'indicazione
nominativa degli utilizzatori che, fino al  consumo,  partecipano  al
sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e
dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo  dei  rifiuti  di
imballaggio; nella stessa  relazione  possono  essere  evidenziati  i
problemi inerenti il raggiungimento degli scopi  istituzionali  e  le
eventuali proposte di adeguamento della normativa. ((88)) 
  9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la
revoca  disposta  dall'Autorita',  previo   avviso   all'interessato,
qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per  conseguire  gli
obiettivi di cui all'articolo 220  ovvero  siano  stati  violati  gli
obblighi previsti dai commi  6  e  7,  comportano  per  i  produttori
l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo  223
e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al
consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti  dell'Autorita'
sono comunicati ai produttori interessati e  al  Consorzio  nazionale
imballaggi.  L'adesione  obbligatoria   ai   consorzi   disposta   in
applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai  soli  fini
della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo
224, comma 3, lettera h),  e  dei  relativi  interessi  di  mora.  Ai
produttori  e  agli  utilizzatori  che,  entro  novanta  giorni   dal
ricevimento della comunicazione  dell'Autorita',  non  provvedano  ad
aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute  si  applicano
inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261. ((88)) 
  10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori: 
    a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari; 
    b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi  alla  raccolta
differenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio  conferiti  al  servizio
pubblico per i  quali  l'Autorita'  d'ambito  richiede  al  Consorzio
nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di  cui  al  comma  3  di
procedere al ritiro; 
    c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati; 
    d) i costi per il  riciclaggio  e  il  recupero  dei  rifiuti  di
imballaggio; 
    e)  i  costi  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  di  imballaggio
secondari e terziari. 
  11.  La  restituzione  di  imballaggi  usati  o   di   rifiuti   di
imballaggio, ivi compreso il  conferimento  di  rifiuti  in  raccolta
differenziata,  non  deve   comportare   oneri   economici   per   il
consumatore. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)
che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9,
[...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006  o  da  altre
disposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                              ART. 222 
 (raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione) 
 
   1. La pubblica amministrazione deve organizzare  sistemi  adeguati
di raccolta differenziata in modo da  permettere  al  consumatore  di
conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai
rifiuti domestici e da altri  tipi  di  rifiuti  di  imballaggio.  In
particolare: 
    a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio  in
ciascun ambito  territoriale  ottimale,  tenuto  conto  del  contesto
geografico; 
    b)  la  gestione  della  raccolta   differenziata   deve   essere
effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia,  l'efficienza
e l'economicita'  del  servizio,  nonche'  il  coordinamento  con  la
gestione di altri rifiuti. 
   2. Nel caso in cui l'Autorita' di cui all'articolo 207 accerti che
le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di
raccolta differenziata dei  rifiuti  di  imballaggio,  anche  per  il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  205,  ed  in
particolare di quelli di recupero e riciclaggio di  cui  all'articolo
220, puo' richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi
ai gestori dei servizi di raccolta differenziata,  anche  avvalendosi
di soggetti pubblici o privati individuati  dal  Consorzio  nazionale
imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti  e  selettive,  in
via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non  superiore  a
ventiquattro mesi, sempre che  cio'  avvenga  all'interno  di  ambiti
ottimali  opportunamente  identificati,  per   l'organizzazione   e/o
integrazione  del  servizio  ritenuto   insufficiente.   Qualora   il
Consorzio nazionale imballaggi,  per  raggiungere  gli  obiettivi  di
recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, decida di  aderire
alla richiesta,  verra'  al  medesimo  corrisposto  il  valore  della
tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani  corrispondente,
al netto dei ricavi conseguiti dalla  vendita  dei  materiali  e  del
corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di  imballaggio  e  delle
frazioni  merceologiche  omogenee.   Ove   il   Consorzio   nazionale
imballaggi non dichiari di  accettare  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta, l'Autorita', nei successivi  quindici  giorni,  individua,
mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata
e documentata affidabilita' e capacita' a cui  affidare  la  raccolta
differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio in via  temporanea
e d'urgenza,  fino  all'espletamento  delle  procedure  ordinarie  di
aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a
dodici  mesi,  prorogabili  di  ulteriori  dodici  mesi  in  caso  di
impossibilita' oggettiva e documentata di aggiudicazione. (10) ((88)) 
   3.  Le  pubbliche  amministrazioni  incoraggiano,  ove  opportuno,
l'utilizzazione di materiali provenienti da  rifiuti  di  imballaggio
riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti. 
   4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e il Ministro delle attivita' produttive curano la pubblicazione
delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione
di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g). 
   5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive  cura  la
pubblicazione  delle  norme  nazionali  che  recepiscono   le   norme
armonizzate di cui all'articolo 226, comma 3, e ne da'  comunicazione
alla Commissione dell'Unione europea. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma
30-terbis) che "Al comma 2, dell'articolo 222, sostituire  le  parole
"all'autorita' di cui all'articolo 207" con le seguenti "osservatorio
nazionale sui rifiuti"". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)
che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati [...]  dall'articolo  222,  comma  2,
[...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006  o  da  altre
disposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                              ART. 223 
                             (consorzi) 
 
   1. I produttori che non provvedono  ai  sensi  dell'articolo  221,
comma 3, lettere a) e c),  costituiscono  un  Consorzio  per  ciascun
materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del
presente decreto, operante  su  tutto  il  territorio  nazionale.  Ai
Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non
corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo  con  gli
altri consorziati ed unitamente agli stessi. 
   2. I consorzi di cui al comma 1 hanno  personalita'  giuridica  di
diritto privato senza fine di lucro  e  sono  retti  da  uno  statuto
adottato in conformita' ad uno  schema  tipo,  redatto  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di  concerto
con il Ministro  delle  attivita'  produttive,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale entro centottatta giorni dalla data di entrata  in
vigore della parte quarta  del  presente  decreto,  conformemente  ai
principi  del  presente  decreto  e,  in  particolare,  a  quelli  di
efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, nonche' di  libera
concorrenza nelle  attivita'  di  settore.  Lo  statuto  adottato  da
ciascun consorzio e' trasmesso  entro  quindici  giorni  al  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva
nei successivi novanta giorni,  con  suo  provvedimento  adottato  di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive. Ove il  Ministro
ritenga  di  non  approvare  lo  statuto  trasmesso,  per  motivi  di
legittimita' o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con
le r elative osservazioni. Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi  gia'
riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il  proprio  statuto
in conformita' al nuovo schema  tipo  e  ai  principi  contenuti  nel
presente  decreto  ed  in  particolare  a  quelli   di   trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera  Concorrenza
nelle attivita' di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2.  Nei
consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei  recuperatori
deve essere uguale a quello dei  consiglieri  di  amministrazione  in
rappresentanza dei produttori di materie  prime  di  imballaggio.  Lo
statuto adottato da ciascun Consorzio  e'  trasmesso  entro  quindici
giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, che lo approva di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  salvo
motivate osservazioni cui i Consorzi sono  tenuti  ad  adeguarsi  nei
successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi  non  ottemperino  nei
termini prescritti, le modifiche  allo  statuto  sono  apportate  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico.  Il
decreto ministeriale di approvazione dello statuto  dei  consorzi  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (10) 
   3. I consorzi di cui al comma  1  e  2  sono  tenuti  a  garantire
l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine  i  mezzi
finanziari per il funzionamento dei predetti  consorzi  derivano  dai
contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal  Consorzio
nazionale imballaggi ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h),
secondo  le  modalita'  indicate  dall'articolo  224,  comma  8,  dai
proventi della cessione, nel rispetto dei principi della  concorrenza
e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei  rifiuti
di  imballaggio  ripresi,  raccolti  o  ritirati,  nonche'  da  altri
eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi. 
   4. Ciascun  Consorzio  mette  a  punto  e  trasmette  al  CONAI  e
all'Osservatorio  nazionale  sui   rifiuti   un   proprio   programma
pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti  d'imballaggio
entro il 30 settembre di ogni anno. ((88)) 
   5. Entro il 30 settembre  di  ogni  anno  i  consorzi  di  cui  al
presente articolo presentano all'Autorita' prevista dall'articolo 207
e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione
e gestione relativo all'anno solare successivo,  che  sara'  inserito
nel programma generale di prevenzione e gestione.(10) ((88)) 
   6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al  presente
articolo sono inoltre tenuti a presentare all'Osservatorio  nazionale
sui rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione  sulla
gestione relativa all'anno precedente, con  l'indicazione  nominativa
dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel
recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio. ((88)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con  l'art.  2,  comma
30-quater, lettera b)) che al comma 2 sono sostituite  le  parole  da
"180 giorni" fino a "presente decreto" con le seguenti: "31  dicembre
2008"; (con l'art. 2, comma 30-quater, lettera f))  che  al  comma  5
sono sostituite le parole "all'Autorita' di cui all'articolo 207" con
le seguenti: "all'Osservatorio nazionale sui rifiuti". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)
che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati [...] dall'articolo 223, commi 4, 5 e
6, [...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da  altre
disposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                              Art. 224 
                   Consorzio nazionale imballaggi 
 
  1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero  e  di
riciclaggio   e   per   garantire   il    necessario    coordinamento
dell'attivita'  di  raccolta  differenziata,  i  produttori   e   gli
utilizzatori, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  221,
comma 2,  partecipano  in  forma  paritaria  al  Consorzio  nazionale
imballaggi,  in  seguito  denominato  CONAI,  che   ha   personalita'
giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed e' retto  da  uno
statuto approvato con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  delle
attivita' produttive. 
  2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio  statuto  ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore, ai sensi  dell'articolo  221,
comma 2. Lo statuto adottato e' trasmesso entro  quindici  giorni  al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  che
lo approva di concerto con il Ministro  delle  attivita'  produttive,
salvo motivate osservazioni cui il CONAI e' tenuto ad  adeguarsi  nei
successivi sessanta  giorni.  Qualora  il  CONAI  non  ottemperi  nei
termini prescritti, le modifiche  allo  statuto  sono  apportate  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. 
  3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni: 
    a) definisce, in accordo  con  le  regioni  e  con  le  pubbliche
amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in  cui  rendere
operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione
e il trasporto dei materiali selezionati a centri di  raccolta  o  di
smistamento; 
    b) definisce, con le pubbliche  amministrazioni  appartenenti  ai
singoli sistemi integrati di  cui  alla  lettera  a),  le  condizioni
generali di ritiro da parte dei produttori  dei  rifiuti  selezionati
provenienti dalla raccolta differenziata; 
    c)  elabora  ed  aggiorna,  valutati  i  programmi  specifici  di
prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e  223,  comma  4,  il
Programma generale per la prevenzione e la gestione degli  imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225; 
    d) promuove accordi di programma con gli operatori economici  per
favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne
garantisce l'attuazione; 
    e) assicura la necessaria cooperazione  tra  i  consorzi  di  cui
all'articolo 223, i  soggetti  di  cui  all'articolo  221,  comma  3,
lettere a) e c) e gli altri operatori economici, anche  eventualmente
destinando una quota del contributo ambientale  CONAI,  di  cui  alla
lettera h), ai consorzi che realizzano percentuali di recupero  o  di
riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al
fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato  E
alla  parte  quarta  del  presente  decreto.  Ai  consorzi  che   non
raggiungono i singoli obiettivi di recupero e' in ogni  caso  ridotta
la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai; 
    f)  indirizza  e  garantisce  il  necessario  raccordo   tra   le
amministrazioni  pubbliche,  i  consorzi  e   gli   altri   operatori
economici; 
    g) organizza, in accordo con  le  pubbliche  amministrazioni,  le
campagne di informazione ritenute utili ai fini  dell'attuazione  del
Programma generale; 
    h)  ripartisce  tra  i   produttori   e   gli   utilizzatori   il
corrispettivo per i maggiori oneri della  raccolta  differenziata  di
cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonche' gli oneri per  il
riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al
servizio di raccolta differenziata,  in  proporzione  alla  quantita'
totale, al peso  ed  alla  tipologia  del  materiale  di  imballaggio
immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi
usati riutilizzati nell'anno precedente  per  ciascuna  tipologia  di
materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati,  con
le  modalita'  individuate  dallo  statuto,  anche   in   base   alle
utilizzazioni  e  ai  criteri  di  cui  al  comma  8,  il  contributo
denominato contributo ambientale CONAI; 
    i) promuove il coordinamento con la  gestione  di  altri  rifiuti
previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera  b),  anche  definendone
gli ambiti di applicazione; 
    l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra  i
consorzi di cui all'articolo 223 e i  soggetti  di  cui  all'articolo
221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati.  Tali
accordi  sono  relativi  alla  gestione  ambientale  della   medesima
tipologia di  materiale  oggetto  dell'intervento  dei  consorzi  con
riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni  caso  l'utilizzazione  del
contributo ambientale CONAI; 
    m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorita'  di
cui all'articolo 207  e  assicura  l'osservanza  degli  indirizzi  da
questa tracciat; ((88)) 
    n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o  esteri,  i
dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in  uscita  dal
territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il
conferimento di tali dati al CONAI e la  raccolta,  l'elaborazione  e
l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 178, comma 1,  di  rilevante  interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196. 
  4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero  e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e
dai consorzi di cui all'articolo 223  nelle  riserve  costituenti  il
loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del  reddito,  a
condizione che sia rispettato  il  divieto  di  distribuzione,  sotto
qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti  di  tali  avanzi  e
riserve,  anche  in  caso  di  scioglimento  dei   predetti   sistemi
gestionali, dei consorzi e del CONAI. 
  5. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro  su  base
nazionale con l'Associazione nazionale Comuni  italiani  (ANCI),  con
l'Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorita' d'ambito al
fine di garantire l'attuazione del  principio  di  corresponsabilita'
gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche  amministrazioni.
In particolare, tale accordo stabilisce: 
    a) l'entita' dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221,  comma  10,  lettera
b), da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati
secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e  trasparenza
di gestione del servizio medesimo, nonche' sulla base  della  tariffa
di cui all'articolo 238,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
stessa; 
    b) gli  obblighi  e  le  sanzioni  posti  a  carico  delle  parti
contraenti; 
    c) le  modalita'  di  raccolta  dei  rifiuti  da  imballaggio  in
relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero. 
  6.  L'accordo  di  programma  di  cui  al  comma  5  e'   trasmesso
all'Autorita' di cui all'articolo 207, che puo' richiedere  eventuali
modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni. ((88)) 
  7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3,  lettera
h), sono esclusi dal calcolo gli  imballaggi  riutilizzabili  immessi
sul mercato previa cauzione. 
  8.  Il  contributo  ambientale  del  Conai  e'  utilizzato  in  via
prioritaria  per  il  ritiro  degli  imballaggi  primari  o  comunque
conferiti  al  servizio  pubblico   e,   in   via   accessoria,   per
l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio  dei
rifiuti di imballaggio  secondari  e  terziari.  A  tali  fini,  tale
contributo  e'  attribuito  dal  Conai,  sulla   base   di   apposite
convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla
quantita'  totale,  al  peso  ed  alla  tipologia  del  materiale  di
imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto  delle  quantita'
di imballaggi usati riutilizzati nell'anno  precedente  per  ciascuna
tipologia  di  materiale.  Il  CONAI  provvede  ai  mezzi  finanziari
necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni  con  i  proventi
dell'attivita', con i contributi dei consorziati e con una quota  del
contributo ambientale CONAI, determinata nella  misura  necessaria  a
far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel  rispetto  dei
criteri di contenimento dei costi e  di  efficienza  della  gestione,
delle funzioni conferitegli dal presente titolo.  nonche'  con  altri
contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli  dei
soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per  le  attivita'
svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge. 
  9.  L'applicazione  del   contributo   ambientale   CONAI   esclude
l'assoggettamento del medesimo bene e  delle  materie  prime  che  lo
costituiscono ad altri contributi con finalita'  ambientali  previsti
dalla parte quarta del  presente  decreto  o  comunque  istituiti  in
applicazione del presente decreto. 
  10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto
di voto un  rappresentante  dei  consumatori  indicato  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro
delle attivita' produttive. 
  11. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4. 
  12. In caso di mancata stipula dell'accordo  di  cui  al  comma  5,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,  il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi  i
quali senza  esito  positivo,  provvede  direttamente,  d'intesa  con
Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui
alla lettera a)  del  comma  5.  L'accordo  di  cui  al  comma  5  e'
sottoscritto, per le specifiche  condizioni  tecniche  ed  economiche
relative al ritiro dei rifiuti di  ciascun  materiale  d'imballaggio,
anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel  caso  in
cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o  non  raggiunga  le
intese necessarie con gli enti  locali  per  il  ritiro  dei  rifiuti
d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle  convenzioni
locali al fine di assicurare il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220. 
  13. Nel caso siano superati, a  livello  nazionale,  gli  obiettivi
finali di riciclaggio  e  di  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio
indicati nel programma  generale  di  prevenzione  e  gestione  degli
imballaggi di cui all'articolo  225,  il  CONAI  adotta,  nell'ambito
delle  proprie  disponibilita'  finanziarie,  forme  particolari   di
incentivo  per  il  ritiro  dei  rifiuti  di  imballaggi  nelle  aree
geografiche  che  non  abbiano  ancora  raggiunto  gli  obiettivi  di
raccolta differenziata di cui all'articolo  205,  comma  1,  entro  i
limiti massimi di riciclaggio previsti  dall'Allegato  E  alla  parte
quarta del presente decreto. 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)
che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati [...]  dall'articolo  224,  commi  3,
lettera m), e 6, [...] del medesimo decreto legislativo  n.  152  del
2006 o da altre  disposizioni  di  legge  si  intendono  riferiti  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                              ART. 225 
          (programma generale di prevenzione e di gestione 
   degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio) 
 
   1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di  cui  agli
articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI  elabora  annualmente
un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti  di  imballaggio  che  individua,  con  riferimento  alle
singole  tipologie  di  materiale  di  imballaggio,  le  misure   per
conseguire i seguenti obiettivi: 
    a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio; 
    b) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti  di
imballaggio riciclabili rispetto alla  quantita'  di  imballaggi  non
riciclabili; 
    c) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti  di
imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi  non
riutilizzabili; 
    d)  miglioramento  delle  caratteristiche  dell'imballaggio  allo
scopo di permettere ad esso di sopportare piu' tragitti  o  rotazioni
nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili; 
    e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio. 
   2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre: 
    a) la percentuale in peso di ciascuna  tipologia  di  rifiuti  di
imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito  di  questo
obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza,  la  percentuale
in  peso  da  riciclare  delle  singole  tipologie  di  materiali  di
imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale; 
    b) gli obiettivi intermedi di  recupero  e  riciclaggio  rispetto
agli obiettivi di cui alla lettera a). 
   3.  Entro  il  30  novembre  di  ogni  anno  il  CONAI   trasmette
all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  un  piano   specifico   di
prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sara'
inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.((88)) 
   4. La  relazione  generale  consuntiva  relativa  all'anno  solare
precedente  e'  trasmessa  per  il  parere   all'Autorita'   di   cui
all'articolo 207, entro il 30 giugno di ogni anno.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle  attivita'  produttive,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  l'ANCI  si   provvede   alla
approvazione ed  alle  eventuali  modificazioni  e  integrazioni  del
Programma generale di prevenzione e di gestione  degli  imballaggi  e
dei rifiuti di imballaggio.((88)) 
   5. Nel caso in cui il Programma generale non sia  predisposto,  lo
stesso  e'  elaborato  in  via  sostitutiva  dall'Autorita'  di   cui
all'articolo 207. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio
sono quelli massimi previsti dall'allegato E alla  parte  quarta  del
presente decreto.(10) ((88)) 
   6. I piani regionali di cui all'articolo 199  sono  integrati  con
specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei  rifiuti
di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma
30-quinquiesbis) che "Ai commi 3 e 5 dell'articolo 225 sostituire  le
parole "all'Autorita' di  cui  all'articolo  207"  con  le  seguenti:
"all'Osservatorio nazionale sui rifiuti"". 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)
che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati [...] dall'articolo 225, commi 3, 4 e
5, [...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da  altre
disposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                              ART. 226 
                              (divieti) 
 
   1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi  e  dei
contenitori recuperati, ad eccezione  degli  scarti  derivanti  dalle
operazioni  di  selezione,  riciclo  e  recupero   dei   rifiuti   di
imballaggio. 
   2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma  4,  e'
vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani
imballaggi  terziari  di  qualsiasi  natura.   Eventuali   imballaggi
secondari  non  restituiti  all'utilizzatore  dal   commerciante   al
dettaglio possono essere  conferiti  al  servizio  pubblico  solo  in
raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata  nei  limiti
previsti dall'articolo 221, comma 4. 
   3. ((Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a
tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla  direttiva  94/62/CEE  e
riportati nell'allegato F alla parte  quarta  del  presente  decreto.
Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli  imballaggi  siano
conformi  alle  pertinenti  norme  armonizzate  i   cui   numeri   di
riferimento  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito  tali
norme armonizzate e, in mancanza di  queste,  agli  standard  eu