Alcune proposte di ASSOAMIANTO

Proposte di ASSOAMIANTO formulate sia in sede della Conferenza Governativa di Venezia del 22-24 novembre 2012 sia su organi di informazione e stampa nazionali nonché nei vari convegni, seminari e congressi nazionali e internazionali a partire dal 1999.

 

 

 

Albo coordinatori amianto

Prevedere istituzione albi regionali e/o nazionale dei coordinatori amianto abilitati ex art. 10, D.P.R. 8 agosto 1994 per consentire alla collettività di poter scegliere consulente per censimenti e mappature, per valutazione rischio amianto, per gestione dei materiali contenenti amianto.

 

Accertamento amianto negli edifici

Accertare la presenza di amianto in un edificio sospetto, sia esso privato o pubblico, deve essere il primo obbligo per il proprietario e/o il gestore delle attività perché solo così si può essere certi di privilegiare la protezione delle persone e dell’ambiente, senza incorrere in esposizioni inconsapevoli al rischio amianto. Sono tanti, in particolare gli enti pubblici, titolari di patrimoni edilizi, che non hanno ancora provveduto a tale accertamento. Questa ricerca dovrebbe essere affidata a personale tecnico esperto e adeguatamente formato, come il «Coordinatore Amianto» abilitato

 

Censimento amianto

È necessario evidenziare come l’obbligo dell’accertamento della presenza di amianto va nella stessa direzione del censimento dell’amianto, previsto dalla normativa italiana.

Solo poche Regioni hanno istituito l’obbligo della denuncia di tutti i manufatti, compatti e friabili contenenti amianto. Sarebbe opportuno che questo obbligo generalizzato venisse esteso all’intero territorio nazionale.

 

Valutazione del rischio amianto

La valutazione del rischio amianto deve essere eseguita ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994.

Invece, in Italia, purtroppo frequentemente, per la valutazione del rischio amianto sono stati adottati unicamente algoritmi da vari organismi e molto spesso questi algoritmi consentono una valutazione abbastanza approssimativa del delicato e importante rischio amianto.

 

Figura responsabile rischio amianto ex D.M. 06/09/1994

Il Legislatore non ha previsto alcuna formazione per la Figura responsabile rischio amianto ex D.M. 06/09/1994 e questo non è affatto accettabile, visti gli importanti e delicati compiti affidati a tale Figura, i quali presuppongono necessariamente competenze e conoscenze specifiche.

Proposta ultradecennale di ASSOAMIANTO su organi informazione/stampa, in convegni, seminari, congressi: è strettamente necessario istituire un obbligo di formazione abilitante a livello nazionale della durata minima di 16 ore (solo  qualche regione ha previsto una specifica formazione abilitante).

Seminario Nazionale ASSOAMIANTO, RemTech 2012, Ferrara 21/09/2012: «Competenze, funzioni e compiti della Figura Responsabile Amianto, di cui al Decreto Ministeriale 06/09/1994»

 

Transazioni immobiliari

E’ importante che quando si trasferisce la proprietà di manufatti contenenti amianto si trasferisca anche la valutazione del rischio amianto effettuata in quanto è tale valutazione il primo obbligo previsto dal D. M. 06/09/1994, ovvero un fascicolo che contempli la presenza di amianto nell’edificio e il suo stato di conservazione.

 

Diagnostica amianto

Prevedere, per le compravendite immobiliari, la certificazione attestante eventuale presenza manufatti contenenti amianto e relativa valutazione del rischio ex D.M. 6 settembre 1994.

 

Bonifiche

Ampliamento casistica interventi di manutenzione e bonifica D.M. 6 settembre 1994: contemplare anche canne fumarie in cemento amianto (in particolare murate) e pavimenti vinilici contenenti amianto (tipologia bonifica interno edifici).

Articolo 256, comma 2, Testo Unico Sicurezza: prevedere piano di lavoro per qualsiasi intervento di bonifica (rimozione, incapsulamento e confinamento) e non solo per rimozione o demolizione oppure incapsulamento previo trattamento preliminare (Allegato 2 D.M. 20/08/1999).

Articolo 256, comma 5, Testo Unico Sicurezza: prevedere subentro nuova impresa (ad es. la seconda impresa sottoscrive piano di lavoro della prima impresa e integra la documentazione con i propri dati).

 

Smaltimento innovativo mediante impianti inertizzazione amianto ex D.M. n. 248/2010

Prevedere codice procedurale attuativo con aspetti progettuali e gestionali.

 

Authority dell’amianto

Tale Authority, evidentemente in possesso di alta e vasta competenza nel settore, da tutti i punti di vista (medico, chimico, tecnico, operativo, consulenziale ecc.), potrebbe svolgere le seguenti funzioni:

Ricevere reclami e richieste di informazioni presentate da chiunque.

Fornire assistenza riguardo ai reclami e alle richieste ricevute.

Inoltrare raccomandazioni ai vari soggetti con le proprie autorevoli osservazioni, svolgendo così, di fatto, anche attività di coordinamento tra le varie realtà territoriali.

 

Il recepimento di alcune proposte da parte del Piano Nazionale Amianto ed. marzo 2013

Recepimento della proposta della Diagnostica amianto nel Sub-Obiettivo 5 - Razionalizzazione della normativa di settore : «…si propone, per le compravendite immobiliari, l’obbligo di certificazione attestante la presenza o assenza di manufatti contenenti amianto nell’edificio».

Recepimento della proposta dell’obbligo di formazione per la Figura Responsabile amianto nel Sub-Obiettivo 6 - Formazione ed Informazione: «istituzione di specifico patentino per la figura del Responsabile Amianto…»

Recepimento della proposta del codice procedurale attuativo per gli impianti di inertizzazione amianto nel Sub-obiettivo 4: Ricerca di base ed applicata: «….in relazione all’efficacia dei “Trattamenti che modificano completamente la struttura cristallo-chimica dell’amianto” e che quindi ne annullano la pericolosità di cui al D.M. 29 luglio 2004, n.248, devono essere emanati i relativi decreti applicativi. Allo stato non esistono sul territorio nazionale impianti operativi di tale tipologia»